COMUNICATO RINNOVO CCNL FUNZIONI LOCALI

Sottoscritta il 4 agosto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto dei 430.000 dipendenti delle Funzioni Locali per il triennio 2019-2021.

Il testo sottoscritto è ora sottoposto alla certificazione della Corte dei Conti e alla valutazione dei lavoratori e lavoratrici nelle assemblee. Il percorso si concluderà prevedibilmente entro il mese di settembre, consentendo agli enti di adeguare i salari ed erogare gli arretrati entro la fine dell’anno.
Riservandoci un giudizio più articolato sui risultati complessivi ottenuti dal sindacato con questo rinnovo anticipiamo alcune valutazioni sul capitolo relativo al nuovo ordinamento professionale, argomento che riveste particolare interesse tra i nostri associati e sul quale A.N.N.A. conduce da tempo una battaglia per il giusto riconoscimento del ruolo dell’agente notificatore in termini di professionalità e responsabilità.
Il nostro impegno per la valorizzazione della figura del messo comunale ha sempre caratterizzato la nostra iniziativa, fin dai primi passi compiuti dall’associazione: senza mai indulgere in posizioni corporative, abbiamo perseguito l’obiettivo del corretto inquadramento contrattuale, rivolgendo le nostre istanze ai vari livelli istituzionali e mediante un proficuo rapporto con il sindacato. Ricordiamo, per tutti, il convegno di Roma del 2008, che ha visto la qualificata presenza dei segretari nazionali di categoria di Cgil, Cisl e Uil; l’interlocuzione con il sindacato non è mai venuta meno e si è intensificata nell’occasione dell’ultimo rinnovo contrattuale, allorchè abbiamo rinnovato le nostre richieste per la categoria trovando ascolto e interesse anche se, a volte, con dei distinguo.
Sinceramente ci aspettavamo decisioni più incisive. Registriamo, però, alcune novità di rilievo: il nuovo ordinamento introduce un sistema di classificazione basato non più sulle Categorie A, B, C e D, ma su Aree Professionali (Area degli Operatori, Area degli Operatori Esperti, Area degli Istruttori, Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni), con nuove possibilità di progressione orizzontale con il sistema dei differenziali economici, per un numero massimo stabilito nella Tabella A e di progressione verticale tra aree. Nell’area che interessa in particolare la nostra categoria, oggi collocata prevalentemente in Cat. B, in fase di prima applicazione, e cioè fino al 31/12/2025, la progressione verticale può aver luogo con procedure valutative, superando lo sbarramento rigido del possesso del titolo di studio, che rappresentava, per diversi Messi Comunali, un ostacolo insormontabile per gli sviluppi di carriera verso la Cat. C. Tali progressioni, inoltre, sono specificamente finanziate con risorse aggiuntive fino allo 0,55% del monte salari del 2018.
Il personale in servizio sarà inquadrato secondo la Tabella B di trasposizione dal 5° mese successivo alla sottoscrizione del nuovo contratto; all’interno dell’Area, come già accennato, al dipendente possono essere attribuiti uno o più differenziali stipendiali, con procedura selettiva attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo Risorse Decentrate. Ciò consentirà di remunerare il maggior grado di professionalità acquisito, in aggiunta alla retribuzione maturata nella posizione economica già conseguita, anche ai dipendenti che avevano raggiunto le posizioni economiche più elevate (es. i B7).
È inoltre prevista la progressione (verticale) tra aree, da attuarsi con procedura comparativa basata su valutazione, assenza di provvedimenti disciplinari, possesso di titoli o competenze professionali, incarichi rivestiti, così come disciplinato dagli enti.
Spetta infatti agli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificare i profili professionali e collocarli nella corrispondente area. Le declaratorie di cui all’All. A indicano l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento in ciascuna di esse; i profili professionali descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie dell’area. Saranno quindi gli enti a identificare i singoli profili professionali, come ad esempio il messo, collocandoli nelle rispettive aree nel rispetto delle declaratorie (art. 12 c. 6). Dalla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento è disapplicato l’All. A del ccnl 31/03/1999, le cui declaratorie collocavano in modo alquanto rigido il messo in Cat. B (già IV q.f.). Viene meno, pertanto, l’ostacolo che impediva agli enti di inquadrare il messo in una categoria superiore e viene demandato alla scelta responsabile degli Enti la corretta definizione del profilo del messo che dovrebbe, a nostro avviso, fare riferimento alle caratteristiche dei profili dell’Area degli Istruttori. L’accesso a questa area è possibile per chi:

  • sia in possesso del diploma della scuola secondaria di 2° grado e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’area di provenienza,

oppure

  • abbia assolto l’obbligo scolastico e abbia maturato almeno 8 anni nell’area degli operatori esperti.

Resta in vigore il sistema delle indennità quali l’indennità condizioni di lavoro (art. 70 bis), l’indennità per specifiche responsabilità (art. 84) fino ad un importo massimo di € 3.000,00 annui.

L’individuazione dei profili professionali e la loro collocazione in una determinata area compete, come sopra accennato, alle amministrazioni, ma sarà necessariamente oggetto di confronto con la RSU, come previsto nell’art. 5.
Si aprono dunque nuove possibilità di far valere le giuste istanze della categoria, riguardo ad un inquadramento più consono all’evoluzione del ruolo e della figura del messo comunale/notificatore che, realisticamente, dovrebbe rientrare nella declaratoria dell’Area degli Istruttori per come descritta nell’All. A che sotto trascriviamo:
“Appartengono a quest’area i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi amministrativi-contabili e tecnici e nei sistemi di erogazione dei servizi e che ne svolgono fasi di processo e/o processi, nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche. Tale personale è chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare le istruzioni operative. Risponde, inoltre, dei risultati nel proprio contesto di lavoro.
Specifiche professionali:

  • Conoscenze tecniche esaurienti;
  • Capacità pratiche necessarie a risolvere problemi di media complessità, in un ambito specializzato di lavoro;
         Responsabilità di procedimento o infraprocedimentale, con eventuale responsabilità di coordinare il lavoro dei colleghi”.

Si aprirà quindi, dopo la sottoscrizione definitiva, una stagione non facile di contrattazione decentrata. Da parte nostra, come Associazione, seguiremo con attenzione l’andamento del confronto tra le parti, con l’obiettivo di monitorare l’applicazione delle norme e per raggiungere l’obiettivo abbiamo ed avremo bisogno della massima partecipazione e del sostegno dei nostri iscritti che rappresentano la nostra forza.

L’auspicio è che si raggiunga uniformità di trattamento sui territori e che l’inquadramento possa essere il più vantaggioso possibile per i messi, nel rispetto dei diritti dei lavoratori nostri associati.

Leggi: Comunicato A.N.N.A. sulla preintesa 2022

Leggi: Ipotesi CCNL Funzioni locali 2019 2021


Messi Comunali: vaccinazione Covid 19

Programmazione campagna vaccinale COVID-19 – Qualificazione Messi Comunali e Notificatori quali lavoratori di servizi essenziali

Egregio Assessore Sanità – Servizi sociali – Programmazione socio-sanitaria
Dr.ssa Manuela LANZARIN
Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901
30123 V E N E Z I A

Con la presente, per sottoporre alla Sua attenzione la richiesta della categoria di pubblici dipendenti che la Associazione che presiedo rappresenta, al fine del loro inserimento nella campagna vaccinale quali appartenenti a categoria di lavoratori di servizi essenziali.

A tal fine evidenzio alla Sua attenzione il disposto di cui all’articolo 2 dell’ “Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto regioni – autonomie locali”, datato 19.9.2002 e sottoscritto da Aran e sindacati di categoria del pubblico impiego, che elenca i servizi pubblici da qualificare come essenziali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificati ed integrati dall’art.1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n.83, nel comparto  Regioni-Autonomie Locali.

E’ di tutta evidenza come tra tali servizi sono annoverati alcuni, quali lo stato civile e servizio elettorale, l’igiene, sanità ed attività assistenziali, le attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica, per il cui effettivo espletamento non può prescindersi dall’esercizio delle funzioni dei Messi Comunali e Notificatori, quali soggetti istituzionalmente chiamati ad assicurare la notifica, ai relativi destinatari, di atti assunti dalla pubblica amministrazione per il loro svolgimento; per non dire delle funzioni che i Messi Comunali e Notificatori possono svolgere anche per conto di altre amministrazioni, ivi comprese quelle statali.

In altri termini la funzione svolta dai Messi Comunali e Notificatori è, di tutta evidenza, strumentale e funzionale all’assolvimento di servizi pubblici essenziali e ne condivide il carattere di funzione rivolta ad una serie indeterminata di soggetti: si ritiene ne consegua la loro ascrivibilità alla categoria dei lavoratori di servizi pubblici essenziali ai fini del loro inserimento nella corrispondente fase e categoria di priorità del piano (della campagna) vaccinale COVID-19.

Certo della attenzione che Lei, come Sua consuetudine, vorrà riservare alla presente.

Verona 19 febbraio 2021

   Pietro Tacchini
Presidente Nazionale

Scarica testo: Lettera Assessore Lazzarin 19 02 2021


Richiesta di adozione di ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Lettera di richiesta di adozione di ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 inviata ai Ministeri di Giustizia, Pubblica Amministrazione e Interni

Leggi: Lettera_coronavirus Ministeri


Abrogazione effettuata con l’art. 27 del D.Lgs 10 agosto 2018, N. 101 dell’art. 174 D.Lgs 30 giugno 2003, N. 196

Nota inviata al Garante per la protezione dei dati personali e al Ministero della Giustizia con la Richiesta di interpretazione autentica in relazione al combinato disposto art. 174 DLgs 30 giugno 2003, N. 196 ed alla sua abrogazione effettuata con l’art. 27 del D.Lgs 10 agosto 2018, N. 101.

Leggi: Garante della Privacy 2019


Incontro con l’On. Coppola Paolo

L’incontro svoltosi a Udine il 23 marzo 2015 con l’On. Coppola è stato improntato sulla problematica relativa al procedimento notificatorio che fa seguito al nostro impegno per la definizione normativa del “Testo Unico delle Notifiche”.

All’incontro erano presenti il Presidente Nazionale Pietro Tacchini e il membro della Giunta Esecutiva A.N.N.A. Sig. Durì Francesco.

Si sono analizzati vari problemi che affliggono i Messi Comunali in particolare ribadendo la necessità di una normativa più chiara e un diverso inquadramento del Messo Comunale, oggi l’unico che se sbaglia la redazione di una notifica ne risponde patrimonialmente.

All’On. Coppola è stato dato un promemoria con alcune proposte a cui seguirà una relazione più ampia della semplificazione delle norme che regolano attualmente il procedimento notificatorio.

Promemoria:

Proposta del 23 03 2015

Lettera del 08 04 2015

Proposta del 16 05 2015


Quale applicazione dell’art. 213 del Codice della Strada?

sequestro-veicolo-autoQuesito su circolare n. 300/A/5721/14/101/20/21/4 del 01 agosto 2014 emanata dal Ministero degli Interni.

Al Garante

per la Protezione dei dati Personali

Piazza di Monte Citorio n. 121

00186 ROMA

urp@pec.gpdp.it

e p. c.: Al Ministero dell’Interno

Piazza del Viminale n. 1

00184 ROMA

dait@pec.interno.it

 La circolare n. 300/A/5721/14/101/20/21/4 del 01 agosto 2014 emanata dal Ministero degli Interni avente ad oggetto “Nuove procedure per l’applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo,” nel prendere in esame le operazioni di notificazione previste dall’art. 213 comma 2 quater del Codice della Strada, inerenti i verbali di sequestro ed i relativi avvisi, dirama ai vari organi chiamati alla sua applicazione disposizioni che, a giudizio della scrivente associazione, vanno ben oltre il dettato normativo vigente, in particolare se si tiene presente che con l’art. 174 del D. Lgs. 196/2003 era stato eliminato dal nostro ordinamento la pubblicazione di una copia dell’atto da notificare all’Albo Pretorio (all’epoca non esisteva l’Albo on Line) nel caso necessitasse notificare lo stesso a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art. 143 CPC).

In particolare:

a)      nel corpo di pagina 8 della circolare in oggetto si afferma che è opportuno effettuare la pubblicazione all’Albo del Comune del verbale di sequestro e del relativo avviso contestualmente (quindi, nei fatti, aprioristicamente in ogni caso) al tentativo di notifica ordinario (di solito effettuato a mezzo posta);

b)  nella nota (10) a piè pagina 8 della circolare in oggetto viene precisato che “l’irreperibilità del destinatario all’indirizzo quale risulta dai pubblici registri non dovrà dar luogo a ulteriori accertamenti e tentativi di notifica, salvo l’affissione dell’atto nell’Albo del Comune in cui è situata la depositeria. Anche in questo caso, trattandosi di procedura speciale, ci si dovrà limitare alla sola affissione dell’atto all’albo.”

Relativamente a quanto evidenziato al punto a) si segnala che:

–          l’art. 213 comma 2 quater ultimo periodo del C.d.S. prevede che la notificazione sia effettuata ordinariamente ai sensi dell’art. 201 del C.d.S. e solo qualora la notifica risulti impossibile, per comprovate difficoltà oggettive, si procede mediante affissione dell’atto nell’Albo (on Line – ndr) del Comune dov’è situata la depositeria e la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di detta affissione (a margine si ritiene che l’atto debba rimanere ivi affisso, o per meglio dire pubblicato sul WEB, continuativamente per 20 giorni alla fine dei quali dovrà essere defisso) – è immediatamente percepibile la potenziale diffusione nella rete WEB di tutti i dati contenuti nell’atto (cioè nel verbale di sequestro e nel relativo avviso), diffusione non prevista dalla legge in questi termini, viste le condizioni peculiari dalla stessa indicate per la pubblicazione.

Relativamente a quanto evidenziato al punto b) si segnala che:

–          il Ministero dell’Interno utilizzando il termine irreperibilità del destinatario (in questo contesto si ritiene volesse intendere quella cosiddetta “irreperibilità assoluta”, cioè quella ordinariamente individuata nell’art. 143 CPC) ha, nei fatti, dilatato a dismisura quella che lo stesso definisce una “procedura speciale”, cioè l’affissione dell’atto (nella fattispecie il verbale di sequestro ed il relativo avviso) all’Albo del Comune in cui è situata la depositeria – la norma di Legge, cioè l’art. 213 comma 2 quater ultimo periodo del C.d.S., prevede, invece, la pubblicazione all’Albo del Comune come possibilità residuale e solo a fronte di comprovate difficoltà oggettive nella notifica dell’atto (ad esempio se i dati anagrafici del trasgressore/obbligato in solido sono incompleti) e non se tale atto è comunque validamente notificabile (anche se sostanzialmente in modo “virtuale”) con una delle procedure previste esplicitamente dal nostro CPC (artt. 140 o 143 CPC);

–          indipendentemente da quanto sopra (cioè del quando) si chiede di sapere se sia o meno da ritenere conforme (nel come) alle indicazioni del Garante la circostanza che gli organi di Polizia Stradale chiedono ai Comuni di affiggere all’Albo gli atti in questione (cioè i verbali di sequestro ed il relativo avviso) in quanto tali, cioè in modo integrale, pubblicando, di conseguenza, in rete tutti i dati anagrafici del trasgressore, dell’eventuale obbligato in solido, eventuali estremi di documenti per la guida o di identità nonché il luogo e la data ove tale persona/veicolo è stato fermato/rinvenuto e quindi si ritiene anche essere stato ivi presente, pro tempore, il trasgressore/obbligato in solido.

Ad avviso della scrivente Associazione, invece, si ritiene corretto e rispettoso della riservatezza delle persone potenzialmente coinvolte che al citato Albo del Comune siano affissi solo ed esclusivamente i seguenti dati che si valutano sufficienti (in conformità alle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” approvate dal Garante il 15/05/2014) a dare una appropriata “pubblicità legale” di un fatto/documento che potrà produrre degli effetti rilevanti sul bene sequestrato ma che non è stato possibile notificare con le procedure ordinarie al trasgressore/obbligato in solido:

–          identificazione sintetica del destinatario dell’atto (attraverso il Nome, Cognome, luogo e data di nascita);

–          identificazione dell’organo di Polizia Stradale procedente, il numero, la data del verbale di sequestro, nonché il luogo ove lo stesso è avvenuto,

–          il numero di targa del veicolo in questione,

–          l’identificazione completa del luogo ove il veicolo è depositato ma non i dati del custode se persona fisica, nonché un documento generico anonimo allegato che facendo solo riferimento all’organo procedente, al numero del verbale di sequestro ed alla sua data espliciti gli elementi essenziali contenuti nell’avviso previsto dall’art. 213 comma 2 quater, primo periodo del C.d.S..

Nell’occasione si chiede di sapere quali responsabilità possano nascere in capo al dipendente del Comune dall’affissione all’albo direttamente del verbale di sequestro e del relativo avviso nella loro forma integrale, riportanti pertanto i dati personali del trasgressore/obbligato in solido come richiedono gli Organi di Polizia Stradale in ossequio alla circolare ministeriale citata e se, dell’eventuale danno conseguente alla violazione delle norme sulla Privacy, debba essere imputato solo al responsabile dell’Ufficio di Polizia Stradale richiedente la pubblicazione od anche il dipendente comunale responsabile della pubblicazione all’Albo.

Questo sopra in quanto la scrivente Associazione ha, al momento, consigliato ai propri associati di dare pedissequa esecuzione a quanto richiedono gli Organi di Polizia Stradale che agiscono in conformità alla circolare in oggetto.

In attesa di un cortese riscontro alla presente si inviano distinti saluti.

Il Presidente Nazionale

Pietro Tacchini

Firmata digitalmente

Risposte:

Garante – applicazione dell’art. 213 del Codice della Strada

Leggi:

Circolare Ministero interno del 01 08 2014


I.N.P.S. : Avvisi di addebito – Nebbia sul procedimento notificatorio

Continuano a pervenire ai Comuni gli «avvisi di addebito» redatti dall’INPS con indicazioni contraddittorie e non univoche sul procedimento notificatorio da adottare.

La Commissione Normativa dell’Associazione ha analizzato il problema ritenendo che il procedimento da adottare sia quello evidenziato nel testo della lettera che è stata invita sia all’INPS che all’ANCI per un loro parere.

Verona 03/02/2014

Spett.le

– A.N.C.I.

Via dei Prefetti n. 46

00186 ROMA RM

– I.N.P.S.

Via Ciro il Grande n. 21

00144 ROMA RM

 OGGETTO: Notifiche effettuate dai Messi Comunali per conto I.N.P.S. – Art. 30 del DL 78/2010.

Negli ultimi 2/3 mesi dell’anno 2013 ci sono pervenute diverse segnalazioni da parte di nostri iscritti che ci comunicavano come le locali sedi INPS avevano loro trasmesso un numero di atti da notificarsi, in prossimità con la scadenza dell’anno (“accompagnati” da una ipotizzata prescrizione/decadenza di tali atti se non notificati entro il 31/12), che andavano ben oltre i carichi di lavoro effettuabili in tale periodo.

Lasciando a margine questa situazione che ci si augura, comunque, non abbia a ripetersi nei prossimi anni, le problematiche tecnico/giuridiche che ci venivano poste, e che giriamo ai soggetti in intestazione, riguardano perlopiù la competenza del soggetto notificante e la procedura da applicarsi a detta tipologia di notifiche.

Come è noto il comma 4° dell’art 30 del D.L. 78/2010, nel testo convertito con Legge 122/2010, prevede che tali notifiche debbano essere effettuate in via residuale dal Messo Comunale ovvero dalla Polizia Municipale e solo a seguito di specifica convenzione con quello specifico Comune – dato che dette convenzioni non risultano mai essere state proposte dall’INPS, almeno con riferimento ai Comuni che ci hanno contattato (diverse centinaia), detta notificazione, in assenza di tale convenzione che potrebbe dalle Autorità Giudicanti del caso essere considerata costitutiva di quello specifico potere notificatorio, deve intendersi viziata e quindi NULLA od addirittura INESISTENTE.

Si tenga presente che in casi analoghi (la notificazione delle Cartelle Esattoriali EQUITALIA prevista dall’art 26 del DPR 602/1973), pur in presenza di una notificazione materialmente eseguita dal Messo Comunale, la mancanza della convenzione è stata considerata causa di NULLITÀ notificatoria quando non di INESISTENZA della stessa, senza entrare nella casistica variamente risolta dalle Commissioni Tributarie relativamente alla competenza a notificare detti atti in modo difforme dal dettato letterale della norma.

La procedura da applicarsi è quella dell’art. 137 e seguenti del CPC o quella prevista dall’art. 60 del DPR 600/1973 o altra?

La differenze non sono irrilevanti, basti pensare alle implicazioni connesse con l’applicazione di un art. 143 del CPC invece che della lettera e) dell’art. 60 del CPR 600/1973, dell’invio o meno di una raccomandata postale nel caso di notifica ad un consegnatario diverso dal destinatario ovvero della sottoscrizione obbligatoria da parte del consegnatario, anche destinatario, dell’atto notificato.

E’ opinione della scrivente che il procedimento previsto dall’art. 60 DPR 600/1973, debba essere utilizzato solo quando espressamente previsto dalle norme sulle imposte. Ciò non è per l’avviso di addebito oggetto del quesito. Se invece si facesse riferimento alla natura di atto esecutivo attribuita dall’art. 30 del D.L. 78/2010 all’avviso di addebito, sarebbe l’art. 26 del DPR 602/1973 la norma di riferimento, prima ancora che l’art. 60 DPR 600/1973. La semplice valutazione che l’art. 60 DPR 600/73 sia applicabile a tutti gli atti rivolti al contribuente non è condivisibile e di conseguenza non è condivisibile il ricorso al Messo Comunale invocando le disposizioni dell’art. 60. Diversamente, anche volendo assumere l’art. 26 DPR 602/1973 a norma di riferimento per la notificazione, si riconfermerebbe l’assoluta discrezionalità del comune a provvedere con i Messi Comunali e/o la Polizia Municipale in linea con l’art. 26 DPR 602/1973 (per la cartella di pagamento) e allo stesso modo con l’art. 30, 4° comma, DL 78/2010 per l’avviso di addebito.

I Messi Notificatori (si ripete: non i Messi Comunali ma bensì i Messi Notificatori, cioè quelli previsti con limitate funzioni notificatorie per materia dal comma 158 e seguenti dell’art 1 della Legge 296/2006) possono notificare gli atti in oggetto emessi dall’INPS?

E’ indubbio che notifiche viziate in quanto eseguite da Agenti Notificatori senza le prescritte qualifiche, ovvero con procedure notificatorie esecutive errate, comportano la nullità/inesistenza delle stesse, eccepibili dal contribuente, con ipotizzabili danni erariali a carico dei soggetti coinvolti, anche per culpa in eligendo od in vigilando.

Nell’occasione è appena il caso di segnalare che quanto scritto nel penultimo periodo dell’allegato al messaggio INPS del 22/11/2013 n. 18.947 ove si indica di consegnare in busta chiusa gli Avvisi di Addebito al contribuente è inapplicabile con riferimento alla notifica a mani (discorso diverso è relativo alla notifica a mezzo posta) da parte dei Messi Comunali che, salvo i casi di notifica a consegnatari diversi dai destinatari nel rispetto della privacy, hanno avuto indicazioni da parte della scrivente Associazione di effettuare sempre e comunque le notifiche “a vista” in quanto gli stessi debbono attestare la conformità della copia notificata all’originale che verrà poi restituito all’INPS notificato.

In assenza, poi, di specifica convenzione in tal senso i Messi Comunali non sembrano tenuti a verificare/confermare gli indirizzi risultanti dagli archivi INPS, compito che, eventualmente, è in capo ai competenti Uffici dell’Anagrafe Comunale; tra l’altro nella lettera di trasmissione degli Avvisi di Addebito in oggetto si dice cosa fare nel caso che l’indirizzo sia corretto ma nulla si dice se lo stesso non lo è.

Si rende infine noto che qualora i destinatari della presente istanza intendessero predisporre uno schema standard per le convenzioni da stipularsi tra i Comuni e l’INPS la scrivente Associazione è disponibile a partecipare ad incontri propedeutici e/o a fornire un proprio contributo professionale in fase istruttoria.

Si rimane in attesa di un cenno di riscontro.

Cordiali saluti.

Pietro Tacchini

Presidente Nazionale


Albo On Line: Quesito e richiesta di parere in ordine all’applicazione dell’art. 32 n. 69/2009

Quesito e richiesta di parere in ordine all’applicazione dell’art. 32 n. 69/2009 per quanto concerne le disposizioni vigenti in materia di pubblicazione di atti all’Albo Pretorio On Line del Comune – Coordinamento con il dettato della lettera e) art. 60 D.P.R. 29-09-1973 n. 600

Padova 20 maggio 2011

Spett.le

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Direzione legislazione tributaria

Via Pastrengo 22

0185 Roma  RM

Oggetto: quesito e richiesta di parere in ordine all’applicazione dell’art. 32 della L. 18-06-2009 n. 69 per quanto concerne le disposizioni vigenti in materia di pubblicazione di atti all’Albo Pretorio On Line del Comune – Coordinamento con il dettato della lettera e) art. 60 D.P.R. 29-09-1973 n. 600.

La notificazione è un atto fondamentale del procedimento amministrativo, dei processi civili, penali, tributari, amministrativi, fallimentari e del lavoro. Per promuovere lo studio e l’approfondimento delle problematiche relative alle notifiche come strumento primario di comunicazione e di trasparenza nei rapporti tra istituzioni pubbliche e privati si è costituita nell’anno 2005 l’Associazione Nazionale Notifiche Atti (A.N.N.A.). Non ha finalità di lucro e si propone di riunire e rappresentare tutti gli Enti e gli Operatori, pubblici e privati, coinvolti nell’attività di notificazione, valorizzando la figura professionale dei Messi Comunali e le altre figure addette alle notifiche.

Tenuto conto che l’Associazione si propone, in particolare, di svolgere la propria azione verso il Parlamento ed il Governo, le Regioni, gli Organi dello Stato, le Autonomie Locali, gli Enti Pubblici e collaborare con Essi nella formazione di nuove norme legislative a tutela e valorizzazione dell’attività, nonché curare un più stretto contatto con gli Organi Superiori per la risoluzione dei problemi degli associati e per l’attivazione di eventuali proposte normative e legislative;

Avuto riguardo che fra i compiti istituzionali vi sono quelli di prestare opera di assistenza tecnico-giuridica a tutti gli Associati per il miglioramento dei compiti di istituto, curando un adeguato aggiornamento con studi, consulenze, pubblicazioni di riviste del settore e giornali, istituire gruppi di studio ed ancora attivare, gestire e compiere tutte le operazioni occorrenti per il raggiungimento dei fini sociali e al corretto funzionamento dell’Associazione, nell’osservanza delle disposizioni in vigore e con gli opportuni adattamenti che si rendessero necessari, per effetto dell’entrata in vigore di altre disposizioni di legge o in applicazione di appositi regolamenti;

Considerato che la L. 18-6-2009 n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” dispone tra l’altro:

Art. 32. (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)

1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.

4. Al fine di garantire e di facilitare l’accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

5. A decorrere dal 1° luglio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. E’ fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”

Atteso che il D.P.R. 29-9-1973 n. 600 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi” all’art. 60, lettera e), stabilisce:

“ e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione”

Si rende noto che è stato posto, al competente Ministero, un quesito circa i dubbi posti in essere dalla novella legislativa, nello specifico di quanto disposto dall’art. 60 lettera e), D.P.R. 600/1973 e art. 26 D.P.R. 602/1973 in relazione agli obblighi disposti dalla legge sia al Messo Comunale o Ufficiale di riscossione sia all’impiegato addetto alla pubblicazione degli atti.

In data 11/01/2010, con nota Prot. DIT 0000048 P-2.45.4.3 del 08/01/2010, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Tecnologica, in risposta al quesito stesso, non diversifica il trattamento delle pubblicazioni di deposito, sostenendo che: “ …omissis ..  Per quanto riguarda lo specifico quesito posto all’attenzione di questo Dipartimento si osserva come il concetto di pubblicità legale degli atti cui fa riferimento la norma debba ritenersi considerato nella sua visione più ampia, poiché la norma è finalizzata a sostituire l’intero sistema attualmente vigente. Conseguentemente occorre considerare che la pubblicità non assolve solo la funzione di informazione ma assicura la conoscenza legale degli atti e dei fatti attestati. Vi rientrano, pertanto, la pubblicità notificativa, che fornisce la notizia senza incidere sulla validità o efficacia degli atti, la pubblicità dichiarativa che rende gli atti opponibili ai terzi e la pubblicità costitutiva che incide sulla validità e sull’efficacia degli atti. …omissis …”

Questa Associazione, che ha fra i propri scopi quello primario della tutela dell’attività dei propri iscritti, per altro in un’ottica di salvaguardia della stessa azione amministrativa, ha rilevato che la mancanza di regole tecniche volte a dare certezza alle procedure, ha comportato l’assunzione di comportamenti eterogenei, alcune volte nemmeno regolamentati dall’Ente di appartenenza, quindi si passa dalla pubblicazione di un avviso redatto ai sensi dell’art. 48 delle disposizioni attuative al Codice di Procedura Civile (emendato dai riferimenti che, ai sensi delle disposizioni del Garante, potrebbero essere ritenuti lesivi del diritto di riservatezza del destinatario), firmato digitalmente e pubblicato in formato conforme alle norme contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale, alla pubblicazione, in altri enti, di una “fotografia” della scansione di una busta che contiene l’avviso di deposito.

Ovviamente, ai fini della pubblicità costitutiva, tali differenze di procedura si ritiene abbiano diverso impatto sull’efficacia della pubblicazione stessa, così come ancora in alcuni enti è divenuta prassi relazionare anche in merito alla pubblicazione dell’avviso, mentre in altri si allega all’originale dell’atto una stampa di quanto pubblicato; in diversi comuni il software usato per la pubblicazione origina una referta di avvenuta pubblicazione che viene poi firmata digitalmente dal soggetto responsabile della pubblicazione, mentre in altri si pubblica ancora l’avviso di deposito all’Albo Pretorio cartaceo.

Ora, in considerazione della particolare delicatezza della materia ed in relazione alla plurima necessità di garantire il perfezionamento della procedura di notificazione, certezza all’Erario, nonché fornendo garanzia di conoscibilità al destinatario dell’atto, ed infine a tutela del Messo Comunale che deve curare la procedura di notificazione, avendo presente quanto esposto, si chiede di chiarire quale debba essere la corretta procedura volta a fornire alle parti interessate alla notificazione di cui trattasi le idonee salvaguardie, uniformando una procedura che, a parere della scrivente associazione, non può essere lasciata, proprio in quanto procedura, al libero arbitrio delle singole amministrazioni cui i messi comunali appartengono.

Ritenendo che il quesito sottoposto possa avere valenza generale per tutti gli Enti locali, in riferimento ai casi in narrativa, tenuto conto della necessità di garantire, comunque, il diritto di riservatezza dei dati del destinatario dell’atto, si chiede quindi di assumere una indicazione di indirizzo.

Certi di un cortese sollecito riscontro, si coglie, quindi, l’occasione per porgere distinti saluti.

Pietro Tacchini

Presidente Nazionale


Presentata la proposta di DPCM per l’Albo On Line

La proposta di DPCM per l’Albo on-line, così come previsto dall’art. 32 e dall’art. 67 della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata presentata al Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione.

Tale proposta a cui l’Associazione ha collaborato proponendo una sostanziale modifica al testo relativo all’art. 16 che, a nostro parere, determinerà così come è stato licenziato il testo, notevole confusione e disomogenea applicazione per gli Agenti Notificatori (vedasi sondaggio su questo sito)


Albo On Line: sondaggio

SONDAGGIO IN MERITO ALLE INDICAZIONI DEL D.P.C.M. DI PROSSIMA EMANAZIONE, INERENTI LE MODALITÀ APPLICATIVE RIGUARDO LA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO ON-LINE DELL’AVVISO CHIUSO IN BUSTA PREVISTO DALL’ART. 60 LETT. E) DEL D.P.R. 600/1973 E ART. 26 DEL D.P.R. 602/1973.

Poiché la pubblicazione dei documenti all’Albo On-line, dovrà tener conto delle linee guida da emanarsi mediante D.P.C.M. di imminente adozione, la cui bozza definitiva è già visionabile in questo sito, si ritiene utile la cortese partecipazione dei colleghi ad un sondaggio che qui proponiamo, sulla più opportuna formulazione delle due indicazioni del D.P.C.M. in questione come si sono delineate, in merito all’applicazione della lett. e) dell’art. 60 del DPR 600/1973 e dell’art. 26 del D.P.R. 602/1973.

Per ogni quesito vengono proposti dei commenti che chiariscono il dubbio interpretativo collegabile ad ognuno di essi.

DOMANDA:

Quale delle due versioni del comma 3° dell’art. 16 del D.P.C.M. inerente l’Albo On-line, ritenete più chiare e preferibili, riguardo le modalità pratiche di realizzazione della pubblicazione dell’avviso oggetto del sondaggio?

TESTO AOL N. 1:

art. 16. Pubblicazione parziale di documenti e protezione dei dati personali

1. Fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, la pubblicazione di documenti che contengono dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, riferiti a persone fisiche, persone giuridiche, enti o associazioni, avviene nel rispetto dei principi di necessità, correttezza, esattezza, completezza, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza, rispetto alle finalità della pubblicazione, previsti dal codice della privacy.

2. I documenti da pubblicare devono essere già predisposti per la protezione dei dati personali.

3. Nel caso di pubblicazione di busta chiusa e sigillata, la busta è sostituita da un avviso di deposito sottoscritto con firma elettronica qualificata pubblicato all’albo on-line.

Commento (più o meno condivisibile)

  • Il testo chiarisce che all’albo on-line ci va un avviso, ma non specifica che tipo di avviso, né quali indicazioni vanno riportate su di esso.
  • L’indicazione riguarda il documento da pubblicare all’Albo On-line, ma non dice se sia consentito evitare la redazione cartacea dell’avviso in busta chiusa, previsto dalla normativa presa in esame, quindi potrebbe trattarsi di procedimento aggiuntivo a quello preesistente.

TESTO AOL N. 2:

art. 16. Pubblicazione parziale di documenti e protezione dei dati personali

1. Fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, la pubblicazione di documenti che contengono dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, riferiti a persone fisiche, persone giuridiche, enti o associazioni, avviene nel rispetto dei principi di necessità, correttezza, esattezza, completezza, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza, rispetto alle finalità della pubblicazione, previsti dal codice della privacy.

2. I documenti da pubblicare devono essere già predisposti per la protezione dei dati personali e, se necessario, si procede anche sotto forma di una pubblicazione parziale del documento (“estratto” o “con omissis”).

3. Nel caso di pubblicazione degli avvisi in busta chiusa e sigillata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 art. 60, 1° co. lett. e) e del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si procede mediante pubblicazione dell’avviso di deposito redatto ai sensi dell’art. 48 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, emendato secondo i criteri di cui al comma 2.

Commento (più o meno condivisibile)

  • Il testo specifica che l’avviso da pubblicare è quello previsto per l’art.140 c.p.c. (infatti, l’art. 48 delle disposizioni attuative del C.P.C. è quello appositamente previsto)  e di conseguenza è pure lo stesso avviso cui si riferisce la lett. e) dell’art. 60 del DPR 600/1973.
  • Il testo specifica come si procede alla disposizione di legge della pubblicazione in busta chiusa, facendoci ritenere assolto l’obbligo di tale pubblicazione senza altre incombenze e specificando le precauzioni inerenti la redazione dell’avviso in questione.

Testo Unico delle notifiche – Linee guida

L’altalenante giurisprudenza e le continue modifiche normative non coordinate tra di loro determinano sia per il Messo Comunale che per le P.A. una notevole incertezza sulle procedure notificatorie da adottare.

L’Associazione, pertanto, ritiene opportuno presentare al Parlamento un “Testo unico delle notifiche” tale da rendere la procedura notificatoria la più semplice e lineare possibile, garantista da un lato ma altrettanto efficiente, efficace ed economica sia per la P. A. (ovvero per il richiedente privato, se del caso) che per il cittadino e, conseguentemente, anche per le varie figure a ciò preposte.

Leggi:Testo Unico delle Notifiche – Linee Guida


(ECO) Notifiche: verso Testo Unico, associazione A.n.n.a. incontra Cisl e Cgil

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Milano, 29 mag – Primi passi verso l’emanazione di un Testo Unico sulle Notifiche a seguito di un’apposita legge delega. Si sono infatti svolti i primi incontri propedeutici al progetto tra l’Associazione nazionale notifiche atti (Anna) e i segretari nazionali della Funzione pubblica di Cisl e Cgil, mentre sarà chiesto a breve un faccia a faccia con i vertici Uil. Le parti hanno convenuto sul fatto che la proposta dell’Associazione Anna di organizzare un convegno sul tema a Roma nel prossimo novembre sia un’iniziativa funzionale alla presentazione al Governo di un progetto condiviso in modo da arrivare prima dell’estate del 2009 ad avere una prima bozza del Testo Unico. A tal proposito, sono già in corso avanzati contatti con le segreterie dei Ministri della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Renato Brunetta e della Giustizia Angelino Alfano.
Com-Ppa-

(RADIOCOR) 29-05-08 18:39:46 (0464) 5 NNNN


Testo Unico delle Notifiche

Comunicato Stampa del 25/05/2008
Si sono svolti i primi incontri propedeutici alla realizzazione di un ambizioso progetto elaborato dall’Associazione A.N.N.A. relativo all’emanazione di un “Testo Unico sulle Notifiche” a seguito di una apposita Legge Delega.

Tali incontri si sono svolti a Roma la scorsa settimana, in modo disgiunto, con i Segretari Nazionali della Funzione Pubblica della CISL Velio Alia e della CGIL Antonio Crispi; nei prossimi giorni sarà richiesto anche un incontro alla Funzione Pubblica UIL.

Durante tali colloqui sono state affrontate alcune delle problematiche che attualmente coinvolgono la figura del Messo Comunale, sia con riferimento agli aspetti tecnico-professionali emergenti che più squisitamente sindacali, cioè connessi ad un corretto e congruo inquadramento contrattuale, nonché ai particolari diritti e doveri di detto lavoratore.

Sia il Segretario Nazionale della CISL che quello della CGIL, pur con diverse sfumature, hanno valutato come indiscutibile la necessità, ma anche la complessità che tale progetto pone, soprattutto perché coinvolge diversi soggetti portatori di specifici interessi (Autorità Giudiziarie, Messi Comunali, Ufficiali Giudiziari, Avvocati, Ordine dei Commercialisti, Agenzia delle Entrate, etc.) non sempre coincidenti.

Il Presidente dell’Associazione Nazionale Notifiche Atti, coadiuvato dal membro della Giunta Esecutiva Margherita Baldoni e del Consiglio Generale Lazzaro Fontana, ha evidenziato come sia indispensabile arrivare alla creazione di “tavoli nazionali” di confronto e sintesi tra i vari soggetti coinvolti nell’attività notificatoria al fine di arrivare alla realizzazione di un Testo Unico che, pur tenendo conto delle specificità, porti alla creazione di un unico corpo normativo ove fare sintesi dei molteplici (ed a volte contraddittori) procedimenti notificatori oggi presenti nell’ordinamento italiano, anche in un ottica di tipo europeo.

Tutti hanno convenuto che la proposta dell’Associazione A.N.N.A. di organizzare a Roma, nel mese di Novembre 2008, uno specifico convegno dal titolo: “Il pianeta delle notifiche” un’iniziativa sicuramente funzionale alla presentazione al Governo di un progetto condiviso in modo da arrivare, prima dell’estate del 2009, ad avere una prima bozza del “Testo Unico sulle Notifiche”


Incontro con il Ministro della Giustizia

Si terrà il 30.11.2007 a Roma l’incontro al Ministero della Giustizia tra l’Associazione e il Ministro Sen. Clemente Mastella.
L’incontro verterà in particolar modo sulla situazione dei Messi Comunali e l’istituzione della nuova figura dell’Agente Notificatore


Progetto per la valorizzazione del Messo Comunale

Il «Progetto per la valorizzazione del Messo comunale» è una iniziativa dell’Associazione A.N.N.A. che ha come obbiettivo principale quello di riqualificare la figura ed il ruolo del Messo comunale attraverso la conoscenza dei principi fondamentali del Procedimento notificatorio.
L’Associazione attraverso tali iniziative, che si svolgeranno su tutto il territorio nazionale, intende dare il proprio contributo affinché sia il più possibile uniforme l’applicazione delle norme che regolano il Procedimento notificatorio.
I Corsi di base, di carattere prevalentemente pratico, affrontano la materia delle notifiche attraverso l’analisi, lo sviluppo ed il coordinamento delle norme procedurali. Particolare attenzione verrà prestata alla compilazione dei moduli operativi, anche in relazione alle conseguenze derivanti dall’Ordinanza della Corte di Cassazione 13.1.2005, n. 458, Legge 28 12 2005, n. 263, Art. 2 e dalle recenti modifiche apportate all’art. 60 del d.p.r. 600/73 dal decreto Bersani. Nell’area Banche Dati Giuridiche del sito le date e i luoghi dello svolgimento dei corsi.