Circolare 002/2019 Le nuove decorrenze pensionistiche

CircolareANNA1Leggi: Circolare 2019-002 Le nuove decorrenze pensionistiche


Circolare 001/2019 Le Notifiche ai sensi dell’art. 213 del C.d.S.

CircolareANNA1Con il D.L. 04/10/2018 n. 113, convertito con modificazioni nella L. 01/12/2018 n. 132 (il c.d. Decreto Sicurezza), è stato modificato il testo del citato articolo 213 che ora non prevede più la possibilità di ricorrere a questa forma di notificazione attraverso la pubblicazione nell’Albo on Line dei Comuni.

Leggi: Circolare 2019-001 Le Notifiche ai sensi dell’art. 213 del C.d.S.


Circolare 003/2018: Notificazione degli atti inviati dalla p.a. in formato digitale tramite P.E.C. e conseguente notificazione mediante trasposizione su supporto cartaceo

Notificazione degli atti inviati dalla p.a. in formato digitale tramite P.E.C. e conseguente notificazione mediante trasposizione su supporto cartaceo. Aggiornamento della circolare n. 5-2013

Leggi: Circolare 2018-003 L’APPLICAZIONE DEL COMMA 3° DELL’ART. 137 C.P.C.- Approfondimento Aggiornamento


Circolare 002/2018: Le Notifiche degli A.S.O. e dei T.S.O.

L’articolo 32 della Costituzione italiana assegna alla Repubblica il compito di tutelare la salute come fondamentale diritto dell’individuo (senza alcuna distinzione, quindi, fra cittadini e non cittadini), e interesse della collettività, oltre che di garantire cure gratuite agli indigenti; il secondo comma dispone che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”….

Leggi: Circolare 2018-002 Le Notifiche degli ASO e dei TSO

Vedi anche: Legge 23 12 1978, n. 833

Vedi AGGIORNAMENTO alla Circolare 2021- 003 Le Notifiche degli ASO e dei TSO


Circolare 001/2018: La nuova modulistica di poste italiane per la notificazione postale e le comunicazioni connesse alla notificazione

Nel 2017 Poste Italiane aveva annunciato la predisposizione di una nuova modulistica per la notificazione postale e le comunicazioni connesse alla notificazione.

Dopo un anno in cui la vecchia e nuova modulistica hanno convissuto, Poste Italiane ha comunicato che dal prossimo 1° marzo 2018 accetterà solo le nuove buste e avvisi di ricevimento.

Poste ha inviato comunicazione che la data dalla quale dovrà essere utilizzata esclusivamente la nuova modulistica per la notifica postale e la RAG è prorogata al 2 maggio 2018.

Leggi: Circolare 2018-001 LA NUOVA MODULISTICA DI POSTE ITALIANE PER LA NOTIFICAZIONE POSTALE E LE COMUNICAZIONI CONNESSE ALLA NOTIFICAZIONE

Leggi anche: Raccomandata giudiziaria-scheda-tecnica 2018


Circolare 003/2017: Competenza del Messo Comunale alla notificazione degli atti inerenti i fermi amministrativi dei veicoli

CircolareANNA1Competenza del Messo Comunale alla notificazione degli atti inerenti i fermi amministrativi dei veicoli. Circolare 003/2017

Leggi: Circolare 2017-003 Competenza del Messo Comunale alla notificazione degli atti inerenti i fermi amministrativi dei veicoli

Schema di lettera utilizzabile in risposta a richiesta di procedere alla notifica del preavviso di fermo amministrativo a mezzo di Messo Comunale, avanzata sulla base delle valutazioni inerenti la natura del preavviso di fermo, ritenuto atto cautelare piuttosto che atto esecutivo.

Leggi: Lettera Restituzione atti Fermi Amministrativi 2017


Circolare 2017/002: Art. 60, 7° comma del dpr 600/1973. Notifica a mezzo P.E.C.

Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, ha disposto (con l’art. 7-quater, comma 7) che le disposizioni di cui al comma 6, cioè lo specifico procedimento di notificazione tramite P.E.C. da adottarsi ai sensi dell’art. 60 del DPR 600/1973, si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1º luglio 2017. Resta ferma per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino al 30 giugno 2017 la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 193/2016.

L’abrogazione dell’art. 4, co. 5 dlgs 261/1999 elimina, quindi, i rischi di contestazioni sulla notifica e consente alle agenzie di recapito di svolgere, per conto degli Enti impositori, i servizi di notifica degli atti tributari (sostanziali e processuali), nonché degli atti relativi alle violazioni al Codice della Strada. Peraltro, le attestazioni rilasciate dagli addetti al recapito, poiché incaricati di un pubblico servizio ex art.18, dlgs 261/1999, godono di fede privilegiata, con onere per chi voglia contestarne il contenuto, di proporre querela di falso ex art.221 e seg. c.p.c.

Il provvedimento legislativo (commi 57 e 58) subordina, però, il rilascio della licenza necessaria per poter espletare il servizio di notificazioni all’adempimento, da parte delle Agenzie, di specifici obblighi, nonché al possesso di determinati requisiti da definirsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge.

Poiché la riserva in favore di Poste Italiane è cessata dal 10 settembre, resta alto, per tutti gli atti notificati da Poste private in vigenza dell’art.4, co.5 cit., il rischio di una pronuncia di nullità se il contribuente contesta il vizio di inesistenza della notifica. Laddove la contestazione venga effettuata con l’impugnazione dell’atto viziato, l’ente impositore potrà far valere l’intervenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo. La notifica è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell’atto amministrativo di imposizione tributaria, per cui la nullità/inesistenza della notificazione non determina automaticamente l’inesistenza dell’atto quando ne risulti provata l’avvenuta effettiva conoscenza da parte del contribuente (ex multis, Cass. ord.6079/2017; Cass. S.U. 7665/2016; Cass.S.U. 19704/2015). Se, invece, il vizio di nullità/inesistenza della notificazione viene contestato attraverso l’impugnazione dell’atto consequenziale, la sussistenza del vizio accertata dal giudice determinerà la nullità oltre che dell’atto impugnato, anche dell’atto presupposto.

ATTENZIONE !!!

Il Messo Comunale dovrebbe procedere alla notifica degli atti provenienti dall’Agenzia delle Entrate solo ed esclusivamente per i contribuenti che non hanno l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

Considerato, però, che l’Agenzia delle Entrate non ha ancora dato disposizioni in merito e che i vari Uffici Territoriali continuano ad inviare gli atti intestati a Società  ed Ordini Professionali ai Messi Comunali per la notifica, si consiglia di notificarli specificando nella relata di notifica quanto segue:

  1. Se l’atto NON E’ in scadenza inviare tramite mail o P.E.C. una comunicazione all’Agenzia delle Entrate che ha richiesto la notifica specificando che, dal 1° luglio 2017 vige l’obbligo di notificazione esclusiva a mezzo p.e.c. alle imprese e liberi professionisti, come risulta dal combinato disposto dell’art. 6-bis del Dlgs 82/2005 e art. 60, 7° comma DPR 600/1973 (modificato dall’art. 7 quater del D.L. 193/2016 convertito con l. 225/2016) da parte dell’amministrazione finanziaria e per tal motivo si chiede se si intenda procedere comunque alla notificazione a mezzo di Messo Comunale (Non accontentarsi di una risposta verbale).
  2. Se l’atto E’ in scadenza inserire nella relata di notifica la seguente dicitura: Si procede alla notificazione a mezzo di Messo Comunale, non abilitato alla notificazione telematica ex art. 60, 7° comma, DPR 600/1973, su espressa richiesta dell’Agenzia delle Entrate.”

Leggi la Circolare 2017-002 ART. 60, 7° COMMA del DPR 6001973. NOTIFICA A MEZZO P.E.C.

Scarica Lettera Restituzione atti AdE 2017

Leggi anche la Circolare AGENZIA DELLE ENTRATE – Prot. 120768-2017

Leggi anche: Dietrofront delle Entrate sulla notifica Pec


Circolare 001/2017: La notificazione dell’ingiunzione fiscale

CircolareANNA1

Validità  della notificazione a mezzo posta o a mezzo di Messo Notificatore (legge 296/2006) o di Messo Comunale e relativi problemi applicativi.

Leggi: Circolare 2017-001 La notificazione dell’ingiunzione fiscale


Circolare 003/2016: La notifica telematica

Il recente intervento normativo che il legislatore ha disposto con l’adozione del D.Lgs. 179/2016 ha comportato la modificazione del Dlgs 82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.), anche al fine di riorganizzare le amministrazioni pubbliche, come espressamente dichiarato nel titolo stesso del decreto.

L’utilizzo della posta elettronica certificata come mezzo per l’esecuzione delle notifiche è possibile e valido ad ogni effetto a far data dal 24/5/2013. Infatti, la disciplina di attuazione delle varie norme che, in astratto, avevano previsto tale possibilità (da ultimo il D.L. 18.10.2012 n. 179) è ora contenuta nel Decreto 3.4.2013 n. 48 recante il “Regolamento recante modifiche al D.M. n. 44/2011, concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione” . Tale decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (serie generale n.107) il 9.5.2013.

Pertanto la Commissione Normativa di A.N.N.A. ha redatto una circolare esplicativa al fine di dare agli Agenti Notificatori indicazioni sulla evoluzione della loro mansione.

Leggi: Circolare 2016-003 La-notifica-telematica


Circolare 2016-002 Compiuta giacenza – Quando la notifica è nulla

Circolare 002/2016
Compiuta giacenza: quando la notifica è nulla

La compiuta giacenza di un atto giudiziario non consegnato al destinatario per assenza dello stesso o per rifiuto a riceverlo comporta il perfezionamento della relativa notifica una volta che siano decorsi dieci giorni senza che l’atto stesso sia stato ritirato dal soggetto interessato.
È tuttavia necessario che nel procedimento notificatorio non siano state omesse le formalità richieste dall’articolo 140 del codice di procedura civile.
Tale norma, in particolare, prevede che nel caso in cui non sia possibile eseguire la consegna dell’atto da notificare in quanto le persone individuate dal precedente articolo 139 sono irreperibili o incapaci o rifiutino di ritirarla, il Messo Comunale deve in primo luogo depositare la copia dell’atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi.
Egli, poi, deve affiggere un avviso di deposito sulla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario dell’atto. In tale avviso devono necessariamente essere indicati il nome della persona che ha chiesto la notificazione, il nome del destinatario, la natura dell’atto, il giudice che ha pronunciato il provvedimento, la data o il termine di comparizione e la data e la firma il Messo Comunale.
L’ultima incombenza alla quale è tenuto il Messo Comunale è quella di dare notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel caso in cui una di tali formalità manchino, la notifica, nonostante la compiuta giacenza, si considera nulla.
Peraltro, il Messo Comunale che esegue il deposito deve prestare particolare attenzione: se esso avviene presso l’ufficio di una frazione del comune, considerato impropriamente come Casa Comunale, vi è comunque nullità della notifica (Cass. n. 1321/1993).
Sempre in materia di nullità è inoltre interessante sottolineare che la Corte di Cassazione (con la sentenza n. 7809/2010) ha sancito che, a seguito della sentenza numero 3/2010 della Corte costituzionale con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 140 c.p.c. laddove prevedeva che la notifica si perfezionasse per il destinatario con la spedizione della raccomandata informativa e non con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, è oggi necessario che il notificante comprovi tale ulteriore circostanza. In caso contrario la notificazione deve ritenersi nulla.
Ancor più interessante, cercando tra le pronunce della giurisprudenza, è la sentenza numero 24416/2006 che si è occupata di un particolare caso di nullità della notifica. In essa si è, infatti, chiarito che “qualora sussistono i requisiti richiesti dalla legge, ai sensi degli art. 44 c.c. e 31 att. c.c., per opporre il trasferimento di residenza ai terzi di buona fede, ovvero la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello di nuova residenza, con consequenziale cancellazione dall’anagrafe del comune di provenienza e iscrizione nell’anagrafe del comune di nuova residenza, aventi la stessa decorrenza, la notifica effettuata ex art. 140 c.p.c., in cui il piego relativo alla raccomandata ed attestante l’avvenuto compimento delle formalità previste dalla legge sia stato restituito al mittente per compiuta giacenza, è nulla, in quanto la notifica ex art. 140 c.p.c. non esclude ma al contrario postula che sia stato esattamente individuato il luogo di residenza, domicilio o dimora del destinatario, e che la copia non sia stata consegnata per mere difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l’incapacità o il rifiuto delle persone indicate dall’art. 139 c.p.c. di ricevere l’atto”.
L’avviso che troviamo nella cassetta delle lettere in cui c’è scritto che in nostra assenza è stato effettuato il tentativo di consegna di una raccomandata o di un atto giudiziario, è denominato “avviso di giacenza”.
Si tratta di un avviso con cui il destinatario della busta non recapitata viene anche reso edotto del fatto che la stessa andrà ritirata, nell’ufficio ivi indicato, nel termine massimo di dieci giorni o di trenta giorni a seconda dei casi.
Decorso tale termine, si perfezionerà la cosiddetta “compiuta giacenza” e, sempre a seconda dei casi subito o poi, la lettera o l’atto verranno rispediti al mittente. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta, quali sono gli effetti giuridici e i termini di perfezionamento
Cosa è la compiuta giacenza
La compiuta giacenza, è quella condizione in forza della quale una lettera o un atto inviati a un destinatario che non abbia provveduto nei termini a ritirarli presso l’ufficio ove gli stessi si trovano si considerano, con una finzione giuridica, consegnati e notificati.
A tal proposito è interessante rilevare che recentemente la Corte di Cassazione ha chiarito che, più precisamente, la raccomandata si presume pervenuta alla data in cui l’ufficio postale rilascia il relativo avviso di giacenza.
È evidente che a tal fine è comunque necessario che l’incaricato della consegna (sia esso un postino o un ufficiale giudiziario/Messo Comunale) che non sia riuscito a provvedere alla stessa invii al destinatario la comunicazione con la quale lo avvisa che la raccomandata si trova presso la Casa Comunale o presso uno specifico ufficio postale.
Quando di perfeziona
Se tale comunicazione è offerta, la compiuta giacenza si perfeziona una volta che siano decorsi trenta giorni o dieci giorni dalla data in cui, rispettivamente, la raccomandata o l’atto giudiziario, dopo il tentativo di consegna, sono posti a disposizione del cittadino per il ritiro presso gli appositi uffici.
La compiuta giacenza della raccomandata
Per quanto riguarda le normali raccomandate, più precisamente, la compiuta giacenza si verifica nel caso in cui il destinatario delle stesse non si rechi nei trenta giorni prescritti presso l’ufficio postale per il ritiro.
L’originale, in tal caso, è rinviato al mittente con l’apposita indicazione di compiuta giacenza. Con la conseguenza che la lettera, da un punto di vista legale, si presume ricevuta dal destinatario e quanto in essa contenuto si presume conosciuto.
Per comprendere meglio di cosa stiamo parlando, si pensi, ad esempio, al caso in cui la raccomandata contenga il verbale di un’assemblea condominiale: se il destinatario non la ritira, dal momento in cui si perfeziona la compiuta giacenza, inizia comunque a decorrere il termine di massimo trenta giorni per la sua impugnazione.
La compiuta giacenza della notifica
In caso di notifica di atti amministrativi (effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c.), il termine per la compiuta giacenza è molto più breve rispetto a quello previsto per le raccomandate e si riduce a dieci giorni.
Ciò vuol dire che l’atto non recapitato e depositato per la giacenza, si considera notificato allo scadere dei dieci giorni successivi, se il destinatario non lo abbia ritirato.
È fondamentale, tuttavia, che sia stata rispettata l’intera procedura a tal fine richiesta, ovverosia deve essere stato affisso sulla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario l’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata e al destinatario deve essere data notizia del deposito stesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In caso contrario la notifica è nulla.
In realtà occorre fare un’ulteriore precisazione.
Decorsi i dieci giorni di giacenza dell’atto, al mittente viene restituito l’avviso di ricevimento tramite raccomandata, nel quale è specificata la data in cui si è perfezionata la compiuta giacenza e, di conseguenza, la notifica.
L’intero atto, invece, è riconsegnato al mittente solo se il destinatario non lo ritira entro sei mesi dalla data in cui lo stesso è stato depositato presso l’ufficio per la giacenza.
Modalità pratiche
Operativamente, dunque, non ritirare una raccomandata o un atto giudiziario sperando che così si potrà “scappare” dalle conseguenze del loro contenuto non è affatto una cosa consigliabile.
Anzi, il rischio è grande: quello di dover subire tali conseguenze senza avere piena consapevolezza delle stesse e, eventualmente, rischiando di non potersi difendere.
Pertanto, quando nella cassetta delle lettere troviamo l’avviso di giacenza o la raccomandata con la quale veniamo avvisati che c’è un atto giudiziario da ritirare presso la Casa comunale l’unica cosa da fare è quella di recarsi il prima possibile a ritirare il documento non consegnato, quanto meno di farlo nei termini sopra visti.
Raccolta di massime della Corte di Cassazione in materia di compiuta giacenza
Cassazione civile Sezione tributaria sentenza del 30/12/2015 n. 26088
la Corte costituzionale nella nota sentenza n. 477 del 2002, per quanto introducendo nel sistema il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione a seconda che l’effetto rilevi per il notificante o per il destinatario, si è limitata a stabilire l’incostituzionalità del combinato disposto dell’art. 149 cod. proc. civ. e della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, nella parte in cui prevedono che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’Ufficiale Giudiziario.
Vedi in proposito anche: La c.d. “scissione soggettiva” degli effetti della notificazione – SS.UU. n. 24822/2015 (I diversi momenti in cui si considera avvenuta la notificazione di un atto per il notificante e per il notificando. I chiarimenti delle Sezioni Unite).
Cassazione civile Sezione I sentenza del 20/03/2013 n. 6881
In tema di notificazioni a mezzo posta, per verificare la ritualità dell’atto occorre tener conto di tutti gli adempimenti prescritti; pertanto, la notificazione si considerar eseguita solo dopo il decorso del termine di compiuta giacenza senza che il destinatario o un suo incaricato abbia curato il ritiro del piego, pari ad almeno 10 giorni dalla data del deposito dello stesso nell’ufficio postale.
Cassazione civile Sezione VI sentenza del 25/02/2011 n. 4748
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione; questa Corte, con sentenza n. 7809/2010, ha già avuto modo di affermare che tale pronuncia è di immediata applicazione e che, conseguentemente, devono essere provati il ricevimento e la sottoscrizione del relativo avviso da parte del destinatario. (nella fattispecie il plico, stante la temporanea assenza del destinatario, è stato depositato presso l’Ufficio il 6.12.2008 e ritirato l’11.12.2008 prima dunque della compiuta giacenza e a tale ultima data deve quindi ritenersi perfezionata, per il destinatario, la notificazione della sentenza di primo grado).
Cassazione civile Sezione III sentenza del 23/07/2009 n. 17281
La notificazione a mezzo posta si perfeziona, nei confronti del destinatario, nel momento in cui il piego raccomandato viene da lui ritirato dall’ufficio postale, ovvero con il decorso dei termini previsti per la compiuta giacenza, fermo restando che, per quanto concerne il notificante, a seguito delle sentenze n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004 della Corte costituzionale, la notificazione si perfeziona nel momento della presentazione della richiesta all’Ufficiale Giudiziario.
Cass. civ. Sez. III, Sent., 10-05-2016, n. 9393
Il Giudice delle Leggi ha, infatti, inteso incidere sul sistema di notifica a mezzo posta previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, in caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità od assenza di persone abilitate a ricevere l’atto, richiedendo, in conformità a quanto previsto dall’art. 140 c.p.c., che, oltre al deposito del “piego” presso l’ufficio postale ed al rilascio di apposito avviso di avvenuto deposito mediante affissione alla porta d’ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, l’agente postale debba dare notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento dell’avvenuto deposito del piego. Al fine, poi, di realizzare quanto più possibile – in conformità al parametro della ragionevolezza cui debbono attenersi le scelte discrezionali del Legislatore – quella tendenziale corrispondenza tra presunzione di conoscibilità e conoscenza effettiva che il sistema delle notifiche degli atti giudiziari intende garantire, la Corte costituzionale ha, inoltre, ritenuto irragionevole l’adempimento di immediata restituzione del piego al mittente, trascorsi dieci giorni dal deposito, osservando che, se da un lato, tale adempimento non era previsto nella corrispondente forma di notifica disciplinata dall’art. 140 c.p.c., dall’altro, lo stesso non era funzionale all’esercizio dei diritto del notificante (atteso che del mancato ritiro del piego nel termine predetto, il mittente era immediatamente posto a conoscenza dall’avviso di ricevimento con indicazione “non ritirato”, che l’impiegato postale era tenuto a spedire per raccomandazione al termine della compiuta giacenza), mentre veniva a pregiudicare inutilmente la possibilità di conoscenza reale del contenuto dell’atto notificato da parte del destinatario (è opportuno considerare, al riguardo, che la questione sottoposta al Giudice delle Leggi, concerneva l’ipotesi in cui il destinatario della notifica era stato posto nella impossibilità o comunque nella estrema difficoltà di rintracciate l’atto, per predispone la propria difesa ai fini della proposizione della opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., a causa della immediata restituzione al mittente del piego al termine dei dieci giorni di compiuta giacenza).
Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-04-2016, n. 7849
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 cit., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione), la notificazione effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa che rende conoscibile l’atto.
La giurisprudenza affermatasi dopo l’indicata dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale ha pertanto affermato che: “La notificazione effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione” (Cass. n. 4748 del 2011).

Scarica: Circolare 2016-002 Compiuta giacenza – Quando la notifica è nulla


Circolare 001/2016 – Convenzione con i Comuni per la notificazione degli AVA inviati dall’INPS

L’Associazione Nazionale Notifiche Atti che ha come scopo la valorizzazione della figura del Messo Comunale, sollecitata dai suoi iscritti in relazione alle richieste pervenute per la notificazione degli avvisi di addebito inviati dagli uffici dell’INPS la quale ha inviato uno schema di convenzione con i Comuni, a nostro parere, non idonea alla notificazione degli Avvisi di Addebito (vedi nostra Circolare 001/2015).

Pertanto si propone un testo di Convenzione che si ritiene idoneo alla notificazione degli Avvisi di Addebito inviati per la notificazione da parte dell’INPS.

Testo convenzione: Circolare 2016-001 Convenzione INPS


Circolare 01/2015 – Avvisi di Addebito INPS

Con l’entrata in vigore dell’art. 30 D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, è stata soppressa la fase della iscrizione a ruolo del credito contributivo, e la consegna del ruolo all’agente della riscossione, cui competeva la notifica della cartella di pagamento ed è stato introdotto per il solo Inps l’avviso di addebito, contenente la intimazione al debitore di adempiere entro 60 gg. dalla notifica dell’avviso, con l’avvertimento che in mancanza del pagamento l’agente di riscossione, indicato nell’avviso, procederà ad espropriazione forzata, secondo i poteri e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.

La circostanza che nell’avviso di addebito difetti la indicazione dell’ente creditore (a differenza della cartella di pagamento) è da imputarsi al fatto che l’avviso non può che provenire dall’Inps, cui solo è consentita tale modalità di recupero coattivo del credito, cui va ad aggiungersi la mancata indicazione del ruolo e della data di esecutività dello stesso, essendo venuta meno la emissione del ruolo.

Riscossione Inps: nella legge di conversione del Dl 78/2010 più leggera la riforma dal 2011

La riscossione Inps

L’art. 30 del D. L. 78/2010 (recante “Potenziamento dei processi di riscossione dell’INPS”), in sede di conversione in legge, ha subito, come sopra accennato, sostanziali modifiche cambiando di fatto l’obiettivo originario del decreto, i cui effetti avranno decorrenza dal 2011.

Con la legge di conversione sono stati modificati i commi 2, 5 e 15 e sono stati soppressi i commi 3 e 12, riguardanti l’espropriazione forzata (agente della riscossione) trascorsi 30 giorni dal mancato pagamento dell’avviso di addebito dell’INPS emesso per effetto di contributi non versati alle scadenze periodiche, i commi 7, 8 e 11 riguardanti i ricorsi amministrativi relativi ai debiti accertati dagli uffici INPS e il comma 9 in base al quale l’avviso di addebito cessava di avere validità in caso di revisione in autotutela dell’atto di accertamento, ferma restando la possibilità dell’INPS di notificare un nuovo avviso di addebito, in relazione all’eventuale somma ancora dovuta.

Finalità delle nuove norme – A decorrere dal 1° gennaio 2011, la disciplina della riscossione dei crediti da parte dell’INPS (non interessa quindi gli altri enti previdenziali) sarà fondata, come precisa la relazione parlamentare, sullo strumento dell’avviso di addebito, notificato al debitore, avente valore di titolo esecutivo.

La nuova disposizione interesserà il recupero di tutte le somme dovute all’INPS, ivi comprese quelle risultanti dagli accertamenti e quelle derivanti a titolo di sanzioni, somme aggiuntive e interessi.

La  relazione illustrativa del disegno di legge di conversione precisa altresì che le nuove norme sono finalizzate a ridurre fortemente, anche con riferimento agli omessi versamenti periodici (da parte delle aziende e lavoratori autonomi), i tempi intercorrenti tra l’insorgenza del credito rilevato dell’Istituto e il momento in cui l’agente della riscossione possa avviare, secondo la disciplina della riscossione mediante ruoli, l’attività di recupero.

Così la nuova riscossione – Le nuove regole, fissate dalla legge di conversione, possono essere così sintetizzate:

– L’attività di recupero di tutte le somme dovute all’INPS (omessi versamenti periodici e accertamenti d’ufficio) dal 1° gennaio 2011, sarà effettuata mediante notifica  di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo (il titolo esecutivo, per i soli crediti INPS, non sarà più la cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione)

– Detto avviso sarà notificato, in via prioritaria, tramite posta elettronica certificata, ovvero, previa convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale, ovvero a mezzo di raccomandata A.R.;

– L’avviso di addebito che invierà l’INPS dovrà obbligatoriamente contenere (a pena di nullità): codice fiscale del debitore; periodo di riferimento del credito; la causale; l’ammontare del debito ripartito tra quota capitale, interessi (ove dovuti); l’agente della riscossione competente; l’intimidazione ad adempiere al pagamento entro 60 giorni;  l’indicazione che, in mancanza del pagamento,  l’agente della riscossione avvierà la procedura di espropriazione forzata (l’avviso di addebito è già il titolo esecutivo, conseguentemente non verrà più emesso un ruolo con titolo esecutivo), con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione mediante ruolo (la legge di conversione, fatta eccezione per la soppressione dell’esecutività del ruolo, ripristina, rispetto al testo originario del decreto, integralmente la procedura dei ruoli); la sottoscrizione del responsabile dell’ufficio;

– L’avviso di addebito (titolo esecutivo) sarà  consegnato, in deroga alla disciplina sui ruoli (D.Lgs. 46/1999),  all’agente della riscossione con modalità e termini che verranno stabiliti dall’INPS (all’agente della riscossione spettano l’aggio, interamente – non più parzialmente – a carico del debitore e il rimborso delle spese relative alla procedure esecutive di cui all’art. 17, del D. Lgs. 112/2009);

– Il mancato o il tardato pagamento delle somme richieste mediante avviso di addebito, le sanzioni e le somme aggiuntive saranno dovute fino alla data dell’effettivo pagamento;

– Per effetto dell’esecutività data dal legislatore all’avviso di addebito, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati, ai fini del recupero delle somme dovute a qualsiasi titolo all’INPS, al titolo esecutivo emesso dallo stesso istituto (avviso di addebito).

Non è stata quindi modificata la disciplina dei ricorsi che le aziende interessate all’avviso di addebito possono inoltrare al competente comitato, in particolare:

– al comitato amministratore centrale dell’INPS per il mancato o incompleto pagamento dei contributi (sia di lavoro dipendente sia di lavoro autonomo);

– al comitato regionale per i rapporti di lavoro presso la Direzione regione del lavoro per la diversa qualificazione del rapporto di lavoro.

Rimane altresì valida la possibilità da parte dell’azienda di sanare il debito INPS mediante la richiesta di rateazione.

Particolare attenzione occorre dare alla procedura riferita alla sospensione del titolo esecutivo.

La vigente disciplina sui ruoli prevede: la possibilità da parte dell’azienda di ricorrere contro l’iscrizione a ruolo entro 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento; che il giudizio di apposizione contro il ruolo per i motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 e seguenti del codice di procedura civile; che nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l’esecuzione del ruolo per gravi motivi.

Dette disposizioni, a norma di quanto disposto dall’art. 30 in commento (Per effetto dell’esecutività data dal legislatore all’avviso di addebito, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati, ai fini del recupero delle somme dovute a qualsiasi titolo all’Inps, al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto), dovranno,  dal 2011, essere lette con riferimento al titolo esecutivo dell’avviso di addebito e dovranno essere coordinate, a nostro avviso, con quelle nuove che prevedono che l’avviso di addebito dovrà essere  consegnato, in deroga alla disciplina sui ruoli (Dlgs n. 46/1999),  all’agente della riscossione con modalità e termini che verranno stabiliti dall’INPS.

La legge di conversione conferma, invece, l’abrogazione immediata (dal 31.5.2010) dell’art. 25, c. 2, del Dlgs n. 46/1999. Detta norma prevedeva: “Dopo l’iscrizione a ruolo l’ente, in pendenza di gravame amministrativo, può sospendere la riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario ed al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.” Tale abrogazione, la cui decorrenza non coincide con l’entrata in vigore delle nuove norme in materia di riscossione, può creare, almeno fino al 31.12.2010, seri problemi alle aziende, in quanto non potranno più avvalersi della possibilità di chiedere all’Inps di sospendere l’esecutività del ruolo anche quando il medesimo risulta palesemente errato.

Va altresì ricordato che il comma 12 dell’art. 38 della medesima manovra correttiva ha modificato, in via transitoria, la disciplina dei termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo dei debiti contributivi di cui al sopra citato art. 25 del Dlgs n. 46/1999. I termini del predetto articolo non trovano applicazione, limitatamente al periodo 1/1/2010 – 31/12/2012, per i contributi non versati e gli accertamenti notificati successivamente all’1.1.2004. La nota di accompagnamento del citato articolo 38  precisa che la non applicazione di detta decadenza riguarda solo i contributi  e non anche i premi concernenti l’assicurazione infortuni.

Riscossione debiti tributari

La legge di conversione ha apportato importanti modifiche anche all’art. 29 del decreto 78 (recante concentrazione della riscossione nell’accertamento). Il provvedimento, come modificato dalla legge di conversione, stabilisce che a partire dagli atti notificati dal 1’ luglio 2011 (periodi d’imposta in corso alla data del 31.12.2007 e successivi), gli avvisi di accertamento per le imposte dirette e per l’Iva (e connesse sanzioni) dovranno contenere anche l’intimazione al pagamento entro il termine della presentazione del ricorso, l’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, gli importi stabiliti dall’art. 15 del DPR 602/1973 (detta norma prevede: “Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall’ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell’atto di accertamento, per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati”. Detta disposizione è applicabile anche ai sostituti d’imposta).

L’intimazione ad adempiere al pagamento deve essere contenuta anche nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata A.R., nei quali si proceda alla rideterminazione degli importi dovuti (si applica anche al mancato pagamento di una sola rata nei procedimenti di accertamento con adesione, al pagamento frazionato del tributi e dei relativi interessi in presenza di processo e alla riscossione delle sanzioni). I predetti atti divengono esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica (e non più all’atto della notifica) e devono espressamente recare che, trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione, in deroga alle disposizioni di iscrizione a ruolo, è affidata all’agente della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata dei beni del debitore (l’espropriazione forzata deve in ogni caso essere avviata, a pena di decadenza, entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello cui l’accertamento è divenuto definitivo), senza più provvedere alla notifica della cartella di pagamento. In pratica l’avviso di accertamento e il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni costituiranno, dal 1°.7.2011, titolo esecutivo.

Qualora sia ravvisi fondato pericolo per l’esito della riscossione, la riscossione integrale può essere affidata all’agente della riscossione anche prima del termine previsto per il ricorso, ovvero prima dei 60 giorni decorrenti dalla ricezione della raccomandata ovvero prima dei 30 giorni decorrenti dal termine ultimo per il pagamento.

Il ricorso, avverso gli atti notificati, non sospende la riscossione, tuttavia l’ufficio delle entrate o il centro di servizio ha facoltà di disporre la sospensione della riscossione in tutto o in parte, fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato, notificato al concessionario e al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Come per le norme relative alla riscossione INPS, il provvedimento prevede che i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti di accertamento, di irrogazione delle sanzioni ed ai successivi atti di rideterminazione degli importi come disciplinati dalla norma in commento.

Il legislatore ha altresì previsto che, con uno o più regolamenti, verranno introdotte nuove diposizioni per la razionalizzazione delle procedure di riscossione coattiva.

Compensazioni

Anche l’art. 31 (recante preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi) è stato significativamente modificato dalla legge di conversione. In particolare, il testo modificato prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti attraverso il Mod. F24, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a euro 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di  pagamento.

In caso di inosservanza del predetto divieto, si applica la sanzione del 50% dell’importo dei citati debiti iscritti a ruolo e per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato (periodo così modificato dalla legge di conversione).

La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato (periodo aggiunto dalla legge di conversione). È comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità che verranno stabilite con apposito decreto ministeriale.

A decorrere dal 1° gennaio 2011, non opereranno più le disposizioni relative alla compensazione tra il credito d’imposta chiesto a rimborso ed il debito iscritto a ruolo (art. 28-ter del D.P.R. n. 602 del 1973), per i ruoli di ammontare non superiore a 1.500 euro.

La legge di conversione ha altresì introdotto due nuovi commi (1-bis e 1-ter) che modificano, rispettivamente, il DPR 602/1973 sulle riscossioni delle imposte sul reddito, in materia di compensazioni di crediti vantati da soggetti nei confronti di enti territoriali ed enti del Servizio sanitario nazionale con somme iscritte a ruolo, e il comma 3-bis, dell’articolo 9, del DL. 185/2008 (L. 2/2009), che prevede la certificazione da parte di regioni ed enti locali dell’esigibilità dei crediti dichiarati certi, liquidi ed esigibili, finalizzata a consentire la cessione pro soluto a favore di banche o di intermediari finanziari.

Leggi: Circolare A.N.N.A. 2015-001 Avviso di Addebito – Notifica tramite Messi Comunali 2015

Leggi: Circolare del 27 01 2000 n. 16 – Min. Finanze – Dip. Entrate

Leggi: Convenzione tra l’INPS e Roma Capitale per l’espletamento dell’attività di notifica degli Avvisi di Addebito (2017)

 


Circolare 03/2014 – Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il Codice di comportamento dei dipendenti Pubblici è definito ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1, comma 2, del Codice di comportamento generale, approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013.

Come disciplinato all’art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013, il Codice prevede che gli obblighi ivi previsti si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di supporto agli organi di direzione politica dell’Ente, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere nei confronti dell’Amministrazione.

Gli stessi obblighi si estendono, altresì, per quanto compatibili, ai dipendenti dei soggetti controllati o partecipati dal Comune.

Pertanto si propone in calce alla presente circolare il modulo che ciascun associato dovrà obbligatoriamente presentare al proprio Dirigente (ovviamente protocollato) al fine di evitare provvedimenti spiacevoli.

Di seguito un commento al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

 La Commissione Normativa

Leggi: Circolare 2014-003 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici


Circolare 01/2014 – Notificazione ai sensi dell’art. 65, D.P.R. 29.9.1973, n. 600 (Eredi del contribuente)

L’articolo 65 del D.P.R. 600/1973 prende in considerazione l’eventualità in cui non risultino ancora identificati gli eredi del contribuente defunto ma non introduce una procedura speciale di notificazione, rimanendo fermo a tal fine il riferimento all’art. 60 della medesima legge.

Leggi: Circolare notifica art 65 DPR 600-1973


Circolare 005/2013: Indicazioni per l’applicazione del comma 3° dell’art. 137 c.p.c.

Indicazioni per l’applicazione del comma 3° dell’art. 137 c.p.c., (comma aggiunto dalla lettera a) del comma 18 dell’art. 45, L. 18 giugno 2009, n. 69)

Art. 137 c.p.c., comma 3 (testo)

Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.

… leggi: Circolare 2013-005 L’APPLICAZIONE DEL COMMA 3° DELL’ART. 137 C.P.C.

Leggi anche l’approfondimento: Circolare 2013-005 L’APPLICAZIONE DEL COMMA 3° DELL’ART. 137 C.P.C.-Approfondimento