Assicurazioni Generali S.p.a.

“Assicurazione per colpa grave”
La polizza è riservata a tutti i nostri iscritti, con esclusione di chi rivesta la qualifica dirigenziale, che beneficeranno di una copertura assicurativa per la responsabilità civile, amministrativa e contabile, per danno a cose e persone, derivante da comportamenti gravemente colposi posti in essere nello svolgimento delle proprie funzioni.
La colpa grave rappresenta una macroscopica violazione del dovere di diligenza; si tratta di uno sbaglio grossolano che fa scattare inevitabilmente la responsabilità professionale: la conseguenza è che il suo autore dovrà pagare i danni al destinatario.
La copertura assicurativa, che sarà attiva dal 1° gennaio 2023, vige nell’anno di iscrizione all’associazione e agisce retroattivamente per i comportamenti posti in essere nei 3 anni precedenti (retroattività) (Regime di claims made – Corte Suprema di Cassazione sentenza 9140/2016) ma non ancora emersi all’atto della sottoscrizione del contratto assicurativo. Per una migliore tutela, è quindi opportuno che coloro che cessano l’attività di notificazione per pensionamento, dimissioni o cambio di mansioni, mantengano l’iscrizione ad A.N.N.A. nei 3 anni successivi, per tutelarsi rispetto ad eventuali contestazioni insorte nel periodo indicato.
Il massimale previsto per ogni assicurato è di € 1.000.000,00, senza alcuna franchigia.
In caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso scritto con raccomandata A.R. all’assicuratore entro 15 giorni da quando ne ha avuta conoscenza, per tale intendendo:
– Comunicazione con la quale la struttura da cui dipende manifesta l’intenzione di ritenerlo responsabile di un danno con colpa grave
– Avviso dell’inchiesta giudiziaria promossa contro di lui in relazione alle responsabilità derivanti da comportamenti illeciti con colpa grave.

Leggi: Generali Assicurazioni Polizza n. 420259963


SARA ASSICURAZIONI: nuova convenzione 2020

Il contratto di assicurazione RC , sotto riportata, è stata stipulata al fine di aumentare le garanzie al singolo associato.

Leggi: Nuova polizza SARA Assicurazioni 2020

Leggi: Quietanza Polizza 32558EE Appendice 01 di regolazione anno 2020

Leggi: Quietanza Polizza 32558EE Appendice 02 di regolazione anno 2020

Leggi: Quietanza Polizza 32558EE Appendice 03 di regolazione anno 2020

Leggi: Quietanza Polizza 32558EE Appendice 04 di regolazione anno 2020

Leggi: Quietanza Polizza 32558EE Appendice 01 di regolazione anno 2021

Leggi: Quietanza Polizza 32558EE Appendice 02 di regolazione anno 2021

Leggi: Quietanza Polizza 32558EE Appendice 03 di regolazione anno 2021

Leggi: Quietanza Polizza 32558EE Appendice 01 di regolazione anno 2022

Leggi: Quietanza Polizza 32558EE Appendice 02 di regolazione anno 2022


SARA Assicurazioni: convenzione

Il contratto di assicurazione RC , sotto riportato, è stata stipulato al fine di aumentare le garanzie al singolo associato. Tale polizza va ad integrarsi con quella già in essere con la Compagnia UNIPOL

LA CONVENZIONE NON E’ PIÙ ATTIVA CON DECORRENZA 31.12.2019

Leggi: Polizza Responsabilità Civile SARA 2019

Leggi: Quietanza Polizza 50 22267MY 1 2019

Leggi: Quietanza Polizza 50 22267MY 2 2019


Banca Mediolanum: convenzione

Caro/a Associato/a come avrai notato da quest’anno abbiamo chiuso il conto corrente postale in quanto troppo oneroso e poco operativo. Abbiamo pertanto aperto il conto corrente con Banca Mediolanum che garantisce maggiore efficienza ed operatività 365 giorni su 365 giorni.

Constatato che effettuare il versamento tramite bonifico della quota di iscrizione, in molti casi, la commissione bancaria che sostenete è molto onerosa, si è provveduto a sottoscrivere una convenzione con banca Mediolanum per l’apertura di un conto corrente a ZERO SPESE.

Leggi: Testo della Convenzione ANNA 2018

Leggi: Depliant convenzione Mediolanum

LA CONVENZIONE NON E’ PIU’ ATTIVA DAL 31.12.2019


Studio Legale DE MARTIN

STUDIO LEGALE DE MARTIN

Avv. Maria Chiara De Martin
Avv. Giovanni Attilio De Martin
Patrocinatore innanzi alla magistratura amministrativa

Lo Studio Legale De Martin, con sede a Padova, si occupa prevalentemente di contenziosi ed attività di consulenza stragiudiziale in materia amministrativa (pareri legali) e il contenzioso civile specialistico.

Lo Studio si occupa inoltre di processi penali nelle materie del Diritto Penale, Amministrativo, del Diritto Penale Edilizio e Ambientale.

Studio Legale De Martin
Via Altinate  29
35121 – Padova
Tel. 049 87 65 757
Fax 049 87 64 26
P.I. 03455740286
P.I. 00678580283


UNIPOL Assicurazioni: convenzione

Polizza costruita ad hoc sulla base delle specifiche esigenze, per la tutela degli interessi degli Agenti Notificatori;

Costante aggiornamento della garanzia e dei massimali prestati in base alle effettive necessità degli Associati;

Uniformità di condizioni normative e di costi per tutti gli iscritti all’Associazione su tutto il territorio nazionale;

Polizza autonoma e non collegata alla polizza Responsabilità Civile dell’Ente di appartenenza;

Franchigia e scoperto di danno a carico dell’Assicurato particolarmente contenuti;

Facoltà di libera scelta del legale favore dell’Assicurato per la più ampia tutela in sede giudiziale civile, che si potrà pertanto coordinare con i legali dell’Associazione per una uniforme tutela legale in tutto il territorio nazionale.

LA CONVENZIONE NON E’ PIU’ ATTIVA DAL 31.12.2019

Anno 2005

Vedi: Polizza RCT Carige 2005

Vedi: Pagamento polizza 31 01 2005

Vedi: Ricevuta bonifico Marsh

Anno 2006

Vedi: Ricevuta bonifico Marsh 31.03.2006-30.06.2006

Vedi: Ricevuta bonifico Assicurazione 30 06 2006-30 09 2006

Anno 2007

Vedi: Polizza Navale 2007

Anno 2008

Vedi: Lettera Polizza RCT (emitenda 3644). Appendice 01 di regolazione anno 2008

Vedi: Lettera Polizza RCT (emitenda 3644). Appendice 02 di regolazione anno 2008

Vedi: Lettera Polizza RCT (emitenda 3644). Appendice 03 di regolazione anno 2008

Vedi: Lettera Polizza RCT (emitenda 3644). Appendice 04 di regolazione anno 2008

Vedi: Lettera denuncia sinistri 01-2008

Anno 2009

Vedi: Lettera Polizza RCT (emitenda 3644). Appendice 01 di regolazione anno 2009

Vedi: Lettera Polizza RCT (emitenda 3644). Appendice 02 di regolazione anno 2009

Vedi: Lettera Polizza RCT (emitenda 3644). Appendice 04 di regolazione anno 2009

Vedi: Lettera Polizza RCT (emitenda 3644). Appendice 05 di regolazione anno 2009

Anno 2010

Vedi: Lettera Polizza RCT (emitenda 3644). Appendice 01 di regolazione anno 2010

Vedi: Lettera Polizza RCT (emitenda 3644). Appendice 02 di regolazione anno 2010

Vedi: Lettera Polizza RCT (emitenda 3644). Appendice 05 di regolazione anno 2010

Anno 2011

Vedi: Lettera Polizza RCT (emitenda 3644). Appendice 01 di regolazione anno 2011

Anno 2012

Vedi: Lettera Polizza RCT (emitenda 3644). Appendice 01 di regolazione anno 2012

Vedi: Lettera Polizza RCT (emitenda 3644). Appendice 03 di regolazione anno 2012

Vedi: Lettera Polizza RCT (emitenda 3644). Appendice 04 di regolazione anno 2012

Vedi: Lettera Polizza RCT (emitenda 3644). Appendice 05 di regolazione anno 2012

Anno 2013

Vedi: Polizza UNIPOL 2013

Vedi: Lettera Polizza RCT (emitenda 3644). Appendice 01 di regolazione anno 2013

Vedi: Lettera Polizza RCT (emitenda 3644). Appendice 02 di regolazione anno 2013

Vedi: Lettera Polizza RCT (emitenda 3644). Appendice 03 di regolazione anno 2013

Vedi: Lettera Polizza RCT (emitenda 3644). Appendice 04 di regolazione anno 2013

Vedi: Regolazione Premio al 30 06 2013 – Unipol

Vedi: Quietanza UnipolSai dal 30.06.2013 al 31.12.2013

Vedi: Ricevuta pagamento Polizza RCT (emitenda 3644). Appendice 02 di regolazione anno 2013 (Aumento massimali)

Anno 2014

Vedi: Lettera Polizza RCT (emitenda 3644). Appendice 01 di regolazione anno 2014

Vedi: Lettera Polizza RCT (emitenda 3644). Appendice 02 di regolazione anno 2014

Vedi: Lettera Polizza RCT (emitenda 3644). Appendice 03 di regolazione anno 2014

Vedi:  Attestazione Methis Assicurazioni versamenti al 30.06.2014

Vedi: Lettera Polizza RCT (emitenda 3644). Appendice 04 di regolazione anno 2014

Vedi: Ricevuta bonifico appendice 4-2014

Vedi: Lettera Polizza RCT (emitenda 3644). Appendice 05 di regolazione anno 2014

Vedi: Ricevuta bonifico appendice 5-2014

Vedi: Quietanza UnipolSai dal 31.12.2013 al 30.06.2014

Anno 2015

Vedi: Quietanza UnipolSai dal 01 01 2015 al 30.06.2015

Vedi: Lettera Polizza RCT (emitenda 3644). Appendice 01 di regolazione anno 2015

Vedi: Ricevuta bonifico appendice 1-2015

Vedi: Lettera Polizza RCT (emitenda 3644). Appendice 02 di regolazione anno 2015

Vedi: Ricevuta bonifico appendice 2-2015

Vedi: Lettera Polizza RCT (emitenda 3644). Appendice 03 di regolazione anno 2015

Vedi: Ricevuta bonifico appendice 3-2015

Vedi: Quietanza UnipolSai dal 01 01 2015 al 30.06.2015

Vedi: Quietanza UnipolSai dal 01 01 2015 al 30.06.2015 a

Anno 2016

Vedi: Lettera Polizza RCT (emitenda 3644). Appendice 01 di regolazione anno 2016

Vedi: Lettera Polizza RCT (emitenda 3644). Appendice 02 di regolazione anno 2016

Vedi: Quietanza UnipolSai dal 01 01 2016 al 30.06.2016

Vedi: Quietanza UnipolSai dal 30 06 2017 al 31 12 2016

Vedi: Lettera Polizza RCT (emitenda 3644). Appendice 03 di regolazione anno 2016

Anno 2017

Vedi: Lettera Polizza RCT (emitenda 3644). Appendice 01 di regolazione anno 2017

Vedi: Quietanza UnipolSai al 01 01 2017

Vedi: Quietanza UnipolSai dal 01 01 2017 al 30.06.2017

Vedi: Quietanza UnipolSai dal 01 07 2017 al 31 12 2017

Anno 2018

Vedi: Polizza 157075515 al 01 01 2018

Vedi: Quietanza UnipolSai dal 01 01 2018 al 30.06.2018

Vedi: Quietanza Polizza 157045154 03 di regolarizzazione anno 2018

Anno 2019

Vedi: Quietanza Polizza RCT 15707515 Appendice 02 di regolazione anno 2019


Convenzione Proveco Software

Testo della convenzione stipulata con la ditta Ditta Proveco S.r.l. di Firenze:

CONVENZIONE fra L’Associazione A.N.N.A. Associazione Nazionale Notifiche Atti, legalmente rappresentata dal Sig. Tacchini Pietro, con sede a Verona in Via dei Rusteghi, 14, codice fiscale n. 93164240231; e la Ditta Proveco , Via Rinuccini 38 – 50144 Firenze (FI) – P. I.: 03962640482, legalmente rappresentata dal Sig. Enrico Bendinelli si conviene quanto segue:

A tutti i Comuni che si assoceranno all’Associazione A.N.N.A. verrà fornita a titolo gratuito una versione light del software di gestione delle notifiche MC3 prodotto dalla ditta Proveco Computer, la quale praticherà uno sconto del 15% sul contratto di manutenzione annuo e del 25% sull’acquisto dei moduli aggiuntivi, sia per coloro che già possiedono il software MC3 sia per quelli che lo acquisteranno; La presente convenzione è valida fino al 31.12.2099 e si rinnoverà tacitamente di anno in anno. E’ fatta salva la possibilità per le parti di disdettare il presente accordo con un preavviso scritto di almeno due mesi. Sulle erogazioni relative ad operazioni presentate anteriormente alla disdetta, saranno applicate le modalità e condizioni contemplate dalla presente convenzione. Tutte le pattuizioni a valere sul presente accordo saranno definite mediante semplice scambio di lettere. Le parti convengono che nel caso di eventuali controversie inerenti alla presente convenzione, Foro competente sarà quello di Bologna.

Proveco Computer  S.r.l. Associazione Nazionale Notifiche Atti

Padova lì 11 giugno 2004


Convenzione Maggioli Editore

La presente convenzione è operante salvo quanto previsto dall’art. 8, legge n. 15/2020

Il disposto dell’art. 8(1) della L. 15 del 13.02.2020 modifica quanto previsto dalla legge 27 luglio 2011, n. 128, in materia di sconti sul prezzo di vendita dei libri. Pertanto quanto previsto dalla convenzione di applicare uno sconto del 15% sul prezzo di copertina dei volumi editi dalla Maggioli Editore deve intendersi del 5%.

Testo della convenzione

L’anno DUEMILAQUATTRO, addi 05 del mese di Agosto tra l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI con sede legale in Verona, Via dei Quattro Rusteghi, 14, c.f. 93164240231, nella persona del Presidente Tacchini Pietro, di seguito indicata -per brevità- come ANNA, e MAGGIOLI SPA, con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino n. 8, iscritta al registro delle Imprese di Rimini, Rea n. 219107, p.iva 020664400405, nella persona dell’Amministratore Delegato, Dott. Paolo Maggioli, di seguito indicata per brevità – come Gruppo Maggioli,
premesso che

a) il Gruppo Maggioli è azienda leader in Italia per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione;

b) ANNA, Associazione Nazionale senza scopo di lucro, regolarmente costituita con atto pubblico e dotata di personalità giuridica, intende rappresentare la figura del messo notificatore, valorizzandone il ruolo e supportandolo nel suo processo di crescita professionale;

c) il patrimonio destinato agli scopi associativi di ANNA è costituito dalle quote associative e dai contributi/elargizioni di Enti Pubblici e privati e persone o Società che, a qualsiasi titolo, pervengono all’Associazione;

d) tra le principali finalità statutarie dell’ANNA riveste particolare importanza l’assistenza tecnico-giuridica a tutti gli Associati, allo scopo di facilitare e migliorare lo svolgimento dei compiti di istituto;

e) l’assistenza tecnico-giuridica di cui al punto d) viene assicurata mediante attività editoriali, modulistica, programmi informatici, corsi di formazione/ aggiornamento, consulenza;

f) ANNA è interessata a promuovere i prodotti e servizi del Gruppo Maggioli, ritenendo che l’utilizzo di tali strumenti possa agevolare il corretto ed efficiente svolgimento dei compiti assegnati ai messi notificatori;

g) il Gruppo Maggioli è disponibile ad attivare con ANNA un’apposita convenzione, al fine di proporre agli Associati i propri prodotti e servizi a condizioni economiche agevolate;

h) la convenzione di cui al punto g) si propone anche lo scopo di avviare una collaborazione tra il Gruppo Maggioli e ANNA per la progettazione e commercializzazione di nuovi prodotti e servizi da proporre agli Associati
si conviene quanto appresso:

1.- le premesse sono parte integrante, sostanziale ed inscindibile dalla presente convenzione;

2.- il Gruppo Maggioli si impegna a riconoscere agli Associati ANNA le seguenti agevolazioni di acquisto:
– sconto del 15% sull’acquisto dei prodotti e servizi Maggioli Editore, ordinati direttamente alla Casa Editrice ;
– sconto del 15% sull’acquisto della modulistica Maggioli Modulgrafica;
– sconto del 10% sul programma informatico per la gestione delle notifiche commercializzato da Maggioli Informatica;
– sconto del 15% sulla quota di partecipazione delle iniziative di studio Cisel&Issel;

3.- Dal canto suo, ANNA si impegna a quanto segue:

3.1.- informare i propri Associati, attraverso la propria “campagna associativa” e il sito internet, circa le agevolazioni concesse di cui al punto 2);

3.2.- promuovere i prodotti del Gruppo Maggioli in occasione di incontri, corsi e seminari di studio che l’Associazione promuoverà autonomamente;

4.- ANNA e il Gruppo Maggioli si impegnano a collaborare per la realizzazione congiunta di nuovi prodotti e servizi da proporre agli Associati, secondo forme e modalità da stabilire con appositi ed autonomi accordi;

5.- la presente convenzione decorre dalla data odierna ed avrà validità per due anni; la stessa si intenderà automaticamente rinnovata per l’anno successivo, salvo disdetta di una delle due parti che dovrà essere inviata con R.R. entro tre mesi dalla data di scadenza della convenzione. In ogni caso, è concessa facoltà ad entrambe le parti di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione previo preavviso di mesi tre da comunicarsi per iscritto mediante raccomandata R.R.;

Letto, approvato e sottoscritto.

Santarcangelo di Romagna, 05 agosto 2004

(1) Art. 8. Modifiche alla legge 27 luglio 2011, n. 128, in materia di sconti sul prezzo di vendita dei libri. Relazione alle Camere

In vigore dal 25 marzo 2020
1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 128, è sostituito dal seguente:
«2. Tale disciplina mira a contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creatività letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura e, anche attraverso il contrasto di pratiche limitative della concorrenza, alla tutela del pluralismo dell’informazione e dell’offerta editoriale».
2. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, sono sostituiti dai seguenti:
«2. La vendita di libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, è consentita con uno sconto fino al 5 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1. Il limite massimo di sconto di cui al primo periodo è elevato al 15 per cento per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche alle vendite di libri effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo non si applicano alle vendite di libri alle biblioteche, purché i libri siano destinati all’uso dell’istituzione, restando esclusa la loro rivendita.
3. Per un solo mese all’anno, per ciascun marchio editoriale, le case editrici possono offrire sul prezzo di vendita dei propri libri uno sconto maggiore del limite di cui al comma 2, primo periodo, ma comunque non superiore al 20 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1. L’offerta è consentita nei soli mesi dell’anno, con esclusione del mese di dicembre, stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’offerta non può riguardare titoli pubblicati nei sei mesi precedenti a quello in cui si svolge la promozione. E’ fatta salva la facoltà dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali.
3-bis. In uno dei mesi individuati ai sensi del comma 3, una sola volta all’anno, i punti di vendita possono offrire sconti sui libri con la percentuale massima del 15 per cento.
4. Sono vietate iniziative commerciali, da chiunque promosse, che accordino sconti superiori ai limiti previsti dal comma 2, anche nel caso in cui prevedano la sostituzione dello sconto diretto con la consegna di buoni spesa utilizzabili contestualmente o successivamente all’acquisto dei libri sui quali sono riconosciuti».
3. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con l’autorità di Governo competente in materia di informazione e di editoria, con riguardo alle rispettive competenze, predispone e trasmette alle Camere una relazione sugli effetti dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, come modificato dal presente articolo, sul settore del libro.
4. All’articolo 3 della legge 27 luglio 2011, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è abrogato;
b) alla rubrica, le parole: «Relazione al Parlamento» sono soppresse.