Art. 213 Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa

Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285
Nuovo codice della strada.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

Art. 213 Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa 1414

In vigore dal 10 novembre 2021

  1. Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l’organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.
  2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l’obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’ufficio di appartenenza dell’organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
  3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di custodia sono anticipate dall’amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all’Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento adottato dal prefetto.1417
  4. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.
  5. All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.8141416 ad euro 7.2611416, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da minorenne, il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l’erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al periodo seguente, l’avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente; la medesima comunicazione reca altresì l’avviso che, se l’avente diritto non assumerà la custodia del veicolo nei successivi cinque giorni, previo pagamento dei relativi oneri di recupero e custodia, il veicolo sarà alienato anche ai soli fini della sua rottamazione. La somma ricavata dall’alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all’avente diritto. Nel caso di veicoli sequestrati in assenza dell’autore della violazione, per i quali non sia stato possibile rintracciare contestualmente il proprietario o altro obbligato in solido, e affidati a uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis, il verbale di contestazione, unitamente a quello di sequestro recante l’avviso ad assumerne la custodia, è notificato senza ritardo dall’organo di polizia che ha eseguito il sequestro. Contestualmente, il medesimo organo di polizia provvede altresì a dare comunicazione del deposito del veicolo presso il soggetto di cui all’articolo 214-bis mediante pubblicazione di apposito avviso nell’albo pretorio del comune ove è avvenuto l’accertamento della violazione. Qualora, per comprovate difficoltà oggettive, non sia stato possibile eseguire la notifica e il veicolo risulti ancora affidato a uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis, la notifica si ha per eseguita nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della comunicazione di deposito del veicolo nell’albo pretorio del comune ove è avvenuto l’accertamento della violazione.1418
  6. Fuori dei casi indicati al comma 5, entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall’interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell’organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l’eventuale denuncia di quest’ultimo all’autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell’ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell’interno e l’Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all’espletamento delle procedure di cui al presente articolo.
  7. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell’articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell’accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo ovvero, nei casi indicati al comma 5, la restituzione della somma ricavata dall’alienazione. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l’ordinanza ingiunzione di cui all’articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.1419
  8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.9841416 ad euro 7.9371416. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l’erario. 1421
  9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa.
  10. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l’annotazione al P.R.A.1415

10-bis. Il provvedimento con il quale è disposto il sequestro del veicolo è comunicato dall’organo di polizia procedente ai competenti uffici del Dipartimento per la mobilità sostenibile di cui al comma 10 per l’annotazione al PRA. In caso di dissequestro, il medesimo organo di polizia provvede alla comunicazione per la cancellazione dell’annotazione nell’Archivio nazionale dei veicoli e al PRA.1420

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1414Articolo modificato dall’art. 112, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall’art. 19, comma 5, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dall’art. 38, comma 1, lett. a), nn. 1), 2), 3) e 4), D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall’art. 5-bis, comma 1, lett. c), nn. 1) e 2), D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, dall’art. 2, comma 169, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e dall’art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 23-bis, comma 1, lett. a), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.

1415Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. i), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

1416Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo D.M. 27 dicembre 2018. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

1417Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. g-quinquies), n. 1), D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.

1418Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. g-quinquies), nn. 2.1) e 2.2), D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.

1419Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. g-quinquies), n. 3), D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.

1420Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. g-quinquies), n. 4), D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.

1421La Corte costituzionale, con ordinanza 24 giugno – 20 luglio 2021, n. 159 (Gazz. Uff. 21 luglio 2021, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 213, comma 8, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.


SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/770

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/770 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 MAGGIO 2019 RELATIVA A DETERMINATI ASPETTI DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI CONTENUTO DIGITALE E DI SERVIZI DIGITALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020, ed in particolare 1, comma 1 e l’allegato A, numero 11;
Vista la direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali;
Visto il codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2021;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del… ;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
ART. 1
(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)
1. Dopo il capo I del titolo III della parte IV del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, è inserito il seguente:
«Capo I-bis Dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali
Art. 135-octies
(Ambito di applicazione e definizioni)
1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali conclusi tra consumatore e professionista, fra i quali la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità al contratto o di mancata fornitura, le modalità di esercizio degli stessi, nonché la modifica del contenuto digitale o del servizio digitale.
2. Ai fini del presente capo si intende per:
a) contenuto digitale: i dati prodotti e forniti in formato digitale;
b) servizio digitale:
1) un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure

2) un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale, caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio, o qualsiasi altra interazione con tali dati;
c) beni con elementi digitali: qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o è interconnesso con un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del bene;
d) integrazione: il collegamento del contenuto o del servizio digitale con le componenti dell’ambiente digitale del consumatore e l’incorporazione in dette componenti affinché il contenuto digitale o il servizio digitale sia utilizzato nel rispetto dei requisiti di conformità
previsti dal presente capo;
e) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, ovvero un suo intermediario, che agisca per finalità che rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, in relazione ai contratti oggetto dal presente capo, ivi compreso il fornitore di piattaforme se agisce per finalità che rientrano nel quadro della sua attività e in quanto controparte contrattuale del consumatore per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali;
f) consumatore: la persona fisica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);
g) prezzo: la somma di denaro o una rappresentazione digitale del valore dovuto come corrispettivo per la fornitura di contenuto digitale o di servizio digitale;
h) dati personali: i dati personali quali definiti all’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;
i) ambiente digitale: l’hardware, il software e le connessioni di rete di cui il consumatore si serve per accedere al contenuto digitale o al servizio digitale o per usarlo;
l) compatibilità: la capacità del contenuto digitale o del servizio digitale di funzionare con hardware o software con cui sono normalmente utilizzati contenuti digitali o servizi digitali dello stesso tipo, senza che sia necessario convertire il contenuto digitale o il servizio digitale;
m) funzionalità: la capacità del contenuto digitale o del servizio digitale di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo;
n) interoperabilità: la capacità del contenuto digitale o del servizio digitale di funzionare con hardware o software diversi da quelli con cui sono normalmente utilizzati i contenuti digitali o i servizi digitali dello stesso tipo;
o) supporto durevole: ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di archiviare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate, in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la
riproduzione identica delle informazioni archiviate.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano a qualsiasi contratto in cui il professionista fornisce, o si obbliga a fornire, un contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore corrisponde un prezzo o si obbliga a corrispondere un prezzo.
4. Le disposizioni del presente capo si applicano altresì nel caso in cui il professionista fornisce o si obbliga a fornire un contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si obbliga a fornire dati personali al professionista, fatto salvo il caso in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati esclusivamente dal professionista ai fini della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale a norma del presente capo o per consentire l’assolvimento degli obblighi di legge cui è soggetto il professionista e quest’ultimo non tratti tali dati per scopi diversi da quelli previsti.
5. Le disposizioni del presente capo si applicano anche se il contenuto digitale o il servizio digitale è sviluppato secondo le specifiche indicazioni del consumatore.
6. Fatti salvi gli articoli 135-decies, commi 1 e 2, e 135-septiesdecies, le disposizioni del presente capo si applicano anche al supporto materiale che funge esclusivamente da vettore di contenuto digitale.
Art. 135-novies
(Esclusioni)
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai contenuti digitali o ai servizi digitali incorporati o interconnessi con beni di cui all’articolo 135-octies, comma 2, lettera c), e che sono forniti con il bene ai sensi di un contratto di vendita relativo a tali beni, indipendentemente dal fatto che detti contenuti digitali o servizi digitali siano forniti dal venditore o da un terzo.
Quando è dubbio che la fornitura del contenuto digitale incorporato o interconnesso o servizio digitale incorporato o interconnesso faccia parte del contratto di vendita, si presume che il contenuto digitale o il servizio digitale incorporato o interconnesso rientri nel contratto di vendita del bene.
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai contratti concernenti:
a) la fornitura di servizi diversi dai servizi digitali, indipendentemente dal fatto che il professionista ricorra o meno a forme o mezzi digitali per ottenere il risultato del servizio o consegnarlo o trasmetterlo al consumatore;
b) servizi di comunicazioni elettroniche ai sensi dell’articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972 ad eccezione dei servizi di comunicazioni interpersonale senza numero di cui all’articolo 2, punto 7), di tale direttiva;
c) servizi di assistenza sanitaria, per i servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici, sia essa fornita o meno attraverso le strutture di assistenza sanitaria;
d) servizi di gioco d’azzardo, vale a dire servizi che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, compresi quelli con un elemento di abilità, come le lotterie, i giochi d’azzardo nei casinò, il poker e le scommesse, che vengano forniti mediante strumenti elettronici o qualsiasi altra tecnologia che facilita le comunicazioni e su richiesta individuale di un destinatario di tali servizi;
e) servizi finanziari, vale a dire qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento;
f) software offerto dal professionista sulla base di una licenza libera e aperta, in cui il consumatore non corrisponde un prezzo e i dati personali forniti dal consumatore stesso sono trattati esclusivamente dal professionista al fine di migliorare la sicurezza, la compatibilità o l’interoperabilità del software specifico;
g) la fornitura di contenuto digitale se il contenuto digitale è messo a disposizione del pubblico con mezzi diversi dalla trasmissione di segnale quale parte di uno spettacolo o di un evento, come le proiezioni cinematografiche digitali;
h) contenuto digitale fornito da enti pubblici, a norma della direttiva 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, qualora un singolo contratto tra professionista e consumatore comprenda in un unico pacchetto elementi di fornitura di contenuto digitale o di un servizio digitale ed elementi relativi alla fornitura di altri beni o servizi, le disposizioni del presente capo si applicano unicamente agli elementi del contratto che riguardano il contenuto digitale o il servizio digitale. L’articolo 135-vicies semel non si applica se un pacchetto di servizi o di servizi e apparecchiature disciplinato dal codice europeo delle comunicazioni elettroniche
include elementi:
a) di un servizio di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico che fornisce accesso a Internet, ovvero connettività a praticamente tutti i punti finali di Internet, a prescindere dalla tecnologia di rete e dalle apparecchiature terminali utilizzate;
b) o di un servizio di comunicazioni interpersonale che si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente – ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale – o consente la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale.
4. Se il consumatore ha il diritto di risolvere qualsiasi elemento del pacchetto di cui al comma 3 prima della scadenza contrattuale concordata per ragioni di mancata conformità al contratto o di mancata fornitura, ha diritto di risolvere il contratto in relazione a tutti gli elementi del pacchetto.
5. In caso di conflitto tra le disposizioni del presente capo e una disposizione di un altro atto dell’Unione che disciplina uno specifico settore o oggetto, la disposizione di tale altro atto dell’Unione e quelle nazionali di recepimento prevalgono su quelle del presente capo.
6. Le disposizioni nazionali e quelle del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679, nonché dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si applicano a qualsiasi dato personale trattato in relazione ai contratti di cui all’articolo 135-octies, comma 3.
In caso di conflitto tra le disposizioni del presente capo e quelle del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali, prevalgono queste ultime.
7. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano il diritto dell’Unione e nazionale sul diritto d’autore e sui diritti connessi.
Art. 135-decies
(Fornitura di contenuto digitale o servizio digitale e conformità al contratto)
1. Il professionista fornisce il contenuto digitale o il servizio digitale al consumatore. Salvo diverso accordo tra le parti, il professionista fornisce il contenuto digitale o il servizio digitale al consumatore senza ritardo ingiustificato dopo la conclusione del contratto.
2. Il professionista ha adempiuto l’obbligo di fornitura quando:
a) il contenuto digitale o qualunque mezzo idoneo per accedere al contenuto digitale o per scaricarlo è reso disponibile o accessibile al consumatore, o all’impianto fisico o virtuale scelto a tal fine dal consumatore;
b) il servizio digitale è reso accessibile al consumatore o a un impianto fisico o virtuale scelto all’uopo dal consumatore.
3. Il professionista fornisce al consumatore beni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 4 e 5, nonché quelli di cui agli articoli 135-undecies e 135-duodecies in quanto compatibili, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 135-terdecies.
4. Per essere conforme al contratto il contenuto digitale o il servizio digitale deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti:
a) corrispondere alla descrizione, alla quantità e alla qualità previste dal contratto e presentare funzionalità, compatibilità, interoperabilità e le altre caratteristiche previste dal contratto;
b) essere idoneo ad ogni uso particolare voluto dal consumatore e che è stato da questi portato a conoscenza del professionista al più tardi al momento della conclusione del contratto e che il professionista ha accettato;
c) essere fornito con tutti gli accessori, le istruzioni, anche in merito all’installazione e l’assistenza ai clienti, come previsti dal contratto; e
d) essere aggiornato come previsto dal contratto.

5. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformità, il bene per essere conforme al contratto  di vendita deve possedere i seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti:
a) essere adeguato agli scopi per cui sarebbe abitualmente utilizzato un contenuto digitale o un servizio digitale del medesimo tipo, tenendo conto, se del caso, dell’eventuale diritto dell’Unione e nazionale e delle norme tecniche esistenti, oppure, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell’industria specifici del settore applicabili;
b) essere della quantità e presentare la qualità e le caratteristiche di prestazione, anche in materia di funzionalità, compatibilità, accessibilità, continuità e sicurezza, che si ritrovano abitualmente nei contenuti digitali o nei servizi digitali dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del contenuto digitale o del servizio digitale, tenendo conto di eventuali dichiarazioni pubbliche rese da o per conto dell’operatore economico o di altri soggetti nell’ambito dei precedenti passaggi della catena contrattuale distributiva, soprattutto nei messaggi pubblicitari e nell’etichettatura, a meno che il professionista non dimostri, anche alternativamente, che:
1) non era a conoscenza e non poteva ragionevolmente essere a conoscenza della dichiarazione pubblica in questione;
2) al momento della conclusione del contratto, la dichiarazione pubblica era stata rettificata nello stesso modo, o in modo paragonabile, a quello in cui era stata resa; oppure
3) la decisione di acquistare il contenuto digitale o il servizio digitale non poteva essere influenzata dalla dichiarazione pubblica;
c) ove pertinente, essere fornito assieme agli eventuali accessori e istruzioni che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e
d) essere conforme all’eventuale versione di prova o anteprima del contenuto digitale o del servizio digitale messa a disposizione dal professionista prima della conclusione del contratto.
Art. 135-undecies
(Obblighi del professionista e condotta del consumatore)
1. Il professionista è obbligato a tenere informato il consumatore sugli aggiornamenti disponibili, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale, e a fornirglieli, nel periodo di tempo:
a) durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto, se questo prevede una fornitura continua per un determinato periodo di tempo; oppure
b) che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, date la tipologia e la finalità del contenuto digitale o del servizio digitale e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, se questo prevede un unico atto di fornitura o una serie di singoli atti di fornitura.
2. Se il consumatore non installa entro un congruo termine gli aggiornamenti forniti dal professionista ai sensi del comma 1, il professionista non è responsabile per qualsiasi difetto di conformità derivante unicamente dalla mancanza dell’aggiornamento pertinente, a condizione
che:
a) il professionista abbia informato il consumatore della disponibilità dell’aggiornamento e delle conseguenze della mancata installazione dello stesso da parte del consumatore; e
b) la mancata installazione o l’installazione errata dell’aggiornamento da parte del consumatore non è dovuta a carenze delle istruzioni di installazione fornite dal professionista.
3. Se il contratto prevede che il contenuto digitale o il servizio digitale sia fornito in modo continuativo per un determinato periodo di tempo, l’obbligo di assicurare la conformità del contenuto digitale o il servizio digitale permane per l’intera durata di tale periodo.
4. Non vi è difetto di conformità ai sensi del comma 1 o dell’articolo 135-decies, comma 5, se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del contenuto digitale o del servizio digitale si discostava dai requisiti oggettivi di conformità previsti da tali disposizioni e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto.
5. Salvo diverso accordo tra le parti, il contenuto digitale o il servizio digitale è fornito nella versione più recente disponibile al momento della conclusione del contratto.
ART. 135-duodecies
(Errata integrazione del contenuto digitale o del servizio digitale)
1. L’eventuale difetto di conformità che deriva da un’errata integrazione del contenuto digitale o del servizio digitale nell’ambiente digitale del consumatore deve essere considerato difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale se:
a) il contenuto digitale o servizio digitale è stato integrato dal professionista o sotto la sua responsabilità; oppure
b) il contenuto digitale o il servizio digitale richiedeva integrazione da parte del consumatore e l’errata integrazione è dovuta a una carenza delle istruzioni di integrazione fornite dal professionista.
ART. 135-terdecies
(Diritti dei terzi)
1. I rimedi di cui all’articolo 135-octiesdecies si estendono ai casi di impedimento o limitazione d’uso del contenuto o del servizio digitale in conformità a quanto previsto dall’articolo 135-decies, commi 4 e 5, conseguenti ad una restrizione derivante dalla violazione di diritti dei terzi, in particolare di diritti di proprietà intellettuale, fatte salve altre disposizioni previste dall’ordinamento giuridico in tema di nullità, annullamento o altre ipotesi di scioglimento del contratto.
ART. 135-quaterdecies
(Responsabilità del professionista)
1. Il professionista è responsabile per la mancata fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale conformemente all’articolo 135-decies, commi 1 e 2.
2. Qualora un contratto preveda un unico atto di fornitura o una serie di singoli atti di fornitura, il professionista è responsabile per qualsiasi difetto di conformità a norma degli articoli 135-decies, commi 4 e 5, 135-undecies, 135-duodecies e 135-quindecies, esistente al momento della fornitura, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 135-undecies, comma 1, lettera b).
3. Il professionista è responsabile solamente per i difetti di conformità che si manifestano entro due anni a decorrere dal momento della fornitura, fatto salvo l’articolo 135-undecies, comma 1, lettera b).
4. L’azione diretta a far valere i difetti sussistenti al momento della fornitura e non dolosamente occultati dal professionista si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi da tale momento, ove risultino evidenti entro tale termine.
5. Se il contratto prevede la fornitura continuativa per un periodo di tempo, il professionista risponde di un difetto di conformità, a norma degli articoli 135-decies, commi 4 e 5, 135-undecies e 135-duodecies se il difetto si manifesta o risulta evidente nel periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto.
6. L’azione diretta a far valere i difetti emersi nel corso della fornitura e non dolosamente occultati dal professionista si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dall’ultimo atto di fornitura.
Art. 135-quindecies
(Diritto di regresso)
1. Il professionista, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa della mancata fornitura di un contenuto digitale o di un servizio digitale o per l’esistenza di un difetto di conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione di una persona nell’ambito dei passaggi precedenti della medesima catena contrattuale distributiva ha diritto di regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il professionista che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore può agire, entro un anno dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
Art. 135-sexiesdecies
(Onere della prova)
1. L’onere della prova riguardo al fatto se il contenuto digitale o il servizio digitale sia stato fornito in conformità dell’articolo 135-decies, commi 1 e 2, è a carico del professionista.
2. Nei casi di cui all’articolo 135-quaterdecies, comma 2, l’onere della prova della conformità al contratto del contenuto digitale o del servizio digitale al momento della fornitura è a carico del professionista per un difetto di conformità che risulti evidente entro il termine di un anno dal momento in cui il contenuto digitale o il servizio digitale è stato fornito.
3. Nei casi di cui all’articolo 135-quaterdecies, comma 5, l’onere della prova della conformità al contratto del contenuto digitale o il servizio digitale durante il periodo di tempo in cui avviene la fornitura è a carico del professionista per un difetto di conformità che si manifesta entro tale periodo.
4. I commi 2 e 3 non si applicano se il professionista dimostra che l’ambiente digitale del consumatore non è compatibile con i requisiti tecnici del contenuto digitale o del servizio digitale e se ha informato il consumatore di tali requisiti in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto.
5. Il consumatore collabora con il professionista per quanto ragionevolmente possibile e necessario al fine di accertare se la causa del difetto di conformità del contenuto digitale o del necessario servizio digitale al momento specificato dall’articolo 135-quaterdecies, commi 2 o 5, a seconda dei casi, risieda nell’ambiente digitale del consumatore. L’obbligo di collaborazione è limitato ai mezzi tecnicamente disponibili che siano meno intrusivi per il consumatore. Se il consumatore non collabora e se il professionista ha informato il consumatore dei requisiti inerenti il necessario ambiente digitale in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto, l’onere della prova riguardo all’esistenza del difetto di conformità al momento di cui all’articolo 135-quaterdecies, commi 2 e 5 è a carico del consumatore.
Art. 135-septiesdecies
(Rimedio per la mancata fornitura)
1. Se il professionista ha omesso di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale conformemente all’articolo 135-decies, commi 1 e 2, il consumatore invita il professionista a fornire il contenuto digitale o il servizio digitale. Se il professionista omette nuovamente di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale entro un termine congruo oppure entro un ulteriore termine espressamente concordato dalle parti, il consumatore ha il diritto di risolvere il contratto.
2. Il comma 1 non trova applicazione e il consumatore ha il diritto di risolvere immediatamente il contratto se:
a) il professionista ha dichiarato, o risulta altrettanto chiaramente dalle circostanze, che non fornirà il contenuto digitale o il servizio digitale;
b) il consumatore e il professionista hanno convenuto, o risulta evidente dalle circostanze che accompagnano la conclusione del contratto, che un tempo specifico per la fornitura è essenziale per il consumatore e il professionista omette di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale
entro o in tale momento.
3. Se il consumatore risolve il contratto a norma dei commi 1 e 2, si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 135-noviesdecies a 135-vicies.
Art. 135-octiesdecies
(Rimedi per difetti di conformità)
1. In caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità, o a ricevere una congrua riduzione del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del contenuto digitale o del servizio digitale, a meno che ciò non sia impossibile o imponga al professionista costi che sarebbero sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, delle seguenti:
a) il valore che il contenuto digitale o servizio digitale avrebbe in assenza di difetto di conformità; e
b) l’entità del difetto di conformità.
3. Il professionista rende il contenuto digitale o il servizio digitale conforme ai sensi del comma 2, entro un congruo termine a partire dal momento in cui è stato informato dal consumatore in merito al difetto di conformità, senza spese e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenuto conto della natura del contenuto digitale o del servizio digitale e dell’uso che il consumatore intendeva farne.
4. Il consumatore ha diritto a una riduzione proporzionale del prezzo a norma del comma 5 se il contenuto digitale o il servizio digitale è fornito in cambio del pagamento di un prezzo, o alla risoluzione del contratto conformemente al comma 6, in uno dei casi seguenti:
a) il rimedio del ripristino della conformità del contenuto digitale o del servizio digitale è impossibile o sproporzionato ai sensi del comma 2;
b) il professionista non ha ripristinato la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale ai sensi del comma 3;
c) si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del professionista di ripristinare la conformità del contenuto digitale o servizio digitale;
d) il difetto di conformità è talmente grave da giustificare un’immediata riduzione del prezzo o risoluzione del contratto; oppure

e) il professionista ha dichiarato, o risulta altrettanto chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del contenuto digitale o del servizio digitale entro un congruo termine o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. La riduzione del prezzo è proporzionale alla diminuzione di valore del contenuto digitale o del servizio digitale fornito al consumatore rispetto al valore che avrebbe se fosse stato conforme.
Se il contratto stabilisce che il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito per un determinato periodo di tempo in cambio del pagamento di un prezzo, la riduzione di prezzo si applica al periodo di tempo in cui il contenuto digitale o il servizio digitale non è stato conforme.
6. Se il contenuto digitale o il servizio digitale è stato fornito in cambio del pagamento di un prezzo, il consumatore non ha diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è di lieve entità. L’onere della prova riguardo al fatto che il difetto di conformità è di lieve entità è a carico del professionista.
Art. 135-noviesdecies
(Risoluzione del contratto)
1. Il consumatore esercita il diritto alla risoluzione del contratto mediante una dichiarazione al venditore in cui manifesta la volontà di risolvere il contratto.
2. In caso di risoluzione del contratto il professionista rimborsa al consumatore tutti gli importi versati in esecuzione del contratto. Tuttavia, se il contratto prevede la fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale in cambio del pagamento di un prezzo e per un periodo di tempo, e il contenuto digitale o il servizio digitale è stato conforme per un periodo di tempo prima della risoluzione del contratto, il professionista rimborsa al consumatore solo la parte dell’importo pagato corrispondente al periodo in cui il contenuto digitale o il servizio digitale non è stato conforme e qualsiasi parte del prezzo pagato in anticipo dal consumatore relativa al periodo di durata del contratto rimanente se il contratto non fosse stato risolto.
3. Per quanto riguarda i dati personali del consumatore, il professionista è tenuto a rispettare gli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/679 nonché dal decreto legislativo n. 101 del 2018.
4. Il professionista si astiene dall’utilizzare qualsiasi contenuto diverso dai dati personali che sia stato fornito o creato dal consumatore nell’ambito dell’utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista, fatto salvo il caso in cui tale contenuto:
a) sia privo di utilità al di fuori del contesto del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista;
b) si riferisca solamente all’attività del consumatore nell’utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista;
c) sia stato aggregato dal professionista ad altri dati e non possa essere disaggregato o comunque non senza uno sforzo sproporzionato; o
d) sia stato generato congiuntamente dal consumatore e altre persone, e altri consumatori possano continuare a utilizzare il contenuto.
5. Ad eccezione delle situazioni di cui al comma 4, lettere a), b) o c), il professionista mette a disposizione del consumatore, su richiesta dello stesso, contenuti diversi dai dati personali, che sono stati forniti o creati dal consumatore durante l’utilizzo del contenuto digitale o del servizio
digitale fornito dal professionista. Il consumatore ha il diritto di recuperare dal professionista tali contenuti digitali gratuitamente e senza impedimenti, entro un congruo lasso di tempo e in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.
6. Il professionista può impedire qualsiasi ulteriore utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale da parte del consumatore, in particolare rendendogli il contenuto digitale o il servizio digitale inaccessibile o disattivando il suo account utente, fatto salvo quanto previsto al comma 5.
7. In seguito alla risoluzione del contratto, il consumatore si astiene dall’utilizzare il contenuto digitale o il servizio digitale e dal metterlo a disposizione di terzi.
8. Se il contenuto digitale è stato fornito su un supporto materiale, il consumatore lo restituisce al professionista, su richiesta e a spese di quest’ultimo, senza indebito ritardo. Se il professionista decide di chiedere la restituzione del supporto materiale, è tenuto a presentare la richiesta entro quattordici giorni a decorrere dal giorno in cui il professionista è stato informato della decisione del consumatore di risolvere il contratto.
9. Il consumatore non è tenuto a pagare per l’uso del contenuto digitale o del servizio digitale nel periodo precedente la risoluzione del contratto durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale non è stato conforme.
Art. 135-vicies
(Rimborso al consumatore)
1. Eventuali rimborsi dovuti al consumatore dal professionista a norma dell’articolo 135-octiesdecies, commi 4 e 5, o dell’articolo 135-noviesdecies, comma 2, dovuti alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto sono effettuati senza ritardo ingiustificato e, in ogni caso,
entro quattordici giorni dal giorno in cui il professionista è informato della decisione del consumatore di esercitare il diritto del consumatore a una riduzione di prezzo o il suo diritto alla risoluzione dal contratto.
2. Il professionista effettua il rimborso utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dalla risoluzione del consumatore per pagare il contenuto digitale o il servizio digitale, salvo che il consumatore consenta espressamente all’uso di un altro mezzo e non debba sostenere alcuna spesa relativa al rimborso.
3. Il professionista non impone al consumatore alcuna commissione in relazione al rimborso.
Art. 135-vicies semel
(Modifica del contenuto digitale o del servizio digitale)
1. Se il contratto prevede che il contenuto digitale o il servizio digitale sia fornito o reso accessibile al consumatore per un certo periodo di tempo, il professionista può modificare il contenuto digitale o il servizio digitale oltre a quanto è necessario per mantenere la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale a norma degli articoli 135-decies, commi 4 e 5, e 135-undecies, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) il contratto consente tale modifica e ne fornisce una motivazione valida;
b) tale modifica è realizzata senza costi aggiuntivi per il consumatore;
c) il consumatore è informato in modo chiaro e comprensibile della modifica; e
d) nei casi di cui al comma 2, il consumatore è informato, con un anticipo ragionevole su un supporto durevole, sulle modalità e il momento in cui viene effettuata la modifica, nonché circa il suo diritto di recedere dal contratto conformemente al comma 2 o circa la possibilità di mantenere il contenuto digitale o il servizio digitale senza tale modifica secondo quanto previsto al comma 4.
2. Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto qualora tale modifica incida negativamente sull’utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale o sull’accesso allo stesso da parte del consumatore, a meno che tali conseguenze negative siano trascurabili. In tal caso, il consumatore ha diritto a recedere dal contratto gratuitamente entro un termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell’informazione o, se successivo, dal momento in cui il contenuto digitale o il servizio digitale è stato modificato dal professionista.
3. Se il consumatore recede dal contratto conformemente al comma 2 del presente articolo, si applicano gli articoli 135-noviesdecies e 135-vicies.
4. I commi 2 e 3 del presente articolo non si applicano se il professionista ha consentito che, applicando senza costi aggiuntivi, il consumatore mantenga il contenuto digitale o il servizio digitale senza modifica e se è preservata la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale.
Art. 135-vicies bis
(Carattere imperativo delle disposizioni)
1. Salvo quanto altrimenti disposto dal presente capo, è nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al professionista del difetto di conformità, o dell’informazione del consumatore da parte del professionista circa la modifica del contenuto digitale o del servizio digitale, volto ad escludere o limitare a danno del consumatore, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente capo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
2. Il professionista può sempre offrire al consumatore condizioni contrattuali di maggior tutela rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del presente capo.
3. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al contratto di una legislazione di uno Stato non appartenente all’Unione europea, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente capo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.
Art. 135-vicies ter
(Tutela in base ad altre disposizioni)
1. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno.
2. Per gli aspetti disciplinati dal presente capo non si applicano altre disposizioni aventi l’effetto di garantire al consumatore un livello di tutela diverso.”.
ART. 2
(Disposizioni finali)
1. Le modifiche apportate al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dall’articolo 1, comma 1 del presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applicano alle forniture di contenuto digitale o di servizi digitali che avvengono a decorrere da tale data, fatta
eccezione per gli articoli 135-quindecies e 135-vicies semel che si applicano ai contratti conclusi a decorrere da tale data.
2. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, delle disposizioni adottate nella materia disciplinata dalla direttiva (UE) 2019/770 e qualsiasi successiva modifica della normativa interna.
ART. 3
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare


D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale (2016)

D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale

Aggiornamento entrato in vigore il 14.09.2016

D.Lgs. n. 82, 7 marzo 2005 Codice dell’Amministrazione Digitale 2016


D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

Il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013, è entrato in vigore il 20 aprile 2013.

Composto da 53 articoli – raggruppati in sette Capi – e da un allegato, il provvedimento (approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 15 febbraio scorso) attua i commi 35 e 36 della Legge anticorruzione (Legge 6 novembre 2012 n. 190), riordinando tutte le norme che riguardano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni e introducendo delle sanzioni per il mancato rispetto dei vincoli.

Trasparenza su piani regolatori e varianti urbanistiche

È previsto l’obbligo di pubblicità dei dati e documenti in possesso delle Pubbliche amministrazioni, tra i quali gli atti dei procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche.

Trasparenza sugli appalti

Per quanto riguarda le gare di lavori, servizi e forniture, il decreto introduce una serie di obblighi al fine di aumentare il livello di trasparenza. Viene introdotto in particolare l’obbligo per tutte le stazioni appaltanti di pubblicare sul loro sito internet, per ciascun contratto comunque assegnato il bando, la determina di aggiudicazione definitiva, la struttura proponente, l’oggetto del bando e dell’eventuale delibera a contrarre, l’importo dell’aggiudicazione, l’aggiudicatario, la base d’asta, la procedura e la modalità di selezione del contraente, il numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, i tempi di completamento dell’opera, l’importo delle somme liquidate, le modifiche contrattuali e le decisioni di ritiro e recesso dei contratti.

Inoltre, le stazioni appaltanti devono pubblicare anche i dati relativi ai contratti di importo inferiore ai 20.000 euro e, solo per i lavori, il verbale di consegna dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori e il conto finale dei lavori.

Tutte le informazioni suddette vanno raccolte, entro il 31 gennaio, in tabelle riassuntive liberamente fruibili secondo un formato che permetta a chiunque di analizzare e rielaborare i dati anche a fini statistici.

Le informazioni vanno trasmesse all’AVCP

Il provvedimento prevede anche l’obbligo di trasmissione all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di tutte le informazioni pubblicate sui siti internet delle stazioni appaltanti.

Sanzioni

Entro il 30 aprile di ogni anno, l’Autorità comunicherà alla Corte dei Conti la lista delle amministrazioni che non si sono conformate agli obblighi. Sono previste sanzioni fino a 51.545 euro.

Pubblicazione dei tempi e costi delle opere pubbliche completate

Le PA sono tenute a pubblicare, secondo modelli standard indicati dall’Avcp, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate.

Trasparenza per i lavori privati e i provvedimenti urgenti

L’obbligo di pubblicazione – in una specifica sezione del sito internet del Comune – riguarda anche le procedure per i lavori privati e i provvedimenti urgenti adottati in caso di catastrofi naturali, con l’indicazione delle motivazioni alla base delle deroghe.

Tempi medi di pagamento

Il decreto introduce anche l’obbligo della pubblicazione, ogni anno, di un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato “indicatore di tempestività dei pagamenti”.

Leggi: D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33


D.Lgs. n. 82 del 7.03.2005 – Codice dell’Amministrazione Digitale – Aggiornamento alla L. 120/2019

D.Lgs. n. 82 del 7.03.2005 – Codice dell’Amministrazione Digitale – Aggiornamento alla L. 120/2019

DLT 07/03/2005, n. 82
Epigrafe
Premessa
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Sezione I
Definizioni, finalità e ambito di applicazione
Art. 1. Definizioni
Art. 2. Finalità e ambito di applicazione
Sezione II
Carta della cittadinanza digitale
Art. 3. Diritto all’uso delle tecnologie
Art. 3-bis. Identità digitale e Domicilio digitale
Art. 4. Partecipazione al procedimento amministrativo informatico
Art. 5. Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche
Art. 5-bis. Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche
Art. 6. Utilizzo del domicilio digitale
Art. 6-bis. Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti
Art. 6-ter. Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi
Art. 6-quater. Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese
Art. 6-quinquies. Consultazione e accesso
Art. 7. Diritto a servizi on-line semplici e integrati
Art. 8. Alfabetizzazione informatica dei cittadini
Art. 8-bis. Connettività alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici
Art. 9. Partecipazione democratica elettronica
Art. 10. Sportello unico per le attività produttive
Art. 11. Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese
Sezione III
Organizzazione delle pubbliche amministrazioni
Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali
Art. 12. Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa
Art. 13. Formazione informatica dei dipendenti pubblici
Art. 13-bis. Codice di condotta tecnologica ed esperti
Art. 14. Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali
Art. 14-bis. Agenzia per l’Italia digitale
Art. 15. Digitalizzazione e riorganizzazione
Art. 16. Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie
Art. 17. Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale
Art. 18. Piattaforma nazionale per la governance della trasformazione digitale
Art. 19. Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego
Capo II
DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI
Sezione I
Documento informatico
Art. 20. Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici
Art. 21. Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale
Art. 22. Copie informatiche di documenti analogici
Art. 23. Copie analogiche di documenti informatici
Art. 23-bis. Duplicati e copie informatiche di documenti informatici
Art. 23-ter. Documenti amministrativi informatici
Art. 23-quater. Riproduzioni informatiche
Sezione II
Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari
Art. 24. Firma digitale
Art. 25. Firma autenticata
Art. 26. Certificatori
Art. 27. Certificatori qualificati
Art. 28. Certificati di firma elettronica qualificata
Art. 29. Qualificazione dei fornitori di servizi
Art. 30. Responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell’identità digitale e dei conservatori
Art. 31. Vigilanza sull’attività dei certificatori e dei gestori di posta elettronica certificata
Art. 32. Obblighi del titolare di firma elettronica qualificata e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata
Art. 32-bis. Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica certificata, per i gestori dell’identità digitale e per i conservatori
Art. 33. Uso di pseudonimi
Art. 34. Norme particolari per le pubbliche amministrazioni
Art. 35. Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata
Art. 36. Revoca e sospensione dei certificati qualificati
Art. 37. Cessazione dell’attività
Sezione III
Trasferimenti di fondi, libri e scritture
Art. 38. Trasferimenti di fondi
Art. 39. Libri e scritture
Capo III
GESTIONE, CONSERVAZIONE E ACCESSIBILITA’ DEI DOCUMENTI E FASCICOLI INFORMATICI
Sezione I
Documenti della pubblica amministrazione
Art. 40. Formazione di documenti informatici
Art. 40-bis. Protocollo informatico
Art. 40-ter. Sistema pubblico di ricerca documentale
Sezione II
Gestione e conservazione dei documenti
Art. 41. Procedimento e fascicolo informatico
Art. 42. Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni
Art. 43. Conservazione ed esibizione dei documenti
Art. 44. Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici
Art. 44-bis. Conservatori accreditati
Capo IV
TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
Art. 45. Valore giuridico della trasmissione
Art. 46. Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi
Art. 47. Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni
Art. 48. Posta elettronica certificata
Art. 49. Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica
Capo V
DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, IDENTITA’ DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ON-LINE
Sezione I
Dati delle pubbliche amministrazioni
Art. 50. Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni
Art. 50-bis. Continuità operativa
Art. 50-ter. Piattaforma Digitale Nazionale Dati
Art. 50-quater. Disponibilità dei dati generati nella fornitura di servizi in concessione
Art. 51. Sicurezza e disponibilità dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni
Art. 52. Accesso telematico e riutilizzo dei dati
Art. 53. Siti Internet delle pubbliche amministrazioni
Art. 54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni
Art. 55. Consultazione delle iniziative normative del Governo
Art. 56. Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado
Art. 57. Moduli e formulari
Art. 57-bis. Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni
Sezione II
Fruibilità dei dati
Art. 58. Modalità della fruibilità del dato
Art. 59. Dati territoriali
Art. 60. Base di dati di interesse nazionale
Art. 61. Delocalizzazione dei registri informatici
Art. 62. Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR
Art. 62-bis. Banca dati nazionale dei contratti pubblici
Art. 62-ter. Anagrafe nazionale degli assistiti
Sezione III
Identità digitali, istanze e servizi on-line
Art. 63. Organizzazione e finalità dei servizi in rete
Art. 64. Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni
Art. 64-bis. Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione
Art. 65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica
Art. 66. Carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi
Capo VI
SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 67. Modalità di sviluppo ed acquisizione
Art. 68. Analisi comparativa delle soluzioni
Art. 69. Riuso delle soluzioni e standard aperti
Art. 70. Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili
Capo VII
REGOLE TECNICHE
Art. 71. Regole tecniche
Capo VIII
SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ
Art. 72. Definizioni relative al sistema pubblico di connettività
Art. 73. Sistema pubblico di connettività (SPC)
Art. 74. Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni
Art. 75. Partecipazione al Sistema pubblico di connettività
Art. 76. Scambio di documenti informatici nell’ambito del Sistema pubblico di connettività
Art. 76-bis. Costi del SPC
Art. 77. Finalità del Sistema pubblico di connettività
Art. 78. Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettività
Art. 79. Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività
Art. 80. Composizione della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività
Art. 81. Ruolo di DigitPA
Art. 82. Fornitori del Sistema pubblico di connettività
Art. 83 Contratti quadro
Art. 84. Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione
Art. 85. Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni
Art. 86. Compiti e oneri di DigitPA
Art. 87. Regolamenti
Capo IX (originario Capo VIII)
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E ABROGAZIONI
Art. 88. (originario art. 72.) Norme transitorie per la firma digitale
Art. 89. (originario art. 73.) Aggiornamenti
Art. 90. (originario art. 74.) Oneri finanziari
Art. 91. (originario art. 75.) Abrogazioni
Art. 92. (originario art. 76.) Entrata in vigore del codice
Tabella di corrispondenza dei riferimenti previgenti al codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 (1) (2).
Codice dell’amministrazione digitale.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
(2) Per l’approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati per l’avvio on line di istanze di prevenzione incendi, vedi il Decreto 12 luglio 2007.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l’articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – legge di semplificazione 2001;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, recante attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 novembre 2004;
Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, così come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 13 gennaio 2005;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7 febbraio 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 2005;
Sulla proposta del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro delle comunicazioni;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Sezione I
Definizioni, finalità e ambito di applicazione
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
0a) AgID: l’Agenzia per l’Italia digitale di cui all’articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; (17)
[a) allineamento dei dati: il processo di coordinamento dei dati presenti in più archivi finalizzato alla verifica della corrispondenza delle informazioni in essi contenute; (18)]
[b) autenticazione del documento informatico: la validazione del documento informatico attraverso l’associazione di dati informatici relativi all’autore o alle circostanze, anche temporali, della redazione; (4) (18)]
c) carta d’identità elettronica: il documento d’identità munito di elementi per l’identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l’identità anagrafica del suo titolare; (5)
d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l’accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
[e) certificati elettronici: gli attestati elettronici che collegano all’identità del titolare i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche; (3) (18)]
[f) certificato qualificato: il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all’allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all’allegato II della medesima direttiva; (18)]
[g) certificatore: il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime; (18)]
[h) chiave privata: l’elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico; (18)]
[i) chiave pubblica: l’elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche; (18)]
i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto; (6)
i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto;(7)
i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari; (8)
i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario; (9)
i-sexies) dati territoriali: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o a un’area geografica specifica; (19)
[l) dato a conoscibilità limitata: il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti; (18)]
l-bis) formato aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi; (24)
l-ter) dati di tipo aperto: i dati che presentano le seguenti caratteristiche:
1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l’utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti all’utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36; (24)
[m) dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione; (18)]
[n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque; (18)]
n-bis) riutilizzo: uso del dato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36; (16)
n-ter) domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito “Regolamento eIDAS”,valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale; (25)
n-quater) servizio in rete o on-line: qualsiasi servizio di una amministrazione pubblica fruibile a distanza per via elettronica; (26)
[o) disponibilità: la possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge; (18)]
p) documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; (23)
p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; (10)
[q) firma elettronica: l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica; (3) (18)]
[q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l’identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati; (11) (18)]
[r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma; (12) (18)]
s) firma digitale: un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; (27)
[t) fruibilità di un dato: la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un’altra amministrazione; (18)]
[u) gestione informatica dei documenti: l’insieme delle attività finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonché alla classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell’ambito del sistema di classificazione d’archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici; (18)]
u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata; (13)
[u-ter) identificazione informatica: la validazione dell’insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l’individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell’accesso; (14) (18)]
u-quater) identità digitale: la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l’insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell’articolo 64; (20)
v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;
v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi; (15)
[z) pubbliche amministrazioni centrali: le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; (18) (31)]
aa) titolare di firma elettronica: la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la sua creazione nonché alle applicazioni per la sua apposizione della firma elettronica; (28)
[bb) validazione temporale: il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi; (18)]
cc) titolare del dato: uno dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilità; (21)
dd) interoperabilità: caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l’erogazione di servizi; (21)
ee) cooperazione applicativa: la parte del Sistema Pubblico di Connettività finalizzata all’interazione tra i sistemi informatici dei soggetti partecipanti, per garantire l’integrazione dei metadati, delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi; (21)
ff) Linee guida: le regole tecniche e di indirizzo adottate secondo il procedimento di cui all’articolo 71 (29).
1-bis. Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui all’articolo 3 del Regolamento eIDAS. (22)
1-ter. Ove la legge consente l’utilizzo della posta elettronica certificata è ammesso anche l’utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi degli articoli 3, numero 37), e 44 del Regolamento eIDAS. (30)

(3) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(4) Lettera modificata dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e, successivamente, così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(5) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(6) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(7) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(8) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(9) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 4), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(10) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(11) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(12) Lettera modificata dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e, successivamente, così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(13) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. h), n. 1), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(14) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. h), n. 2), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(15) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. i), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(16) Lettera inserita dall’art. 9, comma 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
(17) Lettera premessa dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(18) Lettera soppressa dall’art. 1, comma 1, lett. h), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(19) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(20) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(21) Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 1, lett. g), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(22) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(23) Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(24) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(25) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016 e, successivamente, così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(26) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(27) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. g), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e modificata dall’art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 4), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(28) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 5), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(29) Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 6), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(30) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016 e, successivamente, così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(31) Vedi, anche, l’art. 48, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 2. Finalità e ambito di applicazione
1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. (35)
2. Le disposizioni del presente Codice si applicano:
a) alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; (41)
b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;
c) alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b). (36) (42)
[2-bis. Tutte le disposizioni previste dal presente codice per le pubbliche amministrazioni si applicano, ove possibile tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ovvero, direttamente o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative. (34) (33) ]
3. Le disposizioni del presente Codice e le relative Linee guida concernenti il documento informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli articoli 43 e 44, il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche di cui all’articolo 3-bis e al Capo IV, l’identità digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 si applicano anche ai privati, ove non diversamente previsto. (37)
4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l’accesso ai documenti informatici e la fruibilità delle informazioni digitali, si applicano anche agli organismi di diritto pubblico. (38)
5. Le disposizioni del presente Codice si applicano nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. (32)
6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali, nonché alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile. Le disposizioni del presente Codice si applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico. (39)
6-bis. Ferma restando l’applicabilità delle disposizioni del presente decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i termini di applicazione delle disposizioni del presente Codice alle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale. (40)

(32) Comma modificato dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e, successivamente, così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(33) Comma abrogato dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(34) Comma inserito dall’art. 36, comma 5, L. 18 giugno 2009, n. 69.
(35) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(36) Comma sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235; per l’applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l’art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010. Successivamente il presente comma è stato sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(37) Comma sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(38) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(39) Comma modificato dall’art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(40) Comma aggiunto dall’art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(41) Vedi, anche, l’art. 24, comma 4, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
(42) Vedi, anche, l’art. 65, comma 2, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, come modificato dall’art. 1, comma 8, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.

Sezione II
Carta della cittadinanza digitale (43)
Art. 3. Diritto all’uso delle tecnologie
1. Chiunque ha il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, anche ai fini dell’esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute. (48)
[1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa. (46) (44) ]
1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. (45)
[1-quater. La gestione dei procedimenti amministrativi è attuata dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, in modo da consentire, mediante strumenti informatici, la possibilità per il cittadino di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento, nonché di individuare l’ufficio e il funzionario responsabile del procedimento. (47) (49) ]
[1-quinquies. Tutti i cittadini e le imprese hanno il diritto all’assegnazione di un’identità digitale attraverso la quale accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, alle condizioni di cui all’articolo 64. (47) (49) ]
[1-sexies. Tutti gli iscritti all’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) hanno il diritto di essere identificati dalle pubbliche amministrazioni tramite l’identità digitale di cui al comma 1-quinquies, nonché di inviare comunicazioni e documenti alle pubbliche amministrazioni e di riceverne dalle stesse tramite un domicilio digitale, alle condizioni di cui all’articolo 3-bis. (47) (49) ]

(43) Rubrica così sostituita dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Diritti dei cittadini e delle imprese».
(44) Comma abrogato dall’art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(45) Comma inserito dall’art. 3, comma 2, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e, successivamente, così sostituito dall’art. 3, comma 17, dell’Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. 104/2010.
(46) Comma inserito dall’art. 3, comma 2, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(47) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(48) Comma modificato dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e dall’art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(49) Comma abrogato dall’art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
Art. 3-bis. Identità digitale e Domicilio digitale (57) (50)
01. Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, tramite la propria identità digitale e anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64-bis. (58) (59)
1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all’iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese hanno l’obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell’elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter. (51)
1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale da iscrivere nell’elenco di cui all’articolo 6-quater. Nel caso in cui il domicilio eletto risulti non più attivo si procede alla cancellazione d’ufficio dall’indice di cui all’articolo 6-quater secondo le modalità fissate nelle Linee guida. (66)
1-ter. I domicili digitali di cui ai commi 1 e 1-bis sono eletti secondo le modalità stabilite con le Linee guida. Le persone fisiche possono altresì eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui all’articolo 64-bis. (60)
1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno l’obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalità fissate nelle Linee guida. Con le stesse Linee guida, fermo restando quanto previsto ai commi 3-bis e 4-bis, sono definite le modalità di gestione e di aggiornamento dell’elenco di cui all’articolo 6-quater anche nei casi di decesso del titolare del domicilio digitale eletto o di impossibilità sopravvenuta di avvalersi del domicilio. (67)
[2. Il domicilio di cui al comma 1 è inserito nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. Esso inerisce esclusivamente alle comunicazioni e alle notifiche e costituisce mezzo esclusivo di comunicazione e notifica da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2. (52) (61) ]
[3. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, sono definite le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonché le modalità di consultazione dell’ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti. (53) ]
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l’AgID e il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, è stabilita la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità con le quali ai predetti soggetti può essere reso disponibile un domicilio digitale ovvero altre modalità con le quali, anche per superare il divario digitale, i documenti possono essere messi a disposizione e consegnati a coloro che non hanno accesso ad un domicilio digitale. (54)
4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L’utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
4-bis. Fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno un domicilio digitale ovvero nei casi di domicilio digitale non attivo, non funzionante o non raggiungibile, come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (68) ovvero un avviso con le indicazioni delle modalità con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione e consegnati al destinatario. (55)
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino (65) contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto ed è disponibile presso l’amministrazione in conformità alle Linee guida (62). (63)
4-quater. Le modalità di predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano le condizioni di cui all’articolo 23, comma 2-bis, salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall’amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati. (56)
4-quinquies. Fino all’adozione delle Linee guida di cui al comma 1-ter del presente articolo e alla realizzazione dell’indice di cui all’articolo 6-quater, è possibile eleggere il domicilio speciale di cui all’articolo 47 del Codice civile anche presso un domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1-ter. In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate. (64)
5. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(50) Articolo inserito dall’art. 4, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
(51) Comma modificato dall’art. 1, comma 617, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sostituito dall’art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(52) Comma così modificato dall’art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016; per l’efficacia di tale disposizione vedi l’art. 62, comma 1, del citato D.Lgs. n. 179/2016.
(53) Comma abrogato dall’art. 4, comma 1, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(54) Comma inserito dall’art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016; per l’efficacia di tale disposizione vedi gli artt. 62, comma 1, e 63, comma 1, del citato D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. f), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e così modificato dall’art. 24, comma 1, lett. a), n. 4), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
(55) Comma modificato dall’art. 4, comma 1, lett. f), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016 e dall’art. 5, comma 1, lett. g), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 24, comma 1, lett. a), n. 5), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
(56) Comma così modificato dall’art. 4, comma 1, lett. g), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(57) Rubrica sostituita dall’art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, la presente rubrica è stata così sostituita dall’art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(58) Comma premesso dall’art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e, successivamente, così modificato dall’art. 24, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
(59) Sui termini per il riconoscimento del diritto previsto dal presente comma vedi l’art. 65, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(60) Comma inserito dall’art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(61) Comma abrogato dall’art. 5, comma 1, lett. e), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(62) Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 14, comma 1, 20, comma 3, e 76 le parole «regole tecniche di cui all’articolo 71», «regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite dall’articolo 71» e «regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 71» ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Linee guida» ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(63) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. h), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(64) Comma inserito dall’art. 4, comma 1, lett. h), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. i), nn. 1) e 2), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e dall’art. 24, comma 1, lett. a), n. 6), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
(65) A norma dell’art. 61, comma 2, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, nel presente provvedimento la parola «cittadino», ovunque ricorrente, si intende come «persona fisica».
(66) Comma inserito dall art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e, successivamente, così modificato dall’art. 24, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
(67) Comma inserito dall’art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e, successivamente, così modificato dall’art. 24, comma 1, lett. a), n. 3), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
(68) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39».
Art. 4. Partecipazione al procedimento amministrativo informatico (69)
[1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa. ]

(69) Articolo abrogato dall’art. 64, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.

Art. 5. Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche (70)
1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull’uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell’articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. (71)
2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all’articolo 64, l’autenticazione dei soggetti interessati all’operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. (72) (77) (80)
2-bis. Ai sensi dell’articolo 71, e sentita la Banca d’Italia, sono determinate le modalità di attuazione del comma 1, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e le informazioni strumentali all’utilizzo degli strumenti di pagamento di cui al medesimo comma. (73)
2-ter. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento spontaneo di tributi di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. (76)
2-quater. I prestatori di servizi di pagamento abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l’utilizzo della piattaforma di cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III, fino all’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite l’Agenzia delle entrate e l’AgID, che fissa, anche in maniera progressiva, le modalità tecniche per l’effettuazione dei pagamenti tributari e contributivi tramite la piattaforma di cui al comma 2. (76) (81)
2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma 2, le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione anche del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato. (76)
2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma 2 può essere utilizzata anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. (78)
2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le regole tecniche di funzionamento della piattaforma tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies. (78)
[3. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere escluse le operazioni di pagamento per le quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale all’erogazione del servizio; in questi casi devono comunque essere rese disponibili modalità di pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. (74) ]
[3-bis. I micro-pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per i contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici di cui al medesimo articolo 1, comma 450, stipulati nelle forme di cui all’articolo 11, comma 13, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento se richiesto dalle imprese fornitrici. (74) ]
[3-ter. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono definiti i micro-pagamenti in relazione al volume complessivo del contratto e sono adeguate alle finalità di cui al comma 3-bis le norme relative alle procedure di pagamento delle pubbliche amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006. Le medesime pubbliche amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie norme al fine di consentire il pagamento elettronico per gli acquisti di cui al comma 3-bis entro il 1° gennaio 2013. (74) ]
4. L’Agenzia per l’Italia digitale, sentita la Banca d’Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell’ente le informazioni relative al pagamento medesimo. (75) (79)
5. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

(70) Articolo sostituito dall’art. 4, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, modificato dall’art. 6-ter, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 e, successivamente, così sostituito dall’art. 15, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
(71) Comma sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016 e, successivamente, così modificato dall’art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(72) Comma sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 42, comma 3, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.
(73) Comma inserito dall’art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(74) Comma abrogato dall’art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(75) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. e), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(76) Comma inserito dall’art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(77) Per il trasferimento dei compiti e della gestione della piattaforma di cui al presente comma vedi l’art. 8, comma 1, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.
(78) Comma inserito dall’art. 21, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.
(79) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Comunicato 3 luglio 2018.
(80) Vedi, anche, l’art. 65, comma 2, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(81) Vedi, anche, l’art. 65, comma 3, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

Art. 5-bis. Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (82)
1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini. (84)
3. AgID (83), anche avvalendosi degli uffici di cui all’articolo 17, provvede alla verifica dell’attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2.
4. Il Governo promuove l’intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l’adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

(82) Articolo inserito dall’art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(83) Nel presente provvedimento la parola: «DigitPA», ovunque ricorrente, è stata sostituita dalla parola: «AgID», ai sensi di quanto disposto dall’art. 61, comma 2, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto previsto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(84) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011.

Art. 6. Utilizzo del domicilio digitale (92)
1. Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all’articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l’ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida. (86)
[1-bis. La consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agli articoli 16, comma 10, e 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l’estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni è effettuata sulla base delle regole tecniche emanate da AgID (89), sentito il Garante per la protezione dei dati personali. (87) (90) ]
1-ter. L’elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti è l’Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti di cui all’articolo 6-bis. L’elenco dei domicili digitali dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), è l’Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui all’articolo 6-ter. L’elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo è l’Indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato di cui all’articolo 6-quater. (91)
1-quater. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all’articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all’articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all’originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis. (91)
[2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito. (85) ]
[2-bis. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale. (88) (85) ]

(85) Comma abrogato dall’art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(86) Comma sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e modificato dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(87) Comma inserito dall’art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(88) Comma aggiunto dall’art. 34, comma 1, lett. a), L. 18 giugno 2009, n. 69; vedi, anche, il comma 2 del medesimo art. 34, D.Lgs. 69/2009.
(89) Nel presente provvedimento la parola: «DigitPA», ovunque ricorrente, è stata sostituita dalla parola: «AgID», ai sensi di quanto disposto dall’art. 61, comma 2, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto previsto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(90) Comma abrogato dall’art. 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(91) Comma inserito dall’art. 7, comma 1, lett. d), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(92) Rubrica così sostituita dall’art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

Art. 6-bis. Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (97) (93)
1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico. (98)
2. L’Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Nell’Indice nazionale sono inseriti anche i domicili digitali dei professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in elenchi o registri detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con legge dello Stato. I domicili digitali inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2. (94)
2-bis. L’INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell’identità digitale ai fini di quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 64, comma 2-sexies. (95)
[3. L’accesso all’INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini (96) tramite sito web e senza necessità di autenticazione. L’indice è realizzato in formato aperto, secondo la definizione di cui all’articolo 68, comma 3. (99) ]
4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell’utilizzo razionale delle risorse, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell’Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di accesso e di aggiornamento. (101)
5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali nonché le pubbliche amministrazioni comunicano all’Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi. (100)
6. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(93) Articolo inserito dall’art. 5, comma 3, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
(94) Comma così modificato dall’art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016, dall’art. 8, comma 1, lett. c), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e, successivamente, dall’art. 24, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
(95) Comma inserito dall’art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(96) A norma dell’art. 61, comma 2, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, nel presente provvedimento la parola «cittadino», ovunque ricorrente, si intende come «persona fisica».
(97) Rubrica così modificata dall’art. 8, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(98) Comma così modificato dall’art. 8, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(99) Comma abrogato dall’art. 8, comma 1, lett. d), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(100) Comma così modificato dall’art. 24, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
(101) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 19 marzo 2013.

Art. 6-ter. Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (103) (102) (106) (107)
1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato “Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi”, nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati. (104)
2. La realizzazione e la gestione dell’Indice sono affidate all’AgID, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche.
3. Le amministrazioni di cui al comma 1 e i gestori di pubblici servizi aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell’Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell’AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell’Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili. (105)

(102) Articolo inserito dall’art. 7, comma 2, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(103) Rubrica così modificata dall’art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(104) Comma così modificato dall’art. 9, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(105) Comma così modificato dall’art. 9, comma 1, lett. c), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(106) Vedi, anche, l’art. 66, comma 6, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(107) Per l’attuazione delle norme di cui al presente articolo vedi la Determinazione 4 aprile 2019, n. 97.

Art. 6-quater. Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (110) (108) (109)
1. È istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nell’indice di cui all’articolo 6-bis, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione del presente Indice sono affidate all’AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio già deputate alla gestione dell’elenco di cui all’articolo 6-bis. E’ fatta salva la facoltà del professionista, non iscritto in albi, registri o elenchi professionali di cui all’articolo 6-bis, di eleggere presso il presente Indice un domicilio digitale professionale e un domicilio digitale personale diverso dal primo. (111)
2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è l’indirizzo inserito nell’elenco di cui all’articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis. Ai fini dell’inserimento dei domicili dei professionisti nel predetto elenco il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili all’AgID, tramite servizi informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi già contenuti nell’elenco di cui all’articolo 6-bis. (113)
3. Al completamento dell’ANPR di cui all’articolo 62, AgID provvede al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell’elenco di cui al presente articolo nell’ANPR. (112)

(108) Articolo inserito dall’art. 9, comma 2, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(109) Sulla gestione dell’elenco previsto dal presente articolo vedi l’art. 65, comma 4, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(110) Rubrica così modificata dall’art. 24, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
(111) Comma così modificato dall’art. 24, comma 1, lett. c), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
(112) Comma così modificato dall’art. 24, comma 1, lett. c), n. 3), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
(113) Vedi, anche, l’art. 65, comma 5, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

Art. 6-quinquies. Consultazione e accesso (114)
1. La consultazione on-line degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater è consentita a chiunque senza necessità di autenticazione. Gli elenchi sono realizzati in formato aperto.
2. L’estrazione dei domicili digitali dagli elenchi, di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, è effettuata secondo le modalità fissate da AgID nelle Linee guida.
3. In assenza di preventiva autorizzazione del titolare dell’indirizzo, è vietato l’utilizzo dei domicili digitali di cui al presente articolo per l’invio di comunicazioni commerciali, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. (115)
4. Gli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater contengono le informazioni relative alla elezione, modifica o cessazione del domicilio digitale.

(114) Articolo inserito dall’art. 9, comma 2, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(115) Comma così modificato dall’art. 24, comma 1, lett. d), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Art. 7. Diritto a servizi on-line semplici e integrati (117) (116)
01. Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all’articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili. (118) (119)
1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, provvedono alla riorganizzazione e all’aggiornamento dei servizi resi, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze degli utenti e rendono disponibili on-line i propri servizi nel rispetto delle disposizioni del presente Codice e degli standard e dei livelli di qualità individuati e periodicamente aggiornati dall’AgID con proprie Linee guida tenuto anche conto dell’evoluzione tecnologica. (120)
[2. Gli standard e i livelli di qualità sono periodicamente aggiornati dall’AgID tenuto conto dell’evoluzione tecnologica e degli standard di mercato e resi noti attraverso pubblicazione in un’apposita area del sito web istituzionale della medesima Agenzia. (121) ]
3. Per i servizi in rete, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, del servizio reso all’utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo.
4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, gli utenti, fermo restando il diritto di rivolgersi al difensore civico digitale di cui all’articolo 17, possono agire in giudizio, anche nei termini e con le modalità stabilite nel decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198. (122)

(116) Articolo modificato dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e, successivamente, così sostituito dall’art. 8, comma 1, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(117) Rubrica così sostituita dall’art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(118) Comma premesso dall’art. 10, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(119) Sui termini per il riconoscimento del diritto previsto dal presente comma vedi l’art. 65, comma 6, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(120) Comma così modificato dall’art. 10, comma 1, lett. c), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(121) Comma abrogato dall’art. 10, comma 1, lett. d), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(122) Comma così modificato dall’art. 10, comma 1, lett. e), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

Art. 8. Alfabetizzazione informatica dei cittadini (123)
1. Lo Stato e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, promuovono iniziative volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini con particolare riguardo ai minori e alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire lo sviluppo di competenze di informatica giuridica e l’utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni con azioni specifiche e concrete, avvalendosi di un insieme di mezzi diversi fra i quali il servizio radiotelevisivo. (124)

(123) A norma dell’art. 61, comma 2, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, nel presente provvedimento la parola «cittadino», ovunque ricorrente, si intende come «persona fisica».
(124) Comma così sostituito dall’art. 9, comma 1, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.

Art. 8-bis. Connettività alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici (125)
1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, favoriscono, in linea con gli obiettivi dell’Agenda digitale europea, la disponibilità di connettività alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico, anche prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli stessi uffici sia messa a disposizione degli utenti nel rispetto degli standard di sicurezza fissati dall’AgID. (126)
2. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, mettono a disposizione degli utenti connettività a banda larga per l’accesso alla rete Internet nei limiti della banda disponibile e con le modalità determinate dall’AgID. (127)

(125) Articolo inserito dall’art. 9, comma 2, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(126) Comma così modificato dall’art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(127) Vedi, anche, l’art. 62, comma 3, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

Art. 9. Partecipazione democratica elettronica
1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini (129), anche residenti all’estero, al processo democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili e migliorare la qualità dei propri atti, anche attraverso l’utilizzo, ove previsto e nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare. (128)

(128) Comma così modificato dall’art. 7, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e, successivamente, dall’art. 10, comma 1, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(129) A norma dell’art. 61, comma 2, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, nel presente provvedimento la parola «cittadino», ovunque ricorrente, si intende come «persona fisica».

Art. 10. Sportello unico per le attività produttive (131) (134)
[1. Lo sportello unico per le attività produttive di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, eroga i propri servizi verso l’utenza in via telematica. (132)
2. Gli sportelli unici consentono l’invio di istanze, dichiarazioni, documenti e ogni altro atto trasmesso dall’utente in via telematica e sono integrati con i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. (133)
3. Al fine di promuovere la massima efficacia ed efficienza dello sportello unico, anche attraverso l’adozione di modalità omogenee di relazione con gli utenti nell’intero territorio nazionale, lo Stato, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua uno o più modelli tecnico-organizzativi di riferimento, tenendo presenti le migliori esperienze realizzate che garantiscano l’interoperabilità delle soluzioni individuate. (133)
4. Lo Stato realizza, nell’ambito di quanto previsto dal sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto, un sistema informatizzato per le imprese relativo ai procedimenti di competenza delle amministrazioni centrali anche ai fini di quanto previsto all’articolo 11. (130) ]

(130) Comma così modificato dall’art. 4, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(131) Rubrica così sostituita dall’art. 8, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(132) Comma così sostituito dall’art. 8, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(133) Comma abrogato dall’art. 8, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(134) Articolo abrogato dall’art. 64, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.

Art. 11. Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese (135) (136)
[1. Presso il Ministero delle attività produttive, che si avvale a questo scopo del sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è istituito il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di seguito denominato «Registro», il quale contiene l’elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l’avvio e l’esercizio delle attività di impresa, nonché i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici di cui all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionale con apposite sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa modulistica.
2. È fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonché ai concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di servizi pubblici, di trasmettere in via informatica al Ministero delle attività produttive l’elenco degli adempimenti amministrativi necessari per l’avvio e l’esercizio dell’attività di impresa.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalità di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, nonché di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.
4. Il Registro è pubblicato su uno o più siti telematici, individuati con decreto del Ministro delle attività produttive.
5. Del Registro possono avvalersi le autonomie locali, qualora non provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.
6. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229. ]

(135) Articolo abrogato dall’art. 64, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(136) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 3 aprile 2006, n. 200.

Sezione III
Organizzazione delle pubbliche amministrazioni
Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali

Art. 12. Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa
1. Le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l’effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui all’articolo 14-bis, comma 2, lettera b). (139)
1-bis. Gli organi di Governo nell’esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell’emanazione delle direttive generali per l’attività amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dettano disposizioni per l’attuazione delle disposizioni del presente Codice (143). (140) (142)
1-ter. I dirigenti rispondono dell’osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente Codice (143) ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L’attuazione delle disposizioni del presente Codice (143) è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti. (137)
2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, garantendo l’interoperabilità dei sistemi e l’integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle Linee guida (147). (144)
3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l’uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici, ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni, da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi. (141)
3-bis. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, favoriscono l’uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell’utilizzo. In caso di uso di dispositivi elettronici personali, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, adottano ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione delle informazioni e dei dati, tenendo conto delle migliori pratiche e degli standard nazionali, europei e internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione sull’uso sicuro dei dispositivi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando, tra l’altro l’uso di webcam e microfoni, previa informazione alle organizzazioni sindacali. (145)
3-ter. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), acquistano beni e progettano e sviluppano i sistemi informativi e i servizi informatici con modalità idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto della legge 20 maggio 1970, n. 300, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e della legge 22 maggio 2017, n. 81, assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione sull’uso sicuro degli strumenti impiegati, con particolare riguardo a quelli erogati tramite fornitori di servizi in cloud, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando anche la tipologia di attività che possono essere svolte, previa informazione alle organizzazioni sindacali. (148)
[4. Lo Stato promuove la realizzazione e l’utilizzo di reti telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni ed i privati. (146) ]
[5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l’accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l’interoperabilità dei sistemi e l’integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71. (146) ]
[5-bis. Le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i processi di informatizzazione in atto, ivi compresi quelli riguardanti l’erogazione attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione in via telematica di servizi a cittadini ed imprese anche con l’intervento di privati. (138) (146) ]

(137) Comma inserito dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e, successivamente, così modificato dall’art. 9, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(138) Comma aggiunto dall’art. 5, comma 2, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e, successivamente, così modificato dall’art. 9, comma 1, lett. e), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235; per l’applicazione di tale ultima disposizione, vedi, anche, l’art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010.
(139) Comma così modificato dall’art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, dall’art. 9, comma 6, lett. a), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e, successivamente, dall’art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(140) Comma inserito dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e, successivamente, così sostituito dall’art. 9, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(141) Comma così modificato dall’art. 9, comma 1, lett. d), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235; per l’applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l’art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010.
(142) Per i limiti di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l’art. 2, comma 1, lett. a), D.P.C.M. 2 marzo 2011 e, successivamente, l’art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), D.P.C.M. 25 maggio 2011.
(143) Nel presente provvedimento le parole: «presente decreto», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «presente Codice», ai sensi di quanto disposto dall’art. 61, comma 2, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto previsto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(144) Comma così sostituito dall’art. 11, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’art. 11, comma 2, del suddetto D.Lgs. n. 179/2016.
(145) Comma inserito dall’art. 11, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 31, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
(146) Comma abrogato dall’art. 11, comma 1, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(147) Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 14, comma 1, 20, comma 3, e 76 le parole «regole tecniche di cui all’articolo 71», «regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite dall’articolo 71» e «regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 71» ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Linee guida» ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(148) Comma inserito dall’art. 31, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Art. 13. Formazione informatica dei dipendenti pubblici
1. Le pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, attuano politiche di reclutamento e formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché dei temi relativi all’accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. (149)
1-bis. Le politiche di formazione di cui al comma 1 sono altresì volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali dei dirigenti, per la transizione alla modalità operativa digitale. (150)

(149) Comma così modificato dall’art. 9, comma 6, lett. b), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e, successivamente, dall’art. 12, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(150) Comma aggiunto dall’art. 12, comma 1, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.

Art. 13-bis. Codice di condotta tecnologica ed esperti (151)
1. Al fine di favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione e garantire il necessario coordinamento sul piano tecnico delle varie iniziative di innovazione tecnologica, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), nell’ambito delle risorse disponibili, progettano, realizzano e sviluppano i propri sistemi informatici e servizi digitali, in coerenza con gli obiettivi dell’agenda digitale italiana ed europea e nel rispetto del codice di condotta tecnologica adottato dal Capo dipartimento della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, sentita l’AgID e il nucleo per la sicurezza cibernetica di cui all’articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione.
2. Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalità di progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto del principio di non discriminazione, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone e della disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica.
3. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), che avviano progetti di sviluppo dei servizi digitali sono tenuti a rispettare il codice di condotta tecnologica e possono avvalersi, singolarmente o in forma associata, di uno o più esperti in possesso di comprovata esperienza e qualificazione professionale nello sviluppo e nella gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e progetti di trasformazione digitale, nel limite delle risorse progettuali disponibili a legislazione vigente per lo scopo. Il codice di condotta tecnologica indica anche le principali attività, ivi compresa la formazione del personale, che gli esperti svolgono in collaborazione con il responsabile per la transizione digitale dell’amministrazione pubblica interessata, nonché il limite massimo di durata dell’incarico, i requisiti di esperienza e qualificazione professionale e il trattamento economico massimo da riconoscere agli esperti.
4. Nella realizzazione e nello sviluppo dei sistemi informativi, è sempre assicurata l’integrazione con le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis, nonché la possibilità di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull’uso sicuro dei suddetti sistemi informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando anche la tipologia di attività che possono essere svolte.
5. L’AgID verifica il rispetto del codice di condotta tecnologica da parte dei soggetti interessati e può diffidare i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal codice. La progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e sistemi informatici in violazione del codice di condotta tecnologica costituiscono mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comportano la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell’ambito delle medesime strutture.

(151) Articolo inserito dall’art. 32, comma 1, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Art. 14. Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali
1. In attuazione del disposto dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l’interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.
2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare gli obiettivi dell’Agenda digitale europea e nazionale e realizzare un processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa coordinato e condiviso e per l’individuazione delle Linee guida (154). La Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi dell’AgID, assicura il coordinamento informatico dell’amministrazione statale, regionale e locale, con la finalità di progettare e monitorare l’evoluzione strategica del sistema informativo della pubblica amministrazione, favorendo l’adozione di infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti dalle amministrazioni e migliorino i servizi erogati assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull’uso sicuro dei suddetti sistemi informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida che disciplinano anche la tipologia di attività che possono essere svolte. (158)
2-bis. Le regioni promuovono sul territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie locali. (153)
2-ter. Le regioni e gli enti locali digitalizzano la loro azione amministrativa e implementano l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese (155), secondo le modalità di cui al comma 2. (156)
[3. Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2, istituisce organismi di cooperazione con le regioni e le autonomie locali, promuove intese ed accordi tematici e territoriali, favorisce la collaborazione interregionale, incentiva la realizzazione di progetti a livello locale, in particolare mediante il trasferimento delle soluzioni tecniche ed organizzative, previene il divario tecnologico tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione territoriale. (157) ]
[3-bis. Ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso la Conferenza unificata, previa delibera della medesima che ne definisce la composizione e le specifiche competenze, una Commissione permanente per l’innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali con funzioni istruttorie e consultive. (152) (157) ]

(152) Comma aggiunto dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(153) Comma inserito dall’art. 10, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(154) Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 14, comma 1, 20, comma 3, e 76 le parole «regole tecniche di cui all’articolo 71», «regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite dall’articolo 71» e «regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 71» ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Linee guida» ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(155) A norma dell’art. 61, comma 2, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, nel presente provvedimento l’espressione «cittadini e imprese», ovunque ricorrente, si intende come «soggetti giuridici».
(156) Comma inserito dall’art. 10, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e, successivamente, così modificato dall’art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(157) Comma abrogato dall’art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(158) Comma modificato dall’art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 13, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e dall’art. 31, comma 1, lett. b), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Art. 14-bis. Agenzia per l’Italia digitale (159)
1. L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l’Agenda digitale europea. AgID, in particolare, promuove l’innovazione digitale nel Paese e l’utilizzo delle tecnologie digitali nell’organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia. Essa presta la propria collaborazione alle istituzioni dell’Unione europea e svolge i compiti necessari per l’adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza.
2. AgID svolge le funzioni di:
a) emanazione di Linee guida contenenti regole, standard e guide tecniche, nonché di indirizzo, vigilanza e controllo sull’attuazione e sul rispetto delle norme di cui al presente Codice, anche attraverso l’adozione di atti amministrativi generali, in materia di agenda digitale, digitalizzazione della pubblica amministrazione, sicurezza informatica, interoperabilità e cooperazione applicativa tra sistemi informatici pubblici e quelli dell’Unione europea; (160)
b) programmazione e coordinamento delle attività delle amministrazioni per l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, mediante la redazione e la successiva verifica dell’attuazione del Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione contenente la fissazione degli obiettivi e l’individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche. Il predetto Piano è elaborato dall’AgID, anche sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, ed è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato entro il 30 settembre di ogni anno; (161)
c) monitoraggio delle attività svolte dalle amministrazioni, ivi inclusi gli investimenti effettuati ai sensi dell’articolo 1, comma 492, lettera a-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in relazione alla loro coerenza con il Piano triennale di cui alla lettera b) e verifica dei risultati conseguiti dalle singole amministrazioni con particolare riferimento ai costi e benefici dei sistemi informatici secondo le modalità fissate dalla stessa Agenzia; (162)
d) predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione, anche realizzando e gestendo direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di innovazione ad essa assegnati nonché svolgendo attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale;
e) promozione della cultura digitale e della ricerca anche tramite comunità digitali regionali;
f) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti e accordi quadro da parte delle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l’acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere è reso tenendo conto dei principi di efficacia, economicità, ottimizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni e favorendo l’adozione di infrastrutture condivise e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e il miglioramento dei servizi erogati, nonché in coerenza con i principi, i criteri e le indicazioni contenuti nei piani triennali approvati. Il parere è reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano gli articoli 16 e 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell’Autorità nazionale anticorruzione è trasmessa dall’AgID a detta Autorità;
g) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e vincolanti, sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite, ai sensi dell’articolo 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da Consip e dai soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, concernenti l’acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere strategico nel piano triennale. Il parere è reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta e si applica l’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai fini della presente lettera per elementi essenziali si intendono l’oggetto della fornitura o del servizio, il valore economico del contratto, la tipologia di procedura che si intende adottare, il criterio di aggiudicazione e relativa ponderazione, le principali clausole che caratterizzano le prestazioni contrattuali. Si applica quanto previsto nei periodi da 2 a 5 della lettera f); (163)
h) definizione di criteri e modalità per il monitoraggio sull’esecuzione dei contratti da parte dell’amministrazione interessata; (165)
i) vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi dell’articolo 17 del regolamento UE 910/2014 in qualità di organismo a tal fine designato, sui gestori di posta elettronica certificata, sui soggetti di cui all’articolo 34, comma 1-bis, lettera b), nonché sui soggetti, pubblici e privati, che partecipano a SPID di cui all’articolo 64; nell’esercizio di tale funzione l’Agenzia può irrogare per le violazioni accertate a carico dei soggetti vigilati le sanzioni amministrative di cui all’articolo 32-bis in relazione alla gravità della violazione accertata e all’entità del danno provocato all’utenza; (164)
l) ogni altra funzione attribuitale da specifiche disposizioni di legge e dallo Statuto.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, AgID svolge ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti già attribuita a DigitPA, all’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione. (166)

(159) Articolo inserito dall’art. 13, comma 2, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(160) Lettera così modificata dall’art. 14, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(161) Lettera così modificata dall’art. 14, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(162) Lettera così modificata dall’art. 14, comma 1, lett. c), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(163) Lettera così modificata dall’art. 14, comma 1, lett. d), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(164) Lettera così modificata dall’art. 14, comma 1, lett. e), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e, successivamente, dall’art. 25, comma 1, lett. a), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120; per l’applicabilità di tale ultima disposizione vedi ll’art.25, comma 2, del medesimo D.L. n. 76/2020.
(165) Lettera così modificata dall’art. 31, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
(166) Comma così modificato dall’art. 31, comma 1, lett. c), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Art. 15. Digitalizzazione e riorganizzazione
1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.
2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese (171), assicurando che l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle Linee guida (172).
2-bis. Le pubbliche amministrazioni nella valutazione dei progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica tengono conto degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al comma 2, nonché dei costi e delle economie che ne derivano. (167)
2-ter. Le pubbliche amministrazioni, quantificano annualmente, ai sensi dell’articolo 27, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Tali risparmi sono utilizzati, per due terzi secondo quanto previsto dall’articolo 27, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e in misura pari ad un terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione. (167) (168)
2-quater. AgID individua, nell’ambito delle Linee guida, criteri e modalità di attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, prevedendo che ogni pubblica amministrazione dia conto annualmente delle attività previste dai predetti commi nella relazione sulla gestione di cui all’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (173)
3. La digitalizzazione dell’azione amministrativa è attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalità idonee a garantire la partecipazione dell’Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri dell’Unione europea. (174)
[3-bis. Le funzioni legate alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, di seguito denominate «funzioni ICT», nei comuni sono obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma associata, secondo le forme previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole e il comune di Campione d’Italia. (170) (169) ]
[3-ter. Le funzioni ICT di cui al comma 3-bis comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l’approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell’informatica. (170) (169) ]
[3-quater. La medesima funzione ICT non può essere svolta da più di una forma associativa. (170) (169) ]
[3-quinquies. Il limite demografico minimo che l’insieme dei comuni, che sono tenuti ad esercitare le funzioni ICT in forma associata, deve raggiungere è fissato in 30.000 abitanti, salvo quanto disposto dal comma 3-sexies. (170) (169) ]
[3-sexies. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, la regione individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell’ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore ai 5.000 abitanti, delle funzioni di cui al comma 3-ter, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 3-bis del presente articolo. (170) (169) ]
[3-septies. A partire dalla data fissata dal decreto di cui al comma 3-octies, i comuni non possono singolarmente assumere obbligazioni inerenti alle funzioni e ai servizi di cui ai commi 3-bis e 3-ter. Per tale scopo, all’interno della gestione associata, i comuni individuano un’unica stazione appaltante. (170) (169) ]
[3-octies. Le funzioni di cui al comma 3-bis e i relativi tempi di attuazione sono definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. (170) (169) ]

(167) Comma inserito dall’art. 11, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(168) Per i limiti di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l’art. 2, comma 1, D.P.C.M. 9 febbraio 2011, l’art. 2, comma 1, lett. b), D.P.C.M. 2 marzo 2011 e, successivamente, l’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), D.P.C.M. 25 maggio 2011.
(169) Comma abrogato dall’art. 19, comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.
(170) Comma aggiunto dall’art. 47-ter, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
(171) A norma dell’art. 61, comma 2, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, nel presente provvedimento l’espressione «cittadini e imprese», ovunque ricorrente, si intende come «soggetti giuridici».
(172) Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 14, comma 1, 20, comma 3, e 76 le parole «regole tecniche di cui all’articolo 71», «regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite dall’articolo 71» e «regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 71» ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Linee guida» ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(173) Comma inserito dall’art. 15, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(174) Con Decreto 17 giugno 2008 sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati ai fini della cooperazione applicativa con i servizi di emergenza.

Art. 16. Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie
1. Per il perseguimento dei fini di cui al presente codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, nell’attività di coordinamento del processo di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi informativi:
a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell’innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali, e ne verifica l’attuazione;
b) approva il piano triennale di cui all’articolo 14-bis, comma 2, lettera b), e valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l’informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni centrali; (176)
c) promuove e sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale; (177)
d) promuove l’informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie;
e) stabilisce i criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonché della loro qualità e relativi aspetti organizzativi e della loro sicurezza (175).
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del presente codice.

(175) Lettera così modificata dall’art. 14, comma 1, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall’art. 16, comma 1, lett. c), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(176) Lettera così modificata dall’art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(177) Lettera così modificata dall’art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

Art. 17. Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale (191) (187)
1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione definite dal Governo in coerenza con le Linee guida (192). A tal fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità. Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a: (179)
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; (180)
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell’amministrazione; (181)
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 51, comma 1; (182) (186)
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell’accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;
e) analisi periodica della coerenza tra l’organizzazione dell’amministrazione e l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell’utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell’azione amministrativa; (188)
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell’amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; (183)
h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese (189) mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l’attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l’attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all’interno dell’amministrazione, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell’amministrazione e quello di cui all’articolo 64-bis; (184)
j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell’agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b) (193) .
1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonché i Corpi di polizia hanno facoltà di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli già previsti nei rispettivi assetti organizzativi. (178)
1-ter. Il responsabile dell’ufficio di cui al comma 1 è dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalità digitale direttamente all’organo di vertice politico. (185)
1-quater. È istituito presso l’AgID l’ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell’AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un’apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione. Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (196)
1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal presente Codice. (190)
1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l’ufficio per il digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile dell’ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello amministrativo dell’ente. (194)
1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma anche in forma associata. (195)

(178) Comma aggiunto dall’art. 7, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e, successivamente, così sostituito dall’art. 12, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235; per l’applicazione di tale ultima disposizione vedi l’art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010.
(179) Alinea sostituito dall’art. 12, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010. Successivamente, il presente alinea è stato sostituito dall’art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Infine, il presente alinea è stato così modificato dall’art. 17, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(180) Lettera così modificata dall’art. 12, comma 1, lett. b) n. 1), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010.
(181) Lettera così modificata dall’art. 12, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010.
(182) Lettera così sostituita dall’art. 12, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010.
(183) Lettera così modificata dall’art. 12, comma 1, lett. b), n. 4), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010.
(184) Lettera modificata dall’art. 12, comma 1, lett. b), n. 5), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010. Successivamente la presente lettera è stata modificata dall’art. 15, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Infine, la presente lettera è stata così modificata dall’art. 17, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(185) Comma aggiunto dall’art. 12, comma 1, lett. d), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall’art. 15, comma 1, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(186) Per i limiti di applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, relativamente all’Agenzia delle entrate, vedi l’art. 2, comma 1, lett. c), D.P.C.M. 2 marzo 2011.
(187) Per i limiti di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, relativamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, vedi l’art. 2, comma 1, D.P.C.M. 9 febbraio 2011 e, successivamente, l’art. 2, comma 1, lett. a), n. 3), D.P.C.M. 25 maggio 2011.
(188) Lettera così modificata dall’art. 15, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(189) A norma dell’art. 61, comma 2, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, nel presente provvedimento l’espressione «cittadini e imprese», ovunque ricorrente, si intende come «soggetti giuridici».
(190) Comma aggiunto dall’art. 15, comma 1, lett. e), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 17, comma 1, lett. c), nn. 1) e 2), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(191) Rubrica così sostituita dall’art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(192) Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 14, comma 1, 20, comma 3, e 76 le parole «regole tecniche di cui all’articolo 71», «regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite dall’articolo 71» e «regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 71» ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Linee guida» ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(193) Lettera aggiunta dall’art. 17, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(194) Comma aggiunto dall’art. 15, comma 1, lett. e), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 17, comma 1, lett. d), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(195) Comma aggiunto dall’art. 17, comma 1, lett. e), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(196) Comma aggiunto dall’art. 15, comma 1, lett. e), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 17, comma 1, lett. c), nn. 1) e 2), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e dall’art. 31, comma 1, lett. d), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Art. 18. Piattaforma nazionale per la governance della trasformazione digitale (197)
1. È realizzata presso l’AgID una piattaforma per la consultazione pubblica e il confronto tra i portatori di interesse in relazione ai provvedimenti connessi all’attuazione dell’agenda digitale.
2. AgID identifica le caratteristiche tecnico-funzionali della piattaforma in maniera tale da garantire che la stessa sia accessibile ai portatori di interessi pubblici e privati e che sia idonea a raccogliere suggerimenti e proposte emendative in maniera trasparente, qualificata ed efficace.
3. Il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui all’articolo 14-bis è pubblicato sulla piattaforma e aggiornato di anno in anno.
4. Tutti i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), possono pubblicare sulla piattaforma i provvedimenti che intendono adottare o, qualora si tratti di provvedimenti soggetti a modifiche e aggiornamenti periodici, già adottati, aventi ad oggetto l’attuazione dell’agenda digitale.
5. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), tengono conto di suggerimenti e proposte emendative raccolte attraverso la piattaforma.

(197) Articolo modificato dall’art. 57, comma 18, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e dall’art. 16, comma 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 18, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

Art. 19. Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego (198)
[1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, una banca dati contenente la normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, cura l’aggiornamento periodico della banca dati di cui al comma 1, tenendo conto delle innovazioni normative e della contrattazione collettiva successivamente intervenuta, e assicurando agli utenti la consultazione gratuita.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229. ]

(198) Articolo abrogato dall’art. 64, comma 1, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.

Capo II
DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI (199)
Sezione I
Documento informatico

Art. 20. Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici (207) (214)
[1. Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all’articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice. (200) (208) ]
1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore. In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida. (201)
1-ter. L’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria. (209)
1-quater. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico. (209)
[2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71, che garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell’articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile. (206) (202) ]
3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica, sono stabilite con le Linee guida. (203) (211) (212)
4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l’integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico. (213)
5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.
5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle Linee guida (210). (204) (205) (212)

(199) Rubrica così sostituita dall’art. 19, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. L’originaria rubrica: «Documento informatico e firme elettroniche; pagamenti, libri e scritture» era stata modificata dal combinato disposto degli artt. 17, comma 1 e 26, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 in «Documento informatico e firme elettroniche; trasferimenti di fondi, libri e scritture».
(200) Comma così modificato dall’art. 8, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e, successivamente, dall’art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(201) Comma inserito dall’art. 8, comma 2, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e sostituito dall’art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall’art. 17, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 20, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(202) Comma abrogato dall’art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(203) Comma modificato dall’art. 8, comma 4, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, sostituito dall’art. 13, comma 1, lett. d), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e modificato dall’art. 17, comma 1, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(204) Comma aggiunto dall’art. 13, comma 1, lett. e), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(205) Per le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l’art. 3, comma 1, D.P.C.M. 2 marzo 2011 e l’art. 3, comma 1, D.P.C.M. 25 maggio 2011.
(206) Comma sostituito dall’art. 8, comma 3, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(207) Rubrica così sostituita dall’art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(208) Comma abrogato dall’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(209) Comma inserito dall’art. 20, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(210) Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 14, comma 1, 20, comma 3, e 76 le parole «regole tecniche di cui all’articolo 71», «regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite dall’articolo 71» e «regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 71» ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Linee guida» ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(211) Vedi, anche, il D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e il D.P.C.M. 13 novembre 2014.
(212) Per le regole tecniche in materia di sistema di conservazione previste dal presente comma, vedi il D.P.C.M. 3 dicembre 2013.
(213) Vedi, anche, il D.P.C.M. 13 novembre 2014.
(214) Per l’emanazione delle Linee guida per la sottoscrizione elettronica di documenti ai sensi del presente articolo, vedi la Determinazione 23 marzo 2020, n. 157/2020.

Art. 21. Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (217)
[1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. (215) (222) ]
[2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 20, comma 3, ha altresì l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile. L’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico. (216) (222) ]
2-bis. Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all’articolo 1350, numero 13), del codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ovvero sono formati con le ulteriori modalità di cui all’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. (218)
2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidefacenti, l’interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l’atto, in presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti. (220)
[3. L’apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate. (221) ]
[4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro;
b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali. (221)
]
5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie. (219)

(215) Comma così modificato dall’art. 9, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e, successivamente, dall’art. 18, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(216) Comma modificato dall’art. 9, comma 2, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, sostituito dall’art. 14, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, che ha sostituito l’originario comma 2 con gli attuali commi 2 e 2-bis e modificato dall’art. 9, comma 1, lett. 0a), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall’art. 18, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(217) Rubrica sostituita dall’art. 14, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Successivamente, la presente rubrica è stata così sostituita dall’art. 21, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(218) Comma inserito dall’art. 14, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, che ha sostituito l’originario comma 2 con gli attuali commi 2 e 2-bis e, successivamente, modificato dall’art. 9, comma 1, lett. 0b), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, e dall’art. 18, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’art. 21, comma 1, lett. c), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(219) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 17 giugno 2014.
(220) Comma inserito dall’art. 18, comma 1, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(221) Comma abrogato dall’art. 18, comma 1, lett. e), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(222) Comma abrogato dall’art. 21, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

Art. 22. Copie informatiche di documenti analogici (223)
1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell’originale. (226)
1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della copia. (227)
2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida (228). (229) (233)
3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida (228) hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta. (233)
4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5. (230)
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l’obbligo della conservazione dell’originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all’originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico. (231) (232)
[6. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5 per tutti i documenti analogici originali unici permane l’obbligo della conservazione dell’originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all’originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico. (224) (225) ]

(223) Articolo modificato dall’art. 10, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e, successivamente, così sostituito dall’art. 15, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(224) Per la cessazione dell’obbligo previsto dal presente comma vedi l’art. 1, comma 4, D.P.C.M. 21 marzo 2013.
(225) Comma abrogato dall’art. 19, comma 1, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(226) Comma così modificato dall’art. 22, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(227) Comma inserito dall’art. 22, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(228) Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 14, comma 1, 20, comma 3, e 76 le parole «regole tecniche di cui all’articolo 71», «regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite dall’articolo 71» e «regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 71» ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Linee guida» ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(229) Comma così modificato dall’art. 22, comma 1, lett. c), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(230) Comma così modificato dall’art. 22, comma 1, lett. d), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(231) Vedi, anche, l’art. 57, comma 7, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(232) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 21 marzo 2013.
(233) Vedi, anche, il D.P.C.M. 13 novembre 2014.

Art. 23. Copie analogiche di documenti informatici (234) (237)
1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l’obbligo di conservazione dell’originale informatico.
2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le Linee guida (236), tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I soggetti che procedono all’apposizione del contrassegno rendono disponibili gratuitamente sul proprio sito Internet istituzionale idonee soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo. (235)

(234) Articolo modificato dall’art. 11, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, dall’art. 16, comma 12, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 e, successivamente, così sostituito dall’art. 16, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(235) Comma aggiunto dall’art. 20, comma 1, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016 e, successivamente, così modificato dall’art. 23, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(236) Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 14, comma 1, 20, comma 3, e 76 le parole «regole tecniche di cui all’articolo 71», «regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite dall’articolo 71» e «regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 71» ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Linee guida» ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(237) Vedi, anche, il D.P.C.M. 13 novembre 2014.

Art. 23-bis. Duplicati e copie informatiche di documenti informatici (238)
1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida (239). (240)
2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti Linee guida (239), hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico. (240)

(238) Articolo inserito dall’art. 16, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(239) Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 14, comma 1, 20, comma 3, e 76 le parole «regole tecniche di cui all’articolo 71», «regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite dall’articolo 71» e «regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 71» ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Linee guida» ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(240) Vedi, anche, il D.P.C.M. 13 novembre 2014.

Art. 23-ter. Documenti amministrativi informatici (241)
1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
1-bis. La copia su supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su supporto analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell’originale e della copia. (246)
[2. I documenti costituenti atti amministrativi con rilevanza interna al procedimento amministrativo sottoscritti con firma elettronica avanzata hanno l’efficacia prevista dall’art. 2702 del codice civile. (244) ]

3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all’originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell’ambito dell’ordinamento proprio dell’amministrazione di appartenenza, mediante l’utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle Linee guida (247); in tale caso l’obbligo di conservazione dell’originale del documento è soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico.
4. In materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, le Linee guida sono definite anche sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. (245)
[5. Sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale, tramite il quale è possibile ottenere il documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità. (243) (244) ]
5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. (242)
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21, 22, 23 e 23-bis.

(241) Articolo inserito dall’art. 16, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(242) Comma inserito dall’art. 9, comma 6, lett. c), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
(243) Comma così sostituito dall’art. 9, comma 1, lett. 0c), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
(244) Comma abrogato dall’art. 21, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(245) Comma sostituito dall’art. 21, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 24, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(246) Comma inserito dall’art. 24, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(247) Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 14, comma 1, 20, comma 3, e 76 le parole «regole tecniche di cui all’articolo 71», «regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite dall’articolo 71» e «regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 71» ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Linee guida» ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

Art. 23-quater. Riproduzioni informatiche (248)
1. All’articolo 2712 del codice civile dopo le parole: «riproduzioni fotografiche» è inserita la seguente: «, informatiche».

(248) Articolo inserito dall’art. 16, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

Sezione II
Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari (249)

Art. 24. Firma digitale
1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui è apposta o associata.
2. L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le Linee guida (252), la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare di firma digitale e del certificatore e gli eventuali limiti d’uso. Le linee guida definiscono altresì le modalità, anche temporali, di apposizione della firma. (250) (253)
4-bis. L’apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate. (251)
4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal regolamento eIDAS ed è qualificato in uno Stato membro
b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo regolamento;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali. (251)

(249) Rubrica così sostituita dall’art. 25, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Firme elettroniche e certificatori».
(250) Comma modificato dall’art. 22, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 26, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(251) Comma aggiunto dall’art. 22, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(252) Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 14, comma 1, 20, comma 3, e 76 le parole «regole tecniche di cui all’articolo 71», «regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite dall’articolo 71» e «regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 71» ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Linee guida» ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(253) Vedi, anche, il D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

Art. 25. Firma autenticata (254)
1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell’articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. (255)
2. L’autenticazione della firma elettronica, anche mediante l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell’eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico.
3. L’apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l’efficacia di cui all’articolo 24, comma 2.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell’originale, secondo le disposizioni dell’articolo 23. (256)

(254) Articolo così sostituito dall’art. 17, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(255) Comma così modificato dall’art. 23, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(256) Comma così modificato dall’art. 23, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.

Art. 26. Certificatori (258)
[1. L’attività dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione europea è libera e non necessita di autorizzazione preventiva. Detti certificatori o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all’amministrazione, qualora emettano certificati qualificati, devono possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all’articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. (257)
2. L’accertamento successivo dell’assenza o del venir meno dei requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione dell’attività intrapresa.
3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri dell’Unione europea non si applicano le norme del presente codice e le relative norme tecniche di cui all’articolo 71 e si applicano le rispettive norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE. ]

(257) Comma così modificato dall’art. 18, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(258) Articolo abrogato dall’art. 64, comma 1, lett. e), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.

Art. 27. Certificatori qualificati (260)
[1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati devono trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 26.
2. I certificatori di cui al comma 1, devono inoltre:
a) dimostrare l’affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere attività di certificazione;
b) utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell’esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle firme elettroniche e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate e che sia in grado di rispettare le norme del presente codice e le regole tecniche di cui all’articolo 71;
c) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e conformi a tecniche consolidate;
d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformità a criteri di sicurezza riconosciuti in ambito europeo e internazionale e certificati ai sensi dello schema nazionale di cui all’articolo 35, comma 5;
e) adottare adeguate misure contro la contraffazione dei certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l’integrità e la sicurezza nella generazione delle chiavi private nei casi in cui il certificatore generi tali chiavi.
3. I certificatori di cui al comma 1, devono comunicare, prima dell’inizio dell’attività, anche in via telematica, una dichiarazione di inizio di attività a DigitPA, attestante l’esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice. (259)
4. DigitPA procede, d’ufficio o su segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all’interessato, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall’amministrazione stessa. (259) ]

(259) Nel presente provvedimento la parola: «CNIPA» ovvero le parole: «Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione» sono state sostituite dalla parola: «DigitPA», ai sensi di quanto disposto dall’art. 57, comma 18, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(260) Articolo abrogato dall’art. 64, comma 1, lett. f), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.

Art. 28. Certificati di firma elettronica qualificata (266)
[1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni:
a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato è un certificato qualificato;
b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;
c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore che ha rilasciato il certificato e lo Stato nel quale è stabilito;
d) nome, cognome o uno pseudonimo chiaramente identificato come tale e codice fiscale del titolare del certificato;
e) dati per la verifica della firma, cioè i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in possesso del titolare;
f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità del certificato;
g) firma elettronica del certificatore che ha rilasciato il certificato, realizzata in conformità alle regole tecniche ed idonea a garantire l’integrità e la veridicità di tutte le informazioni contenute nel certificato medesimo. (261) (267)
]
2. In aggiunta alle informazioni previste nel Regolamento eIDAS nel certificato di firma elettronica qualificata può essere inserito il codice fiscale. Per i titolari residenti all’estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si può indicare il codice fiscale rilasciato dall’autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo univoco. (268)
3. Il certificato di firma elettronica qualificata può contenere, ove richiesto dal titolare di firma elettronica o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per il quale il certificato è richiesto: (262)
a) le qualifiche specifiche del titolare di firma elettronica, quali l’appartenenza ad ordini o collegi professionali, la qualifica di pubblico ufficiale, l’iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza; (263)
b) i limiti d’uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarità delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell’articolo 30, comma 3; (264)
c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili; (273)
c-bis) uno pseudonimo, qualificato come tale (269).
3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 sono riconoscibili da parte dei terzi e chiaramente evidenziati nel certificato. Le informazioni di cui al comma 3 possono anche essere contenute in un separato certificato elettronico e possono essere rese disponibili anche in rete. Con le Linee guida sono definite le modalità di attuazione del presente comma, anche in riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli ordini professionali. (265) (272)
4. Il titolare di firma elettronica, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi del comma 3, comunicano tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articolo. (270)
4-bis. Il certificatore ha l’obbligo di conservare le informazioni di cui ai commi 3 e 4 per almeno venti anni decorrenti dalla scadenza del certificato di firma. (271)

(261) Lettera così modificata dall’art. 12, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(262) Alinea modificato dall’art. 12, comma 2, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e dall’art. 24, comma 1, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente alinea è stato così modificato dall’art. 27, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(263) Lettera così modificata dall’art. 12, comma 3, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e, successivamente, dall’art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(264) Lettera così sostituita dall’art. 12, comma 4, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(265) Comma inserito dall’art. 19, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e, successivamente, così modificato dall’art. 27, comma 1, lett. c), nn. 1), 2) e 3), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(266) Rubrica così sostituita dall’art. 24, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(267) Comma abrogato dall’art. 24, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(268) Comma sostituito dall’art. 24, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 27, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(269) Lettera aggiunta dall’art. 27, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(270) Comma così modificato dall’art. 27, comma 1, lett. d), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(271) Comma aggiunto dall’art. 27, comma 1, lett. e), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(272) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.P.C.M. 6 settembre 2012.
(273) Vedi, anche, il D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

Art. 29. Qualificazione dei fornitori di servizi (276)
1. I soggetti che intendono fornire servizi fiduciari qualificati o svolgere l’attività di gestore di posta elettronica certificata presentano all’AgID domanda di qualificazione, secondo le modalità fissate dalle Linee guida. (277)
2. Ai fini della qualificazione, i soggetti di cui al comma 1 devono possedere i requisiti di cui all’articolo 24 del Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014, disporre di requisiti di onorabilità, affidabilità, tecnologici e organizzativi compatibili con la disciplina europea, nonché di garanzie assicurative adeguate rispetto all’attività svolta. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita l’AgID, nel rispetto della disciplina europea, sono definiti i predetti requisiti in relazione alla specifica attività che i soggetti di cui al comma 1 intendono svolgere. Il predetto decreto determina altresì i criteri per la fissazione delle tariffe dovute all’AgID per lo svolgimento delle predette attività, nonché i requisiti e le condizioni per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 da parte di amministrazioni pubbliche. (278) (284)
[3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 44-bis, comma 3, del presente decreto e dall’articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, il richiedente deve inoltre possedere i requisiti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da fissare in base ai seguenti criteri:
a) per quanto riguarda il capitale sociale, graduazione entro il limite massimo di cinque milioni di euro, in proporzione al livello di servizio offerto;
b) per quanto riguarda le garanzie assicurative, graduazione in modo da assicurarne l’adeguatezza in proporzione al livello di servizio offerto. (279) (283)
]
4. La domanda di qualificazione si considera accolta qualora non venga comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. (280)
5. Il termine di cui al comma 4, può essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità di AgID (275) o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
6. A seguito dell’accoglimento della domanda, AgID (275) dispone l’iscrizione del richiedente in un apposito elenco di fiducia pubblico, tenuto da AgID (275) stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell’applicazione della disciplina in questione. (281)
[7. Il certificatore accreditato può qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni. (282) ]
[8. Il valore giuridico delle firme elettroniche qualificate e delle firme digitali basate su certificati qualificati rilasciati da certificatori accreditati in altri Stati membri dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE è equiparato a quello previsto per le firme elettroniche qualificate e per le firme digitali basate su certificati qualificati emessi dai certificatori accreditati ai sensi del presente articolo. (274) (282) ]
9. Alle attività previste dal presente articolo si fa fronte nell’ambito delle risorse di AgID (275), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(274) Comma così sostituito dall’art. 20, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(275) Nel presente provvedimento la parola: «CNIPA» ovvero le parole: «Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione» sono state sostituite dalla parola: «DigitPA», ai sensi di quanto disposto dall’art. 57, comma 18, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Successivamente la parola: «DigitPA», ovunque ricorrente, è stata sostituita dalla parola: «AgID», ai sensi di quanto disposto dall’art. 61, comma 2, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto previsto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(276) Rubrica sostituita dall’art. 25, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, la presente rubrica è stata così sostituita dall’art. 25, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 25, comma 2, del medesimo D.L. n. 76/2020.
(277) Comma modificato dall’art. 57, comma 18, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e sostituito dall’art. 25, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall’art. 28, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e così modificato dall’art. 25, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120; per l’applicabilità di tale ultima disposizione vedi l’art. 25, comma 2, del medesimo D.L. n. 76/2020.
(278) Comma sostituito dall’art. 25, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e dall’art. 25, comma 1, lett. b), n. 3), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120; per l’applicabilità di tale ultima disposizione vedi l’art. 25, comma 2, del medesimo D.L. n. 76/2020.
(279) Comma così sostituito dall’art. 25, comma 1, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. A norma dell’art. 61, comma 1, del citato D.Lgs. n. 179/2016, fino all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma come sopra modificato, restano efficaci le disposizioni del presente comma nella formulazione previgente all’entrata in vigore del suddetto D.Lgs. n. 179/2016.
(280) Comma così modificato dall’art. 25, comma 1, lett. e), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016, e dall’art. 25, comma 1, lett. b), n. 4), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120; per l’applicabilità di tale ultima disposizione vedi l’art. 25, comma 2, del medesimo D.L. n. 76/2020.
(281) Comma così modificato dall’art. 25, comma 1, lett. f), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(282) Comma abrogato dall’art. 25, comma 1, lett. g), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(283) Comma abrogato dall’art. 28, comma 1, lett. c), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217; A norma dell’art. 65, comma 8, del citato D.Lgs. n. 217/2017, fino all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 2 del presente articolo, restano efficaci le disposizioni del presente comma nella formulazione previgente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 179/2016.
(284) Vedi, anche, l’art. 65, comma 8, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

Art. 30. Responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell’identità digitale e dei conservatori (286)
1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati e i gestori di posta elettronica certificata, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 29, comma 6, nonché i gestori dell’identità digitale e i conservatori di documenti informatici, che cagionano danno ad altri nello svolgimento della loro attività, sono tenuti al risarcimento, se non provano di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. (287)
[2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato è responsabile, nei confronti dei terzi che facciano affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per effetto della mancata o non tempestiva registrazione della revoca o non tempestiva sospensione del certificato, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all’articolo 71, salvo che provi d’aver agito senza colpa. (288) ]

3. Il prestatore di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata non è responsabile dei danni derivanti dall’uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti eventualmente posti dallo stesso ai sensi dell’articolo 28, comma 3, a condizione che limiti d’uso e di valore siano chiaramente riconoscibili secondo quanto previsto dall’articolo 28, comma 3-bis. (285)

(285) Comma così modificato dall’art. 13, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e, successivamente, dall’art. 29, comma 1, lett. c), nn. 1) e 2), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(286) Rubrica sostituita dall’art. 26, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, la presente rubrica è stata così modificata dall’art. 29, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(287) Comma sostituito dall’art. 26, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 29, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e dall’art. 25, comma 1, lett. c), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120; per l’applicabilità di tale ultima disposizione vedi l’art. 25, comma 2, del medesimo D.L. n. 76/2020.
(288) Comma abrogato dall’art. 26, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.

Art. 31. Vigilanza sull’attività dei certificatori e dei gestori di posta elettronica certificata (289) (290)
[1. DigitPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull’attività dei certificatori qualificati e dei gestori di posta elettronica certificata. ]

(289) Articolo così sostituito dall’art. 21, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(290) Articolo abrogato dall’art. 64, comma 1, lett. g), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.

Art. 32. Obblighi del titolare di firma elettronica qualificata e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata (296)
1. Il titolare del certificato di firma è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l’utilizzo del dispositivo di firma da remoto, e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma. (291)
2. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno a terzi. (292)
3. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata che rilascia certificati qualificati deve comunque: (297)
a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa richiesta della certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi o nei casi stabiliti dalle Linee guida (303), nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni; (304)
c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell’istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o altri titoli relativi all’attività professionale o a cariche rivestite, previa verifica della documentazione presentata dal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi;
d) attenersi alle Linee guida (303);
e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d’uso delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione;
[f) non rendersi depositario di dati per la creazione della firma del titolare; (294)]
g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare di firma elettronica qualificata o del terzo dal quale derivino i poteri del titolare di firma elettronica qualificata medesimo, di perdita del possesso o della compromissione del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l’utilizzo del dispositivo di firma, di provvedimento dell’autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare di firma elettronica qualificata, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto dalle Linee guida (303); (298)
h) garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo nonché garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di firma emessi, sospesi e revocati;
i) assicurare la precisa determinazione della data e dell’ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;
j) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato qualificato dal momento della sua emissione almeno per venti anni anche al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari; (293)
k) non copiare, né conservare, le chiavi private di firma del soggetto cui il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata ha fornito il servizio di certificazione; (299)
l) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e condizioni relative all’uso del certificato, compresa ogni limitazione dell’uso, l’esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell’accordo tra il richiedente il servizio ed il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata; (299)
m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati con modalità tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l’autenticità delle informazioni sia verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che l’operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato;
m-bis) garantire il corretto funzionamento e la continuità del sistema e comunicare immediatamente a AgID (300) e agli utenti eventuali malfunzionamenti che determinano disservizio, sospensione o interruzione del servizio stesso. (295)
4. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata è responsabile dell’identificazione del soggetto che richiede il certificato qualificato di firma anche se tale attività è delegata a terzi. (301)
5. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata raccoglie i dati personali direttamente dalla persona cui si riferiscono o, previo suo esplicito consenso, tramite il terzo, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato, fornendo l’informativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l’espresso consenso della persona cui si riferiscono. (302)

(291) Comma così modificato dall’art. 14, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e, successivamente, dall’art. 27, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(292) Comma così modificato dall’art. 14, comma 2, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e, successivamente, dall’art. 27, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(293) Lettera così modificata dall’art. 14, comma 3, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(294) Lettera soppressa dall’art. 22, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(295) Lettera aggiunta dall’art. 22, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(296) Rubrica sostituita dall’art. 27, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, la presente rubrica è stata così modificata dall’art. 30, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(297) Alinea modificato dall’art. 27, comma 1, lett. c) e d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente alinea è stato così modificato dall’art. 30, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(298) Lettera modificata dall’art. 27, comma 1, lett. e), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall’art. 30, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(299) Lettera così modificata dall’art. 27, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(300) Nel presente provvedimento la parola: «DigitPA», ovunque ricorrente, è stata sostituita dalla parola: «AgID», ai sensi di quanto disposto dall’art. 61, comma 2, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto previsto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(301) Comma così modificato dall’art. 27, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(302) Comma così modificato dall’art. 27, comma 1, lett. c) e f), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(303) Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 14, comma 1, 20, comma 3, e 76 le parole «regole tecniche di cui all’articolo 71», «regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite dall’articolo 71» e «regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 71» ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Linee guida» ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(304) Vedi, anche, il D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

Art. 32-bis. Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica certificata, per i gestori dell’identità digitale e per i conservatori (306) (305) (312)
1. L’AgID può irrogare ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell’identità digitale e ai soggetti di cui all’articolo 34, comma 1-bis, lettera b), che abbiano violato gli obblighi del Regolamento eIDAS o del presente Codice relative alla prestazione dei predetti servizi, sanzioni amministrative in relazione alla gravità della violazione accertata e all’entità del danno provocato all’utenza, per importi da un minimo di euro 40.000,00 a un massimo di euro 400.000,00, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno. Le sanzioni per le violazioni commesse dai soggetti di cui all’articolo 34, comma 1-bis, lettera b), sono fissate nel minimo in euro 4.000,00 e nel massimo in euro 40.000,00. Le violazioni del presente Codice idonee a esporre a rischio i diritti e gli interessi di una pluralità di utenti o relative a significative carenze infrastrutturali o di processo del fornitore di servizio si considerano gravi. AgID, laddove accerti tali gravi violazioni, dispone altresì la cancellazione del fornitore del servizio dall’elenco dei soggetti qualificati e il divieto di accreditamento o qualificazione per un periodo fino ad un massimo di due anni. Le sanzioni vengono irrogate dal direttore generale dell’AgID, sentito il Comitato di indirizzo. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689. (307)
1-bis. L’AgID irroga la sanzione amministrativa di cui al comma 1 e diffida i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente. (308)
2. Fatti salvi i casi di forza maggiore o di caso fortuito, qualora si verifichi un malfunzionamento nei servizi forniti dai soggetti di cui al comma 1 che determini l’interruzione del servizio, ovvero in caso di mancata o intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a AgID o agli utenti, ai sensi dell’articolo 32, comma 3, lettera m-bis), AgID, ferma restando l’irrogazione delle sanzioni amministrative, diffida altresì i soggetti di cui al comma 1 a ripristinare la regolarità del servizio o ad effettuare le comunicazioni previste. Se l’interruzione del servizio ovvero la mancata o intempestiva comunicazione sono reiterati nel corso di un biennio, successivamente alla prima diffida si applica la sanzione della cancellazione dall’elenco pubblico. (311)
3. Nei casi di cui ai commi 1, 1-bis e 2 può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dei provvedimenti di diffida o di cancellazione secondo la legislazione vigente in materia di pubblicità legale. (309)
[4. Qualora un certificatore qualificato o un gestore di posta elettronica certificata non ottemperi, nei tempi previsti, a quanto prescritto da DigitPA nell’esercizio delle attività di vigilanza di cui all’articolo 31 si applica la disposizione di cui al comma 2. (310) ]

(305) Articolo inserito dall’art. 22, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(306) Rubrica così sostituita dall’art. 28, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(307) Comma sostituito dall’art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 31, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e dall’art. 25, comma 1, lett. d), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120; per l’applicabilità di tale ultima disposizione vedi l’art. 25, comma 2, del medesimo D.L. n. 76/2020.
(308) Comma inserito dall’art. 28, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 31, comma 1, lett. c), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(309) Comma così modificato dall’art. 28, comma 1, lett. e), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(310) Comma abrogato dall’art. 28, comma 1, lett. f), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(311) Comma modificato dagli artt. 28, comma 1, lett. d), e 61, comma 2, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 31, comma 1, lett. d), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(312) Le modalità per l’esercizio del potere sanzionatorio previsto dal presente articolo sono state adottate con Determinazione 5 giugno 2018, n. 191/2018.

Art. 33. Uso di pseudonimi (314)
[1. In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato è qualificato, il certificatore ha l’obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno venti anni decorrenti dall’emissione del certificato stesso. (313) ]

(313) Comma così modificato dall’art. 23, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(314) Articolo abrogato dall’art. 64, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

Art. 34. Norme particolari per le pubbliche amministrazioni (318)
1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:
a) possono svolgere direttamente l’attività di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l’obbligo di qualificarsi ai sensi dell’articolo 29; tale attività può essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonché di categorie di terzi, pubblici o privati; (315)
b) possono rivolgersi a prestatori di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata, secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici (319).
1-bis. Le pubbliche amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici:
a) all’interno della propria struttura organizzativa;
b) affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati che possiedono i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee guida di cui all’art. 71 relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici nonché in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da AgID, avuto riguardo all’esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione (322). (320)
[2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione può adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all’articolo 71. (316) (321) ]
[3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico ufficiale, l’appartenenza ad ordini o collegi professionali, l’iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate con decreti di cui all’articolo 71 di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri di volta in volta interessati, sulla base dei principi generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti. (317) ]
[4. Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di cui al comma 3, si applicano le norme tecniche vigenti in materia di firme digitali. (317) ]
[5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di idonee procedure informatiche e strumenti software per la verifica delle firme digitali secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all’articolo 71. (317) ]

(315) Lettera così modificata dall’art. 15, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e, successivamente, dall’art. 29, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(316) Comma così modificato dall’art. 15, comma 2, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(317) Comma abrogato dall’art. 29, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(318) Rubrica così sostituita dall’art. 29, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(319) Lettera così modificata dall’art. 32, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(320) Comma inserito dall’art. 32, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(321) Comma abrogato dall’art. 32, comma 1, lett. c), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(322) Lettera così modificata dall’art. 25, comma 1, lett. e), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 25, comma 2, del medesimo D.L. n. 76/2020.

Art. 35. Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata (326)
1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata:
a) sia riservata;
b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni;
c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall’uso da parte di terzi.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata o di un sigillo elettronico soddisfano i requisiti di cui all’Allegato II del Regolamento eIDAS. (327)
2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al comma 1 devono garantire l’integrità dei documenti informatici a cui la firma si riferisce. I documenti informatici devono essere presentati al titolare di firma elettronica, prima dell’apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguità, e si deve richiedere conferma della volontà di generare la firma secondo quanto previsto dalle Linee guida (328). (329) (331)
3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica. La firma con procedura automatica è valida se apposta previo consenso del titolare all’adozione della procedura medesima. (323)
4. I dispositivi sicuri di firma devono essere dotati di certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale di cui al comma 5. (323)
5. La conformità dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata o di un sigillo elettronico prescritti dall’Allegato II del regolamento eIDAS è accertata, in Italia, dall’Organismo di certificazione della sicurezza informatica in base allo schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell’informazione, fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attività produttive e dell’economia e delle finanze. L’attuazione dello schema nazionale non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Lo schema nazionale può prevedere altresì la valutazione e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto. La valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma è effettuata dall’Agenzia per l’Italia digitale in conformità ad apposite linee guida da questa emanate, acquisito il parere obbligatorio dell’Organismo di certificazione della sicurezza informatica. (324) (330)
6. La conformità di cui al comma 5 è inoltre riconosciuta se accertata da un organismo all’uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento eIDAS. Ove previsto dall’organismo di cui al periodo precedente, la valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma è effettuata dall’AgID in conformità alle linee guida di cui al comma 5. (325)

(323) Comma così sostituito dall’art. 24, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(324) Comma così modificato dall’art. 24, comma 1, lett. b), nn. 1) e 2), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, dall’art. 15, comma 5-ter, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e, successivamente, dall’art. 30, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(325) Comma sostituito dall’art. 24, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall’art. 30, comma 1, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(326) Rubrica così sostituita dall’art. 30, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(327) Comma inserito dall’art. 30, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(328) Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 14, comma 1, 20, comma 3, e 76 le parole «regole tecniche di cui all’articolo 71», «regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite dall’articolo 71» e «regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 71» ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Linee guida» ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(329) Comma così modificato dall’art. 33, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(330) Per le linee guida previste dal presente comma vedi il Comunicato 21 novembre 2014.
(331) Vedi, anche, il D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

Art. 36. Revoca e sospensione dei certificati qualificati
1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:
a) revocato in caso di cessazione dell’attività del certificatore salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 37; (332)
b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell’autorità;
c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalità previste nel presente codice;
d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacità del titolare o di abusi o falsificazioni.
2. Il certificato qualificato può, inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle Linee guida (333), per violazione delle regole tecniche ivi contenute. (334) (335)
3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.
4. Le modalità di revoca o sospensione sono previste nelle Linee guida (333).

(332) Lettera così modificata dall’art. 16, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(333) Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 14, comma 1, 20, comma 3, e 76 le parole «regole tecniche di cui all’articolo 71», «regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite dall’articolo 71» e «regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 71» ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Linee guida» ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(334) Comma così modificato dall’art. 34, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(335) Vedi, anche, il D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

Art. 37. Cessazione dell’attività
1. Il prestatore di servizi fiduciari qualificato che intende cessare l’attività deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso a AgID (337) e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati. (338)
2. Il prestatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l’annullamento della stessa. L’indicazione di un prestatore di servizi fiduciari qualificato sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione. (339)
3. Il prestatore di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione. (340)
4. AgID (337) rende nota la data di cessazione dell’attività del prestatore di cui al comma 1 tramite l’elenco di cui all’articolo 29, comma 6. (341)
4-bis. Qualora il prestatore di cui al comma 1 cessi la propria attività senza indicare, ai sensi del comma 2, un prestatore di servizi fiduciari qualificato sostitutivo e non si impegni a garantire la conservazione e la disponibilità della documentazione prevista dagli articoli 33 e 32, comma 3, lettera j) e delle ultime liste di revoca emesse, deve provvedere al deposito presso AgID (342) che ne garantisce la conservazione e la disponibilità. (336)
4-ter. Nel caso in cui il prestatore di cui al comma 1 non ottemperi agli obblighi previsti dal presente articolo, AgID intima al prestatore di ottemperarvi entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 32-bis; le sanzioni pecuniarie previste dal predetto articolo sono aumentate fino al doppio. (343)

(336) Comma aggiunto dall’art. 25, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e, successivamente, così modificato dall’art. 31, comma 1, lett. e), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(337) Nel presente provvedimento la parola: «CNIPA» ovvero le parole: «Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione» sono state sostituite dalla parola: «DigitPA», ai sensi di quanto disposto dall’art. 57, comma 18, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Successivamente la parola: «DigitPA», ovunque ricorrente, è stata sostituita dalla parola: «AgID», ai sensi di quanto disposto dall’art. 61, comma 2, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto previsto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(338) Comma così modificato dall’art. 31, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(339) Comma così modificato dall’art. 31, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(340) Comma così modificato dall’art. 31, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(341) Comma così modificato dall’art. 31, comma 1, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(342) Nel presente provvedimento la parola: «DigitPA», ovunque ricorrente, è stata sostituita dalla parola: «AgID», ai sensi di quanto disposto dall’art. 61, comma 2, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto previsto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(343) Comma aggiunto dall’art. 31, comma 1, lett. f), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.

Sezione III
Trasferimenti di fondi, libri e scritture (344)

Art. 38. Trasferimenti di fondi (345)
1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le Linee guida (346), sentiti il Dipartimento della funzione pubblica, i Ministeri della giustizia e dell’economia e delle finanze, nonché il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d’Italia. (347)

(344) Rubrica così sostituita dall’art. 26, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. In precedenza, la rubrica originaria ”Contratti, pagamenti, libri e scritture“ era stata sostituita in “Pagamenti, libri e scritture” dall’art. 17, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(345) Rubrica così sostituita dall’art. 26, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(346) Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 14, comma 1, 20, comma 3, e 76 le parole «regole tecniche di cui all’articolo 71», «regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite dall’articolo 71» e «regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 71» ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Linee guida» ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(347) Comma così modificato dall’art. 35, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

Art. 39. Libri e scritture
1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice e secondo le Linee guida (348).

(348) Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 14, comma 1, 20, comma 3, e 76 le parole «regole tecniche di cui all’articolo 71», «regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite dall’articolo 71» e «regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 71» ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Linee guida» ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

Capo III
GESTIONE, CONSERVAZIONE E ACCESSIBILITA’ DEI DOCUMENTI E FASCICOLI INFORMATICI (349)
Sezione I (350)
Documenti della pubblica amministrazione

Art. 40. Formazione di documenti informatici
1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le Linee guida (354). (351)
[2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la redazione di documenti originali su supporto cartaceo, nonché la copia di documenti informatici sul medesimo supporto è consentita solo ove risulti necessaria e comunque nel rispetto del principio dell’economicità. (352) ]
[3. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta dei Ministri delegati per la funzione pubblica, per l’innovazione e le tecnologie e del Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuate le categorie di documenti amministrativi che possono essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione al particolare valore di testimonianza storica ed archivistica che sono idonei ad assumere. (353) ]
[4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, fissa la data dalla quale viene riconosciuto il valore legale degli albi, elenchi, pubblici registri ed ogni altra raccolta di dati concernenti stati, qualità personali e fatti già realizzati dalle amministrazioni, su supporto informatico, in luogo dei registri cartacei. (353) ]

(349) Rubrica così sostituita dall’art. 36, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici».
(350) Intitolazione inserita dall’art. 36, comma 2, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(351) Comma modificato dall’art. 27, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall’art. 32, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(352) Comma abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(353) Comma abrogato dall’art. 32, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(354) Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 14, comma 1, 20, comma 3, e 76 le parole «regole tecniche di cui all’articolo 71», «regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite dall’articolo 71» e «regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 71» ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Linee guida» ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

Art. 40-bis. Protocollo informatico (355) (358)
1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che provengono da o sono inviate a domicili digitali eletti ai sensi di quanto previsto all’articolo 3-bis, nonché le istanze e le dichiarazioni di cui all’articolo 65 in conformità alle Linee guida (356). (357)

(355) Articolo inserito dall’art. 27, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235; per l’applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l’art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010.
(356) Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 14, comma 1, 20, comma 3, e 76 le parole «regole tecniche di cui all’articolo 71», «regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite dall’articolo 71» e «regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 71» ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Linee guida» ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(357) Comma modificato dall’art. 33, comma 1, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 37, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(358) Per le regole tecniche per il protocollo informatico previste dal presente articolo, vedi il D.P.C.M. 3 dicembre 2013.

Art. 40-ter. Sistema pubblico di ricerca documentale (359)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo e la sperimentazione di un sistema volto a facilitare la ricerca dei documenti soggetti a obblighi di pubblicità legale, trasparenza o a registrazione di protocollo ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di cui all’articolo 40-bis e dei fascicoli dei procedimenti di cui all’articolo 41, nonché a consentirne l’accesso on-line ai soggetti che ne abbiano diritto ai sensi della disciplina vigente.

(359) Articolo inserito dall’art. 37, comma 2, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

Sezione II (360)
Gestione e conservazione dei documenti

Art. 41. Procedimento e fascicolo informatico (366)
1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità o integrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 12 e 64-bis. (367)
[1-bis. La gestione dei procedimenti amministrativi è attuata in modo da consentire, mediante strumenti automatici, il rispetto di quanto previsto all’articolo 54, commi 2-ter e 2-quater. (362) (368) ]
2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque (369) formati; all’atto della comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all’articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241. (363)
2-bis. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento e dagli interessati, nei limiti ed alle condizioni previste dalla disciplina vigente, attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis. Le Linee guida per la costituzione, l’identificazione, l’accessibilità attraverso i suddetti servizi e l’utilizzo del fascicolo sono dettate dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 e sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettività, e comunque rispettano i criteri dell’interoperabilità e dell’integrazione. (364)
2-ter. Il fascicolo informatico reca l’indicazione:
a) dell’amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;
b) delle altre amministrazioni partecipanti;
c) del responsabile del procedimento;
d) dell’oggetto del procedimento;
e) dell’elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater;
e-bis) dell’identificativo del fascicolo medesimo apposto con modalità idonee a consentirne l’indicizzazione e la ricerca attraverso il sistema di cui all’articolo 40-ter nel rispetto delle Linee guida (365). (361)
2-quater. Il fascicolo informatico può contenere aree a cui hanno accesso solo l’amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso è formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilità e la collegabilità, in relazione al contenuto ed alle finalità, dei singoli documenti. Il fascicolo informatico è inoltre costituito in modo da garantire l’esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990 e dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché l’immediata conoscibilità anche attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis, sempre per via telematica, dello stato di avanzamento del procedimento, del nominativo e del recapito elettronico del responsabile del procedimento. AgID detta, ai sensi dell’articolo 71, Linee guida idonee a garantire l’interoperabilità tra i sistemi di gestione dei fascicoli dei procedimenti e i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis. (370)
[3. Ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza dei servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle amministrazioni medesime. (368) ]

(360) Intitolazione inserita dall’art. 37, comma 3, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(361) Comma inserito dall’art. 18, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(362) Comma inserito dall’art. 28, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(363) Comma così modificato dall’art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235; per l’applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l’art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010.
(364) Comma inserito dall’art. 18, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e modificato dall’art. 28, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e dall’art. 34, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(365) Lettera aggiunta dall’art. 28, comma 1, lett. d), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e, successivamente, così modificata dall’art. 38, comma 1, lett. d), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(366) Per le regole per il protocollo informatico previste dal presente articolo, vedi il D.P.C.M. 3 dicembre 2013.
(367) Comma sostituito dall’art. 34, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 38, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(368) Comma abrogato dall’art. 34, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(369) A norma dell’art. 61, comma 2, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, nel presente provvedimento l’espressione «chiunque», ovunque ricorrente, si intende come «soggetti giuridici».
(370) Comma inserito dall’art. 18, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e, successivamente, così modificato dall’art. 38, comma 1, lett. e), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

Art. 42. Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle Linee guida (371).

(371) Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 14, comma 1, 20, comma 3, e 76 le parole «regole tecniche di cui all’articolo 71», «regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite dall’articolo 71» e «regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 71» ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Linee guida» ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

Art. 43. Conservazione ed esibizione dei documenti (375)
1. 1. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformità ai documenti originali e sono conformi alle Linee guida. (372) (378)
1-bis. Se il documento informatico è conservato per legge da uno dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, cessa l’obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso al documento stesso ai medesimi soggetti di cui all’articolo 2, comma 2. Le amministrazioni rendono disponibili a cittadini ed imprese i predetti documenti attraverso servizi on-line accessibili previa identificazione con l’identità digitale di cui all’articolo 64 ed integrati con i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis. (374)
2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento già conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali ai sensi della disciplina vigente al momento dell’invio dei singoli documenti nel sistema di conservazione. (376)
3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle Linee guida (377). (373) (378)
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

(372) Comma modificato dall’art. 29, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e, successivamente, così sostituito dall’art. 39, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(373) Comma così modificato dall’art. 29, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(374) Comma inserito dall’art. 35, comma 1, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 39, comma 1, lett. c), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(375) Rubrica così sostituita dall’art. 39, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(376) Comma così modificato dall’art. 39, comma 1, lett. d), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(377) Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 14, comma 1, 20, comma 3, e 76 le parole «regole tecniche di cui all’articolo 71», «regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite dall’articolo 71» e «regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 71» ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Linee guida» ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(378) Per le regole tecniche in materia di sistema di conservazione previste dal presente comma, vedi il D.P.C.M. 3 dicembre 2013.

Art. 44. Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici (380) (384)
1. Il sistema di gestione informatica dei documenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è organizzato e gestito, anche in modo da assicurare l’indicizzazione e la ricerca dei documenti e fascicoli informatici attraverso il sistema di cui all’articolo 40-ter nel rispetto delle Linee guida. (381)
1-bis. Il sistema di gestione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni è gestito da un responsabile che opera d’intesa con il dirigente dell’ufficio di cui all’articolo 17 del presente Codice, il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove nominato, e con il responsabile del sistema della conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza. Almeno una volta all’anno il responsabile della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche relative a procedimenti non conclusi. (382)
1-ter. In tutti i casi in cui la legge prescrive obblighi di conservazione, anche a carico di soggetti privati, il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura, per quanto in esso conservato, caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, secondo le modalità indicate nelle Linee guida. (379)
1-quater. Il responsabile della conservazione, che opera d’intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della sicurezza e con il responsabile dei sistemi informativi, può affidare, ai sensi dell’articolo 34, comma 1-bis, lettera b), la conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative, e tecnologiche e di protezione dei dati personali. Il responsabile della conservazione della pubblica amministrazione, che opera d’intesa, oltre che con i responsabili di cui al comma 1-bis, anche con il responsabile della gestione documentale, effettua la conservazione dei documenti informatici secondo quanto previsto all’articolo 34, comma 1-bis. (383)

(379) Comma aggiunto dall’art. 30, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e modificato dall’art. 36, comma 1, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall’art. 40, comma 1, lett. c), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e così modificato dall’art. 25, comma 1, lett. f), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120; per l’applicabilità di tale ultima disposizione vedi l’art.25, comma 2, del medesimo D.L. n. 76/2020.
(380) Rubrica così sostituita dall’art. 36, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(381) Comma modificato dall’art. 30, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e sostituito dall’art. 36, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 40, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(382) Comma aggiunto dall’art. 30, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e sostituito dall’art. 36, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 40, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(383) Comma aggiunto dall’art. 40, comma 1, lett. d), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(384) Per le regole tecniche in materia di sistema di conservazione previste dal presente articolo vedi il D.P.C.M. 3 dicembre 2013.

Art. 44-bis. Conservatori accreditati (385) (388) (389) (390)
[1. I soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici e di certificazione dei relativi processi anche per conto di terzi ed intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, chiedono l’accreditamento presso AgID (386) secondo le regole tecniche di cui all’articolo 71. (387)
2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 29, ad eccezione del comma 3, lettera a) e 31.
3. I soggetti privati di cui al comma 1 sono costituiti in società di capitali con capitale sociale non inferiore a euro 200.000. ]

(385) Articolo inserito dall’art. 30, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(386) Nel presente provvedimento la parola: «DigitPA», ovunque ricorrente, è stata sostituita dalla parola: «AgID», ai sensi di quanto disposto dall’art. 61, comma 2, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto previsto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(387) Comma così modificato dall’art. 37, comma 1, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(388) Articolo abrogato dall’art. 64, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(389) A norma dell’art. 65, comma 8, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, fino all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 2 dell’art. 29 del presente provvedimento, restano efficaci le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo nella formulazione previgente alla data del 27 gennaio 2018.
(390) Per le regole tecniche in materia di sistema di conservazione previste dal presente articolo, vedi il D.P.C.M. 3 dicembre 2013.

Capo IV
TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI

Art. 45. Valore giuridico della trasmissione (393)
1. I documenti trasmessi da chiunque (392) ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. (391)
2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore. (394)

(391) Comma così modificato dall’art. 31, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e, successivamente, dall’art. 41, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(392) A norma dell’art. 61, comma 2, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, nel presente provvedimento l’espressione «chiunque», ovunque ricorrente, si intende come «soggetti giuridici».
(393) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l’art. 1, comma 17-bis, D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159.
(394) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l’art. 1, comma 103, L. 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 46. Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi
1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via digitale possono contenere soltanto i dati sensibili e giudiziari consentiti da legge o da regolamento e indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite. (395)

(395) Comma così modificato dall’art. 42, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

Art. 47. Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni (401) (403)
1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l’utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Il documento può essere, altresì, reso disponibile previa comunicazione delle modalità di accesso telematico allo stesso. (397)
1-bis. L’inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l’eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare. (399)
2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:
a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all’articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; (398)
c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle Linee guida (402). È in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax; (400)
d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
3. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), provvedono ad istituire e pubblicare nell’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. Le pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l’amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati. (396)

(396) Comma modificato dall’art. 19, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e sostituito dall’art. 32, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 43, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(397) Comma così modificato dall’art. 32, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e, successivamente, dall’art. 38, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(398) Lettera così modificata dall’art. 32, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(399) Comma inserito dall’art. 6, comma 1, lett. a), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
(400) Lettera così modificata dall’art. 14, comma 1-bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.
(401) Rubrica così sostituita dall’art. 38, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(402) Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 14, comma 1, 20, comma 3, e 76 le parole «regole tecniche di cui all’articolo 71», «regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite dall’articolo 71» e «regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 71» ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Linee guida» ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(403) Per le regole tecniche per il protocollo informatico previste dal presente articolo, vedi il D.P.C.M. 3 dicembre 2013.

Art. 48. Posta elettronica certificata (404) (408)
1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida (409). (405) (406)
2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle Linee guida (409). (407)

(404) Articolo così sostituito dall’art. 33, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(405) Per i limiti di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l’art. 3, comma 2, D.P.C.M. 2 marzo 2011 e, successivamente, l’art. 3, comma 2, D.P.C.M. 25 maggio 2011.
(406) Comma così modificato dall’art. 39, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(407) Comma così modificato dall’art. 39, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(408) Per l’abrogazione del presente articolo, vedi l’art. 65, comma 7, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, come sostituito dall’art. 8, comma 5, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.
(409) Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 14, comma 1, 20, comma 3, e 76 le parole «regole tecniche di cui all’articolo 71», «regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite ai sensi dell’articol 71», «regole tecniche stabilite dall’articolo 71» e «regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 71» ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Linee guida» ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

Art. 49. Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica
1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull’esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.
2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.

Capo V (410)
DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, IDENTITA’ DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ON-LINE (411)
Sezione I
Dati delle pubbliche amministrazioni

Art. 50. Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni (414)
1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all’articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest’ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto degli articoli 43, commi 4 e 71, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (413)
2-bis. Le pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, procedono all’analisi dei propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, fermi restando i limiti di cui al comma 1. La predetta attività si svolge secondo le modalità individuate dall’AgID con le Linee guida. (417)
2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di accordi quadro. Con gli stessi accordi, le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi, con le modalità di cui all’articolo 71, comma 4 del medesimo decreto. (419) (421)
[3. Al fine di rendere possibile l’utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l’amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente Codice (415). (412) (418) ]
3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarità del dato. (416)
3-ter. In caso di mancanza di accordi quadro, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione stabilisce un termine entro il quale le pubbliche amministrazioni interessate provvedono a rendere disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2. L’inadempimento dell’obbligo di rendere disponibili i dati ai sensi del presente articolo costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell’ambito delle medesime strutture. (420)

(410) Il presente Capo, comprendente in origine le Sezioni da I a IV, risulta ora suddiviso nelle Sezioni da I a III, a seguito della soppressione dell’intitolazione della Sezione IV – Carte elettroniche, posta prima dell’art. 66, disposta dall’art. 59, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(411) Rubrica così modificata dall’art. 44, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete».
(412) Comma così modificato dall’art. 20, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(413) Comma modificato dall’art. 34, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235; per l’applicazione di tale disposizione, vedi l’art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 264, comma 2, lett. b), n. 1), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.
(414) Vedi, anche, i commi da 21 a 23 dell’art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.
(415) Nel presente provvedimento le parole: «presente decreto», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «presente Codice», ai sensi di quanto disposto dall’art. 61, comma 2, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto previsto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(416) Comma aggiunto dall’art. 40, comma 1, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(417) Comma inserito dall’art. 45, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(418) Comma abrogato dall’art. 45, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(419) Comma inserito dall’art. 264, comma 2, lett. b), n. 2), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.
(420) Comma aggiunto dall’art. 33, comma 1, lett. a), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
(421) Vedi, anche, l’art. 264, comma 3, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 50-bis. Continuità operativa (422) (423)
[1. In relazione ai nuovi scenari di rischio, alla crescente complessità dell’attività istituzionale caratterizzata da un intenso utilizzo della tecnologia dell’informazione, le pubbliche amministrazioni predispongono i piani di emergenza in grado di assicurare la continuità delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operatività.
2. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione assicura l’omogeneità delle soluzioni di continuità operativa definite dalle diverse Amministrazioni e ne informa con cadenza almeno annuale il Parlamento.
3. A tali fini, le pubbliche amministrazioni definiscono:
a) il piano di continuità operativa, che fissa gli obiettivi e i principi da perseguire, descrive le procedure per la gestione della continuità operativa, anche affidate a soggetti esterni. Il piano tiene conto delle potenziali criticità relative a risorse umane, strutturali, tecnologiche e contiene idonee misure preventive. Le amministrazioni pubbliche verificano la funzionalità del piano di continuità operativa con cadenza biennale;
b) il piano di disaster recovery, che costituisce parte integrante di quello di continuità operativa di cui alla lettera a) e stabilisce le misure tecniche e organizzative per garantire il funzionamento dei centri di elaborazione dati e delle procedure informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di produzione. DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le linee guida per le soluzioni tecniche idonee a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche, verifica annualmente il costante aggiornamento dei piani di disaster recovery delle amministrazioni interessate e ne informa annualmente il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. (424)
4. I piani di cui al comma 3 sono adottati da ciascuna amministrazione sulla base di appositi e dettagliati studi di fattibilità tecnica; su tali studi è obbligatoriamente acquisito il parere di DigitPA. ]

(422) Articolo inserito dall’art. 34, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235; per l’applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l’art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010.
(423) Articolo abrogato dall’art. 64, comma 1, lett. h), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto previsto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(424) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Comunicato 20 dicembre 2011.

Art. 50-ter. Piattaforma Digitale Nazionale Dati (425)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e l’utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente e agli accordi quadro previsti dall’articolo 50.
2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituita da un’infrastruttura tecnologica che rende possibile l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici per le finalità di cui al comma 1, mediante l’accreditamento, l’identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e l’utilizzo, da parte dei soggetti accreditati, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformità alle Linee guida AgID in materia interoperabilità, sono raccolte nel “catalogo API” reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente l’interoperabilità con il sistema informativo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all’articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con l’Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all’articolo 62 e con le banche dati dell’Agenzie delle entrate individuate dal Direttore della stessa Agenzia. L’AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida con cui definisce gli standard tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità per la gestione della piattaforma nonché il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API.
3. Nella Piattaforma Nazionale Digitale Dati non confluiscono i dati attinenti a ordine e sicurezza pubblici, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria.
4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dell’interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stabilita la strategia nazionale dati. Con la strategia nazionale dati sono identificate le tipologie, i limiti, le finalità e le modalità di messa a disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono titolari i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, dando priorità ai dati riguardanti gli studenti del sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale ai fini della realizzazione del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione e del contrasto alla dispersione scolastica e formativa.
5. L’inadempimento dell’obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i dati aggregati e anonimizzati costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell’ambito delle medesime strutture.
6. L’accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in capo al soggetto gestore della Piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti accreditati che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.
7. Resta fermo che i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, possono continuare a utilizzare anche i sistemi di interoperabilità già previsti dalla legislazione vigente.
8. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

(425) Articolo inserito dall’art. 45, comma 2, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e modificato dall’art. 13, comma 7-bis, D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 novembre 2018, n. 130, e dall’art. 264, comma 2, lett. c), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 34, comma 1, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Art. 50-quater. Disponibilità dei dati generati nella fornitura di servizi in concessione (426)
1. Al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, per fini statistici e di ricerca e per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nei contratti e nei capitolati con i quali le pubbliche amministrazioni affidano lo svolgimento di servizi in concessione è previsto l’obbligo del concessionario di rendere disponibili all’amministrazione concedente, che a sua volta li rende disponibili alle altre pubbliche amministrazioni per i medesimi fini e nel rispetto dell’articolo 50, tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio agli utenti e relativi anche all’utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti, come dati di tipo aperto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera l-ter), nel rispetto delle linee guida adottate da AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

(426) Articolo inserito dall’art. 33, comma 1, lett. b), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Art. 51. Sicurezza e disponibilità dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni (427)
1. Con le Linee guida (435) sono individuate le soluzioni tecniche idonee a garantire la protezione, la disponibilità, l’accessibilità, l’integrità e la riservatezza dei dati e la continuità operativa dei sistemi e delle infrastrutture. (428)
1-bis. AgID attua, per quanto di competenza e in raccordo con le altre autorità competenti in materia, il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica. AgID, in tale ambito: (432)
a) coordina, tramite il Computer Emergency Response Team Pubblica Amministrazione (CERT-PA) istituito nel suo ambito, le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici; (433)
b) promuove intese con le analoghe strutture internazionali;
c) segnala al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione il mancato rispetto delle regole tecniche di cui al comma 1 (435) da parte delle pubbliche amministrazioni (436). (429) (431)
2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
[2-bis. Le amministrazioni hanno l’obbligo di aggiornare tempestivamente i dati nei propri archivi, non appena vengano a conoscenza dell’inesattezza degli stessi. (430) (434) ]
2-ter. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, aderiscono ogni anno ai programmi di sicurezza preventiva coordinati e promossi da AgID secondo le procedure dettate dalla medesima AgID con le Linee guida. (437)
2-quater. I soggetti di cui articolo 2, comma 2, predispongono, nel rispetto delle Linee guida adottate dall’AgID, piani di emergenza in grado di assicurare la continuità operativa delle operazioni indispensabili per i servizi erogati e il ritorno alla normale operatività. Onde garantire quanto previsto, è possibile il ricorso all’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l’erogazione di servizi applicativi, infrastrutturali e di dati, con ristoro dei soli costi di funzionamento. Per le Amministrazioni dello Stato coinvolte si provvede mediante rimodulazione degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa o mediante riassegnazione alla spesa degli importi versati a tale titolo ad apposito capitolo di entrata del bilancio statale. (437)

(427) Rubrica sostituita dall’art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e, successivamente, così modificata dall’art. 46, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(428) Comma sostituito dall’art. 35, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e, successivamente, così modificato dall’art. 41, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(429) Comma inserito dall’art. 35, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(430) Comma aggiunto dall’art. 35, comma 1, lett. d), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(431) Per i limiti di applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, vedi l’art. 2, comma 1, lett. d), D.P.C.M. 2 marzo 2011 e, successivamente, l’art. 2, comma 1, lett. a), n. 4), D.P.C.M. 25 maggio 2011.
(432) Alinea così sostituito dall’art. 41, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(433) Lettera così sostituita dall’art. 41, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(434) Comma abrogato dall’art. 41, comma 1, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(435) Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 14, comma 1, 20, comma 3, e 76 le parole «regole tecniche di cui all’articolo 71», «regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite dall’articolo 71» e «regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 71» ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Linee guida» ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(436) Lettera così modificata dall’art. 46, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(437) Comma aggiunto dall’art. 46, comma 1, lett. c), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

Art. 52. Accesso telematico e riutilizzo dei dati (442) (438)
[1. L’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti è disciplinato dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all’interno della sezione «Trasparenza, valutazione e merito», il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l’esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria. (446) (441) ]
2. I dati e i documenti che i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l’espressa adozione di una licenza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all’articolo 1, comma 1, lettere l-bis) e l-ter), del presente Codice, ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguardi dati personali. (439) (446)
3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la formazione, la raccolta e la gestione di dati, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentirne l’utilizzazione in conformità a quanto previsto dall’articolo 50. (443)
4. Le attività volte a garantire l’accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale. (444)
[5. L’Agenzia per l’Italia digitale promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al capo V del presente Codice. (445) ]
[6. Entro il mese di febbraio di ogni anno l’Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l’innovazione tecnologica, che li approva entro il mese successivo, un’Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, nonché azioni finalizzate al riutilizzo dei dati pubblici e un rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in Italia; tale rapporto è pubblicato in formato aperto sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (440) (445) ]
[7. L’Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalità di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente Codice con l’obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle suddette linee guida. (445) ]
[8. Il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo. (441) ]
9. L’Agenzia svolge le attività indicate dal presente articolo con le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a legislazione vigente.

(438) Articolo modificato dall’art. 36, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e, successivamente, così sostituito dall’art. 9, comma 1, lett. a), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
(439) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 18 maggio 2015, n. 102 e, successivamente, dall’art. 47, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(440) Comma così modificato dall’art. 2, comma 2, D.Lgs. 18 maggio 2015, n. 102.
(441) Comma abrogato dall’art. 42, comma 1, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(442) Rubrica così modificata dall’art. 47, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(443) Comma così modificato dall’art. 47, comma 1, lett. c), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(444) Comma così modificato dall’art. 47, comma 1, lett. d), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(445) Comma abrogato dall’art. 47, comma 1, lett. e), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(446) Vedi, anche, l’art. 9, comma 3, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 53. Siti Internet delle pubbliche amministrazioni (449)
1. Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all’articolo 54. (447)
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche il catalogo dei dati e dei metadati, nonché delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano l’esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria. (450)
1-ter. Con le Linee guida (452) sono definite le modalità per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni. (453)
[2. DigitPA svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazione e modificazione dei siti delle amministrazioni centrali. (448) (451) ]
[3. Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le autonomie locali affinché realizzino siti istituzionali con le caratteristiche di cui al comma 1. (451) ]

(447) Comma così modificato dall’art. 21, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e, successivamente, dall’art. 43, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(448) Nel presente provvedimento la parola: «CNIPA» ovvero le parole: «Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione» sono state sostituite dalla parola: «DigitPA», ai sensi di quanto disposto dall’art. 57, comma 18, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(449) Rubrica così sostituita dall’art. 43, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(450) Comma inserito dall’art. 43, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 48, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(451) Comma abrogato dall’art. 43, comma 1, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(452) Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 14, comma 1, 20, comma 3, e 76 le parole «regole tecniche di cui all’articolo 71», «regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite dall’articolo 71» e «regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 71» ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Linee guida» ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(453) Comma inserito dall’art. 43, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.

Art. 54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni (454)
1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché quelli previsti dalla legislazione vigente. (455)

(454) Articolo modificato dall’art. 22, commi 1, 2, 3 e 4, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, dall’art. 34, comma 1, lett. b), L. 18 giugno 2009, n. 69, dall’art. 37, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e dagli artt. 6, comma 1, lett. d), e 9, comma 6, lett. d), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 52, comma 3, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
(455) Comma sostituito dall’art. 44, comma 1, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 49, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

Art. 55. Consultazione delle iniziative normative del Governo (456)
[1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può pubblicare su sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonché i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformità con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può inoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore, nonché i massimari elaborati da organi di giurisdizione.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le modalità di partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in via telematica. ]

(456) Articolo abrogato dall’art. 64, comma 1, lett. i), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto previsto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.

Art. 56. Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado (457)
1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale delle autorità emananti. (459)
2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali. (460)
2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell’articolo 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003. (458)

(457) Rubrica così modificata dall’art. 23, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(458) Comma aggiunto dall’art. 23, comma 2, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(459) Comma così modificato dall’art. 38, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(460) Comma così modificato dall’art. 38, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

Art. 57. Moduli e formulari (463)
[1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica, nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, l’elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà. (461)
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili. (462) ]

(461) Comma modificato dall’art. 39, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235; per l’applicazione di tale disposizione, vedi l’art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 9, comma 6, lett. e), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
(462) Comma così sostituito dall’art. 39, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235; per l’applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l’art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010.
(463) Articolo abrogato dall’art. 53, comma 1, lett. f), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 57-bis. Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (464) (468) (469)
[1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito l’indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati. (465)
2. La realizzazione e la gestione dell’indice sono affidate a DigitPA, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche. (466)
3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell’indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell’indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili. (467) ]

(464) Articolo inserito dall’art. 17, comma 29, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.
(465) Comma modificato dall’art. 40, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e, successivamente, così sostituito dall’art. 6, comma 1, lett. d-bis), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
(466) Comma così sostituito dall’art. 40, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(467) Comma così sostituito dall’art. 47-quater, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
(468) Articolo abrogato dall’art. 64, comma 1, lett. j), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto previsto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(469) Per le regole tecniche per il protocollo informatico previste dal presente articolo, vedi il D.P.C.M. 3 dicembre 2013.

Sezione II
Fruibilità dei dati

Art. 58. Modalità della fruibilità del dato (474) (476)
[1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato.
2. Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all’articolo 72, comma 1, lettera e). L’Agenzia per l’Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, ivi incluso il Ministero della giustizia, definisce entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi. (470) (477)
3. L’Agenzia per l’Italia digitale provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delegato. (471)
3-bis. In caso di mancata predisposizione delle convenzioni di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce un termine entro il quale le amministrazioni interessate devono provvedere. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri può nominare un commissario ad acta incaricato di predisporre le predette convenzioni. Al Commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi. (472) (475)
3-ter. Resta ferma la speciale disciplina dettata in materia di dati territoriali. (473) ]

(470) Comma sostituito dall’art. 41, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235; per l’applicazione di tale disposizione, vedi l’art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall’art. 24-quinquies, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’art. 19, comma 2-bis, lett. a), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.
(471) Comma modificato dall’art. 24, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e sostituito dall’art. 41, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235; per l’applicazione di tale ultima disposizione, vedi, anche, l’art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 24-quinquies, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
(472) Comma aggiunto dall’art. 41, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235; per l’applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l’art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010.
(473) Comma aggiunto dall’art. 41, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235; per l’applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l’art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010.
(474) Per i limiti di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, relativamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, vedi l’art. 2, comma 1, D.P.C.M. 9 febbraio 2011.
(475) Comma abrogato dall’art. 24-quinquies, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
(476) Articolo abrogato dall’art. 64, comma 1, lett. k), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto previsto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(477) Vedi, anche, il Provvedimento 2 luglio 2015, n. 393.

Art. 59. Dati territoriali
[1. Per dato territoriale si intende qualunque informazione geograficamente localizzata. (481) ]
[2. È istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, con il compito di definire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la fruibilità e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali in coerenza con le disposizioni del presente decreto che disciplinano il sistema pubblico di connettività. (478) (481) ]
3. Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso l’AgID è istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali, quale infrastruttura di riferimento per l’erogazione dei servizi di ricerca dei dati territoriali, e relativi servizi, e punto di accesso nazionale ai fini dell’attuazione della direttiva 2007/2/CE (direttiva INSPIRE) per quanto riguarda i metadati. (482)
[4. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la composizione e le modalità per il funzionamento del Comitato di cui al comma 2. (485) (483) ]
5. Ai sensi dell’articolo 71 sono adottate, anche su proposta delle amministrazioni competenti, le regole tecniche per la definizione e l’aggiornamento del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali di cui al comma 3 nonché per la formazione, la documentazione, lo scambio e il riutilizzo dei dati territoriali detenuti dalle amministrazioni stesse. (480)
[6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri né alcun tipo di spese ivi compresi compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni direttamente interessate che vi provvedono nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. (484) ]
7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all’articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
[7-bis. Nell’ambito dei dati territoriali di interesse nazionale rientra la base dei dati catastali gestita dall’Agenzia del territorio. Per garantire la circolazione e la fruizione dei dati catastali conformemente alle finalità ed alle condizioni stabilite dall’articolo 50, il direttore dell’Agenzia del territorio, di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza unificata, definisce con proprio decreto entro la data del 30 giugno 2006, in coerenza con le disposizioni che disciplinano il sistema pubblico di connettività, le regole tecnico-economiche per l’utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni. (479) (484) ]

(478) Comma così modificato dall’art. 25, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(479) Comma inserito dall’art. 25, comma 2, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(480) Comma modificato dall’art. 5, comma 4, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 32 e dall’art. 42, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall’art. 45, comma 1, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’art. 50, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(481) Comma abrogato dall’art. 45, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(482) Comma modificato dall’art. 57, comma 18, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e, successivamente, così sostituito dall’art. 45, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(483) Comma abrogato dall’art. 45, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(484) Comma abrogato dall’art. 45, comma 1, lett. e), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(485) In attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è stato approvato il D.M. 2 maggio 2006, n. 237, avente ad oggetto il regolamento recante la composizione e il funzionamento del Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni.

Art. 60. Base di dati di interesse nazionale
1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l’insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici, nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti e possiedono i requisiti di cui al comma 2. (486)
2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l’allineamento delle informazioni e l’accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. Tali sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di sicurezza, accessibilità e interoperabilità e sono realizzati e aggiornati secondo le Linee guida (496) e secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni. (487)
2-bis. Le pubbliche amministrazioni responsabili delle basi dati di interesse nazionale consentono il pieno utilizzo delle informazioni ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, secondo standard e criteri di sicurezza e di gestione definiti nelle Linee guida e mediante la piattaforma di cui all’articolo 50-ter. (498)
[2-ter. Le amministrazioni responsabili delle basi di dati di interesse nazionale definiscono e pubblicano i piani di aggiornamento dei servizi per l’utilizzo delle medesime basi di dati. (497) (499) ]
[3. Le basi di dati di interesse nazionale sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri di volta in volta interessati, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle materie di competenza e sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l’Istituto nazionale di statistica. Con il medesimo decreto sono altresì individuate le strutture responsabili della gestione operativa di ciascuna base di dati e le caratteristiche tecniche del sistema informativo di cui al comma 2. (488) (493) ]
3-bis. In sede di prima applicazione, sono individuate le seguenti basi di dati di interesse nazionale: (494)
a) repertorio nazionale dei dati territoriali;
b) anagrafe nazionale della popolazione residente; (490)
c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62-bis;
d) casellario giudiziale;
e) registro delle imprese;
f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242; (489)
f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA); (491)
f-ter) anagrafe delle aziende agricole di cui all’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503. (492)
3-ter. AgID, tenuto conto delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari, individua e pubblica l’elenco delle basi di dati di interesse nazionale. (495)
4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all’articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

(486) Comma così modificato dall’art. 43, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e, successivamente, dall’art. 46, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(487) Comma così modificato dall’art. 43, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e, successivamente, dall’art. 46, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(488) Comma così modificato dall’art. 43, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Vedi, anche, il comma 15 dell’art. 57 dello stesso D.Lgs. n. 235 del 2010.
(489) Comma inserito dall’art. 43, comma 1, lett. d), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(490) Lettera così modificata dall’art. 2, comma 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
(491) Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 232, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
(492) Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 210, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
(493) Comma abrogato dall’art. 46, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(494) Alinea così modificato dall’art. 46, comma 1, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(495) Comma inserito dall’art. 46, comma 1, lett. e), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 51, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(496) Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 14, comma 1, 20, comma 3, e 76 le parole «regole tecniche di cui all’articolo 71», «regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite dall’articolo 71» e «regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 71» ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Linee guida» ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(497) Comma inserito dall’art. 51, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(498) Comma inserito dall’art. 51, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e, successivamente, così modificato dall’art. 34, comma 2, lett. a), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
(499) Comma abrogato dall’art. 34, comma 2, lett. b), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Art. 61. Delocalizzazione dei registri informatici
1. I pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice, secondo le regole tecniche stabilite dall’articolo 71, nel rispetto della normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall’Ufficio territoriale competente. (500)

(500) Comma così modificato dall’art. 47, comma 1, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.

Art. 62. Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR (501)
1. È istituita presso il Ministero dell’interno l’ANPR, quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 60, che subentra all’Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente» e all’Anagrafe della popolazione italiana residente all’estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante «Anagrafe e censimento degli italiani all’estero». Tale base di dati è sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 51. I risultati dell’audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali. (504)
2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all’ articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’ANPR subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all’estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 è definito un piano per il graduale subentro dell’ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l’ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non è ancora avvenuto il subentro. L’ANPR è organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono la univocità dei dati stessi.
2-bis. L’ANPR contiene altresì l’archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all’articolo 1931 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalità definite con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui è stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018. (503)
3. L’ANPR assicura ai comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell’articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, il Comune può utilizzare i dati anagrafici eventualmente detenuti localmente e costantemente allineati con ANPR al fine esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalità non fornite da ANPR. L’ANPR consente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica. La certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica è assicurata dal Ministero dell’Interno tramite l’ANPR mediante l’emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014. I comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L’ANPR assicura ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), l’accesso ai dati contenuti nell’ANPR. L’ANPR attribuisce a ciascun cittadino un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l’interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b). (502)
4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità di integrazione nell’ANPR dei dati dei cittadini (505) attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonché dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identità della popolazione residente.
5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini (505), i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), si avvalgono esclusivamente dell’ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari. (508)
6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all’innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con l’Agenzia per l’Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché con la Conferenza Stato – città, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d’interesse dei comuni, sentita l’ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento:
a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all’accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzionali secondo le modalità di cui all’articolo 50; (506)
b) ai criteri per l’interoperabilità dell’ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al capo VIII del presente Codice (507), in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini (505), si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi;
c) all’erogazione di altri servizi resi disponibili dall’ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita ai sensi dell’articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e della dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74 dello stesso decreto nonché della denuncia di morte prevista dall’articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010 (509). (511)
6-bis. In relazione ai servizi resi disponibili dall’ANPR alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi in base alle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, con uno o più decreti del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e l’Agenzia per l’Italia digitale, sono assicurati l’adeguamento e l’evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell’ANPR. (510)

(501) Articolo modificato dall’art. 26, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e, successivamente, così sostituito dall’art. 2, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
(502) Comma modificato dall’art. 24, comma 4-ter, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, dall’art. 10, comma 1, lett. b), D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 e dall’art. 48, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 52, comma 1, lett. a), nn. 1), 2) e 3), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e dall’art. 30, comma 1, lett. a), nn. 1), 2) e 3), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
(503) Comma inserito dall’art. 10, comma 1, lett. a), D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.
(504) Comma così modificato dall’art. 48, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(505) A norma dell’art. 61, comma 2, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, nel presente provvedimento la parola «cittadino», ovunque ricorrente, si intende come «persona fisica».
(506) Lettera così modificata dall’art. 48, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(507) Nel presente provvedimento le parole: «presente decreto», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «presente Codice», ai sensi di quanto disposto dall’art. 61, comma 2, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto previsto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(508) Comma così modificato dall’art. 52, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(509) Lettera così sostituita dall’art. 52, comma 1, lett. c), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(510) Comma aggiunto dall’art. 30, comma 1, lett. b), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
(511) Vedi, anche, l’art. 2, comma 4, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 23 agosto 2013, n. 109 e il D.P.C.M. 10 novembre 2014, n. 194.

Art. 62-bis. Banca dati nazionale dei contratti pubblici (512)
1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l’efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell’azione amministrativa per l’allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si utilizza la «Banca dati nazionale dei contratti pubblici» (BDNCP) gestita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (513)

(512) Articolo inserito dall’art. 44, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(513) Comma così modificato dall’art. 53, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

Art. 62-ter. Anagrafe nazionale degli assistiti (514)
1. Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini (515) e le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell’ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).
2. L’ANA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell’articolo 62 del presente Codice (516), subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l’aggiornamento.
3. L’ANA assicura alla singola azienda sanitaria locale la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l’accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali, secondo le modalità di cui all’articolo 60, comma 2-bis, del presente Codice (516). (517)
4. Con il subentro dell’ANA, l’azienda sanitaria locale cessa di fornire ai cittadini (515) il libretto sanitario personale previsto dall’articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. È facoltà dei cittadini (515) di accedere in rete ai propri dati contenuti nell’ANA, secondo le modalità di cui al comma 1 dell’articolo 6 del presente Codice (516), ovvero di richiedere presso l’azienda sanitaria locale competente copia cartacea degli stessi.
5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino (515), l’ANA ne dà immediata comunicazione in modalità telematica alle aziende sanitarie locali interessate dal trasferimento. L’azienda sanitaria locale nel cui territorio è compresa la nuova residenza provvede alla presa in carico del cittadino (515), nonché all’aggiornamento dell’ANA per i dati di propria competenza. Nessun’altra comunicazione in merito al trasferimento di residenza è dovuta dal cittadino (515) alle aziende sanitarie locali interessate.
6. L’ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal Ministero della salute in attuazione di quanto disposto dall’articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, l’accesso ai dati e la disponibilità degli strumenti funzionali a garantire l’appropriatezza e l’efficacia delle prestazioni di cura erogate al cittadino (515), nonché per le finalità di cui all’articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
7. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti:
a) i contenuti dell’ANA, tra i quali devono essere inclusi le scelte del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta, il codice esenzione e il domicilio; (518)
b) il piano per il graduale subentro dell’ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, da completare entro il 30 giugno 2015;
c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l’interoperabilità dell’ANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché le modalità di cooperazione dell’ANA con banche dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività, ai sensi del presente Codice (516).

(514) Articolo inserito dall’art. 1, comma 231, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
(515) A norma dell’art. 61, comma 2, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, nel presente provvedimento la parola «cittadino», ovunque ricorrente, si intende come «persona fisica».
(516) Nel presente provvedimento le parole: «presente decreto», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «presente Codice», ai sensi di quanto disposto dall’art. 61, comma 2, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto previsto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(517) Comma così modificato dall’art. 54, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(518) Lettera così modificata dall’art. 54, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

Sezione III
Identità digitali, istanze e servizi on-line (519)

Art. 63. Organizzazione e finalità dei servizi in rete (525)
[1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, individuano le modalità di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni dell’utenza, la frequenza dell’uso e l’eventuale destinazione all’utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio. (522)
2. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell’esito e l’accertamento del grado di soddisfazione dell’utente. A tal fine, sono tenuti ad adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti, in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71. (520)
3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese (523) e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.
3-bis. A partire dal 1° gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l’utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l’esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni. (521) (524)
3-ter. A partire dal 1° gennaio 2014 i soggetti indicati al comma 3-bis utilizzano esclusivamente servizi telematici o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi. (521) (524)
3-quater. I soggetti indicati al comma 3-bis, almeno sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano nel sito web istituzionale l’elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonché termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata. (521) (524)
3-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al principio di esclusività indicato dal comma 3-bis, anche al fine di escludere l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (521) (524) ]

(519) Rubrica così sostituita dall’art. 55, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Servizi in rete».
(520) Comma sostituito dall’art. 45, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e, successivamente, così modificato dall’art. 49, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(521) Comma aggiunto dall’art. 47-quinquies, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
(522) Comma così modificato dall’art. 49, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(523) A norma dell’art. 61, comma 2, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, nel presente provvedimento l’espressione «cittadini e imprese», ovunque ricorrente, si intende come «soggetti giuridici».
(524) Comma abrogato dall’art. 49, comma 1, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(525) Articolo abrogato dall’art. 64, comma 1, lett. c), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

Art. 64. Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni (532)
[1. La carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l’identificazione informatica. (527) (533) ]
[2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l’accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l’identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano l’individuazione del soggetto che richiede il servizio. Con l’istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-bis, le pubbliche amministrazioni possono consentire l’accesso in rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, ovvero mediante servizi offerti dal medesimo sistema SPID. L’accesso con carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni. (528) (533) ]
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese (534), anche in mobilità, è istituito, a cura dell’Agenzia per l’Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID). (542)
2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell’AgID, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro il compimento di attività e l’accesso ai servizi in rete. (535)
2-quater. L’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonché tramite la carta di identità elettronica. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 01. (544)
2-quinquies. Ai fini dell’erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta ai soggetti privati, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell’identità digitale dei propri utenti, nonché la facoltà di avvalersi della carta di identità elettronica. L’adesione al sistema SPID ovvero l’utilizzo della carta di identità elettronica per la verifica dell’accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell’utente esonera i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. (543)
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;
b) alle modalità e ai requisiti necessari per l’accreditamento dei gestori dell’identità digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l’interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell’identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese (534); (536)
d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese (534) in qualità di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;
f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete. (531) (546)
[2-septies. Un atto giuridico può essere posto in essere da un soggetto identificato mediante SPID, nell’ambito di un sistema informatico avente i requisiti fissati nelle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71, attraverso processi idonei a garantire, in maniera manifesta e inequivoca, l’acquisizione della sua volontà. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico. (537) (538) ]
[2-octies. Le pubbliche amministrazioni consentono mediante SPID l’accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono identificazione informatica. (537) (538) ]
2-nonies. L’accesso di cui al comma 2-quater può avvenire anche con la carta nazionale dei servizi. (539)
2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati. (540)
2-undecies. I gestori dell’identità digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica. (545)
2-duodecies. La verifica dell’identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l’accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all’articolo 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’identità digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell’utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le modalità stabilite da AgID con Linee guida. (545)
[3. Ferma restando la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissata la data, comunque non successiva al 31 dicembre 2007 (529), a decorrere dalla quale non è più consentito l’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi. (530) (526) ]
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è stabilità la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le identità digitali ai fini dell’identificazione degli utenti dei propri servizi on-line. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, a decorrere dal 28 febbraio 2021, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica ai fini dell’identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali per consentire l’accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete. (541) (547)

(526) Comma abrogato dall’art. 46, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(527) Comma così modificato dall’art. 46, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(528) Comma così modificato dall’art. 46, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e, successivamente, dall’art. 17-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.
(529) Per la proroga del presente termine, vedi l’art. 1, comma 120, L. 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall’art. 1, comma 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, l’art. 35, comma 1, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, dagli artt. 3, comma 1 e 42, comma 1, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, dal medesimo art. 3, comma 1, D.L. 207/2008, come modificato dall’art. 3, comma 4, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194; successivamente, tale ultima modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 26 febbraio 2010, n. 25). Per l’ulteriore proroga del presente termine, vedi l’art. 1, comma 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.
(530) Comma così modificato dall’art. 27, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e, successivamente, dall’art. 37, comma 3, L. 18 giugno 2009, n. 69.
(531) Comma inserito dall’art. 17-ter, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 56, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(532) Rubrica così sostituita dall’art. 50, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(533) Comma abrogato dall’art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(534) A norma dell’art. 61, comma 2, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, nel presente provvedimento l’espressione «cittadini e imprese», ovunque ricorrente, si intende come «soggetti giuridici».
(535) Comma inserito dall’art. 17-ter, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 e sostituito dall’art. 50, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 24, comma 1, lett. e), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
(536) Lettera così modificata dall’art. 50, comma 1, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(537) Comma inserito dall’art. 50, comma 1, lett. e), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(538) Comma abrogato dall’art. 56, comma 1, lett. c), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(539) Comma inserito dall’art. 50, comma 1, lett. e), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 56, comma 1, lett. d), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e dall’art. 24, comma 1, lett. e), n. 4), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
(540) Comma inserito dall’art. 56, comma 1, lett. e), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(541) Comma aggiunto dall’art. 56, comma 1, lett. f), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e, successivamente, così modificato dall’art. 24, comma 1, lett. e), n. 6), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
(542) Comma inserito dall’art. 17-ter, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.
(543) Comma inserito dall’art. 17-ter, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 56, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e dall’art. 24, comma 1, lett. e), n. 3), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
(544) Comma inserito dall’art. 17-ter, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 56, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e dall’art. 24, comma 1, lett. e), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
(545) Comma inserito dall’art. 24, comma 1, lett. e), n. 5), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
(546) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 24 ottobre 2014.
(547) Vedi, anche, l’art. 24, comma 4, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Art. 64-bis. Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione (548)
1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle Linee guida (549), tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (550)
1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui all’articolo 7, comma 01, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, i fornitori di identità digitali e i prestatori dei servizi fiduciari qualificati, in sede di evoluzione, progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in modo da garantire l’integrazione e l’interoperabilità tra i diversi sistemi e servizi e con i servizi di cui ai commi 1 e 1-ter, espongono per ogni servizio le relative interfacce applicative e, al fine di consentire la verifica del rispetto degli standard e livelli di qualità di cui all’articolo 7, comma 1, adottano gli strumenti di analisi individuati dall’AgID con le Linee guida. (551)
1-ter. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso telematico di cui al presente articolo, salvo impedimenti di natura tecnologica attestati dalla società di cui all’articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. (552)
1-quater. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale e, al fine di attuare il presente articolo, avviano i relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021. (552)
1-quinquies. La violazione dell’articolo 64, comma 3-bis e delle disposizioni di cui al presente articolo, costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell’ambito delle medesime strutture. (552)

(548) Articolo inserito dall’art. 50, comma 2, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(549) Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 14, comma 1, 20, comma 3, e 76 le parole «regole tecniche di cui all’articolo 71», «regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite dall’articolo 71» e «regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 71» ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Linee guida» ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(550) Comma così modificato dall’art. 57, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(551) Comma aggiunto dall’art. 57, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e, successivamente, così modificato dall’art. 24, comma 1, lett. f), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
(552) Comma aggiunto dall’art. 24, comma 1, lett. f), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Art. 65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica (563)
1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: (560)
a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all’articolo 20; (558)
b) ovvero, quando l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi; (561)
b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all’articolo 64-bis; (564)
c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità; (555)
c-bis) ovvero se trasmesse dall’istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all’articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, di assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3-bis, comma 1-ter. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l’uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario (554) (565).
[1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale. (556) (562) ]
1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell’ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1 comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso. (559)
2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. (553)
[3. Dalla data di cui all’articolo 64, comma 3, non è più consentito l’invio di istanze e dichiarazioni con le modalità di cui al comma 1, lettera c). (557) ]
4. Il comma 2 dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:
«2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

(553) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, dall’art. 47, comma 1, lett. d), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e, successivamente, dall’art. 51, comma 1, lett. g), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(554) Lettera inserita dall’art. 17, comma 28, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, sostituita dall’art. 47, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e modificata dall’art. 51, comma 1, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall’art. 58, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e dall’art. 24, comma 1, lett. g), n. 3), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
(555) Lettera modificata dall’art. 47, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e, successivamente, così sostituita dall’art. 51, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(556) Comma inserito dall’art. 47, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(557) Comma abrogato dall’art. 47, comma 1, lett. e), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(558) Lettera sostituita dall’art. 47-sexies, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 e modificata dall’art. 51, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall’art. 58, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(559) Comma inserito dall’art. 6, comma 1, lett. b), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e, successivamente, così modificato dall’art. 51, comma 1, lett. f), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(560) Alinea così modificato dall’art. 6, comma 1, lett. c), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
(561) Lettera modificata dall’art. 51, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall’art. 24, comma 1, lett. g), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
(562) Comma abrogato dall’art. 51, comma 1, lett. e), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(563) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l’art. 1, comma 103, L. 13 luglio 2015, n. 107 e, successivamente, l’art. 1, comma 17-bis, D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159.
(564) Lettera inserita dall’art. 24, comma 1, lett. g), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
(565) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera, vedi il D.P.C.M. 27 settembre 2012.

Art. 66. Carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi
1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d’identità elettronica sono definite dal comma 2-bis dell’articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. (567)
2. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, per la diffusione e l’uso della carta nazionale dei servizi sono definite con uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti principi:
a) all’emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su richiesta del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla;
b) l’onere economico di produzione e rilascio della carta nazionale dei servizi è a carico delle singole amministrazioni che la emettono;
c) eventuali indicazioni di carattere individuale connesse all’erogazione dei servizi al cittadino (569), sono possibili nei limiti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono consentirne l’accesso ai titolari della carta nazionale dei servizi indipendentemente dall’ente di emissione, che è responsabile del suo rilascio;
e) la carta nazionale dei servizi può essere utilizzata anche per i pagamenti informatici tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. La carta d’identità elettronica e l’analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento dell’età prevista dalla legge per il rilascio della carta d’identità elettronica, devono contenere: (568)
a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale.
4. La carta d’identità elettronica e l’analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento dell’età prevista dalla legge per il rilascio della carta d’identità elettronica, possono contenere, a richiesta dell’interessato ove si tratti di dati sensibili: (568)
a) l’indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l’azione amministrativa e i servizi resi al cittadino (569), anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.
5. La carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate quali strumenti di autenticazione telematica per l’effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite con le Linee guida (572), sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia. (573)
6. Con decreto del Ministro dell’interno, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie e del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica, del documento di identità elettronico e della carta nazionale dei servizi, nonché le modalità di impiego.
7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l’erogazione di ulteriori servizi o utilità.
8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con modalità elettroniche, nel rispetto delle Linee guida (572), e contenere le funzionalità della carta nazionale dei servizi per consentire l’accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. (570) (574)
[8-bis. Fino al 31 dicembre 2011, la carta nazionale dei servizi e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta di identità elettronica. (566) (571) ]

(566) Comma aggiunto dall’art. 37, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, successivamente, così modificato dall’art. 2, comma 101, L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010.
(567) Comma così modificato dall’art. 48, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, dall’art. 60, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e, successivamente, dall’art. 1, comma 812, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
(568) Alinea così modificato dall’art. 48, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(569) A norma dell’art. 61, comma 2, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, nel presente provvedimento la parola «cittadino», ovunque ricorrente, si intende come «persona fisica».
(570) Comma così modificato dall’art. 52, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(571) Comma abrogato dall’art. 52, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(572) Nel presente provvedimento, ad eccezione degli articoli 14, comma 1, 20, comma 3, e 76 le parole «regole tecniche di cui all’articolo 71», «regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite dall’articolo 71» e «regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 71» ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Linee guida» ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(573) Comma così modificato dall’art. 48, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e, successivamente, dall’art. 60, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(574) Per l’emissione, in modalità elettronica, della tessera di riconoscimento rilasciata ai magistrati ordinari, ai dirigenti ed al personale di ruolo e non di ruolo dell’amministrazione giudiziaria, vedi il D.M. 6 novembre 2007. Vedi, anche, le regole tecniche stabilite con D.P.C.M. 24 maggio 2010.

Capo VI
SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 67. Modalità di sviluppo ed acquisizione (576)
[1. Le pubbliche amministrazioni centrali, per i progetti finalizzati ad appalti di lavori e servizi ad alto contenuto di innovazione tecnologica, possono selezionare una o più proposte utilizzando il concorso di idee di cui all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
2. Le amministrazioni appaltanti possono porre a base delle gare aventi ad oggetto la progettazione, o l’esecuzione, o entrambe, degli appalti di cui al comma 1, le proposte ideative acquisite ai sensi del comma 1, previo parere tecnico di congruità di DigitPA; alla relativa procedura è ammesso a partecipare, ai sensi dell’articolo 57, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, anche il soggetto selezionato ai sensi del comma 1, qualora sia in possesso dei relativi requisiti soggettivi. (575) ]

(575) Nel presente provvedimento la parola: «CNIPA» ovvero le parole: «Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione» sono state sostituite dalla parola: «DigitPA», ai sensi di quanto disposto dall’art. 57, comma 18, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(576) Articolo abrogato dall’art. 64, comma 1, lett. l), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.

Art. 68. Analisi comparativa delle soluzioni (593)
1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei princìpi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;
c) software libero o a codice sorgente aperto;
d) software fruibile in modalità cloud computing;
e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso;
f) software combinazione delle precedenti soluzioni. (577)
1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere all’acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, effettuano una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri: (589)
a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;
b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché di standard in grado di assicurare l’interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione;
c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito. (583)
1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l’impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all’interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, è consentita l’acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall’AgID. (585)
[2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell’acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell’articolo 70, che assicurino l’interoperabilità e la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali esigenze. (578) (586) ]
[2-bis. Le amministrazioni pubbliche comunicano tempestivamente a DigitPA l’adozione delle applicazioni informatiche e delle pratiche tecnologiche, e organizzative, adottate, fornendo ogni utile informazione ai fini della piena conoscibilità delle soluzioni adottate e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso e la più ampia diffusione delle migliori pratiche. (579) (581) (586) ]
[3. Agli effetti del presente Codice (587) si intende per:
a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi; (590)
b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:
1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l’utilizzo da parte di chiunque (588), anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all’utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione, salvo i casi previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e secondo le tariffe determinate con le modalità di cui al medesimo articolo (584) (591). (582) (592)
]
[4. DigitPA istruisce ed aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle modalità di trasferimento dei formati. (580) (586) ]

(577) Comma modificato dall’art. 49, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, dall’art. 29-bis, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e, successivamente, sostituito dall’art. 22, comma 10, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 9-bis, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, che ha sostituito l’originario comma 1, con gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter.
(578) Comma così sostituito dall’art. 49, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235; per l’applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l’art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010.
(579) Comma inserito dall’art. 49, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235; per l’applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l’art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010.
(580) Nel presente provvedimento la parola: «CNIPA» ovvero le parole: «Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione» sono state sostituite dalla parola: «DigitPA», ai sensi di quanto disposto dall’art. 57, comma 18, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(581) Per i limiti di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l’art. 3, comma 3, D.P.C.M. 2 marzo 2011 e, successivamente, l’art. 3, comma 3, D.P.C.M. 25 maggio 2011.
(582) Comma così sostituito dall’art. 9, comma 1, lett. b), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
(583) Comma inserito dall’art. 9-bis, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, che ha sostituito l’originario comma 1, con gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter.
(584) Numero così modificato dall’art. 2, comma 3, lett. a) e b), D.Lgs. 18 maggio 2015, n. 102.
(585) Comma inserito dall’art. 9-bis, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, che ha sostituito l’originario comma 1, con gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 53, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(586) Comma abrogato dall’art. 53, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(587) Nel presente provvedimento le parole: «presente decreto», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «presente Codice», ai sensi di quanto disposto dall’art. 61, comma 2, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto previsto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(588) A norma dell’art. 61, comma 2, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, nel presente provvedimento l’espressione «chiunque», ovunque ricorrente, si intende come «soggetti giuridici».
(589) Alinea così modificato dall’art. 61, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(590) A norma dell’art. 66, comma 3, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 il rinvio alla presente lettera si intende riferito all’articolo 1, comma 1, lettera l-bis) del presente provvedimento.
(591) A norma dell’art. 66, comma 3, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 il rinvio alla presente lettera si intende riferito all’articolo 1, comma 1, lettera m-bis) del presente provvedimento.
(592) Comma abrogato dall’art. 61, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(593) Vedi, anche, le linee guida adottate con Determinazione 9 maggio 2019, n. 115/2019.

Art. 69. Riuso delle soluzioni e standard aperti (594) (597)
1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l’obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali.
2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto, salvo che ciò risulti eccessivamente oneroso per comprovate ragioni di carattere tecnico-economico, che l’amministrazione committente sia sempre titolare di tutti i diritti sui programmi e i servizi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, appositamente sviluppati per essa. (595)
2-bis. Al medesimo fine di cui al comma 2, il codice sorgente, la documentazione e la relativa descrizione tecnico funzionale di tutte le soluzioni informatiche di cui al comma 1 sono pubblicati attraverso una o più piattaforme individuate dall’AgID con proprie Linee guida. (596)

(594) Articolo modificato dall’art. 50, comma 1, lett. a), b), c), e d), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e, successivamente, così sostituito dall’art. 54, comma 1, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(595) Comma così modificato dall’art. 62, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(596) Comma aggiunto dall’art. 62, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(597) Vedi, anche, le linee guida adottate con Determinazione 9 maggio 2019, n. 115/2019.

Art. 70. Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili (601)
[1. AgID definisce i requisiti minimi affinché i programmi informatici realizzati dalle pubbliche amministrazioni siano idonei al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a singoli moduli. Sono altresì definite le modalità di inserimento nella banca dati dei programmi informatici riutilizzabili gestita da AgID. (598)
2. Le pubbliche amministrazioni centrali che intendono acquisire programmi applicativi valutano preventivamente la possibilità di riuso delle applicazioni analoghe rese note da DigitPA ai sensi del comma 1, motivandone l’eventuale mancata adozione. (599) (600) ]

(598) Comma sostituito dall’art. 51, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235; per l’applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l’art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 55, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(599) Nel presente provvedimento la parola: «CNIPA» ovvero le parole: «Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione» sono state sostituite dalla parola: «DigitPA», ai sensi di quanto disposto dall’art. 57, comma 18, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(600) Comma abrogato dall’art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(601) Articolo abrogato dall’art. 64, comma 1, lett. d), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

Capo VII
REGOLE TECNICHE

Art. 71. Regole tecniche (607)
1. L’AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonché acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l’attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell’apposita area del sito Internet istituzionale dell’AgID e di essa ne è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo. (602) (609) (610)
[1-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati su proposta del Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, sentito il Ministro per la funzione pubblica, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettività. (605) (604) (608) ]
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell’Unione europea. (603)
[2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino all’adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo. (606) ]

(602) Comma modificato dall’art. 29, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, sostituito dall’art. 52, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e modificato dall’art. 24-ter, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, e dall’art. 19, comma 2-bis, lett. b), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall’art. 56, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 63, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(603) Comma inserito dall’art. 29, comma 2, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e, successivamente, così modificato dall’art. 9, comma 6, lett. f), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
(604) Comma abrogato dall’art. 52, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(605) Comma inserito dall’art. 29, comma 2, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(606) Comma abrogato dall’art. 56, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(607) Per l’efficacia delle regole tecniche emanate ai sensi del presente articolo vedi l’art. 65, comma 10, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(608) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 1° aprile 2008.
(609) Per le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali vedi il D.P.C.M. 22 febbraio 2013; per le regole tecniche in materia di sistema di conservazione vedi il D.P.C.M. 3 dicembre 2013; per le regole tecniche per il protocollo informatico vedi il D.P.C.M. 3 dicembre 2013.
(610) Il regolamento per l’adozione delle linee guida previste dal presente comma è stato emanato con Determinazione 17 maggio 2018, n. 160/2018. Per le linee guida dell’indice dei domicili digitali delle P.A. e dei gestori di pubblici servizi vedi la Determinazione 4 aprile 2019, n. 97. Per le linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni vedi la Determinazione 9 maggio 2019, n. 115/2019. Per le linee guida contenenti le Regole Tecniche e Raccomandazioni afferenti alla generazione di certificati elettronici qualificati, firme e sigilli elettronici qualificati e validazioni temporali elettroniche qualificate, vedi la Determinazione 17 maggio 2019, n. 121. Per le linee guida per il rilascio dell’identità digitale per uso professionale vedi la Determinazione 5 novembre 2019, n. 318/2019. Per le linee guida per la realizzazione di un modello R.A.O. pubblico vedi la Determinazione 21 novembre 2019, n. 344/2019. Per le Linee guida per la sottoscrizione elettronica di documenti vedi la Determinazione 23 marzo 2020, n. 157/2020. Per le Linee guida «La sicurezza nel procurement ICT» vedi la Determinazione 17 maggio 2020, n. 220/2020.

Capo VIII (611)
SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (612)

Art. 72. Definizioni relative al sistema pubblico di connettività (613) (614)
[1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) “trasporto di dati”: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia;
b) “interoperabilità di base”: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;
c) “connettività”: l’insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base;
d) “interoperabilità evoluta”: i servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l’erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;
e) “cooperazione applicativa”: la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all’interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l’integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.
]

(611) Capo inserito dall’art. 30, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159. Successivamente, l’art. 61, comma 2, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha abrogato la ripartizione in sezioni del presente Capo, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.

Si riporta la divisione in Sezioni del presente Capo precedente le modifiche disposte dal citato D.Lgs. n. 179/2016:

– Sezione I – Definizioni relative al sistema pubblico di connettività: artt. da 72 a 74
– Sezione II – Sistema pubblico di connettività SPC: artt. da 75 a 84
– Sezione III – Rete internazionale della pubblica amministrazione e compiti di DigitPA: artt. da 85 a 87.
Precedentemente, nella rubrica della suddetta Sezione III la parola «CNIPA» era stata sostituita dalla parola: «DigitPA», ai sensi di quanto disposto dall’art. 57, comma 18, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(612) Rubrica così sostituita dall’art. 61, comma 2, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Sistema pubblico di connettività e rete internazionale della pubblica amministrazione»
(613) Articolo inserito dall’art. 30, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, che ha inserito l’intero Capo VIII.
(614) Articolo abrogato dall’art. 64, comma 1, lett. m), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.

Art. 73. Sistema pubblico di connettività (SPC) (615)
1. Nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell’autonomia dell’organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC), quale insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l’interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell’Unione europea ed è aperto all’adesione da parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati. (617)
2. Il SPC garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l’autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente. (618)
3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:
a) sviluppo architetturale e organizzativo atto a garantire la federabilità dei sistemi; (619)
b) economicità nell’utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa;
b-bis) aggiornamento continuo del sistema e aderenza alle migliori pratiche internazionali; (620)
c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
[3-bis. Le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività sono dettate ai sensi dell’articolo 71. (616) (621) ]
3-ter. Il SPC è costituito da un insieme di elementi che comprendono:
a) infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche;
b) linee guida e regole per la cooperazione e l’interoperabilità;
c) catalogo di servizi e applicazioni. (622)
3-quater. Ai sensi dell’articolo 71 sono dettate le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività e cooperazione, al fine di assicurarne: l’aggiornamento rispetto alla evoluzione della tecnologia; l’aderenza alle linee guida europee in materia di interoperabilità; l’adeguatezza rispetto alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei suoi utenti; la più efficace e semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, il rispetto di necessari livelli di sicurezza. (622)

(615) Articolo inserito dall’art. 30, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, che ha inserito l’intero Capo VIII.
(616) Comma aggiunto dall’art. 53, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(617) Comma così modificato dall’art. 57, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(618) Comma così sostituito dall’art. 57, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(619) Lettera così sostituita dall’art. 57, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(620) Lettera inserita dall’art. 57, comma 1, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(621) Comma abrogato dall’art. 57, comma 1, lett. e), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(622) Comma aggiunto dall’art. 57, comma 1, lett. f), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.

Art. 74. Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni (623) (624)
[1. Il presente decreto definisce e disciplina la Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC. La Rete costituisce l’infrastruttura di connettività che collega, nel rispetto della normativa vigente, le pubbliche amministrazioni con gli uffici italiani all’estero, garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualità. ]

(623) Articolo inserito dall’art. 30, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, che ha inserito l’intero Capo VIII.
(624) Articolo abrogato dall’art. 64, comma 1, lett. n), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.

Art. 75. Partecipazione al Sistema pubblico di connettività (625)
1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, partecipano al SPC, salve le esclusioni collegate all’esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali. (627)
2. Chiunque può partecipare al SPC nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 73, comma 3-quater. (627)
3. AgID rende gratuitamente disponibili specifiche delle interfacce tecnologiche, le linee guida, le regole di cooperazione e ogni altra informazione necessaria a garantire l’interoperabilità del SPC con ogni soluzione informatica sviluppata autonomamente da privati o da altre amministrazioni che rispettano le regole definite ai sensi dell’articolo 73, comma 3-quater. (627)
[3-bis. Il gestore di servizi pubblici e i soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse possono usufruire della connessione al SPC e dei relativi servizi, adeguandosi alle vigenti regole tecniche, previa delibera della Commissione di cui all’articolo 79. (626) (628) ]

(625) Articolo inserito dall’art. 30, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, che ha inserito l’intero Capo VIII.
(626) Comma aggiunto dall’art. 54, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(627) Comma così sostituito dall’art. 58, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(628) Comma abrogato dall’art. 58, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.

Art. 76. Scambio di documenti informatici nell’ambito del Sistema pubblico di connettività (629)
1. Gli scambi di documenti informatici nell’ambito del SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge. (630)

(629) Articolo inserito dall’art. 30, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, che ha inserito l’intero Capo VIII.
(630) Comma così modificato dall’art. 59, comma 1, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.

Art. 76-bis. Costi del SPC (631)
1. I costi relativi alle infrastrutture nazionali per l’interoperabilità sono a carico dei fornitori, per i servizi da essi direttamente utilizzati e proporzionalmente agli importi dei relativi contratti di fornitura e una quota di tali costi è a carico delle pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati. L’eventuale parte del contributo di cui all’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, che eccede la copertura dei costi diretti e indiretti, comprensivi di rimborsi per eventuali attività specificamente richieste dalla Consip ad AgID in relazione alle singole procedure, sostenuti dalla stessa Consip per le attività di centrale di committenza di cui all’articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è destinata a parziale copertura della quota dei costi relativi alle infrastrutture nazionali gestite da AgID.

(631) Articolo inserito dall’art. 59, comma 2, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.

Art. 77. Finalità del Sistema pubblico di connettività (632) (633)
[1. Al SPC sono attribuite le seguenti finalità:
a) fornire un insieme di servizi di connettività condivisi dalle pubbliche amministrazioni interconnesse, definiti negli aspetti di funzionalità, qualità e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da poter soddisfare le differenti esigenze delle pubbliche amministrazioni aderenti al SPC;
b) garantire l’interazione della pubblica amministrazione centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet, nonché con le reti di altri enti, promuovendo l’erogazione di servizi di qualità e la miglior fruibilità degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese;
c) fornire un’infrastruttura condivisa di interscambio che consenta l’interoperabilità tra tutte le reti delle pubbliche amministrazioni esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati;
d) fornire servizi di connettività e cooperazione alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, per permettere l’interconnessione delle proprie sedi e realizzare così anche l’infrastruttura interna di comunicazione;
e) realizzare un modello di fornitura dei servizi multifornitore coerente con l’attuale situazione di mercato e le dimensioni del progetto stesso;
f) garantire lo sviluppo dei sistemi informatici nell’ambito del SPC salvaguardando la sicurezza dei dati, la riservatezza delle informazioni, nel rispetto dell’autonomia del patrimonio informativo delle singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
]

(632) Articolo inserito dall’art. 30, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, che ha inserito l’intero Capo VIII.
(633) Articolo abrogato dall’art. 64, comma 1, lett. o), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.

Art. 78. Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettività (634) (638)
[1. Le pubbliche amministrazioni nell’ambito della loro autonomia funzionale e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le altre pubbliche amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 73, comma 3-bis. Le stesse pubbliche amministrazioni, ove venga loro attribuito, per norma, il compito di gestire soluzioni infrastrutturali per l’erogazione di servizi comuni a più amministrazioni, adottano le medesime regole per garantire la compatibilità con la cooperazione applicativa potendosi avvalere di modalità atte a mantenere distinti gli ambiti di competenza. (636)
2. Per le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le responsabilità di cui al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei sistemi informativi automatizzati, di cui all’articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo.
2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all’ articolo 1, comma 449, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta ad utilizzare i servizi “Voce tramite protocollo Internet” (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da CONSIP. (635) (639) (640)
2-ter. DigitPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis. (635) (637) (639)
2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell’esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell’anno in corso per spese di telefonia. (635) (639) ]

(634) Articolo inserito dall’art. 30, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, che ha inserito l’intero Capo VIII.
(635) Comma aggiunto dall’art. 2, comma 591, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008.
(636) Comma così modificato dall’art. 55, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(637) Nel presente provvedimento la parola: «CNIPA» ovvero le parole: «Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione» sono state sostituite dalla parola: «DigitPA», ai sensi di quanto disposto dall’art. 57, comma 18, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(638) Articolo abrogato dall’art. 64, comma 1, lett. p), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.
(639) Per le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l’art. 2, comma 591, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e il D.M. 9 aprile 2009.
(640) Per la realizzazione e la gestione di un nodo di interconnessione per i servizi VoIP, vedi l’art. 36, commi 1 e 2, L. 18 giugno 2009, n. 69.

Art. 79. Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività (641) (642)
[1. È istituita la Commissione di coordinamento del SPC, di seguito denominata: «Commissione», preposta agli indirizzi strategici del SPC.
2. La Commissione:
a) assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse;
b) approva le linee guida, le modalità operative e di funzionamento dei servizi e delle procedure per realizzare la cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni;
c) promuove l’evoluzione del modello organizzativo e dell’architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle opportunità derivanti dalla evoluzione delle tecnologie;
d) promuove la cooperazione applicativa fra le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71;
e) definisce i criteri e ne verifica l’applicazione in merito alla iscrizione, sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati SPC di cui all’articolo 82;
f) dispone la sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati di cui all’articolo 82;
g) verifica la qualità e la sicurezza dei servizi erogati dai fornitori qualificati del SPC;
h) promuove il recepimento degli standard necessari a garantire la connettività, l’interoperabilità di base e avanzata, la cooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema.
3. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice o qualificata dei componenti in relazione all’argomento in esame. La Commissione a tale fine elabora, entro tre mesi dal suo insediamento, un regolamento interno da approvare con maggioranza qualificata dei suoi componenti. ]

(641) Articolo inserito dall’art. 30, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, che ha inserito l’intero Capo VIII.
(642) Articolo abrogato dall’art. 64, comma 1, lett. q), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.

Art. 80. Composizione della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività (643) (646)
[1. La Commissione è formata da diciassette componenti incluso il Presidente di cui al comma 2, scelti tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nel settore, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: otto componenti sono nominati in rappresentanza delle amministrazioni statali previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sette dei quali su proposta del Ministro per l’innovazione e le tecnologie ed uno su proposta del Ministro per la funzione pubblica; i restanti otto sono nominati su designazione della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Uno dei sette componenti proposti dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie è nominato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quando esamina questioni di interesse della rete internazionale della pubblica amministrazione la Commissione è integrata da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, qualora non ne faccia già parte.
2. Il Presidente della Commissione è il Commissario del Governo per l’attuazione dell’agenda digitale o, su sua delega, il Direttore dell’Agenzia digitale. Il Presidente e gli altri componenti della Commissione restano in carica per un triennio e l’incarico è rinnovabile. (645)
3. La Commissione è convocata dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte l’anno.
4. L’incarico di Presidente o di componente della Commissione e la partecipazione alle riunioni della Commissione non danno luogo alla corresponsione di alcuna indennità, emolumento, compenso e rimborso spese e le amministrazioni interessate provvedono agli oneri di missione nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale di DigitPA e sulla base di specifiche convenzioni, di organismi interregionali e territoriali. (644)
6. La Commissione può avvalersi, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della consulenza di uno o più organismi di consultazione e cooperazione istituiti con appositi accordi ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. Ai fini della definizione degli sviluppi strategici del SPC, in relazione all’evoluzione delle tecnologie dell’informatica e della comunicazione, la Commissione può avvalersi, nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate a DigitPA a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di consulenti di chiara fama ed esperienza in numero non superiore a cinque secondo le modalità definite nei regolamenti di cui all’articolo 87. (644) ]

(643) Articolo inserito dall’art. 30, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, che ha inserito l’intero Capo VIII.
(644) Nel presente provvedimento la parola: «CNIPA» ovvero le parole: «Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione» sono state sostituite dalla parola: «DigitPA», ai sensi di quanto disposto dall’art. 57, comma 18, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(645) Comma modificato dall’art. 57, comma 18, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e, successivamente, così sostituito dall’art. 15, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.
(646) Articolo abrogato dall’art. 64, comma 1, lett. r), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.

Art. 81. Ruolo di DigitPA (647) (648) (650)
[1. DigitPA, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi forniti dalla Commissione, anche avvalendosi di soggetti terzi, gestisce le risorse condivise del SPC e le strutture operative preposte al controllo e supervisione delle stesse, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2. (648)
2. DigitPA, anche avvalendosi di soggetti terzi, cura la progettazione, la realizzazione, la gestione e l’evoluzione del SPC per le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. (648)
2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l’autenticazione certa dei soggetti interessati all’operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. (649) ]

(647) Articolo inserito dall’art. 30, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, che ha inserito l’intero Capo VIII.
(648) Nel presente provvedimento la parola: «CNIPA» ovvero le parole: «Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione» sono state sostituite dalla parola: «DigitPA», ai sensi di quanto disposto dall’art. 57, comma 18, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(649) Comma aggiunto dall’art. 6, comma 5, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.
(650) Articolo abrogato dall’art. 64, comma 1, lett. s), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.

Art. 82. Fornitori del Sistema pubblico di connettività (651) (653)
[1. Sono istituiti uno o più elenchi di fornitori a livello nazionale e regionale in attuazione delle finalità di cui all’articolo 77.
2. I fornitori che ottengono la qualificazione SPC ai sensi dei regolamenti previsti dall’articolo 87, sono inseriti negli elenchi di competenza nazionale o regionale, consultabili in via telematica, esclusivamente ai fini dell’applicazione della disciplina di cui al presente decreto, e tenuti rispettivamente da DigitPA a livello nazionale e dalla regione di competenza a livello regionale. I fornitori in possesso dei suddetti requisiti sono denominati fornitori qualificati SPC. (652)
3. I servizi per i quali è istituito un elenco, ai sensi del comma 1, sono erogati, nell’ambito del SPC, esclusivamente dai soggetti che abbiano ottenuto l’iscrizione nell’elenco di competenza nazionale o regionale.
4. Per l’iscrizione negli elenchi dei fornitori qualificati SPC è necessario che il fornitore soddisfi almeno i seguenti requisiti:
a) disponibilità di adeguate infrastrutture e servizi di comunicazioni elettroniche;
b) esperienza comprovata nell’ambito della realizzazione gestione ed evoluzione delle soluzioni di sicurezza informatica;
c) possesso di adeguata rete commerciale e di assistenza tecnica;
d) possesso di adeguati requisiti finanziari e patrimoniali, anche dimostrabili per il tramite di garanzie rilasciate da terzi qualificati.
5. Limitatamente ai fornitori dei servizi di connettività dovranno inoltre essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:
a) possesso dei necessari titoli abilitativi di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per l’ambito territoriale di esercizio dell’attività;
b) possesso di comprovate conoscenze ed esperienze tecniche nella gestione delle reti e servizi di comunicazioni elettroniche, anche sotto il profilo della sicurezza e della protezione dei dati.]

(651) Articolo inserito dall’art. 30, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, che ha inserito l’intero Capo VIII.
(652) Nel presente provvedimento la parola: «CNIPA» ovvero le parole: «Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione» sono state sostituite dalla parola: «DigitPA», ai sensi di quanto disposto dall’art. 57, comma 18, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(653) Articolo abrogato dall’art. 64, comma 1, lett. t), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.

Art. 83 Contratti quadro (656) (654)
[1. Al fine della realizzazione del SPC, DigitPA a livello nazionale e le regioni nell’ambito del proprio territorio, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, nonché per garantire la fruizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di elevati livelli di disponibilità dei servizi e delle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente, nonché una maggiore affidabilità complessiva del sistema, promuovendo, altresì, lo sviluppo della concorrenza e assicurando la presenza di più fornitori qualificati, stipulano, espletando specifiche procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei contraenti, nel rispetto delle vigenti norme in materia, uno o più contratti-quadro con più fornitori per i servizi di cui all’articolo 77, con cui i fornitori si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. (655)
2. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contratti-quadro con uno o più fornitori di cui al comma 1, individuati da DigitPA. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere di DigitPA e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui al citato art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo. (655) ]

(654) Articolo inserito dall’art. 30, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, che ha inserito l’intero Capo VIII.
(655) Nel presente provvedimento la parola: «CNIPA» ovvero le parole: «Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione» sono state sostituite dalla parola: «DigitPA», ai sensi di quanto disposto dall’art. 57, comma 18, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(656) Articolo abrogato dall’art. 64, comma 1, lett. u), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.

Art. 84. Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione (657) (659)
[1. Le Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, aderenti alla Rete unitaria della pubblica amministrazione, presentano a DigitPA, secondo le indicazioni da esso fornite, i piani di migrazione verso il SPC, da attuarsi entro diciotto mesi dalla data di approvazione del primo contratto quadro di cui all’articolo 83, comma 1, termine di cessazione dell’operatività della Rete unitaria della pubblica amministrazione. (658)
2. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo ogni riferimento normativo alla Rete unitaria della pubblica amministrazione si intende effettuato al SPC. ]

(657) Articolo inserito dall’art. 30, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, che ha inserito l’intero Capo VIII.
(658) Nel presente provvedimento la parola: «CNIPA» ovvero le parole: «Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione» sono state sostituite dalla parola: «DigitPA», ai sensi di quanto disposto dall’art. 57, comma 18, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(659) Articolo abrogato dall’art. 64, comma 1, lett. z), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.

Art. 85. Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni (660) (661)
[1. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che abbiano l’esigenza di connettività verso l’estero, sono tenute ad avvalersi dei servizi offerti dalla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che dispongono di reti in ambito internazionale sono tenute a migrare nella Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni entro il 15 marzo 2007, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 75, commi 2 e 3.
3. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ivi incluse le autorità amministrative indipendenti, possono aderire alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni. ]

(660) Articolo inserito dall’art. 30, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, che ha inserito l’intero Capo VIII.
(661) Articolo abrogato dall’art. 64, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.

Art. 86. Compiti e oneri di DigitPA (662) (663) (664)
[1. DigitPA cura la progettazione, la realizzazione, la gestione ed evoluzione della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, previo espletamento di procedure concorsuali ad evidenza pubblica per la selezione dei fornitori e mediante la stipula di appositi contratti-quadro secondo modalità analoghe a quelle di cui all’articolo 83. (663)
2. DigitPA, al fine di favorire una rapida realizzazione del SPC, per un periodo almeno pari a due anni a decorrere dalla data di approvazione dei contratti-quadro di cui all’articolo 83, comma 1, sostiene i costi delle infrastrutture condivise, a valere sulle risorse già previste nel bilancio dello Stato. (663)
3. Al termine del periodo di cui al comma 2, i costi relativi alle infrastrutture condivise sono a carico dei fornitori proporzionalmente agli importi dei contratti di fornitura, e una quota di tali costi è a carico delle pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri e la relativa ripartizione tra le amministrazioni sono determinati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione, previa intesa con la Conferenza unificata cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, salvaguardando eventuali intese locali finalizzate a favorire il pieno ingresso nel SPC dei piccoli Comuni nel rispetto di quanto previsto dal comma 5.
4. DigitPA sostiene tutti gli oneri derivanti dai collegamenti in ambito internazionale delle amministrazioni di cui all’articolo 85, comma 1, per i primi due anni di vigenza contrattuale, decorrenti dalla data di approvazione del contratto quadro di cui all’articolo 83; per gli anni successivi ogni onere è a carico della singola amministrazione contraente proporzionalmente ai servizi acquisiti. (663)
5. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che aderiscono alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 85, comma 3, ne sostengono gli oneri relativi ai servizi che utilizzano. ]

(662) Articolo inserito dall’art. 30, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, che ha inserito l’intero Capo VIII.
(663) Nel presente provvedimento la parola: «CNIPA» ovvero le parole: «Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione» sono state sostituite dalla parola: «DigitPA», ai sensi di quanto disposto dall’art. 57, comma 18, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(664) Articolo abrogato dall’art. 64, comma 1, lett. bb), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.

Art. 87. Regolamenti (665) (666)
[1. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati regolamenti per l’organizzazione del SPC, per l’avvalimento dei consulenti di cui all’articolo 80, comma 7, e per la determinazione dei livelli minimi dei requisiti richiesti per l’iscrizione agli elenchi dei fornitori qualificati del SPC di cui all’articolo 82. ]

(665) Articolo inserito dall’art. 30, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, che ha inserito l’intero Capo VIII.
(666) Articolo abrogato dall’art. 64, comma 1, lett. cc), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.

Capo IX (originario Capo VIII) (667)
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E ABROGAZIONI

Art. 88. (originario art. 72.) (668) Norme transitorie per la firma digitale (669)
[1. I documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori iscritti nell’elenco pubblico già tenuto dall’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione sono equivalenti ai documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori accreditati. ]

(667) L’art. 31, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, ha rinumerato il presente capo da Capo VIII a Capo IX.
(668) L’art. 31, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, ha rinumerato il presente articolo da art. 72 ad art. 88.
(669) Articolo abrogato dall’art. 64, comma 1, lett. dd), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.

Art. 89. (originario art. 73.) (670) Aggiornamenti (671)
[1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni contenute nel presente codice. ]

(670) L’art. 31, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, ha rinumerato il presente articolo da art. 73 ad art. 89.
(671) Articolo abrogato dall’art. 64, comma 1, lett. ee), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.

Art. 90. (originario art. 74.) (672) Oneri finanziari
1. All’attuazione del presente Codice (673) si provvede nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

(672) L’art. 31, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, ha rinumerato il presente articolo da art. 74 ad art. 90.
(673) Nel presente provvedimento le parole: «presente decreto», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «presente Codice», ai sensi di quanto disposto dall’art. 61, comma 2, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto previsto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.

Art. 91. (originario art. 75.) (674) Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:
a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
b) gli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1, ultimo periodo, 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 51; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A);
c) l’articolo 26, comma 2, lettere a), e), h), della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
d) l’articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
e) gli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
2. Le abrogazioni degli articoli 2, comma 1, ultimo periodo; 6, commi 1 e 2; 10; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443 (Testo B).
3. Le abrogazioni degli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 6, commi 3 e 4; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 51; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo C).
3-bis. L’articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è abrogato. (675)
3-ter. Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, è abrogato. (675)

(674) L’art. 31, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, ha rinumerato il presente articolo da art. 75 ad art. 91.
(675) Comma aggiunto dall’art. 32, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 92. (originario art. 76.) (676) Entrata in vigore del codice (677)
[1. Le disposizioni del presente codice entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. ]

(676) L’art. 31, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, ha rinumerato il presente articolo da art. 76 ad art. 92.
(677) Articolo abrogato dall’art. 64, comma 1, lett. ff), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.

Tabella di corrispondenza dei riferimenti previgenti al codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni (678)

Articolato del codice Riferimento previgente
Articolo 1
(Definizioni)
comma 1, lettera a) = =
“ lettera b) = =
“ lettera c) = =
“ lettera d) Art. 1, comma 1, lettera bb), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
“ lettera e) Art. 1, comma 1, lettera t), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
“ lettera f) Art. 1, comma 1, lettera aa), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
“ lettera g) Art. 1, comma 1, lettera u), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
“ lettera h) Art. 22, comma 1, lettera c), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
“ lettera i) Art. 22, comma 1, lettera d), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
“ lettera l) = =
“ lettera m) = =
“ lettera n) = =
“ lettera o) = =
“ lettera p) = =
“ lettera q) Art. 1, comma 1, lettera b), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
“ lettera r) Art. 1, comma 1, lettera n), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
“ lettera s) Art. 1, comma 1, lettera ee), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
“ lettera t) Art. 1, comma 1, lettera cc), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
“ lettera u) Art. 1, comma 1, lettera q), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
“ lettera v) = =
“ lettera z) Art. 22, comma 1, lettera h), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 2 = =
(Finalità e ambito di applicazione)
Articolo 3 = =
(Diritto all’uso delle tecnologie)
Articolo 4 = =
(Partecipazione al procedimento amministrativo informatico)
Articolo 5 = =
(Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche)
Articolo 6 = =
(Utilizzo della posta elettronica certificata)
Articolo 7 = =
(Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell’utenza)
Articolo 8 = =
(Alfabetizzazione informatica dei cittadini)
Articolo 9 = =
(Partecipazione democratica elettronica)
Articolo 10 = =
(Sportelli per le attività produttive)
Articolo 11 = =
(Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese)
Articolo 12 = =
(Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa)
Articolo 13 = =
(Formazione informatica dei dipendenti pubblici)
Articolo 14 = =
(Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali)
Articolo 15 = =
(Digitalizzazione e riorganizzazione)
Articolo 16 = =
(Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione tecnologica)
Articolo 17
(Strutture per l’organizzazione, l’innovazione e le tecnologie)
comma 1, lettera a) Art. 26, comma 2, lettera a), legge 27 dicembre 2002, n. 289
“ lettera b) Art. 26, comma 2, lettera e), legge 27 dicembre 2002, n. 289
“ lettera c) Art. 27, comma 1, legge 16 gennaio 2003, n. 3
“ lettera d) Art. 26, comma 2, lettera h), legge 27 dicembre 2002, n. 289
“ lettera e) = =
comma 1 bis = =
comma 2 = =
comma 3 = =
Articolo 18
(Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica)
Articolo 19
(Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego)
Articolo 20
(Documento informatico) = =
comma 1 Articolo 8, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 = =
comma 3 Articolo 8, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4 Articolo 8, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 5 Articolo 8, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 21
(Valore probatorio del documento informatico sottoscritto)
comma 1 Articolo 10, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 Articolo 10, commi 1 e 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3 Articolo 29-quater, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4 Articolo 10, comma 5, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 5 Articolo 10, comma 6, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 22
(Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni)
comma 1 Articolo 9, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 Articolo 9, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2-bis = =
comma 3 = =
comma 4 Articolo 9, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 23
(Copie di atti e documenti informatici)
comma 1 = =
comma 2 Articolo 20, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2-bis = =

comma 3 Articolo 20, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4 Articolo 20, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 5 Articolo 20, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 6 Articolo 20, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 7 Articolo 20, comma 5, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 24
(Firma digitale)
comma 1 Articolo 23, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 Articolo 23, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3 Articolo 23, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4 Articolo 23, comma 5, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 25
(Firma autenticata)
comma 1 Articolo 24, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 Articolo 24, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3 Articolo 24, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4 Articolo 24, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 26
(Certificatori)
comma 1 Articolo 26, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 Articolo 26, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3 Articolo 26, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 27
(Certificatori qualificati)
comma 1 Articolo 27, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 Articolo 27, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3 Articolo 27, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4 Articolo 27, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 28
(Certificati qualificati)
comma 1, lettera a) Articolo 27-bis, c. 1, lettera a), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
“ lettera b) Articolo 27-bis, c. 1, lettera b), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445Articolo 27-bis, c. 1, lettera c), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
“ lettera c)
“ lettera d) Articolo 27-bis, c. 1, lettera d), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
“ lettera e) Articolo 27-bis, c. 1, lettera e), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445Articolo 27-bis, c. 1, lettera f), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
“ lettera f)
“ lettera g) Articolo 27-bis, c. 1, lettera g), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 Articolo 27-bis, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3 Articolo 27-bis, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4 = =
Articolo 29
(Accreditamento)
comma 1 Articolo 28, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 Articolo 28, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3 Articolo 28, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4 Articolo 28, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 5 Articolo 28, comma 5, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 6 Articolo 28, comma 6, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 7 Articolo 28, comma 7, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 8 = =
Articolo 30
(Responsabilità del certificatore)
comma 1, lettera a) Articolo 28-bis, c. 1, lettera a), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
“ lettera b) Articolo 28-bis, c. 1, lettera b), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
“ lettera c) Articolo 28-bis, c. 1, lettera c), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
“ lettera d) = =
comma 2 Articolo 28-bis, c. 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3 Articolo 28-bis, c. 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 31
(Vigilanza sull’attività di certificazione)
comma 1 Articolo 29, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 32
(Obblighi del titolare e del certificatore)
comma 1 Articolo 29-bis, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 Articolo 29-bis, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3 Articolo 29-bis, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4 = =
comma 5 = =
Articolo 33
(Uso di pseudonimi)
comma 1 Articolo 29-ter, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 34
(Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati)
comma 1 Articolo 29-quinquies, c. 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 Articolo 29-quinquies, c. 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3 Articolo 29-quinquies, c. 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4 = =
comma 5 = =
Articolo 35
(Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma)
comma 1 Articolo 29-sexies, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445Articolo 29-sexies, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2
comma 3 Articolo 29-sexies, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4 Articolo 29-sexies, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445Articolo 10, comma 1, decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10
comma 5
comma 6 Articolo 10, comma 3, decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10
Articolo 36
(Revoca e sospensione dei certificati qualificati)
comma 1 Articolo 29-septies, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 Articolo 29-septies, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3 Articolo 29-septies, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4 Articolo 29-septies, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 37
(Cessazione dell’attività)
comma 1 Articolo 29-octies, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 Articolo 29-octies, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3 Articolo 29-octies, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4 Articolo 29-octies, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 38
(Pagamenti informatici)
comma 1 Articolo 12, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 39
(Libri e scritture) Articolo 13, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 1
Articolo 40
(Formazione di documenti informatici)
comma 1 = =
comma 2 = =
comma 3 = =
comma 4 = =
Articolo 41
(Procedimento e fascicolo informatico)
comma 1 = =
comma 2 = =
comma 2-bis = =
comma 2-ter = =
comma 2-quater = =
comma 3 = =
Articolo 42
(Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni)
comma 1 Articolo 51, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 43
(Riproduzione e conservazione dei documenti)
comma 1 Articolo 6, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 = =
comma 3 = =
comma 4 Articolo 6, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 44
(Requisiti per la conservazione dei documenti informatici)
comma 1, lettera a) = =
“ lettera b) = =
“ lettera c) = =
“ lettera d) = =
Articolo 45 LIBRO II
(Valore giuridico della trasmissione)
comma 1 Articolo 43, comma 6, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 Articolo 14, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 46
(Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi)
comma 1 = =
Articolo 47
(Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni)
comma 1 = =
comma 2 = =
comma 3 = =
Articolo 48
(Posta elettronica certificata)
comma 1 LIBRO II
comma 2 Articolo 14, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3 Articolo 14, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 49
(Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica)
comma 1 Articolo 17, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 Articolo 17, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 50
(Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni)
comma 1 = =
comma 2 = =
comma 3 = =
Articolo 51
(Sicurezza dei dati)
comma 1 = =
comma 2 = =
Articolo 52
(Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni)
comma 1 = =
Articolo 53
(Caratteristiche dei siti)
comma 1 = =
comma 2 = =
comma 3 = =
Articolo 54
(Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni)
comma 1 = =
comma 2 = =
comma 2-bis = =
comma 3 = =
comma 4 = =
comma 4-bis = =
Articolo 55
(Consultazione delle iniziative normative del Governo)
comma 1 = =
comma 2 = =
comma 2-bis = =
Articolo 56
(Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile)
comma 1 = =
comma 2 = =
comma 2-bis = =
Articolo 57
(Moduli e formulari)
comma 1 Articolo 9, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 = =
Articolo 58
(Modalità della fruibilità del dato)
comma 1 = =
comma 2 = =
comma 3 = =
Articolo 59 LIBRO II
(Dati territoriali)
comma 1 = =
comma 2 = =
comma 3 = =
comma 4 = =
comma 5 = =
comma 6 = =
comma 7 = =
comma 7-bis = =
Articolo 60 LIBRO III
(Base di dati di interesse nazionale)
comma 1 = =
comma 2 = =
comma 3 = =
comma 4 = =
Articolo 61 LIBRO II
(Delocalizzazione dei registri informatici)
comma 1 = =
Articolo 62 LIBRO II
(Indice nazionale delle anagrafi)
comma 1 = =
Articolo 63
(Organizzazione e finalità dei servizi in rete)
comma 1 = =
comma 2 = =
comma 3 = =
Articolo 64
(Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni)
comma 1 = =
comma 2 = =
comma 3 Articolo 12, decreto legislativo n. 10/2002
Articolo 65
(Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica)
comma 1, lettera a) Articolo 38, comma 2, lettera a), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
“ lettera b) Articolo 38, comma 2, lettera b), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
“ lettera c) Articolo 38, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 = =
comma 3 = =
comma 4 = =
Articolo 66
(Carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi)
comma 1 Articolo 36, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 Articolo 27, comma 8, lettera b), L. 16 gennaio 2003, n. 3
comma 3 Articolo 36, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4 Articolo 36, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 5 Articolo 36, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 6 Articolo 36, comma 5, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 7 Articolo 36, comma 6, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 67
(Modalità di sviluppo ed acquisizione)
comma 1 = =
comma 2 = =
comma 3 = =
Articolo 68
(Analisi comparativa delle soluzioni)
comma 1 = =
comma 2 = =
comma 3 = =
comma 4 = =
Articolo 69
(Riuso dei programmi informatici)
comma 1 Articolo 25, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340
comma 2 = =
comma 3 = =
comma 4 = =
Articolo 70
(Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili)
comma 1 = =
comma 2 = =
Articolo 71
(Regole tecniche)
comma 1 Articolo 8, comma 2,
LIBRO II

comma 1-bis Articolo 16, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

comma 1-ter = =

comma 2 = =
Articolo 72
(Definizioni relative al sistema pubblico di connettività) Articolo 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

comma 1 Articolo 11, comma 1, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10
Articolo 1, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

Articolo 73
(Sistema pubblico di connettività) Articolo 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

comma 1 Articolo 2, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

comma 2 Articolo 2, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

comma 3 Articolo 2, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 74
(Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni) Articolo 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

comma 1 Articolo 3, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

Articolo 75
(Partecipazione al Sistema pubblico di connettività) Articolo 4, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

comma 1 Articolo 4, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

comma 2 Articolo 4, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 4, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 3
Articolo 76
(Scambio di documenti informatici nell’ambito del sistema pubblico di connettività) Articolo 5, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

comma 1 Articolo 5, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

Articolo 77
(Finalità del Sistema pubblico di connettività) Articolo 6, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

comma 1 Articolo 6, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

Articolo 78
(Compiti delle pubbliche amministrazioni nel sistema pubblico di connettività) Articolo 7, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

comma 1 Articolo 7, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

comma 2 Articolo 7, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

Articolo 79
(Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività) Articolo 8, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

comma 1 Articolo 8, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

comma 2 Articolo 8, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

comma 3 Articolo 8, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 80
(Composizione della Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività) Articolo 9, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 1 Articolo 9, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

comma 2 Articolo 9, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

comma 3 Articolo 9, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

comma 4 Articolo 9, comma 4, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

comma 5 Articolo 9, comma 5, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

comma 6 Articolo 9, comma 6, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

comma 7 Articolo 9, comma 7, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 81
(Ruolo del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione) Articolo 10, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

comma 1 Articolo 10, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

comma 2 Articolo 10, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

Articolo 82
(Fornitori del Sistema pubblico di connettività) Articolo 11, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

comma 1 Articolo 11, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

comma 2 Articolo 11, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

comma 3 Articolo 11, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

comma 4 Articolo 11, comma 4, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

comma 5 Articolo 11, comma 5, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

Articolo 83
(Contratti quadro) Articolo 12, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

comma 1 Articolo 12, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

comma 2 Articolo 12, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

Articolo 84
(Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione) Articolo 13, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

comma 1 Articolo 13, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

comma 2 Articolo 13, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

Articolo 85
(Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni) Articolo 14, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

comma 1 Articolo 14, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

comma 2 Articolo 14, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

comma 3 Articolo 14, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

Articolo 86
(Compiti ed oneri di AgID) (679)

comma 1 Art. 15, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

comma 2 Articolo 18, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

comma 3 Articolo 18, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

comma 4 Articolo 18, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

comma 5 Articolo 18, comma 4, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

Articolo 87
(Regolamenti)

comma 1 Articolo 17, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

Articolo 88
(Norme transitorie per la firma digitale)

comma 1 Articolo 72, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Articolo 89
(Aggiornamenti)

comma 1 Articolo 73, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Articolo 90
(Oneri finanziari)

comma 1 Articolo 74, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Articolo 91
(Abrogazioni)

comma 1 Articolo 75, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

comma 2 Articolo 75, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

comma 3 Articolo 75, comma 3, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

comma 3-bis Articolo 32, comma 1, D.Lgs. correttivo ed integrativo del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

comma 3-ter Articolo 32, comma 1, D.Lgs. correttivo ed integrativo del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Articolo 92
(Entrata in vigore del Codice)

comma 1 Articolo 76, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

(678) Tabella implicitamente modificata dal D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(679) Nel presente provvedimento la parola: «CNIPA» ovvero le parole: «Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione» sono state sostituite dalla parola: «DigitPA», ai sensi di quanto disposto dall’art. 57, comma 18, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Successivamente la parola: «DigitPA», ovunque ricorrente, è stata sostituita dalla parola: «AgID», ai sensi di quanto disposto dall’art. 61, comma 2, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto previsto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.


D.Lgs. n. 82 del 7.03.2005 – Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale

Nel testo sono evidenziate in grassetto le modifiche introdotte da D.L. n. 235 del 30.12.2010, pubblicato in GU n. 6 del 10.01.2011, Suppl. Ordinario n. 8

In Nota sono riportate le disposizioni transitorie e finali dettate dall’art. 57 DLgs. N. 235/2010.

Le modifiche entrano in vigore dal 25.01.2011

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010 , n. 235 – nuovo CAD


D.Lgs. n. 110 del 2.07.2010

Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell’articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Visto il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, recante norme complementari per l’attuazione del nuovo ordinamento degli archivi notarili;

Vista la legge 3 agosto 1949, n. 577, recante istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull’amministrazione della Cassa nazionale del notariato;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 2010;

Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati espresso in data 9 giugno 2010;

Rilevato che il Senato della Repubblica non ha espresso il parere nei termini;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2010;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 23 sono inseriti i seguenti:

«Art. 23-bis. – 1. Il notaio per l’esercizio delle sue funzioni deve munirsi della firma digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rilasciata dal Consiglio nazionale del notariato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al coadiutore e al notaio delegato.

Art. 23-ter. – 1. Il certificato qualificato, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rilasciato al notaio per l’esercizio delle sue funzioni nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 34, commi 3 e 4, dello stesso decreto, attesta, sulla base delle comunicazioni inviate dai consigli notarili distrettuali, anche la sua iscrizione nel ruolo.

2. Le modalità di gestione del certificato di cui al comma 1 devono comunque garantirne l’immediata sospensione o revoca, a richiesta dello stesso titolare o delle autorità competenti, in tutti i casi previsti dalla normativa vigente in materia di firme elettroniche o quando il notaio e’ sospeso o cessa dall’esercizio delle sue funzioni per qualsiasi causa, compreso il trasferimento ad altro distretto.

3. Il notaio custodisce ed utilizza personalmente, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il dispositivo di firma collegato al certificato di cui al comma 1.»;

b) all’articolo 38 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il capo dell’archivio notarile, avuta notizia della morte del notaro, richiede al Consiglio nazionale del notariato il trasferimento immediato agli archivi notarili degli atti, dei registri e dei repertori dallo stesso conservati nella struttura di cui all’articolo 62-bis. Il Consiglio nazionale del notariato, accertato il corretto trasferimento dei dati, provvede alla loro cancellazione.»;

c) dopo l’articolo 47 sono inseriti i seguenti:

«Art. 47-bis. – 1. All’atto pubblico di cui all’articolo 2700 del codice civile, redatto con procedure informatiche si applicano le disposizioni della presente legge e quelle emanate in attuazione della stessa.

2. L’autenticazione di cui all’articolo 2703, secondo comma, del codice civile, è regolata, in caso di utilizzo di modalità informatiche, dall’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82.

Art. 47-ter. – 1. Le disposizioni per la formazione e la conservazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate si applicano, in quanto compatibili, anche ai documenti informatici di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 47-bis.

2. L’atto pubblico informatico e’ ricevuto in conformità a quanto previsto dall’articolo 47 ed e’ letto dal notaio mediante l’uso e il controllo personale degli strumenti informatici.

3. Il notaio nell’atto pubblico e nell’autenticazione delle firme deve attestare anche la validità dei certificati di firma eventualmente utilizzati dalle parti.»;

d) dopo l’articolo 51 e’ inserito il seguente:

«Art. 52-bis. – 1. Le parti, i fidefacenti, l’interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l’atto pubblico informatico in presenza del notaio con firma digitale o con firma elettronica, consistente anche nell’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa.

2. Il notaio appone personalmente la propria firma digitale dopo le parti, l’interprete e i testimoni e in loro presenza.»;

e) dopo l’articolo 57 e’ inserito il seguente:

«Art. 57-bis. – 1. Quando deve essere allegato un documento redatto su supporto cartaceo ad un documento informatico, il notaio ne allega copia informatica, certificata conforme ai sensi dell’articolo 22, commi 1 e 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82.

2. Quando un documento informatico deve essere allegato ad un atto pubblico o ad una scrittura privata da autenticare, redatti su supporto cartaceo, il notaio ne allega copia conforme ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, formata sullo stesso supporto.»;

f) dopo l’articolo 59 e’ inserito il seguente:

«Art. 59-bis. – 1. Il notaio ha facoltà di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell’esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato.»;

g) all’articolo 62, primo comma, la parola: «giornalmente» è sostituita dalle seguenti: «entro il giorno successivo»;

h) dopo l’articolo 62 sono inseriti i seguenti:

«Art. 62-bis. – 1. Il notaio per la conservazione degli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma, se informatici, si avvale della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel rispetto dei principi di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma conservati nella suddetta struttura costituiscono ad ogni effetto di legge originali informatici da cui possono essere tratti duplicati e copie.

2. Il Consiglio nazionale del notariato svolge l’attività’ di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di cui agli articoli 12 e 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle regole tecniche di cui all’articolo 71 dello stesso decreto e predispone strumenti tecnici idonei a consentire, nei soli casi previsti dalla legge, l’accesso ai documenti conservati nella struttura di cui al comma 1.

3. Le spese per il funzionamento della struttura sono poste a carico dei notai e sono ripartite secondo i criteri determinati dal Consiglio nazionale del notariato, escluso ogni onere per lo Stato.

Art. 62-ter. – 1. Nella struttura di cui al comma 1 dell’articolo 62-bis il notaio conserva anche le copie informatiche degli atti rogati o autenticati su supporto cartaceo, con l’indicazione degli estremi delle annotazioni di cui all’articolo 23 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562.

2. Il notaio attesta la conformità all’originale delle copie di cui al comma 1.

Art. 62-quater. – 1. In caso di perdita degli atti, dei repertori e dei registri informatici, alla cui conservazione e tenuta è obbligato il notaio, egli provvede a chiederne la ricostruzione con ricorso al presidente del tribunale competente, ai sensi del regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071.

2. La ricostruzione degli atti di cui al comma 1 può essere, altresì, richiesta da chiunque ne ha interesse.

3. Ai fini della ricostruzione possono essere utilizzate anche altre registrazioni informatiche conservate presso lo stesso notaio che ha formato l’atto ovvero presso pubblici registri ovvero, in mancanza, una copia autentica dello stesso da chiunque posseduta.

4. Non si fa luogo al procedimento di ricostruzione se è disponibile una copia di sicurezza eseguita nell’ambito delle procedure di conservazione cui all’articolo 68-bis, comma 1.»;

i) dopo l’articolo 66 sono inseriti i seguenti:

«Art. 66-bis. – 1. Tutti i repertori e i registri dei quali è obbligatoria la tenuta per il notaio sono formati e conservati su supporto informatico, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Il notaio provvede alla tenuta dei repertori e dei registri di cui al comma 1 avvalendosi della struttura di cui all’articolo 62-bis.

3. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa, sentiti il Consiglio nazionale del notariato ed il Garante per la protezione dei dati personali e la DigitPA, sono determinate le regole tecniche per la formazione e la conservazione dei repertori, per il controllo periodico del repertorio di cui all’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e per la ricerca nei repertori stessi delle annotazioni compiute dal notaio.

Art. 66-ter. – 1. La tenuta del repertorio informatico, sostituisce gli indici previsti dall’articolo 62, comma sesto.»;

l) all’articolo 67, primo comma, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «, ivi compresi quelli conservati presso la struttura di cui all’articolo 62-bis.»;

m) dopo l’articolo 68 sono inseriti i seguenti:

«Art. 68-bis. – 1. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa sentiti il Consiglio nazionale del notariato ed il Garante per la protezione dei dati personali e la DigitPA, sono determinate, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

a) le tipologie di firma elettronica ulteriori rispetto a quella prevista dall’articolo 52-bis che possono essere utilizzate per la sottoscrizione dell’atto pubblico, ferma restando l’idoneità’ dei dispositivi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere q), r) e s), dello stesso decreto;

b) le regole tecniche per l’organizzazione della struttura di cui al comma 1 dell’articolo 62-bis;

c) le regole tecniche per la trasmissione telematica, la conservazione e la consultazione degli atti, delle copie e della documentazione di cui agli articoli 62-bis e 62-ter;

d) le regole tecniche per il rilascio delle copie da parte del notaio di quanto previsto alla lettera c);

e) le regole tecniche per l’esecuzione delle annotazioni previste dalla legge sugli atti di cui all’articolo 62-bis;

f) le regole tecniche per l’esecuzione delle ispezioni di cui agli articoli da 127 a 134, per il trasferimento agli archivi notarili degli atti, dei registri e dei repertori formati su supporto informatico e per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio dall’esercizio o il suo trasferimento in altro distretto.

2. Con decreto adottato ai sensi del comma 1 sono stabilite, anche al fine di garantire il rispetto della disposizione di cui all’articolo 476, primo comma, del codice di procedura civile, le regole tecniche per il rilascio su supporto informatico della copia esecutiva, di cui all’articolo 474 del codice di procedura civile.

3. Agli atti e alle copie di cui agli articoli 62-bis e 62-ter si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50-bis e 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 68-ter. – 1. Il notaio può rilasciare copie su supporto informatico degli atti da lui conservati, anche se l’originale è stato formato su un supporto analogico. Parimenti, può rilasciare copie su supporto cartaceo, degli stessi atti, anche se informatici.

2. Quando l’uso di un determinato supporto non e’ prescritto dalla legge o non e’ altrimenti regolato, il notaio rilascia le copie degli atti da lui conservati sul supporto indicato dal richiedente.

3. Il notaio attesta la conformità del documento informatico all’originale o alle copie apponendo la propria firma digitale.»;

n) la rubrica del Capo IV del Titolo III della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e’ sostituita dalla seguente:

«Capo IV – Degli atti che si rilasciano in originale, dell’autenticazione e del rilascio di copie di documenti.»;

o) L’articolo 73 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 73. – 1. Il notaio può attestare la conformità all’originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto ed a lui esibiti in originale o copia conforme.»;

p) all’articolo 138, comma 2, così come modificato dall’articolo 22 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, le parole: «48 e 49» sono sostituite dalle seguenti: «48, 49 e 52-bis, comma 2.»;

q) all’articolo 142, comma 1, lettera b), così come modificato dall’articolo 24 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, dopo le parole: «lettere b), c), d)» sono inserite le seguenti: «o nell’articolo 52-bis, comma 2,».

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

– Si riporta il testo dell’art. 76 della Costituzione: «Art. 76. L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

L’art. 87 della Costituzione, tra l’altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

– Si riporta il testo dell’art. 65 della legge 19 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.):

«Art. 65. (Delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 5, uno o più decreti legislativi in materia di ordinamento del notariato con riferimento alle procedure informatiche e telematiche per la redazione dell’atto pubblico, l’autenticazione di scrittura privata, la tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonché alla rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti notarili.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, in coerenza con la normativa comunitaria, e in conformità ai principi e ai criteri direttivi di cui al comma 5, realizzano il necessario coordinamento, anche formale, con le altre disposizioni vigenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest’ultimo e’ prorogata di sessanta giorni.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi con il rispetto del procedimento di cui al comma 3.

5. Nell’attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche, assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione notarile, in conformità alle disposizioni di carattere generale contenute nel codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) attribuzione al notaio della facoltà di provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare errori od omissioni materiali di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell’atto, fatti salvi i diritti dei terzi.».

– Il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 reca: Norme complementari per l’attuazione del nuovo ordinamento degli archivi notarili.

– La legge 3 agosto 1949, n. 577 reca: «Istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull’amministrazione della Cassa nazionale del notariato.».

– Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 reca:

«Codice dell’amministrazione digitale.».

Note all’art. 1:

– Si riporta il testo dell’art. 38 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 così come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 38. L’ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di un notaro, deve informarne immediatamente il Consiglio notarile presso il quale il notaro era iscritto ed il capo dell’archivio notarile del distretto in cui il medesimo aveva la sua residenza.

Gli eredi e i detentori degli atti del notaro devono pure informarne il capo dell’archivio notarile del distretto entro dieci giorni dalla morte, o dall’avutane notizia, sotto pena della sanzione amministrativa estensibile a lire 12.000.

Il capo dell’archivio notarile, avuta notizia della morte del notaro, richiede al Consiglio nazionale del notariato il trasferimento immediato agli archivi notarili degli atti, dei registri e dei repertori dallo stesso conservati nella struttura di cui all’art. 62-bis. Il Consiglio nazionale del notariato, accertato il corretto trasferimento dei dati, provvede alla loro conciliazione.».

– Si riporta il testo dell’art. 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 così come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 62. Il notaro deve tenere, oltre i registri prescritti da altre leggi, due repertori a colonna, uno per gli atti tra vivi, il quale servirà anche agli effetti della legge sulle tasse di registro, e l’altro per gli atti di ultima volontà. In essi deve prender nota entro il giorno successivo, senza spazi in bianco ed interlinee, e per ordine di numero di tutti gli atti ricevuti rispettivamente tra vivi e di ultima volontà, compresi tra i primi quelli rilasciati in originale, le autenticazioni apposte agli atti privati, e i protesti cambiari.

Il repertorio degli atti tra vivi, per ciascuna colonna, conterrà:

1° il numero progressivo;

2° la data dell’atto e dell’autenticazione e l’indicazione del Comune in cui l’atto fu ricevuto;

3° la natura dell’atto ricevuto o autenticato;

4° i nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio o la residenza;

5° l’indicazione sommaria delle cose costituenti l’obbietto dell’atto, ed il relativo prezzo e valore, ed ove trattisi di atti che abbiano per oggetto la proprietà od altri diritti reali, od il godimento di beni immobili, anche la situazione dei medesimi;

6° l’annotazione della seguita registrazione e della tassa pagata per gli atti registrati;

7° l’onorario spettante al notaro e la tassa d’archivio dovuta;

8° le eventuali osservazioni.

Nel repertorio per gli atti di ultima volontà si scriveranno solamente le indicazioni contenute nelle prime quattro colonne.

La serie progressiva dei numeri degli atti e dei repertori, prescritta da questo e dal precedente articolo, viene continuata fino al giorno in cui il notaro avrà cessato dall’esercizio delle sue funzioni nel distretto in cui e’ iscritto: e, cambiando residenza in un altro distretto, il notaro dovrà cominciare una nuova numerazione.

Nel caso di passaggio di un atto dal repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello degli atti tra vivi, si noterà in questo ultimo il numero che l’atto aveva nel primo repertorio e viceversa in questo il numero che l’atto prende nel repertorio degli atti tra vivi.

Il notaro deve inoltre firmare ogni foglio dei repertori, e corredare ciascun volume di un indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti desunti dallo stesso.

Se il testamento per atto pubblico è ricevuto da due notari, sono tenuti ambedue a prenderne nota nel repertorio rispettivo; ma il testamento si conserverà dal notaro destinato dal testatore, ed in mancanza di dichiarazione, dal più anziano di ufficio.

Il notaro non e’ tenuto a dar visione del repertorio, ne’ copia, certificato od estratto, se non a chi è autorizzato a chiederli dalla legge, dall’autorità giudiziaria avanti la quale verta un giudizio, o, negli altri casi, dal presidente del tribunale, da cui il notaro dipende.».

– Si riporta il testo dell’art. 67 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 così come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 67. Il notaro, finché risiede nel distretto dello stesso Consiglio notarile, e continua nell’esercizio del notariato, ha egli solo il diritto di permettere l’ispezione e la lettura, di rilasciare le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti, o presso di lui depositati, ivi compresi quelli conservati presso la struttura di cui art. 62-bis.

Egli non può permettere l’ispezione ne’ la lettura, ne’ dar copia degli atti di ultima volontà, e rilasciarne estratti e certificati, durante la vita del testatore, se non al testatore medesimo od a persona munita di speciale mandato in forma autentica.

Nel caso di testamento rogato da due notari di cui all’art. 777 del Codice civile e 62 della presente legge, la facoltà di rilasciarne copia appartiene soltanto al notaro che ne ha il deposito.».

– Si riporta il testo dell’art. 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 così come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 138. 1. E’ punito con la sospensione da uno a sei mesi il notaio:

a) che è recidivo nella contravvenzione alle disposizioni di cui all’art. 26;

b) che contravviene alle disposizioni degli articoli 54, 55, 56 e 57;

c) che non conserva, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati;

d) che non tiene il repertorio prescritto dall’art. 62 oppure lo pone in uso senza le forme prescritte dall’art. 64;

e) che è recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni dell’art. 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 10°, 11° e 12°;

f) che impedisce o ritarda le ispezioni previste dagli articoli 128 e 132.

2. E’ punito con la sospensione da sei mesi ad un anno il notaio che contravviene alle disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 47, 48, 49 e 52-bis, comma 2.

3. La sospensione comporta, oltre la decadenza dalla qualità di membro del consiglio notarile distrettuale e del Consiglio nazionale del notariato, l’ineleggibilità tali cariche per due anni dalla cessazione della sospensione.».

– Si riporta il testo dell’art. 142 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 così come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 142. 1. E’ punito con la destituzione:

a) il notaio che continua nell’esercizio delle funzioni notarili durante la sospensione o durante l’interdizione temporanea, fatta salva l’ipotesi prevista dall’art. 137, comma 3;

b) il notaio che è recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nell’art. 27 o nell’art. 138, comma 1, lettere b), c), d), o nell’art. 52-bis, comma 2, ovvero che è una seconda volta recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nell’art. 26 o nell’art. 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 11° e 12°;

c) il notaio che abbandona la sede in occasione di malattie epidemiche o contagiose;

d) il notaio che dolosamente non ha conservato i repertori o gli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati, fatta salva l’applicazione della legge penale.».

Art. 2

Modifica al regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 1. Al regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, dopo l’articolo 23 è inserito il seguente:

«Art. 23-bis. – 1. Per gli atti pubblici e le scritture private autenticate informatiche, le annotazioni di cui all’articolo 23 e le altre annotazioni previste dalla legge sono eseguite secondo le modalità determinate ai sensi dell’articolo 68-bis, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.».

Note all’art. 2:

– Per il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 si veda nelle note alle premesse.

Art. 3

Modifica alla legge 3 agosto 1949, n. 577 1. Alla legge 3 agosto 1949, n. 577, dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. – 1. Il Consiglio nazionale del notariato svolge l’attività di certificatore della firma rilasciata al notaio per l’esercizio delle sue funzioni.».

Note all’art. 3:

– Per la legge 3 agosto 1999, n. 577 si veda nelle note alle premesse.

Art. 4

Disposizioni di attuazione

1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia aventi natura non regolamentare sono stabilite la data in cui acquistano efficacia le disposizioni di cui all’articolo 66-bis, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nonché la data di inizio dell’operatività della struttura di cui all’articolo 68-bis, comma 1, e quella in cui acquista efficacia l’obbligo di conservazione delle copie di cui all’articolo 62-ter della medesima legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Note all’art. 4:

– Per il riferimento all’art. 62-ter, 66-bis e 68-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89 si veda l’art. 1.


D.Lgs. n. 104 del 2.07.2010

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104 (1).

Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo.

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 7 luglio 2010, n. 156, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l’articolo 44, recante delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo, nel quale, al comma 4, è previsto che il Governo può avvalersi della facoltà di cui all’articolo 14, numero 2), del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Vista la nota in data 8 luglio 2009 con la quale il Governo, avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 14, numero 2), del citato testo unico n. 1054 del 1924, ha commesso al Consiglio di Stato la formulazione del progetto del suddetto decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 23 luglio 2009, con il quale la formulazione di detto progetto è stata deferita ad una commissione speciale e ne è stata stabilita la composizione;

Visto il progetto del decreto legislativo recante il «codice del processo amministrativo» e le relative norme di attuazione, transitorie, di coordinamento e di abrogazione, redatto da detta commissione speciale e trasmesso al Governo con nota del Presidente del Consiglio di Stato in data 10 febbraio 2010;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010;

Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente decreto legislativo:

——————————————————————————–

Art. 1 Approvazione del codice e delle disposizioni connesse

1. E’ approvato il codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 al presente decreto.

2. Sono altresì approvate le norme di attuazione di cui all’allegato 2, le norme transitorie di cui all’allegato 3 e le norme di coordinamento e le abrogazioni di cui all’allegato 4.

Art. 2 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 16 settembre 2010.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1

Codice del processo amministrativo

Libro primo

DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I

Principi e organi della giurisdizione amministrativa

Capo I

Principi generali

Art. 1 Effettività

1. La giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo.

Art. 2  Giusto processo

1. Il processo amministrativo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall’articolo 111, primo comma, della Costituzione.

2. Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo.

Art. 3 Dovere di motivazione e sinteticità degli atti

1. Ogni provvedimento decisorio del giudice è motivato.

2. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica.

Capo II

Organi della giurisdizione amministrativa

Art. 4 Giurisdizione dei giudici amministrativi

1. La giurisdizione amministrativa è esercitata dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato secondo le norme del presente codice.

Art. 5 Tribunali amministrativi regionali

1. Sono organi di giurisdizione amministrativa di primo grado i tribunali amministrativi regionali e il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino-Alto Adige.

2. Il tribunale amministrativo regionale decide con l’intervento di tre magistrati, compreso il presidente. In mancanza del presidente, il collegio è presieduto dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo.

3. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino-Alto Adige resta disciplinato dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Art. 6 Consiglio di Stato

1. Il Consiglio di Stato è organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa.

2. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide con l’intervento di cinque magistrati, di cui un presidente di sezione e quattro consiglieri. In caso di impedimento del presidente, il collegio è presieduto dal consigliere più anziano nella qualifica.

3. Salvo quanto previsto dalle norme di attuazione richiamate al comma 6, l’adunanza plenaria è composta dal presidente del Consiglio di Stato che la presiede e da dodici magistrati del Consiglio di Stato, assegnati alle sezioni giurisdizionali.

4. In caso di impedimento, il presidente del Consiglio di Stato è sostituito dal presidente di sezione giurisdizionale più anziano nel ruolo; gli altri componenti dell’adunanza plenaria, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti dal magistrato più anziano nella stessa qualifica della rispettiva sezione.

5. Per gli appelli avverso le pronunce della sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa si applicano anche le disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

6. Gli appelli avverso le pronunce del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia sono proposti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nel rispetto delle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

Capo III

Giurisdizione amministrativa

Art. 7 Giurisdizione amministrativa

1. Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni. Non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico.

2. Per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo.

3. La giurisdizione amministrativa si articola in giurisdizione generale di legittimità, esclusiva ed estesa al merito.

4. Sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma.

5. Nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall’articolo 133, il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi.

6. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie indicate dalla legge e dall’articolo 134. Nell’esercizio di tale giurisdizione il giudice amministrativo può sostituirsi all’amministrazione.

7. Il principio di effettività è realizzato attraverso la concentrazione davanti al giudice amministrativo di ogni forma di tutela degli interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, dei diritti soggettivi.

8. Il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.

Art. 8  Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali

1. Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale.

2. Restano riservate all’autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell’incidente di falso.

Art. 9 Difetto di giurisdizione

1. Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d’ufficio. Nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.

Art. 10 Regolamento preventivo di giurisdizione

1. Nel giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali è ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall’articolo 41 del codice di procedura civile. Si applica il primo comma dell’articolo 367 dello stesso codice.

2. Nel giudizio sospeso possono essere chieste misure cautelari, ma il giudice non può disporle se non ritiene sussistente la propria giurisdizione.

1. Il giudice amministrativo, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice nazionale che ne è fornito.

2. Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.

3. Quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo, quest’ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche d’ufficio il conflitto di giurisdizione.

4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di Cassazione, investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest’ultima al giudice amministrativo, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il giudizio è riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite.

5. Nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, può concedere la rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti.

6. Nel giudizio riproposto davanti al giudice amministrativo, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

7. Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.

Art. 12 Rapporti con l’arbitrato

1. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto.

Capo IV

Competenza

Art. 13 Competenza territoriale inderogabile

1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.

2. Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio.

3. Negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto.

4. La competenza territoriale del tribunale amministrativo regionale non è derogabile.

Art. 14 Competenza funzionale inderogabile

1. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie indicate dall’articolo 135 e dalla legge.

2. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, le controversie relative ai poteri esercitati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

3. La competenza è funzionalmente inderogabile altresì per i giudizi di cui agli articoli 113 e 119, nonché per ogni altro giudizio per il quale la legge o il presente codice individuino il giudice competente con criteri diversi da quelli di cui all’articolo 13.

Art. 15 Rilievo dell’incompetenza e regolamento preventivo di competenza

1. Il difetto di competenza è rilevato in primo grado anche d’ufficio. Nei giudizi di impugnazione esso è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza.

2. Finché la causa non è decisa in primo grado, ciascuna parte può chiedere al Consiglio di Stato di regolare la competenza. Non rilevano, a tal fine, le pronunce istruttorie o interlocutorie di cui all’articolo 36, comma 1, né quelle che respingono l’istanza cautelare senza riferimento espresso alla questione di competenza. Il regolamento è proposto con istanza notificata alle altre parti e depositata, unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere, entro quindici giorni dall’ultima notificazione presso la segreteria del Consiglio di Stato.

3. Il Consiglio di Stato decide in camera di consiglio con ordinanza, con la quale provvede anche sulle spese del regolamento. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza. Al procedimento si applicano i termini di cui all’articolo 55, commi da 5 a 8.

4. La pronuncia del Consiglio di Stato vincola i tribunali amministrativi regionali. Se viene indicato come competente un tribunale diverso da quello adito, il giudizio deve essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza che pronuncia sul regolamento, ovvero entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

5. Quando è proposta domanda cautelare il tribunale adito, ove non riconosca la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide su tale domanda e, se non ritiene di provvedere ai sensi dell’articolo 16, comma 2, richiede d’ufficio, con ordinanza, il regolamento di competenza, indicando il tribunale che reputa competente.

6. L’ordinanza con cui è richiesto il regolamento è immediatamente trasmessa d’ufficio al Consiglio di Stato a cura della segreteria. Della camera di consiglio fissata per regolare la competenza ai sensi del comma 4 è dato avviso, almeno dieci giorni prima, ai difensori che si siano costituiti davanti al Consiglio di Stato. Fino a due giorni liberi prima è ammesso il deposito di memorie e documenti e sono sentiti in camera di consiglio i difensori che ne facciano richiesta.

7. Nelle more del procedimento di cui al comma 6, il ricorrente può riproporre le istanze cautelari al tribunale amministrativo regionale indicato nell’ordinanza di cui al comma 5 il quale decide in ogni caso sulla domanda cautelare, fermo quanto previsto dal comma 8.

8. Le pronunce sull’istanza cautelare rese dal giudice dichiarato incompetente perdono comunque efficacia dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza che regola la competenza.

9. Le parti possono sempre riproporre le istanze cautelari al giudice dichiarato competente.

10. La disciplina dei commi 8 e 9 si applica anche alle pronunce sull’istanza cautelare rese dal giudice privato del potere di decidere il ricorso dall’ordinanza presidenziale di cui all’ articolo 47, comma 2.

Art. 16 Regime della competenza

1. La competenza di cui agli articoli 13 e 14 è inderogabile anche in ordine alle misure cautelari.

2. Il difetto di competenza è rilevato, anche d’ufficio, con ordinanza che indica il giudice competente. Se, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa è riassunta davanti al giudice dichiarato competente, il processo segue davanti al nuovo giudice.

3. L’ordinanza con cui il giudice adito dichiara la propria competenza o incompetenza è impugnabile nel termine di trenta giorni dalla notificazione, ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, con il regolamento di competenza di cui all’articolo 15. Il regolamento può essere altresì richiesto d’ufficio, con ordinanza, dal giudice dinanzi al quale il giudizio è stato riassunto ai sensi del comma 2; in tale caso si procede ai sensi dell’articolo 15, comma 6.

4. Durante la pendenza del regolamento di competenza, il ricorrente può sempre proporre l’istanza cautelare al tribunale amministrativo regionale indicato nell’ordinanza di cui al comma 2 o in quella di cui all’articolo 15, comma 5, il quale decide in ogni caso sulla domanda cautelare, fermo restando quanto previsto dall’articolo 15, comma 8.

Capo V

Astensione e ricusazione

Art. 17 Astensione

1. Al giudice amministrativo si applicano le cause e le modalità di astensione previste dal codice di procedura civile.

Art. 18 Ricusazione

1. Al giudice amministrativo si applicano le cause di ricusazione previste dal codice di procedura civile.

2. La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima dell’udienza designata, con domanda diretta al presidente, quando sono noti i magistrati che devono prendere parte all’udienza; in caso contrario, può proporsi oralmente all’udienza medesima prima della discussione.

3. La domanda deve indicare i motivi ed i mezzi di prova ed essere firmata dalla parte o dall’avvocato munito di procura speciale.

4. Proposta la ricusazione, il collegio investito della controversia può disporre la prosecuzione del giudizio, se ad un sommario esame ritiene l’istanza inammissibile o manifestamente infondata.

5. In ogni caso la decisione definitiva sull’istanza è adottata, entro trenta giorni dalla sua proposizione, dal collegio previa sostituzione del magistrato ricusato, che deve essere sentito.

6. I componenti del collegio chiamato a decidere sulla ricusazione non sono ricusabili.

7. Il giudice, con l’ordinanza con cui dichiara inammissibile o respinge l’istanza di ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l’ha proposta ad una sanzione pecuniaria non superiore ad euro cinquecento.

8. La ricusazione o l’astensione non hanno effetto sugli atti anteriori. L’accoglimento dell’istanza di ricusazione rende nulli gli atti compiuti ai sensi del comma 4 con la partecipazione del giudice ricusato.

Capo VI

Ausiliari del giudice

Art. 19 Verificatore e consulente tecnico

1. Il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più verificatori, ovvero, se indispensabile, da uno o più consulenti.

2. L’incarico di consulenza può essere affidato a dipendenti pubblici, professionisti iscritti negli albi di cui all’articolo 13 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, o altri soggetti aventi particolare competenza tecnica. Non possono essere nominati coloro che prestano attività in favore delle parti del giudizio. La verificazione è affidata a un organismo pubblico, estraneo alle parti del giudizio, munito di specifiche competenze tecniche.

3. Il verificatore e il consulente compiono le indagini che sono loro affidate dal giudice e forniscono anche oralmente i chiarimenti richiesti.

Art. 20 Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del consulente

1. Il verificatore e il consulente, se scelto tra i dipendenti pubblici o tra gli iscritti negli albi di cui all’articolo 13 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, hanno l’obbligo di prestare il loro ufficio, tranne che il giudice riconosca l’esistenza di un giustificato motivo.

2. Il consulente, o il verificatore, può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell’articolo 51 del codice di procedura civile. Della ricusazione conosce il giudice che l’ha nominato.

Art. 21 Commissario ad acta

1. Nell’ambito della propria giurisdizione, il giudice amministrativo, se deve sostituirsi all’amministrazione, può nominare come proprio ausiliario un commissario ad acta. Si applica l’articolo 20, comma 2.

Titolo II

Parti e difensori

Art. 22 Patrocinio

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 23, nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali è obbligatorio il patrocinio di avvocato.

2. Per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.

3. La parte o la persona che la rappresenta, quando ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.

Art. 23 Difesa personale delle parti

1. Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l’assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Art. 24 Procura alle liti

1. La procura rilasciata per agire e contraddire davanti al giudice si intende conferita anche per proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, salvo che in essa sia diversamente disposto.

Art. 25 Domicilio

1. Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata.

2. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato.

Art. 26 Spese di giudizio

1. Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile.

2. Il giudice, nel pronunciare sulle spese, può altresì condannare, anche d’ufficio, la parte soccombente al pagamento in favore dell’altra parte di una somma di denaro equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati.

Titolo III

Azioni e domande

Capo I

Contraddittorio e intervento

Art. 27 Contraddittorio

1. Il contraddittorio è integralmente costituito quando l’atto introduttivo è notificato all’amministrazione resistente e, ove esistenti, ai controinteressati.

2. Se il giudizio è promosso solo contro alcune delle parti e non si è verificata alcuna decadenza, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre entro un termine perentorio. Nelle more dell’integrazione del contraddittorio il giudice può pronunciare provvedimenti cautelari interinali.

Art. 28 Intervento

1. Se il giudizio non è stato promosso contro alcuna delle parti nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono intervenirvi, senza pregiudizio del diritto di difesa.

2. Chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, può intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova.

3. Il giudice, anche su istanza di parte, quando ritiene opportuno che il processo si svolga nei confronti di un terzo, ne ordina l’intervento.

Capo II

Azioni di cognizione

Art. 29 Azione di annullamento

1. L’azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni.

Art. 30 Azione di condanna

1. L’azione di condanna può essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche in via autonoma.

2. Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva può altresì essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti previsti dall’articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica.

3. La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti.

4. Per il risarcimento dell’eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura l’inadempimento. Il termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere.

5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.

6. Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce esclusivamente il giudice amministrativo.

Art. 31 Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità

1. Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.

2. L’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. E’ fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

3. Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione.

4. La domanda volta all’accertamento delle nullità previste dalla legge si propone entro il termine di decadenza di centottanta giorni. La nullità dell’atto può sempre essere opposta dalla parte resistente o essere rilevata d’ufficio dal giudice. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle nullità di cui all’articolo 114, comma 4, lettera b), per le quali restano ferme le disposizioni del Titolo I del Libro IV.

Art. 32 Pluralità delle domande e conversione delle azioni

1. E’ sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dai Capi I e II del Titolo V del Libro IV.

2. Il giudice qualifica l’azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali. Sussistendone i presupposti il giudice può sempre disporre la conversione delle azioni.

Titolo IV

Pronunce giurisdizionali

Art. 33 Provvedimenti del giudice

1. Il giudice pronuncia:

a) sentenza quando definisce in tutto o in parte il giudizio;

b) ordinanza quando assume misure cautelari o interlocutorie, ovvero decide sulla competenza;

c) decreto nei casi previsti dalla legge.

2. Le sentenze di primo grado sono esecutive.

3. Le ordinanze e i decreti, se non pronunciati in udienza o in camera di consiglio e inseriti nel relativo verbale, sono comunicati alle parti dalla segreteria nel termine di cui all’articolo 89, comma 3.

4. L’ordinanza che dichiara l’incompetenza indica in ogni caso il giudice competente.

Art. 34 Sentenze di merito

1. In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda:

a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato;

b) ordina all’amministrazione, rimasta inerte, di provvedere entro un termine;

c) condanna al pagamento di una somma di denaro, anche a titolo di risarcimento del danno, all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e dispone misure di risarcimento in forma specifica ai sensi dell’articolo 2058 del codice civile;

d) nei casi di giurisdizione di merito, adotta un nuovo atto, ovvero modifica o riforma quello impugnato;

e) dispone le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese, compresa la nomina di un commissario ad acta, che può avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l’ottemperanza.

2. In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall’articolo 30, comma 3, il giudice non può conoscere della legittimità degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l’azione di annullamento di cui all’articolo 29.

3. Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori.

4. In caso di condanna pecuniaria, il giudice può, in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, ovvero non adempiono agli obblighi derivanti dall’accordo concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV, possono essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero l’adempimento degli obblighi ineseguiti.

5. Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.

Art. 35 Pronunce di rito

1. Il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso:

a) irricevibile se accerta la tardività della notificazione o del deposito;

b) inammissibile quando è carente l’interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito;

c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito.

2. Il giudice dichiara estinto il giudizio:

a) se, nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice;

b) per perenzione;

c) per rinuncia.

Art. 36 Pronunce interlocutorie

1. Salvo che il presente codice disponga diversamente, il giudice provvede con ordinanza in tutti i casi in cui non definisce nemmeno in parte il giudizio.

2. Il giudice pronuncia sentenza non definitiva quando decide solo su alcune delle questioni, anche se adotta provvedimenti istruttori per l’ulteriore trattazione della causa.

Art. 37 Errore scusabile

1. Il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto.

Titolo V

Disposizioni di rinvio

Art. 38  Rinvio interno

1. Il processo amministrativo si svolge secondo le disposizioni del Libro II che, se non espressamente derogate, si applicano anche alle impugnazioni e ai riti speciali.

Art. 39 Rinvio esterno

1. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali.

2. Le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile.

Libro secondo

PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO

Titolo I

Disposizioni generali

Capo I

Ricorso

Sezione I

Ricorso e costituzione delle parti

Art. 40 Contenuto del ricorso

1. Il ricorso deve contenere:

a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto;

b) l’indicazione dell’oggetto della domanda, ivi compreso l’atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;

c) l’esposizione sommaria dei fatti, i motivi specifici su cui si fonda il ricorso, l’indicazione dei mezzi di prova e dei provvedimenti chiesti al giudice;

d) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.

Art. 41 Notificazione del ricorso e suoi destinatari

1. Le domande si introducono con ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

2. Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso è notificato altresì agli eventuali beneficiari dell’atto illegittimo, ai sensi dell’articolo 102 del codice di procedura civile; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell’ articolo 49.

3. La notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse.

4. Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità.

5. Il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d’Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d’Europa.

Art. 42 Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale

1. Le parti resistenti e i controinteressati possono proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale, a mezzo di ricorso incidentale. Il ricorso si propone nel termine di sessanta giorni decorrente dalla ricevuta notificazione del ricorso principale. Per i soggetti intervenuti il termine decorre dall’effettiva conoscenza della proposizione del ricorso principale.

2. Il ricorso incidentale, notificato ai sensi dell’articolo 41 alle controparti personalmente o, se costituite, ai sensi dell’articolo 170 del codice di procedura civile, ha i contenuti di cui all’ articolo 40 ed è depositato nei termini e secondo le modalità previste dall’ articolo 45.

3. Le altre parti possono presentare memorie e produrre documenti nei termini e secondo le modalità previsti dall’articolo 46.

4. La cognizione del ricorso incidentale è attribuita al giudice competente per quello principale, salvo che la domanda introdotta con il ricorso incidentale sia devoluta alla competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ovvero alla competenza funzionale di un tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell’articolo 14; in tal caso la competenza a conoscere dell’intero giudizio spetta al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ovvero al tribunale amministrativo regionale avente competenza funzionale ai sensi dell’articolo 14.

5. Nelle controversie in cui si faccia questione di diritti soggettivi le domande riconvenzionali dipendenti da titoli già dedotti in giudizio sono proposte nei termini e con le modalità di cui al presente articolo.

Art. 43 Motivi aggiunti

1. I ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte. Ai motivi aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini.

2. Le notifiche alle controparti costituite avvengono ai sensi dell’articolo 170 del codice di procedura civile

3. Se la domanda nuova di cui al comma 1 è stata proposta con ricorso separato davanti allo stesso tribunale, il giudice provvede alla riunione dei ricorsi ai sensi dell’articolo 70.

Art. 44 Vizi del ricorso e della notificazione

1. Il ricorso è nullo:

a) se manca la sottoscrizione;

b) se, per l’inosservanza delle altre norme prescritte nell’articolo 40, vi è incertezza assoluta sulle persone o sull’oggetto della domanda.

2. Se il ricorso contiene irregolarità, il collegio può ordinare che sia rinnovato entro un termine a tal fine fissato.

3. La costituzione degli intimati sana la nullità della notificazione del ricorso, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione, nonché le irregolarità di cui al comma 2.

4. Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

Art. 45 Deposito del ricorso e degli altri atti processuali

1. Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario. I termini di cui al presente comma sono aumentati nei casi e nella misura di cui all’articolo 41, comma 5.

2. E’ fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell’atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione del ricorso si perfeziona per il notificante.

3. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova le domande introdotte con l’atto non possono essere esaminate.

4. La mancata produzione, da parte del ricorrente, della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.

Art. 46 Costituzione delle parti intimate

1. Nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso, le parti intimate possono costituirsi, presentare memorie, fare istanze, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

2. L’amministrazione, nel termine di cui al comma 1, deve produrre l’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’amministrazione ritiene utili al giudizio.

3. Della produzione di cui al comma 2 è data comunicazione alle parti costituite a cura della segreteria.

4. I termini di cui al presente articolo sono aumentati nei casi e nella misura di cui all’articolo 41, comma 5.

Art. 47 Ripartizione delle controversie tra tribunali amministrativi regionali e sezioni staccate

1. Nei ricorsi devoluti alle sezioni staccate in base ai criteri di cui all’articolo 13, il deposito del ricorso è effettuato presso la segreteria della sezione staccata. Fuori dei casi di cui all’articolo 14, non è considerata questione di competenza la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata.

2. Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo nell’atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui articolo 46, comma 1. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta. Se sono state disposte misure cautelari, si applica l’articolo 15, commi 8 e 9.

3. Salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 2, alla ripartizione di cui al presente articolo non si applica l’ articolo 15.

Art. 48  Giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario

1. Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l’atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti.

2. Le pronunce sull’istanza cautelare rese in sede straordinaria perdono efficacia alla scadenza del sessantesimo giorno successivo alla data di deposito dell’atto di costituzione in giudizio previsto dal comma 1. Il ricorrente può comunque riproporre l’istanza cautelare al tribunale amministrativo regionale.

3. Qualora l’opposizione sia inammissibile, il tribunale amministrativo regionale dispone la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria.

Art. 49 Integrazione del contraddittorio

1. Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri.

2. L’integrazione del contraddittorio non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; in tali casi il collegio provvede con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’articolo 74.

3. Il giudice, nell’ordinare l’integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Può autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalità. Se l’atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell’articolo 35.

4. I soggetti nei cui confronti è integrato il contraddittorio ai sensi del comma 1 non sono pregiudicati dagli atti processuali anteriormente compiuti.

Art. 50  Intervento volontario in causa

1. L’intervento è proposto con atto diretto al giudice adito, recante l’indicazione delle generalità dell’interveniente. L’atto deve contenere le ragioni su cui si fonda, con la produzione dei documenti giustificativi, e deve essere sottoscritto ai sensi dell’articolo 40, comma 1, lettera d).

2. L’atto di intervento è notificato alle altre parti ed è depositato nei termini di cui all’articolo 45; nei confronti di quelle costituite è notificato ai sensi dell’articolo 170 del codice di procedura civile.

3. Il deposito dell’atto di intervento di cui all’articolo 28, comma 2, è ammesso fino a trenta giorni prima dell’udienza.

Art. 51 Intervento per ordine del giudice

1.  Il giudice, ove disponga l’intervento di cui all’ articolo 28, comma 3, ordina alla parte di chiamare il terzo in giudizio, indicando gli atti da notificare e il termine della notificazione.

2. La costituzione dell’interventore avviene secondo le modalità di cui all’articolo 46. Si applica l’articolo 49, comma 3, terzo periodo.

Sezione II

Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini

Art. 52 Termini e forme speciali di notificazione

1. I termini assegnati dal giudice, salva diversa previsione, sono perentori.

2. Il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile.

3. Se il giorno di scadenza è festivo il termine fissato dalla legge o dal giudice per l’adempimento è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.

4. Per i termini computati a ritroso, la scadenza è anticipata al giorno antecedente non festivo.

5. La proroga di cui al comma 3 si applica anche ai termini che scadono nella giornata del sabato.

Art. 53 Abbreviazione dei termini

1. Nei casi d’urgenza, il presidente del tribunale può, su istanza di parte, abbreviare fino alla metà i termini previsti dal presente codice per la fissazione di udienze o di camere di consiglio. Conseguentemente sono ridotti proporzionalmente i termini per le difese della relativa fase.

2. Il decreto di abbreviazione del termine, redatto in calce alla domanda, è notificato, a cura della parte che lo ha richiesto, all’amministrazione intimata e ai controinteressati; il termine abbreviato comincia a decorrere dall’avvenuta notificazione del decreto.

Art. 54 Deposito tardivo di memorie e documenti e sospensione dei termini

1. La presentazione tardiva di memorie o documenti, su richiesta di parte, può essere eccezionalmente autorizzata dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, quando la produzione nel termine di legge risulta estremamente difficile.

2. I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno.

3. La sospensione dei termini prevista dal comma 2 non si applica al procedimento cautelare.

Titolo II

Procedimento cautelare

Art. 55 Misure cautelari collegiali

1. Se il ricorrente, allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, chiede l’emanazione di misure cautelari, compresa l’ingiunzione a pagare una somma in via provvisoria, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il collegio si pronuncia con ordinanza emessa in camera di consiglio.

2. Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti irreversibili, il collegio può disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare non può essere subordinata a cauzione quando la domanda cautelare attenga a diritti fondamentali della persona o ad altri beni di primario rilievo costituzionale. Il provvedimento che impone la cauzione ne indica l’oggetto, il modo di prestarla e il termine entro cui la prestazione va eseguita.

3. La domanda cautelare può essere proposta con il ricorso di merito o con distinto ricorso notificato alle altre parti.

4. La domanda cautelare è improcedibile finché non è presentata l’istanza di fissazione dell’udienza di merito, salvo che essa debba essere fissata d’ufficio.

5.  Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio.

6. Ai fini del giudizio cautelare, se la notificazione è effettuata a mezzo del servizio postale, il ricorrente, se non è ancora in possesso dell’avviso di ricevimento, può provare la data di perfezionamento della notificazione producendo copia dell’attestazione di consegna del servizio di monitoraggio della corrispondenza nel sito internet delle poste. E’ fatta salva la prova contraria.

7. Nella camera di consiglio le parti possono costituirsi e i difensori sono sentiti ove ne facciano richiesta. La trattazione si svolge oralmente e in modo sintetico.

8. Il collegio, per gravi ed eccezionali ragioni, può autorizzare la produzione in camera di consiglio di documenti, con consegna di copia alle altre parti fino all’inizio di discussione.

9. L’ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato e indica i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull’esito del ricorso.

10. Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data di discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso può provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l’ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

11. L’ordinanza con cui è disposta una misura cautelare fissa la data di discussione del ricorso nel merito. In caso di mancata fissazione dell’udienza, il Consiglio di Stato, se conferma in appello la misura cautelare, dispone che il tribunale amministrativo regionale provveda alla fissazione della stessa con priorità. A tal fine l’ordinanza è trasmessa a cura della segreteria al primo giudice.

12. In sede di esame della domanda cautelare il collegio adotta, su istanza di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell’istruttoria e l’integrità del contraddittorio.

13. Il giudice adito può disporre misure cautelari solo se ritiene sussistente la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14; altrimenti provvede ai sensi dell’ articolo 15, commi 5 e 6.

Art. 56 Misure cautelari monocratiche

1. Prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, con la domanda cautelare o con distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. La domanda cautelare è improcedibile finché non è presentata l’istanza di fissazione d’udienza per il merito, salvo che essa debba essere fissata d’ufficio. Il presidente provvede sulla domanda solo se ritiene la competenza del tribunale amministrativo regionale, altrimenti rimette le parti al collegio per i provvedimenti di cui all’articolo 55, comma 13.

2. Il presidente o un magistrato da lui delegato verifica che la notificazione del ricorso si sia perfezionata nei confronti dei destinatari o almeno della parte pubblica e di uno dei controinteressati e provvede con decreto motivato non impugnabile. La notificazione può avvenire da parte del difensore anche a mezzo fax. Si applica l’articolo 55, comma 6. Qualora l’esigenza cautelare non consenta l’accertamento del perfezionamento delle notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il presidente può comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca. Ove ritenuto necessario il presidente, fuori udienza e senza formalità, sente, anche separatamente, le parti che si siano rese disponibili prima dell’emanazione del decreto.

3. Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti irreversibili, il presidente può subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare alla prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, determinata con riguardo all’entità degli effetti irreversibili che possono prodursi per le parti e i terzi.

4. Il decreto, nel quale deve essere comunque indicata la camera di consiglio di cui all’articolo 55, comma 5, in caso di accoglimento è efficace sino a detta camera di consiglio. Il decreto perde efficacia se il collegio non provvede sulla domanda cautelare nella camera di consiglio di cui al periodo precedente. Fino a quando conserva efficacia, il decreto è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte notificata. A quest’ultima si applica il comma 2.

5. Se la parte si avvale della facoltà di cui al secondo periodo del comma 2 le misure cautelari perdono efficacia se il ricorso non viene notificato per via ordinaria entro cinque giorni dalla richiesta delle misure cautelari provvisorie.

Art. 57 Spese del procedimento cautelare

1. Con l’ordinanza che decide sulla domanda il giudice provvede sulle spese della fase cautelare. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza.

Art. 58 Revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e riproposizione della domanda cautelare respinta

1. Le parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio o chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare collegiale se si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.

2. La revoca può essere altresì richiesta nei casi di cui all’articolo 395 del codice di procedura civile.

Art. 59 Esecuzione delle misure cautelari

1. Qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto o in parte, l’interessato, con istanza motivata e notificata alle altre parti, può chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune misure attuative. Il tribunale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza di cui al Titolo I del Libro IV e provvede sulle spese. La liquidazione delle spese operata ai sensi del presente comma prescinde da quella conseguente al giudizio di merito, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza.

Art. 60 Definizione del giudizio in esito all’udienza cautelare

1. In sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione. Se la parte dichiara che intende proporre regolamento di competenza o di giurisdizione, il giudice assegna un termine non superiore a trenta giorni. Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l’integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o di giurisdizione e fissa contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.

Art. 61 Misure cautelari anteriori alla causa

1. In caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale, il soggetto legittimato al ricorso può proporre istanza per l’adozione delle misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare in corso di causa.

2. L’istanza, notificata con le forme prescritte per la notificazione del ricorso, si propone al presidente del tribunale amministrativo regionale competente per il giudizio. Il presidente o un magistrato da lui delegato, accertato il perfezionamento della notificazione per i destinatari, provvede sull’istanza, sentite, ove necessario, le parti e omessa ogni altra formalità. La notificazione può essere effettuata dal difensore a mezzo fax. Qualora l’esigenza cautelare non consenta l’accertamento del perfezionamento delle notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il presidente può comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca da esercitare nelle forme di cui all’articolo 56, comma 4, terzo e quarto periodo.

3. L’incompetenza del giudice è rilevabile d’ufficio.

4. Il decreto che rigetta l’istanza non è impugnabile; tuttavia la stessa può essere riproposta dopo l’inizio del giudizio di merito con le forme delle domande cautelari in corso di causa.

5. Il provvedimento di accoglimento è notificato dal richiedente alle altre parti entro il termine perentorio fissato dal giudice, non superiore a cinque giorni. Qualora dall’esecuzione del provvedimento cautelare emanato ai sensi del presente articolo derivino effetti irreversibili il presidente può disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione della misura cautelare. Il provvedimento di accoglimento perde comunque effetto ove entro quindici giorni dalla sua emanazione non venga notificato il ricorso con la domanda cautelare ed esso non sia depositato nei successivi cinque giorni corredato da istanza di fissazione di udienza; in ogni caso la misura concessa ai sensi del presente articolo perde effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o disposte in corso di causa. Il provvedimento di accoglimento non è appellabile ma, fino a quando conserva efficacia, è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte previamente notificata. A quest’ultima si applica il comma 2.

6. Per l’attuazione del provvedimento cautelare e per la pronuncia in ordine alle spese si applicano le disposizioni sui provvedimenti cautelari in corso di causa.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai giudizi in grado di appello.

Art. 62 Appello cautelare

1. Contro le ordinanze cautelari è ammesso appello al Consiglio di Stato, da proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza, ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

2. L’appello, depositato nel termine di cui all’articolo 45, è deciso in camera di consiglio con ordinanza. Al giudizio si applicano gli articoli 55, comma 2 e commi da 5 a 10, 56 e 57.

3. L’ordinanza di accoglimento che dispone misure cautelari è trasmessa a cura della segreteria al primo giudice, anche agli effetti dell’articolo 55, comma 11.

4. Nel giudizio di cui al presente articolo è rilevata anche d’ufficio la violazione, in primo grado, degli articoli 10, comma 2, 13, 14, 15, comma 5, 42, comma 4, e 55, comma 13. Se rileva la violazione degli articoli 13, 14, 15, comma 5, 42, comma 4, e 55, comma 13, il giudice competente per l’appello cautelare sottopone la questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell’articolo 73, comma 3, e regola d’ufficio la competenza ai sensi dell’articolo 15, comma 4. Quando dichiara l’incompetenza del tribunale amministrativo regionale adito, con la stessa ordinanza annulla le misure cautelari emanate da un giudice diverso da quello di cui all’articolo 15, comma 7. Per la definizione della fase cautelare si applica l’articolo 15, comma 9.

Titolo III

Mezzi di prova e attività istruttoria

Capo I

Mezzi di prova

Art. 63 Mezzi di prova

1. Fermo restando l’onere della prova a loro carico, il giudice può chiedere alle parti anche d’ufficio chiarimenti o documenti.

2. Il giudice, anche d’ufficio, può ordinare anche a terzi di esibire in giudizio i documenti o quanto altro ritenga necessario, secondo il disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile; può altresì disporre l’ispezione ai sensi dell’articolo 118 dello stesso codice.

3. Su istanza di parte il giudice può ammettere la prova testimoniale, che è sempre assunta in forma scritta ai sensi del codice di procedura civile.

4. Qualora reputi necessario l’accertamento di fatti o l’acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, il giudice può ordinare l’esecuzione di una verificazione ovvero, se indispensabile, può disporre una consulenza tecnica.

5. Il giudice può disporre anche l’assunzione degli altri mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, esclusi l’interrogatorio formale e il giuramento.

Capo II

Ammissione e assunzione delle prove

Art. 64 Disponibilità, onere e valutazione della prova

1. Spetta alle parti l’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.

2. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite.

3. Il giudice amministrativo può disporre, anche d’ufficio, l’acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione.

4. Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo.

Art. 65 Istruttoria presidenziale e collegiale

1. Il presidente della sezione o un magistrato da lui delegato adotta, su istanza motivata di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell’istruttoria.

2. Quando l’istruttoria è disposta dal collegio, questo provvede con ordinanza con la quale è contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del ricorso. La decisione sulla consulenza tecnica e sulla verificazione è sempre adottata dal collegio.

3. Ove l’amministrazione non provveda al deposito del provvedimento impugnato e degli altri atti ai sensi dell’articolo 46, il presidente o un magistrato da lui delegato ovvero il collegio ordina, anche su istanza di parte, l’esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni.

Art. 66 Verificazione

1. Il collegio, quando dispone la verificazione, con ordinanza individua l’organismo che deve provvedervi, formula i quesiti e fissa un termine per il suo compimento e per il deposito della relazione conclusiva. Il capo dell’organismo verificatore, o il suo delegato se il giudice ha autorizzato la delega, è responsabile del compimento di tutte le operazioni.

2. L’ordinanza è comunicata dalla segreteria all’organismo verificatore.

3. Con l’ordinanza di cui al comma 1 il collegio può disporre che venga corrisposto all’organismo verificatore, o al suo delegato, un anticipo sul compenso.

4. Terminata la verificazione, su istanza dell’organismo o del suo delegato, il presidente liquida con decreto il compenso complessivamente spettante al verificatore, ponendolo provvisoriamente a carico di una delle parti. Si applicano le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia, ovvero, se inferiori, quelle eventualmente stabilite per i servizi resi dall’organismo verificatore. Con la sentenza che definisce il giudizio il Collegio regola definitivamente il relativo onere.

Art. 67 Consulenza tecnica d’ufficio

1. Con l’ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d’ufficio, il collegio nomina il consulente, formula i quesiti e fissa il termine entro cui il consulente incaricato deve comparire dinanzi al magistrato a tal fine delegato per assumere l’incarico e prestare giuramento ai sensi del comma 4. L’ordinanza è comunicata al consulente tecnico a cura della segreteria.

2. Le eventuali istanze di astensione e ricusazione del consulente sono proposte, a pena di decadenza, entro il termine di cui al comma 1 e sono decise dal presidente o dal magistrato delegato con decreto non impugnabile.

3. Il collegio, con la stessa ordinanza di cui al comma 1, assegna termini successivi, prorogabili ai sensi dell’articolo 154 del codice di procedura civile, per:

a) la corresponsione al consulente tecnico di un anticipo sul suo compenso;

b) l’eventuale nomina, con dichiarazione ricevuta dal segretario, di consulenti tecnici delle parti, i quali, oltre a poter assistere alle operazioni del consulente del giudice e a interloquire con questo, possono partecipare all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che è presente il consulente del giudice per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le loro osservazioni sui risultati delle indagini tecniche;

c) la trasmissione, ad opera del consulente tecnico d’ufficio, di uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici;

d) la trasmissione al consulente tecnico d’ufficio delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte;

e) il deposito in segreteria della relazione finale, in cui il consulente tecnico d’ufficio dà altresì conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prende specificamente posizione su di esse.

4. Il giuramento del consulente è reso davanti al magistrato a tal fine delegato, secondo le modalità stabilite dall’articolo 193 del codice di procedura civile.

5. Il compenso complessivamente spettante al consulente d’ufficio è liquidato, al termine delle operazioni, ai sensi dell’articolo 66, comma 4, primo e terzo periodo.

Art. 68 Termini e modalità dell’istruttoria

1. Il presidente o il magistrato delegato, ovvero il collegio, nell’ammettere i mezzi istruttori stabiliscono i termini da osservare e ne determinano il luogo e il modo dell’assunzione applicando, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile.

2. Per l’assunzione fuori udienza dei mezzi di prova è delegato uno dei componenti del collegio, il quale procede con l’assistenza del segretario che redige i relativi verbali. Il segretario comunica alle parti almeno cinque giorni prima il giorno, l’ora e il luogo delle operazioni.

3. Se il mezzo istruttorio deve essere eseguito fuori dal territorio della Repubblica, la richiesta è formulata mediante rogatoria o per delega al console competente, ai sensi dell’articolo 204 del codice di procedura civile.

4. Il segretario comunica alle parti l’avviso che l’istruttoria disposta è stata eseguita e che i relativi atti sono presso la segreteria a loro disposizione.

Art. 69 Surrogazione del giudice delegato all’istruttoria

1. La surrogazione del magistrato delegato o la nomina di altro magistrato che debba sostituirlo in qualche atto relativo all’esecuzione della prova è disposta con provvedimento del presidente, ancorché la delega abbia avuto luogo con ordinanza collegiale.

Titolo IV

Riunione, discussione e decisione dei ricorsi

Capo I

Riunione dei ricorsi

Art. 70 Riunione dei ricorsi

1. Il collegio può, su istanza di parte o d’ufficio, disporre la riunione di ricorsi connessi.

Capo II

Discussione

Art. 71 Fissazione dell’udienza

1. La fissazione dell’udienza di discussione deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo.

2. La parte può segnalare l’urgenza del ricorso depositando istanza di prelievo.

3. Il presidente, decorso il termine per la costituzione delle altre parti, fissa l’udienza per la discussione del ricorso.

4. La pendenza del termine di cui all’articolo 15, comma 2, e la proposizione del regolamento di competenza non precludono la fissazione dell’udienza di discussione né la decisione del ricorso, anche ai sensi degli articoli 60 e 74, salvo che nel termine di cui all’articolo 73, comma 1, la parte interessata depositi l’istanza di regolamento di competenza notificata ai sensi dello stesso articolo 15, comma 2. In tal caso, il giudice può differire la decisione fino alla decisione del regolamento di competenza.

5. Il decreto di fissazione è comunicato a cura dell’ufficio di segreteria, almeno sessanta giorni prima dell’udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti costituite in giudizio. Tale termine è ridotto a quarantacinque giorni, su accordo delle parti, se l’udienza di merito è fissata a seguito di rinuncia alla definizione autonoma della domanda cautelare.

6. Il presidente designa il relatore almeno trenta giorni prima della data di udienza.

Art. 72 Priorità nella trattazione dei ricorsi vertenti su un’unica questione

1. Se al fine della decisione della controversia occorre risolvere una singola questione di diritto, anche a seguito di rinuncia a tutti i motivi o eccezioni, e se le parti concordano sui fatti di causa, il presidente fissa con priorità l’udienza di discussione.

2. Il collegio, se rileva l’insussistenza dei presupposti di cui al comma 1, dispone con ordinanza che la trattazione della causa prosegua con le modalità ordinarie.

Art. 73 Udienza di discussione

1. Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche fino a venti giorni liberi.

2. Nell’udienza le parti possono discutere sinteticamente.

3. Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest’ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie.

Art. 74 Sentenze in forma semplificata

1. Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.

Capo III

Deliberazione

Art. 75  Deliberazione del collegio

1. Il collegio, dopo la discussione, decide la causa.

2. La decisione può essere differita a una delle successive camere di consiglio.

Art. 76 Modalità della votazione

1. Possono essere presenti in camera di consiglio i magistrati designati per l’udienza.

2. La decisione è assunta in camera di consiglio con il voto dei soli componenti del collegio.

3. Il presidente raccoglie i voti. La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore, poi il secondo componente del collegio e, infine, il presidente. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato il primo a votare è il relatore, poi il meno anziano in ordine di ruolo, e così continuando sino al presidente.

4. Si applicano l’articolo 276, secondo, quarto e quinto comma 2, del codice di procedura civile e gli articoli 114, quarto comma, e 118, quarto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.

Titolo V

Incidenti nel processo

Capo I

Incidente di falso

Art. 77 Querela di falso

1. Chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la fissazione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente.

2. Qualora la controversia possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, il collegio pronuncia sulla controversia.

3. La prova dell’avvenuta proposizione della querela di falso è depositata agli atti di causa entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1. In difetto il presidente fissa l’udienza di discussione.

4. Proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino alla definizione del giudizio di falso.

Art. 78 Deposito della sentenza resa sulla querela di falso

1. Definito il giudizio di falso, la parte che ha dedotto la falsità deposita copia autentica della sentenza in segreteria.

2. Il ricorso è dichiarato estinto se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di novanta giorni dal suo passaggio in giudicato.

Capo II

Sospensione e interruzione del processo

Art. 79 Sospensione e interruzione del processo

1. La sospensione del processo è disciplinata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell’Unione europea.

2. L’interruzione del processo è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile.

3. Le ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell’articolo 295 del codice di procedura civile sono appellabili. L’appello è deciso in camera di consiglio.

Art. 80 Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto

1. In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione.

2. Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza.

3. Se non avviene la prosecuzione ai sensi del comma 2, il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione.

Titolo VI

Estinzione e improcedibilità

Art. 81 Perenzione

1. Il ricorso si considera perento se nel corso di un anno non sia compiuto alcun atto di procedura. Il termine non decorre dalla presentazione dell’istanza di cui all’articolo 71, comma 1, e finché non si sia provveduto su di essa, salvo quanto previsto dall’articolo 82.

Art. 82 Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali

1. Dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso in virtù del quale è fatto onere al ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all’articolo 24 e dal suo difensore, entro centottanta giorni dalla data di ricezione dell’avviso. In difetto di tale nuova istanza, il ricorso è dichiarato perento.

2. Se, in assenza dell’avviso di cui al comma 1, è comunicato alle parti l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione nel merito, il ricorso è deciso qualora il ricorrente dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti è dichiarato perento dal presidente del collegio con decreto.

Art. 83 Effetti della perenzione

1. La perenzione opera di diritto e può essere rilevata anche d’ufficio. Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio.

Art. 84 Rinuncia

1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.

2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.

3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.

4. Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa.

Art. 85 Forma e rito per l’estinzione e per l’improcedibilità

1. L’estinzione e l’improcedibilità di cui all’articolo 35 possono essere pronunciate con decreto dal presidente o da un magistrato da lui delegato.

2. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite.

3. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti.

4. Il giudizio di opposizione si svolge ai sensi dell’articolo 87, comma 3, ed è deciso con ordinanza che, in caso di accoglimento dell’opposizione, fissa l’udienza di merito.

5. In caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell’opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale.

6. L’ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite.

7. Avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione può essere proposto appello.

8. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie e l’udienza di discussione è fissata d’ufficio con priorità.

9. L’estinzione e l’improcedibilità sono dichiarate con sentenza se si verificano, o vengono accertate, all’udienza di discussione.

Titolo VII

Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice

Art. 86 Procedimento di correzione

1. Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la domanda per la correzione deve essere proposta al giudice che ha emesso il provvedimento, il quale, se vi è il consenso delle parti, dispone con decreto, in camera di consiglio, la correzione.

2. In caso di dissenso delle parti, sulla domanda di correzione pronuncia il collegio con ordinanza in camera di consiglio.

3. La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione del decreto o dell’ordinanza che l’ha disposta.

Titolo VIII

Udienze

Art. 87 Udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio

1. Le udienze sono pubbliche a pena di nullità, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Oltre agli altri casi espressamente previsti, si trattano in camera di consiglio:

a) i giudizi cautelari e quelli relativi all’esecuzione delle misure cautelari collegiali;

b) il giudizio in materia di silenzio;

c) il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi;

d) i giudizi di ottemperanza;

e) i giudizi in opposizione ai decreti che pronunciano l’estinzione o l’improcedibilità del giudizio.

3. Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell’ipotesi di cui alla lettera a), tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. La camera di consiglio è fissata d’ufficio alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimate. Nella camera di consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta.

4. La trattazione in pubblica udienza non costituisce motivo di nullità della decisione.

Titolo IX

Sentenza

Art. 88 Contenuto della sentenza

1. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l’intestazione «Repubblica italiana».

2. Essa deve contenere:

a) l’indicazione del giudice adito e del collegio che l’ha pronunciata;

b) l’indicazione delle parti e dei loro avvocati;

c) le domande;

d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi;

e) il dispositivo, ivi compresa la pronuncia sulle spese;

f) l’ordine che la decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa;

g) l’indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui la decisione è pronunciata;

h) la sottoscrizione del presidente e dell’estensore.

3. Si applica l’articolo 118, comma 3, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.

4. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o altro impedimento, la sentenza è sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento; se l’estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento, è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento.

Art. 89 Pubblicazione e comunicazione della sentenza

1. La sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa.

2. La sentenza, che non può più essere modificata dopo la sua sottoscrizione, è immediatamente resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l’ha pronunciata.

3. Il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza, vi appone la data e la firma ed entro cinque giorni ne dà comunicazione alle parti costituite.

Art. 90 Pubblicità della sentenza

1. Qualora la pubblicità della sentenza possa contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all’articolo 96 del codice di procedura civile, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati. Se l’inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall’obbligato.

Libro terzo

IMPUGNAZIONI

Titolo I

Impugnazioni in generale

Art. 91 Mezzi di impugnazione

1. I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l’appello, la revocazione, l’opposizione di terzo e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 92 Termini per le impugnazioni

1. Salvo quanto diversamente previsto da speciali disposizioni di legge, le impugnazioni si propongono con ricorso e devono essere notificate entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza.

2. Per i casi di revocazione previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell’articolo 395 del codice di procedura civile e di opposizione di terzo di cui all’articolo 108, comma 2, il termine di cui al comma 1 decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 del medesimo articolo 395.

3. In difetto della notificazione della sentenza, l’appello, la revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395 del codice di procedura civile e il ricorso per cassazione devono essere notificati entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando la parte che non si è costituita in giudizio dimostri di non aver avuto conoscenza del processo a causa della nullità del ricorso o della sua notificazione.

5. Fermo quanto previsto dall’articolo 16, comma 3, l’ordinanza cautelare che, in modo implicito o esplicito, ha deciso anche sulla competenza è appellabile ai sensi dell’articolo 62. Non costituiscono decisione implicita sulla competenza le ordinanze istruttorie o interlocutorie di cui all’articolo 36, comma 1, né quelle che disattendono l’istanza cautelare senza riferimento espresso alla questione di competenza. La sentenza che, in modo implicito o esplicito, ha pronunciato sulla competenza insieme col merito è appellabile nei modi ordinari e nei termini di cui ai commi 1, 3 e 4.

Art. 93 Luogo di notificazione dell’impugnazione

1. L’impugnazione deve essere notificata nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dalla parte nell’atto di notificazione della sentenza o, in difetto, presso il difensore o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio e risultante dalla sentenza.

2. Qualora la notificazione abbia avuto esito negativo perché il domiciliatario si è trasferito senza notificare una formale comunicazione alle altre parti, la parte che intende proporre l’impugnazione può presentare al presidente del tribunale amministrativo regionale o al presidente del Consiglio di Stato, secondo il giudice adito con l’impugnazione, un’istanza, corredata dall’attestazione dell’omessa notificazione, per la fissazione di un termine perentorio per il completamento della notificazione o per la rinnovazione dell’impugnazione.

Art. 94 Deposito delle impugnazioni

1. Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione ai sensi dell’articolo 45, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni.

Art. 95 Parti del giudizio di impugnazione

1. L’impugnazione deve essere notificata, nelle cause inscindibili, a tutte le parti in causa e, negli altri casi, alle parti che hanno interesse a contraddire.

2. L’impugnazione deve essere notificata a pena di inammissibilità nei termini previsti dall’articolo 92 ad almeno una delle parti interessate a contraddire.

3. Se la sentenza non è stata impugnata nei confronti di tutte le parti di cui al comma 1, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro cui la notificazione deve essere eseguita, nonché la successiva udienza di trattazione.

4. L’impugnazione è dichiarata improcedibile se nessuna delle parti provvede all’integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice.

5. Il Consiglio di Stato, se riconosce che l’impugnazione è manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, può non ordinare l’integrazione del contraddittorio, quando l’impugnazione di altre parti è preclusa o esclusa.

6. Ai giudizi di impugnazione non si applica l’articolo 23, comma 1.

Art. 96 Impugnazioni avverso la medesima sentenza

1. Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite in un solo processo.

2. Possono essere proposte impugnazioni incidentali, ai sensi degli articoli 333 e 334 del codice di procedura civile.

3. L’impugnazione incidentale di cui all’articolo 333 del codice di procedura civile può essere rivolta contro qualsiasi capo di sentenza e deve essere proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla prima notificazione nei suoi confronti di altra impugnazione.

4. Con l’impugnazione incidentale proposta ai sensi dell’articolo 334 del codice di procedura civile possono essere impugnati anche capi autonomi della sentenza; tuttavia, se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale perde ogni efficacia.

5. L’impugnazione incidentale di cui all’articolo 334 del codice di procedura civile deve essere proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla data in cui si è perfezionata nei suoi confronti la notificazione dell’impugnazione principale e depositata, unitamente alla prova dell’avvenuta notificazione, entro dieci giorni.

6. In caso di mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non determina l’improcedibilità delle altre.

Art. 97 Intervento nel giudizio di impugnazione

1. Può intervenire nel giudizio di impugnazione, con atto notificato a tutte le parti, chi vi ha interesse.

Art. 98 Misure cautelari

1. Salvo quanto disposto dall’articolo 111, il giudice dell’impugnazione può, su istanza di parte, valutati i motivi proposti e qualora dall’esecuzione possa derivare un danno grave e irreparabile, disporre la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, nonché le altre opportune misure cautelari, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio.

2. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi da 2 a 10, 56 e 57.

Art. 99 Deferimento all’adunanza plenaria

1. La sezione cui è assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o d’ufficio può rimettere il ricorso all’esame dell’adunanza plenaria.

2. Prima della decisione, il presidente del Consiglio di Stato, su richiesta delle parti o d’ufficio, può deferire all’adunanza plenaria qualunque ricorso, per risolvere questioni di massima di particolare importanza ovvero per dirimere contrasti giurisprudenziali.

3. Se la sezione cui è assegnato il ricorso ritiene di non condividere un principio di diritto enunciato dall’adunanza plenaria, rimette a quest’ultima, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.

4. L’adunanza plenaria decide l’intera controversia, salvo che ritenga di enunciare il principio di diritto e di restituire per il resto il giudizio alla sezione remittente.

5. Se ritiene che la questione è di particolare importanza, l’adunanza plenaria può comunque enunciare il principio di diritto nell’interesse della legge anche quando dichiara il ricorso irricevibile, inammissibile o improcedibile, ovvero l’estinzione del giudizio. In tali casi, la pronuncia dell’adunanza plenaria non ha effetto sulla sentenza impugnata.

Titolo II

Appello

Art. 100 Appellabilità delle sentenze dei tribunali amministrativi regionali

1. Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali è ammesso appello al Consiglio di Stato, ferma restando la competenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana per gli appelli proposti contro le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia.

Art. 101 Contenuto del ricorso in appello

1. Il ricorso in appello deve contenere l’indicazione del ricorrente, del difensore, delle parti nei confronti delle quali è proposta l’impugnazione, della sentenza che si impugna, nonché l’esposizione sommaria dei fatti, le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, le conclusioni, la sottoscrizione del ricorrente se sta in giudizio personalmente oppure del difensore con indicazione, in questo caso, della procura speciale rilasciata anche unitamente a quella per il giudizio di primo grado.

2. Si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell’atto di appello o, per le parti diverse dall’appellante, con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio.

Art. 102 Legittimazione a proporre l’appello

1. Possono proporre appello le parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado.

2. L’interventore può proporre appello soltanto se titolare di una posizione giuridica autonoma.

Art. 103 Riserva facoltativa di appello

1. Contro le sentenze non definitive è proponibile l’appello ovvero la riserva di appello, con atto notificato entro il termine per l’appello e depositato nei successivi trenta giorni presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale.

Art. 104 Nuove domande ed eccezioni

1. Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, fermo quanto previsto dall’articolo 34, comma 3, né nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa.

2. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

3. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati.

Art. 105 Rimessione al primo giudice

1. Il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado soltanto se è mancato il contraddittorio, oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti, ovvero dichiara la nullità della sentenza, o riforma la sentenza che ha declinato la giurisdizione o ha pronunciato sulla competenza o ha dichiarato l’estinzione o la perenzione del giudizio.

2. Nei giudizi di appello contro i provvedimenti dei tribunali amministrativi regionali che hanno declinato la giurisdizione o la competenza si segue il procedimento in camera di consiglio, di cui all’articolo 87, comma 3.

3. In ogni caso in cui il Consiglio di Stato annulla la sentenza o l’ordinanza con rinvio della causa al giudice di primo grado, si applica l’articolo 8, comma 2, delle norme di attuazione.

Titolo III

Revocazione

Art. 106 Casi di revocazione

1. Salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile.

2. La revocazione è proponibile con ricorso dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

3. Contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali la revocazione è ammessa se i motivi non possono essere dedotti con l’appello.

Art. 107 Impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di revocazione

1. Contro la sentenza emessa nel giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

2. La sentenza emessa nel giudizio di revocazione non può essere impugnata per revocazione.

Titolo IV

Opposizione di terzo

Art. 108 Casi di opposizione di terzo

1. Un terzo, titolare di una posizione autonoma e incompatibile, può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi.

2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando questa sia effetto di dolo o collusione a loro danno.

Art. 109 Competenza

1. L’opposizione di terzo è proposta davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, salvo il caso di cui al comma 2.

2. Se è proposto appello contro la sentenza di primo grado, il terzo deve introdurre la domanda di cui all’articolo 108 intervenendo nel giudizio di appello. Se l’opposizione di terzo è già stata proposta al giudice di primo grado, questo la dichiara improcedibile e, se l’opponente non vi ha ancora provveduto, fissa un termine per l’intervento nel giudizio di appello, ai sensi del periodo precedente.

Titolo V

Ricorso per cassazione

Art. 110 Motivi di ricorso

1. Il ricorso per cassazione è ammesso contro le sentenze del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 111 Sospensione della sentenza

1. Il Consiglio di Stato su istanza di parte, in caso di eccezionale gravità ed urgenza, può sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari.

Libro quarto

OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI

Titolo I

Giudizio di ottemperanza

Art. 112 Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza

1. I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti.

2. L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione:

a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato;

b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo;

c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato;

d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione;

e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

3. Può essere proposta anche azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato.

4. Nel processo di ottemperanza può essere altresì proposta la connessa domanda risarcitoria di cui all’articolo 30, comma 5, nel termine ivi stabilito. In tal caso il giudizio di ottemperanza si svolge nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario.

5. Il ricorso di cui al presente articolo può essere proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza.

Art. 113 Giudice dell’ottemperanza

1. Il ricorso si propone, nel caso di cui all’articolo 112, comma 2, lettere a) e b), al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta; la competenza è del tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado.

2. Nei casi di cui all’articolo 112, comma 2, lettere c), d) ed e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza.

Art. 114 Procedimento

1. L’azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta; l’azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

2. Al ricorso è allegata in copia autentica la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato.

3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata.

4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso:

a) ordina l’ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione;

b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato;

c) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano;

d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta;

e) salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo.

5. Se è chiesta l’esecuzione di un’ordinanza il giudice provvede con ordinanza.

6. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all’esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.

7. Nel caso di ricorso ai sensi del comma 5 dell’articolo 112, il giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza, anche su richiesta del commissario.

8. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano anche alle impugnazioni avverso i provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell’ottemperanza.

9. I termini per la proposizione delle impugnazioni sono quelli previsti nel Libro III.

Art. 115 Titolo esecutivo e rilascio di estratto del provvedimento giurisdizionale con formula esecutiva

1. Le pronunce del giudice amministrativo che costituiscono titolo esecutivo sono spedite, su richiesta di parte, in forma esecutiva.

2. I provvedimenti emessi dal giudice amministrativo che dispongono il pagamento di somme di denaro costituiscono titolo anche per l’esecuzione nelle forme disciplinate dal Libro III del codice di procedura civile e per l’iscrizione di ipoteca.

3. Ai fini del giudizio di ottemperanza di cui al presente Titolo non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva.

Titolo II

Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi

Art. 116 Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi

1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all’amministrazione e agli eventuali controinteressati. Si applica l’articolo 49.

2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all’amministrazione e agli eventuali controinteressati. L’istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio.

3. L’amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò autorizzato.

4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione.

Titolo III

Tutela contro l’inerzia della pubblica amministrazione

Art. 117 Ricorsi avverso il silenzio

1. Il ricorso avverso il silenzio è proposto, anche senza previa diffida, con atto notificato all’amministrazione e ad almeno un controinteressato nel termine di cui all’articolo 31, comma 2.

2. Il ricorso è deciso con sentenza in forma semplificata e in caso di totale o parziale accoglimento il giudice ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni.

3. Il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio o successivamente su istanza della parte interessata.

4. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all’esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.

5. Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l’oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l’intero giudizio prosegue con tale rito.

6. Se l’azione di risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 30, comma 4, è proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice può definire con il rito camerale l’azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria.

Titolo IV

Procedimento di ingiunzione

Art. 118 Decreto ingiuntivo

1. Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si applica il Capo I del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile. Per l’ingiunzione è competente il presidente o un magistrato da lui delegato. L’opposizione si propone con ricorso.

Titolo V

Riti abbreviati relativi a speciali controversie

Art. 119 Rito abbreviato comune a determinate materie

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a:

a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti;

b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti;

c) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali;

d) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri;

e) i provvedimenti di scioglimento di enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi;

f) i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati ai sensi del codice della proprietà industriale;

g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive;

h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali provvedimenti commissariali;

i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di informazione per la sicurezza, ai sensi dell’ articolo 22, della legge 3 agosto 2007, n. 124;

l) le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2003, n. 55, comprese quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;

m) i provvedimenti della commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori e testimoni di giustizia.

2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all’ articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo.

3. Salva l’applicazione dell’articolo 60, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l’integrazione dello stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell’ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l’acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell’istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l’ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell’udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell’ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti.

4. Con l’ordinanza di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari. Al procedimento cautelare si applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in quanto non derogate dal presente articolo.

5. Quando almeno una delle parti, nell’udienza discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in segreteria, non oltre sette giorni dalla decisione della causa. La dichiarazione della parte è attestata nel verbale d’udienza.

6. La parte può chiedere al Consiglio di Stato la sospensione dell’esecutività del dispositivo, proponendo appello entro trenta giorni dalla relativa pubblicazione, con riserva dei motivi da proporre entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero entro tre mesi dalla sua pubblicazione. La mancata richiesta di sospensione dell’esecutività del dispositivo non preclude la possibilità di chiedere la sospensione dell’esecutività della sentenza dopo la pubblicazione dei motivi.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo.

Art. 120 Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all’articolo 119, comma 1, lettera a)

1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i connessi provvedimenti dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

2. Nel caso in cui sia mancata la pubblicità del bando, il ricorso non può comunque essere più proposto decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione definitiva di cui all’articolo 65 e all’articolo 225 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione che tale avviso contenga la motivazione dell’atto con cui la stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto senza previa pubblicazione del bando. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il ricorso non può comunque essere proposto decorsi sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto.

3. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dai successivi, si applica l’articolo 119.

4. Quando è impugnata l’aggiudicazione definitiva, se la stazione appaltante fruisce del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, il ricorso è notificato, oltre che presso detta Avvocatura, anche alla stazione appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla notifica presso l’Avvocatura, e al solo fine dell’operatività della sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto.

5. Per l’impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto.

6. Quando il giudizio non è immediatamente definito ai sensi dell’articolo 60, l’udienza di merito, ove non indicata dal collegio ai sensi dell’articolo 119, comma 3, è immediatamente fissata d’ufficio con assoluta priorità.

7. I nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti.

8. Il giudice decide interinalmente sulla domanda cautelare, anche se ordina adempimenti istruttori, se concede termini a difesa, o se solleva o vengono proposti incidenti processuali.

9. Il dispositivo del provvedimento con cui il tribunale amministrativo regionale definisce il giudizio è pubblicato entro sette giorni dalla data della sua deliberazione.

10. Tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice devono essere sintetici e la sentenza è redatta, ordinariamente, nelle forme di cui all’articolo 74.

11. Le disposizioni dei commi 3, 6, 8 e 10 si applicano anche nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato, proposto avverso la sentenza o avverso l’ordinanza cautelare, e nei giudizi di revocazione o opposizione di terzo. La parte può proporre appello avverso il dispositivo, al fine di ottenerne la sospensione prima della pubblicazione della sentenza.

Art. 121 Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni

1. Il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva dichiara l’inefficacia del contratto nei seguenti casi, precisando in funzione delle deduzioni delle parti e della valutazione della gravità della condotta della stazione appaltante e della situazione di fatto, se la declaratoria di inefficacia è limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o opera in via retroattiva:

a) se l’aggiudicazione definitiva è avvenuta senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) se l’aggiudicazione definitiva è avvenuta con procedura negoziata senza bando o con affidamento in economia fuori dai casi consentiti e questo abbia determinato l’omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) se il contratto è stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito dall’articolo 11, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, qualora tale violazione abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell’aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l’affidamento;

d) se il contratto è stato stipulato senza rispettare la sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’articolo 11, comma 10-ter , del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, qualora tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell’aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l’affidamento.

2. Il contratto resta efficace, anche in presenza delle violazioni di cui al comma 1 qualora venga accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale imponga che i suoi effetti siano mantenuti. Tra le esigenze imperative rientrano, fra l’altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o di altro tipo, tali da rendere evidente che i residui obblighi contrattuali possono essere rispettati solo dall’esecutore attuale. Gli interessi economici possono essere presi in considerazione come esigenze imperative solo in circostanze eccezionali in cui l’inefficacia del contratto conduce a conseguenze sproporzionate, avuto anche riguardo all’eventuale mancata proposizione della domanda di subentro nel contratto nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporta l’obbligo di rinnovare la gara. Non costituiscono esigenze imperative gli interessi economici legati direttamente al contratto, che comprendono fra l’altro i costi derivanti dal ritardo nell’esecuzione del contratto stesso, dalla necessità di indire una nuova procedura di aggiudicazione, dal cambio dell’operatore economico e dagli obblighi di legge risultanti dalla dichiarazione di inefficacia.

3. A cura della segreteria, le sentenze che provvedono in applicazione del comma 2 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie.

4. Nei casi in cui, nonostante le violazioni, il contratto sia considerato efficace o l’inefficacia sia temporalmente limitata si applicano le sanzioni alternative di cui all’articolo 123.

5. La inefficacia del contratto prevista dal comma 1, lettere a) e b) , non trova applicazione quando la stazione appaltante abbia posto in essere la seguente procedura:

a) abbia con atto motivato anteriore all’avvio della procedura di affidamento dichiarato di ritenere che la procedura senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sia consentita dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) abbia pubblicato, rispettivamente per i contratti di rilevanza comunitaria e per quelli sotto soglia, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai sensi dell’ articolo 79-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in cui manifesta l’intenzione di concludere il contratto;

c) il contratto non sia stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di cui alla lettera b).

Art. 122 Inefficacia del contratto negli altri casi

1. Fuori dei casi indicati dall’articolo 121, comma 1, e dall’articolo 123, comma 3, il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell’effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta.

Art. 123  Sanzioni alternative

1. Nei casi di cui all’articolo 121, comma 4, il giudice amministrativo individua le seguenti sanzioni alternative da applicare alternativamente o cumulativamente:

a) la sanzione pecuniaria nei confronti della stazione appaltante, di importo dallo 0,5% al 5% del valore del contratto, inteso come prezzo di aggiudicazione, che è versata all’entrata del bilancio dello Stato – con imputazione al capitolo 2301, capo 8 «Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, con esclusione di quelle aventi natura tributaria» – entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che irroga sanzione; decorso il termine per il versamento, si applica una maggiorazione pari ad un decimo della sanzione per ogni semestre di ritardo. La sentenza che applica le sanzioni è comunicata, a cura della segreteria, al Ministero dell’economia e delle finanze entro cinque giorni dalla pubblicazione;

b) la riduzione della durata del contratto, ove possibile, da un minimo del dieci per cento ad un massimo del cinquanta per cento della durata residua alla data di pubblicazione del dispositivo.

2. Il giudice amministrativo applica le sanzioni assicurando il rispetto del principio del contraddittorio e ne determina la misura in modo che siano effettive, dissuasive, proporzionate al valore del contratto, alla gravità della condotta della stazione appaltante e all’opera svolta dalla stazione appaltante per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione. A tal fine si applica l’articolo 73, comma 3. In ogni caso l’eventuale condanna al risarcimento dei danni non costituisce sanzione alternativa e si cumula con le sanzioni alternative.

3. Il giudice applica le sanzioni di cui al comma 1 anche qualora il contratto è stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito per la stipulazione del contratto, ovvero è stato stipulato senza rispettare la sospensione della stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione definitiva, quando la violazione non abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e non abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l’affidamento.

Art. 124 Tutela in forma specifica e per equivalente

1. L’accoglimento della domanda di conseguire l’aggiudicazione e il contratto è comunque condizionato alla dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi degli articoli 121, comma 1, e 122. Se il giudice non dichiara l’inefficacia del contratto dispone il risarcimento del danno per equivalente, subito e provato.

2. La condotta processuale della parte che, senza giustificato motivo, non ha proposto la domanda di cui al comma 1, o non si è resa disponibile a subentrare nel contratto, è valutata dal giudice ai sensi dell’articolo 1227 del codice civile.

Art. 125 Ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche

1. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, oltre alle disposizioni del presente Capo, con esclusione dell’articolo 122, si applicano le seguenti previsioni.

2. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera, e, ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.

3. Ferma restando l’applicazione degli articoli 121 e 123, al di fuori dei casi in essi contemplati la sospensione o l’annullamento dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. Si applica l’articolo 34, comma 3.

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche alle controversie relative alle procedure di cui all’articolo 140 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Titolo VI

Contenzioso sulle operazioni elettorali

Capo I

Disposizioni comuni al contenzioso elettorale

Art. 126 Ambito della giurisdizione sul contenzioso elettorale

1. Il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.

Art. 127 Esenzione dagli oneri fiscali

1. Gli atti sono esenti dal contributo unificato e da ogni altro onere fiscale.

Art. 128 Inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

1. Nella materia di cui al presente Titolo non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Capo II

Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai procedimenti elettorali preparatori per le elezioni comunali, provinciali e regionali

Art. 129 Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali

1. I provvedimenti relativi al procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali concernenti l’esclusione di liste o candidati possono essere immediatamente impugnati, esclusivamente da parte dei delegati delle liste e dei gruppi di candidati esclusi, innanzi al tribunale amministrativo regionale competente, nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.

2. Al di fuori di quanto previsto dal comma 1, ogni provvedimento relativo al procedimento, anche preparatorio, per le elezioni di cui al comma 1 è impugnabile soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all’atto di proclamazione degli eletti, ai sensi del Capo III del presente Titolo.

3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l’ufficio che ha emanato l’atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all’uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione;

b) depositato presso la segreteria del tribunale adito, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

4. Le parti indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l’indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

5. L’udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notifica del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale.

6. Il giudizio è deciso all’esito dell’udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.

7. La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato.

8. Il ricorso di appello, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l’ufficio che ha emanato l’atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all’uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l’indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax indicato negli atti difensivi ai sensi del comma 4;

b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;

c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

9. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni del presente articolo.

10. Nei giudizi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2.

Capo III

Rito relativo alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo

Art. 130 Procedimento in primo grado in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo

1. Salvo quanto disposto nel Capo II del presente Titolo, contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all’emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all’impugnazione dell’atto di proclamazione degli eletti:

a) quanto alle elezioni di comuni, province e regioni, da parte di qualsiasi candidato o elettore dell’ente della cui elezione si tratta, al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il predetto ente territoriale, da depositare nella segreteria del tribunale adito entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti;

b) quanto alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, da parte di qualsiasi candidato o elettore, davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, da depositare nella relativa segreteria entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei candidati proclamati eletti.

2. Il presidente, con decreto:

a) fissa l’udienza di discussione della causa in via di urgenza;

b) designa il relatore;

c) ordina le notifiche, autorizzando, ove necessario, qualunque mezzo idoneo;

d) ordina il deposito di documenti e l’acquisizione di ogni altra prova necessaria;

e) ordina che a cura della segreteria il decreto sia immediatamente comunicato, con ogni mezzo utile, al ricorrente.

3. Il ricorso è notificato, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del decreto di cui al comma 2:

a) all’ente della cui elezione si tratta, in caso di elezioni di comuni, province, regioni;

b) all’Ufficio elettorale centrale nazionale, in caso di elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;

c) alle altre parti che vi hanno interesse, e comunque ad almeno un controinteressato.

4. Entro dieci giorni dall’ultima notificazione di cui al comma 3, il ricorrente deposita nella segreteria del tribunale la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell’avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio.

5. L’amministrazione resistente e i controinteressati depositano nella segreteria le proprie controdeduzioni nei quindici giorni successivi a quello in cui la notificazione si è perfezionata nei loro confronti.

6. All’esito dell’udienza, il collegio, sentite le parti se presenti, pronuncia la sentenza.

7. La sentenza è pubblicata entro il giorno successivo alla decisione della causa. Se la complessità delle questioni non consente la pubblicazione della sentenza, nello stesso termine di cui al periodo precedente è pubblicato il dispositivo mediante deposito in segreteria. In tal caso la sentenza è pubblicata entro i dieci giorni successivi.

8. La sentenza è immediatamente trasmessa in copia, a cura della segreteria del tribunale amministrativo regionale, al Sindaco, alla giunta provinciale, alla giunta regionale, al presidente dell’ufficio elettorale nazionale, a seconda dell’ente cui si riferisce l’elezione. Il comune, la provincia o la regione della cui elezione si tratta provvede, entro ventiquattro ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo della sentenza nell’albo o bollettino ufficiale dell’ente interessato a mezzo del segretario che ne è diretto responsabile. In caso di elezioni relative a comuni, province o regioni, la sentenza è comunicata anche al Prefetto. Ai medesimi incombenti si provvede dopo il passaggio in giudicato della sentenza annotando sulla copia pubblicata la sua definitività.

9. Il tribunale amministrativo regionale, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo. In caso di ricorso avverso le operazioni elettorali inerenti il Parlamento europeo, i voti delle sezioni le cui operazioni sono state annullate non hanno effetto.

10. Tutti i termini processuali diversi da quelli indicati nel presente articolo e nell’articolo 131 sono dimezzati rispetto ai termini del processo ordinario.

11. L’ente comunale, provinciale o regionale, della cui elezione si tratta, comunica agli interessati la correzione del risultato elettorale. L’Ufficio elettorale nazionale comunica la correzione del risultato elettorale agli interessati e alla segreteria del Parlamento europeo.

Art. 131 Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province e regioni

1. L’appello avverso le sentenze di cui all’articolo 130 è proposto entro il termine di venti giorni dalla notifica della sentenza, per coloro nei cui confronti è obbligatoria la notifica; per gli altri candidati o elettori nel termine di venti giorni decorrenti dall’ultimo giorno della pubblicazione della sentenza medesima nell’albo pretorio del comune.

2. Il presidente fissa in via d’urgenza l’udienza di discussione. Al giudizio si applicano le norme che regolano il processo di appello innanzi al Consiglio di Stato, e i relativi termini sono dimezzati rispetto a quelli del giudizio ordinario.

3. La sentenza, quando, in riforma di quella di primo grado, accoglie il ricorso originario, provvede ai sensi dell’articolo 130, comma 9.

4. La sentenza è immediatamente trasmessa in copia, a cura della segreteria del Consiglio di Stato, ai soggetti di cui all’articolo 130, comma 8, i quali provvedono agli ulteriori incombenti ivi previsti e a quelli di cui al comma 11 dello stesso articolo 130.

Art. 132 Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali del Parlamento europeo

1. Le parti del giudizio di primo grado possono proporre appello mediante dichiarazione da presentare presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale che ha pronunciato la sentenza, entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla pubblicazione della sentenza o, in mancanza, del dispositivo.

2. L’atto di appello contenente i motivi deve essere depositato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione dell’avviso di pubblicazione della sentenza.

3. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme dell’articolo 131.

Libro quinto

NORME FINALI

Art. 133 Materie di giurisdizione esclusiva

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:

a) le controversie in materia di:

1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo;

2) formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni;

3) dichiarazione di inizio attività;

4) determinazione e corresponsione dell’indennizzo dovuto in caso di revoca del provvedimento amministrativo;

5) nullità del provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato;

6) diritto di accesso ai documenti amministrativi;

b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche;

c) le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità;

d) le controversie concernenti l’esercizio del diritto a chiedere e ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali;

e) le controversie:

1) relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione ed alle sanzioni alternative;

2) relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto;

f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonché del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa;

g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa;

h) le controversie aventi ad oggetto i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità delle invenzioni industriali;

i) le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico;

l) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Banca d’Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, e dalle altre Autorità istituite ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità della pubblica amministrazione, dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, comprese le controversie relative ai ricorsi avverso gli atti che applicano le sanzioni ai sensi dell’ articolo 326 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

m) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di comunicazioni elettroniche, compresi quelli relativi all’imposizione di servitù;

n) le controversie relative alle sanzioni amministrative ed ai provvedimenti adottati dall’organismo di regolazione competente in materia di infrastrutture ferroviarie ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;

o) le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, ivi comprese quelle inerenti l’energia da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;

p) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, quand’anche relative a diritti costituzionalmente tutelati;

q) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, di edilità e di polizia locale, d’igiene pubblica e dell’abitato;

r) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla disciplina o al divieto dell’esercizio d’industrie insalubri o pericolose;

s) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni in materia di danno all’ambiente, nonché avverso il silenzio inadempimento del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell’attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale, nonché quelle inerenti le ordinanze ministeriali di ripristino ambientale e di risarcimento del danno ambientale;

t) le controversie relative all’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

u) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di passaporti;

v) le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l’interpretazione dei contratti aventi per oggetto i titoli di Stato o le leggi relative ad essi o comunque sul debito pubblico;

z) le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti.

Art. 134 Materie di giurisdizione estesa al merito

1. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto:

a) l’attuazione delle pronunce giurisdizionali esecutive o del giudicato nell’ambito del giudizio di cui al Titolo I del Libro IV;

b) gli atti e le operazioni in materia elettorale, attribuiti alla giurisdizione amministrativa;

c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, comprese quelle applicate dalle Autorità amministrative indipendenti;

d) le contestazioni sui confini degli enti territoriali;

e) il diniego di rilascio di nulla osta cinematografico di cui all’articolo 8 della legge 21 novembre 1962, n. 161.

Art. 135 Competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma

1. Sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge:

a) le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell’articolo 17, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

b) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e quelli dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

c) le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera l), fatta eccezione per quelle di cui all’articolo 14, comma 2, nonché le controversie di cui all’articolo 104, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

d) le controversie contro i provvedimenti ministeriali di cui all’articolo 133, comma 1, lettera m);

e) le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera p);

f) le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera o), limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti, salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 2;

g) le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera z) ;

h) le controversie relative al corretto esercizio dei poteri speciali dello Stato azionista di cui all’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni;

i) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di espulsione di cittadini extracomunitari per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;

l) le controversie avverso i provvedimenti di allontanamento di cittadini comunitari per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui all’ articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni;

m) le controversie avverso i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

n) le controversie disciplinate dal presente codice relative alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;

o) le controversie relative al rapporto di lavoro del personale del DIS, dell’AISI e dell’AISE;

p) le controversie derivanti dall’applicazione del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, relativo all’Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

q) le controversie relative ai provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 142 e 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Restano esclusi dai casi di competenza inderogabile di cui al comma 1 le controversie sui rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, salvo quelle di cui alla lettera o) dello stesso comma 1.

Art. 136 Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici

1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito di fax dove intendono ricevervi le comunicazioni relative al processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. E’ onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dei suddetti dati.

2. I difensori costituiti forniscono copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa. Il difensore attesta la conformità tra il contenuto del documento in formato elettronico e quello cartaceo. Il deposito del materiale informatico, ove non sia effettuato unitamente a quello cartaceo, è eseguito su richiesta della segreteria e nel termine da questa assegnato, esclusa ogni decadenza. In casi eccezionali il presidente può dispensare dall’osservanza di quanto previsto dal presente comma.

Art. 137 Norma finanziaria

1. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione del codice nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Allegato 2

Norme di attuazione

Titolo I

REGISTRI – ORARIO DI SEGRETERIA

Art. 1 Registro generale dei ricorsi

1. Presso ciascun ufficio giudiziario è tenuto il registro di presentazione dei ricorsi, diviso per colonne, nel quale sono annotate tutte le informazioni occorrenti per accertare esattamente la presentazione del ricorso, del ricorso incidentale, della domanda riconvenzionale, dei motivi aggiunti, della domanda di intervento, degli atti e documenti prodotti, nonché le notificazioni effettuate, l’esecuzione del pagamento del contributo unificato, l’indicazione dei mezzi istruttori disposti o compiuti e i provvedimenti adottati.

2. I ricorsi sono iscritti giornalmente secondo l’ordine di presentazione.

3. Il registro è vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l’indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone.

4. Il registro è chiuso ogni giorno con l’apposizione della firma del segretario generale.

Art. 2 Ruoli e registri particolari, collazione dei provvedimenti e forme di comunicazione

1. Le segreterie degli organi di giustizia amministrativa tengono i seguenti registri:

a) il registro delle istanze di fissazione di udienza, vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l’indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone;

b) il registro delle istanze di prelievo;

c) il registro per i processi verbali di udienza;

d) il registro dei decreti e delle ordinanze del presidente;

e) il registro delle ordinanze cautelari;

f) il registro delle sentenze e degli altri provvedimenti collegiali;

g) il registro dei ricorsi trattati con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

2. Il segretario, ricevuta l’istanza di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ne fa annotazione nei relativi registri e ne rilascia ricevuta, se richiesta.

3. Nei registri di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 sono annotati gli estremi della trasmissione dei provvedimenti.

4. La segreteria cura la formazione dei ruoli secondo le disposizioni del presidente.

5. La segreteria cura la formazione dell’originale dei provvedimenti del giudice, raccogliendo le sottoscrizioni necessarie e apponendo il timbro e la firma di congiunzione tra i fogli che li compongono.

6. La segreteria effettua le comunicazioni alle parti ai sensi dell’articolo 136, comma 1, del codice, o, altrimenti, nelle forme di cui all’articolo 45 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.

Art. 3 Registrazioni in forma automatizzata

1. Le registrazioni di cui agli articoli 1 e 2 possono essere eseguite in forma automatizzata secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1999, n. 52, e dalla ulteriore normativa applicabile.

2. Il segretario, ove richiesto, rilascia all’interessato dichiarazione delle registrazioni effettuate.

Art. 4 Orario

1. Le segreterie sono aperte al pubblico nelle ore stabilite dal presidente del tribunale amministrativo regionale, della sezione staccata, del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

2. Nei casi in cui il codice prevede il deposito di atti o documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda in camera di consiglio, il deposito deve avvenire entro le ore 12.00 dell’ultimo giorno consentito.

3. Nei casi in cui il codice prevede termini calcolati in ore le segreterie danno atto dell’ora di deposito degli atti e dei provvedimenti giurisdizionali e adeguano gli orari di apertura degli uffici.

4. In ogni caso è assicurata la possibilità di depositare gli atti in scadenza sino alle ore 12.00 dell’ultimo giorno consentito.

Titolo II

FASCICOLI DI PARTE E D’UFFICIO

Art. 5 Formazione e tenuta dei fascicoli di parte e d’ufficio. Surrogazione di copie agli originali mancanti e ricostituzione di atti

1. Ciascuna parte, all’atto della propria costituzione in giudizio, consegna il proprio fascicolo, contenente gli originali degli atti ed i documenti di cui intende avvalersi nonché il relativo indice.

2. Gli atti devono essere depositati in numero di copie corrispondente ai componenti del collegio e alle altre parti costituite. Se il fascicolo di parte e i depositi successivi non contengono le copie degli atti di cui al presente comma gli atti depositati sono trattenuti in segreteria e il giudice non ne può tenere conto prima che la parte abbia provveduto all’integrazione del numero di copie richieste.

3. Allorché riceve il deposito dell’atto introduttivo del giudizio, il segretario forma il fascicolo d’ufficio, nel quale inserisce l’indice dei documenti depositati, le copie dell’atto introduttivo e dei documenti e, successivamente, degli altri atti delle parti, nonché, anche per estratto, del verbale d’udienza e di ogni atto e provvedimento del giudice o dei suoi ausiliari.

4. Il segretario, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti depositati da ciascuna parte, data e sottoscrive l’indice del fascicolo ogni qualvolta viene inserito in esso un atto o un documento.

5. In caso di smarrimento, furto o distruzione del fascicolo d’ufficio o di singoli atti il presidente del tribunale o della sezione, ovvero, se la questione sorge in udienza, il collegio, ne dà comunicazione al segretario e alle parti al fine, rispettivamente, di ricerca o deposito di copia autentica, che tiene luogo dell’originale. Qualora non si rinvenga copia autentica il presidente, con decreto, fissa una camera di consiglio, di cui è dato avviso alle parti, per la ricostruzione degli atti o del fascicolo. Il collegio, con ordinanza, accerta il contenuto dell’atto mancante e stabilisce se, e in quale tenore, esso debba essere ricostituito; se non è possibile accertare il contenuto dell’atto il collegio ne ordina la rinnovazione, se necessario e possibile, prescrivendone il modo.

Art. 6 Ritiro e trasmissione dei fascicoli di parte e del fascicolo d’ufficio

1. I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale amministrativo regionale non possono essere ritirati dalle parti prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato.

2. In caso di appello, il segretario del giudice di appello richiede la trasmissione del fascicolo d’ufficio al segretario del giudice di primo grado.

3. Se è appellata una sentenza non definitiva, ovvero un’ordinanza cautelare, non si applica il comma 2. Tuttavia il giudice di appello, può, se lo ritiene necessario, chiedere la trasmissione del fascicolo d’ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di determinati atti.

4. Il presidente della sezione può autorizzare la sostituzione degli eventuali documenti e atti esibiti in originale con copia conforme degli stessi, predisposta a cura della segreteria su istanza motivata della parte interessata.

Art. 7 Rilascio di copie

1. Il segretario rilascia copia delle decisioni e di ogni altro provvedimento del giudice a richiesta degli interessati e a loro spese.

Titolo III

ORDINE DI FISSAZIONE DEI RICORSI – UDIENZE

Art. 8 Ordine di fissazione dei ricorsi

1. La fissazione del giorno dell’udienza per la trattazione dei ricorsi è effettuata secondo l’ordine di iscrizione delle istanze di fissazione d’udienza nell’apposito registro, salvi i casi di fissazione prioritaria previsti dal codice.

2. Il presidente può derogare al criterio cronologico per ragioni d’urgenza, anche tenendo conto delle istanze di prelievo, o per esigenze di funzionalità dell’ufficio, ovvero per connessione di materia, nonché in ogni caso in cui il Consiglio di Stato abbia annullato la sentenza o l’ordinanza e rinviato la causa al giudice di primo grado.

Art. 9 Calendario delle udienze

1. Il calendario delle udienze, con l’indicazione dei magistrati chiamati a parteciparvi, è fissato con cadenza annuale dai presidenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, dal presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dai presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle sezioni staccate e interne.

Art. 10 Toghe e divise

1. I magistrati amministrativi, il personale di segreteria e il personale ausiliario indossano nelle pubbliche udienze la toga o la divisa stabilita dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

2. Gli avvocati vestono nelle pubbliche udienze la toga.

Art. 11 Direzione dell’udienza

1. L’udienza è diretta dal presidente del collegio.

2. Il segretario redige il verbale dell’udienza.

Art. 12 Polizia dell’udienza

1. Chi assiste all’udienza deve stare in silenzio, non può fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare disturbo.

2. Il presidente del collegio, ove lo ritenga necessario per il regolare svolgimento dell’udienza, può chiedere l’intervento della forza pubblica.

3. Per le riprese audiovisive delle trattazioni dei ricorsi in pubblica udienza si applica l’articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Titolo IV

PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

Art. 13  Processo telematico

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il DigitPA, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l’aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilità e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle peculiarità del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali.

Titolo V

SPESE DI GIUSTIZIA

Art. 14 Commissione per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato

1. Presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e ogni tribunale amministrativo regionale e relative sezioni staccate è istituita una commissione per l’ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, composta da due magistrati amministrativi, designati dal presidente, il più anziano dei quali assume le funzioni di presidente della commissione, e da un avvocato, designato dal presidente dell’Ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l’organo. Per ciascun componente sono designati uno o più membri supplenti. Esercita le funzioni di segretario un funzionario di segreteria, nominato dal presidente. Al presidente e ai componenti non spetta nessun compenso né rimborso spese.

Art. 15 Devoluzione del gettito delle sanzioni pecuniarie

1. Il gettito delle sanzioni pecuniarie previste dal codice è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per le spese di cui all’articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.

Art. 16 Misure straordinarie per la riduzione dell’arretrato e per l’incentivazione della produttività

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa previa delibera dello stesso Consiglio, sono adottate, nei limiti dei fondi disponibili nel relativo bilancio ed effettivamente non utilizzati, misure straordinarie per la riduzione dell’arretrato e per l’incentivazione della produttività.

Allegato 3

Norme transitorie

Titolo I

DEFINIZIONE DEI RICORSI PENDENTI DA PIÙ DI CINQUE ANNI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

Art. 1 Nuova istanza di fissazione d’udienza

1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, le parti presentano una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all’articolo 24 del codice e dal suo difensore, relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i quali non è stata ancora fissata l’udienza di discussione. In difetto, il ricorso è dichiarato perento con decreto del presidente.

2. Se tuttavia, nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione del decreto, il ricorrente deposita un atto, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore e notificato alle altre parti, in cui dichiara di avere ancora interesse alla trattazione della causa, il presidente revoca il decreto disponendo la reiscrizione della causa sul ruolo di merito.

3. Se, nella pendenza del termine di cui al comma 1, è comunicato alle parti l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, il giudice provvede ai sensi dell’articolo 82, comma 2, del codice.

Titolo II

ULTERIORI DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 2  Ultrattività della disciplina previgente

1. Per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice continuano a trovare applicazione le norme previgenti.

Art. 3  Disposizione particolare per il giudizio di appello

1. La disposizione di cui all’articolo 101, comma 2, del codice non si applica agli appelli depositati prima dell’entrata in vigore del codice medesimo.

Allegato 4

Norme di coordinamento e abrogazioni

Art. 1 Norme di coordinamento e abrogazione in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 42 è sostituito dal seguente:

«Art. 42.

La tutela giurisdizionale contro gli atti di proclamazione degli eletti, per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive all’emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.»;

b) sono abrogati gli articoli 43 e 46, secondo comma.

Art. 2 Norme di coordinamento e abrogazioni in materia di elezioni amministrative

1. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 83 è sostituito dal seguente:

«Art. 83.

La tutela in materia di operazioni per l’elezione dei consiglieri comunali, successive all’emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.»;

b) sono abrogati gli articoli: 83/2; 83/3; 83/4; 83/5; 83/6, 83/7; 83/8; 83/9; 83/10; 83/11; 83/12;

c) all’articolo 84, primo comma, le parole: «, la Sezione per il contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato» sono soppresse.

2. Alla legge 5 agosto 1962, n. 1257, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 21, primo comma, le parole: «sia in materia di eleggibilità sia in materia di operazioni elettorali» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di eleggibilità»;

b) l’articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Art. 23.

Ricorso giurisdizionale in materia di operazioni elettorali. La tutela in materia di operazioni per l’elezione dei consiglieri comunali, successive all’emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.»;

c) all’articolo 24, nella rubrica, le parole: «Consiglio regionale, della Corte di appello e del Consiglio di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio regionale e della Corte di appello» e, al primo comma, le parole: «Consiglio regionale, la Corte d’appello di Torino ed il Consiglio di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio regionale e la Corte d’appello di Torino»;

d) all’articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma le parole: «al Consiglio di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «alla Corte di appello di Torino» e le parole: «, giudicando in sede di giurisdizione esclusiva» sono soppresse;

2) al secondo comma le parole: «al Consiglio di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «alla Corte di appello di Torino»;

e) all’articolo 31, primo comma, le parole: «il Consiglio regionale, la Corte d’appello di Torino ed il Consiglio di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «il Consiglio regionale e la Corte d’appello di Torino»;

f) all’articolo 33, terzo comma, le parole: «al Consiglio di Stato ed» sono soppresse.

3. Alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, primo comma, le parole: «, sia davanti agli organi di giurisdizione ordinaria, sia davanti agli organi di giurisdizione amministrativa,» sono sostituite dalle seguenti: «davanti agli organi di giurisdizione ordinaria»;

b) all’articolo 7:

1) al comma 2 le parole: «sia per quanto riguarda la materia relativa alle operazioni per l’elezione, sia» sono soppresse;

2) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La tutela contro le operazioni per l’elezione dei consiglieri provinciali, successive all’emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.».

c) sono abrogati gli articoli: 2 e 8.

4. Alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 19 il primo comma è sostituito dal seguente: «Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza si osservano le norme di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147.»;

b) all’articolo 19, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «La tutela in materia di operazioni per l’elezione dei consiglieri regionali, successive all’emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.».

5. Agli articoli 31, primo comma, e 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonché all’ articolo 17, primo comma, n.1), della legge 8 marzo 1951, n. 122, e all’ articolo 11, primo comma, n. 4), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: «il quindicesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «l’ottavo giorno».

Art. 3 Ulteriori norme di coordinamento

1. L’articolo 17, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».

2. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 2, comma 8, è sostituito dal seguente:

«8. La tutela in materia di silenzio dell’amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo.»;

b) l’articolo 15, comma 2, le parole: «commi 2, 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 3»;

c) l’articolo 25, comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.».

3. L’articolo 33, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente: «1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».

4. L’articolo 10, comma 2-quinquies , del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è sostituito dal seguente:

«2 -quinquies . La tutela avverso i provvedimenti della commissione centrale con cui vengono applicate, modificate o revocate le speciali misure di protezione anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell’articolo 13, comma 1, è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».

5. All’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e avverso i consequenziali provvedimenti commissariali è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».

6. L’ articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è sostituito dal seguente:

«25. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».

7. L’articolo 13, comma 11, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:

«11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».

8. L’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituito dal seguente: «26. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».

9. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (2), l’articolo 53 è sostituito dal seguente:

«Art. 53 (L). Disposizioni processuali.

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. (L).

2. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.(L)».

10. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l’articolo 53 è sostituito dal seguente:

«Art. 53 (L). Disposizioni processuali.

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo (L).

Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa (L).».

11. All’articolo 13, comma 6-bis , del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese e di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «per i ricorsi previsti dall’ articolo 23-bis , comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonché da altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, il contributo dovuto è di euro 1.000; per i ricorsi» sono sostituite dalle seguenti: «per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, Capo I del codice del processo amministrativo, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.000; per i ricorsi» e alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: «Per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.».

12. L’articolo 9 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: «Art. 9. Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell’Autorità

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».

13. Nell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, le parole: «è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo» sono sostituite dalle seguenti: «è disciplinata dal codice del processo amministrativo».

14. L’articolo 81 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, è sostituito dal seguente: «Art. 81. Tutela giurisdizionale

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.( L)».

15. L’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, è sostituito dal seguente: «Art. 81(L) Tutela giurisdizionale.

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. (L).».

16. L’articolo 142, comma 5, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

«5. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».

17. L’articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è così sostituito:

«1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».

18. L’articolo 326, comma 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

«7. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. I ricorsi sono notificati anche all’ISVAP, che provvede alla difesa in giudizio con propri legali.».

19. Nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 11, comma 10-ter, le parole: «dell’articolo 245, comma 2-quater, primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 14, comma 4, del codice del processo amministrativo»;

b) l’articolo 243 bis, comma 6, è così sostituito:

«6. Il diniego totale o parziale di autotutela, espresso o tacito, è impugnabile solo unitamente all’atto cui si riferisce, ovvero, se quest’ultimo è già stato impugnato, con motivi aggiunti.»;

c) l’articolo 244 è sostituito dal seguente:

«Art. 244. Giurisdizione.

1. Il codice del processo amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici.»;

d) l’ articolo 245 è sostituito dal seguente:

«Art. 245. Strumenti di tutela.

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.»;

e) l’articolo 245-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 245-bis. Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni.

1. L’inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni è disciplinata dal codice del processo amministrativo.»;

f) l’articolo 245-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 245-ter. Inefficacia dei contratti negli altri casi.

1. L’inefficacia del contratto nei casi diversi da quelli previsti dall’articolo 245-bis è disciplinata dal codice del processo amministrativo.»;

g) l’articolo 245-quater è sostituito dal seguente:

«Art. 245-quater. Sanzioni alternative.

1. Le sanzioni alternative applicate dal giudice amministrativo alternativamente o cumulativamente sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.»;

h) l’articolo 245-quinquies è sostituito dal seguente:

«Art. 245-quinquies. Tutela in forma specifica e per equivalente.

1. La tutela in forma specifica e per equivalente è disciplinata dal codice del processo amministrativo.»;

i) l’articolo 246 è sostituito dal seguente:

«Art. 246. Norme processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi.

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo nelle controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».

20. L’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è sostituito dal seguente: «1. Avverso i provvedimenti di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui all’articolo 20, comma 1, la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».

21. L’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, è sostituito dal seguente:

«1. Avverso i provvedimenti previsti dal presente decreto la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».

22. L’articolo 22 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. Tutela giurisdizionale

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, avente ad oggetto controversie relative al rapporto di lavoro, è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».

23. All’articolo 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «un’istanza ai sensi del secondo comma dell’articolo 51 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642» sono sostituite dalle seguenti: «l’istanza di prelievo di cui all’articolo 81, comma 1, del codice del processo amministrativo, né con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione.».

24. L’articolo 9, comma 1, decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, è sostituito dal seguente:

«1. Avverso i provvedimenti previsti dal presente decreto la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».

25. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (3), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 441 è così sostituito: «Art. 441. Tutela giurisdizionale.

1. La cognizione delle controversie in ordine ai requisiti di cui al presente Capo è devoluta al giudice ordinario per quanto attiene alla liquidazione delle indennità; la tutela davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.»;

b) l’articolo 1940, comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Avverso i provvedimenti in materia di leva e contro quelli di decisione dei ricorsi gerarchici di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».

(2) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto «decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 325».

(3) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto «decreto legislativo 16 marzo 2010, n. 66».

Art. 4 Ulteriori abrogazioni

1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo sono o restano abrogati i seguenti atti normativi:

1) regio decreto 17 agosto 1907, n. 638;

2) regio decreto 17 agosto 1907, n. 642;

3) regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840;

4) regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054: articoli da 1 a 4 compresi; da 6 a 10 compresi; da 26 a 32 compresi; 33, secondo comma; da 34 a 47; da 49 a 56 compresi;

5) regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058;

6) regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148: articolo 58, secondo comma;

7) decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642;

8) legge 21 dicembre 1950, n. 1018: articoli 5; 6; 9; 10;

9) legge 21 novembre 1967, n. 1185: articolo 11;

10) legge 6 dicembre 1971, n. 1034: articoli da 2 a 8 compresi; 10; da 19 a 39 compresi; 40, primo comma; da 42 a 52 compresi;

11) decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214: articoli 3; 4; 5; 12; 13; 30; 34; da 37 a 40 compresi;

12) legge 20 marzo 1980, n. 75: articolo 6;

13) legge 27 aprile 1982, n. 186 (4): articoli 1, quarto comma , dalle parole: «le sezioni giurisdizionali» fino alla fine; 5; 55;

14) legge 7 agosto 1990, n. 241: articoli 2-bis, comma 2; 11, comma 5; 19, comma 5; 21-quinquies, comma 1, ultimo periodo; 21-septies, comma 2; 25, commi 5-bis e 6;

15) decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82: articolo 10, commi 2-sexies , 2-septies , 2-octies;

16) legge 11 agosto 1991, n. 266: articolo 6, comma 5;

17) decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: articolo 145, commi da 4 a 8;

18) legge 15 maggio 1997, n. 127: articolo 17, comma 26, secondo periodo;

19) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: articoli 187-septies, commi da 4 a 8; 195, commi da 4 a 8;

20) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80: articoli 33, 34 e 35;

21) legge 4 maggio 1998, n. 133: articolo 4, comma 3;

22) legge 22 febbraio 2000, n. 28: articoli 10, comma 10; 11-quinquies, comma 4;

23) legge 21 luglio 2000, n. 205: articoli 1; 2; 3, commi 1, 2, 3; 4; 6, comma 2; 7; 8; 11; 12;

24) legge 7 dicembre 2000, n. 383: articolo 10, comma 2;

25) decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378: articolo 45, comma 2;

26) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: articolo 45, comma 2;

27) decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188: articolo 37, comma 7;

28) decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259: articolo 92, comma 9;

29) decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280: articolo 3, commi 2, 3 e 4;

30) legge 30 dicembre 2004, n. 311: articolo 1, comma 552;

31) decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109: articolo 2-sexies, comma 1;

32) decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155: articolo 3, comma 4-bis ;

33) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206: articolo 27, comma 13, primo periodo;

34) decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21: articolo 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater ;

35) legge 28 dicembre 2005, n. 262: articolo 24, commi 5 e 6;

36) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: articoli 310, comma 2, limitatamente alle parole: «, in sede di giurisdizione esclusiva,»; 316, comma 1, limitatamente alle parole: «, in sede di giurisdizione esclusiva,»;

37) legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 1, comma 1308;

38) decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145: articolo 8, comma 13, primo periodo;

39) decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123: articolo 4;

40) decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: articolo 54, comma 3, lettere c) e d);

41) decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: articolo 20, comma 8, fermo quanto previsto dall’ articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53;

42) legge 18 giugno 2009, n. 69: articolo 46, comma 24, limitatamente alle parole: «amministrativi e»;

43) legge 23 luglio 2009, n. 99: articoli 41; 53, comma 2.

(4) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto «legge 27 febbraio 1982, n. 186».


DECRETO LEGGE 31 maggio 2010, n. 78, art. 30

DECRETO LEGGE 31 maggio 2010, n. 78  (1) (2).

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 30 Potenziamento dei processi di riscossione dell’INPS (218)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l’attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’INPS, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

2. L‘avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché l’indicazione dell’agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell’anagrafe tributaria alla data di formazione dell’avviso. L’avviso dovrà altresì contenere l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l’indicazione che, in mancanza del pagamento, l’agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L’avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell’ufficio che ha emesso l’atto. Ai fini dell’espropriazione forzata, l’esibizione dell’estratto dell’avviso di cui al comma 1, come trasmesso all’agente della riscossione secondo le modalità indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell’esibizione dell’atto stesso in tutti i casi in cui l’agente della riscossione ne attesti la provenienza. (217)

[3. L’avviso di addebito, completo di tutti gli elementi di cui al comma 2, relativo alle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, il cui pagamento alle scadenze mensili o periodiche sia stato omesso in tutto o in parte, è consegnato all’agente della riscossione che provvederà al recupero nei termini fissati al comma 12, contestualmente alla notifica dell’avviso stesso al contribuente. (216) ]

4. L‘avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

5. L‘avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità e i termini stabiliti dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. (215)

6. All’atto dell’affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, l’INPS fornisce, anche su richiesta dell’agente della riscossione, tutti gli elementi, utili a migliorare l’efficacia dell’azione di recupero.

[7. Per i crediti accertati dagli uffici, il debitore può proporre ricorso amministrativo avverso l’atto di accertamento nei termini previsti dalla normativa vigente, in relazione alla natura dell’obbligo contributivo, e comunque non oltre 90 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito. Il ricorso, presentato all’organo amministrativo competente a decidere sulle singole materie, dovrà obbligatoriamente essere trasmesso anche all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che provvederà a consegnare l’avviso di addebito all’agente della riscossione dopo la decisione di reiezione del competente organo amministrativo, nei termini fissati al comma 5, qualora entro 5 giorni dalla notifica della decisione stessa non sia data dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle somme dovute. In ogni caso il titolo dovrà essere consegnato all’agente non oltre i termini previsti per l’avvio della procedura di espropriazione forzata. (216) ]

[8. La comunicazione di accoglimento parziale del ricorso, che comporta la rideterminazione degli importi addebitati con il titolo di cui al comma 1, contiene l’indicazione delle somme dovute e l’intimazione al pagamento entro 5 giorni dalla notifica. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento nel termine assegnato, il titolo sarà consegnato all’agente della riscossione nei termini fissati al comma 5. In ogni caso il titolo dovrà essere consegnato all’agente non oltre i termini previsti per l’avvio della procedura di espropriazione forzata. (216) ]

[9. In caso di revisione in autotutela dell’atto di accertamento l’avviso di addebito cessa di avere validità e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale provvederà a notificare al debitore un nuovo avviso di addebito, ai sensi dei commi precedenti, per l’eventuale somma ancora dovuta. (216) ]

10. L’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è abrogato.

[11. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia stato proposto ricorso, in assenza di pagamento, l’agente della riscossione nei successivi trenta giorni e, sulla base del titolo esecutivo di cui al comma 1 e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata ai sensi dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Decorso un anno dalla notifica dell’avviso di accertamento, l’espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell’avviso di cui all’articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L’espropriazione forzata in ogni caso è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo e, in caso di riscossione frazionata, anche in pendenza di giudizio, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello entro il quale deve essere effettuato il pagamento. (216) ]

[12. Nei casi previsti dal comma 3 l’agente della riscossione procederà all’espropriazione forzata trascorsi 30 giorni dalla data della consegna del titolo esecutivo da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. (216) ]

13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste con l’avviso di cui al comma 2 le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento. All’agente della riscossione spettano l’aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. (215)

14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all’INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall’avviso di addebito contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione. (215)

15. I rapporti con gli agenti della riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.

(215) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.

(216) Comma soppresso dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.

(217) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 e, successivamente, dall’art. 8, comma 12, lett. b), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44..

(218) Vedi, anche, l’art. 7, comma 2, lett. t), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.


D.Lgs. n. 177 del 1.12.2009

Decreto Legislativo n. 177 del 1 dicembre 2009

“Riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

(09G0189)”

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2009, n. 290

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, ed in particolare, l’articolo 24 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino, tra l’altro, del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA);

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto l’articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609, recante regolamento recante norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali ed, in particolare, l’articolo 176;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che ha inserito il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione tra gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165;

Visto il Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

Visto l’articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Visto l’articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), e successive modificazioni;

Visto l’articolo 17, commi da 20 a 22, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110, recante il nuovo regolamento per la gestione delle spese del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2009;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per i rapporti con le Regioni e del Ministro per l’attuazione del programma di Governo;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto provvede al riordino della disciplina del Centro nazionale per l’informatica

nella pubblica amministrazione (CNIPA), ai sensi dell’articolo 24, della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Art. 2

Natura e finalità dell’Ente

1. Ai sensi dell’articolo 1, il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, di seguito denominato: «CNIPA» assume la denominazione: «DigitPA».

2. DigitPA è un ente pubblico non economico, con sede in Roma e competenza nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’ambito della pubblica amministrazione;

esso opera secondo le direttive, per l’attuazione delle politiche e sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, con autonomia tecnica e funzionale, amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale.

3. DigitPA svolge funzioni di natura progettuale, tecnica e operativa, con la missione di contribuire alla creazione di valore per cittadini e imprese da parte della pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell’amministrazione digitale.

Art. 3

Funzioni

1. Al fine di conseguire le finalità di cui all’articolo 2, DigitPA opera, nell’ambito delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, ed in coerenza con il Piano ICT nella pubblica amministrazione centrale, di cui all’articolo 22, comma 1, sulla base di un Piano triennale per la programmazione di propri obiettivi ed attività, aggiornato annualmente, nel quale sono determinate le metodologie per il raggiungimento dei risultati attesi, le risorse umane e finanziarie necessarie al fine. Il Piano triennale è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

2. A DigitPA, in particolare, sono affidate le seguenti funzioni:

a) funzioni di consulenza e proposta. L’Ente fornisce assistenza tecnica, anche nella elaborazione di studi e schemi di atti normativi, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato in materia di amministrazione digitale; in coerenza con le indicazioni della Conferenza unificata, fornisce collaborazioni tecniche e consulenza tecnica alle regioni e agli enti locali in materia di innovazione tecnologica e di informatizzazione, anche per l’utilizzo delle relative risorse finanziarie pubbliche; propone, ai fini della pianificazione triennale dell’ICT, iniziative finalizzate alla realizzazione di sistemi innovativi in materia di ICT; svolge, anche sulla base di apposite convenzioni, attività di supporto, consulenza e assistenza per amministrazioni pubbliche ed organismi di diritto pubblico, anche prevedendo il ristoro dei costi sostenuti;

b) funzioni di emanazione di regole, standard e guide tecniche, nonché di vigilanza e controllo sul rispetto di norme. L’Ente fissa regole tecniche, standard e guide tecniche, anche attraverso atti amministrativi generali; rende pareri su atti normativi nei casi previsti dall’ordinamento; opera come autorità di certificazione della firma digitale ed è preposto alla tenuta di elenchi e registri nei casi previsti dall’ordinamento; contribuisce all’attuazione di iniziative volte all’attività di informatizzazione della normativa statale vigente;

c) funzioni di valutazione, di monitoraggio e di coordinamento. L’Ente formula pareri alle amministrazioni sulla coerenza strategica e sulla congruità economica e tecnica degli interventi e dei contratti relativi all’acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, anche ai sensi del comma 3, e monitora l’esecuzione degli interventi e dei contratti suddetti; svolge attività di monitoraggio dell’attuazione dei piani di ICT delle pubbliche amministrazioni; coordina, ove richiesto, le attività delle singole amministrazioni e ne verifica i risultati sotto il profilo dell’efficienza, efficacia e qualità dei sistemi informativi; effettua valutazioni, preventive e successive, sull’impatto di iniziative innovative nel settore dell’ICT;

d) funzioni di predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione.

DigitPA propone progetti in tema di amministrazione digitale; realizza e gestisce, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di amministrazione digitale ad esso assegnati; effettua, anche in partenariato, attività di studio, ricerca, sviluppo e sperimentazione in materia di ICT, relazionando al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato; svolge i compiti ad esso attribuiti dall’ordinamento in materia di reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, di Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e di Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione (RIPA); svolge, secondo le modalità previste dall’ordinamento, compiti tecnico operativi in materia di formazione informatica del personale delle pubbliche amministrazioni.

3. DigitPA esprime pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l’acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere dell’Ente è reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano le disposizioni dell’articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è trasmessa da DigitPA a detta Autorità.

4. Fermo restando quanto disposto all’articolo 22, l’Ente svolge ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti già attribuita al CNIPA, nell’ambito delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.

Capo II

Organi e Direttore Generale

Art. 4

Organi

1. Sono organi di DigitPA:

a) il Presidente;

b) il Comitato direttivo;

c) il Collegio dei revisori.

Art. 5

Il Presidente

1. Il Presidente è scelto fra persone di alta qualificazione tecnica e manageriale con profonda conoscenza in materia di innovazione tecnologica comprovata da competenze in ambito scientifico e da esperienza di gestione di enti o strutture complesse, pubbliche o private. È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l’intera durata dell’incarico, è collocato, rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo o di aspettativa.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale di DigitPA e cura i rapporti esterni con le istituzioni e le amministrazioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali.

3. Il Presidente, che è responsabile dell’attività dell’Ente sotto il profilo tecnico e scientifico, predispone il Piano triennale di cui all’articolo 3, comma 1, che sottopone alla deliberazione del Comitato direttivo e ne garantisce l’attuazione.

4. Il Presidente, sentito il Comitato direttivo valuta il raggiungimento degli obiettivi strategici di cui al Piano triennale previsto dall’articolo 3, comma 1.

5. Il Presidente convoca, presiede e stabilisce l’ordine del giorno del Comitato direttivo. In caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del Comitato direttivo, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito da un vice Presidente, nominato dal Comitato direttivo fra i suoi componenti, cui il Presidente può conferire specifiche deleghe, senza maggiori oneri.

6. Il Presidente può delegare proprie funzioni ai componenti del Comitato direttivo di cui all’articolo 6.

7. Il Presidente presiede la Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività di cui all’articolo 80, comma 2, del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

8. Il Presidente fa parte della Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica di cui all’articolo 18, comma 2, del Codice dell’amministrazione digitale.

9. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Presidente si avvale di un Ufficio dirigenziale avente competenza di supporto e di raccordo con gli altri organi. Tale ufficio svolge la propria attività secondo le direttive impartite dal Presidente. Alle dipendenze funzionali del Presidente è posto, altresì, un Ufficio dirigenziale per il controllo strategico, ai sensi di quanto previsto nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Gli uffici dirigenziali di cui al presente comma sono compresi nell’ambito di quelli previsti all’articolo 11 e si avvalgono del personale di cui agli articoli 12 e 13.

10. Il Presidente può avvalersi di consiglieri con funzioni di supporto tecnico o scientifico, nell’ambito del contingente e con il trattamento economico di cui all’articolo 13, comma 2, scelti fra magistrati appartenenti alla giurisdizione ordinaria, amministrativa e contabile, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche ed equiparati, professori universitari di ruolo, estranei all’amministrazione dotati di qualificata competenza specifica. Ove pubblici dipendenti, detti consiglieri possono essere collocati in posizione di distacco, comando o fuori ruolo nell’amministrazione di provenienza secondo i rispettivi ordinamenti.

11. Al fine di assicurare il raccordo ed il monitoraggio delle attività tecnico-scientifiche di DigitPA, il Presidente convoca e presiede periodicamente una riunione con il Direttore Generale e i responsabili delle Aree.

Art. 6

Il Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo è composto dal Presidente e da tre membri, scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalità tecnica e gestionale. I componenti del Comitato direttivo sono nominati, su proposta del Ministro delegato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato direttivo dura in carica quattro anni, i suoi componenti possono essere confermati una sola volta e ove pubblici dipendenti, sono collocati in posizione di fuori ruolo obbligatorio nell’amministrazione di provenienza secondo i rispettivi ordinamenti.

2. Il Comitato direttivo ha poteri di programmazione, indirizzo, controllo e regolazione dell’attività dell’Ente. In particolare, il Comitato direttivo delibera:

a) il piano triennale di cui all’articolo 3, comma 1, e gli aggiornamenti annuali e ne verifica l’attuazione avvalendosi dell’Ufficio per il controllo strategico di cui all’articolo 5, comma 8;

b) il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio ed il rendiconto consuntivo che vengono trasmessi al Presidente del Consiglio o al Ministro delegato e al Ministero dell’economia e delle finanze;

c) su proposta del Direttore Generale e nei limiti delle disponibilità economiche e della dotazione organica di cui al presente decreto, le norme di organizzazione e funzionamento, di ordinamento del personale e di amministrazione e gestione delle risorse economiche e finanziarie dell’Ente. Tali delibere, che non possono comunque incidere sulle competenze e sulla dotazione organica fissate ai sensi del presente decreto, sono proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato che le adotta con decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

d) su proposta del Direttore Generale, il disciplinare per l’individuazione delle prestazioni per le quali è consentito il ristoro dei costi;

e) i pareri di cui all’articolo 3, comma 3, e le regole, gli standard e le guide tecniche di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b).

3. Ai fini delle deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Art. 7

Il Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è l’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile previsto all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

2. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, di cui due iscritti al registro dei revisori contabili, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. L’incarico di Presidente è conferito ad un dirigente di prima fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, collocato in posizione di fuori ruolo per la durata dell’incarico. Uno dei componenti è designato dal Ministro dell’economia e delle finanze e l’altro dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, determina i compensi spettanti. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta.

3. Il Collegio di revisori svolge tutte le altre funzioni previste dall’ordinamento. Allo stesso è affidato il controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del codice civile.

Art. 8

Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale, di cui all’articolo 11, comma 2, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato. L’incarico è conferito a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale. È responsabile dell’amministrazione dell’ente. A tale fine, sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria di DigitPA, esercita funzioni di coordinamento delle Aree operative e delle strutture dell’ente, formula proposte agli organi di indirizzo dell’ente, dà attuazione alle deliberazioni ed ai programmi da questi approvati ed assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo di tutte le attività di DigitPA in relazione alle finalità istituzionali. Dura in carica quattro anni e può essere confermato. Se dipendente statale o docente universitario, per l’intera durata dell’incarico, è collocato, rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo o di aspettativa.

2. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Comitato direttivo e può chiederne la convocazione con specifica motivazione. Ha facoltà di intervento e proposta, senza diritto di voto.

3. Il Direttore Generale nell’assolvimento dei propri compiti e di quelli assegnatigli dal Presidente e dal Comitato direttivo, adotta le deliberazioni necessarie, ivi compresa la proposizione di azioni e la resistenza in giudizio. In attuazione del piano triennale e dei relativi aggiornamenti e delle deliberazioni adottate dal Comitato direttivo stipula, in nome e per conto dell’ente, convenzioni, accordi e contratti.

4. Il Direttore Generale coadiuva il Presidente nella predisposizione del Piano triennale di cui all’articolo 3, comma 1, e individua le risorse umane e finanziarie necessarie al fine.

5. Il Direttore Generale adotta i provvedimenti in materia di assunzione e gestione del personale, ivi compresi i provvedimenti di selezione. Assegna le risorse umane alle strutture di DigitPA con modalità che garantiscano ampia flessibilità nell’impiego di tali risorse.

6. Il Direttore Generale può conferire deleghe ai dirigenti mediante espressa attribuzione. Il Direttore Generale, sentito il Presidente, conferisce gli incarichi dirigenziali e stipula i relativi contratti; avanza proposte al Comitato direttivo sui provvedimenti organizzativi e di gestione previsti nel presente decreto; rappresenta DigitPA nei rapporti con le organizzazioni sindacali. In attuazione di quanto disposto all’articolo 5, comma 3, sentito il Presidente, attribuisce gli obiettivi specifici ai singoli dirigenti per la valutazione delle prestazioni; fornisce supporto agli organi di indirizzo; coordina l’attività di comunicazione esterna ed interna in riferimento alle finalità ed ai compiti delle Aree e degli Uffici.

7. Alle dipendenze del Direttore Generale opera l’Area «Organizzazione, risorse umane e funzionamento».

8. Il Direttore Generale è titolare dell’unico centro di responsabilità amministrativa e predispone il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio nonchè il rendiconto consuntivo annuale ed esercita le funzioni ad esso attribuite dal Regolamento per la gestione delle risorse economiche e finanziarie dell’Ente.

Art. 9

Incompatibilità

1. Le cariche di Presidente, Direttore Generale e componente del Comitato direttivo sono incompatibili con cariche di governo e con incarichi politici elettivi di parlamentare nazionale ed europeo, di Presidente o Consigliere regionale e provinciale, di Sindaco o di Consigliere comunale e di componente delle relative giunte.

2. Il Presidente e i componenti del Comitato direttivo non possono ricoprire incarichi di responsabile delle strutture organizzative dell’Ente ovvero di componente di commissioni di concorso per il reclutamento di personale dell’Ente medesimo.

3. Il Presidente, il Direttore Generale e i componenti del Comitato direttivo non possono ricoprire il ruolo di amministratore o dipendente di qualsiasi società. Ferme restando le norme sulle incompatibilità previste dalla disciplina del pubblico impiego, la carica di Direttore Generale è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi altra attività professionale.

Art. 10

Indennità e compensi

1. Le indennità di carica del Presidente e del Direttore Generale sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. In sede di prima attuazione sono confermate le indennità percepite.

2. Ai tre componenti del Comitato direttivo spetta un’indennità di importo pari al settanta per cento dell’indennità del Presidente.

Capo III

Organizzazione di DigitPA e ordinamento del personale e di contabilità

Art. 11

Organizzazione di DigitPA

1. DigitPA, nel definire l’assetto della sua struttura organizzativa, in applicazione dei principi stabiliti dalle norme generali sul funzionamento e organizzazione della pubblica amministrazione, distingue i compiti di indirizzo, di supervisione tecnico-operativa e di verifica dei risultati, riservati al Presidente ed al Comitato direttivo, dalle attività amministrative, finanziarie e contabili, riservate al Direttore Generale.

2. L’organizzazione di DigitPA, deliberata dal Comitato direttivo ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera c), definita nel rispetto della dotazione organica stabilita ai sensi del presente decreto, prevede l’ufficio di livello dirigenziale generale del Direttore generale e, oltre alle due strutture di livello dirigenziale non generale, poste alle dipendenze del Presidente, di cui all’articolo 5, comma 9, e dell’area, di livello dirigenziale non generale, posta alle dipendenze del Direttore Generale, di cui all’articolo 8, comma 7, sedici uffici dirigenziali, di livello dirigenziale non generale, di cui sei definiti «aree operative» organizzate in relazione alle missioni affidate all’ente stesso.

Art. 12

Dotazione organica

1. La dotazione organica è determinata nell’allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la dotazione organica di DigitPA può essere rideterminata, nei limiti delle disponibilità economiche e nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di organici e di assunzioni di personale, a seguito dell’approvazione del Piano triennale di cui all’articolo 3, comma 1.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, DigitPA può avvalersi, nei limiti della dotazione organica e della disponibilità economica esistente, di personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo in misura non superiore ad un terzo della dotazione organica.

Art. 13

Contingente di personale con contratti di lavoro flessibile

1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, DigitPA può ricorrere, nei limiti della disponibilità economica esistente, alla stipula di contratti di lavoro flessibile per un numero non superiore a trenta unità. In sede di prima attuazione, nel limite temporale di cui all’articolo 16, comma 3, il numero massimo del personale di cui al presente comma è fissato nel limite di dieci unità.

2. I contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati, in misura non superiore a dieci, con esperti nelle materie di competenza dell’Ente, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il trattamento economico degli esperti, stabilito in tre fasce retributive definite da apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa delibera del Comitato direttivo, è determinato in relazione alla professionalità posseduta e alle funzioni che si intendono conferire.

3. I restanti venti contratti di lavoro di cui al comma 1 sono stipulati nel rispetto dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. Il Piano triennale e i relativi aggiornamenti annuali determinano il fabbisogno complessivo di personale da utilizzare per gli obiettivi in esso individuati, nei limiti di quanto previsto nella tabella A e successive modifiche e delle disponibilità economiche esistenti.

5. Per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica l’Ente può, altresì, avvalersi di collaborazioni coordinate e continuative nonchè di incarichi di studio e consulenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 14

Norme sul personale

1. L’assunzione del personale di ruolo avviene mediante procedure selettive nel rispetto degli articoli 35 e 36, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Allo stesso personale si applica quanto previsto all’articolo 70, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Il personale assunto ai sensi del presente comma è iscritto, ai fini previdenziali all’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP).

2. I dipendenti dell’Ente conformano la propria condotta ai codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e alle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 15

Regolamento di contabilità

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è adottato, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, il regolamento di contabilità di DigitPA.

2. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 1, si applicano le norme transitorie di cui al Capo IV.

Capo IV

Disposizioni transitorie in materia di personale e di ordinamento delle risorse economiche e finanziarie

Art. 16

Disciplina transitoria in materia di personale

1. I dipendenti già assunti con contratto a tempo indeterminato transitano direttamente nel ruolo dell’Ente sulla base dell’equiparazione di cui alla Tabella B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il personale non dirigenziale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso il CNIPA alla data di entrata in vigore del presente decreto, può presentare domanda per l’immissione nel ruolo di DigitPA; la predetta immissione avviene nei limiti delle posizioni di cui alla Tabella A e con le modalità definite con apposite disposizioni deliberate dal Comitato direttivo, su proposta del Direttore Generale e con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche degli Enti di provenienza, fermo restando quanto previsto dall’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. In via transitoria, fino alla stipula del primo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di riferimento e comunque non oltre la durata del contratto individuale in essere, il personale, anche con qualifica dirigenziale, in servizio presso l’Ente alla data di entrata in vigore del presente decreto con contratto a tempo indeterminato o determinato o in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, mantiene il trattamento economico in godimento. Continua ad applicarsi l’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609.

4. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è iscritto all’INPDAP, fatta salva la facoltà, da esercitare entro sei mesi dalla medesima data, di optare per il mantenimento del diverso regime previdenziale in essere.

5. In sede di prima applicazione e fino alle delibere del Comitato direttivo, e comunque fino ad un massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, permane l’attuale struttura organizzativa del CNIPA.

6. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità di DigitPA, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere conferiti incarichi dirigenziali, nei limiti dei posti previsti nella dotazione organica, con contratti di lavoro a tempo determinato.

7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si provvede alla costituzione dei nuovi organi.

Art. 17

Contabilità speciale

1. L’Ente provvede all’autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e delle spese per la realizzazione di programmi, progetti ad esso affidati, nonchè di specifiche finalità previste per legge, avvalendosi di una contabilità speciale. 2. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.

Art. 18

Entrate

1. Le entrate dell’Ente, iscritte in un’unica sezione del bilancio di previsione, sono costituite:

a) dal contributo finanziario ordinario dello Stato;

b) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l’esecuzione di specifiche iniziative;

c) dai contributi dell’Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;

d) dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di servizi;

e) dai ricavi ottenuti attraverso la cessione di prodotti dell’ingegno o di know-how;

f) da ogni altra eventuale entrata connessa alla sua attività o prevista dall’ordinamento;

g) dall’avanzo presunto dell’esercizio precedente;

h) entrate per partite di giro.

2. DigitPA destina una quota delle risorse di cui al comma 1, lettere a), b), c), f), g) ed h) al finanziamento delle assunzioni di personale ai fini della copertura dei posti in dotazione organica.

3. Nell’ambito di gare o accordi quadro predisposti direttamente o con altri soggetti, per l’espletamento delle funzioni di cui all’articolo 3, DigitPA riceve dalle amministrazioni contraenti, nell’ambito delle risorse ordinariamente destinate all’innovazione tecnologica, un contributo forfetario per spese di funzionamento secondo un importo determinato, in misura fissa ovvero compresa tra un minimo e un massimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, in percentuale sul valore del contratto sottoscritto.

Art. 19

Eccedenze di bilancio

1. All’Ente si applicano, ove non diversamente disposto e per quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110. I termini: «Collegio» o: «Collegio del CNIPA» presenti nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 110 del 2007 sono sostituiti da: «Comitato direttivo». I termini: «CNIPA», «Centro Nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione», «Centro» sono sostituiti con: «DigitPA».

2. Sono abrogate le seguenti norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110:

a) articolo 12, comma 4;

b) articolo 29, comma 2;

c) articolo 30;

d) articolo 38, comma 8.

3. Qualora l’avanzo di esercizio di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110, al netto delle somme vincolate, nonchè di quelle di cui al comma 5 del medesimo articolo e di cui all’articolo 15, comma 1, del medesimo decreto n. 110 del 2007, superi del dieci per cento l’importo della spesa sostenuta per il funzionamento, come risultante dal rendiconto finanziario, il Comitato direttivo delibera di versare l’eccedenza in entrata del bilancio dello Stato.

Art. 20

Attività commerciale

1. L’attività commerciale, svolta nel contesto delle funzioni istituzionali dell’ente, è contabilizzata, ai fini fiscali, in forma separata, secondo i principi dell’ordinamento giuridico. Le relative risultanze sono evidenziate nella nota integrativa di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110.

Capo V

Disposizioni finali

Art. 21

Diritti di proprietà intellettuale ed attività per conto terzi

1. Su proposta del Direttore Generale, con delibera del Comitato direttivo, sono disciplinati i diritti derivanti da invenzioni, brevetti industriali e da opere dell’ingegno, sviluppate nello svolgimento delle attività istituzionali in base alla normativa vigente.

2. Con la medesima procedura di cui al comma 1, sono altresì definiti le modalità ed i criteri di riparto dei proventi derivanti da contratti di consulenza e convenzioni per conto terzi.

Art. 22

Trasferimento delle funzioni

1. La funzione di coordinamento, attraverso la redazione di un piano triennale annualmente riveduto, dei progetti e dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni, è trasferita al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato.

2. La funzione di curare, nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’ambito della pubblica amministrazione, i rapporti con gli organi delle Comunità europee e partecipare ad organismi comunitari ed internazionali, è trasferita al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato trasmette al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione che dia conto dell’attività svolta nell’anno precedente e dello stato dell’informatizzazione nelle amministrazioni, con particolare riferimento al livello di utilizzazione effettiva delle tecnologie e ai relativi costi e benefici.

4. Le funzioni del CNIPA sono trasferite a DigitPA, secondo quanto disposto dal presente decreto.

Art. 23

Norma di salvaguardia

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fatti salvi, fino alla loro naturale scadenza, i contratti e le convenzioni stipulati dalle pubbliche amministrazioni con il CNIPA.

Art. 24

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 17 del decreto legislativo n. 39 del 1993 sono abrogati;

b) all’articolo 10, comma 6-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, modificato dall’articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, l’ultimo periodo è soppresso;

c) ad eccezione dell’articolo 6, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609, recante regolamento recante norme per l’organizzazione ed il funzionamento della Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, è abrogato.

2. La denominazione: «Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione» ovunque presente nella vigente normativa è sostituita dalla seguente: «DigitPA».


D.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15

Il Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 31 ottobre scorso ed in vigore dal 15 novembre di attuazione della legge delega n.15/2009 era stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 9 ottobre scorso.

La riforma ha l’obiettivo di migliorare l’organizzazione del lavoro pubblico e la qualità delle prestazioni erogate, adeguare i livelli di produttività e riconoscere finalmente i meriti e i demeriti dei dipendenti e dei dirigenti pubblici.

D.lgs 27 ottobre 2009 , n. 150 . — Attuazione della legge 4 marzo 2009


D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 – Norme in materia ambientale

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (1).

Norme in materia ambientale (2) (3) (4).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

(2) L’art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare», le parole: «Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare», le parole «Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici» siano sostituite dalle seguenti: «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale», e la parola «APAT» sia sostituita dalla seguente: «ISPRA».

(3) Nel presente decreto sono state riportate le modifiche disposte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. A causa delle numerose inesattezze contenute nel citato decreto legislativo, il testo coordinato può risultare non corretto. Si procederà alla rielaborazione del testo dopo la pubblicazione di un annunciato provvedimento di rettifica.

(4) In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale contenute nel presente decreto vedi il comma 5 dell’art. 9, D.L. 23 maggio 2008, n. 90. Vedi, anche, l’art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284. Sui limiti di applicabilità del presente decreto vedi il comma 1 dell’art. 369, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 20. Verifica di assoggettabilità.

1. Il proponente trasmette all’autorità competente il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, ovvero nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, nel caso di progetti (5):

a)      elencati nell’allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;

b)      inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell’allegato II che possano produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente (6);

c)      elencati nell’allegato IV, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo (7).

2. Dell’avvenuta trasmissione è dato sintetico avviso, a cura del proponente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale, nel Bollettino Ufficiale della regione per i progetti di rispettiva competenza, nonché all’albo pretorio dei comuni interessati. Nell’avviso sono indicati il proponente, l’oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell’autorità competente.

3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.

4. L’autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all’allegato V del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull’ambiente. Entro la scadenza del termine l’autorità competente deve comunque esprimersi. L’autorità competente può, per una sola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente, entro il termine previsto dal comma 3. In tal caso, il proponente provvede a depositare la documentazione richiesta presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3. L’Autorità competente si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito della documentazione da parte del proponente. La tutela avverso il silenzio dell’Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo (8).

5. Se il progetto non ha impatti negativi e significativi sull’ambiente, l’autorità competente dispone l’esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni (9).

6. Se il progetto ha possibili impatti negativi e significativi sull’ambiente si applicano le disposizioni degli articoli da 21 a 28 (10).

7. Il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato a cura dell’autorità competente mediante:

a) un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma;

b) con la pubblicazione integrale sul sito web dell’autorità competente (11).

(5) Alinea così modificato dalla lettera a) del comma 17 dell’art. 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(6) Lettera così sostituita dalla lettera b) del comma 17 dell’art. 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(7) Lettera aggiunta dalla lettera c) del comma 17 dell’art. 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(8) Comma così sostituito dalla lettera d) del comma 17 dell’art. 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(9) Comma così modificato dalla lettera e) del comma 17 dell’art. 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(10) Comma così modificato dalla lettera f) del comma 17 dell’art. 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(11) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.


D.Lgs. n. 82 del 7.03.2005 – Codice dell’amministrazione digitale

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82(1).

Codice dell’amministrazione digitale.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;

Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l’articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – legge di semplificazione 2001;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, recante attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 novembre 2004;

Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalla direttiva 98/48/CE del 20 luglio 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, così come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 13 gennaio 2005;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7 febbraio 2005;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 2005;

Sulla proposta del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro delle comunicazioni;

Emana il seguente decreto legislativo:

Capo I

Principi generali

Sezione I

Definizioni, finalità e ambito di applicazione

Art. 1. Definizioni.

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) allineamento dei dati: il processo di coordinamento dei dati presenti in più archivi finalizzato alla verifica della corrispondenza delle informazioni in essi contenute;

b) autenticazione informatica: la validazione dell’insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne distinguono l’identità nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell’accesso (2);

c) carta d’identità elettronica: il documento d’identità munito di fotografia del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l’identità anagrafica del suo titolare;

d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l’accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;

e) certificati elettronici: gli attestati elettronici che collegano all’identità del titolare i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche (3);

f) certificato qualificato: il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all’allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all’allegato II della medesima direttiva;

g) certificatore: il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime;

h) chiave privata: l’elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico;

i) chiave pubblica: l’elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;

l) dato a conoscibilità limitata: il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;

m) dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione;

n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;

o) disponibilità: la possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge;

p) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

q) firma elettronica: l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica (4);

r) firma elettronica qualificata: la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma (5);

s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

t) fruibilità di un dato: la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un’altra amministrazione;

u) gestione informatica dei documenti: l’insieme delle attività finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonché alla classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell’ambito del sistema di classificazione d’archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici;

v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;

z) pubbliche amministrazioni centrali: le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (6);

aa) titolare: la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica;

bb) validazione temporale: il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi.

(2) Lettera così modificata dall’art. 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(3) Lettera così modificata dall’art. 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(4) Lettera così modificata dall’art. 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(5) Lettera così modificata dall’art. 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(6) Vedi, anche, l’art. 48, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

Art. 2. Finalità e ambito di applicazione.

1. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo che sia diversamente stabilito, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e comunque nel rispetto del riparto di competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione.

2-bis. Tutte le disposizioni previste dal presente codice per le pubbliche amministrazioni si applicano, ove possibile tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ovvero, direttamente o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative (7).

3. Le disposizioni di cui al capo II concernenti i documenti informatici, le firme elettroniche, i pagamenti informatici, i libri e le scritture, le disposizioni di cui al capo III, relative alla formazione, gestione, alla conservazione, nonché le disposizioni di cui al capo IV relative alla trasmissione dei documenti informatici si applicano anche ai privati ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l’accesso ai documenti informatici, e la fruibilità delle informazioni digitali si applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico.

5. Le disposizioni del presente codice si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I cittadini e le imprese hanno, comunque, diritto ad ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante l’uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato (8).

6. Le disposizioni del presente codice non si applicano limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.

(7) Comma aggiunto dal comma 5 dell’art. 36, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(8) Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Sezione II

Diritti dei cittadini e delle imprese

Art. 3. Diritto all’uso delle tecnologie.

1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice (9).

1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa (10).

1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo (11).

(9) Comma così modificato dall’art. 3, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(10) Comma aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(11) Comma aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi così sostituito dal comma 17 dell’art. 3 dell’allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 dello stesso provvedimento.

Art. 4. Partecipazione al procedimento amministrativo informatico.

1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa.

Art. 5. Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche.

1. A decorrere dal 30 giugno 2007, le pubbliche amministrazioni centrali con sede nel territorio italiano consentono l’effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Art. 6. Utilizzo della posta elettronica certificata.

1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito.

2-bis. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale (12).

(12) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 34, L. 18 giugno 2009, n. 69. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 34.

Art. 7. Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell’utenza.

1. Le pubbliche amministrazioni centrali provvedono alla riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi; a tale fine sviluppano l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni centrali trasmettono al Ministro delegato per la funzione pubblica e al Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie una relazione sulla qualità dei servizi resi e sulla soddisfazione dell’utenza.

Art. 8. Alfabetizzazione informatica dei cittadini.

1. Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l’alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l’utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni.

Art. 9. Partecipazione democratica elettronica.

1. Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all’estero, al processo democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi.

Art. 10. Sportelli per le attività produttive.

1. Lo sportello unico di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, è realizzato in modalità informatica ed eroga i propri servizi verso l’utenza anche in via telematica.

2. Gli sportelli unici consentono l’invio di istanze, dichiarazioni, documenti e ogni altro atto trasmesso dall’utente in via telematica e sono integrati con i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

3. Al fine di promuovere la massima efficacia ed efficienza dello sportello unico, anche attraverso l’adozione di modalità omogenee di relazione con gli utenti nell’intero territorio nazionale, lo Stato, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua uno o più modelli tecnico-organizzativi di riferimento, tenendo presenti le migliori esperienze realizzate che garantiscano l’interoperabilità delle soluzioni individuate.

4. Lo Stato realizza, nell’ambito di quanto previsto dal sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto, un sistema informatizzato per le imprese relativo ai procedimenti di competenza delle amministrazioni centrali anche ai fini di quanto previsto all’articolo 11 (13).

(13) Comma così modificato dall’art. 4, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 11. Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese.

1. Presso il Ministero delle attività produttive, che si avvale a questo scopo del sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è istituito il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di seguito denominato «Registro», il quale contiene l’elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l’avvio e l’esercizio delle attività di impresa, nonché i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici di cui all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionale con apposite sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa modulistica.

2. È fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonché ai concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di servizi pubblici, di trasmettere in via informatica al Ministero delle attività produttive l’elenco degli adempimenti amministrativi necessari per l’avvio e l’esercizio dell’attività di impresa.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalità di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, nonché di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito (14).

4. Il Registro è pubblicato su uno o più siti telematici, individuati con decreto del Ministro delle attività produttive.

5. Del Registro possono avvalersi le autonomie locali, qualora non provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.

6. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229.

(14) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 3 aprile 2006, n. 200.

Sezione III

Organizzazione delle pubbliche amministrazioni rapporti fra Stato, regioni e autonomie locali

Art. 12. Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa.

1. Le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione.

1-bis. Gli organi di governo nell’esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell’emanazione delle direttive generali per l’attività amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, promuovono l’attuazione delle disposizioni del presente decreto (15).

1-ter. I dirigenti rispondono dell’osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti (16).

2. Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, con misure informatiche, tecnologiche, e procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 71.

3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l’uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi.

4. Lo Stato promuove la realizzazione e l’utilizzo di reti telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni ed i privati.

5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l’accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l’interoperabilità dei sistemi e l’integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.

5-bis. Le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i processi di informatizzazione in atto, ivi compresi quelli riguardanti l’erogazione in via telematica di servizi a cittadini ed imprese anche con l’intervento di privati (17).

(15) Comma aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(16) Comma aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(17) Comma aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

13. Formazione informatica dei dipendenti pubblici.

1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all’articolo 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell’ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Art. 14. Rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali.

1. In attuazione del disposto dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l’interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.

2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa coordinato e condiviso e per l’individuazione delle regole tecniche di cui all’articolo 71.

3. Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2, istituisce organismi di cooperazione con le regioni e le autonomie locali, promuove intese ed accordi tematici e territoriali, favorisce la collaborazione interregionale, incentiva la realizzazione di progetti a livello locale, in particolare mediante il trasferimento delle soluzioni tecniche ed organizzative, previene il divario tecnologico tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione territoriale.

3-bis. Ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso la Conferenza unificata, previa delibera della medesima che ne definisce la composizione e le specifiche competenze, una Commissione permanente per l’innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali con funzioni istruttorie e consultive (18).

(18) Comma aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 15. Digitalizzazione e riorganizzazione.

1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’àmbito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.

2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche di cui all’articolo 71.

3. La digitalizzazione dell’azione amministrativa è attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalità idonee a garantire la partecipazione dell’Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri dell’Unione europea (19).

(19) Con D.M. 17 giugno 2008 (Gazz. Uff. 3 luglio 2008, n. 154) sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati ai fini della cooperazione applicativa con i servizi di emergenza.

Art. 16. Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie.

1. Per il perseguimento dei fini di cui al presente codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, nell’attività di coordinamento del processo di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi informativi:

a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell’innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali, e ne verifica l’attuazione;

b) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l’informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni centrali;

c) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale;

d) promuove l’informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie;

e) detta norme tecniche ai sensi dell’articolo 71 e criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonché della loro qualità e relativi aspetti organizzativi e della loro sicurezza.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del presente codice.

Art. 17. Strutture per l’organizzazione, l’innovazione e le tecnologie.

1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell’amministrazione definite dal Governo. A tale fine le predette amministrazioni individuano un centro di competenza cui afferiscono i compiti relativi a:

a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;

b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi dell’amministrazione;

c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica;

d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell’accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;

e) analisi della coerenza tra l’organizzazione dell’amministrazione e l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell’utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell’azione amministrativa;

f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell’amministrazione ai fini di cui alla lettera e);

g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi;

h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l’attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;

i) promozione delle iniziative attinenti l’attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie;

j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all’interno dell’amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di sicurezza, accessibilità e fruibilità.

1-bis. Ciascun Ministero istituisce un unico centro di competenza, salva la facoltà delle Agenzie di istituire un proprio centro (20).

(20) Comma aggiunto dall’art. 7, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 18. Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica.

1. È istituita la Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica con funzioni di consulenza al Presidente del Consiglio dei Ministri, o al Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, in materia di sviluppo ed attuazione dell’innovazione tecnologica nelle amministrazioni dello Stato.

2. La Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica è presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie; ne fanno parte il Presidente del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (d’ora in poi CNIPA), i componenti del CNIPA, il Capo del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, nonché i responsabili delle funzioni di cui all’articolo 17.

3. La Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica si riunisce con cadenza almeno semestrale per la verifica dello stato di attuazione dei programmi in materia di innovazione tecnologica e del piano triennale di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, provvede, con proprio decreto, a disciplinare il funzionamento della Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica.

5. La Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica può sentire le organizzazioni produttive e di categoria.

6. La Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica opera senza rimborsi spese o compensi per i partecipanti a qualsiasi titolo dovuti, compreso il trattamento economico di missione; dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 19. Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego.

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, una banca dati contenente la normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, cura l’aggiornamento periodico della banca dati di cui al comma 1, tenendo conto delle innovazioni normative e della contrattazione collettiva successivamente intervenuta, e assicurando agli utenti la consultazione gratuita.

3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229.

Capo II

Documento informatico e firme elettroniche; pagamenti, libri e scritture

Sezione I

Documento informatico

Art. 20. Documento informatico.

1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all’articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice (21).

1-bis. L’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dal comma 2 (22).

2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71, che garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell’articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile (23).

3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici sono stabilite ai sensi dell’articolo 71; la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale (24).

4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l’integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.

5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.

(21) Comma così modificato dall’art. 8, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(22) Comma aggiunto dall’art. 8, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(23) Comma così sostituito dall’art. 8, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(24) Comma così modificato dall’art. 8, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 21. Valore probatorio del documento informatico sottoscritto.

1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità (25).

2. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile. L’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria (26).

3. L’apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, ed è accreditato in uno Stato membro;

b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;

c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie.

(25) Comma così modificato dall’art. 9, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(26) Comma così modificato dall’art. 9, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 22. Documenti informatici originali e copie. Formazione e conservazione (27).

1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l’emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate, sia il soggetto che ha effettuato l’operazione.

3. Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine su altro tipo di supporto sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all’originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell’ambito dell’ordinamento proprio dell’amministrazione di appartenenza, mediante l’utilizzo della firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.

4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite ai sensi dell’articolo 71, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonché d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

(27) Rubrica così sostituita dall’art. 10, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 23. Copie di atti e documenti informatici.

1. All’articolo 2712 del codice civile dopo le parole: «riproduzioni fotografiche» è inserita la seguente: «, informatiche».

2. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche.

2-bis. Le copie su supporto cartaceo di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (28).

3. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata.

4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale è assicurata da chi lo detiene mediante l’utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 (29).

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l’obbligo della conservazione dell’originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformità all’originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico (30).

6. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 3, esonera dalla produzione e dalla esibizione dell’originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.

7. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 71 di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

(28) Comma aggiunto dall’art. 11, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(29) Comma così sostituito dal comma 12 dell’art. 16, D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

(30) Comma così sostituito dal comma 12 dell’art. 16, D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

Sezione II

Firme elettroniche e certificatori (31)

Art. 24. Firma digitale.

1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui è apposta o associata.

2. L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.

3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d’uso.

(31) Vedi, anche, il D.P.C.M. 30 marzo 2009.

Art. 25. Firma autenticata.

1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell’articolo 2703 del codice civile, la firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

2. L’autenticazione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità del certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico.

3. L’apposizione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata da parte del pubblico ufficiale ha l’efficacia di cui all’articolo 24, comma 2.

4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell’originale, secondo le disposizioni dell’articolo 23, comma 5.

Art. 26. Certificatori.

1. L’attività dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione europea è libera e non necessita di autorizzazione preventiva. Detti certificatori o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all’amministrazione, devono possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all’articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. L’accertamento successivo dell’assenza o del venir meno dei requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione dell’attività intrapresa.

3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri dell’Unione europea non si applicano le norme del presente codice e le relative norme tecniche di cui all’articolo 71 e si applicano le rispettive norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE.

Art. 27. Certificatori qualificati.

1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati devono trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 26.

2. I certificatori di cui al comma 1, devono inoltre:

a) dimostrare l’affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere attività di certificazione;

b) utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell’esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle firme elettroniche e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate e che sia in grado di rispettare le norme del presente codice e le regole tecniche di cui all’articolo 71;

c) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e conformi a tecniche consolidate;

d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformità a criteri di sicurezza riconosciuti in ambito europeo e internazionale e certificati ai sensi dello schema nazionale di cui all’articolo 35, comma 5;

e) adottare adeguate misure contro la contraffazione dei certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l’integrità e la sicurezza nella generazione delle chiavi private nei casi in cui il certificatore generi tali chiavi.

3. I certificatori di cui al comma 1, devono comunicare, prima dell’inizio dell’attività, anche in via telematica, una dichiarazione di inizio di attività al CNIPA, attestante l’esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice.

4. Il CNIPA procede, d’ufficio o su segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all’interessato, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall’amministrazione stessa.

Art. 28. Certificati qualificati.

1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni:

a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato è un certificato qualificato;

b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;

c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore che ha rilasciato il certificato e lo Stato nel quale è stabilito;

d) nome, cognome o uno pseudonimo chiaramente identificato come tale e codice fiscale del titolare del certificato;

e) dati per la verifica della firma, cioè i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in possesso del titolare;

f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità del certificato;

g) firma elettronica del certificatore che ha rilasciato il certificato, realizzata in conformità alle regole tecniche ed idonea a garantire l’integrità e la veridicità di tutte le informazioni contenute nel certificato medesimo (32).

2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di utilizzare uno pseudonimo, per i titolari residenti all’estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall’autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale.

3. Il certificato qualificato può contenere, ove richiesto dal titolare o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo scopo per il quale il certificato è richiesto (33):

a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l’appartenenza ad ordini o collegi professionali, la qualifica di pubblico ufficiale, l’iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza (34);

b) i limiti d’uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarità delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell’articolo 30, comma 3 (35).

c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili.

4. Il titolare, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi del comma 3, comunicano tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articolo.

(32) Lettera così modificata dall’art. 12, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(33) Alinea così modificato dall’art. 12, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(34) Lettera così modificata dall’art. 12, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(35) Lettera così sostituita dall’art. 12, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 29. Accreditamento.

1. I certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, chiedono di essere accreditati presso il CNIPA.

2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui all’articolo 27, ed allegare alla domanda oltre ai documenti indicati nel medesimo articolo il profilo professionale del personale responsabile della generazione dei dati per la creazione e per la verifica della firma, della emissione dei certificati e della gestione del registro dei certificati nonché l’impegno al rispetto delle regole tecniche.

3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, deve inoltre:

a) avere forma giuridica di società di capitali e un capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell’autorizzazione alla attività bancaria ai sensi dell’articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e dei componenti degli organi preposti al controllo, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. La domanda di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

5. Il termine di cui al comma 4, può essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità del CNIPA o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

6. A seguito dell’accoglimento della domanda, il CNIPA dispone l’iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico, tenuto dal CNIPA stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell’applicazione della disciplina in questione.

7. Il certificatore accreditato può qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni.

8. Sono equiparati ai certificatori accreditati ai sensi del presente articolo i certificatori accreditati in altri Stati membri dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE.

9. Alle attività previste dal presente articolo si fa fronte nell’ambito delle risorse del CNIPA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 30. Responsabilità del certificatore.

1. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato o che garantisce al pubblico l’affidabilità del certificato è responsabile, se non prova d’aver agito senza colpa o dolo, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento:

a) sull’esattezza e sulla completezza delle informazioni necessarie alla verifica della firma in esso contenute alla data del rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i certificati qualificati;

b) sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il firmatario detenesse i dati per la creazione della firma corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o identificati nel certificato;

c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per la verifica della firma possano essere usati in modo complementare, nei casi in cui il certificatore generi entrambi;

d) sull’adempimento degli obblighi a suo carico previsti dall’articolo 32.

2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato è responsabile, nei confronti dei terzi che facciano affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per effetto della mancata o non tempestiva registrazione della revoca o non tempestiva sospensione del certificato, secondo quanto previsto. dalle regole tecniche di cui all’articolo 71, salvo che provi d’aver agito senza colpa.

3. Il certificato qualificato può contenere limiti d’uso ovvero un valore limite per i negozi per i quali può essere usato il certificato stesso, purché i limiti d’uso o il valore limite siano riconoscibili da parte dei terzi e siano chiaramente evidenziati nel certificato secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all’articolo 71. Il certificatore non è responsabile dei danni derivanti dall’uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite (36).

(36) Comma così modificato dall’art. 13, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 31. Vigilanza sull’attività di certificazione.

1. Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull’attività dei certificatori qualificati e accreditati.

Art. 32. Obblighi del titolare e del certificatore.

1. Il titolare del certificato di firma è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di forma e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma (37).

2. Il certificatore è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno a terzi (38).

3. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell’articolo 19, certificati qualificati deve inoltre:

a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa richiesta della certificazione;

b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi o nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all’articolo 71, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;

c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell’istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o altri titoli relativi all’attività professionale o a cariche rivestite, previa verifica della documentazione presentata dal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi;

d) attenersi alle regole tecniche di cui all’articolo 71;

e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d’uso delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione;

f) non rendersi depositario di dati per la creazione della firma del titolare;

g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri del titolare medesimo, di perdita del possesso o della compromissione del dispositivo di firma, di provvedimento dell’autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all’articolo 71;

h) garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo nonché garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di firma emessi, sospesi e revocati;

i) assicurare la precisa determinazione della data e dell’ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;

j) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato qualificato dal momento della sua emissione almeno per venti anni anche al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari (39);

k) non copiare, né conservare, le chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di certificazione;

l) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e condizioni relative all’uso del certificato, compresa ogni limitazione dell’uso, l’esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell’accordo tra il richiedente il servizio ed il certificatore;

m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati con modalità tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l’autenticità delle informazioni sia verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che l’operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato.

4. Il certificatore è responsabile dell’identificazione del soggetto che richiede il certificato qualificato di firma anche se tale attività è delegata a terzi.

5. Il certificatore raccoglie i dati personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato, fornendo l’informativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l’espresso consenso della persona cui si riferiscono.

(37) Comma così modificato dall’art. 14, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(38) Comma così modificato dall’art. 14, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(39) Lettera così modificata dall’art. 14, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 33. Uso di pseudonimi.

1. In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato è qualificato, il certificatore ha l’obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato stesso.

Art. 34. Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati.

1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:

a) possono svolgere direttamente l’attività di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l’obbligo di accreditarsi ai sensi dell’articolo 29; tale attività può essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonché di categorie di terzi, pubblici o privati. I certificati qualificati rilasciati in favore di categorie di terzi possono essere utilizzati soltanto nei rapporti con l’Amministrazione certificante, al di fuori dei quali sono privi di ogni effetto ad esclusione di quelli rilasciati da collegi e ordini professionali e relativi organi agli iscritti nei rispettivi albi e registri; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e per l’innovazione e le tecnologie e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le categorie di terzi e le caratteristiche dei certificati qualificati (40);

b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici.

2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione può adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all’articolo 71 (41).

3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico ufficiale, l’appartenenza ad ordini o collegi professionali, l’iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate con decreti di cui all’articolo 71 di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri di volta in volta interessati, sulla base dei princìpi generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti.

4. Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di cui al comma 3, si applicano le norme tecniche vigenti in materia di firme digitali.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di idonee procedure informatiche e strumenti software per la verifica delle firme digitali secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all’articolo 71.

(40) Lettera così modificata dall’art. 15, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(41) Comma così modificato dall’art. 15, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 35. Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma.

1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata:

a) sia riservata;

b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni;

c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall’uso da parte di terzi.

2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al comma 1 devono garantire l’integrità dei documenti informatici a cui la firma si riferisce. I documenti informatici devono essere presentati al titolare, prima dell’apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguità, e si deve richiedere conferma della volontà di generare la firma secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all’articolo 71.

3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica. L’apposizione di firme con procedura automatica è valida se l’attivazione della procedura medesima è chiaramente riconducibile alla volontà del titolare e lo stesso renda palese la sua adozione in relazione al singolo documento firmato automaticamente.

4. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione e certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell’informazione di cui al comma 5.

5. La conformità dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma qualificata prescritti dall’allegato III della direttiva 1999/93/CE è accertata, in Italia, in base allo schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell’informazione, fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attività produttive e dell’economia e delle finanze. Lo schema nazionale la cui attuazione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ed individua l’organismo pubblico incaricato di accreditare i centri di valutazione e di certificare le valutazioni di sicurezza. Lo schema nazionale può prevedere altresì la valutazione e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto.

6. La conformità ai requisiti di sicurezza dei dispositivi sicuri per la creazione di una firma qualificata a quanto prescritto dall’allegato III della direttiva 1999/93/CE è inoltre riconosciuta se certificata da un organismo all’uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva stessa.

Art. 36. Revoca e sospensione dei certificati qualificati.

1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:

a) revocato in caso di cessazione dell’attività del certificatore salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 37 (42);

b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell’autorità;

c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalità previste nel presente codice;

d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacità del titolare o di abusi o falsificazioni.

2. Il certificato qualificato può, inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle regole tecniche di cui all’articolo 71.

3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.

4. Le modalità di revoca o sospensione sono previste nelle regole tecniche di cui all’articolo 71.

(42) Lettera così modificata dall’art. 16, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 37. Cessazione dell’attività.

1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare l’attività deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al CNIPA e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.

2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l’annullamento della stessa. L’indicazione di un certificatore sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.

3. Il certificatore di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.

4. Il CNIPA rende nota la data di cessazione dell’attività del certificatore accreditato tramite l’elenco di cui all’articolo 29, comma 6.

Sezione III

Pagamenti, libri e scritture (43)

Art. 38. Pagamenti informatici.

1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71 di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e dell’economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d’Italia.

(43) Rubrica così sostituita dall’art. 17, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 39. Libri e scritture.

1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice e secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.

Capo III

Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici

Art. 40. Formazione di documenti informatici.

1. Le pubbliche amministrazioni che dispongono di idonee risorse tecnologiche formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all’articolo 71.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la redazione di documenti originali su supporto cartaceo, nonché la copia di documenti informatici sul medesimo supporto è consentita solo ove risulti necessaria e comunque nel rispetto del principio dell’economicità.

3. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta dei Ministri delegati per la funzione pubblica, per l’innovazione e le tecnologie e del Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuate le categorie di documenti amministrativi che possono essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione al particolare valore di testimonianza storica ed archivistica che sono idonei ad assumere.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, fissa la data dalla quale viene riconosciuto il valore legale degli albi, elenchi, pubblici registri ed ogni altra raccolta di dati concernenti stati, qualità personali e fatti già realizzati dalle amministrazioni, su supporto informatico, in luogo dei registri cartacei.

Art. 41. Procedimento e fascicolo informatico.

1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento può raccogliere in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all’atto della comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all’articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.

2-bis. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole per la costituzione e l’utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettività, e comunque rispettano i criteri dell’interoperabilità e della cooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi dell’articolo 71, di concerto con il Ministro della funzione pubblica (44).

2-ter. Il fascicolo informatico reca l’indicazione:

a) dell’amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;

b) delle altre amministrazioni partecipanti;

c) del responsabile del procedimento;

d) dell’oggetto del procedimento;

e) dell’elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater (45).

2-quater. Il fascicolo informatico può contenere aree a cui hanno accesso solo l’amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso è formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilità e la collegabilità, in relazione al contenuto ed alle finalità, dei singoli documenti; è inoltre costituito in modo da garantire l’esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990 (46).

3. Ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza dei servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle amministrazioni medesime.

(44) Comma aggiunto dall’art. 18, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(45) Comma aggiunto dall’art. 18, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(46) Comma aggiunto dall’art. 18, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 42. Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni.

1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71.

Art. 43. Riproduzione e conservazione dei documenti.

1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione sia effettuata in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.

2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento già conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali.

3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali.

4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 44. Requisiti per la conservazione dei documenti informatici.

1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici garantisce:

a) l’identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell’amministrazione o dell’area organizzativa omogenea di riferimento di cui all’articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) l’integrità del documento;

c) la leggibilità e l’agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari;

d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto.

Capo IV

Trasmissione informatica dei documenti

Art. 45. Valore giuridico della trasmissione.

1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

Art. 46. Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi.

1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via telematica possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite.

Art. 47. Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni.

1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono di norma mediante l’utilizzo della posta elettronica; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.

2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:

a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;

b) ovvero sono dotate di protocollo informatizzato;

c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all’articolo 71;

d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

3. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni centrali provvedono a (47):

a) istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ciascun registro di protocollo;

b) utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l’amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.

(47) Alinea così modificato dall’art. 19, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 48. Posta elettronica certificata.

1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

3. La data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche.

Art. 49. Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica.

1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull’esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.

2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.

Capo V

Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete

Sezione I

Dati delle pubbliche amministrazioni

Art. 50. Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni.

1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all’articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest’ultima, salvo il riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti dall’amministrazione cedente; è fatto comunque salvo il disposto dell’articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Al fine di rendere possibile l’utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l’amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto (48) (49).

(48) Comma così modificato dall’art. 20, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(49) Vedi, anche, i commi da 21 a 23 dell’art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

Art. 51. Sicurezza dei dati.

1. Le norme di sicurezza definite nelle regole tecniche di cui all’articolo 71 garantiscono l’esattezza, la disponibilità, l’accessibilità, l’integrità e la riservatezza dei dati.

2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 52. Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni.

1. L’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti è disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l’esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.

Art. 53. Caratteristiche dei siti.

1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i princìpi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all’articolo 54 (50).

2. Il CNIPA svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazione e modificazione dei siti delle amministrazioni centrali.

3. Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le autonomie locali affinché realizzino siti istituzionali con le caratteristiche di cui al comma 1.

(50) Periodo aggiunto dall’art. 21, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni.

1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici (51):

a) l’organigramma, l’articolazione degli uffici, le attribuzioni e l’organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell’ordinamento giuridico riferibile all’attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento (52);

b) l’elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) l’elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

e) le pubblicazioni di cui all’articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;

f) l’elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;

g) l’elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l’attivazione medesima.

2. Le amministrazioni centrali che già dispongono di propri siti realizzano quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice (53).

2-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche e organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa (54).

2-ter. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili (55).

2-quater. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell’avanzamento delle pratiche (56).

3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di autenticazione informatica.

4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.

4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall’ordinamento (57).

(51) Alinea così modificato dall’art. 22, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(52) Lettera così modificata dall’art. 22, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(53) Comma così modificato dall’art. 22, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(54) Comma aggiunto dall’art. 22, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(55) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 34, L. 18 giugno 2009, n. 69. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 34.

(56) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 34, L. 18 giugno 2009, n. 69. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 34.

(57) Comma aggiunto dall’art. 22, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 55. Consultazione delle iniziative normative del Governo.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può pubblicare su sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonché i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformità con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può inoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore, nonché i massimari elaborati da organi di giurisdizione.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le modalità di partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in via telematica.

Art. 56. Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado (58).

1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete Internet delle autorità emananti.

2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete Internet, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell’articolo 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003 (59).

(58) Rubrica così modificata dall’art. 23, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(59) Comma aggiunto dall’art. 23, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 57. Moduli e formulari.

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili anche per via telematica l’elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.

2. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, i moduli o i formulari che non siano stati pubblicati sul sito non possono essere richiesti ed i relativi procedimenti possono essere conclusi anche in assenza dei suddetti moduli o formulari.

Art. 57-bis. Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni.

1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l’indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l’elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.

2. Per la realizzazione e la gestione dell’indice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell’indice è affidato al CNIPA.

3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell’indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell’indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili (60).

(60) Articolo aggiunto dall’art. 17, comma 29, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dalla relativa legge di conversione.

Sezione II

Fruibilità dei dati

Art. 58. Modalità della fruibilità del dato.

1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato.

2. Le pubbliche amministrazioni possono stipulare tra loro convenzioni finalizzate alla fruibilità informatica dei dati di cui siano titolari.

3. Il CNIPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce schemi generali di convenzioni finalizzate a favorire la fruibilità informatica dei dati tra le pubbliche amministrazioni centrali e, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra le amministrazioni centrali medesime e le regioni e le autonomie locali (61).

(61) Comma così modificato dall’art. 24, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 59. Dati territoriali.

1. Per dato territoriale si intende qualunque informazione geograficamente localizzata.

2. È istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, con il compito di definire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la fruibilità e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali in coerenza con le disposizioni del presente decreto che disciplinano il sistema pubblico di connettività (62).

3. Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso il CNIPA è istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali.

4. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la composizione e le modalità per il funzionamento del Comitato di cui al comma 2 (63).

5. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i profili relativi ai dati ambientali, sentito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, e sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono definite le regole tecniche per la definizione del contenuto del repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di successivo aggiornamento dello stesso, per la formazione, la documentazione e lo scambio dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, nonché le regole ed i costi per l’utilizzo dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali e da parte dei privati (64).

6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri né alcun tipo di spese ivi compresi compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni direttamente interessate che vi provvedono nell’àmbito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all’articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

7-bis. Nell’ambito dei dati territoriali di interesse nazionale rientra la base dei dati catastali gestita dall’Agenzia del territorio. Per garantire la circolazione e la fruizione dei dati catastali conformemente alle finalità ed alle condizioni stabilite dall’articolo 50, il direttore dell’Agenzia del territorio, di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza unificata, definisce con proprio decreto entro la data del 30 giugno 2006, in coerenza con le disposizioni che disciplinano il sistema pubblico di connettività, le regole tecnico economiche per l’utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni (65).

(62) Comma così modificato dall’art. 25, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(63) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 maggio 2006, n. 237.

(64) Comma così modificato dall’art. 5, comma 4, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 32.

(65) Comma aggiunto dall’art. 25, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il comma 54 dell’art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e il D.Dirett. 13 novembre 2007.

Art. 60. Base di dati di interesse nazionale.

1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l’insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni per l’esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti.

2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l’allineamento delle informazioni e l’accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. La realizzazione di tali sistemi informativi e le modalità di aggiornamento sono attuate secondo le regole tecniche sul sistema pubblico di connettività di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42.

3. Le basi di dati di interesse nazionale sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri di volta in volta interessati, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle materie di competenza e sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con il medesimo decreto sono altresì individuate le strutture responsabili della gestione operativa di ciascuna base di dati e le caratteristiche tecniche del sistema informativo di cui al comma 2.

4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all’articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Art. 61. Delocalizzazione dei registri informatici.

1. Fermo restando il termine di cui all’articolo 40, comma 4, i pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice, secondo le regole tecniche stabilite dall’articolo 71, nel rispetto della normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall’Ufficio territoriale competente.

Art. 62. Indice nazionale delle anagrafi.

1. L’Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all’articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è realizzato con strumenti informatici e nel rispetto delle regole tecniche concernenti il sistema pubblico di connettività, in coerenza con le quali il Ministero dell’interno definisce le regole di sicurezza per l’accesso e per la gestione delle informazioni anagrafiche e fornisce i servizi di convalida delle informazioni medesime ove richiesto per l’attuazione della normativa vigente (66).

(66) Comma così modificato dall’art. 26, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Sezione III

Servizi in rete

Art. 63. Organizzazione e finalità dei servizi in rete.

1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le modalità di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni dell’utenza, la frequenza dell’uso e l’eventuale destinazione all’utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio.

2. Le pubbliche amministrazioni centrali progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell’esito e l’accertamento del grado di soddisfazione dell’utente.

3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.

Art. 64. Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

1. La carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l’autenticazione informatica.

2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l’accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l’autenticazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano di accertare l’identità del soggetto che richiede l’accesso. L’accesso con carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni.

3. Ferma restando la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissata la data, comunque non successiva al 31 dicembre 2007 (67), a decorrere dalla quale non è più consentito l’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi. [È prorogato alla medesima data il termine relativo alla procedura di accertamento preventivo del possesso della Carta di identità elettronica (CIE), di cui all’articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, limitatamente alle richieste di emissione di Carte nazionali dei servizi (CNS) da parte dei cittadini non residenti nei comuni in cui è diffusa la CIE] (68).

(67) Per la proroga del termine vedi il comma 120 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, l’art. 35, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e il comma 5 dell’art. 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(68) Periodo aggiunto dall’art. 27, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi soppresso dal comma 3 dell’art. 37, L. 18 giugno 2009, n. 69.

Art. 65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica.

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;

b) ovvero, quando l’autore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;

c) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all’articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente e fermo restando il disposto dell’articolo 64, comma 3;

c-bis) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di posta elettronica certificata di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (69).

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento; resta salva la facoltà della pubblica amministrazione di stabilire i casi in cui è necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale (70).

3. Dalla data di cui all’articolo 64, comma 3, non è più consentito l’invio di istanze e dichiarazioni con le modalità di cui al comma 1, lettera c).

4. Il comma 2 dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:

«2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

(69) Lettera aggiunta dall’art. 17, comma 28, D.L. 1° luglio 2009, n. 78.

(70) Comma così modificato dall’art. 28, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Sezione IV

Carte elettroniche

Art. 66. Carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi.

1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d’identità elettronica e dell’analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno di età, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, per la diffusione e l’uso della carta nazionale dei servizi sono definite con uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) all’emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su richiesta del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla;

b) l’onere economico di produzione e rilascio della carta nazionale dei servizi è a carico delle singole amministrazioni che le emettono;

c) eventuali indicazioni di carattere individuale connesse all’erogazione dei servizi al cittadino, sono possibili nei limiti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono consentirne l’accesso ai titolari della carta nazionale dei servizi indipendentemente dall’ente di emissione, che è responsabile del suo rilascio;

e) la carta nazionale dei servizi può essere utilizzata anche per i pagamenti informatici tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. La carta d’identità elettronica e l’analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno di età, devono contenere:

a) i dati identificativi della persona;

b) il codice fiscale.

4. La carta d’identità elettronica e l’analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno di età, possono contenere, a richiesta dell’interessato ove si tratti di dati sensibili:

a) l’indicazione del gruppo sanguigno;

b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;

c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;

d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l’azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;

e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.

5. La carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate quali strumenti di autenticazione telematica per l’effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite con le regole tecniche di cui all’articolo 71, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia.

6. Con decreto del Ministro dell’interno, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie e del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica, del documento di identità elettronico e della carta nazionale dei servizi, nonché le modalità di impiego.

7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l’erogazione di ulteriori servizi o utilità.

8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con modalità elettroniche e contenere le funzionalità della carta nazionale dei servizi per consentire l’accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni (71).

8-bis. Fino al 31 dicembre 2011, la carta nazionale dei servizi e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta di identità elettronica (72).

(71) Vedi, anche, le regole tecniche stabilite con D.P.C.M. 24 maggio 2010.

(72) Comma aggiunto dal comma 1 dell’art. 37, L. 18 giugno 2009, n. 69 e poi così modificato dal comma 101 dell’art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 253 del citato art. 2 della medesima L. 23 dicembre 2009, n. 191.

Capo VI

Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni

Art. 67. Modalità di sviluppo ed acquisizione.

1. Le pubbliche amministrazioni centrali, per i progetti finalizzati ad appalti di lavori e servizi ad alto contenuto di innovazione tecnologica, possono selezionare uno o più proposte utilizzando il concorso di idee di cui all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

2. Le amministrazioni appaltanti possono porre a base delle gare aventi ad oggetto la progettazione, o l’esecuzione, o entrambe, degli appalti di cui al comma 1, le proposte ideative acquisite ai sensi del comma 1, previo parere tecnico di congruità del CNIPA; alla relativa procedura è ammesso a partecipare, ai sensi dell’articolo 57, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, anche il soggetto selezionato ai sensi del comma 1, qualora sia in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

Art. 68. Analisi comparativa delle soluzioni.

1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste dall’ordinamento, programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell’amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;

b) riuso di programmi informatici sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni;

c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso;

d) acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto;

e) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da a) a d).

2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell’acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche che assicurino l’interoperabilità e la cooperazione applicativa, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e che consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze.

3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato dati reso pubblico e documentato esaustivamente.

4. Il CNIPA istruisce ed aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle modalità di trasferimento dei formati.

Art. 69. Riuso dei programmi informatici.

1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni.

2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto ove possibile, che i programmi appositamente sviluppati per conto e a spese dell’amministrazione siano facilmente portabili su altre piattaforme.

3. Le pubbliche amministrazioni inseriscono, nei contratti per l’acquisizione di programmi informatici, di cui al comma 1, clausole che garantiscano il diritto di disporre dei programmi ai fini del riuso da parte della medesima o di altre amministrazioni.

4. Nei contratti di acquisizione di programmi informatici sviluppati per conto e a spese delle amministrazioni, le stesse possono includere clausole, concordate con il fornitore, che tengano conto delle caratteristiche economiche ed organizzative di quest’ultimo, volte a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo, a fornire, su richiesta di altre amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni. Le clausole suddette definiscono le condizioni da osservare per la prestazione dei servizi indicati.

Art. 70. Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili.

1. Il CNIPA, previo accordo con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta e rende note applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni, idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni centrali che intendono acquisire programmi applicativi valutano preventivamente la possibilità di riuso delle applicazioni analoghe rese note dal CNIPA ai sensi del comma 1, motivandone l’eventuale mancata adozione.

Capo VII

Regole tecniche

Art. 71. Regole tecniche.

1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con le amministrazioni di volta in volta indicate nel presente codice, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico del CNIPA in modo da garantire la coerenza tecnica con le regole tecniche sul sistema pubblico di connettività e con le regole di cui al disciplinare pubblicato in allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (73).

1-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati su proposta del Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, sentito il Ministro per la funzione pubblica, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettività (74).

1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell’Unione europea (75).

2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino all’adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.

(73) Comma così modificato dall’art. 29, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(74) Comma aggiunto dall’art. 29, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159. Con D.P.C.M. 1° aprile 2008 (Gazz. Uff. 21 giugno 2008, n. 144) sono state approvate le regole tecniche e di sicurezza previste dal presente comma All’individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l’immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate si è provveduto con D.P.C.M. 6 maggio 2009.

(75) Comma aggiunto dall’art. 29, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Capo VIII

Sistema pubblico di connettività e rete internazionale della pubblica amministrazione (76)

Sezione I

Definizioni relative al sistema pubblico di connettività

Art. 72.  Definizioni relative al sistema pubblico di connettività.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «trasporto di dati»: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia;

b) «interoperabilità di base»: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;

c) «connettività»: l’insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base;

d) «interoperabilità evoluta»: i servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l’erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;

e) «cooperazione applicativa»: la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all’interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l’integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi (77).

(76) L’attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall’art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(77) L’attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall’art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 73.  Sistema pubblico di connettività (SPC).

1. Nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell’autonomia dell’organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività (SPC), al fine di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l’omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati.

2. Il SPC è l’insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l’integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l’interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l’autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.

3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:

a) sviluppo architetturale ed organizzativo atto a garantire la natura federata, policentrica e non gerarchica del sistema;

b) economicità nell’utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa;

c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (78).

(78) L’attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall’art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 74.  Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.

1. Il presente decreto definisce e disciplina la Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC. La Rete costituisce l’infrastruttura di connettività che collega, nel rispetto della normativa vigente, le pubbliche amministrazioni con gli uffici italiani all’estero, garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualità (79).

(79) L’attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall’art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Sezione II

Sistema pubblico di connettività SPC

Art. 75.  Partecipazione al Sistema pubblico di connettività.

1. Al SPC partecipano tutte le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2.

2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all’esercizio delle sole funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.

3. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1994, n. 680, nonché dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è comunque garantita la connessione con il SPC dei sistemi informativi degli organismi competenti per l’esercizio delle funzioni di sicurezza e difesa nazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole tecniche che assicurino riservatezza e sicurezza. È altresì garantita la possibilità di connessione al SPC delle autorità amministrative indipendenti (80).

(80) L’attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall’art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 76. Scambio di documenti informatici nell’ambito del Sistema pubblico di connettività.

1. Gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni nell’ambito del SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge (81).

(81) L’attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall’art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 77.  Finalità del Sistema pubblico di connettività.

1. Al SPC sono attribuite le seguenti finalità:

a) fornire un insieme di servizi di connettività condivisi dalle pubbliche amministrazioni interconnesse, definiti negli aspetti di funzionalità, qualità e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da poter soddisfare le differenti esigenze delle pubbliche amministrazioni aderenti al SPC;

b) garantire l’interazione della pubblica amministrazione centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet, nonché con le reti di altri enti, promuovendo l’erogazione di servizi di qualità e la miglior fruibilità degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese;

c) fornire un’infrastruttura condivisa di interscambio che consenta l’interoperabilità tra tutte le reti delle pubbliche amministrazioni esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati;

d) fornire servizi di connettività e cooperazione alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, per permettere l’interconnessione delle proprie sedi e realizzare così anche l’infrastruttura interna di comunicazione;

e) realizzare un modello di fornitura dei servizi multifornitore coerente con l’attuale situazione di mercato e le dimensioni del progetto stesso;

f) garantire lo sviluppo dei sistemi informatici nell’ambito del SPC salvaguardando la sicurezza dei dati, la riservatezza delle informazioni, nel rispetto dell’autonomia del patrimonio informativo delle singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali (82).

(82) L’attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall’art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 78.  Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettività.

1. Le pubbliche amministrazioni nell’ambito della loro autonomia funzionale e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le altre pubbliche amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 71, comma 1-bis.

2. Per le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le responsabilità di cui al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei sistemi informativi automatizzati, di cui all’articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo (83).

2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all’articolo 1, comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all’articolo 1, comma 449, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta ad utilizzare i servizi «Voce tramite protocollo Internet» (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da CONSIP (84).

2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis (85).

2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell’esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell’anno in corso per spese di telefonia (86).

(83) L’attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall’art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(84) Comma aggiunto dal comma 591 dell’art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, il comma 1 dell’art. 36, L. 18 giugno 2009, n. 69 e il D.M. 9 aprile 2009.

(85) Comma aggiunto dal comma 591 dell’art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, il D.M. 9 aprile 2009.

(86) Comma aggiunto dal comma 591 dell’art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, il D.M. 9 aprile 2009.

Art. 79.  Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività.

1. È istituita la Commissione di coordinamento del SPC, di seguito denominata: «Commissione», preposta agli indirizzi strategici del SPC.

2. La Commissione:

a) assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse;

b) approva le linee guida, le modalità operative e di funzionamento dei servizi e delle procedure per realizzare la cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni;

c) promuove l’evoluzione del modello organizzativo e dell’architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle opportunità derivanti dalla evoluzione delle tecnologie;

d) promuove la cooperazione applicativa fra le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71;

e) definisce i criteri e ne verifica l’applicazione in merito alla iscrizione, sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati SPC di cui all’articolo 82;

f) dispone la sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati di cui all’articolo 82;

g) verifica la qualità e la sicurezza dei servizi erogati dai fornitori qualificati del SPC;

h) promuove il recepimento degli standard necessari a garantire la connettività, l’interoperabilità di base e avanzata, la cooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema.

3. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice o qualificata dei componenti in relazione all’argomento in esame. La Commissione a tale fine elabora, entro tre mesi dal suo insediamento, un regolamento interno da approvare con maggioranza qualificata dei suoi componenti (87).

(87) L’attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall’art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 80.  Composizione della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività.

1. La Commissione è formata da diciassette componenti incluso il Presidente di cui al comma 2, scelti tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nel settore, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: otto componenti sono nominati in rappresentanza delle amministrazioni statali previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sette dei quali su proposta del Ministro per l’innovazione e le tecnologie ed uno su proposta del Ministro per la funzione pubblica; i restanti otto sono nominati su designazione della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Uno dei sette componenti proposti dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie è nominato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quando esamina questioni di interesse della rete internazionale della pubblica amministrazione la Commissione è integrata da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, qualora non ne faccia già parte.

2. Il Presidente del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione è componente di diritto e presiede la Commissione. Gli altri componenti della Commissione restano in carica per un biennio e l’incarico è rinnovabile.

3. La Commissione è convocata dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte l’anno.

4. L’incarico di Presidente o di componente della Commissione e la partecipazione alle riunioni della Commissione non danno luogo alla corresponsione di alcuna indennità, emolumento, compenso e rimborso spese e le amministrazioni interessate provvedono agli oneri di missione nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, di seguito denominato: «CNIPA» e sulla base di specifiche convenzioni, di organismi interregionali e territoriali.

6. La Commissione può avvalersi, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della consulenza di uno o più organismi di consultazione e cooperazione istituiti con appositi accordi ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

7. Ai fini della definizione degli sviluppi strategici del SPC, in relazione all’evoluzione delle tecnologie dell’informatica e della comunicazione, la Commissione può avvalersi, nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate al CNIPA a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di consulenti di chiara fama ed esperienza in numero non superiore a cinque secondo le modalità definite nei regolamenti di cui all’articolo 87 (88).

(88) L’attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall’art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 81.  Ruolo del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione.

1. Il CNIPA, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi forniti dalla Commissione, anche avvalendosi di soggetti terzi, gestisce le risorse condivise del SPC e le strutture operative preposte al controllo e supervisione delle stesse, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2.

2. Il CNIPA, anche avvalendosi di soggetti terzi, cura la progettazione, la realizzazione, la gestione e l’evoluzione del SPC per le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (89).

(89) L’attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall’art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 82.  Fornitori del Sistema pubblico di connettività.

1. Sono istituiti uno o più elenchi di fornitori a livello nazionale e regionale in attuazione delle finalità di cui all’articolo 77.

2. I fornitori che ottengono la qualificazione SPC ai sensi dei regolamenti previsti dall’articolo 87, sono inseriti negli elenchi di competenza nazionale o regionale, consultabili in via telematica, esclusivamente ai fini dell’applicazione della disciplina di cui al presente decreto, e tenuti rispettivamente dal CNIPA a livello nazionale e dalla regione di competenza a livello regionale. I fornitori in possesso dei suddetti requisiti sono denominati fornitori qualificati SPC.

3. I servizi per i quali è istituito un elenco, ai sensi del comma 1, sono erogati, nell’ambito del SPC, esclusivamente dai soggetti che abbiano ottenuto l’iscrizione nell’elenco di competenza nazionale o regionale.

4. Per l’iscrizione negli elenchi dei fornitori qualificati SPC è necessario che il fornitore soddisfi almeno i seguenti requisiti:

a) disponibilità di adeguate infrastrutture e servizi di comunicazioni elettroniche;

b) esperienza comprovata nell’ambito della realizzazione gestione ed evoluzione delle soluzioni di sicurezza informatica;

c) possesso di adeguata rete commerciale e di assistenza tecnica;

d) possesso di adeguati requisiti finanziari e patrimoniali, anche dimostrabili per il tramite di garanzie rilasciate da terzi qualificati.

5. Limitatamente ai fornitori dei servizi di connettività dovranno inoltre essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:

a) possesso dei necessari titoli abilitativi di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per l’ambito territoriale di esercizio dell’attività;

b) possesso di comprovate conoscenze ed esperienze tecniche nella gestione delle reti e servizi di comunicazioni elettroniche, anche sotto il profilo della sicurezza e della protezione dei dati (90).

(90) L’attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall’art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 83. Contratti quadri.

1. Al fine della realizzazione del SPC, il CNIPA a livello nazionale e le regioni nell’ambito del proprio territorio, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, nonché per garantire la fruizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di elevati livelli di disponibilità dei servizi e delle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente, nonché una maggiore affidabilità complessiva del sistema, promuovendo, altresì, lo sviluppo della concorrenza e assicurando la presenza di più fornitori qualificati, stipulano, espletando specifiche procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei contraenti, nel rispetto delle vigenti norme in materia, uno o più contratti-quadro con più fornitori per i servizi di cui all’articolo 77, con cui i fornitori si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.

2. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contratti-quadro con uno o più fornitori di cui al comma 1, individuati dal CNIPA. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere del CNIPA e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui al citato art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo (91).

(91) L’attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall’art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 84.  Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

1. Le Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, aderenti alla Rete unitaria della pubblica amministrazione, presentano al CNIPA, secondo le indicazioni da esso fornite, i piani di migrazione verso il SPC, da attuarsi entro diciotto mesi dalla data di approvazione del primo contratto quadro di cui all’articolo 83, comma 1, termine di cessazione dell’operatività della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo ogni riferimento normativo alla Rete unitaria della pubblica amministrazione si intende effettuato al SPC (92).

(92) L’attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall’art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Sezione III

Rete internazionale della pubblica amministrazione e compiti del CNIPA

Art. 85.  Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.

1. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che abbiano l’esigenza di connettività verso l’estero, sono tenute ad avvalersi dei servizi offerti dalla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che dispongono di reti in ambito internazionale sono tenute a migrare nella Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni entro il 15 marzo 2007, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 75, commi 2 e 3.

3. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ivi incluse le autorità amministrative indipendenti, possono aderire alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni (93).

(93) L’attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall’art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 86.  Compiti e oneri del CNIPA.

1. Il CNIPA cura la progettazione, la realizzazione, la gestione ed evoluzione della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, previo espletamento di procedure concorsuali ad evidenza pubblica per la selezione dei fornitori e mediante la stipula di appositi contratti-quadro secondo modalità analoghe a quelle di cui all’articolo 83.

2. Il CNIPA, al fine di favorire una rapida realizzazione del SPC, per un periodo almeno pari a due anni a decorrere dalla data di approvazione dei contratti-quadro di cui all’articolo 83, comma 1, sostiene i costi delle infrastrutture condivise, a valere sulle risorse già previste nel bilancio dello Stato.

3. Al termine del periodo di cui al comma 2, i costi relativi alle infrastrutture condivise sono a carico dei fornitori proporzionalmente agli importi dei contratti di fornitura, e una quota di tali costi è a carico delle pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri e la relativa ripartizione tra le amministrazioni sono determinati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione, previa intesa con la Conferenza unificata cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, salvaguardando eventuali intese locali finalizzate a favorire il pieno ingresso nel SPC dei piccoli Comuni nel rispetto di quanto previsto dal comma 5.

4. Il CNIPA sostiene tutti gli oneri derivanti dai collegamenti in ambito internazionale delle amministrazioni di cui all’articolo 85, comma 1, per i primi due anni di vigenza contrattuale, decorrenti dalla data di approvazione del contratto quadro di cui all’articolo 83; per gli anni successivi ogni onere è a carico della singola amministrazione contraente proporzionalmente ai servizi acquisiti.

5. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che aderiscono alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 85, comma 3, ne sostengono gli oneri relativi ai servizi che utilizzano (94).

(94) L’attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall’art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 87.  Regolamenti.

1. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati regolamenti per l’organizzazione del SPC, per l’avvalimento dei consulenti di cui all’articolo 80, comma 7, e per la determinazione dei livelli minimi dei requisiti richiesti per l’iscrizione agli elenchi dei fornitori qualificati del SPC di cui all’articolo 82 (95).

(95) L’attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall’art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Capo IX

Disposizioni transitorie finali e abrogazioni (96)

Art. 88. Norme transitorie per la firma digitale.

1. I documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori iscritti nell’elenco pubblico già tenuto dall’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione sono equivalenti ai documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori accreditati (97).

(96) Capo così rinumerato dall’art. 31, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(97) Articolo così rinumerato dall’art. 31, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 89. Aggiornamenti.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni contenute nel presente codice (98).

(98) Articolo così rinumerato dall’art. 31, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 90. Oneri finanziari.

1. All’attuazione del presente decreto si provvede nell’àmbito delle risorse previste a legislazione vigente (99).

(99) Articolo così rinumerato dall’art. 31, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 91. Abrogazioni.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:

a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;

b) gli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1, ultimo periodo; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 51; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A);

c) l’articolo 26, comma 2, lettere a), e), h), della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

d) articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

e) gli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

2. Le abrogazioni degli articoli 2, comma 1, ultimo periodo, 6, commi 1 e 2; 10; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443 (Testo B).

3. Le abrogazioni degli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 6, commi 3 e 4; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 51 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo C) (100).

3-bis. L’articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è abrogato (101).

3-ter. Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, è abrogato (102).

(100) Articolo così rinumerato dall’art. 31, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(101) Comma aggiunto dall’art. 32, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(102) Comma aggiunto dall’art. 32, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 92. Entrata in vigore del codice.

1. Le disposizioni del presente codice entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2006 (103).

(103) Articolo così rinumerato dall’art. 31, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Tabella di corrispondenza dei riferimenti previgenti al codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni (104)

Articolato del codice Riferimento previgente
Articolo 1
(Definizioni)
comma 1, lettera a) = =
lettera b) = =
lettera c) = =
lettera d) Art. 1, comma 1, lettera bb), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
lettera e) Art. 1, comma 1, lettera t), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
lettera f) Art. 1, comma 1, lettera aa), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
lettera g) Art. 1, comma 1, lettera u), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
lettera h) Art. 22, comma 1, lettera c), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
lettera i) Art. 22, comma 1, lettera d), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
lettera l) = =
lettera m) = =
lettera n) = =
lettera o) = =
lettera p) = =
lettera q) Art. 1, comma 1, lettera b), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
lettera r) Art. 1, comma 1, lettera n), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
lettera s) Art. 1, comma 1, lettera ee), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
lettera t) Art. 1, comma 1, lettera cc), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
lettera u) Art. 1, comma 1, lettera q), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
lettera v) = =
lettera z) Art. 22, comma 1, lettera h), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 2 = =
(Finalità e àmbito di applicazione)
Articolo 3 = =
(Diritto all’uso delle tecnologie)
Articolo 4 = =
(Partecipazione al procedimento
amministrativo informatico)
Articolo 5 = =
(Effettuazione dei pagamenti con
modalità – informatiche)
Articolo 6 = =
(Utilizzo della posta elettronica
certificata)
Articolo 7 = =
(Qualità dei servizi resi e soddisfazione
dell’utenza)
Articolo 8 = =
(Alfabetizzazione informatica dei
cittadini)
Articolo 9 = =
(Partecipazione democratica elettronica)
Articolo 10 = =
(Sportelli per le attività produttive)
Articolo 11 = =
(Registro informatico degli adempimenti
amministrativi per le imprese)
Articolo 12 = =
(Norme generali per l’uso delle
tecnologie dell’informazione e delle
comunicazioni nell’azione
amministrativa)
Articolo 13 = =
(Formazione informatica dei dipendenti
pubblici)
Articolo 14 = =
(Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie
locali)
Articolo 15 = =
(Digitalizzazione e riorganizzazione)
Articolo 16 = =
(Competenze del Presidente del Consiglio
dei Ministri in materia di innovazione
tecnologica)
Articolo 17
(Strutture per l’organizzazione,
l’innovazione e le tecnologie)
comma 1, lettera a) Art. 26, comma 2, lettera a), legge 27 dicembre 2002, n. 289
lettera b) Art. 26, comma 2, lettera e), legge 27 dicembre 2002, n. 289
lettera c) Art. 27, comma 1, legge 16 gennaio 2003, n. 3
lettera d) Art. 26, comma 2, lettera h), legge 27 dicembre 2002, n. 289
lettera e) = =
comma 1- bis = =
comma 2 = =
comma 3 = =
Articolo 18
(Conferenza permanente per l’innovazione
tecnologica)
Articolo 19
(Banca dati per la legislazione in materia
di pubblico impiego)
Articolo 20
(Documento informatico) = =
comma 1 Articolo 8, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 = =
comma 3 Articolo 8, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4 Articolo 8, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 5 Articolo 8, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 21
(Valore probatorio del documento
informatico sottoscritto)
comma 1 Articolo 10, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 Articolo 10, commi 1 e 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3 Articolo 29- quater, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4 Articolo 10, comma 5, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 5 Articolo 10, comma 6, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 22
(Documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni)
comma 1 Articolo 9, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 Articolo 9, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2- bis = =
comma 3 = =
comma 4 Articolo 9, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 23
(Copie di atti e documenti informatici)
comma 1 = =
comma 2 Articolo 20, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2- bis = =
comma 3 Articolo 20, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4 Articolo 20, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 5 Articolo 20, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 6 Articolo 20, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 7 Articolo 20, comma 5, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 24
(Firma digitale)
comma 1 Articolo 23, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 Articolo 23, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3 Articolo 23, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4 Articolo 23, comma 5, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 25
(Firma autenticata)
comma 1 Articolo 24, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 Articolo 24, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3 Articolo 24, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4 Articolo 24, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 26
(Certificatori)
comma 1 Articolo 26, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 Articolo 26, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3 Articolo 26, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 27
(Certificatori qualificati)
comma 1 Articolo 27, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 Articolo 27, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3 Articolo 27, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4 Articolo 27, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 28
(Certificati qualificati)
comma 1, lettera a) Articolo 27- bis, c. 1, lettera a), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
lettera b) Articolo 27- bis, c. 1, lettera b), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
lettera c) Articolo 27- bis, c. 1, lettera c), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
lettera d) Articolo 27- bis, c. 1, lettera d), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
lettera e) Articolo 27- bis, c. 1, lettera e), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
lettera f) Articolo 27- bis, c. 1, lettera f), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
lettera g) Articolo 27- bis, c. 1, lettera g), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 Articolo 27- bis, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3 Articolo 27- bis, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4 = =
Articolo 29
(Accreditamento)
comma 1 Articolo 28, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 Articolo 28, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3 Articolo 28, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4 Articolo 28, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 5 Articolo 28, comma 5, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 6 Articolo 28, comma 6, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 7 Articolo 28, comma 7, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 8 = =
Articolo 30
(Responsabilità del certificatore)
comma 1, lettera a) Articolo 28- bis, c. 1, lettera a), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
lettera b) Articolo 28- bis, c. 1, lettera b), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
lettera c) Articolo 28- bis, c. 1, lettera c), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
lettera d) = =
comma 2 Articolo 28- bis, c. 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3 Articolo 28- bis, c. 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 31
(Vigilanza sull’attività di certificazione)
comma 1 Articolo 29, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 32
(Obblighi del titolare e del certificatore)
comma 1 Articolo 29- bis, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 Articolo 29- bis, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3 Articolo 29- bis, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4 = =
comma 5 = =
Articolo 33
(Uso di pseudonimi)
comma 1 Articolo 29- ter, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 34
(Norme particolari per le pubbliche
amministrazioni e per altri soggetti
qualificati)
comma 1 Articolo 29- quinquies, c. 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 Articolo 29- quinquies, c. 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3 Articolo 29- quinquies, c. 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4 = =
comma 5 = =
Articolo 35
(Dispositivi sicuri e procedure per la
generazione della firma)
comma 1 Articolo 29- sexies, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 Articolo 29- sexies, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3 Articolo 29- sexies, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4 Articolo 29- sexies, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 5 Articolo 10, comma 1, decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10
comma 6 Articolo 10, comma 3, decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10
Articolo 36
(Revoca e sospensione dei certificati
qualificati)
comma 1 Articolo 29- septies, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 Articolo 29- septies, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3 Articolo 29- septies, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4 Articolo 29- septies, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 37
(Cessazione dell’attività)
comma 1 Articolo 29- octies, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 Articolo 29- octies, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3 Articolo 29- octies, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4 Articolo 29- octies, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 38
(Pagamenti informatici)
comma 1 Articolo 12, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 39
(Libri e scritture)
comma 1 Articolo 13, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 40
(Formazione di documenti informatici)
comma 1 = =
comma 2 = =
comma 3 = =
comma 4 = =
Articolo 41
(Procedimento e fascicolo informatico)
comma 1 = =
comma 2 = =
comma 2- bis = =
comma 2- ter = =
comma 2- quater = =
comma 3 = =
Articolo 42
(Sviluppo dei sistemi informativi delle
pubbliche amministrazioni)
comma 1 Articolo 51, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 43
(Riproduzione e conservazione dei
documenti)
comma 1 Articolo 6, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 = =
comma 3 = =
comma 4 Articolo 6, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 44
(Requisiti per la conservazione dei
documenti informatici)
comma 1, lettera a) = =
lettera b) = =
lettera c) = =
lettera d) = =
Articolo 45 LIBRO II
(Valore giuridico della trasmissione)
comma 1 Articolo 43, comma 6, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 Articolo 14, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 46
(Dati particolari contenuti nei documenti
trasmessi)
comma 1
Articolo 47
(Trasmissione dei documenti attraverso
la posta elettronica nelle pubbliche
amministrazioni)
comma 1 = =
comma 2 = =
comma 3 = =
Articolo 48
(Posta elettronica certificata)
comma 1 LIBRO II
comma 2 Articolo 14, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3 Articolo 14, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 49
(Segretezza della corrispondenza trasmessa
per via telematica)
comma 1 Articolo 17, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 Articolo 17, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 50
(Disponibilità dei dati delle pubbliche
amministrazioni)
comma 1 = =
comma 2 = =
comma 3 = =
Articolo 51
(Sicurezza dei dati)
comma 1 = =
comma 2 = =
Articolo 52
(Accesso telematico ai dati e documenti
delle pubbliche amministrazioni)
comma 1 = =
Articolo 53
(Caratteristiche dei siti)
comma 1 = =
comma 2 = =
comma 3 = =
Articolo 54
(Contenuto dei siti delle pubbliche
amministrazioni)
comma 1 = =
comma 2 = =
comma 2- bis = =
comma 3 = =
comma 4 = =
comma 4- bis = =
Articolo 55
(Consultazione delle iniziative normative
del Governo)
comma 1
comma 2
comma 2- bis = =
Articolo 56
(Dati identificativi delle questioni pendenti
dinanzi al giudice amministrativo e
contabile)
comma 1
comma 2
comma 2- bis
Articolo 57
(Moduli e formulari)
comma 1 Articolo 9, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 = =
Articolo 58
(Modalità della fruibilità del dato)
comma 1 = =
comma 2 = =
comma 3 = =
Articolo 59 LIBRO II
(Dati territoriali)
comma 1 = =
comma 2 = =
comma 3 = =
comma 4 = =
comma 5 = =
comma 6 = =
comma 7 = =
comma 7- bis = =
Articolo 60 LIBRO III
(Base di dati di interesse nazionale)
comma 1 = =
comma 2 = =
comma 3 = =
comma 4 = =
Articolo 61 LIBRO II
(Delocalizzazione dei registri informatici)
comma 1 = =
Articolo 62 LIBRO II
(Indice nazionale delle anagrafi)
comma 1 = =
Articolo 63
(Organizzazione e finalità dei servizi in
rete)
comma 1 = =
comma 2 = =
comma 3 = =
Articolo 64
(Modalità di accesso ai servizi erogati in
rete dalle pubbliche amministrazioni)
comma 1 = =
comma 2 = =
comma 3 Articolo 12, decreto legislativo n. 10/2002
Articolo 65
(Istanze e dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via
telematica)
comma 1, lettera a) Articolo 38, comma 2, lettera a), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
lettera b) Articolo 38, comma 2, lettera b), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
lettera c) Articolo 38, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 = =
comma 3 = =
comma 4 = =
Articolo 66
(Carta d’identità elettronica e carta
nazionale dei servizi)
comma 1 Articolo 36, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 Articolo 27, comma 8, lettera b), L. 16 gennaio 2003, n. 3
comma 3 Articolo 36, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4 Articolo 36, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 5 Articolo 36, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 6 Articolo 36, comma 5, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 7 Articolo 36, comma 6, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 67
(Modalità di sviluppo ed acquisizione)
comma 1 = =
comma 2 = =
comma 3 = =
Articolo 68
(Analisi comparativa delle soluzioni)
comma 1 = =
comma 2 = =
comma 3 = =
comma 4 = =
Articolo 69
(Riuso dei programmi informatici)
comma 1 Articolo 25, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340
comma 2 = =
comma 3 = =
comma 4 = =
Articolo 70
(Banca dati dei programmi informatici
riutilizzabili)
comma 1 = =
comma 2 = =
Articolo 71
(Regole tecniche)
comma 1 Articolo 8, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
LIBRO II
comma 1- bis Articolo 16, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 1- ter = =
comma 2 = =
Articolo 72 Articolo 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
(Definizioni relative alSistema
pubblico di connettività)
comma 1 Articolo 11, comma 1, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10
Articolo 1, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 73 Articolo 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
(Sistema pubblico di connettività)
comma 1 Articolo 2, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2 Articolo 2, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 3 Articolo 2, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 74 Articolo 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
(Rete internazionale delle
pubbliche amministrazioni)
comma 1 Articolo 3, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 75 Articolo 4, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
(Partecipazione alSistema
pubblico di connettività)
comma 1 Articolo 4, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2 Articolo 4, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 3 Articolo 4, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 76
(Scambio di documenti informatici Articolo 5, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
nell’ambito del sistema pubblico di
connettività)
comma 1 Articolo 5, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 77
(Finalità del Sistema pubblico di Articolo 6, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
connettività)
comma 1 Articolo 6, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 78
(Compito delle pubbliche amministrazioni Articolo 7, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
nel sistema pubblico di connettività)
comma 1 Articolo 7, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2 Articolo 7, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 79
(Commissione di coordinamento del Sistema Articolo 8, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
pubblico di connettività)
comma 1 Articolo 8, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2 Articolo 8, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 3 Articolo 8, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 80
(Composizione della Commissione di
coordinamento del Sistema pubblico di Articolo 9, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
connettività)
comma 1 Articolo 9, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2 Articolo 9, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 3 Articolo 9, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 4 Articolo 9, comma 4, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 5 Articolo 9, comma 5, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 6 Articolo 9, comma 6, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 7 Articolo 9, comma 7, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 81
(Ruolo del Centro Nazionale per
l’informatica nella pubblica
amministrazione)
comma 1 Articolo 10, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2 Articolo 10, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 82
( Fornitori del Sistema pubblico di Articolo 11, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
connettività)
comma 1 Articolo 11, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2 Articolo 11, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 3 Articolo 11, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 4 Articolo 11, comma 4, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 5 Articolo 11, comma 5, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 83
( Contratti quadro) Articolo 12, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 1 Articolo 12, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2 Articolo 12, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 84
( Migrazione della Rete unitaria della Articolo 13, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
pubblica amministrazione)
comma 1 Articolo 13, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2 Articolo 13, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 85
( Collegamenti operanti per il tramite della Articolo 14, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
rete internazionale delle pubbliche
amministrazioni)
comma 1 Articolo 14, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2 Articolo 14, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 3 Articolo 14, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 86
( Compiti ed oneri del CNIPA)
comma 1 Art. 15, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2 Articolo 18, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 3 Articolo 18, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 4 Articolo 18, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 5 Articolo 18, comma 4, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 87
( Regolamenti)
comma 1 Articolo 17, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 88
( Norme transitorie per la firma digitale)
comma 1 Articolo 72, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Articolo 89
( Aggiornamenti)
comma 1 Articolo 73, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Articolo 90
( Oneri finanziari)
comma 1 Articolo 74, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Articolo 91
(Abrogazioni)
comma 1 Articolo 75, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
comma 2 Articolo 75, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
comma 3 Articolo 75, comma 3, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
comma 3- bis Articolo 32, comma 1, D.Lgs. correttivo ed integrativo del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82
comma 3- ter Articolo 32, comma 1, D.Lgs. correttivo ed integrativo del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82
Articolo 92
(Entrata in vigore del Codice)
comma 1 Articolo 76, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

(104) Tabella così sostituita a seguito delle modifiche apportate al presente decreto dal D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.


D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196(1).

Codice in materia di protezione dei dati personali (2).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

(2) Per l’attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto, con particolare riguardo alla gestione delle risorse umane, vedi la Dir.Min. 11 febbraio 2005, n. 1/2005.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega al Governo per l’emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati personali;

Visto l’articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2002);

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Vista la direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati;

Vista la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze, degli affari esteri e delle comunicazioni;

Emana il seguente decreto legislativo:

Parte I – Disposizioni generali

TITOLO I

Principi generali.

1. Diritto alla protezione dei dati personali.

1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale (3).

(3) Periodo aggiunto dal comma 9 dell’art. 4, L. 4 marzo 2009, n. 15.

2. Finalità.

1. Il presente testo unico, di seguito denominato «codice», garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei princìpi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l’adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento (4).

(4) Vedi, anche, il Provv. 19 giugno 2008.

3. Principio di necessità nel trattamento dei dati.

1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

4. Definizioni.

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) «trattamento», qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

b) «dato personale», qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

c) «dati identificativi», i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato;

d) «dati sensibili», i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

e) «dati giudiziari», i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

f) «titolare», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

g) «responsabile», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

h) «incaricati», le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

i) «interessato», la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali;

l) «comunicazione», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

m) «diffusione», il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

n) «dato anonimo», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

o) «blocco», la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

p) «banca di dati», qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;

q) «Garante», l’autorità di cui all’articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:

a) «comunicazione elettronica», ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;

b) «chiamata», la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;

c) «reti di comunicazione elettronica», i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

e) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio;

f) «abbonato», qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;

g) «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;

h) «dati relativi al traffico», qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;

i) «dati relativi all’ubicazione», ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

l) «servizio a valore aggiunto», il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;

m) «posta elettronica», messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell’apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.

3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:

a) «misure minime», il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell’articolo 31;

b) «strumenti elettronici», gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;

c) «autenticazione informatica», l’insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell’identità;

d) «credenziali di autenticazione», i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l’autenticazione informatica;

e) «parola chiave», componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;

f) «profilo di autorizzazione», l’insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;

g) «sistema di autorizzazione», l’insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l’accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.

4. Ai fini del presente codice si intende per:

a) «scopi storici», le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;

b) «scopi statistici», le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;

c) «scopi scientifici», le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.

5. Oggetto ed àmbito di applicazione.

1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all’estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.

2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all’Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell’Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell’applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.

3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all’applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31.

6. Disciplina del trattamento.

1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative della Parte II.

TITOLO II

Diritti dell’interessato.

7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Esercizio dei diritti.

1. I diritti di cui all’articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.

2. I diritti di cui all’articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell’articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:

a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;

b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;

c) da Commissioni parlamentari d’inchiesta istituite ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione;

d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;

e) ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l’esercizio del diritto in sede giudiziaria;

f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;

g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;

h) ai sensi dell’articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. Il Garante, anche su segnalazione dell’interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f), provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all’articolo 160.

4. L’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l’integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l’indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.

9. Modalità di esercizio.

1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell’incaricato o del responsabile.

2. Nell’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L’interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.

3. I diritti di cui all’articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. L’identità dell’interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell’interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell’interessato. Se l’interessato è una persona giuridica, un ente o un’associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.

5. La richiesta di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.

10. Riscontro all’interessato.

1. Per garantire l’effettivo esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:

a) ad agevolare l’accesso ai dati personali da parte dell’interessato, anche attraverso l’impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un’accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;

b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell’àmbito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.

2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.

3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all’interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l’interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all’articolo 84, comma 1.

4. Quando l’estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell’interessato può avvenire anche attraverso l’esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.

5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all’interessato.

6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l’utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.

7. Quando, a seguito della richiesta di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.

8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l’importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all’entità delle richieste ed è confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato (5).

9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all’atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.

(5) Per la determinazione del contributo di cui al presente comma vedi la Del. Garante protez. dati pers. 23 dicembre 2004, n. 14.

TITOLO III

Regole generali per il trattamento dei dati.

Capo I – Regole per tutti i trattamenti

11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati.

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

12. Codici di deontologia e di buona condotta.

1. Il Garante promuove nell’àmbito delle categorie interessate, nell’osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.

2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell’allegato A) del presente codice (6).

3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all’articolo 139.

(6) Nell’allegato A al presente decreto è stato disposto l’inserimento dei seguenti codici di deontologia e di buona condotta:

– per i trattamenti dati personali per scopi statistici e scientifici e per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, con D.M. 14 gennaio 2005 (Gazz. Uff. 29 gennaio 2005, n. 23);

– per i dati trattati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, con D.M. 2 dicembre 2008 (Gazz. Uff. 24 dicembre 2008, n. 300).

13. Informativa.

1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’àmbito di diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all’articolo 7;

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, è indicato tale responsabile.

2. L’informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l’espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l’informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico (7).

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

c) l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile (8).

(7) Con Provv.Garante protez. dati pers. 19 luglio 2006 (Gazz. Uff. 8 agosto 2006, n. 183) è stata individuata l’informativa semplificata per i medici di base.

(8) Vedi, anche, il Provv.Garante protez. dati pers. 18 gennaio 2007 e il comma 1-bis dell’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Per il differimento dell’adempimento degli obblighi di informativa previsti dal presente articolo vedi i commi 5 e 6 dell’art. 1, O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3781.

14. Definizione di profili e della personalità dell’interessato.

1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell’interessato.

2. L’interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell’esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell’interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell’articolo 17.

15. Danni cagionati per effetto del trattamento.

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile.

2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell’articolo 11.

16. Cessazione del trattamento.

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:

a) distrutti;

b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;

c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;

d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell’articolo 12.

2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.

17. Trattamento che presenta rischi specifici.

1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell’interessato, ove prescritti.

2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei princìpi sanciti dal presente codice, nell’àmbito di una verifica preliminare all’inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare (9).

(9) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il Provv.Garante protez. dati pers. 27 ottobre 2005 e il Provv. 17 gennaio 2008.

Capo II – Regole ulteriori per i soggetti pubblici

18. Princìpi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici.

1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.

2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.

4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell’interessato.

5. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.

19. Princìpi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari.

1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.

2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all’articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.

3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.

20. Princìpi applicabili al trattamento di dati sensibili.

1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.

3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l’individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.

4. L’identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente (10).

(10) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo si è provveduto, per il Ministero degli affari esteri, con D.M. 23 giugno 2004, n. 225; per l’Istituto nazionale di fisica nucleare, con Provv. 16 dicembre 2005; per la Consob, con Del.Consob 8 febbraio 2006, n. 15318; per il Garante per la protezione dei dati personali, con Del.Garante protez. dati pers. 29 dicembre 2005, n. 26; per l’ENIT, con D.M. 3 marzo 2006 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 23 marzo 2006, n. 69); per l’Istituto nazionale di astrofisica, con Del. 8 novembre 2005, n. 98/2005 (pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 19 aprile 2006, n. 91); per il Ministero della difesa, con D.M. 13 aprile 2006, n. 203 (Gazz. Uff. 1° giugno 2006, n. 126); per la Corte dei conti, con Del.C.C. 10 maggio 2006, n. 2/2006/Del.; per il Consiglio superiore della magistratura, con Del.C.S.M. 10 maggio 2006; per gli uffici della giustizia amministrativa, con Decr. 12 maggio 2006; per l’Ufficio italiano dei Cambi con Provv. 25 maggio 2006 (Gazz. Uff. 1° giugno 2006, n. 126), abrogato dall’art. 3, Provv.Banca Italia 21 dicembre 2007; per l’Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) con Del. 16 giugno 2006, n. 216/06 (pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 24 luglio 2006, n. 170); per l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) con Comunicato 26 giugno 2006 (Gaz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146); per il Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste con Det. 14 luglio 2006, n. 4 (Gazz. Uff. 4 agosto 2006, n. 180); per l’Istituto nazionale per studio ed esperienze di architettura navale con Disp. 19 luglio 2006, n. 1 (Gazz. Uff. 27 luglio 2006, n. 173); per il Ministero dell’interno con D.M. 21 giugno 2006, n. 244 (Gazz. Uff. 9 agosto 2006, n. 184, n. S.O.); per l’Istituto di studi e analisi economica (ISAE) con D.M. 3 agosto 2006 (Gazz.Uff. 29 novembre 2006, n. 278); per l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) con Del. 9 maggio 2006, n. 163 (pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 29 novembre 2006, n. 278); per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con D.P.C.M. 30 novembre 2006, n. 312; per il Ministero della pubblica istruzione con D.M. 7 dicembre 2006, n. 305; per il Ministero della giustizia con D.M. 12 dicembre 2006, n. 306; per l’ENEA con D.M. 19 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 22 gennaio 2007, n. 17); per l’Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M.) con Decr. 28 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2007, n. 27); per la Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli con Provv. 2 gennaio 2007 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2007, n. 27); per l’ISTAT con D.P.C.M. 26 ottobre 2006 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2007, n. 36); per la magistratura militare con Del.C.M.M. 9 gennaio 2007; per il Ministero delle infrastrutture con D.M. 9 febbraio 2007, n. 21 (Gazz. Uff. 16 marzo 2007, n. 63); per il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) con D.P.C.M. 28 dicembre 2006, n. 318; per il Ministero dell’università e della ricerca con D.M. 28 febbraio 2007, n. 54; per l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con Provv. 28 febbraio 2007 (Gazz. Uff. 27 aprile 2007, n. 97); per il Consiglio nazionale delle ricerche con Provv. 12 aprile 2007 (Gazz. Uff. 5 maggio 2007, n. 103); per il Ministero dello sviluppo economico con D.M. 7 marzo 2007, n. 58 (Gazz. Uff. 8 maggio 2007, n. 105); per il Ministero del commercio internazionale con D.M. 12 marzo 2007, n. 59 (Gazz. Uff. 9 maggio 2007, n. 106); per l’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) con D.M. 10 aprile 2007 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 9 maggio 2007, n. 106); per il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria con Decr. 3 aprile 2007 (Gazz. Uff. 31 maggio 2007, n. 125); per l’Automobile Club d’Italia e gli Automobile Club provinciali e locali con Comunicato 31 maggio 2007 (Gazz. Uff. 31 maggio 2007, n. 125); per il Ministero delle comunicazioni con D.M. 7 maggio 2007, n. 69 (Gazz. Uff. 12 giugno 2007, n. 134); per l’Avvocatura generale dello Stato e le Avvocature distrettuali con D.P.C.M. 30 marzo 2007, n. 71 (Gazz. Uff. 14 giugno 2007, n. 136); per il Ministero della solidarietà sociale con D.M. 4 maggio 2007, n. 80 (Gazz. Uff. 23 giugno 2007, n. 144); per l’Istituto italiano di medicina sociale con D.M. 17 aprile 2007 (Gazz. Uff. 13 luglio 2007, n. 161); per il Ministero dei trasporti con D.M. 16 maggio 2007, n. 100 (Gazz. Uff. 19 luglio 2007, n. 166); per il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con D.M. 22 maggio 2007, n. 105 (Gazz. Uff. 24 luglio 2007, n. 170); per l’Autorità di bacino del fiume Arno con Del. 19 giugno 2007, n. 203 (pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 31 luglio 2007, n. 176); per l’Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM) con Decr. 19 luglio 2006 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 6 agosto 2007, n. 181); per l’Istituto Superiore di Sanità con Decr. 17 luglio 2007 (Gazz. Uff. 25 agosto 2007, n. 197, S.O.); per l’Autorità di bacino del fiume Serchio con Del. 19 giugno 2007, n. 160 (pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 28 agosto 2007, n. 199); per l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) con D.M. 6 agosto 2007 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 15 settembre 2007, n. 215); per l’Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici con Comunicato 6 ottobre 2007 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2007, n. 233); per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con D.M. 3 agosto 2007, n. 168 (Gazz. Uff. 15 ottobre 2007, n. 240); per l’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE) con D.M. 17 settembre 2007 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2007, n. 242); per l’Autorità di bacino dei fiumi Liri – Garigliano e Volturno con Del. 19 giugno 2007, n. 6 (pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 18 ottobre 2007, n. 243); per il Ministero per i beni e le attività culturali con D.M. 28 agosto 2007, n. 173; per l’Autorità di bacino dei fiumi Isonzo,Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione con Del. 19 giugno 2007, n. 7 (pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 17 novembre 2007, n. 268); per il Ministero della politiche agricole alimentari e forestali con D.M. 12 novembre 2007, n. 241 (Gazz. Uff. 22 dicembre 2007, n. 297); per il Ministero dell’economia e delle finanze con D.M. 29 novembre 2007, n. 255 (Gazz. Uff. 9 gennaio 2008, n. 7, S.O.); per l’Ente Irriguo Umbro-Toscano di Arezzo con D.M. 8 gennaio 2008 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 6 febbraio 2008, n. 31); per il Ministero della salute con D.M. 12 dicembre 2007, n. 277 (Gazz. Uff. 18 marzo 2008, n. 66, S.O.); per l’Agenzia del territorio con Provv. 30 aprile 2008 (pubblicato nel sito internet dell’Agenzia del territorio il 9 maggio 2008); per l’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) con D.M. 29 aprile 2008 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 10 giugno 2008, n. 134); per l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) con Comunicato 14 agosto 2008 (Gazz. Uff. 14 agosto 2008, n. 190); per l’Agenzia delle entrate con Provv. 22 gennaio 2008 (pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il 21 maggio 2008); per l’Agenzia delle dogane con Reg. 1 aprile 2009.

21. Princìpi applicabili al trattamento di dati giudiziari.

1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari (11).

(11) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo si è provveduto, per il Ministero degli affari esteri, con D.M. 23 giugno 2004, n. 225; per l’Istituto nazionale di fisica nucleare, con Provv. 16 dicembre 2005; per la Consob, con Del.Consob 8 febbraio 2006, n. 15318; per il Garante per la protezione dei dati personali, con Del.Garante protez. dati pers. 29 dicembre 2005, n. 26; per l’ENIT, con D.M. 3 marzo 2006 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 23 marzo 2006, n. 69); per l’Istituto nazionale di astrofisica, con Del. 8 novembre 2005, n. 98/2005 (pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 19 aprile 2006, n. 91); per il Ministero della difesa, con D.M. 13 aprile 2006, n. 203 (Gazz. Uff. 1° giugno 2006, n. 126); per la Corte dei conti, con Del.C.C. 10 maggio 2006, n. 2/2006/Del.; per il Consiglio superiore della magistratura, con Del.C.S.M. 10 maggio 2006; per gli uffici della giustizia amministrativa, con Decr. 12 maggio 2006; per l’Ufficio italiano dei Cambi con Provv. 25 maggio 2006 (Gazz. Uff. 1° giugno 2006, n. 126), abrogato dall’art. 3, Provv.Banca Italia 21 dicembre 2007; per l’Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) con Del. 16 giugno 2006, n. 216/06 (pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 24 luglio 2006, n. 170); per l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) con Comunicato 26 giugno 2006 (Gaz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146); per il Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste con Det. 14 luglio 2006, n. 4 (Gazz. Uff. 4 agosto 2006, n. 180); per l’Istituto nazionale per studio ed esperienze di architettura navale con Disp. 19 luglio 2006, n. 1 (Gazz. Uff. 27 luglio 2006, n. 173); per il Ministero dell’interno con D.M. 21 giugno 2006, n. 244 (Gazz. Uff. 9 agosto 2006, n. 184, n. S.O.); per l’Istituto di studi e di analisi economica (ISAE) con D.M. 3 agosto 2006 (Gazz.Uff. 29 novembre 2006, n. 278); per l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) con Del. 9 maggio 2006, n. 163 (pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 29 novembre 2006, n. 278); per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con D.P.C.M. 30 novembre 2006, n. 312; per il Ministero della pubblica istruzione con D.M. 7 dicembre 2006, n. 305; per il Ministero della giustizia con D.M. 12 dicembre 2006, n. 306; per l’ENEA con D.M. 19 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 22 gennaio 2007, n. 17); per l’Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M.) con Decr. 28 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2007, n. 27); per la Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli con Provv. 2 gennaio 2007 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2007, n. 27); per l’ISTAT con D.P.C.M. 26 ottobre 2006 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2007, n. 36); per la magistratura militare con Del.C.M.M. 9 gennaio 2007; per il Ministero delle infrastrutture con D.M. 9 febbraio 2007, n. 21 (Gazz. Uff. 16 marzo 2007, n. 63); per il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) con D.P.C.M. 28 dicembre 2006, n. 318; per il Ministero dell’università e della ricerca con D.M. 28 febbraio 2007, n. 54; per l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con Provv. 28 febbraio 2007 (Gazz. Uff. 27 aprile 2007, n. 97); per il Consiglio nazionale delle ricerche con Provv. 12 aprile 2007 (Gazz. Uff. 5 maggio 2007, n. 103); per il Ministero dello sviluppo economico con D.M. 7 marzo 2007, n. 58 (Gazz. Uff. 8 maggio 2007, n. 105); per il Ministero del commercio internazionale con D.M. 12 marzo 2007, n. 59 (Gazz. Uff. 9 maggio 2007, n. 106); per l’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) con D.M. 10 aprile 2007 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 9 maggio 2007, n. 106); per il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria con Decr. 3 aprile 2007 (Gazz. Uff. 31 maggio 2007, n. 125); per l’Automobile Club d’Italia e gli Automobile Club provinciali e locali con Comunicato 31 maggio 2007 (Gazz. Uff. 31 maggio 2007, n. 125); per il Ministero delle comunicazioni con D.M. 7 maggio 2007, n. 69 (Gazz. Uff. 12 giugno 2007, n. 134); per l’Avvocatura generale dello Stato e le Avvocature distrettuali con D.P.C.M. 30 marzo 2007, n. 71 (Gazz. Uff. 14 giugno 2007, n. 136); per il Ministero della solidarietà sociale con D.M. 4 maggio 2007, n. 80 (Gazz. Uff. 23 giugno 2007, n. 144); per l’Istituto italiano di medicina sociale con D.M. 17 aprile 2007 (Gazz. Uff. 13 luglio 2007, n. 161); per il Ministero dei trasporti con D.M. 16 maggio 2007, n. 100 (Gazz. Uff. 19 luglio 2007, n. 166); per il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con D.M. 22 maggio 2007, n. 105 (Gazz. Uff. 24 luglio 2007, n. 170); per l’Autorità di bacino del fiume Arno con Del. 19 giugno 2007, n. 203 (pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 31 luglio 2007, n. 176); per l’Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM) con Decr. 19 luglio 2006 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 6 agosto 2007, n. 181); per l’Istituto Superiore di Sanità con Decr. 17 luglio 2007 (Gazz. Uff. 25 agosto 2007, n. 197, S.O.); per l’Autorità di bacino del fiume Serchio con Del. 19 giugno 2007, n. 160 (pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 28 agosto 2007, n. 199); per l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) con D.M. 6 agosto 2007 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 15 settembre 2007, n. 215); per l’Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici con Comunicato 6 ottobre 2007 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2007, n. 233); per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con D.M. 3 agosto 2007, n. 168 (Gazz. Uff. 15 ottobre 2007, n. 240); per l’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE) con D.M. 17 settembre 2007 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2007, n. 242); per l’Autorità di bacino dei fiumi Liri – Garigliano e Volturno con Del. 19 giugno 2007, n. 6 (pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 18 ottobre 2007, n. 243); per il Ministero per i beni e le attività culturali con D.M. 28 agosto 2007, n. 173; per l’Autorità di bacino dei fiumi Isonzo,Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione con Del. 19 giugno 2007, n. 7 (pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 17 novembre 2007, n. 268); per il Ministero della politiche agricole alimentari e forestali con D.M. 12 novembre 2007, n. 241 (Gazz. Uff. 22 dicembre 2007, n. 297); per il Ministero dell’economia e delle finanze con D.M. 29 novembre 2007, n. 255 (Gazz. Uff. 9 gennaio 2008, n. 7, S.O.); per l’Ente Irriguo Umbro-Toscano di Arezzo con D.M. 8 gennaio 2008 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 6 febbraio 2008, n. 31); per il Ministero della salute con D.M. 12 dicembre 2007, n. 277 (Gazz. Uff. 18 marzo 2008, n. 66, S.O.); per l’Agenzia del territorio con Provv. 30 aprile 2008 (pubblicato nel sito internet dell’Agenzia del territorio il 9 maggio 2008); per l’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) con D.M. 29 aprile 2008 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 10 giugno 2008, n. 134); per l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) con Comunicato 14 agosto 2008 (Gazz. Uff. 14 agosto 2008, n. 190); per l’Agenzia delle entrate con Provv. 22 gennaio 2008 (pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il 21 maggio 2008); per l’Agenzia delle dogane con Reg. 1 aprile 2009.

22. Princìpi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari.

1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato.

2. Nel fornire l’informativa di cui all’articolo 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l’interessato.

5. In applicazione dell’articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l’esattezza e l’aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l’interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell’indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l’ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l’utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l’ausilio di strumenti elettronici.

8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell’àmbito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell’interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell’articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.

11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano princìpi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.

Capo III – Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici

23. Consenso.

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato.

2. Il consenso può riguardare l’intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.

3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all’interessato le informazioni di cui all’articolo 13.

4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili (12).

(12) Vedi, anche, il comma 1-bis dell’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

24. Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso.

1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:

a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato;

c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;

d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2;

f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei princìpi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all’attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell’interessato;

h) con esclusione della comunicazione all’esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa ai sensi dell’articolo 13;

i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all’allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.

25. Divieti di comunicazione e diffusione.

1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall’autorità giudiziaria:

a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato nell’articolo 11, comma 1, lettera e);

b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.

2. È fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell’articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

26. Garanzie per i dati sensibili.

1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante, nell’osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell’interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il comma 1 non si applica al trattamento:

a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei princìpi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;

b) dei dati riguardanti l’adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.

4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante:

a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l’associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all’esterno o diffusi e l’ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa ai sensi dell’articolo 13;

b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2;

c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;

d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall’autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 111.

5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

27. Garanzie per i dati giudiziari.

1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

TITOLO IV

Soggetti che effettuano il trattamento.

28. Titolare del trattamento.

1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l’entità nel suo complesso o l’unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

29. Responsabile del trattamento.

1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.

2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.

5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.

30. Incaricati del trattamento.

1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.

2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l’àmbito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l’àmbito del trattamento consentito agli addetti all’unità medesima.

TITOLO V

Sicurezza dei dati e dei sistemi.

Capo I – Misure di sicurezza

31. Obblighi di sicurezza.

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

32. Particolari titolari.

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta ai sensi dell’articolo 31 idonee misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l’integrità dei dati relativi al traffico, dei dati relativi all’ubicazione e delle comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non consentita.

2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l’adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell’àmbito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Capo II – Misure minime di sicurezza

33. Misure minime.

1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all’articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell’articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali (13).

(13) Per la sospensione dell’applicazione del presente articolo vedi il comma 9 dell’art. 1, O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3781.

34. Trattamenti con strumenti elettronici.

1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime :

a) autenticazione informatica;

b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;

c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;

d) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’àmbito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;

e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;

f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;

g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;

h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall’adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall’obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte. In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all’Allegato B) in ordine all’adozione delle misure minime di cui al comma 1 (14).

(14) Comma aggiunto dall’art. 29, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 2 del suddetto articolo 1. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provv. 27 novembre 2008. Per la sospensione dell’applicazione del presente articolo vedi il comma 9 dell’art. 1, O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3781.

35. Trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici.

1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l’ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime:

a) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’àmbito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;

b) previsione di procedure per un’idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;

c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all’identificazione degli incaricati (15).

(15) Per la sospensione dell’applicazione del presente articolo vedi il comma 9 dell’art. 1, O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3781.

36. Adeguamento.

1. Il disciplinare tecnico di cui all’allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie e il Ministro per la semplificazione normativa, in relazione all’evoluzione tecnica e all’esperienza maturata nel settore (16).

(16) Comma così modificato dal comma 5-bis dell’art. 29, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

TITOLO VI

Adempimenti

37. Notificazione del trattamento.

1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:

a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;

b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;

c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;

d) dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell’interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l’utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;

e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;

f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.

1-bis. La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1 non è dovuta se relativa all’attività dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione è tipica del loro rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale (17).

2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell’interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell’articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell’àmbito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all’obbligo di notificazione (18).

3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento all’estero dei dati.

4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

(17) Comma aggiunto dall’art. 2-quinquies, D.L. 29 marzo 2004, n. 81, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(18) Con Del.Garante protez. dati pers. 31 marzo 2004, n. 1 (Gazz. Uff. 6 aprile 2004, n. 81) sono stati individuati i casi da sottrarre all’obbligo di notificazione al Garante.

38. Modalità di notificazione.

1. La notificazione del trattamento è presentata al Garante prima dell’inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e può anche riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate.

2. La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l’apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni:

a) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonché le modalità per individuare il responsabile del trattamento se designato;

b) la o le finalità del trattamento;

c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;

d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;

e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;

f) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l’adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento (19).

3. Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via telematica e la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini professionali.

4. Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima.

5. Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa vigente.

6. Il titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione al Garante ai sensi dell’articolo 37 fornisce le notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.

(19) Comma così sostituito dall’art. 29, comma 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 5 del suddetto articolo. Con Del. 22 ottobre 2008 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2008, n. 287) sono state introdotte alcune semplificazioni al modello di cui al presente comma.

39. Obblighi di comunicazione.

1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze:

a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione;

b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all’articolo 110, comma 1, primo periodo.

2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del Garante.

3. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest’ultimo per via telematica osservando le modalità di sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento di cui all’articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.

40. Autorizzazioni generali.

1. Le disposizioni del presente codice che prevedono un’autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

41. Richieste di autorizzazione.

1. Il titolare del trattamento che rientra nell’àmbito di applicazione di un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 40 non è tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende effettuare è conforme alle relative prescrizioni.

2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell’articolo 40 il Garante può provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche modalità del trattamento lo giustificano.

3. L’eventuale richiesta di autorizzazione è formulata utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa a quest’ultimo per via telematica, osservando le modalità di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui all’articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e l’autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata.

4. Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine di quarantacinque giorni di cui all’articolo 26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del termine fissato per l’adempimento richiesto.

5. In presenza di particolari circostanze, il Garante può rilasciare un’autorizzazione provvisoria a tempo determinato.

TITOLO VII

Trasferimento dei dati all’estero.

42. Trasferimenti all’interno dell’Unione europea.

1. Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in modo tale da restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell’Unione europea, fatta salva l’adozione, in conformità allo stesso codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.

43. Trasferimenti consentiti in Paesi terzi.

1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea è consentito quando:

a) l’interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;

b) è necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato, ovvero per la conclusione o per l’esecuzione di un contratto stipulato a favore dell’interessato;

c) è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;

d) è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2;

e) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l’osservanza delle norme che regolano la materia;

g) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all’allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;

h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni.

44. Altri trasferimenti consentiti.

1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea, è altresì consentito quando è autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell’interessato:

a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un contratto o mediante regole di condotta esistenti nell’ambito di società appartenenti a un medesimo gruppo. L’interessato può far valere i propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente codice, anche in ordine all’inosservanza delle garanzie medesime (20);

b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995, del Parlamento europeo e del Consiglio, con le quali la Commissione europea constata che un Paese non appartenente all’Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.

(20) Lettera così modificata dal comma 5-bis dell’art. 29, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

45. Trasferimenti vietati.

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea, è vietato quando l’ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.

Parte II – Disposizioni relative a specifici settori

TITOLO I

Trattamenti in àmbito giudiziario.

Capo I – Profili generali

46. Titolari dei trattamenti.

1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento.

2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, nell’allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche di dati centrali od oggetto di interconnessione tra più uffici o titolari. I provvedimenti con cui il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono riportati nell’allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.

47. Trattamenti per ragioni di giustizia.

1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:

a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;

b) articoli da 145 a 151.

2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l’ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.

48. Banche di dati di uffici giudiziari.

1. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire in conformità alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici, l’acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei princìpi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.

49. Disposizioni di attuazione.

1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione del D.M. 30 settembre 1989, n. 334 del Ministro di grazia e giustizia, le disposizioni regolamentari necessarie per l’attuazione dei princìpi del presente codice nella materia penale e civile.

Capo II – Minori

50. Notizie o immagini relative a minori.

1. Il divieto di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.

Capo III – Informatica giuridica

51. Princìpi generali.

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet.

2. Le sentenze e le altre decisioni dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.

52. Dati identificativi degli interessati.

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l’interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell’ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull’originale della sentenza o del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.

2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l’autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d’ufficio che sia apposta l’annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all’atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l’indicazione degli estremi del presente articolo: «In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di…..».

4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l’annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato.

5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell’annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell’articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l’annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.

7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.

TITOLO II

Trattamenti da parte di forze di polizia.

Capo I – Profili generali

53. Àmbito applicativo e titolari dei trattamenti.

1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento, non si applicano le seguenti disposizioni del codice:

a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;

b) articoli da 145 a 151.

2. Con decreto del Ministro dell’interno sono individuati, nell’allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, e i relativi titolari.

54. Modalità di trattamento e flussi di dati.

1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l’acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei princìpi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell’interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l’accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 53.

2. I dati trattati per le finalità di cui al medesimo articolo 53 sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità amministrative che non richiedono il loro utilizzo.

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, il Centro elaborazioni dati di cui all’articolo 53 assicura l’aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie per le finalità di cui all’articolo 53.

4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti di cui all’articolo 11 in riferimento ai dati trattati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti effettuati senza l’ausilio di strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.

55. Particolari tecnologie.

1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un danno all’interessato, con particolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi all’ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e all’introduzione di particolari tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell’interessato prescritti ai sensi dell’articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dell’articolo 39.

56. Tutela dell’interessato.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui all’articolo 53, a dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi di polizia.

57. Disposizioni di attuazione.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei princìpi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all’articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d’Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare riguardo:

a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica finalità perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalità di analisi;

b) all’aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalità relative ai dati trattati senza l’ausilio di strumenti elettronici e alle modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;

c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell’articolo 11, dell’individuazione delle categorie di interessati e della conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;

d) all’individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonché alla tipologia dei procedimenti nell’àmbito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;

e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all’estero o per l’esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla legge;

f) all’uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.

TITOLO III

Difesa e sicurezza dello stato.

Capo I – Profili generali

58. Disposizioni applicabili.

1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell’articolo 12 della medesima legge, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169.

2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle indicate nel comma 1, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 163.

3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui al comma 1 sono stabilite e periodicamente aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con l’osservanza delle norme che regolano la materia.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di applicazione delle disposizioni applicabili del presente codice in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di incaricati, anche in relazione all’aggiornamento e alla conservazione.

TITOLO IV

Trattamenti in àmbito pubblico.

Capo I – Accesso a documenti amministrativi

59. Accesso a documenti amministrativi.

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l’esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all’applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.

60. Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Capo II – Registri pubblici e albi professionali

61. Utilizzazione di dati pubblici.

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l’associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio d’Europa in relazione all’articolo 11.

2. Agli effetti dell’applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell’articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l’esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull’esercizio della professione.

3. L’ordine o collegio professionale può, a richiesta della persona iscritta nell’albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all’attività professionale.

4. A richiesta dell’interessato l’ordine o collegio professionale può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell’albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari.

Capo III – Stato civile, anagrafi e liste elettorali

62. Dati sensibili e giudiziari.

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all’estero, e delle liste elettorali, nonché al rilascio di documenti di riconoscimento o al cambiamento delle generalità.

63. Consultazione di atti.

1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato sono consultabili nei limiti previsti dall’articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Capo IV – Finalità di rilevante interesse pubblico

64. Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero.

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato.

2. Nell’àmbito delle finalità di cui al comma 1 è ammesso, in particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili:

a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari;

b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o all’applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero all’attuazione di obblighi di legge in materia di politiche migratorie;

c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all’applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all’integrazione sociale.

3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi e convenzioni di cui all’articolo 154, comma 2, lettere a) e b), o comunque effettuati per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento.

65. Diritti politici e pubblicità dell’attività di organi.

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di:

a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonché di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;

b) documentazione dell’attività istituzionale di organi pubblici.

2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:

a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità;

b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle relative regolarità;

c) l’accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;

d) l’esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l’attività di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;

e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.

3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.

4. Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:

a) per la redazione di verbali e resoconti dell’attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;

b) per l’esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l’accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all’espletamento di un mandato elettivo.

5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell’attività istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

66. Materia tributaria e doganale.

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dei soggetti pubblici dirette all’applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni e per l’applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.

2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché al controllo e alla esecuzione forzata dell’esatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d’imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all’inventario e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliari.

67. Attività di controllo e ispettive.

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di:

a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell’imparzialità dell’attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;

b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all’articolo 65, comma 4.

68. Benefìci economici ed abilitazioni.

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefìci economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.

2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili in relazione:

a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia;

b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e di vittime di richieste estorsive;

c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefìci in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti;

d) al riconoscimento di benefìci connessi all’invalidità civile;

e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;

f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefìci previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;

g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

3. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per la trasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

69. Onorificenze, ricompense e riconoscimenti.

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d’onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.

70. Volontariato e obiezione di coscienza.

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell’articolo 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda l’elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.

2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico le finalità di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.

71. Attività sanzionatorie e di tutela.

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità:

a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;

b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell’articolo 391-quater del codice di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del processo o di un’ingiusta restrizione della libertà personale.

2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

72. Rapporti con enti di culto.

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose.

73. Altre finalità in àmbito amministrativo e sociale.

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell’àmbito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a:

a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;

b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;

c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;

d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;

e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;

f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;

g) interventi in tema di barriere architettoniche.

2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell’àmbito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:

a) di gestione di asili nido;

b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;

c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all’organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all’uso di beni immobili o all’occupazione di suolo pubblico;

d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

e) relative alla leva militare;

f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall’articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;

g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;

h) in materia di protezione civile;

i) di supporto al collocamento e all’avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l’occupazione e di sportelli-lavoro;

l) dei difensori civici regionali e locali.

Capo V – Particolari contrassegni

74. Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici.

1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l’autorizzazione rilasciata e senza l’apposizione di diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata (21).

2. Per fini di cui al comma 1, le generalità e l’indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità di accertamento (22).

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento.

4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.

(21) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 58, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(22) Comma così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 58, L. 29 luglio 2010, n. 120.

TITOLO V

Trattamento di dati personali in àmbito sanitario.

Capo I – Princìpi generali

75. Àmbito applicativo.

1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in àmbito sanitario.

76. Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici.

1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell’àmbito di un’attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell’articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute:

a) con il consenso dell’interessato e anche senza l’autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato;

b) anche senza il consenso dell’interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.

2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le modalità semplificate di cui al capo II.

3. Nei casi di cui al comma 1 l’autorizzazione del Garante è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Capo II – Modalità semplificate per informativa e consenso

77. Casi di semplificazione.

1. Il presente capo individua modalità semplificate utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:

a) per informare l’interessato relativamente ai dati personali raccolti presso il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 4;

b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi in cui ciò è richiesto ai sensi dell’articolo 76;

c) per il trattamento dei dati personali.

2. Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:

a) dagli organismi sanitari pubblici;

b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni sanitarie;

c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell’articolo 80.

78. Informativa del medico di medicina generale o del pediatra.

1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l’interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell’articolo 13, comma 1.

2. L’informativa può essere fornita per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse.

3. L’informativa può riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi, ed è fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi dell’articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento (23).

4. L’informativa, se non è diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che:

a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;

b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;

c) può trattare lecitamente i dati nell’àmbito di un’attività professionale prestata in forma associata;

d) fornisce farmaci prescritti;

e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina applicabile.

5. L’informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati:

a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica controllata di medicinali, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente;

b) nell’àmbito della teleassistenza o telemedicina;

c) per fornire altri beni o servizi all’interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica.

(23) Con Provv.Garante protez. dati pers. 19 luglio 2006 (Gazz. Uff. 8 agosto 2006, n. 183) è stata individuata l’informativa semplificata per i medici di base.

79. Informativa da parte di organismi sanitari.

1. Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi delle modalità semplificate relative all’informativa e al consenso di cui agli articoli 78 e 81 in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità dello stesso organismo o di più strutture ospedaliere o territoriali specificamente identificati.

2. Nei casi di cui al comma 1 l’organismo o le strutture annotano l’avvenuta informativa e il consenso con modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato.

3. Le modalità semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all’insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie.

4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalità semplificate possono essere utilizzate per più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo e dai soggetti di cui all’articolo 80.

80. Informativa da parte di altri soggetti pubblici.

1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 79, possono avvalersi della facoltà di fornire un’unica informativa per una pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l’interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di soggetti pubblici operanti in àmbito sanitario o della prevenzione e sicurezza del lavoro.

2. L’informativa di cui al comma 1 è integrata con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell’àmbito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda attività amministrative di rilevante interesse pubblico che non richiedono il consenso degli interessati.

81. Prestazione del consenso.

1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione di legge, può essere manifestato con un’unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso è documentato, anziché con atto scritto dell’interessato, con annotazione dell’esercente la professione sanitaria o dell’organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti e all’informativa all’interessato, nei modi indicati negli articoli 78, 79 e 80.

2. Quando il medico o il pediatra fornisce l’informativa per conto di più professionisti ai sensi dell’articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso è reso conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate modalità, anche attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni apposte all’informativa ai sensi del medesimo comma.

82. Emergenze e tutela della salute e dell’incolumità fisica.

1. L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità ha adottato un’ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono altresì intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di:

a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell’interessato, quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato;

b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l’incolumità fisica dell’interessato.

3. L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che può essere pregiudicata dall’acquisizione preventiva del consenso, in termini di tempestività o efficacia.

4. Dopo il raggiungimento della maggiore età l’informativa è fornita all’interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo è necessario.

83. Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati.

1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per garantire, nell’organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.

2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:

a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all’interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;

b) l’istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell’eventuale uso di apparati vocali o di barriere;

c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l’indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;

d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l’eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;

e) il rispetto della dignità dell’interessato in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;

f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;

g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati nell’àmbito dei reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà;

h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un’esplicita correlazione tra l’interessato e reparti o strutture, indicativa dell’esistenza di un particolare stato di salute;

i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.

2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 78, che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1 secondo modalità adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia sottoscritto ai sensi dell’articolo 12 (24).

(24) Comma aggiunto dall’art. 2-quinquies, D.L. 29 marzo 2004, n. 81, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

84. Comunicazione di dati all’interessato.

1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all’interessato o ai soggetti di cui all’articolo 82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall’interessato o dal titolare. Il presente comma non si applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato.

2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell’esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all’interessato o ai soggetti di cui all’articolo 82, comma 2, lettera a). L’atto di incarico individua appropriate modalità e cautele rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento di dati.

Capo III – Finalità di rilevante interesse pubblico

85. Compiti del Servizio sanitario nazionale.

1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità che rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attività:

a) attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l’assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all’estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;

b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria;

c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all’immissione in commercio e all’importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;

d) attività certificatorie;

e) l’applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;

f) le attività amministrative correlate ai trapianti d’organo e di tessuti, nonché alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;

g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l’amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.

2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici per finalità di tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso dell’interessato o all’autorizzazione del Garante ai sensi dell’articolo 76.

3. All’identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute e di operazioni su essi eseguibili è assicurata ampia pubblicità, anche tramite affissione di una copia o di una guida illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

4. Il trattamento di dati identificativi dell’interessato è lecito da parte dei soli soggetti che perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1. L’utilizzazione delle diverse tipologie di dati è consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al medesimo comma, secondo il principio dell’indispensabilità dei dati di volta in volta trattati.

86. Altre finalità di rilevante interesse pubblico.

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguite mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle attività amministrative correlate all’applicazione della disciplina in materia di:

a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori familiari e istituzioni analoghe, per l’informazione, la cura e la degenza delle madri, nonché per gli interventi di interruzione della gravidanza;

b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l’assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e l’applicazione delle misure amministrative previste;

c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate effettuati, in particolare, al fine di:

1) accertare l’handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonché interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;

2) curare l’integrazione sociale, l’educazione, l’istruzione e l’informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;

3) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;

4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.

2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 85, comma 4.

Capo IV – Prescrizioni mediche

87. Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale.

1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma 2, conformato in modo da permettere di risalire all’identità dell’interessato solo in caso di necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.

2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del D.M. 11 luglio 1988, n. 350 del Ministro della sanità, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, è integrato da un tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3.

3. Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone del modello predisposte per l’indicazione delle generalità e dell’indirizzo dell’assistito, in modo da consentirne la visione solo per effetto di una momentanea separazione del tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.

4. Il tagliando può essere momentaneamente separato dal modello di ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una effettiva necessità connessa al controllo della correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco.

5. Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3 anche presso i competenti organi per fini di verifica amministrativa sulla correttezza della prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di ricerca in conformità alla legge, quando è indispensabile per il perseguimento delle rispettive finalità.

6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, può essere individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata nel comma 1, basata sull’uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente relativa anche a modelli non cartacei.

88. Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale.

1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalità dell’interessato non sono indicate.

2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità dell’interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identità, per un’effettiva necessità derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalità di preparazione o di utilizzazione.

89. Casi particolari.

1. Le disposizioni del presente capo non precludono l’applicazione di disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che non identificano l’interessato o recanti particolari annotazioni, contenute anche nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.

2. Nei casi in cui deve essere accertata l’identità dell’interessato ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l’utilizzo.

2-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 78, l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 87, comma 3, e 88, comma 1, è subordinata ad un’esplicita richiesta dell’interessato (25).

(25) Comma aggiunto dall’art. 2-quinquies, D.L. 29 marzo 2004, n. 81, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

Capo V – Dati genetici

90. Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo.

1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità (26).

2. L’autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori elementi da includere nell’informativa ai sensi dell’articolo 13, con particolare riguardo alla specificazione delle finalità perseguite e dei risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento dei dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento per motivi legittimi.

3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di mantenere l’anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.

(26) L’autorizzazione prevista dal presente comma è stata rilasciata con Provv. Garante protez. dati pers. 22 febbraio 2007.

Capo VI – Disposizioni varie

91. Dati trattati mediante carte.

1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale eventualmente registrati su carte anche non elettroniche, compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati mediante le medesime carte è consentito se necessario ai sensi dell’articolo 3, nell’osservanza di misure ed accorgimenti prescritti dal Garante nei modi di cui all’articolo 17.

92. Cartelle cliniche.

1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.

2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell’acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall’interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:

a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell’articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;

b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

93. Certificato di assistenza al parto.

1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell’articolo 109.

2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.

3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest’ultima sia identificabile.

94. Banche di dati, registri e schedari in àmbito sanitario.

1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in àmbito sanitario, è effettuato nel rispetto dell’articolo 3 anche presso banche di dati, schedari, archivi o registri già istituiti alla data di entrata in vigore del presente codice e in riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima data, in particolare presso:

a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati istituito presso l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308;

b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate, di cui al D.M. 21 dicembre 2001 del Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;

c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all’articolo 3 del D.M. 18 maggio 2001, n. 279 del Ministro della sanità;

d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 52;

e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all’articolo 15 del D.M. 26 gennaio 2001 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.

TITOLO VI

Istruzione.

Capo I – Profili generali

95. Dati sensibili e giudiziari.

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di istruzione e di formazione in àmbito scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.

96. Trattamento di dati relativi a studenti.

1. Al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell’informativa resa agli interessati ai sensi dell’articolo 13. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.

2. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell’esito degli esami mediante affissione nell’albo dell’istituto e di rilascio di diplomi e certificati.

TITOLO VII

Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici.

Capo I – Profili generali

97. Àmbito applicativo.

1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici.

98. Finalità di rilevante interesse pubblico.

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici:

a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l’ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice;

b) che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;

c) per scopi scientifici.

99. Compatibilità tra scopi e durata del trattamento.

1. Il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici è considerato compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.

2. Il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o scientifici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.

3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento.

100. Dati relativi ad attività di studio e ricerca.

1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli sensibili o giudiziari.

2. Resta fermo il diritto dell’interessato di opporsi per motivi legittimi ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera a).

3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.

Capo II – Trattamento per scopi storici

101. Modalità di trattamento.

1. I dati personali raccolti per scopi storici non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all’interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell’articolo 11.

2. I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi.

3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall’interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.

102. Codice di deontologia e di buona condotta.

1. Il Garante promuove ai sensi dell’articolo 12 la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi storici.

2. Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al comma 1 individua, in particolare:

a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni del presente codice applicabili ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell’espressione artistica;

b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui l’interessato o chi vi abbia interesse è informato dall’utente della prevista diffusione di dati;

c) le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a scopi storici, anche in riferimento all’uniformità dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e nella diffusione.

103. Consultazione di documenti conservati in archivi.

1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati è disciplinata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice.

Capo III – Trattamento per scopi statistici o scientifici

104. Àmbito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici.

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per scopi statistici o, in quanto compatibili, per scopi scientifici.

2. Agli effetti dell’applicazione del presente capo, in relazione ai dati identificativi si tiene conto dell’insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare l’interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.

105. Modalità di trattamento.

1. I dati personali trattati per scopi statistici o scientifici non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all’interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura.

2. Gli scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti all’interessato, nei modi di cui all’articolo 13 anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 106, comma 2, lettera b), del presente codice e dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.

3. Quando specifiche circostanze individuate dai codici di cui all’articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, l’informativa all’interessato può essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.

4. Per il trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici rispetto a dati raccolti per altri scopi, l’informativa all’interessato non è dovuta quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicità individuate dai codici di cui all’articolo 106.

106. Codici di deontologia e di buona condotta.

1. Il Garante promuove ai sensi dell’articolo 12 la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici (27).

2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo conto, per i soggetti già compresi nell’àmbito del Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, in particolare:

a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi scopi statistici o scientifici;

b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la modifica dei dati a seguito dell’esercizio dei diritti dell’interessato, tenendo conto dei princìpi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d’Europa;

c) l’insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare l’interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) le garanzie da osservare ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 24, comma 1, lettera i), e 43, comma 1, lettera g), che permettono di prescindere dal consenso dell’interessato, tenendo conto dei princìpi contenuti nelle predette raccomandazioni;

e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei dati sensibili;

f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire al personale incaricato;

g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei princìpi di pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di cui all’articolo 31, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l’accesso da parte di persone fisiche che non sono incaricati e l’identificazione non autorizzata degli interessati, all’interconnessione dei sistemi informativi anche nell’àmbito del Sistema statistico nazionale e all’interscambio di dati per scopi statistici o scientifici da effettuarsi con enti ed uffici situati all’estero anche sulla base delle garanzie previste dall’articolo 44, comma 1, lettera a);

h) l’impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati che non sono tenuti in base alla legge al segreto d’ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.

(27) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provv.Garante protez. dati pers. 16 giugno 2004, n. 2.

107. Trattamento di dati sensibili.

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 20 e fuori dei casi di particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell’interessato al trattamento di dati sensibili, quando è richiesto, può essere prestato con modalità semplificate, individuate dal codice di cui all’articolo 106 e l’autorizzazione del Garante può essere rilasciata anche ai sensi dell’articolo 40.

108. Sistema statistico nazionale.

1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dal codice di deontologia e di buona condotta sottoscritto ai sensi dell’articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili indicati nel programma statistico nazionale, l’informativa all’interessato, l’esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del medesimo decreto.

109. Dati statistici relativi all’evento della nascita.

1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonché per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al D.M. 16 luglio 2001, n. 349 del Ministro della sanità, le modalità tecniche determinate dall’Istituto nazionale della statistica, sentito il Ministro della salute, dell’interno e il Garante.

110. Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica.

1. Il consenso dell’interessato per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è prevista da un’espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento, ovvero rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e per il quale sono decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante ai sensi dell’articolo 39. Il consenso non è inoltre necessario quando a causa di particolari ragioni non è possibile informare gli interessati e il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale ed è autorizzato dal Garante anche ai sensi dell’articolo 40.

2. In caso di esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi dell’articolo 7 nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi sul risultato della ricerca.

TITOLO VIII

Lavoro e previdenza sociale.

Capo I – Profili generali

111. Codice di deontologia e di buona condotta.

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche modalità per l’informativa all’interessato e per l’eventuale prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione degli annunci per finalità di occupazione di cui all’articolo 113, comma 3 e alla ricezione di curricula contenenti dati personali anche sensibili.

112. Finalità di rilevante interesse pubblico.

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.

2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:

a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie protette;

b) garantire le pari opportunità;

c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l’accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall’impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;

d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell’equo indennizzo, nonché ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefìci assistenziali;

e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia sindacale;

f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 804 del Capo provvisorio dello Stato, riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell’interessato ai sensi dell’articolo 23 in relazione a tipi di dati individuati specificamente;

g) svolgere attività dirette all’accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive materie;

h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;

i) salvaguardare la vita o l’incolumità fisica dell’interessato o di terzi;

l) gestire l’anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;

m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;

n) svolgere l’attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;

o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.

3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l’individuazione dell’interessato.

Capo II – Annunci di lavoro e dati riguardanti prestatori di lavoro

113. Raccolta di dati e pertinenza.

1. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Capo III – Divieto di controllo a distanza e telelavoro

114. Controllo a distanza.

1. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

115. Telelavoro e lavoro a domicilio.

1. Nell’àmbito del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale.

2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.

Capo IV – Istituti di patronato e di assistenza sociale

116. Conoscibilità di dati su mandato dell’interessato.

1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell’àmbito del mandato conferito dall’interessato, possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato ai sensi dell’articolo 23.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.

TITOLO IX

Sistema bancario, finanziario ed assicurativo.

Capo I – Sistemi informativi

117. Affidabilità e puntualità nei pagamenti.

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato nell’àmbito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l’affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati, individuando anche specifiche modalità per garantire la comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti dell’interessato (28).

(28) Per il codice di deontologia previsto dal presente articolo vedi la Del.Garante protez. dati pers. 16 novembre 2004, n. 8.

118. Informazioni commerciali.

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall’articolo 13, comma 5, modalità semplificate per l’informativa all’interessato e idonei meccanismi per garantire la qualità e l’esattezza dei dati raccolti e comunicati.

119. Dati relativi al comportamento debitorio.

1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 118 sono altresì individuati termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio dell’interessato nei casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui all’articolo 117, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi àmbiti.

120. Sinistri.

1. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) definisce con proprio provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l’accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione (29).

2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 135 del codice delle assicurazioni private (30).

(29) Con Provv. 1° giugno 2009, n. 31 è stato emanato il regolamento recante la disciplina della banca dati sinistri di cui al presente comma.

(30) Comma così modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall’art. 352 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

TITOLO X

Comunicazioni elettroniche.

Capo I – Servizi di comunicazione elettronica

121. Servizi interessati.

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni.

122. Informazioni raccolte nei riguardi dell’abbonato o dell’utente.

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato l’uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell’apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell’utente (31).

2. Il codice di deontologia di cui all’articolo 133 individua i presupposti e i limiti entro i quali l’uso della rete nei modi di cui al comma 1, per determinati scopi legittimi relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario alla trasmissione della comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto dall’abbonato o dall’utente, è consentito al fornitore del servizio di comunicazione elettronica nei riguardi dell’abbonato e dell’utente che abbiano espresso il consenso sulla base di una previa informativa ai sensi dell’articolo 13 che indichi analiticamente, in modo chiaro e preciso, le finalità e la durata del trattamento.

(31) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 4 dell’art. 7, D.L. 27 luglio 2005, n. 144.

123. Dati relativi al traffico.

1. I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.

2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per l’abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l’ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale.

3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se l’abbonato o l’utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato il proprio consenso, che è revocabile in ogni momento (32).

4. Nel fornire l’informativa di cui all’articolo 13 il fornitore del servizio informa l’abbonato o l’utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.

5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell’articolo 30 sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per conto di clienti, dell’accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare l’identificazione dell’incaricato che accede ai dati anche mediante un’operazione di interrogazione automatizzata.

6. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in particolare, all’interconnessione o alla fatturazione.

(32) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 4 dell’art. 7, D.L. 27 luglio 2005, n. 144.

124. Fatturazione dettagliata.

1. L’abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e all’ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.

2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad abilitare l’utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate.

3. Nella documentazione inviata all’abbonato relativa alle comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, né le comunicazioni necessarie per attivare le modalità alternative alla fatturazione.

4. Nella fatturazione all’abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione dell’esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, l’abbonato può richiedere la comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione.

5. Il Garante, accertata l’effettiva disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni (33).

(33) Vedi, anche, il Provv. 13 marzo 2008.

125. Identificazione della linea.

1. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all’utente chiamante la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. L’abbonato chiamante deve avere tale possibilità linea per linea.

2. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all’abbonato chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell’identificazione delle chiamate entranti.

3. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all’abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell’identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall’utente o abbonato chiamante.

4. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all’abbonato chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell’identificazione della linea collegata all’utente chiamante.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso Paesi non appartenenti all’Unione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.

6. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e gli utenti dell’esistenza di tale servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.

126. Dati relativi all’ubicazione.

1. I dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l’utente o l’abbonato ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.

2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest’ultimo, nonché sull’eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.

3. L’utente e l’abbonato che manifestano il proprio consenso al trattamento dei dati relativi all’ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico, conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e mediante una funzione semplice, l’interruzione temporanea del trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.

4. Il trattamento dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell’articolo 30, sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve assicurare l’identificazione dell’incaricato che accede ai dati anche mediante un’operazione di interrogazione automatizzata.

127. Chiamate di disturbo e di emergenza.

1. L’abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione dell’identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L’inefficacia della soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.

2. La richiesta formulata per iscritto dall’abbonato specifica le modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto ore.

3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati all’abbonato che dichiari di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti degli abbonati e può richiedere un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati.

4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure trasparenti per garantire, linea per linea, l’inefficacia della soppressione dell’identificazione della linea chiamante, nonché, ove necessario, il trattamento dei dati relativi all’ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei dell’abbonato o dell’utente, da parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d’emergenza. I servizi sono individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (34).

(34) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 27 aprile 2006.

128. Trasferimento automatico della chiamata.

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun abbonato, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.

129. Elenchi di abbonati.

1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’articolo 154, comma 3, e in conformità alla normativa comunitaria, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati già raccolti prima della data di entrata in vigore del presente codice.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso all’inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all’utilizzo dei dati per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), in base al principio della massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca dell’abbonato per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.

130. Comunicazioni indesiderate.

1. L’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso dell’interessato.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.

3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24 nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo (35).

3-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 129, il trattamento dei dati di cui all’articolo 129, comma 1, mediante l’impiego del telefono per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l’iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni (36).

3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis è istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e princìpi generali:

a) attribuzione dell’istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;

b) previsione che l’ente o organismo deputato all’istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe;

c) previsione che le modalità tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario secondo modalità semplificate ed anche in via telematica o telefonica;

d) previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;

e) disciplina delle tempistiche e delle modalità dell’iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonché del correlativo periodo massimo di utilizzabilità dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l’iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;

f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), di garantire la presentazione dell’identificazione della linea chiamante e di fornire all’utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;

g) previsione che l’iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24 (37).

3-quater. La vigilanza e il controllo sull’organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante (38).

4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall’interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell’interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l’interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L’interessato, al momento della raccolta e in occasione dell’invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.

5. È vietato in ogni caso l’invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l’identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l’interessato possa esercitare i diritti di cui all’articolo 7.

6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.

(35) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 20-bis, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(36) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 20-bis, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 20-bis.

(37) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 20-bis, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(38) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 20-bis, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

131. Informazioni ad abbonati e utenti.

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa l’abbonato e, ove possibile, l’utente circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.

2. L’abbonato informa l’utente quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede dell’abbonato medesimo.

3. L’utente informa l’altro utente quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono l’ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti.

132. Conservazione di dati di traffico per altre finalità.

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico, sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data di comunicazione, per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione (39).

1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per trenta giorni (40).

2. [Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi e quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici] (41).

3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore dell’imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell’imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall’articolo 391-quater del codice di procedura penale, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante (42).

4. [Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l’acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici] (43).

4-bis. [Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore, al giudice competente per il rilascio dell’autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati] (44).

4-ter. Il Ministro dell’interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative straniere, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive previste dal citato articolo 226 delle norme di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l’eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero di terzi (45).

4-quater. Il fornitore o l’operatore di servizi informatici o telematici cui è rivolto l’ordine previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente all’autorità richiedente l’assicurazione dell’adempimento. Il fornitore o l’operatore di servizi informatici o telematici è tenuto a mantenere il segreto relativamente all’ordine ricevuto e alle attività conseguentemente svolte per il periodo indicato dall’autorità. In caso di violazione dell’obbligo si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le disposizioni dell’articolo 326 del codice penale (46).

4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia (47).

5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell’interessato prescritti ai sensi dell’articolo 17, volti a garantire che i dati conservati possiedano i medesimi requisiti di qualità, sicurezza e protezione dei dati in rete, nonchè a (48):

a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all’allegato B);

b) [disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta decorso il termine di cui al comma 1] (49);

c) [individuare le modalità di trattamento dei dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1, l’utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di cui al comma 4 e all’articolo 7] (50);

d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui al comma 1 (51) (52) .

(39) Comma così modificato prima dall’art. 6, D.L. 27 luglio 2005, n. 144 e poi dall’art. 2, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109.

(40) Comma aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109, con la decorrenza indicata nell’art. 6 dello stesso decreto.

(41) Comma così modificato dall’art. 6, D.L. 27 luglio 2005, n. 144 e poi abrogato dall’art. 2, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109.

(42) Comma così modificato dall’art. 6, D.L. 27 luglio 2005, n. 144.

(43) Comma abrogato dall’art. 2, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109.

(44) Comma aggiunto dall’art. 6, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, come modificato dalla relativa legge di conversione e poi abrogato dall’art. 2, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109.

(45) Comma aggiunto dall’art. 10, L. 18 marzo 2008, n. 48.

(46) Comma aggiunto dall’art. 10, L. 18 marzo 2008, n. 48.

(47) Comma aggiunto dall’art. 10, L. 18 marzo 2008, n. 48.

(48) Alinea così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109.

(49) Lettera soppressa dall’art. 2, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109.

(50) Lettera soppressa dall’art. 2, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109

(51) Lettera così modificata dall’art. 2, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109. Vedi, anche, il Provv. 17 gennaio 2008.

(52) Articolo così sostituito dall’art. 3, D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l’art. 3, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109.

Capo II – Internet e reti telematiche

133. Codice di deontologia e di buona condotta.

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in modo agevole e interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei princìpi di cui all’articolo 11, anche ai fini dell’eventuale rilascio di certificazioni attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello di sicurezza assicurato.

Capo III – Videosorveglianza

134. Codice di deontologia e di buona condotta.

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa all’interessato per garantire la liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall’articolo 11.

TITOLO XI

Libere professioni e investigazione privata.

Capo I – Profili generali

135. Codice di deontologia e di buona condotta.

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un’attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge (53).

(53) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi la Del. 6 novembre 2008, n. 60.

TITOLO XII

Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica.

Capo I – Profili generali

136. Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero.

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:

a) effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità;

b) effettuato dai soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;

c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell’espressione artistica.

137. Disposizioni applicabili.

1. Ai trattamenti indicati nell’articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente codice relative:

a) all’autorizzazione del Garante prevista dall’articolo 26;

b) alle garanzie previste dall’articolo 27 per i dati giudiziari;

c) al trasferimento dei dati all’estero, contenute nel Titolo VII della Parte I.

2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso dell’interessato previsto dagli articoli 23 e 26 .

3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all’articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’articolo 2 e, in particolare, quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.

138. Segreto professionale.

1. In caso di richiesta dell’interessato di conoscere l’origine dei dati personali ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera a), restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

Capo II – Codice di deontologia

139. Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche.

1. Il Garante promuove ai sensi dell’articolo 12 l’adozione da parte del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti di un codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui all’articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il codice può anche prevedere forme semplificate per le informative di cui all’articolo 13.

2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.

3. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di deontologia che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.

4. Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 12.

5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera c).

TITOLO XIII

Marketing diretto.

Capo I – Profili generali

140. Codice di deontologia e di buona condotta.

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso dell’interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l’eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni.

Parte III – Tutela dell’interessato e sanzioni

TITOLO I

Tutela amministrativa e giurisdizionale.

Capo I – Tutela dinanzi al garante

Sezione I – Princìpi generali

141. Forme di tutela.

1. L’interessato può rivolgersi al Garante:

a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall’articolo 142, per rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali;

b) mediante segnalazione, se non è possibile presentare un reclamo circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima;

c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui all’articolo 7 secondo le modalità e per conseguire gli effetti previsti nella sezione III del presente capo.

Sezione II – Tutela amministrativa

142. Proposizione dei reclami.

1. Il reclamo contiene un’indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonché gli estremi identificativi del titolare, del responsabile, ove conosciuto, e dell’istante.

2. Il reclamo è sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che li rappresentano anche ai sensi dell’articolo 9, comma 2, ed è presentato al Garante senza particolari formalità. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l’eventuale procura, e indica un recapito per l’invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.

3. Il Garante può predisporre un modello per il reclamo da pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce la disponibilità con strumenti elettronici.

143. Procedimento per i reclami.

1. Esaurita l’istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento:

a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), può invitare il titolare, anche in contraddittorio con l’interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;

b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti (54);

c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;

d) può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessità degli accertamenti (55).

(54) Vedi, anche, il Provv. 1° aprile 2010 e il Provv. 8 aprile 2010.

(55) Vedi, anche, la Del.Garante protez. dati pers. 24 maggio 2007, n. 21.

144. Segnalazioni.

1. I provvedimenti di cui all’articolo 143 possono essere adottati anche a seguito delle segnalazioni di cui all’articolo 141, comma 1, lettera b), se è avviata un’istruttoria preliminare e anche prima della definizione del procedimento.

Sezione III – Tutela alternativa a quella giurisdizionale (56)

145. Ricorsi.

1. I diritti di cui all’articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi all’autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.

2. Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l’autorità giudiziaria.

3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un’ulteriore domanda dinanzi all’autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.

(56) Vedi, anche, il comma 4 dell’art. 25, L. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

146. Interpello preventivo.

1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che è stata avanzata richiesta sul medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, e sono decorsi i termini previsti dal presente articolo, ovvero è stato opposto alla richiesta un diniego anche parziale.

2. Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile è fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento (57).

3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile ne danno comunicazione all’interessato. In tal caso, il termine per l’integrale riscontro è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima (58).

(57) Per la proroga del termine previsto dal presente comma vedi il comma 7 dell’art. 1, O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3781.

(58) Per la proroga del termine previsto dal presente comma vedi il comma 7 dell’art. 1, O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3781.

147. Presentazione del ricorso.

1. Il ricorso è proposto nei confronti del titolare e indica:

a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell’eventuale procuratore speciale, del titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7;

b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima;

c) gli elementi posti a fondamento della domanda;

d) il provvedimento richiesto al Garante;

e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.

2. Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca in allegato:

a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell’articolo 8, comma 1;

b) l’eventuale procura;

c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.

3. Al ricorso è unita, altresì, la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l’indicazione di un recapito per l’invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale mediante posta elettronica, telefax o telefono.

4. Il ricorso è rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione è autenticata. L’autenticazione non è richiesta se la sottoscrizione è apposta presso l’Ufficio del Garante o da un procuratore speciale iscritto all’albo degli avvocati al quale la procura è conferita ai sensi dell’articolo 83 del codice di procedura civile, ovvero con firma digitale in conformità alla normativa vigente.

5. Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso con plico raccomandato, oppure per via telematica osservando le modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento prescritte ai sensi dell’articolo 38, comma 2, ovvero presentato direttamente presso l’Ufficio del Garante.

148. Inammissibilità del ricorso.

1. Il ricorso è inammissibile:

a) se proviene da un soggetto non legittimato;

b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145 e 146;

c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell’articolo 147, commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale anche su invito dell’Ufficio del Garante ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla data della sua presentazione o della ricezione dell’invito. In tale caso, il ricorso si considera presentato al momento in cui il ricorso regolarizzato perviene all’Ufficio.

2. Il Garante determina i casi in cui è possibile la regolarizzazione del ricorso (59).

(59) La Del.Garante protez. dati pers. 23 dicembre 2004, n. 16 (Gazz. Uff. 21 marzo 2005, n. 66) ha disposto che la regolarizzazione dei ricorsi presentati al Garante ai sensi del presente comma è possibile nei seguenti casi:

a) quando il ricorso è sottoscritto da persona fisica o giuridica diversa dal ricorrente o dal procuratore speciale, oppure è trasmesso al Garante con corrispondenza diversa dal plico raccomandato o in modo difforme dalle altre modalità indicate nell’art. 147, comma 5;

b) qualora il ricorso difetti di uno o più dei dati identificativi di cui all’art. 147, comma 1, lettera a);

c) qualora manchi l’indicazione della data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell’art. 8, comma 1, del codice o l’indicazione del pregiudizio imminente e irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima (art. 147, comma 1, lettera b);

d) quando il ricorso sia privo di una sottoscrizione autenticata secondo il disposto dell’art. 147, comma 4;

e) quando manchi l’indicazione degli elementi posti a fondamento della domanda (art. 147, comma 1, lettera c);

f) quando il ricorso non rechi l’indicazione del provvedimento richiesto al Garante (art. 147, comma 1, lettera d);

g) quando manchi l’indicazione del domicilio eletto ai fini del procedimento (art. 147, comma 1, lettera e);

h) qualora al ricorso non risultino allegate l’eventuale procura o la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell’art. 8, comma 1, del codice;

i) qualora difetti la prova del versamento dei diritti di segreteria (art. 147, comma 2, lettera c) o risulti imprecisa o incompleta la documentazione attestante che l’interessato si trova nelle condizioni previste dalla legge per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

149. Procedimento relativo al ricorso.

1. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso è comunicato al titolare entro tre giorni a cura dell’Ufficio del Garante, con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di comunicare al ricorrente e all’Ufficio la propria eventuale adesione spontanea. L’invito è comunicato al titolare per il tramite del responsabile eventualmente designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, ove indicato nel ricorso.

2. In caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo a provvedere. Se il ricorrente lo richiede, è determinato in misura forfettaria l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico della controparte o compensati per giusti motivi anche parzialmente.

3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile di cui al comma 1 e l’interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. A tal fine l’invito di cui al comma 1 è trasmesso anche al ricorrente e reca l’indicazione del termine entro il quale il titolare, il medesimo responsabile e l’interessato possono presentare memorie e documenti, nonché della data in cui tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio anche mediante idonea tecnica audiovisiva.

4. Nel procedimento il ricorrente può precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal titolare.

5. Il Garante può disporre, anche d’ufficio, l’espletamento di una o più perizie. Il provvedimento che le dispone precisa il contenuto dell’incarico e il termine per la sua esecuzione, ed è comunicato alle parti le quali possono presenziare alle operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti designati. Il provvedimento dispone inoltre in ordine all’anticipazione delle spese della perizia.

6. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma 1 possono essere assistiti da un procuratore o da altra persona di fiducia.

7. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi è l’assenso delle parti il termine di sessanta giorni di cui all’articolo 150, comma 2, può essere prorogato per un periodo non superiore ad ulteriori quaranta giorni.

8. Il decorso dei termini previsti dall’articolo 150, comma 2 e dall’articolo 151 è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio durante tale periodo, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di cui all’articolo 146, comma 1, e non preclude l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 150, comma 1.

150. Provvedimenti a seguito del ricorso.

1. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l’immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento può essere adottato anche prima della comunicazione del ricorso ai sensi dell’articolo 149, comma 1, e cessa di avere ogni effetto se non è adottata nei termini la decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento è impugnabile unitamente a tale decisione.

2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell’interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto (60).

3. Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il procedimento determina in misura forfettaria l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati anche parzialmente per giusti motivi.

4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento può essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica o telefax.

5. Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all’esecuzione del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le modalità di attuazione avvalendosi, se necessario, del personale dell’Ufficio o della collaborazione di altri organi dello Stato.

6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che determina l’ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per questa parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.

(60) Sui termini per la pronuncia sui ricorsi vedi il comma 7 dell’art. 1, O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3781.

151. Opposizione.

1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui all’articolo 150, comma 2, il titolare o l’interessato possono proporre opposizione con ricorso ai sensi dell’articolo 152. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento.

2. Il tribunale provvede nei modi di cui all’articolo 152.

Capo II – Tutela giurisdizionale

152. Autorità giudiziaria ordinaria.

1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l’applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite all’autorità giudiziaria ordinaria.

2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l’azione si propone con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento.

3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.

4. Se è presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi dell’articolo 143, il ricorso è proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. Se il ricorso è proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione.

5. La proposizione del ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti, può disporre diversamente in tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla decisione che definisce il grado di giudizio.

6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il giudice può emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento, l’udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

7. Il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l’udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.

8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.

9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d’ufficio, omettendo ogni formalità non necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.

10. Terminata l’istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.

11. Se necessario, il giudice può concedere alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinviare la causa all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.

12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui all’articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando è necessario anche in relazione all’eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della parte soccombente le spese del procedimento.

13. La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi previsti dall’articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

TITOLO II

L’autorità.

Capo I – Il garante per la protezione dei dati personali

153. Il Garante.

1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra persone che assicurano indipendenza e che sono esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell’informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.

3. I componenti eleggono nel loro àmbito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell’incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive (61).

5. All’atto dell’accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai componenti compete un’indennità non eccedente nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.

7. Alle dipendenze del Garante è posto l’Ufficio di cui all’articolo 156.

(61) Vedi, anche, l’art. 47-quater, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

154. Compiti.

1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell’Ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito di:

a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in conformità alla notificazione, anche in caso di loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico (62);

b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano;

c) prescrivere anche d’ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell’articolo 143 (63);

d) vietare anche d’ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi dell’articolo 143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell’articolo 12 e dell’articolo 139;

f) segnalare al Parlamento e al Governo l’opportunità di interventi normativi richiesti dalla necessità di tutelare i diritti di cui all’articolo 2 anche a seguito dell’evoluzione del settore;

g) esprimere pareri nei casi previsti;

h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati (64);

i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d’ufficio, dei quali viene a conoscenza nell’esercizio o a causa delle funzioni;

l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all’articolo 37;

m) predisporre annualmente una relazione sull’attività svolta e sullo stato di attuazione del presente codice, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce.

2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da regolamenti comunitari e, in particolare:

a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all’accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione;

b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva dell’Ufficio europeo di polizia (Europol);

c) dal regolamento (CE) n. 515/97 del 13 marzo 1997, del Consiglio, e dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale;

d) dal regolamento (CE) n. 2725/2000 dell’11 dicembre 2000, del Consiglio, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali e per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino;

e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell’articolo 13 della convenzione medesima.

3. Il Garante coopera con altre autorità amministrative indipendenti nello svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine, il Garante può anche invitare rappresentanti di un’altra autorità a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorità, prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse; può richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorità.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all’atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.

5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante è reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l’amministrazione può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

6. Copia dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalità informatica è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante (65).

(62) Lettera così modificata dall’art. 4, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109.

(63) Vedi, anche, il Provv.Garante protez. dati pers. 21 giugno 2006, il Provv.Garante protez. dati pers. 1° marzo 2007, il Provv. 7 febbraio 2008, il Provv. 29 aprile 2009, la Del. 16 luglio 2009, n. 26, il Provv. 1° aprile 2010, la Det. 8 aprile 2010 e il Provv. 8 aprile 2010.

(64) Vedi, anche, la Del.Garante protez. dati pers. 24 maggio 2007, n. 21, il Provv. 13 ottobre 2008 e il Provv. 27 novembre 2008.

(65) Vedi, anche, il comma 4 dell’art. 25, L. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

Capo II – L’ufficio del garante

155. Princìpi applicabili.

1. All’Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e l’autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i princìpi riguardanti l’individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente richiamate dal presente codice.

156. Ruolo organico e personale.

1. All’Ufficio del Garante è preposto un segretario generale scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.

2. Il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di cento unità (66).

3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce:

a) l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 154 (67);

b) l’ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale secondo le procedure previste dall’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) la ripartizione dell’organico tra le diverse aree e qualifiche (68);

d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive modificazioni e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito l’ottanta per cento del trattamento economico del personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione nel quale sono iscritte le somme già versate nella contabilità speciale, nonché l’individuazione dei casi di riscossione e utilizzazione dei diritti di segreteria o di corrispettivi per servizi resi in base a disposizioni di legge secondo le modalità di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

4. L’Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta un’indennità pari all’eventuale differenza tra il trattamento erogato dall’amministrazione o dall’ente di provenienza e quello spettante al personale di ruolo, sulla base di apposita tabella di corrispondenza adottata dal Garante, e comunque non inferiore al cinquanta per cento della retribuzione in godimento, con esclusione dell’indennità integrativa speciale.

5. In aggiunta al personale di ruolo, l’Ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a venti unità ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 7.

6. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedono, il Garante può avvalersi dell’opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non più di due volte.

8. Il personale addetto all’Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell’esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.

9. Il personale dell’Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all’articolo 158 riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

(66) Per l’incremento della dotazione organica vedi il comma 542 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(67) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi la Del. Garante protez. dati pers. 14 dicembre 2007, n. 65 e la Del. Garante protez. dati pers. 14 dicembre 2007, n. 66.

(68) Con Del. Garante protez. dati pers. 18 dicembre 2003, n. 20 (Gazz. Uff. 30 gennaio 2004, n. 24) sono state approvate le modifiche alle dotazioni organiche del personale dipendente del Garante per la protezione dei dati personali.

Capo III – Accertamenti e controlli

157. Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti.

1. Per l’espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, all’interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti (69).

(69) Vedi, anche, il comma 4 dell’art. 25, L. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

158. Accertamenti.

1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti da personale dell’Ufficio. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un’abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l’assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell’accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata l’indifferibilità dell’accertamento (70).

(70) Vedi, anche, il comma 4 dell’art. 25, L. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

159. Modalità.

1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto ai sensi dell’articolo 156, comma 8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.

2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia dell’autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.

3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest’ultimo o, se questo è assente o non è designato, agli incaricati. Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile.

4. Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribunale, l’accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può facilitarne l’esecuzione.

5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica e telefax.

6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui all’articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (71).

(71) Vedi, anche, il comma 4 dell’art. 25, L. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

160. Particolari accertamenti.

1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e III della Parte II gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante.

2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l’attuazione. Se l’accertamento è stato richiesto dall’interessato, a quest’ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.

3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificità della verifica, il componente designato può farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto ai sensi dell’articolo 156, comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell’organo, da un numero delimitato di addetti all’Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo 156, comma 3, lettera a).

4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.

5. Nell’effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi di uffici giudiziari, il Garante adotta idonee modalità nel rispetto delle reciproche attribuzioni e della particolare collocazione istituzionale dell’organo procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti dal segreto sono differiti, se vi è richiesta dell’organo procedente, al momento in cui cessa il segreto.

6. La validità, l’efficacia e l’utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale (72).

(72) Vedi, anche, il comma 4 dell’art. 25, L. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

TITOLO III

Sanzioni.

Capo I – Violazioni amministrative

161. Omessa o inidonea informativa all’interessato.

1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trantaseimila euro (73).

(73) Comma così modificato dal comma 2 dell’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.

162. Altre fattispecie.

1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro (74).

2. La violazione della disposizione di cui all’articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro (75).

2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell’articolo 33 o delle disposizioni indicate nell’articolo 167 è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all’articolo 33 è escluso il pagamento in misura ridotta (76).

2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all’articolo 154, comma 1, lettere c) e d), è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro (77).

2-quater. La violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dall’articolo 130, comma 3-bis, e dal relativo regolamento è sanzionata ai sensi del comma 2-bis del presente articolo (78).

(74) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 3 dell’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.

(75) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 3 dell’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.

(76) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 3 dell’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 e poi così modificato dal n. 1) della lettera c) del comma 1 dell’art. 20-bis, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(77) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 3 dell’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.

(78) Comma aggiunto dal n. 2) della lettera c) del comma 1 dell’art. 20-bis, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

162-bis. Sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico.

1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, nel caso di violazione delle disposizioni di cui all’art. 132, commi 1 e 1-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro (79).

(79) Articolo aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109 e poi così modificato dal comma 4 dell’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.

163. Omessa o incompleta notificazione.

1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro (80).

(80) Comma così modificato dal comma 5 dell’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.

164. Omessa informazione o esibizione al Garante.

1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro (81).

(81) Comma così modificato dal comma 6 dell’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.

164-bis. Casi di minore gravità e ipotesi aggravate.

1. Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell’attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti.

2. In caso di più violazioni di un’unica o di più disposizioni di cui al presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

3. In altri casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al doppio.

4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore (82).

(82) Articolo aggiunto dal comma 7 dell’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.

165. Pubblicazione del provvedimento del Garante.

1. Nei casi di cui agli articoli del presente Capo può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica. La pubblicazione ha luogo a cura e spese del contravventore (83).

(83) Comma così modificato dal comma 8 dell’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.

166. Procedimento di applicazione.

1. L’organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo e all’articolo 179, comma 3, è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all’articolo 156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per l’esercizio dei compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera h), e 158.

Capo II – Illeciti penali

167. Trattamento illecito di dati.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.

168. Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante.

1. Chiunque, nella notificazione di cui all’articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

169. Misure di sicurezza.

1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall’articolo 33 è punito con l’arresto sino a due anni (84).

2. All’autore del reato, all’atto dell’accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l’oggettiva difficoltà dell’adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l’adempimento alla prescrizione, l’autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa. L’adempimento e il pagamento estinguono il reato. L’organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili (85).

(84) Comma così modificato dal comma 9 dell’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.

(85) Comma così modificato dal comma 9 dell’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.

170. Inosservanza di provvedimenti del Garante.

1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

171. Altre fattispecie.

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 è punita con le sanzioni di cui all’articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

172. Pene accessorie.

1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza.

TITOLO IV

Disposizioni modificative, abrogative, transitorie e finali.

Capo I – Disposizioni di modifica

173. Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen.

1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all’accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione, è così modificata:

a) … (86);

b) il comma 2 dell’articolo 10 è soppresso;

c) … (87);

d) l’articolo 12 è abrogato.

(86) Sostituisce il comma 2 dell’art. 9, L. 30 settembre 1993, n. 388.

(87) Sostituisce l’art. 11, L. 30 settembre 1993, n. 388.

174. Notifiche di atti e vendite giudiziarie.

1. … (88).

2. Al primo comma dell’articolo 138 del codice di procedura civile, le parole da: «può sempre eseguire» a «destinatario,» sono sostituite dalle seguenti: «esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile,».

3. Nel quarto comma dell’articolo 139 del codice di procedura civile, la parola: «l’originale» è sostituita dalle seguenti: «una ricevuta».

4. Nell’articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le parole: «affigge avviso del deposito» sono inserite le seguenti: «in busta chiusa e sigillata».

5. All’articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) … (89);

b) nell’ultimo comma le parole: «ai commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «al primo comma».

6. Nell’articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile, sono soppresse le parole da: «, e mediante» fino alla fine del periodo .

7. All’articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole: «maggiore celerità» sono aggiunte le seguenti: «, di riservatezza o di tutela della dignità».

8. … (90).

9. … (91).

10. All’articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile le parole: «del debitore,» sono soppresse e le parole da: «informazioni» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse».

11. … (92).

12. … (93).

13. All’articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) … (94);

b) … (95).

14. All’articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale le parole: «è scritta all’esterno del plico stesso» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuata nei modi previsti dall’articolo 148, comma 3».

15. … (96).

16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) … (97);

b) all’articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: «L’agente postale rilascia avviso» sono inserite le seguenti: «, in busta chiusa, del deposito».

(88) Aggiunge due commi, dopo il secondo, all’art. 137 del codice di procedura civile.

(89) Sostituisce con un unico comma gli originari primo e secondo comma dell’art. 142 del codice di procedura civile.

(90) Aggiunge un comma, dopo il primo, all’art. 250 del codice di procedura civile.

(91) Aggiunge un periodo al terzo comma dell’art. 490 del codice di procedura civile.

(92) Aggiunge un periodo al quarto comma dell’art. 14, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(93) Aggiunge l’art. 15-bis al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

(94) Sostituisce il comma 3 dell’art. 148 del codice di procedura penale.

(95) Aggiunge il comma 5-bis all’art. 148 del codice di procedura penale.

(96) Sostituisce il comma 1 dell’art. 80 delle disposizioni di attuazioni del codice di procedura penale approvate con D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271.

(97) Aggiunge un periodo al primo comma dell’art. 2, L. 20 novembre 1982, n. 890.

175. Forze di polizia.

1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed informazioni acquisite nel corso di attività amministrative ai sensi dell’articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo è oggetto di comunicazione al Garante ai sensi dell’articolo 39, commi 2 e 3.

2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, senza l’ausilio di strumenti elettronici anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, in sede di applicazione del presente codice possono essere ulteriormente trattati se ne è verificata l’esattezza, completezza ed aggiornamento ai sensi dell’articolo 11.

3. … (98).

(98) Sostituisce l’art. 10, L. 1° aprile 1981, n. 121.

176. Soggetti pubblici.

1. Nell’articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: «mediante strumenti informatici» sono inserite le seguenti: «, fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono, «.

2. … (99).

3. … (100).

4. Al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione continuano ad applicarsi l’articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché le vigenti modalità di finanziamento nell’àmbito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

5. … (101).

6. La denominazione: «Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione» contenuta nella vigente normativa è sostituita dalla seguente: «Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione».

(99) Aggiunge il comma 1-bis all’art. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(100) Sostituisce il comma 1 dell’art. 4, D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39.

(101) Sostituisce il comma 1 dell’art. 5, D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39.

177. Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali.

1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale.

2. … (102).

3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all’articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui l’atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell’atto.

4. Nel primo comma dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e).

5. … (103).

(102) Sostituisce il comma 7 dell’art. 28, L. 4 maggio 1983, n. 184.

(103) Sostituisce il quinto comma dell’art. 51, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

178. Disposizioni in materia sanitaria.

1. Nell’articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di libretto sanitario personale, dopo le parole: «il Consiglio sanitario nazionale» e prima della virgola sono inserite le seguenti: «e il Garante per la protezione dei dati personali».

2. All’articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS e infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche:

a) … (104).

b) nel comma 2, le parole: «decreto del Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali».

3. … (105).

4. All’articolo 2, comma 1, del D.M. 11 febbraio 1997 del Ministro della sanità, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in materia di importazione di medicinali registrati all’estero, sono soppresse le lettere f) ed h).

5. Nel comma 1, primo periodo, dell’articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole da: «riguarda anche» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «è acquisito unitamente al consenso relativo al trattamento dei dati personali».

(104) Sostituisce il comma 1 dell’art. 5, L. 5 giugno 1990, n. 135.

(105) Aggiunge un periodo al comma 3 dell’art. 5, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 539.

179. Altre modifiche.

1. Nell’articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le parole: «; mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare» e: «garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale;».

2. Nell’articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole: «4,» e «,8».

3. Al comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, ovvero, limitatamente alla violazione di cui all’articolo 10, al Garante per la protezione dei dati personali».

4. [ … (106).

(106) Il presente comma, abrogato dall’art. 184, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, a decorrere dal 1° maggio 2004, ai sensi di quanto disposto dall’art. 183 dello stesso decreto, aggiunge l’art. 107-bis al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

Capo II – Disposizioni transitorie

180. Misure di sicurezza.

1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all’allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 31 marzo 2006 (107).

2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l’immediata applicazione delle misure minime di cui all’articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all’allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.

3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all’articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro il 30 giugno 2006 (108).

(107) Comma così modificato prima dall’art. 3, D.L. 24 giugno 2004, n. 158, poi dall’art. 6, D.L. 9 novembre 2004, n. 266 e dall’art. 6-bis, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ed infine dall’art. 10, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273.

(108) Comma così modificato prima dall’art. 3, D.L. 24 giugno 2004, n. 158, poi dall’art. 6, D.L. 9 novembre 2004, n. 266 e dall’art. 6-bis, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ed infine dall’art. 10, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273.

181. Altre disposizioni transitorie.

1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:

a) l’identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 28 febbraio 2007 (109);

b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell’articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), è adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;

c) le notificazioni previste dall’articolo 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004;

d) le comunicazioni previste dall’articolo 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004;

e) [le modalità semplificate per l’informativa e la manifestazione del consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione del primo ulteriore contatto con l’interessato, al più tardi entro il 30 settembre 2004] (110);

f) l’utilizzazione dei modelli di cui all’articolo 87, comma 2, è obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2005.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall’articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del presente codice.

3. L’individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell’allegato C), è effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.

4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell’articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa vigente.

5. L’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, è effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell’entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiesta dell’interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell’articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.

6. Le confessioni religiose che, prima dell’adozione del presente codice, abbiano determinato e adottato nell’àmbito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all’articolo 26, comma 3, lettera a), possono proseguire l’attività di trattamento nel rispetto delle medesime.

6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell’articolo 132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 (111).

(109) Lettera così modificata prima dall’art. 3, D.L. 24 giugno 2004, n. 158, poi dall’art. 10, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, come modificato dalla relativa legge di conversione, e dall’art. 1, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, come sostituito dalla relativa legge di conversione, ed infine dal comma 1 dell’art. 6, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300. In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi, per il Ministero degli affari esteri, il D.M. 23 giugno 2004, n. 225.

(110) Lettera abrogata dall’art. 2-quinquies, D.L. 29 marzo 2004, n. 81, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(111) Comma aggiunto dall’art. 4, D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, come modificato dalla relativa legge di conversione.

182. Ufficio del Garante.

1. Al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali, in sede di prima applicazione del presente codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il Garante:

a) può individuare i presupposti per l’inquadramento in ruolo, al livello iniziale delle rispettive qualifiche e nei limiti delle disponibilità di organico, del personale appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici in servizio presso l’Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato alla data di pubblicazione del presente codice;

b) può prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel limite del trenta per cento delle disponibilità di organico, per il personale non di ruolo in servizio presso l’Ufficio del Garante che abbia maturato un’esperienza lavorativa presso il Garante di almeno un anno.

Capo III – Abrogazioni

183. Norme abrogate.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:

a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;

b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;

c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;

d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;

e) l’articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;

f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 (112);

g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;

h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;

i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;

l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;

m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;

n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;

o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano, altresì, abrogati:

a) l’art. 5, comma 9, del D.M. 18 maggio 2001, n. 279 del Ministro della sanità, in materia di malattie rare;

b) l’articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;

c) l’articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di donatori midollo osseo;

d) l’articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di certificati di assistenza al parto;

e) l’art. 2, comma 5, del D.M. 27 ottobre 2000, n. 380 del Ministro della sanità, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero;

f) l’articolo 2, comma 5-quater 1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in materia di banca dati sinistri in àmbito assicurativo;

g) l’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico;

h) l’articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di diffusione di dati relativi a studenti;

i) l’articolo 8, quarto comma, e l’articolo 9, quarto comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 118, i termini di conservazione dei dati personali individuati ai sensi dell’articolo 119, eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si osservano nella misura indicata dal medesimo codice.

(112) La presente lettera era stata sostituita dall’art. 5, D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, poi soppressa dalla relativa legge di conversione.

Capo IV – Norme finali

184. Attuazione di direttive europee.

1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva 96/45/CE del 24 ottobre 1995, del Parlamento europeo e del Consiglio, e alla direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a disposizioni comprese nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente codice secondo la tavola di corrispondenza riportata in allegato.

3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.

185. Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta.

1. L’allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all’articolo 12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli articoli 25 e 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla data di emanazione del presente codice.

186. Entrata in vigore.

1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1° gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6 e 182, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente codice. Dalla medesima data si osservano altresì i termini in materia di ricorsi di cui agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.

Allegato A (113)

Codici di deontologia

A.1 Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica. (Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, in G.U. 3 agosto 1998, n. 179) (114)

A.2 Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi storici. (Provvedimento del Garante n. 8/P21 del 14 marzo 2001, in G.U. 5 aprile 2001, n. 80) (115)

A.3 Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’àmbito del Sistema statistico nazionale. (Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002, in G.U. 1° ottobre 2002, n. 230) (116)

A.4 Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici. (Provvedimento del Garante n. 2 del 16 giugno 2004, in G.U. 14 agosto 2004, n. 190, S.O.) (117)

A.5 Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti. (Provvedimento del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in G.U. 23 dicembre 2004, n. 300) (118)

A.6 Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000. (Del. 6 novembre 2008, n. 60, in G.U. 24 novembre 2008, n. 275) (119)

(113) Nell’allegato A al presente decreto è stato disposto l’inserimento dei seguenti codici di deontologia e di buona condotta:

– per i trattamenti dati personali per scopi statistici e scientifici e per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, con D.M. 14 gennaio 2005 (Gazz. Uff. 29 gennaio 2005, n. 23);

– per i dati trattati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, con D.M. 2 dicembre 2008 (Gazz. Uff. 24 dicembre 2008, n. 300).

(114) Il Provv.Garante protez. dati pers. 29 luglio 1998 è pubblicato autonomamente nell’Opera.

(115) Il Provv.Garante protez. dati pers. 14 marzo 2001, n. 8/P/2001 è pubblicato autonomamente nell’Opera.

(116) Il Provv.Garante protez. dati pers. 31 luglio 2002, n. 13 è pubblicato autonomamente nell’Opera.

(117) Il Provv.Garante protez. dati pers. 16 giugno 2004, n. 2 è pubblicato autonomamente nell’Opera.

(118) La Del. Garante protez. dati pers. 16 novembre 2004, n. 8 è pubblicata autonomamente nell’Opera.

(119) La Del. 6 novembre 2008, n. 60 è pubblicatà autonomamente nell’Opera.

Allegato B (120)

Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza

(Artt. da 33 a 36 del codice)

Trattamenti con strumenti elettronici

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell’incaricato, in caso di trattamento con strumenti elettronici:

Sistema di autenticazione informatica

1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.

2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l’identificazione dell’incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell’incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell’incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave.

3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l’autenticazione.

4. Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell’incaricato.

5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato ed è modificata da quest’ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi.

6. Il codice per l’identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.

7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.

8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all’incaricato l’accesso ai dati personali.

9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.

10. Quando l’accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della componente riservata della credenziale per l’autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell’incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente l’incaricato dell’intervento effettuato.

11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.

Sistema di autorizzazione

12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di àmbito diverso è utilizzato un sistema di autorizzazione.

13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all’inizio del trattamento, in modo da limitare l’accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.

14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.

Altre misure di sicurezza

15. Nell’àmbito dell’aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell’individuazione dell’àmbito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell’azione di programmi di cui all’art. 615-quinquies del codice penale, mediante l’attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale.

17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l’aggiornamento è almeno semestrale.

18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.

Documento programmatico sulla sicurezza

19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:

19.1. l’elenco dei trattamenti di dati personali;

19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’àmbito delle strutture preposte al trattamento dei dati;

19.3. l’analisi dei rischi che incombono sui dati;

19.4. le misure da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;

19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;

19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell’ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;

19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all’esterno della struttura del titolare;

19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l’individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell’interessato.

Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari

20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l’accesso abusivo, di cui all’art. 615-ter del codice penale, mediante l’utilizzo di idonei strumenti elettronici.

21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l’uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.

22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.

23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell’accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.

24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di cui all’articolo 22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati. I dati relativi all’identità genetica sono trattati esclusivamente all’interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all’esterno dei locali riservati al loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico è cifrato.

Misure di tutela e garanzia

25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall’installatore una descrizione scritta dell’intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.

26. Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d’esercizio, se dovuta, dell’avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.

Trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e dell’incaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:

27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l’intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Nell’àmbito dell’aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell’individuazione dell’àmbito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

29. L’accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l’orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.

(120) Vedi, anche, il Provv. 27 novembre 2008. Per la sospensione delle disposizioni contenute nel presente allegato vedi il comma 9 dell’art. 1, O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3781.

Allegato C

Trattamenti non occasionali effettuati in àmbito giudiziario o per fini di polizia (artt. 46 e 53 del codice)

TAVOLA DI CORRISPONDENZA

DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI

AL CODICE IN MATERIA

DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ARTICOLATO DEL CODICE RIFERIMENTO PREVIGENTE
Parte I
Disposizioni generali
Titolo I
Princìpi generali
Art. 1 (Diritto alla protezione dei dati personali)
Art. 2 (Finalità) cfr. art. 1, dir. 95/46/CE;
comma 1 art. 1, comma 1, L. 31 dicembre 1996, n. 675
comma 2
Art. 3 (Principio di necessità del trattamento dei dati)
comma 1
Art. 4 (Definizioni)
comma 1, lett. a) cfr. art. 2, dir. 95/46 CE;
art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 675/1996
lett. b) art. 1, comma 2, lett. c), L. n. 675/1996
lett. c) art. 10, comma 5, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281
lett. d) cfr. art. 22, comma 1, L. n. 675/1996
lett. e) cfr. art. 24, comma 1, L. n. 675/1996
lett. f) art. 1, comma 2, lett. d), L. n. 675/1996
lett. g) art. 1, comma 2, lett. e), L. n. 675/1996
lett. h) cfr. art. 19 L. n. 675/1996
lett. i) art. 1, comma 2, lett. f), L. n. 675/1996
lett. l) art. 1, comma 2, lett. g), L. n. 675/1996
lett. m) art. 1, comma 2, lett. h), L. n. 675/1996
lett. n) art. 1, comma 2, lett. i), L. n. 675/1996
lett. o) art. 1, comma 2, lett. l), L. n. 675/1996
lett. p) art. 1, comma 2, lett. a), L. n. 675/1996
lett. q) art. 1, comma 2, lett. m), L. n. 675/1996
comma 2, lett. a) cfr. art. 2, par. 2, lett. d), direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio n. 2002/58/CE
lett. b) cfr. art. 2, lett. e), direttiva n. 2002/58/CE
lett. c) cfr. art. 2, par. 1, lett. a), direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio n. 2002/21/CE
lett. d) cfr. art. 2, par. 1, lett. d), direttiva n. 2002/21/CE
lett. e) cfr. art. 2, par. 1, lett. c), direttiva n. 2002/21/CE
lett. f) cfr. art. 2, par. 1, lett. k), direttiva n. 2002/21/CE
lett. g) cfr. art. 2,par. 2, lett. a), direttiva n. 2002/58/CE
lett. h) cfr. art. 2, par. 2,lett. b), direttiva n. 2002/58/CE
lett. i) cfr. art. 2, par. 2, lett. c), direttiva n. 2002/58/CE
lett. l) cfr. art. 2, par. 2, lett. g), direttiva n. 2002/58/CE
lett. m) cfr. art. 2, par. 2, lett. h), direttiva n. 2002/58/CE
comma 3, lett. a) art. 1, comma 1, lett. a), D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318
lett. b) art. 1, lett. b, D.P.R. n. 318/1999
lett. c)
lett. d)
lett. e)
lett. f)
lett. g)
comma 4, lett. a) art. 1, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 281/1999
lett. b) art. 1, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 281/1999
lett. c) art. 1, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 281/1999
Art. 5 (Oggetto ed àmbito di applicazione) cfr. art. 4, dir. 95/46/CE;
comma 1 artt. 2, comma 1, e 6, comma 1, L. n. 675/1996
comma 2 art. 2, commi 1 -bis, e 1 -ter, L. n. 675/1996
comma 3 cfr.art. 3, par. 2 (secondo periodo), dir. 95/46/CE;
art. 3, L. n. 675/1996
Art. 6 (Disciplina del trattamento)
Titolo II
Diritti dell’interessato
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) cfr. art. 12, dir. 95/46;
comma 1 art. 13, comma 1, lett. c), punto 1 (prima parte) L. n. 675/1996
comma 2 art. 13, comma 1, lett. b) e c), punto 1 (seconda parte)
L. n. 675/1996
comma 3 art. 13, comma 1, lett. c), punti 2, 3 e 4 L. n. 675/1996
comma 4 art. 13, comma 1, lett. d) ed e), L. n. 675/1996
Art. 8 (Esercizio dei diritti) cfr. art. 13, dir. 95/46;
comma 1 art. 17, comma 1, D.P.R. n. 501/1998.
comma 2 art. 14, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed ebis) L. n. 675/1996
comma 3 art. 14, comma 2, n. 675/1996
comma 4
Art. 9 (Modalità di esercizio)
comma 1 art. 17, comma 3, D.P.R. n. 501/1998
comma 2 art. 13, comma 4, L. n. 675/1996; art. 17, comma 4, D.P.R. n.
501/1998
comma 3 art. 13, comma 3 , L. n. 675/1996
comma 4 art. 17, comma 2, D.P.R. n. 501/1998
comma 5 art. 13, comma 1, c), punto 1 (secondo periodo), L. n. 675/1996
Art. 10 (Riscontro all’interessato)
comma 1 art. 17, comma 9, D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501.
comma 2 art. 17, comma 6, D.P.R. n. 501/1998
comma 3 art. 17, comma 5 D.P.R. n. 501/1998
comma 4
comma 5
comma 6
comma 7 art. 13, comma 2, L. n. 675/1996; art. 17, comma 7, D.P.R. n.
501/1998
comma 8 art. 17, comma 7, D.P.R. n. 501/1998
comma 9 art. 17, comma 8, D.P.R. n. 501/1998
Titolo III
Regole generali per il trattamento dei dati
Capo I
Regole per tutti i trattamenti
Art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati) cfr. art. 6, dir. 95/46/CE;
comma 1 art. 9, comma 1, L. n. 675/1996
comma 2
Art. 12 (Codici di deontologia e di buona condotta) cfr. art. 27, dir. 95/46/CE;
comma 1 art. 31, comma 1, lett. h), L. n. 675/1996;
comma 2 art. 20, comma 4, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467.
comma 3 art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 467/2001
comma 4
Art. 13 (Informativa) cfr. art. 10, dir. 95/46/CE ;
comma 1 art. 10, comma 1, L. n. 675/1996
comma 2 art. 10, comma 2, L. n. 675/1996
comma 3
comma 4 art. 10, comma 3, L. n. 675/1996
comma 5 art. 10, comma 4, L. n. 675/1996
Art. 14 (Definizione di profili e della personalità
dell’interessato) cfr. art. 15, dir. 95/46/CE ;
Comma 1 art. 17, comma 1, L. n. 675/1996
Comma 2 art. 17, comma 2, L. n. 675/1996
Art. 15 (Danni cagionati per effetto del trattamento) cfr. art. 23, dir. 95/46/CE :
comma 1 art. 18, L. n. 675/1996
comma 2 art. 29, comma 9, L. n. 675/1996
Art. 16 (Cessazione del trattamento) cfr. art. 19, par. 2, dir. 95/46/CE
comma 1 art. 16, comma 2, L. n. 675/1996
comma 2 art. 16, comma 3, L. n. 675/1996
Art. 17 (Trattamento che presenta rischi specifici) cfr. art. 20, dir. 95/46/CE :
comma 1 art. 24 -bis, comma 1, L. n. 675/1996
comma 2 art. 24 -bis, comma 2, L. n. 675/1996
Capo II
Regole ulteriori per i soggetti pubblici
Art. 18 (Princìpi applicabili a tutti i trattamenti effettuati
da soggetti pubblici)
comma 1
comma 2 cfr. art. 27, comma 1, L. n. 675/1996
comma 3 cfr. art. 27, comma 1, L. n. 675/1996
comma 4
comma 5
Art. 19 (Princìpi applicabili al trattamento di dati diversi da
quelli sensibili e giudiziari) art. 7, par. 1, lett. E), dir. 95/46/CE ;
comma 1 art. 27, comma 1, L. n. 675/1996
comma 2 art. 27, comma 2, L. n. 675/1996
comma 3 art. 27, comma 3, L. n. 675/1996
Art. 20 (Princìpi applicabili al trattamento di dati sensibili) cfr. art. 8, dir. 95/46/CE;
comma 1 art. 22, comma 3, primo periodo, L. n. 675/1996
comma 2 art.22, comma 3 -bis, L. n. 675/1996; art. 5, comma 5, D.Lgs.
n. 135/1999
comma 3 art. 22, comma 3, secondo periodo, L. n. 675/1996
comma 4 art. 22, comma 3 -bis, L. n. 675/1996
Art. 21 (Princìpi applicabili al trattamento di dati
giudiziari) cfr. art. 8, par. 5, dir. 95/46/CE ;
comma 1 art. 24, comma 1, L. n. 675/1996;
comma 2 art. 5, comma 5 -bis, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135
Art. 22 (Princìpi applicabili al trattamento di dati sensibili e
giudiziari)
comma 1
comma 2 art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
comma 3 art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999
comma 4 art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
comma 5 art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 135/1999
comma 6 art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 135/1999
comma 7 art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 135/1999
comma 8 art. 23, comma 4, L. n. 675/1996
comma 9 art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999
comma 10 art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999; art. 3, comma 6, D.Lgs. n.
135/1999
comma 11 art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 135/1999
comma 12 art. 1, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 135/1999
Capo III
Regole ulteriori per i privati ed enti pubblici economici
Art. 23 (Consenso) cfr.art. 7, par. 1, lett. A), dir. 95/46/CE ;
comma 1 art. 11, comma 1 e 20, comma 1, lett. a) L. n. 675/1996
comma 2 art. 11, comma 2, L. n. 675/1996
comma 3 art. 11, comma 3, L. n. 675/1996
comma 4 cfr. art. 22, comma 1, L. n. 675/1996
Art. 24 (Casi nei quali può essere effettuato il trattamento
senza il consenso) cfr. art. 7, dir. 95/46/CE ;
comma 1, lett. a) artt. 12, comma 1, lett. a) e 20, comma 1, lett. c), L. n.
675/1996;
lett. b) artt. 12, comma 1, lett. b) e 20, comma 1, lett. a-bis), L. n.
675/1996
lett. c) artt. 12, comma 1, lett. c) e 20, comma 1, lett. b), L. n.
675/1996
lett. d) artt. 12, comma 1, lett. f) e 20, comma 1, lett. e),L. n.
675/1996
lett. e) art. 7, par. 1, lett. d), dir. 95/46; artt. 12, comma 1, lett. g) e 20
comma 1, lett. f), L. n. 675/1996
lett. f) artt. 12, comma 1, lett. h) e 20, comma 1, lett. g), L. n.
675/1996
lett. g) artt. 12, comma 1, lett. h-bis) e 20, comma 1, lett. h ed h-bis), L.
n. 675/1996
lett. h)
lett. i) artt. 12, comma 1, lett. d) e 21, comma 4, lett. a), L. n.
675/1996; art. 7, comma 4 .Lgs. n. 281/1999
Art. 25 (Divieti di comunicazione e diffusione)
comma 1 art. 21 commi 1 e 2, L. n. 675/1996
comma 2 art. 21, comma 4, lett. b), L. n. 675/1996
Art. 26 (Garanzie per i dati sensibili) cfr. Art. 8, dir. 95/46/CE ;
comma 1 art. 22, comma 1, L. n. 675/1996
comma 2 art. 22, comma 2, L. n. 675/1996
comma 3, lett. a) art. 22, comma 1-b is, L. n. 675/1996
comma 3, lett. b) art. 22, comma 1- ter, L. n. 675/1996
comma 4 art. 22, comma 4, L. n. 675/1996
comma 5 art. 23, comma 4, L. n. 675/1996
Art. 27 (Garanzie per i dati giudiziari) cfr. art. 8, par. 5, dir. 95/46/CE
comma 1 art. 24, comma 1, L. n. 675/1996
Titolo IV
I soggetti che effettuano il trattamento
Art. 28 (Titolare del trattamento)
comma 1
Art. 29 (Responsabile del trattamento) cfr. art. 16, dir. 95/46/CE;
comma 1 art. 8, comma 1, L. n. 675/1996
comma 2 art. 8, comma 1, L. n. 675/1996
comma 3 art. 8, comma 3, L. n. 675/1996
comma 4 art. 8, comma 4, L. n. 675/1996
comma 5 art. 8, comma 2, L. n. 675/1996
Art. 30 (Incaricati del trattamento) cfr. art. 17, par. 3, dir. 95/46/CE ;
comma 1 artt. 8, comma 5, e 19, L. n. 675/1996
comma 2 art. 19, L. n. 675/1996
Titolo V
Sicurezza dei dati e dei sistemi
Capo I
Misure di sicurezza cfr. art. 17, dir. 95/46/CE;
Art. 31 (Obblighi di sicurezza) art. 15, comma 1, L. n. 675/1996
Art. 32 (Particolari titolari)
comma 1 art. 2, comma 1, D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171
comma 2 art. 2, comma 2, D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171
comma 3 art. 2, comma 3, D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171
Capo II
Misure minime
Art. 33 (Misure minime) cfr. art. 15, comma 2, L. n. 675/1996
Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici)
Art. 35 (Trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici)
Art. 36 (Adeguamento) cfr. art. 15, comma 3, L. n. 675/1996
Titolo VI
Adempimenti
Art. 37 (Notificazione del trattamento)
comma 1 art. 18, dir. 95/46/CE ; cfr. art. 7, comma 1, L. n. 675/1996
comma 2
comma 3 art. 28, comma 7, secondo periodo, L. n. 675/1996
comma 4 art. 13, commi 1, 2, 3, 4, D.P.R. n. 501/1998
Art. 38 (Modalità di notificazione) art. 19, dir. 95/46/CE
comma 1 art. 7, comma 2, primo periodo, L. n. 675/1996
comma 2 art. 12, comma 1, primo periodo, D.P.R. n. 501/1998
comma 3 art. 12, comma 1, secondo periodo, D.P.R. n. 501/1998
comma 4 art. 7, comma 2, secondo periodo e art. 16, comma 1 L. n.
, 675/1996
comma 5 art. 12, comma 6, D.P.R. n. 501/1998
comma 6
Art. 39 (Obblighi di comunicazione) art. 7, par. 1, lett. E), dir. 95/46/CE
comma 1, lett. a) art. 27, comma 2, L. n. 675/1996
lett. b)
comma 2
comma 3
Art. 40 (Autorizzazioni generali) art. 41, comma 7, L. n. 675/1996; art. 14, comma 1, D.P.R. n.
comma 1 501/1998
Art. 41 (Richieste di autorizzazione)
comma 1
comma 2 art. 14, comma 2, D.P.R. n. 501/1998
comma 3 art. 14, comma 3, D.P.R. n. 501/1998
comma 4 art. 14, comma 4, D.P.R. n. 501/1998
comma 5 art. 14, comma 5, D.P.R. n. 501/1998
Titolo VII
Trasferimento dei dati all’estero cfr. artt. 25 e 26, dir. 95/46/CE
Art. 42 (Trasferimenti all’interno dell’Unione europea)
comma 1
Art. 43 (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)
alinea del comma 1 art. 28, comma 1, L. n. 675/1996
comma 1 artt. 28, comma 4, eccetto la lett. g), e 26, comma 2, L. n.
675/1996; art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 281/1999
Art. 44 (Altri trasferimenti consentiti) art. 28, comma 4, lett. g), L. n. 675/1996
Art. 45 (Trasferimenti vietati) art. 28, comma 3, L. n. 675/1996
Parte II
Disposizioni relative a specifici settori
Titolo I
Trattamenti in àmbito giudiziario
Capo I cfr. art. 3, dir. 95/46/CE
Profili generali
Art. 46 (Titolari dei trattamenti)
Art. 47 (Trattamenti per ragioni di giustizia) art. 3, par. 2, (primo periodo) dir. 95/46/CE; art. 4, comma 1,
lett. c) e d) e comma 2, L. n. 675/1996
Art. 48 (Banche di dati di uffici giudiziari)
Art. 49 (Disposizioni di attuazione)
Capo II
Minori
Art. 50 (Notizie o immagini relative ai minori)
Capo III
Informatica giuridica
Art. 51 (Princìpi generali)
Art. 52 (Dati identificativi degli interessati)
Titolo II
Trattamenti da parte di forze di polizia
Capo I cfr. art. 3, dir. 95/46/CE
Profili generali
Art. 53 (Àmbito applicativo e titolari dei trattamenti) art. 3, par. 2, (primo periodo) dir. 95/46/CE; art. 4, comma 1,
lett. a) ed e) e comma 2, L. n. 675/1996
Art. 54 (Modalità di trattamento e flussi di dati)
Art. 55 (Particolari tecnologie)
Art. 56 (Tutela dell’interessato)
Art. 57 (Disposizioni di attuazione)
Titolo III
Difesa e sicurezza dello Stato
Capo I art. 3, dir. 95/46/CE ;
Profili generali
Art. 58 (Disposizioni applicabili)
comma 1 art. 4, commi 1, lett. b) e 2, L. n. 675/1996
comma 2 art. 4, commi 1, lett. e) e 2, L. n. 675/1996
comma 3 art. 15, comma 4, L. n. 675/1996
comma 4
Titolo IV
Trattamenti in àmbito pubblico
Capo I
Accesso a documenti amministrativi
Art. 59 (Accesso a documenti amministrativi) art. 43, comma 2, L. 675/1996; art. 16, comma 1, lett. c), D.Lgs.
n. 135/1999
Art. 60 (Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale) art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
Capo II
Registri pubblici e albi professionali
Art. 61 (Utilizzazione di dati pubblici)
comma 1 art. 20, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 467/2001
comma 2
comma 3
comma 4
Capo III
Stato civile, anagrafi e liste elettorali
Art. 62 (Dati sensibili e giudiziari) art. 6 D.Lgs. n. 135/1999
Art. 63 (Consultazione di atti)
Capo IV
Finalità di rilevante interesse pubblico
Art. 64 (Cittadinanza, immigrazione e condizione dello
straniero)
comma 1 art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999
comma 2 art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 135/1999
comma 3 art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 65 (Diritti politici e pubblicità dell’attività di organi)
comma 1 art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 135/1999
comma 2 art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 135/1999
comma 3 art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 135/1999
comma 4 art. 8, comma 5, D.Lgs. n. 135/1999
comma 5 art. 8, comma 6, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 66 (Materia tributaria e doganale)
comma 1 art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999
comma 2 art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 67 (Attività di controllo e ispettive)
comma 1, lett. a) art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999
lett. b) art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 68 (Benefìci economici ed abilitazioni)
comma 1 art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999
comma 2 art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
comma 3 art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti) art. 14, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 70 (Volontariato e obiezione di coscienza)
comma 1 art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999
comma 2 art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 71 (Attività sanzionatorie e di tutela)
comma 1 art. 16, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 135/1999
comma 2 art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 72 (Rapporti con enti di culto) art. 21, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 73 (Altre finalità in àmbito amministrativo e sociale) Provv. Garante n. 1/P/2000 del 30 dicembre 1999-13 gennaio
2000
Capo V
Particolari contrassegni
Art. 74 (Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici)
Titolo V
Trattamento di dati personali in àmbito
sanitario
Capo I cfr. art. 8, dir. 95/46/CE
Princìpi generali
Art. 75 (Àmbito applicativo) art. 1. D.Lgs. n. 282/1999
Art. 76 (Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari
pubblici)
comma 1 art. 23, comma 1, L. n. 675/1996
comma 2
comma 3 art. 23, comma 3, (primo periodo), L. n. 675/1996
Capo II
Modalità semplificate per informativa e consenso
Art. 77 (Casi di semplificazione)
Art. 78 (Informativa del medico di medicina generale o del
pediatra)
Art. 79 (Informativa da parte di organismi sanitari)
Art. 80 (Informativa da parte di altri soggetti pubblici)
Art. 81 (Prestazione del consenso)
Art. 82 (Emergenze e tutela della salute e dell’incolumità
fisica)
comma 1
comma 2 art. 23, comma 1 -quater, L. n. 675/1996
comma 3
comma 4
Art. 83 (Altre misure per il rispetto dei diritti degli
interessati)
Art. 84 (Comunicazione di dati all’interessato)
comma 1 art. 23, comma 2, L. n. 675/1996
comma 2
Capo III
Finalità di rilevante interesse pubblico
Art. 85 (Compiti del Servizio sanitario nazionale)
comma 1 art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999
comma 2
comma 3
comma 4 art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 86 (Altre finalità di rilevante interesse pubblico)
comma 1
lett. a) art. 18, D.Lgs. n. 135/1999
lett. b) art. 19, D.Lgs. n. 135/1999
lett. c) art. 20, D.Lgs. n. 135/1999
Capo IV
Prescrizioni mediche
Art. 87 (Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale) art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 282/1999
Art. 88 (Medicinali non a carico del Servizio sanitario
nazionale) art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 282/1999
Art. 89 (Casi particolari)
comma 1
comma 2 art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 282/1999
Capo V
Dati genetici
Art. 90 (Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo
osseo) art. 17, comma 5, D.Lgs. n. 135/1999
comma 1
comma 2
comma 3 art. 4, comma 3, L. n. 52 del 6 marzo 2001
Capo VI
Disposizioni varie
Art. 91 (Dati trattati mediante carte)
Art. 92 (Cartelle cliniche)
Art. 93 (Certificato di assistenza al parto)
comma 1 art. 16, comma 2, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
comma 2
comma 3
Art. 94 (Banche di dati, registri e schedari in àmbito
sanitario)
Titolo VI
Istruzione
Capo I
Profili generali
Art. 95 (Dati sensibili e giudiziari) art. 12, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti) art. 330 -bis, (primo e secondo periodo)D.Lgs. n. 297 del 16
comma 1 aprile 1994
comma 2 art. 330 -bis, (terzo periodo), D.Lgs. n. 297/1994
Titolo VII
Trattamento per scopi storici, statistici o
scientifici
Capo I cfr. artt. 6, 11, par. 2, 13, par. 2, dir. 95/46/CE
Profili generali
Art. 97 (Àmbito applicativo)
Art. 98 (Finalità di rilevante interesse pubblico) artt. 22 e 23, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 99 (Compatibilità tra scopi e durata del trattamento)
Comma 1 art. 9, comma 1- bis, L. 675/1996
comma 2 art. 9, comma 1- bis, L. 675/1996
comma 3 art. 16, comma 2, lett. c -bis), L. 675/1996
Art. 100 (Dati relativi ad attività di studio e di ricerca) art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 204/1998
Capo II
Trattamento per scopi storici
Art. 101 (Modalità di trattamento)
comma 1 art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 281/1999
comma 2 art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 281/1999
comma 3 art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 281/1999
Art. 102 (Codice di deontologia e di buona condotta)
comma 1 art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 281/1999
comma 2 art. 7, comma 5, D.Lgs. n. 281/1999
Art. 103 (Consultazione di documenti conservati in archivi)
Capo III
Trattamento per scopi statistici o scientifici
Art. 104 (Àmbito applicativo e dati identificativi per scopi
statistici o scientifici)
comma 1 art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 281/1999
comma 2 art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 281/1999
Art. 105 (Modalità di trattamento)
comma 1 art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 281/1999
comma 2 art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 281/1999
comma 3
comma 4
Art. 106 (Codici di deontologia e di buona condotta)
comma 1 art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 281/1999
comma 2 art. 10, comma 6, D.Lgs. n. 281/1999
Art. 107 (Trattamento di dati sensibili)
comma 1 art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 281/1999
Art. 108 (Sistema statistico nazionale)
Art. 109 (Dati statistici relativi all’evento della nascita)
Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)
comma 1 art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 282/1999
comma 2 art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 282/1999
Titolo VIII
Lavoro e previdenza sociale
Capo I
Profili generali
Art. 111 (Codice di deontologia e di buona condotta)
comma 1 art. 20, comma 2, lett. b), D.Lgs., n. 467/2001
Art. 112 (Finalità di rilevante interesse pubblico)
comma 1 art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999
comma 2 art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
comma 3 art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 135/1999
Capo II
Annunci di lavoro e dati riguardanti
prestatori di lavoro
Art. 113 (Raccolta di dati e pertinenza) cfr. art. 8, L. 20 maggio 1970, n. 300
Capo III
Divieto di controllo a distanza e telelavoro
Art. 114 (Controllo a distanza) cfr. art. 4, comma 1, L. 20 maggio 1970, n. 300
Art. 115 (Telelavoro e lavoro a domicilio)
comma 1 e 2 art. 6, L. 2 aprile 1958, n. 339
Capo IV
Istituti di patronato e di assistenza sociale
Art. 116 (Conoscibilità di dati su mandato dell’interessato)
commi 1 e 2 art. 12, L. 30 marzo 2001, n. 152
Titolo IX
Sistema bancario, finanziario ed assicurativo
Capo I
Sistemi informativi
Art. 117 (Affidabilità e puntualità nei pagamenti)
comma 1 art. 20, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 467/2001
Art. 118 (Informazioni commerciali)
comma 1 art. 20, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 467/2001
Art. 119 (Dati relativi al comportamento debitorio)
Art. 120 (Sinistri) art. 2, comma 5 -quater 1, D.L. 28 marzo 2000, n. 70, conv. da
L. 26 maggio 2000, n. 137
Titolo X
Comunicazioni elettroniche
Capo I
Servizi di comunicazione elettronica
Art. 121 (Servizi interessati) cfr. art. 3, direttiva n. 2002/58/CE
Art. 122 (Informazioni raccolte nei riguardi dell’abbonato e
dell’utente) cfr. art. 5, par. 3, direttiva n. 2002/58/CE
Art. 123 (Dati relativi al traffico) cfr. art. 6, direttiva n. 2002/58/CE
comma 1 art. 4, comma 1, D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171;
comma 2 art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 171/1998
comma 3 art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 171/1998
comma 4
comma 5 art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 171/1998
comma 6 art. 4, comma 5, D.Lgs. n. 171/1998
Art. 124 (Fatturazione dettagliata) cfr. art. 7, direttiva n. 2002/58/CE
comma 1 art. 5, comma 3 (primo periodo), D.Lgs. n. 171/1998;
comma 2 art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 171/1998
comma 3 art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 171/1998
comma 4 art. 5, comma 3 (secondo periodo), D.Lgs. n. 171/1998
comma 5
Art. 125 (Identificazione della linea) cfr. art. 8, direttiva n. 2002/58/CE
comma 1 art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 171/1998;
comma 2 art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 171/1998
comma 3 art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 171/1998
comma 4 art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 171/1998
comma 5 art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 171/1998
comma 6 art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 171/1998
Art. 126 (Dati relativi all’ubicazione) cfr. art. 9, direttiva n. 2002/58/CE
Art. 127 (Chiamate di disturbo e di emergenza) cfr. art. 10, direttiva n. 2002/58/CE
comma 1 art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 171/1998;
comma 2 art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 171/1998
comma 3
comma 4 art. 7, comma 2 -bis, D.Lgs. n. 171/1998
Art. 128 (Trasferimento automatico della chiamata) cfr. art. 11, direttiva n. 2002/58/CE
comma 1 art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 171/1998;
Art. 129 (Elenchi di abbonati) cfr. art. 12, direttiva n. 2002/58/CE
art. 9, D.Lgs. n. 171/1998;
Art. 130 (Comunicazioni indesiderate) cfr. art. 13, direttiva n. 2002/58/CE
art. 10, D.Lgs. n. 171/1998;
Art. 131 (Informazioni ad abbonati e utenti) art. 3, D.Lgs. n. 171/1998
Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalità) cfr. art. 15, direttiva n. 2002/58/CE
Capo II
Internet e reti telematiche
Art. 133 (Codice di deontologia e di buona condotta) art. 20, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 467/2001
Capo III
Videosorveglianza
Art. 134 (Codice di deontologia e di buona condotta) art. 20, comma 2, lett. g), D.Lgs. n. 467/2001
Titolo XI
Libere professioni e investigazione privata
Capo I
Profili generali
Art. 135 (Codice di deontologia e di buona condotta) art. 22, comma 4, lett. c), secondo periodo, L. n. 675/1996
Titolo XII
Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica
Capo I cfr. art. 9, dir. 95/46/CE
Profili generali
Art. 136 (Finalità giornalistiche ed altre manifestazioni del
pensiero)
comma 1, lett. a) art. 25, comma 1, L. n. 675/1996
lett. b) e c) art. 25, comma 4- bis, L. n. 675/1996
Art. 137 (Disposizioni applicabili)
comma 1, lett. a) art. 25, comma 1, L. n. 675/1996
lett. b) art. 25, comma 1, L. n. 675/1996
lett. c) art. 28, comma 6, L. n. 675/1996
comma 2 art. 12, comma 1, lett. e), L. n. 675/1996; art. 25, comma 1, L. n.
675/1996
comma 3 art. 20, comma 1, lett. d), e art. 25, comma 1, L. n. 675/1996
Art. 138 (Segreto professionale) art. 13, comma 5, L. n. 675/1996
Capo II
Codice di deontologia
Art. 139 (Codice di deontologia relativo ad attività
giornalistiche) art. 25, commi 2 , 3 e 4, L. n. 675/1996
Titolo XIII
Marketing diretto
Capo I
Profili generali
Art. 140 (Codice di deontologia e di buona condotta) art. 20, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 467/2001
Parte III
Tutela dell’interessato e sanzioni
Titolo I
Tutela amministrativa e giurisdizionale
Capo I
Tutela dinanzi al Garante cfr. art. 22, dir. 95/46/CE
Sezione I
Princìpi generali
Art. 141 (Forme di tutela)
Sezione II
Tutela amministrativa
Art. 142 (Proposizione dei reclami)
Art. 143 (Procedimento per i reclami) art. 21, comma 3, L. n. 675/1996; art. 31, comma 1, lett. c) e l),
L. n. 675/1996
Art. 144 (Segnalazioni)
Sezione III
Tutela alternativa a quella giurisdizionale
Art. 145 (Ricorsi)
comma 1 art. 29, comma 1, primo periodo, L. n. 675/1996
comma 2 art. 29, comma 1, secondo periodo, L. n. 675/1996
comma 3 art. 29, comma 2, secondo periodo, L. n. 675/1996
Art. 146 (Interpello preventivo)
comma 1 art. 29, comma 2, primo periodo, L. n. 675/1996
comma 2 art. 29, comma 2, primo periodo, L. n. 675/1996
comma 3
Art. 147 (Presentazione del ricorso)
comma 1, lett. a) art. 18, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 501/1998
lett. b) art. 18, comma 1, lett. c), -seconda parte- D.P.R. n. 501/1998
lett. c) art. 18, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 501/1998
lett. d) art. 18, comma 1, lett. c), -prima parte- D.P.R. n. 501/1998
lett. e) art. 18, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 501/1998
alinea del comma 2 art. 18, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 501/1998
lett. a), b) e c) art. 18, comma 3, D.P.R. n. 501/1998
comma 3 art. 18, comma 4, D.P.R. n. 501/1998
comma 4 art. 18, comma 2, D.P.R. n. 501/1998
comma 5 art. 18, alinea del comma 1, D.P.R. n. 501/1998
Art. 148 (Inammissibilità del ricorso)
comma 1 art. 19, comma 1, D.P.R. n. 501/1998
comma 2 art. 18, comma 5, D.P.R. n. 501/1998
Art. 149 (Procedimento relativo al ricorso)
comma 1 art. 20, comma 1, D.P.R. n. 501/1998
comma 2 art. 20, comma 2, D.P.R. n. 501/1998
comma 3 art. 29, comma 3, L. n. 675/1996; art. 20, comma 3, D.P.R. n.
501/1998
comma 4
comma 5 art. 20, comma 4, D.P.R. n. 501/1998
comma 6 art. 20, comma 5, D.P.R. n. 501/1998
comma 7 art. 20, comma 8, D.P.R. n. 501/1998
comma 8 Art. 29, comma 6- bis, L. n. 675/1996
Art. 150 (Provvedimenti a seguito del ricorso)
comma 1 art. 29, comma 5, L. n. 675/1996
comma 2 art. 29, comma 4, L. n. 675/1996
comma 3
comma 4 art. 20, comma 6, D.P.R. n. 501/1998
comma 5 art. 20, comma 11, D.P.R. n. 501/1998
comma 6
Art. 151 (Opposizione)
comma 1 art. 29, comma 6, L. n. 675/1996
comma 2
Capo II
Tutela giurisdizionale
Art. 152 (Autorità giudiziaria ordinaria)
comma 1 art. 29, comma 8, L. n. 675/1996
comma 2
comma 3
comma 4
comma 5
comma 6
comma 7
comma 8
comma 9
comma 10
comma 11
comma 12 art. 29, comma 7, primo periodo, L. n. 675/1996
comma 13 art. 29, comma 7, secondo periodo, L. n. 675/1996
comma 14
Titolo II
L’Autorità
Capo I cfr. art. 28, dir. 95/45/CE
Il Garante per la protezione dei dati personali
Art. 153 (Il Garante)
comma 1 art. 30, comma 2, L. n. 675/1996
comma 2 art. 30, comma 3, primo e terzo periodo, L. n. 675/1996
comma 3 art. 30, comma 3, secondo periodo, L. n. 675/1996
comma 4 art. 30, comma 4, L. n. 675/1996
comma 5 art. 30, comma 5, L. n. 675/1996
comma 6 art. 30, comma 6, L. n. 675/1996
comma 7 art. 33, (prima frase), L. n. 675/1996
Art. 154 (Compiti)
alinea del comma 1 art. 31, alinea, L. n. 675/1996
lett. a) art. 31, comma 1, lett. b), L. n. 675/1996
lett. b) art. 31, comma 1, lett. d), L. n. 675/1996
lett. C) art. 31, comma 1, lett. c), L. n. 675/1996
lett. D) art. 31, comma 1, lett. e ed l), L. n. 675/1996
lett. e) art. 31, comma 1, lett. h), L. n. 675/1996
lett. f) art. 31, comma 1, lett. m), L. n. 675/1996
lett. G)
lett. H) art. 31, comma 1, lett. i), L. n. 675/1996
lett. i) art. 31, comma 1, lett. g), L. n. 675/1996
lett. l) art. 31, comma 1, lett. a), L. n. 675/1996
lett. m) art. 31, comma 1, lett. n), L. n. 675/1996
comma 2 art. 31, comma 1, lett. o), L. n. 675/1996
comma 3 art. 31, commi 5 e 6, L. n. 675/1996
comma 4 art. 31, comma 2, L. n. 675/1996
comma 5
comma 6 art. 40 L. n. 675/1996
Capo II
L’Ufficio del Garante
Art. 155 (Princìpi applicabili)
comma 1 art. 33, comma 1- sexies, L. n. 675/1996
Art. 156 (Ruolo organico e personale)
comma 1 art. 33, comma 1, ultimo periodo, L. n. 675/1996
comma 2
comma 3 art. 33, commi 1 -bis e 1 -quater, L. n. 675/1996
comma 4 art. 33, comma 1 -ter, L. n. 675/1996
comma 5 art. 33, comma 1 -quinquies, L. n. 675/1996
comma 6
comma 7 art. 33, comma 4, L. n. 675/1996
comma 8 art. 33, comma 6, L. n. 675/1996
comma 9 art. 33, comma 6- bis, L. n. 675/1996
comma 10 art. 33, comma 2, L. n. 675/1996
Capo III
Accertamenti e controlli
Art. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di
documenti)
comma 1 art. 32, comma 1, L. n. 675/1996
Art. 158 (Accertamenti)
comma 1 art. 32, comma 2, L. n. 675/1996
comma 2 art. 32, comma 2, L. n. 675/1996
comma 3 art. 32, comma 3, L. n. 675/1996; art. 15, comma 1, D.P.R. n.
501/1998
Art. 159 (Modalità)
comma 1 art. 15, commi 6, e 7, secondo periodo, D.P.R. n. 501/1998
comma 2 art. 32, comma 4, L. n. 675/1996; art. 15, comma 5, D.P.R. n.
501/1998
comma 3 art. 15, commi 2, e 7, primo periodo, D.P.R. n. 501/1998
comma 4 art. 15, comma 4, D.P.R. n. 501/1998
comma 5 art. 15, comma 8, D.P.R. n. 501/1998
comma 6 art. 32, comma 5, L. n. 675/1996
Art. 160 (Particolari accertamenti)
comma 1 art. 32, comma 6, primo periodo, L. n. 675/1996
comma 2 art. 32, comma 6, secondo periodo, L. n. 675/1996
comma 3 art. 32, comma 7, primo e secondo periodo, L. n. 675/1996
comma 4 art. 32, comma 7, terzo periodo, L. n. 675/1996
comma 5
comma 6
Titolo III
Sanzioni
Capo I cfr. art. 24, dir. 95/46/CE
Violazioni amministrative
Art. 161 (Omessa o inidonea informativa all’interessato)
comma 1 art. 39, comma 2, primo periodo, L. n. 675/1996
Art. 162 (Altre fattispecie)
comma 1 art. 16, comma 3, L. n. 675/1996
comma 2 art. 39, comma 2, secondo periodo, L. n. 675/1996
Art. 163 (Omessa o incompleta notificazione)
comma 1 art. 34, comma 1, L. n. 675/1996
Art. 164 (Omessa informazione o esibizione al Garante)
comma 1 art. 39, comma 1, L. n. 675/1996
Art. 165 (Pubblicazione del provvedimento del Garante)
comma 1
Art. 166 (Procedimento di applicazione)
comma 1 art. 39, comma 3, L. n. 675/1996
Capo II
Illeciti penali
Art. 167 (Trattamento illecito di dati)
comma 1 art. 35, comma 1, L. n. 675/1996; art. 11, D.Lgs. 171/1998
comma 2 art. 35, comma 2, L. n. 675/1996
Art. 168 (Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al
Garante)
comma 1 art. 37 -bis, comma 1, L. n. 675/1996
Art. 169 (Misure di sicurezza)
comma 1 art. 36, comma 1, L. n. 675/1996
comma 2 art. 36, comma 2, L. n. 675/1996
Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante)
comma 1 art. 37, comma 1, L. n. 675/1996
Art. 171 (Altre fattispecie)
Art. 172 (Pene accessorie)
comma 1 art. 38, comma 1, L. n. 675/1996
Titolo IV
Disposizioni modificative, abrogative,
transitorie e finali
Capo I
Disposizioni di modifica
Art. 173 (Convenzione di applicazione dell’Accordo di
di Schengen)
Art. 174 (Notifiche di atti e vendite giudiziarie)
Art. 175 (Forze di Polizia)
Art. 176 (Soggetti pubblici)
Art. 177 (Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste
elettorali)
Art. 178 (Disposizioni in materia sanitaria)
comma 1
comma 2
comma 3 art. 4, comma 5, D.Lgs. n. 282/1999
comma 4
comma 5
Art. 179 (Altre modifiche)
Capo II
Disposizioni transitorie
Art. 180 (Misure di sicurezza)
Art. 181 (Altre disposizioni transitorie)
comma 1
comma 2
comma 3
comma 4 art. 13, comma 5, D.P.R. n. 501/1998
comma 5
comma 6
Art. 182 (Ufficio del Garante)
Capo III
Abrogazioni
Art. 183 (Norme abrogate)
Capo IV
Norme finali
Art. 184 (Attuazione di direttive europee)
comma 1
comma 2
comma 3 art. 43, comma 2, secondo periodo, L. n. 675/1996
Art. 185 (Allegazione dei codici di deontologia e di buona
condotta)
Art. 186 (Entrata in vigore)

Decreto legislativo 30/03/2001, n. 165

Articolo 52 Disciplina delle mansioni (Art. 56 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 25 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 15 del D.Lgs n. 387 del 1998) 393

In vigore dal 8 agosto 2021
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a). L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione.389
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un’ulteriore area per l’inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all’interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell’esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell’area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso all’area dall’esterno. All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.390
1-ter. Per l’accesso alle posizioni economiche apicali nell’ambito delle aree funzionali è definita una quota di accesso nel limite complessivo del 50 per cento da riservare a concorso pubblico sulla base di un corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.391 392
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l’utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l’assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell’inquadramento professionale del lavoratore.
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389 Comma così sostituito dall’art. 62, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che ha sostituito l’originario comma 1, con gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter.
390 Comma inserito dall’art. 62, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che ha sostituito il comma 1 con i commi 1, 1-bis e 1-ter. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall’art. 3-ter, comma 2, lett. c), D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 2020, n. 12. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 3, comma 1, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.
391 Comma inserito dall’art. 62, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che ha sostituito il comma 1 con i commi 1, 1-bis e 1-ter.
392 Comma abrogato dall’art. 18, comma 1, lett. e), D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.
393 In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l’art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e, successivamente, l’art. 1, comma 467, L. 30 dicembre 2021, n. 234.