Nomina del Messo Comunale

Le notificazioni possono essere effettuate soltanto dai soggetti abilitati dalla legge.

L’ordinamento vigente degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000) e le norme in materia di impiego pubblico (D.Lgs. 165/2001) prevedono ampia autonomia nella gestione delle risorse umane da parte dei Comuni, tenuto conto ovviamente del contratto nazionale di lavoro. Quindi, nulla vieta all’ente di affidare le funzioni di messo notificatore anche a personale dipendente che non svolge tali funzioni in via prevalente od esclusiva (come i Messi Comunali), a prescindere dall’inquadramento giuridico ed economico, fatta eccezione per le figure inquadrate nella categoria “A”, che per il tipo di scolarità richiesta e per l’esperienza professionale non presentano la necessaria competenza. Non bisogna dimenticare, infatti, che l’agente notificatore svolge funzioni certificatorie (vedasi l’art 148 c.p.c.) e, nell’esercizio delle funzioni è pubblico ufficiale. Per l’affidamento è necessario che il Dirigente, cui spetta la gestione del personale, proceda ad un affidamento formale delle funzioni, ossia che il personale scelto risulti espressamente incaricato di effettuare notificazioni, seppure per un periodo transitorio o limitatamente agli atti emessi dal proprio ufficio. Si ritiene che l’affidamento di tali funzioni non possa essere di competenza del Sindaco, che sono organi di indirizzo e controllo politico e non di gestione. Solo in specifici casi previsti espressamente dalla legge, il Sindaco è competente all’attribuzione di funzioni al personale (es. art. 109 D.Lgs. 267/2000).

Circolare A.N.N.A.

NOMINA DEL MESSO COMUNALE

Le notificazioni possono essere eseguite soltanto dai soggetti abilitati dalla legge.

Alcune figure sono deputate in via generale alla notificazione (es. Ufficiali giudiziari,in materia civile, penale e amministrativa; messi del giudice di pace, tutte le notificazione relative a procedimenti avanti il giudice di pace; Messi comunali, tutti gli atti della pubblica amministrazione, con esclusione soltanto di quelli per i quali sono previste speciali formalità di notificazione).

Altre figure hanno competenza notificatoria solo per taluni atti (es. Polizia locale, provvedimenti emessi per violazione al codice della strada; uffici pubblici, notifiche a mezzo posta di propri atti).

Per la validità della notifica è, anzitutto, necessario che sia effettuata da un soggetto competente.

Il soggetto abilitato alla notificazione per taluni atti non può effettuare la notificazione di atti diversi, pena la nullità della notifica.

Così l’agente di polizia locale non può notificare atti che non rientrano nella propria competenza, bensì in quella del Messo comunale.

Nulla vieta, però, al comune di affidare le funzioni di messo notificatore anche a personale dipendente (come i vigili) che non svolge tali funzioni in via prevalente od esclusiva (come i Messi comunali), a prescindere dall’inquadramento giuridico ed economico, fatta eccezione per le figure inquadrate nella categoria “A”, che per il tipo di scolarità richiesta e per l’esperienza professionale non presentano la necessaria preparazione.

Infatti, l’ordinamento vigente degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000) e le norme in materia di impiego pubblico (D.Lgs. 165/2001) prevedono ampia autonomia nella gestione delle risorse umane da parte dei Comuni, tenuto conto ovviamente del contratto nazionale di lavoro.

La nomina spetta al dirigente o al responsabile di servizio preposto alla gestione del personale, e non ad organi di indirizzo e controllo politico, quali il Sindaco o la Giunta.

L’orientamento, quindi, è che l’attribuzione delle funzioni di Messo Comunale spetti alla dirigenza e non ad organi politici, trattandosi di atto di gestione.

Vi sono indirizzi autorevoli di diverso tenore che, però, non sono oggi condivisibili.

Pertanto si coglie l’occasione per affrontare la problematica con il criterio interpretativo letterale.

Prima dell’entrata in vigore della legge 142 del 8.6.1990, la figura del Messo Comunale veniva specificamente disciplinata dall’art. 273 del R.D. 3.3.1934 n. 383 (T.U. Legge comunale e provinciale). Ai sensi del citato articolo, la nomina del Messo Comunale, da disporre con delibera dell’ente locale, doveva essere approvata dal prefetto (“… La nomina è approvata con decreto del prefetto. …”). L’art. 64 della legge 142/90 abroga il T.U. Del 1934. Inoltre, nella nuova legge, la figura del Messo Comunale non viene più disciplinata in modo specifico. Si può, dunque, affermare che secondo il tenore letterale dell’ordinamento in vigore dal 1990 viene meno l’approvazione della nomina dei Messi Comunali da parte del Prefetto. Viene meno, in altre parole, una forma di controllo del potere centrale nei confronti delle amministrazioni locali. La scelta è coerente con gli scopi della legge 142/90, finalizzata a concretizzare una effettiva autonomia degli enti locali. Anche l’ordinamento vigente degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000) e le norme in materia di impiego pubblico (D.Lgs. 165/2001) non prevedono specifiche forme di nomina dei Messi comunali.

Secondo l’interpretazione letterale delle norme in vigore, il Messo Comunale è soggetto alle stesse regole di assunzione e di nomina ordinariamente previste per i dipendenti comunali. La cancellazione dell’approvazione del Prefetto (decreto prefettizio) fa venir meno il controllo prefettizio, ma non comporta la necessità di “inventare” una forma di nomina diversa e non prevista dall’ordinamento.

Per l’esercizio delle funzioni del Messo Comunale è, dunque, sufficiente l’incardinazione organica nell’ente attraverso i medesimi provvedimenti ordinariamente adottati per gli altri dipendenti. Se il legislatore avesse voluto un’approvazione specifica della nomina o, comunque, un controllo ulteriore non avrebbe mancato di specificarlo, come nel caso della nomina di dirigenti e responsabili di servizi (art. 50, 10° comma, D.Lgs. 267/2000).


Qualifica di Pubblico Ufficiale del Messo Comunale

La figura del Messo Comunale era prevista dall’art. 273 del T.U.L.C.P. n. 383 del 3.3.1934. La L. 142/1990 ha abrogato questo articolo che prevedeva tra l’altro la nomina Prefettizia. Nonostante questa abrogazione la figura del Messo Comunale continua a d essere presente nel nostro Ordinamento giuridico essendo la figura stessa, e le sue caratteristiche, prevista da altre leggi tuttora vigenti.

Ai sensi dell’allegato A) del D.P.R. 347/1983 le notificazioni degli atti amministrativi sono state attribuite all’area amministrativa della quarta qualifica funzionale. In molti comuni italiani, visto il tipo di lavoro e di responsabilità che questo comporta, è stato inquadrato nell’area dei collaboratori amministrativi (ex 5^ qualifica). Con il contratto di lavoro degli EE.LL. del 1.4.1999 il Messo Comunale rientra nella fascia B.

Qualche tempo fa si era aperta una discussione sulla qualifica di Pubblico Ufficiale del Messo Comunale. Alcuni ritengono che l’art. 64 della L. 142/1990 avendo abrogato l’art. 273 del T.U.L.C.P. n. 383 del 1934, ha determinato la perdita della qualifica di pubblico ufficiale da parte del Messo Comunale. Non bisogna dimenticare, però, che nonostante l’intervento della L. 142/1990, varie leggi demandano al Messo Comunale le funzioni notificatorie (es. R.D. 642/1907; d.p.r. 600/1973).

La competenza della nomina è passata dalle Prefetture al Comune che individua il personale idoneo a questo tipo di lavoro e l’importanza di questa figura professionale continua ad essere confermata anche da norme recenti (Art. 10, L. 265/1999).

Il Messo Comunale è pubblico ufficiale in quanto con la redazione della relata di notifica esplica poteri certificativi (pubblica funzione), e non tanto in conseguenza dell’autorità che procede alla nomina.

Si riporta di seguito l’art. 357 del C.P. che definisce la qualifica di pubblico ufficiale: «Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».

Nell’esercizio delle sue funzioni, quindi, il Messo comunale riveste la veste di Pubblico Ufficiale, ciò sia agli effetti delle garanzie che la legge riconosce a tale funzione, sia agli effetti delle responsabilità che ad essa si collegano.