Circolare 01/2015 – Avvisi di Addebito INPS

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CircolareANNA2

Con l’entrata in vigore dell’art. 30 D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, è stata soppressa la fase della iscrizione a ruolo del credito contributivo, e la consegna del ruolo all’agente della riscossione, cui competeva la notifica della cartella di pagamento ed è stato introdotto per il solo Inps l’avviso di addebito, contenente la intimazione al debitore di adempiere entro 60 gg. dalla notifica dell’avviso, con l’avvertimento che in mancanza del pagamento l’agente di riscossione, indicato nell’avviso, procederà ad espropriazione forzata, secondo i poteri e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.

La circostanza che nell’avviso di addebito difetti la indicazione dell’ente creditore (a differenza della cartella di pagamento) è da imputarsi al fatto che l’avviso non può che provenire dall’Inps, cui solo è consentita tale modalità di recupero coattivo del credito, cui va ad aggiungersi la mancata indicazione del ruolo e della data di esecutività dello stesso, essendo venuta meno la emissione del ruolo.

Riscossione Inps: nella legge di conversione del Dl 78/2010 più leggera la riforma dal 2011

La riscossione Inps

L’art. 30 del D. L. 78/2010 (recante “Potenziamento dei processi di riscossione dell’INPS”), in sede di conversione in legge, ha subito, come sopra accennato, sostanziali modifiche cambiando di fatto l’obiettivo originario del decreto, i cui effetti avranno decorrenza dal 2011.

Con la legge di conversione sono stati modificati i commi 2, 5 e 15 e sono stati soppressi i commi 3 e 12, riguardanti l’espropriazione forzata (agente della riscossione) trascorsi 30 giorni dal mancato pagamento dell’avviso di addebito dell’INPS emesso per effetto di contributi non versati alle scadenze periodiche, i commi 7, 8 e 11 riguardanti i ricorsi amministrativi relativi ai debiti accertati dagli uffici INPS e il comma 9 in base al quale l’avviso di addebito cessava di avere validità in caso di revisione in autotutela dell’atto di accertamento, ferma restando la possibilità dell’INPS di notificare un nuovo avviso di addebito, in relazione all’eventuale somma ancora dovuta.

Finalità delle nuove norme – A decorrere dal 1° gennaio 2011, la disciplina della riscossione dei crediti da parte dell’INPS (non interessa quindi gli altri enti previdenziali) sarà fondata, come precisa la relazione parlamentare, sullo strumento dell’avviso di addebito, notificato al debitore, avente valore di titolo esecutivo.

La nuova disposizione interesserà il recupero di tutte le somme dovute all’INPS, ivi comprese quelle risultanti dagli accertamenti e quelle derivanti a titolo di sanzioni, somme aggiuntive e interessi.

La  relazione illustrativa del disegno di legge di conversione precisa altresì che le nuove norme sono finalizzate a ridurre fortemente, anche con riferimento agli omessi versamenti periodici (da parte delle aziende e lavoratori autonomi), i tempi intercorrenti tra l’insorgenza del credito rilevato dell’Istituto e il momento in cui l’agente della riscossione possa avviare, secondo la disciplina della riscossione mediante ruoli, l’attività di recupero.

Così la nuova riscossione – Le nuove regole, fissate dalla legge di conversione, possono essere così sintetizzate:

– L’attività di recupero di tutte le somme dovute all’INPS (omessi versamenti periodici e accertamenti d’ufficio) dal 1° gennaio 2011, sarà effettuata mediante notifica  di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo (il titolo esecutivo, per i soli crediti INPS, non sarà più la cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione)

– Detto avviso sarà notificato, in via prioritaria, tramite posta elettronica certificata, ovvero, previa convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale, ovvero a mezzo di raccomandata A.R.;

– L’avviso di addebito che invierà l’INPS dovrà obbligatoriamente contenere (a pena di nullità): codice fiscale del debitore; periodo di riferimento del credito; la causale; l’ammontare del debito ripartito tra quota capitale, interessi (ove dovuti); l’agente della riscossione competente; l’intimidazione ad adempiere al pagamento entro 60 giorni;  l’indicazione che, in mancanza del pagamento,  l’agente della riscossione avvierà la procedura di espropriazione forzata (l’avviso di addebito è già il titolo esecutivo, conseguentemente non verrà più emesso un ruolo con titolo esecutivo), con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione mediante ruolo (la legge di conversione, fatta eccezione per la soppressione dell’esecutività del ruolo, ripristina, rispetto al testo originario del decreto, integralmente la procedura dei ruoli); la sottoscrizione del responsabile dell’ufficio;

– L’avviso di addebito (titolo esecutivo) sarà  consegnato, in deroga alla disciplina sui ruoli (D.Lgs. 46/1999),  all’agente della riscossione con modalità e termini che verranno stabiliti dall’INPS (all’agente della riscossione spettano l’aggio, interamente – non più parzialmente – a carico del debitore e il rimborso delle spese relative alla procedure esecutive di cui all’art. 17, del D. Lgs. 112/2009);

– Il mancato o il tardato pagamento delle somme richieste mediante avviso di addebito, le sanzioni e le somme aggiuntive saranno dovute fino alla data dell’effettivo pagamento;

– Per effetto dell’esecutività data dal legislatore all’avviso di addebito, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati, ai fini del recupero delle somme dovute a qualsiasi titolo all’INPS, al titolo esecutivo emesso dallo stesso istituto (avviso di addebito).

Non è stata quindi modificata la disciplina dei ricorsi che le aziende interessate all’avviso di addebito possono inoltrare al competente comitato, in particolare:

– al comitato amministratore centrale dell’INPS per il mancato o incompleto pagamento dei contributi (sia di lavoro dipendente sia di lavoro autonomo);

– al comitato regionale per i rapporti di lavoro presso la Direzione regione del lavoro per la diversa qualificazione del rapporto di lavoro.

Rimane altresì valida la possibilità da parte dell’azienda di sanare il debito INPS mediante la richiesta di rateazione.

Particolare attenzione occorre dare alla procedura riferita alla sospensione del titolo esecutivo.

La vigente disciplina sui ruoli prevede: la possibilità da parte dell’azienda di ricorrere contro l’iscrizione a ruolo entro 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento; che il giudizio di apposizione contro il ruolo per i motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 e seguenti del codice di procedura civile; che nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l’esecuzione del ruolo per gravi motivi.

Dette disposizioni, a norma di quanto disposto dall’art. 30 in commento (Per effetto dell’esecutività data dal legislatore all’avviso di addebito, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati, ai fini del recupero delle somme dovute a qualsiasi titolo all’Inps, al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto), dovranno,  dal 2011, essere lette con riferimento al titolo esecutivo dell’avviso di addebito e dovranno essere coordinate, a nostro avviso, con quelle nuove che prevedono che l’avviso di addebito dovrà essere  consegnato, in deroga alla disciplina sui ruoli (Dlgs n. 46/1999),  all’agente della riscossione con modalità e termini che verranno stabiliti dall’INPS.

La legge di conversione conferma, invece, l’abrogazione immediata (dal 31.5.2010) dell’art. 25, c. 2, del Dlgs n. 46/1999. Detta norma prevedeva: “Dopo l’iscrizione a ruolo l’ente, in pendenza di gravame amministrativo, può sospendere la riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario ed al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.” Tale abrogazione, la cui decorrenza non coincide con l’entrata in vigore delle nuove norme in materia di riscossione, può creare, almeno fino al 31.12.2010, seri problemi alle aziende, in quanto non potranno più avvalersi della possibilità di chiedere all’Inps di sospendere l’esecutività del ruolo anche quando il medesimo risulta palesemente errato.

Va altresì ricordato che il comma 12 dell’art. 38 della medesima manovra correttiva ha modificato, in via transitoria, la disciplina dei termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo dei debiti contributivi di cui al sopra citato art. 25 del Dlgs n. 46/1999. I termini del predetto articolo non trovano applicazione, limitatamente al periodo 1/1/2010 – 31/12/2012, per i contributi non versati e gli accertamenti notificati successivamente all’1.1.2004. La nota di accompagnamento del citato articolo 38  precisa che la non applicazione di detta decadenza riguarda solo i contributi  e non anche i premi concernenti l’assicurazione infortuni.

Riscossione debiti tributari

La legge di conversione ha apportato importanti modifiche anche all’art. 29 del decreto 78 (recante concentrazione della riscossione nell’accertamento). Il provvedimento, come modificato dalla legge di conversione, stabilisce che a partire dagli atti notificati dal 1’ luglio 2011 (periodi d’imposta in corso alla data del 31.12.2007 e successivi), gli avvisi di accertamento per le imposte dirette e per l’Iva (e connesse sanzioni) dovranno contenere anche l’intimazione al pagamento entro il termine della presentazione del ricorso, l’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, gli importi stabiliti dall’art. 15 del DPR 602/1973 (detta norma prevede: “Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall’ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell’atto di accertamento, per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati”. Detta disposizione è applicabile anche ai sostituti d’imposta).

L’intimazione ad adempiere al pagamento deve essere contenuta anche nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata A.R., nei quali si proceda alla rideterminazione degli importi dovuti (si applica anche al mancato pagamento di una sola rata nei procedimenti di accertamento con adesione, al pagamento frazionato del tributi e dei relativi interessi in presenza di processo e alla riscossione delle sanzioni). I predetti atti divengono esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica (e non più all’atto della notifica) e devono espressamente recare che, trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione, in deroga alle disposizioni di iscrizione a ruolo, è affidata all’agente della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata dei beni del debitore (l’espropriazione forzata deve in ogni caso essere avviata, a pena di decadenza, entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello cui l’accertamento è divenuto definitivo), senza più provvedere alla notifica della cartella di pagamento. In pratica l’avviso di accertamento e il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni costituiranno, dal 1°.7.2011, titolo esecutivo.

Qualora sia ravvisi fondato pericolo per l’esito della riscossione, la riscossione integrale può essere affidata all’agente della riscossione anche prima del termine previsto per il ricorso, ovvero prima dei 60 giorni decorrenti dalla ricezione della raccomandata ovvero prima dei 30 giorni decorrenti dal termine ultimo per il pagamento.

Il ricorso, avverso gli atti notificati, non sospende la riscossione, tuttavia l’ufficio delle entrate o il centro di servizio ha facoltà di disporre la sospensione della riscossione in tutto o in parte, fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato, notificato al concessionario e al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Come per le norme relative alla riscossione INPS, il provvedimento prevede che i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti di accertamento, di irrogazione delle sanzioni ed ai successivi atti di rideterminazione degli importi come disciplinati dalla norma in commento.

Il legislatore ha altresì previsto che, con uno o più regolamenti, verranno introdotte nuove diposizioni per la razionalizzazione delle procedure di riscossione coattiva.

Compensazioni

Anche l’art. 31 (recante preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi) è stato significativamente modificato dalla legge di conversione. In particolare, il testo modificato prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti attraverso il Mod. F24, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a euro 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di  pagamento.

In caso di inosservanza del predetto divieto, si applica la sanzione del 50% dell’importo dei citati debiti iscritti a ruolo e per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato (periodo così modificato dalla legge di conversione).

La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato (periodo aggiunto dalla legge di conversione). È comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità che verranno stabilite con apposito decreto ministeriale.

A decorrere dal 1° gennaio 2011, non opereranno più le disposizioni relative alla compensazione tra il credito d’imposta chiesto a rimborso ed il debito iscritto a ruolo (art. 28-ter del D.P.R. n. 602 del 1973), per i ruoli di ammontare non superiore a 1.500 euro.

La legge di conversione ha altresì introdotto due nuovi commi (1-bis e 1-ter) che modificano, rispettivamente, il DPR 602/1973 sulle riscossioni delle imposte sul reddito, in materia di compensazioni di crediti vantati da soggetti nei confronti di enti territoriali ed enti del Servizio sanitario nazionale con somme iscritte a ruolo, e il comma 3-bis, dell’articolo 9, del DL. 185/2008 (L. 2/2009), che prevede la certificazione da parte di regioni ed enti locali dell’esigibilità dei crediti dichiarati certi, liquidi ed esigibili, finalizzata a consentire la cessione pro soluto a favore di banche o di intermediari finanziari.

Leggi: Circolare A.N.N.A. 2015-001 Avviso di Addebito – Notifica tramite Messi Comunali 2015

Leggi: Circolare del 27 01 2000 n. 16 – Min. Finanze – Dip. Entrate

Leggi: Convenzione tra l’INPS e Roma Capitale per l’espletamento dell’attività di notifica degli Avvisi di Addebito (2017)