D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 (1) (2).

Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

(2) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.

Leggi: DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267


Decreto legislativo 18/12/1997, n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.

Art. 8. Intrasmissibilità della sanzione agli eredi

In vigore dal 1 aprile 1998
1. L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.


D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n. 507(1).

Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale .

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 dicembre 1993, n. 288, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l’art. 4, comma 4, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza degli enti territoriali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1993;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro;

Emana il seguente decreto legislativo:

Capo I – Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (2)

1. Ambito di applicazione.

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate.

(2) Per le possibilità concesse agli enti locali di aumentare le tariffe e i diritti, vedi l’art. 11, L. 27 dicembre 1997, n. 449. Vedi, anche, gli artt. 62 e 64, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Classificazione dei comuni.

1. Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall’Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:

Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;

Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;

Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;

Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;

Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.

2. I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere collocati in una classe inferiore alla terza.

3. Regolamento e tariffe.

1. Il comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

2. Con il regolamento il comune disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse.

3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l’installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresì stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, per l’effettuazione di affissioni dirette (3).

4. Il regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

5. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno (4).

6. Il comune, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività, può applicare, per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a quattro mesi, una maggiorazione fino al cinquanta per cento delle tariffe per la pubblicità di cui agli articoli 12, comma 2, 14, commi 2, 3, 4 e 5, e all’articolo 15, nonché, limitativamente a quelle di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni di cui all’articolo 19.

(3) Comma così modificato dal comma 57, lettera a), dell’art. 145, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(4) Comma prima modificato dall’art. 10, comma 18, L. 13 maggio 1999, n. 133, e poi così sostituito dal comma 1 dell’art. 10, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

4. Categoria delle località.

1. Agli effetti dell’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, i comuni possono suddividere le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale (5).

2. Il regolamento comunale deve specificare le località comprese nella categoria speciale, la cui superficie complessiva non può superare il 35 per cento di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; in ogni caso la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva.

(5) Comma così modificato dal comma 1 dell’art. 10, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

5. Presupposto dell’imposta.

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all’imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.

2. Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato .

6. Soggetto passivo.

1. Soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. È solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità .

2-bis. [Per i soggetti di cui all’articolo 20 non trova applicazione l’imposta sulla pubblicità](6).

(6) Comma aggiunto dal comma 480 dell’art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi abrogato dal comma 176 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Modalità di applicazione dell’imposta.

1. L’imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l’imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l’imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

8. Dichiarazione.

1. Il soggetto passivo di cui all’art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l’importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell’anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l’accertamento (7).

(7) Per la proroga del termine previsto dal presente articolo, vedi l’art. 49, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

9. Pagamento dell’imposta.

1. L’imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2. Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L’attestazione dell’avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento (8).

3. Il comune, per particolari esigenze organizzative, può consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all’anno solare l’imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l’imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

5. La riscossione coattiva dell’imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni. Si applica l’art. 2752, comma 4, del codice civile (9).

6. [Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni] (10).

7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario (11).

(8) Comma così modificato dall’art. 3-bis, D.L. 27 agosto 1994, n. 515. Con D.M. 4 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 18 dicembre 2001, n. 293, S.O.) è stato approvato il nuovo modello di bollettino per il versamento in euro dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

(9) Comma così modificato dal comma 172 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(10) Comma abrogato dal comma 172 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(11) Comma così modificato dal comma 55 dell’art. 145, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

10. Rettifica ed accertamento d’ufficio.

[1. Il comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d’ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale (12).

2. Nell’avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l’ubicazione del mezzo pubblicitario, l’importo dell’imposta o della maggiore imposta accertata, delle sopratasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l’organizzazione e la gestione dell’imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario] (13).

(12) Comma così modificato dall’art. 6, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.

(13) Articolo abrogato dal comma 172 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

11. Funzionario responsabile.

1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

12. Pubblicità ordinaria.

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell’imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è la seguente (14):

comuni di classe   I . . . . . . .  L.  38.000

comuni di classe  II . . . . . . .  –   34.000

comuni di classe III . . . . . . .  –   30.000

comuni di classe  IV . . . . . . .  –   26.000

comuni di classe   V . . . . . . .  –   22.000

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l’imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2 (15).

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell’imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

(14) La tariffa è stata così rideterminata dall’art. 1, D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89), a decorrere dal 1° marzo 2001, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 dello stesso decreto.

(15) Comma così modificato dal comma 56 dell’art. 145, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

13. Pubblicità effettuata con veicoli.

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’interno e all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l’imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall’art. 12, comma 1; per la pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all’art. 12, comma 4.

2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l’imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l’imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l’imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l’imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l’impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg. L.  144.000;

b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg.  –      96.000;

c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie – 48.000.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l’imposta per l’indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

4-bis. L’imposta non è dovuta altresì per l’indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni (16).

5. È fatto obbligo di conservare l’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

(16) Comma aggiunto dal comma 1 dell’art. 10, L. 28 dicembre 2001, n. 448 come modificato dall’art. 5-bis, D.L. 28 dicembre 2001, n. 452 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

14. Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l’imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla seguente tariffa:

comuni di classe   I . . . . . . .  L. 128.000
comuni di classe  II . . . . . . .  –  112.000
comuni di classe III . . . . . . .  –   96.000
comuni di classe  IV . . . . . . .  –   80.000
comuni di classe   V . . . . . . .  –   64.000

2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall’impresa si applica l’imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l’imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

comuni di classe   I . . . . . . .  L.   8.000

comuni di classe  II . . . . . . .  –    7.000

comuni di classe III . . . . . . .  –    6.000

comuni di classe  IV . . . . . . .  –    5.000

comuni di classe   V . . . . . . .  –    4.000

5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

15. Pubblicità varia.

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell’imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall’art. 12, comma 1.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d’acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l’imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella seguente misura:

comuni di classe   I . . . . . . .  L. 192.000

comuni di classe  II . . . . . . .  –  168.000

comuni di classe III . . . . . . .  –  144.000

comuni di classe  IV . . . . . . .  –  120.000

comuni di classe   V . . . . . . .  –   96.000

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l’imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l’imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla seguente tariffa:

comuni di classe   I . . . . . . .  L.   8.000

comuni di classe  II . . . . . . .  –    7.000

comuni di classe III . . . . . . .  –    6.000

comuni di classe  IV . . . . . . .  –    5.000

comuni di classe   V . . . . . . .  –    4.000

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell’imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è la seguente:

comuni di classe   I . . . . . . .  L.  24.000

comuni di classe  II . . . . . . .  –   21.000

comuni di classe III . . . . . . .  –   18.000

comuni di classe  IV . . . . . . .  –   15.000

comuni di classe   V . . . . . . .  –   12.000

16. Riduzioni dell’imposta.

1. La tariffa dell’imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

17. Esenzioni dall’imposta.

1. Sono esenti dall’imposta:

a) la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all’attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l’attività esercitata dall’impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all’esterno delle stazioni stesse o lungo l’itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all’interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all’art. 13;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

1-bis. L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l’imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l’esenzione dal pagamento dell’imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma (17).

(17) Comma aggiunto dal comma 1 dell’art. 10, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e poi così modificato dal comma 311 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

18. Servizio delle pubbliche affissioni.

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l’affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all’art. 3, di messaggi diffusi nell’esercizio di attività economiche.

2. Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito nei comuni che abbiano una popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, superiore a tremila abitanti; negli altri comuni il servizio è facoltativo.

3. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni deve essere stabilita nel regolamento comunale in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, e a 12 metri quadrati negli altri comuni.

3-bis. Il comune ha facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell’abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell’impiantistica (18).

(18) Comma aggiunto dal comma 57, lettera b), dell’art. 145, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

19. Diritto sulle pubbliche affissioni.

1. Per l’effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell’interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell’imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:

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|                                                        |                        |   Per ogni  |
|                                                        | per i primi |   periodo   |
|                                                        |  10 giorni   |  successivo |
|                                                        |                        | di 5 giorni |
|                                                        |                        |  o frazione |
—————————————————————-
| comuni di classe   I . . . . . .  |  L.  2.800       |   L.  840   |
| comuni di classe  II . . . . . . |  »   2.600       |   »   780   |
| comuni di classe III . . . . .  |  »   2.400       |   »   720   |
| comuni di classe  IV . . . . .  |  »   2.200       |   »   660   |
| comuni di classe   V . . . . . . |  »   2.000      |   »   600   |

3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.

4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

5. Nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, qualora il committente richieda espressamente che l’affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

6. Le disposizioni previste per l’imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all’art. 9; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

20. Riduzioni del diritto.

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l’esenzione ai sensi dell’art. 21;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

1-bis. [Il presente articolo si applica alle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dall’articolo 20-bis] (19).

(19) Comma aggiunto dal comma 480 dell’art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi abrogato dal comma 176 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

20.1. Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti.

1. Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria (20).

(20) Articolo aggiunto dal comma 157 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

20.2. Spazi riservati ed esenzione dal diritto.

1. I comuni che hanno riservato il 10 per cento degli spazi totali per l’affissione di manifesti ai soggetti di cui all’articolo 20, o quelli che intendono riservarli per motivi attinenti ai princìpi ispiratori dei loro piani generali degli impianti pubblicitari, possono continuare a disporre di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, comunque in misura non superiore alla predetta percentuale del 10 per cento.

2. Il termine per effettuare il versamento della somma di 100 euro per anno e per provincia, già previsto dall’articolo 20-bis, comma 2, è fissato al 30 settembre 2008, a pena di decadenza dal beneficio (21).

(21) Articolo aggiunto dal comma 7 dell’art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

20-bis. Spazi riservati ed esenzione dal diritto.

[1. I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l’affissione dei manifesti ai soggetti di cui all’articolo 20. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui all’articolo 20 e deve avvenire secondo le modalità previste dal presente decreto e dai relativi regolamenti comunali. Il comune non fornisce personale per l’affissione. L’affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.

2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d’affissioni e pubblicità commesse fino all’entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l’obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni dell’articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515] (22).

(22) Articolo aggiunto dal comma 480 dell’art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi abrogato dal comma 176 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 177 dell’art. 1 della citata legge n. 296 del 2006.

21. Esenzioni dal diritto.

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell’ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

22. Modalità per le pubbliche affissioni.

1. Il regolamento comunale stabilisce criteri e modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni per quanto non disciplinato nei commi seguenti.

2. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l’ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

3. La durata dell’affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a sua disposizione l’elenco delle posizioni utilizzate con l’indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell’effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l’obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

8. Il comune ha l’obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato d’oneri di cui all’articolo 28, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

10. Nell’ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l’elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l’indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

23. Sanzioni ed interessi.

1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’imposta o del diritto dovuti, con un minimo di lire centomila.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l’errore o l’omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell’imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

4. [Sulle somme dovute per l’imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito pagamento] (23) (24).

4-bis. [Se il manifesto riguarda l’attività di soggetti elencati nell’articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell’atto d’affissione. Non sussiste responsabilità solidale] (25).

(23) Comma abrogato dal comma 172 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(24) Articolo così sostituito dall’art. 12, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

(25) Comma aggiunto dal comma 480 dell’art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi abrogato dal comma 176 dell’art. 1, L 27 dicembre 2006, n. 296.

24. Sanzioni amministrative.

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l’effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative salvo quanto previsto nei successivi commi (26).

2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all’installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire quattrocentomila a lire tre milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall’accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all’ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d’ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute (27).

3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall’art. 10.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell’imposta e dell’ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell’impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all’aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all’art. 3.

5-bis. I comuni, ai fini dell’azione di contrasto del fenomeno dell’installazione di impianti pubblicitari e dell’esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell’abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l’emersione volontaria dell’abusivismo anche attraverso l’applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all’articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell’azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all’articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma (28).

5-ter. [Se il manifesto riguarda l’attività di soggetti elencati nell’articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell’atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale] (29).

(26) Comma così modificato prima dall’art. 12, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 e poi dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

(27) Comma così modificato dal comma 57, lettera c), dell’art. 145, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(28) Comma aggiunto dal comma 1 dell’art. 10, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(29) Comma aggiunto dal comma 480 dell’art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi abrogato dal comma 176 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

25. Gestione del servizio.

[1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta dal comune.

2. Il comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui all’art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142 , ovvero ai soggetti iscritti nell’albo previsto dall’art. 32.

3. Il concessionario subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione] (30).

(30) Articolo abrogato dall’art. 53, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

26. Corrispettivo del servizio.

[1. Per la gestione del servizio il concessionario è compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo; per i comuni appartenenti all’ultima classe il servizio può essere affidato dietro corresponsione di un canone fisso da versare al comune.

2. L’aggio va rapportato in misura unica all’ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, con facoltà di stabilire in favore del comune un minimo garantito al netto dell’aggio per ciascun anno della concessione.

3. L’ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell’aggio, ovvero il canone convenuto, deve essere versato alla tesoreria comunale a scadenze trimestrali posticipate, fermo restando che l’importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa.

4. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica una indennità di mora del 7 per cento semestrale sugli importi non versati, che può essere riscossa dal comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 .

5. Nel caso di variazione di tariffe superiore al 10 per cento, deliberata dal comune o stabilita per legge nel corso della concessione, l’aggio o il canone fisso ed il minimo garantito convenuto devono essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni] (31).

(31) Articolo abrogato dall’art. 53, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

27. Durata della concessione.

[1. La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di sei anni (32).

2. Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni, si può procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite, purché le condizioni contrattuali proposte siano più favorevoli per il comune; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo] (33).

(32) In deroga al presente comma 1, vedi l’art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

(33) Articolo abrogato dall’art. 53, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

28. Conferimento della concessione.

[1. Il conferimento della concessione ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 32 viene effettuato in conformità all’art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e previa adozione di apposito capitolato d’oneri, mediante licitazione privata ai sensi dell’art. 89 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , integrato dalle disposizioni, ove compatibili, della legge 2 febbraio 1973, n. 14 , e dell’art. 2-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

2. La licitazione deve essere indetta tra non meno di tre soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 32 che abbiano capacità tecnica e finanziaria adeguata alla classe di appartenenza del comune concedente secondo la suddivisione in categorie prevista dall’art. 33. L’oggetto della licitazione è costituito dalla misura percentuale dell’aggio e, se richiesto, dall’ammontare del minimo garantito, ovvero dall’importo del canone fisso.

3. L’iscrizione nell’albo è comprovata esclusivamente mediante presentazione di certificato rilasciato dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze in data non anteriore a novanta giorni da quella in cui si svolge la gara.

4. I soggetti partecipanti alla licitazione debbono fornire apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , attestante che loro stessi ed i soci della società che rappresentano non detengono, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, interessi in altre società partecipanti alla licitazione stessa; la omissione della dichiarazione o la sua falsa attestazione comportano la nullità della concessione, ove non sia iniziata la gestione, o la decadenza dalla stessa a norma dell’art. 30, comma 1, lettera d).

5. Quando almeno due licitazioni risultino infruttuose la concessione può essere conferita mediante trattativa privata; in tal caso la durata della concessione non può essere superiore a tre anni, con esclusione della possibilità di rinnovo.

6. Nell’ipotesi di affidamento in concessione del servizio ad azienda speciale, l’aggio, il minimo garantito ovvero il canone fisso sono determinati dal comune con apposita convenzione] (34).

(34) Articolo abrogato dall’art. 53, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

29. Incompatibilità.

[1. Non possono essere iscritti nell’albo di cui all’art. 32 né essere legali rappresentanti, amministratori o sindaci di società concessionarie del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i membri del Parlamento e del Governo;

b) i pubblici impiegati;

c) i ministri dei culti;

d) coloro che per legge o per provvedimento giudiziale non hanno la libera amministrazione dei loro beni ovvero sono in stato di fallimento dichiarato, finché non abbiano pagato per intero i loro debiti;

e) i condannati per delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per qualsiasi altro reato non colposo che comporti la pena della reclusione non inferiore a due anni;

f) i condannati all’interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a quella temporanea per tutto il tempo della sua durata.

2. Non può essere conferita la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni:

a) ai consiglieri regionali, provinciali e comunali limitatamente all’ambito territoriale in cui esercitano il loro mandato;

b) ai membri degli organi di controllo sugli atti del comune che affida il servizio in concessione;

c) al coniuge, ai parenti ed agli affini fino al secondo grado, del sindaco, dei consiglieri e degli assessori del comune che affida il servizio in concessione;

d) a coloro che, in dipendenza di precedenti gestioni, siano in lite con il comune che affida il servizio in concessione] (35).

(35) Articolo abrogato dall’art. 53, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

30. Decadenza.

[1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla concessione per i seguenti motivi:

a) per non aver prestato o adeguato la cauzione di cui al successivo art. 31;

b) per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;

c) per continuate irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio;

d) per aver reso falsa attestazione in ordine a quanto richiesto dal comma 4 dell’art. 28;

e) per l’inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento dell’attività di concessionario e di commercializzazione della pubblicità previsto dal comma 4 dell’art. 33;

f) per aver conferito il servizio in appalto a terzi;

g) per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la concessione di una delle cause di incompatibilità previste dall’art. 29.

2. La decadenza è richiesta dal comune interessato o d’ufficio da parte della direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, ed è pronunciata, previa contestazione degli addebiti, con decreto del Ministro delle finanze, sentito, ove occorra, il prefetto.

3. Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione; allo scopo il sindaco diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto e procede all’acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso] (36).

(36) Articolo abrogato dall’art. 53, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

31. Disciplina del servizio in concessione.

[1. Nell’espletamento del servizio, il concessionario può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti nell’art. 29; di ciò dovrà essere fornita dichiarazione a norma degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, al comune interessato assieme al deposito dell’atto di conferimento della procura.

2. Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal comune.

3. È vietata l’attribuzione in appalto del servizio da parte del concessionario. È nulla la cessione del contratto a terzi.

4. A garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita a norma della legge 10 giugno 1982, n. 348 , il cui ammontare deve essere pari al minimo garantito o, in mancanza, a due terzi delle riscossioni dell’anno precedente, ovvero al canone fisso convenuto.

5. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il comune può procedere ad esecuzione sulla cauzione utilizzando il procedimento previsto dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 ] (37).

(37) Articolo abrogato dall’art. 53, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

32. Albo dei concessionari.

[1. Presso la direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze è istituito l’albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali.

2. Per l’esame delle domande di iscrizione, per la revisione periodica della sussistenza dei requisiti e per la cancellazione dei soggetti iscritti, è costituita, con decreto del Ministro delle finanze, una commissione composta:

a) dal direttore centrale per la fiscalità locale, con funzione di presidente;

b) da un dirigente del Ministero dell’interno, in servizio presso la direzione generale dell’amministrazione civile;

c) da un dirigente del Ministero delle finanze, addetto al servizio dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

d) da un rappresentante dei comuni, designato dall’Associazione nazionale dei comuni d’Italia;

e) da un rappresentante dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali;

f) da un funzionario in servizio presso la direzione centrale per la fiscalità locale, con profilo professionale appartenente almeno all’ottavo livello funzionale, che può essere sostituito, in caso di assenza, da altro impiegato di pari qualifica, con funzione di segretario (38).

3. Con decreto del Ministro delle finanze, sono emanate norme ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , in ordine alla formazione ed alla tenuta dell’albo dei concessionari, al funzionamento della commissione, alla durata in carica dei suoi componenti, alla disciplina degli accertamenti di cui al comma 5 dell’art. 33 ed alla documentazione necessaria per ottenere l’iscrizione] (39).

(38) Vedi, anche, il D.M. 1° aprile 1996, n. 262.

(39) Articolo abrogato dall’art. 53, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

33. Iscrizione nell’albo.

[1. Nell’albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali possono essere iscritte persone fisiche e società di capitale aventi capitale interamente versato (40).

1-bis. Le società di capitale sono obbligate a dichiarare l’identità dei titolari di quote o azioni; qualora le quote o le azioni siano possedute da altre società di capitale è fatto obbligo di dichiarare l’identità delle persone fisiche cui le stesse appartengono o comunque siano direttamente o indirettamente riferibili; tale obbligo non sussiste qualora la società che detiene direttamente od indirettamente il controllo sia quotata in una borsa valori dell’Unione europea amministrata da un organismo indipendente, cui spetti il compito di verificare la trasparenza e la regolarità delle transazioni (41).

2. L’iscrizione nell’albo è subordinata al riconoscimento, nei confronti della persona fisica e dei legali rappresentanti della società, di idonei requisiti morali e della mancanza delle cause di incompatibilità di cui al comma 1 dell’art. 29, nonché della capacità tecnica e finanziaria a ben condurre la gestione dei tributi comunali.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ogni triennio, sono stabiliti i criteri di commisurazione della capacità finanziaria degli iscritti nell’albo, fermo restando in ogni caso la loro suddivisione in due categorie in relazione all’entità delle garanzie fornite o del capitale sociale. Per il passaggio alla categoria superiore è comunque indispensabile la capacità tecnica acquisita attraverso la gestione, anche in tempi diversi, di almeno dieci comuni delle ultime due classi (42).

4. È fatto divieto di contemporaneo svolgimento dell’attività di concessionario e di commercializzazione di pubblicità; tale condizione deve essere attestata dalle persone fisiche con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , ovvero deve essere prevista nello statuto della società.

5. La direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze può disporre d’ufficio gli accertamenti che ritenga necessari ai fini della iscrizione.

6. Le determinazioni in ordine all’iscrizione o alla cancellazione dall’albo sono adottate con provvedimento motivato, sentita la commissione di cui all’art. 32 (43)] (44).

(40) Comma così modificato dall’art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

(41) Comma aggiunto dall’art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

(42) Il D.M. 18 febbraio 1994 (Gazz. Uff. 19 aprile 1994, n. 90) ha così disposto:

«Art. 1. Gli iscritti nell’Albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali sono suddivisi in due categorie in relazione alla capacità finanziaria e tecnica posseduta.

Art. 2. La capacità finanziaria degli iscritti nell’Albo di cui all’art. 1 è comprovata per le persone fisiche esclusivamente mediante prestazione di fidejussione bancaria a favore del Ministero delle finanze, per le società di capitali mediante sottoscrizione del capitale sociale interamente versato.

Art. 3. Per il triennio 1994-96 la capacità finanziaria minima per l’iscrizione alla prima categoria dell’Albo di cui all’art. 1 è pari a L. 450.000.000, mentre, per l’iscrizione alla seconda categoria, è pari a L. 150.000.000».

(43) Vedi, anche, il D.M. 1° aprile 1996, n. 262.

(44) Articolo abrogato dall’art. 53, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

34. Cancellazione dall’albo.

[1. La cancellazione dall’albo può essere chiesta dall’iscritto in qualunque momento.

2. Si procede alla cancellazione d’ufficio nei confronti degli iscritti che siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 30, comma 1, lettere c), d), e), f) e g), escluse le cause di incompatibilità di cui al comma 2 dell’art. 29, nonché nei confronti dei soggetti che entro il 31 marzo di ciascun anno non abbiano presentato alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze l’attestazione dell’eseguito pagamento della tassa di concessione governativa relativa all’anno in corso] (45).

(45) Articolo abrogato dall’art. 53, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

35. Vigilanza.

1. È attribuita alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulle gestioni dirette o in concessione dell’imposta sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, il comune è tenuto ad inviare, entro trenta giorni dalla loro adozione, le deliberazioni di approvazione del regolamento e delle tariffe; nello stesso termine, il concessionario deve inviare il capitolato d’oneri ed il contratto relativo alla gestione affidata in concessione.

3. La direzione centrale di cui al comma 1, ove ritenga che le deliberazioni concernenti il regolamento e le tariffe, il capitolato d’oneri e il contratto siano contrarie a disposizioni di legge ne chiede il riesame, ferma restando la loro esecutività.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, sono emanate disposizioni in ordine alla gestione contabile dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

5. La direzione centrale di cui al comma 1 ha facoltà di richiedere al comune o al suo concessionario atti o documenti inerenti la gestione del servizio.

6. Il concessionario del servizio è tenuto ad osservare tutte le disposizioni del presente decreto al fine di assicurare la regolarità della gestione; la loro mancata osservanza costituisce, previa contestazione, motivo di sospensione d’ufficio dell’iscrizione nell’albo di cui all’art. 32 per il periodo in cui detta situazione perduri.

7. La direzione centrale di cui al comma 1 può disporre ispezioni sulle gestioni dirette o in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni, allo scopo di verificare l’osservanza delle disposizioni in materia; a tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità per la loro programmazione ed esecuzione, nonché per il coordinamento degli uffici preposti, anche al fine di consentire alla commissione prevista dall’art. 32 l’adozione dei provvedimenti di competenza.

36. Norme transitorie.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono emanati i decreti ministeriali previsti nei precedenti articoli.

2. Per la prima applicazione del presente decreto i comuni devono deliberare il regolamento di cui all’art. 3 entro il 30 giugno 1994 e le tariffe devono essere deliberate entro il 28 febbraio 1994; il termine per il pagamento dell’imposta relativa alla pubblicità annuale è differito al 31 marzo 1994 (46).

3. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano iscritti nell’albo di cui all’art. 40, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 , sono iscritti a domanda, da presentare entro il 30 giugno 1994, nell’albo di cui all’art. 32, se in possesso dei requisiti ivi prescritti.

4. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gestiscono ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 , il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, possono continuare la gestione del servizio, sino alla scadenza del contratto in corso, purché, entro un anno dalla suddetta data, ottengano l’iscrizione nell’albo di cui all’art. 32.

5. In deroga alle disposizioni dell’art. 31, comma 3, è ammessa la cessione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto a soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 32 entro il termine di un anno dalla suddetta data, previo consenso del comune interessato e nulla osta della direzione centrale della fiscalità locale del Ministero delle finanze; entro lo stesso termine è altresì consentita, previa comunicazione al comune, la cessione degli impianti pubblicitari detenuti dai soggetti iscritti nell’albo.

6. La commissione prevista dall’art. 40, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 , resta in carica sino alla scadenza stabilita per lo svolgimento delle attribuzioni di cui all’art. 32 del presente decreto.

7. Le concessioni di cui all’art. 38, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 , aventi scadenza nel corso dell’anno 1994 sono prorogate sino al 31 dicembre 1994, a condizioni da definire fra le parti sempre che il comune non intenda gestire direttamente il servizio.

8. Il comune non dà corso alle istanze per l’installazione di impianti pubblicitari, ove i relativi provvedimenti non siano già stati adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, né può autorizzare l’installazione di nuovi impianti fino all’approvazione del regolamento comunale e del piano generale previsti dall’art. 3 .

9. Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell’art. 23 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 , debbono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto, secondo le disposizioni del suddetto decreto.

10. La pubblicità annuale iniziata nel corso dell’anno 1993, per la quale sia stata pagata la relativa imposta, è prorogata per l’anno 1994 senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento dell’imposta secondo le disposizioni del presente capo.

11. Le modalità della gestione, l’aggio o il canone fisso, il minimo garantito nonché le prescrizioni del capitolato d’oneri in atto devono essere adeguati in rapporto alle modifiche introdotte dal presente capo.

(46) Per la proroga del termine, vedi l’art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

37. Norme finali e abrogazioni.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le tariffe in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (47).

2. Con decorrenza dal 1° gennaio 1994 è abrogato il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra norma incompatibile con le disposizioni del presente capo.

3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18 marzo 1959, n. 132 , e nell’art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856 .

(47) Comma così modificato dall’art. 10, comma 18, L. 13 maggio 1999, n. 133. La tariffa dell’imposta comunale sulla pubblicità ordinaria è stata rideterminata con D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89).

Capo II – Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (48)

38. Oggetto della tassa.

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all’imposizione da parte dei comuni medesimi (49).

5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei predetti enti o al demanio statale. Sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia ai sensi del R.D. 20 ottobre 1904, n. 721, e dell’art. 517 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328. Le relative tariffe sono determinate dai comuni stessi, nella misura del 50 per cento di quelle previste dall’articolo 44 del presente decreto. Limitatamente a tali spazi acquei sono fatte salve le tasse già riscosse o da riscuotere per gli anni precedenti (50) (51).

(48) L’art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l’art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell’art. 51 sopracitato che disponeva l’abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

(49) Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306).

(50) L’art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l’art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell’art. 51 sopracitato che disponeva l’abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

(51) Gli ultimi tre periodi sono stati aggiunti dall’art. 3, D.L. 29 marzo 1995, n. 96.

39. Soggetti attivi e passivi.

1. La tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del rispettivo territorio (52).

(52) L’art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l’art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell’art. 51 sopracitato che disponeva l’abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

40. Regolamento e tariffe.

1. Il comune e la provincia sono tenuti ad approvare il regolamento per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. Con il regolamento i predetti enti disciplinano i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel presente capo nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

3. Le tariffe sono adottate entro il 31 ottobre (53) di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

4. L’omesso o ritardato adempimento delle disposizioni di cui al comma 3 comporta l’applicazione delle tariffe già in vigore, ove queste rientrino nei limiti previsti dal presente capo, ovvero l’adeguamento automatico delle stesse alla misura minima fissata dal capo medesimo (54).

(53) Vedi, anche, per l’anno 1999. L’art. 31, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e l’art. 1, D.L. 26 gennaio 1999, n. 8.

(54) L’art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l’art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell’art. 51 sopracitato che disponeva l’abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

41. Revoca di concessioni o autorizzazioni.

1. La revoca di concessioni o autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi (55).

(55) L’art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l’art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell’art. 51 sopracitato che disponeva l’abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

42. Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione della tassa.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all’anno, comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno.

2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all’anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

3. La tassa è graduata a seconda dell’importanza dell’area sulla quale insiste l’occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell’art. 38, sono classificate in almeno due categorie. L’elenco di classificazione è deliberato dal comune, sentita la commissione edilizia, o dalla provincia, ed è pubblicato per quindici giorni nell’albo pretorio e in altri luoghi pubblici (56).

4. La tassa si determina in base all’effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all’unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare (57).

5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq (58).

6. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 44, 45, 47 e 48. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferita alla prima categoria. La misura corrispondente all’ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima (59) (60).

(56) Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306).

(57) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 59, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

(58) Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306).

(59) Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306).

(60) L’art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l’art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell’art. 51 sopracitato che disponeva l’abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

43. Classificazione dei comuni.

1. Agli effetti dell’applicazione della tassa di cui al presente capo, i comuni sono ripartiti in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:

Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;

Classe II: comuni da oltre 100.000 a 500.000 abitanti;

Classe III: comuni da oltre 30.000 a 100.000 abitanti;

Classe IV: comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti;

Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.

2. I comuni capoluogo di provincia non possono collocarsi al di sotto della classe 3 (61).

(61) L’art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l’art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell’art. 51 sopracitato che disponeva l’abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

44. Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe. Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie (62).

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa:

a) occupazioni del suolo comunale:

—————————————————————-
|         Classi di comuni       |
—————————————————————-
| Minima per mq | Massima per mq |
|     lire             |      lire              |
—————————————————————-
| Classe I . . . . . . . .         . .|     85.000    |     127.000    |
| Classe II. . . . . . . . . .       |     68.000    |     102.000    |
| Classe III . . . . . . . . .      |     54.000    |      81.000      |
| Classe IV. . . . . . . . . .     |     43.000    |      64.000      |
| Classe V . . . . . . . . . .      |     34.000    |      51.000

b) occupazioni del suolo provinciale:

minima lire 34.000 mq, massima lire 51.000 mq;

c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa, di cui alle lettere a) e b), può essere ridotta fino ad un terzo.

2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30 per cento (63).

3. Per i passi carrabili, la tariffa di cui al comma 1 è ridotta al 50 per cento.

4. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.

5. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare «convenzionale» (64).

6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L’eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

7. [La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un’opera visibile che renda concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta all’uso pubblico] (65).

8. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 7 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull’area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l’esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell’accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento.

9. La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell’immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

10. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa può essere ridotta fino al 30 per cento.

11. La tassa relativa all’occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l’abolizione con apposita domanda al comune o alla provincia. La messa in pristino dell’assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

12. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai comuni e dalle province, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati (66).

(62) Vedi, anche, l’art. 3, comma 63, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

(63) Vedi, anche, l’art. 6-quater, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(64) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 60, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

(65) Comma abrogato dall’art. 3, comma 60, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

(66) L’art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l’art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell’art. 51 sopracitato che disponeva l’abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

45. Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell’ambito delle categorie previste dall’articolo 42, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal comune o dalla provincia in riferimento alle singole fattispecie di occupazione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura compresa tra il 20 ed il 50 per cento (67).

2. La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:

a) occupazione di suolo comunale:

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|         Classi di comuni       |
—————————————————————-
| Minima per mq | Massima per mq |
|     lire      |      lire                       |
—————————————————————-
| Classe I . . . . . . . . . . |     2.000     |     12.000
| Classe II. . . . . . . . . .|     1.500     |     10.000
| Classe III . . . . . . . . .|     1.500     |      8.000
| Classe IV. . . . . . . . . .|       750      |      6.000
| Classe V . . . . . . . . . .|       750     |      4.000

b) occupazioni di suolo provinciale:

minima di lire 750 mq;

massima di lire 4.000 mq;

c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alle lettere a) e b) può essere ridotta fino ad un terzo. In ogni caso le misure di tariffa di cui alle lettere a) e b) determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell’occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lire 250 al metro quadrato per giorno per i comuni di classe I, II e III e a lire 150 per metro quadrato e per giorno per i comuni di classe IV e V, per le province e per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive (68).

3. I comuni e le province possono deliberare di non assoggettare alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili; in ogni caso le tariffe non possono essere superiori al 30 per cento della tariffa ordinaria. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime (69).

4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa può essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento (70).

5. Le tariffe, di cui ai precedenti commi, sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell’80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all’art. 46 (71).

6. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune o dalla provincia sono soggette alla tassa con tariffa che può essere variata in aumento o in diminuzione fino al 30 per cento.

6-bis. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia possono essere ridotte fino al 50 per cento (72).

7. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell’80 per cento (73).

8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o che si verifichino con carattere ricorrente, il comune o la provincia dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento (74) (75).

(67) Comma prima modificato dall’art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306), e poi così sostituito dall’art. 3, comma 61, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

(68) Comma prima modificato dall’art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306), e poi così sostituito dall’art. 3, comma 61, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

(69) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 61, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

(70) Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306).

(71) Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306).

(72) Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306).

(73) Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306).

(74) Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306).

(75) L’art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l’art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell’art. 51 sopracitato che disponeva l’abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

46. Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina.

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all’esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall’art. 47 (76).

2. Il comune o la provincia ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l’immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti (77) .

(76) Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306).

(77) L’art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l’art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell’art. 51 sopracitato che disponeva l’abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

47. Criteri di determinazione della tassa per l’occupazione del sottosuolo e soprassuolo.

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all’art. 46 è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo i criteri indicati nel comma 2 (78) .

2. La tassa va determinata in base ai seguenti limiti minimi e massimi:

a) strade comunali, da lire 250.000 a lire 500.000 per km lineare o frazione;

b) strade provinciali, da lire 150.000 a lire 300.000 per km lineare o frazione .

2-bis. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica. I comuni e le province possono, con delibera, estendere la non applicazione anche alle annualità pregresse (79) .

3. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta, fino ad un massimo di cinque km. lineari, entro i limiti minimi e massimi da lire 100.000 a lire 200.000. Per ogni chilometro o frazione superiore a cinque km è dovuta una maggiorazione da lire 20.000 a lire 40.000.

4. I comuni e le province che provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.

5. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dall’art. 45, è determinata e applicata dai comuni e dalle province in misura forfetaria sulla base delle seguenti misure minime e massime (80):

a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni

Tassa complessiva:

Classi I, II e III minima lire 20.000 massima lire 50.000;

Classi IV e V minima lire 10.000 massima lire 30.000;

b) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo provinciale fino ad un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni

Tassa complessiva:

minima lire 10.000 massima lire 30.000.

La tassa di cui alle lettere a) e b) è aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare. Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

1) occupazioni di durata non superiore a novanta giorni: 30 per cento;

2) occupazioni di durata superiore a novanta giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;

3) occupazioni di durata maggiore: 100 per cento (81).

(78) Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306).

(79) Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306), e poi così sostituito dall’art. 3, comma 62, L. 28 dicembre 1995, n. 549. L’ultimo periodo è stato aggiunto dall’art. 6-quater D.L. 29 settembre 1997, n. 328 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(80) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306.

(81) L’art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l’art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell’art. 51 sopracitato che disponeva l’abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

48. Distributori di carburante e di tabacchi. Determinazione della tassa.

1. Per l’impianto e l’esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base ai seguenti limiti minimi e massimi:

|  Classi          Località dove sono           Minimo            Massimo
| di comuni       situati gli impianti         lire                  lire
—————————————————————-
Classe   I       a) centro abitato         100.000       150.000
b) zona limitrofa          70.000        105.000
c) sobborghi e zone
periferiche                40.000          60.000
d) frazioni                      20.000         30.000
Classe  II        a) centro abitato          90.000      135.000
b) zona limitrofa (25) 60.000        90.000 ³
c) sobborghi e zone
periferiche                  30.000         45.000
d) frazioni                      15.000          22.000
Classe III        a) centro abitato           84.000       132.000
b) zona limitrofa          54.000          81.000
c) sobborghi e zone
periferiche                 30.000         45.000
d) frazioni                      15.000          22.000
Classe  IV        a) centro abitato          76.000       114.000
b) zona limitrofa          46.000         69.000
c) sobborghi e zone
periferiche                 20.000        30.000
d) frazioni                      10.000         15.000
Classe   V        a) centro abitato          60.000        90.000
b) zona limitrofa          50.000        75.000
c) sobborghi e zone
periferiche                 30.000        45.000
d) frazioni                       10.000        15.000

2. Per l’occupazione del suolo e sottosuolo provinciale la tassa annuale va determinata entro il limite minimo di L. 10.000 e massimo di L. 15.000.

3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

6. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l’occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell’acqua e dell’aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l’occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 44, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

7. Per l’impianto e l’esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale nei seguenti limiti minimi e massimi:

—————————————————————-
|   Classi         Località dove sono         Minimo   Massimo |
| di comuni      situati gli apparecchi        lire      lire  |
—————————————————————-
|                             |                                              |
|                             | a) centro abitato           30.000    45.000 |
|                             | b) zona limitrofa           20.000    30.000 |
| I, II e III  <                                               |
|                            | c) frazioni, sobborghi                       |
|                            |    e zone  periferiche      15.000    22.000 |
|                            |                                              |
|                            |                                              |
|                            | a) centro abitato           20.000    30.000 |
|                            | b) zona limitrofa           15.000    22.000 |
| IV  e  V     <                                               |
|                           | c) frazioni, sobborghi                       |
|                          |    e zone  periferiche      10.000    15.000 |

8. Per l’occupazione del suolo o soprassuolo provinciale la tassa annuale è fissata entro il limite minimo di L. 10.000 e massimo di L. 15.000 (83).

(82) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306.

(83) L’art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l’art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell’art. 51 sopracitato che disponeva l’abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

49. Esenzioni.

1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all’art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap (84).

(84) L’art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l’art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell’art. 51 sopracitato che disponeva l’abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

50. Denuncia e versamento della tassa.

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all’art. 39 devono presentare al comune o alla provincia, aventi diritto alla tassa, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell’atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune o dalla provincia e dagli stessi messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell’atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell’area sulla quale si realizza l’occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l’importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l’intero anno di rilascio della concessione. L’attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L’obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l’apposito modulo di cui al comma 4.

3. Per le occupazioni di cui all’art. 46, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell’anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell’anno successivo.

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia, ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune anche mediante conto corrente postale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento (85).

5. Per le occupazioni temporanee l’obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell’amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

5-bis. La tassa, se d’importo superiore a lire 500 mila, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell’anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell’anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l’occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell’occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l’occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell’articolo 45, comma 8 (86).

5-ter. Per l’anno 1995, la scadenza delle prime due rate di cui al comma 5-bis è fissata al 28 aprile 1995, fermo restando il versamento integrale della tassa medesima entro il 31 ottobre 1995. Per le occupazioni temporanee che cessano entro il 28 aprile 1995, la cui tassa è di importo non superiore a lire 500 mila, la scadenza del termine di versamento è fissata alla medesima data del 28 aprile 1995 (87) (88).

(85) Comma così modificato dall’art. 3-bis, D.L. 27 agosto 1994, n. 515. Con D.M. 4 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 18 dicembre 2001, n. 293, S.O.) è stato approvato il nuovo modello di bollettino per il versamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti.

(86) Comma aggiunto dall’art. 10, D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, per la proroga del termine per la denuncia e versamento della tassa l’art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250 e l’art. 49, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(87) Comma aggiunto dall’art. 10, D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, per la proroga del termine per la denuncia e versamento della tassa l’art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250 e l’art. 49, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(88) L’art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l’art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell’art. 51 sopracitato che disponeva l’abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

51. Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa.

1. [Il comune o la provincia controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L’eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dai predetti enti e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all’art. 50, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione] (89).

2. [Il comune o la provincia provvede all’accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all’accertamento d’ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento] (90).

2-bis. [L’avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale (91)] (92).

3. [Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d’ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata] (93).

4. [Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l’avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno] (94).

5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall’art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , in un’unica soluzione. Si applica l’art. 2752 del codice civile (95).

6. [I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, ai comuni o alle province il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull’istanza di rimborso i comuni e le province provvedono entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell’eseguito pagamento (96) (97)] (98).

(89) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 5, dal comma 172 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(90) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 5, dal comma 172 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(91) Comma aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.

(92) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 5, dal comma 172 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(93) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 5, dal comma 172 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(94) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 5, dal comma 172 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(95) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 5, dal comma 172 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(96) L’art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l’art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell’art. 51 sopracitato che disponeva l’abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

(97) Vedi, anche, l’art. 1-bis, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(98) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 5, dal comma 172 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

52. Affidamento da parte del comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa. Rinvio.

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa, ove il comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale di cui all’art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142 , ovvero ai soggetti iscritti all’albo nazionale di cui all’art. 32. A tal fine, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni(99).

(99) L’art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l’art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell’art. 51 sopracitato che disponeva l’abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente. Vedi, anche, l’art. 53, comma 18, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

53. Sanzioni ed interessi.

1. Per l’omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di lire centomila.

2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l’errore o l’omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

4. [Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano interessi moratori in ragione del sette per cento per ogni semestre compiuto (100)] (101) (102).

(100) L’art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l’art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell’art. 51 sopracitato che disponeva l’abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

(101) Comma abrogato dal comma 172 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(102) Articolo prima modificato dall’art. 17, comma 62, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi così sostituito dall’art. 12, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

54. Funzionario responsabile.

1. Il comune, nel caso di gestione diretta, o la provincia designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il comune o la provincia comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario (103).

(103) L’art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l’art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell’art. 51 sopracitato che disponeva l’abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

55. Abrogazioni.

1. Sono abrogati gli articoli da 192 a 200 del testo unico per la finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 , e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte non compatibile con le norme di cui al presente capo. Sono, altresì, abrogati le disposizioni di cui all’art. 39 della legge 2 luglio 1952, n. 703 , e successive modificazioni, l’articolo unico della legge 6 marzo 1958, n. 177, l’articolo unico della legge 26 luglio 1961, n. 711 , l’art. 6, L. 18 aprile 1962, n. 208, nonché le disposizioni di cui al decreto dei Ministri delle finanze e dell’interno 26 febbraio 1933 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1933, per la parte concernente la tassazione delle linee elettriche e telefoniche ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme del presente capo (104) (105).

(104) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306.

(105) L’art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l’art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell’art. 51 sopracitato che disponeva l’abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

56. Disposizioni transitorie e finali.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanati i decreti ministeriali previsti dal presente capo.

2. Per la prima applicazione delle disposizioni previste dal presente capo, i comuni e le province devono deliberare, unitamente alle tariffe, il regolamento o le variazioni del regolamento già adottato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo (106).

3. I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l’anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all’art. 50 ed effettuare il versamento entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 2. Nel medesimo termine di sessanta giorni va effettuato il versamento dell’eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall’applicazione delle nuove tariffe adottate dai predetti enti.

4. Per le occupazioni di cui all’art. 46, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l’anno 1994 è pari all’importo dovuto per l’anno 1993, aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.

5. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quelle in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal presente capo sono effettuati con le modalità e i termini previsti dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 , e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994 (107).

6. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono, in base ad un contratto di appalto, alla riscossione della tassa per l’occupazione temporanea di suolo pubblico, possono ottenere l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa dovuta per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico fino alla data di scadenza del contratto medesimo purché, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ottengano l’iscrizione nell’albo di cui all’art. 32, secondo le modalità previste in materia di imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

7. I contratti di appalto aventi scadenza nel corso dell’anno 1994, sono prorogati fino al 31 dicembre 1994, sempreché il comune non intenda gestire direttamente il servizio (108).

8. Le modalità della gestione, l’aggio o il canone fisso, il minimo garantito nonché le prescrizioni del capitolato d’oneri, vanno adeguati o, comunque, determinati in rapporto a quanto previsto dal presente capo.

9. Il mancato ottenimento della concessione nel termine di cui al comma 6 comporta, a prescindere dalle modalità dell’appalto e dalla durata del relativo contratto, la perdita del diritto di riscossione della tassa per l’occupazione temporanea di suolo pubblico.

10. I comuni nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti operante un contratto d’appalto per la riscossione della tassa per l’occupazione temporanea del suolo pubblico, provvedono per il primo anno di applicazione del decreto medesimo, salvo l’affidamento in concessione di cui al comma 6, alla riscossione diretta della tassa per l’occupazione permanente.

11. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le tariffe in materia di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nel limite della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato alla fine del mese precedente la data di emanazione del decreto rispetto al medesimo indice rilevato per l’emanazione del precedente decreto; per il primo adeguamento, si assume come riferimento la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I detti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri accertano l’entità delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data a decorrere dalla quale essi sono applicati.

11-bis. Per le occupazioni temporanee di cui all’art. 45 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l’anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l’anno 1993, aumentate del 50 per cento (109).

11-ter. Per l’esercizio 1995 il comune con propria delibera può rideterminare entro il 31 dicembre 1994 le tariffe di talune fattispecie, ovvero esonerarle, per quanto riguarda la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, purché il gettito complessivo non sia inferiore a quanto previsto applicando il criterio del comma 11-bis. La rideterminazione delle tariffe deve comunque avvenire in modo tale che per una o più fattispecie non siano previsti incrementi superiori al 25 per cento rispetto alle tariffe dell’anno precedente (110) (111).

(106) Vedi, anche, per il termine, l’art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

(107) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306.

(108) Vedi, anche, l’art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

(109) Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306).

(110) Comma aggiunto dall’art. 3-bis, D.L. 27 agosto 1994, n. 515.

(111) L’art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l’art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell’art. 51 sopracitato che disponeva l’abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

57. Vigilanza. Rinvio.

1. È attribuita alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulla gestione, sia diretta che in concessione, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. A tal fine, si applicano le disposizioni previste dall’art. 35 in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (112).

(112) L’art. 51, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Successivamente l’art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha abrogato la disposizione dell’art. 51 sopracitato che disponeva l’abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.

Capo III – Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (113)

58. Istituzione della tassa.

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa nell’ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, i comuni debbono istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento ed applicare in base a tariffa con l’osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle norme seguenti (114).

(113) L’art. 49, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall’art. 1, comma 28, L. 9 dicembre 1998, n. 426, e dall’art. 33, L. 23 dicembre 1999, n. 488, ha soppresso la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, con la decorrenza ivi indicata.

(114) Comma così modificato dall’art. 39, L. 22 febbraio 1994, n. 146. Vedi, anche, l’art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

59. Attivazione del servizio.

1. Nel regolamento del servizio di nettezza urbana, da adottare ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , sono stabiliti i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell’eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con indicazione, a seconda dei singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori o dei criteri per determinarle nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all’entità e tipologia dei rifiuti da smaltire.

2. Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente istituito il servizio dei rifiuti urbani interni ai sensi degli articoli 3 e 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 , previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, i comuni possono estendere il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrate sopramenzionate. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

3. Tenuto conto del disposto dell’art. 9 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 , gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell’area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori viciniori.

4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione ovvero di esercizio dell’attività dell’utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2.

5. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del secondo periodo del comma 2.

6. L’interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l’utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del comma 4 (115).

(115) Vedi, anche, l’art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

60. Rifiuti equiparati.

(116).

(116) Articolo abrogato dall’art. 39, L. 22 febbraio 1994, n. 146.

61. Gettito e costo del servizio.

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all’art. 58, né può essere inferiore, per gli enti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 , al 70 per cento del predetto costo, fermo restando per gli enti di cui alla lettera a) dello stesso art. 45, comma 2, il disposto dell’art. 25 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66 (117), convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 1989, n. 144. Per gli altri enti il gettito complessivo della tassa non può essere inferiore al 50 per cento del costo di esercizio. Ai fini dell’osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità (118).

2. Il costo del servizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti e indiretti, nonché le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti (119). Per le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi dell’art. 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Fra i costi di gestione delle aziende speciali, municipalizzate e consortili debbono essere compresi anche gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, da versare agli enti proprietari stessi entro l’esercizio successivo a quello della riscossione ed erogazione in conto esercizio.

3. Dal costo, determinato in base al disposto del comma 2, sono dedotte per quota percentuale, corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni e quello relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui all’articolo 2, terzo comma, n. 3), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 , le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie diminuite di un importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti del singolo utente ai sensi dell’art. 67, comma 2 (120).

3-bis. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo, da determinarsi con lo stesso regolamento di cui all’art. 68, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all’art. 2, terzo comma, n. 3), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. L’eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l’anno successivo (121).

(117) Riportato alla voce Finanza locale.

(118) Comma così modificato dall’art. 39, L. 22 febbraio 1994, n. 146.

(119) Periodo così sostituito dall’art. 3, comma 68, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

(120) Comma così modificato dall’art. 39, L. 22 febbraio 1994, n. 146.

(121) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 68, lett. b, L. 28 dicembre 1995, n. 549. In deroga al presente comma vedi, l’art. 49, comma 12, L. 27 dicembre 1997, n. 449, l’art. 31, comma 23, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e l’art. 53, comma 17, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

62. Presupposto della tassa ed esclusioni.

1. La tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 59, comma 4 (122). Per l’abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all’abitazione ed al fabbricato.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l’attività viene svolta.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività economica e professionale, può essere stabilito dal regolamento che la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

(122) Periodo così sostituito dall’art. 3, comma 68, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

63. Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo.

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all’art. 62 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all’art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell’art. 62. Resta ferma l’obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva (123).

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. [È fatto obbligo all’amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 3 di presentare al competente ufficio del comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l’elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato] (124).

(123) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 68, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

(124) Comma abrogato dall’art. 2, D.L. 25 novembre 1996, n. 599, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

64. Inizio e cessazione dell’occupazione o detenzione.

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

2. L’obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l’utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall’amministratore con le modalità di cui all’art. 63, comma 3.

3. La cessazione, nel corso dell’anno, dell’occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all’abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l’utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall’utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d’ufficio.

65. Commisurazione e tariffe.

1. La tassa può essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento oppure, per i comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento (125).

2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

(125) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 68, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

66. Tariffe per particolari condizioni di uso.

1. [È facoltà dei comuni assoggettare a tassazione le aree scoperte adibite a verde per la parte eccedente i 200 metri quadrati. Tale parte è comunque da computare nei limiti del 25 per cento] (126).

2. [Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite indicate nell’articolo 62 sono computate nel limite del 50 per cento] (127).

3. La tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività.

4. La tariffa unitaria può essere ridotta:

a) di un importo non superiore ad un terzo nei confronti dell’utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) del comma 3, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all’anno, in località fuori del territorio nazionale;

b) di un importo non superiore al 30 per cento nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

5. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall’anno successivo.

6. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell’applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 3 e 4; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall’anno successivo a quello di denuncia dell’uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l’omessa denuncia di variazione dall’art. 76.

(126) Comma prima sostituito dall’art. 3, comma 68, L. 28 dicembre 1995, n. 549, e poi abrogato dall’art. 2, D.L. 25 novembre 1996, n. 599, come modificato dall’art. 6, D.L. 29 settembre 1997, n. 328. Vedi, peraltro, per gli anni 1997 e 1998, quanto disposto dal comma 4-bis dello stesso art. 2.

(127) Comma prima sostituito dall’art. 3, comma 68, L. 28 dicembre 1995, n. 549, e poi abrogato dall’art. 2, D.L. 25 novembre 1996, n. 599, come modificato dall’art. 6, D.L. 29 settembre 1997, n. 328. Vedi, peraltro, per gli anni 1997 e 1998, quanto disposto dal comma 4-bis dello stesso art. 2.

67. Agevolazioni.

1. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all’art. 62 ed alle tariffe ridotte di cui all’art. 66, i comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciale agevolazioni, sotto forma di riduzioni ed, in via eccezionale, di esenzioni.

2. Il regolamento può prevedere riduzioni nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un’accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all’articolo 61, comma 3.

3. Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all’esercizio cui si riferisce l’iscrizione predetta .

68. Regolamenti.

1. Per l’applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere:

a) la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;

b) le modalità di applicazione dei parametri di cui all’art. 65;

c) la graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso di cui all’art. 66, commi 3 e 4;

d) la individuazione delle fattispecie agevolative, delle relative condizioni e modalità di richiesta documentata e delle cause di decadenza.

2. L’articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione:

a) locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militari;

b) complessi commerciali all’ingrosso o con superfici espositive, nonché aree ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati;

c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri;

d) locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b), e) ed f), circoli sportivi e ricreativi;

e) locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l’intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani;

f) locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l’intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.

3. I regolamenti, divenuti esecutivi a norma di legge, sono trasmessi entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze che formula eventuali rilievi di legittimità entro sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente il comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

69. Deliberazioni di tariffa.

1. Entro il 31 ottobre (128) i comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell’anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l’anno in corso.

2. Ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l’aumento per la copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui al comma 3.

3. Nei casi di dissesto dichiarato, ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell’art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, ovvero di deliberazione adottata quale atto dovuto a seguito di rilievi di legittimità o in ottemperanza a decisione definitiva, è confermato il potere di apportare aumenti e diminuzioni tariffarie oltre il termine di cui al comma 1.

4. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. Si applica il disposto del secondo periodo del comma 3 dell’art. 68.

(128) Vedi, anche, per l’anno 1999, l’art. 31, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e l’art. 1, D.L. 26 gennaio 1999, n. 8, e, per gli anni successivi, l’art. 30, comma 14, L. 23 dicembre 1999, n. 488. Il termine di cui al presente comma è stato stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Vedi, inoltre, il comma 8-quater dell’art. 3, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

70. Denunce.

1. I soggetti di cui all’art. 63 presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l’utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull’applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l’indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l’immobile di residenza o l’abitazione principale ovvero dimorano nell’immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell’ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l’amministrazione, dell’ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell’occupazione o detenzione. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell’Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze, per l’eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento (129).

4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

5. L’ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l’utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l’obbligo di denuncia di cui al comma 1.

(129) Comma così modificato dal comma 340 dell’art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Det. 9 agosto 2005. Vedi, anche, il comma 183 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

71. Accertamento.

1. [In caso di denuncia infedele o incompleta, l’ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all’anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all’art. 64, comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l’ufficio emette avviso di accertamento d’ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata] (130).

2. [Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l’organizzazione e la gestione del tributo di cui all’art. 74 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell’eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l’indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità] (131).

2-bis. [Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale (132)] (133).

3. [Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l’indicazione dell’organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza] (134).

4. Ai fini del potenziamento dell’azione di accertamento, il comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l’individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l’indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente (135) (136).

(130) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 4, dal comma 172 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(131) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 4, dal comma 172 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(132) Comma aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.

(133) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 4, dal comma 172 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(134) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 4, dal comma 172 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(135) Vedi, anche, l’art. 1-bis, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(136) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 4, dal comma 172 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

72. Riscossione.

1. L’importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell’anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all’art. 71, comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all’articolo 74 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l’anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l’anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l’avviso di accertamento è notificato. La formazione e l’apposizione del visto dei ruoli principali e suppletivi relativi agli anni 1995, 1996 e 1997 sono eseguite entro il 31 dicembre 1999. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. Relativamente ai soli anni 1995 e 1996 la formazione e la consegna dei ruoli principali e suppletivi di cui al primo periodo è eseguita, a pena di decadenza, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1996 e il 31 dicembre 1997 (137).

2. Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.

3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall’articolo 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , riducibili a due rate su autorizzazione dell’intendente di finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l’intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all’ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre (138).

4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale, gli articoli 11, 12, escluso il primo comma, 13, 18, primo e terzo comma, 19, secondo comma, 20, secondo comma, 21, secondo comma, 23, 24, esclusa la seconda parte del primo comma, 25, 26, escluso l’ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .

5. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 .

6. Si applica l’articolo 298 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni (139).

(137) Comma così modificato dall’art. 31, comma 24, L. 23 dicembre 1998, n. 448. L’ultimo periodo è stato aggiunto dall’art. 2, D.L. 25 novembre 1996, n. 599.

(138) Vedi, anche, l’art. 5, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

(139) Vedi, anche, l’art. 1-bis, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

73. Poteri dei comuni.

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d’ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all’articolo 71, comma 4, l’ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell’ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell’articolo 71, comma 4, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l’accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall’articolo 2729 del codice civile.

3-bis. L’ufficio comunale può richiedere, ai sensi del comma 1, all’amministratore del condominio di cui all’articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall’articolo 63, comma 3, la presentazione dell’elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato (140).

(140) Comma aggiunto dall’art. 2, D.L. 25 novembre 1996, n. 599, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l’art. 24, comma 38, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

74. Funzionario responsabile.

1. Il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

75. Rimborsi.

[1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell’accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l’adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l’ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell’articolo 64, commi 3 e 4, è disposto dall’ufficio comunale entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall’avvenuto pagamento.

4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l’interesse del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell’eseguito pagamento] (141).

(141) Articolo abrogato dal comma 172 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

76. Sanzioni ed interessi.

1. Per l’omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di lire centomila (142).

2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila (143) a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell’elenco di cui all’articolo 73, comma 3-bis, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele (144).

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all’avviso di accertamento (145).

4. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. [Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del sette per cento semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli alla direzione regionale delle entrate nei quali è effettuata l’iscrizione delle somme predette] (146) (147).

(142) Comma così modificato dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

(143) L’importo di lire centomila è stato così fissato dall’art. 12, comma 1, lett. d), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, come modificato dall’art. 3, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell’art. 4 dello stesso decreto n. 99/2000.

(144) Comma così modificato dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

(145) Comma così modificato dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

(146) Comma abrogato dal comma 172 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(147) Articolo così sostituito dall’art. 12, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, come modificato dall’art. 3, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell’art. 4 dello stesso decreto.

77. Tassa giornaliera di smaltimento.

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, i comuni devono istituire con il regolamento di cui all’articolo 68 la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l’uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente (148).

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel regolamento di cui all’art. 68 è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

4. L’obbligo della denuncia dell’uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all’atto dell’occupazione con il modulo di versamento di cui all’articolo 50 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo (149).

5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all’atto dell’accertamento dell’occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

6. Per l’accertamento in rettifica o d’ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente capo per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.

7. Il comune può prevedere esenzioni o riduzioni con l’osservanza dei criteri di cui all’articolo 67.

(148) Comma modificato prima dall’art. 39, L. 22 febbraio 1994, n. 146 e poi così sostituito dall’art. 3, comma 68, lett. g), L. 28 dicembre 1995, n. 549.

(149) Con D.M. 4 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 18 dicembre 2001, n. 293, S.O.) è stato approvato il nuovo modello di bollettino per il versamento in euro della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti.

78. Vigilanza sugli atti regolamentari e sulla gestione del tributo.

1. È attribuita alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulla gestione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti ed il controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie. A tal fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 35, fermo restando quanto previsto dagli articoli 68 e 69.

79. Disposizioni finali e transitorie.

1. [Tra i rifiuti solidi urbani, di cui all’articolo 2, terzo comma, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 , devono intendersi compresi i rifiuti derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, siano stati dichiarati, anteriormente al 1994, assimilabili agli urbani ai fini dell’ordinario conferimento in regime di privativa e della tassazione attraverso l’inserimento delle predette attività produttive nella classificazione contenuta nel regolamento del tributo con applicazione di una tariffa obiettivamente commisurata anche ai rifiuti propri dell’attività produttiva stessa, sempreché il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani sia stato organizzato ed attivato nella zona di esercizio dell’attività suddetta. La deliberazione di cui all’art. 60 è adottata contestualmente alle modifiche regolamentari di cui al comma 2 ed ha effetto dal 1° gennaio 1994] (150).

2. In prima applicazione della nuova normativa, sono apportate entro il 30 giugno 1994 le modificazioni al regolamento del servizio di nettezza urbana e quelle al regolamento della tassa, con esclusione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall’attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsti dall’art. 65, che sono da adottare entro il 31 ottobre 1995 (151) per l’applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1996 (152).

3. Le disposizioni modificative, apportate nel 1994 ai regolamenti di cui al comma 2, sono immediatamente applicabili, ad eccezione di quelle previste in attuazione degli articoli 59, comma 2, secondo periodo, 63, commi 2, 3 e 4, 64, comma 2, secondo periodo, 66 e 72, commi 2 e 4 che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1995 (153).

4. Le tariffe per il 1994 possono essere modificate, in base ai previgenti criteri di commisurazione, entro il 28 febbraio 1994. È esteso fino al 30 novembre 1994 il potere di riequilibrio tariffario, previsto dall’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 .

5. Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all’articolo 61, commi 1 e 2, per l’anno 1994 è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo non inferiore al cinque per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all’art. 2, terzo comma, n. 3), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 . L’eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l’anno 1995.

6. In sede di prima applicazione della nuova disciplina le denunce di cui all’art. 70, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione nonché l’elenco di cui al comma 4 dell’articolo 63, sono presentati entro il 30 settembre 1994 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall’anno 1995.

6-bis. L’integrazione dei dati, diversi dall’estensione e destinazione delle superfici imponibili, non compresi nelle denunce prodotte anteriormente al 1994 e la cui indicazione è prescritta dall’articolo 70, è effettuata su richiesta dell’ufficio comunale ai sensi dell’articolo 73, comma 1 (154).

7. I termini di accertamento e di riscossione di cui agli articoli 71, 72 e 73 si applicano anche ai crediti tributari relativi agli anni anteriori al 1994, fermi restando gli effetti prodottisi in base alla precedente normativa. In deroga al disposto dell’articolo 72, comma 1, i ruoli principali e suppletivi, per i quali non sia intervenuta decadenza in base alla normativa precedente, non formati alla data del 1° gennaio 1994, possono essere formati ed emessi entro il termine perentorio del 15 dicembre 1996 (155).

(150) Comma abrogato dall’art. 39, L. 22 febbraio 1994, n. 146.

(151) Termine differito al 31 ottobre 1998 dall’art. 33, L. 8 maggio 1998, n. 146.

(152) Per la proroga del termine di cui al presente comma 2 al 31 gennaio 1996, vedi l’art. 9, D.L. 27 ottobre 1995, n. 444, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(153) Comma così modificato dall’art. 5, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

(154) Comma aggiunto dall’art. 2, D.L. 25 novembre 1996, n. 599, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(155) Vedi, anche, il D.L. 6 settembre 1996, n. 462.

80. Abrogazioni.

1. Sono abrogati, salva l’applicazione in via transitoria prevista dall’articolo 79, commi da 2 a 6, gli articoli da 268 a 271 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituiti dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , e dall’articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme del presente capo.

81. Efficacia delle disposizioni.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1994.


D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 504(1).

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 (2).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.

(2) Sono inserite nel testo le rettifiche di cui all’avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 14 gennaio 1993, n. 10. In deroga a quanto disposto dal presente decreto vedi il comma 60 dell’art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1992;

Acquisito il parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Emana il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

Imposte comunali

Capo I – Imposta comunale sugli immobili (3)

1. Istituzione dell’imposta – Presupposto.

1. A decorrere dall’anno 1993 è istituita l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

2. Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa (4) .

(3) Per l’esenzione ICI prima casa vedi l’art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

(4) Per l’esenzione ICI prima casa vedi l’art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93. Vedi, anche, il comma 593 dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Definizione di fabbricati e aree.

1. Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1:

a) per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato (5);

b) per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 9, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera (6);

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’articolo 2135 del codice civile (7) .

(5) Per l’interpretazione autentica della presente lettera vedi il comma 1-bis dell’art. 23, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Per le variazioni delle iscrizioni catastali, vedi l’art. 9, comma 9, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557.

(6) Per l’interpretazione autentica della presente lettera, vedi il comma 16 dell’art. 11-quaterdecies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(7) Per l’esenzione ICI prima casa vedi l’art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

3. Soggetti passivi.

1. Soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell’articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività.

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto (8) (9) .

(8) Comma prima modificato dall’art. 18, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi così sostituito dal comma 1 dell’art. 8, L. 23 luglio 2009, n. 99, con i limiti di applicabilità previsti dal comma 2 dello stesso art. 8.

(9) Articolo così sostituito dall’art. 58, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Per l’esenzione ICI prima casa vedi l’art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

4. Soggetto attivo.

1. L’imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per gli immobili di cui al comma 2 dell’articolo 1 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L’imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell’articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce (10).

(10) Per l’esenzione ICI prima casa vedi l’art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

5. Base imponibile.

1. Base imponibile dell’imposta è il valore degli immobili di cui al comma 2 dell’articolo 1(11).

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell’ultimo comma dell’articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 . [Con decreti del Ministro delle finanze le rendite catastali sono rivalutate, ai fini dell’applicazione dell’imposta di cui all’articolo 1, periodicamente in base a parametri che tengono conto dell’effettivo andamento del mercato immobiliare](12) .

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell’articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti: per l’anno 1993: 1,02; per l’anno 1992: 1,03; per l’anno 1991: 1,05; per l’anno 1990: 1,10; per l’anno 1989: 1,15; per l’anno 1988: 1,20; per l’anno 1987: 1,30; per l’anno 1986: 1,40; per l’anno 1985: 1,50; per l’anno 1984: 1,60; per l’anno 1983: 1,70; per l’anno 1982 e anni precedenti: 1,80. I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale (13). In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell’articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo (14) (15).

4. [Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti . Il termine per la proposizione del ricorso avverso la nuova determinazione della rendita catastale dei fabbricati decorre dalla data in cui il contribuente abbia avuto conoscenza piena del relativo avviso (16). A tale fine, gli uffici competenti provvedono alla comunicazione dell’avvenuto classamento delle unità immobiliari a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l’effettiva conoscenza da parte del contribuente, garantendo altresì che il contenuto della comunicazione non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario (17). Fino alla data dell’avvenuta comunicazione non sono dovuti sanzioni e interessi per effetto della nuova determinazione della rendita catastale (18). Resta fermo quanto stabilito dall’articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (19) (20)] (21).

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 , la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

7. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque (22) .

(11) Per gli immobili di interesse storico o artistico vedi l’art. 2, comma 5, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.

(12) Periodo soppresso dall’art. 58, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

(13) Per l’adeguamento dei coefficienti, ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l’anno 1994, vedi il D.M. 9 aprile 1994. Per l’anno 1995, vedi il D.M. 5 maggio 1995, per l’anno 1996 il D.M. 2 maggio 1996, per l’anno 1997 il D.M. 22 marzo 1997, per l’anno 1998, il D.M. 24 marzo 1998, per l’anno 1999, il D.M. 19 febbraio 1999, per l’anno 2000, il D.M. 21 marzo 2000, per l’anno 2001, il D.M. 15 marzo 2001, per l’anno 2002, il D.M. 27 febbraio 2002, per l’anno 2003, il D.M. 3 marzo 2003, per l’anno 2004, il Decr. 15 marzo 2004, per l’anno 2005, il Decr. 22 febbraio 2005, per l’anno 2006, il Decr. 22 febbraio 2006, per l’anno 2007, il D.Dirett. 9 marzo 2007, per l’anno 2008, il Decr. 10 marzo 2008, per l’anno 2009, il D.Dirett. 23 marzo 2009 e, per l’anno 2010, il D.Dirett. 9 marzo 2010.

(14) L’ultimo periodo è stato aggiunto dall’art. 58, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

(15) La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 febbraio 2006, n. 67 (Gazz. Uff. 1 marzo 2006, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 3 e 4, e 11, comma 1, ultimo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 53 della Costituzione.

(16) Periodo aggiunto dall’art. 30, comma 11, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e poi abrogato dall’art. 74, L. 21 novembre 2000, n. 342.

(17) Periodo aggiunto dall’art. 30, comma 11, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e poi abrogato dall’art. 74, L. 21 novembre 2000, n. 342.

(18) Periodo aggiunto dall’art. 30, comma 11, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e poi abrogato dall’art. 74, L. 21 novembre 2000, n. 342.

(19) Periodo aggiunto dall’art. 30, comma 11, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e poi abrogato dall’art. 74, L. 21 novembre 2000, n. 342.

(20) La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 febbraio 2006, n. 67 (Gazz. Uff. 1 marzo 2006, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 3 e 4, e 11, comma 1, ultimo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 53 della Costituzione.

(21) Comma abrogato dal comma 173 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(22) Per l’esenzione ICI prima casa vedi l’art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

6. Determinazione delle aliquote e dell’imposta.

1. L’aliquota è stabilita dal consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo (23). Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336 (24).

2. L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro (25).

2-bis. La deliberazione di cui al comma 1 può fissare, a decorrere dall’anno di imposta 2009, un’aliquota agevolata dell’imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell’agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni (26).

3. L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente nel comune di cui all’articolo 4.

3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (27).

4. [Restano ferme le disposizioni dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556] (28) (29) .

(23) Il termine è stato prorogato al 31 gennaio 1999, relativamente all’anno 1999, dall’art. 31, L. 23 dicembre 1998, n. 448. Lo stesso articolo 31 ha fissato al 31 dicembre il termine per gli anni successivi. Successivamente il suddetto termine del 31 gennaio 1999 è stato differito al 31 marzo 1999 dall’art. 1, D.L. 26 gennaio 1999, n. 8. Per la fissazione di nuovi termini vedi, ora, l’art. 30, comma 14, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e l’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(24) Comma così modificato dal comma 156 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(25) Per la fissazione, da parte dei comuni, di aliquote agevolate, vedi l’art. 1, comma 5, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(26) Comma aggiunto dal comma 6 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(27) Comma aggiunto dal comma 6 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(28) Comma abrogato dal comma 3 dell’art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

(29) Articolo così sostituito dall’art. 3, comma 53, L. 23 dicembre 1996, n. 662nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. Per l’esenzione ICI prima casa vedi l’art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

7. Esenzioni.

1. Sono esenti dall’imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali (30);

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 , e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810 ;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222 (31).

2. L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte (32).

(30) Per l’estensione dell’applicabilità delle disposizioni di cui alla presente lettera vedi il comma 18 dell’art. 31, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(31) Vedi, anche, il comma 2-bis dell’art. 7, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(32) Per l’esenzione ICI prima casa vedi l’art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

8. Riduzioni e detrazioni dall’imposta.

1. L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L’aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili.

2. Dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente (33).

2-bis. [Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica] (34).

2-ter. [L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9] (35).

3. A decorrere dall’anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell’articolo 6, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l’importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio (36). La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale (37).

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (38) .

(33) Comma così modificato dal comma 173 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, vedi l’art. 1, comma 4-ter, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.

(34) Comma aggiunto dal comma 5 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e poi abrogato dal comma 3 dell’art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

(35) Comma aggiunto dal comma 5 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e poi abrogato dal comma 3 dell’art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

(36) Vedi, anche, l’art. 58, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

(37) Periodo aggiunto dall’art. 3, D.L. 11 marzo 1997, n. 50, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(38) Articolo così sostituito dall’art. 3, comma 55, L. 23 dicembre 1996, n. 662. Precedentemente il comma 3 era stato modificato dall’art. 15, L. 24 dicembre 1993, n. 537.

9. Terreni condotti direttamente.

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire;

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire;

c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.

2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l’importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 4 (39).

(39) Per l’esenzione ICI prima casa vedi l’art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93. Vedi, anche, l’art. 58, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

10. Versamenti e dichiarazioni.

1. L’imposta è dovuta dai soggetti indicati nell’articolo 3 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti indicati nell’articolo 3 devono effettuare il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al comune per l’anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell’imposta può essere effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle finanze. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno (40).

3. L’imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune di cui all’articolo 4 ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore (41); al fine di agevolare il pagamento, il concessionario invia, per gli anni successivi al 1993, ai contribuenti moduli prestampati per il versamento. La commissione spettante al concessionario è a carico del comune impositore ed è stabilita nella misura dell’uno per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.500 ed un massimo di lire 100.000 per ogni versamento effettuato dal contribuente.

4. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall’imposta ai sensi dell’articolo 7, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio; tutti gli immobili il cui possesso è iniziato antecedentemente al 1° gennaio 1993 devono essere dichiarati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 1992. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell’imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell’articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto dei condomini (42).

5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli della dichiarazione, anche congiunta o relativa ai beni indicati nell’articolo 1117, n. 2) del codice civile, e sono determinati i dati e gli elementi che essa deve contenere, i documenti che devono essere eventualmente allegati e le modalità di presentazione, anche su supporti magnetici, nonché le procedure per la trasmissione ai comuni ed agli uffici dell’Amministrazione finanziaria degli elementi necessari per la liquidazione ed accertamento dell’imposta; per l’anno 1993 la dichiarazione deve essere inviata ai comuni tramite gli uffici dell’Amministrazione finanziaria (43). Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli per il versamento al concessionario e sono stabilite le modalità di registrazione, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo del Ministero delle finanze (44). Allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei comuni, nonché per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell’attività di informazione ai contribuenti, l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) organizza le relative attività strumentali. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze vengono disciplinate le modalità per l’effettuazione dei suddetti servizi, prevedendosi un contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell’imposta a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione; con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità di trasmissione da parte dei predetti soggetti dei dati relativi alla riscossione (45). I predetti decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (46).

6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili (47) (48) .

(40) Comma prima modificato dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 518 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1993, n. 294), poi sostituito dall’art. 18, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388 ed infine così modificato, a decorrere dal 1° maggio 2007, ai sensi di quanto disposto dai commi 13 e 14 dell’art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(41) Per l’arrotondamento dell’importo all’unità di euro vedi ora l’art. 1, comma 166, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(42) Per la soppressione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione previsto dal presente comma vedi il comma 53 dell’art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(43) I termini e le modalità per la trasmissione dei dati di riscossione dell’ICI sono stati stabiliti, per il 1994, con D.M. 8 maggio 1995, per il 1995, con D.M. 28 novembre 1996, per il 1996 e il 1997, con D.M. 3 novembre 1997, per il 1998, con D.M. 27 settembre 1999 e, per gli anni 1999 e seguenti, con D.M. 31 luglio 2000.

(44) Con D.M. 5 agosto 1996 (Gazz. Uff. 17 settembre 1996, n. 218) sono stati approvati i modelli per il versamento delle somme liquidate dal comune a titolo di ICI, nonché di sanzioni ed interessi afferenti detta imposta. Con D.M. 4 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 18 dicembre 2001, n. 293, S.O.) e con D.Dirett. 25 marzo 2009 (Gazz. Uff. 1° aprile 2009, n. 76) è stato approvato il modello di bollettino per il versamento in euro dei tributi accertati o liquidati, degli interessi, delle sanzioni, nonché delle somme dovute a titolo di conciliazione giudiziale e di accertamento con adesione. Con D.M. 10 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 18 dicembre 2001, n. 293, S.O.), modificato dal D.M. 3 giugno 2002 (Gazz. Uff. 8 giugno 2002, n. 133), e con Decr. 3 aprile 2008 (Gazz. Uff. 9 aprile 2008, n. 84) è stato approvato il modello di bollettino per il versamento in euro dell’imposta comunale sugli immobili. Il nuovo modello di bollettino è stato approvato con D.Dirett. 25 marzo 2009 (Gazz. Uff. 30 marzo 2009, n. 74). Con Provv. 20 giugno 2002 (Gazz. Uff. 25 giugno 2002, n. 147) è stato approvato il modello «F24» per l’esecuzione dei versamenti dell’imposta comunale sugli immobili. Successivamente, il Provv. 3 gennaio 2003 (Gazz. Uff. 16 gennaio 2003, n. 12) ha disposto che il suddetto modello «F24» sia utilizzato, dal 1° marzo 2003, come unico modello utile per eseguire i versamenti unitari con compensazione, in sostituzione del modello di pagamento per il versamento unitario di imposte, contributi e premi assicurativi, approvato con D.Dirig. 30 marzo 1998. Con Provv. 15 giugno 2004 (Gazz. Uff. 18 giugno 2004, n. 141) è stato approvato il modello «F24 predeterminato» per l’esecuzione dei versamenti dell’imposta comunale sugli immobili senza avvalersi della facoltà di compensazione. Con D.Dirett. 30 aprile 2008 (Gazz. Uff. 5 maggio 2008, n. 104) è stato approvato il modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento dell’imposta di scopo. Con D.Dirett. 10 dicembre 2008 sono state determinate le modalità per la trasmissione dei dati relativi ai versamenti effettuati a titolo di imposta comunale sugli immobili (ICI), di imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche (ISCOP) e di sanzioni ed interessi. Con D.Dirett. 25 marzo 2009 (Gazz. Uff. 31 marzo 2009, n. 75) è stato approvato il nuovo modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento dell’imposta di scopo.

(45) I termini e le modalità di trasmissione dei dati di riscossione ICI al fine della corresponsione del contributo dello 0,6 per mille da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione della predetta imposta, sono stati determinati con D.M. 5 agosto 1999.

(46) Comma così modificato prima dall’art. 18, comma 11, L. 13 maggio 1999, n. 133 e poi dal comma 2-ter dell’art. 7, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l’art. 3, Decr. 22 novembre 2005.

(47) Comma così sostituito dal comma 173 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(48) Per l’esenzione ICI prima casa vedi l’art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

11. Liquidazione ed accertamento.

1. [Il comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi dell’articolo 10, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle finanze in ordine all’ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l’imposta. Il comune emette avviso di liquidazione, con l’indicazione dei criteri adottati, dell’imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l’avviso deve essere notificato con le modalità indicate nel comma 2 al contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell’imposta. Se la dichiarazione è relativa ai fabbricati indicati nel comma 4 dell’articolo 5, il comune trasmette copia della dichiarazione all’ufficio tecnico erariale competente il quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al comune; entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell’articolo 14, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento (49) (50)] (51).

2. [Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all’accertamento d’ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell’imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l’avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell’imposta. Nel caso di omessa presentazione, l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell’imposta (52)] (53).

2-bis. [Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato, all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale] (54).

3. Ai fini dell’esercizio dell’attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

4. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi (55).

5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabiliti termini e modalità per l’interscambio tra comuni e sistema informativo del Ministero delle finanze di dati e notizie (56).

6. [Il Ministero delle finanze effettua presso i comuni verifiche sulla gestione dell’imposta e sulla utilizzazione degli elementi forniti dal predetto sistema informativo] (57) (58).

(49) Vedi, anche, l’art. 4, D.L. 8 agosto 1996, n. 437 e l’art. 3, L. 8 maggio 1998, n. 146. Per la proroga dei termini previsti dai commi 1 e 2, vedi l’art. 3, comma 59, L. 23 dicembre 1996, n. 662, l’art. 30, comma 10, L. 23 dicembre 1999, n. 488, l’art. 18, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 9 dell’art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448, l’art. 31, comma 16, L. 27 dicembre 2002, n. 289, l’art. 2, comma 33, L. 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 67 dell’art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e l’art. 1-quater, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, inoltre, l’art. 1-bis, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(50) La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 febbraio 2006, n. 67 (Gazz. Uff. 1 marzo 2006, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 3 e 4, e 11, comma 1, ultimo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 53 della Costituzione.

(51) Comma abrogato dal comma 173 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(52) Vedi, anche, l’art. 4, D.L. 8 agosto 1996, n. 437. Per la proroga dei termini previsti dai commi 1 e 2, vedi l’art. 3, comma 59, L. 23 dicembre 1996, n. 662, l’art. 30, comma 10, L. 23 dicembre 1999, n. 488, l’art. 18, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 9 dell’art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448, l’art. 31, comma 16, L. 27 dicembre 2002, n. 289, l’art. 2, comma 33, L. 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 67 dell’art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e l’art. 1-quater, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, inoltre, l’art. 1-bis, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(53) Comma abrogato dal comma 173 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(54) Comma aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 e poi abrogato dal comma 173 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(55) L’art. 18-bis, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, ha stabilito che i comuni sono tenuti a comunicare al Ministero delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto, i nominativi dei funzionari responsabili della gestione dell’ICI, designati ai sensi del presente comma.

(56) Termini e modalità relativi all’anno 1994 sono stati determinati con D.M. 20 settembre 1995. Per l’anno 1995 si è provveduto con D.M. 5 dicembre 1996, per l’anno 1996, con D.M. 18 marzo 1998, per l’anno 1997, con D.M. 19 marzo 1999 e per l’anno 1998, con D.M. 7 giugno 2000. Con D.M. 13 novembre 1995 (Gazz. Uff. 31 gennaio 1996, n. 25) è stata disposta la consegna dell’archivio magnetico del catasto elettrico ai comuni d’Italia da parte dell’Amministrazione finanziaria.

(57) Comma abrogato dal comma 173 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(58) Per l’esenzione ICI prima casa vedi l’art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

12. Riscossione coattiva.

1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate nel comma 3 dell’articolo 10, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione o dell’avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 , e successive modificazioni (59) (60).

(59) Comma così modificato dal comma 173 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, l’art. 30, comma 10, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e l’art. 1-bis, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(60) Per l’esenzione ICI prima casa vedi l’art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

13. Rimborsi.

[1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l’imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell’articolo 14. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all’imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall’ultimo acquisto per atto tra vivi dell’area e, comunque, per un periodo non eccedente dieci anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità (61) .

2. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1 possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili] (62).

(61) Periodo soppresso dall’art. 58, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

(62) Articolo abrogato dal comma 173 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Per l’esenzione ICI prima casa vedi l’art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

14. Sanzioni ed interessi.

1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. [Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto] (63) (64).

(63) Comma abrogato dal comma 173 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(64) Articolo così sostituito dall’art. 14, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473. Per l’esenzione ICI prima casa vedi l’art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93. Per quanto riguarda la misura degli interessi, vedi l’art. 17, L. 8 maggio 1998, n. 146.

15. Contenzioso.

1. Contro l’avviso di liquidazione, l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l’istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni, intendendosi sostituito all’ufficio tributario il comune nei cui confronti il ricorso è proposto (65).

(65) Per l’esenzione ICI prima casa vedi l’art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93. Vedi, anche, l’art. 1-bis, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

16. Indennità di espropriazione.

[1. In caso di espropriazione di area fabbricabile l’indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell’ultima dichiarazione o denuncia presentata dall’espropriato ai fini dell’applicazione dell’imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore all’indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti .

2. In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre all’indennità, è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l’importo dell’imposta pagata dall’espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell’imposta effettuato sulla base della indennità. La maggiorazione, unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, è a carico dell’espropriante ] (66).

(66) Articolo abrogato dall’art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la decorrenza indicata nell’art. 59 dello stesso decreto e dall’art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con la decorrenza indicata nell’art. 59 dello stesso decreto. Per l’esenzione ICI prima casa vedi l’art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

17. Disposizioni finali.

1. L’imposta comunale sugli immobili non è deducibile agli effetti delle imposte erariali sui redditi.

2 … (67).

3. [Dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa si detraggono lire 500 mila, per ognuna delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, rapportate, al periodo durante il quale sussiste la detta destinazione; la detrazione compete fino alla concorrenza dell’imposta relativa al reddito dell’unità immobiliare che concorre alla formazione del reddito complessivo] (68).

4. Sono esclusi dall’imposta locale sui redditi i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, nonché i redditi agrari di cui all’articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno effetto per i redditi prodotti dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1993 ovvero, per i soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l’anno solare, per quelli prodotti dal primo periodo di imposta successivo alla detta data (69).

6. Con effetto dal 1° gennaio 1993 è soppressa l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili. Tuttavia l’imposta continua ad essere dovuta nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si è verificato anteriormente alla predetta data; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di effettuazione dei rimborsi eventualmente spettanti.

7. L’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili continua ad essere dovuta, con le aliquote massime e l’integrale acquisizione del relativo gettito al bilancio dello Stato, anche nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si verifica dal 1° gennaio 1993 fino al 1° gennaio 2003 limitatamente all’incremento di valore maturato fino al 31 dicembre 1992. A tal fine:

a) il valore finale, da indicare nella dichiarazione, è assunto in misura pari a quello dell’immobile alla data del 31 dicembre 1992 ovvero, in caso di utilizzazione edificatoria dell’area con fabbricato in corso di costruzione o ricostruzione alla predetta data, a quello dell’area alla data di inizio dei lavori di costruzione o ricostruzione;

b) gli scaglioni per la determinazione delle aliquote sono formati con riferimento al periodo preso a base per il calcolo dell’incremento di valore imponibile;

c) le spese di acquisto, di costruzione ed incrementative sono computabili solo se riferibili al periodo di cui alla lettera b) (70).

8. Ai fini dell’accertamento dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili dovuta ai sensi del comma 7 non si applica la disposizione dell’articolo 22, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni (71).

(67) Comma abrogato dall’art. 15, L. 24 dicembre 1993, n. 537.

(68) Comma prima modificato dall’art. 15, L. 24 dicembre 1993, n. 537 e dall’art. 6, comma 2, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successivamente abrogato dall’art. 2, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388, con la decorrenza indicata nel comma 8 dello stesso articolo. Vedi, anche, l’art. 18, comma 8, L. 13 maggio 1999, n. 133.

(69) La Corte costituzionale, con sentenza 13-31 luglio 2000, n. 403 (Gazz. Uff. 9 agosto 2000, n. 33 – Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità del presente comma, nella parte in cui, per coloro che sono soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, non esclude la sovrapposizione dell’imposta locale sui redditi (ILOR) di fabbricati ed altri redditi contemplati nel comma 4.

(70) Vedi, anche, l’art. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(71) Per l’esenzione ICI prima casa vedi l’art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

18. Disposizioni transitorie.

1. Per l’anno 1993 la delibera della Giunta comunale, con cui viene stabilita l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili ai sensi del comma 1 dell’articolo 6, deve essere adottata entro il 28 febbraio 1993. Il versamento a saldo dell’imposta dovuta per l’anno 1993 deve essere effettuato dal 1° al 15 dicembre di tale anno.

2. Entro il 30 aprile 1993 ciascun comune è tenuto a comunicare al concessionario di cui all’articolo 10, comma 3, la misura dell’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili vigente sul proprio territorio per l’anno 1993, nonché la somma corrispondente alla media delle riscossioni nel triennio 1990/1992 per imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili. Sulla base di detta comunicazione il concessionario procede alla rideterminazione, ove occorra, dell’importo delle riscossioni dell’imposta comunale sugli immobili calcolandolo sulla base dell’aliquota minima del 4 per mille e procede al versamento ad apposito capitolo dell’entrata statale dell’importo risultante dalla differenza tra l’ammontare delle riscossioni così rideterminate e l’ammontare corrispondente alla media delle riscossioni nel triennio 1990/1992 per imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili, nonché al versamento a favore del comune del residuo importo delle riscossioni. Le predette operazioni sono effettuate sulla prima rata di cui al comma 2 dell’articolo 10 e sul saldo di cui al comma 1 del presente articolo, computando la perdita per INVIM per metà sulla detta prima rata e per l’altra metà sul saldo. Le somme rivenienti dalle ulteriori riscossioni, sempre relative all’imposta comunale sugli immobili dovuta per l’anno 1993 e calcolate sulla base dell’aliquota del 4 per mille, sono anch’esse versate dal concessionario all’entrata statale previa deduzione della quota parte della perdita per INVIM che non è stata detratta nelle precedenti operazioni. In assenza della comunicazione da parte del comune il concessionario procede al versamento all’entrata statale dell’intero ammontare delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili dovuta per l’anno 1993. La commissione spettante al concessionario ai sensi del comma 3 del predetto articolo 10 è a carico dell’ente a favore del quale le somme sono devolute. Al relativo onere per il bilancio dello Stato, valutato in lire 90 miliardi per il 1993, si provvede a carico del capitolo 3458 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l’anno finanziario medesimo.

3. Per l’imposta comunale sugli immobili dovuta per l’anno 1993, la liquidazione e la rettifica delle dichiarazioni, l’accertamento, l’irrogazione delle sanzioni e degli interessi, la riscossione delle somme conseguentemente dovute sono effettuati dagli uffici dell’Amministrazione finanziaria dello Stato (72) a norma delle disposizioni vigenti in materia di accertamento, riscossione e sanzioni agli effetti delle imposte erariali sui redditi; per tale anno 1993 i predetti uffici provvedono altresì agli adempimenti previsti nel terzo periodo del comma 1 dell’articolo 11, relativi ai fabbricati di cui al comma 4 dell’articolo 5. Le somme riscosse per effetto di quanto disposto dal presente comma sono di spettanza dell’erario dello Stato e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria; se per l’anno 1993 è stata stabilita dal comune un’aliquota superiore a quella minima del 4 per mille, le dette somme sono calcolate sulla base dell’aliquota minima e la parte eccedente è devoluta in favore del comune che ha stabilito un’aliquota superiore a quella minima. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità per l’acquisizione da parte degli uffici dell’Amministrazione finanziaria e del Ministero dell’interno dei dati ed elementi utili per l’esercizio di detta attività, anche ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali per il 1994. Con lo stesso decreto sono, altresì, stabilite le modalità per l’effettuazione dei rimborsi spettanti ai contribuenti .

4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell’interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i termini e le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, secondo periodo.

5. Per l’anno 1993, ai fini della determinazione della base imponibile ai sensi dell’articolo 5, comma 2, si applica un moltiplicatore pari a cento per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1, pari a cinquanta per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10 e pari a trentaquattro per quelle classificate nella categoria C/1; resta fermo quanto disposto dal terzo periodo del comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455 (73).

6. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo non si applicano ai comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano (74) .

(72) Vedi, però quanto disposto dall’art. 3, L. 8 maggio 1998, n. 146.

(73) Recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie.

(74) Per l’esenzione ICI prima casa vedi l’art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

TITOLO II

Tributi provinciali

Capo I – Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente

19. Istituzione e disciplina del tributo.

1. Salvo le successive disposizioni di raccordo con la disciplina concernente, anche ai fini di tutela ambientale, le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a fronte dell’esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle province.

2. Il tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa.

3. Con delibera della giunta provinciale, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l’anno successivo, il tributo è determinato in misura non inferiore all’1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2; qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta data la misura del tributo si applica anche per l’anno successivo.

4. In prima applicazione il termine per l’adozione della delibera prevista dal comma 3 è fissato al 15 gennaio 1993 ed il relativo provvedimento, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , è trasmesso in copia entro cinque giorni ai comuni. Se la delibera non è adottata nel predetto termine il tributo si applica nella misura minima.

5. Il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l’osservanza delle relative norme per l’accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni. I ruoli principali per il 1993 della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani deliberati nei termini di cui agli artt. 286 e 290 del T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, sono integrati con apposita delibera comunale di iscrizione a ruolo del tributo provinciale per il 1993, da adottare entro il 31 gennaio del medesimo anno, e posti in riscossione a decorrere dalla rata di aprile. Al comune spetta una commissione, posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e dell’ambiente, sono stabilite le modalità per l’interscambio tra comuni e province di dati e notizie ai fini dell’applicazione del tributo.

7. L’ammontare del tributo, riscosso in uno alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal concessionario direttamente alla tesoreria della provincia nei termini e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (75).

(75) Il presente articolo era stato abrogato dalla lettera n) del comma 1 dall’art. 264, D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152. La suddetta lettera n) è stata soppressa dal comma 44 dell’art. 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 che, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, ha fatto salva l’applicazione del tributo previsto dal presente articolo.

Capo II – Imposta provinciale per l’iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico

20. Istituzione dell’imposta.

[1. È istituita l’imposta provinciale per l’iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico. L’imposta è dovuta, all’atto della prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, dal soggetto che richiede la formalità e deve essere corrisposta, contestualmente all’imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, nella misura pari all’ammontare stabilito, ai fini di tale imposta, per la predetta formalità. Il gettito è attribuito alla provincia nell’ambito della quale viene eseguita la iscrizione nel pubblico registro.

2. All’A.C.I., che gestisce il pubblico registro automobilistico ai sensi del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 e della legge 9 luglio 1990, n. 187 e che è incaricato della riscossione dell’imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e della addizionale regionale prevista dal Capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 , è affidata la riscossione dell’imposta provinciale di cui al comma 1] (76).

(76) Abrogato dall’art. 3, comma 54, L. 28 dicembre 1995, n. 549. Vedi, anche, il comma 55 del medesimo art. 3.

21. Sanzioni – Imposta suppletiva. Soggetti obbligati al pagamento.

[1. Per l’omissione o il ritardato pagamento dell’imposta prevista dall’articolo 20 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni.

2. L’imposta suppletiva e la eventuale soprattassa devono essere richieste, a pena di decadenza, entro lo stesso termine previsto per richiedere il pagamento dell’imposta erariale in via suppletiva.

3. Al pagamento dell’imposta provinciale e della soprattassa sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalità sono eseguite] (77).

(77) Abrogato dall’art. 3, comma 54, L. 28 dicembre 1995, n. 549. Vedi, anche, il comma 55 del medesimo art. 3.

22. Disciplina dell’imposta.

[1. L’Automobile club d’Italia – ufficio provinciale del pubblico registro – nei termini e con le modalità previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, provvede agli adempimenti connessi alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell’imposta e all’accertamento e irrogazione della soprattassa prevista nell’articolo 21. A tal fine si applicano le disposizioni di cui alla predetta legge n. 952 del 1977 e al decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1987, n. 310 , nonché, per quanto concerne le note di richiesta di formalità, le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 356 del 31 dicembre 1977, e successive modificazioni. L’Automobile club d’Italia – ufficio provinciale del pubblico registro – è tenuto a versare, al netto del compenso di cui al successivo comma 3, nelle casse di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le formalità le somme per tale titolo riscosse e ad inviare alla stessa provincia la relativa documentazione con le modalità e la modulistica in uso per il corrispondente tributo erariale.

2. Ciascuna provincia dà quietanza delle somme versate dall’Automobile club d’Italia secondo le norme di contabilità vigenti.

3. Le province devono corrispondere all’Automobile club d’Italia per gli adempimenti ad esso affidati ai sensi del presente articolo, un compenso pari al cinquanta per cento di quello allo stesso dovuto in applicazione dell’articolo 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni.

4. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni.

5. Le disposizioni degli artt. 20, 21 e del presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1993 per le formalità di iscrizione richieste da tale data, con esclusione di quelle relative a veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 1992] (78).

(78) Abrogato dall’art. 3, comma 54, L. 28 dicembre 1995, n. 549. Vedi, anche, il comma 55 del medesimo art. 3.

TITOLO III

Tributi regionali

Capo I – Tasse automobilistiche regionali

23. Attribuzioni alle regioni a statuto ordinario.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 alle regioni a statuto ordinario, già titolari di una parte della tassa automobilistica, ai sensi dell’articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , come sostituito dall’articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158 e successive modificazioni, con riferimento ai pagamenti effettuati dall’anzidetta data, sono attribuite:

a) l’intera tassa automobilistica, disciplinata dal T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni;

b) la soprattassa annuale su taluni autoveicoli azionati con motore diesel, istituita con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1976, n. 786 e successive modificazioni;

c) la tassa speciale per i veicoli alimentati a G.P.L. o gas metano, istituita dalla legge 21 luglio 1984, n. 362 e successive modificazioni.

2. I tributi di cui al comma 1 assumono rispettivamente la denominazione di tassa automobilistica regionale, soprattassa annuale regionale e tassa speciale regionale e si applicano ai veicoli ed agli autoscafi, soggetti nelle regioni a statuto speciale ai corrispondenti tributi erariali in esse vigenti, per effetto della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri delle provincie di ciascuna regione a statuto ordinario, come previsto dall’articolo 5, comma 31, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 e successive modifiche. La tassa automobilistica regionale si applica altresì ai ciclomotori, agli autoscafi, diversi da quelli da diporto, non iscritti nei pubblici registri ed ai motori fuoribordo applicati agli stessi autoscafi, che appartengono a soggetti residenti nelle stesse regioni. Sono comprese nel suddetto tributo regionale anche le tasse fisse previste dalla legge 21 maggio 1955, n. 463 e successive modificazioni.

3. Dall’ambito di applicazione del presente capo è esclusa la disciplina concernente la tassa automobilistica relativa ai veicoli ed autoscafi in temporanea importazione i quali restano ad ogni effetto soggetti alle norme statali che regolano la materia.

4. Continua ad essere acquisito al bilancio dello Stato il gettito derivante dalla addizionale del 5 per cento istituita con l’articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e quello relativo alla tassa speciale erariale annuale istituita con l’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 , convertito con modifiche nella legge 12 luglio 1991, n. 202.

5. Sono a carico delle regioni i rimborsi relativi ai tributi regionali di cui al precedente comma 1. Le istanze vanno prodotte ai competenti uffici della regione che disporranno il rimborso, ferma restando la competenza delle Intendenze di Finanza per i tributi erariali (79).

(79) Vedi, anche, l’art. 4, D.L. 18 settembre 2001, n. 347, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e il comma 670 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

24. Poteri delle regioni.

1. Entro il 10 novembre di ogni anno ciascuna regione può determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali di cui all’articolo 23, con effetto dai pagamenti da eseguire dal primo gennaio successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi importi vigenti nell’anno precedente (80).

2. Nel primo anno di applicazione del presente decreto ciascuna regione, nel determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali di cui all’articolo 23 nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti nell’anno precedente, dovrà considerare come base di calcolo, per ogni tributo regionale, rispettivamente l’ammontare complessivo della tassa automobilistica, gli importi della soprattassa annuale e quelli della tassa speciale erariali vigenti alla data del 31 dicembre 1992.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le regioni non avranno fissato, con proprie leggi ed entro i limiti indicati nel comma 2, un diverso ammontare, l’importo dei tributi regionali viene determinato per la soprattassa annuale e la tassa speciale nella misura prevista per i corrispondenti tributi erariali nelle regioni a statuto speciale alla data del 31 dicembre 1992 e per la tassa automobilistica nel complessivo importo dovuto per il tributo erariale vigente alla suddetta data e per il tributo regionale nella misura vigente alla stessa data o nella misura diversa determinata da ciascuna regione entro il 10 novembre 1992, ai sensi dell’articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158 e successive modifiche.

4. Restano validi fino alla scadenza i pagamenti, effettuati entro il 31 dicembre 1992, relativi alla tassa automobilistica erariale e regionale, alla soprattassa annuale e alla tassa speciale erariali, vigenti a tale data. A tali pagamenti si applicano le modalità ed i criteri di ripartizione tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario vigenti fino alla data del 31 dicembre 1992, anche con riferimento alle attività di recupero e rimborso dei relativi importi (81).

(80) Vedi, anche, l’art. 17, comma 16, L. 27 dicembre 1997, n. 449. In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l’art. 4, D.L. 18 settembre 2001, n. 347, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(81) Vedi, anche, il comma 670 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

25. Riscossione.

1. Per la riscossione dei tributi regionali di cui all’articolo 23 si applicano le disposizioni previste dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e dall’articolo 5, commi 39 e 40 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53.

2. L’A.C.I. svolge per conto delle regioni a statuto ordinario, relativamente ai tributi regionali di cui all’articolo 23, le attività di riscossione, di riscontro e di controllo e gli ulteriori adempimenti già affidati a tale ente per gli analoghi tributi erariali, con la Convenzione stipulata con il Ministero delle finanze in data 26 novembre 1986, approvata con decreto del Ministro delle finanze in pari data, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 296 del 22 dicembre 1986. L’A.C.I. provvede a versare nelle casse regionali le somme di spettanza di ciascuna regione nei termini e con le modalità previste nella suddetta Convenzione. Le comunicazioni relative alla riscossione ed ai versamenti vanno effettuate a ciascuna regione con le modalità e la modulistica in uso per le comunicazioni fatte all’Erario. Le regioni, relativamente ai tributi di loro competenza, possono esercitare presso l’A.C.I. ed i dipendenti uffici provinciali esattori il controllo svolto dal Ministero delle finanze per i corrispondenti tributi erariali sulla gestione dei servizi tributari affidati allo stesso ente, secondo le modalità ed i termini previsti nella Convenzione del 26 novembre 1986. Per tale controllo le regioni possono continuare ad avvalersi dell’Ispettorato Compartimentale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari, competente per territorio, nonché del Servizio Permanente per il Controllo all’ACI e alla SIAE.

3. Il compenso spettante all’A.C.I., ai sensi degli articoli 20 e 21 della Convenzione di cui al comma 2, viene addebitato allo Stato e alle regioni a statuto ordinario in proporzione a quanto attribuito a ciascuno per i tributi di rispettiva competenza, secondo le modalità ed i termini riportati nello stesso atto di Convenzione. Con lo stesso criterio sono addebitati i costi relativi alla fornitura centralizzata del libretto fiscale di cui all’articolo 16 della Convenzione.

26. Esclusioni dal pagamento.

1. Nel caso di rinnovazione della immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una regione diversa da quella nel cui ambito era precedentemente iscritto, non si applica una ulteriore tassa automobilistica, soprattassa annuale e tassa speciale regionali per il periodo per il quale ciascun tributo sia stato già riscosso dalla regione di provenienza.

27. Rinvio.

1. I tributi regionali di cui all’articolo 23 restano disciplinati, per quanto non diversamente disposto dal presente provvedimento, dalle norme statali che regolano gli analoghi tributi erariali vigenti nel territorio delle regioni a statuto speciale.

2. Per l’inosservanza delle disposizioni relative ai suddetti tributi regionali si applicano nella stessa entità le medesime sanzioni previste per gli analoghi tributi erariali vigenti nelle regioni a statuto speciale, secondo le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO IV

Trasferimenti erariali agli enti locali

Capo I – Disciplina dei trasferimenti erariali per il 1993

28. Finanziamento delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunità montane.

1. Per l’anno 1993 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.725.000 milioni per le province, in lire 15.486.000 milioni per i comuni e in lire 151.000 milioni per le comunità montane;

b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.066.400 milioni per le province e in lire 6.444.600 milioni per i comuni. Il fondo perequativo è aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 520.000 milioni, per il 20 per cento alle province, per lire 18.000 milioni ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane e per la restante parte ai comuni. Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno ripartite per il 20 per cento alle province, per il 75 per cento ai comuni e per il 5 per cento ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane;

c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane pari, per l’anno 1993, ai contributi dello Stato concessi per l’ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1992, e quote dei contributi assegnati nel 1992 e negli anni precedenti ma non utilizzati, valutati in complessive lire 11.725.914 milioni (82).

(82) Vedi, anche, l’art. 1, D.L. 27 agosto 1994, n. 515, l’art. 53, comma 11, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e l’art. 3, D.M. 21 febbraio 2002. Per la determinazione del fondo di cui alla presente lettera vedi il comma 11 dell’art. 31, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

29. Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali per i comuni e per le comunità montane.

1. A valere sul fondo ordinario di cui all’articolo 28, il Ministero dell’interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l’anno 1993, un contributo pari a quello ordinario spettante per l’anno 1992 al lordo della riduzione operata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, D.L. 11 luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359. Il contributo è erogato in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

2. A valere sul fondo ordinario di cui all’articolo 28, il Ministero dell’interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune per l’anno 1993, un contributo pari a quello ordinario spettante per il 1992 al lordo della riduzione operata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 333 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992. Il contributo è erogato in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

3. A valere sul fondo ordinario di cui al comma 1, il Ministero dell’interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana per l’anno 1993, un contributo distinto nelle seguenti quote:

a) una di lire 220 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi indispensabili, da erogarsi entro il primo mese dell’anno;

b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente, da erogarsi entro il mese di ottobre 1993.

4. L’erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, e della quota residuale per le comunità montane, è subordinata alla presentazione delle certificazioni del bilancio di previsione 1993 e del conto consuntivo 1991 disposta con decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

4-bis. L’erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, è subordinata inoltre alla presentazione della dichiarazione del legale rappresentante dell’ente dell’avvenuta approvazione del regolamento di contabilità e di quello per la disciplina dei contratti, previsti dall’articolo 59, comma 1, L. 8 giugno 1990, n. 142 (83).

(83) Comma aggiunto dall’art. 2, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

30. Contributo perequativo per le amministrazioni provinciali.

1. A valere sul fondo perequativo di lire 1.066.400 milioni di cui all’articolo 28, il Ministero dell’interno è autorizzato a corrispondere, per l’anno 1993, a ciascuna amministrazione provinciale un contributo pari a quello perequativo spettante per l’anno 1992. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1993. Il contributo perequativo finanziato con quota del provento dell’addizionale energetica di cui al citato articolo 6, comma 7, D.L. n. 511 del 1988 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989, valutato in lire 104.000 milioni, è attribuito alle amministrazioni provinciali, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per il settantacinque per cento con i criteri indicati all’art. 7, comma 1, lettera b), D.L. 28 dicembre 1989, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1990, n. 38, e per il venticinque per cento con i criteri indicati all’articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo decreto-legge.

2. Una quota del 4 per cento del fondo perequativo spettante alle amministrazioni provinciali è corrisposta nel 1993 a titolo provvisorio in attesa che l’ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi di cui all’articolo 33. In caso di mancata osservanza delle predette disposizioni, l’ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all’anno 1993, mediante trattenuta sui fondi ordinari degli anni successivi.

31. Contributo perequativo per i comuni.

1. A valere sul fondo perequativo di lire 6.444.600 milioni di cui all’articolo 28, il Ministero dell’interno è autorizzato a corrispondere per l’anno 1993 un contributo pari a quello perequativo spettante per il 1992 e distinto nelle seguenti quote:

a) una quota complessiva di lire 6.344.600 milioni per assicurare a ciascun comune un contributo pari a quello perequativo spettante per il 1992. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1993;

b) una quota complessiva di lire 100.000 milioni per l’attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilità del personale previste dall’articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il contributo perequativo finanziato ai sensi dell’articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 511 del 1988 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989, valutato in lire 398.000 milioni, è distribuito tra i comuni, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per le finalità e con i criteri di seguito specificati:

a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura pari alle assegnazioni del 1989 ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 66 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, valutate in 72.500 milioni;

b) al finanziamento dell’onere dei mutui contratti nel 1989 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell’articolo 12, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge di cui alla lettera a), valutato in lire 65.000 milioni;

c) al finanziamento dell’onere dei mutui contratti nel 1990 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 415 del 1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990, valutato in lire 65.000 milioni;

d) quanto a lire 16.000 milioni ai comuni capoluogo di provincia appartenenti all’ottava classe demografica di cui all’articolo 18 del citato decreto-legge n. 66 del 1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, per il 75 per cento con i criteri indicati dall’articolo 8, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 415 del 1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990 e per il 25 per cento con i criteri indicati all’articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge medesimo;

e) per la restante parte, valutata in lire 179.500 milioni a tutti i comuni, con i criteri indicati alla lettera d).

3. Una quota del 4 per cento del fondo perequativo spettante ai comuni è corrisposta nel 1993 a titolo provvisorio in attesa che l’ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi di cui all’articolo 33. In caso di mancata osservanza delle predette disposizioni l’ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all’anno 1993 mediante trattenuta sui fondi ordinari degli anni successivi.

32. Contributi per lo sviluppo degli investimenti e per il risanamento degli enti dissestati.

1. A valere sul fondo di cui all’articolo 28 il Ministero dell’interno è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento così calcolati:

a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane per mutui contratti negli anni 1992 e precedenti, nella misura stabilita nei provvedimenti di concessione già adottati e da adottare ai sensi delle disposizioni vigenti per l’anno di contrazione dei mutui stessi;

b) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane, per i mutui da assumere entro l’anno 1993, entro il limite delle quote di contributi erariali assegnate ma non utilizzate per gli anni 1992 e precedenti;

c) alle amministrazioni provinciali ed ai comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario, per i mutui contratti nell’anno 1993 nella misura delle quote assegnate ma non ancora utilizzate per gli anni 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992.

2. Per i contributi da concedere per ammortamento mutui, valgono le disposizioni vigenti per l’anno 1992. Il termine per l’emanazione del decreto che stabilisce le modalità di assegnazione dei contributi è fissato al 31 ottobre 1993 e il termine per l’adempimento certificativo è fissato al 31 marzo 1994.

33. Copertura tariffaria del costo di taluni servizi.

1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di enti locali, sono tenuti a trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 1994 apposita certificazione, a carattere definitivo, firmata dal legale rappresentante, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal revisore dei conti o dal presidente del collegio dei revisori, che attesti il rispetto per l’anno 1993 delle disposizioni di cui all’articolo 14, commi 1, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 415 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990. Le modalità della certificazione sono stabilite entro il 31 ottobre 1993 con decreto del Ministro dell’interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentite l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l’Unione delle province d’Italia (UPI).

2. Anche ai fini del rispetto dell’obbligo di copertura minima del costo complessivo di gestione dei servizi, previsti dall’articolo 14, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 415 del 1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990, gli enti locali ed i loro consorzi sono autorizzati, anche in corso d’anno, comunque non oltre il 30 novembre, a rideliberare in aumento le tariffe con effetto immediato, ovvero con effetto dall’anno in corso per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel caso in cui il controllo della gestione evidenzi uno squilibrio nel rapporto tra spese impegnate ed entrate accertate.

3. Le sanzioni di cui all’articolo 30, comma 2 ed all’articolo 31, comma 3, che dipendano dalla mancata copertura del costo del servizio di acquedotto, non si applicano se l’ente locale dimostri, in sede di certificazione, di aver attivato per la tariffa dell’acquedotto la procedura di cui al comma 2, anche senza approvazione del Comitato provinciale prezzi.

Capo II – Disciplina a regime dei trasferimenti erariali

34. Assetto generale della contribuzione erariale.

1. A decorrere dall’anno 1994, lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni con l’assegnazione dei seguenti fondi:

a) fondo ordinario (84);

b) fondo consolidato;

c) fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale (85).

2. A decorrere dal 1993 lo Stato concorre al finanziamento delle opere pubbliche degli enti locali con il fondo nazionale speciale per gli investimenti.

3. Lo Stato potrà concorrere, altresì, al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane, anche con un fondo nazionale ordinario per gli investimenti, la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 (86).

4. Per le comunità montane lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci, ai sensi del comma 1, con assegnazione a valere sui fondi di cui alle lettere a) e b).

5. Ai sensi del comma 11 dell’articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , il complesso dei trasferimenti erariali di cui al presente articolo non è riducibile nel triennio, con esclusione di quelli indicati al comma 3.

6. I contributi sui fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 vengono corrisposti in due rate uguali, di cui la prima entro il mese di febbraio e la seconda entro il mese di settembre di ciascun anno (87).

(84) Vedi, anche, il comma 703 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 11, 16 e 31 dell’art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e i commi 183 e 187 dell’art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191.

(85) Vedi, anche, l’art. 1, comma 158, L. 23 dicembre 1996, n. 662 e l’art. 2, D.M. 21 febbraio 2002.

(86) Vedi, anche, l’art. 3, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, e l’art. 4, D.M. 21 febbraio 2002. Per l’incremento della dotazione del fondo di cui al presente comma vedi l’art. 31, comma 4, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(87) Per l’abrogazione degli articoli da 34 a 43, vedi l’art. 9, D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244.

35. Fondo ordinario.

1. Il fondo ordinario di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 34 è costituito dal complesso delle dotazioni ordinarie e perequative e dei proventi dell’addizionale sui consumi dell’energia elettrica di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 511 del 1988 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989, riconosciuto alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane nell’anno 1993, ridotto, per la quota spettante ai comuni, di un importo pari al gettito dovuto per l’anno 1993 dell’imposta comunale immobiliare (I.C.I.), calcolata sulla base dell’aliquota del quattro per mille, al netto della perdita del gettito derivante dalla soppressione dell’I.N.V.I.M. individuata nella media delle riscossioni del triennio 1990-1992 (88).

2. I proventi dell’addizionale di cui al comma 1 da riconoscere per l’anno 1993 ai fini della loro confluenza nel fondo ordinario sono determinati per i comuni al netto dell’importo di lire 130 miliardi destinato al finanziamento degli oneri di cui all’articolo 31, comma 2, lettere b) e c), che restano a carico del bilancio statale. A decorrere dall’anno 1994 le addizionali di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 , convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni, sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell’imposta erariale di consumo dell’energia elettrica ed acquisite all’erario con versamento ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio statale.

3. L’eventuale eccedenza tra le somme versate all’erario ai sensi del comma 2 e i proventi dell’addizionale confluiti nel fondo ordinario, aumentati dell’incremento annuo determinato ai sensi del comma 4 e dell’importo di lire 130 miliardi, è portata in aumento del fondo ordinario dell’anno successivo ed è ripartita tra le province, i comuni e le comunità montane con i criteri di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b).

4. Il fondo ordinario di cui al comma 1, al lordo delle riduzioni previste per la quota spettante ai comuni, costituisce la base di riferimento per l’aggiornamento delle risorse correnti degli enti locali. L’aggiornamento è operato con riferimento ad un andamento coordinato con i princìpi di finanza pubblica e con la crescita della spesa statale, in misura pari ai tassi di incremento, non riducibili nel triennio, contenuti nei documenti di programmazione economico-finanziaria dello Stato. Per gli anni 1994 e 1995 l’incremento è pari al tasso di inflazione programmato, così come indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria dello Stato per il triennio 1993-1995. Gli incrementi annuali così calcolati, per la parte spettante alle amministrazioni provinciali ed ai comuni sono destinati, a decorrere dal 1994, esclusivamente alla perequazione degli squilibri della fiscalità locale. Per la parte spettante alle comunità montane, gli incrementi affluiscono al fondo ordinario.

5. Il calcolo del gettito dell’I.C.I. dovuto per l’anno 1993 è definito con le modalità prescritte dall’articolo 18. Ai fini della determinazione della quota di fondo ordinario spettante ai comuni l’importo del gettito dell’I.C.I. così risultante ha valenza triennale a decorrere dal 1993 e, in occasione dei successivi aggiornamenti, deve tenere conto degli ulteriori accertamenti definitivi effettuati per l’anno 1993 dall’amministrazione finanziaria entro i termini di prescrizione. Gli accertamenti devono essere comunicati annualmente entro il 30 aprile dal Ministero delle finanze ai Ministeri dell’interno e del tesoro.

6. Sul fondo ordinario è accantonata ogni anno una quota di 100.000 milioni per l’attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilità del personale previste dal citato art. 25, D.L. n. 66 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 144 del 1989 (89).

(88) Vedi, anche, l’art. 1, comma 162, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(89) Per l’abrogazione degli articoli da 34 a 43, vedi l’art. 9, D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244.

36. Definizione dei contributi ordinari spettanti ai singoli enti locali.

1. A ciascuna amministrazione provinciale, a ciascun comune ed a ciascuna comunità montana spettano contributi ordinari annuali, destinati al finanziamento dei servizi indispensabili ai sensi dell’articolo 54 della legge n. 142 del 1990 , calcolati come segue:

a) amministrazioni provinciali. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei contributi ordinari, perequativi e del contributo finanziato con i proventi dell’addizionale energetica di cui al comma 1 dell’articolo 35, attribuiti per l’anno 1993, dalla quale viene detratta annualmente e per sedici anni consecutivi, una quota del cinque per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993, ed alla quale viene aggiunto il contributo ripartito con parametri obiettivi di cui all’articolo 37, utilizzando le quote detratte annualmente. La detrazione non deve comunque ledere la parte di contributi ordinari destinata al finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale, delegate o attribuite all’amministrazione provinciale, il cui importo massimo è fissato nella misura del 5 per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993. L’importo relativo è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell’interno, entro il mese di settembre per il triennio successivo;

b) comuni. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei contributi ordinari, perequativi e del contributo finanziato con i proventi dell’addizionale energetica di cui al comma 2 dell’articolo 35 attribuiti per l’anno 1993 al netto del gettito dell’ICI per il 1993 con l’aliquota del 4 per mille, diminuito della perdita del gettito dell’INVIM. Dalla somma così calcolata viene detratta annualmente e per sedici anni consecutivi una quota del cinque per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993, ed alla stessa somma viene aggiunto il contributo ripartito con parametri obiettivi di cui all’articolo 37 utilizzando le quote detratte annualmente. La detrazione non deve comunque ledere la parte dei contributi ordinari destinati al finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale, delegate o attribuite al comune, il cui importo massimo è fissato nella misura del 5 per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito per il 1993. L’importo relativo è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell’interno, entro il mese di settembre per il triennio successivo;

c) comunità montane. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei contributi ordinari e di quello finanziato con il provento dell’addizionale energetica di cui al comma 1 dell’articolo 35 attribuiti nell’anno 1993. Ad essa si aggiunge l’incremento annuale delle risorse di cui al comma 4 dell’art. 35 da assegnare prioritariamente, con i criteri previsti dall’art. 29, comma 3, lettera a), alle nuove comunità montane istituite dalle regioni. La somma residua è ripartita fra tutte le comunità montane sulla base della popolazione montana. L’importo relativo è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell’interno, entro il mese di settembre, per il triennio successivo (90) (91) (92).

(90) Lettera così modificata dall’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1993, n. 298).

(91) Per l’abrogazione degli articoli da 34 a 43, vedi l’art. 9, D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244.

(92) Vedi, anche, l’art. 5, D.L. 28 agosto 1995, n. 361.

37. Ripartizione con parametri obiettivi dei contributi ordinari.

1. Le somme costituite dalla detrazione del 5 per cento dei contributi ordinari di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 36 sono ripartite per le parti di rispettiva competenza fra le amministrazioni provinciali e fra i comuni che hanno ricevuto la detrazione, con la seguente procedura. Sono esclusi dalla ripartizione i comuni che avendo il gettito dell’I.C.I. al 4 per mille superiore all’importo dei contributi ordinari e perequativi hanno avuto l’attivazione della garanzia di mantenimento minimo dei trasferimenti di cui all’articolo 36.

2. Il sistema di riparto è attuato stabilendo, per ciascuna amministrazione provinciale e per ciascun comune, un parametro per miliardo di fondo da distribuire, il quale è calcolato con idonee operazioni tecniche di normalizzazione sulla base delle attribuzioni teoriche costituite dalla somma dei prodotti delle unità di determinante per i parametri monetari obiettivi relativi ai servizi indispensabili e maggiorati per le condizioni di degrado rilevate a norma del comma 3, lettera g).

3. Per l’operatività del sistema di calcolo si considerano:

a) le amministrazioni provinciali ripartite nelle seguenti quattro classi:

amministrazioni provinciali con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari;

amministrazioni provinciali con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e territorio superiore a 299.999 ettari;

amministrazioni provinciali con popolazione superiore a 399.999 abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari;

amministrazioni provinciali con popolazione superiore a 399.999 abitanti e territorio superiore a 299.999 ettari;

b) i comuni ripartiti nelle seguenti dodici classi, in cui ciascuna classe è suddivisa in comuni interamente montani e altri, secondo i dati forniti dall’UNCEM:

comuni con meno di 500 abitanti;

comuni da 500 a 999 abitanti;

comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;

comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;

comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;

comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;

comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;

comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;

comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;

comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;

comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;

comuni da 500.000 abitanti e oltre (93);

c) per i servizi alle persone, i determinanti derivanti dalla popolazione residente e dalle relative classi d’età con ponderazione in funzione dell’usufruibilità dei servizi (94);

d) per i servizi al territorio delle amministrazioni provinciali i determinanti relativi alla dimensione territoriale integrale, alla lunghezza delle strade provinciali, alla superficie lacustre e fluviale ed alla dimensione territoriale boschiva o forestale;

e) per i servizi al territorio dei comuni i determinanti relativi alla dimensione territoriale dei centri abitati ed alla dimensione territoriale extraurbana servita ponderati, ove ne ricorra la necessità, con la densità della popolazione o con altro elemento, in funzione delle condizioni di usufruibilità dei servizi (95);

f) per la definizione dei parametri monetari obiettivi relativi ai determinanti della popolazione e del territorio le spese correnti medie stabilizzate per ogni classe di ente, desumibili dai certificati di conto consuntivo ultimi disponibili;

g) per le condizioni socio-economiche i determinanti relativi a dati recenti di carattere generale, che siano in grado di definire condizioni di degrado. Tali determinanti debbono essere utilizzati per maggiorare i parametri monetari obiettivi, al massimo entro il 10 per cento del loro valore;

h) per servizi indispensabili quelli che rappresentano le condizioni minime di organizzazione dei servizi pubblici locali e che sono diffusi sul territorio con caratteristica di uniformità;

h-bis) per i comuni con insediamenti militari si considera un coefficiente di maggiorazione fino al 5 per cento da graduarsi in proporzione al rapporto percentuale esistente tra il numero dei militari ospitati negli insediamenti militari stessi e la popolazione del comune, secondo i dati forniti dal Ministero della difesa. A tali comuni si maggiorano i parametri monetari obiettivi, entro il 5 per cento del loro valore in proporzione al predetto rapporto (96);

h-ter) i parametri monetari dei servizi, per i quali parte del costo è da coprire obbligatoriamente per tutti gli enti locali, sono diminuiti della percentuale di copertura prevista dalla legge (97).

4. I parametri per miliardo sono stabiliti con decreto del Ministro dell’interno sentite l’ANCI, l’UPI e l’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e sono comunicati agli enti entro il mese di settembre, per il triennio successivo, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell’interno (98) (99) (100).

(93) Lettera prima modificata dall’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1993, n. 298) e poi così sostituita dall’art. 3, D.L. 27 ottobre 1995, n. 444.

(94) Lettera così modificata dall’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1993, n. 298).

(95) Lettera così modificata dall’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1993, n. 298).

(96) Lettera aggiunta dall’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1993, n. 298).

(97) Lettera aggiunta dall’art. 3, D.L. 27 ottobre 1995, n. 444.

(98) Il D.M. 16 febbraio 1994 (Gazz. Uff. 6 agosto 1994, n. 183, S.O.) ha fissato i parametri per miliardo della quota dei contributi ordinari 1994 e 1995 spettanti ai Comuni e alle Amministrazioni provinciali da ripartire con parametri obiettivi agli stessi enti.

(99) Vedi, anche, l’art. 5, D.L. 28 agosto 1995, n. 361.

(100) Per l’abrogazione degli articoli da 34 a 43, vedi l’art. 9, D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244.

38. Servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite all’ente locale.

1. Per servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite all’ente locale devono intendersi quelli diffusi con uniformità rispettivamente nelle amministrazioni provinciali e nei comuni.

2. L’importo dei contributi che deve essere assicurato agli enti locali ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 36, per il finanziamento dei servizi indispensabili nelle materie di competenza statale, delegate o attribuite dallo Stato, è determinato sulla base delle spese medie stabilite per ogni classe di ente e rilevate dai certificati di conto consuntivo ultimi disponibili. A tali effetti vale la distribuzione per classi di cui all’articolo 37.

3. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro che deve essere emanato entro il 30 settembre 1993 e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, si provvede all’identificazione dei servizi indispensabili nelle materie di competenza statale, delegate o attribuite dallo Stato, ed alla determinazione dei contributi minimi da conservare ai sensi dell’articolo 36. La comunicazione agli enti locali è effettuata per mezzo del sistema informativo telematico del Ministero dell’interno (101) (102) (103).

(101) Vedi, anche, l’art. 5, D.L. 28 agosto 1995, n. 361.

(102) Per l’abrogazione degli articoli da 34 a 43, vedi l’art. 9, D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244.

(103) Il D.M. 16 febbraio 1994 (Gazz. Uff. 6 agosto 1994, n. 183, S.O.) ha così disposto agli artt. 1 e 2:

«Art. 1. I servizi indispensabili delle amministrazioni provinciali in materia di competenza statale sono i seguenti:

servizi connessi all’istruzione tecnica e scientifica;

servizi connessi al provveditorato agli studi.

Art. 2. I servizi indispensabili dei comuni in materia di competenza statale sono i seguenti:

servizi di anagrafe e stato civile;

servizio statistico;

servizi connessi con la giustizia;

servizio della leva militare;

servizi di istruzione primaria e secondaria».

39. Fondo consolidato.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 confluiscono nel fondo consolidato le risorse relative ai seguenti interventi finanziari erariali finalizzati, negli importi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno 1993:

contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dall’attuazione del contratto collettivo di lavoro 1988-1990 relativo al comparto del personale degli enti locali previsti dall’articolo 2-bis del citato decreto-legge n. 415 del 1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990;

contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dal personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 , previsti dall’articolo 9 del medesimo decreto-legge n. 415 del 1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990;

contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dal personale assunto ai sensi dell’art. 12, L. 28 ottobre 1986, n. 730 , ed ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 1, D.L. 30 giugno 1986, n. 309 , convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 1986, n. 472, previsti dall’articolo 10 del citato decreto-legge n. 415 del 1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990 (104);

contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dall’applicazione del contratto collettivo di lavoro 1985-1987 relativo al comparto del personale degli enti locali, previsti dall’articolo 11 del decreto-legge n. 415 del 1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990;

contributi in favore del comune di Roma previsti dal comma 26 dell’articolo 32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ;

contributi in favore della gente di mare, delle vittime del delitto e degli invalidi del lavoro, previsti dal comma 25 dell’articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

contributi in favore del comune di Pozzuoli previsti dal comma 5 dell’articolo 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

contributi per il finanziamento delle spese sostenute dalle amministrazioni provinciali per gli adempimenti ad esse affidati dal comma 4 dell’art. 2, L. 15 novembre 1989, n. 373 , in relazione al funzionamento degli uffici scolastici regionali.

2. Gli interventi ordinari di cui al comma 1, pur confluendo nel fondo consolidato, conservano la destinazione specifica prevista dalle norme di legge relative.

3. L’importo relativo, spettante ai singoli enti a seguito della ripartizione del fondo, è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell’interno entro il mese di settembre, per il triennio successivo (105) (106).

(104) Capoverso così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1993, n. 298).

(105) Per l’abrogazione degli articoli da 34 a 43, vedi l’art. 9, D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244.

(106) Vedi, anche, l’art. 5, D.L. 28 agosto 1995, n. 361.

40. Perequazione degli squilibri della fiscalità locale.

1. La perequazione è effettuata con riferimento al gettito delle imposte e delle addizionali di competenza delle amministrazioni provinciali e dei comuni la cui applicazione è obbligatoria per tali enti e per la parte per la quale non vi è discrezionalità da parte dell’ente impositore. A tale fine, sono utilizzati i dati ufficiali sul gettito in possesso delle amministrazioni pubbliche centrali.

2. L’assegnazione dei contributi è disposta per il biennio 1994-1995 entro il mese di settembre 1993 e successivamente, con proiezione triennale, entro il mese di settembre antecedente il primo anno di ciascun triennio. Per ciascun periodo restano fermi i dati di base utilizzati per il riparto. I contributi non si consolidano al termine del triennio.

3. I destinatari dell’intervento perequativo sono gli enti per i quali le basi imponibili se disponibili, ovvero i proventi del gettito delle imposte e addizionali di cui al comma 1 sono inferiori al valore normale della classe per abitante della classe demografica di appartenenza. A tal fine, valgono le classi di cui all’articolo 37 (107).

4. Il sistema perequativo deve assegnare contributi che gradualmente consentano l’allineamento dei proventi del tributo da perequare al provento medio per abitante di ciascuna classe privilegiando, con idoneo metodo, gli enti in proporzione crescente allo scarto negativo dalla stessa media ed assegnando un coefficiente di maggiorazione alle seguenti categorie di enti, nella misura massima del 10 per cento per ogni categoria, con possibilità di cumulo per l’appartenenza a più categorie entro il 20 per cento (108):

[a) comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

b) comuni non montani con popolazione inferiore a 2.000 abitanti;

c) comuni operanti in zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili immobiliari e di reddito;

d) comuni capoluogo di provincia;

e) enti aventi nel 1992 trasferimenti erariali ordinari e perequativi, per abitante, inferiori a quelli della fascia demografica di appartenenza;

e-bis) enti con insediamenti militari in proporzione al rapporto percentuale esistente tra il numero dei militari ospitati negli insediamenti militari e la popolazione del comune sede degli insediamenti militari, secondo i dati forniti dal Ministero della difesa] (109) (110).

5. Qualora con l’assegnazione del contributo perequativo annuale l’ente raggiunga o superi la media di cui al comma 4 l’eventuale eccedenza viene ridistribuita tra gli altri enti destinatari della perequazione con i criteri generali di cui al comma 5.

6. I comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono quelli risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’UNCEM.

7. Per il biennio 1994-1995 sono da considerare comuni operanti in zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili immobiliari e di reddito quelli inclusi nelle zone particolarmente svantaggiate definite ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64 . La definizione di zone particolarmente depresse rimane in vigore fino a quando il Ministero dell’interno, sulla base dei dati ufficiali del Ministero delle finanze, abbia individuato le zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili e di reddito.

7-bis. Nel caso in cui l’importo dei contributi sia superiore alla somma necessaria per l’allineamento al provento medio per abitante di ciascun ente sottomedia, la somma eccedente è distribuita con la metodologia dei parametri obiettivi prevista all’art. 37 (111).

8. Con decreto del Ministro dell’interno, sentite l’A.N.C.I., l’U.P.I. e l’U.N.C.E.M. e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale viene provveduto triennalmente al riparto. Tali dati sono comunicati agli enti entro il mese di settembre, per il triennio successivo, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell’interno (112) (113) (114).

(107) Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1993, n. 298).

(108) Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1993, n. 298).

(109) Lettera aggiunta dall’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1993, n. 298).

(110) Le lettere da a) ad e-bis) sono state soppresse dall’art. 3, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

(111) Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1993, n. 298).

(112) Per l’abrogazione degli articoli da 34 a 43, vedi l’art. 9, D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244.

(113) Vedi, anche, l’art. 5, D.L. 28 agosto 1995, n. 361.

(114) Con D.M. 16 febbraio 1994 (Gazz. Uff. 6 agosto 1994, n. 183, S.O.) è stato disposto il riparto del Fondo per la perequazione degli squilibri della fiscalità locale.

41. Riparto del fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

1. L’assegnazione dei contributi di cui all’articolo 34, comma 3, è disposta in conto capitale, con proiezione triennale, entro due mesi dall’approvazione della legge finanziaria, a favore di tutte le amministrazioni provinciali, di tutti i comuni e di tutte le comunità montane.

2. Per le amministrazioni provinciali e per i comuni i contributi in conto capitale sono determinati tenendo conto della popolazione di ciascun ente con riferimento alla spesa media procapite sostenuta per i lavori pubblici da ciascun gruppo di enti locali, risultante definita dai dati più recenti forniti dal Ministero dei lavori pubblici al servizio statistico nazionale e da questo divulgati.

3. Ai fini del riparto valgono le classi indicate all’articolo 37. Ove però i dati delle opere pubbliche, divulgati mediante la pubblicazione da parte del servizio statistico nazionale, non consentano operazioni di riaggregazione, valgono le classi demografiche in essa indicate.

4. Per le comunità montane il fondo è distribuito alle regioni, per il successivo riparto alle comunità montane, per la metà sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la metà sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’UNCEM.

5. I contributi in conto capitale assegnati agli enti locali sono specificatamente destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, secondo gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale stabiliti dalla regione ai sensi dell’articolo 3 della citata legge n. 142 del 1990 . Non possono essere utilizzati per il finanziamento di altri investimenti e di spese correnti. Nel caso in cui non siano utilizzati in un anno sono considerati impegnati e possono essere utilizzati nei quattro anni successivi, ferma restando la destinazione di legge. Nel caso in cui la regione non abbia definito gli obiettivi, l’utilizzazione dei contributi è decisa dall’ente locale, ferma restando la destinazione di legge.

6. Con decreto del Ministro dell’interno, sentite l’ANCI, l’UPI e l’UN M e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, viene provveduto al riparto (115) (116).

(115) Per l’abrogazione degli articoli da 34 a 43, vedi l’art. 9, D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244.

(116) Vedi, anche, l’art. 49, comma 11, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

42. Riparto del fondo nazionale speciale per gli investimenti.

1. A decorrere dall’anno 1993, il fondo nazionale speciale per gli investimenti è attivato con i proventi di competenza dello Stato derivanti dall’applicazione della legge 31 ottobre 1973, n. 637 , al netto della parte assegnata agli enti locali della provincia di Como.

2. Il fondo è destinato prioritariamente al finanziamento degli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche nel territorio degli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell’art. 15-bis, L. 19 marzo 1990, n. 55 , come integrata dal D.L. 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 luglio 1991, n. 221, e degli enti in gravissime condizioni di degrado.

3. Con decreto del Ministro dell’interno, sentite l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale viene provveduto al riparto. I dati dei contributi sono comunicati agli enti attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell’interno (117).

(117) Per l’abrogazione degli articoli da 34 a 43, vedi l’art. 9, D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244.

43. Quota del fondo ordinario per gli enti dissestati.

1. La quota del fondo ordinario di cui al comma 6 dell’articolo 35 è esclusivamente destinata ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario al fine di attivare le seguenti procedure previste dall’articolo 25, decreto-legge n. 66 del 1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989 e successive modificazioni:

a) allineamento alla media dei contributi degli enti della classe demografica di appartenenza. A tal fine, si considerano le classi demografiche, con l’unificazione delle ultime due, indicate all’articolo 18, comma 1, lettera c) del citato decreto-legge n. 66 del 1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, ed i contributi ordinari destinati alla fine dell’esercizio precedente a norma dell’articolo 35, per calcolare le medie;

b) rimborso del trattamento economico lordo per il personale dichiarato in esubero ed effettivamente trasferito per mobilità, dalla data della deliberazione della graduatoria a quella di effettivo trasferimento.

2. Le quote attribuite sulla quota del fondo ordinario di cui al comma 6 dell’articolo 35 non sono assoggettate alle detrazioni di cui all’articolo 36, comma 1, lettera b) (118).

(118) Per l’abrogazione degli articoli da 34 a 43, vedi l’art. 9, D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244.

44. Certificazioni degli enti locali e dei consorzi.

[1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i relativi consorzi e le comunità montane sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del conto consuntivo. Le certificazioni sono firmate dal segretario e dal ragioniere.

2. Le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni sono stabilite tre mesi prima della scadenza di ciascun adempimento con decreto del Ministro dell’interno d’intesa con l’ANCI, con l’UPI e con l’UNCEM, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale (119).

3. La mancata presentazione di un certificato comporta la sospensione della seconda rata del contributo ordinario dell’anno nel quale avviene l’inadempienza.

4. Il Ministero dell’interno provvede a rendere disponibili i dati delle certificazioni alle regioni, alle associazioni rappresentative degli enti locali, alla Corte dei conti ed all’Istituto Nazionale di statistica] (120).

(119) Con D.M. 25 ottobre 1995 (Gazz. Uff. 17 novembre 1995, n. 269), sono state stabilite le modalità per la certificazione del bilancio di previsione 1996 da parte delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane. Lo stesso decreto ha inoltre previsto che l’organo regionale di controllo invii in originale e tre copie autenticate, entro dieci giorni dall’avvenuto esame e comunque entro il 28 febbraio 1996, alle prefetture competenti per territorio, alla presidenza della Giunta regionale della Valle d’Aosta ed al commissariato del Governo competente per gli enti e le comunità montane delle province di Bolzano e Trento, il certificato sul bilancio 1996. Successivamente il D.M. 26 febbraio 1996 (Gazz. Uff. 16 marzo 1996, n. 64), ha prorogato il suddetto termine del 28 febbraio 1996 al 30 aprile 1996. Con D.M. 20 dicembre 1996 (Gazz. Uff. 21 gennaio 1997, n. 16, S.O.), sono state approvate le modalità relative alle certificazioni concernenti il bilancio di previsione 1997 delle province, dei comuni e delle comunità montane. Lo stesso decreto ha inoltre previsto che l’organo regionale di controllo invii in originale e tre copie autenticate, entro dieci giorni dall’avvenuto esame e comunque entro il 30 aprile 1997, alle prefetture competenti per territorio, alla presidenza della Giunta regionale della Valle d’Aosta ed al commissariato del Governo competente per gli enti e le comunità montane delle province di Bolzano e Trento, il certificato sul bilancio 1997. Con D.M. 9 luglio 1997 (Gazz. Uff. 23 agosto 1997, n. 196, S.O.), sono state approvate le modalità relative alle certificazioni concernenti il conto consuntivo 1996 delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane. Con D.M. 15 gennaio 1998 (Gazz. Uff. 27 gennaio 1998, n. 21) sono state approvate le modalità relative alle certificazioni concernenti il bilancio di previsione 1998 delle province, dei comuni e delle comunità montane. Lo stesso decreto ha, inoltre, disposto che il certificato sul bilancio 1998 sia allegato al bilancio di previsione ed inviato con esso al competente organo regionale di controllo in un’originale e sei copie autenticate. L’organo regionale di controllo, dopo aver attestato in calce al certificato che lo stesso è regolarmente compilato e corrisponde alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo, lo inoltra in originale e tre copie autenticate, entro dieci giorni dall’avvenuto esame e comunque entro il 30 aprile 1998 alle prefetture competenti per territorio, alla presidenza della Giunta regionale della Valle d’Aosta, per gli enti e le comunità montane di quella regione, ed al commissariato del Governo competente per gli enti e le comunità montane delle province di Bolzano e Trento. Il comitato regionale di controllo invia, inoltre, copia del certificato alla regione e ne restituisce una all’ente interessato. Le prefetture, la presidenza della Giunta regionale della Valle d’Aosta per gli enti e le comunità montane di quella regione ed il commissariato del Governo competente per gli enti e le comunità montane delle province di Bolzano e Trento, provvedono ad inviare l’originale dei certificati relativi agli enti ed alle comunità montane, al Ministero dell’interno ed una copia dei certificati stessi alla Corte dei conti – Sezione enti locali, ed all’I.S.T.A.T. Il certificato è firmato dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario ove esista. Deve inoltre contenere l’attestazione firmata dal presidente dell’organo regionale di controllo. Il certificato deve essere redatto nel formato di cm 2129,7 e scritto a macchina in ogni sua parte senza aggiunte od omissioni. Tutti i dati finanziari debbono essere espressi in migliaia di lire. Con D.M. 24 novembre 1998 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287, S.O.) sono state approvate le modalità relative alle certificazioni concernenti il conto consuntivo 1997 delle province, dei comuni e delle comunità montane. Con D.M. 29 dicembre 1998 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1999, n. 6, S.O.) sono state approvate le modalità relative alle certificazioni concernenti il bilancio di previsione 1999 delle province, dei comuni e delle comunità montane. Lo stesso decreto ha inoltre previsto che il certificato sia allegato al bilancio di previsione ed inviato con esso al competente organo regionale di controllo in un originale e sette copie autenticate. L’organo regionale di controllo, dopo aver attestato in calce al certificato che lo stesso è regolarmente compilato e corrisponde alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo, lo inoltra in originale e quattro copie autenticate, entro dieci giorni dall’avvenuto esame e comunque entro il 30 aprile 1999 alle prefetture competenti per territorio, alla presidenza della Giunta regionale della Valle d’Aosta, per gli enti e le comunità montane di quella regione, ed al commissariato del Governo competente per gli enti e le comunità montane delle province di Bolzano e Trento. Il comitato regionale di controllo invia, inoltre, copia del certificato alla regione e ne restituisce una all’ente interessato. Le prefetture, la presidenza della Giunta regionale della Valle d’Aosta per gli enti e le comunità montane di quella regione ed il commissariato del Governo competente per gli enti e le comunità montane delle province di Bolzano e Trento, provvedono ad inviare l’originale dei certificati relativi agli enti ed alle comunità montane, al Ministero dell’interno nonché una copia alla Corte dei conti – Sezione enti locali, una all’I.S.T.A.T. ed una all’A.N.C.I. Il certificato è firmato dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario ove esista. Deve inoltre contenere l’attestazione firmata dal presidente dell’organo regionale di controllo. Il certificato deve essere redatto nel formato di cm 21 x 29,7 e scritto a macchina in ogni sua parte senza aggiunte od omissioni. Tutti i dati finanziari debbono essere espressi in migliaia di lire. Con D.M. 30 luglio 1999 (Gazz. Uff. 28 agosto 1999, n. 202, S.O.) sono stati approvati i modelli e modalità relative alle certificazioni concernenti il conto consuntivo 1998 delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane. Con D.M. 30 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 5 gennaio 2000, n. 3, S.O.) sono state approvate le certificazioni del bilancio di previsione 2000 delle province, dei comuni e delle comunità montane. Con D.M. 30 maggio 2000 (Gazz. Uff. 21 giugno 2000, n. 143, S.O.) sono state approvate le certificazioni di conto di bilancio 1999 delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane.

(120) Articolo abrogato dall’art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l’art. 161 dello stesso decreto.

45. Controlli centrali per gli enti locali con situazioni strutturalmente deficitarie.

[1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al certificato sul rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il certificato è quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento (121).

2. Con decreto del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro settembre e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono fissati per il triennio successivo i parametri obiettivi, determinati con riferimento ad un calcolo di normalità dei dati dei rendiconti dell’ultimo triennio disponibile, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1(122).

3. Il controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale degli enti dissestati e degli enti strutturalmente deficitari, individuati ai sensi del comma 1, è esercitato, prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria, dalla Commissione di ricerca per la finanza locale, di cui all’articolo 92 del decreto legislativo n. 77 del 1995 , e successive modifiche ed integrazioni, ora denominata Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Sono abrogati gli articoli 328 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modifiche, il comma 7 dell’articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , e tutte le altre norme in contrasto con le disposizioni del presente comma. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , si provvede a rideterminare la composizione ed il funzionamento della predetta Commissione in relazione agli ulteriori compiti ad essa attribuiti (123).

4. Gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie, come individuati al comma 1, nonché quelli che non hanno approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione o non hanno prodotto il certificato sul rendiconto della gestione con l’annessa tabella dei parametri, sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un’apposita certificazione che:

a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;

b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all’80 per cento;

c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente (124).

5. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui al comma 4, lettere a) e b), devono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per l’acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto 31 dicembre 1988 del Ministro delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, e successive modifiche ed integrazioni. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i beni ammortizzabili acquisiti nell’anno di riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono forniti dagli organismi di gestione degli enti locali, previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 , nei costi complessivi di gestione sono considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902 , da versare dagli organismi di gestione agli enti proprietari entro l’esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio. I costi complessivi di gestione del servizio di cui al comma 4, lettera c), sono rilevati secondo le disposizioni vigenti in materia (125).

6. Con decreto del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati i tempi e le modalità per la presentazione ed il controllo della certificazione di cui al comma 4 (126).

7. La commissione centrale per la finanza locale istituita dall’articolo 328 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, assume la denominazione di «Commissione centrale per gli organici degli enti locali». Alla composizione della predetta Commissione centrale per gli organici degli enti locali disciplinata dall’articolo 4 della legge 8 gennaio 1979, n. 3 , è aggiunto, quale vice-presidente, il direttore generale dell’amministrazione civile del Ministero dell’interno ed un funzionario dello stesso Ministero, esperto in materia di dissesto finanziario degli enti locali (127).

8. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 3:

a) gli enti locali che non presentano il certificato con l’annessa tabella di cui al comma 1, sino all’avvenuta presentazione della stessa;

b) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione, sino all’adempimento (128).

8-bis. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario sono tenuti, per la durata del risanamento, alla presentazione della certificazione di cui al comma 4, sono soggetti ai controlli di cui al comma 3 e sono tenuti per i servizi a domanda individuale al rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di copertura dei costi di gestione di cui al comma 4, lettera a) (129).

8-ter. Agli enti locali strutturalmente deficitari che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 4, è applicata una sanzione pari alla perdita dell’1 per cento del contributo ordinario spettante per l’anno per il quale si è verificata l’inadempienza, mediante trattenuta in un’unica soluzione sui trasferimenti erariali spettanti per gli anni successivi (130)] (131).

(121) Comma così sostituito dall’art. 19, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.

(122) Comma prima modificato dall’art. 95, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77e poi così sostituito dall’art. 19, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342. Per il triennio 1997-1999 i parametri di cui al presente comma sono stati approvati con D.M. 6 giugno 1997. Per il triennio 1998-2000 i parametri obiettivi ai fini dell’individuazione degli enti locali in condizioni di deficitarietà strutturale sono stati determinati con D.M. 6 maggio 1999, n. 227.

(123) Comma così sostituito dall’art. 19, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342. Vedi, anche, il D.M. 8 aprile 1998.

(124) Comma così sostituito dall’art. 19, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342. Il regolamento previsto dal presente comma è stato approvato con D.P.R. 13 settembre 1999, n. 420.

(125) Comma così sostituito dall’art. 19, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.

(126) Comma così sostituito dall’art. 19, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.

(127) Comma abrogato dal comma 3 del presente articolo 45.

(128) Comma così sostituito dall’art. 19, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.

(129) Comma aggiunto dall’art. 19, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.

(130) Comma aggiunto dall’art. 19, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.

(131) Articolo abrogato dall’art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, gli artt. 242 e 243 dello stesso decreto.

46. Autofinanziamento di opere pubbliche.

[1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi, le aziende speciali e le comunità montane sono autorizzate ad assumere mutui, anche se assistiti da contributi dello Stato o delle regioni, per il finanziamento di opere pubbliche destinate all’esercizio di servizi pubblici, soltanto se i contratti di appalto sono realizzati sulla base di progetti «chiavi in mano» ed a prezzo non modificabile in aumento, con procedura di evidenza pubblica e con esclusione della trattativa privata.

2. Il piano finanziario previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, deve essere integrato con un ulteriore piano economico-finanziario diretto ad accertare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della determinazione delle tariffe.

3. Il piano economico-finanziario deve essere preventivamente assentito da un istituto di credito mobiliare scelto tra gli istituti indicati con decreto emanato dal Ministro del tesoro. La redazione del piano economico-finanziario riguarda esclusivamente le nuove opere, il cui progetto generale comporti una spesa superiore al miliardo (132).

4. Le tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1 sono determinati in base ai seguenti criteri:

a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico finanziario;

b) l’equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;

c) l’entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio.

5. Ove gli introiti siano connessi a tariffe e prezzi amministrati, il Comitato interministeriale prezzi (C.I.P.) o il Comitato provinciale prezzi secondo le rispettive competenze, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario dell’investimento, verifica l’eventuale presenza di fattori inflattivi che contrastino con gli indirizzi di politica economica generale. Eventuali successivi aumenti tariffari vengono determinati ai sensi del comma 4; il C.I.P. o il Comitato provinciale prezzi secondo le rispettive competenze, tuttavia verifica, entro lo stesso termine perentorio decorrente dalla comunicazione della delibera di approvazione della tariffa o del prezzo, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 4, alle quali l’aumento deliberato resta subordinato.

6. Le opere che superano l’importo di un miliardo di lire dovranno essere sottoposte a monitoraggio economico e gestionale a cura di una società specializzata, scelta nell’elenco che sarà predisposto dal Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del tesoro, con riparto dei costi relativi in parti eguali fra l’ente mutuatario e l’istituto di credito finanziatore (133).

7. Per le opere finanziate dalla Cassa depositi e prestiti, l’esame del piano economico-finanziario e l’attività di monitoraggio potranno essere effettuate dalla Cassa stessa.

7-bis. L’attività di monitoraggio è svolta in base a criteri e modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto col Ministro del tesoro, sino al secondo esercizio successivo a quello dell’entrata in funzione del servizio pubblico, che deve essere comunicato alla società di monitoraggio o alla Cassa depositi e prestiti, secondo la rispettiva competenza (134)] (135).

(132) Periodo aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1993, n. 298).

(133) Comma abrogato dall’art. 49, comma 9, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(134) Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1993, n. 298).

(135) Articolo abrogato dall’art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l’art. 201 dello stesso decreto.

47. Popolazione degli enti locali.

[1. Le disposizioni del presente provvedimento legislativo e di altre leggi e regolamenti relative all’attribuzione di contributi ordinari, perequativi, di investimenti e di altra natura, nonché all’inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla procedura del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell’ISTAT, ovvero secondo i dati dell’UNCEM per le comunità montane. Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l’ultima popolazione disponibile (136)] (137).

(136) Periodo aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 528 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1993, n. 298).

(137) Articolo abrogato dall’art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l’art. 156, comma 2, dello stesso decreto.

48. Ambito di applicazione delle norme.

1. Per la corresponsione delle risorse finanziarie di cui al presente decreto agli enti locali della regione Valle d’Aosta si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 .

49. Norma di coordinamento finanziario.

1. All’onere derivante dai capi 1 e 2 del Titolo IV del presente decreto legislativo si provvede a carico degli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato per l’anno 1993 e per gli anni successivi, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 .

50. Entrata in vigore.

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1993.