Commiss. Trib. Prov. Lombardia Milano Sez. XXI, 24/06/2014, n. 6087

Commiss. Trib. Prov. Lombardia Milano Sez. XXI, 24/06/2014, n. 6087


Commissione Tributaria di Benevento, Sentenza 17.03.2014, n. 832

Leggi: CTP Benevento 382-2014


Equitalia non può effettuare le notifiche per posta

Le notifiche effettuate direttamente da Equitalia attraverso il servizio postale sono inesistenti. A stabilirlo, con un precedente che farà discutere a lungo, è stata la Commissione di primo grado di Lecce (sentenza 23 ottobre 2009 n. 909/05/09). La sentenza riflette un orientamento di dottrina (essenzialmente, Villani) coltivato da alcuni mesi, e che ha trovato nella sentenza in commento un primo, significativo riscontro da parte della giustizia tributaria. La condivisione del Collegio giudicante della tesi proposta dalla difesa del contribuente è stata così piena, che lo stesso ha condannato l’agente per la riscossione a rifondere le spese di giudizio, per evidente inesistenza della notifica di una iscrizione ipotecaria, avvenuta per raccomandata del servizio postale, pur non essendo espressamente abilitato dalla normativa sulle notifiche.

Caso.

La vicenda riguarda l’omesso versamento di imposte (Iva, Irpef e Irap), contestato a un contribuente da parte dell’ufficio finanziario. Essendo decorsi gli ordinari termini per il pagamento del richiesto, il concessionario prima iscrive a ruolo il debito tributario e, successivamente, decorsi gli ordinari termini di legge, iscrive ipoteca sugli immobili del contribuente, ai sensi dell’articolo 77 del Dpr 602/1973. Lo stesso contribuente impugna l’atto di iscrizione, ritenendo illegittima l’ipoteca. Tuttavia, nel contesto del ricorso, il contribuente lamenta anche la regolarità della notifica eseguita da Equitalia. In effetti, come ricorda la Commissione, la materia è oggetto di una inspiegabile vacatio legis, in quanto il Legislatore, nel modificare l’articolo 19 del Dlgs 546/1992, ha mancato di dettagliare le procedure di notifica della misura cautelare in argomento. Ne deriva, quindi, che la fattispecie deve essere regolata alla luce delle indicazioni generali dettate dall’articolo 26 del Dpr 602/1973. In particolare, proprio l’articolo 26, comma 1, del Dpr 29 settembre 1973 n.602, prescrive che la notificazione della cartella di pagamento e di tutti gli altri atti dell’esecuzione (ipoteca, fermi amministrativi e altro), deve essere tassativamente effettuata soltanto dai seguenti soggetti:

a. ufficiali della riscossione;

b. soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, in base a un documento ufficiale, precedente alle notifiche con data certa;

c. messi comunali, previa convenzione tra Comune e concessionario, anche in questo caso in base a un documento ufficiale, precedente alle notifiche con data certa;

d. agenti della Polizia Municipale.

Tesi di Equitalia.

Secondo Equitalia, invece, che si è difesa in giudizio, la lettura della norma invocata dal contribuente deve essere armonizzata nel suo contesto generale. Da tale prospettiva, l’Agente per la riscossione si richiama al comma 2 dello stesso articolo 26 del Testo unico citato. Quest’ultima norma, invero, autorizza espressamente il ricorso al servizio postale. La norma, infatti, recita «la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento». Insomma, il parere del concessionario è che il servizio postale rappresenti un ulteriore soggetto legittimato alla notifica. Il collegio giudicante ha, tuttavia, disatteso le posizioni del concessionario, sposando le tesi del contribuente. Nel dettaglio, i giudici tributari hanno ritenuto di non poter condividere l’interpretazione della norma fornita da Equitalia, ritenendola avulsa dalla reale volontà del Legislatore. Stando al parere della Commissione, infatti, mentre il comma 1 dell’articolo 26 si limiterebbe a individuare – con una elencazione tassativa – i soggetti legittimati all’esecuzione della notifica, il comma 2 indicherebbe un modo attraverso il quale i soggetti di cui al comma 1 possono eseguirla. In pratica, pur rimanendo fermi i soggetti autorizzati, questi, a loro volta, invece che direttamente, possono ricorrere all’ausilio del servizio postale per la notifica degli atti.

Conclusioni.

Ne consegue che l’Agente per la riscossione non potrebbe ricorrere alla notifica diretta, ma dovrebbe, per forza di cose, passare prima attraverso i soggetti menzionati dal comma 1 dell’articolo 26. Questi, e solo questi, potranno poi fruire del servizio postale. Pertanto, conclude la Commissione, le notifiche eseguite per posta, con raccomandata, direttamente da Equitalia sono inesistenti, perché effettuate da un soggetto che non rientra nelle categorie espressamente contemplate dalla norma.

Leggi: CTP Lecce Sez. 5, 16.11.2009, n 909 Notifica postale inesistente


Commissione Tributaria di Lecce, Sentenza 16.11.2009, n. 909

Commissione Tributaria Provinciale di Lecce – Sezione V –

Sentenza 16 novembre 2009 n. 909/5/2009

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LECCE

riunita con l’intervento dei Signori:

P.D. Presidente

C.V. Relatore

T.R. Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

– sul ricorso n° 709/08 depositato il 10/03/2008

– avverso ISCR. IPOT n° 52757 IVA+IRPEF+IRAP 1999 contro CONCESSIONARIO

EQUITALIA LECCE S.P.A.

proposto dal ricorrente:

difeso da:

VILLANI MAURIZIO

VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE

altre parti coinvolte:

CONC. EQUITALIA LECCE S.P.A.

VIA DALMAZIO BIRAGO 60/A 73100 LECCE LE

difeso da:

– avverso ISCR. IPOT n° 52757 IVA+IRPEF+IRAP 2000 contro CONCESSIONARIO EQUITALIA LECCE S.P.A.

FATTO

Con ricorso notificato all’Agente della riscossione Equitalia Lecce S.p.A. a mezzo del servizio postale in data 07/03/2008 e depositato il 10/03/2008 presso la segreteria della C.T.P. di Lecce, DSR, rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Villani, impugnava la comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca su immobili, ex art. 77 D.P.R. 602/1973, in relazione alle somme iscritte a ruolo pari ad 32.991,88.

Con detto gravame il difensore del contribuente eccepiva:

1)      Nullità dell’atto per inesistenza della notifica perché non avvenuta nei modi di legge;

2)      Illegittimità dell’iscrizione di ipoteca per violazione dei principi di chiarezza e motivazione degli atti, nonché di buona fede e certezza del diritto, sanciti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione ed attuati dagli artt. 7 e 10 della L. 212/2000, e per avere il contribuente provveduto a pagare buona parte del carico a ruolo;

3)      Illegittimità costituzionale dell’art. 77 D.P.R. 602/1973 in relazione agli arti. 3, 97, 24 e 53 della Costituzione.

In data 27 giugno 2008 l’Agente della riscossione Equitalia Lecce S.p.A. si costituiva in giudizio contestando le eccezioni sollevate dalla difesa del contribuente e chiedeva il rigetto del ricorso ritenendolo infondato.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso il ricorrente evidenzia la rilevanza della notifica del provvedimento 3 iscrizione di ipoteca ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del D.Lgs. 546/1992. Sulla questione osserva che nel modificare l’art. 19 D.Lgs. 546/1992 il legislatore abbia trascurato di disciplinare le modalità di notifica di detta misura cautelare.

Pertanto, in assenza di una specifica previsione sul punto ritiene corretto fare riferimento all’art. 26 D.P.R. 602/1973, rubricato “Notificazione della cartella di pagamento”, a mente del quale la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente abilitato, il quale può avvalersi del servizio postale.

Quindi la difesa giunge alla conclusione di ritenere illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all’uopo abilitato.

Sul punto Equitalia Lecce S.p.A. rivendica la legittimità della comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca effettuata direttamente dall’Agente della riscossione a mezzo del servizio postale senza che ciò importi violazione dell’art. 26 del D.P.R. 602/1973.

Tale posizione viene sostenuta ricorrendo al secondo periodo del primo comma dell’art. 26 del citato D.P.R., laddove si legge :”La notifica può esse eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.

L’interpretazione assunta da Equitalia Lecce S.p.A. non convince il Collegio in quanto la locuzione su citata viene letta in modo estrapolato dal contesto in cui è inserita. La stessa non è altro che la prosecuzione del primo periodo dell’art. 26 citato tenendo come riferimento il punto principale dell’articolato laddove specifica che “la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati” e la possibilità di notificare la cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento va riferita sempre agli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati i quali possono avvalersi del servizio postale mentre sono illegittime le notifiche eseguite direttamente dall’Agente della riscossione.

Il tema della notifica di atti che incidono nella sfera patrimoniale del cittadino è stato rigorosamente disciplinato dal legislatore negli artt. 26 D.P.R. 602/1973 e 60 D.P.R. 600/1973, laddove vengono dettate tassative prescrizioni, finalizzate a garantire il risultato del ricevimento dell’atto da parte del destinatario ed attribuire certezza all’esito del procedimento notificatorio.

Con l’art. 14 della L. 890/1982 il legislatore ha riservato la possibilità di eseguire “la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente anche a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari”. Detta previsione è chiaramente riservata agli uffici che esercitano potestà impositiva, con esclusione degli Agenti della riscossione che sono preposti solo alla fase riscossiva.

Pertanto la notifica dell’atto impugnato deve considerarsi giuridicamente inesistente. L’accoglimento del primo motivo di doglianza assorbe e rende superfluo l’esame delle restanti censure sollevate.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’iscrizione di ipoteca. Liquida per spese di giudizio la somma di 2.204,00, di cui 87,00 per spese vive, 617,00 per diritti, 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Lecce, 23/10/2009

L’Estensore                                                                                                                                     Il Presidente


Comm. trib. prov. Lombardia Milano Sez. XXV, Sent., 15-07-2009, n. 137

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO

VENTICINQUESIMA SEZIONE

riunita con l’intervento dei Signori:

FRANCO GIUSEPPE – Presidente

LAZZARINI ALBERTO – Relatore

MAURI VELIA – Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

– sul ricorso n. 4193/08

depositato il 11/04/2008

– avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…) IVA + IRPEF + IRAP 2003

contro Concessionario Equitalia Esatri S.p.A.

proposto dal ricorrente:

Si.Pa.

Via (…) 20131 Milano Mi

difeso da:

Co.Le.

Corso (…) 20100 Milano Mi

– avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IVA + IRPEF + IRAP 2003

contro Agenzia Entrate Ufficio Milano 3

proposto dal ricorrente:

Si.Pa.

Via (…) 20131 Milano Mi

difeso da:

Co.Le.Gi.

Corso (…) 20100 Milano Mi

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La Parte, con ricorso notificato in data 11 aprile 2008, presentava ricorso avverso l’avviso di accertamento n. (…) riguardante la dichiarazione presentata per i redditi percepiti nell’anno 2003, maggiori redditi derivanti dall’applicazione degli studi di settore, relativamente all’Irap, Irpef ed Iva, aumentando i ricavi da Euro 50.867,00 ad Euro 134.592.

La parte ricorrente si opponeva al presente avviso di accertamento per i seguenti motivi:

– In seguito all’invito al contraddittorio, lo scrivente ha presentato valide ragioni documentate a giustificazione della discordanza tra le media delle provvigioni percepite e la media delle provvigioni rientranti nell’intervallo di coerenza;

– che lo scrivente in sede di contraddittorio ha eccepito più volte la non correttezza della imputazione al “cluster”;

– che lo scrivente aveva già a suo tempo nel 2004 con l’invio degli studi di Settore evidenziato nel quadro Note la non congruità e le motivazioni che aveva portato a questa;

– che a chiusura del contraddittorio l’Ufficio ha proposto un abbattimento dei ricavi del 20% ritenendola una percentuale congrua sulla base delle informazioni riscontrate durante lo stesso;

– che il sottoscritto esercita l’attività di agente di commercio;

– che l’attività di agente di commercio consiste nell’acquisizione di proposte d’ordine di pubblicità a fronte di un portafoglio testate;

– che il sottoscritto conclude l’affare per conto della società mandante e non percepisce alcunché dai clienti che le vengono affidati in gestione ma solo esclusivamente alla R.C. S.p.A.;

– che la classificazione dei codici ATECOFIN non prevedeva e non prevede a tutt’oggi un codice attività specifico per l’agente monomandatario nel settore della pubblicità;

– la provvigione del Cluster 40 e 50 è stata dello 0,37% e per le testate del Cluster 30 è stata dello 0,19%;

– la suddetta aliquota si presenta fortemente discordante con quelle presunte dello studio di settore TG61D;

– lo scostamento degli studi di settore è basato sulla sola applicazione della procedura automatizzata di Gerico;

– la circolare 27 del 18/06/2004, relativamente all’attività di intermediazione, pone particolare interesse alla definizione di cluster analisis, che sottolinea il possibile verificarsi di scostamenti anche notevoli, tra ricavi dichiarati e ricavi stimati dovuti alla significativa differenza fra le provvigioni dichiarate e le provvigioni osservate all’interno del gruppo.

Il ricorrente in data 14/11/2008 ha presentato istanza di sospensione della cartella di pagamento n. (…), relativa all’iscrizione a ruolo del 50% delle maggiori imposte accertate.

In data 16/12/2008 è stata emessa l’ordinanza n. 122/25/08 con la quale la Commissione accoglie l’istanza di sospensione dell’atto impugnato e fissa la trattazione nel merito della controversia per il giorno 07.04.2009 ore 9.30.

In data 23 marzo 2009, il ricorrente presentava memorie difensive in cui si specificava che dalla data di presentazione del ricorso sono state pubblicate delle sentenze di Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali a sostegno del fatto che l’accertamento da studi di settore deve contenere un autonoma motivazione e che le provvigioni certificate dalla società mandante e dalla stessa assoggettate alla ritenuta alla fonte, debbano essere considerate molto più di una semplice presunzione di reddito realmente conseguito (Vedasi Commissione Tributaria Provinciale di Torino n. 77/10/2008, Commissione Tributaria Regionale di Roma n. 150/2/2008, Commissione Tributaria Provinciale di Roma 440/60/2008).

In data 07/04/2009 viene emessa l’ordinanza n. 29/25/09 con la quale la Commissione ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 3 e fissa per la sua comparizione per la pubblica udienza del 23.06.09 ore 9.30.

In data 1/12/2008, l’Ufficio presentava le proprie controdeduzioni:

– mancanza dei presupposti per procedere all’annullamento degli avvisi di accertamento: legittimo utilizzo degli studi di settore.

Il contribuente in sede di contraddittorio non è stato in grado di documentare le ragioni per cui l’ammontare dei ricavi dichiarati debba ritenersi inferiori a quelli risultanti dagli studi di settore, pertanto l’ufficio non può che mantenere ferma la pretesa tributaria avanzata con l’avviso di accertamento.

All’udienza odierna sono presenti entrambi i rappresentanti delle parti.

La Commissione esaminati gli atti ed udite la parti accoglie il ricorso in quanto l’accertamento del reddito imponibile del contribuente non esime l’Amministrazione finanziaria dall’osservanza dell’implicito divieto sanzionato dall’art. 53 della Costituzione di determinare il reddito imponibile prescindendo dall’effettiva capacità contributiva del soggetto ricorrente. Ne consegue che l’utilizzo di presunzioni, ammissibile se sussistano la gravità, la precisione e la concordanza, non è sufficiente affinché l’Amministrazione finanziaria non abbia fornito e documentato ulteriori elementi presuntivi o probatori necessari per appurare le condizioni di reale esercizio dell’attività del ricorrente, e di quantificare che i maggiori ricavi stimati e determinati presuntivamente, corrispondano a quelli effettivi.

L’accertamento fondato sugli studi di settore è un accertamento che non procede alla determinazione del reddito complessivo del ricorrente, ma alla pura e semplice rettifica dei ricavi conseguiti. La forza probatoria di tale tipo di accertamento, se non supportato da altre argomentazioni, riguardanti la situazione particolare del contribuente, è carente.

L’applicazione dell’art. 39 comma 1 lett. d), del D.P.R. 600/1973 ha efficacia unicamente in presenza di gravi incongruenze fra i ricavi dichiarati e quelli desumibili con fondatezza dagli studi di settore.

P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso e annulla la cartella. Spese compensate.

Milano il 23 giugno 2009.


Comm. trib. regionale Lazio Roma Sez. XXXVI, Sent., 23-06-2008, n. 67

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ROMA

SEZIONE 36

riunita con l’intervento dei Signori:

PATRIZI AVV. CARLO – Presidente

PAPARELLI DOTT. GIUSEPPE – Relatore

PORCELLI AVV. MARIO – Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

– sull’appello n. 5390/07

depositato il 24/10/2007

– avverso la sentenza N. 117/05/2006

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di VITERBO

proposto dall’ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO VITERBO

controparte:

(omissis)

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n. (omissis) S.S.N. IRPEF 1993

CARTELLA DI PAGAMENTO n. (omissis) ASSENTE 1993 PATRIMONIALE

Svolgimento del processo
Con atto notificato l’08 ottobre 2007 l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Viterbo – impugna in questa sede la sentenza n. 117 con la quale la C.T.P. di Viterbo Sez. 5 aveva accolto il ricorso presentato dalla sig.ra (omissis) in opposizione alla cartella esattoriale n. (omissis) di complessivi Euro 4.705,44 emessa dal Centro di Servizio di Roma per Irpef, S.S.N e patrimoniale – anno d’imposta 1993 -.

La Commissione adita, a motivo dell’accoglimento, deduceva la tardività della cartella, notificata oltre nove anni dalla presentazione della dichiarazione ed oltre i termini di cui all’art. 25 del DPR 602/73 e la non imputabilità alla ricorrente delle imposte di spettanza del coniuge esercente attività d’impresa.

L’Agenzia delle Entrate interpone appello per i seguenti motivi:

l’assunto della tardività della notifica della cartella è infondato. L’art. 17 del DPR 602/73 coordinato con l’art. 43 del DPR 600/73 stabilisce come termine il quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione: Nel caso di specie il termine cade il 31.12.1999, prorogato dall’art. 9, comma 1 della L. 448/98 al 31.12.2000. L’iscrizione a ruolo avvenuta il 12.04.2000 è pertanto pienamente tempestiva.

La fase della riscossione che inizia con la formazione della cartella di pagamento è di competenza del Concessionario della riscossione ed i vizi della cartella devono essere quindi contestati a tale soggetto, che nel caso di specie non risulta convenuto nel giudizio.

La mancata instaurazione del rapporto processuale impedisce quindi al giudice di pronunciarsi sul merito della controversia e dichiarare conseguentemente l’inammissibilità del ricorso.

Erronea asserzione dei giudici di prime cure che il coniuge dichiarante è responsabile solo per la sua quota di reddito. In realtà, nell’anno d’imposta 1993, i coniugi hanno presentato dichiarazione congiunta e pertanto, ai sensi dell’art. 17 della L. 114/77 gli stessi sono responsabili in solido per il pagamento dell’imposta, soprattasse e interessi, iscritti a ruolo.

Chiede nelle conclusioni la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese.

La controparte non si costituisce in appello.

Motivi della decisione
Il Collegio nella seduta del 14 maggio 2008, riunito in camera di consiglio, esamina gli atti di causa ed osserva che il ruolo di cui si discute, in base alle disposizioni vigenti all’epoca della dichiarazione, è da considerarsi tempestivo. Invero il termine fissato dall’art. 36 bis DPR 600/73, per effetto della disposizione contenuta nell’art. 28 della L. 449/97, è di natura ordinatoria e non perentoria, con la conseguenza che l’Amministrazione Finanziaria non decade dal potere di iscrivere a ruolo nel diverso termine previsto dall’art. 17 DPR 602/73, e cioè entro il 5 anno successivo alla presentazione della dichiarazione, che, nel caso specifico, trattandosi del periodo d’imposta 1993, è il 31.12.2000. L’iscrizione a ruolo, come riportato in cartella, risale al 13.04.2000 ed è pertanto temporalmente in regola. Non appare altrettanto certa la tempestività della notifica della cartella esattoriale, perché la norma in vigore all’epoca dei fatti (art. 25 DPR 602/73 comma 1) faceva riferimento alla data di consegna del ruolo al concessionario della riscossione, e di questa operazione non v’è traccia nella documentazione agli atti. Da ciò l’impossibilità di appurare se il Concessionario ha rispettato i 4 mesi successivi alla consegna dei ruoli per la notifica della cartella.

Infine, in merito al terzo punto del gravame, si osserva che alla contribuente è stata notificata la cartella esattoriale, tenuto conto dell’esistenza del vincolo di solidarietà passiva, derivata dalla dichiarazione congiunta presentata con il coniuge Ro.Gi., titolare di impresa artigianale. Oltre a rilevare che il maggior reddito accertato si riferisce esclusivamente all’impresa gestita autonomamente dal sig. Ro., si deve tener conto che quest’ultimo è il primo dichiarante e quindi nei suoi confronti andava eseguita la notifica della cartella.

Si conferma, alla luce di quanto esposto, la decisione impugnata e si ritiene giusto compensare le spese.

P.Q.M.
Respinge l’appello dell’Ufficio. Spese compensate.

Roma il 14 maggio 2008.


Comm. trib. prov. Puglia Bari Sez. XV, Sent., 21-04-2008, n. 48

Svolgimento del processo
Il sig. C. A., rappresentato e difeso dall’avv. E. P., ha proposto ricorso in data 08.08.2007 contro l’E. E. spa contestando l’invito al pagamento nota doc. …, notificato il 16/06/2007, della somma di euro 11.848,14 per presunto mancato pagamento di n. 12 cartelle esattoriali, comprensivo di oneri accessori, degli anni 1997, 1998,1999, 2001, 2003 e 2006; sull’impugnato invito è riportato che il mancato pagamento entro 15 avrebbe spinto l’esattore all’espropriazione presso terzi degli eventuali crediti di sua spettanza. Al detto invito risulta allegato un prospetto riportante i dati identificativi delle cartelle esattoriali, la data di notifica di ciascuna con l’anno di riferimento, del tributo dovuto, dell’Ufficio o Ente impositore, dell’ammontare di ciascun tributo e relativi oneri accessori.

Il ricorrente sostiene che le su menzionate cartelle non gli sono mai state notificate ed in conseguenza non ha potuto proporre ricorso avverso di esse; inoltre che la quasi totalità dei tributi risultano armai prescritti in quanto sì riferiscono a somme dovute per gli anni 1988 e dal 1991 al 1996, e nessun atto interruttivo gli è stato mai notificato; ed infine che l’intervenuta prescrizione di parte del credito comporta una diversa quantificazione delle somme eventualmente dovute,

Rileva altresì che la procedura adottata dall’E. s.p.a. è in palese contrasto con la vigente normativa di cui al D.P.R. 602/73, così come modificata dal D.Lgs. 46/99; che, per di più, la S. P. s.p.a. in violazione dell’art. 25, comma 2 bis, del D.P.R. 602/73 non ha mai indicato la data in cui è stato reso esecutivo il molo delle cartelle in questione. Il tutto in palese violazione della legge 212/2000.

Il ricorrente conclude chiedendo all’adita commissione di voler annullare la procedura dell’agente di riscossione, previa preliminare sospensione ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 546/92, e per l’effetto ordinare l’immediata cancellazione delle eventuali procedure di espropriazione relativamente alle indicate cartelle esattoriali. Nel merito ed in subordine dichiarare l’intervenuta prescrizione di parte del credito e per l’effetto quantificare le somme eventualmente dovute. Il tutto con vittoria di spese.

All’udienza del 06/1272007, n camera di consiglio per l’esame della cautelare, la Commissione, sentito il relatore, sentito il difensore della parte ricorrente che si riporta ai propri atti, con ordinanza n. 236/15/2007 ha accolto la sospensiva.

L’E. con controdeduzioni presentate in data 11/12/07 contesta in via preliminare e pregiudiziale il difetti di giurisdizione dell’adita Commissione e comunque l’inammissibilità del ricorso in quanto l’atto impugnato è un sollecito di pagamento e quindi non rientra tra quelli di cui all’art. 19 D.Lgs. 546/92.

Nel mento e per mero tuziorismo sostiene che le cartelle di pagamento sono state tutte regolarmente notificate e siccome non impugnate si sono rese definitive. Allega, pertanto, gli estratti di ruolo dai quali si evince la data di notifica delle cartelle di pagamento, precisando che le relate non sono più reperibili in quanto sono ormai trascorsi i termini dei cinque anni per la loro conservazione, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 602/73.

Infine, in mento alla prescrizione sostiene che l’unico responsabile è l’Amministrazione finanziaria che non risulta convenuta. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

All’odierna udienza in camera di consiglio la Commissione, sentito il relatore, ha deciso come di seguito specificato.

Motivi della decisione
Il ricorso è fondato ed in conseguenza va accolto.

Preliminarmente si osserva che le deduzioni della parte resistente attinenti il difetto di giurisdizione dell’adita Commissione Tributaria e comunque l’inammissibilità del proposto ricorso in quanto l’atto impugnato è solo un avviso di pagamento, non rientrando tra gli atti di cui all’art. 19 del D.Lgs. 546/92, non possono essere accolte per i seguenti motivi. Per quanto attiene alla prima contestazione si rileva che il Legislatore con legge 248/06, di conversione del D.L. 223/06, ha disposto che le opposizioni avverso gli atti riguardanti il fermo amministrativo e l’iscrizione ipotecaria rientrano nella sfera di competenza delle Commissioni Tributarie. Tanto precisato si rileva e si ritiene che anche il sollecito di pagamento di pretese erariali, quale comunicazione che precede, in caso di non assolvimento, l’eventuale atto su menzionato non può che essere paragonato ad esso e quindi rientrare nella sfera di competenza del Giudice tributario. Per un identico motivo si palesa ammissibile il ricorso in quanto il sollecito di pagamento fa riferimento ad atti amministrativi, quali le cartelle esattoriali, che il ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto; il che si ritiene applicabile nella fattispecie in esame il comma 3 del citato art. 19, considerando la comunicazione di pagamento quale atto notificato successivamente consentendone l’impugnazione di detto atto con le cartelle esattoriali. In tal senso si è pronunciata una prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, per ultimo Cassazione sentenza n. 21405/2007 con riferimento all’ampliamento delle giurisdizione tributaria operato già con l’art.. 12 della legge 448/01.

Passando all’esame di merito della controversia, ossia che mentre il ricorrente lamenta di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento alle quali si richiama l’impugnato avviso di pagamento, la controparte sostiene, invece, che le stesse, come risulta dagli allegati estratti di ruolo, sono state regolarmente notificate, si osserva quanto segue.

La parte resistente afferma che le menzionate cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate in quanto sugli estratti di ruolo risultano riportate degli estremi di notifica. Orbene, i semplici riferimenti di date in cui risulterebbero avvenute le notifiche non possono essere considerati come elementi probatori, atteso che l’elemento di prova che un atto amministrativo sia stato notificato al contribuente destinatario è l’avviso di ricevimento debitamente firmato sia dal ricevente o da altra persona convivente, sia dal consegnatario (Cass. SSUU ordinanza n. 438 del 13/01/2005). L’E. non ha provato e ne prodotto in sede contenziosa nessuno avviso di ricevimento, sostenendo, invece, che le relate di dette cartelle sono irreperibili in quanto sono trascorsi i termini previsti dall’art. 26 del D.P.R. 602/73 per la loro conservazione. Ebbene neanche quest’ultima puntualizzazione della parte resistente può essere condivisa, allorquando si rileva che l’obbligo della prova, nella fattispecie in esame, incombe su di essa. Ad ogni buon conto non si ritiene che si possa accampare, comunque, il diritto di pretendere dal contribuente il pagamento dell’importo di una cartella emessa parecchi anni senza dimostrare prima l’avvenuta comunicazione al soggetto passivo d’imposta, e trincerandosi dietro il decorso del termine di cui aveva obbligo di conservare la relata. In simile circostanza, atteso la necessità di allegare alla cartella di pagamento la relata di notifica, il trascorso dei cinque anni, senza alcun invio di sollecito di pagamento, quale atto d’interruzione, non può essere un elemento incondizionato per il pagamento; necessitando, quindi, l’obbligo d’indicare i presupposti idonei a reggere l’avanzata pretesa fiscale. Il tutto anche nella considerazione che i tributi richiesti in pagamento con l’impugnato sollecito si riferiscono agli anni 1988 e dal 1991 al 1996, con cartelle esattoriali emesse negli anni 1998, 99, 2001, 2003 e 2006; a riguardo giova evidenziare che neanche per gli anni 2003 e 2006 il resistente ha prodotto le relate di notifica.

Alla luce di quanto esposto ne consegue che in accoglimento del ricorso de quo l’atto impugnato, quale atto di sollecito di pagamento di non dimostrate notifiche di relative cartelle esattoriali, va annullato in quanto privo di effetti giuridici, compensando, tuttavia, tra le parti le spese di giudizio per la particolare questione trattata.

P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l’atto impugnato. Spese compensate.


Comm. trib. regionale Veneto Sez. XIV, Sent., 17-01-2008, n. 49

Svolgimento del processo
Il servizio riscossione tributi G. spa notificava al contribuente A.G., cartella di pagamento per complessivi euro …, contestualmente iscrivendo corrispondente ipoteca sui beni dello stesso.

Proponeva ricorso il contribuente lamentando, oltre ai vizi della cartella (mancata sottoscrizione, omessa indicazione del responsabile del procedimento, mancata notifica dell’atto presupposto), anche l’illegittimità della pretesa in quanto socio accomandante (ex art. 2313 cod. civ.) di società dichiarata fallita.

L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Este, si è costituita in giudizio confermando che la responsabilità del socio accomandante doveva restare limitata all’importo di Euro …, corrispondente alla quota conferita, compensando le spese.

La Commissione Tributaria di Padova accoglieva il ricorso annullando la cartella e disponendo la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria accesa dall’ente concessionario della riscossione.

Propone appello la G. spa ribadendo la validità della cartella, pur mancante di sottoscrizione ed indicazione del responsabile del procedimento e ribadendo, per le lamentate illegittimità dell’iscrizione a ruolo e carenza di motivazione della cartella, proprio difetto di legittimazione passiva rimanendo, la predisposizione e la motivazione del ruolo, di esclusiva competenza dell’ente impositore.

Propone appello incidentale l’Ufficio ribadendo la validità del ruolo notificato, secondo norma, alla Società, con relativa cartella di pagamento notificata e non impugnata. Ribadisce altresì che. la responsabilità del socio accomandante è limitata .alla quota di partecipazione e quindi all’importo di euro …

Motivi della decisione
Entrambi gli appelli meritano accoglimento.

È fondato l’appello dell’Ufficio il quale ha dimostrato come la pretesa fiscale sia stata contenuta nell’ambito della quota conferita dal G., socio accomandante della società fallita, alla quale a suo tempo fu correttamente notificato sia l’avviso di accertamento che, successivamente, la cartella di pagamento, ai quali fu fatto però significativamente acquiescenza per omessa impugnazione di entrambi da parte dell’unica legittimata società.

È fondato altresì l’appello della G. spa. Richiamando la giurisprudenza consolidata in termini di non necessità della sottoscrizione della cartella di pagamento, corrispondente peraltro, al modello ministeriale che, appunto, non richiede tale formalità, va ricordata la recentissima ordinanza della Corte Costituzionale (n. 377/2007) che ha affermato la legittimità costituzionale della norma relativa alla indicazione del responsabile del procedimento anche nelle cartelle di pagamento.

Fatta questa premessa, in ordine alla portata generale di tale norma di garanzia (l’obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall’essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino, anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile, e la garanzia. del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall’art. 97, primo comma, Cost.) osserva la Commissione come sia problematica la individuazione delle conseguenze della omissione della indicazione, posto il generale principio che la nullità degli atti è sanzione così grave, che deve essere prevista espressamente dal legislatore per il tipo di violazione di cui si discute. Orbene nella fattispecie la normativa prevista dall’art. 7 dello Statuto del Contribuente, approvato con legge 212/2000, non prevede alcuna sanzione.

In assenza dell’insegnamento della Suprema Corte, che pure non tarderà di formarsi sul punto, questa Commissione non ritiene di poter condividere l’opinione contraria di qualche giudice di merito, favorevole alla dichiarazione di nullità, principalmente in funzione del generale principio richiamato. Ricorda peraltro altre affermazioni di merito relative alla individuazione delle conseguenze della omessa indicazione nella sola responsabilità disciplinare del funzionario e nella individuazione del responsabile del procedimento, in caso di omessa indicazione nell’atto, nella persona del capo dell’Ufficio.

La cartella esattoriale in questione deve pertanto ritenersi legittima e corretta. Conseguentemente in riforma della appellata decisione, va accolto sia l’appello dell’Ufficio che quello della G., confermandosi la cartella di pagamento impugnata.

Sussistono giusti motivi affinché le parti, avuto riguardo alla novità della questione, sopportino definitivamente le spese processuali anticipate.

P.Q.M.
Accoglie gli appelli proposti dalla G. spa e dall’Ufficio e, in totale riforma dell’impugnata decisione, dichiara la legittimità e correttezza della cartella esattoriale in esame. Nulla per le spese.


Commissione tributaria provinciale Lucca, sez. IV, 20-04-2007, n. 176

Sentenza Commissione tributaria provinciale Lucca, sez. IV, 20-04-2007, n. 176 – Pres. Di Bugno A. – Rel. Pizzi E.

[Notificazione al liquidatore di società]

Avviso di accertamento. Notificazione. Liquidatore della società successivamente cancellata dal registro delle imprese. Responsabilità nel contenzioso sorto successivamente all’estinzione della società. Esclusione.
Notifica dell’avviso di accertamento. Inefficacia.

Ai sensi dell’art. 2495, comma 2, c.c., nella nuova formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 6/2003 (riforma del diritto societario), la cancellazione della società dal registro delle imprese segna la fine della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti di altro tipo, ovvero la cancellazione della società è condizione, non solo necessaria, ma anche
sufficiente per l’estinzione. Ne consegue che i creditori insoddisfatti, essendo definitivamente estinta la società, potranno agire solo nei confronti dei soci e/o del liquidatore, che risponderà dei mancati pagamenti ove ne risulta acclarata la responsabilità.

Nel caso, come quello deciso, in cui il liquidatore abbia proceduto agli adempimenti delegatigli dai soci in tempo anteriore al sorgere del contenzioso tributario, nessuna responsabilità può essergli addebitata e nessun avviso di accertamento notificatogli può avere effetto in quanto solo destinatario del provvedimento nella qualità di rappresentante della società.

Svolgimento del processo

L’Agenzia delle Entrate ha provveduto alla notifica degli avvisi di accertamento in epigrafe alla società P. a r.L nella persona del liquidatore. Questi ha proposto ricorso ed ha eccepito di essere venuto a conoscenza dell’acquisizione della documentazione fiscale della società solo con la notifica degli avvisi ricordati, di aver proceduto alla liquidazione ed alla cancellazione della società non sussistendo altre partite in sospeso e conseguentemente di aver operato legittimamente.

L’Ufficio nella memoria di costituzione, ha contestato i motivi del ricorso evidenziando la fondatezza degli accertamenti.

La Commissione, svoltasi la discussione in pubblica udienza, ha emesso la decisione.

Osserva

E’ necessario, preliminarmente, evidenziare che la società P. a r.L è stata posta in liquidazione l’11.12.2003 e successivamente cancellata dal registro delle imprese con la conseguente estinzione della stessa. Gli avvisi di accertamento sono stati notificati solo nel 2005 senza che il liquidatore avesse notizia della acquisizione di documenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La riforma del diritto societario e la nuova formulazione dell’art. 2495, 2° co, cc (dlgs 6/2003) consente di esaminare la controversia sotto un profilo diverso. Infatti, come da recente giurisprudenza di merito, il perentorio incipit del citato comma 2 “Ferma restando l’estinzione della società” evidenzia che l’adempimento della formalità pubblicitaria (cancellazione) segna la fine della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti di altro tipo ovvero la cancellazione della società è condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente per l’estinzione. Ne consegue che i creditori insoddisfatti – ex 2 comma cit. – potranno agire solo nei confronti dei soci e/o del liquidatore essendo definitivamente estinta la società. Il liquidatore risponderà dei mancati pagamenti ove ne risulti acclarata la responsabilità.

Nel caso di specie il liquidatore ha proceduto agli adempimenti delegatigli dai soci in tempo anteriore al sorgere del presente contenzioso senza che, all’epoca, sussistesse pendenza di alcun genere per cui alcuna responsabilità può essergli addebitata per non aver pagato quanto oggi richiesto (ove legittimamente fondato).

La società è estinta e alcuna azione può essere proposta nei confronti della stessa, mentre nei confronti del liquidatore, ancorché non ritenuto responsabile di alcuna violazione, l’accertamento così come notificato non può avere effetto in quanto solo destinatario del provvedimento nella qualità di rappresentante della società.

La Commissione, attesa la rilevanza della questione trattata, ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.