Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell’ambito del servizio postale universale

Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell’ambito del servizio postale universale e prezzi degli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata, non attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, per l’interno e per l’estero. (09A07376) (GU n. 148 del 29-6-2009)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

in qualità di Autorità di regolamentazione del settore postale

Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, con il quale è stata recepita nell’ordinamento nazionale la Direttiva 97/67/CE;

Vista la direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l’ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, con il quale è stata recepita nell’ordinamento nazionale la predetta Direttiva 2002/39/CE;

Visto, in particolare, l’art. 4, comma 5, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che riserva al Fornitore del servizio universale gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie;

Visto, in particolare, l’art. 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, in base al quale l’Autorità di regolamentazione del settore postale determina nella misura massima i prezzi dei servizi non riservati rientranti nel servizio universale, in coerenza con la struttura tariffaria dei servizi riservati;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 17 aprile 2000, recante «Conferma della concessione del servizio postale universale alla società Poste Italiane S.p.A.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 2000;

Vista la deliberazione CIPE 24 aprile 1996, n. 65, recante «Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità»; Vista la deliberazione CIPE 29 settembre 2003, n. 77, recante «Linee guida per la regolazione del settore postale»;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 29 dicembre 2005 recante «Ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 31 dicembre 2005;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006, recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell’ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l’interno e per l’estero», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2006;

Visto il Contratto di programma 2006-2008 stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.A. stipulato in data 17 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 6 ottobre 2008, nonché la delibera CIPE n. 121 del 18 dicembre 2008 concernente lo schema di atto aggiuntivo al predetto Contratto di programma;

Vista la proposta di adeguamento dei prezzi presentata da Poste Italiane S.p.A. in data 23 dicembre 2008, in applicazione del metodo del price cap previsto dall’art. 8 del predetto Contratto di programma, concernente gli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata, esclusi quelli attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, e l’introduzione del servizio di corrispondenza raccomandata e assicurata non retail, al fine di conseguire, mediante una rimodulazione dell’offerta, una parziale copertura dei costi di erogazione del servizio ed una riduzione dell’onere, derivante dagli obblighi di servizio universale, che rimane a carico del bilancio della Società;

Verificata la coerenza della predetta proposta di adeguamento dei prezzi alle disposizioni dell’art. 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e a quanto previsto dall’art. 8 del Contratto di programma 2006-2008,

Decreta:

Art. 1.

Invii raccomandati e assicurati non retail per l’interno

1. Sono «invii raccomandati non retail» e «invii assicurati non retail» rispettivamente gli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata per l’interno, diversi da quelli attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, presentati per l’accettazione al Fornitore del servizio universale presso i punti di accesso di cui al successivo art. 2, comma 1, con le modalità di cui al successivo art. 2, comma 2.

2. Per la spedizione degli invii di cui al comma 1 si applicano prezzi differenziati in relazione al peso unitario, al formato e, per i soli invii raccomandati, all’area di destinazione, secondo quanto specificato rispettivamente nell’allegato 1, tabelle a) e b).

3. I prezzi degli invii raccomandati di cui al comma 2 si distinguono per aree geografiche come individuate dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, recante «Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142» in:

a) Area metropolitana (AM): area di destinazione della corrispondenza individuata dall’insieme dei Codici di Avviamento Postale con terza cifra 1 o 9, appartenenti ai Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli;

b) Capoluogo di provincia (CP): area di destinazione della corrispondenza individuata dall’insieme dei CAP con terza cifra 1 o 9, diversi da quelli ricadenti nelle Aree metropolitane;

c) Area extraurbana (EU): area di destinazione della corrispondenza individuata dall’insieme dei CAP con terza cifra 0,5 o 8. 4. All’avviso di ricevimento per l’interno si applica la tariffa prevista per gli invii del primo scaglione di peso diretti nel territorio nazionale di cui all’art. 3, comma 1, del decreto del Ministro delle comunicazioni del 12 maggio 2006.

Art. 2.

Accesso al servizio di corrispondenza raccomandata e assicurata non retail per l’interno

1. I punti di accesso alla rete postale pubblica degli invii di cui all’art. 1 sono pubblicati sul sito web del Fornitore del servizio universale. Eventuali modifiche sono comunicate all’Autorità’ di regolamentazione del settore postale e pubblicate sul sito web del Fornitore del servizio universale.

2. Le condizioni relative alle procedure operative degli invii di cui all’art. 1, quali caratteristiche di prodotto, modalità di consegna, di prelavorazione, di allestimento, di pagamento e di fatturazione sono riportate in allegato 2. Eventuali modifiche riguardanti le suddette condizioni di accesso sono approvate dall’Autorità’ di regolamentazione del settore postale e pubblicate sul sito web del Fornitore del servizio universale.

Art. 3.

Invii raccomandati e assicurati retail per l’interno

1. Sono «invii raccomandati retail» e «invii assicurati retail» rispettivamente gli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata per l’interno, diversi da quelli di cui al precedente art. 1, nonché da quelli attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie.

2. Agli invii di cui al comma 1 si applicano rispettivamente i prezzi stabiliti in allegato 1, tabelle c) e d) secondo gli standard e i formati previsti in allegato 3.

3. All’avviso di ricevimento per l’interno si applica la tariffa prevista per gli invii del primo scaglione di peso diretti nel territorio nazionale di cui all’art. 3, comma 1, del decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006.

Art. 4.

Invii raccomandati e assicurati per l’estero

1. Agli invii raccomandati e assicurati per l’estero si applicano prezzi differenziati per zone di destinazione (zona 1, zona 2 e zona 3 pubblicate sul sito web sito web del Fornitore del servizio universale). I prezzi applicati sono riportati in allegato 1, tabelle da e) a m) secondo i formati previsti in allegato 4.

2. All’avviso di ricevimento per l’estero degli invii diretti alle zone 1, 2 e 3 si applica la tariffa per gli invii di primo scaglione di peso per l’estero della zona 1 di cui all’art. 3, comma 3, del predetto decreto 12 maggio 2006.

Art. 5.

Condizioni generali di servizio

1. Il Fornitore del servizio universale, ai sensi dell’art. 22, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, provvede ad adeguare le Condizioni generali di servizio alle previsioni contenute nel presente decreto, entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. 6.

Prezzi speciali

1. Qualora il Fornitore del servizio universale applichi prezzi speciali, ridotti rispetto ai prezzi di cui al presente decreto, agisce nel rispetto dei principi di cui all’art. 13, comma 3-bis del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

2. Il Fornitore del servizio universale opera affinché le riduzioni dei prezzi di cui al comma precedente siano giustificate da costi evitati e non gravino sull’onere del servizio universale, dandone evidenza nella separazione contabile di cui all’art. 7 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

2. I prezzi speciali, nonché eventuali condizioni associate, ed ogni loro successiva variazione, sono comunicati all’Autorità di regolamentazione del settore postale e resi pubblici sul sito web del Fornitore del servizio universale.

Art. 7.

Pubblicazione e entrata in vigore

  1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 19 giugno 2009                                                                 Il Ministro: Scajola

Allegati


DM 3 ottobre 2006(1). Aggiornamento del compenso spettante per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni da parte dei messi comunali (2).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2006, n. 254.
(2) Emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL’INTERNO

 

Visto il decreto interministeriale 6 agosto 2003, emanato ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 in data 27 ottobre 2003 che fissa in € 5,56 l’importo spettante ai comuni per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a mezzo dei messi comunali;

Considerato che, ex art. 1, comma 2, del cennato decreto interministeriale, la somma spettante per ogni singolo atto notificato è aggiornata ogni tre anni in relazione all’andamento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati accertato dall’ISTAT con decreto interministeriale del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno;

Decreta:

1. 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, qualora non sia possibile eseguirle utilmente mediante il servizio postale o le altre forme previste dalla legge, dei messi comunali.

2. Al comune che vi provvede spetta, a decorrere dal 1° aprile 2006, per ogni singolo atto notificato, la somma di € 5,88, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti, nelle ipotesi previste dall’art. 140 del codice di procedura civile. La suddetta somma è aggiornata ogni tre anni, in relazione all’andamento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall’ISTAT, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno.

3. L’ente locale richiede, con cadenza trimestrale, alle singole amministrazioni la liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa. Alla liquidazione ed al pagamento delle somme dovute per tutte le notificazioni effettuate per conto della stessa amministrazione dello Stato, provvede, con cadenza semestrale, il dipendente dell’ufficio periferico avente sede nella provincia di appartenenza dell’ente locale interessato.

4. Le relative spese sono poste a carico della pertinente unità previsionale di base all’uopo individuata da ciascuna amministrazione.

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DL 04/07/2006, n. 223 – Art. 37. Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario

1.  All’articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «le persone fisiche che esercitano arti o professioni,» sono inserite le seguenti: «il curatore fallimentare, il commissario liquidatore». (152)

2.  Con effetto dal periodo d’imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, all’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  i commi 2 e 3 sono abrogati;
b)  nel comma 3-bis le parole: «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
c)  al comma 4 le parole: «dei commi 1, 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1».

3.  Relativamente al primo periodo d’imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’adeguamento alle risultanze degli studi di settore, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, può essere effettuato entro il predetto termine, alle condizioni e con le modalità ivi previste. (152)

4.  All’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al sesto comma, dopo le parole: «1.500 euro» sono aggiunte le seguenti: «; l’esistenza dei rapporti, nonché la natura degli stessi sono comunicate all’anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale»; (153)
b)  all’undicesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: «Le rilevazioni e le evidenziazioni» sono inserite le seguenti: «, nonché le comunicazioni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo, nonché dai soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai fini dell’espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all’acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia in fase di indagini preliminari, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l’applicazione delle misure di prevenzione.». (153)

5.  Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare ai sensi dell’articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono definite le specifiche tecniche, le modalità ed i termini per la comunicazione delle informazioni di cui al sesto comma dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, relative ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2005, ancorché cessati, nonché per l’aggiornamento periodico delle medesime informazioni. (163) (177)

6.  All’articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 1:
1.  dopo le parole: «Se viene omessa la trasmissione» sono inserite le seguenti: «dei dati, delle notizie e»; (156)
b)  dopo il comma 1 è inserito il seguente: (154)
«1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».

7.  All’articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole: «individuazione del soggetto» è inserita la seguente: «ovvero». (152)

8.  In attesa dell’introduzione della normativa sulla fatturazione informatica, all’articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: (154)

a)  dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l’elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell’anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l’elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l’importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell’imponibile, dell’imposta, nonché dell’importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;
b) il termine di cui al primo periodo del presente comma può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.»;
b)  il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Per l’omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché per l’invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.». (164) (178)

9.  Per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto l’elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA. (164) (178)

10.  Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: (154)

a)  all’articolo 1, comma 1, primo periodo, le parole: «15 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio»; inoltre, dopo le parole: «non coincidente con l’anno solare,» sono inserite le seguenti: «relativamente ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,»;
b)  all’articolo 2:
1.  al comma 1 le parole: «tra il 1° maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio»;
2.  al comma 2 le parole: «di cui all’articolo 3:» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 3 in via telematica, entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.»; inoltre sono abrogate le lettere a) e b);
c)  all’articolo 3:
1.  al comma 1 il terzo periodo è soppresso;
2.  al comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole: «con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel medesimo periodo un volume di affari inferiore o uguale ad euro 10.000»; in fine al medesimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e dei parametri»; (156)
3.  al comma 7 le parole: «entro cinque mesi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro mesi»;
d)  all’articolo 4:
1.  al comma 3-bis le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;
2.  al comma 4-bis le parole: «entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;
3.  al comma 6-quater le parole: «entro il 15 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio»;
e)  all’articolo 5:
1.  al comma 1 le parole: «, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo», ovunque ricorrano, sono soppresse;
2.  al comma 4 le parole: «del decimo» sono sostituite dalle seguenti: «del settimo»;
f)  all’articolo 5-bis le parole «per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l’ultimo giorno del decimo mese», ovunque ricorrano, sono soppresse; (153)
g)  all’articolo 8, comma 1, le parole: «ovvero, in caso di presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «, in via telematica».

11.  All’articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, il numero «20», ovunque ricorra, è sostituito dal seguente: «16». (152)

11-bis.  Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. (169)

12.  Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: (154)

a)  all’articolo 13, comma 1, lettera b) le parole: «15 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «mese di maggio»;
b)  all’articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio»;
c)  all’articolo 17, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio».

13.  All’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: «30 giugno», ovunque ricorrano, e «20 dicembre» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «16 giugno» e «16 dicembre». (152)

14.  Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 decorrono dal 1° maggio 2007.

14-bis.  Resta ferma la disposizione di cui all’ articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente la adozione di regolamenti ministeriali nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato articolo 40 del decreto legislativo n. 241 del 1997, possono comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute dal presente decreto regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente. (159)

15.  Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l’articolo 32 è inserito il seguente:
«Art. 32-bis (Contribuenti minimi in franchigia). – 1. I contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 euro, e non hanno effettuato o prevedono di non effettuare cessioni all’esportazione, sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal presente decreto, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi.
2. I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare l’imposta a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.
3. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell’imposta e i soggetti non residenti.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, n. 8), del presente decreto e di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
5. A seguito della prima comunicazione dei dati, prevista dal decreto direttoriale di cui al comma 15, l’ufficio attribuisce un numero speciale di partita IVA.
6. I soggetti che, nell’intraprendere l’esercizio di imprese, arti o professioni, ritengono di versare nelle condizioni del comma 1 ne fanno comunicazione all’Agenzia delle entrate con la dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 35.
7. I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente articolo possono optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari. L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. La revoca è comunicata con le stesse modalità dell’opzione ed ha effetto dall’anno in corso.
8. L’applicazione del regime di franchigia comporta la rettifica della detrazione ai sensi dell’articolo 19-bis 2. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell’imposta. In relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l’imposta dovuta per effetto della rettifica di cui all’articolo 19-bis 2 è versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il versamento del saldo a decorrere dall’anno nel quale è intervenuta la modifica. La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l’utilizzo di eventuali crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche. Il mancato versamento di ogni singola rata comporta l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e costituisce titolo per la riscossione coattiva.
9. Nell’ultima dichiarazione annuale in cui l’imposta è applicata nei modi ordinari si tiene conto anche dell’imposta dovuta relativa alle operazioni indicate nell’ultimo comma dell’articolo 6 per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità.
10. Ferme restando le ipotesi di rimborso previste dall’articolo 30, l’eccedenza detraibile emergente dall’ultima dichiarazione annuale IVA presentata dai soggetti di cui al comma 1 è utilizzata in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
11. I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, integrano la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
12. I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui al presente articolo trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate.
13. I contribuenti in regime di franchigia possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso devono munirsi di una apparecchiatura informatica, corredata di accessori idonei, da utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate.
14. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere efficacia ed il contribuente è assoggettato alla disciplina di determinazione dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari:
a) a decorrere dall’anno solare successivo a quello in cui risulta superato uno dei limiti di cui al comma 1;
b) a decorrere dallo stesso anno solare in cui il volume d’affari dichiarato dal contribuente o rettificato dall’ufficio supera il limite di cui al comma 1 del cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sarà dovuta l’imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare, salvo il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.
15. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità da osservare in occasione dell’opzione per il regime ordinario, i termini e le procedure di applicazione delle disposizioni del presente articolo.». (152)

16.  All’articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole: «Stato membro», sono aggiunte le seguenti: «nonché le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano il regime di franchigia di cui all’articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

17.  Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

18.  All’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«15-bis. L’attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l’eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell’attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto.
15-ter. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate:
a) specifiche informazioni da richiedere all’atto della dichiarazione di inizio di attività;
b) tipologie di contribuenti per i quali l’attribuzione del numero di partita IVA determina la possibilità di effettuare gli acquisti di cui all’articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d’affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro.». (152)

19.  Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano alle richieste di attribuzione del numero di partita IVA effettuate a decorrere dal 1° novembre 2006. (152)

20.  L’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza programmano specifici controlli mirati, relativi ai contribuenti ai quali è attribuito il numero di partita IVA, anche in data antecedente a quella di decorrenza della disposizione di cui al comma 18.

21.  In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, ed al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comunicano all’anagrafe tributaria, senza oneri per lo Stato, in formato elettronico elaborabile, i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione, di cui alla lettera f) del primo comma, dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, anche se relative a singole unità locali, nonché i dati dei bilanci di esercizio depositati. (152)

21-bis.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, ai sensi dell’articolo 71 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2007, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle imprese ed è fissata la data, comunque non successiva al 31 marzo 2008, a decorrere dalla quale diventa obbligatoria l’adozione di tale modalità di presentazione. (155) (176)

22.  Fino alla realizzazione delle modalità tecniche di deposito degli atti in formato elettronico elaborabile, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura forniranno le informazioni di cui al comma 21, senza oneri per lo Stato, nel formato elettronico disponibile. (152)

23.  Con decreto interdirigenziale dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i termini e le modalità delle trasmissioni nonché le specifiche tecniche del formato dei dati. La prima trasmissione è effettuata entro il 31 ottobre 2006.

24.  All’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.».

25.  All’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.».

26.  Le disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta per il quale alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ancora pendenti i termini di cui al primo e secondo comma dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. (174)

27.  All’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: (154)

a)  dopo la lettera b) del primo comma è inserita la seguente:
«b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata;»; (153)
b)  nella lettera e) del primo comma, dopo le parole: «l’avviso del deposito prescritto dall’articolo 140 del codice di procedura civile» sono inserite le seguenti: «, in busta chiusa e sigillata,»; (153)
c)  dopo la lettera e) del primo comma è inserita la seguente:
«e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l’indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;»;
d)  il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L’elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente.»;
e)  al terzo comma le parole: «dal sessantesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica» sono sostituite dalle seguenti: «dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica»;
f)  dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto.».

28.  Nell’articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 1, dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono inserite le seguenti: «, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’avviso.»; (153)
b)  al comma 3, dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono inserite le seguenti: «, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto,». (153)

29.  Fuori dai casi previsti all’articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2.065 euro la mancata restituzione dei questionari inviati nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, o la loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere, nonché l’inottemperanza all’invito a comparire fatto sulla base dei medesimi poteri.

30.  Per la constatazione e l’irrogazione della sanzione di cui al comma 29 si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. (152)

31.  All’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «nonché gli organi giurisdizionali civili e amministrativi» sono sostituite dalle seguenti: «nonché gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria».

32.  All’articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al numero 4), dopo le parole: «nei loro confronti» sono inserite le seguenti: «nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti»; (153)
b)  al numero 8), le parole: «nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo, nominativamente indicati» sono sostituite dalle seguenti: «, rilevanti ai fini dell’accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo».

[33.  I soggetti di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli indicati all’ articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto n. 633 del 1972. (166) ]

[34.  Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle informazioni, nel quadro delle regole tecniche di cui agli articoli 12, comma 5, e 71 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, comprese quelle previste dall’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i cui obblighi sono sostituiti dalla trasmissione telematica di cui al comma 33. Restano fermi gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi previsti dall’articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, nonché di emissione della fattura su richiesta del cliente, fatta eccezione per i soggetti indicati all’ articolo 1, commi da 429 a 430-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. (166) (170) ]

[35.  Ai contribuenti che optano per l’adattamento tecnico degli apparecchi misuratori di cui all’articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, finalizzato alla trasmissione telematica prevista dal comma 34 con il misuratore medesimo, è concesso un credito d’imposta di 100 euro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito compete, a seguito dell’esecuzione dell’intervento tecnico e del pagamento della relativa prestazione, indipendentemente dal numero dei misuratori adattati. (166) (171) ]

[36.  Salva l’applicazione delle disposizioni concernenti le violazioni degli obblighi di registrazione e di quelli relativi alla contabilità, il mancato adempimento degli obblighi previsti dai commi 33 e 34 è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro. (166) (167) ]

[37.  L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorre dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro il 1° giugno 2008. (166) (160) ]

[37-bis.  Gli apparecchi misuratori di cui all’articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 2009 devono essere idonei alla trasmissione telematica prevista dai commi 33 e seguenti. Per detti apparecchi è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Gli apparecchi misuratori di cui al presente comma non sono soggetti alla verificazione periodica di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003. I soggetti che effettuano la trasmissione telematica emettono scontrino non avente valenza fiscale, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 37-ter. (166) (165) ]

[37-ter.  Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono emanate disposizioni atte a disciplinare le modalità di rilascio delle certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore fiscale, in correlazione alla trasmissione, in via telematica, dei corrispettivi medesimi. (166) (161) ]

38.  All’articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: (154)

a)  le parole: «o donazione» sono soppresse;
b)  in fine, è aggiunto il seguente periodo: «In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante.».

39.  Nell’articolo 68, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli immobili di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.». (152)

40.  La lettera a) dell’articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituita dalla seguente:
«a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;». (152)

41.  Nel comma 1 degli articoli 19 e 20 del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta» sono sostituite dalle seguenti «iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti». (152)

42.  All’articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462:

a)  al comma 1 le parole: «, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione» sono soppresse;
b)  è abrogato il comma 1-bis.

43.  Per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2004, per le indennità di fine rapporto, per le altre indennità e somme e per le indennità equipollenti di cui all’articolo 19 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003, nonché per le prestazioni pensionistiche di cui all’articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003, non si procede all’iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, né all’effettuazione di rimborsi, se l’imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore a 100 euro. La disposizione del periodo precedente si applica anche ai redditi di cui all’ articolo 17, comma 1, lettere c) e c-bis), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2004. (162)

44.  La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dagli articoli 7891415 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008. Entro il medesimo termine è eseguita la notifica delle cartelle di pagamento relativa alle dichiarazioni di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni o effettuato versamenti ai sensi dell’articolo 9-bis della citata legge n. 289 del 2002. (152)

45.  All’articolo 103, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: (154)

a)  nel primo periodo, le parole: «a un terzo del costo» sono sostituite dalle parole: «al 50 per cento del costo»;
b)  nel secondo periodo, le parole: «un decimo del costo» sono sostituite dalle seguenti: «un diciottesimo del costo».

46.  Le disposizioni del comma 45 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. In riferimento ai brevetti industriali, la disposizione del comma 45, lettera a), si applica limitatamente ai brevetti registrati dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei cinque anni precedenti. (152)

47.  All’articolo 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo della lettera b) è sostituito dal seguente: «Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all’articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico sono deducibili se in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni, delle spese di cui all’articolo 108, comma 1, e dei fondi.». (152)

48.  Le disposizioni del comma 47 si applicano alle spese relative a studi e ricerche di sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

49.  A partire dal 1° ottobre 2006 (157), i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all’articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.

49-bis.  I soggetti che intendono effettuare la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. (168)

49-ter.   L’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito. Se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. In tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. All’attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (172) (180)

49-quater.  Qualora in esito all’attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa, entro il termine indicato al medesimo comma 49-ter. Con comunicazione da inviare al contribuente è applicata la sanzione di cui all’articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle entrate. L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all’articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo n. 471 del 1997, non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta, con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Le disposizioni di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento adottato dal direttore dell’Agenzia delle entrate. (173)

50.  Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell’articolo 1283 del codice civile.

51.  Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 499 a 518, nonché del comma 519, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (152)

52.  Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «un numero massimo di» sono soppresse.

53.  A decorrere dall’anno 2007, è soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall’articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell’imposta. Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, rimane in vigore l’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell’ICI, di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall’articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’ articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico. (158) (179)

54.  In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 59, comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, la circolazione e la fruizione della base dei dati catastali gestita dall’Agenzia del territorio deve essere assicurata entro il 31 dicembre 2006. Relativamente alle regioni, alle province e ai comuni i costi a loro carico per la circolazione e fruizione della base dei dati catastali sono unicamente quelli di connessione.

55.  L’imposta comunale sugli immobili può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e può essere versata con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i termini e le modalità per l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma. (152) (175)

56.  Al comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 104, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Qualora le offerte in opzione siano inviate dagli enti gestori agli aventi diritto, dopo un intervallo di tempo superiore a sei mesi rispetto alla valutazione dell’Agenzia del territorio, i coefficienti di abbattimento da applicare dovranno essere quelli pubblicati in epoca immediatamente successiva alla data della valutazione stessa, al fine di garantire che il prezzo delle unità immobiliari offerte in opzione sia effettivamente corrispondente in termini reali ai valori di mercato del mese di ottobre 2001. I coefficienti di abbattimento sono calcolati e pubblicati fino a quelli relativi al secondo semestre 2005.».

57.  Per la copertura delle minori entrate derivanti dall’emanazione dei decreti legislativi di recepimento della direttiva 2003/123/CE del Consiglio del 22 dicembre 2003, recante modifica alla direttiva 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a 13 milioni di euro per l’anno 2008, ed a 23 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede, per l’anno 2006, mediante utilizzo delle risorse relative all’autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tal fine, sono versate nell’anno stesso all’entrata del bilancio dello Stato, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione della predetta autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e per gli anni successivi mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

____________________________________

(152) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(153) Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(154) Alinea così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(155) Comma inserito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e, successivamente, così modificato dall’art. 4, comma 4-ter, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17.

(156) Numero così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(157) Termine differito al 1° gennaio 2007 dall’art. 1, comma 1, D.P.C.M. 4 ottobre 2006, per i soggetti titolari di partita IVA diversi da quelli di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

(158) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e, successivamente, dall’art. 1, comma 174, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(159) Comma inserito dall’art. 1, comma 293, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(160) Comma modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e, successivamente, sostituito dall’art. 1, comma 327, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(161) Comma inserito dall’art. 1, comma 328, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(162) Comma modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248; sostituito dall’art. 39, comma 8-ter, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, n. 222 e, successivamente, modificato dall’art. 1, comma 272, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(163) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e, successivamente, dall’art. 63 (ora art. 72), comma 5, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. La numerazione degli articoli del citato D.Lgs. n. 231/2007 è stata così definita dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

(164) A norma dell’art. 1, comma 270, L. 24 dicembre 2007, n. 244, si considerano valide le trasmissioni degli elenchi dei clienti e fornitori, di cui al presente comma, relative all’anno 2006, effettuate entro il termine del 15 novembre 2007.

(165) Comma inserito dall’art. 1, comma 328, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e, successivamente, modificato dall’art. 1, comma 271, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(166) Comma abrogato dall’art. 16, comma 2, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

(167) Comma modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(168) Comma inserito dall’art. 10, comma 6, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, e modificato dall’art. 8, comma 19, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, e dall’ art. 3, comma 3, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 3, comma 2, lett. a) e b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 3, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019.

(169) Comma inserito dall’art. 3-quater, comma 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 e, successivamente, così modificato dall’art. 7-quater, comma 16, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225.

(170) Comma modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e, successivamente, modificato dall’art. 2, comma 30D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

(171) Comma sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(172) Comma inserito dall’ art. 1, comma 990, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(173) Comma inserito dall’ art. 3, comma 5, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 3, comma 8, del medesimo D.L. n. 124/2019.

(174) La Corte costituzionale, con sentenza 20 – 25 luglio 2011, n. 247 (Gazz. Uff. 27 luglio 2011, n. 32, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del terzo comma dell’art. 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – comma inserito dal comma 25 dell’art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, e del comma 26 dell’art. 37 del D.L. n. 223 del 2006, sollevata in riferimento all’art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del suddetto combinato disposto del terzo comma dell’art. 57 del D.P.R. n. 633 del 1972 e del comma 26 dell’art. 37 del D.L. n. 223 del 2006, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 della Costituzione.

(175) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con Provvedimento 26 aprile 2007. Vedi, anche, l’art. 13, comma 12-ter, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, aggiunto dall’art. 4, comma 5, lettera i), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44.

(176) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 10 dicembre 2008.

(177) Con Provv. 19 gennaio 2007, integrato dal Provv. 29 febbraio 2008(pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il 5 marzo 2008), e con Provv. 20 dicembre 2010, sono stati definiti le modalità e i termini di comunicazione dei dati all’Anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari di cui al presente comma.

(178) Vedi, anche, il Provv. 25 maggio 2007.

(179) Con Det. 18 dicembre 2007 è stata accertata l’effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i comuni.

(180) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provvedimento 28 agosto 2018.


DPR 12/04/2006 n. 184

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 2006, n. 184(1).

Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2006, n. 114.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15 e in particolare l’articolo 23;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 26 gennaio 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 13 febbraio 2006;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 17 marzo e del 29 marzo 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente regolamento:

1. Oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni di seguito denominata: «legge».

2. I provvedimenti generali organizzatori occorrenti per l’esercizio del diritto di accesso sono adottati dalle amministrazioni interessate, entro il termine di cui all’articolo 14, comma 1, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dandone comunicazione alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell’articolo 27 della legge (2).

(2) Sulla disciplina del diritto di accesso agli atti vedi:

– per l’Agenzia del demanio, il Provv. 24 gennaio 2007;

– per l’Istituto superiore di sanità, il Decr. 18 settembre 2007;

– per l’Agenzia del territorio, il Provv. 13 giugno 2007;

– per la Banca d’Italia, il Provv. Banca Italia 29 ottobre 2007 e la Del. 11 dicembre 2007.

2. Ambito di applicazione.

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.

2. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell’autorità competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

3. Notifica ai controinteressati.

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all’articolo 7, comma 2.

2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1.

4. Richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici o diffusi.

1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi.

5. Accesso informale.

1. Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l’esistenza di controinteressati il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.

3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell’ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed è trattata ai sensi dell’articolo 22, comma 5, della legge.

5. La richiesta di accesso può essere presentata anche per il tramite degli Uffici relazioni con il pubblico.

6. La pubblica amministrazione, qualora in base al contenuto del documento richiesto riscontri l’esistenza di controinteressati, invita l’interessato a presentare richiesta formale di accesso.

6. Procedimento di accesso formale.

1. Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di controinteressati, l’amministrazione invita l’interessato a presentare richiesta d’accesso formale, di cui l’ufficio rilascia ricevuta.

2. La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all’interessato.

3. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nei commi 2, 4 e 5 dell’articolo 5.

4. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della legge, decorrenti dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente o dalla ricezione della medesima nell’ipotesi disciplinata dal comma 2.

5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l’amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

6. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente, il funzionario preposto all’unità organizzativa o altro dipendente addetto all’unità competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente.

7. Accoglimento della richiesta e modalità di accesso.

1. L’atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l’indicazione dell’ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonchè di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

2. L’accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.

3. L’esame dei documenti avviene presso l’ufficio indicato nell’atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.

4. I documenti sui quali è consentito l’accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo.

5. L’esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l’eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L’interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

6. In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell’articolo 25 della legge secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell’interessato, le copie possono essere autenticate.

8. Contenuto minimo degli atti delle singole amministrazioni.

1. I provvedimenti generali organizzatori di cui all’articolo 1, comma 2, riguardano in particolare:

a) le modalità di compilazione delle richieste di accesso, preferibilmente mediante la predisposizione di apposita modulistica;

b) le categorie di documenti di interesse generale da pubblicare in luoghi accessibili a tutti e i servizi volti ad assicurare adeguate e semplificate tecniche di ricerca dei documenti, anche con la predisposizione di indici e la indicazione dei luoghi di consultazione;

c) l’ammontare dei diritti e delle spese da corrispondere per il rilascio di copie dei documenti di cui sia stata fatta richiesta, fatte salve le competenze del Ministero dell’economia e delle finanze;

d) l’accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici, adottando le misure atte a salvaguardare la distruzione, la perdita accidentale, nonchè la divulgazione non autorizzata. In tali casi, le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate sugli appositi supporti, ove forniti dal richiedente, ovvero mediante collegamento in rete, ove esistente.

9. Non accoglimento della richiesta.

1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell’accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all’articolo 24 della legge, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.

2. Il differimento dell’accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all’articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell’amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa.

3. L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata.

10. Disciplina dei casi di esclusione.

1. I casi di esclusione dell’accesso sono stabiliti con il regolamento di cui al comma 6 dell’articolo 24 della legge, nonchè con gli atti adottati dalle singole amministrazioni ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 24.

2. Il potere di differimento di cui all’articolo 24, comma 4, della legge è esercitato secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 2.

11. Commissione per l’accesso.

1. Nell’esercizio della vigilanza sull’attuazione del principio di piena conoscibilità dell’azione amministrativa, la Commissione per l’accesso, di cui all’articolo 27 della legge:

a) esprime pareri per finalità di coordinamento dell’attività organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e per garantire l’uniforme applicazione dei principi, sugli atti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge, nonchè, ove ne sia richiesta, su quelli attinenti all’esercizio e all’organizzazione del diritto di accesso;

b) decide i ricorsi di cui all’articolo 12.

2. Il Governo può acquisire il parere della Commissione per l’accesso ai fini dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 24, comma 6, della legge, delle sue modificazioni e della predisposizione di normative comunque attinenti al diritto di accesso.

3. Presso la Commissione per l’accesso opera l’archivio degli atti concernenti la disciplina del diritto di accesso previsti dall’articolo 24, comma 2, della legge. A tale fine, i soggetti di cui all’articolo 23 della legge trasmettono per via telematica alla Commissione per l’accesso i suddetti atti e ogni loro successiva modificazione.

12. Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l’accesso.

1. Il ricorso alla Commissione per l’accesso da parte dell’interessato avverso il diniego espresso o tacito dell’accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell’accesso, ed il ricorso del controinteressato avverso le determinazioni che consentono l’accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. Il ricorso può essere trasmesso anche a mezzo fax o per via telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.

2. Il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le modalità di cui all’articolo 3, è presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d’accesso. Nel termine di quindici giorni dall’avvenuta comunicazione i controinteressati possono presentare alla Commissione le loro controdeduzioni.

3. Il ricorso contiene:

a) le generalità del ricorrente;

b) la sommaria esposizione dell’interesse al ricorso;

c) la sommaria esposizione dei fatti;

d) l’indicazione dell’indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione.

4. Al ricorso sono allegati:

a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto;

b) le ricevute dell’avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di accesso.

5. Ove la Commissione ravvisi l’esistenza di controinteressati, non già individuati nel corso del procedimento, notifica ad essi il ricorso.

6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. La Commissione si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso o dal decorso del termine di cui al comma 2. Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto. Nel caso in cui venga richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali il termine è prorogato di venti giorni. Decorsi inutilmente tali termini, il ricorso si intende respinto (3).

7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. La Commissione:

a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente;

b) dichiara inammissibile il ricorso proposto da soggetto non legittimato o comunque privo dell’interesse previsto dall’articolo 22, comma 1, lettera b), della legge;

c) dichiara inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cui al comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4;

d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso.

8. La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d’accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento.

9. La decisione della Commissione è comunicata alle parti e al soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato entro lo stesso termine di cui al comma 6. Nel termine di trenta giorni, il soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato può emanare l’eventuale provvedimento confermativo motivato previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge.

10. La disciplina di cui al presente articolo si applica, in quanto compatibile, al ricorso al difensore civico previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge.

(3) Comma così modificato dall’art. 47-bis, comma 3, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, nel testo integrato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98.

13. Accesso per via telematica.

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, assicurano che il diritto d’accesso possa essere esercitato anche in via telematica. Le modalità di invio delle domande e le relative sottoscrizioni sono disciplinate dall’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

14. Disposizioni transitorie e finali.

1. Salvo quanto disposto per le regioni e gli enti locali dal comma 2, le disposizioni del presente regolamento si applicano ai soggetti indicati nell’articolo 23 della legge. Gli atti adottati da tali soggetti vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono adeguati alle relative disposizioni entro un anno da tale data. Il diritto di accesso non può essere negato o differito, se non nei casi previsti dalla legge, nonché in via transitoria in quelli di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e agli altri atti emanati in base ad esso.

2. Alle regioni e agli enti locali non si applicano l’articolo 1, comma 2, l’articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6, e l’articolo 8, in quanto non attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto all’accesso che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e secondo quanto previsto dall’articolo 22, comma 2, della legge. Le regioni e gli enti locali adeguano alle restanti disposizioni del presente regolamento i rispettivi regolamenti in materia di accesso vigenti alla data della sua entrata in vigore, ferma restando la potestà di adottare, nell’ambito delle rispettive competenze, le specifiche disposizioni e misure organizzative necessarie per garantire nei rispettivi territori i livelli essenziali delle prestazioni e per assicurare ulteriori livelli di tutela.

3. I regolamenti che disciplinano l’esercizio del diritto d’accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.

15. Abrogazioni.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli da 1 a 7 e 9 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. È altresì abrogato l’articolo 8 di detto decreto dalla data entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 24, comma 6, della legge.

2. Dall’attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.


DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n. 40

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n. 40
Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80. (GU n. 38 del 15-2-2006 – Suppl. Ordinario n.40)

testo in vigore dal: 2-3-2006

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, concernente delega al Governo per l’emanazione di un decreto legislativo recante modificazioni al codice di procedura civile, di cui al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, in materia di giudizio in cassazione e di arbitrato;

Visti il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante approvazione del codice di procedura civile, ed il regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 luglio 2005;

Acquisito il parere dell’Assemblea generale della Corte suprema di cassazione, a norma del citato articolo 1, comma 2, della legge n. 80 del 2005, reso in data 21 luglio 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica resi, rispettivamente, in data 22 novembre 2005 ed in data 8 novembre 2005;

Ritenuto di accogliere tutte le condizioni formulate dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati ed esaminate le osservazioni formulate da tale medesima Commissione, nonché dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

Capo I

Modificazioni al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica

  1. Modifiche all’articolo 339 del codice di procedura civile.
  2. Il terzo comma dell’ articolo 339 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.».

  1. Modifiche all’articolo 360 del codice di procedura civile.
  2. L’ articolo 360 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). – Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

1) per motivi attinenti alla giurisdizione;

2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;

3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;

4) per nullità della sentenza o del procedimento;

5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d’accordo per omettere l’appello; ma in tale caso l’impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.

Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.

Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.».

  1. Modifiche all’articolo 361 del codice di procedura civile.
  2. Il primo comma dell’articolo 361 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Contro le sentenze previste dall’articolo 278 e contro quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l’intero giudizio, il ricorso per cassazione può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa.».

  1. Modifiche all’articolo 363 del codice di procedura civile.
  2. L’ articolo 363 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 363 (Principio di diritto nell’interesse della legge). – Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non è altrimenti impugnabile, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può chiedere che la Corte enunci nell’interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.

La richiesta del procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell’istanza, è rivolta al primo presidente, il quale può disporre che la Corte si pronunci a sezioni unite se ritiene che la questione è di particolare importanza.

Il principio di diritto può essere pronunciato dalla Corte anche d’ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza.

La pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito.».

  1. Modifiche all’articolo 366 del codice di procedura civile.
  2. L’ articolo 366 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 366 (Contenuto del ricorso). – Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:

1) l’indicazione delle parti;

2) l’indicazione della sentenza o decisione impugnata;

3) l’esposizione sommaria dei fatti della causa;

4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall’articolo 366-bis;

5) l’indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto;

6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Nel caso previsto nell’articolo 360, secondo comma, l’accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.

Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 possono essere fatte al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica indicato in ricorso dal difensore che così dichiara di volerle ricevere, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. Si applicano le disposizioni richiamate dal secondo comma dell’articolo 176.».

  1. Articolo 366-bis.
  2. Dopo l’articolo 366 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 366-bis (Formulazione dei motivi). – Nei casi previsti dall’articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall’articolo 360, primo comma, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.».

  1. Modifiche all’articolo 369 del codice di procedura civile.
  2. Il numero 4 del secondo comma dell’ articolo 369 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«4. Gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.».

  1. Modifiche all’articolo 374 del codice di procedura civile.
  2. L’articolo 374 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 374 (Pronuncia a sezioni unite). – La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1) dell’articolo 360 e nell’articolo 362. Tuttavia, tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioni unite.

Inoltre, il primo presidente può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza.

Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.

In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione semplice.».

  1. Modifiche all’articolo 375 del codice di procedura civile.
  2. All’articolo 375 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  3. a) i numeri 2), 3), 4) e 5) del primo comma sono sostituiti dai seguenti:

«2) ordinare l’integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell’impugnazione a norma dell’articolo 332 ovvero che sia rinnovata;

3) provvedere in ordine all’estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia;

4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione;

5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l’eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza, ovvero dichiararne l’inammissibilità per mancanza dei motivi previsti nell’articolo 360 o per difetto dei requisiti previsti dall’articolo 366-bis.»;

  1. b) i commi secondo, terzo e quarto sono abrogati.
  2. Articolo 380-bis.
  3. Dopo l’articolo 380 del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

«Art. 380-bis (Procedimento per la decisione in camera di consiglio). – Il relatore nominato ai sensi dell’articolo 377, se, ricorrendo le ipotesi previste dall’articolo 375, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), non ritiene che il ricorso sia deciso in udienza, deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e diritto in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.

Il presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte.

Almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo, conclusioni scritte, ed i secondi, memorie, non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti dall’articolo 375, primo comma, numeri 1), 3) e 5).

Nella seduta la Corte delibera sul ricorso con ordinanza.

Se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste all’articolo 375 la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.».

  1. Articolo 380-ter.
  2. Dopo l’articolo 380-bis del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

«Art. 380-ter (Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza). – Nei casi previsti dall’articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente, se non provvede ai sensi dell’articolo 380-bis, primo comma, richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.

Le conclusioni ed il decreto del presidente che fissa l’adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono, limitatamente al regolamento di giurisdizione.

Non si applica la disposizione del quinto comma dell’articolo 380-bis.».

  1. Modifiche all’articolo 384 del codice di procedura civile.
  2. L’ articolo 384 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 384 (Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito). – La Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto a norma dell’articolo 360, primo comma, n. 3), e in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza.

La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione.

Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione.».

  1. Modifiche all’articolo 385 del codice di procedura civile.
  2. All’ articolo 385 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 375, la Corte, anche d’ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave.».

  1. Modifiche all’articolo 388 del codice di procedura civile.
  2. L’ articolo 388 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 388 (Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito). – Copia della sentenza è trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinché ne sia presa nota in margine all’originale di quest’ultima. La trasmissione può avvenire anche in via telematica.».

  1. Modifiche all’articolo 391 del codice di procedura civile.
  2. I primi tre commi dell’articolo 391 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

«Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge, la Corte provvede con sentenza quando deve decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede il presidente con decreto.

Il decreto o la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.

Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.».

  1. Modifiche all’articolo 391-bis del codice di procedura civile.
  2. All’articolo 391-bis del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  3. a) al primo comma, dopo le parole: «Se la sentenza» sono inserite le seguenti: «o l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’articolo 375, primo comma, numeri 4) e 5),»;
  4. b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La Corte decide sul ricorso in camera di consiglio nell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 380-bis.»;
  5. c) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

«Sul ricorso per correzione dell’errore materiale pronuncia con ordinanza. Sul ricorso per revocazione pronuncia con ordinanza se lo dichiara inammissibile, altrimenti rinvia alla pubblica udienza.».

  1. Articolo 391-ter.
  2. Dopo l’articolo 391-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 391-ter (Altri casi di revocazione ed opposizione di terzo). – Il provvedimento con il quale la Corte ha deciso la causa nel merito è, altresì, impugnabile per revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell’articolo 395 e per opposizione di terzo. I relativi ricorsi si propongono alla stessa Corte e debbono contenere gli elementi, rispettivamente, degli articoli 398, commi secondo e terzo, e 405, comma secondo.

Quando pronuncia la revocazione o accoglie l’opposizione di terzo, la Corte decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; altrimenti, pronunciata la revocazione ovvero dichiarata ammissibile l’opposizione di terzo, rinvia la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.».

  1. Articolo 420-bis.
  2. Dopo l’articolo 420 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 420-bis (Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi). – Quando per la definizione di una controversia di cui all’articolo 409 è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, il giudice decide con sentenza tale questione, impartendo distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa fissando una successiva udienza in data non anteriore a novanta giorni.

La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza.

Copia del ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità del ricorso, essere depositata presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata entro venti giorni dalla notificazione del ricorso alle altre parti; il processo è sospeso dalla data del deposito.» .

  1. Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.
  2. Al titolo III delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  3. a) all’articolo 133 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L’articolo 129, terzo comma, si applica altresì se il processo si estingue dopo la pronuncia delle sentenze previste dall’articolo 360, terzo comma, del codice.»;

  1. b) dopo l’articolo 134 è inserito il seguente:

«Art. 134-bis (Residenza o sede delle parti). – All’atto del deposito di ricorso, controricorso o memoria, i difensori dichiarano il luogo di residenza o la sede della parte.»;

  1. c) l’articolo 138 è abrogato;
  2. d) l’articolo 142 è sostituito dal seguente:

«Art. 142 (Ricorso di competenza delle sezioni unite e delle sezioni semplici). – Se nel ricorso sono contenuti motivi di competenza delle sezioni semplici insieme con motivi di competenza delle sezioni unite, queste, se non ritengono opportuno decidere l’intero ricorso, dopo aver deciso i motivi di propria competenza, rimettono, con ordinanza, alla sezione semplice la causa per la decisione, con separata sentenza, degli ulteriori motivi.

Le sezioni unite possono disporre ai sensi del primo comma anche nel caso di rimessione ai sensi dell’articolo 374, terzo comma, del codice.»;

  1. e) dopo l’articolo 146 è inserito il seguente:

«Art. 146-bis (Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi). – Nel caso di cui all’articolo 420-bis del codice si applica, in quanto compatibile, l’articolo 64, commi 4, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

  1. f) il primo comma dell’articolo 151 è sostituito dal seguente:

«La riunione, ai sensi dell’articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza e a controversie dinanzi al giudice di pace, connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, deve essere sempre disposta dal giudice, tranne nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. In queste ipotesi la riunione, salvo gravi e motivate ragioni, è, comunque, disposta tra le controversie che si trovano nella stessa fase processuale. Analogamente si provvede nel giudizio di appello.»;

  1. g) dopo l’articolo 144-ter è inserito il seguente:

«Art. 144-quater (Restituzione del fascicolo d’ufficio e dei fascicoli di parte). – Dopo la definizione del giudizio, il fascicolo d’ufficio trasmesso ai sensi dell’articolo 369 del codice e gli atti ed i documenti depositati dalle parti e già prodotti nei precedenti gradi del processo sono restituiti, decorsi novanta giorni dal deposito della decisione, alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.».

Capo II

Modificazioni al codice di procedura civile in materia di arbitrato

  1. Modifiche al capo I, titolo VIII, libro IV.
  2. Al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile il Capo I è sostituito dal seguente:

«Capo I – della convenzione d’arbitrato – 806 (Controversie arbitrabili). – Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge.

Le controversie di cui all’articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro.

807 (Compromesso). – Il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto e determinare l’oggetto della controversia.

La forma scritta s’intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo, telescrivente, telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi.

808 (Clausola compromissoria). – Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d’arbitrato La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall’articolo 807.

La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria.

808-bis (Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale). – Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o più rapporti non contrattuali determinati La convenzione deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall’articolo 807.

808-ter (Arbitrato irrituale). – Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall’articolo 824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo.

Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I:

1) se la convenzione dell’arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale;

2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale;

3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell’articolo 812;

4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo;

5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. Al lodo contrattuale non si applica l’articolo 825.

808-quater (Interpretazione della convenzione d’arbitrato). – Nel dubbio, la convenzione d’arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.

808-quinquies (Efficacia della convenzione d’arbitrato). – La conclusione del procedimento arbitrale senza pronuncia sul merito, non toglie efficacia alla convenzione d’arbitrato.».

  1. Modifiche al capo II, titolo VIII, libro IV.
  2. Al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile il Capo II è sostituito dal seguente:

«Capo II – degli arbitri – 809 (Numero degli arbitri). – Gli arbitri possono essere uno o più, purché in numero dispari.

La convenzione d’arbitrato deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli.

In caso d’indicazione di un numero pari di arbitri, un ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, è nominato dal presidente del tribunale nei modi previsti dall’articolo 810. Se manca l’indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordano al riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall’articolo 810.

810 (Nomina degli arbitri). – Quando a norma della convenzione d’arbitrato gli arbitri devono essere nominati dalle parti, ciascuna, di esse, con atto notificato per iscritto, rende noto all’altra l’arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri. La parte, alla quale è rivolto l’invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell’arbitro o degli arbitri da essa nominati.

In mancanza, la parte che ha fatto l’invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato oppure, se tale luogo è all’estero, al presidente del tribunale di Roma.

Il presidente del tribunale competente provvede alla nomina richiestagli, se la convenzione d’arbitrato non è manifestamente inesistente o non prevede manifestamente un arbitrato estero.

Le stesse disposizioni si applicano se la nomina di uno o più arbitri è demandata dalla convenzione d’arbitrato all’autorità giudiziaria o se, essendo demandata a un terzo, questi non vi ha provveduto.

811 (Sostituzione di arbitri). – Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto è stabilito per la loro nomina nella convenzione d’arbitrato. Se la parte a cui spetta o il terzo non vi provvede, o se la convenzione d’arbitrato nulla dispone al riguardo, si applicano le disposizioni dell’articolo precedente.

812 (Incapacità di essere arbitro). – Non può essere arbitro chi è privo, in tutto o in parte, della capacità legale di agire.

813 (Accettazione degli arbitri). – L’accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e può risultare dalla sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione.

Agli arbitri non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

813-bis (Decadenza degli arbitri). – Se le parti non hanno diversamente convenuto, l’arbitro che omette, o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni, può essere sostituito d’accordo tra le parti o dal terzo a ciò incaricato dalla convenzione d’arbitrato. In mancanza, decorso il termine di quindici giorni da apposita diffida comunicata per mezzo di lettera raccomandata all’arbitro per ottenere l’atto, ciascuna delle parti può proporre ricorso al presidente del tribunale a norma dell’articolo 810, secondo comma. Il presidente, sentiti gli arbitri e le parti, provvede con ordinanza non impugnabile e, se accerta l’omissione o il ritardo, dichiara la decadenza dell’arbitro e provvede alla sua sostituzione.

813-ter (Responsabilità degli arbitri). – Risponde dei danni cagionati alle parti l’arbitro che:

1) con dolo o colpa grave ha omesso o ritardato atti dovuti ed è stato perciò dichiarato decaduto, ovvero ha rinunciato all’incarico senza giustificato motivo;

2) con dolo o colpa grave ha omesso o impedito la pronuncia del lodo entro il termine fissato a norma degli articoli 820 o 826.

Fuori dai precedenti casi, gli arbitri rispondono esclusivamente per dolo o colpa grave entro i limiti previsti dall’articolo 2, commi 2 e 3, della legge 13 aprile 1988, n. 117.

L’azione di responsabilità può essere proposta in pendenza del giudizio arbitrale soltanto nel caso previsto dal primo comma, n. 1).

Se è stato pronunciato il lodo, l’azione di responsabilità può essere proposta soltanto dopo l’accoglimento dell’impugnazione con sentenza. passata in giudicato e per i motivi per cui l’impugnazione è stata accolta.

Se la responsabilità non dipende da dolo dell’arbitro, la misura del risarcimento non può superare una somma pari al triplo del compensò convenuto o, in mancanza di determinazione convenzionale, pari al triplo del compenso previsto dalla tariffa applicabile.

Nei casi di responsabilità dell’arbitro il corrispettivo e il rimborso delle spese non gli sono dovuti o, nel caso di nullità parziale del lodo, sono soggetti a riduzione.

Ciascun arbitro risponde solo del fatto proprio.

814 (Diritti degli arbitri). – Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all’onorario per l’opera prestata, se non vi hanno rinunciato al momento dell’accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro.

Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell’onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l’accettano. In tal caso l’ammontare delle spese e dell’onorario è determinato con ordinanza dal presidente del tribunale indicato nell’articolo 810, secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti.

L’ordinanza è titolo esecutivo contro le parti ed è soggetta a reclamo a norma dell’articolo 825, quarto comma. Si applica l’articolo 830, quarto comma.

815 (Ricusazione degli arbitri). – Un arbitro può essere ricusato:

1) se non ha le qualifiche espressamente convenute dalle parti;

2) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;

3) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;

4) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;

5) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l’indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;

6) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone.

Una parte non può ricusare l’arbitro che essa ha nominato o contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina.

La ricusazione è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell’articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito l’arbitro ricusato e le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni.

Con ordinanza il presidente provvede sulle spese. Nel caso di manifesta inammissibilità o manifesta infondatezza dell’istanza di ricusazione condanna la parte che l’ha proposta al pagamento, in favore dell’altra parte, di una somma equitativamente determinata non superiore al triplo del massimo del compenso spettante all’arbitro singolo in base alla tariffa forense.

La proposizione dell’istanza di ricusazione non sospende il procedimento arbitrale, salvo diversa determinazione degli arbitri. Tuttavia, se l’istanza è accolta, l’attività compiuta dall’arbitro ricusato o con il suo concorso è inefficace.».

  1. Modifiche al capo III, titolo VIII, libro IV.
  2. Al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile il Capo III è sostituito dal seguente:

«Capo III – del procedimento – 816 (Sede dell’arbitrato). – Le parti determinano la sede dell’arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri.

Se le parti e gli arbitri non hanno determinato la sede dell’arbitrato, questa è nel luogo in cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato. Se tale luogo non si trova nel territorio nazionale, la sede è a Roma.

Se la convenzione d’arbitrato non dispone diversamente, gli arbitri possono tenere udienza, compiere atti istruttori, deliberare ed apporre le loro sottoscrizioni al lodo anche in luoghi diversi dalla sede dell’arbitrato ed anche all’estero.

816-bis (Svolgimento del procedimento). – Le parti possono stabilire nella convenzione d’arbitrato, o con atto scritto separato, purché anteriore all’inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento e la lingua dell’arbitrato. In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio e determinare la lingua dell’arbitrato nel modo che ritengono più opportuno. Essi debbono in ogni caso attuare il principio del contraddittorio, concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa. Le parti possono stare in arbitrato per mezzo di difensori. In mancanza di espressa limitazione, la procura al difensore si estende a qualsiasi atto processuale, ivi compresa la rinuncia agli atti e la determinazione o proroga del termine per la pronuncia del lodo. In ogni caso, il difensore può essere destinatario della comunicazione della notificazione del lodo e della notificazione della sua impugnazione.

Le parti o gli altri arbitri possono autorizzare il presidente del collegio arbitrale a deliberare le ordinanze circa lo svolgimento del procedimento.

Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri, se non ritengono di provvedere con lodo non definitivo, provvedono con ordinanza revocabile non soggetta a deposito.

816-ter (Istruzione probatoria). – L’istruttoria o singoli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri ad uno di essi.

Gli arbitri possono assumere direttamente presso di sé la testimonianza, ovvero deliberare di assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio. Possono altresì deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono.

Se un testimone rifiuta di comparire davanti agli arbitri, questi, quando lo ritengono opportuno secondo le circostanze, possono richiedere al presidente del tribunale della sede dell’arbitrato, che ne ordini la comparizione davanti a loro.

Nell’ipotesi prevista dal precedente comma il termine per la pronuncia del lodo è sospeso dalla data dell’ordinanza alla data dell’udienza fissata per l’assunzione della testimonianza.

Gli arbitri possono farsi assistere da uno o più consulenti tecnici. Possono essere nominati consulenti tecnici sia persone fisiche, sia enti.

Gli arbitri possono chiedere alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell’amministrazione stessa, che è necessario acquisire al giudizio.

816-quater (Pluralità di parti). – Qualora più di due parti siano vincolate dalla stessa convenzione d’arbitrato, ciascuna parte può convenire tutte o alcune delle altre nel medesimo procedimento arbitrale se la convenzione d’arbitrato devolve a un terzo la nomina degli arbitri, se gli arbitri sono nominati con l’accordo di tutte le parti, ovvero se le altre parti, dopo che la prima ha nominato l’arbitro o gli arbitri, nominano d’accordo un ugual numero di arbitri o ne affidano a un terzo la nomina.

Fuori dei casi previsti nel precedente comma il procedimento iniziato da una parte nei confronti di altre si scinde in tanti procedimenti quante sono queste ultime.

Se non si verifica l’ipotesi prevista nel primo comma e si versa in caso di litisconsorzio necessario, l’arbitrato è improcedibile.

816-quinquies (Intervento di terzi e successione nel diritto controverso). – L’intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l’accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri.

Sono sempre ammessi l’intervento previsto dal secondo comma dell’articolo 105 e l’intervento del litisconsorte necessario.

Si applica l’articolo 111.

816-sexies (Morte, estinzione o perdita di capacità della parte). – Se la parte viene meno per morte o altra causa, ovvero perde la capacità legale, gli arbitri assumono le misure idonee a garantire l’applicazione del contraddittorio ai fini della prosecuzione del giudizio. Essi possono sospendere il procedimento.

Se nessuna delle parti ottempera alle disposizioni degli arbitri per la prosecuzione del giudizio, gli arbitri possono rinunciare all’incarico.

816-septies (Anticipazione delle spese). – Gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili. Salvo diverso accordo delle parti, gli arbitri determinano la misura dell’anticipazione a carico di ciascuna parte.

Se una delle parti non presta l’anticipazione richiestale, l’altra può anticipare la totalità delle spese. Se le parti non provvedono all’anticipazione nel termine fissato dagli arbitri, non sono più vincolate alla convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale.

817 (Eccezione d’incompetenza). – Se la validità, il contenuto o l’ampiezza della convenzione d’arbitrato o la regolare costituzione degli arbitri sono contestate nel corso dell’arbitrato, gli arbitri decidono sulla propria competenza.

Questa disposizione si applica anche se i poteri degli arbitri sono contestati in qualsiasi sede per qualsiasi ragione sopravvenuta nel corso del procedimento. La parte che non eccepisce nella prima difesa successiva all’accettazione degli arbitri l’incompetenza di questi per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione d’arbitrato, non può per questo motivo impugnare il lodo, salvo il caso di controversia non arbitrabile.

La parte, che non eccepisce nel corso dell’arbitrato che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti della convenzione arbitrale, non può, per questo motivo, impugnare il lodo.

817-bis (Compensazione). – Gli arbitri sono competenti a conoscere dell’eccezione di compensazione, nei limiti del valore della domanda, anche se il controcredito non è compreso nell’àmbito della convenzione di arbitrato.

818 (Provvedimenti cautelari). – Gli arbitri non possono concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge.

819 (Questioni pregiudiziali di merito). – Gli arbitri risolvono senza autorità di giudicato tutte le questioni rilevanti per la decisione della controversia, anche se vertono su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato, salvo che debbano essere decise con efficacia di giudicato per legge.

Su domanda di parte, le questioni pregiudiziali sono decise con efficacia di giudicato se vertono su materie che possono essere oggetto di convenzione di arbitrato. Se tali questioni non sono comprese nella convenzione di arbitrato, la decisione con efficacia di giudicato è subordinata alla richiesta di tutte le parti.

819-bis (Sospensione del procedimento arbitrale). – Ferma l’applicazione dell’articolo 816-sexies, gli arbitri sospendono il procedimento arbitrale con ordinanza motivata nei seguenti casi:

1) quando il processo dovrebbe essere sospeso a norma del comma terzo dell’articolo 75 del codice di procedura penale, se la controversia fosse pendente davanti all’autorità giudiziaria;

2) se sorge questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione d’arbitrato e per legge deve essere decisa con autorità di giudicato;

3) quando rimettono alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale ai sensi dell’articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Se nel procedimento arbitrale è invocata l’autorità di una sentenza e questa è impugnata, si applica il secondo comma dell’articolo 337.

Una volta disposta la sospensione, il procedimento si estingue se nessuna parte deposita presso gli arbitri istanza di prosecuzione entro il termine fissato dagli arbitri stessi o, in difetto, entro un anno dalla cessazione della causa di sospensione. Nel caso previsto dal primo comma, numero 2), il procedimento si estingue altresì se entro novanta giorni dall’ordinanza di sospensione nessuna parte deposita presso gli arbitri copia autentica dell’atto con il quale la controversia sulla questione pregiudiziale è proposta davanti all’autorità giudiziaria.

819-ter (Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria). – La competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice. La sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d’arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43. L’eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione dell’eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio.

Nei rapporti tra arbitrato e processo non si applicano regole corrispondenti agli articoli 44, 45, 48, 50 e 295.

In pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande giudiziali aventi ad oggetto l’invalidità o inefficacia della convenzione d’arbitrato.».

  1. Modifiche al capo IV, titolo VIII, libro IV.
  2. Al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile il capo IV è sostituito dal seguente:

«Capo IV – del lodo – 820 (Termine per la decisione). – Le parti possono, con la convenzione di arbitrato o con accordo anteriore all’accettazione degli arbitri, fissare un termine per la pronuncia del lodo.

Se non è stato fissato un termine per la pronuncia del lodo, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di duecentoquaranta giorni dall’accettazione della nomina.

In ogni caso il termine può essere prorogato:

  1. a) mediante dichiarazioni scritte di tutte le parti indirizzate agli arbitri;
  2. b) dal presidente del tribunale indicato nell’articolo 810, secondo comma, su istanza motivata di una delle parti o degli arbitri, sentite le altre parti; il termine può essere prorogato solo prima della sua scadenza.

Se le parti non hanno disposto diversamente, il termine è prorogato di centottanta giorni nei casi seguenti e per non più di una volta nell’àmbito di ciascuno di essi:

  1. a) se debbono, essere assunti mezzi di prova;
  2. b) se è disposta consulenza tecnica d’ufficio;
  3. c) se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale;
  4. d) se è modificata la composizione del collegio arbitrale o è sostituito l’arbitro unico. Il termine per la pronuncia del lodo è sospeso durante la sospensione del procedimento. In ogni caso, dopo la ripresa del procedimento, il termine residuo, se inferiore, è esteso a novanta giorni.

821 (Rilevanza del decorso del termine). – Il decorso del termine indicato nell’articolo precedente non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza.

Se la parte fa valere la decadenza degli arbitri, questi, verificato il decorso del termine, dichiarano estinto il procedimento.

822 (Norme per la deliberazione). – Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti abbiano disposto con qualsiasi espressione che gli arbitri pronunciano secondo equità.

823 (Deliberazione e requisiti del lodo). – Il lodo è deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed è quindi redatto per iscritto. Ciascun arbitro può chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale.

Il lodo deve contenere:

1) il nome degli arbitri;

2) l’indicazione della sede dell’arbitrato;

3) l’indicazione delle parti;

4) l’indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti;

5) l’esposizione sommaria dei motivi;

6) il dispositivo;

7) la sottoscrizione degli arbitri. La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri è sufficiente, se accompagnata dalla dichiarazione che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo;

8) la data delle sottoscrizioni.

824 (Originali e copie del lodo). – Gli arbitri redigono il lodo in uno o più originali. Gli arbitri danno comunicazione del lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale, o di una copia attestata conforme dagli stessi arbitri, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del lodo.

824-bis (Efficacia del lodo). – Salvo quanto disposto dall’articolo 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria.

825 (Deposito del lodo). – La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo in originale, o in copia conforme, insieme con l’atto contenente la convenzione di arbitrato, in originale o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato. Il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto.

Del deposito e del provvedimento del tribunale è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti dell’articolo 133, secondo comma.

Contro il decreto che nega o concede l’esecutorietà del lodo, è ammesso reclamo mediante ricorso alla corte d’appello, entro trenta giorni dalla comunicazione; la corte, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza.

826 (Correzione del lodo). – Ciascuna parte può chiedere agli arbitri entro un anno dalla comunicazione del lodo:

  1. a) di correggere nel testo del lodo omissioni o errori materiali o di calcolo, anche se hanno determinato una divergenza fra i diversi originali del lodo pure se relativa alla sottoscrizione degli arbitri;
  2. b) di integrare il lodo con uno degli elementi indicati nell’articolo 823, numeri 1), 2), 3), 4).

Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro il termine di sessanta giorni. Della correzione è data comunicazione alle parti a norma dell’articolo 824.

Se gli arbitri non provvedono, l’istanza di correzione è proposta al tribunale nel cui circondario ha sede l’arbitrato.

Se il lodo è stato depositato, la correzione è richiesta al tribunale del luogo in cui è stato depositato. Si applicano le disposizioni dell’articolo 288, in quanto compatibili. Alla correzione può provvedere anche il giudice di fronte al quale il lodo è stato impugnato o fatto valere.».

  1. Modifiche al capo V, titolo VIII, libro IV.
  2. Al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile il Capo V è sostituito dal seguente:

«Capo V – delle impugnazioni – 827 (Mezzi di impugnazione). – Il lodo è soggetto all’impugnazione per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo.

I mezzi d’impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.

Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo.

828 (Impugnazione per nullità). – L’impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte d’appello nel cui distretto è la sede dell’arbitrato.

L’impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell’ultima sottoscrizione.

L’istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l’impugnazione; tuttavia il lodo può essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla comunicazione dell’atto di correzione.

829 (Casi di nullità). – L’impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque preventiva rinuncia, nei casi seguenti:

1) se la convenzione d’arbitrato è invalida, ferma la disposizione dell’articolo 817, terzo comma;

2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi II e VI del presente titolo, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;

3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell’articolo 812;

4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d’arbitrato, ferma la disposizione dell’articolo 817, quarto comma, o ha deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito non poteva essere deciso;

5) se il lodo non ha i requisiti indicati nei numeri 5), 6), 7) dell’articolo 823;

6) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine stabilito, salvo il disposto dell’articolo 821;

7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullità e la nullità non è stata sanata;

8) se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti purché tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento;

9) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio;

10) se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri;

11) se il lodo contiene disposizioni contraddittorie;

12) se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato.

La parte che ha dato causa a un motivo di nullità, o vi ha rinunciato, o che non ha eccepito nella prima istanza o difesa successiva la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale, non può per questo motivo impugnare il lodo.

L’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. È ammessa in ogni caso l’impugnazione delle decisioni per contrarietà all’ordine pubblico.

L’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è sempre ammessa:

1) nelle controversie previste dall’articolo 409;

2) se la violazione delle regole di diritto concerne la soluzione di questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione di arbitrato.

Nelle controversie previste dall’articolo 409, il lodo è soggetto ad impugnazione anche per violazione dei contratti e accordi collettivi.

830 (Decisione sull’impugnazione per nullità). – La corte d’appello decide sull’impugnazione per nullità e, se l’accoglie, dichiara con sentenza la nullità del lodo. Se il vizio incide su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullità parziale del lodo.

Se il lodo è annullato per i motivi di cui all’articolo 829, commi primo, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11) o 12), terzo, quarto o quinto, la corte d’appello decide la controversia nel merito salvo che le parti non abbiano stabilito diversamente nella convenzione di arbitrato o con accordo successivo. Tuttavia, se una delle parti, alla data della sottoscrizione della convenzione di arbitrato, risiede o ha la propria sede effettiva all’estero, la corte d’appello decide la controversia nel merito solo se le parti hanno così stabilito nella convenzione di arbitrato o ne fanno concorde richiesta.

Quando la corte d’appello non decide nel merito, alla controversia si applica la convenzione di arbitrato, salvo che la nullità dipenda dalla sua invalidità o inefficacia.

Su istanza di parte anche successiva alla proposizione dell’impugnazione, la corte d’appello può sospendere con ordinanza l’efficacia del lodo, quando ricorrono gravi motivi.

831 (Revocazione ed opposizione di terzo). – Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, è soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1), 2), 3) e 6) dell’articolo 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo.

Se i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del processo di impugnazione per nullità, il termine per la proposizione della domanda di revocazione è sospeso fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità.

Il lodo è soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati nell’articolo 404. Le impugnazioni per revocazione e per opposizione di terzo si propongono davanti alla corte d’appello nel cui distretto è la sede dell’arbitrato, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo.

La corte d’appello può riunire le impugnazioni per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo nello stesso processo, se lo stato della causa preventivamente proposta consente l’esauriente trattazione e decisione delle altre cause.».

  1. Modifiche al capo VI, titolo VIII, libro IV.
  2. Al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile il Capo VI è sostituito dal seguente:

«Capo VI – dell’arbitrato secondo regolamenti precostituiti – 832 (Rinvio a regolamenti arbitrali). – La convenzione d’arbitrato può fare rinvio a un regolamento arbitrale precostituito.

Nel caso di contrasto tra quanto previsto nella convenzione di arbitrato e quanto previsto dal regolamento, prevale la convenzione di arbitrato.

Se le parti non hanno diversamente convenuto, si applica il regolamento in vigore al momento in cui il procedimento arbitrale ha inizio.

Le istituzioni di carattere associativo e quelle costituite per la rappresentanza degli interessi di categorie professionali non possono nominare arbitri nelle controversie che contrappongono i propri associati o appartenenti alla categoria professionale a terzi.

Il regolamento può prevedere ulteriori casi di sostituzione e ricusazione degli arbitri in aggiunta a quelli previsti dalla legge.

Se l’istituzione arbitrale rifiuta di amministrare l’arbitrato, la convenzione d’arbitrato mantiene efficacia e si applicano i precedenti capi di questo titolo.».

Capo III

Disposizioni finali

  1. Modifiche all’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  2. All’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:
  3. a) al quinto comma, le parole: «ricorribile per cassazione» sono sostituite dalla seguente: «appellabile» ;
  4. b) l’ultimo comma è abrogato.
  5. Disciplina transitoria.
  6. Gli articoli 1 e 19, comma 1, lettera f), si applicano ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina previgente.
  7. Le restanti disposizioni del Capo I si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  8. Le disposizioni dell’articolo 20 si applicano alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
  9. Le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  10. Le disposizioni dell’articolo 26 si applicano alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  11. Abrogazioni.
  12. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 833, 834, 835, 836, 837, 838 del codice di procedura civile.
  13. Copertura finanziaria.
  14. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

D.L. n. 203 del 30 settembre 2005

“Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2005


TITOLO I
CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE

Art. 1.
Partecipazione dei comuni al contrasto all’evasione fiscale

1. Per potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale, in attuazione dell’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i comuni hanno titolo ad una quota di partecipazione all’accertamento fiscale pari al 30 per cento delle somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali.

2. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonche’ quelle della partecipazione dei comuni all’accertamento fiscale di cui al comma 1. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all’accertamento fiscale; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d’intesa con il direttore dell’Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, può prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi.

Art. 2.
Norme in materia di rafforzamento e di funzionamento dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza.

1. All’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: «2-bis. Se vi e’ pericolo per la riscossione, l’ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell’imposta, da eseguirsi ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, nonche’ dell’articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.»;

b) nel comma 3 dopo le parole: «indicato nella dichiarazione,» sono inserite le seguenti: «ovvero dai controlli eseguiti dall’ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un’imposta o una maggiore imposta,».

2. Al fine di potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale, alle frodi fiscali e all’economia sommersa, nonche’ le attività connesse al controllo, alla verifica e al monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente decreto, e’ autorizzata la spesa, nel limite di 40 milioni di euro per l’anno 2006, di 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, per procedere, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, ad assunzioni di personale per 1’amministrazione dell’economia e delle finanze e all’incremento di organico ed alle assunzioni di personale del Corpo della Guardia di finanza. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono determinate le quote di personale, nell’ambito del contingente massimo consentito ai sensi del precedente periodo, assegnate alle articolazioni dell’amministrazione dell’economia e delle finanze, nonche’ all’incremento di organico ed alle assunzioni di personale del Corpo della Guardia di finanza e sono stabilite le modalità, anche speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, anche ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di ricorrere alla mobilità. In relazione al maggior impegno derivante dall’attuazione del presente decreto, a valere sulle disponibilità di cui al primo periodo, l’Agenzia delle entrate e’ autorizzata, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, a procedere ad assunzioni di personale nel limite di spesa, rispettivamente, di 39,1 milioni di euro per il 2006 e di 69,5 milioni di euro a decorrere dal 2007, anche utilizzando le graduatorie formate a seguito di procedure selettive bandite ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. L’Agenzia delle dogane, attraverso le misure di potenziamento delle attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, previste dal comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, consegue maggiori diritti accertati per imposta sul valore aggiunto pari ad almeno 350 milioni di euro per l’anno 2006 ed a 364 e 385 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2007 e 2008. A tale fine, in attesa delle autorizzazioni alle assunzioni a tempo indeterminato necessarie a completare le proprie dotazioni organiche, l’Agenzia delle dogane si avvale di personale con contratto di formazione e lavoro, utilizzando i fondi destinati alla stessa Agenzia ai sensi del disposto di cui al n. 3) della lettera i) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 10 ottobre 1989, n. 349.

4. Le disposizioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, per il rilancio del sistema portuale, riguardano tutti gli uffici dell’Agenzia delle dogane ove si provvede ad operazioni di sdoganamento.

5. Le intese di cui al comma 59 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzate all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto nella medesima norma, devono intervenire nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In mancanza le stesse si intendono positivamente acquisite.

6. Al fine di intensificare la sua azione, il Corpo della Guardia di finanza, fermo restando l’espletamento delle ordinarie attività ispettive nell’ambito delle proprie funzioni di polizia economica e finanziaria, sviluppa nel triennio 2005-2007 appositi piani di intervento finalizzati al contrasto dell’economia sommersa, delle frodi fiscali e dell’immigrazione clandestina, rafforzando il controllo economico del territorio, anche al fine di proseguire il controllo dei prezzi.

7. Per le finalità di cui al comma 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, la Guardia di finanza sviluppa un incremento dell’impiego delle risorse di personale nel contrasto all’economia sommersa, alle frodi fiscali e all’immigrazione clandestina, in misura non inferiore al 25 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per l’anno 2005.

8. Al primo ed al secondo periodo del numero 2) del secondo comma dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «o dell’articolo 63, primo comma», sono inserite le seguenti: «, o acquisiti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

9. Al primo ed al secondo periodo, del numero 2), del primo comma, dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole «terzo comma» sono aggiunte le seguenti parole: «, o acquisiti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

10. All’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: «2-bis. Se vi e’ pericolo per la riscossione, l’ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.»;

b) nel comma 3 dopo le parole: «indicato nella dichiarazione, » sono inserite le seguenti: «ovvero dai controlli eseguiti dall’ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un’imposta o una maggiore imposta,».

11. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, dopo le parole: «controlli automatici» sono inserite le seguenti: «, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici,».

12. Il quarto comma dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e’ abrogato.

13. Il comma 5 dell’articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali 14 dicembre 2001, n. 454, e’ sostituito dal seguente:

«5. Il libretto di controllo, tenuto nel rispetto dei principi fissati dall’articolo 2219 del codice civile, e’ detenuto dal titolare unitamente ai documenti fiscali a corredo ed e’ dallo stesso custodito per un periodo di cinque anni dalla data dell’ultima scritturazione.».

14. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 6, primo comma, lettera e), le parole: «concessioni in materia edilizia e urbanistica rilasciate ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, relativamente ai beneficiari delle concessioni e ai progettisti dell’opera», sono soppresse, e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «immatricolazione e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi»;

b) nell’articolo 7, quinto comma, dopo le parole: «attivata l’utenza» sono aggiunte le seguenti: «, dichiarati dagli utenti»;

c) nell’articolo 7, sesto comma, dopo le parole: «operazione di natura finanziaria» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelle effettuate mediante versamento in conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro»;

d) nell’articolo 13, primo comma, lettera c), dopo le parole: «codice fiscale», sono aggiunte le seguenti: «e i dati catastali di cui all’articolo 7, comma 5».

TITOLO II
RIFORMA DELLA RISCOSSIONE

Art. 3.
Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione

1. A decorrere dal 1° ottobre 2006, e’ soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all’Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2.

2. Per l’immediato avvio delle attività occorrenti al conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1 ed al fine di un sollecito riordino della disciplina delle funzioni relative alla riscossione nazionale, volto ad adeguarne i contenuti al medesimo obiettivo, l’Agenzia delle entrate e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla costituzione della «Riscossione S.p.a.», con un capitale iniziale di 150 milioni di euro.

3. All’atto della costituzione della Riscossione S.p.a. si procede all’approvazione dello statuto ed alla nomina delle cariche sociali; la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione e’ composta da dirigenti di vertice dall’Agenzia delle entrate e dell’I.N.P.S. ed il presidente del collegio sindacale e’ scelto tra i magistrati della Corte dei conti.

4. La Riscossione S.p.a., anche avvalendosi di personale dell’Agenzia delle entrate e dell’I.N.P.S. ed anche attraverso altre società per azioni, partecipate ai sensi del comma 7:

a) effettua l’attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche’ l’attività di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;

b) può effettuare:

1) le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate;

2) altre attività, strumentali a quelle dell’Agenzia delle entrate, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio e, a tale fine, può assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse.

5. Ai fini dell’esercizio dell’attività di cui al comma 4, lettera a), il Corpo della Guardia di finanza, con i poteri e le facoltà previste dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, attua forme di collaborazione con la Riscossione S.p.a., secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il comandante generale dello stesso Corpo della Guardia di finanza ed il direttore dell’Agenzia delle entrate; con lo stesso decreto possono, altresì, essere stabilite le modalità applicative agli effetti dell’articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

6. La Riscossione S.p.a. effettua le attività di riscossione senza obbligo di cauzione ed e’ iscritta di diritto, per le attività di cui al comma 4, lettera b), n. 1), all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

7. La Riscossione S.p.a., previa formulazione di apposita proposta diretta alle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, può acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di tali società ovvero il ramo d’azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell’attività di riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta, acquisti una partecipazione al capitale sociale della stessa Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i prezzi di acquisto determina le percentuali del capitale sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti cedenti, ferma restando la partecipazione pubblica in misura non inferiore al 51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi dall’acquisto, le azioni della Riscossione S.p.a. così trasferite ai predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.

8. Entro il 31 dicembre 2010, i soci pubblici della Riscossione S.p.a. riacquistano le azioni cedute ai sensi del comma 7 a privati; entro lo stesso termine la Riscossione S.p.a. acquista le azioni eventualmente ancora detenute da privati nelle società da essa non interamente partecipate.

9. I prezzi delle operazioni da effettuare ai sensi dei commi 7 e 8 sono stabiliti sulla base di criteri generali individuati da primarie istituzioni finanziarie, scelte con procedure competitive.

10. A seguito degli acquisti delle società concessionarie previsti dal comma 7, si trasferisce ai cedenti l’obbligo di versamento delle somme da corrispondere a qualunque titolo in conseguenza dell’attività di riscossione svolta fino alla data dell’acquisto, nonche’ di quelle dovute per l’eventuale adesione alla sanatoria prevista dall’articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

11. A garanzia delle obbligazioni derivanti dal comma 10, i soggetti di cui allo stesso comma 10 prestano, fino al 31 dicembre 2010, con le modalità stabilite dall’articolo 28 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ovvero mediante pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sulle proprie azioni della Riscossione S.p.a., una cauzione per un importo pari al venti per cento della garanzia prestata dalla società concessionaria; nel contempo, tale ultima garanzia e’ svincolata.

12. Per i ruoli consegnati fino al 31 agosto 2005 alle società acquistate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7, le comunicazioni di inesigibilità sono presentate entro il 31 ottobre 2008.

13. Per effetto degli acquisti di cui al comma 7, relativamente a ciascuno di essi:

a) le anticipazioni nette effettuate a favore dello Stato in forza dell’obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite, in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dal 2008, ad un tasso d’interesse pari all’euribor diminuito di 0,60 punti. La tipologia e la data dell’euribor da assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

b) i provvedimenti di sgravio provvisorio e di dilazione relativi alle quote cui si riferiscono le anticipazioni da restituire ai sensi della lettera a) assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi;

c) gli importi riscossi in relazione alle quote non erariali comprese nelle domande di rimborso e nelle comunicazioni di inesigibilità presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono utilizzati ai fini della restituzione delle relative anticipazioni nette, che avviene con una riduzione del 10 per cento e che, comunque, e’ effettuata, a decorrere dal 2008, in venti rate annuali, ad un tasso d’interesse pari all’euribor diminuito di 0,50 punti; la tipologia e la data dell’euribor da assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

d) la restituzione delle anticipazioni nette relative alle quote non erariali gravate dall’obbligo del non riscosso come riscosso, diverse da quelle di cui alla lettera c), avviene, per l’intero ammontare di tali anticipazioni, con le modalità e alle condizioni previste dalla stessa lettera c), a decorrere dall’anno successivo a quello di riconoscimento dell’inesigibilità.

14. Il Ministro dell’economia e delle finanze rende annualmente al Parlamento una relazione sullo stato dell’attività di riscossione; a tale fine, l’Agenzia delle entrate fornisce allo stesso Ministro dell’economia e delle finanze i risultati dei controlli da essa effettuati sull’efficacia e sull’efficienza dell’attività svolta dalla Riscossione S.p.a.

15. A decorrere dal 1° ottobre 2006, il Consorzio nazionale concessionari – C.N.C., previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, opera in forma di società per azioni. Ai lavoratori dipendenti sono applicate le condizioni normative, economiche, giuridiche e previdenziali previste per i lavoratori di cui al comma 16.

16. Dal 1° ottobre 2006, i dipendenti delle società non acquistate dalla Riscossione S.p.a., in servizio alla data del 31 dicembre 2004 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per i quali il rapporto di lavoro e’ ancora in essere alla predetta data del 1° ottobre 2006, sono trasferiti alla stessa Riscossione S.p.a., sulla base della valutazione delle esigenze operative di quest’ultima, senza soluzione di continuità e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il predetto personale non può essere trasferito senza consenso del lavoratore in altra sede territoriale fino al 31 dicembre 2010. Resta fermo il riconoscimento di miglioramenti economici contrattuali tabellari previsti dal rinnovo in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto nei limiti di quanto già concordato nel settore del credito.

17. Gli acquisti di cui al comma 7 lasciano immutata la posizione giuridica, economica e previdenziale del personale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto; a tali operazioni non si applicano le disposizioni dell’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

18. Restano ferme le disposizioni relative al fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni. Alle prestazioni straordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 24 novembre 2003, n. 375, sono ammessi i soggetti individuati dall’articolo 2 del citato decreto n. 375 del 2003, per i quali la relativa richiesta sia presentata entro dieci anni dalla data di entrata in vigore dello stesso. Tali prestazioni straordinarie sono erogate dal fondo costituito ai sensi del decreto n. 375 del 2003, per un massimo di novantasei mesi dalla data di accesso alle stesse, in favore dei predetti soggetti, che conseguano la pensione entro un periodo massimo di novantasei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia.

19. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2004, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle dipendenze dell’associazione nazionale fra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ovvero del consorzio di cui al comma 15 ovvero delle società da quest’ultimo partecipate, per il quale il rapporto di lavoro e’ in essere con la predetta associazione o con il predetto consorzio alla data del 1° ottobre 2006 ed e’ regolato dal contratto collettivo nazionale di settore, e’ trasferito, a decorrere dalla stessa data del 1° ottobre 2006 alla Riscossione S.p.a. ovvero alla società di cui al citato comma 15, senza soluzione di continuità e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto.

20. Le operazioni di cui ai commi 7, 8 e 15 sono escluse da ogni imposta indiretta, diversa dall’imposta sul valore aggiunto, e da ogni tassa.

21. La Riscossione S.p.a. assume iniziative idonee ad assicurare il contenimento dei costi dell’attività di riscossione coattiva, tali da assicurare, rispetto agli oneri attualmente iscritti nel bilancio dello Stato per i compensi per tale attività, risparmi pari ad almeno 65 milioni di euro, per l’anno 2007, 160 milioni di euro per l’anno 2008 e 170 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.

22. Per lo svolgimento dell’attività di riscossione mediante ruolo, la Riscossione S.p.a. e le società dalla stessa acquistate ai sensi del comma 7 sono remunerate:

a) per gli anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto dall’articolo 4, commi 118 e 119, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferme restando le disposizioni di cui al comma 21;

b) successivamente, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

23. Le società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 restano iscritte all’albo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se nei loro riguardi permangono i requisiti previsti per tale iscrizione.

24. Fino al momento dell’eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla stessa, le società concessionarie possono trasferire ad altre società il ramo d’azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonche’ a quelle di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo caso:

a) fino al 31 dicembre 2008 ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attività sono gestite dalle società cessionarie del predetto ramo d’azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per l’iscrizione all’albo di cui al medesimo articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto;

b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti e’ effettuata con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali il rapporto con l’ente locale e’ regolato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle citate entrate ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

25. Fino al 31 dicembre 2008, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell’ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7.

26. Relativamente alle società concessionarie delle quali la Riscossione S.p.a. non ha acquistato, ai sensi del comma 7, almeno il 51 per cento del capitale sociale, la restituzione delle anticipazioni nette effettuate in forza dell’obbligo del non riscosso come riscosso avviene:

a) per le anticipazioni a favore dello Stato, nel decimo anno successivo a quello di riconoscimento dell’inesigibilità;

b) per le restanti anticipazioni, nel ventesimo anno successivo a quello di riconoscimento dell’inesigibilità.

27. Le disposizioni del presente articolo, relative ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, trovano applicazione, se non diversamente stabilito, anche nei riguardi dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione.

28. A decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione S.p.a. ed alle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, anche ai fini di cui all’articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ed all’articolo 23-decies, comma 6, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47; per l’anno 2005 nulla e’ mutato quanto agli obblighi conseguenti all’applicazione delle predette disposizioni.

29. Ai fini di cui al capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la Riscossione S.p.a. e le società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono equiparate ai soggetti pubblici; ad esse si applicano altresì le disposizioni previste dall’articolo 66 dello stesso decreto legislativo n. 196 del 2003.

30. Entro il 31 marzo 2006 il presidente del consorzio di cui al comma 15 provvede all’approvazione del bilancio di cui all’articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44.

31. Agli acquisti di cui al comma 7 non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, relative all’obbligo di preventiva autorizzazione.

32. Nei confronti delle società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 non si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

33. Ai fini di cui al comma 1, si applicano, per il passaggio dei residui di gestione, le disposizioni previste dagli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

34. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

35. In deroga a quanto previsto dal comma 13, lettera c), restano ferme le convenzioni già stipulate ai sensi dell’articolo 61 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell’articolo 79, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

36. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 18:

1) al comma 1, le parole da: «agli uffici» a: «telematica» sono sostituite dalle seguenti: «, gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici»;

2) al comma 3, dopo la parola: «decreto», sono inserite le seguenti: «di natura non regolamentare»;

3) dopo il comma 3, e’ aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. I concessionari possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 senza rendere 1’informativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;

b) nell’articolo 19, comma 2, lettera d-bis), dopo la parola: «segnalazioni», sono inserite le seguenti: «di azioni esecutive e cautelari»;

c) nell’articolo 20, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: «1-bis. Il controllo di cui al comma 1 e’ effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore.»;

d) nell’articolo 59:

1) e’ abrogato il comma 4-bis;

2) il comma 4-quater, e’ sostituito dal seguente: «4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 la comunicazione di inesigibilità di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c), e’ presentata entro il 30 giugno 2006.»;

3) al comma 4-quinquies, le parole: «1° ottobre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2006».

37. All’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 118:

1) le parole: «Nell’anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2004, 2005 e 2006»;

2) dopo le parole: «un importo», e’ inserita la seguente: «annuo»;

b) nel comma 119, la parola: «2004» e’ sostituita dalle seguenti: «degli anni 2004, 2005 e 2006».

38. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 426, secondo periodo, le parole: «20 novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005»;

b) nel comma 426-bis:

1) le parole da: «30 ottobre 2003» a: «20 novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003»;

2) le parole: «30 ottobre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2006»;

3) le parole: «1° novembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2006»;

c) dopo il comma 426-bis e’ inserito il seguente: «426-ter. Le somme versate ai sensi del comma 426 rilevano, nella misura del cinquanta per cento, ai fini della determinazione del reddito delle società che provvedono a tale versamento.»;

d) nel comma 427, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

39. All’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: «30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «29 dicembre 2005».

40. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 47, sono inseriti i seguenti:

«Art. 47-bis (Gratuità di altre attività e misura dell’imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili). 1. I competenti uffici dell’Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e a svolgere gratuitamente le attività di cui all’articolo 79, comma 2.

2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita e’ curata dai concessionari, l’imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro.»;

b) dopo l’articolo 72, e’ inserito il seguente:

«72-bis (Espropriazione del quinto dello stipendio e di altri emolumenti connessi ai rapporti di lavoro). 1. L’atto di pignoramento del quinto dello stipendio contiene, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, n. 4), del codice di procedura civile, l’ordine al datore di lavoro di pagare direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per il quale si procede e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto dello stesso codice di procedura civile, l’ordine di pagare:

a) nel termine di quindici giorni dalla notifica del predetto atto, il quinto degli stipendi non corrisposti per i quali, sia maturato, anteriormente alla data di tale notifica, il diritto alla percezione;

b) alle rispettive scadenze, il quinto degli stipendi da corrispondere e delle somme dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.».

41. Le disposizioni dell’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che, fino all’emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503.

42. All’articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole da: «già» a: «2004,» sono sostituite dalla seguente: «autorizzati».

TITOLO III
PEREQUAZIONE DELLE BASI IMPONIBILI

Art. 4.
Ambito di applicazione

1. In anticipazione del disegno di perequazione delle basi imponibili contenuto nella legge finanziaria per l’anno 2006, operano le disposizioni del presente titolo.

Art. 5.
Plusvalenze finanziarie delle società

1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 64, comma 1, e’ sostituito dal seguente: 1. «Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere b), c) e d), possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente, ed i costi specificamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni, sono indeducibili in misura corrispondente alla percentuale di cui all’articolo 58, comma 2.»;

b) all’articolo 87, comma 1, nell’alinea, dopo le parole: «Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti» sono inserite le seguenti: «nella misura del 95 per cento»; nello stesso comma, lettera a), la parola: «dodicesimo» e’ sostituita dalla seguente: «diciottesimo»;

c) all’articolo 97, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: «1-bis. Agli effetti del comma 1, il requisito di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), si intende conseguito qualora le partecipazioni sono possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della fine del periodo d’imposta.»;

d) all’articolo 101, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: «1-bis. Per i beni di cui all’articolo 87, fermi restando i requisiti ivi previsti alle lettere b), c) e d), l’applicazione del comma 1 e’ subordinata all’ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente.».

2. All’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, la parola: «secondo» e’ sostituita dalla seguente: «quarto».

3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per le cessioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.
Banche ed assicurazioni

1. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si tiene conto delle svalutazioni, delle riprese di valore e degli accantonamenti effettuati ai sensi dell’articolo 16, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.».

2. All’articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3 le parole: «in misura pari al 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari al 60 per cento».

3. All’articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,60 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,40 per cento».

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.
Spese di manutenzione degli immobili di proprietà delle imprese

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 90, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di immobili locati, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell’importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito e’ determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione.»;

b) nell’articolo 144, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i redditi derivanti da immobili locati non relativi all’impresa si applicano comunque le disposizioni dell’articolo 90, comma 1, ultimo periodo.».

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

TITOLO IV
PREVIDENZA E SANITÀ

Art. 8.
Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari

1. E’ istituito un Fondo di garanzia per agevolare l’accesso al credito delle aziende che conferiscono il trattamento di fine rapporto a forme pensionistiche complementari. Il predetto Fondo e’ alimentato da un contributo dello Stato, per il quale e’ autorizzata la spesa di 154 milioni di euro per il 2006, 347 milioni di euro per il 2007, 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 ed il 2010 e 243 milioni di euro per il 2011, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del Fondo copre l’intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo 2006-2010 e dei relativi interessi. I criteri e le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive. Con lo stesso decreto sono stabilite anche le modalità di recupero dei crediti erariali, prevedendo eventualmente anche il ricorso all’iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di TFR alle forme pensionistiche complementari, a decorrere dal 1° gennaio 2006, e’ riconosciuto, in funzione compensativa, l’esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell’allegata Tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari. L’esonero contributivo di cui al presente comma si applica, prioritariamente considerando, nell’ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonche’ il contributo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l’esonero di cui al presente comma non trovi capienza con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui all’articolo 24 della citata legge n. 88 del 1989, l’importo differenziale e’ trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull’ammontare complessivo dei contributi dovuti all’I.N.P.S. medesimo. L’onere derivante dal presente articolo e’ valutato in 46 milioni di euro per l’anno 2006, 53 milioni di euro per l’anno 2007 e 176 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.

3. All’articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».

Art. 9.
Potenziamento di strumenti di programmazione finanziaria nel settore sanitario

1. Al fine di garantire nel settore sanitario la corretta e ordinata gestione delle risorse programmate nell’ambito del livello di finanziamento cui concorre lo Stato, di cui all’articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche’ il rispetto del relativo equilibrio economico-finanziario, a decorrere dal biennio economico 2006-2007, per le regioni al cui finanziamento concorre lo Stato, nel rispetto della propria autonomia contabile, costituisce obbligo ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla conseguente Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, la costituzione di accantonamenti nel proprio bilancio delle somme necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (SSN) e degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il SSN, nell’ambito del proprio territorio, quantificati sulla base dei parametri previsti dai documenti di finanza pubblica. Ciascuna regione dà evidenza di tale accantonamento nel modello CE riepilogativo regionale di cui al decreto del Ministro della sanità in data 16 febbraio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2001, e al decreto del Ministro della sanità in data 28 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2001. Qualora dai dati del monitoraggio trimestrale in sede di verifica delle certificazioni trimestrali di accompagnamento del conto economico, di cui all’articolo 6 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, si evidenzi il mancato o parziale accantonamento, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, segnala alla regione tale circostanza.

2. Al fine di garantire nel settore sanitario la corretta e ordinata gestione delle risorse programmate nell’ambito del livello di finanziamento cui concorre lo Stato, di cui all’articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche’ il rispetto del relativo equilibrio economico-finanziario, per l’anno 2005, per le regioni al cui finanziamento concorre lo Stato, nel rispetto della propria autonomia contabile, costituisce obbligo ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla conseguente Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, la costituzione di accantonamenti nel proprio bilancio delle somme necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali della dirigenza medico-veterinaria, della dirigenza dei ruoli sanitario, tecnico ed amministrativo e del personale del comparto del SSN, biennio economico 2004-2005, nell’ambito del proprio territorio, quantificati sulla base dei parametri previsti dai documenti di finanza pubblica. Ciascuna regione dà evidenza di tale accantonamento nel modello CE riepilogativo regionale di cui ai citati decreti in data 16 febbraio 2001 e 28 maggio 2001. Qualora dai dati del monitoraggio trimestrale in sede di verifica delle certificazioni trimestrali di accompagnamento del conto economico, di cui all’articolo 6 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, si evidenzi il mancato o parziale accantonamento, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, segnala alla regione tale circostanza.

Art. 10.
Trasferimento all’I.N.P.S. di competenze in materia di invalidità civile e certificazione di regolarità contributiva ai fini dei finanziamenti comunitari.

1. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) subentra nell’esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e’ stabilita la data di effettivo esercizio da parte dell’I.N.P.S. delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse, umane, strumentali e finanziarie da trasferire.

3. Il personale trasferito ai sensi del comma 2 conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto degli enti pubblici non economici, in cui il personale trasferito dovrà confluire. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero dell’economia e delle finanze e le relative risorse sono trasferite all’I.N.P.S.

4. Fino alla data stabilita con i decreti di cui al comma 2, resta fermo, in materia processuale, quanto stabilito dall’articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

5. Per le controversie instaurate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di effettivo esercizio da parte dell’I.N.P.S. delle funzioni trasferite, la difesa in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze e’ assunta, ai sensi del predetto articolo 42, comma 1, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, da propri funzionari ovvero da avvocati dipendenti dall’I.N.P.S.

6. A decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell’I.N.P.S. delle funzioni trasferite gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonche’ le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati anche all’I.N.P.S. La notifica va effettuata sia presso gli Uffici dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia presso le sedi provinciali dell’I.N.P.S. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al presente comma l’I.N.P.S. e’ liteconsorte necessario ai sensi dell’articolo 102 del codice di procedura civile e, limitatamente al giudizio di primo grado, e’ rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti.

7. Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

Art. 11.
Totalizzazione dei periodi assicurativi ed integrazione tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311

1. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’esercizio del criterio di delega di cui all’articolo 1, comma 2, lettera o), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e’ autorizzata la spesa di 160 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.

2. La dotazione relativa all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e’ integrata dell’importo di 40 milioni di euro per l’anno 2005.

Art. 12.
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto, pari a 190 milioni di euro per l’anno 2005, 412 milioni di euro per l’anno 2006, 655 milioni di euro per l’anno 2007 e 987 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede:

a) per l’anno 2005, quanto a 190 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) per gli anni successivi, quanto a 86 milioni di euro a decorrere dal 2006, mediante utilizzo di parte delle risorse riveniente dalla soppressione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 59, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, prevista dall’articolo 3, comma 36, lettera d), numero 1);

c) quanto a 65 milioni di euro per il 2007 e 160 milioni di euro a decorrere dal 2008, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in relazione a quanto disposto dall’articolo 3, comma 21;

d) quanto a 326 milioni di euro per il 2006, 504 milioni di euro per il 2007 e 741 milioni di euro a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

                                                               TABELLA A
                                           prevista dall'art. 8, comma 2)

    2006                  0,12 punti percentuali
    2007                  0,16 punti percentuali
    2008                  0,19 punti percentuali
    2009                  0,21 punti percentuali
    2010                  0,23 punti percentuali
    2011                  0,25 punti percentuali
    2012                  0,26 punti percentuali
    2013                  0,27 punti percentuali
    dal 2014              0,28 punti percentuali

DM 6 agosto 2003(1). Aggiornamento del compenso spettante per la notifica di atti delle pubbliche amministrazioni da parte dei messi comunali (2) (3).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 settembre 2003, n. 211 e ripubblicato nella Gazz. Uff. 27 ottobre 2003, n. 250.
(2) Vedi, ora, il D.M. 3 ottobre 2006.
(3) Emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto il decreto interministeriale 14 marzo 2000 – emanato ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 in data 6 giugno 2000, che fissa in L. 10.000 l’importo spettante ai comuni per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a mezzo dei messi comunali;

Considerato che, ex art. 1, comma 2 del cennato decreto interministeriale, la somma spettante per ogni singolo atto notificato è aggiornata ogni tre anni in relazione all’andamento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati accertato dall’ISTAT, con decreto interministeriale del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno;

Decreta:

1.   1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, qualora non sia possibile eseguirle utilmente mediante il servizio postale o le altre forme previste dalla legge, dei messi comunali.

2. Al comune che vi provvede spetta, a decorrere dal 1° aprile 2003, per ogni singolo atto notificato la somma di Euro 5,56, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti nelle ipotesi previste dall’art. 140 del codice di procedura civile. La suddetta somma è aggiornata ogni tre anni in relazione all’andamento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall’ISTAT, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno.

3. L’ente locale richiede, con cadenza semestrale, alle singole amministrazioni la liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa. Alla liquidazione ed al pagamento delle somme dovute, per tutte le notificazioni effettuate per conto della stessa amministrazione dello Stato, provvede, con cadenza semestrale, il dipendente ufficio periferico avente sede nella provincia di appartenenza dell’ente locale interessato.

4. Le relative spese sono poste a carico della pertinente unità previsionale di base all’uopo individuata da ciascuna amministrazione (4).

 

(4) Vedi, ora, il D.M. 3 ottobre 2006


D.L. n. 165 del 30 marzo 2001 – Amministrazioni pubbliche

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165(1).

Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione.

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in particolare l’articolo 2;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000, n. 340:

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 7 febbraio 2001;

Acquisito il parere dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso in data 8 febbraio 2001;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente in data 27 e 28 febbraio 2001;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle sedute del 21 e 30 marzo 2001;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

Principi generali

1.  Finalità ed ambito di applicazione.

(Art. 1 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l’organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell’articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l’efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell’Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l’assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica (2).

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (3).

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I princìpi desumibili dall’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall’articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

(2) Lettera così sostituita dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 21, L. 4 novembre 2010, n. 183.

(3)  Comma così modificato dall’art. 1, L. 15 luglio 2002, n. 145. Vedi, anche, l’art. 9, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, l’art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168 e l’art. 67, comma 8, l’art. 71, comma 1, l’art. 72, commi 5 e 11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Vedi, anche, i commi da 10 a 13 dell’art. 17, D.L. 1° luglio 2009, n. 78. Sull’applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 2-bis dell’art. 18, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 aggiunto dal comma 1 dell’art. 19, D.L. 1° luglio 2009, n. 78.

2.  Fonti.

(Art. 2, commi da 1 a 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall’art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall’art. 2 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo princìpi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:

a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all’atto della definizione dei programmi operativi e dell’assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;

b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell’articolo 5, comma 2;

c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;

d) garanzia dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa, anche attraverso l’istituzione di apposite strutture per l’informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;

e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell’Unione europea.

1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali (4).

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge (5).

3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai princìpi di cui all’articolo 45, comma 2. L’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dai commi 3-ter e 3-quater dell’articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all’articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva (6).

3-bis. Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile (7).

(4)  Comma aggiunto dal comma 2 dell’art. 176, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

(5) Comma così modificato prima dal comma 1 dell’art. 1, L. 4 marzo 2009, n. 15 e poi dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 33, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Vedi, anche, il comma 2 del citato articolo 1.

(6) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 33, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Vedi, anche, la Dir.P.C.M. 1° marzo 2002 e il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 99.

(7) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 33, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

3.  Personale in regime di diritto pubblico.

(Art. 2, comma 4 e 5 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti dall’art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall’art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall’articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.

1-bis. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali (8).

1-ter. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento (9).

2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai princìpi della autonomia universitaria di cui all’articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei princìpi di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (10).

(8)  Comma aggiunto dall’art. 1, L. 30 settembre 2004, n. 252.

(9)  Comma aggiunto dall’art. 2, L. 27 luglio 2005, n. 154.

(10)  Vedi, anche, l’art. 2-septies, D.L. 26 aprile 2005, n. 63, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, l’art. 40, comma 2, l’art. 66, comma 11 e l’art. 69, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

4.  Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità.

(Art. 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 2 del D.Lgs. n. 470 del 1993 poi dall’art. 3 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell’organo di vertice dell’ente (11) (12).

(11) Periodo aggiunto dal comma 632 dell’art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(12) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi il comma 2 dell’art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 90.

5.  Potere di Organizzazione.

(Art. 4 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 3 del D.Lgs. n. 546 del 1993, successivamente modificato dall’art. 9 del D.Lgs. n. 396 del 1997, e nuovamente sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei princìpi di cui all’articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa.

2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all’articolo 9. Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici (13).

3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai princìpi indicati all’articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre l’adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l’adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.

3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorità amministrative indipendenti (14).

(13) Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 34, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(14) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 34, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

6.  Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche.

(Art. 6 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 4 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall’art. 5 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 2 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Nelle amministrazioni pubbliche l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all’articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 9. Nell’individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell’ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale (15).

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente.

3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.

4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall’organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti (16).

5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l’articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all’università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

(15)  Comma così modificato dall’art. 11, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4.

(16) Comma aggiunto dal comma 1 dell’art. 35, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

6-bis.  Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.

2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell’articolo 6 nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale.

3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull’applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall’adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (17).

(17) Articolo aggiunto dal comma 1 dell’art. 22, L. 18 giugno 2009, n. 69.

7.  Gestione delle risorse umane.

(Art. 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 5 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi modificato dall’art. 3 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno (18).

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca.

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell’impiego flessibile del personale, purché compatibile con l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l’aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l’adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;

b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso (19). Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 36, comma 3, del presente decreto (20).

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione (21).

6-ter. I regolamenti di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6 (22).

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (23) (24).

(18) Comma così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 21, L. 4 novembre 2010, n. 183.

(19) L’originario comma 6 era stato sostituito con i commi 6, 6-bis e 6-ter dall’art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l’art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter. Infine, il citato comma 6 è stato ulteriormente modificato dal comma 76 dell’art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244, sostituito dall’art. 46, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione, e così modificato dal comma 2 dell’art. 22, L. 18 giugno 2009, n. 69 e dall’art. 17, comma 27, D.L. 1° luglio 2009, n. 78. Sui termini di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 1 dell’art. 35, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(20) Comma così modificato dall’art. 17, comma 26, lett. a), D.L. 1° luglio 2009, n. 78.

(21)  L’originario comma 6 era stato sostituito, con i commi 6, 6-bis e 6-ter dall’art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l’art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha, nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter. Con Comunicato 28 novembre 2006 (Gazz. Uff. 28 novembre 2006, n. 277) e con Comunicato 11 novembre 2008 (Gazz. Uff. 11 novembre 2008, n. 264) il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione ha reso noto di aver pubblicato sul proprio sito internet l’avviso concernente l’aggiornamento e la disciplina della procedura comparativa prevista dal presente comma.

(22)  L’originario comma 6 era stato sostituito, con i commi 6, 6-bis e 6-ter dall’art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l’art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha, nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter.

(23) Comma aggiunto dal comma 77 dell’art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(24) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l’art. 1, O.P.C.M. 10 giugno 2008, n. 3682 e il comma 11 dell’art. 1, D.L. 4 novembre 2009, n. 152.

7-bis.  Formazione del personale.

1. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, con esclusione delle università e degli enti di ricerca, nell’àmbito delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili, prevedendo l’impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari.

2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione del personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie, devono essere specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze indicando gli obiettivi e le risorse utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai predetti interventi formativi si dà corso qualora, entro un mese dalla comunicazione, non intervenga il diniego della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie relativamente agli interventi di formazione connessi all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (25).

(25)  Articolo aggiunto dall’art. 4, L. 16 gennaio 2003, n. 3. Vedi, anche, la Dir.Min. 6 agosto 2004 e l’art. 13, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

8.  Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli.

(Art. 9 del D.Lgs. n. 29 del 1993)

1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinché la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base alle compatibilità economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e di bilancio.

2. L’incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilità, nonché negli enti di cui all’articolo 70, comma 4, è soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.

9.  Partecipazione sindacale.

(Art. 10 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 6 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione (26).

(26) Articolo così sostituito dal comma 1 dell’art. 36, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

TITOLO II

Organizzazione

Capo I – Relazioni con il pubblico

10.  Trasparenza delle amministrazioni pubbliche.

(Art. 11 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall’art. 43, comma 9 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. L’organismo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della trasparenza e rapidità del procedimento, definisce, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), i modelli e i sistemi informativi utili alla interconnessione tra le amministrazioni pubbliche.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed i comitati metropolitani di cui all’articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, promuovono, utilizzando il personale degli uffici di cui all’articolo 11, la costituzione di servizi di accesso polifunzionale alle amministrazioni pubbliche nell’àmbito dei progetti finalizzati di cui all’articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni.

11.  Ufficio relazioni con il pubblico.

(Art. 12, commi da 1 a 5-ter del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall’art. 3 del decreto legge n. 163 del 1995, convertito con modificazioni della legge n. 273 del 1995)

1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, individuano, nell’àmbito della propria struttura uffici per le relazioni con il pubblico.

2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l’utilizzo di tecnologie informatiche:

a) al servizio all’utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) all’informazione all’utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;

c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l’utenza.

3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell’àmbito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.

4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l’attuazione delle iniziative individuate nell’àmbito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all’approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.

6. Il responsabile dell’ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all’accelerazione delle procedure e all’incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell’amministrazione e ai documenti amministrativi.

7. L’organo di vertice della gestione dell’amministrazione o dell’ente verifica l’efficacia dell’applicazione delle iniziative di cui al comma 6, ai fini dell’inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione di carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di un’adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.

12.  Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro.

(Art. 12-bis del D.Lgs. n. 29 del 1999, aggiunto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell’àmbito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l’efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune.

Capo II – Dirigenza

Sezione I – Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni

13.  Amministrazioni destinatarie.

(Art. 13 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 3 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall’art. 8 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

14.  Indirizzo politico-amministrativo.

(Art. 14 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 8 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall’art. 9 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all’articolo 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni (27) dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all’articolo 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l’attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell’adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l’assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l’amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All’atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell’ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall’autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell’articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall’entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato (28).

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinano pregiudizio per l’interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall’articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall’articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità (29).

(27)  Il termine era stato prorogato dal comma 8 dell’art. 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione.

(28)  Comma così modificato dal comma 24-bis dell’art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Per la decorrenza del termine di cui al presente comma vedi il comma 24-ter dello stesso articolo 1. Il regolamento di organizzazione degli uffici di cui al presente comma è stato adottato:

– con D.P.R. 22 settembre 2000, n. 451, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

– con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 216, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della sanità;

– con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 230, per gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri;

– con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 243, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei lavori pubblici;

– con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 245, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’ambiente;

– con D.P.R. 24 aprile 2001, n. 225, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei trasporti e della navigazione;

– con D.P.R. 24 aprile 2001, n. 320, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

– con D.P.R. 3 maggio 2001, n. 291, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio con l’estero;

– con D.P.R. 14 maggio 2001, n. 258, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni;

– con D.P.R. 14 maggio 2001, n. 303, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali;

– con D.P.R. 17 maggio 2001, n. 297, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro;

– con D.P.R. 24 maggio 2001, n. 233, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri;

– con D.P.R. 6 luglio 2001, n. 307, corretto con Comunicato 4 agosto 2001 (Gazz. Uff. 4 agosto 2001, n. 180), per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali;

– con D.P.R. 25 luglio 2001, n. 315, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia;

– con D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398, per gli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno;

– con D.P.R. 21 marzo 2002, n. 98, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’interno;

– con D.P.R. 26 marzo 2002, n. 128 (Gazz. Uff. 3 luglio 2002, n. 154) e con D.P.R. 14 gennaio 2009, n. 16, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

– con D.P.R. 12 giugno 2003, n. 208, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute;

– con D.P.R. 3 luglio 2003, n. 227, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’economia e delle finanze;

– con D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316, per gli uffici di diretta collaborazione del vice Ministro delle attività produttive;

– con D.P.R. 24 febbraio 2006, n. 162, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa;

– con D.P.R. 13 febbraio 2007, n. 57, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’università e della ricerca;

– con D.P.R. 28 novembre 2008, n. 198, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico.

(29) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi il comma 2 dell’art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 90.

15.  Dirigenti.

(Art. 15 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e successivamente modificato dall’art. 10 del D.Lgs. n. 80 del 1998; Art. 27 del D.Lgs. n. 29 del 1993, commi 1 e 3, come sostituiti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 470 del 1993)

1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo, la dirigenza è articolata nelle due fasce dei ruoli di cui all’articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 (30) .

2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione, nonché negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell’articolo 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell’insegnamento.

3. Per ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale, il dirigente preposto all’ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore.

4. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata dell’incarico, al restante personale dirigenziale.

5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per la Corte dei conti e per l’Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di Governo sono di competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei conti e dell’Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale sono di competenza dei segretari generali dei predetti istituti.

(30)  Comma così modificato dall’art. 3, comma 8, lettera a), L. 15 luglio 2002, n. 145. Vedi, anche, il D.P.R. 23 aprile 2004, n. 108.

16.  Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali.

(Art. 16 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 9 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall’art. 11 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell’àmbito di quanto stabilito dall’articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro nelle materie di sua competenza;

a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell’ufficio cui sono preposti anche al fine dell’elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 6, comma 4 (31);

b) curano l’attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

c) adottano gli atti relativi all’organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;

d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni (32);

e) dirigono, coordinano e controllano l’attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l’adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall’articolo 21;

f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall’articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;

g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell’amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

l) curano i rapporti con gli uffici dell’Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell’organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo;

l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell’ufficio cui sono preposti (33).

2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull’attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.

3. L’esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni.

4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell’amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.

5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri (34).

(31) Lettera aggiunta dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 38, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(32) Lettera aggiunta dal comma 10 dell’art. 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(33) Lettera aggiunta dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 38, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(34) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi il comma 2 dell’art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 90.

17.  Funzioni dei dirigenti.

(Art. 17 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 10 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall’art. 12 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. I dirigenti, nell’àmbito di quanto stabilito dall’articolo 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

b) curano l’attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

d) dirigono, coordinano e controllano l’attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

d-bis) concorrono all’individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell’ufficio cui sono preposti anche al fine dell’elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 6, comma 4 (35);

e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all’articolo 16, comma 1, lettera l-bis (36);

e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti (37).

1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell’àmbito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l’articolo 2103 del codice civile (38).

(35) Lettera aggiunta dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 39, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(36) Lettera così modificata dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 39, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(37) Lettera aggiunta dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 39, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(38)  Comma aggiunto dall’art. 2, L. 15 luglio 2002, n. 145.

17-bis.  Vicedirigenza.

1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l’istituzione di un’apposita separata area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l’accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all’articolo 17 (39).

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri; l’equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall’articolo 27 (40).

(39)  Comma così modificato dall’art. 14-octies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(40)  Articolo aggiunto dall’art. 7, comma 3, L. 15 luglio 2002, n. 145. Per l’interpretazione autentica del presente articolo vedi l’art. 8, L. 4 marzo 2009, n. 15.

18.  Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti.

(Art. 18 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 5 del D.Lgs. n. 470 del 1993)

1. Sulla base delle indicazioni di cui all’articolo 59 del presente decreto, i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l’analisi dei costi e dei rendimenti dell’attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica può chiedere all’Istituto nazionale di statistica-ISTAT l’elaborazione di norme tecniche e criteri per le rilevazioni ed analisi di cui al comma 1 e, all’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione-AIPA (41), l’elaborazione di procedure informatiche standardizzate allo scopo di evidenziare gli scostamenti dei costi e dei rendimenti rispetto a valori medi e standards.

(41)  La denominazione «Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione» è da intendersi sostituita da quella di «Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione» ai sensi di quanto disposto dall’art. 176, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

19.  Incarichi di funzioni dirigenziali.

(Art. 19 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 11 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall’art. 13 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all’estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell’incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l’articolo 2103 del codice civile (42).

1-bis. L’amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta (43).

1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all’articolo 21, comma 1, secondo periodo (44).

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell’incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell’incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell’incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell’incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei princìpi definiti dall’articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell’incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell’applicazione dell’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l’ultimo stipendio va individuato nell’ultima retribuzione percepita in relazione all’incarico svolto (45).

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6 (46).

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6 (47).

4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all’articolo 7 (48).

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell’ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c).

5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti (49).

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all’articolo 7 (50).

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 e dell’8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell’incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio (51).

6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall’applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato all’unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all’unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque (52).

6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 (53).

7. [Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell’attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall’articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all’articolo 24, comma 2] (54).

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo (55).

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall’ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali (56).

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all’articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246 (57) .

12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi (58).

(42) Comma così sostituito prima dall’art. 3, comma 1, lettera a), L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 40, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(43) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 40, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(44) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 40, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e poi così modificato dal comma 32 dell’art. 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(45) Comma prima sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b), L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi così modificato dall’art. 14-sexies, comma 1, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 40, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Vedi, anche, il comma 2 del citato articolo 14-sexies.

(46) Comma così modificato prima dall’art. 3, comma 1, lettera c), L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 40, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(47)  Comma prima sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera d), L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi così modificato dall’art. 3, comma 147, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni del citato comma 147.

(48)  Comma aggiunto dall’art. 3, comma 1, lettera e), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(49)  Comma aggiunto dall’art. 3, comma 1, lettera f), L. 15 luglio 2002, n. 145. Vedi, anche, il comma 10-bis dell’art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181 e il comma 16-quaterdecies dell’art. 41, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, entrambi aggiunti dalle relative leggi di conversioni.

(50)  Comma aggiunto dall’art. 3, comma 1, lettera f), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(51) In deroga al presente comma vedi l’art. 5- bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Successivamente il presente comma è stato sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera g), L. 15 luglio 2002, n. 145 e dall’art. 14-sexies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e così modificato dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 40, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. L’art. 4, D.L. 29 novembre 2004, n. 280, non convertito in legge, aveva fornito l’interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente comma. Inoltre, il presente comma era stato modificato dall’art. 15, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 10-bis dell’art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181 e il comma 16-quaterdecies dell’art. 41, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, entrambi aggiunti dalle relative leggi di conversione, e il comma 359 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(52) Comma aggiunto dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 40, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(53) Comma aggiunto dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 40, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(54)  Comma abrogato dall’art. 3, comma 1, lettera h), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(55) Comma prima sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera i), L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi così modificato dal comma 159 dell’art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione, e dalla lettera g) del comma 1 dell’art. 40, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Vedi, anche, i commi 160 e 161 del citato art. 2.

(56)  Comma così sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera l), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(57)  Comma così modificato dall’art. 3, comma 1, lettera m), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(58)  Comma aggiunto dall’art. 3, comma 1, lettera n), L. 15 luglio 2002, n. 145. Vedi, anche, il comma 7 dello stesso articolo.

20.  Verifica dei risultati.

(Art. 20 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 6 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e successivamente modificato prima dall’art. 43, comma 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998 poi dall’art. 6 del D.Lgs. n. 387 del 1998 e, infine, dagli artt. 5, comma 5 e 10, comma 2 del D.Lgs. n. 286 del 1999)

1. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di verifica sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei ministri per i dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, provvedimenti dei singoli ministeri interessati.

21.  Responsabilità dirigenziale.

(Art. 21, commi 1, 2 e 5 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall’art. 12 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall’art. 14 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificati dall’art. 7 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l’inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l’impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l’amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l’incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all’articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo (59).

1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall’amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all’ottanta per cento (60).

2. [Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall’organo competente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 1, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l’amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi] (61).

3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (62) .

(59) Comma così sostituito prima dall’art. 3, comma 2, lettera a), L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 41, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(60) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 41, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(61)  Comma abrogato dall’art. 3, comma 2, lettera b), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(62)  Comma così modificato dall’art. 73, D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, con la decorrenza ed i limiti indicati nell’art. 175 dello stesso decreto.

22.  Comitato dei garanti.

(Art. 21, comma 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 14 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. I provvedimenti di cui all’articolo 21, commi 1 e 1-bis, sono adottati sentito il Comitato dei garanti, i cui componenti, nel rispetto del principio di genere, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato dura in carica tre anni e l’incarico non è rinnovabile.

2. Il Comitato dei garanti è composto da un consigliere della Corte dei conti, designato dal suo Presidente, e da quattro componenti designati rispettivamente, uno dal Presidente della Commissione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, uno dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, scelto tra un esperto scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell’organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, e due scelti tra dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui almeno uno appartenente agli Organismi indipendenti di valutazione, estratti a sorte fra coloro che hanno presentato la propria candidatura. I componenti sono collocati fuori ruolo e il posto corrispondente nella dotazione organica dell’amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del mandato. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.

3. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere (63).

(63) Articolo prima modificato dall’art. 3, comma 3, L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi così sostituito dal comma 1 dell’art. 42, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Per la costituzione del comitato di cui al presente articolo vedi il D.P.C.M. 10 giugno 2005.

23.  Ruolo dei dirigenti.

(Art. 23 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 15 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 8 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui àmbito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all’articolo 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all’articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall’articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale (64).

2. È assicurata la mobilità dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base all’articolo 30 del presente decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l’ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all’anzianità di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato (65) (66) .

(64) Comma così modificato prima dall’art. 14-sexies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma 1 dell’art. 43, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 43. Precedentemente il presente comma era stato modificato dall’art. 4, D.L. 29 novembre 2004, n. 280, non convertito in legge.

(65)  Comma così modificato dall’art. 3-bis, D.L. 28 maggio 2004, n. 136, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(66)  Articolo così sostituito dall’art. 3, comma 4, L. 15 luglio 2002, n. 145. Vedi, anche, il D.P.R. 23 aprile 2004, n. 108.

23-bis.  Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato.

1. In deroga all’articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell’amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell’interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l’incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell’interessato, salvo che l’ordinamento dell’amministrazione di destinazione non disponga altrimenti (67).

2. I dirigenti di cui all’articolo 19, comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego dell’amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative (68).

3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all’accoglimento della domanda.

4. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.

5. L’aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se:

a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l’attività. Ove l’attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;

b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all’immagine dell’amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l’imparzialità.

6. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l’esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5.

7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell’amministrazione e con il consenso dell’interessato, l’assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l’onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l’eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime (69).

8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.

9. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (70).

10. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i soggetti privati e gli organismi internazionali di cui al comma 1 e sono definite le modalità e le procedure attuative del presente articolo (71).

(67) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 44, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Per l’interpretazione autentica del presente comma vedi il comma 578 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(68) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 44, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(69)  Comma così sostituito dall’art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7.

(70) In deroga a quanto previsto dal presente comma vedi il comma 36 dell’art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191.

(71)  Articolo aggiunto dall’art. 7, comma 1, L. 15 luglio 2002, n. 145. Vedi, anche, il comma 4-bis dell’art. 101, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 aggiunto dal comma 2 dell’art. 7 della citata legge n. 145 del 2002.

24.  Trattamento economico.

(Art. 24 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 13 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall’art. 16 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato prima dall’art. 9 del D.Lgs. n. 387 del 1998 e poi dall’art. 26, comma 6 della legge n. 448 del 1998)

1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell’articolo 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l’osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (72).

1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell’onnicomprensività (73).

1-ter. I contratti collettivi nazionali incrementano progressivamente la componente legata al risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e dall’attuazione del medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (74).

1-quater. La parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della prestazione non può essere corrisposta al dirigente responsabile qualora l’amministrazione di appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto legislativo (75).

2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dell’articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l’individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione (76) (77) .

3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza (78).

4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dall’articolo 3, comma 1, la retribuzione è determinata ai sensi dell’articolo 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché dalle successive modifiche ed integrazioni della relativa disciplina.

5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell’àmbito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all’articolo 3, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibro del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque determinatesi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell’articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.

6. I fondi per la perequazione di cui all’articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all’articolo 3, comma 2, sono assegnati alle università e da queste utilizzati per l’incentivazione dell’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno dell’innovazione didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della diversificazione dell’offerta formativa. Le università possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le università possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell’àmbito dei progetti e dei programmi dell’Unione europea e internazionali. L’incentivazione, a valere sui fondi di cui all’articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.

7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti dei ruoli di cui all’articolo 23 o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti (79).

8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo.

9. [Una quota pari al 10 per cento delle risorse di ciascun fondo confluisce in un apposito fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Le predette quote sono ridistribuite tra i fondi di cui al comma 8, secondo criteri diretti ad armonizzare la quantità di risorse disponibili] (80) (81).

(72) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 45, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(73) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 45, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(74) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 45, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(75) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 45, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(76) Periodo aggiunto dall’art. 34, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Vedi, anche, la Dir.Min. 26 luglio 2006, n. 4/06.

(77) Vedi, anche, il comma 577 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(78)  Vedi, anche, il comma 1 dell’art. 16, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e il comma 22-bis dell’art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, modificato dal comma 156 dell’art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(79)  Comma così modificato dall’art. 1-ter, D.L. 28 maggio 2004, n. 136, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(80)  Comma abrogato dall’art. 1-ter, D.L. 28 maggio 2004, n. 136, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(81) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi gli articoli 1 e 8, O.P.C.M. 10 giugno 2008, n. 3682 e l’art. 5, O.P.C.M. 2 luglio 2009. Vedi, anche, quanto disposto dall’art. 12 della stessa O.P.C.M. 2 luglio 2009.

25.  Dirigenti delle istituzioni scolastiche.

(Art. 25-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall’art. 1 del D.Lgs. n. 59 del 1998; Art. 25-ter del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall’art. 1 del D.Lgs. n. 59 del 1998)

1. Nell’àmbito dell’amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonoma a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell’articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l’amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all’amministrazione stessa.

2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico, organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.

3. Nell’esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l’esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni.

4. Nell’àmbito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.

5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell’àmbito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell’istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.

6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l’esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.

7. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori e i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione, all’atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalità giuridica a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, salvaguardando, per quanto possibile, la titolarità della sede di servizio.

8. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le modalità di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso; individua gli organi dell’amministrazione scolastica responsabili dell’articolazione e del coordinamento dei corsi sul territori, definendone i criteri; stabilisce le modalità di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad università, agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro associati o consorziati.

9. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è equiparata alla dirigenza dei capi d’istituto. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalità di designazione e di conferimento e la durata dell’incarico, facendo salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.

10. Contestualmente all’attribuzione della qualifica dirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali e delle vicedirettrici degli educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.

11. I capi d’istituto che rivestano l’incarico di Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere all’obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi moduli nell’àmbito della formazione prevista dal presente articolo, ovvero della formazione di cui all’articolo 29. In tale ultimo caso l’inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.

26.  Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale.

(Art. 26, commi 1, 2-quinquies e 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, modificati prima dall’art. 14 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall’art. 45, comma 15 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. Relativamente al personale del ruolo tecnico e professionale, l’ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo.

2. Nell’attribuzione degli incarichi dirigenziali determinati in relazione alla struttura organizzativa derivante dalle leggi regionali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si deve tenere conto della posizione funzionale posseduta dal relativo personale all’atto dell’inquadramento nella qualifica di dirigente. È assicurata la corrispondenza di funzioni, a parità di struttura organizzativa, dei dirigenti di più elevato livello dei ruoli di cui al comma 1 con i dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario.

3. Fino alla ridefinizione delle piante organiche non può essere disposto alcun incremento dalle dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo.

27.  Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali.

(Art. 27-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall’art. 17 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Le regioni a statuto ordinario, nell’esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell’esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai princìpi dell’articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione.

Sezione II – Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione

28.  Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia (82).

(Art. 28 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 8 del D.Lgs. n. 470 del 1993, poi dall’art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 1993, successivamente modificato dall’art. 5-bis del decreto legge n. 163 del 1995, convertito con modificazioni della legge n. 273 del 1995, e poi nuovamente sostituito dall’art. 10 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. L’accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea (83).

3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all’interno delle strutture stesse (84).

4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione (85).

5. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:

a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al 30 per cento, al corso-concorso;

b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami;

c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;

d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate nonché, nella fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva;

e) l’ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso (86).

6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo può comprendere anche l’applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.

7. In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire mediante corso-concorso di cui al comma 3. Il corso-concorso è bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno (87).

7-bis. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici comunicano, altresì, entro il 30 giugno di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica i dati complessivi e riepilogativi relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi dirigenziali conferiti, anche ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, nonché alle posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa e mobilità, con indicazione della decorrenza e del termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e tempestivamente aggiornate per via telematica a cura delle amministrazioni interessate, con inserimento nella banca dati prevista dall’articolo 23, comma 2, secondo le modalità individuate con circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica (88).

8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

9. Per le finalità di cui al presente articolo, è attribuito alla Scuola superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall’anno 2002.

10. All’onere derivante dall’attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’àmbito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero (89).

(82) Rubrica così sostituita dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 46, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(83) Comma così modificato prima dall’art. 14, L. 29 luglio 2003, n. 229 e poi dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 46, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Il presente comma era stato modificato anche dall’art. 25, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione.

(84)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 29 settembre 2004, n. 295.

(85)  Comma così modificato dall’art. 34, comma 25, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(86)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272. Vedi, anche, il D.P.C.M. 18 maggio 2005.

(87)  Comma così sostituito dall’art. 34, comma 25, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(88)  Comma aggiunto dall’art. 3-bis, D.L. 28 maggio 2004, n. 136, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(89)  Articolo così sostituito dall’art. 3, comma 5, L. 15 luglio 2002, n. 145. Il regolamento recante le modalità per l’ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale di cui al presente articolo è stato adottato con D.P.C.M. 11 febbraio 2004, n. 118.

28-bis.  Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia.

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 4, l’accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il cinquanta per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. Nei casi in cui lo svolgimento dei relativi incarichi richieda specifica esperienza e peculiare professionalità, alla copertura di singoli posti e comunque di una quota non superiore alla metà di quelli da mettere a concorso ai sensi del comma 1 si può provvedere, con contratti di diritto privato a tempo determinato, attraverso concorso pubblico aperto ai soggetti in possesso dei requisiti professionali e delle attitudini manageriali corrispondenti al posto di funzione da coprire. I contratti sono stipulati per un periodo non superiore a tre anni.

3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma 1 possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle specifiche esigenze dell’Amministrazione e sulla base di criteri generali di equivalenza stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. A tale fine le amministrazioni che bandiscono il concorso tengono in particolare conto del personale di ruolo che ha esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello dirigenziale generale all’interno delle stesse ovvero del personale appartenente all’organico dell’Unione europea in virtù di un pubblico concorso organizzato da dette istituzioni.

4. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono assunti dall’amministrazione e, anteriormente al conferimento dell’incarico, sono tenuti all’espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell’Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale. In ogni caso il periodo di formazione è completato entro tre anni dalla conclusione del concorso.

5. La frequenza del periodo di formazione è obbligatoria ed è a tempo pieno, per una durata pari a sei mesi, anche non continuativi, e si svolge presso gli uffici di cui al comma 4, scelti dal vincitore tra quelli indicati dall’amministrazione.

6. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono disciplinate le modalità di compimento del periodo di formazione, tenuto anche conto di quanto previsto nell’articolo 32.

7. Al termine del periodo di formazione è prevista, da parte degli uffici di cui al comma 4, una valutazione del livello di professionalità acquisito che equivale al superamento del periodo di prova necessario per l’immissione in ruolo di cui all’articolo 70, comma 13.

8. Le spese sostenute per l’espletamento del periodo di formazione svolto presso le sedi estere di cui al comma 4 sono a carico delle singole amministrazioni nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (90).

(90) Articolo aggiunto dal comma 1 dell’art. 47, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

29.  Reclutamento dei dirigenti scolastici.

(Art. 28-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall’art. 1 del D.Lgs. n. 59 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 11, comma 15 della legge n. 124 del 1999)

1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un corso concorso selettivo di formazione, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione, svolto in sede regionale con cadenza periodica, comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di formazione specifica per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi. Al corso concorso è ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni statali che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

2. Il numero di posti messi a concorso in sede regionale rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative è calcolato sommando i posti già vacanti e disponibili per la nomina in ruolo alla data della sua indizione, residuati dopo gli inquadramenti di cui all’articolo 25, ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori del precedente concorso, e i posti che si libereranno nel corso del triennio successivo per collocamento a riposo per limiti di età, maggiorati della percentuale media triennale di cessazione dal servizio per altri motivi e di un’ulteriore percentuale del 25 per cento, tenendo conto dei posti da riservare alla mobilità.

3. Il corso concorso, si articola in una selezione per titoli, in un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame finale. Al concorso di ammissione accedono coloro che superano la selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso. Sono ammessi al periodo di formazione i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti messi a concorso a norma del comma 2 rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, maggiorati del dieci per cento. Nel primo corso concorso, bandito per il numero di posti determinato ai sensi del comma 2 dopo l’avvio delle procedure di inquadramento di cui all’articolo 25, il 50 per cento dei posti così determinati è riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato previo superamento di un esame di ammissione a loro riservato. Ai fini dell’accesso al corso di formazione il predetto personale viene graduato tenendo conto dell’esito del predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e professionali posseduti e dell’anzianità di servizio maturata quale preside incaricato (91).

4. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a quello previsto dal decreto di cui all’articolo 25, comma 2, comprende periodi di tirocinio ed esperienze presso enti e istituzioni; il numero dei moduli di formazione comune e specifica, i contenuti, la durata e le modalità di svolgimento sono disciplinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d’intesa con il Ministro per la funzione pubblica, che individua anche i soggetti abilitati a realizzare la formazione. Con lo stesso decreto sono disciplinati i requisiti e i limiti di partecipazione al corso concorso per posti non coerenti con la tipologia del servizio prestato.

5. In esito all’esame finale sono dichiarati vincitori coloro che l’hanno superato, in numero non superiore ai posti messi a concorso, rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria e per le istituzioni educative. Nel primo corso concorso bandito dopo l’avvio delle procedure d’inquadramento di cui all’articolo 25, il 50 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale in possesso dei requisiti di servizio come preside incaricato indicati al comma 3. I vincitori sono assunti in ruolo nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, nell’ordine delle graduatorie definitive. In caso di rifiuto della nomina sono depennati dalla graduatoria. L’assegnazione della sede è disposta sulla base dei princìpi del presente decreto, tenuto conto delle specifiche esperienze professionali. I vincitori in attesa di nomina continuano a svolgere l’attività docente. Essi possono essere temporaneamente utilizzati, per la sostituzione dei dirigenti assenti per almeno tre mesi. Dall’anno scolastico successivo alla data di approvazione della prima graduatoria non sono più conferiti incarichi di presidenza.

6. Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono ammessi, nel limite del contingente stabilito in sede di contrattazione collettiva, anche i dirigenti che facciano domanda di mobilità professionale tra i diversi settori. L’accoglimento della domanda è subordinato all’esito positivo dell’esame finale relativo ai moduli frequentati.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro per la funzione pubblica sono definiti i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici (92) (93).

(91)  Vedi, anche, i commi da 8 a 11 dell’art. 22, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(92)  In attuazione di quanto disposto nel presente comma, vedi il D.P.C.M. 30 maggio 2001, n. 341. Vedi, anche, il D.Dirett. 20 gennaio 2003 e l’art. 8-bis, D.L. 28 maggio 2004, n. 136, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(93) Per l’abrogazione parziale delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l’art. 12, D.P.R. 10 luglio 2008, n. 140.

Capo III – Uffici, piante organiche, mobilità e accessi

29-bis.  Mobilità intercompartimentale

1. Al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali è definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione (94).

(94) Articolo aggiunto dal comma 1 dell’art. 48, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

30.  Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.

(Art. 33 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 13 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall’art. 18 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 20, comma 2 della legge n. 488 del 1999)

1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire (95).

1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l’esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico (96).

2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l’applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale (97).

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza (98).

2-ter. L’immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili (99).

2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell’ambito delle procedure concorsuali di cui all’articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (100).

2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell’iscrizione nel ruolo dell’amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione (101).

2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all’articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto (102).

(95) Comma prima modificato dall’art. 16, L. 28 novembre 2005, n. 246 e poi così sostituito dal comma 1 dell’art. 49, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(96) Comma aggiunto dal comma 2 dell’art. 49, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(97)  Periodo aggiunto dall’art. 16, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(98)  Comma aggiunto dal comma 1-quater dell’art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(99)  Comma aggiunto dal comma 1-quater dell’art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(100)  Comma aggiunto dal comma 1-quater dell’art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(101)  Comma aggiunto dall’art. 16, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(102) Comma aggiunto dal comma 2 dell’art. 13, L. 4 novembre 2010, n. 183.

31.  Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività.

(Art. 34 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 19 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l’articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all’articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

32.  Scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e temporaneo servizio all’estero.

(Art. 33-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Anche al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, d’intesa con il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento della funzione pubblica, possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell’Unione europea, degli Stati candidati all’adesione e di altri Stati con cui l’Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonché presso gli organismi dell’Unione europea e le organizzazioni ed enti internazionali cui l’Italia aderisce.

2. Il trattamento economico potrà essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall’Unione europea o da una organizzazione o ente internazionale.

3. Il personale che presta temporaneo servizio all’estero resta a tutti gli effetti dipendente dell’amministrazione di appartenenza. L’esperienza maturata all’estero è valutata ai fini dello sviluppo professionale degli interessati.

33.  Eccedenze di personale e mobilità collettiva.

(Art. 35 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 14 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e dall’art. 16 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall’art. 20 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l’articolo 4, comma 11 e l’articolo 5, commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.

1-bis. La mancata individuazione da parte del dirigente responsabile delle eccedenze delle unità di personale, ai sensi del comma 1, è valutabile ai fini della responsabilità per danno erariale (103).

2. Il presente articolo trova applicazione quando l’eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazione di eccedenza distinte nell’arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.

3. La comunicazione preventiva di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l’indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all’interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell’attuazione delle proposte medesime.

4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all’esame delle cause che hanno contribuito a determinare l’eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L’esame è diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente o nell’àmbito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell’àmbito della Provincia o in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all’esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall’amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.

5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l’accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l’assistenza dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell’àmbito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell’articolo 30.

7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l’amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell’àmbito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un’indennità pari all’80 per cento dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell’indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni (104).

(103) Comma aggiunto dal comma 1 dell’art. 50, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(104) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi il comma 25 dell’art. 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

34.  Gestione del personale in disponibilità.

(Art. 35-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l’ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro (105).

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce l’elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l’elenco di cui al comma 3.

3. Per le altre amministrazioni, l’elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all’organizzazione del sistema regionale per l’impiego, si adeguano ai princìpi di cui al comma 2.

4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all’indennità di cui all’articolo 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell’amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell’indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell’articolo 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall’amministrazione di appartenenza all’ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità.

5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell’articolo 33 o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria.

6. Nell’àmbito della programmazione triennale del personale di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell’apposito elenco.

7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell’esercizio successivo.

8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al collocamento in disponibilità presso gli enti che hanno dichiarato il dissesto.

(105)  Comma così sostituito dal comma 1-quinquies dell’art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

34-bis.  Disposizioni in materia di mobilità del personale.

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall’articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, l’area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all’articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l’anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l’assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell’elenco previsto dall’articolo 34, comma 2. A seguito dell’assegnazione, l’amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l’amministrazione che ha comunicato l’intenzione di bandire il concorso (106).

3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.

4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all’avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l’assegnazione di personale ai sensi del comma 2 (107).

5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni (108).

5-bis. Ove se ne ravvisi l’esigenza per una più tempestiva ricollocazione del personale in disponibilità iscritto nell’elenco di cui all’articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l’interesse all’acquisizione in mobilità dei medesimi dipendenti. Si applica l’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273 (109) (110).

(106)  Comma così sostituito dal comma 1-sexies dell’art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(107)  Comma così modificato dal comma 1-septies dell’art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(108)  Articolo aggiunto dall’art. 7, L. 16 gennaio 2003, n. 3.

(109)  Comma aggiunto dal comma 1-octies dell’art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(110)  In deroga alle disposizioni contenute nel presente articolo vedi il comma 247 dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

35.  Reclutamento del personale.

(Art. 36, commi da 1 a 6 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall’art. 17 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall’art. 22 del D.Lgs. n. 80 del 1998, successivamente modificati dall’art. 2, comma 2-ter del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall’art. 23 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 274, comma 1 lettera aa) del D.Lgs. n. 267 del 2000)

1. L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai princìpi del comma 3, volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell’espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti princìpi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori (111);

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

4. Le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l’avvio delle procedure concorsuali è subordinato all’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (112) (113).

4-bis. L’avvio delle procedure concorsuali mediante l’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall’articolo 36 (114).

5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicità, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l’accesso alle varie professionalità (115).

5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi (116).

5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l’accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all’assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato (117).

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei princìpi fissati dai commi precedenti (118).

(111) Vedi, anche, la Dir.Min. 23 maggio 2007.

(112)  Periodo così sostituito dal comma 104 dell’art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(113)  Le determinazioni relative all’avvio delle procedure di reclutamento di cui al presente comma sono state adottate:

– per il Ministero degli affari esteri, con D.P.R. 17 aprile 2002 (Gazz. Uff. 20 giugno 2002, n. 143), con D.P.R. 12 maggio 2003 (Gazz. Uff. 8 luglio 2003, n. 156), con D.P.R. 1° giugno 2004 (Gazz. Uff. 14 luglio 2004, n. 163) e con D.P.C.M. 26 luglio 2005.

– per il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con D.P.R. 21 ottobre 2002 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2003, n. 15) e con D.P.R. 3 luglio 2004 (Gazz. Uff. 2 settembre 2004, n. 206);

– per il Ministero della giustizia, con D.P.R. 12 maggio 2003 (Gazz. Uff. 8 luglio 2003, n. 156);

– per il Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso e della difesa civile, con D.P.R. 1° giugno 2004 (Gazz. Uff. 14 luglio 2004, n. 163);

– per i Ministeri, gli enti pubblici non economici, le agenzie e gli enti di ricerca con D.P.C.M. 4 agosto 2005;

– per i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie con D.P.C.M. 16 gennaio 2007;

– per i Ministeri e gli enti pubblici non economici con D.P.C.M. 11 marzo 2008;

– per il Ministero dell’economia e delle finanze con D.P.C.M. 5 giugno 2009;

– per varie amministrazioni con D.P.C.M. 26 ottobre 2009.

Vedi, anche, la Dir.Min. 3 novembre 2005, n. 3/05.

(114)  Comma aggiunto dall’art. 4, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4.

(115)  Vedi, anche, la Dir.Min. 26 febbraio 2002.

(116)  Comma aggiunto dal comma 230 dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(117) Comma aggiunto dal comma 87 dell’art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e poi così modificato dal comma 1 dell’art. 51, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. In deroga al presente comma vedi l’art. 24-quater, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(118) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi il comma 2 dell’art. 1, O.P.C.M. 19 giugno 2008, n. 3685.

36.  Utilizzo di contratti di lavoro flessibile.

1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall’articolo 35.

2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall’articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall’articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l’esercizio di funzioni direttive e dirigenziali (119).

3. Al fine di combattere gli abusi nell’utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato (120).

4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell’ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili (121).

5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell’articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell’operato del dirigente ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (122).

5-bis. Le disposizioni previste dall’articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto (123) (124).

(119) Comma così modificato dall’art. 17, comma 26, lett. a), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(120) Comma così sostituito dall’art. 17, comma 26, lett. b), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(121) Comma così sostituito dall’art. 17, comma 26, lett. c), D.L. 1° luglio 2009, n. 78. Vedi, anche, la Dir.Stato 16 febbraio 2010, n. 2/2010.

(122) Articolo prima modificato dall’art. 4, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, come modificato dalla relativa legge di conversione, poi così sostituito dal comma 79 dell’art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 ed infine così sostituito dall’art. 49, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Vedi, anche, i commi 345 e 346 dell’art. 1 della stessa legge n. 244 del 2007 e il comma 2 dell’art. 1, O.P.C.M. 19 giugno 2008, n. 3685.

(123) Comma aggiunto dall’art. 17, comma 26, lett. d), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(124) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi il comma 11 dell’art. 1, D.L. 4 novembre 2009, n. 152.

37.  Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici.

(Art. 36-ter del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per l’accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, prevedono l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera.

2. Per i dirigenti il regolamento di cui all’articolo 28 definisce il livello di conoscenza richiesto e le modalità per il relativo accertamento.

3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando, e le modalità per l’accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì i casi nei quali il comma 1 non si applica.

38.  Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea.

(Art. 37 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall’art. 24 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell’interesse nazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all’accesso dei cittadini di cui al comma 1.

3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all’equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce l’equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell’ammissione al concorso e della nomina.

39.  Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di handicap.

(Art. 42 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e modificato prima dall’art. 43, comma 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e poi dall’art. 22, comma 1 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi di assunzione per portatori di handicap ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cui confluisce il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 45, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con le decorrenze previste dall’articolo 10, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (125).

(125) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il Provv. 16 novembre 2006, n. 992/CU.

TITOLO III

Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale

40.  Contratti collettivi nazionali e integrativi.

(Art. 45 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 15 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall’art. 1 del D.Lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall’art. 43, comma 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge (126).

2. Tramite appositi accordi tra l’ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di un’area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell’ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità (127).

3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica (128).

3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell’articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità della performance ai sensi dell’articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione (129).

3-ter. Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l’accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall’articolo 40-bis (130).

3-quater. La Commissione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di ogni anno, all’ARAN una graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei risultati di performance ottenuti. La contrattazione nazionale definisce le modalità di ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi livelli di merito assicurando l’invarianza complessiva dei relativi oneri nel comparto o nell’area di contrattazione (131).

3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all’articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell’economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell’ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (132).

3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell’economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, comma 1 (133).

4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l’osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti (134).

(126) Gli attuali commi da 1 a 3-sexies così sostituiscono gli originari commi da 1 a 3 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 54, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(127) Gli attuali commi da 1 a 3-sexies così sostituiscono gli originari commi da 1 a 3 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 54, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Precedentemente, il comma 2 era stato modificato dall’art. 7, comma 4, L. 15 luglio 2002, n. 145, dall’art. 14, L. 29 luglio 2003, n. 229 e dal comma 125 dell’art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(128) Gli attuali commi da 1 a 3-sexies così sostituiscono gli originari commi da 1 a 3 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 54, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(129) Gli attuali commi da 1 a 3-sexies così sostituiscono gli originari commi da 1 a 3 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 54, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(130) Gli attuali commi da 1 a 3-sexies così sostituiscono gli originari commi da 1 a 3 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 54, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(131) Gli attuali commi da 1 a 3-sexies così sostituiscono gli originari commi da 1 a 3 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 54, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(132) Gli attuali commi da 1 a 3-sexies così sostituiscono gli originari commi da 1 a 3 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 54, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(133) Gli attuali commi da 1 a 3-sexies così sostituiscono gli originari commi da 1 a 3 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 54, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(134) Il presente articolo era stato modificato, con l’aggiunta del comma 2-bis, dall’art. 10, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione.

40-bis.  Controlli in materia di contrattazione integrativa.

1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.

2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell’articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell’economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d’intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all’evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell’impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.

4. Le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui al comma 1, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3. La relazione illustrativa, fra l’altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini. Il Dipartimento per la funzione pubblica di intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e in sede di Conferenza unificata predispone un modello per la valutazione, da parte dell’utenza, dell’impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento dei servizi pubblici, evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la collettività. Tale modello e gli esiti della valutazione vengono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni pubbliche interessate dalla contrattazione integrativa.

5. Ai fini dell’articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all’ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l’allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l’indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.

6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell’economia e delle finanze e la Corte dei conti possono avvalersi ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per l’esercizio delle funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa.

7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall’articolo 60, comma 2, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo (135).

(135) Articolo aggiunto dal comma 2 dell’art. 17, L. 28 dicembre 2001, n. 448, modificato dall’art. 14, L. 16 gennaio 2003, n. 3 e così sostituito dal comma 1 dell’art. 55, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

41.  Poteri di indirizzo nei confronti dell’ARAN.

(Art. 46 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato prima dall’art. 44, comma 3 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e poi dall’art. 55 del D.Lgs. n. 300 del 1999; Art. 44, comma 8 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Il potere di indirizzo nei confronti dell’ARAN e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale sono esercitati dalle pubbliche amministrazioni attraverso le proprie istanze associative o rappresentative, le quali costituiscono comitati di settore che regolano autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all’ARAN o di parere sull’ipotesi di accordo nell’ambito della procedura di contrattazione collettiva di cui all’articolo 47, si considerano definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del comparto.

2. È costituito un comitato di settore nell’ambito della Conferenza delle Regioni, che esercita, per uno dei comparti di cui all’articolo 40, comma 2, le competenze di cui al comma 1, per le regioni, i relativi enti dipendenti, e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; a tale comitato partecipa un rappresentante del Governo, designato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali per le competenze delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. È costituito un comitato di settore nell’ambito dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), dell’Unione delle province d’Italia (UPI) e dell’Unioncamere che esercita, per uno dei comparti di cui all’articolo 40, comma 2, le competenze di cui al comma 1, per i dipendenti degli enti locali, delle Camere di commercio e dei segretari comunali e provinciali.

3. Per tutte le altre amministrazioni opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Al fine di assicurare la salvaguardia delle specificità delle diverse amministrazioni e delle categorie di personale ivi comprese, gli indirizzi sono emanati per il sistema scolastico, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, sentiti i direttori delle Agenzie fiscali, la Conferenza dei rettori delle università italiane; le istanze rappresentative promosse dai presidenti degli enti di ricerca e degli enti pubblici non economici ed il presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

4. Rappresentanti designati dai Comitati di settore possono assistere l’ARAN nello svolgimento delle trattative. I comitati di settore possono stipulare con l’ARAN specifici accordi per i reciproci rapporti in materia di contrattazione e per eventuali attività in comune. Nell’ambito del regolamento di organizzazione dell’ARAN per assicurare il miglior raccordo tra i Comitati di settore delle Regioni e degli enti locali e l’ARAN, a ciascun comitato corrisponde una specifica struttura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i comparti o le aree di contrattazione collettiva di cui all’articolo 40, comma 2, o che regolano istituti comuni a più comparti le funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate collegialmente dai comitati di settore (136).

(136) Articolo prima modificato dall’art. 3, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173 e poi così sostituito dal comma 1 dell’art. 56, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

42.  Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro.

(Art. 47 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 6 del D.Lgs. n. 396 del 1997)

1. Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l’attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell’attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell’esercizio della contrattazione collettiva.

2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell’articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell’articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esse spettano, in proporzione alla rappresentatività, le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima legge n. 300 del 1970, e le migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi.

3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresì costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.

4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l’ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 43, sono definite la composizione dell’organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri dell’articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purché siano costituite in associazione con un proprio statuto e purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l’elezione e il funzionamento dell’organismo. Per la presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori (137).

5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle condizioni di cui al comma 8, siano costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a più amministrazioni o enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono altresì prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con pluralità di sedi o strutture di cui al comma 8.

6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente decreto. Gli accordi o contratti collettivi che regolano l’elezione e il funzionamento dell’organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.

7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dall’articolo 9 o da altre disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Essi possono altresì prevedere che, ai fini dell’esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto.

8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con pluralità di sedi o strutture periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che siano considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative è disciplinata, in coerenza con la natura delle loro funzioni, agli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.

10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi dell’articolo 40, comma 2, deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l’istituzione. tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell’organismo, di specifici collegi elettorali.

11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell’àmbito della provincia di Bolzano e della regione Valle d’Aosta, si applica quanto previsto dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989 n. 430.

(137) In deroga a quanto previsto dal presente comma vedi il comma 3 dell’art. 65, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

43.  Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva.

(Art. 47-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 396 del 1997, modificato dall’art. 44, comma 4 del D.Lgs. n. 80 del 1998; Art. 44 comma 7 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall’art. 22, comma 4 del D.Lgs n. 387 del 1998)

1. L’ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell’area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’àmbito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell’àmbito considerato.

2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate.

3. L’ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l’ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all’ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell’area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo àmbito.

4. L’ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i comparti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.

5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità all’articolo 40, commi 3-bis e seguenti, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall’articolo 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale (138).

6. Agli effetti dell’accordo tra l’ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dall’articolo 50, comma 1, e dei contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell’area.

7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall’ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell’anno considerato sono rilevati e trasmessi all’ARAN non oltre il 31 marzo dell’anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell’organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe l’ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni.

8. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie è istituito presso l’ARAN un comitato paritetico, che può essere articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.

9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell’area.

10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro – CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di parere è trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.

11. Ai fini delle deliberazioni, l’ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.

12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative.

13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e delle regioni Valle D’Aosta e Friuli-Venezia Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione della Val d’Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentatività si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.

(138) Comma così modificato dal comma 1 dell’art. 64, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

44.  Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro.

(Art. 48 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 16 del D.Lgs n. 470 del 1993)

1. In attuazione dell’articolo 2, comma 1 lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la contrattazione collettiva nazionale definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell’organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2. Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche, nonché nelle commissioni di concorso. La contrattazione collettiva nazionale indicherà forme e procedure di partecipazione che sostituiranno commissioni del personale e organismi di gestione, comunque denominati.

45.  Trattamento economico.

(Art. 49 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 546 del 1993)

1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto previsto all’articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all’articolo 47-bis, comma 1, è definito dai contratti collettivi (139).

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.

3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:

a) alla performance individuale;

b) alla performance organizzativa con riferimento all’amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l’amministrazione;

c) all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute (140).

3-bis. Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell’ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (141).

4. I dirigenti sono responsabili dell’attribuzione dei trattamenti economici accessori.

5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all’estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri.

(139) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 57, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(140) Comma così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 57, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(141) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 57, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

46.  Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.

(Art. 50, commi da 1 a 12 e 16 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall’art. 17 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall’art. 2 del D.Lgs. n. 396 del 1997)

1. Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva nazionale. L’ARAN esercita a livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli 41 e 47, ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell’uniforme applicazione dei contratti collettivi. Sottopone alla valutazione della commissione di garanzia dell’attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e integrazioni, gli accordi nazionali sulle prestazioni indispensabili ai sensi dell’articolo 2 della legge citata.

2. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell’assistenza dell’ARAN ai fini della contrattazione integrativa. Sulla base di apposite intese, l’assistenza può essere assicurata anche collettivamente ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello stesso àmbito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore, in relazione all’articolazione della contrattazione collettiva integrativa nel comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni interessate, possono essere costituite, anche per periodi determinati, delegazioni dell’ARAN su base regionale o pluriregionale.

3. L’ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all’esercizio della contrattazione collettiva. Predispone a cadenza semestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore dei comparti regioni e autonomie locali e sanità e alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull’evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tale fine l’ARAN si avvale della collaborazione dell’ISTAT per l’acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione. L’ARAN si avvale, altresì, della collaborazione del Ministero dell’economia e delle finanze che garantisce l’accesso ai dati raccolti in sede di predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico (142).

4. L’ARAN effettua il monitoraggio sull’applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa e presenta annualmente al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell’economia e delle finanze nonché ai comitati di settore, un rapporto in cui verifica l’effettività e la congruenza della ripartizione fra le materie regolate dalla legge, quelle di competenza della contrattazione nazionale e quelle di competenza dei contratti integrativi nonché le principali criticità emerse in sede di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa (143).

5. Sono organi dell’ARAN:

a) il Presidente;

b) il Collegio di indirizzo e controllo (144).

6. Il Presidente dell’ARAN è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione previo parere della Conferenza unificata. Il Presidente rappresenta l’agenzia ed è scelto fra esperti in materia di economia del lavoro, diritto del lavoro, politiche del personale e strategia aziendale, anche estranei alla pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni riguardanti le incompatibilità di cui al comma 7-bis. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per una sola volta. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale a carattere continuativo; se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo secondo l’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza (145).

7. Il collegio di indirizzo e controllo è costituito da quattro componenti scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione e dal presidente dell’Agenzia che lo presiede; due di essi sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri due, rispettivamente, dall’ANCI e dall’UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome. Il collegio coordina la strategia negoziale e ne assicura l’omogeneità, assumendo la responsabilità per la contrattazione collettiva e verificando che le trattative si svolgano in coerenza con le direttive contenute negli atti di indirizzo. Nell’esercizio delle sue funzioni il collegio delibera a maggioranza, su proposta del presidente. Il collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta (146).

7-bis. Non possono far parte del collegio di indirizzo e controllo né ricoprire funzioni di presidente, persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina cariche in organizzazioni sindacali. L’incompatibilità si intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza con le predette organizzazioni sindacali o politiche. L’assenza delle predette cause di incompatibilità costituisce presupposto necessario per l’affidamento degli incarichi dirigenziali nell’agenzia (147).

8. Per la sua attività, l’ARAN si avvale:

a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio. La misura annua del contributo individuale è definita, sentita l’ARAN, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione, d’intesa con la Conferenza unificata ed è riferita a ciascun triennio contrattuale (148) (149);

b) di quote per l’assistenza alla contrattazione integrativa e per le altre prestazioni eventualmente richieste, poste a carico dei soggetti che se ne avvalgano.

9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 è effettuata:

a) per le amministrazioni dello Stato mediante l’assegnazione di risorse pari all’ammontare dei contributi che si prevedono dovuti nell’esercizio di riferimento. L’assegnazione è effettuata annualmente sulla base della quota definita al comma 8, lettera a), con la legge annuale di bilancio, con imputazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (150);

b) per le amministrazioni diverse dallo Stato, mediante un sistema di trasferimenti da definirsi tramite decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città.

10. L’ARAN ha personalità giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio. Affluiscono direttamente al bilancio dell’ARAN i contributi di cui al comma 8. L’ARAN definisce con propri regolamenti le norme concernenti l’organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria. I regolamenti sono soggetti al controllo del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell’economia e delle finanze, adottati d’intesa con la Conferenza unificata, da esercitarsi entro quarantacinque giorni dal ricevimento degli stessi. La gestione finanziaria è soggetta al controllo consuntivo della Corte dei conti (151).

11. Il ruolo del personale dipendente dell’ARAN è definito in base ai regolamenti di cui al comma 10. Alla copertura dei relativi posti si provvede nell’àmbito delle disponibilità di bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, regolati dalle norme di diritto privato (152).

12. L’ARAN può altresì avvalersi di un contingente di personale, anche di qualifica dirigenziale, proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o fuori ruolo in base ai regolamenti di cui al comma 10. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza. Ad essi sono attribuite dall’ARAN, secondo le disposizioni contrattuali vigenti, le voci retributive accessorie, ivi compresa la produttività per il personale non dirigente e per i dirigenti la retribuzione di posizione e di risultato. Il collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo è disposto secondo le disposizioni vigenti nonché ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. L’ARAN può utilizzare, sulla base di apposite intese, anche personale direttamente messo a disposizione dalle amministrazioni e dagli enti rappresentati, con oneri a carico di questi. L’ARAN può avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10, nel rispetto dell’articolo 7, commi 6 e seguenti (153).

13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro competenza, di agenzie tecniche istituite con legge regionale o provinciale ovvero dell’assistenza dell’ARAN ai sensi del comma 2.

(142) Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 58, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(143) Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 58, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(144) Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 58, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(145) Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 58, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(146) Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 58, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(147) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 58, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(148) Lettera così modificata dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 58, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(149)  All’individuazione dei contributi annuali che le regioni sono tenute a versare all’ARAN si è provveduto, per l’anno 2002, con D.M. 13 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 15 febbraio 2002, n. 39); per l’anno 2003, con D.M. 12 novembre 2002 (Gazz. Uff. 10 dicembre 2002, n. 289); per l’anno 2004, con D.M. 21 novembre 2003 (Gazz. Uff. 5 dicembre 2003, n. 283); per l’anno 2005, con D.M. 6 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2004, n. 292); per l’anno 2006, con D.M. 3 febbraio 2006 (Gazz. Uff. 7 marzo 2006, n. 55); per l’anno 2007, con D.M. 11 ottobre 2006 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2006, n. 254); per l’anno 2008, con D.M. 17 ottobre 2007 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2007, n. 301); per l’anno 2009, con D.M. 11 novembre 2008 (Gazz. Uff. 19 novembre 2008, n. 271); per l’anno 2010, con D.M. 28 ottobre 2009 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2009, n. 286).

(150) Lettera così sostituita dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 58, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(151) Comma così modificato dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 58, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(152) Comma così modificato dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 58, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(153) Comma così modificato dalla lettera g) del comma 1 dell’art. 58, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

47.  Procedimento di contrattazione collettiva.

(Art. 51 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 18 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall’art. 4 del D.Lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall’art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 387 del 1998; Art. 44, comma 6 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono emanati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale.

2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di cui all’articolo 41, comma 2, emanati dai rispettivi comitati di settore, sono sottoposti al Governo che, nei successivi venti giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. Trascorso inutilmente tale termine l’atto di indirizzo può essere inviato all’ARAN.

3. Sono altresì inviati appositi atti di indirizzo all’ARAN in tutti gli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale. L’ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative.

4. L’ipotesi di accordo è trasmessa dall’ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, ai comitati di settore ed al Governo entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione. Per le amministrazioni di cui all’articolo 41, comma 2, il comitato di settore esprime il parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Consiglio dei Ministri può esprimere osservazioni entro 20 giorni dall’invio del contratto da parte dell’ARAN. Per le amministrazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 41, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

5. Acquisito il parere favorevole sull’ipotesi di accordo, nonché la verifica da parte delle amministrazioni interessate sulla copertura degli oneri contrattuali, il giorno successivo l’ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all’articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti certifica l’attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L’esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all’ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il presidente dell’ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.

6. La Corte dei conti può acquisire elementi istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in materia di relazioni sindacali e costo del lavoro individuati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, tramite il Capo del Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell’ambito di un elenco definito di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso delle amministrazioni di cui all’articolo 41, comma 2, la designazione di due esperti viene effettuata dall’ANCI, dall’UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome.

7. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente dell’ARAN, d’intesa con il competente comitato di settore, che può dettare indirizzi aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l’ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l’inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.

8. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonché le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito dell’ARAN e delle amministrazioni interessate.

9. Dal computo dei termini previsti dal presente articolo sono esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonché il sabato (154).

(154) Articolo prima modificato dal comma 1 dell’art. 17, L. 28 dicembre 2001, n. 448, dal comma 548 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e dall’art. 67, comma 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e poi così sostituito dal comma 1 dell’art. 59, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

47-bis. Tutela retributiva per i dipendenti pubblici.

1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. salvo conguaglio all’atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell’anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l’erogazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale (155).

(155) Articolo aggiunto dal comma 2 dell’art. 59, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

48.  Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica.

(Art. 52 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 19 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall’art. 5 del D.Lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall’art. 14, commi da 2 a 4 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all’articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, l’onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all’articolo 40, comma 3-bis (156).

2. Per le amministrazioni di cui all’articolo 41, comma 2, nonché per le università italiane, gli enti pubblici non economici e gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi compresi gli enti e le amministrazioni di cui all’articolo 70, comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell’articolo 40, comma 3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie (157).

3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l’indicazione della copertura complessiva per l’intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l’efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l’esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ragione dell’ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione per il personale dell’amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali sia previsto l’apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l’autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura.

5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.

6. [Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell’articolo 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi del D.Lgs 30 luglio 1999, n. 286] (158).

7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni regionali di controllo, verifica periodicamente gli andamenti della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti può avvalersi, oltre che dei servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed enti pubblici.

(156) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 60, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Vedi, anche, il comma 88 dell’art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(157) Comma così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 60, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(158) Comma abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 60, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

49.  Interpretazione autentica dei contratti collettivi.

(Art. 53 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 24 del D.Lgs n. 546 del 1993 e successivamente modificato dall’art. 43, comma 1 del D.Lgs n. 80 del 1998)

1. Quando insorgano controversie sull’interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse.

2. L’eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le procedure di cui all’articolo 47, sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto. Qualora tale accordo non comporti oneri aggiuntivi e non vi sia divergenza sulla valutazione degli stessi, il parere del Presidente del Consiglio dei Ministri è espresso tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (159).

(159) Articolo così sostituito dal comma 1 dell’art. 61, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

50.  Aspettative e permessi sindacali.

(Art. 54, commi da 1 a 3 e 5 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificati prima dall’art. 20 del D.Lgs n. 470 del 1993 poi dall’art. 2 del decreto legge n. 254 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 365 del 1996, e, infine, dall’art. 44, comma 5 del D.Lgs n. 80 del 1998)

1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, tra l’ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 43.

2. La gestione dell’accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione, è demandata alla contrattazione collettiva, garantendo a decorrere dal 1° agosto 1996 in ogni caso l’applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.

3. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali.

4. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi dei predetti elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell’articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

TITOLO IV

Rapporto di lavoro

51.  Disciplina del rapporto di lavoro.

(Art. 55 del D.Lgs n. 29 del 1993)

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è disciplinato secondo le disposizioni degli articoli 2, commi 2 e 3, e 3, comma 1.

2. La legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti.

52.  Disciplina delle mansioni.

(Art. 56 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 25 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 15 del D.Lgs n. 387 del 1998)

1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a). L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione (160).

1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all’interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell’attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l’accesso all’area superiore (161).

1-ter. Per l’accesso alle posizioni economiche apicali nell’ambito delle aree funzionali è definita una quota di accesso nel limite complessivo del 50 per cento da riservare a concorso pubblico sulla base di un corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione (162).

2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:

a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;

b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza.

3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.

4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l’utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.

5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l’assegnazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazioni della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell’inquadramento professionale del lavoratore.

(160) Gli attuali commi da 1 a 1-ter così sostituiscono l’originario comma 1 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 62, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(161) Gli attuali commi da 1 a 1-ter così sostituiscono l’originario comma 1 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 62, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(162) Gli attuali commi da 1 a 1-ter così sostituiscono l’originario comma 1 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 62, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

53.  Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

(Art. 58 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall’art. 2 del decreto-legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall’art. 1 del decreto-legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall’art. 26 del D.Lgs n. 80 del 1998, nonché dall’art. 16 del D.Lgs n. 387 del 1998)

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall’articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall’articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all’articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina (163).

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni (164).

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati (165).

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l’attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonché l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d’impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all’articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;

c) dalla partecipazione a convegni e seminari;

d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione (166).

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l’importo previsto come corrispettivo dell’incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell’amministrazione conferente, è trasferito all’amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell’articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L’autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all’amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l’incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L’amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l’autorizzazione è subordinata all’intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l’amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall’intesa se l’amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell’amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l’autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell’anno precedente.

12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell’anno precedente, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L’elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell’autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai princìpi di buon andamento dell’amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell’anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all’anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell’applicazione delle norme di cui all’articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d’ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza (167).

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi (168) (169).

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell’articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell’Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest’ultimo opera d’intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (170).

(163)  Comma prima rettificato con Comunicato 16 ottobre 2001 (Gazz. Uff. 16 ottobre 2001, n. 241) e successivamente così modificato dall’art. 3, comma 8, lettera b), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(164) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 52, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(165)  Vedi, anche, il comma 67 dell’art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(166)  Lettera aggiunta dall’art. 7-novies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(167) Comma così modificato prima dall’art. 34, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi dal comma 4 dell’art. 61, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(168) Comma così modificato dall’art. 34, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(169) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi gli articoli 1 e 8, O.P.C.M. 10 giugno 2008, n. 3682.

(170) Comma aggiunto dall’art. 47, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e poi così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 52, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

54.  Codice di comportamento.

(Art. 58-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e successivamente sostituito dall’art. 27 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 43, definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi che le stesse amministrazioni rendono ai cittadini.

2. Il codice è pubblicato nella Gazzetta ufficiale e consegnato al dipendente all’atto dell’assunzione.

3. Le pubbliche amministrazioni formulano all’ARAN indirizzi, ai sensi dell’articolo 41, comma 1 e dell’articolo 70, comma 4, affinché il codice venga recepito nei contratti, in allegato, e perché i suoi princìpi vengano coordinati con le previsioni contrattuali in materia di responsabilità disciplinare.

4. Per ciascuna magistratura e per l’Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico che viene sottoposto all’adesione degli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia il codice è adottato dall’organo di autogoverno.

5. L’organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione verifica, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 43 e le associazioni di utenti e consumatori, l’applicabilità del codice di cui al comma 1, anche per apportare eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e dell’adozione di uno specifico codice di comportamento per ogni singola amministrazione.

6. Sull’applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura.

7. Le pubbliche amministrazioni organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici di cui al presente articolo.

55.  Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative.

(Art. 59 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 27 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e successivamente modificato dall’art. 2 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, nonché dall’art. 27, comma 2 e dall’art. 45, comma 16 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all’articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2.

2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l’articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare, recante l’indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro.

3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell’addebito e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all’esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l’inizio e la conclusione.

4. Fermo quanto previsto nell’articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell’articolo 19, comma 3 (171).

(171) Articolo così sostituito dal comma 1 dell’art. 68, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

55-bis. Forme e termini del procedimento disciplinare.

1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.

2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l’addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio della sua difesa. Dopo l’espletamento dell’eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell’addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l’amministrazione, la decadenza dall’azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall’esercizio del diritto di difesa.

3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all’ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all’interessato.

4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l’addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l’eventuale sospensione ai sensi dell’articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell’addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l’ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell’infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l’amministrazione, la decadenza dall’azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall’esercizio del diritto di difesa.

5. Ogni comunicazione al dipendente, nell’ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell’addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all’uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. È esclusa l’applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.

6. Nel corso dell’istruttoria, il capo della struttura o l’ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.

7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell’incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall’autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all’applicazione, da parte dell’amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell’illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.

8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un’altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest’ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell’addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.

9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l’infrazione commessa è prevista la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro (172).

(172) Articolo aggiunto dal comma 1 dell’art. 69, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

55-ter. Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale.

1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all’articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all’articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l’ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all’esito dell’istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.

2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l’irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l’autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale.

3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l’archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l’autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell’istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell’addebito da parte dell’autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell’articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l’autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell’articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale (173).

(173) Articolo aggiunto dal comma 1 dell’art. 69, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

55-quater. Licenziamento disciplinare.

1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:

a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;

b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione;

c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio;

d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;

e) reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui;

f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.

2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l’amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all’articolo 54.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso (174).

(174) Articolo aggiunto dal comma 1 dell’art. 69, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

55-quinquies. False attestazioni o certificazioni.

1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.

2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione.

3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all’assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati (175).

(175) Articolo aggiunto dal comma 1 dell’art. 69, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

55-sexies. Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l’amministrazione e limitazione della responsabilità per l’esercizio dell’azione disciplinare.

1. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all’articolo 54, comporta l’applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti per l’applicazione di un’altra sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all’entità del risarcimento.

2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell’ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall’amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità, all’esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all’articolo 33, comma 8, e all’articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l’eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.

3. Il mancato esercizio o la decadenza dell’azione disciplinare, dovuti all’omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull’insussistenza dell’illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell’infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo.

4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare è limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave (176).

(176) Articolo aggiunto dal comma 1 dell’art. 69, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

55-septies. Controlli sulle assenze.

1. Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all’Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall’articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all’amministrazione interessata.

3. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l’applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.

5. L’Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione (177).

6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all’amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l’osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell’interesse della funzionalità dell’ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3 (178).

(177) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 18 dicembre 2009, n. 206.

(178) Articolo aggiunto dal comma 1 dell’art. 69, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Sull’applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi il comma 1 dell’art. 25, L. 4 novembre 2010, n. 183.

55-octies. Permanente inidoneità psicofisica.

1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 2, comma 2, l’amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici:

a) la procedura da adottare per la verifica dell’idoneità al servizio, anche ad iniziativa dell’Amministrazione;

b) la possibilità per l’amministrazione, nei casi di pericolo per l’incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell’effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo;

c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonché il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall’amministrazione in seguito all’effettuazione della visita di idoneità;

d) la possibilità, per l’amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità (179).

(179) Articolo aggiunto dal comma 1 dell’art. 69, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

55-novies. Identificazione del personale a contatto con il pubblico.

1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.

2. Dall’obbligo di cui al comma 1 è escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali (180) (181).

(180) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 28 luglio 2010.

(181) Articolo aggiunto dal comma 1 dell’art. 69, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Vedi, anche, il comma 2 dell’art. 73 dello stesso provvedimento.

56.  Impugnazione delle sanzioni disciplinari.

(Art. 59-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

[1. Se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite procedure di conciliazione e arbitrato, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione di cui all’articolo 66, con le modalità e con gli effetti di cui all’articolo 7, commi sesto e settimo, della legge 20 maggio 1970, n. 300] (182).

(182) Articolo abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 72, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

57.  Pari opportunità.

(Art. 61 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 29 del D.Lgs. n. 546 del 1993, successivamente modificato prima dall’art. 43, comma 8 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e poi dall’art. 17 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni“ che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni (183).

02. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dall’amministrazione (184).

03. Il Comitato unico di garanzia, all’interno dell’amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei princìpi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori (185).

04. Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (186).

05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi (187).

1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:

a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all’articolo 35, comma 3, lettera e);

b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;

d) possono finanziare programmi di azioni positive e l’attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio (188).

2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di cui all’articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive dell’Unione europea in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica (189).

(183) Comma premesso dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 21, L. 4 novembre 2010, n. 183.

(184) Comma premesso dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 21, L. 4 novembre 2010, n. 183.

(185) Comma premesso dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 21, L. 4 novembre 2010, n. 183.

(186) Comma premesso dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 21, L. 4 novembre 2010, n. 183.

(187) Comma premesso dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 21, L. 4 novembre 2010, n. 183.

(188) Lettera così sostituita dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 21, L. 4 novembre 2010, n. 183.

(189) Comma così sostituito dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 21, L. 4 novembre 2010, n. 183.

TITOLO V

Controllo della spesa

58.  Finalità.

(Art. 63 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 30 del D.Lgs. n. 546 del 1993)

1. Al fine di realizzare il più efficace controllo dei bilanci, anche articolati per funzioni e per programmi, e la rilevazione dei costi, con particolare riferimento al costo del lavoro, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, provvede alla acquisizione delle informazioni sui flussi finanziari relativi a tutte le amministrazioni pubbliche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, tutte le amministrazioni pubbliche impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici e statistici definiti o valutati dall’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione (190) di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base delle indicazioni definite dal Ministero del tesoro, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

3. Per l’immediata attivazione del sistema di controllo della spesa del personale di cui al comma 1, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, avvia un processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalità di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte le amministrazioni e gli enti interessati.

(190)  La denominazione «Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione» è da intendersi sostituita da quella di «Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione» ai sensi di quanto disposto dall’art. 176, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

59.  Rilevazione dei costi.

(Art. 64 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 31 del D.Lgs. n. 546 del 1993)

1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di attività e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tutti gli elementi necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi.

2. Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa ed i relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al fine di rappresentare i profili economici della spesa, previe intese con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, definisce procedure interne e tecniche di rilevazione e provvede, in coerenza con le funzioni di spesa riconducibili alle unità amministrative cui compete la gestione dei programmi, ad un’articolazione dei bilanci pubblici a carattere sperimentale.

3. Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni sottoposte alla vigilanza ministeriale, la Presidenza del Consiglio dei ministri adotta apposito atto di indirizzo e coordinamento.

60.  Controllo del costo del lavoro.

(Art. 65 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 32 del D.Lgs. n. 546 del 1993)

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, definisce un modello di rilevazione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica elabora, altresì, un conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali.

2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, il conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo il modello di cui al comma 1. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. La mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina, per l’anno successivo a quello cui il conto si riferisce, l’applicazione delle misure di cui all’articolo 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell’economia e delle finanze, anche all’Unione delle province d’Italia (UPI), all’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all’Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), per via telematica (191).

3. Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica utilità nonché gli enti e le aziende di cui all’articolo 70, comma 4, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero del tesoro, d’intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.

4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso d’anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresì in ordine a specifiche materie, settori ed interventi.

5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche su espressa richiesta del Ministro per la funzione pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 e all’articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sia i compiti di cui all’articolo 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.

6. 6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica è istituito l’Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato. L’Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformità dell’azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, sull’efficacia della sua attività con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull’esercizio dei poteri disciplinari, sull’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro. Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma 5. Nell’ambito delle proprie verifiche, l’Ispettorato può avvalersi della Guardia di Finanza che opera nell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalle leggi vigenti. Per le predette finalità l’Ispettorato si avvale altresì di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra esperti del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, o comunque tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l’articolo 56, comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per l’esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 53. L’Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l’amministrazione interessata ha l’obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall’ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell’individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all’articolo 55, per l’amministrazione medesima. Gli ispettori, nell’esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l’obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate (192).

(191) Periodo aggiunto dall’art. 34-quater, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(192) Comma prima modificato dall’art. 14-septies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e dal comma 1 dell’art. 10-bis, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e poi così sostituito dal comma 1 dell’art. 71, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

61.  Interventi correttivi del costo del personale.

(Art. 66 del D.Lgs. n. 29 del 1993)

1. Fermo restando il disposto dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, e salvi i casi di cui ai commi successivi, qualora si verifichino o siano prevedibili, per qualunque causa, scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate al personale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, informato dall’amministrazione competente, ne riferisce al Parlamento, proponendo l’adozione di misure correttive idonee a ripristinare l’equilibrio del bilancio. La relazione è trasmessa altresì al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il CNEL.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze l’esistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, può intervenire nel processo ai sensi dell’articolo 105 del codice di procedura civile (193).

2. Le pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a conoscenza di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico del bilancio, ne danno immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Ove tali decisioni producano nuovi o maggiori oneri rispetto alle spese autorizzate, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale o dalla conoscenza delle decisioni esecutive di altre autorità giurisdizionali, una relazione al Parlamento, impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d’urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, con la stessa procedura di cui al comma 2, a seguito di richieste pervenute alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica per la estensione generalizzata di decisioni giurisdizionali divenute esecutive, atte a produrre gli effetti indicati nel medesimo comma 2 sulla entità della spesa autorizzata.

(193)  Comma aggiunto dal comma 133 dell’art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

62.  Commissario del Governo.

(Art. 67 del D.Lgs. n. 29 del 1993)

1. Il Commissario del Governo, fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, rappresenta lo Stato nel territorio regionale. Egli è responsabile, nei confronti del Governo, del flusso di informazioni degli enti pubblici operanti nel territorio, in particolare di quelli attivati attraverso gli allegati ai bilanci e il conto annuale di cui all’articolo 60, comma 1. Ogni comunicazione del Governo alla regione avviene tramite il Commissario del Governo.

TITOLO VI

Giurisdizione

63.  Controversie relative ai rapporti di lavoro.

(Art. 68 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 33 del D.Lgs. n. 546 del 1993, e poi dall’art. 29 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 18 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L’impugnazione davanti al giudice amministrativo dell’atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo .

2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all’assunzione, ovvero accerta che l’assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro.

3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall’ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all’articolo 40 e seguenti del presente decreto .

4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi .

5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui all’articolo 64, comma 3, il ricorso per cassazione può essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all’articolo 40.

63-bis.  Intervento dell’ARAN nelle controversie relative ai rapporti di lavoro.

1. L’ARAN può intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire la corretta interpretazione e l’uniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie relative al personale di cui all’articolo 3, derivanti dalle specifiche discipline ordinamentali e retributive, l’intervento in giudizio può essere assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze (194).

(194)  Articolo aggiunto dal comma 134 dell’art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

64.  Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi.

(Art. 68-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall’art. 30 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 19, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Quando per la definizione di una controversia individuale di cui all’articolo 63, è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, sottoscritto dall’ARAN ai sensi dell’articolo 40 e seguenti, il giudice, con ordinanza non impugnabile, nella quale indica la questione da risolvere, fissa una nuova udienza di discussione non prima di centoventi giorni e dispone la comunicazione, a cura della cancelleria, dell’ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria difensiva all’ARAN .

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l’ARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la possibilità di un accordo sull’interpretazione autentica del contratto o accordo collettivo, ovvero sulla modifica della clausola controversa. All’accordo sull’interpretazione autentica o sulla modifica della clausola si applicano le disposizioni dell’articolo 49. Il testo dell’accordo è trasmesso, a cura dell’ARAN, alla cancelleria del giudice procedente, la quale provvede a darne avviso alle parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, in mancanza di accordo, la procedura si intende conclusa .

3. Se non interviene l’accordo sull’interpretazione autentica o sulla modifica della clausola controversa, il giudice decide con sentenza sulla sola questione di cui al comma 1, impartendo distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa. La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per Cassazione, proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza. Il deposito nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa di una copia del ricorso per cassazione, dopo la notificazione alle altre parti, determina la sospensione del processo .

4. La Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso a norma dell’articolo 383 del codice di procedura civile, rinvia la causa allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. La riassunzione della causa può essere fatta da ciascuna delle parti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di cassazione. In caso di estinzione del processo, per qualsiasi causa, la sentenza della Corte di cassazione conserva i suoi effetti.

5. L’ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie possono intervenire nel processo anche oltre il termine previsto dall’articolo 419 del codice di procedura civile e sono legittimate, a seguito dell’intervento alla proposizione dei mezzi di impugnazione delle sentenze che decidono una questione di cui al comma 1. Possono, anche se non intervenute, presentare memorie nel giudizio di merito ed in quello per cassazione. Della presentazione di memorie è dato avviso alle parti, a cura della cancelleria.

6. In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono essere sospesi i processi la cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi. Intervenuta la decisione della Corte di cassazione, il giudice fissa, anche d’ufficio, l’udienza per la prosecuzione del processo.

7. Quando per la definizione di altri processi è necessario risolvere una questione di cui al comma 1 sulla quale è già intervenuta una pronuncia della Corte di cassazione e il giudice non ritiene di uniformarsi alla pronuncia della Corte, si applica il disposto del comma 3.

8. La Corte di cassazione, nelle controversie di cui è investita ai sensi del comma 3, può condannare la parte soccombente, a norma dell’articolo 96 del codice di procedura civile, anche in assenza di istanza di parte.

65.  Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali.

(Art. 69 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 34 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall’art. 31 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato prima dall’art. 19, commi da 3 a 6 del D.Lgs. n. 387 del 1998 e poi dall’art. 45, comma 22 della legge n. 448 del 1998)

[1. Per le controversie individuali di cui all’articolo 63, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’articolo 410 del codice di procedura civile si svolge con le procedure previste dai contratti collettivi, ovvero davanti al collegio di conciliazione di cui all’articolo 66, secondo le disposizioni dettate dal presente decreto.

2. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione.

3. Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui all’articolo 66, commi 2 e 3, o che la domanda giudiziale è stata proposta prima della scadenza del termine di novanta giorni dalla promozione del tentativo, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Si applica l’articolo 412-bis, commi secondo e quinto, del codice di procedura civile. Espletato il tentativo di conciliazione o decorso il termine di novanta giorni, il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di centottanta giorni. La parte contro la quale è stata proposta la domanda in violazione dell’articolo 410 del codice di procedura civile, con l’atto di riassunzione o con memoria depositata in cancelleria almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata, può modificare o integrare le proprie difese e proporre nuove eccezioni processuali e di merito, che non siano rilevabili d’ufficio. Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d’ufficio l’estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all’articolo 308 del codice di procedura civile.

4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede, mediante mobilità volontaria interministeriale, a dotare le Commissioni di conciliazione territoriali degli organici indispensabili per la tempestiva realizzazione del tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato] (195).

(195) Articolo abrogato dal comma 9 dell’art. 31, L. 4 novembre 2010, n. 183.

66.  Collegio di conciliazione.

(Art. 69-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall’art. 32 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 19, comma 7 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

[1. Ferma restando la facoltà del lavoratore di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’articolo 65 si svolge, con le procedure di cui ai commi seguenti, dinanzi ad un collegio di conciliazione istituito presso la Direzione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione si trova l’ufficio cui il lavoratore è addetto, ovvero era addetto al momento della cessazione del rapporto. Le medesime procedure si applicano, in quanto compatibili, se il tentativo di conciliazione è promosso dalla pubblica amministrazione. Il collegio di conciliazione è composto dal direttore della Direzione o da un suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante del lavoratore e da un rappresentante dell’amministrazione.

2. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, è consegnata alla Direzione presso la quale è istituito il collegio di conciliazione competente o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso lavoratore all’amministrazione di appartenenza.

3. La richiesta deve precisare:

a) l’amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il lavoratore è addetto;

b) il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura;

c) l’esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa;

d) la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione o la delega per la nomina medesima ad un’organizzazione sindacale.

4. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta, l’amministrazione, qualora non accolga la pretesa del lavoratore, deposita presso la Direzione osservazioni scritte. Nello stesso atto nomina il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il Presidente fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione. Dinanzi al collegio di conciliazione, il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche da un’organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. Per l’amministrazione deve comparire un soggetto munito del potere di conciliare.

5. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo. Alla conciliazione non si applicano le disposizioni dell’articolo 2113, commi, primo, secondo e terzo del codice civile.

6. Se non si raggiunge l’accordo tra le parti, il collegio di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.

7. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese.

8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal collegio di cui al comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi dell’articolo 420, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile, non può dar luogo a responsabilità amministrativa] (196).

(196) Articolo abrogato dal comma 9 dell’art. 31, L. 4 novembre 2010, n. 183.

TITOLO VII

Disposizioni diverse e norme transitorie finali

Capo I – Disposizioni diverse

67.  Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato.

(Art. 70 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 35 del D.Lgs. n. 546 del 1993)

1. Il più efficace perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 48, commi da 1 a 3, ed agli articoli da 58 a 60 è realizzato attraverso l’integrazione funzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da conseguirsi mediante apposite conferenze di servizi presiedute dal Ministro per la funzione pubblica o da un suo delegato.

2. L’applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, è oggetto di verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, con riguardo, rispettivamente, al rispetto dei costi prestabiliti ed agli effetti degli istituti contrattuali sull’efficiente organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sulla efficacia della loro azione.

3. Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti di legge, comunque sottoposti alla valutazione del Governo, contenenti disposizioni relative alle amministrazioni pubbliche richiedono il necessario concerto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Dipartimento della funzione pubblica. I provvedimenti delle singole amministrazioni dello Stato incidenti nella medesima materia sono adottati d’intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica in apposite conferenze di servizi da indire ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.

68.  Aspettativa per mandato parlamentare.

(Art. 71, commi da 1 a 3 e 5 del D.Lgs. n. 29 del 1993)

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell’indennità parlamentare e dell’analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.

2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell’anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all’atto della proclamazione degli eletti; di questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti.

4. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di cui ai commi 1, 2 e 3.

Capo II – Norme transitorie e finali

69.  Norme transitorie.

(Art. 25, comma 4 del D.Lgs. n. 29 del 1993; art. 50, comma 14 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 17 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall’art. 2 del D.Lgs. n. 396 del 1997; art. 72, commi 1 e 4 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti dall’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1993, art. 73, comma 2 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 37 del D.Lgs. n. 546 del 1993; art. 28, comma 2 del D.Lgs. n. 80 del 1998; art. 45, commi 5, 9, 17 e 25 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come modificati dall’art. 22, comma 6 del D.Lgs. n. 387 del 1998; art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Salvo che per le materie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all’articolo 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun àmbito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001 (197).

2. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto.

3. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, e quello di cui all’articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui ruoli sono contestualmente soppressi dalla data del 21 febbraio 1993, conserva le qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonché compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento economico è definito tramite il relativo contratto collettivo (198).

4. La disposizione di cui all’articolo 56, comma 1, si applica, per ciascun àmbito di riferimento, a far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del quadriennio contrattuale 1998-2001.

5. Le disposizioni di cui all’articolo 22, commi 17 e 18, della legge 29 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi alle amministrazioni che non hanno ancora provveduto alla determinazione delle dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro.

6. Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 3, del presente decreto, non si applica l’articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000 (199) (200).

8. Fino all’entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal contratto collettivo per il comparto scuola, relativo al quadriennio 1998-2001, continuano ad applicarsi al personale della scuola le procedure di cui all’articolo 484 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

9. Per i primi due bandi successivi alla data del 22 novembre 1998, relativi alla copertura di posti riservati ai concorsi di cui all’articolo 28, comma 2, lettera b, del presente decreto, con il regolamento governativo di cui al comma 3, del medesimo articolo è determinata la quota di posti per i quali sono ammessi soggetti anche se non in possesso del previsto titolo di specializzazione.

10. Sino all’applicazione dell’articolo 46, comma 12, l’ARAN utilizza personale in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti massimi delle tabelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, come modificato dall’articolo 8, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

11. In attesa di una organica normativa nella materia, restano ferme le norme che disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l’esercizio delle professioni per le quali sono richieste l’abilitazione o l’iscrizione ad ordini o albi professionali. Il personale di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, può iscriversi, se in possesso dei prescritti requisiti, al relativo ordine professionale.

(197)  Articolo aggiunto dall’art. 4, L. 16 gennaio 2003, n. 3. Vedi, anche, la Dir.Min. 6 agosto 2004 e l’art. 13, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

(198)  Vedi, anche, l’art. 5, L. 15 luglio 2002, n. 145.

(199) La stessa Corte, con successiva ordinanza 28 settembre-7 ottobre 2005, n. 382 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2005, n. 41, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 7, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 113 e 76 della Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 7, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione.

(200) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-11 maggio 2006, n. 197 (Gazz. Uff. 17 maggio 2006, n. 20, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 7, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 36 della Costituzione.

70.  Norme finali.

(Art. 73, commi 1, 3, 4, 5 e 6-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificati dall’art. 21 del D.Lgs. n. 470 del 1993, successivamente sostituiti dall’art. 37 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e modificati dall’art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 396 del 1997, dall’art. 45, comma 4 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e dall’art. 20 del D.Lgs. n. 387 del 1998; art. 45, commi 1, 2, 7, 10, 11, 21, 22 e 23 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come modificati dall’art. 22, comma 6 del D.Lgs. n. 387 del 1998, dall’art. 89 della legge n. 342 del 2000 e dall’art. 51, comma 13, della legge n. 388 del 2000)

1. Restano salve per la regione Valle d’Aosta le competenze in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Restano comunque salve, per la provincia autonoma di Bolzano, le competenze in materia, le norme di attuazione, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.

2. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo IV, capo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti i segretari comunali e provinciali, e alla legge 7 marzo 1986, n. 65 – esclusi gli articoli 10 e 13 – sull’ordinamento della Polizia municipale. Per il personale disciplinato dalla stessa legge 7 marzo 1986, n. 65 il trattamento economico e normativo è definito nei contratti collettivi previsti dal presente decreto, nonché, per i segretari comunali e provinciali, dall’art. 11, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali è disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente decreto nonché dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Le aziende e gli enti di cui alle L. 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, L. 13 luglio 1984, n. 312, L. 30 maggio 1988, n. 186, L. 11 luglio 1988, n. 266, L. 31 gennaio 1992, n. 138, L. 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende nonché della Cassa depositi e prestiti sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, all’articolo 8, comma 2, ed all’articolo 60, comma 3 (201) (202).

5. Le disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, vanno interpretate nel senso che le medesime, salvo quelle di cui al comma 7, non si riferiscono al personale di cui al decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319.

6. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all’articolo 4, comma 2, del presente decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.

7. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni vigenti a tale data, contenute in leggi, regolamenti, contratti collettivi o provvedimenti amministrativi riferite ai dirigenti generali si intendono riferite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali.

8. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della scuola. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Per il personale della carriera prefettizia di cui all’articolo 3, comma 1 del presente decreto, gli istituti della partecipazione sindacale di cui all’articolo 9 del medesimo decreto sono disciplinati attraverso apposito regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni (203).

10. I limiti di cui all’articolo 19, comma 6, del presente decreto non si applicano per la nomina dei direttori degli Enti parco nazionale.

11. Le disposizioni in materia di mobilità di cui agli articoli 30 e seguenti del presente decreto non si applicano al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

12. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l’amministrazione che utilizza il personale rimborsa all’amministrazione di appartenenza l’onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui al presente comma si applica al personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso l’ARAN a decorrere dalla completa attuazione del sistema di finanziamento previsto dall’articolo 46, commi 8 e 9, del presente decreto, accertata dall’organismo di coordinamento di cui all’articolo 41, comma 6 del medesimo decreto. Il trattamento economico complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze istituito dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico dell’amministrazione di appartenenza.

13. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i princìpi ivi previsti, nell’àmbito dei rispettivi ordinamenti.

(201) Comma così modificato prima dal comma 5 dell’art. 47, L. 28 dicembre 2001, n. 448, poi dal comma 1-bis dell’art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e, infine, dal comma 3 dell’art. 66, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(202) Vedi, anche, l’art. 1, comma 189, L. 23 dicembre 2005. n. 266, sostituito dall’art. 67, comma 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Vedi, altresì, l’art. 72, comma 1 e l’art. 74 del suddetto decreto.

(203)  Con D.P.R. 20 settembre 2002, n. 247 è stato emanato il regolamento di cui al presente comma.

71.  Disposizioni inapplicabili a seguito della sottoscrizione di contratti collettivi.

1. Ai sensi dell’art. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun àmbito di riferimento le norme di cui agli allegati A) e B) al presente decreto, con le decorrenze ivi previste, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell’articolo 69, con riferimento all’inapplicabilità delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.

2. Per il personale delle Regioni ed autonomie locali, cessano di produrre effetti, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi della tornata 1998-2001, le norme contenute nell’allegato C), con le decorrenze ivi previste.

3. Alla fine della tornata contrattuale 1998-2001 per tutti i comparti ed aree di contrattazione verranno aggiornati gli allegati del presente decreto, ai sensi dell’articolo 69, comma 1, ultimo periodo. La contrattazione relativa alla tornata contrattuale 1998-2001, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, provvederà alla disapplicazione espressa delle disposizioni generali o speciali del pubblico impiego, legislative o recepite in decreto del Presidente della Repubblica, che risulteranno incompatibili con la stipula dei contratti collettivi nazionali o dei contratti quadro.

72.  Abrogazioni di norme.

(Art. 74 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 38 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e modificato prima dall’art. 43, comma 2 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e poi dall’art. 21 del D.Lgs. n. 387 del 1998; art. 43, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come modificati dall’art. 22, commi da 1 a 3 del D.Lgs. n. 387 del 1998; art. 28, comma 2 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Sono abrogate o rimangono abrogate le seguenti norme:

a) articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall’articolo 15, comma 1, secondo periodo del presente decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo decreto del Presidente delle Repubblica n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto;

c) articolo 5, commi secondo e terzo della legge 11 agosto 1973, n. 533;

d) articoli 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

e) articolo 2 del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432;

f) articoli da 2 a 15, da 17 a 21, 22, a far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997; 23, 26, comma quarto, 27, comma primo, n. 5, 28 e 30, comma terzo della legge 29 marzo 1983, n. 93;

g) legge 10 luglio 1984, n. 301, ad esclusione delle disposizioni che riguardano l’accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo forestale dello Stato;

h) articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72;

i) articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, come integrato dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;

j) decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551;

k) articoli 4, commi 3 e 4, e articolo 5 della legge 7 luglio 1988, n. 254;

l) articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

m) articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

n) articoli 4, comma 9, limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; e 10, comma 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

o) articolo 2, comma 8, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, limitatamente al personale disciplinato dalla legge 4 giugno 1985, n. 281;

p) articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, limitatamente al personale disciplinato dalla legge 4 giugno 1985, n. 281 e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287;

q) articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533;

r) articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534;

s) articolo 6-bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67;

t) decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

u) articolo 3, commi 5, 6, 23, 27, 31 ultimo periodo e da 47 a 52 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

v) articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

w) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 1994, n. 716;

x) articolo 2, lettere b), d) ed e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692, a decorrere dalla data di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 19 del presente decreto;

y) articolo 22, comma 15, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

z) decreto ministeriale 27 febbraio 1995, n. 112 del Ministro per la funzione pubblica;

aa) decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396;

bb) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18;

cc) decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 ad eccezione degli articoli 19, commi da 8 a 18 e 23 .

2. Agli adempimenti e alle procedure già previsti dall’articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, continuano ad essere tenute le amministrazioni che non vi hanno ancora provveduto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, per ciascun àmbito di riferimento, sono abrogate tutte le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per i pubblici impiegati incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

4. A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, per ciascun àmbito di riferimento, ai dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, non si applicano gli articoli da 100 a 123 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le disposizioni ad essi collegate.

5. A far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001, per ciascun àmbito di riferimento, cessano di produrre effetti i commi 7, 8 e 9 dell’articolo 55 del presente decreto.

6. Contestualmente alla definizione della normativa contenente la disciplina di cui all’articolo 50, sono abrogate le disposizioni che regolano la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche.

73.  Norma di rinvio.

1. Quando leggi, regolamenti, decreti, contratti collettivi od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a norme del D.Lgs. n. 29 del 1993 ovvero del D.Lgs. n. 396 del 1997, del D.Lgs. n. 80 del 1998 e del D.Lgs. n. 387 del 1998, e fuori dai casi di abrogazione per incompatibilità, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente decreto, come riportate da ciascun articolo.

Allegato A

(Art. 71, comma 1)

Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei relativi decreti correttivi emanati ai sensi dell’art. 2, comma 5 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997 per il personale non dirigenziale ai sensi dell’art. 69, comma 1, secondo periodo del presente decreto.

I. Ministeri

1. Dal 17 maggio 1995 (art. 43 CCNL 1994-1997):

a) articoli da 12 a 17, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99, 134, 146, commi 1, lettera d) e parte successiva, e 2, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) articoli 18, da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

c) art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312;

d) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;

e) art. 8, legge 8 agosto 1985, n. 455;

f) art. 4, comma 4, decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con legge 17 febbraio 1985, n. 17;

g) art. 4, da 11 a 14, 18, 20 e 21, comma 1, lettera b), decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;

h) art. 10, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986;

i) art. 19, comma 8, legge 1° dicembre 1986, n. 870;

j) art. 23, comma 8, legge 30 dicembre 1986, n. 936;

k) articoli 13, 15, 16, 18, 19, 32 e 50, decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;

l) art. 4, decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito con legge 27 ottobre 1987, n. 436;

m) articoli da 5 a 7, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;

n) art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160;

o) articoli 4, 15 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;

p) legge 22 giugno 1988, n. 221;

q) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;

r) art. 3, comma 1, lettera i) punto 2, legge 10 ottobre 1989, n. 349;

s) articoli 2 e 3, legge 29 dicembre 1989, n. 412;

t) articoli 7, 8, commi da 12 a 14; 10, 14, decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;

u) art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 245;

v) art. 10, commi 1 e 2, decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito con legge 1° giugno 1991, n. 169;

w) art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 209;

x) art. 3, comma 3, decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, convertito con legge 2 febbraio 1993, n. 23;

y) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Dal 13 gennaio 1996 (art. 10, CCNL integrativo del 12 gennaio 1996):

a) articoli 9, commi 7 e 8; da 10 a 12, decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.

3. Dal 23 ottobre 1997 (art. 8, CCNL integrativo del 22 ottobre 1997):

a) articoli 10, 67, 69, 70 e 124, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249;

c) articoli 29 e 31, decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;

d) articoli da 14 a 16, decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269;

e) articoli 15 e 21, decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335;

f) art. 1, legge 15 gennaio 1991, n. 14.

4. Dal 27 febbraio 1998 (art 7 CCNL integrativo del 26 febbraio 1998, relativo al personale dell’amministrazione civile dell’interno):

a) articoli 9, 10 e 11, fatto salvo il disposto della legge 27 ottobre 1977, n. 801; 13, 17, 18, limitatamente al personale della carriera di ragioneria; da 20 a 27 e 43, decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.

II. Enti pubblici non economici

1. Dal 7 luglio 1995 (art. 50, CCNL 1994 -1997):

a) articoli 8, comma 1; 9, comma 1 e 2, salvo quanto previsto dall’art. 3, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e comma 3, per la parte relativa alle assenze per gravidanza e puerperio e per infermità; 11, 12, 23, 27 e 28, legge 20 marzo 1975, n. 70;

b) articoli 7 e 18, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;

c) articoli 6, 17 e 21, decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;

d) articoli 2 e 5, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346;

e) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;

f) articoli 4, 7, 8, da 11 a 14, 18, 20 e 21 lettera b), decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;

g) articoli 5, commi da 1 a 7, 7, da 10 a 16 e 24, decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267;

h) art. 7, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;

i) articoli 2, 4, 15 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;

j) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;

k) articoli 5 e 13, decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43;

l) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Dal 12 ottobre 1996 (art. 96 CCNL 1994-97 per il personale con qualifica dirigenziale – sezione II):

a) articoli 9 e 10, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) articoli 8, comma 1; 9, comma 1; commi 1, 2 e 3, per la parte relativa alle assenze per gravidanza e puerperio e per infermità; 11, 12, 23, 27 e 28, legge 20 marzo 1975, n. 70;

c) articoli 17 e 18, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;

d) articoli 6, 17, 21, decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;

e) articoli 2 e 7, con le decorrenze di cui all’art. 66 ultimo periodo del contratto collettivo nazionale del lavoro per il personale con qualifica dirigenziale, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346;

f) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;

g) articoli da 11 a 14 e da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;

h) articoli 4, 5, commi da 1 a 7; 7, 9, con le decorrenze di cui all’art. 66, ultimo periodo del Contratto collettivo nazionale del lavoro, per il personale con qualifica dirigenziale; da 10 a 16 e 24, decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267;

i) articoli 7 e 10, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;

j) articoli 2, 4 e 15, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;

k) articoli 1, da 3 a 5, 12 e 13, decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43;

l) art. 17, decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

m) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537.

III. Regioni ed autonomie locali

1. Dal 7 luglio 1995 (art. 47 CCNL 1994-1997):

a) articoli da 12 a 17, 37, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

c) art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810;

d) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;

e) articoli 7, 8, da 17 a 19, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;

f) articoli 4, 11 e da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;

g) articoli 2, 4, lettera a) comma 1 e lettera b) commi 6 e 7; 11, commi da 1 a 11, 14, 15, da 25 a 29, 34, comma 1, lettere a) e b); 56 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;

h) articoli 4 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;

i) art. 7, comma 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554, disapplicato fino al 13 maggio 1996;

j) articoli 1, comma 1, 2 comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;

k) articoli 1 e 5, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127;

l) articoli 3, 4 e 5, con effetto dal 1° gennaio 1996; 6, con effetto dal 1° gennaio 1996; 16, da 30 a 32, da 43 a 47, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333;

m) art. 51, commi 9 e 10, legge 8 giugno 1990, n. 142;

n) art. 3, comma 23 e da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Dal 14 maggio 1996 (art. 10 del CCNL integrativo del 13 maggio 1996):

a) art. 124, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) art. 25, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;

c) art. 18, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333.

IV. Sanità

1. Dal 2 settembre 1995 (art. 56 CCNL 1994-1997):

a) articoli da 12 a 17; da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69 a 71, da 78 a 123, 129 e 130, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) articoli da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

c) art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, limitatamente ai primi 30 giorni di permessi retribuiti fruibili nel primo triennio di vita del bambino;

d) articoli 9, comma 4; 14, 27, comma 1, limitatamente alla parola «doveri»; 27, comma 4, 32, 33, 37, 38, da 39 a 42, 47, 51, 52 da 54 a 58, 60, 61 e 63, ultimo comma, decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

e) articoli 18, commi 3 e 4, 19 e 20, decreto ministeriale 30 gennaio 1982 del Ministro della sanità;

f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;

g) decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;

h) articoli 4, 11, da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;

i) articoli da 2 a 4, 11, 16, 26, 28, 29, 31, 38, 40, 55, 57 e 112, decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;

j) art. 46, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;

k) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127;

l) art. 7, comma 6, ultimi due periodi, legge 29 dicembre 1988, n. 554;

m) art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;

n) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;

o) articoli 1, da 3 a 7; 23, commi 1, 4 e 5; 34, da 41 a 43, 46, comma 1, relativamente all’indennità di bilinguismo e comma 2, ultimo periodo; 49, comma 1, primo periodo e comma 2, per la parte riferita al medesimo periodo del comma 1 nonché commi da 3 a 7; da 50 a 52 e da 57 a 67, con effetto dal 1° gennaio 1996, fatto salvo quanto disposto dall’art. 47, comma 8 del contratto collettivo nazionale del lavoro per il quale la disapplicazione dell’art. 57, lettera b) dello stesso decreto del Presidente della Repubblica decorre dal 1° gennaio 1997; 68, commi da 4 a 7, decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384;

p) art. 3, commi 23 e da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Dal 2 settembre 1995 (art. 14, comma 2, e art. 18, comma 1 CCNL del 22 maggio 1997):

a) art. 87, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.

V. Istituzioni ed enti di ricerca

1. Dall’8 ottobre 1996 (art. 55 CCNL 1994-1997):

a) articoli 9, 10, da 12 a 17, 36, 37, 39, 40, 41, 68 commi da 1 a 7, e 8 ad esclusione della parte relativa all’equo indennizzo; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 134, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) art. 14, 18, da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

c) articoli 8, comma 1, 9, commi 1 e 3, per la parte relativa alle assenze per gravidanza, puerperio e infermità; 11, 12, 23, 36, 39, legge 20 marzo 1975, n. 70;

d) articoli 7, 18, 52, 53 e 65, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;

e) articoli 11, commi 3 e 4; 21, decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;

f) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;

g) articoli 4, 7, 8, 11, 18, 20 commi 1, 2, 4; 21 lettera b), decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;

h) articoli da 3 a 6, da 9 a 11, 29 e 36, decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568;

i) articoli 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;

j) art. 7, commi da 2 a 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554;

k) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;

l) art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127;

m) articoli 11, 15, 16, 17, comma 15; 21, con esclusione del comma 5; 23, fatti salvi gli effetti delle assunzioni già avvenute alla data di stipulazione del Contratto collettivo nazionale del lavoro; 34 37, 38, comma 3, 39, decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171;

n) art. 3, commi da 37 a 41, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

VI. Scuola

1. Dal 5 agosto 1995 (art. 82 CCNL 1994-97):

a) art. 39, regio decreto 30 aprile 1924, n. 965;

b) art. 350, regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

c) art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 576 del 1948;

d) articoli 12, da 13 a 17, solo con riferimento al personale ATA, da 14 a 17, 37, 39, 40, comma 1; 68, comma 7; 70, 71, solo con riferimento al personale ATA; da 78 a 87, da 91 a 99, da 100 a 123 e 134, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

e) articoli da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

f) art. 28, legge 15 novembre 1973, n. 734;

g) articoli 60, commi da 1 a 10; 88, commi 1 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

h) art. 50, legge 11 luglio 1980, n. 312;

i) art. 19, legge 20 maggio 1982, n. 270;

j) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;

k) art. 7, comma 15, legge 22 dicembre 1984, n. 887;

l) decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;

m) articoli 4, da 18 a 20, 21, lett. b), decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;

n) articoli 2, comma 7; 5, con esclusione del comma 2; 7, 9, 11, 12, commi 1, 5, 6 e 8; da 13 a 21, 23 e 30, decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209;

o) art. 67, decreto del Presidente della Repubblica n. 494 del 1987;

p) articoli 4, 11 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;

q) articoli 2, 3, commi da 1 a 5, 8 e 9; 4, commi 1, 2 e 12; da 6 a 13, 14, commi da 1 a 6, 7, primo periodo, da 8 a 11, 14, 18, 19 e 21; 15, 16, 18, 20, da 23 a 26, 28 e 29, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399;

r) articoli 1, commi 1 e 3; da 2 a 6, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;

s) articoli 3, commi 37, 38, 39, 40, 41; 4, comma 20, legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Dal 2 maggio 1996 (art. 9 dell’accordo successivo, con riguardo al personale in servizio presso le istituzioni educative):

a) articoli da 92 a 102, regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009;

b) art. 14, comma 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399.

VII. Università

1. Dal 22 maggio 1996 (art. 56 del CCNL 1994-1997):

a) articoli 9, 10, da 12 a 17, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99, 124, 126, 127, da 129 a 131 e 134, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) articoli 14, 18, da 30 a 34 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

c) art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249;

d) art. 5, legge 25 ottobre 1977, n. 808;

e) articoli 15 e 170, legge 11 luglio 1980, n. 312;

f) art. 26, decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

g) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;

h) articoli 4, 7, 8, da 11 a 14, da 18 a 20 e 21 lettera b), decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;

i) articoli 2, 23, commi da 1 a 3; 24, comma 3, legge 29 gennaio 1986, n. 23;

j) articoli da 2 a 7; 8, con la decorrenza prevista nello stesso art. 56 del Contratto collettivo nazionale del lavoro, 9, 12, 13, 20, comma 5; 23 comma 2; da 24 a 28, decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567;

k) articoli 2, 4, 15 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;

l) art. 7, commi da 2 a 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554;

m) articoli 1, comma 1; 2, commi 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;

n) art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127;

o) articoli 5, 7, 10, 13, commi 1 e 2; 14, 16, 18, commi 2 e 3, 27, commi 3 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319;

p) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.

VIII. Aziende autonome

1. Dal 6 aprile 1996 (art. 73 CCNL 1994-1997):

a) articoli 10, da 12 a 17, 36, 37, 39, 40, 41, comma 1, 68, commi da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99 e 134, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) articoli 18, da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

c) art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249;

d) art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312;

e) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;

f) articoli 4, 11, 18, 20 e 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;

g) art. 10, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986;

h) art. 53, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;

i) articoli da 2 a 5, 11, da 14 a 16, 27, 37 e 105 lett. d), decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269;

j) art. 6, legge 10 agosto 1988, n. 357;

k) articoli 4 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;

l) art. 32, commi da 1 a 5, legge 5 dicembre 1988, n. 521;

m) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;

n) articoli 5, 15 e 21, decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335;

o) articoli 3, commi 23, 37, 38, 39, 40, 4; 4, comma 20, legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IX. Enea

1. Dal 4 agosto 1997 (art. 79 CCNL 1994-1997):

a) art. 3, commi da 39 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;

b) articoli 1, 1-bis, 1-ter, da 2 a 19, 19-bis, 19-ter, 20, 20-bis 22, da 24 a 27, da 29 a 33, da 35 a 39, 41, 42, comma 1, da 44 a 55, 57, 59, 60, da 63 a 79 del C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988 – 30 dicembre 1991;

c) Parte generale, allegati, appendici e codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero afferenti al previgente C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988-30 dicembre 1991.

Allegato B

(Art 71, comma 1)

Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei relativi decreti correttivi emanati ai sensi dell’art. 2, comma 5 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997 per il personale dirigenziale ai sensi dell’art. 69, comma 1, secondo periodo del presente decreto.

I. Ministeri

1. Dal 10 gennaio 1997 (art. 45 CCNL 1994-1997):

a) articoli 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; 70, 71 da 78 a 87, da 91 a 99 e 200, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) articoli 18, da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

c) art. 20, da 47 a 50, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

d) decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422;

e) articoli da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;

f) decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con legge 20 novembre 1982, n. 869;

g) legge 17 aprile 1984, n. 79;

h) art. 8, legge 8 agosto 1985, n. 455;

i) art. 4, comma 4, decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con legge 17 febbraio 1985, n. 17;

j) articoli da 12 a 14, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;

k) art. 19, comma 8, legge 1° dicembre 1986, n. 870;

l) art. 23, comma 8, legge 30 dicembre 1986, n. 936;

m) art. 4, decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito con legge 27 ottobre 1987, n. 436;

n) art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160;

o) legge 22 giugno 1988, n. 221;

p) art. 3, comma 1, lettera i) parte 2, legge 10 ottobre 1989, n. 349;

q) articoli 2 e 3, legge 29 dicembre 1989, n. 412;

r) art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 245;

s) art. 10, commi 1 e 2, decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito con legge 1° giugno 1991, n. 169;

t) art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 209;

u) art. 3, comma 3, decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, convertito con legge 2 febbraio 1993, n. 23;

v) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Dal 30 settembre 1997 (art. 15 CCNL integrativo 30 settembre 1997):

a) art. 18, comma 2-bis, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

II. Enti pubblici non economici

1. Dal 12 ottobre 1996 (art. 50 CCNL 1994-1997):

a) articoli 9, 10, 37, 66, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) art. 20, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

c) articoli 9, comma 2; 23, legge 20 marzo 1975, n. 70;

d) art. 4, legge 17 aprile 1984, n. 79;

e) articoli 2, 3, commi 1 e 2, decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, con legge 8 marzo 1985, n. 72;

f) articoli 5, 6, 12, commi 1 e 2, 14, 15 e 16, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551;

g) art. 13, comma 4, legge 9 marzo 1989, n. 88;

h) art. 5, comma 3, decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito con legge 23 gennaio 1991, n. 21;

i) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537.

III. Regioni ed autonomie locali

1. Dall’11 aprile 1996 (art. 48 CCNL 1994-1997):

a) articoli 12, 37, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

c) art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980 n. 810;

d) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;

e) art. 7, da 17 a 19, 25, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;

f) articoli 11, da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;

g) art. 2, 15, da 25 a 29, 34, comma 1, lettera d); da 40 a 42, 56, 61 e 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;

h) articoli 4, 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;

i) art. 51, commi 9 e 10, legge 8 giugno 1990, n. 142, salvo che per i limitati casi di cui all’art. 46;

j) articoli 3, 4, 16, da 30 a 32, da 37 a 40, 43, 44, 46, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333;

k) articoli 3, commi dal 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IV. Sanità

1. Per il personale con qualifica dirigenziale medica e veterinaria, dal 6 dicembre 1996 (articoli 14, comma 6, 72, comma 7 e 75 CCNL 1994-1997):

a) articoli 12, da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69 a 71, da 78 a 123, con l’avvertenza che i procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del Contratto collettivo nazionale del lavoro vengono portati a termine secondo le norme e le procedure vigenti alla data del loro inizio, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

c) art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, limitatamente ai primi 30 giorni di assenza retribuita in ciascun anno di vita del bambino fino al compimento del terzo anno;

d) articoli 14, 16, 27, comma 4; 32, 33, 35, 37, 38, 47, 51, 52, 54, 55, 56, comma a punti 1) e 2); 57, 60, 61, decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

e) articoli 18 e 20, decreto 30 gennaio 1982, del Ministro della sanità;

f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;

g) decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;

h) articoli da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;

i) art. 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;

j) articoli 28, 29, 38, 53, 54, da 73 a 78, 80, da 82 a 90, 92, comma 8; 112, decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;

k) art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;

l) articoli 38 e 43, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333;

m) articoli 7; da 73 a 76; 79; 86; 102; 104; 108; 109, 110, commi 1, 5 e 6; da 111 a 114, 116, 118, 119, 123, fatto salvo quanto previsto dall’art. 65, comma 9, del Contratto collettivo nazionale del lavoro 1994-1997 per il quale la disapplicazione della lettera b) del sesto comma decorre dal 1° gennaio 1997; da 124 a 132; 134, commi da 4 a 6, decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384;

n) art. 18, commi 1 lettera f) e 2-bis, eccetto l’ultimo periodo del secondo capoverso, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

o) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Dal 6 agosto 1997 (art. 1 comma 14 del CCNL del 5 agosto 1997):

a) art. 9, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

b) art. 9, comma 17, legge 20 maggio 1985, n. 207, limitatamente alla durata dell’incarico;

c) art. 3, comma 23, legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. Per il personale con qualifica dirigenziale sanitaria professionale, tecnica, amministrativa, dal 6 dicembre 1996 (articoli 14, comma 6 e 72 CCNL 1994-1997):

a) articoli 12, da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7, da 69 a 71, da 78 a 123, con l’avvertenza che i procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del Contratto collettivo nazionale del lavoro vengono portati a termine secondo le norme e le procedure vigenti alla data del loro inizio, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

c) art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, limitatamente ai primi trenta giorni di assenza retribuita in ciascun anno di vita del bambino fino al compimento del terzo anno;

d) articoli 14, 16, 27, comma 4; 32, 33, 37, 38, 47, 51, 52, 54, 55, 56, comma 1, punto 1) e 2); 57, 60 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

e) articoli 18 e 20, decreto 30 gennaio 1982, del Ministro della sanità;

f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;

g) decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;

h) articoli da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;

i) art. 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;

j) articoli da 2 a 4, 16, 18, 26, 28, 29, 38 e 112, decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;

k) art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;

l) articoli 38 e 43, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333:

m) articoli da 3 a 7, 9, 10 nei limiti definiti dall’art. 72 del Contratto collettivo nazionale del lavoro; 16, 34, 41, da 44 a 47, 53, da 57 a 67, nei limiti definiti dall’art. 72 del contratto collettivo nazionale del lavoro: 68, commi 4, 5 e 9; 76, decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384;

n) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;

o) art. 18, commi 1 p.to f) e 2-bis, eccetto l’ultimo periodo del secondo capoverso, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

4. Dal 6 agosto 1997 (articolo 1 comma 14 del CCNL del 5 agosto 1997):

a) art. 9, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

b) art. 7, comma 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554;

c) art. 9, comma 17, legge 20 maggio 1985, n. 207, limitatamente alla durata dell’incarico;

d) articoli 1 e 5, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127;

e) art. 3, comma 23, legge 24 dicembre 1993. n. 537.

V. Istituzioni ed enti di ricerca

1. Dal 6 Marzo 1998 (art. 80 CCNL 1994-1997):

a) articoli 9, 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 7 e comma 8, con esclusione del riferimento all’equo indennizzo; 70, 71, da 78 a 122, 124, 126, 127, da 129 a 131, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) articoli 14 e 18, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

c) articoli 8, comma 1, relativamente all’obbligo di residenza; 9, commi 1 e 3; 11, 12, 23 e 39, legge 20 marzo 1975, n. 70:

d) articoli 52, 53 e 65, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;

e) articoli 11, commi 3 e 4, 17, decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;

f) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;

g) articoli 7, 8, 18, 20, commi 1, 2 e 4; 21, lettera b), decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;

h) articoli 1, da 3 a 6, 9, 10, 36, decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568;

i) articoli 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;

l) articoli 1, 11, 17, commi 1 e da 5 a 13, con la decorrenza prevista dall’art. 80 del contratto collettivo nazionale del lavoro; 18, commi 1, 2 e 5, con la decorrenza prevista dall’art. 80 del contratto collettivo nazionale del lavoro e 6; 19, commi 1 e 2; 34, 38, comma 3; 39, decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171;

m) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.

VI. Università

1. Dal 6 febbraio 1997 (art. 50 CCNL 1994-1997):

a) articoli 9, 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 66, 68, commi da 1 a 7; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 122, 124, 126, 127; 129 e 131, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) articoli 18, 30, da 31 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

c) art. 20, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

d) articoli 15, da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;

e) art. 4, legge 17 aprile 1984, n. 79;

f) art. 4, legge 10 luglio 1984, n. 301;

g) art. 2, 3 comma 2, decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito con legge 8 marzo 1985, n. 72;

h) art. 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;

i) art. 1, decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con legge 28 febbraio 1990, n. 37;

j) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537;

k) art. 13, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439.

VII. Aziende autonome

1. Dall’11 novembre 1997 (art. 53 CCNL 1994-1997):

a) articoli 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8, da 69 a 71, da 78 a 87, da 91 a 99 e 200, con le decorrenze previste dall’art. 53 lett. h, del contratto collettivo nazionale del lavoro, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) articoli 18, da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

c) legge 3 luglio 1970, n. 483, per la parte relativa al personale con qualifica dirigenziale;

d) articoli 20, da 47 a 50, decreto del Presidente della Repubblica, 30 giugno 1972, n. 748;

e) decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422;

f) articoli da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;

g) decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con legge 20 novembre 1982, n. 869;

h) articolo 11, comma 3, legge 13 maggio 1983, n. 197;

i) legge 17 aprile 1984, n. 79;

j) articoli da 12 a 14, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;

k) decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito con legge 11 luglio 1986, n. 341;

l) art. 13 decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito con legge 3 ottobre 1987, n. 402;

m) art. 6, decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito con legge 4 novembre 1987, n. 460;

n) art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160;

o) art. 6, legge 10 agosto 1988, n. 357;

p) art. 3 commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.

VIII. Enea

1. Dal 4 agosto 1997 (art. 90 CCNL 4 agosto 1997):

a) art. 3, commi da 39 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;

b) articoli 1, 1-bis, 1-ter, da 2 a 16, 16-bis, 17, 18, 19, 19-bis, 19-ter, 20, 20-bis, 22, da 24 a 27, da 29 a 39, 41, 42, da 44 a 55, 57, 59, 60, 63, 64, 67, 69, 70, 75, da 77 a 79 del previgente CCL ENEA 31 dicembre 1988 – 30 dicembre 1991;

c) Parte generale, gli allegati, e le appendici ed i Codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero afferenti al previgente CCL ENEA 31 dicembre 1988-30 dicembre 1991.

Allegato C

(Art. 71, comma 2)

Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei relativi decreti correttivi emanati ai sensi dell’art. 2, comma 5 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali per il quadriennio 1998-2001 per il personale delle Regioni ed autonomie locali (ai sensi dell’art. 69, comma 1, terzo periodo del presente decreto).

I. Personale non dirigenziale

1. Dal 1° aprile 1999 (art. 28 CCNL 1998-2001):

a) articoli 10, 27, e allegato A, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;

b) allegato A, decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665;

c) articoli 10, 21, escluso comma 4, da 57 a 59, 62, comma 1; 69, comma 1; 71 e 73, del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;

d) articoli 22, comma 1, 33, escluso comma 5; da 34 a 36, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333 e tabelle 1, 2 e 3 allegate;

e) articoli 16, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 253, dalla data di effettiva attuazione del comma 3, art. 21 del Contratto collettivo nazionale del lavoro.


DPR 08/09/2000 n. 299 – Tessera elettorale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299 (GU n. 249 del 24/10/2000)
Regolamento concernente l’istituzione, le modalità di rilascio, l’aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell’articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120.

DPR 08/09/2000 n. 299
Epigrafe
Premessa

TITOLO I
Disposizioni sull’istituzione e l’aggiornamento della tessera elettorale

1. Istituzione della tessera elettorale.

2. Caratteristiche della tessera elettorale.

3. Consegna della tessera elettorale.

4. Aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale.

5. Protezione dei dati personali.

6. Nomina di un commissario.

7. Impossibilità di consegna della tessera.

8. Sperimentazione della tessera elettorale elettronica.

TITOLO II
Modifiche, integrazioni ed abrogazioni alla normativa sulle consultazioni elettorali e referendarie, conseguenti alla istituzione della tessera elettorale permanente.
9. Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali.

10. Voto dei degenti nei luoghi di cura.

11. Annotazione del voto assistito.

12. Annotazione dell’esercizio del voto.

13. Ammissione al voto dei detenuti.

14. Norma di chiusura.

15. Norme abrogate.

Tabella A – Parte 1

Tabella A – Parte 2

Tabella B – Parte 1

Tabella B – Parte 2

Tabella C – Parte 1

Tabella C – Parte 2

Tabella D – Parte 1

Tabella D – Parte 2

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299(1).

Regolamento concernente l’istituzione, le modalità di rilascio, l’aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell’articolo 13 della L. 30 aprile 1999, n. 120.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 ottobre 2000, n. 249.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l’articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, recante: «Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale»;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»;

Ritenuto di dover provvedere, conformemente ai princìpi e criteri direttivi contenuti nel citato articolo 13 della legge n. 120 del 1999, ad istituire la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente il certificato elettorale;

Considerato di dover disciplinare le modalità di istituzione, rilascio, aggiornamento e rinnovo della suddetta tessera elettorale;

Ritenuto di apportare le conseguenti modifiche, integrazioni ed abrogazioni alla normativa concernente le consultazioni elettorali e referendarie;

Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’8 novembre 1999;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 10 gennaio 2000;

Visto il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, espresso nella seduta del 22 giugno 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Sulla proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente regolamento:

TITOLO I

Disposizioni sull’istituzione e l’aggiornamento della tessera elettorale

1. Istituzione della tessera elettorale.

1. In conformità ai princìpi e criteri direttivi contenuti nell’articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, è istituita la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale.

2. La esibizione della tessera presso la sezione elettorale di votazione è necessaria, unitamente ad un documento d’identificazione, per l’ammissione dell’elettore all’esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria.

2. Caratteristiche della tessera elettorale.

1. La tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente decreto e può essere adattata alle esigenze dei vari impianti meccanografici o elettronici in uso presso i comuni.

2. In ogni caso, la tessera, che riporta l’indicazione del comune di rilascio, è contrassegnata da una serie e da un numero progressivi e contiene i seguenti dati relativi al titolare:

a) nome e cognome; per le donne coniugate il cognome può essere seguito da quello del marito;

b) luogo e data di nascita;

c) indirizzo;

d) numero, sede ed indirizzo della sezione elettorale di assegnazione;

e) il collegio e la circoscrizione o regione nei quali può esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione.

3. Sulla tessera sono previsti appositi spazi, in numero non inferiore a diciotto, per la certificazione dell’avvenuta partecipazione alla votazione, che si effettua mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione.

4. La tessera riporta, in avvertenza, il testo del primo comma dell’articolo 58 della Costituzione, nonché un estratto delle disposizioni del presente decreto. Le tessere rilasciate ai cittadini di altri Stati dell’Unione europea residenti in Italia riportano, in avvertenza, l’indicazione delle consultazioni in cui il titolare ha facoltà di esercitare il diritto di voto. Sulle tessere rilasciate dai comuni delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta, è inserito un estratto delle rispettive disposizioni che ivi subordinano l’esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali ed amministrative al maturare di un ininterrotto periodo di residenza nel relativo territorio; in tutti i casi di mancata maturazione del suddetto prescritto periodo di residenza, il sindaco del comune in cui l’elettore ha diritto di votare per le elezioni regionali o amministrative gli invia una attestazione di ammissione al voto.

5. Gli esemplari della tessera elettorale sono forniti dal Ministero dell’interno – Direzione generale dell’amministrazione civile – Direzione centrale per i servizi elettorali, tramite l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai dirigenti degli Uffici elettorali comunali.

6. Le eventuali modificazioni ai modelli di tessera elettorale, di cui alle tabelle A, B, C e D del presente decreto, sono apportate con decreto del Ministro dell’interno.

3. Consegna della tessera elettorale.

1. La consegna della tessera elettorale è eseguita, in plico chiuso, a cura del comune di iscrizione elettorale, all’indirizzo del titolare, ed è constatata mediante ricevuta firmata dall’intestatario o da persona con lui convivente. Qualora l’intestatario non possa o non voglia rilasciare ricevuta, l’addetto alla consegna la sostituisce con la propria dichiarazione.

2. La tessera elettorale viene consegnata ai titolari domiciliati fuori del comune per il tramite del sindaco del comune di domicilio, quando quest’ultimo sia conosciuto.

3. Qualora il titolare risulti irreperibile, la tessera elettorale è restituita al comune che l’ha emessa.

4. Gli elettori residenti all’estero ritirano la tessera presso il comune di iscrizione elettorale in occasione della prima consultazione utile, fermo restando l’invio della cartolina avviso prevista dall’articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40.

4. Aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale.

1. In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune ad un altro, il comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali provvede a consegnare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza.

2. Le variazioni dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera, conseguenti alle revisioni delle liste elettorali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, vengono effettuate dall’ufficio elettorale comunale, che provvede a trasmettere per posta, all’indirizzo del titolare, un tagliando di convalida adesivo riportante i relativi aggiornamenti, che il titolare stesso incolla all’interno della tessera elettorale, nell’apposito spazio. Analogamente si procede in caso di variazione dei dati relativi al collegio o circoscrizione amministrativa nei quali l’elettore può esprimere il voto.

3. La tessera elettorale è ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto ai sensi della normativa vigente; il ritiro è effettuato, a cura del comune, previa notifica all’interessato della relativa comunicazione contenente gli specifici motivi che ostano al godimento dell’elettorato attivo.

4. La tessera ritirata è conservata nel fascicolo personale del titolare.

5. In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilità, l’ufficio elettorale del comune rilascia al titolare un duplicato della stessa, previa presentazione da parte dell’interessato di apposita domanda e consegna dell’originale deteriorato.

6. In caso di smarrimento o furto, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

7. Su domanda dell’interessato, si procede al rinnovo della tessera elettorale personale quando essa non risulti più utilizzabile in seguito all’esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell’esercizio del diritto di voto.

5. Protezione dei dati personali.

1. Il trattamento dei dati personali e tutte le operazioni previste dal presente decreto, anche con riferimento alla consegna, all’aggiornamento e al ritiro della tessera elettorale, nonché della sua custodia nel fascicolo personale, sono eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.

2. A tali fini, gli adempimenti di cui al comma 1 sono posti, in ogni comune, sotto la diretta vigilanza del responsabile del trattamento dei dati personali, che cura, altresì, l’individuazione delle persone incaricate del trattamento.

6. Nomina di un commissario.

1. In caso di mancata, irregolare o ritardata consegna, da parte del comune, delle tessere elettorali, il prefetto, previ sommari accertamenti, nomina un commissario.

7. Impossibilità di consegna della tessera.

1. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all’elettore un attestato del sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell’esercizio del diritto di voto per quella consultazione.

8. Sperimentazione della tessera elettorale elettronica.

1. In applicazione dell’articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 120, può essere adottata, in via sperimentale, la tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica prevista dall’articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

2. A tale fine, i comuni, contestualmente o successivamente all’introduzione della carta d’identità elettronica, potranno procedere alla relativa sperimentazione attenendosi alle prescrizioni e alle modalità di presentazione ed approvazione dei relativi progetti previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437, e dal decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

3. Il Ministero dell’interno, in sede di esame dei progetti di sperimentazione, ne valuta la compatibilità con quanto previsto dalla normativa elettorale vigente.

4. Conclusa la fase di sperimentazione, con decreto del Ministro dell’interno sono fissate le modalità per l’adozione a regime della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica.

TITOLO II

Modifiche, integrazioni ed abrogazioni alla normativa sulle consultazioni elettorali e referendarie, conseguenti alla istituzione della tessera elettorale permanente.

9. Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali.

[1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell’originale, l’Ufficio elettorale comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti la elezione dalle ore 9 alle ore 19 e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto] (2).

(2) Articolo abrogato dalla lett. g) del comma 400 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

10. Voto dei degenti nei luoghi di cura.

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, gli elettori ricoverati nei luoghi di cura possono votare negli stessi luoghi esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale e dell’attestazione rilasciata dal sindaco concernente l’avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero.

2. L’attestazione di cui al comma 1, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

11. Annotazione del voto assistito.

1. L’annotazione dell’avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore, prevista dall’articolo 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall’articolo 41, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, viene apposta dal presidente di seggio sulla tessera elettorale dell’accompagnatore medesimo, all’interno dello spazio destinato alla certificazione dell’esercizio del voto.

12. Annotazione dell’esercizio del voto.

1. In occasione delle operazioni di votazione per tutte le consultazioni elettorali o referendarie, successivamente al riconoscimento dell’identità personale dell’elettore, e all’esibizione della tessera elettorale, uno scrutatore, prima che il presidente consegni all’elettore la scheda o le schede di votazione ai sensi dell’articolo 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o dell’articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, appone sull’apposito spazio della tessera elettorale il timbro della sezione e la data, e provvede, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell’apposito registro.

13. Ammissione al voto dei detenuti.

1. … (3).

(3) Abroga e sostituisce l’ultimo comma dell’art. 8, L. 23 aprile 1976, n. 136.

14. Norma di chiusura.

1. Salvo che sia diversamente stabilito dal presente regolamento, quando leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale fanno riferimento al certificato elettorale consegnato ad ogni elettore in occasione di ciascuna consultazione, ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati elettorali, il riferimento si intende, in quanto compatibile, rispettivamente alla tessera elettorale personale, ovvero al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

15. Norme abrogate.

1. Sono abrogati, ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 120 del 1999, gli articoli 27, 28, 54 e 58, primo comma, limitatamente alle parole da: «stacca il tagliando» a: «in apposito plico,», del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, gli articoli 19, 45 e 49, primo comma, limitatamente alle parole da: «stacca il tagliando» a: «in apposito plico,», del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, l’articolo 18 della legge 25 maggio 1970, n. 352, l’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453, e l’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.


DM 14 marzo 2000(1). – Determinazione delle somme spettanti ai comuni per la notificazione degli atti delle pubbliche amministrazioni.

(1) Pubblicato in Gazz. Uff. del 06/06/2000 n. 130

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro delle finanze:

Visto l’art. 10, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265, che demanda al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri dell’interno e delle finanze la determinazione delle somme spettanti ai comuni per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, a mezzo dei messi comunali;

Decreta:

Articolo unico  1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, qualora non sia possibile eseguirle utilmente mediante il servizio postale o le altre forme previste dalla legge, dei messi comunali.

2. Al comune che vi provvede spetta, per ogni singolo atto notificato, la somma di lire diecimila, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti nelle ipotesi previste dall’art. 140 del codice di procedura civile. La suddetta somma è aggiornata ogni tre anni in relazione all’andamento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall’ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri dell’interno e delle finanze.

3. L’ente locale richiede, con cadenza semestrale, alle singole amministrazioni la liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa. Alla liquidazione ed al pagamento delle somme dovute per tutte le notificazioni effettuate per conto della stessa amministrazione dello Stato, provvede, con cadenza semestrale, il dipendente ufficio periferico avente sede nella provincia di appartenenza dell’ente locale interessato.

4. Le relative spese sono poste a carico della pertinente unità previsionale di base all’uopo individuata da ciascuna amministrazione.


D.L. n. 261 del 22.07.1999

Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio .

Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 1999, n. 182.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio;

Visto l’articolo 1, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, che ha delegato il Governo a recepire la predetta direttiva 97/67/CE;

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, che ha approvato il regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 5 agosto 1997, recante proroga delle concessioni postali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 260 del 7 novembre 1997;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 31 dicembre 1997, concernente proroga delle concessioni postali relative all’esercizio di casellari privati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 1998;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. Definizioni.

1. La fornitura dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii postali nonché la realizzazione e l’esercizio della rete postale pubblica costituiscono attività di preminente interesse generale.

2. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «servizi postali»: i servizi che includono la raccolta, lo smistamento il trasporto e la distribuzione degli invii postali;

b) «rete postale pubblica»: l’insieme dell’organizzazione e dei mezzi di ogni tipo utilizzati dal fornitore del servizio universale che consentono in particolare: a) la raccolta, dai punti di accesso sull’insieme del territorio, degli invii postali coperti dall’obbligo di servizio universale; b) il trasporto e il trattamento di tali invii dal punto di accesso alla rete postale fino al centro di distribuzione; c) la distribuzione all’indirizzo indicato sull’invio (2);

c) «punto di accesso»: ubicazioni fisiche comprendenti in particolare le cassette postali messe a disposizione del pubblico, o sulla via pubblica o nei locali del fornitore del servizio universale, dove gli invii postali sono depositati dai clienti nella rete postale pubblica;

d) «raccolta»: l’operazione di raccolta degli invii postali depositati nei punti di accesso;

e) «distribuzione»: il processo che va dallo smistamento nel centro incaricato di organizzare la distribuzione alla consegna degli invii postali ai destinatari;

f) «invio postale»: l’invio al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore del servizio universale; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonché di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;

g) «invio di corrispondenza»: la comunicazione in forma scritta, anche generata mediante l’ausilio di mezzi telematici, su supporto materiale di qualunque natura che viene trasportato e consegnato all’indirizzo indicato dal mittente sull’oggetto stesso o sul suo involucro, con esclusione di libri, cataloghi, quotidiani, periodici e similari;

h) «pubblicità diretta per corrispondenza»: comunicazione indirizzata ad un numero significativo di persone, definito ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera p), consistente unicamente in materiale pubblicitario o di marketing, contenente lo stesso messaggio ad eccezione del nome, dell’indirizzo e del numero di identificazione del destinatario nonché altre modifiche che non alterano la natura del messaggio, da inoltrare e consegnare all’indirizzo indicato dal mittente sull’invio stesso o sull’involucro. Avvisi, fatture, rendiconti finanziari e altre comunicazioni non identiche non sono considerati pubblicità diretta per corrispondenza. Una comunicazione contenente pubblicità e altro nello stesso involucro non è considerata pubblicità diretta per corrispondenza. Quest’ultima comprende la pubblicità transfrontaliera e quella interna;

i) «invio raccomandato»: servizio che consiste nel garantire forfettariamente contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una prova dell’avvenuto deposito dell’invio postale e, a sua richiesta, della consegna al destinatario;

l) «invio assicurato»: servizio che consiste nell’assicurare l’invio postale per il valore dichiarato dal mittente, in caso di smarrimento, furto o danneggiamento;

m) «posta transfrontaliera»: posta da o verso un altro Stato membro o da o verso un paese terzo;

n) «scambio di documenti»: la fornitura di mezzi, compresa la messa a disposizione di appositi locali e di mezzi di trasporto, da parte di un terzo per consentire la distribuzione da parte degli interessati stessi tramite il mutuo scambio di invii postali tra utenti abbonati al servizio;

o) «fornitore del servizio universale»: l’organismo che fornisce l’intero servizio postale universale su tutto il territorio nazionale;

p) «prestatori del servizio universale»: i soggetti che forniscono prestazioni singole del servizio universale;

q) «autorizzazioni»: ogni permesso che stabilisce i diritti e gli obblighi specifici nel settore postale e che consente alle imprese di fornire servizi postali e, se del caso, creare e gestire reti postali per la fornitura di tali servizi, sotto forma di «autorizzazione generale» «oppure di licenza individuale» definite come segue:

1) per «autorizzazione generale» si intende ogni autorizzazione che non richiede all’impresa interessata di ottenere una esplicita decisione da parte dell’Autorità di regolamentazione prima dell’esercizio dei diritti derivanti dall’autorizzazione indipendentemente dal fatto che questa sia regolata da una «licenza per categoria» o da norme di legge generali e che sia prevista o meno per essa una procedura di registrazione o di dichiarazione;

2) per «licenza individuale» si intende ogni autorizzazione che richiede una previa decisione dell’Autorità di regolamentazione, con la quale sono conferiti diritti ed obblighi specifici ad un’impresa in relazione a prestazioni non riservate rientranti nel servizio universale;

r) «spese terminali»: la remunerazione del fornitore del servizio universale incaricato della distribuzione della posta transfrontaliera in entrata costituita dagli invii postali provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo;

s) «mittente»: la persona fisica o giuridica che è all’origine degli invii postali;

t) «utente»: qualunque persona fisica o giuridica che usufruisce di una prestazione del servizio universale in qualità di mittente o di destinatario;

u) «esigenze essenziali»: le esigenze essenziali sono costituite dalla riservatezza della corrispondenza, dalla sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose e, nei casi in cui sia giustificato, dalla protezione dei dati, dalla tutela dell’ambiente e dall’assetto territoriale; la protezione dei dati comprende la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o conservate nonché la tutela della vita privata.

2. Autorità di regolamentazione.

1. L’autorità di regolamentazione del settore postale è il Ministero delle comunicazioni.

2. In particolare l’autorità di regolamentazione:

a) espleta le competenze attribuitegli dal decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

b) definisce l’àmbito dei servizi riservati e predispone i controlli atti a garantire che i servizi stessi siano rispettati, adottando, se necessario, specifici provvedimenti al riguardo (3);

c) opera la scelta del fornitore o dei fornitori del servizio universale conformemente alla normativa comunitaria vigente applicabile ai servizi postali al termine del regime transitorio previsto dall’articolo 23 comma 2;

d) verifica il rispetto degli obblighi connessi all’espletamento del servizio universale;

e) determina i parametri di qualità del servizio universale e organizza un sistema di controllo periodico delle prestazioni che compongono il servizio stesso;

f) assicura il rispetto degli obblighi legati alla separazione contabile tra i diversi servizi in relazione all’espletamento del servizio universale;

g) vigila affinché gli accordi relativi alle spese terminali per la posta transfrontaliera intracomunitaria siano improntati ai princìpi seguenti:

1) fissazione delle spese terminali in relazione ai costi di trattamento e di distribuzione della posta transfrontaliera in entrata;

2) collegamento dei livelli di remunerazione con la qualità di servizio fornita;

3) garanzia di spese terminali trasparenti e non discriminatorie;

h) promuove l’adozione di provvedimenti intesi a realizzare l’accesso alla rete postale pubblica in condizioni di trasparenza e non discriminazione;

i) vigila affinché il fornitore del servizio universale faccia riferimento alle norme tecniche adottate a livello comunitario e debitamente pubblicate;

l) accerta che nell’ambito, della gestione del servizio universale siano date pubblicamente agli utenti informazioni sulle caratteristiche dei servizi offerti, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualità;

m) procede al rilascio delle licenze individuali per l’espletamento di prestazioni singole rientranti nel servizio universale nonché delle autorizzazioni generali per l’effettuazione dei servizi che esulano dal campo di applicazione del servizio universale;

n) garantisce il rispetto degli obblighi imposti con le licenze individuali;

o) espleta i controlli nei riguardi dei soggetti titolari di autorizzazioni generali;

p) definisce la nozione di «numero significativo di persone» di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h), e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

q) provvede all’emissione delle carte valori postali;

r) concorre a determinare la struttura tariffaria ed il metodo di adeguamento delle tariffe;

s) tiene a disposizione le informazioni circa i sistemi di contabilità dei costi applicati dal fornitore del servizio universale e trasmette dette informazioni alla Commissione europea, su richiesta;

t) assicura il rispetto da parte del fornitore del servizio universale dell’obbligo di pubblicazione annuale delle informazioni relative al numero di reclami e al modo in cui sono stati gestiti.

3. Servizio universale.

1. Il servizio universale assicura le prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili a tutti gli utenti (4).

2. Il servizio universale, incluso quello transfrontaliero, comprende:

a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;

b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;

c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.

3. Il servizio universale è caratterizzato dalle seguenti connotazioni:

a) la qualità è definita nell’ambito di ciascun servizio e trova riferimento nella normativa europea;

b) il servizio è prestato in via continuativa per tutta la durata dell’anno;

c) la dizione «tutti i punti del territorio nazionale» trova specificazione secondo criteri di ragionevolezza attraverso l’attivazione di un congruo numero di punti di accesso (5);

d) la determinazione del «prezzo accessibile» deve prevedere l’orientamento ai costi in riferimento ad un’efficiente gestione aziendale.

4. Il fornitore del servizio universale garantisce tutti i giorni lavorativi, e come minimo cinque giorni a settimana, salvo circostanze eccezionali valutate dall’autorità di regolamentazione:

a) una raccolta;

b) una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica o in via di deroga, alle condizioni stabilite dal Ministero delle comunicazioni, in installazioni appropriate.

5. Il servizio universale risponde alle seguenti necessità:

a) offrire un servizio che garantisce il rispetto delle esigenze essenziali;

b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un trattamento identico;

c) fornire un servizio senza discriminazioni, soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico;

d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di forza maggiore;

e) evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonché delle richieste dell’utenza.

5-bis. Il trasferimento di sovvenzioni da parte dell’area dei servizi riservati a quella del servizio universale è autorizzato dall’Autorità di regolamentazione del settore postale qualora, sulla base della separazione contabile certificata, prodotta dal fornitore del servizio universale conformemente a quanto previsto dall’articolo 7, esso risulti strettamente necessario per il soddisfacimento degli obblighi del servizio universale. L’Autorità notifica immediatamente il provvedimento di autorizzazione alla Commissione europea (6).

4. Servizi riservati.

1. Al fornitore del servizio universale, nella misura necessaria al mantenimento dello stesso, possono essere riservati la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, con i seguenti limiti di peso e di prezzo:

a) il limite di peso è di 100 grammi a decorrere dal 1° gennaio 2003; tale limite non si applica se il prezzo è pari o superiore a tre volte la tariffa pubblica per l’invio della categoria di corrispondenza più rapida del primo porto di peso;

b) il limite di peso è di 50 grammi a decorrere dal 1° gennaio 2006; tale limite non si applica se il prezzo è pari o superiore a due volte e mezzo la tariffa pubblica per l’invio della categoria di corrispondenza più rapida del primo porto di peso (7).

2. La riserva di cui al comma 1 comprende ciascuna fase in sé considerata.

3. La posta transfrontaliera comprende gli oggetti che fanno parte della riserva da inviare all’estero o da ricevere dall’estero.

4. Relativamente alla fase di recapito, sono compresi tra gli invii di corrispondenza di cui al comma 1 quelli generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche, ad esclusione dei servizi di recapito della posta elettronica ibrida a data od ora certa, soggetti ad autorizzazione generale (8).

5. Indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso, sono compresi nella riserva di cui al comma 1 gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie; per procedure amministrative si intendono le procedure riguardanti l’attività della pubblica amministrazione e le gare ad evidenza pubblica.

5-bis. Nell’ottica di favorire un ulteriore sviluppo del mercato postale, migliorando la qualità dei servizi offerti e preservando il livello occupazionale delle imprese del settore, il fornitore del servizio universale può prorogare gli accordi in essere con operatori privati già titolari di concessione del Ministero delle comunicazioni ai sensi dell’articolo 29, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (9).

5. Licenza individuale.

1. L’offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale, è soggetta al rilascio di licenza individuale.

2. Il rilascio della licenza individuale, tenuto conto della situazione del mercato e dell’organizzazione dei servizi postali, può essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo anche alla qualità, alla disponibilità ed all’esecuzione dei servizi in questione.

3. Il termine per il rilascio della licenza individuale o per il rifiuto è di 90 giorni; in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il termine è sospeso fino al ricevimento di questi ultimi.

4. Con regolamento del Ministro delle comunicazioni, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i requisiti e per il rilascio delle licenze individuali, gli obblighi a carico dei titolari delle licenze stesse, le modalità dei controlli presso le sedi di attività ed, in caso di violazione degli obblighi, le procedure di diffida, nonché di sospensione e di revoca della licenza individuale. Le disposizioni di cui al predetto regolamento garantiscono il rispetto dei princìpi di obiettività, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza (10).

6. Autorizzazione generale.

1. L’offerta al pubblico di servizi non rientranti nel servizio universale, compreso l’esercizio di casellari privati per la distribuzione di invii di corrispondenza, è soggetta ad autorizzazione generale dell’autorità di regolamentazione.

2. Con regolamento del Ministro delle comunicazioni, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i casi in cui è possibile avviare l’attività contestualmente all’invio all’autorità di regolamentazione della dichiarazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento e gli altri nei quali l’attività può avere inizio dopo 45 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, salvo che sia comunicato il diniego da parte dell’autorità di regolamentazione; in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il predetto termine è sospeso fino alla ricezione di questi ultimi. L’atto, di assenso, se illegittimamente formato, è annullato salvo che l’interessato provveda, ove possibile, a sanare il vizio entro il termine assegnatogli (11).

3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono determinati i requisiti e gli obblighi dei soggetti che svolgono attività sottoposte ad autorizzazione generale, le modalità dei controlli presso le sedi di attività nonché le procedure di diffida, di sospensione e di interdizione dell’attività in caso di violazione degli obblighi.

7. Separazione contabile.

1. Il fornitore del servizio universale, entro il 10 febbraio 2000, è tenuto ad istituire la separazione contabile per ciascun servizio compreso nel settore riservato, da un lato, e per i servizi non riservati, dall’altro, fatti salvi gli obblighi ed i termini di cui all’articolo 2, comma 19, della legge n. 662 del 1996. La contabilità per i servizi non riservati distingue tra quelli che fanno parte del servizio universale e quelli che non ne fanno parte.

2. I sistemi di contabilità imputano i costi a ciascuno dei servizi riservati e non riservati nel seguente modo:

a) imputazione diretta dei costi che possono essere direttamente attribuiti a un servizio particolare;

b) imputazione dei costi comuni, intendendosi per tali quelli che non possono essere direttamente attribuiti a un particolare servizio, come segue:

1) ove possibile, sulla base di un’analisi diretta dell’origine dei costi stessi;

2) se non é possibile un’analisi diretta, le categorie di costi comuni sono imputate per collegamento indiretto con un’altra categoria di costi o gruppo di categorie di costi per i quali è possibile l’imputazione o attribuzione diretta; il collegamento indiretto è basato su strutture di costi comparabili;

3) se non è possibile imputare la categoria dei costi né in modo diretto né in modo indiretto, la categoria dei costi viene attribuita applicando un parametro di assegnazione generale, determinato in base al rapporto fra tutte le spese direttamente o indirettamente attribuite o imputate a ciascuno dei servizi riservati, da un lato, e agli altri servizi, dall’altro.

3. La conformità del sistema di separazione contabile è verificata dalla società incaricata di certificare il bilancio del fornitore del servizio universale. L’autorità di regolamentazione adotta i provvedimenti ritenuti necessari a seguito dei riscontro effettuato ed assicura che sia pubblicata periodicamente una dichiarazione relativa alla conformità.

8. Autoprestazione.

1. È consentita, senza autorizzazione, la prestazione di servizi postali da parte della persona fisica o giuridica che è all’origine della corrispondenza (autoprestazione) oppure da parte di un terzo che agisce esclusivamente in nome e nell’interesse dell’autoproduttore.

9. Scambio di documenti.

1. Il servizio dello scambio di documenti è assoggettato ad autorizzazione generale ed è consentito alle seguenti condizioni:

a) il titolare cura la tenuta del registro degli abbonati, di cui invia copia all’autorità di regolamentazione;

b) gli abbonati effettuano in proprio la consegna dei documenti presso il locale adibito al servizio stesso;

c) il titolare del servizio può gestire più locali e può effettuare, con propri mezzi e previa dichiarazione all’autorità di regolamentazione, lo scambio di documenti fra utenti abbonati a diversi locali facenti capo al medesimo titolare.

10. Fondo di compensazione.

1. È istituito il fondo di compensazione degli oneri del servizio universale. Detto fondo è amministrato dal Ministero delle comunicazioni ed è rivolto a garantire l’espletamento del servizio universale; esso è alimentato nel caso e nella misura in cui i servizi riservati non procurano al fornitore del predetto servizio entrate sufficienti a garantire l’adempimento degli obblighi gravanti sul fornitore stesso.

2. Sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1 i titolari di licenze individuali entro la misura massima del dieci per cento degli introiti lordi derivanti dall’attività autorizzata.

3. La determinazione del contributo, secondo princìpi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, è effettuata dall’autorità di regolamentazione sulla base dei costi di una gestione efficiente del servizio universale – con riferimento anche ai costi dei corrispondenti servizi di altri Stati membri dell’Unione europea – che non trovano compensazione con i proventi derivanti dalla gestione dei servizi riservati (12).

4. Il versamento, da effettuare all’entrata del bilancio statale, deve essere assolto entro il 30 settembre dell’anno successivo al quale si riferiscono i dati contabili (13).

5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni delle somme di cui al comma 4.

6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo di compensazione (14).

11. Tutela della riservatezza e della sicurezza della rete.

1. Ferme restando le disposizioni concernenti le esigenze essenziali di cui all’articolo 1, comma 2, lettera u), con uno o più provvedimenti del Ministro delle comunicazioni, di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministri della sanità, dell’ambiente e dei trasporti e della navigazione e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le occorrenti misure volte alla tutela della riservatezza degli invii di corrispondenza, della sicurezza del funzionamento della rete in relazione al trasporto di sostanze pericolose e vietate e della protezione di dati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti gli operatori che svolgono servizi postali.

12. Qualità del servizio universale.

1. L’autorità di regolamentazione, al fine di garantire un servizio postale di buona qualità, stabilisce, sentito il consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, gli standard qualitativi del servizio universale, adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo, essenzialmente con riguardo ai tempi di istradamento e di recapito ed alla regolarità ed affidabilità dei servizi. Detti standard sono recepiti nella carta della qualità del servizio pubblico postale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 1994.

2. La qualità per i servizi transfrontalieri intracomunitari è stabilita in conformità agli obiettivi indicati nell’allegato al presente decreto.

3. L’autorità di regolamentazione informa la Commissione europea circa le norme di qualità adottate. L’autorità, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica, può stabilire deroghe agli obiettivi di qualità, comunicandole alla Commissione predetta ed alle autorità di regolamentazione dei Paesi membri.

4. Il controllo della qualità è svolto dall’autorità di regolamentazione; sulla programmazione della relativa attività è sentito il consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. L’autorità di regolamentazione effettua verifiche su base campionaria delle prestazioni con regolarità avvalendosi di un organismo specializzato indipendente selezionato dall’autorità di regolamentazione nel rispetto della normativa in vigore. Gli oneri inerenti alla verifica ed alla pubblicazione dei risultati sono a carico del fornitore del servizio universale. I risultati sono pubblicati almeno una volta l’anno e, ove necessario, sono prese misure correttive.

13. Tariffe.

1. Le tariffe dei servizi riservati sono determinate, nella misura massima, dall’autorità di regolamentazione, sentito il Nucleo di consulenza per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e in coerenza con le linee guida definite dal CIPE, tenuto conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza.

2. I prezzi delle prestazioni rientranti nel servizio universale, che esulano dall’area della riserva, sono determinati, nella misura massima, dall’autorità di regolamentazione in coerenza con la struttura tariffaria dei servizi riservati.

3. Le tariffe ed i prezzi di cui ai commi 1 e 2 sono fissati nel rispetto dei seguenti criteri:

a) essere ragionevoli e permettere di fornire servizi accessibili all’insieme degli utenti;

b) essere correlati ai costi;

c) essere fissati, ove opportuno o necessario, in misura unica per l’intero territorio nazionale;

d) non escludere la facoltà del fornitore del servizio universale di concludere con i clienti accordi individuali;

e) essere trasparenti e non discriminatori (15).

3-bis. Il fornitore del servizio universale è tenuto:

a) ad applicare eventuali prezzi e tariffe speciali e relative condizioni associate in regime di trasparenza e non discriminazione;

b) a operare affinché i prezzi e le tariffe suddetti tengano conto dei costi evitati rispetto a un servizio ordinario coprente la gamma completa dei servizi offerti per raccolta, trasporto, smistamento e consegna degli invii individuali;

c) ad applicare i prezzi e le tariffe nonché le relative condizioni associate nei riguardi di tutti i soggetti che si trovino nelle medesime condizioni;

d) a rendere disponibili gli eventuali prezzi e tariffe speciali anche ai clienti privati in condizioni simili (16).

14. Reclami.

1. Relativamente al servizio universale, compresa l’area della riserva, sono previste dal fornitore del servizio universale, nella carta della qualità di cui all’articolo 12, comma 1, procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, ivi comprese le procedure conciliative in sede locale uniformate ai princìpi comunitari: è fissato anche il termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del relativo esito all’utente.

2. Qualora il reclamo non abbia avuto risultato soddisfacente, l’interessato può rivolgersi all’autorità di regolamentazione.

3. Nei casi in cui il fornitore del servizio universale è chiamato a rispondere dei disservizi, è previsto un sistema di rimborso o di compensazione.

4. È fatta salva la facoltà di adire l’autorità giurisdizionale indipendentemente dalla presentazione dei reclami di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Il fornitore del servizio universale pubblica annualmente informazioni relative al numero dei reclami ed al modo in cui sono stati gestiti.

5-bis. Le disposizioni del presente articolo sono estese ai titolari di licenza individuale, i quali sono tenuti a comunicare all’Autorità di regolamentazione del settore postale le procedure elaborate per la trattazione dei reclami degli utenti. L’Autorità può richiedere modifiche alle procedure anzidette (17).

15. Contributi.

1. I titolari di licenza individuale e di autorizzazione generale rimborsano all’autorità di regolamentazione le spese amministrative di istruttoria e per controlli sostenute dall’autorità stessa, aderenti ai costi.

2. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono fissate le misure dei contributi ed i relativi aggiornamenti riguardanti gli oneri di cui al comma 1 nonché le modalità di versamento all’entrata del bilancio dello Stato (18).

16. Francatura, franchigie, esenzioni e riduzioni.

1. Gli invii postali rientranti nel servizio universale e nei servizi riservati, per essere avviati alla rete postale pubblica sono debitamente affrancati.

2. Sono abrogati gli articoli 41, 44 e 54 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

3. Sono abrogate tutte le forme di franchigia, di esenzione e di riduzione dei diritti postali, salvo quanto specificamente previsto dalla convenzione postale universale e da accordi internazionali. Restano valide le disposizioni relative alle agevolazioni per le spedizioni postali finalizzate alla propaganda connessa alle consultazioni elettorali.

17. Carte valori.

1. L’emissione di carte valori postali è prerogativa dello Stato.

18. Persone addette ai servizi postali.

1. Le persone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio in conformità all’articolo 358 del codice penale.

19. Responsabilità.

1. La disciplina della responsabilità per la fornitura del servizio universale è fissata dall’articolo 6 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

2. Per gli operatori diversi dal fornitore del servizio universale si applicano le norme di diritto civile

20. Proprietà degli invii postali.

1. Indipendentemente dalla natura del soggetto che espleta il servizio, la proprietà degli invii postali è del mittente sino al momento della consegna al destinatario.

21. Sanzioni.

1. Il fornitore del servizio universale, in caso di violazioni degli obblighi connessi all’espletamento del servizio universale e dei servizi riservati, è sanzionato con pena pecuniaria amministrativa da euro cinquemilacentosessantaquattro a euro cinquantunomilaseicentoquarantacinque (19).

2. In caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi connessi all’espletamento del servizio universale, l’autorità di regolamentazione, previa diffida, può disporre la revoca dell’affidamento del servizio stesso.

3. Chiunque espleti servizi riservati attribuiti al fornitore del servizio universale è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da euro cinquemilacentosessantaquattro a euro cinquantunomilaseicentoquarantacinque, salvo il caso in cui l’effettuazione del servizio costituisca un fatto occasionale (20).

4. Chiunque espleti servizi rientranti nell’ambito del servizio universale senza aver conseguito la prescritta licenza individuale è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da euro duemilacinquecentottantadue a euro venticinquemilaottocentoventidue (21).

5. Chiunque espleti servizi al di fuori dell’ambito del servizio universale senza aver prodotto la dichiarazione o senza attendere, laddove previsto, il prescritto periodo di tempo è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro (22).

6. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla licenza individuale è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da euro millecinquecentoquarantanove a euro quindicimilaquattrocentonovantatre (23).

7. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla autorizzazione generale è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro (24).

8. La competenza ad irrogare le sanzioni previste dal presente articolo spetta agli organi del Ministero delle comunicazioni.

22. Norme finali.

1. Ai servizi postali, per quanto non stabilito dal presente provvedimento o da disposizioni speciali, si applicano le norme del codice civile e le altre norme di carattere generale inerenti alle prestazioni di servizi al pubblico.

2. Le condizioni generali di servizio, fissate dal fornitore del servizio universale, sono approvate dal Ministro delle comunicazioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione (25).

23. Norme transitorie.

1. Al fornitore del servizio universale, fino al 31 dicembre 2000, sono riservati i servizi di cui all’articolo 4, salvo quanto disposto dal comma 7. Con decorrenza dal 1° gennaio 2001 l’autorità di regolamentazione determina, e successivamente aggiorna con cadenza triennale, l’ambito della riserva, nella misura necessaria al mantenimento del servizio universale, sulla base di periodiche verifiche degli oneri di detto servizio universale gravanti sul fornitore secondo i criteri di separazione contabile di cui all’articolo 7.

2. In sede di prima attuazione, con riferimento all’articolo 14 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, il servizio universale è affidato alla società p.a. Poste Italiane per un periodo, comunque non superiore a quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da determinarsi dall’autorità di regolamentazione, compatibilmente con il processo di liberalizzazione in sede comunitaria (26).

3. In relazione a quanto disposto dal decreto del Ministro delle comunicazioni 5 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 1997, le concessioni di cui all’articolo 29, numero 1, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, hanno validità fino al 31 dicembre 2000. Ferme restando le disposizioni del comma 7, le concessioni sono estese all’ambito della riserva di cui all’articolo 4, fatta eccezione per gli invii indicati dal comma 5 di detto articolo 4, nel rispetto delle modalità sancite dall’art. 29, punto 1, del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e degli articoli 121 e seguenti del regolamento di esecuzione riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655.

4. I concessionari di cui al comma 3 proseguono nei versamenti di quanto da loro dovuto fino al 31 dicembre 2000 secondo le modalità in vigore: le relative somme, comprese quelle versate dal 1° gennaio 1994, rimangono acquisite alla società per azioni Poste Italiane a titolo di contribuzione agli oneri del servizio universale.

5. La società Poste Italiane può realizzare accordi con gli operatori privati, anche dopo la scadenza delle concessioni di cui all’art. 29, punto 1, del codice postale e delle telecomunicazioni, al fine di ottimizzare i servizi, favorendo il miglioramento della qualità dei servizi stessi anche attraverso l’utilizzazione delle professionalità già esistenti.

6. I titolari delle concessioni di cui all’articolo 29, numero 2 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, possono continuare ad avvalersi della concessione, secondo le modalità dettate dal comma 4, per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 per gli invii di corrispondenza generati telematicamente, in ordine alla fase di recapito, e per la posta transfrontaliera, gli invii postali, non facenti parte dell’esclusività postale secondo la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del presente decreto, sono esclusi dall’area di riserva di cui all’articolo 4 fino alla individuazione, da parte dell’Autorità di regolamentazione, degli invii la cui inclusione nella riserva si rende necessaria sulla base della verifica degli oneri di servizio universale gravanti sul fornitore secondo i criteri di separazione contabile di cui all’articolo 7, e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L’autorità di regolamentazione si pronuncia entro il 31 dicembre 1999 ovvero entro quattro mesi dalla data di presentazione da parte della società Poste Italiane dei dati necessari ad effettuare la verifica degli oneri del servizio universale.

24. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Allegato

Norme di qualità per la posta transfrontaliera intracomunitaria

L’obiettivo di qualità per la posta transfrontaliera intracomunitaria è definito in funzione della durata media di instradamento degli invii della più rapida categoria normalizzata, calcolato da punto a punto [1] secondo la formula D + n, dove D rappresenta la data di deposito [2] e n il numero dei giorni lavorativi trascorsi tra tale data e quella di consegna al destinatario.

Obbiettivi di qualità per la posta transfrontaliera intracomunitaria

Durata media                         Obiettivo

D + 3                                      85% degli invii

D + 5                                      97% degli invii

Gli obiettivi devono essere raggiunti per l’insieme dei flussi nell’ambito del traffico intracomunitario globale e per ciascun flusso bilaterale tra due Stati membri.

[1] Il tempo di instradamento calcolato da punto a punto è il tempo che trascorre tra il momento di accesso alla rete e il momento di consegna al destinatario.

[2] La data di deposito da prendere in considerazione è la data del giorno stesso del deposito dell’invio, se il deposito ha avuto luogo prima dell’ultima levata indicata per il punto di accesso alla rete in questione.

Qualora il deposito venga effettuato dopo quest’ora limite, la data del deposito da prendere in considerazione è quella del giorno successivo.


(2) Vedi, anche, il D.M. 7 ottobre 2008.

(3)  Lettera così sostituita dall’art. 1, D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384.

(4)  Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384.

(5) Vedi, anche, il D.M. 7 ottobre 2008.

(6)  Comma aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384.

(7)  Comma così sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384.

(8) Comma così modificato dall’art. 4, D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384, come rettificato dal Comunicato 17 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2004, n. 39).

(9) Comma aggiunto dal comma 303 dell’art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(10)  In attuazione di quanto disposto nel presente comma, vedi il D.M. 4 febbraio 2000, n. 73.

(11)  In attuazione di quanto disposto nel presente comma, vedi il D.M. 4 febbraio 2000, n. 75.

(12)  Per la misura del contributo previsto dal presente comma vedi, per l’anno 2000, la Delib. 1° agosto 2001; per l’anno 2001, la Delib. 18 luglio 2002; per l’anno 2002, la Del.Min. 10 settembre 2003; per l’anno 2003, la Del.Min. 30 luglio 2004; per l’anno 2004, il D.M. 29 luglio 2005; per l’anno 2005, il D.M. 2 agosto 2006; per l’anno 2006, il D.Dirett. 3 agosto 2007; per l’anno 2007, il D.Dirett. 11 luglio 2008.

(13)  Comma così modificato dall’art. 5, D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384.

(14)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 17 novembre 2000.

(15)  In merito alla tariffazione per la spedizione degli invii di corrispondenza vedi il D.M. 26 aprile 2001 e il D.M. 12 maggio 2006. Per la spedizione dei pacchi nell’interno della Repubblica vedi la Del.Min. 18 aprile 2001 e la Del.Min. 16 dicembre 2004.

(16)  Comma aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384.

(17)  Comma aggiunto dall’art. 7, D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384.

(18)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 20 aprile 2000.

(19)  Comma così modificato dall’art. 8, D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384.

(20)  Comma così modificato dall’art. 8, D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384.

(21)  Comma così modificato dall’art. 8, D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384.

(22)  Comma così modificato dall’art. 8, D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384.

(23)  Comma così modificato dall’art. 8, D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384.

(24)  Comma così modificato dall’art. 8, D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384.

(25)  Le condizioni generali del servizio postale sono state approvate con D.M. 9 aprile 2001 e con D.M. 1° ottobre 2008.

(26)  Con D.M. 17 aprile 2000 è stata confermata la concessione del servizio postale alla Società poste italiane S.p.a.


D.L. n. 285 del 30.04.1992 Nuovo Codice della Strada

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (1) (3).

Nuovo codice della strada. (2) (4) (5)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

(2) Le denominazioni degli uffici e delle strutture ministeriali contenute nel presente decreto sono state aggiornate ai sensi di quanto disposto dall’art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9. Laddove nel presente testo era prevista l’emanazione di provvedimenti di concerto tra due o più ministeri e, in seguito alla ridenominazione degli stessi, disposta dal suddetto articolo 17, le competenze sono confluite in un unico ministero, si è provveduto, ove necessario e possibile, agli opportuni aggiustamenti lessicali.

(3) Per la delega ad emanare disposizioni integrative e correttive del presente decreto, vedi l’art. 1, L. 22 marzo 2001, n. 85.

(4) Il regolamento di esecuzione del presente provvedimento è stato emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

(5) A norma dell’art. 10, comma 6, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, i richiami alle “sezioni”, al “registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione” nonché al “registro di cui all’articolo 2”, contenuti nel presente decreto e nelle relative norme attuative, devono intendersi riferiti, per le attività di autoriparazione, al “registro delle imprese” e nel caso di impresa artigiana, all’albo delle imprese artigiane”.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190;

Vista la prima approvazione dello schema del testo unico denominato “Codice della strada” in data 9 luglio 1991 e la successiva riapprovazione dello stesso da parte del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1991 a seguito dell’acquisizione del concerto degli altri Ministri interessati;

Uditi i pareri resi, a norma dell’art. 4, comma 2, della legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente del Senato della Repubblica in data 19 dicembre 1991 e da quella della Camera dei deputati in data 20 dicembre 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 gennaio 1992, nella quale si sono recepite alcune delle osservazioni al testo contenute nei pareri resi;

Uditi i pareri definitivi resi, a norma dell’art. 4, comma 3, della legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente del Senato della Repubblica in data 30 gennaio e da quella della Camera dei deputati in data 1° febbraio 1992;

Viste le deliberazioni conclusive del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 27 febbraio e del 25 marzo 1992;

Sulla proposta dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia, della difesa, dell’economia e delle finanze, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio; (6)

Emana

il seguente decreto legislativo:

(6) Le denominazioni degli uffici e delle strutture ministeriali contenute nel presente decreto sono state aggiornate ai sensi di quanto disposto dall’art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9. Laddove nel presente testo era prevista l’emanazione di provvedimenti di concerto tra due o più ministeri e, in seguito alla ridenominazione degli stessi, disposta dal suddetto articolo 17, le competenze sono confluite in un unico ministero, si è provveduto, ove necessario e possibile, agli opportuni aggiustamenti lessicali.

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi generali (7)

1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.
2. La circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano ai princìpi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione; di promuovere l’uso dei velocipedi. (8)
3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.
4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l’esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all’opinione pubblica i dati più significativi utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.

(7) Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall’art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284.

(8) Comma così modificato dall’ art. 9, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 2.

Art. 2 Definizione e classificazione delle strade

1. Ai fini dell’applicazione delle norme del presente codice si definisce “strada” l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A – Autostrade;
B – Strade extraurbane principali;
C – Strade extraurbane secondarie;
D – Strade urbane di scorrimento;
E – Strade urbane di quartiere;
F – Strade locali;
F-bis – Itinerari ciclopedonali (9).
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:
A – Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all’utente lungo l’intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
B – Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
C – Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
D – Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separata da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
E – Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi, per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
F – Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade .
F-bis – Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell’utenza debole della strada (10). (11)
4. E’ denominata “strada di servizio” la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.
5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all’uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade “statali”, “regionali”, “provinciali”, “comunali”, secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. (12)
6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F, si distinguono in:
A – Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l’economia di vaste zone del territorio nazionale.
B – Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
C – Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
D – Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade “vicinali” sono assimilate alle strade comunali (13) .
7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti (14) .
8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (15) , nel termine indicato dall’art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio di amministrazione dell’Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell’Archivio nazionale delle strade previsto dall’art. 226 (16) .
9. Quando le strade non corrispondono più all’uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (15) e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento (17) .
10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all’individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d’impatto ambientale.
10-bis. Resta ferma, per le strade e veicoli militari, la disciplina specificamente prevista dal codice dell’ordinamento militare. (18)

(9) Lettera aggiunta dall’art. 01, comma 1, lettera a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(10) Lettera aggiunta dall’art. 01, comma 1, lettera b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(11) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(12) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall’art. 2268, comma 1, n. 893), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall’art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010.

(13) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(14) Comma corretto da Comunicato 9 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 9 febbraio 1993, n. 32 e, successivamente, così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(15) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

(16) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. g), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(17) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. h), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(18) Comma aggiunto dall’art. 2128, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall’art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010.

Art. 3 Definizioni stradali e di traffico

1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
1) Area di intersezione: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico.
2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali. (19)
3) Attraversamento pedonale: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall’uno all’altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.
4) Banchina: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.
5) Braccio di intersezione: cfr. Ramo di intersezione.
6) Canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni.
7) Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.
7-bis) Casa avanzata: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli. (26)
8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
9) Circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
10) Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
11) Corrente di traffico: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria.
12) Corsia: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.
12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi. (27)
13) Corsia di accelerazione: corsia specializzata per consentire ed agevolare l’ingresso ai veicoli sulla carreggiata.
14) Corsia di decelerazione: corsia specializzata per consentire l’uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.
15) Corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.
16) Corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.
17) Corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.
18) Corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o altro.
19) Cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all’andamento della strada.
20) Curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità. (20)
21) Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. E’ parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.
22) Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
23) Fascia di sosta laterale: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.
24) Golfo di fermata: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.
25) Intersezione a livelli sfalsati: insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.
26) Intersezione a raso (o a livello): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall’una all’altra di esse.
27) Isola di canalizzazione: parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.
28) Isola di traffico: cfr. Isola di canalizzazione.
29) Isola salvagente: cfr. Salvagente.
30) Isola spartitraffico: cfr. Spartitraffico.
31) Itinerario internazionale: strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti dagli accordi internazionali.
32) Livelletta: tratto di strada a pendenza longitudinale costante.
33) Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
34) Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.
34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l’intermodalità. (21)
35) Passaggio a livello: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tramviaria in sede propria.
36) Passaggio pedonale (cfr. anche Marciapiede): parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso. (22)
37) Passo carrabile: accesso ad un’area laterale idonea allo stanziamento di uno o più veicoli.
38) Piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.
39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.
40) Raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo. (23)
41) Raccordo convesso (dosso): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso. (24)
42) Ramo di intersezione: tratto di strada afferente una intersezione.
43) Rampa di intersezione: strada destinata a collegare due rami di un’intersezione.
44) Ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.
45) Salvagente: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.
46) Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.
47) Sede tranviaria: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.
48) Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.
49) Spartitraffico: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari.
50) Strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati.
51) Strada urbana: strada interna ad un centro abitato.
52) Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.
53) Svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro.
53-bis) Utente debole della strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade. (25)
54) Zona a traffico limitato: area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.
55) Zona di attestamento: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato all’accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue.
56) Zona di preselezione: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.
57) Zona di scambio: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.
58) Zona residenziale: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.
2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico.

(19) Numero modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così sostituito dall’art. 01, comma 2, lettera a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(20) Numero così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(21) Numero inserito dall’art. 01, comma 2, lettera b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(22) Numero così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(23) Numero così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(24) Numero così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(25) Numero inserito dall’art. 01, comma 2, lettera c), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(26) Numero inserito dall’ art. 229, comma 3, lett. a), n. 1), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

(27) Numero inserito dall’ art. 229, comma 3, lett. a), n. 2), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 4 Delimitazione del centro abitato

1. Ai fini dell’attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della Giunta alla delimitazione del centro abitato.
2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall’art. 3 è pubblicata all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.

Art. 5 Regolamentazione della circolazione in generale

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (28) può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l’applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all’art. 2 (29) .
2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (28) può diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (28) dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l’esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.
3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. (30)

(28) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

(29) Comma così modificato dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(30) Comma così modificato dall’art. 2268, comma 1, n. 893), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall’art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010.

Art. 6 Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati

1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (31) , sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (31) , può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni e le eventuali deroghe. (41) (32)
2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.
[3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal comandante della regione militare territoriale. (36) ]

4. L’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5, comma 3:
a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;
d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio; (38)
f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati;
[f-bis) prescrivere al di fuori dei centri abitati, in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità, l’utilizzo esclusivo di pneumatici invernali, qualora non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per l’incolumità delle persone mediante il ricorso a soluzioni alternative (39).]
5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:
a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell’ufficio periferico dell’A.N.A.S. competente per territorio;
b) per le strade regionali, dal Presidente della Giunta;
c) per le strade provinciali, dal Presidente della provincia;
d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal Sindaco;
[e) per le strade militari, dal Comandante della regione militare territoriale. (37)]
6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell’ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione dall’ente concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi.
7. Nell’ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all’uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice. Nell’ambito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati.
8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele.
9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l’autorità competente disponga diversamente in particolari intersezioni in relazione alla classifica di cui all’art. 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza è stabilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione di cui all’art. 2, comma 2. In caso di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (31) . La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali da installare a cura e spese dell’ente proprietario della strada che ha la precedenza (33) .
10. L’ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, può, con ordinanza, prescrivere ai conducenti l’obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza.
11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo stesso ente, l’ente deve stabilire l’obbligo di dare la precedenza ovvero anche l’obbligo di arrestarsi all’intersezione; quando si tratti di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l’accordo non venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (31) .
12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (34) ad euro 695 (34) . Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 431 (40) ad euro 1.734 (40). In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (35) ad euro 102 (35) .
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (35) ad euro 345 (35) .
Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 42 (35) ad euro 173 (35) ; qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.
15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l’agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio finché non spiri il termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da due a sei mesi.

(31) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

(32) Comma così modificato dall’art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(33) Comma così modificato dall’art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(34) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(35) Importo elevato dall’ art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(36) Comma abrogato dall’art. 2268, comma 1, n. 893), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall’art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010.

(37) Lettera abrogata dall’art. 2268, comma 1, n. 893), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall’art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010.

(38) Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(39) Lettera aggiunta dall’ art. 8, comma 9-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, a sua volta soppresso dall’ art. 1, comma 223, lett. a), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(40) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(41) Le direttive ed il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale di cui al presente comma sono state fissate, per l’anno 2000, con D.M. 30 novembre 1999, per l’anno 2001, con D.M. 18 dicembre 2000, per l’anno 2002, con D.M. 5 dicembre 2001, per l’anno 2003, con D.M. 17 dicembre 2002, per l’anno 2004, con D.M. 17 dicembre 2003, per l’anno 2005, con D.M. 15 dicembre 2004, per l’anno 2006, con D.M. 19 dicembre 2005, per l’anno 2007, con D.M. 19 dicembre 2006, per l’anno 2008, con D.M. 14 dicembre 2007, per l’anno 2009, con D.M. 12 dicembre 2008, per l’anno 2010, con D.M. 18 dicembre 2009, per l’anno 2011, con D.M. 14 dicembre 2010, per l’anno 2012, con D.M. 22 maggio 2012, per l’anno 2013, con D.M. 6 dicembre 2012, per l’anno 2014, con Decreto 11 dicembre 2013, per l’anno 2015, con D.M. 4 dicembre 2014 , per l’anno 2016, con D.M. 22 dicembre 2015, per l’anno 2017, con D.M. 13 dicembre 2016, per l’anno 2018, con D.M. 19 dicembre 2017, per l’anno 2019, con D.M. 4 dicembre 2018 e, per l’anno 2020, con D.M. 12 dicembre 2019.

Art. 7 Regolamentazione della circolazione nei centri abitati

1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi 1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (42) , sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio (43) ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;
c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all’art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l’obbligo di arrestarsi all’intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest’ultima (44) ;
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della Giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (45) , di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le aree urbane;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell’articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di cose; (59)
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all’art. 185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell’ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell’ente proprietario della strada (46) .
4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria nell’espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (42).
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico (47) .
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana. (48)
8. Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 “area pedonale” e “zona a traffico limitato”, nonché per quelle definite “A” dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico (49) .
9. I comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della Giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall’entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati (50) .
9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l’accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida. (61)
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9, sono indicate mediante appositi segnali.
11. Nell’ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.
12. Per le città metropolitane le competenze della Giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla Giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (51) ad euro 345 (51) (52) .
13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 (58) ad euro 679 (58) e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (57)
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (51) ad euro 173 (51). La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 (53) ad euro 333 (53). (54)
15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 26 (51) ad euro 102 (51) e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione. (55) (60)
15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 (62) ad euro 3.101 (62). Se nell’attività sono impiegati minori, o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e dell’ammenda da 2.000 a 7.000 euro. E’ sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II. (56)

(42) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti” e la denominazione “Ministro per i problemi delle aree urbane” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

(43) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. g), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dell’ambiente” è sostituita dalla seguente: “Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio”.

(44) Lettera così corretta da Comunicato 13 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 13 febbraio 1993, n. 36.

(45) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

(46) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(47) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(48) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall’art. 1, comma 451, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(49) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(50) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(51) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(52) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(53) Importo arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(54) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. g), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall’art. 02, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(55) Comma aggiunto dall’art. 5, comma 1, lett. g), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(56) Comma aggiunto dall’art. 02, comma 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214, sostituito dall’ art. 16-bis, comma 1, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 aprile 2017, n. 48. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 21-sexies, comma 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.

(57) Comma inserito dall’art. 2, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(58) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(59) Lettera così sostituita dall’ art. 47-bis, comma 3, lett. a), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

(60) La Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto 11 aprile-30 maggio 2018, n. 111 (Gazz. Uff. 6 giugno 2018, n. 23 – Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del presente comma, in riferimento all’art. 3 Cost.

(61) Comma inserito dall’ art. 1, comma 103, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(62) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo D.M. 27 dicembre 2018.

Art. 8 Circolazione nelle piccole isole

1. Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 chilometri e le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (63) , sentite le regioni e i comuni interessati, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell’isola. Con medesimo provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli e di utenti (64) .
2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (65) ad euro 1.734 (65) .

(63) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

(64) Comma così modificato dall’art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(65) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 9 Competizioni sportive su strada (82)

1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L’autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare con veicoli a motore l’autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all’autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. (66)
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere concesse previo nulla osta dell’ente proprietario della strada. (67)
3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell’anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell’anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all’articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza. (68)
4. L’autorizzazione per l’effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta, almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e all’esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell’ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell’interno, delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti. (69)
4-bis. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti all’interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 78. (80)
5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l’autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. L’autorità competente può concedere l’autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (70)
6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l’autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all’art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni e integrazioni. L’assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell’organizzazione degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente. (71)
6-bis Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all’articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l’organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni. (72)
6-ter Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di svolgimento. L’abilitazione è rilasciata dal Ministero dell’interno. (72) (83)
6-quater Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all’interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter. (72)
7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (73) , ai fini della predisposizione del programma per l’anno successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l’eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.
7-bis Salvo che, per particolari esigenze connesse all’andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell’autorizzazione è subordinata, ove necessario, all’esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell’articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell’articolo 7, comma 1. (74)
8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (75) ad euro 695 (75) , se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 868 (75) ad euro 3.471 (75) , se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l’autorità amministrativa dispone l’immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (76)
[8-bis Chiunque organizza una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è punito con l’arresto da uno ad otto mesi e con l’ammenda da euro cinquecento ad euro cinquemila. Alla stessa pena soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alla competizione non autorizzata. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In ogni caso l’autorità amministrativa dispone l’immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti. (81) (77) ]

9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina l’effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (78) ad euro 345 (78) , se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 173 (79) ad euro 695 (79) , se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.

(66) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003. Successivamente, a norma dell’art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, le disposizioni del predetto art. 2, D.Lgs. 9/2002, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima L. 168/2002.

(67) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003. Successivamente, a norma dell’art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, le disposizioni del predetto art. 2, D.Lgs. 9/2002, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima L. 168/2002.

(68) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003. Successivamente, a norma dell’art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, le disposizioni del predetto art. 2, D.Lgs. 9/2002, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima L. 168/2002.

(69) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003. Successivamente, a norma dell’art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, le disposizioni del predetto art. 2, D.Lgs. 9/2002, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima L. 168/2002.

(70) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003. Successivamente, a norma dell’art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, le disposizioni del predetto art. 2, D.Lgs. 9/2002, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima L. 168/2002.

(71) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003. Successivamente, a norma dell’art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, le disposizioni del predetto art. 2, D.Lgs. 9/2002, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima L. 168/2002.

(72) Comma inserito dall’art. 2, comma 1, lett. g), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003. Successivamente, a norma dell’art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, le disposizioni del predetto art. 2, D.Lgs. 9/2002, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima L. 168/2002.

(73) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

(74) Comma inserito dall’art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003. Successivamente, a norma dell’art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, le disposizioni del predetto art. 2, D.Lgs. 9/2002, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima L. 168/2002.

(75) Importo elevato dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(76) Comma modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995; dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997; dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999; dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo e sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. i), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003. Successivamente, a norma dell’art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, le disposizioni dell’art. 2, D.Lgs. 9/2002 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima L. 168/2002.

(77) Comma abrogato dall’art. 03, comma 1, lettera a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(78) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(79) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(80) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(81) Comma inserito dall’art. 2, comma 1, lett. l), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003. Successivamente, a norma dell’art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, le disposizioni dell’art. 2, D.Lgs. 9/2002 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima L. 168/2002.

(82) Per il trasferimento alle regioni, province e comuni delle funzioni previste dal presente articolo, vedi gli artt. 162 e 163, commi 2, lett. f) e 3, lett. c), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

(83) Per il disciplinare delle scorte tecniche , vedi il Provvedimento 27 novembre 2002.

Art. 9-bis Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare (84)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell’articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 ad euro 100.000. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da tre a sei anni.
3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto.
4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 ad euro 25.000.
5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo.
6. In ogni caso l’autorità amministrativa dispone l’immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

(84) Articolo inserito dall’art. 03, comma 1, lettera b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

Art. 9-ter Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore (85)

1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 ad euro 20.000.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da due a cinque anni.
3. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo.

(85) Articolo inserito dall’art. 03, comma 1, lettera b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

Art. 10 Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità (86) (115)

1. E’ eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marcia superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62 (87) .
2. E’ considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:
a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell’art. 62; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell’art. 61, sempreché non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall’art. 62;
b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall’autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all’articolo 62, ma nel rispetto dell’articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l’intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell’osservanza dell’articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile. (88)
2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per l’effettuazione delle attività ivi previste, compiano percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili, l’autorizzazione alla circolazione è concessa dall’ente proprietario previo pagamento di un indennizzo forfettario pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli isolati a tre e quattro assi e le combinazioni a sei o più assi, da corrispondere contestualmente alla tassa di possesso e per la stessa durata. L’autorizzazione per la percorrenza di strade di tipo “A” è comunque subordinata al pagamento delle tariffe prescritte dalle società autostradali. I proventi dei citati indennizzi affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato e sono assegnati agli enti proprietari delle strade in analogia a quanto previsto dall’articolo 34 per i veicoli classificati mezzi d’opera. Ai veicoli ed ai trasporti di cui sopra sono altresì applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell’articolo 34, aumentate di due volte, e ai commi 21 e 22 del presente articolo. (89)
3. E’ considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli:
a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;
b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;
c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;
d) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, purché il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall’art. 61;
e) isolati o costituenti autotreni, ovvero autoarticolati dotati di blocchi d’angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato o trainino rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale, per cui vengano superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall’articolo 61 e dall’articolo 62 ; (90)
f) mezzi d’opera definiti all’art. 54, comma 1, lettera n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall’art. 62;
f-bis) che effettuano trasporti di animali vivi (91) ;
g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi;
g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno; (92)
g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole. (92) (93)
4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.
5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l’attività del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio per necessità inerenti l’attività aziendale; l’immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende (94) .
6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall’ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria, salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b).
Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:
a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con i limiti stabiliti dall’articolo 61; tale eccedenza può essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell’art. 167, comma 4; (95)
b) di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e lettera g-ter), quando non eccedano l’altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite dall’art. 61 o le masse stabilite dall’art. 62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell’art. 167, comma 4; (96)
b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano l’altezza di 4,30 m. e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti stabiliti dall’articolo 61, a condizione che siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell’articolo 167, comma 4 (97) . (98)
7. I veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d’opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell’art. 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:
a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell’art. 61;
b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell’archivio di cui all’art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226;
c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;
d) per essi sia stato corrisposto l’indennizzo di usura di cui all’art. 34.
Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l’apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.
8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d’opera, purché l’asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:
a) veicoli a motore isolati:
– due assi: 20 t;
– tre assi: 33 t;
– quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;
b) complessi di veicoli:
– quattro assi: 44 t;
– cinque o più assi: 56 t;
– cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.
9. L’autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada con l’approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l’intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le circostanze lo consentono, possono autorizzare il personale della scorta tecnica stessa a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento. (99)
9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che:
a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all’ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla loro presentazione;
b) le autorizzazioni periodiche di cui all’articolo 13 del citato regolamento siano valide per un numero indefinito di viaggi con validità annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull’autorizzazione;
c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;
d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;
e) per le autorizzazioni di tipo periodico non è prevista l’indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata;
f) le disposizioni contenute all’articolo 13, comma 5, non siano vincolate alla invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati;
g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all’autorizzazione periodica prevista dall’articolo 13, come modificato ai sensi del presente comma, e che questa sia rilasciata con le modalità semplificate di cui alla lettera a) del presente comma;
h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validità scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve essere presentata, in carta semplice, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;
i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte, fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o semirimorchi anche incrociate. (113)
10. L’autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta l’autorizzazione, deve altresì essere determinato l’ammontare dell’indennizzo, dovuto all’ente proprietario della strada, con le modalità previste dal comma 17. L’autorizzazione è comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l’effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie. Ai limiti dimensionali stabiliti dall’autorizzazione non concorrono le eventuali eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio ed ancoraggio del carico (100) .
11. L’autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 o 62 e quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal regolamento.
12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina officina.
13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale l’autoarticolato il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni stabilite dall’art. 61.
14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo allorché presentano un’eccedenza in lunghezza rispetto all’art. 61 dovuta all’asta di presa di corrente in posizione di riposo. L’immatricolazione, ove ricorra, e l’autorizzazione all’impiego potranno avvenire solo a nome e nella disponibilità di imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.
15. L’autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dall’art. 93.
16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonché dei mezzi d’opera.
17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l’esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese le eventuali tolleranze, l’ammontare dell’indennizzo nel caso di trasporto eccezionale per massa, e i criteri per l’imposizione della scorta tecnica. Nelle autorizzazioni periodiche rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari vige l’esonero dall’obbligo della scorta. (101)
18. Chiunque, senza avere ottenuto l’autorizzazione, ovvero violando anche una sola delle condizioni stabilite nell’autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati, ai periodi temporali, all’obbligo di scorta tecnica, nonché superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati nell’autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 796 (102) ad euro 3.212 (102) . (103)
19. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità, ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite nell’autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 (102) ad euro 642 (102) . Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza rispettare tutte le prescrizioni non comprese fra quelle indicate al comma 18, ad esclusione dei casi in difetto, ancorché maggiori delle tolleranze ammesse e/o con numero inferiore degli elementi del carico autorizzato (104) .
20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé l’autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (105) ad euro 173 (105) . Il viaggio potrà proseguire solo dopo l’esibizione dell’autorizzazione; questa non sana l’obbligo di corrispondere la somma dovuta.
21. Chiunque adibisce mezzi d’opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nell’art. 54, comma 1, lettera n), salvo che ciò sia espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui all’articolo 62, nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (114) ad euro 1.734 (114), e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (106) che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d’opera (107) .
22. Chiunque transita con un mezzo d’opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell’art. 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (114) ad euro 1.734 (114) .
23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al proprietario del veicolo sia al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, ad esclusione di quelle relative a violazioni di norme di cui al Titolo V che restano a carico del solo conducente del veicolo. (108)
24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a trenta giorni, nonché la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a due mesi, secondo le norme di cui al Capo I, sezione II, del Titolo VI. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di massa previsti dall’articolo 62, ovvero dei limiti di massa indicati nell’autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all’applicazione di sanzioni, se la massa complessiva a pieno carico non risulta superiore di oltre il 5 per cento ai limiti previsti dall’articolo 62, comma 4. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di sagoma previsti dall’articolo 61, ovvero dei limiti indicati nell’autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all’applicazione di sanzioni se le dimensioni del carico non risultano superiori di oltre il 2 per cento, tranne nel caso in cui il superamento delle dimensioni comporti la prescrizione dell’obbligo della scorta. (109)
25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22, l’agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non si sia munito dell’autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell’autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi. (110)
25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse. L’agente accertatore procede al ritiro immediato della carta di circolazione, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione del carico; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane del conducente. I documenti sono restituiti all’avente diritto, allorché il carico o il veicolo siano stati sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa. (111)
25-ter. Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica non rispetta le prescrizioni o le modalità di svolgimento previste dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 341 (102) ad euro 1.365 (102) . Ove in un periodo di due anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all’ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi della sezione II del capo I del titolo VI. (111)
25-quater. Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non è data facoltà di applicare ulteriori sanzioni di carattere amministrativo da parte degli enti di cui al comma 6. (111)
26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali. (112)

(86) A norma dell’art. 14, comma 2, D.L. 29 marzo 1993, n. 82, sono fatti salvi gli effetti prodotti dal presente articolo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e il 29 marzo 1993.

(87) Comma così modificato dall’art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(88) Lettera modificata dall’art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, e, successivamente, così sostituita dall’art. 11, comma 1, lett. a), L. 23 dicembre 1997, n. 454 e dall’art. 28, comma 1, lett. a), L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(89) Comma inserito dall’art. 11, comma 1, lett. b), L. 23 dicembre 1997, n. 454 e, successivamente, così sostituito dall’art. 28, comma 1, lett. b), L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(90) Lettera sostituita dall’art. 2, comma 2–undecies, D.L. 2 gennaio 1997, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 1997, n. 38 , e, successivamente, così modificata dall’ art. 47-bis, comma 3, lett. b), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

(91) Lettera aggiunta dall’art. 14, comma 1, D.L. 29 marzo 1993, n. 82, a decorrere dal 1° gennaio 1994.

(92) Lettera aggiunta dall’art. art. 28, comma 1, lett. c), L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(93) Comma modificato dall’art. 14, comma 1, D.L. 29 marzo 1993, n. 82 e, successivamente, così sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(94) Comma così modificato dall’art. 7, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(95) Lettera così modificata dall’art. 28, comma 1, lett. d), n. 2), L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(96) Lettera così modificata dall’art. 28, comma 1, lett. d), n. 3), L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(97) Lettera aggiunta dall’art. 28, comma 1, lett. d), n. 4), L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(98) Comma così modificato dall’art. 7, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, e, successivamente, dall’art. 28, comma 1, lett. d), L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(99) Comma così modificato dall’art. 7, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall’art. 4, comma 1, lett. a) e b), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(100) Comma così modificato dall’art. 7, comma 1, lett. g), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall’art. 28, comma 1, lett. e), L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(101) Comma così modificato dall’art. 2, comma 3, L. 7 marzo 1997, n. 48 e, successivamente, dall’art. 4, comma 1, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(102) Importo elevato dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(103) Comma modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e, successivamente, sostituito dall’art. 28, comma 1, lett. f), L. 7 dicembre 1999, n. 472. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’art. 4, comma 1, lett. d), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(104) Comma modificato dall’art. 7,comma 1, lett. h), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, e, successivamente, sostituito dall’art. 28, comma 1, lett. g), L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(105) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(106) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio provinciale o uffici provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituito dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(107) Comma così modificato dall’art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall’art. 28, comma 1, lett. h), L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(108) Comma così sostituito dall’art. 28, comma 1, lett. i), L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(109) Comma così sostituito dall’art. 28, comma 1, lett. l), L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(110) Comma così sostituito dall’art. 28, comma 1, lett. m), L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(111) Comma inserito dall’art. 28, comma 1, lett. n), L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(112) Comma aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. l), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(113) Comma inserito dall’art. 6, comma 2, lett. e), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 e, successivamente, così sostituito dall’art. 14, comma 16, L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(114) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(115) Vedi, anche, la Direttiva 15 giugno 2017, n. 293.

Art. 11 Servizi di polizia stradale

1. Costituiscono servizi di polizia stradale:
a) la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
b) la rilevazione degli incidenti stradali;
c) la predisposizione e l’esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
e) la tutela e il controllo sull’uso della strada.
2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare all’effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.
3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell’interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell’interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.
4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all’art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.

Art. 12 Espletamento dei servizi di polizia stradale (124)

1. L’espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all’Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’ambito del territorio di competenza; (116)
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di polizia stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto. (117)
2. L’espletamento dei servizi di cui all’art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell’art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull’uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (118) , del Dipartimento per i trasporti terrestri (122) appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (118) e dal personale dell’A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale dell’ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tramvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell’esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell’ambito dei passaggi a livello dell’amministrazione di appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (123), nell’ambito delle aree di cui all’art. 6, comma 7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (123), nell’ambito delle aree di cui all’art. 6, comma 7 (119) .
3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all’articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1. (120)
4. La scorta e l’attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall’autorità militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento. (121)

(116) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(117) Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(118) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

(119) Lettera aggiunta dall’art. 8, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(120) Comma inserito dall’art. 1, comma 1-bis, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(121) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1-ter, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(122) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(123) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

(124) Vedi, anche, l’ art. 10, comma 1-quater, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 136, inserito dall’ art. 47-bis, comma 1, lett. a), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

Titolo II

DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo I

COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE

Art. 13 Norme per la costruzione e la gestione delle strade

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (125) , sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche, emana entro un anno dalla entrata in vigore del presente codice, sulla base della classificazione di cui all’art. 2, le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi. Le norme devono essere improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le strade ed al rispetto dell’ambiente e di immobili di notevole pregio architettonico o storico. Le norme che riguardano la riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico sono emanate nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (126) , che viene richiesto di specifico concerto nei casi previsti dalla legge (133) . (131)
2. La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per specifiche situazioni allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono il rispetto, sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati inquinamenti. (127)
3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (125) , entro due anni dalla entrata in vigore del presente codice, emana, con i criteri e le modalità di cui al comma 1, le norme per la classificazione delle strade esistenti in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all’art. 2, comma 2 (128) (132).
4-bis. Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere C, D, E ed F del comma 2 dell’articolo 2 devono avere, per l’intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente purché realizzata in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza (129) .
5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. Gli stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle strade di loro competenza, quando le stesse non possiedono più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all’art. 2, comma 2 (130) (132).
6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze secondo le modalità stabilite con apposito decreto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (125) emana sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto dovranno essere compresi anche gli impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione stradale. (134)
7. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare rilevazioni del traffico per l’acquisizione di dati che abbiano validità temporale riferita all’anno nonché per adempiere agli obblighi assunti dall’Italia in sede internazionale.
8. Ai fini dell’attuazione delle incombenze di cui al presente articolo, l’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, di cui all’art. 35, comma 3, ha il compito di acquisire i dati dell’intero territorio nazionale, elaborarli e pubblicizzarli annualmente, nonché comunicarli agli organismi internazionali. Detta struttura cura altresì che i vari enti ottemperino alle direttive, norme e tempi fissati nel presente articolo e nei relativi decreti.

(125) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

(126) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. g), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dell’ambiente” è sostituita dalla seguente: “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio”.

(127) Comma così modificato dall’art. 1, comma 2, lett. a) e b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(128) Comma così modificato dall’art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(129) Comma inserito dall’art. 10, comma 1, L. 19 ottobre 1998, n. 366.

(130) Comma così modificato dall’art. 9, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(131) Comma così modificato dall’art. 2268, comma 1, n. 893), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall’art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010.

(132) La Corte costituzionale, con ordinanza 07 – 19 marzo 2012, n. 60 (Gazz. Uff. 21 marzo 2012, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13, commi 4 e 5, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.

(133) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 5 giugno 2001, il D.M. 5 novembre 2001, il D.M. 14 settembre 2005 ed il D.M. 19 aprile 2006.

(134) Per le modalità di istituzione e aggiornamento del Catasto delle strade, di cui al presente comma, vedi il D.M. 1° giugno 2001.

Art. 14 Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade (137)

1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;
b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni (135) .
2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza. (136)
3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Per le strade vicinali di cui all’art. 2, comma 7, i poteri dell’ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.

(135) Lettera così modificata dall’art. 10, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(136) Comma inserito dall’art. 10, comma 2, L. 19 ottobre 1998, n. 366.

(137) Vedi, anche, la Direttiva 15 giugno 2017, n. 293.

Art. 15 Atti vietati

1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l’osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
f) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze; (139)
f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento; (140)
g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (138) ad euro 173 (138) .
3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h) ed i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (138) ad euro 102 (138) .
3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 108 (143) ad euro 434 (143). (141)
4. Dalle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (142)

(138) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(139) Lettera così modificata dall’art. 5, comma 1, lett. a), n. 1), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(140) Lettera inserita dall’art. 5, comma 1, lett. a), n. 2), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(141) Comma inserito dall’art. 5, comma 1, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(142) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(143) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 16 Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati (146)

1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:
a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;
b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.
Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all’art. 2, comma 2, nonché alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile. (144)
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi aggiungere l’area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
3. In corrispondenza e all’interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (145) ad euro 695 (145) .
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(144) Comma così modificato dall’art. 11, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(145) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(146) Vedi, anche, la Direttiva 15 giugno 2017, n. 293.

Art. 17 Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati

1. Fuori dei centri abitati, all’interno delle curve devesi assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme determinate dal regolamento in relazione all’ampiezza della curvatura.
2. All’esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (147) ad euro 1.734 (147) .
4. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(147) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 18 Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati

1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1 devesi aggiungere l’area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all’interno dell’area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell’ente proprietario, la funzionalità dell’intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.
4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell’ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (148) ad euro 695 (148) .
6. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(148) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 19 Distanze di sicurezza dalle strade

1. La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di tiri a segno, di opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili, di cave coltivate mediante l’uso di esplosivo, nonché di stabilimenti che interessino comunque la sicurezza o la salute pubblica o la regolarità della circolazione stradale, è stabilita dalle relative disposizioni di legge e, in difetto di esse, dal prefetto, previo parere tecnico degli enti proprietari della strada e dei vigili del fuoco.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 868 (149) ad euro 3.471 (149) .
3. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(149) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 20 Occupazione della sede stradale (153)

1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione. (150)
2. L’ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l’occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all’interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all’art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l’occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. (151)
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (152) ad euro 695 (152) .
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(150) Comma così modificato dall’art. 12, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, e, successivamente, dall’art. 29, comma 1, lett. a), L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(151) Comma così modificato dall’art. 12, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, e, successivamente, dall’art. 29, comma 1, lett. b), L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(152) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(153) Vedi, anche, i commi da 16 a 18 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

Art. 21 Opere, depositi e cantieri stradali

1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all’art. 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.
2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.
3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 868 (154) ad euro 3.471 (154) .
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell’autore delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(154) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 22 Accessi e diramazioni

1. Senza la preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.
2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.
3. I passi carrabili devono essere individuati con l’apposito segnale, previa autorizzazione dell’ente proprietario.
4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell’uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada.
5. Il regolamento determina i casi in cui l’ente proprietario può negare l’autorizzazione di cui al comma 1.
6. Chiunque ha ottenuto l’autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.
7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni.
8. Il rilascio dell’autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.
9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l’ente proprietario della strada rilascia l’autorizzazione per l’accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livello diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (155) stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni, nonché le condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall’ente proprietario essere tenute a base dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione. E’ comunque vietata l’apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione.
11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l’uso senza l’autorizzazione dell’ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (156) ad euro 695 (156) . La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell’autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall’obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (157) ad euro 173 (157) .

(155) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

(156) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(157) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 23 Pubblicità sulle strade e sui veicoli

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
2. E’ vietata l’apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. E’ consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell’attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli. (158)
[3. Lungo le strade, nell’ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari. (159) ]

4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell’interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale. (160)
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un’altra strada appartenente ad ente diverso, l’autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest’ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall’Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell’ente proprietario della strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l’ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell’interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. (161)
7. E’ vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall’ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall’ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall’ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (162). Sono inoltre consentiti, purché autorizzati dall’ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d’interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente. (163) (178)
8. E’ parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell’anno. (164)
9. Per l’adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all’atto dell’entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (162) può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell’osservanza delle disposizioni stesse.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (165) ad euro 1.734 (165) .
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.420 (175) ad euro 14.196 (175) in via solidale con il soggetto pubblicizzato. (173) (176) (177)
13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l’ufficio o comando da cui dipende l’agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada. (166)
13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l’ente proprietario della strada diffida l’autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell’atto. Decorso il suddetto termine, l’ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell’autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.843 (171) ad euro 19.371 (171); nel caso in cui non sia possibile individuare l’autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione. (167)
13-ter. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis. (168)
13-quater. Nel caso in cui l’installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l’ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l’ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza – ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge. (169)
13-quater.1. In ogni caso, l’ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l’autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell’ipotesi prevista dal comma 13-quater. (172)
[13-quinquies. Se il manifesto riguarda l’attività di soggetti elencati nell’articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell’atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale. (174) (170) ]

(158) Comma così modificato dall’art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(159) Comma abrogato dall’art. 184, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, a decorrere dal 1° maggio 2004.

(160) Comma così modificato dall’art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(161) Comma così modificato dall’art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall’art. 5, comma 2, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(162) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

(163) Comma così modificato dall’art. 30, comma 1, lett. a), L. 7 dicembre 1999, n. 472 e, successivamente, dall’art. 5, comma 2, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120; vedi, anche, il comma 3 del medesimo art. 5, L. 120/2010.

(164) Comma così modificato dall’art. 13, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(165) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(166) Comma sostituito dall’art. 30, comma 1, lett. b), L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(167) Comma aggiunto dall’art. 30, comma 1, lett. c), L. 7 dicembre 1999, n. 472. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 2-bis, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214 e dall’art. 5, comma 2, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(168) Comma aggiunto dall’art. 30, comma 1, lett. c), L. 7 dicembre 1999, n. 472 e, successivamente, modificato dall’art. 184, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, a decorrere dal 1° maggio 2004.

(169) Comma aggiunto dall’art. 30, comma 1, lett. c), L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(170) Comma abrogato dall’art. 1, comma 176, lett. b), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(171) Importo aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(172) Comma inserito dall’art. 5, comma 2, lett. d), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(173) Comma modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995; dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997; dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999; dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472; dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004; dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005; dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007; dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009; dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Infine, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 36, comma 10-bis, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

(174) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 481, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

(175) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 19 dicembre 2012. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(176) La Corte costituzionale, con sentenza 3 aprile-10 maggio 2019, n. 113 (Gazz. Uff. 15 maggio 2019, n. 20 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nel testo sostituito dall’ art. 36, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte relativa alla determinazione della sanzione pecuniaria della infrazione ivi prevista.

(177) La Corte costituzionale, con ordinanza 15 – 23 gennaio 2014, n. 9 (Gazz. Uff. 29 gennaio 2014, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 12, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

(178) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.M. 23 maggio 2012.

Art. 24 Pertinenze delle strade

1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all’arredo funzionale di essa.
2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle del regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio.
3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale.
4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall’ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalità fissate nel regolamento, dall’ente proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità.
5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro possono appartenere anche a soggetti diversi dall’ente proprietario ovvero essere affidate dall’ente proprietario in concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dal regolamento. (179)
5-bis. Per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A) sono previste, secondo le modalità fissate dall’Autorità di regolazione dei trasporti, sentita l’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dai progetti dell’ente proprietario ovvero, se individuato, del concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali di cui al comma 5-ter dell’articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e d’intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale. (182)
6. Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non avendo ottenuto il rilascio dello specifico provvedimento dell’autorità pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di legge e indicato nell’art. 26, o li trasforma o ne varia l’uso stabilito in tale provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 868 (180) ad euro 3.471 (180).
7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (181) ad euro 1.734 (181) .
8. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della rimozione dell’impianto e delle opere realizzate abusivamente, a carico dell’autore della violazione ed a sue spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione di cui al comma 7 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività esercitata fino all’attuazione delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. L’attuazione successiva non esime dal pagamento della somma indicata nel comma 7.

(179) Comma così modificato dall’art. 14, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(180) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(181) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(182) Comma inserito dall’art. 5, comma 5, L. 29 luglio 2010, n. 120 e, successivamente, così modificato dall’art. 38, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 25 Attraversamenti ed uso della sede stradale

1. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell’ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d’acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l’accessibilità delle fasce di pertinenza della strada.
1-bis. In caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, ferma restando l’obbligatorietà della concessione di cui al comma 1, le strutture che realizzano l’opera d’arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità dell’ente che rilascia la concessione qualora la strada interferita sia di tipo superiore, con riferimento ai tipi definiti dall’articolo 2, comma 2, a quello della strada interferente. (185)
1-ter. Per ragioni di sicurezza e di importanza dei flussi di traffico:
a) le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo A e B con strade di tipo inferiore, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità degli enti proprietari delle strade di tipo A e B, anche quando tali enti rilasciano la concessione all’attraversamento;
b) nel caso di attraversamento tra strada di tipo A e strada di tipo B, le strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità dell’ente proprietario della strada di tipo A;
c) nel caso di attraversamento tra strade di tipo A appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata nell’atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione;
d) nel caso di attraversamento tra strade di tipo C appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata, con preferenza per l’ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell’atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione. (185)
1-quater. Fermo quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, la titolarità delle strutture delle opere d’arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi è indicata in appositi atti convenzionali con cui vengono disciplinati, in relazione alle nuove strutture ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità e gli oneri di realizzazione, gestione e manutenzione a carico dell’ente titolare della strada interferente, stipulati tra gli enti proprietari ovvero tra i gestori delle strade interessate dall’attraversamento a livello sfalsato. (185)
1-quinquies. In relazione ai sottopassi e sovrappassi stradali esistenti, gli enti proprietari della strada interferita e di quella interferente provvedono, ove necessario anche mediante trasferimento della titolarità delle opere d’arte da realizzarsi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli enti proprietari, nonché i gestori dei medesimi procedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla formazione e all’aggiornamento degli elenchi dei sottopassi e sovrappassi, di cui risultano o divengano titolari in attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. (185)
2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo accertamento tecnico dell’autorità competente di cui all’art. 26.
3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione.
4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l’uso della sede stradale.
5. Chiunque realizza un’opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o ne varia l’uso o ne mantiene l’esercizio senza concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 868 (183) ad euro 3.471 (183) .
6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (184) ad euro 1.734 (184) .
7. La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, a carico dell’autore della violazione ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di ogni attività fino all’attuazione successiva delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(183) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(184) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(185) Comma inserito dall’ art. 49, comma 5, D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

Art. 26 Competenza per le autorizzazioni e le concessioni

1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall’ente proprietario della strada o da altro ente da quest’ultimo delegato o dall’ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni; l’eventuale delega è comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (186) o al prefetto se trattasi di ente locale.
2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di competenza dell’ente proprietario della strada e per le strade in concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni.
3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell’interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell’ente proprietario della strada (187).
3-bis. Nel caso di interventi finalizzati all’installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, il nulla osta di cui al comma 3 è rilasciato nel termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta da parte del comune. (190)
4. L’impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tramviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessità e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (188) , se trattasi di linea ferroviaria, e l’ente proprietario della strada. (189)

(186) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”

(187) Comma così modificato dall’art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(188) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

(189) Comma così modificato dall’art. 2268, comma 1, n. 893), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall’art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010.

(190) Comma inserito dall’ art. 8-bis, comma 4, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.

Art. 27 Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni

1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente titolo, se interessano strade o autostrade statali, sono presentate al competente ufficio dell’A.N.A.S. e, in caso di strade in concessione, all’ente concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio parere al competente ufficio dell’A.N.A.S., ove le convenzioni di concessione non consentono al concessionario di adottare il relativo provvedimento.
2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1 interessanti strade non statali sono presentate all’ente proprietario della strada.
3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e dall’impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.
4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal presente titolo sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l’obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.
5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l’occupazione o per l’uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. L’autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
6. La durata dell’occupazione di suolo stradale per l’impianto di pubblici servizi è fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per l’ultimazione dei relativi lavori.
7. La somma dovuta per l’uso o l’occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall’ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione. (192)
8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l’oggetto principale dell’impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l’utente ne ricava. (192)
9. L’autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente titolo può chiedere un deposito cauzionale.
10. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi interessanti le strade o autostrade e le relative pertinenze per le quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel luogo dei lavori, dell’occupazione o del deposito, il relativo atto autorizzatorio o copia conforme, che è tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell’art. 12.
11. Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (191) ad euro 345 (191) .
12. La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dei lavori, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o accertata mancanza dello stesso, da effettuare senza indugio, la sospensione è definitiva e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, a carico dell’autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(191) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(192) Per la sostituzione del canone di cui al presente comma, vedi l’ art. 1, comma 816, L. 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 28 Obblighi dei concessionari di determinati servizi

1. I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi che interessano comunque le strade, hanno l’obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall’ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti a servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (195) o alla regione competente. Nel regolamento sono indicate le modalità di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni all’esecuzione dei lavori ed i casi di deroga (193) .
2. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dell’ente proprietario della strada, le opere e gli impianti eserciti dai soggetti indicati nel comma 1, l’onere relativo allo spostamento dell’impianto è a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità per l’esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni (194) .

(193) Comma così sostituito dall’art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(194) Comma così sostituito dall’art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(195) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

Art. 29 Piantagioni e siepi

1. I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l’autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (196) ad euro 695 (196) .
4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, per l’autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(196) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 30 Fabbricati, muri e opere di sostegno

1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l’incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.
2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il prefetto sentito l’ente proprietario o concessionario, può ordinare la demolizione o il consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere necessarie.
3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l’autorità competente ai sensi del comma 2 provvede d’ufficio alla demolizione o al consolidamento, addebitando le spese al proprietario.
4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell’ente proprietario della strada.
5. La spesa si divide in ragione dell’interesse quando l’opera abbia scopo promiscuo. Il riparto della spesa è fatto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (197) , su proposta dell’ufficio periferico dell’A.N.A.S., per le strade statali ed autostrade e negli altri casi con decreto del presidente della regione, su proposta del competente ufficio tecnico.
6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove strade, è a carico dell’ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l’obbligo e l’onere di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere.
7. In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari dei fondi si adotta nei confronti degli inadempienti la procedura di cui ai commi 2 e 3.
8. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (198) ad euro 1.734 (198) .

(197) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

(198) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 31 Manutenzione delle ripe

1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all’art. 30, lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (199) ad euro 695 (199) .
3. La violazione suddetta importa a carico dell’autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(199) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 32 Condotta delle acque

1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all’ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi.
2. Salvo quanto è stabilito nell’art. 33, coloro che hanno diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d’acqua hanno l’obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la condotta delle acque; devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere d’arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per l’esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato all’atto di concessione rilasciato dall’ente proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso.
3. L’irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua l’irrigazione.
4. L’ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l’esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provvede d’ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.
5. Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi indicati nel comma 1, quando non siano ottemperati spontaneamente dall’obbligato.
6. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (200) ad euro 695 (200) .

(200) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 33 Canali artificiali e manufatti sui medesimi

1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale hanno l’obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l’afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.
2. Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti di questi, a meno che ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo o possesso in contrario.
3. I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui canali artificiali che attraversano la strada devono, nel caso di ricostruzione, essere eseguiti con strutture murarie o in cemento armato, in ferro o miste secondo le indicazioni e le prescrizioni tecniche dell’ente proprietario della strada in relazione ai carichi ammissibili per la strada interessata. Non sono comprese in questa disposizione le opere ricadenti in località soggette a servitù militari per le quali si ravvisa l’opportunità di provvedere diversamente.
4. La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture e con le prescrizioni sopra indicate è obbligatoria da parte di proprietari o utenti delle acque ed è a loro spese:
a) quando occorre spostare o allargare le strade attraversate da canali artificiali;
b) quando, a giudizio dell’ente proprietario, i manufatti presentano condizioni di insufficiente sicurezza.
5. E’, altresì, a carico di detti proprietari la manutenzione dei manufatti ricostruiti.
6. In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per dar luogo all’allargamento della sede stradale, il relativo costo è a carico dell’ente proprietario della strada, fermo restando a carico dei proprietari, possessori o utenti delle acque l’onere di manutenzione dell’intero manufatto.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (201) ad euro 695 (201) .

(201) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 34 Oneri supplementari a carico dei mezzi d’opera per l’adeguamento delle infrastrutture stradali

1. I mezzi d’opera di cui all’art. 54, comma 1, lettera n), devono essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante l’avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di possesso, di corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata.
2. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d’opera deve essere corrisposta alle concessionarie un’ulteriore somma ad integrazione dell’indennizzo di usura. Tale somma è equivalente alla tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50 per cento, e deve essere versata insieme alla normale tariffa alle porte controllate manualmente.
3. I proventi dell’indennizzo di usura, di cui al comma 1, affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato.
4. Il regolamento determina le modalità di assegnazione dei proventi delle somme di cui al comma 3, agli enti proprietari delle strade a esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo, all’adeguamento e all’usura delle infrastrutture. (203)
5. Se il mezzo d’opera circola senza il contrassegno di cui al comma 1, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (202) ad euro 345 (202) . Se non è stato corrisposto l’indennizzo d’usura previsto dal medesimo comma 1, si applicano le sanzioni previste dall’art. 1, comma terzo, della legge 24 gennaio 1978, n. 27 e successive modificazioni, a carico del proprietario.

(202) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(203) Per la cessazione dei trasferimenti erariali di cui al presente comma:

– a decorrere dall’anno 2001 e per la relativa compensazione, vedi gli artt. da 1 a 5, D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56;

– a decorrere dall’anno 2016 vedi l’ art. 1, comma 596, L. 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 34-bis Decoro delle strade (204) (205)

[1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 1.000. ]

(204) Articolo abrogato dall’art. 5, comma 6, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(205) Articolo inserito dall’art. 3, comma 14, L. 15 luglio 2009, n. 94.

Capo II

ORGANIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE

Art. 35 Competenze

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (206) è competente ad impartire direttive per l’organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale, sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (207) per gli aspetti di sua competenza, su tutte le strade. Stabilisce, inoltre, i criteri per la pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti proprietari delle strade, coordinando questi ultimi nei casi e nei modi previsti dal regolamento e, comunque, ove si renda necessario. (209)
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (208) è autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme del regolamento per l’esecuzione del presente codice alle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia. Analogamente il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme regolamentari relative alle segnalazioni di cui all’art. 44.
3. L’Ispettorato circolazione e traffico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (206) assume la denominazione di Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (208) . All’Ispettorato sono demandate le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre attribuzioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (206) di cui al presente codice, le quali sono svolte con autonomia funzionale ed operativa.

(206) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

(207) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. g), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dell’ambiente” è sostituita dalla seguente: “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio”.

(208) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

(209) Comma così modificato dall’art. 2268, comma 1, n. 893), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall’art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010.

Art. 36 Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana (219)

1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, è fatto obbligo dell’adozione del piano urbano del traffico. (210)
2. All’obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche in periodi dell’anno, una particolare affluenza turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale. L’elenco dei comuni interessati viene predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (211) , nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Le province provvedono, all’adozione di piani del traffico per la viabilità extraurbana d’intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate. La legge regionale può prevedere, ai sensi dell’art. 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che alla redazione del piano urbano del traffico delle aree, indicate all’art. 17 della stessa, provvedano gli organi della città metropolitana. (212)
4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica del rallentamento della velocità e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire. (213)
5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni. Il sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (211) per l’inserimento nel sistema informativo previsto dall’art. 226 comma 2. Allo stesso adempimento è tenuto il Presidente della provincia quando sia data attuazione alla disposizione di cui al comma 3. (214)
6. La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta nel rispetto delle direttive emanate, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (215) , di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio (216), sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto. Il piano urbano del traffico viene adeguato agli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale, fissato dalla regione ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 . (217)
7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per consentire l’integrale attuazione di quanto previsto dal comma 3, le autorità indicate dall’art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, convocano una conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni, anche statali, interessate.
8. E’ istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (211) , l’albo degli esperti in materia di piani di traffico, formato mediante concorso biennale per titoli. Il bando di concorso è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (215) di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.
9. A partire dalla data di formazione dell’albo degli esperti di cui al comma 8 è fatto obbligo di conferire l’incarico della redazione dei piani di traffico, oltre che a tecnici specializzati appartenenti al proprio Ufficio tecnico del traffico, agli esperti specializzati inclusi nell’albo stesso. (218)
10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (211) a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla esecuzione d’ufficio del piano e alla sua realizzazione.

(210) Comma così modificato dall’art. 17, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(211) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

(212) Comma così modificato dall’art. 17, comma 1, lett. a) e c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(213) Comma così modificato dall’art. 17, comma 1, lett. a) e d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(214) Comma così modificato dall’art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(215) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti” e la denominazione “Ministro per i problemi delle aree urbane” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

(216) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. g), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dell’ambiente” è sostituita dalla seguente: “Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio”.

(217) Comma così modificato dall’art. 17, comma 1, lett. a) ed e), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(218) Comma così modificato dall’art. 17, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(219) Con D.M. 31 dicembre 1999 (G. U. 29 maggio 2001, n. 123) è stato approvato il bando di concorso per l’assegnazione di contributi finanziari per la redazione o aggiornamento del Piano generale del traffico urbano o per la redazione del Piano particolareggiato al quale possono partecipare tutti i comuni italiani. Con D.M. 29 dicembre 2000 è stato approvato il bando per l’assegnazione di contributi finanziari per la redazione ed attuazione dei piani di settore per la sicurezza stradale nell’ambito dei piani urbani del traffico.

Art. 37 Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale

1. L’apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:
a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;
b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;
c) al comune, sulle strade private aperte all’uso pubblico e sulle strade locali;
d) nei tratti di strade non di proprietà del comune all’interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica è di competenza del comune.
2. Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di segnali che indicano posti di servizio stradali, esclusi i segnali di avvio ai posti di pronto soccorso che fanno carico agli enti stessi. L’apposizione e la manutenzione di detti segnali fanno carico agli esercenti.
2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana. (220)
3. Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (221) , che decide in merito.

(220) Comma inserito dall’art. 1, comma 2-ter, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214.

(221) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

Art. 38 Segnaletica stradale

1. La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:
a) segnali verticali;
b) segnali orizzontali;
c) segnali luminosi;
d) segnali ed attrezzature complementari.
2. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione. Le prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa quella lampeggiante gialla di pericolo di cui all’art. 41, prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali verticali e orizzontali che regolano la precedenza. Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. In ogni caso prevalgono le segnalazioni degli agenti di cui all’art. 43.
3. E’ ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di emergenza, urgenza e necessità, ivi comprese le attività di ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di tali segnali, anche se appaiono in contrasto con altre regole della circolazione. (225)
4. Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal regolamento per la segnaletica stradale fuori dai centri abitati, si applica anche nei centri abitati alle strade sulle quali sia fissato un limite massimo di velocità pari o superiore a 70 km/h.
5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli segnali, i dispositivi o i mezzi segnaletici, nonché la loro denominazione, il significato, i tipi, le caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colori, materiali, rifrangenza, illuminazione), le modalità di tracciamento, apposizione ed applicazione (distanze ed altezze), le norme tecniche di impiego, i casi di obbligatorietà. Sono, inoltre, indicate le figure di ogni singolo segnale e le rispettive didascalie costituiscono esplicazione del significato anche ai fini del comportamento dell’utente della strada. I segnali sono, comunque, collocati in modo da non costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide.
6. La collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri di uniformità sul territorio nazionale, fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (222) nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale vigente.
7. La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata.
8. E’ vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché sul retro dello stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non è previsto dal regolamento.
9. Il regolamento stabilisce gli spazi da riservare alla installazione dei complessi segnaletici di direzione, in corrispondenza o prossimità delle intersezioni stradali.
10. Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale comprende le strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà privata aperte all’uso pubblico. Nelle aree private non aperte all’uso pubblico, l’utilizzo e la posa in opera della segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a quelli prescritti dal regolamento.
[11. Per le esigenze esclusive del traffico militare, nelle strade di uso pubblico è ammessa l’installazione di segnaletica stradale militare, con modalità particolari di apposizione, le cui norme sono fissate dal regolamento. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a consentire l’installazione provvisoria o permanente dei segnali ritenuti necessari dall’autorità militare per la circolazione dei propri veicoli. (224) ]

12. I conducenti dei veicoli su rotaia quando marciano in sede promiscua sono tenuti a rispettare la segnaletica stradale, salvo che sia diversamente disposto dalle presenti norme.
13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 (227) ad euro 1.694 (227). (226)
14. Nei confronti degli enti proprietari della strada che non adempiono agli obblighi di cui al presente articolo o al regolamento o che ne facciano uso improprio delle segnaletiche previste, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (223) ingiunge di adempiere a quanto dovuto. In caso di inottemperanza nel termine di quindici giorni dall’ingiunzione, provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (222) ponendo a carico dell’ente proprietario della strada le spese relative, con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.
15. Le violazioni da parte degli utenti della strada delle disposizioni del presente articolo sono regolate dall’art. 146.

(222) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

(223) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

(224) Comma abrogato dall’art. 2268, comma 1, n. 893), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall’art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010.

(225) Comma così modificato dall’art. 6, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(226) Comma così modificato dall’art. 6, comma 1, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(227) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 39 Segnali verticali

1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:
A) segnali di pericolo: preavvisano l’esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente;
B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in:
a) segnali di precedenza;
b) segnali di divieto;
c) segnali di obbligo;
C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti si suddividono in:
a) segnali di preavviso;
b) segnali di direzione;
c) segnali di conferma;
d) segnali di identificazione strade;
e) segnali di itinerario;
f) segnali di località e centro abitato;
g) segnali di nome strada;
h) segnali turistici e di territorio;
i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli;
l) altri segnali che indicano installazioni o servizi.
2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione.
3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non rispettano le disposizioni del presente articolo e del regolamento si applica il comma 13 dell’art. 38.

Art. 40 Segnali orizzontali

1. I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare la circolazione, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni od utili indicazioni per particolari comportamenti da seguire.
2. I segnali orizzontali si dividono in:
a) strisce longitudinali;
b) strisce trasversali;
c) attraversamenti pedonali o ciclabili;
d) frecce direzionali;
e) iscrizioni e simboli;
f) strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata;
g) isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata;
h) strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea;
i) altri segnali stabiliti dal regolamento.
3. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le continue, ad eccezione di quelle che delimitano le corsie di emergenza, indicano il limite invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata; le discontinue delimitano le corsie di marcia o la carreggiata.
4. Una striscia longitudinale continua può affiancarne un’altra discontinua; in tal caso esse indicano ai conducenti, marcianti alla destra di quella discontinua, la possibilità di oltrepassarle.
5. Una striscia trasversale continua indica il limite prima del quale il conducente ha l’obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni semaforiche o il segnale di “fermarsi e dare precedenza” o il segnale di “passaggio a livello” ovvero un segnale manuale del personale che espleta servizio di polizia stradale.
6. Una striscia trasversale discontinua indica il limite prima del quale il conducente ha l’obbligo di arrestare il veicolo, se necessario, per rispettare il segnale “dare precedenza”.
7. Nel regolamento sono stabilite norme per le forme, le dimensioni, i colori, i simboli e le caratteristiche dei segnali stradali orizzontali, nonché le loro modalità di applicazione.
8. Le strisce longitudinali continue non devono essere oltrepassate; le discontinue possono essere oltrepassate sempre che siano rispettate tutte le altre norme di circolazione. E’ vietato valicare le strisce longitudinali continue, tranne che dalla parte dove è eventualmente affiancata una discontinua.
9. Le strisce di margine continue possono essere oltrepassate solo dai veicoli in attività di servizio di pubblico interesse e dai veicoli che debbono effettuare una sosta di emergenza.
10. E’ vietata:
a) la sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da una striscia continua;
b) la circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo che per il cambio di corsia;
c) la circolazione dei veicoli non autorizzati sulle corsie riservate.
11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato l’attraversamento; analogo comportamento devono tenere i conducenti dei veicoli nei confronti dei ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili. Gli attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su sedie a ruote; a tutela dei non vedenti possono essere collocati segnali a pavimento o altri segnali di pericolo in prossimità degli attraversamenti stessi.

Art. 41 Segnali luminosi

1. I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti categorie:
a) segnali luminosi di pericolo e di prescrizione;
b) segnali luminosi di indicazione;
b-bis) tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito; (230)
c) lanterne semaforiche veicolari normali;
d) lanterne semaforiche veicolari di corsia;
e) lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico;
f) lanterne semaforiche pedonali;
g) lanterne semaforiche per velocipedi;
h) lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili;
i) lanterna semaforica gialla lampeggiante;
l) lanterne semaforiche speciali;
m) segnali luminosi particolari.
2. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari normali sono di forma circolare e di colore:
a) rosso, con significato di arresto;
b) giallo, con significato di preavviso di arresto;
c) verde, con significato di via libera.
3. Le luci delle lanterne semaforiche di corsia sono a forma di freccia colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalla freccia.
4. Le luci delle lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico sono a forma di barra bianca su fondo nero, orizzontale con significato di arresto, verticale o inclinata a destra o sinistra con significato di via libera, rispettivamente diritto, a destra o sinistra, e di un triangolo giallo su fondo nero, con significato di preavviso di arresto.
5. Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni acustiche per non vedenti. Le luci delle lanterne semaforiche pedonali sono a forma di pedone colorato su fondo nero. I colori sono:
a) rosso, con significato di arresto e non consente ai pedoni di effettuare l’attraversamento, né di impegnare la carreggiata;
b) giallo, con significato di sgombero dell’attraversamento pedonale e consente ai pedoni che si trovano all’interno dell’attraversamento di sgombrarlo il più rapidamente possibile e vieta a quelli che si trovano sul marciapiede di impegnare la carreggiata;
c) verde, con significato di via libera e consente ai pedoni l’attraversamento della carreggiata nella sola direzione consentita dalla luce verde.
6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di bicicletta colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai velocipedi provenienti da una pista ciclabile.
7. Le luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili sono rossa a forma di X, con significato di divieto di percorrere la corsia o di impegnare il varco sottostante la luce, e verde a forma di freccia, con significato di consenso a percorrere la corsia o ad impegnare il varco sottostante la luce.
8. Tutti i segnali e dispositivi luminosi previsti dal presente articolo sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (228) , previo accertamento del grado di protezione e delle caratteristiche geometriche, fotometriche, cromatiche e di idoneità indicati dal regolamento e da specifiche normative (229) .
8-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle lanterne semaforiche, le lampade ad incandescenza, quando necessitino di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED. Le lampade da utilizzare nelle lanterne semaforiche devono avere marcatura CE e attacco normalizzato E27 e assicurare l’accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l’uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento. (231)
9. Durante il periodo di accensione della luce verde, i veicoli possono procedere verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale ed orizzontale; in ogni caso i veicoli non possono impegnare l’area di intersezione se i conducenti non hanno la certezza di poterla sgombrare prima dell’accensione della luce rossa; i conducenti devono dare sempre la precedenza ai pedoni ed ai ciclisti ai quali sia data contemporaneamente via libera; i conducenti in svolta devono, altresì dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ai veicoli della corrente di traffico nella quale vanno ad immettersi.
10. Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l’arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell’accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l’area di intersezione con opportuna prudenza.
11. Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l’area di intersezione, né l’attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni.
12. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o quelle per i veicoli di trasporto pubblico hanno lo stesso significato delle corrispondenti luci delle lanterne semaforiche normali, ma limitatamente ai soli veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalle frecce o dalle barre; di conseguenza, i conducenti di detti veicoli devono attenersi alle stesse disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11.
13. Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o quella per i velocipedi risulti spenta o presenti indicazioni anomale, il pedone o il ciclista ha l’obbligo di usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilità che verso altre direzioni siano accese luci che consentano il passaggio ai veicoli che interferiscono con la sua traiettoria di attraversamento.
14. Durante il periodo di accensione delle luci verde, giallo o rossa a forma di bicicletta, i ciclisti devono tenere lo stesso comportamento dei veicoli nel caso di lanterne semaforiche veicolari normali di cui rispettivamente ai commi 9, 10 e 11.
15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni.
16. Durante il periodo di accensione delle luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili, i conducenti non possono percorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti alla luce rossa a forma di X; possono percorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti la luce verde a forma di freccia rivolta verso il basso. E’ vietato ai veicoli di arrestarsi comunque dinnanzi alle luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili anche quando venga data l’indicazione della X rossa.
17. In presenza di una luce gialla lampeggiante, di cui al comma 1, lettera i), i veicoli possono procedere purché a moderata velocità e con particolare prudenza, rispettando le norme di precedenza.
18. Qualora per avaria o per altre cause una lanterna semaforica veicolare di qualsiasi tipo sia spenta o presenti indicazioni anomale, il conducente ha l’obbligo di procedere a minima velocità e di usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilità che verso altre direzioni siano accese luci che consentono il passaggio. Se, peraltro, le indicazioni a lui dirette sono ripetute da altre lanterne semaforiche efficienti egli deve tener conto di esse.
19. Il regolamento stabilisce forme, caratteristiche, dimensioni, colori e simboli dei segnali luminosi, nonché le modalità di impiego e il comportamento che l’utente della strada deve tenere in rapporto alle varie situazioni segnalate.

(228) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

(229) Comma così modificato dall’art. 18, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(230) Lettera inserita dall’art. 7, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(231) Comma inserito dall’art. 20, comma 1, L. 28 dicembre 2015, n. 221.

Art. 42 Segnali complementari

1. I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere noto:
a) il tracciato stradale;
b) particolari curve e punti critici;
c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.
2. Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi destinati ad impedire la sosta o a rallentare la velocità.
3. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali complementari, le loro caratteristiche costruttive e le modalità di impiego e di apposizione.

Art. 43 Segnalazioni degli agenti del traffico

1. Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio alle segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del traffico.
2. Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli agenti annullano ogni altra prescrizione data a mezzo della segnaletica stradale ovvero delle norme di circolazione.
3. Le segnalazioni degli agenti sono, in particolare, le seguenti:
a) braccio alzato verticalmente significa: “attenzione, arresto” per tutti gli utenti, ad eccezione dei conducenti che non siano più in grado di fermarsi in sufficienti condizioni di sicurezza; se il segnale è fatto in una intersezione, esso non impone l’arresto ai conducenti che abbiano già impegnato l’intersezione stessa;
b) braccia o braccio tesi orizzontalmente significano: “arresto” per tutti gli utenti, qualunque sia il loro senso di marcia, provenienti da direzioni intersecanti quella indicata dal braccio o dalle braccia e per contro “via libera” per coloro che percorrono la direzione indicata dal braccio o dalle braccia.
4. Dopo le segnalazioni di cui al comma 3, l’agente potrà abbassare il braccio o le braccia; la nuova posizione significa ugualmente “arresto” per tutti gli utenti che si trovano di fronte all’agente o dietro di lui e “via libera” per coloro che si trovano di fianco.
5. Gli agenti, per esigenze connesse con la fluidità o con la sicurezza della circolazione, possono altresì far accelerare o rallentare la marcia dei veicoli, fermare o dirottare correnti veicolari o singoli veicoli, nonché dare altri ordini necessari a risolvere situazioni contingenti, anche se in contrasto con la segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione.
6. Nel regolamento sono precisate altre segnalazioni eventualmente necessarie per la regolazione del traffico, nonché modalità e mezzi per rendere facilmente riconoscibili e visibili a distanza, sia di giorno che di notte, gli agenti preposti alla regolazione del traffico e i loro ordini, anche a mezzo di apposito segnale distintivo.

Art. 44 Passaggi a livello

1. In corrispondenza dei passaggi a livello con barriere può essere collocato, a destra della strada, un dispositivo ad una luce rossa fissa, posto a cura e spese dell’esercente la ferrovia, il quale avverta in tempo utile della chiusura delle barriere, integrato da altro dispositivo di segnalazione acustica. I dispositivi, luminoso acustico, sono obbligatori qualora trattasi di barriere manovrate a distanza o non visibili direttamente dal posto di manovra. Sono considerate barriere le sbarre, i cancelli e gli altri dispositivi di chiusura equivalenti.
2. In corrispondenza dei passaggi a livello con semibarriere deve essere collocato, sulla destra della strada, a cura e spese dell’esercente la ferrovia, un dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente che entra in funzione per avvertire in tempo utile della chiusura delle semibarriere, integrato da un dispositivo di segnalazione acustica. Le semibarriere possono essere installate solo nel caso che la carreggiata sia divisa nei due sensi di marcia da spartitraffico invalicabile di adeguata lunghezza. I passaggi a livello su strada a senso unico muniti di barriere che sbarrano l’intera carreggiata solo in entrata sono considerati passaggi a livello con semibarriere.
3. Nel regolamento sono stabiliti i segnali verticali ed orizzontali obbligatori di presegnalazione e di segnalazione dei passaggi a livello, le caratteristiche dei segnali verticali, luminosi ed acustici, nonché la superficie minima rifrangente delle barriere, delle semibarriere e dei cavalletti da collocare in caso di avaria.
4. Le opere necessarie per l’adeguamento dei passaggi a livello e quelle per assicurare la visibilità delle strade ferrate hanno carattere di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e urgenza ai fini dell’applicazione delle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità. (232)

(232) Comma così modificato dall’art. 19, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 45 Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni (244) (242)

1. Sono vietati la fabbricazione e l’impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (233) può intimare agli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, ai comuni e alle province, alle imprese o persone autorizzate o incaricate della collocazione della segnaletica, di sostituire, integrare, spostare, rimuovere o correggere, entro un termine massimo di quindici giorni, ogni segnale non conforme, per caratteristiche, modalità di scelta del simbolo, di impiego, di collocazione, alle disposizioni delle presenti norme e del regolamento, dei decreti e direttive ministeriali, ovvero quelli che possono ingenerare confusione con altra segnaletica, nonché a provvedere alla collocazione della segnaletica mancante. Per la segnaletica dei passaggi a livello di cui all’art. 44 i provvedimenti vengono presi d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (240)
3. Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la rimozione, la sostituzione, l’installazione, lo spostamento, ovvero la correzione e quanto altro occorre per rendere le segnalazioni conformi alle norme di cui al comma 2, sono effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (233) , che esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, a cura dei dipendenti degli uffici centrali o periferici.
4. Le spese relative sono recuperate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (234) , a carico degli enti inadempienti, mediante ordinanza che costituisce titolo esecutivo.
5. Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in opera dai soggetti autorizzati, l’ente proprietario della strada può intimare, ove occorra, ai soggetti stessi di reintegrare, spostare, rimuovere immediatamente e, comunque, non oltre dieci giorni, i segnali che non siano conformi alle norme di cui al comma 2 o che siano anche parzialmente deteriorati o non più corrispondenti alle condizioni locali o che possano disturbare o confondere la visione di altra segnaletica stradale. Decorso inutilmente il termine indicato nella intimazione, l’ente proprietario della strada provvede d’ufficio, a spese del trasgressore. Il prefetto su richiesta dell’ente proprietario ne ingiunge il pagamento con propria ordinanza che costituisce titolo esecutivo.
6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all’approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (233) , previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione. (235) (241) (243)
7. Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (236) ad euro 1.734 (236) .
8. La fabbricazione dei segnali stradali è consentita alle imprese autorizzate dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale di cui all’art. 35, comma 3, che provvede, a mezzo di specifico servizio, ad accertare i requisiti tecnico-professionali e la dotazione di adeguate attrezzature che saranno indicati nel regolamento. Nel regolamento sono, altresì, stabiliti i casi di revoca dell’autorizzazione.
9. Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali, dispositivi o apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o comunque difformi dai prototipi omologati o approvati è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 868 (237) ad euro 3.471 (237) . A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose oggetto della violazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
9-bis. È vietata la produzione, la commercializzazione e l’uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all’articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni. (238)
9-ter. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di cui al comma 9-bis è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 827 (239) ad euro 3.312 (239) . Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della cosa oggetto della violazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI. (238)

(233) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

(234) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

(235) Comma così modificato dall’art. 20, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(236) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(237) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(238) Comma aggiunto dall’art. 31, comma 1, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(239) Importo elevato dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(240) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

(241) La corte costituzionale, con sentenza 29 aprile-18 giugno 2015, n. 113 (Gazz. Uff. 24 giugno 2015, n. 25 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

(242) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-17 dicembre 2008, n. 423 (Gazz. Uff. 24 dicembre 2008, n. 53, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

(243) La Corte costituzionale, con ordinanza 22-30 aprile 2009, n. 127 (Gazz. Uff. 6 maggio 2009, n. 18, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

(244) Vedi, anche, il D.M. 13 giugno 2017 e il D.M. 4 dicembre 2019.

Titolo III

DEI VEICOLI (245)

Capo I

DEI VEICOLI IN GENERALE (246)

Art. 46 Nozione di veicolo (248)

1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall’uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:
a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore. (247)

(245) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(246) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le disposizioni contenute nel titolo III si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(247) Comma così modificato dall’art. 8, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(248) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 47 Classificazione dei veicoli (255) (254) (256)

1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche.
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali: (249)
a) – categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
– categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
– categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
– categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
– categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
– categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
– categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie; (253)
b) – categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
– categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
– categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
– categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t; (250)
c) – categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
– categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
– categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
– categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t; (251)
d) – categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
– categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
– categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
– categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;
– categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t. (252)

(249) Alinea così modificato dall’art. 21, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(250) Lettera così modificata dall’art. 21, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(251) Lettera così modificata dall’art. 21, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(252) Lettera così corretta da Comunicato 13 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 13 febbraio 1993, n. 36.

(253) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

(254) La Corte costituzionale, con ordinanza 4 – 18 aprile 2012, n. 94 (Gazz. Uff. 26 aprile 2012, n. 17, Ediz. Straord.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 186, comma 2, in «combinato disposto» con l’articolo 47, sollevata in riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione.

(255) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(256) Vedi, anche, il Decreto 21 aprile 2009.

Art. 48 Veicoli a braccia (257)

1. I veicoli a braccia sono quelli:
a) spinti o trainati dall’uomo a piedi;
b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.

(257) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 49 Veicoli a trazione animale (258)

1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o più animali e si distinguono in:
a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.
2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.

(258) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 50 Velocipedi (259) (261)

1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. (260)
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

(259) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(260) Comma così sostituito dall’art. 24, comma 1, L. 3 febbraio 2003, n. 14.

(261) Per l’equiparazione dei monopattini ai velocipedi di cui al presente articolo, vedi l’ art. 1, comma 75, L. 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 51 Slitte (262)

1. La circolazione delle slitte e di tutti i veicoli muniti di pattini, a trazione animale, è ammessa soltanto quando le strade sono ricoperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale.
2. Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (263) ad euro 102 (263) .

(262) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(263) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 52 Ciclomotori (264) (270) (271)

1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:
a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;
b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h (265) ;
[c) sedile monoposto che non consente il trasporto di altra persona oltre il conducente. (266) ]
2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (269), o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall’ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l’Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario (267) .
3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l’agevole manomissione degli organi di propulsione. (268)
4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli.

(264) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(265) Lettera così modificata dall’art. 22, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(266) Lettera soppressa dall’art. 22, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(267) Comma così sostituito dall’art. 22, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(268) Comma così sostituito dall’art. 22, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(269) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

(270) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(271) Per la revisione dei veicoli di cui al presente articolo vedi il D.M. 16 gennaio 2000, il D.M. 7 dicembre 2000, il D.M. 14 novembre 2001, il D.M. 29 novembre 2002 e il D.M. 30 giugno 2003.

Art. 53 Motoveicoli (272)

1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:
a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente; (274)
b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria; (274)
c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente; (274)
d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi. Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore (273) ; (274)
f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo; (274)
g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature; (274)
h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.
2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e g).
3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.
4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t.
5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m.
6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.

(272) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(273) Lettera così modificata dall’art. 23, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(274) Per la revisione dei veicoli di cui alla presente lettera, vedi il D.M. 16 gennaio 2000, il D.M. 7 dicembre 2000, il D.M. 14 novembre 2001, il D.M. 29 novembre 2002 ed il D.M. 30 giugno 2003.

Art. 54 Autoveicoli (275)

1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono, in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse;
e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse;
h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell’art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un’unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all’art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;
i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente (277);
n) mezzi d’opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell’art. 62 e non superiori a quelli di cui all’art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell’art. 61. I mezzi d’opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada. (276)
2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.

(275) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(276) Per ulteriori riferimenti ai materiali assimilati di cui alla presente lettera, vedi l’art. 11, comma 2, L. 23 dicembre 1997, n. 454.

(277) Vedi, anche, l’ art. 1, commi 85 e 86, L. 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 55 Filoveicoli (278)

1. I filoveicoli sono veicoli a motore elettrico non vincolati da rotaie e collegati a una linea aerea di contatto per l’alimentazione; sono consentite la installazione a bordo di un motore ausiliario di trazione, non necessariamente elettrico, e l’alimentazione dei motori da una sorgente ausiliaria di energia elettrica.
2. I filoveicoli possono essere distinti, compatibilmente con le loro caratteristiche, nelle categorie previste dall’art. 54 per gli autoveicoli.

(278) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 56 Rimorchi (279)

1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell’art. 53, i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell’art. 54 e dai filoveicoli di cui all’art. 55, con esclusione degli autosnodati (280) .
2. I rimorchi si distinguono in:
a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;
b) rimorchi per trasporto di cose;
c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell’art. 54;
d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell’art. 54;
e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.
3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all’unità motrice e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detta motrice.
4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all’art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagome e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento (281) .

(279) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(280) Comma così modificato dall’art. 24, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(281) Comma così modificato dall’art. 24, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 57 Macchine agricole (282)

1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività. E’ consentito l’uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio. (283)
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:
a) Semoventi:
1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola ;
2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l’applicazione di speciali apparecchiature per l’esecuzione di operazioni agricole;
3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente (284) ;
b) Trainate:
1) macchine agricole operatrici: macchine per l’esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), n. 3);
2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.
3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di sovrapattini, nonché le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.
4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1 e 2, e di cui alla lettera b), n. 1, possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purché muniti di idonea attrezzatura non permanente.

(282) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(283) Comma così modificato dall’art. 25, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, e, successivamente, dall’art. 2-bis, comma 1, lett. a), D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201.

(284) Lettera così modificata dall’art. 25, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 58 Macchine operatrici (285)

1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:
a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.
3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.
4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.

(285) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 59 Veicoli con caratteristiche atipiche (289)

1. Sono considerati atipici i veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti nel presente capo. (286)
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (288), sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:
a) la categoria, fra quelle individuate nel presente capo, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida; (287)
b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate.
2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per il quale non sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali indicate dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Si procede in ogni caso alla sua distruzione. (290)

(286) Comma così modificato dall’art. 2-bis, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201 e, successivamente, dall’art. 1, comma 2, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(287) Lettera così modificata dall’art. 2-bis, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201.

(288) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

(289) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(290) Comma aggiunto dall’ art. 33-bis, comma 3, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.

Art. 60 Motoveicoli e autoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico (291)

1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d’epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d’epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l’ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri (292) .
3. I veicoli d’epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all’ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All’uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (293) nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell’ente organizzatore, l’elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri (292) , per l’aggiornamento dell’elenco di cui al comma 2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. (294)
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento. (295)
6. Chiunque circola con veicoli d’epoca senza l’autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (296) ad euro 345 (296) se si tratta di autoveicoli, o da euro 42 (296) ad euro 173 (296) se si tratta di motoveicoli.

(291) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(292) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(293) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(294) Comma modificato dall’art. 26, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 2-quater, D.L. 27 giugno 2003 n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214.

(295) Comma così modificato dall’art. 1, comma 2-quinquies., D.L. 27 giugno 2003 n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214.

(296) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 61 Sagoma limite (297) (307)

1. Fatto salvo quanto disposto nell’art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:
a) larghezza massima non eccedente 2,55 m; nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili; (298)
b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30 m;
c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con l’esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori, purché mobili. Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente, secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri (299) (300) . (308)
2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (301) . (302) (308)
3. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (303)
4. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) può raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili.
5. Ai fini della inscrivibilità in curva dei veicoli e dei complessi di veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da soddisfare e le modalità di controllo.
6. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute nel regolamento. (304)
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (305) ad euro 1.734 (305) . Per la prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell’art. 164, comma 9. (306)

(297) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(298) Lettera così modificata dall’art. 8, comma 1, lett. a), D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1996, n. 611.

(299) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. a) e n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(300) Lettera modificata dall’art. 27, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e dall’art. 8, comma 1, lett. b), D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1996, n. 611. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall’ art. 9, comma 2, lett. a), L. 11 gennaio 2018, n. 2.

(301) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione ” Ministero dei trasporti e della navigazione” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

(302) Comma così modificato dall’art. 8, comma 1, lett. a), D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1996, n. 611.

(303) Comma così sostituito dall’art. 27, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(304) Comma così modificato dall’art. 27, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(305) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(306) Comma così modificato dall’art. 27, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(307) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(308) Con Decreto 13 marzo 1997, sono state determinate le caratteristiche della struttura portasci o portabagagli applicata negli autobus da noleggio, gran turismo e di linea.

Art. 62 Massa limite (317)

1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nell’art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico, non può eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t per quelli a 3 o più assi.
2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all’area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm², la massa complessiva a pieno carico non può eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione dell’unità posteriore dell’autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a tre o più assi. (309)
3. Salvo quanto diversamente previsto dall’art. 104, per i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso all’area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm² e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad 1 m, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se si tratta di veicoli a tre o più assi; 26 t e 32 t, rispettivamente, se si tratta di veicoli a tre o a quattro o più assi quando l’asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (316). Qualora si tratti di autobus o filobus a 2 assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t. (310)
4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi non può superare 24 t, quella di un autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non può superare 30 t, quella di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non può superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o più assi. (311)
5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull’asse più caricato non deve eccedere 12 t.
6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve superare 12 t se la distanza assiale è inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non può superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non può eccedere 20 t. (312)
7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto disposto dall’art. 167, i limiti di massa stabiliti dal presente articolo e dal regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall’art. 10. (313)
[7-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell’ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica e ibrida si può applicare una riduzione della massa a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole di gas metano o GPL e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo altresì le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti dall’applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa a vuoto di cui al presente comma non può superare il valore minimo tra il 10 per cento della massa complessiva a pieno carico del veicolo e una tonnellata. La riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità. (314) (315) ]

(309) Comma così sostituito dall’art. 28, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(310) Comma corretto da Comunicato 13 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 13 febbraio 1993, n. 36 e, successivamente, così modificato dall’art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(311) Comma così sostituito dall’art. 28, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(312) Comma corretto da Comunicato 13 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 13 febbraio 1993, n. 36 e, successivamente, così sostituito dall’art. 28, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(313) Comma così modificato dall’art. 28, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(314) Comma abrogato dall’art. 17, comma 13, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

(315) Comma aggiunto dall’art. 2, comma 2, L. 29 luglio 2010, n. 120 .

(316) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

(317) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 63 Traino veicoli (318)

1. Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo, salvo che ciò risulti necessario per l’effettuazione dei trasporti eccezionali di cui all’art. 10 e salvo quanto disposto dall’art. 105.
2. Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio se questo non è più atto a circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali, ovvero nei casi previsti dall’art. 159. La solidità dell’attacco, le modalità del traino, la condotta e le cautele di guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione.
3. Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (320) può autorizzare, per speciali esigenze, il traino con autoveicoli di veicoli non considerati rimorchi. (321)
4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione della massa limite rimorchiabile, nonché le modalità e procedure per l’agganciamento.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (319) ad euro 345 (319) .

(318) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(319) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(320) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

(321) Vedi, anche, il D.M. 9 maggio 1994.

Capo II

DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE, SLITTE E VELOCIPEDI (322)

Art. 64 Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte (323)

1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato.
2. Sono vietati dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell’art. 69 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (324) ad euro 173 (324) .

(322) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le disposizioni contenute nel titolo III si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(323) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(324) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 65 Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte (325)

1. Nelle ore e nei casi previsti dall’art. 152, comma 1, i veicoli a trazione animale e le slitte devono esser muniti di due fanali anteriori che emettano in avanti luce bianca e di due fanali posteriori che emettano all’indietro luce rossa, disposti sui lati del veicolo. Devono, altresì, essere muniti di due catadiottri bianchi anteriormente, due catadiottri rossi posteriormente e di un catadiottro arancione su ciascun lato. (326)
2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un segnale mobile di pericolo (326) .
3. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non provvisti di dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui l’uso dei medesimi è prescritto, ovvero con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell’art. 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (327) ad euro 173 (327) .

(325) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(326) Comma così corretto da Comunicato 13 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 13 febbraio 1993, n. 36.

(327) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 66 Cerchioni alle ruote (328)

1. I veicoli a trazione animale, di massa complessiva a pieno carico sino a 6 t, possono essere muniti di cerchioni metallici, sempre che tale massa non superi 0,15 volte la somma della larghezza dei cerchioni, espressa in centimetri. In ogni altro caso i veicoli devono essere muniti di ruote gommate.
2. La larghezza di ciascun cerchione non può essere mai inferiore a 50 mm; i bordi del cerchione a contatto della strada devono essere arrotondati con raggio non inferiore allo spessore del cerchione metallico; nella determinazione della larghezza si tiene conto dei raccordi nella misura massima di 5 mm per parte.
3. La superficie di rotolamento della ruota deve essere cilindrica senza spigoli, sporgenze o discontinuità.
4. I comuni accertano la larghezza dei cerchioni e determinano la massa complessiva a pieno carico consentita per ogni veicolo a trazione animale destinato a trasporto di cose.
5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non rispondente ai requisiti stabiliti dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (329) ad euro 173 (329) . (330)

(328) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(329) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(330) Comma così modificato dall’art. 29, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 67 Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte (331)

1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di una targa contenente le indicazioni del proprietario, del comune di residenza, della categoria di appartenenza, del numero di matricola e, per quelli destinati al trasporto di cose, della massa complessiva a pieno carico, nonché della larghezza dei cerchioni.
2. La targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificare alcuna delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse non siano più chiaramente leggibili.
3. La fornitura delle targhe è riservata ai comuni, che le consegnano agli interessati complete delle indicazioni stabilite dal comma 1. Il modello delle targhe è indicato nel regolamento. Il prezzo che l’interessato corrisponderà al comune è stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (332) (334).
4. I veicoli a trazione animale e le slitte sono immatricolati in apposito registro del comune di residenza del proprietario.
5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non munito della targa prescritta, ovvero viola le disposizioni del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (333) ad euro 173 (333) .
6. Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a trazione animale o slitte, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (333) ad euro 345 (333) .
7. Alle violazioni di cui ai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della targa non rispondente ai requisiti indicati o abusivamente fabbricata, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(331) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(332) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

(333) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(334) Il prezzo delle targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte è stato fissato con D.M. 27 marzo 1996.

Art. 68 Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi (335) (336)

1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1, devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall’art. 152, comma 1.
3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1, non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (337) sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente (338) .
5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento. (339)
6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell’art. 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (340) ad euro 102 (340) . (339)
7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (340) ad euro 173 (340) . (339)
8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l’omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (341) ad euro 1.734 (341). (339)

(335) Rubrica così sostituita dall’art. 30, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(336) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(337) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

(338) Comma così sostituito dall’art. 30, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(339) Comma aggiunto dall’art. 30, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(340) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(341) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 69 Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi (342)

1. Nel regolamento sono stabiliti, per i veicoli di cui agli articoli 49, 50 e 51, il numero, il colore, le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e dei velocipedi, nonché, limitatamente ai velocipedi, le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione acustica. (343)

(342) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(343) Comma così corretto da Comunicato 13 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 13 febbraio 1993, n. 36.

Art. 70 Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte (344)

1. I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale. Tale servizio si svolge nell’area comunale, ed i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali. I veicoli a trazione animale destinati a servizi di piazza, oltre alla targa indicata nell’art. 67, devono essere muniti di altra targa con l’indicazione “servizio di piazza”. I comuni possono destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento delle vetture a trazione animale per i servizi di piazza.
2. Il regolamento di esecuzione determina:
a) i tipi di vettura a trazione animale con le quali può essere esercitato il servizio di piazza;
b) le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i servizi di piazza con vettura a trazione animale;
c) le modalità per la revisione, che deve essere eseguita di regola ogni cinque anni;
d) le modalità per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.
3. Nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito l’uso delle slitte possono essere destinate slitte al servizio di piazza. Si applicano, in quanto compatibili le norme sul servizio di piazza a trazione animale.
4. Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a servizio pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (345) ad euro 345 (345) . Se la licenza è stata ottenuta, ma non ne sono osservate le condizioni, la sanzione è del pagamento di una somma da euro 42 (345) ad euro 173 (345) . In tal caso consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della licenza.
5. Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4 consegue la sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

(344) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(345) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Capo III

VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI (346)

Sezione I

NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE

Art. 71 Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi (347) (357)

1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione dell’ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (348) , con propri decreti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio (349) per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonché i veicoli blindati. (356)
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (348) , con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonché le modalità per il loro accertamento.
4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive (355) ; in alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti, se a ciò non osta il diritto comunitario, l’omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni unite – Commissione economica per l’Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (350) .
5. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri (351) , sono approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti le materie di propria competenza. (352)
6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (353) ad euro 345 (353) . Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa è da euro 173 (354) ad euro 695 (354) .

(346) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le disposizioni contenute nel titolo III si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(347) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(348) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei trasporti e della navigazione” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

(349) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. g), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dell’ambiente” è sostituita dalla seguente: “Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio”.

(350) Comma così modificato dall’art. 31, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(351) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. a) e n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento dei trasporti terrestri”.

(352) Comma così sostituito dall’art. 31, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(353) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(354) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(355) Per il recepimento della direttiva 98/77/CE della Commissione del 2 ottobre 1998 che adegua al processo tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa all’inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore, vedi il D.M. 13 maggio 1999.

Per il recepimento della direttiva 98/90/CE della Commissione del 30 novembre 1998 che adegua al processo tecnico la direttiva 70/387/CEE del Consiglio relativa alle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi vedi il D.M. 13 maggio 1999.

Per il recepimento della direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998 riguardante i veicoli a motore e i loro rimorchi destinati al trasporto merci pericolose su strada e che modifica la direttiva 70/156/CEE relativa all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi vedi il D.M. 13 maggio 1999.

(356) I provvedimento previsti dal presente comma sono stati emanati con D.M. 3 febbraio 1998, n. 332 e con D.M. 1° febbraio 2008, n. 42.

(357) Vedi, anche, il D.M. 15 maggio 2014 e il D.M. 3 giugno 2014.

Art. 72 Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi (366)

1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con:
a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall’origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; (365)
b) segnale mobile di pericolo di cui all’art. 162;
c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento (358) .
2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006. (359) (367)
2-ter. Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, abilitati al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, sono equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (360)
3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d’uso sono stabilite nel regolamento. (361)
4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.
5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.
6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (365), sentito il Ministro dell’interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.
7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (365), con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto. (368)
8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri (364), secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (365), salvo quanto previsto nell’art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell’apposizione. (362)
10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscono a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l’omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l’Europa, recepiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (365).
11. L’omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.
12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (365) può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (363) ad euro 345 (363) .

(358) Comma corretto da Comunicato 9 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 9 febbraio 1993, n. 32 e, successivamente, così sostituito dall’art. 32, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(359) Comma inserito dall’art. 1, comma 3, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214, sostituito dall’art. 7, comma 2, lett. a), D.L. 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306, modificato dall’art. 17, comma 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51. Infine, il presente comma era stato sostituito dall’art. 1, comma 1, D.L. 19 febbraio 2007, n. 14, non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 23 aprile 2007, n. 94).

(360) Comma inserito dall’art. 1, comma 3, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214, sostituito dall’art. 7, comma 2, lett. a), D.L. 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306 e, successivamente, così modificato dall’art. 17, comma 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

(361) Comma così sostituito dall’art. 32, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(362) Comma così modificato dall’art. 32, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(363) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(364) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “la o della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “il e del Dipartimento per i trasporti terrestri” e la denominazione “Ministero dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

(365) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

(366) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(367) Le norme di omologazione e di installazione degli evidenziatori retroriflettenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi e dei loro rimorchi sono state approvate con D.M. 27 dicembre 2004.

(368) Con D.M. 18 luglio 1997, n. 295 è stato approvato il regolamento relativo alle prescrizioni tecniche per l’omologazione di un dispositivo di segnalazione di emergenza per i portatori di handicap.

Art. 73 Veicoli su rotaia in sede promiscua (369)

1. I veicoli su rotaia, per circolare in sede promiscua, devono essere muniti di dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e acustica analoghi a quelli degli autoveicoli. Inoltre devono essere muniti di dispositivi tali da consentire al conducente l’agevole visibilità anche a tergo. Negli stessi il campo di visibilità del conducente, in avanti e lateralmente, deve essere tale da consentirgli di guidare con sicurezza.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (371) sono stabilite le caratteristiche e le modalità di installazione dei dispositivi di cui al comma 1, nonché le caratteristiche del campo di visibilità del conducente.
3. Chiunque circola in sede promiscua con un veicolo su rotaia mancante di alcuni dei dispositivi previsti dal presente articolo o nel quale alcuno dei dispositivi stessi, ivi compreso il campo di visibilità, non sia conforme per caratteristiche o modalità di installazione e funzionamento a quanto stabilito ai sensi del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (370) ad euro 345 (370) .

(369) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(370) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(371) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

Art. 74 Dati di identificazione (372)

1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi devono avere per costruzione:
a) una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso;
b) un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se realizzato con una struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non poter essere cancellato o alterato (373).
2. La targhetta e il numero di identificazione devono essere collocati in punti visibili, su una parte del veicolo che normalmente non sia suscettibile di sostituzione durante l’utilizzazione del veicolo stesso.
3. Nel caso in cui il numero di identificazione del telaio o della struttura portante sia contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile, deve essere riprodotto, a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (374) , un numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio con punzone dell’ufficio stesso.
4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche, le modalità di applicazione e le indicazioni che devono contenere le targhette di identificazione, le caratteristiche del numero di identificazione, le caratteristiche e le modalità di applicazione del numero di ufficio di cui al comma 3.
5. Qualora le norme del regolamento si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; è fatta salva la facoltà per gli interessati di chiedere, per l’omologazione, l’applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l’Europa, recepite dal delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Chiunque contraffà, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero il numero di identificazione del telaio, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.733 (375) ad euro 10.935 (375). (376)

(372) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(373) Lettera così modificata dall’art. 33, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(374) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “uffici della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(375) Importo elevato dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(376) Comma così modificato dall’ art. 21, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Art. 75 Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione (377) (386)

1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all’accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc³, tale accertamento è limitato al solo motore.
2. L’accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite con decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto è indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento. (381) (385)
3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche prodotti in serie, sono soggetti all’omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell’accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (383). Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione (378) . (385)
3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l’approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l’approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l’eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all’ articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi. (382) (384)
3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed entità tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o regolamenti. (382)
3-quater. Gli accertamenti relativi all’approvazione nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (382)
4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all’art. 85 o a servizio di piazza, di cui all’art. 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all’art. 87, sono soggetti all’accertamento di cui al comma 2 . (379)
5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l’omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a condizione di reciprocità.
6. L’omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalità previste nel comma 2.
7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (380) .

(377) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(378) Comma così modificato dall’art. 34, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(379) Comma così modificato dall’art. 34, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(380) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. g), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dell’ambiente” è sostituita dalla seguente: “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio”.

(381) Comma così sostituito dall’art. 29, comma 1-ter, lett. a), D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.

(382) Comma inserito dall’art. 29, comma 1-ter, lett. b), D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.

(383) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

(384) I provvedimenti previsti dal presente comma sono stati emanati con D.M. 5 agosto 2010, n. 147, con D.M. 5 agosto 2010, n. 148, con D.M. 10 gennaio 2013, n. 20 e con D.M. 1° dicembre 2015, n. 219.

(385) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi: per gli autocaravan e i caravan, il D.M. 13 marzo 2006; per i trenini turistici, il D.M. 15 marzo 2007, n. 55; per le piattaforme semoventi, il D.M. 9 ottobre 2015, n. 192; per le navette turistiche, il D.M. 9 ottobre 2015, n. 193.

(386) Vedi, anche, l’ art. 92, comma 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

Art. 76 Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di conformità (387)

1. L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (388) che ha proceduto con esito favorevole all’accertamento di cui all’art. 75, comma 2, rilascia al costruttore del veicolo il certificato di approvazione.
2. Alla richiesta di accertamento deve essere unito il certificato di origine del veicolo, rilasciato dal medesimo costruttore. Quando si tratta di veicoli di tipo omologato in uno Stato membro delle Comunità europee che, a termine dell’art. 75, comma 4, sono soggetti all’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, il certificato di origine è sostituito dalla dichiarazione di conformità di cui al comma 6. (389)
3. Il rilascio del certificato di approvazione è sospeso per i necessari accertamenti qualora emergano elementi che facciano presumere che il veicolo o parte di esso siano di illecita provenienza.
4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e il contenuto del certificato di approvazione e del certificato di origine.
5. Il Dipartimento per i trasporti terrestri (390) , visto l’esito favorevole dell’accertamento sul prototipo di cui all’art. 75, comma 3, rilascia al costruttore il certificato di omologazione ed il certificato che contiene la descrizione degli elementi che caratterizzano il veicolo.
6. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore rilascia all’acquirente la dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione, redatta sul modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (394) per i veicoli di tipo omologato in Italia in base ad omologazione nazionale, attesta che il veicolo è conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità ad ogni effetto di legge. Il costruttore deve tenere una registrazione progressiva delle dichiarazioni di conformità rilasciate. (391) (395)
7. Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori diversi da quello che ha costruito l’autotelaio, ogni costruttore rilascia, per la parte di propria competenza, la certificazione di origine che deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità, o dal certificato di origine relativi all’autotelaio. Nel caso di omologazione in più fasi, le relative certificazioni sono costituite dalle dichiarazioni di conformità. I criteri e le modalità operative per le suddette omologazioni sono stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (394), con proprio decreto. (392) (395)
8. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità di cui ai commi 6 e 7 per veicoli non conformi al tipo omologato è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 868 (393) ad euro 3.471 (393) .

(387) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(388) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(389) Comma così modificato dall’art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(390) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(391) Comma così modificato dall’art. 35, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(392) Comma così sostituito dall’art. 35, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(393) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(394) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

(395) A norma dell’art. 1, comma 280, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005, le dichiarazioni di conformità, di cui al presente comma, sono assoggettate all’imposta di bollo (art. 2 della tariffa, parte prima, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).

Art. 77 Controlli di conformità al tipo omologato (401)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (399) ha facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all’accertamento della conformità al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformità. Ha facoltà, inoltre, di sospendere l’efficacia della omologazione dei veicoli e dei dispositivi o di revocare l’omologazione stessa qualora dai suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato rispetto della conformità al tipo omologato.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (399), sentiti i Ministeri interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi oneri sono a carico del titolare dell’omologazione. (402)
3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al tipo omologato è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 868 (396) ad euro 3.471 (396) .
3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell’articolo 75, comma 3-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 (400) ad euro 679 (400). È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 847 (400) ad euro 3.389 (400) chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di cui al presente comma, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (398)
4. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (397) .

(396) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(397) A norma dell’art. 17, lett. g), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, le denominazioni “Ministro e Ministero dell’ambiente” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro e Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio”

(398) Comma inserito dall’art. 1, comma 3, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(399) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, le denominazioni “Ministero e Ministero dei trasporti” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

(400) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(401) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(402) Vedi, anche, il D.M. 25 novembre 1997 ed il Decreto 21 aprile 2009.

Art. 78 Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione (403) (406)

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (404) quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d’equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall’approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (404) ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l’aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (405) ad euro 1.734 (405) .
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(403) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(404) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “uffici della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(405) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(406) Vedi, anche, l’ art. 92, comma 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

Art. 79 Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione (410)

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l’inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.
2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.
3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscono a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.
4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all’art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all’articolo 80, comma 1, del presente codice e all’articolo 238 del regolamento non funzionanti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (407) ad euro 345 (407). La misura della sanzione è da euro 1.210 (409) ad euro 12.108 (409) se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter. (408)

(407) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(408) Comma così modificato dall’art. 03, comma 1, lettera c), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214 e, successivamente, dall’art. 1, comma 5, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(409) Importo aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(410) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 80 Revisioni (429) (436)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (411) stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l’effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (412) . Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l’equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa. (430) (435)
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell’anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.
5. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (412) , anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell’inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (413) .
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subìto gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (414) per la adozione del provvedimento di revisione singola.
8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (411) , al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (412) , il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l’attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione (431) di cui all’art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l’iscrizione in tutte e quattro le sezioni. (415) (431)
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (411) definisce con proprio decreto (432) le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8. (416)
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri (417) effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all’art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del Dipartimento per i trasporti terrestri (418) in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (419) , la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro dell’economia e delle finanze (420) (421) .
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l’impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.
12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (411) con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (420) , stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti terrestri (418) e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri (417) , ai sensi del comma 10. (433) (434)
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (411) , trasmettono all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (422) la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l’attestazione del pagamento della tariffa da parte dell’utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici competenti della Dipartimento per i trasporti terrestri (423) per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all’utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell’impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione. (424)
14. Ad esclusione dei casi previsti dall’articolo 176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (425) ad euro 695 (425) . Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L’organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.002 (428) ad euro 8.009 (428). All’accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. (426)
15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (412) il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (411) ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (427) ad euro 1.734 (427) . Se nell’arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (422) revoca la concessione.
16. L’accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (427) ad euro 1.734 (427) . Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(411) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei trasporti e della navigazione” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

(412) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(413) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. g), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dell’ambiente” è sostituita dalla seguente: “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio”.

(414) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(415) Comma così modificato dall’art. 36, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, e, successivamente, dall’ art. 1, comma 1049, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(416) Comma così modificato dall’art. 36, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(417) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. a) e n ), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei trasporti – Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(418) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(419) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei trasporti e della navigazione” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

(420) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. e), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro del tesoro” è sostituita dalla seguente: “Ministro dell’economia e delle finanze”.

(421) Comma così modificato dall’art. 36, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(422) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(423) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “uffici della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(424) Comma così corretto da Comunicato 13 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 13 febbraio 1993, n. 36.

(425) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(426) Comma così modificato dall’art. 36, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall’art. 1, comma 6, lett. a), b) e c), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(427) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(428) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(429) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(430) Per il regolamento recante norme sulla revisione generale periodica di veicoli a motore e loro rimorchi, vedi il D.M. 5 maggio 1995, n. 270, abrogato dall’art. 5, comma 1, D.M. 13 gennaio 1997, n. 20, a sua volta abrogato dall’art. 5, D.M. 6 agosto 1998, n. 408.

(431) A norma dell’art. 10, comma 6, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, i richiami alle “sezioni”, al “registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione” nonché al “registro di cui all’articolo 2”, contenuti nella presente legge e nelle norme attuative della predetta legge, devono intendersi riferiti, per le attività di autoriparazione, al “registro delle imprese” e nel caso di impresa artigiana, all’albo delle imprese artigiane”.

(432) Per il regolamento recante norme per l’approvazione e l’omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e dei rimorchi, vedi il D.M. 4 ottobre 1994, n. 653, a sua volta abrogato dall’art. 1, comma 1, D.M. 23 ottobre 1996, n. 628.

(433) Per il regolamento recante norme sulle tariffe relative alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, vedi:

– il D.M. 10 novembre 1994, n. 751, abrogato dall’art. 5, D.M. 22 marzo 1999, n. 143;

– il D.M. 22 marzo 1999, n. 143, a sua volta abrogato dall’ art. 4, comma 1, D.M. 2 agosto 2007, n. 161.

(434) Il nuovo regolamento recante la fissazione delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli, è stato emanato con D.M. 2 agosto 2007, n. 161.

(435) Con D.M. 16 gennaio 2000 sono state emanate le disposizioni per la revisione periodica di motocicli e ciclomotori. Con D.M. 7 dicembre 2000 è stato approvato il calendario delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per l’anno 2001. Con D.M. 14 novembre 2001 è stato approvato il calendario delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per l’anno 2002. Successivamente, il D.M. 29 novembre 2002 ha allineato la periodicità delle revisioni dei motocicli e dei ciclomotori a quella prevista per le autovetture dal comma 3 del presente articolo.

(436) Vedi, anche, l’ art. 92, comma 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

Art. 81 Competenze dei funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri (437) (438)

1. Gli accertamenti tecnici previsti dal presente codice in materia di veicoli a motore e di quelli da essi trainati sono effettuati da dipendenti appartenenti ai ruoli del Dipartimento per i trasporti terrestri (439) della VI, VII, VIII e IX qualifica funzionale o dirigenti, muniti di diploma di laurea in ingegneria o architettura, ovvero diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica.
2. I dipendenti di cui al comma 1, muniti di diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica, vengono abilitati all’effettuazione degli accertamenti tecnici a seguito di apposito corso di qualificazione, con esame finale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (440).
3. Il regolamento determina i profili professionali che danno titolo all’effettuazione degli accertamenti tecnici di cui ai commi precedenti.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (440) vengono fissate le norme e le modalità di effettuazione del corso di qualificazione previsto dal comma 2.

(437) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. a) e n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(438) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(439) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(440) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

Sezione II

DESTINAZIONE ED USO DEI VEICOLI

Art. 82 Destinazione ed uso dei veicoli (441)

1. Per destinazione del veicolo s’intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.
2. Per uso del veicolo s’intende la sua utilizzazione economica.
3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio a uso di terzi.
4. Si ha l’uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.
5. L’uso di terzi comprende:
a) locazione senza conducente;
b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;
c) servizio di linea per trasporto di persone;
d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
e) servizio di linea per trasporto di cose;
f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.
6. Previa autorizzazione dell’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (442) , gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L’autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (442) agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (444) con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere adibito.
8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (445) ad euro 345 (445) .
9. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (443) ad euro 1.734 (443) .
10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi.

(441) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(442) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(443) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(444) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

(445) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 83 Uso proprio (446)

1. Per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio, la carta di circolazione può essere rilasciata soltanto a enti pubblici, imprenditori, collettività, per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro attività, a seguito di accertamento effettuato dal Dipartimento per i trasporti terrestri (447) sulla sussistenza di tali necessità, secondo direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (451) con decreti ministeriali.
2. La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del trasporto di cose in conto proprio è rilasciata sulla base della licenza per l’esercizio del trasporto di cose in conto proprio; su detta carta dovranno essere annotati gli estremi della licenza per l’esercizio dell’autotrasporto in conto proprio così come previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni. Le disposizioni di tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
3. Per gli altri documenti di cui deve essere munito il veicolo adibito al trasporto di cose in conto proprio restano salve le disposizioni stabilite dalle norme speciali in materia.
4. Chiunque adibisce ad uso proprio un veicolo per trasporto di persone senza il titolo prescritto oppure violi le condizioni o i limiti stabiliti nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (448) ad euro 695 (448) .
5. La violazione di cui al comma 4 importa la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (449)
6. Chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti contenuti nella licenza è punito con le sanzioni amministrative previste dall’articolo 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298. (450)

(446) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(447) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(448) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(449) Comma così modificato dall’art. 37, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(450) Comma così modificato dall’art. 18, comma 4, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(451) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

Art. 84 Locazione senza conducente (452) (453)

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest’ultimo, il veicolo stesso.
2. È ammessa, nell’ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità europee, l’utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un’impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro.
3. L’impresa italiana iscritta all’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all’albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.
3-bis. L’impresa esercente attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti, iscritta al Registro elettronico nazionale e titolare di autorizzazione, può utilizzare i veicoli in proprietà di altra impresa esercente la medesima attività ed iscritta al Registro elettronico nazionale, acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione. (459)
4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:
a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;
b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all’articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive (458).
5. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza. (454)
6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (456) con proprio decreto, d’intesa con il Ministro dell’interno, è autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi e le modalità per il rilascio della carta di circolazione.
7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (455) ad euro 1.734 (455) se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 42 (457) ad euro 173 (457) se trattasi di altri veicoli.
8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(452) Articolo sostituito dall’art. 38, comma 1, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(453) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(454) A norma dell’art. 3, comma 2, D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481 la disposizione di cui al presente comma si intende riferita alla denuncia di inizio attività di cui allo stesso D.P.R. anziché alla licenza.

(455) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(456) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

(457) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(458) Lettera così modificata dall’ art. 27, comma 10, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

(459) Comma inserito dall’ art. 1, comma 183, L. 4 agosto 2017, n. 124.

Art. 85 Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone (466)

1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
a) i motocicli con o senza sidecar;
b) i tricicli;
b-bis) i velocipedi; (467)
c) i quadricicli;
d) le autovetture;
e) gli autobus;
f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
g) i veicoli a trazione animale. (465)
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d’esercizio.
4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un’autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (460) ad euro 695 (460) e, se si tratta di autobus, da euro 431 (461) ad euro 1.734 (461) . La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (462) (468)
4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 (464) ad euro 339 (464). Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell’autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (463) (468)

(460) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(461) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(462) Comma così modificato dall’art. 2, comma 01, D.L. 27 giugno 2003 n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214.

(463) Comma aggiunto dall’art. 2, comma 02, D.L. 27 giugno 2003 n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214.

(464) Importo aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e confermato nella stessa misura, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(465) Comma così sostituito dall’art. 9, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(466) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(467) Lettera inserita dall’ art. 13-bis, comma 2, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

(468) Per la sospensione delle sanzioni di cui al presente comma vedi l’ art. 10-bis, comma 4, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12. In precedenza la medesima sospensione era stata disposta dall’ art. 1, comma 4, D.L. 29 dicembre 2018, n. 143, abrogato dall’ art. 1, comma 2, della citata Legge n. 12/2019, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 143/2018.

Art. 86 Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi (469)

1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore.
2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall’articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.816 (472) ad euro 7.264 (472). Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all’ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza. (470)
3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 (473) ad euro 339 (473). (471)

(469) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(470) Comma modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, sostituito dall’art. 2, comma 03, D.L. 27 giugno 2003 n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214.

(471) Comma modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, sostituito dall’art. 2, comma 04, D.L. 27 giugno 2003 n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214.

(472) Importo aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(473) Importo aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e confermato nella stessa misura, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 87 Servizio di linea per trasporto di persone (474)

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di linea quando l’esercente, comunque remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone.
2. Possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto di persone: gli autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli autotreni, i filobus, i filosnodati, i filoarticolati e i filotreni destinati a tale trasporto. (477) (478)
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base del nulla osta emesso dalle autorità competenti ad accordare le relative concessioni.
4. I suddetti veicoli possono essere utilizzati esclusivamente sulle linee per le quali l’intestatario della carta di circolazione ha ottenuto il titolo legale, salvo le eventuali limitazioni imposte in detto titolo. Il concedente la linea può autorizzare l’utilizzo di veicoli destinati al servizio di linea per quello di noleggio da rimessa, purché non sia pregiudicata la regolarità del servizio. A tal fine la carta di circolazione deve essere accompagnata da un documento rilasciato dall’autorità concedente, in cui sono indicate le linee o i bacini di traffico o il noleggio per i quali i veicoli possono essere utilizzati.
5. I proprietari di autoveicoli immatricolati a uso servizio di linea per trasporto di persone possono locare temporaneamente e in via eccezionale, secondo direttive emanate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (476), ad altri esercenti di servizi di linea per trasporto persone parte dei propri veicoli, con l’autorizzazione delle rispettive autorità competenti a rilasciare le concessioni.
6. Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito a tale uso, ovvero impiega un veicolo su linee diverse da quelle per le quali ha titolo legale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (475) ad euro 1.734 (475) .
7. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(474) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(475) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(476) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

(477) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l’ art. 200, comma 6-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

(478) Vedi, anche, il D.M. 24 luglio 1996.

Art. 88 Servizio di trasporto di cose per conto terzi (479)

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto terzi quando l’imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente.
2. La carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio ed è accompagnata dall’apposito documento previsto dalle leggi specifiche che disciplinano la materia, che costituisce parte integrante della carta di circolazione. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
3. Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli non adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati nell’autorizzazione o nella carta di circolazione è punito con le sanzioni amministrative previste dall’articolo 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298. (480)

(479) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(480) Comma così modificato dall’art. 18, comma 5, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Art. 89 Servizio di linea per trasporto di cose (481)

1. Il servizio di linea per trasporto di cose è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.

(481) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 90 Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza (482)

1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi è disciplinato dalle norme specifiche di settore; la carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio. (483)
2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza veicoli non adibiti a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (484) ad euro 1.734 (484) .

(482) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(483) Comma così modificato dall’art. 39, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(484) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 91 Locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing e vendita di veicoli con patto di riservato dominio. (485)

1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facoltà di acquisto sono immatricolati a nome del locatore, ma con specifica annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del relativo contratto. In tale ipotesi, la immatricolazione viene effettuata in relazione all’uso cui il locatario intende adibire il veicolo e a condizione che lo stesso sia in possesso del titolo e dei requisiti eventualmente prescritti dagli articoli da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera intestatario della carta di circolazione anche il locatore. Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione al P.R.A.
2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi dell’art. 2054, comma terzo, del codice civile. (486)
3. Nell’ipotesi di vendita di veicolo con patto di riservato dominio, il veicolo è immatricolato al nome dell’acquirente, ma con specifica indicazione nella carta di circolazione del nome del venditore e della data di pagamento dell’ultima rata. Le stesse indicazioni sono riportate nella iscrizione al P.R.A.
4. Ai fini delle violazioni amministrative si applica all’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e all’acquirente con patto di riservato dominio l’art. 196, comma 1.

(485) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(486) Vedi, anche, l’art. 122, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 92 Estratto dei documenti di circolazione o di guida (490)

1. Quando per ragione d’ufficio i documenti di circolazione, la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti previsti dall’art. 180, vengono consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono a fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l’originale per la durata massima di sessanta giorni.
2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l’estratto di cui al comma 1 del presente articolo per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno nel registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell’interessato, entro i predetti trenta giorni, l’estratto di cui al comma 1 del presente articolo ovvero il documento conseguente all’operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni. (487)
3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (488) ad euro 1.734 (488) . Alla contestazione di tre violazioni nell’arco di un triennio consegue la revoca dell’autorizzazione di cui all’art. 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (491) ad euro 345 (491). (489)
4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (491) ad euro 345 (491).

(487) Comma modificato dall’art. 40, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e dall’art. 3, comma 2, L. 4 gennaio 1994, n. 11. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall’art. 10, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(488) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(489) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 3, L. 4 gennaio 1994, n. 11.

(490) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(491) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Sezione III

DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E IMMATRICOLAZIONE

Art. 93 Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (492) (507) (508)

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri. (493)
1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero. (501)
1-ter. Nell’ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell’ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall’intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente. (501)
1-quater. Nell’ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l’intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell’articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L’ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati. (501)
2. L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (494) provvede all’immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell’usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all’art. 91.
3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (498), con propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l’immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino (507) . L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (494) , per i casi previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall’A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. (509)
5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., nella carta di circolazione sono annotati i dati attestanti la proprietà e lo stato giuridico del veicolo. (504)
6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell’art. 10, comma 1, è rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata dall’autorizzazione, quando prevista dall’articolo stesso. Analogo speciale documento è rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all’art. 104, comma 8.
7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (495) ad euro 1.734 (495) . Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l’usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l’acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (506)
7-bis. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 (503) a euro 2.848 (503). L’organo accertatore trasmette il documento di circolazione all’ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, ordina l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 213. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell’articolo 213. (502)
7-ter. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter, primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 (503) a euro 1.000 (503). Nel verbale di contestazione è imposto l’obbligo di esibizione del documento di cui al comma 1-ter entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell’articolo 214, in quanto compatibili, ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 1-ter o, comunque, decorsi sessanta giorni dall’accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l’organo accertatore provvede all’applicazione della sanzione di cui all’articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. (502)
8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (499) ad euro 345 (499).
[9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (496) ad euro 695 (496) . La carta di circolazione è ritirata da chi accerta la violazione; è inviata all’ufficio del P.R.A. ed è restituita dopo l’adempimento delle prescrizioni omesse. (497) (500) ]

10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui all’art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi dell’art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell’art. 138.
11. I veicoli destinati esclusivamente all’impiego dei servizi di polizia stradale indicati nell’art. 11 vanno immatricolati dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (494) , su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (494) che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4, l’indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli.
12. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, istitutivo dello sportello telematico dell’automobilista, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dagli articoli 94 e 103, comma 1, sono gestiti in via telematica dagli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, quale centro unico di servizio, attraverso il sistema informativo del Dipartimento stesso. (505)

(492) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(493) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(494) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(495) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(496) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(497) Comma così modificato dall’art. 41, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(498) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

(499) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(500) Comma soppresso dall’ art. 5, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

(501) Comma inserito dall’ art. 29-bis, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.

(502) Comma inserito dall’ art. 29-bis, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.

(503) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo D.M. 27 dicembre 2018.

(504) Comma modificato dall’art. 41, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e dall’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 5, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

(505) Comma modificato dall’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 5, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

(506) La Corte costituzionale, con sentenza 13-21 novembre 1997, n. 349 (Gazz. Uff. 26 novembre 1997, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 93, comma 7, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 20 – 26 novembre 2002, n. 492 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 93, comma 7, sollevata in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, perché non sufficientemente motivata.

(507) Per i documenti di immatricolazione dei veicoli, vedi il D.M. 14 febbraio 2000.

(508) Per la semplificazione del procedimento relativo all’immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, vedi il D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358.

(509) Con D.M. 2 novembre 1999 sono state approvate le caratteristiche del nuovo modello di carta di circolazione dei veicoli.

Art. 94 Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell’intestatario (510) (519)

1. In caso di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione dell’usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, su richiesta avanzata dall’acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede al rilascio di una nuova carta di circolazione nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della proprietà e dello stato giuridico del veicolo. Il competente ufficio del P.R.A. provvede alla relativa trascrizione ovvero, in caso di accertate irregolarità, procede alla ricusazione della formalità entro tre giorni dal ricevimento delle informazioni e delle documentazioni trasmesse, in via telematica, dall’ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale. (514)
2. In caso di trasferimento della residenza dell’intestatario della carta di circolazione, o di sede se si tratta di persona giuridica, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale procede all’aggiornamento della carta di circolazione. (516)
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 728 (511) ad euro 3.636 (511). (517) (518)
4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dal comma 1, l’aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 364 (511) ad euro 1.817 (511). (515) (517)
4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3. (512)
5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nei commi 4 e 4-bis ed è inviata all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede al rinnovo dopo l’adempimento delle prescrizioni omesse. (513)
6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l’applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.
7. Ai fini dell’esonero dall’obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l’applicazione della tassa.
8. In tutti i casi in cui è dimostrata l’assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all’annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori.

(510) Articolo modificato dall’art. 42, comma 1, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, dal D.M. 4 gennaio 1995, dal D.M. 20 dicembre 1996 e, successivamente, così sostituito dall’art. 17, comma 18, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(511) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 22 febbraio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(512) Comma inserito dall’art. 12, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(513) Comma così modificato dall’art. 12, comma 1, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(514) Comma così sostituito dall’ art. 5, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

(515) Comma così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

(516) Comma sostituito dall’art. 11, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120; per l’applicazione di tale disposizione, vedi i commi 5 e 6 del medesimo art. 11, L. 120/2010. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

(517) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-25 ottobre 2005, n. 401 (Gazz. Uff. 2 novembre 2005, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 94, commi 3 e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione.

(518) La Corte costituzionale, con ordinanza 14-25 dicembre 2008, n. 12 (Gazz. Uff. 30 gennaio 2008, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 94, comma 3, così come modificato dall’art. 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

(519) Per la semplificazione del procedimento relativo all’immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, vedi il D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358.

Art. 94-bis Divieto di intestazione fittizia dei veicoli (520)

1. La carta di circolazione di cui all’articolo 93 e il certificato di circolazione di cui all’articolo 97 non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l’accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo. (523)
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 544 (522) ad euro 2.174 (522). La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l’operazione, nonché al soggetto proprietario dissimulato.
3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma è soggetto alla cancellazione d’ufficio dal PRA e dall’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell’articolo 93. La cancellazione è disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l’accertamento è divenuto definitivo. (521)
4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, sono dettate le disposizioni applicative della disciplina recata dai commi 1, 2 e 3, con particolare riferimento all’individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla tutela della finalità di cui al comma 1 o per l’elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze di cui al predetto comma 1.

(520) Articolo inserito dall’art. 12, comma 2, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(521) La sanzione prevista per la violazione delle disposizioni del presente comma, esclusa dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010, è stata aggiornata dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Si applica pertanto la sanzione da euro 422 ad euro 1.694.

(522) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(523) Comma così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 95 Duplicato della carta di circolazione (524) (533)

[1. Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente al rilascio della targa, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (525) , all’atto della immatricolazione del veicolo, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di novanta giorni. (534) ]

1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, anche con riferimento ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell’originale, con l’obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. (526) (537)
[2. L’estratto della carta di circolazione può essere rilasciato dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (532), con le modalità previste all’art. 92. (527) ]

[3. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione l’intestatario deve, entro quarantotto ore dalla constatazione, farne denuncia agli organi di polizia che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta. (528) (527) ]

[4. L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, previa presentazione della ricevuta e della dichiarazione di responsabilità ai fini amministrativi resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e alla legge 11 maggio 1971, n. 390, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di trenta giorni. (527) ]

[5. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della denuncia di cui al comma 3 senza che la carta di circolazione sia stata rinvenuta, l’intestatario deve richiedere una nuova immatricolazione. (529) (527) ]

[6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (536) ad euro 345 (536). Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (531) (535) ]

7. Chiunque circola senza avere con sé l’estratto della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (530) ad euro 102 (530) .

(524) Rubrica modificata dall’art. 2, comma 05, lett. a), D.L. 27 giugno 2003 n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214. Successivamente, la presente rubrica è stata così sostituita dall’ art. 5, comma 1, lett. d), n. 1), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

(525) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(526) Comma inserito dall’art. 2, comma 05, lett. b), D.L. 27 giugno 2003 n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214 e, successivamente, così modificato dall’art. 13, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(527) Comma abrogato dall’art. 3, comma 1, D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105.

(528) Comma così modificato dall’art. 43, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(529) Comma così corretto da Comunicato 13 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 13 febbraio 1993, n. 36.

(530) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(531) Comma così modificato dall’art. 43, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(532) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(533) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(534) Comma soppresso dall’ art. 5, comma 1, lett. d), n. 2), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

(535) Comma soppresso dall’ art. 5, comma 1, lett. d), n. 3), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

(536) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(537) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.M. 5 agosto 2011.

Art. 96 Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica (541)

1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l’ente impositore, anche per il tramite del soggetto cui è affidata la riscossione, qualora accerti il mancato pagamento delle stesse per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario l’avviso dell’avvio del procedimento e, in assenza di giustificato motivo, ove non sia dimostrato l’effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione d’ufficio dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. Il predetto ufficio provvede al ritiro delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia. (543)
[2. Avverso al provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dell’economia e delle finanze (538). (542) ]

2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell’articolo 93 (540). (539)

(538) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. l), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro delle finanze” è sostituita dalla seguente: “Ministro dell’economia e delle finanze”.

(539) Comma aggiunto dall’art. 12, comma 3, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(540) La sanzione prevista per la violazione delle disposizioni del presente comma, esclusa dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010, è stata aggiornata dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Si applica pertanto la sanzione da euro 422 ad euro 1.694.

(541) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(542) Comma soppresso dall’ art. 5, comma 1, lett. e), n. 2), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

(543) Comma modificato dall’art. 17, comma 1, lett. a), l) ed o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 5, comma 1, lett. e), n. 1), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 97 Circolazione dei ciclomotori (544) (558) (563)

1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell’intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226; (561)
b) una targa, che identifica l’intestatario del certificato di circolazione. (545)
2. La targa è personale e abbinata a un solo veicolo. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. (546) (562)
3. Ciascun ciclomotore è individuato nell’Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l’indicazione della data e dell’ora di ciascuna variazione d’intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l’individuazione del responsabile della circolazione. (545)
4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicità e di massima semplificazione. (545) (561)
5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall’art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.086 (557) ad euro 4.348 (557). Alla sanzione da euro 847 (557) ad euro 3.389 (557) è soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall’articolo 52. (556)
6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell’art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 (557) ad euro 1.694 (557). (547)
7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione, quando previsto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 158 (548) ad euro 636 (548) . (555)
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 79 (560) ad euro 317 (560) . (549)
9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.875 (548) ad euro 7.503 (548) . (550)
10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 (559) ad euro 338 (559). (551)
11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.875 (548) ad euro 7.503 (548) . (552)
12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto l’aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 397 (548) ad euro 1.587 (548) . Alla medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l’adempimento delle prescrizioni omesse. (552)
13. L’intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 79 (560) ad euro 317 (560) . Alla medesima sanzione è soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia. (553)
14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (554)

(544) Rubrica così sostituita dall’art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall’art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284 e al 1° luglio 2004, dall’art. 7, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, L. 1° agosto 2003, n. 214.

(545) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall’art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284 e al 1° luglio 2004, dall’art. 7, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214.

(546) Comma modificato da Comunicato 13 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 13 febbraio 1993, n. 36 e sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall’art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284 e al 1° luglio 2004, dall’art. 7, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall’art. 2, comma 06, D.L. 27 giugno 2003 n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214 e dall’art. 5, comma 01, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

(547) Comma modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996 a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e dall’art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall’art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284 e al 1° luglio 2004, dall’art. 7, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’art. 14, comma 1, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo art. 14, L. 120/2010.

(548) Importo elevato dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(549) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall’art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284 e al 1° luglio 2004, dall’art. 7, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214.

(550) Comma modificato dall’art. 21, comma 2, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e così sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall’art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284 e al 1° luglio 2004, dall’art. 7, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214.

(551) Comma modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e dall’art. 3, comma 1, lett. e), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall’art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284 e al 1° luglio 2004, dall’art. 7, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214. Infine il presente comma è stato così modificato dall’art. 14, comma 1, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo art. 14, L. 120/2010.

(552) Comma modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996 a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, e successivamente sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. f), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; infine, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall’art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284 e al 1° luglio 2004, dall’art. 7, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214.

(553) Comma modificato dall’art. 44, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e così sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. f), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale ultimo termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall’art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284 e al 1° luglio 2004, dall’art. 7, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214.

(554) Comma aggiunto dall’art. 44, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, modificato dall’art. 21, comma 2, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. f), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale ultimo termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall’art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284 e al 1° luglio 2004, dall’art. 7, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 2, comma 166, lett. b), D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

(555) Comma sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall’art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284 e al 1° luglio 2004, dall’art. 7, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214. Infine il presente comma è stato così modificato dall’art. 2, comma 166, lett. a), D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

(556) Comma così modificato dall’art. 14, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010, ai sensi di quanto disposto da medesimo art. 14, comma 4 , L. 120/2010.

(557) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(558) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(559) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(560) Importo elevato dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(561) Per la disciplina delle procedure, delle modalità e della documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione dei ciclomotori, vedi il decreto 15 maggio 2006, recante disposizioni applicative in materia di circolazione dei ciclomotori.

(562) Vedi, anche, l’art. 14, commi 2 e 3, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(563) Con D.M. 7 luglio 1999 è stato approvato il nuovo modello di certificato di idoneità tecnica per ciclomotore.

Art. 98 Circolazione di prova (564) (570)

[1. Le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici, gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto, non sono soggetti all’obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 i veicoli che facciano circolare per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti per ragioni di vendita o di allestimento. I detti veicoli, però, devono essere provvisti di una autorizzazione per la circolazione di prova, rilasciata dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Sul veicolo in circolazione di prova deve essere presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega. (565) ]

[2. La validità dell’autorizzazione è annuale; può essere confermata previa verifica dei requisiti necessari. (565) ]

3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (566) ad euro 345 (566) . La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.
4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 173 (567) ad euro 695 (567) ; ne consegue in quest’ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
[4-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria. (569) (568) ]

(564) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(565) Comma abrogato dall’art. 4, comma 1, lett. a), D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.

(566) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(567) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(568) Comma abrogato dall’art. 2-bis, comma 1, lett. c), D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201.

(569) Comma aggiunto dall’art. 29-ter, comma 1, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.

(570) Per la disciplina di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli, vedi il D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.

Art. 99 Foglio di via (571)

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni di accertamento e di controllo della idoneità tecnica, per recarsi ai transiti di confine per l’esportazione, per partecipare a riviste prescritte dall’autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per i quali non è stata pagata la tassa di circolazione, devono essere muniti di un foglio di via e di una targa provvisoria rilasciata da un ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (572).
1-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito, direttamente o avvalendosi di altri soggetti abilitati, per il tramite di veicoli nuovi di categoria N o O provvisti del foglio di via e della targa provvisoria per recarsi ai transiti di confine per l’esportazione, il trasporto di altri veicoli nuovi di fabbrica destinati anch’essi alla medesima finalità. (574)
1-ter. E’ consentito ai veicoli a motore e rimorchi di categoria N o O, muniti di foglio di via e targa provvisoria per partecipare a riviste prescritte dall’autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, di trasportare altri veicoli o loro parti, anch’essi destinati alle medesime finalità. (574)
2. Il foglio di via deve indicare il percorso, la durata e le eventuali prescrizioni tecniche. La durata non può comunque eccedere i giorni sessanta. Tuttavia, per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (572) può rilasciare alla fabbrica costruttrice uno speciale foglio di via, senza limitazioni di percorso, della durata massima di centottanta giorni.
3. Chiunque circola senza avere con sé il foglio di via e/o la targa provvisoria di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un somma da euro 26 (573) ad euro 102 (573) .
4. Chiunque circola senza rispettare il percorso o le prescrizioni tecniche del foglio di via è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (573) ad euro 173 (573) .
5. Ove le violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per più di tre volte, alla successiva la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 87 (573) ad euro 345 (573) e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(571) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(572) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(573) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(574) Comma inserito dall’art. 2-bis, comma 2, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201.

Art. 100 Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (575) (587)

1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.
3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all’estero e cessazione o sospensione dalla circolazione. (585)
4. I carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa. (586)
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.
[6. I veicoli in circolazione di prova devono essere muniti posteriormente di una targa che è trasferibile da veicolo a veicolo; nel caso di autotreni o autoarticolati la targa deve essere applicata posteriormente al veicolo rimorchiato. (576) (588) ]

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento. (577)
8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l’intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all’articolo 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l’Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell’articolo 102, comma 3. (578)
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
b) la collocazione e le modalità di installazione;
c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l’accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (579) ad euro 345 (579) . (580)
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.050 (581) ad euro 8.202 (581) . (582)
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (579) ad euro 102 (579) . (583)
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (584)

(575) Rubrica così modificata dall’art. 45, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(576) Comma abrogato dall’art. 4, comma 1, lett. a), D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.

(577) Comma sostituito dall’art. 45, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così modificato dall’art. 4, comma 2, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.

(578) Comma sostituito dall’art. 45, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e dall’art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale ultimo termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall’art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284.

(579) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(580) Comma così modificato dall’art. 45, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e dall’art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale ultimo termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall’art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284.

(581) Importo elevato dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(582) Comma così modificato dall’art. 21, comma 3, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(583) Comma così modificato dall’art. 45, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall’art. 4, comma 3, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.

(584) Comma così modificato dall’art. 45, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall’art. 21, comma 3, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e, successivamente, dall’art. 11, comma 2, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(585) Comma inserito dall’art. 11, comma 2, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120; per l’applicazione di tale disposizione, vedi i commi 5 e 6 del medesimo art. 11, L. 120/2010.

(586) Comma così modificato dall’art. 11, comma 2, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120; per l’applicazione di tale disposizione, vedi il comma 8 del medesimo art. 11, L. 120/2010.

(587) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(588) Per la disciplina di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli, vedi il D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.

Art. 101 Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe (589) (600) (601)

1. La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da essi rimorchiati sono riservate allo Stato. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (590) con proprio decreto, sentito il Ministro dell’economia e dell’economia e delle finanze (591), stabilisce il prezzo di vendita delle targhe comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall’art. 208, comma 2 (592) . Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (590) con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e dell’economia e delle finanze (591), assegna annualmente i proventi derivanti dalla quota di maggiorazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (593) nella misura del 20 per cento e al Dipartimento per i trasporti terrestri (594) nella misura dell’80 per cento. Il Ministro dell’economia e dell’economia e delle finanze (591) è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. (595) (602) (603)
2. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (596) all’atto dell’immatricolazione dei veicoli.
3. Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione devono essere restituiti all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (596) in caso che l’interessato non ottenga l’iscrizione al P.R.A. entro tre giorni dal rilascio del documento stesso. (599)
4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (596) , provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione. (598)
5. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (597) ad euro 1.734 (597) .
6. La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

(589) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(590) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei trasporti e della navigazione” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

(591) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. e), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro del tesoro” è sostituita dalla seguente: “Ministro dell’economia e delle finanze” e la denominazione “Ministro delle finanze” è sostituita dalla seguente: “Ministro dell’economia e delle finanze”.

(592) L’art. 4, comma 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474, ha disposto l’abrogazione del presente periodo per la parte incompatibile con l’art. 2, comma 5, del medesimo D.P.R. 474/2001.

(593) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

(594) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(595) Comma così corretto da Comunicato 13 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 13 febbraio 1993, n. 36.

(596) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(597) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(598) Comma così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. f), n. 2), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

(599) Comma così modificato dall’art. 46, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, e, successivamente, dall’ art. 5, comma 1, lett. f), n. 1), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

(600) Per la semplificazione del procedimento relativo all’immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, vedi il D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358.

(601) Per la disciplina di circolazione dei veicoli di prova, vedi l’art. 2, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.

(602) Per la fissazione dei prezzi di vendita delle targhe per autoveicoli e motoveicoli , vedi il D.M. 14 ottobre 1999, il D.M. 18 luglio 2005, il D.M. 27 agosto 2007, il D.M. 28 luglio 2008, il D.M. 27 febbraio 2012, il D.M. 19 febbraio 2013, il D.M. 4 luglio 2013 e il D.M. 6 novembre 2015.

(603) Per la fissazione dei prezzi di vendita delle targhe di immatricolazione dei veicoli in dotazione della Polizia locale, vedi il D.M. 25 settembre 2007.

Art. 102 Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa (604) (610) (611)

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui all’art. 100, l’intestatario della carta di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.
2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che queste siano state rinvenute, l’intestatario deve richiedere al Dipartimento per i trasporti terrestri (605) una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate dall’art. 93. (606)
3. Durante il periodo di cui al comma 2 è consentita la circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell’intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria; la posizione e la dimensione del pannello, nonché i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria.
4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano più leggibili, l’intestatario della carta di circolazione deve richiedere all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (607) una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell’art. 93.
5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all’art. 100, comma 1, l’intestatario della carta di circolazione sulla base della ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo.
6. L’intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione o della targa per veicoli in circolazione di prova non provvede agli adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola con il pannello di cui al comma 3 senza aver provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (608) ad euro 345 (608) . (609)
7. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (608) ad euro 173 (608) .

(604) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(605) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(606) Comma così modificato dall’art. 47, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(607) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(608) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(609) Comma così modificato dall’art. 47, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(610) Per la semplificazione del procedimento relativo all’immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, vedi il D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358.

(611) Per la disciplina di circolazione di prova dei veicoli, vedi l’art. 3, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.

Art. 103 Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi (617)

1. Per esportare definitivamente all’estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l’intestatario o l’avente titolo chiede all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia. La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione. Per raggiungere i transiti di confine per l’esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall’articolo 99. (616)
2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono ritirati d’ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell’art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall’intestatario dei documenti anzidetti o dall’avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo. Il predetto ufficio provvede alla cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e ne dà notizia al competente ufficio del P.R.A. per la cancellazione dal pubblico registro automobilistico. (615)
[3. I gestori di centri di raccolta e di vendita di motoveicoli, autoveicoli e rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami non possono alienare, smontare o distruggere i suddetti mezzi senza aver prima adempiuto, qualora gli intestatari o gli aventi titolo non lo abbiano già fatto, ai compiti di cui al comma 1. Gli estremi della ricevuta della avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati su appositi registri di entrata e di uscita dei veicoli, da tenere secondo le norme del regolamento. (612) ]

[4. Agli stessi obblighi di cui al comma 3 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell’art. 159 nel caso di demolizione del veicolo prevista dall’art. 215, comma 4. (612) ]

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (613) ad euro 695 (613) . (614)

(612) Comma abrogato dall’art. 56, comma 1, lett. f-bis), D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389. Successivamente tale abrogazione è stata confermata dall’art. 264, comma 1, lett. g), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

(613) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(614) Comma corretto da Comunicato 9 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 9 febbraio 1993, n. 32 e, successivamente, così modificato dall’art. 56, comma 1, lett. f-bis), D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389. Tale modifica è stata confermata dall’art. 264, comma 1, lett. g), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

(615) Comma così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. g), n. 2), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

(616) Comma corretto da Comunicato 13 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 13 febbraio 1993, n. 36 e modificato dall’art. 46, comma 6-quinquies, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall’ art. 6, D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall’art. 17, comma 1, lett. n) ed o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, dall’art. 15, comma 11-bis, D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, come modificato dall’art. 11, comma 2, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 149 e dall’art. 11, comma 3, lett. a) e b), L. 29 luglio 2010, n. 120; per l’applicazione di tale ultima disposizione, vedi i commi 5 e 6 del medesimo art. 11, L. 120/2010. Infine, il presente comma è stato modificato dall’ art. 1, comma 964, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, e così sostituito dall’ art. 5, comma 1, lett. g), n. 1), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

(617) Per la semplificazione del procedimento relativo all’immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, vedi il D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358.

Capo IV

CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE AGRICOLE E DELLE MACCHINE OPERATRICI (618)

Art. 104 Sagome e masse limite delle macchine agricole (623)

1. Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall’art. 61 rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi.
2. Salvo quanto diversamente disposto dall’art. 57, la massa complessiva a pieno carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere 5 t se a un asse, 8 t se a due assi e 10 t se a tre o più assi.
3. Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall’area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm² e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive di cui al comma 2 non possono superare rispettivamente 6 t, 14 t e 20 t.
4. La massa massima sull’asse più caricato non può superare 10 t; quella su due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non può superare 11 t e, se a distanza non inferiore a 1,20 m, 14 t.
5. Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola semovente, la massa trasmessa alla strada dall’asse di guida in condizioni statiche non deve essere inferiore al 20% della massa della macchina stessa in ordine di marcia. Tale valore non deve essere inferiore al 15% per le macchine con velocità inferiore a 15 km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate.
6. La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non può eccedere 16 t.
7. Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o semiportato devono rispondere alle seguenti prescrizioni:
a) lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare superiore al 60% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
b) lo sbalzo posteriore del complesso non deve risultare superiore al 90% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
c) la lunghezza complessiva dell’insieme, data dalla somma dei due sbalzi e del passo della trattrice agricola, non deve superare il doppio di quella della trattrice non zavorrata;
d) la sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60 m dal piano mediano verticale longitudinale della trattrice;
e) la massa del complesso trattrice e attrezzi comunque portati non deve superare la massa ammissibile accertata nel rispetto delle norme stabilite dal regolamento, nei limiti delle masse fissati nei commi precedenti;
f) il bloccaggio tridimensionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice, a meno che l’attrezzatura sia equipaggiata con una o più ruote liberamente orientabili intorno ad un asse verticale rispetto al piano di appoggio.
8. Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle previste nei commi dall’1 al 6 e le trattrici equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato, che non rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7, sono considerate macchine agricole eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada, dell’autorizzazione valida per due anni e rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade statali e dalla regione di partenza per la rimanente rete stradale. (622)
9. Nel regolamento sono stabilite posizioni, caratteristiche fotometriche, colorimetriche e modalità di applicazione di pannelli e dispositivi di segnalazione visiva, atti a segnalare gli ingombri dati dalle macchine agricole indicate nei commi 7 e 8; nel regolamento saranno indicate le condizioni e le cautele da osservare durante la marcia su strada.
10. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera le sagome o le masse fissate è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (619) ad euro 1.734 (619) .
11. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale in violazione delle norme sul bloccaggio degli attrezzi, sui pannelli e dispositivi di segnalazione visiva di cui al comma 9 oppure senza osservare le prescrizioni stabilite nell’autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (620) ad euro 695 (620) . (621)
12. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza avere con sé l’autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (624) ad euro 173 (624) . Il viaggio potrà proseguire solo dopo la esibizione dell’autorizzazione; questa non sana l’obbligo di corrispondere la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria.
13. Dalle violazioni di cui ai commi 10 e 11 consegue la sanzione amministrativa accessoria prevista dai commi 24 e 25 dell’art. 10.

(618) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le disposizioni contenute nel titolo III si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(619) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(620) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(621) Comma così modificato dall’art. 48, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(622) Comma così modificato dall’art. 15, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120; per l’applicazione di tale disposizione, vedi il comma 2 del medesimo art. 15, L. 120/2010.

(623) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(624) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 105 Traino di macchine agricole (625)

1. I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate non possono superare la lunghezza di 16,50 m (626) .
2. Nel limite di cui al comma 1 le trattrici agricole possono trainare un solo rimorchio agricolo o non più di due macchine operatrici agricole, se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice.
3. Alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente è fatto divieto di traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste di dispositivo di frenatura, anche se considerate parte integrante del veicolo traente.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (627) ad euro 695 (627) .

(625) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(626) Comma così corretto da Comunicato 13 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 13 febbraio 1993, n. 36.

(627) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 106 Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole (628)

1. Le macchine agricole indicate nell’art. 57, comma 2, devono essere costruite in modo che, ai fini della circolazione stradale, garantiscano sufficiente stabilità sia quando circolano isolatamente, sia quando effettuano il traino, se previsto, sia, infine, quando sono equipaggiate con attrezzi portati o semiportati dei quali deve essere garantito il bloccaggio tridimensionale. Le macchine agricole semoventi devono essere inoltre costruite in modo da consentire un idoneo campo di visibilità, anche quando sono equipaggiate con cabina di guida chiusa, con dispositivi di protezione del conducente e con attrezzi portati o semiportati. Il sedile del conducente deve essere facilmente accessibile e confortevole ed i comandi adeguatamente agibili.
2. Le macchine agricole semoventi indicate nell’art. 57, comma 2, lettera a), escluse quelle di cui al punto 3, devono essere munite di:
a) dispositivi per la segnalazione visiva e per l’illuminazione;
b) dispositivi per la frenatura;
c) dispositivo di sterzo;
d) dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore;
e) dispositivo per la segnalazione acustica;
f) dispositivo retrovisore;
g) ruote o cingoli idonei per la marcia su strada (629) ;
h) dispositivi amovibili per la protezione dalle parti pericolose;
i) dispositivi di agganciamento, anche amovibili, se predisposte per il traino;
l) superfici trasparenti di sicurezza e dispositivo tergivetro del parabrezza.
3. Le macchine agricole semoventi indicate nell’art. 57, comma 2, lettera a), punto 3, devono essere munite, con riferimento all’elencazione del comma 2, dei dispositivi di cui alle lettere b), c), d), g) ed h); devono inoltre essere munite dei dispositivi di cui alla lettera a), anche se amovibili; nel limite di massa di 0,3 t possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b).
4. Le macchine agricole trainate indicate nell’art. 57, comma 2, lettera b), devono essere munite dei dispositivi di cui al comma 2, lettere a), b), g), h) ed i); le macchine agricole trainate di cui all’art. 57, comma 2, lettera b), punto 1, se di massa complessiva inferiore od uguale a quella rimorchiabile riconosciuta alla macchina agricola traente per macchine operatrici trainate prive di freni, possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b) del comma 2. Sulle macchine agricole trainate, esclusi rimorchi agricoli, è consentito che i dispositivi di cui alla lettera a) siano amovibili.
5. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive delle macchine agricole e ai dispositivi di cui le stesse devono essere munite, quando non espressamente previste dal regolamento, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (630) , di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali (631) , fatte salve le competenze del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio (632) in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Con lo stesso strumento possono essere stabilite caratteristiche, numero e modalità di applicazione dei dispositivi di cui al presente articolo. (633)
6. Le macchine agricole indicate nell’art. 57, comma 2, devono inoltre rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro, nonché per la protezione dell’ambiente da ogni tipo di inquinamento.
7. Qualora i decreti di cui al comma 5 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive del Consiglio o della Commissione delle Comunità Europee, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; per l’omologazione si fa salva la facoltà, per gli interessati, di richiedere l’applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanate dall’ufficio europeo per le Nazioni unite – Commissione economica per l’Europa, accettati dal Ministero competente per la materia.
8. Con gli stessi decreti può essere reso obbligatorio il rispetto di norme di unificazione attinenti alle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

(628) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(629) Lettera inserita da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 13 febbraio 1993, n. 36.

(630) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei trasporti e della navigazione” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti “.

(631) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. h), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dell’agricoltura e foreste” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle politiche agricole e forestali”.

(632) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. g), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dell’ambiente” è sostituita dalla seguente: “Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio”.

(633) Per l’emanazione del provvedimento di cui al presente comma, vedi il D.M. 15 settembre 2004.

Art. 107 Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole (634) (643)

1. Le macchine agricole di cui all’art. 57, comma 2, sono soggette all’accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore quando ricorre e della corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche disposte a norma di legge. Il regolamento stabilisce le categorie di macchine agricole operatrici trainate che sono escluse dall’accertamento di cui sopra.
2. L’accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (635) o da parte di strutture o Enti aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (636) , di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali (637) e del lavoro e delle politiche sociali (638) , fatte salve le competenze del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio (639) in materia di emissioni inquinanti e di rumore. (642)
3. Per le macchine agricole di cui al comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, l’accertamento viene effettuato su un prototipo mediante omologazione del tipo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (640) , sentito il Comitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.), fatte salve le competenze del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio (639) in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Fatti salvi gli accordi internazionali, l’omologazione totale o parziale rilasciata da uno Stato estero può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità (641) .

(634) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(635) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “uffici della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(636) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei trasporti e della navigazione” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “.

(637) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. h), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dell’agricoltura e delle foreste” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle politiche agricole e forestali”.

(638) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. i), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro del lavoro e della previdenza sociale” è sostituita dalla seguente: “Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.

(639) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. g), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dell’ambiente” è sostituita dalla seguente: “Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio”.

(640) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei trasporti e della navigazione” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti “.

(641) Comma così modificato dall’art. 49, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(642) Comma così modificato dall’ art. 45, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(643) Per le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche, vedi il D.M. 2 maggio 2001, n. 277. Vedi, anche, il Decreto 21 aprile 2009.

Art. 108 Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione e della carta di circolazione delle macchine agricole (644)

1. Per essere immesse in circolazione le macchine agricole, con le esclusioni previste dall’art. 107, comma 1, devono essere munite di un certificato di idoneità tecnica alla circolazione ovvero di una carta di circolazione.
2. Il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, la carta di circolazione, ovvero il certificato di approvazione sono rilasciati a seguito dell’esito favorevole dell’accertamento di cui all’art. 107, comma 1, sulla base di documentazione idonea a stabilire l’origine della macchina agricola. Nel regolamento sono stabiliti il contenuto e le caratteristiche del certificato di idoneità tecnica e della carta di circolazione. (645)
3. Per le macchine agricole non prodotte in serie, compresi i prototipi, la documentazione di origine è costituita dal certificato di origine dell’esemplare rilasciato dalla fabbrica costruttrice o da chi ha proceduto alla costruzione del medesimo. Qualora gli accertamenti siano richiesti per macchine agricole costruite con parti staccate, deve essere inoltre esibita la documentazione relativa alla provenienza delle parti impiegate.
4. Per le macchine agricole di tipo omologato prodotte in serie il costruttore o il suo legale rappresentante rilascia all’acquirente una formale dichiarazione, redatta su modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (648), attestante che la macchina agricola, in tutte le sue parti, è conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità a tutti gli effetti di legge. La dichiarazione di conformità, quando ne sia ammesso il rilascio, ha anche valore di certificato di origine.
5. Per le macchine agricole di tipo omologato il certificato di idoneità tecnica alla circolazione ovvero la carta di circolazione vengono rilasciati sulla base della dichiarazione di conformità, senza ulteriori accertamenti (646) .
6. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità per macchine agricole non conformi al tipo omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (647) ad euro 1.734 (647) .
7. Il rilascio del certificato di idoneità tecnica o della carta di circolazione è sospeso qualora emergano elementi che facciano ritenere la possibilità della sussistenza di un reato perseguibile ai sensi delle leggi penali.

(644) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(645) Comma così modificato dall’art. 50, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(646) Comma così modificato dall’art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(647) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(648) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

Art. 109 Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole (649)

1. Le macchine agricole ed i relativi dispositivi di tipo omologato sono identificati ai sensi dell’art. 74.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (650) ha facoltà di prelevare e di sottoporre in qualsiasi momento ad accertamenti di controllo della conformità al tipo omologato le macchine agricole non ancora immatricolate e i relativi dispositivi destinati al mercato nazionale e identificati a norma del comma 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (651) , emesso di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali (652) e del lavoro e delle politiche sociali (653) , fatte salve le competenze del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio (654) in materia di emissioni inquinanti e di rumore, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi, nonché i relativi oneri a carico del titolare dell’omologazione (657).
3. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità da seguire fino alla sospensione dell’efficacia dell’omologazione o alla revoca dell’omologazione stessa, qualora in seguito al controllo di cui al comma 2 risulti il mancato rispetto della conformità della serie al tipo omologato (657).
4. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola o dispositivi non conformi ai tipi omologati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (655) ad euro 1.734 (655) .
5. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola omologata, rilasciando la relativa dichiarazione di conformità non munita dei dati di identificazione a norma del comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (656) ad euro 173 (656).

(649) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(650) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei trasporti e della navigazione” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “.

(651) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei trasporti e della navigazione” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti “.

(652) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. h), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dell’agricoltura e delle foreste” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle politiche agricole e forestali”.

(653) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. i), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro del lavoro e della previdenza sociale” è sostituita dalla seguente: “Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.

(654) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. g), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dell’ambiente” è sostituita dalla seguente: “Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio”.

(655) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(656) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(657) Vedi, anche, il Decreto 21 aprile 2009.

Art. 110 Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole (658)

1. Le macchine agricole indicate nell’art. 57, comma 2, lettera a), punto 1 e punto 2, e lettera b), punto 2, esclusi i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, per circolare su strada sono soggette all’immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione. Quelle invece indicate nello stesso comma 2, lettera a), punto 3, e lettera b), punto 1, con le esclusioni previste all’art. 107, comma 1, ed i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, per circolare su strada sono soggette al rilascio di un certificato di idoneità tecnica alla circolazione. (659)
2. La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione sono rilasciati dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (660) competente per territorio; il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione delle macchine agricole indicate nell’art. 57, comma 2, lettera a), punto 1 e punto 2, e lettera b), punto 2, ad esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, a nome di colui che dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici. (659)
3. Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole soggette all’immatricolazione, nonché il trasferimento di sede ovvero di residenza ed abitazione del titolare devono essere comunicati entro trenta giorni, unitamente alla prescritta documentazione ed alla carta di circolazione, all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (660) rispettivamente dal nuovo titolare e dall’intestatario della carta di circolazione. Detto ufficio annota le relative variazioni sul certificato di circolazione stessa. Qualora il titolo presentato per la trascrizione del trasferimento di proprietà consista in un atto unilaterale, lo stesso ufficio dovrà acquisire anche la dichiarazione di assunzione di responsabilità e provvedere alla comunicazione al nuovo titolare secondo le modalità indicate nell’art. 95, comma 4, in quanto applicabili.
4. L’annotazione del trasferimento di proprietà è condizionata dal possesso da parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti al comma 2.
5. Il regolamento stabilisce il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione e del certificato di idoneità tecnica, nonché le modalità per gli adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4.
6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non è stata rilasciata la carta di circolazione, ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (661) ad euro 695 (661) .
7. Chiunque circola su strada con una macchina agricola non osservando le prescrizioni contenute nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (662) ad euro 345 (662) .
8. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà, di sede o di residenza ed abitazione nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (662) ad euro 173 (662) . Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

(658) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(659) Comma così modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(660) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(661) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(662) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 111 Revisione delle macchine agricole in circolazione (663)

1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2015, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell’articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal 30 giugno 2016, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009, e sono stabiliti, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (669) (670)
2. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (667), qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di cui al comma 1, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singole macchine agricole.
3. Nel regolamento sono stabilite le procedure, i tempi e le modalità delle revisioni di cui al presente articolo, nonché, ove ricorrano, i criteri per l’accertamento dei requisiti minimi d’idoneità cui devono corrispondere le macchine agricole in circolazione e del loro stato di efficienza.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (668), con decreto emesso di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali (664) , può modificare la normativa prevista dal presente articolo in relazione a quanto stabilito in materia da disposizioni della Comunità economica europea.
5. Alle macchine agricole, di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell’art. 80, comma 7.
6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che non è stata presentata alla revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (665) ad euro 345 (665) . Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (666)

(663) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(664) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. h), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, le denominazioni “Ministro e Ministero dell’agricoltura e delle foreste” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro e Ministero delle politiche agricole e forestali”

(665) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(666) Comma così modificato dall’art. 52, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(667) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, le denominazioni “ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.” sono sostituite dalle seguenti: “ufficio o uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri.”

(668) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

(669) Comma modificato dall’ art. 17, comma 1, lett. b) e h), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, e, successivamente, sostituito dall’ art. 34, comma 48, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’art. 5, comma 2, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, dall’art. 8, comma 5, lett. a) e b), D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, e dall’ art. 7, comma 11-ter, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21.

(670) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 20 maggio 2015.

Art. 112 Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento del documento di circolazione (671)

1. Le macchine agricole soggette all’accertamento dei requisiti ai sensi dell’art. 107 non devono presentare difformità rispetto alle caratteristiche indicate nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica alla circolazione, né alterazioni o danneggiamenti dei dispositivi prescritti.
2. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (672) , su richiesta dell’interessato, sottopongono alla visita e prova di accertamento prevista all’art. 107, comma 2, la macchina agricola alla quale siano state modificate una o più caratteristiche oppure uno o più dispositivi indicati nel documento di circolazione; a seguito dell’esito favorevole dell’accertamento i predetti uffici provvedono all’aggiornamento del documento stesso.
3. Alle macchine agricole soggette all’immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione si applicano le disposizioni contenute negli articoli 93, 94, 95, 98 e 103 in quanto applicabili.
4. Chiunque circola su strada con una macchina agricola difforme nelle caratteristiche indicate nel comma 1, nonché con i dispositivi, prescritti a norma di legge, alterati, danneggiati o mancanti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (673) ad euro 345 (673) , salvo che il fatto costituisca reato. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (674)

(671) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(672) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(673) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(674) Comma così modificato dall’art. 53, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 113 Targhe delle macchine agricole (675)

1. Le macchine agricole semoventi di cui all’art. 57, comma 2, lettera a), punti 1 e 2, per circolare su strada devono essere munite posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione. (676)
2. L’ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve essere individuato con la targa ripetitrice della macchina agricola traente, quando sia occultata la visibilità della targa d’immatricolazione di quest’ultima. (677)
3. I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, devono essere muniti di una speciale targa contenente i dati di immatricolazione del rimorchio stesso.
4. La targatura è disciplinata dalle disposizioni degli articoli 99, 100 e 102, in quanto applicabili. Per la produzione, distribuzione e restituzione delle targhe si applica l’art. 101. (678)
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, stabilite dagli articoli 100, 101 e 102. (679)
6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (680) stabilisce, con proprio decreto, le modalità per l’applicazione di quanto previsto al comma 4.

(675) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(676) Comma così modificato dall’art. 54, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(677) Comma così sostituito dall’art. 54, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(678) Comma così modificato dall’art. 54, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(679) Comma così modificato dall’art. 21, comma 4, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(680) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

Art. 114 Circolazione su strada delle macchine operatrici (688) (690)

1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le sagome e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall’art. 106.
2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (681) , che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo. (682)
2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai carrelli di cui all’articolo 58, comma 2, lettera c), qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per l’immissione in circolazione. (689) (691)
3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall’art. 104, comma 8, salvo che l’autorizzazione per circolare ivi prevista è valida per un anno e rinnovabile. (686)
4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite di una targa contenente i dati di immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono essere munite di una speciale targa di immatricolazione. (683)
5. La modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonché per quelli riguardanti le modificazioni nella titolarità del veicolo ed il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (687).
6. Le modalità per l’immatricolazione e la targatura sono stabilite dal regolamento. (684)
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle medesime sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole. (685)

(681) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, le denominazioni “ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.” sono sostituite dalle seguenti: “ufficio o uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri.”

(682) Comma così modificato dall’art. 55, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(683) Comma così sostituito dall’art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(684) Comma così modificato dall’art. 55, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(685) Comma così modificato dall’art. 21, comma 5, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(686) Comma così modificato dall’art. 15, comma 3, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(687) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

(688) A norma dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(689) Comma inserito dall’ art. 13-bis, comma 1, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

(690) Per le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche, vedi il D.M. 2 maggio 2001, n. 277.

(691) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 14 gennaio 2014.

Titolo IV

GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 115 Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali

1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare:
1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;
b) anni sedici per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1
3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1; (707)
c) anni diciotto per guidare:
[1) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie AM, A1 e B1, che trasportano altre persone oltre al conducente; (708)]
2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2;
3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE;
4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e C1E;
d) anni venti per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A, a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno due anni;
e) anni ventuno per guidare:
1) tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A;
2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C e CE;
3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1 e D1E;
4) veicoli per i quali è richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB nonché i veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui all’articolo 177;
f) anni ventiquattro per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A;
2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D e DE. (692)
1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida di categoria A1 o B1, è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all’articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un’apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore. (705) (713)
1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. (698) (711)
1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un’altra persona che non sia l’accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche «GA». Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell’articolo 122 (700). (698)
1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L’accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l’autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis. (698) (701)
1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell’autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell’autorizzazione si applicano le disposizioni dell’articolo 219, in quanto compatibili. Nell’ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l’autorizzazione di cui al comma 1-bis. (698)
1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a fianco l’accompagnatore indicato nell’autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo (702). Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo. (698)
2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato:
a) anni sessantacinque per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento; (693) (712)
b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento. (699) (712)
[2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, chi ha superato ottanta anni può continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell’articolo 119, a seguito di visita medica specialistica biennale, con oneri a carico del richiedente, rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti. (704) (703) (714) ]

3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 126, comma 12, chiunque guidi veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (694) ad euro 345 (694) . Qualora trattasi di veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4), ovvero di veicoli per la cui guida è richiesta la carta di qualificazione del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 158 (706) ad euro 639 (706). (695)
[4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente delle categorie AM, A1 e B1, che trasporta altre persone sui veicoli alla cui guida le predette patenti rispettivamente lo abilitano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 (709) ad euro 155 (709). (696) (710) ]

5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (694) ad euro 173 (694) se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (694) ad euro 102 (694) se si tratta di animali (697).
6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

(692) Comma modificato dall’art. 56, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e dall’art. 5, comma 1, lett. a), b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; tale ultimo termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall’art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

(693) Lettera così modificata dall’art. 56, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall’art. 16, comma 1, lett. b), n. 1), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(694) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(695) Comma così modificato dall’art. 56, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall’art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

(696) Comma modificato dall’art. 56, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall’art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; tale ultimo termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall’art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

(697) Comma così modificato dall’art. 56, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(698) Comma inserito dall’art. 16, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(699) Lettera così modificata dall’art. 16, comma 1, lett. b), n. 2), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(700) La sanzione prevista per la violazione delle disposizioni del presente comma, esclusa dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010, è stata aggiornata dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Successivamente, la misura dell’importo è stata confermata, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016 e aggiornata dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Si applica pertanto la sanzione da euro 85 ad euro 338.

(701) La sanzione prevista per la violazione delle disposizioni del presente comma, esclusa dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010, è stata aggiornata dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Si applica pertanto la sanzione da euro 160 ad euro 646.

(702) La sanzione prevista per la violazione delle disposizioni del presente comma, esclusa dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010, è stata aggiornata dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Si applica pertanto la sanzione da euro 422 ad euro 1.694.

(703) Comma abrogato dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale abrogazione, la cui applicazione era prevista a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011, è stata anticipata al 10 febbraio 2012, dall’art. 11, comma 1, lett. a), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

(704) Comma inserito dall’art. 16, comma 1, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(705) Comma inserito dall’art. 16, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120 e, successivamente, così modificato dall’ art. 2, comma 1, lett. a-bis), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, come modificato dall’ art. 1, comma 1, D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2.

(706) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 16 dicembre 2014, e aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(707) Lettera così sostituita dall’ art. 11, comma 2, lett. a), n. 1), L. 29 luglio 2015, n. 115.

(708) Numero abrogato dall’ art. 11, comma 2, lett. a), n. 2), L. 29 luglio 2015, n. 115.

(709) A norma dell’art. 1, comma 2, D.M. 16 dicembre 2014, la presente sanzione è esclusa dall’adeguamento previsto dall’ art. 1, comma 1, del medesimo D.M. 16 dicembre 2014.

(710) Comma abrogato dall’ art. 11, comma 2, lett. a), n. 3), L. 29 luglio 2015, n. 115.

(711) La sanzione prevista per la violazione delle disposizioni del presente comma, esclusa dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 19 dicembre 2012, è stata aggiornata dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Successivamente, la misura dell’importo è stata confermata, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, l’importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Si applica pertanto la sanzione da euro 83 ad euro 328.

(712) Per le disposizioni relative all’applicazione delle norme contenute nella presente lettera, vedi il D.M. 8 settembre 2010.

(713) Per il regolamento recante la disciplina del rilascio e della modalità di esercizio dell’autorizzazione al minore, di cui al presente comma, vedi il D.M. 11 novembre 2011, n. 213.

(714) Per le disposizioni relative all’applicazione delle norme contenute nel presente comma, vedi il D.M. 8 settembre 2010.

Art. 116 Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore (715)

1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 118-bis.
2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l’aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, con l’obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all’articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all’articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
3. La patente di guida, conforme al modello UE, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati:
a) AM:
1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;
3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
b) A1:
1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;
2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW;
c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;
d) A:
1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;
2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall’articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1);
e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
f) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli;
g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg;
h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;
i) C1E:
1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;
2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;
l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
m) CE: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;
n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
o) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg;
p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
q) DE: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.
4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all’esito degli accertamenti di cui all’articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. Ai titolari di patente B speciale è vietata la guida di autoambulanze. (717)
5. La patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocità automatico consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non è presente il pedale della frizione o la leva manuale per la frizione, per le categorie A, A2 o A1.
6. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame, a categorie di patente diversa da quella posseduta.
7. Si può essere titolari di un’unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, di cui all’articolo 85, comma 2, lettere a), b) c) e d), e di servizio di piazza con autovetture con conducente, di cui all’articolo 86, i conducenti, di età non inferiore a ventuno anni, conseguono un certificato di abilitazione professionale di tipo KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria B1 o B.
9. I certificati di abilitazione professionale di cui al comma 8 sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA è necessario che il conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A; ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB è necessario che il conducente abbia almeno la patente di categoria B1.
10. I mutilati ed i minorati fisici, qualora in possesso almeno delle patenti speciali corrispondenti a quelle richieste dal comma 9, possono conseguire i certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità fisica e psichica da parte della commissione medica locale, di cui all’articolo 119, comma 4, sulla base delle indicazioni alla stessa fornite dal comitato tecnico, ai sensi dell’articolo 119, comma 10.
11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come recepite nell’ordinamento interno, i conducenti titolari di patente di guida di categoria C1 o C, anche speciale, ovvero C1E o CE, conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i conducenti titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e DE conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Quest’ultima è sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari.
12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l’Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.
13. L’annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell’ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici che aggiorna il dato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. A tale fine, i comuni trasmettono al suddetto ufficio, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, notizia dell’avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica.
14. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 (716) ad euro 1.595 (716).
15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro (718); la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.
15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.023 (716) ad euro 4.092 (716). Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
16. Fermo restando quando previsto da specifiche disposizioni, chiunque guida veicoli essendo munito della patente di guida ma non di altra abilitazione di cui ai commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 409 (716) ad euro 1.637 (716).
17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI.
18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(715) Articolo modificato dall’art. 57, comma 1, lett. da a) a g), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, dagli artt. 3, commi da 1 a 8 e 15, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, dall’art. 5, comma 1, lett. a) e b), D.L. 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 1995, n. 351, dall’art. 19, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, dagli artt. 6, comma 1, lett. da a) a i) e 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, dall’art. 2, comma 1, lett. da 0a) a b-bis), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214, dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, dall’art. 5, comma 1, lett. da a) a d), D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, dall’art. 14, comma 2, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, dall’art. 1, comma 1, D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, dall’art. 22-bis, comma 1, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, dall’art. 3, comma 49, L. 15 luglio 2009, n. 94 e dall’art. 17, comma 1, lett. da a) a c), L. 29 luglio 2010, n. 120. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, come modificato dall’ art. 2, comma 1, lett. a), b), c) e d), D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2.

(716) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 16 dicembre 2014, e aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(717) Comma così modificato dall’ art. 11, comma 2, lett. b), L. 29 luglio 2015, n. 115.

(718) A norma dell’ art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda. Conseguentemente l’importo della presente sanzione è stato rideterminato da euro 5.110 a euro 30.660, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 5, lett. b), del medesimo D.Lgs. n. 8/2016 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019. In virtù di quanto previsto dall’ art. 5, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 8/2016, quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del suddetto decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato.

Art. 116-bis Rete dell’Unione europea delle patenti di guida (719)

1. Lo scambio di informazioni con gli altri Stati dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, relative al rilascio, alla conversione, ai duplicati, ai rinnovi di validità e alle revoche delle patenti avviene mediante la rete dell’Unione europea delle patenti di guida, di seguito “rete”.
2. La rete può essere utilizzata anche per lo scambio di informazioni per finalità di controllo previste dalla legislazione dell’Unione.
3. L’accesso alla rete è protetto. Lo scambio di informazioni sulla rete dell’Unione europea si conforma alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e l’accesso alla stessa è consentita esclusivamente alle autorità competenti responsabili per il rilascio, la gestione ed il controllo e delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti professionali.

(719) Articolo inserito dall’ art. 9, comma 1, D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 50.

Art. 117 Limitazioni nella guida

[1. E’ consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti. (720) ]

2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali. (721)
2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all’ articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida. (724)
3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l’indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice. (725)
4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell’esame di cui all’art. 121 . (722) (727)
5. Il titolare di patente di guida italiana che, viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 165 (726) ad euro 661 (726) . La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (723) (727)

(720) Comma abrogato dall’art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

(721) Comma sostituito dall’art. 11, comma 1, lett. a), D.L. 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 1995, n. 204 e, successivamente, così modificato dall’art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

(722) Comma sostituito dall’art. 58, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così modificato dall’art. 11, comma 1, lett. b), D.L. 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 1995, n. 204.

(723) Comma così modificato dall’art. 58, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall’art. 11, comma 1, lettera c), D.L. 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 1995, n. 204, dall’art. 2, comma 1, lett. d), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160 e, successivamente, dall’art. 4, comma 1, lett. d), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

(724) Comma inserito dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160 e, successivamente, così modificato dall’art. 3, comma 52, lett. b), L. 15 luglio 2009, n. 94 e dall’art. 18, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120; per l’applicazione di tale ultima disposizione, vedi il comma 2 del medesimo art. 18, L. 120/2010.

(725) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. c), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160 e, successivamente, dall’art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

(726) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(727) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-22 marzo 2000, n. 76 (Gazz. Uff. 29 marzo 2000, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 117, commi 4 e 5, dell’art. 130, comma 2, dell’art. 136, comma 7, e dell’art. 142, comma 9, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

Art. 118 Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli

1. Non si possono guidare filoveicoli senza avere conseguito la patente di guida per autoveicoli, la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone nel caso della guida di filoveicoli per trasporto di persone e un certificato di idoneità rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (728) , su proposta dell’azienda interessata. (734)
2. La categoria della patente di guida e la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone di cui devono essere muniti i conducenti di veicoli filoviari devono essere gli stessi di quelli prescritti per i corrispondenti autoveicoli. (735)
3. Il certificato di idoneità si consegue mediante esame che deve essere preceduto da un periodo di esercitazioni nella condotta di un veicolo filoviario da effettuarsi con l’assistenza di un guidatore già autorizzato e sotto il controllo di un funzionario tecnico dell’azienda che intende adibire il candidato alla funzione di guidatore di filobus.
4. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti, le modalità ed i programmi di esame per il conseguimento del suddetto certificato di idoneità.
5. I candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non favorevole possono ripresentarsi ad un successivo esame solo dopo che abbiano ripetuto il periodo di esercitazioni e siano trascorsi almeno trenta giorni.
6. L’ufficio competente rilascia ai candidati che hanno superato gli esami un certificato di idoneità alle funzioni di guidatore di filobus, che è valido solo se accompagnato dalla patente per autoveicoli di cui al comma 2 e dalla carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Il certificato di idoneità abilita a condurre le vetture filoviarie presso qualsiasi azienda. (736)
7. La validità nel tempo del certificato di idoneità è la stessa della patente di guida in possesso dell’interessato ai sensi del comma 2. Quando la patente viene confermata di validità a norma dell’art. 126, l’ufficio competente provvede ad analoga conferma per anni cinque del certificato di idoneità. Se la validità della patente non viene confermata, il certificato di idoneità deve essere ritirato a cura dell’ufficio che lo ha rilasciato.
8. I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (729) possono disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneità i titolari del certificato di idoneità alla guida di vetture filoviarie quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici o psichici prescritti o della idoneità.
9. Le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente di guida di cui agli articoli 129 e 130 si applicano anche ai certificati di idoneità alla guida dei filoveicoli per fatti derivanti dalla guida degli stessi.
10. Avverso i provvedimenti di sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida di filoveicoli è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (737).
11. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un filoveicolo, ne affida o ne consente la guida a persone che non siano munite della patente di guida per autoveicoli, della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, o del certificato di idoneità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (730) ad euro 695 (730) . (731)
12. Chiunque guida filoveicoli senza essere munito della patente di guida e della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (730) ad euro 695 (730) . (732)
13. Chiunque, munito di patente di guida, guida filoveicoli senza essere munito del certificato di idoneità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (733) ad euro 345 (733) .
14. Alle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per sei mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

(728) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(729) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “uffici della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(730) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(731) Comma così modificato dall’art. 59, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall’art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

(732) Comma così modificato dall’art. 59, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall’art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

(733) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(734) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

(735) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

(736) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

(737) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

Art. 118-bis Requisito della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali (738)

1. Ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni professionali di cui all’articolo 116, nonché dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 126, per residenza si intende la residenza normale in Italia di cittadini di Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. (739)
2. Per residenza normale in Italia si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno centottantacinque giorni all’anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l’esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.
3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente codice, è equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all’anno.

(738) Articolo inserito dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

(739) Comma così sostituito dall’ art. 11, comma 2, lett. c), L. 29 luglio 2015, n. 115.

Art. 119 Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida (760)

1. Non può ottenere la patente di guida o l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all’art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.
2. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall’ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L’accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute (740) , o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (741) . L’accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l’attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici. (742) (761)
2-bis. L’accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti nell’area della diabetologia e malattie del ricambio dell’unità sanitaria locale che indicheranno l’eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida. (743)
2-ter. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l’interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente. (754)
3. L’accertamento di cui ai commi 2 e 2-ter deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l’esame di guida. La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia. (744)
4. L’accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi: (756)
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze. Qualora, all’esito della visita di cui al precedente periodo, la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all’articolo 126, commi 2, 3 e 4; (759)
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici; (745)
[b-bis) di coloro che abbiano superato gli ottanta anni; (757) (755) ]
c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (746);
d) di coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida;
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell’espressione del giudizio finale. (747) (761)
5. Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. Le commissioni comunicano altresì all’ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l’interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. È onere dell’interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi. (748)
6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell’articolo 129, comma 2, e dell’articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi. (749)
7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (758) si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.
8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;
b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i trasporti terrestri (750). Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Può intervenire, ove richiesto dall’interessato, un medico di sua fiducia; (751)
d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D (752) .
9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l’accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all’esercizio della professione ed iscritti all’albo professionale (753) .
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (758), di concerto con il Ministro della salute (740) , è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.

(740) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. f), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, le denominazioni “Ministero e Ministro della sanità” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero e Ministro delle salute”.

(741) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. i), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero del lavoro e della previdenza” è sostituita dalla seguente: “Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.

(742) Comma così modificato dall’art. 60, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall’art. 23, comma 1, lett. a) e b), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(743) Comma inserito dall’art. 32, comma 1, lett. a), L. 7 dicembre 1999, n. 472 e, successivamente, così modificato dall’art. 3, comma 1, L. 22 marzo 2001, n. 85.

(744) Comma così modificato dall’art. 15, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 e, successivamente, dall’art. 23, comma 1, lett. d), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(745) Lettera così modificata dall’art. 60, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(746) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(747) Lettera aggiunta dall’art. 32, comma 1, lett. b), L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(748) Comma sostituito dall’art. 8, comma 1, L. 28 novembre 2005, n. 246. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 23, comma 1, lett. e), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(749) Comma modificato dall’art. 60, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, sostituito dall’art. 4, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 e, successivamente, dall’art. 2, comma 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214, con effetto dal 1° settembre 2003.

(750) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(751) Lettera così modificata dall’art. 6, comma 1, lett. a), L. 30 marzo 2001, n. 125.

(752) Lettera aggiunta dall’art. 60, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(753) Comma così sostituito dall’art. 60, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(754) Comma inserito dall’art. 23, comma 1, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120; per l’applicazione di tale disposizione, vedi il comma 4 del medesimo art. 23, L. 120/2010.

(755) Lettera soppressa dall’art. 11, comma 1, lett. c), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

(756) Alinea così sostituito dall’art. 11, comma 1, lett. b), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

(757) Lettera inserita dall’art. 7, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

(758) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

(759) Lettera così modificata dall’art. 60, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall’ art. 25, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(760) A norma dell’art. 7, L. 3 aprile 2001, n. 138, gli accertamenti oculistici avanti agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato di cui al presente articolo sono impugnabili ai sensi dell’art. 442, c.p.c., avanti al magistrato ordinario. Vedi, anche, il comma 4 dell’ art. 23, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59.

(761) Vedi, anche, il D.M. 9 agosto 2013.

Art. 120 Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all’ articolo 116 (762)

1. Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all’ articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell’articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma. (763) (766) (768)
2. Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1. (764) (767) (768)
3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.
4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell’interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità necessarie per l’adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 1 e l’acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2. (769)
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all’ articolo 116 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.086 (765) ad euro 3.260 (765).

(762) Articolo modificato dall’art. 5, commi 1, 2 e 3, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, dall’art. 17, comma 1, lett. a), n) e o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e, successivamente, sostituito dall’art. 3, comma 52, lett. a), L. 15 luglio 2009, n. 94. Per la disciplina transitoria, vedi il comma 53 del medesimo art. 3, L. 94/2009.

(763) Comma così modificato dall’art. 19, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120 e, successivamente, dall’art. 8, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

(764) Comma così modificato dall’art. 19, comma 2, lett. a) e b), L. 29 luglio 2010, n. 120 e, successivamente, dall’art. 8, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

(765) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(766) La Corte costituzionale, con sentenza 20-28 novembre 2013, n. 281 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2013, n. 49 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui si applica anche con riferimento a sentenze pronunziate, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, in epoca antecedente all’entrata in vigore della L. 94/2009. Successivamente, la stessa Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio-9 febbraio 2018, n. 22 (Gazz. Uff. 14 febbraio 2018, n. 7 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall’art. 3, comma 52, lett. a), L. 15 luglio 2009, n. 94, nella parte in cui – con riguardo all’ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida – dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente.

(767) La Corte costituzionale, con sentenza 20-28 novembre 2013, n. 281 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2013, n. 49 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui si applica anche con riferimento a sentenze pronunziate, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, in epoca antecedente all’entrata in vigore della L. 94/2009. Successivamente, la stessa Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio-9 febbraio 2018, n. 22 (Gazz. Uff. 14 febbraio 2018, n. 7 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall’art. 3, comma 52, lett. a), L. 15 luglio 2009, n. 94, nella parte in cui – con riguardo all’ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida – dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente. Successivamente ancora, la medesima Corte costituzionale, con sentenza 16 gennaio-20 febbraio 2020, n. 24 (Gazz. Uff. 26 febbraio 2020, n. 9 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a), della L. 15 luglio 2009, n. 94, e come modificato dall’art. 19, comma 2, lettere a) e b), della L. 29 luglio 2010, n. 120 e dall’art. 8, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale. Infine, la Corte costituzionale, con sentenza 6-27 maggio 2020, n. 99 (Gazz. Uff. 3 giugno 2020, n. 23 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall’art. 3, comma 52, lett. a), L. 15 luglio 2009, n. 94 e come modificato dall’art. 19, comma 2, lett. a) e b), L. 29 luglio 2010, n. 120 e dall’art. 8, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

(768) La Corte costituzionale, con ordinanza 19 giugno – 1° luglio 2013, n. 169 (Gazz. Uff. 3 luglio 2013, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 120, commi 1 e 2, come sostituito dall’articolo 3, comma 52, lettera a) della legge 15 luglio 2009, n. 94, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 27, comma terzo, della Costituzione. La stessa Corte costituzionale, con successiva sentenza 20 – 28 novembre 2013, n. 281 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2013, n. 49, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, commi 1 e 2, come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a), della legge n. 94 del 2009, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra ordinanza 7 – 29 ottobre 2015, n. 212 (Gazz. Uff. 4 novembre 2015, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, come sostituito dall’articolo 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La stessa Corte costituzionale, con altra sentenza 24 gennaio – 9 febbraio 2018, n. 22 (Gazz. Uff. 14 febbraio 2018, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, commi 1 e 2, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione; ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 120, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 3, 16, 25, 27 e 111 Cost.; ha dichiarato ancora non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, commi 1 e 2, sollevata in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma Cost., in relazione all’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848. La Corte costituzionale, con sentenza 7 marzo – 9 aprile 2019, n. 80 (Gazz. Uff. 17 aprile 2019, n. 16, 1ª Serie speciale), ha ancora dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e in riferimento agli artt. 3, 16, 25 e 111 Cost.; ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 1, come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a), della legge n. 94 del 2009, sollevate, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7 della CEDU, e in riferimento agli artt. 3, 16, 25 e 111 Cost.. La Corte costituzionale, con successiva ordinanza 8 – 24 aprile 2020, n. 81 (Gazz. Uff. 29 aprile 2020, n. 18 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 1, come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a) , della legge 15 luglio 2009, n. 94, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 16 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino e, in riferimento all’art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Milano.

(769) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.M. 24 ottobre 2011.

Art. 121 Esame di idoneità

1. L’idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni. (782)
2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (781) sulla base delle direttive della Comunità Europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d’esame e quant’altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.
3. Gli esami per la patente di guida, per le abilitazioni professionali di cui all’articolo 116 e del certificato di idoneità professionale di cui all’articolo 118, sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, a seguito della frequenza di corso di qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame di abilitazione. Il permanere nell’esercizio della funzione di esaminatore è subordinato alla frequenza di corsi di formazione periodica, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis. (777)
4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici che danno titolo all’effettuazione degli esami di cui al comma 3. (778)
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (781) sono determinate le norme e modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione iniziale, di formazione periodica e degli esami per l’abilitazione del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di controllo delle cognizioni. (779) (783)
5-bis. I contenuti del corso di qualificazione iniziale del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, e delle competenze a cui gli stessi sono finalizzati, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono altresì disciplinate le condizioni soggettive necessarie per la frequenza dei suddetti corsi nonché i contenuti e le procedure dell’esame finale. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede ad un controllo di qualità sul predetto personale e ad una formazione periodica dello stesso. (780)
6. L’esame di coloro che hanno frequentato un’autoscuola può svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (770) idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.
7. Le prove d’esame sono pubbliche.
8. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell’articolo 122. (771)
9. La prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria AM, A1, A2 ed A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi. (772)
10. Tra una prova d’esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese. (773)
11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell’autorizzazione per l’esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida. (774)
12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell’esame di guida, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (775) rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell’art. 116 (776) .

(770) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(771) Comma modificato dall’art. 61, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così sostituito dall’art. 20, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(772) Comma così modificato dall’art. 61, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall’art. 9, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

(773) Comma così modificato dall’art. 61, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(774) Comma sostituito dall’art. 6, comma 1, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 e, successivamente, così modificato dall’art. 20, comma 1, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(775) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituito dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(776) Comma modificato dall’art. 61, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così sostituito dall’art. 6, comma 2, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.

(777) Comma così modificato dall’art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

(778) Comma così modificato dall’art. 9, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

(779) Comma così modificato dall’art. 9, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

(780) Comma inserito dall’art. 9, comma 1, lett. d), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

(781) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

(782) Vedi, anche, l’ art. 23, comma 1 e l’art. 25, comma 4, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59.

(783) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 31 maggio 2017.

Art. 122 Esercitazioni di guida (791)

1. A chi ne ha fatto domanda per sostenere l’esame per la patente di guida ovvero per l’estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un’autorizzazione per esercitarsi alla guida, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell’articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove. (785)
2. L’autorizzazione consente all’aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l’estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l’istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. (787)
3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5.
4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica “P”. Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta “scuola guida”. Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione saranno determinate nel regolamento.
5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati.
5-bis. L’aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma. (786) (789) (790)
6. L’autorizzazione è valida per sei mesi.
7. Chiunque guida senza l’autorizzazione per l’esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (784) ad euro 1.734 (784) . La stessa sanzione si applica alla persona che funge da istruttore.
8. Chiunque, autorizzato per l’esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (784) ad euro 1.734 (784) . Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (788) ad euro 345 (788) .
9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (788) ad euro 345 (788) .

(784) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(785) Comma così modificato dall’art. 20, comma 2, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120; per l’applicazione di tale disposizione, vedi il comma 3 del medesimo art. 20, L. 120/2010.

(786) Comma inserito dall’art. 20, comma 2, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(787) Comma così modificato dall’art. 11, comma 1, lett. d), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

(788) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(789) La sanzione prevista per la violazione delle disposizioni del presente comma, esclusa dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 19 dicembre 2012, è stata aggiornata dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Successivamente, la misura dell’importo è stata confermata, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, l’importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Si applica pertanto la sanzione da euro 83 ad euro 328.

(790) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.M. 20 aprile 2012.

(791) Vedi, anche, l’ art. 11-bis, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

Art. 123 Autoscuole

1. Le scuole per l’educazione stradale, l’istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.
2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province, alle quali compete inoltre l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-bis. (792)
3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni di inizio attività e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (811), nel rispetto dei princìpi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull’insegnamento. (795)
4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l’apposita dichiarazione di inizio attività (810). Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell’autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l’esercizio dell’attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria. (797)
5. La dichiarazione (810) può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un’esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante. (798)
6. La dichiarazione (810) non può essere presentata dai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall’art. 120, comma 1. (799)
7. L’autoscuola deve svolgere l’attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, possedere un’adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (811), che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (793). Secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte. (805)
7-bis. In ogni caso l’attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica di cui al presente comma è ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni. (806)
8. L’attività dell’autoscuola è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando: (801)
a) l’attività dell’autoscuola non si svolga regolarmente;
b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (793) ;
c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (793) ai fini del regolare funzionamento dell’autoscuola.
9. L’esercizio dell’autoscuola è revocato quando: (801)
a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
b) venga meno l’attrezzatura tecnica e didattica dell’autoscuola;
c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.
9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest’ultimo è parimenti revocata l’idoneità tecnica. L’interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione. (802)
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (811) stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-bis; i criteri per l’accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui al comma 10-bis, lettera b); le prescrizioni sui locali e sull’arredamento didattico, anche al fine di consentire l’eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l’accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida. (803)
10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:
a) dalle autoscuole che svolgono l’attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;
b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l’intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, nonché dei criteri specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10. (807)
11. Chiunque gestisce un’autoscuola senza la dichiarazione di inizio attività (810) o i requisiti prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 11.130 (809) ad euro 16.694 (809). Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’immediata chiusura dell’autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (796)
11-bis. L’istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell’attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l’attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 11.130 (809) ad euro 16.694 (809). Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo. (804)
11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 è sospeso dalla regione territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:
a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;
b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all’idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;
c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere a) e b). (808)
11-quater. La regione territorialmente competente o le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono l’inibizione alla prosecuzione dell’attività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all’adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma. (808)
12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (794) ad euro 695 (794) .
13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per la dichiarazione di inizio attività (810), fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell’attività di consulenza, secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264. (800)

(792) Comma sostituito dall’art. 10, comma 5, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 e, successivamente, così modificato dall’art. 20, comma 5, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(793) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(794) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(795) Comma così modificato dall’art. 10, comma 5, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.

(796) Comma così modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e, successivamente, dall’art. 10, comma 5, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.

(797) Comma modificato dall’art. 10, commi 5-bis, lett. a) e 5-ter, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40; le disposizioni del predetto art. 10, comma 5-ter, D.L. 7/2007, si applicano a decorrere dal 2 febbraio 2007. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 20, comma 5, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(798) Comma così modificato dall’art. 10, commi 5-bis, lett. b), 5-quater e 5-quinquies, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 e, successivamente, dall’art. 20, comma 5, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(799) Comma così modificato dall’art. 10, comma 5-bis, lett. c), D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.

(800) Comma così modificato dall’art. 10, comma 5-bis, lett. d), D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 e, successivamente, dall’art. 20, comma 5, lett. i), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(801) Alinea così modificato dall’art. 10, comma 5-sexies, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.

(802) Comma inserito dall’art. 10, comma 5-sexies, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.

(803) Comma così modificato dall’art. 10, comma 5-septies, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 e, successivamente, dall’art. 20, comma 5, lett. f), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(804) Comma inserito dall’art. 10, comma 5-octies, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.

(805) Comma modificato dall’art. 20, comma 5, lett. d), nn. 1) e 2), L. 29 luglio 2010, n. 120; per l’applicazione di tale disposizione, vedi il comma 6 del medesimo art. 20, L. 120/2010. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 10, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011 e, con riferimento all’art. 3, comma 1, capoverso 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) e o), a decorrere dal 30 giugno 2013 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 388, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e, a decorrere dal 31 dicembre 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 1, D.P.C.M. 26 giugno 2013.

(806) Comma inserito dall’art. 20, comma 5, lett. e), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(807) Comma inserito dall’art. 20, comma 5, lett. g), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(808) Comma inserito dall’art. 20, comma 5, lett. h), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(809) Importo aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(810) A norma del comma 4-ter dell’art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis del citato art. 49 sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto D.L. n. 78/2010, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.

(811) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, le denominazioni “Ministero e Ministro dei trasporti” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

Art. 124 Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici (812)

1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all’articolo 116, comma 3, e precisamente:
a) della categoria A1, per la guida delle macchine agricole o dei loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall’articolo 53, comma 4, e che non superino la velocità di 40 km/h;
b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, diverse da quelle di cui alla lettera a), nonché delle macchine operatrici;
c) della categoria C1, per le macchine operatrici eccezionali.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1, lettere a) e b) che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A1 e B, previste dall’articolo 116, comma 3, lettere b) ed f). (813)
3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.
4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente è punito ai sensi dell’articolo 116, commi 15 e 17. All’incauto affidamento si applica la disposizione di cui all’articolo 116, comma 14.

(812) Articolo modificato dall’art. 62, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall’art. 19, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dall’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’art. 11, comma 1, lett. a), b), c) e d), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011. Infine il presente articolo è stato così sostituito dall’ art. 11, comma 1, del citato D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, come sostituito dall’ art. 3, comma 1, D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2.

(813) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 14 febbraio 2014.

Art. 125 Gradualità ed equivalenze delle patenti di guida (814)

1. Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:
a) la patente per le categorie C1, C, D1 o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B;
b) la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D.
2. La validità della patente di guida è fissata come segue:
a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o DE è valida per i complessi di veicoli della categoria BE;
b) la patente rilasciata per la categoria CE è valida per la categoria DE, purché il relativo titolare sia già in possesso di patente per la categoria D;
c) la patente rilasciata per le categorie CE e DE è valida per i complessi di veicoli, rispettivamente, delle categorie C1E e D1E;
d) la patente rilasciata per una qualsiasi categoria è valida per i veicoli della categoria AM;
e) la patente rilasciata per la categoria A2 è valida anche per la categoria A1;
f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D è valida, rispettivamente, per le categorie A1 e A2, B1, C1 o D1;
g) la patente speciale di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche indicate nella patente stessa;
h) la patente di guida della categoria B è valida, sul territorio nazionale, per condurre i tricicli di potenza superiore a 15 kW, purché il titolare abbia almeno 21 anni, nonché i veicoli della categoria A1.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a “MODIFICHE DEL VEICOLO”, conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 158 (815) ad euro 639 (815). (818)
3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a “CONDUCENTE (motivi medici)” conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, è soggetto alla sanzione di cui all’articolo 173, comma 3. (816)
4. Chiunque, munito di patente speciale, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero con caratteristiche diverse da quella indicate nella patente posseduta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 (817) ad euro 318 (817).
5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(814) Articolo modificato dall’art. 63, comma 1, lett. da a) a d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, dall’art. 2, comma 3, lett. a) e b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214 e, successivamente, così sostituito dall’art. 12, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, come modificato dall’art. 4, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2.

(815) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 16 dicembre 2014, e aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(816) La sanzione prevista per la violazione delle disposizioni del presente comma è esclusa dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 16 dicembre 2014. Successivamente, la misura dell’importo è stata confermata, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, l’importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Si applica pertanto la sanzione da euro 82 ad euro 330.

(817) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 16 dicembre 2014. Successivamente, la misura dell’importo è stata confermata, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(818) La Corte costituzionale con sentenza 13-16 giugno 1995, n. 246 (Gazz. Uff. 21 giugno 1995, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 116, comma 13 e dell’art. 125, comma 3, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

Art. 126 Durata e conferma della validità della patente di guida (819)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 119, la durata della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all’articolo 116, commi 8 e 10, è regolata dalle disposizioni del presente articolo. La conferma della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all’articolo 116, commi 8 e 10, è subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida.
2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.
3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età e, oltre tale limite di età, per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 115, comma 2, lettera a), al compimento del sessantacinquesimo anno di età, le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t.
4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 115, comma 2, lettera b), al compimento del sessantesimo anno di età, le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE.
5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1 e B sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni. Alle patenti di guida speciali delle categorie C1, C, D1 e D si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.
6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, al compimento dell’ottantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni due anni. (820)
7. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di validità dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB è effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo di validità della patente di guida.
8. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l’indicazione del nuovo termine di validità. A tal fine i sanitari indicati nell’articolo 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell’emissione del duplicato della patente di cui al primo periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all’articolo 119, comma 4. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell’omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità.
9. Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell’articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle autorità diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi, che rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una specifica attestazione che per il periodo di permanenza all’estero fa fede dell’avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneità psichica e fisica. Riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino, che ha provveduto secondo quanto previsto nel periodo precedente, dovrà confermare la patente ai sensi del comma 8.
10. L’autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 8 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l’esito dell’accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.
11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all’articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 158 (822) ad euro 639 (822). Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Al conducente titolare di patente di guida italiana che, nell’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto per la quale è richiesta l’abilitazione di cui all’articolo 116, comma 11, guida con tale abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 216, comma 6. (821) (823)
12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, è punito con le sanzioni di cui all’articolo 116, comma 15-bis. Le medesime sanzioni si applicano a chiunque viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo.

(819) Articolo modificato dall’art. 64, comma 1, lett. da a) a d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall’art. 7, commi 1 e 2, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, dall’art. 17, comma 27, L. 27 dicembre 1997, n. 449, dall’art. 32, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, dall’art. 19, comma 3, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, dall’art. 2, comma 4, lett. da a) a c), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214, dall’art. 20, comma 6, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 e, successivamente, dall’art. 21, comma 1, lett. da a), a c), L. 29 luglio 2010, n. 120; per l’applicazione di tale ultima disposizione, vedi il comma 3 del medesimo art. 21, L. 120/2010. Infine, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 13, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, come modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. a), b), c) e d), D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2.

(820) Comma così modificato dall’art. 11, comma 1, lett. e), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

(821) Per i termini di applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l’ art. 24, comma 5, D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2.

(822) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 16 dicembre 2014, e aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(823) La sanzione prevista per la violazione delle disposizioni del terzo periodo del presente comma, esclusa dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 16 dicembre 2014, è stata aggiornata dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Si applica pertanto la sanzione da euro 2.034 ad euro 8.136.

Art. 126-bis Patente a punti (824) (825) (837)

1. All’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all’anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione. (826)
1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente. (827) (836)
2. L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 292 (833) ad euro 1.168 (833). La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene in via telematica. (828) (832) (836) (838)
3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. La riacquisizione di punti avviene all’esito di una prova di esame. A tale fine, l’attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l’aggiornamento dell’anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell’autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento. (829)
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti. (830)
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all’esame di idoneità tecnica di cui all’articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento. (834) (831)
6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all’organo accertatore, che entro, trenta giorni dal ricevimento ne dà notizia all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. (835)

(824) Articolo inserito dall’art. 7, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall’art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284.

(825) La Corte Costituzionale, con sentenza 12-24 gennaio 2005, n. 27 (G.U. 26 gennaio 2005, n. 4, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di illegittimità costituzionale del presente articolo, salvo quanto disposto relativamente al comma 2, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

(826) Comma così modificato dall’art. 7, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall’art. 7, comma 3, lett. a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(827) Comma inserito dall’art. 7, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall’art. 7, comma 3, lett. a-bis), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(828) Comma modificato dall’art. 7, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall’art. 7, comma 3, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214. Successivamente, il presente comma era stato modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a) e b), D.L. 21 settembre 2005, n. 184, non convertito in legge (comunicato pubblicato in G.U. 21 novembre 2005, n. 271). Infine il presente comma è stato così modificato dall’art. 2, comma 164, lett. a) e b), D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

(829) Comma così modificato dall’art. 7, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall’art. 7, comma 3, lett. c), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214 e, successivamente, dall’art. 22, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(830) Comma così modificato dall’art. 7, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall’art. 7, comma 3, lett. c-bis), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(831) Per la perdita di efficacia dei provvedimenti di cui al presente comma, nel caso in cui la perdita di punteggio sia dovuta a mancata identificazione del conducente, vedi l’art. 1, comma 2, D.L. 21 settembre 2005, n. 184.

(832) Per la riattribuzione dei punti decurtati ai sensi del presente comma prima della data di entrata in vigore del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, vedi l’art. 2, comma 165 del predetto D.L. 262/2006.

(833) Importo aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(834) Comma così modificato dall’art. 22, comma 1, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(835) Comma aggiunto dall’art. 22, comma 1, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(836) La Corte costituzionale, con ordinanza 30 novembre-13 dicembre 2005, n. 448 (Gazz. Uff. 21 dicembre 2005, n. 51, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 126-bis, commi 1-bis, secondo alinea, e 2, introdotto dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 23, 24, 25 e 41 della Costituzione.

(837) La Corte costituzionale: con ordinanza 24 marzo-6 aprile 2005, n. 139 (Gazz. Uff. 13 aprile 2005, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 172, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, anche sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ratificata e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e all’art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dal Giudice di pace di Viterbo con l’ordinanza in epigrafe; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 172 e 126-bis, come modificati dal decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni nella legge n. 214 del 2003, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione; con ordinanza 25 gennaio-8 febbraio 2006, n. 45 (Gazz. Uff. 15 febbraio 2006, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, e relativa tabella, aggiunti dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e modificati dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione; con ordinanza 21 febbraio-9 marzo 2007, n. 71 (Gazz. Uff. 14 marzo 2007, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento all’art. 24 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del predetto art. 126-bis, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione; con altra ordinanza 8-10 marzo 2008, n. 341 (Gazz. Uff. 15 ottobre 2008, n. 43, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 126-bis, introdotto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, nonché «della tabella punteggi in esso previsti», sollevata in riferimento all’articolo 3 della Costituzione.; con ordinanza 9-13 giugno 2008, n. 204 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 126-bis – introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 – e dell’art. 172, commi 1 e 8, dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dall’art. 3, comma 12, del citato decreto-legge n. 151 del 2003, sollevata in riferimento all’art. 24 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli stessi articoli 126-bis e 172, commi 1 e 8, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, sollevata in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 126-bis e 172, commi 1 e 8, sollevata in riferimento all’articolo 3 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 21 novembre – 14 dicembre 2018, n. 237 (Gazz. Uff. 19 dicembre 2018, n. 50, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione.

(838) La Corte costituzionale: con sentenza 14-28 dicembre 2005, n. 468 (Gazz. Uff. 4 gennaio 2006, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l’altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, articoli rispettivamente introdotti dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; con ordinanza 20 aprile-5 maggio 2006, n. 188 (Gazz. Uff. 10 maggio 2006, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 1, sollevata in riferimento all’art. 111 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, e dell’art. 196, commi 1, 2 e 3, sollevata in riferimento all’art. 24 della Costituzione; infine ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 196 e 201, comma 1, sollevata in riferimento all’art. 24 della Costituzione; con ordinanza 7-22 giugno 2006, n. 244 (Gazz. Uff. 28 giugno 2006, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, introdotto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nonché dell’art. 180, comma 8, del medesimo D.Lgs. n. 285 del 1992, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione; con successiva sentenza 7-20 aprile 2008, n. 165 (Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 126-bis, comma 2, introdotto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento all’articolo 2 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del testo originario del medesimo art. 126-bis, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.; con successiva ordinanza 10-14 dicembre 2007, n. 434 (Gazz. Uff. 19 dicembre 2007, n. 49, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell’art. 180, comma 8, del medesimo D.Lgs. n. 285 del 1992, sollevate in riferimento agli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione; con altra ordinanza 9-16 luglio 2008, n. 282 (Gazz. Uff. 23 luglio 2008, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 126-bis, comma 2, introdotto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, nonché dell’articolo 180, comma 8, del medesimo D.Lgs. n. 285 del 1992, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione; con successiva ordinanza 3-17 dicembre 2008, n. 424 (Gazz. Uff. 24 dicembre 2008, n. 53, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 126-bis, comma 2, come modificato dall’art. 2, comma 164, lettera b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione; con altra ordinanza 20 – 28 luglio 2010, n. 286 (Gazz. Uff. 4 agosto 2010, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, come modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione; con altra ordinanza 04 – 13 luglio 2011, n. 210 (Gazz. Uff. 20 luglio 2011, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, nel testo modificato dall’art. 2, comma 164, lettera b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, sollevate in riferimento agli articoli 24 e 3 della Costituzione. La stessa Corte con altra ordinanza 7 dicembre 2016 – 13 gennaio 2017, n. 12 (Gazz. Uff. 18 gennaio 2017, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, nel testo modificato dall’art. 2, comma 164, lettere a) e b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Art. 127 Permesso provvisorio di guida (839)

[1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente, il titolare deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, i quali rilasciano attestazione di resa denuncia. (840)

2. Il competente ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (843) previa presentazione della attestazione di cui al comma 1 e della dichiarazione di assunzione di responsabilità ai fini amministrativi resa nelle forme di cui alle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 11 maggio 1971, n. 390, rilascia un documento provvisorio di guida della validità di un mese che può essere rinnovato fino al rilascio del duplicato. (841)

3. In caso di accertata distruzione, la domanda di duplicato può essere presentata immediatamente.

4. Trascorsi trenta giorni senza che il documento smarrito o sottratto sia stato rinvenuto o recuperato, l’interessato ne richiede il duplicato. (842) ]

(839) Articolo abrogato dall’art. 3, comma 1, D.P.R. 9 marzo 2000, n. 104.

(840) Comma modificato dall’art. 65, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(841) Comma modificato dall’art. 65, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, sostituito dall’art. 8, comma 1, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.

(842) Comma modificato dall’art. 65, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, sostituito dall’art. 8, comma 2, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.

(843) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

Art. 128 Revisione della patente di guida (844) (854) (855)

1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (845) , nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica. L’esito della visita medica o dell’esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (845) per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente. (846)
1-bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell’articolo 119, sentito lo specialista dell’unità riabilitativa che ha seguito l’evoluzione clinica del paziente. (848)
1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. (848)
1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. (848)
1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all’articolo 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l’idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente. (850)
1-sexies. Può essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il prefetto dispone la revisione con il provvedimento di cui all’articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. (853)
2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell’invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 (852) ad euro 679 (852) e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all’articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater. (849)
[3. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (851) (847) ]

(844) A norma dell’art. 5, comma 1-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai conducenti dei ciclomotori, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici.

(845) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(846) Comma modificato dall’art. 66, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e sostituito dall’art. 9, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 23, comma 6, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(847) Comma abrogato dall’art. 23, comma 6, lett. d), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(848) Comma inserito dall’art. 23, comma 6, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(849) Comma così sostituito dall’art. 23, comma 6, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(850) Comma inserito dall’art. 14, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

(851) Comma così modificato dall’art. 66, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(852) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(853) Comma inserito dall’ art. 14, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, come modificato dall’ art. 6, comma 1, D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2.

(854) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 febbraio-4 marzo 2008, n. 48 (Gazz. Uff. 27 febbraio 2008, n. 10, 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 120, 128 e 130, comma 1, lettera b), sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 29, 32 e 35 della Costituzione.

(855) Vedi, anche, l’art. 5, comma 1-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

Art. 129 Sospensione della patente di guida (856) (864)

1. La patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.
[2. L’opposizione, di cui all’art. 205, si estende alla sanzione accessoria. (857) ]

2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell’art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all’art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l’interessato non produca la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici. (858)
3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (859). Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare. Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (860) per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti terrestri (861) e della Direzione generale dell’amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell’interno. (862)
4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto definitivo. (863)

(856) A norma dell’art. 5, comma 1-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai conducenti dei ciclomotori, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici.

(857) Comma soppresso dall’art. 67, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(858) Comma rinominato dall’art. 67, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così modificato dall’art. 15, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.

(859) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “uffici della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(860) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(861) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(862) Comma modificato dall’art. 67, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e sostituito dall’art. 10, comma 1, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 14, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

(863) Comma modificato dall’art. 67, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così sostituito dall’art. 2, comma 5, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214, con effetto dal 1° settembre 2003.

(864) Vedi, anche, l’art. 5, comma 1-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

Art. 130 Revoca della patente di guida (865) (875)

1. La patente di guida è revocata dai competenti uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri: (866)
a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;
b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell’art. 128, risulti non più idoneo (867) (868) (869) (870) (874);
c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero (871) .
2. Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l’interessato può direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità, una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall’art. 116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all’art. 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata. (873)
2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del comma 1 nell’ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento del Ministro è comunicato all’interessato e ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all’interessato. (872)

(865) A norma dell’art. 5, comma 1-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai conducenti dei ciclomotori, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici.

(866) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(867) La Corte costituzionale, con sentenza 14-21 ottobre 1998, n. 354 (G.U. 28 ottobre 1998, n. 43, Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto della presente lettera e del comma 1, dell’art. 120, nella versione anteriore al D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che “sono stati” sottoposti a misure di sicurezza personali.

(868) La Corte costituzionale, con sentenza 9-18 ottobre 2000, n. 427 (G.U. 25 ottobre 2000, n. 44 – Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità del combinato disposto degli articoli 120, comma 1, e 130, comma 1, lett. b), del presente provvedimento, nella parte in cui prevede la revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti alla misura di cui all’art. 2, L. 27 dicembre 1956, n. 1423

(869) La Corte Costituzionale, con sentenza 5-17 luglio 2001, n. 251 (G.U. 25 luglio 2001, n. 29 – Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 120, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione all’art. 130, comma 1, lettera b), del medesimo codice, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata e integrata.

(870) La Corte Costituzionale, con sentenza 30 giugno-15 luglio 2003, n. 239 (G.U. 23 luglio 2003, n. 29 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l’utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.

(871) Comma modificato dall’art. 68, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 e, successivamente, così sostituito dall’art. 11, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.

(872) Comma inserito dall’art. 2, comma 6, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214; a norma dell’art. 7, comma 6, del medesimo D.L. 151/2003, le disposizioni del primo periodo del presente comma hanno effetto dal 1° settembre 2003.

(873) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-22 marzo 2000, n. 76 (Gazz. Uff. 29 marzo 2000, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 117, commi 4 e 5, dell’art. 130, comma 2, dell’art. 136, comma 7, e dell’art. 142, comma 9, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

(874) La Corte costituzionale: con ordinanza 13-16 giugno 1995, n. 253 (Gazz. Uff. 21 giugno 1995, n. 26, Serie speciale), e con ordinanza 7-18 luglio 1998, n. 293 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 16 e 27 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 9-18 ottobre 2000, n. 427 (Gazz. Uff. 25 ottobre 2000, n. 44, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992, così come sostituiti dal D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 76 e 97 della Costituzione; con ordinanza 19-28 dicembre 2001, n. 440 (Gazz. Uff. 2 gennaio 2002, n. 1), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 76 della Costituzione; con ordinanza 25 febbraio-4 marzo 2008, n. 48 (Gazz. Uff. 27 febbraio 2008, n. 10, 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 120, 128 e 130, comma 1, lettera b), sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 29, 32 e 35 della Costituzione.

(875) Vedi, anche, l’art. 5, comma 1-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

Art. 130-bis Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone (876) (877)

[1. La patente di guida è revocata ai sensi e con gli effetti di cui all’articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell’articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell’articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l’azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’articolo 93 del codice penale. ]

(876) Articolo abrogato dall’art. 43, comma 5, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(877) Articolo inserito dall’art. 5-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

Art. 131 Agenti diplomatici esteri

1. Le violazioni alle disposizioni del presente codice commesse da agenti diplomatici e consolari accreditati in Italia, o da altre persone che, con riguardo a tali violazioni, godano, nei limiti previsti dalle norme internazionali, delle immunità spettanti agli agenti suddetti, sono segnalate dagli uffici o comandi dai quali dipendono coloro che le hanno accertate al Ministero degli affari esteri, per le comunicazioni da effettuarsi per via diplomatica.
2. Per le autovetture e gli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di carriera e alle altre persone indicate nel comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (878), su richiesta del Ministero degli affari esteri, rilascia ai sensi delle vigenti norme, previe visita e prova, quando prescritte, la carta di circolazione e provvede all’immatricolazione, assegnando speciali targhe di riconoscimento, nei tipi e nelle caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (878), di concerto con il Ministro degli affari esteri.
3. Le violazioni commesse alla guida di veicoli muniti delle targhe speciali di cui al comma 1 da soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 sono perseguite nei modi ordinari di legge, oltre alla segnalazione per via diplomatica nei confronti del titolare dell’autoveicolo.
4. La validità delle speciali targhe di riconoscimento e delle carte di circolazione rilasciate a norma del comma 2 scade al momento in cui cessa lo status diplomatico di colui al quale il veicolo appartiene. La relativa restituzione deve aver luogo non oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocità, salvo gli accordi speciali con le organizzazioni internazionali.

(878) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, le denominazioni “Ministero e Ministro dei trasporti” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

Art. 132 Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o quelle di cui all’art. 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine. Scaduto il termine di un anno, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l’intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell’articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L’ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati. (879)
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel comune di Campione d’Italia.
3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento.
4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l’interdizione all’accesso sul territorio nazionale.
5. Fuori dei casi indicati all’articolo 93, comma 1-ter, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 (881) a euro 2.848 (881). L’organo accertatore trasmette il documento di circolazione all’ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, ordina l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 213. Se entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non è immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell’articolo 213. (880)

(879) Comma così modificato dall’art. 53, comma 5, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, e, successivamente, dall’ art. 29-bis, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.

(880) Comma modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 29-bis, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.

(881) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo D.M. 27 dicembre 2018.

Art. 133 Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione

1. Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, quando circolano in Italia, devono essere muniti posteriormente della sigla distintiva dello Stato di origine.
2. La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali.
3. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sia nazionali che stranieri che circolano in Italia è vietato l’uso di sigla diversa da quella dello Stato di immatricolazione del veicolo.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (882) ad euro 345 (882) .

(882) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 134 Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero o a stranieri

1. Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l’esportazione, che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, se prescritte, e appartengano a cittadini italiani residenti all’estero o a stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento, come stabilito nel regolamento.
1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’Anagrafe italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato dell’Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari o persone giuridiche costituite in uno dei Paesi dell’Unione europea che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste dall’articolo 93, a condizione che al momento dell’immatricolazione l’intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 . (883)
2. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al comma 1 scaduta di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (884) ad euro 345 (884) . Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica qualora al veicolo, successivamente all’accertamento, venga rilasciata la carta di circolazione, ai sensi dell’articolo 93. (885) (886)

(883) Comma inserito dall’art. 2, comma 7, lett. a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214 e, successivamente, così modificato dall’art. 25, comma 1, L. 25 gennaio 2006, n. 29.

(884) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(885) La Corte costituzionale, con sentenza 28 marzo-12 aprile 1996, n. 110 (G.U. 17 aprile 1996, n. 16 – Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo anche quando sia disposta la proroga della carta di circolazione successivamente al sequestro del veicolo.

(886) Comma così modificato dall’art. 2, comma 7, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

Art. 135 Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo (887)

1. Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente. La patente di guida ed il permesso internazionale devono essere in corso di validità.
2. Il permesso internazionale è emesso dall’autorità competente che ha rilasciato la patente ed è conforme a quanto stabilito in convenzioni internazionali cui l’Italia abbia aderito.
3. I conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente rilasciata dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall’autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente.
4. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all’osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi, fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.
5. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall’organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della sospensione prevista per la violazione commessa. Il titolare richiede la restituzione della patente trascorso il predetto termine. Ferma restando l’efficacia del provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale, qualora, anche prima della scadenza del predetto termine, il titolare della patente ritirata dichiari di lasciare il territorio nazionale, può richiedere la restituzione della patente stessa al prefetto. Il prefetto dà comunicazione del provvedimento di inibizione alla guida, entro quindici giorni dalla sua adozione, all’Autorità che ha emesso la patente. Il provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale è notificato all’interessato nelle forme di cui all’articolo 201 ed ha efficacia dal momento della notifica del provvedimento ovvero dal ritiro del documento, se questo è stato disposto contestualmente all’accertamento della violazione. In tale ultimo caso, il conducente non residente in Italia è invitato ad eleggere un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica del predetto provvedimento.
6. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall’organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni, ovvero per tre anni quando è prevista la revoca per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis o 187. Si applicano le procedure del comma 5.
7. Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi del comma 5, si procede ai sensi del comma 6. Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi del comma 6, si applicano le sanzioni dell’articolo 116, commi 15 e 17.
8. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che circoli sul territorio nazionale senza il permesso internazionale ovvero la traduzione ufficiale, di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 409 (888) ad euro 1.637 (888).
9. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 (889) ad euro 318 (889).
10. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o di idoneità quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 409 (888) ad euro 1.637 (888).
11. Ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con patente non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dall’articolo 116, commi 15 e 17.
12. Ai titolari di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, che, trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con l’abilitazione professionale eventualmente richiesta non più in corso di validità, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 116, commi 16 e 18.
13. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, avendo acquisito la residenza anagrafica in Italia da non oltre un anno, guida con patente, scaduta di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 126, comma 11. La medesima sanzione si applica al titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o dello Spazio economico europeo, non residente in Italia, che circola con il predetto documento scaduto di validità. La patente è ritirata, contestualmente alla violazione, dall’organo accertatore ed inviata, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, la trasmette all’autorità dello Stato che l’ha emessa. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di guida con abilitazione professionale, ove richiesta, scaduta di validità.
14. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza in Italia, guida con patente in corso di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 126, comma 11. Il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall’organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, lo trasmette all’ufficio della motorizzazione civile competente in ragione della residenza del titolare dei documenti predetti, ai fini della conversione. Qualora la patente posseduta non sia convertibile, il prefetto la trasmette all’autorità dello Stato che l’ha rilasciata.

(887) Articolo così sostituito dall’art. 15, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, come modificato dall’art. 7, comma 1, D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2.

(888) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 16 dicembre 2014, e aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(889) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 16 dicembre 2014. Successivamente, la misura dell’importo è stata confermata, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 136 Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo (890)

1. Fermo restando quanto previsto da accordi internazionali, il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia, può richiedere, la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana senza sostenere l’esame di idoneità di cui all’articolo 121, se consentito in specifiche intese bilaterali, a condizioni di reciprocità. La patente di guida italiana è rilasciata previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti fisici e psichici stabiliti dall’articolo 119. La patente convertita è ritirata e restituita, da parte dell’ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all’autorità dello Stato che l’ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell’eventuale documento abilitativo a sé stante.
2. Qualora si proceda ai sensi del comma 1, sulla patente di guida italiana convertita è annotata l’avvenuta conversione, sia in sede di rilascio che in sede di rinnovo o di duplicazione, e, se del caso, sulla stessa è disposto provvedimento di revisione ai sensi dell’articolo 128.
3. Non si procede alla conversione di patente di guida comunitaria, derivante da patente rilasciata da Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, con i quali lo Stato italiano non ha concluso intese bilaterali.
4. Nel caso in cui è richiesta la conversione di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, derivante da precedente patente italiana, è rilasciata una patente di categoria non superiore a quella originaria.

(890) Articolo modificato dall’art. 19, comma 4, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, dall’art. 24, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120 e, successivamente, così sostituito dall’art. 16, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

Art. 136-bis Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo (891)

1. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all’osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.
2. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell’articolo 118-bis, può richiedere il riconoscimento della medesima da parte dello Stato italiano. Alle patenti di guida rilasciate da Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo riconosciute dall’autorità italiana, si applica la disciplina dell’articolo 126-bis.
3. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell’articolo 118-bis, può richiedere la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana, valida per le stesse categorie alle quali è abilitato, senza sostenere l’esame di idoneità di cui all’articolo 121. L’ufficio della motorizzazione provvede a tale fine a verificare per quale categoria la patente posseduta sia effettivamente in corso di validità. La patente convertita è ritirata e restituita, da parte dell’ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all’autorità dello Stato che l’ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell’eventuale documento abilitativo a sé stante. Il titolare di patente di guida, senza limiti di validità amministrativa, trascorsi due anni dall’acquisizione della residenza normale, deve procedere alla conversione della patente posseduta.
4. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia ai sensi dell’articolo 118-bis si applicano le disposizioni di cui all’articolo 128. A tale fine è fatto obbligo al titolare di procedere al riconoscimento o alla conversione della patente posseduta prima di sottoporsi alla revisione.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano quando la patente di guida della quale si chiede il riconoscimento o la conversione è sospesa o revocata dallo Stato che la ha rilasciata.
6. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell’articolo 118-bis, può ottenere da un ufficio della motorizzazione il rilascio di un duplicato della patente posseduta, qualora questa sia stata smarrita o sottratta. L’ufficio della motorizzazione procede al rilascio del duplicato in base alle informazioni in proprio possesso o, se del caso, in base alle informazioni acquisite presso le autorità competenti dello Stato che ha rilasciato la patente originaria.
7. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che guidi veicoli senza la prescritta abilitazione professionale, è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 116, commi 16 e 18.
8. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, residente in Italia ai sensi dell’articolo 118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 126, comma 11. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro del documento scaduto di validità, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Le medesime sanzioni si applicano nell’ipotesi di violazione delle disposizioni del comma 3, ultimo periodo.
9. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, non residente in Italia ai sensi dell’articolo 118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 126, comma 11. Si applicano le disposizioni dell’articolo 135, comma 13, terzo periodo.

(891) Articolo inserito dall’art. 17, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, come modificato dall’art. 8, comma 1, D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2.

Art. 136-ter Provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo (892)

1. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, commetta una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, si applicano le disposizioni dell’articolo 135, comma 5.
2. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, commetta una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, si applicano le disposizioni dell’articolo 135, comma 6.
3. Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento emanato ai sensi del comma 1, si procede ai sensi del comma 2. Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emanato ai sensi del comma 2, si applicano le sanzioni dell’articolo 116, commi 15 e 17.

(892) Articolo inserito dall’art. 17, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

Art. 137 Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida

1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per circolare negli stati nei quali, ai sensi delle convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (893) , previa esibizione dei documenti di circolazione nazionali.
2. I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (893) rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente. (894)

(893) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(894) Comma così sostituito dall’art. 12, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.

Art. 138 Veicoli e conducenti delle Forze armate (900)

1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici, all’immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento.
2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62, devono essere muniti, per circolare sulle strade non militari, di una autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando militare sentiti gli enti competenti, conformemente a quanto previsto dall’art. 10, comma 6. All’eventuale scorta provvede il predetto comando competente.
3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio:
a) all’addestramento, all’individuazione e all’accertamento dei requisiti necessari per la guida, all’esame di idoneità e al rilascio della patente militare di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate (895) ;
b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relativi all’addestramento di cui alla lettera a).
4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3 non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo.
5. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere l’esame di idoneità, la patente di guida per veicoli delle corrispondenti categorie, secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (899), di concerto con il Ministro della difesa, sempreché la richiesta venga presentata per il tramite dell’autorità dalla quale dipendono durante il servizio o non oltre un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida militare può ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame e secondo le modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (899), purché gli interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei prescritti requisiti.
8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore o da essi trainati in dotazione alle Forze armate sono stabilite d’intesa tra il Ministero dal quale dipendono l’arma o il corpo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (899).
9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di materie radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.
10. In ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizi di istituto, i mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti alle categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano, della regione Valle d’Aosta, della Croce rossa, del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e della Protezione civile nazionale, della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano. (896)
12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente rilasciata ai sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato con targa civile è soggetto alle sanzioni previste dall’art. 125, comma 3. La patente di guida è sospesa dall’autorità che l’ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie dell’amministrazione di appartenenza. (897)
12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio rilasciata ai sensi dell’articolo 139 possono guidare veicoli delle corrispondenti categorie immatricolati con targa civile purché i veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali dell’amministrazione dello Stato. (898)

(895) Lettera così modificata dall’art. 69, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(896) Comma così modificato dall’art. 69, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall’art. 5, comma 1-bis. D.L. 28 giugno 1995, n. 251, dall’art. 17, comma 28, lett. a), L. 27 dicembre 1997, n. 449 e, successivamente, dall’art. 8-quinquies, comma 1, D.L. 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 maggio 2005, n. 89.

(897) Comma così modificato dall’art. 69, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(898) Comma aggiunto dall’art. 2, comma 7–bis, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(899) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

(900) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi il D.M. 11 agosto 2004, n. 246.

Art. 139 Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale (901)

1. Ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a), dell’articolo 12, è rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti all’espletamento di compiti istituzionali dell’amministrazione di appartenenza.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità per il rilascio della patente di cui al comma 1. (902)

(901) Articolo così sostituito dall’art. 2, comma 7-ter, D.L. 27 agosto 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(902) Il regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale è stato emanato con D.M. 11 agosto 2004, n. 246.

Titolo V

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 140 Principio informatore della circolazione

1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
2. I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono.

Art. 141 Velocità

1. E’ obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici. (907)
4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l’incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.
5. Il conducente non deve gareggiare in velocità.
6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.
7. All’osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.
8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (903) (906) ad euro 345 (903) (906).
9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter, chiunque viola le disposizioni del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (904) (906) ad euro 695 (904) (906). (905)
10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 26 (903) (906) ad euro 102 (903) (906).
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (903) (906) ad euro 173 (903) (906).

(903) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(904) Importo aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(905) Comma modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995; dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996 a decorrere dal 1° gennaio 1997; dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999; dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo, e dall’art. 8, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003. A norma dell’art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, le disposizioni dell’art. 8 del citato D.Lgs. n. 9/2002 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 168/2002. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 03, comma 1, lett. d), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(906) A norma dell’art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall’art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

(907) La Corte costituzionale, con ordinanza 23-31 maggio 2005, n. 218 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 141, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.

Art. 142 Limiti di velocità (925) (928)

1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l’intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell’ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali. (908)
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l’applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (909) . Gli enti proprietari della strada hanno l’obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (909) può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l’imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l’ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (909) può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell’ente proprietario.
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h (910) ;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all’accordo di cui all’art. 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dai centri abitati; 30 km/h nei centri abitati (910) ;
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi (910) ;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati (910) ;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell’art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell’art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
l) mezzi d’opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l’indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell’art. 138, comma 11. (911)
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall’art. 141.
6. Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento. (915) (926)
6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno. (916) (929)
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (912) (923) ad euro 173 (912) (923).
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (913) (923) ad euro 695 (913) (923).
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 544 (922) (923) ad euro 2.174 (922) (923). Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. (917) (927)
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 847 (922) (923) ad euro 3.389 (922) (923). Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (918)
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (912) (923) ad euro 102 (912) (923).
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L’eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all’articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. E’ sempre disposto l’accompagnamento del mezzo presso un’officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179. (919) (924)
12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (914)
12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l’impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l’utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all’ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l’accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all’ente da cui dipende l’organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti. (920)
12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall’attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno. (920)
12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell’interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell’articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell’ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti. (921) (930)

(908) Comma corretto da Comunicato 9 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 9 febbraio 1993, n. 32, modificato dall’art. 70, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e sostituito dall’art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale ultimo termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall’art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2002, n. 284. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’art. 25, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(909) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

(910) Lettera così modificata dall’art. 70, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(911) Comma così modificato dall’art. 70, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(912) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(913) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(914) Comma modificato dall’art. 70, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. e), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160.

(915) Comma così modificato dall’art. 3, comma 1, lett. a), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160.

(916) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160.

(917) Comma modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999; dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e, successivamente, sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. c), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’art. 25, comma 1, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(918) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, lett. c), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160 e, successivamente, così modificato dall’art. 25, comma 1, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(919) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160.

(920) Comma aggiunto dall’art. 25, comma 1, lett. d), L. 29 luglio 2010, n. 120; per l’applicazione di tale disposizione, vedi i commi 2 e 3 del medesimo art. 25, L. 120/2010 e, successivamente, il comma 16 dell’art. 4-ter, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

(921) Comma aggiunto dall’art. 25, comma 1, lett. d), L. 29 luglio 2010, n. 120 e, successivamente, così modificato dall’art. 4-ter, comma 15, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44; per l’applicazione di tale disposizione, vedi i commi 2 e 3 del medesimo art. 25, L. 120/2010 ed, infine, il comma 16 del suddetto art. 4-ter, D.L. 16/2012.

(922) Importo aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(923) A norma dell’art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall’art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

(924) La sanzione prevista per la violazione delle disposizioni del presente comma, esclusa dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 17 dicembre 2008, è stata aggiornata dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Si applica pertanto la sanzione da euro 923 ad euro 3.690, in riferimento all’art. 179, comma 2-bis, e la sanzione da euro 793 ad euro 3.175, in riferimento all’art. 179, comma 3.

(925) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-18 dicembre 2001, n. 413 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2001, Ediz. Str.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 142 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, e 42, secondo comma, della Costituzione.

(926) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-6 luglio 2004, n. 210 (Gazz. Uff. 14 luglio 2004, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 142, comma 6, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

(927) La Corte costituzionale, con ordinanza 8 – 23 ottobre 2009, n. 267 (Gazz. Uff. 28 ottobre 2009, n. 43, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale «dell’art. 142, comma 6» (recte: comma 9), come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 27, 35 e 38 della Costituzione.

(928) Per l’impiego di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento stabilite dal presente articolo, vedi l’art. 4, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, e il D.M. 13 giugno 2017.

(929) Per l’attuazione delle disposizioni del presente comma, vedi il D.M. 15 agosto 2007.

(930) Per l’approvazione del modello di relazione prevista dal presente comma e le relative modalità di trasmissione vedi il D.M. 30 dicembre 2019.

Art. 143 Posizione dei veicoli sulla carreggiata

1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione.
4. Quando una strada è divisa in due carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra; quando è divisa in tre carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra o quella centrale, salvo diversa segnalazione.
5. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.
[6. Sulle strade di tipo A) e B) di cui all’art. 2, comma 2, a tre o più corsie per senso di marcia, la corsia di destra è riservata ai veicoli lenti. (936) (931) ]

7. All’interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera più a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso. Tuttavia i conducenti, qualunque sia l’intensità del traffico, possono impegnare la corsia più opportuna in relazione alla direzione che essi intendono prendere alla successiva intersezione; i conducenti stessi non possono peraltro cambiare corsia se non per predisporsi a svoltare a destra o a sinistra, o per fermarsi, in conformità delle norme che regolano queste manovre, ovvero per effettuare la manovra di sorpasso che in tale ipotesi è consentita anche a destra.
8. Nelle strade con binari tramviari a raso, i veicoli possono procedere sui binari stessi purché, compatibilmente con le esigenze della circolazione, non ostacolino o rallentino la marcia dei tram, salva diversa segnalazione.
9. Nelle strade con doppi binari tramviari a raso, entrambi su di un lato della carreggiata, i veicoli possono marciare a sinistra della zona interessata dai binari, purché rimangano sempre entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione.
10. Ove la fermata dei tram o dei filobus sia corredata da apposita isola salvagente posta a destra dell’asse della strada, i veicoli, salvo diversa segnalazione che imponga il passaggio su un lato determinato, possono transitare indifferentemente a destra o a sinistra del salvagente, purché rimangano entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione e purché non comportino intralcio al movimento dei viaggiatori.
11. Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 (932) ad euro 666 (932). (933)
12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 328 (932) ad euro 1.311 (932). Dalla violazione prevista dal presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In casi di recidiva la sospensione è da due a sei mesi. (934)
13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (935) ad euro 173 (935) .

(931) Comma soppresso dall’art. 10, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall’art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2002, n. 284.

(932) Importo arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005 e aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(933) Comma così modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, dall’art. 3, comma 1, lett. a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(934) Comma così modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, dall’art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(935) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(936) Comma modificato dall’art. 71, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 144 Circolazione dei veicoli per file parallele

1. La circolazione per file parallele è ammessa nelle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia, quando la densità del traffico è tale che i veicoli occupano tutta la parte della carreggiata riservata al loro senso di marcia e si muovono ad una velocità condizionata da quella dei veicoli che precedono, ovvero in tutti i casi in cui gli agenti del traffico la autorizzano. E’ ammessa, altresì, lungo il tronco stradale adducente a una intersezione controllata da segnali luminosi o manuali; in tal caso, al segnale di via libera, essa deve continuare anche nell’area di manovra dell’intersezione stessa.
2. Nella circolazione per file parallele è consentito ai conducenti di veicoli, esclusi i veicoli non a motore ed i ciclomotori, di non mantenersi presso il margine della carreggiata, pur rimanendo in ogni caso nella corsia prescelta.
3. Il passaggio da una corsia all’altra è consentito, previa la necessaria segnalazione, soltanto quando si debba raggiungere la prima corsia di destra per svoltare a destra, o l’ultima corsia di sinistra per svoltare a sinistra, ovvero per effettuare una riduzione di velocità o una volontaria sospensione della marcia al margine della carreggiata, quando ciò non sia vietato. I conducenti che si trovano nella prima corsia di destra possono, inoltre, spostarsi da detta corsia quando devono superare un veicolo senza motore o comunque assai lento, sempre previa la necessaria segnalazione.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (937) ad euro 173 (937) .

(937) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 145 Precedenza

1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l’obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.
3. Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tramviarie i conducenti hanno l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie, salvo diversa segnalazione.
4. I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall’autorità competente ai sensi dell’art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
5. I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall’autorità competente ai sensi dell’art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
6. Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l’obbligo di arrestarsi a dare la precedenza a chi circola sulla strada.
7. E’ vietato impegnare una intersezione o un attraversamento di linee ferroviarie o tramviarie quando il conducente non ha la possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l’area di manovra in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni.
8. Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili è fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada. L’obbligo sussiste anche se le caratteristiche di dette vie variano nell’immediata prossimità dello sbocco sulla strada.
9. I conducenti di veicoli su rotaia devono rispettare i segnali negativi della precedenza.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 (938) (940) ad euro 666 (938) (940). (939) .
11. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 10 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

(938) Importo arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005 e aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(939) Comma così modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, dall’art. 3, comma 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(940) A norma dell’art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall’art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

Art. 146 Violazione della segnaletica stradale

1. L’utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento.
2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (941) (946) ad euro 173 (941) (946). Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7 nonché dell’art. 191, comma 4. (942)
3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 (943) (946) ad euro 666 (943) (946). (944) (947)
3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (945)

(941) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(942) Comma così modificato dall’art. 72, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(943) Importo arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005 e aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(944) Comma così modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, dall’art. 3, comma 3, lett. a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(945) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 3, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(946) A norma dell’art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall’art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

(947) Vedi, anche, l’art. 11, L. 16 dicembre 1999, n. 494.

Art. 147 Comportamento ai passaggi a livello

1. Gli utenti della strada, approssimandosi ad un passaggio a livello, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti e devono osservare le segnalazioni indicate nell’art. 44. (948)
2. Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere o semibarriere, gli utenti della strada devono assicurarsi, in prossimità delle segnalazioni previste nel regolamento di cui all’art. 44, comma 3, che nessun treno sia in vista e in caso affermativo attraversare rapidamente i binari; in caso contrario devono fermarsi senza impegnarli.
3. Gli utenti della strada non devono attraversare un passaggio a livello quando:
a) siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere o le semibarriere;
b) siano in movimento di apertura le semibarriere;
c) siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall’art. 44, comma 2, e dal regolamento, di cui al comma 3 dello stesso articolo;
d) siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere previsti dal medesimo articolo.
4. Gli utenti della strada devono sollecitamente sgombrare il passaggio a livello. In caso di arresto forzato del veicolo il conducente deve cercare di portarlo fuori dei binari o, in caso di materiale impossibilità, deve fare tutto quanto gli è possibile per evitare ogni pericolo per le persone, nonché fare in modo che i conducenti dei veicoli su rotaia siano avvisati in tempo utile dell’esistenza del pericolo.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (949) ad euro 345 (949) .
6. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una violazione di cui al comma 5 per almeno due volte, all’ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

(948) Comma così modificato dall’art. 73, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(949) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 148 Sorpasso (959)

1. Il sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione.
2. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:
a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;
c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso;
d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell’utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l’utente da sorpassare.
3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l’apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare. (950)
4. L’utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso utente deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
5. Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata, tenuto anche conto della densità della circolazione in senso contrario, non consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocità, il conducente di quest’ultimo veicolo deve rallentare e, se necessario, mettersi da parte appena possibile, per lasciar passare i veicoli che seguono. Nei centri abitati non sono tenuti all’osservanza di quest’ultima disposizione i conducenti di veicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone.
6. Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia il conducente che, dopo aver eseguito un sorpasso, sia indotto a sorpassare un altro veicolo o animale, può rimanere sulla corsia impegnata per il primo sorpasso a condizione che la manovra non sia di intralcio ai veicoli più rapidi che sopraggiungono da tergo.
7. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre.
8. Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in sede stradale riservata, deve effettuarsi a destra quando la larghezza della carreggiata a destra del binario lo consenta; se si tratta di carreggiata a senso unico di circolazione il sorpasso si può effettuare su ambo i lati. (951)
9. Qualora il tram o il filobus siano fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori e non esista un salvagente, il sorpasso a destra è vietato. (952)
10. E’ vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità; in tali casi il sorpasso è consentito solo quando la strada è a due carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita segnaletica orizzontale.
11. E’ vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonché il superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia. (960)
12. E’ vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni. Esso è, però, consentito:
a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra.
b) quando avvenga su strada a precedenza, purché a due carreggiate separate o a senso unico o ad almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e le corsie siano delimitate dall’apposita segnaletica orizzontale;
c) quando il veicolo che si sorpassa è a due ruote non a motore, sempre che non sia necessario spostarsi sulla parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia;
d) quando la circolazione sia regolata da semafori o da agenti del traffico.
13. E’ vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere, salvo che la circolazione stradale sia regolata da semafori, nonché il sorpasso di un veicolo che si sia arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di un attraversamento pedonale per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata. (953)
14. E’ vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, oltre che nei casi sopra previsti, anche nelle strade o tratti di esse in cui il divieto sia imposto dall’apposito segnale. (954)
15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui ciò sia consentito, ovvero compia un sorpasso senza osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 (955) ad euro 333 (955). Alla stessa sanzione soggiace chi viola le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (956)
16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9, 10, 11, 12 e 13 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 (958) ad euro 666 (958). Quando non si osservi il divieto di sorpasso di cui al comma 14, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 328 (958) ad euro 1.311 (958). Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti del divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente è da due a sei mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi. (957) (960)

(950) Comma così modificato dall’art. 74, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(951) Comma così modificato dall’art. 74, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(952) Comma inserito dall’art. 74, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993. L’art. 74, comma 1, lett. c) del medesimo decreto 360/1993, ha contestualmente abrogato l’originario comma 9, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(953) Comma così modificato dall’art. 74, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(954) Comma così sostituito dall’art. 74, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(955) Importo arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(956) Comma così modificato dall’art. 74, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, dall’art. 3, comma 4, lett. a), e b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(957) Comma così modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, dall’art. 3, comma 4, lett. c), d) ed e), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(958) Importo arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005 e aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(959) Per l’impiego di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento stabilite dal presente articolo, vedi l’art. 4, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168.

(960) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-21 ottobre 2005, n. 396 (Gazz. Uff. 26 ottobre 2005, n. 43, 1ª Serie speciale) e con ordinanza 5-20 febbraio 2007, n. 45 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2007, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 148, comma 16, come modificato dall’art. 3, comma 4, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata per contrasto con gli artt. 1, 3, 4 e 35 della Costituzione. La stessa Corte con altra ordinanza 12 – 16 dicembre 2011, n. 336 (Gazz. Uff. 21 dicembre 2011, n. 53, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 148, commi 11 e 16, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Art. 149 Distanza di sicurezza tra veicoli

1. Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l’arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.
2. Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto di sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 100 m. Questa disposizione non si osserva nei tratti di strada con due o più corsie per senso di marcia.
3. Quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici, i veicoli devono procedere con la massima cautela. La distanza di sicurezza rispetto a tali macchine non deve essere comunque inferiore a 20 m. I veicoli che procedono in senso opposto sono tenuti, se necessario, ad arrestarsi al fine di non intralciarne il lavoro.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (961) (962) ad euro 173 (961) (962).
5. Quando dall’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo deriva una collisione con grave danno ai veicoli e tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’art. 80, comma 7, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 87 (961) (962) ad euro 345 (961) (962). Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all’ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
6. Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (963) (962) ad euro 1.734 (963) (962), salva l’applicazione delle sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose o di omicidio colposo. Si applicano le disposizioni del capo II, sezione I e II, del titolo VI.

(961) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(962) A norma dell’art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall’art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

(963) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 150 Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna

1. Quando l’incrocio non sia possibile a causa di lavori, veicoli fermi o altri ostacoli, il conducente, il cui senso di marcia è ostacolato e non può tenersi vicino al margine destro della carreggiata, deve arrestarsi per lasciar passare i veicoli che provengono in senso inverso.
2. Sulle strade di montagna o comunque a forte pendenza, se l’incrocio con altri veicoli è malagevole o impossibile, il conducente che procede in discesa deve arrestarsi e accostarsi quanto più possibile al margine destro della carreggiata o spostarsi sulla piazzola, ove esista. Tuttavia, se il conducente che procede in salita dispone di una piazzola deve arrestarsi su di essa, se la strada è tanto stretta da rendere altrimenti necessaria la manovra in retromarcia.
3. Quando la manovra di retromarcia si rende necessaria, i complessi di veicoli hanno la precedenza rispetto agli altri veicoli; i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t rispetto a quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; gli autobus rispetto agli autocarri. Se si tratta di veicoli appartenenti entrambi alla medesima categoria tra quelle suddette, la retromarcia deve essere eseguita dal conducente del veicolo che procede in discesa, a meno che non sia manifestamente più agevole per il conducente del veicolo che procede in salita, in particolare se quest’ultimo si trovi in prossimità di una piazzola.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (964) ad euro 173 (964) .
5. Alla violazione delle disposizioni del presente articolo si applica l’art. 149, commi 5 e 6.

(964) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 151 Definizioni relative alle segnalazioni visive e all’illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) proiettore di profondità: il dispositivo che serve ad illuminare in profondità la strada antistante il veicolo;
b) proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminare la strada antistante il veicolo senza abbagliare;
c) proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a migliorare l’illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere;
d) proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve ad illuminare la strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia;
e) indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti: il dispositivo che serve a segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra;
f) segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione;
g) dispositivo d’illuminazione della targa posteriore: il dispositivo che serve ad illuminare la targa posteriore; (965)
h) luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale; (966)
i) luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o doppio che serve a rendere più visibile il veicolo dalla parte posteriore in caso di forte nebbia, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto; (965)
l) luce di sosta: il dispositivo che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato. In tal caso sostituisce le luci di posizione;
m) luce d’ingombro: il dispositivo destinato a completare le luci di posizione del veicolo, per segnalare le particolari dimensioni del suo ingombro;
n) luce di arresto: il dispositivo che serve ad indicare agli altri utenti che il conducente aziona il freno di servizio;
o) catadiottro: dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare la presenza del veicolo;
p) pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli; (967)
p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare particolari categorie di veicoli; (968)
p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l’avanti destinato a rendere più facilmente visibile un veicolo durante la circolazione diurna; (968)
p-quater) luci d’angolo: le luci usate per fornire illuminazione supplementare a quella parte della strada situata in prossimità dell’angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso è in procinto di curvare; (968)
p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che può essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione della distribuzione luminosa del proiettore anabbagliante; (968)
p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e sugli autoveicoli di cui all’articolo 177; (968)
p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione: il dispositivo supplementare installato sui veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalità, sui mezzi d’opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica. (968)

(965) Lettera così modificata dall’art. 75, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(966) Lettera così sostituita dall’art. 3, comma 5, lett. a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(967) Lettera così sostituita dall’art. 3, comma 5, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(968) Lettera aggiunta dall’art. 3, comma 5, lett. c), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

Art. 152 Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli (969)

1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, quali definiti rispettivamente dall’articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l’obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d’ingombro. Fuori dei casi indicati dall’articolo 153, comma 1, in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono essere utilizzate, se il veicolo ne è dotato, le luci di marcia diurna. Fanno eccezione all’obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico. (971)
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (970) ad euro 173 (970).

(969) Articolo modificato dall’art. 76, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, dall’art. 11, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, dall’art. 1, commi 2 e 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, dall’art. 3, comma 6, lett. a) e b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214 e, successivamente, così sostituito dall’art. 26, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(970) Importo aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Successivamente, la misura dell’importo è stata confermata, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(971) Per la regolamentazione dell’istallazione delle luci di marcia diurna sui veicoli in circolazione, vedi il Decreto 6 novembre 2013.

Art. 153 Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

1. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l’illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti. (972)
2. I proiettori di profondità non devono essere usati fuori dei casi rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dal comma 1 nei centri abitati anche se l’illuminazione pubblica sia sufficiente. (973)
3. I conducenti devono spegnere i proiettori di profondità passando a quelli anabbaglianti nei seguenti casi:
a) quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle luci alla distanza necessaria affinché i conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo;
b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l’uso dei proiettori di profondità avvenga brevemente in modo intermittente per segnalare al veicolo che precede l’intenzione di sorpassare;
c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su corsi d’acqua o su altre strade contigue.
4. E’ consentito l’uso intermittente dei proiettori di profondità per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede l’intenzione di sorpassare. Tale uso è consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1, anche all’interno dei centri abitati. (974)
5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l’uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall’illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza. (975)
6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati nel comma 1, durante la sosta al margine della carreggiata, i veicoli a motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore a 6 metri e larghezza non superiore a 2 metri possono essere segnalati, utilizzando in luogo delle luci di posizione, le luci di sosta poste dalla parte del traffico. (976)
7. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione luminosa di pericolo:
a) nei casi di ingombro della carreggiata;
b) durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di pericolo ove questo sia necessario;
c) quando per avaria il veicolo è costretto a procedere a velocità particolarmente ridotta;
d) quando si verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;
e) in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della strada.
8. In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 metri, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto deve essere usata la luce posteriore per nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato. (977)
9. E’ vietato l’uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell’art. 151.
10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (978) ad euro 345 (978).
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (978) ad euro 173 (978).

(972) Comma modificato dall’art. 12, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003, a sua volta abrogato dall’art. 1, comma 4, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168; successivamente, il presente comma è così stato sostituito dall’art. 3, comma 7, lett. a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(973) Comma così modificato dall’art. 77, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall’art. 3, comma 7, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(974) Comma così modificato dall’art. 3, comma 7, lett. c), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(975) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 7, lett. d), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(976) Comma così modificato dall’art. 3, comma 7, lett. e), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(977) Comma così modificato dall’art. 77, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(978) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 154 Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre

1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un’altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata completata. Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l’intenzione di rallentare per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda voltare. (979)
3. I conducenti devono, altresì:
a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile sul margine destro della carreggiata;
b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all’asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l’altra strada contromano e devono usare la massima prudenza;
c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.
4. E’ vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento di direzione.
5. Nell’esecuzione delle manovre i conducenti non devono eseguire brusche frenate o rallentare improvvisamente.
6. L’inversione del senso di marcia è vietata in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve o dei dossi.
7. Chiunque viola la disposizione del comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (980) (981) ad euro 345 (980) (981).
8. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (980) (981) ad euro 173 (980) (981).

(979) Comma così modificato dall’art. 78, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(980) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(981) A norma dell’art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall’art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

Art. 155 Limitazione dei rumori

1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa.
2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.
3. Nell’usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità fissati dal regolamento.
4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono limitare l’emissione sonora ai tempi massimi previsti dal regolamento e, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991. (982)
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (983) ad euro 173 (983) .

(982) Comma così modificato dall’art. 79, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(983) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 156 Uso dei dispositivi di segnalazione acustica

1. Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la massima moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale. La segnalazione deve essere la più breve possibile.
2. Fuori dei centri abitati l’uso del dispositivo di segnalazione acustica è consentito ogni qualvolta le condizioni ambientali o del traffico lo richiedano al fine di evitare incidenti, in particolare durante le manovre di sorpasso. Durante le ore notturne ovvero di giorno, se ne ricorre la necessità, il segnale acustico può essere sostituito da segnali luminosi a breve intermittenza mediante i proiettori di profondità, nei casi in cui ciò non sia vietato.
3. Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i casi di effettivo e immediato pericolo. Nelle ore notturne, in luogo delle segnalazioni acustiche, è consentito l’uso dei proiettori di profondità a breve intermittenza.
4. In caso di necessità, i conducenti dei veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi sono esentati dall’obbligo di osservare divieti e limitazioni sull’uso dei dispositivi di segnalazione acustica.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (984) ad euro 173 (984).

(984) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 157 Arresto, fermata e sosta dei veicoli

1. Agli effetti delle presenti norme:
a) per arresto si intende l’interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
d) per sosta di emergenza si intende l’interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento. (985)
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.
4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a 3 m di larghezza.
5. Nelle zone di sosta all’uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.
7. E’ fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.
7-bis. E’ fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 223 (989) ad euro 445 (989). (987)
8. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (986) ad euro 173 (986) . (988)

(985) Comma così modificato dall’art. 3, comma 8, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(986) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(987) Comma inserito dall’art. 3-bis, comma 1, lett. a), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160 e, successivamente, così modificato dall’art. 27, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(988) Comma così modificato dall’art. 3-bis, comma 1, lett. b), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160.

(989) Importo aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Successivamente, la misura dell’importo è stata confermata, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 158 Divieto di fermata e di sosta dei veicoli

1. La fermata e la sosta sono vietate:
a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime; (990)
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;
h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica; in caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, la sosta è concessa gratuitamente al veicolo elettrico o ibrido plug-in per un periodo massimo di un’ora. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7 (998).
2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata: (991)
a) allo sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli; (992)
d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite; (993)
f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all’art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli; (1000)
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
i) nelle aree pedonali urbane;
l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all’erogazione;
o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite (999).
3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 (997) ad euro 168 (997) per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 87 (996) ad euro 345 (996) per i restanti veicoli. (994)
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 (997) ad euro 100 (997) per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 42 (996) ad euro 173 (996) per i restanti veicoli. (995)
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.

(990) Lettera corretta da Comunicato 9 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 9 febbraio 1993, n. 32 e, successivamente, così modificata dall’art. 80, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(991) Alinea così modificato dall’art. 80, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(992) Lettera così modificata dall’art. 80, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(993) Lettera così sostituita dall’art. 80, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(994) Comma così modificato dall’art. 3, comma 8-bis, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214 e, successivamente, dall’art. 27, comma 2, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(995) Comma così modificato dall’art. 27, comma 2, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(996) Importo aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Successivamente, la misura dell’importo è stata confermata, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(997) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(998) Lettera aggiunta dall’ art. 17, comma 1, D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257, a decorrere dal 14 gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 24, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 257/2016. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall’ art. 57, comma 5, D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

(999) Lettera aggiunta dall’ art. 47-bis, comma 3, lett. c), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

(1000) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-25 novembre 2004, n. 362 (Gazz. Uff. 1° dicembre 2004, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 158, comma 2, lettera g), sollevata in riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo, e 32 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 8-17 marzo 2006, n. 113 (Gazz. Uff. 22 marzo 2006, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 158, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in combinato disposto con gli artt. 11 e 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, e in relazione all’art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

Art. 159 Rimozione e blocco dei veicoli

1. Gli organi di polizia, di cui all’art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli:
a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell’ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall’apposito pannello aggiuntivo;
b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4, e 158, commi 1, 2 e 3; (1001)
c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall’ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo. (1005)
2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto delle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (1004) può provvedersi all’aggiornamento delle caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall’evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione. (1002)
3. In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalità di applicazione saranno stabilite nel regolamento. L’applicazione di detto attrezzo non è consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.
4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l’ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l’operatività delle strutture portuali. (1003)

(1001) Lettera così modificata dall’art. 81, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1002) Comma così modificato dall’art. 81, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1003) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 8-ter, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214.

(1004) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

(1005) Vedi, anche, l’art. 11, L. 16 dicembre 1999, n. 494.

Art. 160 Sosta degli animali

1. Salvo quanto disposto nell’art. 672 del codice penale, nei centri urbani il conducente deve vigilare affinché gli animali in sosta, con o senza attacco, a lui affidati, siano sempre perfettamente assicurati mediante appositi dispositivi o sostegni fissi e legati in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Durante le ore notturne gli animali potranno sostare soltanto in luoghi sufficientemente illuminati. Fuori dei centri abitati è vietata la sosta degli animali sulla carreggiata.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (1006) ad euro 102 (1006) .

(1006) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 161 Ingombro della carreggiata

1. Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente, al fine di evitare ogni pericolo per il traffico sopraggiungente, deve sollecitamente rendere libero per quanto possibile il transito provvedendo a rimuovere l’ingombro e a spingere il veicolo fuori della carreggiata o, se ciò non è possibile, a collocarlo sul margine destro della carreggiata e parallelamente all’asse di essa.
2. Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito.
3. Nei casi previsti dal presente articolo, l’utente deve provvedere a segnalare il pericolo o l’intralcio agli utenti mediante il segnale di cui all’art. 162 o in mancanza con altri mezzi idonei, nonché informare l’ente proprietario della strada od un organo di polizia.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (1007) ad euro 173 (1007) .

(1007) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 162 Segnalazione di veicolo fermo

1. Fatti salvi gli obblighi di cui all’art. 152, fuori dei centri abitati i veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il segnale deve essere collocato alla distanza prevista dal regolamento. (1008)
2. Il segnale mobile di pericolo è di forma triangolare, rivestito di materiale retroriflettente e munito di un apposito sostegno che ne consenta l’appoggio sul piano stradale in posizione pressoché verticale in modo da garantirne la visibilità.
3. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione del segnale. Il triangolo deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell’approvazione.
4. Qualora il veicolo non sia dotato dell’apposito segnale mobile di pericolo, il conducente deve provvedere in altro modo a presegnalare efficacemente l’ostacolo.
4-bis. Nei casi indicati dal comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di approvazione di tali dispositivi. (1009)
4-ter. A decorrere dal 1° aprile 2004, nei casi indicati al comma 1 è fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza aver indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle. (1010) (1012)
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (1011) ad euro 173 (1011) .

(1008) Comma così modificato dall’art. 82, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1009) Comma inserito dall’art. 3, comma 9, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(1010) Comma inserito dall’art. 3, comma 9, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214 e, successivamente, così modificato dall’art. 5, comma 1, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47.

(1011) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(1012) Le caratteristiche tecniche di cui al presente comma sono state approvate con D.M. 30 dicembre 2003.

Art. 163 Convogli militari, cortei e simili

1. E’ vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; è vietato altresì inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli.
2. E’ vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (1013) ad euro 173 (1013) .

(1013) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 164 Sistemazione del carico sui veicoli

1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall’art. 61.
2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di linea, in deroga al comma 2, è consentito l’utilizzo di strutture portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente; tale struttura può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo di 80 cm dalla sagoma propria del mezzo. (1018)
3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all’art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori dalla sagoma del veicolo, purché la sporgenza di ciascuna parte non superi centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.
5. E’ vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.
6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all’asse del veicolo. (1014)
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell’approvazione. (1015)
8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (1016) ad euro 345 (1016) .
9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l’organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all’applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all’avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento. (1017)

(1014) Comma così modificato dall’art. 83, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1015) Comma così modificato dall’art. 83, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1016) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(1017) Comma così modificato dall’art. 83, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1018) Comma inserito dall’ art. 9, comma 2, lett. b), L. 11 gennaio 2018, n. 2.

Art. 165 Traino di veicoli in avaria

1. Al di fuori dei casi previsti dall’art. 63, il traino, per incombente situazione di emergenza, di un veicolo da parte di un altro deve avvenire attraverso un solido collegamento tra i veicoli stessi, da effettuarsi mediante aggancio con fune, catena, cavo, barra rigida od altro analogo attrezzo, purché idoneamente segnalati in modo tale da essere avvistati e risultare chiaramente percepibili da parte degli altri utenti della strada.
2. Durante le operazioni di traino il veicolo trainato deve mantenere attivato il dispositivo luminoso a luce intermittente di cui all’art. 151, lettera f), oppure, in mancanza di tale segnalazione, mantenere esposto sul lato rivolto alla circolazione il pannello di cui all’art. 164, comma 6, ovvero il segnale mobile di cui all’art. 162. Il veicolo trainante, ove ne sia munito, deve mantenere attivato l’apposito dispositivo a luce gialla prescritto dal regolamento per i veicoli di soccorso stradale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (1019) ad euro 345 (1019) .

(1019) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 166 Trasporto di cose su veicoli a trazione animale

1. Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non può superare la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa. (1020)
2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico indicato nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione di cui all’art. 62, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (1021) ad euro 102 (1021) .

(1020) Comma così corretto da Comunicato 9 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 9 febbraio 1993, n. 32 e, successivamente, da Comunicato 13 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 13 febbraio 1993, n. 36.

(1021) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 167 Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi (1022)

1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione. (1023)
2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il 5 per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da euro 42 (1024) ad euro 173 (1024) , se l’eccedenza non supera 1 t;
b) da euro 87 (1024) ad euro 345 (1024) , se l’eccedenza non supera le 2 t;
c) da euro 173 (1025) ad euro 695 (1025) , se l’eccedenza non supera le 3 t;
d) da euro 431 (1036) ad euro 1.734 (1036) , se l’eccedenza supera le 3 t.
2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2. (1032) (1035)
3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al 5 per cento, non superi rispettivamente il 10, 20, 30 per cento, oppure superi il 30 per cento della massa complessiva. (1026)
3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3. (1033) (1035)
4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all’art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all’intradosso delle opere d’arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all’art. 10, comma 3, lettera e) e g), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all’intradosso delle opere d’arte non inferiore a 30 cm. (1027)
5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il 5 per cento a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un’unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis: in tal caso l’eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore e il 5 per cento per il veicolo rimorchiato. (1028) (1035)
6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell’ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso. (1029)
7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (1025) ad euro 695 (1025) , ferma restando la responsabilità civile di cui all’art. 2054 del codice civile.
8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l’applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori.
9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L’intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l’indennizzo di cui all’art. 10, comma 10, commisurato all’eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all’art. 62.
10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.
10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l’eccedenza di massa ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 è pari al valore minimo fra il 20 per cento e 10 per cento più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione. (1034)
11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all’art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell’autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del 5 per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell’art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell’autorizzazione. (1030)
12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l’accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. (1031)
13. Ai veicoli immatricolati all’estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.

(1022) Rubrica così modificata dall’art. 84, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1023) Comma così modificato dall’art. 84, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1024) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(1025) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(1026) Comma così modificato dall’art. 84, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1027) Comma così modificato dall’art. 84, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1028) Comma corretto da Comunicato 13 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 13 febbraio 1993, n. 36 e, successivamente, così modificato dall’art. 17, comma 12, lett. c), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

(1029) Comma così modificato dall’art. 84, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1030) Comma così modificato dall’art. 84, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, e successivamente dall’art. 28, comma 3, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(1031) Comma modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 9 febbraio 1993, n. 32.

(1032) Comma inserito dall’art. 17, comma 12, lett. a), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

(1033) Comma inserito dall’art. 17, comma 12, lett. b), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

(1034) Comma inserito dall’art. 17, comma 12, lett. d), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

(1035) La sanzione prevista per la violazione delle disposizioni del presente comma, esclusa dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, ai sensi dell’ art. 1, comma 2, D.M. 19 dicembre 2012, è stata aggiornata dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Si applica pertanto la sanzione:

– da euro 40 ad euro 164 nell’ipotesi di cui alla lettera a);

– da euro 83 ad euro 328 nell’ipotesi di cui alla lettera b);

– da euro 164 ad euro 659 nell’ipotesi di cui alla lettera c);

– da euro 410 ad euro 1.646 nell’ipotesi di cui alla lettera d).

(1036) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 168 Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi

1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su strada, nonché le prescrizioni relative all’etichettaggio, all’imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali è regolata dagli allegati all’accordo di cui al comma 1 recepiti nell’ordinamento in conformità alle norme vigenti. (1037)
3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada, all’interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l’obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, con decreti previamente notificati alla commissione europea ai fini dell’autorizzazione, può prescrivere, esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni più rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose effettuato da veicoli, purché non relative alla costruzione degli stessi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, dello sviluppo economico e della salute, possono essere altresì classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi tra quelli di cui al comma 1, ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili può altresì essere imposto l’obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando l’autorità competente, nonché i criteri e le modalità da seguire. (1045)
4-bis. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell’interno, della salute e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, rilascia autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale che sono proibite o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalle disposizioni di cui al comma 2. Le autorizzazioni sono definite e limitate nel tempo e possono essere concesse solo quando ricorrono particolari esigenze di ordine tecnico ovvero di tutela della sicurezza pubblica. (1046)
5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme dell’art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e successive modifiche.
6. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e previa notifica alla Commissione europea, ai fini dell’autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell’interno, della salute, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, può derogare le condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per:
a) il trasporto nazionale di piccole quantità di merce, purché non relative a materie a media o alta radioattività;
b) merci pericolose destinate al trasporto locale su brevi distanze. (1047)
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a pieno carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di circolazione, è soggetto alle sanzioni amministrative previste nell’art. 167, comma 2, in misura doppia.
8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.050 (1038) ad euro 8.202 (1038) . (1039)
8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le sanzioni accessorie della sospensione della carta di circolazione e della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi. In caso di reiterazione delle violazioni consegue anche la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (1040) .
9. Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all’idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 415 (1041) ad euro 1.668 (1041). A tali violazioni, qualora riconducibili alle responsabilità del trasportatore, così come definite nell’accordo di cui al comma 1, ovvero del conducente, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente e della carta di circolazione del veicolo con il quale è stata commessa la violazione per un periodo da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. A chiunque violi le disposizioni del comma 4, primo periodo, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 8, nonché le disposizioni del periodo precedente. (1042)
9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell’equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 415 (1041) ad euro 1.668 (1041). (1043)
9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis, viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 (1041) ad euro 666 (1041). (1043)
10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dell’art. 167, comma 9 (1044) (1048).

(1037) Comma modificato dall’art. 85, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così sostituito dall’art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35, a decorrere dal 12 marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 16, comma 1 del medesimo D.Lgs. 35/2010.

(1038) Importo elevato dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(1039) Comma modificato dall’art. 85, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così sostituito dall’art. 20, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(1040) Comma inserito dall’art. 20, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(1041) Importo arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005 e aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(1042) Comma modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, sostituito dall’art. 3, comma 9-bis, lett. a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214. Infine il presente comma è stato così modificato dall’art. 6, comma 1, lett. e) ed f), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35, a decorrere dal 12 marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 16, comma 1 del medesimo D.Lgs. 35/2010.

(1043) Comma inserito dall’art. 3, comma 9-bis, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214 e, successivamente, così modificato dall’art. 6, comma 1, lett. e), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35, a decorrere dal 12 marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 16, comma 1 del medesimo D.Lgs. 35/2010.

(1044) Comma così modificato dall’art. 85, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1045) Comma così sostituito dall’art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35, a decorrere dal 12 marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 16, comma 1 del medesimo D.Lgs. 35/2010.

(1046) Comma inserito dall’art. 6, comma 1, lett. c), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35, a decorrere dal 12 marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 16, comma 1 del medesimo D.Lgs. 35/2010.

(1047) Comma così sostituito dall’art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35, a decorrere dal 12 marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 16, comma 1 del medesimo D.Lgs. 35/2010.

(1048) La Corte costituzionale, con sentenza 04 – 07 aprile 2011, n. 118 (Gazz. Uff. 13 aprile 2011, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 168, comma 10, sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 27 e 117, primo comma, della Costituzione.

Art. 169 Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore

1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.
2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all’ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione.
3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati al trasporto di persone, escluse le autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.
4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.
5. Fino all’8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici. (1057)
6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. E’ consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (1049) . (1050)
7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (1051) ad euro 695 (1051) . (1052)
8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (1058) ad euro 1.734 (1058) , nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. (1054)
9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (1053) ad euro 173 (1053) . (1055)
10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (1053) ad euro 345 (1053) (1056) .

(1049) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(1050) Comma così modificato dall’art. 86, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1051) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(1052) Comma così modificato dall’art. 86, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1053) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(1054) Comma così corretto da Comunicato 9 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 9 febbraio 1993, n. 32.

(1055) Comma così modificato dall’art. 86, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1056) Comma così modificato dall’art. 86, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1057) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 marzo 2006, n. 150, a decorrere dal 14 aprile 2006.

(1058) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 170 Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote (1059)

1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.
1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque. (1066)
2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia età superiore a sedici anni. (1060)
3. Sui veicoli di cui al comma 1 l’eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo. (1061)
4. E’ vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore. (1062)
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 (1063) ad euro 333 (1063). (1064)
6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 165 (1068) ad euro 661 (1068). (1067)
7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minore di sedici anni, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. (1065)

(1059) Rubrica così modificata dall’art. 87, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1060) Comma sostituito dall’art. 3, comma 10, lett. a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 11, comma 2, lett. d), n. 1), L. 29 luglio 2015, n. 115.

(1061) Comma così modificato dall’art. 3, comma 10, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(1062) Comma così modificato dall’art. 87, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1063) Importo arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(1064) Comma così modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, dall’art. 3, comma 10, lett. c), D.L. 27 giugno 2003, n. 151 , convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(1065) Comma modificato dall’art. 87, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, sostituito dall’art. 2, comma 167, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e, successivamente, così modificato dall’ art. 11, comma 2, lett. d), n. 2), L. 29 luglio 2015, n. 115.

(1066) Comma inserito dall’art. 2, comma 3, lett. a), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160.

(1067) Comma inserito dall’art. 2, comma 3, lett. b), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160.

(1068) Importo aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 171 Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote (1075) (1078)

1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, in conformità con i regolamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l’Europa e con la normativa comunitaria. (1069)
1-bis. Sono esenti dall’obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l’utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento. (1070) (1079) (1076)
2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 (1071) ad euro 333 (1071). Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente. (1072) (1077)
3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso. (1073) (1077)
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 868 (1074) ad euro 3.471 (1074) .
5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

(1069) Comma modificato dall’art. 88, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall’art. 33, comma 1, lett. a), L. 7 dicembre 1999, n. 472, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della stessa L. 472/99 e, successivamente, sostituito dall’art. 3, comma 11, lett. a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’art. 28, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120; per l’applicazione di tale ultima disposizione, vedi il comma 2 del medesimo art. 28, L. 120/2010.

(1070) Comma inserito dall’art. 33, comma 1, lett. b), L. 7 dicembre 1999, n. 472, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della stessa L. 472/99 e, successivamente, così sostituito dall’art. 3, comma 11, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(1071) Importo arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(1072) Comma così modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, dall’art. 3, comma 11, lett. c), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(1073) Comma sostituito dall’art. 3, comma 11, lett. d), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214 e, successivamente, dall’art. 2, comma 168, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

(1074) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(1075) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-6 novembre 2001, n. 348 (Gazz. Uff. 14 novembre 2001, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 171, sollevata con riferimento all’art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 20-24 aprile 2009, n. 118 (Gazz. Uff. 29 aprile 2009, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 171 e 213, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo, il secondo, censurato nel suo testo originario, introdotto dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, introdotto, a sua volta, dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, sollevata in riferimento all’articolo 3 della Costituzione.

(1076) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-13 marzo 2008, n. 60 (Gazz. Uff. 19 marzo 2008, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 171, comma 1-bis, comma aggiunto dall’art. 33 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 e poi sostituito dall’art. 3, comma 11, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell’art. 172, comma 8, lettera f) (recte: lettera e), del medesimo D.Lgs. n. 285 del 1992, sollevate in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

(1077) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-14 novembre 2006, n. 376 (Gazz. Uff. 22 novembre 2006, n. 46, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 21 febbraio-9 marzo 2007, n. 72 (Gazz. Uff. 14 marzo 2007, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies, sollevate in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 23, 24, 27, 42 e 111 della Costituzione.

(1078) Per le norme concernenti l’omologazione dei caschi protettivi per conducenti di ciclomotori, vedi il D.M. 28 luglio 2000.

(1079) Per le norme concernenti l’omologazione nazionale dei ciclomotori a due ruote, dei motocicli a due ruote e delle motocarrozzette per quanto attiene alla cellula di sicurezza, ai sistemi di ritenuta ed ai dispositivi atti a garantirne l’uso in condizioni di sicurezza, vedi il D.M. 11 aprile 2001, n. 298.

Art. 172 Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini (1085) (1080) (1089) (1091)

1. Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all’articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie. (1082) (1090)
1-bis. Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all’estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l’obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l’abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (1086) (1088) (1092)
2. Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.
3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:
a) i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare;
b) i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.
4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l’airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.
6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.
7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell’allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.
8. Sono esentati dall’obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell’espletamento di un servizio di emergenza;
b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell’ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali; (1083)
c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall’articolo 122, comma 2;
e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all’uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell’articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all’articolo 12;
f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza;
g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
h) gli appartenenti alle forze armate nell’espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza. (1090)
9. Fino all’8 maggio 2009, sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1 i bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui dell’articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, o del dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 (1081) ad euro 333 (1081). Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (1087)
11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 (1081) ad euro 167 (1081).
12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 868 (1084) ad euro 3.471 (1084).
13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

(1080) Articolo modificato dall’art. 89, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993; dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995; dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997; dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999; dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472; dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; dall’art. 3, comma 12, lett. a), b) e c), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214; dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004; dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005 e, successivamente, sostituito dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 13 marzo 2006, n. 150, a decorrere dal 14 aprile 2006.

(1081) Importo aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e confermato nella stessa misura, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(1082) Comma modificato dall’art. 28, comma 3, L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010, ai sensi di quanto disposto dal comma 7 del medesimo art. 28, L. 120/2010. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 1, comma 1, lett. a), L. 1° ottobre 2018, n. 117; per l’applicabilità di tale ultima disposizione vedi l’ art. 1, comma 3, della medesima L. n. 117/2018.

(1083) Lettera inserita dall’art. 28, comma 4, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(1084) Importo aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(1085) Rubrica così modificata dall’ art. 1, comma 1, lett. d), L. 1° ottobre 2018, n. 117; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 1, comma 3, della medesima L. n. 117/2018.

(1086) Comma inserito dall’ art. 1, comma 1, lett. b), L. 1° ottobre 2018, n. 117; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 1, comma 3, della medesima L. n. 117/2018.

(1087) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 1, lett. c), L. 1° ottobre 2018, n. 117; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 1, comma 3, della medesima L. n. 117/2018.

(1088) Sull’applicabilità delle sanzioni per la violazione dell’obbligo di cui al presente comma, vedi l’ art. 1, comma 3-bis, L. 1° ottobre 2018, n. 117, aggiunto dall’ art. 52, comma 01, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

(1089) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-21 aprile 2006, n. 169 (Gazz. Uff. 26 aprile 2006, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 172, come modificato dall’art. 3, comma 12, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 6-14 novembre 2006, n. 374 (Gazz. Uff. 22 novembre 2006, n. 46, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 172, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 848 e all’art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, dal giudice di pace di Manduria. La stessa Corte, con altra ordinanza 11-18 febbraio 2009, n. 49 (Gazz. Uff. 25 febbraio 2009, n. 8, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 172, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e all’art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

(1090) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-13 giugno 2008, n. 204 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 126-bis – introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 – e dell’art. 172, commi 1 e 8, dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dall’art. 3, comma 12, del citato decreto-legge n. 151 del 2003, sollevata in riferimento all’art. 24 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli stessi articoli 126-bis e 172, commi 1 e 8, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, sollevata in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 126-bis e 172, commi 1 e 8, sollevata in riferimento all’articolo 3 della Costituzione.

(1091) Vedi, anche, il D.M. 15 maggio 2014.

(1092) Sulle norme in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore a quattro anni, vedi l’ art. 1, comma 2, L. 1° ottobre 2018, n. 117 e il D.M. 2 ottobre 2019, n. 122.

Art. 173 Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

1. Il titolare di patente di guida al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l’obbligo di usarli durante la guida. (1098)
2. E’ vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all’art. 138, comma 11, e di polizia. E’ consentito l’uso di apparecchi a viva voce, o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani. (1093)
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 (1096) ad euro 333 (1096). (1094)
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 165 (1097) ad euro 661 (1097). Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio. (1095)

(1093) Comma così modificato dall’art. 90, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall’art. 2, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168 e, successivamente, dall’art. 1, comma 1, L. 13 febbraio 2012, n. 11.

(1094) Comma modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dall’art. 3, comma 13, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214, dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e, successivamente, così sostituito dall’art. 4, comma 1, D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160.

(1095) Comma aggiunto dall’art. 4, comma 1, D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160.

(1096) Importo aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Successivamente, la misura dell’importo è stata confermata, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(1097) Importo aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(1098) Comma sostituito dall’art. 29, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010, ai sensi di quanto disposto dal comma 2, del medesimo art. 29, L. 120/2010 e, successivamente, così modificato dall’art. 18, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

Art. 174 Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose (1099)

1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell’orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell’articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento (CE), conservati dall’impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro.
3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.
4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 (1102) (1101) ad euro 165 (1102) (1101). Si applica la sanzione da euro 218 (1100) (1101) ad euro 870 (1100) (1101) al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE).
5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 326 (1100) (1101) ad euro 1.304 (1100) (1101) . Si applica la sanzione da euro 380 (1100) (1101) ad euro 1.522 (1100) (1101) se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento.
6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 434 (1100) (1101) ad euro 1.738 (1100) (1101).
7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 272 (1100) (1101) ad euro 1.086 (1100) (1101). Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 380 (1100) (1101) ad euro 1.522 (1100) (1101) . Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 434 (1100) (1101) ad euro 1.738 (1100) (1101).
8. Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 (1100) (1101) ad euro 673 (1100) (1101).
9. Il conducente che è sprovvisto dell’estratto del registro di servizio o della copia dell’orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 334 (1100) (1101) ad euro 1.334 (1100) (1101). La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l’estratto del registro di servizio o copia dell’orario di servizio, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell’equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.
11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell’intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l’ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.923 (1100) (1101) ad euro 7.694 (1100) (1101), nonché con il ritiro immediato della patente di guida.
12. Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell’Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui all’articolo 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l’esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l’accertamento in Italia.
13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l’impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
14. L’impresa che nell’esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 334 (1100) (1101) ad euro 1.334 (1100) (1101) per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
15. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l’impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell’articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell’autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida rivoltale dall’autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
16. Qualora l’impresa di cui al comma 15, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell’eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.
17. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dall’autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.
18. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni del comma 6 dell’articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.

(1099) Articolo modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, dall’art. 3, comma 14, lett. da a) a e), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214. Infine il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 30, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(1100) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(1101) A norma dell’art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall’art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

(1102) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 175 Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

1. Le norme del presente articolo e dell’art. 176 si applicano ai veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e su altre strade, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (1103) , su proposta dell’ente proprietario, e da indicare con apposita segnaletica d’inizio e fine. (1104)
2. E’ vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:
a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cm³ se a motore termico;
b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg;
c) veicoli non muniti di pneumatici;
d) macchine agricole e macchine operatrici; (1105)
e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;
f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione;
g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall’art. 10;
h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione;
i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.
3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli appartenenti agli enti proprietari o concessionari dell’autostrada o da essi autorizzati. L’esclusione di cui al comma 2, lettera d), relativamente alle macchine operatrici-gru come individuate dalla carta di circolazione, non si applica sulle strade extraurbane principali. (1106)
4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocità per l’ammissione alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di determinate categorie di veicoli.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (1103) , da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi restando i poteri di ordinanza degli enti proprietari di cui all’art. 6, possono essere escluse dal transito su talune autostrade, o tratti di esse, anche altre determinate categorie di veicoli o trasporti, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano. Ove si tratti di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea, il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (1109) mentre per quelli appartenenti alle Forze armate il concerto è realizzato con il Ministro della difesa.
6. E’ vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza è consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso.
7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato:
a) trainare veicoli che non siano rimorchi;
b) richiedere o concedere passaggi;
c) svolgere attività commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma; esse sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se autorizzate dall’ente proprietario;
d) campeggiare, salvo che nelle aree all’uopo destinate e per il periodo stabilito dall’ente proprietario o concessionario.
8. Nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti è vietato, anche a chi sia munito di licenza o di autorizzazione, svolgere attività di propaganda sotto qualsiasi forma ovvero attività commerciali con offerta di vendita agli utenti delle autostrade stesse.
9. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonché in ogni altra pertinenza autostradale è vietato lasciare in sosta il veicolo per un tempo superiore alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi riservati agli alberghi esistenti nell’ambito autostradale o in altre aree analogamente attrezzate.
10. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo può essere rimosso coattivamente; si applicano le disposizioni di cui all’art. 159.
11. Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione dei veicoli in sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo possano ritenersi abbandonati, nonché al loro trasporto in uno dei centri di raccolta autorizzati a norma dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per tali operazioni i predetti organi di polizia possono incaricare l’ente proprietario.
12. Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall’ente proprietario. Sono esentati dall’autorizzazione le Forze armate e di polizia.
13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (1107) ad euro 1.734 (1107) .
14. Chiunque viola le disposizioni del comma 7, lettere a), b) e d), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (1110) ad euro 173 (1110) , salvo l’applicazione delle norme della legge 28 marzo 1991, n. 112 (1108) .
15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (1107) ad euro 1.734 (1107) . Dalla detta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
16. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (1110) ad euro 173 (1110). Se la violazione riguarda le disposizioni di cui al comma 6 la sanzione è da euro 26 (1110) ad euro 102 (1110) .
17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi l’autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto abbandono. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere e) ed f), la norma si applica solo nel caso in cui non sia possibile riportare il carico nelle condizioni previste dalle presenti norme.

(1103) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

(1104) Comma così modificato dall’art. 91, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1105) Lettera così sostituita dall’art. 91, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1106) Comma così modificato dall’art. 91, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1107) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(1108) Comma così modificato dall’art. 91, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1109) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

(1110) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 176 Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali (1124) (1128)

1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all’art. 175, comma 1, è vietato:
a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all’altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito; (1126)
b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio;
c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la marcia;
d) circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per entrare o uscire dalla carreggiata.
2. E’ fatto obbligo:
a) di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest’ultima corsia;
b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia di destra, immettendosi quindi nell’apposita corsia di decelerazione sin dal suo inizio;
c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati nell’art. 154 il cambiamento di corsia.
3. In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o comunque per formazione di code, qualora la corsia per la sosta di emergenza manchi o sia occupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente alla circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i veicoli che occupano la prima corsia di destra devono essere disposti il più vicino possibile alla striscia di sinistra.
4. In caso di ingorgo è consentito transitare sulla corsia per la sosta di emergenza al solo fine di uscire dall’autostrada a partire dal cartello di preavviso di uscita posto a 500 m dallo svincolo.
5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare o solo fermarsi, fuorché in situazioni d’emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.
6. La sosta d’emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario per superare l’emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore. Decorso tale termine il veicolo può essere rimosso coattivamente e si applicano le disposizioni di cui all’art. 175, comma 10. (1111)
7. Fermo restando il disposto dell’art. 162, durante la sosta e la fermata di notte, in caso di visibilità limitata, devono sempre essere tenute accese le luci di posizione, nonché gli altri dispositivi prescritti dall’art. 153, comma 5. (1112)
8. Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla corsia per la sosta d’emergenza o sulla piazzola d’emergenza, oppure allorché il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi spazi, deve essere collocato, posteriormente al veicolo e alla distanza di almeno 100 m dallo stesso, l’apposito segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al conducente durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni altro caso di limitata visibilità, qualora siano inefficienti le luci di posizione.
9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa segnalazione, è vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all’infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata.
10. Fermo restando quando disposto dall’art. 144 per la marcia per file parallele è vietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa corsia.
11. Sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, l’esazione può essere effettuata mediante modalità manuale o automatizzata, anche con sistemi di telepedaggio con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di polizia stradale di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), relativi alla prevenzione e accertamento delle violazioni dell’obbligo di pagamento del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell’esame di qualificazione di cui all’articolo 12, comma 3, anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione nonché, previo accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse sulle altre autostrade. (1121)
11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidalmente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall’articolo 196. (1113)
12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell’autostrada, purché muniti di specifica autorizzazione dell’ente proprietario, sono esentati, quando sussistano effettive esigenze di servizio, dall’osservanza delle norme del presente articolo relative al divieto di effettuare:
a) la manovra di inversione del senso di marcia;
b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di emergenza;
c) il traino dei veicoli in avaria.
Sono esonerati dall’osservanza del divieto di attraversare i varchi in contromano in prossimità delle stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o trasporti eccezionali purché muniti di autorizzazione dell’ente proprietario della strada. (1114)
13. I conducenti di cui al comma 12, nell’effettuare le manovre, che devono essere eseguite con la massima prudenza e cautela, devono tenere in funzione sui veicoli il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante.
14. Sono esonerati dall’osservanza del divieto di effettuare le manovre di cui al comma 12 anche i conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle autoambulanze, che tengano in funzione il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante.
15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze è esonerato, in caso di effettive esigenze di servizio e con l’adozione di opportune cautele, dall’osservanza del divieto di circolazione per i pedoni.
16. Per l’utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere è calcolato dalla più lontana stazione di entrata per la classe del suo veicolo. All’utente è data la facoltà di prova in ordine alla stazione di entrata.
17. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, creando pericolo per la circolazione, nonché per la sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (1115) ad euro 1.734 (1115) .
18. Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in regola con la revisione prevista dall’art. 80, ovvero che non l’abbia superata con esito favorevole, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (1116) ad euro 695 (1116) . E’ sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione. Si applicano le norme dell’art. 214.
19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli, è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.050 (1117) (1122) ad euro 8.202 (1117) (1122) . (1118) (1127)
20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e d), e dei commi 6 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (1115) (1122) ad euro 1.734 (1115) (1122). (1119)
21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (1123) ad euro 345 (1123) .
22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della revoca della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi. (1120) (1125) (1127)

(1111) Comma così modificato dall’art. 92, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1112) Comma così modificato dall’art. 92, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1113) Comma inserito dall’art. 80, comma 23, L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

(1114) Comma così sostituito dall’art. 28, comma 4, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(1115) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(1116) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(1117) Importo aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(1118) Comma così modificato dall’art. 20, comma 2, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(1119) Comma così modificato dall’art. 92, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1120) Comma così modificato dall’art. 20, comma 2, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e, successivamente, dall’art. 30, comma 2, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(1121) Comma così sostituito dall’ art. 8, comma 5-bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

(1122) A norma dell’art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall’art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

(1123) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(1124) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-26 giugno 1998, n. 235 (Gazz. Uff. 8 luglio 1998, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 176 e 218, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(1125) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 marzo-8 aprile 1997, n. 89 (Gazz. Uff. 16 aprile 1997, n. 16, Serie speciale), con ordinanza 5-18 giugno 1997, n. 190 (Gazz. Uff. 25 giugno 1997, n. 26, Serie speciale) e con ordinanza 16-18 dicembre 1997, n. 422 (Gazz. Uff. 24 dicembre 1997, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato manifestamente non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 176, comma 22, sollevate in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 6-13 maggio 1998, n. 168 (Gazz. Uff. 20 maggio 1998, n. 20, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 176, comma 22, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione.

(1126) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 febbraio-4 marzo 1999, n. 58 (Gazz. Uff. 10 marzo 1999, n. 10, Serie speciale) e con ordinanza 11-23 giugno 1999, n. 266 (Gazz. Uff. 30 giugno 1999, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 176, commi 1, lettera a), 19 e 22, sollevate in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

(1127) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 febbraio-4 marzo 1999, n. 58 (Gazz. Uff. 10 marzo 1999, n. 10, Serie speciale) e con ordinanza 11-23 giugno 1999, n. 266 (Gazz. Uff. 30 giugno 1999, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 176, commi 1, lettera a), 19 e 22, sollevate in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 1°-5 luglio 2002, n. 323 (Gazz. Uff. 10 luglio 2002, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 176, commi 19 e 22, modificato dall’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 41, 42 e 76 della Costituzione.

(1128) Per l’impiego di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento stabilite dal presente articolo, vedi l’art. 4, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168.

Art. 177 Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze (1132)

1. L’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri (1129). L’uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell’espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all’atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti. (1130) (1133)
2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.
3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l’obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. E’ vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.
4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (1131) ad euro 345 (1131) .
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (1131) ad euro 173 (1131) .

(1129) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(1130) Comma così modificato dall’art. 93, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall’art. 17, comma 28, L. 27 dicembre 1997, n. 449, dall’art. 8, comma 5, D.L. 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210e, successivamente, dall’art. 31, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(1131) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(1132) Rubrica così modificata dall’art. 8, comma 5, D.L. 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210.

(1133) Per le disposizioni in materia di uso dei dispositivi lampeggianti luminosi su veicoli di servizio adibiti a servizio di protezione civile, vedi il D.M. 5 ottobre 2009. Per le disposizioni in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità vedi il D.M. 9 ottobre 2012, n. 217. Per la normativa tecnica ed amministrativa relativa ai veicoli ad uso speciale del soccorso alpino vedi il Decreto 8 luglio 2014.

Art. 178 Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo (1134)

1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti dei dispositivi di controllo di cui all’articolo 179 è disciplinata dalle disposizioni dell’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1° luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell’orario di servizio di cui all’accordo indicato al comma 1 del presente articolo devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12. I libretti individuali conservati dall’impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.
4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 (1137) (1136) ad euro 165 (1137) (1136). Si applica la sanzione da euro 218 (1135) (1136) ad euro 870 (1135) (1136) al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero.
5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell’accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 326 (1135) (1136) ad euro 1.304 (1135) (1136). Si applica la sanzione da euro 380 (1135) (1136) ad euro 1.522 (1135) (1136) se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato accordo.
6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dall’accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 434 (1135) (1136) ad euro 1.738 (1135) (1136) .
7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 272 (1135) (1136) ad euro 1.086 (1135) (1136). Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto accordo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 380 (1135) (1136) ad euro 1.522 (1135) (1136). Se i limiti di durata di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 434 (1135) (1136) ad euro 1.738 (1135) (1136).
8. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 272 (1135) (1136) ad euro 1.086 (1135) (1136).
9. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell’estratto del registro di servizio o della copia dell’orario di servizio previsti dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 334 (1135) (1136) ad euro 1.334 (1135) (1136) . La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l’estratto del registro di servizio o copia dell’orario di servizio, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell’equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall’accordo di cui al comma 1.
11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell’articolo 174.
12. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l’impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
13. L’impresa che nell’esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nell’accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 334 (1135) (1136) ad euro 1.334 (1135) (1136) per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
14. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 dell’articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi 15, 16, 17 e 18 dell’articolo 174 si applicano all’autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali.

(1134) Articolo modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’ art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, dall’art. 3, comma 15, lett. da a) a e), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214. Infine, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 30, comma 3, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(1135) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(1136) A norma dell’art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall’art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

(1137) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 179 Cronotachigrafo e limitatore di velocità (1138)

1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d’impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di limitatore di velocità. (1139)
2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 868 (1140) ad euro 3.471 (1140) . La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l’infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l’alterazione del cronotachigrafo. (1150)
2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 969 (1149) ad euro 3.875 (1149). La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui l’infrazione riguardi l’alterazione del limitatore di velocità. (1141)
3. Il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 833 (1142) ad euro 3.335 (1142). (1143)
4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al comma 3, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (1144) applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.
5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione più grave.
6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere comunicate all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (1144) presso il quale il veicolo risulta immatricolato.
6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l’installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l’accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l’accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido. (1145)
7. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario o l’agente che ha accertato la circolazione di veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più presto. (1146)
8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l’art. 16 del regolamento CEE n. 3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all’intestatario della carta di circolazione. (1147)
8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l’agente accertatore segnala il fatto all’autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto o dell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori di cose per l’esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all’anno in corso. (1151)
9. Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Nel caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi l’alterazione del limitatore di velocità, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI. (1148)
10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727, sono abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all’ufficio metrico provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento dell’apparecchio cronotachigrafo.

(1138) Rubrica così sostituita dall’art. 3, comma 16, lett. a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(1139) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 16, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(1140) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(1141) Comma inserito dall’art. 3, comma 16, lett. c), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(1142) Importo arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005 e aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(1143) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 16, lett. d), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(1144) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(1145) Comma inserito dall’art. 3, comma 16, lett. e), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(1146) Comma così modificato dall’art. 3, comma 16, lett. f), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(1147) Comma così modificato dall’art. 94, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1148) Comma così modificato dall’art. 3, comma 16, lett. g) e h), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(1149) Importo aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(1150) Comma così modificato dall’art. 30, comma 4, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(1151) Comma inserito dall’art. 30, comma 4, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120.

Art. 180 Possesso dei documenti di circolazione e di guida

1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:
a) la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto; (1158)
b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonché lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 115, comma 2; (1159)
c) l’autorizzazione per l’esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria. (1152)
2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l’attestato di qualifica professionale di cui all’art. 123, comma 7.
3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l’autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall’art. 82.
4. Quando l’autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo. (1153) (1157)
5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione o di formazione professionale; la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti. (1154)
[6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto e un documento di riconoscimento. (1161) (1160) ]

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (1155) ad euro 173 (1155) . Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 26 (1155) ad euro 102 (1155) .
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell’invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 (1162) ad euro 1.734 (1162). Alla violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. (1156) (1163)

(1152) Comma così modificato dall’art. 95, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1153) Comma così modificato dall’art. 95, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall’art. 3, comma 17, lett. a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214, e, successivamente, dall’ art. 47-bis, comma 3, lett. d), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

(1154) Comma modificato dall’art. 95, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e sostituito dall’art. 32, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 18, comma 2, lett. b-bis), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, come modificato dall’ art. 9, comma 1, D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2.

(1155) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(1156) Comma così modificato dall’art. 3, comma 17, lett. c), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(1157) La Corte Costituzionale, con sentenza 7-23 luglio 2010, n. 280 (G.U. 28 luglio 2010, n. 30 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non estende a tutti i veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 146 del 1990, la facoltà di tenere a bordo dei veicoli, in luogo dell’originale, una fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal proprietario del veicolo, con sottoscrizione del medesimo.

(1158) Lettera così sostituita dall’art. 18, comma 2, lett. a), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

(1159) Lettera così modificata dall’art. 18, comma 2, lett. b), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

(1160) Comma abrogato dall’art. 18, comma 2, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

(1161) Comma modificato dall’art. 95, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così sostituito dall’art. 3, comma 17, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214, con effetto dal 1° luglio 2004, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 8, del medesimo D.L. n. 151/2003.

(1162) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(1163) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-10 marzo 2006, n. 97 (Gazz. Uff. 15 marzo 2006, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 180, comma 8, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione. La stessa Corte, con altra ordinanza 20 – 28 luglio 2010, n. 286 (Gazz. Uff. 4 agosto 2010, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, come modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione.

Art. 181 Esposizione dei contrassegni per la circolazione (1164)

1. E’ fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all’assicurazione obbligatoria.
2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (1165) ad euro 102 (1165) . Si applica la disposizione del comma 8 dell’art. 180.

(1164) A norma dell’art. 17, comma 24, L. 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1° gennaio 1998 cessano l’obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica, nonché l’obbligo, per i conducenti dei motocicli, di portare con sé il contrassegno stesso. A norma dell’ art. 2, comma 2, D.M. 9 agosto 2013, n. 110 entro due anni dall’entrata in vigore del medesimo D.M. n. 110/2013 cessa l’obbligo di esposizione del contrassegno relativo all’assicurazione obbligatoria di cui al presente articolo.

(1165) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 182 Circolazione dei velocipedi

1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro.
2. I ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
5. E’ vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. E’ consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all’art. 68, comma 5. (1166)
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest’ultimo. (1167)
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l’art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.
9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162. (1169) (1170)
9-ter. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia dell’intersezione può essere realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata può essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite dì più corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. L’area delimitata è accessibile attraverso una corsia di lunghezza pari almeno a 5 metri riservata alle biciclette, situata sul lato destro in prossimità dell’intersezione. (1171)
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (1168) ad euro 102 (1168). La sanzione è da euro 42 (1168) ad euro 173 (1168) quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.

(1166) Comma così modificato dall’art. 96, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1167) Comma così modificato dall’art. 96, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1168) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(1169) Comma inserito dall’art. 28, comma 5, L. 29 luglio 2010, n. 120; per l’applicazione di tale disposizione, vedi il comma 6 del medesimo art. 28, L. 120/2010.

(1170) La sanzione prevista per la violazione delle disposizioni del presente comma, esclusa dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010, è stata aggiornata dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Successivamente, la misura dell’importo è stata confermata, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, l’importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Si applica pertanto la sanzione da euro 25 ad euro 100 e, quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6, la sanzione da euro 41 ad euro 168.

(1171) Comma inserito dall’ art. 229, comma 3, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 183 Circolazione dei veicoli a trazione animale

1. Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un conducente che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e deve avere costantemente il controllo degli animali.
2. Un veicolo adibito al trasporto di persone o di cose non può essere trainato da più di due animali se a due ruote o da più di quattro se a quattro ruote. Fanno eccezione i trasporti funebri.
3. I veicoli adibiti al trasporto di cose, quando devono superare forti pendenze o per altre comprovate necessità, possono essere trainati da un numero di animali superiore a quello indicato nel comma 2 previa autorizzazione dell’ente proprietario della strada. Nei centri abitati l’autorizzazione è rilasciata in ogni caso dal sindaco.
4. I veicoli trainati da più di tre animali devono avere due conducenti.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (1172) ad euro 102 (1172) .

(1172) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 184 Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi

1. Per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un veicolo, da soma o da sella, e per ogni animale indomito o pericoloso occorre almeno un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per la circolazione.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli altri animali isolati o in piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi una zona destinata al pascolo, segnalata con gli appositi segnali di pericolo.
3. Nelle ore e nei casi previsti dall’art. 152, ad eccezione per le strade sufficientemente illuminate o interne ai centri abitati, i conducenti devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che dalla parte posteriore.
4. A tergo dei veicoli a trazione animale possono essere legati non più di due animali senza obbligo di conducente e delle luci di cui al comma 3. Tuttavia nei casi previsti dall’art. 152 tali animali non dovranno ostacolare la visibilità delle luci previste per il veicolo a cui sono legati.
5. Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali quando circolano su strada devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta e da non meno di due per un numero superiore. (1173)
6. I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla sinistra almeno la metà della carreggiata. Sono, altresì, tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori al numero di cinquanta ad opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione. (1174)
7. Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.
8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (1175) ad euro 173 (1175).

(1173) Comma così modificato dall’art. 97, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1174) Comma così modificato dall’art. 97, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1175) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 185 Circolazione e sosta delle auto-caravan

1. I veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.
2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo.
3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.
4. E’ vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.
5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.
6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (1176) ad euro 345 (1176) .
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l’uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l’istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell’ambito dei rispettivi territori e l’apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto. (1177)
8. Con decreto del Ministro della salute (1178) , di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio (1179) , sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4.

(1176) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(1177) Comma così modificato dall’art. 98, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1178) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. f), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro della sanità” è sostituita dalla seguente: “Ministro della salute”.

(1179) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. g), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dell’ambiente” è sostituita dalla seguente: “Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio”.

Art. 186 Guida sotto l’influenza dell’alcool (1180) (1200)

1. E’ vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 544 (1194) ad euro 2.174 (1194), qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; (1192) (1195)
b) con l’ammenda da euro 800 ad euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; (1187)
c) con l’ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter (1188). (1181) (1196)
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222. (1190)
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. (1182)
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. (1182)
2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore. (1189)
2-sexies. L’ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. (1191)
2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante. (1191)
2-octies. Una quota pari al venti per cento dell’ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l’aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l’incidentalità notturna di cui all’ articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni. (1191)
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento. (1199)
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 187. (1183) (1197)
6. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. (1199)
7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (1184) (1198)
8. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica. (1185)
9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8. (1186)
9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. (1201) La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta. (1193) (1202)

(1180) Articolo modificato dall’art. 6, comma 1, lett. b), L. 30 marzo 2001, n. 125, dall’art. 13, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, dall’art. 3, commi 1 e 2, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, e, successivamente, sostituito dall’art. 5, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(1181) Comma così sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. a), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160.

(1182) Comma inserito dall’art. 5, comma 1, lett. a), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160.

(1183) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. b), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160 e, successivamente, dall’art. 33, comma 1, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo art. 33, L. 120/2010.

(1184) Comma sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. c), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160. Le presenti disposizioni si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente al 4 agosto 2007, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili, così come disposto dall’art. 7, comma 1, D.L. 117/2007. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall’art. 4, comma 1, lett. d), e), ed f), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.

(1185) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. d), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160.

(1186) Comma così sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. e), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160.

(1187) Lettera così modificata dall’art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.

(1188) Lettera così modificata dall’art. 4, comma 1, lett. b), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, dall’art. 3, comma 45, L. 15 luglio 2009, n. 94 e, successivamente, dall’art. 33, comma 1, lett. a), n. 2), L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo art. 33, L. 120/2010.

(1189) Comma inserito dall’art. 4, comma 1, lett. c), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.

(1190) Comma inserito dall’art. 5, comma 1, lett. a), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160 e, successivamente, sostituito dall’art. 4, comma 1, lett. b-bis), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 33, comma 1, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo art. 33, L. 120/2010.

(1191) Comma inserito dall’art. 3, comma 55, lett. a), L. 15 luglio 2009, n. 94.

(1192) Lettera così modificata dall’art. 33, comma 1, lett. a), n. 1), L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo art. 33, L. 120/2010.

(1193) Comma aggiunto dall’art. 33, comma 1, lett. d), L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo art. 33, L. 120/2010.

(1194) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(1195) La Corte costituzionale, con ordinanza 02 – 05 aprile 2012, n. 82 (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 186, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, ai principi di ragionevolezza e di certezza del diritto, nonché all’art. 117 Cost., in relazione agli artt. 7 e 8 ella Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

(1196) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-13 marzo 2008, n. 54 (Gazz. Uff. 19 marzo 2008, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 186, comma 2, e 187, comma 7, come sostituiti dall’art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 06-19 maggio 2009, n. 155 (Gazz. Uff. 27 maggio 2009, n. 21, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2, come sostituito dall’art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento all’articolo 3 della Costituzione. La stessa Corte, con altra sentenza 23-27 febbraio 2009, n. 57 (Gazz. Uff. 4 marzo 2009, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 186, commi 2 e 7, nel testo sostituito, rispettivamente, dalle lettere a) e c) del comma 1 dall’art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160, questioni sollevate in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra ordinanza 7 – 21 luglio 2010, n. 260 (Gazz. Uff. 28 luglio 2010, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2, sollevata in riferimento agli articoli 1, 3, 4 e 97 della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 05 – 12 settembre 2011, n. 266 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2011, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2, sollevata in riferimento agli articoli 3, 25 e 111 della Costituzione – dal Giudice di pace di Osimo. La Corte costituzionale, con altra ordinanza 04 – 18 aprile 2012, n. 94 (Gazz. Uff. 26 aprile 2012, n. 17, Ediz. Straord.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 186, comma 2, in «combinato disposto» con l’articolo 47, sollevata in riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione.

(1197) La Corte costituzionale, con ordinanza 4-18 giugno 2003, n. 215 (Gazz. Uff. 25 giugno 2003, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 186, comma 5, e 218, comma 5, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, sollevate dal giudice di pace di Osimo, con le ordinanze in epigrafe.

(1198) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-18 febbraio 2009, n. 50 (Gazz. Uff. 25 febbraio 2009, n. 8, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 7, come sostituito dall’art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, in legge 2 ottobre 2007, n. 160 sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione; con sentenza 23-27 febbraio 2009, n. 57 (Gazz. Uff. 4 marzo 2009, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 186, commi 2 e 7, nel testo sostituito, rispettivamente, dalle lettere a) e c) del comma 1 dall’art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160, questioni sollevate in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 22-26 giugno 2009, n. 187 (Gazz. Uff. 1 luglio 2009, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 7, come sostituito dall’art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

(1199) La Corte costituzionale, con sentenza 30 maggio-12 giugno 1996, n. 194 (Gazz. Uff. 19 giugno 1996, n. 25, Serie speciale), ha dichiarato inoltre la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 186, quarto e sesto comma; 187, quarto comma; 223, terzo comma, e 224, primo comma, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 97 e 102 della Costituzione.

(1200) La Corte costituzionale, con ordinanza 4 – 19 novembre 2002, n. 461 (Gazz. Uff. 27 novembre 2002, n. 47, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 186 sollevata in riferimento agli articoli 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 16-19 aprile 2007, n. 133 (Gazz. Uff. 26 aprile 2007, Ediz. Str., 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, come sostituito dall’art. 5 del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 19-23 novembre 2007, n. 396 (Gazz. Uff. 28 novembre 2007, n. 46, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, come sostituito dall’art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 9-18 giugno 2008, n. 217 (Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, così come modificato dall’art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione.

(1201) La Corte costituzionale, con sentenza 23 settembre – 9 ottobre 2015, n. 198 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2015, n. 41, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 9-bis, quarto periodo, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Rovereto.

(1202) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 febbraio – 20 marzo 2019, n. 59 (Gazz. Uff. 27 marzo 2019, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 9 -bis, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione.

Art. 186-bis Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose (1203)

1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste per:
a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
b) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
c) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.
2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 (1204) ad euro 679 (1204), qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.
3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.
5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell’articolo 186.
6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell’articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell’articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. (1205)
7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.

(1203) Articolo inserito dall’art. 33, comma 2, L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo art. 33, L. 120/2010.

(1204) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(1205) La Corte costituzionale, con sentenza 20 – 27 giugno 2012, n. 167 (Gazz. Uff. 4 luglio 2012, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 186-bis, comma 6, aggiunto dall’art. 33, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

Art. 187 Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (1206) (1219)

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell’articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell’articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter. (1207)
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall’ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222. (1212)
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2-quater. (1208)
1-quater. L’ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 186, commi 2-septies e 2-octies. (1213)
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale. (1214)
3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso. (1215)
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell’articolo 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. (1216)
5-bis. Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore. (1209)
6. Il prefetto, sulla base dell’esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all’esito dell’esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento. (1217)
[7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell’articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell’articolo 186. (1210) (1220) ]

8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119. (1211) (1221)
8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta. (1218)

(1206) Articolo modificato dall’art. 99, comma 1, lett. a), b), c) e d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall’art. 14, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e, successivamente, sostituito dall’art. 6, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(1207) Comma sostituito dall’art. 5, comma 2, lett. a), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160 e, successivamente, così modificato dall’art. 4, comma 2, lett. a) e b), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, dall’art. 3, comma 46, L. 15 luglio 2009, n. 94 e dall’art. 33, comma 3, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo art. 33, L. 120/2010.

(1208) Comma inserito dall’art. 5, comma 2, lett. a), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160.

(1209) Comma inserito dall’art. 5, comma 2, lett. b), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160.

(1210) Comma abrogato dall’art. 5, comma 2, lett. c), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160.

(1211) Comma sostituito dall’art. 5, comma 2, lett. d), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160. Le presenti disposizioni si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente al 4 agosto 2007, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili, così come disposto dall’art. 7, comma 1, D.L. 117/2007. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 33, comma 1, lett. g), L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo art. 33, L. 120/2010.

(1212) Comma inserito dall’art. 5, comma 2, lett. a), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160 e, successivamente, così modificato dall’art. 4, comma 2-bis, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 e dall’art. 33, comma 1, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo art. 33, L. 120/2010.

(1213) Comma inserito dall’art. 3, comma 55, lett. b), L. 15 luglio 2009, n. 94.

(1214) Comma inserito dall’art. 33, comma 1, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo art. 33, L. 120/2010.

(1215) Comma così sostituito dall’art. 33, comma 1, lett. d), L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo art. 33, L. 120/2010.

(1216) Comma così modificato dall’art. 33, comma 1, lett. e), L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo art. 33, L. 120/2010.

(1217) Comma così modificato dall’art. 33, comma 1, lett. f), L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo art. 33, L. 120/2010.

(1218) Comma aggiunto dall’art. 33, comma 1, lett. h), L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo art. 33, L. 120/2010.

(1219) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-27 luglio 2004, n. 277 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 187 sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione.

(1220) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-13 marzo 2008, n. 54 (Gazz. Uff. 19 marzo 2008, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 186, comma 2, e 187, comma 7, come sostituiti dall’art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

(1221) La Corte costituzionale, con ordinanza 22-26 giugno 2009, n. 190 (Gazz. Uff. 1° luglio 2009, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l’altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 187, comma 8, sollevata in riferimento agli articoli 3, 13, 24 e 27 della Costituzione.

Art. 188 Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide (1223)

1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.
3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.
4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l’autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (1222) ad euro 345 (1222) .
5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell’autorizzazione prescritta dal comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (1222) ad euro 173 (1222) .

(1222) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(1223) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-21 luglio 2000, n. 328 (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 188, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

Art. 189 Comportamento in caso di incidente

1. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità.
3. Ove dall’incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell’art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l’immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l’esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell’incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 303 (1229) ad euro 1.210 (1229). In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (1224)
6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281,282,283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti. (1225) (1234).
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. (1226)
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subìto danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato. (1233)
8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6. (1227)
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (1228) ad euro 345 (1228) .
9-bis. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 (1231) ad euro 1.694 (1231). Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 (1232) ad euro 338 (1232). (1230)

(1224) Comma modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’ art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. a), L. 9 aprile 2003, n. 72.

(1225) Comma sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. b), L. 9 aprile 2003, n. 72 e, successivamente, così modificato dall’art. 4, comma 3, lett. a), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.

(1226) Comma sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. c), L. 9 aprile 2003, n. 72 e, successivamente, così modificato dall’art. 4, comma 3, lett. b), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.

(1227) Comma inserito dall’art. 2, comma 1, lett. d), L. 9 aprile 2003, n. 72.

(1228) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(1229) Importo aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(1230) Comma aggiunto dall’art. 31, comma 2, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(1231) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(1232) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(1233) Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 6, lett. a), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.

(1234) La Corte costituzionale, con sentenza 18-24 luglio 1996, n. 305 (Gazz. Uff. 21 agosto 1996, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 189, sesto comma, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 3, primo comma, della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 6-13 maggio 1998, n. 169 (Gazz. Uff. 20 maggio 1998, n. 20, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 189, comma 6, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra ordinanza 8 – 23 ottobre 2009, n. 268 (Gazz. Uff. 28 ottobre 2009, n. 43, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 189, comma 6, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 27, 35 e 38 della Costituzione.

Art. 190 Comportamento dei pedoni

1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. (1235)
3. E’ vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.
4. E’ vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
6. E’ vietato ai pedoni effettuare l’attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate. (1236)
7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all’art. 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7. (1239)
8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.
9. E’ vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti. (1237)
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (1238) ad euro 102 (1238) .

(1235) Comma così modificato dall’art. 100, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1236) Comma così sostituito dall’art. 100, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1237) Comma così modificato dall’art. 100, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1238) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(1239) Comma così modificato dall’art. 8, comma 2, L. 29 luglio 2010, n. 120.

Art. 191 Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni

1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all’articolo 190, comma 4. (1243)
2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordocieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto. (1240)
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 (1241) ad euro 666 (1241). (1242)

(1240) Comma così modificato dall’ art. 3, comma 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2002, n. 168.

(1241) Importo arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005 e aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(1242) Comma così modificato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, dall’art. 3, comma 18, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(1243) Comma così sostituito dall’art. 34, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120.

Art. 192 Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti

1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all’invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell’apposito segnale distintivo.
2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé.
3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi possono:
– procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l’osservanza delle norme relative alle caratteristiche o all’equipaggiamento del veicolo medesimo;
– ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;
– ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l’osservanza di specifiche cautele.
4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell’espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l’ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonché le condizioni e le modalità del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti (1244) e della giustizia (1245) .
5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui all’art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare.
6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (1246) ad euro 345 (1246) .
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.365 (1247) ad euro 5.467 (1247) . (1248)

(1244) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

(1245) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. d), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro di grazia e giustizia” è sostituita dalla seguente: “Ministro della giustizia”.

(1246) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(1247) Importo elevato dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(1248) Comma così modificato dall’art. 20, comma 3, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Art. 193 Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. (1256)
2. Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 868 (1249) ad euro 3.471 (1249). Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. (1254) (1256)
2-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II. In tali casi, in deroga a quanto previsto dal comma 4, quando è stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202 e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non è immediatamente restituito ma è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista. La restituzione del veicolo è in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo. (1255)
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta alla metà quando l’assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta alla metà quando l’interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l’interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l’organo accertatore di una cauzione pari all’importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l’organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell’importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. (1250) (1256)
4. Si applica l’articolo 13, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall’organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di Polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell’articolo 213. (1251)
4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell’articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell’ articolo 213 del presente codice. (1252)
4-ter. L’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell’articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1. (1253)
4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4-ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l’organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 180, comma 8. (1253)
4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. (1253)

(1249) Importo elevato dall’art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall’art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall’art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall’art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall’art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(1250) Comma così modificato dall’art. 3, comma 19, lett. a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214, e, successivamente, dall’ art. 23-bis, comma 1, lett. c), D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.

(1251) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 19, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(1252) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 47, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(1253) Comma aggiunto dall’art. 13, comma 5, L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(1254) Comma così modificato dall’ art. 23-bis, comma 1, lett. a), D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.

(1255) Comma inserito dall’ art. 23-bis, comma 1, lett. b), D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.

(1256) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-25 ottobre 2005, n. 400 (Gazz. Uff. 2 novembre 2005, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 193, commi 1, 2 e 3, come modificato dall’art. 3, comma 19, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Titolo VI

DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo I

DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

Sezione I

DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME

Art. 194 Disposizioni di carattere generale

1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo.

Art. 195 Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (1264)

1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di euro 24 ed il limite massimo generale di euro 9.296. Tale limite massimo generale può essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di più violazioni ai sensi dell’art. 198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma 3. (1257)
2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche. (1258)
2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7; tale incremento della sanzione quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all’ articolo 208, comma 1, primo periodo, è destinato ad alimentare il Fondo di cui all’ articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni. (1263)
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All’uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia (1259) , di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze (1260) , e delle infrastrutture e dei trasporti (1261), fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1.
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, è oggetto di arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite. (1262)

(1257) Comma così modificato dall’art. 23, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(1258) Comma così modificato dall’art. 101, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1259) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. d), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro di grazia e giustizia” è sostituita dalla seguente: “Ministro della giustizia”.

(1260) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. e), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro del Tesoro” è sostituita dalla seguente: “Ministro dell’economia e delle finanze”.

(1261) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”, la denominazione “Ministro dei trasporti e della navigazione” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti” e la denominazione “Ministro per i problemi delle aree urbane” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

(1262) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 529, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

(1263) Comma inserito dall’art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94.

(1264) All’aggiornamento della misura della sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo si è provveduto con D.M. 4 gennaio 1995, con D.M. 20 dicembre 1996, con D.M. 22 dicembre 1998, con D.M. 29 dicembre 2000, con D.M. 24 dicembre 2002, con D.M. 22 dicembre 2004, con D.M. 29 dicembre 2006, con D.M. 17 dicembre 2008, con D.M. 22 dicembre 2010, con D.M. 19 dicembre 2012, con D.M. 16 dicembre 2014, con D.M. 20 dicembre 2016 e con D.M. 27 dicembre 2018.

Art. 196 Principio di solidarietà (1266) (1267)

1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all’articolo 84 risponde solidalmente il locatario e in quelle di cui all’articolo 94, comma 4-bis, risponde solidalmente l’intestatario temporaneo del veicolo. Nei casi indicati all’articolo 93, commi 1-bis e 1-ter, e all’articolo 132, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà. (1265) (1267) (1268)
2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in solido con l’autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. (1267)
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica o comunque da un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o associazione o l’imprenditore è obbligato, in solido con l’autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta. (1267)
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore della violazione stessa.

(1265) Comma così modificato dall’art. 102, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall’art. 11, comma 4, L. 29 luglio 2010, n. 120, e, successivamente, dall’ art. 29-bis, comma 1, lett. c), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.

(1266) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 maggio 2002, n. 232 (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 196 sollevate dal giudice di pace di Locri, rispettivamente in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed in riferimento agli articoli 3, 24, e 111, secondo comma, della Costituzione.

(1267) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 aprile-5 maggio 2006, n. 188 (Gazz. Uff. 10 maggio 2006, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 1, sollevata in riferimento all’art. 111 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, e dell’art. 196, commi 1, 2 e 3, sollevata in riferimento all’art. 24 della Costituzione; infine ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 196 e 201, comma 1, sollevata in riferimento all’art. 24 della Costituzione.

(1268) La Corte costituzionale, con ordinanza 30 giugno-9 luglio 1998, n. 255 (Gazz. Uff. 15 luglio 1998, n. 28, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 196, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 22-26 giugno 2009, n. 190 (Gazz. Uff. 1 luglio 2009, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l’altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 196, comma 1, sollevata in riferimento agli articoli 3, 13, 24 e 27 della Costituzione.

Art. 197 Concorso di persone nella violazione

1. Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuno soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 198 Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.
2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione. (1269)

(1269) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-26 gennaio 2007, n. 14 (Gazz. Uff. 31 gennaio 2007, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 198, comma 2, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La Corte costituzionale, con successiva ordinanza 9 – 13 febbraio 2009, n. 39 (Gazz. Uff. 18 febbraio 2009, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 198, comma 2, sollevata in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione.

Art. 199 Non trasmissibilità dell’obbligazione

1. L’obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.

Art. 200 Contestazione e verbalizzazione delle violazioni (1272) (1273)

1. Fuori dei casi di cui all’articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta. (1270)
2. Dell’avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che può essere redatto anche con l’ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l’identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale. (1271)
3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.
4. Copia del verbale è consegnata immediatamente all’ufficio o comando da cui dipende l’agente accertatore.

(1270) Comma così modificato dall’art. 35, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(1271) Comma così sostituito dall’art. 35, comma 1, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(1272) La Corte costituzionale, con ordinanza 20-24 marzo 2006, n. 123 (Gazz. Uff. 29 marzo 2006, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 200 e 201, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(1273) Vedi, anche, l’art. 4, D.L. 20 giugno 2002, n. 121.

Art. 201 Notificazione delle violazioni (1291) (1287)

1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell’accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all’intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell’intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell’articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall’interessato. Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dal P.R.A. o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 196 entro cento giorni dall’accertamento della violazione. Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall’accertamento. (1286) (1288)
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; (1289) (1290)
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni; (1289)
g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall’articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127; (1281)
g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento; (1283)
g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l’identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall’elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (1284). (1274)
1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1. (1275)
1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico. (1282)
1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 193. (1285)
2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1. (1276)
2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all’effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall’Anagrafe tributaria. (1277)
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell’art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (1278) o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente. (1279)
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
5. L’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.
5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell’interno, il comando o l’ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l’inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell’ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall’articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell’esclusione della responsabilità, il comando o l’ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell’articolo 203 per l’archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell’articolo 196, comma 1; dall’interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica. (1280)

(1274) Comma inserito dall’art. 4, comma 1, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(1275) Comma inserito dall’art. 4, comma 1, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214 e, successivamente, così modificato dall’art. 36, comma 1, lett. e), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(1276) Comma così modificato dall’art. 103, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1277) Comma inserito dall’art. 3-bis, comma 1, D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 156.

(1278) A norma dell’art. 17, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, le denominazioni “la o della Direzione generale della M.C.T.C.” sono sostituite dalle seguenti: “Il o del Dipartimento per i trasporti terrestri”

(1279) Comma così modificato dall’art. 103, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall’art. 4, comma 1, lett. c), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(1280) Comma aggiunto dall’art. 4, comma 1, lett. c-bis), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(1281) Lettera sostituita dall’art. 36, comma 1, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120 e, successivamente, così modificata dall’ art. 47-bis, comma 3, lett. e), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

(1282) Comma inserito dall’art. 36, comma 1, lett. f), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(1283) Lettera inserita dall’ art. 36, comma 1, lett. d), L. 29 luglio 2010, n. 120 e, successivamente, così sostituita dall’ art. 1, comma 597, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(1284) Lettera aggiunta dall’ art. 1, comma 23, lett. a), L. 4 agosto 2017, n. 124.

(1285) Comma inserito dall’ art. 1, comma 23, lett. b), L. 4 agosto 2017, n. 124.

(1286) Comma modificato dall’art. 103, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall’art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214, e dall’art. 36, comma 1, lett. a) e b), L. 29 luglio 2010, n. 120; per l’applicazione di tale ultima disposizione, vedi il comma 2 del medesimo art. 36, L. 120/2010. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. h), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

(1287) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-19 maggio 2000, n. 149 (Gazz. Uff. 31 maggio 2000, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 201 sollevata in relazione all’art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 20-24 marzo 2006, n. 123 (Gazz. Uff. 29 marzo 2006, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 200 e 201, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra ordinanza 5-13 giugno 2006, n. 228 (Gazz. Uff. 21 giugno 2006, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 201, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 97 della Costituzione.

(1288) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 aprile-5 maggio 2006, n. 188 (Gazz. Uff. 10 maggio 2006, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 1, sollevata in riferimento all’art. 111 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, e dell’art. 196, commi 1, 2 e 3, sollevata in riferimento all’art. 24 della Costituzione; infine ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 196 e 201, comma 1, sollevata in riferimento all’art. 24 della Costituzione.

(1289) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-20 luglio 2006, n. 307 (Gazz. Uff. 26 luglio 2006, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 201, comma 1-bis, lettere e) e f), comma introdotto dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(1290) La Corte costituzionale, con sentenza 18 aprile-4 maggio 2007, n. 155 (Gazz. Uff. 9 maggio 2007, n. 18, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 201, comma 1-bis, lettera e), comma introdotto dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(1291) Vedi, anche, il D.M. 13 giugno 2017 e l’ art. 108, comma 1-bis, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

Art. 202 Pagamento in misura ridotta

1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni (1301) dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell’articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. (1295) (1300) (1302)
2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l’amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All’uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. (1296) (1303)
2.1. Qualora l’agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L’agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. (1297)
2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L’agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. Qualora l’agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico. (1298)
2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all’agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l’agente accertatore dipende. (1299)
2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 214-bis. (1294)
3. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all’invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dell’identificazione. (1292)
3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni. (1293)

(1292) Comma così modificato dall’art. 104, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1293) Comma aggiunto dall’art. 23, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(1294) Comma inserito dall’art. 37, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(1295) Comma così modificato dall’ art. 104, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, e, successivamente, dall’ art. 20, comma 5-bis, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(1296) Comma così modificato dall’ art. 20, comma 5-bis, lett. b), nn. 1) e 2), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(1297) Comma inserito dall’ art. 20, comma 5-bis, lett. c), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(1298) Comma inserito dall’art. 37, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120 e, successivamente, così modificato dall’ art. 20, comma 5-bis, lett. d), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(1299) Comma inserito dall’art. 37, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120 e, successivamente, così modificato dall’ art. 20, comma 5-bis, lett. e), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(1300) Per l’interpretazione autentica del primo e secondo periodo del presente comma, vedi l’ art. 17-quinquies, comma 1, D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 aprile 2016, n. 49.

(1301) Per la temporanea rideterminazione del presente termine vedi l’ art. 108, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

(1302) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-14 luglio 2006, n. 292 (Gazz. Uff. 19 luglio 2006, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 202, comma 1, e 204, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(1303) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 marzo – 12 aprile 2017, n. 79 (Gazz. Uff. 19 aprile 2017, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 202, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Art. 202-bis Rateazione delle sanzioni pecuniarie (1304)

1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.
4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell’entità della somma da pagare, l’autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l’importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l’importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l’importo dovuto supera euro 5.000. L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall’articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
5. L’istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell’istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all’articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all’articolo 204-bis. L’istanza è comunicata dall’autorità ricevente all’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza l’autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l’istanza si intende respinta.
6. La notificazione all’interessato dell’accoglimento dell’istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all’articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L’accoglimento dell’istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l’organo accertatore.
7. In caso di accoglimento dell’istanza, il comando o ufficio da cui dipende l’organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell’articolo 203.
8. In caso di rigetto dell’istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.
9. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
10. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo.

(1304) Articolo inserito dall’art. 38, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120.

Art. 203 Ricorso al prefetto (1310)

1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora, non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l’audizione personale. (1305) (1309)
1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione. (1306)
2. Il responsabile dell’ufficio o del comando cui appartiene l’organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell’organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso. (1307)
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento. (1308) (1310) (1311)

(1305) Comma così modificato dall’art. 105, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1306) Comma inserito dall’art. 4, comma 1-bis, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214.

(1307) Comma così sostituito dall’art. 4, comma 1-ter, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214.

(1308) Comma così modificato dall’art. 105, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1309) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-28 dicembre 2006, n. 462 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2007, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 203, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

(1310) La Corte costituzionale con ordinanza 28 giugno-12 luglio 1995, n. 315 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 203 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre ulteriori e nuovi profili, con ordinanza 19 giugno-3 luglio 1997, n. 218 (Gazz. Uff. 16 luglio 1997, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 203, ultimo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(1311) La Corte costituzionale con sentenza 6-21 settembre 1995, n. 437 (Gazz. Uff. 27 settembre 1995, n. 40, Serie speciale) ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 203, comma terzo, e 206, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

Art. 204 Provvedimento del prefetto (1315)

1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall’ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l’accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell’art. 195, comma 2. L’ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all’autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l’accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti. (1312) (1316)
1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell’articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell’adozione dell’ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l’ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto. (1313) (1317)
1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell’invito al ricorrente per la presentazione all’audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell’audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l’audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l’audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità. (1313) (1317)
2. L’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall’art. 201. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all’ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L’ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto e all’ufficio o comando accertatore. (1314) (1318)
3. L’ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l’ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.

(1312) Comma così modificato dall’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, dall’art. 68, comma 4, L. 23 dicembre 1999, n. 488, dall’art. 18, comma 3, L. 24 novembre 2000, n. 340 e, successivamente, dall’art. 4, comma 1-quater, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214.

(1313) Comma inserito dall’art. 4, comma 1-quinquies, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214.

(1314) Comma così modificato dall’art. 4, comma 1-sexies, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214.

(1315) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 ottobre 1997, n. 324 (Gazz. Uff. 5 novembre 1997, n. 45, Serie speciale), e con ordinanza 9-22 luglio 1998, n. 306 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 113 della Costituzione. Identica questione è stata già decisa dalla stessa Corte con la sentenza n. 366 del 1994 e con le ordinanze nn. 67 e 350 del 1994 nelle quali si è rilevato che il giudice, nel respingere l’opposizione, non è vincolato da alcun limite per la determinazione della sanzione che ben può essere fissata nella misura corrispondente a quella «ridotta» di cui all’art. 202 del nuovo codice della strada. Successivamente la stessa Corte con altra ordinanza 9-16 maggio 2002, n. 201 (Gazz. Uff. 22 maggio 2002, n. 20, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 204 sollevata in riferimento agli articoli 24, 97, 111 e 113 della Costituzione. Con altra ordinanza 13-28 luglio 2004, n. 294 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30, 1ª Serie speciale), la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204 sollevata in riferimento all’art. 76 della Costituzione, e in relazione all’art. 2, comma 1, lettera d), della legge 22 marzo 2001, n. 85 dal giudice di pace di Taranto; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204 sollevata in riferimento all’art. 5 della Costituzione.

(1316) La Corte costituzionale: con ordinanza 25-28 marzo 1996, n. 92 (Gazz. Uff. 3 aprile 1996, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione; con ordinanza 10-19 luglio 1996, n. 268 (Gazz. Uff. 31 luglio 1996, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204, comma primo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; con ordinanza 28 ottobre-6 novembre 1998, n. 365 (Gazz. Uff. 11 novembre 1998, n. 45, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204, comma 1, sollevata dal vice pretore onorario di Verona; con ordinanza 13-28 gennaio 2005, n. 55 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204, comma 1, sollevata dal giudice di pace di Isernia, in riferimento agli artt. 24 e 97, primo comma, della Costituzione; con ordinanza 3-14 luglio 2006, n. 292 (Gazz. Uff. 19 luglio 2006, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 202, comma 1, e 204, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, commi 7 e 8, introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(1317) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 gennaio-8 febbraio 2006, n. 43 (Gazz. Uff. 15 febbraio 2006, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204, commi 1-bis e 1-ter aggiunti dall’art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione sollevata in riferimento all’art. 76 della Costituzione e in relazione all’art. 2, comma 1, lettera d), della legge 22 marzo 2001, n. 85.

(1318) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 aprile-3 maggio 2002, n. 147 (Gazz. Uff. 8 maggio 2002, n. 18, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204, comma 2, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 113 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 5-12 giugno 2007, n. 185 (Gazz. Uff. 20 giugno 2007, n. 24, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 113 della Costituzione.

Art. 204-bis Ricorso in sede giurisdizionale (1319)

1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è regolata dall’articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. (1320)

(1319) Articolo inserito dall’art. 4, comma 1-septies, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, modificato dall’art. 39, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120 e, successivamente, così sostituito dall’art. 34, comma 6, lett. a), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; per l’applicazione di tale ultima disposizione, vedi l’art. 36 del medesimo D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

(1320) La Corte costituzionale, con ordinanza 12 – 16 dicembre 2011, n. 335 (Gazz. Uff. 21 dicembre 2011, n. 53, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 204-bis, comma 1, introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Art. 205 Opposizione all’ordinanza-ingiunzione (1321)

1. Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è regolata dall’articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

(1321) Articolo modificato dall’art. 107, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, dall’art. 23, comma 3, lett. a) e b), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, dall’art. 4, comma 1-octies, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, dall’art. 39, comma 2, L. 29 luglio 2010, n. 120 e, successivamente, così sostituito dall’art. 34, comma 6, lett. b), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; per l’applicazione di tale ultima disposizione, vedi l’art. 36 del medesimo D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

Art. 206 Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie (1322) (1323)

1. Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall’art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l’organo accertatore.
3. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall’ente all’intendente di finanza competente, il quale dà incarico all’esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.

(1322) La Corte costituzionale con sentenza 6-21 settembre 1995, n. 437(Gazz. Uff. 27 settembre 1995, n. 40, Serie speciale) ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 203, comma terzo, e 206, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

(1323) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-14 luglio 1999, n. 308 (Gazz. Uff. 21 luglio 1999, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’artt. 206, sollevata in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione; con altra ordinanza 8-16 giugno 2000, n. 206 (Gazz. Uff. 21 giugno 2000, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 206, nella parte in cui disciplina la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per violazione delle norme del codice della strada, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Art. 207 Veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE

1. Quando con un veicolo immatricolato all’estero o munito di targa EE viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 202. L’agente trasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà prevista del pagamento di misura ridotta, egli deve versare all’agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando od ufficio da cui l’accertatore dipende (1324) .
2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell’Unione europea o aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2, è pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 202. (1325)
3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 214-bis. (1326)
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli di proprietà dei cittadini italiani residenti nel comune di Campione d’Italia.
[4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dell’Unione europea. (1328) (1327) ]

(1324) Comma così modificato dall’art. 108, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall’art. 4, comma 2, lett. a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(1325) Comma inserito dall’art. 25, comma 1, L. 3 febbraio 2003, n. 14 e, successivamente, modificato dall’art. 4, comma 2, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214. In seguito la modifica apportata dal D.L. 151/2003 è stata confermata dall’art. 11, comma 1, L. 31 ottobre 2003, n. 306.

(1326) Comma modificato dall’art. 108, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, sostituito dall’art. 4, comma 2, lett. c), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’art. 37, comma 2, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(1327) Comma abrogato dall’art. 37, comma 2, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(1328) Comma aggiunto dall’art. 4, comma 2, lett. c-bis), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

Art. 208 Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti dell’ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:
a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all’attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell’80 per cento del totale annuo, definito a norma dell’articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e per l’assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione; (1335)
b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo;
c) al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l’impegno della scuola pubblica e privata nell’insegnamento dell’educazione stradale e per l’organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori. (1329)
2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’ articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l’incidentalità notturna di cui all’ articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell’interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con i Ministeri dell’economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo. (1334) (1337)
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’interno e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate. (1330)
3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell’interno e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull’utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell’anno precedente. (1336)
4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica. (1331)
5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell’ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4. (1333)
5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale. (1332)

(1329) Comma sostituito dall’art. 109, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall’art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; infine, tale ultimo termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall’art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284.

(1330) Comma sostituito dall’art. 15, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall’art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’art. 40, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(1331) Comma modificato dall’art. 10, comma 3, L. 19 ottobre 1998, n. 366, dall’art. 31, comma 17, L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall’art. 18, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, sostituito dall’art. 53, comma 20, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e, successivamente, modificato dall’art. 5-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 40, comma 1, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120, che ha sostituito gli originari commi 4, 4-bis e 5 con gli attuali commi 4, 5 e 5-bis.

(1332) Comma così sostituito dall’art. 40, comma 1, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120, che ha sostituito gli originari commi 4, 4-bis e 5 con gli attuali commi 4, 5 e 5-bis.

(1333) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 564, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e, successivamente, così sostituito dall’art. 40, comma 1, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120, che ha sostituito gli originari commi 4, 4-bis e 5 con gli attuali commi 4, 5 e 5-bis.

(1334) Comma inserito dall’art. 3, comma 55, lett. d), L. 15 luglio 2009, n. 94.

(1335) Lettera così modificata dall’art. 3, comma 57, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(1336) Comma inserito dall’art. 40, comma 1, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(1337) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con Decreto 30 marzo 2011.

Art. 209 Prescrizione

1. La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sezione II

DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Art. 210 Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in generale

1. Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest’ultima si applica di diritto, secondo le norme che seguono.
2. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel presente codice si distinguono in:
a) sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attività o di sospendere o cessare una determinata attività;
b) sanzioni concernenti il veicolo;
c) sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida.
3. Nei casi in cui è prevista l’applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria cui accede. In tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni. (1338)
4. Dalla intrasmissibilità dell’obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria consegue anche l’intrasmissibilità di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria. Alla morte dell’obbligato, si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione. Se vi è stato sequestro del veicolo o ritiro della carta di circolazione o della patente, l’organo competente dispone il dissequestro o la restituzione su istanza degli eredi.

(1338) Comma così sostituito dall’art. 110, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 211 Sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive

1. Nel caso in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione consegua la sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero l’obbligo di rimozione di opere abusive, l’agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell’art. 200 o, in mancanza, nella notificazione prescritta dall’art. 201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l’applicazione della sanzione accessoria.
2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell’art. 203. Nel caso di mancato ricorso, l’ufficio o comando da cui dipende l’agente accertatore trasmette copia del verbale al prefetto per l’emissione dell’ordinanza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per ricorrere.
3. Il prefetto, nell’ingiungere al trasgressore il pagamento della sanzione pecuniaria, gli ordina l’adempimento del suo obbligo di ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, nel termine fissato in relazione all’entità delle opere da eseguire ed allo stato dei luoghi; l’ordinanza costituisce titolo esecutivo. Nel caso di mancato ricorso, l’ordinanza suddetta è emanata dal prefetto entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’ufficio o comando di cui al comma 2. L’esecuzione delle opere si effettua sotto il controllo dell’ente proprietario o concessionario della strada. Eseguite le opere, l’ente proprietario della strada ne avverte immediatamente il prefetto, il quale emette ordinanza di estinzione del procedimento per adempimento della sanzione accessoria. L’ordinanza è comunicata al trasgressore ed all’ente proprietario della strada.
4. Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui è obbligato, il prefetto, su comunicazione dell’ente proprietario o concessionario della strada, dà facoltà a quest’ultimo di compiere le opere suddette. Successivamente al compimento, l’ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute ed il prefetto emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
5. Nell’ipotesi in cui il prefetto non ritenga fondato l’accertamento, l’ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.
6. Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi di impossibilità a provvedere da parte del trasgressore, l’agente accertatore trasmette, senza indugio, al prefetto il verbale di contestazione. In tal caso il prefetto può disporre l’esecuzione degli interventi necessari a cura dell’ente proprietario, con le modalità di cui al comma 4. (1339)
7. L’opposizione di cui all’art. 205 si estende alla sanzione accessoria. (1340)

(1339) Comma inserito dall’art. 111, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1340) Comma così rinominato dall’art. 111, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 212 Sanzione accessoria dell’obbligo di sospendere una determinata attività

1. Nell’ipotesi in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione consegua la sanzione accessoria dell’obbligo di sospendere o di cessare da una determinata attività, l’agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell’art. 200 o nella notificazione da effettuare secondo l’art. 201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l’applicazione della sanzione accessoria. Questa, quando le circostanze lo esigano, deve essere adempiuta immediatamente, altrimenti l’inizio dell’esecuzione deve avvenire nei cinque giorni dal verbale o dalla sua notificazione. L’esecuzione avviene sotto il controllo dell’ufficio o comando da cui dipende l’agente accertatore.
2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dell’art. 203, commi 1 e 2. Quando il prefetto rigetta il ricorso, nell’ordinanza-ingiunzione dà atto della sanzione accessoria e della sua esecuzione. Quando invece ritenga infondato l’accertamento, l’ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.
3. L’opposizione prevista dall’art. 205 si estende alla sanzione accessoria.
4. Quando il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 1, l’ufficio o comando summenzionato provvede alla denuncia del trasgressore per il reato di cui all’art. 650 del codice penale e, previa notifica al trasgressore medesimo, provvede, con i suoi agenti od organi, all’esecuzione coattiva dell’obbligo. Di tale esecuzione viene redatto verbale, che deve essere comunicato al prefetto e al trasgressore. Le spese eventualmente sostenute per la esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore ed al riguardo provvede il prefetto con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.
5. Ove trattasi di attività continuativa sottoposta dal presente codice a determinate condizioni, il trasgressore può successivamente porre in essere le condizioni suddette; in tal caso egli presenta istanza all’ufficio o comando di cui al comma 1 e questo, accertato il venir meno degli impedimenti, consente a che l’attività sospesa sia ripresa o continuata. Di ciò è data comunicazione al prefetto.

Art. 213 Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa (1341)

1. Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l’organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l’obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’ufficio di appartenenza dell’organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di custodia sono anticipate dall’amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all’Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento.
4. E’ sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.
5. All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818 (1343) a euro 7.276 (1343), nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da minorenne, il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l’erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al periodo seguente, l’avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente. La somma ricavata dall’alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all’avente diritto.
6. Fuori dei casi indicati al comma 5, entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall’interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell’organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l’eventuale denuncia di quest’ultimo all’autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell’ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell’interno e l’Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all’espletamento delle procedure di cui al presente articolo.
7. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell’articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell’accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo ovvero, nei casi indicati al comma 5, la restituzione della somma ricavata dall’alienazione. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l’ordinanza ingiunzione di cui all’articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato distrutto, della somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.
8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 (1343) a euro 7.953 (1343). Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l’erario.
9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa.
10. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l’annotazione al P.R.A. (1342)

(1341) Articolo modificato dall’art. 112, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall’art. 19, comma 5, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dall’art. 38, comma 1, lett. a), nn. 1), 2), 3) e 4), D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall’art. 5-bis, comma 1, lett. c), nn. 1) e 2), D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, dall’art. 2, comma 169, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’ art. 23-bis, comma 1, lett. a), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.

(1342) Comma così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. i), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

(1343) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo D.M. 27 dicembre 2018.

Art. 214 Fermo amministrativo del veicolo (1344)

1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all’accertamento della violazione consegua l’applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche definite con decreto del Ministero dell’interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell’ufficio da cui dipende l’organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 776 (1345) a euro 3.111 (1345), nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L’organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all’articolo 213, comma 5, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia. (1346)
2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato in custodia all’avente diritto o, in caso di violazione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.
3. Se l’autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all’organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all’avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all’interessato.
4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell’articolo 203.
5. Salvo che il veicolo non sia già stato trasferito in proprietà, quando il ricorso sia accolto e l’accertamento della violazione dichiarato infondato l’ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall’organo di polizia indicato nel comma 1. La somma ricavata dall’alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell’articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento dell’autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.
7. E’ sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l’esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all’articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.
8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 (1345) a euro 7.953 (1345). Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. L’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l’erario.

(1344) Articolo modificato dall’art. 113, comma 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall’art. 23, comma 4, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, dall’art. 4, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214, dall’art. 38, comma 1, lett. b), D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall’art. 5-bis, comma 1, lett. d), nn. 1), 2), 3) e 4), D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’ art. 23-bis, comma 1, lett. b), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.

(1345) Importo escluso dall’adeguamento previsto dall’art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo D.M. 27 dicembre 2018.

(1346) Per le modalità e le caratteristiche del sigillo previsto dal secondo periodo del presente comma vedi il D.M. 1 marzo 2004.

Art. 214-bis Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca (1347)

1. Ai fini del trasferimento della proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 5, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonché dell’alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo, l’individuazione del custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo, nell’ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell’interno e con l’Agenzia del demanio all’esito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali. La convenzione ha ad oggetto l’obbligo ad assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e di quelli confiscati a seguito del sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 5, e 214, comma 1, ultimo periodo, e di alienazione conseguente a confisca. Ai fini dell’aggiudicazione delle gare le amministrazioni procedenti tengono conto delle offerte economicamente più vantaggiose per l’erario, con particolare riguardo ai criteri ed alle modalità di valutazione del valore dei veicoli da acquistare ed all’ammontare delle tariffe per la custodia. I criteri oggettivi per l’individuazione del custode-acquirente, indicati nel primo periodo del presente comma, sono definiti, mediante protocollo d’intesa, dal Ministero dell’interno e dalla Agenzia del demanio.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 5, e 214, comma 1, ultimo periodo, in relazione al trasferimento della proprietà dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, per i veicoli confiscati l’alienazione si perfeziona con la notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del comma 1, del provvedimento dal quale risulta la determinazione all’alienazione da parte dell’Agenzia del demanio. Il provvedimento notificato è comunicato all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l’aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A. (1349)
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano all’alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.
3-bis. Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri relative agli atti posti in essere in attuazione delle operazioni previste dal presente articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento. (1348)

(1347) Articolo inserito dall’art. 38, comma 1, lett. c), D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

(1348) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 218, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(1349) Comma così modificato dall’ art. 23-bis, comma 1, lett. c), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132, e, successivamente, dall’ art. 5, comma 1, lett. l), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 214-ter Destinazione dei veicoli confiscati (1350)

1. I veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca adottato ai sensi degli articoli 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, 186-bis, comma 6, e 187, commi 1 e 1-bis, sono assegnati agli organi di polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per attività finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del Ministero dell’economia e delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene. Il provvedimento è comunicato all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l’aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A.. Si applicano le disposizioni del comma 3-bis dell’articolo 214-bis. (1351)
2. Si applicano, in quanto compatibili, l’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e l’articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati.

(1350) Articolo inserito dall’art. 41, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(1351) Comma così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. m), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 215 Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo

1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, questa è operata dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali provvedono a che il veicolo, secondo le norme di cui al regolamento di esecuzione, sia trasportato e custodito in luoghi appositi. L’applicazione della sanzione accessoria è indicata nel verbale di contestazione notificato a termine dell’art. 201.
2. I veicoli rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti all’avente diritto, previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia, con le modalità previste dal regolamento di esecuzione. Alle dette spese si applica il comma 3 dell’art. 2756 del codice civile.
3. Nell’ipotesi in cui è consentito il blocco del veicolo, questo è disposto dall’organo di polizia che accerta la violazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Dell’eseguito blocco è fatta menzione nel verbale di contestazione notificato ai sensi dell’art. 201. La rimozione del blocco è effettuata a richiesta dell’avente diritto, previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco, secondo le modalità stabilite nel regolamento. Alle dette spese si applica il comma 3 dell’art. 2756 del codice civile.
4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la contestazione della violazione e l’indicazione della effettuata rimozione o blocco, senza che il proprietario o l’intestatario del documento di circolazione si siano presentati all’ufficio o comando da cui dipende l’organo che ha effettuato la rimozione o il blocco, il veicolo può essere alienato o demolito secondo le modalità stabilite dal regolamento. Nell’ipotesi di alienazione, il ricavato serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria se non versata, nonché delle spese di rimozione, di custodia e di blocco. L’eventuale residuo viene restituito all’avente diritto. (1352)
5. Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o del blocco del veicolo è ammesso ricorso al prefetto, a norma dell’art. 203. (1353)

(1352) Comma così modificato dall’art. 114, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1353) Comma aggiunto dall’art. 114, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 215-bis Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati (1354)

1. I prefetti, con cadenza semestrale, provvedono a censire, sentiti anche gli organi accertatori per quanto di competenza, i veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, a seguito dell’applicazione, ai sensi del presente codice, di misure di sequestro e fermo, nonché per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro. Di tali veicoli, individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, è formato apposito elenco, pubblicato nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.
2. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’elenco di cui al comma 1, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati all’articolo 196 può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositeria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione in sede di pubblicazione dell’elenco di cui al comma 1, con l’avviso che in caso di mancata assunzione della custodia i veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro sono da ritenersi abbandonati, mentre quelli oggetto di confisca non ancora definitiva sono da ritenersi definitivamente confiscati. Di tale confisca è data comunicazione a cura del prefetto al pubblico registro automobilistico per l’annotazione nei propri registri. La prefettura-ufficio territoriale del Governo informa dell’inutile decorso dei predetti termini l’Agenzia del demanio, che provvede a gestire tali veicoli, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento, secondo le procedure e le modalità dettate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. La liquidazione delle relative spese compete alla medesima Agenzia a decorrere dalla data di ricezione dell’informativa di cui al periodo precedente.
3. La somma ricavata dall’alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha a oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata è restituita all’avente diritto.
4. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell’interno e l’Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all’espletamento delle procedure di cui al presente articolo.

(1354) Articolo inserito dall’ art. 23-bis, comma 1, lett. d), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.

Art. 216 Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente (1360)

1. Nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della targa, ovvero della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente, il documento è ritirato, contestualmente all’accertamento della violazione, dall’organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (1355) se si tratta della carta di circolazione, del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, delle autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla prefettura se si tratta della patente; la competenza territoriale di detti uffici è determinata con riferimento al luogo della commessa violazione. Il prefetto competente dà notizia dei procedimenti e dei provvedimenti adottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza del trasgressore. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell’art. 214 . (1356)
2. La restituzione del documento può essere chiesta dall’interessato soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. La restituzione viene effettuata dagli enti di cui al comma 1, previo accertamento del compimento delle prescrizioni suddette.
3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta di circolazione o nel certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, o nella patente. (1357)
4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell’art. 203 si estende anche alla sanzione accessoria. In caso di rigetto del ricorso, la sanzione accessoria è confermata. In caso di declaratoria di infondatezza dell’accertamento, questa si estende alla sanzione accessoria e l’interessato può chiedere immediatamente all’ente indicato nel comma 1 la restituzione del documento.
5. L’opposizione di cui all’art. 205 si estende alla sanzione accessoria.
6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.050 (1358) ad euro 8.202 (1358) . Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. (1359) (1361)

(1355) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(1356) Comma sostituito dall’art. 115, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così modificato dall’art. 20, comma 7, lett. b), D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286.

(1357) Comma così modificato dall’art. 115, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1358) Importo elevato dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(1359) Comma modificato dall’art. 115, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così sostituito dall’art. 19, comma 6, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(1360) Rubrica così sostituita dall’art. 20, comma 7, lett. a), D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286.

(1361) La Corte costituzionale, con ordinanza 30 giugno-3 luglio 1998, n. 246 (Gazz. Uff. 8 luglio 1998, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 216, comma 6, sollevata in riferimento all’articolo 3 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 1°-5 luglio 2002, n. 323 (Gazz. Uff. 10 luglio 2002, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 216, comma 6, modificato dall’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

Art. 217 Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione

1. Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della sospensione della validità della carta di circolazione, questa è ritirata dall’agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. L’agente accertatore rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall’interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.
2. L’organo che ha ritirato la carta di circolazione la invia, unitamente a copia del verbale, nel termine di cinque giorni, all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (1362) , che, nei quindici giorni successivi, emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui questa si estende. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati dalla singola norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa, all’entità del danno apportato ed al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe apportare. L’ordinanza è notificata all’interessato e comunicata al prefetto. Il periodo di sospensione inizia dal giorno in cui il documento è ritirato a norma del comma 1. Qualora l’ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare può ottenere la restituzione da parte dell’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (1362) . Qualora si tratti di carta di circolazione rilasciata da uno Stato estero, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (1363) ne sospende la validità ai fini della circolazione sul territorio nazionale per un determinato periodo, con le stesse modalità. L’interdizione alla circolazione è comunicata all’autorità competente dello Stato che ha rilasciato la carta di circolazione e viene annotata sulla stessa. (1364)
3. Al termine del periodo fissato la carta di circolazione viene restituita all’interessato dall’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (1363). Della restituzione è data comunicazione al prefetto ed all’ufficio del P.R.A. per l’iscrizione nei propri registri. Le modalità per la restituzione del documento agli stranieri sono stabilite nel regolamento. (1365)
4. Avverso l’ordinanza di cui al comma 2 l’interessato può proporre ricorso al prefetto. Il prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, applica la sanzione accessoria; se lo ritiene infondato, dispone l’immediata restituzione.
5. L’opposizione di cui all’art. 205 si estende alla sanzione accessoria.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.050 (1366) ad euro 8.202 (1366) . Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in caso di reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa del veicolo. (1367)

(1362) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(1363) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(1364) Comma così modificato dall’art. 116, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1365) Comma così modificato dall’art. 116, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1366) Importo elevato dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(1367) Comma modificato dall’art. 116, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così sostituito dall’art. 19, comma 7, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Art. 218 Sanzione accessoria della sospensione della patente (1374)

1. Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall’agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L’agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall’interessato, con annotazione sul verbale di contestazione. (1375)
2. L’organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al primo periodo, il conducente a cui è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all’entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell’istanza di cui al secondo periodo ed alla relativa documentazione, sono altresì valutati dal prefetto per decidere della predetta istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L’ordinanza, che eventualmente reca l’autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all’interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate. L’ordinanza è altresì comunicata, per i fini di cui all’articolo 226, comma 11, all’anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l’ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura. Il permesso di guida in costanza di sospensione della patente può essere concesso una sola volta. (1369) (1375)
3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della sospensione della patente di guida è aumentata a seguito di più violazioni della medesima disposizione di legge, l’organo di polizia che accerta l’ultima violazione e che dall’interrogazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte; si applica altresì il comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti successivamente, l’organo od ufficio che ne viene a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma del comma 2. (1373)
4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto. L’avvenuta restituzione è comunicata all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. (1368)
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 205 . (1370) (1376)
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall’ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.050 (1371) ad euro 8.202 (1371) . Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo. (1372)

(1368) Comma così modificato dall’art. 42, comma 1, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(1369) Comma modificato dall’art. 117, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così sostituito dall’art. 42, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(1370) Comma inserito dall’art. 117, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1371) Importo elevato dall’art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all’unità di euro dall’art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’ art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall’ art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(1372) Comma rinominato dall’art. 117, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, sostituito dall’art. 19, comma 8, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e, successivamente, così modificato dall’art. 42, comma 1, lett. d), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(1373) Comma così modificato dall’art. 42, comma 1, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(1374) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-26 giugno 1998, n. 235 (Gazz. Uff. 8 luglio 1998, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 176 e 218, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(1375) La Corte costituzionale, con ordinanza 14-24 luglio 1998, n. 330 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 218, commi 1 e 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 97 della Costituzione.

(1376) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-17 marzo 2000, n. 74 (Gazz. Uff. 22 marzo 2000, n. 13, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 218, comma 5, nel testo introdotto dall’art. 117 del decreto legislativo n. 360 del 1993, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 4-18 giugno 2003, n. 215 (Gazz. Uff. 25 giugno 2003, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 186, comma 5, e 218, comma 5, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, sollevate dal giudice di pace di Osimo, con le ordinanze in epigrafe.. La medesima Corte, con altra ordinanza 21-24 giugno 2004, n. 194 (Gazz. Uff. 30 giugno 2004, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 218, comma 5, sollevate dal Giudice di pace di Osimo, con le ordinanze in epigrafe

Art. 218-bis Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati (1377)

1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, di cui all’articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione ed è raddoppiata per le violazioni successive.
2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione per la quale è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un periodo superiore a tre mesi, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categorie A1, A2 o A, qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categorie A1, A2 o A, le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B. (1378)

(1377) Articolo inserito dall’art. 42, comma 2, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(1378) Comma così modificato dall’art. 19, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

Art. 219 Revoca della patente di guida (1379)

1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (1380) , nei casi previsti dall’art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti dall’art. 120, comma 1. (1381)
2. Nell’ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l’organo, l’ufficio o comando, che accerta l’esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l’ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l’organo di Polizia incaricato dell’esecuzione. Dell’ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. (1382)
3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell’articolo 130, comma 1, nell’ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo. (1383)
3-bis. L’interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2. (1384) (1387)
3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 222. (1386)
3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all’accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile. (1385)

(1379) A norma dell’art. 5, comma 1-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai conducenti dei ciclomotori, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici.

(1380) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(1381) Comma sostituito dall’art. 118, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall’art. 13, comma 1, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.

(1382) Comma modificato dall’art. 118, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, sostituito dall’art. 13, comma 2, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 e, successivamente, dall’art. 4, comma 3, lett. a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(1383) Comma sostituito dall’art. 4, comma 3, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(1384) Comma aggiunto dall’art. 4, comma 3, lett. c), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214 e, successivamente, modificato dall’art. 43, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 del medesimo art. 43, L. 120/2010. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’art. 20, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

(1385) Comma aggiunto dall’art. 43, comma 1, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(1386) Comma aggiunto dall’art. 43, comma 1, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120 e, successivamente, così modificato dall’ art. 1, comma 6, lett. c), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.

(1387) Vedi, anche, l’art. 5, comma 1-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

Art. 219-bis Inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni (1388)

1. Nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente minorenne in luogo delle predette sanzioni si applicano le disposizioni dell’articolo 128, commi 1-ter e 2.

(1388) Articolo inserito dall’art. 3, comma 48, L. 15 luglio 2009, n. 94, modificato dall’art. 43, comma 2, lett. a) e b), L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 43, comma 6, della medesima L. 120/2010 e, successivamente, così sostituito dall’art. 21, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

Capo II

DEGLI ILLECITI PENALI

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI REATI E RELATIVE SANZIONI

Art. 220 Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice

1. Per le violazioni che costituiscono reato, l’agente od organo accertatore è tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al pubblico Ministero, ai sensi dell’art. 347 del codice di procedura penale.
2. La sentenza o il decreto definitivi sono comunicati dal cancelliere al prefetto del luogo di residenza. La sentenza o il decreto definitivi di condanna sono annotati a cura della prefettura sulla patente del trasgressore. (1389)
3. Quando da una violazione prevista dal presente codice derivi un reato contro la persona, l’agente od organo accertatore deve dare notizia al pubblico Ministero, ai sensi del comma 1.
4. L’autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo una violazione amministrativa, rimette gli atti all’ufficio o comando che ha comunicato la notizia di reato, perché si proceda contro il trasgressore ai sensi delle disposizioni del capo I del presente titolo. In tali casi i termini ivi previsti decorrono dalla data della ricezione degli atti da parte dell’ufficio o comando suddetti.

(1389) Comma così modificato dall’art. 119, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 221 Connessione obiettiva con un reato

1. Qualora l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non costituente reato e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.
2. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità. Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell’art. 220.

Sezione II

SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI PENALI

Art. 222 Sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati (1394)

1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida (1395) (1396). La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza. (1390) (1393)
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale. (1391)
3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell’ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.
3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui all’articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l’interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all’articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l’interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all’articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all’articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l’interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all’articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga. (1392)
3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, l’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all’articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all’articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l’interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all’articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga. (1392)
3-quater. Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal sesto periodo del comma 2. L’inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell’articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. (1392)

(1390) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, L. 21 febbraio 2006, n. 102 e, successivamente, così modificato dall’art. 4, comma 4, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, dall’art. 43, comma 3, L. 29 luglio 2010, n. 120 e dall’ art. 1, comma 6, lett. b), n. 1), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.

(1391) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, L. 21 febbraio 2006, n. 102.

(1392) Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 6, lett. b), n. 2), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.

(1393) La Corte costituzionale, con sentenza 19 febbraio-17 aprile 2019, n. 88 (Gazz. Uff. 24 aprile 2019, n. 17 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del quarto periodo del presente comma, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.

(1394) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-23 giugno 1999, n. 264 (Gazz. Uff. 30 giugno 1999, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 222, in relazione agli artt. 218, commi 1, 2 e 5 dello stesso decreto, sollevata in riferimento agli artt. 101, 111 e 24 della Costituzione. La stessa Corte Costituzionale, con successiva ordinanza 13-18 aprile 2000, n. 106 (Gazz. Uff. 26 aprile 2000, n. 18, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 222, in relazione agli artt. 218, commi 1, 2 e 5 dello stesso decreto legislativo, sollevata in riferimento agli artt. 101, 111 e 24 della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra ordinanza 20 febbraio – 24 aprile 2019, n. 103 (Gazz. Uff. 2 maggio 2019, n. 18, 1ª Serie speciale, Ediz. Straord.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 222, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale, con successiva ordinanza 7 aprile – 15 maggio 2020, n. 92 (Gazz. Uff. 3 giugno 2020, n. 21 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 222, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

(1395) La Corte costituzionale, con ordinanza 3 – 24 luglio 2019, n. 203 (Gazz. Uff. 31 luglio 2019, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 6 novembre – 5 dicembre 2019, n. 257 (Gazz. Uff. 11 dicembre 2019, n. 50, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, sollevate in riferimento agli artt. 3, 27 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 ago sto 1955, n. 848, e all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.

(1396) La Corte costituzionale, con ordinanza 11 febbraio – 6 marzo 2020, n. 42 (Gazz. Uff. 11 marzo 2020, n. 11 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, come modificato dall’art. 1, comma 6, lettera b), numero 1), della legge 23 marzo 2016, n. 41, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

Art. 223 Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato (1397)

1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l’agente o l’organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all’articolo 226, comma 11, è comunicato all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all’articolo 222, commi 2 e 3, nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall’agente o dall’organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni. Nei casi di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni. (1398) (1400)
2-bis. Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto periodo, sia disposta nei confronti di titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti, nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal comma 2, quarto periodo. L’inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell’articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. (1399)
3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo. (1400) (1401)
4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è ammessa opposizione, ai sensi dell’articolo 205.

(1397) Articolo sostituito dall’art. 120, comma 1, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 43, comma 4, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(1398) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 6, lett. d), nn. 1) e 2), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.

(1399) Comma inserito dall’ art. 1, comma 6, lett. e), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.

(1400) La Corte costituzionale, con ordinanza 04 – 11 aprile 2011, n. 125 (Gazz. Uff. 13 aprile 2011, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 223, commi 2 e 3, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione.

(1401) La Corte costituzionale, con ordinanza 05 – 12 ottobre 2011, n. 265 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2011, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 223, comma 3, sollevata in riferimento agli articoli 13, 24, 25 e 27 della Costituzione.

Art. 224 Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente (1402)

1. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il prefetto, se è previsto dal presente codice che da esso consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo provvedimento per la durata stabilita dall’autorità giudiziaria e ne dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. (1403)
2. Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca comunicandolo all’interessato e all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. (1404)
3. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili. L’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
4. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione della patente all’intestatario. L’ordinanza di estinzione è comunicata all’interessato e all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (1404). Essa è iscritta nella patente.

(1402) Rubrica così modificata dall’art. 121, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1403) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(1404) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

Art. 224-bis Obblighi del condannato (1405)

1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a un mese né superiore a sei mesi. In caso di recidiva, ai sensi dell’articolo 99, secondo comma, del codice penale, il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a tre mesi.
3. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con proprio decreto d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. L’attività è svolta nell’ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.
5. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.
6. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

(1405) Articolo inserito dall’art. 6, comma 1, L. 21 febbraio 2006, n. 102.

Art. 224-ter Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato (1406)

1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l’agente o l’organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell’articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall’agente o dall’organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo sottoposto a sequestro è affidato ai soggetti di cui all’articolo 214-bis.
2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa ai sensi delle disposizioni dell’articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.
3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l’agente o l’organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all’articolo 214, in quanto compatibile.
4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all’organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214, in quanto compatibili.
5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 del presente articolo è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 205.
6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l’ufficio o il comando da cui dipende l’agente o l’organo accertatore della violazione, verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull’applicazione della sanzione amministrativa accessoria. (1407)
7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l’ufficio o il comando da cui dipende l’agente o l’organo accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all’intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato comma 3.

(1406) Articolo inserito dall’art. 44, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(1407) La Corte costituzionale, con sentenza 7-24 aprile 2020, n. 75 (Gazz. Uff. 29 aprile 2020, n. 18 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all’avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool per esito positivo della messa alla prova.

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 225 Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali

1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l’acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:
a) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1408) un archivio nazionale delle strade;
b) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (1409) un archivio nazionale dei veicoli;
c) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (1409) un’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.

(1408) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

(1409) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “la Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “il Dipartimento per i trasporti terrestri”.

Art. 226 Organizzazione degli archivi e dell’anagrafe nazionale

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1410) è istituito l’archivio nazionale delle strade, che comprende tutte le strade distinte per categorie, come indicato nell’art. 2.
2. Nell’archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico veicolare, agli incidenti e allo stato di percorribilità anche da parte dei veicoli classificati mezzi d’opera ai sensi dell’art. 54, comma 1, lettera n), che eccedono i limiti di massa stabiliti nell’art. 62 e nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell’art. 10, comma 8.
3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle singole strade, allo stato di percorribilità da parte dei veicoli classificati mezzi d’opera ai sensi dell’art. 54, comma 1, lettera n), nonché i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e attraverso il Dipartimento per i trasporti terrestri (1411) , che è tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i dati relativi agli incidenti registrati nell’anagrafe di cui al comma 10.
4. In attesa della attivazione dell’archivio nazionale delle strade, la circolazione dei mezzi d’opera che eccedono i limiti di massa stabiliti nell’art. 62 potrà avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese negli elenchi delle strade non percorribili, che annualmente sono pubblicati a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1410) nella Gazzetta Ufficiale sulla base dei dati trasmessi dalle società concessionarie, per le autostrade in concessione, dall’A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle regioni, per la rimanente viabilità. Il regolamento determina i criteri e le modalità per la formazione, la trasmissione, l’aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi.
5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (1411) è istituito l’archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai veicoli di cui all’art. 47, comma 1, lettere e), f), g), h), i), l), m) e n ).
6. Nell’archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, all’emanazione della carta di circolazione e a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto. Previa apposita istanza, gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne abbia qualificato interesse, certificazione relativa ai dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici; i relativi costi sono a totale carico del richiedente e vengono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. (1416)
7. L’archivio è completamente informatizzato; è popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri (1411) , dagli organi addetti all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri (1411). (1415)
8. Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti l’archivio nazionale dei veicoli. (1412)
9. Le modalità di accesso all’archivio sono stabilite nel regolamento. (1413)
10. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (1411) è istituita l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale.
11. Nell’anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni conducente, i dati relativi al procedimento di rilascio della patente, nonché a tutti i procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di sospensione, di revoca, nonché i dati relativi alle violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 che comportano l’applicazione delle sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida di un determinato veicolo, che comportano decurtazione del punteggio di cui all’articolo 126-bis, agli incidenti che si siano verificati durante la circolazione ed alle sanzioni comminate. (1414)
12. L’anagrafe nazionale è completamente informatizzata; è popolata ed aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri (1411) , dalle prefetture, dagli organi addetti all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri (1411) .
13. Nel regolamento per l’esecuzione delle presenti norme saranno altresì specificati i contenuti, le modalità di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli archivi e dell’anagrafe di cui al presente articolo.

(1410) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

(1411) A norma dell’art. 17, comma 1 , lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(1412) Comma così sostituito dall’art. 122, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1413) Comma così sostituito dall’art. 122, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1414) Comma così modificato dall’art. 22, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e, successivamente, dall’art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; infine, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall’art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284.

(1415) Comma così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. n), n. 2), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

(1416) Comma modificato dall’art. 122, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, e dall’art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003, termine prorogato al 30 giugno 2003, dall’art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. n), n. 1), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’ art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 227 Servizio e dispositivi di monitoraggio

1. Nell’ambito dell’intero sistema viario devono essere installati dispositivi di monitoraggio per il rilevamento della circolazione, i cui dati sono destinati alla costituzione e all’aggiornamento dell’archivio nazionale delle strade di cui all’art. 226, comma 1, e per la individuazione dei punti di maggiore congestione del traffico. (1417)
2. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad installare i dispositivi di cui al comma 1 e contestualmente, ove ritenuto necessario, quelli per il rilevamento dell’inquinamento acustico e atmosferico, in conformità, per tali ultimi, alle direttive impartite dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (1418) , sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1419) .
3. Gli enti proprietari delle strade inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1419) a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla installazione d’ufficio dei dispositivi di monitoraggio.

(1417) Comma così modificato dall’art. 123, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1418) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. g), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dell’ambiente” è sostituita dalla seguente: “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio”.

(1419) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

Art. 228 Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per l’attuazione delle prescrizioni contenute nelle norme del presente codice

1. Con il regolamento sono adeguati e aggiornati gli importi previsti nella tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, relativi alle tariffe per le applicazioni in materia di motorizzazione di competenza degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (1420) .
2. La destinazione degli importi prevista dall’art. 16 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, è integrata dalla seguente lettera: d) fino al 10 per cento, per le spese relative al procedimento centralizzato di conferma di validità della patente di guida di cui all’art. 126. Rimane identica la destinazione degli importi prevista dall’art. 19 della medesima legge. Con il regolamento di cui al comma 1 potranno essere, altresì, aggiornati i limiti di destinazione degli importi medesimi alle singole voci contemplate nei richiamati articoli 16 e 19. (1421)
3. Gli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1422) sono destinati alle seguenti spese:
a) per l’acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1422) , nonché per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse;
b) per l’effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento o di specializzazione post-laurea del personale del suindicato Dicastero, in merito all’applicazione del presente codice, nonché per la partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti;
c) per le diverse operazioni riguardanti gare, collaudi, omologazioni, sopralluoghi, fornitura e provvista di materiali e stampati vari, necessari per l’espletamento di tutti i servizi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1422) , magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali e stampati suddetti;
d) per la formazione e l’aggiornamento periodico dell’archivio nazionale delle strade e dei censimenti di traffico di cui all’art. 226.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze (1423) è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, accreditando gli importi versati nei capitoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1422) .
5. Con il regolamento sono stabilite le tabelle degli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative, nonché per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi, dovuti agli enti proprietari delle strade, salvo quanto stabilito per i concessionari di strade nelle convenzioni di concessione.
6. Gli importi di cui al comma 5 sono destinati alle seguenti spese:
a) per l’acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi, nonché per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse;
b) per l’effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento del personale o di specializzazione post-laurea, in merito all’applicazione del presente codice, nonché per la partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti;
c) per la formazione e l’aggiornamento periodico dell’archivio nazionale delle strade di propria competenza e dei censimenti della circolazione.

(1420) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “uffici della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(1421) Comma così sostituito dall’art. 14, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.

(1422) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

(1423) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. e), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro del tesoro” è sostituita dalla seguente: “Ministro dell’economia e delle finanze”.

Art. 229 Attuazione di direttive comunitarie (1424) (1425)

1. Salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria ai sensi dell’art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente codice, sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le competenze loro attribuite, da emanarsi entro i termini dalle stesse indicati o, comunque, non oltre dodici mesi dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.

(1424) Per la conferma dell’applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l’art. 406, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

(1425) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 3 novembre 1994 – Attuazione della direttiva 93/14/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente la frenatura dei veicoli a motore a due o a tre ruote; il D.M. 3 novembre 1994 – Attuazione della direttiva 93/29/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa all’identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o a tre ruote; il D.M. 3 novembre 1994 – Attuazione della direttiva 93/30/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa al segnalatore acustico dei veicoli a motore a due o a tre ruote; il D.M. 3 novembre 1994 – Attuazione della direttiva 93/31/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote; il D.M. 3 novembre 1994 – Attuazione della direttiva 93/32/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote; il D.M. 3 novembre 1994 – Attuazione della direttiva 93/33/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore a due o a tre ruote; il D.M. 3 novembre 1994 – Attuazione della direttiva 93/34/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o a tre ruote; il D.M. 3 novembre 1994 – Attuazione della direttiva 93/92/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote; il D.M. 3 novembre 1994 – Attuazione della direttiva 93/93/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa alle masse e alle dimensioni dei veicoli a motore a due o a tre ruote; il D.M. 3 novembre 1994 – Attuazione della direttiva 93/94/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa all’alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d’immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote; il D.M. 2 dicembre 1994 – Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/226 del 27 marzo 1991 relativa ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi; il D.M. 8 maggio 1995 – Attuazione della direttiva 94/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994 concernente i dispositivi di traino dei veicoli a motore dei loro rimorchi nonché la loro installazione sui veicoli; il D.M. 8 maggio 1995 – Recepimento della direttiva 92/53/CEE del 18 giugno 1992 del Consiglio che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; il D.M. 8 maggio 1995 – Attuazione della direttiva 93/116/CE della Commissione del 17 dicembre 1993 relativa alle emissioni di biossido di carbonio ed al consumo di carburante dei veicoli a motore; il D.M. 8 maggio 1995 – Attuazione delle direttive della Commissione delle Comunità europee n. 93/91/CEE del 29 ottobre 1993 e 94/53/CE del 15 novembre 1994 concernente la sistemazione interna dei veicoli a motore per quanto attiene alla identificazione di comandi, spie ed indicatori; il D.M. 29 agosto 1996 – Attuazione della direttiva 95/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa al comportamento alla combustione dei materiali usati per l’allestimento interno di talune categorie dei veicoli a motore; il D.M. 11 marzo 1997 (Gazz. Uff. 17 aprile 1997, n. 89, S.O.) – Attuazione della direttiva 95/56/CE della Commissione dell’8 novembre 1995 relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/61/CEE; il D.M. 7 luglio 1997 (Gazz. Uff. 25 luglio 1997, n. 172) – Attuazione della direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale e che modifica la direttiva 70/156/ CEE; il D.M. 31 marzo 1998 – Recepimento della direttiva 97/32/CE della Commissione, dell’11 giugno 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/539/CEE del Consiglio relativa ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; il D.M. 6 aprile 1998 – Attuazione della direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 che stabilisce per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale ed internazionale ed i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale; il D.M. 4 agosto 1998 – Recepimento della direttiva 98/12/CE della Commissione del 27 gennaio 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi; il D.M. 13 maggio 1999 – Recepimento della direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998 riguardante i veicoli a motore e i loro rimorchi destinati al trasporto merci pericolose su strada e che modifica la direttiva 70/156/CEE relativa all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; il D.M. 20 dicembre 1999 – Attuazione della direttiva 97/68/CE del 16 dicembre 1997 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali; il D.M. 14 febbraio 2000 – Attuazione della direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli; il D.M. 22 ottobre 2001 – Recepimento della direttiva 2000/72/CE della Commissione del 22 novembre 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/31/CEE del Consiglio relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote; il D.M. 22 ottobre 2001 – Recepimento della direttiva 2000/74/CE della Commissione del 22 novembre 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/29/CEE del Consiglio relativa all’identificazione di comandi, spie ed indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote; il D.M. 21 dicembre 2001 – Recepimento della direttiva 2000/73/CE della Commissione del 22 novembre 2000 che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/92/CEE del Consiglio, relativa all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote; il D.M. 26 febbraio 2002 – Recepimento della direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2000, relativa ai dispositivi di protezione antincastro anteriori dei veicoli a motore che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio; il D.M. 13 maggio 2002 – Recepimento della direttiva 2001/56/CE del 27 settembre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 78/548/CEE del Consiglio; il D.M. 20 giugno 2002 – Recepimento della direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. (Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo); il D.M. 8 maggio 2003 – Recepimento della direttiva 2002/80/CE del 3 ottobre 2002 della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore; il D.M. 21 settembre 2004 – Recepimento della direttiva 2004/78/CE del 29 aprile 2004 della Commissione, che modifica la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico; il D.M. 27 dicembre 2004 – Recepimento della direttiva 2004/3/CE dell’11 febbraio 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 70/156/CEE e 80/1268/CEE del Consiglio per quanto riguarda la misurazione delle emissioni di biossido di carbonio ed il consumo di carburante dei veicoli N1; il D.M. 25 settembre 2007 – Recepimento della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio; il D.M. 25 ottobre 2007 – Recepimento della direttiva 2007/37/CE della Commissione del 21 giugno 2007, con la quale si modificano gli allegati I e III della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; il D.M. 11 gennaio 2008 – Recepimento della direttiva 2007/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007, concernente l’installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunità; il D.M. 28 aprile 2008 – Recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, relativa all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli; il D.M. 15 maggio 2014 – Recepimento della direttiva di esecuzione 2014/37/UE della Commissione, del 27 febbraio 2014, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio, relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli; il D.M. 3 giugno 2014 – Recepimento della direttiva 2013/60/UE della Commissione, del 27 novembre 2013, che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e la direttiva 2009/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o tre ruote.

Art. 230 Educazione stradale

1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, nonché per promuovere ed incentivare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’interno e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, avvalendosi dell’Automobile Club d’Italia, predispone appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all’uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti, con particolare riferimento all’informazione sui rischi conseguenti all’assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche. (1427)
2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (1426) , con propria ordinanza, disciplina le modalità di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole, anche con l’ausilio degli appartenenti ai corpi di polizia municipale, nonché di personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private; l’ordinanza può prevedere l’istituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano all’attuazione dei programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni medesime.
2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce sui risultati ottenuti. (1428)

(1426) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. c), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro della pubblica istruzione” è sostituita dalla seguente: “Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca”.

(1427) Comma sostituito dall’art. 10, comma 4, L. 19 ottobre 1998, n. 366 e, successivamente, così modificato dall’art. 6, comma 1, D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160 e dall’art. 45, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(1428) Comma aggiunto dall’art. 4, comma 3-bis, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

Art. 231 Abrogazione di norme precedentemente in vigore

1. Sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni del capo II del presente titolo, le seguenti disposizioni:
– regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, nella parte rimasta in vigore ai sensi dell’art. 145 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
– regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2771, modificato dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1583, art. 3;
– legge 12 febbraio 1958, n. 126, ad eccezione dell’art. 14 ; (1429)
– decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
– decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;
– legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 25, lettera n);
– legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 9, sesto comma;
– legge 12 dicembre 1962, n. 1702;
– legge 3 febbraio 1963, n. 74;
– legge 11 febbraio 1963, n. 142;
– legge 26 giugno 1964, n. 434;
– legge 15 febbraio 1965, n. 106;
– legge 14 maggio 1965, n. 576;
– legge 4 maggio 1966, n. 263;
– legge 1° giugno 1966, n. 416;
– legge 20 giugno 1966, n. 599; (1429)
– legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente al capo VI; (1429)
– decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14; (1429)
– legge 9 luglio 1967, n. 572;
– legge 4 gennaio 1968, n. 14;
– legge 13 agosto 1969, n. 613;
– legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32, limitatamente ai veicoli; (1429)
– legge 10 luglio 1970, n. 579;
– decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323;
– legge 31 marzo 1971, n. 201;
– legge 3 giugno 1971, n. 437;
– legge 22 febbraio 1973, n. 59;
– decreto-legge 23 novembre 1973, n. 741, convertito della legge 22 dicembre 1973, n. 842;
– legge 27 dicembre 1973, n. 942;
– legge 14 febbraio 1974, n. 62;
– legge 15 febbraio 1974, n. 38;
– legge 14 agosto 1974, n. 394;
– decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, convertito della legge 10 ottobre 1975, n. 486;
– legge 10 ottobre 1975, n. 486;
– legge 25 novembre 1975, n. 707;
– legge 7 aprile 1976, n. 125;
– legge 5 maggio 1976, n. 313;
– legge 8 agosto 1977, n. 631;
– legge 18 ottobre 1978, n. 625, art. 4, terzo comma;
– legge 24 marzo 1980, n. 85;
– legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 16, secondo comma, per la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
– legge 10 febbraio 1982, n. 38;
– legge 16 ottobre 1984, n. 719;
– legge 11 gennaio 1986, n. 3;
– decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito della legge 30 marzo 1987, n. 132, articoli 8, 9, 14, 15 e 16;
– legge 14 febbraio 1987, n. 37;
– legge 18 marzo 1988, n. 111;
– legge 24 marzo 1988, n. 112;
– legge 24 marzo 1989, n. 122, titolo IV;
– legge 22 aprile 1989, n. 143;
– decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238, convertito della legge 4 agosto 1989, n. 284;
– legge 23 marzo 1990, n. 67;
– legge 2 agosto 1990, n. 229;
– legge 15 dicembre 1990, n. 399;
– legge 8 agosto 1991, n. 264, art. 7, comma 3;
– legge 14 ottobre 1991, n. 336;
– legge 8 novembre 1991, n. 376;
– legge 5 febbraio 1992, n. 122, art. 12 (1430) .
2. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme del presente codice.
3. In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo II del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. Restano, comunque, in vigore le disposizioni di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 27. (1431)

(1429) Punto così corretto da Comunicato 9 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 9 febbraio 1993, n. 32.

(1430) Comma così modificato dall’art. 124, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1431) Comma così modificato dall’art. 1, comma 6, L. 18 giugno 2009, n. 69.

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 232 Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione (1432)

1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice, è demandata ai Ministri competenti l’emanazione di norme regolamentari di esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie competenze, le relative disposizioni sono emanate nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvi i diversi termini fissati dal medesimo. (1433)
2. I decreti di cui al comma 1, nonché quelli previsti dall’art. 3, comma 2, della legge delega 13 giugno 1991, n. 190, entrano in vigore dopo sei mesi dalla loro pubblicazione. (1434)
3. Fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in vigore nelle singole materie le disposizioni regolamentari previgenti, salvo quanto diversamente stabilito dagli articoli da 233 a 239.

(1432) Rubrica così modificata dall’art. 125, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1433) Comma così modificato dall’art. 125, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1434) Comma così modificato dall’art. 125, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 233 Norme transitorie relative al titolo I

1. La regolamentazione dei parcheggi ai sensi dell’art. 7 deve essere effettuata nel termine di mesi sei dall’entrata in vigore del presente codice. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.
2. Le disposizioni di cui all’art. 9 si applicano alle competizioni sportive su strada che avranno luogo dal 1° gennaio 1994. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.
3. Restano ferme le disposizioni contenute nell’art. 14, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162. (1435)

(1435) Comma aggiunto dall’art. 126, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 234 Norme transitorie relative al titolo II

1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell’articolo 20 i comuni stabiliranno un periodo transitorio durante il quale restano consentiti le occupazioni, le installazioni e gli accessi al momento esistenti. (1436)
2. Le norme relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni previste dal titolo II ed alle relative formalità di cui agli articoli 26 e 27 si applicano dopo sei mesi dall’entrata in vigore del presente codice. I lavori e le prescrizioni tecniche fissati nelle autorizzazioni e concessioni rilasciate anteriormente al detto termine devono essere iniziati entro tre mesi ed ultimati entro un anno dalla data dell’autorizzazione o concessione, fatti salvi i diversi termini eventualmente stabiliti nei rispettivi disciplinari di autorizzazione o di concessione.
3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente codice devono essere emanate le direttive di cui all’art. 36, comma 6; entro un anno dall’emanazione di tali direttive devono essere adottati i piani di traffico di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, da attuare nell’anno successivo. (1437)
4. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente codice la segnaletica di pericolo e di prescrizione permanente deve essere adattata alle norme del presente codice e del regolamento; la restante segnaletica deve essere adeguata entro tre anni. In caso di sostituzione, i nuovi segnali devono essere conformi alle norme del presente codice e del regolamento. Fino a tale data è consentito il permanere della segnaletica attualmente esistente. Entro lo stesso termine devono essere realizzate le opere necessarie per l’adeguamento dei passaggi a livello di cui all’art. 44 . (1438)
5. Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista dall’art. 4 ed alla classificazione delle strade prevista dall’art. 2, comma 2. Fino all’attuazione di tali adempimenti si applicano le previgenti disposizioni in materia. (1439)

(1436) Comma sostituito dall’art. 127, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, modificato dall’art. 8, comma 1, lett. b), D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1996, n. 611, sostituito dall’art. 1, comma 1, L. 30 marzo 1999, n. 83 e, successivamente, dall’art. 29, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(1437) Comma così sostituito dall’art. 127, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1438) Comma così modificato dall’art. 127, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1439) Comma aggiunto dall’art. 127, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 235 Norme transitorie relative al titolo III

1. Le disposizioni concernenti le nuove classificazioni dei veicoli e la determinazione delle relative caratteristiche di cui al capo I del titolo III si applicano dal 1° ottobre 1993, salvo che per l’attuazione sia prevista l’emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la facoltà di applicazione immediata a richiesta dei soggetti interessati. (1440)
2. Le disposizioni del capo II del titolo III relative ai veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993, salvo che, per l’attuazione, sia prevista l’emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione. A decorrere dal 1° aprile 1995 non possono più essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme. (1441)
3. Le disposizioni della sezione I del capo III del titolo III si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993, salvo che, per l’attuazione, sia prevista l’emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la facoltà di applicazione immediata, a richiesta dei soggetti interessati. A decorrere dal 1° aprile 1995 non possono più essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme. (1442)
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (1449) può, con propri decreti, disporre che determinati requisiti o caratteristiche tecniche o funzionali siano applicati in tempi più brevi di quelli stabiliti nel presente articolo, in relazione anche all’incidenza di tali requisiti o caratteristiche sulla sicurezza stradale. (1443)
5. Le disposizioni della sezione II del capo III del titolo III (Destinazione ed uso dei veicoli) si applicano a decorrere dal 15 ottobre 1993. Fino a tale data la destinazione e l’uso delle varie categorie di veicoli sono disciplinate dalle norme già in vigore. (1444)
6. Le norme del presente codice relative alle carte di circolazione, alle loro caratteristiche ed al loro rilascio, alle formalità relative al trasferimento di proprietà degli autoveicoli e al rilascio della carta provvisoria di circolazione di cui agli articoli 93, 94 e 95, nonché a tutti gli adempimenti conseguenziali di cui agli articoli 96, 97, 98, 99 e 103, si applicano a partire dal 1° ottobre 1993, salvo che per l’attuazione sia prevista l’emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994, ed entrano in vigore il giorno della pubblicazione. Le procedure per il rilascio e le annotazioni in corso, secondo le norme già vigenti, continuano e la carta di circolazione rilasciata secondo esse conserva piena validità. Parimenti conservano piena validità le carte di circolazione tuttora esistenti, fino alla prima annotazione che si effettui successivamente alla data di decorrenza dei suddetti decreti; in tale momento la carta deve essere adeguata alle norme del presente codice. Analoga disposizione si applica al certificato di proprietà. (1445)
7. Le disposizioni sulle targhe di cui agli articoli 100, 101 e 102 si applicano a partire dal 1° ottobre 1993. Fino a tale data le targhe, il loro rilascio e la loro disciplina sono regolate dalle norme già in vigore. (1446)
8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV, titolo III (Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici), sia in merito alle caratteristiche che alla costruzione ed omologazione, alla circolazione, alla revisione ed alla targatura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo. Le omologazioni già rilasciate entro la data di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti nel presente articolo conservano, ai fini della immissione in circolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, la validità fino alla scadenza temporale; per le omologazioni prive di scadenza temporale questa è fissata al compimento del quinto anno dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti attuativi. Fanno eccezione le motoagricole di cui alle previgenti disposizioni in materia, che possono essere immesse in circolazione senza necessità dei successivi adeguamenti, con la classificazione prevista dalle disposizioni citate, fino alla scadenza temporale dell’omologazione del tipo già concessa, e comunque non oltre il 30 settembre 1997 (1447) . Per i complessi costituiti da trattrici e attrezzi comunque portati, di cui all’articolo 104, comma 7, lettera e), immessi in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice, si applicano le disposizioni previgenti. (1448)

(1440) Comma così modificato dall’art. 128, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1441) Comma così sostituito dall’art. 128, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1442) Comma così sostituito dall’art. 128, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1443) Comma così modificato dall’art. 128, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1444) Comma così modificato dall’art. 128, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1445) Comma così modificato dall’art. 128, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1446) Comma così modificato dall’art. 128, comma 1, lett. g), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1447) Termine prorogato al 30 settembre 1999 dall’ art. 1, L. 17 agosto 1999, n. 290.

(1448) Comma modificato dall’art. 128, comma 1, lett. h), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così sostituito dall’art. 8, comma 1 D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1996, n. 611.

(1449) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

Art. 236 Norme transitorie relative al titolo IV

1. Le disposizioni del presente codice sulle patenti di guida si applicano alle nuove patenti relative a qualsiasi tipo di veicolo che siano rilasciate successivamente al 30 settembre 1993; le disposizioni dell’art. 117 si applicano alle patenti rilasciate a seguito di esame superato successivamente al 30 settembre 1993. Le procedure in corso a quel momento sono osservate e le patenti rilasciate secondo le norme già vigenti conservano la loro validità. Parimenti conservano validità le patenti già rilasciate alla predetta data. Tale validità dura fino alla prima conferma di validità o revisione che si effettua, ai sensi dell’art. 126 o 128, dopo la detta scadenza; in tal caso si procederà, all’atto della conferma o della revisione, a conformare la patente alle nuove norme. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti di categoria B o superiore, rilasciate anteriormente al 26 aprile 1988, per la guida dei motocicli. (1450)
2. Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate alle norme del presente codice entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino a tale data le autoscuole sono regolate dalle disposizioni previgenti.

(1450) Comma così modificato dall’art. 1, comma 2, lett. a), D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 e, successivamente, dall’art. 129, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 237 Norme transitorie relative al titolo V

1. Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare i comportamenti imposti dal presente codice dalla data della sua entrata in vigore. Per i ciclomotori e le macchine agricole l’obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile di cui all’art. 193 decorre dal 15 ottobre 1993. Dalla stessa data è abrogato l’art. 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Il contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione delle macchine agricole può essere stipulato, in relazione alla effettiva circolazione delle macchine sulla strada, anche per periodi infrannuali, non inferiori ad un bimestre. (1451)
2. Per le violazioni commesse prima della data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le sanzioni amministrative principali ed accessorie e ad osservarsi le disposizioni concernenti le procedure di accertamento e di applicazione, rispettivamente previste dalle disposizioni previgenti. (1452)

(1451) Comma così modificato dall’art. 130, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1452) Comma così modificato dall’art. 130, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 238 Norme transitorie relative al titolo VI

1. Le disposizioni del titolo VI, capo I si applicano dal 1° gennaio 1993.
2. Le sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati previsti dal presente codice sono applicate ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore.
3. Sono decise dal pretore, secondo le norme anteriormente vigenti, le cause pendenti dinanzi a tale organo alla data di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374, anche se attribuite dal presente codice alla competenza del giudice di pace.

Art. 239 Norme transitorie relative al titolo VII

1. Gli archivi e l’anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono impiantati a partire dal 1° ottobre 1993. Da tale data inizierà l’invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati. L’impianto degli archivi e dell’anagrafe dovrà essere completato nell’anno successivo. (1453)
2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all’art. 227 sono installati a partire dal 1° ottobre 1993 e devono essere completati nel triennio successivo. (1454)

(1453) Comma così modificato dall’art. 1, comma 2, lett. b), D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214.

(1454) Comma così modificato dall’art. 1, comma 2, lett. c), D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 e, successivamente, dall’art. 131, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 240 Entrata in vigore delle norme del presente codice

1. Le norme del presente codice entrano in vigore il 1° gennaio 1993.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Tabella dei punteggi previsti all’art. 126-bis (1455) (1471)

Norma violata Punti
Art. 141 Comma 8 5
Comma 9, terzo periodo 10
Art. 142 Comma 8 3 (1457)
Comma 9 6 (1457)
Comma 9-bis 10 (1460)
Art. 143 Comma 11 4
Comma 12 10
Comma 13, con riferimento al comma 5 4
Art. 145 Comma 5 6
Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 5
Art. 146 Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata 2
Comma 3 6
Art. 147 Comma 5 6
Art. 148 Comma 15, con riferimento al comma 2 3
Comma 15, con riferimento al comma 3 5
Comma 15, con riferimento al comma 8 2
Comma 16, terzo periodo 10
Art. 149 Comma 4 3
Comma 5, secondo periodo 5
Comma 6 8
Art. 150 Comma 5, con riferimento all’art. 149, comma 5 5
Comma 5, con riferimento all’art. 149, comma 6 8
Art. 152 Comma 3 1
Art. 153 Comma 10 3
Comma 11 1
Art. 154 Comma 7 8
Comma 8 2
Art. 158 Comma 2, lettere d), g) e h) 2
Art. 161 Commi 1 e 3 2
Comma 2 4
Art. 162 Comma 5 2
Art. 164 Comma 8 3
Art. 165 Comma 3 2
Art. 167 Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:
a) eccedenza non superiore a 1t 1
b) eccedenza non superiore a 2t 2
c) eccedenza non superiore a 3t 3
d) eccedenza superiore a 3t 4
Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:
a) eccedenza non superiore al 10 per cento 1
b) eccedenza non superiore al 20 per cento 2
c) eccedenza non superiore al 30 per cento 3
d) eccedenza superiore al 30 per cento 4
Comma 7 3
Art. 168 Comma 7 4
Comma 8 10
Comma 9 10
Comma 9-bis 2
Art. 169 Comma 8 4
Comma 9 2
Comma 10 1
Art. 170 Comma 6 1
Art. 171 Comma 2 5
Art. 172 Commi 10 e 11 5 (1456)
Art. 173 Commi 3 e 3-bis 5 (1458)
Art. 174 Comma 5 per violazione dei tempi di guida 2 (1461)
Comma 5 per violazione dei tempi di riposo 5 (1461)
Comma 6 10 (1461)
Comma 7 primo periodo 1 (1462)
Comma 7 secondo periodo 3 (1462)
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida 2 (1462)
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo 5 (1462)
Comma 8 2 (1462)
Art. 175 Comma 13 4
Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a) 2
Comma 16 2
Art. 176 (1463) Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b) 10
Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d) 10
Comma 21 2
Art. 177 Comma 5 2
Art. 178 Comma 5 per violazione dei tempi di guida 2 (1464)
Comma 5 per violazione dei tempi di riposo 5 (1464)
Comma 6 10 (1465)
Comma 7 primo periodo 1 (1465)
Comma 7 secondo periodo 3 (1465)
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida 2 (1465)
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo 5 (1465)
Comma 8 2 (1465)
Art. 179 Commi 2 e 2-bis 10
Art. 186 Commi 2 e 7 10
Art. 186-bis (1466) Comma 2 5
Art. 187 Commi 1 e 8 10 (1459)
Art. 188 (1467) Comma 4 2
Art. 189 Comma 5, primo periodo 4
Comma 5, secondo periodo 10
Comma 6 10
Comma 9 2
Art. 191 (1468) Comma 1 8
Comma 2 4
Comma 3 8
Art. 192 Comma 6 3
Comma 7 10
Art. 193 (1470) Comma 2 5
Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio. Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l’attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all’anno fino ad un massimo di tre punti. (1469)

(1455) Tabella inserita dal D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e, successivamente, sostituita dallo stesso D.Lgs. 9/2002, come modificato dall’art. 7, comma 10, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(1456) Rigo così modificato dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 13 marzo 2006, n. 150, a decorrere dal 14 aprile 2006.

(1457) Rigo così modificato dall’art. 3, comma 2, D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160 e, successivamente, dall’art. 22, comma 3, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(1458) Rigo così modificato dall’art. 4, comma 2, D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160.

(1459) Rigo così modificato dall’art. 4, comma 01, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.

(1460) Rigo inserito dall’art. 22, comma 3, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(1461) Rigo così modificato dall’art. 22, comma 3, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(1462) Rigo inserito dall’art. 22, comma 3, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(1463) Capoverso così modificato dall’art. 22, comma 3, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(1464) Rigo così modificato dall’art. 22, comma 3, lett. d), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(1465) Rigo inserito dall’art. 22, comma 3, lett. d), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(1466) Capoverso inserito dall’art. 22, comma 3, lett. e), L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 del medesimo art. 22, L. 120/2010.

(1467) Capoverso inserito dall’art. 22, comma 3, lett. f), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(1468) Capoverso così modificato dall’art. 22, comma 3, lett. g), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(1469) Capoverso così modificato dall’art. 22, comma 3, lett. h), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(1470) Capoverso aggiunto dall’ art. 23-bis, comma 2, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.

(1471) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 gennaio-8 febbraio 2006, n. 45 (Gazz. Uff. 15 febbraio 2006, n. 7, 1° Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, e relativa tabella, aggiunti dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e modificati dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 10-20 luglio 2007, n. 311 (Gazz. Uff. 25 luglio 2007, n. 29, 1° Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità; della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, Tabella dei punteggi, ultima parte, introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214 sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.


D.P.R. 602/1973, artt. 23, 24, 25, 26

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602   (1).

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. (2)

 (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.

(2) Le parole «esattore» ed «esattoria», ove ricorrenti nel presente decreto, sono state sostituite dalla parola «concessionario» per il disposto dell’art. 35, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 Art. 23 (Esecutorietà dei ruoli) (98) (99) (101) (100)

[1. Il visto di esecutorietà dei ruoli è apposto sul riassunto riepilogativo che ne costituisce parte integrante e viene inviato in copia alla competente ragioneria provinciale dello Stato. Il riassunto è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

2. Per i ruoli emessi dagli enti diversi dallo Stato e da amministrazioni statali diverse dal Ministero delle finanze il visto di esecutorietà è apposto direttamente dall’ente o dall’amministrazione che ha emesso il ruolo.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati gli uffici dell’amministrazione finanziaria competenti all’apposizione del visto di esecutorietà. ]

_________________

(98)  Articolo abrogato dall’art. 37, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.

(99) Articolo prima sostituito dall’art. 15, L. 30 dicembre 1991, n. 413 e poi dall’art. 24, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(100) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-9 maggio 2003, n. 167 (Gazz. Uff. 14 maggio 2003, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, 23, 24 e 25 – nel testo anteriore alla modifica operata dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 – sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 31, 41, 47, 53 e 97 della Costituzione.

(101) Vedi quanto disposto dall’art. 38 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Per l’individuazione degli uffici finanziari di cui al presente comma, il D.M. 2 marzo 1998 (Gazz. Uff. 12 marzo 1998, n. 59) ha così disposto:

« Art. 1. 1. Il visto di esecutorietà sui ruoli emessi dagli uffici del Dipartimento delle dogane deve essere apposto dalle direzioni compartimentali delle dogane ed imposte indirette territorialmente competenti.

2. Il visto di esecutorietà sui ruoli emessi dagli uffici del Dipartimento del territorio deve essere apposto dagli uffici del territorio e, ove questi non siano stati ancora attivati, dalle direzioni compartimentali del territorio, anche attraverso le proprie sezioni staccate.

3. Il visto di esecutorietà su tutti i ruoli dell’amministrazione finanziaria, con esclusione di quelli di cui ai commi 1 e 2 deve essere apposto dai centri di servizio per i ruoli da essi formati, ovvero dagli uffici delle entrate territorialmente competenti e, ove questi non siano stati ancora attivati, dalle direzioni regionali delle entrate, anche attraverso le proprie sezioni staccate.

4. Entro i termini di cui all’art. 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, gli uffici che hanno apposto il visto provvedono alla consegna dei ruoli al concessionario della riscossione».

Art. 24  (Consegna del ruolo al concessionario) (102) (104) (103)

1. L’ufficio consegna il ruolo al concessionario dell’ambito territoriale cui esso si riferisce secondo le modalità indicate con decreto del ministero delle Finanze, di concerto con il ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione economica .

2. Con lo stesso o con separato decreto sono individuati i compiti che possono essere affidati al consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari relativamente alla consegna dei ruoli e le ipotesi nelle quali l’affidamento dei ruoli ai concessionari avviene esclusivamente con modalità telematiche.

______________________

(102) Articolo modificato dall’art. 13, comma 2, D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787 e, successivamente, sostituito dall’art. 10, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.

(103) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-9 maggio 2003, n. 167 (Gazz. Uff. 14 maggio 2003, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, 23, 24 e 25 – nel testo anteriore alla modifica operata dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 – sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 31, 41, 47, 53 e 97 della Costituzione.

(104) Vedi, anche, il comma 2-bis dell’art. 36, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 (Gazz. Uff. 20 settembre 1999, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 25  (Cartella di pagamento) (105) (110) (111) (112) (116) (117)

1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

a)  del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; (108) (113)

b)  del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

c)  del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio. (106) (109)

2.   La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. (114)

2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l’indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo. (107) (115)

3.   Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato è considerato giorno festivo.

(105)  Articolo modificato dall’art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, dall’art. 13, comma 3, D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787, dall’art. 24, comma 4, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e, successivamente, sostituito dall’art. 11, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.

(106)  Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, dall’art. 1, comma 417, lett. c), L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005, e, successivamente, dall’art. 1, comma 5-ter, lett. a), n. 2), D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 156. A norma dell’art. 23, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come sostituito dall’art. 1, comma 5-ter, lett. b), del medesimo D.L. 17 giugno 2005, n. 106, le disposizioni previste dal presente comma si applicano anche all’imposta sul valore aggiunto.

(107)  Comma inserito dall’art. 8, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32. A norma del comma 3, del medesimo art. 8, tali disposizioni si applicano ai ruoli resi esecutivi a decorrere dal 1° luglio 2001.

(108) Lettera sostituita dall’art. 37, comma 40, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

(109) La Corte costituzionale, con ordinanza 19-23 aprile 2008, n. 178 (Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 1, come modificato dall’art. 1, comma 5-ter, lettera a), numero 2), del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, della legge di conversione 31 luglio 2005, n. 156, sollevate con riferimento agli artt. 3, 23, 24, 31, 41, 47, 53 e 97 della Costituzione.

(110) La Corte costituzionale, con sentenza 7-15 luglio 2005, n. 280 (Gazz. Uff. 20 luglio 2005, n. 29 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

(111) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-21 aprile 2000, n. 117 (Gazz. Uff. 3 maggio 2000, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta.

(112) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-9 maggio 2003, n. 167 (Gazz. Uff. 14 maggio 2003, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, 23, 24 e 25 – nel testo anteriore alla modifica operata dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 – sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 31, 41, 47, 53 e 97 della Costituzione.

(113) In deroga a quanto disposto dalla presente lettera vedi il comma 2 dell’art. 36, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come sostituito dal comma 5-ter dell’art. 1, D.L. 17 giugno 2005, n. 106, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(114) Il modello di cui al presente comma è stato approvato con Provv. 20 marzo 2010.

(115) Vedi, anche, l’art. 18-bis, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

(116) Vedi, anche, il comma 2-bis dell’art. 36, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 (Gazz. Uff. 20 settembre 1999, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(117) Con D.M. 8 novembre 1978 (Gazz. Uff. 28 novembre 1978, n. 332), modificato dal D.M. 27 gennaio 1981 (Gazz. Uff. 5 febbraio 1981, n. 35), dal D.M. 25 gennaio 1982 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1982, n. 34) e dal D.M. 19 luglio 1982 (Gazz. Uff. 29 luglio 1982, n. 207), sono stati approvati i modelli delle cartelle di pagamento delle imposte dirette riscuotibili mediante ruoli. Con D.M. 14 luglio 1992 (Gazz. Uff. 28 luglio 1992, n. 176) sono stati approvati i modelli di cartelle di pagamento afferenti la riscossione tramite ruoli dei carichi tributari liquidati dai competenti uffici finanziari ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dei carichi tributari relativi a redditi accertati. Vedi, anche, il comma 4-ter dell’art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

Art. 26  (Notificazione della cartella di pagamento) (128)

La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda. (118) .

La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l’articolo 149-bis del codice di procedura civile(121)

Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario. (122)

Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune. (123) (127) (129)

Il concessionario (119) deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione. (124)

Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. (120) (126) (125)

______________

(118)  Comma sostituito dall’art. 12, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999 e, successivamente, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

(119)  Parola sostituita dall’art. 35, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999. Precedentemente, la parola era: “esattore”.

(120) La Corte Costituzionale, con sentenza 7 novembre 2007, n. 366, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto del presente comma e degli articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all’estero una residenza conoscibile dall’amministrazione finanziaria in base all’iscrizione nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell’articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano.

(121) Comma inserito dall’art. 38, comma 4, lett. b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

(122) Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 38, comma 4, lett. b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, che ha inserito un comma dopo il primo, il presente comma è diventato il terzo.

(123) Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 38, comma 4, lett. b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, che ha inserito un comma dopo il primo, il presente comma è diventato il quarto.

(124) Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 38, comma 4, lett. b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, che ha inserito un comma dopo il primo, il presente comma è diventato il quinto.

(125) Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 38, comma 4, lett. b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, che ha inserito un comma dopo il primo, il presente comma è diventato il sesto.

(126) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73.

(127) La Corte costituzionale, con sentenza 19-22 novembre 2012, n. 258 (Gazz. Uff. 28 novembre 2012, n. 48 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento «Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile […] si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600», anziché «Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario […] si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60, primo comma, alinea e lettera e), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600».

(128) La Corte costituzionale, con ordinanza 17-26 maggio 2006, n. 210 (Gazz. Uff. 31 maggio 2006, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’articolo 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c) ed e), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in riferimento agli artt. 1, 3 e 24 della Costituzione.

(129) La Corte costituzionale, con ordinanza 21 – 25 febbraio 2011, n. 63 (Gazz. Uff. 2 marzo 2011, n. 10, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, quarto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.