Circolare 2016-002 Compiuta giacenza – Quando la notifica è nulla

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Circolare 002/2016
Compiuta giacenza: quando la notifica è nulla

La compiuta giacenza di un atto giudiziario non consegnato al destinatario per assenza dello stesso o per rifiuto a riceverlo comporta il perfezionamento della relativa notifica una volta che siano decorsi dieci giorni senza che l’atto stesso sia stato ritirato dal soggetto interessato.
È tuttavia necessario che nel procedimento notificatorio non siano state omesse le formalità richieste dall’articolo 140 del codice di procedura civile.
Tale norma, in particolare, prevede che nel caso in cui non sia possibile eseguire la consegna dell’atto da notificare in quanto le persone individuate dal precedente articolo 139 sono irreperibili o incapaci o rifiutino di ritirarla, il Messo Comunale deve in primo luogo depositare la copia dell’atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi.
Egli, poi, deve affiggere un avviso di deposito sulla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario dell’atto. In tale avviso devono necessariamente essere indicati il nome della persona che ha chiesto la notificazione, il nome del destinatario, la natura dell’atto, il giudice che ha pronunciato il provvedimento, la data o il termine di comparizione e la data e la firma il Messo Comunale.
L’ultima incombenza alla quale è tenuto il Messo Comunale è quella di dare notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel caso in cui una di tali formalità manchino, la notifica, nonostante la compiuta giacenza, si considera nulla.
Peraltro, il Messo Comunale che esegue il deposito deve prestare particolare attenzione: se esso avviene presso l’ufficio di una frazione del comune, considerato impropriamente come Casa Comunale, vi è comunque nullità della notifica (Cass. n. 1321/1993).
Sempre in materia di nullità è inoltre interessante sottolineare che la Corte di Cassazione (con la sentenza n. 7809/2010) ha sancito che, a seguito della sentenza numero 3/2010 della Corte costituzionale con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 140 c.p.c. laddove prevedeva che la notifica si perfezionasse per il destinatario con la spedizione della raccomandata informativa e non con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, è oggi necessario che il notificante comprovi tale ulteriore circostanza. In caso contrario la notificazione deve ritenersi nulla.
Ancor più interessante, cercando tra le pronunce della giurisprudenza, è la sentenza numero 24416/2006 che si è occupata di un particolare caso di nullità della notifica. In essa si è, infatti, chiarito che “qualora sussistono i requisiti richiesti dalla legge, ai sensi degli art. 44 c.c. e 31 att. c.c., per opporre il trasferimento di residenza ai terzi di buona fede, ovvero la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello di nuova residenza, con consequenziale cancellazione dall’anagrafe del comune di provenienza e iscrizione nell’anagrafe del comune di nuova residenza, aventi la stessa decorrenza, la notifica effettuata ex art. 140 c.p.c., in cui il piego relativo alla raccomandata ed attestante l’avvenuto compimento delle formalità previste dalla legge sia stato restituito al mittente per compiuta giacenza, è nulla, in quanto la notifica ex art. 140 c.p.c. non esclude ma al contrario postula che sia stato esattamente individuato il luogo di residenza, domicilio o dimora del destinatario, e che la copia non sia stata consegnata per mere difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l’incapacità o il rifiuto delle persone indicate dall’art. 139 c.p.c. di ricevere l’atto”.
L’avviso che troviamo nella cassetta delle lettere in cui c’è scritto che in nostra assenza è stato effettuato il tentativo di consegna di una raccomandata o di un atto giudiziario, è denominato “avviso di giacenza”.
Si tratta di un avviso con cui il destinatario della busta non recapitata viene anche reso edotto del fatto che la stessa andrà ritirata, nell’ufficio ivi indicato, nel termine massimo di dieci giorni o di trenta giorni a seconda dei casi.
Decorso tale termine, si perfezionerà la cosiddetta “compiuta giacenza” e, sempre a seconda dei casi subito o poi, la lettera o l’atto verranno rispediti al mittente. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta, quali sono gli effetti giuridici e i termini di perfezionamento
Cosa è la compiuta giacenza
La compiuta giacenza, è quella condizione in forza della quale una lettera o un atto inviati a un destinatario che non abbia provveduto nei termini a ritirarli presso l’ufficio ove gli stessi si trovano si considerano, con una finzione giuridica, consegnati e notificati.
A tal proposito è interessante rilevare che recentemente la Corte di Cassazione ha chiarito che, più precisamente, la raccomandata si presume pervenuta alla data in cui l’ufficio postale rilascia il relativo avviso di giacenza.
È evidente che a tal fine è comunque necessario che l’incaricato della consegna (sia esso un postino o un ufficiale giudiziario/Messo Comunale) che non sia riuscito a provvedere alla stessa invii al destinatario la comunicazione con la quale lo avvisa che la raccomandata si trova presso la Casa Comunale o presso uno specifico ufficio postale.
Quando di perfeziona
Se tale comunicazione è offerta, la compiuta giacenza si perfeziona una volta che siano decorsi trenta giorni o dieci giorni dalla data in cui, rispettivamente, la raccomandata o l’atto giudiziario, dopo il tentativo di consegna, sono posti a disposizione del cittadino per il ritiro presso gli appositi uffici.
La compiuta giacenza della raccomandata
Per quanto riguarda le normali raccomandate, più precisamente, la compiuta giacenza si verifica nel caso in cui il destinatario delle stesse non si rechi nei trenta giorni prescritti presso l’ufficio postale per il ritiro.
L’originale, in tal caso, è rinviato al mittente con l’apposita indicazione di compiuta giacenza. Con la conseguenza che la lettera, da un punto di vista legale, si presume ricevuta dal destinatario e quanto in essa contenuto si presume conosciuto.
Per comprendere meglio di cosa stiamo parlando, si pensi, ad esempio, al caso in cui la raccomandata contenga il verbale di un’assemblea condominiale: se il destinatario non la ritira, dal momento in cui si perfeziona la compiuta giacenza, inizia comunque a decorrere il termine di massimo trenta giorni per la sua impugnazione.
La compiuta giacenza della notifica
In caso di notifica di atti amministrativi (effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c.), il termine per la compiuta giacenza è molto più breve rispetto a quello previsto per le raccomandate e si riduce a dieci giorni.
Ciò vuol dire che l’atto non recapitato e depositato per la giacenza, si considera notificato allo scadere dei dieci giorni successivi, se il destinatario non lo abbia ritirato.
È fondamentale, tuttavia, che sia stata rispettata l’intera procedura a tal fine richiesta, ovverosia deve essere stato affisso sulla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario l’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata e al destinatario deve essere data notizia del deposito stesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In caso contrario la notifica è nulla.
In realtà occorre fare un’ulteriore precisazione.
Decorsi i dieci giorni di giacenza dell’atto, al mittente viene restituito l’avviso di ricevimento tramite raccomandata, nel quale è specificata la data in cui si è perfezionata la compiuta giacenza e, di conseguenza, la notifica.
L’intero atto, invece, è riconsegnato al mittente solo se il destinatario non lo ritira entro sei mesi dalla data in cui lo stesso è stato depositato presso l’ufficio per la giacenza.
Modalità pratiche
Operativamente, dunque, non ritirare una raccomandata o un atto giudiziario sperando che così si potrà “scappare” dalle conseguenze del loro contenuto non è affatto una cosa consigliabile.
Anzi, il rischio è grande: quello di dover subire tali conseguenze senza avere piena consapevolezza delle stesse e, eventualmente, rischiando di non potersi difendere.
Pertanto, quando nella cassetta delle lettere troviamo l’avviso di giacenza o la raccomandata con la quale veniamo avvisati che c’è un atto giudiziario da ritirare presso la Casa comunale l’unica cosa da fare è quella di recarsi il prima possibile a ritirare il documento non consegnato, quanto meno di farlo nei termini sopra visti.
Raccolta di massime della Corte di Cassazione in materia di compiuta giacenza
Cassazione civile Sezione tributaria sentenza del 30/12/2015 n. 26088
la Corte costituzionale nella nota sentenza n. 477 del 2002, per quanto introducendo nel sistema il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione a seconda che l’effetto rilevi per il notificante o per il destinatario, si è limitata a stabilire l’incostituzionalità del combinato disposto dell’art. 149 cod. proc. civ. e della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, nella parte in cui prevedono che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’Ufficiale Giudiziario.
Vedi in proposito anche: La c.d. “scissione soggettiva” degli effetti della notificazione – SS.UU. n. 24822/2015 (I diversi momenti in cui si considera avvenuta la notificazione di un atto per il notificante e per il notificando. I chiarimenti delle Sezioni Unite).
Cassazione civile Sezione I sentenza del 20/03/2013 n. 6881
In tema di notificazioni a mezzo posta, per verificare la ritualità dell’atto occorre tener conto di tutti gli adempimenti prescritti; pertanto, la notificazione si considerar eseguita solo dopo il decorso del termine di compiuta giacenza senza che il destinatario o un suo incaricato abbia curato il ritiro del piego, pari ad almeno 10 giorni dalla data del deposito dello stesso nell’ufficio postale.
Cassazione civile Sezione VI sentenza del 25/02/2011 n. 4748
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione; questa Corte, con sentenza n. 7809/2010, ha già avuto modo di affermare che tale pronuncia è di immediata applicazione e che, conseguentemente, devono essere provati il ricevimento e la sottoscrizione del relativo avviso da parte del destinatario. (nella fattispecie il plico, stante la temporanea assenza del destinatario, è stato depositato presso l’Ufficio il 6.12.2008 e ritirato l’11.12.2008 prima dunque della compiuta giacenza e a tale ultima data deve quindi ritenersi perfezionata, per il destinatario, la notificazione della sentenza di primo grado).
Cassazione civile Sezione III sentenza del 23/07/2009 n. 17281
La notificazione a mezzo posta si perfeziona, nei confronti del destinatario, nel momento in cui il piego raccomandato viene da lui ritirato dall’ufficio postale, ovvero con il decorso dei termini previsti per la compiuta giacenza, fermo restando che, per quanto concerne il notificante, a seguito delle sentenze n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004 della Corte costituzionale, la notificazione si perfeziona nel momento della presentazione della richiesta all’Ufficiale Giudiziario.
Cass. civ. Sez. III, Sent., 10-05-2016, n. 9393
Il Giudice delle Leggi ha, infatti, inteso incidere sul sistema di notifica a mezzo posta previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, in caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità od assenza di persone abilitate a ricevere l’atto, richiedendo, in conformità a quanto previsto dall’art. 140 c.p.c., che, oltre al deposito del “piego” presso l’ufficio postale ed al rilascio di apposito avviso di avvenuto deposito mediante affissione alla porta d’ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, l’agente postale debba dare notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento dell’avvenuto deposito del piego. Al fine, poi, di realizzare quanto più possibile – in conformità al parametro della ragionevolezza cui debbono attenersi le scelte discrezionali del Legislatore – quella tendenziale corrispondenza tra presunzione di conoscibilità e conoscenza effettiva che il sistema delle notifiche degli atti giudiziari intende garantire, la Corte costituzionale ha, inoltre, ritenuto irragionevole l’adempimento di immediata restituzione del piego al mittente, trascorsi dieci giorni dal deposito, osservando che, se da un lato, tale adempimento non era previsto nella corrispondente forma di notifica disciplinata dall’art. 140 c.p.c., dall’altro, lo stesso non era funzionale all’esercizio dei diritto del notificante (atteso che del mancato ritiro del piego nel termine predetto, il mittente era immediatamente posto a conoscenza dall’avviso di ricevimento con indicazione “non ritirato”, che l’impiegato postale era tenuto a spedire per raccomandazione al termine della compiuta giacenza), mentre veniva a pregiudicare inutilmente la possibilità di conoscenza reale del contenuto dell’atto notificato da parte del destinatario (è opportuno considerare, al riguardo, che la questione sottoposta al Giudice delle Leggi, concerneva l’ipotesi in cui il destinatario della notifica era stato posto nella impossibilità o comunque nella estrema difficoltà di rintracciate l’atto, per predispone la propria difesa ai fini della proposizione della opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., a causa della immediata restituzione al mittente del piego al termine dei dieci giorni di compiuta giacenza).
Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-04-2016, n. 7849
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 cit., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione), la notificazione effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa che rende conoscibile l’atto.
La giurisprudenza affermatasi dopo l’indicata dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale ha pertanto affermato che: “La notificazione effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione” (Cass. n. 4748 del 2011).

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