Al lavoratore a casa in malattia è vietato andare in moto. Parola di Cassazione secondo la quale l’utilizzo del motociclo denota “scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute e ai relativi doveri di cura” e ne “ritarda la guarigione”. Applicando questo principio, la sezione Lavoro ha parzialmente accolto il ricorso della Clinic Center di Napoli che si era opposta alla reintegra di un suo dipendente, un aiuto medico specialista in geriatria assunto nella clinica part time, che, nel periodo di malattia per un’artrosi all’anca, era stato sorpreso a guidare una motocicletta per recarsi al mare a fare dei bagni e poi per raggiungere il Centro Futura dove svolgeva una seconda attività in qualità di direttore sanitario. Piazza Cavour non ha contestato tanto il secondo lavoro, che per quanto riguarda gli impieghi part time “non può essere ritenuta vietata tout court”, quanto il fatto che Giuseppe F., nonostante l’artrosi all’anca, si fosse messo alla guida di una moto di grossa cilindrata per recarsi prima in spiaggia e poi alla seconda attività lavorativa. Ebbene, secondo la Cassazione, un comportamento di questo tipo è indice di “scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute, oltreché dimostrativo del fatto che lo stato di malattia non è assoluto e non impedisce comunque l’espletamento di una attività ludica o lavorativa”.
Di diverso avviso era stata la Corte d’Appello di Napoli che, nel luglio 2005, aveva revocato il licenziamento del medico sostenendo che l’aver guidato una moto di grossa cilindrata e il fatto di essersi recato al mare a fare bagni non erano attività “il contrasto con gli obblighi di cura e riposo in modo da comprometterne ulteriormente la guarigione”. Contro la decisione favorevole al medico, la Clinic Center ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo, tra l’altro, che l’utilizzo della motocicletta in malattia per recarsi al mare non era un atteggiamento propriamente tipico di un malato. La sezione lavoro con sentenza 9474, ha accolto questo punto della protesta e ha ricordato che “l’espletamento di altra attività lavorativa ed extralavorativa da parte del lavoratore durante lo stato di malattia è idonea a violare i doveri contrattuali di correttezza e buonafede nell’adempimento dell’obbligazione, posto che il fatto di guidare una moto di grossa cilindrata, di recarsi in spiaggia e di prestare una seconda attività lavorativa sono indici di una scarsa attenzione ai doveri di cura e ritardano la guarigione”. Sarà ora la Corte d’Appello di Napoli a dovere riesaminare il caso del medico che era stato reintegrato dopo il licenziamento nonostante si fosse messo in moto nel periodo di malattia.