(1) Pubblicato in Gazz. Uff. del 06/06/2000 n. 130
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro delle finanze:
Visto l’art. 10, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265, che demanda al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri dell’interno e delle finanze la determinazione delle somme spettanti ai comuni per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, a mezzo dei messi comunali;
Decreta:
Articolo unico 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, qualora non sia possibile eseguirle utilmente mediante il servizio postale o le altre forme previste dalla legge, dei messi comunali.
2. Al comune che vi provvede spetta, per ogni singolo atto notificato, la somma di lire diecimila, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti nelle ipotesi previste dall’art. 140 del codice di procedura civile. La suddetta somma è aggiornata ogni tre anni in relazione all’andamento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall’ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri dell’interno e delle finanze.
3. L’ente locale richiede, con cadenza semestrale, alle singole amministrazioni la liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa. Alla liquidazione ed al pagamento delle somme dovute per tutte le notificazioni effettuate per conto della stessa amministrazione dello Stato, provvede, con cadenza semestrale, il dipendente ufficio periferico avente sede nella provincia di appartenenza dell’ente locale interessato.
4. Le relative spese sono poste a carico della pertinente unità previsionale di base all’uopo individuata da ciascuna amministrazione.