Modulo per richiesta rimborso spese – anno 2015

Nel rimborso delle spese ricadono i costi degli spostamenti, e quindi di treni, automobili ed aerei, nonché dei mezzi pubblici. Vi sono inoltre i costi di vitto e alloggio, effettuati in strutture di ristorazione ed alberghiere.

E’ importante, al fine di ottenere il dovuto rimborso delle spese di viaggio, di tenere nota accurata di ogni spesa, redigendone una opportuna nota spese, con i seguenti dati:

  • data in cui la spesa è effettuata
  • luogo in cui la spesa è effettuata
  • importo della spesa effettuata
  • documentazione allegata comprovante l’importo (fattura o ricevuta)

Tale nota spese sarà poi consegnata/inviata all’Unità Operativa Vicolo Quasimodo 34 – 35020 Albignasego PD.

I costi chilometrici per utilizzo di mezzi di trasporto di proprietà

Tariffe ACI e trasferte nel comune

Nella realtà è frequente rilevare l’erogazione e la contabilizzazione di rimborsi chilometrici per l’utilizzo da parte di dipendenti e parasubordinati di mezzi di trasporto propri per conto e nell’interesse delle imprese in cui operano.

Il relativo costo viene determinato in base alle percorrenze e prendendo come riferimento le tariffe ACI che sono determinate in base ai seguenti parametri:

• categoria del veicolo utilizzato (autovettura, motociclo, ciclomotore, fuoristrada, autofurgone);

• elenco delle marche automobilistiche;

• tipo di alimentazione (es. benzina, gasolio, ecc.);

• periodo di utilizzo del veicolo.

In linea generale l’utilizzo da parte di dipendenti e parasubordinati di veicoli propri genera in loro favore il diritto al riconoscimento di un’indennità chilometrica a titolo di rimborso spese.

La stessa viene calcolata in base ai seguenti due elementi:

percorrenza effettuata per conto dell’impresa, determinata in chilometri;

costo chilometrico oggettivamente attribuibile al tipo di mezzo utilizzato.

Va preliminarmente precisato che se viene riconosciuto un costo superiore rispetto a quello effettivo per l’impiego di autoveicoli personali del dipendente o parasubordinato, il maggiore importo rispetto alla tariffa ACI genera un fringe benefit che deve venire computato fra gli emolumenti imponibili delle retribuzioni o dei corrispettivi, sia ai fini fiscali che previdenziali. È parimenti considerato fringe benefit il corrispettivo erogato che non risulti analiticamente giustificato in base alla percorrenza effettiva del mezzo per finalità aziendali.

L’utilizzo dell’auto del dipendente o parasubordinato può riguardare trasferte:

• poste in essere nel territorio del comune sede di lavoro;

• relative a tragitti fatti al di fuori del comune sede di lavoro.

Trasferte nel comune

In linea generale l’indennità chilometrica corrisposta per trasferte nel comune sede di lavoro costituisce sempre un emolumento imponibile ai fini IRPEF e per il calcolo dei contributi previdenziali.

Invece l’indennità chilometrica corrisposta per trasferte fatte con utilizzo di autovetture del dipendente e parasubordinato è considerata un rimborso spese e non va assoggettata a ritenute previdenziali e fiscali quando il relativo ammontare non supera il limite determinato dalla Tariffa ACI con riferimento al veicolo usato.

In ogni caso l’indennità in esame deve risultare esposta nel Libro Unico del lavoro, e deve venire documentata con un prospetto analitico predisposto e sottoscritto dal soggetto utilizzatore.

Scarica il modulo: Prospetto rimborso spese 2015


Modulistica aggiornata – Giugno 2014

Le relate di notifica devono essere, in calce all’atto, correttamente compilate (complete del Cognome e Nome del Messo Comunale e della sua qualifica, possibilmente a stampa o con timbro, oltre che della di lui sottoscrizione) sia sull’originale che sulla copia che è consegnata al destinatario o chi per lui o depositata nella Casa Comunale.

Si ricorda, inoltre, la grande importanza della relazione di notifica ai sensi dell’art. 148 del c.p.c.. Troppo spesso viene sottovalutata la necessità di scrivere nella relata tutte le ricerche effettuate. Non basta, cioè, scrivere “ricerche effettuate in loco” o simili. La giurisprudenza impone al Messo Comunale di esplicitare quali sono state le ricerche e da chi ha avuto le informazioni.

La giurisprudenza ha preso in esame molto spesso il problema della mancata relazione di notifica annullando le relate di notifica che con contenevano le notizie relative alle ricerche effettuate, ribadendo, altresì, che la mera iscrizione all’Anagrafe della Popolazione è uno degli elementi ai fini del rinvenimento del destinatario.

Leggi/scarica: MODULISTICA AGGIORNATA – GIUGNO 2014


Modulo per richiesta rimborso spese – anno 2014

Nel rimborso delle spese ricadono i costi degli spostamenti, e quindi di treni, automobili ed aerei, nonché dei mezzi pubblici. Vi sono inoltre i costi di vitto e alloggio, effettuati in strutture di ristorazione ed alberghiere.

E’ importante, al fine di ottenere il dovuto rimborso delle spese di viaggio, di tenere nota accurata di ogni spesa, redigendone una opportuna nota spese, con i seguenti dati:

  • data in cui la spesa è effettuata
  • luogo in cui la spesa è effettuata
  • importo della spesa effettuata
  • documentazione allegata comprovante l’importo (fattura o ricevuta)

Tale nota spese sarà poi consegnata/inviata all’Unità Operativa Vicolo Quasimodo 34 – 35020 Albignasego PD.

I costi chilometrici per utilizzo di mezzi di trasporto di proprietà

Tariffe ACI e trasferte nel comune

Nella realtà è frequente rilevare l’erogazione e la contabilizzazione di rimborsi chilometrici per l’utilizzo da parte di dipendenti e parasubordinati di mezzi di trasporto propri per conto e nell’interesse delle imprese in cui operano.

Il relativo costo viene determinato in base alle percorrenze e prendendo come riferimento le tariffe ACI che sono determinate in base ai seguenti parametri:

• categoria del veicolo utilizzato (autovettura, motociclo, ciclomotore, fuoristrada, autofurgone);

• elenco delle marche automobilistiche;

• tipo di alimentazione (es. benzina, gasolio, ecc.);

• periodo di utilizzo del veicolo.

In linea generale l’utilizzo da parte di dipendenti e parasubordinati di veicoli propri genera in loro favore il diritto al riconoscimento di un’indennità chilometrica a titolo di rimborso spese.

La stessa viene calcolata in base ai seguenti due elementi:

percorrenza effettuata per conto dell’impresa, determinata in chilometri;

costo chilometrico oggettivamente attribuibile al tipo di mezzo utilizzato.

Va preliminarmente precisato che se viene riconosciuto un costo superiore rispetto a quello effettivo per l’impiego di autoveicoli personali del dipendente o parasubordinato, il maggiore importo rispetto alla tariffa ACI genera un fringe benefit che deve venire computato fra gli emolumenti imponibili delle retribuzioni o dei corrispettivi, sia ai fini fiscali che previdenziali. È parimenti considerato fringe benefit il corrispettivo erogato che non risulti analiticamente giustificato in base alla percorrenza effettiva del mezzo per finalità aziendali.

L’utilizzo dell’auto del dipendente o parasubordinato può riguardare trasferte:

• poste in essere nel territorio del comune sede di lavoro;

• relative a tragitti fatti al di fuori del comune sede di lavoro.

Trasferte nel comune

In linea generale l’indennità chilometrica corrisposta per trasferte nel comune sede di lavoro costituisce sempre un emolumento imponibile ai fini IRPEF e per il calcolo dei contributi previdenziali.

Invece l’indennità chilometrica corrisposta per trasferte fatte con utilizzo di autovetture del dipendente e parasubordinato è considerata un rimborso spese e non va assoggettata a ritenute previdenziali e fiscali quando il relativo ammontare non supera il limite determinato dalla Tariffa ACI con riferimento al veicolo usato.

In ogni caso l’indennità in esame deve risultare esposta nel Libro Unico del lavoro, e deve venire documentata con un prospetto analitico predisposto e sottoscritto dal soggetto utilizzatore.

Scarica il modulo: Prospetto rimborso spese 2014


Modulistica aggiornata – marzo 2013

Le relate di notifica devono essere, in calce all’atto, correttamente compilate (complete del Cognome e Nome del Messo Comunale e della sua qualifica, possibilmente a stampa o con timbro, oltre che della di lui sottoscrizione) sia sull’originale che sulla copia che è consegnata al destinatario o chi per lui o depositata nella Casa Comunale.

Si ricorda, inoltre, la grande importanza della relazione di notifica ai sensi dell’art. 148 del c.p.c.. Troppo spesso viene sottovalutata la necessità di scrivere nella relata tutte le ricerche effettuate. Non basta, cioè, scrivere “ricerche effettuate in loco” o simili. La giurisprudenza impone al Messo Comunale di esplicitare quali sono state le ricerche e da chi ha avuto le informazioni.

La giurisprudenza ha preso in esame molto spesso il problema della mancata relazione di notifica annullando le relate di notifica che con contenevano le notizie relative alle ricerche effettuate, ribadendo, altresì, che la mera iscrizione all’Anagrafe della Popolazione è uno degli elementi ai fini del rinvenimento del destinatario.

Leggi: MODULISTICA 2013


Atto di nomina del Messo Comunale

Le notificazioni possono essere eseguite soltanto dai soggetti abilitati dalla legge. Alcune figure sono deputate in via generale alla notificazione (es. Ufficiali giudiziari, in materia civile, penale e amministrativa; messi del giudice di pace, tutte le notificazione relative a procedimenti avanti il giudice di pace; Messi Comunali, tutti gli atti della pubblica amministrazione, con esclusione soltanto di quelli per i quali sono previste speciali formalità di notificazione).  Altre figure hanno competenza notificatoria solo per taluni atti (es. Polizia locale, provvedimenti emessi per violazione al codice della strada; uffici pubblici, notifiche a mezzo posta di propri atti).

Per la validità della notifica è, anzitutto, necessario che sia effettuata da un soggetto competente.  Il soggetto abilitato alla notificazione per taluni atti non può effettuare la notificazione di atti diversi, pena la nullità della notifica.  Così l’agente di polizia locale non può notificare atti che non rientrano nella propria competenza, bensì in quella del Messo Comunale.  Nulla vieta, però, al comune di affidare le funzioni di messo comunale anche a personale dipendente (come i vigili) che non svolge tali funzioni in via prevalente od esclusiva (come i Messi Comunali), a prescindere dall’inquadramento giuridico ed economico, fatta eccezione per le figure inquadrate nella categoria “A”, che per il tipo di scolarità richiesta e per l’esperienza professionale non presentano la necessaria preparazione. Infatti, l’ordinamento vigente degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000) e le norme in materia di impiego pubblico (D.Lgs. 165/2001) prevedono ampia autonomia nella gestione delle risorse umane da parte dei Comuni, tenuto conto ovviamente del contratto nazionale di lavoro. 

La nomina spetta al dirigente o al responsabile di servizio preposto alla gestione del personale, e non ad organi di indirizzo e controllo politico, quali il Sindaco o la Giunta. L’orientamento, quindi, è che l’attribuzione delle funzioni di Messo comunale spetti alla dirigenza e non ad organi politici, trattandosi di atto di gestione. Vi sono indirizzi autorevoli di diverso tenore che, però, non sono oggi condivisibili. Pertanto si coglie l’occasione per affrontare la problematica con il criterio interpretativo letterale.  Prima dell’entrata in vigore della legge 142 del 8.6.1990, la figura del Messo Comunale veniva specificamente disciplinata dall’art. 273 del R.D. 3.3.1934 n. 383 (T.U. Legge comunale e provinciale). Ai sensi del citato articolo, la nomina del Messo Comunale, da disporre con delibera dell’ente locale, doveva essere approvata dal prefetto (“… La nomina è approvata con decreto del prefetto. …”). L’art. 64 della legge 142/90 abroga il T.U. Del 1934. Inoltre, nella nuova legge, la figura del Messo Comunale non viene più disciplinata in modo specifico. Si può, dunque, affermare che secondo il tenore letterale dell’ordinamento in vigore dal 1990 viene meno l’approvazione della nomina dei Messi comunali da parte del Prefetto. Viene meno, in altre parole, una forma di controllo del potere centrale nei confronti delle amministrazioni locali. La scelta è coerente con gli scopi della legge 142/90, finalizzata a concretizzare una effettiva autonomia degli enti locali. Anche l’ordinamento vigente degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000) e le norme in materia di impiego pubblico (D.Lgs. 165/2001) non prevedono specifiche forme di nomina dei Messi Comunali. Secondo l’interpretazione letterale delle norme in vigore, il Messo Comunale è soggetto alle stesse regole di assunzione e di nomina ordinariamente previste per i dipendenti comunali. La cancellazione dell’approvazione del Prefetto (decreto prefettizio) fa venir meno il controllo prefettizio, ma non comporta la necessità di “inventare” una forma di nomina diversa e non prevista dall’ordinamento. Per l’esercizio delle funzioni del Messo comunale è, dunque, sufficiente l’incardinazione organica nell’ente attraverso i medesimi provvedimenti ordinariamente adottati per gli altri dipendenti. Se il legislatore avesse voluto un’approvazione specifica della nomina o, comunque, un controllo ulteriore non avrebbe mancato di specificarlo, come nel caso della nomina di dirigenti e responsabili di servizi (art. 50, 10° comma, D.Lgs. 267/2000).

Scarica: Determina Dirigenziale di nomina a Messo Comunale


Modulo per richiesta rimborso spese – anno 2013

Nel rimborso delle spese ricadono i costi degli spostamenti, e quindi di treni, automobili ed aerei, nonché dei mezzi pubblici. Vi sono inoltre i costi di vitto e alloggio, effettuati in strutture di ristorazione ed alberghiere.

E’ importante, al fine di ottenere il dovuto rimborso delle spese di viaggio, di tenere nota accurata di ogni spesa, redigendone una opportuna nota spese, con i seguenti dati:

  • data in cui la spesa è effettuata
  • luogo in cui la spesa è effettuata
  • importo della spesa effettuata
  • documentazione allegata comprovante l’importo (fattura o ricevuta)

Tale nota spese sarà poi consegnata/inviata all’Unità Operativa Vicolo Quasimodo 34 – 35020 Albignasego PD.

I costi chilometrici per utilizzo di mezzi di trasporto di proprietà

Tariffe ACI e trasferte nel comune

Nella realtà è frequente rilevare l’erogazione e la contabilizzazione di rimborsi chilometrici per l’utilizzo da parte di dipendenti e parasubordinati di mezzi di trasporto propri per conto e nell’interesse delle imprese in cui operano.

Il relativo costo viene determinato in base alle percorrenze e prendendo come riferimento le tariffe ACI che sono determinate in base ai seguenti parametri:

• categoria del veicolo utilizzato (autovettura, motociclo, ciclomotore, fuoristrada, autofurgone);

• elenco delle marche automobilistiche;

• tipo di alimentazione (es. benzina, gasolio, ecc.);

• periodo di utilizzo del veicolo.

In linea generale l’utilizzo da parte di dipendenti e parasubordinati di veicoli propri genera in loro favore il diritto al riconoscimento di un’indennità chilometrica a titolo di rimborso spese.

La stessa viene calcolata in base ai seguenti due elementi:

percorrenza effettuata per conto dell’impresa, determinata in chilometri;

costo chilometrico oggettivamente attribuibile al tipo di mezzo utilizzato.

Va preliminarmente precisato che se viene riconosciuto un costo superiore rispetto a quello effettivo per l’impiego di autoveicoli personali del dipendente o parasubordinato, il maggiore importo rispetto alla tariffa ACI genera un fringe benefit che deve venire computato fra gli emolumenti imponibili delle retribuzioni o dei corrispettivi, sia ai fini fiscali che previdenziali. È parimenti considerato fringe benefit il corrispettivo erogato che non risulti analiticamente giustificato in base alla percorrenza effettiva del mezzo per finalità aziendali.

L’utilizzo dell’auto del dipendente o parasubordinato può riguardare trasferte:

• poste in essere nel territorio del comune sede di lavoro;

• relative a tragitti fatti al di fuori del comune sede di lavoro.

Trasferte nel comune

In linea generale l’indennità chilometrica corrisposta per trasferte nel comune sede di lavoro costituisce sempre un emolumento imponibile ai fini IRPEF e per il calcolo dei contributi previdenziali.

Invece l’indennità chilometrica corrisposta per trasferte fatte con utilizzo di autovetture del dipendente e parasubordinato è considerata un rimborso spese e non va assoggettata a ritenute previdenziali e fiscali quando il relativo ammontare non supera il limite determinato dalla Tariffa ACI con riferimento al veicolo usato.

In ogni caso l’indennità in esame deve risultare esposta nel Libro Unico del lavoro, e deve venire documentata con un prospetto analitico predisposto e sottoscritto dal soggetto utilizzatore.

Scarica il modulo: Prospetto rimborso spese 2013


Modulo per la pubblicazione del sunto per la modifica del nome o del cognome

La pubblicazione all’Albo on line delle modifiche/aggiunte di nome e cognome viene regolato ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2012, n. 54 (1).

Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 maggio 2012, n. 108.

pertanto, occorre pubblicare all’Albo On Line un sunto del Decreto Prefettizio, in carta libera, come previsto dall’art. 90 del DPR 396/2000 che recita:

90.  Affissione.

1. Il prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a fare affiggere all’albo pretorio del comune di nascita e di attuale residenza del medesimo richiedente un avviso contenente il sunto della domanda. L’affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione fatta dal responsabile in calce all’avviso.
1-bis. Il decreto di autorizzazione della pubblicazione può stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda (114).

(114) Comma aggiunto dal comma 1 dell’art. 3, D.P.R. 13 marzo 2012, n. 54, a decorrere dal 9 luglio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 8
dello stesso D.P.R. n. 54/2012.

L’art. 90 del DPR 396/2000 dispone che venga affisso un avviso col sunto della domanda di cambiamento del nome/cognome.
Non è previsto quindi che venga pubblicato il decreto prefettizio con cui si autorizza l’affissione.
Deve quindi essere pubblicato un avviso che riporta i dati dell’istanza di cambio nome/cognome e gli estremi del decreto prefettizio di autorizzazione.

L’attività di pubblicazione di tali atti non è una competenza del Messo Comunale, ma in relazione alle diverse tipologie organizzative dell’Ente, può essere rivestito della mansione di Addetto alle Pubblicazioni.
Si deve tuttavia rilevare che la redazione di questi avvisi sarebbe preferibile che non fosse lasciata all’iniziativa del Messo Comunale, trattandosi di materia di stato civile e considerato che il Ministero degli Interni ha diramato delle circolari destinate ai servizi di stato civile, anche in relazione agli accorgimenti da adottarsi a tutela della privacy dei minori nella fase della pubblicazione, visto che le domande possono riguardare anche tali soggetti, il Messo Comunale dovrebbe pubblicare uno schema già vagliato dallo stato civile, destinatario delle circolari in questione e garante del rispetto delle stesse.

Considerato che alcuni Uffici Territoriali del Governo (ex Prefetture) non hanno predisposto nessun modello sul quale redigere il sunto da consegnare poi per la pubbilcazione all’Albo On Line, si propone un modello fac simile di tale avviso  da consegnare al cittadino che ne faccia richiesta. E’opportuno che tale modello sia condiviso dal proprio Dirigente.

L’avviso dovrà essere protocollato e firmato digitalmente prima della pubblicazione all’Albo On Line come previsto dalla Circolare Ministero dell’Interno n. 13 – 2011.

Scarica: Avviso di cambio/aggiunta di nome/cognome

Leggi anche:

2002 Circolare Ministero dell’Interno n. 08 – 2002

2002 Circolare Ministero dell’Interno n. 26 – 2002

2004 Circolare Ministero dell’Interno n. 66 – 2004

2006 Circolare Ministero dell’Interno n. 21 – 2006

2007 Circolare Ministero dell’Interno n. 14 – 2007

2008 Circolare Ministero dell’Interno n. 15 – 2008

2009 Circolare Ministero dell’Interno n. 29 – 2009

2010 Circolare Ministero dell’Interno n. 18 – 2010

2010 Circolare Ministero dell’Interno n. 01 – 2010

2011 Circolare Ministero dell’Interno n. 01 – 2011

2011 Circolare Ministero dell’Interno n. 13 – 2011 Firma digitale

2011 Circolare Ministero dell’Interno n. 26 – 2011

2012 Circolare Ministero dell’Interno n. 14 – 2012

2012 Circolare Ministero dell’Interno n. 18 – 2012

2012 Circolare Ministero dell’Interno n. 31 – 2012

2017 Circolare Ministero dell’Interno n. 01 – 2017

2017 Circolare Ministero dell’Interno n. 07 – 2017

DPR 396 del 03 11 2000 Cambio nome e Cognome


Modulistica – aggiornamento giugno 2012

Le relate di notifica devono essere, in calce all’atto, correttamente compilate (complete del Cognome e Nome del Messo Comunale e della sua qualifica, possibilmente a stampa o con timbro, oltre che della di lui sottoscrizione) sia sull’originale che sulla copia che è consegnata al destinatario o chi per lui o depositata nella Casa Comunale.

Si ricorda, inoltre, la grande importanza della relazione di notifica ai sensi dell’art. 148 del c.p.c..

MODULISTICA – giugno 2012


Le Relate di notifica – anno 2012

Le relate di notifica devono essere, in calce all’atto, correttamente compilate (complete del Cognome e Nome del Messo Comunale e della sua qualifica, possibilmente a stampa o con timbro, oltre che della di lui sottoscrizione) sia sull’originale che sulla copia che è consegnata al destinatario o chi per lui o depositata nella Casa Comunale.

Si ricorda, inoltre, la grande importanza della relazione di notifica ai sensi dell’art. 148 del c.p.c..

Relate di notifica – anno 2012


Modulo per richiesta rimborso spese – anno 2012

Nel rimborso delle spese ricadono i costi degli spostamenti, e quindi di treni, automobili ed aerei, nonché dei mezzi pubblici. Vi sono inoltre i costi di vitto e alloggio, effettuati in strutture di ristorazione ed alberghiere.

E’ importante, al fine di ottenere il dovuto rimborso delle spese di viaggio, di tenere nota accurata di ogni spesa, redigendone una opportuna nota spese, con i seguenti dati:

  • data in cui la spesa è effettuata
  • luogo in cui la spesa è effettuata
  • importo della spesa effettuata
  • documentazione allegata comprovante l’importo (fattura o ricevuta)

Tale nota spese sarà poi consegnata/inviata all’Unità Operativa Vicolo Quasimodo 34 – 35020 Albignasego PD.

Scarica il modulo: Prospetto rimborso spese 2012

I costi chilometrici per utilizzo di mezzi di trasporto di proprietà

Tariffe ACI e trasferte nel comune

Nella realtà è frequente rilevare l’erogazione e la contabilizzazione di rimborsi chilometrici per l’utilizzo da parte di dipendenti e parasubordinati di mezzi di trasporto propri per conto e nell’interesse delle imprese in cui operano.

Il relativo costo viene determinato in base alle percorrenze e prendendo come riferimento le tariffe ACI che sono determinate in base ai seguenti parametri:

• categoria del veicolo utilizzato (autovettura, motociclo, ciclomotore, fuoristrada, autofurgone);

• elenco delle marche automobilistiche;

• tipo di alimentazione (es. benzina, gasolio, ecc.);

• periodo di utilizzo del veicolo.

In linea generale l’utilizzo da parte di dipendenti e parasubordinati di veicoli propri genera in loro favore il diritto al riconoscimento di un’indennità chilometrica a titolo di rimborso spese.

La stessa viene calcolata in base ai seguenti due elementi:

percorrenza effettuata per conto dell’impresa, determinata in chilometri;

costo chilometrico oggettivamente attribuibile al tipo di mezzo utilizzato.

Va preliminarmente precisato che se viene riconosciuto un costo superiore rispetto a quello effettivo per l’impiego di autoveicoli personali del dipendente o parasubordinato, il maggiore importo rispetto alla tariffa ACI genera un fringe benefit che deve venire computato fra gli emolumenti imponibili delle retribuzioni o dei corrispettivi, sia ai fini fiscali che previdenziali. È parimenti considerato fringe benefit il corrispettivo erogato che non risulti analiticamente giustificato in base alla percorrenza effettiva del mezzo per finalità aziendali.

L’utilizzo dell’auto del dipendente o parasubordinato può riguardare trasferte:

• poste in essere nel territorio del comune sede di lavoro;

• relative a tragitti fatti al di fuori del comune sede di lavoro.

Trasferte nel comune

In linea generale l’indennità chilometrica corrisposta per trasferte nel comune sede di lavoro costituisce sempre un emolumento imponibile ai fini IRPEF e per il calcolo dei contributi previdenziali.

Invece l’indennità chilometrica corrisposta per trasferte fatte con utilizzo di autovetture del dipendente e parasubordinato è considerata un rimborso spese e non va assoggettata a ritenute previdenziali e fiscali quando il relativo ammontare non supera il limite determinato dalla Tariffa ACI con riferimento al veicolo usato.

In ogni caso l’indennità in esame deve risultare esposta nel Libro Unico del lavoro, e deve venire documentata con un prospetto analitico predisposto e sottoscritto dal soggetto utilizzatore.


AVVISO DI PUBBLICAZIONE ai sensi artt. 60 lett. e) – 65 D.P.R. n. 600/1973

AVVISO DI PUBBLICAZIONE ai sensi artt. 60 lett. e) – 65 D.P.R. n. 600/1973.

Avviso di pubblicazione artt. 60 lett. e) e 65, DPR 600/1973


Albo On Line: Referta di pubblicazione

Si riporta (a fondo pagina il link al documento) il testo relativo alla referta di pubblicazione da redigere ed allegare all’atto pubblicato all’Albo Pretorio on line nel momento della defissione,  che deve essere allegata allo stesso.

La firma, in attesa dell’approvazione delle norme attuative previste dall’art. 32 della L. 69/2009  può  essere omessa inserendo una dicitura prevista dal DLT 12/02/1993 n. 39 AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ DELLO STATO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ECC.-IMPIEGO PUBBLICO

Art. 3

1. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati.

2. Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni l’immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l’emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall’indicazione della fonte e del responsabile dell’immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l’apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile .

Leggi: Referta di Pubblicazione


Modulo per richiesta rimborso spese – anno 2011

Nel rimborso delle spese ricadono i costi degli spostamenti, e quindi di treni, automobili ed aerei, nonché dei mezzi pubblici. Vi sono inoltre i costi di vitto e alloggio, effettuati in strutture di ristorazione ed alberghiere.

E’ importante, al fine di ottenere il dovuto rimborso delle spese di viaggio, di tenere nota accurata di ogni spesa, redigendone una opportuna nota spese, con i seguenti dati:

  • data in cui la spesa è effettuata
  • luogo in cui la spesa è effettuata
  • importo della spesa effettuata
  • documentazione allegata comprovante l’importo (fattura o ricevuta)

Tale nota spese sarà poi consegnata/inviata all’Unità Operativa Vicolo Quasimodo 34 – 35020 Albignasego PD.

Scarica il modulo: Prospetto rimborso spese 2011

I costi chilometrici per utilizzo di mezzi di trasporto di proprietà

Tariffe ACI e trasferte nel comune

Nella realtà è frequente rilevare l’erogazione e la contabilizzazione di rimborsi chilometrici per l’utilizzo da parte di dipendenti e parasubordinati di mezzi di trasporto propri per conto e nell’interesse delle imprese in cui operano.

Il relativo costo viene determinato in base alle percorrenze e prendendo come riferimento le tariffe ACI che sono determinate in base ai seguenti parametri:

• categoria del veicolo utilizzato (autovettura, motociclo, ciclomotore, fuoristrada, autofurgone);

• elenco delle marche automobilistiche;

• tipo di alimentazione (es. benzina, gasolio, ecc.);

• periodo di utilizzo del veicolo.

In linea generale l’utilizzo da parte di dipendenti e parasubordinati di veicoli propri genera in loro favore il diritto al riconoscimento di un’indennità chilometrica a titolo di rimborso spese.

La stessa viene calcolata in base ai seguenti due elementi:

percorrenza effettuata per conto dell’impresa, determinata in chilometri;

costo chilometrico oggettivamente attribuibile al tipo di mezzo utilizzato.

Va preliminarmente precisato che se viene riconosciuto un costo superiore rispetto a quello effettivo per l’impiego di autoveicoli personali del dipendente o parasubordinato, il maggiore importo rispetto alla tariffa ACI genera un fringe benefit che deve venire computato fra gli emolumenti imponibili delle retribuzioni o dei corrispettivi, sia ai fini fiscali che previdenziali. È parimenti considerato fringe benefit il corrispettivo erogato che non risulti analiticamente giustificato in base alla percorrenza effettiva del mezzo per finalità aziendali.

L’utilizzo dell’auto del dipendente o parasubordinato può riguardare trasferte:

• poste in essere nel territorio del comune sede di lavoro;

• relative a tragitti fatti al di fuori del comune sede di lavoro.

Trasferte nel comune

In linea generale l’indennità chilometrica corrisposta per trasferte nel comune sede di lavoro costituisce sempre un emolumento imponibile ai fini IRPEF e per il calcolo dei contributi previdenziali.

Invece l’indennità chilometrica corrisposta per trasferte fatte con utilizzo di autovetture del dipendente e parasubordinato è considerata un rimborso spese e non va assoggettata a ritenute previdenziali e fiscali quando il relativo ammontare non supera il limite determinato dalla Tariffa ACI con riferimento al veicolo usato.

In ogni caso l’indennità in esame deve risultare esposta nel Libro Unico del lavoro, e deve venire documentata con un prospetto analitico predisposto e sottoscritto dal soggetto utilizzatore.


Albo On Line: avviso di deposito ai sensi dell’art. 60 COMMA 1° lett. e) D.P.R. 600/1973

In relazione all’entrata in vigore dell’Albo On Line, L. 32/2009, si propone il modulo da predisporsi per la pubblicazione dell’Avviso di Deposito previsto dal D.P.R. 600/1973, art. 60, lettera e).

Scarica il modulo -> AVVISO DI DEPOSITO art 60 dpr 600-73-2011


Modello di atto di attribuzione delle funzioni di Messo Comunale (determinazione dirigenziale)

COMUNE DI………………………

SETTORE/SERVIZIO/UFFICIO/…       ……………………………..

OGGETTO: DIPENDENTE __________________. MODIFICA DEL PROFILO PROFESSIONALE. ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI MESSO COMUNALE.

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 107, commi.2 e 3 e 109,c.2 del D.Lgs. n.267/2000:

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di ___________ n.____ del ____________;

VISTO l’Ordine di Servizio (del Sindaco) n. _______ del ___________, con il quale la dipendente in oggetto è stato/a incaricato/a di effettuare le notifiche attribuite dalla legge al Messo Comunale,

CONSIDERATO il percorso formativo svolto dal/dalla dipendente, mediante partecipazione a numerose iniziative di formazione ed aggiornamento in materia notificatoria;

TENUTO CONTO che la L.296/2006 ha istituito la figura del Messo Notificatore in riferimento alle funzioni ivi descritte all’art.1 commi 158, 159 e 160, funzioni che non possono considerarsi equivalenti a quelle proprie del Messo Comunale;

RITENUTO a tal proposito di meglio precisare la natura del profilo professionale già attribuito alla dipendente in oggetto, precisando che tali funzioni sono da considerarsi come proprie della figura del Messo Comunale e non del Messo Notificatore ex lege 296/2006 (oppure: “di integrare le funzioni già attribuite di messo notificatore con quelle di Messo Comunale”)

DETERMINA

di attribuire al/alla dipendente ________________ il profilo professionale di “ Messo Comunale” in luogo (oppure in aggiunta) di quello già attribuito dal ___________ di “ Messo Notificatore” , con ciò intendendo che le funzioni a tutt’oggi svolte dalla dipendente suindicata sono da considerarsi esclusivamente quelle tipiche della figura del “Messo Comunale”.

IL DIRIGENTE