149-bis. Notificazione a mezzo posta elettronica

Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

Se procede ai sensi del primo comma, l’ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

L’ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all’articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all’articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l’indirizzo di posta elettronica presso il quale l’atto è stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudiziario restituisce all’istante o al richiedente, anche per via telematica, l’atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma (1).

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(1) Articolo aggiuntocomma 8, lettera d), D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24.


Art. 150 c.p.c. Notificazione per pubblici proclami

Quando la notificazione nei modi ordinari [c.p.c. 138] è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede [e, in caso di procedimento davanti al pretore, il presidente del tribunale, nella cui circoscrizione è posta la pretura,] può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami (1) (2).

L’autorizzazione è data con decreto [c.p.c. 131] steso in calce all’atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l’atto a conoscenza degli altri interessati.

In ogni caso, copia dell’atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l’ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica (3) e nel Foglio degli annunzi legali delle province (4) dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi.

La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l’ufficiale giudiziario deposita una copia dell’atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell’attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede [c.p.c. 312].

Questa forma di notificazione non è ammessa nei procedimenti davanti al giudice di pace [c.p.c. 319] (5) (6).

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(1) Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall’art. 62, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall’art. 247 dello stesso decreto, come modificato.

(2) Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

(3) Denominazione così modificata.

(4) I fogli degli annunzi legali delle province sono stati aboliti dall’art. 31, L. 24 novembre 2000, n. 340, con la decorrenza ivi indicata. Lo stesso articolo ha inoltre stabilito che, quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio degli annunzi legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione venga effettuata nella Gazzetta Ufficiale.

(5) L’attuale espressione “giudice di pace” sostituisce, a decorrere dal 1° maggio 1995, l’originario termine “conciliatore” ai sensi dell’art. 39, L. 21 novembre 1991, n. 374.

(6) Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l’art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.


151. Forme di notificazione ordinate dal giudice

Il giudice può prescrivere, anche d’ufficio, con decreto [c.p.c. 131] steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato [c.c. 2706] con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità (1) (2).

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(1) Comma così modificatodello stesso decreto. Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

(2)Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l’art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.


152. Termini legali e termini giudiziari

I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.

I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.

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(1) Per quanto riguarda la sospensione dei termini processuali durante i periodi feriali, vedi la L. 7 ottobre 1969, n. 742 e il D.M. 17 luglio 1973 (Gazz. Uff. 20 luglio 1973, n. 185).


153. Improrogabilità dei termini perentori

I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull’accordo delle parti.

La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma (1).

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(1) Comma aggiunto dal comma 19della stessa legge.


154. Prorogabilità del termine ordinatorio

Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare o prorogare, anche d’ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza [c.p.c. 203]. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.


155. Computo dei termini

Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziali.

Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune [c.c. 1187, 2963].

I giorni festivi si computano nel termine (1).

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo (2).

La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato (3).

Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa (3).

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(1) Per quanto riguarda la materia delle ricorrenze festive e dei giorni festivi, vedi: la L. 27 maggio 1949, n. 260, la L. 5 marzo 1977, n. 54, il D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792.

(2) Vedi, anche,, L. camb. (R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669).

(3) Comma aggiunto dal comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69.


156. Rilevanza della nullità

Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.

Può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo [c.p.c. 121].

La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.


157. Rilevabilità e sanatoria della nullità

Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata di ufficio [c.p.c. 158, 164].

Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell’atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso.

La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.


158. Nullità derivante dalla costituzione del giudice

La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice [c.p.c. 276; disp. att. c.p.c. 114] o all’intervento del pubblico ministero [c.p.c. 70, 221, 397, n. 1, 709] è insanabile e deve essere rilevata d’ufficio [c.p.c. 156], salva la disposizione dell’articolo 161.


159. Estensione della nullità

La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti [c.p.c. 162, 336].

La nullità di una parte dell’atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.

Se il vizio impedisce un determinato effetto, l’atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo [c.p.c. 121].


160. Nullità della notificazione

La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia [c.p.c. 137, 138, 139, 146], o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data [c.p.c. 148] salva l’applicazione degli articoli 156 e 157 [c.p.c. 291, 354] (1).

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(1) Per quanto riguarda le notificazioni alle amministrazioni dello Stato e l’errore di identificazione della persona alla quale l’atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto deve essere notificato, vedi la L. 25 marzo 1958, n. 260.


161. Nullità della sentenza

La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione [c.p.c. 156, 339, 360, n. 4].

Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice [c.p.c. 132, n. 5; disp. att. c.p.c. 119].


162. Pronuncia sulla nullità

Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende [c.p.c. 159, 291, 350, 354].

Se la nullità degli atti del processo è imputabile al cancelliere, all’ufficiale giudiziario o al difensore, il giudice, col provvedimento col quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico del responsabile e, su istanza di parte, con la sentenza che decide la causa [c.p.c. 277] può condannare quest’ultimo al risarcimento dei danni causati dalla nullità a norma dell’articolo 60, n. 2.


c.p.c. art. 650. Opposizione tardiva

c.p.c. art. 650. Opposizione tardiva

L’intimato può fare opposizione [c.p.c. 645] anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto [c.p.c. 641], se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore (1).

In questo caso l’esecutorietà può essere sospesa a norma dell’articolo precedente.

L’opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione [c.p.c. 491].

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 7-20 maggio 1976, n. 120 (Gazz. Uff. 26 maggio 1976, n. 139), ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 650, comma primo, c.p.c., nella parte in cui non consente l’opposizione tardiva dell’intimato che pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto.

Decreto ingiuntivo: sì a opposizione tardiva se fascicolo monitorio non era visionabile, Cassazione civile, sez. II, sentenza 20 febbraio 2020, n. 4448