Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 24 dicembre, n. 302). – Disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie (1) (2) (3) (4).
(1) L’originaria espressione «conciliatore» deve intendersi sostituita con «giudice di pace» a far data dal 1º maggio 1995 ai sensi
dell’art. 39, l. 21 novembre 1991, n. 374.
(2) Il termine «procuratore legale» contenuto nel presente provvedimento si intende sostituito con il termine «avvocato» ai sensi dell’art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27.
(3) Per l’entrata in vigore delle disposizioni sul giudice unico di primo grado, vedi artt. 42, 43, 47, 48, 132 ss., 219 ss., 244 ss., d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
(4) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex D.P.R. 13 settembre 1999.
CAN 1.3
RELAZIONE
Preambolo
(Omissis)
CAN 2.3
DECRETO
Preambolo
(Omissis)
Articolo Unico
(Omissis).
CAN 3.3
DISPOSIZIONI
Preambolo
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
TITOLO I
DEL PUBBLICO MINISTERO
Articolo 1
Richiesta di comunicazione degli atti.
In ogni stato e grado del processo il pubblico ministero può richiedere al giudice la comunicazione degli atti per l’esercizio dei poteri a lui attribuiti dalla legge [c.p.c. 69 ss.].
Articolo 2
Intervento davanti all’istruttore.
L’intervento del pubblico ministero davanti all’istruttore avviene nei modi previsti nell’art. 267 del Codice [c.p.c. 70] (1).
(1) Articolo così sostituito dall’art. 15, d.p.r. 17 ottobre 1950, n. 857.
Articolo 3
Intervento davanti al collegio.
Il pubblico ministero può spiegare il suo intervento anche quando la causa si trova davanti al collegio [c.p.c. 267, 268, 275], mediante comparsa da depositarsi in cancelleria o all’udienza [c.p.c. 70, 125].
Il pubblico ministero che interviene all’udienza prende oralmente le sue conclusioni, che sono inserite nel ruolo di udienza [31, 117].
Se il pubblico ministero che interviene davanti al collegio non si limita ad aderire alle conclusioni di una delle parti, ma prende proprie conclusioni, produce documenti o deduce prove, il presidente, d’ufficio o su istanza di parte, può rimettere con ordinanza la causa al giudice istruttore per l’integrazione dell’istruzione [c.p.c. 279, 280].
TITOLO II
DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE
Capo I
DEGLI ESPERTI DELLA MAGISTRATURA DEL LAVORO (1)
(1) Le disposizioni di questo capo, eccetto quelle di cui all’art. 5, devono ritenersi abrogate a seguito dell’entrata in vigore del d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 369, di soppressione dell’ordinamento corporativo.
Articolo 4
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato a seguito dell’entrata in vigore del d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 369, di soppressione dell’ordinamento corporativo.
Articolo 5
Formazione dell’albo.
L’albo è tenuto dal primo presidente della corte d’appello ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore generale della Repubblica (1) e dal presidente della sezione della corte funzionante come magistratura del lavoro.
Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere della corte.
(1) Denominazione così modificata dall’art. 1, d.lg.c.p.s. 2 agosto 1946, n. 72, ratificato con l. 10 febbraio 1953, n. 73.
Articolo 6
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato a seguito dell’entrata in vigore del d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 369, di soppressione dell’ordinamento corporativo.
Articolo 7
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato a seguito dell’entrata in vigore del d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 369, di soppressione dell’ordinamento corporativo.
Articolo 8
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato a seguito dell’entrata in vigore del d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 369, di soppressione dell’ordinamento corporativo.
Articolo 9
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato a seguito dell’entrata in vigore del d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 369, di soppressione dell’ordinamento corporativo.
Articolo 10
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato a seguito dell’entrata in vigore del d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 369, di soppressione dell’ordinamento corporativo.
Articolo 11
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato a seguito dell’entrata in vigore del d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 369, di soppressione dell’ordinamento corporativo.
Articolo 12
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato a seguito dell’entrata in vigore del d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 369, di soppressione dell’ordinamento corporativo.
Capo II
DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE
Sezione I
DEI CONSULENTI TECNICI NEI PROCEDIMENTI ORDINARI
Articolo 13
Albo dei consulenti tecnici.
Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici [c.p.c. 61 ss.].
L’albo è diviso in categorie.
Debbono essere sempre comprese nell’albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa [146; c.p.c. 424, 445].
Articolo 14
Formazione dell’albo.
L’albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista, iscritto nell’albo professionale, designato dal Consiglio dell’ordine o del collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell’albo dei consulenti tecnici.
Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell’albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l’albo a cui appartiene il professionista stesso.
Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla camera di commercio, industria e agricoltura.
Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale (1).
(1) Articolo così sostituito dall’art. unico, d.lg.lgt. 12 ottobre 1945, n. 700.
Articolo 15
Iscrizione nell’albo.
Possono ottenere l’iscrizione nell’albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale [e politica] (1) specchiata [e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali] (2).
Nessuno può essere iscritto in più di un albo.
Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell’articolo precedente.
Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell’art. 5 (3).
(1) Vedi, ora, artt. 3 e 22 Cost.
(2) Le associazioni professionali sono state abrogate dal d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
(3) Il comitato è presieduto dal presidente della corte di appello ed è composto dal procuratore generale della Repubblica e da un presidente di sezione.
Articolo 16
Domande d’iscrizione.
Coloro che aspirano all’iscrizione nell’albo debbono farne domanda al presidente del tribunale.
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
1) estratto dell’atto di nascita;
2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
4) certificato di iscrizione all’associazione professionale;
5) i titoli e i documenti che l’aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica.
Articolo 17
Informazioni.
A cura del presidente del tribunale debbono essere assunte presso le autorità [politiche e] (1) di polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e privata dell’aspirante.
(1) Vedi, ora, artt. 3 e 22 Cost.
Articolo 18
Revisione dell’albo.
L’albo è permanente. Ogni quattro anni il comitato di cui all’art. 14 deve provvedere alla revisione dell’albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell’art. 15 o è sorto un impedimento a esercitare l’ufficio.
Articolo 19
Disciplina.
La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d’ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell’associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale [e politica] (1) specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.
Per il giudizio disciplinare è competente il comitato indicato nell’art. 14. (1) Vedi, ora, artt. 3 e 22 Cost.
Articolo 20
Sanzioni disciplinari.
Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell’articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
1) l’avvertimento;
2) la sospensione dall’albo per un tempo non superiore ad un anno;
3) la cancellazione dall’albo.
Articolo 21
Procedimento disciplinare.
Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l’addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta.
Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dover continuare il procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al comitato disciplinare.
Il comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento è ammesso reclamo a norma dell’art. 15 ultimo comma.
Articolo 22
Distribuzione degli incarichi.
Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell’albo del tribunale medesimo.
Il giudice istruttore che conferisce un incarico ad un consulente tecnico iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta.
Le funzioni di consulente presso la corte d’appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l’incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.
Articolo 23
Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi.
Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l’amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell’albo.
Per l’attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.
Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto.
Il primo presidente della corte di appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla corte.
Articolo 24
Liquidazione dei compensi.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 13, l. 8 luglio 1980, n. 319.
Sezione II
DEI CONSULENTI TECNICI NEI PROCEDIMENTI CORPORATIVI (1)
(1) Le disposizioni di questa sezione devono ritenersi abrogate a seguito dell’entrata in vigore del d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 369, di soppressione dell’ordinamento corporativo e della l. 11 agosto 1973, n. 533.
Articolo 25
(Omissis) (1).
(1) Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell’entrata in vigore del d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 369, di soppressione dell’ordinamento corporativo e della l. 11 agosto 1973, n. 533.
Articolo 26
(Omissis) (1).
(1) Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell’entrata in vigore del d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 369, di soppressione dell’ordinamento corporativo e della l. 11 agosto 1973, n. 533.
Articolo 27
(Omissis) (1).
(1) Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell’entrata in vigore del d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 369, di soppressione dell’ordinamento corporativo e della l. 11 agosto 1973, n. 533.
Capo III
DEI REGISTRI DI CANCELLERIA E DEGLI ATTI DEL CANCELLIERE
Articolo 28
Registri di cancelleria.
Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabiliti i registri che devono essere tenuti, a cura delle cancellerie, presso gli uffici giudiziari (1).
(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, l. 2 dicembre 1991, n. 399.
Articolo 29
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 7, l. 2 dicembre 1991, n. 399. Il comma 2 del citato art. 7, aveva stabilito che tale articolo si sarebbe applicato sino all’entrata in vigore dei decreti di attuazione degli artt. da 1 a 3 della legge. Vedi d.m. 18 gennaio 1994.
Articolo 30
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 7, l. 2 dicembre 1991, n. 399. Il comma 2 del citato art. 7, aveva stabilito che tale articolo si sarebbe applicato sino all’entrata in vigore dei decreti di attuazione degli artt. da 1 a 3 della legge. Vedi d.m. 18 gennaio 1994.
Articolo 31
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 7, l. 2 dicembre 1991, n. 399. Il comma 2 del citato art. 7, aveva stabilito che tale articolo si sarebbe applicato sino all’entrata in vigore dei decreti di attuazione degli artt. da 1 a 3 della legge. Vedi d.m. 18 gennaio 1994.
Articolo 32
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 7, l. 2 dicembre 1991, n. 399. Il comma 2 del citato art. 7, aveva stabilito che tale articolo si sarebbe applicato sino all’entrata in vigore dei decreti di attuazione degli artt. da 1 a 3 della legge. Vedi d.m. 18 gennaio 1994.
Articolo 33
Divisione dei registri in più volumi.
Negli uffici giudiziari aventi un numero rilevante di affari, ogni capo di ufficio, su proposta del dirigente la cancelleria, può autorizzare la divisione per materia del ruolo generale e della rubrica alfabetica generale corrispondente.
Il capo dell’ufficio può autorizzare inoltre la divisione del registro cronologico in due volumi contenenti uno i numeri pari e l’altro i numeri dispari o anche in volumi distinti per materia.
Articolo 34
Contenuto del registro cronologico.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 7, l. 2 dicembre 1991, n. 399. Il comma 2 del citato art. 7, aveva stabilito che tale articolo si sarebbe applicato sino all’entrata in vigore dei decreti di attuazione degli artt. da 1 a 3 della legge. Vedi d.m. 18 gennaio 1994.
Articolo 35
Volumi dei provvedimenti originali.
Il cancelliere deve riunire annualmente in volumi separati gli originali delle sentenze, dei decreti d’ingiunzione e dei processi verbali di conciliazione, nonché le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma dell’articolo 281- sexies (1).
(1) Articolo così modificato dall’art. 117, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 36
Fascicoli di cancelleria.
Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio, anche quando la formazione di esso non è prevista espressamente dalla legge.
Ogni fascicolo riceve la numerazione del ruolo generale sotto la quale è iscritto l’affare.
Sulla copertina di ogni fascicolo sono indicati l’ufficio, la sezione alla quale appartiene il giudice incaricato dell’affare e il giudice stesso, le parti, i rispettivi difensori muniti di procura e l’oggetto.
Nella facciata interna della copertina è contenuto l’indice degli atti inseriti nel fascicolo con l’indicazione della natura e della data di ciascuno di essi.
Gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico e muniti di un numero progressivo corrispondente a quello risultante dall’indice.
Articolo 37
Modo di tenuta dei registri.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 7, l. 2 dicembre 1991, n. 399. Il comma 2 del citato art. 7, aveva stabilito che tale articolo si sarebbe applicato sino all’entrata in vigore dei decreti di attuazione degli artt. da 1 a 3 della legge. Vedi d.m. 18 gennaio 1994.
Articolo 38
Deposito di cancelleria della parte che si costituisce.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.
Articolo 39
Deposito di cancelleria.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.
Articolo 40
(Omissis) (1).
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.
Articolo 41
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.
Articolo 42
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.
Articolo 43
Ingiunzione di pagamento di spese, diritti ed onorari.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.
Articolo 44
Compilazione dei processi verbali.
Oltre che nei casi specificamente indicati dalla legge [c.p.c. 57], il cancelliere deve compilare processo verbale di tutti gli atti che compie con l’intervento di terzi interessati. Nel processo verbale fa risultare le attività da lui compiute, quelle delle persone intervenute nell’atto e le dichiarazioni da esse rese.
Articolo 45
Forma delle comunicazioni del cancelliere.
Il biglietto, col quale il cancelliere esegue le comunicazioni a norma dell’art. 136 del Codice, si compone di due parti uguali, una delle quali deve essere consegnata al destinatario e l’altra deve essere conservata nel fascicolo d’ufficio [c.p.c. 168].
Esse contengono in ogni caso l’indicazione dell’ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell’istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l’affare è iscritto e del ruolo dell’istruttore ed il nome delle parti.
Nella parte che viene inserita nel fascicolo d’ufficio deve essere stesa la relazione di notificazione dell’ufficiale giudiziario o scritta la ricevuta del destinatario. Se l’ufficiale giudiziario si avvale del servizio postale, il cancelliere conserva nel fascicolo d’ufficio anche la ricevuta della raccomandata (1).
(1) Comma così sostituito dall’art. 8, l. 7 febbraio 1979, n. 59.
Articolo 46
Forma degli atti giudiziari.
I processi verbali [c.p.c. 126] e gli altri atti giudiziari [c.p.c. 57] debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile, in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni.
Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all’atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata.
Capo IV
DEGLI ATTI DELL’UFFICIALE GIUDIZIARIO
Articolo 47
Ora della notificazione.
Nella relazione di notificazione di cui all’art. 148 del Codice, se la parte interessata lo chiede, deve essere inserita l’indicazione dell’ora nella quale la notificazione è stata eseguita [c.p.c. 59, 147].
Articolo 48
Avviso al destinatario della notificazione.
L’avviso prescritto nell’art. 140 del Codice deve contenere:
1) il nome della persona che ha chiesto la notificazione e del destinatario;
2) l’indicazione della natura dell’atto notificato;
3) l’indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire con la data o il termine di comparizione;
4) la data e la firma dell’ufficiale giudiziario.
Articolo 49
Nota da consegnarsi al pubblico ministero.
L’ufficiale, che esegue la notificazione a norma degli articoli 142, 143 e 146 del Codice, deve consegnare al pubblico ministero, insieme con la copia dell’atto, una nota contenente:
1) l’indicazione del nome e della qualità della persona che ha chiesto la notificazione;
2) il nome, la residenza o la dimora del destinatario;
3) la natura dell’atto notificato;
4) il giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire;
5) la data e la firma dell’ufficiale giudiziario.
La nota è trasmessa al pubblico ministero insieme con l’atto al Ministero degli affari esteri o al comando militare posto nella circoscrizione del tribunale, i quali provvedono d’urgenza alla consegna.
Articolo 50
Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.
L’istanza di autorizzazione a procedere alla notificazione per pubblici proclami a norma dell’art. 150 del Codice è fatta con ricorso steso in calce all’atto.
Il pubblico ministero stende il suo parere di seguito al ricorso.
Articolo 51
Destinazione della copia dell’atto notificato depositata in cancelleria.
La copia che l’ufficiale giudiziario deposita in cancelleria a norma dell’art. 150 quarto comma del Codice è custodita dal cancelliere per essere inserita nel fascicolo d’ufficio [c.p.c. 168].
Nella copia depositata e in quella da consegnare alla parte che ha chiesto la notificazione, l’ufficiale giudiziario deve certificare la data dell’avvenuto deposito in cancelleria.
Capo V
DELLE PERSONE CHE POSSONO ASSISTERE IL GIUDICE
Articolo 52
Liquidazione del compenso.
Il compenso agli ausiliari di cui all’art. 68 del Codice è liquidato con decreto dal giudice che li ha nominati o dal capo dell’ufficio giudiziario al quale appartiene il cancelliere o l’ufficiale giudiziario che li ha chiamati, tenuto conto dell’attività svolta [c.p.c. 522].
Articolo 53
Contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi.
I decreti con i quali il giudice liquida a favore del custode [c.p.c. 65] e degli altri ausiliari [c.p.c. 68] i compensi loro dovuti debbono indicare la parte che è tenuta a corrisponderli. Tali decreti costituiscono titolo esecutivo contro la parte stessa [c.p.c. 474].
TITOLO III
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE
Capo I
DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE (1)
(1) Intitolazione così sostituita dall’art. 118, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51. La ripartizione in sezioni del presente capo è stata soppressa dal medesimo art. 118, d.lg. 51/1998 cit.
Articolo 54
Determinazione dei giorni d’udienza.
Le udienze di istruzione e di discussione delle cause sono tenute nei giorni e nelle ore che il capo dell’ufficio del giudice di pace stabilisce annualmente con decreto approvato dal presidente del tribunale d’intesa col procuratore della Repubblica. Il decreto deve rimanere affisso per tutto l’anno in ciascuna sala di udienza dell’ufficio del giudice di pace (1).
(1) Articolo così sostituito dall’art. 119, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 55
Distribuzione delle udienze tra i magistrati.
Il capo dell’ufficio di conciliazione distribuisce con decreto al principio di ogni trimestre le udienze di istruzione o di discussione tra i magistrati addetti all’ufficio (1).
(1) Articolo così modificato dall’art. 120, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 56
Designazione del giudice per ciascuna causa.
Dopo il deposito in cancelleria dell’atto introduttivo del giudizio a norma dell’art. 319 del codice o, in mancanza, il giorno stesso dell’udienza fissata a norma dell’art. 316 del codice, su presentazione da parte del cancelliere dell’atto, il capo dell’ufficio del giudice di pace designa il magistrato che viene incaricato dell’istruzione della causa (1).
Se nel giorno fissato per la comparizione l’udienza è tenuta da un magistrato diverso da quello designato, la causa, dopo la costituzione delle parti, è rinviata d’ufficio alla prima udienza del magistrato designato.
(1) Comma così sostituito dall’art. 121, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 57
Rinvio dell’udienza di comparizione.
Se non vi è udienza nel giorno fissato nell’atto di citazione o nel processo verbale indicato nell’articolo 316 secondo comma del Codice, la comparizione si intende rimandata all’udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato [c.p.c. 313 comma 4] (1).
Se nell’udienza di comparizione non possono essere sentite le parti, il giudice di pace dà atto nel processo verbale della loro comparizione e rimanda la causa all’udienza immediatamente successiva (1).
(1) Comma così modificato dall’art. 122, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 58
Mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio.
Alla parte, che non ha fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio a norma dell’articolo 319 del Codice, le notificazioni e le comunicazioni durante il procedimento possono essere fatte presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge.
(1) Comma così modificato dall’art. 123, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 59
Dichiarazione di contumacia.
La dichiarazione di contumacia della parte non costituita è fatta dal giudice di pace a norma dell’articolo 171 ultimo comma del Codice, quando è decorsa almeno un’ora dall’apertura della udienza (1).
(1) Comma così modificato dall’art. 124, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 60
Tempo degli atti di istruzione.
Gli atti di istruzione debbono essere assunti dal giudice di pace non oltre la terza udienza successiva a quella in cui sono stati ammessi o alla comunicazione dell’ordinanza di ammissione, se questa non è stata pronunziata in udienza (1).
(1) Comma così modificato dall’art. 124, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 61
Ordine di trattazione e discussione delle cause.
Nella trattazione e nella discussione il giudice di pace deve dare la precedenza alle cause per le quali sono stati abbreviati i termini a norma dell’articolo 163-bis del codice e a quelle rinviate da precedenti udienze (1).
(1) Articolo così sostituito dall’art. 125, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 62
Udienza di discussione.
Il giudice di pace, quando dichiara chiusa l’istruzione, invita le parti a formulare nella stessa udienza o in una udienza successiva le conclusioni che, a norma dell’art. 189 del Codice, intendono sottoporre alla sua decisione e a procedere alla discussione della causa (1).
L’udienza di discussione può essere rinviata soltanto una volta, per grave impedimento dell’ufficio o delle parti da specificarsi nel provvedimento di rinvio.
(1) Comma così modificato dall’art. 126, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 63
Giudice decidente.
La causa deve essere decisa dal giudice di pace che ha proceduto all’istruzione, salvo che sia stato sostituito a norma dell’art. 174 del Codice (1).
(1) Comma così modificato dall’art. 124, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 64
Pubblicazione della sentenza.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 127, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 65
Querela di falso.
Il giudice di pace, quando rimette le parti davanti al tribunale per il processo di falso [c.p.c. 221, 318], stabilisce un termine perentorio entro il quale le parti stesse debbono riassumere la causa davanti al tribunale (1).
(1) Articolo così modificato dall’art. 126, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 66
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 47, l. 21 novembre 1991, n. 374, a decorrere dal 1º maggio 1995.
Articolo 67
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 47, l. 21 novembre 1991, n. 374, a decorrere dal 1º maggio 1995.
Articolo 68
Istanza di conciliazione.
L’istanza di conciliazione in sede non contenziosa può essere proposta al giudice di pace con ricorso o verbalmente [c.p.c. 321].
Se l’istanza è proposta con ricorso, il giudice di pace fa invitare dal cancelliere le parti a comparire davanti a lui in un giorno e in un’ora determinati per cercare di conciliarle.
Se è proposta verbalmente, il giudice di pace redige di essa processo verbale e dà la disposizione di cui al comma precedente.
Articolo 69
Mancata comparizione della parte invitata.
Se la parte invitata non si presenta, il giudice di pace ne dà atto nel processo verbale; di questo la parte istante può ottenere copia.
Capo II
DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE
Sezione I
DELL’INTRODUZIONE DELLA CAUSA
Articolo 69 bis
Determinazione delle udienze di prima comparizione.
Il decreto del presidente del tribunale, che stabilisce, a norma del secondo comma dell’articolo 163 del Codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte le sale d’udienza del tribunale entro il 30 novembre di ogni anno e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce (1).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 18, d.p.r. 17 ottobre 1950, n. 857 e così sostituito dall’art. 78, l. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995.
Articolo 70
Istanza di abbreviazione dei termini di comparizione.
L’istanza di abbreviazione dei termini di comparizione, prevista nell’art. 163-bis ultimo comma del Codice, è proposta con ricorso diretto al presidente del tribunale, ovvero, se la causa è stata già assegnata ad una sezione, al presidente di questa.
Il decreto del presidente, scritto in calce al ricorso, fissa l’udienza di prima comparizione e deve essere comunicato, insieme col ricorso stesso, ai procuratori delle parti costituite almeno cinque giorni liberi prima dell’udienza fissata dal presidente. Alle parti non costituite il decreto e il ricorso debbono essere notificati personalmente in un congruo termine stabilito dal presidente.
Se all’udienza fissata dal presidente non compariscono tutte le parti alle quali deve essere fatta la comunicazione o la notificazione, il giudice istruttore verifica la regolarità della comunicazione o della notificazione, e ne ordina, quando occorre, la rinnovazione, fissando una nuova udienza di prima comparizione. In tal caso deve essere osservato per la comunicazione lo stesso termine stabilito nel comma precedente; per la notificazione alle parti non costituite il giudice istruttore stabilisce un nuovo termine congruo (1).
(1) Articolo così sostituito dall’art. 19, d.p.r. 17 ottobre 1950, n. 857.
Articolo 70 bis
Computo dei termini di comparizione.
I termini di comparizione, stabiliti nell’art. 163-bis del Codice, debbono essere osservati in relazione all’udienza fissata nell’atto di citazione, anche se la causa è rinviata ad altra udienza a norma dell’articolo 168-bis quarto comma dello stesso Codice (1).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 20, d.p.r. 17 ottobre 1950, n. 857.
Articolo 70 ter
Notificazione della comparsa di risposta.
(Testo in vigore dal 1° marzo 2006)
La citazione può anche contenere, oltre a quanto previsto dall’articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice, l’invito al convenuto o ai convenuti, in caso di pluralità degli stessi, a notificare al difensore dell’attore la comparsa di risposta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, entro un termine non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione, ma inferiore di almeno dieci giorni al termine indicato ai sensi del primo comma dell’articolo 163-bis del codice.
Se tutti i convenuti notificano la comparsa di risposta ai sensi del precedente comma, il processo prosegue nelle forme e secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (1).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 2, comma 3-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005,
n. 80, a decorrere dal 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-quinquies del suddetto articolo 2 – aggiunto dall’art. 8, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, con L. 17 agosto 2005, n. 168, sostituito dal comma 6 dell’art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall’art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51 – che così dispone: «3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), cquinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.».
Articolo 71
Nota d’iscrizione a ruolo.
La nota d’iscrizione della causa nel ruolo generale [c.p.c. 165, 168, 347] deve contenere l’indicazione delle parti, nonché le generalità ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo, del procuratore che si costituisce, dell’oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione, e dell’udienza fissata per la prima comparizione delle parti (1).
(1) Articolo così sostituito dall’art. 21, d.p.r. 17 ottobre 1950, n. 857; successivamente modificato dall’art. 3, d.l. 11 marzo 2002, n. 28, conv., con modificazioni, in l. 10 maggio 2002, n. 91.
Articolo 72
Deposito del fascicolo di parte e iscrizione a ruolo.
Insieme con la nota d’iscrizione a ruolo la parte deve consegnare al cancelliere il proprio fascicolo. Esso è custodito in unica cartella col fascicolo d’ufficio che il cancelliere forma a norma dell’articolo 168 secondo comma del Codice.
Nella stessa cartella sono custoditi i fascicoli delle parti che si costituiscono successivamente.
Articolo 73
Copia degli atti di parte.
Le parti debbono consegnare al cancelliere insieme col proprio fascicolo le copie degli atti di parte, che a norma dell’art. 168 secondo comma del Codice debbono essere inserite nel fascicolo d’ufficio.
Il cancelliere deve rifiutare di ricevere il fascicolo di parte che non contenga le copie degli atti indicate nel comma precedente.
Articolo 74
Contenuto del fascicolo di parte.
Gli atti e i documenti di causa sono inseriti in sezioni separate del fascicolo di parte.
Gli atti sono costituiti dagli originali o dalle copie notificate della citazione, della comparsa di risposta o d’intervento, delle memorie, delle comparse conclusionali e delle sentenze.
Sulla copertina del fascicolo debbono essere iscritte le indicazioni richieste per il fascicolo d’ufficio.
Il cancelliere, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti, sottoscrive l’indice del fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o documento.
Articolo 75
Nota delle spese.
Il difensore al momento del passaggio in decisione della causa [c.p.c. 275] deve unire al fascicolo di parte la nota delle spese [c.p.c. 91], indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all’articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita.
Articolo 76
Potere delle parti sui fascicoli.
Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d’ufficio [c.p.c. 168] e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sul bollo (1).
(1) Comma così modificato dall’art. 7, d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in l. 6 dicembre 1994, n. 673.
Articolo 77
Ritiro del fascicolo di parte.
Per ritirare il proprio fascicolo a norma dell’articolo 169 del Codice, la parte deve fare istanza con ricorso al giudice istruttore. Il ricorso e il decreto di autorizzazione sono inseriti dal cancelliere nel fascicolo d’ufficio.
In calce al decreto il cancelliere fa scrivere la dichiarazione di ritiro del fascicolo e annota la restituzione di esso.
Sezione II
DELL’ISTRUZIONE DELLA CAUSA
Articolo 78
Astensione del giudice istruttore.
Il giudice istruttore, che riconosce l’esistenza di un motivo di astensione a norma dell’art. 51 del Codice, deve farne espressa dichiarazione oppure istanza scritta al presidente del tribunale appena ricevuto il decreto di nomina.
Se il motivo d’astensione sorge dopo che l’istruzione è iniziata, il giudice istruttore ne dà subito notizia al capo dell’ufficio giudiziario competente e dichiara o chiede di astenersi.
Articolo 79
Sostituzione del giudice istruttore.
La sostituzione del giudice istruttore nei casi previsti nell’articolo 174 del Codice è disposta d’ufficio o su istanza di parte.
L’istanza è proposta con ricorso al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto designando altro giudice della stessa sezione.
L’istanza e il decreto sono inseriti nel fascicolo d’ufficio.
Articolo 80
Determinazione delle udienze dei giudici istruttori.
Il presidente del tribunale stabilisce con decreto, al principio e alla metà dell’anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui egli stesso, i presidenti di sezione e ciascun giudice istruttore debbono tenere le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d’istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale d’udienza del tribunale durante il periodo al quale si riferisce. Se nel corso dell’anno uno o più giudici istruttori cessano di fare parte del tribunale, o della sezione, debbono di volta in volta essere apportate al decreto le necessarie
modificazioni (1).
(1) Articolo così sostituito dall’art. 22, d.p.r. 17 ottobre 1950, n. 857.
Articolo 80 bis
Rinvio al collegio nell’udienza di prima comparizione.
La rimessione al collegio, a norma dell’art. 187 del Codice, può essere disposta dal giudice istruttore anche nell’udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti (1).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 23, d.p.r. 17 ottobre 1950, n. 857.
Articolo 81
Fissazione delle udienze di istruzione.
Le udienze di istruzione per ogni causa sono fissate di volta in volta dal giudice istruttore.
Nello stesso processo l’intervallo tra l’udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti e la prima udienza d’istruzione, e quello tra le successive udienze d’istruzione, non può essere superiore a quindici giorni salvo che, per speciali circostanze, delle quali dovrà farsi menzione nel provvedimento, sia necessario un intervallo maggiore (1).
(1) Articolo così sostituito dall’art. 24, d.p.r. 17 ottobre 1950, n. 857.
Articolo 82
Rinvio delle udienze di prima comparizione e d’istruzione.
Qualora il giudice istruttore designato non tenga udienza nel giorno fissato per la prima comparizione delle parti, questa si intende rinviata d’ufficio alla udienza di prima comparizione immediatamente successiva, assegnata allo stesso giudice (1).
La stessa disposizione si applica anche nel caso che il presidente abbia designato un giudice diverso da quelli che tengono udienze di prima comparizione nel giorno fissato dall’attore (1).
Se nel giorno fissato non si tiene udienza d’istruzione per festività sopravvenuta o impedimento del giudice istruttore, ovvero per qualsiasi altro motivo, la causa s’intende rinviata di ufficio alla prima udienza d’istruzione immediatamente successiva.
Il giudice istruttore può, su istanza di parte o d’ufficio, fissare altra udienza d’istruzione, ferme le disposizioni dell’articolo precedente. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti non presenti alla pronuncia del provvedimento.
Se le parti alle quali deve essere fatta la comunicazione prevista nel primo e nel terzo comma precedenti, o alcuna di esse, non compariscono nella nuova udienza, il giudice istruttore verifica la regolarità della comunicazione e ne ordina, quando occorre, la rinnovazione, rinviando la causa, secondo i casi, all’udienza di prima comparizione immediatamente successiva, ovvero ad altra udienza d’istruzione (2).
(1) Gli attuali primi due commi così sostituiscono l’originario primo comma per effetto dell’art. 79, l. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995.
(2) Articolo così sostituito dall’art. 24, d.p.r. 17 ottobre 1950, n. 857.
Articolo 83
Ordine di trattazione delle cause.
Il giudice istruttore fissa l’ordine di trattazione delle cause, dando la precedenza a quelle per le quali sono stati abbreviati i termini e a quelle rinviate a norma degli articoli precedenti.
Articolo 83 bis
Trattazione scritta della causa.
Il giudice istruttore, quando autorizza la trattazione scritta della causa, a norma dell’art. 180 primo comma del Codice, può stabilire quale delle parti deve comunicare per prima la propria comparsa, ed il termine entro il quale l’altra parte deve rispondere (1).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 26, d.p.r. 17 ottobre 1950, n. 857.
Articolo 83 ter
Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale.
L’inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, delle cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica è rilevata non oltre l’udienza di prima comparizione.
Il giudice, se ravvisa l’inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata la relativa questione, dispone la trasmissione del fascicolo d’ufficio al presidente del tribunale, che provvede con decreto non impugnabile (1).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 128, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 84
Svolgimento delle udienze.
Le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche.
Per ciascuna causa sono ammessi davanti al giudice i difensori delle parti e le parti stesse. Queste debbono assistere all’udienza in silenzio, salvo che non ottengano dal giudice, a mezzo del proprio difensore, l’autorizzazione ad interloquire.
Le parti e i loro difensori non possono dettare le loro deduzioni nel processo verbale se non ne sono autorizzati dal giudice [c.p.c. 130].
Articolo 85
Istanza per imposizione di cauzione.
L’istanza del convenuto per l’imposizione di una cauzione all’attore, a norma dell’art. 98 del Codice, deve essere proposta nella prima udienza di trattazione della causa.
L’istanza può essere proposta successivamente quando è giustificata da fatti sopravvenuti o non conosciuti al tempo della prima udienza (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 29 novembre 1960, n. 67, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 98 c.p.c. Articolo 86
Forma della cauzione.
Salvo che sia diversamente disposto dal giudice a norma dell’art. 119 del Codice, la cauzione deve essere prestata in danaro o in titoli del debito pubblico nei modi stabiliti per i depositi giudiziari.
Il documento contenente la prova del versamento è inserito nel fascicolo d’ufficio.
Articolo 87
Produzione dei documenti.
I documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito in cancelleria, ed il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall’art. 170 ultimo comma del Codice.
Possono anche essere prodotti all’udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale (1).
(1) Articolo così sostituito dall’art. 27, d.p.r. 17 ottobre 1950, n. 857.
Articolo 88
Processo verbale di avvenuta conciliazione.
La convenzione conclusa tra le parti per effetto della conciliazione davanti al giudice istruttore è raccolta in separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere [c.p.c. 185 comma 3].
Se la conciliazione avviene tra i procuratori non autorizzati a conciliare, il giudice ne prende atto nel processo verbale d’udienza e fissa un’udienza per la comparizione delle parti e per la formazione del processo verbale indicato nel comma precedente.
Se le parti non risiedono nella circoscrizione del giudice, questi può autorizzarle a ratificare la convenzione conclusa dai procuratori con dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale della loro residenza o, se il luogo di residenza non è sede di tribunale, da notaio, fissando all’uopo un termine. La dichiarazione di ratifica è unita al processo verbale d’udienza contenente la convenzione (1).
(1) Comma da ritenersi così modificato a seguito dell’entrata in vigore del d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, di soppressione dell’ufficio del pretore.
Articolo 89
Ordinanza sull’astensione o ricusazione del consulente tecnico.
L’ordinanza sull’astensione o sulla ricusazione del consulente tecnico prevista nell’articolo 192 del Codice è scritta in calce al ricorso del consulente o della parte.
Il ricorso e l’ordinanza sono inseriti nel fascicolo d’ufficio.
Articolo 90
Indagini del consulente senza la presenza del giudice.
Il consulente tecnico che, a norma dell’articolo 194 del Codice, è autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d’udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere.
Il consulente non può ricevere altri scritti defensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite dall’articolo 194 del Codice.
In ogni caso deve essere comunicata alle parti avverse copia degli scritti defensionali.
Articolo 91
Comunicazioni a consulenti di parte.
Nella dichiarazione di cui all’articolo 201 primo comma del Codice deve essere indicato il domicilio o il recapito del consulente della parte.
Il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d’ufficio, perché vi possa assistere a norma degli articoli 194 e 201 del Codice.
Articolo 92
Questioni sorte durante le indagini del consulente.
Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo [c.p.c. 194], sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell’incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso.
Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente.
Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.
Articolo 93
Assistenza alla persona sottoposta all’ispezione.
Chi è sottoposto ad ispezione corporale può farsi assistere da persona di sua fiducia che sia riconosciuta idonea dal giudice [c.p.c. 260].
Articolo 94
Istanza di esibizione.
L’istanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa e quando è necessario, l’offerta della prova che la parte o il terzo li possiede [c.p.c. 210].
Articolo 95
Notificazione dell’ordinanza di esibizione.
Il giudice, nell’ordinanza con la quale dispone l’esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte contumace o di un terzo, fissa il termine entro il quale l’ordinanza deve essere notificata e indica la parte che deve provvedere alla notificazione [c.p.c. 210].
Articolo 96
Informazioni della pubblica amministrazione.
La nota contenente le informazioni, che la pubblica amministrazione fornisce su richiesta del giudice a norma dell’art. 213 del Codice, è inserita nel fascicolo d’ufficio.
Articolo 97
Divieto di private informazioni.
Il giudice non può ricevere private informazioni sulle cause pendenti davanti a sé, né può ricevere memorie se non per mezzo della cancelleria [c.p.c. 115].
Articolo 98
Deposito di documenti fatto da pubblico depositario.
Il pubblico depositario, al quale è stato ordinato dal giudice istruttore il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione a norma dell’articolo 218 del Codice, deve farne copia.
Le copie sono verificate dal cancelliere che della verificazione redige processo verbale. Questo è conservato in cancelleria unitamente alle scritture originali e una copia di esso è consegnata al depositario.
Il pubblico depositario può rilasciare copia delle scritture in base a quella da lui fatta, facendo menzione nel processo verbale di verificazione di cui al comma precedente.
Articolo 99
Proposizione della querela di falso.
La querela di falso [c.p.c. 221] proposta con atto di citazione deve essere confermata nella prima udienza davanti al giudice istruttore dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale.
Se la parte che propone personalmente in udienza la querela di falso è analfabeta, la dichiarazione è raccolta dal cancelliere in apposito processo verbale che tiene luogo della dichiarazione scritta.
Articolo 100
Copie del documento impugnato.
Il cancelliere non può rilasciare copia del documento impugnato di falso che si trova depositato in cancelleria senza l’autorizzazione del giudice istruttore [c.p.c. 223].
L’autorizzazione è data con decreto.
Articolo 101
Rinvio.
Nel procedimento di falso [c.p.c. 221 ss.] si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice relative alla verificazione di scrittura privata [c.p.c. 214 ss.].
Articolo 102
Ammissione d’interrogatorio o di prova testimoniale.
Nell’ordinanza che ammette l’interrogatorio [c.p.c. 230] o la prova testimoniale [c.p.c. 245] non è necessario che siano ripetuti i capitoli relativi, se il giudice fa richiamo a quelli contenuti nell’atto di citazione e nella comparsa di risposta o nei processi verbali di causa.
Articolo 103
Termine per l’intimazione al testimone.
(Testo in vigore dal 1° marzo 2006)
L’intimazione di cui all’art. 250 del Codice deve essere fatta ai testimoni almeno sette giorni prima dell’udienza in cui sono chiamati a comparire (1).
Con l’autorizzazione del giudice il termine può essere ridotto nei casi di urgenza.
L’intimazione a cura del difensore contiene:
1) l’indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell’ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;
2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;
3) il giorno, l’ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;
4) l’avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro (2).
(Testo in vigore fino al 28 febbraio 2006)
L’intimazione di cui all’articolo 250 del Codice deve essere fatta ai testimoni almeno tre giorni prima dell’udienza in cui sono chiamati a comparire.
Con l’autorizzazione del giudice il termine può essere ridotto nei casi d’urgenza.
(1) Comma così modificato dal comma 2 dell’art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263. Il comma 4 dello stesso articolo 2, modificato dall’art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha così disposto: «Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.».
(2) Comma aggiunto dal comma 2 dell’art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263. Il comma 4 dello stesso articolo 2, modificato dall’art. 39- quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha così disposto: «Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.».
Articolo 104
Mancata intimazione ai testimoni.
Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara decaduta dalla prova [c.p.c. 208, 250].
Se il giudice riconosce giustificata l’omissione, fissa una nuova udienza per l’assunzione della prova.
Articolo 105
Forma speciale di esame testimoniale.
La disposizione dell’articolo 255 secondo comma del Codice, relativa all’esenzione della comparizione dei testimoni davanti al giudice, si applica in ogni caso ai cardinali e ai grandi ufficiali dello Stato.
Articolo 106
Disposizioni relative al testimone non comparso.
Il giudice istruttore può pronunciare i provvedimenti di cui all’art. 255 primo comma del Codice contro il testimone non comparso dopo che è decorsa un’ora da quella indicata per la comparizione.
Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo contro il testimone.
Articolo 107
Liquidazione delle indennità ai testimoni.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.
Articolo 108
Procuratore autorizzato ad assistere alle prove delegate.
Il difensore munito di mandato alla lite può assistere all’assunzione delle prove che si eseguono fuori della circoscrizione del tribunale a norma dell’articolo 203 del Codice.
Il difensore stesso può anche incaricare un procuratore del luogo mediante delega scritta, che deve essere unita al processo verbale di assunzione della prova.
Articolo 109
Ordinanza di pagamento durante il rendiconto.
L’ordinanza prevista nell’articolo 264 ultimo comma del Codice costituisce titolo esecutivo.
Articolo 110
Fissazione dell’udienza di trattazione.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 89, l. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995.
Articolo 111
Produzione delle comparse.
[Le comparse debbono essere inserite nel fascicolo di parte quattro giorni prima dell’udienza che il giudice istruttore ha fissato per la discussione [c.p.c. 190].
Il cancelliere non deve consentire che s’inseriscano nei fascicoli di parte comparse che non risultano comunicate alle altre parti e di cui non gli sono contemporaneamente consegnate le copie in carta libera per il fascicolo d’ufficio e per gli altri componenti il collegio.
L’inserzione tardiva delle comparse può essere autorizzata dal presidente del tribunale per gravi ragioni fino a due giorni prima dell’udienza.
Le comparse debbono essere scritte in carattere chiaro e facilmente leggibile, altrimenti la parte può rifiutarsi di riceverle e il cancelliere può non consentire che s’inseriscano nel fascicolo] (1).
(1) Il presente articolo resta in vigore per quanto compatibile con la nuova versione degli artt. 190, 190-bis e 275, c.p.c.
Articolo 112
Istanza di decisione secondo equità.
L’istanza per il giudizio di equità, consentita alle parti dall’articolo 114 del Codice, deve essere espressa in ogni caso nelle conclusioni prese a norma dell’articolo 189 del Codice.
Articolo 112 bis
Rimessione della causa al collegio in pendenza di reclamo.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 89, l. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995.
Sezione III
DELLA DECISIONE DELLA CAUSA
Articolo 113
Determinazione dei giorni delle camere di consiglio e composizione dei collegi.
Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale o della sezione determina con decreto i giorni in cui si tengono le camere di consiglio e la composizione dei relativi collegi giudicanti.
Se alla camera di consiglio sono chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, il collegio, per ciascuna causa, è formato dal presidente, dal relatore e dal giudice più anziano (1).
(1) Articolo così sostituito dall’art. 80, l. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995.
Articolo 114
Determinazione dei giorni d’udienza e composizione dei collegi.
All’inizio di ciascun anno giudiziario, il presidente del tribunale stabilisce, con decreto approvato dal primo presidente della corte d’appello, i giorni della settimana e le ore in cui il tribunale o le sezioni tengono le udienze di discussione di cui ai commi terzo e quarto dell’articolo 275 del Codice.
Il decreto del presidente deve restare affisso per tutto l’anno in ciascuna sala di udienza del tribunale.
Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale determina con decreto la composizione del collegio giudicante per ogni udienza di discussione di cui ai commi terzo e quarto dell’articolo 275 del Codice.
Se all’udienza sono chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, il collegio, per ciascuna causa, è formato dal presidente, dal relatore e dal giudice più anziano (1).
(1) Articolo così sostituito dall’art. 80, l. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995.
Articolo 115
Rinvio della discussione.
Si applica alle udienze del collegio la disposizione dell’art. 82.
Il collegio può inoltre rinviare la discussione della causa per non più di una volta soltanto per grave impedimento del tribunale o delle parti e non oltre la seconda udienza successiva a quella fissata dal giudice istruttore a norma dell’articolo 190 del Codice.
Articolo 116
Ordine di discussione delle cause.
L’ordine di discussione delle cause per ciascuna udienza è fissato dal presidente ed è affisso il giorno precedente l’udienza alla porta della sala a questa destinata.
Le cause sono chiamate dall’ufficiale giudiziario di servizio secondo l’ordine stabilito, salvo che il presidente disponga altrimenti per ragioni di opportunità.
Articolo 117
Svolgimento della discussione.
I difensori debbono leggere davanti al collegio le loro conclusioni e possono svolgere sobriamente le ragioni che le sorreggono [c.p.c. 275].
Essi debbono chiedere al presidente la facoltà di parlare e debbono dirigere la parola soltanto al tribunale. Il pubblico ministero ha la parola per ultimo.
Il presidente può consentire una sola replica. Non sono ammesse note di udienza dopo la discussione; ma il presidente può consentirle quando il pubblico ministero prende proprie conclusioni, produce documenti e deduce prove a norma dell’articolo 3 ultimo comma e la causa non è rimessa al giudice istruttore.
Articolo 118
Motivazione della sentenza.
La motivazione della sentenza di cui all’art. 132, n. 4 del Codice consiste nell’esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati. Nel caso previsto nell’articolo 114 del Codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.
In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici.
La scelta dell’estensore della sentenza prevista nell’articolo 276 ultimo comma del Codice è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.
Articolo 119
Redazione della sentenza.
L’estensore deve consegnare la minuta della sentenza da lui redatta al presidente del tribunale o della sezione. Il presidente, datane lettura, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive insieme con l’estensore e la consegna al cancelliere, il quale scrive il testo originale o ne affida la scritturazione al dattilografo di ruolo, sotto la sua direzione, a norma dell’articolo 132 del Codice (1).
Il presidente e il relatore, verificata la corrispondenza dell’originale alla minuta consegnata al cancelliere, sottoscrivono la sentenza e la fanno sottoscrivere all’altro giudice [132 comma 3].
Il giudice che ha esteso la motivazione aggiunge la qualifica di estensore alla sua sottoscrizione.
Quando la sentenza è pronunziata secondo equità se ne deve dare atto nel dispositivo.
(1) Comma così modificato dall’art. 4, l. 28 luglio 1960, n. 777.
Articolo 120
Pubblicazione delle sentenze.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 129, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 121
Ordinanza di correzione delle sentenze.
L’ordinanza di correzione delle sentenze è notificata alle parti a cura del cancelliere [c.p.c. 288].
Articolo 122
Forma dell’istanza per integrazione dei provvedimenti istruttori.
L’istanza per l’integrazione di un provvedimento istruttorio a norma dell’art. 289 del Codice è fatta con ricorso diretto al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del collegio.
Articolo 123
Avviso d’impugnazione alla cancelleria.
L’ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d’impugnazione deve darne immediatamente avviso scritto al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Il cancelliere deve fare annotazione dell’impugnazione sull’originale della sentenza.
Articolo 123 bis
Trasmissione del fascicolo d’ufficio al giudice superiore.
Se l’impugnazione è proposta contro una sentenza non definitiva, non si applicano le disposizioni degli articoli 347 ultimo comma e 369 ultimo comma del Codice. Tuttavia il giudice dell’impugnazione può, se lo ritiene necessario, richiedere la trasmissione del fascicolo d’ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di determinati atti (1).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 29, d.p.r. 17 ottobre 1950, n. 857.
Articolo 124
Certificato di passaggio in giudicato della sentenza.
A prova del passaggio in giudicato della sentenza [c.p.c. 324] il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto nei termini di legge appello [c.p.c. 339] o ricorso per cassazione [c.p.c.
360], né istanza di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395 del Codice.
Ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che non è stata proposta impugnazione nel termine previsto dall’articolo 327 del Codice.
Articolo 125
Riassunzione della causa.
Salvo che dalla legge sia disposto altrimenti [c.p.c. 303, 392, 627] la riassunzione della causa [c.p.c. 39 comma 2, 40, 50, 54, 307, 353, 355, 367] è fatta con comparsa, che deve contenere:
1) l’indicazione del giudice davanti al quale si deve comparire;
2) il nome delle parti e dei loro difensori con procura;
3) il richiamo dell’atto introduttivo del giudizio;
4) l’indicazione dell’udienza in cui le parti debbono comparire, osservati i termini stabiliti dall’articolo 163-bis del
Codice;
5) l’invito a costituirsi nei termini stabiliti dall’articolo 166 del Codice;
6) l’indicazione del provvedimento del giudice in base al quale è fatta la riassunzione, e nel caso dell’articolo 307 primo comma del Codice, l’indicazione della data della notificazione della citazione non seguita dalla costituzione delle parti, ovvero del provvedimento che ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo.
Se, prima della riassunzione, il giudice istruttore abbia tenuto l’udienza di prima comparizione, e la causa debba essere riassunta davanti allo stesso giudice, le parti debbono essere citate a comparire in una udienza d’istruzione. Se il giudice istruttore già designato non fa più parte del tribunale o della sezione, la parte che provvede alla riassunzione deve preliminarmente chiedere la sostituzione con ricorso al presidente del tribunale o della sezione.
La comparsa è notificata a norma dell’art. 170 del Codice, ed alle parti non costituite deve essere notificata personalmente (1).
(1) Articolo così sostituito dall’art. 30, d.p.r. 17 ottobre 1950, n. 857.
Articolo 125 bis
Riassunzione delle cause sospese durante l’istruzione.
Se il giudice istruttore ha sospeso l’esecuzione o la prosecuzione dell’ulteriore istruzione a norma dell’articolo 279 quarto comma del Codice, le parti debbono riassumere la causa davanti a lui nelle forme stabilite dall’articolo che precede, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che definisce il giudizio sull’appello immediato che ha dato luogo alla sospensione (1).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 31, d.p.r. 17 ottobre 1950, n. 857.
Articolo 126
Fascicolo della causa riassunta.
Il cancelliere del giudice davanti al quale la causa è riassunta deve immediatamente richiedere il fascicolo d’ufficio al cancelliere del giudice che ha precedentemente conosciuto della causa.
Articolo 127
Riscossione della pena pecuniaria a carico dell’opponente.
La riscossione della pena pecuniaria, alla quale sia stato condannato il terzo opponente a norma dell’art. 408 del Codice, è fatta dal cancelliere.
Capo III
DEL PROCEDIMENTO D’APPELLO
Articolo 128
Determinazione dei giorni d’udienza.
Il decreto del primo presidente della corte d’appello, che stabilisce, a norma dell’art. 163 secondo comma del Codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte le sale d’udienza della corte d’appello entro il 30 novembre di ogni anno, e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce.
Il primo presidente della corte d’appello stabilisce con decreto, al principio e alla metà dell’anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui debbono tenersi le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d’istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale di udienza della corte d’appello durante il periodo al quale si riferisce (1) (2).
(1) Comma così sostituito dall’art. 81, l. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995.
(2) Articolo così sostituito dall’art. 32, d.p.r. 17 ottobre 1950, n. 857.
Articolo 129
Riserva d’appello.
Estinzione del processo. La riserva d’appello contro le sentenze previste nell’articolo 278 e nel, n. 4 del secondo comma dell’articolo 279 del Codice, può essere fatta nell’udienza del giudice istruttore con dichiarazione orale da inserirsi nel processo verbale, o con dichiarazione scritta su foglio a parte da allegare ad esso.
La riserva può essere fatta anche con atto notificato ai procuratori delle altre parti costituite, a norma dell’articolo 170 primo e terzo comma del Codice, o personalmente alla parte, se questa non è costituita.
Se il processo si estingue in primo grado, la sentenza di merito contro la quale fu fatta la riserva acquista efficacia di sentenza definitiva dal giorno in cui diventa irrevocabile l’ordinanza, o passa in giudicato la sentenza, che pronuncia l’estinzione del processo [c.p.c. 308]. Da questa data decorrono i termini stabiliti dall’articolo 325 del Codice per impugnare la sentenza già notificata, e se questa non è stata notificata, decorre il termine di decadenza stabilito dall’articolo 327 del Codice stesso (1).
(1) Articolo così sostituito dall’art. 33, d.p.r. 17 ottobre 1950, n. 857.
Articolo 129 bis
Sospensione dell’istruzione nel caso di riforma di sentenza non definitiva.
Se sia stato proposto ricorso per cassazione contro sentenza d’appello che abbia riformato alcuna delle sentenze previste nel, n. 4 del secondo comma dell’articolo 279 del Codice, il giudice istruttore, su istanza della parte interessata, qualora ritenga che i provvedimenti dati con l’ordinanza collegiale per l’ulteriore istruzione della causa siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza riformata, può disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione o la prosecuzione dell’ulteriore istruzione rimanga sospesa fino alla definizione del giudizio di cassazione.
Se la sentenza è cassata, la causa deve essere riassunta davanti al giudice istruttore nelle forme stabilite dall’articolo 125, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso (1).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 34, d.p.r. 17 ottobre 1950, n. 857.
Articolo 130
Appello contro la sentenza di estinzione del processo.
Nel giudizio d’appello contro la sentenza che ha dichiarato l’estinzione del processo a norma dell’articolo 308 del Codice o che ha provveduto sul reclamo previsto nell’articolo 630 del Codice stesso, il collegio, quando è necessario, autorizza le parti a presentare memorie, fissando i rispettivi termini, e provvede in camera di consiglio con sentenza (1).
(1) Articolo, da ultimo, così sostituito dall’art. 82, l. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995.
Articolo 131
Deliberazione dei provvedimenti.
Nel deliberare i provvedimenti la corte d’appello applica le disposizioni dell’articolo 276 del Codice.
Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianità e per ultimo il presidente.
La scelta dell’estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.
Articolo 131 bis
Sospensione dell’esecuzione delle sentenze impugnate per cassazione.
Sull’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza prevista dall’articolo 373 del Codice, il giudice non può decidere se la parte istante non ha dimostrato di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza medesima (1).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 36, d.p.r. 17 ottobre 1950, n. 857.
Articolo 132
Rinvio.
Nei procedimenti d’appello si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate nel capo secondo, se non sono incompatibili con quelle contenute nel presente capo [c.p.c. 359].
Capo IV
DEL PROCEDIMENTO DAVANTI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Articolo 133
Riserva di ricorso. Estinzione del processo.
La riserva di ricorso per cassazione prevista nell’articolo 361 del Codice deve essere fatta nei modi stabiliti dall’articolo 129, primo e secondo comma.
Si applicano al ricorso per cassazione le disposizioni dell’articolo 129, terzo comma (1).
L’articolo 129, terzo comma, si applica altresì se il processo si estingue dopo la pronuncia delle sentenze previste dall’articolo 360, terzo comma, del codice (2).
(1) Articolo così sostituito dall’art. 37, d.p.r. 17 ottobre 1950, n. 857.
(2) Comma aggiunto dall’art. 19, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. L’art. 27 dello stesso decreto legislativo n. 40 del 2006 così dispone:
«27. Disciplina transitoria.
1. Gli articoli 1 e 19, comma 1, lettera f), si applicano ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina previgente.
2. Le restanti disposizioni del Capo I si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni dell’articolo 20 si applicano alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le disposizioni dell’articolo 26 si applicano alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».
Articolo 133 bis
Sospensione dell’istruzione in pendenza di ricorso per cassazione.
Se sia stato proposto ricorso immediato per cassazione contro alcuna delle sentenze previste nel, n. 4 del secondo comma dell’articolo 279 del Codice, l’istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dati con l’ordinanza collegiale per l’ulteriore istruzione della causa siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione o la prosecuzione dell’ulteriore istruzione rimanga sospesa fino alla definizione del giudizio di cassazione.
Se il ricorso è rigettato o dichiarato inammissibile la causa deve essere riassunta davanti all’istruttore nelle forme stabilite dall’articolo 125, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di rigetto (1).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 38, d.p.r. 17 ottobre 1950, n. 857.
Articolo 134
Deposito del ricorso e del controricorso a mezzo della posta.
Gli avvocati che hanno sottoscritto il ricorso o il controricorso possono provvedere al deposito degli stessi e degli atti indicati negli articoli 369 e 370 del Codice mediante l’invio per posta, in plico raccomandato, al cancelliere della Corte di cassazione.
Agli atti devono essere uniti:
1) le marche per diritti, indennità di trasferta e spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere; (1)
2) le marche a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli avvocati e procuratori, applicate sul ricorso o sul controricorso;
3) le copie in carta semplice del ricorso o del controricorso e della sentenza o della decisione impugnata di cui all’articolo 137;
4) un doppio elenco in carta semplice di tutte le carte e marche inviate, sottoscritto dall’avvocato. (1)
All’atto del ricevimento del plico, il cancelliere controlla l’esattezza dell’elenco e ne restituisce, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e con tassa a carico del destinatario, una copia al mittente nella quale attesta la data di arrivo del piego in cancelleria e gli eventuali inadempimenti degli oneri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma.
Nel termine per la presentazione del ricorso o del controricorso, ovvero, successivamente, fino al trentesimo giorno dal ricevimento della raccomandata con la quale l’elenco è stato restituito, il difensore può provvedere all’invio in cancelleria delle marche e delle copie mancanti. (1)
Il deposito e le varie integrazioni di cui al comma precedente si hanno per avvenuti a tutti gli effetti, alla data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata.
Nel fascicolo di ufficio il cancelliere allega la busta utilizzata per l’invio del ricorso o del controricorso ed, eventualmente, quella utilizzata per l’invio delle suddette marche o ricevute di versamenti su conti correnti postali e copie.
(Omissis). (2)(3)
(1) Comma modificato dall’art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal primo luglio 2002.
(2) Comma abrogato dall’art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal primo luglio 2002.
(3) Articolo così sostituito dall’art. 3, l. 7 febbraio 1979, n. 59.
Articolo 134 bis
Residenza o sede delle parti.
All’atto del deposito di ricorso, controricorso o memoria, i difensori dichiarano il luogo di residenza o la sede della parte (1).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 19, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. L’art. 27 dello stesso decreto legislativo n. 40 del 2006 così dispone:
«27. Disciplina transitoria.
1. Gli articoli 1 e 19, comma 1, lettera f), si applicano ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina previgente.
2. Le restanti disposizioni del Capo I si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni dell’articolo 20 si applicano alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le disposizioni dell’articolo 26 si applicano alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».
Articolo 135
Invio di copie alle parti.
Agli avvocati non residenti in Roma, i quali ne abbiano fatto richiesta all’atto del deposito del ricorso o del controricorso, sono inviati in copia, mediante lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario, l’avviso dell’udienza di discussione e il dispositivo della sentenza della Corte (1).
(1) Articolo così sostituito dall’art. 4, l. 7 febbraio 1979, n. 59.
Articolo 136
Ricorso per regolamento di competenza.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 2, l. 18 ottobre 1977, n. 793.
Articolo 137
Copie del ricorso e del controricorso.
Le parti debbono depositare insieme col ricorso o col controricorso almeno tre copie in carta libera di questi atti e della sentenza o decisione impugnata [c.p.c. 369 ss.].
Se non sono depositate le copie di cui al comma precedente, il cancelliere della Corte provvede a farle fare a spese della parte. (1)(2)
(Omissis). (1)(3)
(Omissis). (3)
Una copia del ricorso o del controricorso e della sentenza impugnata deve essere subito trasmessa dal cancelliere al pubblico ministero.
(Omissis) (3).
(1) I commi secondo e terzo così sostituiscono l’originario comma secondo per effetto dell’art. 5, l. 7 febbraio 1979, n. 59.
(2) Comma modificato dall’art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.
(3) Comma abrogato dall’art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.
Articolo 138
Procedimento in camera di consiglio.
[Il primo presidente della Corte suprema di cassazione, nei casi d’inammissibilità e d’improcedibilità del ricorso e negli altri casi previsti nell’articolo 375 del Codice, dispone l’invio al pubblico ministero dei ricorsi che debbono essere decisi in camera di consiglio e di quelli dei quali il pubblico ministero stesso ha fatto richiesta.
Il pubblico ministero, se ritiene che i ricorsi debbano essere trattati in camera di consiglio, stende per iscritto le sue requisitorie in calce ai ricorsi stessi e restituisce gli atti alla cancelleria della Corte.
Il cancelliere provvede alla notificazione delle requisitorie ai difensori delle parti a norma dell’articolo 375, quarto comma,
del Codice (1)] (2).
(1) Comma così sostituito dall’art. 83, l. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995.
(2) Articolo abrogato dall’art. 19, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. L’art. 27 dello stesso decreto legislativo n. 40 del 2006 così dispone:
«27. Disciplina transitoria.
1. Gli articoli 1 e 19, comma 1, lettera f), si applicano ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina previgente.
2. Le restanti disposizioni del Capo I si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni dell’articolo 20 si applicano alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le disposizioni dell’articolo 26 si applicano alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».
Articolo 139
Istanza di rimessione alle sezioni unite.
L’istanza prevista nell’articolo 376 del Codice si propone con ricorso diretto al primo presidente, contenente l’indicazione del ricorso di cui si chiede la rimessione alle sezioni unite e le ragioni per le quali si ritiene che sia di competenza di queste.
Il ricorso è depositato in cancelleria nel termine previsto nell’articolo 376 secondo comma del Codice ed è inserito nel fascicolo d’ufficio.
Articolo 140
Deposito delle memorie di parte.
Le parti che depositano memorie a norma dell’articolo 378 del Codice debbono unire almeno tre copie in carta libera,
oltre le copie per ciascuna delle altre parti.
Il cancelliere non può ricevere le memorie che non siano accompagnate dalle tre copie in carta libera (1).
(1) Articolo così sostituito dall’art. 4, l. 7 febbraio 1979, n. 59.
Articolo 141
Deliberazione dei provvedimenti.
Nel deliberare i provvedimenti la Corte applica le disposizioni dell’articolo 276 del Codice [c.p.c. 380].
Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianità e per ultimo il presidente.
La scelta dell’estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.
Articolo 142
Ricorso di competenza delle sezioni unite e delle sezioni semplici.
Se nel ricorso sono contenuti motivi di competenza delle sezioni semplici insieme con motivi di competenza delle sezioni unite, queste, se non ritengono opportuno decidere l’intero ricorso, dopo aver deciso i motivi di propria competenza, rimettono, con ordinanza, alla sezione semplice la causa per la decisione, con separata sentenza, degli ulteriori motivi.
Le sezioni unite possono disporre ai sensi del primo comma anche nel caso di rimessione ai sensi dell’articolo 374, terzo comma, del codice (1).
(1) Articolo così sostituito dall’art. 19, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. L’art. 27 dello stesso decreto legislativo n. 40 del 2006 così dispone:
«27. Disciplina transitoria.
1. Gli articoli 1 e 19, comma 1, lettera f), si applicano ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina previgente.
2. Le restanti disposizioni del Capo I si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni dell’articolo 20 si applicano alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le disposizioni dell’articolo 26 si applicano alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».
Articolo 143
Formulazione del principio di diritto affermato dalla Corte.
La Corte enuncia specificamente nella sentenza di accoglimento, pronunciata a norma dell’articolo 384 del Codice, il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.
Articolo 144
Forma della domanda di restituzione o di riduzione in pristino.
Le domande conseguenti alla cassazione della sentenza previste nell’articolo 389 del Codice debbono essere proposte con citazione da notificarsi personalmente alla parte a norma degli articoli 137 e seguenti del Codice.
Articolo 144 bis
Attestazione del cancelliere in caso di mancata integrazione del contraddittorio.
Qualora non sia stato osservato il disposto di cui all’articolo 371-bis del Codice, il cancelliere lo attesta con apposita
dichiarazione, da allegare al fascicolo d’ufficio, per gli adempimenti di cui all’articolo 138 (1).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 84, l. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dall’1 gennaio 1993.
Capo V
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CONTROVERSIE DI LAVORO ED A QUELLE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA (1)
(1) Capo così sostituito dall’art. 9, l. 11 agosto 1973, n. 533.
Articolo 144 ter Controversie individuali di lavoro.
Tra le controversie previste dall’articolo 409 del codice non si considerano in ogni caso comprese quelle di cui all’articolo
50-bis, primo comma, n. 5), seconda parte, del codice (1).
(1) Articolo premesso dall’art. 130, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 144 quater
Restituzione del fascicolo d’ufficio e dei fascicoli di parte.
Dopo la definizione del giudizio, il fascicolo d’ufficio trasmesso ai sensi dell’articolo 369 del codice e gli atti ed i documenti depositati dalle parti e già prodotti nei precedenti gradi del processo sono restituiti, decorsi novanta giorni dal deposito della decisione, alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (1).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 19, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. L’art. 27 dello stesso decreto legislativo n. 40 del 2006 così dispone: «27. Disciplina transitoria.
1. Gli articoli 1 e 19, comma 1, lettera f), si applicano ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina previgente.
2. Le restanti disposizioni del Capo I si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni dell’articolo 20 si applicano alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le disposizioni dell’articolo 26 si applicano alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».
Articolo 145
Termine per la nomina del consulente tecnico.
Per le controversie di lavoro e per quelle in materia di previdenza e di assistenza il termine previsto dall’articolo 201 del Codice non deve superare i giorni sei.
Articolo 146
Albo dei consulenti tecnici.
Nell’albo dei consulenti tecnici istituiti presso ogni tribunale [13] debbono essere inclusi, per i processi relativi a domande di prestazioni previdenziali e assistenziali, i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro.
Articolo 146 bis
Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi.
Nel caso di cui all’articolo 420-bis del codice si applica, in quanto compatibile, l’articolo 64, commi 4, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (1).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 19, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. L’art. 27 dello stesso decreto legislativo n. 40 del 2006 così dispone: «27. Disciplina transitoria.
1. Gli articoli 1 e 19, comma 1, lettera f), si applicano ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina previgente.
2. Le restanti disposizioni del Capo I si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni dell’articolo 20 si applicano alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le disposizioni dell’articolo 26 si applicano alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».
Articolo 147
Conciliazione, arbitrati e collegiali mediche nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.
Nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie sono privi di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale e processuale, gli arbitrati rituali, gli arbitrati irrituali, le collegiali mediche, quale ne sia la natura giuridica, e le conciliazioni stragiudiziali intervenute anteriormente o posteriormente alla proposizione dell’azione giudiziaria.
Nelle controversie di cui al comma precedente i ricorsi amministrativi hanno effetto sospensivo di ogni provvedimento che implichi l’annullamento del rapporto assicurativo.
Articolo 148
Abrogazione delle disposizioni di leggi speciali circa la proponibilità della domanda in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.
Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi speciali in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie che, in difformità da quanto stabilito dall’articolo 443 del Codice, condizionano la proponibilità della domanda giudiziaria al preventivo esperimento dei procedimenti amministrativi contenziosi.
Articolo 149
Controversie in materia di invalidità pensionabile.
Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l’aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario.
Articolo 150
Calcolo della svalutazione monetaria.
Ai fini del calcolo di cui all’articolo 429, ultimo comma, del Codice, il giudice applicherà l’indice dei prezzi calcolato dall’ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell’industria.
Articolo 151
Riunione di procedimenti.
La riunione, ai sensi dell’articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza e a controversie dinanzi al giudice di pace, connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, deve essere sempre disposta dal giudice, tranne nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. In queste ipotesi la riunione, salvo gravi e motivate ragioni, è, comunque, disposta tra le controversie che si trovano nella stessa fase processuale. Analogamente si provvede nel giudizio di appello (1).
Le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell’unitaria trattazione delle controversie riunite.
(1) Comma così sostituito dall’art. 19, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. L’art. 27 dello stesso decreto legislativo n. 40 del 2006 così dispone:
«27. Disciplina transitoria.
1. Gli articoli 1 e 19, comma 1, lettera f), si applicano ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina previgente.
2. Le restanti disposizioni del Capo I si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni dell’articolo 20 si applicano alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le disposizioni dell’articolo 26 si applicano alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».
Articolo 152
Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali.
Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall’articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L’interessato che, con riferimento all’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 79 e dell’articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002 (1).
(1) Articolo prima sostituito dall’art. 9, L. 11 agosto 1973, n. 533, sulla disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, poi abrogato dall’art. 4, secondo comma, D.L. 19 settembre 1992, n. 384, in materia di previdenza, sanità e pubblico impiego ed infine così sostituito dall’art. 42, comma 11, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326.
L’art. 4, terzo comma, del citato D.L. n. 384 del 1992 stabiliva che tale disposizione non si applicasse ai procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, ed ancora in corso alla medesima data. Successivamente il suddetto articolo 4, secondo comma, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza 25 marzo-13 aprile 1994, n. 134 (Gazz. Uff. 20 aprile 1994, n. 17 – Prima serie speciale). Precedentemente, la Corte costituzionale, con sentenza 15 giugno-4 luglio 1979, n. 60 (Gazz. Uff. 11 luglio 1979, n. 189), aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’art. 152 disp. trans. c.p.c., nel nuovo testo risultante dall’art. 9, L. 11 agosto 1973, n. 533, in riferimento all’art. 24, primo e terzo comma, Cost.; con sentenza 12-26 luglio 1979, n. 85 (Gazz. Uff. 1 agosto 1979, n. 210), aveva dichiarato la illegittimità dell’art. 152 disp. trans. c.p.c., nel testo sostituito dall’art. 9, L. 11 agosto 1973, n. 533, nella parte in cui non includeva, tra coloro che potevano beneficiare del particolare trattamento riguardante le spese giudiziali, i destinatari di assistenza pubblica; con sentenza 26 marzo-3 aprile 1987, n. 98 (Gazz. Uff. 15 aprile 1987, n. 16 – Prima serie speciale, aveva dichiarato non fondate le questioni di legittimità, fra l’altro, dell’art. 152 disp. trans. c.p.c. nel testo novellato con l’art. 9, L. 11 agosto 1973, n. 533, in riferimento all’art. 3 Cost.; con sentenza 10-16 aprile 1987, n. 135 (Gazz. Uff. 29 aprile 1987, n. 18 – Prima serie speciale), aveva dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell’art. 152 disp. trans. c.p.c., in riferimento agli articoli 3, 23, 24 e 53 Cost.
TITOLO IV
DEL PROCESSO DI ESECUZIONE
Capo I
DEL TITOLO ESECUTIVO E DELL’ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERALE
Articolo 153
Rilascio del titolo esecutivo.
Il cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell’articolo 475 del Codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto. La copia deve essere munita del sigillo della cancelleria.
La copia in forma esecutiva degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell’ufficio al quale appartiene l’ufficiale pubblico.
Articolo 154
Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive.
Il capo dell’ufficio giudiziario competente, a norma dell’articolo 476 del Codice, a conoscere delle contravvenzioni per rilascio indebito di copie in forma esecutiva, contesta all’incolpato l’addebito, a mezzo di atto notificato a cura del cancelliere, e lo invita a presentare per iscritto le sue difese nel termine di cinque giorni. Negli uffici in cui vi è un solo cancelliere l’atto contenente l’addebito è comunicato a lui direttamente dal capo dell’ufficio.
Il decreto di condanna di cui all’articolo 476 ultimo comma del Codice costituisce titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria a cura del cancelliere.
Articolo 155
Certificato di prestata cauzione.
Il certificato di prestata cauzione indicato nell’articolo 478 del Codice è rilasciato dal cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento costituente titolo esecutivo.
Articolo 156
Esecuzione sui beni sequestrati.
Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell’articolo 686 del Codice deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l’esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell’articolo 498 del Codice (1).
Se oggetto del sequestro sono beni immobili, il sequestrante deve inoltre chiedere, nel termine perentorio di cui al comma precedente, l’annotazione della sentenza di condanna esecutiva in margine alla trascrizione prevista nell’articolo 679 del Codice.
(1) Comma così sostituito dall’art. 85, l. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 1º gennaio 1993.
Articolo 156 bis
Esecuzione sui beni sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale.
Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o è compromessa in arbitri, il sequestrante deve, a pena di perdita di efficacia del sequestro conservativo ottenuto, proporre domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dal momento in cui la domanda di esecutorietà è proponibile.
La dichiarazione di esecutorietà produce gli effetti di cui all’articolo 686 del Codice e diventa applicabile il precedente articolo 156 (1).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 86, l. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 1º gennaio 1993.
Articolo 157
Processo verbale di pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario.
L’ufficiale giudiziario redige processo verbale del versamento eseguito dal debitore delle somme che debbono essere consegnate al creditore a norma dell’articolo 494 primo comma del Codice. Nello stesso processo verbale inserisce l’eventuale riserva di ripetizione della somma versata, prevista nel secondo comma dello stesso articolo.
Il processo verbale è depositato immediatamente in cancelleria insieme con la prova del versamento al creditore della somma consegnata dal debitore. Del processo verbale si prende nota nel ruolo generale delle esecuzioni.
Alla registrazione del processo verbale provvede il cancelliere (1).
(1) Articolo così sostituito dall’art. 39, d.p.r. 17 ottobre 1950, n. 857.
Articolo 158
Avviso al sequestrante.
Quando dall’atto di pignoramento o dai pubblici registri risulta l’esistenza di un sequestro conservativo sui beni pignorati, il creditore pignorante deve far notificare al sequestrante avviso del pignoramento a norma dell’articolo 498 del Codice.
Articolo 159
Istituti autorizzati all’incanto e all’amministrazione dei beni.
Gli istituti ai quali possono essere affidate la vendita all’incanto dei beni mobili a norma dell’articolo 534 del Codice o l’amministrazione giudiziaria dei beni immobili a norma dell’articolo 592 del Codice sono autorizzati con decreto dal Ministro di grazia e giustizia.
Agli istituti autorizzati alle vendite all’incanto dei mobili pignorati può essere affidata anche la custodia e la vendita dei mobili stessi previste negli articoli 520 secondo comma e 532 del Codice; ad essi può essere inoltre affidata qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall’autorità giudiziaria.
Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità e i controlli per l’esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti, nonché la misura dei compensi dovuti agli istituti (1).
(1) Comma così sostituito dall’art. 87, l. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 1º gennaio 1993. Vedi, ora, d.m. 11 febbraio 1997, n. 109.
Articolo 160
Forma degli avvisi.
Gli avvisi che la legge prescrive siano fatti ai creditori e agli altri intervenuti nel procedimento esecutivo debbono essere sottoscritti dal creditore procedente o dal cancelliere a cura del quale sono notificati [c.p.c. 498].
Articolo 161
Giuramento dell’esperto e dello stimatore.
L’esperto nominato dal giudice a norma dell’articolo 568 ultimo comma del Codice presta giuramento di bene e fedelmente procedere alle operazioni affidategli.
L’ufficiale giudiziario che per la stima delle cose da pignorare si avvale dell’opera di uno stimatore, prima che questi incominci le sue operazioni, deve raccoglierne il giuramento di bene e fedelmente procedere alla stima [c.p.c. 518].
Articolo 161 bis
Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione.
(Testo in vigore dal 1° marzo 2006)
Il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 del codice (1).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 2, comma 3-ter, lett. a-bis), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall’art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263, a decorrere dal 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-sexies del suddetto articolo 2 – aggiunto dal comma 6 dell’art. 1, della citata legge n. 263 del 2005 e modificato dall’art. 39- quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51 – che così dispone: «3- sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.».
Articolo 162
Deposito del prezzo di assegnazione.
La parte del valore della cosa assegnata che eccede il credito dell’assegnatario deve essere depositata nelle forme dei depositi giudiziari [c.p.c. 507 ss.].
Articolo 163
Ordine di cessazione della vendita forzata.
La cessazione della vendita forzata prevista dall’articolo 504 del Codice è disposta dal giudice dell’esecuzione se questi presiede alla vendita, o altrimenti dall’ufficiale incaricato della stessa, che ne riferisce immediatamente al giudice che lo ha nominato. In questo caso il giudice, sentite le parti, pronuncia definitivamente sulla cessazione.
Articolo 164
Atti di trasferimento del bene espropriato.
Il giudice dell’esecuzione, in seguito all’alienazione del bene espropriato, compie in luogo del debitore tutti gli atti necessari al trasferimento del bene all’acquirente [c.p.c. 574, 586].
Capo II
DELL’ESPROPRIAZIONE MOBILIARE
Articolo 165
Partecipazione del creditore al pignoramento.
All’atto della richiesta del pignoramento il creditore può dichiarare che intende partecipare personalmente alle operazioni.
Nel caso di cui al primo comma l’ufficiale giudiziario deve comunicare la data e l’ora dell’accesso, da effettuare entro quindici giorni, con un preavviso di tre giorni, riducibile nei casi di urgenza.
Il creditore, a sue spese, può partecipare alle operazioni di pignoramento eseguite a norma degli articoli 513 e 518 del codice, con l’assistenza o a mezzo di difensore e di esperto o di uno di essi (1).
(1) Articolo così sostituito dall’art. 20, L. 24 febbraio 2006, n. 52.
Articolo 166
Modalità della custodia.
Il giudice dell’esecuzione dà con decreto le disposizioni circa i modi di custodire i titoli di credito e gli oggetti preziosi pignorati [c.p.c. 520 ss.] (1).
(1) Articolo così modificato dall’art. 131, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 167
Processo verbale di consegna al commissionario.
Il cancelliere redige processo verbale della consegna delle cose pignorate al commissionario per la vendita. In esso debbono essere descritte le cose consegnate. La descrizione può farsi con riferimento a quella contenuta nell’atto di pignoramento, del quale il commissionario deve dichiarare di avere presa esatta cognizione [c.p.c. 532].
Articolo 168
Reclamo contro l’operato dell’ufficiale incaricato della vendita.
I reclami contro l’operato dell’ufficiale incaricato della vendita sono proposti dagli interessati con ricorso al giudice dell’esecuzione [c.p.c. 533 ss.].
Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell’esecuzione con decreto disponga la sospensione [c.p.c. 623].
Sul ricorso il giudice dell’esecuzione pronuncia senza indugio con ordinanza non impugnabile, sentiti il ricorrente e le parti (1).
(1) Articolo così modificato dall’art. 131, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 169
Registrazione del processo verbale di vendita.
Il cancelliere del tribunale presso il quale è depositato il processo verbale di vendita, a norma dell’articolo 537 ultimo comma del Codice, cura la registrazione di esso (1).
(1) Articolo così modificato dall’art. 131, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 169 bis
Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione.
(Testo in vigore dal 1° marzo 2006)
Con il decreto di cui all’articolo 179 -bisè stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai, agli avvocati e ai dottori commercialisti per le operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri (1).
(Testo in vigore fino al 28 febbraio 2006) Con il decreto di cui all’articolo 179 -bisè stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita con incanto dei beni mobili iscritti nei pubblici registri (2).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 8, L. 3 agosto 1998, n. 302 (Gazz. Uff. 24 agosto 1998, n. 196) e poi così sostituito dall’art. 2, comma 3- ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall’art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263, a decorrere dal 1° gennaio 2006, ai sensi di quanto previsto dal 3-sexies del suddetto articolo 2 – aggiunto dal comma 6 dell’art. 1, della citata legge n. 263 del 2005 e modificato dall’art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51 – che così dispone: «3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.».
(2) Articolo aggiunto dall’art. 8, L. 3 agosto 1998, n. 302 (Gazz. Uff. 24 agosto 1998, n. 196).
Articolo 169 ter
Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita.
(Testo in vigore dal 1° marzo 2006)
Nelle comunicazioni previste dall’articolo 179 -ter sono indicati anche gli elenchi dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri (1).
(Testo in vigore fino al 28 febbraio 2006)
Elenco dei notai che provvedono alle operazioni di vendita con incanto.
Nella comunicazione prevista dall’articolo 179 -ter sono indicati anche gli elenchi dei notai disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri (2).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 10, L. 3 agosto 1998, n. 302 (Gazz. Uff. 24 agosto 1998, n. 196) e poi così sostituito dall’art. 2, comma 3- ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall’art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263, a decorrere dal 1° gennaio 2006, ai sensi di quanto previsto dal 3-sexies del suddetto articolo 2 – aggiunto dal comma 6 dell’art. 1, della citata legge n. 263 del 2005 e modificato dall’art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51 – che così dispone: «3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.».
(2) Articolo aggiunto dall’art. 10, L. 3 agosto 1998, n. 302 (Gazz. Uff. 24 agosto 1998, n. 196).
Capo III
DELL’ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE
Articolo 170
Atto di pignoramento immobiliare.
L’atto di pignoramento di beni immobili previsto nell’articolo 555 del Codice deve essere sottoscritto, prima della relazione di notificazione, dal creditore pignorante a norma dell’articolo 125 del Codice.
Articolo 171
Procedimento per le autorizzazioni al debitore e al custode.
Le autorizzazioni al debitore e al custode previste nell’articolo 560 del Codice sono date dal giudice dell’esecuzione, sentite le parti e gli altri interessati [c.p.c. 485].
Articolo 172
Cancellazione della trascrizione del pignoramento.
Il giudice dell’esecuzione deve sentire le parti [c.p.c. 485] prima di disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento a norma dell’articolo 562 del Codice e in ogni altro caso in cui deve dichiarare l’inefficacia del pignoramento per estinzione del processo [c.p.c. 632].
Articolo 173
Pubblicità dell’istanza di assegnazione o di vendita.
(Testo in vigore fino al 28 febbraio 2006)
[Dell’istanza di assegnazione o di vendita [c.p.c. 567, 589] deve essere data pubblica notizia a cura del cancelliere a norma dell’articolo 490 del Codice almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata per pronunciare sull’istanza stessa] (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 2, comma 3-ter, lett. c-bis), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall’art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263, a decorrere dal 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-sexies del suddetto articolo 2 – aggiunto dal comma 6 dell’art. 1, della citata legge n. 263 del 2005 e modificato dall’art. 39- quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51 – che così dispone: «3- sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.».
Articolo 173 bis
Contenuto della relazione di stima e compiti dell’esperto.
(Testo in vigore dal 1° marzo 2006)
L’esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:
1) l’identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;
2) una sommaria descrizione del bene;
3) lo stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;
4) l’esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell’acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;
5) l’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all’acquirente;
6) la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l’esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa.
L’esperto, prima di ogni attività, controlla la completezza dei documenti di cui all’articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei.
L’esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell’udienza fissata ai sensi dell’articolo 569 del codice, a mezzo di posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.
Le parti possono depositare all’udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l’esperto interviene all’udienza per rendere i chiarimenti (1).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 2, comma 3-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall’art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263, a decorrere dal 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 3- sexies del suddetto articolo 2 – aggiunto dal comma 6 dell’art. 1, della citata legge n. 263 del 2005 e modificato dall’art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51 – che così dispone: «3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.».
Articolo 173 ter
Pubblicità degli avvisi tramite internet.
(Testo in vigore dal 1° marzo 2006)
Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di cui all’articolo 490 del codice e i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili (1).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 2, comma 3-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80, a decorrere dal 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-quinquies del suddetto articolo 2 – aggiunto dall’art. 8, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, con L. 17 agosto 2005, n. 168, sostituito dal comma 6 dell’art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall’art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51 – che così dispone: «3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), cquinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.».
Articolo 173 quater
Avviso delle operazioni di vendita da parte del professionista delegato.
(Testo in vigore dal 1° marzo 2006)
L’avviso di cui al terzo comma dell’articolo 591 -bis del codice deve contenere l’indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all’articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le notizie di cui all’articolo 46 del citato testo unico e di cui all’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all’articolo 46, comma 1, del citato testo unico, ovvero di cui all’articolo 40, secondo comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione nell’avviso con avvertenza che l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all’articolo 40, sesto comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47 (1).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 2, comma 3-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall’art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263, a decorrere dal 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 3- sexies del suddetto articolo 2 – aggiunto dal comma 6 dell’art. 1, della citata legge n. 263 del 2005 e modificato dall’art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51 – che così dispone: «3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.».
Articolo 173 quinquies
Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d’acquisto.
(Testo in vigore dal 1° marzo 2006)
Il giudice, con l’ordinanza di vendita di cui all’articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione delle offerte di acquisto ai sensi dell’articolo 571 del medesimo codice possa avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto bancario o postale intestato alla procedura esecutiva, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso articolo 571.
L’accredito di cui al primo comma deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto.
Quando l’offerta presentata con le modalità di cui al primo comma è accolta, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni (1).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 2, comma 3-ter, lett. d), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall’art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263, a decorrere dal 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-sexies del suddetto articolo 2 – aggiunto dal comma 6 dell’art. 1, della citata legge n. 263 del 2005 e modificato dall’art. 39- quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51 – che così dispone: «3- sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.».
Articolo 174
Dichiarazione di residenza dell’offerente.
Chi offre un prezzo per l’acquisto senza incanto dell’immobile pignorato deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel comune nel quale ha sede il tribunale. In mancanza le comunicazioni gli sono fatte presso la cancelleria [c.p.c. 571].
Articolo 175
Convocazione delle parti per l’incanto.
Il giudice dell’esecuzione, prima di ordinare l’incanto a norma dell’articolo 575 del Codice, dispone l’audizione delle parti e dei creditori a norma dell’articolo 569 del Codice.
Articolo 176
Comunicazione del decreto di decadenza.
Il decreto con il quale il giudice dell’esecuzione dichiara la decadenza dell’aggiudicatario a norma dell’articolo 587 del Codice è comunicato dal cancelliere al creditore che ha chiesto la vendita e all’aggiudicatario.
Con lo stesso decreto il giudice dell’esecuzione fissa un’udienza per l’audizione delle parti a norma dell’articolo 569 del Codice.
Articolo 177
Dichiarazione di responsabilità dell’aggiudicatario.
L’aggiudicatario inadempiente è condannato, con decreto del giudice dell’esecuzione, al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita.
Il decreto del giudice costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori ai quali nella distribuzione della somma ricavata è stato attribuito il credito da esso portato [c.p.c. 587].
Articolo 178
Procedimento di rendiconto.
Quando l’amministratore dell’immobile pignorato ha depositato il conto a norma dell’articolo 593 del Codice, il giudice dell’esecuzione, sentite le parti, provvede all’approvazione del conto.
Le disposizioni per l’assegnazione delle rendite riscosse a norma dell’articolo 594 del Codice sono date dal giudice dell’esecuzione con ordinanza non impugnabile.
Articolo 179
Graduazione e liquidazione.
Quando lo ritiene opportuno, il giudice dell’esecuzione può limitare il progetto di distribuzione della somma ricavata di cui all’articolo 596 del Codice alla sola graduazione dei creditori partecipanti all’esecuzione, salva la liquidazione delle quote spettanti a ciascuno di essi dopo che sia approvata la graduazione.
Il giudice che ha disposto a norma del comma precedente forma il progetto di liquidazione delle quote entro trenta giorni dall’approvazione della graduazione.
Al progetto di liquidazione si applicano le disposizioni degli articoli 596 e seguenti del Codice.
Articolo 179 bis
Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione.
(Testo in vigore dal 1° marzo 2006)
Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell’ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, è stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuti a notai, avvocati e commercialisti per le operazioni di vendita di beni immobili.
Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell’esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell’aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo (1).
(Testo in vigore fino al 28 febbraio 2006)
Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Consiglio nazionale del notariato, è stabilita, ogni triennio, la misura dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita con incanto dei beni immobili.
Il compenso dovuto al notaio è liquidato dal giudice dell’esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di incanto e le successive, che sono poste a carico dell’aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo (2).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 7, L. 3 agosto 1998, n. 302 (Gazz. Uff. 24 agosto 1998, n. 196) e poi così sostituito dall’art. 2, comma 3- ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall’art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263, a decorrere dal 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-sexies del suddetto articolo 2 – aggiunto dal comma 6 dell’art. 1, della citata legge n. 263 del 2005 e modificato dall’art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51 – che così dispone: «3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.».
(2) Articolo aggiunto dall’art. 7, L. 3 agosto 1998, n. 302 (Gazz. Uff. 24 agosto 1998, n. 196).
Articolo 179 ter
Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita.
(Testo in vigore dal 1° marzo 2006)
Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell’ordine degli avvocati e il Consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi contenenti l’indicazione degli avvocati e dei commercialisti sono allegate le schede formate e sottoscritte da ciascuno dei predetti professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali.
Il presidente del tribunale forma quindi l’elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmette ai giudici dell’esecuzione unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi.
Al termine di ciascun semestre, il presidente del tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice dell’esecuzione a norma dell’articolo 591-bis, primo comma, del codice.
I professionisti cancellati dall’elenco a seguito di revoca di delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo (1).
(Testo in vigore fino al 28 febbraio 2006)
Elenco dei notai che provvedono alle operazioni di vendita con incanto.
Il Consiglio notarile distrettuale comunica ogni anno ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, dei notai disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto dei beni immobili (2).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, L. 3 agosto 1998, n. 302 (Gazz. Uff. 24 agosto 1998, n. 196) e poi così sostituito dall’art. 2, comma 3- ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall’art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263, a decorrere dal 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-sexies del suddetto articolo 2 – aggiunto dal comma 6 dell’art. 1, della citata legge n. 263 del 2005 e modificato dall’art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51 – che così dispone: «3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.».
(2) Articolo aggiunto dall’art. 9, L. 3 agosto 1998, n. 302 (Gazz. Uff. 24 agosto 1998, n. 196).
Articolo 179 quater
Distribuzione degli incarichi.
Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l’amministrazione della giustizia, le deleghe siano equamente distribuite tra gli iscritti nell’elenco di cui all’articolo 179-ter.
Per l’attuazione di tale vigilanza debbono essere annotate dal cancelliere in apposito registro tutte le deleghe che gli iscritti ricevono e i relativi compensi liquidati.
Il registro è pubblico e liberamente consultabile e dello stesso possono essere rilasciate copie o estratti.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 11, l. 3 agosto 1998, n. 302.
Capo IV
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 180
Avviso di pignoramento ai comproprietari del bene pignorato.
L’avviso ai comproprietari dei beni indivisi nel caso previsto dall’articolo 599 secondo comma del Codice deve contenere l’indicazione del creditore pignorante, del bene pignorato, della data dell’atto di pignoramento e della trascrizione di esso.
L’avviso è sottoscritto dal creditore pignorante.
Con lo stesso avviso o con altro separato gli interessati debbono essere invitati a comparire davanti al giudice dell’esecuzione per sentire dare i provvedimenti indicati nell’articolo 600 del Codice.
Articolo 181
Disposizioni sulla divisione.
(Testo in vigore dal 1° marzo 2006)
Il giudice dell’esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso, provvede all’istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice, se gli interessati sono tutti presenti.
Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza di cui all’articolo 600, secondo comma, del codice, fissa l’udienza davanti a sè per la comparizione delle parti, concedendo termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l’integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell’ordinanza (1).
(Testo in vigore fino al 28 febbraio 2006)
Il giudice dell’esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso, provvede all’istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del Codice, se gli interessati sono tutti presenti e l’ufficio al quale egli appartiene è competente per la divisione.
Se tutti gli interessati non sono presenti o per la divisione è competente altro giudice, il giudice dell’esecuzione fissa il termine perentorio entro il quale, a cura della parte più diligente, deve essere proposta domanda di divisione nelle forme ordinarie.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 2, comma 3-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80, a decorrere dal 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-quinquies del suddetto articolo 2 – aggiunto dall’art. 8, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, con L. 17 agosto 2005, n. 168, sostituito dal comma 6 dell’art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall’art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51 – che così dispone: «3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), cquinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.».
Articolo 182
Intimazione al detentore del pegno.
Il creditore pignorante deve fare l’intimazione di cui all’articolo 544 del Codice con l’atto di pignoramento, se il pegno è detenuto dal debitore, o con atto separato, notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del Codice, se il pegno è detenuto da altri.
Articolo 183
Provvedimenti temporanei nell’esecuzione per consegna o rilascio.
I provvedimenti temporanei di cui all’articolo 610 del Codice sono dati dal giudice dell’esecuzione con decreto (1).
(1) Articolo così modificato dall’art. 131, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 184
Contenuto dei ricorsi d’opposizione all’esecuzione.
I ricorsi previsti negli articoli 615 secondo comma e 619 del Codice, oltre le indicazioni volute dall’articolo 125 del Codice, debbono contenere quelle di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 163 del Codice.
Articolo 185
Udienza di comparizione davanti al giudice dell’esecuzione.
All’udienza di comparizione davanti al giudice dell’esecuzione [c.p.c. 484] fissata sulle opposizioni all’esecuzione, di terzo ed agli atti esecutivi si applicano le norme del procedimento camerale di cui agli articoli 737 e seguenti del codice (1).
(1) Articolo così sostituito dall’art. 13, L. 24 febbraio 2006, n. 52.
Articolo 186
Fascicolo della causa di opposizione all’esecuzione.
Se per la causa di opposizione all’esecuzione è competente un giudice diverso da quello dell’esecuzione, il cancelliere del giudice davanti al quale la causa è riassunta deve immediatamente richiedere al cancelliere del giudice dell’esecuzione la trasmissione del ricorso di opposizione, di copia del processo verbale dell’udienza di comparizione di cui agli articoli 615 e 619 del Codice e dei documenti allegati relativi alla causa di opposizione.
Articolo 187
Regolamento di competenza delle sentenze in materia esecutiva.
Le sentenze dichiarate non impugnabili che il giudice pronuncia sulle opposizioni agli atti esecutivi sono sempre soggette a regolamento di competenza a norma degli articoli 42 e seguenti del Codice [c.p.c. 618].
TITOLO V
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI
Articolo 188
Dichiarazione di inefficacia del decreto d’ingiunzione.
La parte alla quale non è stato notificato il decreto d’ingiunzione nei termini di cui all’articolo 644 del Codice può chiedere con ricorso al giudice, che ha pronunciato il decreto, che ne dichiari l’inefficacia.
Il giudice fissa con decreto un’udienza per la comparizione delle parti davanti a sé e il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati alla controparte. La notificazione è fatta nel domicilio di cui all’articolo 638 del Codice se avviene entro l’anno dalla pronuncia e personalmente alla parte a norma degli articoli 137 e seguenti del Codice se è fatta posteriormente.
Il giudice, sentite le parti, dichiara con ordinanza non impugnabile l’inefficacia del decreto ingiuntivo a tutti gli effetti.
Il rigetto dell’istanza non impedisce alla parte di proporre domanda di dichiarazione d’inefficacia nei modi ordinari [c.p.c. 163 ss.].
Articolo 189
Provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi.
L’ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore dà i provvedimenti di cui all’articolo 708 del Codice costituisce titolo esecutivo [c.p.c. 474].
Essa conserva la sua efficacia anche dopo l’estinzione del processo finché non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi (1).
(1) Comma aggiunto dall’art. unico, r.d. 20 aprile 1942, n. 504.
Articolo 190
Documentazione dell’istanza di dichiarazione di assenza o di morte presunta.
Ai ricorsi indicati negli articoli 722 e 726 del Codice debbono essere allegati i documenti comprovanti lo stato di famiglia, il fatto e il tempo della scomparsa.
Articolo 191
Efficacia del processo verbale di vendita di beni immobili appartenenti a minori.
Il processo verbale di vendita dei beni immobili appartenenti a minori costituisce titolo esecutivo per il rilascio [c.p.c. 733 ss.].
Articolo 192
Modalità di chiusura dell’inventario.
L’ufficiale che procede all’inventario deve, prima di chiuderlo, interrogare coloro che avevano la custodia dei mobili o abitavano la casa in cui questi erano posti, se siano a conoscenza che esistano altri oggetti da comprendere nell’inventario [c.p.c. 775].
Articolo 193
Giuramento del curatore dell’eredità giacente.
Il curatore dell’eredità giacente, prima d’iniziare l’esercizio delle sue funzioni, deve prestare giuramento davanti al giudice di custodire e amministrare fedelmente i beni dell’eredità [c.p.c. 781 ss.] (1).
(1) Comma da ritenersi così modificato a seguito dell’entrata in vigore del d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, di soppressione dell’ufficio del pretore.
Articolo 194
Nomina dell’esperto nel giudizio di divisione.
Quando per la formazione della massa da dividersi e delle quote è necessaria l’opera di un esperto, questi è nominato, d’ufficio o su istanza del notaio o di uno degli interessati, dal giudice istruttore, che ne riceve il giuramento a norma dell’articolo 193 del Codice [c.p.c. 786].
Articolo 195
Decreto di approvazione dell’attribuzione delle quote nel giudizio di divisione.
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Il processo verbale dal quale risulta l’attribuzione delle quote nelle operazioni di divisione è approvato con decreto del giudice istruttore se non sorgono contestazioni o con la sentenza che decide sulle contestazioni sorte [c.p.c. 791].
Il decreto del giudice istruttore costituisce titolo esecutivo.
Articolo 196
Reclamo contro il decreto che nega l’esecutorietà del lodo.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 17, l. 5 gennaio 1994, n. 25.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 197
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni del presente articolo non trovano più applicazione nel nostro ordinamento giuridico.
Articolo 198
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni del presente articolo non trovano più applicazione nel nostro ordinamento giuridico.
Articolo 199
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni del presente articolo non trovano più applicazione nel nostro ordinamento giuridico.
Articolo 200
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni del presente articolo non trovano più applicazione nel nostro ordinamento giuridico.
Articolo 201
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni del presente articolo non trovano più applicazione nel nostro ordinamento giuridico.
Articolo 202
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni del presente articolo non trovano più applicazione nel nostro ordinamento giuridico.
Articolo 203
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni del presente articolo non trovano più applicazione nel nostro ordinamento giuridico.
Articolo 204
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni del presente articolo non trovano più applicazione nel nostro ordinamento giuridico.
Articolo 205
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni del presente articolo non trovano più applicazione nel nostro ordinamento giuridico.
Articolo 206
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni del presente articolo non trovano più applicazione nel nostro ordinamento giuridico.
Articolo 207
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni del presente articolo non trovano più applicazione nel nostro ordinamento giuridico.
Articolo 208
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni del presente articolo non trovano più applicazione nel nostro ordinamento giuridico.
Articolo 209
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni del presente articolo non trovano più applicazione nel nostro ordinamento giuridico.
Articolo 210
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni del presente articolo non trovano più applicazione nel nostro ordinamento giuridico.
Articolo 211
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni del presente articolo non trovano più applicazione nel nostro ordinamento giuridico.
Articolo 212
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni del presente articolo non trovano più applicazione nel nostro ordinamento giuridico.
Articolo 213
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni del presente articolo non trovano più applicazione nel nostro ordinamento giuridico.
Articolo 214
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni del presente articolo non trovano più applicazione nel nostro ordinamento giuridico.
Articolo 215
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni del presente articolo non trovano più applicazione nel nostro ordinamento giuridico.
Articolo 216
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni del presente articolo non trovano più applicazione nel nostro ordinamento giuridico.
Articolo 217
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni del presente articolo non trovano più applicazione nel nostro ordinamento giuridico.
Articolo 218
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni del presente articolo non trovano più applicazione nel nostro ordinamento giuridico.
Articolo 219
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni del presente articolo non trovano più applicazione nel nostro ordinamento giuridico.
Articolo 220
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni del presente articolo non trovano più applicazione nel nostro ordinamento giuridico.
Articolo 221
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni del presente articolo non trovano più applicazione nel nostro ordinamento giuridico.
Articolo 222
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni del presente articolo non trovano più applicazione nel nostro ordinamento giuridico.
Articolo 223
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni del presente articolo non trovano più applicazione nel nostro ordinamento giuridico.
Articolo 224
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni del presente articolo non trovano più applicazione nel nostro ordinamento giuridico.
Articolo 225
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni del presente articolo non trovano più applicazione nel nostro ordinamento giuridico.
Articolo 226
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni del presente articolo non trovano più applicazione nel nostro ordinamento giuridico.
Articolo 227
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni del presente articolo non trovano più applicazione nel nostro ordinamento giuridico.
Articolo 228
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni del presente articolo non trovano più applicazione nel nostro ordinamento giuridico.
Articolo 229
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni del presente articolo non trovano più applicazione nel nostro ordinamento giuridico.
Articolo 230
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni del presente articolo non trovano più applicazione nel nostro ordinamento giuridico.
Articolo 231
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni del presente articolo non trovano più applicazione nel nostro ordinamento giuridico.