REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO
TREDICESIMA SEZIONE
riunita in udienza il 15/01/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, – Presidente e Relatore
BRUNETTI ROMEO, – Giudice
NISPI LANDI MARIO, – Giudice
in data 15/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– sull’appello n. 4239/2019 depositato il 11/07/2019
proposto da
Difeso da
(…) – (…) ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate – Riscossione – Roma – Via G.grezar,14 00142 Roma RIVI Difeso da
ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l’impugnazione di:
– pronuncia sentenza n. 7656/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 33 e pubblicata il 28/05/2019
Atti impositivi:
– CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…) IRES-ALTRO 2014
– CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…) IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: in riforma della sentenza impugnata, l’accoglimento del presente appello per ingiustizia della decisione di I grado, affinché la cartella di pagamento n. (…), il sotteso ruolo n” 2018/250194, vengano dichiarati nulli e/o annullati, con vittoria delle spese processuali relative a questo ed al precedente grado di giudizio.
Resistente Voglia l’On.Ie Commissione Tributaria adita: a) Rigettare l’appello, poiché’ inammissibile ed infondato e per l’effetto confermare la sentenza impugnata; b) condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore per averne fatto anticipo.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 13/9118, la società (…) impugnava la cartella di pagamento in epigrafe portante IVA pari ad Euro. 27.000,00, dovuta per l’anno 2014, lamentando di non averne mai ricevuto la notifica e di esserne venuta a conoscenza richiedendo un Estratto di Ruolo presso gli Uffici dell’Agente della Riscossione. Lamentava inoltre la prescrizione dei crediti portati dalla medesima cartella.
Si costituiva in giudizio l’Agente della Riscossione documentando l’avvenuta notifica dell’impugnata cartella, eseguita a mezzo Pec ed eccependo l’avvenuta definitività del credito, per mancata opposizione.
Con successiva memoria la ricorrente eccepiva la mancata esibizione, da parte dell’Agente della Riscossione, della cartella asseritamente notificata a mezzo Pec.
La C.T.P. adita, con sentenza n.7656/19, preso atto dell’avvenuto deposito di tutta la documentazione attestante la notifica della cartella a mezzo Pec, dichiarava il ricorso inammissibile, poiché proposto tardivamente, exart.21 del D.Lgs., 546/92.
Avverso la sentenza propone appello la parte contribuente riproponendo, in via devolutiva, tutte le questioni espresse in prime cure.
Con proprie controdeduzioni l’Ufficio, nel ridepositare la documentazione a sostegno delle proprie difese, ribadisce la legittimità della notifica della cartella a mezzo Pec, posto che la cartella notificata a mezzo Pec non è una copia dell’originale riprodotta, ma è essa stessa il documento informatico originale. Conclude per il rigetto del proposto appello.
Durante la discussione pubblica, la parte appellante osserva che il primo giudice si è limitato a sostenere che la cartella di pagamento può essere notificata a mezzo Pec, tuttavia precisa che non era questo il motivo del contendere; infatti la questione verteva sulla legittimità della notifica a mezzo Pec, nel caso di specie. Ribadisce di non aver ricevuto la cartella a mezzo Pec e di aver impugnato, per questo, l’estratto di ruolo.
L’Agente della Riscossione precisa che il soggetto notificante è un dominio proprio dell’Ufficio, diversamente da come lamenta la parte e, inoltre, c’è tanto di accettazione di consegna prodotta in atti.
Esaurita la discussione l’appello veniva trattenuto a decisione.
Motivi della decisione
La questione degli indirizzi PEC delle Agenzie è stata oggetto di plurime pronunce della Suprema Corte di Cassazione, ben note a questo Collegio, anche quanto alle più recenti conclusioni favorevoli a riconoscere comunque valide notifiche provenienti da indirizzi non regolarmente appuntati sui pubblici registri, pur dopo un indirizzo iniziale meno fermo.
Esaminati gli atti ed i documenti prodotti tuttavia questa Corte osserva che della vicenda, prima ancora che la giustizia, si è occupata proprio l’Autorità a ciò preposta, è a dire, l’AGID. Tale oggettiva considerazione è stata ulteriormente confermata dalla circostanza che il Riscossore, solo dal 2 settembre 2022, ha inserito proprio le PEC non pubbliche, qui sempre contestate perché non era state inserite nel registro pubblico IPA.
Segnatamente, le PEC tipo: notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it; notifica.acc.lombardia@pec. agenziariscossione.gov.it
A supporto e prova di quanto sopra, l’appellante versa in atti e documenta l’attestazione AGID sulle PEC del Riscossore presenti nel registro IPA. Da tale attestazione si dà atto che, quantomeno, fino al 1/09/2022 nel Registro IPA vi era solamente un indirizzo PEC da cui spedire le notifiche degli atti: protocollo@pec. agenziariscossione.gov.it.
Tutti questi argomenti non sono stati non sono stati scrutinati dai giudici di prime cure e pertanto sussiste la lamentata illegittimità della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto validamente notificato la cartella di pagamento n. (…) nonostante l’illegittimità della notifica effettuata con spedizione da un indirizzo di PEC non risultante da alcun registro pubblico degli indirizzi elettronici IPA, REGINDE o INIPEC , indirizzo pacificamente appostato solo a far data dal 1/9/2022.
L’art. 16 ter, del D.L. n. 179 del 2012 (convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221), rubricato “pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni”, al comma 1, dispone: “A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, dall’articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall’articolo 16, comma 6, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia” e la notifica Pec si intende validamente effettuata soltanto se effettuata a un indirizzo Pec certificato ed inviato da un indirizzo Pec anch’esso certificato. Anche l’art. 57-bis, del D.Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale, ‘CAD’), stabilisce, al comma 1, che “al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito l’indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati”. Se manca un tale accreditamento, è precluso al contribuente verificare la provenienza del messaggio e, in particolare, la sua attribuibilità alla specifica Amministrazione menzionata come mittente. In altri termini, il Legislatore ha sancito la necessità che l’attività di notifica avvenga mediante l’utilizzo di indirizzi di posta elettronica risultanti dai pubblici elenchi, al fine di assicurare la necessaria certezza sulla provenienza e sulla destinazione dell’atto da notificare e ciò non può valere soltanto rispetto alla parte contribuente. Ritiene la Commissione che non possa, pertanto, reputarsi valida la notifica effettuata dall’Ufficio avvalendosi di indirizzi non ufficiali, poiché ciò non consente assoluta certezza della provenienza dell’atto impugnato, atta a comprovare l’affidabilità giuridica del contenuto dello stesso, profili che devono invece essere entrambi garantiti, a salvaguardia della pienezza del diritto di difesa del contribuente. Ne consegue l’inesistenza giuridica della consegna informatica dell’atto tributario proveniente da indirizzo formalmente non opponibile al contribuente. Pertanto, la Commissione Tributaria rileva che l’Ufficio ha notificato nel presente giudizio la comunicazione preventiva di ipoteca usando l’indirizzo non idoneo per una valida notifica, posto che non risulta dai registri ufficiali Reginde o Indice PA e che, dunque, non può essere riferito all’agente della riscossione. Ciò è, del resto, in linea con l’orientamento di legittimità secondo cui “La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi” (Cass. ordin. n. 3093/2020, che riprende Cass. sent., n. 17346/2019). Pertanto, le notifiche effettuate via Pec da un indirizzo di posta elettronica non risultante dai pubblici registri sono inesistenti ed è escluso ogni effetto sanante per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., perché: “utilizzando un indirizzo pec non certificato e non inserito in pubblici registri, il messaggio di posta elettronica difetta di un requisito indispensabile a tal fine, non consentendo al destinatario di essere messo in condizioni di conoscerne il contenuto, senza correre il rischio di essere attaccato da c.d. ‘Malware’ ” (così C.T.P. Roma n. 6298/2022). In tal senso la Corte del Lazio si è già espressa (sent. n. 2633/07/2022 e la già in essa citata CTR Lazio, sent. n. 915/2022).
L’appello deve, pertanto, essere accolto e la sentenza gravata riformata, annullandosi gli atti impugnati per inesistenza della relativa notifica e restando assorbite tutte le altre censure addotte.
La complessità della questione che ha visto la stessa Corte di cassazione mutare nel tempo la sua giurisprudenza giustifica la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte Tributaria di secondo grado del Lazio-Roma, definitivamente pronunziando, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza gravata, annulla gli atti impugnati
Spese compensate.
Conclusione
Così deliberato in nella Camera di consiglio in il 15 gennaio 2025.