I.N.P.S. : Avvisi di addebito – Nebbia sul procedimento notificatorio

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Iniziative ANNA

Continuano a pervenire ai Comuni gli «avvisi di addebito» redatti dall’INPS con indicazioni contraddittorie e non univoche sul procedimento notificatorio da adottare.

La Commissione Normativa dell’Associazione ha analizzato il problema ritenendo che il procedimento da adottare sia quello evidenziato nel testo della lettera che è stata invita sia all’INPS che all’ANCI per un loro parere.

Verona 03/02/2014

Spett.le

– A.N.C.I.

Via dei Prefetti n. 46

00186 ROMA RM

– I.N.P.S.

Via Ciro il Grande n. 21

00144 ROMA RM

 OGGETTO: Notifiche effettuate dai Messi Comunali per conto I.N.P.S. – Art. 30 del DL 78/2010.

Negli ultimi 2/3 mesi dell’anno 2013 ci sono pervenute diverse segnalazioni da parte di nostri iscritti che ci comunicavano come le locali sedi INPS avevano loro trasmesso un numero di atti da notificarsi, in prossimità con la scadenza dell’anno (“accompagnati” da una ipotizzata prescrizione/decadenza di tali atti se non notificati entro il 31/12), che andavano ben oltre i carichi di lavoro effettuabili in tale periodo.

Lasciando a margine questa situazione che ci si augura, comunque, non abbia a ripetersi nei prossimi anni, le problematiche tecnico/giuridiche che ci venivano poste, e che giriamo ai soggetti in intestazione, riguardano perlopiù la competenza del soggetto notificante e la procedura da applicarsi a detta tipologia di notifiche.

Come è noto il comma 4° dell’art 30 del D.L. 78/2010, nel testo convertito con Legge 122/2010, prevede che tali notifiche debbano essere effettuate in via residuale dal Messo Comunale ovvero dalla Polizia Municipale e solo a seguito di specifica convenzione con quello specifico Comune – dato che dette convenzioni non risultano mai essere state proposte dall’INPS, almeno con riferimento ai Comuni che ci hanno contattato (diverse centinaia), detta notificazione, in assenza di tale convenzione che potrebbe dalle Autorità Giudicanti del caso essere considerata costitutiva di quello specifico potere notificatorio, deve intendersi viziata e quindi NULLA od addirittura INESISTENTE.

Si tenga presente che in casi analoghi (la notificazione delle Cartelle Esattoriali EQUITALIA prevista dall’art 26 del DPR 602/1973), pur in presenza di una notificazione materialmente eseguita dal Messo Comunale, la mancanza della convenzione è stata considerata causa di NULLITÀ notificatoria quando non di INESISTENZA della stessa, senza entrare nella casistica variamente risolta dalle Commissioni Tributarie relativamente alla competenza a notificare detti atti in modo difforme dal dettato letterale della norma.

La procedura da applicarsi è quella dell’art. 137 e seguenti del CPC o quella prevista dall’art. 60 del DPR 600/1973 o altra?

La differenze non sono irrilevanti, basti pensare alle implicazioni connesse con l’applicazione di un art. 143 del CPC invece che della lettera e) dell’art. 60 del CPR 600/1973, dell’invio o meno di una raccomandata postale nel caso di notifica ad un consegnatario diverso dal destinatario ovvero della sottoscrizione obbligatoria da parte del consegnatario, anche destinatario, dell’atto notificato.

E’ opinione della scrivente che il procedimento previsto dall’art. 60 DPR 600/1973, debba essere utilizzato solo quando espressamente previsto dalle norme sulle imposte. Ciò non è per l’avviso di addebito oggetto del quesito. Se invece si facesse riferimento alla natura di atto esecutivo attribuita dall’art. 30 del D.L. 78/2010 all’avviso di addebito, sarebbe l’art. 26 del DPR 602/1973 la norma di riferimento, prima ancora che l’art. 60 DPR 600/1973. La semplice valutazione che l’art. 60 DPR 600/73 sia applicabile a tutti gli atti rivolti al contribuente non è condivisibile e di conseguenza non è condivisibile il ricorso al Messo Comunale invocando le disposizioni dell’art. 60. Diversamente, anche volendo assumere l’art. 26 DPR 602/1973 a norma di riferimento per la notificazione, si riconfermerebbe l’assoluta discrezionalità del comune a provvedere con i Messi Comunali e/o la Polizia Municipale in linea con l’art. 26 DPR 602/1973 (per la cartella di pagamento) e allo stesso modo con l’art. 30, 4° comma, DL 78/2010 per l’avviso di addebito.

I Messi Notificatori (si ripete: non i Messi Comunali ma bensì i Messi Notificatori, cioè quelli previsti con limitate funzioni notificatorie per materia dal comma 158 e seguenti dell’art 1 della Legge 296/2006) possono notificare gli atti in oggetto emessi dall’INPS?

E’ indubbio che notifiche viziate in quanto eseguite da Agenti Notificatori senza le prescritte qualifiche, ovvero con procedure notificatorie esecutive errate, comportano la nullità/inesistenza delle stesse, eccepibili dal contribuente, con ipotizzabili danni erariali a carico dei soggetti coinvolti, anche per culpa in eligendo od in vigilando.

Nell’occasione è appena il caso di segnalare che quanto scritto nel penultimo periodo dell’allegato al messaggio INPS del 22/11/2013 n. 18.947 ove si indica di consegnare in busta chiusa gli Avvisi di Addebito al contribuente è inapplicabile con riferimento alla notifica a mani (discorso diverso è relativo alla notifica a mezzo posta) da parte dei Messi Comunali che, salvo i casi di notifica a consegnatari diversi dai destinatari nel rispetto della privacy, hanno avuto indicazioni da parte della scrivente Associazione di effettuare sempre e comunque le notifiche “a vista” in quanto gli stessi debbono attestare la conformità della copia notificata all’originale che verrà poi restituito all’INPS notificato.

In assenza, poi, di specifica convenzione in tal senso i Messi Comunali non sembrano tenuti a verificare/confermare gli indirizzi risultanti dagli archivi INPS, compito che, eventualmente, è in capo ai competenti Uffici dell’Anagrafe Comunale; tra l’altro nella lettera di trasmissione degli Avvisi di Addebito in oggetto si dice cosa fare nel caso che l’indirizzo sia corretto ma nulla si dice se lo stesso non lo è.

Si rende infine noto che qualora i destinatari della presente istanza intendessero predisporre uno schema standard per le convenzioni da stipularsi tra i Comuni e l’INPS la scrivente Associazione è disponibile a partecipare ad incontri propedeutici e/o a fornire un proprio contributo professionale in fase istruttoria.

Si rimane in attesa di un cenno di riscontro.

Cordiali saluti.

Pietro Tacchini

Presidente Nazionale