Art. 1334. Efficacia degli atti unilaterali

Gli atti unilaterali [c.c. 1324, 1414] producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza [c.c. 1335] della persona alla quale sono destinati [c.c. 1324, 1335, 1724].


Art. 2188. Registro delle imprese

Art. 2188. Registro delle imprese. (1)

E’ istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge [c.c. 2083, 2135, 2136, 2195, 2200, 2201, 2202, 2205, 2250, 2251, 2296, 2297, 2298, 2306, 2307, 2312, 2317, 2329] [c.c. 2493, 2502-bis, 2520, 2556, 2559, 2612, 2615-ter, 2845, 2949].

Il registro è tenuto dall’ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale (2).

Il registro è pubblico [disp. att. c.c. 100, 101].

———————–

(1) Vedi gli artt. 17, 142 e 197, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267). Per quanto riguarda le imprese editoriali, vedi l’art. 11, L. 5 agosto 1981, n. 416, e la L. 7 agosto 1990, n. 250. Per le assicurazioni private, vedi gli artt. 16 lett. b), 17 lett. c) e 69 lett. c), R.D. 4 gennaio 1925, n. 63; e la L. 22 ottobre 1986, n. 742. Per le imprese artigiane, la L. 8 agosto 1985, n. 443.

(2) Con l’art. 8, L. 29 dicembre 1993, n. 580, è stato istituito presso la camera di commercio l’ufficio del registro delle imprese. Vedi, anche, il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 che, in attuazione dell’art. 8 della suddetta legge, ha dettato norme sul registro di cui al presente articolo.