D.L. n. 261 del 22.07.1999

Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio .

Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 1999, n. 182.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio;

Visto l’articolo 1, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, che ha delegato il Governo a recepire la predetta direttiva 97/67/CE;

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, che ha approvato il regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 5 agosto 1997, recante proroga delle concessioni postali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 260 del 7 novembre 1997;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 31 dicembre 1997, concernente proroga delle concessioni postali relative all’esercizio di casellari privati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 1998;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. Definizioni.

1. La fornitura dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii postali nonché la realizzazione e l’esercizio della rete postale pubblica costituiscono attività di preminente interesse generale.

2. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «servizi postali»: i servizi che includono la raccolta, lo smistamento il trasporto e la distribuzione degli invii postali;

b) «rete postale pubblica»: l’insieme dell’organizzazione e dei mezzi di ogni tipo utilizzati dal fornitore del servizio universale che consentono in particolare: a) la raccolta, dai punti di accesso sull’insieme del territorio, degli invii postali coperti dall’obbligo di servizio universale; b) il trasporto e il trattamento di tali invii dal punto di accesso alla rete postale fino al centro di distribuzione; c) la distribuzione all’indirizzo indicato sull’invio (2);

c) «punto di accesso»: ubicazioni fisiche comprendenti in particolare le cassette postali messe a disposizione del pubblico, o sulla via pubblica o nei locali del fornitore del servizio universale, dove gli invii postali sono depositati dai clienti nella rete postale pubblica;

d) «raccolta»: l’operazione di raccolta degli invii postali depositati nei punti di accesso;

e) «distribuzione»: il processo che va dallo smistamento nel centro incaricato di organizzare la distribuzione alla consegna degli invii postali ai destinatari;

f) «invio postale»: l’invio al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore del servizio universale; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonché di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;

g) «invio di corrispondenza»: la comunicazione in forma scritta, anche generata mediante l’ausilio di mezzi telematici, su supporto materiale di qualunque natura che viene trasportato e consegnato all’indirizzo indicato dal mittente sull’oggetto stesso o sul suo involucro, con esclusione di libri, cataloghi, quotidiani, periodici e similari;

h) «pubblicità diretta per corrispondenza»: comunicazione indirizzata ad un numero significativo di persone, definito ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera p), consistente unicamente in materiale pubblicitario o di marketing, contenente lo stesso messaggio ad eccezione del nome, dell’indirizzo e del numero di identificazione del destinatario nonché altre modifiche che non alterano la natura del messaggio, da inoltrare e consegnare all’indirizzo indicato dal mittente sull’invio stesso o sull’involucro. Avvisi, fatture, rendiconti finanziari e altre comunicazioni non identiche non sono considerati pubblicità diretta per corrispondenza. Una comunicazione contenente pubblicità e altro nello stesso involucro non è considerata pubblicità diretta per corrispondenza. Quest’ultima comprende la pubblicità transfrontaliera e quella interna;

i) «invio raccomandato»: servizio che consiste nel garantire forfettariamente contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una prova dell’avvenuto deposito dell’invio postale e, a sua richiesta, della consegna al destinatario;

l) «invio assicurato»: servizio che consiste nell’assicurare l’invio postale per il valore dichiarato dal mittente, in caso di smarrimento, furto o danneggiamento;

m) «posta transfrontaliera»: posta da o verso un altro Stato membro o da o verso un paese terzo;

n) «scambio di documenti»: la fornitura di mezzi, compresa la messa a disposizione di appositi locali e di mezzi di trasporto, da parte di un terzo per consentire la distribuzione da parte degli interessati stessi tramite il mutuo scambio di invii postali tra utenti abbonati al servizio;

o) «fornitore del servizio universale»: l’organismo che fornisce l’intero servizio postale universale su tutto il territorio nazionale;

p) «prestatori del servizio universale»: i soggetti che forniscono prestazioni singole del servizio universale;

q) «autorizzazioni»: ogni permesso che stabilisce i diritti e gli obblighi specifici nel settore postale e che consente alle imprese di fornire servizi postali e, se del caso, creare e gestire reti postali per la fornitura di tali servizi, sotto forma di «autorizzazione generale» «oppure di licenza individuale» definite come segue:

1) per «autorizzazione generale» si intende ogni autorizzazione che non richiede all’impresa interessata di ottenere una esplicita decisione da parte dell’Autorità di regolamentazione prima dell’esercizio dei diritti derivanti dall’autorizzazione indipendentemente dal fatto che questa sia regolata da una «licenza per categoria» o da norme di legge generali e che sia prevista o meno per essa una procedura di registrazione o di dichiarazione;

2) per «licenza individuale» si intende ogni autorizzazione che richiede una previa decisione dell’Autorità di regolamentazione, con la quale sono conferiti diritti ed obblighi specifici ad un’impresa in relazione a prestazioni non riservate rientranti nel servizio universale;

r) «spese terminali»: la remunerazione del fornitore del servizio universale incaricato della distribuzione della posta transfrontaliera in entrata costituita dagli invii postali provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo;

s) «mittente»: la persona fisica o giuridica che è all’origine degli invii postali;

t) «utente»: qualunque persona fisica o giuridica che usufruisce di una prestazione del servizio universale in qualità di mittente o di destinatario;

u) «esigenze essenziali»: le esigenze essenziali sono costituite dalla riservatezza della corrispondenza, dalla sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose e, nei casi in cui sia giustificato, dalla protezione dei dati, dalla tutela dell’ambiente e dall’assetto territoriale; la protezione dei dati comprende la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o conservate nonché la tutela della vita privata.

2. Autorità di regolamentazione.

1. L’autorità di regolamentazione del settore postale è il Ministero delle comunicazioni.

2. In particolare l’autorità di regolamentazione:

a) espleta le competenze attribuitegli dal decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

b) definisce l’àmbito dei servizi riservati e predispone i controlli atti a garantire che i servizi stessi siano rispettati, adottando, se necessario, specifici provvedimenti al riguardo (3);

c) opera la scelta del fornitore o dei fornitori del servizio universale conformemente alla normativa comunitaria vigente applicabile ai servizi postali al termine del regime transitorio previsto dall’articolo 23 comma 2;

d) verifica il rispetto degli obblighi connessi all’espletamento del servizio universale;

e) determina i parametri di qualità del servizio universale e organizza un sistema di controllo periodico delle prestazioni che compongono il servizio stesso;

f) assicura il rispetto degli obblighi legati alla separazione contabile tra i diversi servizi in relazione all’espletamento del servizio universale;

g) vigila affinché gli accordi relativi alle spese terminali per la posta transfrontaliera intracomunitaria siano improntati ai princìpi seguenti:

1) fissazione delle spese terminali in relazione ai costi di trattamento e di distribuzione della posta transfrontaliera in entrata;

2) collegamento dei livelli di remunerazione con la qualità di servizio fornita;

3) garanzia di spese terminali trasparenti e non discriminatorie;

h) promuove l’adozione di provvedimenti intesi a realizzare l’accesso alla rete postale pubblica in condizioni di trasparenza e non discriminazione;

i) vigila affinché il fornitore del servizio universale faccia riferimento alle norme tecniche adottate a livello comunitario e debitamente pubblicate;

l) accerta che nell’ambito, della gestione del servizio universale siano date pubblicamente agli utenti informazioni sulle caratteristiche dei servizi offerti, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualità;

m) procede al rilascio delle licenze individuali per l’espletamento di prestazioni singole rientranti nel servizio universale nonché delle autorizzazioni generali per l’effettuazione dei servizi che esulano dal campo di applicazione del servizio universale;

n) garantisce il rispetto degli obblighi imposti con le licenze individuali;

o) espleta i controlli nei riguardi dei soggetti titolari di autorizzazioni generali;

p) definisce la nozione di «numero significativo di persone» di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h), e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

q) provvede all’emissione delle carte valori postali;

r) concorre a determinare la struttura tariffaria ed il metodo di adeguamento delle tariffe;

s) tiene a disposizione le informazioni circa i sistemi di contabilità dei costi applicati dal fornitore del servizio universale e trasmette dette informazioni alla Commissione europea, su richiesta;

t) assicura il rispetto da parte del fornitore del servizio universale dell’obbligo di pubblicazione annuale delle informazioni relative al numero di reclami e al modo in cui sono stati gestiti.

3. Servizio universale.

1. Il servizio universale assicura le prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili a tutti gli utenti (4).

2. Il servizio universale, incluso quello transfrontaliero, comprende:

a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;

b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;

c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.

3. Il servizio universale è caratterizzato dalle seguenti connotazioni:

a) la qualità è definita nell’ambito di ciascun servizio e trova riferimento nella normativa europea;

b) il servizio è prestato in via continuativa per tutta la durata dell’anno;

c) la dizione «tutti i punti del territorio nazionale» trova specificazione secondo criteri di ragionevolezza attraverso l’attivazione di un congruo numero di punti di accesso (5);

d) la determinazione del «prezzo accessibile» deve prevedere l’orientamento ai costi in riferimento ad un’efficiente gestione aziendale.

4. Il fornitore del servizio universale garantisce tutti i giorni lavorativi, e come minimo cinque giorni a settimana, salvo circostanze eccezionali valutate dall’autorità di regolamentazione:

a) una raccolta;

b) una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica o in via di deroga, alle condizioni stabilite dal Ministero delle comunicazioni, in installazioni appropriate.

5. Il servizio universale risponde alle seguenti necessità:

a) offrire un servizio che garantisce il rispetto delle esigenze essenziali;

b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un trattamento identico;

c) fornire un servizio senza discriminazioni, soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico;

d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di forza maggiore;

e) evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonché delle richieste dell’utenza.

5-bis. Il trasferimento di sovvenzioni da parte dell’area dei servizi riservati a quella del servizio universale è autorizzato dall’Autorità di regolamentazione del settore postale qualora, sulla base della separazione contabile certificata, prodotta dal fornitore del servizio universale conformemente a quanto previsto dall’articolo 7, esso risulti strettamente necessario per il soddisfacimento degli obblighi del servizio universale. L’Autorità notifica immediatamente il provvedimento di autorizzazione alla Commissione europea (6).

4. Servizi riservati.

1. Al fornitore del servizio universale, nella misura necessaria al mantenimento dello stesso, possono essere riservati la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, con i seguenti limiti di peso e di prezzo:

a) il limite di peso è di 100 grammi a decorrere dal 1° gennaio 2003; tale limite non si applica se il prezzo è pari o superiore a tre volte la tariffa pubblica per l’invio della categoria di corrispondenza più rapida del primo porto di peso;

b) il limite di peso è di 50 grammi a decorrere dal 1° gennaio 2006; tale limite non si applica se il prezzo è pari o superiore a due volte e mezzo la tariffa pubblica per l’invio della categoria di corrispondenza più rapida del primo porto di peso (7).

2. La riserva di cui al comma 1 comprende ciascuna fase in sé considerata.

3. La posta transfrontaliera comprende gli oggetti che fanno parte della riserva da inviare all’estero o da ricevere dall’estero.

4. Relativamente alla fase di recapito, sono compresi tra gli invii di corrispondenza di cui al comma 1 quelli generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche, ad esclusione dei servizi di recapito della posta elettronica ibrida a data od ora certa, soggetti ad autorizzazione generale (8).

5. Indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso, sono compresi nella riserva di cui al comma 1 gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie; per procedure amministrative si intendono le procedure riguardanti l’attività della pubblica amministrazione e le gare ad evidenza pubblica.

5-bis. Nell’ottica di favorire un ulteriore sviluppo del mercato postale, migliorando la qualità dei servizi offerti e preservando il livello occupazionale delle imprese del settore, il fornitore del servizio universale può prorogare gli accordi in essere con operatori privati già titolari di concessione del Ministero delle comunicazioni ai sensi dell’articolo 29, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (9).

5. Licenza individuale.

1. L’offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale, è soggetta al rilascio di licenza individuale.

2. Il rilascio della licenza individuale, tenuto conto della situazione del mercato e dell’organizzazione dei servizi postali, può essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo anche alla qualità, alla disponibilità ed all’esecuzione dei servizi in questione.

3. Il termine per il rilascio della licenza individuale o per il rifiuto è di 90 giorni; in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il termine è sospeso fino al ricevimento di questi ultimi.

4. Con regolamento del Ministro delle comunicazioni, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i requisiti e per il rilascio delle licenze individuali, gli obblighi a carico dei titolari delle licenze stesse, le modalità dei controlli presso le sedi di attività ed, in caso di violazione degli obblighi, le procedure di diffida, nonché di sospensione e di revoca della licenza individuale. Le disposizioni di cui al predetto regolamento garantiscono il rispetto dei princìpi di obiettività, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza (10).

6. Autorizzazione generale.

1. L’offerta al pubblico di servizi non rientranti nel servizio universale, compreso l’esercizio di casellari privati per la distribuzione di invii di corrispondenza, è soggetta ad autorizzazione generale dell’autorità di regolamentazione.

2. Con regolamento del Ministro delle comunicazioni, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i casi in cui è possibile avviare l’attività contestualmente all’invio all’autorità di regolamentazione della dichiarazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento e gli altri nei quali l’attività può avere inizio dopo 45 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, salvo che sia comunicato il diniego da parte dell’autorità di regolamentazione; in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il predetto termine è sospeso fino alla ricezione di questi ultimi. L’atto, di assenso, se illegittimamente formato, è annullato salvo che l’interessato provveda, ove possibile, a sanare il vizio entro il termine assegnatogli (11).

3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono determinati i requisiti e gli obblighi dei soggetti che svolgono attività sottoposte ad autorizzazione generale, le modalità dei controlli presso le sedi di attività nonché le procedure di diffida, di sospensione e di interdizione dell’attività in caso di violazione degli obblighi.

7. Separazione contabile.

1. Il fornitore del servizio universale, entro il 10 febbraio 2000, è tenuto ad istituire la separazione contabile per ciascun servizio compreso nel settore riservato, da un lato, e per i servizi non riservati, dall’altro, fatti salvi gli obblighi ed i termini di cui all’articolo 2, comma 19, della legge n. 662 del 1996. La contabilità per i servizi non riservati distingue tra quelli che fanno parte del servizio universale e quelli che non ne fanno parte.

2. I sistemi di contabilità imputano i costi a ciascuno dei servizi riservati e non riservati nel seguente modo:

a) imputazione diretta dei costi che possono essere direttamente attribuiti a un servizio particolare;

b) imputazione dei costi comuni, intendendosi per tali quelli che non possono essere direttamente attribuiti a un particolare servizio, come segue:

1) ove possibile, sulla base di un’analisi diretta dell’origine dei costi stessi;

2) se non é possibile un’analisi diretta, le categorie di costi comuni sono imputate per collegamento indiretto con un’altra categoria di costi o gruppo di categorie di costi per i quali è possibile l’imputazione o attribuzione diretta; il collegamento indiretto è basato su strutture di costi comparabili;

3) se non è possibile imputare la categoria dei costi né in modo diretto né in modo indiretto, la categoria dei costi viene attribuita applicando un parametro di assegnazione generale, determinato in base al rapporto fra tutte le spese direttamente o indirettamente attribuite o imputate a ciascuno dei servizi riservati, da un lato, e agli altri servizi, dall’altro.

3. La conformità del sistema di separazione contabile è verificata dalla società incaricata di certificare il bilancio del fornitore del servizio universale. L’autorità di regolamentazione adotta i provvedimenti ritenuti necessari a seguito dei riscontro effettuato ed assicura che sia pubblicata periodicamente una dichiarazione relativa alla conformità.

8. Autoprestazione.

1. È consentita, senza autorizzazione, la prestazione di servizi postali da parte della persona fisica o giuridica che è all’origine della corrispondenza (autoprestazione) oppure da parte di un terzo che agisce esclusivamente in nome e nell’interesse dell’autoproduttore.

9. Scambio di documenti.

1. Il servizio dello scambio di documenti è assoggettato ad autorizzazione generale ed è consentito alle seguenti condizioni:

a) il titolare cura la tenuta del registro degli abbonati, di cui invia copia all’autorità di regolamentazione;

b) gli abbonati effettuano in proprio la consegna dei documenti presso il locale adibito al servizio stesso;

c) il titolare del servizio può gestire più locali e può effettuare, con propri mezzi e previa dichiarazione all’autorità di regolamentazione, lo scambio di documenti fra utenti abbonati a diversi locali facenti capo al medesimo titolare.

10. Fondo di compensazione.

1. È istituito il fondo di compensazione degli oneri del servizio universale. Detto fondo è amministrato dal Ministero delle comunicazioni ed è rivolto a garantire l’espletamento del servizio universale; esso è alimentato nel caso e nella misura in cui i servizi riservati non procurano al fornitore del predetto servizio entrate sufficienti a garantire l’adempimento degli obblighi gravanti sul fornitore stesso.

2. Sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1 i titolari di licenze individuali entro la misura massima del dieci per cento degli introiti lordi derivanti dall’attività autorizzata.

3. La determinazione del contributo, secondo princìpi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, è effettuata dall’autorità di regolamentazione sulla base dei costi di una gestione efficiente del servizio universale – con riferimento anche ai costi dei corrispondenti servizi di altri Stati membri dell’Unione europea – che non trovano compensazione con i proventi derivanti dalla gestione dei servizi riservati (12).

4. Il versamento, da effettuare all’entrata del bilancio statale, deve essere assolto entro il 30 settembre dell’anno successivo al quale si riferiscono i dati contabili (13).

5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni delle somme di cui al comma 4.

6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo di compensazione (14).

11. Tutela della riservatezza e della sicurezza della rete.

1. Ferme restando le disposizioni concernenti le esigenze essenziali di cui all’articolo 1, comma 2, lettera u), con uno o più provvedimenti del Ministro delle comunicazioni, di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministri della sanità, dell’ambiente e dei trasporti e della navigazione e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le occorrenti misure volte alla tutela della riservatezza degli invii di corrispondenza, della sicurezza del funzionamento della rete in relazione al trasporto di sostanze pericolose e vietate e della protezione di dati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti gli operatori che svolgono servizi postali.

12. Qualità del servizio universale.

1. L’autorità di regolamentazione, al fine di garantire un servizio postale di buona qualità, stabilisce, sentito il consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, gli standard qualitativi del servizio universale, adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo, essenzialmente con riguardo ai tempi di istradamento e di recapito ed alla regolarità ed affidabilità dei servizi. Detti standard sono recepiti nella carta della qualità del servizio pubblico postale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 1994.

2. La qualità per i servizi transfrontalieri intracomunitari è stabilita in conformità agli obiettivi indicati nell’allegato al presente decreto.

3. L’autorità di regolamentazione informa la Commissione europea circa le norme di qualità adottate. L’autorità, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica, può stabilire deroghe agli obiettivi di qualità, comunicandole alla Commissione predetta ed alle autorità di regolamentazione dei Paesi membri.

4. Il controllo della qualità è svolto dall’autorità di regolamentazione; sulla programmazione della relativa attività è sentito il consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. L’autorità di regolamentazione effettua verifiche su base campionaria delle prestazioni con regolarità avvalendosi di un organismo specializzato indipendente selezionato dall’autorità di regolamentazione nel rispetto della normativa in vigore. Gli oneri inerenti alla verifica ed alla pubblicazione dei risultati sono a carico del fornitore del servizio universale. I risultati sono pubblicati almeno una volta l’anno e, ove necessario, sono prese misure correttive.

13. Tariffe.

1. Le tariffe dei servizi riservati sono determinate, nella misura massima, dall’autorità di regolamentazione, sentito il Nucleo di consulenza per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e in coerenza con le linee guida definite dal CIPE, tenuto conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza.

2. I prezzi delle prestazioni rientranti nel servizio universale, che esulano dall’area della riserva, sono determinati, nella misura massima, dall’autorità di regolamentazione in coerenza con la struttura tariffaria dei servizi riservati.

3. Le tariffe ed i prezzi di cui ai commi 1 e 2 sono fissati nel rispetto dei seguenti criteri:

a) essere ragionevoli e permettere di fornire servizi accessibili all’insieme degli utenti;

b) essere correlati ai costi;

c) essere fissati, ove opportuno o necessario, in misura unica per l’intero territorio nazionale;

d) non escludere la facoltà del fornitore del servizio universale di concludere con i clienti accordi individuali;

e) essere trasparenti e non discriminatori (15).

3-bis. Il fornitore del servizio universale è tenuto:

a) ad applicare eventuali prezzi e tariffe speciali e relative condizioni associate in regime di trasparenza e non discriminazione;

b) a operare affinché i prezzi e le tariffe suddetti tengano conto dei costi evitati rispetto a un servizio ordinario coprente la gamma completa dei servizi offerti per raccolta, trasporto, smistamento e consegna degli invii individuali;

c) ad applicare i prezzi e le tariffe nonché le relative condizioni associate nei riguardi di tutti i soggetti che si trovino nelle medesime condizioni;

d) a rendere disponibili gli eventuali prezzi e tariffe speciali anche ai clienti privati in condizioni simili (16).

14. Reclami.

1. Relativamente al servizio universale, compresa l’area della riserva, sono previste dal fornitore del servizio universale, nella carta della qualità di cui all’articolo 12, comma 1, procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, ivi comprese le procedure conciliative in sede locale uniformate ai princìpi comunitari: è fissato anche il termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del relativo esito all’utente.

2. Qualora il reclamo non abbia avuto risultato soddisfacente, l’interessato può rivolgersi all’autorità di regolamentazione.

3. Nei casi in cui il fornitore del servizio universale è chiamato a rispondere dei disservizi, è previsto un sistema di rimborso o di compensazione.

4. È fatta salva la facoltà di adire l’autorità giurisdizionale indipendentemente dalla presentazione dei reclami di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Il fornitore del servizio universale pubblica annualmente informazioni relative al numero dei reclami ed al modo in cui sono stati gestiti.

5-bis. Le disposizioni del presente articolo sono estese ai titolari di licenza individuale, i quali sono tenuti a comunicare all’Autorità di regolamentazione del settore postale le procedure elaborate per la trattazione dei reclami degli utenti. L’Autorità può richiedere modifiche alle procedure anzidette (17).

15. Contributi.

1. I titolari di licenza individuale e di autorizzazione generale rimborsano all’autorità di regolamentazione le spese amministrative di istruttoria e per controlli sostenute dall’autorità stessa, aderenti ai costi.

2. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono fissate le misure dei contributi ed i relativi aggiornamenti riguardanti gli oneri di cui al comma 1 nonché le modalità di versamento all’entrata del bilancio dello Stato (18).

16. Francatura, franchigie, esenzioni e riduzioni.

1. Gli invii postali rientranti nel servizio universale e nei servizi riservati, per essere avviati alla rete postale pubblica sono debitamente affrancati.

2. Sono abrogati gli articoli 41, 44 e 54 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

3. Sono abrogate tutte le forme di franchigia, di esenzione e di riduzione dei diritti postali, salvo quanto specificamente previsto dalla convenzione postale universale e da accordi internazionali. Restano valide le disposizioni relative alle agevolazioni per le spedizioni postali finalizzate alla propaganda connessa alle consultazioni elettorali.

17. Carte valori.

1. L’emissione di carte valori postali è prerogativa dello Stato.

18. Persone addette ai servizi postali.

1. Le persone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio in conformità all’articolo 358 del codice penale.

19. Responsabilità.

1. La disciplina della responsabilità per la fornitura del servizio universale è fissata dall’articolo 6 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

2. Per gli operatori diversi dal fornitore del servizio universale si applicano le norme di diritto civile

20. Proprietà degli invii postali.

1. Indipendentemente dalla natura del soggetto che espleta il servizio, la proprietà degli invii postali è del mittente sino al momento della consegna al destinatario.

21. Sanzioni.

1. Il fornitore del servizio universale, in caso di violazioni degli obblighi connessi all’espletamento del servizio universale e dei servizi riservati, è sanzionato con pena pecuniaria amministrativa da euro cinquemilacentosessantaquattro a euro cinquantunomilaseicentoquarantacinque (19).

2. In caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi connessi all’espletamento del servizio universale, l’autorità di regolamentazione, previa diffida, può disporre la revoca dell’affidamento del servizio stesso.

3. Chiunque espleti servizi riservati attribuiti al fornitore del servizio universale è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da euro cinquemilacentosessantaquattro a euro cinquantunomilaseicentoquarantacinque, salvo il caso in cui l’effettuazione del servizio costituisca un fatto occasionale (20).

4. Chiunque espleti servizi rientranti nell’ambito del servizio universale senza aver conseguito la prescritta licenza individuale è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da euro duemilacinquecentottantadue a euro venticinquemilaottocentoventidue (21).

5. Chiunque espleti servizi al di fuori dell’ambito del servizio universale senza aver prodotto la dichiarazione o senza attendere, laddove previsto, il prescritto periodo di tempo è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro (22).

6. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla licenza individuale è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da euro millecinquecentoquarantanove a euro quindicimilaquattrocentonovantatre (23).

7. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla autorizzazione generale è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro (24).

8. La competenza ad irrogare le sanzioni previste dal presente articolo spetta agli organi del Ministero delle comunicazioni.

22. Norme finali.

1. Ai servizi postali, per quanto non stabilito dal presente provvedimento o da disposizioni speciali, si applicano le norme del codice civile e le altre norme di carattere generale inerenti alle prestazioni di servizi al pubblico.

2. Le condizioni generali di servizio, fissate dal fornitore del servizio universale, sono approvate dal Ministro delle comunicazioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione (25).

23. Norme transitorie.

1. Al fornitore del servizio universale, fino al 31 dicembre 2000, sono riservati i servizi di cui all’articolo 4, salvo quanto disposto dal comma 7. Con decorrenza dal 1° gennaio 2001 l’autorità di regolamentazione determina, e successivamente aggiorna con cadenza triennale, l’ambito della riserva, nella misura necessaria al mantenimento del servizio universale, sulla base di periodiche verifiche degli oneri di detto servizio universale gravanti sul fornitore secondo i criteri di separazione contabile di cui all’articolo 7.

2. In sede di prima attuazione, con riferimento all’articolo 14 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, il servizio universale è affidato alla società p.a. Poste Italiane per un periodo, comunque non superiore a quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da determinarsi dall’autorità di regolamentazione, compatibilmente con il processo di liberalizzazione in sede comunitaria (26).

3. In relazione a quanto disposto dal decreto del Ministro delle comunicazioni 5 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 1997, le concessioni di cui all’articolo 29, numero 1, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, hanno validità fino al 31 dicembre 2000. Ferme restando le disposizioni del comma 7, le concessioni sono estese all’ambito della riserva di cui all’articolo 4, fatta eccezione per gli invii indicati dal comma 5 di detto articolo 4, nel rispetto delle modalità sancite dall’art. 29, punto 1, del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e degli articoli 121 e seguenti del regolamento di esecuzione riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655.

4. I concessionari di cui al comma 3 proseguono nei versamenti di quanto da loro dovuto fino al 31 dicembre 2000 secondo le modalità in vigore: le relative somme, comprese quelle versate dal 1° gennaio 1994, rimangono acquisite alla società per azioni Poste Italiane a titolo di contribuzione agli oneri del servizio universale.

5. La società Poste Italiane può realizzare accordi con gli operatori privati, anche dopo la scadenza delle concessioni di cui all’art. 29, punto 1, del codice postale e delle telecomunicazioni, al fine di ottimizzare i servizi, favorendo il miglioramento della qualità dei servizi stessi anche attraverso l’utilizzazione delle professionalità già esistenti.

6. I titolari delle concessioni di cui all’articolo 29, numero 2 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, possono continuare ad avvalersi della concessione, secondo le modalità dettate dal comma 4, per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 per gli invii di corrispondenza generati telematicamente, in ordine alla fase di recapito, e per la posta transfrontaliera, gli invii postali, non facenti parte dell’esclusività postale secondo la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del presente decreto, sono esclusi dall’area di riserva di cui all’articolo 4 fino alla individuazione, da parte dell’Autorità di regolamentazione, degli invii la cui inclusione nella riserva si rende necessaria sulla base della verifica degli oneri di servizio universale gravanti sul fornitore secondo i criteri di separazione contabile di cui all’articolo 7, e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L’autorità di regolamentazione si pronuncia entro il 31 dicembre 1999 ovvero entro quattro mesi dalla data di presentazione da parte della società Poste Italiane dei dati necessari ad effettuare la verifica degli oneri del servizio universale.

24. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Allegato

Norme di qualità per la posta transfrontaliera intracomunitaria

L’obiettivo di qualità per la posta transfrontaliera intracomunitaria è definito in funzione della durata media di instradamento degli invii della più rapida categoria normalizzata, calcolato da punto a punto [1] secondo la formula D + n, dove D rappresenta la data di deposito [2] e n il numero dei giorni lavorativi trascorsi tra tale data e quella di consegna al destinatario.

Obbiettivi di qualità per la posta transfrontaliera intracomunitaria

Durata media                         Obiettivo

D + 3                                      85% degli invii

D + 5                                      97% degli invii

Gli obiettivi devono essere raggiunti per l’insieme dei flussi nell’ambito del traffico intracomunitario globale e per ciascun flusso bilaterale tra due Stati membri.

[1] Il tempo di instradamento calcolato da punto a punto è il tempo che trascorre tra il momento di accesso alla rete e il momento di consegna al destinatario.

[2] La data di deposito da prendere in considerazione è la data del giorno stesso del deposito dell’invio, se il deposito ha avuto luogo prima dell’ultima levata indicata per il punto di accesso alla rete in questione.

Qualora il deposito venga effettuato dopo quest’ora limite, la data del deposito da prendere in considerazione è quella del giorno successivo.


(2) Vedi, anche, il D.M. 7 ottobre 2008.

(3)  Lettera così sostituita dall’art. 1, D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384.

(4)  Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384.

(5) Vedi, anche, il D.M. 7 ottobre 2008.

(6)  Comma aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384.

(7)  Comma così sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384.

(8) Comma così modificato dall’art. 4, D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384, come rettificato dal Comunicato 17 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2004, n. 39).

(9) Comma aggiunto dal comma 303 dell’art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(10)  In attuazione di quanto disposto nel presente comma, vedi il D.M. 4 febbraio 2000, n. 73.

(11)  In attuazione di quanto disposto nel presente comma, vedi il D.M. 4 febbraio 2000, n. 75.

(12)  Per la misura del contributo previsto dal presente comma vedi, per l’anno 2000, la Delib. 1° agosto 2001; per l’anno 2001, la Delib. 18 luglio 2002; per l’anno 2002, la Del.Min. 10 settembre 2003; per l’anno 2003, la Del.Min. 30 luglio 2004; per l’anno 2004, il D.M. 29 luglio 2005; per l’anno 2005, il D.M. 2 agosto 2006; per l’anno 2006, il D.Dirett. 3 agosto 2007; per l’anno 2007, il D.Dirett. 11 luglio 2008.

(13)  Comma così modificato dall’art. 5, D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384.

(14)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 17 novembre 2000.

(15)  In merito alla tariffazione per la spedizione degli invii di corrispondenza vedi il D.M. 26 aprile 2001 e il D.M. 12 maggio 2006. Per la spedizione dei pacchi nell’interno della Repubblica vedi la Del.Min. 18 aprile 2001 e la Del.Min. 16 dicembre 2004.

(16)  Comma aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384.

(17)  Comma aggiunto dall’art. 7, D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384.

(18)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 20 aprile 2000.

(19)  Comma così modificato dall’art. 8, D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384.

(20)  Comma così modificato dall’art. 8, D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384.

(21)  Comma così modificato dall’art. 8, D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384.

(22)  Comma così modificato dall’art. 8, D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384.

(23)  Comma così modificato dall’art. 8, D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384.

(24)  Comma così modificato dall’art. 8, D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384.

(25)  Le condizioni generali del servizio postale sono state approvate con D.M. 9 aprile 2001 e con D.M. 1° ottobre 2008.

(26)  Con D.M. 17 aprile 2000 è stata confermata la concessione del servizio postale alla Società poste italiane S.p.a.


Decreto legislativo 18/12/1997, n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.

Art. 8. Intrasmissibilità della sanzione agli eredi

In vigore dal 1 aprile 1998
1. L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.


Legge n. 639 del 20.12.1996

Legge n. 639, del 20 dicembre 1996

” Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti”

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 1996



Legge di conversione

Art. 1

1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti, é convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 dicembre 1994, n. 718, 25 febbraio 1995, n. 47, 29 aprile 1995, n. 131, 28 giugno 1995, n. 248, 28 agosto 1995, n. 353, 27 ottobre 1995, n. 439, 23 dicembre 1995, n. 541, 26 febbraio 1996, n. 79, 26 aprile 1996, n. 215, 22 giugno 1996, n. 333, e 8 agosto 1996, n. 441.

3. Restano altresì validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 10 del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 224, dell’articolo 10 del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 323, dell’articolo 10 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 414, dell’articolo 12 del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 514, dell’articolo 12 del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 38, dell’articolo 12 del decreto-legge 4 aprile 1996, n. 188, dell’articolo 12 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 309, dell’articolo 12 del decreto-legge 5 agosto 1996, n. 409, e dell’articolo 9 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 516.


Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.299 del 21 dicembre 1996

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 1.

Sezioni giurisdizionali

1. Il comma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e’ sostituito dai seguenti:

” 5. Avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali, salvo quanto disposto in attuazione dell’articolo 23 dello statuto della regione Sicilia, e’ ammesso l’appello alle sezioni giurisdizionali centrali che giudicano con cinque magistrati e con competenza in tutte le materie attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti. Nei giudizi in materia di pensioni, l’appello e’ consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni.

5-bis. L’appello e’ proponibile dalle parti, dal procuratore regionale competente per territorio o dal procuratore generale, entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione. Entro i trenta giorni successivi esso deve essere depositato nella segreteria del giudice d’appello con la prova delle avvenute notifiche, unitamente alla copia della sentenza appellata. Agli appelli si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 21 marzo 1953, n. 161. La facolta’ attribuita all’amministrazione dall’articolo 6, comma 4, si applica anche ai giudizi di appello in materia pensionistica e comprende il potere di proposizione del gravame.

5-ter. I l ricorso alle sezioni giurisdizionali centrali sospende l’esecuzione della sentenza impugnata. La sezione giurisdizionale centrale, tuttavia, su istanza del procuratore regionale territorialmente competente o del procuratore generale, quando vi siano ragioni fondate ed esplicitamente motivate puo’ disporre, con ordinanza motivata, sentite le parti, che la sentenza sia provvisoriamente esecutiva. I procedimenti pendenti presso le sezioni giurisdizionali centrali, non ancora definiti in prima istanza, sono rimessi alle sezioni giurisdizionali competenti per territorio. Nei giudizi dinanzi alle sezioni giurisdizionali regionali il patrocinio legale e’ esercitato da avvocati o procuratori legali iscritti nei relativi albi professionali.

5-quater. Sono abrogati gli articoli 3, secondo comma, e 4, secondo comma, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655. I giudizi avverso le sentenze emesse dalla sezione giurisdizionale per la regione siciliana pendenti innanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti sono devoluti, nello stato in cui si trovano e fino all’istituzione della competente sezione giurisdizionale centrale d’appello per la regione siciliana, alla prima sezione giurisdizionale centrale d’appello “.

2. Le sezioni riunite di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, giudicano con sette magistrati.

2-bis. In relazione agli appelli proposti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 marzo 1993, n. 54, sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le sezioni giurisdizionali centrali possono riconoscere, per quanto concerne le modalità di presentazione dell’appello, l’errore scusabile e disporre la rimessione in termini.

3. Dopo il comma 8 dell’articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e’ inserito il seguente:

” 8-bis. E’ istituita una terza sezione giurisdizionale centrale. Per le esigenze delle funzioni giurisdizionali, di controllo e referenti al Parlamento, alle sezioni della Corte, il cui carico di lavoro sia ritenuto particolarmente consistente, possono essere assegnati, con delibera del consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento; il numero totale dei presidenti aggiunti e di coordinamento non può essere superiore a dieci unità.”.

3-bis. Il comma 1 dell’articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e’ sostituito dal seguente:

“1. Prima di emettere l’atto di citazione in giudizio, il procuratore regionale invita il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica della comunicazione dell’invito, le proprie deduzioni ed eventuali documenti. Nello stesso termine il presunto responsabile puo’ chiedere di essere sentito personalmente. Il procuratore regionale emette l’atto di citazione in giudizio entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno. Eventuali proroghe di quest’ultimo termine sono autorizzate dalla sezione giurisdizionale competente, nella camera di consiglio a tal fine convocata; la mancata autorizzazione obbliga il procuratore ad emettere l’atto di citazione ovvero a disporre l’archiviazione entro i successivi quarantacinque giorni”.

3-ter. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e’ aggiunto il seguente:

“4-bis. La delega di adempimenti istruttori a funzionari regionali è disposta d’intesa con il presidente della regione o della provincia autonoma”.

Art. 2.

Termini per l’esercizio del controllo

1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e’ sostituito dal seguente:

” 2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l’esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e’ interrotto se l’ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell’amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l’ufficio non ne rimetta l’esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.”.

2. Per il controllo della Corte dei conti nell’autorizzazione del Governo alla sottoscrizione dei contratti collettivi, di cui all’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, resta fermo il disposto di cui all’articolo 51, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

2-bis. Nell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le parole: “; può altresì pronunciarsi sulla legittimità di singoli atti delle amministrazioni dello Stato” sono soppresse.

Art. 3.

Azione di responsabilità

1. All’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dai seguenti: “1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica e’ personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l’insindacabilità’ nel merito delle scelte discrezionali. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi”.

1-bis. Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità.

1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione.

1-quater. Se il fatto dannoso e’ causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso.

1-quinquies. Nel caso di cui al comma 1-quater i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248. In tali casi l’individuazione dei soggetti ai quali non si estende la responsabilità solidale è effettuata in sede di ricorso per – revocazione “.

b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:

” 2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si e’ verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.”;

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: “2-bis. Per i fatti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996. 2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel più breve termine dato dal compiersi del decennio”.

c-bis) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:

“4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel testo sostituito dal presente articolo, si applicano anche ai giudizi in corso.

2-bis. In caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall’amministrazione di appartenenza.

2-ter. L’azione di responsabilità per danno erariale non si esercita nei confronti degli amministratori locali per la mancata copertura minima del costo dei servizi.

Art. 4.

Sezioni riunite in sede non giurisdizionale

1. Il numero minimo dei votanti di cui all’articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e’ elevato a quindici per l’esercizio, da parte delle sezioni riunite della Corte dei conti, di tutte le funzioni, comprese quelle di cui all’articolo 40 del citato testo unico, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e quelle di cui agli articoli 3, comma 6, e 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, diverse dalle funzioni giurisdizionali. Le sezioni riunite sono presiedute dal presidente della Corte dei conti e sono composte per ciascuna delle dette funzioni da trentaquattro magistrati, designati all’inizio di ogni anno sulla base di predeterminati criteri di graduale rotazione dal consiglio di presidenza, in modo che siano rappresentati tutti i settori di attivita’ e tutte le qualifiche dei magistrati. Ove il magistrato – nominato relatore dal presidente della Corte dei conti non sia compreso tra quelli assegnati alle sezioni riunite, questi integra ad ogni effetto il collegio per la questione su cui riferisce.

Art. 5.

Sezione centrale di controllo. Adunanza plenaria

1. Il comma 10 dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e’ sostituito dai seguenti:

“10. La sezione del controllo e’ composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione e’ ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L’adunanza plenaria e’ presieduta dal presidente della Corte dei conti ed e’ composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L’adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.

10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti”.

Art. 6.

Assegnazione di ufficio

1. Il periodo di tempo di cui all’articolo 1, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, termina alla data del 30 aprile 1996, successivamente alla quale si procede alle assegnazioni definitive. Le assegnazioni di ufficio non possono superare, in ogni caso, la durata di un anno.

Art. 7.

Referendari e primi referendari

1. La disposizione dell’articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, continua ad applicarsi ai referendari e primi referendari della Corte dei conti in servizio alla data del 31 dicembre 1993 e non modifica l’ordine di anzianità del medesimo personale.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in lire 160 milioni per l’anno 1995 e in lire 40 milioni annui a decorrere dal 1996, si provvede a carico del capitolo 1275 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 8.

Poteri del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. I decreti di cui all’articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sovrintende alla organizzazione e alla gestione amministrativa del Segretariato generale ed e’ responsabile, di fronte al Presidente del Consiglio dei Ministri, dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 19 della legge 23 agosto 1988, n. 400, non attribuite ad un Ministro senza portafoglio o delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, adottando, anche mediante delega dei relativi poteri ai capi dei Dipartimenti e degli uffici, tutti i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di assegnazione e conferimento di incarichi e funzioni a personale diverso da quello di cui all’articolo 18 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 9.

Abrogazione

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 441.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


Legge n. 53 del 21 gennaio 1994

Legge 21 gennaio 1994 n. 53

Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati.

Articolo 1

1. L’avvocato, munito di procura alle liti a norma dell’articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto a norma dell’articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.

Articolo 2

1. Per la notificazione di cui all’articolo 1 il notificante utilizza speciali buste e moduli per avvisi di ricevimento, di cui deve fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall’Amministrazione postale per la notifica a mezzo posta.

Articolo 3

1. Il notificante di cui all’articolo 1 deve:

a)   scrivere la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendo menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;

b)   presentare all’ufficio postale l’originale e la copia dell’atto da notificare; l’ufficio postale appone in calce agli stessi il timbro di vidimazione, inserendo quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste di cui all’articolo 2, sulle quali il notificante ha preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l’aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; sulle buste devono essere altresì apposti il numero del registro cronologico di cui all’articolo 8, la sottoscrizione ed il domicilio del notificante;

c)   presentare contemporaneamente l’avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall’Amministrazione postale, con l’aggiunta del numero di registro cronologico.

2. Per le notificazioni di atti effettuate prima dell’iscrizione a ruolo della causa o del deposito dell’atto introduttivo della procedura, l’avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e il suo procuratore; per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, l’avviso deve indicare anche l’ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso.

3. Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890.

Articolo 4

1. L’avvocato, munito della procura e dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte e che sia iscritto nello stesso albo del notificante.

2. Nel caso di cui al comma 1, l’originale e la copia dell’atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell’ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.

Articolo 5

1. Nella notificazione di cui all’articolo 4 l’atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario.
2. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, l’atto è consegnato, nel domicilio risultante al consiglio dell’ordine in cui il destinatario è iscritto, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario.

3. In entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2 l’originale e la copia dell’atto notificato nonché il registro cronologico di cui all’articolo 8 sono sottoscritti dalla persona alla quale l’atto è consegnato e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione delle generalità e della qualità rivestita dal consegnatario.

Articolo 6

1. L’avvocato, che compila la relazione di cui all’articolo 3 o le annotazioni di cui all’articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

2. Il compimento di irregolarità o abusi nell’esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

Articolo 7

1. L’avvocato, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto; tale autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altra più grave sanzione e dovrà essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall’applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio dell’ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell’esercizio delle facoltà previste dalla presente legge.

2. Il provvedimento di rigetto o di revoca, emesso in camera di consiglio dopo aver sentito il professionista, è impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni solo per motivi di legittimità ed è immediatamente esecutivo, indipendentemente dalla sua eventuale impugnazione.

3. In caso di revoca dell’autorizzazione, l’avvocato consegna al consiglio dell’ordine il registro di cui all’articolo 8, sul quale vengono annotati il provvedimento di revoca e l’eventuale annullamento del medesimo.

4. I provvedimenti del consiglio dell’ordine adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici nei modi più ampi.

Articolo 8

1. L’avvocato, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense.

2. La validità del registro di cui al comma 1 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, da parte del presidente del consiglio dell’ordine nel cui albo il notificante è iscritto, o da un consigliere all’uopo delegato, previa l’autorizzazione di cui all’articolo 7.

3. Ogni notificazione eseguita ai sensi della presente legge è annotata dal notificante, giornalmente, sul registro cronologico, insieme alle eventuali annotazioni previste dagli articoli precedenti.

4. Il registro cronologico di cui al comma 1 può essere costituito da moduli continui vidimati uso computer.

Articolo 9

1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull’originale del provvedimento dell’avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell’articolo 645 del codice di procedura civile e dell’articolo 123 delle disposizioni per l’attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell’atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Articolo 10

1. Agli atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al momento dell’esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.

2. Per le violazioni della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste per l’imposta di bollo, con le stesse modalità e procedure, in quanto applicabili.

Articolo 11

1. Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d’ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica.

Articolo 12

1. I decreti del Ministro della giustizia previsti agli articoli 8 e 10 sono emanati entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della presente legge.

Articolo 13

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1994, fatta eccezione per le disposizioni di cui all’articolo 12.

    * Il D.M. 27 maggio 1994 n. 595400 ha istituito il registro cronologico ad uso degli avvocati per notifica di atti civili, amministrativi e stragiudiziali, prevedendo:

    Articolo 1

    E’ istituito per l’avvocato che intende procedere alla notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali un registro cronologico conforme al modello allegato al presente decreto; il registro può essere composto da moduli continui vidimati uso computer, conformi al modello approvato.

    Articolo 2

    Agli atti notificati, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, devono essere apposte una o più marche da bollo di importo:

    di L. 5.000 per gli atti aventi fino a due destinatari;

    di L. 15.000 per gli atti aventi da tre a sei destinatari;

    di L. 24.000 per gli atti aventi più di sei destinatari.

    Le marche da bollo apposte agli atti di cui sopra devono essere annullate, prima dell’uso, nei modi previsti dall’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni.


    D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993

    DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n. 507(1).

    Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale .

    (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 dicembre 1993, n. 288, S.O.

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

    Visto l’art. 4, comma 4, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza degli enti territoriali;

    Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1993;

    Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1993;

    Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro;

    Emana il seguente decreto legislativo:

    Capo I – Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (2)

    1. Ambito di applicazione.

    1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate.

    (2) Per le possibilità concesse agli enti locali di aumentare le tariffe e i diritti, vedi l’art. 11, L. 27 dicembre 1997, n. 449. Vedi, anche, gli artt. 62 e 64, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

    2. Classificazione dei comuni.

    1. Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall’Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:

    Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;

    Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;

    Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;

    Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;

    Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.

    2. I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere collocati in una classe inferiore alla terza.

    3. Regolamento e tariffe.

    1. Il comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

    2. Con il regolamento il comune disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse.

    3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l’installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresì stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, per l’effettuazione di affissioni dirette (3).

    4. Il regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

    5. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno (4).

    6. Il comune, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività, può applicare, per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a quattro mesi, una maggiorazione fino al cinquanta per cento delle tariffe per la pubblicità di cui agli articoli 12, comma 2, 14, commi 2, 3, 4 e 5, e all’articolo 15, nonché, limitativamente a quelle di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni di cui all’articolo 19.

    (3) Comma così modificato dal comma 57, lettera a), dell’art. 145, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

    (4) Comma prima modificato dall’art. 10, comma 18, L. 13 maggio 1999, n. 133, e poi così sostituito dal comma 1 dell’art. 10, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

    4. Categoria delle località.

    1. Agli effetti dell’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, i comuni possono suddividere le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale (5).

    2. Il regolamento comunale deve specificare le località comprese nella categoria speciale, la cui superficie complessiva non può superare il 35 per cento di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; in ogni caso la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva.

    (5) Comma così modificato dal comma 1 dell’art. 10, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

    5. Presupposto dell’imposta.

    1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all’imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.

    2. Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato .

    6. Soggetto passivo.

    1. Soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

    2. È solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità .

    2-bis. [Per i soggetti di cui all’articolo 20 non trova applicazione l’imposta sulla pubblicità](6).

    (6) Comma aggiunto dal comma 480 dell’art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi abrogato dal comma 176 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

    7. Modalità di applicazione dell’imposta.

    1. L’imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

    2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

    3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l’imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

    4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l’imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

    5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

    6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

    7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

    8. Dichiarazione.

    1. Il soggetto passivo di cui all’art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.

    2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l’importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

    3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

    4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell’anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l’accertamento (7).

    (7) Per la proroga del termine previsto dal presente articolo, vedi l’art. 49, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

    9. Pagamento dell’imposta.

    1. L’imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

    2. Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L’attestazione dell’avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento (8).

    3. Il comune, per particolari esigenze organizzative, può consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

    4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all’anno solare l’imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l’imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

    5. La riscossione coattiva dell’imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni. Si applica l’art. 2752, comma 4, del codice civile (9).

    6. [Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni] (10).

    7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario (11).

    (8) Comma così modificato dall’art. 3-bis, D.L. 27 agosto 1994, n. 515. Con D.M. 4 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 18 dicembre 2001, n. 293, S.O.) è stato approvato il nuovo modello di bollettino per il versamento in euro dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

    (9) Comma così modificato dal comma 172 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

    (10) Comma abrogato dal comma 172 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

    (11) Comma così modificato dal comma 55 dell’art. 145, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

    10. Rettifica ed accertamento d’ufficio.

    [1. Il comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d’ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale (12).

    2. Nell’avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l’ubicazione del mezzo pubblicitario, l’importo dell’imposta o della maggiore imposta accertata, delle sopratasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

    3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l’organizzazione e la gestione dell’imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario] (13).

    (12) Comma così modificato dall’art. 6, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.

    (13) Articolo abrogato dal comma 172 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

    11. Funzionario responsabile.

    1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

    2. Il comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

    3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

    12. Pubblicità ordinaria.

    1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell’imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è la seguente (14):

    comuni di classe   I . . . . . . .  L.  38.000

    comuni di classe  II . . . . . . .  –   34.000

    comuni di classe III . . . . . . .  –   30.000

    comuni di classe  IV . . . . . . .  –   26.000

    comuni di classe   V . . . . . . .  –   22.000

    2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

    3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l’imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2 (15).

    4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell’imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

    (14) La tariffa è stata così rideterminata dall’art. 1, D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89), a decorrere dal 1° marzo 2001, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 dello stesso decreto.

    (15) Comma così modificato dal comma 56 dell’art. 145, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

    13. Pubblicità effettuata con veicoli.

    1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’interno e all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l’imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall’art. 12, comma 1; per la pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all’art. 12, comma 4.

    2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l’imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l’imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l’imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

    3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l’imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l’impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

    a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg. L.  144.000;

    b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg.  –      96.000;

    c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie – 48.000.

    Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

    4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l’imposta per l’indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

    4-bis. L’imposta non è dovuta altresì per l’indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni (16).

    5. È fatto obbligo di conservare l’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

    (16) Comma aggiunto dal comma 1 dell’art. 10, L. 28 dicembre 2001, n. 448 come modificato dall’art. 5-bis, D.L. 28 dicembre 2001, n. 452 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

    14. Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.

    1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l’imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla seguente tariffa:

    comuni di classe   I . . . . . . .  L. 128.000
    comuni di classe  II . . . . . . .  –  112.000
    comuni di classe III . . . . . . .  –   96.000
    comuni di classe  IV . . . . . . .  –   80.000
    comuni di classe   V . . . . . . .  –   64.000

    2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

    3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall’impresa si applica l’imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

    4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l’imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

    comuni di classe   I . . . . . . .  L.   8.000

    comuni di classe  II . . . . . . .  –    7.000

    comuni di classe III . . . . . . .  –    6.000

    comuni di classe  IV . . . . . . .  –    5.000

    comuni di classe   V . . . . . . .  –    4.000

    5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

    15. Pubblicità varia.

    1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell’imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall’art. 12, comma 1.

    2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d’acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l’imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella seguente misura:

    comuni di classe   I . . . . . . .  L. 192.000

    comuni di classe  II . . . . . . .  –  168.000

    comuni di classe III . . . . . . .  –  144.000

    comuni di classe  IV . . . . . . .  –  120.000

    comuni di classe   V . . . . . . .  –   96.000

    3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l’imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

    4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l’imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla seguente tariffa:

    comuni di classe   I . . . . . . .  L.   8.000

    comuni di classe  II . . . . . . .  –    7.000

    comuni di classe III . . . . . . .  –    6.000

    comuni di classe  IV . . . . . . .  –    5.000

    comuni di classe   V . . . . . . .  –    4.000

    5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell’imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è la seguente:

    comuni di classe   I . . . . . . .  L.  24.000

    comuni di classe  II . . . . . . .  –   21.000

    comuni di classe III . . . . . . .  –   18.000

    comuni di classe  IV . . . . . . .  –   15.000

    comuni di classe   V . . . . . . .  –   12.000

    16. Riduzioni dell’imposta.

    1. La tariffa dell’imposta è ridotta alla metà:

    a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

    b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

    c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

    17. Esenzioni dall’imposta.

    1. Sono esenti dall’imposta:

    a) la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all’attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

    b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

    c) la pubblicità comunque effettuata all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

    d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

    e) la pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l’attività esercitata dall’impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all’esterno delle stazioni stesse o lungo l’itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

    f) la pubblicità esposta all’interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all’art. 13;

    g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

    h) le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

    i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

    1-bis. L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l’imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l’esenzione dal pagamento dell’imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma (17).

    (17) Comma aggiunto dal comma 1 dell’art. 10, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e poi così modificato dal comma 311 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

    18. Servizio delle pubbliche affissioni.

    1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l’affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all’art. 3, di messaggi diffusi nell’esercizio di attività economiche.

    2. Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito nei comuni che abbiano una popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, superiore a tremila abitanti; negli altri comuni il servizio è facoltativo.

    3. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni deve essere stabilita nel regolamento comunale in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, e a 12 metri quadrati negli altri comuni.

    3-bis. Il comune ha facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell’abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell’impiantistica (18).

    (18) Comma aggiunto dal comma 57, lettera b), dell’art. 145, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

    19. Diritto sulle pubbliche affissioni.

    1. Per l’effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell’interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell’imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.

    2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:

    —————————————————————-
    |                                                        |                        |   Per ogni  |
    |                                                        | per i primi |   periodo   |
    |                                                        |  10 giorni   |  successivo |
    |                                                        |                        | di 5 giorni |
    |                                                        |                        |  o frazione |
    —————————————————————-
    | comuni di classe   I . . . . . .  |  L.  2.800       |   L.  840   |
    | comuni di classe  II . . . . . . |  »   2.600       |   »   780   |
    | comuni di classe III . . . . .  |  »   2.400       |   »   720   |
    | comuni di classe  IV . . . . .  |  »   2.200       |   »   660   |
    | comuni di classe   V . . . . . . |  »   2.000      |   »   600   |

    3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.

    4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

    5. Nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, qualora il committente richieda espressamente che l’affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

    6. Le disposizioni previste per l’imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

    7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all’art. 9; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

    20. Riduzioni del diritto.

    1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

    a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l’esenzione ai sensi dell’art. 21;

    b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

    c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

    d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

    e) per gli annunci mortuari.

    1-bis. [Il presente articolo si applica alle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dall’articolo 20-bis] (19).

    (19) Comma aggiunto dal comma 480 dell’art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi abrogato dal comma 176 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

    20.1. Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti.

    1. Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria (20).

    (20) Articolo aggiunto dal comma 157 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

    20.2. Spazi riservati ed esenzione dal diritto.

    1. I comuni che hanno riservato il 10 per cento degli spazi totali per l’affissione di manifesti ai soggetti di cui all’articolo 20, o quelli che intendono riservarli per motivi attinenti ai princìpi ispiratori dei loro piani generali degli impianti pubblicitari, possono continuare a disporre di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, comunque in misura non superiore alla predetta percentuale del 10 per cento.

    2. Il termine per effettuare il versamento della somma di 100 euro per anno e per provincia, già previsto dall’articolo 20-bis, comma 2, è fissato al 30 settembre 2008, a pena di decadenza dal beneficio (21).

    (21) Articolo aggiunto dal comma 7 dell’art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

    20-bis. Spazi riservati ed esenzione dal diritto.

    [1. I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l’affissione dei manifesti ai soggetti di cui all’articolo 20. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui all’articolo 20 e deve avvenire secondo le modalità previste dal presente decreto e dai relativi regolamenti comunali. Il comune non fornisce personale per l’affissione. L’affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.

    2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d’affissioni e pubblicità commesse fino all’entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l’obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni dell’articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515] (22).

    (22) Articolo aggiunto dal comma 480 dell’art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi abrogato dal comma 176 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 177 dell’art. 1 della citata legge n. 296 del 2006.

    21. Esenzioni dal diritto.

    1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

    a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell’ambito del proprio territorio;

    b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

    c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

    d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

    e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

    f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

    g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

    22. Modalità per le pubbliche affissioni.

    1. Il regolamento comunale stabilisce criteri e modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni per quanto non disciplinato nei commi seguenti.

    2. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l’ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

    3. La durata dell’affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a sua disposizione l’elenco delle posizioni utilizzate con l’indicazione dei quantitativi affissi.

    4. Il ritardo nell’effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

    5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

    6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

    7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l’obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

    8. Il comune ha l’obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

    9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato d’oneri di cui all’articolo 28, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

    10. Nell’ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l’elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l’indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

    23. Sanzioni ed interessi.

    1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’imposta o del diritto dovuti, con un minimo di lire centomila.

    2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l’errore o l’omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.

    3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell’imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

    4. [Sulle somme dovute per l’imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito pagamento] (23) (24).

    4-bis. [Se il manifesto riguarda l’attività di soggetti elencati nell’articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell’atto d’affissione. Non sussiste responsabilità solidale] (25).

    (23) Comma abrogato dal comma 172 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

    (24) Articolo così sostituito dall’art. 12, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

    (25) Comma aggiunto dal comma 480 dell’art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi abrogato dal comma 176 dell’art. 1, L 27 dicembre 2006, n. 296.

    24. Sanzioni amministrative.

    1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l’effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative salvo quanto previsto nei successivi commi (26).

    2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all’installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire quattrocentomila a lire tre milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall’accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all’ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d’ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute (27).

    3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall’art. 10.

    4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell’imposta e dell’ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

    5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell’impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all’aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all’art. 3.

    5-bis. I comuni, ai fini dell’azione di contrasto del fenomeno dell’installazione di impianti pubblicitari e dell’esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell’abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l’emersione volontaria dell’abusivismo anche attraverso l’applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all’articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell’azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all’articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma (28).

    5-ter. [Se il manifesto riguarda l’attività di soggetti elencati nell’articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell’atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale] (29).

    (26) Comma così modificato prima dall’art. 12, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 e poi dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

    (27) Comma così modificato dal comma 57, lettera c), dell’art. 145, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

    (28) Comma aggiunto dal comma 1 dell’art. 10, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

    (29) Comma aggiunto dal comma 480 dell’art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi abrogato dal comma 176 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

    25. Gestione del servizio.

    [1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta dal comune.

    2. Il comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui all’art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142 , ovvero ai soggetti iscritti nell’albo previsto dall’art. 32.

    3. Il concessionario subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione] (30).

    (30) Articolo abrogato dall’art. 53, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

    26. Corrispettivo del servizio.

    [1. Per la gestione del servizio il concessionario è compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo; per i comuni appartenenti all’ultima classe il servizio può essere affidato dietro corresponsione di un canone fisso da versare al comune.

    2. L’aggio va rapportato in misura unica all’ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, con facoltà di stabilire in favore del comune un minimo garantito al netto dell’aggio per ciascun anno della concessione.

    3. L’ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell’aggio, ovvero il canone convenuto, deve essere versato alla tesoreria comunale a scadenze trimestrali posticipate, fermo restando che l’importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa.

    4. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica una indennità di mora del 7 per cento semestrale sugli importi non versati, che può essere riscossa dal comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 .

    5. Nel caso di variazione di tariffe superiore al 10 per cento, deliberata dal comune o stabilita per legge nel corso della concessione, l’aggio o il canone fisso ed il minimo garantito convenuto devono essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni] (31).

    (31) Articolo abrogato dall’art. 53, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

    27. Durata della concessione.

    [1. La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di sei anni (32).

    2. Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni, si può procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite, purché le condizioni contrattuali proposte siano più favorevoli per il comune; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo] (33).

    (32) In deroga al presente comma 1, vedi l’art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

    (33) Articolo abrogato dall’art. 53, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

    28. Conferimento della concessione.

    [1. Il conferimento della concessione ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 32 viene effettuato in conformità all’art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e previa adozione di apposito capitolato d’oneri, mediante licitazione privata ai sensi dell’art. 89 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , integrato dalle disposizioni, ove compatibili, della legge 2 febbraio 1973, n. 14 , e dell’art. 2-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

    2. La licitazione deve essere indetta tra non meno di tre soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 32 che abbiano capacità tecnica e finanziaria adeguata alla classe di appartenenza del comune concedente secondo la suddivisione in categorie prevista dall’art. 33. L’oggetto della licitazione è costituito dalla misura percentuale dell’aggio e, se richiesto, dall’ammontare del minimo garantito, ovvero dall’importo del canone fisso.

    3. L’iscrizione nell’albo è comprovata esclusivamente mediante presentazione di certificato rilasciato dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze in data non anteriore a novanta giorni da quella in cui si svolge la gara.

    4. I soggetti partecipanti alla licitazione debbono fornire apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , attestante che loro stessi ed i soci della società che rappresentano non detengono, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, interessi in altre società partecipanti alla licitazione stessa; la omissione della dichiarazione o la sua falsa attestazione comportano la nullità della concessione, ove non sia iniziata la gestione, o la decadenza dalla stessa a norma dell’art. 30, comma 1, lettera d).

    5. Quando almeno due licitazioni risultino infruttuose la concessione può essere conferita mediante trattativa privata; in tal caso la durata della concessione non può essere superiore a tre anni, con esclusione della possibilità di rinnovo.

    6. Nell’ipotesi di affidamento in concessione del servizio ad azienda speciale, l’aggio, il minimo garantito ovvero il canone fisso sono determinati dal comune con apposita convenzione] (34).

    (34) Articolo abrogato dall’art. 53, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

    29. Incompatibilità.

    [1. Non possono essere iscritti nell’albo di cui all’art. 32 né essere legali rappresentanti, amministratori o sindaci di società concessionarie del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni:

    a) i membri del Parlamento e del Governo;

    b) i pubblici impiegati;

    c) i ministri dei culti;

    d) coloro che per legge o per provvedimento giudiziale non hanno la libera amministrazione dei loro beni ovvero sono in stato di fallimento dichiarato, finché non abbiano pagato per intero i loro debiti;

    e) i condannati per delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per qualsiasi altro reato non colposo che comporti la pena della reclusione non inferiore a due anni;

    f) i condannati all’interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a quella temporanea per tutto il tempo della sua durata.

    2. Non può essere conferita la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni:

    a) ai consiglieri regionali, provinciali e comunali limitatamente all’ambito territoriale in cui esercitano il loro mandato;

    b) ai membri degli organi di controllo sugli atti del comune che affida il servizio in concessione;

    c) al coniuge, ai parenti ed agli affini fino al secondo grado, del sindaco, dei consiglieri e degli assessori del comune che affida il servizio in concessione;

    d) a coloro che, in dipendenza di precedenti gestioni, siano in lite con il comune che affida il servizio in concessione] (35).

    (35) Articolo abrogato dall’art. 53, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

    30. Decadenza.

    [1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla concessione per i seguenti motivi:

    a) per non aver prestato o adeguato la cauzione di cui al successivo art. 31;

    b) per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;

    c) per continuate irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio;

    d) per aver reso falsa attestazione in ordine a quanto richiesto dal comma 4 dell’art. 28;

    e) per l’inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento dell’attività di concessionario e di commercializzazione della pubblicità previsto dal comma 4 dell’art. 33;

    f) per aver conferito il servizio in appalto a terzi;

    g) per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la concessione di una delle cause di incompatibilità previste dall’art. 29.

    2. La decadenza è richiesta dal comune interessato o d’ufficio da parte della direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, ed è pronunciata, previa contestazione degli addebiti, con decreto del Ministro delle finanze, sentito, ove occorra, il prefetto.

    3. Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione; allo scopo il sindaco diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto e procede all’acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso] (36).

    (36) Articolo abrogato dall’art. 53, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

    31. Disciplina del servizio in concessione.

    [1. Nell’espletamento del servizio, il concessionario può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti nell’art. 29; di ciò dovrà essere fornita dichiarazione a norma degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, al comune interessato assieme al deposito dell’atto di conferimento della procura.

    2. Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal comune.

    3. È vietata l’attribuzione in appalto del servizio da parte del concessionario. È nulla la cessione del contratto a terzi.

    4. A garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita a norma della legge 10 giugno 1982, n. 348 , il cui ammontare deve essere pari al minimo garantito o, in mancanza, a due terzi delle riscossioni dell’anno precedente, ovvero al canone fisso convenuto.

    5. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il comune può procedere ad esecuzione sulla cauzione utilizzando il procedimento previsto dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 ] (37).

    (37) Articolo abrogato dall’art. 53, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

    32. Albo dei concessionari.

    [1. Presso la direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze è istituito l’albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali.

    2. Per l’esame delle domande di iscrizione, per la revisione periodica della sussistenza dei requisiti e per la cancellazione dei soggetti iscritti, è costituita, con decreto del Ministro delle finanze, una commissione composta:

    a) dal direttore centrale per la fiscalità locale, con funzione di presidente;

    b) da un dirigente del Ministero dell’interno, in servizio presso la direzione generale dell’amministrazione civile;

    c) da un dirigente del Ministero delle finanze, addetto al servizio dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

    d) da un rappresentante dei comuni, designato dall’Associazione nazionale dei comuni d’Italia;

    e) da un rappresentante dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali;

    f) da un funzionario in servizio presso la direzione centrale per la fiscalità locale, con profilo professionale appartenente almeno all’ottavo livello funzionale, che può essere sostituito, in caso di assenza, da altro impiegato di pari qualifica, con funzione di segretario (38).

    3. Con decreto del Ministro delle finanze, sono emanate norme ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , in ordine alla formazione ed alla tenuta dell’albo dei concessionari, al funzionamento della commissione, alla durata in carica dei suoi componenti, alla disciplina degli accertamenti di cui al comma 5 dell’art. 33 ed alla documentazione necessaria per ottenere l’iscrizione] (39).

    (38) Vedi, anche, il D.M. 1° aprile 1996, n. 262.

    (39) Articolo abrogato dall’art. 53, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

    33. Iscrizione nell’albo.

    [1. Nell’albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali possono essere iscritte persone fisiche e società di capitale aventi capitale interamente versato (40).

    1-bis. Le società di capitale sono obbligate a dichiarare l’identità dei titolari di quote o azioni; qualora le quote o le azioni siano possedute da altre società di capitale è fatto obbligo di dichiarare l’identità delle persone fisiche cui le stesse appartengono o comunque siano direttamente o indirettamente riferibili; tale obbligo non sussiste qualora la società che detiene direttamente od indirettamente il controllo sia quotata in una borsa valori dell’Unione europea amministrata da un organismo indipendente, cui spetti il compito di verificare la trasparenza e la regolarità delle transazioni (41).

    2. L’iscrizione nell’albo è subordinata al riconoscimento, nei confronti della persona fisica e dei legali rappresentanti della società, di idonei requisiti morali e della mancanza delle cause di incompatibilità di cui al comma 1 dell’art. 29, nonché della capacità tecnica e finanziaria a ben condurre la gestione dei tributi comunali.

    3. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ogni triennio, sono stabiliti i criteri di commisurazione della capacità finanziaria degli iscritti nell’albo, fermo restando in ogni caso la loro suddivisione in due categorie in relazione all’entità delle garanzie fornite o del capitale sociale. Per il passaggio alla categoria superiore è comunque indispensabile la capacità tecnica acquisita attraverso la gestione, anche in tempi diversi, di almeno dieci comuni delle ultime due classi (42).

    4. È fatto divieto di contemporaneo svolgimento dell’attività di concessionario e di commercializzazione di pubblicità; tale condizione deve essere attestata dalle persone fisiche con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , ovvero deve essere prevista nello statuto della società.

    5. La direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze può disporre d’ufficio gli accertamenti che ritenga necessari ai fini della iscrizione.

    6. Le determinazioni in ordine all’iscrizione o alla cancellazione dall’albo sono adottate con provvedimento motivato, sentita la commissione di cui all’art. 32 (43)] (44).

    (40) Comma così modificato dall’art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

    (41) Comma aggiunto dall’art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

    (42) Il D.M. 18 febbraio 1994 (Gazz. Uff. 19 aprile 1994, n. 90) ha così disposto:

    «Art. 1. Gli iscritti nell’Albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali sono suddivisi in due categorie in relazione alla capacità finanziaria e tecnica posseduta.

    Art. 2. La capacità finanziaria degli iscritti nell’Albo di cui all’art. 1 è comprovata per le persone fisiche esclusivamente mediante prestazione di fidejussione bancaria a favore del Ministero delle finanze, per le società di capitali mediante sottoscrizione del capitale sociale interamente versato.

    Art. 3. Per il triennio 1994-96 la capacità finanziaria minima per l’iscrizione alla prima categoria dell’Albo di cui all’art. 1 è pari a L. 450.000.000, mentre, per l’iscrizione alla seconda categoria, è pari a L. 150.000.000».

    (43) Vedi, anche, il D.M. 1° aprile 1996, n. 262.

    (44) Articolo abrogato dall’art. 53, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

    34. Cancellazione dall’albo.

    [1. La cancellazione dall’albo può essere chiesta dall’iscritto in qualunque momento.

    2. Si procede alla cancellazione d’ufficio nei confronti degli iscritti che siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 30, comma 1, lettere c), d), e), f) e g), escluse le cause di incompatibilità di cui al comma 2 dell’art. 29, nonché nei confronti dei soggetti che entro il 31 marzo di ciascun anno non abbiano presentato alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze l’attestazione dell’eseguito pagamento della tassa di concessione governativa relativa all’anno in corso] (45).

    (45) Articolo abrogato dall’art. 53, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

    35. Vigilanza.

    1. È attribuita alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulle gestioni dirette o in concessione dell’imposta sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni.

    2. Ai fini di cui al comma 1, il comune è tenuto ad inviare, entro trenta giorni dalla loro adozione, le deliberazioni di approvazione del regolamento e delle tariffe; nello stesso termine, il concessionario deve inviare il capitolato d’oneri ed il contratto relativo alla gestione affidata in concessione.

    3. La direzione centrale di cui al comma 1, ove ritenga che le deliberazioni concernenti il regolamento e le tariffe, il capitolato d’oneri e il contratto siano contrarie a disposizioni di legge ne chiede il riesame, ferma restando la loro esecutività.

    4. Con decreto del Ministro delle finanze, sono emanate disposizioni in ordine alla gestione contabile dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

    5. La direzione centrale di cui al comma 1 ha facoltà di richiedere al comune o al suo concessionario atti o documenti inerenti la gestione del servizio.

    6. Il concessionario del servizio è tenuto ad osservare tutte le disposizioni del presente decreto al fine di assicurare la regolarità della gestione; la loro mancata osservanza costituisce, previa contestazione, motivo di sospensione d’ufficio dell’iscrizione nell’albo di cui all’art. 32 per il periodo in cui detta situazione perduri.

    7. La direzione centrale di cui al comma 1 può disporre ispezioni sulle gestioni dirette o in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni, allo scopo di verificare l’osservanza delle disposizioni in materia; a tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità per la loro programmazione ed esecuzione, nonché per il coordinamento degli uffici preposti, anche al fine di consentire alla commissione prevista dall’art. 32 l’adozione dei provvedimenti di competenza.

    36. Norme transitorie.

    1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono emanati i decreti ministeriali previsti nei precedenti articoli.

    2. Per la prima applicazione del presente decreto i comuni devono deliberare il regolamento di cui all’art. 3 entro il 30 giugno 1994 e le tariffe devono essere deliberate entro il 28 febbraio 1994; il termine per il pagamento dell’imposta relativa alla pubblicità annuale è differito al 31 marzo 1994 (46).

    3. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano iscritti nell’albo di cui all’art. 40, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 , sono iscritti a domanda, da presentare entro il 30 giugno 1994, nell’albo di cui all’art. 32, se in possesso dei requisiti ivi prescritti.

    4. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gestiscono ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 , il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, possono continuare la gestione del servizio, sino alla scadenza del contratto in corso, purché, entro un anno dalla suddetta data, ottengano l’iscrizione nell’albo di cui all’art. 32.

    5. In deroga alle disposizioni dell’art. 31, comma 3, è ammessa la cessione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto a soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 32 entro il termine di un anno dalla suddetta data, previo consenso del comune interessato e nulla osta della direzione centrale della fiscalità locale del Ministero delle finanze; entro lo stesso termine è altresì consentita, previa comunicazione al comune, la cessione degli impianti pubblicitari detenuti dai soggetti iscritti nell’albo.

    6. La commissione prevista dall’art. 40, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 , resta in carica sino alla scadenza stabilita per lo svolgimento delle attribuzioni di cui all’art. 32 del presente decreto.

    7. Le concessioni di cui all’art. 38, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 , aventi scadenza nel corso dell’anno 1994 sono prorogate sino al 31 dicembre 1994, a condizioni da definire fra le parti sempre che il comune non intenda gestire direttamente il servizio.

    8. Il comune non dà corso alle istanze per l’installazione di impianti pubblicitari, ove i relativi provvedimenti non siano già stati adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, né può autorizzare l’installazione di nuovi impianti fino all’approvazione del regolamento comunale e del piano generale previsti dall’art. 3 .

    9. Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell’art. 23 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 , debbono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto, secondo le disposizioni del suddetto decreto.

    10. La pubblicità annuale iniziata nel corso dell’anno 1993, per la quale sia stata pagata la relativa imposta, è prorogata per l’anno 1994 senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento dell’imposta secondo le disposizioni del presente capo.

    11. Le modalità della gestione, l’aggio o il canone fisso, il minimo garantito nonché le prescrizioni del capitolato d’oneri in atto devono essere adeguati in rapporto alle modifiche introdotte dal presente capo.

    (46) Per la proroga del termine, vedi l’art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

    37. Norme finali e abrogazioni.

    1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le tariffe in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (47).

    2. Con decorrenza dal 1° gennaio 1994 è abrogato il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra norma incompatibile con le disposizioni del presente capo.

    3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18 marzo 1959, n. 132 , e nell’art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856 .

    (47) Comma così modificato dall’art. 10, comma 18, L. 13 maggio 1999, n. 133. La tariffa dell’imposta comunale sulla pubblicità ordinaria è stata rideterminata con D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89).

    Capo II – Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (48)

    38. Oggetto della tassa.

    1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.

    2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

    3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

    4. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all’imposizione da parte dei comuni medesimi (49).

    5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei predetti enti o al demanio statale. Sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia ai sensi del R.D. 20 ottobre 1904, n. 721, e dell’art. 517 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328. Le relative tariffe sono determinate dai comuni stessi, nella misura del 50 per cento di quelle previste dall’articolo 44 del presente decreto. Limitatamente a tali spazi acquei sono fatte salve le tasse già riscosse o da riscuotere per gli anni precedenti (50) (51).

    (48) L’art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l’art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell’art. 51 sopracitato che disponeva l’abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

    (49) Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306).

    (50) L’art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l’art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell’art. 51 sopracitato che disponeva l’abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

    (51) Gli ultimi tre periodi sono stati aggiunti dall’art. 3, D.L. 29 marzo 1995, n. 96.

    39. Soggetti attivi e passivi.

    1. La tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del rispettivo territorio (52).

    (52) L’art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l’art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell’art. 51 sopracitato che disponeva l’abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

    40. Regolamento e tariffe.

    1. Il comune e la provincia sono tenuti ad approvare il regolamento per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

    2. Con il regolamento i predetti enti disciplinano i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel presente capo nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

    3. Le tariffe sono adottate entro il 31 ottobre (53) di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

    4. L’omesso o ritardato adempimento delle disposizioni di cui al comma 3 comporta l’applicazione delle tariffe già in vigore, ove queste rientrino nei limiti previsti dal presente capo, ovvero l’adeguamento automatico delle stesse alla misura minima fissata dal capo medesimo (54).

    (53) Vedi, anche, per l’anno 1999. L’art. 31, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e l’art. 1, D.L. 26 gennaio 1999, n. 8.

    (54) L’art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l’art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell’art. 51 sopracitato che disponeva l’abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

    41. Revoca di concessioni o autorizzazioni.

    1. La revoca di concessioni o autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi (55).

    (55) L’art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l’art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell’art. 51 sopracitato che disponeva l’abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

    42. Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione della tassa.

    1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

    a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all’anno, comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;

    b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno.

    2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all’anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

    3. La tassa è graduata a seconda dell’importanza dell’area sulla quale insiste l’occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell’art. 38, sono classificate in almeno due categorie. L’elenco di classificazione è deliberato dal comune, sentita la commissione edilizia, o dalla provincia, ed è pubblicato per quindici giorni nell’albo pretorio e in altri luoghi pubblici (56).

    4. La tassa si determina in base all’effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all’unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare (57).

    5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq (58).

    6. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 44, 45, 47 e 48. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferita alla prima categoria. La misura corrispondente all’ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima (59) (60).

    (56) Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306).

    (57) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 59, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

    (58) Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306).

    (59) Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306).

    (60) L’art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l’art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell’art. 51 sopracitato che disponeva l’abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

    43. Classificazione dei comuni.

    1. Agli effetti dell’applicazione della tassa di cui al presente capo, i comuni sono ripartiti in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:

    Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;

    Classe II: comuni da oltre 100.000 a 500.000 abitanti;

    Classe III: comuni da oltre 30.000 a 100.000 abitanti;

    Classe IV: comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti;

    Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.

    2. I comuni capoluogo di provincia non possono collocarsi al di sotto della classe 3 (61).

    (61) L’art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l’art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell’art. 51 sopracitato che disponeva l’abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

    44. Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe. Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie (62).

    1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa:

    a) occupazioni del suolo comunale:

    —————————————————————-
    |         Classi di comuni       |
    —————————————————————-
    | Minima per mq | Massima per mq |
    |     lire             |      lire              |
    —————————————————————-
    | Classe I . . . . . . . .         . .|     85.000    |     127.000    |
    | Classe II. . . . . . . . . .       |     68.000    |     102.000    |
    | Classe III . . . . . . . . .      |     54.000    |      81.000      |
    | Classe IV. . . . . . . . . .     |     43.000    |      64.000      |
    | Classe V . . . . . . . . . .      |     34.000    |      51.000

    b) occupazioni del suolo provinciale:

    minima lire 34.000 mq, massima lire 51.000 mq;

    c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa, di cui alle lettere a) e b), può essere ridotta fino ad un terzo.

    2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30 per cento (63).

    3. Per i passi carrabili, la tariffa di cui al comma 1 è ridotta al 50 per cento.

    4. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.

    5. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare «convenzionale» (64).

    6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L’eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

    7. [La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un’opera visibile che renda concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta all’uso pubblico] (65).

    8. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 7 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull’area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l’esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell’accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento.

    9. La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell’immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

    10. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa può essere ridotta fino al 30 per cento.

    11. La tassa relativa all’occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l’abolizione con apposita domanda al comune o alla provincia. La messa in pristino dell’assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

    12. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai comuni e dalle province, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati (66).

    (62) Vedi, anche, l’art. 3, comma 63, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

    (63) Vedi, anche, l’art. 6-quater, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

    (64) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 60, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

    (65) Comma abrogato dall’art. 3, comma 60, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

    (66) L’art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l’art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell’art. 51 sopracitato che disponeva l’abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

    45. Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.

    1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell’ambito delle categorie previste dall’articolo 42, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal comune o dalla provincia in riferimento alle singole fattispecie di occupazione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura compresa tra il 20 ed il 50 per cento (67).

    2. La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:

    a) occupazione di suolo comunale:

    —————————————————————-
    |         Classi di comuni       |
    —————————————————————-
    | Minima per mq | Massima per mq |
    |     lire      |      lire                       |
    —————————————————————-
    | Classe I . . . . . . . . . . |     2.000     |     12.000
    | Classe II. . . . . . . . . .|     1.500     |     10.000
    | Classe III . . . . . . . . .|     1.500     |      8.000
    | Classe IV. . . . . . . . . .|       750      |      6.000
    | Classe V . . . . . . . . . .|       750     |      4.000

    b) occupazioni di suolo provinciale:

    minima di lire 750 mq;

    massima di lire 4.000 mq;

    c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alle lettere a) e b) può essere ridotta fino ad un terzo. In ogni caso le misure di tariffa di cui alle lettere a) e b) determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell’occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lire 250 al metro quadrato per giorno per i comuni di classe I, II e III e a lire 150 per metro quadrato e per giorno per i comuni di classe IV e V, per le province e per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive (68).

    3. I comuni e le province possono deliberare di non assoggettare alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili; in ogni caso le tariffe non possono essere superiori al 30 per cento della tariffa ordinaria. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime (69).

    4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa può essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento (70).

    5. Le tariffe, di cui ai precedenti commi, sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell’80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all’art. 46 (71).

    6. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune o dalla provincia sono soggette alla tassa con tariffa che può essere variata in aumento o in diminuzione fino al 30 per cento.

    6-bis. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia possono essere ridotte fino al 50 per cento (72).

    7. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell’80 per cento (73).

    8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o che si verifichino con carattere ricorrente, il comune o la provincia dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento (74) (75).

    (67) Comma prima modificato dall’art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306), e poi così sostituito dall’art. 3, comma 61, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

    (68) Comma prima modificato dall’art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306), e poi così sostituito dall’art. 3, comma 61, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

    (69) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 61, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

    (70) Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306).

    (71) Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306).

    (72) Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306).

    (73) Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306).

    (74) Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306).

    (75) L’art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l’art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell’art. 51 sopracitato che disponeva l’abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

    46. Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina.

    1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all’esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall’art. 47 (76).

    2. Il comune o la provincia ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l’immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti (77) .

    (76) Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306).

    (77) L’art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l’art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell’art. 51 sopracitato che disponeva l’abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

    47. Criteri di determinazione della tassa per l’occupazione del sottosuolo e soprassuolo.

    1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all’art. 46 è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo i criteri indicati nel comma 2 (78) .

    2. La tassa va determinata in base ai seguenti limiti minimi e massimi:

    a) strade comunali, da lire 250.000 a lire 500.000 per km lineare o frazione;

    b) strade provinciali, da lire 150.000 a lire 300.000 per km lineare o frazione .

    2-bis. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica. I comuni e le province possono, con delibera, estendere la non applicazione anche alle annualità pregresse (79) .

    3. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta, fino ad un massimo di cinque km. lineari, entro i limiti minimi e massimi da lire 100.000 a lire 200.000. Per ogni chilometro o frazione superiore a cinque km è dovuta una maggiorazione da lire 20.000 a lire 40.000.

    4. I comuni e le province che provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.

    5. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dall’art. 45, è determinata e applicata dai comuni e dalle province in misura forfetaria sulla base delle seguenti misure minime e massime (80):

    a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni

    Tassa complessiva:

    Classi I, II e III minima lire 20.000 massima lire 50.000;

    Classi IV e V minima lire 10.000 massima lire 30.000;

    b) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo provinciale fino ad un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni

    Tassa complessiva:

    minima lire 10.000 massima lire 30.000.

    La tassa di cui alle lettere a) e b) è aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare. Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

    1) occupazioni di durata non superiore a novanta giorni: 30 per cento;

    2) occupazioni di durata superiore a novanta giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;

    3) occupazioni di durata maggiore: 100 per cento (81).

    (78) Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306).

    (79) Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306), e poi così sostituito dall’art. 3, comma 62, L. 28 dicembre 1995, n. 549. L’ultimo periodo è stato aggiunto dall’art. 6-quater D.L. 29 settembre 1997, n. 328 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

    (80) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306.

    (81) L’art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l’art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell’art. 51 sopracitato che disponeva l’abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

    48. Distributori di carburante e di tabacchi. Determinazione della tassa.

    1. Per l’impianto e l’esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base ai seguenti limiti minimi e massimi:

    |  Classi          Località dove sono           Minimo            Massimo
    | di comuni       situati gli impianti         lire                  lire
    —————————————————————-
    Classe   I       a) centro abitato         100.000       150.000
    b) zona limitrofa          70.000        105.000
    c) sobborghi e zone
    periferiche                40.000          60.000
    d) frazioni                      20.000         30.000
    Classe  II        a) centro abitato          90.000      135.000
    b) zona limitrofa (25) 60.000        90.000 ³
    c) sobborghi e zone
    periferiche                  30.000         45.000
    d) frazioni                      15.000          22.000
    Classe III        a) centro abitato           84.000       132.000
    b) zona limitrofa          54.000          81.000
    c) sobborghi e zone
    periferiche                 30.000         45.000
    d) frazioni                      15.000          22.000
    Classe  IV        a) centro abitato          76.000       114.000
    b) zona limitrofa          46.000         69.000
    c) sobborghi e zone
    periferiche                 20.000        30.000
    d) frazioni                      10.000         15.000
    Classe   V        a) centro abitato          60.000        90.000
    b) zona limitrofa          50.000        75.000
    c) sobborghi e zone
    periferiche                 30.000        45.000
    d) frazioni                       10.000        15.000

    2. Per l’occupazione del suolo e sottosuolo provinciale la tassa annuale va determinata entro il limite minimo di L. 10.000 e massimo di L. 15.000.

    3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

    4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

    5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

    6. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l’occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell’acqua e dell’aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l’occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 44, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

    7. Per l’impianto e l’esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale nei seguenti limiti minimi e massimi:

    —————————————————————-
    |   Classi         Località dove sono         Minimo   Massimo |
    | di comuni      situati gli apparecchi        lire      lire  |
    —————————————————————-
    |                             |                                              |
    |                             | a) centro abitato           30.000    45.000 |
    |                             | b) zona limitrofa           20.000    30.000 |
    | I, II e III  <                                               |
    |                            | c) frazioni, sobborghi                       |
    |                            |    e zone  periferiche      15.000    22.000 |
    |                            |                                              |
    |                            |                                              |
    |                            | a) centro abitato           20.000    30.000 |
    |                            | b) zona limitrofa           15.000    22.000 |
    | IV  e  V     <                                               |
    |                           | c) frazioni, sobborghi                       |
    |                          |    e zone  periferiche      10.000    15.000 |

    8. Per l’occupazione del suolo o soprassuolo provinciale la tassa annuale è fissata entro il limite minimo di L. 10.000 e massimo di L. 15.000 (83).

    (82) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306.

    (83) L’art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l’art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell’art. 51 sopracitato che disponeva l’abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

    49. Esenzioni.

    1. Sono esenti dalla tassa:

    a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all’art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

    b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

    c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

    d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

    e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

    f) le occupazioni di aree cimiteriali;

    g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap (84).

    (84) L’art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l’art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell’art. 51 sopracitato che disponeva l’abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

    50. Denuncia e versamento della tassa.

    1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all’art. 39 devono presentare al comune o alla provincia, aventi diritto alla tassa, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell’atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune o dalla provincia e dagli stessi messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell’atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell’area sulla quale si realizza l’occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l’importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l’intero anno di rilascio della concessione. L’attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

    2. L’obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l’apposito modulo di cui al comma 4.

    3. Per le occupazioni di cui all’art. 46, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell’anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell’anno successivo.

    4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia, ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune anche mediante conto corrente postale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento (85).

    5. Per le occupazioni temporanee l’obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell’amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

    5-bis. La tassa, se d’importo superiore a lire 500 mila, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell’anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell’anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l’occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell’occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l’occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell’articolo 45, comma 8 (86).

    5-ter. Per l’anno 1995, la scadenza delle prime due rate di cui al comma 5-bis è fissata al 28 aprile 1995, fermo restando il versamento integrale della tassa medesima entro il 31 ottobre 1995. Per le occupazioni temporanee che cessano entro il 28 aprile 1995, la cui tassa è di importo non superiore a lire 500 mila, la scadenza del termine di versamento è fissata alla medesima data del 28 aprile 1995 (87) (88).

    (85) Comma così modificato dall’art. 3-bis, D.L. 27 agosto 1994, n. 515. Con D.M. 4 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 18 dicembre 2001, n. 293, S.O.) è stato approvato il nuovo modello di bollettino per il versamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti.

    (86) Comma aggiunto dall’art. 10, D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, per la proroga del termine per la denuncia e versamento della tassa l’art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250 e l’art. 49, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

    (87) Comma aggiunto dall’art. 10, D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, per la proroga del termine per la denuncia e versamento della tassa l’art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250 e l’art. 49, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

    (88) L’art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l’art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell’art. 51 sopracitato che disponeva l’abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

    51. Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa.

    1. [Il comune o la provincia controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L’eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dai predetti enti e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all’art. 50, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione] (89).

    2. [Il comune o la provincia provvede all’accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all’accertamento d’ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento] (90).

    2-bis. [L’avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale (91)] (92).

    3. [Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d’ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata] (93).

    4. [Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l’avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno] (94).

    5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall’art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , in un’unica soluzione. Si applica l’art. 2752 del codice civile (95).

    6. [I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, ai comuni o alle province il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull’istanza di rimborso i comuni e le province provvedono entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell’eseguito pagamento (96) (97)] (98).

    (89) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 5, dal comma 172 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

    (90) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 5, dal comma 172 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

    (91) Comma aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.

    (92) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 5, dal comma 172 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

    (93) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 5, dal comma 172 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

    (94) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 5, dal comma 172 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

    (95) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 5, dal comma 172 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

    (96) L’art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l’art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell’art. 51 sopracitato che disponeva l’abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

    (97) Vedi, anche, l’art. 1-bis, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

    (98) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 5, dal comma 172 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

    52. Affidamento da parte del comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa. Rinvio.

    1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa, ove il comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale di cui all’art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142 , ovvero ai soggetti iscritti all’albo nazionale di cui all’art. 32. A tal fine, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni(99).

    (99) L’art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l’art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell’art. 51 sopracitato che disponeva l’abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente. Vedi, anche, l’art. 53, comma 18, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

    53. Sanzioni ed interessi.

    1. Per l’omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di lire centomila.

    2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l’errore o l’omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.

    3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

    4. [Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano interessi moratori in ragione del sette per cento per ogni semestre compiuto (100)] (101) (102).

    (100) L’art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l’art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell’art. 51 sopracitato che disponeva l’abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

    (101) Comma abrogato dal comma 172 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

    (102) Articolo prima modificato dall’art. 17, comma 62, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi così sostituito dall’art. 12, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

    54. Funzionario responsabile.

    1. Il comune, nel caso di gestione diretta, o la provincia designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

    2. Il comune o la provincia comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

    3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario (103).

    (103) L’art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l’art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell’art. 51 sopracitato che disponeva l’abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

    55. Abrogazioni.

    1. Sono abrogati gli articoli da 192 a 200 del testo unico per la finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 , e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte non compatibile con le norme di cui al presente capo. Sono, altresì, abrogati le disposizioni di cui all’art. 39 della legge 2 luglio 1952, n. 703 , e successive modificazioni, l’articolo unico della legge 6 marzo 1958, n. 177, l’articolo unico della legge 26 luglio 1961, n. 711 , l’art. 6, L. 18 aprile 1962, n. 208, nonché le disposizioni di cui al decreto dei Ministri delle finanze e dell’interno 26 febbraio 1933 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1933, per la parte concernente la tassazione delle linee elettriche e telefoniche ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme del presente capo (104) (105).

    (104) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306.

    (105) L’art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l’art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell’art. 51 sopracitato che disponeva l’abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

    56. Disposizioni transitorie e finali.

    1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanati i decreti ministeriali previsti dal presente capo.

    2. Per la prima applicazione delle disposizioni previste dal presente capo, i comuni e le province devono deliberare, unitamente alle tariffe, il regolamento o le variazioni del regolamento già adottato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo (106).

    3. I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l’anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all’art. 50 ed effettuare il versamento entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 2. Nel medesimo termine di sessanta giorni va effettuato il versamento dell’eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall’applicazione delle nuove tariffe adottate dai predetti enti.

    4. Per le occupazioni di cui all’art. 46, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l’anno 1994 è pari all’importo dovuto per l’anno 1993, aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.

    5. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quelle in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal presente capo sono effettuati con le modalità e i termini previsti dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 , e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994 (107).

    6. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono, in base ad un contratto di appalto, alla riscossione della tassa per l’occupazione temporanea di suolo pubblico, possono ottenere l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa dovuta per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico fino alla data di scadenza del contratto medesimo purché, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ottengano l’iscrizione nell’albo di cui all’art. 32, secondo le modalità previste in materia di imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

    7. I contratti di appalto aventi scadenza nel corso dell’anno 1994, sono prorogati fino al 31 dicembre 1994, sempreché il comune non intenda gestire direttamente il servizio (108).

    8. Le modalità della gestione, l’aggio o il canone fisso, il minimo garantito nonché le prescrizioni del capitolato d’oneri, vanno adeguati o, comunque, determinati in rapporto a quanto previsto dal presente capo.

    9. Il mancato ottenimento della concessione nel termine di cui al comma 6 comporta, a prescindere dalle modalità dell’appalto e dalla durata del relativo contratto, la perdita del diritto di riscossione della tassa per l’occupazione temporanea di suolo pubblico.

    10. I comuni nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti operante un contratto d’appalto per la riscossione della tassa per l’occupazione temporanea del suolo pubblico, provvedono per il primo anno di applicazione del decreto medesimo, salvo l’affidamento in concessione di cui al comma 6, alla riscossione diretta della tassa per l’occupazione permanente.

    11. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le tariffe in materia di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nel limite della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato alla fine del mese precedente la data di emanazione del decreto rispetto al medesimo indice rilevato per l’emanazione del precedente decreto; per il primo adeguamento, si assume come riferimento la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I detti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri accertano l’entità delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data a decorrere dalla quale essi sono applicati.

    11-bis. Per le occupazioni temporanee di cui all’art. 45 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l’anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l’anno 1993, aumentate del 50 per cento (109).

    11-ter. Per l’esercizio 1995 il comune con propria delibera può rideterminare entro il 31 dicembre 1994 le tariffe di talune fattispecie, ovvero esonerarle, per quanto riguarda la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, purché il gettito complessivo non sia inferiore a quanto previsto applicando il criterio del comma 11-bis. La rideterminazione delle tariffe deve comunque avvenire in modo tale che per una o più fattispecie non siano previsti incrementi superiori al 25 per cento rispetto alle tariffe dell’anno precedente (110) (111).

    (106) Vedi, anche, per il termine, l’art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

    (107) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306.

    (108) Vedi, anche, l’art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

    (109) Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306).

    (110) Comma aggiunto dall’art. 3-bis, D.L. 27 agosto 1994, n. 515.

    (111) L’art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l’art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell’art. 51 sopracitato che disponeva l’abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

    57. Vigilanza. Rinvio.

    1. È attribuita alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulla gestione, sia diretta che in concessione, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

    2. A tal fine, si applicano le disposizioni previste dall’art. 35 in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (112).

    (112) L’art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l’art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell’art. 51 sopracitato che disponeva l’abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

    Capo III – Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (113)

    58. Istituzione della tassa.

    1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa nell’ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, i comuni debbono istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento ed applicare in base a tariffa con l’osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle norme seguenti (114).

    (113) L’art. 49, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall’art. 1, comma 28, L. 9 dicembre 1998, n. 426, e dall’art. 33, L. 23 dicembre 1999, n. 488, ha soppresso la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, con la decorrenza ivi indicata.

    (114) Comma così modificato dall’art. 39, L. 22 febbraio 1994, n. 146. Vedi, anche, l’art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

    59. Attivazione del servizio.

    1. Nel regolamento del servizio di nettezza urbana, da adottare ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , sono stabiliti i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell’eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con indicazione, a seconda dei singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori o dei criteri per determinarle nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all’entità e tipologia dei rifiuti da smaltire.

    2. Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente istituito il servizio dei rifiuti urbani interni ai sensi degli articoli 3 e 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 , previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, i comuni possono estendere il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrate sopramenzionate. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

    3. Tenuto conto del disposto dell’art. 9 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 , gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell’area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori viciniori.

    4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione ovvero di esercizio dell’attività dell’utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2.

    5. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del secondo periodo del comma 2.

    6. L’interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l’utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del comma 4 (115).

    (115) Vedi, anche, l’art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

    60. Rifiuti equiparati.

    (116).

    (116) Articolo abrogato dall’art. 39, L. 22 febbraio 1994, n. 146.

    61. Gettito e costo del servizio.

    1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all’art. 58, né può essere inferiore, per gli enti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 , al 70 per cento del predetto costo, fermo restando per gli enti di cui alla lettera a) dello stesso art. 45, comma 2, il disposto dell’art. 25 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66 (117), convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 1989, n. 144. Per gli altri enti il gettito complessivo della tassa non può essere inferiore al 50 per cento del costo di esercizio. Ai fini dell’osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità (118).

    2. Il costo del servizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti e indiretti, nonché le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti (119). Per le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi dell’art. 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Fra i costi di gestione delle aziende speciali, municipalizzate e consortili debbono essere compresi anche gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, da versare agli enti proprietari stessi entro l’esercizio successivo a quello della riscossione ed erogazione in conto esercizio.

    3. Dal costo, determinato in base al disposto del comma 2, sono dedotte per quota percentuale, corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni e quello relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui all’articolo 2, terzo comma, n. 3), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 , le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie diminuite di un importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti del singolo utente ai sensi dell’art. 67, comma 2 (120).

    3-bis. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo, da determinarsi con lo stesso regolamento di cui all’art. 68, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all’art. 2, terzo comma, n. 3), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. L’eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l’anno successivo (121).

    (117) Riportato alla voce Finanza locale.

    (118) Comma così modificato dall’art. 39, L. 22 febbraio 1994, n. 146.

    (119) Periodo così sostituito dall’art. 3, comma 68, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

    (120) Comma così modificato dall’art. 39, L. 22 febbraio 1994, n. 146.

    (121) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 68, lett. b, L. 28 dicembre 1995, n. 549. In deroga al presente comma vedi, l’art. 49, comma 12, L. 27 dicembre 1997, n. 449, l’art. 31, comma 23, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e l’art. 53, comma 17, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

    62. Presupposto della tassa ed esclusioni.

    1. La tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 59, comma 4 (122). Per l’abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all’abitazione ed al fabbricato.

    2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

    3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l’attività viene svolta.

    4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività economica e professionale, può essere stabilito dal regolamento che la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

    5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

    (122) Periodo così sostituito dall’art. 3, comma 68, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

    63. Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo.

    1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all’art. 62 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

    2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all’art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell’art. 62. Resta ferma l’obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva (123).

    3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

    4. [È fatto obbligo all’amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 3 di presentare al competente ufficio del comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l’elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato] (124).

    (123) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 68, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

    (124) Comma abrogato dall’art. 2, D.L. 25 novembre 1996, n. 599, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

    64. Inizio e cessazione dell’occupazione o detenzione.

    1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

    2. L’obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l’utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall’amministratore con le modalità di cui all’art. 63, comma 3.

    3. La cessazione, nel corso dell’anno, dell’occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all’abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

    4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l’utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall’utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d’ufficio.

    65. Commisurazione e tariffe.

    1. La tassa può essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento oppure, per i comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento (125).

    2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

    (125) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 68, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

    66. Tariffe per particolari condizioni di uso.

    1. [È facoltà dei comuni assoggettare a tassazione le aree scoperte adibite a verde per la parte eccedente i 200 metri quadrati. Tale parte è comunque da computare nei limiti del 25 per cento] (126).

    2. [Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite indicate nell’articolo 62 sono computate nel limite del 50 per cento] (127).

    3. La tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di:

    a) abitazioni con unico occupante;

    b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune;

    c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività.

    4. La tariffa unitaria può essere ridotta:

    a) di un importo non superiore ad un terzo nei confronti dell’utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) del comma 3, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all’anno, in località fuori del territorio nazionale;

    b) di un importo non superiore al 30 per cento nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

    5. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall’anno successivo.

    6. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell’applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 3 e 4; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall’anno successivo a quello di denuncia dell’uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l’omessa denuncia di variazione dall’art. 76.

    (126) Comma prima sostituito dall’art. 3, comma 68, L. 28 dicembre 1995, n. 549, e poi abrogato dall’art. 2, D.L. 25 novembre 1996, n. 599, come modificato dall’art. 6, D.L. 29 settembre 1997, n. 328. Vedi, peraltro, per gli anni 1997 e 1998, quanto disposto dal comma 4-bis dello stesso art. 2.

    (127) Comma prima sostituito dall’art. 3, comma 68, L. 28 dicembre 1995, n. 549, e poi abrogato dall’art. 2, D.L. 25 novembre 1996, n. 599, come modificato dall’art. 6, D.L. 29 settembre 1997, n. 328. Vedi, peraltro, per gli anni 1997 e 1998, quanto disposto dal comma 4-bis dello stesso art. 2.

    67. Agevolazioni.

    1. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all’art. 62 ed alle tariffe ridotte di cui all’art. 66, i comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciale agevolazioni, sotto forma di riduzioni ed, in via eccezionale, di esenzioni.

    2. Il regolamento può prevedere riduzioni nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un’accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all’articolo 61, comma 3.

    3. Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all’esercizio cui si riferisce l’iscrizione predetta .

    68. Regolamenti.

    1. Per l’applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere:

    a) la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;

    b) le modalità di applicazione dei parametri di cui all’art. 65;

    c) la graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso di cui all’art. 66, commi 3 e 4;

    d) la individuazione delle fattispecie agevolative, delle relative condizioni e modalità di richiesta documentata e delle cause di decadenza.

    2. L’articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione:

    a) locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militari;

    b) complessi commerciali all’ingrosso o con superfici espositive, nonché aree ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati;

    c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri;

    d) locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b), e) ed f), circoli sportivi e ricreativi;

    e) locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l’intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani;

    f) locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l’intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.

    3. I regolamenti, divenuti esecutivi a norma di legge, sono trasmessi entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze che formula eventuali rilievi di legittimità entro sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente il comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

    69. Deliberazioni di tariffa.

    1. Entro il 31 ottobre (128) i comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell’anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l’anno in corso.

    2. Ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l’aumento per la copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui al comma 3.

    3. Nei casi di dissesto dichiarato, ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell’art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, ovvero di deliberazione adottata quale atto dovuto a seguito di rilievi di legittimità o in ottemperanza a decisione definitiva, è confermato il potere di apportare aumenti e diminuzioni tariffarie oltre il termine di cui al comma 1.

    4. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. Si applica il disposto del secondo periodo del comma 3 dell’art. 68.

    (128) Vedi, anche, per l’anno 1999, l’art. 31, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e l’art. 1, D.L. 26 gennaio 1999, n. 8, e, per gli anni successivi, l’art. 30, comma 14, L. 23 dicembre 1999, n. 488. Il termine di cui al presente comma è stato stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Vedi, inoltre, il comma 8-quater dell’art. 3, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

    70. Denunce.

    1. I soggetti di cui all’art. 63 presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali.

    2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l’utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull’applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

    3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l’indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l’immobile di residenza o l’abitazione principale ovvero dimorano nell’immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell’ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l’amministrazione, dell’ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell’occupazione o detenzione. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell’Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze, per l’eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento (129).

    4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

    5. L’ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

    6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l’utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l’obbligo di denuncia di cui al comma 1.

    (129) Comma così modificato dal comma 340 dell’art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Det. 9 agosto 2005. Vedi, anche, il comma 183 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

    71. Accertamento.

    1. [In caso di denuncia infedele o incompleta, l’ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all’anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all’art. 64, comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l’ufficio emette avviso di accertamento d’ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata] (130).

    2. [Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l’organizzazione e la gestione del tributo di cui all’art. 74 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell’eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l’indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità] (131).

    2-bis. [Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale (132)] (133).

    3. [Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l’indicazione dell’organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza] (134).

    4. Ai fini del potenziamento dell’azione di accertamento, il comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l’individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l’indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente (135) (136).

    (130) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 4, dal comma 172 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

    (131) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 4, dal comma 172 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

    (132) Comma aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.

    (133) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 4, dal comma 172 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

    (134) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 4, dal comma 172 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

    (135) Vedi, anche, l’art. 1-bis, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

    (136) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 4, dal comma 172 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

    72. Riscossione.

    1. L’importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell’anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all’art. 71, comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all’articolo 74 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l’anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l’anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l’avviso di accertamento è notificato. La formazione e l’apposizione del visto dei ruoli principali e suppletivi relativi agli anni 1995, 1996 e 1997 sono eseguite entro il 31 dicembre 1999. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. Relativamente ai soli anni 1995 e 1996 la formazione e la consegna dei ruoli principali e suppletivi di cui al primo periodo è eseguita, a pena di decadenza, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1996 e il 31 dicembre 1997 (137).

    2. Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.

    3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall’articolo 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , riducibili a due rate su autorizzazione dell’intendente di finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l’intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all’ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre (138).

    4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale, gli articoli 11, 12, escluso il primo comma, 13, 18, primo e terzo comma, 19, secondo comma, 20, secondo comma, 21, secondo comma, 23, 24, esclusa la seconda parte del primo comma, 25, 26, escluso l’ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .

    5. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 .

    6. Si applica l’articolo 298 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni (139).

    (137) Comma così modificato dall’art. 31, comma 24, L. 23 dicembre 1998, n. 448. L’ultimo periodo è stato aggiunto dall’art. 2, D.L. 25 novembre 1996, n. 599.

    (138) Vedi, anche, l’art. 5, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

    (139) Vedi, anche, l’art. 1-bis, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

    73. Poteri dei comuni.

    1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d’ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all’articolo 71, comma 4, l’ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

    2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell’ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell’articolo 71, comma 4, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l’accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

    3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall’articolo 2729 del codice civile.

    3-bis. L’ufficio comunale può richiedere, ai sensi del comma 1, all’amministratore del condominio di cui all’articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall’articolo 63, comma 3, la presentazione dell’elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato (140).

    (140) Comma aggiunto dall’art. 2, D.L. 25 novembre 1996, n. 599, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l’art. 24, comma 38, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

    74. Funzionario responsabile.

    1. Il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

    2. Il comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

    75. Rimborsi.

    [1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell’accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l’adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l’ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

    2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell’articolo 64, commi 3 e 4, è disposto dall’ufficio comunale entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

    3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall’avvenuto pagamento.

    4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l’interesse del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell’eseguito pagamento] (141).

    (141) Articolo abrogato dal comma 172 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

    76. Sanzioni ed interessi.

    1. Per l’omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di lire centomila (142).

    2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila (143) a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell’elenco di cui all’articolo 73, comma 3-bis, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele (144).

    3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all’avviso di accertamento (145).

    4. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

    5. [Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del sette per cento semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli alla direzione regionale delle entrate nei quali è effettuata l’iscrizione delle somme predette] (146) (147).

    (142) Comma così modificato dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

    (143) L’importo di lire centomila è stato così fissato dall’art. 12, comma 1, lett. d), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, come modificato dall’art. 3, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell’art. 4 dello stesso decreto n. 99/2000.

    (144) Comma così modificato dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

    (145) Comma così modificato dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

    (146) Comma abrogato dal comma 172 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

    (147) Articolo così sostituito dall’art. 12, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, come modificato dall’art. 3, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell’art. 4 dello stesso decreto.

    77. Tassa giornaliera di smaltimento.

    1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, i comuni devono istituire con il regolamento di cui all’articolo 68 la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l’uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente (148).

    2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento.

    3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel regolamento di cui all’art. 68 è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

    4. L’obbligo della denuncia dell’uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all’atto dell’occupazione con il modulo di versamento di cui all’articolo 50 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo (149).

    5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all’atto dell’accertamento dell’occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

    6. Per l’accertamento in rettifica o d’ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente capo per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.

    7. Il comune può prevedere esenzioni o riduzioni con l’osservanza dei criteri di cui all’articolo 67.

    (148) Comma modificato prima dall’art. 39, L. 22 febbraio 1994, n. 146 e poi così sostituito dall’art. 3, comma 68, lett. g), L. 28 dicembre 1995, n. 549.

    (149) Con D.M. 4 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 18 dicembre 2001, n. 293, S.O.) è stato approvato il nuovo modello di bollettino per il versamento in euro della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti.

    78. Vigilanza sugli atti regolamentari e sulla gestione del tributo.

    1. È attribuita alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulla gestione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti ed il controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie. A tal fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 35, fermo restando quanto previsto dagli articoli 68 e 69.

    79. Disposizioni finali e transitorie.

    1. [Tra i rifiuti solidi urbani, di cui all’articolo 2, terzo comma, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 , devono intendersi compresi i rifiuti derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, siano stati dichiarati, anteriormente al 1994, assimilabili agli urbani ai fini dell’ordinario conferimento in regime di privativa e della tassazione attraverso l’inserimento delle predette attività produttive nella classificazione contenuta nel regolamento del tributo con applicazione di una tariffa obiettivamente commisurata anche ai rifiuti propri dell’attività produttiva stessa, sempreché il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani sia stato organizzato ed attivato nella zona di esercizio dell’attività suddetta. La deliberazione di cui all’art. 60 è adottata contestualmente alle modifiche regolamentari di cui al comma 2 ed ha effetto dal 1° gennaio 1994] (150).

    2. In prima applicazione della nuova normativa, sono apportate entro il 30 giugno 1994 le modificazioni al regolamento del servizio di nettezza urbana e quelle al regolamento della tassa, con esclusione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall’attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsti dall’art. 65, che sono da adottare entro il 31 ottobre 1995 (151) per l’applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1996 (152).

    3. Le disposizioni modificative, apportate nel 1994 ai regolamenti di cui al comma 2, sono immediatamente applicabili, ad eccezione di quelle previste in attuazione degli articoli 59, comma 2, secondo periodo, 63, commi 2, 3 e 4, 64, comma 2, secondo periodo, 66 e 72, commi 2 e 4 che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1995 (153).

    4. Le tariffe per il 1994 possono essere modificate, in base ai previgenti criteri di commisurazione, entro il 28 febbraio 1994. È esteso fino al 30 novembre 1994 il potere di riequilibrio tariffario, previsto dall’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 .

    5. Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all’articolo 61, commi 1 e 2, per l’anno 1994 è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo non inferiore al cinque per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all’art. 2, terzo comma, n. 3), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 . L’eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l’anno 1995.

    6. In sede di prima applicazione della nuova disciplina le denunce di cui all’art. 70, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione nonché l’elenco di cui al comma 4 dell’articolo 63, sono presentati entro il 30 settembre 1994 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall’anno 1995.

    6-bis. L’integrazione dei dati, diversi dall’estensione e destinazione delle superfici imponibili, non compresi nelle denunce prodotte anteriormente al 1994 e la cui indicazione è prescritta dall’articolo 70, è effettuata su richiesta dell’ufficio comunale ai sensi dell’articolo 73, comma 1 (154).

    7. I termini di accertamento e di riscossione di cui agli articoli 71, 72 e 73 si applicano anche ai crediti tributari relativi agli anni anteriori al 1994, fermi restando gli effetti prodottisi in base alla precedente normativa. In deroga al disposto dell’articolo 72, comma 1, i ruoli principali e suppletivi, per i quali non sia intervenuta decadenza in base alla normativa precedente, non formati alla data del 1° gennaio 1994, possono essere formati ed emessi entro il termine perentorio del 15 dicembre 1996 (155).

    (150) Comma abrogato dall’art. 39, L. 22 febbraio 1994, n. 146.

    (151) Termine differito al 31 ottobre 1998 dall’art. 33, L. 8 maggio 1998, n. 146.

    (152) Per la proroga del termine di cui al presente comma 2 al 31 gennaio 1996, vedi l’art. 9, D.L. 27 ottobre 1995, n. 444, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

    (153) Comma così modificato dall’art. 5, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

    (154) Comma aggiunto dall’art. 2, D.L. 25 novembre 1996, n. 599, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

    (155) Vedi, anche, il D.L. 6 settembre 1996, n. 462.

    80. Abrogazioni.

    1. Sono abrogati, salva l’applicazione in via transitoria prevista dall’articolo 79, commi da 2 a 6, gli articoli da 268 a 271 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituiti dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , e dall’articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme del presente capo.

    81. Efficacia delle disposizioni.

    1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1994.


    D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992

    DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 504(1).

    Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 (2).

    (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.

    (2) Sono inserite nel testo le rettifiche di cui all’avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 14 gennaio 1993, n. 10. In deroga a quanto disposto dal presente decreto vedi il comma 60 dell’art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

    Visto l’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

    Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1992;

    Acquisito il parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

    Emana il seguente decreto legislativo:

    TITOLO I

    Imposte comunali

    Capo I – Imposta comunale sugli immobili (3)

    1. Istituzione dell’imposta – Presupposto.

    1. A decorrere dall’anno 1993 è istituita l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

    2. Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa (4) .

    (3) Per l’esenzione ICI prima casa vedi l’art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

    (4) Per l’esenzione ICI prima casa vedi l’art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93. Vedi, anche, il comma 593 dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

    2. Definizione di fabbricati e aree.

    1. Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1:

    a) per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato (5);

    b) per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 9, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera (6);

    c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’articolo 2135 del codice civile (7) .

    (5) Per l’interpretazione autentica della presente lettera vedi il comma 1-bis dell’art. 23, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Per le variazioni delle iscrizioni catastali, vedi l’art. 9, comma 9, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557.

    (6) Per l’interpretazione autentica della presente lettera, vedi il comma 16 dell’art. 11-quaterdecies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

    (7) Per l’esenzione ICI prima casa vedi l’art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

    3. Soggetti passivi.

    1. Soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell’articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività.

    2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto (8) (9) .

    (8) Comma prima modificato dall’art. 18, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi così sostituito dal comma 1 dell’art. 8, L. 23 luglio 2009, n. 99, con i limiti di applicabilità previsti dal comma 2 dello stesso art. 8.

    (9) Articolo così sostituito dall’art. 58, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Per l’esenzione ICI prima casa vedi l’art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

    4. Soggetto attivo.

    1. L’imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per gli immobili di cui al comma 2 dell’articolo 1 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L’imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell’articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

    2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce (10).

    (10) Per l’esenzione ICI prima casa vedi l’art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

    5. Base imponibile.

    1. Base imponibile dell’imposta è il valore degli immobili di cui al comma 2 dell’articolo 1(11).

    2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell’ultimo comma dell’articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 . [Con decreti del Ministro delle finanze le rendite catastali sono rivalutate, ai fini dell’applicazione dell’imposta di cui all’articolo 1, periodicamente in base a parametri che tengono conto dell’effettivo andamento del mercato immobiliare](12) .

    3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell’articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti: per l’anno 1993: 1,02; per l’anno 1992: 1,03; per l’anno 1991: 1,05; per l’anno 1990: 1,10; per l’anno 1989: 1,15; per l’anno 1988: 1,20; per l’anno 1987: 1,30; per l’anno 1986: 1,40; per l’anno 1985: 1,50; per l’anno 1984: 1,60; per l’anno 1983: 1,70; per l’anno 1982 e anni precedenti: 1,80. I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale (13). In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell’articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo (14) (15).

    4. [Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti . Il termine per la proposizione del ricorso avverso la nuova determinazione della rendita catastale dei fabbricati decorre dalla data in cui il contribuente abbia avuto conoscenza piena del relativo avviso (16). A tale fine, gli uffici competenti provvedono alla comunicazione dell’avvenuto classamento delle unità immobiliari a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l’effettiva conoscenza da parte del contribuente, garantendo altresì che il contenuto della comunicazione non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario (17). Fino alla data dell’avvenuta comunicazione non sono dovuti sanzioni e interessi per effetto della nuova determinazione della rendita catastale (18). Resta fermo quanto stabilito dall’articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (19) (20)] (21).

    5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

    6. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 , la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

    7. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque (22) .

    (11) Per gli immobili di interesse storico o artistico vedi l’art. 2, comma 5, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.

    (12) Periodo soppresso dall’art. 58, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

    (13) Per l’adeguamento dei coefficienti, ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l’anno 1994, vedi il D.M. 9 aprile 1994. Per l’anno 1995, vedi il D.M. 5 maggio 1995, per l’anno 1996 il D.M. 2 maggio 1996, per l’anno 1997 il D.M. 22 marzo 1997, per l’anno 1998, il D.M. 24 marzo 1998, per l’anno 1999, il D.M. 19 febbraio 1999, per l’anno 2000, il D.M. 21 marzo 2000, per l’anno 2001, il D.M. 15 marzo 2001, per l’anno 2002, il D.M. 27 febbraio 2002, per l’anno 2003, il D.M. 3 marzo 2003, per l’anno 2004, il Decr. 15 marzo 2004, per l’anno 2005, il Decr. 22 febbraio 2005, per l’anno 2006, il Decr. 22 febbraio 2006, per l’anno 2007, il D.Dirett. 9 marzo 2007, per l’anno 2008, il Decr. 10 marzo 2008, per l’anno 2009, il D.Dirett. 23 marzo 2009 e, per l’anno 2010, il D.Dirett. 9 marzo 2010.

    (14) L’ultimo periodo è stato aggiunto dall’art. 58, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

    (15) La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 febbraio 2006, n. 67 (Gazz. Uff. 1 marzo 2006, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 3 e 4, e 11, comma 1, ultimo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 53 della Costituzione.

    (16) Periodo aggiunto dall’art. 30, comma 11, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e poi abrogato dall’art. 74, L. 21 novembre 2000, n. 342.

    (17) Periodo aggiunto dall’art. 30, comma 11, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e poi abrogato dall’art. 74, L. 21 novembre 2000, n. 342.

    (18) Periodo aggiunto dall’art. 30, comma 11, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e poi abrogato dall’art. 74, L. 21 novembre 2000, n. 342.

    (19) Periodo aggiunto dall’art. 30, comma 11, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e poi abrogato dall’art. 74, L. 21 novembre 2000, n. 342.

    (20) La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 febbraio 2006, n. 67 (Gazz. Uff. 1 marzo 2006, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 3 e 4, e 11, comma 1, ultimo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 53 della Costituzione.

    (21) Comma abrogato dal comma 173 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

    (22) Per l’esenzione ICI prima casa vedi l’art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

    6. Determinazione delle aliquote e dell’imposta.

    1. L’aliquota è stabilita dal consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo (23). Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336 (24).

    2. L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro (25).

    2-bis. La deliberazione di cui al comma 1 può fissare, a decorrere dall’anno di imposta 2009, un’aliquota agevolata dell’imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell’agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni (26).

    3. L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente nel comune di cui all’articolo 4.

    3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (27).

    4. [Restano ferme le disposizioni dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556] (28) (29) .

    (23) Il termine è stato prorogato al 31 gennaio 1999, relativamente all’anno 1999, dall’art. 31, L. 23 dicembre 1998, n. 448. Lo stesso articolo 31 ha fissato al 31 dicembre il termine per gli anni successivi. Successivamente il suddetto termine del 31 gennaio 1999 è stato differito al 31 marzo 1999 dall’art. 1, D.L. 26 gennaio 1999, n. 8. Per la fissazione di nuovi termini vedi, ora, l’art. 30, comma 14, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e l’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

    (24) Comma così modificato dal comma 156 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

    (25) Per la fissazione, da parte dei comuni, di aliquote agevolate, vedi l’art. 1, comma 5, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

    (26) Comma aggiunto dal comma 6 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

    (27) Comma aggiunto dal comma 6 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

    (28) Comma abrogato dal comma 3 dell’art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

    (29) Articolo così sostituito dall’art. 3, comma 53, L. 23 dicembre 1996, n. 662nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. Per l’esenzione ICI prima casa vedi l’art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

    7. Esenzioni.

    1. Sono esenti dall’imposta:

    a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali (30);

    b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

    c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 , e successive modificazioni;

    d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

    e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810 ;

    f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

    g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

    h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

    i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222 (31).

    2. L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte (32).

    (30) Per l’estensione dell’applicabilità delle disposizioni di cui alla presente lettera vedi il comma 18 dell’art. 31, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

    (31) Vedi, anche, il comma 2-bis dell’art. 7, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

    (32) Per l’esenzione ICI prima casa vedi l’art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

    8. Riduzioni e detrazioni dall’imposta.

    1. L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L’aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili.

    2. Dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente (33).

    2-bis. [Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica] (34).

    2-ter. [L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9] (35).

    3. A decorrere dall’anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell’articolo 6, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l’importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio (36). La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale (37).

    4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (38) .

    (33) Comma così modificato dal comma 173 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, vedi l’art. 1, comma 4-ter, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.

    (34) Comma aggiunto dal comma 5 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e poi abrogato dal comma 3 dell’art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

    (35) Comma aggiunto dal comma 5 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e poi abrogato dal comma 3 dell’art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

    (36) Vedi, anche, l’art. 58, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

    (37) Periodo aggiunto dall’art. 3, D.L. 11 marzo 1997, n. 50, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

    (38) Articolo così sostituito dall’art. 3, comma 55, L. 23 dicembre 1996, n. 662. Precedentemente il comma 3 era stato modificato dall’art. 15, L. 24 dicembre 1993, n. 537.

    9. Terreni condotti direttamente.

    1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni:

    a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire;

    b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire;

    c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.

    2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l’importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 4 (39).

    (39) Per l’esenzione ICI prima casa vedi l’art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93. Vedi, anche, l’art. 58, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

    10. Versamenti e dichiarazioni.

    1. L’imposta è dovuta dai soggetti indicati nell’articolo 3 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

    2. I soggetti indicati nell’articolo 3 devono effettuare il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al comune per l’anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell’imposta può essere effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle finanze. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno (40).

    3. L’imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune di cui all’articolo 4 ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore (41); al fine di agevolare il pagamento, il concessionario invia, per gli anni successivi al 1993, ai contribuenti moduli prestampati per il versamento. La commissione spettante al concessionario è a carico del comune impositore ed è stabilita nella misura dell’uno per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.500 ed un massimo di lire 100.000 per ogni versamento effettuato dal contribuente.

    4. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall’imposta ai sensi dell’articolo 7, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio; tutti gli immobili il cui possesso è iniziato antecedentemente al 1° gennaio 1993 devono essere dichiarati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 1992. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell’imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell’articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto dei condomini (42).

    5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli della dichiarazione, anche congiunta o relativa ai beni indicati nell’articolo 1117, n. 2) del codice civile, e sono determinati i dati e gli elementi che essa deve contenere, i documenti che devono essere eventualmente allegati e le modalità di presentazione, anche su supporti magnetici, nonché le procedure per la trasmissione ai comuni ed agli uffici dell’Amministrazione finanziaria degli elementi necessari per la liquidazione ed accertamento dell’imposta; per l’anno 1993 la dichiarazione deve essere inviata ai comuni tramite gli uffici dell’Amministrazione finanziaria (43). Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli per il versamento al concessionario e sono stabilite le modalità di registrazione, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo del Ministero delle finanze (44). Allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei comuni, nonché per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell’attività di informazione ai contribuenti, l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) organizza le relative attività strumentali. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze vengono disciplinate le modalità per l’effettuazione dei suddetti servizi, prevedendosi un contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell’imposta a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione; con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità di trasmissione da parte dei predetti soggetti dei dati relativi alla riscossione (45). I predetti decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (46).

    6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili (47) (48) .

    (40) Comma prima modificato dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 518 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1993, n. 294), poi sostituito dall’art. 18, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388 ed infine così modificato, a decorrere dal 1° maggio 2007, ai sensi di quanto disposto dai commi 13 e 14 dell’art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione.

    (41) Per l’arrotondamento dell’importo all’unità di euro vedi ora l’art. 1, comma 166, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

    (42) Per la soppressione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione previsto dal presente comma vedi il comma 53 dell’art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione.

    (43) I termini e le modalità per la trasmissione dei dati di riscossione dell’ICI sono stati stabiliti, per il 1994, con D.M. 8 maggio 1995, per il 1995, con D.M. 28 novembre 1996, per il 1996 e il 1997, con D.M. 3 novembre 1997, per il 1998, con D.M. 27 settembre 1999 e, per gli anni 1999 e seguenti, con D.M. 31 luglio 2000.

    (44) Con D.M. 5 agosto 1996 (Gazz. Uff. 17 settembre 1996, n. 218) sono stati approvati i modelli per il versamento delle somme liquidate dal comune a titolo di ICI, nonché di sanzioni ed interessi afferenti detta imposta. Con D.M. 4 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 18 dicembre 2001, n. 293, S.O.) e con D.Dirett. 25 marzo 2009 (Gazz. Uff. 1° aprile 2009, n. 76) è stato approvato il modello di bollettino per il versamento in euro dei tributi accertati o liquidati, degli interessi, delle sanzioni, nonché delle somme dovute a titolo di conciliazione giudiziale e di accertamento con adesione. Con D.M. 10 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 18 dicembre 2001, n. 293, S.O.), modificato dal D.M. 3 giugno 2002 (Gazz. Uff. 8 giugno 2002, n. 133), e con Decr. 3 aprile 2008 (Gazz. Uff. 9 aprile 2008, n. 84) è stato approvato il modello di bollettino per il versamento in euro dell’imposta comunale sugli immobili. Il nuovo modello di bollettino è stato approvato con D.Dirett. 25 marzo 2009 (Gazz. Uff. 30 marzo 2009, n. 74). Con Provv. 20 giugno 2002 (Gazz. Uff. 25 giugno 2002, n. 147) è stato approvato il modello «F24» per l’esecuzione dei versamenti dell’imposta comunale sugli immobili. Successivamente, il Provv. 3 gennaio 2003 (Gazz. Uff. 16 gennaio 2003, n. 12) ha disposto che il suddetto modello «F24» sia utilizzato, dal 1° marzo 2003, come unico modello utile per eseguire i versamenti unitari con compensazione, in sostituzione del modello di pagamento per il versamento unitario di imposte, contributi e premi assicurativi, approvato con D.Dirig. 30 marzo 1998. Con Provv. 15 giugno 2004 (Gazz. Uff. 18 giugno 2004, n. 141) è stato approvato il modello «F24 predeterminato» per l’esecuzione dei versamenti dell’imposta comunale sugli immobili senza avvalersi della facoltà di compensazione. Con D.Dirett. 30 aprile 2008 (Gazz. Uff. 5 maggio 2008, n. 104) è stato approvato il modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento dell’imposta di scopo. Con D.Dirett. 10 dicembre 2008 sono state determinate le modalità per la trasmissione dei dati relativi ai versamenti effettuati a titolo di imposta comunale sugli immobili (ICI), di imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche (ISCOP) e di sanzioni ed interessi. Con D.Dirett. 25 marzo 2009 (Gazz. Uff. 31 marzo 2009, n. 75) è stato approvato il nuovo modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento dell’imposta di scopo.

    (45) I termini e le modalità di trasmissione dei dati di riscossione ICI al fine della corresponsione del contributo dello 0,6 per mille da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione della predetta imposta, sono stati determinati con D.M. 5 agosto 1999.

    (46) Comma così modificato prima dall’art. 18, comma 11, L. 13 maggio 1999, n. 133 e poi dal comma 2-ter dell’art. 7, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l’art. 3, Decr. 22 novembre 2005.

    (47) Comma così sostituito dal comma 173 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

    (48) Per l’esenzione ICI prima casa vedi l’art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

    11. Liquidazione ed accertamento.

    1. [Il comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi dell’articolo 10, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle finanze in ordine all’ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l’imposta. Il comune emette avviso di liquidazione, con l’indicazione dei criteri adottati, dell’imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l’avviso deve essere notificato con le modalità indicate nel comma 2 al contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell’imposta. Se la dichiarazione è relativa ai fabbricati indicati nel comma 4 dell’articolo 5, il comune trasmette copia della dichiarazione all’ufficio tecnico erariale competente il quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al comune; entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell’articolo 14, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento (49) (50)] (51).

    2. [Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all’accertamento d’ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell’imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l’avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell’imposta. Nel caso di omessa presentazione, l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell’imposta (52)] (53).

    2-bis. [Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato, all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale] (54).

    3. Ai fini dell’esercizio dell’attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

    4. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi (55).

    5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabiliti termini e modalità per l’interscambio tra comuni e sistema informativo del Ministero delle finanze di dati e notizie (56).

    6. [Il Ministero delle finanze effettua presso i comuni verifiche sulla gestione dell’imposta e sulla utilizzazione degli elementi forniti dal predetto sistema informativo] (57) (58).

    (49) Vedi, anche, l’art. 4, D.L. 8 agosto 1996, n. 437 e l’art. 3, L. 8 maggio 1998, n. 146. Per la proroga dei termini previsti dai commi 1 e 2, vedi l’art. 3, comma 59, L. 23 dicembre 1996, n. 662, l’art. 30, comma 10, L. 23 dicembre 1999, n. 488, l’art. 18, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 9 dell’art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448, l’art. 31, comma 16, L. 27 dicembre 2002, n. 289, l’art. 2, comma 33, L. 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 67 dell’art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e l’art. 1-quater, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, inoltre, l’art. 1-bis, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

    (50) La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 febbraio 2006, n. 67 (Gazz. Uff. 1 marzo 2006, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 3 e 4, e 11, comma 1, ultimo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 53 della Costituzione.

    (51) Comma abrogato dal comma 173 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

    (52) Vedi, anche, l’art. 4, D.L. 8 agosto 1996, n. 437. Per la proroga dei termini previsti dai commi 1 e 2, vedi l’art. 3, comma 59, L. 23 dicembre 1996, n. 662, l’art. 30, comma 10, L. 23 dicembre 1999, n. 488, l’art. 18, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 9 dell’art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448, l’art. 31, comma 16, L. 27 dicembre 2002, n. 289, l’art. 2, comma 33, L. 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 67 dell’art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e l’art. 1-quater, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, inoltre, l’art. 1-bis, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

    (53) Comma abrogato dal comma 173 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

    (54) Comma aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 e poi abrogato dal comma 173 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

    (55) L’art. 18-bis, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, ha stabilito che i comuni sono tenuti a comunicare al Ministero delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto, i nominativi dei funzionari responsabili della gestione dell’ICI, designati ai sensi del presente comma.

    (56) Termini e modalità relativi all’anno 1994 sono stati determinati con D.M. 20 settembre 1995. Per l’anno 1995 si è provveduto con D.M. 5 dicembre 1996, per l’anno 1996, con D.M. 18 marzo 1998, per l’anno 1997, con D.M. 19 marzo 1999 e per l’anno 1998, con D.M. 7 giugno 2000. Con D.M. 13 novembre 1995 (Gazz. Uff. 31 gennaio 1996, n. 25) è stata disposta la consegna dell’archivio magnetico del catasto elettrico ai comuni d’Italia da parte dell’Amministrazione finanziaria.

    (57) Comma abrogato dal comma 173 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

    (58) Per l’esenzione ICI prima casa vedi l’art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

    12. Riscossione coattiva.

    1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate nel comma 3 dell’articolo 10, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione o dell’avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 , e successive modificazioni (59) (60).

    (59) Comma così modificato dal comma 173 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, l’art. 30, comma 10, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e l’art. 1-bis, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

    (60) Per l’esenzione ICI prima casa vedi l’art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

    13. Rimborsi.

    [1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l’imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell’articolo 14. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all’imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall’ultimo acquisto per atto tra vivi dell’area e, comunque, per un periodo non eccedente dieci anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità (61) .

    2. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1 possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili] (62).

    (61) Periodo soppresso dall’art. 58, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

    (62) Articolo abrogato dal comma 173 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Per l’esenzione ICI prima casa vedi l’art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

    14. Sanzioni ed interessi.

    1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.

    2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

    3. Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

    4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

    5. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

    6. [Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto] (63) (64).

    (63) Comma abrogato dal comma 173 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

    (64) Articolo così sostituito dall’art. 14, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473. Per l’esenzione ICI prima casa vedi l’art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93. Per quanto riguarda la misura degli interessi, vedi l’art. 17, L. 8 maggio 1998, n. 146.

    15. Contenzioso.

    1. Contro l’avviso di liquidazione, l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l’istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni, intendendosi sostituito all’ufficio tributario il comune nei cui confronti il ricorso è proposto (65).

    (65) Per l’esenzione ICI prima casa vedi l’art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93. Vedi, anche, l’art. 1-bis, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

    16. Indennità di espropriazione.

    [1. In caso di espropriazione di area fabbricabile l’indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell’ultima dichiarazione o denuncia presentata dall’espropriato ai fini dell’applicazione dell’imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore all’indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti .

    2. In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre all’indennità, è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l’importo dell’imposta pagata dall’espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell’imposta effettuato sulla base della indennità. La maggiorazione, unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, è a carico dell’espropriante ] (66).

    (66) Articolo abrogato dall’art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la decorrenza indicata nell’art. 59 dello stesso decreto e dall’art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con la decorrenza indicata nell’art. 59 dello stesso decreto. Per l’esenzione ICI prima casa vedi l’art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

    17. Disposizioni finali.

    1. L’imposta comunale sugli immobili non è deducibile agli effetti delle imposte erariali sui redditi.

    2 … (67).

    3. [Dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa si detraggono lire 500 mila, per ognuna delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, rapportate, al periodo durante il quale sussiste la detta destinazione; la detrazione compete fino alla concorrenza dell’imposta relativa al reddito dell’unità immobiliare che concorre alla formazione del reddito complessivo] (68).

    4. Sono esclusi dall’imposta locale sui redditi i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, nonché i redditi agrari di cui all’articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni.

    5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno effetto per i redditi prodotti dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1993 ovvero, per i soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l’anno solare, per quelli prodotti dal primo periodo di imposta successivo alla detta data (69).

    6. Con effetto dal 1° gennaio 1993 è soppressa l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili. Tuttavia l’imposta continua ad essere dovuta nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si è verificato anteriormente alla predetta data; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di effettuazione dei rimborsi eventualmente spettanti.

    7. L’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili continua ad essere dovuta, con le aliquote massime e l’integrale acquisizione del relativo gettito al bilancio dello Stato, anche nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si verifica dal 1° gennaio 1993 fino al 1° gennaio 2003 limitatamente all’incremento di valore maturato fino al 31 dicembre 1992. A tal fine:

    a) il valore finale, da indicare nella dichiarazione, è assunto in misura pari a quello dell’immobile alla data del 31 dicembre 1992 ovvero, in caso di utilizzazione edificatoria dell’area con fabbricato in corso di costruzione o ricostruzione alla predetta data, a quello dell’area alla data di inizio dei lavori di costruzione o ricostruzione;

    b) gli scaglioni per la determinazione delle aliquote sono formati con riferimento al periodo preso a base per il calcolo dell’incremento di valore imponibile;

    c) le spese di acquisto, di costruzione ed incrementative sono computabili solo se riferibili al periodo di cui alla lettera b) (70).

    8. Ai fini dell’accertamento dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili dovuta ai sensi del comma 7 non si applica la disposizione dell’articolo 22, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni (71).

    (67) Comma abrogato dall’art. 15, L. 24 dicembre 1993, n. 537.

    (68) Comma prima modificato dall’art. 15, L. 24 dicembre 1993, n. 537 e dall’art. 6, comma 2, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successivamente abrogato dall’art. 2, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388, con la decorrenza indicata nel comma 8 dello stesso articolo. Vedi, anche, l’art. 18, comma 8, L. 13 maggio 1999, n. 133.

    (69) La Corte costituzionale, con sentenza 13-31 luglio 2000, n. 403 (Gazz. Uff. 9 agosto 2000, n. 33 – Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità del presente comma, nella parte in cui, per coloro che sono soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, non esclude la sovrapposizione dell’imposta locale sui redditi (ILOR) di fabbricati ed altri redditi contemplati nel comma 4.

    (70) Vedi, anche, l’art. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

    (71) Per l’esenzione ICI prima casa vedi l’art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

    18. Disposizioni transitorie.

    1. Per l’anno 1993 la delibera della Giunta comunale, con cui viene stabilita l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili ai sensi del comma 1 dell’articolo 6, deve essere adottata entro il 28 febbraio 1993. Il versamento a saldo dell’imposta dovuta per l’anno 1993 deve essere effettuato dal 1° al 15 dicembre di tale anno.

    2. Entro il 30 aprile 1993 ciascun comune è tenuto a comunicare al concessionario di cui all’articolo 10, comma 3, la misura dell’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili vigente sul proprio territorio per l’anno 1993, nonché la somma corrispondente alla media delle riscossioni nel triennio 1990/1992 per imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili. Sulla base di detta comunicazione il concessionario procede alla rideterminazione, ove occorra, dell’importo delle riscossioni dell’imposta comunale sugli immobili calcolandolo sulla base dell’aliquota minima del 4 per mille e procede al versamento ad apposito capitolo dell’entrata statale dell’importo risultante dalla differenza tra l’ammontare delle riscossioni così rideterminate e l’ammontare corrispondente alla media delle riscossioni nel triennio 1990/1992 per imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili, nonché al versamento a favore del comune del residuo importo delle riscossioni. Le predette operazioni sono effettuate sulla prima rata di cui al comma 2 dell’articolo 10 e sul saldo di cui al comma 1 del presente articolo, computando la perdita per INVIM per metà sulla detta prima rata e per l’altra metà sul saldo. Le somme rivenienti dalle ulteriori riscossioni, sempre relative all’imposta comunale sugli immobili dovuta per l’anno 1993 e calcolate sulla base dell’aliquota del 4 per mille, sono anch’esse versate dal concessionario all’entrata statale previa deduzione della quota parte della perdita per INVIM che non è stata detratta nelle precedenti operazioni. In assenza della comunicazione da parte del comune il concessionario procede al versamento all’entrata statale dell’intero ammontare delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili dovuta per l’anno 1993. La commissione spettante al concessionario ai sensi del comma 3 del predetto articolo 10 è a carico dell’ente a favore del quale le somme sono devolute. Al relativo onere per il bilancio dello Stato, valutato in lire 90 miliardi per il 1993, si provvede a carico del capitolo 3458 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l’anno finanziario medesimo.

    3. Per l’imposta comunale sugli immobili dovuta per l’anno 1993, la liquidazione e la rettifica delle dichiarazioni, l’accertamento, l’irrogazione delle sanzioni e degli interessi, la riscossione delle somme conseguentemente dovute sono effettuati dagli uffici dell’Amministrazione finanziaria dello Stato (72) a norma delle disposizioni vigenti in materia di accertamento, riscossione e sanzioni agli effetti delle imposte erariali sui redditi; per tale anno 1993 i predetti uffici provvedono altresì agli adempimenti previsti nel terzo periodo del comma 1 dell’articolo 11, relativi ai fabbricati di cui al comma 4 dell’articolo 5. Le somme riscosse per effetto di quanto disposto dal presente comma sono di spettanza dell’erario dello Stato e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria; se per l’anno 1993 è stata stabilita dal comune un’aliquota superiore a quella minima del 4 per mille, le dette somme sono calcolate sulla base dell’aliquota minima e la parte eccedente è devoluta in favore del comune che ha stabilito un’aliquota superiore a quella minima. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità per l’acquisizione da parte degli uffici dell’Amministrazione finanziaria e del Ministero dell’interno dei dati ed elementi utili per l’esercizio di detta attività, anche ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali per il 1994. Con lo stesso decreto sono, altresì, stabilite le modalità per l’effettuazione dei rimborsi spettanti ai contribuenti .

    4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell’interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i termini e le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, secondo periodo.

    5. Per l’anno 1993, ai fini della determinazione della base imponibile ai sensi dell’articolo 5, comma 2, si applica un moltiplicatore pari a cento per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1, pari a cinquanta per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10 e pari a trentaquattro per quelle classificate nella categoria C/1; resta fermo quanto disposto dal terzo periodo del comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455 (73).

    6. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo non si applicano ai comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano (74) .

    (72) Vedi, però quanto disposto dall’art. 3, L. 8 maggio 1998, n. 146.

    (73) Recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie.

    (74) Per l’esenzione ICI prima casa vedi l’art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

    TITOLO II

    Tributi provinciali

    Capo I – Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente

    19. Istituzione e disciplina del tributo.

    1. Salvo le successive disposizioni di raccordo con la disciplina concernente, anche ai fini di tutela ambientale, le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a fronte dell’esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle province.

    2. Il tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa.

    3. Con delibera della giunta provinciale, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l’anno successivo, il tributo è determinato in misura non inferiore all’1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2; qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta data la misura del tributo si applica anche per l’anno successivo.

    4. In prima applicazione il termine per l’adozione della delibera prevista dal comma 3 è fissato al 15 gennaio 1993 ed il relativo provvedimento, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , è trasmesso in copia entro cinque giorni ai comuni. Se la delibera non è adottata nel predetto termine il tributo si applica nella misura minima.

    5. Il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l’osservanza delle relative norme per l’accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni. I ruoli principali per il 1993 della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani deliberati nei termini di cui agli artt. 286 e 290 del T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, sono integrati con apposita delibera comunale di iscrizione a ruolo del tributo provinciale per il 1993, da adottare entro il 31 gennaio del medesimo anno, e posti in riscossione a decorrere dalla rata di aprile. Al comune spetta una commissione, posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.

    6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e dell’ambiente, sono stabilite le modalità per l’interscambio tra comuni e province di dati e notizie ai fini dell’applicazione del tributo.

    7. L’ammontare del tributo, riscosso in uno alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal concessionario direttamente alla tesoreria della provincia nei termini e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (75).

    (75) Il presente articolo era stato abrogato dalla lettera n) del comma 1 dall’art. 264, D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152. La suddetta lettera n) è stata soppressa dal comma 44 dell’art. 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 che, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, ha fatto salva l’applicazione del tributo previsto dal presente articolo.

    Capo II – Imposta provinciale per l’iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico

    20. Istituzione dell’imposta.

    [1. È istituita l’imposta provinciale per l’iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico. L’imposta è dovuta, all’atto della prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, dal soggetto che richiede la formalità e deve essere corrisposta, contestualmente all’imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, nella misura pari all’ammontare stabilito, ai fini di tale imposta, per la predetta formalità. Il gettito è attribuito alla provincia nell’ambito della quale viene eseguita la iscrizione nel pubblico registro.

    2. All’A.C.I., che gestisce il pubblico registro automobilistico ai sensi del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 e della legge 9 luglio 1990, n. 187 e che è incaricato della riscossione dell’imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e della addizionale regionale prevista dal Capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 , è affidata la riscossione dell’imposta provinciale di cui al comma 1] (76).

    (76) Abrogato dall’art. 3, comma 54, L. 28 dicembre 1995, n. 549. Vedi, anche, il comma 55 del medesimo art. 3.

    21. Sanzioni – Imposta suppletiva. Soggetti obbligati al pagamento.

    [1. Per l’omissione o il ritardato pagamento dell’imposta prevista dall’articolo 20 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni.

    2. L’imposta suppletiva e la eventuale soprattassa devono essere richieste, a pena di decadenza, entro lo stesso termine previsto per richiedere il pagamento dell’imposta erariale in via suppletiva.

    3. Al pagamento dell’imposta provinciale e della soprattassa sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalità sono eseguite] (77).

    (77) Abrogato dall’art. 3, comma 54, L. 28 dicembre 1995, n. 549. Vedi, anche, il comma 55 del medesimo art. 3.

    22. Disciplina dell’imposta.

    [1. L’Automobile club d’Italia – ufficio provinciale del pubblico registro – nei termini e con le modalità previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, provvede agli adempimenti connessi alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell’imposta e all’accertamento e irrogazione della soprattassa prevista nell’articolo 21. A tal fine si applicano le disposizioni di cui alla predetta legge n. 952 del 1977 e al decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1987, n. 310 , nonché, per quanto concerne le note di richiesta di formalità, le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 356 del 31 dicembre 1977, e successive modificazioni. L’Automobile club d’Italia – ufficio provinciale del pubblico registro – è tenuto a versare, al netto del compenso di cui al successivo comma 3, nelle casse di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le formalità le somme per tale titolo riscosse e ad inviare alla stessa provincia la relativa documentazione con le modalità e la modulistica in uso per il corrispondente tributo erariale.

    2. Ciascuna provincia dà quietanza delle somme versate dall’Automobile club d’Italia secondo le norme di contabilità vigenti.

    3. Le province devono corrispondere all’Automobile club d’Italia per gli adempimenti ad esso affidati ai sensi del presente articolo, un compenso pari al cinquanta per cento di quello allo stesso dovuto in applicazione dell’articolo 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni.

    4. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni.

    5. Le disposizioni degli artt. 20, 21 e del presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1993 per le formalità di iscrizione richieste da tale data, con esclusione di quelle relative a veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 1992] (78).

    (78) Abrogato dall’art. 3, comma 54, L. 28 dicembre 1995, n. 549. Vedi, anche, il comma 55 del medesimo art. 3.

    TITOLO III

    Tributi regionali

    Capo I – Tasse automobilistiche regionali

    23. Attribuzioni alle regioni a statuto ordinario.

    1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 alle regioni a statuto ordinario, già titolari di una parte della tassa automobilistica, ai sensi dell’articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , come sostituito dall’articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158 e successive modificazioni, con riferimento ai pagamenti effettuati dall’anzidetta data, sono attribuite:

    a) l’intera tassa automobilistica, disciplinata dal T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni;

    b) la soprattassa annuale su taluni autoveicoli azionati con motore diesel, istituita con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1976, n. 786 e successive modificazioni;

    c) la tassa speciale per i veicoli alimentati a G.P.L. o gas metano, istituita dalla legge 21 luglio 1984, n. 362 e successive modificazioni.

    2. I tributi di cui al comma 1 assumono rispettivamente la denominazione di tassa automobilistica regionale, soprattassa annuale regionale e tassa speciale regionale e si applicano ai veicoli ed agli autoscafi, soggetti nelle regioni a statuto speciale ai corrispondenti tributi erariali in esse vigenti, per effetto della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri delle provincie di ciascuna regione a statuto ordinario, come previsto dall’articolo 5, comma 31, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 e successive modifiche. La tassa automobilistica regionale si applica altresì ai ciclomotori, agli autoscafi, diversi da quelli da diporto, non iscritti nei pubblici registri ed ai motori fuoribordo applicati agli stessi autoscafi, che appartengono a soggetti residenti nelle stesse regioni. Sono comprese nel suddetto tributo regionale anche le tasse fisse previste dalla legge 21 maggio 1955, n. 463 e successive modificazioni.

    3. Dall’ambito di applicazione del presente capo è esclusa la disciplina concernente la tassa automobilistica relativa ai veicoli ed autoscafi in temporanea importazione i quali restano ad ogni effetto soggetti alle norme statali che regolano la materia.

    4. Continua ad essere acquisito al bilancio dello Stato il gettito derivante dalla addizionale del 5 per cento istituita con l’articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e quello relativo alla tassa speciale erariale annuale istituita con l’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 , convertito con modifiche nella legge 12 luglio 1991, n. 202.

    5. Sono a carico delle regioni i rimborsi relativi ai tributi regionali di cui al precedente comma 1. Le istanze vanno prodotte ai competenti uffici della regione che disporranno il rimborso, ferma restando la competenza delle Intendenze di Finanza per i tributi erariali (79).

    (79) Vedi, anche, l’art. 4, D.L. 18 settembre 2001, n. 347, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e il comma 670 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

    24. Poteri delle regioni.

    1. Entro il 10 novembre di ogni anno ciascuna regione può determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali di cui all’articolo 23, con effetto dai pagamenti da eseguire dal primo gennaio successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi importi vigenti nell’anno precedente (80).

    2. Nel primo anno di applicazione del presente decreto ciascuna regione, nel determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali di cui all’articolo 23 nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti nell’anno precedente, dovrà considerare come base di calcolo, per ogni tributo regionale, rispettivamente l’ammontare complessivo della tassa automobilistica, gli importi della soprattassa annuale e quelli della tassa speciale erariali vigenti alla data del 31 dicembre 1992.

    3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le regioni non avranno fissato, con proprie leggi ed entro i limiti indicati nel comma 2, un diverso ammontare, l’importo dei tributi regionali viene determinato per la soprattassa annuale e la tassa speciale nella misura prevista per i corrispondenti tributi erariali nelle regioni a statuto speciale alla data del 31 dicembre 1992 e per la tassa automobilistica nel complessivo importo dovuto per il tributo erariale vigente alla suddetta data e per il tributo regionale nella misura vigente alla stessa data o nella misura diversa determinata da ciascuna regione entro il 10 novembre 1992, ai sensi dell’articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158 e successive modifiche.

    4. Restano validi fino alla scadenza i pagamenti, effettuati entro il 31 dicembre 1992, relativi alla tassa automobilistica erariale e regionale, alla soprattassa annuale e alla tassa speciale erariali, vigenti a tale data. A tali pagamenti si applicano le modalità ed i criteri di ripartizione tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario vigenti fino alla data del 31 dicembre 1992, anche con riferimento alle attività di recupero e rimborso dei relativi importi (81).

    (80) Vedi, anche, l’art. 17, comma 16, L. 27 dicembre 1997, n. 449. In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l’art. 4, D.L. 18 settembre 2001, n. 347, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

    (81) Vedi, anche, il comma 670 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

    25. Riscossione.

    1. Per la riscossione dei tributi regionali di cui all’articolo 23 si applicano le disposizioni previste dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e dall’articolo 5, commi 39 e 40 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53.

    2. L’A.C.I. svolge per conto delle regioni a statuto ordinario, relativamente ai tributi regionali di cui all’articolo 23, le attività di riscossione, di riscontro e di controllo e gli ulteriori adempimenti già affidati a tale ente per gli analoghi tributi erariali, con la Convenzione stipulata con il Ministero delle finanze in data 26 novembre 1986, approvata con decreto del Ministro delle finanze in pari data, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 296 del 22 dicembre 1986. L’A.C.I. provvede a versare nelle casse regionali le somme di spettanza di ciascuna regione nei termini e con le modalità previste nella suddetta Convenzione. Le comunicazioni relative alla riscossione ed ai versamenti vanno effettuate a ciascuna regione con le modalità e la modulistica in uso per le comunicazioni fatte all’Erario. Le regioni, relativamente ai tributi di loro competenza, possono esercitare presso l’A.C.I. ed i dipendenti uffici provinciali esattori il controllo svolto dal Ministero delle finanze per i corrispondenti tributi erariali sulla gestione dei servizi tributari affidati allo stesso ente, secondo le modalità ed i termini previsti nella Convenzione del 26 novembre 1986. Per tale controllo le regioni possono continuare ad avvalersi dell’Ispettorato Compartimentale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari, competente per territorio, nonché del Servizio Permanente per il Controllo all’ACI e alla SIAE.

    3. Il compenso spettante all’A.C.I., ai sensi degli articoli 20 e 21 della Convenzione di cui al comma 2, viene addebitato allo Stato e alle regioni a statuto ordinario in proporzione a quanto attribuito a ciascuno per i tributi di rispettiva competenza, secondo le modalità ed i termini riportati nello stesso atto di Convenzione. Con lo stesso criterio sono addebitati i costi relativi alla fornitura centralizzata del libretto fiscale di cui all’articolo 16 della Convenzione.

    26. Esclusioni dal pagamento.

    1. Nel caso di rinnovazione della immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una regione diversa da quella nel cui ambito era precedentemente iscritto, non si applica una ulteriore tassa automobilistica, soprattassa annuale e tassa speciale regionali per il periodo per il quale ciascun tributo sia stato già riscosso dalla regione di provenienza.

    27. Rinvio.

    1. I tributi regionali di cui all’articolo 23 restano disciplinati, per quanto non diversamente disposto dal presente provvedimento, dalle norme statali che regolano gli analoghi tributi erariali vigenti nel territorio delle regioni a statuto speciale.

    2. Per l’inosservanza delle disposizioni relative ai suddetti tributi regionali si applicano nella stessa entità le medesime sanzioni previste per gli analoghi tributi erariali vigenti nelle regioni a statuto speciale, secondo le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni.

    TITOLO IV

    Trasferimenti erariali agli enti locali

    Capo I – Disciplina dei trasferimenti erariali per il 1993

    28. Finanziamento delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunità montane.

    1. Per l’anno 1993 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane con i seguenti fondi:

    a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.725.000 milioni per le province, in lire 15.486.000 milioni per i comuni e in lire 151.000 milioni per le comunità montane;

    b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.066.400 milioni per le province e in lire 6.444.600 milioni per i comuni. Il fondo perequativo è aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 520.000 milioni, per il 20 per cento alle province, per lire 18.000 milioni ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane e per la restante parte ai comuni. Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno ripartite per il 20 per cento alle province, per il 75 per cento ai comuni e per il 5 per cento ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane;

    c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane pari, per l’anno 1993, ai contributi dello Stato concessi per l’ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1992, e quote dei contributi assegnati nel 1992 e negli anni precedenti ma non utilizzati, valutati in complessive lire 11.725.914 milioni (82).

    (82) Vedi, anche, l’art. 1, D.L. 27 agosto 1994, n. 515, l’art. 53, comma 11, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e l’art. 3, D.M. 21 febbraio 2002. Per la determinazione del fondo di cui alla presente lettera vedi il comma 11 dell’art. 31, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

    29. Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali per i comuni e per le comunità montane.

    1. A valere sul fondo ordinario di cui all’articolo 28, il Ministero dell’interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l’anno 1993, un contributo pari a quello ordinario spettante per l’anno 1992 al lordo della riduzione operata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, D.L. 11 luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359. Il contributo è erogato in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

    2. A valere sul fondo ordinario di cui all’articolo 28, il Ministero dell’interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune per l’anno 1993, un contributo pari a quello ordinario spettante per il 1992 al lordo della riduzione operata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 333 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992. Il contributo è erogato in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

    3. A valere sul fondo ordinario di cui al comma 1, il Ministero dell’interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana per l’anno 1993, un contributo distinto nelle seguenti quote:

    a) una di lire 220 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi indispensabili, da erogarsi entro il primo mese dell’anno;

    b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente, da erogarsi entro il mese di ottobre 1993.

    4. L’erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, e della quota residuale per le comunità montane, è subordinata alla presentazione delle certificazioni del bilancio di previsione 1993 e del conto consuntivo 1991 disposta con decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

    4-bis. L’erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, è subordinata inoltre alla presentazione della dichiarazione del legale rappresentante dell’ente dell’avvenuta approvazione del regolamento di contabilità e di quello per la disciplina dei contratti, previsti dall’articolo 59, comma 1, L. 8 giugno 1990, n. 142 (83).

    (83) Comma aggiunto dall’art. 2, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

    30. Contributo perequativo per le amministrazioni provinciali.

    1. A valere sul fondo perequativo di lire 1.066.400 milioni di cui all’articolo 28, il Ministero dell’interno è autorizzato a corrispondere, per l’anno 1993, a ciascuna amministrazione provinciale un contributo pari a quello perequativo spettante per l’anno 1992. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1993. Il contributo perequativo finanziato con quota del provento dell’addizionale energetica di cui al citato articolo 6, comma 7, D.L. n. 511 del 1988 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989, valutato in lire 104.000 milioni, è attribuito alle amministrazioni provinciali, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per il settantacinque per cento con i criteri indicati all’art. 7, comma 1, lettera b), D.L. 28 dicembre 1989, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1990, n. 38, e per il venticinque per cento con i criteri indicati all’articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo decreto-legge.

    2. Una quota del 4 per cento del fondo perequativo spettante alle amministrazioni provinciali è corrisposta nel 1993 a titolo provvisorio in attesa che l’ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi di cui all’articolo 33. In caso di mancata osservanza delle predette disposizioni, l’ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all’anno 1993, mediante trattenuta sui fondi ordinari degli anni successivi.

    31. Contributo perequativo per i comuni.

    1. A valere sul fondo perequativo di lire 6.444.600 milioni di cui all’articolo 28, il Ministero dell’interno è autorizzato a corrispondere per l’anno 1993 un contributo pari a quello perequativo spettante per il 1992 e distinto nelle seguenti quote:

    a) una quota complessiva di lire 6.344.600 milioni per assicurare a ciascun comune un contributo pari a quello perequativo spettante per il 1992. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1993;

    b) una quota complessiva di lire 100.000 milioni per l’attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilità del personale previste dall’articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e successive modificazioni ed integrazioni.

    2. Il contributo perequativo finanziato ai sensi dell’articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 511 del 1988 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989, valutato in lire 398.000 milioni, è distribuito tra i comuni, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per le finalità e con i criteri di seguito specificati:

    a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura pari alle assegnazioni del 1989 ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 66 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, valutate in 72.500 milioni;

    b) al finanziamento dell’onere dei mutui contratti nel 1989 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell’articolo 12, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge di cui alla lettera a), valutato in lire 65.000 milioni;

    c) al finanziamento dell’onere dei mutui contratti nel 1990 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 415 del 1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990, valutato in lire 65.000 milioni;

    d) quanto a lire 16.000 milioni ai comuni capoluogo di provincia appartenenti all’ottava classe demografica di cui all’articolo 18 del citato decreto-legge n. 66 del 1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, per il 75 per cento con i criteri indicati dall’articolo 8, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 415 del 1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990 e per il 25 per cento con i criteri indicati all’articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge medesimo;

    e) per la restante parte, valutata in lire 179.500 milioni a tutti i comuni, con i criteri indicati alla lettera d).

    3. Una quota del 4 per cento del fondo perequativo spettante ai comuni è corrisposta nel 1993 a titolo provvisorio in attesa che l’ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi di cui all’articolo 33. In caso di mancata osservanza delle predette disposizioni l’ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all’anno 1993 mediante trattenuta sui fondi ordinari degli anni successivi.

    32. Contributi per lo sviluppo degli investimenti e per il risanamento degli enti dissestati.

    1. A valere sul fondo di cui all’articolo 28 il Ministero dell’interno è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento così calcolati:

    a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane per mutui contratti negli anni 1992 e precedenti, nella misura stabilita nei provvedimenti di concessione già adottati e da adottare ai sensi delle disposizioni vigenti per l’anno di contrazione dei mutui stessi;

    b) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane, per i mutui da assumere entro l’anno 1993, entro il limite delle quote di contributi erariali assegnate ma non utilizzate per gli anni 1992 e precedenti;

    c) alle amministrazioni provinciali ed ai comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario, per i mutui contratti nell’anno 1993 nella misura delle quote assegnate ma non ancora utilizzate per gli anni 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992.

    2. Per i contributi da concedere per ammortamento mutui, valgono le disposizioni vigenti per l’anno 1992. Il termine per l’emanazione del decreto che stabilisce le modalità di assegnazione dei contributi è fissato al 31 ottobre 1993 e il termine per l’adempimento certificativo è fissato al 31 marzo 1994.

    33. Copertura tariffaria del costo di taluni servizi.

    1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di enti locali, sono tenuti a trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 1994 apposita certificazione, a carattere definitivo, firmata dal legale rappresentante, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal revisore dei conti o dal presidente del collegio dei revisori, che attesti il rispetto per l’anno 1993 delle disposizioni di cui all’articolo 14, commi 1, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 415 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990. Le modalità della certificazione sono stabilite entro il 31 ottobre 1993 con decreto del Ministro dell’interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentite l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l’Unione delle province d’Italia (UPI).

    2. Anche ai fini del rispetto dell’obbligo di copertura minima del costo complessivo di gestione dei servizi, previsti dall’articolo 14, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 415 del 1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990, gli enti locali ed i loro consorzi sono autorizzati, anche in corso d’anno, comunque non oltre il 30 novembre, a rideliberare in aumento le tariffe con effetto immediato, ovvero con effetto dall’anno in corso per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel caso in cui il controllo della gestione evidenzi uno squilibrio nel rapporto tra spese impegnate ed entrate accertate.

    3. Le sanzioni di cui all’articolo 30, comma 2 ed all’articolo 31, comma 3, che dipendano dalla mancata copertura del costo del servizio di acquedotto, non si applicano se l’ente locale dimostri, in sede di certificazione, di aver attivato per la tariffa dell’acquedotto la procedura di cui al comma 2, anche senza approvazione del Comitato provinciale prezzi.

    Capo II – Disciplina a regime dei trasferimenti erariali

    34. Assetto generale della contribuzione erariale.

    1. A decorrere dall’anno 1994, lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni con l’assegnazione dei seguenti fondi:

    a) fondo ordinario (84);

    b) fondo consolidato;

    c) fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale (85).

    2. A decorrere dal 1993 lo Stato concorre al finanziamento delle opere pubbliche degli enti locali con il fondo nazionale speciale per gli investimenti.

    3. Lo Stato potrà concorrere, altresì, al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane, anche con un fondo nazionale ordinario per gli investimenti, la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 (86).

    4. Per le comunità montane lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci, ai sensi del comma 1, con assegnazione a valere sui fondi di cui alle lettere a) e b).

    5. Ai sensi del comma 11 dell’articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , il complesso dei trasferimenti erariali di cui al presente articolo non è riducibile nel triennio, con esclusione di quelli indicati al comma 3.

    6. I contributi sui fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 vengono corrisposti in due rate uguali, di cui la prima entro il mese di febbraio e la seconda entro il mese di settembre di ciascun anno (87).

    (84) Vedi, anche, il comma 703 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 11, 16 e 31 dell’art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e i commi 183 e 187 dell’art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191.

    (85) Vedi, anche, l’art. 1, comma 158, L. 23 dicembre 1996, n. 662 e l’art. 2, D.M. 21 febbraio 2002.

    (86) Vedi, anche, l’art. 3, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, e l’art. 4, D.M. 21 febbraio 2002. Per l’incremento della dotazione del fondo di cui al presente comma vedi l’art. 31, comma 4, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

    (87) Per l’abrogazione degli articoli da 34 a 43, vedi l’art. 9, D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244.

    35. Fondo ordinario.

    1. Il fondo ordinario di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 34 è costituito dal complesso delle dotazioni ordinarie e perequative e dei proventi dell’addizionale sui consumi dell’energia elettrica di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 511 del 1988 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989, riconosciuto alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane nell’anno 1993, ridotto, per la quota spettante ai comuni, di un importo pari al gettito dovuto per l’anno 1993 dell’imposta comunale immobiliare (I.C.I.), calcolata sulla base dell’aliquota del quattro per mille, al netto della perdita del gettito derivante dalla soppressione dell’I.N.V.I.M. individuata nella media delle riscossioni del triennio 1990-1992 (88).

    2. I proventi dell’addizionale di cui al comma 1 da riconoscere per l’anno 1993 ai fini della loro confluenza nel fondo ordinario sono determinati per i comuni al netto dell’importo di lire 130 miliardi destinato al finanziamento degli oneri di cui all’articolo 31, comma 2, lettere b) e c), che restano a carico del bilancio statale. A decorrere dall’anno 1994 le addizionali di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 , convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni, sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell’imposta erariale di consumo dell’energia elettrica ed acquisite all’erario con versamento ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio statale.

    3. L’eventuale eccedenza tra le somme versate all’erario ai sensi del comma 2 e i proventi dell’addizionale confluiti nel fondo ordinario, aumentati dell’incremento annuo determinato ai sensi del comma 4 e dell’importo di lire 130 miliardi, è portata in aumento del fondo ordinario dell’anno successivo ed è ripartita tra le province, i comuni e le comunità montane con i criteri di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b).

    4. Il fondo ordinario di cui al comma 1, al lordo delle riduzioni previste per la quota spettante ai comuni, costituisce la base di riferimento per l’aggiornamento delle risorse correnti degli enti locali. L’aggiornamento è operato con riferimento ad un andamento coordinato con i princìpi di finanza pubblica e con la crescita della spesa statale, in misura pari ai tassi di incremento, non riducibili nel triennio, contenuti nei documenti di programmazione economico-finanziaria dello Stato. Per gli anni 1994 e 1995 l’incremento è pari al tasso di inflazione programmato, così come indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria dello Stato per il triennio 1993-1995. Gli incrementi annuali così calcolati, per la parte spettante alle amministrazioni provinciali ed ai comuni sono destinati, a decorrere dal 1994, esclusivamente alla perequazione degli squilibri della fiscalità locale. Per la parte spettante alle comunità montane, gli incrementi affluiscono al fondo ordinario.

    5. Il calcolo del gettito dell’I.C.I. dovuto per l’anno 1993 è definito con le modalità prescritte dall’articolo 18. Ai fini della determinazione della quota di fondo ordinario spettante ai comuni l’importo del gettito dell’I.C.I. così risultante ha valenza triennale a decorrere dal 1993 e, in occasione dei successivi aggiornamenti, deve tenere conto degli ulteriori accertamenti definitivi effettuati per l’anno 1993 dall’amministrazione finanziaria entro i termini di prescrizione. Gli accertamenti devono essere comunicati annualmente entro il 30 aprile dal Ministero delle finanze ai Ministeri dell’interno e del tesoro.

    6. Sul fondo ordinario è accantonata ogni anno una quota di 100.000 milioni per l’attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilità del personale previste dal citato art. 25, D.L. n. 66 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 144 del 1989 (89).

    (88) Vedi, anche, l’art. 1, comma 162, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

    (89) Per l’abrogazione degli articoli da 34 a 43, vedi l’art. 9, D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244.

    36. Definizione dei contributi ordinari spettanti ai singoli enti locali.

    1. A ciascuna amministrazione provinciale, a ciascun comune ed a ciascuna comunità montana spettano contributi ordinari annuali, destinati al finanziamento dei servizi indispensabili ai sensi dell’articolo 54 della legge n. 142 del 1990 , calcolati come segue:

    a) amministrazioni provinciali. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei contributi ordinari, perequativi e del contributo finanziato con i proventi dell’addizionale energetica di cui al comma 1 dell’articolo 35, attribuiti per l’anno 1993, dalla quale viene detratta annualmente e per sedici anni consecutivi, una quota del cinque per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993, ed alla quale viene aggiunto il contributo ripartito con parametri obiettivi di cui all’articolo 37, utilizzando le quote detratte annualmente. La detrazione non deve comunque ledere la parte di contributi ordinari destinata al finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale, delegate o attribuite all’amministrazione provinciale, il cui importo massimo è fissato nella misura del 5 per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993. L’importo relativo è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell’interno, entro il mese di settembre per il triennio successivo;

    b) comuni. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei contributi ordinari, perequativi e del contributo finanziato con i proventi dell’addizionale energetica di cui al comma 2 dell’articolo 35 attribuiti per l’anno 1993 al netto del gettito dell’ICI per il 1993 con l’aliquota del 4 per mille, diminuito della perdita del gettito dell’INVIM. Dalla somma così calcolata viene detratta annualmente e per sedici anni consecutivi una quota del cinque per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993, ed alla stessa somma viene aggiunto il contributo ripartito con parametri obiettivi di cui all’articolo 37 utilizzando le quote detratte annualmente. La detrazione non deve comunque ledere la parte dei contributi ordinari destinati al finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale, delegate o attribuite al comune, il cui importo massimo è fissato nella misura del 5 per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito per il 1993. L’importo relativo è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell’interno, entro il mese di settembre per il triennio successivo;

    c) comunità montane. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei contributi ordinari e di quello finanziato con il provento dell’addizionale energetica di cui al comma 1 dell’articolo 35 attribuiti nell’anno 1993. Ad essa si aggiunge l’incremento annuale delle risorse di cui al comma 4 dell’art. 35 da assegnare prioritariamente, con i criteri previsti dall’art. 29, comma 3, lettera a), alle nuove comunità montane istituite dalle regioni. La somma residua è ripartita fra tutte le comunità montane sulla base della popolazione montana. L’importo relativo è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell’interno, entro il mese di settembre, per il triennio successivo (90) (91) (92).

    (90) Lettera così modificata dall’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1993, n. 298).

    (91) Per l’abrogazione degli articoli da 34 a 43, vedi l’art. 9, D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244.

    (92) Vedi, anche, l’art. 5, D.L. 28 agosto 1995, n. 361.

    37. Ripartizione con parametri obiettivi dei contributi ordinari.

    1. Le somme costituite dalla detrazione del 5 per cento dei contributi ordinari di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 36 sono ripartite per le parti di rispettiva competenza fra le amministrazioni provinciali e fra i comuni che hanno ricevuto la detrazione, con la seguente procedura. Sono esclusi dalla ripartizione i comuni che avendo il gettito dell’I.C.I. al 4 per mille superiore all’importo dei contributi ordinari e perequativi hanno avuto l’attivazione della garanzia di mantenimento minimo dei trasferimenti di cui all’articolo 36.

    2. Il sistema di riparto è attuato stabilendo, per ciascuna amministrazione provinciale e per ciascun comune, un parametro per miliardo di fondo da distribuire, il quale è calcolato con idonee operazioni tecniche di normalizzazione sulla base delle attribuzioni teoriche costituite dalla somma dei prodotti delle unità di determinante per i parametri monetari obiettivi relativi ai servizi indispensabili e maggiorati per le condizioni di degrado rilevate a norma del comma 3, lettera g).

    3. Per l’operatività del sistema di calcolo si considerano:

    a) le amministrazioni provinciali ripartite nelle seguenti quattro classi:

    amministrazioni provinciali con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari;

    amministrazioni provinciali con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e territorio superiore a 299.999 ettari;

    amministrazioni provinciali con popolazione superiore a 399.999 abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari;

    amministrazioni provinciali con popolazione superiore a 399.999 abitanti e territorio superiore a 299.999 ettari;

    b) i comuni ripartiti nelle seguenti dodici classi, in cui ciascuna classe è suddivisa in comuni interamente montani e altri, secondo i dati forniti dall’UNCEM:

    comuni con meno di 500 abitanti;

    comuni da 500 a 999 abitanti;

    comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;

    comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;

    comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;

    comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;

    comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;

    comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;

    comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;

    comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;

    comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;

    comuni da 500.000 abitanti e oltre (93);

    c) per i servizi alle persone, i determinanti derivanti dalla popolazione residente e dalle relative classi d’età con ponderazione in funzione dell’usufruibilità dei servizi (94);

    d) per i servizi al territorio delle amministrazioni provinciali i determinanti relativi alla dimensione territoriale integrale, alla lunghezza delle strade provinciali, alla superficie lacustre e fluviale ed alla dimensione territoriale boschiva o forestale;

    e) per i servizi al territorio dei comuni i determinanti relativi alla dimensione territoriale dei centri abitati ed alla dimensione territoriale extraurbana servita ponderati, ove ne ricorra la necessità, con la densità della popolazione o con altro elemento, in funzione delle condizioni di usufruibilità dei servizi (95);

    f) per la definizione dei parametri monetari obiettivi relativi ai determinanti della popolazione e del territorio le spese correnti medie stabilizzate per ogni classe di ente, desumibili dai certificati di conto consuntivo ultimi disponibili;

    g) per le condizioni socio-economiche i determinanti relativi a dati recenti di carattere generale, che siano in grado di definire condizioni di degrado. Tali determinanti debbono essere utilizzati per maggiorare i parametri monetari obiettivi, al massimo entro il 10 per cento del loro valore;

    h) per servizi indispensabili quelli che rappresentano le condizioni minime di organizzazione dei servizi pubblici locali e che sono diffusi sul territorio con caratteristica di uniformità;

    h-bis) per i comuni con insediamenti militari si considera un coefficiente di maggiorazione fino al 5 per cento da graduarsi in proporzione al rapporto percentuale esistente tra il numero dei militari ospitati negli insediamenti militari stessi e la popolazione del comune, secondo i dati forniti dal Ministero della difesa. A tali comuni si maggiorano i parametri monetari obiettivi, entro il 5 per cento del loro valore in proporzione al predetto rapporto (96);

    h-ter) i parametri monetari dei servizi, per i quali parte del costo è da coprire obbligatoriamente per tutti gli enti locali, sono diminuiti della percentuale di copertura prevista dalla legge (97).

    4. I parametri per miliardo sono stabiliti con decreto del Ministro dell’interno sentite l’ANCI, l’UPI e l’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e sono comunicati agli enti entro il mese di settembre, per il triennio successivo, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell’interno (98) (99) (100).

    (93) Lettera prima modificata dall’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1993, n. 298) e poi così sostituita dall’art. 3, D.L. 27 ottobre 1995, n. 444.

    (94) Lettera così modificata dall’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1993, n. 298).

    (95) Lettera così modificata dall’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1993, n. 298).

    (96) Lettera aggiunta dall’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1993, n. 298).

    (97) Lettera aggiunta dall’art. 3, D.L. 27 ottobre 1995, n. 444.

    (98) Il D.M. 16 febbraio 1994 (Gazz. Uff. 6 agosto 1994, n. 183, S.O.) ha fissato i parametri per miliardo della quota dei contributi ordinari 1994 e 1995 spettanti ai Comuni e alle Amministrazioni provinciali da ripartire con parametri obiettivi agli stessi enti.

    (99) Vedi, anche, l’art. 5, D.L. 28 agosto 1995, n. 361.

    (100) Per l’abrogazione degli articoli da 34 a 43, vedi l’art. 9, D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244.

    38. Servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite all’ente locale.

    1. Per servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite all’ente locale devono intendersi quelli diffusi con uniformità rispettivamente nelle amministrazioni provinciali e nei comuni.

    2. L’importo dei contributi che deve essere assicurato agli enti locali ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 36, per il finanziamento dei servizi indispensabili nelle materie di competenza statale, delegate o attribuite dallo Stato, è determinato sulla base delle spese medie stabilite per ogni classe di ente e rilevate dai certificati di conto consuntivo ultimi disponibili. A tali effetti vale la distribuzione per classi di cui all’articolo 37.

    3. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro che deve essere emanato entro il 30 settembre 1993 e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, si provvede all’identificazione dei servizi indispensabili nelle materie di competenza statale, delegate o attribuite dallo Stato, ed alla determinazione dei contributi minimi da conservare ai sensi dell’articolo 36. La comunicazione agli enti locali è effettuata per mezzo del sistema informativo telematico del Ministero dell’interno (101) (102) (103).

    (101) Vedi, anche, l’art. 5, D.L. 28 agosto 1995, n. 361.

    (102) Per l’abrogazione degli articoli da 34 a 43, vedi l’art. 9, D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244.

    (103) Il D.M. 16 febbraio 1994 (Gazz. Uff. 6 agosto 1994, n. 183, S.O.) ha così disposto agli artt. 1 e 2:

    «Art. 1. I servizi indispensabili delle amministrazioni provinciali in materia di competenza statale sono i seguenti:

    servizi connessi all’istruzione tecnica e scientifica;

    servizi connessi al provveditorato agli studi.

    Art. 2. I servizi indispensabili dei comuni in materia di competenza statale sono i seguenti:

    servizi di anagrafe e stato civile;

    servizio statistico;

    servizi connessi con la giustizia;

    servizio della leva militare;

    servizi di istruzione primaria e secondaria».

    39. Fondo consolidato.

    1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 confluiscono nel fondo consolidato le risorse relative ai seguenti interventi finanziari erariali finalizzati, negli importi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno 1993:

    contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dall’attuazione del contratto collettivo di lavoro 1988-1990 relativo al comparto del personale degli enti locali previsti dall’articolo 2-bis del citato decreto-legge n. 415 del 1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990;

    contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dal personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 , previsti dall’articolo 9 del medesimo decreto-legge n. 415 del 1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990;

    contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dal personale assunto ai sensi dell’art. 12, L. 28 ottobre 1986, n. 730 , ed ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 1, D.L. 30 giugno 1986, n. 309 , convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 1986, n. 472, previsti dall’articolo 10 del citato decreto-legge n. 415 del 1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990 (104);

    contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dall’applicazione del contratto collettivo di lavoro 1985-1987 relativo al comparto del personale degli enti locali, previsti dall’articolo 11 del decreto-legge n. 415 del 1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990;

    contributi in favore del comune di Roma previsti dal comma 26 dell’articolo 32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ;

    contributi in favore della gente di mare, delle vittime del delitto e degli invalidi del lavoro, previsti dal comma 25 dell’articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

    contributi in favore del comune di Pozzuoli previsti dal comma 5 dell’articolo 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

    contributi per il finanziamento delle spese sostenute dalle amministrazioni provinciali per gli adempimenti ad esse affidati dal comma 4 dell’art. 2, L. 15 novembre 1989, n. 373 , in relazione al funzionamento degli uffici scolastici regionali.

    2. Gli interventi ordinari di cui al comma 1, pur confluendo nel fondo consolidato, conservano la destinazione specifica prevista dalle norme di legge relative.

    3. L’importo relativo, spettante ai singoli enti a seguito della ripartizione del fondo, è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell’interno entro il mese di settembre, per il triennio successivo (105) (106).

    (104) Capoverso così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1993, n. 298).

    (105) Per l’abrogazione degli articoli da 34 a 43, vedi l’art. 9, D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244.

    (106) Vedi, anche, l’art. 5, D.L. 28 agosto 1995, n. 361.

    40. Perequazione degli squilibri della fiscalità locale.

    1. La perequazione è effettuata con riferimento al gettito delle imposte e delle addizionali di competenza delle amministrazioni provinciali e dei comuni la cui applicazione è obbligatoria per tali enti e per la parte per la quale non vi è discrezionalità da parte dell’ente impositore. A tale fine, sono utilizzati i dati ufficiali sul gettito in possesso delle amministrazioni pubbliche centrali.

    2. L’assegnazione dei contributi è disposta per il biennio 1994-1995 entro il mese di settembre 1993 e successivamente, con proiezione triennale, entro il mese di settembre antecedente il primo anno di ciascun triennio. Per ciascun periodo restano fermi i dati di base utilizzati per il riparto. I contributi non si consolidano al termine del triennio.

    3. I destinatari dell’intervento perequativo sono gli enti per i quali le basi imponibili se disponibili, ovvero i proventi del gettito delle imposte e addizionali di cui al comma 1 sono inferiori al valore normale della classe per abitante della classe demografica di appartenenza. A tal fine, valgono le classi di cui all’articolo 37 (107).

    4. Il sistema perequativo deve assegnare contributi che gradualmente consentano l’allineamento dei proventi del tributo da perequare al provento medio per abitante di ciascuna classe privilegiando, con idoneo metodo, gli enti in proporzione crescente allo scarto negativo dalla stessa media ed assegnando un coefficiente di maggiorazione alle seguenti categorie di enti, nella misura massima del 10 per cento per ogni categoria, con possibilità di cumulo per l’appartenenza a più categorie entro il 20 per cento (108):

    [a) comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

    b) comuni non montani con popolazione inferiore a 2.000 abitanti;

    c) comuni operanti in zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili immobiliari e di reddito;

    d) comuni capoluogo di provincia;

    e) enti aventi nel 1992 trasferimenti erariali ordinari e perequativi, per abitante, inferiori a quelli della fascia demografica di appartenenza;

    e-bis) enti con insediamenti militari in proporzione al rapporto percentuale esistente tra il numero dei militari ospitati negli insediamenti militari e la popolazione del comune sede degli insediamenti militari, secondo i dati forniti dal Ministero della difesa] (109) (110).

    5. Qualora con l’assegnazione del contributo perequativo annuale l’ente raggiunga o superi la media di cui al comma 4 l’eventuale eccedenza viene ridistribuita tra gli altri enti destinatari della perequazione con i criteri generali di cui al comma 5.

    6. I comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono quelli risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’UNCEM.

    7. Per il biennio 1994-1995 sono da considerare comuni operanti in zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili immobiliari e di reddito quelli inclusi nelle zone particolarmente svantaggiate definite ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64 . La definizione di zone particolarmente depresse rimane in vigore fino a quando il Ministero dell’interno, sulla base dei dati ufficiali del Ministero delle finanze, abbia individuato le zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili e di reddito.

    7-bis. Nel caso in cui l’importo dei contributi sia superiore alla somma necessaria per l’allineamento al provento medio per abitante di ciascun ente sottomedia, la somma eccedente è distribuita con la metodologia dei parametri obiettivi prevista all’art. 37 (111).

    8. Con decreto del Ministro dell’interno, sentite l’A.N.C.I., l’U.P.I. e l’U.N.C.E.M. e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale viene provveduto triennalmente al riparto. Tali dati sono comunicati agli enti entro il mese di settembre, per il triennio successivo, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell’interno (112) (113) (114).

    (107) Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1993, n. 298).

    (108) Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1993, n. 298).

    (109) Lettera aggiunta dall’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1993, n. 298).

    (110) Le lettere da a) ad e-bis) sono state soppresse dall’art. 3, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

    (111) Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1993, n. 298).

    (112) Per l’abrogazione degli articoli da 34 a 43, vedi l’art. 9, D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244.

    (113) Vedi, anche, l’art. 5, D.L. 28 agosto 1995, n. 361.

    (114) Con D.M. 16 febbraio 1994 (Gazz. Uff. 6 agosto 1994, n. 183, S.O.) è stato disposto il riparto del Fondo per la perequazione degli squilibri della fiscalità locale.

    41. Riparto del fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

    1. L’assegnazione dei contributi di cui all’articolo 34, comma 3, è disposta in conto capitale, con proiezione triennale, entro due mesi dall’approvazione della legge finanziaria, a favore di tutte le amministrazioni provinciali, di tutti i comuni e di tutte le comunità montane.

    2. Per le amministrazioni provinciali e per i comuni i contributi in conto capitale sono determinati tenendo conto della popolazione di ciascun ente con riferimento alla spesa media procapite sostenuta per i lavori pubblici da ciascun gruppo di enti locali, risultante definita dai dati più recenti forniti dal Ministero dei lavori pubblici al servizio statistico nazionale e da questo divulgati.

    3. Ai fini del riparto valgono le classi indicate all’articolo 37. Ove però i dati delle opere pubbliche, divulgati mediante la pubblicazione da parte del servizio statistico nazionale, non consentano operazioni di riaggregazione, valgono le classi demografiche in essa indicate.

    4. Per le comunità montane il fondo è distribuito alle regioni, per il successivo riparto alle comunità montane, per la metà sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la metà sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’UNCEM.

    5. I contributi in conto capitale assegnati agli enti locali sono specificatamente destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, secondo gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale stabiliti dalla regione ai sensi dell’articolo 3 della citata legge n. 142 del 1990 . Non possono essere utilizzati per il finanziamento di altri investimenti e di spese correnti. Nel caso in cui non siano utilizzati in un anno sono considerati impegnati e possono essere utilizzati nei quattro anni successivi, ferma restando la destinazione di legge. Nel caso in cui la regione non abbia definito gli obiettivi, l’utilizzazione dei contributi è decisa dall’ente locale, ferma restando la destinazione di legge.

    6. Con decreto del Ministro dell’interno, sentite l’ANCI, l’UPI e l’UN M e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, viene provveduto al riparto (115) (116).

    (115) Per l’abrogazione degli articoli da 34 a 43, vedi l’art. 9, D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244.

    (116) Vedi, anche, l’art. 49, comma 11, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

    42. Riparto del fondo nazionale speciale per gli investimenti.

    1. A decorrere dall’anno 1993, il fondo nazionale speciale per gli investimenti è attivato con i proventi di competenza dello Stato derivanti dall’applicazione della legge 31 ottobre 1973, n. 637 , al netto della parte assegnata agli enti locali della provincia di Como.

    2. Il fondo è destinato prioritariamente al finanziamento degli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche nel territorio degli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell’art. 15-bis, L. 19 marzo 1990, n. 55 , come integrata dal D.L. 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 luglio 1991, n. 221, e degli enti in gravissime condizioni di degrado.

    3. Con decreto del Ministro dell’interno, sentite l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale viene provveduto al riparto. I dati dei contributi sono comunicati agli enti attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell’interno (117).

    (117) Per l’abrogazione degli articoli da 34 a 43, vedi l’art. 9, D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244.

    43. Quota del fondo ordinario per gli enti dissestati.

    1. La quota del fondo ordinario di cui al comma 6 dell’articolo 35 è esclusivamente destinata ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario al fine di attivare le seguenti procedure previste dall’articolo 25, decreto-legge n. 66 del 1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989 e successive modificazioni:

    a) allineamento alla media dei contributi degli enti della classe demografica di appartenenza. A tal fine, si considerano le classi demografiche, con l’unificazione delle ultime due, indicate all’articolo 18, comma 1, lettera c) del citato decreto-legge n. 66 del 1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, ed i contributi ordinari destinati alla fine dell’esercizio precedente a norma dell’articolo 35, per calcolare le medie;

    b) rimborso del trattamento economico lordo per il personale dichiarato in esubero ed effettivamente trasferito per mobilità, dalla data della deliberazione della graduatoria a quella di effettivo trasferimento.

    2. Le quote attribuite sulla quota del fondo ordinario di cui al comma 6 dell’articolo 35 non sono assoggettate alle detrazioni di cui all’articolo 36, comma 1, lettera b) (118).

    (118) Per l’abrogazione degli articoli da 34 a 43, vedi l’art. 9, D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244.

    44. Certificazioni degli enti locali e dei consorzi.

    [1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i relativi consorzi e le comunità montane sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del conto consuntivo. Le certificazioni sono firmate dal segretario e dal ragioniere.

    2. Le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni sono stabilite tre mesi prima della scadenza di ciascun adempimento con decreto del Ministro dell’interno d’intesa con l’ANCI, con l’UPI e con l’UNCEM, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale (119).

    3. La mancata presentazione di un certificato comporta la sospensione della seconda rata del contributo ordinario dell’anno nel quale avviene l’inadempienza.

    4. Il Ministero dell’interno provvede a rendere disponibili i dati delle certificazioni alle regioni, alle associazioni rappresentative degli enti locali, alla Corte dei conti ed all’Istituto Nazionale di statistica] (120).

    (119) Con D.M. 25 ottobre 1995 (Gazz. Uff. 17 novembre 1995, n. 269), sono state stabilite le modalità per la certificazione del bilancio di previsione 1996 da parte delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane. Lo stesso decreto ha inoltre previsto che l’organo regionale di controllo invii in originale e tre copie autenticate, entro dieci giorni dall’avvenuto esame e comunque entro il 28 febbraio 1996, alle prefetture competenti per territorio, alla presidenza della Giunta regionale della Valle d’Aosta ed al commissariato del Governo competente per gli enti e le comunità montane delle province di Bolzano e Trento, il certificato sul bilancio 1996. Successivamente il D.M. 26 febbraio 1996 (Gazz. Uff. 16 marzo 1996, n. 64), ha prorogato il suddetto termine del 28 febbraio 1996 al 30 aprile 1996. Con D.M. 20 dicembre 1996 (Gazz. Uff. 21 gennaio 1997, n. 16, S.O.), sono state approvate le modalità relative alle certificazioni concernenti il bilancio di previsione 1997 delle province, dei comuni e delle comunità montane. Lo stesso decreto ha inoltre previsto che l’organo regionale di controllo invii in originale e tre copie autenticate, entro dieci giorni dall’avvenuto esame e comunque entro il 30 aprile 1997, alle prefetture competenti per territorio, alla presidenza della Giunta regionale della Valle d’Aosta ed al commissariato del Governo competente per gli enti e le comunità montane delle province di Bolzano e Trento, il certificato sul bilancio 1997. Con D.M. 9 luglio 1997 (Gazz. Uff. 23 agosto 1997, n. 196, S.O.), sono state approvate le modalità relative alle certificazioni concernenti il conto consuntivo 1996 delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane. Con D.M. 15 gennaio 1998 (Gazz. Uff. 27 gennaio 1998, n. 21) sono state approvate le modalità relative alle certificazioni concernenti il bilancio di previsione 1998 delle province, dei comuni e delle comunità montane. Lo stesso decreto ha, inoltre, disposto che il certificato sul bilancio 1998 sia allegato al bilancio di previsione ed inviato con esso al competente organo regionale di controllo in un’originale e sei copie autenticate. L’organo regionale di controllo, dopo aver attestato in calce al certificato che lo stesso è regolarmente compilato e corrisponde alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo, lo inoltra in originale e tre copie autenticate, entro dieci giorni dall’avvenuto esame e comunque entro il 30 aprile 1998 alle prefetture competenti per territorio, alla presidenza della Giunta regionale della Valle d’Aosta, per gli enti e le comunità montane di quella regione, ed al commissariato del Governo competente per gli enti e le comunità montane delle province di Bolzano e Trento. Il comitato regionale di controllo invia, inoltre, copia del certificato alla regione e ne restituisce una all’ente interessato. Le prefetture, la presidenza della Giunta regionale della Valle d’Aosta per gli enti e le comunità montane di quella regione ed il commissariato del Governo competente per gli enti e le comunità montane delle province di Bolzano e Trento, provvedono ad inviare l’originale dei certificati relativi agli enti ed alle comunità montane, al Ministero dell’interno ed una copia dei certificati stessi alla Corte dei conti – Sezione enti locali, ed all’I.S.T.A.T. Il certificato è firmato dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario ove esista. Deve inoltre contenere l’attestazione firmata dal presidente dell’organo regionale di controllo. Il certificato deve essere redatto nel formato di cm 2129,7 e scritto a macchina in ogni sua parte senza aggiunte od omissioni. Tutti i dati finanziari debbono essere espressi in migliaia di lire. Con D.M. 24 novembre 1998 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287, S.O.) sono state approvate le modalità relative alle certificazioni concernenti il conto consuntivo 1997 delle province, dei comuni e delle comunità montane. Con D.M. 29 dicembre 1998 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1999, n. 6, S.O.) sono state approvate le modalità relative alle certificazioni concernenti il bilancio di previsione 1999 delle province, dei comuni e delle comunità montane. Lo stesso decreto ha inoltre previsto che il certificato sia allegato al bilancio di previsione ed inviato con esso al competente organo regionale di controllo in un originale e sette copie autenticate. L’organo regionale di controllo, dopo aver attestato in calce al certificato che lo stesso è regolarmente compilato e corrisponde alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo, lo inoltra in originale e quattro copie autenticate, entro dieci giorni dall’avvenuto esame e comunque entro il 30 aprile 1999 alle prefetture competenti per territorio, alla presidenza della Giunta regionale della Valle d’Aosta, per gli enti e le comunità montane di quella regione, ed al commissariato del Governo competente per gli enti e le comunità montane delle province di Bolzano e Trento. Il comitato regionale di controllo invia, inoltre, copia del certificato alla regione e ne restituisce una all’ente interessato. Le prefetture, la presidenza della Giunta regionale della Valle d’Aosta per gli enti e le comunità montane di quella regione ed il commissariato del Governo competente per gli enti e le comunità montane delle province di Bolzano e Trento, provvedono ad inviare l’originale dei certificati relativi agli enti ed alle comunità montane, al Ministero dell’interno nonché una copia alla Corte dei conti – Sezione enti locali, una all’I.S.T.A.T. ed una all’A.N.C.I. Il certificato è firmato dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario ove esista. Deve inoltre contenere l’attestazione firmata dal presidente dell’organo regionale di controllo. Il certificato deve essere redatto nel formato di cm 21 x 29,7 e scritto a macchina in ogni sua parte senza aggiunte od omissioni. Tutti i dati finanziari debbono essere espressi in migliaia di lire. Con D.M. 30 luglio 1999 (Gazz. Uff. 28 agosto 1999, n. 202, S.O.) sono stati approvati i modelli e modalità relative alle certificazioni concernenti il conto consuntivo 1998 delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane. Con D.M. 30 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 5 gennaio 2000, n. 3, S.O.) sono state approvate le certificazioni del bilancio di previsione 2000 delle province, dei comuni e delle comunità montane. Con D.M. 30 maggio 2000 (Gazz. Uff. 21 giugno 2000, n. 143, S.O.) sono state approvate le certificazioni di conto di bilancio 1999 delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane.

    (120) Articolo abrogato dall’art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l’art. 161 dello stesso decreto.

    45. Controlli centrali per gli enti locali con situazioni strutturalmente deficitarie.

    [1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al certificato sul rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il certificato è quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento (121).

    2. Con decreto del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro settembre e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono fissati per il triennio successivo i parametri obiettivi, determinati con riferimento ad un calcolo di normalità dei dati dei rendiconti dell’ultimo triennio disponibile, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1(122).

    3. Il controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale degli enti dissestati e degli enti strutturalmente deficitari, individuati ai sensi del comma 1, è esercitato, prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria, dalla Commissione di ricerca per la finanza locale, di cui all’articolo 92 del decreto legislativo n. 77 del 1995 , e successive modifiche ed integrazioni, ora denominata Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Sono abrogati gli articoli 328 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modifiche, il comma 7 dell’articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , e tutte le altre norme in contrasto con le disposizioni del presente comma. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , si provvede a rideterminare la composizione ed il funzionamento della predetta Commissione in relazione agli ulteriori compiti ad essa attribuiti (123).

    4. Gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie, come individuati al comma 1, nonché quelli che non hanno approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione o non hanno prodotto il certificato sul rendiconto della gestione con l’annessa tabella dei parametri, sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un’apposita certificazione che:

    a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;

    b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all’80 per cento;

    c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente (124).

    5. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui al comma 4, lettere a) e b), devono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per l’acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto 31 dicembre 1988 del Ministro delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, e successive modifiche ed integrazioni. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i beni ammortizzabili acquisiti nell’anno di riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono forniti dagli organismi di gestione degli enti locali, previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 , nei costi complessivi di gestione sono considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902 , da versare dagli organismi di gestione agli enti proprietari entro l’esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio. I costi complessivi di gestione del servizio di cui al comma 4, lettera c), sono rilevati secondo le disposizioni vigenti in materia (125).

    6. Con decreto del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati i tempi e le modalità per la presentazione ed il controllo della certificazione di cui al comma 4 (126).

    7. La commissione centrale per la finanza locale istituita dall’articolo 328 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, assume la denominazione di «Commissione centrale per gli organici degli enti locali». Alla composizione della predetta Commissione centrale per gli organici degli enti locali disciplinata dall’articolo 4 della legge 8 gennaio 1979, n. 3 , è aggiunto, quale vice-presidente, il direttore generale dell’amministrazione civile del Ministero dell’interno ed un funzionario dello stesso Ministero, esperto in materia di dissesto finanziario degli enti locali (127).

    8. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 3:

    a) gli enti locali che non presentano il certificato con l’annessa tabella di cui al comma 1, sino all’avvenuta presentazione della stessa;

    b) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione, sino all’adempimento (128).

    8-bis. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario sono tenuti, per la durata del risanamento, alla presentazione della certificazione di cui al comma 4, sono soggetti ai controlli di cui al comma 3 e sono tenuti per i servizi a domanda individuale al rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di copertura dei costi di gestione di cui al comma 4, lettera a) (129).

    8-ter. Agli enti locali strutturalmente deficitari che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 4, è applicata una sanzione pari alla perdita dell’1 per cento del contributo ordinario spettante per l’anno per il quale si è verificata l’inadempienza, mediante trattenuta in un’unica soluzione sui trasferimenti erariali spettanti per gli anni successivi (130)] (131).

    (121) Comma così sostituito dall’art. 19, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.

    (122) Comma prima modificato dall’art. 95, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77e poi così sostituito dall’art. 19, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342. Per il triennio 1997-1999 i parametri di cui al presente comma sono stati approvati con D.M. 6 giugno 1997. Per il triennio 1998-2000 i parametri obiettivi ai fini dell’individuazione degli enti locali in condizioni di deficitarietà strutturale sono stati determinati con D.M. 6 maggio 1999, n. 227.

    (123) Comma così sostituito dall’art. 19, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342. Vedi, anche, il D.M. 8 aprile 1998.

    (124) Comma così sostituito dall’art. 19, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342. Il regolamento previsto dal presente comma è stato approvato con D.P.R. 13 settembre 1999, n. 420.

    (125) Comma così sostituito dall’art. 19, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.

    (126) Comma così sostituito dall’art. 19, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.

    (127) Comma abrogato dal comma 3 del presente articolo 45.

    (128) Comma così sostituito dall’art. 19, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.

    (129) Comma aggiunto dall’art. 19, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.

    (130) Comma aggiunto dall’art. 19, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.

    (131) Articolo abrogato dall’art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, gli artt. 242 e 243 dello stesso decreto.

    46. Autofinanziamento di opere pubbliche.

    [1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi, le aziende speciali e le comunità montane sono autorizzate ad assumere mutui, anche se assistiti da contributi dello Stato o delle regioni, per il finanziamento di opere pubbliche destinate all’esercizio di servizi pubblici, soltanto se i contratti di appalto sono realizzati sulla base di progetti «chiavi in mano» ed a prezzo non modificabile in aumento, con procedura di evidenza pubblica e con esclusione della trattativa privata.

    2. Il piano finanziario previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, deve essere integrato con un ulteriore piano economico-finanziario diretto ad accertare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della determinazione delle tariffe.

    3. Il piano economico-finanziario deve essere preventivamente assentito da un istituto di credito mobiliare scelto tra gli istituti indicati con decreto emanato dal Ministro del tesoro. La redazione del piano economico-finanziario riguarda esclusivamente le nuove opere, il cui progetto generale comporti una spesa superiore al miliardo (132).

    4. Le tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1 sono determinati in base ai seguenti criteri:

    a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico finanziario;

    b) l’equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;

    c) l’entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio.

    5. Ove gli introiti siano connessi a tariffe e prezzi amministrati, il Comitato interministeriale prezzi (C.I.P.) o il Comitato provinciale prezzi secondo le rispettive competenze, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario dell’investimento, verifica l’eventuale presenza di fattori inflattivi che contrastino con gli indirizzi di politica economica generale. Eventuali successivi aumenti tariffari vengono determinati ai sensi del comma 4; il C.I.P. o il Comitato provinciale prezzi secondo le rispettive competenze, tuttavia verifica, entro lo stesso termine perentorio decorrente dalla comunicazione della delibera di approvazione della tariffa o del prezzo, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 4, alle quali l’aumento deliberato resta subordinato.

    6. Le opere che superano l’importo di un miliardo di lire dovranno essere sottoposte a monitoraggio economico e gestionale a cura di una società specializzata, scelta nell’elenco che sarà predisposto dal Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del tesoro, con riparto dei costi relativi in parti eguali fra l’ente mutuatario e l’istituto di credito finanziatore (133).

    7. Per le opere finanziate dalla Cassa depositi e prestiti, l’esame del piano economico-finanziario e l’attività di monitoraggio potranno essere effettuate dalla Cassa stessa.

    7-bis. L’attività di monitoraggio è svolta in base a criteri e modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto col Ministro del tesoro, sino al secondo esercizio successivo a quello dell’entrata in funzione del servizio pubblico, che deve essere comunicato alla società di monitoraggio o alla Cassa depositi e prestiti, secondo la rispettiva competenza (134)] (135).

    (132) Periodo aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1993, n. 298).

    (133) Comma abrogato dall’art. 49, comma 9, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

    (134) Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1993, n. 298).

    (135) Articolo abrogato dall’art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l’art. 201 dello stesso decreto.

    47. Popolazione degli enti locali.

    [1. Le disposizioni del presente provvedimento legislativo e di altre leggi e regolamenti relative all’attribuzione di contributi ordinari, perequativi, di investimenti e di altra natura, nonché all’inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla procedura del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell’ISTAT, ovvero secondo i dati dell’UNCEM per le comunità montane. Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l’ultima popolazione disponibile (136)] (137).

    (136) Periodo aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1993, n. 298).

    (137) Articolo abrogato dall’art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l’art. 156, comma 2, dello stesso decreto.

    48. Ambito di applicazione delle norme.

    1. Per la corresponsione delle risorse finanziarie di cui al presente decreto agli enti locali della regione Valle d’Aosta si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 .

    49. Norma di coordinamento finanziario.

    1. All’onere derivante dai capi 1 e 2 del Titolo IV del presente decreto legislativo si provvede a carico degli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato per l’anno 1993 e per gli anni successivi, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 .

    50. Entrata in vigore.

    1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1993.


    Ministero interno – Circolare n.7/92 del 4 luglio 1992

    Messi notificatori e operatori di polizia municipale

    Indirizzi omessi.

    Sono pervenute a questo Ministero da parte delle associazioni rappresentative del personale della polizia municipale numerose richieste di intervento volte a far cessare l’espletamento delle mansioni di messo notificatore agli addetti al servizio di polizia municipale, in considerazione dell’incompatibilità delle medesime con quelle connesse alla figura professionale di vigile urbano.

    La questione su esposta non è nuova a questo Ministero poiché è emersa in seguito all’entrata in vigore della legge-quadro 7 marzo 1986, n. 65, che, nel ridefinire il ruolo della polizia municipale, ha attribuito agli addetti al servizio l’esercizio anche delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza per le quali è conferita loro, con decreto prefettizio, la qualità di agente di pubblica sicurezza.

    In più occasioni questo dicastero direttamente interessato, si è espresso nel senso che il personale appartenente alla polizia municipale non è tenuto a svolgere le mansioni di messo notificatore atteso che tali mansioni, in base alle declaratorie di cui all’allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, si riferiscono ai dipendenti comunali appartenenti alla quarta e non alla quinta qualifica funzionale nella quale sono inquadrati i vigili urbani.

    Tuttavia, non può sottacersi che l’assenza di una precisa descrizione dei profili professionali di ciascuna categoria del personale degli enti locali ha indotto le amministrazioni ad indugiare sulla applicazione della normative richiamata e ciò è avvenuto in particolare nei comuni di minori dimensioni che soggiacciono più di altri alle difficoltà derivanti dalla vigente normative in tema di provvista di mezzi finanziari da destinare a nuove assunzioni.

    Ciò posto, si rileva che la questione in argomento ha trovato definitiva soluzione con l’entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente il nuovo ordinamento delle autonomie locali il cui art. 64 ha abrogato, come e noto, l’art. 273 del T.U.L.C.P. n. 383/1934 che attribuiva al prefetto l’emanazione del decreto di nomina a messo notificatore sia in capo ai vigili urbani che ad altro personale comunale.

    Per effetto di tale abrogazione si ritiene che i decreti prefettizi di nomina, emessi prima dell’entrata in vigore della citata legge n. 142/1990, non possano più legittimare l’esercizio delle funzioni di messo notificatore per alcuno dei dipendenti delle amministrazioni comunali e conseguentemente tali funzioni debbono considerarsi definitivamente cessate, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

    Si è dell’avviso, altresì, che la materia debba costituire oggetto delle norme statutarie degli enti stessi e che nelle more della sua definizione in sede di statuto, qualora si rendesse necessario notificare degli atti, sia il sindaco ad individuare i dipendenti comunali di quarta qualifica funzionale ai quali affidare l’incarico di messo notificatore, secondo le indicazioni già fornite al riguardo con circolare telegrafica di questo Ministero – Direzione centrale delle autonomie, prot. 98/L bis – L – 142/90, in data 7 febbraio 1992.


    D.L. n. 285 del 30.04.1992 Nuovo Codice della Strada

    DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (1) (3).

    Nuovo codice della strada. (2) (4) (5)

    (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

    (2) Le denominazioni degli uffici e delle strutture ministeriali contenute nel presente decreto sono state aggiornate ai sensi di quanto disposto dall’art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9. Laddove nel presente testo era prevista l’emanazione di provvedimenti di concerto tra due o più ministeri e, in seguito alla ridenominazione degli stessi, disposta dal suddetto articolo 17, le competenze sono confluite in un unico ministero, si è provveduto, ove necessario e possibile, agli opportuni aggiustamenti lessicali.

    (3) Per la delega ad emanare disposizioni integrative e correttive del presente decreto, vedi l’art. 1, L. 22 marzo 2001, n. 85.

    (4) Il regolamento di esecuzione del presente provvedimento è stato emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

    (5) A norma dell’art. 10, comma 6, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, i richiami alle “sezioni”, al “registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione” nonché al “registro di cui all’articolo 2”, contenuti nel presente decreto e nelle relative norme attuative, devono intendersi riferiti, per le attività di autoriparazione, al “registro delle imprese” e nel caso di impresa artigiana, all’albo delle imprese artigiane”.

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

    Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190;

    Vista la prima approvazione dello schema del testo unico denominato “Codice della strada” in data 9 luglio 1991 e la successiva riapprovazione dello stesso da parte del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1991 a seguito dell’acquisizione del concerto degli altri Ministri interessati;

    Uditi i pareri resi, a norma dell’art. 4, comma 2, della legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente del Senato della Repubblica in data 19 dicembre 1991 e da quella della Camera dei deputati in data 20 dicembre 1991;

    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 gennaio 1992, nella quale si sono recepite alcune delle osservazioni al testo contenute nei pareri resi;

    Uditi i pareri definitivi resi, a norma dell’art. 4, comma 3, della legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente del Senato della Repubblica in data 30 gennaio e da quella della Camera dei deputati in data 1° febbraio 1992;

    Viste le deliberazioni conclusive del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 27 febbraio e del 25 marzo 1992;

    Sulla proposta dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia, della difesa, dell’economia e delle finanze, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio; (6)

    Emana

    il seguente decreto legislativo:

    (6) Le denominazioni degli uffici e delle strutture ministeriali contenute nel presente decreto sono state aggiornate ai sensi di quanto disposto dall’art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9. Laddove nel presente testo era prevista l’emanazione di provvedimenti di concerto tra due o più ministeri e, in seguito alla ridenominazione degli stessi, disposta dal suddetto articolo 17, le competenze sono confluite in un unico ministero, si è provveduto, ove necessario e possibile, agli opportuni aggiustamenti lessicali.

    Titolo I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 1 Principi generali (7)

    1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.
    2. La circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano ai princìpi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione; di promuovere l’uso dei velocipedi. (8)
    3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.
    4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l’esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale.
    5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all’opinione pubblica i dati più significativi utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.

    (7) Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall’art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284.

    (8) Comma così modificato dall’ art. 9, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 2.

    Art. 2 Definizione e classificazione delle strade

    1. Ai fini dell’applicazione delle norme del presente codice si definisce “strada” l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
    2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
    A – Autostrade;
    B – Strade extraurbane principali;
    C – Strade extraurbane secondarie;
    D – Strade urbane di scorrimento;
    E – Strade urbane di quartiere;
    F – Strade locali;
    F-bis – Itinerari ciclopedonali (9).
    3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:
    A – Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all’utente lungo l’intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
    B – Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
    C – Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
    D – Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separata da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
    E – Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi, per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
    F – Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade .
    F-bis – Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell’utenza debole della strada (10). (11)
    4. E’ denominata “strada di servizio” la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.
    5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all’uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade “statali”, “regionali”, “provinciali”, “comunali”, secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. (12)
    6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F, si distinguono in:
    A – Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l’economia di vaste zone del territorio nazionale.
    B – Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
    C – Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
    D – Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade “vicinali” sono assimilate alle strade comunali (13) .
    7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti (14) .
    8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (15) , nel termine indicato dall’art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio di amministrazione dell’Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell’Archivio nazionale delle strade previsto dall’art. 226 (16) .
    9. Quando le strade non corrispondono più all’uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (15) e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento (17) .
    10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all’individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d’impatto ambientale.
    10-bis. Resta ferma, per le strade e veicoli militari, la disciplina specificamente prevista dal codice dell’ordinamento militare. (18)

    (9) Lettera aggiunta dall’art. 01, comma 1, lettera a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (10) Lettera aggiunta dall’art. 01, comma 1, lettera b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (11) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (12) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall’art. 2268, comma 1, n. 893), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall’art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010.

    (13) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (14) Comma corretto da Comunicato 9 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 9 febbraio 1993, n. 32 e, successivamente, così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (15) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (16) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. g), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (17) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. h), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (18) Comma aggiunto dall’art. 2128, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall’art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010.

    Art. 3 Definizioni stradali e di traffico

    1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
    1) Area di intersezione: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico.
    2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali. (19)
    3) Attraversamento pedonale: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall’uno all’altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.
    4) Banchina: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.
    5) Braccio di intersezione: cfr. Ramo di intersezione.
    6) Canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni.
    7) Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.
    7-bis) Casa avanzata: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli. (26)
    8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
    9) Circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
    10) Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
    11) Corrente di traffico: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria.
    12) Corsia: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.
    12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi. (27)
    13) Corsia di accelerazione: corsia specializzata per consentire ed agevolare l’ingresso ai veicoli sulla carreggiata.
    14) Corsia di decelerazione: corsia specializzata per consentire l’uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.
    15) Corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.
    16) Corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.
    17) Corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.
    18) Corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o altro.
    19) Cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all’andamento della strada.
    20) Curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità. (20)
    21) Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. E’ parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.
    22) Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
    23) Fascia di sosta laterale: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.
    24) Golfo di fermata: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.
    25) Intersezione a livelli sfalsati: insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.
    26) Intersezione a raso (o a livello): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall’una all’altra di esse.
    27) Isola di canalizzazione: parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.
    28) Isola di traffico: cfr. Isola di canalizzazione.
    29) Isola salvagente: cfr. Salvagente.
    30) Isola spartitraffico: cfr. Spartitraffico.
    31) Itinerario internazionale: strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti dagli accordi internazionali.
    32) Livelletta: tratto di strada a pendenza longitudinale costante.
    33) Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
    34) Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.
    34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l’intermodalità. (21)
    35) Passaggio a livello: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tramviaria in sede propria.
    36) Passaggio pedonale (cfr. anche Marciapiede): parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso. (22)
    37) Passo carrabile: accesso ad un’area laterale idonea allo stanziamento di uno o più veicoli.
    38) Piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.
    39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.
    40) Raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo. (23)
    41) Raccordo convesso (dosso): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso. (24)
    42) Ramo di intersezione: tratto di strada afferente una intersezione.
    43) Rampa di intersezione: strada destinata a collegare due rami di un’intersezione.
    44) Ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.
    45) Salvagente: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.
    46) Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.
    47) Sede tranviaria: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.
    48) Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.
    49) Spartitraffico: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari.
    50) Strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati.
    51) Strada urbana: strada interna ad un centro abitato.
    52) Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.
    53) Svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro.
    53-bis) Utente debole della strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade. (25)
    54) Zona a traffico limitato: area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.
    55) Zona di attestamento: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato all’accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue.
    56) Zona di preselezione: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.
    57) Zona di scambio: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.
    58) Zona residenziale: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.
    2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico.

    (19) Numero modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così sostituito dall’art. 01, comma 2, lettera a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (20) Numero così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (21) Numero inserito dall’art. 01, comma 2, lettera b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (22) Numero così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (23) Numero così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (24) Numero così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (25) Numero inserito dall’art. 01, comma 2, lettera c), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (26) Numero inserito dall’ art. 229, comma 3, lett. a), n. 1), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

    (27) Numero inserito dall’ art. 229, comma 3, lett. a), n. 2), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

    Art. 4 Delimitazione del centro abitato

    1. Ai fini dell’attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della Giunta alla delimitazione del centro abitato.
    2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall’art. 3 è pubblicata all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.

    Art. 5 Regolamentazione della circolazione in generale

    1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (28) può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l’applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all’art. 2 (29) .
    2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (28) può diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (28) dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l’esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.
    3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. (30)

    (28) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (29) Comma così modificato dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (30) Comma così modificato dall’art. 2268, comma 1, n. 893), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall’art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010.

    Art. 6 Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati

    1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (31) , sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (31) , può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni e le eventuali deroghe. (41) (32)
    2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.
    [3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal comandante della regione militare territoriale. (36) ]

    4. L’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5, comma 3:
    a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
    b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
    c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;
    d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
    e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio; (38)
    f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati;
    [f-bis) prescrivere al di fuori dei centri abitati, in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità, l’utilizzo esclusivo di pneumatici invernali, qualora non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per l’incolumità delle persone mediante il ricorso a soluzioni alternative (39).]
    5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:
    a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell’ufficio periferico dell’A.N.A.S. competente per territorio;
    b) per le strade regionali, dal Presidente della Giunta;
    c) per le strade provinciali, dal Presidente della provincia;
    d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal Sindaco;
    [e) per le strade militari, dal Comandante della regione militare territoriale. (37)]
    6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell’ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione dall’ente concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi.
    7. Nell’ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all’uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice. Nell’ambito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati.
    8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele.
    9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l’autorità competente disponga diversamente in particolari intersezioni in relazione alla classifica di cui all’art. 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza è stabilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione di cui all’art. 2, comma 2. In caso di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (31) . La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali da installare a cura e spese dell’ente proprietario della strada che ha la precedenza (33) .
    10. L’ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, può, con ordinanza, prescrivere ai conducenti l’obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza.
    11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo stesso ente, l’ente deve stabilire l’obbligo di dare la precedenza ovvero anche l’obbligo di arrestarsi all’intersezione; quando si tratti di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l’accordo non venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (31) .
    12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (34) ad euro 695 (34) . Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 431 (40) ad euro 1.734 (40). In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
    13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (35) ad euro 102 (35) .
    14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (35) ad euro 345 (35) .
    Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 42 (35) ad euro 173 (35) ; qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.
    15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l’agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio finché non spiri il termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da due a sei mesi.

    (31) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (32) Comma così modificato dall’art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (33) Comma così modificato dall’art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (34) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (35) Importo elevato dall’ art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (36) Comma abrogato dall’art. 2268, comma 1, n. 893), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall’art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010.

    (37) Lettera abrogata dall’art. 2268, comma 1, n. 893), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall’art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010.

    (38) Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (39) Lettera aggiunta dall’ art. 8, comma 9-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, a sua volta soppresso dall’ art. 1, comma 223, lett. a), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

    (40) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (41) Le direttive ed il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale di cui al presente comma sono state fissate, per l’anno 2000, con D.M. 30 novembre 1999, per l’anno 2001, con D.M. 18 dicembre 2000, per l’anno 2002, con D.M. 5 dicembre 2001, per l’anno 2003, con D.M. 17 dicembre 2002, per l’anno 2004, con D.M. 17 dicembre 2003, per l’anno 2005, con D.M. 15 dicembre 2004, per l’anno 2006, con D.M. 19 dicembre 2005, per l’anno 2007, con D.M. 19 dicembre 2006, per l’anno 2008, con D.M. 14 dicembre 2007, per l’anno 2009, con D.M. 12 dicembre 2008, per l’anno 2010, con D.M. 18 dicembre 2009, per l’anno 2011, con D.M. 14 dicembre 2010, per l’anno 2012, con D.M. 22 maggio 2012, per l’anno 2013, con D.M. 6 dicembre 2012, per l’anno 2014, con Decreto 11 dicembre 2013, per l’anno 2015, con D.M. 4 dicembre 2014 , per l’anno 2016, con D.M. 22 dicembre 2015, per l’anno 2017, con D.M. 13 dicembre 2016, per l’anno 2018, con D.M. 19 dicembre 2017, per l’anno 2019, con D.M. 4 dicembre 2018 e, per l’anno 2020, con D.M. 12 dicembre 2019.

    Art. 7 Regolamentazione della circolazione nei centri abitati

    1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
    a) adottare i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi 1, 2 e 4;
    b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (42) , sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio (43) ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;
    c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all’art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l’obbligo di arrestarsi all’intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest’ultima (44) ;
    d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
    e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;
    f) stabilire, previa deliberazione della Giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (45) , di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le aree urbane;
    g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell’articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di cose; (59)
    h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all’art. 185;
    i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.
    2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.
    3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell’ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell’ente proprietario della strada (46) .
    4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria nell’espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.
    5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (42).
    6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico (47) .
    7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana. (48)
    8. Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 “area pedonale” e “zona a traffico limitato”, nonché per quelle definite “A” dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico (49) .
    9. I comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della Giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall’entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati (50) .
    9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l’accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida. (61)
    10. Le zone di cui ai commi 8 e 9, sono indicate mediante appositi segnali.
    11. Nell’ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.
    12. Per le città metropolitane le competenze della Giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla Giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.
    13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (51) ad euro 345 (51) (52) .
    13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 (58) ad euro 679 (58) e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (57)
    14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (51) ad euro 173 (51). La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 (53) ad euro 333 (53). (54)
    15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 26 (51) ad euro 102 (51) e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione. (55) (60)
    15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 (62) ad euro 3.101 (62). Se nell’attività sono impiegati minori, o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e dell’ammenda da 2.000 a 7.000 euro. E’ sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II. (56)

    (42) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti” e la denominazione “Ministro per i problemi delle aree urbane” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (43) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. g), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dell’ambiente” è sostituita dalla seguente: “Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio”.

    (44) Lettera così corretta da Comunicato 13 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 13 febbraio 1993, n. 36.

    (45) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (46) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (47) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (48) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall’art. 1, comma 451, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

    (49) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (50) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (51) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (52) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (53) Importo arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (54) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. g), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall’art. 02, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (55) Comma aggiunto dall’art. 5, comma 1, lett. g), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (56) Comma aggiunto dall’art. 02, comma 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214, sostituito dall’ art. 16-bis, comma 1, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 aprile 2017, n. 48. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 21-sexies, comma 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.

    (57) Comma inserito dall’art. 2, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (58) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (59) Lettera così sostituita dall’ art. 47-bis, comma 3, lett. a), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

    (60) La Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto 11 aprile-30 maggio 2018, n. 111 (Gazz. Uff. 6 giugno 2018, n. 23 – Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del presente comma, in riferimento all’art. 3 Cost.

    (61) Comma inserito dall’ art. 1, comma 103, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (62) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo D.M. 27 dicembre 2018.

    Art. 8 Circolazione nelle piccole isole

    1. Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 chilometri e le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (63) , sentite le regioni e i comuni interessati, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell’isola. Con medesimo provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli e di utenti (64) .
    2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (65) ad euro 1.734 (65) .

    (63) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (64) Comma così modificato dall’art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (65) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Art. 9 Competizioni sportive su strada (82)

    1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L’autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare con veicoli a motore l’autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all’autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. (66)
    2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere concesse previo nulla osta dell’ente proprietario della strada. (67)
    3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell’anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell’anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all’articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza. (68)
    4. L’autorizzazione per l’effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta, almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e all’esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell’ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell’interno, delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti. (69)
    4-bis. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti all’interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 78. (80)
    5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l’autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. L’autorità competente può concedere l’autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (70)
    6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l’autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all’art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni e integrazioni. L’assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell’organizzazione degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente. (71)
    6-bis Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all’articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l’organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni. (72)
    6-ter Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di svolgimento. L’abilitazione è rilasciata dal Ministero dell’interno. (72) (83)
    6-quater Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all’interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter. (72)
    7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (73) , ai fini della predisposizione del programma per l’anno successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l’eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.
    7-bis Salvo che, per particolari esigenze connesse all’andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell’autorizzazione è subordinata, ove necessario, all’esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell’articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell’articolo 7, comma 1. (74)
    8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (75) ad euro 695 (75) , se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 868 (75) ad euro 3.471 (75) , se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l’autorità amministrativa dispone l’immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (76)
    [8-bis Chiunque organizza una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è punito con l’arresto da uno ad otto mesi e con l’ammenda da euro cinquecento ad euro cinquemila. Alla stessa pena soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alla competizione non autorizzata. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In ogni caso l’autorità amministrativa dispone l’immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti. (81) (77) ]

    9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina l’effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (78) ad euro 345 (78) , se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 173 (79) ad euro 695 (79) , se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.

    (66) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003. Successivamente, a norma dell’art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, le disposizioni del predetto art. 2, D.Lgs. 9/2002, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima L. 168/2002.

    (67) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003. Successivamente, a norma dell’art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, le disposizioni del predetto art. 2, D.Lgs. 9/2002, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima L. 168/2002.

    (68) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003. Successivamente, a norma dell’art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, le disposizioni del predetto art. 2, D.Lgs. 9/2002, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima L. 168/2002.

    (69) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003. Successivamente, a norma dell’art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, le disposizioni del predetto art. 2, D.Lgs. 9/2002, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima L. 168/2002.

    (70) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003. Successivamente, a norma dell’art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, le disposizioni del predetto art. 2, D.Lgs. 9/2002, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima L. 168/2002.

    (71) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003. Successivamente, a norma dell’art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, le disposizioni del predetto art. 2, D.Lgs. 9/2002, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima L. 168/2002.

    (72) Comma inserito dall’art. 2, comma 1, lett. g), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003. Successivamente, a norma dell’art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, le disposizioni del predetto art. 2, D.Lgs. 9/2002, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima L. 168/2002.

    (73) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (74) Comma inserito dall’art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003. Successivamente, a norma dell’art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, le disposizioni del predetto art. 2, D.Lgs. 9/2002, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima L. 168/2002.

    (75) Importo elevato dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (76) Comma modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995; dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997; dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999; dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo e sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. i), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003. Successivamente, a norma dell’art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, le disposizioni dell’art. 2, D.Lgs. 9/2002 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima L. 168/2002.

    (77) Comma abrogato dall’art. 03, comma 1, lettera a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (78) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (79) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (80) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (81) Comma inserito dall’art. 2, comma 1, lett. l), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003. Successivamente, a norma dell’art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, le disposizioni dell’art. 2, D.Lgs. 9/2002 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima L. 168/2002.

    (82) Per il trasferimento alle regioni, province e comuni delle funzioni previste dal presente articolo, vedi gli artt. 162 e 163, commi 2, lett. f) e 3, lett. c), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

    (83) Per il disciplinare delle scorte tecniche , vedi il Provvedimento 27 novembre 2002.

    Art. 9-bis Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare (84)

    1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell’articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 ad euro 100.000. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.
    2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da tre a sei anni.
    3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto.
    4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 ad euro 25.000.
    5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo.
    6. In ogni caso l’autorità amministrativa dispone l’immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

    (84) Articolo inserito dall’art. 03, comma 1, lettera b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    Art. 9-ter Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore (85)

    1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 ad euro 20.000.
    2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da due a cinque anni.
    3. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo.

    (85) Articolo inserito dall’art. 03, comma 1, lettera b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    Art. 10 Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità (86) (115)

    1. E’ eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marcia superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62 (87) .
    2. E’ considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:
    a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell’art. 62; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell’art. 61, sempreché non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall’art. 62;
    b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall’autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all’articolo 62, ma nel rispetto dell’articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l’intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell’osservanza dell’articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile. (88)
    2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per l’effettuazione delle attività ivi previste, compiano percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili, l’autorizzazione alla circolazione è concessa dall’ente proprietario previo pagamento di un indennizzo forfettario pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli isolati a tre e quattro assi e le combinazioni a sei o più assi, da corrispondere contestualmente alla tassa di possesso e per la stessa durata. L’autorizzazione per la percorrenza di strade di tipo “A” è comunque subordinata al pagamento delle tariffe prescritte dalle società autostradali. I proventi dei citati indennizzi affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato e sono assegnati agli enti proprietari delle strade in analogia a quanto previsto dall’articolo 34 per i veicoli classificati mezzi d’opera. Ai veicoli ed ai trasporti di cui sopra sono altresì applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell’articolo 34, aumentate di due volte, e ai commi 21 e 22 del presente articolo. (89)
    3. E’ considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli:
    a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;
    b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;
    c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;
    d) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, purché il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall’art. 61;
    e) isolati o costituenti autotreni, ovvero autoarticolati dotati di blocchi d’angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato o trainino rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale, per cui vengano superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall’articolo 61 e dall’articolo 62 ; (90)
    f) mezzi d’opera definiti all’art. 54, comma 1, lettera n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall’art. 62;
    f-bis) che effettuano trasporti di animali vivi (91) ;
    g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi;
    g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno; (92)
    g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole. (92) (93)
    4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.
    5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l’attività del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio per necessità inerenti l’attività aziendale; l’immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende (94) .
    6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall’ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria, salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b).
    Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:
    a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con i limiti stabiliti dall’articolo 61; tale eccedenza può essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell’art. 167, comma 4; (95)
    b) di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e lettera g-ter), quando non eccedano l’altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite dall’art. 61 o le masse stabilite dall’art. 62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell’art. 167, comma 4; (96)
    b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano l’altezza di 4,30 m. e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti stabiliti dall’articolo 61, a condizione che siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell’articolo 167, comma 4 (97) . (98)
    7. I veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d’opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell’art. 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:
    a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell’art. 61;
    b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell’archivio di cui all’art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226;
    c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;
    d) per essi sia stato corrisposto l’indennizzo di usura di cui all’art. 34.
    Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l’apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.
    8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d’opera, purché l’asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:
    a) veicoli a motore isolati:
    – due assi: 20 t;
    – tre assi: 33 t;
    – quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;
    b) complessi di veicoli:
    – quattro assi: 44 t;
    – cinque o più assi: 56 t;
    – cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.
    9. L’autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada con l’approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l’intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le circostanze lo consentono, possono autorizzare il personale della scorta tecnica stessa a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento. (99)
    9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che:
    a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all’ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla loro presentazione;
    b) le autorizzazioni periodiche di cui all’articolo 13 del citato regolamento siano valide per un numero indefinito di viaggi con validità annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull’autorizzazione;
    c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;
    d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;
    e) per le autorizzazioni di tipo periodico non è prevista l’indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata;
    f) le disposizioni contenute all’articolo 13, comma 5, non siano vincolate alla invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati;
    g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all’autorizzazione periodica prevista dall’articolo 13, come modificato ai sensi del presente comma, e che questa sia rilasciata con le modalità semplificate di cui alla lettera a) del presente comma;
    h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validità scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve essere presentata, in carta semplice, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;
    i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte, fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o semirimorchi anche incrociate. (113)
    10. L’autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta l’autorizzazione, deve altresì essere determinato l’ammontare dell’indennizzo, dovuto all’ente proprietario della strada, con le modalità previste dal comma 17. L’autorizzazione è comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l’effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie. Ai limiti dimensionali stabiliti dall’autorizzazione non concorrono le eventuali eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio ed ancoraggio del carico (100) .
    11. L’autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 o 62 e quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal regolamento.
    12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina officina.
    13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale l’autoarticolato il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni stabilite dall’art. 61.
    14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo allorché presentano un’eccedenza in lunghezza rispetto all’art. 61 dovuta all’asta di presa di corrente in posizione di riposo. L’immatricolazione, ove ricorra, e l’autorizzazione all’impiego potranno avvenire solo a nome e nella disponibilità di imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.
    15. L’autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dall’art. 93.
    16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonché dei mezzi d’opera.
    17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l’esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese le eventuali tolleranze, l’ammontare dell’indennizzo nel caso di trasporto eccezionale per massa, e i criteri per l’imposizione della scorta tecnica. Nelle autorizzazioni periodiche rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari vige l’esonero dall’obbligo della scorta. (101)
    18. Chiunque, senza avere ottenuto l’autorizzazione, ovvero violando anche una sola delle condizioni stabilite nell’autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati, ai periodi temporali, all’obbligo di scorta tecnica, nonché superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati nell’autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 796 (102) ad euro 3.212 (102) . (103)
    19. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità, ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite nell’autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 (102) ad euro 642 (102) . Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza rispettare tutte le prescrizioni non comprese fra quelle indicate al comma 18, ad esclusione dei casi in difetto, ancorché maggiori delle tolleranze ammesse e/o con numero inferiore degli elementi del carico autorizzato (104) .
    20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé l’autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (105) ad euro 173 (105) . Il viaggio potrà proseguire solo dopo l’esibizione dell’autorizzazione; questa non sana l’obbligo di corrispondere la somma dovuta.
    21. Chiunque adibisce mezzi d’opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nell’art. 54, comma 1, lettera n), salvo che ciò sia espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui all’articolo 62, nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (114) ad euro 1.734 (114), e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (106) che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d’opera (107) .
    22. Chiunque transita con un mezzo d’opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell’art. 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (114) ad euro 1.734 (114) .
    23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al proprietario del veicolo sia al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, ad esclusione di quelle relative a violazioni di norme di cui al Titolo V che restano a carico del solo conducente del veicolo. (108)
    24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a trenta giorni, nonché la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a due mesi, secondo le norme di cui al Capo I, sezione II, del Titolo VI. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di massa previsti dall’articolo 62, ovvero dei limiti di massa indicati nell’autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all’applicazione di sanzioni, se la massa complessiva a pieno carico non risulta superiore di oltre il 5 per cento ai limiti previsti dall’articolo 62, comma 4. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di sagoma previsti dall’articolo 61, ovvero dei limiti indicati nell’autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all’applicazione di sanzioni se le dimensioni del carico non risultano superiori di oltre il 2 per cento, tranne nel caso in cui il superamento delle dimensioni comporti la prescrizione dell’obbligo della scorta. (109)
    25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22, l’agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non si sia munito dell’autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell’autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi. (110)
    25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse. L’agente accertatore procede al ritiro immediato della carta di circolazione, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione del carico; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane del conducente. I documenti sono restituiti all’avente diritto, allorché il carico o il veicolo siano stati sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa. (111)
    25-ter. Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica non rispetta le prescrizioni o le modalità di svolgimento previste dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 341 (102) ad euro 1.365 (102) . Ove in un periodo di due anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all’ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi della sezione II del capo I del titolo VI. (111)
    25-quater. Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non è data facoltà di applicare ulteriori sanzioni di carattere amministrativo da parte degli enti di cui al comma 6. (111)
    26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali. (112)

    (86) A norma dell’art. 14, comma 2, D.L. 29 marzo 1993, n. 82, sono fatti salvi gli effetti prodotti dal presente articolo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e il 29 marzo 1993.

    (87) Comma così modificato dall’art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (88) Lettera modificata dall’art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, e, successivamente, così sostituita dall’art. 11, comma 1, lett. a), L. 23 dicembre 1997, n. 454 e dall’art. 28, comma 1, lett. a), L. 7 dicembre 1999, n. 472.

    (89) Comma inserito dall’art. 11, comma 1, lett. b), L. 23 dicembre 1997, n. 454 e, successivamente, così sostituito dall’art. 28, comma 1, lett. b), L. 7 dicembre 1999, n. 472.

    (90) Lettera sostituita dall’art. 2, comma 2–undecies, D.L. 2 gennaio 1997, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 1997, n. 38 , e, successivamente, così modificata dall’ art. 47-bis, comma 3, lett. b), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

    (91) Lettera aggiunta dall’art. 14, comma 1, D.L. 29 marzo 1993, n. 82, a decorrere dal 1° gennaio 1994.

    (92) Lettera aggiunta dall’art. art. 28, comma 1, lett. c), L. 7 dicembre 1999, n. 472.

    (93) Comma modificato dall’art. 14, comma 1, D.L. 29 marzo 1993, n. 82 e, successivamente, così sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (94) Comma così modificato dall’art. 7, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (95) Lettera così modificata dall’art. 28, comma 1, lett. d), n. 2), L. 7 dicembre 1999, n. 472.

    (96) Lettera così modificata dall’art. 28, comma 1, lett. d), n. 3), L. 7 dicembre 1999, n. 472.

    (97) Lettera aggiunta dall’art. 28, comma 1, lett. d), n. 4), L. 7 dicembre 1999, n. 472.

    (98) Comma così modificato dall’art. 7, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, e, successivamente, dall’art. 28, comma 1, lett. d), L. 7 dicembre 1999, n. 472.

    (99) Comma così modificato dall’art. 7, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall’art. 4, comma 1, lett. a) e b), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (100) Comma così modificato dall’art. 7, comma 1, lett. g), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall’art. 28, comma 1, lett. e), L. 7 dicembre 1999, n. 472.

    (101) Comma così modificato dall’art. 2, comma 3, L. 7 marzo 1997, n. 48 e, successivamente, dall’art. 4, comma 1, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (102) Importo elevato dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (103) Comma modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e, successivamente, sostituito dall’art. 28, comma 1, lett. f), L. 7 dicembre 1999, n. 472. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’art. 4, comma 1, lett. d), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (104) Comma modificato dall’art. 7,comma 1, lett. h), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, e, successivamente, sostituito dall’art. 28, comma 1, lett. g), L. 7 dicembre 1999, n. 472.

    (105) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (106) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio provinciale o uffici provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituito dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (107) Comma così modificato dall’art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall’art. 28, comma 1, lett. h), L. 7 dicembre 1999, n. 472.

    (108) Comma così sostituito dall’art. 28, comma 1, lett. i), L. 7 dicembre 1999, n. 472.

    (109) Comma così sostituito dall’art. 28, comma 1, lett. l), L. 7 dicembre 1999, n. 472.

    (110) Comma così sostituito dall’art. 28, comma 1, lett. m), L. 7 dicembre 1999, n. 472.

    (111) Comma inserito dall’art. 28, comma 1, lett. n), L. 7 dicembre 1999, n. 472.

    (112) Comma aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. l), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (113) Comma inserito dall’art. 6, comma 2, lett. e), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 e, successivamente, così sostituito dall’art. 14, comma 16, L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

    (114) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (115) Vedi, anche, la Direttiva 15 giugno 2017, n. 293.

    Art. 11 Servizi di polizia stradale

    1. Costituiscono servizi di polizia stradale:
    a) la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
    b) la rilevazione degli incidenti stradali;
    c) la predisposizione e l’esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
    d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
    e) la tutela e il controllo sull’uso della strada.
    2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare all’effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.
    3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell’interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell’interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.
    4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all’art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.

    Art. 12 Espletamento dei servizi di polizia stradale (124)

    1. L’espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:
    a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
    b) alla Polizia di Stato;
    c) all’Arma dei carabinieri;
    d) al Corpo della guardia di finanza;
    d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’ambito del territorio di competenza; (116)
    e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza;
    f) ai funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di polizia stradale;
    f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto. (117)
    2. L’espletamento dei servizi di cui all’art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell’art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
    3. La prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull’uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
    a) dal personale dell’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (118) , del Dipartimento per i trasporti terrestri (122) appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (118) e dal personale dell’A.N.A.S.;
    b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;
    c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
    d) dal personale dell’ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tramvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell’esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell’ambito dei passaggi a livello dell’amministrazione di appartenenza;
    e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (123), nell’ambito delle aree di cui all’art. 6, comma 7;
    f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (123), nell’ambito delle aree di cui all’art. 6, comma 7 (119) .
    3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all’articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1. (120)
    4. La scorta e l’attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall’autorità militare competente.
    5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento. (121)

    (116) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (117) Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (118) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (119) Lettera aggiunta dall’art. 8, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (120) Comma inserito dall’art. 1, comma 1-bis, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (121) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1-ter, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (122) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (123) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (124) Vedi, anche, l’ art. 10, comma 1-quater, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 136, inserito dall’ art. 47-bis, comma 1, lett. a), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

    Titolo II

    DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

    Capo I

    COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE

    Art. 13 Norme per la costruzione e la gestione delle strade

    1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (125) , sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche, emana entro un anno dalla entrata in vigore del presente codice, sulla base della classificazione di cui all’art. 2, le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi. Le norme devono essere improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le strade ed al rispetto dell’ambiente e di immobili di notevole pregio architettonico o storico. Le norme che riguardano la riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico sono emanate nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (126) , che viene richiesto di specifico concerto nei casi previsti dalla legge (133) . (131)
    2. La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per specifiche situazioni allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono il rispetto, sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati inquinamenti. (127)
    3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.
    4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (125) , entro due anni dalla entrata in vigore del presente codice, emana, con i criteri e le modalità di cui al comma 1, le norme per la classificazione delle strade esistenti in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all’art. 2, comma 2 (128) (132).
    4-bis. Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere C, D, E ed F del comma 2 dell’articolo 2 devono avere, per l’intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente purché realizzata in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza (129) .
    5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. Gli stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle strade di loro competenza, quando le stesse non possiedono più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all’art. 2, comma 2 (130) (132).
    6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze secondo le modalità stabilite con apposito decreto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (125) emana sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto dovranno essere compresi anche gli impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione stradale. (134)
    7. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare rilevazioni del traffico per l’acquisizione di dati che abbiano validità temporale riferita all’anno nonché per adempiere agli obblighi assunti dall’Italia in sede internazionale.
    8. Ai fini dell’attuazione delle incombenze di cui al presente articolo, l’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, di cui all’art. 35, comma 3, ha il compito di acquisire i dati dell’intero territorio nazionale, elaborarli e pubblicizzarli annualmente, nonché comunicarli agli organismi internazionali. Detta struttura cura altresì che i vari enti ottemperino alle direttive, norme e tempi fissati nel presente articolo e nei relativi decreti.

    (125) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (126) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. g), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dell’ambiente” è sostituita dalla seguente: “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio”.

    (127) Comma così modificato dall’art. 1, comma 2, lett. a) e b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (128) Comma così modificato dall’art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (129) Comma inserito dall’art. 10, comma 1, L. 19 ottobre 1998, n. 366.

    (130) Comma così modificato dall’art. 9, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (131) Comma così modificato dall’art. 2268, comma 1, n. 893), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall’art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010.

    (132) La Corte costituzionale, con ordinanza 07 – 19 marzo 2012, n. 60 (Gazz. Uff. 21 marzo 2012, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13, commi 4 e 5, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.

    (133) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 5 giugno 2001, il D.M. 5 novembre 2001, il D.M. 14 settembre 2005 ed il D.M. 19 aprile 2006.

    (134) Per le modalità di istituzione e aggiornamento del Catasto delle strade, di cui al presente comma, vedi il D.M. 1° giugno 2001.

    Art. 14 Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade (137)

    1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
    a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
    b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;
    c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
    2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
    a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;
    b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni (135) .
    2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza. (136)
    3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.
    4. Per le strade vicinali di cui all’art. 2, comma 7, i poteri dell’ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.

    (135) Lettera così modificata dall’art. 10, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (136) Comma inserito dall’art. 10, comma 2, L. 19 ottobre 1998, n. 366.

    (137) Vedi, anche, la Direttiva 15 giugno 2017, n. 293.

    Art. 15 Atti vietati

    1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
    a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
    b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
    c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
    d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
    e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l’osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
    f) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze; (139)
    f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento; (140)
    g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
    h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
    i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
    2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (138) ad euro 173 (138) .
    3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h) ed i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (138) ad euro 102 (138) .
    3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 108 (143) ad euro 434 (143). (141)
    4. Dalle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (142)

    (138) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (139) Lettera così modificata dall’art. 5, comma 1, lett. a), n. 1), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (140) Lettera inserita dall’art. 5, comma 1, lett. a), n. 2), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (141) Comma inserito dall’art. 5, comma 1, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (142) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (143) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Art. 16 Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati (146)

    1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:
    a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;
    b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
    c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.
    Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all’art. 2, comma 2, nonché alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile. (144)
    2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi aggiungere l’area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
    3. In corrispondenza e all’interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.
    4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (145) ad euro 695 (145) .
    5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

    (144) Comma così modificato dall’art. 11, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (145) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (146) Vedi, anche, la Direttiva 15 giugno 2017, n. 293.

    Art. 17 Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati

    1. Fuori dei centri abitati, all’interno delle curve devesi assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme determinate dal regolamento in relazione all’ampiezza della curvatura.
    2. All’esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo.
    3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (147) ad euro 1.734 (147) .
    4. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

    (147) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Art. 18 Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati

    1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade.
    2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1 devesi aggiungere l’area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
    3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all’interno dell’area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell’ente proprietario, la funzionalità dell’intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.
    4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell’ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.
    5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (148) ad euro 695 (148) .
    6. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

    (148) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Art. 19 Distanze di sicurezza dalle strade

    1. La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di tiri a segno, di opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili, di cave coltivate mediante l’uso di esplosivo, nonché di stabilimenti che interessino comunque la sicurezza o la salute pubblica o la regolarità della circolazione stradale, è stabilita dalle relative disposizioni di legge e, in difetto di esse, dal prefetto, previo parere tecnico degli enti proprietari della strada e dei vigili del fuoco.
    2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 868 (149) ad euro 3.471 (149) .
    3. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

    (149) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Art. 20 Occupazione della sede stradale (153)

    1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione. (150)
    2. L’ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
    3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l’occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all’interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all’art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l’occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. (151)
    4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (152) ad euro 695 (152) .
    5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

    (150) Comma così modificato dall’art. 12, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, e, successivamente, dall’art. 29, comma 1, lett. a), L. 7 dicembre 1999, n. 472.

    (151) Comma così modificato dall’art. 12, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, e, successivamente, dall’art. 29, comma 1, lett. b), L. 7 dicembre 1999, n. 472.

    (152) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (153) Vedi, anche, i commi da 16 a 18 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

    Art. 21 Opere, depositi e cantieri stradali

    1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all’art. 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.
    2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.
    3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.
    4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 868 (154) ad euro 3.471 (154) .
    5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell’autore delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

    (154) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Art. 22 Accessi e diramazioni

    1. Senza la preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.
    2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.
    3. I passi carrabili devono essere individuati con l’apposito segnale, previa autorizzazione dell’ente proprietario.
    4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell’uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada.
    5. Il regolamento determina i casi in cui l’ente proprietario può negare l’autorizzazione di cui al comma 1.
    6. Chiunque ha ottenuto l’autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.
    7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni.
    8. Il rilascio dell’autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.
    9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l’ente proprietario della strada rilascia l’autorizzazione per l’accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livello diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.
    10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (155) stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni, nonché le condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall’ente proprietario essere tenute a base dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione. E’ comunque vietata l’apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione.
    11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l’uso senza l’autorizzazione dell’ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (156) ad euro 695 (156) . La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell’autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall’obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
    12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (157) ad euro 173 (157) .

    (155) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (156) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (157) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Art. 23 Pubblicità sulle strade e sui veicoli

    1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
    2. E’ vietata l’apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. E’ consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell’attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli. (158)
    [3. Lungo le strade, nell’ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari. (159) ]

    4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell’interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale. (160)
    5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un’altra strada appartenente ad ente diverso, l’autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest’ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall’Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell’ente proprietario della strada.
    6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l’ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell’interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. (161)
    7. E’ vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall’ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall’ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall’ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (162). Sono inoltre consentiti, purché autorizzati dall’ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d’interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente. (163) (178)
    8. E’ parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell’anno. (164)
    9. Per l’adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all’atto dell’entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.
    10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (162) può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell’osservanza delle disposizioni stesse.
    11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (165) ad euro 1.734 (165) .
    12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.420 (175) ad euro 14.196 (175) in via solidale con il soggetto pubblicizzato. (173) (176) (177)
    13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l’ufficio o comando da cui dipende l’agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada. (166)
    13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l’ente proprietario della strada diffida l’autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell’atto. Decorso il suddetto termine, l’ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell’autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.843 (171) ad euro 19.371 (171); nel caso in cui non sia possibile individuare l’autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione. (167)
    13-ter. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis. (168)
    13-quater. Nel caso in cui l’installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l’ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l’ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza – ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge. (169)
    13-quater.1. In ogni caso, l’ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l’autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell’ipotesi prevista dal comma 13-quater. (172)
    [13-quinquies. Se il manifesto riguarda l’attività di soggetti elencati nell’articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell’atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale. (174) (170) ]

    (158) Comma così modificato dall’art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (159) Comma abrogato dall’art. 184, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, a decorrere dal 1° maggio 2004.

    (160) Comma così modificato dall’art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (161) Comma così modificato dall’art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall’art. 5, comma 2, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (162) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (163) Comma così modificato dall’art. 30, comma 1, lett. a), L. 7 dicembre 1999, n. 472 e, successivamente, dall’art. 5, comma 2, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120; vedi, anche, il comma 3 del medesimo art. 5, L. 120/2010.

    (164) Comma così modificato dall’art. 13, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (165) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (166) Comma sostituito dall’art. 30, comma 1, lett. b), L. 7 dicembre 1999, n. 472.

    (167) Comma aggiunto dall’art. 30, comma 1, lett. c), L. 7 dicembre 1999, n. 472. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 2-bis, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214 e dall’art. 5, comma 2, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (168) Comma aggiunto dall’art. 30, comma 1, lett. c), L. 7 dicembre 1999, n. 472 e, successivamente, modificato dall’art. 184, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, a decorrere dal 1° maggio 2004.

    (169) Comma aggiunto dall’art. 30, comma 1, lett. c), L. 7 dicembre 1999, n. 472.

    (170) Comma abrogato dall’art. 1, comma 176, lett. b), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

    (171) Importo aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (172) Comma inserito dall’art. 5, comma 2, lett. d), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (173) Comma modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995; dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997; dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999; dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472; dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004; dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005; dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007; dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009; dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011.

    Infine, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 36, comma 10-bis, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

    (174) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 481, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

    (175) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 19 dicembre 2012. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (176) La Corte costituzionale, con sentenza 3 aprile-10 maggio 2019, n. 113 (Gazz. Uff. 15 maggio 2019, n. 20 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nel testo sostituito dall’ art. 36, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte relativa alla determinazione della sanzione pecuniaria della infrazione ivi prevista.

    (177) La Corte costituzionale, con ordinanza 15 – 23 gennaio 2014, n. 9 (Gazz. Uff. 29 gennaio 2014, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 12, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    (178) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.M. 23 maggio 2012.

    Art. 24 Pertinenze delle strade

    1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all’arredo funzionale di essa.
    2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle del regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio.
    3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale.
    4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall’ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalità fissate nel regolamento, dall’ente proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità.
    5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro possono appartenere anche a soggetti diversi dall’ente proprietario ovvero essere affidate dall’ente proprietario in concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dal regolamento. (179)
    5-bis. Per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A) sono previste, secondo le modalità fissate dall’Autorità di regolazione dei trasporti, sentita l’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dai progetti dell’ente proprietario ovvero, se individuato, del concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali di cui al comma 5-ter dell’articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e d’intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale. (182)
    6. Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non avendo ottenuto il rilascio dello specifico provvedimento dell’autorità pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di legge e indicato nell’art. 26, o li trasforma o ne varia l’uso stabilito in tale provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 868 (180) ad euro 3.471 (180).
    7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (181) ad euro 1.734 (181) .
    8. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della rimozione dell’impianto e delle opere realizzate abusivamente, a carico dell’autore della violazione ed a sue spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione di cui al comma 7 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività esercitata fino all’attuazione delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. L’attuazione successiva non esime dal pagamento della somma indicata nel comma 7.

    (179) Comma così modificato dall’art. 14, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (180) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (181) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (182) Comma inserito dall’art. 5, comma 5, L. 29 luglio 2010, n. 120 e, successivamente, così modificato dall’art. 38, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

    Art. 25 Attraversamenti ed uso della sede stradale

    1. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell’ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d’acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l’accessibilità delle fasce di pertinenza della strada.
    1-bis. In caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, ferma restando l’obbligatorietà della concessione di cui al comma 1, le strutture che realizzano l’opera d’arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità dell’ente che rilascia la concessione qualora la strada interferita sia di tipo superiore, con riferimento ai tipi definiti dall’articolo 2, comma 2, a quello della strada interferente. (185)
    1-ter. Per ragioni di sicurezza e di importanza dei flussi di traffico:
    a) le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo A e B con strade di tipo inferiore, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità degli enti proprietari delle strade di tipo A e B, anche quando tali enti rilasciano la concessione all’attraversamento;
    b) nel caso di attraversamento tra strada di tipo A e strada di tipo B, le strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità dell’ente proprietario della strada di tipo A;
    c) nel caso di attraversamento tra strade di tipo A appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata nell’atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione;
    d) nel caso di attraversamento tra strade di tipo C appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata, con preferenza per l’ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell’atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione. (185)
    1-quater. Fermo quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, la titolarità delle strutture delle opere d’arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi è indicata in appositi atti convenzionali con cui vengono disciplinati, in relazione alle nuove strutture ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità e gli oneri di realizzazione, gestione e manutenzione a carico dell’ente titolare della strada interferente, stipulati tra gli enti proprietari ovvero tra i gestori delle strade interessate dall’attraversamento a livello sfalsato. (185)
    1-quinquies. In relazione ai sottopassi e sovrappassi stradali esistenti, gli enti proprietari della strada interferita e di quella interferente provvedono, ove necessario anche mediante trasferimento della titolarità delle opere d’arte da realizzarsi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli enti proprietari, nonché i gestori dei medesimi procedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla formazione e all’aggiornamento degli elenchi dei sottopassi e sovrappassi, di cui risultano o divengano titolari in attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. (185)
    2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo accertamento tecnico dell’autorità competente di cui all’art. 26.
    3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione.
    4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l’uso della sede stradale.
    5. Chiunque realizza un’opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o ne varia l’uso o ne mantiene l’esercizio senza concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 868 (183) ad euro 3.471 (183) .
    6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (184) ad euro 1.734 (184) .
    7. La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, a carico dell’autore della violazione ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
    La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di ogni attività fino all’attuazione successiva delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

    (183) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (184) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (185) Comma inserito dall’ art. 49, comma 5, D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

    Art. 26 Competenza per le autorizzazioni e le concessioni

    1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall’ente proprietario della strada o da altro ente da quest’ultimo delegato o dall’ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni; l’eventuale delega è comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (186) o al prefetto se trattasi di ente locale.
    2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di competenza dell’ente proprietario della strada e per le strade in concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni.
    3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell’interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell’ente proprietario della strada (187).
    3-bis. Nel caso di interventi finalizzati all’installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, il nulla osta di cui al comma 3 è rilasciato nel termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta da parte del comune. (190)
    4. L’impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tramviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessità e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (188) , se trattasi di linea ferroviaria, e l’ente proprietario della strada. (189)

    (186) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”

    (187) Comma così modificato dall’art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (188) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (189) Comma così modificato dall’art. 2268, comma 1, n. 893), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall’art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010.

    (190) Comma inserito dall’ art. 8-bis, comma 4, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.

    Art. 27 Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni

    1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente titolo, se interessano strade o autostrade statali, sono presentate al competente ufficio dell’A.N.A.S. e, in caso di strade in concessione, all’ente concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio parere al competente ufficio dell’A.N.A.S., ove le convenzioni di concessione non consentono al concessionario di adottare il relativo provvedimento.
    2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1 interessanti strade non statali sono presentate all’ente proprietario della strada.
    3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e dall’impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.
    4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal presente titolo sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l’obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.
    5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l’occupazione o per l’uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. L’autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
    6. La durata dell’occupazione di suolo stradale per l’impianto di pubblici servizi è fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per l’ultimazione dei relativi lavori.
    7. La somma dovuta per l’uso o l’occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall’ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione. (192)
    8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l’oggetto principale dell’impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l’utente ne ricava. (192)
    9. L’autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente titolo può chiedere un deposito cauzionale.
    10. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi interessanti le strade o autostrade e le relative pertinenze per le quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel luogo dei lavori, dell’occupazione o del deposito, il relativo atto autorizzatorio o copia conforme, che è tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell’art. 12.
    11. Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (191) ad euro 345 (191) .
    12. La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dei lavori, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o accertata mancanza dello stesso, da effettuare senza indugio, la sospensione è definitiva e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, a carico dell’autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

    (191) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (192) Per la sostituzione del canone di cui al presente comma, vedi l’ art. 1, comma 816, L. 27 dicembre 2019, n. 160.

    Art. 28 Obblighi dei concessionari di determinati servizi

    1. I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi che interessano comunque le strade, hanno l’obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall’ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti a servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (195) o alla regione competente. Nel regolamento sono indicate le modalità di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni all’esecuzione dei lavori ed i casi di deroga (193) .
    2. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dell’ente proprietario della strada, le opere e gli impianti eserciti dai soggetti indicati nel comma 1, l’onere relativo allo spostamento dell’impianto è a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità per l’esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni (194) .

    (193) Comma così sostituito dall’art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (194) Comma così sostituito dall’art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (195) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

    Art. 29 Piantagioni e siepi

    1. I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l’autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
    2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
    3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (196) ad euro 695 (196) .
    4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, per l’autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

    (196) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Art. 30 Fabbricati, muri e opere di sostegno

    1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l’incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.
    2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il prefetto sentito l’ente proprietario o concessionario, può ordinare la demolizione o il consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere necessarie.
    3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l’autorità competente ai sensi del comma 2 provvede d’ufficio alla demolizione o al consolidamento, addebitando le spese al proprietario.
    4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell’ente proprietario della strada.
    5. La spesa si divide in ragione dell’interesse quando l’opera abbia scopo promiscuo. Il riparto della spesa è fatto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (197) , su proposta dell’ufficio periferico dell’A.N.A.S., per le strade statali ed autostrade e negli altri casi con decreto del presidente della regione, su proposta del competente ufficio tecnico.
    6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove strade, è a carico dell’ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l’obbligo e l’onere di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere.
    7. In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari dei fondi si adotta nei confronti degli inadempienti la procedura di cui ai commi 2 e 3.
    8. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (198) ad euro 1.734 (198) .

    (197) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (198) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Art. 31 Manutenzione delle ripe

    1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all’art. 30, lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.
    2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (199) ad euro 695 (199) .
    3. La violazione suddetta importa a carico dell’autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

    (199) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Art. 32 Condotta delle acque

    1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all’ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi.
    2. Salvo quanto è stabilito nell’art. 33, coloro che hanno diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d’acqua hanno l’obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la condotta delle acque; devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere d’arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per l’esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato all’atto di concessione rilasciato dall’ente proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso.
    3. L’irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua l’irrigazione.
    4. L’ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l’esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provvede d’ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.
    5. Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi indicati nel comma 1, quando non siano ottemperati spontaneamente dall’obbligato.
    6. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (200) ad euro 695 (200) .

    (200) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Art. 33 Canali artificiali e manufatti sui medesimi

    1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale hanno l’obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l’afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.
    2. Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti di questi, a meno che ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo o possesso in contrario.
    3. I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui canali artificiali che attraversano la strada devono, nel caso di ricostruzione, essere eseguiti con strutture murarie o in cemento armato, in ferro o miste secondo le indicazioni e le prescrizioni tecniche dell’ente proprietario della strada in relazione ai carichi ammissibili per la strada interessata. Non sono comprese in questa disposizione le opere ricadenti in località soggette a servitù militari per le quali si ravvisa l’opportunità di provvedere diversamente.
    4. La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture e con le prescrizioni sopra indicate è obbligatoria da parte di proprietari o utenti delle acque ed è a loro spese:
    a) quando occorre spostare o allargare le strade attraversate da canali artificiali;
    b) quando, a giudizio dell’ente proprietario, i manufatti presentano condizioni di insufficiente sicurezza.
    5. E’, altresì, a carico di detti proprietari la manutenzione dei manufatti ricostruiti.
    6. In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per dar luogo all’allargamento della sede stradale, il relativo costo è a carico dell’ente proprietario della strada, fermo restando a carico dei proprietari, possessori o utenti delle acque l’onere di manutenzione dell’intero manufatto.
    7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (201) ad euro 695 (201) .

    (201) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Art. 34 Oneri supplementari a carico dei mezzi d’opera per l’adeguamento delle infrastrutture stradali

    1. I mezzi d’opera di cui all’art. 54, comma 1, lettera n), devono essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante l’avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di possesso, di corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata.
    2. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d’opera deve essere corrisposta alle concessionarie un’ulteriore somma ad integrazione dell’indennizzo di usura. Tale somma è equivalente alla tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50 per cento, e deve essere versata insieme alla normale tariffa alle porte controllate manualmente.
    3. I proventi dell’indennizzo di usura, di cui al comma 1, affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato.
    4. Il regolamento determina le modalità di assegnazione dei proventi delle somme di cui al comma 3, agli enti proprietari delle strade a esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo, all’adeguamento e all’usura delle infrastrutture. (203)
    5. Se il mezzo d’opera circola senza il contrassegno di cui al comma 1, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (202) ad euro 345 (202) . Se non è stato corrisposto l’indennizzo d’usura previsto dal medesimo comma 1, si applicano le sanzioni previste dall’art. 1, comma terzo, della legge 24 gennaio 1978, n. 27 e successive modificazioni, a carico del proprietario.

    (202) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (203) Per la cessazione dei trasferimenti erariali di cui al presente comma:

    – a decorrere dall’anno 2001 e per la relativa compensazione, vedi gli artt. da 1 a 5, D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56;

    – a decorrere dall’anno 2016 vedi l’ art. 1, comma 596, L. 28 dicembre 2015, n. 208.

    Art. 34-bis Decoro delle strade (204) (205)

    [1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 1.000. ]

    (204) Articolo abrogato dall’art. 5, comma 6, L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (205) Articolo inserito dall’art. 3, comma 14, L. 15 luglio 2009, n. 94.

    Capo II

    ORGANIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE

    Art. 35 Competenze

    1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (206) è competente ad impartire direttive per l’organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale, sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (207) per gli aspetti di sua competenza, su tutte le strade. Stabilisce, inoltre, i criteri per la pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti proprietari delle strade, coordinando questi ultimi nei casi e nei modi previsti dal regolamento e, comunque, ove si renda necessario. (209)
    2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (208) è autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme del regolamento per l’esecuzione del presente codice alle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia. Analogamente il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme regolamentari relative alle segnalazioni di cui all’art. 44.
    3. L’Ispettorato circolazione e traffico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (206) assume la denominazione di Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (208) . All’Ispettorato sono demandate le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre attribuzioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (206) di cui al presente codice, le quali sono svolte con autonomia funzionale ed operativa.

    (206) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (207) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. g), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dell’ambiente” è sostituita dalla seguente: “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio”.

    (208) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (209) Comma così modificato dall’art. 2268, comma 1, n. 893), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall’art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010.

    Art. 36 Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana (219)

    1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, è fatto obbligo dell’adozione del piano urbano del traffico. (210)
    2. All’obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche in periodi dell’anno, una particolare affluenza turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale. L’elenco dei comuni interessati viene predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (211) , nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    3. Le province provvedono, all’adozione di piani del traffico per la viabilità extraurbana d’intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate. La legge regionale può prevedere, ai sensi dell’art. 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che alla redazione del piano urbano del traffico delle aree, indicate all’art. 17 della stessa, provvedano gli organi della città metropolitana. (212)
    4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica del rallentamento della velocità e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire. (213)
    5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni. Il sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (211) per l’inserimento nel sistema informativo previsto dall’art. 226 comma 2. Allo stesso adempimento è tenuto il Presidente della provincia quando sia data attuazione alla disposizione di cui al comma 3. (214)
    6. La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta nel rispetto delle direttive emanate, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (215) , di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio (216), sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto. Il piano urbano del traffico viene adeguato agli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale, fissato dalla regione ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 . (217)
    7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per consentire l’integrale attuazione di quanto previsto dal comma 3, le autorità indicate dall’art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, convocano una conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni, anche statali, interessate.
    8. E’ istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (211) , l’albo degli esperti in materia di piani di traffico, formato mediante concorso biennale per titoli. Il bando di concorso è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (215) di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.
    9. A partire dalla data di formazione dell’albo degli esperti di cui al comma 8 è fatto obbligo di conferire l’incarico della redazione dei piani di traffico, oltre che a tecnici specializzati appartenenti al proprio Ufficio tecnico del traffico, agli esperti specializzati inclusi nell’albo stesso. (218)
    10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (211) a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla esecuzione d’ufficio del piano e alla sua realizzazione.

    (210) Comma così modificato dall’art. 17, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (211) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (212) Comma così modificato dall’art. 17, comma 1, lett. a) e c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (213) Comma così modificato dall’art. 17, comma 1, lett. a) e d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (214) Comma così modificato dall’art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (215) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti” e la denominazione “Ministro per i problemi delle aree urbane” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (216) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. g), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dell’ambiente” è sostituita dalla seguente: “Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio”.

    (217) Comma così modificato dall’art. 17, comma 1, lett. a) ed e), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (218) Comma così modificato dall’art. 17, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (219) Con D.M. 31 dicembre 1999 (G. U. 29 maggio 2001, n. 123) è stato approvato il bando di concorso per l’assegnazione di contributi finanziari per la redazione o aggiornamento del Piano generale del traffico urbano o per la redazione del Piano particolareggiato al quale possono partecipare tutti i comuni italiani. Con D.M. 29 dicembre 2000 è stato approvato il bando per l’assegnazione di contributi finanziari per la redazione ed attuazione dei piani di settore per la sicurezza stradale nell’ambito dei piani urbani del traffico.

    Art. 37 Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale

    1. L’apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:
    a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;
    b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;
    c) al comune, sulle strade private aperte all’uso pubblico e sulle strade locali;
    d) nei tratti di strade non di proprietà del comune all’interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica è di competenza del comune.
    2. Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di segnali che indicano posti di servizio stradali, esclusi i segnali di avvio ai posti di pronto soccorso che fanno carico agli enti stessi. L’apposizione e la manutenzione di detti segnali fanno carico agli esercenti.
    2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana. (220)
    3. Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (221) , che decide in merito.

    (220) Comma inserito dall’art. 1, comma 2-ter, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214.

    (221) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

    Art. 38 Segnaletica stradale

    1. La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:
    a) segnali verticali;
    b) segnali orizzontali;
    c) segnali luminosi;
    d) segnali ed attrezzature complementari.
    2. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione. Le prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa quella lampeggiante gialla di pericolo di cui all’art. 41, prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali verticali e orizzontali che regolano la precedenza. Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. In ogni caso prevalgono le segnalazioni degli agenti di cui all’art. 43.
    3. E’ ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di emergenza, urgenza e necessità, ivi comprese le attività di ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di tali segnali, anche se appaiono in contrasto con altre regole della circolazione. (225)
    4. Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal regolamento per la segnaletica stradale fuori dai centri abitati, si applica anche nei centri abitati alle strade sulle quali sia fissato un limite massimo di velocità pari o superiore a 70 km/h.
    5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli segnali, i dispositivi o i mezzi segnaletici, nonché la loro denominazione, il significato, i tipi, le caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colori, materiali, rifrangenza, illuminazione), le modalità di tracciamento, apposizione ed applicazione (distanze ed altezze), le norme tecniche di impiego, i casi di obbligatorietà. Sono, inoltre, indicate le figure di ogni singolo segnale e le rispettive didascalie costituiscono esplicazione del significato anche ai fini del comportamento dell’utente della strada. I segnali sono, comunque, collocati in modo da non costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide.
    6. La collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri di uniformità sul territorio nazionale, fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (222) nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale vigente.
    7. La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata.
    8. E’ vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché sul retro dello stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non è previsto dal regolamento.
    9. Il regolamento stabilisce gli spazi da riservare alla installazione dei complessi segnaletici di direzione, in corrispondenza o prossimità delle intersezioni stradali.
    10. Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale comprende le strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà privata aperte all’uso pubblico. Nelle aree private non aperte all’uso pubblico, l’utilizzo e la posa in opera della segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a quelli prescritti dal regolamento.
    [11. Per le esigenze esclusive del traffico militare, nelle strade di uso pubblico è ammessa l’installazione di segnaletica stradale militare, con modalità particolari di apposizione, le cui norme sono fissate dal regolamento. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a consentire l’installazione provvisoria o permanente dei segnali ritenuti necessari dall’autorità militare per la circolazione dei propri veicoli. (224) ]

    12. I conducenti dei veicoli su rotaia quando marciano in sede promiscua sono tenuti a rispettare la segnaletica stradale, salvo che sia diversamente disposto dalle presenti norme.
    13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 (227) ad euro 1.694 (227). (226)
    14. Nei confronti degli enti proprietari della strada che non adempiono agli obblighi di cui al presente articolo o al regolamento o che ne facciano uso improprio delle segnaletiche previste, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (223) ingiunge di adempiere a quanto dovuto. In caso di inottemperanza nel termine di quindici giorni dall’ingiunzione, provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (222) ponendo a carico dell’ente proprietario della strada le spese relative, con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.
    15. Le violazioni da parte degli utenti della strada delle disposizioni del presente articolo sono regolate dall’art. 146.

    (222) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (223) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (224) Comma abrogato dall’art. 2268, comma 1, n. 893), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall’art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010.

    (225) Comma così modificato dall’art. 6, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (226) Comma così modificato dall’art. 6, comma 1, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (227) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Art. 39 Segnali verticali

    1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:
    A) segnali di pericolo: preavvisano l’esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente;
    B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in:
    a) segnali di precedenza;
    b) segnali di divieto;
    c) segnali di obbligo;
    C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti si suddividono in:
    a) segnali di preavviso;
    b) segnali di direzione;
    c) segnali di conferma;
    d) segnali di identificazione strade;
    e) segnali di itinerario;
    f) segnali di località e centro abitato;
    g) segnali di nome strada;
    h) segnali turistici e di territorio;
    i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli;
    l) altri segnali che indicano installazioni o servizi.
    2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione.
    3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non rispettano le disposizioni del presente articolo e del regolamento si applica il comma 13 dell’art. 38.

    Art. 40 Segnali orizzontali

    1. I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare la circolazione, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni od utili indicazioni per particolari comportamenti da seguire.
    2. I segnali orizzontali si dividono in:
    a) strisce longitudinali;
    b) strisce trasversali;
    c) attraversamenti pedonali o ciclabili;
    d) frecce direzionali;
    e) iscrizioni e simboli;
    f) strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata;
    g) isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata;
    h) strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea;
    i) altri segnali stabiliti dal regolamento.
    3. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le continue, ad eccezione di quelle che delimitano le corsie di emergenza, indicano il limite invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata; le discontinue delimitano le corsie di marcia o la carreggiata.
    4. Una striscia longitudinale continua può affiancarne un’altra discontinua; in tal caso esse indicano ai conducenti, marcianti alla destra di quella discontinua, la possibilità di oltrepassarle.
    5. Una striscia trasversale continua indica il limite prima del quale il conducente ha l’obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni semaforiche o il segnale di “fermarsi e dare precedenza” o il segnale di “passaggio a livello” ovvero un segnale manuale del personale che espleta servizio di polizia stradale.
    6. Una striscia trasversale discontinua indica il limite prima del quale il conducente ha l’obbligo di arrestare il veicolo, se necessario, per rispettare il segnale “dare precedenza”.
    7. Nel regolamento sono stabilite norme per le forme, le dimensioni, i colori, i simboli e le caratteristiche dei segnali stradali orizzontali, nonché le loro modalità di applicazione.
    8. Le strisce longitudinali continue non devono essere oltrepassate; le discontinue possono essere oltrepassate sempre che siano rispettate tutte le altre norme di circolazione. E’ vietato valicare le strisce longitudinali continue, tranne che dalla parte dove è eventualmente affiancata una discontinua.
    9. Le strisce di margine continue possono essere oltrepassate solo dai veicoli in attività di servizio di pubblico interesse e dai veicoli che debbono effettuare una sosta di emergenza.
    10. E’ vietata:
    a) la sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da una striscia continua;
    b) la circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo che per il cambio di corsia;
    c) la circolazione dei veicoli non autorizzati sulle corsie riservate.
    11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato l’attraversamento; analogo comportamento devono tenere i conducenti dei veicoli nei confronti dei ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili. Gli attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su sedie a ruote; a tutela dei non vedenti possono essere collocati segnali a pavimento o altri segnali di pericolo in prossimità degli attraversamenti stessi.

    Art. 41 Segnali luminosi

    1. I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti categorie:
    a) segnali luminosi di pericolo e di prescrizione;
    b) segnali luminosi di indicazione;
    b-bis) tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito; (230)
    c) lanterne semaforiche veicolari normali;
    d) lanterne semaforiche veicolari di corsia;
    e) lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico;
    f) lanterne semaforiche pedonali;
    g) lanterne semaforiche per velocipedi;
    h) lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili;
    i) lanterna semaforica gialla lampeggiante;
    l) lanterne semaforiche speciali;
    m) segnali luminosi particolari.
    2. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari normali sono di forma circolare e di colore:
    a) rosso, con significato di arresto;
    b) giallo, con significato di preavviso di arresto;
    c) verde, con significato di via libera.
    3. Le luci delle lanterne semaforiche di corsia sono a forma di freccia colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalla freccia.
    4. Le luci delle lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico sono a forma di barra bianca su fondo nero, orizzontale con significato di arresto, verticale o inclinata a destra o sinistra con significato di via libera, rispettivamente diritto, a destra o sinistra, e di un triangolo giallo su fondo nero, con significato di preavviso di arresto.
    5. Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni acustiche per non vedenti. Le luci delle lanterne semaforiche pedonali sono a forma di pedone colorato su fondo nero. I colori sono:
    a) rosso, con significato di arresto e non consente ai pedoni di effettuare l’attraversamento, né di impegnare la carreggiata;
    b) giallo, con significato di sgombero dell’attraversamento pedonale e consente ai pedoni che si trovano all’interno dell’attraversamento di sgombrarlo il più rapidamente possibile e vieta a quelli che si trovano sul marciapiede di impegnare la carreggiata;
    c) verde, con significato di via libera e consente ai pedoni l’attraversamento della carreggiata nella sola direzione consentita dalla luce verde.
    6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di bicicletta colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai velocipedi provenienti da una pista ciclabile.
    7. Le luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili sono rossa a forma di X, con significato di divieto di percorrere la corsia o di impegnare il varco sottostante la luce, e verde a forma di freccia, con significato di consenso a percorrere la corsia o ad impegnare il varco sottostante la luce.
    8. Tutti i segnali e dispositivi luminosi previsti dal presente articolo sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (228) , previo accertamento del grado di protezione e delle caratteristiche geometriche, fotometriche, cromatiche e di idoneità indicati dal regolamento e da specifiche normative (229) .
    8-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle lanterne semaforiche, le lampade ad incandescenza, quando necessitino di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED. Le lampade da utilizzare nelle lanterne semaforiche devono avere marcatura CE e attacco normalizzato E27 e assicurare l’accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l’uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento. (231)
    9. Durante il periodo di accensione della luce verde, i veicoli possono procedere verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale ed orizzontale; in ogni caso i veicoli non possono impegnare l’area di intersezione se i conducenti non hanno la certezza di poterla sgombrare prima dell’accensione della luce rossa; i conducenti devono dare sempre la precedenza ai pedoni ed ai ciclisti ai quali sia data contemporaneamente via libera; i conducenti in svolta devono, altresì dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ai veicoli della corrente di traffico nella quale vanno ad immettersi.
    10. Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l’arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell’accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l’area di intersezione con opportuna prudenza.
    11. Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l’area di intersezione, né l’attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni.
    12. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o quelle per i veicoli di trasporto pubblico hanno lo stesso significato delle corrispondenti luci delle lanterne semaforiche normali, ma limitatamente ai soli veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalle frecce o dalle barre; di conseguenza, i conducenti di detti veicoli devono attenersi alle stesse disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11.
    13. Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o quella per i velocipedi risulti spenta o presenti indicazioni anomale, il pedone o il ciclista ha l’obbligo di usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilità che verso altre direzioni siano accese luci che consentano il passaggio ai veicoli che interferiscono con la sua traiettoria di attraversamento.
    14. Durante il periodo di accensione delle luci verde, giallo o rossa a forma di bicicletta, i ciclisti devono tenere lo stesso comportamento dei veicoli nel caso di lanterne semaforiche veicolari normali di cui rispettivamente ai commi 9, 10 e 11.
    15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni.
    16. Durante il periodo di accensione delle luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili, i conducenti non possono percorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti alla luce rossa a forma di X; possono percorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti la luce verde a forma di freccia rivolta verso il basso. E’ vietato ai veicoli di arrestarsi comunque dinnanzi alle luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili anche quando venga data l’indicazione della X rossa.
    17. In presenza di una luce gialla lampeggiante, di cui al comma 1, lettera i), i veicoli possono procedere purché a moderata velocità e con particolare prudenza, rispettando le norme di precedenza.
    18. Qualora per avaria o per altre cause una lanterna semaforica veicolare di qualsiasi tipo sia spenta o presenti indicazioni anomale, il conducente ha l’obbligo di procedere a minima velocità e di usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilità che verso altre direzioni siano accese luci che consentono il passaggio. Se, peraltro, le indicazioni a lui dirette sono ripetute da altre lanterne semaforiche efficienti egli deve tener conto di esse.
    19. Il regolamento stabilisce forme, caratteristiche, dimensioni, colori e simboli dei segnali luminosi, nonché le modalità di impiego e il comportamento che l’utente della strada deve tenere in rapporto alle varie situazioni segnalate.

    (228) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (229) Comma così modificato dall’art. 18, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (230) Lettera inserita dall’art. 7, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (231) Comma inserito dall’art. 20, comma 1, L. 28 dicembre 2015, n. 221.

    Art. 42 Segnali complementari

    1. I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere noto:
    a) il tracciato stradale;
    b) particolari curve e punti critici;
    c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.
    2. Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi destinati ad impedire la sosta o a rallentare la velocità.
    3. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali complementari, le loro caratteristiche costruttive e le modalità di impiego e di apposizione.

    Art. 43 Segnalazioni degli agenti del traffico

    1. Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio alle segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del traffico.
    2. Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli agenti annullano ogni altra prescrizione data a mezzo della segnaletica stradale ovvero delle norme di circolazione.
    3. Le segnalazioni degli agenti sono, in particolare, le seguenti:
    a) braccio alzato verticalmente significa: “attenzione, arresto” per tutti gli utenti, ad eccezione dei conducenti che non siano più in grado di fermarsi in sufficienti condizioni di sicurezza; se il segnale è fatto in una intersezione, esso non impone l’arresto ai conducenti che abbiano già impegnato l’intersezione stessa;
    b) braccia o braccio tesi orizzontalmente significano: “arresto” per tutti gli utenti, qualunque sia il loro senso di marcia, provenienti da direzioni intersecanti quella indicata dal braccio o dalle braccia e per contro “via libera” per coloro che percorrono la direzione indicata dal braccio o dalle braccia.
    4. Dopo le segnalazioni di cui al comma 3, l’agente potrà abbassare il braccio o le braccia; la nuova posizione significa ugualmente “arresto” per tutti gli utenti che si trovano di fronte all’agente o dietro di lui e “via libera” per coloro che si trovano di fianco.
    5. Gli agenti, per esigenze connesse con la fluidità o con la sicurezza della circolazione, possono altresì far accelerare o rallentare la marcia dei veicoli, fermare o dirottare correnti veicolari o singoli veicoli, nonché dare altri ordini necessari a risolvere situazioni contingenti, anche se in contrasto con la segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione.
    6. Nel regolamento sono precisate altre segnalazioni eventualmente necessarie per la regolazione del traffico, nonché modalità e mezzi per rendere facilmente riconoscibili e visibili a distanza, sia di giorno che di notte, gli agenti preposti alla regolazione del traffico e i loro ordini, anche a mezzo di apposito segnale distintivo.

    Art. 44 Passaggi a livello

    1. In corrispondenza dei passaggi a livello con barriere può essere collocato, a destra della strada, un dispositivo ad una luce rossa fissa, posto a cura e spese dell’esercente la ferrovia, il quale avverta in tempo utile della chiusura delle barriere, integrato da altro dispositivo di segnalazione acustica. I dispositivi, luminoso acustico, sono obbligatori qualora trattasi di barriere manovrate a distanza o non visibili direttamente dal posto di manovra. Sono considerate barriere le sbarre, i cancelli e gli altri dispositivi di chiusura equivalenti.
    2. In corrispondenza dei passaggi a livello con semibarriere deve essere collocato, sulla destra della strada, a cura e spese dell’esercente la ferrovia, un dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente che entra in funzione per avvertire in tempo utile della chiusura delle semibarriere, integrato da un dispositivo di segnalazione acustica. Le semibarriere possono essere installate solo nel caso che la carreggiata sia divisa nei due sensi di marcia da spartitraffico invalicabile di adeguata lunghezza. I passaggi a livello su strada a senso unico muniti di barriere che sbarrano l’intera carreggiata solo in entrata sono considerati passaggi a livello con semibarriere.
    3. Nel regolamento sono stabiliti i segnali verticali ed orizzontali obbligatori di presegnalazione e di segnalazione dei passaggi a livello, le caratteristiche dei segnali verticali, luminosi ed acustici, nonché la superficie minima rifrangente delle barriere, delle semibarriere e dei cavalletti da collocare in caso di avaria.
    4. Le opere necessarie per l’adeguamento dei passaggi a livello e quelle per assicurare la visibilità delle strade ferrate hanno carattere di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e urgenza ai fini dell’applicazione delle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità. (232)

    (232) Comma così modificato dall’art. 19, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    Art. 45 Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni (244) (242)

    1. Sono vietati la fabbricazione e l’impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto.
    2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (233) può intimare agli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, ai comuni e alle province, alle imprese o persone autorizzate o incaricate della collocazione della segnaletica, di sostituire, integrare, spostare, rimuovere o correggere, entro un termine massimo di quindici giorni, ogni segnale non conforme, per caratteristiche, modalità di scelta del simbolo, di impiego, di collocazione, alle disposizioni delle presenti norme e del regolamento, dei decreti e direttive ministeriali, ovvero quelli che possono ingenerare confusione con altra segnaletica, nonché a provvedere alla collocazione della segnaletica mancante. Per la segnaletica dei passaggi a livello di cui all’art. 44 i provvedimenti vengono presi d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (240)
    3. Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la rimozione, la sostituzione, l’installazione, lo spostamento, ovvero la correzione e quanto altro occorre per rendere le segnalazioni conformi alle norme di cui al comma 2, sono effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (233) , che esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, a cura dei dipendenti degli uffici centrali o periferici.
    4. Le spese relative sono recuperate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (234) , a carico degli enti inadempienti, mediante ordinanza che costituisce titolo esecutivo.
    5. Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in opera dai soggetti autorizzati, l’ente proprietario della strada può intimare, ove occorra, ai soggetti stessi di reintegrare, spostare, rimuovere immediatamente e, comunque, non oltre dieci giorni, i segnali che non siano conformi alle norme di cui al comma 2 o che siano anche parzialmente deteriorati o non più corrispondenti alle condizioni locali o che possano disturbare o confondere la visione di altra segnaletica stradale. Decorso inutilmente il termine indicato nella intimazione, l’ente proprietario della strada provvede d’ufficio, a spese del trasgressore. Il prefetto su richiesta dell’ente proprietario ne ingiunge il pagamento con propria ordinanza che costituisce titolo esecutivo.
    6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all’approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (233) , previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione. (235) (241) (243)
    7. Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (236) ad euro 1.734 (236) .
    8. La fabbricazione dei segnali stradali è consentita alle imprese autorizzate dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale di cui all’art. 35, comma 3, che provvede, a mezzo di specifico servizio, ad accertare i requisiti tecnico-professionali e la dotazione di adeguate attrezzature che saranno indicati nel regolamento. Nel regolamento sono, altresì, stabiliti i casi di revoca dell’autorizzazione.
    9. Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali, dispositivi o apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o comunque difformi dai prototipi omologati o approvati è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 868 (237) ad euro 3.471 (237) . A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose oggetto della violazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
    9-bis. È vietata la produzione, la commercializzazione e l’uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all’articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni. (238)
    9-ter. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di cui al comma 9-bis è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 827 (239) ad euro 3.312 (239) . Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della cosa oggetto della violazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI. (238)

    (233) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (234) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (235) Comma così modificato dall’art. 20, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (236) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (237) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (238) Comma aggiunto dall’art. 31, comma 1, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

    (239) Importo elevato dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (240) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (241) La corte costituzionale, con sentenza 29 aprile-18 giugno 2015, n. 113 (Gazz. Uff. 24 giugno 2015, n. 25 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

    (242) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-17 dicembre 2008, n. 423 (Gazz. Uff. 24 dicembre 2008, n. 53, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

    (243) La Corte costituzionale, con ordinanza 22-30 aprile 2009, n. 127 (Gazz. Uff. 6 maggio 2009, n. 18, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

    (244) Vedi, anche, il D.M. 13 giugno 2017 e il D.M. 4 dicembre 2019.

    Titolo III

    DEI VEICOLI (245)

    Capo I

    DEI VEICOLI IN GENERALE (246)

    Art. 46 Nozione di veicolo (248)

    1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall’uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:
    a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
    b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore. (247)

    (245) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (246) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le disposizioni contenute nel titolo III si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (247) Comma così modificato dall’art. 8, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (248) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    Art. 47 Classificazione dei veicoli (255) (254) (256)

    1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:
    a) veicoli a braccia;
    b) veicoli a trazione animale;
    c) velocipedi;
    d) slitte;
    e) ciclomotori;
    f) motoveicoli;
    g) autoveicoli;
    h) filoveicoli;
    i) rimorchi;
    l) macchine agricole;
    m) macchine operatrici;
    n) veicoli con caratteristiche atipiche.
    2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali: (249)
    a) – categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
    – categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
    – categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
    – categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
    – categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
    – categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
    – categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie; (253)
    b) – categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
    – categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
    – categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
    – categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t; (250)
    c) – categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
    – categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
    – categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
    – categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t; (251)
    d) – categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
    – categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
    – categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
    – categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;
    – categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t. (252)

    (249) Alinea così modificato dall’art. 21, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (250) Lettera così modificata dall’art. 21, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (251) Lettera così modificata dall’art. 21, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (252) Lettera così corretta da Comunicato 13 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 13 febbraio 1993, n. 36.

    (253) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

    (254) La Corte costituzionale, con ordinanza 4 – 18 aprile 2012, n. 94 (Gazz. Uff. 26 aprile 2012, n. 17, Ediz. Straord.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 186, comma 2, in «combinato disposto» con l’articolo 47, sollevata in riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione.

    (255) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (256) Vedi, anche, il Decreto 21 aprile 2009.

    Art. 48 Veicoli a braccia (257)

    1. I veicoli a braccia sono quelli:
    a) spinti o trainati dall’uomo a piedi;
    b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.

    (257) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    Art. 49 Veicoli a trazione animale (258)

    1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o più animali e si distinguono in:
    a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
    b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
    c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.
    2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.

    (258) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    Art. 50 Velocipedi (259) (261)

    1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. (260)
    2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

    (259) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (260) Comma così sostituito dall’art. 24, comma 1, L. 3 febbraio 2003, n. 14.

    (261) Per l’equiparazione dei monopattini ai velocipedi di cui al presente articolo, vedi l’ art. 1, comma 75, L. 27 dicembre 2019, n. 160.

    Art. 51 Slitte (262)

    1. La circolazione delle slitte e di tutti i veicoli muniti di pattini, a trazione animale, è ammessa soltanto quando le strade sono ricoperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale.
    2. Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (263) ad euro 102 (263) .

    (262) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (263) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Art. 52 Ciclomotori (264) (270) (271)

    1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:
    a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;
    b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h (265) ;
    [c) sedile monoposto che non consente il trasporto di altra persona oltre il conducente. (266) ]
    2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (269), o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall’ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l’Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario (267) .
    3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l’agevole manomissione degli organi di propulsione. (268)
    4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli.

    (264) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (265) Lettera così modificata dall’art. 22, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (266) Lettera soppressa dall’art. 22, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (267) Comma così sostituito dall’art. 22, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (268) Comma così sostituito dall’art. 22, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (269) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (270) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (271) Per la revisione dei veicoli di cui al presente articolo vedi il D.M. 16 gennaio 2000, il D.M. 7 dicembre 2000, il D.M. 14 novembre 2001, il D.M. 29 novembre 2002 e il D.M. 30 giugno 2003.

    Art. 53 Motoveicoli (272)

    1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:
    a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente; (274)
    b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria; (274)
    c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente; (274)
    d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
    e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi. Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore (273) ; (274)
    f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo; (274)
    g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature; (274)
    h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.
    2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e g).
    3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.
    4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t.
    5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m.
    6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.

    (272) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (273) Lettera così modificata dall’art. 23, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (274) Per la revisione dei veicoli di cui alla presente lettera, vedi il D.M. 16 gennaio 2000, il D.M. 7 dicembre 2000, il D.M. 14 novembre 2001, il D.M. 29 novembre 2002 ed il D.M. 30 giugno 2003.

    Art. 54 Autoveicoli (275)

    1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono, in:
    a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
    b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;
    c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
    d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse;
    e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
    f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
    g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse;
    h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell’art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un’unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all’art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;
    i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
    l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;
    m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente (277);
    n) mezzi d’opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell’art. 62 e non superiori a quelli di cui all’art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell’art. 61. I mezzi d’opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada. (276)
    2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.

    (275) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (276) Per ulteriori riferimenti ai materiali assimilati di cui alla presente lettera, vedi l’art. 11, comma 2, L. 23 dicembre 1997, n. 454.

    (277) Vedi, anche, l’ art. 1, commi 85 e 86, L. 28 dicembre 2015, n. 208.

    Art. 55 Filoveicoli (278)

    1. I filoveicoli sono veicoli a motore elettrico non vincolati da rotaie e collegati a una linea aerea di contatto per l’alimentazione; sono consentite la installazione a bordo di un motore ausiliario di trazione, non necessariamente elettrico, e l’alimentazione dei motori da una sorgente ausiliaria di energia elettrica.
    2. I filoveicoli possono essere distinti, compatibilmente con le loro caratteristiche, nelle categorie previste dall’art. 54 per gli autoveicoli.

    (278) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    Art. 56 Rimorchi (279)

    1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell’art. 53, i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell’art. 54 e dai filoveicoli di cui all’art. 55, con esclusione degli autosnodati (280) .
    2. I rimorchi si distinguono in:
    a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;
    b) rimorchi per trasporto di cose;
    c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell’art. 54;
    d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell’art. 54;
    e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
    f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.
    3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all’unità motrice e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detta motrice.
    4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all’art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagome e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento (281) .

    (279) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (280) Comma così modificato dall’art. 24, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (281) Comma così modificato dall’art. 24, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    Art. 57 Macchine agricole (282)

    1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività. E’ consentito l’uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio. (283)
    2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:
    a) Semoventi:
    1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola ;
    2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l’applicazione di speciali apparecchiature per l’esecuzione di operazioni agricole;
    3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente (284) ;
    b) Trainate:
    1) macchine agricole operatrici: macchine per l’esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), n. 3);
    2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.
    3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di sovrapattini, nonché le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.
    4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1 e 2, e di cui alla lettera b), n. 1, possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purché muniti di idonea attrezzatura non permanente.

    (282) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (283) Comma così modificato dall’art. 25, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, e, successivamente, dall’art. 2-bis, comma 1, lett. a), D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201.

    (284) Lettera così modificata dall’art. 25, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    Art. 58 Macchine operatrici (285)

    1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.
    2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:
    a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
    b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;
    c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.
    3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.
    4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.

    (285) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    Art. 59 Veicoli con caratteristiche atipiche (289)

    1. Sono considerati atipici i veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti nel presente capo. (286)
    2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (288), sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:
    a) la categoria, fra quelle individuate nel presente capo, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida; (287)
    b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate.
    2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per il quale non sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali indicate dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Si procede in ogni caso alla sua distruzione. (290)

    (286) Comma così modificato dall’art. 2-bis, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201 e, successivamente, dall’art. 1, comma 2, L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (287) Lettera così modificata dall’art. 2-bis, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201.

    (288) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (289) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (290) Comma aggiunto dall’ art. 33-bis, comma 3, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.

    Art. 60 Motoveicoli e autoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico (291)

    1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d’epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
    2. Rientrano nella categoria dei veicoli d’epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l’ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri (292) .
    3. I veicoli d’epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
    a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all’ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All’uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (293) nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell’ente organizzatore, l’elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
    b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri (292) , per l’aggiornamento dell’elenco di cui al comma 2.
    4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. (294)
    5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento. (295)
    6. Chiunque circola con veicoli d’epoca senza l’autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (296) ad euro 345 (296) se si tratta di autoveicoli, o da euro 42 (296) ad euro 173 (296) se si tratta di motoveicoli.

    (291) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (292) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (293) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (294) Comma modificato dall’art. 26, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 2-quater, D.L. 27 giugno 2003 n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214.

    (295) Comma così modificato dall’art. 1, comma 2-quinquies., D.L. 27 giugno 2003 n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214.

    (296) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Art. 61 Sagoma limite (297) (307)

    1. Fatto salvo quanto disposto nell’art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:
    a) larghezza massima non eccedente 2,55 m; nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili; (298)
    b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30 m;
    c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con l’esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori, purché mobili. Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente, secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri (299) (300) . (308)
    2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (301) . (302) (308)
    3. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (303)
    4. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) può raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili.
    5. Ai fini della inscrivibilità in curva dei veicoli e dei complessi di veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da soddisfare e le modalità di controllo.
    6. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute nel regolamento. (304)
    7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (305) ad euro 1.734 (305) . Per la prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell’art. 164, comma 9. (306)

    (297) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (298) Lettera così modificata dall’art. 8, comma 1, lett. a), D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1996, n. 611.

    (299) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. a) e n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (300) Lettera modificata dall’art. 27, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e dall’art. 8, comma 1, lett. b), D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1996, n. 611. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall’ art. 9, comma 2, lett. a), L. 11 gennaio 2018, n. 2.

    (301) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione ” Ministero dei trasporti e della navigazione” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (302) Comma così modificato dall’art. 8, comma 1, lett. a), D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1996, n. 611.

    (303) Comma così sostituito dall’art. 27, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (304) Comma così modificato dall’art. 27, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (305) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (306) Comma così modificato dall’art. 27, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (307) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (308) Con Decreto 13 marzo 1997, sono state determinate le caratteristiche della struttura portasci o portabagagli applicata negli autobus da noleggio, gran turismo e di linea.

    Art. 62 Massa limite (317)

    1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nell’art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico, non può eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t per quelli a 3 o più assi.
    2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all’area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm², la massa complessiva a pieno carico non può eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione dell’unità posteriore dell’autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a tre o più assi. (309)
    3. Salvo quanto diversamente previsto dall’art. 104, per i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso all’area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm² e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad 1 m, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se si tratta di veicoli a tre o più assi; 26 t e 32 t, rispettivamente, se si tratta di veicoli a tre o a quattro o più assi quando l’asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (316). Qualora si tratti di autobus o filobus a 2 assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t. (310)
    4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi non può superare 24 t, quella di un autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non può superare 30 t, quella di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non può superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o più assi. (311)
    5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull’asse più caricato non deve eccedere 12 t.
    6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve superare 12 t se la distanza assiale è inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non può superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non può eccedere 20 t. (312)
    7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto disposto dall’art. 167, i limiti di massa stabiliti dal presente articolo e dal regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall’art. 10. (313)
    [7-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell’ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica e ibrida si può applicare una riduzione della massa a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole di gas metano o GPL e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo altresì le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti dall’applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa a vuoto di cui al presente comma non può superare il valore minimo tra il 10 per cento della massa complessiva a pieno carico del veicolo e una tonnellata. La riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità. (314) (315) ]

    (309) Comma così sostituito dall’art. 28, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (310) Comma corretto da Comunicato 13 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 13 febbraio 1993, n. 36 e, successivamente, così modificato dall’art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (311) Comma così sostituito dall’art. 28, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (312) Comma corretto da Comunicato 13 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 13 febbraio 1993, n. 36 e, successivamente, così sostituito dall’art. 28, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (313) Comma così modificato dall’art. 28, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (314) Comma abrogato dall’art. 17, comma 13, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

    (315) Comma aggiunto dall’art. 2, comma 2, L. 29 luglio 2010, n. 120 .

    (316) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (317) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    Art. 63 Traino veicoli (318)

    1. Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo, salvo che ciò risulti necessario per l’effettuazione dei trasporti eccezionali di cui all’art. 10 e salvo quanto disposto dall’art. 105.
    2. Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio se questo non è più atto a circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali, ovvero nei casi previsti dall’art. 159. La solidità dell’attacco, le modalità del traino, la condotta e le cautele di guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione.
    3. Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (320) può autorizzare, per speciali esigenze, il traino con autoveicoli di veicoli non considerati rimorchi. (321)
    4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione della massa limite rimorchiabile, nonché le modalità e procedure per l’agganciamento.
    5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (319) ad euro 345 (319) .

    (318) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (319) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (320) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (321) Vedi, anche, il D.M. 9 maggio 1994.

    Capo II

    DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE, SLITTE E VELOCIPEDI (322)

    Art. 64 Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte (323)

    1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato.
    2. Sono vietati dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale.
    3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell’art. 69 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (324) ad euro 173 (324) .

    (322) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le disposizioni contenute nel titolo III si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (323) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (324) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Art. 65 Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte (325)

    1. Nelle ore e nei casi previsti dall’art. 152, comma 1, i veicoli a trazione animale e le slitte devono esser muniti di due fanali anteriori che emettano in avanti luce bianca e di due fanali posteriori che emettano all’indietro luce rossa, disposti sui lati del veicolo. Devono, altresì, essere muniti di due catadiottri bianchi anteriormente, due catadiottri rossi posteriormente e di un catadiottro arancione su ciascun lato. (326)
    2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un segnale mobile di pericolo (326) .
    3. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non provvisti di dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui l’uso dei medesimi è prescritto, ovvero con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell’art. 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (327) ad euro 173 (327) .

    (325) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (326) Comma così corretto da Comunicato 13 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 13 febbraio 1993, n. 36.

    (327) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Art. 66 Cerchioni alle ruote (328)

    1. I veicoli a trazione animale, di massa complessiva a pieno carico sino a 6 t, possono essere muniti di cerchioni metallici, sempre che tale massa non superi 0,15 volte la somma della larghezza dei cerchioni, espressa in centimetri. In ogni altro caso i veicoli devono essere muniti di ruote gommate.
    2. La larghezza di ciascun cerchione non può essere mai inferiore a 50 mm; i bordi del cerchione a contatto della strada devono essere arrotondati con raggio non inferiore allo spessore del cerchione metallico; nella determinazione della larghezza si tiene conto dei raccordi nella misura massima di 5 mm per parte.
    3. La superficie di rotolamento della ruota deve essere cilindrica senza spigoli, sporgenze o discontinuità.
    4. I comuni accertano la larghezza dei cerchioni e determinano la massa complessiva a pieno carico consentita per ogni veicolo a trazione animale destinato a trasporto di cose.
    5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non rispondente ai requisiti stabiliti dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (329) ad euro 173 (329) . (330)

    (328) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (329) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (330) Comma così modificato dall’art. 29, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    Art. 67 Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte (331)

    1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di una targa contenente le indicazioni del proprietario, del comune di residenza, della categoria di appartenenza, del numero di matricola e, per quelli destinati al trasporto di cose, della massa complessiva a pieno carico, nonché della larghezza dei cerchioni.
    2. La targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificare alcuna delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse non siano più chiaramente leggibili.
    3. La fornitura delle targhe è riservata ai comuni, che le consegnano agli interessati complete delle indicazioni stabilite dal comma 1. Il modello delle targhe è indicato nel regolamento. Il prezzo che l’interessato corrisponderà al comune è stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (332) (334).
    4. I veicoli a trazione animale e le slitte sono immatricolati in apposito registro del comune di residenza del proprietario.
    5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non munito della targa prescritta, ovvero viola le disposizioni del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (333) ad euro 173 (333) .
    6. Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a trazione animale o slitte, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (333) ad euro 345 (333) .
    7. Alle violazioni di cui ai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della targa non rispondente ai requisiti indicati o abusivamente fabbricata, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

    (331) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (332) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (333) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (334) Il prezzo delle targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte è stato fissato con D.M. 27 marzo 1996.

    Art. 68 Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi (335) (336)

    1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
    a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
    b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
    c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
    2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1, devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall’art. 152, comma 1.
    3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1, non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
    4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (337) sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente (338) .
    5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento. (339)
    6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell’art. 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (340) ad euro 102 (340) . (339)
    7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (340) ad euro 173 (340) . (339)
    8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l’omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (341) ad euro 1.734 (341). (339)

    (335) Rubrica così sostituita dall’art. 30, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (336) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (337) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (338) Comma così sostituito dall’art. 30, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (339) Comma aggiunto dall’art. 30, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (340) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (341) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Art. 69 Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi (342)

    1. Nel regolamento sono stabiliti, per i veicoli di cui agli articoli 49, 50 e 51, il numero, il colore, le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e dei velocipedi, nonché, limitatamente ai velocipedi, le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione acustica. (343)

    (342) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (343) Comma così corretto da Comunicato 13 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 13 febbraio 1993, n. 36.

    Art. 70 Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte (344)

    1. I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale. Tale servizio si svolge nell’area comunale, ed i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali. I veicoli a trazione animale destinati a servizi di piazza, oltre alla targa indicata nell’art. 67, devono essere muniti di altra targa con l’indicazione “servizio di piazza”. I comuni possono destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento delle vetture a trazione animale per i servizi di piazza.
    2. Il regolamento di esecuzione determina:
    a) i tipi di vettura a trazione animale con le quali può essere esercitato il servizio di piazza;
    b) le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i servizi di piazza con vettura a trazione animale;
    c) le modalità per la revisione, che deve essere eseguita di regola ogni cinque anni;
    d) le modalità per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.
    3. Nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito l’uso delle slitte possono essere destinate slitte al servizio di piazza. Si applicano, in quanto compatibili le norme sul servizio di piazza a trazione animale.
    4. Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a servizio pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (345) ad euro 345 (345) . Se la licenza è stata ottenuta, ma non ne sono osservate le condizioni, la sanzione è del pagamento di una somma da euro 42 (345) ad euro 173 (345) . In tal caso consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della licenza.
    5. Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4 consegue la sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

    (344) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (345) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Capo III

    VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI (346)

    Sezione I

    NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE

    Art. 71 Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi (347) (357)

    1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione dell’ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento.
    2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (348) , con propri decreti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio (349) per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonché i veicoli blindati. (356)
    3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (348) , con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonché le modalità per il loro accertamento.
    4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive (355) ; in alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti, se a ciò non osta il diritto comunitario, l’omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni unite – Commissione economica per l’Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (350) .
    5. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri (351) , sono approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti le materie di propria competenza. (352)
    6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (353) ad euro 345 (353) . Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa è da euro 173 (354) ad euro 695 (354) .

    (346) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le disposizioni contenute nel titolo III si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (347) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (348) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei trasporti e della navigazione” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (349) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. g), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dell’ambiente” è sostituita dalla seguente: “Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio”.

    (350) Comma così modificato dall’art. 31, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (351) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. a) e n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento dei trasporti terrestri”.

    (352) Comma così sostituito dall’art. 31, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (353) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (354) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (355) Per il recepimento della direttiva 98/77/CE della Commissione del 2 ottobre 1998 che adegua al processo tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa all’inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore, vedi il D.M. 13 maggio 1999.

    Per il recepimento della direttiva 98/90/CE della Commissione del 30 novembre 1998 che adegua al processo tecnico la direttiva 70/387/CEE del Consiglio relativa alle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi vedi il D.M. 13 maggio 1999.

    Per il recepimento della direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998 riguardante i veicoli a motore e i loro rimorchi destinati al trasporto merci pericolose su strada e che modifica la direttiva 70/156/CEE relativa all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi vedi il D.M. 13 maggio 1999.

    (356) I provvedimento previsti dal presente comma sono stati emanati con D.M. 3 febbraio 1998, n. 332 e con D.M. 1° febbraio 2008, n. 42.

    (357) Vedi, anche, il D.M. 15 maggio 2014 e il D.M. 3 giugno 2014.

    Art. 72 Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi (366)

    1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
    a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
    b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
    c) dispositivi di segnalazione acustica;
    d) dispositivi retrovisori;
    e) pneumatici o sistemi equivalenti.
    2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con:
    a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall’origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; (365)
    b) segnale mobile di pericolo di cui all’art. 162;
    c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento (358) .
    2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006. (359) (367)
    2-ter. Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, abilitati al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, sono equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (360)
    3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d’uso sono stabilite nel regolamento. (361)
    4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.
    5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.
    6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (365), sentito il Ministro dell’interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.
    7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (365), con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto. (368)
    8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri (364), secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (365), salvo quanto previsto nell’art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
    9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell’apposizione. (362)
    10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscono a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l’omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l’Europa, recepiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (365).
    11. L’omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.
    12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (365) può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.
    13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (363) ad euro 345 (363) .

    (358) Comma corretto da Comunicato 9 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 9 febbraio 1993, n. 32 e, successivamente, così sostituito dall’art. 32, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (359) Comma inserito dall’art. 1, comma 3, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214, sostituito dall’art. 7, comma 2, lett. a), D.L. 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306, modificato dall’art. 17, comma 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51. Infine, il presente comma era stato sostituito dall’art. 1, comma 1, D.L. 19 febbraio 2007, n. 14, non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 23 aprile 2007, n. 94).

    (360) Comma inserito dall’art. 1, comma 3, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214, sostituito dall’art. 7, comma 2, lett. a), D.L. 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306 e, successivamente, così modificato dall’art. 17, comma 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

    (361) Comma così sostituito dall’art. 32, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (362) Comma così modificato dall’art. 32, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (363) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (364) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “la o della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “il e del Dipartimento per i trasporti terrestri” e la denominazione “Ministero dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (365) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (366) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (367) Le norme di omologazione e di installazione degli evidenziatori retroriflettenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi e dei loro rimorchi sono state approvate con D.M. 27 dicembre 2004.

    (368) Con D.M. 18 luglio 1997, n. 295 è stato approvato il regolamento relativo alle prescrizioni tecniche per l’omologazione di un dispositivo di segnalazione di emergenza per i portatori di handicap.

    Art. 73 Veicoli su rotaia in sede promiscua (369)

    1. I veicoli su rotaia, per circolare in sede promiscua, devono essere muniti di dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e acustica analoghi a quelli degli autoveicoli. Inoltre devono essere muniti di dispositivi tali da consentire al conducente l’agevole visibilità anche a tergo. Negli stessi il campo di visibilità del conducente, in avanti e lateralmente, deve essere tale da consentirgli di guidare con sicurezza.
    2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (371) sono stabilite le caratteristiche e le modalità di installazione dei dispositivi di cui al comma 1, nonché le caratteristiche del campo di visibilità del conducente.
    3. Chiunque circola in sede promiscua con un veicolo su rotaia mancante di alcuni dei dispositivi previsti dal presente articolo o nel quale alcuno dei dispositivi stessi, ivi compreso il campo di visibilità, non sia conforme per caratteristiche o modalità di installazione e funzionamento a quanto stabilito ai sensi del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (370) ad euro 345 (370) .

    (369) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (370) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (371) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

    Art. 74 Dati di identificazione (372)

    1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi devono avere per costruzione:
    a) una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso;
    b) un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se realizzato con una struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non poter essere cancellato o alterato (373).
    2. La targhetta e il numero di identificazione devono essere collocati in punti visibili, su una parte del veicolo che normalmente non sia suscettibile di sostituzione durante l’utilizzazione del veicolo stesso.
    3. Nel caso in cui il numero di identificazione del telaio o della struttura portante sia contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile, deve essere riprodotto, a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (374) , un numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio con punzone dell’ufficio stesso.
    4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche, le modalità di applicazione e le indicazioni che devono contenere le targhette di identificazione, le caratteristiche del numero di identificazione, le caratteristiche e le modalità di applicazione del numero di ufficio di cui al comma 3.
    5. Qualora le norme del regolamento si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; è fatta salva la facoltà per gli interessati di chiedere, per l’omologazione, l’applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l’Europa, recepite dal delle infrastrutture e dei trasporti.
    6. Chiunque contraffà, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero il numero di identificazione del telaio, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.733 (375) ad euro 10.935 (375). (376)

    (372) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (373) Lettera così modificata dall’art. 33, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (374) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “uffici della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (375) Importo elevato dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (376) Comma così modificato dall’ art. 21, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

    Art. 75 Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione (377) (386)

    1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all’accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc³, tale accertamento è limitato al solo motore.
    2. L’accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite con decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto è indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento. (381) (385)
    3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche prodotti in serie, sono soggetti all’omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell’accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (383). Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione (378) . (385)
    3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l’approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l’approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l’eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all’ articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi. (382) (384)
    3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed entità tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o regolamenti. (382)
    3-quater. Gli accertamenti relativi all’approvazione nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (382)
    4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all’art. 85 o a servizio di piazza, di cui all’art. 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all’art. 87, sono soggetti all’accertamento di cui al comma 2 . (379)
    5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l’omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a condizione di reciprocità.
    6. L’omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalità previste nel comma 2.
    7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (380) .

    (377) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (378) Comma così modificato dall’art. 34, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (379) Comma così modificato dall’art. 34, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (380) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. g), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dell’ambiente” è sostituita dalla seguente: “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio”.

    (381) Comma così sostituito dall’art. 29, comma 1-ter, lett. a), D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.

    (382) Comma inserito dall’art. 29, comma 1-ter, lett. b), D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.

    (383) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (384) I provvedimenti previsti dal presente comma sono stati emanati con D.M. 5 agosto 2010, n. 147, con D.M. 5 agosto 2010, n. 148, con D.M. 10 gennaio 2013, n. 20 e con D.M. 1° dicembre 2015, n. 219.

    (385) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi: per gli autocaravan e i caravan, il D.M. 13 marzo 2006; per i trenini turistici, il D.M. 15 marzo 2007, n. 55; per le piattaforme semoventi, il D.M. 9 ottobre 2015, n. 192; per le navette turistiche, il D.M. 9 ottobre 2015, n. 193.

    (386) Vedi, anche, l’ art. 92, comma 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

    Art. 76 Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di conformità (387)

    1. L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (388) che ha proceduto con esito favorevole all’accertamento di cui all’art. 75, comma 2, rilascia al costruttore del veicolo il certificato di approvazione.
    2. Alla richiesta di accertamento deve essere unito il certificato di origine del veicolo, rilasciato dal medesimo costruttore. Quando si tratta di veicoli di tipo omologato in uno Stato membro delle Comunità europee che, a termine dell’art. 75, comma 4, sono soggetti all’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, il certificato di origine è sostituito dalla dichiarazione di conformità di cui al comma 6. (389)
    3. Il rilascio del certificato di approvazione è sospeso per i necessari accertamenti qualora emergano elementi che facciano presumere che il veicolo o parte di esso siano di illecita provenienza.
    4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e il contenuto del certificato di approvazione e del certificato di origine.
    5. Il Dipartimento per i trasporti terrestri (390) , visto l’esito favorevole dell’accertamento sul prototipo di cui all’art. 75, comma 3, rilascia al costruttore il certificato di omologazione ed il certificato che contiene la descrizione degli elementi che caratterizzano il veicolo.
    6. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore rilascia all’acquirente la dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione, redatta sul modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (394) per i veicoli di tipo omologato in Italia in base ad omologazione nazionale, attesta che il veicolo è conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità ad ogni effetto di legge. Il costruttore deve tenere una registrazione progressiva delle dichiarazioni di conformità rilasciate. (391) (395)
    7. Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori diversi da quello che ha costruito l’autotelaio, ogni costruttore rilascia, per la parte di propria competenza, la certificazione di origine che deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità, o dal certificato di origine relativi all’autotelaio. Nel caso di omologazione in più fasi, le relative certificazioni sono costituite dalle dichiarazioni di conformità. I criteri e le modalità operative per le suddette omologazioni sono stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (394), con proprio decreto. (392) (395)
    8. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità di cui ai commi 6 e 7 per veicoli non conformi al tipo omologato è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 868 (393) ad euro 3.471 (393) .

    (387) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (388) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (389) Comma così modificato dall’art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (390) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (391) Comma così modificato dall’art. 35, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (392) Comma così sostituito dall’art. 35, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (393) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (394) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (395) A norma dell’art. 1, comma 280, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005, le dichiarazioni di conformità, di cui al presente comma, sono assoggettate all’imposta di bollo (art. 2 della tariffa, parte prima, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).

    Art. 77 Controlli di conformità al tipo omologato (401)

    1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (399) ha facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all’accertamento della conformità al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformità. Ha facoltà, inoltre, di sospendere l’efficacia della omologazione dei veicoli e dei dispositivi o di revocare l’omologazione stessa qualora dai suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato rispetto della conformità al tipo omologato.
    2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (399), sentiti i Ministeri interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi oneri sono a carico del titolare dell’omologazione. (402)
    3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al tipo omologato è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 868 (396) ad euro 3.471 (396) .
    3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell’articolo 75, comma 3-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 (400) ad euro 679 (400). È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 847 (400) ad euro 3.389 (400) chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di cui al presente comma, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (398)
    4. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (397) .

    (396) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (397) A norma dell’art. 17, lett. g), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, le denominazioni “Ministro e Ministero dell’ambiente” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro e Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio”

    (398) Comma inserito dall’art. 1, comma 3, L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (399) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, le denominazioni “Ministero e Ministero dei trasporti” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (400) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (401) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (402) Vedi, anche, il D.M. 25 novembre 1997 ed il Decreto 21 aprile 2009.

    Art. 78 Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione (403) (406)

    1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (404) quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d’equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall’approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (404) ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
    2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l’aggiornamento della carta di circolazione.
    3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (405) ad euro 1.734 (405) .
    4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

    (403) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (404) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “uffici della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (405) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (406) Vedi, anche, l’ art. 92, comma 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

    Art. 79 Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione (410)

    1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l’inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.
    2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.
    3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscono a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.
    4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all’art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all’articolo 80, comma 1, del presente codice e all’articolo 238 del regolamento non funzionanti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (407) ad euro 345 (407). La misura della sanzione è da euro 1.210 (409) ad euro 12.108 (409) se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter. (408)

    (407) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (408) Comma così modificato dall’art. 03, comma 1, lettera c), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214 e, successivamente, dall’art. 1, comma 5, L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (409) Importo aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (410) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    Art. 80 Revisioni (429) (436)

    1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (411) stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l’effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (412) . Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l’equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa. (430) (435)
    2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
    3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.
    4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell’anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.
    5. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (412) , anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.
    6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell’inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (413) .
    7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subìto gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (414) per la adozione del provvedimento di revisione singola.
    8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (411) , al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (412) , il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l’attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione (431) di cui all’art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l’iscrizione in tutte e quattro le sezioni. (415) (431)
    9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (411) definisce con proprio decreto (432) le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8. (416)
    10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri (417) effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all’art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del Dipartimento per i trasporti terrestri (418) in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (419) , la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro dell’economia e delle finanze (420) (421) .
    11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l’impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.
    12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (411) con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (420) , stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti terrestri (418) e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri (417) , ai sensi del comma 10. (433) (434)
    13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (411) , trasmettono all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (422) la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l’attestazione del pagamento della tariffa da parte dell’utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici competenti della Dipartimento per i trasporti terrestri (423) per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all’utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell’impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione. (424)
    14. Ad esclusione dei casi previsti dall’articolo 176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (425) ad euro 695 (425) . Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L’organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.002 (428) ad euro 8.009 (428). All’accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. (426)
    15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (412) il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (411) ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (427) ad euro 1.734 (427) . Se nell’arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (422) revoca la concessione.
    16. L’accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.
    17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (427) ad euro 1.734 (427) . Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

    (411) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei trasporti e della navigazione” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (412) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (413) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. g), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dell’ambiente” è sostituita dalla seguente: “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio”.

    (414) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (415) Comma così modificato dall’art. 36, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, e, successivamente, dall’ art. 1, comma 1049, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (416) Comma così modificato dall’art. 36, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (417) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. a) e n ), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei trasporti – Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (418) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (419) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei trasporti e della navigazione” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (420) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. e), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro del tesoro” è sostituita dalla seguente: “Ministro dell’economia e delle finanze”.

    (421) Comma così modificato dall’art. 36, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (422) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (423) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “uffici della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (424) Comma così corretto da Comunicato 13 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 13 febbraio 1993, n. 36.

    (425) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (426) Comma così modificato dall’art. 36, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall’art. 1, comma 6, lett. a), b) e c), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (427) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (428) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (429) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (430) Per il regolamento recante norme sulla revisione generale periodica di veicoli a motore e loro rimorchi, vedi il D.M. 5 maggio 1995, n. 270, abrogato dall’art. 5, comma 1, D.M. 13 gennaio 1997, n. 20, a sua volta abrogato dall’art. 5, D.M. 6 agosto 1998, n. 408.

    (431) A norma dell’art. 10, comma 6, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, i richiami alle “sezioni”, al “registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione” nonché al “registro di cui all’articolo 2”, contenuti nella presente legge e nelle norme attuative della predetta legge, devono intendersi riferiti, per le attività di autoriparazione, al “registro delle imprese” e nel caso di impresa artigiana, all’albo delle imprese artigiane”.

    (432) Per il regolamento recante norme per l’approvazione e l’omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e dei rimorchi, vedi il D.M. 4 ottobre 1994, n. 653, a sua volta abrogato dall’art. 1, comma 1, D.M. 23 ottobre 1996, n. 628.

    (433) Per il regolamento recante norme sulle tariffe relative alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, vedi:

    – il D.M. 10 novembre 1994, n. 751, abrogato dall’art. 5, D.M. 22 marzo 1999, n. 143;

    – il D.M. 22 marzo 1999, n. 143, a sua volta abrogato dall’ art. 4, comma 1, D.M. 2 agosto 2007, n. 161.

    (434) Il nuovo regolamento recante la fissazione delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli, è stato emanato con D.M. 2 agosto 2007, n. 161.

    (435) Con D.M. 16 gennaio 2000 sono state emanate le disposizioni per la revisione periodica di motocicli e ciclomotori. Con D.M. 7 dicembre 2000 è stato approvato il calendario delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per l’anno 2001. Con D.M. 14 novembre 2001 è stato approvato il calendario delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per l’anno 2002. Successivamente, il D.M. 29 novembre 2002 ha allineato la periodicità delle revisioni dei motocicli e dei ciclomotori a quella prevista per le autovetture dal comma 3 del presente articolo.

    (436) Vedi, anche, l’ art. 92, comma 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

    Art. 81 Competenze dei funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri (437) (438)

    1. Gli accertamenti tecnici previsti dal presente codice in materia di veicoli a motore e di quelli da essi trainati sono effettuati da dipendenti appartenenti ai ruoli del Dipartimento per i trasporti terrestri (439) della VI, VII, VIII e IX qualifica funzionale o dirigenti, muniti di diploma di laurea in ingegneria o architettura, ovvero diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica.
    2. I dipendenti di cui al comma 1, muniti di diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica, vengono abilitati all’effettuazione degli accertamenti tecnici a seguito di apposito corso di qualificazione, con esame finale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (440).
    3. Il regolamento determina i profili professionali che danno titolo all’effettuazione degli accertamenti tecnici di cui ai commi precedenti.
    4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (440) vengono fissate le norme e le modalità di effettuazione del corso di qualificazione previsto dal comma 2.

    (437) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. a) e n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (438) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (439) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (440) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

    Sezione II

    DESTINAZIONE ED USO DEI VEICOLI

    Art. 82 Destinazione ed uso dei veicoli (441)

    1. Per destinazione del veicolo s’intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.
    2. Per uso del veicolo s’intende la sua utilizzazione economica.
    3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio a uso di terzi.
    4. Si ha l’uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.
    5. L’uso di terzi comprende:
    a) locazione senza conducente;
    b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;
    c) servizio di linea per trasporto di persone;
    d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
    e) servizio di linea per trasporto di cose;
    f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.
    6. Previa autorizzazione dell’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (442) , gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L’autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (442) agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (444) con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa.
    7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere adibito.
    8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (445) ad euro 345 (445) .
    9. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (443) ad euro 1.734 (443) .
    10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi.

    (441) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (442) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (443) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (444) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (445) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Art. 83 Uso proprio (446)

    1. Per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio, la carta di circolazione può essere rilasciata soltanto a enti pubblici, imprenditori, collettività, per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro attività, a seguito di accertamento effettuato dal Dipartimento per i trasporti terrestri (447) sulla sussistenza di tali necessità, secondo direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (451) con decreti ministeriali.
    2. La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del trasporto di cose in conto proprio è rilasciata sulla base della licenza per l’esercizio del trasporto di cose in conto proprio; su detta carta dovranno essere annotati gli estremi della licenza per l’esercizio dell’autotrasporto in conto proprio così come previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni. Le disposizioni di tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
    3. Per gli altri documenti di cui deve essere munito il veicolo adibito al trasporto di cose in conto proprio restano salve le disposizioni stabilite dalle norme speciali in materia.
    4. Chiunque adibisce ad uso proprio un veicolo per trasporto di persone senza il titolo prescritto oppure violi le condizioni o i limiti stabiliti nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (448) ad euro 695 (448) .
    5. La violazione di cui al comma 4 importa la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (449)
    6. Chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti contenuti nella licenza è punito con le sanzioni amministrative previste dall’articolo 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298. (450)

    (446) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (447) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (448) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (449) Comma così modificato dall’art. 37, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (450) Comma così modificato dall’art. 18, comma 4, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

    (451) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

    Art. 84 Locazione senza conducente (452) (453)

    1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest’ultimo, il veicolo stesso.
    2. È ammessa, nell’ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità europee, l’utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un’impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro.
    3. L’impresa italiana iscritta all’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all’albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.
    3-bis. L’impresa esercente attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti, iscritta al Registro elettronico nazionale e titolare di autorizzazione, può utilizzare i veicoli in proprietà di altra impresa esercente la medesima attività ed iscritta al Registro elettronico nazionale, acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione. (459)
    4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:
    a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;
    b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all’articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive (458).
    5. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza. (454)
    6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (456) con proprio decreto, d’intesa con il Ministro dell’interno, è autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi e le modalità per il rilascio della carta di circolazione.
    7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (455) ad euro 1.734 (455) se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 42 (457) ad euro 173 (457) se trattasi di altri veicoli.
    8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

    (452) Articolo sostituito dall’art. 38, comma 1, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (453) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (454) A norma dell’art. 3, comma 2, D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481 la disposizione di cui al presente comma si intende riferita alla denuncia di inizio attività di cui allo stesso D.P.R. anziché alla licenza.

    (455) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (456) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (457) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (458) Lettera così modificata dall’ art. 27, comma 10, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

    (459) Comma inserito dall’ art. 1, comma 183, L. 4 agosto 2017, n. 124.

    Art. 85 Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone (466)

    1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.
    2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
    a) i motocicli con o senza sidecar;
    b) i tricicli;
    b-bis) i velocipedi; (467)
    c) i quadricicli;
    d) le autovetture;
    e) gli autobus;
    f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
    g) i veicoli a trazione animale. (465)
    3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d’esercizio.
    4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un’autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (460) ad euro 695 (460) e, se si tratta di autobus, da euro 431 (461) ad euro 1.734 (461) . La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (462) (468)
    4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 (464) ad euro 339 (464). Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell’autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (463) (468)

    (460) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (461) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (462) Comma così modificato dall’art. 2, comma 01, D.L. 27 giugno 2003 n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214.

    (463) Comma aggiunto dall’art. 2, comma 02, D.L. 27 giugno 2003 n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214.

    (464) Importo aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e confermato nella stessa misura, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (465) Comma così sostituito dall’art. 9, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (466) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (467) Lettera inserita dall’ art. 13-bis, comma 2, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

    (468) Per la sospensione delle sanzioni di cui al presente comma vedi l’ art. 10-bis, comma 4, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12. In precedenza la medesima sospensione era stata disposta dall’ art. 1, comma 4, D.L. 29 dicembre 2018, n. 143, abrogato dall’ art. 1, comma 2, della citata Legge n. 12/2019, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 143/2018.

    Art. 86 Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi (469)

    1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore.
    2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall’articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.816 (472) ad euro 7.264 (472). Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all’ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza. (470)
    3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 (473) ad euro 339 (473). (471)

    (469) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (470) Comma modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, sostituito dall’art. 2, comma 03, D.L. 27 giugno 2003 n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214.

    (471) Comma modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, sostituito dall’art. 2, comma 04, D.L. 27 giugno 2003 n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214.

    (472) Importo aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (473) Importo aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e confermato nella stessa misura, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Art. 87 Servizio di linea per trasporto di persone (474)

    1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di linea quando l’esercente, comunque remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone.
    2. Possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto di persone: gli autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli autotreni, i filobus, i filosnodati, i filoarticolati e i filotreni destinati a tale trasporto. (477) (478)
    3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base del nulla osta emesso dalle autorità competenti ad accordare le relative concessioni.
    4. I suddetti veicoli possono essere utilizzati esclusivamente sulle linee per le quali l’intestatario della carta di circolazione ha ottenuto il titolo legale, salvo le eventuali limitazioni imposte in detto titolo. Il concedente la linea può autorizzare l’utilizzo di veicoli destinati al servizio di linea per quello di noleggio da rimessa, purché non sia pregiudicata la regolarità del servizio. A tal fine la carta di circolazione deve essere accompagnata da un documento rilasciato dall’autorità concedente, in cui sono indicate le linee o i bacini di traffico o il noleggio per i quali i veicoli possono essere utilizzati.
    5. I proprietari di autoveicoli immatricolati a uso servizio di linea per trasporto di persone possono locare temporaneamente e in via eccezionale, secondo direttive emanate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (476), ad altri esercenti di servizi di linea per trasporto persone parte dei propri veicoli, con l’autorizzazione delle rispettive autorità competenti a rilasciare le concessioni.
    6. Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito a tale uso, ovvero impiega un veicolo su linee diverse da quelle per le quali ha titolo legale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (475) ad euro 1.734 (475) .
    7. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

    (474) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (475) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (476) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (477) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l’ art. 200, comma 6-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

    (478) Vedi, anche, il D.M. 24 luglio 1996.

    Art. 88 Servizio di trasporto di cose per conto terzi (479)

    1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto terzi quando l’imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente.
    2. La carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio ed è accompagnata dall’apposito documento previsto dalle leggi specifiche che disciplinano la materia, che costituisce parte integrante della carta di circolazione. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
    3. Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli non adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati nell’autorizzazione o nella carta di circolazione è punito con le sanzioni amministrative previste dall’articolo 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298. (480)

    (479) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (480) Comma così modificato dall’art. 18, comma 5, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

    Art. 89 Servizio di linea per trasporto di cose (481)

    1. Il servizio di linea per trasporto di cose è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.

    (481) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    Art. 90 Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza (482)

    1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi è disciplinato dalle norme specifiche di settore; la carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio. (483)
    2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza veicoli non adibiti a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (484) ad euro 1.734 (484) .

    (482) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (483) Comma così modificato dall’art. 39, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (484) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Art. 91 Locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing e vendita di veicoli con patto di riservato dominio. (485)

    1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facoltà di acquisto sono immatricolati a nome del locatore, ma con specifica annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del relativo contratto. In tale ipotesi, la immatricolazione viene effettuata in relazione all’uso cui il locatario intende adibire il veicolo e a condizione che lo stesso sia in possesso del titolo e dei requisiti eventualmente prescritti dagli articoli da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera intestatario della carta di circolazione anche il locatore. Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione al P.R.A.
    2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi dell’art. 2054, comma terzo, del codice civile. (486)
    3. Nell’ipotesi di vendita di veicolo con patto di riservato dominio, il veicolo è immatricolato al nome dell’acquirente, ma con specifica indicazione nella carta di circolazione del nome del venditore e della data di pagamento dell’ultima rata. Le stesse indicazioni sono riportate nella iscrizione al P.R.A.
    4. Ai fini delle violazioni amministrative si applica all’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e all’acquirente con patto di riservato dominio l’art. 196, comma 1.

    (485) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (486) Vedi, anche, l’art. 122, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

    Art. 92 Estratto dei documenti di circolazione o di guida (490)

    1. Quando per ragione d’ufficio i documenti di circolazione, la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti previsti dall’art. 180, vengono consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono a fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l’originale per la durata massima di sessanta giorni.
    2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l’estratto di cui al comma 1 del presente articolo per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno nel registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell’interessato, entro i predetti trenta giorni, l’estratto di cui al comma 1 del presente articolo ovvero il documento conseguente all’operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni. (487)
    3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (488) ad euro 1.734 (488) . Alla contestazione di tre violazioni nell’arco di un triennio consegue la revoca dell’autorizzazione di cui all’art. 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (491) ad euro 345 (491). (489)
    4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (491) ad euro 345 (491).

    (487) Comma modificato dall’art. 40, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e dall’art. 3, comma 2, L. 4 gennaio 1994, n. 11. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall’art. 10, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (488) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (489) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 3, L. 4 gennaio 1994, n. 11.

    (490) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (491) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Sezione III

    DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E IMMATRICOLAZIONE

    Art. 93 Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (492) (507) (508)

    1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri. (493)
    1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero. (501)
    1-ter. Nell’ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell’ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall’intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente. (501)
    1-quater. Nell’ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l’intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell’articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L’ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati. (501)
    2. L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (494) provvede all’immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell’usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all’art. 91.
    3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.
    4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (498), con propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l’immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino (507) . L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (494) , per i casi previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall’A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. (509)
    5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., nella carta di circolazione sono annotati i dati attestanti la proprietà e lo stato giuridico del veicolo. (504)
    6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell’art. 10, comma 1, è rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata dall’autorizzazione, quando prevista dall’articolo stesso. Analogo speciale documento è rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all’art. 104, comma 8.
    7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (495) ad euro 1.734 (495) . Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l’usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l’acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (506)
    7-bis. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 (503) a euro 2.848 (503). L’organo accertatore trasmette il documento di circolazione all’ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, ordina l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 213. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell’articolo 213. (502)
    7-ter. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter, primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 (503) a euro 1.000 (503). Nel verbale di contestazione è imposto l’obbligo di esibizione del documento di cui al comma 1-ter entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell’articolo 214, in quanto compatibili, ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 1-ter o, comunque, decorsi sessanta giorni dall’accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l’organo accertatore provvede all’applicazione della sanzione di cui all’articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. (502)
    8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (499) ad euro 345 (499).
    [9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (496) ad euro 695 (496) . La carta di circolazione è ritirata da chi accerta la violazione; è inviata all’ufficio del P.R.A. ed è restituita dopo l’adempimento delle prescrizioni omesse. (497) (500) ]

    10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui all’art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi dell’art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell’art. 138.
    11. I veicoli destinati esclusivamente all’impiego dei servizi di polizia stradale indicati nell’art. 11 vanno immatricolati dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (494) , su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (494) che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4, l’indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli.
    12. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, istitutivo dello sportello telematico dell’automobilista, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dagli articoli 94 e 103, comma 1, sono gestiti in via telematica dagli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, quale centro unico di servizio, attraverso il sistema informativo del Dipartimento stesso. (505)

    (492) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (493) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (494) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (495) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (496) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (497) Comma così modificato dall’art. 41, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (498) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (499) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (500) Comma soppresso dall’ art. 5, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

    (501) Comma inserito dall’ art. 29-bis, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.

    (502) Comma inserito dall’ art. 29-bis, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.

    (503) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo D.M. 27 dicembre 2018.

    (504) Comma modificato dall’art. 41, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e dall’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 5, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

    (505) Comma modificato dall’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 5, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

    (506) La Corte costituzionale, con sentenza 13-21 novembre 1997, n. 349 (Gazz. Uff. 26 novembre 1997, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 93, comma 7, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 20 – 26 novembre 2002, n. 492 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 93, comma 7, sollevata in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, perché non sufficientemente motivata.

    (507) Per i documenti di immatricolazione dei veicoli, vedi il D.M. 14 febbraio 2000.

    (508) Per la semplificazione del procedimento relativo all’immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, vedi il D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358.

    (509) Con D.M. 2 novembre 1999 sono state approvate le caratteristiche del nuovo modello di carta di circolazione dei veicoli.

    Art. 94 Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell’intestatario (510) (519)

    1. In caso di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione dell’usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, su richiesta avanzata dall’acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede al rilascio di una nuova carta di circolazione nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della proprietà e dello stato giuridico del veicolo. Il competente ufficio del P.R.A. provvede alla relativa trascrizione ovvero, in caso di accertate irregolarità, procede alla ricusazione della formalità entro tre giorni dal ricevimento delle informazioni e delle documentazioni trasmesse, in via telematica, dall’ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale. (514)
    2. In caso di trasferimento della residenza dell’intestatario della carta di circolazione, o di sede se si tratta di persona giuridica, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale procede all’aggiornamento della carta di circolazione. (516)
    3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 728 (511) ad euro 3.636 (511). (517) (518)
    4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dal comma 1, l’aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 364 (511) ad euro 1.817 (511). (515) (517)
    4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3. (512)
    5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nei commi 4 e 4-bis ed è inviata all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede al rinnovo dopo l’adempimento delle prescrizioni omesse. (513)
    6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l’applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.
    7. Ai fini dell’esonero dall’obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l’applicazione della tassa.
    8. In tutti i casi in cui è dimostrata l’assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all’annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori.

    (510) Articolo modificato dall’art. 42, comma 1, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, dal D.M. 4 gennaio 1995, dal D.M. 20 dicembre 1996 e, successivamente, così sostituito dall’art. 17, comma 18, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

    (511) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 22 febbraio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (512) Comma inserito dall’art. 12, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (513) Comma così modificato dall’art. 12, comma 1, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (514) Comma così sostituito dall’ art. 5, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

    (515) Comma così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

    (516) Comma sostituito dall’art. 11, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120; per l’applicazione di tale disposizione, vedi i commi 5 e 6 del medesimo art. 11, L. 120/2010. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

    (517) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-25 ottobre 2005, n. 401 (Gazz. Uff. 2 novembre 2005, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 94, commi 3 e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione.

    (518) La Corte costituzionale, con ordinanza 14-25 dicembre 2008, n. 12 (Gazz. Uff. 30 gennaio 2008, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 94, comma 3, così come modificato dall’art. 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    (519) Per la semplificazione del procedimento relativo all’immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, vedi il D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358.

    Art. 94-bis Divieto di intestazione fittizia dei veicoli (520)

    1. La carta di circolazione di cui all’articolo 93 e il certificato di circolazione di cui all’articolo 97 non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l’accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo. (523)
    2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 544 (522) ad euro 2.174 (522). La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l’operazione, nonché al soggetto proprietario dissimulato.
    3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma è soggetto alla cancellazione d’ufficio dal PRA e dall’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell’articolo 93. La cancellazione è disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l’accertamento è divenuto definitivo. (521)
    4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, sono dettate le disposizioni applicative della disciplina recata dai commi 1, 2 e 3, con particolare riferimento all’individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla tutela della finalità di cui al comma 1 o per l’elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze di cui al predetto comma 1.

    (520) Articolo inserito dall’art. 12, comma 2, L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (521) La sanzione prevista per la violazione delle disposizioni del presente comma, esclusa dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010, è stata aggiornata dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Si applica pertanto la sanzione da euro 422 ad euro 1.694.

    (522) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (523) Comma così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

    Art. 95 Duplicato della carta di circolazione (524) (533)

    [1. Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente al rilascio della targa, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (525) , all’atto della immatricolazione del veicolo, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di novanta giorni. (534) ]

    1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, anche con riferimento ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell’originale, con l’obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. (526) (537)
    [2. L’estratto della carta di circolazione può essere rilasciato dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (532), con le modalità previste all’art. 92. (527) ]

    [3. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione l’intestatario deve, entro quarantotto ore dalla constatazione, farne denuncia agli organi di polizia che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta. (528) (527) ]

    [4. L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, previa presentazione della ricevuta e della dichiarazione di responsabilità ai fini amministrativi resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e alla legge 11 maggio 1971, n. 390, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di trenta giorni. (527) ]

    [5. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della denuncia di cui al comma 3 senza che la carta di circolazione sia stata rinvenuta, l’intestatario deve richiedere una nuova immatricolazione. (529) (527) ]

    [6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (536) ad euro 345 (536). Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (531) (535) ]

    7. Chiunque circola senza avere con sé l’estratto della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (530) ad euro 102 (530) .

    (524) Rubrica modificata dall’art. 2, comma 05, lett. a), D.L. 27 giugno 2003 n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214. Successivamente, la presente rubrica è stata così sostituita dall’ art. 5, comma 1, lett. d), n. 1), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

    (525) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (526) Comma inserito dall’art. 2, comma 05, lett. b), D.L. 27 giugno 2003 n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214 e, successivamente, così modificato dall’art. 13, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (527) Comma abrogato dall’art. 3, comma 1, D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105.

    (528) Comma così modificato dall’art. 43, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (529) Comma così corretto da Comunicato 13 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 13 febbraio 1993, n. 36.

    (530) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (531) Comma così modificato dall’art. 43, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (532) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (533) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (534) Comma soppresso dall’ art. 5, comma 1, lett. d), n. 2), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

    (535) Comma soppresso dall’ art. 5, comma 1, lett. d), n. 3), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

    (536) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (537) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.M. 5 agosto 2011.

    Art. 96 Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica (541)

    1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l’ente impositore, anche per il tramite del soggetto cui è affidata la riscossione, qualora accerti il mancato pagamento delle stesse per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario l’avviso dell’avvio del procedimento e, in assenza di giustificato motivo, ove non sia dimostrato l’effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione d’ufficio dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. Il predetto ufficio provvede al ritiro delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia. (543)
    [2. Avverso al provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dell’economia e delle finanze (538). (542) ]

    2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell’articolo 93 (540). (539)

    (538) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. l), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro delle finanze” è sostituita dalla seguente: “Ministro dell’economia e delle finanze”.

    (539) Comma aggiunto dall’art. 12, comma 3, L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (540) La sanzione prevista per la violazione delle disposizioni del presente comma, esclusa dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010, è stata aggiornata dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Si applica pertanto la sanzione da euro 422 ad euro 1.694.

    (541) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (542) Comma soppresso dall’ art. 5, comma 1, lett. e), n. 2), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

    (543) Comma modificato dall’art. 17, comma 1, lett. a), l) ed o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 5, comma 1, lett. e), n. 1), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

    Art. 97 Circolazione dei ciclomotori (544) (558) (563)

    1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
    a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell’intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226; (561)
    b) una targa, che identifica l’intestatario del certificato di circolazione. (545)
    2. La targa è personale e abbinata a un solo veicolo. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. (546) (562)
    3. Ciascun ciclomotore è individuato nell’Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l’indicazione della data e dell’ora di ciascuna variazione d’intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l’individuazione del responsabile della circolazione. (545)
    4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicità e di massima semplificazione. (545) (561)
    5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall’art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.086 (557) ad euro 4.348 (557). Alla sanzione da euro 847 (557) ad euro 3.389 (557) è soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall’articolo 52. (556)
    6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell’art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 (557) ad euro 1.694 (557). (547)
    7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione, quando previsto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 158 (548) ad euro 636 (548) . (555)
    8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 79 (560) ad euro 317 (560) . (549)
    9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.875 (548) ad euro 7.503 (548) . (550)
    10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 (559) ad euro 338 (559). (551)
    11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.875 (548) ad euro 7.503 (548) . (552)
    12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto l’aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 397 (548) ad euro 1.587 (548) . Alla medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l’adempimento delle prescrizioni omesse. (552)
    13. L’intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 79 (560) ad euro 317 (560) . Alla medesima sanzione è soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia. (553)
    14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (554)

    (544) Rubrica così sostituita dall’art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall’art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284 e al 1° luglio 2004, dall’art. 7, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (545) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall’art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284 e al 1° luglio 2004, dall’art. 7, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214.

    (546) Comma modificato da Comunicato 13 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 13 febbraio 1993, n. 36 e sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall’art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284 e al 1° luglio 2004, dall’art. 7, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall’art. 2, comma 06, D.L. 27 giugno 2003 n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214 e dall’art. 5, comma 01, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

    (547) Comma modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996 a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e dall’art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall’art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284 e al 1° luglio 2004, dall’art. 7, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’art. 14, comma 1, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo art. 14, L. 120/2010.

    (548) Importo elevato dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (549) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall’art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284 e al 1° luglio 2004, dall’art. 7, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214.

    (550) Comma modificato dall’art. 21, comma 2, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e così sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall’art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284 e al 1° luglio 2004, dall’art. 7, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214.

    (551) Comma modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e dall’art. 3, comma 1, lett. e), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall’art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284 e al 1° luglio 2004, dall’art. 7, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214. Infine il presente comma è stato così modificato dall’art. 14, comma 1, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo art. 14, L. 120/2010.

    (552) Comma modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996 a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, e successivamente sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. f), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; infine, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall’art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284 e al 1° luglio 2004, dall’art. 7, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214.

    (553) Comma modificato dall’art. 44, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e così sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. f), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale ultimo termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall’art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284 e al 1° luglio 2004, dall’art. 7, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214.

    (554) Comma aggiunto dall’art. 44, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, modificato dall’art. 21, comma 2, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. f), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale ultimo termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall’art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284 e al 1° luglio 2004, dall’art. 7, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 2, comma 166, lett. b), D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

    (555) Comma sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall’art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284 e al 1° luglio 2004, dall’art. 7, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214. Infine il presente comma è stato così modificato dall’art. 2, comma 166, lett. a), D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

    (556) Comma così modificato dall’art. 14, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010, ai sensi di quanto disposto da medesimo art. 14, comma 4 , L. 120/2010.

    (557) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (558) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (559) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (560) Importo elevato dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (561) Per la disciplina delle procedure, delle modalità e della documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione dei ciclomotori, vedi il decreto 15 maggio 2006, recante disposizioni applicative in materia di circolazione dei ciclomotori.

    (562) Vedi, anche, l’art. 14, commi 2 e 3, L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (563) Con D.M. 7 luglio 1999 è stato approvato il nuovo modello di certificato di idoneità tecnica per ciclomotore.

    Art. 98 Circolazione di prova (564) (570)

    [1. Le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici, gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto, non sono soggetti all’obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 i veicoli che facciano circolare per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti per ragioni di vendita o di allestimento. I detti veicoli, però, devono essere provvisti di una autorizzazione per la circolazione di prova, rilasciata dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Sul veicolo in circolazione di prova deve essere presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega. (565) ]

    [2. La validità dell’autorizzazione è annuale; può essere confermata previa verifica dei requisiti necessari. (565) ]

    3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (566) ad euro 345 (566) . La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.
    4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 173 (567) ad euro 695 (567) ; ne consegue in quest’ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
    [4-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria. (569) (568) ]

    (564) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (565) Comma abrogato dall’art. 4, comma 1, lett. a), D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.

    (566) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (567) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (568) Comma abrogato dall’art. 2-bis, comma 1, lett. c), D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201.

    (569) Comma aggiunto dall’art. 29-ter, comma 1, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.

    (570) Per la disciplina di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli, vedi il D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.

    Art. 99 Foglio di via (571)

    1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni di accertamento e di controllo della idoneità tecnica, per recarsi ai transiti di confine per l’esportazione, per partecipare a riviste prescritte dall’autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per i quali non è stata pagata la tassa di circolazione, devono essere muniti di un foglio di via e di una targa provvisoria rilasciata da un ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (572).
    1-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito, direttamente o avvalendosi di altri soggetti abilitati, per il tramite di veicoli nuovi di categoria N o O provvisti del foglio di via e della targa provvisoria per recarsi ai transiti di confine per l’esportazione, il trasporto di altri veicoli nuovi di fabbrica destinati anch’essi alla medesima finalità. (574)
    1-ter. E’ consentito ai veicoli a motore e rimorchi di categoria N o O, muniti di foglio di via e targa provvisoria per partecipare a riviste prescritte dall’autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, di trasportare altri veicoli o loro parti, anch’essi destinati alle medesime finalità. (574)
    2. Il foglio di via deve indicare il percorso, la durata e le eventuali prescrizioni tecniche. La durata non può comunque eccedere i giorni sessanta. Tuttavia, per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (572) può rilasciare alla fabbrica costruttrice uno speciale foglio di via, senza limitazioni di percorso, della durata massima di centottanta giorni.
    3. Chiunque circola senza avere con sé il foglio di via e/o la targa provvisoria di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un somma da euro 26 (573) ad euro 102 (573) .
    4. Chiunque circola senza rispettare il percorso o le prescrizioni tecniche del foglio di via è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (573) ad euro 173 (573) .
    5. Ove le violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per più di tre volte, alla successiva la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 87 (573) ad euro 345 (573) e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

    (571) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (572) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (573) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (574) Comma inserito dall’art. 2-bis, comma 2, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201.

    Art. 100 Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (575) (587)

    1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.
    2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.
    3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.
    3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all’estero e cessazione o sospensione dalla circolazione. (585)
    4. I carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa. (586)
    5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.
    [6. I veicoli in circolazione di prova devono essere muniti posteriormente di una targa che è trasferibile da veicolo a veicolo; nel caso di autotreni o autoarticolati la targa deve essere applicata posteriormente al veicolo rimorchiato. (576) (588) ]

    7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento. (577)
    8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l’intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all’articolo 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l’Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell’articolo 102, comma 3. (578)
    9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
    a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
    b) la collocazione e le modalità di installazione;
    c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l’accettazione.
    10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.
    11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (579) ad euro 345 (579) . (580)
    12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.050 (581) ad euro 8.202 (581) . (582)
    13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (579) ad euro 102 (579) . (583)
    14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.
    15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (584)

    (575) Rubrica così modificata dall’art. 45, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (576) Comma abrogato dall’art. 4, comma 1, lett. a), D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.

    (577) Comma sostituito dall’art. 45, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così modificato dall’art. 4, comma 2, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.

    (578) Comma sostituito dall’art. 45, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e dall’art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale ultimo termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall’art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284.

    (579) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (580) Comma così modificato dall’art. 45, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e dall’art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale ultimo termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall’art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284.

    (581) Importo elevato dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (582) Comma così modificato dall’art. 21, comma 3, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

    (583) Comma così modificato dall’art. 45, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall’art. 4, comma 3, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.

    (584) Comma così modificato dall’art. 45, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall’art. 21, comma 3, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e, successivamente, dall’art. 11, comma 2, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (585) Comma inserito dall’art. 11, comma 2, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120; per l’applicazione di tale disposizione, vedi i commi 5 e 6 del medesimo art. 11, L. 120/2010.

    (586) Comma così modificato dall’art. 11, comma 2, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120; per l’applicazione di tale disposizione, vedi il comma 8 del medesimo art. 11, L. 120/2010.

    (587) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (588) Per la disciplina di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli, vedi il D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.

    Art. 101 Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe (589) (600) (601)

    1. La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da essi rimorchiati sono riservate allo Stato. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (590) con proprio decreto, sentito il Ministro dell’economia e dell’economia e delle finanze (591), stabilisce il prezzo di vendita delle targhe comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall’art. 208, comma 2 (592) . Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (590) con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e dell’economia e delle finanze (591), assegna annualmente i proventi derivanti dalla quota di maggiorazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (593) nella misura del 20 per cento e al Dipartimento per i trasporti terrestri (594) nella misura dell’80 per cento. Il Ministro dell’economia e dell’economia e delle finanze (591) è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. (595) (602) (603)
    2. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (596) all’atto dell’immatricolazione dei veicoli.
    3. Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione devono essere restituiti all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (596) in caso che l’interessato non ottenga l’iscrizione al P.R.A. entro tre giorni dal rilascio del documento stesso. (599)
    4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (596) , provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione. (598)
    5. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (597) ad euro 1.734 (597) .
    6. La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

    (589) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (590) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei trasporti e della navigazione” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (591) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. e), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro del tesoro” è sostituita dalla seguente: “Ministro dell’economia e delle finanze” e la denominazione “Ministro delle finanze” è sostituita dalla seguente: “Ministro dell’economia e delle finanze”.

    (592) L’art. 4, comma 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474, ha disposto l’abrogazione del presente periodo per la parte incompatibile con l’art. 2, comma 5, del medesimo D.P.R. 474/2001.

    (593) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (594) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (595) Comma così corretto da Comunicato 13 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 13 febbraio 1993, n. 36.

    (596) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (597) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (598) Comma così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. f), n. 2), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

    (599) Comma così modificato dall’art. 46, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, e, successivamente, dall’ art. 5, comma 1, lett. f), n. 1), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

    (600) Per la semplificazione del procedimento relativo all’immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, vedi il D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358.

    (601) Per la disciplina di circolazione dei veicoli di prova, vedi l’art. 2, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.

    (602) Per la fissazione dei prezzi di vendita delle targhe per autoveicoli e motoveicoli , vedi il D.M. 14 ottobre 1999, il D.M. 18 luglio 2005, il D.M. 27 agosto 2007, il D.M. 28 luglio 2008, il D.M. 27 febbraio 2012, il D.M. 19 febbraio 2013, il D.M. 4 luglio 2013 e il D.M. 6 novembre 2015.

    (603) Per la fissazione dei prezzi di vendita delle targhe di immatricolazione dei veicoli in dotazione della Polizia locale, vedi il D.M. 25 settembre 2007.

    Art. 102 Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa (604) (610) (611)

    1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui all’art. 100, l’intestatario della carta di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.
    2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che queste siano state rinvenute, l’intestatario deve richiedere al Dipartimento per i trasporti terrestri (605) una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate dall’art. 93. (606)
    3. Durante il periodo di cui al comma 2 è consentita la circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell’intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria; la posizione e la dimensione del pannello, nonché i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria.
    4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano più leggibili, l’intestatario della carta di circolazione deve richiedere all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (607) una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell’art. 93.
    5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all’art. 100, comma 1, l’intestatario della carta di circolazione sulla base della ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo.
    6. L’intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione o della targa per veicoli in circolazione di prova non provvede agli adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola con il pannello di cui al comma 3 senza aver provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (608) ad euro 345 (608) . (609)
    7. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (608) ad euro 173 (608) .

    (604) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (605) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (606) Comma così modificato dall’art. 47, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (607) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (608) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (609) Comma così modificato dall’art. 47, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (610) Per la semplificazione del procedimento relativo all’immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, vedi il D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358.

    (611) Per la disciplina di circolazione di prova dei veicoli, vedi l’art. 3, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.

    Art. 103 Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi (617)

    1. Per esportare definitivamente all’estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l’intestatario o l’avente titolo chiede all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia. La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione. Per raggiungere i transiti di confine per l’esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall’articolo 99. (616)
    2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono ritirati d’ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell’art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall’intestatario dei documenti anzidetti o dall’avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo. Il predetto ufficio provvede alla cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e ne dà notizia al competente ufficio del P.R.A. per la cancellazione dal pubblico registro automobilistico. (615)
    [3. I gestori di centri di raccolta e di vendita di motoveicoli, autoveicoli e rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami non possono alienare, smontare o distruggere i suddetti mezzi senza aver prima adempiuto, qualora gli intestatari o gli aventi titolo non lo abbiano già fatto, ai compiti di cui al comma 1. Gli estremi della ricevuta della avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati su appositi registri di entrata e di uscita dei veicoli, da tenere secondo le norme del regolamento. (612) ]

    [4. Agli stessi obblighi di cui al comma 3 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell’art. 159 nel caso di demolizione del veicolo prevista dall’art. 215, comma 4. (612) ]

    5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (613) ad euro 695 (613) . (614)

    (612) Comma abrogato dall’art. 56, comma 1, lett. f-bis), D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389. Successivamente tale abrogazione è stata confermata dall’art. 264, comma 1, lett. g), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    (613) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (614) Comma corretto da Comunicato 9 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 9 febbraio 1993, n. 32 e, successivamente, così modificato dall’art. 56, comma 1, lett. f-bis), D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389. Tale modifica è stata confermata dall’art. 264, comma 1, lett. g), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

    (615) Comma così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. g), n. 2), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

    (616) Comma corretto da Comunicato 13 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 13 febbraio 1993, n. 36 e modificato dall’art. 46, comma 6-quinquies, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall’ art. 6, D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall’art. 17, comma 1, lett. n) ed o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, dall’art. 15, comma 11-bis, D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, come modificato dall’art. 11, comma 2, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 149 e dall’art. 11, comma 3, lett. a) e b), L. 29 luglio 2010, n. 120; per l’applicazione di tale ultima disposizione, vedi i commi 5 e 6 del medesimo art. 11, L. 120/2010. Infine, il presente comma è stato modificato dall’ art. 1, comma 964, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, e così sostituito dall’ art. 5, comma 1, lett. g), n. 1), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

    (617) Per la semplificazione del procedimento relativo all’immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, vedi il D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358.

    Capo IV

    CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE AGRICOLE E DELLE MACCHINE OPERATRICI (618)

    Art. 104 Sagome e masse limite delle macchine agricole (623)

    1. Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall’art. 61 rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi.
    2. Salvo quanto diversamente disposto dall’art. 57, la massa complessiva a pieno carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere 5 t se a un asse, 8 t se a due assi e 10 t se a tre o più assi.
    3. Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall’area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm² e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive di cui al comma 2 non possono superare rispettivamente 6 t, 14 t e 20 t.
    4. La massa massima sull’asse più caricato non può superare 10 t; quella su due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non può superare 11 t e, se a distanza non inferiore a 1,20 m, 14 t.
    5. Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola semovente, la massa trasmessa alla strada dall’asse di guida in condizioni statiche non deve essere inferiore al 20% della massa della macchina stessa in ordine di marcia. Tale valore non deve essere inferiore al 15% per le macchine con velocità inferiore a 15 km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate.
    6. La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non può eccedere 16 t.
    7. Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o semiportato devono rispondere alle seguenti prescrizioni:
    a) lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare superiore al 60% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
    b) lo sbalzo posteriore del complesso non deve risultare superiore al 90% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
    c) la lunghezza complessiva dell’insieme, data dalla somma dei due sbalzi e del passo della trattrice agricola, non deve superare il doppio di quella della trattrice non zavorrata;
    d) la sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60 m dal piano mediano verticale longitudinale della trattrice;
    e) la massa del complesso trattrice e attrezzi comunque portati non deve superare la massa ammissibile accertata nel rispetto delle norme stabilite dal regolamento, nei limiti delle masse fissati nei commi precedenti;
    f) il bloccaggio tridimensionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice, a meno che l’attrezzatura sia equipaggiata con una o più ruote liberamente orientabili intorno ad un asse verticale rispetto al piano di appoggio.
    8. Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle previste nei commi dall’1 al 6 e le trattrici equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato, che non rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7, sono considerate macchine agricole eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada, dell’autorizzazione valida per due anni e rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade statali e dalla regione di partenza per la rimanente rete stradale. (622)
    9. Nel regolamento sono stabilite posizioni, caratteristiche fotometriche, colorimetriche e modalità di applicazione di pannelli e dispositivi di segnalazione visiva, atti a segnalare gli ingombri dati dalle macchine agricole indicate nei commi 7 e 8; nel regolamento saranno indicate le condizioni e le cautele da osservare durante la marcia su strada.
    10. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera le sagome o le masse fissate è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (619) ad euro 1.734 (619) .
    11. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale in violazione delle norme sul bloccaggio degli attrezzi, sui pannelli e dispositivi di segnalazione visiva di cui al comma 9 oppure senza osservare le prescrizioni stabilite nell’autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (620) ad euro 695 (620) . (621)
    12. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza avere con sé l’autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (624) ad euro 173 (624) . Il viaggio potrà proseguire solo dopo la esibizione dell’autorizzazione; questa non sana l’obbligo di corrispondere la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria.
    13. Dalle violazioni di cui ai commi 10 e 11 consegue la sanzione amministrativa accessoria prevista dai commi 24 e 25 dell’art. 10.

    (618) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le disposizioni contenute nel titolo III si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (619) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (620) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (621) Comma così modificato dall’art. 48, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (622) Comma così modificato dall’art. 15, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120; per l’applicazione di tale disposizione, vedi il comma 2 del medesimo art. 15, L. 120/2010.

    (623) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (624) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Art. 105 Traino di macchine agricole (625)

    1. I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate non possono superare la lunghezza di 16,50 m (626) .
    2. Nel limite di cui al comma 1 le trattrici agricole possono trainare un solo rimorchio agricolo o non più di due macchine operatrici agricole, se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice.
    3. Alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente è fatto divieto di traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste di dispositivo di frenatura, anche se considerate parte integrante del veicolo traente.
    4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (627) ad euro 695 (627) .

    (625) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (626) Comma così corretto da Comunicato 13 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 13 febbraio 1993, n. 36.

    (627) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Art. 106 Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole (628)

    1. Le macchine agricole indicate nell’art. 57, comma 2, devono essere costruite in modo che, ai fini della circolazione stradale, garantiscano sufficiente stabilità sia quando circolano isolatamente, sia quando effettuano il traino, se previsto, sia, infine, quando sono equipaggiate con attrezzi portati o semiportati dei quali deve essere garantito il bloccaggio tridimensionale. Le macchine agricole semoventi devono essere inoltre costruite in modo da consentire un idoneo campo di visibilità, anche quando sono equipaggiate con cabina di guida chiusa, con dispositivi di protezione del conducente e con attrezzi portati o semiportati. Il sedile del conducente deve essere facilmente accessibile e confortevole ed i comandi adeguatamente agibili.
    2. Le macchine agricole semoventi indicate nell’art. 57, comma 2, lettera a), escluse quelle di cui al punto 3, devono essere munite di:
    a) dispositivi per la segnalazione visiva e per l’illuminazione;
    b) dispositivi per la frenatura;
    c) dispositivo di sterzo;
    d) dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore;
    e) dispositivo per la segnalazione acustica;
    f) dispositivo retrovisore;
    g) ruote o cingoli idonei per la marcia su strada (629) ;
    h) dispositivi amovibili per la protezione dalle parti pericolose;
    i) dispositivi di agganciamento, anche amovibili, se predisposte per il traino;
    l) superfici trasparenti di sicurezza e dispositivo tergivetro del parabrezza.
    3. Le macchine agricole semoventi indicate nell’art. 57, comma 2, lettera a), punto 3, devono essere munite, con riferimento all’elencazione del comma 2, dei dispositivi di cui alle lettere b), c), d), g) ed h); devono inoltre essere munite dei dispositivi di cui alla lettera a), anche se amovibili; nel limite di massa di 0,3 t possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b).
    4. Le macchine agricole trainate indicate nell’art. 57, comma 2, lettera b), devono essere munite dei dispositivi di cui al comma 2, lettere a), b), g), h) ed i); le macchine agricole trainate di cui all’art. 57, comma 2, lettera b), punto 1, se di massa complessiva inferiore od uguale a quella rimorchiabile riconosciuta alla macchina agricola traente per macchine operatrici trainate prive di freni, possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b) del comma 2. Sulle macchine agricole trainate, esclusi rimorchi agricoli, è consentito che i dispositivi di cui alla lettera a) siano amovibili.
    5. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive delle macchine agricole e ai dispositivi di cui le stesse devono essere munite, quando non espressamente previste dal regolamento, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (630) , di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali (631) , fatte salve le competenze del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio (632) in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Con lo stesso strumento possono essere stabilite caratteristiche, numero e modalità di applicazione dei dispositivi di cui al presente articolo. (633)
    6. Le macchine agricole indicate nell’art. 57, comma 2, devono inoltre rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro, nonché per la protezione dell’ambiente da ogni tipo di inquinamento.
    7. Qualora i decreti di cui al comma 5 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive del Consiglio o della Commissione delle Comunità Europee, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; per l’omologazione si fa salva la facoltà, per gli interessati, di richiedere l’applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanate dall’ufficio europeo per le Nazioni unite – Commissione economica per l’Europa, accettati dal Ministero competente per la materia.
    8. Con gli stessi decreti può essere reso obbligatorio il rispetto di norme di unificazione attinenti alle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

    (628) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (629) Lettera inserita da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 13 febbraio 1993, n. 36.

    (630) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei trasporti e della navigazione” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti “.

    (631) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. h), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dell’agricoltura e foreste” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle politiche agricole e forestali”.

    (632) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. g), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dell’ambiente” è sostituita dalla seguente: “Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio”.

    (633) Per l’emanazione del provvedimento di cui al presente comma, vedi il D.M. 15 settembre 2004.

    Art. 107 Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole (634) (643)

    1. Le macchine agricole di cui all’art. 57, comma 2, sono soggette all’accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore quando ricorre e della corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche disposte a norma di legge. Il regolamento stabilisce le categorie di macchine agricole operatrici trainate che sono escluse dall’accertamento di cui sopra.
    2. L’accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (635) o da parte di strutture o Enti aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (636) , di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali (637) e del lavoro e delle politiche sociali (638) , fatte salve le competenze del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio (639) in materia di emissioni inquinanti e di rumore. (642)
    3. Per le macchine agricole di cui al comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, l’accertamento viene effettuato su un prototipo mediante omologazione del tipo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (640) , sentito il Comitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.), fatte salve le competenze del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio (639) in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Fatti salvi gli accordi internazionali, l’omologazione totale o parziale rilasciata da uno Stato estero può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità (641) .

    (634) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (635) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “uffici della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (636) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei trasporti e della navigazione” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “.

    (637) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. h), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dell’agricoltura e delle foreste” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle politiche agricole e forestali”.

    (638) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. i), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro del lavoro e della previdenza sociale” è sostituita dalla seguente: “Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.

    (639) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. g), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dell’ambiente” è sostituita dalla seguente: “Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio”.

    (640) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei trasporti e della navigazione” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti “.

    (641) Comma così modificato dall’art. 49, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (642) Comma così modificato dall’ art. 45, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

    (643) Per le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche, vedi il D.M. 2 maggio 2001, n. 277. Vedi, anche, il Decreto 21 aprile 2009.

    Art. 108 Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione e della carta di circolazione delle macchine agricole (644)

    1. Per essere immesse in circolazione le macchine agricole, con le esclusioni previste dall’art. 107, comma 1, devono essere munite di un certificato di idoneità tecnica alla circolazione ovvero di una carta di circolazione.
    2. Il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, la carta di circolazione, ovvero il certificato di approvazione sono rilasciati a seguito dell’esito favorevole dell’accertamento di cui all’art. 107, comma 1, sulla base di documentazione idonea a stabilire l’origine della macchina agricola. Nel regolamento sono stabiliti il contenuto e le caratteristiche del certificato di idoneità tecnica e della carta di circolazione. (645)
    3. Per le macchine agricole non prodotte in serie, compresi i prototipi, la documentazione di origine è costituita dal certificato di origine dell’esemplare rilasciato dalla fabbrica costruttrice o da chi ha proceduto alla costruzione del medesimo. Qualora gli accertamenti siano richiesti per macchine agricole costruite con parti staccate, deve essere inoltre esibita la documentazione relativa alla provenienza delle parti impiegate.
    4. Per le macchine agricole di tipo omologato prodotte in serie il costruttore o il suo legale rappresentante rilascia all’acquirente una formale dichiarazione, redatta su modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (648), attestante che la macchina agricola, in tutte le sue parti, è conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità a tutti gli effetti di legge. La dichiarazione di conformità, quando ne sia ammesso il rilascio, ha anche valore di certificato di origine.
    5. Per le macchine agricole di tipo omologato il certificato di idoneità tecnica alla circolazione ovvero la carta di circolazione vengono rilasciati sulla base della dichiarazione di conformità, senza ulteriori accertamenti (646) .
    6. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità per macchine agricole non conformi al tipo omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (647) ad euro 1.734 (647) .
    7. Il rilascio del certificato di idoneità tecnica o della carta di circolazione è sospeso qualora emergano elementi che facciano ritenere la possibilità della sussistenza di un reato perseguibile ai sensi delle leggi penali.

    (644) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (645) Comma così modificato dall’art. 50, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (646) Comma così modificato dall’art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (647) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (648) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

    Art. 109 Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole (649)

    1. Le macchine agricole ed i relativi dispositivi di tipo omologato sono identificati ai sensi dell’art. 74.
    2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (650) ha facoltà di prelevare e di sottoporre in qualsiasi momento ad accertamenti di controllo della conformità al tipo omologato le macchine agricole non ancora immatricolate e i relativi dispositivi destinati al mercato nazionale e identificati a norma del comma 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (651) , emesso di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali (652) e del lavoro e delle politiche sociali (653) , fatte salve le competenze del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio (654) in materia di emissioni inquinanti e di rumore, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi, nonché i relativi oneri a carico del titolare dell’omologazione (657).
    3. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità da seguire fino alla sospensione dell’efficacia dell’omologazione o alla revoca dell’omologazione stessa, qualora in seguito al controllo di cui al comma 2 risulti il mancato rispetto della conformità della serie al tipo omologato (657).
    4. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola o dispositivi non conformi ai tipi omologati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (655) ad euro 1.734 (655) .
    5. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola omologata, rilasciando la relativa dichiarazione di conformità non munita dei dati di identificazione a norma del comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (656) ad euro 173 (656).

    (649) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (650) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei trasporti e della navigazione” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “.

    (651) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei trasporti e della navigazione” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti “.

    (652) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. h), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dell’agricoltura e delle foreste” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle politiche agricole e forestali”.

    (653) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. i), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro del lavoro e della previdenza sociale” è sostituita dalla seguente: “Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.

    (654) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. g), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dell’ambiente” è sostituita dalla seguente: “Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio”.

    (655) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (656) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (657) Vedi, anche, il Decreto 21 aprile 2009.

    Art. 110 Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole (658)

    1. Le macchine agricole indicate nell’art. 57, comma 2, lettera a), punto 1 e punto 2, e lettera b), punto 2, esclusi i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, per circolare su strada sono soggette all’immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione. Quelle invece indicate nello stesso comma 2, lettera a), punto 3, e lettera b), punto 1, con le esclusioni previste all’art. 107, comma 1, ed i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, per circolare su strada sono soggette al rilascio di un certificato di idoneità tecnica alla circolazione. (659)
    2. La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione sono rilasciati dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (660) competente per territorio; il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione delle macchine agricole indicate nell’art. 57, comma 2, lettera a), punto 1 e punto 2, e lettera b), punto 2, ad esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, a nome di colui che dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici. (659)
    3. Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole soggette all’immatricolazione, nonché il trasferimento di sede ovvero di residenza ed abitazione del titolare devono essere comunicati entro trenta giorni, unitamente alla prescritta documentazione ed alla carta di circolazione, all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (660) rispettivamente dal nuovo titolare e dall’intestatario della carta di circolazione. Detto ufficio annota le relative variazioni sul certificato di circolazione stessa. Qualora il titolo presentato per la trascrizione del trasferimento di proprietà consista in un atto unilaterale, lo stesso ufficio dovrà acquisire anche la dichiarazione di assunzione di responsabilità e provvedere alla comunicazione al nuovo titolare secondo le modalità indicate nell’art. 95, comma 4, in quanto applicabili.
    4. L’annotazione del trasferimento di proprietà è condizionata dal possesso da parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti al comma 2.
    5. Il regolamento stabilisce il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione e del certificato di idoneità tecnica, nonché le modalità per gli adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4.
    6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non è stata rilasciata la carta di circolazione, ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (661) ad euro 695 (661) .
    7. Chiunque circola su strada con una macchina agricola non osservando le prescrizioni contenute nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (662) ad euro 345 (662) .
    8. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà, di sede o di residenza ed abitazione nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (662) ad euro 173 (662) . Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

    (658) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (659) Comma così modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (660) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (661) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (662) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Art. 111 Revisione delle macchine agricole in circolazione (663)

    1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2015, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell’articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal 30 giugno 2016, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009, e sono stabiliti, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (669) (670)
    2. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (667), qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di cui al comma 1, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singole macchine agricole.
    3. Nel regolamento sono stabilite le procedure, i tempi e le modalità delle revisioni di cui al presente articolo, nonché, ove ricorrano, i criteri per l’accertamento dei requisiti minimi d’idoneità cui devono corrispondere le macchine agricole in circolazione e del loro stato di efficienza.
    4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (668), con decreto emesso di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali (664) , può modificare la normativa prevista dal presente articolo in relazione a quanto stabilito in materia da disposizioni della Comunità economica europea.
    5. Alle macchine agricole, di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell’art. 80, comma 7.
    6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che non è stata presentata alla revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (665) ad euro 345 (665) . Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (666)

    (663) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (664) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. h), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, le denominazioni “Ministro e Ministero dell’agricoltura e delle foreste” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro e Ministero delle politiche agricole e forestali”

    (665) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (666) Comma così modificato dall’art. 52, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (667) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, le denominazioni “ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.” sono sostituite dalle seguenti: “ufficio o uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri.”

    (668) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (669) Comma modificato dall’ art. 17, comma 1, lett. b) e h), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, e, successivamente, sostituito dall’ art. 34, comma 48, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’art. 5, comma 2, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, dall’art. 8, comma 5, lett. a) e b), D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, e dall’ art. 7, comma 11-ter, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21.

    (670) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 20 maggio 2015.

    Art. 112 Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento del documento di circolazione (671)

    1. Le macchine agricole soggette all’accertamento dei requisiti ai sensi dell’art. 107 non devono presentare difformità rispetto alle caratteristiche indicate nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica alla circolazione, né alterazioni o danneggiamenti dei dispositivi prescritti.
    2. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (672) , su richiesta dell’interessato, sottopongono alla visita e prova di accertamento prevista all’art. 107, comma 2, la macchina agricola alla quale siano state modificate una o più caratteristiche oppure uno o più dispositivi indicati nel documento di circolazione; a seguito dell’esito favorevole dell’accertamento i predetti uffici provvedono all’aggiornamento del documento stesso.
    3. Alle macchine agricole soggette all’immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione si applicano le disposizioni contenute negli articoli 93, 94, 95, 98 e 103 in quanto applicabili.
    4. Chiunque circola su strada con una macchina agricola difforme nelle caratteristiche indicate nel comma 1, nonché con i dispositivi, prescritti a norma di legge, alterati, danneggiati o mancanti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (673) ad euro 345 (673) , salvo che il fatto costituisca reato. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (674)

    (671) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (672) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (673) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (674) Comma così modificato dall’art. 53, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    Art. 113 Targhe delle macchine agricole (675)

    1. Le macchine agricole semoventi di cui all’art. 57, comma 2, lettera a), punti 1 e 2, per circolare su strada devono essere munite posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione. (676)
    2. L’ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve essere individuato con la targa ripetitrice della macchina agricola traente, quando sia occultata la visibilità della targa d’immatricolazione di quest’ultima. (677)
    3. I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, devono essere muniti di una speciale targa contenente i dati di immatricolazione del rimorchio stesso.
    4. La targatura è disciplinata dalle disposizioni degli articoli 99, 100 e 102, in quanto applicabili. Per la produzione, distribuzione e restituzione delle targhe si applica l’art. 101. (678)
    5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, stabilite dagli articoli 100, 101 e 102. (679)
    6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (680) stabilisce, con proprio decreto, le modalità per l’applicazione di quanto previsto al comma 4.

    (675) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (676) Comma così modificato dall’art. 54, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (677) Comma così sostituito dall’art. 54, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (678) Comma così modificato dall’art. 54, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (679) Comma così modificato dall’art. 21, comma 4, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

    (680) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

    Art. 114 Circolazione su strada delle macchine operatrici (688) (690)

    1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le sagome e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall’art. 106.
    2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (681) , che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo. (682)
    2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai carrelli di cui all’articolo 58, comma 2, lettera c), qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per l’immissione in circolazione. (689) (691)
    3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall’art. 104, comma 8, salvo che l’autorizzazione per circolare ivi prevista è valida per un anno e rinnovabile. (686)
    4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite di una targa contenente i dati di immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono essere munite di una speciale targa di immatricolazione. (683)
    5. La modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonché per quelli riguardanti le modificazioni nella titolarità del veicolo ed il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (687).
    6. Le modalità per l’immatricolazione e la targatura sono stabilite dal regolamento. (684)
    7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle medesime sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole. (685)

    (681) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, le denominazioni “ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.” sono sostituite dalle seguenti: “ufficio o uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri.”

    (682) Comma così modificato dall’art. 55, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (683) Comma così sostituito dall’art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (684) Comma così modificato dall’art. 55, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (685) Comma così modificato dall’art. 21, comma 5, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

    (686) Comma così modificato dall’art. 15, comma 3, L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (687) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (688) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (689) Comma inserito dall’ art. 13-bis, comma 1, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

    (690) Per le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche, vedi il D.M. 2 maggio 2001, n. 277.

    (691) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 14 gennaio 2014.

    Titolo IV

    GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

    Art. 115 Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali

    1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:
    a) anni quattordici per guidare:
    1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
    2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;
    b) anni sedici per guidare:
    1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;
    2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1
    3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1; (707)
    c) anni diciotto per guidare:
    [1) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie AM, A1 e B1, che trasportano altre persone oltre al conducente; (708)]
    2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2;
    3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE;
    4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e C1E;
    d) anni venti per guidare:
    1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A, a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno due anni;
    e) anni ventuno per guidare:
    1) tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A;
    2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C e CE;
    3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1 e D1E;
    4) veicoli per i quali è richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB nonché i veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui all’articolo 177;
    f) anni ventiquattro per guidare:
    1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A;
    2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D e DE. (692)
    1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida di categoria A1 o B1, è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all’articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un’apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore. (705) (713)
    1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. (698) (711)
    1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un’altra persona che non sia l’accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche «GA». Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell’articolo 122 (700). (698)
    1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L’accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l’autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis. (698) (701)
    1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell’autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell’autorizzazione si applicano le disposizioni dell’articolo 219, in quanto compatibili. Nell’ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l’autorizzazione di cui al comma 1-bis. (698)
    1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a fianco l’accompagnatore indicato nell’autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo (702). Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo. (698)
    2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato:
    a) anni sessantacinque per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento; (693) (712)
    b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento. (699) (712)
    [2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, chi ha superato ottanta anni può continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell’articolo 119, a seguito di visita medica specialistica biennale, con oneri a carico del richiedente, rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti. (704) (703) (714) ]

    3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 126, comma 12, chiunque guidi veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (694) ad euro 345 (694) . Qualora trattasi di veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4), ovvero di veicoli per la cui guida è richiesta la carta di qualificazione del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 158 (706) ad euro 639 (706). (695)
    [4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente delle categorie AM, A1 e B1, che trasporta altre persone sui veicoli alla cui guida le predette patenti rispettivamente lo abilitano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 (709) ad euro 155 (709). (696) (710) ]

    5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (694) ad euro 173 (694) se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (694) ad euro 102 (694) se si tratta di animali (697).
    6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

    (692) Comma modificato dall’art. 56, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e dall’art. 5, comma 1, lett. a), b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; tale ultimo termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall’art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

    (693) Lettera così modificata dall’art. 56, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall’art. 16, comma 1, lett. b), n. 1), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (694) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (695) Comma così modificato dall’art. 56, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall’art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

    (696) Comma modificato dall’art. 56, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall’art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; tale ultimo termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall’art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

    (697) Comma così modificato dall’art. 56, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (698) Comma inserito dall’art. 16, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (699) Lettera così modificata dall’art. 16, comma 1, lett. b), n. 2), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (700) La sanzione prevista per la violazione delle disposizioni del presente comma, esclusa dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010, è stata aggiornata dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Successivamente, la misura dell’importo è stata confermata, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016 e aggiornata dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Si applica pertanto la sanzione da euro 85 ad euro 338.

    (701) La sanzione prevista per la violazione delle disposizioni del presente comma, esclusa dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010, è stata aggiornata dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Si applica pertanto la sanzione da euro 160 ad euro 646.

    (702) La sanzione prevista per la violazione delle disposizioni del presente comma, esclusa dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010, è stata aggiornata dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Si applica pertanto la sanzione da euro 422 ad euro 1.694.

    (703) Comma abrogato dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale abrogazione, la cui applicazione era prevista a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011, è stata anticipata al 10 febbraio 2012, dall’art. 11, comma 1, lett. a), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

    (704) Comma inserito dall’art. 16, comma 1, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (705) Comma inserito dall’art. 16, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120 e, successivamente, così modificato dall’ art. 2, comma 1, lett. a-bis), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, come modificato dall’ art. 1, comma 1, D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2.

    (706) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 16 dicembre 2014, e aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (707) Lettera così sostituita dall’ art. 11, comma 2, lett. a), n. 1), L. 29 luglio 2015, n. 115.

    (708) Numero abrogato dall’ art. 11, comma 2, lett. a), n. 2), L. 29 luglio 2015, n. 115.

    (709) A norma dell’art. 1, comma 2, D.M. 16 dicembre 2014, la presente sanzione è esclusa dall’adeguamento previsto dall’ art. 1, comma 1, del medesimo D.M. 16 dicembre 2014.

    (710) Comma abrogato dall’ art. 11, comma 2, lett. a), n. 3), L. 29 luglio 2015, n. 115.

    (711) La sanzione prevista per la violazione delle disposizioni del presente comma, esclusa dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 19 dicembre 2012, è stata aggiornata dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Successivamente, la misura dell’importo è stata confermata, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, l’importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Si applica pertanto la sanzione da euro 83 ad euro 328.

    (712) Per le disposizioni relative all’applicazione delle norme contenute nella presente lettera, vedi il D.M. 8 settembre 2010.

    (713) Per il regolamento recante la disciplina del rilascio e della modalità di esercizio dell’autorizzazione al minore, di cui al presente comma, vedi il D.M. 11 novembre 2011, n. 213.

    (714) Per le disposizioni relative all’applicazione delle norme contenute nel presente comma, vedi il D.M. 8 settembre 2010.

    Art. 116 Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore (715)

    1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 118-bis.
    2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l’aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, con l’obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all’articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all’articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
    3. La patente di guida, conforme al modello UE, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati:
    a) AM:
    1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
    2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;
    3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
    b) A1:
    1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;
    2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW;
    c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;
    d) A:
    1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;
    2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall’articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1);
    e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
    f) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli;
    g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg;
    h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;
    i) C1E:
    1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;
    2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;
    l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
    m) CE: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;
    n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
    o) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg;
    p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
    q) DE: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.
    4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all’esito degli accertamenti di cui all’articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. Ai titolari di patente B speciale è vietata la guida di autoambulanze. (717)
    5. La patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocità automatico consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non è presente il pedale della frizione o la leva manuale per la frizione, per le categorie A, A2 o A1.
    6. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame, a categorie di patente diversa da quella posseduta.
    7. Si può essere titolari di un’unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
    8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, di cui all’articolo 85, comma 2, lettere a), b) c) e d), e di servizio di piazza con autovetture con conducente, di cui all’articolo 86, i conducenti, di età non inferiore a ventuno anni, conseguono un certificato di abilitazione professionale di tipo KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria B1 o B.
    9. I certificati di abilitazione professionale di cui al comma 8 sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA è necessario che il conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A; ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB è necessario che il conducente abbia almeno la patente di categoria B1.
    10. I mutilati ed i minorati fisici, qualora in possesso almeno delle patenti speciali corrispondenti a quelle richieste dal comma 9, possono conseguire i certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità fisica e psichica da parte della commissione medica locale, di cui all’articolo 119, comma 4, sulla base delle indicazioni alla stessa fornite dal comitato tecnico, ai sensi dell’articolo 119, comma 10.
    11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come recepite nell’ordinamento interno, i conducenti titolari di patente di guida di categoria C1 o C, anche speciale, ovvero C1E o CE, conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i conducenti titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e DE conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Quest’ultima è sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari.
    12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l’Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.
    13. L’annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell’ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici che aggiorna il dato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. A tale fine, i comuni trasmettono al suddetto ufficio, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, notizia dell’avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica.
    14. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 (716) ad euro 1.595 (716).
    15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro (718); la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.
    15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.023 (716) ad euro 4.092 (716). Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
    16. Fermo restando quando previsto da specifiche disposizioni, chiunque guida veicoli essendo munito della patente di guida ma non di altra abilitazione di cui ai commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 409 (716) ad euro 1.637 (716).
    17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI.
    18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

    (715) Articolo modificato dall’art. 57, comma 1, lett. da a) a g), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, dagli artt. 3, commi da 1 a 8 e 15, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, dall’art. 5, comma 1, lett. a) e b), D.L. 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 1995, n. 351, dall’art. 19, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, dagli artt. 6, comma 1, lett. da a) a i) e 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, dall’art. 2, comma 1, lett. da 0a) a b-bis), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214, dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, dall’art. 5, comma 1, lett. da a) a d), D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, dall’art. 14, comma 2, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, dall’art. 1, comma 1, D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, dall’art. 22-bis, comma 1, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, dall’art. 3, comma 49, L. 15 luglio 2009, n. 94 e dall’art. 17, comma 1, lett. da a) a c), L. 29 luglio 2010, n. 120. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, come modificato dall’ art. 2, comma 1, lett. a), b), c) e d), D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2.

    (716) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 16 dicembre 2014, e aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (717) Comma così modificato dall’ art. 11, comma 2, lett. b), L. 29 luglio 2015, n. 115.

    (718) A norma dell’ art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda. Conseguentemente l’importo della presente sanzione è stato rideterminato da euro 5.110 a euro 30.660, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 5, lett. b), del medesimo D.Lgs. n. 8/2016 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019. In virtù di quanto previsto dall’ art. 5, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 8/2016, quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del suddetto decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato.

    Art. 116-bis Rete dell’Unione europea delle patenti di guida (719)

    1. Lo scambio di informazioni con gli altri Stati dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, relative al rilascio, alla conversione, ai duplicati, ai rinnovi di validità e alle revoche delle patenti avviene mediante la rete dell’Unione europea delle patenti di guida, di seguito “rete”.
    2. La rete può essere utilizzata anche per lo scambio di informazioni per finalità di controllo previste dalla legislazione dell’Unione.
    3. L’accesso alla rete è protetto. Lo scambio di informazioni sulla rete dell’Unione europea si conforma alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e l’accesso alla stessa è consentita esclusivamente alle autorità competenti responsabili per il rilascio, la gestione ed il controllo e delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti professionali.

    (719) Articolo inserito dall’ art. 9, comma 1, D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 50.

    Art. 117 Limitazioni nella guida

    [1. E’ consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti. (720) ]

    2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali. (721)
    2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all’ articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida. (724)
    3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l’indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice. (725)
    4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell’esame di cui all’art. 121 . (722) (727)
    5. Il titolare di patente di guida italiana che, viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 165 (726) ad euro 661 (726) . La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (723) (727)

    (720) Comma abrogato dall’art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

    (721) Comma sostituito dall’art. 11, comma 1, lett. a), D.L. 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 1995, n. 204 e, successivamente, così modificato dall’art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

    (722) Comma sostituito dall’art. 58, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così modificato dall’art. 11, comma 1, lett. b), D.L. 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 1995, n. 204.

    (723) Comma così modificato dall’art. 58, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall’art. 11, comma 1, lettera c), D.L. 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 1995, n. 204, dall’art. 2, comma 1, lett. d), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160 e, successivamente, dall’art. 4, comma 1, lett. d), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

    (724) Comma inserito dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160 e, successivamente, così modificato dall’art. 3, comma 52, lett. b), L. 15 luglio 2009, n. 94 e dall’art. 18, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120; per l’applicazione di tale ultima disposizione, vedi il comma 2 del medesimo art. 18, L. 120/2010.

    (725) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. c), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160 e, successivamente, dall’art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

    (726) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (727) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-22 marzo 2000, n. 76 (Gazz. Uff. 29 marzo 2000, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 117, commi 4 e 5, dell’art. 130, comma 2, dell’art. 136, comma 7, e dell’art. 142, comma 9, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    Art. 118 Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli

    1. Non si possono guidare filoveicoli senza avere conseguito la patente di guida per autoveicoli, la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone nel caso della guida di filoveicoli per trasporto di persone e un certificato di idoneità rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (728) , su proposta dell’azienda interessata. (734)
    2. La categoria della patente di guida e la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone di cui devono essere muniti i conducenti di veicoli filoviari devono essere gli stessi di quelli prescritti per i corrispondenti autoveicoli. (735)
    3. Il certificato di idoneità si consegue mediante esame che deve essere preceduto da un periodo di esercitazioni nella condotta di un veicolo filoviario da effettuarsi con l’assistenza di un guidatore già autorizzato e sotto il controllo di un funzionario tecnico dell’azienda che intende adibire il candidato alla funzione di guidatore di filobus.
    4. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti, le modalità ed i programmi di esame per il conseguimento del suddetto certificato di idoneità.
    5. I candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non favorevole possono ripresentarsi ad un successivo esame solo dopo che abbiano ripetuto il periodo di esercitazioni e siano trascorsi almeno trenta giorni.
    6. L’ufficio competente rilascia ai candidati che hanno superato gli esami un certificato di idoneità alle funzioni di guidatore di filobus, che è valido solo se accompagnato dalla patente per autoveicoli di cui al comma 2 e dalla carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Il certificato di idoneità abilita a condurre le vetture filoviarie presso qualsiasi azienda. (736)
    7. La validità nel tempo del certificato di idoneità è la stessa della patente di guida in possesso dell’interessato ai sensi del comma 2. Quando la patente viene confermata di validità a norma dell’art. 126, l’ufficio competente provvede ad analoga conferma per anni cinque del certificato di idoneità. Se la validità della patente non viene confermata, il certificato di idoneità deve essere ritirato a cura dell’ufficio che lo ha rilasciato.
    8. I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (729) possono disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneità i titolari del certificato di idoneità alla guida di vetture filoviarie quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici o psichici prescritti o della idoneità.
    9. Le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente di guida di cui agli articoli 129 e 130 si applicano anche ai certificati di idoneità alla guida dei filoveicoli per fatti derivanti dalla guida degli stessi.
    10. Avverso i provvedimenti di sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida di filoveicoli è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (737).
    11. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un filoveicolo, ne affida o ne consente la guida a persone che non siano munite della patente di guida per autoveicoli, della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, o del certificato di idoneità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (730) ad euro 695 (730) . (731)
    12. Chiunque guida filoveicoli senza essere munito della patente di guida e della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (730) ad euro 695 (730) . (732)
    13. Chiunque, munito di patente di guida, guida filoveicoli senza essere munito del certificato di idoneità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (733) ad euro 345 (733) .
    14. Alle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per sei mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

    (728) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (729) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “uffici della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (730) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (731) Comma così modificato dall’art. 59, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall’art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

    (732) Comma così modificato dall’art. 59, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall’art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

    (733) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (734) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

    (735) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

    (736) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

    (737) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

    Art. 118-bis Requisito della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali (738)

    1. Ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni professionali di cui all’articolo 116, nonché dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 126, per residenza si intende la residenza normale in Italia di cittadini di Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. (739)
    2. Per residenza normale in Italia si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno centottantacinque giorni all’anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l’esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.
    3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente codice, è equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all’anno.

    (738) Articolo inserito dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

    (739) Comma così sostituito dall’ art. 11, comma 2, lett. c), L. 29 luglio 2015, n. 115.

    Art. 119 Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida (760)

    1. Non può ottenere la patente di guida o l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all’art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.
    2. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall’ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L’accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute (740) , o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (741) . L’accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l’attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici. (742) (761)
    2-bis. L’accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti nell’area della diabetologia e malattie del ricambio dell’unità sanitaria locale che indicheranno l’eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida. (743)
    2-ter. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l’interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente. (754)
    3. L’accertamento di cui ai commi 2 e 2-ter deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l’esame di guida. La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia. (744)
    4. L’accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi: (756)
    a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze. Qualora, all’esito della visita di cui al precedente periodo, la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all’articolo 126, commi 2, 3 e 4; (759)
    b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici; (745)
    [b-bis) di coloro che abbiano superato gli ottanta anni; (757) (755) ]
    c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (746);
    d) di coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida;
    d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell’espressione del giudizio finale. (747) (761)
    5. Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. Le commissioni comunicano altresì all’ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l’interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. È onere dell’interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi. (748)
    6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell’articolo 129, comma 2, e dell’articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi. (749)
    7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (758) si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.
    8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
    a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;
    b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
    c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i trasporti terrestri (750). Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Può intervenire, ove richiesto dall’interessato, un medico di sua fiducia; (751)
    d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D (752) .
    9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l’accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all’esercizio della professione ed iscritti all’albo professionale (753) .
    10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (758), di concerto con il Ministro della salute (740) , è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.

    (740) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. f), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, le denominazioni “Ministero e Ministro della sanità” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero e Ministro delle salute”.

    (741) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. i), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero del lavoro e della previdenza” è sostituita dalla seguente: “Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.

    (742) Comma così modificato dall’art. 60, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall’art. 23, comma 1, lett. a) e b), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (743) Comma inserito dall’art. 32, comma 1, lett. a), L. 7 dicembre 1999, n. 472 e, successivamente, così modificato dall’art. 3, comma 1, L. 22 marzo 2001, n. 85.

    (744) Comma così modificato dall’art. 15, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 e, successivamente, dall’art. 23, comma 1, lett. d), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (745) Lettera così modificata dall’art. 60, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (746) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (747) Lettera aggiunta dall’art. 32, comma 1, lett. b), L. 7 dicembre 1999, n. 472.

    (748) Comma sostituito dall’art. 8, comma 1, L. 28 novembre 2005, n. 246. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 23, comma 1, lett. e), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (749) Comma modificato dall’art. 60, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, sostituito dall’art. 4, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 e, successivamente, dall’art. 2, comma 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214, con effetto dal 1° settembre 2003.

    (750) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (751) Lettera così modificata dall’art. 6, comma 1, lett. a), L. 30 marzo 2001, n. 125.

    (752) Lettera aggiunta dall’art. 60, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (753) Comma così sostituito dall’art. 60, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (754) Comma inserito dall’art. 23, comma 1, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120; per l’applicazione di tale disposizione, vedi il comma 4 del medesimo art. 23, L. 120/2010.

    (755) Lettera soppressa dall’art. 11, comma 1, lett. c), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

    (756) Alinea così sostituito dall’art. 11, comma 1, lett. b), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

    (757) Lettera inserita dall’art. 7, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

    (758) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (759) Lettera così modificata dall’art. 60, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall’ art. 25, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

    (760) A norma dell’art. 7, L. 3 aprile 2001, n. 138, gli accertamenti oculistici avanti agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato di cui al presente articolo sono impugnabili ai sensi dell’art. 442, c.p.c., avanti al magistrato ordinario. Vedi, anche, il comma 4 dell’ art. 23, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59.

    (761) Vedi, anche, il D.M. 9 agosto 2013.

    Art. 120 Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all’ articolo 116 (762)

    1. Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all’ articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell’articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma. (763) (766) (768)
    2. Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1. (764) (767) (768)
    3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.
    4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell’interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
    5. Con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità necessarie per l’adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 1 e l’acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2. (769)
    6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all’ articolo 116 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.086 (765) ad euro 3.260 (765).

    (762) Articolo modificato dall’art. 5, commi 1, 2 e 3, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, dall’art. 17, comma 1, lett. a), n) e o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e, successivamente, sostituito dall’art. 3, comma 52, lett. a), L. 15 luglio 2009, n. 94. Per la disciplina transitoria, vedi il comma 53 del medesimo art. 3, L. 94/2009.

    (763) Comma così modificato dall’art. 19, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120 e, successivamente, dall’art. 8, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

    (764) Comma così modificato dall’art. 19, comma 2, lett. a) e b), L. 29 luglio 2010, n. 120 e, successivamente, dall’art. 8, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

    (765) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (766) La Corte costituzionale, con sentenza 20-28 novembre 2013, n. 281 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2013, n. 49 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui si applica anche con riferimento a sentenze pronunziate, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, in epoca antecedente all’entrata in vigore della L. 94/2009. Successivamente, la stessa Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio-9 febbraio 2018, n. 22 (Gazz. Uff. 14 febbraio 2018, n. 7 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall’art. 3, comma 52, lett. a), L. 15 luglio 2009, n. 94, nella parte in cui – con riguardo all’ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida – dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente.

    (767) La Corte costituzionale, con sentenza 20-28 novembre 2013, n. 281 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2013, n. 49 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui si applica anche con riferimento a sentenze pronunziate, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, in epoca antecedente all’entrata in vigore della L. 94/2009. Successivamente, la stessa Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio-9 febbraio 2018, n. 22 (Gazz. Uff. 14 febbraio 2018, n. 7 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall’art. 3, comma 52, lett. a), L. 15 luglio 2009, n. 94, nella parte in cui – con riguardo all’ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida – dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente. Successivamente ancora, la medesima Corte costituzionale, con sentenza 16 gennaio-20 febbraio 2020, n. 24 (Gazz. Uff. 26 febbraio 2020, n. 9 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a), della L. 15 luglio 2009, n. 94, e come modificato dall’art. 19, comma 2, lettere a) e b), della L. 29 luglio 2010, n. 120 e dall’art. 8, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale. Infine, la Corte costituzionale, con sentenza 6-27 maggio 2020, n. 99 (Gazz. Uff. 3 giugno 2020, n. 23 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall’art. 3, comma 52, lett. a), L. 15 luglio 2009, n. 94 e come modificato dall’art. 19, comma 2, lett. a) e b), L. 29 luglio 2010, n. 120 e dall’art. 8, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

    (768) La Corte costituzionale, con ordinanza 19 giugno – 1° luglio 2013, n. 169 (Gazz. Uff. 3 luglio 2013, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 120, commi 1 e 2, come sostituito dall’articolo 3, comma 52, lettera a) della legge 15 luglio 2009, n. 94, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 27, comma terzo, della Costituzione. La stessa Corte costituzionale, con successiva sentenza 20 – 28 novembre 2013, n. 281 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2013, n. 49, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, commi 1 e 2, come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a), della legge n. 94 del 2009, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra ordinanza 7 – 29 ottobre 2015, n. 212 (Gazz. Uff. 4 novembre 2015, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, come sostituito dall’articolo 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La stessa Corte costituzionale, con altra sentenza 24 gennaio – 9 febbraio 2018, n. 22 (Gazz. Uff. 14 febbraio 2018, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, commi 1 e 2, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione; ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 120, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 3, 16, 25, 27 e 111 Cost.; ha dichiarato ancora non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, commi 1 e 2, sollevata in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma Cost., in relazione all’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848. La Corte costituzionale, con sentenza 7 marzo – 9 aprile 2019, n. 80 (Gazz. Uff. 17 aprile 2019, n. 16, 1ª Serie speciale), ha ancora dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e in riferimento agli artt. 3, 16, 25 e 111 Cost.; ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 1, come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a), della legge n. 94 del 2009, sollevate, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7 della CEDU, e in riferimento agli artt. 3, 16, 25 e 111 Cost.. La Corte costituzionale, con successiva ordinanza 8 – 24 aprile 2020, n. 81 (Gazz. Uff. 29 aprile 2020, n. 18 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 1, come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a) , della legge 15 luglio 2009, n. 94, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 16 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino e, in riferimento all’art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Milano.

    (769) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.M. 24 ottobre 2011.

    Art. 121 Esame di idoneità

    1. L’idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni. (782)
    2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (781) sulla base delle direttive della Comunità Europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d’esame e quant’altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.
    3. Gli esami per la patente di guida, per le abilitazioni professionali di cui all’articolo 116 e del certificato di idoneità professionale di cui all’articolo 118, sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, a seguito della frequenza di corso di qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame di abilitazione. Il permanere nell’esercizio della funzione di esaminatore è subordinato alla frequenza di corsi di formazione periodica, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis. (777)
    4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici che danno titolo all’effettuazione degli esami di cui al comma 3. (778)
    5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (781) sono determinate le norme e modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione iniziale, di formazione periodica e degli esami per l’abilitazione del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di controllo delle cognizioni. (779) (783)
    5-bis. I contenuti del corso di qualificazione iniziale del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, e delle competenze a cui gli stessi sono finalizzati, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono altresì disciplinate le condizioni soggettive necessarie per la frequenza dei suddetti corsi nonché i contenuti e le procedure dell’esame finale. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede ad un controllo di qualità sul predetto personale e ad una formazione periodica dello stesso. (780)
    6. L’esame di coloro che hanno frequentato un’autoscuola può svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (770) idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.
    7. Le prove d’esame sono pubbliche.
    8. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell’articolo 122. (771)
    9. La prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria AM, A1, A2 ed A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi. (772)
    10. Tra una prova d’esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese. (773)
    11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell’autorizzazione per l’esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida. (774)
    12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell’esame di guida, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (775) rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell’art. 116 (776) .

    (770) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (771) Comma modificato dall’art. 61, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così sostituito dall’art. 20, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (772) Comma così modificato dall’art. 61, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall’art. 9, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

    (773) Comma così modificato dall’art. 61, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (774) Comma sostituito dall’art. 6, comma 1, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 e, successivamente, così modificato dall’art. 20, comma 1, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (775) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituito dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (776) Comma modificato dall’art. 61, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così sostituito dall’art. 6, comma 2, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.

    (777) Comma così modificato dall’art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

    (778) Comma così modificato dall’art. 9, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

    (779) Comma così modificato dall’art. 9, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

    (780) Comma inserito dall’art. 9, comma 1, lett. d), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

    (781) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (782) Vedi, anche, l’ art. 23, comma 1 e l’art. 25, comma 4, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59.

    (783) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 31 maggio 2017.

    Art. 122 Esercitazioni di guida (791)

    1. A chi ne ha fatto domanda per sostenere l’esame per la patente di guida ovvero per l’estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un’autorizzazione per esercitarsi alla guida, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell’articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove. (785)
    2. L’autorizzazione consente all’aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l’estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l’istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. (787)
    3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5.
    4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica “P”. Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta “scuola guida”. Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione saranno determinate nel regolamento.
    5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati.
    5-bis. L’aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma. (786) (789) (790)
    6. L’autorizzazione è valida per sei mesi.
    7. Chiunque guida senza l’autorizzazione per l’esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (784) ad euro 1.734 (784) . La stessa sanzione si applica alla persona che funge da istruttore.
    8. Chiunque, autorizzato per l’esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (784) ad euro 1.734 (784) . Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (788) ad euro 345 (788) .
    9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (788) ad euro 345 (788) .

    (784) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (785) Comma così modificato dall’art. 20, comma 2, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120; per l’applicazione di tale disposizione, vedi il comma 3 del medesimo art. 20, L. 120/2010.

    (786) Comma inserito dall’art. 20, comma 2, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (787) Comma così modificato dall’art. 11, comma 1, lett. d), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

    (788) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (789) La sanzione prevista per la violazione delle disposizioni del presente comma, esclusa dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 19 dicembre 2012, è stata aggiornata dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Successivamente, la misura dell’importo è stata confermata, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, l’importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Si applica pertanto la sanzione da euro 83 ad euro 328.

    (790) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.M. 20 aprile 2012.

    (791) Vedi, anche, l’ art. 11-bis, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

    Art. 123 Autoscuole

    1. Le scuole per l’educazione stradale, l’istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.
    2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province, alle quali compete inoltre l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-bis. (792)
    3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni di inizio attività e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (811), nel rispetto dei princìpi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull’insegnamento. (795)
    4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l’apposita dichiarazione di inizio attività (810). Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell’autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l’esercizio dell’attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria. (797)
    5. La dichiarazione (810) può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un’esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante. (798)
    6. La dichiarazione (810) non può essere presentata dai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall’art. 120, comma 1. (799)
    7. L’autoscuola deve svolgere l’attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, possedere un’adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (811), che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (793). Secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte. (805)
    7-bis. In ogni caso l’attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica di cui al presente comma è ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni. (806)
    8. L’attività dell’autoscuola è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando: (801)
    a) l’attività dell’autoscuola non si svolga regolarmente;
    b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (793) ;
    c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (793) ai fini del regolare funzionamento dell’autoscuola.
    9. L’esercizio dell’autoscuola è revocato quando: (801)
    a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
    b) venga meno l’attrezzatura tecnica e didattica dell’autoscuola;
    c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.
    9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest’ultimo è parimenti revocata l’idoneità tecnica. L’interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione. (802)
    10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (811) stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-bis; i criteri per l’accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui al comma 10-bis, lettera b); le prescrizioni sui locali e sull’arredamento didattico, anche al fine di consentire l’eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l’accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida. (803)
    10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:
    a) dalle autoscuole che svolgono l’attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;
    b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l’intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, nonché dei criteri specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10. (807)
    11. Chiunque gestisce un’autoscuola senza la dichiarazione di inizio attività (810) o i requisiti prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 11.130 (809) ad euro 16.694 (809). Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’immediata chiusura dell’autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (796)
    11-bis. L’istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell’attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l’attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 11.130 (809) ad euro 16.694 (809). Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo. (804)
    11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 è sospeso dalla regione territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:
    a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;
    b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all’idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;
    c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere a) e b). (808)
    11-quater. La regione territorialmente competente o le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono l’inibizione alla prosecuzione dell’attività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all’adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma. (808)
    12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (794) ad euro 695 (794) .
    13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per la dichiarazione di inizio attività (810), fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell’attività di consulenza, secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264. (800)

    (792) Comma sostituito dall’art. 10, comma 5, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 e, successivamente, così modificato dall’art. 20, comma 5, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (793) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (794) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (795) Comma così modificato dall’art. 10, comma 5, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.

    (796) Comma così modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e, successivamente, dall’art. 10, comma 5, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.

    (797) Comma modificato dall’art. 10, commi 5-bis, lett. a) e 5-ter, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40; le disposizioni del predetto art. 10, comma 5-ter, D.L. 7/2007, si applicano a decorrere dal 2 febbraio 2007. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 20, comma 5, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (798) Comma così modificato dall’art. 10, commi 5-bis, lett. b), 5-quater e 5-quinquies, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 e, successivamente, dall’art. 20, comma 5, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (799) Comma così modificato dall’art. 10, comma 5-bis, lett. c), D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.

    (800) Comma così modificato dall’art. 10, comma 5-bis, lett. d), D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 e, successivamente, dall’art. 20, comma 5, lett. i), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (801) Alinea così modificato dall’art. 10, comma 5-sexies, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.

    (802) Comma inserito dall’art. 10, comma 5-sexies, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.

    (803) Comma così modificato dall’art. 10, comma 5-septies, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 e, successivamente, dall’art. 20, comma 5, lett. f), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (804) Comma inserito dall’art. 10, comma 5-octies, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.

    (805) Comma modificato dall’art. 20, comma 5, lett. d), nn. 1) e 2), L. 29 luglio 2010, n. 120; per l’applicazione di tale disposizione, vedi il comma 6 del medesimo art. 20, L. 120/2010. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 10, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011 e, con riferimento all’art. 3, comma 1, capoverso 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) e o), a decorrere dal 30 giugno 2013 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 388, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e, a decorrere dal 31 dicembre 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 1, D.P.C.M. 26 giugno 2013.

    (806) Comma inserito dall’art. 20, comma 5, lett. e), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (807) Comma inserito dall’art. 20, comma 5, lett. g), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (808) Comma inserito dall’art. 20, comma 5, lett. h), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (809) Importo aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (810) A norma del comma 4-ter dell’art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis del citato art. 49 sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto D.L. n. 78/2010, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.

    (811) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, le denominazioni “Ministero e Ministro dei trasporti” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

    Art. 124 Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici (812)

    1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all’articolo 116, comma 3, e precisamente:
    a) della categoria A1, per la guida delle macchine agricole o dei loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall’articolo 53, comma 4, e che non superino la velocità di 40 km/h;
    b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, diverse da quelle di cui alla lettera a), nonché delle macchine operatrici;
    c) della categoria C1, per le macchine operatrici eccezionali.
    2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1, lettere a) e b) che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A1 e B, previste dall’articolo 116, comma 3, lettere b) ed f). (813)
    3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.
    4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente è punito ai sensi dell’articolo 116, commi 15 e 17. All’incauto affidamento si applica la disposizione di cui all’articolo 116, comma 14.

    (812) Articolo modificato dall’art. 62, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall’art. 19, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dall’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’art. 11, comma 1, lett. a), b), c) e d), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011. Infine il presente articolo è stato così sostituito dall’ art. 11, comma 1, del citato D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, come sostituito dall’ art. 3, comma 1, D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2.

    (813) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 14 febbraio 2014.

    Art. 125 Gradualità ed equivalenze delle patenti di guida (814)

    1. Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:
    a) la patente per le categorie C1, C, D1 o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B;
    b) la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D.
    2. La validità della patente di guida è fissata come segue:
    a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o DE è valida per i complessi di veicoli della categoria BE;
    b) la patente rilasciata per la categoria CE è valida per la categoria DE, purché il relativo titolare sia già in possesso di patente per la categoria D;
    c) la patente rilasciata per le categorie CE e DE è valida per i complessi di veicoli, rispettivamente, delle categorie C1E e D1E;
    d) la patente rilasciata per una qualsiasi categoria è valida per i veicoli della categoria AM;
    e) la patente rilasciata per la categoria A2 è valida anche per la categoria A1;
    f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D è valida, rispettivamente, per le categorie A1 e A2, B1, C1 o D1;
    g) la patente speciale di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche indicate nella patente stessa;
    h) la patente di guida della categoria B è valida, sul territorio nazionale, per condurre i tricicli di potenza superiore a 15 kW, purché il titolare abbia almeno 21 anni, nonché i veicoli della categoria A1.
    3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a “MODIFICHE DEL VEICOLO”, conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 158 (815) ad euro 639 (815). (818)
    3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a “CONDUCENTE (motivi medici)” conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, è soggetto alla sanzione di cui all’articolo 173, comma 3. (816)
    4. Chiunque, munito di patente speciale, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero con caratteristiche diverse da quella indicate nella patente posseduta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 (817) ad euro 318 (817).
    5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

    (814) Articolo modificato dall’art. 63, comma 1, lett. da a) a d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, dall’art. 2, comma 3, lett. a) e b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214 e, successivamente, così sostituito dall’art. 12, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, come modificato dall’art. 4, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2.

    (815) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 16 dicembre 2014, e aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (816) La sanzione prevista per la violazione delle disposizioni del presente comma è esclusa dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 16 dicembre 2014. Successivamente, la misura dell’importo è stata confermata, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, l’importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Si applica pertanto la sanzione da euro 82 ad euro 330.

    (817) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 16 dicembre 2014. Successivamente, la misura dell’importo è stata confermata, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (818) La Corte costituzionale con sentenza 13-16 giugno 1995, n. 246 (Gazz. Uff. 21 giugno 1995, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 116, comma 13 e dell’art. 125, comma 3, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    Art. 126 Durata e conferma della validità della patente di guida (819)

    1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 119, la durata della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all’articolo 116, commi 8 e 10, è regolata dalle disposizioni del presente articolo. La conferma della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all’articolo 116, commi 8 e 10, è subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida.
    2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.
    3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età e, oltre tale limite di età, per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 115, comma 2, lettera a), al compimento del sessantacinquesimo anno di età, le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t.
    4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 115, comma 2, lettera b), al compimento del sessantesimo anno di età, le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE.
    5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1 e B sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni. Alle patenti di guida speciali delle categorie C1, C, D1 e D si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.
    6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, al compimento dell’ottantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni due anni. (820)
    7. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di validità dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB è effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo di validità della patente di guida.
    8. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l’indicazione del nuovo termine di validità. A tal fine i sanitari indicati nell’articolo 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell’emissione del duplicato della patente di cui al primo periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all’articolo 119, comma 4. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell’omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità.
    9. Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell’articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle autorità diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi, che rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una specifica attestazione che per il periodo di permanenza all’estero fa fede dell’avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneità psichica e fisica. Riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino, che ha provveduto secondo quanto previsto nel periodo precedente, dovrà confermare la patente ai sensi del comma 8.
    10. L’autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 8 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l’esito dell’accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.
    11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all’articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 158 (822) ad euro 639 (822). Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Al conducente titolare di patente di guida italiana che, nell’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto per la quale è richiesta l’abilitazione di cui all’articolo 116, comma 11, guida con tale abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 216, comma 6. (821) (823)
    12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, è punito con le sanzioni di cui all’articolo 116, comma 15-bis. Le medesime sanzioni si applicano a chiunque viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo.

    (819) Articolo modificato dall’art. 64, comma 1, lett. da a) a d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall’art. 7, commi 1 e 2, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, dall’art. 17, comma 27, L. 27 dicembre 1997, n. 449, dall’art. 32, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, dall’art. 19, comma 3, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, dall’art. 2, comma 4, lett. da a) a c), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214, dall’art. 20, comma 6, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 e, successivamente, dall’art. 21, comma 1, lett. da a), a c), L. 29 luglio 2010, n. 120; per l’applicazione di tale ultima disposizione, vedi il comma 3 del medesimo art. 21, L. 120/2010. Infine, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 13, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, come modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. a), b), c) e d), D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2.

    (820) Comma così modificato dall’art. 11, comma 1, lett. e), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

    (821) Per i termini di applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l’ art. 24, comma 5, D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2.

    (822) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 16 dicembre 2014, e aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (823) La sanzione prevista per la violazione delle disposizioni del terzo periodo del presente comma, esclusa dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 16 dicembre 2014, è stata aggiornata dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Si applica pertanto la sanzione da euro 2.034 ad euro 8.136.

    Art. 126-bis Patente a punti (824) (825) (837)

    1. All’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all’anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione. (826)
    1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente. (827) (836)
    2. L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 292 (833) ad euro 1.168 (833). La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene in via telematica. (828) (832) (836) (838)
    3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
    4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. La riacquisizione di punti avviene all’esito di una prova di esame. A tale fine, l’attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l’aggiornamento dell’anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell’autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento. (829)
    5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti. (830)
    6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all’esame di idoneità tecnica di cui all’articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento. (834) (831)
    6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all’organo accertatore, che entro, trenta giorni dal ricevimento ne dà notizia all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. (835)

    (824) Articolo inserito dall’art. 7, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall’art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284.

    (825) La Corte Costituzionale, con sentenza 12-24 gennaio 2005, n. 27 (G.U. 26 gennaio 2005, n. 4, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di illegittimità costituzionale del presente articolo, salvo quanto disposto relativamente al comma 2, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    (826) Comma così modificato dall’art. 7, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall’art. 7, comma 3, lett. a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (827) Comma inserito dall’art. 7, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall’art. 7, comma 3, lett. a-bis), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (828) Comma modificato dall’art. 7, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall’art. 7, comma 3, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214. Successivamente, il presente comma era stato modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a) e b), D.L. 21 settembre 2005, n. 184, non convertito in legge (comunicato pubblicato in G.U. 21 novembre 2005, n. 271). Infine il presente comma è stato così modificato dall’art. 2, comma 164, lett. a) e b), D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

    (829) Comma così modificato dall’art. 7, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall’art. 7, comma 3, lett. c), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214 e, successivamente, dall’art. 22, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (830) Comma così modificato dall’art. 7, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall’art. 7, comma 3, lett. c-bis), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (831) Per la perdita di efficacia dei provvedimenti di cui al presente comma, nel caso in cui la perdita di punteggio sia dovuta a mancata identificazione del conducente, vedi l’art. 1, comma 2, D.L. 21 settembre 2005, n. 184.

    (832) Per la riattribuzione dei punti decurtati ai sensi del presente comma prima della data di entrata in vigore del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, vedi l’art. 2, comma 165 del predetto D.L. 262/2006.

    (833) Importo aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (834) Comma così modificato dall’art. 22, comma 1, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (835) Comma aggiunto dall’art. 22, comma 1, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (836) La Corte costituzionale, con ordinanza 30 novembre-13 dicembre 2005, n. 448 (Gazz. Uff. 21 dicembre 2005, n. 51, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 126-bis, commi 1-bis, secondo alinea, e 2, introdotto dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 23, 24, 25 e 41 della Costituzione.

    (837) La Corte costituzionale: con ordinanza 24 marzo-6 aprile 2005, n. 139 (Gazz. Uff. 13 aprile 2005, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 172, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, anche sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ratificata e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e all’art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dal Giudice di pace di Viterbo con l’ordinanza in epigrafe; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 172 e 126-bis, come modificati dal decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni nella legge n. 214 del 2003, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione; con ordinanza 25 gennaio-8 febbraio 2006, n. 45 (Gazz. Uff. 15 febbraio 2006, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, e relativa tabella, aggiunti dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e modificati dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione; con ordinanza 21 febbraio-9 marzo 2007, n. 71 (Gazz. Uff. 14 marzo 2007, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento all’art. 24 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del predetto art. 126-bis, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione; con altra ordinanza 8-10 marzo 2008, n. 341 (Gazz. Uff. 15 ottobre 2008, n. 43, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 126-bis, introdotto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, nonché «della tabella punteggi in esso previsti», sollevata in riferimento all’articolo 3 della Costituzione.; con ordinanza 9-13 giugno 2008, n. 204 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 126-bis – introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 – e dell’art. 172, commi 1 e 8, dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dall’art. 3, comma 12, del citato decreto-legge n. 151 del 2003, sollevata in riferimento all’art. 24 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli stessi articoli 126-bis e 172, commi 1 e 8, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, sollevata in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 126-bis e 172, commi 1 e 8, sollevata in riferimento all’articolo 3 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 21 novembre – 14 dicembre 2018, n. 237 (Gazz. Uff. 19 dicembre 2018, n. 50, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione.

    (838) La Corte costituzionale: con sentenza 14-28 dicembre 2005, n. 468 (Gazz. Uff. 4 gennaio 2006, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l’altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, articoli rispettivamente introdotti dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; con ordinanza 20 aprile-5 maggio 2006, n. 188 (Gazz. Uff. 10 maggio 2006, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 1, sollevata in riferimento all’art. 111 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, e dell’art. 196, commi 1, 2 e 3, sollevata in riferimento all’art. 24 della Costituzione; infine ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 196 e 201, comma 1, sollevata in riferimento all’art. 24 della Costituzione; con ordinanza 7-22 giugno 2006, n. 244 (Gazz. Uff. 28 giugno 2006, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, introdotto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nonché dell’art. 180, comma 8, del medesimo D.Lgs. n. 285 del 1992, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione; con successiva sentenza 7-20 aprile 2008, n. 165 (Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 126-bis, comma 2, introdotto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento all’articolo 2 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del testo originario del medesimo art. 126-bis, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.; con successiva ordinanza 10-14 dicembre 2007, n. 434 (Gazz. Uff. 19 dicembre 2007, n. 49, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell’art. 180, comma 8, del medesimo D.Lgs. n. 285 del 1992, sollevate in riferimento agli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione; con altra ordinanza 9-16 luglio 2008, n. 282 (Gazz. Uff. 23 luglio 2008, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 126-bis, comma 2, introdotto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, nonché dell’articolo 180, comma 8, del medesimo D.Lgs. n. 285 del 1992, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione; con successiva ordinanza 3-17 dicembre 2008, n. 424 (Gazz. Uff. 24 dicembre 2008, n. 53, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 126-bis, comma 2, come modificato dall’art. 2, comma 164, lettera b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione; con altra ordinanza 20 – 28 luglio 2010, n. 286 (Gazz. Uff. 4 agosto 2010, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, come modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione; con altra ordinanza 04 – 13 luglio 2011, n. 210 (Gazz. Uff. 20 luglio 2011, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, nel testo modificato dall’art. 2, comma 164, lettera b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, sollevate in riferimento agli articoli 24 e 3 della Costituzione. La stessa Corte con altra ordinanza 7 dicembre 2016 – 13 gennaio 2017, n. 12 (Gazz. Uff. 18 gennaio 2017, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, nel testo modificato dall’art. 2, comma 164, lettere a) e b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

    Art. 127 Permesso provvisorio di guida (839)

    [1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente, il titolare deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, i quali rilasciano attestazione di resa denuncia. (840)

    2. Il competente ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (843) previa presentazione della attestazione di cui al comma 1 e della dichiarazione di assunzione di responsabilità ai fini amministrativi resa nelle forme di cui alle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 11 maggio 1971, n. 390, rilascia un documento provvisorio di guida della validità di un mese che può essere rinnovato fino al rilascio del duplicato. (841)

    3. In caso di accertata distruzione, la domanda di duplicato può essere presentata immediatamente.

    4. Trascorsi trenta giorni senza che il documento smarrito o sottratto sia stato rinvenuto o recuperato, l’interessato ne richiede il duplicato. (842) ]

    (839) Articolo abrogato dall’art. 3, comma 1, D.P.R. 9 marzo 2000, n. 104.

    (840) Comma modificato dall’art. 65, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (841) Comma modificato dall’art. 65, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, sostituito dall’art. 8, comma 1, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.

    (842) Comma modificato dall’art. 65, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, sostituito dall’art. 8, comma 2, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.

    (843) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    Art. 128 Revisione della patente di guida (844) (854) (855)

    1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (845) , nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica. L’esito della visita medica o dell’esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (845) per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente. (846)
    1-bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell’articolo 119, sentito lo specialista dell’unità riabilitativa che ha seguito l’evoluzione clinica del paziente. (848)
    1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. (848)
    1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. (848)
    1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all’articolo 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l’idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente. (850)
    1-sexies. Può essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il prefetto dispone la revisione con il provvedimento di cui all’articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. (853)
    2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell’invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 (852) ad euro 679 (852) e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all’articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater. (849)
    [3. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (851) (847) ]

    (844) A norma dell’art. 5, comma 1-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai conducenti dei ciclomotori, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici.

    (845) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (846) Comma modificato dall’art. 66, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e sostituito dall’art. 9, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 23, comma 6, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (847) Comma abrogato dall’art. 23, comma 6, lett. d), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (848) Comma inserito dall’art. 23, comma 6, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (849) Comma così sostituito dall’art. 23, comma 6, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (850) Comma inserito dall’art. 14, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

    (851) Comma così modificato dall’art. 66, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (852) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (853) Comma inserito dall’ art. 14, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, come modificato dall’ art. 6, comma 1, D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2.

    (854) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 febbraio-4 marzo 2008, n. 48 (Gazz. Uff. 27 febbraio 2008, n. 10, 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 120, 128 e 130, comma 1, lettera b), sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 29, 32 e 35 della Costituzione.

    (855) Vedi, anche, l’art. 5, comma 1-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

    Art. 129 Sospensione della patente di guida (856) (864)

    1. La patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.
    [2. L’opposizione, di cui all’art. 205, si estende alla sanzione accessoria. (857) ]

    2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell’art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all’art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l’interessato non produca la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici. (858)
    3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (859). Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare. Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (860) per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti terrestri (861) e della Direzione generale dell’amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell’interno. (862)
    4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto definitivo. (863)

    (856) A norma dell’art. 5, comma 1-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai conducenti dei ciclomotori, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici.

    (857) Comma soppresso dall’art. 67, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (858) Comma rinominato dall’art. 67, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così modificato dall’art. 15, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.

    (859) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “uffici della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (860) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (861) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (862) Comma modificato dall’art. 67, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e sostituito dall’art. 10, comma 1, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 14, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

    (863) Comma modificato dall’art. 67, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così sostituito dall’art. 2, comma 5, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214, con effetto dal 1° settembre 2003.

    (864) Vedi, anche, l’art. 5, comma 1-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

    Art. 130 Revoca della patente di guida (865) (875)

    1. La patente di guida è revocata dai competenti uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri: (866)
    a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;
    b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell’art. 128, risulti non più idoneo (867) (868) (869) (870) (874);
    c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero (871) .
    2. Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l’interessato può direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità, una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall’art. 116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all’art. 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata. (873)
    2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del comma 1 nell’ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento del Ministro è comunicato all’interessato e ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all’interessato. (872)

    (865) A norma dell’art. 5, comma 1-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai conducenti dei ciclomotori, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici.

    (866) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (867) La Corte costituzionale, con sentenza 14-21 ottobre 1998, n. 354 (G.U. 28 ottobre 1998, n. 43, Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto della presente lettera e del comma 1, dell’art. 120, nella versione anteriore al D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che “sono stati” sottoposti a misure di sicurezza personali.

    (868) La Corte costituzionale, con sentenza 9-18 ottobre 2000, n. 427 (G.U. 25 ottobre 2000, n. 44 – Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità del combinato disposto degli articoli 120, comma 1, e 130, comma 1, lett. b), del presente provvedimento, nella parte in cui prevede la revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti alla misura di cui all’art. 2, L. 27 dicembre 1956, n. 1423

    (869) La Corte Costituzionale, con sentenza 5-17 luglio 2001, n. 251 (G.U. 25 luglio 2001, n. 29 – Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 120, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione all’art. 130, comma 1, lettera b), del medesimo codice, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata e integrata.

    (870) La Corte Costituzionale, con sentenza 30 giugno-15 luglio 2003, n. 239 (G.U. 23 luglio 2003, n. 29 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l’utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.

    (871) Comma modificato dall’art. 68, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 e, successivamente, così sostituito dall’art. 11, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.

    (872) Comma inserito dall’art. 2, comma 6, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214; a norma dell’art. 7, comma 6, del medesimo D.L. 151/2003, le disposizioni del primo periodo del presente comma hanno effetto dal 1° settembre 2003.

    (873) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-22 marzo 2000, n. 76 (Gazz. Uff. 29 marzo 2000, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 117, commi 4 e 5, dell’art. 130, comma 2, dell’art. 136, comma 7, e dell’art. 142, comma 9, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    (874) La Corte costituzionale: con ordinanza 13-16 giugno 1995, n. 253 (Gazz. Uff. 21 giugno 1995, n. 26, Serie speciale), e con ordinanza 7-18 luglio 1998, n. 293 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 16 e 27 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 9-18 ottobre 2000, n. 427 (Gazz. Uff. 25 ottobre 2000, n. 44, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992, così come sostituiti dal D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 76 e 97 della Costituzione; con ordinanza 19-28 dicembre 2001, n. 440 (Gazz. Uff. 2 gennaio 2002, n. 1), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 76 della Costituzione; con ordinanza 25 febbraio-4 marzo 2008, n. 48 (Gazz. Uff. 27 febbraio 2008, n. 10, 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 120, 128 e 130, comma 1, lettera b), sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 29, 32 e 35 della Costituzione.

    (875) Vedi, anche, l’art. 5, comma 1-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

    Art. 130-bis Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone (876) (877)

    [1. La patente di guida è revocata ai sensi e con gli effetti di cui all’articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell’articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell’articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l’azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’articolo 93 del codice penale. ]

    (876) Articolo abrogato dall’art. 43, comma 5, L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (877) Articolo inserito dall’art. 5-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

    Art. 131 Agenti diplomatici esteri

    1. Le violazioni alle disposizioni del presente codice commesse da agenti diplomatici e consolari accreditati in Italia, o da altre persone che, con riguardo a tali violazioni, godano, nei limiti previsti dalle norme internazionali, delle immunità spettanti agli agenti suddetti, sono segnalate dagli uffici o comandi dai quali dipendono coloro che le hanno accertate al Ministero degli affari esteri, per le comunicazioni da effettuarsi per via diplomatica.
    2. Per le autovetture e gli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di carriera e alle altre persone indicate nel comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (878), su richiesta del Ministero degli affari esteri, rilascia ai sensi delle vigenti norme, previe visita e prova, quando prescritte, la carta di circolazione e provvede all’immatricolazione, assegnando speciali targhe di riconoscimento, nei tipi e nelle caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (878), di concerto con il Ministro degli affari esteri.
    3. Le violazioni commesse alla guida di veicoli muniti delle targhe speciali di cui al comma 1 da soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 sono perseguite nei modi ordinari di legge, oltre alla segnalazione per via diplomatica nei confronti del titolare dell’autoveicolo.
    4. La validità delle speciali targhe di riconoscimento e delle carte di circolazione rilasciate a norma del comma 2 scade al momento in cui cessa lo status diplomatico di colui al quale il veicolo appartiene. La relativa restituzione deve aver luogo non oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza.
    5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocità, salvo gli accordi speciali con le organizzazioni internazionali.

    (878) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, le denominazioni “Ministero e Ministro dei trasporti” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

    Art. 132 Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri

    1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o quelle di cui all’art. 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine. Scaduto il termine di un anno, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l’intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell’articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L’ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati. (879)
    2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel comune di Campione d’Italia.
    3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento.
    4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l’interdizione all’accesso sul territorio nazionale.
    5. Fuori dei casi indicati all’articolo 93, comma 1-ter, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 (881) a euro 2.848 (881). L’organo accertatore trasmette il documento di circolazione all’ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, ordina l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 213. Se entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non è immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell’articolo 213. (880)

    (879) Comma così modificato dall’art. 53, comma 5, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, e, successivamente, dall’ art. 29-bis, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.

    (880) Comma modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 29-bis, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.

    (881) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo D.M. 27 dicembre 2018.

    Art. 133 Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione

    1. Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, quando circolano in Italia, devono essere muniti posteriormente della sigla distintiva dello Stato di origine.
    2. La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali.
    3. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sia nazionali che stranieri che circolano in Italia è vietato l’uso di sigla diversa da quella dello Stato di immatricolazione del veicolo.
    4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (882) ad euro 345 (882) .

    (882) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Art. 134 Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero o a stranieri

    1. Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l’esportazione, che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, se prescritte, e appartengano a cittadini italiani residenti all’estero o a stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento, come stabilito nel regolamento.
    1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’Anagrafe italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato dell’Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari o persone giuridiche costituite in uno dei Paesi dell’Unione europea che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste dall’articolo 93, a condizione che al momento dell’immatricolazione l’intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 . (883)
    2. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al comma 1 scaduta di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (884) ad euro 345 (884) . Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica qualora al veicolo, successivamente all’accertamento, venga rilasciata la carta di circolazione, ai sensi dell’articolo 93. (885) (886)

    (883) Comma inserito dall’art. 2, comma 7, lett. a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214 e, successivamente, così modificato dall’art. 25, comma 1, L. 25 gennaio 2006, n. 29.

    (884) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (885) La Corte costituzionale, con sentenza 28 marzo-12 aprile 1996, n. 110 (G.U. 17 aprile 1996, n. 16 – Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo anche quando sia disposta la proroga della carta di circolazione successivamente al sequestro del veicolo.

    (886) Comma così modificato dall’art. 2, comma 7, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    Art. 135 Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo (887)

    1. Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente. La patente di guida ed il permesso internazionale devono essere in corso di validità.
    2. Il permesso internazionale è emesso dall’autorità competente che ha rilasciato la patente ed è conforme a quanto stabilito in convenzioni internazionali cui l’Italia abbia aderito.
    3. I conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente rilasciata dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall’autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente.
    4. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all’osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi, fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.
    5. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall’organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della sospensione prevista per la violazione commessa. Il titolare richiede la restituzione della patente trascorso il predetto termine. Ferma restando l’efficacia del provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale, qualora, anche prima della scadenza del predetto termine, il titolare della patente ritirata dichiari di lasciare il territorio nazionale, può richiedere la restituzione della patente stessa al prefetto. Il prefetto dà comunicazione del provvedimento di inibizione alla guida, entro quindici giorni dalla sua adozione, all’Autorità che ha emesso la patente. Il provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale è notificato all’interessato nelle forme di cui all’articolo 201 ed ha efficacia dal momento della notifica del provvedimento ovvero dal ritiro del documento, se questo è stato disposto contestualmente all’accertamento della violazione. In tale ultimo caso, il conducente non residente in Italia è invitato ad eleggere un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica del predetto provvedimento.
    6. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall’organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni, ovvero per tre anni quando è prevista la revoca per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis o 187. Si applicano le procedure del comma 5.
    7. Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi del comma 5, si procede ai sensi del comma 6. Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi del comma 6, si applicano le sanzioni dell’articolo 116, commi 15 e 17.
    8. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che circoli sul territorio nazionale senza il permesso internazionale ovvero la traduzione ufficiale, di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 409 (888) ad euro 1.637 (888).
    9. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 (889) ad euro 318 (889).
    10. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o di idoneità quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 409 (888) ad euro 1.637 (888).
    11. Ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con patente non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dall’articolo 116, commi 15 e 17.
    12. Ai titolari di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, che, trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con l’abilitazione professionale eventualmente richiesta non più in corso di validità, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 116, commi 16 e 18.
    13. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, avendo acquisito la residenza anagrafica in Italia da non oltre un anno, guida con patente, scaduta di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 126, comma 11. La medesima sanzione si applica al titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o dello Spazio economico europeo, non residente in Italia, che circola con il predetto documento scaduto di validità. La patente è ritirata, contestualmente alla violazione, dall’organo accertatore ed inviata, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, la trasmette all’autorità dello Stato che l’ha emessa. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di guida con abilitazione professionale, ove richiesta, scaduta di validità.
    14. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza in Italia, guida con patente in corso di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 126, comma 11. Il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall’organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, lo trasmette all’ufficio della motorizzazione civile competente in ragione della residenza del titolare dei documenti predetti, ai fini della conversione. Qualora la patente posseduta non sia convertibile, il prefetto la trasmette all’autorità dello Stato che l’ha rilasciata.

    (887) Articolo così sostituito dall’art. 15, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, come modificato dall’art. 7, comma 1, D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2.

    (888) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 16 dicembre 2014, e aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (889) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 16 dicembre 2014. Successivamente, la misura dell’importo è stata confermata, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Art. 136 Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo (890)

    1. Fermo restando quanto previsto da accordi internazionali, il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia, può richiedere, la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana senza sostenere l’esame di idoneità di cui all’articolo 121, se consentito in specifiche intese bilaterali, a condizioni di reciprocità. La patente di guida italiana è rilasciata previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti fisici e psichici stabiliti dall’articolo 119. La patente convertita è ritirata e restituita, da parte dell’ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all’autorità dello Stato che l’ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell’eventuale documento abilitativo a sé stante.
    2. Qualora si proceda ai sensi del comma 1, sulla patente di guida italiana convertita è annotata l’avvenuta conversione, sia in sede di rilascio che in sede di rinnovo o di duplicazione, e, se del caso, sulla stessa è disposto provvedimento di revisione ai sensi dell’articolo 128.
    3. Non si procede alla conversione di patente di guida comunitaria, derivante da patente rilasciata da Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, con i quali lo Stato italiano non ha concluso intese bilaterali.
    4. Nel caso in cui è richiesta la conversione di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, derivante da precedente patente italiana, è rilasciata una patente di categoria non superiore a quella originaria.

    (890) Articolo modificato dall’art. 19, comma 4, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, dall’art. 24, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120 e, successivamente, così sostituito dall’art. 16, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

    Art. 136-bis Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo (891)

    1. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all’osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.
    2. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell’articolo 118-bis, può richiedere il riconoscimento della medesima da parte dello Stato italiano. Alle patenti di guida rilasciate da Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo riconosciute dall’autorità italiana, si applica la disciplina dell’articolo 126-bis.
    3. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell’articolo 118-bis, può richiedere la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana, valida per le stesse categorie alle quali è abilitato, senza sostenere l’esame di idoneità di cui all’articolo 121. L’ufficio della motorizzazione provvede a tale fine a verificare per quale categoria la patente posseduta sia effettivamente in corso di validità. La patente convertita è ritirata e restituita, da parte dell’ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all’autorità dello Stato che l’ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell’eventuale documento abilitativo a sé stante. Il titolare di patente di guida, senza limiti di validità amministrativa, trascorsi due anni dall’acquisizione della residenza normale, deve procedere alla conversione della patente posseduta.
    4. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia ai sensi dell’articolo 118-bis si applicano le disposizioni di cui all’articolo 128. A tale fine è fatto obbligo al titolare di procedere al riconoscimento o alla conversione della patente posseduta prima di sottoporsi alla revisione.
    5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano quando la patente di guida della quale si chiede il riconoscimento o la conversione è sospesa o revocata dallo Stato che la ha rilasciata.
    6. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell’articolo 118-bis, può ottenere da un ufficio della motorizzazione il rilascio di un duplicato della patente posseduta, qualora questa sia stata smarrita o sottratta. L’ufficio della motorizzazione procede al rilascio del duplicato in base alle informazioni in proprio possesso o, se del caso, in base alle informazioni acquisite presso le autorità competenti dello Stato che ha rilasciato la patente originaria.
    7. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che guidi veicoli senza la prescritta abilitazione professionale, è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 116, commi 16 e 18.
    8. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, residente in Italia ai sensi dell’articolo 118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 126, comma 11. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro del documento scaduto di validità, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Le medesime sanzioni si applicano nell’ipotesi di violazione delle disposizioni del comma 3, ultimo periodo.
    9. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, non residente in Italia ai sensi dell’articolo 118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 126, comma 11. Si applicano le disposizioni dell’articolo 135, comma 13, terzo periodo.

    (891) Articolo inserito dall’art. 17, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, come modificato dall’art. 8, comma 1, D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2.

    Art. 136-ter Provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo (892)

    1. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, commetta una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, si applicano le disposizioni dell’articolo 135, comma 5.
    2. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, commetta una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, si applicano le disposizioni dell’articolo 135, comma 6.
    3. Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento emanato ai sensi del comma 1, si procede ai sensi del comma 2. Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emanato ai sensi del comma 2, si applicano le sanzioni dell’articolo 116, commi 15 e 17.

    (892) Articolo inserito dall’art. 17, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

    Art. 137 Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida

    1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per circolare negli stati nei quali, ai sensi delle convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (893) , previa esibizione dei documenti di circolazione nazionali.
    2. I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (893) rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente. (894)

    (893) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (894) Comma così sostituito dall’art. 12, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.

    Art. 138 Veicoli e conducenti delle Forze armate (900)

    1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici, all’immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento.
    2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62, devono essere muniti, per circolare sulle strade non militari, di una autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando militare sentiti gli enti competenti, conformemente a quanto previsto dall’art. 10, comma 6. All’eventuale scorta provvede il predetto comando competente.
    3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio:
    a) all’addestramento, all’individuazione e all’accertamento dei requisiti necessari per la guida, all’esame di idoneità e al rilascio della patente militare di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate (895) ;
    b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relativi all’addestramento di cui alla lettera a).
    4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3 non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo.
    5. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere l’esame di idoneità, la patente di guida per veicoli delle corrispondenti categorie, secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (899), di concerto con il Ministro della difesa, sempreché la richiesta venga presentata per il tramite dell’autorità dalla quale dipendono durante il servizio o non oltre un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
    6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida militare può ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame e secondo le modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (899), purché gli interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
    7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei prescritti requisiti.
    8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore o da essi trainati in dotazione alle Forze armate sono stabilite d’intesa tra il Ministero dal quale dipendono l’arma o il corpo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (899).
    9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di materie radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.
    10. In ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizi di istituto, i mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti alle categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.
    11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano, della regione Valle d’Aosta, della Croce rossa, del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e della Protezione civile nazionale, della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano. (896)
    12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente rilasciata ai sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato con targa civile è soggetto alle sanzioni previste dall’art. 125, comma 3. La patente di guida è sospesa dall’autorità che l’ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie dell’amministrazione di appartenenza. (897)
    12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio rilasciata ai sensi dell’articolo 139 possono guidare veicoli delle corrispondenti categorie immatricolati con targa civile purché i veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali dell’amministrazione dello Stato. (898)

    (895) Lettera così modificata dall’art. 69, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (896) Comma così modificato dall’art. 69, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall’art. 5, comma 1-bis. D.L. 28 giugno 1995, n. 251, dall’art. 17, comma 28, lett. a), L. 27 dicembre 1997, n. 449 e, successivamente, dall’art. 8-quinquies, comma 1, D.L. 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 maggio 2005, n. 89.

    (897) Comma così modificato dall’art. 69, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (898) Comma aggiunto dall’art. 2, comma 7–bis, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (899) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (900) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi il D.M. 11 agosto 2004, n. 246.

    Art. 139 Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale (901)

    1. Ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a), dell’articolo 12, è rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti all’espletamento di compiti istituzionali dell’amministrazione di appartenenza.
    2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità per il rilascio della patente di cui al comma 1. (902)

    (901) Articolo così sostituito dall’art. 2, comma 7-ter, D.L. 27 agosto 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (902) Il regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale è stato emanato con D.M. 11 agosto 2004, n. 246.

    Titolo V

    NORME DI COMPORTAMENTO

    Art. 140 Principio informatore della circolazione

    1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
    2. I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono.

    Art. 141 Velocità

    1. E’ obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
    2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
    3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici. (907)
    4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l’incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.
    5. Il conducente non deve gareggiare in velocità.
    6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.
    7. All’osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.
    8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (903) (906) ad euro 345 (903) (906).
    9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter, chiunque viola le disposizioni del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (904) (906) ad euro 695 (904) (906). (905)
    10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 26 (903) (906) ad euro 102 (903) (906).
    11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (903) (906) ad euro 173 (903) (906).

    (903) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (904) Importo aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (905) Comma modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995; dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996 a decorrere dal 1° gennaio 1997; dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999; dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo, e dall’art. 8, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003. A norma dell’art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, le disposizioni dell’art. 8 del citato D.Lgs. n. 9/2002 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 168/2002. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 03, comma 1, lett. d), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (906) A norma dell’art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall’art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

    (907) La Corte costituzionale, con ordinanza 23-31 maggio 2005, n. 218 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 141, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.

    Art. 142 Limiti di velocità (925) (928)

    1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l’intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell’ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali. (908)
    2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l’applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (909) . Gli enti proprietari della strada hanno l’obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (909) può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l’imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l’ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (909) può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell’ente proprietario.
    3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:
    a) ciclomotori: 45 km/h (910) ;
    b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all’accordo di cui all’art. 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dai centri abitati; 30 km/h nei centri abitati (910) ;
    c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi (910) ;
    d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati (910) ;
    e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell’art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
    f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
    g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
    h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
    i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell’art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
    l) mezzi d’opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.
    4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l’indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell’art. 138, comma 11. (911)
    5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall’art. 141.
    6. Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento. (915) (926)
    6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno. (916) (929)
    7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (912) (923) ad euro 173 (912) (923).
    8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (913) (923) ad euro 695 (913) (923).
    9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 544 (922) (923) ad euro 2.174 (922) (923). Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. (917) (927)
    9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 847 (922) (923) ad euro 3.389 (922) (923). Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (918)
    10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (912) (923) ad euro 102 (912) (923).
    11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L’eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all’articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. E’ sempre disposto l’accompagnamento del mezzo presso un’officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179. (919) (924)
    12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (914)
    12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l’impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l’utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all’ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l’accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all’ente da cui dipende l’organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti. (920)
    12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall’attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno. (920)
    12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell’interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell’articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell’ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti. (921) (930)

    (908) Comma corretto da Comunicato 9 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 9 febbraio 1993, n. 32, modificato dall’art. 70, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e sostituito dall’art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale ultimo termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall’art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2002, n. 284. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’art. 25, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (909) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (910) Lettera così modificata dall’art. 70, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (911) Comma così modificato dall’art. 70, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (912) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (913) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (914) Comma modificato dall’art. 70, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. e), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160.

    (915) Comma così modificato dall’art. 3, comma 1, lett. a), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160.

    (916) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160.

    (917) Comma modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999; dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e, successivamente, sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. c), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’art. 25, comma 1, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (918) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, lett. c), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160 e, successivamente, così modificato dall’art. 25, comma 1, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (919) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160.

    (920) Comma aggiunto dall’art. 25, comma 1, lett. d), L. 29 luglio 2010, n. 120; per l’applicazione di tale disposizione, vedi i commi 2 e 3 del medesimo art. 25, L. 120/2010 e, successivamente, il comma 16 dell’art. 4-ter, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

    (921) Comma aggiunto dall’art. 25, comma 1, lett. d), L. 29 luglio 2010, n. 120 e, successivamente, così modificato dall’art. 4-ter, comma 15, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44; per l’applicazione di tale disposizione, vedi i commi 2 e 3 del medesimo art. 25, L. 120/2010 ed, infine, il comma 16 del suddetto art. 4-ter, D.L. 16/2012.

    (922) Importo aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (923) A norma dell’art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall’art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

    (924) La sanzione prevista per la violazione delle disposizioni del presente comma, esclusa dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 17 dicembre 2008, è stata aggiornata dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Si applica pertanto la sanzione da euro 923 ad euro 3.690, in riferimento all’art. 179, comma 2-bis, e la sanzione da euro 793 ad euro 3.175, in riferimento all’art. 179, comma 3.

    (925) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-18 dicembre 2001, n. 413 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2001, Ediz. Str.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 142 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, e 42, secondo comma, della Costituzione.

    (926) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-6 luglio 2004, n. 210 (Gazz. Uff. 14 luglio 2004, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 142, comma 6, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

    (927) La Corte costituzionale, con ordinanza 8 – 23 ottobre 2009, n. 267 (Gazz. Uff. 28 ottobre 2009, n. 43, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale «dell’art. 142, comma 6» (recte: comma 9), come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 27, 35 e 38 della Costituzione.

    (928) Per l’impiego di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento stabilite dal presente articolo, vedi l’art. 4, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, e il D.M. 13 giugno 2017.

    (929) Per l’attuazione delle disposizioni del presente comma, vedi il D.M. 15 agosto 2007.

    (930) Per l’approvazione del modello di relazione prevista dal presente comma e le relative modalità di trasmissione vedi il D.M. 30 dicembre 2019.

    Art. 143 Posizione dei veicoli sulla carreggiata

    1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.
    2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
    3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione.
    4. Quando una strada è divisa in due carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra; quando è divisa in tre carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra o quella centrale, salvo diversa segnalazione.
    5. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.
    [6. Sulle strade di tipo A) e B) di cui all’art. 2, comma 2, a tre o più corsie per senso di marcia, la corsia di destra è riservata ai veicoli lenti. (936) (931) ]

    7. All’interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera più a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso. Tuttavia i conducenti, qualunque sia l’intensità del traffico, possono impegnare la corsia più opportuna in relazione alla direzione che essi intendono prendere alla successiva intersezione; i conducenti stessi non possono peraltro cambiare corsia se non per predisporsi a svoltare a destra o a sinistra, o per fermarsi, in conformità delle norme che regolano queste manovre, ovvero per effettuare la manovra di sorpasso che in tale ipotesi è consentita anche a destra.
    8. Nelle strade con binari tramviari a raso, i veicoli possono procedere sui binari stessi purché, compatibilmente con le esigenze della circolazione, non ostacolino o rallentino la marcia dei tram, salva diversa segnalazione.
    9. Nelle strade con doppi binari tramviari a raso, entrambi su di un lato della carreggiata, i veicoli possono marciare a sinistra della zona interessata dai binari, purché rimangano sempre entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione.
    10. Ove la fermata dei tram o dei filobus sia corredata da apposita isola salvagente posta a destra dell’asse della strada, i veicoli, salvo diversa segnalazione che imponga il passaggio su un lato determinato, possono transitare indifferentemente a destra o a sinistra del salvagente, purché rimangano entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione e purché non comportino intralcio al movimento dei viaggiatori.
    11. Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 (932) ad euro 666 (932). (933)
    12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 328 (932) ad euro 1.311 (932). Dalla violazione prevista dal presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In casi di recidiva la sospensione è da due a sei mesi. (934)
    13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (935) ad euro 173 (935) .

    (931) Comma soppresso dall’art. 10, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall’art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2002, n. 284.

    (932) Importo arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005 e aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (933) Comma così modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, dall’art. 3, comma 1, lett. a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (934) Comma così modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, dall’art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (935) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (936) Comma modificato dall’art. 71, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    Art. 144 Circolazione dei veicoli per file parallele

    1. La circolazione per file parallele è ammessa nelle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia, quando la densità del traffico è tale che i veicoli occupano tutta la parte della carreggiata riservata al loro senso di marcia e si muovono ad una velocità condizionata da quella dei veicoli che precedono, ovvero in tutti i casi in cui gli agenti del traffico la autorizzano. E’ ammessa, altresì, lungo il tronco stradale adducente a una intersezione controllata da segnali luminosi o manuali; in tal caso, al segnale di via libera, essa deve continuare anche nell’area di manovra dell’intersezione stessa.
    2. Nella circolazione per file parallele è consentito ai conducenti di veicoli, esclusi i veicoli non a motore ed i ciclomotori, di non mantenersi presso il margine della carreggiata, pur rimanendo in ogni caso nella corsia prescelta.
    3. Il passaggio da una corsia all’altra è consentito, previa la necessaria segnalazione, soltanto quando si debba raggiungere la prima corsia di destra per svoltare a destra, o l’ultima corsia di sinistra per svoltare a sinistra, ovvero per effettuare una riduzione di velocità o una volontaria sospensione della marcia al margine della carreggiata, quando ciò non sia vietato. I conducenti che si trovano nella prima corsia di destra possono, inoltre, spostarsi da detta corsia quando devono superare un veicolo senza motore o comunque assai lento, sempre previa la necessaria segnalazione.
    4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (937) ad euro 173 (937) .

    (937) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Art. 145 Precedenza

    1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
    2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l’obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.
    3. Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tramviarie i conducenti hanno l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie, salvo diversa segnalazione.
    4. I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall’autorità competente ai sensi dell’art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
    5. I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall’autorità competente ai sensi dell’art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
    6. Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l’obbligo di arrestarsi a dare la precedenza a chi circola sulla strada.
    7. E’ vietato impegnare una intersezione o un attraversamento di linee ferroviarie o tramviarie quando il conducente non ha la possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l’area di manovra in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni.
    8. Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili è fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada. L’obbligo sussiste anche se le caratteristiche di dette vie variano nell’immediata prossimità dello sbocco sulla strada.
    9. I conducenti di veicoli su rotaia devono rispettare i segnali negativi della precedenza.
    10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 (938) (940) ad euro 666 (938) (940). (939) .
    11. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 10 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

    (938) Importo arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005 e aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (939) Comma così modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, dall’art. 3, comma 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (940) A norma dell’art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall’art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

    Art. 146 Violazione della segnaletica stradale

    1. L’utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento.
    2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (941) (946) ad euro 173 (941) (946). Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7 nonché dell’art. 191, comma 4. (942)
    3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 (943) (946) ad euro 666 (943) (946). (944) (947)
    3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (945)

    (941) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (942) Comma così modificato dall’art. 72, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (943) Importo arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005 e aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (944) Comma così modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, dall’art. 3, comma 3, lett. a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (945) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 3, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (946) A norma dell’art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall’art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

    (947) Vedi, anche, l’art. 11, L. 16 dicembre 1999, n. 494.

    Art. 147 Comportamento ai passaggi a livello

    1. Gli utenti della strada, approssimandosi ad un passaggio a livello, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti e devono osservare le segnalazioni indicate nell’art. 44. (948)
    2. Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere o semibarriere, gli utenti della strada devono assicurarsi, in prossimità delle segnalazioni previste nel regolamento di cui all’art. 44, comma 3, che nessun treno sia in vista e in caso affermativo attraversare rapidamente i binari; in caso contrario devono fermarsi senza impegnarli.
    3. Gli utenti della strada non devono attraversare un passaggio a livello quando:
    a) siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere o le semibarriere;
    b) siano in movimento di apertura le semibarriere;
    c) siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall’art. 44, comma 2, e dal regolamento, di cui al comma 3 dello stesso articolo;
    d) siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere previsti dal medesimo articolo.
    4. Gli utenti della strada devono sollecitamente sgombrare il passaggio a livello. In caso di arresto forzato del veicolo il conducente deve cercare di portarlo fuori dei binari o, in caso di materiale impossibilità, deve fare tutto quanto gli è possibile per evitare ogni pericolo per le persone, nonché fare in modo che i conducenti dei veicoli su rotaia siano avvisati in tempo utile dell’esistenza del pericolo.
    5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (949) ad euro 345 (949) .
    6. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una violazione di cui al comma 5 per almeno due volte, all’ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

    (948) Comma così modificato dall’art. 73, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (949) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Art. 148 Sorpasso (959)

    1. Il sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione.
    2. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:
    a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
    b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;
    c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso;
    d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell’utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l’utente da sorpassare.
    3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l’apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare. (950)
    4. L’utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso utente deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
    5. Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata, tenuto anche conto della densità della circolazione in senso contrario, non consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocità, il conducente di quest’ultimo veicolo deve rallentare e, se necessario, mettersi da parte appena possibile, per lasciar passare i veicoli che seguono. Nei centri abitati non sono tenuti all’osservanza di quest’ultima disposizione i conducenti di veicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone.
    6. Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia il conducente che, dopo aver eseguito un sorpasso, sia indotto a sorpassare un altro veicolo o animale, può rimanere sulla corsia impegnata per il primo sorpasso a condizione che la manovra non sia di intralcio ai veicoli più rapidi che sopraggiungono da tergo.
    7. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre.
    8. Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in sede stradale riservata, deve effettuarsi a destra quando la larghezza della carreggiata a destra del binario lo consenta; se si tratta di carreggiata a senso unico di circolazione il sorpasso si può effettuare su ambo i lati. (951)
    9. Qualora il tram o il filobus siano fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori e non esista un salvagente, il sorpasso a destra è vietato. (952)
    10. E’ vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità; in tali casi il sorpasso è consentito solo quando la strada è a due carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita segnaletica orizzontale.
    11. E’ vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonché il superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia. (960)
    12. E’ vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni. Esso è, però, consentito:
    a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra.
    b) quando avvenga su strada a precedenza, purché a due carreggiate separate o a senso unico o ad almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e le corsie siano delimitate dall’apposita segnaletica orizzontale;
    c) quando il veicolo che si sorpassa è a due ruote non a motore, sempre che non sia necessario spostarsi sulla parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia;
    d) quando la circolazione sia regolata da semafori o da agenti del traffico.
    13. E’ vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere, salvo che la circolazione stradale sia regolata da semafori, nonché il sorpasso di un veicolo che si sia arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di un attraversamento pedonale per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata. (953)
    14. E’ vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, oltre che nei casi sopra previsti, anche nelle strade o tratti di esse in cui il divieto sia imposto dall’apposito segnale. (954)
    15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui ciò sia consentito, ovvero compia un sorpasso senza osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 (955) ad euro 333 (955). Alla stessa sanzione soggiace chi viola le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (956)
    16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9, 10, 11, 12 e 13 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 (958) ad euro 666 (958). Quando non si osservi il divieto di sorpasso di cui al comma 14, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 328 (958) ad euro 1.311 (958). Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti del divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente è da due a sei mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi. (957) (960)

    (950) Comma così modificato dall’art. 74, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (951) Comma così modificato dall’art. 74, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (952) Comma inserito dall’art. 74, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993. L’art. 74, comma 1, lett. c) del medesimo decreto 360/1993, ha contestualmente abrogato l’originario comma 9, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (953) Comma così modificato dall’art. 74, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (954) Comma così sostituito dall’art. 74, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (955) Importo arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (956) Comma così modificato dall’art. 74, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, dall’art. 3, comma 4, lett. a), e b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (957) Comma così modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, dall’art. 3, comma 4, lett. c), d) ed e), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (958) Importo arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005 e aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (959) Per l’impiego di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento stabilite dal presente articolo, vedi l’art. 4, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168.

    (960) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-21 ottobre 2005, n. 396 (Gazz. Uff. 26 ottobre 2005, n. 43, 1ª Serie speciale) e con ordinanza 5-20 febbraio 2007, n. 45 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2007, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 148, comma 16, come modificato dall’art. 3, comma 4, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata per contrasto con gli artt. 1, 3, 4 e 35 della Costituzione. La stessa Corte con altra ordinanza 12 – 16 dicembre 2011, n. 336 (Gazz. Uff. 21 dicembre 2011, n. 53, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 148, commi 11 e 16, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    Art. 149 Distanza di sicurezza tra veicoli

    1. Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l’arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.
    2. Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto di sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 100 m. Questa disposizione non si osserva nei tratti di strada con due o più corsie per senso di marcia.
    3. Quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici, i veicoli devono procedere con la massima cautela. La distanza di sicurezza rispetto a tali macchine non deve essere comunque inferiore a 20 m. I veicoli che procedono in senso opposto sono tenuti, se necessario, ad arrestarsi al fine di non intralciarne il lavoro.
    4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (961) (962) ad euro 173 (961) (962).
    5. Quando dall’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo deriva una collisione con grave danno ai veicoli e tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’art. 80, comma 7, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 87 (961) (962) ad euro 345 (961) (962). Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all’ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
    6. Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (963) (962) ad euro 1.734 (963) (962), salva l’applicazione delle sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose o di omicidio colposo. Si applicano le disposizioni del capo II, sezione I e II, del titolo VI.

    (961) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (962) A norma dell’art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall’art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

    (963) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Art. 150 Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna

    1. Quando l’incrocio non sia possibile a causa di lavori, veicoli fermi o altri ostacoli, il conducente, il cui senso di marcia è ostacolato e non può tenersi vicino al margine destro della carreggiata, deve arrestarsi per lasciar passare i veicoli che provengono in senso inverso.
    2. Sulle strade di montagna o comunque a forte pendenza, se l’incrocio con altri veicoli è malagevole o impossibile, il conducente che procede in discesa deve arrestarsi e accostarsi quanto più possibile al margine destro della carreggiata o spostarsi sulla piazzola, ove esista. Tuttavia, se il conducente che procede in salita dispone di una piazzola deve arrestarsi su di essa, se la strada è tanto stretta da rendere altrimenti necessaria la manovra in retromarcia.
    3. Quando la manovra di retromarcia si rende necessaria, i complessi di veicoli hanno la precedenza rispetto agli altri veicoli; i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t rispetto a quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; gli autobus rispetto agli autocarri. Se si tratta di veicoli appartenenti entrambi alla medesima categoria tra quelle suddette, la retromarcia deve essere eseguita dal conducente del veicolo che procede in discesa, a meno che non sia manifestamente più agevole per il conducente del veicolo che procede in salita, in particolare se quest’ultimo si trovi in prossimità di una piazzola.
    4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (964) ad euro 173 (964) .
    5. Alla violazione delle disposizioni del presente articolo si applica l’art. 149, commi 5 e 6.

    (964) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Art. 151 Definizioni relative alle segnalazioni visive e all’illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

    1. Ai fini del presente titolo si intende per:
    a) proiettore di profondità: il dispositivo che serve ad illuminare in profondità la strada antistante il veicolo;
    b) proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminare la strada antistante il veicolo senza abbagliare;
    c) proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a migliorare l’illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere;
    d) proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve ad illuminare la strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia;
    e) indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti: il dispositivo che serve a segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra;
    f) segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione;
    g) dispositivo d’illuminazione della targa posteriore: il dispositivo che serve ad illuminare la targa posteriore; (965)
    h) luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale; (966)
    i) luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o doppio che serve a rendere più visibile il veicolo dalla parte posteriore in caso di forte nebbia, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto; (965)
    l) luce di sosta: il dispositivo che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato. In tal caso sostituisce le luci di posizione;
    m) luce d’ingombro: il dispositivo destinato a completare le luci di posizione del veicolo, per segnalare le particolari dimensioni del suo ingombro;
    n) luce di arresto: il dispositivo che serve ad indicare agli altri utenti che il conducente aziona il freno di servizio;
    o) catadiottro: dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare la presenza del veicolo;
    p) pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli; (967)
    p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare particolari categorie di veicoli; (968)
    p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l’avanti destinato a rendere più facilmente visibile un veicolo durante la circolazione diurna; (968)
    p-quater) luci d’angolo: le luci usate per fornire illuminazione supplementare a quella parte della strada situata in prossimità dell’angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso è in procinto di curvare; (968)
    p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che può essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione della distribuzione luminosa del proiettore anabbagliante; (968)
    p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e sugli autoveicoli di cui all’articolo 177; (968)
    p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione: il dispositivo supplementare installato sui veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalità, sui mezzi d’opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica. (968)

    (965) Lettera così modificata dall’art. 75, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (966) Lettera così sostituita dall’art. 3, comma 5, lett. a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (967) Lettera così sostituita dall’art. 3, comma 5, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (968) Lettera aggiunta dall’art. 3, comma 5, lett. c), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    Art. 152 Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli (969)

    1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, quali definiti rispettivamente dall’articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l’obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d’ingombro. Fuori dei casi indicati dall’articolo 153, comma 1, in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono essere utilizzate, se il veicolo ne è dotato, le luci di marcia diurna. Fanno eccezione all’obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico. (971)
    2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (970) ad euro 173 (970).

    (969) Articolo modificato dall’art. 76, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, dall’art. 11, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, dall’art. 1, commi 2 e 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, dall’art. 3, comma 6, lett. a) e b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214 e, successivamente, così sostituito dall’art. 26, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (970) Importo aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Successivamente, la misura dell’importo è stata confermata, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (971) Per la regolamentazione dell’istallazione delle luci di marcia diurna sui veicoli in circolazione, vedi il Decreto 6 novembre 2013.

    Art. 153 Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

    1. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l’illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti. (972)
    2. I proiettori di profondità non devono essere usati fuori dei casi rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dal comma 1 nei centri abitati anche se l’illuminazione pubblica sia sufficiente. (973)
    3. I conducenti devono spegnere i proiettori di profondità passando a quelli anabbaglianti nei seguenti casi:
    a) quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle luci alla distanza necessaria affinché i conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo;
    b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l’uso dei proiettori di profondità avvenga brevemente in modo intermittente per segnalare al veicolo che precede l’intenzione di sorpassare;
    c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su corsi d’acqua o su altre strade contigue.
    4. E’ consentito l’uso intermittente dei proiettori di profondità per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede l’intenzione di sorpassare. Tale uso è consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1, anche all’interno dei centri abitati. (974)
    5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l’uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall’illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza. (975)
    6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati nel comma 1, durante la sosta al margine della carreggiata, i veicoli a motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore a 6 metri e larghezza non superiore a 2 metri possono essere segnalati, utilizzando in luogo delle luci di posizione, le luci di sosta poste dalla parte del traffico. (976)
    7. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione luminosa di pericolo:
    a) nei casi di ingombro della carreggiata;
    b) durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di pericolo ove questo sia necessario;
    c) quando per avaria il veicolo è costretto a procedere a velocità particolarmente ridotta;
    d) quando si verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;
    e) in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della strada.
    8. In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 metri, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto deve essere usata la luce posteriore per nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato. (977)
    9. E’ vietato l’uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell’art. 151.
    10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (978) ad euro 345 (978).
    11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (978) ad euro 173 (978).

    (972) Comma modificato dall’art. 12, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003, a sua volta abrogato dall’art. 1, comma 4, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168; successivamente, il presente comma è così stato sostituito dall’art. 3, comma 7, lett. a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (973) Comma così modificato dall’art. 77, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall’art. 3, comma 7, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (974) Comma così modificato dall’art. 3, comma 7, lett. c), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (975) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 7, lett. d), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (976) Comma così modificato dall’art. 3, comma 7, lett. e), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (977) Comma così modificato dall’art. 77, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (978) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Art. 154 Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre

    1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un’altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:
    a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
    b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
    2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata completata. Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l’intenzione di rallentare per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda voltare. (979)
    3. I conducenti devono, altresì:
    a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile sul margine destro della carreggiata;
    b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all’asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l’altra strada contromano e devono usare la massima prudenza;
    c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.
    4. E’ vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento di direzione.
    5. Nell’esecuzione delle manovre i conducenti non devono eseguire brusche frenate o rallentare improvvisamente.
    6. L’inversione del senso di marcia è vietata in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve o dei dossi.
    7. Chiunque viola la disposizione del comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (980) (981) ad euro 345 (980) (981).
    8. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (980) (981) ad euro 173 (980) (981).

    (979) Comma così modificato dall’art. 78, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (980) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (981) A norma dell’art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall’art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

    Art. 155 Limitazione dei rumori

    1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa.
    2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.
    3. Nell’usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità fissati dal regolamento.
    4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono limitare l’emissione sonora ai tempi massimi previsti dal regolamento e, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991. (982)
    5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (983) ad euro 173 (983) .

    (982) Comma così modificato dall’art. 79, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (983) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Art. 156 Uso dei dispositivi di segnalazione acustica

    1. Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la massima moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale. La segnalazione deve essere la più breve possibile.
    2. Fuori dei centri abitati l’uso del dispositivo di segnalazione acustica è consentito ogni qualvolta le condizioni ambientali o del traffico lo richiedano al fine di evitare incidenti, in particolare durante le manovre di sorpasso. Durante le ore notturne ovvero di giorno, se ne ricorre la necessità, il segnale acustico può essere sostituito da segnali luminosi a breve intermittenza mediante i proiettori di profondità, nei casi in cui ciò non sia vietato.
    3. Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i casi di effettivo e immediato pericolo. Nelle ore notturne, in luogo delle segnalazioni acustiche, è consentito l’uso dei proiettori di profondità a breve intermittenza.
    4. In caso di necessità, i conducenti dei veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi sono esentati dall’obbligo di osservare divieti e limitazioni sull’uso dei dispositivi di segnalazione acustica.
    5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (984) ad euro 173 (984).

    (984) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Art. 157 Arresto, fermata e sosta dei veicoli

    1. Agli effetti delle presenti norme:
    a) per arresto si intende l’interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
    b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
    c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
    d) per sosta di emergenza si intende l’interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
    2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento. (985)
    3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.
    4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a 3 m di larghezza.
    5. Nelle zone di sosta all’uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
    6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.
    7. E’ fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.
    7-bis. E’ fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 223 (989) ad euro 445 (989). (987)
    8. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (986) ad euro 173 (986) . (988)

    (985) Comma così modificato dall’art. 3, comma 8, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (986) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (987) Comma inserito dall’art. 3-bis, comma 1, lett. a), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160 e, successivamente, così modificato dall’art. 27, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (988) Comma così modificato dall’art. 3-bis, comma 1, lett. b), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160.

    (989) Importo aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Successivamente, la misura dell’importo è stata confermata, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Art. 158 Divieto di fermata e di sosta dei veicoli

    1. La fermata e la sosta sono vietate:
    a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;
    b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
    c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
    d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
    e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;
    f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
    g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime; (990)
    h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;
    h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica; in caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, la sosta è concessa gratuitamente al veicolo elettrico o ibrido plug-in per un periodo massimo di un’ora. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7 (998).
    2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata: (991)
    a) allo sbocco dei passi carrabili;
    b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
    c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli; (992)
    d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
    e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite; (993)
    f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
    g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all’art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli; (1000)
    h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
    i) nelle aree pedonali urbane;
    l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
    m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
    n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
    o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all’erogazione;
    o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite (999).
    3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
    4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso.
    5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 (997) ad euro 168 (997) per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 87 (996) ad euro 345 (996) per i restanti veicoli. (994)
    6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 (997) ad euro 100 (997) per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 42 (996) ad euro 173 (996) per i restanti veicoli. (995)
    7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.

    (990) Lettera corretta da Comunicato 9 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 9 febbraio 1993, n. 32 e, successivamente, così modificata dall’art. 80, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (991) Alinea così modificato dall’art. 80, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (992) Lettera così modificata dall’art. 80, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (993) Lettera così sostituita dall’art. 80, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (994) Comma così modificato dall’art. 3, comma 8-bis, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214 e, successivamente, dall’art. 27, comma 2, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (995) Comma così modificato dall’art. 27, comma 2, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (996) Importo aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Successivamente, la misura dell’importo è stata confermata, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (997) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (998) Lettera aggiunta dall’ art. 17, comma 1, D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257, a decorrere dal 14 gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 24, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 257/2016. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall’ art. 57, comma 5, D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

    (999) Lettera aggiunta dall’ art. 47-bis, comma 3, lett. c), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

    (1000) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-25 novembre 2004, n. 362 (Gazz. Uff. 1° dicembre 2004, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 158, comma 2, lettera g), sollevata in riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo, e 32 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 8-17 marzo 2006, n. 113 (Gazz. Uff. 22 marzo 2006, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 158, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in combinato disposto con gli artt. 11 e 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, e in relazione all’art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    Art. 159 Rimozione e blocco dei veicoli

    1. Gli organi di polizia, di cui all’art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli:
    a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell’ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall’apposito pannello aggiuntivo;
    b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4, e 158, commi 1, 2 e 3; (1001)
    c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
    d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall’ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo. (1005)
    2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto delle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (1004) può provvedersi all’aggiornamento delle caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall’evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione. (1002)
    3. In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalità di applicazione saranno stabilite nel regolamento. L’applicazione di detto attrezzo non è consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.
    4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
    5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l’ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
    5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l’operatività delle strutture portuali. (1003)

    (1001) Lettera così modificata dall’art. 81, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1002) Comma così modificato dall’art. 81, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1003) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 8-ter, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214.

    (1004) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (1005) Vedi, anche, l’art. 11, L. 16 dicembre 1999, n. 494.

    Art. 160 Sosta degli animali

    1. Salvo quanto disposto nell’art. 672 del codice penale, nei centri urbani il conducente deve vigilare affinché gli animali in sosta, con o senza attacco, a lui affidati, siano sempre perfettamente assicurati mediante appositi dispositivi o sostegni fissi e legati in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Durante le ore notturne gli animali potranno sostare soltanto in luoghi sufficientemente illuminati. Fuori dei centri abitati è vietata la sosta degli animali sulla carreggiata.
    2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (1006) ad euro 102 (1006) .

    (1006) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Art. 161 Ingombro della carreggiata

    1. Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente, al fine di evitare ogni pericolo per il traffico sopraggiungente, deve sollecitamente rendere libero per quanto possibile il transito provvedendo a rimuovere l’ingombro e a spingere il veicolo fuori della carreggiata o, se ciò non è possibile, a collocarlo sul margine destro della carreggiata e parallelamente all’asse di essa.
    2. Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito.
    3. Nei casi previsti dal presente articolo, l’utente deve provvedere a segnalare il pericolo o l’intralcio agli utenti mediante il segnale di cui all’art. 162 o in mancanza con altri mezzi idonei, nonché informare l’ente proprietario della strada od un organo di polizia.
    4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (1007) ad euro 173 (1007) .

    (1007) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Art. 162 Segnalazione di veicolo fermo

    1. Fatti salvi gli obblighi di cui all’art. 152, fuori dei centri abitati i veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il segnale deve essere collocato alla distanza prevista dal regolamento. (1008)
    2. Il segnale mobile di pericolo è di forma triangolare, rivestito di materiale retroriflettente e munito di un apposito sostegno che ne consenta l’appoggio sul piano stradale in posizione pressoché verticale in modo da garantirne la visibilità.
    3. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione del segnale. Il triangolo deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell’approvazione.
    4. Qualora il veicolo non sia dotato dell’apposito segnale mobile di pericolo, il conducente deve provvedere in altro modo a presegnalare efficacemente l’ostacolo.
    4-bis. Nei casi indicati dal comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di approvazione di tali dispositivi. (1009)
    4-ter. A decorrere dal 1° aprile 2004, nei casi indicati al comma 1 è fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza aver indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle. (1010) (1012)
    5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (1011) ad euro 173 (1011) .

    (1008) Comma così modificato dall’art. 82, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1009) Comma inserito dall’art. 3, comma 9, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (1010) Comma inserito dall’art. 3, comma 9, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214 e, successivamente, così modificato dall’art. 5, comma 1, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47.

    (1011) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (1012) Le caratteristiche tecniche di cui al presente comma sono state approvate con D.M. 30 dicembre 2003.

    Art. 163 Convogli militari, cortei e simili

    1. E’ vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; è vietato altresì inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli.
    2. E’ vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni.
    3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (1013) ad euro 173 (1013) .

    (1013) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Art. 164 Sistemazione del carico sui veicoli

    1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
    2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall’art. 61.
    2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di linea, in deroga al comma 2, è consentito l’utilizzo di strutture portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente; tale struttura può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo di 80 cm dalla sagoma propria del mezzo. (1018)
    3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all’art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori dalla sagoma del veicolo, purché la sporgenza di ciascuna parte non superi centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
    4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.
    5. E’ vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.
    6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all’asse del veicolo. (1014)
    7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell’approvazione. (1015)
    8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (1016) ad euro 345 (1016) .
    9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l’organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all’applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all’avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento. (1017)

    (1014) Comma così modificato dall’art. 83, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1015) Comma così modificato dall’art. 83, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1016) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (1017) Comma così modificato dall’art. 83, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1018) Comma inserito dall’ art. 9, comma 2, lett. b), L. 11 gennaio 2018, n. 2.

    Art. 165 Traino di veicoli in avaria

    1. Al di fuori dei casi previsti dall’art. 63, il traino, per incombente situazione di emergenza, di un veicolo da parte di un altro deve avvenire attraverso un solido collegamento tra i veicoli stessi, da effettuarsi mediante aggancio con fune, catena, cavo, barra rigida od altro analogo attrezzo, purché idoneamente segnalati in modo tale da essere avvistati e risultare chiaramente percepibili da parte degli altri utenti della strada.
    2. Durante le operazioni di traino il veicolo trainato deve mantenere attivato il dispositivo luminoso a luce intermittente di cui all’art. 151, lettera f), oppure, in mancanza di tale segnalazione, mantenere esposto sul lato rivolto alla circolazione il pannello di cui all’art. 164, comma 6, ovvero il segnale mobile di cui all’art. 162. Il veicolo trainante, ove ne sia munito, deve mantenere attivato l’apposito dispositivo a luce gialla prescritto dal regolamento per i veicoli di soccorso stradale.
    3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (1019) ad euro 345 (1019) .

    (1019) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Art. 166 Trasporto di cose su veicoli a trazione animale

    1. Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non può superare la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa. (1020)
    2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico indicato nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione di cui all’art. 62, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (1021) ad euro 102 (1021) .

    (1020) Comma così corretto da Comunicato 9 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 9 febbraio 1993, n. 32 e, successivamente, da Comunicato 13 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 13 febbraio 1993, n. 36.

    (1021) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Art. 167 Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi (1022)

    1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione. (1023)
    2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il 5 per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
    a) da euro 42 (1024) ad euro 173 (1024) , se l’eccedenza non supera 1 t;
    b) da euro 87 (1024) ad euro 345 (1024) , se l’eccedenza non supera le 2 t;
    c) da euro 173 (1025) ad euro 695 (1025) , se l’eccedenza non supera le 3 t;
    d) da euro 431 (1036) ad euro 1.734 (1036) , se l’eccedenza supera le 3 t.
    2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2. (1032) (1035)
    3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al 5 per cento, non superi rispettivamente il 10, 20, 30 per cento, oppure superi il 30 per cento della massa complessiva. (1026)
    3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3. (1033) (1035)
    4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all’art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all’intradosso delle opere d’arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all’art. 10, comma 3, lettera e) e g), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all’intradosso delle opere d’arte non inferiore a 30 cm. (1027)
    5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il 5 per cento a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un’unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis: in tal caso l’eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore e il 5 per cento per il veicolo rimorchiato. (1028) (1035)
    6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell’ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso. (1029)
    7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (1025) ad euro 695 (1025) , ferma restando la responsabilità civile di cui all’art. 2054 del codice civile.
    8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l’applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori.
    9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L’intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l’indennizzo di cui all’art. 10, comma 10, commisurato all’eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all’art. 62.
    10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.
    10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l’eccedenza di massa ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 è pari al valore minimo fra il 20 per cento e 10 per cento più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione. (1034)
    11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all’art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell’autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del 5 per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell’art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell’autorizzazione. (1030)
    12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l’accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. (1031)
    13. Ai veicoli immatricolati all’estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.

    (1022) Rubrica così modificata dall’art. 84, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1023) Comma così modificato dall’art. 84, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1024) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (1025) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (1026) Comma così modificato dall’art. 84, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1027) Comma così modificato dall’art. 84, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1028) Comma corretto da Comunicato 13 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 13 febbraio 1993, n. 36 e, successivamente, così modificato dall’art. 17, comma 12, lett. c), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

    (1029) Comma così modificato dall’art. 84, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1030) Comma così modificato dall’art. 84, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, e successivamente dall’art. 28, comma 3, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

    (1031) Comma modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 9 febbraio 1993, n. 32.

    (1032) Comma inserito dall’art. 17, comma 12, lett. a), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

    (1033) Comma inserito dall’art. 17, comma 12, lett. b), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

    (1034) Comma inserito dall’art. 17, comma 12, lett. d), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

    (1035) La sanzione prevista per la violazione delle disposizioni del presente comma, esclusa dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, ai sensi dell’ art. 1, comma 2, D.M. 19 dicembre 2012, è stata aggiornata dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Si applica pertanto la sanzione:

    – da euro 40 ad euro 164 nell’ipotesi di cui alla lettera a);

    – da euro 83 ad euro 328 nell’ipotesi di cui alla lettera b);

    – da euro 164 ad euro 659 nell’ipotesi di cui alla lettera c);

    – da euro 410 ad euro 1.646 nell’ipotesi di cui alla lettera d).

    (1036) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Art. 168 Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi

    1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839 e successive modificazioni e integrazioni.
    2. La circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su strada, nonché le prescrizioni relative all’etichettaggio, all’imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali è regolata dagli allegati all’accordo di cui al comma 1 recepiti nell’ordinamento in conformità alle norme vigenti. (1037)
    3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada, all’interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l’obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.
    4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, con decreti previamente notificati alla commissione europea ai fini dell’autorizzazione, può prescrivere, esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni più rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose effettuato da veicoli, purché non relative alla costruzione degli stessi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, dello sviluppo economico e della salute, possono essere altresì classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi tra quelli di cui al comma 1, ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili può altresì essere imposto l’obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando l’autorità competente, nonché i criteri e le modalità da seguire. (1045)
    4-bis. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell’interno, della salute e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, rilascia autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale che sono proibite o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalle disposizioni di cui al comma 2. Le autorizzazioni sono definite e limitate nel tempo e possono essere concesse solo quando ricorrono particolari esigenze di ordine tecnico ovvero di tutela della sicurezza pubblica. (1046)
    5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme dell’art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e successive modifiche.
    6. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e previa notifica alla Commissione europea, ai fini dell’autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell’interno, della salute, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, può derogare le condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per:
    a) il trasporto nazionale di piccole quantità di merce, purché non relative a materie a media o alta radioattività;
    b) merci pericolose destinate al trasporto locale su brevi distanze. (1047)
    7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a pieno carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di circolazione, è soggetto alle sanzioni amministrative previste nell’art. 167, comma 2, in misura doppia.
    8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.050 (1038) ad euro 8.202 (1038) . (1039)
    8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le sanzioni accessorie della sospensione della carta di circolazione e della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi. In caso di reiterazione delle violazioni consegue anche la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (1040) .
    9. Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all’idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 415 (1041) ad euro 1.668 (1041). A tali violazioni, qualora riconducibili alle responsabilità del trasportatore, così come definite nell’accordo di cui al comma 1, ovvero del conducente, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente e della carta di circolazione del veicolo con il quale è stata commessa la violazione per un periodo da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. A chiunque violi le disposizioni del comma 4, primo periodo, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 8, nonché le disposizioni del periodo precedente. (1042)
    9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell’equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 415 (1041) ad euro 1.668 (1041). (1043)
    9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis, viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 (1041) ad euro 666 (1041). (1043)
    10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dell’art. 167, comma 9 (1044) (1048).

    (1037) Comma modificato dall’art. 85, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così sostituito dall’art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35, a decorrere dal 12 marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 16, comma 1 del medesimo D.Lgs. 35/2010.

    (1038) Importo elevato dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (1039) Comma modificato dall’art. 85, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così sostituito dall’art. 20, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

    (1040) Comma inserito dall’art. 20, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

    (1041) Importo arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005 e aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (1042) Comma modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, sostituito dall’art. 3, comma 9-bis, lett. a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214. Infine il presente comma è stato così modificato dall’art. 6, comma 1, lett. e) ed f), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35, a decorrere dal 12 marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 16, comma 1 del medesimo D.Lgs. 35/2010.

    (1043) Comma inserito dall’art. 3, comma 9-bis, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214 e, successivamente, così modificato dall’art. 6, comma 1, lett. e), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35, a decorrere dal 12 marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 16, comma 1 del medesimo D.Lgs. 35/2010.

    (1044) Comma così modificato dall’art. 85, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1045) Comma così sostituito dall’art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35, a decorrere dal 12 marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 16, comma 1 del medesimo D.Lgs. 35/2010.

    (1046) Comma inserito dall’art. 6, comma 1, lett. c), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35, a decorrere dal 12 marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 16, comma 1 del medesimo D.Lgs. 35/2010.

    (1047) Comma così sostituito dall’art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35, a decorrere dal 12 marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 16, comma 1 del medesimo D.Lgs. 35/2010.

    (1048) La Corte costituzionale, con sentenza 04 – 07 aprile 2011, n. 118 (Gazz. Uff. 13 aprile 2011, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 168, comma 10, sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 27 e 117, primo comma, della Costituzione.

    Art. 169 Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore

    1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.
    2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all’ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione.
    3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati al trasporto di persone, escluse le autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.
    4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.
    5. Fino all’8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici. (1057)
    6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. E’ consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (1049) . (1050)
    7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (1051) ad euro 695 (1051) . (1052)
    8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (1058) ad euro 1.734 (1058) , nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. (1054)
    9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (1053) ad euro 173 (1053) . (1055)
    10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (1053) ad euro 345 (1053) (1056) .

    (1049) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (1050) Comma così modificato dall’art. 86, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1051) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (1052) Comma così modificato dall’art. 86, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1053) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (1054) Comma così corretto da Comunicato 9 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 9 febbraio 1993, n. 32.

    (1055) Comma così modificato dall’art. 86, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1056) Comma così modificato dall’art. 86, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1057) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 marzo 2006, n. 150, a decorrere dal 14 aprile 2006.

    (1058) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Art. 170 Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote (1059)

    1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.
    1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque. (1066)
    2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia età superiore a sedici anni. (1060)
    3. Sui veicoli di cui al comma 1 l’eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo. (1061)
    4. E’ vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.
    5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore. (1062)
    6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 (1063) ad euro 333 (1063). (1064)
    6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 165 (1068) ad euro 661 (1068). (1067)
    7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minore di sedici anni, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. (1065)

    (1059) Rubrica così modificata dall’art. 87, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1060) Comma sostituito dall’art. 3, comma 10, lett. a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 11, comma 2, lett. d), n. 1), L. 29 luglio 2015, n. 115.

    (1061) Comma così modificato dall’art. 3, comma 10, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (1062) Comma così modificato dall’art. 87, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1063) Importo arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (1064) Comma così modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, dall’art. 3, comma 10, lett. c), D.L. 27 giugno 2003, n. 151 , convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (1065) Comma modificato dall’art. 87, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, sostituito dall’art. 2, comma 167, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e, successivamente, così modificato dall’ art. 11, comma 2, lett. d), n. 2), L. 29 luglio 2015, n. 115.

    (1066) Comma inserito dall’art. 2, comma 3, lett. a), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160.

    (1067) Comma inserito dall’art. 2, comma 3, lett. b), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160.

    (1068) Importo aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Art. 171 Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote (1075) (1078)

    1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, in conformità con i regolamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l’Europa e con la normativa comunitaria. (1069)
    1-bis. Sono esenti dall’obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:
    a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
    b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l’utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento. (1070) (1079) (1076)
    2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 (1071) ad euro 333 (1071). Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente. (1072) (1077)
    3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso. (1073) (1077)
    4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 868 (1074) ad euro 3.471 (1074) .
    5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

    (1069) Comma modificato dall’art. 88, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall’art. 33, comma 1, lett. a), L. 7 dicembre 1999, n. 472, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della stessa L. 472/99 e, successivamente, sostituito dall’art. 3, comma 11, lett. a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’art. 28, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120; per l’applicazione di tale ultima disposizione, vedi il comma 2 del medesimo art. 28, L. 120/2010.

    (1070) Comma inserito dall’art. 33, comma 1, lett. b), L. 7 dicembre 1999, n. 472, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della stessa L. 472/99 e, successivamente, così sostituito dall’art. 3, comma 11, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (1071) Importo arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (1072) Comma così modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, dall’art. 3, comma 11, lett. c), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (1073) Comma sostituito dall’art. 3, comma 11, lett. d), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214 e, successivamente, dall’art. 2, comma 168, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

    (1074) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (1075) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-6 novembre 2001, n. 348 (Gazz. Uff. 14 novembre 2001, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 171, sollevata con riferimento all’art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 20-24 aprile 2009, n. 118 (Gazz. Uff. 29 aprile 2009, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 171 e 213, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo, il secondo, censurato nel suo testo originario, introdotto dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, introdotto, a sua volta, dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, sollevata in riferimento all’articolo 3 della Costituzione.

    (1076) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-13 marzo 2008, n. 60 (Gazz. Uff. 19 marzo 2008, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 171, comma 1-bis, comma aggiunto dall’art. 33 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 e poi sostituito dall’art. 3, comma 11, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell’art. 172, comma 8, lettera f) (recte: lettera e), del medesimo D.Lgs. n. 285 del 1992, sollevate in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    (1077) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-14 novembre 2006, n. 376 (Gazz. Uff. 22 novembre 2006, n. 46, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 21 febbraio-9 marzo 2007, n. 72 (Gazz. Uff. 14 marzo 2007, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies, sollevate in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 23, 24, 27, 42 e 111 della Costituzione.

    (1078) Per le norme concernenti l’omologazione dei caschi protettivi per conducenti di ciclomotori, vedi il D.M. 28 luglio 2000.

    (1079) Per le norme concernenti l’omologazione nazionale dei ciclomotori a due ruote, dei motocicli a due ruote e delle motocarrozzette per quanto attiene alla cellula di sicurezza, ai sistemi di ritenuta ed ai dispositivi atti a garantirne l’uso in condizioni di sicurezza, vedi il D.M. 11 aprile 2001, n. 298.

    Art. 172 Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini (1085) (1080) (1089) (1091)

    1. Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all’articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie. (1082) (1090)
    1-bis. Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all’estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l’obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l’abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (1086) (1088) (1092)
    2. Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.
    3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:
    a) i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare;
    b) i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.
    4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
    5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l’airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.
    6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.
    7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell’allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.
    8. Sono esentati dall’obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:
    a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell’espletamento di un servizio di emergenza;
    b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
    b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell’ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali; (1083)
    c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
    d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall’articolo 122, comma 2;
    e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all’uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell’articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all’articolo 12;
    f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza;
    g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
    h) gli appartenenti alle forze armate nell’espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza. (1090)
    9. Fino all’8 maggio 2009, sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1 i bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui dell’articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
    10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, o del dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 (1081) ad euro 333 (1081). Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (1087)
    11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 (1081) ad euro 167 (1081).
    12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 868 (1084) ad euro 3.471 (1084).
    13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

    (1080) Articolo modificato dall’art. 89, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993; dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995; dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997; dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999; dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472; dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; dall’art. 3, comma 12, lett. a), b) e c), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214; dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004; dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005 e, successivamente, sostituito dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 13 marzo 2006, n. 150, a decorrere dal 14 aprile 2006.

    (1081) Importo aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e confermato nella stessa misura, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (1082) Comma modificato dall’art. 28, comma 3, L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010, ai sensi di quanto disposto dal comma 7 del medesimo art. 28, L. 120/2010. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 1, comma 1, lett. a), L. 1° ottobre 2018, n. 117; per l’applicabilità di tale ultima disposizione vedi l’ art. 1, comma 3, della medesima L. n. 117/2018.

    (1083) Lettera inserita dall’art. 28, comma 4, L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (1084) Importo aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (1085) Rubrica così modificata dall’ art. 1, comma 1, lett. d), L. 1° ottobre 2018, n. 117; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 1, comma 3, della medesima L. n. 117/2018.

    (1086) Comma inserito dall’ art. 1, comma 1, lett. b), L. 1° ottobre 2018, n. 117; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 1, comma 3, della medesima L. n. 117/2018.

    (1087) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 1, lett. c), L. 1° ottobre 2018, n. 117; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 1, comma 3, della medesima L. n. 117/2018.

    (1088) Sull’applicabilità delle sanzioni per la violazione dell’obbligo di cui al presente comma, vedi l’ art. 1, comma 3-bis, L. 1° ottobre 2018, n. 117, aggiunto dall’ art. 52, comma 01, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

    (1089) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-21 aprile 2006, n. 169 (Gazz. Uff. 26 aprile 2006, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 172, come modificato dall’art. 3, comma 12, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 6-14 novembre 2006, n. 374 (Gazz. Uff. 22 novembre 2006, n. 46, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 172, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 848 e all’art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, dal giudice di pace di Manduria. La stessa Corte, con altra ordinanza 11-18 febbraio 2009, n. 49 (Gazz. Uff. 25 febbraio 2009, n. 8, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 172, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e all’art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

    (1090) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-13 giugno 2008, n. 204 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 126-bis – introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 – e dell’art. 172, commi 1 e 8, dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dall’art. 3, comma 12, del citato decreto-legge n. 151 del 2003, sollevata in riferimento all’art. 24 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli stessi articoli 126-bis e 172, commi 1 e 8, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, sollevata in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 126-bis e 172, commi 1 e 8, sollevata in riferimento all’articolo 3 della Costituzione.

    (1091) Vedi, anche, il D.M. 15 maggio 2014.

    (1092) Sulle norme in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore a quattro anni, vedi l’ art. 1, comma 2, L. 1° ottobre 2018, n. 117 e il D.M. 2 ottobre 2019, n. 122.

    Art. 173 Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

    1. Il titolare di patente di guida al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l’obbligo di usarli durante la guida. (1098)
    2. E’ vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all’art. 138, comma 11, e di polizia. E’ consentito l’uso di apparecchi a viva voce, o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani. (1093)
    3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 (1096) ad euro 333 (1096). (1094)
    3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 165 (1097) ad euro 661 (1097). Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio. (1095)

    (1093) Comma così modificato dall’art. 90, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall’art. 2, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168 e, successivamente, dall’art. 1, comma 1, L. 13 febbraio 2012, n. 11.

    (1094) Comma modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dall’art. 3, comma 13, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214, dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e, successivamente, così sostituito dall’art. 4, comma 1, D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160.

    (1095) Comma aggiunto dall’art. 4, comma 1, D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160.

    (1096) Importo aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Successivamente, la misura dell’importo è stata confermata, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (1097) Importo aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (1098) Comma sostituito dall’art. 29, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010, ai sensi di quanto disposto dal comma 2, del medesimo art. 29, L. 120/2010 e, successivamente, così modificato dall’art. 18, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

    Art. 174 Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose (1099)

    1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
    2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell’orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell’articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento (CE), conservati dall’impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro.
    3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.
    4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 (1102) (1101) ad euro 165 (1102) (1101). Si applica la sanzione da euro 218 (1100) (1101) ad euro 870 (1100) (1101) al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE).
    5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 326 (1100) (1101) ad euro 1.304 (1100) (1101) . Si applica la sanzione da euro 380 (1100) (1101) ad euro 1.522 (1100) (1101) se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento.
    6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 434 (1100) (1101) ad euro 1.738 (1100) (1101).
    7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 272 (1100) (1101) ad euro 1.086 (1100) (1101). Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 380 (1100) (1101) ad euro 1.522 (1100) (1101) . Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 434 (1100) (1101) ad euro 1.738 (1100) (1101).
    8. Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 (1100) (1101) ad euro 673 (1100) (1101).
    9. Il conducente che è sprovvisto dell’estratto del registro di servizio o della copia dell’orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 334 (1100) (1101) ad euro 1.334 (1100) (1101). La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l’estratto del registro di servizio o copia dell’orario di servizio, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
    10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell’equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.
    11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell’intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l’ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.923 (1100) (1101) ad euro 7.694 (1100) (1101), nonché con il ritiro immediato della patente di guida.
    12. Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell’Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui all’articolo 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l’esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l’accertamento in Italia.
    13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l’impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
    14. L’impresa che nell’esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 334 (1100) (1101) ad euro 1.334 (1100) (1101) per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
    15. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l’impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell’articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell’autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida rivoltale dall’autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
    16. Qualora l’impresa di cui al comma 15, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell’eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.
    17. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dall’autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.
    18. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni del comma 6 dell’articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.

    (1099) Articolo modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, dall’art. 3, comma 14, lett. da a) a e), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214. Infine il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 30, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (1100) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (1101) A norma dell’art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall’art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

    (1102) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Art. 175 Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

    1. Le norme del presente articolo e dell’art. 176 si applicano ai veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e su altre strade, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (1103) , su proposta dell’ente proprietario, e da indicare con apposita segnaletica d’inizio e fine. (1104)
    2. E’ vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:
    a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cm³ se a motore termico;
    b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg;
    c) veicoli non muniti di pneumatici;
    d) macchine agricole e macchine operatrici; (1105)
    e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;
    f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione;
    g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall’art. 10;
    h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione;
    i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.
    3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli appartenenti agli enti proprietari o concessionari dell’autostrada o da essi autorizzati. L’esclusione di cui al comma 2, lettera d), relativamente alle macchine operatrici-gru come individuate dalla carta di circolazione, non si applica sulle strade extraurbane principali. (1106)
    4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocità per l’ammissione alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di determinate categorie di veicoli.
    5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (1103) , da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi restando i poteri di ordinanza degli enti proprietari di cui all’art. 6, possono essere escluse dal transito su talune autostrade, o tratti di esse, anche altre determinate categorie di veicoli o trasporti, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano. Ove si tratti di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea, il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (1109) mentre per quelli appartenenti alle Forze armate il concerto è realizzato con il Ministro della difesa.
    6. E’ vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza è consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso.
    7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato:
    a) trainare veicoli che non siano rimorchi;
    b) richiedere o concedere passaggi;
    c) svolgere attività commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma; esse sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se autorizzate dall’ente proprietario;
    d) campeggiare, salvo che nelle aree all’uopo destinate e per il periodo stabilito dall’ente proprietario o concessionario.
    8. Nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti è vietato, anche a chi sia munito di licenza o di autorizzazione, svolgere attività di propaganda sotto qualsiasi forma ovvero attività commerciali con offerta di vendita agli utenti delle autostrade stesse.
    9. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonché in ogni altra pertinenza autostradale è vietato lasciare in sosta il veicolo per un tempo superiore alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi riservati agli alberghi esistenti nell’ambito autostradale o in altre aree analogamente attrezzate.
    10. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo può essere rimosso coattivamente; si applicano le disposizioni di cui all’art. 159.
    11. Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione dei veicoli in sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo possano ritenersi abbandonati, nonché al loro trasporto in uno dei centri di raccolta autorizzati a norma dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per tali operazioni i predetti organi di polizia possono incaricare l’ente proprietario.
    12. Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall’ente proprietario. Sono esentati dall’autorizzazione le Forze armate e di polizia.
    13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (1107) ad euro 1.734 (1107) .
    14. Chiunque viola le disposizioni del comma 7, lettere a), b) e d), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (1110) ad euro 173 (1110) , salvo l’applicazione delle norme della legge 28 marzo 1991, n. 112 (1108) .
    15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (1107) ad euro 1.734 (1107) . Dalla detta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
    16. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (1110) ad euro 173 (1110). Se la violazione riguarda le disposizioni di cui al comma 6 la sanzione è da euro 26 (1110) ad euro 102 (1110) .
    17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi l’autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto abbandono. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere e) ed f), la norma si applica solo nel caso in cui non sia possibile riportare il carico nelle condizioni previste dalle presenti norme.

    (1103) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (1104) Comma così modificato dall’art. 91, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1105) Lettera così sostituita dall’art. 91, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1106) Comma così modificato dall’art. 91, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1107) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (1108) Comma così modificato dall’art. 91, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1109) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (1110) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Art. 176 Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali (1124) (1128)

    1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all’art. 175, comma 1, è vietato:
    a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all’altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito; (1126)
    b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio;
    c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la marcia;
    d) circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per entrare o uscire dalla carreggiata.
    2. E’ fatto obbligo:
    a) di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest’ultima corsia;
    b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia di destra, immettendosi quindi nell’apposita corsia di decelerazione sin dal suo inizio;
    c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati nell’art. 154 il cambiamento di corsia.
    3. In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o comunque per formazione di code, qualora la corsia per la sosta di emergenza manchi o sia occupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente alla circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i veicoli che occupano la prima corsia di destra devono essere disposti il più vicino possibile alla striscia di sinistra.
    4. In caso di ingorgo è consentito transitare sulla corsia per la sosta di emergenza al solo fine di uscire dall’autostrada a partire dal cartello di preavviso di uscita posto a 500 m dallo svincolo.
    5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare o solo fermarsi, fuorché in situazioni d’emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.
    6. La sosta d’emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario per superare l’emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore. Decorso tale termine il veicolo può essere rimosso coattivamente e si applicano le disposizioni di cui all’art. 175, comma 10. (1111)
    7. Fermo restando il disposto dell’art. 162, durante la sosta e la fermata di notte, in caso di visibilità limitata, devono sempre essere tenute accese le luci di posizione, nonché gli altri dispositivi prescritti dall’art. 153, comma 5. (1112)
    8. Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla corsia per la sosta d’emergenza o sulla piazzola d’emergenza, oppure allorché il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi spazi, deve essere collocato, posteriormente al veicolo e alla distanza di almeno 100 m dallo stesso, l’apposito segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al conducente durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni altro caso di limitata visibilità, qualora siano inefficienti le luci di posizione.
    9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa segnalazione, è vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all’infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata.
    10. Fermo restando quando disposto dall’art. 144 per la marcia per file parallele è vietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa corsia.
    11. Sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, l’esazione può essere effettuata mediante modalità manuale o automatizzata, anche con sistemi di telepedaggio con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di polizia stradale di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), relativi alla prevenzione e accertamento delle violazioni dell’obbligo di pagamento del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell’esame di qualificazione di cui all’articolo 12, comma 3, anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione nonché, previo accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse sulle altre autostrade. (1121)
    11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidalmente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall’articolo 196. (1113)
    12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell’autostrada, purché muniti di specifica autorizzazione dell’ente proprietario, sono esentati, quando sussistano effettive esigenze di servizio, dall’osservanza delle norme del presente articolo relative al divieto di effettuare:
    a) la manovra di inversione del senso di marcia;
    b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di emergenza;
    c) il traino dei veicoli in avaria.
    Sono esonerati dall’osservanza del divieto di attraversare i varchi in contromano in prossimità delle stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o trasporti eccezionali purché muniti di autorizzazione dell’ente proprietario della strada. (1114)
    13. I conducenti di cui al comma 12, nell’effettuare le manovre, che devono essere eseguite con la massima prudenza e cautela, devono tenere in funzione sui veicoli il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante.
    14. Sono esonerati dall’osservanza del divieto di effettuare le manovre di cui al comma 12 anche i conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle autoambulanze, che tengano in funzione il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante.
    15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze è esonerato, in caso di effettive esigenze di servizio e con l’adozione di opportune cautele, dall’osservanza del divieto di circolazione per i pedoni.
    16. Per l’utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere è calcolato dalla più lontana stazione di entrata per la classe del suo veicolo. All’utente è data la facoltà di prova in ordine alla stazione di entrata.
    17. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, creando pericolo per la circolazione, nonché per la sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (1115) ad euro 1.734 (1115) .
    18. Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in regola con la revisione prevista dall’art. 80, ovvero che non l’abbia superata con esito favorevole, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (1116) ad euro 695 (1116) . E’ sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione. Si applicano le norme dell’art. 214.
    19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli, è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.050 (1117) (1122) ad euro 8.202 (1117) (1122) . (1118) (1127)
    20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e d), e dei commi 6 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (1115) (1122) ad euro 1.734 (1115) (1122). (1119)
    21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (1123) ad euro 345 (1123) .
    22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della revoca della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi. (1120) (1125) (1127)

    (1111) Comma così modificato dall’art. 92, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1112) Comma così modificato dall’art. 92, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1113) Comma inserito dall’art. 80, comma 23, L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

    (1114) Comma così sostituito dall’art. 28, comma 4, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

    (1115) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (1116) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (1117) Importo aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (1118) Comma così modificato dall’art. 20, comma 2, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

    (1119) Comma così modificato dall’art. 92, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1120) Comma così modificato dall’art. 20, comma 2, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e, successivamente, dall’art. 30, comma 2, L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (1121) Comma così sostituito dall’ art. 8, comma 5-bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

    (1122) A norma dell’art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall’art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

    (1123) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (1124) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-26 giugno 1998, n. 235 (Gazz. Uff. 8 luglio 1998, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 176 e 218, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    (1125) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 marzo-8 aprile 1997, n. 89 (Gazz. Uff. 16 aprile 1997, n. 16, Serie speciale), con ordinanza 5-18 giugno 1997, n. 190 (Gazz. Uff. 25 giugno 1997, n. 26, Serie speciale) e con ordinanza 16-18 dicembre 1997, n. 422 (Gazz. Uff. 24 dicembre 1997, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato manifestamente non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 176, comma 22, sollevate in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 6-13 maggio 1998, n. 168 (Gazz. Uff. 20 maggio 1998, n. 20, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 176, comma 22, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione.

    (1126) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 febbraio-4 marzo 1999, n. 58 (Gazz. Uff. 10 marzo 1999, n. 10, Serie speciale) e con ordinanza 11-23 giugno 1999, n. 266 (Gazz. Uff. 30 giugno 1999, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 176, commi 1, lettera a), 19 e 22, sollevate in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    (1127) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 febbraio-4 marzo 1999, n. 58 (Gazz. Uff. 10 marzo 1999, n. 10, Serie speciale) e con ordinanza 11-23 giugno 1999, n. 266 (Gazz. Uff. 30 giugno 1999, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 176, commi 1, lettera a), 19 e 22, sollevate in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 1°-5 luglio 2002, n. 323 (Gazz. Uff. 10 luglio 2002, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 176, commi 19 e 22, modificato dall’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 41, 42 e 76 della Costituzione.

    (1128) Per l’impiego di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento stabilite dal presente articolo, vedi l’art. 4, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168.

    Art. 177 Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze (1132)

    1. L’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri (1129). L’uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell’espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all’atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti. (1130) (1133)
    2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.
    3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l’obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. E’ vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.
    4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (1131) ad euro 345 (1131) .
    5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (1131) ad euro 173 (1131) .

    (1129) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (1130) Comma così modificato dall’art. 93, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall’art. 17, comma 28, L. 27 dicembre 1997, n. 449, dall’art. 8, comma 5, D.L. 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210e, successivamente, dall’art. 31, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (1131) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (1132) Rubrica così modificata dall’art. 8, comma 5, D.L. 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210.

    (1133) Per le disposizioni in materia di uso dei dispositivi lampeggianti luminosi su veicoli di servizio adibiti a servizio di protezione civile, vedi il D.M. 5 ottobre 2009. Per le disposizioni in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità vedi il D.M. 9 ottobre 2012, n. 217. Per la normativa tecnica ed amministrativa relativa ai veicoli ad uso speciale del soccorso alpino vedi il Decreto 8 luglio 2014.

    Art. 178 Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo (1134)

    1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti dei dispositivi di controllo di cui all’articolo 179 è disciplinata dalle disposizioni dell’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1° luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
    2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell’orario di servizio di cui all’accordo indicato al comma 1 del presente articolo devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12. I libretti individuali conservati dall’impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
    3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.
    4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 (1137) (1136) ad euro 165 (1137) (1136). Si applica la sanzione da euro 218 (1135) (1136) ad euro 870 (1135) (1136) al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero.
    5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell’accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 326 (1135) (1136) ad euro 1.304 (1135) (1136). Si applica la sanzione da euro 380 (1135) (1136) ad euro 1.522 (1135) (1136) se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato accordo.
    6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dall’accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 434 (1135) (1136) ad euro 1.738 (1135) (1136) .
    7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 272 (1135) (1136) ad euro 1.086 (1135) (1136). Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto accordo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 380 (1135) (1136) ad euro 1.522 (1135) (1136). Se i limiti di durata di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 434 (1135) (1136) ad euro 1.738 (1135) (1136).
    8. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 272 (1135) (1136) ad euro 1.086 (1135) (1136).
    9. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell’estratto del registro di servizio o della copia dell’orario di servizio previsti dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 334 (1135) (1136) ad euro 1.334 (1135) (1136) . La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l’estratto del registro di servizio o copia dell’orario di servizio, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
    10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell’equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall’accordo di cui al comma 1.
    11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell’articolo 174.
    12. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l’impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
    13. L’impresa che nell’esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nell’accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 334 (1135) (1136) ad euro 1.334 (1135) (1136) per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
    14. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 dell’articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi 15, 16, 17 e 18 dell’articolo 174 si applicano all’autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali.

    (1134) Articolo modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’ art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, dall’art. 3, comma 15, lett. da a) a e), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214. Infine, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 30, comma 3, L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (1135) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (1136) A norma dell’art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall’art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

    (1137) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Art. 179 Cronotachigrafo e limitatore di velocità (1138)

    1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d’impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di limitatore di velocità. (1139)
    2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 868 (1140) ad euro 3.471 (1140) . La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l’infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l’alterazione del cronotachigrafo. (1150)
    2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 969 (1149) ad euro 3.875 (1149). La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui l’infrazione riguardi l’alterazione del limitatore di velocità. (1141)
    3. Il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 833 (1142) ad euro 3.335 (1142). (1143)
    4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al comma 3, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (1144) applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.
    5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione più grave.
    6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere comunicate all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (1144) presso il quale il veicolo risulta immatricolato.
    6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l’installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l’accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l’accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido. (1145)
    7. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario o l’agente che ha accertato la circolazione di veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più presto. (1146)
    8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l’art. 16 del regolamento CEE n. 3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all’intestatario della carta di circolazione. (1147)
    8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l’agente accertatore segnala il fatto all’autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto o dell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori di cose per l’esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all’anno in corso. (1151)
    9. Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Nel caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi l’alterazione del limitatore di velocità, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI. (1148)
    10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727, sono abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all’ufficio metrico provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento dell’apparecchio cronotachigrafo.

    (1138) Rubrica così sostituita dall’art. 3, comma 16, lett. a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (1139) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 16, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (1140) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (1141) Comma inserito dall’art. 3, comma 16, lett. c), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (1142) Importo arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005 e aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (1143) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 16, lett. d), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (1144) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (1145) Comma inserito dall’art. 3, comma 16, lett. e), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (1146) Comma così modificato dall’art. 3, comma 16, lett. f), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (1147) Comma così modificato dall’art. 94, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1148) Comma così modificato dall’art. 3, comma 16, lett. g) e h), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (1149) Importo aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (1150) Comma così modificato dall’art. 30, comma 4, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (1151) Comma inserito dall’art. 30, comma 4, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    Art. 180 Possesso dei documenti di circolazione e di guida

    1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:
    a) la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto; (1158)
    b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonché lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 115, comma 2; (1159)
    c) l’autorizzazione per l’esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;
    d) il certificato di assicurazione obbligatoria. (1152)
    2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l’attestato di qualifica professionale di cui all’art. 123, comma 7.
    3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l’autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall’art. 82.
    4. Quando l’autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo. (1153) (1157)
    5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione o di formazione professionale; la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti. (1154)
    [6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto e un documento di riconoscimento. (1161) (1160) ]

    7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (1155) ad euro 173 (1155) . Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 26 (1155) ad euro 102 (1155) .
    8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell’invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (1162) ad euro 1.734 (1162). Alla violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. (1156) (1163)

    (1152) Comma così modificato dall’art. 95, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1153) Comma così modificato dall’art. 95, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall’art. 3, comma 17, lett. a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214, e, successivamente, dall’ art. 47-bis, comma 3, lett. d), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

    (1154) Comma modificato dall’art. 95, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e sostituito dall’art. 32, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 18, comma 2, lett. b-bis), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, come modificato dall’ art. 9, comma 1, D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2.

    (1155) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (1156) Comma così modificato dall’art. 3, comma 17, lett. c), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (1157) La Corte Costituzionale, con sentenza 7-23 luglio 2010, n. 280 (G.U. 28 luglio 2010, n. 30 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non estende a tutti i veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 146 del 1990, la facoltà di tenere a bordo dei veicoli, in luogo dell’originale, una fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal proprietario del veicolo, con sottoscrizione del medesimo.

    (1158) Lettera così sostituita dall’art. 18, comma 2, lett. a), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

    (1159) Lettera così modificata dall’art. 18, comma 2, lett. b), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

    (1160) Comma abrogato dall’art. 18, comma 2, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

    (1161) Comma modificato dall’art. 95, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così sostituito dall’art. 3, comma 17, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214, con effetto dal 1° luglio 2004, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 8, del medesimo D.L. n. 151/2003.

    (1162) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (1163) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-10 marzo 2006, n. 97 (Gazz. Uff. 15 marzo 2006, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 180, comma 8, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione. La stessa Corte, con altra ordinanza 20 – 28 luglio 2010, n. 286 (Gazz. Uff. 4 agosto 2010, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, come modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione.

    Art. 181 Esposizione dei contrassegni per la circolazione (1164)

    1. E’ fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all’assicurazione obbligatoria.
    2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi.
    3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (1165) ad euro 102 (1165) . Si applica la disposizione del comma 8 dell’art. 180.

    (1164) A norma dell’art. 17, comma 24, L. 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1° gennaio 1998 cessano l’obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica, nonché l’obbligo, per i conducenti dei motocicli, di portare con sé il contrassegno stesso. A norma dell’ art. 2, comma 2, D.M. 9 agosto 2013, n. 110 entro due anni dall’entrata in vigore del medesimo D.M. n. 110/2013 cessa l’obbligo di esposizione del contrassegno relativo all’assicurazione obbligatoria di cui al presente articolo.

    (1165) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Art. 182 Circolazione dei velocipedi

    1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro.
    2. I ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
    3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
    4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
    5. E’ vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. E’ consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all’art. 68, comma 5. (1166)
    6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest’ultimo. (1167)
    7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
    8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l’art. 170.
    9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.
    9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162. (1169) (1170)
    9-ter. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia dell’intersezione può essere realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata può essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite dì più corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. L’area delimitata è accessibile attraverso una corsia di lunghezza pari almeno a 5 metri riservata alle biciclette, situata sul lato destro in prossimità dell’intersezione. (1171)
    10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (1168) ad euro 102 (1168). La sanzione è da euro 42 (1168) ad euro 173 (1168) quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.

    (1166) Comma così modificato dall’art. 96, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1167) Comma così modificato dall’art. 96, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1168) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (1169) Comma inserito dall’art. 28, comma 5, L. 29 luglio 2010, n. 120; per l’applicazione di tale disposizione, vedi il comma 6 del medesimo art. 28, L. 120/2010.

    (1170) La sanzione prevista per la violazione delle disposizioni del presente comma, esclusa dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010, è stata aggiornata dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Successivamente, la misura dell’importo è stata confermata, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, l’importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Si applica pertanto la sanzione da euro 25 ad euro 100 e, quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6, la sanzione da euro 41 ad euro 168.

    (1171) Comma inserito dall’ art. 229, comma 3, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

    Art. 183 Circolazione dei veicoli a trazione animale

    1. Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un conducente che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e deve avere costantemente il controllo degli animali.
    2. Un veicolo adibito al trasporto di persone o di cose non può essere trainato da più di due animali se a due ruote o da più di quattro se a quattro ruote. Fanno eccezione i trasporti funebri.
    3. I veicoli adibiti al trasporto di cose, quando devono superare forti pendenze o per altre comprovate necessità, possono essere trainati da un numero di animali superiore a quello indicato nel comma 2 previa autorizzazione dell’ente proprietario della strada. Nei centri abitati l’autorizzazione è rilasciata in ogni caso dal sindaco.
    4. I veicoli trainati da più di tre animali devono avere due conducenti.
    5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (1172) ad euro 102 (1172) .

    (1172) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Art. 184 Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi

    1. Per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un veicolo, da soma o da sella, e per ogni animale indomito o pericoloso occorre almeno un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per la circolazione.
    2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli altri animali isolati o in piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi una zona destinata al pascolo, segnalata con gli appositi segnali di pericolo.
    3. Nelle ore e nei casi previsti dall’art. 152, ad eccezione per le strade sufficientemente illuminate o interne ai centri abitati, i conducenti devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che dalla parte posteriore.
    4. A tergo dei veicoli a trazione animale possono essere legati non più di due animali senza obbligo di conducente e delle luci di cui al comma 3. Tuttavia nei casi previsti dall’art. 152 tali animali non dovranno ostacolare la visibilità delle luci previste per il veicolo a cui sono legati.
    5. Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali quando circolano su strada devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta e da non meno di due per un numero superiore. (1173)
    6. I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla sinistra almeno la metà della carreggiata. Sono, altresì, tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori al numero di cinquanta ad opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione. (1174)
    7. Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.
    8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (1175) ad euro 173 (1175).

    (1173) Comma così modificato dall’art. 97, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1174) Comma così modificato dall’art. 97, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1175) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Art. 185 Circolazione e sosta delle auto-caravan

    1. I veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.
    2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo.
    3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.
    4. E’ vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.
    5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.
    6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (1176) ad euro 345 (1176) .
    7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l’uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l’istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell’ambito dei rispettivi territori e l’apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto. (1177)
    8. Con decreto del Ministro della salute (1178) , di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio (1179) , sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4.

    (1176) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (1177) Comma così modificato dall’art. 98, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1178) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. f), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro della sanità” è sostituita dalla seguente: “Ministro della salute”.

    (1179) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. g), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dell’ambiente” è sostituita dalla seguente: “Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio”.

    Art. 186 Guida sotto l’influenza dell’alcool (1180) (1200)

    1. E’ vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.
    2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
    a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 544 (1194) ad euro 2.174 (1194), qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; (1192) (1195)
    b) con l’ammenda da euro 800 ad euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; (1187)
    c) con l’ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter (1188). (1181) (1196)
    2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222. (1190)
    2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. (1182)
    2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. (1182)
    2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore. (1189)
    2-sexies. L’ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. (1191)
    2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante. (1191)
    2-octies. Una quota pari al venti per cento dell’ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l’aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l’incidentalità notturna di cui all’ articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni. (1191)
    3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
    4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento. (1199)
    5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 187. (1183) (1197)
    6. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. (1199)
    7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (1184) (1198)
    8. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica. (1185)
    9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8. (1186)
    9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. (1201) La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta. (1193) (1202)

    (1180) Articolo modificato dall’art. 6, comma 1, lett. b), L. 30 marzo 2001, n. 125, dall’art. 13, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, dall’art. 3, commi 1 e 2, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, e, successivamente, sostituito dall’art. 5, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (1181) Comma così sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. a), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160.

    (1182) Comma inserito dall’art. 5, comma 1, lett. a), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160.

    (1183) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. b), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160 e, successivamente, dall’art. 33, comma 1, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo art. 33, L. 120/2010.

    (1184) Comma sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. c), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160. Le presenti disposizioni si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente al 4 agosto 2007, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili, così come disposto dall’art. 7, comma 1, D.L. 117/2007. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall’art. 4, comma 1, lett. d), e), ed f), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.

    (1185) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. d), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160.

    (1186) Comma così sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. e), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160.

    (1187) Lettera così modificata dall’art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.

    (1188) Lettera così modificata dall’art. 4, comma 1, lett. b), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, dall’art. 3, comma 45, L. 15 luglio 2009, n. 94 e, successivamente, dall’art. 33, comma 1, lett. a), n. 2), L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo art. 33, L. 120/2010.

    (1189) Comma inserito dall’art. 4, comma 1, lett. c), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.

    (1190) Comma inserito dall’art. 5, comma 1, lett. a), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160 e, successivamente, sostituito dall’art. 4, comma 1, lett. b-bis), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 33, comma 1, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo art. 33, L. 120/2010.

    (1191) Comma inserito dall’art. 3, comma 55, lett. a), L. 15 luglio 2009, n. 94.

    (1192) Lettera così modificata dall’art. 33, comma 1, lett. a), n. 1), L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo art. 33, L. 120/2010.

    (1193) Comma aggiunto dall’art. 33, comma 1, lett. d), L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo art. 33, L. 120/2010.

    (1194) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (1195) La Corte costituzionale, con ordinanza 02 – 05 aprile 2012, n. 82 (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 186, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, ai principi di ragionevolezza e di certezza del diritto, nonché all’art. 117 Cost., in relazione agli artt. 7 e 8 ella Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    (1196) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-13 marzo 2008, n. 54 (Gazz. Uff. 19 marzo 2008, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 186, comma 2, e 187, comma 7, come sostituiti dall’art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 06-19 maggio 2009, n. 155 (Gazz. Uff. 27 maggio 2009, n. 21, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2, come sostituito dall’art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento all’articolo 3 della Costituzione. La stessa Corte, con altra sentenza 23-27 febbraio 2009, n. 57 (Gazz. Uff. 4 marzo 2009, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 186, commi 2 e 7, nel testo sostituito, rispettivamente, dalle lettere a) e c) del comma 1 dall’art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160, questioni sollevate in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra ordinanza 7 – 21 luglio 2010, n. 260 (Gazz. Uff. 28 luglio 2010, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2, sollevata in riferimento agli articoli 1, 3, 4 e 97 della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 05 – 12 settembre 2011, n. 266 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2011, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2, sollevata in riferimento agli articoli 3, 25 e 111 della Costituzione – dal Giudice di pace di Osimo. La Corte costituzionale, con altra ordinanza 04 – 18 aprile 2012, n. 94 (Gazz. Uff. 26 aprile 2012, n. 17, Ediz. Straord.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 186, comma 2, in «combinato disposto» con l’articolo 47, sollevata in riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione.

    (1197) La Corte costituzionale, con ordinanza 4-18 giugno 2003, n. 215 (Gazz. Uff. 25 giugno 2003, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 186, comma 5, e 218, comma 5, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, sollevate dal giudice di pace di Osimo, con le ordinanze in epigrafe.

    (1198) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-18 febbraio 2009, n. 50 (Gazz. Uff. 25 febbraio 2009, n. 8, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 7, come sostituito dall’art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, in legge 2 ottobre 2007, n. 160 sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione; con sentenza 23-27 febbraio 2009, n. 57 (Gazz. Uff. 4 marzo 2009, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 186, commi 2 e 7, nel testo sostituito, rispettivamente, dalle lettere a) e c) del comma 1 dall’art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160, questioni sollevate in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 22-26 giugno 2009, n. 187 (Gazz. Uff. 1 luglio 2009, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 7, come sostituito dall’art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    (1199) La Corte costituzionale, con sentenza 30 maggio-12 giugno 1996, n. 194 (Gazz. Uff. 19 giugno 1996, n. 25, Serie speciale), ha dichiarato inoltre la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 186, quarto e sesto comma; 187, quarto comma; 223, terzo comma, e 224, primo comma, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 97 e 102 della Costituzione.

    (1200) La Corte costituzionale, con ordinanza 4 – 19 novembre 2002, n. 461 (Gazz. Uff. 27 novembre 2002, n. 47, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 186 sollevata in riferimento agli articoli 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 16-19 aprile 2007, n. 133 (Gazz. Uff. 26 aprile 2007, Ediz. Str., 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, come sostituito dall’art. 5 del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 19-23 novembre 2007, n. 396 (Gazz. Uff. 28 novembre 2007, n. 46, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, come sostituito dall’art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 9-18 giugno 2008, n. 217 (Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, così come modificato dall’art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione.

    (1201) La Corte costituzionale, con sentenza 23 settembre – 9 ottobre 2015, n. 198 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2015, n. 41, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 9-bis, quarto periodo, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Rovereto.

    (1202) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 febbraio – 20 marzo 2019, n. 59 (Gazz. Uff. 27 marzo 2019, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 9 -bis, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione.

    Art. 186-bis Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose (1203)

    1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste per:
    a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
    b) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
    c) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
    d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.
    2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 (1204) ad euro 679 (1204), qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.
    3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
    4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.
    5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell’articolo 186.
    6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell’articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell’articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. (1205)
    7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.

    (1203) Articolo inserito dall’art. 33, comma 2, L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo art. 33, L. 120/2010.

    (1204) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (1205) La Corte costituzionale, con sentenza 20 – 27 giugno 2012, n. 167 (Gazz. Uff. 4 luglio 2012, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 186-bis, comma 6, aggiunto dall’art. 33, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

    Art. 187 Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (1206) (1219)

    1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell’articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell’articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter. (1207)
    1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall’ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222. (1212)
    1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2-quater. (1208)
    1-quater. L’ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 186, commi 2-septies e 2-octies. (1213)
    2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
    2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale. (1214)
    3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso. (1215)
    4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell’articolo 186.
    5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. (1216)
    5-bis. Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore. (1209)
    6. Il prefetto, sulla base dell’esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all’esito dell’esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento. (1217)
    [7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell’articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell’articolo 186. (1210) (1220) ]

    8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119. (1211) (1221)
    8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta. (1218)

    (1206) Articolo modificato dall’art. 99, comma 1, lett. a), b), c) e d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall’art. 14, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e, successivamente, sostituito dall’art. 6, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (1207) Comma sostituito dall’art. 5, comma 2, lett. a), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160 e, successivamente, così modificato dall’art. 4, comma 2, lett. a) e b), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, dall’art. 3, comma 46, L. 15 luglio 2009, n. 94 e dall’art. 33, comma 3, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo art. 33, L. 120/2010.

    (1208) Comma inserito dall’art. 5, comma 2, lett. a), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160.

    (1209) Comma inserito dall’art. 5, comma 2, lett. b), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160.

    (1210) Comma abrogato dall’art. 5, comma 2, lett. c), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160.

    (1211) Comma sostituito dall’art. 5, comma 2, lett. d), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160. Le presenti disposizioni si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente al 4 agosto 2007, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili, così come disposto dall’art. 7, comma 1, D.L. 117/2007. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 33, comma 1, lett. g), L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo art. 33, L. 120/2010.

    (1212) Comma inserito dall’art. 5, comma 2, lett. a), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160 e, successivamente, così modificato dall’art. 4, comma 2-bis, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 e dall’art. 33, comma 1, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo art. 33, L. 120/2010.

    (1213) Comma inserito dall’art. 3, comma 55, lett. b), L. 15 luglio 2009, n. 94.

    (1214) Comma inserito dall’art. 33, comma 1, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo art. 33, L. 120/2010.

    (1215) Comma così sostituito dall’art. 33, comma 1, lett. d), L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo art. 33, L. 120/2010.

    (1216) Comma così modificato dall’art. 33, comma 1, lett. e), L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo art. 33, L. 120/2010.

    (1217) Comma così modificato dall’art. 33, comma 1, lett. f), L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo art. 33, L. 120/2010.

    (1218) Comma aggiunto dall’art. 33, comma 1, lett. h), L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo art. 33, L. 120/2010.

    (1219) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-27 luglio 2004, n. 277 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 187 sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione.

    (1220) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-13 marzo 2008, n. 54 (Gazz. Uff. 19 marzo 2008, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 186, comma 2, e 187, comma 7, come sostituiti dall’art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

    (1221) La Corte costituzionale, con ordinanza 22-26 giugno 2009, n. 190 (Gazz. Uff. 1° luglio 2009, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l’altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 187, comma 8, sollevata in riferimento agli articoli 3, 13, 24 e 27 della Costituzione.

    Art. 188 Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide (1223)

    1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.
    2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.
    3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.
    4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l’autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (1222) ad euro 345 (1222) .
    5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell’autorizzazione prescritta dal comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (1222) ad euro 173 (1222) .

    (1222) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (1223) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-21 luglio 2000, n. 328 (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 188, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    Art. 189 Comportamento in caso di incidente

    1. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
    2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità.
    3. Ove dall’incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell’art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l’immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l’esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell’incidente.
    4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
    5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 303 (1229) ad euro 1.210 (1229). In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (1224)
    6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281,282,283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti. (1225) (1234).
    7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. (1226)
    8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subìto danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato. (1233)
    8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6. (1227)
    9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (1228) ad euro 345 (1228) .
    9-bis. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 (1231) ad euro 1.694 (1231). Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 (1232) ad euro 338 (1232). (1230)

    (1224) Comma modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’ art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. a), L. 9 aprile 2003, n. 72.

    (1225) Comma sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. b), L. 9 aprile 2003, n. 72 e, successivamente, così modificato dall’art. 4, comma 3, lett. a), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.

    (1226) Comma sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. c), L. 9 aprile 2003, n. 72 e, successivamente, così modificato dall’art. 4, comma 3, lett. b), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.

    (1227) Comma inserito dall’art. 2, comma 1, lett. d), L. 9 aprile 2003, n. 72.

    (1228) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (1229) Importo aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (1230) Comma aggiunto dall’art. 31, comma 2, L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (1231) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (1232) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (1233) Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 6, lett. a), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.

    (1234) La Corte costituzionale, con sentenza 18-24 luglio 1996, n. 305 (Gazz. Uff. 21 agosto 1996, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 189, sesto comma, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 3, primo comma, della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 6-13 maggio 1998, n. 169 (Gazz. Uff. 20 maggio 1998, n. 20, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 189, comma 6, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra ordinanza 8 – 23 ottobre 2009, n. 268 (Gazz. Uff. 28 ottobre 2009, n. 43, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 189, comma 6, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 27, 35 e 38 della Costituzione.

    Art. 190 Comportamento dei pedoni

    1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.
    2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. (1235)
    3. E’ vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.
    4. E’ vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
    5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
    6. E’ vietato ai pedoni effettuare l’attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate. (1236)
    7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all’art. 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7. (1239)
    8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.
    9. E’ vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti. (1237)
    10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (1238) ad euro 102 (1238) .

    (1235) Comma così modificato dall’art. 100, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1236) Comma così sostituito dall’art. 100, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1237) Comma così modificato dall’art. 100, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1238) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (1239) Comma così modificato dall’art. 8, comma 2, L. 29 luglio 2010, n. 120.

    Art. 191 Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni

    1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all’articolo 190, comma 4. (1243)
    2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
    3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordocieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto. (1240)
    4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 (1241) ad euro 666 (1241). (1242)

    (1240) Comma così modificato dall’ art. 3, comma 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2002, n. 168.

    (1241) Importo arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005 e aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (1242) Comma così modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, dall’art. 3, comma 18, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (1243) Comma così sostituito dall’art. 34, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120.

    Art. 192 Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti

    1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all’invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell’apposito segnale distintivo.
    2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé.
    3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi possono:
    – procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l’osservanza delle norme relative alle caratteristiche o all’equipaggiamento del veicolo medesimo;
    – ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;
    – ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l’osservanza di specifiche cautele.
    4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell’espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l’ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonché le condizioni e le modalità del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti (1244) e della giustizia (1245) .
    5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui all’art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare.
    6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (1246) ad euro 345 (1246) .
    7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.365 (1247) ad euro 5.467 (1247) . (1248)

    (1244) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (1245) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. d), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro di grazia e giustizia” è sostituita dalla seguente: “Ministro della giustizia”.

    (1246) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (1247) Importo elevato dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (1248) Comma così modificato dall’art. 20, comma 3, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

    Art. 193 Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile

    1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. (1256)
    2. Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 868 (1249) ad euro 3.471 (1249). Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. (1254) (1256)
    2-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II. In tali casi, in deroga a quanto previsto dal comma 4, quando è stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202 e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non è immediatamente restituito ma è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista. La restituzione del veicolo è in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo. (1255)
    3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta alla metà quando l’assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta alla metà quando l’interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l’interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l’organo accertatore di una cauzione pari all’importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l’organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell’importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. (1250) (1256)
    4. Si applica l’articolo 13, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall’organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di Polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell’articolo 213. (1251)
    4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell’articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell’ articolo 213 del presente codice. (1252)
    4-ter. L’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell’articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1. (1253)
    4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4-ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l’organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 180, comma 8. (1253)
    4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. (1253)

    (1249) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (1250) Comma così modificato dall’art. 3, comma 19, lett. a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214, e, successivamente, dall’ art. 23-bis, comma 1, lett. c), D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.

    (1251) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 19, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (1252) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 47, L. 15 luglio 2009, n. 94.

    (1253) Comma aggiunto dall’art. 13, comma 5, L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

    (1254) Comma così modificato dall’ art. 23-bis, comma 1, lett. a), D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.

    (1255) Comma inserito dall’ art. 23-bis, comma 1, lett. b), D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.

    (1256) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-25 ottobre 2005, n. 400 (Gazz. Uff. 2 novembre 2005, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 193, commi 1, 2 e 3, come modificato dall’art. 3, comma 19, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

    Titolo VI

    DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

    Capo I

    DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

    Sezione I

    DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME

    Art. 194 Disposizioni di carattere generale

    1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo.

    Art. 195 Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (1264)

    1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di euro 24 ed il limite massimo generale di euro 9.296. Tale limite massimo generale può essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di più violazioni ai sensi dell’art. 198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma 3. (1257)
    2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche. (1258)
    2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7; tale incremento della sanzione quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all’ articolo 208, comma 1, primo periodo, è destinato ad alimentare il Fondo di cui all’ articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni. (1263)
    3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All’uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia (1259) , di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze (1260) , e delle infrastrutture e dei trasporti (1261), fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1.
    3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, è oggetto di arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite. (1262)

    (1257) Comma così modificato dall’art. 23, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

    (1258) Comma così modificato dall’art. 101, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1259) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. d), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro di grazia e giustizia” è sostituita dalla seguente: “Ministro della giustizia”.

    (1260) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. e), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro del Tesoro” è sostituita dalla seguente: “Ministro dell’economia e delle finanze”.

    (1261) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”, la denominazione “Ministro dei trasporti e della navigazione” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti” e la denominazione “Ministro per i problemi delle aree urbane” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (1262) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 529, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

    (1263) Comma inserito dall’art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94.

    (1264) All’aggiornamento della misura della sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo si è provveduto con D.M. 4 gennaio 1995, con D.M. 20 dicembre 1996, con D.M. 22 dicembre 1998, con D.M. 29 dicembre 2000, con D.M. 24 dicembre 2002, con D.M. 22 dicembre 2004, con D.M. 29 dicembre 2006, con D.M. 17 dicembre 2008, con D.M. 22 dicembre 2010, con D.M. 19 dicembre 2012, con D.M. 16 dicembre 2014, con D.M. 20 dicembre 2016 e con D.M. 27 dicembre 2018.

    Art. 196 Principio di solidarietà (1266) (1267)

    1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all’articolo 84 risponde solidalmente il locatario e in quelle di cui all’articolo 94, comma 4-bis, risponde solidalmente l’intestatario temporaneo del veicolo. Nei casi indicati all’articolo 93, commi 1-bis e 1-ter, e all’articolo 132, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà. (1265) (1267) (1268)
    2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in solido con l’autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. (1267)
    3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica o comunque da un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o associazione o l’imprenditore è obbligato, in solido con l’autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta. (1267)
    4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore della violazione stessa.

    (1265) Comma così modificato dall’art. 102, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall’art. 11, comma 4, L. 29 luglio 2010, n. 120, e, successivamente, dall’ art. 29-bis, comma 1, lett. c), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.

    (1266) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 maggio 2002, n. 232 (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 196 sollevate dal giudice di pace di Locri, rispettivamente in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed in riferimento agli articoli 3, 24, e 111, secondo comma, della Costituzione.

    (1267) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 aprile-5 maggio 2006, n. 188 (Gazz. Uff. 10 maggio 2006, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 1, sollevata in riferimento all’art. 111 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, e dell’art. 196, commi 1, 2 e 3, sollevata in riferimento all’art. 24 della Costituzione; infine ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 196 e 201, comma 1, sollevata in riferimento all’art. 24 della Costituzione.

    (1268) La Corte costituzionale, con ordinanza 30 giugno-9 luglio 1998, n. 255 (Gazz. Uff. 15 luglio 1998, n. 28, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 196, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 22-26 giugno 2009, n. 190 (Gazz. Uff. 1 luglio 2009, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l’altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 196, comma 1, sollevata in riferimento agli articoli 3, 13, 24 e 27 della Costituzione.

    Art. 197 Concorso di persone nella violazione

    1. Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuno soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.

    Art. 198 Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie

    1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.
    2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione. (1269)

    (1269) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-26 gennaio 2007, n. 14 (Gazz. Uff. 31 gennaio 2007, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 198, comma 2, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La Corte costituzionale, con successiva ordinanza 9 – 13 febbraio 2009, n. 39 (Gazz. Uff. 18 febbraio 2009, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 198, comma 2, sollevata in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione.

    Art. 199 Non trasmissibilità dell’obbligazione

    1. L’obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.

    Art. 200 Contestazione e verbalizzazione delle violazioni (1272) (1273)

    1. Fuori dei casi di cui all’articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta. (1270)
    2. Dell’avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che può essere redatto anche con l’ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l’identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale. (1271)
    3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.
    4. Copia del verbale è consegnata immediatamente all’ufficio o comando da cui dipende l’agente accertatore.

    (1270) Comma così modificato dall’art. 35, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (1271) Comma così sostituito dall’art. 35, comma 1, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (1272) La Corte costituzionale, con ordinanza 20-24 marzo 2006, n. 123 (Gazz. Uff. 29 marzo 2006, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 200 e 201, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    (1273) Vedi, anche, l’art. 4, D.L. 20 giugno 2002, n. 121.

    Art. 201 Notificazione delle violazioni (1291) (1287)

    1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell’accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all’intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell’intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell’articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall’interessato. Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dal P.R.A. o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 196 entro cento giorni dall’accertamento della violazione. Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall’accertamento. (1286) (1288)
    1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
    a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
    b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
    c) sorpasso vietato;
    d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
    e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; (1289) (1290)
    f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni; (1289)
    g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall’articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127; (1281)
    g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento; (1283)
    g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l’identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall’elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (1284). (1274)
    1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1. (1275)
    1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico. (1282)
    1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 193. (1285)
    2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1. (1276)
    2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all’effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall’Anagrafe tributaria. (1277)
    3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell’art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (1278) o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente. (1279)
    4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
    5. L’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.
    5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell’interno, il comando o l’ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l’inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell’ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall’articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell’esclusione della responsabilità, il comando o l’ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell’articolo 203 per l’archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell’articolo 196, comma 1; dall’interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica. (1280)

    (1274) Comma inserito dall’art. 4, comma 1, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (1275) Comma inserito dall’art. 4, comma 1, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214 e, successivamente, così modificato dall’art. 36, comma 1, lett. e), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (1276) Comma così modificato dall’art. 103, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1277) Comma inserito dall’art. 3-bis, comma 1, D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 156.

    (1278) A norma dell’art. 17, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, le denominazioni “la o della Direzione generale della M.C.T.C.” sono sostituite dalle seguenti: “Il o del Dipartimento per i trasporti terrestri”

    (1279) Comma così modificato dall’art. 103, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall’art. 4, comma 1, lett. c), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (1280) Comma aggiunto dall’art. 4, comma 1, lett. c-bis), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (1281) Lettera sostituita dall’art. 36, comma 1, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120 e, successivamente, così modificata dall’ art. 47-bis, comma 3, lett. e), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

    (1282) Comma inserito dall’art. 36, comma 1, lett. f), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (1283) Lettera inserita dall’ art. 36, comma 1, lett. d), L. 29 luglio 2010, n. 120 e, successivamente, così sostituita dall’ art. 1, comma 597, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

    (1284) Lettera aggiunta dall’ art. 1, comma 23, lett. a), L. 4 agosto 2017, n. 124.

    (1285) Comma inserito dall’ art. 1, comma 23, lett. b), L. 4 agosto 2017, n. 124.

    (1286) Comma modificato dall’art. 103, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall’art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214, e dall’art. 36, comma 1, lett. a) e b), L. 29 luglio 2010, n. 120; per l’applicazione di tale ultima disposizione, vedi il comma 2 del medesimo art. 36, L. 120/2010. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. h), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

    (1287) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-19 maggio 2000, n. 149 (Gazz. Uff. 31 maggio 2000, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 201 sollevata in relazione all’art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 20-24 marzo 2006, n. 123 (Gazz. Uff. 29 marzo 2006, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 200 e 201, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra ordinanza 5-13 giugno 2006, n. 228 (Gazz. Uff. 21 giugno 2006, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 201, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 97 della Costituzione.

    (1288) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 aprile-5 maggio 2006, n. 188 (Gazz. Uff. 10 maggio 2006, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 1, sollevata in riferimento all’art. 111 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, e dell’art. 196, commi 1, 2 e 3, sollevata in riferimento all’art. 24 della Costituzione; infine ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 196 e 201, comma 1, sollevata in riferimento all’art. 24 della Costituzione.

    (1289) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-20 luglio 2006, n. 307 (Gazz. Uff. 26 luglio 2006, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 201, comma 1-bis, lettere e) e f), comma introdotto dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    (1290) La Corte costituzionale, con sentenza 18 aprile-4 maggio 2007, n. 155 (Gazz. Uff. 9 maggio 2007, n. 18, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 201, comma 1-bis, lettera e), comma introdotto dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    (1291) Vedi, anche, il D.M. 13 giugno 2017 e l’ art. 108, comma 1-bis, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

    Art. 202 Pagamento in misura ridotta

    1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni (1301) dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell’articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. (1295) (1300) (1302)
    2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l’amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All’uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. (1296) (1303)
    2.1. Qualora l’agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L’agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. (1297)
    2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L’agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. Qualora l’agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico. (1298)
    2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all’agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l’agente accertatore dipende. (1299)
    2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 214-bis. (1294)
    3. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all’invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dell’identificazione. (1292)
    3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni. (1293)

    (1292) Comma così modificato dall’art. 104, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1293) Comma aggiunto dall’art. 23, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

    (1294) Comma inserito dall’art. 37, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (1295) Comma così modificato dall’ art. 104, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, e, successivamente, dall’ art. 20, comma 5-bis, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

    (1296) Comma così modificato dall’ art. 20, comma 5-bis, lett. b), nn. 1) e 2), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

    (1297) Comma inserito dall’ art. 20, comma 5-bis, lett. c), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

    (1298) Comma inserito dall’art. 37, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120 e, successivamente, così modificato dall’ art. 20, comma 5-bis, lett. d), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

    (1299) Comma inserito dall’art. 37, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120 e, successivamente, così modificato dall’ art. 20, comma 5-bis, lett. e), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

    (1300) Per l’interpretazione autentica del primo e secondo periodo del presente comma, vedi l’ art. 17-quinquies, comma 1, D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 aprile 2016, n. 49.

    (1301) Per la temporanea rideterminazione del presente termine vedi l’ art. 108, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

    (1302) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-14 luglio 2006, n. 292 (Gazz. Uff. 19 luglio 2006, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 202, comma 1, e 204, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    (1303) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 marzo – 12 aprile 2017, n. 79 (Gazz. Uff. 19 aprile 2017, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 202, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    Art. 202-bis Rateazione delle sanzioni pecuniarie (1304)

    1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
    2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
    3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.
    4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell’entità della somma da pagare, l’autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l’importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l’importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l’importo dovuto supera euro 5.000. L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall’articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
    5. L’istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell’istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all’articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all’articolo 204-bis. L’istanza è comunicata dall’autorità ricevente all’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza l’autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l’istanza si intende respinta.
    6. La notificazione all’interessato dell’accoglimento dell’istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all’articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L’accoglimento dell’istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l’organo accertatore.
    7. In caso di accoglimento dell’istanza, il comando o ufficio da cui dipende l’organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell’articolo 203.
    8. In caso di rigetto dell’istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.
    9. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
    10. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo.

    (1304) Articolo inserito dall’art. 38, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120.

    Art. 203 Ricorso al prefetto (1310)

    1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora, non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l’audizione personale. (1305) (1309)
    1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione. (1306)
    2. Il responsabile dell’ufficio o del comando cui appartiene l’organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell’organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso. (1307)
    3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento. (1308) (1310) (1311)

    (1305) Comma così modificato dall’art. 105, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1306) Comma inserito dall’art. 4, comma 1-bis, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214.

    (1307) Comma così sostituito dall’art. 4, comma 1-ter, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214.

    (1308) Comma così modificato dall’art. 105, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1309) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-28 dicembre 2006, n. 462 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2007, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 203, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

    (1310) La Corte costituzionale con ordinanza 28 giugno-12 luglio 1995, n. 315 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 203 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre ulteriori e nuovi profili, con ordinanza 19 giugno-3 luglio 1997, n. 218 (Gazz. Uff. 16 luglio 1997, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 203, ultimo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    (1311) La Corte costituzionale con sentenza 6-21 settembre 1995, n. 437 (Gazz. Uff. 27 settembre 1995, n. 40, Serie speciale) ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 203, comma terzo, e 206, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

    Art. 204 Provvedimento del prefetto (1315)

    1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall’ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l’accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell’art. 195, comma 2. L’ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all’autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l’accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti. (1312) (1316)
    1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell’articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell’adozione dell’ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l’ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto. (1313) (1317)
    1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell’invito al ricorrente per la presentazione all’audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell’audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l’audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l’audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità. (1313) (1317)
    2. L’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall’art. 201. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all’ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L’ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto e all’ufficio o comando accertatore. (1314) (1318)
    3. L’ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l’ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.

    (1312) Comma così modificato dall’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, dall’art. 68, comma 4, L. 23 dicembre 1999, n. 488, dall’art. 18, comma 3, L. 24 novembre 2000, n. 340 e, successivamente, dall’art. 4, comma 1-quater, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214.

    (1313) Comma inserito dall’art. 4, comma 1-quinquies, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214.

    (1314) Comma così modificato dall’art. 4, comma 1-sexies, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214.

    (1315) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 ottobre 1997, n. 324 (Gazz. Uff. 5 novembre 1997, n. 45, Serie speciale), e con ordinanza 9-22 luglio 1998, n. 306 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 113 della Costituzione. Identica questione è stata già decisa dalla stessa Corte con la sentenza n. 366 del 1994 e con le ordinanze nn. 67 e 350 del 1994 nelle quali si è rilevato che il giudice, nel respingere l’opposizione, non è vincolato da alcun limite per la determinazione della sanzione che ben può essere fissata nella misura corrispondente a quella «ridotta» di cui all’art. 202 del nuovo codice della strada. Successivamente la stessa Corte con altra ordinanza 9-16 maggio 2002, n. 201 (Gazz. Uff. 22 maggio 2002, n. 20, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 204 sollevata in riferimento agli articoli 24, 97, 111 e 113 della Costituzione. Con altra ordinanza 13-28 luglio 2004, n. 294 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30, 1ª Serie speciale), la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204 sollevata in riferimento all’art. 76 della Costituzione, e in relazione all’art. 2, comma 1, lettera d), della legge 22 marzo 2001, n. 85 dal giudice di pace di Taranto; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204 sollevata in riferimento all’art. 5 della Costituzione.

    (1316) La Corte costituzionale: con ordinanza 25-28 marzo 1996, n. 92 (Gazz. Uff. 3 aprile 1996, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione; con ordinanza 10-19 luglio 1996, n. 268 (Gazz. Uff. 31 luglio 1996, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204, comma primo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; con ordinanza 28 ottobre-6 novembre 1998, n. 365 (Gazz. Uff. 11 novembre 1998, n. 45, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204, comma 1, sollevata dal vice pretore onorario di Verona; con ordinanza 13-28 gennaio 2005, n. 55 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204, comma 1, sollevata dal giudice di pace di Isernia, in riferimento agli artt. 24 e 97, primo comma, della Costituzione; con ordinanza 3-14 luglio 2006, n. 292 (Gazz. Uff. 19 luglio 2006, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 202, comma 1, e 204, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, commi 7 e 8, introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    (1317) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 gennaio-8 febbraio 2006, n. 43 (Gazz. Uff. 15 febbraio 2006, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204, commi 1-bis e 1-ter aggiunti dall’art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione sollevata in riferimento all’art. 76 della Costituzione e in relazione all’art. 2, comma 1, lettera d), della legge 22 marzo 2001, n. 85.

    (1318) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 aprile-3 maggio 2002, n. 147 (Gazz. Uff. 8 maggio 2002, n. 18, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204, comma 2, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 113 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 5-12 giugno 2007, n. 185 (Gazz. Uff. 20 giugno 2007, n. 24, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 113 della Costituzione.

    Art. 204-bis Ricorso in sede giurisdizionale (1319)

    1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è regolata dall’articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. (1320)

    (1319) Articolo inserito dall’art. 4, comma 1-septies, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, modificato dall’art. 39, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120 e, successivamente, così sostituito dall’art. 34, comma 6, lett. a), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; per l’applicazione di tale ultima disposizione, vedi l’art. 36 del medesimo D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

    (1320) La Corte costituzionale, con ordinanza 12 – 16 dicembre 2011, n. 335 (Gazz. Uff. 21 dicembre 2011, n. 53, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 204-bis, comma 1, introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    Art. 205 Opposizione all’ordinanza-ingiunzione (1321)

    1. Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è regolata dall’articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

    (1321) Articolo modificato dall’art. 107, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, dall’art. 23, comma 3, lett. a) e b), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, dall’art. 4, comma 1-octies, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, dall’art. 39, comma 2, L. 29 luglio 2010, n. 120 e, successivamente, così sostituito dall’art. 34, comma 6, lett. b), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; per l’applicazione di tale ultima disposizione, vedi l’art. 36 del medesimo D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

    Art. 206 Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie (1322) (1323)

    1. Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall’art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.
    2. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l’organo accertatore.
    3. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall’ente all’intendente di finanza competente, il quale dà incarico all’esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.

    (1322) La Corte costituzionale con sentenza 6-21 settembre 1995, n. 437(Gazz. Uff. 27 settembre 1995, n. 40, Serie speciale) ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 203, comma terzo, e 206, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

    (1323) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-14 luglio 1999, n. 308 (Gazz. Uff. 21 luglio 1999, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’artt. 206, sollevata in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione; con altra ordinanza 8-16 giugno 2000, n. 206 (Gazz. Uff. 21 giugno 2000, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 206, nella parte in cui disciplina la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per violazione delle norme del codice della strada, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    Art. 207 Veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE

    1. Quando con un veicolo immatricolato all’estero o munito di targa EE viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 202. L’agente trasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
    2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà prevista del pagamento di misura ridotta, egli deve versare all’agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando od ufficio da cui l’accertatore dipende (1324) .
    2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell’Unione europea o aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2, è pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 202. (1325)
    3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 214-bis. (1326)
    4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli di proprietà dei cittadini italiani residenti nel comune di Campione d’Italia.
    [4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dell’Unione europea. (1328) (1327) ]

    (1324) Comma così modificato dall’art. 108, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall’art. 4, comma 2, lett. a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (1325) Comma inserito dall’art. 25, comma 1, L. 3 febbraio 2003, n. 14 e, successivamente, modificato dall’art. 4, comma 2, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214. In seguito la modifica apportata dal D.L. 151/2003 è stata confermata dall’art. 11, comma 1, L. 31 ottobre 2003, n. 306.

    (1326) Comma modificato dall’art. 108, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, sostituito dall’art. 4, comma 2, lett. c), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’art. 37, comma 2, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (1327) Comma abrogato dall’art. 37, comma 2, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (1328) Comma aggiunto dall’art. 4, comma 2, lett. c-bis), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    Art. 208 Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

    1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti dell’ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
    2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:
    a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all’attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell’80 per cento del totale annuo, definito a norma dell’articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e per l’assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione; (1335)
    b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo;
    c) al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l’impegno della scuola pubblica e privata nell’insegnamento dell’educazione stradale e per l’organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori. (1329)
    2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’ articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l’incidentalità notturna di cui all’ articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell’interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con i Ministeri dell’economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo. (1334) (1337)
    3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’interno e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate. (1330)
    3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell’interno e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull’utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell’anno precedente. (1336)
    4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:
    a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente;
    b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12;
    c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica. (1331)
    5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell’ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4. (1333)
    5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale. (1332)

    (1329) Comma sostituito dall’art. 109, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall’art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; infine, tale ultimo termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall’art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284.

    (1330) Comma sostituito dall’art. 15, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall’art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’art. 40, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (1331) Comma modificato dall’art. 10, comma 3, L. 19 ottobre 1998, n. 366, dall’art. 31, comma 17, L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. 18, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, sostituito dall’art. 53, comma 20, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e, successivamente, modificato dall’art. 5-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 40, comma 1, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120, che ha sostituito gli originari commi 4, 4-bis e 5 con gli attuali commi 4, 5 e 5-bis.

    (1332) Comma così sostituito dall’art. 40, comma 1, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120, che ha sostituito gli originari commi 4, 4-bis e 5 con gli attuali commi 4, 5 e 5-bis.

    (1333) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 564, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e, successivamente, così sostituito dall’art. 40, comma 1, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120, che ha sostituito gli originari commi 4, 4-bis e 5 con gli attuali commi 4, 5 e 5-bis.

    (1334) Comma inserito dall’art. 3, comma 55, lett. d), L. 15 luglio 2009, n. 94.

    (1335) Lettera così modificata dall’art. 3, comma 57, L. 15 luglio 2009, n. 94.

    (1336) Comma inserito dall’art. 40, comma 1, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (1337) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con Decreto 30 marzo 2011.

    Art. 209 Prescrizione

    1. La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

    Sezione II

    DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

    Art. 210 Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in generale

    1. Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest’ultima si applica di diritto, secondo le norme che seguono.
    2. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel presente codice si distinguono in:
    a) sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attività o di sospendere o cessare una determinata attività;
    b) sanzioni concernenti il veicolo;
    c) sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida.
    3. Nei casi in cui è prevista l’applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria cui accede. In tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni. (1338)
    4. Dalla intrasmissibilità dell’obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria consegue anche l’intrasmissibilità di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria. Alla morte dell’obbligato, si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione. Se vi è stato sequestro del veicolo o ritiro della carta di circolazione o della patente, l’organo competente dispone il dissequestro o la restituzione su istanza degli eredi.

    (1338) Comma così sostituito dall’art. 110, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    Art. 211 Sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive

    1. Nel caso in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione consegua la sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero l’obbligo di rimozione di opere abusive, l’agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell’art. 200 o, in mancanza, nella notificazione prescritta dall’art. 201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l’applicazione della sanzione accessoria.
    2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell’art. 203. Nel caso di mancato ricorso, l’ufficio o comando da cui dipende l’agente accertatore trasmette copia del verbale al prefetto per l’emissione dell’ordinanza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per ricorrere.
    3. Il prefetto, nell’ingiungere al trasgressore il pagamento della sanzione pecuniaria, gli ordina l’adempimento del suo obbligo di ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, nel termine fissato in relazione all’entità delle opere da eseguire ed allo stato dei luoghi; l’ordinanza costituisce titolo esecutivo. Nel caso di mancato ricorso, l’ordinanza suddetta è emanata dal prefetto entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’ufficio o comando di cui al comma 2. L’esecuzione delle opere si effettua sotto il controllo dell’ente proprietario o concessionario della strada. Eseguite le opere, l’ente proprietario della strada ne avverte immediatamente il prefetto, il quale emette ordinanza di estinzione del procedimento per adempimento della sanzione accessoria. L’ordinanza è comunicata al trasgressore ed all’ente proprietario della strada.
    4. Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui è obbligato, il prefetto, su comunicazione dell’ente proprietario o concessionario della strada, dà facoltà a quest’ultimo di compiere le opere suddette. Successivamente al compimento, l’ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute ed il prefetto emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
    5. Nell’ipotesi in cui il prefetto non ritenga fondato l’accertamento, l’ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.
    6. Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi di impossibilità a provvedere da parte del trasgressore, l’agente accertatore trasmette, senza indugio, al prefetto il verbale di contestazione. In tal caso il prefetto può disporre l’esecuzione degli interventi necessari a cura dell’ente proprietario, con le modalità di cui al comma 4. (1339)
    7. L’opposizione di cui all’art. 205 si estende alla sanzione accessoria. (1340)

    (1339) Comma inserito dall’art. 111, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1340) Comma così rinominato dall’art. 111, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    Art. 212 Sanzione accessoria dell’obbligo di sospendere una determinata attività

    1. Nell’ipotesi in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione consegua la sanzione accessoria dell’obbligo di sospendere o di cessare da una determinata attività, l’agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell’art. 200 o nella notificazione da effettuare secondo l’art. 201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l’applicazione della sanzione accessoria. Questa, quando le circostanze lo esigano, deve essere adempiuta immediatamente, altrimenti l’inizio dell’esecuzione deve avvenire nei cinque giorni dal verbale o dalla sua notificazione. L’esecuzione avviene sotto il controllo dell’ufficio o comando da cui dipende l’agente accertatore.
    2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dell’art. 203, commi 1 e 2. Quando il prefetto rigetta il ricorso, nell’ordinanza-ingiunzione dà atto della sanzione accessoria e della sua esecuzione. Quando invece ritenga infondato l’accertamento, l’ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.
    3. L’opposizione prevista dall’art. 205 si estende alla sanzione accessoria.
    4. Quando il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 1, l’ufficio o comando summenzionato provvede alla denuncia del trasgressore per il reato di cui all’art. 650 del codice penale e, previa notifica al trasgressore medesimo, provvede, con i suoi agenti od organi, all’esecuzione coattiva dell’obbligo. Di tale esecuzione viene redatto verbale, che deve essere comunicato al prefetto e al trasgressore. Le spese eventualmente sostenute per la esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore ed al riguardo provvede il prefetto con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.
    5. Ove trattasi di attività continuativa sottoposta dal presente codice a determinate condizioni, il trasgressore può successivamente porre in essere le condizioni suddette; in tal caso egli presenta istanza all’ufficio o comando di cui al comma 1 e questo, accertato il venir meno degli impedimenti, consente a che l’attività sospesa sia ripresa o continuata. Di ciò è data comunicazione al prefetto.

    Art. 213 Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa (1341)

    1. Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l’organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.
    2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l’obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’ufficio di appartenenza dell’organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
    3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di custodia sono anticipate dall’amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all’Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento.
    4. E’ sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.
    5. All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818 (1343) a euro 7.276 (1343), nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da minorenne, il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l’erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al periodo seguente, l’avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente. La somma ricavata dall’alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all’avente diritto.
    6. Fuori dei casi indicati al comma 5, entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall’interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell’organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l’eventuale denuncia di quest’ultimo all’autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell’ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell’interno e l’Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all’espletamento delle procedure di cui al presente articolo.
    7. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell’articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell’accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo ovvero, nei casi indicati al comma 5, la restituzione della somma ricavata dall’alienazione. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l’ordinanza ingiunzione di cui all’articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato distrutto, della somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.
    8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 (1343) a euro 7.953 (1343). Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l’erario.
    9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa.
    10. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l’annotazione al P.R.A. (1342)

    (1341) Articolo modificato dall’art. 112, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall’art. 19, comma 5, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dall’art. 38, comma 1, lett. a), nn. 1), 2), 3) e 4), D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall’art. 5-bis, comma 1, lett. c), nn. 1) e 2), D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, dall’art. 2, comma 169, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’ art. 23-bis, comma 1, lett. a), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.

    (1342) Comma così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. i), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

    (1343) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo D.M. 27 dicembre 2018.

    Art. 214 Fermo amministrativo del veicolo (1344)

    1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all’accertamento della violazione consegua l’applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche definite con decreto del Ministero dell’interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell’ufficio da cui dipende l’organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 776 (1345) a euro 3.111 (1345), nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L’organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all’articolo 213, comma 5, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia. (1346)
    2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato in custodia all’avente diritto o, in caso di violazione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.
    3. Se l’autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all’organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all’avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all’interessato.
    4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell’articolo 203.
    5. Salvo che il veicolo non sia già stato trasferito in proprietà, quando il ricorso sia accolto e l’accertamento della violazione dichiarato infondato l’ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall’organo di polizia indicato nel comma 1. La somma ricavata dall’alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.
    6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell’articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento dell’autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.
    7. E’ sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l’esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all’articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.
    8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 (1345) a euro 7.953 (1345). Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. L’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l’erario.

    (1344) Articolo modificato dall’art. 113, comma 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall’art. 23, comma 4, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, dall’art. 4, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214, dall’art. 38, comma 1, lett. b), D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall’art. 5-bis, comma 1, lett. d), nn. 1), 2), 3) e 4), D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’ art. 23-bis, comma 1, lett. b), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.

    (1345) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo D.M. 27 dicembre 2018.

    (1346) Per le modalità e le caratteristiche del sigillo previsto dal secondo periodo del presente comma vedi il D.M. 1 marzo 2004.

    Art. 214-bis Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca (1347)

    1. Ai fini del trasferimento della proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 5, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonché dell’alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo, l’individuazione del custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo, nell’ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell’interno e con l’Agenzia del demanio all’esito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali. La convenzione ha ad oggetto l’obbligo ad assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e di quelli confiscati a seguito del sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 5, e 214, comma 1, ultimo periodo, e di alienazione conseguente a confisca. Ai fini dell’aggiudicazione delle gare le amministrazioni procedenti tengono conto delle offerte economicamente più vantaggiose per l’erario, con particolare riguardo ai criteri ed alle modalità di valutazione del valore dei veicoli da acquistare ed all’ammontare delle tariffe per la custodia. I criteri oggettivi per l’individuazione del custode-acquirente, indicati nel primo periodo del presente comma, sono definiti, mediante protocollo d’intesa, dal Ministero dell’interno e dalla Agenzia del demanio.
    2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 5, e 214, comma 1, ultimo periodo, in relazione al trasferimento della proprietà dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, per i veicoli confiscati l’alienazione si perfeziona con la notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del comma 1, del provvedimento dal quale risulta la determinazione all’alienazione da parte dell’Agenzia del demanio. Il provvedimento notificato è comunicato all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l’aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A. (1349)
    3. Le disposizioni del presente articolo si applicano all’alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.
    3-bis. Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri relative agli atti posti in essere in attuazione delle operazioni previste dal presente articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento. (1348)

    (1347) Articolo inserito dall’art. 38, comma 1, lett. c), D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

    (1348) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 218, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

    (1349) Comma così modificato dall’ art. 23-bis, comma 1, lett. c), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132, e, successivamente, dall’ art. 5, comma 1, lett. l), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

    Art. 214-ter Destinazione dei veicoli confiscati (1350)

    1. I veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca adottato ai sensi degli articoli 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, 186-bis, comma 6, e 187, commi 1 e 1-bis, sono assegnati agli organi di polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per attività finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del Ministero dell’economia e delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene. Il provvedimento è comunicato all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l’aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A.. Si applicano le disposizioni del comma 3-bis dell’articolo 214-bis. (1351)
    2. Si applicano, in quanto compatibili, l’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e l’articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati.

    (1350) Articolo inserito dall’art. 41, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (1351) Comma così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. m), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

    Art. 215 Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo

    1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, questa è operata dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali provvedono a che il veicolo, secondo le norme di cui al regolamento di esecuzione, sia trasportato e custodito in luoghi appositi. L’applicazione della sanzione accessoria è indicata nel verbale di contestazione notificato a termine dell’art. 201.
    2. I veicoli rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti all’avente diritto, previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia, con le modalità previste dal regolamento di esecuzione. Alle dette spese si applica il comma 3 dell’art. 2756 del codice civile.
    3. Nell’ipotesi in cui è consentito il blocco del veicolo, questo è disposto dall’organo di polizia che accerta la violazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Dell’eseguito blocco è fatta menzione nel verbale di contestazione notificato ai sensi dell’art. 201. La rimozione del blocco è effettuata a richiesta dell’avente diritto, previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco, secondo le modalità stabilite nel regolamento. Alle dette spese si applica il comma 3 dell’art. 2756 del codice civile.
    4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la contestazione della violazione e l’indicazione della effettuata rimozione o blocco, senza che il proprietario o l’intestatario del documento di circolazione si siano presentati all’ufficio o comando da cui dipende l’organo che ha effettuato la rimozione o il blocco, il veicolo può essere alienato o demolito secondo le modalità stabilite dal regolamento. Nell’ipotesi di alienazione, il ricavato serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria se non versata, nonché delle spese di rimozione, di custodia e di blocco. L’eventuale residuo viene restituito all’avente diritto. (1352)
    5. Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o del blocco del veicolo è ammesso ricorso al prefetto, a norma dell’art. 203. (1353)

    (1352) Comma così modificato dall’art. 114, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1353) Comma aggiunto dall’art. 114, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    Art. 215-bis Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati (1354)

    1. I prefetti, con cadenza semestrale, provvedono a censire, sentiti anche gli organi accertatori per quanto di competenza, i veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, a seguito dell’applicazione, ai sensi del presente codice, di misure di sequestro e fermo, nonché per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro. Di tali veicoli, individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, è formato apposito elenco, pubblicato nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.
    2. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’elenco di cui al comma 1, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati all’articolo 196 può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositeria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione in sede di pubblicazione dell’elenco di cui al comma 1, con l’avviso che in caso di mancata assunzione della custodia i veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro sono da ritenersi abbandonati, mentre quelli oggetto di confisca non ancora definitiva sono da ritenersi definitivamente confiscati. Di tale confisca è data comunicazione a cura del prefetto al pubblico registro automobilistico per l’annotazione nei propri registri. La prefettura-ufficio territoriale del Governo informa dell’inutile decorso dei predetti termini l’Agenzia del demanio, che provvede a gestire tali veicoli, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento, secondo le procedure e le modalità dettate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. La liquidazione delle relative spese compete alla medesima Agenzia a decorrere dalla data di ricezione dell’informativa di cui al periodo precedente.
    3. La somma ricavata dall’alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha a oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata è restituita all’avente diritto.
    4. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell’interno e l’Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all’espletamento delle procedure di cui al presente articolo.

    (1354) Articolo inserito dall’ art. 23-bis, comma 1, lett. d), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.

    Art. 216 Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente (1360)

    1. Nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della targa, ovvero della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente, il documento è ritirato, contestualmente all’accertamento della violazione, dall’organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (1355) se si tratta della carta di circolazione, del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, delle autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla prefettura se si tratta della patente; la competenza territoriale di detti uffici è determinata con riferimento al luogo della commessa violazione. Il prefetto competente dà notizia dei procedimenti e dei provvedimenti adottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza del trasgressore. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell’art. 214 . (1356)
    2. La restituzione del documento può essere chiesta dall’interessato soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. La restituzione viene effettuata dagli enti di cui al comma 1, previo accertamento del compimento delle prescrizioni suddette.
    3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta di circolazione o nel certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, o nella patente. (1357)
    4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell’art. 203 si estende anche alla sanzione accessoria. In caso di rigetto del ricorso, la sanzione accessoria è confermata. In caso di declaratoria di infondatezza dell’accertamento, questa si estende alla sanzione accessoria e l’interessato può chiedere immediatamente all’ente indicato nel comma 1 la restituzione del documento.
    5. L’opposizione di cui all’art. 205 si estende alla sanzione accessoria.
    6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.050 (1358) ad euro 8.202 (1358) . Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. (1359) (1361)

    (1355) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (1356) Comma sostituito dall’art. 115, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così modificato dall’art. 20, comma 7, lett. b), D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286.

    (1357) Comma così modificato dall’art. 115, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1358) Importo elevato dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (1359) Comma modificato dall’art. 115, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così sostituito dall’art. 19, comma 6, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

    (1360) Rubrica così sostituita dall’art. 20, comma 7, lett. a), D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286.

    (1361) La Corte costituzionale, con ordinanza 30 giugno-3 luglio 1998, n. 246 (Gazz. Uff. 8 luglio 1998, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 216, comma 6, sollevata in riferimento all’articolo 3 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 1°-5 luglio 2002, n. 323 (Gazz. Uff. 10 luglio 2002, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 216, comma 6, modificato dall’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    Art. 217 Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione

    1. Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della sospensione della validità della carta di circolazione, questa è ritirata dall’agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. L’agente accertatore rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall’interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.
    2. L’organo che ha ritirato la carta di circolazione la invia, unitamente a copia del verbale, nel termine di cinque giorni, all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (1362) , che, nei quindici giorni successivi, emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui questa si estende. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati dalla singola norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa, all’entità del danno apportato ed al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe apportare. L’ordinanza è notificata all’interessato e comunicata al prefetto. Il periodo di sospensione inizia dal giorno in cui il documento è ritirato a norma del comma 1. Qualora l’ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare può ottenere la restituzione da parte dell’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (1362) . Qualora si tratti di carta di circolazione rilasciata da uno Stato estero, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (1363) ne sospende la validità ai fini della circolazione sul territorio nazionale per un determinato periodo, con le stesse modalità. L’interdizione alla circolazione è comunicata all’autorità competente dello Stato che ha rilasciato la carta di circolazione e viene annotata sulla stessa. (1364)
    3. Al termine del periodo fissato la carta di circolazione viene restituita all’interessato dall’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (1363). Della restituzione è data comunicazione al prefetto ed all’ufficio del P.R.A. per l’iscrizione nei propri registri. Le modalità per la restituzione del documento agli stranieri sono stabilite nel regolamento. (1365)
    4. Avverso l’ordinanza di cui al comma 2 l’interessato può proporre ricorso al prefetto. Il prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, applica la sanzione accessoria; se lo ritiene infondato, dispone l’immediata restituzione.
    5. L’opposizione di cui all’art. 205 si estende alla sanzione accessoria.
    6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.050 (1366) ad euro 8.202 (1366) . Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in caso di reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa del veicolo. (1367)

    (1362) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (1363) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (1364) Comma così modificato dall’art. 116, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1365) Comma così modificato dall’art. 116, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1366) Importo elevato dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (1367) Comma modificato dall’art. 116, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così sostituito dall’art. 19, comma 7, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

    Art. 218 Sanzione accessoria della sospensione della patente (1374)

    1. Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall’agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L’agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall’interessato, con annotazione sul verbale di contestazione. (1375)
    2. L’organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al primo periodo, il conducente a cui è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all’entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell’istanza di cui al secondo periodo ed alla relativa documentazione, sono altresì valutati dal prefetto per decidere della predetta istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L’ordinanza, che eventualmente reca l’autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all’interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate. L’ordinanza è altresì comunicata, per i fini di cui all’articolo 226, comma 11, all’anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l’ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura. Il permesso di guida in costanza di sospensione della patente può essere concesso una sola volta. (1369) (1375)
    3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della sospensione della patente di guida è aumentata a seguito di più violazioni della medesima disposizione di legge, l’organo di polizia che accerta l’ultima violazione e che dall’interrogazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte; si applica altresì il comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti successivamente, l’organo od ufficio che ne viene a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma del comma 2. (1373)
    4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto. L’avvenuta restituzione è comunicata all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. (1368)
    5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 205 . (1370) (1376)
    6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall’ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.050 (1371) ad euro 8.202 (1371) . Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo. (1372)

    (1368) Comma così modificato dall’art. 42, comma 1, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (1369) Comma modificato dall’art. 117, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così sostituito dall’art. 42, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (1370) Comma inserito dall’art. 117, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1371) Importo elevato dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    (1372) Comma rinominato dall’art. 117, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, sostituito dall’art. 19, comma 8, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e, successivamente, così modificato dall’art. 42, comma 1, lett. d), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (1373) Comma così modificato dall’art. 42, comma 1, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (1374) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-26 giugno 1998, n. 235 (Gazz. Uff. 8 luglio 1998, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 176 e 218, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    (1375) La Corte costituzionale, con ordinanza 14-24 luglio 1998, n. 330 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 218, commi 1 e 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 97 della Costituzione.

    (1376) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-17 marzo 2000, n. 74 (Gazz. Uff. 22 marzo 2000, n. 13, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 218, comma 5, nel testo introdotto dall’art. 117 del decreto legislativo n. 360 del 1993, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 4-18 giugno 2003, n. 215 (Gazz. Uff. 25 giugno 2003, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 186, comma 5, e 218, comma 5, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, sollevate dal giudice di pace di Osimo, con le ordinanze in epigrafe.. La medesima Corte, con altra ordinanza 21-24 giugno 2004, n. 194 (Gazz. Uff. 30 giugno 2004, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 218, comma 5, sollevate dal Giudice di pace di Osimo, con le ordinanze in epigrafe

    Art. 218-bis Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati (1377)

    1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, di cui all’articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione ed è raddoppiata per le violazioni successive.
    2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione per la quale è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un periodo superiore a tre mesi, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.
    3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categorie A1, A2 o A, qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categorie A1, A2 o A, le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B. (1378)

    (1377) Articolo inserito dall’art. 42, comma 2, L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (1378) Comma così modificato dall’art. 19, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

    Art. 219 Revoca della patente di guida (1379)

    1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (1380) , nei casi previsti dall’art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti dall’art. 120, comma 1. (1381)
    2. Nell’ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l’organo, l’ufficio o comando, che accerta l’esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l’ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l’organo di Polizia incaricato dell’esecuzione. Dell’ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. (1382)
    3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell’articolo 130, comma 1, nell’ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo. (1383)
    3-bis. L’interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2. (1384) (1387)
    3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 222. (1386)
    3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all’accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile. (1385)

    (1379) A norma dell’art. 5, comma 1-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai conducenti dei ciclomotori, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici.

    (1380) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (1381) Comma sostituito dall’art. 118, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall’art. 13, comma 1, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.

    (1382) Comma modificato dall’art. 118, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, sostituito dall’art. 13, comma 2, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 e, successivamente, dall’art. 4, comma 3, lett. a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (1383) Comma sostituito dall’art. 4, comma 3, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (1384) Comma aggiunto dall’art. 4, comma 3, lett. c), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214 e, successivamente, modificato dall’art. 43, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 del medesimo art. 43, L. 120/2010. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’art. 20, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

    (1385) Comma aggiunto dall’art. 43, comma 1, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (1386) Comma aggiunto dall’art. 43, comma 1, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120 e, successivamente, così modificato dall’ art. 1, comma 6, lett. c), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.

    (1387) Vedi, anche, l’art. 5, comma 1-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

    Art. 219-bis Inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni (1388)

    1. Nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente minorenne in luogo delle predette sanzioni si applicano le disposizioni dell’articolo 128, commi 1-ter e 2.

    (1388) Articolo inserito dall’art. 3, comma 48, L. 15 luglio 2009, n. 94, modificato dall’art. 43, comma 2, lett. a) e b), L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 43, comma 6, della medesima L. 120/2010 e, successivamente, così sostituito dall’art. 21, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

    Capo II

    DEGLI ILLECITI PENALI

    Sezione I

    DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI REATI E RELATIVE SANZIONI

    Art. 220 Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice

    1. Per le violazioni che costituiscono reato, l’agente od organo accertatore è tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al pubblico Ministero, ai sensi dell’art. 347 del codice di procedura penale.
    2. La sentenza o il decreto definitivi sono comunicati dal cancelliere al prefetto del luogo di residenza. La sentenza o il decreto definitivi di condanna sono annotati a cura della prefettura sulla patente del trasgressore. (1389)
    3. Quando da una violazione prevista dal presente codice derivi un reato contro la persona, l’agente od organo accertatore deve dare notizia al pubblico Ministero, ai sensi del comma 1.
    4. L’autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo una violazione amministrativa, rimette gli atti all’ufficio o comando che ha comunicato la notizia di reato, perché si proceda contro il trasgressore ai sensi delle disposizioni del capo I del presente titolo. In tali casi i termini ivi previsti decorrono dalla data della ricezione degli atti da parte dell’ufficio o comando suddetti.

    (1389) Comma così modificato dall’art. 119, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    Art. 221 Connessione obiettiva con un reato

    1. Qualora l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non costituente reato e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.
    2. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità. Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell’art. 220.

    Sezione II

    SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI PENALI

    Art. 222 Sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati (1394)

    1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.
    2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida (1395) (1396). La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza. (1390) (1393)
    2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale. (1391)
    3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell’ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.
    3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui all’articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l’interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all’articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l’interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all’articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all’articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l’interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all’articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga. (1392)
    3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, l’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all’articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all’articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l’interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all’articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga. (1392)
    3-quater. Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal sesto periodo del comma 2. L’inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell’articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. (1392)

    (1390) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, L. 21 febbraio 2006, n. 102 e, successivamente, così modificato dall’art. 4, comma 4, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, dall’art. 43, comma 3, L. 29 luglio 2010, n. 120 e dall’ art. 1, comma 6, lett. b), n. 1), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.

    (1391) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, L. 21 febbraio 2006, n. 102.

    (1392) Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 6, lett. b), n. 2), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.

    (1393) La Corte costituzionale, con sentenza 19 febbraio-17 aprile 2019, n. 88 (Gazz. Uff. 24 aprile 2019, n. 17 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del quarto periodo del presente comma, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.

    (1394) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-23 giugno 1999, n. 264 (Gazz. Uff. 30 giugno 1999, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 222, in relazione agli artt. 218, commi 1, 2 e 5 dello stesso decreto, sollevata in riferimento agli artt. 101, 111 e 24 della Costituzione. La stessa Corte Costituzionale, con successiva ordinanza 13-18 aprile 2000, n. 106 (Gazz. Uff. 26 aprile 2000, n. 18, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 222, in relazione agli artt. 218, commi 1, 2 e 5 dello stesso decreto legislativo, sollevata in riferimento agli artt. 101, 111 e 24 della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra ordinanza 20 febbraio – 24 aprile 2019, n. 103 (Gazz. Uff. 2 maggio 2019, n. 18, 1ª Serie speciale, Ediz. Straord.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 222, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale, con successiva ordinanza 7 aprile – 15 maggio 2020, n. 92 (Gazz. Uff. 3 giugno 2020, n. 21 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 222, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

    (1395) La Corte costituzionale, con ordinanza 3 – 24 luglio 2019, n. 203 (Gazz. Uff. 31 luglio 2019, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 6 novembre – 5 dicembre 2019, n. 257 (Gazz. Uff. 11 dicembre 2019, n. 50, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, sollevate in riferimento agli artt. 3, 27 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 ago sto 1955, n. 848, e all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.

    (1396) La Corte costituzionale, con ordinanza 11 febbraio – 6 marzo 2020, n. 42 (Gazz. Uff. 11 marzo 2020, n. 11 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, come modificato dall’art. 1, comma 6, lettera b), numero 1), della legge 23 marzo 2016, n. 41, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    Art. 223 Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato (1397)

    1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l’agente o l’organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all’articolo 226, comma 11, è comunicato all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
    2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all’articolo 222, commi 2 e 3, nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall’agente o dall’organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni. Nei casi di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni. (1398) (1400)
    2-bis. Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto periodo, sia disposta nei confronti di titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti, nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal comma 2, quarto periodo. L’inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell’articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. (1399)
    3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo. (1400) (1401)
    4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è ammessa opposizione, ai sensi dell’articolo 205.

    (1397) Articolo sostituito dall’art. 120, comma 1, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 43, comma 4, L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (1398) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 6, lett. d), nn. 1) e 2), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.

    (1399) Comma inserito dall’ art. 1, comma 6, lett. e), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.

    (1400) La Corte costituzionale, con ordinanza 04 – 11 aprile 2011, n. 125 (Gazz. Uff. 13 aprile 2011, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 223, commi 2 e 3, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione.

    (1401) La Corte costituzionale, con ordinanza 05 – 12 ottobre 2011, n. 265 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2011, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 223, comma 3, sollevata in riferimento agli articoli 13, 24, 25 e 27 della Costituzione.

    Art. 224 Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente (1402)

    1. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il prefetto, se è previsto dal presente codice che da esso consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo provvedimento per la durata stabilita dall’autorità giudiziaria e ne dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. (1403)
    2. Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca comunicandolo all’interessato e all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. (1404)
    3. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili. L’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
    4. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione della patente all’intestatario. L’ordinanza di estinzione è comunicata all’interessato e all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (1404). Essa è iscritta nella patente.

    (1402) Rubrica così modificata dall’art. 121, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1403) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (1404) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    Art. 224-bis Obblighi del condannato (1405)

    1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
    2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a un mese né superiore a sei mesi. In caso di recidiva, ai sensi dell’articolo 99, secondo comma, del codice penale, il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a tre mesi.
    3. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con proprio decreto d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
    4. L’attività è svolta nell’ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.
    5. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.
    6. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

    (1405) Articolo inserito dall’art. 6, comma 1, L. 21 febbraio 2006, n. 102.

    Art. 224-ter Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato (1406)

    1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l’agente o l’organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell’articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall’agente o dall’organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo sottoposto a sequestro è affidato ai soggetti di cui all’articolo 214-bis.
    2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa ai sensi delle disposizioni dell’articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.
    3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l’agente o l’organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all’articolo 214, in quanto compatibile.
    4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all’organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214, in quanto compatibili.
    5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 del presente articolo è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 205.
    6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l’ufficio o il comando da cui dipende l’agente o l’organo accertatore della violazione, verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull’applicazione della sanzione amministrativa accessoria. (1407)
    7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l’ufficio o il comando da cui dipende l’agente o l’organo accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all’intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato comma 3.

    (1406) Articolo inserito dall’art. 44, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (1407) La Corte costituzionale, con sentenza 7-24 aprile 2020, n. 75 (Gazz. Uff. 29 aprile 2020, n. 18 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all’avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool per esito positivo della messa alla prova.

    Titolo VII

    DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

    Capo I

    DISPOSIZIONI FINALI

    Art. 225 Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali

    1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l’acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:
    a) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1408) un archivio nazionale delle strade;
    b) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (1409) un archivio nazionale dei veicoli;
    c) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (1409) un’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.

    (1408) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (1409) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “la Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “il Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    Art. 226 Organizzazione degli archivi e dell’anagrafe nazionale

    1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1410) è istituito l’archivio nazionale delle strade, che comprende tutte le strade distinte per categorie, come indicato nell’art. 2.
    2. Nell’archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico veicolare, agli incidenti e allo stato di percorribilità anche da parte dei veicoli classificati mezzi d’opera ai sensi dell’art. 54, comma 1, lettera n), che eccedono i limiti di massa stabiliti nell’art. 62 e nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell’art. 10, comma 8.
    3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle singole strade, allo stato di percorribilità da parte dei veicoli classificati mezzi d’opera ai sensi dell’art. 54, comma 1, lettera n), nonché i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e attraverso il Dipartimento per i trasporti terrestri (1411) , che è tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i dati relativi agli incidenti registrati nell’anagrafe di cui al comma 10.
    4. In attesa della attivazione dell’archivio nazionale delle strade, la circolazione dei mezzi d’opera che eccedono i limiti di massa stabiliti nell’art. 62 potrà avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese negli elenchi delle strade non percorribili, che annualmente sono pubblicati a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1410) nella Gazzetta Ufficiale sulla base dei dati trasmessi dalle società concessionarie, per le autostrade in concessione, dall’A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle regioni, per la rimanente viabilità. Il regolamento determina i criteri e le modalità per la formazione, la trasmissione, l’aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi.
    5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (1411) è istituito l’archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai veicoli di cui all’art. 47, comma 1, lettere e), f), g), h), i), l), m) e n ).
    6. Nell’archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, all’emanazione della carta di circolazione e a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto. Previa apposita istanza, gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne abbia qualificato interesse, certificazione relativa ai dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici; i relativi costi sono a totale carico del richiedente e vengono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. (1416)
    7. L’archivio è completamente informatizzato; è popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri (1411) , dagli organi addetti all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri (1411). (1415)
    8. Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti l’archivio nazionale dei veicoli. (1412)
    9. Le modalità di accesso all’archivio sono stabilite nel regolamento. (1413)
    10. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (1411) è istituita l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale.
    11. Nell’anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni conducente, i dati relativi al procedimento di rilascio della patente, nonché a tutti i procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di sospensione, di revoca, nonché i dati relativi alle violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 che comportano l’applicazione delle sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida di un determinato veicolo, che comportano decurtazione del punteggio di cui all’articolo 126-bis, agli incidenti che si siano verificati durante la circolazione ed alle sanzioni comminate. (1414)
    12. L’anagrafe nazionale è completamente informatizzata; è popolata ed aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri (1411) , dalle prefetture, dagli organi addetti all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri (1411) .
    13. Nel regolamento per l’esecuzione delle presenti norme saranno altresì specificati i contenuti, le modalità di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli archivi e dell’anagrafe di cui al presente articolo.

    (1410) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (1411) A norma dell’art. 17, comma 1 , lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (1412) Comma così sostituito dall’art. 122, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1413) Comma così sostituito dall’art. 122, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1414) Comma così modificato dall’art. 22, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e, successivamente, dall’art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; infine, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall’art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284.

    (1415) Comma così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. n), n. 2), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

    (1416) Comma modificato dall’art. 122, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, e dall’art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003, termine prorogato al 30 giugno 2003, dall’art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. n), n. 1), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

    Art. 227 Servizio e dispositivi di monitoraggio

    1. Nell’ambito dell’intero sistema viario devono essere installati dispositivi di monitoraggio per il rilevamento della circolazione, i cui dati sono destinati alla costituzione e all’aggiornamento dell’archivio nazionale delle strade di cui all’art. 226, comma 1, e per la individuazione dei punti di maggiore congestione del traffico. (1417)
    2. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad installare i dispositivi di cui al comma 1 e contestualmente, ove ritenuto necessario, quelli per il rilevamento dell’inquinamento acustico e atmosferico, in conformità, per tali ultimi, alle direttive impartite dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (1418) , sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1419) .
    3. Gli enti proprietari delle strade inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1419) a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla installazione d’ufficio dei dispositivi di monitoraggio.

    (1417) Comma così modificato dall’art. 123, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1418) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. g), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dell’ambiente” è sostituita dalla seguente: “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio”.

    (1419) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

    Art. 228 Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per l’attuazione delle prescrizioni contenute nelle norme del presente codice

    1. Con il regolamento sono adeguati e aggiornati gli importi previsti nella tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, relativi alle tariffe per le applicazioni in materia di motorizzazione di competenza degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (1420) .
    2. La destinazione degli importi prevista dall’art. 16 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, è integrata dalla seguente lettera: d) fino al 10 per cento, per le spese relative al procedimento centralizzato di conferma di validità della patente di guida di cui all’art. 126. Rimane identica la destinazione degli importi prevista dall’art. 19 della medesima legge. Con il regolamento di cui al comma 1 potranno essere, altresì, aggiornati i limiti di destinazione degli importi medesimi alle singole voci contemplate nei richiamati articoli 16 e 19. (1421)
    3. Gli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1422) sono destinati alle seguenti spese:
    a) per l’acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1422) , nonché per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse;
    b) per l’effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento o di specializzazione post-laurea del personale del suindicato Dicastero, in merito all’applicazione del presente codice, nonché per la partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti;
    c) per le diverse operazioni riguardanti gare, collaudi, omologazioni, sopralluoghi, fornitura e provvista di materiali e stampati vari, necessari per l’espletamento di tutti i servizi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1422) , magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali e stampati suddetti;
    d) per la formazione e l’aggiornamento periodico dell’archivio nazionale delle strade e dei censimenti di traffico di cui all’art. 226.
    4. Il Ministro dell’economia e delle finanze (1423) è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, accreditando gli importi versati nei capitoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1422) .
    5. Con il regolamento sono stabilite le tabelle degli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative, nonché per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi, dovuti agli enti proprietari delle strade, salvo quanto stabilito per i concessionari di strade nelle convenzioni di concessione.
    6. Gli importi di cui al comma 5 sono destinati alle seguenti spese:
    a) per l’acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi, nonché per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse;
    b) per l’effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento del personale o di specializzazione post-laurea, in merito all’applicazione del presente codice, nonché per la partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti;
    c) per la formazione e l’aggiornamento periodico dell’archivio nazionale delle strade di propria competenza e dei censimenti della circolazione.

    (1420) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “uffici della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

    (1421) Comma così sostituito dall’art. 14, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.

    (1422) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

    (1423) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. e), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro del tesoro” è sostituita dalla seguente: “Ministro dell’economia e delle finanze”.

    Art. 229 Attuazione di direttive comunitarie (1424) (1425)

    1. Salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria ai sensi dell’art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente codice, sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le competenze loro attribuite, da emanarsi entro i termini dalle stesse indicati o, comunque, non oltre dodici mesi dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.

    (1424) Per la conferma dell’applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l’art. 406, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

    (1425) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 3 novembre 1994 – Attuazione della direttiva 93/14/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente la frenatura dei veicoli a motore a due o a tre ruote; il D.M. 3 novembre 1994 – Attuazione della direttiva 93/29/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa all’identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o a tre ruote; il D.M. 3 novembre 1994 – Attuazione della direttiva 93/30/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa al segnalatore acustico dei veicoli a motore a due o a tre ruote; il D.M. 3 novembre 1994 – Attuazione della direttiva 93/31/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote; il D.M. 3 novembre 1994 – Attuazione della direttiva 93/32/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote; il D.M. 3 novembre 1994 – Attuazione della direttiva 93/33/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore a due o a tre ruote; il D.M. 3 novembre 1994 – Attuazione della direttiva 93/34/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o a tre ruote; il D.M. 3 novembre 1994 – Attuazione della direttiva 93/92/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote; il D.M. 3 novembre 1994 – Attuazione della direttiva 93/93/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa alle masse e alle dimensioni dei veicoli a motore a due o a tre ruote; il D.M. 3 novembre 1994 – Attuazione della direttiva 93/94/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa all’alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d’immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote; il D.M. 2 dicembre 1994 – Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/226 del 27 marzo 1991 relativa ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi; il D.M. 8 maggio 1995 – Attuazione della direttiva 94/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994 concernente i dispositivi di traino dei veicoli a motore dei loro rimorchi nonché la loro installazione sui veicoli; il D.M. 8 maggio 1995 – Recepimento della direttiva 92/53/CEE del 18 giugno 1992 del Consiglio che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; il D.M. 8 maggio 1995 – Attuazione della direttiva 93/116/CE della Commissione del 17 dicembre 1993 relativa alle emissioni di biossido di carbonio ed al consumo di carburante dei veicoli a motore; il D.M. 8 maggio 1995 – Attuazione delle direttive della Commissione delle Comunità europee n. 93/91/CEE del 29 ottobre 1993 e 94/53/CE del 15 novembre 1994 concernente la sistemazione interna dei veicoli a motore per quanto attiene alla identificazione di comandi, spie ed indicatori; il D.M. 29 agosto 1996 – Attuazione della direttiva 95/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa al comportamento alla combustione dei materiali usati per l’allestimento interno di talune categorie dei veicoli a motore; il D.M. 11 marzo 1997 (Gazz. Uff. 17 aprile 1997, n. 89, S.O.) – Attuazione della direttiva 95/56/CE della Commissione dell’8 novembre 1995 relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/61/CEE; il D.M. 7 luglio 1997 (Gazz. Uff. 25 luglio 1997, n. 172) – Attuazione della direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale e che modifica la direttiva 70/156/ CEE; il D.M. 31 marzo 1998 – Recepimento della direttiva 97/32/CE della Commissione, dell’11 giugno 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/539/CEE del Consiglio relativa ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; il D.M. 6 aprile 1998 – Attuazione della direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 che stabilisce per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale ed internazionale ed i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale; il D.M. 4 agosto 1998 – Recepimento della direttiva 98/12/CE della Commissione del 27 gennaio 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi; il D.M. 13 maggio 1999 – Recepimento della direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998 riguardante i veicoli a motore e i loro rimorchi destinati al trasporto merci pericolose su strada e che modifica la direttiva 70/156/CEE relativa all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; il D.M. 20 dicembre 1999 – Attuazione della direttiva 97/68/CE del 16 dicembre 1997 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali; il D.M. 14 febbraio 2000 – Attuazione della direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli; il D.M. 22 ottobre 2001 – Recepimento della direttiva 2000/72/CE della Commissione del 22 novembre 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/31/CEE del Consiglio relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote; il D.M. 22 ottobre 2001 – Recepimento della direttiva 2000/74/CE della Commissione del 22 novembre 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/29/CEE del Consiglio relativa all’identificazione di comandi, spie ed indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote; il D.M. 21 dicembre 2001 – Recepimento della direttiva 2000/73/CE della Commissione del 22 novembre 2000 che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/92/CEE del Consiglio, relativa all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote; il D.M. 26 febbraio 2002 – Recepimento della direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2000, relativa ai dispositivi di protezione antincastro anteriori dei veicoli a motore che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio; il D.M. 13 maggio 2002 – Recepimento della direttiva 2001/56/CE del 27 settembre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 78/548/CEE del Consiglio; il D.M. 20 giugno 2002 – Recepimento della direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. (Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo); il D.M. 8 maggio 2003 – Recepimento della direttiva 2002/80/CE del 3 ottobre 2002 della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore; il D.M. 21 settembre 2004 – Recepimento della direttiva 2004/78/CE del 29 aprile 2004 della Commissione, che modifica la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico; il D.M. 27 dicembre 2004 – Recepimento della direttiva 2004/3/CE dell’11 febbraio 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 70/156/CEE e 80/1268/CEE del Consiglio per quanto riguarda la misurazione delle emissioni di biossido di carbonio ed il consumo di carburante dei veicoli N1; il D.M. 25 settembre 2007 – Recepimento della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio; il D.M. 25 ottobre 2007 – Recepimento della direttiva 2007/37/CE della Commissione del 21 giugno 2007, con la quale si modificano gli allegati I e III della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; il D.M. 11 gennaio 2008 – Recepimento della direttiva 2007/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007, concernente l’installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunità; il D.M. 28 aprile 2008 – Recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, relativa all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli; il D.M. 15 maggio 2014 – Recepimento della direttiva di esecuzione 2014/37/UE della Commissione, del 27 febbraio 2014, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio, relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli; il D.M. 3 giugno 2014 – Recepimento della direttiva 2013/60/UE della Commissione, del 27 novembre 2013, che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e la direttiva 2009/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o tre ruote.

    Art. 230 Educazione stradale

    1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, nonché per promuovere ed incentivare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’interno e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, avvalendosi dell’Automobile Club d’Italia, predispone appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all’uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti, con particolare riferimento all’informazione sui rischi conseguenti all’assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche. (1427)
    2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (1426) , con propria ordinanza, disciplina le modalità di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole, anche con l’ausilio degli appartenenti ai corpi di polizia municipale, nonché di personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private; l’ordinanza può prevedere l’istituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano all’attuazione dei programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni medesime.
    2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce sui risultati ottenuti. (1428)

    (1426) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. c), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro della pubblica istruzione” è sostituita dalla seguente: “Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca”.

    (1427) Comma sostituito dall’art. 10, comma 4, L. 19 ottobre 1998, n. 366 e, successivamente, così modificato dall’art. 6, comma 1, D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160 e dall’art. 45, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (1428) Comma aggiunto dall’art. 4, comma 3-bis, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    Art. 231 Abrogazione di norme precedentemente in vigore

    1. Sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni del capo II del presente titolo, le seguenti disposizioni:
    – regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, nella parte rimasta in vigore ai sensi dell’art. 145 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
    – regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2771, modificato dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1583, art. 3;
    – legge 12 febbraio 1958, n. 126, ad eccezione dell’art. 14 ; (1429)
    – decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
    – decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;
    – legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 25, lettera n);
    – legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 9, sesto comma;
    – legge 12 dicembre 1962, n. 1702;
    – legge 3 febbraio 1963, n. 74;
    – legge 11 febbraio 1963, n. 142;
    – legge 26 giugno 1964, n. 434;
    – legge 15 febbraio 1965, n. 106;
    – legge 14 maggio 1965, n. 576;
    – legge 4 maggio 1966, n. 263;
    – legge 1° giugno 1966, n. 416;
    – legge 20 giugno 1966, n. 599; (1429)
    – legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente al capo VI; (1429)
    – decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14; (1429)
    – legge 9 luglio 1967, n. 572;
    – legge 4 gennaio 1968, n. 14;
    – legge 13 agosto 1969, n. 613;
    – legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32, limitatamente ai veicoli; (1429)
    – legge 10 luglio 1970, n. 579;
    – decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323;
    – legge 31 marzo 1971, n. 201;
    – legge 3 giugno 1971, n. 437;
    – legge 22 febbraio 1973, n. 59;
    – decreto-legge 23 novembre 1973, n. 741, convertito della legge 22 dicembre 1973, n. 842;
    – legge 27 dicembre 1973, n. 942;
    – legge 14 febbraio 1974, n. 62;
    – legge 15 febbraio 1974, n. 38;
    – legge 14 agosto 1974, n. 394;
    – decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, convertito della legge 10 ottobre 1975, n. 486;
    – legge 10 ottobre 1975, n. 486;
    – legge 25 novembre 1975, n. 707;
    – legge 7 aprile 1976, n. 125;
    – legge 5 maggio 1976, n. 313;
    – legge 8 agosto 1977, n. 631;
    – legge 18 ottobre 1978, n. 625, art. 4, terzo comma;
    – legge 24 marzo 1980, n. 85;
    – legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 16, secondo comma, per la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
    – legge 10 febbraio 1982, n. 38;
    – legge 16 ottobre 1984, n. 719;
    – legge 11 gennaio 1986, n. 3;
    – decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito della legge 30 marzo 1987, n. 132, articoli 8, 9, 14, 15 e 16;
    – legge 14 febbraio 1987, n. 37;
    – legge 18 marzo 1988, n. 111;
    – legge 24 marzo 1988, n. 112;
    – legge 24 marzo 1989, n. 122, titolo IV;
    – legge 22 aprile 1989, n. 143;
    – decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238, convertito della legge 4 agosto 1989, n. 284;
    – legge 23 marzo 1990, n. 67;
    – legge 2 agosto 1990, n. 229;
    – legge 15 dicembre 1990, n. 399;
    – legge 8 agosto 1991, n. 264, art. 7, comma 3;
    – legge 14 ottobre 1991, n. 336;
    – legge 8 novembre 1991, n. 376;
    – legge 5 febbraio 1992, n. 122, art. 12 (1430) .
    2. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme del presente codice.
    3. In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo II del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. Restano, comunque, in vigore le disposizioni di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 27. (1431)

    (1429) Punto così corretto da Comunicato 9 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 9 febbraio 1993, n. 32.

    (1430) Comma così modificato dall’art. 124, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1431) Comma così modificato dall’art. 1, comma 6, L. 18 giugno 2009, n. 69.

    Capo II

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE

    Art. 232 Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione (1432)

    1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice, è demandata ai Ministri competenti l’emanazione di norme regolamentari di esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie competenze, le relative disposizioni sono emanate nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvi i diversi termini fissati dal medesimo. (1433)
    2. I decreti di cui al comma 1, nonché quelli previsti dall’art. 3, comma 2, della legge delega 13 giugno 1991, n. 190, entrano in vigore dopo sei mesi dalla loro pubblicazione. (1434)
    3. Fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in vigore nelle singole materie le disposizioni regolamentari previgenti, salvo quanto diversamente stabilito dagli articoli da 233 a 239.

    (1432) Rubrica così modificata dall’art. 125, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1433) Comma così modificato dall’art. 125, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1434) Comma così modificato dall’art. 125, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    Art. 233 Norme transitorie relative al titolo I

    1. La regolamentazione dei parcheggi ai sensi dell’art. 7 deve essere effettuata nel termine di mesi sei dall’entrata in vigore del presente codice. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.
    2. Le disposizioni di cui all’art. 9 si applicano alle competizioni sportive su strada che avranno luogo dal 1° gennaio 1994. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.
    3. Restano ferme le disposizioni contenute nell’art. 14, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162. (1435)

    (1435) Comma aggiunto dall’art. 126, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    Art. 234 Norme transitorie relative al titolo II

    1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell’articolo 20 i comuni stabiliranno un periodo transitorio durante il quale restano consentiti le occupazioni, le installazioni e gli accessi al momento esistenti. (1436)
    2. Le norme relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni previste dal titolo II ed alle relative formalità di cui agli articoli 26 e 27 si applicano dopo sei mesi dall’entrata in vigore del presente codice. I lavori e le prescrizioni tecniche fissati nelle autorizzazioni e concessioni rilasciate anteriormente al detto termine devono essere iniziati entro tre mesi ed ultimati entro un anno dalla data dell’autorizzazione o concessione, fatti salvi i diversi termini eventualmente stabiliti nei rispettivi disciplinari di autorizzazione o di concessione.
    3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente codice devono essere emanate le direttive di cui all’art. 36, comma 6; entro un anno dall’emanazione di tali direttive devono essere adottati i piani di traffico di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, da attuare nell’anno successivo. (1437)
    4. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente codice la segnaletica di pericolo e di prescrizione permanente deve essere adattata alle norme del presente codice e del regolamento; la restante segnaletica deve essere adeguata entro tre anni. In caso di sostituzione, i nuovi segnali devono essere conformi alle norme del presente codice e del regolamento. Fino a tale data è consentito il permanere della segnaletica attualmente esistente. Entro lo stesso termine devono essere realizzate le opere necessarie per l’adeguamento dei passaggi a livello di cui all’art. 44 . (1438)
    5. Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista dall’art. 4 ed alla classificazione delle strade prevista dall’art. 2, comma 2. Fino all’attuazione di tali adempimenti si applicano le previgenti disposizioni in materia. (1439)

    (1436) Comma sostituito dall’art. 127, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, modificato dall’art. 8, comma 1, lett. b), D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1996, n. 611, sostituito dall’art. 1, comma 1, L. 30 marzo 1999, n. 83 e, successivamente, dall’art. 29, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

    (1437) Comma così sostituito dall’art. 127, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1438) Comma così modificato dall’art. 127, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1439) Comma aggiunto dall’art. 127, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    Art. 235 Norme transitorie relative al titolo III

    1. Le disposizioni concernenti le nuove classificazioni dei veicoli e la determinazione delle relative caratteristiche di cui al capo I del titolo III si applicano dal 1° ottobre 1993, salvo che per l’attuazione sia prevista l’emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la facoltà di applicazione immediata a richiesta dei soggetti interessati. (1440)
    2. Le disposizioni del capo II del titolo III relative ai veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993, salvo che, per l’attuazione, sia prevista l’emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione. A decorrere dal 1° aprile 1995 non possono più essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme. (1441)
    3. Le disposizioni della sezione I del capo III del titolo III si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993, salvo che, per l’attuazione, sia prevista l’emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la facoltà di applicazione immediata, a richiesta dei soggetti interessati. A decorrere dal 1° aprile 1995 non possono più essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme. (1442)
    4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (1449) può, con propri decreti, disporre che determinati requisiti o caratteristiche tecniche o funzionali siano applicati in tempi più brevi di quelli stabiliti nel presente articolo, in relazione anche all’incidenza di tali requisiti o caratteristiche sulla sicurezza stradale. (1443)
    5. Le disposizioni della sezione II del capo III del titolo III (Destinazione ed uso dei veicoli) si applicano a decorrere dal 15 ottobre 1993. Fino a tale data la destinazione e l’uso delle varie categorie di veicoli sono disciplinate dalle norme già in vigore. (1444)
    6. Le norme del presente codice relative alle carte di circolazione, alle loro caratteristiche ed al loro rilascio, alle formalità relative al trasferimento di proprietà degli autoveicoli e al rilascio della carta provvisoria di circolazione di cui agli articoli 93, 94 e 95, nonché a tutti gli adempimenti conseguenziali di cui agli articoli 96, 97, 98, 99 e 103, si applicano a partire dal 1° ottobre 1993, salvo che per l’attuazione sia prevista l’emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994, ed entrano in vigore il giorno della pubblicazione. Le procedure per il rilascio e le annotazioni in corso, secondo le norme già vigenti, continuano e la carta di circolazione rilasciata secondo esse conserva piena validità. Parimenti conservano piena validità le carte di circolazione tuttora esistenti, fino alla prima annotazione che si effettui successivamente alla data di decorrenza dei suddetti decreti; in tale momento la carta deve essere adeguata alle norme del presente codice. Analoga disposizione si applica al certificato di proprietà. (1445)
    7. Le disposizioni sulle targhe di cui agli articoli 100, 101 e 102 si applicano a partire dal 1° ottobre 1993. Fino a tale data le targhe, il loro rilascio e la loro disciplina sono regolate dalle norme già in vigore. (1446)
    8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV, titolo III (Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici), sia in merito alle caratteristiche che alla costruzione ed omologazione, alla circolazione, alla revisione ed alla targatura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo. Le omologazioni già rilasciate entro la data di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti nel presente articolo conservano, ai fini della immissione in circolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, la validità fino alla scadenza temporale; per le omologazioni prive di scadenza temporale questa è fissata al compimento del quinto anno dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti attuativi. Fanno eccezione le motoagricole di cui alle previgenti disposizioni in materia, che possono essere immesse in circolazione senza necessità dei successivi adeguamenti, con la classificazione prevista dalle disposizioni citate, fino alla scadenza temporale dell’omologazione del tipo già concessa, e comunque non oltre il 30 settembre 1997 (1447) . Per i complessi costituiti da trattrici e attrezzi comunque portati, di cui all’articolo 104, comma 7, lettera e), immessi in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice, si applicano le disposizioni previgenti. (1448)

    (1440) Comma così modificato dall’art. 128, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1441) Comma così sostituito dall’art. 128, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1442) Comma così sostituito dall’art. 128, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1443) Comma così modificato dall’art. 128, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1444) Comma così modificato dall’art. 128, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1445) Comma così modificato dall’art. 128, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1446) Comma così modificato dall’art. 128, comma 1, lett. g), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1447) Termine prorogato al 30 settembre 1999 dall’ art. 1, L. 17 agosto 1999, n. 290.

    (1448) Comma modificato dall’art. 128, comma 1, lett. h), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così sostituito dall’art. 8, comma 1 D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1996, n. 611.

    (1449) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

    Art. 236 Norme transitorie relative al titolo IV

    1. Le disposizioni del presente codice sulle patenti di guida si applicano alle nuove patenti relative a qualsiasi tipo di veicolo che siano rilasciate successivamente al 30 settembre 1993; le disposizioni dell’art. 117 si applicano alle patenti rilasciate a seguito di esame superato successivamente al 30 settembre 1993. Le procedure in corso a quel momento sono osservate e le patenti rilasciate secondo le norme già vigenti conservano la loro validità. Parimenti conservano validità le patenti già rilasciate alla predetta data. Tale validità dura fino alla prima conferma di validità o revisione che si effettua, ai sensi dell’art. 126 o 128, dopo la detta scadenza; in tal caso si procederà, all’atto della conferma o della revisione, a conformare la patente alle nuove norme. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti di categoria B o superiore, rilasciate anteriormente al 26 aprile 1988, per la guida dei motocicli. (1450)
    2. Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate alle norme del presente codice entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino a tale data le autoscuole sono regolate dalle disposizioni previgenti.

    (1450) Comma così modificato dall’art. 1, comma 2, lett. a), D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 e, successivamente, dall’art. 129, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    Art. 237 Norme transitorie relative al titolo V

    1. Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare i comportamenti imposti dal presente codice dalla data della sua entrata in vigore. Per i ciclomotori e le macchine agricole l’obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile di cui all’art. 193 decorre dal 15 ottobre 1993. Dalla stessa data è abrogato l’art. 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Il contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione delle macchine agricole può essere stipulato, in relazione alla effettiva circolazione delle macchine sulla strada, anche per periodi infrannuali, non inferiori ad un bimestre. (1451)
    2. Per le violazioni commesse prima della data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le sanzioni amministrative principali ed accessorie e ad osservarsi le disposizioni concernenti le procedure di accertamento e di applicazione, rispettivamente previste dalle disposizioni previgenti. (1452)

    (1451) Comma così modificato dall’art. 130, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    (1452) Comma così modificato dall’art. 130, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    Art. 238 Norme transitorie relative al titolo VI

    1. Le disposizioni del titolo VI, capo I si applicano dal 1° gennaio 1993.
    2. Le sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati previsti dal presente codice sono applicate ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore.
    3. Sono decise dal pretore, secondo le norme anteriormente vigenti, le cause pendenti dinanzi a tale organo alla data di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374, anche se attribuite dal presente codice alla competenza del giudice di pace.

    Art. 239 Norme transitorie relative al titolo VII

    1. Gli archivi e l’anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono impiantati a partire dal 1° ottobre 1993. Da tale data inizierà l’invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati. L’impianto degli archivi e dell’anagrafe dovrà essere completato nell’anno successivo. (1453)
    2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all’art. 227 sono installati a partire dal 1° ottobre 1993 e devono essere completati nel triennio successivo. (1454)

    (1453) Comma così modificato dall’art. 1, comma 2, lett. b), D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214.

    (1454) Comma così modificato dall’art. 1, comma 2, lett. c), D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 e, successivamente, dall’art. 131, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

    Art. 240 Entrata in vigore delle norme del presente codice

    1. Le norme del presente codice entrano in vigore il 1° gennaio 1993.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Tabella dei punteggi previsti all’art. 126-bis (1455) (1471)

    Norma violata Punti
    Art. 141 Comma 8 5
    Comma 9, terzo periodo 10
    Art. 142 Comma 8 3 (1457)
    Comma 9 6 (1457)
    Comma 9-bis 10 (1460)
    Art. 143 Comma 11 4
    Comma 12 10
    Comma 13, con riferimento al comma 5 4
    Art. 145 Comma 5 6
    Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 5
    Art. 146 Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata 2
    Comma 3 6
    Art. 147 Comma 5 6
    Art. 148 Comma 15, con riferimento al comma 2 3
    Comma 15, con riferimento al comma 3 5
    Comma 15, con riferimento al comma 8 2
    Comma 16, terzo periodo 10
    Art. 149 Comma 4 3
    Comma 5, secondo periodo 5
    Comma 6 8
    Art. 150 Comma 5, con riferimento all’art. 149, comma 5 5
    Comma 5, con riferimento all’art. 149, comma 6 8
    Art. 152 Comma 3 1
    Art. 153 Comma 10 3
    Comma 11 1
    Art. 154 Comma 7 8
    Comma 8 2
    Art. 158 Comma 2, lettere d), g) e h) 2
    Art. 161 Commi 1 e 3 2
    Comma 2 4
    Art. 162 Comma 5 2
    Art. 164 Comma 8 3
    Art. 165 Comma 3 2
    Art. 167 Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:
    a) eccedenza non superiore a 1t 1
    b) eccedenza non superiore a 2t 2
    c) eccedenza non superiore a 3t 3
    d) eccedenza superiore a 3t 4
    Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:
    a) eccedenza non superiore al 10 per cento 1
    b) eccedenza non superiore al 20 per cento 2
    c) eccedenza non superiore al 30 per cento 3
    d) eccedenza superiore al 30 per cento 4
    Comma 7 3
    Art. 168 Comma 7 4
    Comma 8 10
    Comma 9 10
    Comma 9-bis 2
    Art. 169 Comma 8 4
    Comma 9 2
    Comma 10 1
    Art. 170 Comma 6 1
    Art. 171 Comma 2 5
    Art. 172 Commi 10 e 11 5 (1456)
    Art. 173 Commi 3 e 3-bis 5 (1458)
    Art. 174 Comma 5 per violazione dei tempi di guida 2 (1461)
    Comma 5 per violazione dei tempi di riposo 5 (1461)
    Comma 6 10 (1461)
    Comma 7 primo periodo 1 (1462)
    Comma 7 secondo periodo 3 (1462)
    Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida 2 (1462)
    Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo 5 (1462)
    Comma 8 2 (1462)
    Art. 175 Comma 13 4
    Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a) 2
    Comma 16 2
    Art. 176 (1463) Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b) 10
    Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d) 10
    Comma 21 2
    Art. 177 Comma 5 2
    Art. 178 Comma 5 per violazione dei tempi di guida 2 (1464)
    Comma 5 per violazione dei tempi di riposo 5 (1464)
    Comma 6 10 (1465)
    Comma 7 primo periodo 1 (1465)
    Comma 7 secondo periodo 3 (1465)
    Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida 2 (1465)
    Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo 5 (1465)
    Comma 8 2 (1465)
    Art. 179 Commi 2 e 2-bis 10
    Art. 186 Commi 2 e 7 10
    Art. 186-bis (1466) Comma 2 5
    Art. 187 Commi 1 e 8 10 (1459)
    Art. 188 (1467) Comma 4 2
    Art. 189 Comma 5, primo periodo 4
    Comma 5, secondo periodo 10
    Comma 6 10
    Comma 9 2
    Art. 191 (1468) Comma 1 8
    Comma 2 4
    Comma 3 8
    Art. 192 Comma 6 3
    Comma 7 10
    Art. 193 (1470) Comma 2 5
    Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio. Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l’attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all’anno fino ad un massimo di tre punti. (1469)

    (1455) Tabella inserita dal D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e, successivamente, sostituita dallo stesso D.Lgs. 9/2002, come modificato dall’art. 7, comma 10, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

    (1456) Rigo così modificato dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 13 marzo 2006, n. 150, a decorrere dal 14 aprile 2006.

    (1457) Rigo così modificato dall’art. 3, comma 2, D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160 e, successivamente, dall’art. 22, comma 3, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (1458) Rigo così modificato dall’art. 4, comma 2, D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160.

    (1459) Rigo così modificato dall’art. 4, comma 01, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.

    (1460) Rigo inserito dall’art. 22, comma 3, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (1461) Rigo così modificato dall’art. 22, comma 3, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (1462) Rigo inserito dall’art. 22, comma 3, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (1463) Capoverso così modificato dall’art. 22, comma 3, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (1464) Rigo così modificato dall’art. 22, comma 3, lett. d), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (1465) Rigo inserito dall’art. 22, comma 3, lett. d), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (1466) Capoverso inserito dall’art. 22, comma 3, lett. e), L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 del medesimo art. 22, L. 120/2010.

    (1467) Capoverso inserito dall’art. 22, comma 3, lett. f), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (1468) Capoverso così modificato dall’art. 22, comma 3, lett. g), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (1469) Capoverso così modificato dall’art. 22, comma 3, lett. h), L. 29 luglio 2010, n. 120.

    (1470) Capoverso aggiunto dall’ art. 23-bis, comma 2, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.

    (1471) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 gennaio-8 febbraio 2006, n. 45 (Gazz. Uff. 15 febbraio 2006, n. 7, 1° Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, e relativa tabella, aggiunti dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e modificati dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 10-20 luglio 2007, n. 311 (Gazz. Uff. 25 luglio 2007, n. 29, 1° Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità; della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, Tabella dei punteggi, ultima parte, introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214 sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.


    D.P.R. n. 223 del 30.05.1989 – Regolamento anagrafico

    DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1989, n. 223(1).

    Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente .

    (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 1989, n. 132.

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visto l’art. 87 della Costituzione;

    Visto l’art. 13 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull’ordinamento delle anagrafi della popolazione residente;

    Ritenuta la necessità di procedere, sotto il profilo giuridico, economico, sociale ed organizzativo, all’aggiornamento della disciplina regolamentare in materia di servizi anagrafici;

    Udito il parere del Consiglio di Stato;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, con il quale veniva approvato il regolamento anagrafico della popolazione residente;

    Considerato che la Corte dei conti ha formulato osservazioni in merito ad alcune disposizioni del predetto regolamento;

    Ritenuta pertanto l’opportunità di sopprimere, in adesione ai rilievi predetti gli articoli da 27 a 33 ed il comma 3 dell’art. 57, concernenti la tenuta delle anagrafi degli italiani residenti all’estero, in quanto la materia risulta disciplinata dalla sopravvenuta legge 27 ottobre 1988, n. 470;

    Ritenuto altresì di procedere alla modifica della rubrica del capo IV;

    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 1989;

    Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’interno, di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro;

    Emana il seguente decreto:

    1. È approvato l’unito regolamento, vistato dal proponente, sul nuovo ordinamento anagrafico, in sostituzione dell’analogo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136.

    Regolamento anagrafico della popolazione residente

    Capo I

    Anagrafe della popolazione residente, ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche

    1.  Anagrafe della popolazione residente.

    1. L’anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell’insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio.

    2. L’anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza.

    3. Nelle schede di cui al comma 2 sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d’ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.

    2.  Delega delle funzioni di ufficiale di anagrafe.

    1. Il sindaco può delegare e revocare in tutto o in parte le funzioni di ufficiale di anagrafe ad un assessore, al segretario comunale o ad impiegati di ruolo del comune ritenuti idonei.

    1-bis. In caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate è consentita la delega a impiegati non di ruolo del comune ritenuti idonei e che abbiano ricevuto apposita formazione (2).

    2. In caso di assenza del sindaco, la funzione di ufficiale di anagrafe può essere esercitata dall’assessore delegato o dall’assessore anziano ed, in mancanza degli assessori, dal consigliere anziano.

    3. Ogni delega o revoca deve essere approvata dal prefetto come previsto dall’ultimo comma dell’art. 3 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

    (2) Comma aggiunto dall’art. 1, D.P.R. 5 maggio 2009, n. 79.

    3.  Popolazione residente.

    1. Per persone residenti nel comune s’intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel comune.

    2. Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata.

    4.  Famiglia anagrafica.

    1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

    2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

    5.  Convivenza anagrafica.

    1. Agli effetti anagrafici per convivenza s’intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune.

    2. Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purché non costituiscano famiglie a se stanti.

    3. Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica.

    6.  Responsabili delle dichiarazioni anagrafiche.

    1. Ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia.

    2. Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa.

    3. Le persone che rendono le dichiarazioni anagrafiche debbono comprovare la propria identità mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento.

    Capo II

    Iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche

    7.  Iscrizioni anagrafiche.

    1. L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente viene effettuata:

    a) per nascita, nell’anagrafe del comune ove sono iscritti i genitori o nel comune ove è iscritta la madre qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nell’anagrafe ove è iscritta la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato;

    b) per esistenza giudizialmente dichiarata;

    c) per trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero dichiarato dall’interessato oppure accertato secondo quanto è disposto dall’art. 15, comma 1, del presente regolamento, tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui all’art. 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, nonché per mancata iscrizione nell’anagrafe di alcun comune.

    2. Per le persone già cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse devesi procedere a nuova iscrizione anagrafica.

    3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall’iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L’ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore (3).

    4. Il registro di cui all’art. 2, comma quarto, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è tenuto dal Ministero dell’interno presso la prefettura di Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di tale registro ha i poteri e i doveri dell’ufficiale di anagrafe.

    (3) Comma così sostituito prima dall’art. 15, comma 2, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e poi dall’art. 14, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).

    8.  Posizioni che non comportano l’iscrizione anagrafica.

    1. Non deve essere effettuata, né d’ufficio, né a richiesta dell’interessato, l’iscrizione anagrafica nel comune, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone:

    a) militari di leva, nonché pubblici dipendenti e militari di carriera (compresi i carabinieri, il personale di polizia di Stato, le guardie di finanza ed i militari che abbiano, comunque, contratto una ferma) distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento;

    b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel comune non superi i due anni; tale periodo di tempo decorre dal giorno dell’allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica;

    c) detenuti in attesa di giudizio.

    9.  Trasferimento di residenza della famiglia.

    1. Il trasferimento di residenza della famiglia in altro comune comporta, di regola, anche il trasferimento di residenza dei componenti della famiglia stessa eventualmente assenti perché appartenenti ad una delle categorie indicate nell’art. 8.

    10.  Mutazioni anagrafiche.

    1. La registrazione nell’anagrafe della popolazione residente delle mutazioni relative alle posizioni anagrafiche degli iscritti viene effettuata:

    a) ad istanza dei responsabili di cui all’art. 6 del presente regolamento;

    b) d’ufficio, per le mutazioni conseguenti alle comunicazioni di stato civile e per movimenti nell’ambito del comune, non dichiarati dall’interessato ed accertati secondo quanto è disposto dall’art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dall’art. 15, comma 1, del presente regolamento.

    11.  Cancellazioni anagrafiche.

    1. La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente viene effettuata:

    a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;

    b) per trasferimento della residenza in altro comune o all’estero, nonché per trasferimento del domicilio in altro comune per le persone senza fissa dimora;

    c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all’art. 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell’ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni (4).

    2. I nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati, a cura dell’ufficiale di anagrafe, al prefetto entro trenta giorni dall’avvenuta cancellazione per irreperibilità; entro pari termine devono essere segnalate anche le eventuali reiscrizioni. Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione è effettuata al questore (5).

    (4) Lettera prima sostituita dall’art. 15, comma 3, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e poi così modificata dal comma 28 dell’art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.

    (5) Periodo aggiunto dall’art. 15, comma 4 D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.

    Capo III

    Adempimenti anagrafici

    12.  Comunicazioni dello stato civile.

    1. Devono essere effettuate dall’ufficiale di stato civile le comunicazioni concernenti le nascite, le morti e le celebrazioni di matrimonio, nonché le sentenze dell’autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone.

    2. Le comunicazioni relative alle nascite, alle morti ed alle celebrazioni di matrimonio devono essere effettuate mediante modelli conformi agli appositi esemplari predisposti dall’Istituto centrale di statistica.

    3. Nei comuni in cui l’ufficio di stato civile è organicamente distinto dall’ufficio di anagrafe, le comunicazioni a quest’ultimo ufficio devono essere effettuate nel termine di tre giorni dalla formazione dell’atto di stato civile, ovvero dalla trascrizione di atti o verbali formati da altra autorità competente, ovvero dall’annotazione in atti già esistenti di sentenze e provvedimenti emessi da altra autorità.

    4. Nei comuni in cui l’ufficio di stato civile non è organicamente distinto da quello di anagrafe, la registrazione sugli atti anagrafici delle notizie relative agli eventi di cui al comma 1, deve essere effettuata nel termine stabilito all’art. 17 del presente regolamento.

    5. Le comunicazioni concernenti lo stato civile riflettenti persone non residenti nel comune devono essere effettuate al competente ufficio del comune di residenza entro il termine di dieci giorni con l’osservanza delle disposizioni sull’ «ordinamento dello stato civile». Per le persone residenti all’estero le comunicazioni devono essere effettuate con le stesse modalità al competente ufficio del comune nella cui AIRE sono collocate le schede anagrafiche delle stesse persone.

    13.  Dichiarazioni anagrafiche.

    1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all’art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:

    a) trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero ovvero trasferimento di residenza all’estero;

    b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;

    c) cambiamento di abitazione;

    d) cambiamento dell’intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;

    e) cambiamento della qualifica professionale;

    f) cambiamento del titolo di studio.

    2. Le dichiarazioni di cui alle lettere precedenti devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui alla lettera a) devono essere rese mediante modello conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica; ai dichiaranti deve essere rilasciata ricevuta.

    3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), possono essere rese anche a mezzo di lettera raccomandata; le dichiarazioni di cui alle lettere e) ed f) devono essere corredate dalla necessaria documentazione.

    4. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.

    14.  Documentazione per l’iscrizione di persone trasferitesi dall’estero.

    1. Chi trasferisce la residenza dall’estero deve comprovare all’atto della dichiarazione di cui all’art. 13, comma 1, lettera a), la propria identità mediante l’esibizione del passaporto o di altro documento equipollente. Se il trasferimento concerne anche la famiglia, deve esibire inoltre atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza se straniero o apolide, o dalle autorità consolari se cittadino italiano.

    2. [Per ottenere l’iscrizione gli stranieri devono esibire anche il permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o risultare iscritti nello schedario della popolazione temporanea di uno stesso comune da almeno un anno. Se l’iscrizione è effettuata per questo secondo motivo, l’ufficiale di anagrafe deve darne comunicazione alla competente autorità di polizia] (6).

    (6) Comma abrogato dall’art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, riportato al n. Y/XIV.

    15.  Accertamenti di ufficio in caso di omessa dichiarazione delle parti.

    1. Qualora l’ufficiale di anagrafe accerti, a seguito delle indagini di cui all’art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, che non siano state rese, per fatti che comportino l’istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, le prescritte dichiarazioni di cui all’art. 13 del presente regolamento, deve invitare gli interessati a renderle.

    2. Nel caso di mancata dichiarazione, l’ufficiale di anagrafe provvede ai conseguenti adempimenti e li notifica agli interessati entro dieci giorni.

    16.  Segnalazioni particolari.

    1. Quando risulti che una persona o una famiglia iscritta nell’anagrafe del comune abbia trasferito la residenza in altro comune dal quale non sia pervenuta la richiesta di cancellazione, l’ufficiale di anagrafe deve darne notizia all’ufficiale di anagrafe del comune nel quale la persona o la famiglia risulta di fatto trasferitasi, per i conseguenti provvedimenti.

    2. Nel caso di persona che dichiari per sé e/o per i componenti della famiglia di provenire dall’estero, l’ufficiale di anagrafe del comune nel quale essa intende stabilire la residenza, prima di procedere all’iscrizione, deve segnalare tale fatto, mediante l’inoltro di una regolare pratica migratoria, all’ufficiale di anagrafe del comune di eventuale precedente iscrizione anagrafica affinché questo, qualora non sia stata a suo tempo effettuata la cancellazione per l’estero, provveda alla cancellazione per emigrazione nel comune che ha segnalato il fatto. L’iscrizione viene pertanto effettuata con provenienza dal comune di precedente iscrizione e non dall’estero; ove la cancellazione per l’estero sia stata invece a suo tempo effettuata, si procede ad una iscrizione con provenienza dall’estero.

    17.  Termine per le registrazioni anagrafiche.

    1. L’ufficiale di anagrafe deve effettuare le registrazioni nell’anagrafe entro tre giorni dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o delle dichiarazioni rese dagli interessati, ovvero dagli accertamenti da lui disposti.

    18.  Decorrenza dell’iscrizione e cancellazione anagrafica.

    1. Le dichiarazioni rese dagli interessati, di cui all’art. 13, comma 1, lettera a), del presente regolamento, relative ai trasferimenti di residenza da altro comune o i provvedimenti che le sostituiscono, devono essere trasmessi, entro venti giorni, dall’ufficiale di anagrafe che li ha ricevuti o adottati al comune di precedente iscrizione anagrafica per la corrispondente cancellazione. Le notizie anagrafiche rese dagli interessati all’atto delle dichiarazioni di cui all’art. 13 devono essere controllate, ed eventualmente rettificate, dal comune di precedente iscrizione anagrafica, sulla base degli atti anagrafici in suo possesso. Lo stesso comune, ove lo ritenga necessario, deve disporre gli opportuni accertamenti per appurare se sussistono i motivi per la cancellazione dall’anagrafe. I termini per la registrazione anagrafica di cui all’art. 17 decorrono dal giorno di ricezione della conferma di cancellazione.

    2. La cancellazione dall’anagrafe del comune di precedente iscrizione e l’iscrizione nell’anagrafe di quello di nuova residenza devono avere sempre la stessa decorrenza, che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato nel comune di nuova residenza.

    3. Il comune di precedente iscrizione, che per giustificati motivi non sia in grado di ottemperare alla richiesta di cancellazione nel termine di venti giorni, deve darne immediata comunicazione al comune richiedente, precisando le ragioni e fissando il termine entro il quale provvederà agli adempimenti richiesti.

    4. Qualora, trascorso quest’ultimo termine, non si fosse fatto luogo agli adempimenti richiesti, il comune richiedente ne solleciterà l’attuazione, dando nel contempo comunicazione alla prefettura dell’avvenuta scadenza dei termini da parte del comune inadempiente.

    5. Quando, a seguito degli accertamenti, l’ufficiale di anagrafe ritiene di non acccogliere la richiesta di iscrizione, deve darne immediata comunicazione all’interessato, specificandone i motivi.

    6. Per le persone non iscritte in anagrafe e risultanti abitualmente dimoranti nel comune in base all’ultimo censimento della popolazione, l’iscrizione anagrafica decorre dalla data della dichiarazione resa dall’interessato di cui all’art. 13, comma 1, lettera a), del presente regolamento.

    7. Le vertenze che sorgono tra uffici anagrafici in materia di trasferimento di residenza sono risolte dal prefetto se esse interessano comuni appartenenti alla stessa provincia e dal Ministero dell’interno, sentito l’Istituto centrale di statistica, se esse interessano comuni appartenenti a province diverse.

    8. Le segnalazioni al Ministero dell’interno vengono effettuate dalle competenti prefetture, dopo aver disposto gli opportuni accertamenti il cui esito viene comunicato, corredato degli atti dei comuni interessati, con eventuale parere.

    19.  Accertamenti richiesti dall’ufficiale di anagrafe.

    1. Gli uffici di cui all’art. 4, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono tenuti a fornire all’ufficiale di anagrafe le notizie da esso richieste per la regolare tenuta dell’anagrafe della popolazione residente.

    2. L’ufficiale di anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l’iscrizione anagrafica. Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato, utilizzando un modello conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica.

    3. Ove nel corso degli accertamenti emergano discordanze con la dichiarazione resa da chi richiede l’iscrizione anagrafica, l’ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza.

    Capo IV

    Formazione ed ordinamento dello schedario anagrafico della popolazione residente. Schedario degli italiani residenti all’estero (AIRE)

    20.  Schede individuali.

    1. A ciascuna persona residente nel comune deve essere intestata una scheda individuale, conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica, sulla quale devono essere indicati il sesso, la data e il comune di nascita, lo stato civile, la professione, arte o mestiere abitualmente esercitato o la condizione non professionale, il titolo di studio, nonché l’indirizzo dell’abitazione.

    2. L’inserimento nelle schede individuali di altre notizie, oltre a quelle già previste nella scheda stessa, può essere effettuato soltanto previa autorizzazione da parte del Ministero dell’interno, d’intesa con l’Istituto centrale di statistica, a norma dell’art. 12 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o il rilascio o rinnovo della carta di soggiorno (7).

    3. Per le donne coniugate o vedove le schede devono essere intestate al cognome da nubile.

    4. Le schede individuali debbono essere tenute costantemente aggiornate e devono essere archiviate quando le persone alle quali sono intestate cessino di far parte della popolazione residente del comune.

    (7) Periodo aggiunto dall’art. 15, comma 6 D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.

    21.  Schede di famiglia.

    1. Per ciascuna famiglia residente nel comune deve essere compilata una scheda di famiglia, conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla famiglia ed alle persone che la costituiscono.

    2. La scheda di famiglia deve essere intestata alla persona indicata all’atto della dichiarazione di costituzione della famiglia di cui al comma 1 dell’art. 6 del presente regolamento. Il cambiamento dell’intestatario avviene solo nei casi di decesso o di trasferimento.

    3. In caso di mancata indicazione dell’intestatario o di disaccordo sulla sua designazione, sia al momento della costituzione della famiglia, sia all’atto del cambiamento dell’intestatario stesso, l’ufficiale di anagrafe provvederà d’ufficio intestando la scheda al componente più anziano e dandone comunicazione all’intestatario della scheda di famiglia.

    4. Nella scheda di famiglia, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della famiglia e cancellate le persone che cessino di farne parte; in essa devono essere tempestivamente annotate altresì le mutazioni relative alle posizioni di cui al comma 1.

    5. La scheda deve essere archiviata per scioglimento della famiglia o per trasferimento di essa in altro comune o all’estero.

    22.  Schede di convivenza.

    1. Per ciascuna convivenza residente nel comune deve essere compilata una scheda di convivenza, conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla medesima, nonché quelle dei conviventi residenti.

    2. Sul frontespizio della scheda devono essere indicati la specie e la denominazione della convivenza ed il nominativo della persona che normalmente la dirige.

    3. Nella scheda di convivenza, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della convivenza e cancellate le persone che cessano di farne parte.

    4. La scheda di convivenza deve essere tenuta al corrente delle mutazioni relative alla denominazione o specie della convivenza, al responsabile di essa, alla sede della stessa ed alle posizioni anagrafiche dei conviventi.

    5. La scheda di convivenza deve essere archiviata per cessazione della convivenza o per trasferimento di essa in altro comune o all’estero.

    23.  Conservazione delle schede anagrafiche nelle anagrafi gestite con elaboratori elettronici.

    1. Le schede individuali, di famiglia e di convivenza devono essere conservate e costantemente aggiornate anche se le anagrafi sono gestite con elaboratori elettronici, salvo in casi in cui una diversa gestione sia stata, a richiesta, autorizzata da parte del Ministero dell’interno, d’intesa con l’Istituto centrale di statistica.

    2. Gli uffici anagrafici che utilizzano elaboratori elettronici devono adottare tutte le misure di sicurezza atte a garantire nel tempo la perfetta conservazione e la disponibilità dei supporti magnetici contenenti le posizioni anagrafiche dei cittadini.

    24.  Ordinamento e collocazione delle schede individuali.

    1. Le schede individuali devono essere collocate in ordine alfabetico di cognome e nome dell’intestatario. È data facoltà all’ufficiale di anagrafe di raccoglierle in schedari separati, per sesso.

    2. Le schede degli stranieri devono essere collocate in uno schedario a parte.

    25.  Ordinamento e collocazione delle schede di famiglia e di convivenza.

    1. Le schede di famiglia e di convivenza devono essere collocate in ordine alfabetico di area di circolazione e, per ciascuna area di circolazione, in ordine crescente di numero civico, scala, corte ed interno.

    26.  Archiviazione degli atti.

    1. Le schede individuali e le schede di famiglia e di convivenza archiviate devono essere conservate a parte; le schede individuali devono essere collocate secondo l’ordine alfabetico del cognome e nome dell’intestatario e quelle di famiglia e di convivenza secondo il numero d’ordine progressivo che sarà loro assegnato all’atto dell’archiviazione; tale numero deve essere riportato sulle rispettive schede individuali, anche se archiviate precedentemente.

    27.  Anagrafe degli italiani e residenti all’estero (AIRE).

    1. La costituzione e la tenuta dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) è disciplinata dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dal relativo regolamento di esecuzione.

    Capo V

    Uffici anagrafici periferici, anagrafi separate, schedario della popolazione temporanea

    28.  Uffici anagrafici periferici.

    1. Per una migliore funzionalità dei servizi anagrafici è consentita ai comuni che gestiscono le anagrafi con l’impiego di elaboratori elettronici l’istituzione di uffici periferici collegati con l’anagrafe centrale mediante mezzi tecnici idonei per la raccolta delle dichiarazioni anagrafiche ed il rilascio delle certificazioni.

    29.  Istituzione delle anagrafi separate.

    1. L’istituzione delle anagrafi separate di cui all’art. 7 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, può essere disposta dal prefetto qualora esista un separato ufficio di stato civile.

    2. Delle istituzioni effettuate il prefetto dovrà dare notizia al Ministero dell’interno ed all’Istituto centrale di statistica.

    30.  Attribuzioni delle anagrafi separate.

    1. Le anagrafi separate funzionano da organi periferici dell’anagrafe comunale. Esse ricevono le comunicazioni dello stato civile e le dichiarazioni delle persone residenti o che intendono stabilire la residenza nelle circoscrizioni nelle quali sono istituite. Esse provvedono altresì al rilascio delle certificazioni anagrafiche.

    31.  Corrispondenza delle anagrafi separate con l’anagrafe centrale.

    1. L’originale delle schede di famiglia e di convivenza, nonché delle schede individuali che vengono formate presso le anagrafi separate viene trasmesso all’anagrafe centrale. Copia di dette schede viene custodita presso l’anagrafe separata per gli adempimenti di cui all’art. 30, con le modalità previste nel presente regolamento per l’ordinamento e la collocazione delle schede anagrafiche.

    2. Ogni mutazione delle posizioni di cui all’art. 1 comma 3, del presente regolamento deve essere riportata con la stessa decorrenza tanto nell’originale quanto nella copia.

    3. Qualora gli adempimenti di cui all’art. 29 possano essere più agevolmente assicurati con l’impiego di idonei mezzi tecnici, le anagrafi separate vengono dispensate dalla tenuta delle copie delle schede.

    32.  Schedario della popolazione temporanea.

    1. Lo schedario della popolazione temporanea concerne i cittadini italiani o gli stranieri che, essendo dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi, non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo. Gli stranieri dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi sono comunque iscritti nello schedario della popolazione temporanea quando non siano in possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno di cui al comma 2 dell’art. 14.

    2. L’iscrizione viene effettuata a domanda dell’interessato o d’ufficio quando l’ufficiale di anagrafe venga a conoscenza della presenza della persona nel comune da non meno di quattro mesi.

    3. L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche.

    4. La revisione dello schedario della popolazione temporanea deve essere effettuata periodicamente, almeno una volta l’anno, allo scopo di eliminare le schede relative a persone non più dimoranti temporaneamente nel comune:

    a) perché se ne sono allontanate o sono decedute;

    b) perché vi hanno stabilito la dimora abituale.

    5. Ogni iscrizione o cancellazione dallo schedario deve essere comunicata all’ufficiale di anagrafe dell’eventuale comune di residenza.

    Capo VI

    Certificazioni anagrafiche

    33.  Certificati anagrafici.

    1. L’ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia.

    2. Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle posizioni previste dal comma 2 dell’art. 35, può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall’ufficiale di anagrafe d’ordine del sindaco.

    3. Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi dalla data di rilascio (8).

    (8) Per la validità delle certificazioni anagrafiche vedi, ora, l’art. 2, L. 15 maggio 1997, n. 127.

    34.  Rilascio di elenchi degli iscritti nell’anagrafe della popolazione residente e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca.

    1. Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l’ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente (9).

    2. Ove il comune disponga di idonee apparecchiature, l’ufficiale di anagrafe rilascia dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca.

    3. Il comune può esigere dai richiedenti un rimborso spese per il materiale fornito.

    (9) Vedi, anche, l’art. 177, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e il comma 6 dell’art. 1, D.L. 7 settembre 2007, n. 147.

    35.  Contenuto dei certificati anagrafici.

    1. I certificati anagrafici devono contenere l’indicazione del comune e della data di rilascio; l’oggetto della certificazione; le generalità delle persone cui la certificazione si riferisce, salvo le particolari disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064; la firma dell’ufficiale di anagrafe ed il timbro dell’ufficio.

    2. Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio e le altre notizie il cui inserimento nelle schede individuali sia stato autorizzato ai sensi dell’art. 20, comma 2, del presente regolamento. Se in conseguenza dei mezzi meccanici che il comune utilizza per il rilascio dei certificati tali notizie risultino sui certificati stessi, esse vanno annullate prima della consegna del documento.

    3. Il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta dall’anagrafe all’atto del rilascio del certificato.

    4. Previa motivata richiesta, l’ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse.

    36.  Ricorsi in materia di certificazioni anagrafiche.

    1. Avverso il rifiuto opposto dall’ufficiale di anagrafe al rilascio dei certificati anagrafici e in caso di errori contenuti in essi, l’interessato può produrre ricorso al prefetto.

    37.  Divieto di consultazione delle schede anagrafiche.

    1. È vietato alle persone estranee all’ufficio di anagrafe l’accesso all’ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici. Sono escluse da tale divieto le persone appositamente incaricate dall’autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell’ordine ed al Corpo della Guardia di finanza. I nominativi delle persone autorizzate ad effettuare la consultazione diretta degli atti anagrafici devono figurare in apposite richieste dell’ufficio o del comando di appartenenza; tale richiesta deve essere esibita all’ufficiale di anagrafe, unitamente ad un documento di riconoscimento. Resta salvo altresì il disposto dell’art. 33, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

    2. [È consentita agli stessi la possibilità di collegarsi tramite terminali con le anagrafi dotate di elaboratori elettronici, ai soli fini di consultazione degli atti anagrafici] (10).

    3. [Le richieste per la realizzazione di tali collegamenti devono essere sottoposte all’approvazione del Ministero dell’interno tramite le competenti prefetture] (11).

    4. All’ufficiale di anagrafe devono essere comunicati i nomi e gli estremi dei documenti del personale abilitato alla consultazione, il quale opererà secondo modalità tecniche adottate d’intesa tra gli uffici anagrafici comunali e gli organi interessati.

    (10) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444 e dall’art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

    (11) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444 e dall’art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

    Capo VII

    Adempimenti topografici ed ecografici

    38.  Adempimenti topografici.

    1. La ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni delle località abitate (centri e nuclei abitati), stabilite in occasione del censimento generale della popolazione sugli appositi piani topografici approvati dall’Istituto centrale di statistica, devono rimanere invariate sino al successivo censimento salvo quanto previsto nel comma 3 dell’art. 39.

    2. La cartografia concernente le predette ripartizioni viene conservata presso l’ufficio statistica, ove esista, ovvero presso l’ufficio topografico od ecografico; nei comuni nei quali non esistono tali uffici la predetta cartografia viene custodita a cura dell’ufficio anagrafe.

    3. Al fine di una migliore gestione dei dati topografici ed ecografici possono essere utilizzate le più avanzate metodologie e tecnologie cartografiche.

    39.  Aggiornamento del piano topografico.

    1. A cura degli uffici di cui all’art. 38 deve essere formata una copia del piano topografico stabilito in occasione dell’ultimo censimento.

    2. In detta copia, devono essere riportate le mutazioni dipendenti dallo sviluppo edilizio, ivi comprese nuove opere pubbliche e simili.

    3. Nel periodo intercensuario l’Istituto centrale di statistica impartisce le opportune istruzioni affinché vengano aggiornate periodicamente le delimitazioni delle località abitate in base all’intervenuto sviluppo edilizio.

    4. Nello stesso periodo è fatto obbligo ai comuni di segnalare tempestivamente all’Istituto centrale di statistica, oltre che alle regioni competenti, l’insorgere di eventuali contestazioni territoriali.

    40.  Formazione del piano topografico a seguito di variazioni territoriali.

    1. I comuni costituiti dopo l’ultimo censimento generale della popolazione devono provvedere alla formazione del proprio piano topografico. Del pari devono provvedere alla formazione di un nuovo piano topografico i comuni che, a decorrere dalla data di tale censimento, hanno avuto modifiche territoriali.

    2. La formazione di tali piani topografici deve essere effettuata al momento stesso della variazione territoriale, ma facendo riferimento, per quanto concerne la delimitazione delle località abitate, alla situazione rilevata all’ultimo censimento ed agli eventuali successivi aggiornamenti previsti dal comma 4 dell’art. 39.

    41.  Adempimenti ecografici.

    1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.

    2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.

    3. L’attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili.

    4. In caso di cambiamento di denominazione dell’area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione.

    5. Nell’ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

    42.  Numerazione civica.

    1. Le porte e gli altri accessi dall’area di circolazione all’interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.

    2. L’obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all’esercizio di attività professionali, commerciali e simili.

    3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall’Istituto centrale di statistica in occasione dell’ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell’Istituto stesso.

    43.  Obblighi dei proprietari di fabbricati.

    1. Gli obblighi di cui all’art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.

    2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l’indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione, ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.

    3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l’indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l’indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa.

    4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell’art. 42.

    44.  Comunicazioni da parte degli uffici topografico ed ecografico.

    1. Nei comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono esplicati da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, gli uffici predetti devono comunicare a quest’ultimo le disposizioni ed i provvedimenti, da essi presi, concernenti l’onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica.

    2. Le comunicazioni predette devono essere effettuate entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati; per i provvedimenti presi nell’ultima settimana del mese, la comunicazione può aver luogo nei primi sette giorni del mese successivo.

    45.  Stradario.

    1. In ciascun comune l’ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l’aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall’Istituto centrale di statistica.

    Capo VIII

    Revisioni da effettuarsi in occasione dei censimenti; altri adempimenti statistici

    46.  Revisione delle anagrafi.

    1. A seguito di ogni censimento generale della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell’anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento.

    2. La documentazione desunta dai censimenti per la revisione delle anagrafi è soggetta alle norme che tutelano la riservatezza dei dati censuari.

    3. La revisione viene effettuata secondo modalità tecniche stabilite nell’occasione dall’Istituto centrale di statistica.

    4. Nell’intervallo tra due censimenti l’anagrafe deve essere costantemente aggiornata, in modo che le sue risultanze coincidano, in ogni momento, con la situazione di fatto relativa al numero delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel comune.

    47.  Revisione dell’onomastica stradale e della numerazione civica.

    1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell’onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all’apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc.

    2. La revisione predetta viene effettuata d’ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all’art. 43 ed a prescindere dall’eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.

    3. È fatto obbligo ai comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell’occasione dall’Istituto centrale di statistica.

    48.  Rilevazioni statistiche concernenti il movimento della popolazione residente.

    1. Le rilevazioni statistiche concernenti il movimento naturale della popolazione residente ed i trasferimenti di residenza vengono effettuate dall’ufficiale di anagrafe in conformità ai modelli predisposti ed alle istruzioni impartite dall’Istituto centrale di statistica.

    2. Ai fini predetti l’ufficiale di anagrafe deve riportare su registri conformi agli appositi esemplari predisposti dall’Istituto centrale di statistica il numero delle iscrizioni e delle cancellazioni effettuate per fatti derivanti dal movimento naturale della popolazione residente e per trasferimenti di residenza.

    49.  Rilevazioni statistiche concernenti le abitazioni.

    1. I competenti uffici comunali provvedono, nei termini e secondo le istruzioni impartite dall’Istituto centrale di statistica, alle varie rilevazioni di carattere ecografico concernenti, in particolare, le abitazioni di nuova costruzione, gli ampliamenti e le demolizioni.

    50.  Adempimenti dell’ufficio di statistica.

    1. Nei comuni nei quali esista un ufficio di statistica organicamente distinto ai sensi della legge 16 novembre 1939, n. 1823, i modelli di rilevazione, debitamente compilati in ogni loro parte, devono essere trasmessi all’Istituto centrale di statistica tramite il predetto ufficio, il quale deve curare altresì il controllo tecnico dei dati in essi riportati.

    Capo IX

    Vigilanza, sanzioni e disposizioni generali

    51.  Particolari compiti del sindaco.

    1. Il sindaco è tenuto a provvedere alle attrezzature occorrenti per la conservazione e la sollecita consultazione degli atti anagrafici, tenendo presenti le metodologie e le tecnologie più avanzate per la gestione delle anagrafi.

    2. Inoltre il sindaco assicura la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici.

    52.  Vigilanza del prefetto.

    1. Il prefetto vigila affinché le anagrafi della popolazione residente e gli ordinamenti topografici ed ecografici dei comuni della provincia siano tenuti in conformità alle norme del presente regolamento e che siano rigorosamente osservati le modalità ed i termini previsti per il costante e sistematico aggiornamento degli atti, ivi compresi gli adempimenti di carattere statistico.

    2. La vigilanza viene esercitata a mezzo di ispezioni da effettuarsi, almeno una volta all’anno in tutti i comuni, da funzionari della prefettura appartenenti alle carriere direttiva e di concetto, competenti in materia anagrafica e statistica.

    3. L’esito dell’ispezione deve essere comunicato all’Istituto centrale di statistica.

    53.  Vigilanza nelle regioni a statuto speciale.

    1. Le funzioni che in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente sono demandate ai prefetti, vengono esercitate, nelle regioni a statuto speciale nelle quali manchi l’organo prefettizio, dagli organi cui siano state devolute le attribuzioni dei prefetti attinenti a servizi statali svolti dai comuni.

    54.  Vigilanza esercitata dal Ministero dell’interno e dall’Istituto centrale di statistica.

    1. L’alta vigilanza sulla regolare tenuta delle anagrafi è esercitata dal Ministero dell’interno e dall’Istituto centrale di statistica per mezzo di propri funzionari ispettori.

    2. L’Istituto centrale di statistica vigila, tra l’altro, affinché da parte di tutti i comuni siano adottati modelli conformi agli appositi esemplari predisposti dall’Istituto stesso e promuove da parte dei comuni l’adozione di sistemi organizzativi e funzionali dei servizi anagrafici rispondenti ai progressi della tecnica amministrativa ed alle esigenze dei servizi stessi.

    55.  Irregolarità ed inadempienze anagrafiche da parte dei comuni.

    1. Qualora, a seguito delle ispezioni di cui agli articoli precedenti, risultassero situazioni irregolari nella tenuta delle anagrafi e degli ordinamenti topografici ed ecografici, il prefetto o, rispettivamente, il Ministero dell’interno e l’Istituto centrale di statistica possono disporre ispezioni di carattere straordinario, il cui onere viene posto a carico dei comuni inadempienti, salvo rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili.

    56.  Procedura per l’applicazione delle sanzioni.

    1. Le contravvenzioni alle disposizioni della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed a quelle del presente regolamento commesse dalle persone aventi obblighi anagrafici devono essere accertate, con apposito verbale, dall’ufficiale di anagrafe.

    2. Il verbale deve espressamente indicare se al contravventore sia stata o meno personalmente contestata la contravvenzione.

    3. Al contravventore ammesso a pagare all’atto della contestazione la somma stabilita dall’articolo 11, comma terzo, della citata legge l’ufficiale di anagrafe è tenuto a rilasciare ricevuta dell’eseguito pagamento sull’apposito modulo, da staccare da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal sindaco o da un suo delegato.

    57.  Termine per l’adeguamento delle anagrafi al regolamento.

    1. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento i comuni devono uniformare ad esso la tenuta delle anagrafi.

    58.  Abrogazione di precedenti norme in materia anagrafica.

    1. Sono abrogati il «Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 , sull’ordinamento delle anagrafi della popolazione residente», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136 , ed ogni altra disposizione regolamentare contraria al presente regolamento.


    Legge n. 890 del 20.11.1982

    LEGGE 20 novembre 1982, n. 890

    Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari .

    Leggi: Legge 890-1982

    Vedi anche:


    Legge n. 681 del 24.11.1981

    LEGGE 24 novembre 1981, n. 689(1).

    Modifiche al sistema penale (2).

    (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

    (2) La presente legge reca molteplici modificazioni al codice penale ed a quello di procedura penale.

    Capo I

    Le sanzioni amministrative.

    Sezione I

    Princìpi generali.

    1. Principio di legalità.

    Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

    Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.

    2. Capacità di intendere e di volere.

    Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

    Fuori dei casi previsti dall’ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

    3. Elemento soggettivo.

    Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

    Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa.

    4. Cause di esclusione della responsabilità.

    Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

    Se la violazione è commessa per ordine dell’autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine.

    I comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l’assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d’opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purché esaurite alla data del 31 dicembre 1997 (3).

    (3)  Comma aggiunto dall’art. 31, comma 36, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

    5. Concorso di persone.

    Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

    6. Solidarietà.

    Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l’usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

    Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto, impedire il fatto.

    Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

    Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore della violazione.

    7. Non trasmissibilità dell’obbligazione.

    La obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

    8. Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative.

    Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono, sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo .

    Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (4).

    La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato (5).

    (4)  Comma aggiunto dall’art. 1-sexies, D.L. 2 dicembre 1985, n. 688.

    (5)  Comma aggiunto dall’art. 1-sexies, D.L. 2 dicembre 1985, n. 688.

    8-bis. Reiterazione delle violazioni.

    Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un’altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

    Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

    La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

    Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

    La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

    Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall’autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

    Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato (6).

    (6)  Articolo aggiunto dall’art. 94, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

    9. Principio di specialità.

    Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

    Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest’ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.

    Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande (7).

    (7)  Comma così sostituito dall’art. 95, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

    10. Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo.

    La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a euro 10 e non superiore a euro 15.000. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo (8).

    Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo.

    (8)  Comma così modificato prima dall’art. 96, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e poi dal comma 63 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

    11. Criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

    Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

    12. Ambito di applicazione.

    Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari.

    Sezione II

    Applicazione.

    13. Atti di accertamento.

    Gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

    Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

    È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall’assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

    All’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell’ articolo 333 e del primo e secondo comma dell’ articolo 334 del codice di procedura penale.

    È fatto salvo l’esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti (9).

    (9) Vedi, anche, il comma 6 dell’art. 4, L. 3 agosto 2007, n. 123.

    14. Contestazione e notificazione.

    La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

    Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento.

    Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all’autorità competente con provvedimento dell’autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

    Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall’articolo 137, terzo comma, del medesimo codice (10).

    Per i residenti all’estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell’articolo 22 per il giudizio di opposizione.

    L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto (11).

    (10)  Periodo aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 11 dell’art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

    (11)  Per le controversie in materia di lavoro vedi gli artt. 11, 13 e 17, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

    15. Accertamenti mediante analisi di campioni.

    Se per l’accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all’interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’esito dell’analisi.

    L’interessato può chiedere la revisione dell’analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all’organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione dell’esito della prima analisi, che deve essere allegato all’istanza medesima (12).

    Delle operazioni di revisione dell’analisi è data comunicazione all’interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.

    I risultati della revisione dell’analisi sono comunicati all’interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell’analisi.

    Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell’articolo 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 decorre dalla comunicazione dell’esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell’analisi, dalla comunicazione dell’esito della stessa.

    Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all’interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell’articolo 14.

    Con il decreto o con la legge regionale indicati nell’ultimo comma dell’art. 17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell’analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi (13).

    (12)  Vedi, anche, l’art. 20, D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.

    (13)  L’importo da versare per ogni richiesta di revisione di analisi alla competente tesoreria provinciale dello Stato è stato elevato a L. 80.500 dal D.M. 1° agosto 1984 (Gazz. Uff. 24 agosto 1984, n. 233); a L. 89.000 dal D.M. 30 marzo 1985 (Gazz. Uff. 23 aprile 1985, n. 96); a L. 96.700 dal D.M. 30 giugno 1986 (Gazz. Uff. 15 luglio 1986, n. 162); a L. 102.600 dal D.M. 10 luglio 1987 (Gazz. Uff. 28 luglio 1987, n. 174); a L. 107.300 dal D.M. 1° settembre 1988 (Gazz. Uff. 16 settembre 1988, n. 218); a lire 112.700 dal D.M. 6 giugno 1989 (Gazz. Uff. 29 giugno 1989, n. 150); a lire 120.200 dal D.M. 26 maggio 1990 (Gazz. Uff. 20 settembre 1990, n. 220); a lire 127.530 dal D.M. 6 agosto 1991 (Gazz. Uff. 7 settembre 1991, n. 210); a lire 135.690 dal D.M. 18 giugno 1992 (Gazz. Uff. 26 novembre 1992, n. 279); a lire 143.020 dal D.M. 4 novembre 1993 (Gazz. Uff. 29 novembre 1993, n. 280); a lire 149.030 dal D.M. 20 dicembre 1994 (Gazz. Uff. 24 gennaio 1995, n. 19); a lire 154.840 dal D.M. 16 aprile 1996 (Gazz. Uff. 30 aprile 1996, n. 100); a lire 163.200 dal D.M. 16 maggio 1997 (Gazz. Uff. 3 giugno 1997, n. 127); a lire 169.600 dal D.M. 23 gennaio 1998 (Gazz. Uff. 19 febbraio 1998, n. 41); a lire 175.600 dal D.M. 17 aprile 2000 (Gazz. Uff. 19 giugno 2000, n. 141); a lire 178.400 dal D.M. 13 marzo 2001 (Gazz. Uff. 12 aprile 2001, n. 86); ad euro 94,53 dal D.M. 4 marzo 2002 (Gazz. Uff. 13 aprile 2002, n. 87); ad euro 97,08 dal D.M. 31 marzo 2003 (Gazz. Uff. 24 aprile 2003, n. 95); ad euro 99,40 dal Decr. 27 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 23 marzo 2004, n. 69); ad euro 101,88 dal Decr. 16 marzo 2005 (Gazz. Uff. 29 marzo 2005, n. 72); ad euro 103,92 dal Decr. 28 febbraio 2006 (Gazz. Uff. 13 marzo 2006, n. 60); ad euro 105,69 dal D.M. 26 gennaio 2007 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2007, n. 42); ad euro 107,80 dal Decr. 7 febbraio 2008 (Gazz. Uff. 26 febbraio 2008, n. 48); ad euro 109,63 dal Decr. 23 dicembre 2008 (Gazz. Uff. 22 gennaio 2009, n. 17); ad euro 113,14 dal Decr. 16 dicembre 2009 (Gazz. Uff. 22 gennaio 2010, n. 17).

    16. Pagamento in misura ridotta.

    È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione (14).

    Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma (15).

    Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all’entrata in vigore della presente legge non consentivano l’oblazione (16).

    (14)  Comma così modificato dall’art. 52, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

    (15)  Comma prima modificato a decorrere dal 1° gennaio 1993, dall’art. 231, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e poi così sostituito dall’art. 6-bis, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

    (16)  Vedi, anche, l’art. 56, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, l’art. 8, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56, l’art. 11-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e l’art. 19-quater, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.

    17. Obbligo del rapporto.

    Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l’agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l’ipotesi prevista nell’art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all’ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto (17).

    Deve essere presentato al prefetto il rapporto (18) relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 , dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 , e dalla L. 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

    Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all’ufficio regionale competente.

    Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

    L’ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

    Il funzionario o l’agente che ha proceduto al sequestro previsto dall’articolo 13 deve immediatamente informare l’autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

    Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

    Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall’articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente (19).

    (17)  Vedi il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, l’art. 1, D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 252 e l’art. 6, comma 6, L. 8 luglio 2003, n. 172.

    (18)  Vedi, anche, l’art. 9, D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153.

    (19)  Vedi, anche, gli articoli 12 e 62, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

    18. Ordinanza-ingiunzione.

    Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

    L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto.

    Con l’ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l’ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

    Il pagamento è effettuato all’ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall’articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell’ufficio che lo ha ricevuto, all’autorità che ha emesso l’ordinanza.

    Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l’interessato risiede all’estero.

    La notificazione dell’ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall’ufficio che adotta l’atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 (20).

    L’ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l’ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l’opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l’opposizione, o quando l’ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l’opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa (21).

    (20)  Comma aggiunto dall’art. 10, L. 3 agosto 1999, n. 265.

    (21)  Vedi, anche, il comma 14-ter dell’art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Per le controversie in materia di lavoro vedi l’art. 17, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124. Vedi, inoltre, l’art. 5, D.M. 1° dicembre 2005.

    19. Sequestro.

    Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all’autorità indicata nel primo comma dell’articolo 18, con atto esente da bollo. Sull’opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l’opposizione si intende accolta.

    Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l’autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

    Quando l’opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

    20. Sanzioni amministrative accessorie.

    L’autorità amministrativa con l’ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall’articolo 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà, e diritti derivanti da provvedimenti dell’amministrazione.

    Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all’articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.

    Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

    È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l’ordinanza-ingiunzione di pagamento.

    La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

    21. Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie.

    Quando è accertata la violazione del primo comma dell’articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con l’ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi.

    Nel caso in cui sia proposta opposizione ovvero l’ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l’opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile l’ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l’opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

    Quando è accertata la violazione dell’ottavo comma dell’articolo 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, è sempre disposta la confisca del veicolo (22).

    Quando è accertata la violazione del secondo comma dell’articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , è sempre disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.

    (22)  La Corte costituzionale, con sentenza 24-27 ottobre 1994, n. 371 (Gazz. Uff. 2 novembre 1994, n. 45 – Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del terzo comma dell’art. 21, nella parte in cui prevede la confisca del veicolo privo della carta di circolazione, anche se già immatricolato.

    22. Opposizione all’ordinanza-ingiunzione.

    Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell’articolo 22-bis, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento (23).

    Il termine è di sessanta giorni se l’interessato risiede all’estero.

    L’opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l’ordinanza notificata.

    Il ricorso deve contenere altresì, quando l’opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito (24).

    Se manca l’indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria .

    Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.

    L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile (25) (26) (27).

    (23)  Comma così modificato dall’art. 97, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

    (24)  Comma così modificato dall’art. 97, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

    (25)  Comma così modificato dall’art. 97, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

    (26)  La Corte costituzionale, con sentenza 5-24 febbraio 1992, n. 62 (Gazz. Uff. 4 marzo 1992, n. 10 – Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 22 e 23, L. 24 novembre 1981, n. 689, in combinato disposto con l’art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell’autorità giudiziaria e le risposte della controparte. La stessa Corte, con sentenza 10-18 marzo 2004, n. 98 (Gazz. Uff. 24 marzo 2004, n. 12 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale per la proposizione dell’opposizione.

    (27)  Per le controversie in materia di lavoro vedi gli artt. 16 e 17, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

    22-bis. Competenza per il giudizio di opposizione.

    Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l’opposizione di cui all’articolo 22 si propone davanti al giudice di pace.

    L’opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

    a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

    b) di previdenza e assistenza obbligatoria;

    c) urbanistica ed edilizia;

    d) di tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;

    e) di igiene degli alimenti e delle bevande;

    f) di società e di intermediari finanziari;

    g) tributaria e valutaria;

    g-bis) antiriciclaggio (28).

    L’opposizione si propone altresì davanti al tribunale:

    a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a euro 15.493;

    b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a euro 15.493;

    c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

    Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge (29).

    (28) Lettera aggiunta dall’art. 66, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

    (29)  Articolo aggiunto dall’art. 98, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

    23. Giudizio di opposizione (30).

    Il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell’articolo 22, ne dichiara l’inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.

    Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l’udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all’autorità che ha emesso l’ordinanza. La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi (31).

    Tra il giorno della notificazione e l’udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall’articolo 163-bis del codice di procedura civile (32).

    L’opponente e l’autorità che ha emesso l’ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l’autorità che ha emesso l’ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

    Se alla prima udienza l’opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza appellabile, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell’opponente anche le spese successive all’opposizione (33).

    Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d’ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.

    Appena terminata l’istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.

    Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.

    A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d’ufficio.

    Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

    Con la sentenza il giudice può rigettare l’opposizione, ponendo a carico dell’opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l’ordinanza o modificandola anche limitatamente all’entità della sanzione dovuta. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l’articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile (34) .

    Il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente.

    [La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione] (35) (36) (37) .

    (30) Vedi, anche, il comma 6-bis dell’art. 10, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 aggiunto dal n. 2) della lettera b) del comma 212 dell’art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191.

    (31) Comma così modificato dal comma 1 dell’art. 56, L. 18 giugno 2009, n. 69.

    (32)  Comma così sostituito dall’art. 99, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

    (33)  Comma così modificato dall’art. 26, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. Vedi, anche, l’art. 27 dello stesso decreto. La Corte costituzionale, con sentenza 28 novembre – 5 dicembre 1990, n. 534 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1990, n. 49 – Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 23, comma 5, nella parte in cui prevede che il pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell’opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l’illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall’opponente. Con sentenza 11-18 dicembre 1995, n. 507 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1995, n. 53 – Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma quinto, dell’art. 23, nella parte in cui prevede che il pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell’opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l’amministrazione irrogante abbia omesso il deposito dei documenti di cui al secondo comma dello stesso art. 23.

    (34)  Periodo aggiunto dall’art. 99, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

    (35)  Comma abrogato dall’art. 26, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. Vedi, anche, l’art. 27 dello stesso decreto.

    (36)  La Corte costituzionale, con sentenza 5-24 febbraio 1992, n. 62 (Gazz. Uff. 4 marzo 1992, n. 10 – Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 22 e 23, L. 24 novembre 1981, n. 689, in combinato disposto con l’art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell’autorità giudiziaria e le risposte della controparte.

    (37)  Nel presente articolo la parola «pretore» è stata sostituita con la parola «giudice», ai sensi dell’art. 99, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

    24. Connessione obiettiva con un reato.

    Qualora l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

    Se ricorre l’ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all’articolo 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell’articolo 14, alla autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.

    Se l’autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell’apertura del dibattimento.

    La persona obbligata in solido con l’autore della violazione deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all’imputato, esclusa la nomina del difensore d’ufficio.

    Il pretore, quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.

    La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

    25. Impugnabilità del provvedimento del giudice penale.

    La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi dell’articolo precedente, decide sulla violazione non costituente reato, è impugnabile, oltre che dall’imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona che sia stata solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione.

    Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilità per la predetta violazione, può proporre opposizione anche la persona indicata nel comma precedente.

    Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti l’impugnazione per i soli interessi civili.

    26. Pagamento rateale della sanzione pecuniaria.

    L’autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro 15. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

    Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall’autorità giudiziaria o amministrativa, l’obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un’unica soluzione.

    27. Esecuzione forzata.

    Salvo quanto disposto nell’ultimo comma dell’articolo 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l’autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all’intendenza di finanza che lo dà in carico all’esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l’obbligo del non riscosso come riscosso.

    È competente l’intendenza di finanza del luogo ove ha sede l’autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione.

    Gli esattori, dopo aver trattenuto l’aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi.

    Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.

    Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell’articolo 24, si procede alla riscossione con l’osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.

    Salvo quanto previsto nell’articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

    Le disposizioni relative alla competenza dell’esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.

    28. Prescrizione.

    Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

    L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

    29. Devoluzione dei proventi.

    I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l’ammontare della multa o dell’ammenda.

    Il provento delle sanzioni per le violazioni previste dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349 , sui servizi di trasporto merci, è devoluto allo Stato.

    Nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 17 i proventi spettano alle regioni.

    Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse dalla ripartizione le autorità competenti ad emanare l’ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota loro spettante è ripartita tra gli altri aventi diritto, nella proporzione attribuita a ciascuno di essi.

    30. Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale.

    Agli effetti della sospensione e della revoca della patente di guida e del documento di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato previste, rispettivamente, dalle norme del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , e dalle norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349 , sui servizi di trasporto merci.

    Per le stesse violazioni, il prefetto dispone la sospensione della patente di guida o del documento di circolazione, quando ne ricorrono le condizioni, anche se è avvenuto il pagamento in misura ridotta. Il provvedimento di sospensione è revocato, qualora l’autorità giudiziaria, pronunziando ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, abbia escluso la responsabilità per la violazione.

    Nei casi sopra previsti e in ogni altro caso di revoca o sospensione del documento di circolazione da parte del prefetto o di altra autorità, il provvedimento è immediatamente comunicato al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile.

    31. Provvedimenti dell’autorità regionale.

    I provvedimenti emessi dall’autorità regionale per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non sono soggetti al controllo della Commissione prevista dall’articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

    L’opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione è regolata dagli articoli 22 e 23.

    Sezione III

    Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni.

    32. Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda.

    Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dall’articolo 39.

    La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.

    La disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti in esso previsti che siano punibili a querela.

    33. Altri casi di depenalizzazione.

    Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste:

    a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale;

    b) dagli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nella parte non abrogata dall’articolo 14 della legge 19 maggio 1976, n. 398;

    c) dagli articoli 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

    d) dagli articoli 8, 58, comma ottavo, 72, 83, comma sesto, 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , come modificati dalle leggi 14 febbraio 1974, n. 62, e 14 agosto 1974, n. 394, nonché dal decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, convertito, con modificazioni nella legge 10 ottobre 1975, n. 486;

    e) dal primo comma dell’articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

    34. Esclusione della depenalizzazione.

    La disposizione del primo comma dell’articolo 32 non si applica ai reati previsti:

    a) dal codice penale, salvo quanto disposto dall’articolo 33, lettera a);

    b) dall’articolo 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sulla interruzione volontaria della gravidanza;

    c) da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi;

    d) dall’articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ;

    e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 , modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283 ;

    f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327 , sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;

    g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 , sulla tutela delle acque dall’inquinamento;

    h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico;

    i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 , e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 , relativi all’impiego pacifico dell’energia nucleare;

    l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;

    m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l’assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo articolo 35;

    n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all’igiene del lavoro (38);

    o) dall’articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall’articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , in materia elettorale.

    (38)  Vedi, anche, l’art. 19, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.

    35. Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

    Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda.

    Per le violazioni consistenti nell’omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l’ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell’articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.

    Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l’omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente.

    Avverso l’ordinanza-ingiunzione può essere proposta, nel termine previsto dall’articolo 22, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell’articolo 22 e il quarto comma dell’articolo 23 ed il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.

    Si osservano, in ogni caso, gli articoli 13, 14, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 38 in quanto applicabili. [L’esecuzione forzata, quando non è diversamente stabilito, è regolata dalle disposizioni del codice di procedura civile] (39).

    L’ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore, nei casi in cui essa è consentita, quando la opposizione non è stata proposta ovvero è stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione la iscrizione dell’ipoteca è autorizzata dal pretore se vi è pericolo nel ritardo.

    Per le violazioni previste dal primo comma che non consistono nell’omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di questo Capo, in quanto applicabili.

    La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 .

    [Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo, nonché per la riscossione dei contributi e dei premi non versati e delle relative somme aggiuntive di cui alle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, gli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservate in ogni caso le forme previste dal primo comma dell’articolo 18, possono avvalersi, ove opportuno, del procedimento ingiuntivo di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile] (40).

    (39)  Comma così modificato dall’art. 27, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Il secondo periodo è stato abrogato dall’art. 37, dello stesso decreto.

    (40)  Comma abrogato dall’art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    36. Omissione o ritardo nel versamento di contributi e premi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

    La sanzione amministrativa per l’omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi in materia assistenziale e previdenziale non si applica se il pagamento delle somme dovute avviene entro trenta giorni dalla scadenza ovvero se, entro lo stesso termine, il datore di lavoro presenta domanda di dilazione all’ente o istituto di cui al secondo comma dell’articolo precedente. Tuttavia, quando è stata presentata domanda di dilazione, la sanzione amministrativa si applica se il datore di lavoro:

    a) omette anche un solo versamento alla scadenza fissata dall’ente o istituto;

    b) non provvede al pagamento delle somme dovute entro venti giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda di dilazione.

    Per gli effetti previsti dalla lettera b) del precedente comma la mancata comunicazione dell’accoglimento della domanda di dilazione entro novanta giorni dalla sua presentazione equivale a rigetto della medesima.

    37. Omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria.

    1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l’omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra euro 2582,28 mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti.

    2. Fermo restando l’obbligo dell’organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato, qualora l’evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento penale è sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale, fino al momento della decisione dell’organo amministrativo o giudiziario di primo grado.

    3. La regolarizzazione dell’inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato.

    4. Entro novanta giorni l’ente impositore è tenuto a dare comunicazione all’autorità giudiziaria dell’avvenuta regolarizzazione o dell’esito del ricorso amministrativo o giudiziario (41).

    (41) Articolo così sostituito dall’art. 116, comma 19, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Sull’estinzione del delitto di cui al presente articolo, vedi il comma 3 dell’art. 1, L. 18 ottobre 2001, n. 383.

    38. Entità della somma dovuta.

    La somma dovuta ai sensi del primo comma dell’articolo 32 è pari all’ammontare della multa o dell’ammenda stabilita dalle disposizioni che prevedono le singole violazioni.

    La somma dovuta come sanzione amministrativa è da euro 10 a euro 258 per la violazione dell’articolo 669 del codice penale e da euro 25 a euro 258 per la violazione dell’articolo 672 del codice penale.

    [La somma dovuta è da lire duecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, da lire centomila a lire un milione per la violazione degli articoli 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica sicurezza] (42).

    La somma dovuta è da lire duecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 8, 58, comma ottavo, 72 e 83, comma sesto, da lire centomila a lire cinquecentomila per la violazione dell’articolo 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale (43).

    La somma dovuta è da euro 51 a euro 516 per la violazione dell’art. 8, L. 30 aprile 1962, n. 283, e da euro 25 a euro 103 per la violazione dell’ultimo comma dell’articolo 14 della stessa legge.

    La somma dovuta è da euro 258 a euro 1.549 per la violazione del primo comma dell’articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (44).

    (42)  Comma abrogato dall’art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

    (43)  Comma da ritenere non più in vigore a seguito dell’abrogazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale disposta dall’art. 231, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).

    (44)  Comma da ritenenere non più in vigore a seguito dell’abrogazione della L. 24 dicembre 1969, n. 990.

    39. Violazioni finanziarie.

    Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste dalle leggi in materia finanziaria punite con la sola multa o con l’ammenda (45).

    Se le leggi in materia finanziaria prevedono, oltre all’ammenda o alla multa, una pena pecuniaria, l’ammontare di quest’ultima si aggiunge alla somma prevista nel comma precedente e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti (46).

    [Alle violazioni previste nel primo comma si applicano le disposizioni della L. 7 gennaio 1929, n. 4 , e successive modificazioni, salvo che sia diversamente disposto da leggi speciali] (47).

    [In deroga a quanto previsto dall’articolo 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , per le violazioni alle leggi in materia di dogane e di imposte di fabbricazione è consentito al trasgressore di estinguere l’obbligazione mediante il pagamento, entro trenta giorni dalla contestazione, presso l’ufficio incaricato della contabilità relativa alla violazione, dell’ammontare del tributo e di una somma pari ad un sesto del massimo della sanzione pecuniaria, o, se più favorevole, al limite minimo della sanzione medesima] (48).

    [In caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria nel termine prescritto, l’ufficio finanziario incaricato della contabilità relativa alla violazione procede alla riscossione della somma dovuta mediante esecuzione forzata, con l’osservanza delle norme del testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639 ] (49).

    Alle violazioni finanziarie, comprese quelle originariamente punite con la pena pecuniaria, si applicano, altresì, gli articoli [27, penultimo comma] 29 e 38, primo comma (50).

    (45)  Comma così modificato dall’art. 2, L. 28 dicembre 1993, n. 562.

    (46)  Comma così modificato dall’art. 2, L. 28 dicembre 1993, n. 562.

    (47)  L’art. 29, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ha abrogato i commi terzo, quarto, quinto e sesto, limitatamente alle parole «27, penultimo comma».

    (48)  L’art. 29, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ha abrogato i commi terzo, quarto, quinto e sesto, limitatamente alle parole «27, penultimo comma».

    (49)  L’art. 29, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ha abrogato i commi terzo, quarto, quinto e sesto, limitatamente alle parole «27, penultimo comma».

    (50)  L’art. 29, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ha abrogato i commi terzo, quarto, quinto e sesto, limitatamente alle parole «27, penultimo comma».

    Sezione IV

    Disposizioni transitorie e finali.

    40. Violazioni commesse anteriormente alla legge di depenalizzazione.

    Le disposizioni di questo Capo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito.

    41. Norme processuali transitorie.

    L’autorità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni non costituenti più reato, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all’autorità competente. Da tale momento decorre il termine di cui al secondo comma dell’articolo 14 per la notifica delle violazioni, quando essa non è prevista dalle leggi vigenti.

    Le multe e le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con decreti divenuti esecutivi alla data di entrata in vigore della presente legge sono riscosse, insieme con le spese del procedimento, con l’osservanza delle norme sull’esecuzione delle pene pecuniarie.

    Restano salve le pene accessorie e la confisca, nei casi in cui le stesse sono applicabili a norma dell’articolo 20. Restano salvi, altresì, i provvedimenti adottati in ordine alla patente di guida ed al documento di circolazione, ai sensi del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e della legge 20 giugno 1935, n. 1349 , sui servizi di trasporto merci. Per ogni altro effetto si applica il secondo comma dell’articolo 2 del codice penale.

    42. Disposizioni abrogate.

    Sono abrogati la legge 3 maggio 1967, n. 317 , gli articoli 4 e 5 della legge 9 ottobre 1967, n. 950 , gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228 , l’articolo 13 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, la legge 24 dicembre 1975, n. 706 , nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

    43. Entrata in vigore.

    Le norme di questo Capo entrano in vigore il centottantesimo giorno dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Capo II

    Aggravamento di pene e nuove disposizioni penali.

    44. Pubblicazione di discussioni o deliberazioni segrete delle Camere.

    … (51).

    (51)  Sostituisce l’ art. 683 del codice penale.

    45. Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.

    … (52).

    (52)  Sostituisce l’ art. 684 del codice penale.

    46. Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale.

    … (53).

    (53)  Sostituisce l’ art. 685 del codice penale.

    47. Modifica all’articolo 697 del codice penale in materia di denuncia di armi all’autorità.

    … (54).

    (54)  Sostituisce il secondo comma dell’art. 697 del codice penale.

    48. Omessa trasmissione dell’elenco dei protesti cambiari.

    … (55).

    (55)  Sostituisce l’art. 235, R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

    49. Modifica dell’articolo 3 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari.

    … (56).

    (56)  Sostituisce l’ultimo comma dell’art. 3, D.L. 8 aprile 1974, n. 95.

    50. Modifica dell’articolo 5 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari.

    … (57).

    (57)  Sostituisce il sesto comma dell’art. 5, D.L. 8 aprile 1974, n. 95.

    51. Modifica dell’articolo 17 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari.

    … (58).

    (58)  Sostituisce l’ultimo comma dell’art. 17, D.L. 8 aprile 1974, n. 95.

    52. Modifica dell’articolo 18 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari.

    … (59).

    (59)  Sostituisce l’ultimo comma dell’art. 18, D.L. 8 aprile 1974, n. 95.

    Capo III

    Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi.

    Sezione I

    Applicazione delle sanzioni sostitutive.

    53. Sostituzione di pene detentive brevi.

    Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente (60).

    La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall’articolo 57. Per determinare l’ammontare della pena pecuniaria il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell’ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell’imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall’articolo 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l’ articolo 133-ter del codice penale (61).

    Le norme del codice di procedura penale relative al giudizio per decreto si applicano anche quando il pretore, nei procedimenti per i reati perseguibili d’ufficio, ritiene di dover infliggere la multa o l’ammenda in sostituzione di una pena detentiva. Nel decreto devono essere indicati i motivi che determinano la sostituzione.

    Nei casi previsti dall’articolo 81 del codice penale, quando per ciascun reato è consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave. Quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione (62).

    (60)  Comma prima modificato dall’art. 5, D.L. 14 giugno 1993, n. 187 e poi così sostituito dall’art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134. Vedi, anche, l’art. 5 della stessa legge n. 134 del 2003.

    (61)  Comma così sostituito dall’art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134. Vedi, anche, l’art. 5 della stessa legge.

    (62)  La Corte costituzionale, con sentenza 15-29 giugno 1995, n. 284 (Gazz. Uff. 5 luglio 1995, n. 28 – Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità del presente art. 53 nella parte in cui non prevede l’applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari, secondo i princìpi di cui in motivazione. Vedi, anche, gli artt. 56 e 62, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

    54. Applicabilità delle pene sostitutive.

    [La pena detentiva può essere sostituita con le pene indicate nell’articolo precedente quando si tratta di reati di competenza del pretore, anche se giudicati, per effetto della connessione, da un giudice superiore o commessi da persone minori degli anni diciotto] (63).

    (63)  Articolo abrogato dall’art. 1, D.L. 14 giugno 1993, n. 187.

    55. Semidetenzione.

    La semidetenzione comporta in ogni caso l’obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno negli istituti o nelle sezioni indicati nel secondo comma dell’articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e situati nel comune di residenza del condannato o in un comune vicino. La determinazione delle ore e l’indicazione dell’istituto sono effettuate in relazione alle comprovate esigenze di lavoro o di studio del condannato.

    La semidetenzione comporta altresì:

    1) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;

    2) la sospensione della patente di guida;

    3) il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell’espatrio, di ogni altro documento equipollente;

    4) l’obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato l’ordinanza emessa a norma dell’articolo 62 e l’eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell’articolo 64.

    Durante il periodo di permanenza negli istituti o nelle sezioni indicate nel primo comma, il condannato è sottoposto alle norme della L. 26 luglio 1975, n. 354 , e D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 , in quanto applicabili (64).

    (64)  Vedi, anche, gli artt. 56 e 62, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

    56. Libertà controllata.

    La libertà controllata comporta in ogni caso:

    1) il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa di volta in volta ed esclusivamente per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute;

    2) l’obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio del condannato, presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, presso il comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente;

    3) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;

    4) la sospensione della patente di guida;

    5) il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell’espatrio, di ogni altro documento equipollente;

    6) l’obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato l’ordinanza emessa a norma dell’articolo 62 e l’eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell’articolo 64.

    Nei confronti del condannato il magistrato di sorveglianza può disporre che i centri di servizio sociale previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 , svolgano gli interventi idonei al suo reinserimento sociale (65).

    Nei confronti del condannato tossicodipendente che abbia in corso un programma terapeutico residenziale o semiresidenziale presso una delle strutture di cui all’articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e che ne faccia richiesta, l’obbligo di cui al numero 2) del primo comma può essere sostituito dalla attestazione di presenza da parte del responsabile della struttura (66).

    (65)  Vedi, anche, gli artt. 56 e 62, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

    (66)  Comma aggiunto dall’art. 4-vicies bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato della relativa legge di conversione.

    57. Effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio.

    Per ogni effetto giuridico la semidetenzione e la libertà controllata si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita.

    La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.

    Per la determinazione della durata della pena sostitutiva anche nei casi in cui è concessa la sospensione condizionale della pena, e per qualsiasi altro effetto giuridico, un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semidetenzione o a due giorni di libertà controllata .

    58. Potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva.

    Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell’articolo 133 del codice penale, può sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato.

    Non può tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.

    Deve in ogni caso specificamente indicare i motivi che giustificano la scelta del tipo di pena erogata.

    59. Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva.

    La pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente (67).

    La pena detentiva, se è stata comminata per un fatto commesso nell’ultimo decennio, non può essere sostituita:

    a) nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte per reati della stessa indole;

    b) nei confronti di coloro ai quali la pena detentiva sostitutiva, inflitta con precedente condanna, è stata convertita, a norma del primo comma dell’articolo 66, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di semilibertà;

    c) nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta con provvedimento definitivo ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, e della L. 31 maggio 1965, n. 575 (68) .

    (67)  Comma così modificato dall’art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134.

    (68)  La Corte costituzionale, con sentenza 12-18 febbraio 1998, n. 16 (Gazz. Uff. 25 febbraio 1998, n. 8, Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 59, nella parte in cui non esclude che le condizioni soggettive in esso prevedute per l’applicazione delle sanzioni sostitutive si estendono agli imputati minorenni.

    60. Esclusioni oggettive.

    [Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:

    318 (corruzione per un atto d’ufficio);

    319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio);

    320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);

    321 (pene per il corruttore);

    322 (istigazione alla corruzione);

    355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;

    371 (falso giuramento della parte);

    372 (falsa testimonianza);

    373 (falsa perizia o interpretazione);

    385 (evasione);

    391, primo comma (procurata inosservanza dolosa di misure di sicurezza detentive);

    443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);

    444 (commercio di sostanze alimentari nocive) (69);

    445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);

    452 (delitti colposi contro la salute pubblica);

    501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);

    501-bis (manovre speculative su merci);

    590, secondo e terzo comma (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, numero 2, o dal secondo comma dell’articolo 583 del codice penale;

    644 (usura) .

    Le pene sostitutive non si applicano, altresì, ai reati previsti dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 , (provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico) e dagli articoli 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 , (norme per la tutela delle acque dall’inquinamento) (70) .

    Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all’igiene del lavoro, nonché dalle leggi in materia edilizia ed urbanistica e in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, quando per detti reati la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria (71) ] (72) .

    (69)  La Corte costituzionale, con sentenza 7-18 luglio 1998, n. 291 (Gazz. Uff. 22 luglio 1998, n. 29 – Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità del presente articolo, nella parte in cui esclude che le sanzioni sostitutive si applichino al reato di cui all’art. 444 del codice penale.

    (70)  La Corte costituzionale, con sentenza 20-23 giugno 1994, n. 254 (Gazz. Uff. 29 giugno 1994, n. 27 – Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 60, secondo comma, nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

    (71)  La Corte costituzionale, con sentenza 5-19 maggio 1993, n. 249 (Gazz. Uff. 26 maggio 1993, n. 22 – Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità del presente art. 60, nella parte in cui stabilisce che le pene sostitutive non si applicano al reato previsto dall’art. 590, secondo e terzo comma, del codice penale, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell’art. 583 del codice penale. Con altra sentenza 24 marzo-3 aprile 1997, n. 78 (Gazz. Uff. 9 aprile 1997, n. 15 – Serie speciale), la Corte costituzionale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 60, nella parte in cui esclude che le sanzioni sostitutive si applichino ai reati previsti dall’art. 452, secondo comma, del codice penale.

    (72)  Articolo abrogato dall’art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134.

    61. Condanna alla pena sostitutiva.

    Il giudice, nel dispositivo della sentenza di condanna o del decreto penale, deve indicare la specie e la durata della pena detentiva sostitutiva con la semidetenzione, la libertà controllata o la pena pecuniaria.

    62. Determinazione delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata.

    Il pubblico ministero o il pretore competente per l’esecuzione trasmette l’estratto della sentenza di condanna alla semidetenzione o alla libertà controllata al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato, che determina le modalità di esecuzione della pena avvalendosi dei criteri indicati negli articoli 55 e 56 e osservando le norme del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354 .

    Quando il condannato svolge un lavoro per il quale la patente di guida costituisce indispensabile requisito, il magistrato di sorveglianza può disciplinare la sospensione in modo da non ostacolare il lavoro del condannato.

    L’ordinanza con cui sono stabilite le modalità di esecuzione della pena è immediatamente trasmessa per l’esecuzione all’ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente, che procede a norma dell’articolo 63.

    Nel caso di semidetenzione, l’ordinanza è trasmessa altresì al direttore, dell’istituto penitenziario cui il condannato è stato assegnato.

    63. Esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata.

    Appena ricevuta l’ordinanza prevista nel penultimo comma dell’articolo precedente, l’organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi, a decorrere dal giorno successivo, alle prescrizioni in essa contenute. Provvede altresì al ritiro e alla custodia delle armi, munizioni ed esplosivi, della patente di guida e del passaporto ed alla apposizione sui documenti equipollenti dell’annotazione «documento non valido per l’espatrio», limitatamente alla durata della pena.

    Nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo precedente, sulla patente di guida, o su un foglio aggiunto che deve costituirne parte integrante, sono annotate le modalità di utilizzazione stabilite dal magistrato di sorveglianza.

    Cessata l’esecuzione della pena, le cose ritirate e custodite ai sensi del primo comma sono restituite a cura dello stesso organo di polizia; vengono inoltre annullate le annotazioni effettuate ai sensi dei commi precedenti.

    Di tutti gli adempimenti espletati è redatto processo verbale ed è data notizia al questore e agli altri uffici interessati, nonché al direttore dell’istituto o della sezione presso cui si trova il condannato alla semidetenzione.

    Se il condannato è detenuto o internato, l’ordinanza del magistrato di sorveglianza è trasmessa anche al direttore dell’istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l’organo di polizia della dimissione del condannato: la pena inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione.

    Quando la località designata per l’esecuzione della pena è diversa da quella in cui il condannato si trova, il termine per l’inizio dell’esecuzione è prolungato dei giorni necessari per il viaggio, secondo i criteri indicati nel primo comma dell’articolo 183 del codice di procedura penale.

    64. Modifica delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata.

    Le prescrizioni imposte con l’ordinanza prevista dall’articolo 62 possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza per sopravvenuti motivi di assoluta necessità, osservando le norme del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354 .

    La richiesta di modifica delle prescrizioni non sospende l’esecuzione della pena; tuttavia le prescrizioni, in caso di assoluta urgenza, possono essere modificate con provvedimento provvisorio revocabile in qualsiasi fase del procedimento.

    L’ordinanza che conclude il procedimento è immediatamente trasmessa all’organo di polizia o al direttore dell’istituto o della sezione competenti per il controllo sull’adempimento delle prescrizioni. Agli stessi organi sono trasmessi immediatamente i provvedimenti provvisori emanati ai sensi del comma precedente.

    Non possono essere modificate le prestazioni di cui ai numeri 1, 3 e 4 dell’articolo 55 e 3, 5 e 6 dell’articolo 56.

    65. Controllo sull’adempimento delle prescrizioni imposte con la sentenza di condanna.

    L’ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato sconta la semidetenzione o la libertà controllata o, in mancanza di questo, il comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente verifica periodicamente che il condannato adempia alle prescrizioni impostegli e tiene un registro nominativo ed un fascicolo per ogni condannato sottoposto a controllo.

    Nel fascicolo individuale sono custoditi l’estratto della sentenza di condanna, l’ordinanza del magistrato di sorveglianza con le eventuali successive modifiche delle modalità di esecuzione, copia della corrispondenza con l’autorità giudiziaria e con le altre autorità, una cartella biografica in cui sono riassunte le condanne riportate e ogni altro documento relativo all’esecuzione della pena. Si applicano al condannato alla semidetenzione le norme di cui all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 .

    Il controllo sull’osservanza dell’obbligo prescritto dal primo comma dell’articolo 55 viene effettuato dal direttore dell’istituto o della sezione ivi indicata.

    66. Inosservanza delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione e alla libertà controllata.

    Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o alla libertà controllata, la restante parte della pena si converte nella pena detentiva sostitutiva.

    Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o il direttore dell’istituto o della sezione a cui il condannato è assegnato devono informare, senza indugio, il magistrato di sorveglianza che ha emesso l’ordinanza prevista dall’articolo 62, di ogni violazione degli adempimenti sui quali gli organi medesimi esercitano i rispettivi controlli.

    Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza, la quale, compiuti, ove occorra, sommari accertamenti, qualora ritenga doversi procedere alla conversione prevista dal primo comma, provvede con ordinanza, osservate le norme contenute nel capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354 . L’ordinanza è trasmessa al pubblico ministero competente, il quale provvede mediante ordine di carcerazione.

    67. Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione.

    L’affidamento in prova al servizio sociale e l’ammissione al regime di semilibertà sono esclusi per il condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi del primo comma dell’articolo precedente (73) .

    (73)  Con sentenza 9-22 aprile 1997, n. 109 (Gazz. Uff. 30 aprile 1997, n. 18 – Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 67, nella parte in cui si applica ai condannati minori di età al momento della condanna.

    68. Sospensione dell’esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata.

    L’esecuzione della semidetenzione o della libertà controllata è sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; essa è altresì sospesa in caso di arresto in flagranza ai sensi degli articoli 235 e 236 del codice di procedura penale, di fermo o di cattura del condannato o di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.

    L’ingiunzione effettuata dall’organo di polizia ai sensi del primo comma dell’articolo 63 nei confronti dell’imputato detenuto o internato non sospende l’esecuzione di pene detentive o di misure di sicurezza detentive né il corso della carcerazione preventiva né l’applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.

    Nei casi previsti dal primo comma il magistrato di sorveglianza determina la durata residua della pena sostitutiva e trasmette il provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario; questi informa anticipatamente l’organo di polizia della data in cui riprenderà l’esecuzione della pena sostitutiva.

    La semidetenzione o la libertà controllata riprendono a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione della esecuzione della pena detentiva; si applica la disposizione dell’ultimo comma dell’articolo 63.

    69. Sospensione disposta a favore del condannato.

    Per motivi di particolare rilievo, attinenti al lavoro, allo studio o alla famiglia, possono essere concesse, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , sospensioni della semidetenzione e della libertà controllata per la durata strettamente necessaria e comunque per non più di sette giorni per ciascun mese di pena.

    Nel periodo della sospensione può essere imposto l’obbligo previsto dal secondo comma dell’ articolo 284 del codice di procedura penale. Se il condannato viola le prescrizioni o non si presenta all’ufficio di polizia indicato nell’articolo 65 nelle dodici ore successive alla scadenza del periodo di sospensione, la pena sostitutiva si converte in quella sostituita, a norma dell’articolo 66.

    Nei casi previsti dai numeri 2 e 3 del primo comma dell’articolo 147 del codice penale, quando l’esecuzione della semidetenzione o della libertà controllata è già iniziata, la sospensione può essere ordinata dal magistrato di sorveglianza che ha determinato le modalità di esecuzione della pena.

    Negli altri casi si applicano le disposizioni dell’articolo 589 del codice di procedura penale.

    70. Esecuzione di pene concorrenti.

    Quando contro la stessa persona sono state pronunziate, per più reati, una o più sentenze di condanna alla pena della semidetenzione o della libertà controllata, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 71 a 80 del codice civile e dell’ articolo 582 del codice di procedura penale.

    Tuttavia, se la pena detentiva sostituita con la libertà controllata, eccede complessivamente la durata di sei mesi, si applica la semidetenzione per la parte che eccede tale limite e fino a un anno. Oltre questo limite si applica per intero la pena detentiva sostituita.

    Le pene della semidetenzione e della libertà controllata sono sempre eseguite, nell’ordine, dopo le pene detentive; la libertà controllata è eseguita dopo la semidetenzione.

    71. Esecuzione delle pene pecuniarie.

    Alle pene pecuniarie sostitutive delle pene detentive si applicano le disposizioni dell’ articolo 586 del codice di procedura penale.

    72. Revoca della pena sostitutiva.

    Se sopravviene una delle condanne previste nell’articolo 59, commi primo e secondo, lettera a), ovvero la condanna a pena detentiva per un fatto commesso successivamente alla sostituzione della pena, questa viene revocata per la parte non ancora eseguita e convertita a norma dell’articolo 66.

    A tali fini, il cancelliere del giudice dell’esecuzione informa senza indugio il giudice di sorveglianza competente.

    73. Iscrizioni nel casellario giudiziale.

    [Nei casi previsti dall’articolo 604 del codice di procedura penale i decreti e le sentenze di condanna alle pene sostitutive sono iscritti nel casellario giudiziale, anche con l’indicazione della pena sostitutiva.

    Nel casellario giudiziale sono altresì iscritte le ordinanze previste dall’articolo 66, ultimo comma, e dall’articolo 108, ultimo comma] (74).

    (74)  Articolo abrogato dall’art. 52 del testo unico di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza indicata nell’art. 55 dello stesso decreto. Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell’art. 3 del citato testo unico.

    74. Iscrizione nel casellario giudiziale.

    … (75).

    (75)  Inserisce l’art. 58-bis nella L. 26 luglio 1975, n. 354.

    75. Disposizioni relative ai minorenni.

    Le disposizioni contenute nell’articolo 56 non si applicano al condannato il quale, al momento della trasmissione dell’estratto della sentenza di condanna prevista nell’articolo 62, non abbia compiuto gli anni diciotto.

    In tal caso la libertà controllata è eseguita con le modalità stabilite dai commi dal quarto al decimo dell’articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e le funzioni attribuite agli organi di polizia dagli articoli 62, 63, 64, 65, 66, 68 e 69 sono svolte dall’ufficio di servizio sociale per minorenni.

    76. Norma transitoria.

    Le norme previste da questo Capo si applicano anche ai procedimenti penali pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge.

    La Corte di cassazione decide ai sensi dell’ultimo comma dell’ articolo 538 del codice di procedura penale.

    Sezione II

    Applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell’imputato.

    77. Ambito e modalità d’applicazione.

    [Nel corso dell’istruzione e fino a quando non sono compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento, il giudice, quando ritiene, in seguito all’esame degli atti e agli accertamenti eventualmente disposti, che sussistono elementi per applicare per il reato per cui procede la sanzione sostitutiva della libertà controllata o della pena pecuniaria può disporre con sentenza, su richiesta dell’imputato e con il parere favorevole del pubblico ministero, l’applicazione della sanzione sostitutiva, con esclusione di ogni pena accessoria e misura di sicurezza, ad eccezione della confisca nei casi previsti dal secondo comma dell’ articolo 240 del codice penale. In tal caso, con la stessa sentenza, dichiara estinto il reato per intervenuta applicazione della sanzione sostitutiva su richiesta dell’imputato.

    Nella determinazione e nell’applicazione della sanzione sostitutiva si osservano le disposizioni della Sezione I di questo Capo.

    La sentenza produce i soli effetti espressamente previsti nella presente Sezione. Contro la sentenza è ammesso soltanto ricorso per cassazione] (76).

    (76)  Abrogato dall’art. 234, D.Lgs 28 luglio 1989, n. 271.

    78. Competenza.

    [Sulla richiesta formulata dall’imputato prima dell’emissione del decreto di citazione a giudizio, della richiesta di citazione a giudizio o dell’ordinanza di rinvio a giudizio, provvede il pretore per i procedimenti dinanzi a lui pendenti ed il giudice istruttore negli altri casi; il parere del pubblico ministero è espresso dal procuratore della Repubblica.

    Se la richiesta è formulata in un momento successivo, provvede il giudice del dibattimento ed il parere è espresso dal pubblico ministero di udienza] (77).

    (77)  Abrogato dall’art. 234, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271. Salvo quanto disposto dall’art. 248 comma 4 dello stesso decreto.

    79. Applicazione nell’ulteriore corso del procedimento.

    [Il giudice può procedere ai sensi dell’articolo 77 in ogni stato e grado del procedimento, quando l’imputato ha formulato la richiesta di cui allo stesso articolo nel termine ivi previsto] (78).

    (78)  Abrogato dall’art. 234, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271. Salvo quanto disposto dall’art. 248 comma 4 dello stesso decreto.

    80. Esclusioni soggettive.

    [Il provvedimento di cui all’articolo 77 non può essere emesso nei confronti di chi in precedenza ne ha già beneficiato o nei confronti di chi ha riportato condanna a pena detentiva] (79) (80).

    (79)  Abrogato dall’art. 234, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271. Salvo quanto disposto dall’art. 248 comma 4 dello stesso decreto.

    (80)  La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1987, n. 267 (Gazz. Uff. 22 luglio 1987, n. 30 – Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente art. 80, nella parte in cui esclude la reiterabilità del provvedimento previsto dall’art. 77 della stessa legge quando l’imputato debba rispondere di reati che si legano con il vincolo della continuazione a quelli per i quali egli già ha beneficiato del provvedimento.

    81. Iscrizione nel casellario giudiziale.

    [La sentenza, pronunciata a norma dell’articolo 77 è iscritta nel casellario giudiziale per i soli effetti di cui all’articolo precedente] (81).

    (81)  Articolo abrogato dall’art. 52 del testo unico di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza indicata nell’art. 55 dello stesso decreto.

    82. Esecuzione delle sanzioni sostitutive.

    Per l’esecuzione delle sanzioni sostitutive si applicano le disposizioni della Sezione I di questo Capo.

    83. Violazione degli obblighi.

    Colui il quale viola, in tutto o in parte, gli obblighi impostigli con la sentenza pronunciata a norma dell’articolo 77 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

    In caso di condanna la pena non può essere sostituita a norma di questo Capo.

    84. Comunicazione all’imputato.

    Quando per il reato per il quale si procede è ammessa l’oblazione o può trovare applicazione la disposizione prevista dall’articolo 77 ne va fatta menzione nella comunicazione giudiziaria.

    85. Entrata in vigore.

    Le disposizioni contenute nella presente Sezione si applicano anche ai reati commessi prima dell’entrata in vigore della presente legge.

    Capo IV

    Estensione della perseguibilità a querela.

    86. Nuovo testo degli articoli 334 e 335 del codice penale.

    … (82).

    (82)  Sostituisce gli artt. 334 e 335 del codice penale.

    87. Sottrazione, distruzione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento, sequestro giudiziario o conservativo.

    … (83).

    (83)  Sostituisce, con quattro commi, il terzo comma dell’ art. 388 del codice penale.

    88. Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento o sequestro giudiziario o conservativo.

    … (84).

    (84)  Inserisce l’ articolo 388-bis dopo l’art. 388 del codice penale.

    89. Casi di perseguibilità a querela.

    … (85).

    (85)  Inserisce l’ articolo 493-bis dopo l’art. 493 del codice penale.

    90. Modifica dell’articolo 570 del codice penale in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

    … (86).

    (86)  Inserisce un comma, dopo il secondo, nell’ art. 570 del codice penale.

    91. Modifica dell’articolo 582 del codice penale in materia di lesione personale.

    … (87).

    (87)  Sostituisce il secondo comma dell’ art. 582 del codice penale.

    92. Modifica dell’articolo 590 del codice penale in materia di lesioni personali colpose.

    … (88).

    (88)  Sostituisce l’ultimo comma dell’ art. 590 del codice penale.

    93. Modifica dell’articolo 627 del codice penale in materia di sottrazione di cose comuni.

    … (89).

    (89)  Sostituisce il primo comma dell’ art. 627 del codice penale.

    94. Usurpazione.

    … (90).

    (90)  Sostituisce l’ art. 631 del codice penale.

    95. Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi.

    … (91).

    (91)  Sostituisce l’ art. 632 del codice penale.

    96. Modifica dell’articolo 636 del codice penale in materia di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo.

    … (92).

    (92)  Aggiunge un comma all’ art. 636 del codice penale.

    97. Casi di esclusione della perseguibilità a querela.

    … (93).

    (93)  Inserisce l’ art. 639-bis dopo l’art. 639 del codice penale.

    98. Modifica dell’articolo 640 del codice penale in materia di truffa.

    … (94).

    (94)  Aggiunge un comma all’ art. 640 del codice penale.

    99. Norma transitoria.

    Per i reati perseguibili a querela ai sensi delle disposizioni precedenti, commessi prima del giorno dell’entrata in vigore della presente legge, il termine per presentare la querela decorre dal giorno suddetto, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizie del fatto costituente reato.

    Se è pendente il procedimento, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

    Capo V

    Disposizioni in materia di pene pecuniarie.

    100. Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria – Pagamento rateale della multa o della ammenda.

    … (95).

    (95)  Inserisce gli artt. 133-bis e 133-ter dopo l’art. 133 del codice penale.

    101. Nuovo testo degli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 136 del codice penale.

    … (96).

    (96)  Sostituisce gli artt. 24, 26, 66, 78, 135 e 136 del codice penale.

    102. Conversione di pene pecuniarie.

    Le pene della multa e dell’ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato si convertono nella libertà controllata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi.

    Nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore a euro 516, la stessa può essere convertita, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo (97) .

    Il ragguaglio ha luogo calcolando euro 12, o frazione di euro 12, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata e euro 25, o frazione di euro 25, per un giorno di lavoro sostitutivo (98).

    Il condannato può sempre far cessare la pena sostitutiva pagando la multa o l’ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della libertà controllata scontata o del lavoro sostitutivo prestato.

    (97)  La Corte costituzionale, con sentenza 14-21 giugno 1996, n. 206 (Gazz. Uff. 26 giugno 1996, n. 26 – Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 102, secondo comma, nella parte in cui non consente che il lavoro sostitutivo, a richiesta del condannato, sia concesso anche nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire sia superiore ad un milione.

    (98)  Con sentenza 12-23 dicembre 1994, n. 440 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1994, n. 53 – Serie speciale) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del terzo comma, nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato, il ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, anziché settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata.

    103. Limite degli aumenti in caso di conversione delle pene pecuniarie.

    Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite per insolvibilità del condannato la durata complessiva della libertà controllata non può superare un anno e sei mesi, se la pena convertita è quella della multa, e nove mesi se la pena convertita è quella dell’ammenda.

    La durata complessiva del lavoro sostitutivo non può superare in ogni caso i sessanta giorni.

    104. Nuovo testo degli articoli 163, 175 e 237 del codice penale.

    … (99).

    (99)  Sostituisce gli artt. 163, 175 e 237 del codice penale.

    105. Lavoro sostitutivo.

    Il lavoro sostitutivo consiste nella prestazione di un’attività non retribuita, a favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell’ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni da parte del Ministero di grazia e giustizia, che può delegare il magistrato di sorveglianza .

    Tale attività si svolge nell’ambito della provincia in cui il condannato ha la residenza, per una giornata lavorativa per settimana, salvo che il condannato chieda di essere ammesso ad una maggiore frequenza settimanale.

    106. Esecuzione di pene pecuniarie.

    … (100).

    (100)  Sostituisce l’art. 586 del codice di procedura penale.

    107. Determinazione delle modalità di esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della multa o dell’ammenda.

    Il pubblico ministero o il pretore competente per l’esecuzione trasmette copia del provvedimento di conversione della pena pecuniaria al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato.

    Il magistrato di sorveglianza, sentito il condannato stesso, dispone l’applicazione della libertà controllata o lo ammette al lavoro sostitutivo; determina altresì le modalità di esecuzione della libertà controllata a norma dell’articolo 62.

    Il magistrato di sorveglianza determina le modalità di esecuzione del lavoro sostitutivo e ne fissa il termine iniziale, sentito ove occorra il servizio sociale, tenuto conto delle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato ed osservando le disposizioni del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354 .

    L’ordinanza con cui sono stabilite le modalità di esecuzione del lavoro sostitutivo è immediatamente trasmessa all’ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente.

    Si applicano al lavoro sostitutivo le disposizioni degli articoli 64, 65, 68 e 69.

    108. Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla conversione della multa o della ammenda.

    Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata, ivi comprese quelle inerenti al lavoro sostitutivo, conseguenti alla conversione di pene pecuniarie, la parte di libertà controllata o di lavoro sostitutivo non ancora eseguita si converte in un uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta. In tal caso non si applica il disposto dell’articolo 67.

    Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria devono informare, senza indugio, il magistrato di sorveglianza che ha emesso l’ordinanza prevista dall’articolo 107 di ogni violazione da parte del condannato delle prescrizioni impostegli.

    Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza, la quale, compiuti ove occorra sommari accertamenti, provvede con ordinanza alla conversione prevista dal primo comma, osservate le disposizioni del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354 . L’ordinanza di conversione è trasmessa al pubblico ministero competente, il quale provvede mediante ordine di carcerazione.

    109. Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie.

    … (101).

    (101)  Inserisce l’ art. 388-ter dopo l’art. 388-bis del codice penale.

    110. Abrogazione della norma.

    È abrogato l’articolo 49 della legge 26 luglio 1975, n. 354 .

    111. Disposizioni transitorie.

    Le norme sulla conversione delle pene pecuniarie si applicano ai reati commessi successivamente all’entrata in vigore della presente legge.

    In deroga a quanto disposto dall’articolo 172 del codice penale, la pena della multa inflitta, anche congiuntamente a quella della reclusione, per reati commessi prima della entrata in vigore della presente legge, si estingue col decorso del termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; tuttavia, se la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la pena della multa si estingue col decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

    112. Perdono giudiziale.

    … (102).

    (102)  Sostituisce l’art. 19, R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404.

    113. Aumento delle pene pecuniarie.

    Le pene pecuniarie comminate per i reati previsti dal codice penale o dalle leggi speciali, nonché le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni previste dal codice di procedura penale, aumentate per effetto della legge 12 luglio 1961, n. 603 , sono moltiplicate per cinque.

    Sono altresì moltiplicate per cinque le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 21 ottobre 1947 e prima della legge 12 luglio 1961, n. 603 .

    Le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo la legge 12 luglio 1961, n. 603 , e fino al 31 dicembre 1970 sono moltiplicate per tre.

    Quelle comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 31 dicembre 1970 e fino al 31 dicembre 1975, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate per due.

    Quando, tenuto conto degli aumenti previsti nei commi precedenti, la legge stabilisce la pena dell’ammenda inferiore nel minimo a euro 2 o nel massimo a euro 5, i limiti edittali sono elevati rispettivamente a euro 5 e a euro 12 (103).

    (103) Ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell’art. 26 del codice penale, come modificato, da ultimo, dal comma 61 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94, la pena dell’ammenda consiste nel pagamento di una somma non inferiore a 20 euro e non superiore a euro 10.000.

    114. Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie.

    Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali.

    Le altre sanzioni amministrative pecuniarie inferiori nel minimo a euro 20 o nel massimo a euro 50 sono elevate, rispettivamente, a euro 20 e a euro 50 (104).

    Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle violazioni finanziarie (105).

    (104) Comma così modificato dal comma 64 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

    (105)  Vedi, anche, l’art. 20, L. 24 marzo 1989, n. 122.

    115. Pene proporzionali.

    Le disposizioni degli articoli 113 e 114 non si applicano alle pene e sanzioni amministrative pecuniarie quando l’ammontare delle stesse o della pena base che viene assunta per la loro determinazione non è fissato direttamente dalla legge ma è diversamente stabilito.

    116. Nuovo testo degli articoli 196 e 197 del codice penale.

    … (106).

    (106)  Sostituisce gli artt. 196 e 197 del codice penale.

    117. Persona civilmente obbligata per l’ammenda e per la multa.

    Tutte le disposizioni processuali relative alla persona civilmente obbligata per l’ammenda si intendono riferite anche alla persona civilmente obbligata per la multa.

    Capo VI

    Disposizioni in materia di pene accessorie, prescrizione, oblazione, sospensione condizionale della pena e confisca.

    118. Modifiche dell’articolo 19 del codice penale, in materia di pene accessorie – Specie.

    … (107).

    (107)  Sostituisce i primi due commi dell’ art. 19 del codice penale.

    119. Modifiche dell’articolo 32 del codice penale in materia di interdizione legale.

    … (108).

    (108)  Sostituisce il secondo e terzo comma dell’ art. 32 del codice penale.

    120. Nuove norme in materia di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

    … (109).

    (109)  Inserisce gli artt. 32-bis, 32-ter e 32-quater dopo l’art. 32 del codice penale.

    121. Modifica dell’articolo 33 del codice penale in materia di condanna per delitto colposo.

    … (110).

    (110)  Sostituisce il primo comma dell’ art. 33 del codice penale.

    122. Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dal suo esercizio.

    … (111).

    (111)  Sostituisce l’ art. 34 del codice penale.

    123. Sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

    … (112).

    (112)  Inserisce l’ art. 35-bis dopo l’art. 35 del codice penale.

    124. Applicazione provvisoria di pene accessorie.

    … (113).

    (113)  Sostituisce l’ art. 140 del codice penale.

    125. Modifica dell’articolo 157 del codice penale in materia di prescrizione e tempo necessario a prescrivere.

    … (114).

    (114)  Sostituisce il n. 6) del primo comma dell’ art. 157 del codice penale.

    126. Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative.

    … (115).

    (115)  Inserisce l’ art. 162-bis dopo l’art. 162 del codice penale.

    127. Applicazione di norme.

    Le disposizioni dell’articolo 162-bis del codice penale si applicano anche ai reati indicati nelle lettere f), h), i), n) del primo comma dell’articolo 34.

    128. Obblighi del condannato.

    … (116).

    (116)  Sostituisce l’ art. 165 del codice penale.

    129. Inosservanza di pene accessorie.

    … (117).

    (117)  Sostituisce l’ art. 389 del codice penale.

    130. Modifiche dell’articolo 200 del codice di procedura penale in materia di impugnazione di ordinanze emesse in giudizio.

    … (118).

    (118)  Aggiunge un comma, dopo il primo, nell’art. 200 del codice di procedura penale.

    131. Applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza.

    … (119).

    (119)  Sostituisce l’art. 301 del codice di procedura penale.

    132. Modificazioni dell’articolo 400 del codice di procedura penale in materia di provvedimenti per l’applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza.

    … (120).

    (120)  Aggiunge due commi all’art. 400 del codice di procedura penale.

    133. Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza.

    … (121).

    (121)  Sostituisce l’art. 485 del codice di procedura penale.

    134. Appello contro sentenze del pretore.

    … (122).

    (122)  Sostituisce l’art. 512 del codice di procedura penale.

    135. Appello contro sentenze del tribunale e della corte d’assise.

    … (123).

    (123)  Sostituisce l’art. 513 del codice di procedura penale.

    136. Modifiche dell’articolo 522 del codice di procedura penale in materia di questioni di nullità.

    … (124).

    (124)  Aggiunge un comma all’art. 522 del codice di procedura penale.

    137. Modifiche dell’articolo 604 del codice di procedura penale in materia di provvedimenti da iscrivere nel casellario.

    … (125).

    (125)  Modifica l’art. 604 del codice di procedura penale.

    138. Modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

    … (126).

    (126)  Inserisce gli artt. 48-bis e 48-ter dopo l’art. 48 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

    139. Modifica dell’articolo 116 delle norme sugli assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell’istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia.

    … (127).

    (127)  Inserisce un comma dopo il primo all’art. 116, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736.

    140. Disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell’istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia.

    … (128).

    (128)  Aggiunge l’art. 116-bis al R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736.

    141. Ulteriori disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell’istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli, e di Sicilia.

    … (129).

    (129)  Aggiunge gli artt. 124 e 125 al R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736.

    142. Modifiche nel testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

    … (130).

    (130)  Aggiunge gli artt. 80-bis e 80-ter al D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, .

    143. Disposizioni aggiuntive alla legge sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.

    … (131).

    (131)  Aggiunge l’art. 80-bis alla L. 22 dicembre 1975, n. 685.

    144. Modifica alla legge recante norme per la tutela delle acque dall’inquinamento.

    … (132).

    (132)  Aggiunge un periodo all’art. 21, L. 10 maggio 1976, n. 319.

    145. Norma aggiuntiva alla legge recante disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie.

    … (133).

    (133)  Aggiunge un periodo all’art. 1, quarto comma, D.L. 4 marzo 1976, n. 31. Peraltro, l’art. 145 stato abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, dall’art. 42, D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148.

    146. Norma di coordinamento.

    Ogni qualvolta nel codice penale o in altre leggi ricorre l’espressione «patria potestà» la medesima è sostituita dalla espressione «potestà dei genitori».

    147. Modifica dell’articolo 2638 del codice civile in materia di accettazione di retribuzione non dovuta da parte di amministratore giudiziario o commissario governativo.

    … (134).

    (134)  Sostituisce il secondo comma dell’ art. 2638 del codice civile.

    148. Disposizioni abrogative e di coordinamento.

    L’ articolo 2641 del codice civile è abrogato.

    Quando nelle leggi speciali è richiamato l’ articolo 2641 del codice civile tale richiamo si intende operato all’ articolo 32-bis del codice penale (135).

    (135)  Il suddetto articolo 2641 è stato sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.


    LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833(1)

    LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833 (1)

    Istituzione del servizio sanitario nazionale (2) (3) (4)

    (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1978, n. 360, S.O.
    (2)  Per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, vedi la L. 30 novembre 1998, n. 419.
    (3)  Per il riordino del settore termale, vedi la L. 24 ottobre 2000, n. 323.
    (4) Vedi, anche, le disposizioni contenute nel D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33.

    Titolo I
    IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
    Capo I
    PRINCIPI ED OBIETTIVI
    Art. 1 (I principi)

    Art. 2 (Gli obiettivi)

    Capo II
    COMPETENZE E STRUTTURE
    Art. 3 (Programmazione di obiettivi e di prestazioni sanitarie)

    Art. 4 (Uniformità delle condizioni di salute sul territorio nazionale)

    Art. 5 (Indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali)

    Art. 6 (Competenze dello Stato)

    Art. 7 (Funzioni delegate alle regioni)

    Art. 8 (Consiglio sanitario nazionale)

    Art. 9 (Istituto superiore di sanità)

    Art. 10 (L’organizzazione territoriale)

    Art. 11 (Competenze regionali)

    Art. 12 (Attribuzione delle province)

    Art. 13 (Attribuzione dei comuni)

    Art. 14 (Unità sanitarie locali)

    Art. 15 (Struttura e funzionamento delle unità sanitarie locali)

    Art. 16 (Servizi veterinari)

    Art. 17 (Requisiti e struttura interna degli ospedali)

    Art. 18 (Presidi e servizi multizonali)

    Capo III
    PRESTAZIONI E FUNZIONI
    Art. 19 (Prestazioni delle unità sanitarie locali)

    Art. 20 (Attività di prevenzione)

    Art. 21 (Organizzazione dei servizi di prevenzione)

    Art. 22 (Presidi e servizi multizonali di prevenzione)

    Art. 23 (Delega per la istituzione dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro)

    Art. 24 (Norme in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita e di omologazioni)

    Art. 25 (Prestazioni di cura)

    Art. 26 (Prestazioni di riabilitazione)

    Art. 27 (Strumenti informativi)

    Art. 28 (Assistenza farmaceutica)

    Art. 29 (Disciplina dei farmaci)

    Art. 30 (Prontuario farmaceutico)

    Art. 31 (Pubblicità ed informazione scientifica sui farmaci)

    Art. 32 (Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria)

    Art. 33 (Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori)

    Art. 34 (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale)

    Art. 35 (Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale)

    Art. 36 (Termalismo terapeutico)

    Art. 37 (Delega per la disciplina dell’assistenza sanitaria agli italiani all’estero, ai cittadini del comune di Campione d’Italia ed al personale navigante)

    Art. 38 (Servizio di assistenza religiosa)

    Art. 39 (Cliniche universitarie e relative convenzioni)

    Art. 40 (Enti di ricerca e relative convenzioni)

    Art. 41 (Convenzioni con istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica)

    Art. 42 (Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico)

    Art. 43 (Autorizzazione e vigilanza su istituzioni sanitarie)

    Art. 44 (Convenzioni con istituzioni sanitarie)

    Art. 45 (Associazioni di volontariato)

    Art. 46 (Mutualità volontaria)

    Capo IV
    PERSONALE
    Art. 47 (Personale dipendente)

    Art. 48 (Personale a rapporto convenzionale)

    Capo V
    CONTROLLI, CONTABILITA’ E FINANZIAMENTO
    Art. 49 (Controlli sulle unità sanitarie locali)

    Art. 50 (Norme di contabilità)

    Art. 51 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale)

    Art. 52 (Finanziamento per l’esercizio finanziario 1979)

    Titolo II
    PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE E DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
    Art. 53 (Piano sanitario nazionale)

    Art. 54 (Primo piano sanitario nazionale)

    Art. 55 (Piani sanitari regionali)

    Art. 56 (Primi piani sanitari regionali)

    Art. 57 (Unificazione dei livelli delle prestazioni sanitarie)

    Art. 58 (Servizio epidemiologico e statistico)

    Art. 59 (Riordinamento del Ministero della sanità)

    Art. 60 (Costituzione del Consiglio sanitario nazionale)

    Art. 61 (Costituzione delle unità sanitarie locali)

    Art. 62 (Riordinamento delle norme in materia di profilassi internazionalie di malattie infettive e diffusive)

    Art. 63 (Assicurazione obbligatoria)

    Titolo III
    NORME TRANSITORIE E FINALI
    Art. 64 (Norme transitorie per l’assistenza psichiatrica)

    Art. 65 (Attribuzione, per i servizi delle unità sanitarie locali, di beni già di pertinenza degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppressi)

    Art. 66 (Attribuzione, per i servizi delle unità sanitarie locali, di beni già di pertinenza di enti locali)

    Art. 67 (Norme per il trasferimento del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse)

    Art. 68 (Norme per il trasferimento del personale di enti locali)

    Art. 69 (Entrate del fondo sanitario nazionale)

    Art. 70 (Scorporo dei servizi sanitari della Croce rossa Italiana – CRI – e riordinamento dell’Associazione)

    Art. 71 (Compiti delle Associazioni di volontariato)

    Art. 72 (Soppressione dell’Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni – ENPI – e dell’Associazione nazionale per il controllo della combustione – ANCC -)

    Art. 73 (Trasferimento di personale statale addetto alle attività di prevenzione e di sicurezza del lavoro)

    Art. 74 (Indennità economiche temporanee)

    Art. 75 (Rapporto con gli enti previdenziali)

    Art. 76 (Modalità transitorie per la riscossione dei contributi obbligatori di malattia)

    Art. 77 (Liquidazione degli enti soppressi e ripiano delle loro passività)

    Art. 78 (Norme fiscali)

    Art. 79 (Esercizio delle deleghe legislative)

    Art. 80 (Regioni a statuto speciale)

    Art. 81 (Assistenza ai mutilati e agli invalidi civili)

    Art. 82 (Variazioni al bilancio dello Stato)

    Art. 83 (Entrata in vigore della legge)

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Promulga

    la seguente legge:

    Titolo I

    IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

    Capo I

    PRINCIPI ED OBIETTIVI

    Art. 1 (I principi)

    La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale.
    La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana.
    Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L’attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini.
    Nel servizio sanitario nazionale è assicurato il collegamento ed il coordinamento con le attività e con gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore sociale attività comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettività.
    Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge.

    Art. 2 (Gli obiettivi)

    Il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo è assicurato mediante:
    1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un’adeguata educazione sanitaria del cittadino e delle comunità;
    2) la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro;
    3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata;
    4) la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e psichica;
    5) la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell’igiene dell’ambiente naturale di vita e di lavoro;
    6) l’igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono alla salute dell’uomo, nonché la prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo della loro alimentazione integrata e medicata;
    7) una disciplina della sperimentazione, produzione, immissione in commercio e distribuzione dei farmaci e dell’informazione scientifica sugli stessi diretta ad assicurare l’efficacia terapeutica, la non nocività e la economicità del prodotto;
    8) la formazione professionale e permanente nonché l’aggiornamento scientifico culturale del personale del servizio sanitario nazionale.
    Il servizio sanitario nazionale nell’ambito delle sue competenze persegue:
    a) il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni socio-sanitarie del paese;
    b) la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni, per prevenire ed eliminare condizioni pregiudizievoli alla salute e per garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro gli strumenti ed i servizi necessari;
    c) le scelte responsabili e consapevoli di procreazione e la tutela della maternità e dell’infanzia, per assicurare la riduzione dei fattori di rischio connessi con la gravidanza e con il parto, le migliori condizioni di salute per la madre e la riduzione del tasso di patologia e di mortalità perinatale ed infantile;
    d) la promozione della salute nell’età evolutiva, garantendo l’attuazione dei servizi medico-scolastici negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo con ogni mezzo l’integrazione dei soggetti handicappati;
    e) la tutela sanitaria delle attività sportive;
    f) la tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione;
    g) la tutela della salute mentale, privilegiando il momento preventivo e inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari generali in modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione, pur nella specificità delle misure terapeutiche, e da favorire il recupero ed il reinserimento sociale dei disturbati psichici;
    [h) la identificazione e la eliminazione delle cause degli inquinamenti dell’atmosfera, delle acque e del suolo. (5) ]
    __________________

    (5) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 1, D.P.R. 5 giugno 1993, n. 177; tale abrogazione ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto nella G.U., ai sensi di quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 1, D.P.R. 177/1993.

    Capo II

    COMPETENZE E STRUTTURE

    Art. 3 (Programmazione di obiettivi e di prestazioni sanitarie)

    Lo Stato, nell’ambito della programmazione economica nazionale, determina, con il concorso delle regioni, gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale.
    La legge dello Stato, in sede di approvazione del piano sanitario nazionale di cui all’articolo 53, fissa i livelli delle prestazioni sanitarie che devono essere, comunque, garantite a tutti i cittadini.

    Art. 4 (Uniformità delle condizioni di salute sul territorio nazionale)

    Con legge dello Stato sono dettate norme dirette ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale e stabilite le relative sanzioni penali, particolarmente in materia di:
    1) inquinamento dell’atmosfera, delle acque e del suolo;
    2) igiene e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro;
    3) omologazione, per fini prevenzionali, di macchine, di impianti, di attrezzature e di mezzi personali di protezione;
    4) tutela igienica degli alimenti e delle bevande;
    5) ricerca e sperimentazione clinica e sperimentazione sugli animali;
    6) raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione del sangue umano (6) .
    Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono fissati e periodicamente sottoposti a revisione i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore negli ambienti di lavoro, abitativi e nell’ambiente esterno.
    __________________

    (6) La disciplina relativa alle attività trasfusionali di sangue umano e suoi componenti è regolata dalla L. 4 maggio 1990, n. 107.

    Art. 5 (Indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali)

    La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni in materia sanitaria, attinente ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale, ad esigenze di rigore e di efficacia della spesa sanitaria nonché agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d’intesa con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
    Fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, l’esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza, oppure al Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro della sanità quando si tratti di affari particolari.
    Il Ministro della sanità esercita le competenze attribuitegli dalla presente legge ed emana le direttive concernenti le attività delegate alle regioni.
    In caso di persistente inattività degli organi regionali nell’esercizio delle funzioni delegate, qualora l’inattività relativa alle materie delegate riguardi adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell’amministrazione regionale.
    Il Ministro della sanità e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.

    Art. 6 (Competenze dello Stato)

    Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
    a) i rapporti internazionali e la profilassi internazionale, marittima, aerea e di frontiera, anche in materia veterinaria; l’assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero e l’assistenza in Italia agli stranieri ed agli apolidi, nei limiti ed alle condizioni previste da impegni internazionali, avvalendosi dei presidi sanitari esistenti (10);
    b) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie, nonché gli interventi contro le epidemie e le epizoozie;
    c) la produzione, la registrazione, la ricerca, la sperimentazione, il commercio e l’informazione concernenti i prodotti chimici usati in medicina, i preparati farmaceutici, i preparati galenici, le specialità medicinali, i vaccini, gli immunomodulatori cellulari e virali, i sieri, le anatossine e i prodotti assimilati, gli emoderivati, i presidi sanitari e medico-chirurgici ed i prodotti assimilati anche per uso veterinario (9) ;
    d) la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l’impiego, il commercio all’ingrosso, l’esportazione, l’importazione, il transito, l’acquisto, la vendita e la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che per le attribuzioni già conferite alle regioni dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;
    e) la produzione, la registrazione e il commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;
    f) l’elencazione e la determinazione delle modalità di impiego degli additivi e dei coloranti permessi nella lavorazione degli alimenti e delle bevande e nella produzione degli oggetti d’uso personale e domestico; la determinazione delle caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e dei recipienti destinati a contenere e conservare sostanze alimentari e bevande, nonché degli oggetti destinati comunque a venire a contatto con sostanze alimentari;
    g) gli standards dei prodotti industriali;
    h) la determinazione di indici di qualità e di salubrità degli alimenti e delle bevande alimentari;
    i) la produzione, la registrazione, il commercio e l’impiego delle sostanze chimiche e delle forme di energia capaci di alterare l’equilibrio biologico ed ecologico;
    k) i controlli sanitari sulla produzione dell’energia termoelettrica e nucleare e sulla produzione, il commercio e l’impiego delle sostanze radioattive;
    l) il prelievo di parti di cadavere, la loro utilizzazione e il trapianto di organi limitatamente alle funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644;
    m) la disciplina generale del lavoro e della produzione ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
    n) l’omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione;
    o) l’Istituto superiore di sanità, secondo le norme di cui alla legge 7 agosto 1973 , n. 519, ed alla presente legge;
    p) l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro secondo le norme previste dalla presente legge;
    q) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari; le disposizioni generali per la durata e la conclusione dei corsi; la determinazione dei requisiti necessari per l’ammissione alle scuole, nonché dei requisiti per l’esercizio delle professioni mediche e sanitarie ausiliarie;
    r) il riconoscimento e la equiparazione dei servizi sanitari prestati in Italia e all’estero dagli operatori sanitari ai fini dell’ammissione ai concorsi e come titolo nei concorsi stessi;
    s) gli ordini e i collegi professionali;
    t) il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali e termali e la pubblicità relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario;
    u) la individuazione delle malattie infettive e diffusive del bestiame per le quali, in tutto il territorio nazionale, sono disposti l’obbligo di abbattimento e, se del caso, la distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione; la determinazione degli interventi obbligatori in materia di zooprofilassi; le prescrizioni inerenti all’impiego dei principi attivi, degli additivi e delle sostanze minerali e chimico-industriali nei prodotti destinati all’alimentazione zootecnica, nonché quelle relative alla produzione e alla commercializzazione di questi ultimi prodotti;
    [v) l’organizzazione sanitaria militare; (7)]
    z) i servizi sanitari istituiti per i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché i servizi dell’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all’accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente (8).
    __________________

    (7) Lettera abrogata dall’ art. 2268, comma 1, n. 748), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall’ art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010.

    (8) Lettera così modificata dall’ art. 2268, comma 1, n. 748), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall’ art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010.

    (9) La disciplina relativa alle attività trasfusionali di sangue umano e suoi componenti è regolata dallaL. 4 maggio 1990, n. 107

    (10) Vedi, anche, l’ art. 1, comma 81, L. 24 dicembre 2012, n. 228.

    Art. 7 (Funzioni delegate alle regioni) (11)

    E’ delegato alle regioni l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti:
    a) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, di cui al precedente articolo 6 lettera b);
    b) l’attuazione degli adempimenti disposti dall’autorità sanitaria statale ai sensi della lettera u) del precedente articolo 6;
    c) i controlli sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;
    d) il controllo dell’idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio e il deposito delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattività ambientale;
    e) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi.
    Le regioni provvedono all’approvvigionamento di sieri e vaccini necessari per le vaccinazioni obbligatorie e in base ad un programma concordato con il Ministero della sanità.
    Il Ministero della sanità provvede, se necessario, alla costituzione ed alla conservazione di scorte di sieri, di vaccini, di presidi profilattici e di medicinali di uso non ricorrente, da destinare alle regioni per esigenze particolari di profilassi e cura delle malattie infettive, diffusive e parassitarie.
    Le regioni esercitano le funzioni delegate di cui al presente articolo mediante sub-delega ai comuni.
    In relazione alle funzioni esercitate dagli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dagli uffici veterinari di confine, di porto e di aeroporto, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per ristrutturare e potenziare i relativi uffici nel rispetto dei seguenti criteri:
    a) si procederà ad una nuova distribuzione degli uffici nel territorio, anche attraverso la costituzione di nuovi uffici, in modo da attuare il più efficiente ed ampio decentramento delle funzioni;
    b) in conseguenza, saranno rideterminate le dotazioni organiche dei posti previsti dallaTabella XIX, quadri B, C e D, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché le dotazioni organiche dei ruoli delle carriere direttive, di concetto, esecutive, ausiliarie e degli operatori, prevedendo, per la copertura dei posti vacanti, concorsi a base regionale (12) .
    L’esercizio della delega alle regioni, per le funzioni indicate nel quarto comma, in deroga all’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si attua a partire dal 1° gennaio 1981.
    __________________

    (11) Per il rinnovo fino al 31 luglio 1980 delle deleghe di cui al presente articolo, vedi l’art. 2, comma 1, L. 29 febbraio 1980, n. 33.

    (12) Per la ristrutturazione e il potenziamento degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, di porto, di aeroporto e di dogana interna, vedi il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 614.

    Art. 8 (Consiglio sanitario nazionale)

    E’ istituito il Consiglio sanitario nazionale con funzioni di consulenza e di proposta nei confronti del Governo per la determinazione delle linee generali della politica sanitaria nazionale e per l’elaborazione e l’attuazione del piano sanitario nazionale.
    Il Consiglio è sentito obbligatoriamente in ordine ai programmi globali di prevenzione anche primaria, alla determinazione dei livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo comma dell’articolo 3 e alla ripartizione degli stanziamenti di cui all’articolo 51, nonché alle fasi di attuazione del servizio sanitario nazionale e alla programmazione del fabbisogno di personale sanitario necessaria alle esigenze del servizio sanitario nazionale.
    Esso predispone una relazione annuale sullo stato sanitario del paese, sulla quale il Ministro della sanità riferisce al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno.
    Il Consiglio sanitario nazionale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, per la durata di un quinquennio, è presieduto dal Ministro della sanità ed è composto:
    a) da un rappresentante per ciascuna regione e, per quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige, da un rappresentante della provincia di Trento e da un rappresentante della provincia di Bolzano;
    b) da tre rappresentanti del Ministero della sanità e da un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: lavoro e previdenza sociale; pubblica istruzione; interno; difesa; tesoro; bilancio e programmazione economica; agricoltura e foreste; industria, commercio e artigianato; marina mercantile; da un rappresentante designato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
    c) dal direttore dell’Istituto superiore di sanità, dal direttore dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche e da dieci esperti in materia sanitaria designati dal CNEL, tenendo presenti i criteri di rappresentatività e competenze funzionali al servizio sanitario nazionale.
    Per ogni membro effettivo deve essere nominato, con le stesse modalità sopra previste, un membro supplente che subentra in caso di assistenza o impedimento del titolare.
    Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un vicepresidente.
    L’articolazione in sezioni, le modalità di funzionamento e le funzioni di segreteria del Consiglio sono disciplinate con regolamento emanato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio stesso.

    Art. 9 (Istituto superiore di sanità)

    L’Istituto superiore di sanità è organo tecnico-scientifico del servizio sanitario nazionale dotato di strutture e ordinamenti particolari e di autonomia scientifica. Esso dipende dal Ministro della sanità e collabora con le unità sanitarie locali, tramite le regioni, e con le regioni stesse, su richiesta di queste ultime, fornendo nell’ambito dei propri compiti istituzionali le informazioni e le consulenze eventualmente necessarie. Esso esplica attività di consulenza nelle materie di competenza dello Stato, di cui al precedente articolo 6 della presente legge, ad eccezione di quelle previste dalle lettere g), k), m) e n). Le modalità della collaborazione delle regioni con l’Istituto superiore di sanità sono disciplinate nell’ambito dell’attività governativa di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 5.
    L’Istituto, per l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, ha facoltà di accedere agli impianti produttivi nonché ai presidi e servizi sanitari per compiervi gli accertamenti e i controlli previsti dall’articolo 1 della legge 7 agosto 1973, n. 519. Tale facoltà è inoltre consentita all’Istituto su richiesta delle regioni.
    L’Istituto, in attuazione di un programma predisposto dal Ministro della sanità, organizza, in collaborazione con le regioni, le università e le altre istituzioni pubbliche a carattere scientifico, corsi di specializzazione ed aggiornamento in materia di sanità pubblica per gli operatori sanitari con esclusione del personale tecnico-infermieristico; esso inoltre appronta ed aggiorna periodicamente l’Inventario nazionale delle sostanze chimiche corredato dalle caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche necessarie per la valutazione del rischio sanitario connesso alla loro presenza nell’ambiente; predispone i propri programmi di ricerca tenendo conto degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e delle proposte avanzate dalle regioni. Tali programmi sono approvati dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
    L’Istituto svolge l’attività di ricerca avvalendosi degli istituti pubblici a carattere scientifico e delle altre istituzioni pubbliche operanti nel settore; possono inoltre essere chiamati a collaborare istituti privati di riconosciuto valore scientifico.
    [ Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, verranno determinati gli organici e i contingenti dell’Istituto superiore di sanità. (13) ]

    Il secondo comma dell’articolo 4 della legge 7 agosto 1973, n. 519, è sostituito dal seguente: “La suddivisione dell’Istituto in laboratori, il loro numero e le loro competenze sono stabilite con decreto del Ministro della sanità, su proposta del Comitato scientifico e del Comitato amministrativo secondo le modalità previste dall’articolo 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519.
    La lettera b), primo comma, dell’articolo 13 della legge 7 agosto 1973, n. 519, è sostituita dalla seguente:
    “b) da dieci esperti nominati per tre anni con decreto del Ministro della sanità tra personalità operanti nell’ambito di università e istituti a carattere scientifico, italiani ed eventualmente stranieri, o nell’ambito del Consiglio nazionale delle ricerche, e da dieci esperti di nazionalità italiana nominati per tre anni, con decreto del Ministro della sanità, tra personalità operanti nell’ambito delle università e dei presidi igienico-sanitari regionali. Tali esperti sono nominati su proposta del Consiglio sanitario nazionale”.
    __________________

    (13) Comma abrogato dall’art. 24-bis, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33.

    Art. 10 (L’organizzazione territoriale)

    Alla gestione unitaria della tutela della salute si provvede in modo uniforme sull’intero territorio nazionale mediante una rete completa di unità sanitarie locali.
    L’unità sanitaria locale è il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane i quali in un ambito territoriale determinato assolvono ai compiti del servizio sanitario nazionale di cui alla presente legge.
    Sulla base dei criteri stabiliti con legge regionale i comuni, singoli o associati, o le comunità montane articolano le unità sanitarie locali in distretti sanitari di base, quali strutture tecnico-funzionali per l’erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento.

    Art. 11 (Competenze regionali)

    Le regioni esercitano le funzioni legislative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato ed esercitano le funzioni amministrative proprie o loro delegate.
    Le leggi regionali devono in particolare conformarsi ai seguenti principi:
    a) coordinare l’intervento sanitario con gli interventi negli altri settori economici, sociali e di organizzazione del territorio di competenza delle regioni;
    b) unificare l’organizzazione sanitaria su base territoriale e funzionale adeguando la normativa alle esigenze delle singole situazioni regionali;
    c) assicurare la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici.
    Le regioni svolgono la loro attività secondo il metodo della programmazione pluriennale e della più ampia partecipazione democratica, in armonia con le rispettive norme statutarie. A tal fine, nell’ambito dei programmi regionali di sviluppo, predispongono piani sanitari regionali, previa consultazione degli enti locali, delle università presenti nel territorio regionale, delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali e degli operatori della sanità, nonché degli organi della sanità militare territoriale competenti.
    Con questi ultimi le regioni possono concordare:
    a) l’uso delle strutture ospedaliere militari in favore delle popolazioni civili nei casi di calamità, epidemie e per altri scopi che si ritengano necessari;
    b) l’uso dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dei militari.
    Le regioni, sentiti i comuni interessati, determinano gli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali, che debbono coincidere con gli ambiti territoriali di gestione dei servizi sociali.
    All’atto della determinazione degli ambiti di cui al comma precedente, le regioni provvedono altresì ad adeguare la delimitazione dei distretti scolastici e di altre unità di servizio in modo che essi, di regola, coincidano.

    Art. 12 (Attribuzione delle province)

    Fino all’entrata in vigore della legge di riforma delle autonomie locali spetta alle province approvare, nell’ambito dei piani sanitari regionali, la localizzazione dei presidi e servizi sanitari ed esprimere parere sulle delimitazioni territoriali di cui al quinto comma del precedente articolo 11.

    Art. 13 (Attribuzione dei comuni)

    Sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni.
    I comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale.
    I comuni, singoli o associati, assicurano, anche con riferimento alla L. 8 aprile 1976, n. 278, e alle leggi regionali, la più ampia partecipazione degli operatori della sanità, delle formazioni sociali esistenti sul territorio, dei rappresentanti degli interessi originari definiti ai sensi della L. 12 febbraio 1968, n. 132, e dei cittadini, a tutte le fasi della programmazione dell’attività delle unità sanitarie locali e alla gestione sociale dei servizi sanitari, nonché al controllo della loro funzionalità e rispondenza alle finalità del servizio sanitario nazionale agli obiettivi dei piani sanitari triennali delle regioni di cui all’art. 55. Disciplinano inoltre, anche ai fini dei compiti di educazione sanitaria propri dell’unità sanitaria locale, la partecipazione degli utenti direttamente interessati all’attuazione dei singoli servizi.

    Art. 14 (Unità sanitarie locali)

    L’ambito territoriale di attività di ciascuna unità sanitaria locale è delimitato in base a gruppi di popolazione di regola compresi tra 50.000 e 200.000 abitanti, tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche della zona.
    Nel caso di aree a popolazione particolarmente concentrata o sparsa e anche al fine di consentire la coincidenza con un territorio comunale adeguato, sono consentiti limiti più elevati o, in casi particolari, più ristretti.
    Nell’ambito delle proprie competenze, l’unità sanitaria locale provvede in particolare:
    a) all’educazione sanitaria;
    [b) all’igiene dell’ambiente; (14)]
    c) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;
    d) alla protezione sanitaria materno-infantile, all’assistenza pediatrica e alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;
    e) all’igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;
    f) all’igiene e medicina del lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
    g) alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività sportive;
    h) all’assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;
    i) all’assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;
    l) all’assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;
    m) alla riabilitazione;
    n) all’assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie;
    o) all’igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;
    p) alla profilassi e alla polizia veterinaria; alla ispezione e alla vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull’alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all’uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso veterinario;
    q) agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione medico-legale spettanti al servizio sanitario nazionale, con esclusione di quelle relative ai servizi di cui alla lettera z) dell’articolo 6 (15) .
    __________________

    (14) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 1, D.P.R. 5 giugno 1993, n. 177; tale abrogazione ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto nella G.U., ai sensi di quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 1, D.P.R. 177/1993.

    (15) In deroga alla presente lettera, vedi l’art. 12, comma 1, L. 11 marzo 1988, n. 67.

    Art. 15 (Struttura e funzionamento delle unità sanitarie locali)

    L’unità sanitaria locale, di cui all’articolo 10, secondo comma, della presente legge, è una struttura operativa dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane.
    Organi della unità sanitaria locale sono:
    1) l’assemblea generale; (19)
    2) il comitato di gestione e il suo presidente; (19)
    3) il collegio dei revisori, composto di tre membri, uno dei quali designato dal Ministro del tesoro e uno dalla regione. (16)
    La legge regionale disciplina i compiti e le modalità di funzionamento del collegio. (17)
    Il collegio dei revisori è tenuto a sottoscrivere i rendiconti di cui all’art. 50, secondo comma, e a redigere una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile delle unità sanitarie locali da trasmettere alla regione e ai Ministeri della sanità e del tesoro (17) .
    L’assemblea generale è costituita:
    a) dal consiglio comunale se l’ambito territoriale dell’unità sanitaria locale coincide con quello del comune o di parte di esso;
    b) dall’assemblea generale dell’associazione dei comuni, costituita ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n. 616, se l’ambito territoriale dell’unità sanitaria locale corrisponde a quello complessivo dei comuni associati;
    c) dall’assemblea generale della comunità montana se il suo ambito territoriale coincide con quello dell’unità sanitaria locale. Qualora il territorio della unità sanitaria locale comprenda anche comuni non facenti parte della comunità montana, l’assemblea sarà integrata da rappresentanti di tali comuni.
    In armonia con la legge 8 aprile 1976, n. 278, il comune può stabilire forme di partecipazione dei consigli circoscrizionali all’attività delle unità sanitarie locali e quando il territorio di queste coincide con quello delle circoscrizioni può attribuire ai consigli circoscrizionali poteri che gli sono conferiti dalla presente legge.
    L’assemblea generale dell’associazione dei comuni di cui alla lettera b) del presente articolo è formata dai rappresentanti dei comuni associati, eletti con criteri di proporzionalità. Il numero dei rappresentanti viene determinato con legge regionale.
    La legge regionale detta norme per assicurare forme di preventiva consultazione dei singoli comuni sulle decisioni di particolare rilievo dell’associazione dei comuni.
    L’assemblea generale elegge, con voto limitato, il comitato di gestione, il quale nomina il proprio presidente.
    Il comitato di gestione compie tutti gli atti di amministrazione dell’unità sanitaria locale. Gli atti relativi all’approvazione dei bilanci e dei conti consuntivi, dei piani e programmi che impegnino più esercizi, della pianta organica del personale, dei regolamenti, delle convenzioni, sono predisposti dal comitato di gestione e vengono approvati dalle competenti assemblee generali.
    Le competenze del comitato di gestione e del suo presidente sono attribuite rispettivamente, alla giunta e al presidente della comunità montana, quando il territorio di questa coincida con l’ambito territoriale dell’unità sanitaria locale. La legge regionale detta norme per l’organizzazione, la gestione e il funzionamento delle unità sanitarie locali e dei loro servizi e, in particolare, per:
    1) assicurare l’autonomia tecnico-funzionale dei servizi dell’unità sanitaria locale, il loro coordinamento e la partecipazione degli operatori, anche mediante l’istituzione di specifici organi di consultazione tecnica;
    2) prevedere un ufficio di direzione dell’unità sanitaria locale, articolato distintamente per la responsabilità sanitaria ed amministrativa e collegialmente preposto all’organizzazione, al coordinamento e al funzionamento di tutti i servizi e alla direzione del personale. Per il personale preposto all’ufficio di direzione dell’unità sanitaria locale le nome delegate di cui al terzo comma del successivo articolo 47, devono prevedere specifici requisiti di professionalità e di esperienza in materia di tutela della salute e di organizzazione sanitaria;
    3) predisporre bilanci e conti consuntivi da parte dell’unità sanitaria locale, secondo quanto previsto dal primo comma dell’articolo 50;
    4) emanare il regolamento organico del personale dell’unità sanitaria locale e le piante organiche dei diversi presidi e servizi, anche con riferimento alle norme di cui all’articolo 47;
    5) predisporre l’organizzazione e la gestione dei presidi e dei servizi multizonali di cui al successivo articolo 18, fermo il principio dell’intesa con i comuni interessati. Il segretario della comunità montana assolve anche alle funzioni di segretario per gli atti svolti dalla comunità montana in funzione di unità sanitaria locale ai sensi del terzo comma, punto c), del presente articolo (18) .
    La legge regionale stabilisce altresì norme per la gestione coordinata ed integrata dei servizi dell’unità sanitaria locale con i servizi sociali esistenti nel territorio.
    __________________

    (16) Comma così sostituito dall’art. 13, L. 26 aprile 1982, n. 181.

    (17) Comma inserito dall’art. 13, L. 26 aprile 1982, n. 181.

    (18) Numero così modificato dall’art. 8, L. 23 marzo 1981, n. 93.

    (19) Vedi, anche, la L. 15 gennaio 1986, n. 4.

    Art. 16 (Servizi veterinari)

    La legge regionale stabilisce norme per il riordino dei servizi veterinari a livello regionale nell’ambito di ciascuna unità sanitaria locale o in un ambito territoriale più ampio, tenendo conto della distribuzione e delle attitudini produttive del patrimonio zootecnico, della riproduzione animale, della dislocazione e del potenziale degli impianti di macellazione, di lavorazione e di conservazione delle carni e degli altri prodotti di origine animale, della produzione dei mangimi e degli integratori, delle esigenze della zooprofilassi, della lotta contro le zoonosi e della vigilanza sugli alimenti di origine animale. La legge regionale individua anche le relative strutture multizonali e ne regola il funzionamento ai sensi dell’articolo 18.

    Art. 17 (Requisiti e struttura interna degli ospedali)

    Gli stabilimenti ospedalieri sono strutture delle unità sanitarie locali, dotate dei requisiti minimi di cui all’articolo 19, primo comma, della L. 12 febbraio 1968, n. 132.
    Le Regioni nell’ambito della programmazione sanitaria disciplinano con legge l’articolazione dell’ordinamento degli ospedali in dipartimenti, in base al principio dell’integrazione tra le divisioni, sezioni e servizi affini e complementari, a quello del collegamento tra servizi ospedalieri ed extra ospedalieri in rapporto alle esigenze di definiti ambiti territoriali, nonché a quello della gestione dei dipartimenti stessi sulla base della integrazione delle competenze in modo da valorizzare anche il lavoro di gruppo. Tale disciplina tiene conto di quanto previsto all’articolo 34 della presente legge.

    Art. 18 (Presidi e servizi multizonali)

    La legge regionale individua, nell’ambito della programmazione sanitaria, i presidi e i servizi sanitari ospedalieri ed extra-ospedalieri che, per le finalità specifiche perseguite e per le caratteristiche tecniche e specialistiche, svolgono attività prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa più di una unità sanitaria locale e ne disciplina l’organizzazione.
    La stessa legge attribuisce la gestione dei presidi e dei servizi di cui al precedente comma alla unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati e stabilisce norme particolari per definire:
    a) il collegamento funzionale ed il coordinamento di tali presidi e servizi con quelli delle unità sanitarie locali interessate, attraverso idonee forme di consultazione dei rispettivi organi di gestione;
    b) gli indirizzi di gestione dei predetti presidi e servizi e le procedure per l’acquisizione degli elementi idonei ad accertarne l’efficienza operativa;
    c) la tenuta di uno specifico conto di gestione allegato al conto di gestione generale dell’unità sanitaria locale competente per territorio;
    d) la composizione dell’organo di gestione dell’unità sanitaria locale competente per territorio e la sua eventuale articolazione in riferimento alle specifiche esigenze della gestione.

    Capo III

    PRESTAZIONI E FUNZIONI

    Art. 19 (Prestazioni delle unità sanitarie locali)

    Le unità sanitarie locali provvedono ad erogare le prestazioni di prevenzione, di cura, di riabilitazione e di medicina legale, assicurando a tutta la popolazione i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti ai sensi del secondo comma dell’articolo 3.
    Ai cittadini è assicurato il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura nei limiti oggettivi dell’organizzazione dei servizi sanitari.
    Gli utenti del servizio sanitario nazionale sono iscritti in appositi elenchi periodicamente aggiornati presso l’unità sanitaria locale nel cui territorio hanno la residenza.
    Gli utenti hanno diritto di accedere, per motivate ragioni o in casi di urgenza o di temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale, ai servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale. (20)
    I militari hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza delle località ove prestano servizio con le modalità stabilite nei regolamenti di sanità militare.
    Gli emigrati, che rientrano temporaneamente in patria, hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza della località in cui si trovano.
    __________________

    (20) Vedi, anche, l’Accordo 8 maggio 2003.

    Art. 20 (Attività di prevenzione) (22)

    Le attività di prevenzione comprendono:
    a) la individuazione, l’accertamento ed il controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia e al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi inderogabili di cui all’ultimo comma dell’articolo 4, nonché al fine della tenuta dei registri di cui al penultimo comma dell’articolo 27; i predetti compiti sono realizzati anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi di protezione prodotti, installati o utilizzati nel territorio dell’unità sanitaria locale in attuazione delle funzioni definite dall’articolo 14 (21) ;
    b) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro conoscenza, anche a livello di luogo di lavoro e di ambiente di residenza, sia direttamente che tramite gli organi del decentramento comunale, ai fini anche di una corretta gestione degli strumenti informativi di cui al successivo articolo 27, e le rappresentanze sindacali;
    c) la indicazione delle misure idonee all’eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento di ambienti di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia, e l’esercizio delle attività delegate ai sensi del primo comma, lettere a), b), c), d) ed e) dell’articolo 7 (21) ;
    d) la formulazione di mappe di rischio con l’obbligo per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti sull’uomo e sull’ambiente;
    e) la profilassi degli eventi morbosi, attraverso l’adozione delle misure idonee a prevenirne l’insorgenza;
    f) la verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di attività produttive in genere con le esigenze di tutela dell’ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati.
    Nell’esercizio delle funzioni ad esse attribuite per l’attività di prevenzione le unità sanitarie locali, garantendo per quanto alla lettera d) del precedente comma la tutela del segreto industriale, si avvalgono degli operatori sia dei propri servizi di igiene, sia dei presidi specialistici multizonali di cui al successivo articolo 22, sia degli operatori che, nell’ambito delle loro competenze tecniche e funzionali, erogano le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione.
    Gli interventi di prevenzione all’interno degli ambienti di lavoro, concernenti la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di misure necessarie ed idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, connesse alla particolarità del lavoro e non previste da specifiche norme di legge, sono effettuati sulla base di esigenze verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali ed il datore di lavoro, secondo le modalità previste dai contratti o accordi collettivi applicati nell’unità produttiva.
    __________________

    (21) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, D.P.R. 5 giugno 1993, n. 177; tale modifica ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto nella G.U., ai sensi di quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 1, D.P.R. 177/1993.

    (22) Per i dipartimenti di prevenzione, vedi il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.

    Art. 21 (Organizzazione dei servizi di prevenzione) (24) (25)

    In relazione agli standards fissati in sede nazionale, all’unità sanitaria locale sono attribuiti, con decorrenza 1° gennaio 1980, i compiti attualmente svolti dall’Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
    Per la tutela della salute dei lavoratori le unità sanitarie locali organizzano propri servizi di medicina del lavoro anche prevedendo, ove essi non esistano, presidi all’interno delle unità produttive. (23)
    In applicazione di quanto disposto nell’ultimo comma dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, spetta al prefetto stabilire, su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai presidi e servizi di cui al successivo articolo 22 assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all’applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.
    Al personale di cui al comma precedente è esteso il potere d’accesso attribuito agli ispettori del lavoro dall’articolo 8, secondo comma, nonché la facoltà di diffida prevista dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.
    Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo, nell’esercizio delle funzioni di cui al terzo comma, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.
    Il presidente della giunta può sospendere l’esecuzione dell’atto impugnato.
    __________________

    (23) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, D.P.R. 5 giugno 1993, n. 177; tale modifica ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto nella G.U., ai sensi di quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 1, D.P.R. 177/1993

    (24) Vedi, anche, l’art. 5, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33.

    (25) Per i dipartimenti di prevenzione, vedi il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.

    Art. 22 (Presidi e servizi multizonali di prevenzione) (26)

    La legge regionale, in relazione alla ubicazione ed alla consistenza degli impianti industriali ed alle peculiarità dei processi produttivi agricoli, artigianali e di lavoro a domicilio:
    a) individua le unità sanitarie locali in cui sono istituiti presidi e servizi multizonali per il controllo e la tutela dell’igiene ambientale e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
    b) definisce le caratteristiche funzionali e interdisciplinari di tali presidi e servizi multizonali;
    c) prevede le forme di coordinamento degli stessi con i servizi di igiene ambientale e di igiene e medicina del lavoro di ciascuna unità sanitaria locale.
    I presidi e i servizi multizonali di cui al comma precedente sono gestiti dall’unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati, secondo le modalità di cui all’articolo 18.
    __________________

    (26) Per i dipartimenti di prevenzione, vedi il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.

    Art. 23 (Delega per la istituzione dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro) (27)

    Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell’industria, commercio e artigianato e dell’agricoltura e foreste, un decreto avente valore di legge ordinaria per la istituzione dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, da porre alle dipendenze del Ministro della sanità. Nel suo organo di amministrazione sono rappresentati i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dell’industria, commercio e artigianato e dell’agricoltura e foreste ed i suoi programmi di attività sono approvati dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale. (28)
    L’esercizio della delega deve uniformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a) assicurare la collocazione dell’Istituto nel servizio sanitario nazionale per tutte le attività tecnico-scientifiche e tutte le funzioni consultive che riguardano la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro;
    b) prevedere le attività di consulenza tecnico-scientifica che competono all’Istituto nei confronti degli organi centrali dello Stato preposti ai settori del lavoro e della produzione.
    All’Istituto sono affidati compiti di ricerca, di studio, di sperimentazione e di elaborazione delle tecniche per la prevenzione e la sicurezza del lavoro in stretta connessione con l’evoluzione tecnologica degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi produttivi, nonché di determinazione dei criteri di sicurezza e dei relativi metodi di rilevazione ai fini della omologazione di macchine, di impianti, di apparecchi, di strumenti e di mezzi personali di protezione e dei prototipi.
    L’Istituto svolge, nell’ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, attività di consulenza nelle materie di competenza dello Stato di cui all’articolo 6, lettere g), i), k), m), n), della presente legge, e in tutte le materie di competenza dello Stato e collabora con le unità sanitarie locali tramite le regioni e con le regioni stesse, su richiesta di queste ultime, fornendo le informazioni e le consulenze necessarie per l’attività dei servizi di cui agli articoli 21 e 22.
    Le modalità della collaborazione delle regioni con l’Istituto sono disciplinate nell’ambito dell’attività governativa di indirizzo e di coordinamento di cui all’articolo 5.
    L’Istituto ha facoltà di accedere nei luoghi di lavoro per compiervi rilevamenti e sperimentazioni per l’assolvimento dei propri compiti istituzionali. L’accesso nei luoghi di lavoro è inoltre consentito, su richiesta delle regioni, per l’espletamento dei compiti previsti dal precedente comma.
    L’Istituto organizza la propria attività secondo criteri di programmazione. I programmi di ricerca dell’Istituto relativi alla prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro sono predisposti tenendo conto degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e delle proposte delle regioni.
    L’Istituto, anche ai fini dei programmi di ricerca e di sperimentazione, opera in stretto collegamento con l’Istituto superiore di sanità e coordina le sue attività con il Consiglio nazionale delle ricerche e con il Comitato nazionale per l’energia nucleare. Esso si avvale inoltre della collaborazione degli istituti di ricerca delle università e di altre istituzioni pubbliche. Possono essere chiamati a collaborare all’attuazione dei suddetti programmi istituti privati di riconosciuto valore scientifico. L’Istituto cura altresì i collegamenti con istituzioni estere che operano nel medesimo settore.
    Le qualifiche professionali del corpo dei tecnici e ricercatori dell’Istituto e la sua organizzazione interna, devono mirare a realizzare l’obiettivo della unitarietà della azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari. L’Istituto collabora alla formazione ed all’aggiornamento degli operatori dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali.
    L’Istituto provvede altresì ad elaborare i criteri per le norme di prevenzione degli incendi interessanti le macchine, gli impianti e le attrezzature soggette ad omologazione, di concerto con i servizi di protezione civile del Ministero dell’interno.
    Nulla è innovato per quanto concerne le disposizioni riguardanti le attività connesse con l’impiego pacifico dell’energia nucleare.
    __________________

    (27) Per il rinnovo fino al 31 luglio 1980 delle deleghe di cui al presente articolo, vedi l’art. 2, comma 1, L. 29 febbraio 1980, n. 33.

    (28) Vedi, anche, il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619, il D.L. 30 aprile 1981, n. 169 e l’art. 14, L. 10 febbraio 1982, n. 38. Per l’attribuzione al Ministro della sanità delle funzioni già spettanti al CIPE di cui al presente comma, vedi l’art. 4, Deliberazione 6 agosto 1999.

    Art. 24 (Norme in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita e di omologazioni) (29)

    Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, su proposta del Ministro della sanità, con il concerto dei Ministri competenti, un testo unico in materia di sicurezza del lavoro, che riordini la disciplina generale del lavoro e della produzione al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché in materia di omologazioni, unificando e innovando la legislazione vigente tenendo conto delle caratteristiche della produzione al fine di garantire la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, secondo i principi generali indicati nella presente legge.
    L’esercizio della delega deve uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:
    1) assicurare l’unitarietà degli obiettivi della sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita, tenendo conto anche delle indicazioni della CEE e degli altri organismi internazionali riconosciuti;
    2) prevedere l’emanazione di norme per assicurare il tempestivo e costante aggiornamento della normativa ai progressi tecnologici e alle conoscenze derivanti dalla esperienza diretta dei lavoratori;
    3) prevedere l’istituzione di specifici corsi, anche obbligatori, di formazione antinfortunistica e prevenzionale;
    4) prevedere la determinazione dei requisiti fisici e di età per attività e lavorazioni che presentino particolare rischio, nonché le cautele alle quali occorre attenersi e le relative misure di controllo;
    5) definire le procedure per il controllo delle condizioni ambientali, per gli accertamenti preventivi e periodici sullo stato di sicurezza nonché di salute dei lavoratori esposti a rischio e per l’acquisizione delle informazioni epidemiologiche al fine di seguire sistematicamente l’evoluzione del rapporto salute-ambiente di lavoro;
    6) stabilire:
    a) gli obblighi e le responsabilità per la progettazione, la realizzazione, la vendita, il noleggio, la concessione in uso e l’impiego di macchine, componenti e parti di macchine, utensili, apparecchiature varie, attrezzature di lavoro e di sicurezza, dispositivi di sicurezza, mezzi personali di protezione, apparecchiature, prodotti e mezzi protettivi per uso lavorativo ed extra lavorativo, anche domestico;
    b) i criteri e le modalità per i collaudi e per le verifiche periodiche dei prodotti di cui alla precedente lettera a);
    7) stabilire i requisiti ai quali devono corrispondere gli ambienti di lavoro al fine di consentirne l’agibilità, nonché l’obbligo di notifica all’autorità competente dei progetti di costruzione, di ampliamento, di trasformazione e di modifica di destinazione di impianti e di edifici destinati ad attività lavorative, per controllarne la rispondenza alle condizioni di sicurezza;
    8) prevedere l’obbligo del datore di lavoro di programmare il processo produttivo in modo che esso risulti rispondente alle esigenze della sicurezza del lavoro, in particolare per quanto riguarda la dislocazione degli impianti e la determinazione dei rischi e dei mezzi per diminuirli;
    9) stabilire le procedure di vigilanza allo scopo di garantire la osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;
    10) stabilire le precauzioni e le cautele da adottare per evitare l’inquinamento, sia interno che esterno, derivante da fattori di nocività chimici, fisici e biologici;
    11) indicare i criteri e le modalità per procedere, in presenza di rischio grave ed imminente, alla sospensione dell’attività in stabilimenti, cantieri o reparti o al divieto d’uso di impianti, macchine, utensili, apparecchiature varie, attrezzature e prodotti, sino alla eliminazione delle condizioni di nocività o di rischio accertate;
    12) determinare le modalità per la produzione, l’immissione sul mercato e l’impiego di sostanze e di prodotti pericolosi;
    13) prevedere disposizioni particolari per settori lavorativi o per singole lavorazioni che comportino rischi specifici;
    14) stabilire le modalità per la determinazione e per l’aggiornamento dei valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica di cui all’ultimo comma dell’articolo 4, anche in relazione alla localizzazione degli impianti;
    15) prevedere le norme transitorie per conseguire condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro esistenti e le provvidenze da adottare nei confronti delle piccole e medie aziende per facilitare l’adeguamento degli impianti ai requisiti di sicurezza e di igiene previsti dal testo unico;
    16) prevedere il riordinamento degli uffici e servizi della pubblica amministrazione preposti all’esercizio delle funzioni riservate allo Stato in materia di sicurezza del lavoro;
    17) garantire il necessario coordinamento fra le funzioni esercitate dallo Stato e quelle esercitate nella materia dalle regioni e dai comuni, al fine di assicurare unità di indirizzi ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell’applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;
    18) definire per quanto concerne le omologazioni:
    a) i criteri direttivi, le modalità e le forme per l’omologazione dei prototipi di serie e degli esemplari unici non di serie dei prodotti di cui al precedente numero 6), lettera a), sulla base di specifiche tecniche predeterminate, al fine di garantire le necessarie caratteristiche di sicurezza;
    b) i requisiti costruttivi dei prodotti da omologare;
    c) le procedure e le metodologie per i controlli di conformità dei prodotti al tipo omologato.
    Le norme delegate determinano le sanzioni per i casi di inosservanza delle disposizioni contenute nel testo unico, da graduare in relazione alla gravità delle violazioni e comportanti comunque, nei casi più gravi, l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda fino a lire 10 milioni.
    Sono escluse dalla delega le norme in materia di prevenzione contro gli infortuni relative: all’esercizio di servizi ed impianti gestiti dalle ferrovie dello Stato, all’esercizio di servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, all’esercizio dei trasporti terrestri pubblici e all’esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna; nonché le norme in materia di igiene del lavoro relative al lavoro a bordo delle navi mercantili e degli aeromobili.
    __________________

    (29) Per il rinnovo fino al 31 dicembre 1980 delle deleghe di cui al presente articolo, vedi l’art. 2, comma 2, L. 29 febbraio 1980, n. 33.

    Art. 25 (Prestazioni di cura)

    Le prestazioni curative comprendono l’assistenza medico-generica, specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica.
    Le prestazioni medico-generiche, pediatriche, specialistiche e infermieristiche vengono erogate sia in forma ambulatoriale che domiciliare.
    L’assistenza medico-generica e pediatrica è prestata dal personale dipendente o convenzionato del servizio sanitario nazionale operante nelle unità sanitarie locali o nel comune di residenza del cittadino.
    La scelta del medico di fiducia deve avvenire fra i sanitari di cui al comma precedente.
    Il rapporto fiduciario può cessare in ogni momento, a richiesta dell’assistito o del medico; in quest’ultimo caso la richiesta deve essere motivata.
    Le prestazioni medico-specialistiche, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, sono fornite, di norma, presso gli ambulatori e i presidi delle unità sanitarie locali di cui l’utente fa parte, ivi compresi gli istituti di cui agli articoli 39, 41 e 42 della presente legge. (30)
    Le stesse prestazioni possono essere fornite da gabinetti specialistici, da ambulatori e da presidi convenzionati ai sensi della presente legge. (30)
    L’utente può accedere agli ambulatori e strutture convenzionati per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio per le quali, nel termine di tre giorni, le strutture pubbliche non siano in grado di soddisfare la richiesta di accesso alle prestazioni stesse. In tal caso l’unità sanitaria locale rilascia immediatamente l’autorizzazione con apposita annotazione sulla richiesta stessa. L’autorizzazione non è dovuta per le prescrizioni, relative a prestazioni il cui costo, in base alla normativa vigente, è a totale carico dell’ assistito. (31)
    Nei casi di richiesta urgente motivata da parte del medico in relazione a particolari condizioni di salute del paziente, il mancato immediato soddisfacimento della richiesta presso le strutture pubbliche di cui al sesto comma equivale ad autorizzazione ad accedere agli ambulatori o strutture convenzionati. In tal caso l’unità sanitaria locale appone sulla richiesta la relativa annotazione. (32)
    Le unità sanitarie locali attuano misure idonee a garantire che le prestazioni urgenti siano erogate con priorità nell’ambito delle loro strutture. (32)
    Le prestazioni specialistiche possono essere erogate anche al domicilio dell’utente in forme che consentano la riduzione dei ricoveri ospedalieri. (32)
    I presidi di diagnostica strumentale e di laboratorio devono rispondere ai requisiti minimi di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione funzionale del personale, aventi caratteristiche uniformi per tutto il territorio nazionale secondo uno schema tipo emanato ai sensi del primo comma dell’art. 5 della presente legge. (32)
    L’assistenza ospedaliera è prestata di norma attraverso gli ospedali pubblici e gli altri istituti convenzionati esistenti nel territorio della regione di residenza dell’utente.
    Nell’osservanza del principio della libera scelta del cittadino al ricovero presso gli ospedali pubblici e gli altri istituti convenzionati, la legge regionale, in rapporto ai criteri di programmazione stabiliti nel piano sanitario nazionale, disciplina i casi in cui è ammesso il ricovero in ospedali pubblici, in istituti convenzionati o in strutture ospedaliere ad alta specializzazione ubicate fuori del proprio territorio, nonché i casi nei quali potranno essere consentite forme straordinarie di assistenza indiretta.
    __________________

    (30) Comma così sostituito dall’art. 3, D.L. 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 gennaio 1982, n. 12.

    (31) Comma inserito dall’art. 3, D.L. 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 gennaio 1982, n. 12, come modificato dall’art. 1, comma 5, D.L. 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n. 467.

    (32) Comma inserito dall’art. 3, D.L. 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 gennaio 1982, n. 12.

    Art. 26 (Prestazioni di riabilitazione) (34) (35)

    Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L’unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l’utente o anche in altre regioni, aventi requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale. (33)
    Sono altresì garantite le prestazioni protesiche nei limiti e nelle forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell’art. 3.
    Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono approvati un nomenclatore-tariffario delle protesi ed i criteri per la sua revisione periodica.
    __________________

    (33) Lo schema-tipo è stato approvato prima con D.M. 23 novembre 1982 e poi con D.M. 18 maggio 1984, modificato dal D.M. 14 settembre 1985. Successivamente, il D.M. 31 luglio 1986, ha così disposto: «L’art. 1, D.M. 14 settembre 1985, pubblicato nella G.U. n. 226 del 25 settembre 1985, è sospeso per l’anno 1986. Alla compensazione tra le regioni e le province autonome, ove sia stata data applicazione al citato D.M. 14 settembre 1985, si provvederà a livello centrale, sentito il Consiglio sanitario nazionale, in sede di eventuali conguagli, sulla base dei dati informativi relativi ai ricoveri nelle strutture di riabilitazione». Infine, il D.M. 22 febbraio 1988, ha stabilito la sospensione dell’art. 1, D.M. 14 settembre 1985, per l’anno 1988.

    (34) Vedi, ora, il D.M. 27 agosto 1999, n. 332.

    (35) Vedi, al riguardo, il D.M. 31 dicembre 1980 e il D.M. 23 luglio 1982, modificato dal D.M. 3 novembre 1983. Con D.M. 30 maggio 1984 è stato approvato il nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa. Ulteriori nomenclatori-tariffari sono stati approvati con D.M. 11 luglio 1986, aggiornato con il D.M. 28 agosto 1987, con D.M. 20 dicembre 1988, con D.M. 30 aprile 1990, con D.M. 30 luglio 1991, modificato dal D.M. 18 dicembre 1991, con D.M. 28 dicembre 1992, modificato con D.M. 29 luglio 1994.

    Art. 27 (Strumenti informativi)

    Le unità sanitarie locali forniscono gratuitamente i cittadini di un libretto sanitario personale. Il libretto sanitario riporta i dati caratteristici principali sulla salute dell’assistito esclusi i provvedimenti relativi a trattamenti sanitari obbligatori di cui al successivo articolo 33. L’unità sanitaria locale provvede alla compilazione ed all’aggiornamento del libretto sanitario personale, i cui dati sono rigorosamente coperti dal segreto professionale. Tali dati conservano valore ai fini dell’anamnesi richiesta dalla visita di leva. Nel libretto sanitario sono riportati, a cura della sanità militare, gli accertamenti e le cure praticate durante il servizio di leva.
    Il libretto è custodito dall’interessato o da chi esercita la potestà o la tutela e può essere richiesto solo dal medico, nell’esclusivo interesse della protezione della salute dell’intestatario.
    Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale e il Garante per la protezione dei dati personali, è approvato il modello del libretto sanitario personale comprendente le indicazioni relative all’eventuale esposizione a rischi in relazione alle condizioni di vita e di lavoro. (36)
    Con lo stesso provvedimento sono determinate le modalità per la graduale distribuzione a tutti i cittadini del libretto sanitario, a partire dai nuovi nati.
    Con decreto del Ministro della sanità, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e il Garante per la protezione dei dati personali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi maggiormente rappresentative e le associazioni dei datori di lavoro, vengono stabiliti i criteri in base ai quali, con le modalità di adozione e di gestione previste dalla contrattazione collettiva, saranno costituiti i registri dei dati ambientali e biostatici, allo scopo di pervenire a modelli uniformi per tutto il territorio nazionale. (36)
    I dati complessivi derivanti dai suindicati strumenti informativi, facendo comunque salvo il segreto professionale, vengono utilizzati a scopo epidemiologico dall’Istituto superiore di sanità oltre che per l’aggiornamento ed il miglioramento dell’attività sanitaria da parte delle unità sanitarie locali, delle regioni e del Ministero della sanità.
    __________________

    (36) Comma così modificato dall’art. 178, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004. Peraltro, il citato art. 178, D.Lgs. n. 196/2003 è stato abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

    Art. 28 (Assistenza farmaceutica)

    L’unità sanitaria locale eroga l’assistenza farmaceutica attraverso le farmacie di cui sono titolari enti pubblici e le farmacie di cui sono titolari i privati, tutte convenzionate secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 43 e 48.
    Gli assistiti possono ottenere dalle farmacie di cui al precedente comma, su presentazione di ricetta compilata dal medico curante, la fornitura di preparati galenici e di specialità medicinali compresi nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale.
    L’unità sanitaria locale, i suoi presidi e servizi, compresi quelli di cui all’articolo 18, e gli istituti ed enti convenzionati di cui ai successivi articoli 41, 42, 43, possono acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche di cui al secondo comma per la distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui sono titolari enti pubblici e per l’impiego negli ospedali, negli ambulatori e in tutti gli altri presidi sanitari. La legge regionale disciplina l’acquisto di detti medicinali e del restante materiale sanitario da parte delle unità sanitarie locali e dei loro presidi e servizi, nonché il coordinamento dell’attività delle farmacie comunali con i servizi dell’unità sanitaria locale.

    Art. 29 (Disciplina dei farmaci) (37)

    La produzione e la distribuzione dei farmaci devono essere regolate secondo criteri coerenti con gli obiettivi del servizio sanitario nazionale, con la funzione sociale del farmaco e con la prevalente finalità pubblica della produzione.
    Con legge dello Stato sono dettate norme:
    a) per la disciplina dell’autorizzazione alla produzione e alla immissione in commercio dei farmaci, per i controlli di qualità e per indirizzare la produzione farmaceutica alle finalità del servizio sanitario nazionale;
    b) per la revisione programmata delle autorizzazioni già concesse per le specialità medicinali in armonia con le norme a tal fine previste dalle direttive della Comunità economica europea;
    c) per la disciplina dei prezzi dei farmaci, mediante una corretta metodologia per la valutazione dei costi;
    d) per la individuazione dei presidi autorizzati e per la definizione delle modalità della sperimentazione clinica precedente l’autorizzazione alla immissione in commercio;
    e) per la brevettabilità dei farmaci;
    f) per definire le caratteristiche e disciplinare la immissione in commercio dei farmaci da banco;
    g) per la regolamentazione del servizio d’informazione scientifica sui farmaci e dell’attività degli informatori scientifici;
    h) per la revisione e la pubblicazione periodica della farmocopea ufficiale della Repubblica italiana, in armonia con le norme previste dalla farmocopea europea di cui alla legge del 22 ottobre 1973, n. 752.
    __________________

    (37) In ottemperanza alle indicazioni contenute nel presente articolo, con D.M. 10 giugno 1983, modificato dal D.M. 7 maggio 1984, e con D.M. 29 febbraio 1988, modificato dal D.M. 6 dicembre 1994, è stata approvata la disciplina per l’impiego nelle confezioni delle specialità medicinali di bollini autoadesivi a lettura automatica. Con D.M. 31 luglio 1986 sono state dettate disposizioni per la lettura automatica delle confezioni delle specialità medicinali. Successivamente, l’art. 10, D.M. 2 agosto 2001 ha abrogato i citati D.M. 10 giugno 1983 e D.M. 29 febbraio 1988, ridisciplinando l’intera materia. Vedi, ora, il D.M. 30 maggio 2014.

    Art. 30 (Prontuario farmaceutico) (38) (39)

    Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, approva con proprio decreto il prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale, previa proposta di un comitato composto:
    dal Ministro della sanità, che lo presiede;
    dal direttore generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanità;
    dal direttore dell’Istituto superiore di sanità;
    dai direttori dei laboratori di farmacologia e di chimica del farmaco dell’Istituto superiore di sanità;
    da sette esperti designati dal Ministro della sanità, scelti fra docenti universitari di farmacologia, di chimica farmaceutica o materie affini, di patologia o clinica medica e fra medici e farmacisti dipendenti o convenzionati con le strutture del servizio sanitario nazionale;
    da un rappresentante del Ministero dell’industria, commercio e artigianato;
    da due esperti di economia sanitaria designati dal Ministro della sanità, su proposta del Consiglio nazionale delle ricerche;
    da cinque esperti della materia designati dalle regioni. Essi vengono scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra gli esperti designati uno ciascuno dalle regioni, e per quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige, uno dalla provincia di Trento e uno dalla provincia di Bolzano.
    Il comitato di cui al precedente comma è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, ed è rinnovato ogni tre anni.
    Il prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale deve uniformarsi ai principi dell’efficacia terapeutica, dell’economicità del prodotto, della semplicità e chiarezza nella classificazione dell’esclusione dei prodotti da banco.
    Il Ministro della sanità provvede entro il 31 dicembre di ogni anno ad aggiornare il prontuario terapeutico con la procedura di cui al primo comma.
    Fino all’approvazione del prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale di cui al presente articolo, resta in vigore il prontuario di cui all’articolo 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.
    __________________

    (38) L’art. 8, L. 24 dicembre 1993, n. 537, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1994, il Prontuario farmaceutico di cui al presente articolo.

    (39) Vedi, anche, l’art. 10, D.L. 12 settembre 1983, n. 463.

    Art. 31 (Pubblicità ed informazione scientifica sui farmaci)

    Al servizio sanitario nazionale spettano compiti di informazione scientifica sui farmaci e di controllo sull’attività di informazione scientifica delle imprese titolari delle autorizzazioni alla immissione in commercio di farmaci.
    E’ vietata ogni forma di propaganda e di pubblicità presso il pubblico dei farmaci sottoposti all’obbligo della presentazione di ricetta medica e comunque di quelli contenuti nel prontuario terapeutico approvato ai sensi dell’articolo 30.
    Sino all’entrata in vigore della nuova disciplina generale dei farmaci di cui all’articolo 29, il Ministro della sanità determina con proprio decreto i limiti e le modalità per la propaganda e la pubblicità presso il pubblico dei farmaci diversi da quelli indicati nel precedente comma, tenuto conto degli obiettivi di educazione sanitaria di cui al comma successivo e delle direttive in materia della Comunità economica europea.
    Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, viste le proposte delle regioni, tenuto conto delle direttive comunitarie e valutate le osservazioni e proposte che perverranno dall’Istituto superiore di sanità e dagli istituti universitari e di ricerca, nonché dall’industria farmaceutica, predispone un programma pluriennale per l’informazione scientifica sui farmaci, finalizzato anche ad iniziative di educazione sanitaria e detta norme per la regolamentazione del predetto servizio e dell’attività degli informatori scientifici.
    Nell’ambito del programma di cui al precedente comma, le unità sanitarie locali e le imprese di cui al primo comma, nel rispetto delle proprie competenze, svolgono informazione scientifica sotto il controllo del Ministero della sanità.
    Il programma per l’informazione scientifica deve, altresì, prevedere i limiti e le modalità per la fornitura ai medici chirurghi di campioni gratuiti di farmaci.

    Art. 32 (Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria)

    Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.
    La legge regionale stabilisce norme per l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi.
    Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.
    [Sono fatte salve in materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti le attività di istituto delle forze armate che, nel quadro delle suddette misure sanitarie, ricadono sotto la responsabilità delle competenti autorità. (40) ]

    Sono altresì fatti salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela dell’ordine pubblico.
    __________________

    (40) Comma abrogato dall’ art. 2268, comma 1, n. 748), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall’ art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010.

    Art. 33 (Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori)

    Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.
    Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall’autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l’articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
    Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico.
    Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
    Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato. L’unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e comunità.
    Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l’infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.
    Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.
    Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.

    Art. 34 (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale)

    La legge regionale, nell’ambito della unità sanitaria locale e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute, disciplina l’istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale.
    Le misure di cui al secondo comma dell’articolo precedente possono essere disposte nei confronti di persone affette da malattia mentale.
    Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi territoriali extraospedalieri di cui al primo comma.
    Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall’infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere. Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui al terzo comma dell’articolo 33 da parte di un medico della unità sanitaria locale e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel presente comma.
    Nei casi di cui al precedente comma il ricovero deve essere attuato presso gli ospedali generali, in specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura all’interno delle strutture dipartimentali per la salute mentale comprendenti anche i presidi e i servizi extraospedalieri, al fine di garantire la continuità terapeutica. I servizi ospedalieri di cui al presente comma sono dotati di posti letto nel numero fissato dal piano sanitario regionale.

    Art. 35 (Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale)

    Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all’articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui all’articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
    Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.
    Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell’infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune, nonché al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato nei confronti dei cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell’interno, e al consolato competente, tramite il prefetto.
    Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico della unità sanitaria locale è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.
    Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l’obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare.
    Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell’infermo.
    La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
    Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.
    Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente articolo, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.
    Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
    Il presidente del tribunale fissa l’udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico ministero.
    Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l’udienza di comparizione.
    Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni.
    Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni e raccolto le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti.
    I ricorsi ed i successivi procedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non è soggetta a registrazione.

    Art. 36 (Termalismo terapeutico)

    Le prestazioni idrotermali, limitate al solo aspetto terapeutico, da erogarsi presso gli appositi presidi di servizi di cui al presente articolo, nonché presso aziende termali di enti pubblici e privati, riconosciute ai sensi dell’art. 6, lett. t), e convenzionate ai sensi dell’art. 44 sono garantite nei limiti previsti dal piano sanitario nazionale di cui all’art. 53 e nelle forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell’art. 3. (42)
    La legge regionale promuove la integrazione e la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali pubblici, in particolare nel settore della riabilitazione, e favorisce altresì la valorizzazione sotto il profilo sanitario delle altre aziende termali.
    [Gli stabilimenti termali gestiti dall’INPS ai sensi dell’art. 83 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, per la cura e la prevenzione della invalidità pensionabile in base agli articoli 45 e 81 del citato regio decreto-legge, sono costituiti in presidi e servizi sanitari delle unità sanitarie locali in cui sono ubicati e sono disciplinati a norma dell’art. 18. (41) . ]

    Le aziende termali già facenti capo all’EAGT e che saranno assegnate alle regioni, per l’ulteriore destinazione agli enti locali, in base alla procedura prevista dall’art. 113 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dall’art. 1-quinquies della L. 21 ottobre 1978, n. 641, sono dichiarate presidi e servizi multizonali delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicate.
    La destinazione agli enti locali delle attività, patrimoni, pertinenze e personale delle suddette aziende dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1979, adottando, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai successivi articoli 65 e 67.
    __________________

    (41) Comma abrogato dall’art. 15, comma 2, L. 30 dicembre 1991, n. 412.

    (42) Con D.M. 19 maggio 1986 è stato approvato lo schema-tipo di convenzione tra le U.S.L. e le aziende termali.

    Art. 37 (Delega per la disciplina dell’assistenza sanitaria agli italiani all’estero, ai cittadini del comune di Campione d’Italia ed al personale navigante) (43) (44)

    Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1979, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare l’erogazione dell’assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero, secondo i principi generali della presente legge e con l’osservanza dei seguenti criteri direttivi:
    a) dovrà essere assicurata attraverso forme di assistenza diretta o indiretta, la tutela della salute dei lavoratori e dei loro familiari aventi diritto, ivi compresi, per i casi d’urgenza, i lavoratori frontalieri, per tutto il periodo di permanenza all’estero connesso alla prestazione di attività lavorativa, qualora tali soggetti non godano di prestazioni assistenziali garantite da leggi locali o tali prestazioni siano palesemente inferiori ai livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo comma dell’articolo 3;
    b) dovranno essere previste particolari forme e procedure, anche attraverso convenzioni dirette, per l’erogazione dell’assistenza ai dipendenti dello Stato e di enti pubblici, ai loro familiari aventi diritto, nonché ai contrattisti stranieri, che prestino la loro opera presso rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni scolastiche e culturali ovvero in delegazioni o uffici di enti pubblici oppure in servizio di assistenza tecnica;
    c) dovranno essere previste specifiche norme per disciplinare l’assistenza sanitaria ai cittadini italiani residenti nel comune di Campione d’Italia per gli interventi che, pur compresi fra quelli previsti dal secondo comma dell’articolo 3, non possono essere erogati dall’unità sanitaria locale di cui fa parte il comune, a causa della sua eccezionale collocazione geografica.
    Restano salve le norme che disciplinano l’assistenza sanitaria dovuta alle persone aventi diritto all’assistenza stessa in virtù di trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall’Italia, nonché in attuazione della legge 2 maggio 1969, n. 302.
    Entro il termine di cui al primo comma il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della marina mercantile, dei trasporti, degli affari esteri, un decreto avente valore di legge ordinaria per disciplinare l’erogazione dell’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile, secondo i principi generali e con l’osservanza dei criteri direttivi indicati nella presente legge, tenuto conto delle condizioni specifiche di detto personale.
    __________________

    (43) La Corte costituzionale, con sentenza 16 luglio 1999, n. 309, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui, a favore dei cittadini italiani che si trovano temporaneamente all’estero, non appartengono alle categorie indicate nell’art. 2, D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618 e versano in disagiate condizioni economiche, non prevede forme di assistenza sanitaria gratuita da stabilirsi dal legislatore.
    (44) Per il rinnovo fino al 31 luglio 1980 delle deleghe di cui al presente articolo, vedi l’art. 2, comma 1, L. 29 febbraio 1980, n. 33.

    Art. 38 (Servizio di assistenza religiosa)

    Presso le strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale è assicurata l’assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino.
    A tal fine l’unità sanitaria locale provvede per l’ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d’intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio; per gli altri culti d’intesa con le rispettive autorità religiose competenti per territorio.

    Art. 39 (Cliniche universitarie e relative convenzioni) (45)

    Fino alla riforma dell’ordinamento universitario e della facoltà di medicina, per i rapporti tra regioni ed università relativamente alle attività del servizio sanitario nazionale, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.
    Al fine di realizzare un idoneo coordinamento delle rispettive funzioni istituzionali, le regioni e l’università stipulano convenzioni per disciplinare, anche sotto l’aspetto finanziario:
    1) l’apporto nel settore assistenziale delle facoltà di medicina alla realizzazione degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale;
    2) l’utilizzazione da parte delle facoltà di medicina, per esigenze di ricerca e di insegnamento, di idonee strutture delle unità sanitarie locali e l’apporto di queste ultime ai compiti didattici e di ricerca dell’università.
    Tali convenzioni una volta definite fanno parte dei piani sanitari regionali di cui al terzo comma dell’articolo 11.
    Con tali convenzioni:
    a) saranno indicate le strutture delle unità sanitarie locali da utilizzare ai fini didattici e di ricerca, in quanto rispondano ai requisiti di idoneità fissati con decreto interministeriale adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione e della sanità;
    b) al fine di assicurare il miglior funzionamento dell’attività didattica e di ricerca mediante la completa utilizzazione del personale docente delle facoltà di medicina e l’apporto all’insegnamento di personale ospedaliero laureato e di altro personale laureato e qualificato sul piano didattico, saranno indicate le strutture a direzione universitaria e quelle a direzione ospedaliera alle quali affidare funzioni didattiche integrative di quelle universitarie. Le strutture a direzione ospedaliera cui vengono affidate le suddette funzioni didattiche non possono superare il numero di quelle a direzione universitaria.
    Le indicazioni previste nelle lettere a) e b) del precedente comma sono formulate previo parere espresso da una commissione di esperti composta da tre rappresentanti della università e tre rappresentanti della regione.
    Le convenzioni devono altresì prevedere:
    1) che le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura che sono attualmente gestiti direttamente dall’università, fermo restando il loro autonomo ordinamento, rientrino, per quanto concerne l’attività di assistenza sanitaria, nei piani sanitari nazionali e regionali;
    2) che l’istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi per sopravvenute esigenze didattiche e di ricerca che comportino nuovi oneri connessi all’assistenza a carico delle regioni debba essere attuata d’intesa tra regioni ed università.
    In caso di mancato accordo tra regioni ed università in ordine alla stipula della convenzione o in ordine alla istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi di cui al comma precedente si applica la procedura di cui all’art. 50, L. 12 febbraio 1968, n. 132, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e la 1 ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
    Le convenzioni di cui al secondo comma vanno attuate, per quanto concerne la utilizzazione delle strutture assistenziali delle unità sanitarie locali, con specifiche convenzioni, da stipulare tra l’università e l’unità sanitaria locale, che disciplineranno sulla base della legislazione vigente le materie indicate nell’art. 4 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 129.
    Le convenzioni previste dal presente articolo sono stipulate sulla base di schemi tipo da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, approvati di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione e della sanità, sentite le regioni, il Consiglio sanitario nazionale e la 1 ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
    __________________

    (45) Con D.M. 12 maggio 1986 è stato approvato lo schema tipo di convenzioni tra regioni e università che gestiscono direttamente policlinici universitari e/o strutture assistenziali afferenti a istituti o dipartimenti universitari.

    Art. 40 (Enti di ricerca e relative convenzioni)

    Convenzioni analoghe a quelle previste per le cliniche universitarie, e di cui all’articolo 39 della presente legge, potranno essere stipulate tra le regioni e gli enti di ricerca i cui organi svolgano attività finalizzata agli obiettivi del servizio sanitario nazionale, al fine di disciplinare la erogazione da parte di tali organi di prestazioni sanitarie a livello preventivo, assistenziale e riabilitativo, nonché la utilizzazione del personale degli enti di ricerca secondo i fini della presente legge.

    Art. 41 (Convenzioni con istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica)

    Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all’unità sanitaria locale competente per territorio, nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l’assistenza ospedaliera, nonché degli ospedali di cui all’art. 1, L. 26 novembre 1973, n. 817.
    Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all’unità sanitaria locale competente per territorio, nulla è innovato alla disciplina vigente per quanto concerne l’ospedale Galliera di Genova. Con legge dello Stato entro il 31 dicembre 1979, si provvede al nuovo ordinamento dell’Ordine mauriziano, ai sensi della XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione ed in conformità, sentite le regioni interessate, per quanto attiene all’assistenza ospedaliera, ai principi di cui alla presente legge.
    I rapporti delle unità sanitarie locali competenti per territorio con gli istituti, enti ed ospedali di cui al primo comma che abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della L. 12 febbraio 1968, n. 132, nonché l’ospedale Galliera di Genova e con il Sovrano Ordine militare di Malta, sono regolati da apposite convenzioni. (47)
    Le convenzioni di cui al terzo comma del presente articolo devono essere stipulate in conformità a schemi tipo approvati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale. (46)
    Le regioni, nell’assicurare la dotazione finanziaria alle unità sanitarie locali, devono tener conto delle convenzioni di cui al presente articolo.
    __________________

    (46) Con D.P.C.M. 18 luglio 1985 è stato approvato lo schema tipo di convenzione fra le unità sanitarie locali e gli istituti ed enti di cui all’art. 1, ultimo comma della L. 12 febbraio 1968, n. 132, ed alla L. 26 novembre 1973, n. 817, per gli ospedali classificati (enti ecclesiastici).

    (47) Con D.P.C.M. 16 ottobre 1987 sono stati approvati gli schemi di convenzione che disciplinano i rapporti intercorrenti tra le unità sanitarie locali e lo SMOM e per esso l’ACISMOM e gli altri enti ed istituzioni pubbliche melitensi. Vedi, anche, l’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta ratificato con L. 9 giugno 2003, n. 157.

    Art. 42 (Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico) (51)

    Le disposizioni del presente articolo si applicano agli istituti che insieme a prestazioni sanitarie di ricovero e cura svolgono specifiche attività di ricerca scientifica biomedica.
    Il riconoscimento del carattere scientifico di detti istituti è effettuato con decreto del Ministro della sanità di intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni interessate e il Consiglio sanitario nazionale.
    Detti istituti per la parte assistenziale sono considerati presidi ospedalieri multizonali delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicati.
    Nei confronti di detti istituti, per la parte assistenziale, spettano alle regioni le funzioni che esse esercitano nei confronti dei presidi ospedalieri delle unità sanitarie locali o delle case di cura private a seconda che si tratti di istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico o di istituti aventi personalità giuridica di diritto privato. Continuano ad essere esercitate dai competenti organi dello Stato le funzioni attinenti al regime giuridico-amministrativo degli istituti.
    Per gli istituti aventi personalità giuridica di diritto privato sono stipulate dalle regioni convenzioni per assistenza sanitaria, sulla base di schemi tipo approvati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, che tengano conto delle particolarità di detti istituti. I rapporti tra detti istituti e le regioni sono regolati secondo quanto previsto dagli articoli 41, 43 e 44 della presente legge. (49)
    Il controllo sulle deliberazioni degli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, per quanto attiene alle attività assistenziali è esercitato nelle forme indicate dal primo comma dell’articolo 49. L’annullamento delle deliberazioni adottate in deroga alle disposizioni regionali non è consentito ove la deroga sia stata autorizzata con specifico riguardo alle finalità scientifiche dell’istituto, mediante decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della ricerca scientifica.
    [Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge uno o più decreti aventi valore di legge, per disciplinare:

    a) la composizione degli organi di amministrazione degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico, che dovrà prevedere la presenza di rappresentanti delle regioni e delle unità sanitarie locali competenti per territorio;
    b) i sistemi di controllo sugli atti relativi all’attività non assistenziale, sia per gli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico che per quelli aventi personalità giuridica di diritto privato, nel rispetto della loro autonomia;
    c) le procedure per la formazione dei programmi di ricerca biomedica degli istituti di diritto pubblico e le modalità di finanziamento dei programmi stessi, prevedendo in particolare il loro inserimento in piani di ricerca, coordinati a livello nazionale e articolati per settore di ricerca, definiti di intesa tra i Ministri della sanità, della pubblica istruzione e per la ricerca scientifica, sentito il Consiglio sanitario nazionale, anche con riferimento agli obiettivi indicati nel piano sanitario nazionale; con riferimento a detti piani, il Ministro della sanità potrà stipulare apposite convenzioni con gli istituti di diritto privato per l’attuazione dei programmi di ricerca;
    d) la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale degli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico in coerenza con quello del personale del servizio sanitario nazionale. (48) (50)]
    [Sino all’adozione dei decreti ministeriali di cui ai successivi commi non è consentito il riconoscimento di nuovi istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. (48) ]

    [ Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, previa verifica dell’attività di ricerca scientifica svolta, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e la Commissione composta da 10 deputati e 10 senatori prevista all’art. 79, provvede con proprio decreto al riordino degli istituti di cui al presente articolo in relazione alle finalità e agli obiettivi del servizio sanitario nazionale, confermando o meno gli attuali riconoscimenti. (48) ]

    [ Gli istituti a carattere scientifico aventi personalità giuridica di diritto pubblico, ai quali non viene confermato il riconoscimento, perdono la personalità giuridica; con lo stesso decreto di cui al precedente comma i beni, le attrezzature ed il personale, nonché i rapporti giuridici in atto, sono trasferiti ai sensi degli articoli 66 e 68. Ove gli istituti ai quali non è confermato il riconoscimento abbiano personalità giuridica di diritto privato, gli stessi sono disciplinati ai sensi del successivo articolo 43. (48) ]
    __________________

    (48) Comma abrogato dall’art. 8, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 269, con efficacia dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 8, D.Lgs. 269/1993.

    (49) Con D.P.C.M. 12 dicembre 1986 è stato approvato lo schema-tipo di convenzione tra regioni ed istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi personalità giuridica di diritto privato.

    (50) Vedi il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617.

    (51) Per il rinnovo delle deleghe previste dal presente articolo, vedi l’art. 2, L. 29 febbraio 1980, n. 33.

    Art. 43 (Autorizzazione e vigilanza su istituzioni sanitarie) (52)

    La legge regionale disciplina l’autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato, ivi comprese quelle di cui all’articolo 41, primo comma, che non hanno richiesto di essere classificate ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, su quelle convenzionate di cui all’articolo 26, e sulle aziende termali e definisce le caratteristiche funzionali cui tali istituzioni e aziende devono corrispondere onde assicurare livelli di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unità sanitarie locali. Restano ferme le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 5.
    Gli istituti, enti ed ospedali di cui all’articolo 41, primo comma, che non abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni a carattere privato che abbiano un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unità sanitarie locali, possono ottenere dalla regione, su domanda da presentarsi entro i termini stabiliti con legge regionale, che i loro ospedali, a seconda delle caratteristiche tecniche e specialistiche, siano considerati, ai fini dell’erogazione dell’assistenza sanitaria, presidi dell’unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati, sempreché il piano regionale sanitario preveda i detti presidi. I rapporti dei predetti istituti, enti ed ospedali con le unità sanitarie locali sono regolati da apposite convenzioni.
    Le convenzioni di cui al comma precedente devono essere stipulate in conformità a schemi tipo approvati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale e devono prevedere fra l’altro forme e modalità per assicurare l’integrazione dei relativi presidi con quelli delle unità sanitarie locali.
    Fino all’emanazione della legge regionale di cui al primo comma rimangono in vigore gli artt. 51, 52 e 53, primo e secondo comma, della L. 12 febbraio 1968, n. 132, e il decreto del Ministro della sanità in data 5 agosto 1977, adottato ai sensi del predetto art. 51 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 31 agosto 1977, n. 236, nonché gli artt. 194, 195, 196, 197 e 198 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, intendendosi sostituiti al Ministero della sanità la regione e al medico provinciale e al prefetto il presidente della giunta regionale.
    __________________

    (52) Con D.P.C.M. 20 ottobre 1988 è stato approvato lo schema tipo di convenzione per la disciplina dei rapporti tra unità sanitarie locali e istituzioni sanitarie di carattere privato.

    Art. 44 (Convenzioni con istituzioni sanitarie) (53)

    Il piano sanitario regionale di cui all’articolo 55 accerta la necessità di convenzionare le istituzioni private di cui all’articolo precedente, tenendo conto prioritariamente di quelle già convenzionate.
    La legge regionale stabilisce norme per:
    a) le convenzioni tra le unità sanitarie locali e le istituzioni private di cui all’articolo precedente, da stipularsi in armonia col piano sanitario regionale e garantendo la erogazione di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unità sanitarie locali;
    b) le convenzioni tra le unità sanitarie locali e le aziende termali di cui all’articolo 36.
    Dette convenzioni sono stipulate dalle unità sanitarie locali in conformità a schemi tipo approvati dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
    Le convenzioni stipulate a norma del presente articolo dalle unità sanitarie locali competenti per territorio hanno efficacia anche per tutte le altre unità sanitarie locali del territorio nazionale.
    __________________

    (53) Con D.M. 22 luglio 1983 è stato approvato lo schema tipo di convenzione tra unità sanitarie locali e case di cura private di cui all’articolo 44, secondo comma, lettera a), della L. 23 dicembre 1978, n. 833. Con successivo D.M. 16 giugno 1990 si è provveduto all’aggiornamento dei criteri per la classificazione delle case di cura private convenzionate, ai fini della corresponsione della diaria di degenza. Il D.M. 1° febbraio 1991 ha così disposto: «Articolo unico. – Il termine fissato dalle norme transitorie finali contenute nel D.M. 16 giugno 1990 è subordinato all’emanazione della legge sul riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria. Pertanto l’adeguamento a dette norme è temporaneamente sospeso».

    Art. 45 (Associazioni di volontariato) (54)

    E’ riconosciuta la funzione delle associazioni di volontariato liberamente costituite aventi la finalità di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario nazionale.
    Tra le associazioni di volontariato di cui al comma precedente sono ricomprese anche le istituzioni a carattere associativo, le cui attività si fondano, a norma di statuto, su prestazioni volontarie e personali dei soci. Dette istituzioni, se attualmente riconosciute come istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), sono escluse dal trasferimento di cui all’art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
    A tal fine le predette istituzioni avanzano documentata istanza al presidente della giunta regionale che con proprio decreto procede, sentito il consiglio comunale ove ha sede l’istituzione, a dichiarare l’esistenza delle condizioni previste nel comma precedente. Di tale decreto viene data notizia alla commissione di cui al sesto comma dell’art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
    Sino all’entrata in vigore della legge di riforma dell’assistenza pubblica dette istituzioni restano disciplinate dalla L. 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modifiche e integrazioni.
    I rapporti tra le unità sanitarie locali e le associazioni del volontariato ai fini del loro concorso alle attività sanitarie pubbliche sono regolati da apposite convenzioni nell’ambito della programmazione e della legislazione sanitaria regionale.
    __________________

    (54) Con D.M. 3 febbraio 1986 è stato approvato lo schema-tipo di convenzione tra unità sanitarie locali ed associazioni di volontariato o società cooperative che svolgono attività riabilitative a favore di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope.

    Art. 46 (Mutualità volontaria)

    La mutualità volontaria è libera.
    E’ vietato agli enti, imprese ed aziende pubbliche contribuire sotto qualsiasi forma al finanziamento di associazioni mutualistiche liberamente costituite aventi finalità di erogare prestazioni integrative dell’assistenza sanitaria prestata dal servizio sanitario nazionale.

    Capo IV

    PERSONALE

    Art. 47 (Personale dipendente)

    Lo stato giuridico ed economico del personale delle unità sanitarie locali è disciplinato, salvo quanto previsto espressamente dal presente articolo, secondo principi generali e comuni del rapporto di pubblico impiego.
    In relazione a quanto disposto dal secondo comma dell’art. 13, la gestione amministrativa del personale delle unità sanitarie locali è demandata all’organo di gestione delle stesse, dal quale il suddetto personale dipende sotto il profilo funzionale, disciplinare e retributivo.
    Il Governo è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1979 (55) , su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, previa consultazione delle associazioni sindacali delle categorie interessate uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare, salvo quanto previsto dall’ottavo comma del presente articolo, lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
    1) assicurare un unico ordinamento del personale in tutto il territorio nazionale;
    2) disciplinare i ruoli del personale sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo;
    3) definire le tabelle di equiparazione per il personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono trasferite ai comuni per essere esercitate mediante le unità sanitarie locali e provvedere a regolare i trattamenti di previdenza e di quiescenza, compresi gli eventuali trattamenti integrativi di cui all’articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70;
    4) garantire con criteri uniformi il diritto all’esercizio della libera attività professionale per i medici e veterinari dipendenti dalle unità sanitarie locali, degli istituti universitari e dei policlinici convenzionati e degli istituti scientifici di ricovero e cura di cui all’articolo 42. Con legge regionale sono stabiliti le modalità e i limiti per l’esercizio di tale attività;
    5) prevedere misure rivolte a favorire, particolarmente per i medici a tempo pieno, l’esercizio delle attività didattiche e scientifiche e ad ottenere, su richiesta, il comando per ragioni di aggiornamento tecnico scientifico;
    6) fissare le modalità per l’aggiornamento obbligatorio professionale del personale;
    7) prevedere disposizioni per rendere omogeneo il trattamento economico complessivo e per equiparare gli istituti normativi aventi carattere economico del personale sanitario universitario operante nelle strutture convenzionate con quelli del personale delle unità sanitarie locali.
    Ai fini di una efficace organizzazione dei servizi delle unità sanitarie locali, le norme delegate di cui al comma precedente, oltre a demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione ai sensi dell’articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, dovranno prevedere:
    1) criteri generali per la istituzione e la gestione da parte di ogni regione di ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali. Il personale in servizio presso le unità sanitarie locali sarà collocato nei diversi ruoli in rapporto a titoli e criteri fissati con decreto del Ministro della sanità. Tali ruoli hanno valore anche ai fini dei trasferimenti, delle promozioni e dei concorsi;
    2) criteri generali per i comandi o per i trasferimenti nell’ambito del territorio regionale;
    3) criteri generali per la regolamentazione, in sede di accordo nazionale unico, della mobilità del personale;
    4) disposizioni per disciplinare i concorsi pubblici, che devono essere banditi dalla regione su richiesta delle unità sanitarie locali, e per la efficacia delle graduatorie da utilizzare anche ai fini del diritto di scelta tra i posti messi a concorso;
    5) disposizioni volte a stabilire che nell’ambito delle singole unità sanitarie locali l’assunzione avviene nella qualifica funzionale e non nel posto.
    I decreti delegati di cui al terzo comma del presente articolo prevedono altresì norme riguardanti:
    a) i criteri per la valutazione, anche ai fini di pubblici concorsi, dei servizi e dei titoli di candidati che hanno svolto la loro attività o nelle strutture sanitarie degli enti di cui all’articolo 41 o in quelle convenzionate a norma dell’articolo 43 fatti salvi i diritti acquisiti ai sensi dell’articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica numero 130 del 27 marzo 1969;
    b) la quota massima dei posti vacanti che le regioni possono riservare, per un tempo determinato, a personale in servizio a rapporto di impiego continuativo presso strutture convenzionate che cessino il rapporto convenzionale nonché le modalità ed i criteri per i relativi concorsi;
    c) le modalità ed i criteri per l’immissione nei ruoli regionali di cui al n. 1) del precedente comma, previo concorso riservato, del personale non di ruolo addetto esclusivamente e, in modo continuativo, ai servizi sanitari in data non successiva al 30 giugno 1978 ed in servizio all’atto dell’entrata in vigore della presente legge presso regioni, comuni, province, loro consorzi e istituzioni ospedaliere pubbliche.
    Le unità sanitarie locali, per l’attuazione del proprio programma di attività e in relazione a comprovate ed effettive esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca, previa autorizzazione della regione, individuano le strutture, le divisioni ed i servizi cui devono essere addetti sanitari a tempo pieno e prescrivono, anche in carenza della specifica richiesta degli interessati, a singoli sanitari delle predette strutture, divisioni e servizi, la prestazione del servizio a tempo pieno.
    In riferimento al comma precedente, i relativi bandi di concorso per posti vacanti prescrivono il rapporto di lavoro a tempo pieno.
    Il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico del rapporto di impiego di tutto il personale sono disciplinati mediante accordo nazionale unico, di durata triennale, stipulato tra il Governo, le regioni e l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e la organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate. La delegazione del Governo, delle regioni e dell’ANCI per la stipula degli accordi anzidetti, è costituita rispettivamente: da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all’articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall’ANCI.
    L’accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.
    E’ fatto divieto di concedere al personale delle unità sanitarie locali compensi, indennità o assegni di qualsiasi genere in natura che modifichino direttamente o indirettamente il trattamento economico previsto dal decreto di cui al precedente comma. Allo scopo di garantire la parificazione delle lingue italiana e tedesca nel servizio sanitario, è fatta salva l’indennità di bilinguismo in provincia di Bolzano. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma sono nulli di diritto e comportano la responsabilità personale degli amministratori.
    [Il Ministero della difesa può stipulare convenzioni con le unità sanitarie locali per prestazioni professionali presso la organizzazione sanitaria militare da parte del personale delle unità sanitarie locali nei limiti di orario previsto per detto personale (57). (56) ]
    __________________

    (55) La presente delega è rinnovata fino al 20 dicembre 1979 dall’art. 1, comma 1, L. 22 ottobre 1979, n. 510. Vedi, anche, il D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

    (56) Comma abrogato dall’ art. 2268, comma 1, n. 748), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall’ art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010.

    (57) Vedi, anche, la L. 21 giugno 1986, n. 304.

    Art. 48 (Personale a rapporto convenzionale) (58) (59) (60)

    L’uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita sull’intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell’ANCI per la stipula degli accordi anzidetti è costituita rispettivamente: dai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all’articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall’ANCI.
    L’accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.
    Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere:
    1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati di ogni unità sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino;
    2) l’istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali;
    3) l’accesso alla convenzione, che è consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito;
    4) la disciplina delle incompatibilità e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attività mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni;
    5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attività libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unità sanitaria locale;
    6) l’incompatibilità con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto 4);
    7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantità e qualità del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell’interesse dell’assistenza forme integrative di remunerazione;
    8) le forme di controllo sull’attività dei medici convenzionati, nonché le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale, e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina;
    9) le forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici;
    10) le modalità per assicurare l’aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati;
    11) le modalità per assicurare la continuità dell’assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione;
    12) le forme di collaborazione tra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria;
    13) la collaborazione dei medici, per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio. (58)
    I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo.
    Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresì, ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione.
    Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unità sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all’articolo 28.
    E’ nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facoltà degli organi di gestione delle unità sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l’espletamento di servizi nelle rispettive strutture.
    E’ altresì nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilità personale degli amministratori.
    Le federazioni degli ordini nazionali, nonché i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche.
    Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresì tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.
    In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanità e a darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell’ordine. Il Ministro della sanità, sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell’albo professionale della provincia, per il compimento degli atti di cui l’ordine provinciale non ha dato corso.
    Sino a quando non sarà riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalità del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 ottobre 1976, n. 289.
    __________________

    (58) Per ulteriori criteri da prevedersi negli accordi collettivi di cui al presente articolo, in sede di rinnovo della parte normativa, vedi l’art. 24, L. 27 settembre 1983, n. 730.

    (59) Con Decreto 7 ottobre 1989 è stata disposta l’approvazione della deliberazione dell’ENPAM del 1° aprile 1989 concernente la delegificazione della regolamentazione della materia relativa alle modalità e ai termini di versamento dei contributi ai fondi speciali di previdenza dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

    (60) Vedi, anche, il D.P.R. 15 settembre 1979. Vedi, inoltre, i seguenti decreti:

    – D.P.R. 16 ottobre 1984, n. 882. Esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale;

    – D.P.R. 16 ottobre 1984, n. 883. Esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta;

    – D.P.R. 16 ottobre 1984, n. 884. Esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali;

    – D.P.R. 16 ottobre 1984, n. 885. Esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti ai servizi di guardia medica;

    – D.P.R. 16 ottobre 1984, n. 886. Esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attività della medicina dei servizi.

    (Gli accordi approvati con i DD.PP.RR. 16 ottobre 1984, nn. 882 e 883, sopra citati, sono stati integrati dall’accordo approvato con D.P.R. 5 maggio 1986, n. 278).

    – D.P.R. 8 giugno 1987, n. 289. Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale;

    – D.P.R. 8 giugno 1987, n. 290. Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta;

    – D.P.R. 8 giugno 1987, n. 291. Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali;

    – D.P.R. 8 giugno 1987, n. 292. Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali con i medici addetti ai servizi di guardia medica.

    – D.P.R. 17 settembre 1987, n. 504. Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attività della medicina dei servizi, ai sensi dell’art. 48 della L. 23 dicembre 1978, n. 833. Nella Gazz. Uff. 16 aprile 1988, n. 89, S.O. sono stati pubblicati i seguenti decreti:

    – D.P.R. 23 marzo 1988, n. 119. Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con professionisti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale per l’erogazione di prestazioni specialistiche sanitarie nei loro studi privati, ai sensi dell’art. 48 della L. 23 dicembre 1978, n. 833;

    – D.P.R. 23 marzo 1988, n. 120. Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali in materia di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica, la medicina nucleare e di fisiokinesiterapia, nonché ogni altra prestazione specialistica effettuata in regime di autorizzazione sanitaria, ai sensi dell’art. 48 della L. 23 dicembre 1978, n. 833.

    – D.P.R. 17 settembre 1987, n. 457, integrato dal successivo D.M. 6 aprile 1988, recante l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi ambulatoriali.

    Con D.P.R. 18 giugno 1988, n. 255 è stato reso esecutivo l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i chimici ambulatoriali. Con D.M. 22 settembre 1988 è stato approvato l’elenco dei servizi specialistici istituibili nei presìdi extraospedalieri, dei titoli e dei criteri di valutazione per l’attribuzione dei punteggi ai fini della formazione delle graduatorie, nonché lo schema di domanda per l’ammissione alle graduatorie stesse, di cui alla dichiarazione a verbale n. 3 annessa all’Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialistici ambulatoriali. Con D.P.R. 21 febbraio 1989, n. 94 e con D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371, modificato dal D.P.R. 16 dicembre 1999, n. 516, è stato reso esecutivo l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie. Con D.P.R. 28 settembre 1990, n. 314 è stato reso esecutivo l’accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale. Con D.P.R. 28 settembre 1990, n. 315 è stato reso esecutivo l’accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta. Con D.P.R. 28 settembre 1990, n. 316 è stato reso esecutivo l’accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali. Con D.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41 è stato reso esecutivo l’accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica di emergenza territoriale. Con D.P.R. 14 febbraio 1992, n. 218 è stato adottato il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dall’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attività della medicina dei servizi, sottoscritto in data 31 gennaio 1991 e perfezionato in data 9 gennaio 1992. Con D.P.R. 13 marzo 1992, n. 258 è stato approvato il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dall’accordo integrativo dell’accordo collettivo nazionale recante la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta. Con D.P.R. 13 marzo 1992, n. 259 è stato approvato il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dall’accordo integrativo dell’accordo collettivo nazionale recante la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali. Con D.P.R. 13 marzo 1992, n. 260 è stato approvato il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dall’accordo integrativo dell’accordo collettivo nazionale recante la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Con D.P.R. 13 marzo 1992, n. 261 è stato approvato il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dall’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli psicologi ambulatoriali, sottoscritto il 10 luglio 1991 e perfezionato il 28 gennaio 1992. Con D.P.R. 13 marzo 1992, n. 262 (Gazz. Uff. 16 aprile 1992, n. 90, S.O.) è stato approvato il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dall’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi ambulatoriali, sottoscritto il 17 maggio 1991 e perfezionato il 9 gennaio 1992. Con D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484 è stato approvato l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale – ai sensi dell’art. 4, comma 9, della legge n. 412 del 1991 e dell’art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993 – sottoscritto il 25 gennaio 1996 e modificato in data 6 giugno 1996. Con D.P.R. 29 luglio 1996, n. 500 è stato approvato l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, sottoscritto il 2 febbraio 1996. Con D.P.R. 21 ottobre 1996, n. 613 è stato approvato l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta. Con D.P.R. 16 dicembre 1999, n. 516 è stato reso esecutivo l’accordo integrativo dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private. Con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2001, n. 19 e modificato con D.P.R. 8 maggio 2002, n. 130 è stato reso esecutivo l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 271 è stato reso esecutivo l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni. Con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 272, corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 6 novembre 2000, n. 259 e modificato dal D.P.R. 20 agosto 2001, n. 382 è stato reso esecutivo l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta. Con D.P.R. 21 settembre 2001, n. 446 è stato reso esecutivo l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali, relativo al 1998-2000. Con D.M. 23 luglio 2002, n. 206 è stato reso esecutivo il regolamento recante l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l’assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile. Con D.M. 24 dicembre 2003, n. 399 è stato reso esecutivo l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della salute ed i medici generici fiduciari dell’assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile per il triennio 1998-2000.

    Capo V

    CONTROLLI, CONTABILITA’ E FINANZIAMENTO

    Art. 49 (Controlli sulle unità sanitarie locali)

    Il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali è esercitato, in unica sede, dai comitati regionali di controllo di cui all’art. 55, L. 10 febbraio 1953, n. 62, integrati da un esperto in materia sanitaria designato dal Consiglio regionale e da un rappresentante del Ministero del tesoro nelle forme previste dagli artt. 59 e seguenti della medesima legge. (61)
    I provvedimenti vincolati dalle unità sanitaria locale attinenti allo stato giuridico e al trattamento economico del personale dipendente indicati nell’art. 10, secondo comma del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, sono adottati dal coordinatore amministrativo dell’ufficio di direzione e trasmessi al comitato di gestione e al collegio dei revisori. Detti provvedimenti non sono assoggettati al controllo del comitato regionale di controllo. (62)
    Il comitato di gestione, d’ufficio o su segnalazione del collegio dei revisori, nell’esercizio del potere di autotutela può entro 20 giorni dal ricevimento, annullare o riformare i provvedimenti indicati al comma precedente. (62)
    Gli atti delle unità sanitarie locali sono nulli di diritto se per la relativa spesa non è indicata idonea copertura finanziaria. (63)
    Le modificazioni apportate in sede di riordinamento delle autonomie locali alla materia dei controlli sugli atti e sugli organi dei comuni e delle province si intendono automaticamente estese ai controlli sulle unità sanitarie locali.
    I controlli di cui ai commi precedenti per le regioni a statuto speciale per le province autonome di Trento e di Bolzano si esercitano nelle forme previste dai rispettivi statuti.
    I comuni singoli o associati e le comunità montane presentano annualmente, in base ai criteri e principi uniformi predisposti dalle regioni, allegata al bilancio delle unità sanitarie locali, una relazione al presidente della giunta regionale sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell’esercizio.
    Il presidente della giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale una relazione generale sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari, con allegata la situazione contabile degli impegni assunti sulla quota assegnata alla regione degli stanziamenti per il servizio sanitario nazionale. Tale relazione deve essere trasmessa ai Ministri della sanità, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, con allegato un riepilogo dei conti consuntivi, per singole voci, delle unità sanitarie locali.
    __________________

    (61) Comma così sostituito dall’art. 13, L. 26 aprile 1982, n. 181.

    (62) Comma aggiunto dall’art. 16, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638.

    (63) Comma modificato dall’art. 16, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 e, successivamente, così sostituito dall’art. 17, L. 22 dicembre 1984, n. 887.

    Art. 50 (Norme di contabilità)

    Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono con legge a disciplinare l’utilizzazione del patrimonio e la contabilità delle unità sanitarie locali in conformità ai seguenti principi:
    1) la disciplina amministrativo-contabile delle gestioni deve risultare corrispondente ai principi della contabilità pubblica previsti dalla legislazione vigente;
    2) i competenti organi dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane interessati cureranno l’effettuazione di periodiche verifiche di cassa, con ritmo almeno bimestrale, al fine dell’accertamento di eventuali disavanzi da comunicare immediatamente ai sindaci o al presidente delle comunità competenti per l’adozione dei provvedimenti di cui all’ultimo comma del presente articolo;
    3) i bilanci devono recare analitiche previsioni tanto in termini di competenza quanto in termini di cassa;
    4) i predetti bilanci, in cui saranno distinte le gestioni autonome e le contabilità speciali, devono essere strutturati su base economica;
    5) i conti consuntivi devono contenere una compiuta dimostrazione, oltre che dei risultati finanziari, di quelli economici e patrimoniali delle gestioni;
    6) le risultanze complessive delle previsioni di entrata e di spesa nonché dei conti consuntivi delle unità sanitarie locali, devono essere iscritte rispettivamente nel bilancio di previsione e nel conto consuntivo dei comuni singoli o associati o delle comunità montane. I bilanci di previsione e i conti consuntivi delle unità sanitarie locali debbono essere allegati alle contabilità degli enti territoriali cui si riferiscono;
    7) gli stanziamenti iscritti in entrata ed in uscita dei bilanci comunali o delle comunità montane per i compiti delle unità sanitarie locali debbono comprendere i relativi affidamenti regionali che non possono essere utilizzati in alcun caso per altre finalità;
    8) i contratti di fornitura non possono essere stipulati con dilazioni di pagamento superiore a 90 giorni;
    9) alle unità sanitarie locali è vietato, anche attraverso i comuni, il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento salvo anticipazioni mensili da parte del tesoriere pari a un dodicesimo dello scoperto autorizzato;
    10) l’obbligo di prevedere, nell’ordinamento contabile delle unità sanitarie locali, l’adeguamento della classificazione economica e funzionale della spesa, della denominazione dei capitoli delle entrate e delle spese nonché dei relativi codici, ai criteri stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità, sentita la commissione interregionale di cui all’art. 13, L. 16 maggio 1970, n. 281, da emanarsi entro il 30 giugno 1980. Fino all’emanazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica, l’ordinamento contabile delle unità sanitarie locali, per quanto attiene al presente obbligo, dovrà essere conforme ai criteri contenuti nelle leggi di bilancio e di contabilità delle rispettive regioni di appartenenza (64) .
    Le unità sanitarie locali debbono fornire alle regioni rendiconti trimestrali, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di scadenza del trimestre, in cui si dia conto dell’avanzo o disavanzo di cassa nonché dei debiti e crediti di bilanci già accertati alla data della resa del conto anzidetto, dettagliando gli eventuali impedimenti obiettivi per cui, decorso il termine di cui al n. 8) del primo comma non sono stati effettuati pagamenti per forniture. Nei casi di inosservanza del termine suindicato, le regioni sono tenute a provvedere all’acquisizione dei rendiconti stessi, entro i successivi trenta giorni. (65)
    La regione a sua volta fornirà gli stessi dati ai Ministeri della sanità e del tesoro secondo un modello di rilevazione contabile delle spese del servizio sanitario nazionale impostato uniformemente nell’ambito dell’indirizzo e coordinamento governativo.
    Ove dalla comunicazione di cui al numero 2 del primo comma, ovvero dalla rendicontazione trimestrale prevista dal secondo comma del presente articolo, risulti che la gestione manifesta un disavanzo complessivo, e ciò anche avendo riguardo ai debiti e crediti di bilancio, i comuni, singoli o associati, le comunità montane sono tenuti a convocare nel termine di 30 giorni i rispettivi organi deliberanti al fine di adottare i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio il conto di gestione della unità sanitaria locale.
    __________________

    (64) Numero aggiunto dall’art. 9, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33.

    (65) Comma così modificato dall’art. 10, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33.

    Art. 51 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale) (68)

    Il fondo sanitario nazionale destinato al finanziamento del servizio sanitario nazionale è annualmente determinato con la legge di cui al successivo articolo 53. Gli importi relativi devono risultare stanziati in distinti capitoli della parte corrente e della parte in conto capitale da iscriversi, rispettivamente, negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione economica. (66)
    Le somme stanziate a norma del precedente comma vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionali e regionali e sulla base di indici e di standards distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale. Tali indici e standards devono tendere a garantire i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo comma dell’art. 3 in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, eliminando progressivamente le differenze strutturali e di prestazioni tra le regioni. Per la ripartizione della spesa in conto capitale si applica quanto disposto dall’art. 43, D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, prorogato dall’art. 7, L. 6 ottobre 1971, n. 853.
    All’inizio di ciascun trimestre, il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate ai sensi del presente articolo.
    In caso di mancato o ritardato invio ai Ministri della sanità e del tesoro, da parte della regione, dei dati di cui al terzo comma del precedente articolo 50, le quote di cui al precedente comma vengono trasferite alla regione in misura uguale alle corrispondenti quote dell’esercizio precedente. (67)
    Le regioni, sulla base di parametri numerici da determinarsi, sentiti i comuni, con legge regionale ed intesi ad unificare il livello delle prestazioni sanitarie, provvedono a ripartire tra le unità sanitarie locali la quota loro assegnata per il finanziamento delle spese correnti, riservandone un’aliquota non superiore al 5% per interventi imprevisti. Tali parametri devono garantire gradualmente livelli di prestazioni uniformi nell’intero territorio regionale. Per il riparto della quota loro assegnata per il finanziamento delle spese in conto capitale, le regioni provvedono sulla base delle indicazioni formulate dal piano sanitario nazionale.
    Con provvedimento regionale agli inizi di ciascun trimestre, è trasferita alle unità sanitarie locali, tenendo conto dei presidi e servizi di cui all’articolo 18, la quota ad esse spettante secondo il piano sanitario regionale.
    Gli amministratori e i responsabili dell’ufficio di direzione dell’unità sanitaria locale sono responsabili in solido delle spese disposte od autorizzate in eccedenza alla quota di dotazione loro attribuita, salvo che esse non siano determinate da esigenze obiettive di carattere locale da collegare a fattori straordinari di morbilità accertati dagli organi sanitari della regione e finanziabili con la riserva di cui al quarto comma.
    __________________

    (66) Comma così modificato dall’art. 1, L. 23 ottobre 1985, n. 595.

    (67) Comma aggiunto dall’art. 6, L. 7 agosto 1982, n. 526.

    (68) Vedi, anche, l’art. 27, L. 27 dicembre 1983, n. 730.

    Art. 52 (Finanziamento per l’esercizio finanziario 1979) (69)

    Per l’esercizio finanziario 1979 l’importo del fondo sanitario nazionale, parte corrente, da iscrivere nel bilancio dello Stato è determinato, con riferimento alle spese effettivamente sostenute nel 1977 dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e loro consorzi, dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome, estinti e posti in liquidazione ai sensi dell’art. 12-bis, D.L. 8 luglio 1974, n. 264, come modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386, e da ogni altro ente pubblico previsto dalla presente legge, per l’esercizio delle funzioni attribuite al servizio sanitario nazionale.
    Ai fini della determinazione del fondo sanitario nazionale per l’esercizio 1979, sulle spese impegnate nel 1977 vengono riconosciute in aumento:
    a) le maggiorazioni derivanti dall’applicazione delle norme contrattuali, regolamentari o legislative vigenti per quanto riguarda la spesa del personale, compreso quello il cui rapporto è regolato da convenzioni;
    b) la maggiorazione del 7 per cento delle spese impegnate per la fornitura di beni e servizi per ciascuno degli anni 1978 e 1979;
    c) le maggiorazioni derivanti dalle rate di ammortamento dei mutui regolarmente contratti negli anni 1978 e precedenti e non compresi negli impegni dell’anno 1977.
    Fatte salve le necessità finanziarie degli organi centrali del servizio sanitario nazionale e degli enti pubblici di cui al primo comma, alla ripartizione del fondo fra le regioni si provvede per l’esercizio 1979, anche in deroga al disposto dell’articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità, assumendo come riferimento la spesa rilevata nelle singole regioni, secondo quanto è previsto dal presente articolo, maggiorata in base alle disposizioni di cui al precedente comma.
    Le regioni, tenuto conto di quanto disposto dal terzo comma dell’art. 61 e sulla base degli atti ricognitivi previsti dall’art. 7, L. 4 agosto 1978, n. 461, assicurano, con periodicità trimestrale i necessari mezzi finanziari agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del servizio sanitario nazionale fino all’effettivo trasferimento delle stesse alle unità sanitarie locali.
    Agli enti medesimi si applicano anche, nel periodo considerato, le disposizioni di cui ai numeri 8) e 9) del primo comma dell’art. 50.
    Gli enti e le regioni, per la parte di rispettiva competenza, sono tenuti agli adempimenti di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 50.
    Ove dai rendiconti trimestrali risulti che la gestione manifesti un disavanzo rispetto al piano economico contabile preso a base per il finanziamento dell’ente, la regione indica tempestivamente i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio il conto di gestione.
    __________________

    (69) Vedi, anche, l’art. 1, D.L. 26 maggio 1979, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 luglio 1979, n. 300, e l’art. 21, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33.

    Titolo II

    PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE E DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

    Art. 53 (Piano sanitario nazionale)

    Le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle attività istituzionali del servizio sanitario nazionale sono stabilite con il piano sanitario nazionale in conformità agli obiettivi della programmazione socio-economica nazionale e tenuta presente l’esigenza di superare le condizioni di arretratezza socio-sanitaria che esistono nel Paese, particolarmente nelle regioni meridionali. (70)
    Il piano sanitario nazionale viene predisposto dal Governo su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale. (70)
    Il piano sanitario nazionale è sottoposto dal Governo al Parlamento ai fini della sua approvazione con atto non legislativo. (70)
    Contestualmente alla trasmissione da parte del Governo al Parlamento del piano sanitario nazionale, il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge contenente sia le disposizioni precettive ai fini della applicazione del piano sanitario nazionale, sia le norme per il finanziamento pluriennale del servizio sanitario nazionale, rapportate alla durata del piano stesso, con specifica indicazione degli importi da assegnare al fondo sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 51 della presente legge e dei criteri di ripartizione delle regioni. (74)
    Il Parlamento esamina ed approva contestualmente il piano sanitario nazionale, le norme precettive di applicazione e le norme di finanziamento pluriennale. (71)
    Il Governo adotta i conseguenti atti di indirizzo e coordinamento, sentito il Consiglio sanitario nazionale, il cui parere si intende positivo se non espresso entro 60 giorni dalla richiesta. (71)
    Il piano sanitario nazionale ha di norma durata triennale e può essere modificato nel corso del triennio con il rispetto delle modalità di cui al presente articolo. (71)
    Il piano sanitario nazionale, le disposizioni precettive e le norme finanziarie pluriennali di cui al precedente quinto comma sono approvati e trasmessi dal Governo al Parlamento nel corso dell’ultimo anno di vigenza del piano precedente, in tempo utile per consentirne l’approvazione entro il 1° settembre dell’anno stesso. (71)
    Le regioni predispongono e approvano i propri piani sanitari regionali entro il successivo mese di novembre. (71)
    Il piano sanitario nazionale stabilisce per il periodo della sua durata:
    a) gli obiettivi da realizzare nel triennio con riferimento a quanto disposto dall’articolo 2;
    [b) l’importo del fondo sanitario nazionale di cui all’art. 51, da iscrivere annualmente nel bilancio dello Stato; (72) ]
    c) gli indici e gli standards nazionali da assumere per la ripartizione del fondo sanitario nazionale tra le regioni, al fine di realizzare in tutto il territorio nazionale un’equilibrata organizzazione dei servizi, anche attraverso una destinazione delle risorse per settori fondamentali di intervento, con limiti differenziati per gruppi di spese correnti e per gli investimenti, prevedendo in particolare gli indici nazionale e regionali relativi ai posti letto e la ripartizione quantitativa degli stessi. Quanto agli investimenti il piano deve prevedere che essi siano destinati alle regioni nelle quali la dotazione di posti letto e gli altri presidi e strutture sanitarie risulti inferiore agli indici normali indicati dal piano stesso. Ai fini della valutazione della priorità di investimento il piano tiene conto anche delle disponibilità, nelle varie regioni, di posti letto, presidi e strutture sanitarie di istituzioni convenzionate. Il piano prevede inoltre la sospensione di ogni investimento (se non per completamenti e ristrutturazioni dimostrate assolutamente urgenti ed indispensabili) nelle regioni la cui dotazione di posti letto e di altri presidi e strutture sanitarie raggiunge o supera i suddetti indici;
    d) gli indirizzi ai quali devono uniformarsi le regioni nella ripartizione della quota regionale ad esse assegnata tra le unità sanitarie locali;
    e) i criteri e gli indirizzi ai quali deve riferirsi la legislazione regionale per la organizzazione dei servizi fondamentali previsti dalla presente legge e per gli organici del personale addetto al servizio sanitario nazionale;
    f) le norme generali di erogazione delle prestazioni sanitarie nonché le fasi e le modalità della graduale unificazione delle stesse e del corrispondente adeguamento, salvo provvedimenti di fiscalizzazione dei contributi assicurativi;
    g) gli indirizzi ai quali devono riferirsi i piani regionali di cui al successivo art. 55, ai fini di una coordinata e uniforme realizzazione degli obiettivi di cui alla precedente lettera a);
    h) gli obiettivi fondamentali relativi alla formazione e all’aggiornamento del personale addetto al servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alle funzioni tecnico-professionali, organizzative e gestionali e alle necessità quantitative dello stesso;
    i) le procedure e le modalità per verifiche periodiche dello stato di attuazione del piano e della sua idoneità a perseguire gli obiettivi che sono stati previsti;
    l) le esigenze prioritarie del servizio sanitario nazionale in ordine alla ricerca biomedica e ad altri settori attinenti alla tutela della salute.
    [Ai fini della programmazione sanitaria, il Ministro della sanità è autorizzato ad avvalersi di un gruppo di persone particolarmente competenti in materia economica e sanitaria, per la formazione delle analisi tecniche, economiche e sanitarie necessarie alla predisposizione del piano sanitario nazionale. (73) ]

    [ La remunerazione delle persone di cui al comma precedente è stabilita dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, con il decreto di conferimento dell’incarico. Agli oneri finanziari relativi si fa fronte con apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità. (73) ]
    __________________

    (70) Comma sostituito dall’art. 20, comma 1, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 e, successivamente, dall’art. 1, comma 1, L. 23 ottobre 1985, n. 595.

    (71) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, L. 23 ottobre 1985, n. 595.

    (72) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 2, L. 23 ottobre 1985, n. 595.

    (73) Comma abrogato dall’art. 5, comma 6, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266.

    (74) Comma inserito dall’art. 20, comma 1, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 e, successivamente, sostituito dall’art. 1, comma 1, L. 23 ottobre 1985, n. 595.

    Art. 54 (Primo piano sanitario nazionale)

    Il piano sanitario nazionale per il triennio 1980-1982 deve essere presentato al Parlamento entro il 30 aprile 1979.
    Fino all’approvazione del piano sanitario nazionale è vietato disporre investimenti per nuove strutture immobiliari e per nuovi impianti di presidi sanitari. (75)
    Particolari, motivate deroghe, possono essere consentite, su richiesta delle regioni, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale. (76)
    __________________

    (75) Comma aggiunto dall’art. 13, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33.

    (76) Comma aggiunto dall’art. 5, D.L. 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 giugno 1981, n. 331.

    Art. 55 (Piani sanitari regionali)

    Le regioni provvedono all’attuazione del servizio sanitario nazionale in base ai piani sanitari triennali, coincidenti con il triennio del piano sanitario nazionale, finalizzati alla eliminazione degli squilibri esistenti nei servizi e nelle prestazioni nel territorio regionale.
    I piani sanitari triennali delle regioni, che devono uniformarsi ai contenuti ed agli indirizzi del piano sanitario nazionale di cui all’articolo 53 e riferirsi agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, sono predisposti dalla giunta regionale, secondo la procedura prevista nei rispettivi statuti per quanto attiene alla consultazione degli enti locali e delle altre istituzioni ed organizzazioni interessate. I piani sanitari triennali delle regioni sono approvati con legge regionale almeno 120 giorni prima della scadenza di ogni triennio.
    Ai contenuti ed agli indirizzi del piano regionale debbono uniformarsi gli atti e provvedimenti emanati dalle regioni.

    Art. 56 (Primi piani sanitari regionali)

    Per il triennio 1980-1982 i singoli piani sanitari regionali sono predisposti ed approvati entro il 30 ottobre 1979 e devono fra l’altro prevedere:
    a) l’importo delle quote da iscrivere per ogni anno del triennio nel bilancio della regione con riferimento alle indicazioni del piano sanitario nazionale;
    b) le modalità per attuare, nelle unità sanitarie locali della regione, l’unificazione delle prestazioni sanitarie secondo quanto previsto dal quarto comma, lettera f), dell’articolo 53;
    c) gli indirizzi ai quali devono riferirsi gli organi di gestione delle unità sanitarie locali nella fase di avvio del servizio sanitario nazionale.

    Art. 57 (Unificazione dei livelli delle prestazioni sanitarie)

    Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, da emanarsi in conformità a quanto previsto dal piano sanitario nazionale di cui all’articolo 53, sono gradualmente unificate, nei tempi e nei modi stabiliti dal piano stesso, le prestazioni sanitarie già erogate dai disciolti enti mutualistici, dalle mutue aziendali e dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome degli enti previdenziali.
    Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità, ed anche in conformità a quanto previsto dalla lettera f), quarto comma, dell’articolo 53, si provvede a disciplinare l’adeguamento della partecipazione contributiva degli assistiti nonché le modalità e i tempi di tale partecipazione in funzione della soppressione delle strutture mutualistiche di cui al primo comma del presente articolo.
    Sono comunque fatte salve le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche, erogate, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, a favore degli invalidi per causa di guerra e di servizio dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili. (77)
    Nulla è innovato alle disposizioni del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per quanto riguarda le prestazioni di assistenza sanitaria curativa e riabilitativa, che devono essere garantite, a prescindere dalla iscrizione di cui al terzo comma dell’articolo 19 della presente legge, agli invalidi del lavoro, ferma restando, altresì, l’esclusione di qualunque concorso di questi ultimi al pagamento delle prestazioni sanitarie. Con legge regionale è disciplinato il coordinamento, anche mediante convenzioni, fra l’erogazione delle anzidette prestazioni e gli interventi sanitari che gli enti previdenziali gestori dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali pongono in essere, in favore degli infortunati e tecnopatici, per realizzare le finalità medico-legali di cui all’articolo 75 della presente legge. (77)
    __________________

    (77) Vedi, anche, l’art. 5, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, con l’art. 1, L. 29 febbraio 1980, n. 33.

    Art. 58 (Servizio epidemiologico e statistico)

    Nel piano sanitario nazionale di cui all’articolo 53 sono previsti specifici programmi di attività per la rilevazione e la gestione delle informazioni epidemiologiche, statistiche e finanziarie occorrenti per la programmazione sanitaria nazionale e regionale e per la gestione dei servizi sanitari.
    I programmi di attività, per quanto attiene alle competenze attribuitegli dal precedente articolo 27, sono attuati dall’Istituto superiore di sanità.
    Le regioni, nell’ambito dei programmi di cui al primo comma, provvedono ai servizi di informatica che devono essere organizzati tenendo conto delle articolazioni del servizio sanitario nazionale.
    Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono dettate norme per i criteri in ordine alla scelta dei campioni di rilevazione e per la standardizzazione e comparazione dei dati sul piano nazionale e regionale.

    Art. 59 (Riordinamento del Ministero della sanità) (78)

    [Con legge dello Stato, entro il 30 giugno 1979, si provvede al riordinamento del Ministero della sanità, che dovrà essere strutturato per l’attuazione dei compiti che gli sono assegnati dalla presente legge, in osservanza dei criteri generali e dei princìpi direttivi in essa indicati ed in stretta correlazione con le funzioni che nell’ambito del servizio sanitario nazionale debbono essere esercitate dal Ministero medesimo. In sede di riordinamento del Ministero della sanità, sarà stabilita la dotazione organica degli uffici per il funzionamento del Consiglio sanitario nazionale.

    Con la stessa legge sono rideterminate le attribuzioni e le modalità per la composizione del Consiglio superiore della sanità, con riferimento esclusivo alla natura di organo consultivo tecnico del Ministero della sanità e in funzione dei compiti assunti dal Ministero della sanità nell’ambito del servizio sanitario nazionale.

    In attesa della legge di cui al primo comma, il Ministro della sanità, con proprio decreto, costituisce, in via provvisoria, l’ufficio centrale della programmazione sanitaria, in relazione alle esigenze di cui all’art. 53, e l’ufficio per l’attuazione della presente legge con compiti di studio e predisposizione dei provvedimenti legislativi ed amministrativi connessi alla istituzione del servizio sanitario nazionale, e provvede a definire gli ambiti funzionali dei nuovi uffici apportando le necessarie modifiche anche a quelli delle attuali direzioni generali. Ai predetti uffici ed al segretariato del Consiglio sanitario nazionale sono preposti funzionari con qualifica di dirigente generale. I posti previsti nella tabella XIX, quadro A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono aumentate di tre unità. (79)

    Per le esigenze degli uffici di cui al terzo comma, la dotazione organica dei primi dirigenti, con funzioni di vice consigliere ministeriale, di cui al quadro B della richiamata tabella XIX, è elevata di dieci unità. Alla copertura dei posti complessivamente vacanti nella qualifica di primo dirigente si provvede ai sensi dell’art. 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583. ]
    __________________

    (78) Articolo abrogato dall’art. 10, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266; tale abrogazione ha efficacia dall’entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 10, D.Lgs. 266/1993.

    (79) L’art. 169, L. 11 luglio 1980, n. 312, ha interpretato autenticamente il presente comma, nel senso che: «fino alla emanazione della legge di riordinamento del Ministero della sanità all’ufficio centrale della programmazione sanitaria, all’ufficio per l’attuazione della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e al segretariato del Consiglio sanitario nazionale sono preposti i dirigenti generali nominati in conseguenza del predetto aumento».

    Art. 60 (Costituzione del Consiglio sanitario nazionale)

    Entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente legge è costituito il Consiglio sanitario nazionale di cui all’articolo 8.
    Il Consiglio sanitario nazionale, a partire dalla data del suo insediamento e fino alla conclusione delle operazioni di liquidazione degli enti e gestioni autonome preposti all’erogazione dell’assistenza sanitaria in regime mutualistico, assume i compiti attribuiti al comitato centrale di cui all’art. 4 L. 29 giugno 1977, n. 349.
    Fino all’adozione dei provvedimenti di cui all’ultimo comma dell’articolo 61 sono prorogati i compiti e i poteri affidati ai commissari liquidatori degli articoli 3 e 7, L. 29 giugno 1977, n. 349.
    Alle sedute del Consiglio sanitario nazionale convocate per l’esercizio dei compiti di cui al secondo comma partecipano con voto consultivo i cinque commissari liquidatori designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed i cinque membri proposti dal CNEL di cui al secondo comma dell’art. 4, L. 29 giugno 1977, n. 349.
    Per l’assolvimento dei propri compiti il Consiglio sanitario nazionale si avvale, sino al riordinamento del Ministero della sanità di cui al precedente art. 59, dell’esistente segreteria del comitato centrale di cui all’art. 4, L. 29 giugno 1977, n. 349.

    Art. 61 (Costituzione delle unità sanitarie locali)

    Le regioni, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge e secondo le norme di cui al precedente Titolo I, individuano gli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali, ne disciplinano con legge i compiti, la struttura, la gestione, l’organizzazione, il funzionamento e stabiliscono i criteri per l’articolazione delle unità sanitarie locali in distretti sanitari di base.
    Con provvedimento da adottare entro il 31 dicembre 1979 secondo le norme dei rispettivi statuti le regioni costituiscono le unità sanitarie locali.
    Le regioni, con lo stesso provvedimento di cui al comma precedente, adottano disposizioni:
    a) per il graduale trasferimento ai comuni, perché siano attribuiti alle unità sanitarie locali, delle funzioni, dei beni e delle attrezzature di cui sono attualmente titolari gli enti o gli uffici di cui, a norma della presente legge, vengano a cessare i compiti nelle materie proprie del servizio sanitario nazionale;
    b) per l’utilizzazione presso i servizi delle unità sanitarie locali del personale già dipendente dagli enti od uffici di cui alla precedente lettera a) che a norma della presente legge è destinato alle unità sanitarie locali, nonché per il trasferimento del personale medesimo dopo la definizione degli organici secondo quanto disposto nei provvedimenti assunti in attuazione di quanto previsto dal penultimo comma, punto 4, del precedente articolo 15;
    c) per la gestione finanziaria dei servizi di cui alla precedente lettera a) a partire dalla data di costituzione delle unità sanitarie locali, con l’obbligo di fissare i limiti massimi di spesa consentiti per le attribuzioni del personale e per l’acquisto di beni e servizi e di prevedere periodici controlli della spesa e le responsabilità in ordine alla stessa.
    Fino a quando non sarà stato emanato il provvedimento di cui al secondo comma del presente articolo, la tutela sanitaria delle attività sportive, nelle regioni che non abbiano emanato proprie norme in materia, continuerà ad essere assicurata, con l’osservanza dei principi generali contenuti nella legge 26 ottobre 1971, n. 1099, e delle normative stabilite dalle singole federazioni sportive riconosciute dal CONI, secondo i propri regolamenti.

    Art. 62 (Riordinamento delle norme in materia di profilassi internazionali e di malattie infettive e diffusive)

    Il Governo, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, a modificare, integrare, coordinare e riunire in testo unico le disposizioni vigenti in materia di profilassi internazionale, ivi compresa la zooprofilassi, e di malattie infettive e diffusive, ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie, e le altre norme specifiche, tenendo conto dei principi, delle disposizioni e delle competenze previsti dalla presente legge. Sino all’emanazione del predetto testo unico, si applicano in quanto non in contrasto con le disposizioni della presente legge, le norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le altre disposizioni vigenti in materia.

    Art. 63 (Assicurazione obbligatoria)

    A decorrere dal 1° gennaio 1980 l’assicurazione contro le malattie è obbligatoria per tutti i cittadini.
    I cittadini che, secondo le leggi vigenti, non sono tenuti all’iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica sono assicurati presso il servizio sanitario nazionale nel limite delle prestazioni sanitarie erogate agli assicurati del disciolto INAM.
    A partire dalla data di cui al primo comma i cittadini di cui al comma precedente soggetti all’obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono tenuti a versare annualmente un contributo per l’assistenza di malattia, secondo le modalità di cui ai commi seguenti, valido anche per i familiari che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma. Gli adempimenti per la riscossione ed il recupero in via giudiziale della quota di cui al precedente comma sono affidati all’INPS che vi provvederà secondo le norme e le procedure che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto sarà stabilita la procedura di segnalazione all’INPS dei soggetti tenuti al pagamento. Per il mancato versamento o per l’omessa od infedele denuncia dei dati indicati nel decreto di cui al comma precedente si applicano le sanzioni previste per i datori di lavoro soggetti alle procedure di cui al D.M. 5 febbraio 1969. (80)
    Il contributo dovuto dai cittadini italiani all’estero anche se non soggetti all’obbligo della predetta dichiarazione dei redditi è disciplinato dal decreto di cui all’art. 37 della presente legge. (81)
    Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro il 30 ottobre di ogni anno di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, è stabilita la quota annuale da porre a carico degli interessati per l’anno successivo. Detta quota è calcolata tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio pro-capite dell’anno precedente per le prestazioni sanitarie di cui al secondo comma. (82)
    [Gli interessati verseranno la quota di cui al precedente comma mediante accreditamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale di Roma con imputazione ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato. (83) ]

    [Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, saranno stabilite le modalità di accertamento dei soggetti tenuti al pagamento, in collegamento con la dichiarazione dei redditi, nonché i tempi con i controlli relativi ai versamenti di cui al precedente comma. (83) ]

    Per il mancato versamento o per omessa o infedele dichiarazione, si applicano le sanzioni previste per tali casi nel titolo V del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
    __________________

    (80) Comma così sostituito dall’art. 15, D.L. 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1980, n. 441.

    (81) Comma inserito dall’art. 15, D.L. 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1980, n. 441.

    (82) Comma modificato dall’art. 15, D.L. 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1980, n. 441.

    (83) Comma abrogato dall’art. 15, D.L. 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1980, n. 441.

    Titolo III

    NORME TRANSITORIE E FINALI

    Art. 64 (Norme transitorie per l’assistenza psichiatrica)

    La regione, nell’ambito del piano sanitario regionale, disciplina il graduale superamento degli ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici e la diversa utilizzazione, correlativamente al loro rendersi disponibili, delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento. La regione provvede inoltre a definire il termine entro cui dovrà cessare la temporanea deroga per cui negli ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne facciano richiesta, coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 e che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera; tale deroga non potrà comunque protrarsi oltre il 31 dicembre 1980. (84)
    Entro la stessa data devono improrogabilmente risolversi le convenzioni di enti pubblici con istituti di cura privati che svolgano esclusivamente attività psichiatrica. (84)
    E’ in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o sezioni psichiatriche o sezioni neurologiche o neuro-psichiatriche.
    La regione disciplina altresì, con riferimento alle norme di cui agli articoli 66 e 68, la destinazione alle unità sanitarie locali dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e degli altri enti pubblici che all’atto dell’entrata in vigore della presente legge provvedono, per conto o in convenzione con le amministrazioni provinciali, al ricovero ed alla cura degli infermi di mente, nonché la destinazione dei beni e del personale delle amministrazioni provinciali addetto ai presidi e servizi di assistenza psichiatrica e di igiene mentale. Quando tali presidi e servizi interessino più regioni, queste provvedono d’intesa.
    La regione, a partire dal 1° gennaio 1979, istituisce i servizi psichiatrici di cui all’articolo 35, utilizzando il personale dei servizi psichiatrici pubblici. Nei casi in cui nel territorio provinciale non esistano strutture pubbliche psichiatriche, la regione, nell’ambito del piano sanitario regionale e al fine di costituire i presidi per la tutela della salute mentale nelle unità sanitarie locali, disciplina la destinazione del personale, che ne faccia richiesta, delle strutture psichiatriche private che all’atto dell’entrata in vigore della presente legge erogano assistenza in regime di convenzione, ed autorizza, ove necessario, l’assunzione per concorso di altro personale indispensabile al funzionamento di tali presidi.
    Sino all’adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i servizi di cui al quinto comma dell’articolo 34 sono ordinati secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, al fine di garantire la continuità dell’intervento sanitario a tutela della salute mentale, e sono dotati di un numero di posti letto non superiore a 15. Sino all’adozione di provvedimenti delegati di cui all’art. 47 le attribuzioni in materia sanitaria del direttore, dei primari, degli aiuti e degli assistenti degli ospedali psichiatrici sono quelle stabilite, rispettivamente, dagli artt. 4 e 5 e dell’art. 7, D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128.
    Sino all’adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i divieti di cui all’art. 6 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella L. 17 agosto 1974, n. 386, sono estesi agli ospedali psichiatrici e neuro-psichiatrici dipendenti dalle IPAB o da altri enti pubblici o dalle amministrazioni provinciali. Gli eventuali concorsi continuano ad essere espletati secondo le procedure applicate da ciascun ente prima dell’entrata in vigore della presente legge.
    Tra gli operai sanitari di cui alla lettera i) dell’art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono compresi gli infermieri di cui all’art. 24 del regolamento approvato con R.D. 16 agosto 1909, n. 615. Fermo restando quanto previsto dalla lettera a) dell’art. 6 della presente legge la regione provvede all’aggiornamento e alla riqualificazione del personale infermieristico, nella previsione del superamento degli ospedali psichiatrici ed in vista delle nuove funzioni di tale personale nel complesso dei servizi per la tutela della salute mentale delle unità sanitarie locali. Restano in vigore le norme di cui all’art. 7, ultimo comma, L. 13 maggio 1978, n. 180.
    __________________

    (84) Per la proroga dei termini previsti dal presente comma, vedi l’art. 3, D.L. 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 giugno 1981, n. 331.

    Art. 65 (Attribuzione, per i servizi delle unità sanitarie locali, di beni già di pertinenza degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppressi)

    In applicazione del progetto di riparto previsto dall’ultimo comma dell’articolo 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e d’intesa con le regioni interessate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, sia i beni mobili ed immobili che le attrezzature destinati prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli enti, casse mutue e gestioni soppressi sono trasferiti al patrimonio dei comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali. (85)
    Con legge regionale sono disciplinati lo svincolo di destinazione dei beni di cui al precedente comma, il reimpiego ed il reinvestimento dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari, nonché la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi.
    Alle operazioni di trasferimento di cui al primo comma provvedono i commissari liquidatori di cui alla citata L. 29 giugno 1977, n. 349, che provvedono altresì al trasferimento di tutti i rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle unità sanitarie locali.
    I rimanenti beni, ivi comprese le sedi in Roma delle Direzioni generali degli enti soppressi sono realizzati dalla gestione di liquidazione ai sensi dell’art. 77 ad eccezione dell’immobile sede della Direzione generale dell’INAM che è attribuito al patrimonio dello Stato. (86)
    [Le regioni possono assegnare parte dei predetti beni in uso all’INPS, per la durata del primo piano sanitario nazionale, per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 74 e 76 della presente legge, nonché al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le esigenze delle sezioni circoscrizionali dell’impiego. (89) (87) ]

    Le Regioni assegnano parte dei beni di cui al precedente comma in uso all’Istituto nazionale della previdenza sociale, per la durata del primo piano sanitario nazionale, per le esigenze connesse allo svolgimento di compiti di cui agli articoli 74 e 76 della presente legge, nonché al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le esigenze delle sezioni circoscrizionali dell’impiego, secondo i piani concordati con le Amministrazioni predette tenendo conto delle loro esigenze di efficienza e funzionalità. (88)
    __________________

    (85) Comma così sostituito dall’art. 21, comma 3, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638.

    (86) Comma così modificato dall’art. 1, D.P.R. 5 giugno 1993, n. 177.

    (87) Comma abrogato dall’art. 5, L. 23 aprile 1981, n. 155.

    (88) Comma aggiunto dall’art. 5, L. 23 aprile 1981, n. 155.

    (89) Comma aggiunto dall’art. 20, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33.

    Art. 66 (Attribuzione, per i servizi delle unità sanitarie locali, di beni già di pertinenza di enti locali)

    Sono trasferiti al patrimonio del comune in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali:
    a) i beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle province o a consorzi di enti locali e destinati ai servizi igienico-sanitari (90) ;
    b) i beni mobili ed immobili e le attrezzature degli enti ospedalieri, degli ospedali psichiatrici e neuro-psichiatrici e dei centri di igiene mentale dipendenti dalle province o da consorzi delle stesse o dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui al settimo comma dell’art. 64, nonché degli altri statuti di prevenzione e cura e dei presidi sanitari extraospedalieri dipendenti dalle province o da consorzi di enti locali.
    I rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle unità sanitarie locali sono trasferiti ai comuni competenti per territorio.
    E’ affidata alle unità sanitarie locali la gestione dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature destinati ai servizi igienico-sanitari dei comuni e all’esercizio di tutte le funzioni dei comuni e loro consorzi in materia igienico-sanitaria.
    Le regioni adottano gli atti legislativi ed amministrativi necessari per realizzare i trasferimenti di cui ai precedenti commi per regolare i rapporti patrimoniali attivi e passivi degli enti e degli istituti di cui alle lettere a) e b) del primo comma.
    Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede con le modalità e nei termini previsti dall’articolo 61.
    Con le stesse modalità ed entro gli stessi termini gli enti ed istituti di cui alle lettere a) e b), del primo comma perdono, ove l’abbiano, la personalità giuridica.
    Con legge regionale sono disciplinati lo svincolo di destinazione dei beni di cui al primo comma, il reimpiego ed il reinvestimento in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione, nonché la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi.
    __________________

    (90) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, D.P.R. 5 giugno 1993, n. 177; tale modifica ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto nella G.U., ai sensi di quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 1, D.P.R. 177/1993.

    Art. 67 (Norme per il trasferimento del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse) (91)

    Entro il 30 giugno 1979, in applicazione del progetto di riparto previsto dall’ultimo comma dell’art. 4, L. 29 giugno 1977, n. 349, il Ministro della sanità di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale e le organizzazioni sindacali confederali rappresentate nel CNEL, stabilisce i contingenti numerici, distinti per amministrazione od ente e per qualifica, del personale da iscrivere nei ruoli regionali del personale addetto ai servizi delle unità sanitarie locali, e del personale da assegnare all’Istituto nazionale della previdenza sociale, all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e ad altri enti e pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali, per le seguenti esigenze:
    a) per il fabbisogno di personale relativo ai servizi delle unità sanitarie locali e per i compiti di cui agli articoli 74, 75 e 76;
    b) per la copertura dei posti in organico degli enti pubblici anzidetti, riservati ai sensi dell’art. 43, L. 20 marzo 1975, n. 70, così come risultano dai provvedimenti attuativi dell’articolo 25 della suddetta legge.
    I medici ed i veterinari provinciali inquadrati nei ruoli regionali sono trasferiti al servizio sanitario nazionale e collocati nei ruoli di cui all’articolo 47, salvo diversa necessità della regione.
    I contingenti numerici di cui al primo comma comprendono anche il personale dipendente, alla data del 1° dicembre 1977, dalle associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri di cui all’articolo 40, L. 12 febbraio 1968, n. 132; detto personale, per il quale viene risolto ad ogni effetto il precedente rapporto, sarà assunto presso le amministrazioni di destinazione previo accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 47, fatta eccezione per quello rappresentato dal limite di età.
    Entro il 31 dicembre 1979 i commissari liquidatori di cui alla L. 29 giugno 1977, n. 349, dispongono, su proposta formulata dalle regioni previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, il comando del personale presso le unità sanitarie locali, nell’ambito dei contingenti di cui al primo comma e sulla base di criteri oggettivi di valutazione fissati dal Consiglio sanitario nazionale.
    Entro la stessa data i commissari liquidatori di cui alla L. 29 giugno 1977, n. 349, dispongono, su proposta del Ministro della sanità, previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, con riferimento ai contingenti di cui al primo comma e sulla base di criteri oggettivi di valutazione fissati dal Consiglio sanitario nazionale, il comando del personale presso enti e pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali.
    Allo scadere dell’anno del comando di cui ai due precedenti commi tutto il personale comandato sia ai sensi della presente legge, che della legge 17 agosto 1974, n. 386, e della legge 29 giugno 1977, n. 349, comunque utilizzato dalle regioni, è trasferito alle stesse, alle unità sanitarie locali ed alle amministrazioni ed enti presso cui presta servizio in una posizione giuridica e di livello funzionale corrispondente a quella ricoperta nell’ente o gestione di provenienza alla data del trasferimento stesso, secondo le tabelle di equiparazione previste dal terzo comma, n. 3, dell’articolo 47.
    Il personale non comandato ai sensi dei precedenti commi è assegnato provvisoriamente nei ruoli unici istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 618, con le procedure e i criteri di cui all’art. 1-quaterdecies della L. 21 ottobre 1978, n. 641, nella posizione giuridica e di livello funzionale ricoperta all’atto dell’assegnazione. A tutto il personale assegnato in via transitoria ai ruoli unici ai sensi della presente legge e della L. 21 ottobre 1978, n. 641, continua ad applicarsi fino alla data dell’inquadramento definitivo nei ruoli unificati dei dipendenti civili dello Stato il trattamento economico, normativo e di fine servizio previsto dalle leggi e dagli ordinamenti degli enti o delle gestioni di provenienza.
    Il personale già comandato presso amministrazioni statali ai sensi dell’art. 6, L. 29 giugno 1977, n. 349, è trasferito ai ruoli unici di cui al comma precedente ed è assegnato, a domanda, all’amministrazione presso la quale presta servizio, unitamente a quello già assegnato ai sensi dell’art. 6, L. 23 dicembre 1975, n. 698.
    Fino a sei mesi dall’entrata in funzione delle unità sanitarie locali è consentita la possibilità di convenzionare con le limitazioni previste dall’art. 48, terzo comma, n. 4), i medici dipendenti degli enti di cui agli artt. 67, 68, 72, 75 già autorizzati in base alle vigenti disposizioni.
    __________________

    (91) Vedi, anche, l’art. 5, D.L. 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1980, n. 441.

    Art. 68 (Norme per il trasferimento del personale di enti locali)

    Con legge regionale entro il 30 giugno 1979 è disciplinata l’iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al quarto comma, n. 1), dell’art. 47 del personale dipendente dagli enti di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell’articolo 66 nonché dai comuni che risulti addetto ai servizi sanitari trasferiti, in modo continuativo da data non successiva al 30 giugno 1977, salvo le assunzioni conseguenti a concorsi pubblici espletati fino alla entrata in vigore della presente legge.
    Con la medesima legge e con gli stessi criteri e modalità di cui al primo comma, è parimenti iscritto nei ruoli regionali di cui al precedente comma, il personale tecnico-sanitario, trasferito e già inquadrato nei ruoli della regione, proveniente da posti di ruolo conseguiti per effetto di pubblico concorso, presso gli uffici sanitari comunali, i laboratori provinciali di igiene e profilassi delle due sezioni e altri servizi degli enti locali, che ne faccia richiesta, alla regione di appartenenza, entro 120 giorni dall’emanazione del decreto governativo di cui all’articolo 47 della presente legge.
    Parimenti il personale tecnico-sanitario assunto dalle regioni per i servizi regionali può essere inquadrato, se ne faccia richiesta entro i termini anzidetti, nel servizio sanitario nazionale, con le disposizioni di cui allo stesso articolo 47, comma quinto, lettera c).
    Il personale di cui ai precedenti commi è assegnato alle unità sanitarie locali, nella posizione giuridica e funzionale corrispondente a quella ricoperta nell’ente di provenienza, secondo le tabelle di equiparazione previste dall’articolo 47, terzo comma, n. 3).
    Sino all’entrata in vigore del primo accordo nazionale unico di cui al nono comma dell’articolo 47 al personale in oggetto spetta il trattamento economico previsto dall’ordinamento vigente presso gli enti di provenienza, ivi compresi gli istituti economico-normativi previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 431 e dalla legge 21 giugno 1971, n. 515, e dai decreti applicativi delle medesime, nonché dall’articolo 13 della legge 29 giugno 1977, n. 349.

    Art. 69 (Entrate del fondo sanitario nazionale) (94)

    A decorrere dal 1° gennaio 1979, in relazione a quanto disposto negli articoli 51 e 52, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato:
    a) i contributi assicurativi di cui all’art. 76;
    b) le somme già destinate in via diretta e indiretta dalle regioni, dalle province, dai comuni e loro consorzi, nonché da altri enti pubblici al finanziamento delle funzioni esercitate in materia sanitaria, in misura non inferiore a quelle accertate nell’anno 1977 maggiorate del 14 per cento (92) (93);
    c) i proventi ed i redditi netti derivanti dal patrimonio trasferito ai comuni per le unità sanitarie locali (93);
    d) gli avanzi annuali delle gestioni dell’assicurazione contro la tubercolosi gestite dall’INPS e da altri enti mutuo-previdenziali;
    e) i proventi derivanti da attività a pagamento svolte dalle unità sanitarie locali e dai presidi sanitari ad esse collegati, nonché da recuperi, anche a titolo di rivalsa (93).
    Le somme di cui alla lettera b) possono essere trattenute, a compensazione, sui trasferimenti di fondi dello Stato a favore degli enti ivi indicati.
    Sono altresì versate all’entrata del bilancio dello Stato i proventi ed i redditi netti derivanti, per l’anno 1979, dal patrimonio degli enti ospedalieri e degli enti, casse, servizi e gestioni autonome in liquidazione, di cui all’art. 12-bis, D.L. 8 luglio 1974, n. 264 convertito, nella L. 17 agosto 1974, n. 386.
    I versamenti al bilancio dello Stato devono essere effettuati: per i contributi assicurativi di cui alla lettera a) entro i termini previsti dall’articolo 24 della legge finanziaria; per le somme di cui alla lettera b) entro 15 giorni dal termine di ogni trimestre nella misura di 3/12 dello stanziamento di bilancio; per i proventi ed i redditi di cui alle lettere c) ed e), nonché di quelli di cui al terzo comma entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre; per gli avanzi di cui alla lettera d) entro 15 giorni dall’approvazione dei bilanci consuntivi della gestione.
    Alla riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo e non versate allo Stato nei termini previsti, nonché ai relativi interessi di mora, provvede l’Intendenza di finanza, secondo le disposizioni del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, relativo alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
    Cessano di avere vigore, con effetto dal 1° gennaio 1979, le norme che prevedono la concessione di contributi dello Stato ad enti, organismi e gestioni il cui finanziamento è previsto dalla presente legge.
    __________________

    (92) Percentuale elevata al 16%, per il 1982, dall’art. 1, D.L. 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1982, n. 98.

    (93) Vedi, anche, l’art. 25, L. 27 dicembre 1983, n. 730.

    (94) Vedi, anche, l’art. 1, D.L. 26 maggio 1979, n. 154.

    Art. 70 (Scorporo dei servizi sanitari della Croce rossa Italiana – CRI – e riordinamento dell’Associazione) (95) (96)

    Con effetto dal 1° gennaio 1980, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono trasferiti ai comuni competenti per territorio per essere destinati alle unità sanitarie locali i servizi di assistenza sanitaria dell’Associazione della Croce rossa italiana (CRI), non connessi direttamente alle sue originarie finalità, nonché i beni mobili ed immobili destinati ai predetti servizi ed il personale ad essi adibito, previa individuazione del relativo contingente.
    Per il trasferimento dei beni e del personale si adottano in quanto applicabili le disposizioni di cui agli articoli 65 e 67.
    Il Governo, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento della Associazione della Croce rossa italiana con l’osservanza dei seguenti criteri direttivi:
    1) l’organizzazione dell’Associazione dovrà essere ristrutturata in conformità del principio volontaristico della Associazione stessa;
    2) i compiti dell’Associazione dovranno essere rideterminati in relazione alle finalità statutarie ed agli adempimenti commessi dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali e dagli organi della Croce rossa internazionale alle società di Croce rossa nazionali;
    3) le strutture dell’Associazione, pur conservando l’unitarietà del sodalizio, dovranno essere articolate su base regionale;
    4) le cariche dovranno essere gratuite e dovrà essere prevista l’elettività da parte dei soci qualificati per attive prestazioni volontarie nell’ambito dell’Associazione.
    __________________

    (95) Per il rinnovo fino al 31 luglio 1980 delle deleghe di cui al presente articolo, vedi l’art. 2, comma 1, L. 29 febbraio 1980, n. 33.

    (96) Vedi, anche, il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 613.

    Art. 71 (Compiti delle Associazioni di volontariato)

    I compiti di cui all’articolo 2, lettera b), del decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256, possono essere svolti anche dalle Associazioni di volontariato di cui al precedente articolo 45, in base a convenzioni da stipularsi con le unità sanitarie locali interessate per quanto riguarda le competenze delle medesime.

    Art. 72 (Soppressione dell’Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni – ENPI – e dell’Associazione nazionale per il controllo della combustione – ANCC -) (100)

    Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell’industria, il commercio e l’artigianato e del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è dichiarata l’estinzione dell’Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI) (97) e dell’Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC) (98) e ne sono nominati i commissari liquidatori.
    Ai predetti commissari liquidatori sono attribuiti, sino al 31 dicembre 1979, i compiti e le funzioni che la legge 29 giugno 1977, n. 349, attribuisce ai commissari liquidatori degli enti mutualistici. La liquidazione dell’ENPI e della ANCC è disciplinata ai sensi dell’articolo 77.
    A decorrere dal 1° gennaio 1980 i compiti e le funzioni svolti dall’ENPI e dalla ANCC sono attribuiti rispettivamente ai comuni, alle regioni e agli organi centrali dello Stato, con riferimento all’attribuzione di funzioni che nella stessa materia è disposta dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dalla presente legge. Nella legge istitutiva dell’Istituto superiore per la prevenzione e per la sicurezza del lavoro sono individuate le attività e le funzioni già esercitate dall’ENPI e dall’ANCC attribuite al nuovo Istituto e al CNEN. (99)
    A decorrere dalla data di cui al precedente comma, al personale, centrale e periferico, dell’ENPI e dell’ANCC, si applicano le procedure dell’articolo 67 al fine di individuare il personale da trasferire all’Istituto superiore per la sicurezza e la prevenzione del lavoro e da iscrivere nei ruoli regionali per essere destinato ai servizi delle unità sanitarie locali e in particolare ai servizi di cui all’articolo 22.
    Si applicano per il trasferimento dei beni dell’ENPI e dell’ANCC le norme di cui all’articolo 65 ad eccezione delle strutture scientifiche e dei laboratori centrali da destinare all’Istituto superiore per la sicurezza e la prevenzione del lavoro.
    __________________

    (97) Per il decreto di estinzione dell’ENPI, vedi il D.P.R. 14 febbraio 1979.

    (98) Per il decreto di estinzione dell’ANCC, vedi il D.P.R. 14 febbraio 1979.

    (99) Vedi il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619 e il D.L. 30 aprile 1981, n. 169.

    (100) Vedi, anche, l’art. 5, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33.

    Art. 73 (Trasferimento di personale statale addetto alle attività di prevenzione e di sicurezza del lavoro)

    In riferimento a quanto disposto dall’articolo 21, primo comma, con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il personale tecnico e sanitario, centrale e periferico, degli Ispettorati del lavoro addetto alle sezioni mediche, chimiche e ai servizi di protezione antinfortunistica, viene comandato, a domanda e a decorrere dal 1° gennaio 1980, presso l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, o nei presidi e servizi delle unità sanitarie locali e, in particolare, nei presidi di cui all’articolo 22.
    Per il provvedimento di cui al primo comma si adottano, in quanto applicabili, le procedure di cui all’articolo 67.

    Art. 74 (Indennità economiche temporanee) (102)

    A decorrere dal 1° gennaio 1980 e sino all’entrata in vigore della legge di riforma del sistema previdenziale, l’erogazione delle prestazioni economiche per malattia e per maternità previste dalle vigenti disposizioni in materia già erogate dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome estinti e posti in liquidazione ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386, di conversione con modificazioni del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, è attribuita all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che terrà apposita gestione. A partire dalla stessa data la quota parte dei contributi di legge relativi a tali prestazioni è devoluta all’INPS ed è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro. (101)
    Resta ferma presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la gestione dell’assicurazione contro la tubercolosi, con compiti limitati all’erogazione delle sole prestazioni economiche.
    Entro la data di cui al primo comma con legge dello Stato si provvede a riordinare la intera materia delle prestazioni economiche per maternità, malattia ed infortunio.
    __________________

    (101) Vedi il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33.

    (102) La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio-4 marzo 2008, n. 47 (Gazz. Uff. 27 febbraio 2008, n. 10, 1ª Serie speciale), ha dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 74 sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 38, 41 e 53 della Costituzione.

    Art. 75 (Rapporto con gli enti previdenziali)

    Entro il 31 dicembre 1980, con legge dello Stato sono disciplinati gli aspetti previdenziali connessi con le competenze in materia di medicina legale attribuite alle unità sanitarie locali ai sensi dell’articolo 14, lettera q).
    Sino all’entrata in vigore della legge di cui al precedente comma gli enti previdenziali gestori delle assicurazioni invalidità, vecchiaia, superstiti, tubercolosi, assegni familiari, infortuni sul lavoro e malattie professionali conservano le funzioni concernenti le attività medico-legali ed i relativi accertamenti e certificazioni, nonché i beni, le attrezzature ed il personale strettamente necessari all’espletamento delle funzioni stesse, salvo quanto disposto dal comma successivo.
    Fermo restando il termine sopra previsto gli enti previdenziali di cui al precedente comma stipulano convenzioni con le unità sanitarie locali per utilizzare i servizi delle stesse, ivi compresi quelli medico-legali, per la istruttoria delle pratiche previdenziali.
    Le gestioni commissariali istituite ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, come modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386, in relazione ai compiti di assistenza sanitaria degli enti previdenziali di cui al secondo comma cessano secondo le modalità e nei termini di cui all’articolo 61.
    Gli enti previdenziali di cui al presente articolo, fino alla data indicata nel primo comma, applicano al personale medico dipendente dagli stessi gli istituti normativi previsti specificamente per i medici dalle norme delegate di cui all’articolo 47.

    Art. 76 (Modalità transitorie per la riscossione dei contributi obbligatori di malattia)

    Fino al 31 dicembre 1979 gli adempimenti relativi all’accertamento, alla riscossione e al recupero in via giudiziale dei contributi sociali di malattia e di ogni altra somma ad essi connessa restano affidati agli enti mutualistici ed altri istituti e gestioni interessati, posti in liquidazione ai sensi della legge 29 giugno 1977, n. 349.
    A decorrere dal 1° gennaio 1980 e fino alla completa fiscalizzazione degli oneri sociali tali adempimenti sono affidati all’INPS, che terrà contabilità separate per ciascuno degli enti o gestioni soppressi e vi provvederà secondo le norme e le procedure in vigore per l’accertamento e la riscossione dei contributi di propria pertinenza.
    [Tali adempimenti restano invece affidati agli enti mutualistici e ad altri istituti e gestioni interessati posti in liquidazione ai sensi della legge 29 giugno 1977, n. 349, per i contributi di malattia riferiti agli anni 1979 e precedenti. (103) ]

    I contributi di competenza degli enti di malattia dovranno affluire in apposito conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al Ministero del tesoro, mediante versamento da parte dei datori di lavoro o degli esattori od enti, incaricati della riscossione a mezzo ruolo, con bollettino di conto corrente postale o altro idoneo sistema stabilito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
    Restano salve le sanzioni penali previste in materia dalla vigente legislazione.
    Per l’attuazione dei nuovi compiti provvisoriamente attribuiti ai sensi del presente articolo, l’INPS, sia a livello centrale che periferico, è tenuto ad avvalersi di personale degli enti già preposti a tali compiti. Le competenze fisse ed accessorie ed i relativi oneri riflessi sono a carico dell’INPS.
    A decorrere dal 1° gennaio 1980 vengono affidati all’INPS gli adempimenti previsti da convenzioni già stipulate con l’INAM ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale.
    __________________

    (103) Comma abrogato dall’art. 23 quinquies, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33.

    Art. 77 (Liquidazione degli enti soppressi e ripiano delle loro passività)

    Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 60, alla liquidazione degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all’articolo 12-bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, come modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386, si provvede, entro 18 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sulla base delle direttive emanate, in applicazione dell’art. 4, quarto comma, L. 29 giugno 1977, n. 349, dal comitato centrale istituito con lo stesso articolo 4. (104)
    Prima che siano esaurite le operazioni di liquidazione degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui al precedente comma, i commissari liquidatori provvedono a definire tutti i provvedimenti da adottarsi in esecuzione di decisioni degli organi di giustizia amministrativa non più suscettibili di impugnativa. Entro lo stesso periodo i commissari liquidatori provvedono, ai soli fini giuridici, alla ricostruzione della carriera dei dipendenti che, trovandosi in aspettativa per qualsiasi causa, ne abbiano diritto al termine della aspettativa in base a norme di legge o regolamentari.
    Le gestioni di liquidazione che non risultano chiuse nel termine di cui al primo comma sono assunte dallo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
    I commissari liquidatori delle gestioni di cui al terzo comma cessano dalle loro funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione delle gestioni stesse da parte dell’ufficio liquidazioni. Entro tale termine essi devono consegnare all’ufficio liquidazioni medesimo tutte le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto della loro intera gestione.
    Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui al terzo comma sono fatte affluire in apposito conto corrente infruttifero di tesoreria dal quale il Ministro del tesoro può disporre prelevamenti per la sistemazione delle singole liquidazioni e per la copertura dei disavanzi di quelle deficitarie.
    Eventuali disavanzi di liquidazione, che non è possibile coprire a carico del conto corrente di cui al quinto comma, saranno finanziati a carico del fondo previsto dall’art. 14, L. 4 dicembre 1956, n. 1404, per la cui integrazione il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario con la osservanza delle norme di cui all’art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386. Agli oneri derivanti dalle predette operazioni finanziarie si provvede per il primo anno con una corrispondente maggiorazione delle operazioni stesse per gli anni successivi con appositi stanziamenti da iscrivere annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
    Per le esigenze della gestione di liquidazione di cui al terzo comma si applica il disposto dell’art. 12, quarto comma, L. 4 dicembre 1956, n. 1404.
    __________________

    (104) Per la proroga della data prevista dal presente comma, vedi l’art. 1, ultimo comma, D.L. 1° luglio 1980, n. 285 e, successivamente, l’art. 1, comma 4, D.L. 30 aprile 1981, n. 168.

    Art. 78 (Norme fiscali)

    I trasferimenti di beni mobili ed immobili dipendenti dall’attuazione della presente legge, sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.

    Art. 79 (Esercizio delle deleghe legislative)

    Le norme delegate previste dalla presente legge sono emanate, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell’interno e del bilancio e della programmazione economica e degli altri Ministri, in ragione delle rispettive competenze indicate nei precedenti articoli, adottando la procedura complessivamente prevista dall’art. 8, L. 22 luglio 1975, n. 382. Per l’esercizio delle deleghe di cui agli articoli 23, 24, 37, 42, 47 e 59 in luogo della Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all’art. 52, L. 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni e integrazioni, i pareri sono espressi da una apposita commissione composta da 10 deputati e 10 senatori nominati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, dai Presidenti delle rispettive Camere.

    Art. 80 (Regioni a statuto speciale)

    Restano salve le competenze statutarie delle regioni a statuto speciale nelle materie disciplinate dalla presente legge. Restano ferme altresì le competenze spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le forme e condizioni particolari di autonomia definite dal D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, nel rispetto, per quanto attiene alla provincia autonoma di Bolzano, anche delle norme relative alla ripartizione proporzionale fra i gruppi linguistici e alla parificazione delle lingue italiana e tedesca. (105)
    Al trasferimento delle funzioni, degli uffici, del personale e dei beni alle regioni Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, si provvederà con le procedure previste dai rispettivi statuti. (106)
    Appositi accordi o convenzioni regolano i rapporti tra la Regione Valle d’Aosta e l’Ordine Mauriziano per quanto riguarda la utilizzazione dello Stabilimento di ricovero e cura di Aosta.
    __________________

    (105) Comma così modificato dall’art. 27, comma 7, L. 27 dicembre 1983, n. 730.

    (106) Vedi, anche, l’art. 22 D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182.

    Art. 81 (Assistenza ai mutilati e agli invalidi civili)

    Il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati e invalidi di cui all’articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché dei sordomuti e ciechi civili diventa operativo a partire dal 1° luglio 1979.

    Art. 82 (Variazioni al bilancio dello Stato)

    Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

    Art. 83 (Entrata in vigore della legge)

    La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Le disposizioni di cui ai Capi II, III e V del Titolo I e quelle di cui al Titolo III avranno effetto dal 1° gennaio 1979.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


    Legge n. 27 del 24.01.1978

    LEGGE 24 gennaio 1978, n. 27(1).

    Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche (2) .

    Art. 1. Per il mancato o insufficiente pagamento delle tasse automobilistiche e per l’inosservanza delle altre disposizioni del testo unico approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, e delle singole leggi delle regioni a statuto ordinario sulla tassa regionale di circolazione, nonché per il mancato o insufficiente pagamento dell’abbonamento all’autoradio di cui alla L. 15 dicembre 1967, n. 1235, si applicano, in deroga alle disposizioni dell’articolo 5 della L. 7 gennaio 1929, n. 4, le sanzioni amministrative stabilite nella tabella annessa alla presente legge.

    Dette sanzioni amministrative sono a carico del proprietario del veicolo a motore, del rimorchio o dell’autoscafo in solidale corresponsabilità con il conducente.

    Per i veicoli e gli autoscafi iscritti nei pubblici registri, qualora il pagamento sia effettuato entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito, si applica a carico del proprietario del veicolo o autoscafo una sanzione amministrativa pari al dieci per cento dell’importo dei tributi dovuti per il veicolo o autoscafo cui il pagamento si riferisce (3).

    [La soprattassa è elevata al 20 per cento se il pagamento è effettuato entro il secondo mese successivo alla scadenza del termine stabilito. Qualora il versamento sia effettuato successivamente la soprattassa è pari all’importo del tributo dovuto. In caso di insufficiente pagamento le predette soprattasse sono dovute sulla parte dei tributi non corrisposta. L’importo delle soprattasse non può essere inferiore a lire cinquemila] (4).

    [Le soprattasse stabilite nel precedente comma si applicano per ciascun periodo fisso quadrimestrale o semestrale cui l’inadempimento si riferisce] (5).

    Art. 2. Le violazioni sono accertate, mediante processo verbale, dagli ufficiali e dagli agenti della polizia tributaria, dagli altri organi indicati nell’art. 38 del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, e nell’art. 137 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nonché dai direttori e procuratori del registro nell’ambito del loro ufficio e nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali.

    Il processo verbale di accertamento relativo alle infrazioni delle norme riguardanti la tassa erariale e la tassa regionale di circolazione è notificato contestualmente al proprietario e al conducente, se presenti, mediante consegna di una copia del verbale stesso.

    Qualora il proprietario non sia presente ovvero non sia comunque possibile contestare l’infrazione, al proprietario o al conducente, l’ufficio o il comando da cui il verbalizzante dipende notifica, entro novanta giorni dalla data dell’accertamento, copia del processo verbale, anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

    L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

    Le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza risultante dalla carta di circolazione, o dai registri di immatricolazione, o dal pubblico registro automobilistico, o dai registri tenuti a norma dell’articolo 5, L. 11 febbraio 1971, n. 50, e dell’art. 146 del codice della navigazione, o dalla patente di guida.

    L’ufficio o il comando innanzi indicati trasmettono l’originale del processo verbale, con le prove della eseguita notificazione, all’ufficio del registro, nella cui circoscrizione la violazione è stata accertata, che provvede alla riscossione dei tributi evasi e delle sanzioni amministrative.

    Se il trasgressore non si avvale del beneficio della riduzione ad un terzo delle sanzioni amministrative previsto dalla nota in calce alla tabella annessa alla presente legge, l’ufficio del registro emette a suo carico ingiunzione di pagamento per il recupero dei tributi evasi e delle sanzioni amministrative nella misura intera.

    Gli uffici del registro verseranno l’importo dei tributi evasi e delle sanzioni amministrative nelle casse dello Stato e della regione a statuto ordinario nel cui territorio i veicoli e gli autoscafi risultano immatricolati ovvero, qualora non occorra il documento di circolazione, della regione nel cui territorio risiede il proprietario. Le sanzioni amministrative sono ripartite tra lo Stato e la regione in proporzione al tributo di rispettiva competenza (6).

    Art. 3. Contro l’ingiunzione di pagamento può essere proposto ricorso all’intendente di finanza, tramite l’ufficio del registro che ha emesso l’ingiunzione, entro trenta giorni dalla notificazione di questa .

    I ricorsi devono essere presentati direttamente o spediti mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l’ufficio ne rilascia ricevuta. Se i ricorsi sono inviati a mezzo posta la data di spedizione vale quale data di presentazione.

    D’ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso, o in successiva istanza, l’intendente di finanza può sospendere per gravi motivi l’esecuzione dell’atto impugnato.

    Le decisioni dell’intendente di finanza, adottate ai sensi della presente legge, sono definitive.

    L’azione giudiziaria deve essere promossa a pena di decadenza entro sei mesi dalla notificazione della decisione definitiva. Il ricorrente ha comunque facoltà di adire l’autorità giudiziaria quando siano trascorsi sei mesi dalla presentazione del ricorso senza che gli sia stata notificata la relativa decisione (7) .

    Art. 4. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge le regioni dovranno trasmettere all’intendente di finanza competente per territorio, perché provveda alla loro definizione, tutti i ricorsi depositati presso gli uffici regionali.

    Art. 5. È abrogata ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con la presente legge.

    Art. 6. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    Tabella delle infrazioni (8)

    1. – Circolazione con veicolo a motore rimorchio o navigazione con autoscafo senza il pagamento della tassa.

    Soprattassa pari a tre volte la tassa annua dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso.

    2. – Circolazione con veicolo a motore, rimorchio o navigazione con pagamento della tassa in misura inferiore a quella dovuta.

    Soprattassa pari a tre volte la differenza tra la tassa annua dovuta a quella pagata rapportata ad anno, oltre il pagamento della differenza di tassa.

    3. – Circolazione di veicolo a motore o navigazione di autoscafo, con apparecchio di radio diffusione installato, senza il pagamento del  relativo canone di abbonamento.

    Soprattassa pari a tre volte l’importo del canone annuo di abbonamento o della relativa tassa di concessione governativa, oltre il pagamento del canone o della tassa di concessione governativa evasi.

    4. – Circolazione di veicolo a motore o navigazione di autoscafo con apparecchio di radio  diffusione installato, con pagamento del relativo abbonamento in misura inferiore a quella dovuta.

    Soprattassa pari a tre volte la differenza tra il canone annuo dovuto e quello pagato rapportato ad anno, nonché soprattassa pari a tre volte la differenza tra la tassa annua di concessione governativa dovuta e quella pagata rapportata ad anno, oltre il pagamento della differenza di canone e di tassa di concessione governativa.

    5. – Se il veicolo a motore o l’autoscafo è adibito ad un uso per il quale è dovuta una tassa maggiore di quella corrisposta.

    Soprattassa pari a tre volte la differenza tra la tassa annua dovuta e quella pagata rapportata ad anno, oltre il pagamento della differenza di tassa.

    6. – Circolazione di veicolo a motore, rimorchio o navigazione di autoscafo, con carico di cose superiore alla portata risultante dal documento di circolazione.

    Soprattassa di L. 45.000 oltre il pagamento della differenza di tassa dovuta in ragione del maggior carico trasportato.

    7. – Trasporto di persone su autocarri appartenenti ad aziende agricole ed industriali senza l’autorizzazione di cui all’articolo 28 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, oppure inosservanza delle prescrizioni di cui al successivo articolo 29 o trasporto di personale non dipendente dalla azienda proprietaria dell’autocarro.

    Soprattassa e differenza di tassa come al n. 5.

    8. – Uso della targa di prova per fini diversi.

    Soprattassa pari a sei volte la tassa annua dovuta in base alle caratteristiche del veicolo, oltre il pagamento della tassa.

    9. – Circolazione di veicoli senza il documento di circolazione sebbene la tassa risulti corrisposta.

    Soprattassa di L. 9.000.

    10. – Quando il veicolo o l’autoscafo non porti il prescritto disco contrassegno e non lo tenga esposto in modo ben visibile e nel posto stabilito (per gli autoscafi è sufficiente che il disco contrassegno sia esposto a bordo in qualsiasi posto purché in modo visibile.

    Soprattassa di L. 9.000.

    11. – Per ogni altra violazione alle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

    Soprattassa di L. 9.000.

    Nota: Le sanzioni amministrative previste nella presente tabella sono ridotte ad un terzo qualora il pagamento delle somme dovute venga effettuato entro trenta giorni dalla notifica del processo verbale, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze. In ogni caso l’importo minimo per sanzioni  amministrative non può essere inferiore a L. 5.000 (9/b).

    ____________________

    (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 febbraio 1978, n. 41.

    (2) Vedi, anche, l’art. 231, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

    (3) Articolo così modificato dall’art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, come sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, il quale ha disposto che la parola «soprattassa», ovunque ricorra nella presente legge, sia sostituita da «sanzione amministrativa».

    (4) Comma aggiunto dall’art. 5, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953. Successivamente, peraltro, il suddetto art. 5, nella parte in cui aggiungeva due commi al presente art. 1, è stato abrogato dall’art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, nel testo sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

    (5) Comma aggiunto dall’art. 5, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953. Successivamente, peraltro, il suddetto art. 5, nella parte in cui aggiungeva due commi al presente art. 1, è stato abrogato dall’art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, nel testo sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

    (6) Articolo così modificato dall’art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, come sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, il quale ha disposto che la parola «soprattassa», ovunque ricorra nella presente legge, sia sostituita da «sanzione amministrativa».

    (7) La Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno-4 luglio 1996, n. 233 (Gazz. Uff. 10 luglio 1996, n. 28, Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, ultimo comma, nella parte in cui non prevede, avverso l’ingiunzione di pagamento dell’ufficio del registro, l’esperibilità dell’azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.

    (8) L’art. 9 della legge 21 luglio 1984, n. 362, dispone che le soprattasse stabilite nell’art. 5, comma 49, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, devono intendersi sostitutive di quelle previste ai nn. 1 e 2 della presente tabella.

    (9) Numero abrogato dall’art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, nel testo sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

    (10) Numero abrogato dall’art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, nel testo sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

    (11) Numero abrogato dall’art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, nel testo sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

    (12) Numero abrogato dall’art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, nel testo sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

    (13) Numero abrogato dall’art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, nel testo sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

    (14) Numero abrogato dall’art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, nel testo sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

    (15) Numero abrogato dall’art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, nel testo sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

    (16) Numero abrogato dall’art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, nel testo sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

    (17) Numero così modificato dall’art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, come sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, il quale ha disposto che la parola «soprattassa», ovunque ricorra nella presente legge, sia sostituita da «sanzione amministrativa». Per l’importo della sanzione vedi quanto inoltre disposto dal suddetto articolo 17.

    (18) Numero così modificato dall’art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, come sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, il quale ha disposto che la parola «soprattassa», ovunque ricorra nella presente legge, sia sostituita da «sanzione amministrativa». Per l’importo della sanzione vedi quanto inoltre disposto dal suddetto articolo 17.

    (19) Numero così modificato dall’art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, come sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, il quale ha disposto che la parola «soprattassa», ovunque ricorra nella presente legge, sia sostituita da «sanzione amministrativa». Per l’importo della sanzione vedi quanto inoltre disposto dal suddetto articolo 17.

    (20) Numero così modificato dall’art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, come sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, il quale ha disposto che la parola «soprattassa», ovunque ricorra nella presente legge, sia sostituita da «sanzione amministrativa». Per l’importo della sanzione vedi quanto inoltre disposto dal suddetto articolo 17.

    (21) Numero abrogato dall’art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, nel testo sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

    (22) Numero abrogato dall’art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, nel testo sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

    (23) Numero abrogato dall’art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, nel testo sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

    (24) Numero abrogato dall’art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, nel testo sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

    (25) Numero così modificato dall’art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, come sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, il quale ha disposto che la parola «soprattassa», ovunque ricorra nella presente legge, sia sostituita da «sanzione amministrativa». Per l’importo della sanzione vedi quanto inoltre disposto dal suddetto articolo 17.

    (26) Numero così modificato dall’art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, come sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, il quale ha disposto che la parola «soprattassa», ovunque ricorra nella presente legge, sia sostituita da «sanzione amministrativa». Per l’importo della sanzione vedi quanto inoltre disposto dal suddetto articolo 17.


    D.P.R. n. 602 del 16.10.1973

    DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602(1).

    Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito (2) .

    __________________

    (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2.

    (2)  Le parole «esattore» ed «esattoria», ove ricorrenti nel presente decreto, sono state sostituite dalla parola «concessionario» per il disposto dell’art. 35, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    TITOLO I

    Riscossione delle imposte

    Capo I

    Versamenti diretti (3)

    Articolo 1. Modalità di riscossione.

    Le imposte sui redditi sono riscosse mediante:

    a) ritenuta diretta;

    b) versamenti diretti del contribuente al concessionario e alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato;

    c) iscrizione nei ruoli.

    __________________

    (3)  La partizione in capi del Titolo I è stata disposta dall’art. 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Articolo 2. Riscossione per ritenuta diretta.

    Le imposte sono pagate per ritenuta diretta nei casi indicati dalla legge e secondo le modalità previste dalle norme sulla contabilità generale dello Stato.

    Sono riscosse mediante versamento diretto al concessionario:

    1) le ritenute alla fonte effettuate a norma degli artt. 23, 24, 25, 25-bis e 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma dell’art. 29 del predetto decreto e da quelli di cui al successivo comma del presente articolo (4);

    2) [gli acconti dovuti ai sensi dell’art. 4 per l’imposta sul reddito delle persone fisiche] (5);

    3) l’imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute in base alla dichiarazione annuale (6);

    4) [le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all’art. 26, commi primo e secondo, e all’art. 30 del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d’imposta ancorché non corrisposti] (7);

    5) le ritenute alla fonte sui dividenti a norma degli articoli 27 e 73 del decreto indicato al n. 1);

    6) l’imposta locale sui redditi dovuta, in base alla dichiarazione annuale dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che si avvalgono della facoltà di approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dell’esercizio (8).

    Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato:

    a) le ritenute operate dalle amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale a norma dell’art. 29, commi quarto e quinto, del decreto indicato al primo comma, n. 1);

    b) le ritenute operate ai sensi del comma 4 dell’articolo 27 del decreto indicato al primo comma, numero 1) (9);

    c) l’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, nonché l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , ad esclusione dell’imposta applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell’articolo 16 del medesimo decreto (10);

    d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all’articolo 26, primo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d’imposta ancorché non corrisposti (11);

    e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all’articolo 26, secondo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d’imposta ancorché non corrisposti (12);

    f) le ritenute sui redditi di cui all’articolo 26, commi 3, 3-bis e 5, del decreto indicato nel numero 1, ivi compresa la somma dovuta in caso di anticipato rimborso di obbligazioni e titoli similari (13);

    g) le ritenute alla fonte sui premi di cui all’articolo 30 del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d’imposta ancorché non corrisposti (14);

    h) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dell’art. 1, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 (15) (16);

    h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (17).

    __________________

    (4)  Numero così modificato dall’art. 1-bis, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, e dall’art. 2, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953.

    (5)  Numero soppresso dall’art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.

    (6)  Numero così sostituito dall’art. 12, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

    (7)  Numero soppresso dall’art. 1-bis, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546.

    (8)  Vedi, ora, l’art. 66, D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

    (9)  Lettera così sostituita dall’art. 12, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

    (10)  Lettera aggiunta dall’art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920 e poi così sostituita dall’art. 12, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

    (11)  Lettera aggiunta dall’art. 1-bis, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, a decorrere dal 1° gennaio 1982, a norma dell’art. 1, D.L. 30 dicembre 1981, n. 792.

    (12)  Lettera aggiunta dall’art. 1-bis, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, a decorrere dal 1° gennaio 1982, a norma dell’art. 1, D.L. 30 dicembre 1981, n. 792.

    (13)  Lettera aggiunta dall’art. 1-bis, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, a decorrere dal 1° gennaio 1982, a norma dell’art. 1, D.L. 30 dicembre 1981, n. 792, e poi così sostituita dall’art. 12, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

    (14)  Lettera aggiunta dall’art. 1-bis, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, a decorrere dal 1° gennaio 1982, a norma dell’art. 1, D.L. 30 dicembre 1981, n. 792.

    (15)  Vedi, ora, l’art. 66, D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

    (16)  Lettera aggiunta dall’art. 1-bis, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, a decorrere dal 1° gennaio 1982, a norma dell’art. 1, D.L. 30 dicembre 1981, n. 792.

    (17)  Lettera aggiunta dall’art. 34, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

    Articolo 3-bis. Versamento diretto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

    Il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui alla lettera c) del secondo comma dell’articolo precedente, deve effettuarsi alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato mediante delega irrevocabile del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all’art. 54 del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. La delega può essere conferita anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al R.D. 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la L. 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. L’azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante l’indicazione dell’importo dell’ordine di versamento e della data in cui ha ricevuto e l’impegno di effettuare il versamento in tesoreria per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. Le caratteristiche e le modalità di rilascio dell’attestazione, nonché le modalità per l’esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all’amministrazione e per i relativi controlli sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro (18).

    Non si fa luogo al versamento di cui al precedente comma quando l’ammontare del versamento stesso non supera le lire mille (19).

    __________________

    (18)  Articolo aggiunto dall’art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.

    (19)  Comma aggiunto dall’art. 27, L. 13 aprile 1977, n. 114.

    Articolo 4. Acconti di imposta.

    [A titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale è corrisposto, in due quote uguali, il quaranta per cento dell’imposta relativa all’imponibile dichiarato nell’anno precedente, depurata delle ritenute alla fonte.

    L’acconto è ridotto al venti per cento, da versare in un’unica quota, se il reddito complessivo netto dichiarato nell’anno è inferiore per oltre il sessanta per cento a quello indicato nella dichiarazione presentata nell’anno precedente.

    L’acconto non è dovuto qualora la dichiarazione annuale non comporti obblighi di imposta, tenuto anche conto della ritenuta alla fonte ovvero quando trattasi di prima dichiarazione] (20).

    __________________

    (20)  Articolo abrogato dall’art. 16, L. 2 dicembre 1975, n. 576.

    Articolo 5. Esattoria competente a ricevere il versamento diretto.

    [Il versamento diretto di cui al primo comma dell’art. 3 si esegue all’esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

    Il versamento eventualmente effettuato alla esattoria incompetente è valido salva l’applicazione della sanzione di cui all’art. 93. L’esattoria che ha ricevuto il versamento deve informare l’ufficio delle imposte nella cui circoscrizione ha sede e darne contemporaneamente notizia al contribuente] (21).

    __________________

    (21)  Articolo abrogato dall’art. 24, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso art. 24.

    Articolo 5-bis. Versamento ad ufficio incompetente.

    Il versamento diretto ad una sezione di tesoreria di imposte per le quali è prescritto il versamento ad un concessionario è valido, fermo restando il diritto del concessionario competente alla attribuzione dell’aggio, il cui pagamento verrà effettuato con ordinativo tratto su apertura di credito disposta a favore del competente intendente di finanza.

    Il versamento diretto al concessionario di imposte per le quali è prescritto il versamento ad una sezione di tesoreria è valido. Al concessionario che ha ricevuto il versamento non compete alcun aggio a carico dello Stato.

    Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applica la sanzione di cui all’art. 93 (22).

    __________________

    (22)  Articolo aggiunto dall’art. 1, D.P.R. 26 maggio 1979, n. 249; per effetto dell’art. 3 dello stesso decreto, le disposizioni del primo e del secondo comma hanno effetto dal primo gennaio 1974.

    Articolo 6. Distinta dei versamenti diretti.

    Il versamento diretto è ricevuto dai concessionari in base a distinta di versamento.

    La distinta di versamento deve indicare le generalità del contribuente, domicilio fiscale, l’imposta e il periodo cui si riferisce il versamento; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalità del contribuente, deve indicare la denominazione o la ragione sociale.

    Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta di versamento.

    Il concessionario rilascia quietanza di pagamento ed appone sulla distinta di versamento il numero della quietanza stessa.

    La distinta di versamento e la quietanza debbono essere conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

    Il concessionario non può rifiutare le somme che il contribuente intende versare sempreché nella distinta non risultino assolutamente incerti i dati di cui al secondo comma. [Non sono in ogni caso ammessi, dopo il 30 giugno, i versamenti diretti di cui al n. 2) dell’art. 3] (23) (24).

    __________________

    (23)  Periodo soppresso dall’art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.

    (24)  Con D.M. 31 gennaio 1974 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1974, n. 34), sono stati approvati i modelli di distinta dei versamenti diretti alle esattorie delle imposte sul reddito applicate per ritenuta. Con altro D.M. 26 luglio 1974 (Gazz. Uff. 22 agosto 1974, n. 219), è stato approvato il modello di distinta per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche.

    Articolo 7. Versamento diretto mediante conti correnti postali.

    Il versamento diretto può essere effettuato in danaro sull’apposito conto corrente postale intestato al concessionario su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. In tal caso i certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti debbono contenere le indicazioni previste dall’art. 6, secondo comma, per le distinte di versamento (25).

    … (26).

    __________________

    (25)  Con il D.M. 19 dicembre 1973 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1973, n. 334), sono stati approvati i modelli di conto corrente postale per il versamento delle imposte sul reddito. Con D.M. 13 settembre 1974 (Gazz. Uff. 26 settembre 1974, n. 251), è stato approvato il modello per il versamento in conto corrente postale dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dovuta in base alla dichiarazione annuale. Vedi, ora, il D.Dirig. 30 marzo 1998.

    (26)  Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1990, dall’art. 3, D.L. 15 settembre 1990, n. 261.

    Articolo 8. Termini per il versamento diretto.

    I versamenti diretti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e al concessionario devono essere eseguiti:

    1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta prevista dall’articolo 3, primo comma, n. 1) e dal secondo comma, lettere a), f) e h), e sono maturati i premi di cui alla lettera g) dello stesso secondo comma (27);

    2) … (28);

    3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per l’imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l’imposta locale sui redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell’articolo 3, primo comma, ed entro il 31 maggio, per l’imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso previsto dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c) (29);

    3-bis) entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta per i versamenti previsti dall’articolo 3, secondo comma, lettera e) (30);

    3-ter) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti per i versamenti previsti dall’art. 3, secondo comma, lett. d) (31);

    4) [entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui è deliberata la distribuzione degli utili o degli acconti per la parte della ritenuta commisurata al dieci per cento degli utili stessi ai sensi dell’art. 27, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ] (32);

    5) entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre ed il 15 gennaio di ciascun anno per le ritenute operate e gli importi versati dai soci nel trimestre solare precedente in relazione agli utili di cui all’articolo 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (33).

    5-bis) entro il termine per il versamento del saldo della dichiarazione dei redditi indicato nell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, per la ritenuta prevista dall’articolo 27, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (34).

    [Per le ritenute di cui al secondo comma, lettera b) dell’art. 3, restano fermi i termini indicati nell’art. 11, legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , e successive modificazioni] (35).

    Le ritenute operate dall’Amministrazione postale ai sensi del secondo comma dell’art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , sono versate in tesoreria secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro (36).

    __________________

    (27)  Numero così sostituito dall’art. 1-bis, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, a decorrere dal 1° gennaio 1982, a norma dell’art. 1, D.L. 30 dicembre 1981, n. 792.

    (28)  Numero soppresso dall’art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.

    (29)  Numero così sostituito dall’art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 690 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1974, n. 338), dall’art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, dall’art. 9, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, ed infine dall’art. 6, D.L. 31 maggio 1994, n. 330.

    (30)  L’art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 690 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1974, n. 338), ha sostituito il n. 3, ha aggiunto il n. 3-bis e l’ultimo comma dell’art. 8 del presente decreto. Per effetto del suo art. 3 il D.P.R. n. 690 è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’art. 2 dello stesso D.P.R., inoltre, ha così disposto:

    «Art. 2. Le disposizioni del primo e secondo comma dell’articolo precedente si applicano per i versamenti delle ritenute relative ai redditi maturati nei periodi d’imposta chiusi successivamente al 30 novembre 1974». Successivamente il n. 3

    -bis è stato sostituito prima dall’art. 2, L. 4 novembre 1981, n. 626, poi, con decorrenza dal 1° febbraio 1982, dall’art. 1-bis, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, ed infine dall’art. 2, D.L. 30 dicembre 1981, n. 792 ed infine così modificato dall’art. 7, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505.

    (31)  Numero aggiunto dall’art. 2, L. 4 novembre 1981, n. 626, e poi così sostituito, con decorrenza dal 1° febbraio 1982, dall’art. 1-bis, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546.

    (32)  Numero abrogato dall’art. 12, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

    (33)  Numero modificato dall’art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, e dall’art. 29, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, poi così sostituito dall’art. 12, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

    (34)  Numero aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143. Vedi, anche, l’art. 3 dello stesso decreto.

    (35)  Comma abrogato dall’art. 12, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

    (36)  Vedi nota 15 che precede. Vedi, anche, l’art. 4, D.L. 23 dicembre 1977, n. 936.

    __________________

    Articolo 9. Mancato o ritardato versamento diretto.

    [Se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti, sugli importi non versati o versati dopo la scadenza si applica l’interesse in ragione del cinque per cento annuo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state iscritte le somme non versate (37).

    Qualora l’interesse non sia stato versato dal contribuente contestualmente all’imposta esso viene calcolato dall’ufficio ed iscritto a ruolo (38).

    L’interesse si applica anche sul maggior ammontare delle imposte o ritenute alla fonte riscuotibili mediante versamento diretto liquidato dall’ufficio delle imposte ai sensi dell’art. 36-bis, secondo comma, e 36-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600] (39).

    __________________

    (37)  Comma così modificato dall’art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920. La misura dell’interesse, originariamente del dodici per cento, è stata ridotta al 9 per cento dall’art. 7, comma 3, L. 11 marzo 1988, n. 67, al 6 per cento dall’art. 13, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, e al 5 per cento dall’art. 3, comma 141, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

    (38)  Vedi, anche, l’art. 2, D.L. 4 marzo 1976, n. 30.

    (39)  Comma aggiunto prima dall’art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, e poi modificato dall’art. 2, D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309 (Gazz. Uff. 7 giugno 1982, n. 154). Successivamente l’intero articolo è stato abrogato dall’art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, nel testo modificato dall’art. 2, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 (Gazz. Uff. 20 settembre 1999, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

    Capo II

    Riscossione mediante ruoli (40)

    Articolo 10. Definizioni.

    1. Ai fini del presente decreto si intende per:

    a) «concessionario»: il soggetto cui è affidato in concessione il servizio di riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso;

    b) «ruolo»: l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario (41).

    __________________

    (40)  La partizione in capi del titolo I è stata disposta dall’art. 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, l’art. 18 dello stesso decreto.

    (41)  Articolo così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Articolo 11. Oggetto e specie dei ruoli.

    1. Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi.

    2. I ruoli si distinguono in ordinari e straordinari.

    3. I ruoli straordinari sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione (42).

    __________________

    (42)  Articolo così sostituito, da ultimo, dall’art. 3, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Articolo 12. Formazione e contenuto dei ruoli.

    1. L’ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell’ambito territoriale cui il ruolo si riferisce (43).

    2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione, nonché le modalità dell’intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari (44).

    3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all’iscrizione (45).

    4. Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo (46) (47).

    __________________

    (43)  Per l’interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il comma 5-ter dell’art. 1, D.L. 17 giugno 2005, n. 106, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

    (44)  In attuazione del presente comma, vedi il D.M. 3 settembre 1999, n. 321.

    (45)  Comma prima sostituito dall’art. 8, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 e poi così modificato dal comma 417 dell’art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, l’art. 18-bis, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, il comma 3 del citato articolo 8 e il comma 420 del suddetto articolo 1.

    (46)  Per l’interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il comma 5-ter dell’art. 1, D.L. 17 giugno 2005, n. 106, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

    (47)  Articolo così sostituito, da ultimo, dall’art. 4, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Articolo 12-bis. Importo minimo iscrivibile a ruolo.

    1. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale importo può essere elevato con il regolamento previsto dall’articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146 (48).

    __________________

    (48)  Articolo aggiunto dall’art. 4, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, l’art. 229, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114, e l’art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

    Articolo 13. Termine per la formazione e l’invio dei ruoli all’intendenza.

    [I ruoli principali e suppletivi sono di regola formati e consegnati all’intendenza di finanza il 15 febbraio, il 15 luglio, il 15 settembre e il 15 dicembre di ciascun anno.

    Della consegna dei ruoli all’intendenza di finanza è redatto processo verbale in duplice esemplare. Uno di tali esemplari deve restare affisso in apposito albo in locali aperti al pubblico presso l’ufficio delle imposte dal giorno 5 al giorno 15 del mese successivo a quello della consegna dei ruoli all’intendenza di finanza] (49).

    __________________

    (49)  Articolo prima sostituito dall’art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920 e poi abrogato dall’art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, quanto disposto dall’art. 38 di quest’ultimo decreto.

    Articolo 14. Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo.

    Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:

    a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36-bis e 36-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni (50);

    b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;

    c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall’ufficio in base alle risultanze catastali;

    d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie (51).

    __________________

    (50)  Lettera così sostituita dall’art. 2, D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309 (Gazz. Uff. 7 giugno 1982, n. 154).

    (51)  Così sostituito dall’art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920. Vedi, anche, l’art. 19, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Articolo 15. Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi.

    Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall’ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell’atto di accertamento, per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati (52).

    [Se il contribuente ha prodotto ricorso, dette imposte sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli:

    a) dopo la decisione della commissione tributaria di primo grado, fino alla concorrenza di due terzi dell’imposta corrispondente all’imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione stessa (53);

    b) dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado, fino alla concorrenza di tre quarti dell’imposta corrispondente all’imponibile o al maggior imponibile deciso da questa (54);

    c) dopo la decisione della commissione centrale o la sentenza della corte d’appello, per l’ammontare corrispondente all’imponibile o al maggior imponibile da queste determinato] (55).

    Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l’iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti d’imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi (56).

    __________________

    (52)  Comma così sostituito, da ultimo, dall’art. 4, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462. Sull’applicabilità all’imposta sul valore aggiunto delle disposizioni di cui al presente comma vedi l’art. 23, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, nel testo sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193. Vedi, anche, l’art. 4 dello stesso D.Lgs. n. 193/2001.

    (53)  La misura dell’imposta è stata così elevata per effetto dell’art. 5, comma 7, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90.

    (54)  La misura dell’imposta è stata così elevata per effetto dell’art. 5, comma 7, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90.

    (55)  Comma abrogato dall’art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, quanto disposto dall’art. 38 dello stesso decreto.

    (56)  Comma aggiunto dall’art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920. Vedi, anche, l’art. 19, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Articolo 15-bis. Iscrizioni nei ruoli straordinari.

    1. In deroga all’articolo 15, nei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l’intero importo risultante dall’avviso di accertamento, anche se non definitivo (57).

    __________________

    (57)  Articolo aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, l’art. 20 dello stesso decreto.

    Articolo 16. Versamenti diretti non computati.

    [Se i versamenti diretti effettuati dai contribuenti, ai sensi dell’art. 3, primo comma, n. 2), non sono stati dedotti, per qualunque causa, in sede di formazione del ruolo, l’ufficio delle imposte, su segnalazione dell’esattore o su istanza del contribuente provvede allo sgravio dal ruolo della corrispondente somma. Per tale somma compete all’esattore soltanto l’aggio stabilito per la riscossione mediante versamenti diretti] (58).

    __________________

    (58)  Soppresso dall’art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920

    Articolo 17. Termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo.

    [1. Le somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza:

    a) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (59);

    b) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

    c) entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio (60) ] (61).

    __________________

    (59)  Per la proroga al 31 dicembre 2005 dei termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo relativa alle dichiarazioni presentate negli anni 2001 e 2002, vedi il comma 2-octies dell’art. 1, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

    (60)  Articolo così sostituito, da ultimo, dall’art. 6, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, gli artt. 23 e 36 dello stesso decreto.

    (61)  Articolo abrogato dal comma 5-ter dell’art. 1, D.L. 17 giugno 2005, n. 106, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

    Articolo 18. Ripartizione delle imposte in rate.

    [Le imposte iscritte nei ruoli, salvo quanto stabilito nei successivi commi, sono ripartite in due rate consecutive con scadenza al giorno 10 dei mesi di aprile e giugno per i ruoli di febbraio, dei mesi di settembre e novembre per i ruoli di luglio, dei mesi di novembre e febbraio per i ruoli di settembre e dei mesi di febbraio e aprile per i ruoli di dicembre.

    L’imposta locale sui redditi non determinati catastalmente dovuta dai soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche è iscritta nei ruoli principali e riscossa in unica soluzione il giorno 10 dei mesi di aprile, settembre, novembre e febbraio rispettivamente per i ruoli di febbraio, luglio, settembre e dicembre.

    Le imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari sono riscosse in unica soluzione alla prima scadenza utile (62).

    Le imposte liquidate ai sensi dell’art. 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed iscritte nei ruoli principali sono riscosse in unica soluzione il giorno 10 dei mesi di giugno, novembre, febbraio e aprile rispettivamente per i ruoli di febbraio, luglio settembre e dicembre. Le ritenute alla fonte liquidate ai sensi del predetto art. 36-bis ed iscritte nei ruoli speciali sono riscosse in unica soluzione alla scadenza immediatamente successiva a quella prevista dal comma precedente (63)] (64).

    __________________

    (62)  Il presente articolo, originariamente costituito da sette commi, è stato così sostituito con tre commi dall’art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.

    (63)  Comma aggiunto dall’art. 13, D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787 e poi così modificato dall’art. 2, D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309 (Gazz. Uff. 7 giugno 1982, n. 154).

    (64)  Articolo abrogato dall’art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, quanto disposto dall’art. 38 dello stesso decreto.

    Articolo 19. Dilazione del pagamento.

    1. L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili (65).

    2. [La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva] (66).

    3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

    a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

    b) l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

    c) il carico non può più essere rateizzato.

    4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione (67).

    4-bis. [Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, l’eventuale fidejussore o il terzo datore d’ipoteca non versa l’importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l’indicazione delle generalità del fidejussore stesso ovvero del terzo datore d’ipoteca, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario può procedere alla riscossione coattiva nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto] (68) (69).

    __________________

    (65) Comma così modificato prima dai commi 126 e 145 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, poi dall’art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, come modificato dalla relativa legge di conversione ed infine dall’art. 83, comma 23, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

    (66) Comma abrogato dal comma 2-bis dell’art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

    (67)  Articolo prima sostituito dall’art. 7, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e poi così modificato dall’art. 83, comma 23, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

    (68)  Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, poi così modificato dal comma 417 dell’art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, dal comma 145 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, dal comma 2-bis dell’art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione e, infine, abrogato dall’art. 83, comma 23, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni del suddetto comma 23.

    (69) Vedi, anche, l’art. 26, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dal comma 2-ter dell’art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

    Articolo 19-bis. Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali.

    1. Se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o relative ad un’area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione può essere sospesa, per non più di dodici mesi, con decreto del Ministero delle finanze (70).

    __________________

    (70)  Articolo aggiunto dall’art. 7, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, l’art. 4, comma 20, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

    Articolo 20. Interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

    Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all’accertamento d’ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4 per cento annuo (71).

    __________________

    (71)  Il presente articolo è stato prima sostituito dall’art. 8, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e poi così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 (Gazz. Uff. 20 settembre 1999, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, l’art. 20 del D.Lgs. n. 46 del 1999. Successivamente, la misura degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo è stata rideterminata al 2,75 per cento dall’art. 3, D.M. 27 giugno 2003, a decorrere dal 1° luglio 2003, e al 4 per cento dal comma 1 dell’art. 2, D.M. 21 maggio 2009, a decorrere dal 1° ottobre 2009, per i ruoli resi esecutivi dalle suddette date.

    Articolo 21. Interessi per dilazione di pagamento (72).

    Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell’articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo (73).

    L’ammontare degli interessi dovuto è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell’imposta ed è riscosso unitamente all’imposta alle scadenze stabilite.

    I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione è prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall’art. 20 e dal presente articolo (74).

    __________________

    (72)  Rubrica così sostituita dall’art. 9, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    (73)  Comma così sostituito, da ultimo, dall’art. 9, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Successivamente, la misura degli interessi di cui al presente comma è stata rideterminata al 4 per cento dall’art. 4, D.M. 27 giugno 2003, per le dilazioni concesse a decorrere dal 1° luglio 2003, e al 4,5 per cento dal comma 1 dell’art. 3, D.M. 21 maggio 2009, per le dilazioni concesse a decorrere dal 1° ottobre 2009.

    (74)  Vedi, anche, l’art. 3, comma 141, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

    Articolo 22. Attribuzione degli interessi.

    Gli interessi di cui agli articoli 20 e 21 spettano all’ente destinatario del gettito delle imposte cui si riferiscono.

    Articolo 23. Esecutorietà dei ruoli.

    [1. Il visto di esecutorietà dei ruoli è apposto sul riassunto riepilogativo che ne costituisce parte integrante e viene inviato in copia alla competente ragioneria provinciale dello Stato. Il riassunto è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

    2. Per i ruoli emessi dagli enti diversi dallo Stato e da amministrazioni statali diverse dal Ministero delle finanze il visto di esecutorietà è apposto direttamente dall’ente o dall’amministrazione che ha emesso il ruolo.

    3. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati gli uffici dell’amministrazione finanziaria competenti all’apposizione del visto di esecutorietà] (75) .

    __________________

    (75)  Articolo prima sostituito dall’art. 15, L. 30 dicembre 1991, n. 413 e poi dall’art. 24, L. 27 dicembre 1997, n. 449 ed infine abrogato dall’art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, quanto disposto dall’art. 38 di quest’ultimo decreto. Per l’individuazione degli uffici finanziari di cui al presente comma, il D.M. 2 marzo 1998 (Gazz. Uff. 12 marzo 1998, n. 59) ha così disposto:

    « Art. 1. 1. Il visto di esecutorietà sui ruoli emessi dagli uffici del Dipartimento delle dogane deve essere apposto dalle direzioni compartimentali delle dogane ed imposte indirette territorialmente competenti.

    2. Il visto di esecutorietà sui ruoli emessi dagli uffici del Dipartimento del territorio deve essere apposto dagli uffici del territorio e, ove questi non siano stati ancora attivati, dalle direzioni compartimentali del territorio, anche attraverso le proprie sezioni staccate.

    3. Il visto di esecutorietà su tutti i ruoli dell’amministrazione finanziaria, con esclusione di quelli di cui ai commi 1 e 2 deve essere apposto dai centri di servizio per i ruoli da essi formati, ovvero dagli uffici delle entrate territorialmente competenti e, ove questi non siano stati ancora attivati, dalle direzioni regionali delle entrate, anche attraverso le proprie sezioni staccate.

    4. Entro i termini di cui all’art. 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, gli uffici che hanno apposto il visto provvedono alla consegna dei ruoli al concessionario della riscossione».

    Articolo 24. Consegna del ruolo al concessionario.

    1. L’ufficio consegna il ruolo al concessionario dell’ambito territoriale cui esso si riferisce secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica.

    2. Con lo stesso o con separato decreto sono individuati i compiti che possono essere affidati al consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari relativamente alla consegna dei ruoli e le ipotesi nelle quali l’affidamento dei ruoli ai concessionari avviene esclusivamente con modalità telematiche (76) (77) .

    __________________

    (76)  Articolo così sostituito, da ultimo, dall’art. 10, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. In attuazione del presente articolo, vedi il D.M. 3 settembre 1999, n. 321.

    (77)  Vedi, anche, il comma 2-bis dell’art. 36, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 (Gazz. Uff. 20 settembre 1999, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

    Articolo 25. Cartella di pagamento.

    1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

    a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchè del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (78);

    b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

    c) del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio (79) .

    2. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata (80).

    2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l’indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo (81).

    3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato è considerato giorno festivo (82) (83) (84) .

    __________________

    (78)  Lettera così sostituita dal comma 40 dell’art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione. In deroga a quanto disposto dalla presente lettera vedi il comma 2 dell’art. 36, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come sostituito dal comma 5-ter dell’art. 1, D.L. 17 giugno 2005, n. 106, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

    (79)  Comma così modificato prima dall’art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, poi dal comma 417 dell’art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 ed infine dal comma 5-ter dell’art. 1, D.L. 17 giugno 2005, n. 106, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l’art. 23, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come sostituito dal citato comma 5-ter.

    (80)  Il modello di cui al presente comma è stato approvato con Provv. 20 marzo 2010.

    (81)  Comma aggiunto dall’art. 8, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32. Il comma 3 dello stesso art. 8 ha stabilito che tali disposizioni si applicano ai ruoli resi esecutivi a decorrere dal 1° luglio 2001. Vedi, anche, l’art. 18-bis, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    (82)  Vedi, anche, il comma 2-bis dell’art. 36, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 (Gazz. Uff. 20 settembre 1999, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

    (83)  Articolo così sostituito, da ultimo, dall’art. 11, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Con D.M. 8 novembre 1978 (Gazz. Uff. 28 novembre 1978, n. 332), modificato dal D.M. 27 gennaio 1981 (Gazz. Uff. 5 febbraio 1981, n. 35), dal D.M. 25 gennaio 1982 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1982, n. 34) e dal D.M. 19 luglio 1982 (Gazz. Uff. 29 luglio 1982, n. 207), sono stati approvati i modelli delle cartelle di pagamento delle imposte dirette riscuotibili mediante ruoli. Con D.M. 14 luglio 1992 (Gazz. Uff. 28 luglio 1992, n. 176) sono stati approvati i modelli di cartelle di pagamento afferenti la riscossione tramite ruoli dei carichi tributari liquidati dai competenti uffici finanziari ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dei carichi tributari relativi a redditi accertati. Vedi, anche, il comma 4-ter dell’art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

    (84)  La Corte costituzionale, con sentenza 7-15 luglio 2005, n. 280 (Gazz. Uff. 20 luglio 2005, n. 29 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

    Articolo 26. Notificazione della cartella di pagamento.

    La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda (85).

    La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l’articolo 149-bis del codice di procedura civile (86).

    Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario.

    Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune.

    Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso del ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.

    Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (87) (88) (89).

    __________________

    (85)  Comma prima sostituito dall’art. 12, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e poi così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

    (86) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 4 dell’art. 38, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

    (87) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 2, D.L. 25 marzo 2010, n. 40.

    (88)  La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre-7 novembre 2007, n. 366 (Gazz. Uff. 14 novembre 2007, n. 44, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del combinato disposto degli articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell’articolo 26, ultimo comma, del presente decreto, nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all’estero una residenza conoscibile dall’amministrazione finanziaria in base all’iscrizione nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell’articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano. Vedi, anche, il comma 2-bis dell’art. 36, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 (Gazz. Uff. 20 settembre 1999, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

    (89) La Corte costituzionale, con ordinanza 17-26 maggio 2006, n. 210 (Gazz. Uff. 31 maggio 2006, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’articolo 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c) ed e), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in riferimento agli artt. 1, 3 e 24 della Costituzione.

    Articolo 27. Luogo e tempo del pagamento.

    [Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato presso la sede dell’esattoria entro otto giorni dalla scadenza.

    Se ai sensi del capitolato d’appalto o del decreto istitutivo del consorzio esattoriale la riscossione deve avvenire in luoghi diversi dalla sede dell’esattoria, questa è tenuta a dare pubblica notizia, almeno otto giorni prima, del luogo, del giorno e dell’ora di inizio della riscossione.

    L’adempimento dell’anzidetta pubblicità deve essere provato, quando ne sia fatta richiesta, mediante dichiarazione del sindaco] (90) (91).

    __________________

    (90)  Vedi, anche, il comma 2-bis dell’art. 36, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 (Gazz. Uff. 20 settembre 1999, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

    (91)  Articolo abrogato dall’art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, quanto disposto dall’art. 38 dello stesso decreto.

    Articolo 28. Modalità di pagamento.

    1. Il pagamento delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato presso gli sportelli del concessionario, le agenzie postali e le banche. In caso di versamento presso le agenzie postali e le banche i costi dell’operazione sono a carico del contribuente.

    2. Fuori del territorio nazionale, il pagamento può essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dal concessionario nella cartella di pagamento.

    3. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità di pagamento, anche con mezzi diversi dal contante; in ogni caso, tali modalità devono essere tali da assicurare l’indicazione del codice fiscale del contribuente e gli estremi identificativi dell’imposta pagata (92) (93).

    3-bis. ll pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso:

    a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l’assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile;

    b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria (94).

    __________________

    (92)  Vedi, anche, il comma 2-bis dell’art. 36, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 (Gazz. Uff. 20 settembre 1999, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

    (93)  Articolo così sostituito dall’art. 13, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Le modalità di pagamento di cui al presente articolo sono state stabilite con D.M. 28 giugno 1999.

    (94) Comma aggiunto dal comma 23-bis dell’art. 83, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

    Articolo 28-bis. Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali.

    I soggetti tenuti al pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell’imposta locale sui redditi, dei tributi erariali soppressi di cui all’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie possono cedere allo Stato, in pagamento totale o parziale delle imposte stesse e degli accessori, i beni indicati negli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all’acquisizione. La disposizione non si applica ai sostituti d’imposta.

    La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti corredata da idonea documentazione deve essere presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali.

    L’Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l’esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al primo comma, l’interesse dello Stato ad acquisirli (95).

    Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro delle finanze, sentita un’apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Nella proposta di cessione l’interessato può chiedere di essere sentito dalla commissione, personalmente o a mezzo di un suo delegato.

    [Il Ministero per i beni culturali e ambientali, ricevuta la proposta di cessione, è tenuto a informarne gli enti pubblici territoriali nella cui circoscrizione trovansi i beni culturali offerti in cessione per acquisirne il parere. Su richiesta degli enti interessati, la commissione di cui al quarto comma è integrata, da un rappresentante con voto consultivo, per ciascuno degli enti richiedenti] (96).

    La proposta di cessione non sospende il pagamento delle imposte di cui al primo comma.

    L’interessato può revocare la propria proposta di cessione all’atto dell’audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero per i beni culturali e ambientali.

    Il decreto di cui al quarto comma è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro i due mesi successivi dalla data di notifica del decreto il proponente notifica al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione.

    Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica dell’accettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprietà dei beni allo Stato.

    Nel caso di cessione di beni immobili, il trasferimento allo Stato avviene a condizione che i beni siano liberi da ipoteche e da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Il decreto di cui al quarto comma e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. Il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione.

    Dopo il trasferimento dei beni, l’interessato può chiedere il rimborso delle imposte eventualmente pagate nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della proposta di cessione e quella della consegna dei beni o della trascrizione, ovvero può utilizzare, anche frazionatamente, l’importo della cessione per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma, la cui scadenza è successiva al trasferimento dei beni.

    Qualora l’interessato nei cinque anni successivi al trasferimento dei beni non abbia potuto utilizzare per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma l’importo integrale della cessione, può chiedere il rimborso della differenza, senza corresponsione di interessi.

    Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti degli eredi del cedente.

    Qualora l’Amministrazione dello Stato non intenda acquisire i beni offerti in cessione, il Ministro per i beni culturali e ambientali con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede ai sensi del precedente ottavo comma (97).

    __________________

    (95)  Comma così sostituito dall’art. 14, L. 15 maggio 1997, n. 127.

    (96)  Comma abrogato dall’art. 14, L. 15 maggio 1997, n. 127.

    (97)  Articolo aggiunto dall’art. 7, L. 2 agosto 1982, n. 512. Vedi, anche, l’art. 20, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Articolo 28-ter Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d’imposta.

    1. In sede di erogazione di un rimborso d’imposta, l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1° febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.

    2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l’agente della riscossione notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.

    3. In caso di accettazione della proposta, l’agente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’iscrizione a ruolo.

    4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l’agente della riscossione comunica in via telematica all’Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l’adesione dell’interessato alla proposta di compensazione.

    5. All’agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell’invito di cui al comma 2, nonché un rimborso forfetario pari a quello di cui all’articolo 24, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione.

    6. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo e sono stabilite le modalità di movimentazione e di rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilità speciali di cui al comma 1, nonché le modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 5 (98).

    __________________

    (98) Articolo aggiunto dal comma 13 dell’art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l’art. 20-bis, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, aggiunto dal comma 14 dell’art. 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e il comma 1 dell’art. 31, D.L. 31 maggio 2010, n. 78. Con Provv. 29 luglio 2008 (pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il 1° agosto 2008) sono state approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo.

    Articolo 29. Rilascio della quietanza.

    Per ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo il concessionario deve rilasciare quietanza al contribuente e deve farne annotazione nella scheda intestata al contribuente.

    [L’esattore può rilasciare la quietanza sulla cartella di pagamento. In tale caso la quietanza, oltre ad essere annotata nel ruolo o nella scheda, deve essere trascritta in apposito registro, numerato, timbrato e siglato in ogni foglio, prima dell’uso, dall’ufficio delle imposte] (99).

    Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti del concessionario espressamente autorizzati dal titolare (100).

    __________________

    (99)  Comma abrogato dall’art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, quanto disposto dall’art. 38 di quest’ultimo decreto.

    (100)  Vedi, anche, il comma 2-bis dell’art. 36, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 (Gazz. Uff. 20 settembre 1999, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

    Articolo 30. Interessi di mora.

    1. Decorso inutilmente il termine previsto dall’articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi (101) (102).

    __________________

    (101)  Vedi, anche, il comma 2-bis dell’art. 36, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 (Gazz. Uff. 20 settembre 1999, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Per la misura degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo vedi il D.M. 28 luglio 2000 e il Provv. 4 settembre 2009.

    (102)  Articolo così sostituito, da ultimo, dall’art. 14, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, l’art. 27 dello stesso decreto.

    Articolo 31. Imputazione dei pagamenti.

    Il concessionario non può rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute.

    Tuttavia se il contribuente è debitore di rate scadute il pagamento non può essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull’ammontare delle prime, comprese le indennità di mora, i diritti e le spese maturati a favore del concessionario.

    Nei riguardi delle rate scadute l’imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota, al debito d’imposta, di soprattassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennità di mora e non può essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore del concessionario se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennità di mora.

    Per i debiti di imposta già scaduti l’imputazione è fatta con preferenza alle imposte o quote di imposta meno garantite e fra imposte o quote di imposta ugualmente garantite con precedenza a quella più remota.

    Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le norme degli articoli 1193 e 1194 del codice civile.

    Articolo 32. Responsabilità solidale dei nuovi possessori di immobili.

    Agli effetti dell’imposta locale sui redditi i nuovi possessori di immobili a titolo di proprietà o di altri diritti reali rispondono, solidalmente con i precedenti possessori, delle imposte, soprattasse e interessi iscritti od iscrivibili a ruolo a nome di questi ultimi per il periodo di tempo successivo alla data del titolo che serve per base alla voltura catastale.

    Tuttavia nei casi in cui la presentazione di domanda di voltura catastale non abbia avuto effetto nei ruoli, l’intendente di finanza dispone, su richiesta dell’interessato, che vengano escussi soltanto i nuovi possessori con espresso divieto al concessionario di compiere qualsiasi procedura sui beni dei precedenti (103).

    __________________

    (103)  Vedi, anche, l’art. 19, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Articolo 33. Responsabilità solidale per l’imposta locale sui redditi.

    Quando il presupposto dell’imposta locale sui redditi si verifica unitariamente nei confronti di più soggetti, ciascuno di essi è tenuto in solido al pagamento della imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo, salvo rivalsa nei confronti degli altri in proporzione alla quota di spettanza dei redditi.

    La solidarietà di cui al precedente comma non opera se il possesso dei redditi spetta a più soggetti in forza di diritti reali di diversa natura (104).

    __________________

    (104)  Vedi, anche, l’art. 19, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Articolo 34. Responsabilità solidale per l’imposta sui redditi delle persone fisiche.

    Le persone i cui redditi per l’accertamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sono stati cumulati con quelli del soggetto iscritto a ruolo sono responsabili in solido con il soggetto medesimo per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a nome di quest’ultimo.

    La responsabilità solidale stabilita dal comma precedente opera anche nella ipotesi in cui non si fa luogo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 , al computo cumulativo dei redditi ai soli fini della determinazione dell’aliquota.

    Quando non ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti le persone indicate nelle lettere a) e b) dell’articolo 4 del predetto decreto sono comunque solidalmente responsabili, limitatamente al valore dei beni ad esse ceduti a qualsiasi titolo dal soggetto passivo, per il pagamento delle imposte da questo dovute per l’anno in cui è avvenuta la cessione e per gli anni precedenti (105).

    __________________

    (105)  Vedi, anche, l’art. 19, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Articolo 35. Solidarietà del sostituto di imposta.

    Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, soprattasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido (106).

    __________________

    (106)  Vedi, anche, l’art. 19, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Articolo 36. Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci.

    I liquidatori dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari. Tale responsabilità è commisurata all’importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.

    La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all’atto dello scioglimento della società o dell’ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.

    I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento dell’imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile.

    Le responsabilità previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.

    La responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall’ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell’art. 60, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 .

    Avverso l’atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636. Si applica il primo comma dell’art. 39 (107).

    __________________

    (107)  Vedi, anche, l’art. 19, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Articolo 37. Rimborso di ritenute dirette.

    Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta può ricorrere all’intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell’obbligazione tributaria entro il termine di decadenza di quarantotto mesi chiedendo il rimborso (108).

    Avverso la decisione dell’intendente di finanza, ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che sia intervenuta la decisione dell’intendente di finanza, il contribuente può ricorrere alla commissione di primo grado secondo le disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

    Al rimborso l’intendente di finanza provvede mediante ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data in cui il provvedimento di accoglimento del ricorso si è reso definitivo (109).

    __________________

    (108)  Comma così modificato dall’art. 34, comma 5, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

    (109)  Vedi, anche, l’art. 19, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Articolo 38. Rimborso dei versamenti diretti.

    Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all’intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale è stato eseguito il versamento, istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento (110).

    L’istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata (111).

    L’intendente di finanza, sentito l’ufficio delle imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento.

    Si applicano il secondo e terzo comma dell’articolo precedente.

    Quando l’importo del versamento diretto effettuato ai sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera c), dell’art. 3 è superiore a quello dell’imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’intendente di finanza provvede al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, su proposta dell’ufficio (112) (113) .

    I rimborsi delle imposte non dovute ai sensi dell’articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, richiesti dalle società non residenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 del citato articolo 26-quater o da stabili organizzazioni, situate in un altro Stato membro, di società che hanno i suddetti requisiti sono effettuati entro un anno dalla data di presentazione della richiesta stessa, che deve essere corredata dalla documentazione prevista dall’articolo 26-quater, comma 6, del citato decreto n. 600 del 1973 o dalla successiva data di acquisizione degli elementi informativi eventualmente richiesti (114).

    Se i rimborsi non sono effettuati entro il termine di cui al precedente comma, sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista dall’articolo 44, primo comma (115).

    __________________

    (110)  Comma così modificato dall’art. 1, L. 13 maggio 1999, n. 133.

    (111)  Comma così modificato dall’art. 34, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

    (112)  Vedi, anche, l’art. 19, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    (113)  Comma così modificato dall’art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.

    (114)  Comma aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143. Vedi, anche, l’art. 3 dello stesso decreto.

    (115)  Comma aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143. Vedi, anche, l’art. 3 dello stesso decreto.

    Articolo 39. Sospensione amministrativa della riscossione.

    1. Il ricorso contro il ruolo di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non sospende la riscossione; tuttavia, l’ufficio delle entrate o il centro di servizio ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

    2. Sulle somme il cui pagamento è stato sospeso ai sensi del comma 1 e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della commissione tributaria provinciale si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo (116); tali interessi sono riscossi mediante ruolo formato dall’ufficio che ha emesso il provvedimento di sospensione (117).

    __________________

    (116)  La misura degli interessi è stata rideterminata al 5 per cento dall’art. 5, D.M. 27 giugno 2003, a decorrere dal 1° luglio 2003 e al 4,5 per cento dal comma 1 dell’art. 4, D.M. 21 maggio 2009, a decorrere dal 1° ottobre 2009.

    (117)  Articolo così sostituito, da ultimo, dall’art. 15, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Articolo 40. Rimborso dell’imposta a seguito di decisione delle commissioni tributarie.

    [1. Quando l’imposta iscrivibile a ruolo a seguito di decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già iscritta a ruolo, il rimborso è disposto dall’ufficio delle entrate entro sessanta giorni dal ricevimento della decisione] (118).

    __________________

    (118)  Articolo prima sostituito dall’art. 4, D.L. 29 aprile 1994, n. 260 e poi abrogato dall’art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, quanto disposto dall’art. 38 di quest’ultimo decreto.

    Articolo 41. Rimborso d’ufficio.

    Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all’ufficio delle imposte, questo provvede ad effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo.

    La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando l’ammontare della ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione, allegati alla dichiarazione, è superiore a quello dell’imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché per i crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso art. 36-bis (119).

    Nel caso di cui al comma precedente al rimborso provvede, su proposta dell’ufficio delle imposte, l’intendente di finanza con ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta (120).

    __________________

    (119)  Comma così sostituito dall’art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.

    (120)  Vedi, anche, l’art. 19, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Articolo 42. Esecuzione del rimborso.

    Del rimborso disposto l’ufficio delle imposte dà avviso al contribuente nonché al cessionario nei casi previsti dall’art. 43-bis (121).

    Il concessionario è tenuto a rimborsare anche l’indennità di mora eventualmente riscossa.

    Le liquidazioni di rimborso sono trascritte in elenchi nominativi con l’indicazione della causa e dei documenti che le giustificano.

    L’elenco di rimborso è consegnato al concessionario il quale, sulla base di esso, restituisce al contribuente le somme già riscosse ovvero le imputa alle rate scadute e non ancora riscosse.

    Se il rimborso si riferisce a rate non ancora riscosse il concessionario annota nella scheda del contribuente l’avvenuta compensazione.

    Sono ritenuti validi i rimborsi eseguiti dal concessionario sotto la propria responsabilità fino alla concorrenza di lire cinquantamila su quietanza di persona diversa dal nominativo iscritto nell’elenco di sgravio, previo ritiro, con rilascio di apposita ricevuta, della bolletta di pagamento totale o parziale dell’imposta cui lo sgravio si riferisce.

    [Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede lire mille] (122).

    __________________

    (121)  Comma così sostituito dall’art. 3, comma 94, lett. a), L. 28 dicembre 1995, n. 549.

    (122)  Comma abrogato dall’art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, quanto disposto dall’art. 38 dello stesso decreto.

    Articolo 42-bis. Esecuzione del rimborso d’ufficio tramite procedura automatizzata.

    Per l’esecuzione dei rimborsi previsti dall’art. 38, quinto comma, e dall’art. 41, secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell’art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, gli uffici delle imposte si avvalgono della procedura di cui al presente articolo (123).

    Entro l’anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi, gli uffici e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell’avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l’ammontare dell’imposta da rimborsare, nonché riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell’ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste (124).

    Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, sulla base delle liste di rimborso formate dagli uffici delle imposte, predispone gli elenchi di rimborso e determina per ciascuna partita l’ammontare degli interessi calcolati a norma del successivo art. 44-bis. Gli elenchi di rimborso sono sottoscritti dal direttore del centro informativo o da chi lo sostituisce che attesta la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste dagli uffici nonché l’esattezza del computo degli interessi. Gli elenchi contengono, per ogni soggetto avente diritto, le generalità ed il domicilio fiscale, nonché l’ammontare dell’imposta da rimborsare e degli interessi e il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso (125).

    Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal centro informativo, la Direzione generale delle imposte dirette, in base a decreto del Ministro delle finanze, emette, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o più ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d’Italia, i cui numeri identificativi sono riportati negli elenchi stessi, in corrispondenza di ogni partita da rimborsare. Gli elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento. La quietanza è redatta con l’indicazione del numero e dell’importo complessivo dei rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei vaglia emessi, riportati negli elenchi (126).

    Gli ordinativi di pagamento possono essere estinti, a richiesta degli aventi diritto e secondo modalità indicate nel modello di dichiarazione dei redditi, mediante accreditamento in conto corrente bancario a norma dell’art. 1, lettera b), D.P.R. 25 gennaio 1962, n. 71. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini ed i modi di estinzione mediante accreditamento (127).

    I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se di importo superiore a lire 10 milioni, per assicurata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all’indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso (128). I vaglia stessi, ai sensi dell’art. 51, lettera i), del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, hanno corso mediante il pagamento, a carico dello Stato delle tasse postali determinate secondo i criteri e modalità di cui al D.P.R. 9 febbraio 1972, n. 171.

    Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede L. 1.000.

    Le operazioni di predisposizione degli elenchi di rimborso e quelle di emissione dei vaglia cambiari relativi ai singoli ordinativi di pagamento vengono realizzate mediante procedure automatizzate dal centro informativo della Direzione generale delle imposte e della Banca di Italia – Sezione di tesoreria provinciale dello Stato – che emette i vaglia, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro (129) .

    __________________

    (123)  Comma così sostituito dall’art. 15, L. 30 dicembre 1991, n. 413.

    (124)  Gli attuali commi secondo, terzo, quarto e quinto così sostituiscono gli originari commi secondo e terzo per effetto dell’art. 10, D.L. 30 dicembre 1979, n. 660. I commi secondo e terzo sono stati, poi, modificati dall’art. 15, L. 30 dicembre 1991, n. 413. Successivamente ancora, il comma secondo è stato così sostituito dall’art. 62, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

    (125)  Gli attuali commi secondo, terzo, quarto e quinto così sostituiscono gli originari commi secondo e terzo per effetto dell’art. 10, D.L. 30 dicembre 1979, n. 660. I commi secondo e terzo sono stati, poi, modificati dall’art. 15, L. 30 dicembre 1991, n. 413. Successivamente ancora, il comma secondo è stato così sostituito dall’art. 62, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

    (126)  Gli attuali commi secondo, terzo, quarto e quinto così sostituiscono gli originari commi secondo e terzo per effetto dell’art. 10, D.L. 30 dicembre 1979, n. 660. I commi secondo e terzo sono stati, poi, modificati dall’art. 15, L. 30 dicembre 1991, n. 413. Successivamente ancora, il comma secondo è stato così sostituito dall’art. 62, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

    (127)  Gli attuali commi secondo, terzo, quarto e quinto così sostituiscono gli originari commi secondo e terzo per effetto dell’art. 10, D.L. 30 dicembre 1979, n. 660. I commi secondo e terzo sono stati, poi, modificati dall’art. 15, L. 30 dicembre 1991, n. 413. Successivamente ancora, il comma secondo è stato così sostituito dall’art. 62, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

    (128)  Periodo così sostituito dall’art. 62, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

    (129)  Articolo aggiunto dall’art. 1, L. 31 maggio 1977, n. 247. Vedi, anche, l’art. 19, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Articolo 43. Recupero di somme erroneamente, rimborsate.

    L’ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se più ampio, entro il termine di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maggiorato di dodici mesi (130).

    Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di accertamento ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le somme che in base all’avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, anche in dipendenza della imposta o della maggiore imposta accertata, sono iscritte in ruolo speciale unitamente agli interessi eventualmente corrisposti, ferma restando per l’imposta o la maggiore imposta accertata l’applicazione degli interessi ai sensi dell’art. 20. Nell’avviso di accertamento deve essere espressamente indicato l’ammontare delle somme rimborsate e dei relativi interessi da iscriversi nel ruolo predetto.

    L’intendente di finanza dà comunicazione all’ufficio delle imposte competente dei rimborsi eseguiti mediante ordinativo di pagamento (131).

    __________________

    (130)  Comma così sostituito dal comma 5-ter dell’art. 1, D.L. 17 giugno 2005, n. 106, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

    (131)  Così sostituito dall’art. 2, L. 31 maggio 1977, n. 247.

    Articolo 43-bis. Cessione dei crediti di imposta.

    1. Le disposizioni degli articoli 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione. Gli interessi di cui al primo comma dell’art. 44 sono dovuti al cessionario.

    2. Ferma restando nei confronti del contribuente che cede i crediti di cui al comma 1 l’applicazione delle disposizioni dell’art. 43, il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l’ufficio delle entrate o il centro di servizio procedono al recupero delle somme stesse.

    3. L’atto di cessione deve essere notificato all’ufficio delle entrate o al centro di servizio nonché al concessionario del servizio della riscossione presso il quale è tenuto il conto fiscale di cui all’art. 78, commi 28 e seguenti, della L. 30 dicembre 1991, n. 413 (132).

    __________________

    (132)  Aggiunto dall’art. 3, comma 94, lett. b), L. 28 dicembre 1995, n. 549. Vedi, anche, i commi 95 e 96 del sopracitato art. 3. Vedi, inoltre, l’art. 19, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Articolo 43-ter. Cessione delle eccedenze nell’ambito del gruppo.

    1. Le eccedenze dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all’ente dello stesso gruppo, senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

    2. Nei confronti dell’amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze è efficace a condizione che l’ente o società cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi (133).

    3. [Le eccedenze di imposta cedute sono computate dai cessionari in diminuzione dei versamenti dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi i cui termini scadono a partire dalla data in cui la cessione si considera effettuata ai sensi del comma 2] (134).

    4. Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l’ente o società controllante e le società da questo controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo ai sensi del presente articolo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall’inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, e alle imprese, soggette all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, indicate nell’elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 38 del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell’elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 40 del predetto decreto n. 87 del 1992.

    5. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell’art. 43-bis (135).

    __________________

    (133)  Comma così modificato dall’art. 11, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.

    (134)  Comma soppresso dall’art. 11, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.

    (135)  Aggiunto dall’art. 3, comma 94, lett. b), L. 28 dicembre 1995, n. 549. Vedi, anche, i commi 95 e 96 del sopracitato art. 3. Vedi, inoltre, l’art. 19, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e l’art. 5, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.

    Articolo 44. Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate.

    Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare d’imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all’interesse del 2,5 per cento (136), per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell’ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell’ordinativo emesso dall’intendente di finanza o dell’elenco di rimborso.

    L’interesse di cui al primo comma è dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell’art. 38, quinto comma e nell’art. 41, secondo comma (137).

    L’interesse è calcolato dall’ufficio delle imposte, che lo indica nello stesso elenco di sgravio, o dall’intendente di finanza ed è a carico dell’ente destinatario del gettito dell’imposta (138).

    __________________

    (136)  La misura dell’interesse semestrale è stata ridotta dal 6 al 4,5 per cento dal comma 3 dell’art. 7, L. 11 marzo 1988, n. 67, al 3 per cento dall’art. 13, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, e al 2,5 per cento dall’art. 3, comma 141, L. 23 dicembre 1996, n. 662. Successivamente, l’art. 1, D.M. 27 giugno 2003 ha disposto che gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata siano dovuti, a decorrere dal 1° luglio 2003, annualmente nella misura del 2,75 per cento e semestralmente nella misura dell’1,375 per cento e l’art. 1, Decr. 13 marzo 2008 ha disposto che, decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero all’imposta sul reddito delle società producano, per l’anno 2008, interessi giornalieri al tasso annuo del 4,41 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2008; l’art. 1, comma 1, D.M. 21 maggio 2009 ha disposto che gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata, siano dovuti nella misura del 2 per cento annuo e dell’1 per cento semestrale, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

    (137)  Comma così sostituito dall’art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.

    (138)  Vedi, anche, l’art. 19, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Articolo 44-bis. Interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata (139).

    Per i rimborsi effettuati con le modalità di cui all’art. 42-bis, l’interesse è dovuto con decorrenza dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data di emissione dell’ordinativo diretto collettivo di pagamento concernente il rimborso d’imposta, escludendo dal computo anche il semestre in cui tale ordinativo è emesso (140).

    Per il pagamento degli interessi sono emessi, unitamente agli ordinativi di cui all’art. 42-bis, che dispongono il rimborso d’imposta, ordinativi diretti collettivi di pagamento tratti sul competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, estinguibili con la procedura indicata nello stesso articolo 42-bis. Negli ordinativi concernenti il pagamento degli interessi è fatto riferimento agli elenchi dei creditori facenti parte integrante degli ordinativi che dispongono il rimborso d’imposta.

    Sia per il rimborso d’imposta che per il pagamento degli interessi è emesso, per ciascun creditore, un unico vaglia cambiario.

    La quietanza relativa all’ordinativo per il pagamento degli interessi è redatta con annotazione di riferimento alla quietanza riguardante il corrispondente ordinativo di rimborso di cui all’art. 42-bis, quarto comma (141) (142).

    … (143) (144) .

    __________________

    (139)  Vedi, anche, l’art. 1, D.M. 27 giugno 2003 e il Decr. 13 marzo 2008.

    (140)  L’art. 11, D.L. 30 dicembre 1979, n. 660 ha così modificato i commi primo e quarto ed ha abrogato il comma quinto del presente articolo.

    (141)  L’art. 11, D.L. 30 dicembre 1979, n. 660 ha così modificato i commi primo e quarto ed ha abrogato il comma quinto del presente articolo.

    (142)  Articolo aggiunto dall’art. 3, L. 31 maggio 1977, n. 247. Vedi, anche, l’art. 19, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    (143)  L’art. 11, D.L. 30 dicembre 1979, n. 660 ha così modificato i commi primo e quarto ed ha abrogato il comma quinto del presente articolo.

    (144)  Articolo aggiunto dall’art. 3, L. 31 maggio 1977, n. 247. Vedi, anche, l’art. 19, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e il comma 1 dell’art. 1, D.M. 21 maggio 2009.

    TITOLO II

    Riscossione coattiva (145)

    Capo I

    Disposizioni generali

    Articolo 45. Riscossione coattiva.

    1. Il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo (146).

    __________________

    (145)  L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, l’art. 18 dello stesso decreto.

    (146)  L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, l’art. 18 dello stesso decreto.

    Articolo 46. Delega ad altro concessionario.

    1. Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l’attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella.

    2. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo è eseguito al delegato (147) (148).

    __________________

    (147)  L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, l’art. 18 dello stesso decreto.

    (148)  Vedi, anche, il comma 2-bis dell’art. 36, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 (Gazz. Uff. 20 settembre 1999, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

    Articolo 47. Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche.

    1. I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario, nonché la trascrizione dell’assegnazione prevista dall’articolo 85 in esenzione da ogni tributo e diritto (149).

    2. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al concessionario l’elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni (150).

    __________________

    (149)  Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, con la decorrenza indicata nell’art. 4 dello stesso decreto.

    (150)  L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, l’art. 18 dello stesso decreto.

    Articolo 47-bis. Gratuità di altre attività e misura dell’imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili.

    1. I competenti uffici dell’Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari e ai soggetti da essi incaricati le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all’articolo 79, comma 2 (151).

    2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita è curata dai concessionari, l’imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro (152).

    __________________

    (151) Comma così modificato dal comma 23-ter dell’art. 83, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

    (152)  Articolo aggiunto dal comma 40 dell’art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come modificato dalla relativa legge di conversione.

    Articolo 48. Tasse e diritti per atti giudiziari.

    1. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario.

    2. Nei casi previsti dal comma 1 il concessionario non può abbandonare il procedimento in seguito al pagamento del credito, ma deve proseguirlo ai fini del recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto, ne risponde in proprio (153).

    __________________

    (153)  L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, l’art. 18 dello stesso decreto. Il modello previsto dal comma 3 dell’art. 50 è stato approvato con D.Dirig. 28 giugno 1999.

    Articolo 48-bis. Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

    1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575 (154).

    2. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 (155) (156).

    2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, l’importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito (157).

    __________________

    (154) Comma così modificato prima dall’art. 19, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma 17 dell’art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94.

    (155) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

    (156) Articolo aggiunto dal comma 9 dell’art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

    (157) Comma aggiunto dall’art. 19, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.

    Capo II

    Espropriazione forzata

    Sezione I

    Disposizioni generali

    Articolo 49. Espropriazione forzata.

    1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo, fatto salvo il diritto del debitore di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del comma 1-bis, l’avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall’ente creditore; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore (158).

    1-bis. I pagamenti delle somme dovute all’ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell’ente creditore, effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente comunicati dall’ente creditore al concessionario della riscossione. L’ente creditore rilascia al debitore, in triplice copia, una dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento ovvero lo sgravio totale riconosciuto; la dichiarazione è opponibile al concessionario (159).

    1-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis ed è approvato il modello di dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento o lo sgravio totale. La dichiarazione deve essere rilasciata dall’ente creditore in triplice copia (160).

    1-quater. Nei casi di opposizione all’attività di riscossione di cui al comma 1-bis, il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’attività di riscossione qualora l’ente creditore non abbia inviato la comunicazione dell’avvenuto pagamento o dello sgravio totale riconosciuto al debitore (161).

    2. Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall’articolo 26 (162).

    3. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione (163) .

    __________________

    (158) Comma così modificato prima dal comma 415 dell’art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi dal comma 3-bis dell’art. 3, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

    (159) Comma aggiunto dal comma 3-bis dell’art. 3, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

    (160) Comma aggiunto dal comma 3-bis dell’art. 3, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

    (161) Comma aggiunto dal comma 3-bis dell’art. 3, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

    (162)  Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

    (163)  L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, l’art. 18 dello stesso decreto. Il modello previsto dal comma 3 dell’art. 50 è stato approvato con D.Dirig. 28 giugno 1999.

    Articolo 50. Termine per l’inizio dell’esecuzione.

    1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.

    2. Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’articolo 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni (164).

    3. L’avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica (165).

    __________________

    (164)  Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

    (165)  L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, l’art. 18 dello stesso decreto. Il modello previsto dal comma 3 dell’art. 50 è stato approvato con D.Dirig. 28 giugno 1999.

    Articolo 51. Surroga del concessionario in procedimenti esecutivi già iniziati.

    1. Qualora sui beni del debitore sia già iniziato un altro procedimento di espropriazione, il concessionario può dichiarare al giudice dell’esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente, indicando il credito in relazione al quale la surroga è esercitata. La dichiarazione è notificata al creditore procedente ed al debitore.

    2. Se entro dieci giorni dalla notificazione il creditore procedente o il debitore non hanno corrisposto al concessionario l’importo del suo credito, il concessionario resta surrogato negli atti esecutivi già iniziati e li prosegue secondo le norme del presente titolo.

    3. Il concessionario può esercitare il diritto di surroga fino al momento dell’aggiudicazione o dell’assegnazione (166).

    __________________

    (166)  L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, l’art. 18 dello stesso decreto. Il modello previsto dal comma 3 dell’art. 50 è stato approvato con D.Dirig. 28 giugno 1999.

    Articolo 52. Procedimento di vendita.

    1. La vendita dei beni pignorati è effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura del concessionario, senza necessità di autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

    2. L’incanto è tenuto e verbalizzato dall’ufficiale della riscossione (167) .

    __________________

    (167)  L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, l’art. 18 dello stesso decreto. Il modello previsto dal comma 3 dell’art. 50 è stato approvato con D.Dirig. 28 giugno 1999.

    Articolo 53. Cessazione dell’efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione.

    1. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi centoventi giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.

    2. Se il pignoramento è stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, il concessionario, nell’ipotesi prevista dal comma 1 ed in ogni altro caso di estinzione del procedimento richiede entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione (168).

    __________________

    (168)  L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, l’art. 18 dello stesso decreto. Il modello previsto dal comma 3 dell’art. 50 è stato approvato con D.Dirig. 28 giugno 1999.

    Articolo 54. Intervento dei creditori.

    1. I creditori che intendono intervenire nell’esecuzione debbono notificare al concessionario un atto contenente le indicazioni prescritte dal secondo comma dell’articolo 499 del codice di procedura civile.

    2. L’intervento conferisce ai creditori soltanto il diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati .

    3. I creditori chirografari che intervengono oltre la data fissata per primo incanto o, nel caso di espropriazione presso terzi, per l’assegnazione del credito pignorato, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo che sono stati soddisfatti i diritti del concessionario, dei creditori aventi diritto di prelazione e dei creditori chirografari intervenuti prima di detta data (169).

    __________________

    (169)  L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Articolo 55. Divieto per il concessionario di acquisto dei beni pignorati.

    1. Fermo il disposto degli articoli 539 e 553 del codice di procedura civile, il concessionario non può chiedere l’assegnazione dei beni pignorati, né rendersi acquirente dei medesimi negli incanti, neppure per interposta persona (170) (171).

    __________________

    (170)  L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    (171)  Vedi, anche, l’art. 36, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Articolo 56. Deposito degli atti e del prezzo.

    1. Gli atti del procedimento di espropriazione, compresa la prova degli adempimenti prescritti dall’articolo 498 del codice di procedura civile, sono depositati, a cura del concessionario, nella cancelleria del giudice dell’esecuzione nel termine di dieci giorni dalla vendita.

    2. Nello stesso termine, salvo quanto previsto dal comma 3, la somma ricavata dalla vendita è consegnata al cancelliere per essere depositata nella forma dei depositi giudiziari.

    3. Se nell’esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto ad essere soddisfatti con preferenza o in via concorrente rispetto al concessionario, ovvero se la somma ricavata è sufficiente a soddisfarli integralmente, il giudice dell’esecuzione autorizza il concessionario a trattenere l’ammontare del suo credito, depositando in cancelleria l’eventuale eccedenza, ovvero, se non sono intervenuti altri creditori, restituendola al debitore (172).

    __________________

    (172)  L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Articolo 57. Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi.

    1. Non sono ammesse:

    a) le opposizioni regolate dall’articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;

    b) le opposizioni regolate dall’articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.

    2. Se è proposta opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti avanti a sé con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell’udienza, l’estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione (173) (174) .

    __________________

    (173)  L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    (174)  Vedi, anche, l’art. 29, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Articolo 58. Opposizione di terzi.

    1. L’opposizione prevista dall’articolo 619 del codice di procedura civile deve essere promossa prima della data fissata per il primo incanto.

    2. L’opposizione non può essere proposta quando i mobili pignorati nella casa di abitazione o nell’azienda del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in altri luoghi a loro appartenenti, hanno formato oggetto di una precedente vendita nell’ambito di una procedura di espropriazione forzata promossa dal concessionario a carico del medesimo debitore o dei medesimi coobbligati (175).

    3. Il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell’azienda del debitore o del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la proprietà del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore:

    a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata;

    b) al momento in cui si è verificata la violazione che ha dato origine all’iscrizione a ruolo, se non è prevista la presentazione della dichiarazione o se la dichiarazione non è comunque stata presentata;

    c) al momento in cui si è verificato il presupposto dell’iscrizione a ruolo, nei casi non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) (176) .

    __________________

    (175)  Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

    (176)  L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Articolo 59. Risarcimento dei danni.

    1. Chiunque si ritenga leso dall’esecuzione può proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell’esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni.

    2. Il concessionario risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata, salvi i diritti degli enti creditori (177).

    __________________

    (177)  L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Articolo 60. Sospensione dell’esecuzione.

    1. Il giudice dell’esecuzione non può sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno (178).

    __________________

    (178)  L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Articolo 61. Estinzione del procedimento per pagamento del debito.

    1. Salvo quanto previsto dall’articolo 48, comma 1, il procedimento di espropriazione si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque momento anteriore alla vendita, paga all’ufficiale della riscossione la somma portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese, ovvero gli esibisce la prova dell’avvenuto pagamento (179) (180).

    __________________

    (179)  L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    (180)  Articolo così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

    Sezione II

    Disposizioni particolari in materia di espropriazione mobiliare

    Articolo 62. Disposizioni particolari sui beni pignorabili.

    1. I beni mobili indicati nel numero 4 del primo comma dell’articolo 514 del codice di procedura civile possono essere pignorati nei casi in cui sono soggetti al privilegio previsto dall’articolo 2759 del codice civile.

    2. I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall’articolo 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dell’espropriazione presso il debitore ancorché i fondi stessi siano affittati (181).

    __________________

    (181)  L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Articolo 63. Astensione dal pignoramento.

    1. L’ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando è dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dall’articolo 58, comma 3, in virtù di titolo avente data anteriore all’anno cui si riferisce l’entrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione può essere offerta soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno (182) .

    __________________

    (182)  L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Articolo 64. Custodia dei beni pignorati.

    1. Salvo quanto disposto dall’articolo 520, primo comma, del codice di procedura civile e dall’articolo 70, la custodia dei beni mobili pignorati è affidata allo stesso debitore o a un terzo. Il concessionario non può essere nominato custode.

    2. Il concessionario può in ogni tempo disporre la sostituzione del custode.

    3. In mancanza di persone idonee all’affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal comune (183).

    __________________

    (183)  L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Articolo 65. Notifica del verbale di pignoramento.

    1. Il verbale di pignoramento è notificato al debitore.

    2. La notificazione, se al pignoramento assiste il debitore o un suo rappresentante, è eseguita mediante consegna allo stesso di una copia del verbale (184) .

    __________________

    (184)  L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Articolo 66. Avviso di vendita dei beni pignorati.

    1. Per procedere alla vendita dei beni pignorati il concessionario affigge alla casa comunale, per cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo incanto, un avviso contenente la descrizione dei beni e l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo del primo e del secondo incanto (185).

    2. Il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto.

    3. Su istanza del debitore o del concessionario, il giudice può ordinare che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente (186).

    __________________

    (185)  Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

    (186)  L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Articolo 67. Incanto anticipato.

    1. Se vi è pericolo di deterioramento dei beni pignorati o quando la conservazione degli stessi risulta eccessivamente onerosa, il giudice dell’esecuzione può autorizzare il concessionario a procedere all’incanto in deroga ai termini previsti dall’articolo 66 (187).

    __________________

    (187)  L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Articolo 68. Prezzo base del primo incanto.

    1. Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base del primo incanto è determinato dal valore ad essi attribuito nel verbale di pignoramento.

    2. Tuttavia, quando il concessionario lo richiede, e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base è stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell’esecuzione. Nello stesso modo si provvede, sentito il concessionario, se vi è richiesta del debitore e la nomina dello stimatore risulti opportuna in rapporto alle particolari caratteristiche dei beni pignorati (188).

    __________________

    (188)  L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Articolo 69. Secondo incanto.

    1. Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dall’articolo 539 del codice di procedura civile, i beni sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del primo incanto (189).

    __________________

    (189)  L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Articolo 70. Beni invenduti.

    1. Se i beni restano invenduti anche al secondo incanto, il concessionario entro tre mesi procede alla vendita a trattativa privata per un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del secondo incanto o ad un terzo incanto ad offerta libera.

    2. I beni rimasti invenduti anche dopo l’applicazione delle disposizioni del comma 1 sono messi a disposizione del debitore, che, ove ne sia stato effettuato l’asporto, è invitato a ritirarli entro il termine di quindici giorni dalla notificazione dell’invito.

    3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i beni non ritirati sono distrutti o donati, senza liberazione del debitore, ad enti di beneficenza ed assistenza, secondo le determinazioni del concessionario, che ne redige verbale (190).

    __________________

    (190)  L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Articolo 71. Intervento degli istituti vendite giudiziarie.

    1. Per l’asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, il concessionario può avvalersi degli istituti previsti dall’articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

    2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le modalità di intervento dei predetti istituti nella procedura esecutiva e la remunerazione ad essi spettante (191) (192).

    __________________

    (191)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 18 dicembre 2001, n. 455.

    (192)  L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Sezione III

    Disposizioni particolari in materia di espropriazione presso terzi

    Articolo 72. Pignoramento di fitti o pigioni.

    1. L’atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui al numero 4) dell’articolo 543 del codice di procedura civile, l’ordine all’affittuario o all’inquilino di pagare direttamente al concessionario i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti e le pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui il concessionario procede.

    2. Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile (193).

    __________________

    (193)  L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Articolo 72-bis. Pignoramento dei crediti verso terzi.

    1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

    a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

    b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

    1-bis. L’atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione procedente non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all’annotazione di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (194).

    2. Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 72, comma 2 (195) .

    __________________

    (194) Comma aggiunto dal comma 141 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

    (195)  Articolo aggiunto dal comma 40 dell’art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi così sostituito dal comma 6 dell’art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

    Articolo 73. Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi.

    1. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, se il terzo, presso il quale il concessionario ha proceduto al pignoramento, si dichiara o è dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell’esecuzione ordina la consegna dei beni stessi al concessionario, che procede alla vendita secondo le norme del presente titolo (196) (197) (198).

    1-bis. Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuato dall’agente della riscossione anche con le modalità previste dall’articolo 72-bis; in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita (199).

    __________________

    (196) Comma così modificato dal comma 142 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

    (197)  L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    (198)  Articolo così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

    (199) Comma aggiunto dal comma 142 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

    Articolo 74. Vendita e assegnazione dei crediti pignorati.

    1. Il concessionario, per la vendita dei crediti pignorati e per la riscossione dei crediti a lui assegnati, si avvale della procedura prevista nel presente titolo (200).

    2. Il concessionario, se diviene assegnatario di un credito verso lo Stato, pagabile a rate per un periodo che supera di quattro anni la scadenza del contratto di concessione, può cedere il credito all’erario e ha diritto al discarico della quota per inesigibilità.

    3. Della cessione viene dato atto con verbale del cancelliere (201).

    __________________

    (200)  Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

    (201)  L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Articolo 75. Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni.

    1. Se il pignoramento di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni ed ogni altro ente sottoposto al controllo della corte dei conti ha avuto, in tutto o in parte, esito negativo, gli enti indicati non possono effettuare pagamenti in favore dell’esecutato per un periodo di cinque anni dalla data della dichiarazione prevista dall’articolo 547 del codice di procedura civile, se egli non prova, con attestazione rilasciata dal concessionario, l’avvenuto pagamento del credito per il quale si è proceduto.

    2. La disposizione del comma 1 non si applica ai pagamenti corrispondenti a crediti dichiarati impignorabili per legge (202).

    __________________

    (202)  L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Articolo 75-bis. Dichiarazione stragiudiziale del terzo.

    1. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, l’agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del presente decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile ed anche simultaneamente all’adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente decreto, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.

    2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 è fissato un termine per l’adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. All’irrogazione della relativa sanzione provvede, su documentata segnalazione dell’agente della riscossione procedente e con le modalità previste dall’articolo 16, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui è stata rivolta la richiesta.

    3. Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l’informativa prevista dall’articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (203).

    __________________

    (203)  Articolo aggiunto dal comma 425 dell’art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi così sostituito dal comma 8 dell’art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

    Sezione IV

    Disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare

    Articolo 76. Espropriazione immobiliare.

    1. Il concessionario può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila euro. Tale limite può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze (204).

    2. Il concessionario non procede all’espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell’articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all’importo indicato nel comma 1 (205).

    __________________

    (204)  Comma così modificato prima dall’art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193 e poi dal comma 40 dell’art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come modificato dalla relativa legge di conversione. Per la riduzione del limite di importo di cui al presente comma vedi l’art. 16-bis, L. 27 dicembre 2002, n. 289, aggiunto dal comma 7 dell’art. 32, D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

    (205)  L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Articolo 77. Iscrizione di ipoteca.

    1. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede (206).

    2. Se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell’articolo 79, il concessionario, prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all’espropriazione (207) (208) (209).

    __________________

    (206)  Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

    (207)  Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

    (208)  L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    (209) Vedi, anche, il comma 1 dell’art. 19, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal comma 26-quinquies dell’art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, l’art. 16-bis, L. 27 dicembre 2008, n. 289, aggiunto dal comma 7 dell’art. 32, D.L. 29 novembre 2008, n. 185 e il comma 2-ter dell’art. 3, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

    Articolo 78. Avviso di vendita.

    1. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell’articolo 555, secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente:

    a) le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede;

    b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini;

    c) l’indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all’articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

    d) il giorno, l’ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni;

    e) l’importo complessivo del credito per cui si procede, distinto per imposta, per periodo d’imposta, per interessi di mora e per spese di esecuzione già maturate (210);

    f) il prezzo base dell’incanto;

    g) la misura minima dell’aumento da apportare alle offerte;

    h) l’avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario;

    i) l’ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;

    l) il termine di versamento del prezzo di cui all’articolo 82, comma 1;

    m) l’ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all’espropriazione e i frutti di essi.

    2. Entro cinque giorni dalla trascrizione l’avviso di vendita è notificato al soggetto nei confronti del quale si procede. In mancanza della notificazione non può procedersi alla vendita (211).

    __________________

    (210)  Lettera così modificata dall’art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

    (211)  L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Articolo 79. Prezzo base e cauzione.

    1. Il prezzo base dell’incanto è pari all’importo stabilito a norma dell’articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, moltiplicato per tre (212).

    2. Se non è possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del comma 1, il concessionario richiede l’attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio del territorio, che provvede entro centoventi giorni; se si tratta di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo è stabilito con perizia dell’ufficio del territorio.

    3. La cauzione prevista dall’articolo 580 del codice di procedura civile è prestata al concessionario ed è fissata, per ogni incanto, nella misura del dieci per cento del prezzo base (213) .

    __________________

    (212) Comma così modificato dall’art. 83, comma 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

    (213)  L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Articolo 80. Pubblicazione e notificazione dell’avviso di vendita.

    1. Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto l’avviso di vendita è inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed è affisso, a cura dell’ufficiale della riscossione, alla porta esterna della cancelleria del giudice dell’esecuzione e all’albo del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli immobili.

    2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o del concessionario, il giudice può disporre che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente (214).

    __________________

    (214)  L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Articolo 81. Secondo e terzo incanto.

    1. Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide, si procede al secondo incanto nel giorno fissato dall’avviso di vendita e con un prezzo base inferiore di un terzo a quello precedente.

    2. Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto, il concessionario procede ad un terzo incanto, con un prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto (215).

    __________________

    (215)  L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Articolo 82. Versamento del prezzo.

    1. L’aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine di trenta giorni dall’aggiudicazione.

    2. Se il prezzo non è versato nel termine, il giudice dell’esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell’aggiudicatario e la perdita della cauzione a titolo di multa; il concessionario procede a nuovo incanto per un prezzo base pari a quello dell’ultimo incanto. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello della precedente aggiudicazione, l’aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza (216).

    __________________

    (216)  L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Articolo 83. Progetto di distribuzione.

    1. Se vi è intervento di altri creditori, il concessionario deposita nella cancelleria del giudice dell’esecuzione, nel termine di dieci giorni dal versamento del prezzo, unitamente agli atti del procedimento, un progetto di distribuzione delle somme ricavate (217).

    __________________

    (217)  L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Articolo 84. Distribuzione della somma ricavata.

    1. Il giudice dell’esecuzione, se non vi sono creditori intervenuti, provvede a norma dell’articolo 510, primo comma, del codice di procedura civile.

    2. In caso di intervento di altri creditori, il giudice dell’esecuzione, apportate le eventuali variazioni al progetto di distribuzione presentato dal concessionario, provvede a norma dell’articolo 596 del codice di procedura civile (218).

    __________________

    (218)  L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Articolo 85. Assegnazione dell’immobile allo Stato.

    1. Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell’esecuzione l’assegnazione dell’immobile allo Stato per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede, depositando nella cancelleria del giudice dell’esecuzione gli atti del procedimento.

    2. Il giudice dell’esecuzione dispone l’assegnazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 590 del codice di procedura civile. Il termine per il versamento del prezzo per il quale è stata disposta l’assegnazione non può essere inferiore a sei mesi (219).

    3. In caso di mancato versamento del prezzo di assegnazione nel termine, il processo esecutivo si estingue se il concessionario, nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara, su indicazione dell’ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell’ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo (220) (221).

    __________________

    (219)  Comma così modificato dal comma 40 dell’art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come modificato dalla relativa legge di conversione.

    (220)  Comma così modificato dal comma 40 dell’art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come modificato dalla relativa legge di conversione.

    (221)  L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, l’art. 30, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Capo III

    Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati

    Articolo 86. Fermo di beni mobili registrati.

    1. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza (222) .

    2. Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede .

    3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall’articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

    4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo (223) (224) .

    __________________

    (222)  Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

    (223)  L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    (224)  Per l’interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente articolo vedi il comma 41 dell’art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203. Il regolamento in materia di fermo amministrativo dei veicoli a motore e degli autoscafi è stato approvato con D.M. 7 settembre 1998, n. 503. Vedi, anche, il comma 1 dell’art. 19, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal comma 26-quinquies dell’art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

    Capo IV

    Procedure concorsuali

    Sezione I

    Fallimento e liquidazione coatta amministrativa

    Articolo 87. Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione al passivo (225).

    1. Il concessionario può, per conto dell’Agenzia delle entrate, presentare il ricorso di cui all’articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

    2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell’Agenzia delle entrate l’ammissione al passivo della procedura.

    2-bis. L’agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la trasmette senza ritardo all’Agenzia delle Entrate, anche in deroga alle modalità indicate nell’articolo 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dell’Agenzia medesima (226).

    __________________

    (225)  L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 3, comma 1, D.L. 8 luglio 2002, n. 138.

    (226) Comma aggiunto dal comma 3 dell’art. 29, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

    Articolo 88. Ammissione al passivo con riserva.

    1. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell’articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

    2. Nel fallimento, la riserva è sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o del concessionario, quando è inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio è stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto.

    3. Nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore provvede direttamente, o su istanza del concessionario, allo scioglimento della riserva nei casi indicati nel comma 2, apportando le conseguenti variazioni all’elenco dei crediti ammessi.

    4. Il provvedimento di scioglimento della riserva è comunicato al concessionario dal curatore o dal commissario liquidatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro di esso il concessionario, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo al tribunale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato, sentite le parti.

    5. Se all’atto delle ripartizioni parziali o della ripartizione finale dell’attivo la riserva non risulta ancora sciolta si applicano, rispettivamente, il numero 3 dell’articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il secondo periodo del secondo comma dell’articolo 117 della medesima legge (227) (228).

    __________________

    (227)  L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    (228)  Vedi, anche, l’art. 31, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Articolo 89. Esenzione dell’azione revocatoria.

    1. I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (229).

    __________________

    (229)  L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Sezione II

    Concordato preventivo e amministrazione controllata

    Articolo 90. Ammissione del debitore al concordato preventivo o all’amministrazione controllata.

    1. Se il debitore è ammesso al concordato preventivo o all’amministrazione controllata, il concessionario compie, sulla base del ruolo, ogni attività necessaria ai fini dell’inserimento del credito da esso portato nell’elenco dei crediti della procedura.

    2. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è comunque inserito in via provvisoria nell’elenco ai fini previsti agli articoli 176, primo comma, e 181, terzo comma, primo periodo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (230) (231).

    __________________

    (230)  L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    (231)  Vedi, anche, l’art. 31, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

    Articolo 91-91-bis. … (232).

    __________________

    (232)  Nell’attuale formulazione del Titolo II (artt. da 45 a 90) non sono stati riprodotti gli artt. 91 e 91-bis. Tale ultimo articolo era stato aggiunto dall’art. 5, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

    TITOLO III

    Sanzioni (233)

    Articolo 92. Ritardi od omessi versamenti diretti.

    [Chi non esegue entro le prescritte scadenze i versamenti diretti previsti dall’art. 3, primo comma, numeri 3) e 6) e secondo comma lettera c), o li effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del quindici per cento delle somme non versate (234). La soprattassa è del cinquanta per cento nel caso che siano ritardati od omessi, in tutto o in parte, gli altri versamenti diretti previsti dall’art. 3. Le soprattasse si applicano anche sul maggiore ammontare delle imposte e delle ritenute alla fonte liquidato dall’ufficio delle imposte ai sensi degli artt. 36-bis, secondo comma, e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (235) (236).

    Le soprattasse di cui al comma precedente sono rispettivamente ridotte al tre per cento e al dieci per cento se il versamento diretto viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza (237).

    … (238).

    È fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi previsti dall’art. 9 (239)] (240).

    __________________

    (233)  Vedi, anche, sulle sanzioni in materia di riscossione, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

    (234)  Per l’aumento al quaranta per cento della misura della soprattassa vedi, l’art. 1, D.L. 20 novembre 1981, n. 661. Vedi, anche, l’art. 6, comma 3, D.L. 31 maggio 1994, n. 330 e l’art. 6-bis, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

    (235)  Comma così modificato dall’art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.

    (236)  Comma così modificato dall’art. 2, D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309 (Gazz. Uff. 7 giugno 1982, n. 154).

    (237)  Comma così modificato dall’art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.

    (238)  Seguiva un comma abrogato dall’art. 13, D.L. 10 luglio 1982, n. 429.

    (239)  Vedi l’art. 1, D.L. 4 marzo 1976, n. 30.

    (240)  L’art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha abrogato gli artt. da 92 a 96, 97, ad eccezione del comma 6 e 98 del presente decreto.

    Articolo 92-bis. Mancata o irregolare documentazione probatoria.

    [1. È soggetto alla pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta liquidata ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, chi, a richiesta dell’ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione dei crediti di imposta spettanti e dei versamenti, nonché degli oneri deducibili, delle detrazioni d’imposta, e delle ritenute alla fonte che hanno concorso a determinare l’imposta o il rimborso indicati nella dichiarazione dei redditi. In tali casi non si applica la soprattassa di cui al primo comma dell’articolo 92 (241) ] (242).

    __________________

    (241)  Aggiunto dall’art. 6, D.L. 31 maggio 1994, n. 330.

    (242)  L’art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha abrogato gli artt. da 92 a 96, 97, ad eccezione del comma 6 e 98 del presente decreto.

    Articolo 93. Versamenti ad ufficio incompetente.

    [È soggetto alla pena pecuniaria da un ventesimo a un decimo delle somme versate:

    a) chi esegue i versamenti diretti ad esattoria incompetente;

    b) chi versa ad una sezione di tesoreria somme delle quali è prescritto il versamento diretto all’esattoria;

    c) chi versa in esattoria somme delle quali è prescritto il versamento diretto ad una sezione di tesoreria (243) ] (244).

    __________________

    (243)  Così sostituito dall’art. 2, D.P.R. 26 maggio 1979, n. 249.

    (244)  L’art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha abrogato gli artt. da 92 a 96, 97, ad eccezione del comma 6 e 98 del presente decreto.

    Articolo 94. Incompletezza delle distinte di versamento.

    [Nei casi di incompletezza della distinta prevista dall’art. 6 o del documento di conto corrente postale di cui all’art. 7 si applica a carico del soggetto d’imposta la pena pecuniaria da lire 18.000 a lire 120.000 (245).

    L’esattore è tenuto a comunicare l’infrazione all’ufficio delle imposte] (246).

    __________________

    (245)  La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall’art. 8, comma 1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

    (246)  L’art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha abrogato gli artt. da 92 a 96, 97, ad eccezione del comma 6 e 98 del presente decreto.

    Articolo 95. Violazione dell’obbligo delle ritenute alla fonte.

    [Chi non opera in tutto o in parte le ritenute alla fonte è soggetto alla soprattassa pari al venti per cento dell’ammontare non trattenuto, salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 92 quando sia stato omesso il versamento] (247).

    __________________

    (247)  L’art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha abrogato gli artt. da 92 a 96, 97, ad eccezione del comma 6 e 98 del presente decreto.

    Articolo 96. Pagamenti di crediti a contribuenti morosi.

    [Per l’inosservanza della disposizione dell’art. 77, primo comma, si applica la pena pecuniaria pari a un decimo della somma corrisposta] (248).

    __________________

    (248)  L’art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha abrogato gli artt. da 92 a 96, 97, ad eccezione del comma 6 e 98 del presente decreto.

    Articolo 97. Morosità nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli.

    [Per il mancato pagamento di tutte o dell’unica rata di un medesimo ruolo quando il relativo ammontare è superiore alle lire 500.000 si applica la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 1.800.000 (249) ] (250).

    [Del mancato pagamento l’esattore deve dare comunicazione all’ufficio delle imposte entro sessanta giorni dalla scadenza della rata dalla quale si è verificata la morosità (251) ] (252).

    [Se il mancato pagamento è posto in essere da soggetti esercenti imprese commerciali l’intendente di finanza promuove la dichiarazione di fallimento, ferma restando l’applicazione della pena pecuniaria di cui al primo comma (253) ] (254).

    [La dichiarazione di fallimento può essere promossa anche nei confronti dei responsabili solidali di cui all’art. 34 purché si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente] (255).

    [Non si fa luogo all’applicazione della pena pecuniaria se il contribuente prova che il mancato pagamento è stato determinato da impossibilità economica] (256).

    [Il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi, soprattasse e pene pecuniarie dovuti, ha compiuto, dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o sono stati notificati gli inviti e le richieste previsti dalle singole leggi di imposta ovvero sono stati notificati atti di accertamento o iscrizioni a ruolo, atti fraudolenti sui propri o su altrui beni che hanno reso in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale, è punito con la reclusione fino a tre anni. La disposizione non si applica se l’ammontare delle somme non corrisposte non è superiore a lire 10 milioni] (257).

    [La condanna per il reato di cui al precedente comma importa, per un periodo di tre anni, le interdizioni previste negli articoli 28 e 30 del codice penale e l’incapacità prevista nell’art. 2641 del codice civile nonché la cancellazione, per lo stesso periodo, dall’albo nazionale dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni. Le stesse pene accessorie possono essere applicate provvisoriamente durante l’istruzione o il giudizio a norma del codice penale] (258).

    __________________

    (249)  La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall’art. 8, comma 1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

    (250)  L’art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha abrogato gli artt. da 92 a 96, 97, ad eccezione del comma 6 e 98 del presente decreto.

    (251)  Vedi, anche, l’art. 2, L. 8 agosto 1995, n. 349.

    (252)  L’art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha abrogato gli artt. da 92 a 96, 97, ad eccezione del comma 6 e 98 del presente decreto.

    (253)  La Corte costituzionale, con sentenza 21 febbraio-9 marzo 1992, n. 89 (Gazz. Uff. 18 marzo 1992, n. 12 – Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 97, terzo comma, del presente decreto.

    (254)  L’art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha abrogato gli artt. da 92 a 96, 97, ad eccezione del comma 6 e 98 del presente decreto.

    (255)  L’art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha abrogato gli artt. da 92 a 96, 97, ad eccezione del comma 6 e 98 del presente decreto.

    (256)  L’art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha abrogato gli artt. da 92 a 96, 97, ad eccezione del comma 6 e 98 del presente decreto.

    (257)  Comma prima sostituito dall’art. 15, L. 30 dicembre 1991, n. 413, e successivamente abrogato dall’art. 25, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

    (258)  L’art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha abrogato gli artt. da 92 a 96, 97, ad eccezione del comma 6 e 98 del presente decreto.

    Articolo 98. Applicazione delle sanzioni.

    [Gli uffici delle imposte provvedono, con provvedimento motivato notificato al contribuente, all’applicazione delle pene pecuniarie e della soprattassa e a fare rapporto all’autorità giudiziaria per le violazioni costituenti reato.

    Contro il provvedimento di irrogazione delle sanzioni è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

    Le pene pecuniarie e soprattasse irrogate dagli uffici delle imposte sono iscritte in ruoli speciali entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.

    Se è stato proposto ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario il provvedimento si considera definitivo dopo sessanta giorni dalla notificazione della decisione della commissione centrale o della sentenza della corte di appello o dell’ultima decisione non impugnata.

    Le soprattasse dovute ai sensi dell’art. 92 sono iscritte direttamente in ruolo speciale in base alla dichiarazione alla quale i ritardati od omessi versamenti si riferiscono (259).

    Al pagamento delle soprattasse o delle pene pecuniarie sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente, coloro che ne hanno la rappresentanza .

    L’ammontare delle pene pecuniarie e delle soprattasse spetta in ogni caso allo Stato] (260).

    __________________

    (259)  Comma aggiunto dall’art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.

    (260)  Articolo abrogato dall’art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

    TITOLO IV

    Norme transitorie e finali

    Articolo 99. Versamento delle ritenute sui dividendi.

    Le ritenute alla fonte sugli utili indicati nell’art. 1 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , la cui distribuzione è deliberata anteriormente al 1° gennaio 1974, sono versate alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nella misura e nei termini stabiliti nella stessa legge.

    Articolo 100. Versamento in tesoreria e iscrizione a ruolo di tributi soppressi.

    Le disposizioni degli articoli 168, 169, 170, 172, 260 e 264 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 , seguitano ad applicarsi per i versamenti ivi previsti e relativi ai periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1974.

    Per le iscrizioni a ruolo di tributi soppressi in virtù dell’art. 82 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 , e relativi a periodi d’imposta anteriori al 1° gennaio 1974, rimangono in vigore gli artt. 174, 175, 178, 180 e 183 del citato testo unico.

    Per i ricorsi proposti dal 1° gennaio 1974 si applicano le disposizioni dell’art. 15 del presente decreto.

    Le disposizioni dell’art. 176 del citato testo unico operano per le iscrizioni provvisorie relative ai periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1974.

    La riscossione dei tributi di cui al secondo comma iscritti nei ruoli principali e suppletivi è ripartita in due rate consecutive con le scadenze indicate nell’art. 18 (261).

    Gli aggi della riscossione mediante ruolo dei tributi soppressi restano a carico del contribuente.

    __________________

    (261)  Comma così modificato dall’art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.

    Articolo 100-bis. Acconti di imposte sui redditi dell’anno 1974.

    I soggetti, che in base alla dichiarazione annuale dei redditi presentata nell’anno 1973 e alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, risultano possessori di redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1, di redditi dominicali dei terreni e di redditi di fabbricati sono tenuti al pagamento, nella misura e con le modalità stabilite nei seguenti articoli, di somme in acconto delle imposte sul reddito relative all’anno 1974 o al primo periodo d’imposta ricadente nell’anno stesso.

    Gli acconti non sono dovuti per i redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 relativi ad attività delle quali sia stata denunciata la cessazione entro il 31 dicembre 1973 né per i redditi imponibili di ricchezza mobile delle società cooperative e loro consorzi esenti dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 11, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

    Sui redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 gli acconti non sono dovuti quando l’ammontare degli acconti stessi, determinato con le aliquote indicate nel successivo art. 100-ter, non supera le lire ventimila.

    Nei casi di trasformazione o fusione di società, avvenute posteriormente alla presentazione della dichiarazione di cui al primo comma, al pagamento degli acconti, commisurati agli imponibili dei soggetti preesistenti, sono tenuti i soggetti risultanti dalla trasformazione o fusione, ancorché l’iscrizione a ruolo sia effettuata a nome dei soggetti preesistenti (262).

    __________________

    (262)  Articolo aggiunto dall’art. 1, D.P.R. 20 aprile 1974, n. 116 (Gazz. Uff. 3 maggio 1974, n. 114).

    Articolo 100-ter. Ammontare degli acconti.

    Gli acconti d’imposta sono dovuti nella misura:

    a) del 15 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti indicati nell’art. 8, terzo comma del D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645;

    b) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti diversi di quelli di cui alla precedente lettera a);

    c) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1 degli artisti e dei professionisti;

    d) del 7 per cento sugli altri redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1;

    e) del 12 per cento sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati.

    L’aliquota di cui alla lettera a) è ridotta al 7,50 per cento per i soggetti indicati negli articoli 6 e 26 ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

    Le aliquote indicate nei precedenti commi si applicano sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B e C/1 risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate nell’anno 1973 e sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati risultanti dai registri catastali al 31 agosto dello stesso anno.

    Dall’ammontare degli acconti relativi agli imponibili di cui alla lettera c) del primo comma è dedotto un ammontare pari alle ritenute d’acconto operate ai sensi degli articoli 128 e 143 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sulle somme che hanno concorso a formare gli imponibili stessi (263).

    __________________

    (263)  Articolo aggiunto dall’art. 1, D.P.R. 20 aprile 1974, n. 116 (Gazz. Uff. 3 maggio 1974, n. 114).

    Articolo 100-quater. Imputazione degli acconti alle imposte sul reddito dovute per l’anno 1974.

    Gli acconti di imposta commisurati ai redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 sono detratti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche o dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute per l’anno 1974 o per il primo periodo d’imposta ricadente nell’anno stesso.

    Gli acconti d’imposta commisurati ai redditi imponibili di società ed associazioni di cui all’art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 sono detratti, nella proporzione indicata nel primo comma dello stesso articolo, dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta da ciascun socio o associato.

    Gli acconti d’imposta commisurati ai redditi dominicali dei terreni e ai redditi dei fabbricati sono detratti dall’imposta locale sui redditi dovuta per l’anno 1974.

    Nei casi di trasformazione e di fusione di cui agli artt. 15, secondo comma, e 16 quarto comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, gli acconti commisurati ai redditi imponibili di ricchezza mobile delle società trasformate, fuse o incorporate sono detratti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta da ciascun socio o associato della società risultante dalla trasformazione o fusione o della società incorporante.

    Se gli acconti d’imposta sono di ammontare superiore alle imposte, cui sono rispettivamente imputabili, dovute in base alla dichiarazione dei redditi dell’anno 1974 o agli accertamenti di ufficio ovvero alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza. Per i soggetti indicati nell’art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, il rimborso sarà effettuato solo se gli acconti risultino superiori alle imposte dovute per il periodo d’imposta costituito dalla frazione di esercizio posteriore al 31 dicembre 1973 e per il periodo d’imposta successivo (264).

    __________________

    (264)  Articolo aggiunto dall’art. 1, D.P.R. 20 aprile 1974, n. 116 (Gazz. Uff. 3 maggio 1974, n. 114).

    Articolo 100-quinquies. Riscossione degli acconti.

    Gli acconti d’imposta di cui all’art. 100-bis sono iscritti in ruoli straordinari riscuotibili in due rate con scadenza al giorno 10 dei mesi di settembre e novembre dell’anno 1974 o in unica soluzione a questa ultima scadenza. La formazione dei ruoli straordinari non è soggetta alla autorizzazione dell’intendente di finanza prevista dall’art. 11, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (265).

    La mancata iscrizione a ruolo degli acconti non fa venir meno il diritto alla riscossione dell’intero ammontare delle imposte dalle quali sono detraibili gli acconti medesimi.

    Ai fini della riscossione degli acconti di imposta vanno notificate speciali cartelle di pagamento recanti l’annotazione «acconti d’imposta per l’anno 1974».

    Per la riscossione degli acconti di imposta di cui all’art. 100-bis si applicano le disposizioni del presente decreto (266).

    __________________

    (265)  Comma così sostituito dall’art. 3, D.L. 6 luglio 1974, n. 259.

    (266)  Articolo aggiunto dall’art. 1, D.P.R. 20 aprile 1974, n. 116 (Gazz. Uff. 3 maggio 1974, n. 114).

    Articolo 100-sexies. Iscrizione nei ruoli delle imposte dovute sui redditi dichiarati per l’anno 1974.

    [L’imposta sul reddito delle persone fisiche e l’imposta locale sui redditi dovute dalle persone fisiche e dalle società e associazioni di cui all’articolo 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in base alle dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno 1975, sono riscosse, oltre che nei termini stabiliti dagli artt. 11, 13, 17 e 18, in due rate consecutive con scadenza al giorno 10 dei mesi di novembre 1975 e febbraio 1976 o al giorno 10 dei mesi di febbraio ed aprile 1976 mediante iscrizione in ruoli principali da formare e trasmettere all’intendenza di finanza rispettivamente entro il 15 dei mesi di settembre e dicembre 1975.

    Le imposte non iscritte, per qualsiasi motivo, nei ruoli principali di cui al precedente comma sono iscritte, senza la preventiva autorizzazione dell’intendente di finanza, in ruoli straordinari con scadenza non posteriore al giorno 10 del mese di aprile 1976.

    Per l’iscrizione nei ruoli speciali delle somme di cui al secondo comma dell’art. 17, relative alle dichiarazioni presentate nell’anno 1975, il termine ivi previsto è prorogato di un anno] (267).

    __________________

    (267)  Articolo aggiunto dall’art. 4, D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60 (Gazz. Uff. 28 marzo 1975, n. 84). Esso è stato rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 1975, n. 91, e poi abrogato dall’art. 16, L. 2 dicembre 1975, n. 576.

    Articolo 101. Termini per sgravi e rimborsi relativi a tributi soppressi.

    I termini per proporre ricorsi o istanze pendenti al 1° gennaio 1974, decorrono da tale data e i ricorsi e le istanze sono proposti nei modi e nelle forme stabiliti dal presente decreto e dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

    Articolo 102. Responsabilità solidale e privilegi relativi a tributi soppressi.

    Per i tributi di cui all’art. 100, secondo comma, seguitano ad applicarsi le disposizioni previste agli articoli 196, 197, 207, 211 e 232 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

    Articolo 103. Riscossione dei ruoli di enti diversi dallo Stato.

    Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 23 del presente decreto, concernenti rispettivamente la specie dei ruoli e l’esecutorietà dei medesimi, si applicano anche ai ruoli formati dagli enti locali per la riscossione dei tributi di propria pertinenza nonché ai ruoli di altri enti autorizzati per legge alla riscossione delle proprie entrate con tale procedura, ferma restando l’autonomia degli enti impositori che affidano per legge la riscossione delle proprie entrate ai concessionari circa la ripartizione in rate dei carichi in riscossione (268).

    __________________

    (268)  Articolo così modificato dall’art. 1, D.P.R. 13 dicembre 1977, n. 1119 (Gazz. Uff. 9 marzo 1978, n. 68).

    Articolo 104. Disposizioni abrogate.

    A decorrere dal 1° gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto.

    Articolo 105. Entrata in vigore.

    Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1974.


    D.P.R. n. 600 del 29.09.1973

    DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600   (1).

    Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. (2)

     

    (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.

    (2) Vedi, anche, il T.U. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

     


     

    Leggi: DPR 600-1973 aggiornato al 13 05 2017