DECRETO 25 novembre 2010: nuove tariffe postali per la P.A.

DECRETO 25 novembre 2010

Disposizioni  in  materia  di  invii  di  corrispondenza   rientranti
nell'ambito del servizio postale universale e tariffe degli invii  di
corrispondenza raccomandata e  assicurata  attinenti  alle  procedure
amministrative e  giudiziarie,  nonché  degli  invii  di  posta  non
massiva per l'interno e per l'estero. (10A15597)
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  in qualita' di Autorita' di Regolamentazione del settore portale 

  Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 15 dicembre 1997, recante «Regole  comuni  per  lo  sviluppo  del
mercato interno dei servizi postali  comunitari  e  il  miglioramento
della qualita' del servizio»;
  Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, con  il  quale
e' stata recepita nell'ordinamento nazionale la Direttiva 97/67/CE;
  Vista  la  direttiva  2002/39/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE  per
quanto riguarda l'ulteriore apertura  alla  concorrenza  dei  servizi
postali della Comunita';
  Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, con il quale
e' stata recepita nell'ordinamento nazionale  la  predetta  Direttiva
2002/39/CE;
  Visto, in particolare, l'art. 4, comma 5, del  decreto  legislativo
22 luglio 1999,  n.  261,  che  riserva  al  fornitore  del  servizio
universale  gli   invii   raccomandati   attinenti   alle   procedure
amministrative e giudiziarie;
  Visto, in particolare, l'art. 13 del menzionato decreto legislativo
22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal  decreto  legislativo  23
dicembre  2003,  n.  384,   in   base   al   quale   l'Autorita'   di
regolamentazione del settore postale determina, nella misura massima,
le tariffe dei servizi riservati, sentito il Nucleo di consulenza per
la Regolazione dei Servizi di pubblica utilita' (NARS) e in  coerenza
con Linee giuda  definite  dal  CIPE,  tenuto  conto  dei  costi  del
servizio e del recupero di efficienza;
  Vista la legge 20 novembre 1982, n. 890, recante «Notificazione  di
atti a mezzo posta e di Comunicazioni a mezzo posta connesse  con  la
notificazione di  atti  giudiziari»  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Vista la legge 3 agosto 1999,  n.  265,  recante  «Disposizioni  in
materia  di  autonomia  e  ordinamento  degli  enti  locali,  nonche'
modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142»;
  Visto il decreto ministeriale 17  aprile  2000,  recante  «Conferma
della concessione del servizio postale universale alla societa' Poste
Italiane S.p.A.»;
  Vista la deliberazione CIPE 24 aprile 1996, n. 65,  recante  «Linee
guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'»;
  Vista la deliberazione CIPE  29  settembre  2003,  n.  77,  recante
«Linee guida per la regolazione del settore postale»;
  Vista la  deliberazione  ministeriale  23  dicembre  2003,  recante
«nuove tariffe dei servizi  postali  riservati  e  nuovi  prezzi  dei
servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla
corrispondenza»;
  Visto il decreto ministeriale  29  dicembre  2005  recante  «Ambito
della riserva postale per il mantenimento del servizio universale»;
  Visto il decreto ministeriale 12 maggio 2006, recante «Disposizioni
in materia di invii  di  corrispondenza  rientranti  nell'ambito  del
servizio  postale  universale.  Tariffe  e  prezzi  degli  invii   di
corrispondenza per l'interno e per l'estero;
  Visto  il  Contratto  di  programma  2006-2008  stipulato  tra   il
Ministero dello Sviluppo  Economico  di  concerto  con  il  Ministero
dell'Economia e delle Finanze e Poste Italiane S.p.A.,  stipulato  in
data 17 settembre 2008, nonche'  la  delibera  CIPE  n.  121  del  18
dicembre 2008 concernente lo schema di atto  aggiuntivo  al  predetto
Contratto di programma;
  Visto il decreto ministeriale 19 giugno 2009, recante «Disposizioni
in materia di invii  di  corrispondenza  rientranti  nell'ambito  del
servizio postale universale e prezzi degli  invii  di  corrispondenza
raccomandata   e   assicurata,   non   attinenti    alle    procedure
amministrative e giudiziarie, per l'interno e per l'estero»;
  Vista la proposta di  adeguamento  dei  prezzi  prodotta  da  Poste
Italiane S.p.A. in data 25 giugno 2009, in  applicazione  del  metodo
del  price  cap  previsto  dall'art.  8  del  predetto  Contratto  di
programma,  con  la  quale  vengono  proposti  adeguamenti  tariffari
relativamente ai prodotti postali universali riservati,  al  fine  di
conseguire,  mediante  il  recupero  dell'inflazione  pregressa,  una
parziale copertura dei  costi  di  erogazione  del  servizio  ed  una
riduzione dell'onere derivante dagli obblighi di servizio universale;
  Visto il parere del NARS reso nella seduta del 29  settembre  2010,
trasmesso con nota prot. 4803 del 28 ottobre 2010;
  Verificata la coerenza della predetta proposta di  adeguamento  dei
prezzi alle disposizioni dell'art.  13  del  decreto  legislativo  22
luglio 1999, n. 261 e a quanto previsto dall'art. 8 del Contratto  di
programma 2006-2008, 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

Invii raccomandati e assicurati non retail attinenti  alle  procedure
                    amministrative per l'interno 

  1. Sono «invii raccomandati e assicurati non retail attinenti  alle
procedure amministrative» rispettivamente gli invii di corrispondenza
raccomandata e assicurata per l'interno riguardanti l'attivita' della
pubblica amministrazione e le gare ad  evidenza  pubblica  presentati
per l'accettazione al Fornitore  del  servizio  universale  presso  i
punti di accesso di cui  al  successivo  art.  2,  comma  1,  con  le
modalita' di cui al successivo art. 2,  comma  2.  A  tali  invii  si
applicano le tariffe di cui al successivo comma 2.
  2. Per la spedizione degli invii raccomandati di cui al comma 1  si
applicano tariffe differenziate in relazione  al  peso  unitario,  al
formato e all'area di destinazione, secondo  quanto  specificato  nel
successivo comma 3 e nell'allegato 1, tabella a). Per  la  spedizione
degli invii assicurati  di  cui  al  comma  1  si  applicano  tariffe
differenziate in relazione al peso unitario, al formato e  al  valore
assicurato, secondo quanto specificato nell'allegato 1, tabella b).
  3. Le tariffe degli  invii  raccomandati  di  cui  al  comma  2  si
distinguono per aree geografiche,  come  individuate  dalla  legge  3
agosto 1999, n. 265, recante «Disposizioni in materia di autonomia  e
ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla legge 8  giugno
1990, n. 142» in:
  a)  Area   metropolitana   (AM):   area   di   destinazione   della
corrispondenza individuata  dall'insieme  dei  Codici  di  Avviamento
Postale con terza cifra 1 o 9,  appartenenti  ai  Comuni  di  Torino,
Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli;
  b)  Capoluogo  di  provincia  (CP):  area  di  destinazione   della
corrispondenza individuata dall'insieme dei CAP con terza cifra  1  o
9, diversi da quelli ricadenti nelle Aree metropolitane;
  c) Area extraurbana (EU): area di destinazione della corrispondenza
individuata dall'insieme dei CAP con terza cifra 0, 5 o 8.
                               Art. 2 

Accesso al servizio degli invii raccomandati e assicurati non  retail
               attinenti alle procedure amministrative 

  1. I punti di accesso alla rete postale pubblica degli invii di cui
all'art. 1 sono pubblicati sul sito web del  Fornitore  del  servizio
universale. Eventuali  modifiche  sono  comunicate  all'Autorita'  di
regolamentazione del settore postale e pubblicate sul  sito  web  del
Fornitore del servizio universale.
  2. Le condizioni relative alle procedure operative degli  invii  di
cui all'art. 1,  quali  caratteristiche  di  prodotto,  modalita'  di
consegna, di prelavorazione,  di  allestimento,  di  pagamento  e  di
fatturazione  sono  quelle  definite  dall'Allegato  2  del   Decreto
ministeriale 19 giugno 2009 in riferimento agli invii raccomandati ed
assicurati non retail. Eventuali modifiche  riguardanti  le  suddette
condizioni   di   accesso   sono    approvate    dall'Autorita'    di
regolamentazione del settore postale e pubblicate sul  sito  web  del
Fornitore del servizio universale.
                               Art. 3 

Invii raccomandati  e  assicurati  retail  attinenti  alle  procedure
                    amministrative per l'interno 

  1. Sono «invii raccomandati  e  assicurati  retail  attinenti  alle
procedure amministrative» rispettivamente gli invii di corrispondenza
raccomandata e assicurata per l'interno riguardanti l'attività della
pubblica amministrazione e le gare ad evidenza pubblica,  diversi  da
quelli di cui al precedente art. 1.
  2. Agli invii di cui al comma 1 si applicano le  tariffe  stabilite
in allegato 1, tabelle c) e d), secondo  gli  standard  e  i  formati
definiti dall'Allegato 3 del Decreto ministeriale 19 giugno  2009  in
riferimento  agli  invii  raccomandati  ed  assicurati   retail   per
l'interno.
                               Art. 4 

       Invii raccomandati attinenti alle procedure giudiziarie 

  1. Agli invii contenenti atti sottoposti alle procedure di cui alla
legge 20 novembre 1982, n. 890 si applicano le tariffe  stabilite  in
Allegato 1, tabella e), secondo gli standard  e  i  formati  definiti
dall'Allegato  3  del  Decreto  ministeriale  19   giugno   2009   in
riferimento  agli  invii  raccomandati  ed  assicurati   retail   per
l'interno.
  2. Agli invii  connessi  con  la  notificazione,  ivi  comprese  le
comunicazioni di avvenuta notifica e di avvenuto deposito di cui agli
articoli 7 e 8 della menzionata legge n. 890 del 1982,  si  applicano
le tariffe stabilite in Allegato 1 tabella c).
                               Art. 5 

Invii   raccomandati   e   assicurati   attinenti   alle    procedure
          amministrative e giudiziarie destinati all'estero

  1. Agli invii raccomandati attinenti alle procedure  amministrative
e  giudiziarie  destinati  all'estero   si   applicano   le   tariffe
differenziate per zone di destinazione (zona  1,  zona  2  e  zona  3
pubblicate sul  sito  web  del  Fornitore  del  servizio  universale)
riportate in Allegato 1, tabella f).
  2. Agli invii assicurati attinenti  alle  procedure  amministrative
destinati all'estero si applicano le tariffe differenziate  per  zone
di destinazione (zona 1, zona 2 e zona 3 pubblicate sul sito web  del
Fornitore del servizio universale) riportate in Allegato  1,  tabella
da g), h), i), l), m) ed n).
  3. Alle tariffe di cui  al  presente  articolo  si  applica  quanto
previsto  per  i  formati  definiti  dall'Allegato  4   del   Decreto
ministeriale 19 giugno 2009 in riferimento agli invii raccomandati ed
assicurati per l'estero.
                               Art. 6 

  Invii di corrispondenza non massiva per l'interno e per l'estero 

  1. Agli invii di  corrispondenza  non  massiva  per  l'interno,  si
applicano le tariffe stabilite dal  decreto  ministeriale  12  maggio
2006, Allegato 1, tabella c).
  2. Agli  invii  di  corrispondenza  non  massiva  per  l'estero  si
applicano le tariffe stabilite in Allegato 2, tabella a) del presente
decreto definiti in relazione alla zona di destinazione (zona 1, zona
2 e zona 3  pubblicate  sul  sito  web  del  Fornitore  del  servizio
universale), secondo gli standard e i formati  previsti  dal  decreto
ministeriale 12 maggio 2006, Allegato 2, tabella c).
  3. All'avviso di ricevimento per l'interno si  applica  la  tariffa
prevista per gli invii del primo porto di peso diretti nel territorio
nazionale di cui all'art. 3, comma 1,  del  decreto  ministeriale  12
maggio 2006.
  4. All'avviso di ricevimento per l'estero  si  applica  la  tariffa
prevista per gli invii del primo porto  di  peso  diretti  all'estero
della zona 1 di cui al precedente comma 2.
                               Art. 7 

                   Condizioni Generali di Servizio 

  1. Il Fornitore del servizio universale,  ai  sensi  dell'art.  22,
comma 2, del decreto legislativo  22  luglio  1999,  n.  261,  previa
approvazione dell'autorità di regolamentazione del settore  postale,
adegua le Condizioni generali di servizio alle  previsioni  contenute
nel presente decreto entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.
                               Art. 8 

                          Tariffe speciali 

  1. Qualora il Fornitore del servizio  universale  applichi  tariffe
speciali, ridotte rispetto alle tariffe di cui al  presente  decreto,
agisce nel rispetto dei principi di cui all'art. 13, comma 3-bis  del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.
  2.  Il  Fornitore  del  servizio  universale  opera  affinché   le
riduzioni delle tariffe di cui al comma precedente siano giustificate
da costi evitati e non gravino sull'onere  del  servizio  universale,
dandone evidenza nella separazione contabile di cui  all'art.  7  del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.
  3. Le tariffe speciali, nonché eventuali condizioni associate,  ed
ogni loro successiva variazione,  sono  comunicati  all'autorità  di
regolamentazione del settore postale e resi pubblici sul sito web del
Fornitore del servizio universale.
                               Art. 9 

                      Clausola di salvaguardia 

  1. Le disposizioni del presente decreto possono essere  oggetto  di
modifica  in  esito  agli  effetti  derivanti   dalla   trasposizione
nell'ordinamento nazionale della direttiva 2008/6/CE menzionata nelle
premesse.
                               Art. 10 

                  Pubblicazione e entrata in vigore 

  1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione.
    Roma, 25 novembre 2010 

                                                  Il Ministro: Romani 

Registrato alla Corte dei conti  il  20  dicembre  2010,  Ufficio  di
controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro  n.  5,
foglio n. 43
Allegato 1 -Tabelle A -B- C
Allegato 1 -Tabelle D - E - F
Allegato 1 -Tabelle G -H
Allegato 1 -Tabelle I - L
Allegato 1 -Tabelle M - N
Allegato 2 - Tabella A


D.L. n. 225 del 29 dicembre 2010 (Milleproroghe 2011)

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. (10G0251) (GU n. 303 del 29-12-2010 )

Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di adottare misure in materia tributaria e di sostegno alle  imprese e alle famiglie, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroghe non onerose di termini in scadenza

1. E’ fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può essere disposta l’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di cui al comma 1 ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata.

Art. 2

Proroghe onerose di termini

1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi da  4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all’esercizio finanziario 2011 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’8 giugno  2010, si applicano anche all’esercizio finanziario 2011 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2010, da 2010 a 2011 e da 2011 a 2012. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell’anno 2011 sono quantificate nell’importo di euro 400.000.000; a valere su tale importo, una quota pari a 100 milioni di euro è destinata ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati ai sensi dell’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Alla determinazione delle risorse nell’ammontare indicato al precedente periodo, concorrono le risorse di cui alle voci indicate nell’elenco 1 previsto all’articolo  1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, stanziate per le stesse finalità. Al maggiore onere derivante dai precedenti periodi, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede ai sensi dell’articolo 3.

2. Il termine del 20 dicembre 2010, previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in data 1° dicembre 2010, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010, relativo al versamento dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi in relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel Veneto, è differito alla data del 30 giugno 2011. Alle minori entrate derivanti dal periodo precedente, pari a 93 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede ai sensi dell’articolo 3.

3. E’ sospesa la riscossione delle rate, in scadenza tra il mese di gennaio 2011 ed il mese di giugno 2011, previste dall’articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio 2010, n. 122. La ripresa della riscossione delle rate non versate ai sensi del presente comma è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in modo da non determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

4. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 325, 327, 335,  338 e 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate al 30 giugno 2011, nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l’anno 2011. Il limite di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai crediti d’imposta concessi in base all’articolo 1, commi 325, 327 e 335, della medesima legge. All’onere derivante dal presente comma si provvede ai sensi dell’articolo 3.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono prorogate per il periodo di imposta 2011 nel limite di spesa di 24 milioni di euro per l’anno 2012 cui si provvede ai sensi dell’articolo 3. Con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Agenzia delle entrate, sono stabiliti i nuovi importi della deduzione forfetaria in misura tale da rispettare il predetto limite di spesa. I soggetti di cui al primo periodo nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta 2012 assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria di cui al primo periodo.

6. Per garantire l’operatività degli sportelli unici per l’immigrazione nei compiti di accoglienza e integrazione e degli uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare, il Ministero dell’interno, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato a rinnovare per un anno i contratti di lavoro di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio 29 marzo 2007, n. 3576. Ai fini di cui al presente comma non si applica quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall’articolo  3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 19,1 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede ai sensi dell’articolo 3.

7. Dopo il comma 196 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono inseriti i seguenti:

«196-bis. Il termine per la conclusione delle operazioni di dismissione immobiliare di cui al comma 196 è fissato al 31 dicembre 2011, fermo restando quanto previsto dal comma 195, nonché dal comma 2 dell’articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di agevolare il raggiungimento degli  obiettivi di finanza pubblica. Nell’ambito di tale procedura è considerata urgente l’alienazione degli immobili militari oggetto di valorizzazione di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 3 del protocollo d’intesa sottoscritto in data 4 giugno 2010 tra il Ministero della difesa e il comune di Roma, assicurando in ogni caso la congruità del valore degli stessi con le finalizzazioni ivi previste, ai sensi dell’articolo 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine i predetti immobili sono alienati in tutto o in parte dall’Agenzia del demanio con le procedure di cui all’articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo criteri e valori di mercato. Non trovano applicazione alle alienazioni di cui al presente comma le disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 437, della citata legge n. 311 del 2004. I proventi derivanti dalla vendita degli immobili sono destinati:

a) ad essere versati, unitamente ai proventi realizzati a qualsiasi titolo con riferimento all’intero territorio nazionale con i fondi di cui al comma 2 dell’articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al bilancio dello Stato per essere riassegnati alla contabilità speciale 1778 Agenzia delle entrate Fondi di Bilancio, fino a concorrenza dell’importo utilizzato ai sensi del comma 196-ter, più gli interessi legali maturati;

b) a reperire, per la quota eccedente gli importi di cui al punto a), le risorse necessarie al Ministero della difesa per le attività di riallocazione delle funzioni svolte negli immobili alienati. Gli eventuali maggiori proventi rivenienti dalla vendita dei beni sono acquisiti all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Con provvedimenti predisposti dal Commissario di Governo del comune di Roma, nominato ai sensi  dell’articolo 4, comma 8-bis del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che deve essere in possesso di comprovati requisiti di elevata professionalità nella gestione economico – finanziaria, acquisiti nel settore privato, necessari per gestire la fase operativa di attuazione del piano di rientro, sono accertate le eventuali ulteriori partite creditorie e debitorie rispetto al documento predisposto ai sensi dell’articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010, n. 122, dal medesimo Commissario, concernente l’accertamento del debito del comune di Roma alla data del 30 luglio  2010, che è approvato con effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

196-ter. Agli oneri derivanti dal comma 196 si provvede mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 500 milioni per l’anno 2010 di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio”, da riassegnare ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per essere destinata all’estinzione dell’anticipazione di tesoreria complessivamente concessa ai sensi del medesimo comma 196.».

8. Il secondo periodo del comma 196 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è sostituito dal seguente: «L’anticipazione è accreditata sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell’articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per 200 milioni di euro, entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua, entro il 31 dicembre 2010, da estinguere con oneri a carico del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2010.».

9. All’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio  2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 13-bis è sostituito dal seguente: «13-bis. Per l’attuazione del piano di rientro dall’indebitamento pregresso, previsto dall’articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall’articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008,  sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa. Si applica l’articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Commissario straordinario, procede all’accertamento definitivo del debito e ne da’ immediata comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze congiuntamente alle modalità di attuazione del piano di rientro di cui al primo periodo del presente comma. Fermi restando la titolarità del debito in capo all’emittente e l’ammortamento dello stesso a carico della gestione commissariale, il Commissario straordinario del Governo è altresì autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a rinegoziare i prestiti della specie anche al  fine dell’eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento, recuperando, ove possibile, gli accantonamenti già effettuati.»;

b) dopo il comma 13-bis è inserito il seguente:

«13-ter. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 253 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le spese di funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi il compenso per il Commissario straordinario, sono a carico del fondo di cui all’articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010  n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le predette spese di funzionamento, su base annua, non possono superare i 2,5 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stabilito, in misura non superiore all’80 per cento del trattamento economico spettante a figure analoghe dell’amministrazione di Roma Capitale, il compenso annuo per il Commissario  straordinario. Le risorse destinabili per nuove assunzioni del comune di Roma sono ridotte in misura pari all’importo del trattamento retributivo corrisposto al Commissario straordinario di Governo. La gestione commissariale ha comunque termine, allorché risultano esaurite le attività di carattere gestionale di  natura straordinaria e residui un’attività meramente esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli uffici di Roma Capitale.»;

c) al comma 14-quater, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Le entrate derivanti dalle addizionali di cui ai periodi precedenti, ovvero dalle misure compensative di riduzione delle stesse eventualmente previste, sono versate all’entrata del bilancio del comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, provvede a versare all’entrata del bilancio dello Stato la somma di 200 milioni di euro annui. A tale fine, lo stesso Comune rilascia apposita delegazione di pagamento, di cui all’articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;

d) al comma 15, il primo periodo è soppresso;

e) al comma 17, le parole «L’accesso al fondo di cui al comma 14 è consentito a condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell’economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Il Commissario straordinario del Governo può estinguere i debiti della gestione  commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, a condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze»; l’ultimo periodo, in fine, è soppresso.

10. All’articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera d) è così sostituita:

«d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a), sono destinati, previa verifica da  parte del Ministero dell’economia e delle finanze della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell’Italia, dell’indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita: fino al 42,5 per cento, al Ministero della difesa, mediante riassegnazione in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni agli stati di previsione dei Ministeri, previo versamento all’entrata del bilancio dello  Stato, per confluire, nei fondi di cui all’articolo 619, per le spese di riallocazione di funzioni, ivi incluse quelle relative agli eventuali trasferimenti di personale, e per la razionalizzazione del settore infrastrutturale della  difesa, nonché, fino alla misura del 10 per cento, nel fondo casa di cui all’articolo 1836 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alla ripartizione dei citati fondi si provvede con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con mezzi di evidenza informatica, al Ministero dell’economia e delle finanze;

in misura non inferiore al 42,5 per cento, all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di ammortamento dei titoli di Stato;

in un range tra il 5 ed il  15 per cento proporzionata alla complessità ed ai tempi di valorizzazione, agli enti locali interessati, secondo la ripartizione stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Ove non sia assegnata la percentuale massima, la differenza viene distribuita in parti uguali alle percentuali di cui ai primi due punti;».

11. All’articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il Ministero  della difesa individua, attraverso procedura competitiva, la società di gestione del risparmio (SGR) per il funzionamento dei fondi e le cessioni delle relative quote, fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del crono-programma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo.». Nel caso in cui le procedure di cui al presente comma non siano avviate entro 12 mesi, dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, si procede secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazione, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Le quote dei fondi o le risorse derivanti dalla cessione i proventi monetari derivanti dalla cessione delle quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, sono destinate secondo le percentuali e le modalità previste dall’articolo 307, comma 10, lettera d). A tale fine possono essere destinate alle finalità del fondo casa di cui all’articolo 1836 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fino al 5 per cento delle risorse di pertinenza del Ministero delle difesa.».

12. Nel caso in cui le procedure di cui all’articolo 314, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n. 66, come modificato ai sensi del comma 11 del presente articolo, non siano avviate entro 12 mesi, dall’entrata in vigore del presente decreto si procede secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazione, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

13. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra 2009, del Consiglio europeo di giugno 2009 e del Vertice G20 di Seul di novembre 2010, le disposizioni urgenti per la partecipazione dell’Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti di cui al decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1999, n. 74, sono prorogate  e si provvede all’estensione della linea di credito già esistente.

Conseguentemente:

a) la Banca d’Italia è autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo monetario internazionale (FMI), per la conclusione di un accordo di prestito con lo stesso FMI di cui all’allegato 1 del presente decreto, per un ammontare pari a 8,11 miliardi di euro. Tale accordo, diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) la Banca d’Italia è altresì autorizzata, qualora si richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto all’ammontare di cui alla alinea, a contribuire nel limite massimo complessivo di 13,53 miliardi di euro;

c) una volta completata la riforma del New Arrangements to Borrow (NAB) è autorizzata la confluenza dei suddetti prestiti nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito già esistente pari a 1,753 miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP);

d) i rapporti derivanti dai predetti prestiti saranno regolati mediante convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia.

14. E’ altresì prorogata l’autorizzazione alla Banca d’Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi più poveri di cui alla legge 18 giugno 2003, n. 146. A tal fine la Banca d’Italia è autorizzata a concedere un prestito pari a 800 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) da erogare a tassi di mercato tramite l’Extended credit facility del  Poverty reduction  and growth trust, secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere un sussidio tramite l’Extended credit facility del Poverty reduction and growth trust, per un ammontare pari a 22,1 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP). Per il sussidio saranno utilizzate le risorse già a disposizione presso il Fondo monetario internazionale.

15. Sui prestiti di cui ai commi 13 e 14 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio.

16. Agli eventuali oneri derivanti dall’attivazione della garanzia dello Stato per ogni possibile rischio connesso al rimborso del capitale e degli interessi maturati, nonché al tasso di cambio, si provvede ai sensi dell’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con imputazione nell’ambito dell’unità  previsionale  di base 8.1.7. dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010 e corrispondenti per gli anni successivi.

17. Per gli eventuali pagamenti derivanti dall’operatività della garanzia di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è possibile provvedere mediante anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l’emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento, in coerenza con la procedura speciale di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 giugno 2010, n. 99.

18. Per l’anno 2011 il termine di approvazione dei bilanci e delle convenzioni delle Agenzie fiscali è differito al 30 giugno dello stesso anno e sono corrispondentemente differiti tutti i termini  per l’adozione dei relativi atti presupposti.

19. All’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «fino al 31  dicembre  2010,  chiunque» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2011, chiunque, quale attività principale,»;

b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

Art. 3

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 2, commi da 1 a 6, pari a 93 milioni di euro per l’anno 2010, 264,1 milioni di euro per l’anno 2011 e 24 milioni per l’anno 2012, si provvede rispettivamente:

a) quanto a 93 milioni per l’anno  2010 mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 93 milioni per l’anno 2010, di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio»;

b) quanto a euro 50 milioni per l’anno 2011,  mediante  riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 58, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

c) quanto a euro 73 milioni per l’anno 2011 mediante versamento, entro il 30 gennaio 2011, all’entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli interventi del Fondo per la finanza d’impresa ai sensi del comma 847 dell’articolo 2 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; il versamento è effettuato a valere sulle risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell’articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, gestita da Mediocredito centrale sul conto di tesoreria n. 23514;

d) quanto ad euro 50 milioni per l’anno 2011 e a 24 milioni di euro per l’anno 2012, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

e) quanto a euro 83 milioni per l’anno 2011, mediante utilizzo delle somme versate entro il 30 novembre 2010 all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate nell’Allegato 2 al presente decreto, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi, e che sono riassegnate ad apposito fondo per essere destinate alle finalità di cui all’articolo 2, comma 1. Le predette somme, iscritte in bilancio per l’esercizio finanziario 2010, non impegnate al 31 dicembre 2010, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell’esercizio finanziario 2011;

f) quanto a 8,1 milioni di euro per l’anno 2011, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 93 milioni di euro per l’anno 2010, mediante accantonamento delle disponibilità di competenza relative alla categoria di spesa dei consumi intermedi in maniera  lineare  per ciascun Ministero. Le risorse medesime, rese indisponibili, costituiscono economia di bilancio al  termine dell’esercizio. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al secondo periodo, con invarianza degli effetti sull’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche interessando diverse categorie di spesa, restando precluso l’utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;

b) mediante corrispondente utilizzo, per euro 107 milioni per l’anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 29 dicembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Leggi:

D.L. n. 225 del 29 dicembre 2010 (Milleproroghe 2011) allegato 1

D.L. n. 225 del 29 dicembre 2010 (Milleproroghe 2011) allegato 1.1

D.L. n. 225 del 29 dicembre 2010 (Milleproroghe 2011) allegato 1.2


Legge n. 136 del 13 agosto 2010

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia

(pubblicata nella G.U. n. 196 del 23 agosto 2010)

Art. 1. Delega al Governo per l’emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato realizzando:

a) una completa ricognizione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto della criminalità’ organizzata, ivi compresa quella già contenuta nei codici penale e di procedura penale;

b) l’armonizzazione della normativa di cui alla lettera a);

c) il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con le ulteriori disposizioni di cui alla presente legge e con la normativa di cui al comma 3;

d) l’adeguamento delle normativa italiana alle disposizioni adottate dall’Unione europea.

3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, previa ricognizione della normativa vigente in materia di misure di prevenzione, il Governo provvede altresì a coordinare e armonizzare in modo organico la medesima normativa, anche con riferimento alle norme concernenti l’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, aggiornandola e modificandola secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in relazione al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione:

1) che l’azione di prevenzione possa essere esercitata anche indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale;

2) che sia adeguata la disciplina di cui all’articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;

3) che le misure di prevenzione personali e patrimoniali possano essere richieste e approvate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione;

4) che le misure patrimoniali possano essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, che esso prosegua nei confronti degli eredi o, comunque, degli aventi causa;

5) che venga definita in maniera organica la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e riferiti in particolare all’esistenza di circostanze di fatto che giustificano l’applicazione delle suddette misure di prevenzione e, per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito della pericolosità del soggetto; che venga comunque prevista la possibilità di svolgere indagini patrimoniali dirette a svelare fittizie intestazioni o trasferimenti dei patrimoni o dei singoli beni;

6) che il proposto abbia diritto di chiedere che l’udienza si svolga pubblicamente anziché in camera di consiglio;

7) che l’audizione dell’interessato o dei testimoni possa avvenire mediante video-conferenza ai sensi degli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni;

8) quando viene richiesta la misura della confisca:

8.1) i casi e i modi in cui sia possibile procedere allo sgombero degli immobili sequestrati;

8.2) che il sequestro perda efficacia se non viene disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell’amministratore giudiziario e, in caso di impugnazione del provvedimento di confisca, se la corte d’appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso;

8.3) che i termini di cui al numero 8.2) possano essere prorogati, anche d’ufficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e per non più di due volte, in caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti;

9) che dopo l’esercizio dell’azione di prevenzione, previa autorizzazione del pubblico ministero, gli esiti delle indagini patrimoniali siano trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza a fini fiscali;

b) prevedere, in relazione alla misura di prevenzione della confisca dei beni, che:

1) la confisca possa essere disposta in ogni tempo anche se i beni sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri;

2) la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati in territorio estero;

c) prevedere la revocazione della confisca di prevenzione definitiva, stabilendo che:

1) la revocazione possa essere richiesta:

1.1) quando siano scoperte nuove prove decisive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione;

1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l’esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;

1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato;

2) la revocazione possa essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l’applicazione della misura di prevenzione;

3) la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al numero 1), salvo che l’interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile;

4) in caso di accoglimento della domanda di revocazione, la restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all’articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, possa avvenire anche per equivalente, secondo criteri volti a determinarne il valore, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l’interesse pubblico;

d) prevedere che, nelle controversie concernenti il procedimento di prevenzione, l’amministratore giudiziario possa avvalersi dell’Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e l’assistenza legali;

e) disciplinare i rapporti tra il sequestro e la confisca di prevenzione e il sequestro penale, prevedendo che:

1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro nell’ambito di un procedimento penale;

2) nel caso di contemporanea esistenza di un sequestro penale e di un sequestro di prevenzione in relazione al medesimo bene, la custodia giudiziale e la gestione del bene sequestrato nel procedimento penale siano affidate all’amministratore giudiziario del procedimento di prevenzione, il quale applica, anche con riferimento a detto bene, le disposizioni in materia di amministrazione e gestione previste dal decreto legislativo di cui al comma 1, prevedendo altresì, a carico del medesimo soggetto, l’obbligo di trasmissione di copia delle relazioni periodiche anche al giudice del procedimento penale;

3) in relazione alla vendita, all’assegnazione e alla destinazione dei beni si applichino le norme relative alla confisca divenuta definitiva per prima;

4) se la confisca di prevenzione definitiva interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla gestione, alla vendita, all’assegnazione o alla destinazione dei beni secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo di cui al comma 1;

f) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con il procedimento di prevenzione, prevedendo:

1) la disciplina delle azioni esecutive intraprese dai terzi su beni sottoposti a sequestro di prevenzione, stabilendo tra l’altro il principio secondo cui esse non possono comunque essere iniziate o proseguite dopo l’esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei creditori in buona fede;

2) la disciplina dei rapporti pendenti all’epoca dell’esecuzione del sequestro, stabilendo tra l’altro il principio che l’esecuzione dei relativi contratti rimane sospesa fino a quando, entro il termine stabilito dalla legge e, comunque, non oltre novanta giorni, l’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto;

3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti dei terzi sui beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione; e in particolare:

3.1) che i titolari di diritti di proprietà e di diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di prevenzione siano chiamati nel procedimento di prevenzione entro trenta giorni dalla data di esecuzione del sequestro per svolgere le proprie deduzioni; che dopo la confisca, salvo il caso in cui dall’estinzione derivi un pregiudizio irreparabile, i diritti reali o personali di godimento sui beni confiscati si estinguano e che all’estinzione consegua il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo;

3.2) che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore al sequestro debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio credito nel procedimento entro un termine da stabilire, comunque non inferiore a sessanta giorni dalla data in cui la confisca è divenuta definitiva, salva la possibilità di insinuazioni tardive in caso di ritardo incolpevole;

3.3) il principio della previa escussione del patrimonio residuo del sottoposto, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni confiscati, nonché il principio del limite della garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per cento del valore dei beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento;

3.4) che il credito non sia simulato o in altro modo strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego;

3.5) un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio, che preveda l’ammissione dei crediti regolarmente insinuati e la formazione di un progetto di pagamento degli stessi da parte dell’amministratore giudiziario;

3.6) la revocazione dell’ammissione del credito quando emerga che essa è stata determinata da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi;

g) disciplinare i rapporti tra il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione e le procedure concorsuali, al fine di garantire i creditori dalle possibili interferenze illecite nel procedimento di liquidazione dell’attivo fallimentare, prevedendo in particolare:

1) che i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di prevenzione siano sottratti dalla massa attiva del fallimento e conseguentemente gestiti e destinati secondo le norme stabilite per il procedimento di prevenzione;

2) che, dopo la confisca definitiva, i creditori insoddisfatti sulla massa attiva del fallimento possano rivalersi sul valore dei beni confiscati, al netto delle spese sostenute per il procedimento di prevenzione;

3) che la verifica dei crediti relativi a beni oggetto di sequestro o di confisca di prevenzione possa essere effettuata in sede fallimentare secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo di cui al comma 1; che se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l’intero compendio aziendale dell’impresa dichiarata fallita, nonché, nel caso di società di persone, l’intero patrimonio personale dei soci falliti illimitatamente responsabili, alla verifica dei crediti si applichino anche le disposizioni previste per il procedimento di prevenzione;

4) che l’amministratore giudiziario possa proporre le azioni di revocatoria fallimentare con riferimento ai rapporti relativi ai beni oggetto di sequestro di prevenzione; che, ove l’azione sia già stata proposta, al curatore si sostituisca l’amministratore giudiziario;

5) che il pubblico ministero, anche su segnalazione dell’amministratore giudiziario, possa richiedere al tribunale competente la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore o dell’ente nei cui confronti è disposto il procedimento di prevenzione patrimoniale e che versa in stato di insolvenza;

6) che, se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni siano nuovamente attratti alla massa attiva; che, se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso; che, se il sequestro o la confisca intervengono dopo la vendita dei beni, essi si eseguano su quanto eventualmente residua dalla liquidazione;

h) disciplinare la tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati, prevedendo che la stessa:

1) sia effettuata con riferimento alle categorie reddituali previste dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

2) sia effettuata in via provvisoria, in attesa dell’individuazione del soggetto passivo d’imposta a seguito della confisca o della revoca del sequestro;

3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni sequestrati, sia applicata, da parte del sostituto d’imposta, l’aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti per le persone fisiche;

4) siano in ogni caso fatte salve le norme di tutela e le procedure previste dal capo III del titolo I della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) prevedere una disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o applicata una misura alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1;

l) prevedere l’abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.

Art. 2. Delega al Governo per l’emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica e l’integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornamento e semplificazione, anche sulla base di quanto stabilito dalla lettera f) del presente comma, delle procedure di rilascio della documentazione antimafia, anche attraverso la revisione dei casi di esclusione e dei limiti di valore oltre i quali le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, né rilasciare o consentire le concessioni e le erogazioni di cui al citato articolo 10 della legge n. 575 del 1965, se non hanno acquisito complete informazioni, rilasciate dal prefetto, circa l’insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla citata legge n. 575 del 1965, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, nelle imprese interessate;

b) aggiornamento della normativa che disciplina gli effetti interdittivi conseguenti alle cause di decadenza, di divieto o al tentativo di infiltrazione mafiosa di cui alla lettera a), accertati successivamente alla stipulazione, all’approvazione o all’adozione degli atti autorizzatori di cui alla medesima lettera a);

c) istituzione di una banca di dati nazionale unica della documentazione antimafia, con immediata efficacia delle informative antimafia negative su tutto il territorio nazionale e con riferimento a tutti i rapporti, anche già in essere, con la pubblica amministrazione, finalizzata all’accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell’attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell’attività d’impresa, con previsione della possibilità di integrare la banca di dati medesima con dati provenienti dall’estero e secondo modalità di acquisizione da stabilirsi, nonché della possibilità per il procuratore nazionale antimafia di accedere in ogni tempo alla banca di dati medesima;

d) individuazione dei dati da inserire nella banca di dati di cui alla lettera c), dei soggetti abilitati a implementare la raccolta dei medesimi e di quelli autorizzati, secondo precise modalità, ad accedervi con indicazione altresì dei codici di progetto relativi a ciascun lavoro, servizio o fornitura pubblico ovvero ad altri elementi idonei a identificare la prestazione;

e) previsione della possibilità di accedere alla banca di dati di cui alla lettera c) da parte della Direzione nazionale antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti dall’articolo 371-bis del codice di procedura penale;

f) individuazione, attraverso un regolamento adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, delle diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell’attività d’impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d’impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l’acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione, di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

g) previsione dell’obbligo, per l’ente locale sciolto ai sensi dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l’informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all’approvazione o all’autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione, di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, indipendentemente dal valore economico degli stessi;

h) facoltà, per gli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di deliberare, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica del commissario nominato, di avvalersi della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale;

i) facoltà per gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui all’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di deliberare di avvalersi per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica degli stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante, ove costituita, per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale;

l) previsione dell’innalzamento ad un anno della validità dell’informazione antimafia qualora non siano intervenuti mutamenti nell’assetto societario e gestionale dell’impresa oggetto di informativa;

m) introduzione dell’obbligo, a carico dei legali rappresentanti degli organismi societari, di comunicare tempestivamente alla prefettura-ufficio territoriale del Governo che ha rilasciato l’informazione l’intervenuta modificazione dell’assetto societario e gestionale dell’impresa;

n) introduzione di sanzioni per l’inosservanza dell’obbligo di cui alla lettera m).

2. All’attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla lettera c) del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse già destinate allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell’interno.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.

Art. 3. Tracciabilità dei flussi finanziari

(Nella versione attuale a seguito delle modifiche introdotte con la legge n. 217 del 17 dicembre 2010)

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa. L’eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l’obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante  bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all’adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.

6. (comma abrogato)

7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all’amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da’ immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente.

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 4. Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali

1. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

Art. 5. Identificazione degli addetti nei cantieri

1. La tessera di riconoscimento di cui all’articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l’indicazione del committente.

Art. 6. Sanzioni

1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all’articolo 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva l’applicazione dell’articolo 3, comma 9-bis, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa.

2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all’articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comportano, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, venga omessa l’indicazione del CUP o del CIG di cui all’articolo 3, comma 5.

3. Il reintegro dei conti correnti di cui all’articolo 3, comma 1, effettuato con modalità diverse da quelle indicate all’articolo 3, comma 4, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito.

4. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all’articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

5. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In deroga a quanto previsto dall’articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, l’opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l’autorità che ha applicato la sanzione.

5-bis. L’autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’articolo 3.

Art. 7. Modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione
1. Alla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 25 è sostituito dal seguente:
«Art. 25.
1. A carico delle persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per taluno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, il nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, competente in relazione al luogo di dimora abituale del soggetto, può procedere alla verifica della relativa posizione fiscale, economica e patrimoniale ai fini dell’accertamento di illeciti valutari e societari e comunque in materia economica e finanziaria, anche allo scopo di verificare l’osservanza della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all’articolo 10 della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni

2. Le indagini di cui al comma 1 sono effettuate anche nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 2-bis, comma 3, e all’articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Nei casi in cui il domicilio fiscale, il luogo di effettivo esercizio dell’attività, ovvero il luogo di dimora abituale dei soggetti da sottoporre a verifica sia diverso da quello delle persone di cui al comma 1, il nucleo di polizia tributaria può delegare l’esecuzione degli accertamenti di cui al presente comma ai reparti del Corpo della guardia di finanza competenti per territorio.

3. Copia della sentenza di condanna o del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è trasmessa, a cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria indicato al comma 1.

4. Per l’espletamento delle indagini di cui al presente articolo, i militari del Corpo della guardia di finanza, oltre ai poteri e alle facoltà previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, si avvalgono dei poteri di cui all’articolo 2-bis, comma 6, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

5. La revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una misura di prevenzione non preclude l’utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del comma 1.

6. Ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, ai dati, alle notizie e ai documenti acquisiti ai sensi del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 51, secondo comma, numero 2), secondo periodo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all’articolo 32, primo comma, numero 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni»;

b) all’articolo 30, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le persone condannate con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell’entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell’anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani»;

c) all’articolo 31 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti di cui all’articolo 30, primo comma, hanno la disponibilità».

Art. 8. Modifiche alla disciplina in materia di operazioni sotto copertura

1. All’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall’articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l’individuazione della loro provenienza o ne consentono l’impiego o compiono attività prodromiche e strumentali»;

2) alla lettera b), dopo le parole: «commessi con finalità di terrorismo» sono inserite le seguenti: «o di eversione»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si applica agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli ausiliari che operano sotto copertura quando le attività sono condotte in attuazione di operazioni autorizzate e documentate ai sensi del presente articolo. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui al comma 1»;

c) al comma 2, dopo le parole: «o indicazioni di copertura» sono inserite le seguenti: «, rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5,»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L’esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l’appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato, d’intesa con la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere per i delitti previsti dall’articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. L’esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 in relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominate “attività antidroga”, è specificatamente disposta dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre d’intesa con questa, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l’appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L’organo che dispone l’esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione all’autorità giudiziaria competente per le indagini. Dell’esecuzione delle attività antidroga è data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga e al pubblico ministero competente per le indagini. Se necessario o se richiesto dal pubblico ministero e, per le attività antidroga, anche dalla Direzione centrale per i servizi antidroga, è indicato il nominativo dell’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell’operazione, nonché quelli degli eventuali ausiliari e interposte persone impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso dell’operazione, delle modalità e dei soggetti che vi partecipano, nonché dei risultati della stessa»;

f) al comma 5, le parole: «avvalersi di ausiliari» sono sostituite dalle seguenti: «avvalersi di agenti di polizia giudiziaria, di ausiliari e di interposte persone,»;

g) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1, per i delitti di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi previsti agli articoli 73 e 74, gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, e le autorità doganali, limitatamente ai citati articoli 73 e 74 del testo unico di cui al d.P.R. n. 309 del 1990, e successive modificazioni, possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero, che può disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso pubblico ministero motivato rapporto entro le successive quarantotto ore. Per le attività antidroga, il medesimo immediato avviso deve pervenire alla Direzione centrale per i servizi antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale»;

h) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui all’articolo 630 del codice penale, il pubblico ministero può richiedere che sia autorizzata la disposizione di beni, denaro o altra utilità per l’esecuzione di operazioni controllate per il pagamento del riscatto, indicandone le modalità. Il giudice provvede con decreto motivato»;

i) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all’articolo 70 del testo unico di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni»;

l) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-bis e i provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi del comma 7 sono senza ritardo trasmessi, a cura del medesimo pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte d’appello. Per i delitti indicati all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, la comunicazione è trasmessa al procuratore nazionale antimafia»;

m) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per lo svolgimento dei compiti d’istituto»;

n) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni di cui al presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni»;

o) al comma 11 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «f-bis) l’articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni».

2. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 97 è sostituito dal seguente: «Art. 97. – (Attività sotto copertura). – 1. Per lo svolgimento delle attività sotto copertura concernenti i delitti previsti dal presente testo unico si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni»;

b) l’articolo 98 è abrogato.

3. All’articolo 497 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, gli ausiliari, nonché le interposte persone, chiamati a deporre, in ogni stato e grado del procedimento, in ordine alle attività svolte sotto copertura ai sensi dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, invitati a fornire le proprie generalità, indicano quelle di copertura utilizzate nel corso delle attività medesime».

4. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 115, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le annotazioni di cui al comma 1, se riguardanti le attività di indagine condotte da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nel corso delle operazioni sotto copertura ai sensi dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, contengono le generalità di copertura dagli stessi utilizzate nel corso delle attività medesime»;

b) all’articolo 147-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica, dopo la parola: «Esame» sono inserite le seguenti: «degli operatori sotto copertura,»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. L’esame in dibattimento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, degli ausiliari e delle interposte persone, che abbiano operato in attività sotto copertura ai sensi dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, si svolge sempre con le cautele necessarie alla tutela e alla riservatezza della persona sottoposta all’esame e con modalità determinate dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente, in ogni caso idonee a evitare che il volto di tali soggetti sia visibile»;

3) al comma 3 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «c-bis) quando devono essere esaminati ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, nonché ausiliari e interposte persone, in ordine alle attività dai medesimi svolte nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni. In tali casi, il giudice o il presidente dispone le cautele idonee ad evitare che il volto di tali soggetti sia visibile».

Art. 9. Modifica all’articolo 353 del codice penale, concernente il reato di turbata libertà degli incanti

1. All’articolo 353, primo comma, del codice penale, le parole: «fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque anni».

Art. 10. Delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

1. Dopo l’articolo 353 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 353-bis. – (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le molalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032».

Art. 11. Ulteriori modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice

1. All’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le parole: «e dall’articolo 291-quater del testo unico approvato con d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 291-quater del testo unico approvato con d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

2. All’articolo 147-bis, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) quando l’esame è disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio di protezione previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, o alle speciali misure di protezione di cui al citato articolo 13, commi 4 e 5, del medesimo decreto-legge;».

Art. 12. Coordinamenti interforze provinciali

1. Al fine di rendere più efficace l’aggressione dei patrimoni della criminalità organizzata, il Ministro dell’interno, il Ministro della giustizia e il procuratore nazionale ami-mafia stipulano uno o più protocolli d’intesa volti alla costituzione, presso le direzioni distrettuali antimafia, di coordinamenti interforze provinciali, cui partecipano rappresentanti delle Forze di polizia e della Direzione investigativa antimafia.

2. I protocolli d’intesa di cui al comma 1 definiscono le procedure e le modalità operative per favorire lo scambio informativo e razionalizzare l’azione investigativa per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, fermo restando il potere di proposta dei soggetti di cui all’articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Art. 13. Stazione unica appaltante

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell’interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità per promuovere l’istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità’ della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati:

a) gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA;

b) le attività e i servizi svolti dalla SUA, ai sensi dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che aderiscono alla SUA;

d) le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti, ferme restando le disposizioni vigenti in materia.

Art. 14. Modifica della disciplina in materia di ricorso avverso la revoca dei programmi di protezione e ulteriori disposizioni concernenti le misure previste per i testimoni di giustizia

1. All’articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il comma 2-septies è sostituito dal seguente: «2-septies. Nel termine entro il quale può essere proposto il ricorso giurisdizionale e in pendenza della decisione relativa all’eventuale richiesta di sospensione ai sensi dell’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell’articolo 36 del regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, il provvedimento di cui al comma 2-sexies rimane sospeso».

2. All’articolo 16-ter, comma 1, lettera e), del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno è surrogato, quanto alle somme corrisposte al testimone di giustizia a titolo di mancato guadagno, nei diritti verso i responsabili dei danni. Le somme recuperate sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’interno in deroga all’articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Art. 15. Modifica della composizione del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata

1. All’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere d), e) e f) sono sostituite dalle seguenti: «d) dal Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna; e) dal Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna; f) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia»;

b) al comma 3, le parole: «nonché dell’organismo previsto dall’articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «nonché della Direzione investigativa antimafia».

Art. 16. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


Art. 2188. Registro delle imprese

Art. 2188. Registro delle imprese. (1)

E’ istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge [c.c. 2083, 2135, 2136, 2195, 2200, 2201, 2202, 2205, 2250, 2251, 2296, 2297, 2298, 2306, 2307, 2312, 2317, 2329] [c.c. 2493, 2502-bis, 2520, 2556, 2559, 2612, 2615-ter, 2845, 2949].

Il registro è tenuto dall’ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale (2).

Il registro è pubblico [disp. att. c.c. 100, 101].

———————–

(1) Vedi gli artt. 17, 142 e 197, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267). Per quanto riguarda le imprese editoriali, vedi l’art. 11, L. 5 agosto 1981, n. 416, e la L. 7 agosto 1990, n. 250. Per le assicurazioni private, vedi gli artt. 16 lett. b), 17 lett. c) e 69 lett. c), R.D. 4 gennaio 1925, n. 63; e la L. 22 ottobre 1986, n. 742. Per le imprese artigiane, la L. 8 agosto 1985, n. 443.

(2) Con l’art. 8, L. 29 dicembre 1993, n. 580, è stato istituito presso la camera di commercio l’ufficio del registro delle imprese. Vedi, anche, il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 che, in attuazione dell’art. 8 della suddetta legge, ha dettato norme sul registro di cui al presente articolo.


Legge n. 122 del 30.07.2010

 LEGGE 30 luglio 2010, n. 122 (1).

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 luglio 2010, n. 176, S.O.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 5, comma 10, e 12, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nonché del decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

All’articolo 2, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dato il vincolo europeo alla stabilizzazione della spesa pubblica, nel caso in cui gli effetti finanziari previsti in relazione all’articolo 9 risultassero, per qualsiasi motivo, conseguiti in misura inferiore a quella prevista, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è disposta, con riferimento alle missioni di spesa dei Ministeri interessati, una ulteriore riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di cui al quarto periodo del presente comma sino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato».

All’articolo 4:

al comma 2, nella lettera d), le parole: «nello 0,20 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte» sono sostituite dalle seguenti: «nel 20 per cento delle commissioni di interscambio conseguite dal gestore del servizio per pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte»;

dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Per le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le disposizioni di cui all’ articolo 383 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

4-ter. Al fine di armonizzare le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con i nuovi criteri indicati dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal 1° gennaio 2011 le competenze fisse ed accessorie al personale delle amministrazioni centrali dello Stato sono imputate alla competenza del bilancio dell’anno finanziario in cui vengono disposti i pagamenti e le eventuali somme rimaste da pagare alla fine di ogni esercizio relativamente alle competenze accessorie sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai competenti capitoli/piani gestionali dell’esercizio successivo.

4-quater. I pagamenti delle retribuzioni fisse ed accessorie dei pubblici dipendenti, effettuati mediante utilizzo delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’Amministrazione generale del personale e dei servizi, sono emessi con il solo riferimento ai pertinenti capitoli di bilancio e successivamente, a pagamento avvenuto, ne viene disposta l’imputazione agli specifici articoli in cui si ripartisce il capitolo medesimo. Sono riportati nell’elenco previsto dall’ articolo 26, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i capitoli con l’indicazione dei soli articoli relativi alle competenze fisse. Non possono essere disposte variazioni compensative tra le dotazioni degli articoli di cui al citato elenco e gli altri articoli in cui si ripartisce il capitolo.

4-quinquies. Gli importi relativi ai pagamenti delle competenze fisse ed accessorie disposti attraverso le procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’Amministrazione generale del personale e dei servizi, e non andati a buon fine, sono versati dalla tesoreria statale all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo specifico piano gestionale dei pertinenti capitoli di spesa, al fine della riemissione con le medesime modalità dei titoli originari. Le procedure di rinnovo dei pagamenti sono stabilite con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare di cui all’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

4-sexies. All’inizio di ogni anno, le amministrazioni di cui al comma 4-bis stabiliscono, con decreto del Ministro competente, una dotazione finanziaria per ogni struttura periferica, sia decentrata che delegata, a valere sugli stanziamenti concernenti le competenze accessorie al personale, entro i cui limiti le medesime strutture periferiche programmano le attività. La predetta dotazione viene successivamente definita, nel rispetto dei citati limiti, in relazione ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti in sede di contrattazione collettiva integrativa.

4-septies. Ai fini dell’applicazione dell’ articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a modifica di quanto previsto dall’ articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale scolastico è effettuato mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002 ed è disposto congiuntamente al pagamento delle competenze fisse, fatta eccezione per il personale supplente breve nominato dai dirigenti scolastici, le cui competenze fisse, all’infuori dei casi di cui all’ articolo 2, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, continuano ad essere pagate a carico dei bilanci delle scuole.

4-octies. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, all’inizio di ogni anno viene stabilita per ciascuna istituzione scolastica una dotazione finanziaria a valere sugli stanziamenti concernenti le competenze accessorie dovute al personale di cui al comma 4-septies ed iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro i cui limiti le medesime istituzioni programmano le conseguenti attività. La predetta dotazione viene successivamente definita, nel rispetto dei predetti limiti, in relazione ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti in sede di contrattazione collettiva integrativa.

4-novies. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, potranno essere disposte eventuali modifiche al regolamento riguardante le istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche, a seguito delle disposizioni introdotte dai commi 4-septies e 4-octies del presente articolo.

4-decies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 4-bis a 4-novies, al netto di quanto previsto all’articolo 55, comma 7-bis, lettera c), concorrono a costituire la dotazione finanziaria nei limiti della quale sono attuate le disposizioni di cui all’articolo 42».

All’articolo 5:

al comma 6:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l’ammontare del gettone di presenza non può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità prevista per il rispettivo presidente.”»;

alla lettera b), il numero 1) è soppresso;

le lettere c) e d) sono soppresse;

al comma 7, al primo periodo, le parole: «fino a 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001»; al terzo periodo, le parole: «dell’indennità di funzione» sono sostituite dalle seguenti: «del gettone di presenza» e al quarto periodo, le parole: «enti territoriali diversi da quelli di cui all’ articolo 114 della Costituzione,» sono sostituite dalle seguenti: «forme associative di enti locali»;

al comma 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 1, dopo le parole: “i gettoni di presenza” sono inserite le seguenti: “o altro emolumento comunque denominato”»;

il comma 10 è soppresso;

al comma 11, le parole: «una indennità di funzione» sono sostituite dalle seguenti: «un emolumento, comunque denominato».

All’articolo 6:

al comma 1, le parole: «D.P.R. 20 gennaio 2008, n. 43» sono sostituite dalle seguenti: « decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, alla Commissione per l’esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell’ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi, istituita dall’ articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, al Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonché alla Commissione di cui all’ articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114»;

al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «e comunque alle università» sono inserite le seguenti: «, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società»;

al comma 4, dopo la parola: «autorizzazione» sono inserite le seguenti: «del Consiglio dei Ministri»;

al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «nelle società possedute» sono inserite le seguenti: «direttamente o indirettamente», la parola: «predette» è soppressa, dopo la parola: «compenso» sono inserite le seguenti: «di cui all’articolo 2389, primo comma, del codice civile,» e le parole: «del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale» sono sostituite dalle seguenti: «degli organi di amministrazione e di quelli di controllo»; all’ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alle loro controllate»;

al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: «organismi equiparati» sono inserite le seguenti: «nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

al comma 8, al terzo periodo, le parole: «, né a fruire di riposi compensativi» sono soppresse; le parole: «Per le forze armate e le forze di polizia l’autorizzazione è rilasciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente.» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia»;

al comma 12, al primo periodo, le parole: «delle missioni internazioni di pace» sono sostituite dalle seguenti: «delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate»; al quinto periodo, le parole: «internazioni di pace» sono sostituite dalle seguenti: «internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

al comma 13, al primo periodo, dopo le parole: «per attività» è inserita la seguente: «esclusivamente» e all’ultimo periodo, dopo le parole: «Forze armate» sono inserite le seguenti: «, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

al comma 14, le parole: «dicembre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2009»;

al comma 16, all’ultimo periodo, dopo le parole: «dell’Economia e delle Finanze» sono inserite le seguenti: «ed è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato»;

al comma 20, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali designati d’intesa tra loro nell’ambito della Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

21-ter. Il Ministro della difesa, compatibilmente con quanto statuito in sede contrattuale ovvero di accordi internazionali comunque denominati in materia di programmi militari di investimento, può autorizzare il differimento del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d’arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

21-quater. Con decreto del Ministero della difesa, adottato d’intesa con l’Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l’occupante l’obbligo di rilascio entro il termine fissato dall’Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall’Agenzia del territorio, del reddito dell’occupante e della durata dell’occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.

21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate specifiche disposizioni per disciplinare termini e modalità per la vendita dei titoli sequestrati di cui all’ articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in modo tale da garantire la massima celerità del versamento del ricavato dell’alienazione al Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro, nonché la restituzione all’avente diritto, in caso di dissequestro, esclusivamente del ricavato dell’alienazione, in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, entro i quali è possibile l’utilizzo di beni e valori sequestrati.

21-sexies. Per il triennio 2011-2013, ferme restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1, primo periodo, nonché alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell’apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell’entrata del bilancio dello Stato pari all’1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nonché le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’articolo 2, comma 589, e all’ articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all’ articolo 27, comma 2, e all’ articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto delle proprie peculiarità e della necessità di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, è disposto nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie.

21-septies. All’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola: “immediatamente” è soppressa».

All’articolo 7:

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, l’Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), istituito in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 90, e successive modificazioni, è soppresso e le relative funzioni sono attribuite all’INPDAP che succede in tutti i rapporti attivi e passivi»;

al comma 4, dopo le parole: «il Ministro dell’economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione», dopo le parole: «del presente decreto» sono inserite le seguenti: «ovvero, per l’ENAM, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per l’ENAM, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

al comma 7, nella lettera b), l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di mancato raggiungimento dell’intesa entro tale termine, il Consiglio dei Ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato»;

al comma 10, le parole: « articolo 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88» sono sostituite dalle seguenti: « articolo 1, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni» e le parole: «42 e 44, della medesima legge» sono sostituite dalle seguenti: «33 e 34 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica»;

al comma 15, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Lo svolgimento delle attività di ricerca a supporto dell’elaborazione delle politiche sociali confluisce nell’ambito dell’organizzazione dell’ISFOL in una delle macroaree già esistenti» e al terzo periodo, dopo le parole: «il Ministro dell’economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione»;

al comma 16, al primo periodo, le parole: «1 aprile 1978,» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 1978, n. 202,»; dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le risorse strumentali, umane e finanziarie dell’Ente soppresso, sulla base delle risultanze del bilancio di chiusura della relativa gestione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

al comma 17, dopo le parole: «sono computate» sono inserite le seguenti: «, previa verifica del Dipartimento della funzione pubblica con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,»;

al comma 18, al primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «e all’ISTAT»; al secondo periodo, dopo le parole: «del Ministro dell’economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione» e le parole: «anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «anche presso l’ISTAT»;

al comma 20, al secondo periodo, dopo le parole: «con il Ministro dell’economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermi restando i risparmi attesi, per le stazioni sperimentali e l’Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA), indicati nell’allegato 2, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati tempi e concrete modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie»;

al comma 21, il secondo periodo è soppresso; al terzo periodo, le parole da: «Le funzioni» fino a: «destinatarie» sono sostituite dalle seguenti: «Le funzioni svolte dall’INSEAN e le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie sono trasferite al Consiglio nazionale delle ricerche», dopo le parole: «Ministro dell’economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione» e le parole da: «e sono individuate» fino alla fine del periodo sono soppresse; al quarto periodo, le parole: «del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «del Consiglio nazionale delle ricerche»; al quinto periodo, le parole: «Le amministrazioni di cui al presente comma provvedono» sono sostituite dalle seguenti: «Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede»; al sesto periodo, le parole: «del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «del Consiglio nazionale delle ricerche»; al settimo periodo, le parole: «le amministrazioni di destinazione subentrano» sono sostituite dalle seguenti: «il Consiglio nazionale delle ricerche subentra»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«31-bis. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni di Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l’anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 38, commi 13-bis e seguenti.

31-ter. L’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall’articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è soppressa. Il Ministero dell’interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo.

31-quater. Con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell’interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell’interno, sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con il medesimo decreto di cui al primo periodo. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento.

31-quinquies. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo all’Agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l’attività già svolta dalla predetta Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati.

31-sexies. Il contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell’ articolo 102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è soppresso dal 1° gennaio 2011 e dalla medesima data sono corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere destinati alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 31-ter. I criteri della riduzione sono definiti con decreto del Ministro dell’interno di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

31-septies. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati gli articoli 102 e 103. Tutti i richiami alla soppressa Agenzia di cui al citato articolo 102 sono da intendere riferiti al Ministero dell’interno.

31-octies. Le amministrazioni destinatarie delle funzioni degli enti soppressi ai sensi dei commi precedenti, in esito all’applicazione dell’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell’articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, rideterminano, senza nuovi o maggiori oneri, le dotazioni organiche, tenuto conto delle vacanze così coperte, evitando l’aumento del contingente del personale di supporto nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 74, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

All’articolo 8:

al comma 1, al quarto periodo, le parole: «9 aprile 2008, n. 2008» sono sostituite dalle seguenti: «9 aprile 2008, n. 81»;

al comma 4, al primo periodo, le parole: «di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»;

al comma 5, al terzo periodo, le parole: «entro 60 giorni dall’approvazione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» e al quarto periodo, le parole: «dal decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;

al comma 6, le parole: «12 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «13 novembre» e dopo la parola: «riconoscendo» sono inserite le seguenti: «al predetto Ministero»;

al comma 7, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

al comma 9, al primo periodo, le parole: «30 marzo 20011» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001» e all’ultimo periodo, le parole: «con il Ministro dell’economia» sono sostituite dalle seguenti: «con il Ministero dell’economia»;

dopo il comma 11, è inserito il seguente:

«11-bis. Al fine di tenere conto della specificità del comparto sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 21. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, sono individuate le misure e la ripartizione tra i Ministeri dell’interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali delle risorse del fondo di cui al primo periodo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione dei commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell’articolo 38»;

al comma 12, dopo le parole: « decreto legislativo n. 165 del 2001» sono inserite le seguenti: «e dei datori di lavoro del settore privato» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e quello di cui all’articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo è differito di dodici mesi»;

al comma 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative»;

al comma 15, le parole: «del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;

dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

«15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quanto previsto al comma 15, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

All’articolo 9:

al comma 1, le parole: «in godimento nell’anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e dall’articolo 8, comma 14»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio»;

al comma 4, al secondo periodo, le parole: «del presente decreto i trattamenti» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto; i trattamenti»;

al comma 8, al primo periodo, le parole: «di cui al comma all’articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 1»;

dopo il comma 15, è inserito il seguente:

«15-bis. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall’elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzato a prorogare i rapporti convenzionali in essere, attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati ininterrottamente, per l’espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato ai sensi dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, nei compiti degli enti locali»;

al comma 19, le parole: «di cui al comma 16 » sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 18»;

al comma 22, il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Per il predetto personale l’indennità speciale di cui all’ articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, è ridotta del 15 per cento per l’anno 2011, del 25 per cento per l’anno 2012 e del 32 per cento per l’anno 2013. Tale riduzione non opera ai fini previdenziali. Nei confronti del predetto personale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo»;

al comma 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 14»;

al comma 26, le parole: «previsto dal comma 24» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dal comma 25»;

al comma 27, le parole: «ai sensi del comma 23» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 25»;

al comma 28, al primo periodo, le parole: «gli enti di ricerca,» sono soppresse e le parole: «2001 e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «2001, n. 165»; dopo il quinto periodo, sono inseriti i seguenti: «Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell’articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011 derivanti dall’esclusione degli enti di ricerca dall’applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 38, commi 13-bis e seguenti» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le amministrazioni che nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009»;

il comma 29 è sostituito dal seguente:

«29. Le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo»;

al comma 31, ultimo periodo, dopo le parole: « decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503» sono aggiunte le seguenti: «, e, in via transitoria limitatamente agli anni 2011 e 2012, ai capi di rappresentanza diplomatica nominati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

al comma 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall’anno 2011 l’autorizzazione di spesa corrispondente al predetto Fondo di cui al capitolo 3985 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del programma di spesa “Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità” della missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”, non può essere comunque superiore alla dotazione per l’anno 2010, come integrata dal presente comma»;

al comma 34, al primo periodo, le parole: «dall’anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dall’anno 2014» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai relativi oneri, pari a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si fa fronte, quanto a 38 milioni di euro per l’anno 2011 e 34 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 32 e, quanto a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 38, commi 13-bis e seguenti»; all’ultimo periodo, le parole: «tener presente» sono sostituite dalle seguenti: «tener conto»;

dopo il comma 35, è inserito il seguente:

«35-bis. L’ articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, si interpreta nel senso che, in presenza dei presupposti ivi previsti, le spese di difesa, anche diverse dalle anticipazioni, sono liquidate dal Ministero dell’interno, sempre a richiesta dell’interessato che si è avvalso del libero professionista di fiducia».

All’ articolo 10:

il comma 1 è soppresso;

al comma 2, dopo le parole: «si applicano» sono inserite le seguenti: «, limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale,»;

al comma 4, le parole: «200.000 verifiche» sono sostituite dalle seguenti: «250.000 verifiche»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Nell’ambito dei piani straordinari di accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di trattamenti economici di invalidità civile previsti dalle vigenti leggi, l’INPS è autorizzato, d’intesa con le regioni, ad avvalersi delle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali, nella composizione integrata da un medico INPS, quale componente effettivo ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».

Dopo l’articolo 10, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. – (Accertamenti in materia di micro-invalidità conseguenti ad incidenti stradali). – 1. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che attestano falsamente uno stato di micro-invalidità conseguente ad incidente stradale da cui derivi il risarcimento del danno connesso a carico della società assicuratrice, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato al risarcimento del danno nei confronti della società assicuratrice.

2. Ai fini del comma 1, ciascuna regione promuove la costituzione di una commissione mista, senza oneri per il bilancio regionale, composta da un rappresentante della regione medesima, un rappresentante del consiglio dell’ordine dei medici e degli odontoiatri su designazione dell’organo competente ed un rappresentante delle associazioni di categoria delle imprese assicuratrici individuata con le procedure del CNEL.

3. Le commissioni trasmettono trimestralmente i dati al Ministero dello sviluppo economico e all’ISVAP.

4. Il Ministero dello sviluppo economico accerta l’attuazione da parte delle società assicuratrici della riduzione dei premi RC auto in ragione dei risultati conseguiti con l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti e ne riferisce al Parlamento con relazione annuale».

All’articolo 11:

il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. In attesa dell’adozione di una nuova metodologia di remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe A, di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previste nella misura rispettivamente del 6,65 per cento e del 26,7 per cento dall’articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono rideterminate nella misura del 3 per cento per i grossisti e del 30,35 per cento per i farmacisti che deve intendersi come quota minima a questi spettante. Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene ad ulteriore titolo di sconto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 48, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, una quota pari all’1,82 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell’imposta sul valore aggiunto. L’ulteriore sconto dell’1,82 per cento non si applica alle farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, non superiore a euro 387.324,67 e alle altre farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, non superiore a euro 258.228,45. Dalla medesima data le aziende farmaceutiche, sulla base di tabelle approvate dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e definite per regione e per singola azienda, corrispondono alle regioni medesime un importo dell’1,83 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell’imposta sul valore aggiunto dei medicinali erogati in regime di Servizio sanitario nazionale.

6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è avviato un apposito confronto tecnico tra il Ministero della salute, il Ministero dell’economia e delle finanze, l’AIFA e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per la revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica secondo i seguenti criteri: estensione delle modalità di tracciabilità e controllo a tutte le forme di distribuzione dei farmaci, possibilità di introduzione di una remunerazione della farmacia basata su una prestazione fissa in aggiunta ad una ridotta percentuale sul prezzo di riferimento del farmaco che, stante la prospettata evoluzione del mercato farmaceutico, garantisca una riduzione della spesa per il Servizio sanitario nazionale»;

il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. A decorrere dall’anno 2011, per l’erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali equivalenti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, collocati in classe A ai fini della rimborsabilità, l’AIFA, sulla base di una ricognizione dei prezzi vigenti nei paesi dell’Unione europea, fissa un prezzo massimo di rimborso per confezione, a parità di principio attivo, di dosaggio, di forma farmaceutica, di modalità di rilascio e di unità posologiche. La dispensazione, da parte dei farmacisti, di medicinali aventi le medesime caratteristiche e prezzo di vendita al pubblico più alto di quello di rimborso è possibile previa corresponsione da parte dell’assistito della differenza tra il prezzo di vendita e quello di rimborso. I prezzi massimi di rimborso sono stabiliti in misura idonea a realizzare un risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro annui che restano nelle disponibilità regionali»;

al comma 11, le parole: «novembre 3003» sono sostituite dalle seguenti: «novembre 2003»;

al comma 15, le parole: «del 19 aprile 2006» sono sostituite dalle seguenti: «11 marzo 2004, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2004, e successive modificazioni»;

al comma 16, le parole: «dall’articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 263» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’invio telematico dei predetti dati sostituisce a tutti gli effetti la prescrizione medica in formato cartaceo».

All’articolo 12:

al comma 1, all’alinea, dopo le parole: «le lavoratrici del pubblico impiego», sono inserite le seguenti: «ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi» e, nella lettera b), le parole: «di cui all’articolo 1, comma 26» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 2, comma 26»;

al comma 2, nell’alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico» e nella lettera b), le parole: «di cui all’articolo 1, comma 26» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 2, comma 26»;

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011»;

al comma 4, nell’alinea, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «provvede al monitoraggio» sono inserite le seguenti: «, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro,»;

al comma 7, nell’alinea, le parole: «ai sensi del comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 3»;

al comma 9 le parole: «e accolte» sono soppresse e dopo le parole: «l’accoglimento» sono inserite le seguenti: «ovvero la presa d’atto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All’onere derivante dalle modifiche di cui al presente comma, valutato in 10 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’ articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

al comma 11, le parole: «legge 16 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «della legge 8 agosto»;

il comma 12 è soppresso;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«12-bis. In attuazione dell’articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l’adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di cui all’articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65 anni di cui all’ articolo 1, comma 20, e all’ articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, devono essere aggiornati a cadenza triennale, salvo quanto indicato al comma 12-ter, con decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale. Il predetto aggiornamento è effettuato sulla base del procedimento di cui al comma 12-ter.

12-ter. A partire dall’anno 2013 l’ISTAT rende annualmente disponibile entro il 30 giugno dell’anno medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all’età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma 12-bis e con i decreti a cadenza triennale di cui allo stesso comma 12-bis: a) i requisiti di età indicati al comma 12-bis sono aggiornati incrementando i requisiti in vigore in misura pari all’incremento della predetta speranza di vita accertato dall’ISTAT in relazione al triennio di riferimento. In sede di prima applicazione tale aggiornamento non può in ogni caso superare i tre mesi e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita. In caso di frazione di mese, l’aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo. Il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell’incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all’unità; b) i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva indicati al comma 12-bis sono conseguentemente incrementati in misura pari al valore dell’aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di età. In caso di frazione di unità, l’aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al primo decimale. Restano fermi i requisiti di anzianità contributiva minima previsti dalla normativa vigente in via congiunta ai requisiti anagrafici, nonché la disciplina del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla data di maturazione dei requisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, come modificata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Al fine di uniformare la periodicità temporale dell’adeguamento dei requisiti di cui al presente comma a quella prevista per la procedura di cui all’ articolo 1, comma 11, della citata legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall’ articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il secondo adeguamento è effettuato, derogando alla periodicità triennale di cui al comma 12-bis, con decorrenza 1° gennaio 2019 e a tal fine l’ISTAT rende disponibile entro il 30 giugno dell’anno 2017 il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all’età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia.

12-quater. In base agli stessi criteri di adeguamento indicati ai commi 12-bis e 12-ter e nell’ambito del decreto direttoriale di cui al comma 12-bis, anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall’articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all’articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché i rispettivi dirigenti, è applicato l’adeguamento dei requisiti anagrafici. Resta fermo che l’adeguamento di cui al presente comma non opera in relazione al requisito per l’accesso per limite di età per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento di tale limite di età.

12-quinquies. Ogniqualvolta l’adeguamento triennale dei requisiti anagrafici di cui al comma 12-ter comporta, con riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia originariamente previsto a 65 anni, l’incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di 65, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 65 del predetto requisito anagrafico nell’ambito della procedura di cui all’articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995, come modificato dall’articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del primo periodo del presente comma anche per età corrispondenti a valori superiori a 65 anni è effettuata con la predetta procedura di cui all’articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995.

12-sexies. All’articolo 22-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all’articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ‘A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all’ articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di quattro anni dal 1° gennaio 2012 ai fini del raggiungimento dell’età di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti alla predetta data ai fini del diritto all’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia nonché quelle che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto’”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le economie derivanti dall’attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza e all’esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici; a tale fine la dotazione del predetto Fondo è incrementata di 120 milioni di euro nell’anno 2010 e di 242 milioni di euro nell’anno 2011, 252 milioni di euro nell’anno 2012, 392 milioni di euro nell’anno 2013, 492 milioni di euro nell’anno 2014, 592 milioni di euro nell’anno 2015, 542 milioni di euro nell’anno 2016, 442 milioni di euro nell’anno 2017, 342 milioni di euro nell’anno 2018, 292 milioni di euro nell’anno 2019 e 242 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020”.

12-septies. A decorrere dal 1° luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della medesima legge. L’onere da porre a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall’articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

12-octies. Le stesse modalità di cui al comma 12-septies si applicano, dalla medesima decorrenza, nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per i dipendenti dell’Ente nazionale per l’energia elettrica e delle aziende elettriche private al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. È abrogato l’articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562. Continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni per le domande esercitate dagli interessati in data anteriore al 1° luglio 2010.

12-novies. A decorrere dal 1° luglio 2010 si applicano le disposizioni di cui al comma 12-septies anche nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. È abrogato l’ articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450. È fatta salva l’applicazione dell’articolo 28 della legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il trasferimento d’ufficio o a domanda si siano verificate in epoca antecedente al 1° luglio 2010.

12-decies. All’articolo 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299, le parole: “approvati con decreto ministeriale 27 gennaio 1964” sono sostituite dalle seguenti: “come successivamente adeguati in base alla normativa vigente”.

12-undecies. Sono abrogate le seguenti disposizioni normative: la legge 2 aprile 1958, n. 322, l’ articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, l’ articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, l’ articolo 21, comma 4, e l’ articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

12-duodecies. Le risorse di cui all’ articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all’anno 2010, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio e di adesione collettiva dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

12-terdecies. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2011-2013 gli specifici stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell’articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30 milioni di euro annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo, che conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001, pari a 30 milioni di euro annui nel triennio 2011-2013, concorrono alla compensazione degli effetti derivanti dall’aumento contributivo di cui all’ articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al fine di garantire la non applicazione del predetto aumento contributivo nella misura prevista».

All’articolo 13, al comma 6, lettera b), la parola: «aggiungere» è sostituita dalle seguenti: «è aggiunto» e le parole: «n. 1338» sono sostituite dalle seguenti: «n. 1388,».

All’ articolo 14:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il comma 302 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: “e quello individuato, a decorrere dall’anno 2011, in base al comma 302”. Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012. Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo princìpi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonché dell’adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell’adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell’anno precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell’articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma. I trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell’interno sono ridotti di 300 milioni per l’anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall’anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell’interno sono ridotti di 1.500 milioni per l’anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall’anno 2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell’interno, secondo princìpi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell’anno precedente, il decreto del Ministro dell’interno è comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell’articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente comma»;

al comma 3, al terzo periodo, dopo le parole: «termine stabilito per la» sono inserite le seguenti: «trasmissione della»;

al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «termine stabilito per la» sono inserite le seguenti: «trasmissione della»;

al comma 7, le parole: «dal seguente: “1. Ai fini» sono sostituite dalle seguenti: «dai seguenti: “557. Ai fini”»; le parole: «2. Ai fini dell’applicazione della presente norma» sono sostituite dalle seguenti: «557-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 557» e la parola: «continuata» è sostituita dalla seguente: «coordinata»; le parole: «3. In caso di mancato rispetto della presente norma» sono sostituite dalle seguenti: «557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557»;

dopo il comma 13, è inserito il seguente:

«13-bis. Per l’attuazione del piano di rientro dall’indebitamento pregresso, previsto dall’articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall’ articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008 per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa. La stipula è effettuata, previa approvazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di apposito piano di estinzione per quanto attiene ai 300 milioni di cui al primo periodo del comma 14, nonché d’intesa con il comune di Roma per quanto attiene ai 200 milioni di euro di cui al secondo periodo del comma 14. Si applica l’articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Commissario straordinario procede all’accertamento definitivo del debito, da approvarsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze»;

al comma 14, al secondo periodo, le parole: «su richiesta del Commissario preposto alla gestione commissariale e del Sindaco di Roma,» sono soppresse;

dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:

«14-bis. Al fine di agevolare i piani di rientro dei comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2011. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di utilizzo del fondo. Al relativo onere si provvede sulle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell’articolo 38.

14-ter. I comuni della provincia dell’Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a ciascun esercizio finanziario del triennio 2010-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro annui; con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale. È altresì autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, per l’anno 2010, quale contributo ai comuni di cui al presente comma in stato di dissesto finanziario per far fronte al pagamento dei debiti accertati dalla Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’interno, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 254 e 255 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La ripartizione del contributo è effettuata con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro il 15 settembre 2010, in misura proporzionale agli stessi debiti.

14-quater. L’addizionale commissariale di cui al comma 14, lettera a), è istituita dal Commissario preposto alla gestione commissariale, previa delibera della giunta comunale di Roma. L’incremento dell’addizionale comunale di cui al comma 14, lettera b), è stabilito, su proposta del predetto Commissario, dalla giunta comunale. Qualora il comune, successivamente al 31 dicembre 2011, intenda ridurre l’entità delle addizionali, adotta misure compensative la cui equivalenza finanziaria è verificata dal Ministero dell’economia e delle finanze. In ogni caso il comune di Roma garantisce l’ammontare di 200 milioni di euro annui; a tal fine, nel caso in cui le entrate derivanti dal comma 14, secondo periodo, siano inferiori a 200 milioni di euro, al fine di assicurare la parte mancante è vincolata una corrispondente quota delle entrate del bilancio comunale per essere versata all’entrata del bilancio dello Stato»;

al comma 15, le parole: «, disciplinate con appositi regolamenti comunali adottati ai sensi dell’ articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,» sono soppresse; le parole: «segregate in un apposito fondo per essere destinate» sono sostituite dalle seguenti: «versate all’entrata del bilancio dello Stato. È istituito un apposito fondo con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2011, destinato»; dopo le parole: «o cautelari» sono inserite le seguenti: «o di dissesto»; e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per i finanziamenti di cui al comma 13-bis.»;

dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti:

«15-bis. Il Ministero dell’economia e delle finanze corrisponde direttamente all’Istituto finanziatore le risorse allocate sui fondi di cui ai commi 14 e 15, alle previste scadenze.

15-ter. Il Commissario straordinario trasmette annualmente al Governo la rendicontazione della gestione del piano»;

al comma 16, nell’alinea, le parole: «n. 42, per garantire» sono sostituite dalle seguenti: «n. 42, il comune di Roma concorda con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l’entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell’economia e delle finanze, evidenziando, tra l’altro, l’equilibrio della gestione ordinaria. L’entità del concorso è determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno per gli enti locali. Per garantire» e la lettera f) è sostituita dalle seguenti:

«f) contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell’ambito di intervento cui accede, e può essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d’obbligo a far data dall’entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente;

f-bis) maggiorazione della tariffa di cui all’ articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il limite del 25 per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per cento»;

al comma 20, il secondo periodo è soppresso;

al comma 22, le parole: «di rientro» sono sostituite dalle seguenti: «di stabilizzazione finanziaria» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tra gli interventi indicati nel piano la regione Campania può includere l’eventuale acquisto del termovalorizzatore di Acerra anche mediante l’utilizzo, previa delibera del CIPE, della quota regionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate»;

dopo il comma 24, sono inseriti i seguenti:

«24-bis. I limiti previsti ai sensi dell’articolo 9, comma 28, possono essere superati limitatamente in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite da queste ultime attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del presente articolo. Le predette amministrazioni pubbliche, per l’attuazione dei processi assunzionali consentiti ai sensi della normativa vigente, attingono prioritariamente ai lavoratori di cui al presente comma, salva motivata indicazione concernente gli specifici profili professionali richiesti.

24-ter. Resta fermo che le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano alle proroghe dei rapporti di cui al comma 24-bis»;

al comma 28, al primo periodo, dopo le parole: «fino a 5.000 abitanti» sono aggiunte le seguenti: «, esclusi le isole monocomune ed il comune di Campione d’Italia»;

al comma 30, al primo periodo, le parole: «per lo svolgimento» sono sostituite dalle seguenti: «e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale,»;

al comma 31, le parole: «il completamento dell’attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi» sono sostituite dalle seguenti: «comunque il completamento dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30»;

al comma 32, al secondo e al terzo periodo, le parole: «il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2011» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione»;

dopo il comma 33, sono aggiunti i seguenti:

«33-bis. All’articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“4-bis. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009, anche per frazione di anno, l’organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo, prendendo come base di riferimento le risultanze contabili dell’esercizio finanziario precedente a quello di assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.”;

b) dopo il comma 7-quinquies, è inserito il seguente:

“7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. L’esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse”.

33-ter. Alla copertura degli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dai commi 14-ter e 33-bis, si provvede:

a) quanto a 14,5 milioni di euro per l’anno 2010, di cui 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e b), mediante riduzione della percentuale di cui al comma 11 da 0,78 a 0,75 per cento, relativamente al fabbisogno e all’indebitamento netto, e quanto a 2 milioni per l’anno 2010 relativi al penultimo e ultimo periodo del comma 14-ter, relativamente al saldo netto da finanziare, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e b), per ciascuno degli anni 2011 e successivi e quanto a 2,5 milioni di euro per il comma 14-ter per ciascuno degli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente rideterminazione degli obiettivi finanziari previsti ai sensi del comma 1, lettera d), che a tal fine sono conseguentemente adeguati con la deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali prevista ai sensi del comma 2, ottavo periodo, e recepiti con il decreto annuale del Ministro dell’interno ivi previsto.

33-quater. Il termine del 31 gennaio 2009, previsto dall’articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per la trasmissione al Ministero dell’interno delle dichiarazioni, già presentate, attestanti il minor gettito dell’imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, è differito al 30 ottobre 2010».

All’articolo 15, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. Per i comuni e i consorzi dei bacini imbriferi montani, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni previsti agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00 euro, fermo restando per gli anni a seguire l’aggiornamento biennale previsto dall’articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste.

6-bis. Al primo comma dell’articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, le parole: “, e fino alla concorrenza di esso,” sono soppresse.

6-ter. All’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: “avendo particolare riguardo ad un’offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell’energia prodotta o della potenza installata” sono aggiunte le seguenti: “nonché di idonee misure di compensazione territoriale”;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Al fine di consentire il rispetto del termine per l’indizione delle gare e garantire un equo indennizzo agli operatori economici per gli investimenti effettuati ai sensi dell’articolo 1, comma 485, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le concessioni di cui al comma 1sono prorogate di cinque anni”;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina, con proprio provvedimento ed entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara in conformità a quanto previsto al comma 1, tenendo conto dell’interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo.”;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 44, secondo comma, della Costituzione, e allo scopo di consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione territoriale nella gestione, le concessioni di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico in vigore, anche per effetto del comma 7 del presente articolo, alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province individuate mediante i criteri di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le quali siano conferite dai titolari, anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di indizione della gara di cui al comma 1 del presente articolo, a società per azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate nella misura complessiva minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dalle province individuate nel presente comma e/o da società controllate dalle medesime, fermo in tal caso l’obbligo di individuare gli eventuali soci delle società a controllo provinciale mediante procedure competitive, sono prorogate a condizioni immutate per un periodo di anni sette, decorrenti dal termine della concessione quale risultante dall’applicazione delle proroghe di cui al comma 1-bis. La partecipazione delle predette province nelle società a composizione mista previste dal presente comma non può comportare maggiori oneri per la finanza pubblica”;

e) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

“8-bis. Qualora alla data di scadenza di una concessione non sia ancora concluso il procedimento per l’individuazione del nuovo concessionario, il concessionario uscente proseguirà la gestione della derivazione, fino al subentro dell’aggiudicatario della gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti. Nel caso in cui in tale periodo si rendano necessari interventi eccedenti l’ordinaria manutenzione, si applica il disposto di cui all’articolo 26 del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.”;

f) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

“10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati da convenzioni internazionali, rimangono soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale integrativo o modificativo del regime di tali concessioni”.

6-quater. Le disposizioni dei commi 6, 6-bis e6-ter del presente articolo si applicano fino all’adozione di diverse disposizioni legislative da parte delle regioni, per quanto di loro competenza.

6-quinquies. Le somme incassate dai comuni e dallo Stato, versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche, antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008, sono definitivamente trattenute dagli stessi comuni e dallo Stato.

6-sexies. All’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 289, è inserito il seguente:

“289-bis. Fino al 31 marzo 2017, l’ANAS Spa continua ad essere titolare delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente e aggiudicatore, relativamente all’infrastruttura autostradale in concessione ad Autovie Venete Spa (A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano e il raccordo autostradale Villesse-Gorizia). A partire dal 1° aprile 2017, le medesime funzioni e i medesimi poteri sono trasferiti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da ANAS Spa ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti alle funzioni e ai poteri di soggetto concedente e aggiudicatore e che viene appositamente costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS Spa e dalle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia o da soggetti da esse interamente partecipati”».

All’articolo 16, al comma 3, le parole: «della presente normativa» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo».

All’articolo 18:

al comma 2, nelle lettere a) e b), le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Gli adempimenti organizzativi di cui al comma 2 sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;

al comma 5, nella lettera b), le parole: «entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entrata in vigore della presente disposizione».

All’ articolo 19:

al comma 1, dopo le parole: «30 luglio 1999, n. 300» sono inserite le seguenti: «, attivando le idonee forme di collaborazione con i comuni in coerenza con gli articoli 2 e 3 del proprio statuto»;

al comma 2, le parole: «In fase di prima applicazione l’accesso» sono sostituite dalle seguenti: «L’accesso gratuito» e dopo le parole: «tecnico-giuridiche emanate» sono inserite le seguenti: «entro e non oltre sessanta giorni dal termine di cui al comma 1»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. I decreti di cui al comma 2 devono assicurare comunque ai comuni la piena accessibilità ed interoperabilità applicativa delle banche dati con l’Agenzia del territorio, relativamente ai dati catastali, anche al fine di contribuire al miglioramento ed aggiornamento della qualità dei dati, secondo le specifiche tecniche e le modalità operative stabilite con i medesimi decreti»;

al comma 4, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni,» e dopo le parole: «è garantita» sono inserite le seguenti: «, a titolo gratuito,»;

al comma 5, sono premesse le seguenti parole: «Nella fase di prima attuazione, al fine di accelerare il processo di aggiornamento e allineamento delle banche dati catastali,», le parole: «in forma partecipata» sono soppresse e le parole: «emanate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali» sono sostituite dalle seguenti: «e in attuazione dei princìpi di flessibilità, gradualità, adeguatezza, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e previa intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Per assicurare l’unitarietà del sistema informativo catastale nazionale e in attuazione dei princìpi di accessibilità ed interoperabilità applicativa delle banche dati, i comuni utilizzano le applicazioni informatiche e i sistemi di interscambio messi a disposizione dall’Agenzia del territorio, anche al fine di contribuire al miglioramento dei dati catastali, secondo le specifiche tecniche ed operative formalizzate con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

5-ter. Presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è costituito, senza oneri per la finanza pubblica, un organo paritetico di indirizzo sulle modalità di attuazione e la qualità dei servizi assicurati dai comuni e dall’Agenzia del territorio nello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo. L’organo paritetico riferisce con cadenza semestrale al Ministro dell’economia e delle finanze che può proporre al Consiglio dei Ministri modifiche normative e di sviluppo del processo di decentramento.»;

al comma 6, nella lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sulla base di regole tecniche uniformi stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

al comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano salve le procedure previste dal comma 336 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché le attività da svolgere in surroga da parte dell’Agenzia del territorio per i fabbricati rurali per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, individuati ai sensi dell’ articolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nonché quelle di accertamento relative agli immobili iscritti in catasto, come fabbricati o loro porzioni, in corso di costruzione o di definizione che siano divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati.»;

al comma 10, dopo le parole: «procede all’attribuzione» sono inserite le seguenti: «, con oneri a carico dell’interessato da determinare con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, da emanare entro il 31 dicembre 2010,»;

al comma 12, l’ultimo periodo è sostituto dai seguenti: «Restano salve le procedure previste dal comma 336 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Restano altresì fermi i poteri di controllo dei comuni in materia urbanistico-edilizia e l’applicabilità delle relative sanzioni.»;

al comma 14, capoverso 1-bis, dopo le parole: «già esistenti» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei diritti reali di garanzia,» e dopo le parole «dei dati catastali e delle planimetrie» sono inserite le seguenti: «, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale»;

al comma 16, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto dei princìpi desumibili dal presente articolo, nei territori in cui vige il regime tavolare le regioni a statuto speciale e le province autonome adottano disposizioni per l’applicazione di quanto dallo stesso previsto al fine di assicurare il necessario coordinamento con l’ordinamento tavolare»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«16-bis. All’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560″».

All’ articolo 20, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. È esclusa l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per la violazione delle disposizioni previste dall’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 31 maggio 2010 al 15 giugno 2010 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 1 del presente articolo».

All’articolo 24, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non abbiano deliberato e interamente liberato nello stesso periodo uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite fiscali stesse».

All’articolo 25, al comma 1, secondo periodo, le parole: «9 luglio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «9 luglio 1997».

All’articolo 26, al comma 2, secondo periodo, le parole: «del decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».

All’articolo 29, al comma 1:

nella lettera a), primo periodo, le parole: «gli importi stabiliti» sono sostituite dalle seguenti: «degli importi stabiliti»;

nella lettera b), le parole: «all’atto della notifica» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi sessanta giorni dalla notifica».

All’ articolo 30:

al comma 2, al primo periodo, le parole: «e sanzioni l’agente» sono sostituite dalle seguenti: «, sanzioni e interessi ove dovuti nonché l’indicazione dell’agente»; al secondo periodo, le parole: «, per i crediti accertati dagli uffici,» sono soppresse, le parole: «90 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e le parole: «ad esecuzione forzata» sono sostituite dalle seguenti: «ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo»;

il comma 3 è soppresso;

al comma 5, le parole: «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2» e le parole: «le modalità stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità e i termini stabiliti»;

i commi 7, 8, 9, 11 e 12 sono soppressi;

al comma 13, le parole: «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2»;

al comma 14, le parole: «della procedura di riscossione» sono soppresse, dopo le parole: «al ruolo» sono inserite le seguenti: «, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione».

All’articolo 31:

al comma 1, le parole: «pari al cinquanta per cento dell’importo indebitamente compensato» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al periodo precedente, i termini di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione.»;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l’articolo 28-ter è inserito il seguente:

“Art. 28-quater. – (Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo). – 1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione prevista dall’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e la utilizza per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo. L’estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell’esistenza e validità della certificazione. Qualora la regione, l’ente locale o l’ente del Servizio sanitario nazionale non versi all’agente della riscossione l’importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l’agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti della regione, dell’ente locale o dell’ente del Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica”. Per i crediti maturati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale si applica comunque quanto previsto dal comma 1-ter, secondo periodo.

1-ter. All’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: “Per gli anni 2009 e 2010” sono sostituite con le seguenti: “A partire dall’anno 2009” e le parole: “le regioni e gli enti locali” sono sostituite con le seguenti: “le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale”. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, nonché, in particolare, le condizioni per assicurare che la complessiva operazione di cui al comma 1-bis e al presente comma riguardante gli enti del Servizio sanitario nazionale sia effettuata nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica; le modalità di certificazione sono stabilite dalle singole regioni d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, con l’osservanza delle condizioni stabilite con il predetto decreto».

All’articolo 32:

al comma 4, al primo periodo, le parole: «della media dei valori netti del fondo risultanti dai prospetti semestrali redatti nei periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2009»;

al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni. Sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2010 e fino alla conclusione della liquidazione la società di gestione del risparmio applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 7 per cento. L’imposta è versata dalla società di gestione del risparmio il 16 febbraio dell’anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione»;

dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Non si applica la ritenuta di cui all’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, fino a concorrenza dell’ammontare assoggettato all’imposta sostitutiva di cui ai commi 4 e 5. Il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote è riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base imponibile per l’applicazione dell’imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti.

5-ter. Gli atti di liquidazione del patrimonio immobiliare sono soggetti alle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale.

5-quater. Alle cessioni di immobili effettuate nella fase di liquidazione di cui al comma 5 si applica l’articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L’efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. Ai conferimenti in società di pluralità di immobili, effettuati nella fase di liquidazione di cui al comma 5, si applica l’articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I predetti conferimenti si considerano compresi, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell’articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell’articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e nell’articolo 4 della tariffa allegata al medesimo decreto legislativo n. 347 del 1990. Le cessioni di azioni o quote effettuate nella fase di liquidazione di cui al comma 5 si considerano, ai fini dell’articolo 19-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, operazioni che non formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo»;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il comma 3 dell’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è sostituito dai seguenti:

“3. La ritenuta non si applica sui proventi percepiti da fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, sempreché istituiti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché su quelli percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

3-bis. Per i proventi di cui al comma 1 spettanti a soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, ai fini dell’applicazione della ritenuta nella misura prevista dalla convenzione, i sostituti d’imposta di cui ai commi precedenti acquisiscono:

a) una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l’applicazione del regime convenzionale, e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell’aliquota applicabile ai sensi della convenzione;

b) un’attestazione dell’autorità fiscale competente dello Stato ove l’effettivo beneficiario dei proventi ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. L’attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello di presentazione”»;

dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 hanno effetto per i proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sempre che riferiti a periodi di attività dei fondi che hanno inizio successivamente al 31 dicembre 2009. Per i proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e riferiti a periodi di attività del fondo chiusi fino al 31 dicembre 2009, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nel testo in vigore alla predetta data».

All’articolo 35:

al comma 1, capoverso «Art. 40-bis», al comma 5, le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni» sono soppresse;

al comma 2, l’alinea è sostituito dal seguente: «Nel titolo I, capo II, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo l’ articolo 9 è aggiunto il seguente:».

All’articolo 36, al comma 1, lettera c), capoverso 1-ter, primo periodo, le parole: «comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7-ter».

All’articolo 37, al comma 1, secondo periodo, le parole: «società fiduciarie; alla identificazione del sistema di amministrazione, del nominativo degli amministratori e del possesso» sono sostituite dalle seguenti: «società fiduciarie nonché alla identificazione del sistema di amministrazione e del nominativo degli amministratori e del possesso».

All’articolo 38:

il comma 9 è soppresso;

dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:

«13-bis. Nell’articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. La variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita concorre a formare il reddito dell’esercizio per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei dividendi di cui all’articolo 89, comma 2, e delle plusvalenze di cui all’articolo 87. In ogni caso, tale rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per cento e non superiore al 98,5 per cento”.

13-ter. Le disposizioni contenute nel comma 1-bis dell’articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 13-bis del presente articolo, hanno effetto, nella misura ridotta del 50 per cento, anche sul versamento del secondo acconto dell’imposta sul reddito delle società dovuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13-quater. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 13-bis e 13-ter si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze potranno essere riconsiderate le percentuali di cui al citato comma 1-bis dell’articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

13-quinquies. Per l’anno finanziario 2010 possono altresì beneficiare del riparto della quota del cinque per mille i soggetti già inclusi nel corrispondente elenco degli enti della ricerca scientifica e dell’Università, predisposto per le medesime finalità, per l’esercizio finanziario 2009. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca procede ad effettuare, entro il 30 novembre 2010, i controlli, anche a campione, tesi ad accertare che gli enti inclusi nell’elenco del 2009 posseggano anche al 30 giugno 2010 i requisiti che danno diritto al beneficio.

13-sexies. All’articolo 3-bis del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle società a prevalente partecipazione pubblica.”

13-septies. All’articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera tt), è aggiunta la seguente:

“tt-bis) le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonché quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito”».

All’ articolo 39:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei confronti delle persone fisiche di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, nonché nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari non superiore a 200.000 euro, il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, ivi previsto, è prorogato al 20 dicembre 2010. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, comunque, alle banche ed alle imprese di assicurazione»;

dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. La ripresa della riscossione dei tributi di cui al comma 1 e dei contributi e dei premi di cui al comma 3 avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

3-ter. La ripresa della riscossione dei tributi non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010, per effetto della sospensione disposta dall’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009, n. 3780, e dall’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

3-quater. La ripresa della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010 per effetto della sospensione prevista dall’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754, e dall’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, avviene senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011.

3-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, valutati in 617 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, affluite alla contabilità speciale prevista dall’articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»;

dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. All’articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole da: “con una dotazione di 45 milioni di euro” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “con una dotazione di 90 milioni di euro che costituisce tetto massimo di spesa”.

4-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come modificato ai sensi del comma 4-bis del presente articolo, si provvede, per 45 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all’articolo 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009, compatibilmente con gli utilizzi del citato decreto e, per 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, per gli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’ articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per l’anno 2013 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell’articolo 38 del presente decreto.

4-quater. All’articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-bis. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma non risulti completato, anche in ragione del protrarsi delle conseguenze negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo, nonché delle conseguenti difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del Commissario straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza, può disporre nel limite massimo di 1 milione di euro per il 2010 la proroga del termine di esecuzione del programma per i gruppi industriali con imprese ed unità locali nella regione Abruzzo, fino al 31 dicembre 2010, compatibilmente con il predetto limite di spesa”. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede, per l’anno 2010, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell’articolo 38».

Dopo l’ articolo 40, è inserito il seguente:

«Art. 40-bis. – (Quote latte) – 1. Al fine di far fronte alla grave crisi in cui, principalmente a seguito della negativa congiuntura internazionale e degli accertamenti in corso, versa il settore lattiero-caseario e favorire il ripristino della situazione economica sui livelli precedenti il 1° gennaio 2008, il pagamento degli importi con scadenza al 30 giugno 2010 previsti dai piani di rateizzazione di cui al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, ed al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è prorogato fino al 31 dicembre 2010.

2. All’onere di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All’articolo 41:

al comma 1, dopo le parole: «collaboratori,» sono inserite le seguenti: «per un periodo di tre anni,» e dopo la parola: «tributaria» è inserita la seguente: «statale»;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le attività economiche di cui al comma 1 non devono risultare già avviate in Italia prima della data di entrata in vigore del presente decreto e devono essere effettivamente svolte nel territorio dello Stato».

All’articolo 42:

il comma 1 è soppresso;

nel comma 2, le parole: «ai sensi del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi successivi»;

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il comma 4-ter dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è sostituito dal seguente:

“4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare:

a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;

b) l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi;

c) la definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l’esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;

d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l’applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;

e) se il contratto ne prevede l’istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l’ufficio di organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l’organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento nonché all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;

f) le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo”.

2-ter. Il comma 4-quater dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, è sostituito dal seguente:

“4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari”.

2-quater. Fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili dell’esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, commi 4-er e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare per realizzare entro l’esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l’adesione al contratto di rete. L’asseverazione è rilasciata previo riscontro della sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto. L’Agenzia delle entrate, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all’agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. L’importo che non concorre alla formazione del reddito d’impresa non può, comunque, superare il limite di euro 1.000.000. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.

2-quinquies. L’agevolazione di cui al comma 2-quater può essere fruita, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare; per il periodo di imposta successivo l’acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 2-quater. All’onere derivante dal presente comma si provvede quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2011 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 32, quanto a 18 milioni di euro per l’anno 2011 e a 14 milioni di euro per l’anno 2013 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 38, commi 13-bis e seguenti, e quanto a 14 milioni di euro per l’anno 2012 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-sexies. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell’agevolazione di cui al comma 2-quater, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 2-quinquies.

2-septies. L’agevolazione di cui al comma 2-quater è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea».

All’articolo 43:

al comma 2, nella lettera a), dopo le parole: «per quelli di natura tributaria», ove ricorrono, sono inserite le seguenti: «, di pubblica sicurezza e di incolumità pubblica» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti riguardanti la pubblica sicurezza e l’incolumità pubblica»;

al comma 2, nella lettera b), le parole: «, nonché in quella dell’Aquila individuata con deliberazione del CIPE assunta in data 13 maggio 2010» sono soppresse.

All’articolo 44, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All’ articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. La prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera è predisposta direttamente nella medesima lingua”».

L’ articolo 45 è sostituito dal seguente:

«Art. 45. – (Disposizioni in materia di certificati verdi e di convenzioni CIP6/92). – 1. Le risorse derivanti dalle risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6/92 relative alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, disposte con decreti del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 30, comma 20, della legge 23 luglio 2009, n. 99, intese come differenza tra gli oneri che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le medesime convenzioni e quelli da liquidare ai produttori aderenti alla risoluzione, sono versate all’entrata per essere riassegnate ad apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca finalizzato ad interventi nel settore della ricerca e dell’università. La ripartizione delle risorse a favore dei predetti interventi è effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze all’esito dell’approvazione della riforma organica del settore universitario, escludendo la destinazione per spese continuative di personale ed assicurando comunque l’assenza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità per la quantificazione delle risorse derivanti dal comma 1.

3. All’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 149è inserito il seguente:

“149-bis. Al fine di contenere gli oneri generali di sistema gravanti sulla spesa energetica di famiglie ed imprese e di promuovere le fonti rinnovabili che maggiormente contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi europei, coerentemente con l’attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, da emanare entro il 31 dicembre 2010, si assicura che l’importo complessivo derivante dal ritiro, da parte del GSE, dei certificati verdi di cui al comma 149, a decorrere dalle competenze dell’anno 2011, sia inferiore del 30 per cento rispetto a quello relativo alle competenze dell’anno 2010, prevedendo che almeno l’80 per cento di tale riduzione derivi dal contenimento della quantità di certificati verdi in eccesso”».

All’articolo 46, al comma 1, primo periodo, le parole: «non sono stati aggiudicati i contratti di appalto di lavori» sono sostituite dalle seguenti: «non sono scaduti i termini di presentazione delle offerte o delle richieste di invito previsti dai bandi pubblicati per l’affidamento dei lavori».

All’articolo 47:

al comma 1, nella lettera b), dopo le parole: «La società ANAS S.p.A.» sono inserite le seguenti: «, salva la preventiva verifica da parte del Governo presso la Commissione europea di soluzioni diverse da quelle previste nel presente comma che assicurino i medesimi introiti per il bilancio dello Stato e che garantiscano il finanziamento incrociato per il tunnel di base del Brennero e le relative tratte di accesso nonché la realizzazione da parte del concessionario di opere infrastrutturali complementari sul territorio di riferimento, anche urbane o consistenti in gallerie,»; le parole: «30 settembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»; dopo le parole: «del bando di gara» sono inserite le seguenti: «e del relativo capitolato o disciplinare»; dopo le parole: «quota minima di proventi» sono inserite le seguenti: «annuale, comunque non inferiore a quanto accantonato in media negli esercizi precedenti,»; dopo le parole: «della legge 27 dicembre 1997, n. 449,» sono inserite le seguenti: «nonché l’indicazione delle opere infrastrutturali complementari, anche urbane o consistenti in gallerie, la cui realizzazione, anche mediante il ricorso alla finanza di progetto, deve rientrare tra gli obblighi assunti dal concessionario»;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. All’articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: “di rilevanza nazionale con traffico superiore a dieci milioni di passeggeri annui” sono sostituite dalle seguenti: “nazionali e comunque con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui, nonché quelli aventi strutture con sedimi in regioni diverse”;

b) nel secondo periodo, dopo le parole: “del Presidente del Consiglio dei ministri”, sono inserite le seguenti: “, da adottare entro sessanta giorni dalla stipula del contratto di programma”.

3-ter. All’articolo 2, comma 200, alinea, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: “all’esterno del territorio dell’Unione europea” sono inserite le seguenti: “con riguardo anche ai sistemi aeroportuali unitariamente considerati”».

All’ articolo 48:

al comma 1, capoverso «Art. 182-quater», al secondo comma le parole: «altresì prededucibili» sono sostituite dalle seguenti: «parificati ai prededucibili» e le parole: «purché il concordato preventivo o l’accordo siano omologati» sono sostituite dalle seguenti: «purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l’accordo sia omologato»;

al comma 1, capoverso «Art. 182-quater», al quarto comma, le parole: «purché il concordato preventivo o l’accordo sia omologato» sono sostituite dalle seguenti: «purché ciò sia espressamente disposto nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l’accordo sia omologato»;

al comma 2, primo capoverso, dopo le parole: «di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale» sono inserite le seguenti: «competente ai sensi dell’articolo 9»; le parole: «circa la sussistenza delle condizioni per» sono sostituite dalle seguenti: «circa la idoneità della proposta, se accettata, ad»; dopo le parole: «pubblicata nel registro delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «e produce l’effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione»;

al comma 2, secondo capoverso, dopo le parole: «iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive» sono inserite le seguenti: «e di acquisire titoli di prelazione se non concordati»;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Dopo l’articolo 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“Art. 217-bis. – (Esenzioni dai reati di bancarotta). – 1. Le disposizioni di cui all’articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all’articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis ovvero del piano di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d)”».

Dopo l’ articolo 48, sono inseriti i seguenti:

«Art. 48-bis. – (Assunzione di magistrati). – 1. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente per l’anno 2010, è autorizzato ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro il limite di spesa di 6,6 milioni di euro per l’anno 2010, di 16 milioni di euro per l’anno 2011, di 19,2 milioni di euro per l’anno 2012 e di 19,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante l’utilizzo del maggior gettito di cui al comma 2.

2. I commi 1 e 2 dell’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono sostituiti dai seguenti:

“1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 33 per i processi di valore fino a 1.100 euro;

b) euro 77 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;

c) euro 187 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 374 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

e) euro 550 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

f) euro 880 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

g) euro 1.221 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 220. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 132″.

Art. 48-ter. – (Disposizione in materia di contenzioso tributario) – 1. All’articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’avvenuto pagamento estingue il giudizio a seguito di attestazione degli uffici dell’amministrazione finanziaria comprovanti la regolarità della istanza ed il pagamento integrale di quanto dovuto ai sensi del presente decreto”».

All’ articolo 49:

al comma 2, nella lettera a), dopo la parola: «Comuni» sono inserite le seguenti: «, o altre autorità competenti»;

al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) al comma 4 sono premesse le parole: “Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis” e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per assicurare il rispetto dei tempi, l’amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organi dell’amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”»;

al comma 2, nella lettera e), dopo le parole: «pubblica incolumità» sono inserite le seguenti: «, alla tutela paesaggistico-territoriale» e dopo le parole: «in materia di VIA, VAS e AIA, » la parola: «paesaggistico-territoriale, » è soppressa;

dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. L’ articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

“Art. 19. – (Segnalazione certificata di inizio attività – Scia) – 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.

5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20.

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni”.

4-ter. Il comma 4-bis attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma. Le espressioni “segnalazione certificata di inizio attività” e “Scia” sostituiscono, rispettivamente, quelle di “dichiarazione di inizio attività” e “Dia”, ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.

4-quater. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati e le associazioni imprenditoriali, volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:

a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;

b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell’impresa ovvero alle attività esercitate;

c) estensione dell’utilizzo dell’autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale;

e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione;

f) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

4-quinquies. I regolamenti di cui al comma 4-quater sono emanati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

All’ articolo 50:

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti territoriali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell’agricoltura di cui al numero Istat SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009 e di cui al comma 6, lettera a)»;

il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Al fine di ridurre l’utilizzo di soggetti estranei alla pubblica amministrazione per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, i ricercatori, i tecnologi e il personale tecnico di ruolo dei livelli professionali IV – VI degli enti di ricerca e di sperimentazione di cui all’articolo 7 del presente decreto, che risultino in esubero all’esito della soppressione e incorporazione degli enti di ricerca di cui al medesimo articolo 7, sono trasferiti a domanda all’ISTAT in presenza di vacanze risultanti anche a seguito di apposita rimodulazione dell’organico e con le modalità ivi indicate. Resta fermo il limite finanziario dell’80 per cento di cui all’articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All’articolo 51:

al comma 1, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5 del presente articolo»;

al comma 2, le parole: «dalla pubblicazione della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di pubblicazione del presente decreto»;

al comma 4, nell’alinea, e al comma 5, nell’ultimo periodo, le parole: «lettera a), della» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla»;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Al comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: “entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro e non oltre il 31 dicembre 2010″».

All’articolo 52, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Le disposizioni dell’articolo 15, commi 13, 14 e 15, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche per l’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All’articolo 7, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: “non superiore al 10 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “non superiore al 15 per cento”.

1-quater. All’ articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria”.

1-quinquies. All’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la lettera k), è aggiunta la seguente:

“k-bis) presenta, entro il 30 giugno, una relazione al Parlamento sull’attività svolta dalle Fondazioni bancarie nell’anno precedente, con riferimento, tra l’altro, agli interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo economico-sociale nei territori locali in cui operano le medesime fondazioni”».

Dopo l’ articolo 52, è inserito il seguente:

«Art. 52-bis. – (Garanzia per il versamento di somme dovute per effetto di accertamento con adesione) – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, la garanzia di cui al comma 2 dell’ articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, può essere prestata anche mediante ipoteca volontaria di primo grado per un valore, accettato dall’amministrazione finanziaria, pari al doppio del debito erariale ovvero della somma oggetto di rateizzazione».

All’articolo 54:

al comma 2, le parole: «sono versati su apposito conto corrente infruttifero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «sono versati su un’apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato»;

all’ultimo comma, le parole: «3. Sull’utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «4. Sull’utilizzo».

Dopo l’articolo 54, sono inseriti i seguenti:

«Art. 54-bis. – (Interventi a sostegno del settore della pesca marittima) – 1. Per far fronte alla crisi in atto nel settore della pesca marittima, in caso di sospensione dell’attività di pesca, un trattamento di importo pari a quello previsto dalla cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga per il medesimo settore di cui all’articolo 4-ter del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è concesso agli armatori imbarcati su navi da pesca, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca.

2. Il trattamento di cui al comma 1 è pari all’80 per cento dei salari minimi garantiti, comprensivi delle indennità fisse mensili, per ferie, festività e gratifiche, di cui alle tabelle allegate ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ed è erogato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2, nel limite massimo di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 54-ter. – (Modifica al decreto legislativo n. 285 del 2005) – 1. All’articolo 11 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. I servizi di linea di competenza statale non possono essere soggetti ad obblighi di servizio, come previsto dalla normativa comunitaria in materia, e a fronte del loro esercizio non viene erogata alcuna compensazione od altra forma di contribuzione pubblica”».

All’articolo 55:

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Al fine di perseguire l’obiettivo di pubblico interesse della difesa della salute pubblica, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’Allegato I, alla voce: “Tabacchi lavorati”, le parole da: “Sigari” a: “Tabacco da masticare: 24,78%” sono sostituite dalle seguenti:

“a) sigari ……………………………. 23,00%;

b) sigaretti ……………………….. 23,00%;

c) sigarette ………………………….. 58,50%;

d) tabacco da fumo:

1) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette ……………….. 56,00%;

2) altri tabacchi da fumo …………….. 56,00%;

e) tabacco da fiuto ……………………. 24,78%;

f) tabacco da masticare …………………. 24,78%”;

b) nell’articolo 39-octies, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di cui all’articolo 39-bis, comma 1, lettera c), numero 1), l’imposta di consumo dovuta sui prezzi inferiori alla classe di prezzo più richiesta è fissata nella misura del centonove per cento dell’imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo.

2-ter. La classe di prezzo più richiesta di cui al comma 2-bis è determinata il primo giorno di ciascun trimestre secondo i dati di vendita rilevati nel trimestre precedente.”;

c) il comma 4 dell’articolo 39-octies è sostituito dal seguente:

“4. L’importo di base di cui al comma 3 costituisce, nella misura del centoquindici per cento, l’accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta di cui all’articolo 39-quinquies, comma 2”.

2-ter. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94, l’immissione in consumo del tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette è ammessa esclusivamente in confezioni non inferiori a dieci grammi.

2-quater. Al fine di assicurare il conseguimento degli attuali livelli di entrate a titolo di imposte sui tabacchi lavorati, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere modificate le percentuali di cui:

a) all’elenco “Tabacchi lavorati” dell’Allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;

b) all’articolo 39-octies, commi 2-bis, 4 e 5, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

2-quinquies. Al fine di garantire la maggiore tutela degli interessi pubblici erariali e di difesa della salute pubblica connessi alla gestione di esercizi di vendita di tabacchi, tenuto conto altresì della elevata professionalità richiesta per l’espletamento di tale attività, all’ articolo 6 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

“9-bis) non abbia conseguito, entro sei mesi dall’assegnazione, l’idoneità professionale all’esercizio dell’attività di rivenditore di generi di monopolio all’esito di appositi corsi di formazione disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative”»;

al comma 3, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all’ articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 4 agosto 2010, il piano di impiego di cui all’ articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2010. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2010, con specifica destinazione di 27,7 milioni di euro e di 2,3 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009»;

al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché di 4,3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014, di 64,2 milioni di euro per l’anno 2015 e di 106,9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020»;

dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Nell’ambito delle iniziative per la diffusione dei valori e della cultura della pace e della solidarietà internazionale tra le giovani generazioni, è autorizzata la spesa di euro 6.599.720 per l’anno 2010, euro 5.846.720 per l’anno 2011 ed euro 7.500.000 per l’anno 2012, per l’organizzazione da parte delle Forze armate, in via sperimentale per un triennio, di corsi di formazione a carattere teorico-pratico, tendenti a rafforzare la conoscenza e la condivisione dei valori che da esse promanano e che sono alla base della presenza dei militari italiani di tutte le componenti operative nelle missioni internazionali. I corsi, di durata non superiore a tre settimane, si svolgono presso reparti delle Forze armate, secondo le priorità stabilite dal decreto di cui al comma 5-sexies, e sono intesi a fornire le conoscenze di base riguardanti il dovere costituzionale di difesa della Patria, le attività prioritarie delle Forze armate, in particolare nelle missioni internazionali di pace a salvaguardia degli interessi nazionali, di contrasto al terrorismo internazionale e di soccorso alle popolazioni locali, di protezione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali e quelle di concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza. Dell’attivazione dei corsi è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale, serie speciale concorsi ed esami, e nel sito istituzionale del Ministero della difesa.

5-ter. Possono presentare la domanda di partecipazione ai corsi di cui al comma 5-bis i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, in possesso dei seguenti requisiti: età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a trenta anni compiuti; godimento dei diritti civili e politici; idoneità all’attività sportiva agonistica; esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento da arruolamenti, d’autorità o d’ufficio, esclusi i proscioglimenti per inidoneità psico-fisica; requisiti morali e di condotta previsti dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare la certificazione relativa all’idoneità all’attività sportiva agonistica e all’esito negativo degli accertamenti diagnostici di cui al primo periodo del presente comma, nonché la scheda vaccinale rilasciate da struttura sanitaria pubblica o convenzionata con il Servizio sanitario nazionale. Nella medesima domanda gli aspiranti possono indicare la preferenza per uno o più reparti tra quelli individuati annualmente per lo svolgimento dei corsi, nei quali sono prioritariamente destinati, in relazione alle disponibilità. I giovani sono ammessi ai corsi nel limite dei posti disponibili e previo superamento di apposita visita medica.

5-quater. I giovani ammessi ai corsi assumono lo stato di militari, contraendo una speciale ferma volontaria di durata pari alla durata del corso, e sono tenuti all’osservanza delle disposizioni previste dagli ordinamenti di Forza armata. Durante i corsi i frequentatori fruiscono, a titolo gratuito, degli alloggi di servizio collettivi e della mensa.

5-quinquies. Al termine dei corsi, ai frequentatori è rilasciato un attestato di frequenza, che costituisce titolo per l’iscrizione all’associazione d’arma di riferimento del reparto di Forza armata presso il quale si è svolto il corso, nonché, previa intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per il riconoscimento di crediti formativi nei segmenti scolastici in cui sia possibile farvi ricorso. All’attestato di frequenza non può essere attribuito alcun valore o punteggio utile nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate.

5-sexies. Con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro della gioventù, sono stabiliti:

a) gli eventuali ulteriori requisiti e i titoli preferenziali per l’ammissione ai corsi, individuati tra i seguenti: abilitazioni e brevetti attestanti specifiche capacità tecniche o sportive; residenza nei territori di dislocazione ovvero in aree tipiche di reclutamento dei reparti presso i quali i corsi sono svolti; titolo di studio; parentela o affinità, entro il secondo grado, con il personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per infermità o lesioni riportate in servizio, con le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere; ordine cronologico di presentazione delle domande;

b) le modalità di attivazione, organizzazione e svolgimento dei corsi, le cause di allontanamento dagli stessi, il cui accertamento è demandato al giudizio insindacabile del comandante del corso, nonché le eventuali ulteriori modalità per l’attivazione di corsi, anche di durata minore, cui sia possibile l’ammissione di giovani con disabilità, in possesso dei requisiti di cui al comma 5-ter, esclusa l’idoneità all’attività sportiva agonistica;

c) la somma che i frequentatori versano, a titolo di cauzione, commisurata al controvalore dei materiali di vestiario ed equipaggiamento forniti dall’Amministrazione; tale somma è, in tutto o in parte, incamerata in via definitiva se i frequentatori trattengono, a domanda, al termine dei corsi, ovvero danneggiano i citati materiali. In tali casi, la quota parte della cauzione trattenuta è versata in Tesoreria per la successiva riassegnazione, in deroga ai vigenti limiti, al fondo del Ministero della difesa istituito ai sensi dell’ articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in aggiunta alla dotazione dello stesso come determinata ai sensi del comma 617 del medesimo articolo 2.

5-septies. La dotazione del fondo di cui all’articolo 60, comma 8-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stabilita in 5 milioni di euro per l’anno 2010, per le esigenze connesse alla Celebrazione del 150° anniversario dell’unità d’Italia»;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, tenuto conto degli utilizzi previsti dal presente provvedimento, è incrementata di 35,8 milioni di euro per l’anno 2010, di 1.748,4 milioni di euro per l’anno 2011, di 224,3 milioni di euro per l’anno 2012, di 44,7 milioni di euro per l’anno 2013, di 105,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 91,6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016 mediante l’utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto. Le risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del precedente periodo sono destinate all’attuazione della manovra di bilancio relativa all’anno 2011»;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti dall’articolo 9, comma 31, dall’articolo 11, commi 5 e 15, dall’articolo 12, commi 7, 8 e 9, dall’articolo 14, commi 13 e 14, dall’articolo 17, comma 1, dall’articolo 25, dall’articolo 38, comma 11, dall’articolo 39, commi 1 e 4, dall’articolo 41, dall’articolo 50, comma 1, e dall’articolo 55, commi da 1 a 6, pari complessivamente a 1.004,5 milioni di euro per l’anno 2010, a 4.549,5 milioni di euro per l’anno 2011, a 1.476,8 milioni di euro per l’anno 2012, a 670,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, si provvede:

a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall’articolo 3, dall’articolo 6, commi 15 e 16, dall’articolo 15, dall’articolo 19, dall’articolo 21, dall’articolo 22, dall’articolo 23, dall’articolo 24, dall’articolo 25, dall’articolo 26, dall’articolo 27, dall’articolo 28, dall’articolo 31, dall’articolo 32, dall’articolo 33, dall’articolo 38 e dall’articolo 47, pari a 908,00 milioni di euro per l’anno 2010, a 4.549,50 milioni di euro per l’anno 2011, a 1.399,80 milioni di euro per l’anno 2012, a 593,20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013;

b) mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate dall’articolo 9, comma 30, pari a 96,5 milioni di euro per l’anno 2010;

c) quanto a 77 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall’anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies e 5-septies del presente articolo, pari a euro 11.599.720 per l’anno 2010, a euro 5.846.720 per l’anno 2011 e a euro 7.500.000 per l’anno 2012, si provvede:

a) quanto a euro 5.285.720 per l’anno 2010, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero della difesa, con riferimento alle spese rimodulabili di cui all’ articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) quanto a euro 1.314.000 per l’anno 2010, euro 74.000 per l’anno 2011 ed euro 2.500.000 per l’anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa;

c) quanto a euro 5.772.720 per l’anno 20


D.Lgs. n. 110 del 2.07.2010

Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell’articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Visto il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, recante norme complementari per l’attuazione del nuovo ordinamento degli archivi notarili;

Vista la legge 3 agosto 1949, n. 577, recante istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull’amministrazione della Cassa nazionale del notariato;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 2010;

Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati espresso in data 9 giugno 2010;

Rilevato che il Senato della Repubblica non ha espresso il parere nei termini;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2010;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 23 sono inseriti i seguenti:

«Art. 23-bis. – 1. Il notaio per l’esercizio delle sue funzioni deve munirsi della firma digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rilasciata dal Consiglio nazionale del notariato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al coadiutore e al notaio delegato.

Art. 23-ter. – 1. Il certificato qualificato, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rilasciato al notaio per l’esercizio delle sue funzioni nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 34, commi 3 e 4, dello stesso decreto, attesta, sulla base delle comunicazioni inviate dai consigli notarili distrettuali, anche la sua iscrizione nel ruolo.

2. Le modalità di gestione del certificato di cui al comma 1 devono comunque garantirne l’immediata sospensione o revoca, a richiesta dello stesso titolare o delle autorità competenti, in tutti i casi previsti dalla normativa vigente in materia di firme elettroniche o quando il notaio e’ sospeso o cessa dall’esercizio delle sue funzioni per qualsiasi causa, compreso il trasferimento ad altro distretto.

3. Il notaio custodisce ed utilizza personalmente, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il dispositivo di firma collegato al certificato di cui al comma 1.»;

b) all’articolo 38 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il capo dell’archivio notarile, avuta notizia della morte del notaro, richiede al Consiglio nazionale del notariato il trasferimento immediato agli archivi notarili degli atti, dei registri e dei repertori dallo stesso conservati nella struttura di cui all’articolo 62-bis. Il Consiglio nazionale del notariato, accertato il corretto trasferimento dei dati, provvede alla loro cancellazione.»;

c) dopo l’articolo 47 sono inseriti i seguenti:

«Art. 47-bis. – 1. All’atto pubblico di cui all’articolo 2700 del codice civile, redatto con procedure informatiche si applicano le disposizioni della presente legge e quelle emanate in attuazione della stessa.

2. L’autenticazione di cui all’articolo 2703, secondo comma, del codice civile, è regolata, in caso di utilizzo di modalità informatiche, dall’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82.

Art. 47-ter. – 1. Le disposizioni per la formazione e la conservazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate si applicano, in quanto compatibili, anche ai documenti informatici di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 47-bis.

2. L’atto pubblico informatico e’ ricevuto in conformità a quanto previsto dall’articolo 47 ed e’ letto dal notaio mediante l’uso e il controllo personale degli strumenti informatici.

3. Il notaio nell’atto pubblico e nell’autenticazione delle firme deve attestare anche la validità dei certificati di firma eventualmente utilizzati dalle parti.»;

d) dopo l’articolo 51 e’ inserito il seguente:

«Art. 52-bis. – 1. Le parti, i fidefacenti, l’interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l’atto pubblico informatico in presenza del notaio con firma digitale o con firma elettronica, consistente anche nell’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa.

2. Il notaio appone personalmente la propria firma digitale dopo le parti, l’interprete e i testimoni e in loro presenza.»;

e) dopo l’articolo 57 e’ inserito il seguente:

«Art. 57-bis. – 1. Quando deve essere allegato un documento redatto su supporto cartaceo ad un documento informatico, il notaio ne allega copia informatica, certificata conforme ai sensi dell’articolo 22, commi 1 e 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82.

2. Quando un documento informatico deve essere allegato ad un atto pubblico o ad una scrittura privata da autenticare, redatti su supporto cartaceo, il notaio ne allega copia conforme ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, formata sullo stesso supporto.»;

f) dopo l’articolo 59 e’ inserito il seguente:

«Art. 59-bis. – 1. Il notaio ha facoltà di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell’esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato.»;

g) all’articolo 62, primo comma, la parola: «giornalmente» è sostituita dalle seguenti: «entro il giorno successivo»;

h) dopo l’articolo 62 sono inseriti i seguenti:

«Art. 62-bis. – 1. Il notaio per la conservazione degli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma, se informatici, si avvale della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel rispetto dei principi di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma conservati nella suddetta struttura costituiscono ad ogni effetto di legge originali informatici da cui possono essere tratti duplicati e copie.

2. Il Consiglio nazionale del notariato svolge l’attività’ di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di cui agli articoli 12 e 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle regole tecniche di cui all’articolo 71 dello stesso decreto e predispone strumenti tecnici idonei a consentire, nei soli casi previsti dalla legge, l’accesso ai documenti conservati nella struttura di cui al comma 1.

3. Le spese per il funzionamento della struttura sono poste a carico dei notai e sono ripartite secondo i criteri determinati dal Consiglio nazionale del notariato, escluso ogni onere per lo Stato.

Art. 62-ter. – 1. Nella struttura di cui al comma 1 dell’articolo 62-bis il notaio conserva anche le copie informatiche degli atti rogati o autenticati su supporto cartaceo, con l’indicazione degli estremi delle annotazioni di cui all’articolo 23 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562.

2. Il notaio attesta la conformità all’originale delle copie di cui al comma 1.

Art. 62-quater. – 1. In caso di perdita degli atti, dei repertori e dei registri informatici, alla cui conservazione e tenuta è obbligato il notaio, egli provvede a chiederne la ricostruzione con ricorso al presidente del tribunale competente, ai sensi del regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071.

2. La ricostruzione degli atti di cui al comma 1 può essere, altresì, richiesta da chiunque ne ha interesse.

3. Ai fini della ricostruzione possono essere utilizzate anche altre registrazioni informatiche conservate presso lo stesso notaio che ha formato l’atto ovvero presso pubblici registri ovvero, in mancanza, una copia autentica dello stesso da chiunque posseduta.

4. Non si fa luogo al procedimento di ricostruzione se è disponibile una copia di sicurezza eseguita nell’ambito delle procedure di conservazione cui all’articolo 68-bis, comma 1.»;

i) dopo l’articolo 66 sono inseriti i seguenti:

«Art. 66-bis. – 1. Tutti i repertori e i registri dei quali è obbligatoria la tenuta per il notaio sono formati e conservati su supporto informatico, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Il notaio provvede alla tenuta dei repertori e dei registri di cui al comma 1 avvalendosi della struttura di cui all’articolo 62-bis.

3. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa, sentiti il Consiglio nazionale del notariato ed il Garante per la protezione dei dati personali e la DigitPA, sono determinate le regole tecniche per la formazione e la conservazione dei repertori, per il controllo periodico del repertorio di cui all’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e per la ricerca nei repertori stessi delle annotazioni compiute dal notaio.

Art. 66-ter. – 1. La tenuta del repertorio informatico, sostituisce gli indici previsti dall’articolo 62, comma sesto.»;

l) all’articolo 67, primo comma, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «, ivi compresi quelli conservati presso la struttura di cui all’articolo 62-bis.»;

m) dopo l’articolo 68 sono inseriti i seguenti:

«Art. 68-bis. – 1. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa sentiti il Consiglio nazionale del notariato ed il Garante per la protezione dei dati personali e la DigitPA, sono determinate, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

a) le tipologie di firma elettronica ulteriori rispetto a quella prevista dall’articolo 52-bis che possono essere utilizzate per la sottoscrizione dell’atto pubblico, ferma restando l’idoneità’ dei dispositivi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere q), r) e s), dello stesso decreto;

b) le regole tecniche per l’organizzazione della struttura di cui al comma 1 dell’articolo 62-bis;

c) le regole tecniche per la trasmissione telematica, la conservazione e la consultazione degli atti, delle copie e della documentazione di cui agli articoli 62-bis e 62-ter;

d) le regole tecniche per il rilascio delle copie da parte del notaio di quanto previsto alla lettera c);

e) le regole tecniche per l’esecuzione delle annotazioni previste dalla legge sugli atti di cui all’articolo 62-bis;

f) le regole tecniche per l’esecuzione delle ispezioni di cui agli articoli da 127 a 134, per il trasferimento agli archivi notarili degli atti, dei registri e dei repertori formati su supporto informatico e per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio dall’esercizio o il suo trasferimento in altro distretto.

2. Con decreto adottato ai sensi del comma 1 sono stabilite, anche al fine di garantire il rispetto della disposizione di cui all’articolo 476, primo comma, del codice di procedura civile, le regole tecniche per il rilascio su supporto informatico della copia esecutiva, di cui all’articolo 474 del codice di procedura civile.

3. Agli atti e alle copie di cui agli articoli 62-bis e 62-ter si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50-bis e 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 68-ter. – 1. Il notaio può rilasciare copie su supporto informatico degli atti da lui conservati, anche se l’originale è stato formato su un supporto analogico. Parimenti, può rilasciare copie su supporto cartaceo, degli stessi atti, anche se informatici.

2. Quando l’uso di un determinato supporto non e’ prescritto dalla legge o non e’ altrimenti regolato, il notaio rilascia le copie degli atti da lui conservati sul supporto indicato dal richiedente.

3. Il notaio attesta la conformità del documento informatico all’originale o alle copie apponendo la propria firma digitale.»;

n) la rubrica del Capo IV del Titolo III della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e’ sostituita dalla seguente:

«Capo IV – Degli atti che si rilasciano in originale, dell’autenticazione e del rilascio di copie di documenti.»;

o) L’articolo 73 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 73. – 1. Il notaio può attestare la conformità all’originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto ed a lui esibiti in originale o copia conforme.»;

p) all’articolo 138, comma 2, così come modificato dall’articolo 22 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, le parole: «48 e 49» sono sostituite dalle seguenti: «48, 49 e 52-bis, comma 2.»;

q) all’articolo 142, comma 1, lettera b), così come modificato dall’articolo 24 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, dopo le parole: «lettere b), c), d)» sono inserite le seguenti: «o nell’articolo 52-bis, comma 2,».

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

– Si riporta il testo dell’art. 76 della Costituzione: «Art. 76. L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

L’art. 87 della Costituzione, tra l’altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

– Si riporta il testo dell’art. 65 della legge 19 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.):

«Art. 65. (Delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 5, uno o più decreti legislativi in materia di ordinamento del notariato con riferimento alle procedure informatiche e telematiche per la redazione dell’atto pubblico, l’autenticazione di scrittura privata, la tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonché alla rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti notarili.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, in coerenza con la normativa comunitaria, e in conformità ai principi e ai criteri direttivi di cui al comma 5, realizzano il necessario coordinamento, anche formale, con le altre disposizioni vigenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest’ultimo e’ prorogata di sessanta giorni.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi con il rispetto del procedimento di cui al comma 3.

5. Nell’attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche, assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione notarile, in conformità alle disposizioni di carattere generale contenute nel codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) attribuzione al notaio della facoltà di provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare errori od omissioni materiali di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell’atto, fatti salvi i diritti dei terzi.».

– Il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 reca: Norme complementari per l’attuazione del nuovo ordinamento degli archivi notarili.

– La legge 3 agosto 1949, n. 577 reca: «Istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull’amministrazione della Cassa nazionale del notariato.».

– Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 reca:

«Codice dell’amministrazione digitale.».

Note all’art. 1:

– Si riporta il testo dell’art. 38 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 così come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 38. L’ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di un notaro, deve informarne immediatamente il Consiglio notarile presso il quale il notaro era iscritto ed il capo dell’archivio notarile del distretto in cui il medesimo aveva la sua residenza.

Gli eredi e i detentori degli atti del notaro devono pure informarne il capo dell’archivio notarile del distretto entro dieci giorni dalla morte, o dall’avutane notizia, sotto pena della sanzione amministrativa estensibile a lire 12.000.

Il capo dell’archivio notarile, avuta notizia della morte del notaro, richiede al Consiglio nazionale del notariato il trasferimento immediato agli archivi notarili degli atti, dei registri e dei repertori dallo stesso conservati nella struttura di cui all’art. 62-bis. Il Consiglio nazionale del notariato, accertato il corretto trasferimento dei dati, provvede alla loro conciliazione.».

– Si riporta il testo dell’art. 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 così come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 62. Il notaro deve tenere, oltre i registri prescritti da altre leggi, due repertori a colonna, uno per gli atti tra vivi, il quale servirà anche agli effetti della legge sulle tasse di registro, e l’altro per gli atti di ultima volontà. In essi deve prender nota entro il giorno successivo, senza spazi in bianco ed interlinee, e per ordine di numero di tutti gli atti ricevuti rispettivamente tra vivi e di ultima volontà, compresi tra i primi quelli rilasciati in originale, le autenticazioni apposte agli atti privati, e i protesti cambiari.

Il repertorio degli atti tra vivi, per ciascuna colonna, conterrà:

1° il numero progressivo;

2° la data dell’atto e dell’autenticazione e l’indicazione del Comune in cui l’atto fu ricevuto;

3° la natura dell’atto ricevuto o autenticato;

4° i nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio o la residenza;

5° l’indicazione sommaria delle cose costituenti l’obbietto dell’atto, ed il relativo prezzo e valore, ed ove trattisi di atti che abbiano per oggetto la proprietà od altri diritti reali, od il godimento di beni immobili, anche la situazione dei medesimi;

6° l’annotazione della seguita registrazione e della tassa pagata per gli atti registrati;

7° l’onorario spettante al notaro e la tassa d’archivio dovuta;

8° le eventuali osservazioni.

Nel repertorio per gli atti di ultima volontà si scriveranno solamente le indicazioni contenute nelle prime quattro colonne.

La serie progressiva dei numeri degli atti e dei repertori, prescritta da questo e dal precedente articolo, viene continuata fino al giorno in cui il notaro avrà cessato dall’esercizio delle sue funzioni nel distretto in cui e’ iscritto: e, cambiando residenza in un altro distretto, il notaro dovrà cominciare una nuova numerazione.

Nel caso di passaggio di un atto dal repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello degli atti tra vivi, si noterà in questo ultimo il numero che l’atto aveva nel primo repertorio e viceversa in questo il numero che l’atto prende nel repertorio degli atti tra vivi.

Il notaro deve inoltre firmare ogni foglio dei repertori, e corredare ciascun volume di un indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti desunti dallo stesso.

Se il testamento per atto pubblico è ricevuto da due notari, sono tenuti ambedue a prenderne nota nel repertorio rispettivo; ma il testamento si conserverà dal notaro destinato dal testatore, ed in mancanza di dichiarazione, dal più anziano di ufficio.

Il notaro non e’ tenuto a dar visione del repertorio, ne’ copia, certificato od estratto, se non a chi è autorizzato a chiederli dalla legge, dall’autorità giudiziaria avanti la quale verta un giudizio, o, negli altri casi, dal presidente del tribunale, da cui il notaro dipende.».

– Si riporta il testo dell’art. 67 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 così come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 67. Il notaro, finché risiede nel distretto dello stesso Consiglio notarile, e continua nell’esercizio del notariato, ha egli solo il diritto di permettere l’ispezione e la lettura, di rilasciare le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti, o presso di lui depositati, ivi compresi quelli conservati presso la struttura di cui art. 62-bis.

Egli non può permettere l’ispezione ne’ la lettura, ne’ dar copia degli atti di ultima volontà, e rilasciarne estratti e certificati, durante la vita del testatore, se non al testatore medesimo od a persona munita di speciale mandato in forma autentica.

Nel caso di testamento rogato da due notari di cui all’art. 777 del Codice civile e 62 della presente legge, la facoltà di rilasciarne copia appartiene soltanto al notaro che ne ha il deposito.».

– Si riporta il testo dell’art. 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 così come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 138. 1. E’ punito con la sospensione da uno a sei mesi il notaio:

a) che è recidivo nella contravvenzione alle disposizioni di cui all’art. 26;

b) che contravviene alle disposizioni degli articoli 54, 55, 56 e 57;

c) che non conserva, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati;

d) che non tiene il repertorio prescritto dall’art. 62 oppure lo pone in uso senza le forme prescritte dall’art. 64;

e) che è recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni dell’art. 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 10°, 11° e 12°;

f) che impedisce o ritarda le ispezioni previste dagli articoli 128 e 132.

2. E’ punito con la sospensione da sei mesi ad un anno il notaio che contravviene alle disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 47, 48, 49 e 52-bis, comma 2.

3. La sospensione comporta, oltre la decadenza dalla qualità di membro del consiglio notarile distrettuale e del Consiglio nazionale del notariato, l’ineleggibilità tali cariche per due anni dalla cessazione della sospensione.».

– Si riporta il testo dell’art. 142 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 così come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 142. 1. E’ punito con la destituzione:

a) il notaio che continua nell’esercizio delle funzioni notarili durante la sospensione o durante l’interdizione temporanea, fatta salva l’ipotesi prevista dall’art. 137, comma 3;

b) il notaio che è recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nell’art. 27 o nell’art. 138, comma 1, lettere b), c), d), o nell’art. 52-bis, comma 2, ovvero che è una seconda volta recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nell’art. 26 o nell’art. 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 11° e 12°;

c) il notaio che abbandona la sede in occasione di malattie epidemiche o contagiose;

d) il notaio che dolosamente non ha conservato i repertori o gli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati, fatta salva l’applicazione della legge penale.».

Art. 2

Modifica al regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 1. Al regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, dopo l’articolo 23 è inserito il seguente:

«Art. 23-bis. – 1. Per gli atti pubblici e le scritture private autenticate informatiche, le annotazioni di cui all’articolo 23 e le altre annotazioni previste dalla legge sono eseguite secondo le modalità determinate ai sensi dell’articolo 68-bis, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.».

Note all’art. 2:

– Per il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 si veda nelle note alle premesse.

Art. 3

Modifica alla legge 3 agosto 1949, n. 577 1. Alla legge 3 agosto 1949, n. 577, dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. – 1. Il Consiglio nazionale del notariato svolge l’attività di certificatore della firma rilasciata al notaio per l’esercizio delle sue funzioni.».

Note all’art. 3:

– Per la legge 3 agosto 1999, n. 577 si veda nelle note alle premesse.

Art. 4

Disposizioni di attuazione

1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia aventi natura non regolamentare sono stabilite la data in cui acquistano efficacia le disposizioni di cui all’articolo 66-bis, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nonché la data di inizio dell’operatività della struttura di cui all’articolo 68-bis, comma 1, e quella in cui acquista efficacia l’obbligo di conservazione delle copie di cui all’articolo 62-ter della medesima legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Note all’art. 4:

– Per il riferimento all’art. 62-ter, 66-bis e 68-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89 si veda l’art. 1.


136. Comunicazioni

IL  cancelliere con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni [c.p.c. 47, 50, 58, 133, 134, 289, 485, 525, 574, 582, 630, 631, 709, 723, 728, 739; disp. att. c.p.c. 70] che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero [c.p.c. 71, 80, 418], alle parti [c.p.c. 170, 176, 267, 292], al consulente, [c.p.c. 192] agli altri ausiliari del giudice [c.p.c. 68] e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.

Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica(2).

Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi (3) (4).

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(1) Vedi la L. 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari. Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

(2) Comma così sostituito prima dall’art. 7, L. 7 febbraio 1979, n. 59 che modifica i servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili e poi dal comma 1 dell’art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263. Il comma 4 dello stesso articolo 2, modificato dall’art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha così disposto: «Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.».

(3) Comma così aggiunto dal comma 1 dell’art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263. Il comma 4 dello stesso articolo 2, modificato dall’art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha così disposto: «Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.».

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 24-30 maggio 1977, n. 88 (Gazz. Uff. 8 giugno 1977, n. 155), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 136 c.p.c. e 45 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. La stessa Corte, con sentenza 16-30 gennaio 2002, n. 1 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, inammissibili le questioni di legittimitàdel combinato disposto degli artt. 739, secondo comma, e 136 e del combinato disposto degli artt. 739, secondo comma e 741 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 24, secondo comma, 97, primo comma, e 111, secondo e sesto comma Cost. Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l’art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.


137. Notificazioni (1)

Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti [c.p.c. 151], sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere [c.p.c. 58; disp. att. c.p.c. 47].

L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario [c.p.c. 237, 292] di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi [c.p.c. 148] (2).

Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile (3).

Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 143, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto (4).

Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136 (5).

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(1) Per la notifica delle contestazioni in materia di sanzioni amministrative, vedi l’art. 14, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Per quanto riguarda la notificazione delle sentenze dei conciliatori spedite in forma esecutiva e degli altri provvedimenti con efficacia esecutiva, nonché del precetto, vedi il D.Lgs.Lgt. 1° febbraio 1946, n. 122. Sulle notifiche a mezzo del servizio postale vedi la L. 20 novembre 1982, n. 890. Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

(2) Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l’art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.

(3) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 18 dell’art. 45, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della stessa legge.

(4) Comma aggiunto dall’art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di quanto disposto dall’art. 186 dello stesso decreto.

(5) Comma aggiunto dall’art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di quanto disposto dall’art. 186 dello stesso decreto, e poi così modificato dal comma 18 dell’art. 45, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della stessa legge.


138. Notificazione in mani proprie

L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi [c.p.c. 140] nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è addetto [c.p.c. 146, 286, 288; disp. att. c.p.c. 125] (1).

Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie [c.p.c. 148] (2).

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(1) Comma così modificato dall’art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di quanto disposto dall’art. 186 dello stesso decreto. Peraltro, il citato art. 174, D.Lgs. n. 196/2003 è stato abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «L’ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi [c.p.c. 140] nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è addetto [c.p.c. 146, 286, 288; disp. att. c.p.c. 125]».
(2) Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l’art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.


139. Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio

Se non avviene nel modo previsto nell’articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza (a) del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio (1)(b).

Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda (c), purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla (d).

Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata [c.p.c. 660] (2).

Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l’atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci (e).

Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora [c.p.c. 18], e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti (3)(f).

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(1) Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

(2) Comma così modificato dall’art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di quanto disposto dall’art. 186 dello stesso decreto.

(3)Vedi l’art. 7, comma 2, D.Lgs. 29 marzo 1993, n. 119, sulla disciplina del cambiamento di generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia. Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l’art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004. La Corte costituzionale, con sentenza 13-23 gennaio 2004, n. 28 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2004, n. 4 – Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del combinato disposto degli articoli 139 e 148 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

NOTE
(a) Di norma il luogo di residenza viene individuato basandosi sull’effettiva ed abituale presenza del soggetto in un dato luogo, poiché l’iscrizione anagrafica ha più che altro un mero valore presuntivo a causa di ritardi nelle operazioni di variazioni di tali registri.
(b) La norma in esame indica un ordine tassativo che l’ufficiale giudiziario deve seguire per individuare il luogo in cui procedere alla notifica, ovvero prima di tutto quello di residenza, poi di dimora ed infine di domicilio. Una volta individuato uno di tale luogo, la norma lascia libero il notificatore di cercare indifferentemente il destinatario in uno qualsiasi dei tre luoghi previsti, ovvero casa, ufficio o luogo dove esercita l’industria o il commercio.
(c) Per persona di famiglia si intende non solo colui che appartenga allo stretto nucleo familiare, ma anche parenti o affini legati da vincoli affettivi o di comunanza di vita stabili (non cioè del tutto momentanei o occasionali) con il destinatario.
Gli addetti a cui la norma si riferisce coincidono con tutti coloro che hanno un rapporto di solidarietà e di collaborazione diretta col destinatario, purché si svolga abitualmente nel luogo indicato per la consegna dell’atto. Si pensi ad esempio ad un collega di studio, all’amministratore dell’immobile, all’infermiera che assiste in modo continuo un familiare convivente col destinatario.
(d) Alla pari dei luoghi in cui ricercare il destinatario che sono indicati tassativamente anche l’ordine delle persone successivamente previste al secondo e terzo comma risulta tassativo. Pertanto, sarà possibile passare da una categoria all’altra solo in caso di assenza, incapacità o rifiuto del consegnatario precedente. La norma, inoltre, specifica che il portiere o il vicino devono sottoscrivere una ricevuta che attesti l’avvenuta notifica, e l’ufficiale giudiziario deve comunicare al destinatario dell’atto l’avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata. In mancanza di tali adempimenti la notifica si deve considerare nulla.
(e) Il comma in analisi prevede una forma di notificazione meramente facoltativa, concorrente cioè con quella ordinaria, disciplinando l’ipotesi della notifica a colui che è costretto a vivere a bordo di un mercantile.
(f) Appare opportuno precisare che l’elaborazione giurisprudenziale degli ultimi venti anni ha consacrato il principio della c.d. scissione del momento notificatorio per il notificante e per il destinatario dell’atto, proprio al fine di evitare che venisse addebitato a quest’ultimo l’esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità. Pertanto, risulta che mentre per il notificante il procedimento si perfeziona nel momento in cui consegna l’atto all’ufficiale giudiziario, per il destinatario quando riceve l’atto notificatogli.


140. Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità [c.p.c. 138, 148] o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento (1) (2).

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(1) Articolo così modificato dall’art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di quanto disposto dall’art. 186 dello stesso decreto. Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti. Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l’art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004. .

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 gennaio 2010, n. 3 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3 – Prima serie speciale), ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità dell’art. 140 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 111, primo e secondo comma, 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost.; b) l’illegittimità dell’art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. Precedentemente, la Corte costituzionale, con sentenza 8-15 luglio 1975, n. 213 (Gazz. Uff. 23 luglio 1975, n. 195), aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. La stessa Corte costituzionale, con sentenza 6-22 dicembre 1980, n. 192 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1980, n. 357), aveva dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., nella parte in cui consentiva di ritenere perfezionata la notificazione alla data di spedizione della raccomandata ivi prescritta, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; con sentenza 18-30 aprile 1984, n. 121 (Gazz. Uff. 16 maggio 1984, n. 134), aveva dichiarato: a) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 313, secondo comma, c.p.c., in riferimento all’art. 24 Cost.; b) non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 140, 313, secondo comma, e 660 c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; con sentenza 25-28 novembre 1986, n. 250 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1986, n. 57 – Prima serie speciale), aveva dichiarato: a) l’illegittimità dell’art. 292 c.p.c., nella parte in cui non prevedeva la notificazione al contumace del verbale in cui si dava atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore e al conciliatore, di cui al Titolo II del libro II del c.p.c.; b) non fondata la questione di legittimità degli artt. 232, 292 e 140 c.p.c., nella parte in cui consentivano al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio formale del contumace, ancorché la copia dell’ordinanza ammissiva della prova, notificata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non fosse corredata dell’avviso di ricevimento della prescritta raccomandata, in riferimento all’art. 24, secondo comma, Cost.; con sentenza 15-29 ottobre 1987, n. 350 (Gazz. Uff. 11 novembre 1987, n. 47 – Prima serie speciale), aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità del combinato disposto degli articoli 140, 313 e 633 c.p.c., in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost.


141. Notificazione presso il domiciliatario (1)

La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio [c.c. 47; c.p.c. 30] può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell’ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell’elezione [c.p.c. 660; disp. att. c.p.c. 58].

Quando l’elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato.

La consegna, a norma dell’articolo 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell’ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario.

La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell’elezione di domicilio o è cessato l’ufficio (2).

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(1) Per quanto riguarda le sanzioni amministrative vedi l’art. 22, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

(2) Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l’art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.


142. Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica

Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato [c.p.c. 4, 18, 633] e non vi ha eletto domicilio [c.c. 43, 47] o costituito un procuratore a norma dell’articolo 77, l’atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta (1).

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 (2) (3).

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(1) Il presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2004, così sostituisce gli originari commi primo e secondo ai sensi di quanto disposto dagli artt. 174 e 186, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. L’originario primo comma era stato sostituito dall’art. 8, L. 6 febbraio 1981, n. 42, con la quale è stata data ratifica alla convenzione relativa alla notifica all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale, adottata a L’Aja il 15 novembre 1965. L’elenco dei paesi membri della Convenzione sulle notifiche all’estero di atti giudiziari ed extra giudiziari in materia civile e commerciale (L’Aja, 15 novembre 1965), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1982, n. 267, ed è stato aggiornato alla data del 30 settembre 1984 con inserto nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 1984, n. 291. Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

(2) Comma aggiunto dall’art. 9, L. 6 febbraio 1981, n. 42, di ratifica ed esecuzione della Convenzione adottata a L’Aja il 15 novembre 1965 e poi così modificato dall’art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di quanto disposto dall’art. 186 dello stesso decreto. La Corte costituzionale, con sentenza 21 febbraio-3 marzo 1994, n. 69, (Gazz. Uff. 9 marzo 1994, n. 11, Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che la notificazione all’estero del sequestro si perfezioni, ai fini della osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notitificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75, D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

(3) Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l’art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.


143. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti

Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio [c.p.c. 8] (1) del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell’articolo 77, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza [c.c. 43] o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario [, e mediante affissione di altra copia nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede] (2).

Se non sono noti né il luogo dell’ultima residenza né quello di nascita, l’ufficiale giudiziario consegna una copia dell’atto al pubblico ministero.

Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell’articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte (3) (4).

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(1) Vedi l’art. 1, L. 3 gennaio 1957, n. 4, di ratifica della Convenzione concernente la procedura civile, firmata a L’Aja il 1° marzo 1954.

(2) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall’art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di quanto disposto dall’art. 186 dello stesso decreto. Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 21 febbraio – 3 marzo 1994, n. 69 (Gazz. Uff. 9 marzo 1994, n. 11, Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che la notificazione all’estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell’osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e degli artt. 30 e 75, D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

(4) Articolo così sostituito dalla L. 6 febbraio 1981, n. 42, di ratifica ed esecuzione della Convenzione adottata a L’Aja il 15 novembre 1965. Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l’art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.


144. Notificazione alle amministrazioni dello Stato

Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’avvocatura dello Stato.

Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente, presso l’amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell’ufficio al titolare o alle persone indicate nell’articolo seguente (1) (2).

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(1) Vedi l’art. 11, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, la L. 25 marzo 1958, n. 260, l’art. 21, D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218. L’art. 1, D.Lgs. 2 marzo 1948, n. 142, l’art. 55, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, l’art. 42, D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, e l’art. 1, D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 78, estendono rispettivamente alla Regione siciliana, alla Regione sarda, alla Regione Trentino-Alto Adige e alla Regione Friuli – Venezia Giulia le funzioni dell’Avvocatura dello Stato nei riguardi delle amministrazioni statali. Non si rinviene una analoga norma per quanto riguarda l’ordinamento della Regione Valle d’Aosta. Nelle stesse disposizioni di legge ora citate viene precisato che l’Avvocatura dello Stato non può assumere il patrocinio delle regioni, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo nei giudizi in cui sono parte l’amministrazione dello Stato e l’amministrazione regionale, e in tal caso restano ferme le norme sul foro della pubblica amministrazione. Ove si tratti, invece, di litisconsorzio passivo, la regione può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato qualora non vi sia conflitto di interessi con lo Stato. Vedi, anche, l’art. 57, D.P.R. 30 marzo 1961, n. 197, per quanto riguarda la rappresentanza della amministrazione delle ferrovie dello Stato nei giudizi derivanti dal contratto di trasporto di cose. Vedi, però, gli artt. 585 e 587 cod. nav. i quali stabiliscono che nei giudizi avanti i comandanti di porto non si applicano le disposizioni relative al foro della pubblica amministrazione. Il D.P.R. 17 febbraio 1981, n. 173, conferisce all’Avvocatura dello Stato la rappresentanza e la difesa in giudizio degli organismi comunitari.

(2) Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti. Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l’art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.