Dopo la condanna penale anche il giudice contabile con sentenza del 17 dicembre 2014 ha accertato condotte dannose presso l’UNEP della Corte di appello di Roma.
Da un controllo amministrativo-contabile disposto sulla Sezione notificazioni civili dell’UNEP della Corte di appello di Roma, negli anni 2004-marzo 2006, emergevano ammanchi per euro Euro 458.797, 26.
Veniva, quindi, avviata sia l’azione da parte della Procura Penale sia l’azione da parte della Procura contabile, quest’ultima poi sospesa in attesa dell’esito del processo penale.
In particolare, sul fronte penale il Gip presso il Tribunale di Roma disponeva il rinvio a giudizio della responsabile per il reato di peculato previsto dall’articolo 314 c.p. e con sentenza penale del Tribunale di Roma n. 1380/14, depositata in data 11 aprile 2014, la stessa veniva condannata alla pena di tre anni e due mesi di reclusione.
Sul fronte contabile, sulla base di tale sentenza penale, la Procura regionale riassumeva il giudizio. Al centro della vicenda la preposta al Servizio con piena autonomia gestionale e contabile di due casse distinte esistenti nella Sezione notificazioni atti civili, e cioè la cassa restituzione atti e la cassa accettazione-notificazioni, che nel periodo di riferimento sono risultate nella sua esclusiva responsabilità gestoria.
Dagli atti di indagine è emerso che la stessa non ha saputo dare valide giustificazioni in ordine alla mancata esibizione di alcuni registri contabili, c.d. cronologici, sulla base dei quali venivano annotate giornalmente le entrate e le uscite delle due casse, nonché non ha saputo fornire altrettanto legittime giustificazioni circa l’importo dei versamenti effettuati risultati inferiori rispetto a quanto dichiarato nei registri cronologici rinvenuti e rispetto agli statini giornalieri e mensili redatti dai vari ufficiali giudiziari preposti alla ricezione degli atti, alla riscossione dei diritti e dei rimborsi da parte dei privati.
Certamente, precisa la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, nella sentenza del 17 dicembre “l’aver riunito in una stessa persona le funzioni di ufficiale giudiziario tesoriere sia della cassa accettazione sia della cassa restituzione non è stata una soluzione adeguata che denota carenza organizzativa.”
Aggiunge poi il Collegio che infrazioni sono anche imputabili al Dirigente UNEP, che tuttavia non è stato convenuto in giudizio, nonostante la relazione ministeriale avesse segnalato la sua personale responsabilità connessa alla mancanza di apposite direttive che lo stesso, soltanto all’indomani dei fatti qui in esame, ebbe ad emanare per evitare il ripetersi di simili irregolarità, nonché l’omissioni di doverosi controlli in presenza di una situazione conclamata di caos, oggetto di denuncia anche da parte delle OO.SS..
Su tali basi il danno, inizialmente quantificato dalla Procura in Euro 458.797, 26 è stato ridotto ad euro 400.00,00 tenendo conto della situazione in cui è stata posta in essere la condotta illecita della convenuta e delle mancanze di altri soggetti che hanno facilitato la realizzazione dell’evento dannoso.
Conclude la Corte precisando che, pur in presenza del denunciato caos gestionale che può comportare effetti sulla determinazione del danno imputabile, resta il fatto che della somma non rendicontata la convenuta, non avendo dato alcuna dimostrazione, si presume che ne abbia tratto vantaggio personale, e quindi costituisce posta dannosa che la stessa deve risarcire. “Peraltro l’esito del parallelo processo penale in primo grado ha dato ampia dimostrazione dell’attività illecita compiuta dalla convenuta che non è riuscita neppure in quella sede a dimostrare la destinazione data alle somme mancanti”.