Circolare 001/2010: Le nuove notifiche telematiche

Tra gli interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, sono state previste anche misure per la digitalizzazione della giustizia (art. 4); la novità di tali misure consiste, in sostanza, nell’adozione della posta elettronica certificata quale strumento per comunicazioni e notificazioni nei processi civili e penali. Infatti, nel D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, il comma 2 dell’art. 4 stabilisce che “nel processo civile e nel processo penale tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, nei casi consentiti, mediante posta elettronica certificata”.


Circolare 2009-010 Notificazione atti finanziari ad iscritto A.I.R.E.

Sulle notificazioni al contribuente residente all’estero ed il cui indirizzo è conoscibile dall’amministrazione finanziaria, in quanto iscritto all’A.I.R.E., la Corte Costituzionale si è pronunciata il 07/11/2007 con la sentenza n. 366.

Sentenza Corte Costituzionale n. 366 del 7.11.2007

(Notificazione ad iscritto A.I.R.E.)

Sulle notificazioni al contribuente residente all’estero ed il cui indirizzo è conoscibile dall’amministrazione finanziaria, in quanto iscritto all’A.I.R.E., la Corte Costituzionale si è pronunciata il 07/11/2007 con la sentenza n° 366.

La Corte Costituzionale era chiamata a decidere sulla costituzionalità del D.P.R. 600/1973 (sul combinato disposto dei suoi articoli 58, 59 e 60 che erano in contrasto con l’articolo 142 del CPC) laddove non sempre consentivano la conoscibilità reale dell’atto da parte del contribuente residente all’estero in quanto le notificazioni disciplinate da detto D.P.R. dovevano essere effettuate SOLO nel territorio dello Stato.

Con la citata sentenza n° 366/2007 la Corte Costituzionale ha però preso in esame il testo dell’articolo 60 del DPR 600/1973 ante riforma (L. 248/2006), senza potersi sostanzialmente esprimere sull’eventuale non costituzionalità delle novità introdotte dalla lettera e-bis dal decreto Bersani che consente al contribuente di comunicare l’indirizzo estero per la notifica degli atti a lui destinati.

La Corte Costituzionale fa solo cenno alle modifiche introdotte dal legislatore (L. 248/2006) precisando che la dichiarazione di incostituzionalità della norma analizzata resta, invece, circoscritta nel testo post riforma , all’ipotesi che il contribuente iscritto AIRE non abbia inviato la comunicazione di cui alla lettera e-bis .

Per tal motivo la sentenza in esame deve essere interpretata nel senso di ritenere possibile la notificazione all’estero mediante la sola raccomandata A.R. nel caso previsto dalla lettera e-bis dell’articolo 60 del DPR 600/1973 per i cittadini italiani che hanno comunicato, nelle forme prescritte, al competente ufficio locale dell’Amministrazione Finanziaria il loro indirizzo all’estero e ai sensi dell’art. 142 c.p.c. per gli iscritti AIRE che non abbiano fatto tale comunicazione.

Nonostante questa linea interpretativa non abbia trovato unanimi consensi come associazione la riteniamo quella più condivisibile.

Sulla nostra linea sono anche alcune circolari, emanate da Equitalia e dall’Agenzia delle Entrate, che disciplinano la notificazione delle cartelle esattoriali.

Le citate circolari (Equitalia DSR/NC/2008/003 del 30 gennaio 2008 Prot. 1994 e DSR/NC/2008/010 Prot. 1994 nonché quella dell’Agenzia delle Entrate prot. 2008/29815 del 13 marzo 2008) danno indicazioni indirette sulla questione in quanto parlano dell’art. 26 del D.P.R. 602/73 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) che, a sua volta, rimanda alle modalità di notificazione ex art. 60 del D.P.R. 600/73.

La nostra interpretazione, come quella di Equitalia e dell’Agenzia delle Entrate, si basa sulla considerazione che la lettera e-bis non modifica il precetto dell’articolo 60 del D.P.R. 600/1973 ma rappresenta una modalità aggiuntiva e come tale va considerata.

Per tale motivo questa sentenza si applica anche rispetto l’attuale formulazione dell’articolo 60 del D.P.R. 600/1973.

Detto ciò, dobbiamo considerare le diverse situazioni da fronteggiare nel caso concreto.

Infatti, l’atto che giunge al Messo Comunale per la notificazione, può:

  1. 1. riportare il solo indirizzo in Italia del contribuente,
  2. 2. riportare l’indirizzo in Italia del contribuente ma anche quello all’estero, ovvero l’indicazione che trattasi di contribuente residente all’estero.

 

Si deve, pertanto, presumere che, nel primo caso l’Agenzia delle Entrate NON sa ancora della residenza estera del contribuente, mentre nel secondo ne è già a conoscenza e si presume abbia già rispettate TUTTE le procedure di sua diretta competenza.

Il secondo caso, però, può far sorgere qualche perplessità.

Abbiamo detto, infatti, che la Corte Costituzionale è intervenuta con la sentenza n° 366/2007 per garantire la notificazione all’estero presso la residenza, anche se “dichiarata” ai fini AIRE, del contribuente ma è opportuno tenere presente che la stessa non ha interessato quella parte dell’articolo 58 del D.P.R. 600/1973 che prevede un trattamento “speciale” per coloro che si sono trasferiti in un paese a fiscalità privilegiata (i cosiddetti “paradisi fiscali“ di cui al comma 2 bis dell’articolo 2 del D.P.R. 917/1986 ed al D.M. 04/05/1999).

Poiché in questo caso la residenza estera deve essere provata con particolari modalità, in mancanza di tali prove per il fisco italiano detto contribuente continua a mantenere la residenza in Italia a tutti gli effetti, indipendentemente dalle risultanze anagrafiche italiane.

Può inoltre succedere, che la notificazione all’estero sia già stata tentata dal fisco con esito negativo e di conseguenza quell’indirizzo non sia più identificabile come la residenza all’estero del contribuente che, resosi, sostanzialmente irreperibile (all’estero) rientra nella tipologia disciplinata dalla lettera e) dell’articolo 60.

In considerazione di quanto fino ad ora detto il Messo Comunale non potrà ritenere la mera iscrizione all’A.I.R.E. di un contribuente come necessitante di una notificazione presso l’indirizzo estero.

In pratica cosa deve fare in questi casi il Messo Comunale?

 1) Quando è il Messo Comunale che, tramite indagini anagrafiche, scopre che il contribuente è iscritto A.I.R.E. (ferma restando la possibilità di notifica in mani proprie o mediante consegna presso abitazioni, uffici o aziende del contribuente nell’eventualità possano essere presenti nel territorio), dovrà restituire l’atto all’amministrazione finanziaria evidenziando nella relata negativa tale circostanza

conseguentemente

l’amministrazione finanziaria tenterà la notificazione all’estero ai sensi dell’articolo 142 C.P.C.. Nell’eventualità, invece, avesse omesso di controllare (o rilevare) se il contribuente aveva già effettuato la comunicazione prevista dalla lettera e-bis) dell’articolo 60 del D.P.R. 600/1973, dopo averne verificata l’esistenza, procederà alla notificazione mediante invio di raccomandata A.R. E’ appena il caso di far notare comunque che la notifica all’estero dovrà essere effettuata direttamente dall’amministrazione finanziaria.

2) Quando l’atto giunge al Messo Comunale con indicato l’indirizzo in Italia del contribuente ma anche quello all’estero, ovvero l’indicazione che trattasi di contribuente residente all’estero, dopo avere esclusa l’esistenza di abitazioni, uffici o aziende del destinatario nel Comune di competenza si procederà alla notificazione ai sensi della lettera e) dell’articolo 60 del D.P.R. 600/1973.

Alcuni Uffici Anagrafe iscrivono le persone fisiche all’AIRE (che sono sempre e solo persone fisiche), le quali possono anche non avere mai avuto una residenza reale in Italia. A volte li “collocano” in un “indirizzo di “fantasia” (cioè non esistente nella realtà) di quel Comune per poter meglio identificare (dal punto di vista informatico) la sezione elettore territorialmente competente dove, potenzialmente, farli votare.

ATTENZIONE

Le modalità operative cui abbiamo fatto riferimento partono dal presupposto che l’ufficio finanziario che ci ha inviato l’atto abbia agito “correttamente”.

Nella realtà dei fatti, però, dobbiamo purtroppo costatare che, a volte, alcuni operatori dell’amministrazione finanziaria non sono sempre a conoscenza del corretto iter da osservare riguardo alla questione qui trattata o che sono commessi degli involontari errori procedurali.

Questo, quindi, non sempre ci consente di operare con serenità, per cui a volte può essere opportuno sincerarsi della “vera e consapevole volontà” dell’ufficio finanziario inviante contattandolo, anche tramite fax, al fine di dirimere i possibili dubbi circa l’esatto quadro della situazione.

Il precitato contatto è opportuno avvenga anche quando la restituzione dell’atto (non notificato) dovesse avvenire in prossimità dalla scadenza dei termini di prescrizione poiché NON è escludibile, a priori, che il Messo Comunale debba invece procedere, nell’immediatezza, alla notifica ai sensi della lettera e) dell’articolo 60 del D.P.R. 600/1973 nonostante l’iscrizione del contribuente all’A.I.R.E..

Leggi: Circolare 2009-010 Notificazione atti finanziari ad iscritto AIRE


Circolare 2009-009 La notificazione alle persone giuridiche secondo l’articolo 145 c.p.c. e l’articolo 60 del D.P.R. 600/1973

La notificazione alle persone giuridiche secondo il combinato disposto dell’articolo 145 c.p.c. e dell’articolo 60 del D.P.R. 600/1973

All’indomani della modifica operata dalla L. 263/2005 all’articolo 145 c.p.c., si pose subito il problema della sua applicabilità quando la notificazione debba essere eseguita ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 600/1973.

Poiché non era possibile ovviamente far riferimento a specifiche sentenze, data la novità delle variazioni apportate, scegliemmo di aderire come Associazione ad autorevole interpretazione che sembrava ragionevolmente adatta a risolvere i problemi che si stavano ponendo.

Le novità apportate, infatti, consentivano l’alternatività del destinatario della notificazione (società presso la sede o legale rappresentante presso la sua residenza o domicilio), non sottoposta più al previo tentativo di notifica presso la sede della persona giuridica e introducevano una norma di chiusura del procedimento, affidata in precedenza solo alle interpretazioni giurisprudenziali.

Il problema che si poneva, infatti, era fino a che punto potesse pesare la facoltà di scegliere il destinatario della notificazione, cioè la libertà di recarsi presso la sede della società o presso il rappresentante della stessa alla sua residenza o domicilio, nel procedimento di notifica dell’atto finanziario.

L’altro problema che si poneva era che il vincolo del domicilio fiscale, quale luogo di notificazione avrebbe potuto impedire l’esecuzione della notifica presso l’abitazione, ufficio o azienda del legale rappresentante, impedendo pure la successiva adozione dell’articolo 140 c.p.c. o della lettera e) dell’articolo 60 (in luogo del 143 c.p.c.) nei suoi confronti, nel caso di non coincidenza dei domicili fiscali della società e del rappresentante della stessa, con conseguente stallo della situazione.

L’interpretazione in questione sembrava risolvere tutti questi problemi poiché partendo dalla considerazione che vi è una immedesimazione organica tra società e suo rappresentante legale e stante l’alternatività delle due figure nella nuova versione dell’articolo 145 c.p.c., si riteneva possibile procedere alla notificazione al Legale Rappresentante, con spiegamento dei suoi effetti verso la società, anche se lo stesso avesse avuto residenza in altro comune, divenendo quello il domicilio fiscale di riferimento. Ciò quindi consentiva di assolvere il precetto della lettera c) dell’articolo 60 riguardo l’invalicabilità del domicilio fiscale del destinatario dell’atto, poiché la scelta del destinatario determinava parallelamente il domicilio fiscale entro cui realizzare la notificazione.

In conseguenza di questo ragionamento non vi sarebbe stato più alcun ostacolo a giungere alla notificazione ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. o della lettera e) dell’articolo 60 (in sostituzione dell’articolo 143 c.p.c.) vista la piena applicabilità dell’ultimo comma dell’articolo 145 c.p.c.

Assunta questa linea di condotta, siamo rimasti in attesa di sentenze che potessero confermare tale interpretazione o confutarla. Dall’entrata in vigore della modifica dell’articolo 145 c.p.c. sono in effetti uscite diverse sentenze, che però si sono espresse su notificazioni avvenute ante modifica e quindi senza entrare specificatamente nel merito della questione.

Tuttavia quello che ci ha spinto a ripensare alle modalità di notifica che qui stiamo trattando è proprio dovuto al fatto che le sentenze anche più recenti (sull’applicazione del combinato disposto dell’articolo 60 e articolo 145 c.p.c.) non avendo ritenuta necessaria alcuna menzione sulle modifiche apportate, hanno così implicitamente riconosciuto una sostanziale immutatezza del precetto ante e post modifica, tale almeno da non consentire la notifica fuori dal domicilio fiscale della società.

Tale dubbio ha come naturale conseguenza la ricerca nell’articolo 60, di un’interpretazione della norma che possa escludere o confermare che il limite del domicilio fiscale di cui alla lettera c), sia osservato solo a condizione che la notificazione avvenga nel comune ove ha sede la persona giuridica.

Una importante considerazione va fatta circa il temine  «destinatario» usato nella formulazione della lettera c) dal legislatore poiché, avulso dal contesto e considerando un’interpretazione puramente letterale del termine, la notificazione ad altro destinatario quale si configurerebbe quella presso il legale rappresentante, soddisferebbe il criterio dettato dalla lettera c), anche se questi risiedesse in altro comune.

Ciò può essere vero però se al termine «destinatario» (cui la lettera c) si riferisce) non sia possibile attribuire il significato che invece sarebbe più corretto di «contribuente».

Perché tale distinzione dovrebbe fare la differenza?

Perché il contribuente è uno ed uno solo, è cioè l’intestatario dell’atto cui il tributo si riferisce. Come sappiamo, infatti, la società è da considerarsi un soggetto giuridico ed economico distinto dal suo rappresentante e a seconda del tipo di società, il legale rappresentante potrà anche non dover far fronte in caso di bisogno, con le proprie risorse, alla pretesa tributaria.

Ma come possiamo essere sicuri che il legislatore abbia voluto intendere «contribuente»?

Se leggiamo attentamente il disposto della lettera c) e lo confrontiamo con quello della lettera e), vedremo che nella prima si statuisce che: «… salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie , la notificazione deve essere fatta nel comune di domicilio fiscale del destinatario»; nella seconda invece si dice: «… quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente …»

Possiamo notare che la seconda, facendo riferimento alla prima, dà l’interpretazione del termine «destinatario», che precisamente deve intendersi come «contribuente» poiché il riferimento è fatto allo stesso comune.

Per tal motivo, dovendo fare riferimento al domicilio fiscale del «contribuente», tale essendo la società e non il legale rappresentante, non è possibile scegliere il domicilio fiscale del secondo quale altro luogo diverso ove eseguire la notificazione.

A suffragio di tale interpretazione e della volontà del legislatore, possiamo notare che nell’unico caso previsto dall’art. 60, di sostituibilità del destinatario della notifica e cioè quello della lettera d), notifica al domiciliatario, il legislatore si è premurato di circoscrivere la scelta del domicilio eletto sempre all’interno dello stesso domicilio fiscale del contribuente.

E’ inoltre difficilmente sostenibile che il legislatore abbia voluto usare il termine «destinatario» col preciso intento di consentire un’interpretazione diversa da «contribuente» posto che nell’articolo 60, la stessa lettera e) che consente la notificazione per mancanza di abitazione, ufficio o azienda, non comprendendo il termine sede, conferma l’assenza di norme operative specifiche per il soggetto diverso dalla persona fisica.

Poiché la norma non è stata organizzata considerando un possibile diverso soggetto di riferimento per la notificazione, tranne che ad esempio quello espressamente previsto nella lettera d) con le specifiche limitazioni del caso risultava implicita l’equiparazione del «destinatario» al termine «contribuente».

E’ solo grazie all’interpretazione giurisprudenziale che è stato successivamente possibile ritenere applicabile la lettera e) pure alle persone giuridiche, presso la sede.

L’ulteriore problema che si pone in riferimento alle considerazioni iniziali, dunque è se possa l’applicazione dell’art. 145 c.p.c. nell’attuale stesura, consentire di giungere alla conclusione della notificazione, quando il domicilio fiscale del «contribuente» non coincida con la residenza o domicilio del Legale Rappresentante.

Vediamo, infatti, che la notificazione con la procedura degli irreperibili momentanei o assoluti, cioè l’articolo 140 c.p.c. o 143 c.p.c. (lettera e) dell’art. 60 del DPR 600/1973 per gli atti finanziari), è prevista esplicitamente solo per il legale rappresentante e pur tuttavia non dicendo nulla sulla notificazione presso la sede neppure pone ostacoli alle altre possibilità indicate dalla giurisprudenza.

All’art. 60, comma 1, possiamo giovarci della seguente considerazione e cioè che al procedimento ordinario vengono applicate delle modifiche.

Ora trattandosi di legge speciale, la stessa non può essere sacrificata al tentativo di piena applicabilità degli articoli del c.p.c., richiamati sì dalla norma, ma pur sempre modificati dalle variazioni al procedimento del codice di rito previste dall’art. 60.

Di conseguenza ci si deve chiedere a quali norme far riferimento per giungere alla realizzazione della notifica, nel caso in cui non si possa procedere alla notifica al legale rappresentante quando questi risieda in Comune diverso da quello del «contribuente».

Come è stato detto all’inizio, la soluzione già esiste. La Corte Suprema di Cassazione si era, infatti, già espressa sull’applicabilità dell’articolo 140 c.p.c. e della lettera e) (art. 60 DPR 600/1973), facendo riferimento alla sede della società, ante modifica dell’art. 145 c.p.c. e così ha continuato a fare nelle più recenti sentenze (Cass. civ., sez. V, 9.1.2009, n. 216, Cass. 10177/2009, Cass. civ., sez. V, 10.3.2008, n. 6325).

Diversamente, quando sede della società e legale rappresentante sono all’interno dello stesso comune, nell’impossibilità di notificare presso la sede e presso la residenza o domicilio del rappresentante, si procederà nei suoi confronti come disposto dall’ultimo comma dell’articolo 145 c.p.c.

In conclusione, dunque, si ritiene che l’art. 145 c.p.c., possa essere applicato senza differenziazioni tra atti amministrativi e atti finanziari da notificarsi ai sensi dell’articolo 60 del D.P.R. 600/1973, solo se il legale rappresentante abbia abitazione, ufficio o azienda nello stesso comune di domicilio fiscale della società.

In caso contrario, mentre per gli atti amministrativi in genere, si potrà notificare anche nel comune di residenza o domicilio del legale rappresentante, arrivando all’adozione nei suoi confronti pure dell’articolo 140 c.p.c. e dell’articolo 143 c.p.c. secondo le modalità indicate nel 3° comma dell’articolo 145 c.p.c., per gli atti finanziari di cui sopra e nella stessa eventualità appena prospettata, si dovrà procedere all’adozione, dettata dal caso concreto, dell’articolo 140 c.p.c. o dell’articolo 60 lettera e) nei confronti della società presso la sua sede legale.

Leggi: Circolare 2009-009 145 c.p.c. Atti Finanziari


Circolare 008/2009: Notificazione ai militari in attività di servizio

Dalla semplice lettura dell’articolo 146 c.p.c., si evince che allorché il militare in servizio non riceva l’atto notificatogli in mani proprie, si dovrà provvedere ad inviare una copia al Pubblico Ministero, che ne cura l’invio al Comandante del Corpo al quale il militare appartiene, rispettando le formalità previste dall’art. 49 delle norme attuative del c.p.c., per assicurare l’effettiva conoscenza dell’atto al destinatario (che per la particolarità del lavoro svolto può subire diversi e improvvisi spostamenti che possono anche dover rimanere segreti).

Per questo motivo il legislatore, come spiega la Corte Suprema di Cassazione con sentenza n. 3316 del 14/05/1983  sez. civ., ha introdotto questa formalità, la cui mancata esecuzione comporta che la notificazione dell’atto processuale in un luogo o a persona diversa o in modo diverso da quello prescritto è affetta non da giuridica inesistenza, bensì da nullità.

Si precisa che, ai fini della notificazione ai sensi dell’art. 146 c.p.c., per militari si intendono:

a)          quelli la cui qualità sia esplicitata negli atti pervenuti ai fini della notificazione,

b)          quelli la cui qualità sia dichiarata dal consegnatario;

c)          quelli in attività di servizio.

La formulazione dell’art. 146 c.p.c. prevede che se la notificazione non viene effettuata in mani proprie (si ricorda che la notificazione a mani proprie si intende anche quella per rifiuto di ricevere l’atto) si devono osservare le disposizioni degli articoli 139 c.p.c. e seguenti.

Tale affermazione include, quindi, la possibilità di notificare l’atto ai sensi degli artt. 140, 141, 143 e 149 c.p.c..

E’ evidente che se il militare abita presso una caserma sarà ben difficile che non si trovi un addetto al ritiro degli atti che accetti di ricevere la copia per il destinatario; potrebbe però non accettarla se dichiara che il militare destinatario è sconosciuto o è stato trasferito.

In questo caso, quindi, non potremo considerare l’indirizzo della caserma quale indirizzo di abitazione del destinatario: il passaggio conseguente è raccogliere informazioni circa la nuova destinazione.

Come sappiamo, tuttavia, non sempre tale informazione può essere efficacemente raccolta, poiché come riconosce la Corte Suprema di Cassazione nella sopra citata sentenza, in quanto il militare può essere in missione segreta.

Quindi, se il notificatore versa nell’oggettiva impossibilità di fare riferimento ad altro indirizzo, saremo nella situazione prevista dall’art. 143 c.p.c..

Si potrebbe a questo punto obbiettare che non si può ritenere sconosciuta in assoluto l’abitazione del militare in servizio, tuttavia per quanto possiamo essere d’accordo su tale affermazione, con riguardo all’attività del notificatore, la Corte Suprema di Cassazione ha precisato che l’ignoranza deve essere oggettiva, ma non nel senso che ci si debba spingere ad indagini che eccedono dalla normale diligenza; è necessario che l’ignoranza non possa essere superata nonostante le indagini possibili nel caso concreto con l’uso della normale diligenza (Corte Cass. Civ. Sez. Lav. 21/08/1987 n. 6994).

Si deve, pertanto, considerare applicabile in questi casi l’art. 143 c.p.c..

 Si ricorda che la notifica prevista dall’art. 146 c.p.c. non è applicabile per gli atti finanziari che si notificano con le modalità di cui all’art. 60 del DPR 600/1973, in quanto specificamente escluso dalla norma [lettera f) dell’art. 60 del dpr 600/1973].

Vedasi: T.A.R. Lazio n.9961 del 10.11.2008

Leggi: Circolare 2009-008 Notificazione ai militari in attività di servizio


Circolare 007/2009: Albo Pretorio: competenza

Nel periodo anteriore all’entrata in vigore della Legge 142 del 1990, l’albo pretorio del Comune era previsto dall’art. 70 del R.D. 12.2.1911, n. 297 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge comunale e provinciale). La norma prevedeva: “Ogni Comune deve avere un albo pretorio, in luogo accessibile al pubblico, per le pubblicazioni che la legge prescrive. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente”.

La tenuta dell’albo competeva alla segreteria generale per effetto di alcune norme sempre contenute nel citato decreto (art. 81: “Il segretario è responsabile degli adempimenti di legge spettanti all’ufficio comunale, e della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, in conformità delle disposizioni del sindaco. …….” ; art. 163: “Il certificato della seguita pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio comunale e provinciale, della Giunta municipale e della Deputazione provinciale, quando la pubblicazione è prescritta dalla legge o dal regolamento, deve far menzione se siansi prodotte opposizioni contro di esse. Tale certificato dev’essere riportato in tutte le copie delle deliberazioni rilasciate per qualsiasi scopo dalla segreteria del Comune o della Provincia”.) e il segretario comunale provvedeva direttamente alla certificazione di avvenuta pubblicazione.

Dopo la L. 8.6.1990 n. 142, che con l’art. 64 ha abrogato le suddette disposizioni, l’esistenza dell’albo pretorio viene desunta indirettamente dall’art. 47 che disciplinava la pubblicazione delle deliberazioni.

Successivamente, la medesima L. 142/1990 è stata abrogata dal nuovo T.U. degli enti locali e, in particolare, dall’art. 274, comma 1, lett. q), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Anche nell’ordinamento in vigore si parla dell’albo pretorio solo indirettamente, ossia nell’art. 124, per prevedere la pubblicazione delle delibere.

Il T.U. non contiene norme sulla gestione dell’albo, in quanto la materia rientra nella disciplina regolamentare di competenza di ciascun ente (art.7, D.Lgs. 267/2000: “Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni”).

Pertanto la materia deve attualmente essere disciplinata nei regolamenti dei procedimenti amministrativi (previsti dall’art. 4, L. 241/1990) per la gestione dell’albo e nei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e servizi (previsti dall’art. 7 D.Lgs. 267/2000) per l’individuazione dell’ufficio preposto.

Ne consegue che ciascun ente può individuare il servizio o ufficio al quale affidare la gestione dell’albo pretorio.

Certo è che, attualmente, la certificazione di avvenuta pubblicazione (al termine della pubblicazione) non costituisce più esclusiva competenza del segretario comunale, in quanto tutti i dirigenti o, in assenza, i responsabili di servizio hanno poteri certificativi ai sensi, rispettivamente degli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000.


Circolare 006/2009: Quando la notifica degli atti è nulla e insanabile?

Non può ritenersi sanabile ex art. 156 c.p.c. una notificazione la cui relata, sia sull’originale che sulla copia notificata dell’atto, difetti del numero cronologico e della sottoscrizione dell’Ufficiale Giudiziario incaricato della notifica”.
Ciò è quanto emerge da una pronuncia della Commissione Tributaria Regionale di Ancona (sent. n. 174/07/05),  la quale ha accolto il ricorso di una contribuente che si è vista recapitare un avviso di accertamento non ritualmente notificato.
Nel caso di specie, infatti, la ricorrente ha ritenuto che l’atto non potesse considerarsi notificato in quanto la spedizione postale era stata effettuata da un soggetto non identificabile. Infatti, oltre a omettere la sottoscrizione in calce alla relazione di notificazione, l’agente notificatore aveva scritto in maniera illeggibile il proprio nome nello spazio a ciò preposto.
Nell’impossibilità, quindi, di poterlo identificare, si contestava che il predetto agente fosse munito dell’autorizzazione normativamente prevista.
A ciò, inoltre, andava ad aggiungersi una spedizione dell’atto che nulla aveva a che fare con il concetto di “notificazione” inteso dal legislatore, in quanto l’avviso in questione era pervenuto alla ricorrente in completo spregio della pur chiara normativa in tema di notificazione degli atti a mezzo del servizio postale.
Infatti, l’articolo 3, primo comma, della Legge 20 novembre 1982 n. 890, al secondo periodo, riferendosi all’attività dell’ufficiale giudiziario, prevede che questi, “Presenta all’ufficio postale copia dell’atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest’ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza, […] con l’aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; vi appone, altresì, il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dell’ufficio”.
Inoltre, il secondo comma del medesimo articolo prevede ancora che, nello svolgimento delle proprie attività, l’ufficiale giudiziario, “Presenta contemporaneamente l’avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall’amministrazione postale, con l’aggiunta del numero del registro cronologico”.
Nel caso in oggetto, invece, nulla di quanto previsto dalla vigente normativa era stato rispettato. Conseguentemente, se è vero che, come previsto dall’articolo 14 della medesima legge, la notificazione degli avvisi e degli altri atti può eseguirsi direttamente dagli uffici finanziari – e, di conseguenza, anche dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate – a mezzo del servizio postale, è altrettanto vero che tale attività deve essere effettuata in maniera corretta, mediante l’apposizione nella relazione di notifica anche del numero del registro cronologico e nel rispetto degli ulteriori successivi adempimenti. Ne deriva, quindi, che mancando tali requisiti essenziali ed essendo l’avviso di accertamento atto ricettizio, che si perfeziona, cioè, solo con la sua corretta notificazione, il vizio di notificazione ridonda in vizio dell’atto e non è suscettibile di sanatoria alcuna, trattandosi di giuridica inesistenza.
Leggendo infatti pagina 2 della sentenza si può notare come “sia il numero cronologico della notificazione che la sottoscrizione dell’Organo preposto alla notificazione .. costituiscono elementi minimi essenziali perché possa configurarsi una notificazione di atto. In difetto di tali elementi .. NON VIENE NEPPURE AD ESISTENZA NE’ UNA RELATA DI NOTIFICA NE’ UNA NOTIFICAZIONE”.
Dai vizi sopra elencati, quindi, risulta chiaro ed evidente che la notifica dell’avviso di accertamento è come se non fosse mai avvenuta. Alla luce di quanto illustrato, quindi, è chiaro che sarà onere del cittadino/contribuente che dovesse ricevere un avviso da parte dell’Agenzia delle Entrate (o anche da parte di Equitalia), verificare attentamente la legittimità dello stesso – in ordine ai profili sopra evidenziati – al fine di valutare l’opportunità o meno di un’azione legale.

Leggi: Commissione Tributaria Regionale di Ancona 174 – 07 05 2009

Leggi: Circolare 2009-006 Quando la notifica degli atti è nulla e insanabile


Circolare 005/2009: Poste Italiane: nuove tariffe per invii di corrispondenza raccomandata

Il 29 giugno 2009 è stato pubblicato sulla G.U. n. 148 il D.Lgs. « Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell’ambito del servizio postale universale e prezzi degli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata, non attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, per l’interno e per l’estero.».

Tale D.lgs prevede l’aumento delle tariffe per l’invio della posta raccomandata ora denominata “retail” e viene introdotta una nuova tariffa denominata “non retail” soggetta a tariffe differenziate per aree geografiche.

Ambedue le tipologie si distinguono dagli invii attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, cioè alle raccomandate spedite dalle pubbliche amministrazioni, che mantengono le tariffe precedenti a questa manovra tariffaria qui sotto riportate.

Al fine di poter applicare le tariffe sotto riportate, ogni Ente dovrà consegnare alle Poste Italiane la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Accesso al sistema tariffario “Invii di corrispondenza raccomandata ed assicurata attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie”) ove si dichiara di poter spedire invii attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie ai sensi dell’art. 4, comma 5 del D. Lgs. 261/1999.

Pertanto la richiesta del Rimborso Spese di Notifica previsto dall’art. 10 della L. 265/1999 e successivi decreti attuativi, rimarrà inalterato, € 5,88 in aggiunta alle spese postali, cioè € 2,80 oltre € 0,60 per l’A.R.

Leggi: Circolare 2009-005 Poste Italiane nuove tariffe per invii di corrispondenza raccomandata

Invii di Posta Raccomandata attinenti le procedure amministrative e giudiziarie (Art. 4 del Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n. 261)

Prezzi per l’Italia
Scaglioni di peso euro
fino a 20 g – invii standard (*)

2,80

oltre 20 g fino a 50 g

3,20

oltre 50 g fino a 100 g

3,25

oltre 100 g fino a 250 g

4,05

oltre 250 g fino a 350 g

4,15

oltre 350 g fino a 1000 g

6,35

oltre 1000 g fino a 2000 g

8,35

plichi indivisibili oltre 2000 g fino a 20000 g

12,50

(*) Agli invii non standard fino a 20 grammi si applica il prezzo del secondo scaglione di peso

Formati
Dimensioni Minimo Standard. Massimo
Lunghezza 140 mm da 140 a 235 mm 353 mm
Altezza 90 mm da 90 a 120 mm 250 mm
Spessore 0,15 mm 5 mm 50 mm
Peso 3 g 20 g 2000 g

Invii di forma cilindrica: lunghezza + due volte il diametro compresa tra 170 mm e 1040 mm, dimensione più grande compresa tra 100 mm e 900 mm.

Atti giudiziari
Scaglioni di peso euro
fino a 20 g – invii standard (*)

5,60

oltre 20 g fino a 50 g

6,00

oltre 50 g fino a 100 g

6,05

oltre 100 g fino a 250 g

6,85

oltre 250 g fino a 350 g

6,95

oltre 350 g fino a 1000 g

9,15

oltre 1000 g fino a 2000 g

11,15

(*) Agli invii non standard fino a 20 grammi si applica il prezzo del secondo scaglione di peso


Circolare 004/2009: Art. 137 c.p.c. modifiche apportate dalla legge n. 69 del 18.06.2009

Il Senato della Repubblica ha definitivamente approvato il 26 maggio 2009 il Disegno di Legge recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile”.

Queste le principali misure: è introdotto il tema della digitalizzazione e del processo telematico; sono previsti nuovi istituti, come il procedimento sommario di cognizione e la testimonianza scritta e nuove misure coercitive per l’esecuzione degli obblighi sanciti dalle sentenze; il calendario del processo; sanzioni pecuniarie più efficaci a carico della parte che, con il proprio comportamento, abbia determinato un allungamento dei tempi di durata del processo; un filtro per i ricorsi in Cassazione. Un altro strumento innovativo sarà la mediazione civile: il governo è delegato a introdurre un’alternativa facoltativa per le parti al processo, sicché le parti potranno decidere di risolvere la controversia davanti ad un organismo di conciliazione in modo più rapido ed economicamente più conveniente rispetto al giudizio ordinario. Il governo è anche delegato ad adottare misure per semplificare i procedimenti civili, (il cui numero supera attualmente la trentina), riconducendoli per la maggior parte ad uno dei tre modelli di riferimento disciplinati dal codice, e a riformare il processo amministrativo. Infine, è prevista la pubblicazione on line delle sentenze che, su disposizione del giudice, potranno essere pubblicate sui giornali o, in alternativa, sul sito internet del Ministero della Giustizia. Il disegno di legge approvato contiene altresì norme su ambiente, gestione dei rifiuti e acqua, la definizione di un nuovo assetto per le farmacie e la promozione di azioni per conciliare tempi di vita e di lavoro.

Nella Legge, all’art. 45 (evidenziato in giallo), viene modificato l’art. 137  del c.p.c.. Per  meglio comprendere le modifiche apportate si riporta all’inizio del documento « Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione », quì allegato, il quadro sinottico relativo.

Il Senato della Repubblica ha definitivamente approvato il 26 maggio 2009 il Disegno di Legge recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile” (collegato alla Finanziaria 2009).

QUADRO SINOTTICO

137. Notificazioni (prima del 26.05.2009) 137. Notificazioni (dopo il 26.05.2009)

Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.

L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi.

Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 143, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.

Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.

Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti,   sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi. Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile. Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 143, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.

Leggi: “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione


Circolare 003/2009: Richiesta Rimborso spese di Notifica agli U.T.G. (ex Prefetture)

L’art. 10 della legge 265/1999, comma 3, recita: L’ente locale richiede, con cadenza semestrale, alle singole Amministrazioni dello Stato la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse Amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa. Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute per tutte le notificazioni effettuate per conto della stessa Amministrazione dello Stato provvede, con cadenza semestrale, il dipendente ufficio periferico avente sede nella provincia di appartenenza dell’ente locale interessato. Le entrate di cui al presente comma sono interamente acquisite al bilancio comunale e concorrono al finanziamento delle spese correnti.

L’art. 1 del DM 3.10.2006, comma 3, recita: L’ente locale richiede, con cadenza trimestrale, alle singole amministrazioni la liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa. Alla liquidazione ed al pagamento delle somme dovute per tutte le notificazioni effettuate per conto della stessa amministrazione dello Stato, provvede, con cadenza semestrale, il dipendente dell’ufficio periferico avente sede nella provincia di appartenenza dell’ente locale interessato.

Alcuni Uffici Territoriali del Governo hanno dato una interpretazione “elastica” per quanto attiene la richiesta del Rimborso spese di notifica da parte dei Comuni nell’ambito della produzione della … documentazione giustificativa. … citata nell’art. 1 del DM 3.10.2006, comma 3, pretendendo a corredo la fotocopia dell’atto notificato.

Tale richiesta risulta essere in contrasto sia con le norme che regolano l’attività di semplificazione normativa e procedimentale che con il Codice dell’Amministrazione digitale dalle quali si evince l’obbligo della riduzione dell’uso della carta e di uso abnorme delle richieste di documentazione.

A tale proposito si porta come esempio, quanto previsto dall’Ufficio Territoriale del Governo di Padova (vedi allegati) ove non richiede le copie degli atti notificati, bensì un elenco contenente gli elementi identificativi dell’atto notificato di cui si richiede il Rimborso spese di notifica.

Tale prassi, è a nostro parere, condivisibile, anche se sarebbe molto meno dispendioso che gli Uffici Territoriali del Governo adottassero la procedura utilizzata dalle Agenzie delle Entrate dove ogni ufficio richiedente la notifica da mandato all’ufficio centrale validando il pagamento del Rimborso spese di notifica richiesto dai Comuni.

Leggi: Circolare 2009-003 Richiesta Rimborso spese di Notifica agli U.T.G. (ex Prefetture)

Vedi anche:

Circolare UTG PD 28 01 2005

Circolare Ministero Interno 2-1837-I 25 02 2002


Circolare 002/2009: La notificazione di atti destinati a persone fisiche registrate anagraficamente come “senza fissa dimora”

La notificazione di atti destinati a persone fisiche registrate anagraficamente come “senza fissa dimora” crea a volte problemi circa l’esatta applicazione delle norme sul procedimento notificatorio.

Tali atti si presentano riportando indirizzi con vie di fantasia che a volte individuano subito la situazione particolare in cui versa il destinatario dello stesso.

Così possiamo avere la via “dei senza fissa dimora” o la via “del Municipio” o la via “del Comune” ecc. e gli stessi numeri pari o dispari rappresentano diverse categorie di “girovaghi”.

Comunque tutti questi indirizzi stanno a significare che i cittadini sono stati così censiti, in ossequio alle disposizioni dell’art. 1 del DPR 223/1989 (regolamento anagrafico) che prevede anche per loro la relativa registrazione.

In questi casi, come sempre, bisogna aver riguardo alla situazione abitativa reale del destinatario della notificazione, che non risulta aver nessuna effettiva abitazione che ci consenta di individuare il comune di residenza, dimora o domicilio.

Per tal motivo non saranno applicabili gli articoli 139 e 140 c.p.c. che sottendono entrambi l’individuazione di una abitazione di fatto.

Poiché la stessa condizione rappresentata dalla classificazione di “senza fissa dimora” è quella di una persona di cui non si conosce alcuna abitazione, l’unico articolo applicabile per la notifica è l’art. 143 c.p.c., che con il deposito alla casa comunale di una copia dell’atto, consentirà al destinatario l’eventuale recupero dello stesso.

A volte questa particolare situazione viene erroneamente confusa con il diverso caso di colui che abbia eletto domicilio presso il sindaco o presso la segreteria generale, tanto da indurre il notificatore ad effettuare la consegna dell’atto all’impiegato dell’ufficio Protocollo incaricato al ritiro degli stessi, il quale a sua volta non avrà altra scelta che quella di tenerlo a disposizione del destinatario.

Tale modalità di procedere può essere utilizzata solo in presenza di una esplicita elezione di domicilio, risultante espressamente sull’atto o eventualmente sulla lettera di accompagnamento dell’ente richiedente la notifica.  In questo caso dunque andrà effettuata la notificazione ai sensi dell’art. 141 c.p.c..

Quindi riassumendo se il destinatario è un “senza fissa dimora” si notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c., nel caso invece che il destinatario abbia eletto domicilio presso il sindaco o la segreteria si consegnerà copia dell’atto all’addetto al ritiro dell’ufficio protocollo.

Per gli atti finanziari indirizzati a contribuenti che risultino essere registrati come “senza fissa dimora”, che richiedano la notificazione con le modalità del DPR 600/1973 art. 60, si dovrà applicare quanto disposto dalla lett. e) dello stesso articolo.

Leggi: Circolare 2009-002 Notifica a destinatari senza fissa dimora


Circolare 001/2009: La notifica delle Tasse Automobilistiche

Per la notificazione degli atti in materia di tasse automobilistiche si deve fare riferimento alla legge n. 27/1978. Come per le notificazioni delle infrazioni al C.d.s. le notificazioni sono validamente eseguite quando sono fatte alla residenza risultante dalla carta di circolazione o dai registri di immatricolazione, o dal pubblico registro automobilistico, o dai registri tenuti a norma dell’art. 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e dell’art. 146 del codice della navigazione, o dalla patente di guida”.

Questi atti giungono dall’Agenzia delle Entrate e spesso la lettera che li accompagna è una lettera standard che fa riferimento alla notificazione ai sensi dell’art. 60 del DPR 600/1973 e la stessa relata che li accompagna è dedicata alla notifica degli atti di cui al DPR 600/1973 art. 60.

Tuttavia l’applicazione della normativa degli atti finanziari non sarebbe appropriata per le tasse automobilistiche, poiché non c’è nessun richiamo espresso nella L. 27/1978 alla notificazione con le modalità anzidette per gli atti tributari.

Per tal motivo è possibile che il destinatario il cui indirizzo è ricavato dai pubblici registri, non abiti effettivamente all’indirizzo indicato in atti.

Nell’eventualità quindi che lo stesso non fosse reperibile e non si fosse a conoscenza di altri recapiti presso cui effettuare la notificazione, si deve procedere ai sensi dell’Art. 143 c.p.c. e non mediante l’art. 60 lett. e) del DPR 600/1973.

Gennaio 2009

Leggi: Circolare 2009-001Tasse automobilistiche


Casa Comunale: Ritiro Atti

Il deposito presso la Casa Comunale è una forma di consegna ad un soggetto (il Comune, nella persona dell’impiegato comunale preposto all’ufficio competente) che diventa consegnatario dell’atto notificato.

Tale soggetto si distingue dagli altri consegnatari (es. persona di famiglia, portiere, vicino di casa) perché non si può rifiutare di ricevere in deposito l’atto, ma al pari degli altri assume l’obbligo di custodire e consegnare l’atto al destinatario.

La disciplina delle notificazioni individua i possibili consegnatari diversi dal destinatario dell’atto ma non detta specifiche regole di comportamento per costoro, neppure nelle ipotesi degli articoli 140 e 143 c.p.c., quando l’atto viene depositato (ossia consegnato) alla Casa Comunale.

Non vi sono norme di legge che disciplinano la gestione degli atti in deposito.

Nella vigenza del t.u. della legge comunale e provinciale del 1934 (r.d. 383/1934), per gli atti depositati presso la Casa Comunale, il segretario comunale doveva tenere un apposito registro ai sensi del combinato disposto dell’art. 83 del r.d. 12.2.1911, n. 297 (“In ogni Comune il segretario deve tenere in corrente e in ordine cronologico le leggi e i decreti appartenenti all’edizione ufficiale, i registri, gli elenchi e gli atti indicati nell’allegato n. 4, obbligatori per i Comuni, oltre a quelli speciali prescritti da leggi e da regolamenti”) e dell’allegato 4 del medesimo decreto (“Allegato n. 4 – Registri, elenchi ed atti da tenersi dagli uffici comunali e provinciali ai termini degli artt. 83 e 145. …

omissis

… 19. Registro dei depositi presso la Casa Comunale”).

Neppure allora venivano disciplinate le modalità di ritiro degli atti, anche se ordinariamente i registri di deposito prevedevano una colonna per la firma di chi si presentava a ritirare l’atto ed una colonna per la data del ritiro.

In ogni caso dette disposizioni sono state abrogate dall’art. 64, comma 1, lett. a), l. 8 giugno 1990, n. 142 e, successivamente, la medesima l. 142/1990 è stata abrogata dall’art. 274, comma 1, lett. q), d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Pertanto la materia deve attualmente essere disciplinata nei regolamenti dei procedimenti amministrativi (previsti dall’art. 4 l. 241/1990) o nei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e servizi (previsti dagli artt. 7 e 48 d.lgs. 267/ 2000). In assenza di specifiche norme regolamentari è comunque necessario dotarsi di un registro, trattandosi di atti che transitano attraverso la pubblica amministrazione e che, quindi, debbono essere protocollati (art. 53, comma 5, d.P.R. 445/2000). È, altresì, opportuno adottare modalità idonee ad assicurare che l’atto sia affidato in buone mani, accertando l’identità della persona che si presenta alla Casa Comunale, facendo sottoscrivere il registro ed annotando il documento di riconoscimento della persona che ritira l’atto oppure trattenendo la delega apposta in calce all’avviso di deposito e la fotocopia del documento di riconoscimento del destinatario dell’atto. In questa fase infatti, quando il procedimento notificatorio è già terminato, il Comune nella persona dell’impiegato deve assolvere l’obbligo del consegnatario: conservare l’atto per offrirlo al destinatario su richiesta. Pertanto il Comune potrà ritenere di aver assolto l’obbligo con una corretta custodia dell’atto, sino al momento di prescrizione del diritto al ritiro del destinatario, ovvero con la consegna dell’atto in buone mani, ossia al destinatario medesimo od a persona di cui si possa verificare la legittimazione al ritiro (con le modalità sopra suggerite).

In merito non vi sono norme specifiche, pertanto, in ottemperanza all’art. 12 delle disposizioni preliminari del c.c., qualora una materia non sia espressamente normata «si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe … o si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico.».

Registro di deposito atti nella Casa Comunale

I regi decreti n. 148 del 1915 e n. 383 del 1934 che costituivano il testo unico della legge comunale e provinciale prima della riforma delle autonomie locali (l. 142/1990), facevano riferimento ad un regolamento di esecuzione di una precedente legge comunale e provinciale (Regolamento approvato con r.d. n. 297 del 1911) che conteneva diversi allegati. L’allegato 4 indicava tra i registri da tenersi negli uffici comunali, al n. 19, il “registro dei depositi presso la Casa Comunale” e il “registro degli atti notificati giudizialmente al Comune e dal Comune”; prevedeva, inoltre, l’obbligo per i Messi comunali di tenere “un registro per la notificazione degli atti con l’indicazione della natura di questi, delle persone cui vennero Consegnati, del giorno e dell’ora della consegna”. L’art. 64, comma 1, lett. a) della legge 142/1990 ha abrogato il Regolamento approvato con r.d. del 1911 (esclusi gli artt. da 166 a 174 e da 179 a 181, riguardanti, rispettivamente, la tesoreria e i depositi cauzionali) e, pertanto, deve intendersi abrogato anche l’allegato sopra ricordato. Non esiste, dunque, oggi un obbligo di legge circa la tenuta dei suddetti registri che dovrebbe trovare disciplina nei regolamenti di organizzazione degli uffici e servizi predisposti dall’ente locale. È particolarmente opportuno però, se non quasi necessario, che gli uffici di notifica continuino a dotarsi del registro di deposito degli atti sul quale annotare tutti i depositi, registrare l’avvenuta consegna e le generalità di chi si presenta al ritiro, raccogliendo la delega ovvero indicando gli estremi di un documento di riconoscimento.

La Casa Comunale, al fine di evitare la responsabilità di incauto affido, nell’intento di non ostacolare la conoscenza reale dell’atto da parte dell’intestatario e nel rispetto di quanto stabilito dal d.P.R. 445/ 2000, dovrebbe adottare le seguenti procedure di consegna:

Ritiro degli atti da parte degli intestatari

Gli atti sono consegnati al destinatario previa esibizione di un documento d’identità in corso di validità – art. 45, d.P.R. 445/2000, apponendo la propria firma sul modulo di ricevuta.

Ritiro degli atti da parte di persone delegate

Gli atti sono consegnati, in busta chiusa e sigillata, in presenza di delega scritta (anche non autenticata) purché accompagnata da documento di identità in corso di validità – art. 45 d.P.R. 445/2000, o sua fotocopia (anche non autenticata), sia del delegante sia del delegato, previa firma per ricevuta dell’atto sull’apposito modulo.

Scarica: Ricevuta consegna DEP


Notifica degli atti a mezzo posta: nuove regole

Nuove regole per le notifiche di tutti gli atti a mezzo posta. Ciò è quanto previsto dall’art. 36, comma 2 quater del DL nr. 248/2007 (Decreto Milleproroghe convertito in data 27/02/2008).

Nel caso, quindi, non venga consegnato l’atto direttamente al destinatario (si pensi ad esempio al caso di consegna dell’atto ad un famigliare o al portinaio) sono previsti una serie di incombenti per il soggetto incaricato alla notifica (trattandosi di notifica a mezzo posta, il soggetto in questione è l’agente postale). Ne deriva, pertanto, che se il piego non viene consegnato personalmente “… l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”. Il Decreto Milleproroghe, inoltre, ha introdotto anche una disposizione specifica per le sentenze notificate alla controparte, prevedendo addirittura il mancato decorso dei termini processuali nel caso di violazione della stessa (art.36, comma 2 quinques). È stabilito, infatti, che “Le notificazioni delle sentenze già effettuate, ai sensi dell’articolo 7 della citata legge n. 890 del 1982 – ossia la norma relativa alla notifica degli atti a mezzo posta – alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza”. Tale norma comunque non rappresenta una novità nel nostro ordinamento. Essa, infatti, ha sostanzialmente allargato alla totalità degli atti quanto già previsto dal luglio 2006 per gli atti tributari. Leggendo, infatti, l’art. 60 del D.P.R. nr. 600/73, al comma 1, lett. b-bis, (norma inserita con DL nr. 223/2006) è stabilito che: “se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata”. Con tali norme, dunque, il legislatore ha recepito il principio già da tempo sancito dalla Corte di Cassazione e consistente nella nullità delle notifiche in caso di mancata conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario. Come affermato dalla Suprema Corte, infatti, “sono nulle le notifiche qualora non sia stato rispettato questo adempimento” (sent. Corte Cassaz. 11105/2001). Per quanto riguarda l’applicazione di queste norme in ambito tributario, poi, occorre sottolineare che l’inesistenza (o anche il solo vizio) di notifica degli atti, proprio perché appartenenti alla tipologia degli atti sostanziali di natura ricettizia (che si perfezionano cioè solo con la loro notificazione), determina l’inesistenza degli stessi, deducibile come motivo in sede d’impugnativa, senza possibilità di sanatoria per raggiungimento dello scopo, in quanto detta sanatoria opera solo per gli atti processuali e non per quelli sostanziali come nel caso di specie (si veda sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite del 3 giugno 2004 n. 19854). Dall’Art. 36 legge 31/2008 che ha convertito il D.L. 248/2007 alcuni commi:

2-quater. All’articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente: «Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata». 2-quinquies. La disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell’articolo 7 della citata legge 20 novembre 1982, n. 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le notificazioni delle sentenze già effettuate, ai sensi dell’articolo 7 della citata legge n. 890 del 1982, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza. 3. soppresso 4. soppresso 4-bis. Al comma 148 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «1° aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009». 4-ter. La cartella di pagamento di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse.


Circolare 001/2008: La notifica degli atti relativi ai tributi locali

La notifica degli atti relativi ai tributi locali si procede secondo le forme previste dagli artt. 137 c.p.c. e seguenti e non secondo la procedura speciale di cui all’art. 60, lett. e),  D.P.R. 600/1973.

La normativa contenente la disciplina dell’ICI, come anche quella relativa alla TA.R.S.U., non prevedono una speciale procedura notificatoria per gli atti di accertamento o liquidazione.

In materia di ICI, l’art. 11 del D.Lgs. 504/1992 prevede solamente che: “…omissis… l’avviso deve essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento”.

Dalla formulazione della norma, si evince che per la notificazione degli atti emessi ai fini ICI possono seguirsi le forme ordinarie previste dal codice di rito, ovvero provvedere mediante invio con raccomandata a.r.

Con riferimento alla TA.R.S.U., invece, l’art. 71 del D.Lgs. 507/1993 (contenente l’attività di accertamento) nulla prevede riguardo al procedimento di notificazione.

L’art. 71 del D.Lgs. 507/1993 semplicemente dispone che, “In caso di denuncia infedele o incompleta, l’ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all’anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all’art. 64, comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l’ufficio emette avviso di accertamento d’ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata”.

Pur in mancanza di un’espressa previsione, è pacifico che gli atti di accertamento debbono essere notificati entro termini decadenziali previsti dalla norma medesima.

In mancanza di una speciale previsione di una procedura notificatoria, si ritiene che la notifica degli atti emessi ai fini della TA.R.S.U debba eseguirsi nelle forme ordinarie previste per gli atti amministrativi, ossia secondo le disposizioni del c.p.c..

Quanto invece all’applicabilità del procedimento notificatorio contenuto nell’art. 60, d.p.r. 600/1973 (che disciplina l’accertamento per le imposte sui redditi), va ricordato che tale disposizione non ha portata generale, bensì costituisce norma speciale.

Per tal motivo, deve ritenersi che la predetta procedura possa essere osservata solo se espressamente richiamata da specifiche disposizioni disciplinanti le singole imposte, come ad esempio per gran parte dei tributi erariali (Iva, Imposta di Registro, ecc.).

In questo senso si è espresso anche il Ministero della Finanze chiarendo che la disciplina dell’art. 60 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 “dettata in origine per le sole imposte sui redditi, è stata in seguito estesa anche alle tasse ed alle imposte indirette, le cui norme di settore (ad es., l’art. 52 del Testo Unico DPR 26 aprile 1996, n. 131, per l’imposta di registro, l’art. 56 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, per l’imposta sul valore aggiunto e l’art. 49 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, per l’imposta sulle successioni e donazioni), rinviano al citato art. 60 del DPR n. 600/1973”  (circolare ministeriale n. 16/2000).

Nella normativa di disciplina dei predetti tributi comunali in argomento non si rinviene alcuna disposizione che richiama il procedimento notificatorio contenuto nell’art. 60 e ciò induce ad escludere la possibilità di applicazione della norma speciale dettata per le imposte sui redditi.

Con riguardo alla notifica degli atti relativi ai tributi diretti a persona residente all’estero, o per le ipotesi di irreperibilità assoluta, quindi, si dovrà procedere secondo le forme previste dall’art. 142 e 143 c.p.c. e non secondo la procedura speciale di cui all’art. 60, lett. e),  D.P.R. 600/1973.

Giova inoltre ricordare che l’art. 1 al comma 161 della L. 296/2006  (Finanziaria 2007) ha previsto la possibilità di effettuare le notifiche inerenti gli avvisi dell’attività di accertamento per tutti i tributi locali mediante spedizione di una raccomandata a.r., consentendo quindi tale particolare modalità di notificazione anche per la TA.R.S.U.

Contemporaneamente sono state abrogate dalla L. 296/2006 alcune norme sulla notificazione dei singoli tributi comunali, al fine di uniformare il procedimento.

La norma non cita limitazioni all’utilizzo di tale mezzo quando le notificazioni siano intestate a destinatario residente in altro stato.

Leggi: Circolare 2008-001 Notifica imposte comunali


Notificazione alle persone Giuridiche. Art. 145 c.p.c.

Oggi il tenore letterale della norma non permette la notifica presso la sede della persona giuridica ai sensi degli artt. 140 e 143 c.p.c. . Sembra, dunque, cancellato lo sforzo interpretativo della Corte di Cassazione anche a Sezione Unite che aveva affermato tale possibilità.

Diventano, quindi, di dubbia possibilità tali forme di notifica. Si ritiene, però, che anche le modifiche apportate all’art. 145 c.p.c. dovranno essere integrate dalla giurisprudenza poiché, altrimenti, verrebbe meno la possibilità di notificare un atto privo dell’indicazione del legale rappresentante con scadenza “in die”.

Testo Circolare

Art. 145 c.p.c.: Notificazione alle persone giuridiche

L’articolo in esame è stato recentemente modificato dall’art. 2 della L. 263 del 28.12.2005 ([1]).

Oggi rispetto al passato è possibile notificare in «luogo libero» purché nell’atto sia espressamente indicata la persona fisica che rappresenta l’Ente e il suo indirizzo.

Per essere più chiari la notifica alle persone giuridiche può essere eseguita alternativamente sia presso la sede («Luogo vincolato») sia presso il legale rappresentante «luogo libero».

Nell’ipotesi di notifica alla persona fisica che rappresenta l’Ente, però, l’applicazione degli artt. 140 e 143 c.p.c. è tassativamente subordinata all’impossibilità di eseguire la notifica non solo ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. al legale rappresentante, ma anche all’impossibilità di notificare presso la sede della società a mani del legale rappresentante o alla persona incaricata di ricevere o ad altra persona addetta alla sede o al portiere dello stabile in cui è la sede. ([2])

La sede è quella che risulta dall’atto costitutivo o dallo statuto e che sia stata annotata nel registro delle persone giuridiche (C.C.I.A.A.). Pertanto, la notificazione deve essere eseguita nella sede sociale che risulti dal registro ([3]).

Nei casi in cui la sede legale sia diversa da quella effettiva, la notifica può essere eseguita anche in quest’ultima, quando, però, la persona giuridica abbia operato in modo tale da fare ritenere che quella sia la propria sede.

Per sede effettiva delle persone giuridiche deve intendersi il luogo dove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente e dove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti con poteri direttivi, ossia il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l’accentramento dei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici in vista del compimento degli affari e della propulsione dell’attività dell’ente ([4]).

Presso la sede l’atto deve essere consegnato al Legale Rappresentante o persona incaricata al ritiro. In loro assenza, facendone menzione nella relata di notifica, l’atto può essere consegnato ad altra persona addetta alla sede stessa.

Grazie alle recenti modifiche, in alternativa alla persona addetta alla sede, l’atto può essere consegnato anche al «Portiere dello stabile in cui è la sede».

Notifica ad enti privi di personalità giuridica

Per gli enti che non hanno personalità giuridica si deve distinguere se essi sono tenuti all’iscrizione al registro delle imprese e vi sono iscritti, oppure se ciò non è avvenuto. Nel primo caso si ricade nella normativa prevista per le persone giuridiche, nel secondo si deve guardare alla sede portata a conoscenza dei terzi o, in sua mancanza, al luogo in cui questi enti svolgono la loro attività in modo

continuativo.

Se ciò non è possibile e nell’atto è indicato il nome del Legale Rappresentante la notifica si esegue mediante consegna al Legale Rappresentante con le modalità previste per le persone fisiche, ai sensi degli artt. 138 e ss. del c.p.c..

NOTA DELL’ASSOCIAZIONE

Oggi il tenore letterale della norma non permette la notifica presso la sede della persona giuridica ai sensi degli artt. 140 e 143 c.p.c. . Sembra, dunque, cancellato lo sforzo interpretativo della Corte di Cassazione anche a Sezione Unite che aveva affermato tale possibilità ([5]).

Diventano, quindi, di dubbia possibilità tali forme di notifica. Si ritiene, però, che anche le modifiche apportate all’art. 145 c.p.c. dovranno essere integrate dalla giurisprudenza poiché, altrimenti, verrebbe meno la possibilità di notificare un atto privo dell’indicazione del legale rappresentante con scadenza «in die».

Il luogo e la procedura di notificazione alle persone giuridiche si sintetizzano nelle tabelle sotto riportate:

Ipotesi Situazione in loco Luogo di notifica Come notificare
A Atto intestato a Persona Giuridica con indicazione del Legale Rappr. Esiste la sede Sede della Persona Giuridica Alla Persona Giuridica mediante consegna al Legale Rappresentante o Incaricato al ritiro. In loro assenza all’Addetto alla sede o al Portiere.
Esiste la sede, ma non vi sono soggetti abilitati a ricevere Abitazione, Ufficio o Azienda del Leg. Rappr. La copia dell’atto viene notificata direttamente presso l’abitazione del Legale Rappresentante.
Non è stata trovata la sede della ditta Abitazione, Ufficio o Azienda del Leg. Rappr. Al Legale Rappresentante, ai sensi dell’art. 138 e seguenti del c.p.c., compreso l’art. 143, previa relazione negativa che evidenzi le ragioni della mancata notifica alla Persona Giuridica presso la sede.
B Atto in scadenza intestato a Persona Giuridica senza identificazione del Legale Rappr. senza possibilità di ricercarlo. Esiste la sede Sede della Persona Giuridica Alla Persona Giuridica mediante consegna al Leg. Rappr. o Incaricato al ritiro. In loro assenza all’Addetto alla sede o al Portiere.
Esiste la sede Sede della Persona Giuridica Alla Persona Giuridica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. (Vedi nota dell’Associazione)
Non è stata trovata la sede della ditta Sede della Persona Giuridica Alla Persona Giuridica ai sensi dell’art. 143 c.p.c. (Vedi nota dell’Associazione)
Ipotesi Situazione in loco Luogo di notifica Come notificare
C Atto intestato a Persona Giuridica senza identificazione del Legale Rappresentante, che viene identificato dall’Agente Notificatore a seguito delle ricerche alla C.C.I.A.A. Esiste la sede Sede della Persona Giuridica Alla Persona Giuridica mediante consegna al Leg. Rappr. o Incaricato al ritiro. In loro assenza all’Addetto alla sede o al Portiere.
Esiste la sede, ma non vi sono soggetti abilitati a ricevere Abitazione, Ufficio o Azienda del Leg. Rappr. La copia dell’atto viene notificata direttamente presso l’abitazione del Leg. Rappr.
Non è stata trovata la sede della ditta Abitazione, Ufficio o Azienda del Leg. Rappr. Al Leg. Rappr., ai sensi dell’art. 138 e seguenti del c.p.c., compreso l’art. 143, previa relazione negativa che evidenzi le ragioni della mancata notifica alla Persona Giuridica presso la sede.

Suggerimenti utili:

  • Nel caso C le motivazioni, per cui si procede alla notifica l’abitazione del Legale Rappresentante ai sensi dell’art 138 e seguenti, devono essere riportate nella relazione di notifica.
  • Seguendo acriticamente il dettato dell’art. 137 c.p.c. 3° comma, la notifica alla società comporterebbe la consegna dell’atto in busta chiusa e sigillata perchè la persona che riceve è sempre diversa dalla Persona Giuridica destinataria. Tuttavia si ritiene che nell’ipotesi di consegna a mani del Legale Rappresentante, l’utilizzo della busta risulti assolutamente superfluo rispetto allo scopo di tutelare la privacy di una Persona Giuridica dal momento che materialmente l’atto dovrà comunque sempre essere visto dal rappresentante fisico della Persona Giuridica.
  • Quando il nome del Rappresentante Legale, pur non risultando indicato in atti, sia successivamente reperito dall’Agente Notificatore con una normale indagine, la notifica si esegue con le modalità previste al punto C) della tabella sopra riportata [Cassazione Civile 2.03.1990 n. 1640 ].
  • Si ricorda che è nulla la notifica eseguita presso la sede della Persona Giuridica, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., qualora nell’atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l’ente e che è altrettanto nulla la notifica, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., eseguita presso la residenza del Legale Rappresentante qualora non risulti l’impossibilità ad eseguirla presso la sede della Persona Giuridica.
  • Qualora non sia possibile eseguire la notifica presso la sede della Persona Giuridica, sia nota la residenza del Legale Rappresentante e tale residenza non si trovi nel comune di competenza territoriale del Messo Comunale, si restituisce l’atto all’Ufficio Mittente indicando i motivi della mancata notifica.

La notificazione all’Ente Comune, effettuata presso la Casa Municipale con consegna dell’atto a persona qualificatasi come «impiegato ad essa addetto», deve ritenersi valida, in quanto conforme alle prescrizioni dell’art. 145 c.p.c., indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno una preventiva ricerca del destinatario dell’atto o di altra persona specificamente incaricata di riceverlo, e fino a quando il destinatario medesimo non fornisca la prova contraria circa la qualità del suddetto consegnatario, da presumersi sulla base delle dichiarazioni da lui rese al momento della ricezione. A tale ultimo fine non può considerarsi decisiva e vincolante una dichiarazione scritta rilasciata dal sindaco del Comune, circa la non autorizzazione dell’impiegato consegnatario a ricevere atti giudiziari, trattandosi di un documento di parte, redatto dal sindaco all’infuori delle sue funzioni certificatorie, e quindi liberamente valutabile dal giudice di merito. (Cass. 11.03.1986, n. 1638).

Associazioni non riconosciute e comitati

La notificazione di atti intestati alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati, deve essere eseguita prioritariamente presso la sede dell‘Associazione o del Comitato, intestando la relata di notifica al rappresentante legale presso l’Associazione o Comitato, ai sensi degli artt. 138, 140 c.p.c.. E’ possibile effettuare la notifica dell’atto al Presidente presso l’abitazione dello stesso, ai sensi degli artt. 138 e 139 c.p.c..


([1]) L 28/12/2005 n.263 – Vigente alla G.U. 21/03/2006

AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ DELLO STATO

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (ORGANI E UFFICI)

Articolo 2

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 92, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»;

b) all’articolo 136 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica»;

2) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi»;

c) all’articolo 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale»;

2) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale»;

3) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143»;

d) l’articolo 147 è sostituito dal seguente:

«Art. 147. – (Tempo delle notificazioni). – Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21»;

e) all’articolo 149, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto»;

f) all’articolo 155, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato.

Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa»;

g) all’articolo 163-bis, primo comma, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni» e le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni»;

h) all’articolo 170, quarto comma, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni»;

i) all’articolo 186-bis, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se l’istanza è proposta fuori dall’udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione»;

l) all’articolo 186-ter, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se l’istanza è proposta fuori dall’udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione»;

m) all’articolo 186-quater, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«L’ordinanza acquista l’efficacia della sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all’altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza»;

n) all’articolo 255, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l’accompagnamento all’udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro»;

o) all’articolo 256, le parole: «Il giudice può anche ordinare l’arresto del testimone» sono soppresse;

p) all’articolo 269, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Nell’ipotesi prevista dal terzo camma restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma dell’articolo 183 sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo»;

q) l’articolo 283 è sostituito dal seguente:

«Art. 283. – (Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello). – Il giudice dell’appello, su istanza di parte, proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione»;

r) all’articolo 293, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all’udienza di precisazione delle conclusioni»;

s) all’articolo 642, secondo comma, dopo le parole: «grave pregiudizio nel ritardo,» sono inserite le seguenti: «ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere;» e la parola: «ma» è soppressa;

t) all’articolo 787, primo comma, le parole: «il notaio delegato» sono sostituite dalle seguenti: «il professionista delegato»;

u) all’articolo 788 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell’articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessità della vendita»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli, articoli 570 e seguenti»;

3) al quarto comma, la parola: «notaio» è sostituita dalla seguente: «professionista».

2. All’articolo 103 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «tre giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sette giorni»;

b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«L’intimazione a cura del difensore contiene:

1) l’indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell’ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;

2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;

3) il giorno, l’ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;

4) l’avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro».

3. All’articolo 18 del regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «, ancorché festivo» sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: «Nei giorni festivi si chiude alle dodici» sono soppresse.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore (1).

[1] Comma così modificato dall’art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. La medesima modifica era stata disposta dall’art. 2, D.L. 30 dicembre 2005, n. 271, non convertito in legge.

([2]) Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche.

(Testo in vigore dal 1° marzo 2006)

La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede [c.c. 14, 16, 46], mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale (1).

La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 codice civile e seguenti si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell’articolo 19 secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale (2).

Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143 (3) (4).

(Testo in vigore fino al 28 febbraio 2006)

La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede [c.c. 14, 16, 46], mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa (5).

La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 codice civile e seguenti (6) si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell’articolo 19 secondo comma.

Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell’atto è indicata la persona fisica che rappresenta l’ente, si osservano le disposizioni degli articoli 138, 139 e 141 (7).

———————–

(1) Comma così modificato dal comma 1 dell’art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263. Il comma 4 dello stesso articolo 2, modificato dall’art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha così disposto: «Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.». Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

(2) Comma così modificato prima dall’articolo unico, R.D. 20 aprile 1942, n. 504 e poi dal comma 1 dell’art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263. Il comma 4 dello stesso articolo 2, modificato dall’art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha così disposto: «Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.».

(3) Comma così sostituito dal comma 1 dell’art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263. Il comma 4 dello stesso articolo 2,, modificato dall’art. 2, D.L. 30 dicembre 2005, n. 271, ha così disposto: «Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.». Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

(4) Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l’art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.

(5) Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

(6) Testo così sostituito dall’articolo unico, R.D. 20 aprile 1942, n. 504.

(7) Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l’art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.

([3]) Comm. Centrale, decisione n. 6128 del 26.5.1980.

La notifica a società dell’avviso di accertamento eseguita nella sede risultante dalla certificazione della Camera di commercio deve ritenersi ritualmente eseguita, ancorché tale sede sia diversa da quella risultante dalla cancelleria del Tribunale, poiché il Messo Notificatore non è tenuto ad effettuare ricerche in tal senso a norma dell’art. 145 c.p.c. ed in quanto non può essere presa in considerazione la certificazione che risulta non presentata dinanzi ai giudici di merito.

([4]) Cassazione civile, sez. lavoro n. 9978 del 28.7.2000

Ai fini dell’equiparazione di fronte ai terzi, ex art. 46 c.c., della sede effettiva della persona giuridica alla sede legale, deve intendersi per sede effettiva il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti, ossia il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l’accentramento dei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici in vista del compimento degli affari e della propulsione dell’attività dell’ente (nella specie, relativa all’impugnativa di licenziamento proposta da un dipendente della Fiat auto s.p.a., la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto valida la notifica effettuata presso lo stabilimento ove il dipendente prestava la sua attività lavorativa, coincidente con il luogo risultante dalle lettere di addebito disciplinare e di licenziamento e con quello ove operavano i responsabili della società che avevano proceduto alla contestazione ed alla risoluzione del rapporto).

([5]) Cass. civ. sez. unite 04/06/2002 n. 8091