Regio Decreto n. 639 del 14.04.1910

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REGIO DECRETO 14 aprile 1910, n. 639(1).

Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 (in Gazz. Uff., 30 settembre, n. 227) – che approva il testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

(1) Pubblicato in Gazz. Uff. del 30/09/1910 n. 227

testo DECRETO

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE RE D’ITALIA

Vista la legge 24 dicembre 1908, n. 797, e gli articoli ivi richiamati del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 29 giugno 1902, n. 281, e dell’altro testo unico approvato col R. decreto 16 luglio 1905, n. 646, per le leggi sul credito fondiario;

In esecuzione dell’art. 9 della legge suddetta 24 dicembre 1908, n. 797, che ha autorizzato il Governo a coordinare in testo unico le nuove disposizioni e quelle richiamate, con le modificazioni di forma opportune in relazione alla materia contemplata dalla legge medesima;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico Articolo Unico.

E’ approvato l’annesso testo unico, visto, d’ordine Nostro, dal ministro predetto, delle disposizioni concernenti il procedimento coattivo per la riscossione delle entrate patrimoniali, e dei proventi di servizi pubblici contemplati dalla legge 24 dicembre 1908, n. 797, nonché delle tasse sugli affari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1910.

(Si omettono le firme).

TESTO UNICO

TESTO UNICO delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari.

Disposizioni generali.

Articolo 1 (Art. 1, legge 24 dicembre 1908, n. 797).

I sistemi di procedura coattiva, attualmente in vigore nelle diverse regioni del Regno, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, del Fondo per il culto, del Fondo di religione e beneficenza di Roma, degli Economati generali e dei subeconomati dei benefici vacanti (sia per le entrate economali, sia per quelle degli enti ecclesiastici dipendenti, quando essi si trovino effettivamente e direttamente amministrati dagli Economati e sub-economati predetti), delle Province, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni della presente legge, le quali sono applicabili anche ai proventi del Demanio pubblico e dei pubblici servizi esercitati dallo Stato e dagli enti sopra menzionati.

Articolo 2 (Art. 2, legge 24 dicembre 1908, n. 797).

Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell’ordine, emesso dal competente ufficio dell’ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esentivi, la somma dovuta.

La ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l’ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta; ed è notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all’Ufficio di conciliazione.

L’ufficiale giudiziario o l’usciere dell’Ufficio di conciliazione deve restituire all’Ufficio emittente l’originale ingiunzione, munita del certificato di eseguita notificazione.

Per la intimazione d’ignoto domicilio, residenza o dimora, o residenti all’estero, sono applicabili le norme stabilite dalla procedura civile per le citazioni.

Per la effettuata notificazione è corrisposta all’ufficiale giudiziario o all’usciere del conciliatore la metà dei diritti spettanti, giusta la tariffa vigente, agli ufficiali giudiziari delle preture.

Articolo 3 (Art. 3, legge 24 dicembre 1903, n. 797).

Entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione, il debitore può contro di questa produrre ricorso od opposizione avanti il conciliatore o il pretore, o il tribunale del luogo, in cui ha sede l’ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza, a norma del Codice di procedura civile.

L’autorità adita ha facoltà di sospendere il procedimento coattivo.

Il provvedimento di sospensione può essere dato dal conciliatore, pretore o presidente con semplice decreto in calce al ricorso.

Articolo 4 (Art. 4, legge 24 dicembre 1908, n. 797).

Respinto, in tutto od in parte, il ricorso o l’opposizione dall’autorità adita e riattivato, qualora ne fosse stata disposta la sospensione, il procedimento coattivo, oppure proseguito, in mancanza del ricorso o dell’opposizione anzidetti o dell’inibitoria da parte dell’autorità suindicata, il procedimento medesimo, esso non potrà, per qualsiasi motivo, ed anche quando sia pendente giudizio di appello, essere sospeso se non in seguito a pagamento della somma dovuta, salvo il caso di provvedimento di sospensione che fosse dato dalla autorità adita per l’appello.

Tale pagamento dovrà comprovarsi con la quietanza staccata dai prescritti bollettari.

Dell’esecuzione sui mobili.

Articolo 5 (Art. 33, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281,

e 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 797).

Trascorso inutilmente il termine di giorni trenta, fissato dall’art. 2 per i debitori morosi, o respinto il ricorso o l’opposizione nei casi in cui fosse stata ordinata la sospensione del procedimento coattivo a tenore degli articoli 3 e 4, l’ente creditore procede, per mezzo di un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o di un usciere dell’ufficio di conciliazione, al pignoramento dei beni mobili del debitore, eccettuati quei mobili che per legge non possono essere pignorati.

Articolo 6 (Art. 34, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281).

L’atto di pignoramento, redatto dall’ufficiale giudiziario o dall’usciere, in presenza di due testimoni, contiene la designazione dell’ente che procede all’esecuzione, il nome e cognome del debitore e dei testimoni, il titolo e l’ammontare del debito, la qualità, la quantità e il valore approssimativo degli oggetti oppignorati, il nome e cognome del depositario, e la intimazione al debitore che trascorso il termine stabilito dall’art. 10 si procederà alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto.

Quando si proceda sui frutti naturali pendenti, l’atto di oppignoramento deve indicare la qualità e la natura dei frutti oppignorati, due almeno dei confini dell’apprezzamento in cui i frutti si trovano, e l’estensione approssimativa del medesimo.

L’atto di pignoramento sarà sottoscritto dall’ufficiale giudiziario o dall’usciere e dal depositario.

Copia dell’atto si consegna al debitore, se presente, o alla persona che lo rappresenta sul luogo; in mancanza dell’uno o dell’altra, la copia si rimette al domicilio del debitore, e se il domicilio non è nel Comune la copia si rimette, per conto del debitore, al sindaco.

Articolo 7 (Art. 35, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281).

Dell’avvenuto pignoramento l’ufficiale giudiziario o l’usciere dà notizia immediata al sindaco trasmettendogli copia dell’atto. Appiè dell’atto di pignoramento sarà iscritta la nomina di uno stimatore fatta dal sindaco.

Gli ufficiali giudiziari ed uscieri che contravvengono al disposto di quest’articolo sono puniti, sopra denunzia del sindaco, con multa di L. 20 a favore del Comune, e, in caso di recidiva, con la destituzione.

Articolo 8 (Art. 36, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281).

L’ente creditore non può prendere in custodia gli oggetti oppignorati. Per la custodia dei medesimi si costituisce depositario lo stesso debitore od una terza persona, a scelta dell’ente creditore, e non trovandosi chi assuma l’incarico, si nomina dal sindaco un depositario d’ufficio sopra istanza dell’ente creditore.

Articolo 9 (Art. 37, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281).

Salvo la omissione del precetto, nulla è innovato alla procedura ordinaria quanto al pignoramento dei beni mobili presso terzi e all’assegnazione di crediti in pagamento.

L’ente creditore però può valersi dell’ufficiale giudiziario o dell’usciere di cui all’art. 2 per tutti gli atti della procedura esecutiva, compresa la notificazione della sentenza.

Il pignoramento dei fitti e delle pigioni dovuti al debitore si farà dall’ufficiale giudiziario o dall’usciere mediante la consegna dell’affittuario od inquilino un atto contenente l’ordine di pagare all’ente creditore, invece che al locatore, il fitto o la pigione scaduta o da scadere, sino alla concorrenza delle somme dovute all’ente medesimo.

Articolo 10 (Art. 38, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281).

Scorsi dieci giorni dal pignoramento di cui all’art. 6, senza che sia soddisfatto il debito, l’ente creditore procede alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto, che si apre sul prezzo di stima.

L’incanto si notifica al pubblico a cura dell’ente creditore, con avviso da affiggersi, per mezzo dell’ufficiale giudiziario o dell’usciere, di cui all’art. 2, alla porta esterna della cassa del Comune cinque giorni prima del giorno fissato per la vendita.

L’avviso indica il giorno, l’ora, il luogo e gli oggetti da vendersi.

Quando si tratti di oggetti per i quali vi sia pericolo di deperimento od occorra una dispendiosa conservazione, l’ente creditore, previa autorizzazione del pretore, o del giudice conciliatore nei Comuni che non sono sede di pretura, può abbreviare i termini suddetti ed anche procedere alla vendita nello stesso giorno nel quale segue il pignoramento, purché vi sia l’intervallo di non meno di due ore dalla pubblicazione dell’avviso relativo.

Articolo 11 (Art. 39, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281).

Il segretario comunale, o un suo delegato, assiste all’incanto e stende il relativo atto che contiene il nome e cognome di ciascun acquirente, il prezzo di vendita di ogni oggetto e la firma del segretario o del suo delegato e del banditore.

Per tale ufficio il segretario comunale è retribuito con le norme e nella misura che saranno stabilite nel regolamento.

La vendita degli oggetti e la relativa consegna si fa al migliore offerente sul prezzo di stima e dietro il pagamento del prezzo offerto.

Quando l’incanto vada deserto in tutto o in parte, o le offerte siano inferiori alla stima, si procederà a nuovo incanto nel primo giorno seguente non festivo, nel quale gli oggetti oppignorati sono venduti al miglior offerente, ancorché l’offerta sia inferiore alla stima.

Per procedere al secondo incanto basta la dichiarazione che ne è fatta al pubblico dal banditore, d’ordine dell’ufficiale incaricato della vendita.

L’incaricato della riscossione non può mai rendersi deliberatario.

Gli oggetti d’oro e d’argento non possono vendersi per somma minore del valore intrinseco determinato dalla stima; quelli rimasti invenduti si ritengono dall’ente creditore come danaro per il solo valore intrinseco.

Articolo 12 (Art. 40, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281).

Seguita la vendita dei mobili, gli atti originali della vendita e la somma ricavata si depositano entro tre giorni presso il cancelliere della pretura.

La distribuzione del prezzo tra l’ente creditore e i creditori opponenti si fa a carico del capo VIII, titolo II, libro II del Codice di procedura civile.

Però il pretore ordina immediatamente il pagamento all’ente creditore di quanto gli spetta, ogni qualvolta non vi siano creditori privilegiati prevalenti o di egual grado che abbiano fatto opposizione, o quando il prezzo ricavato basti a soddisfare tutti i creditori.

Articolo 13 (Art. 41, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281).

Ove l’ente creditore abbia oppignorato pigioni o fitti già scaduti, l’affittuale o l’inquilino dovrà pagare l’ammontare del debitore per il quale si è proceduto, degli

accessorî e delle spese, nel termine di quindici giorni dopo il pignoramento, e sino alla concorrenza del suo debito.

Se le pigioni o fitti non sono ancora scaduti il pagamento sarà effettuato nei tempi di rispettiva scadenza.

Le anticipazioni saranno ammesse se fatte in conformità della consuetudine locale e provate nei modi di legge.

Articolo 14 (Art. 42, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281).

Pel conseguimento di quanto sia dovuto dall’affittuario o dall’inquilino pel fitto o per la pigione l’ente creditore può esercitare tutti i diritti competenti al locatore suo debitore. Può anche procedere direttamente con le norme di questa legge, non ostante l’affittamento, sopra i frutti del fondo affittato, e colpiti dal privilegio stabilito dall’art. 1962 del Codice civile.

Articolo 15 (Art. 2 e 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 797).

Per gli atti compiuti nel procedimento di esecuzione mobiliare, l’ufficiale giudiziario o l’usciere designati nell’art. 2 hanno diritto alle competenze di cui nell’articolo stesso.

Della esecuzione sugli immobili.

Articolo 16 (Art. 43, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646).

Nel procedimento di espropriazione, iniziato per i crediti di cui nell’art. 1 della presente legge, è escluso l’obbligo della notificazione del titolo esecutivo.

Articolo 17 (Art. 45, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646).

Notificato al debitore il precetto di pagamento, il presidente del tribunale competente nel giudizio di espropriazione procede, sulla istanza dell’ente creditore e mediante ordinanza, alla nomina del sequestratario, preferendo la persona che gli sia proposta dall’ente, purché la riconosca idonea.

Il presidente provvede egualmente sull’istanza degli interessati alla rimozione del sequestratario ed alla surrogazione di altro.

Previa citazione dell’ente, il presidente revoca la nomina del sequestratario ed annulla gli effetti della immissione in possesso quando siano estinti i debiti per cui si procede.

Le ordinanze del presidente sono provvisoriamente esecutorie.

L’ordinanza di immissione in possesso del sequestratario si esegue con la notificazione di un unico atto contenente il precetto per il rilascio in un termine di giorni tre e l’avviso per la immissione nei due giorni successivi, fissando il giorno e l’ora in cui l’ufficiale giudiziario si recherà sul luogo per la esecuzione. La notificazione di tale atto al debitore vale citazione affinché esso possa trovarsi presente.

Articolo 18 (Art. 46, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646).

Il privilegio stabilito nell’art. 1961 del Codice civile viene esteso a tutte le somme che l’ente creditore, in seguito ad autorizzazione del presidente del tribunale, direttamente o per mezzo del sequestratario, anticipa per la conservazione dei beni.

Non ha luogo l’amministrazione giudiziaria e cessa, se già fosse ordinata, qualora gli immobili fossero affittati ed il debitore avesse stipulata in favore dell’ente che l’avesse accettata, la delegazione o cessione dei fitti.

In tal caso l’ente potrà procedere contro l’affittuario moroso con la procedura speciale stabilita cogli articoli 5 e 15 della presente legge.

Articolo 19 (Art. 47, legge T. U. 16 luglio 1903, n. 646).

Le cessioni o liberazioni di fitti non scaduti per un termine maggiore di un anno, anche se trascritte, sono inefficaci dal giorno della trascrizione del precetto riguardo all’ente creditore avente ipoteca iscritta anteriormente alla data certa della cessione o liberazione.

Articolo 20 (Art. 48, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646).

Quando occorre dare in affitto i fondi, l’autorizzazione sarà concessa dal presidente del tribunale con ordinanza non impugnabile, e potrà essere data anche in modo generico sulla istanza del debitore, del creditore e del sequestratario, citato quello fra essi che non è unito alla istanza.

Il sequestratario riscuote le rendite e i frutti, il cui ammontare, dedotte le spese di amministrazione e i tributi pubblici, verserà nella cassa dell’ente creditore. Incombe lo stesso obbligo al sequestratario che si trovi già nominato sulla istanza di altro

creditore.

Per la nomina, revoca e surrogazione del sequestratario si osserva la procedura degli incidenti.

Articolo 21 (Art. 49, legge T. U. 1905, n. 646).

Le opposizioni al precetto, in qualunque tempo proposte, non sospendono il corso del giudizio, salvo che l’autorità giudiziaria ne ordini la sospensione.

L’ente creditore può domandare l’incanto, attribuendo agli immobili come prezzo venale il valore risultante dalla estimazione dei beni, sulla base dell’art. 663 del Codice di procedura civile, esclusa, di regola, la perizia.

Tuttavia l’ente creditore che procede non ha obbligo di sottostare all’offerta e alle conseguenze che ne derivano, secondo il predetto art. 663. Ove la vendita o la rivendita non avvenga, si procederà ad altro incanto nel modo stabilito nella seconda parte dell’art. 675 del Codice medesimo.

Articolo 22 (Art. 50, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646).

Nei giudizi di purgazione, se il prezzo stipulato o che si dichiarerà, a sensi dell’art. 2043, n. 3, del Codice civile, è minore del credito dell’ente che procede, e non viene fatto da altro creditore l’aumento del decimo, in conformità dell’art. 2045 del detto Codice, l’ente medesimo può fare istanza per l’incanto sul prezzo come sopra stipulato o dichiarato, senza obbligo di fare aumento del decimo e senza impegno alcuno, qualunque sia l’esito dell’incanto.

Articolo 23 (Art. 51, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646).

Se la espropriazione si trovasse già iniziata da altri creditori, l’ente che procede avrà diritto di essere surrogato ai creditori esproprianti nel procedimento, quantunque non vi fosse motivo di negligenza. L’ente ha facoltà di surrogarsi in una espropriazione dipendente da un precetto anteriore, limitatamente ai beni ad esso ipotecati, fermi gli atti già compiuti nel corso del giudizio. Esso non ha l’obbligo di comprendere nel suo giudizio di espropriazione la maggiore quantità di beni a cui si riferisca un posteriore precetto.

Tuttavia l’ente ha l’obbligo di procedere anche per la maggiore quantità dei beni compresi nel precetto che dà luogo alla surrogazione od anche in un precetto posteriore, qualora i beni predetti e quelli ad esso ipotecati siano gravati cumulativamente da precedenti ipoteche eventuali.

Quando l’ente che sostiene la procedura per la esecuzione trascuri di continuarla, potrà chiedersi da altro creditore la surrogazione, a senso dell’art. 575 del Codice di procedura civile.

Articolo 24 (Art. 52, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646).

Il magistrato assegnerà sempre, nell’interesse dell’ente creditore, il termine minimo in tutti i casi nei quali il Codice di procedura civile stabilisce un termine massimo ed uno minimo.

I termini della notificazione, pubblicazione ed inserzione del bando saranno ridotti alla metà.

Articolo 25 (Art. 53, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646).

La sentenza che autorizza la vendita è sempre provvisoriamente eseguibile, non ostante qualsiasi gravame.

Articolo 26 (Art. 54, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646).

Le domande di separazione, le eccezioni di nullità e tutte le istanze incidentali, ancorché il giudizio di merito, compresa la eccezione di pagamento, non sospendono il corso del giudizio e la vendita, salvo il caso che la sospensione sia provvisoriamente ordinata dal tribunale. Nondimeno, se la domanda è poi respinta dal tribunale, la sospensione ordinata non ha più effetto, sebbene la sentenza del tribunale venga impugnata.

Articolo 27 (Art. 55, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646).

Il compratore degli immobili, nei venti giorni dalla vendita definitiva, dovrà pagare all’ente creditore, senza attendere il proseguimento della graduazione, quella parte del prezzo che corrisponde al credito dell’ente in capitale, accessori e spese. In difetto di che vi sarà astretto con tutti i mezzi consentiti dalla legge e con la rivendita degli immobili aggiudicatigli a sue spese e rischio, salvo l’obbligo dell’ente stesso di restituire

a chi di ragione quel tanto coi rispettivi interessi, per cui, in conseguenza della graduazione, non risultasse utilmente collocato.

Il pagamento della parte del prezzo di cui sopra dovrà eseguirsi parimente dall’aggiudicatario nei venti giorni dall’aggiudicazione anche quando da altri creditori sia stato promosso il giudizio senza bisogno che tale obbligo sia incluso nelle condizioni di vendita.

Articolo 28 (Art. 56, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646).

Le disposizioni degli articoli 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, sono applicabili anche nei giudizi di rivendita promossi dagli enti contemplati dalla presente legge nel caso dell’art. 689 del Codice di procedura civile.

Disposizioni finali.

Articolo 29 (Art. 6, legge 24 dicembre 1908, n. 797).

Gli atti per il procedimento coattivo sono esenti da tassa di bollo quando la somma, oggetto della vertenza, non superi le lire trenta, e sono scritti sulla carta bollata ordinaria da centesimi venticinque quando la somma superi le lire trenta e non le lire cento.

Articolo 30 (Art. 7, legge 24 dicembre 1908, n. 797).

Rimane in vigore degli antichi ordinamenti la parte riguardante le norme di conservazione, voltura, rinnovazione ed efficacia dei ruoli esecutivi per la riscossione dei cespiti mobiliari.

Articolo 31 (Art. 8, legge 24 dicembre 1903, n. 797).

Le disposizioni degli articoli 5 a 29 della presente legge, esclusa nell’art. 5 la parte concernente il richiamo agli articoli 3 e 4, sono applicabili ai procedimenti esecutivi per la riscossione delle tasse sugli affari. Il termine prefisso nell’ingiunzione è, anche in questo caso, portato a trenta giorni.

(Si omettono le firme).