Competenza ridotta per gli ausiliari della sosta

Gli ausiliari del traffico non possono elevare multe a moto e motorini in sosta sui marciapiedi. Lo stabilisce la Corte di cassazione (sentenza 551/2009 della seconda sezione civile) che, accogliendo il ricorso di un motociclista di Bologna, ha statuito che gli accertatori e sia che dipendano dalle aziende di trasporto urbano, sia dalle imprese di gestione dei posteggi pubblici a pagamento e devono attenersi strettamente al compito di garantire la “funzionalità dei posteggi” e quella degli spazi “riservati allo stazionamento e alla fermata” dei mezzi pubblici. Fuori da queste ipotesi, i “vicevigili” non hanno competenza e non possono multare.


Funzionari pubblici fannulloni? Il pedinamento è lecito e rischiano condanna per truffa

I funzionari pubblici debbono rispettare l’orario di lavoro e ciò anche se di fatto svolgono mansioni da dirigente.

Sulla scorta di tale premessa, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 44912/2008) ha stabilito che sono leciti i controlli posti in essere nei loro confronti e ciò anche se questi consistono nel pedinamento da parte di un investigatore privato e, nel caso di accertata violazione dei loro doveri, rischiano una condanna per truffa.
In particolare, gli Ermellini hanno precisato che “la falsa attestazione del pubblico dipendente , circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l’amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro, ed è dunque suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata”.
Inoltre, la Corte ha ribadito il principio espresso per cui “la prestazione d’opera da parte del lavoratore subordinato a favore di terzi concorrenti costituisce una violazione dell’obbligo di fedeltà che, se è irrilevante sotto il profilo penale qualora compiuta fuori dal normale orario di lavoro, integra il reato di truffa se svolta nell’orario normale, da parte di soggetto che lucra la retribuzione, fingendo di svolgere il lavoro che gli è stato affidato, mentre svolge altra attività. Ne consegue che, ove sorga il giustificato dubbio che un dipendente incaricato di mansioni da espletare al di fuori dei locali dell’azienda in realtà si rende responsabile di un comportamento illecito di tale genere, è giustificato il ricorso alla collaborazione di investigatori privati per verifiche al riguardo, né sono ravvisabili profili di illiceità a norma dell’art. 2, secondo comma, della legge n. 300 del 1970, il quale, prevedendo il divieto per il datore di lavoro di adibire le guardie particolari giurate alla vigilanza dell’attività lavorativa e il divieto per queste ultime di accedere nei locali dove tale attività è in corso, nulla dispone riguardo alla verifica dell’attività lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali da parte di soggetti non inseriti nel normale ciclo produttivo e che “le disposizioni degli artt. 2 e 3 dello Statuto dei Lavoratori non implicano l’impossibilità di ricorrere alla collaborazione di soggetti diversi da quelli in essi previsti (ad esempio investigatori privati) in difetto di espliciti divieti al riguardo e in considerazione della libertà della difesa privata”.


La finanziaria 2009 diventa legge.

Dopo l’approvazione della Camera dello scorso 19 dicembre la legge finanziaria 2009 è legge ed entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2009. L’approvazione è avvenuta in terza lettura senza il ricorso alla fiducia. Sono stati anche evitati, come avveniva in passato, quei micro-interventi che venivano aggiunti nel percorso del disegno di legge tra Camera e Senato, e che generalmente appesantivano il provvedimento. Il percorso più lineare della finanziaria di quest’anno è dovuto all’anticipazione della manovra avvenuta la scorsa estate che ha modificato la struttura del ddl introducendo anche il principio della triennalità ed eliminando le misure a sostegno dell’economia. La finanziaria 2009 prevede agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e per gli asili nido, stanzia le risorse per il rinnovo del ccnl nel pubblico impiego, stanzia il fondo per la cassa integrazione straordinaria e blocca le emissioni dei derivati da parte degli enti locali. Ecco in sintesi le principali misure contenute nella manovra.

La Cassa Integrazione Speciale (CIGS): Viene portato a 600 milioni il fondo della cassa integrazione speciale per il 2009. Il ministro del Lavoro, di concerto con il ministro dell’Economia, dovrà disporre entro il 31 dicembre 2009 i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, in deroga alla normativa vigente.

Contratti nel pubblico impiego: Vengono stanziati 2,8 miliardi per il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego. A questa somma si aggiungono 200 milioni che provengono dalla razionalizzazione delle spese dei dipendenti, destinati a incentivi e premi.

Asili Nido: Le spese per il pagamento delle rette d’asilo potranno essere detratte al 19% dall’irpef. Il limite di spesa fissato per il calcolo della detrazione, è di 632 euro per un massimo di 120 euro di sconto a figlio (articolo 2, comma 6).

Le ristrutturazioni edilizie: Confermata la detrazione ai fini irpef del 36% per chi effettua lavori di ristrutturazione edilizia e Iva ridotta al 10% per interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati con prevalente destinazione abitativa privata.

Stop ai derivati degli enti locali: Per il 2009 gli enti locali non potranno emettere derivati. Saranno i regolamenti del ministero dell’Economia a individuare le tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati, che gli enti possono concludere.

Il fondo per le aree sottoutilizzate: Il FAS, Fondo per le aree sottoutilizzate sarà destinato al mezzogiorno per una quota dell’85%, il 15% andrà invece alle aree del centro nord. Annualmente il Governo presenterà una relazione per indicare l’ammontare delle risorse finanziarie disponibili per il fondo per le aree sottoutilizzate e quelle che saranno utilizzate a seguito delle delibere Cipe o in seguito a provvedimenti che contengono delle variazioni.

Patto di stabilità: Si ammorbidisce la disciplina del Patto di stabilità interno per gli enti locali, ed in particolare per quelli virtuosi che potranno anche utilizzare delle risorse ottenute attraverso le cessioni immobiliari. Inoltre gli investimenti in infrastrutture non saranno conteggiati nel patto di stabilità interno di regioni ed enti locali.

Scuola: Si conferma il fondo di 120 milioni per la scuola privata. Sarà il ministro dell’Istruzione a decidere come ripartire le risorse fra scuole pubbliche e scuole private.


LEGITTIMO IL PIGNORAMENTO DIRETTO DEI CREDITI DEL DEBITORE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

La Corte Costituzionale con sentenza del 28-11-2008, n. 393 ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 72-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), il quale, all’alinea del comma 1, prevede che “Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede”.

In particolare, secondo la Consulta, “va rilevato che la facoltà di scelta del concessionario tra due modalità di esecuzione forzata presso terzi non crea né una lesione del diritto di difesa dell’opponente né una rilevante disparità di trattamento tra i debitori esecutati, sia perché questi sono portatori di un interesse di mero fatto rispetto all’utilizzo dell’una o dell’altra modalità e possono in ogni caso proporre le opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi di cui all’art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, sia perché non sussiste “un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole procedurali”.


Legittimo il pignoramento diretto dei crediti del debitore da parte del concessionario

Legittimo il pignoramento diretto dei crediti del debitore da parte del concessionario

La Corte Costituzionale con Ordinanza 05.12.08, n. 393, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 72-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), il quale, all’alinea del comma 1, prevede che “Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede”.

In particolare, secondo la Consulta, “va rilevato che la facoltà di scelta del concessionario tra due modalità di esecuzione forzata presso terzi non crea né una lesione del diritto di difesa dell’opponente né una rilevante disparità di trattamento tra i debitori esecutati, sia perché questi sono portatori di un interesse di mero fatto rispetto all’utilizzo dell’una o dell’altra modalità e possono in ogni caso proporre le opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi di cui all’art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, sia perché non sussiste “un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole procedurali””.


Giustizia, al via i tribunali on-line

Il ministro per la Pubblica amministrazione e l’innovazione, Renato Brunetta, ed il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, hanno firmato a Palazzo Chigi il 26 novembre 2008 un Protocollo d’intesa per la realizzazione di programmi d’innovazione digitale. Gli interventi previsti sono: – notificazioni telematiche delle comunicazioni e degli atti processuali ad avvocati e ausiliari del giudice; – rilascio telematico di certificati giudiziari e aumento degli sportelli sul territorio; trasmissione telematica delle notizie di reato tra forze di polizia e procure della Repubblica; – registrazione telematica degli atti giudiziari civili presso l’Agenzia delle Entrate; – accesso pubblico via rete alle sentenze ed ai dati dei procedimenti, in attuazione del Codice dell’Amministrazione digitale; – razionalizzazione, evoluzione e messa in sicurezza delle infrastrutture ICT, dei sistemi informatici e della rete di telecomunicazione della giustizia. L’obiettivo è di semplificare le modalità di svolgimento dei servizi che l’Amministrazione della Giustizia rende agli utenti, e in pari tempo ridurre i costi di funzionamento degli uffici, razionalizzare e rendere più efficienti le infrastrutture e le reti di trasmissione della Giustizia tramite il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e la rete privata delle Forze di Polizia per le funzioni di ordine e sicurezza pubblica.


Notifiche fiscali in caso di variazione di residenza

Con Sentenza n. 26542/2008, depositata lo scorso 5 novembre in cancelleria, la Corte di Cassazione si è espressa in materia di notifiche fiscali qualora il contribuente abbia variato la propria residenza.

Secondo i giudici, in base ai principi dettati dalla Sentenza n. 360/2003 della Corte Costituzionale, nel periodo precedente al 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore della Legge n. 248/2006) le notifiche di carattere tributario eseguite presso la vecchia residenza, sia pure nei 60 giorni successivi al trasferimento, devono considerarsi “radicalmente nulle”. In base a tale Sentenza, le variazioni dell’indirizzo del contribuente hanno effetto immediato e non dal sessantesimo giorno successivo.

Diversamente, a decorrere dal 4 luglio 2006 le suddette notifiche possono essere eseguite presso la vecchia residenza nei 30 giorni successivi al trasferimento, così come previsto dal nuovo termine dilatorio introdotto dalla Legge n. 248/2006.


Inesistenti le notifiche degli atti giudiziari compiuti da messi speciali

Sono inesistenti le notifiche di atti giudiziari compiute dai messi speciali dell’Amministrazione finanziaria: la Cassazione, in considerazione della carenza notificatoria di detti soggetti, assimilabili ai messi comunali, ha così assunto una posizione diversa rispetto a quella espressa con sentenza 6 maggio 2004, n. 8625 nella quale aveva sostenuto che tali notificazioni fossero affette da semplice nullità, suscettibile di sanatoria a seguito della costituzione in giudizio della parte.


Comune notifica in ritardo gli atti del fisco? Deve pagare i danni

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 26118/2008) ha stabilito che deve risarcire il danno la Pubblica Amministrazione che tarda la notifica degli avvisi Iva o di altri atti da notificare nell’interesse dell?Amministrazione finanziaria. Vedi nell’area “Normativa” il commento.


Va licenziato chi si fa timbrare il cartellino da un collega. Anche se non c’è danno per l’Ente

Linea dura della Cassazione contro i dipendenti che si fanno timbrare il cartellino dai colleghi. Per i giudici del Palazzaccio, infatti, in casi del genere si perde il posto di lavoro. La Corte (sezione lavoro sentenza 26239/2009) sottolinea che il licenziamento, risulta equo anche se all’azienda non deriva “un danno economico” giacché è sufficiente il fatto che si sia realizzata una “lesione dei doveri di lealtà” nei confronti dell’azienda. E’ stato così confermato il licenziamento di una dipendente che lavorava presso una clinica di Torino che aveva fatto timbrare il cartellino prima di essere entrata a lavoro avvalendosi della collaborazione di una collega. Ne era seguito l’immediato licenziamento disciplinare che veniva convalidato dal Tribunale di Torino e dalla Corte d’Appello. La donna si era rivolta alla Cassazione per chiedere l’applicazione di una sanzione più lieve considerato che la timbratura del cartellino fatta da un’altra collega non aveva comportato un danno economico all’azienda. La Corte ha respinto il ricorso sottolineando che “la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito appare logica e coerente” giacché, i giudici di merito hanno motivato facendo riferimento alla “lesione del vincolo fiduciario a prescindere dal danno patrimoniale subito dalla società”. Risulta dunque “congrua la sanzione irrogata vista la gravita’ dell’addebito contestato”.


Dipendenti pubblici hanno idee politiche diverse dai vertici? Non possono essere emarginati

I funzionari pubblici che emarginano i dipendenti per le loro idee politiche, possono essere puniti per il reato di abuso d’ufficio. Lo ha stabilito la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione che, con la Sent. n. 37354/2008, rigettando il ricorso presentato da alcuni funzionari di una Pubblica Amministrazione, nel caso di specie, ha chiarito che “quanto al merito della vicenda, deve rilevarsi che la sentenza impugnata fa buon governo della legge penale e della normativa di riferimento, chiarendo che gli imputati, nel rispettivo ruolo ricoperto, posero in essere, nel disporre l’assegnazione della dott.ssa […] all’istituendo Ufficio Studi e la successiva istituzione dello stesso presso il […] una serie di violazioni di legge, con l’unico intento, concretamente conseguito, di emarginare la detta funzionaria che, per il suo spirito di indipendenza da qualsiasi pressione politica, non era gradita all’Organo esecutivo del […]”.


Agenzia delle Entrate: inviti, comunicazioni, questionari e altro: corretta notificazione

Tra gli atti che giungono dall’Agenzia delle Entrate, inerenti l’attività di controllo affidatagli, vi sono non solo avvisi di accertamento e di liquidazione, ma anche inviti al contribuente a presentarsi per acquisizione di informazioni o richieste di documenti o invii di questionari, al fine di definire l’esatta imposizione fiscale cui gli stessi devono essere sottoposti.

Di tutte queste attività proprie dell’Agenzia delle Entrate si fa riferimento nel DPR 600/1973 artt. 32 e 33, cioè gli articoli che trattano dei poteri degli uffici delle imposte e in particolare delle attività inerenti la loro applicazione.

Come per le imposte sui redditi, anche per l’IVA sono previste attività similari di controllo, negli articoli 51 e 52 del DPR 633/1972, che sembrano ricalcare in linea di massima le disposizioni dei sopra citati artt. 32 e 33.

Tuttavia mentre per le attività di controllo sulle imposte dei redditi, sono espressamente previste le notificazioni dei relativi atti, ai sensi dell’art. 60, non altrettanto è previsto per le comunicazioni inviate al contribuente ai fini della corretta esazione dell’IVA. Infatti in questo caso, gli inviti, comunicazioni o questionari in genere sono effettuati mediante lettera raccomandata A.R., tranne alcuni casi, per i quali la mancanza di risposta, comporta una reiterazione nell’invio al contribuente, questa volta tramite notificazione, ai sensi dell’art. 60 del DPR 600/1973.

In linea generale, dunque, sarà necessario provvedere a queste notificazioni con le modalità di notifica degli atti finanziari, poiché l’individuazione del caso specifico, di non facile soluzione a seconda dell’imposta e della situazione, crea inutili rischi all’attività del Messo Comunale.


Notificazione alla società: valida anche se eseguita a un non addetto alla ricezione

Si presume valida la notifica alla società eseguita dall’Ufficiale Giudiziario nelle mani di un soggetto che si trovava nei locali della sede sociale, anche se questi non è legato alla società da un rapporto di dipendenza.

Cassazione civile Sentenza 03/10/2008, n. 24622


TESSERAMENTO 2009

TESSERAMENTO 2009
L’Assemblea Generale, nella seduta del 12.09.2008, ha deliberato le quote per il tesseramento 2008 che rimangono invariate:
1. Tipo A – Messi Comunali: € 60,00
2. Tipo B – Messi del Giudice di Pace e di Conciliazione: € 60,00;
3. Tipo C – Ufficiali Giudiziari: € 60,00;
4. Tipo D – Messi Provinciali: € 60,00;
5. Tipo E – Comuni fino a 10.000 abitanti: € 100,00;
6. Tipo F – Comuni con popolazione da 10.001 a 100.000 abitanti: € 150,00;
7. Tipo G – Comuni con popolazione oltre i 100.001 abitanti: € 200,00;
8. Tipo H – Altri Enti: € 250,00;
9. Tipo I – Soggetti privati: € 250,00.


Decreto-legge 31 dicembre 2007, n 248 (Legge milleproroghe)

Approvato in via definitiva il ddl di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante “proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria” (cosiddetto “milleproroghe“).

Il capo I in particolare, reca proroghe di termini in diversi settori: difesa, beni culturali e turismo, lavoro e previdenza, salute, università, giustizia, infrastrutture e trasporti, personale delle pubbliche amministrazioni, agricoltura, sviluppo economico, ambiente e interno.

Una seconda parte del provvedimento contiene disposizioni di carattere finanziario che intervengono nei settori dei tributi, della borsa, dell’accisa sul gas metano, dei servizi radiotelevisivi, del dissesto finanziario degli enti locali, dell’inadempimento di alcuni concessionari per la riscossione e del conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria della Banca d’Italia.

Altri articoli concernono il trattamento del Fondo per il trattamento di fine rapporto e norme relative alla violazione dell’obbligo delle comunicazioni nei confronti dell’ISTAT.

La terza parte prevede incentivi e contributi a favore di di associazioni sportive dilettantistiche e di soggetti disabili per i quali, in particolare, si dispongono alcuni finanziamenti.

Sono previsti anche contributi statali per il finanziamento di interventi in materia di tutela dell’ambiente e dei beni culturali e per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia.

Vi sono norme concernenti le sanzioni amministrative erogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato e disposizioni riguardanti la partecipazione dell’Italia alla ricostituzione delle risorse per i fondi delle banche internazionali.