c.p.p. art. 148. Organi e forme delle notificazioni

TITOLO V

Notificazioni

Codice Procedura Penale art. 148. Organi e forme delle notificazioni.

1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dell’ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.

2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l’osservanza delle norme del presente titolo (1).

2-bis. L’autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei.

L’ufficio che invia l’atto attesta in calce ad esso di aver trasmesso il testo originale (2).

[2-ter. Nei procedimenti avanti al tribunale per il riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime modalità di cui al comma 2(3).]

3. L’atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l’ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell’atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto (4).

4. La consegna di copia dell’atto all’interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull’originale dell’atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale (5).

5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazione strettamente necessarie (6).

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(1) Comma prima sostituito dall’art. 3, L. 26 marzo 2001, n. 128, e poi modificato dall’art. 9, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374 ed infine così sostituito dal comma 1 dell’art. 17, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, con L. 31 luglio 2005, n. 155. Vedi, anche, il comma 6 del citato articolo 17.
Il testo in vigore prima di quest’ultima modifica era il seguente: «2. Nei procedimenti con detenuti, il giudice può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l’osservanza delle norme del presente titolo».
Il testo in vigore prima della modifica disposta dal suddetto D.L. n. 374 del 2001 era il seguente: «2. Nei procedimenti con detenuti e negli altri casi di assoluta urgenza, il giudice può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l’osservanza delle norme del presente titolo».
Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dalla citata legge n. 128/2001 era il seguente: «2. Il giudice, ove ne ravvisi la necessità, può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l’osservanza delle norme del presente titolo».
(2) Comma aggiunto dall’art. 9, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, come modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438. Vedi, anche, l’art. 51, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come sostituito dall’art. 4, comma 3, lettera a), D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24.
(3) Comma aggiunto dall’art. 9, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, come modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438 e poi abrogato dal comma 1 dell’art. 17, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, con L. 31 luglio 2005, n. 155. Vedi, anche, il comma 6 del citato articolo 17.
(4) Comma così sostituito dall’art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004, ai sensi di quanto disposto dall’art. 186 dello stesso decreto. Peraltro, il citato art. 174, D.Lgs. n. 196/2003 è stato abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi gli artt. 32, secondo comma, 48, secondo comma, 149, ultimo comma, 397, ultimo comma, 520, 548 c.p.p.
Il testo in vigore prima della suddetta modifica era il seguente: «3. L’atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti.».
(5) Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate.
(6) Comma aggiunto dall’art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004, ai sensi di quanto disposto dall’art. 186 dello stesso decreto. Peraltro, il citato art. 174, D.Lgs. n. 196/2003 è stato abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.