Linee guida dell’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e dei professionisti, vers. 2.0

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Line Guida

La versione 1.0 delle Linee Guida dell’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese, era stata pubblicata da AgID in data 15 settembre 2021 con determinazione 529/2021; il 7 luglio 2022, con determina 191/2022, AgID ha pubblicato la versione 2.0 delle citate linee guida contenente le integrazioni derivanti dall’art. 27, comma 1, lett. a) e c) del D.L. 6 novembre 2021, n. 152.
Le Linee Guida sono, naturalmente, adottate ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante il “Codice dell’Amministrazione digitale” (CAD) e della Determina AgID n. 160 del 2018 recante il “Regolamento per l’adozione di linee guida per l’attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale”; le stesse stabiliscono, come detto, le modalità di realizzazione e gestione operativa dell’INAD (Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese) nonché le modalità di accesso allo stesso, il tutto ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 quater del CAD.
Si riportano alcuni degli aspetti più singolari e importanti delle nuove linee guida del domicilio digitale.
1) Il domicilio digitale:
Il domicilio digitale è l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (di seguito PEC) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del CAD.
2) Chi può eleggere il proprio domicilio digitale mediante nell’INAD:
a) le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano la capacità di agire;
b) i professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013 (di seguito Professionisti);
c) gli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nell’INI-PEC.
Tutti i soggetti sopra indicati che intendono eleggere il proprio domicilio digitale, devono preventivamente registrarsi all’INAD accedendo tramite il relativo portale web e identificandosi mediante il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta d’identità elettronica (CIE) o la carta nazionale dei servizi (CNS).
La registrazione dei Professionisti nell’INAD è soggetta alla verifica (automatizzata), dell’assenza del soggetto all’interno dell’INI-PEC.
Nel caso in cui il Professionista risulti già presente nell’INI-PEC, non gli sarà consentita la registrazione all’INAD e, conseguentemente, gli sarà preclusa la possibilità di eleggere, in tale sistema, il domicilio digitale in qualità di Professionista, ferma restando, in ogni caso, la facoltà di registrazione nell’INAD in qualità di persona fisica.
3) Per i professionisti: domicilio digitale professionale o domicilio digitale personale?
i professionisti hanno facoltà di eleggere nell’INAD sia un domicilio digitale professionale sia un domicilio digitale personale e la distinzione tra i due domicili digitali, appartenenti al medesimo soggetto, è resa evidente all’interno dell’INAD sia al diretto interessato, al momento dell’elezione del domicilio, sia agli utenti al momento della consultazione dell’INAD.
Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di eleggere al di fuori dell’INAD un domicilio speciale per determinati atti o affari, ai sensi dell’articolo 47 c.c.
Il domicilio eletto dalle persone fisiche può essere utilizzato anche per le comunicazioni aventi valore legale a loro dirette nella qualità di tutori, curatori, procuratori o altre forme di rappresentanza di altre persone fisiche, previste dalla legge.
4) Può essere volontariamente dismesso il domicilio digitale in uso?
Le linee guida prevedono la facoltà di cessazione del domicilio digitale in uso da parte del titolare senza elezione di un nuovo domicilio digitale; ciò però non sempre è possibile in quanto la cessazione volontaria, non è consentita a coloro che risultano contemporaneamente iscritti nell’INI-PEC in qualità di professionisti, ai sensi dell’art. 6-quater, comma 2 del CAD.
5) Il professionista può modificare o eliminare la propria attività professionale o le proprie attività professionali indicate nell’INAD?
Con specifico riferimento alla figura del professionista, è altresì prevista la facoltà del medesimo di modificare o eliminare la propria attività professionale o le proprie attività professionali indicate nell’INAD. Qualora il professionista non svolga più alcuna attività professionale e, pertanto, proceda all’eliminazione di tale indicazione, l’INAD procede alla cessazione del domicilio digitale e della posizione associata al Professionista, mantenendo, ove già presente, la differente posizione dello stesso soggetto quale persona fisica.
6) È prevista in INAD la storicizzazione delle operazioni sul domicilio digitale?
Le linee guida prevedono che, al fine di dare evidenza delle operazioni effettuate durante le fasi di elezione, modifica e cessazione del domicilio digitale, anche d’ufficio e in casi particolari, viene generata, ai soli fini probatori, la tracciatura di tali operazioni, mediante registrazione su supporto informatico:
a) della modalità di identificazione dell’utente per le operazioni richieste;
b) della data e dell’ora di accesso all’INAD;
c) della data, dell’ora e del tipo di operazione effettuata (elezione, modifica, conferimento e revoca della delega, cessazione volontaria e cessazione in casi particolari) e del domicilio digitale a cui è riferita l’azione;
d) della data e dell’ora di validazione o annullamento della richiesta telematica al Gestore INAD.
I dati della tracciatura sono associati al soggetto richiedente e inviati in conservazione ove resteranno disponibili per dieci anni dalla trasmissione al sistema di conservazione, a garanzia di eventuali esigenze probatorie nell’ordinario termine di prescrizione dei diritti, in considerazione delle finalità del domicilio digitale.
7) INAD e domicilio digitale dei professionisti già presenti in INI-PEC:
il domicilio digitale dei professionisti iscritti nell’INI-PEC sarà inserito anche nell’INAD quale domicilio digitale in qualità di persone fisiche, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso; ciò in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 6-quater, comma 2 del CAD.
Il Ministero per lo Sviluppo Economico, avvalendosi del Gestore di INIPEC, renderà disponibili al Gestore dell’INAD gli indirizzi e i nominativi dei professionisti presenti nell’INI-PEC, tramite servizi informatici le cui specifiche tecniche sono definite in fase di sviluppo dell’INAD.
L’inserimento nell’INAD degli indirizzi elettronici presenti nell’INI-PEC consta delle seguenti fasi:
a) recupero, tramite i suddetti servizi, dei domicili digitali e dei nominativi dei professionisti inseriti nell’INI-PEC, messi a disposizione dal Gestore dell’INIPEC al Gestore dell’INAD;
b) inserimento provvisorio nell’INAD per 30 giorni, senza pubblicazione, dei domicili digitali e dei relativi nominativi. Nel caso di professionisti iscritti a più ordini o collegi professionali è inserito nell’INAD l’ultimo domicilio digitale cronologicamente dichiarato nell’INI-PEC.
c) il Gestore INAD, provvederà a fornire ai professionisti iscritti in INI-PEC le istruzioni utili al completamento della procedura di registrazione all’INAD, necessaria all’abilitazione delle funzioni di gestione del proprio domicilio.
Qualora, entro 30 giorni dall’inserimento provvisorio di cui sopra, il professionista non abbia usufruito della propria facoltà di modifica del domicilio digitale trasmesso dall’INI-PEC, il Gestore INAD provvederà alla pubblicazione del domicilio digitale e del relativo nominativo del professionista.
Qualora il professionista abbia optato per la modifica del domicilio digitale, al fine di eleggerne uno personale in INAD diverso da quello presente in INI-PEC, il Gestore INAD procede alla cancellazione del domicilio digitale inizialmente trasmesso dall’INI-PEC.
8) L’ambito di utilizzo del domicilio digitale:
a) l’utilizzo del domicilio digitale è disciplinato dagli articoli 3-bis, 6 e 6-quinquies del CAD.
b) I domicili digitali presenti nell’INAD sono utilizzabili per l’invio di comunicazioni elettroniche aventi valore legale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera n-ter) del CAD.
Codice dell’amministrazione digitale – Art. 6 – Utilizzo del domicilio digitale
1. Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all’articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l’ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217.
1-ter. L’elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti è l’Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti di cui all’articolo 6-bis.
L’elenco dei domicili digitali dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), è l’Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui all’articolo 6-ter. L’elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo è l’Indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato di cui all’articolo 6-quater.
1-quater. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all’articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all’articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all’originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis.
Art. 6-quinquies – Consultazione e accesso
1. La consultazione on-line degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater è consentita a chiunque senza necessità di autenticazione. Gli elenchi sono realizzati in formato aperto.
2. L’estrazione dei domicili digitali dagli elenchi, di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, è effettuata secondo le modalità fissate da AgID nelle Linee guida.
3. In assenza di preventiva autorizzazione del titolare dell’indirizzo, è vietato l’utilizzo dei domicili digitali di cui al presente articolo ((per l’invio di comunicazioni commerciali, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera f, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70).
4. Gli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater contengono le informazioni relative alla elezione, modifica o cessazione del domicilio digitale.