INDENNIZZO DA RITARDO: pubblicate le “linee guida” per l’applicazione

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Ritardo
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Formalizzate le “linee guida” che rappresentano un utile strumento per gli uffici ed in particolare per i dipendenti che rivestono la funzione di “responsabile del procedimento”.

E` stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014, la direttiva 9.1.2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica, con la quale vengono fornite alle PA le linee guida sull’applicazione dell’art. 28 del decreto-legge 69/2013 (convertito nella legge 98/2013) nella parte in cui ha introdotto l`indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte.

L’art. 28 in questione intende garantire l’effettività dei principi sanciti dalla legge 241/1990 e, in particolare, tutelare i privati in conseguenza della violazione di un obbligo correlato al rispetto di un preciso termine di conclusione di un procedimento amministrativo attivato ad istanza di parte – così come disciplinato dall’art. 2 della citata legge 241/1990 – prevedendo il pagamento di una somma pari al 30 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 2.000 euro.

La disposizione in questione di applica a tutte le amministrazioni pubbliche e ai soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative di cui all’art. 1 comma 1-ter della legge 241/1990.

L’indennizzo da ritardo – si precisa nella direttiva – costituisce una disposizione applicabile in tutte le fattispecie in cui il procedimento, ad istanza di parte, debba concludersi entro un determinato periodo di tempo e ciò a prescindere dalla natura giuridica del termine apposto e, quindi, dalla circostanza che il termine abbia un carattere perentorio o ordinatorio.

La direttiva precisa anche che l’obbligo di pagamento del previsto indennizzo è dovuto solo ed esclusivamente per i procedimenti avviati successivamente o contestualmente alla data del 21 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge 98/2013).

L’indennizzo viene liquidato dalla PA procedente o, in caso di procedimenti complessi in cui intervengono più amministrazioni, da quella effettivamente responsabile del ritardo.