DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva – validità temporale

DISPOSIZIONI VIGENTI

La disciplina di dettaglio in ordine alle modalità di rilascio ed ai contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è contenuta nel Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007, nella Circolare esplicativa del predetto Ministero n. 5/2008 del 30 gennaio 2008 nonché nella Circolare INAIL n. 7 del 5 febbraio 2008.

Nel merito, va ricordato l’obbligo di acquisizione del DURC per tutti gli affidamenti di lavori, servizi o forniture, a prescindere da tipologia di affidamento e importo del contratto.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in risposta al quesito postogli dall’Università degli Studi di Sassari, nell’Interpello n. 10/2009 del 20 febbraio 2009, ha confermato che «il DURC deve essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità (…)».

Il DURC, in virtù della modifica operata dall’art. 86 c. 10 del Dlgs n. 273/2003, è stato previsto nel caso di:

• Appalti/subappalti di lavori pubblici in edilizia;
• Appalti di fornitura e servizi;
• Gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione ovvero in concessione;
• Attestazione SOA;
• Iscrizione albo fornitori;
• Agevolazioni/Sovvenzioni/Finanziamenti.

Il DURC va richiesto (se fra i vari atti è decorso il termine di validità del documento):

1) al momento dell’affidamento o aggiudicazione dell’appalto;
2) al momento della stipula del contratto;
3) all’atto della liquidazione del corrispettivo, anche per stati di avanzamento.

In caso di adesione alle convenzioni attivate dalla CONSIP per l’approvvigionamento di beni e servizi in favore delle PP.AA., l’acquisizione del DURC non è necessaria, in quanto la CONSIP avrà già provveduto ad effettuare i relativi controlli in materia sia all’atto dell’aggiudicazione della gara, dalla stessa esperita, sia nella fase successiva di stipula della convenzione aperta.

Il DURC deve essere acquisito, invece, in una fase successiva, ovvero all’atto del pagamento delle fatture inviate dal fornitore aggiudicatario della gara bandita dalla CONSIP stessa.

Va ricordato, infine, che ai sensi dell’art. 16bis, comma 10, della Legge 2/2009 di conversione del D. L. 185/2008, l’obbligo di richiedere il DURC è ad esclusivo carico dell’Amministrazione e non può essere chiesto al contraente affidatario dell’incarico di lavori, servizi o forniture.

Per acquisti di modesta entità il DURC è necessario solo nel caso di cottimo fiduciario e non in quello di ricorso all’amministrazione diretta attraverso la quale le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione.

PERIODO DI VALIDITÀ TEMPORALE DEL DURC

E’ necessario segnalare le incertezze interpretative sul periodo di validità del DURC, se di 90 giorni o di 30 giorni succedute nel tempo.

L’art. 39-septies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni in legge 23 febbraio 2006, n. 51, secondo cui “il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ha validità di tre mesi” faceva espresso riferimento al solo settore dei lavori nei cantieri edili e non opera alcuna distinzione tra appalti privati ed appalti pubblici.

Successivamente, in applicazione di un’altra norma contenuta nell’art. 1, comma 1176 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007 ha esteso il campo di applicazione del D.U.R.C. a tutti i settori di attività produttiva, richiedendolo, tra l’altro, “…nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia” ed ha, altresì, precisato nell’art. 7, riguardo alla validità di detto certificato, che:

1. Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive di cui all’art. 1 il DURC ha validità mensile.

2. Nel solo settore degli appalti privati di cui all’art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche, il DURC ha validità trimestrale, ai sensi dell’art. 39-septies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51”.

Con specifico riferimento a tale disposizione, la successiva Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30 gennaio 2008, n. 5 ha chiarito che “Il DURC utilizzato nell’ambito degli appalti pubblici ed ai fini della erogazione di benefici ha una validità mensile, mentre ai fini degli appalti privati in edilizia ha una validità trimestrale, come previsto dall’art. 39-septies del D.L. n. 273/2005 (conv. da L. n. 51/2006).”

In tale incertezza normativa, era intervenuta l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture che, con parere n. 31 del 11.03.2009, ha precisato che “l’utilizzo del DURC negli appalti pubblici ha validità mensile” e che “tale validità, come chiarito dalla giurisprudenza (TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 22 gennaio 2008, n. 141; TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 5 aprile 2007, n. 1092) decorre dalla data di rilascio del suddetto certificato e non da quella in cui è stata accertata la regolarità dei versamenti”.

Circolare del ministero del lavoro n. 35/2010 del 8 ottobre 2010


Equitalia: nuove competenze alla società concessionaria della riscossione

Con Decreto MFE 16/1/2009 sono state ampliate le competenze riconosciute alla società concessionaria di riscossione Equitalia, tra le quali rientra anche la riscossione delle contestazioni di irregolarità di viaggio e relative sanzioni per conto di Trenitalia Spa. In relazione a quanto previsto, nel bilancio del gruppo redatto al 31.12.2009 da Equitalia spa, tra le nuove competenze dell’Ente di riscossione rientrano anche i provvedimenti di revoca di agevolazioni disposte dai ministeri dell’industria delle attività produttive e dello sviluppo economico (Legge n. 99 del 23/07/2009 art. n. 3); la riscossione coattiva di contributi dovuti per la iscrizione all’albo dei consulenti finanziari (dlgs n. 101 del 17/07/2009); la riscossione di sanzioni iscritte a ruolo dall’ISVAP (Decreto del 19./06.2009 n.94); la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle spese di giustizia (Legge n. 69/2009 art. 67 comma 3) nonché la riscossione di alcune tipologie di crediti INPS per i quali non si procede ad iscrizione a ruolo (Decreto legge n. 5 /2010 art. 7 quater, comma 6).


Dall’U.E. arriva il termine ordinario per i pagamenti dei fornitori da parte delle PP.AA..

Nel nostro Paese è particolarmente grave il fenomeno dei ritardi, anche davvero clamorosi, con cui una parte delle PP.AA. saldano i conti con i loro fornitori, in particolare gli Enti Locali. Tale inefficienza non di rado è il risultato di una volontà politica che “suggerisce” agli impiegati addetti alla liquidazione delle fatture di posticipare le uscite di cassa, magari, specie in questi ultimi anni, per permettere all’Ente di rispettare il c.d. “patto di stabilità”.

I gravi ritardi, purtroppo, sono una delle cause che contribuiscono, anche in maniera rilevante, a determinare la crisi di liquidità delle imprese fornitrici che, trattandosi in genere di piccole e medie imprese, arrivano anche a non riuscire più ad accedere ai canali del credito e perfino a fallire. Consapevole di tale situazione.

L’Unione Europea ha adottato una direttiva avente lo scopo di porre un freno a questo mal costume e, di riflesso, di sostenere l’economia. Il provvedimento, che attende di essere recepito dagli Stati membri entro 24 mesi, prevede, tra l’altro, che le PP.AA. dovranno pagare i fornitori di beni o servizi, di regola, entro 30 giorni, prorogabili di altri trenta solo in casi eccezionali. Scaduto tale termine, l’Unione Europea ha indicato un tasso di legge applicabile agli interessi di mora maggiore e, più precisamente, pari ad almeno 8 punti percentuali al disopra di quello di riferimento della Banca centrale europea. Tale tasso potrà essere addirittura aumentato, ma non diminuito, dai Paesi aderenti, i quali, più in generale, restano abilitati a introdurre o salvare eventuali norme di maggior favore per le imprese creditrici.


Non è nulla la consegna della cartella di pagamento effettuata mediante consegna alla collaboratrice domestica

Non è nulla la consegna della cartella di pagamento, e in genere degli atti tributari, effettuata mediante consegna alla collaboratrice domestica. Non solo. La Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 19733 del 17 settembre 2010, ha ritenuto che, in caso di notifica effettuata mediante il servizio postale, non è necessaria la menzione della qualifica del consegnatario nell’avviso di ricevimento, qualora sia provato dal notificante il rapporto tra destinatario e consegnatario dell’atto.

Il caso

Il Comune di Cagliari ha notificato alla contribuente, prima della cartella di pagamento, un avviso di liquidazione Ici presso la sua abitazione, consegnandolo alla signora “x”, senza tuttavia indicarne la qualifica nella relata; non si trattava del primo atto ritirato dalla signora che, in occasione di una precedente notifica, aveva dichiarato di essere la sua domestica.

La sentenza

La Cassazione, “quanto al profilo riguardante l’omessa menzione, nell’avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario,…” ha richiamato il principio enunciato nella sentenza 4400/2008, secondo il quale “in tema di contenzioso tributario, è nulla la notifica dell’atto d’appello a mezzo del servizio postale ove nella relazione di notificazione sia indicato solo il nome del consegnatario ma non il suo rapporto con il destinatario, a meno che l’appellante non deduca e dimostri la sussistenza, tra consegnatario e destinatario, di uno dei rapporti richiesti dalla legge per la validità della notificazione (in senso conforme anche Cass. n. 1453 del 09/02/2000)”.

A norma degli articoli 156 e 160 del cpc, infatti, il giudice può dichiarare la nullità della notificazione solo se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia e “non anche se la relazione di notificazione non contiene le indicazioni necessarie per dimostrare che tali disposizioni sono state osservate”.

Nonostante tali indicazioni siano prescritte dall’articolo 149 c.p.c. e dall’articolo 7, comma 3, della legge 890/1982 per le notifiche postali, la loro inosservanza ovvero la loro omissione – come ha stabilito nel caso in esame la Corte – non può far dichiarare la nullità della notificazione.

Al riguardo, i giudici di legittimità hanno ritenuto che “in mancanza di tali indicazioni l’osservanza delle disposizioni circa la persona alla quale la copia può essere consegnata può… essere dimostrata con ogni mezzo e solo in mancanza di tale prova la notifica potrà essere ritenuta nulla, ma ciò soltanto se il destinatario contesti specificamente che la persona alla quale la copia è stata consegnata non era con lui in alcuno dei rapporti richiesti dalla legge per la validità della notificazione. In caso contrario la sussistenza di tate rapporto deve ritenersi ammessa per non contestazione specifica e quindi non ha bisogno di essere provata”.

Osservazioni

La Corte di cassazione interviene ancora sul contenuto della relata di notifica, precisando, questa volta, che non è necessaria l’indicazione della qualifica del consegnatario. Ma a due condizioni: che il soggetto notificante sia comunque in grado di provare, con qualsiasi mezzo, che il rapporto sussistente tra destinatario e consegnatario rientra tra quelli richiesti dalla legge per la validità della notificazione (articolo 139 c.p.c. e articolo 7, comma 2, legge 890/1982 per le notifiche postali) e, inoltre, che il destinatario non contesti il rapporto tra lui stesso e il consegnatario.

In proposito, il rapporto tra la contribuente e la sua colf rientra di certo tra le ipotesi previste dall’articolo 139, comma 2, c.p.c., ben potendo la collaboratrice domestica essere considerata un’addetta alla casa. La norma stabilisce infatti che, quando il destinatario non è rinvenuto, la notifica può essere eseguita mediante consegna della copia dell’atto a una persona diversa, di famiglia o addetta alla casa (o all’ufficio o all’azienda), purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

L’esistenza di tale rapporto va provata, come nel caso in esame, anche mediante la produzione di un ulteriore atto ritirato dalla medesima colf, con indicazione, stavolta, della qualifica di “domestica” della contribuente.

Ciò non basta, tuttavia, a far salva la notifica dell’atto. E’ necessario, infatti, che il destinatario non contesti l’esistenza del rapporto con il consegnatario.

La Corte ha più volte affermato che, a prescindere dall’indicazione letterale utilizzata dal notificatore per indicare la qualifica del consegnatario (la qualificazione di “coadiuvante” costituisce un sinonimo di “addetto alla casa” ex articolo 139, Cassazione 16164/2003), incombe sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria (Cassazione 14366/2010) e, in particolare, di allegare e provare l’inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, ovvero l’occasionalità della presenza nel suo domicilio dello stesso consegnatario (Cassazione 25158/2007), in modo da escludere che in tempi e modi adeguati l’atto possa essere a sua volta recapitato dal consegnatario al destinatario effettivo.

Nel caso di specie, pertanto, la contribuente avrebbe dovuto prima dedurre, e soprattutto dimostrare nel giudizio di merito, che la persona qualificatasi come “domestica” non rivestiva in realtà quella qualifica, o che non aveva il compito di ricevere la posta per poi consegnarla.

Ma così non è stato e, forse, neppure la contestazione sul tipo di rapporto di lavoro tra contribuente e domestica avrebbe potuto intaccare la validità della notifica eseguita ai sensi dell’articolo 139.

Al riguardo la Suprema corte, in una fattispecie in cui il ricorrente aveva sostenuto l’invalidità della notificazione sul presupposto che la consegnataria era una collaboratrice domestica posta alle esclusive dipendenze della moglie e non sue, ha affermato che “la validità della notificazione non può essere contestata sulla base del solo difetto di tale rapporto, essendo invece sufficiente che esista una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l’atto ricevuto, come si desume dalla generica qualifica di addetto, richiesta dal legislatore” (sezioni unite 793/1999 e ivi Cassazione 9875/1998 per la notifica a un “addetto” all’azienda).

Del resto, proprio la ricezione di più atti per conto del destinatario avrebbe condotto anche il giudice di merito a ritenere la domestica legittimata al ritiro sulla base di un rapporto personale o, comunque, di interessi con la contribuente. Tale relazione avrebbe consentito, infatti, di escludere l’eccezionalità e l’occasionalità della presenza della collaboratrice domestica nella casa della contribuente e, inoltre, avrebbe garantito, secondo un giudizio di normalità, che una volta ricevuto l’atto, questo sarebbe stato consegnato al destinatario.


Albo On Line – Norme Attuative

L’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha introdotto per tutte le amministrazioni pubbliche l’obbligo della cosiddetta pubblicità legale on-line, conosciuta anche come Albo Pretorio on-line.

Il termine inizialmente previsto era il 1° gennaio 2010, poi prorogato di sei mesi e, infine, prorogato al 1° gennaio 2011.

La nostra Associazione ha collaborato alla redazione del testo delle norme attuative con l’Associazione nazionale per operatori e responsabili della conservazione digitale (ANORC).

Comunicato stampa 28 ottobre 2010

DPCM bozza 07 28 ottobre 2010


Certificati on line, niente multe fino a gennaio 2011

Sul sito del Dipartimento della Pubblica Amministrazione è stata pubblicata una circolare, inviata a tutti gli organi competenti, in cui vengono illustrate alcune prassi transitorie in materia di trasmissione telematica dei certificati per malattia.

Il documento, firmato dal ministro Renato Brunetta e sottoposto alla registrazione della Corte dei conti, recita così: «Fermo restando l’obbligo dei medici di continuare a trasmettere i certificati per via telematica in presenza delle condizioni organizzative e tecniche che lo rendono possibile, per il periodo transitorio – sino al 31 gennaio 2011 – durante il quale le più rilevanti criticità dovranno essere affrontate, è opportuno che le Amministrazioni competenti si astengano dalla contestazione degli addebiti specificamente riferiti all’adempimento».

Si tratta, in sostanza, di una specifica circa il regime sanzionatorio da adottare in merito all’invio telematico dei certificati di malattia dei lavoratori, da parte dei medici. L’espansione del periodo transitorio però, è da imputarsi al tempo necessario per il superamento di alcune criticità emerse durante la fase sperimentale. Le Amministrazioni interessate dovranno pertanto lavorare per eliminare tutte le problematiche che di fatto rendono anche difficile l’accertamento di eventuali responsabilità nella violazione della normativa.

I medici e i sindacati della categoria, da parte loro, condividono gli obiettivi della riforma, vale a dire il miglioramento dell’efficienza e della qualità delle procedure amministrative, ma ritengono che, per la soluzione di queste criticità, siano necessari «tempi coerenti, non predefinibili a tavolino e l’utilizzo di risorse umane, tecnologiche e finanziarie, oggi non adeguatamente presenti nei servizi sanitari, né previste come nuove voci di investimento».


Il pubblico impiego cambia: permessi e part time sotto esame

Il collegato lavoro, dopo oltre due anni di inspiegabile silenzio, arriverà nei prossimi giorni in aula per l’approvazione definitiva.

Si comincia dal part time: con la riforma del 2008 l’amministrazione può respingere la richiesta di riduzione d’orario se questo complica l’organizzazione del lavoro e senza dover dimostrare il grave pregiudizio.  Ora si fa un ulteriore passo avanti: entro 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le amministrazioni potranno fare una nuova valutazione su tutti i part time rilasciati fino al 2008. Un riesame, insomma, che potrebbe portare alla revoca, nel caso in cui l’amministrazione reputasse a rischio l’efficienza organizzativa dell’ufficio.  Possibilità tutt’altro che remota, soprattutto con il taglio del turn over che di fatto blocca le assunzioni.
È evidente che il part time va contemperato con le esigenze dell’ufficio ma è anche lo strumento per tenere insieme il lavoro e la famiglia. Le modifiche, invece, penalizzano le famiglie e in particolare le donne che rappresentano l’85% del part time tra i dipendenti pubblici. Come al solito l’aiuto alle famiglie c’è solo negli slogan elettorali di tutti i partiti, nessuno escluso, ma nei fatti le donne fanno sempre più fatica a trovare un lavoro e quando ce l’hanno non c’è la flessibilità necessaria per avere una famiglia con dei figli. Una norma palesemente ingiusta anche perché consente alla P.A. di intervenire su diritti già acquisiti dal lavoratore.
Altra stretta è sui permessi per l’assistenza ai portatori di handicap. Con le nuove regole il diritto ad assentarsi dal lavoro sarà riconosciuto ad un solo familiare alla volta e sarà circoscritto a parenti e affini entro il secondo grado. Queste, in estrema sintesi, le novità in attesa dell’approvazione definitiva del collegato al lavoro.


Assenza per malattia dei dirigenti – ricovero e post ricovero

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la recente circolare n. 8 del 19/07/2010 e a seguito di pareri e chiarimenti forniti alle amministrazioni pubbliche, ha precisato che le iniziative per la riduzione del fenomeno dell’assenteismo hanno sempre voluto salvaguardare alcune situazioni che possono coinvolgere i dipendenti in occasione delle assenze per malattia, e in particolare le assenze per infortunio sul lavoro o per causa di servizio, per le patologie gravi che richiedano terapie salvavita, nonché per ricovero ospedaliero o day hospital/day surgery; è quindi stato chiarito che la volontà del legislatore è quella di mantenere un regime di maggior favore per situazioni particolari e .delicate già tutelate dai contratti o da normative di settore.
Pertanto, in analogia a quanto previsto dal contratto dei dipendenti, in occasione di eventi di ricovero (o day hospital/ surgery) o post ricovero (o convalescenza post day hospital/surgery) debitamente certificati, la retribuzione dei dirigenti non subirà le decurtazioni previste dall’art. 71 comma l della Legge n° 133/2008.


AVVISO AGLI UTENTI

Comunicazione per i Soci dell’Associazione iscritti nell’anno 2010

Cari Colleghi come avrete notato è stato rinnovato il nostro sito web cercando, almeno questo era l’obbiettivo, di venire incontro alle varie esigenze da più parte espresse, in particolare dagli associati, al fine di una maggiore fruibilità alle informazioni contenute nel sito.

E’ evidente che non è stato possibile accogliere tutte le richieste, ma abbiamo cercato di raggrupparle ed adattarle alle esigenze “tecnico informatiche”.

Vi è ancora molto lavoro da fare, ma contiamo di completare, almeno la prima parte, entro fine anno.

In tale contesto si informa che i codici per l’accesso al vecchio sito www.annanotifiche.it NON SONO PIÙ VALIDI, occorre entrare nel nuovo sito www.annamessi.it e nell’area ISCRIZIONE selezionare MODULO ADESIONE ON LINE cliccando, dopo avere compilato tutti i campi, sul tasto “Invia il modulo”.

Entro 24 ore verranno inviati, all’indirizzo email indicato, i codici di accesso al sito.

Ringrazio per la collaborazione.

Cordialmente

Pietro Tacchini

Presidente Nazionale


La raccomandata determina la notificazione

Nella notificazione eseguita ai sensi dell’art. 139 c.p.c., terzo comma, la mancata spedizione della raccomandata non costituisce una mera irregolarità, ma un vizio  dell’attività dell’Ufficiale Giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’Ufficiale Giudiziario medesimo, la nullità della notificazione al destinatario.

Vedi:

Tribunale di Roma, sezione XIII, sentenza 431/2010

Corte Suprema di Cassazione, civ. Sez. II, n. 17915 del 30-06-2008


La P.E.C., ha il suo motore di ricerca.

La posta elettronica certificata (P.E.C.) è un servizio di posta elettronica che è in grado di assicurare non solo la ricezione del messaggio da parte del destinatario, ma anche la perfetta conformità tra il messaggio inviato e quello ricevuto, ossia quello accessibile al destinatario nella sua casella di posta. Tali garanzie derivano dal fatto che a certificare la ricezione del messaggio, nella sua integrità, sono degli Enti gestori a ciò preposti, connotati da requisiti particolarmente rigorosi, soprattutto in tema di affidabilità e sicurezza, previsti dalla legge e dal CNIPA (oggi DigitPA).

L’art. 48 del dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  assegna un rilevante valore giuridico alla P.E.C.: utilizzando tale servizio, infatti, la trasmissione del documento informatico equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.


Firma digitale. Nuove regole

I certificatori accreditati dovranno attenersi alle nuove regole imposte dalla delibera CNIPA (Centro Nazionale per Informatica nella Pubblica Amministrazione, oggi DigitPA) sulla firma digitale. Tali enti, definiti dal Codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82), dovranno pertanto aggiornare tutte le smart card tramite Internet e, in alcuni casi, sostituirle fisicamente.

La delibera è volta a definire l’utilizzo di nuovi algoritmi matematici e nuovi formati dei dati, per innalzare ulteriormente il livello di sicurezza delle firme digitali. A dover subire l’aggiornamento saranno i software contenuti all’interno delle smart card e quelli di gestione dei dispositivi di lettura, per cui, nella maggior parte dei casi, sarà sufficiente scaricare da Internet i driver della propria tessera e i relativi programmi di gestione firma.

Per quanto riguarda invece i supporti il cui numero seriale (riportato sulla stessa carta) inizia con la cifra 1202, non abilitati all’aggiornamento online, i possessori dovranno rivolgersi all’ufficio di registrazione presso la CCIAA di pertinenza per richiedere un nuovo dispositivo (BK o Smart Card) alle condizioni e tariffe in vigore.

La sostituzione potrà essere effettuata, in base alle modifiche introdotte alla deliberazione CNIPA dalla Det. n. 69/2010, entro il 30 giugno 2011, mentre la sostituzione dei relativi programmi di firma dei documenti – anch’essi da aggiornare in ogni caso – dovrà completarsi entro il 31 dicembre 2010.

Utilizzando il programma di verifica di “Infocert“, sarà possibile sapere se il software rispetta la nuova o la vecchia normativa. Il mancato adeguamento comporterà la non validità legale dei documenti e la non conformità degli stessi.

Leggi: Determinazione Commissariale n. 69/2010


Albo Pretorio on line: norme attuative

Si comunicano le date per gli adempimenti relativi all’approvazione definitiva delle norme attuative previste dall’art. 32 della L. 69/2009:
  • entro il 10 ottobre arriverà la bozza comprendente tutte le osservazioni fatte dai vari commissari e dalla nostra Associazione;
  • entro il 15 ottobre si dovranno inviare le nostre eventuali richieste di modifica;
  • fino al 31 ottobre il testo verrà messo a disposizione della comunità nazionale come bozza di discussione;
  • nei primi giorni di novembre saremo presenti alla riunione che si terrà a Roma presso il Ministero per i beni Culturali per eventuali ulteriori osservazioni e modifiche;
  • il 20 novembre il testo definitivo del DPCM sarà presentato al Consiglio dei Ministri per l’approvazione.
Un importante risultato che può aprire nuove strade per il riconoscimento del ruolo della nostra Associazione.


Nulla la notifica al portiere se l’ufficiale giudiziario non dà atto delle vane ricerche del destinatario e delle altre persone di cui all’art. 139 c.p.c.

La II° Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione ha affermato il principio secondo cui “in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale notificante deve dare atto, oltre che dell’inutile tentativo di consegna a mani proprie per l’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, onde nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali né riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell’art. 139 c.p.c., la successione preferenziale dei quali è nella norma tassativamente stabilita”. La Corte ha, dunque, stabilito che è “nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma”.

Sentenza n. 19417 pubblicata l’11 settembre 2010,


Tesseramento 2011

La Giunta Esecutiva si è riunita sabato 18 settembre a Cesena e ha approvato le quote di iscrizione all’Associazione per l’anno 2011 decidendo di mantenere invariate le quote previste per l’anno 2010.