PEC, conclusa la fase di selezione

PEC, conclusa la fase di selezione offerte
Poste Italiane, Telecom Italia e Postecom al primo posto “in classifica”

Il Dipartimento per la Digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’Innovazione tecnologica (DDI) ha concluso nei giorni scorsi la fase di selezione delle offerte per la concessione del servizio di posta elettronica certificata (PEC) gratuita per i cittadini.
Il raggruppamento temporaneo di impresa costituito da Poste Italiane, Postecom e Telecom Italia è risultato primo in graduatoria.
Dopo i significativi risultati in termini di diffusione ottenuti grazie alla sperimentazione avviata con INPS e ACI a settembre scorso, la PEC gratuita sta diventando una realtà per tutti.


Nuove fasce di reperibilità durante la malattia

IN VIGORE DAL 4 FEBBRAIO 2010

Sulla G.U. del 20 gennaio è stato pubblicato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di fasce orarie di reperibilità per i dipendenti pubblici assenti per malattia. Il provvedimento ( n. 206 del 18/12/2009) era espressamente previsto dal decreto legislativo n. 150 (il cosiddetto “decreto Brunetta”) e stabilisce che le fasce di reperibilità sono:

DALLE 9.00 ALLE 13.00 E DALLE 15.00 ALLE 18.00
l’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi

Sono esclusi dall’obbligo i dipendenti la cui assenza sia legata a:
– patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
– infortuni sul lavoro;
– malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
– stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta;

Di particolare importanza anche la precisazione contenuta nell’art. 2 e cioè “sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato”.


Nuova applicazione ex art. 140 c.p.c.

La Corte Costituzionale con propria sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.


Reti Amiche: intesa Brunetta – Lucarelli (Ised Spa)

I dipendenti potranno usufruire dei servizi della P.A. direttamente dai posti di lavoro

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Renato Brunetta e il Presidente della Ised – Ingegneria dei Sistemi SpA Ennio Lucarelli hanno firmato oggi a Palazzo Vidoni un Protocollo d’intesa per il progetto “ISED per le Reti Amiche” per la distribuzione di servizi avanzati della Pubblica Amministrazione.

Come noto, attraverso “Reti Amiche” il Ministro ha avviato un’azione concreta per portare la burocrazia più vicino al cittadino, moltiplicando i punti di accesso ai servizi delle PA grazie alla collaborazione tra lo Stato e i privati che dispongono di reti in contatto quotidiano con lavoratori, studenti, pensionati e turisti. Il Protocollo con Ised si inserisce appunto nel “Reti Amiche on the Job” e avvia una nuova sperimentazione, ampliando le possibilità offerte ai dipendenti delle piccole e medie imprese e ai cittadini loro clienti di usufruire dei servizi della Pubblica Amministrazione direttamente dai posti di lavoro.

Oltre a sperimentare nuove modalità di fruizione dei servizi della P.A. coinvolgendo anche i propri clienti (Università, Asl, Medici, Farmacie, Centri unificati di prenotazione, Ospedale virtuale), Ised dispone anche di una piattaforma “open source” di nuova generazione. Questa tecnologia sarà attuata e collaudata nell’ambito della propria filiera e resa disponibile anche per le altre grandi, medie e piccole imprese che vorranno adottarla per i loro dipendenti e i loro clienti.


Albo pretorio on-line a giugno

Prorogato di 6 mesi l’albo pretorio on line. L’articolo 3 del decreto milleproroghe dispone la proroga dell’articolo 32 della legge 69/2009.

L’articolo 32 avrebbe fatto venir meno la pubblicità legale all’albo pretorio cartaceo e obbligato le amministrazioni di dotarsi di un albo pretorio da pubblicare sul sito internet dell’ente. Molti amministrazioni non sono pronte da un punto di vista tecnico e da qui la richiesta della proroga fatta propria dal governo.


Notificazione degli atti da parte di Equitalia: CTP di Lecce

La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha disposto che Equitalia non può notificare i propri atti a mezzo posta, in quanto non è presente una disposizione legislativa che lo permetta. Ciò significa che la notifica dell’iscrizione di ipoteca effettuata direttamente dall’Agente di riscossione mediante servizio postale non è valida, poiché eseguita da un soggetto non abilitato.

I giudici hanno precisato che l’art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602/1973 permette agli Agenti della riscossione di notificare i propri atti per posta, mediante un invio di raccomandata, ma solo utilizzando ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati, ovvero tramite i Messi Comunali, a seguito di convenzione tra Comune e concessionario.
Sentenza 16 novembre 2009, n. 909/5/2009 


Il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, «CNIPA» assume la denominazione: «DigitPA»

DigitPA è un ente pubblico non economico, con competenza nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’ambito della pubblica amministrazione.

L’Ente – che ha ereditato le funzioni del Cnipa – opera secondo le direttive, per l’attuazione delle politiche e sotto la vigilanza del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, con autonomia tecnica e funzionale, amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale.

DigitPA svolge funzioni di natura progettuale, tecnica e operativa, con la missione di contribuire alla creazione di valore per cittadini e imprese da parte della pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell’amministrazione digitale.

Funzioni di DigitPA

Consulenza e proposta

  • assistenza tecnica e normativa al Ministro in materia di amministrazione digitale;
  • collaborazioni e consulenze tecniche alle Regioni e agli Enti locali in materia di innovazione tecnologica e di informatizzazione;
  • proposta di iniziative di realizzazione di sistemi ICT innovativi;
  • supporto, consulenza e assistenza per amministrazioni pubbliche e organismi di diritto pubblico;
  • supporto alle PA per l’introduzione della Posta Elettronica Certificata (PEC) nei procedimenti amministrativi.

Regole e standard

  • vigilanza e controllo sul rispetto delle norme;
  • emanazione di regole, standard e guide tecniche;
  • pareri su atti normativi;
  • ruolo di autorità di certificazione della firma digitale, con tenuta di elenchi e registri;
  • ruolo di autorità di vigilanza sui gestori di PEC;
  • ruolo di autorità di vigilanza della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • attuazione di iniziative per l’informatizzazione della normativa.

Valutazione, monitoraggio e coordinamento

  • formulazione di pareri alle amministrazioni sulla coerenza strategica e la congruità economica e tecnica degli interventi e dei contratti relativi all’acquisizione di beni e servizi informatici;
  • monitoraggio dell’attuazione dei piani di ICT delle PA;
  • coordinamento delle attività delle singole PA (ove richiesto) e verifica dei relativi risultati;
  • valutazioni sull’impatto di iniziative ICT innovative.

Interventi e progetti di innovazione

  • Proposta, realizzazione e gestione di progetti in tema di amministrazione digitale;
  • attività di studio, ricerca, sviluppo e sperimentazione in materia di ICT;
  • gestione del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e della Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione (RIPA);
  • svolgimento di compiti tecnico-operativi in materia di formazione informatica del personale delle PA.

Per maggiori dettagli, si veda l’atto normativo che ha istituito DigitPA: il Decreto legislativo 1° dicembre 2009 n. 177


Notifica accertamento tributario: la variazione anagrafica prevale sul domicilio fiscale

L’Ufficio con unico motivo di ricorso denunziava violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c. e dell’art. 60 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, censurando la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio per avere ritenuto nulla la notificazione dell’avviso di accertamento, senza considerare che essa era stata ricevuta da persona qualificatasi convivente (coniuge separato) con il destinatario ed era stata effettuata presso l’indirizzo del contribuente risultante dalla sua dichiarazione annuale, dando per contro rilievo alla variazione anagrafica della residenza pur in mancanza della prova che essa fosse stata comunicata all’Ufficio procedente dal Comune interessato.

La sentenza gravata dichiarava illegittima la cartella di pagamento impugnata in ragione della ritenuta nullità della notifica dell’avviso di accertamento, rilevando che la stessa, sulla base della documentazione offerta dal ricorrente, era stata eseguita presso il suo vecchio indirizzo e quindi ricevuta da persona che non risultava, all’epoca, più convivente.

La Corte di cassazione ha confermato il principio di diritto dei giudici di secondo grado ritenendo la sentenza incensurabile in sede di legittimità in ordine all’accertamento delle circostanze di fatto da cui essa muove e pienamente rispondente al dettato normativo di cui all’art. 60 d.p.r. 600/1973.

L’art. 60, 1° co., del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, prescrive che la notificazione degli avvisi deve essere eseguita presso il domicilio fiscale del contribuente, stabilendo al contempo, che le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica.

La Corte ha precisato che una lettura costituzionalmente orientata della norma imposta a seguito della sua declaratoria di illegittimità operata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 360 del 2003, che ha espunto l’inciso che condizionava l’efficacia della variazione al decorso del termine di cui sopra, obbliga a ritenere variato l’indirizzo immediatamente a seguito della variazione anagrafica.

Sicché l’interpretazione di tale disposizione patrocinata dall’Ufficio ricorrente, secondo cui la variazione dell’indirizzo avrebbe efficacia trascorsi 60 giorni nemmeno dalla variazione anagrafica, quanto dalla successiva comunicazione della stessa da parte del comune all’Ufficio medesimo, è stata ritenuta del tutto insostenibile alla luce del sopravvenuto (rispetto alla data di proposizione del ricorso) arresto del giudice delle leggi.

La Corte non ha infine condiviso la tesi dell’Amministrazione che, lamentando la violazione dell’ art. 139 c.p.c. ha assunto la validità della notifica in discorso per essere stato comunque l’atto ricevuto da persona (il coniuge) qualificatasi convivente, argomentando come da tale dichiarazione non può invero trarsi altro che una mera presunzione relativa di convivenza, presunzione, a sua volta, superabile dall’interessato mediante prova contraria, prova che, nella specie, il giudice a quo, con accertamento di fatto non censurabile se non sotto il profilo – qui non sollevato – del difetto di detta motivazione, ha ritenuto assolta in forza della documentazione da cui risultava sia il precedente cambio di indirizzo della residenza anagrafica del contribuente rispetto al luogo in cui era stata eseguita la notificazione, che l’intervenuta separazione personale con il coniuge che aveva ricevuto la notifica.

Corte Cassazione Sentenza 11 giugno 2009, n. 13510


Nullo l’accertamento notificato presso la ex casa coniugale

La Corte di Cassazione ha stabilito il principio secondo cui è da ritenersi nulla la notificazione dell’avviso di accertamento effettuata presso l’indirizzo della casa coniugale del destinatario, ricevuta da persona qualificatasi come moglie convivente, qualora risulti che, a seguito di separazione personale dei coniugi, il contribuente si era trasferito altrove.

Infatti, l’art. 60, comma 3, D.P.R. n. 600/1973 prevede che le variazioni dell’indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto dall’avvenuta variazione anagrafica, non essendo a riguardo necessarie ulteriori condizioni.
Sul sito il testo della sentenza.


Coppie di fatto: Cassazione, per la legge non sono sempre equiparabili a coppie sposate

La Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi delle coppie di fatto, chiarendo che la loro assimilabilità con le coppie sposate non è cosa automatica. Questo perché il rapporto di convivenza può cessare liberamente e in qualsiasi istante.

Si tratta di una differenza che diventa rilevante in taluni casi come quelli relativo alla non punibilità in materia di reati contro il patrimonio. La precisazione arriva dalla seconda sezione penale della Corte Suprema di Cassazione che ha ribaltato il verdetto dei giudici di merito che avevano stabilito il “non luogo a procedere” in forza dell’art. 649 c.p. per un convivente accusato di aver sottratto alla compagna degli assegni bancari. Nella parte motiva della sentenza gli Ermellini hanno richiamato una decisione della Consulta del 1988 secondo cui “la convivenza ‘more uxorio’ non è  sempre e comunque meccanicamente assimilabile al rapporto di coniugio, mancando in essa i caratteri di certezza e di tendenziale stabilità propri del vincolo coniugale, essendo invece basata sull’affectio quotidiana, liberamente e in ogni istante revocabile”.

Leggi: Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-10-2009) 18-11-2009, n. 44047


Messo Comunale notifica in ritardo danneggiando pubblica amministrazione? Sulla responsabilità decide la Corte dei Conti

Nel caso di fatti commessi in data successiva all’entrata in vigore della Legge n. 639/1996 spetta esclusivamente alla Corte dei Conti il giudizio sulle responsabilità di amministratori e dipendenti pubblici, anche nel caso in cui il danno sia stato cagionato ad Amministrazioni o enti pubblici diversi da quello di appartenenza. Questo il responso delle sezioni unite in merito alla responsabilità per danno di un messo comunale a causa di una irrituale notifica di atti di accertamento emessi da un ufficio finanziario. In particolare, per la Cassazione il riferimento è all’art. l, c. 4 della Legge 20/1994 ove si stabilisce che la Corte dei Conti “giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”. L’argomento non è comunque nuovo in quanto già nel 2008 la Cassazione ha stabilito che “la mancata o l’intempestiva notifica di un atto fiscale da parte di un messo comunale determina la responsabilità contrattuale dell’ente locale nei confronti dell’ufficio tributario, quantificabile, in presenza di certi presupposti, in misura pari all’ammontare delle imposte e degli accessori al cui recupero l’atto irritualmente notificato era diretto”.
La Procura Regionale presso la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, conveniva in giudizio il messo, chiedendo la condanna del medesimo al pagamento di una somma a titolo di risarcimento per i danni arrecati all’Amministrazione Finanziaria dello Stato. Il Tribunale di Napoli, adito dal contribuente con querela di falso, aveva riconosciuto che il messo aveva falsamente dichiarato, nella relata di notificazione degli avvisi fiscali predetti, che il destinatario si era rifiutato di firmare l?atto mentre, in realtà, era stato non il contribuente, ma il figlio del medesimo rifiutare l’atto.

Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di S. Angelo dei lombardi aveva assolto il messo con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, ritenendo la mancanza di dolo dell’imputato. Il messo, costituitosi in giudizio presso la Sezione giurisdizionale per la Campania della Corte dei Conti, ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti per mancanza del rapporto di servizio tra gli uffici finanziari e gli impiegati comunali, nonché la prescrizione dell’azione di risarcimento del presunto danno erariale e la mancanza di responsabilità sulla base del giudicato penale assolutorio del GIP presso il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi. Infine, l’imputato ha dedotto che il giorno in cui le notificazioni venivano effettuate il medesimo non era in servizio e che le notificazioni erano state materialmente redatte da un Vigile Urbano del Comune di S. Angelo dei Lombardi, mentre il messo si era limitato ad accompagnare il vigile a effettuare le notificazioni.

L’adita Sezione, affermata la propria giurisdizione, ha ritenuto la responsabilità del messo in termini di colpa grave e, rigettata l’eccezione di prescrizione, la Sezione ha affermato dimostrati sia il nesso di causalità sia la responsabilità del messo, con riguardo a uno degli avvisi, condannando il messo al pagamento in favore dell’Erario di una somma, oltre interessi legali. Il giudice di appello confermava il giudizio di primo grado. Avverso la pronuncia di appello, il messo ha promosso ricorso per Cassazione. La Suprema Corte, con la Sentenza n. 23677/2009, ha rigettato il ricorso. Il messo ha di nuovo eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti. Ma, la Corte ha osservato che la Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quanto il danno sia stato cagionato a amministrazioni o enti pubblici, diversi da quelli di appartenenza. Con riferimento alla normativa in vigore all’epoca dei fatti, la Corte ha rilevato l’irrilevanza della circostanza che il danno reclamato sia stato patito dall’erario dello Stato mentre il messo non era dipendente dell’Ufficio Iva, ma del Comune di S. Angelo dei Lombardi.


Corte Suprema di Cassazione: Messo Comunale notifica in ritardo danneggiando pubblica amministrazione. Sulla responsabilità decide la Corte dei Conti

Nel caso di fatti commessi in data successiva all’entrata in vigore della Legge n. 639/1996 spetta esclusivamente alla Corte dei Conti il giudizio sulle responsabilità di amministratori e dipendenti pubblici, anche nel caso in cui il danno sia stato cagionato ad Amministrazioni o enti pubblici diversi da quello di appartenenza. Questo il responso delle sezioni unite in merito alla responsabilità per danno di un messo comunale a causa di una irrituale notifica di atti di accertamento emessi da un ufficio finanziario. In particolare, per la Cassazione il riferimento è all’art. l, c. 4 della Legge 20/1994 ove si stabilisce che la Corte dei Conti “giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”. L’argomento non è comunque nuovo in quanto già nel 2008 la Cassazione ha stabilito che “la mancata o l’intempestiva notifica di un atto fiscale da parte di un messo comunale determina la responsabilità contrattuale dell’ente locale nei confronti dell’ufficio tributario, quantificabile, in presenza di certi presupposti, in misura pari all’ammontare delle imposte e degli accessori al cui recupero l’atto irritualmente notificato era diretto”.
La Procura Regionale presso la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, conveniva in giudizio il messo, chiedendo la condanna del medesimo al pagamento di una somma a titolo di risarcimento per i danni arrecati all’Amministrazione Finanziaria dello Stato. Il Tribunale di Napoli, adito dal contribuente con querela di falso, aveva riconosciuto che il messo aveva falsamente dichiarato, nella relata di notificazione degli avvisi fiscali predetti, che il destinatario si era rifiutato di firmare l’atto mentre, in realtà, era stato non il contribuente, ma il figlio del medesimo rifiutare l’atto. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di S. Angelo dei lombardi aveva assolto il messo con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, ritenendo la mancanza di dolo dell’imputato. Il messo, costituitosi in giudizio presso la Sezione giurisdizionale per la Campania della Corte dei Conti, ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti per mancanza del rapporto di servizio tra gli uffici finanziari e gli impiegati comunali, nonché la prescrizione dell’ azione di risarcimento del presunto danno erariale e la mancanza di responsabilità sulla base del giudicato penale assolutorio del GIP presso il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi. Infine, l’imputato ha dedotto che il giorno in cui le notificazioni venivano effettuate il medesimo non era in servizio e che le notificazioni erano state materialmente redatte da un Vigile Urbano del Comune di S. Angelo dei Lombardi, mentre il messo si era limitato ad accompagnare il vigile a effettuare le notificazioni. L’adita Sezione, affermata la propria giurisdizione, ha ritenuto la responsabilità del messo in termini di colpa grave e, rigettata l’eccezione di prescrizione, la Sezione ha affermato dimostrati sia il nesso di causalità sia la responsabilità del messo, con riguardo a uno degli avvisi, condannando il messo al pagamento in favore dell’Erario di una somma, oltre interessi legali. Il giudice di appello confermava il giudizio di primo grado. Avverso la pronuncia di appello, il messo ha promosso ricorso per Cassazione. La Suprema Corte, con la Sentenza n. 23677/2009, ha rigettato il ricorso. Il messo ha di nuovo eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti. Ma, la Corte ha osservato che la Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quanto il danno sia stato cagionato a amministrazioni o enti pubblici, diversi da quelli di appartenenza. Con riferimento alla normativa in vigore all’epoca dei fatti, la Corte ha rilevato l’irrilevanza della circostanza che il danno reclamato sia stato patito dall’erario dello Stato mentre il messo non era dipendente dell’Ufficio Iva, ma del Comune di S. Angelo dei Lombardi.

Corte Suprema di Cassazione civile, 9 novembre 2009, sentenza n. 23677


Albo Pretorio on line

L’art. 32 della Legge 69/2009, prevede la pubblicazione di tutti gli atti sul sito informatico dell’Ente, coinvolgendo, quindi, anche l’attività di notifica.

Tale articolo ha stabilito che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, dal 1 gennaio 2010 si intendono assolti da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici con la pubblicazione nei propri siti informatici. Dalla stessa data tutte le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale.

L’importanza della pubblicità degli atti per i rilevanti effetti legali che la stessa determina, fa ritenere che insieme con il portale realizzato dal CNIPA, previsto dal quarto comma. saranno resi noti indirizzi per l’attuazione della norma e per garantire che la stessa assicuri la conoscenza degli atti alla generalità del cittadini ad essi interessati, in adempimento a quanto prescrive la legge 7 agosto 1990, n. 241.

In attesa di tali indicazioni si ritiene che tutte le deliberazioni, determinazioni, ordinanze, avvisi ed ogni altro atto del quale era obbligatoria la pubblicazione all’albo pretorio, deve essere pubblicato sul sito Informatico, restandovi il tempo previsto dalle disposizioni vigenti.

L’ente dovrà organizzarsi designando con atto formale l’ufficio ed i responsabili della pubblicazione, regolandone le modalità di effettuazione e di certificazione, tenendo conto che non potranno essere pubblicati sul sito documenti ed atti allegati necessari, quali bilanci e consuntivi integrali, progetti i, piani cartografici ecc., per i quali con la pubblicazione sul sito dovrà esser dato avviso del luogo ed orario nel quale chi vi ha interesse potrà prenderne visione.

Si presume che con iI portale il CNIPA comunicherà istruzioni per la sua gestione, con indici od altri sistemi di consultazione di un materiale che per molti enti avrà notevole consistenza ed ampiezza.

I responsabili della pubblicazione assumeranno le funzioni di certificatori della loro avvenuta effettuazione. Potrebbe essere possibile che l’adempimento possa essere effettuato dai messi comunali ovvero dagli addetti al servizio o ufficio che sarà incaricato di eseguire la pubblicazione. L’albo pretorio ha accolto finora anche la pubblicazione di atti di altri enti guardanti la popolazione ed il territorio comunale, prescritta da numerose disposizioni di legge, alla quale si ritiene che si applicano anche per gli enti emananti le norme dell’art. 32.

Riguardo la pubblicità legale connessa alla notificazione, come ad esempio per la pubblicazione dell’avviso previsto dalla lettera e) dell’art. 60 del D.P.R. 600/1973, dovrà essere chiarito se la particolare disposizione della pubblicazione dello stesso in busta chiusa, possa essere assolta mediante pubblicazione “on-line” dei dati che tutt’oggi compaiono sulla busta, o se la particolarità della norma debba richiedere una diversa soluzione.

I prossimi interventi governativi su questo versante, dovrebbero essere in grado di chiarire l’ambito di applicazione dell’art. 32 della L. 69/2009 e i relativi risvolti per questo tipo di pubblicazione.

L’Associazione invierà ulteriori comunicati utili alla soluzione dei problemi applicativi.

________________________

Legge n. 69 del 18/06/2009

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile
Art. 32. (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)

1. A far data dal 1 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili. (17) (18)

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (16)

2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza. (19)

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.

4. Al fine di garantire e di facilitare l’accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

5. Adecorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. (15)

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’ articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

(15) Comma così modificato dall’art. 2, comma 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.

(16) Comma inserito dall’art. 5, comma 6, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106; per l’applicazione di tale disposizione, vedi l’art. 5, comma 7, del medesimo D.L. 70/2011.

(17) Comma così modificato dall’ art. 9, comma 6-bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

(18) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, la Del. 8 gennaio 2010, n. GOP 2/10.

(19) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 26 aprile 2011.


Albo Pretorio on line

Iniziativa Proveco
a titolo promozionale, fino al 31/01/2010, riserva uno sconto totale del 30% sui programmi software MC3 – Notifiche, Affissioni, Depositi e AOL – Albo Pretorio on-line

Le soluzioni software pensate per ogni esigenza
Proveco partecipa attivamente da molti anni nell’ambito della Pubblica Amministrazione Locale, sviluppando software adottati da Enti dell?interno territorio nazionale, che semplificano le attività degli Uffici e permettono di offrire servizi tangibili ai cittadini.

In particolare il software MC3 – Notifiche, Affissioni, Depositi – la soluzione creata per una gestione globale e automatizzata delle principali funzioni dell?ufficio e rappresenta il più valido supporto per agevolare e rispettare le norme e le regole connesse con la gestione degli atti.

Il software AOL – Albo Pretorio on-line (pubblicazione su Internet) rappresenta l’applicazione moderna di e-government che coinvolge l’Ente, i Cittadini e l’imprese.
AOL è stato sviluppato per ottemperare alla Legge n.69 del 18/06/09 – art. 32, relativa all’eliminazione degli sprechi dovuti al mantenimento dei documenti in forma cartacea e permette di gestire sul proprio sito internet, in modalità automatica, i dati e i testi delle deliberazioni, delle determinazioni e di tutti gli atti che devono essere esposti e disponibili al pubblico.

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Corte Costituzionale: La lavoratrice che lavora oltre i 60 anni non deve comunicarlo

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), nella parte in cui prevede, a carico della lavoratrice che intenda proseguire nel rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età, l’onere di dare tempestiva comunicazione della propria intenzione al datore di lavoro, da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto dalla pensione di vecchiaia, e nella parte in cui fa dipendere da tale adempimento l’applicazione al rapporto di lavoro della tutela accordata dalla legge sui licenziamenti individuali.

Secondo la Consulta “La disposizione censurata con l’odierno incidente di costituzionalità, ha dunque introdotto, in un contesto normativo non alterato, per quanto rileva in questa sede, dalle pur numerose novità legislative apportate, una norma dal medesimo contenuto precettivo dell’art. 4 della legge n. 903 del 1977, la cui illegittimità costituzionale è stata dichiarata da questa Corte con la citata sentenza n. 498 del 1998. Tale disposizione, nel subordinare il riconoscimento della tutela contro il licenziamento ingiustificato al rispetto di un onere di comunicazione perfettamente coincidente con quello già dichiarato illegittimo da questa Corte, realizza la medesima discriminazione tra lavoro maschile e lavoro femminile già stigmatizzata in tale occasione.

Anche nella disposizione oggi censurata, l’onere di comunicazione posto a carico della lavoratrice, infatti, condizionando il diritto di quest’ultima di lavorare fino al compimento della stessa età prevista per il lavoratore ad un adempimento – e, dunque, a un possibile rischio – che, nei fatti, non è previsto per l’uomo, compromette ed indebolisce la piena ed effettiva realizzazione del principio di parità tra l’uomo e la donna, in violazione dell’art. 3 Cost., non avendo la detta opzione alcuna ragionevole giustificazione, e dell’art. 37 Cost., risultando nuovamente leso il principio della parità uomo-donna in materia di lavoro.

Né la reintroduzione di un istituto, quale l’onere di comunicazione, già dichiarato illegittimo da questa Corte può essere ritenuta giustificata in ragione di una maggiore considerazione delle esigenze organizzative del datore di lavoro, dato che, proprio per effetto dell’invocata declaratoria di illegittimità costituzionale, quest’ultimo, nell’organizzare il proprio personale dovrà considerare come normale la permanenza in servizio della donna oltre l’età pensionabile e come meramente eventuale la scelta del pensionamento anticipato, nella prospettiva, già indicata da questa Corte, della tendenziale uniformazione del lavoro femminile a quello maschile”.

Leggi: Corte Costituzionale, Sentenza 29 ottobre 2009, n. 275