Circolare 004/2013: 15 DICEMBRE 2013 – Indirizzi p.e.c. per la notifica degli atti giudiziari in materia civile, penale e amministrativa

 Circolare 004 del 26.10.2013

Il 15 dicembre 2013 è la data dalla quale per le notificazioni e comunicazioni in campo giudiziario e stragiudiziale ci si potrà avvalere non solo dei registri gestiti dal Ministero di Giustizia ma anche degli indirizzi di cui già usufruisce la P.A. per la sua attività (art. 16-ter D.L. 179/2012 convert. con mod. dalla legge 221/2012).

Una data di riferimento per la P.A. o il necessario coordinamento delle notificazione giudiziaria con quella amministrativa?

Una opportunità in più per l’ufficiale giudiziario, più che per il Messo Comunale o la P.A..

Il DL 179/2012 ha introdotto alcune modifiche al Dlgs 82/2005 e ad altre norme al fine di concretizzare la notificazione telematica.

In particolare con gli interventi adottati dal legislatore si è istituita la nuova ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) che diverrà operativa entro dicembre 2014 come indicato nell’art. 3-bis del Dlgs 82/2005, così come modificato dall’art. 4 del D.L. 179/2012.

Sempre il decreto legge in questione ha introdotto l’adozione dell’elenco denominato INI-PEC che raccoglie tutti gli indirizzi PEC delle imprese e dei liberi professionisti ed è consultabile presso il Ministero dello Sviluppo Economico, telematicamente, da chiunque ne abbia la necessità.

La disponibilità di tali indirizzi è unicamente condizionata dallo stato di realizzazione degli elenchi in questione, che si può dire pressoché conclusa per l’elenco INI-PEC, ma che invece, per l’ANPR, sta progredendo secondo una rigida tabella di marcia scandita da specifici interventi ministeriali. Si veda ad esempio l’ultimo intervento normativo adottato con il DPCM 23/8/2013 n. 109, che così recita: “Regolamento recante disposizioni per la prima attuazione dell’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)”.Pubblicato nella G.U. 1 ottobre 2013, n. 230. In vigore dal 16/10/2013.

Oggi è quindi già possibile, legittimo e obbligatorio (secondo il tenore normativo), ricorrere da parte della P.A. a questi indirizzi per lo scambio di comunicazioni e documenti con i proprietari degli indirizzi in questione, siano essi imprese che cittadini. La trasmissione tramite p.e.c. inoltre, viene equiparata dall’art. 48 del Dlgs 82/2005 alla notificazione postale.

Per quanto la notificazione tramite p.e.c. degli atti amministrativi sia già supportata da specifica normativa, l’indisponibilità degli indirizzi dei destinatari della notificazione, oltre ad una certa incertezza sulle modalità necessarie alla sua realizzazione, non ha consentito fino ad oggi il decollo della notificazione telematica per gli atti della P.A., essendo mancato un preciso intervento normativo che con apposite disposizioni attuative chiudesse qualsiasi questione inerente le modalità di notificazione e l’adottabilità della stessa in relazione alla diversa tipologia di atti che promanano dalla P.A..

D’altro canto invece, per gli atti giudiziari, il DL. 179/2012 ha inteso coordinare le norme sulla notificazione nel processo telematico con l’espressione legislativa a cui far riferimento in materia di documentazione informatica, firma elettronica, e conservazione del documento digitale, cioè il C.A.D. (Codice dell’Amministrazione Digitale).

Il D.L. 179/2012 ha infatti chiarito che in materia processuale civile, così come in quella penale o amministrativa o in materia stragiudiziale, il notificatore possa ricorrere non solo agli elenchi presso il registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia (art. 7 del DM 44/2011), ma anche agli indirizzi presenti nell’ANPR (art. 4 del D.L. 179/2012) e nell’elenco di indirizzi della P.A. comunicati al Ministero di Grazia e Giustizia (art. 16 comma 12 del D.L. 179/2012) o comunque rese pubbliche ai sensi dell’art. 16 del D.L. 185/2008, così come agli indirizzi delle imprese e liberi professionisti citati nell’art. 6-bis del C.A.D. e nell’art. 16 del D.L. 185/2008.

In conclusione per evitare delle incomprensioni sulla interpretazione dell’art. 16-ter del D.L. 179/2012 si precisa che non appare corretto indicare tale data come un “traguardo significativo”, nella notificazione degli atti amministrativi, l’art. 16-ter del D.L. 179/2012 rappresenta piuttosto un ampliamento delle fonti da cui trarre gli indirizzi di p.e.c. con riguardo all’attività dell’ufficiale giudiziario e dell’avvocato che notifica ai sensi della legge n. 53/1994 più che quella della P.A..

La Commissione Normativa

Asirelli Corrado,

Baldoni Margherita,

Deiana Antonella,

Durì Francesco,

Fontana Lazzaro,

Lombardi Giuseppe

Scarica la Circolare 2013-004 Indirizzi p.e.c. per la notifica degli atti giudiziari in materia civile, penale e amministrativa


Circolare 003/2013 – LA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI DEPOSITATI PRESSO LA CASA COMUNALE

Il deposito presso la Casa Comunale è una forma di consegna ad un soggetto (il Comune, nella persona dell’impiegato comunale preposto all’ufficio competente) che diventa consegnatario dell’atto notificato.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte si ritiene, quindi, che gli atti depositati presso la Casa Comunale debbano essere conservati per essere disponibili al destinatario per 2 (due) anni.

Circolare: Circolare 2013-003 LA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI DEPOSITATI PRESSO LA CASA COMUNALE

Piano di Conservazione: Piano di conservazione – 2005


Circolare 002/2013 – Notifica a destinatari iscritti all’A.I.R.E (procedimento ordinario)

 Procedimento ordinario: (Cassazione civile, sez. unite, 10 maggio 2002, n. 6737) se nel luogo c’è abitazione, ufficio, azienda, si notifica ai sensi degli artt. 138, 139 o 140 c.p.c.. In tutti gli altri casi riconducibili al processo ordinario, si restituisce l’atto affinché l’Ufficio procedente provveda alla notifica inviando l’atto in duplice copia a:

Ministero affari esteri

DGIEPM UFF. IV

Piazza della Farnesina 1

00194 ROMA RM

che provvederà direttamente, ovvero in caso di sua incompetenza restituirà gli atti segnalando la procedura da eseguirsi.

Altra modalità di notificazione prevista dall’art. 142 c.p.c. è la notifica mediante le autorità consolari (artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200) alle quali ci si potrà ugualmente rivolgere per l’espletamento delle operazioni di notificazione.


Le modifiche alla procedimento di notifica della cartella esattoriale apportate dall’intervento della Corte Costituzionale

 La sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2012 ha abrogato per incostituzionalità l’art. 26 del DPR 602/1973 nella parte in cui prevede che le notificazioni delle cartelle esattoriali da effettuarsi ai sensi dell’art. 140 c.p.c. si eseguono mediante affissione all’albo pretorio dell’avviso di deposito previsto dall’art. 60 lett. e) del DPR 600/1973.

Tale interpretazione dell’art. 26 era da ritenersi non in linea con la sentenza n. 3/2010 della Corte Costituzionale che in tema di notifica a soggetti momentaneamente irreperibili aveva avuto modo di precisare che il perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario si realizza col ritiro della raccomandata A.R. o comunque se non ancora ritirata, decorsi 10 giorni dalla sua spedizione.

Per tal motivo la Corte delle leggi ha determinato una nuova lettura del 4° comma precisando quanto segue:

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente  all’attualmente vigente quarto comma) dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui stabilisce  che la notificazione della cartella di pagamento «Nei casi previsti dall’art. 140 del  codice di procedura civile […] si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60 del d.P.R.  29 settembre 1973, n. 600», anziché «Nei casi in cui nel comune nel quale deve  eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario […] si  esegue con le modalità stabilite dall’art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R.  29 settembre 1973, n. 600»

Come si può notare il 4° comma va inteso nel senso che la citazione dell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 60 del DPR 600/1973 deve essere sostituita riferendosi invece alle modalità di notificazione previste dall’art. 60 lett. e).

In pratica, il 4° comma deve essere inteso come indicazione sulle modalità di notificazione agli irreperibili assoluti e non a chi è momentaneamente assente.

Come immediata conseguenza constatiamo che l’art. 26 non dà più specifiche indicazioni sulle modalità di notificazione ai soggetti momentaneamente assenti e poiché il 6° comma dell’art. 26 rimanda, per quanto in esso non previsto, all’applicazione dell’art. 60 del DPR 600/1973, la notificazione della cartella esattoriale nei casi previsti dall’art. 140 c.p.c., si esegue mediante deposito di copia dell’atto, affissione dell’avviso all’uscio del contribuente e invio al destinatario di raccomandata A.R., contenente l’avviso dell’avvenuto deposito. Accade così che il messo esattoriale, che notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non ha più necessità di inviare all’albo pretorio on-line gli avvisi di deposito.

Nonostante la Corte delle leggi sia intervenuta per sanare un’evidente disparità di trattamento, il suo intervento ha tuttavia determinato una rilettura della norma che riverbera i suoi effetti sulla notificazione della cartella esattoriale agli irreperibili assoluti.

Se infatti sostituiamo il primo periodo con il testo adottato dalla Corte («Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario […] si  esegue con le modalità stabilite dall’art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R.  29 settembre 1973, n. 600») e lasciamo inalterato il secondo periodo, non toccato dalla sentenza della Corte Costituzionale, che dispone che la notificazione si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune, dovremo concludere che la sentenza 258/2012 non solo ha modificato le modalità di notificazione agli irreperibili momentanei ma anche agli irreperibili assoluti.

Per tal motivo Equitalia ha disposto che l’avviso previsto dall’art. 60 lett. e) sia affisso per un giorno soltanto anziché otto.

Per quanto tale interpretazione possa essere condivisibile, balza subito all’occhio il determinarsi di una nuova situazione di disparità di trattamento in casi identici. Mentre per gli avvisi di accertamento di atti finanziari la notificazione si perfeziona per il destinatario nell’ottavo giorno successivo all’affissione dell’avviso, per la cartella esattoriale il termine è decisamente più breve.

Sarà lecito quindi aspettarsi una nuova pronunzia della Corte Costituzionale, anche in considerazione del fatto che in campo tributario, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010 inerente il perfezionamento della notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. , il termine ultimo di eseguita notificazione può essere addirittura di dieci giorni, mentre in una situazione più precaria, quale quella dell’irreperibile assoluto il termine concesso è irragionevolmente più breve, o nel caso di notifica di cartella esattoriale, addirittura brevissimo.

Leggi: Circolare Agenzia delle Entrate 2013
Verona 01.03.2013


Circolare 001/2013 – Modifiche al procedimento di notifica della cartella esattoriale

La sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2012 ha abrogato per incostituzionalità l’art. 26 del DPR 602/1973 nella parte in cui prevede che le notificazioni delle cartelle esattoriali da effettuarsi ai sensi dell’art. 140 c.p.c. si eseguono mediante affissione all’albo pretorio dell’avviso di deposito previsto dall’art. 60 lett. e) del DPR 600/1973.

Leggi: Circolare 2013-001 Le modifiche alla procedimento di notifica della cartella esattoriale apportate dall’intervento della Corte Costituzionale con sentenza 258


Circolare 004/2012: Il procedimento notificatorio nei territori colpiti da calamità naturali

Il Procedimento notificatorio viene regolato da diverse norme che devono essere applicate nell’ambito delle diverse circostanze cui il Messo Comunale si trova nel consegnare un atto ad un destinatario.

L’applicazione delle norme non viene derogata nel caso di notificazione di atti in territori colpiti da calamità naturali. In questi casi la residenza civilistica risulterà essere quella provvisoria.

Leggi: Circolare 2012-004 Il procedimento notificatorio nei territori colpiti da calamità naturali


Circolare 003/2012: Indennità di disagio per i Messi Comunali – 2012

Le particolari condizioni in cui opera il « Messo Comunale » e le varie peculiarità della sua attività possono configurare una fattispecie di “disagio” previsto dall’art. 17, c. 2, lett. e) del CCNL EE.LL. 1.4.1999, indennizzabile in sede di Contratto Decentrato Integrativo.

La circolare che pubblichiamo (a fondo pagina il link) vuole essere un contributo nell’ambito dell’attività che l’Associazione persegue con il progetto “La valorizzazione del Messo Comunale”.

Circolare: Circolare 2012-003 INDENNITA’ DI DISAGIO PER I MESSI COMUNALI


Circolare 002/2012: Notificazione atti di fermo amministrativo: competenza

Dalla Legge 22/11/2002 n. 265 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 24/09/2002 n. 209:

2-sexies. I comuni e i concessionari iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati “concessionari”, procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.

2-septies. Ai fini di cui al comma 2-sexies il sindaco o il concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione

2-nonies. …….I concessionari possono esercitare l’attività di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche

e dal DPR 602/1973  Capo II – Espropriazione forzata Sezione I – Disposizioni generali Art. 49. Espropriazione forzata.  “ 3. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione.” Ho sopra riportato alcune norme che possono servire a puntualizzare la situazione.

Come si può notare le concessionarie in questione, che sono quelle che inviano i fermi amministrativi, esercitano l’attività di recupero crediti secondo le norme civilistiche, che affidano tale competenza all’ufficiale giudiziario.

E’inoltre precisato che tali concessionari esercitano le funzioni demandate agli ufficiali di riscossione. Dalla lettura del Dpr 602/1973 art. 49, verifichiamo che gli ufficiali di riscossione esercitano le funzioni di ufficiale giudiziario. La legge 248/2005 inoltre precisa che:

41. Le disposizioni dell’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che, fino all’emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503.

Quindi poiché il dpr 602/1973 art. 86 prevede pure il fermo amministrativo, le concessionarie di cui stiamo trattando adottano pure questo tipo di atto poiché come sopra riportato adottano le modalità di recupero del credito previste dal DPR 602/1973. Quindi la competenza alla notifica di questi atti è dell’ufficiale giudiziario o come abbiamo visto dalla normativa, dell’ufficiale di riscossione, non del Messo Comunale.

Tuttavia la finanziaria 2007 (L. 296/2006), ai commi 158,159,160 dell’unico articolo che la compone, consente all’ente locale di nominare dei messi notificatori come da seguente disposizione:

“Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell’ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.”

Quindi come già detto, solo questi particolari messi notificatori hanno competenza alla notifica di tutti quegli atti volti al recupero del credito, compreso il fermo amministrativo. Di conseguenza il Messo Comunale sarà competente solo se appositamente nominato secondo il disposto della finanziaria 2007. Bisogna tuttavia precisare che i fermi dei veicoli sono essenzialmente di 2 tipi:

A)     in applicazione dell’articolo 214 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) quale sanzione amministrativa accessoria ad una principale di tipo pecuniario (per capirci ad una multa) e sono verbalizzati direttamente da un organo di Polizia Stradale (Polizia Municipale, Carabinieri, etc …) – il fermo amministrativo in questo caso consiste praticamente nell’obbligo per il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, di fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo (non sottoposto a pubblico passaggio) di cui abbia la disponibilità ovvero, in alcuni casi, di farlo custodire a sue spese presso un custode individuato da una specifica convenzione stipulata dal Mistero dell’interno di concerto con l’Agenzia del demanio;

B)     in applicazione dell’articolo 86 delle Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito (DPR 602/1973) che dispone il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri (il PRA tenuto dall’ACI) – il fermo in questo caso consiste praticamente nell’iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede – i fermi dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri sono, a loro volta, effettuati in relazione a due situazioni debitorie:

b1) in esecuzione di una cartella esattoriale (DPR 602/1973); b2) in esecuzione di una ingiunzione fiscale o di pagamento (RD 639/1910).  In sostanza che cosa succede a detto veicolo:

  • nella fattispecie A:

–         non può circolare (di solito il documento di circolazione viene trattenuto presso l’organo di Polizia) e se circola è prevista un sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 731 a euro 2.928);

  • nella fattispecie B:

–         non può circolare (di solito, però, ha al seguito i documenti di circolazione, almeno fino a quando non è fermato da un organo di Polizia) e se circola è prevista un sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 731 a euro 2.928); – non può essere radiato dal PRA: – non può essere demolito od esportato; – se viene venduto, con atto di data certa successiva all’iscrizione del fermo, non – può circolare e non può essere radiato dal PRA; – se il debitore non paga il concessionario della riscossione potrà agire forzatamente per la vendita del veicolo.

E’ opportuno sapere che il veicolo sottoposto a fermo nel primo caso (lettera A) una volta terminato il numero di giorni per i quali era stato previsto il fermo (di solito 30 o 60 giorni) può essere restituito all’avente titolo senza ulteriori procedimenti e soprattutto senza il pagamento di nessuna somma (salvo quella relativa alle spese di custodia se dovute) mentre nel secondo caso (lettera B, sia b1 che b2) la “restituzione” (o per meglio dire la liberazione del veicolo dal vincolo – di per se a tempo indeterminato – scritto nei registri mobiliari) del veicolo può avvenire solo a seguito di una specifica procedura che è comunque successiva e conseguente al pagamento del debito.

Fatta questa necessaria premessa si precisa che:

  • i fermi amministrativi dei veicoli disposti direttamente dagli organi di Polizia (quelli individuati sopra dalla lettera A) possono essere notificati ai destinatari dai MESSI COMUNALI ai sensi del comma 3 dell’articolo 201 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) con le procedure previste dal Codice di Procedura Civile;
  • i fermi dei veicoli disposti in relazione alla precedente emissione di una cartella esattoriale (quelli individuati sopra dalla lettera b1) possono essere notificati ai destinatari dai MESSI COMUNALI ai sensi del combinato disposto dell’articolo 26 delle disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito (DPR 602 del 1973) e dell’articolo 60 delle disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (DPR 600/1973) qualora i rispettivi enti abbiano stipulato la specifica convenzione con il concessionario;
  • i fermi dei veicoli disposti in relazione alla precedente emissione di un’ingiunzione fiscale (quelli individuati sopra dalla lettera b2) possono essere notificati ai destinatari dai MESSI NOTIFICATORI (ATTENZIONE: non dai MESSI COMUNALI) all’uopo nominati ai sensi dei commi 158, 159, 160 dell’articolo 1 della finanziaria 2007 ( Legge 296/2006).

Scarica: Circolare 2012-002 Competenza notifica fermi amministrativi


Circolare 001/2012: Il Messo Comunale è competente alla notifica postale?

Riguardo la competenza del Messo Comunale alla notificazione tramite posta bisogna fare riferimento all’art. 149 c.p.c. e alla legge 890/1982. Vedremo poi quali implicazioni questa legge e altre norme determinino riguardo la competenza del messo alle notifiche postali.
L’art. 149 c.p.c. prevede che l’ufficiale giudiziario, se non espressamente vietato dalla legge, possa eseguire per posta la notificazione tramite invio di plico con avviso di ricevimento, con l’obbligatorietà dell’allegazione dello stesso all’atto notificato e detta solo qualche istruzione di massima sulle modalità di attuazione della notifica postale.
Per poter procedere con questa modalità di notificazione era dunque necessaria una legge che stabilisse con maggiore peculiarità tutto il procedimento. A tal proposito è stata emanata la legge 890/1982.
Partiremo da un’analisi della legge 890/1982 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) per notare immediatamente che la prima figura di agente notificatore cui la stessa si riferisce è l’ufficiale giudiziario, ma non è tuttavia l’unica.
Leggendo quindi il primo articolo della 890/1982:
Art.1
In materia civile, amministrativa e penale, l’ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l’autorità giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente.
L’ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l’ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona.

Possiamo notare che la norma tratta dei casi in cui l’ufficiale giudiziario possa o debba avvalersi della notifica postale, oltre che delle materie per le quali gli è possibile applicare tale norma.
Potremo quindi notare che in ambedue le situazioni cui l’art.1 si riferisce, la notificazione postale è comunque soggetta anche alla eventuale richiesta della parte, affinché l’ufficiale giudiziario esegua di persona la notificazione.
Proprio tale locuzione ci rende subito chiaro che il legislatore non intende con tale articolo attribuire all’ufficiale giudiziario alcuna competenza extraterritoriale, poiché l’articolo in questione prevede i due casi in cui l’atto, affidato all’ufficiale giudiziario, possa essere notificato per posta nel comune ove ha sede il suo ufficio o diversamente si debba procedere per posta in altro comune (che comunque appartiene al mandamento cui l’ufficiale giudiziario è addetto, che può essere composto da più comuni), poiché diversamente l’ufficiale giudiziario non potrebbe provvedere di persona a quando richiestogli.
Nel primo comma l’ufficiale giudiziario può scegliere di procedere alla notificazione tramite posta, mentre nel secondo comma deve provvedere tramite il servizio postale, tranne ovviamente la eventuale richiesta di provvedere personalmente alla notificazione.
Sappiamo tuttavia che l’ufficiale giudiziario può comunque provvedere alla notificazione postale quando l’atto esorbiti dalla sua sfera di competenza territoriale e con alcuni vincoli per materia.
Per poter attribuirgli tale competenza il legislatore ha previsto espressamente l’art. 107 della legge 1229/1959 (ordinamento degli ufficiali giudiziari) che appunto estende la competenza dell’ufficiale giudiziario fuori del proprio territorio, tramite la notifica postale:
Art. 107
L’ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del Comune ove ha sede l’ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona. In quest’ultimo caso la richiesta deve essere fatta per iscritto in calce o a margine dell’atto e firmata dallo stesso richiedente. Se questi non può o non sa scrivere, l’ufficiale giudiziario deve farne menzione nell’atto indicandone il motivo.
Tutti gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale sono addetti e degli atti stragiudiziali.
La notificazione a mezzo del servizio postale è eseguita secondo le norme previste dal regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, e dal regolamento di esecuzione del Codice postale approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689.

Come inoltre si può notare tale competenza extraterritoriale è limitata agli atti relativi agli affari di competenza della sede alla quale gli ufficiali giudiziari sono addetti e agli atti stragiudiziali, quindi non applicabile in toto a tutta l’attività notificatoria degli stessi.
A riprova che stiamo affrontando correttamente la questione riportiamo una sentenza della Corte di Cassazione proprio sull’argomento:
Cass. civ. Sez. I, 11 febbraio 1995, n. 1544
La l. 20 novembre 1982 ha attribuito all’ufficiale giudiziario la facoltà di ricorrere, in genere, alla notificazione degli atti a mezzo posta, senza nulla immutare quanto alla competenza territoriale. Conseguentemente l’ufficiale giudiziario, a norma degli art. 106 e 107 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, è tuttora incompetente (con riferimento agli atti giudiziali) per le notificazioni da eseguirsi al di fuori del mandamento ove ha sede l’ufficio al quale è addetto, anche in ipotesi di ricorso alla notifica a mezzo posta, eccettuata, in quest’ultimo caso, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie di detta sede.

Ed inoltre a rafforzare la tesi che solo l’ufficiale giudiziario può notificare per posta fuori del proprio territorio aggiungiamo la seguente sentenza, che prende in considerazione l’attività del messo di conciliazione:
Stralcio dalla sentenza di Cass. civ. Sez. II, 21-05-1994, n. 5000. La notificazione degli atti in materia civile per mezzo dei messi di conciliazione è soggetta alla disposizione dettata dell’art. 175, dell’allegato 1, al T.U. approvato con R.D. 28 dicembre 1924, n. 2271, la quale stabilisce che gli uscieri di conciliazione, denominati messi a norma della legge 3 febbraio 1957, n. 16, esercitano le loro funzioni per gli affari di competenza del conciliatore nel territorio di rispettiva giurisdizione.
La competenza delimitata non consente al messo di procedere alla notificazione quando il destinatario dell’atto sia residente fuori dell’ambito territoriale dell’ufficio di conciliazione cui esso è addetto poiché, a norma dell’art. 34 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari), soltanto il messo di conciliazione del luogo dove l’atto deve essere notificato può essere autorizzato dal capo dell’ufficio giudiziario, ove manchino o siano impediti l’ufficiale giudiziario o l’aiutante ufficiale giudiziario e ricorrano motivi di urgenza, a procedere alla notificazione (v. sent. 19 gennaio 1971, n. 264; 4 maggio 1978, n. 2082; 11 dicembre 1987, n. 9165).

La notificazione fuori del territorio di competenza non può essere effettuata neppure per mezzo del servizio postale, non essendo applicabile la disposizione dell’art. 107 del D.P.R. n. 1229 del 1959 che stabilisce, con riferimento ai soli ufficiali giudiziari, che costoro possono eseguire per posta, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza dell’autorità giudiziaria della sede alla quale sono addetti.
Quindi assodato che nell’art. 1 della l. 890/82 non vi sono attribuzioni che consentano la notificazione postale fuori del territorio di competenza dell’agente notificatore, dovremo verificare se la legge in questione rechi qualche disposizione che possa consentire una tale deroga alle proprie competenze. Tuttavia neppure la lettura degli altri articoli consente di estrapolare un tale precetto.
E’ tuttavia vero che grazie all’applicazione della l. 890/1982 le pubbliche amministrazioni provvedono alla notificazione pure al di fuori del proprio territorio di competenza.
Ma tralasciamo un attimo quest’ultima considerazione perché al momento vogliamo porre l’accento sull’ipotesi del ricorso del Messo Comunale alla notificazione postale.
Ora se è pur vero che il Messo Comunale esercita la sua competenza notificatoria in campo amministrativo secondo gli stessi precetti del C.P.C. cui pure ricorre l’ufficiale giudiziario è però anche vero che trattasi di un diverso agente notificatore.
Una attenta lettura della l. 890/1982 ci consentirà di capire entro quali limiti il Messo Comunale possa muoversi.
La legge in questione, infatti, non cita solo la figura dell’ufficiale giudiziario, ma cita pure le competenze alla notifica postale del messo di conciliazione con l’art. 11:
Art. 11.Per la notificazione di atti giudiziari a mezzo posta della nei procedimenti davanti ai giudici conciliatori, le norme degli articoli precedenti si  estendono al messo di conciliazione, in quanto applicabili.
La stessa legge si preoccupa pure di citare le competenze alla notifica postale del Messo Comunale, oltre che i messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria:
Art. 14
La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l’impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 26, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta.
Qualora i messi comunali e i messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria si avvalgano del sistema di notifica a mezzo posta, il compenso loro spettante ai sensi del primo comma dell’art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 249, è ridotto della metà.

L’art.12 della 890/1982 ante modifica ad opera della legge 265/1999 art. 10, prevedeva pure in qual guisa, l’agente di polizia stradale poteva effettuare le notifiche postali, come vedremo meglio in seguito.
Non può dunque sfuggire che la l. 890/82 ha inteso attribuire le specifiche competenze alle varie figure di agenti notificatori che necessitano di operare tramite notificazione postale.
Per il Messo Comunale dunque viene oggi prevista una specifica competenza solo per la notificazione degli atti tributari finanziari (art. 14 legge 890/1982).
Una ulteriore conferma di ciò la troviamo nel regolamento postale approvato con dpr 655/1982 dove l’articolo 163 riporta, in ossequio alla legge 890/1982, la competenza del Messo Comunale alla notificazione postale:
163. Notificazioni ai contribuenti.
Le notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente possono essere effettuate dai messi comunali a mezzo della posta, con le stesse norme che regolano la notificazione degli atti giudiziari.

Tuttavia tale articolo contemporaneo alla legge 890/1982 teneva conto della prima stesura dell’art. 14 della stessa, modificato dalla legge 146/1998, qui appresso riportato:
Art. 14.
La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria, secondo  le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 26, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta.

Qualora i Messi Comunali e i messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria si avvalgano del sistema di notifica a mezzo posta, il compenso loro spettante ai sensi del primo comma dell’articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 249, è ridotto della metà.
Con l’attuale stesura invece non c’è più il generico riferimento agli atti da notificarsi al contribuente, ma la subordinazione all’azione dell’amministrazione finanziaria fa si che il campo di competenza sia ristretto agli atti tributari finanziari e non invece a quelli di competenza degli enti locali.
La conclusione dunque è che il Messo Comunale può notificare per posta solo gli atti finanziari nell’impossibilità che possa adempiervi l’amministrazione finanziaria stessa e solo a patto che i loro destinatari risiedano nel comune territorio di competenza del messo, come abbiamo già sopra provveduto a spiegare.
Nonostante abbiamo già chiarito quali siano le competenze del Messo Comunale, al fine di eliminare altri eventuali dubbi, chiediamoci ora se il Messo Comunale invece non possa, grazie al disposto dell’art. 201 del Codice della strada, avere competenza alla notificazione postale, che come è noto, viene eseguita dagli uffici di Polizia Stradale su tutto il territorio nazionale ai sensi della L. 890/1982.
Prendiamo dapprima in esame tale articolo:
Art. 201
…omissis…
Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell’art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.
… omissis…

E’ sicuramente certo che il Messo Comunale ha competenza alla notifica delle infrazioni al C.d.s., tuttavia la norma sopra riportata lega la notificazione postale alle norme che la regolano e non alla competenza degli organi indicati nell’art. 12 e dei messi o di un funzionario, cui si fa riferimento immediatamente prima, cioè impongono la scrupolosa osservanza della l. 890/1982.
La immediata conseguenza è dunque che neppure l’agente di polizia stradale in quanto agente notificatore, può ricomprendere nella propria competenza, la notificazione postale.
Saremo ancor più agevolati a chiarire la questione se osserviamo la precedente stesura dell’articolo 12 della 890/1982 , modificato ad opera dell’art. 10 della 265/1999 richiamata esattamente nel DPR 655/1982
Art. 12 ante modifica ad opera della l. 265/1999
Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono anche applicabili alla notificazione dei verbali di contravvenzione alle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, sulla circolazione stradale, da parte dell’ufficio al quale appartiene il funzionario o l’agente che ha accertato la contravvenzione.
Nel caso in cui il predetto ufficio possa avvalersi del disposto dell’art. 54 del codice postale le tasse di spedizione dei pieghi sono poste a carico del destinatario.
Se il destinatario, o le persone alle quali è autorizzata la consegna del piego, rifiutino di pagare le predette tasse il piego si considera rifiutato e la notificazione si ha come eseguita.

Come si può notare la competenza già allora era posta in capo all’ufficio al quale appartiene il funzionario o l’agente che ha accertato la violazione.
La successiva stesura dell’art. 12 introdotta dalla L. 265/1999 art. 10, altro non ha fatto che ampliare tale potestà notificatoria che ancora una volta è stata attribuita all’ufficio che emana l’atto, stavolta però per tutte le pubbliche amministrazioni (Dlgs 165/2001 art. 1 comma 2).
Torniamo ora al quesito che avevamo lasciato in sospeso.
Perché si ritiene che non essendo insita nella L. 890/1982 una attribuzione di competenza extraterritoriale la stessa invece possa essere attribuita all’ufficio che emette l’atto?
Tale interpretazione su cui ha pure fondato il proprio intervento il legislatore con la L. 265/1999 art. 10, si basa sul fatto che nei casi previsti dall’art. 12 e pure dall’art. 14 (L. 890/1982), per le notifiche effettuate direttamente dall’amministrazione finanziaria, salti il limite della competenza territoriale proprio perché la notificazione avviene non per il tramite di un agente notificatore, ma direttamente ad opera dell’amministrazione pubblica che emana l’atto.
L’insussistenza di tale limite, infatti, è ribadita in diverse sentenze della Corte di Cassazione, anche se indirettamente, negli innumerevoli interventi sulla notificazione delle infrazioni al Codice della Strada. Per tal motivo quando il legislatore ha inteso ampliare la stessa opportunità concessa fino ad allora alle notificazioni delle violazioni al C.d.s. ha modificato l’art. 12 della 890/1982 consentendo a tutte la pubbliche amministrazioni di ricorrere alla notifica postale, anche al fine di impegnare il meno possibile il Messo Comunale, chiamandolo a notificare gli atti delle altre pubbliche amministrazioni che abbiano già tentato invano la notificazione postale:
Art. 10 L. 265/1999
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge.
…omissis…
5. Il primo comma dell’articolo 12 della legge 20 novembre 1982, n. 890, è sostituito dal seguente: “Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell’ufficio che adotta l’atto stesso”.  …omissis…

Si rileva inoltre che la L. 241/1990 all’art. 6 prevede che il responsabile del procedimento curi le notificazioni e sia quindi la figura di riferimento nell’esecuzione della notifica postale effettuata direttamente dall’ufficio che emana l’atto.
Diremo dunque che il Messo Comunale non ha competenza alla notificazione postale né nel proprio territorio né altrove, tranne che per gli atti finanziari, per i quali può eseguire la notificazione tramite posta nel proprio comune, ma trattandosi di eventualità subordinata all’impossibilità di adempiervi dell’amministrazione finanziaria, resta una possibilità assai remota.
Inoltre riguardo l’agente di polizia municipale osserviamo che lo stesso non ha competenza alla notifica postale extraterritoriale  in quanto agente notificatore, ma come previsto dalla precedente stesura dell’articolo 12 della 890/1982, in quanto facente parte dell’ufficio che ha rilevato l’infrazione e quindi la ratio della norma è salvaguardata, poiché nessun agente notificatore in base alla legge 890/1982, può notificare al di fuori del proprio territorio di competenza, tranne l’ufficiale giudiziario, ma nel suo caso non grazie alla l. 890/1982 ma ai sensi della legge 1229/1959 art. 107.
Prendiamo ora in esame la notifica degli atti inerenti i tributi locali e a tal proposito consideriamo la legge 296/2006 (finanziaria 2007) art. 1 comma 161:
161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata  con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
Gli avvisi di  accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
Come possiamo notare per tutti i tributi locali è ora possibile procedere alla notificazione tramite la spedizione di una raccomandata A.R., con valore di notifica. Stiamo cioè parlando della raccomandata A.R. spedita in busta cosiddetta “bianca” e non in busta “verde” a sensi della legge 890/1982.
Quindi in questo caso, poiché non si tratta della busta verde, non sarà necessario prevedere l’apposizione di alcuna relata di notificazione, prevista invece per la “busta verde” e di conseguenza non è richiesto l’intervento di alcun agente notificatore, ma l’ufficio può provvedere direttamente alla spedizione.
Se però volessimo intendere che l’indicazione del legislatore si riferiva in effetti alla “busta verde”, in questo caso avendo già dimostrato che è competente alla notificazione l’ufficio che emette l’atto ed in particolare il responsabile del procedimento, ma non il Messo Comunale, la redazione della relata di notifica sarà realizzata dall’ufficio stesso e non da parte del Messo Comunale, relata necessaria non in quanto eseguita da un agente notificatore (art. 148 c.p.c.), ma poiché espressamente prevista dalla legge 890/1982, anche ai fini del controllo dell’autorità che ha provveduto alla notificazione postale.

Scarica: Circolare 2012-001 Competenza del Messo Comunale alla notifica postale e alla notificazione delle infrazioni al Cds


Circolare 007/2010: Art. 150 c.p.c.. Notificazione per pubblici proclami. Forme particolari di pubblicità sostitutive della notificazione nel procedimento amministrativo e giudiziario.

Nonostante gli artt. 137 c.p.c. e seguenti rappresentino le norme di riferimento pure per la notifica degli atti amministrativi e l’art. 150 consenta l’adozione di particolari forme di pubblicità in luogo del procedimento ordinario, causa la peculiarità dello stesso che lo lega esclusivamente al procedimento processuale, non è possibile assumerlo a riferimento nella notificazione in campo amministrativo.

L’art. 150 c.p.c. disciplina la notificazione per pubblici proclami. Trattasi di una modalità di notificazione residuale che viene utilizzata quando “la notificazione nei modi ordinari è sommariamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti…..”. Ad es. può accadere, soprattutto nelle pratiche di usucapione, che l’atto di citazione deve essere notificato agli intestatari catastali dell’immobile da usucapire che spesso risultano deceduti e risulta oltremodo difficoltoso individuare i possibili eredi.

L’art. 150 c.p.c. viene adottato dal capo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede, su istanza di parte, ma ovviamente tale procedura attiene a tale particolare procedimento.

Cosa accade invece quando ci sia la necessità di notificare un atto amministrativo, in una simile situazione?

In questo caso possiamo fare riferimento alla legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ed in particolare agli artt. 8 e 21-bis della stessa che riportiamo più sotto.

Per questi atti sarà possibile procedere all’adozione di forme particolari di pubblicità ritenute idonee dalla pubblica amministrazione che intende effettuare le notifiche ad un ingente numero di destinatari nell’impossibilità di adempiervi diversamente o comunque quando ciò risulti particolarmente oneroso, ai fini della comunicazione del provvedimento, ivi compresa la comunicazione dell’avvio dello stesso.

Articolo 8. (1)
(Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento)

1. L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l’amministrazione competente;

b) l’oggetto del procedimento promosso;

c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;

c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione;

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;

d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima.

4. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

(1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.

Articolo 21-bis.

(Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati)

1.        Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile.

2.     Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.

Art. 150 c.p.c.. Notificazione per pubblici proclami

Quando la notificazione nei modi ordinari [c.p.c. 138] è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede [e, in caso di procedimento davanti al pretore, il presidente del tribunale, nella cui circoscrizione è posta la pretura,] può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami (1) (2).

L’autorizzazione è data con decreto [c.p.c. 131] steso in calce all’atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l’atto a conoscenza degli altri interessati.

In ogni caso, copia dell’atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l’ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica (3) e nel Foglio degli annunzi legali delle province (4) dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi.

La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l’ufficiale giudiziario deposita una copia dell’atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell’attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede [c.p.c. 312].

Questa forma di notificazione non è ammessa nei procedimenti davanti al giudice di pace [c.p.c. 319] (5) (6).

———————–

(1) Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall’art. 62, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall’art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188.

(2) Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

(3) Denominazione così modificata dall’art. 10, D.Lgs.P. 19 giugno 1946, n. 1.

(4) I fogli degli annunzi legali delle province sono stati aboliti dall’art. 31, L. 24 novembre 2000, n. 340, con la decorrenza ivi indicata. Lo stesso articolo ha inoltre stabilito che, quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio degli annunzi legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione venga effettuata nella Gazzetta Ufficiale.

(5) L’attuale espressione “giudice di pace” sostituisce, a decorrere dal 1° maggio 1995, l’originario termine “conciliatore” ai sensi dell’art. 39, L. 21 novembre 1991, n. 374.

(6) Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l’art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.

PROCEDURA

L’art. 150 c.p.c. fornisce tutti gli elementi utili a redigere l’atto:

1.   Predisporre innanzitutto l’atto di citazione per usucapione nel quale evidenziare le ricerche precedentemente effettuate per individuare i destinatari dell’atto o gli eventuali eredi, se deceduti (es. ricerche effettuate presso l’ufficio anagrafe comunale);

2.   Rilevata l’impossibilità di identificare i destinatari dell’atto o di conoscere gli eredi di questi se deceduti, si chiede l’autorizzazione per la notificazione per pubblici proclami; detta autorizzazione deve essere invocata con apposita istanza diretta al Presidente del tribunale, in calce all’atto di citazione e allegando i documenti offerti in comunicazione. Ovviamente nell’atto di citazione dovrà essere indicata una ipotetica data per la fissazione dell’udienza (non meno di sei mesi), tempo utile per poter espletare tutta la procedura. In questa fase non occorre redigere l’iscrizione a ruolo né pagare il C.U.

3.   Il Presidente del tribunale, autorizzata la pubblicazione, manda al P.M. per il parere favorevole. Una volta espletate dette formalità si procede alla notifica per pubblici proclami. In genere detta incombenza spetta all’Ufficiale Giudiziario dopo aver fatto richiesta di 4 copie conformi dell’atto di citazione e del decreto di autorizzazione del presidente del tribunale;

4.  Delle 4 copie suddette l’ufficiale giudiziario utilizza una copia per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, un’altra per il deposito nella casa comunale, un’altra per l’affissione al tribunale e l’ultima copia viene utilizzata come originale nella quale l’Ufficiale giudiziario dà atto dell’attività svolta;

5.  A questo punto si procede a ritirare l’originale presso l’Ufficiale Giudiziario, si predispone la nota di iscrizione a ruolo e si procede al pagamento del C.U. Il tutto viene poi depositato presso la cancelleria dove era stato depositato l’intero fascicolo per l’autorizzazione.

ESEMPI:

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A CITARE PER PUBBLICI PROCLAMI (art. 150 c.p.c.)

Signor Presidente del Tribunale di ………………, ricorre a V.S. il sottoscritto avv. ……………. quale procuratore e difensore del sig……….attore, nel procedimento da instaurare davanti al Tribunale di …………… come da atto sopra riportato;

premesso che : alcuni convenuti da citare nella causa instauranda, di cui al presente atto di citazione, sono sconosciuti, di altri si sono perse le tracce e peraltro non è facile identificare tutti;

che detta particella risulta intesta a soggetti forse deceduti o trasferiti all’estero, sicché non è dato precisamente sapere chi siano e dove risiedono;

che, pertanto, il numero delle persone a cui notificare il provvedimento è imprecisato e impossibile è la loro identificazione rendendo non solo opportuna ma necessaria la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.,

chiede

che V.S. Voglia autorizzare la notificazione dell’atto introduttivo per pubblici proclami ai sensi dell’art. 150 c.p.c. indicando altresì i modi più opportuni per portare l’atto a conoscenza degli altri interessati mediante apposizione del relativo decreto in calce all’originale dell’atto che produce a V.S.

…………….,

Depositato in Cancelleria addì

Il Cancellerie

Al P.M. per il parere oggi

Il P.M.

Visto, esprime parere favorevole

Il Procuratore della Repubblica

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI ……………….

Letto il ricorso che precede, sentito il parere del P.M., rilevato che la notifica nei modi ordinari è sommariamente difficile, visto l’art. 150 c.p.c.,

Autorizza

il ricorrente a procedere alla notifica della citazione a mezzo pubblici proclami con le modalità previste dall’art. 150 c.p.c.

……………….,

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tribunale di …………….- Atto di Citazione per usucapione

Il sig. …………., rappresentato e difeso dall’avv. …………….. cita i sigg.ri: ………………ed eventuali eredi e aventi causa, dinanzi all’intestato Tribunale per l’udienza del _________________________, ore di rito, con invito a costituirsi in giudizio ai sensi dell’art.166 c.p.c. almeno venti giorni prima di detta udienza depositando comparsa di risposta ai sensi dell’art. 167 c.p.c.  e con avvertimento di decadenza, in mancanza di quanto sopra, della possibilità di proporre domande riconvenzionali, eccezioni di merito e/o processuali che non siano rilevabili d’ufficio o, in caso contrario, in loro dichiarata contumacia ai sensi dell’art. 171 c.p.c. , per ivi sentir rigettata ogni contraria tesi, istanza ed eccezione e per ivi sentir  dichiarare l’attore proprietario esclusivo delle p.lle ………….. del terreno agricolo con annesso fabbricato rurale sito in ……………, distinto in CT del suddetto Comune al foglio …………

…………….., avv.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Spett.le Istituto Poligrafico dello Stato

P.zza Verdi 10

00198 ROMA

Oggetto: richiesta pubblicazione

Invio in allegato estratto atto di citazione da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica per la notifica per pubblici proclami, nonché copia dell’autorizzazione in merito rilasciata dal presidente del Tribunale di Teramo. Allego altresì ricevuta dell’avvenuto versamento della somma di Euro …………… effettuato sul c.c. postale n……………., intestato all’istituto, e relativo alle spese di pubblicazione.

Resto in attesa di una copia della G.U. su cui avverrà la pubblicazione che prego di inviarmi con cortese sollecitudine.

Distinti saluti

Avv.


Circolare 006/2010: Messo Comunale e Messo Notificatore: quali competenze?

Il Messo Comunale rappresenta l’organo notificatore per antonomasia dell’amministrazione Comunale.

Questa figura appare già nel R.D. 642/1907 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), insieme all’ufficiale giudiziario, quale agente notificatore nei ricorsi al Consiglio di Stato.

Tale competenza è perdurata fino a quest’anno quando il Dlgs. 104/2010, di adozione del codice del processo amministrativo, ha abrogato il regio decreto anzidetto e di conseguenza il Messo Comunale perde la competenza alla notifica dei ricorsi davanti al Consiglio di Stato, davanti al T.A.R., e del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, le cui modalità di notifica si ricollegano a quelle davanti al Consiglio di Stato. Oggi la competenza alla notifica di questi atti è esclusivamente dell’ufficiale giudiziario, ma a dire il vero le occasioni di procedere a queste notificazioni erano già molto scarse.

La norma che però ha consacrato il Messo Comunale quale organo notificante dell’ente comune, è stato il T.U.L.C.P. del 1934 che, con l’articolo 273 ne sanciva la competenza, sia riguardo gli atti della propria amministrazione, sia rispetto quelli delle altre.

Era, inoltre, prevista la nomina prefettizia, venuta a cadere con l’adozione del nuovo ordinamento degli enti locali, la legge 142/1990.

Detta legge, abrogando l’art. 273 del T.U.L.C.P., non menzionò più il Messo Comunale e così sembrò quasi che il Messo Comunale dovesse aver perso le sue funzioni.

C’è però da dire che il Messo Comunale continuava ad esistere in altre norme, quali l’articolo 60 del D.P.R. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), l’art. 26 del D.P.R. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), l’art. 201 del Codice della Strada, la legge 833/1978 art. 35 (T.S.O.) e come già detto il R.D. 642/1907 e di conseguenza, dimostrato che ogni comune doveva possedere ancora almeno un Messo Comunale, la sua competenza di notificazione degli atti della propria amministrazione continuava implicitamente ad esistere. Questo nonostante la sua figura non fosse più menzionata dalla legge 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) né nel Dlgs. 267/2000 che l’ha sostituita.

Sulla questione dovette intervenire pure il Ministero degli Interni che, con la circolare 7/92 P.E.L. 15700.6.5 del 04/07/1992, precisava che la figura del Messo Comunale doveva essere prevista nello statuto dell’ente e che in via provvisoria, fino all’emanazione dello statuto stesso, fosse il Sindaco ad individuare i messi comunali ai quali affidare lo specifico incarico.

Inoltre la mancanza di una norma che specificasse la sua potestà notificatoria in senso generale, per tutti gli atti delle amministrazioni richiedenti, ha pure fatto ritenere che in mancanza di specifiche norme che ne prevedessero la competenza, tranne quelle ancora sussistenti, il Messo Comunale, dopo il 1990, non potesse più notificare alcuni di questi atti amministrativi (Corte Suprema di Cassazione, Civ., sez. I, sent. n. 9914 dell’11/05/2005).

Ci fu quindi bisogno di riaffermare esplicitamente la competenza del Messo Comunale e questo fu fatto con l’art. 10 della legge 265/1999 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142)

Con tale norma inoltre si metteva mano al caos che si era venuto a creare in seguito alla richiesta di pagamento del servizio di notificazione che ogni comune rendeva, su richiesta delle altre pubbliche amministrazioni, ma che in mancanza di specifiche disposizioni legislative, veniva organizzato in modi del tutto diversi, relativamente alle modalità di pagamento e ai relativi importi.

Ciò che non viene specificato però è che il Messo Comunale, nonostante abbia competenza generale alla notifica degli atti amministrativi, non può tuttavia intervenire nei procedimenti che le norme speciali prevedono debbano essere affidati ad altri agenti notificatori.

Succede così che il Messo Comunale non può notificare le indennità provvisorie di esproprio e i relativi decreti, poiché il D.P.R. 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), artt. 20 e 23, prevede che tali notificazioni debbano essere effettuate nella forma degli atti processuali civili e quindi tramite ufficiale giudiziario.

Abbiamo già visto, inoltre, che il Messo Comunale non è più competente alla notificazione dei ricorsi davanti al T.A.R., al Consiglio di Stato e neppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Inoltre, in quanto espressamente richiamato dalle relative norme, il Messo Comunale è invece competente alla notificazione degli atti tributari finanziari, secondo il disposto dell’art. 60 del D.P.R. 600/1973. Tale articolo, che introduce alcune importanti modifiche al procedimento di notifica previsto dal C.P.C., dettato inizialmente per la fase di accertamento delle imposte dirette, rappresenta ormai una norma di carattere generale per la notifica di gran parte degli atti dell’amministrazione finanziaria, anche se non di tutti.

Il Messo Comunale potrebbe pure partecipare alla fase di riscossione delle entrate tributarie statali e non, ma la sua competenza è subordinata ad eventuale convenzione con “Riscossioni S.p.a” e società partecipate (oggi Equitalia, caratterizzata nelle diverse filiali locali a base regionale e Riscossioni Sicilia S.p.a., che per semplificazione nel successivo testo indicheremo solo come Equitalia).

Il Messo Comunale è pure competente alla notificazione delle infrazioni al Codice della Strada, come espressamente previsto dall’art. 201 dello stesso, tranne il particolare caso citato nell’art. 126-bis (quando il provvedimento, proveniente dal Dipartimento dei Trasporti terrestri, in seguito alla perdita dei punti della patente, comunica la sospensione della patente e il suo contestuale ritiro e prevede che sia notificato dalle figure di cui all’art. 12 del C.d.S.).

Inoltre il Messo Comunale notifica pure gli atti amministrativi per i quali non siano previste particolari formalità, né competenze; infatti, come abbiamo già detto, l’art. 10 della legge 265/1999 gli conferisce una potestà generale di notificazione degli atti provenienti dai soggetti di cui all’art. 1 c. 2 del Dlgs. 165/2001 (Enti Pubblici) e conseguentemente, degli atti provenienti dalle società concessionarie di pubbliche funzioni, la cui natura di atti amministrativi fonda la propria essenza proprio nella traslazione di poteri che opera con l’adozione della concessione.

Intanto, già nel 1997, il legislatore aveva messo quelle che poi sarebbero state le basi per l’introduzione della figura del “Messo notificatore”, quale altro agente notificatore, assieme al Messo Comunale, limitatamente alla notificazione di determinati atti volti al recupero delle entrate tributarie ed extratributarie.

Infatti, con il Dlgs. 446/1997 art. 52, viene data agli enti locali la possibilità di gestire in proprio il recupero delle entrate tributarie e non, anche attraverso l’affidamento a società concessionarie, tramite lo strumento della ingiunzione fiscale (art. 2 R.D. 639/1910).

Ma è solo con l’adozione della legge 248/2005, che si farà più concreta la necessità di organizzare al meglio, la possibilità concessa agli enti locali, di riscuotere in proprio le somme derivanti dalle entrate sopra menzionate.

Nasce così il gestore unico nazionale “Equitalia” e nel contempo si prevede che le precedenti concessionarie, che già riscuotevano per conto degli enti locali, possano continuare a farlo mediante nuova concessione da stipularsi con questi e così dall’ottobre 2006, alcuni comuni affidano a queste società, la riscossione delle loro entrate tributarie ed extratributarie.

Poiché però la cartella esattoriale è lo strumento usato dal gestore nazionale, a queste concessionarie viene riservato uno strumento diverso e più datato, l’ingiunzione fiscale, già prevista dal regio decreto 639/1910 (art. 52 del D.lgs. 446/1997 art. 52 c. 6, ultimo periodo).

Nello spirito dell’autonomia riconosciuta all’ente locale e al fine di facilitare la gestione in proprio o tramite società concessionaria, erano già state emanate nel 2002 alcune norme ad opera della legge 265/2002 art. 4, che conferivano, in quanto compatibili, le stesse modalità di intervento per il recupero del credito, riconosciute agli allora concessionari (oggi invece a Equitalia), agli enti locali (o concessionarie degli stessi), consentendo  loro di operare ai sensi D.P.R. 602/1973, Capitolo II (Riscossione coatta a seguito di mancato pagamento della cartella esattoriale).

Quindi, oltre all’ingiunzione fiscale, che opera per l’ente locale o concessionaria, in sostituzione della cartella esattoriale, queste concessionarie possono emettere altri atti propri della riscossione coattiva, quali ad esempio il fermo amministrativo dell’autoveicolo. Per tutti questi atti, la competenza alla notifica è dell’ufficiale giudiziario, figura deputata a ciò dalle norme civilistiche e pure dal R.D. 639/1910 art. 2 che, per l’ingiunzione fiscale, prevede pure la competenza del Messo di conciliazione (oggi Messo del giudice di pace), ma non del Messo Comunale.

Per poter migliorare quindi, le opportunità di intervento degli enti locali o di queste concessionarie affidatarie del servizio, è intervenuta la finanziaria 2007 (L. 296/2006 art. 1, c. 158, 159, 160) che ha previsto una nuova figura di agente notificatore, il cosiddetto “Messo notificatore”, diverso dal “Messo Comunale”.

Il “Messo notificatore” può essere nominato sia tra i dipendenti dell’ente locale sia tra quelli della concessionaria, deve sostenere un corso di preparazione con esame finale e superato questo esame, viene nominato con provvedimento formale dal dirigente dell’ufficio competente, di solito il dirigente dell’ufficio tributi, per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie.

Quindi il “Messo notificatore” ha una competenza limitata agli atti descritti, ma può tuttavia notificare le ingiunzioni fiscali e gli atti afferenti le procedure esecutive, come ad esempio i fermi amministrativi, che invece non sono di competenza del “Messo Comunale”. La sua competenza è limitata agli atti della propria amministrazione, anche se non si può escludere che, qualora la nomina di “Messo Comunale” e di “Messo notificatore” (ex finanziaria 2007) convivano nello stesso soggetto, possa pure procedere alla notifica dei particolari atti notificabili con la qualifica di “Messo notificatore” quali le “ingiunzioni” e i “fermi” sopra descritti, provenienti da amministrazioni pubbliche esterne.

Quindi il Messo Comunale e il Messo notificatore possono entrambi notificare gli atti di accertamento dei tributi locali, nonché gli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie, della propria amministrazione. Solo il Messo notificatore invece può notificare gli atti afferenti le procedure esecutive di cui al R.D. 639/1910. Il Messo notificatore però, non ha competenza generale alla notifica degli atti della propria e delle altre pubbliche amministrazioni che invece compete al “Messo Comunale”.

A completamento del discorso, noteremo che a volte, i colleghi che operano quali messi comunali, non sono in effetti inquadrati o non hanno ricevuto una nomina appropriata, bensì sono stati genericamente definiti messi notificatori.

Mentre nel periodo antecedente alla finanziaria 2007, non c’era possibilità di dubbio in merito alle effettive competenze di questi soggetti, dopo l’entrata in vigore della legge 296/2006, è quanto mai opportuno che sia attribuita loro la corretta qualifica.

Il problema è particolarmente evidente se l’attribuzione della nomina è successiva all’emanazione della L. 296/2006, poiché il dubbio sull’effettiva competenza di questo agente notificatore potrebbe indurre a tentazioni di invalidazione della notificazione, salvo poi poter dimostrare, da parte dell’amministrazione Comunale l’effettiva qualità del soggetto notificante.

Quadro sinottico delle competenze

MESSO COMUNALE

MESSO NOTIFICATORE

  • Tutti gli atti della propria e altre pubbliche amministrazioni non esclusi da specifiche norme di legge (art. 10 legge 265/1999)
  • Atti finanziari (art. 60 del D.P.R. 600/1973)
  • Cartelle esattoriali, ma solo previa specifica convenzione con Equitalia (art.26 del D.P.R. 602/1973)
  • Infrazioni al Codice della Strada (art. 201 C.d.S. tranne il caso ex art. 126-bis C.d.S.)
  • Atti del contenzioso tributario (artt. 16 e 17 D.P.R. 546/1992)

Per maggiore completezza si precisa che:

  • anche le ordinanze ingiunzioni ai sensi della L. 689/1981, sono di competenza del Messo Comunale, anche se non specificamente citato.
  • anche gli atti di accertamento dei tributi locali sono di competenza del Messo Comunale e così gli altri atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dl proprio ente e delle altre amministrazioni, tranne gli atti sotto  elencati.

Non sono di competenza del Messo Comunale:

  • le ingiunzioni fiscali (R.D. 639/1910 art. 2);
  • i fermi amministrativi delle autovetture (ferma invece restando la competenza alla notifica dei fermi amministrativi derivanti da infrazioni al C.d.S.)
  • Le notifiche postali di atti fuori del proprio territorio (mentre nel proprio territorio potrebbe notificare gli atti finanziari, nell’impossibilità possa provvedervi l’amministrazione finanziaria (art. 14 L. 890/1982) , ma trattasi di possibilità molto remota, che si traduce nel mancato ricorso alla notifica postale).
  • Le cartelle esattoriali in mancanza di preventiva convenzione con Equitalia.
  • Gli atti della propria amministrazione di accertamento dei tributi locali e quelli afferenti le procedure esecutive di cui al R.D. 639/1910, ingiunzione fiscale, fermo amministrativo.
  • Gli atti di invito a pagamento delle entrate extratributarie del proprio ente.

Vedi: Determina per la nomina a Messo Notificatore (L.296/2006)

Vedi: Modello di atto di attribuzione delle funzioni di Messo Comunale (determinazione dirigenziale)


Circolare 005/2010: A.I.R.E. — Informazioni

Circolare 005/2010

Iscrizione, cancellazione ed esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero

L’ AIRE è l´anagrafe della popolazione italiana residente all’estero.

E´ stata istituita nel 1990, a seguito sull´emanazione della Legge n. 470 del 27 Ottobre 1988 (“Anagrafe e censimento degli italiani all’estero”) e del suo regolamento di esecuzione, D.P.R. n. 323 del 6 settembre 1989. L´AIRE contiene i dati dei cittadini che hanno dichiarato spontaneamente, ai sensi dell´ art. 6 della citata Legge 470/1988, di voler risiedere all’estero per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi o, per i quali, è stata accertata d´ufficio tale residenza. I comuni sono gli unici competenti alla regolare tenuta dell´ anagrafe della popolazione, sia di quella residente in Italia che dei cittadini residenti all’estero, cioè degli italiani che dimorano abitualmente all’estero. Ciascun comune ha la propria AIRE. Esiste, inoltre, un´AIRE nazionale, istituita presso il Ministero dell´Interno Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali che contiene i dati trasmessi dalle anagrafi comunali. Oltre ai dati anagrafici, l´AIRE centrale registra anche l´ indicazione relativa all’iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di provenienza. I singoli comuni inviano i dati all’AIRE centrale, via web-mail, utilizzando un sistema di sicurezza e un´apposita procedura informatica, che consente un aggiornamento diretto dei dati stessi.

ISCRIZIONE DEI CITTADINI ALL’AIRE

Oltre ai dati anagrafici, l’AIRE registra anche l´indicazione relativa all’iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di provenienza. I singoli comuni inviano i dati all’AIRE centrale, via web-mail, utilizzando un sistema di sicurezza e un´apposita procedura informatica, che consente un aggiornamento diretto dei dati stessi. Devono iscriversi all’AIRE i cittadini che trasferiscono la propria residenza, da un comune italiano all’estero, per un periodo superiore all’anno; i cittadini nati e residenti fuori dal territorio nazionale, il cui atto di nascita é stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana è stata accertata dal competente ufficio consolare di residenza; le persone che acquisiscono la cittadinanza italiana all’estero, continuando a risiedervi; i cittadini la cui residenza all’estero é stata giudizialmente dichiarata. In tutti i casi sopra indicati, l´iscrizione all’Aire presuppone, comunque, la comunicazione, da parte dell´Ufficio consolare di residenza al comune di iscrizione, dell´esatto e completo indirizzo estero.

Non devono iscriversi all’AIRE le persone che si recano all´estero per un periodo di tempo inferiore all’anno; i lavoratori stagionali; i dipendenti di ruolo dello stato in servizio all’estero, notificati alle Autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari; i militari in servizio presso gli Uffici e le strutture della NATO.

LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE

L´iscrizione all´AIRE è di norma effettuata a seguito della dichiarazione, resa dall´ interessato, all´Ufficio consolare di residenza, attraverso la compilazione di un apposito modello. Tale modello viene trasmesso dall´Ufficio consolare al comune italiano di ultima residenza dell´interessato oppure, in caso di nascita e residenza continuativa all´estero del cittadino, al comune di ultima residenza della madre, del padre o dei suoi antenati. La dichiarazione deve essere accompagnata, laddove necessario, dai relativi documenti (atto di nascita e attestazione consolare del possesso della cittadinanza). La dichiarazione di trasferimento di residenza all´estero deve essere resa dall´ interessato all´Ufficio consolare competente subito dopo il suo arrivo all´estero e, comunque, entro 90 giorni dalla data dell´espatrio. E´, però, sempre possibile anche dopo i 90 giorni recarsi presso L´Ufficio consolare per richiedere l´iscrizione all´AIRE, regolarizzando, così, la propria posizione anagrafica. Per coloro che si sono trasferiti dall´ Italia all´estero, l´iscrizione in AIRE comporta la contestuale cancellazione dall´Anagrafe della popolazione residente. L´iscrizione può essere effettuata anche d´ufficio, nel caso di cittadini che non abbiano presentato le dichiarazioni dovute, ma dei quali gli Uffici consolari competenti abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso e agli accertamenti eseguiti. Il cittadino viene informato di tale iscrizione attraverso un atto amministrativo del comune, notificato all´ indirizzo estero. La cancellazione dall´AIRE avviene per iscrizione nell´Anagrafe della popolazione residente, a seguito di rimpatrio dall´estero; decesso; irreperibilità presunta; perdita della cittadinanza italiana. Iscriversi all´AIRE e aggiornare la propria posizione (trasferimento di indirizzo o di Stato di residenza; modifiche dello stato civile, ai fini della trascrizione degli atti in Italia, quali matrimoni, nascite, divorzi, decessi, etc.) è un obbligo prescritto dalla legge istitutiva dell´Anagrafe degli italiani residenti all´estero. Il rispetto di tale obbligo è un dovere civico, che comporta la possibilità di esercitare il diritto di voto all´estero e di ottenere la carta di identità e i certificati sia dal comune di iscrizione AIRE che dall’Ufficio consolare di residenza.

L´ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL´ESTERO

I cittadini residenti all´ estero e regolarmente iscritti all´AIRE hanno diritto di esercitare il voto per tutte le consultazioni elettorali e referendarie che si svolgono in Italia. Per le consultazioni amministrative, nonché per l´elezione diretta del presidente e del consiglio regionale e per le consultazioni referendarie di carattere locale, gli elettori all´estero ricevono una cartolina-avviso, che consente loro di poter rientrare in Italia per prendere parte al voto. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all´Italia, gli elettori residenti nell´U.E. ricevono un apposito certificato elettorale per votare nei seggi istituiti “in loco” nel Paese di residenza. Gli elettori italiani residenti in Paesi non appartenenti all´ U.E. ricevono, invece, la cartolina-avviso per il rientro in Italia ai fini del voto.

Per il rinnovo del Parlamento italiano e per le consultazioni referendarie a carattere nazionale, è stata istituita, dalla Legge 459/2001, l´apposita circoscrizione estero per l´elezione di sei senatori e dodici deputati, per la quale gli elettori all´estero possono esprimere il proprio voto per corrispondenza. In questi ultimi casi l´elettore all´estero riceve dall´Ufficio consolare di residenza un plico contenente il certificato elettorale, le schede elettorali ed una busta affrancata recante l´indirizzo dell´ Ufficio consolare stesso. I cittadini cancellati dalle liste elettorali per irreperibilità o coloro che, per qualsiasi motivo, sono stati omessi dall´elenco degli elettori all´estero, possono comunque votare per corrispondenza, presentandosi presso gli Uffici consolari competenti per residenza, entro l´undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni, per domandare di essere reiscritti all´AIRE e poter esercitare così il diritto di voto per corrispondenza. A tal fine l´Ufficio consolare deve richiedere, entro 24 ore, al Comune che ha effettuato la cancellazione o che dovrebbe iscrivere il cittadino omesso dall´elenco elettori, la dichiarazione che attesti la mancanza di impedimenti al godimento del diritto elettorale attivo.


Circolare 004/2010: Modifica dell’art. 60 del D.P.R. 600/1973 ad opera del D.L. 40/2010 e del D.L. 78/2010

La modifica dell’art. 60 del D.P.R. 600/1973 ad opera del D.L. 40/2010, (convertito con la L. 73/2010) interviene per riorganizzare la notificazione al contribuente residente all’estero.

Testo della circolare:

Modifica dell’art. 60 del D.P.R. 600/1973 ad opera del D.L. 40/2010 e D.L. 78/2010

La recente modifica dell’art. 60 del D.P.R. 600/1973 ad opera del D.L. 40/2010, interviene per riorganizzare la notificazione al contribuente residente all’estero, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 366/2007, che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo il D.P.R. 600/1973 negli artt. 58, 59 e 60, là dove non prevedono che sia possibile effettuare la notificazione ai contribuenti che risiedono all’estero e di cui sia conosciuto il recapito, tramite la procedura prevista dall’art. 142 c.p.c. (notifica all’estero).

A tal proposito, in seguito all’adozione della sentenza sopra menzionata, l’Associazione aveva emanato una circolare esplicativa sulle modalità operative da adottarsi.

Oggi il legislatore interviene di nuovo sull’art. 60 proponendo un’alternativa alla notificazione ai sensi dell’art. 142 c.p.c., aggiungendo due commi all’art. 60, il 4° e il 5°.

In particolare la novità prevede che, per i contribuenti residenti o con sede all’estero, sia persone fisiche che giuridiche, la notificazione possa essere effettuata con la spedizione di una raccomandata con avviso di ricevimento.

Per la verità già nel 2006, col cosiddetto decreto Bersani, si era tracciata la strada per questa notificazione alternativa, introducendo la lettera e-bis) che dava la possibilità di effettuare le notificazioni al contribuente con residenza estera, in seguito a sua specifica comunicazione di un indirizzo presso cui inviare l’atto o avviso per la notifica.

La modifica introdotta aggiunge l’ulteriore possibilità di avvalersi non solo degli indirizzi appositamente forniti dal contribuente, ma individua altre fonti certe cui attingere, anche in assenza di specifiche comunicazioni del destinatario.

Tra queste l’iscrizione all’A.I.R.E. per le persone fisiche e la sede legale estera risultante dal registro delle imprese per i contribuenti diversi dalle persone fisiche.

Vi sono poi altre fonti che rimangono all’esclusiva valutazione dell’Agenzia delle Entrate.

Il dato sostanziale che emerge dall’attuale formulazione dell’art. 60 è che l’eventuale ricorso alla notificazione ex art. 60 lett. e), nel caso specifico, viene subordinato alla notificazione con esito negativo all’indirizzo estero, in seguito a notificazione tramite invio di raccomandata A.R., come previsto nel 4° comma.

Per cui, nel caso in cui il contribuente persona fisica, in seguito alle ricerche del Messo Comunale, risulti iscritto all’A.I.R.E., oppure il destinatario sia una società con sede estera ricavabile dal registro delle imprese, l’atto deve essere restituito all’Agenzia delle Entrate per la notificazione tramite raccomandata A.R..

Poiché l’applicazione della lettera e) dell’art. 60 è subordinata all’esito negativo della notificazione così tentata, l’Agenzia delle Entrate che intenda procedere ai sensi della lett. e), preciserà tale circostanza nella richiesta inviata al Messo Comunale.

Il Messo Comunale che proceda a tale notificazione, preciserà nella relata che la notificazione avviene ai sensi della lett. e) e del 4° comma (ultimo periodo) dell’art. 60 del DPR 600/1973 .

Se l’atto che perviene per la notificazione reca già l’indirizzo estero del contribuente, senza che vi siano ulteriori specificazioni in merito alle modalità di notificazione, sarà bene contattare l’Agenzia delle Entrate per chiarire se intendano ottenere una notificazione ai sensi del 4° comma dell’art. 60, al fine di giungere ad una corretta applicazione della normativa.

Riguardo, invece, all’ulteriore modifica apportata dal D.L. 78/2010, trattasi più che altro di aggiustamenti tecnici che non apportano rilevanti novità nell’attività di notificazione.

Si riporta in calce il testo dell’art. 60 quale risulta dopo l’ultima modifica che lo ha interessato.

Sono state evidenziate in fucsia le righe dove c’è stata una variazione, anche quando è stata tolta parte del testo, ad opera del D.L. 78/2010 e in verde le variazioni apportate dal D.L. 40/2010.

Sono in grassetto le parti nuove.

Testo modificato dal D.L. 40/2010 e D.L. n. 78/2010
Art. 60 – (Notificazioni).

La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:

a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’ufficio ;

b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso ovvero indicare i motivi per i quali il  consegnatario non ha sottoscritto;

b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata;

c) salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;

d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l’elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate;

e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione;

e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l’indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti e’ eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

f) le disposizioni contenute negli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.

L’elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente.

Le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell’ufficio della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA. Se la comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall’ultima dichiarazione annuale.

Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall’articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all’indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e).

La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all’Agenzia delle entrate l’indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.

Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto.

Scarica: Circolare 2010-004 Modifica dell’art. 60 del D.P.R. 600-1973 ad opera del D.L. 40


Circolare 003/2010: La competenza del Messo Comunale a notificare atti emessi da soggetti privati che risultano concessionari di funzioni affidate da un ente pubblico

Nel variegato panorama degli atti che pervengono al messo comunale per la notificazione, sempre più frequentemente, ve ne sono alcuni che di primo acchito non sembrano neppure connotati dalle caratteristiche di atto amministrativo, proprie degli atti di sua competenza.

Leggi: Circolare 2010-003 La competenza del messo comunale a notificare atti emessi da soggetti privati che risultano concessionari di funzioni affidate da un ente pubblico


Circolare 002/2010: Albo Pretorio On Line – Regolamento

Viene qui proposto un testo relativo alla formulazione del Regolamento dell’Albo Pretorio on line, ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 – Supplemento ordinario n. 95.
Tale Regolamento dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale trattandosi di regolamento organizzativo.

Leggi: Regolamento Albo ON LINE TIPO 02 02 2010