Linee guida dell’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e dei professionisti, vers. 2.0

La versione 1.0 delle Linee Guida dell’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese, era stata pubblicata da AgID in data 15 settembre 2021 con determinazione 529/2021; il 7 luglio 2022, con determina 191/2022, AgID ha pubblicato la versione 2.0 delle citate linee guida contenente le integrazioni derivanti dall’art. 27, comma 1, lett. a) e c) del D.L. 6 novembre 2021, n. 152.
Le Linee Guida sono, naturalmente, adottate ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante il “Codice dell’Amministrazione digitale” (CAD) e della Determina AgID n. 160 del 2018 recante il “Regolamento per l’adozione di linee guida per l’attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale”; le stesse stabiliscono, come detto, le modalità di realizzazione e gestione operativa dell’INAD (Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese) nonché le modalità di accesso allo stesso, il tutto ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 quater del CAD.
Si riportano alcuni degli aspetti più singolari e importanti delle nuove linee guida del domicilio digitale.
1) Il domicilio digitale:
Il domicilio digitale è l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (di seguito PEC) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del CAD.
2) Chi può eleggere il proprio domicilio digitale mediante nell’INAD:
a) le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano la capacità di agire;
b) i professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013 (di seguito Professionisti);
c) gli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nell’INI-PEC.
Tutti i soggetti sopra indicati che intendono eleggere il proprio domicilio digitale, devono preventivamente registrarsi all’INAD accedendo tramite il relativo portale web e identificandosi mediante il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta d’identità elettronica (CIE) o la carta nazionale dei servizi (CNS).
La registrazione dei Professionisti nell’INAD è soggetta alla verifica (automatizzata), dell’assenza del soggetto all’interno dell’INI-PEC.
Nel caso in cui il Professionista risulti già presente nell’INI-PEC, non gli sarà consentita la registrazione all’INAD e, conseguentemente, gli sarà preclusa la possibilità di eleggere, in tale sistema, il domicilio digitale in qualità di Professionista, ferma restando, in ogni caso, la facoltà di registrazione nell’INAD in qualità di persona fisica.
3) Per i professionisti: domicilio digitale professionale o domicilio digitale personale?
i professionisti hanno facoltà di eleggere nell’INAD sia un domicilio digitale professionale sia un domicilio digitale personale e la distinzione tra i due domicili digitali, appartenenti al medesimo soggetto, è resa evidente all’interno dell’INAD sia al diretto interessato, al momento dell’elezione del domicilio, sia agli utenti al momento della consultazione dell’INAD.
Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di eleggere al di fuori dell’INAD un domicilio speciale per determinati atti o affari, ai sensi dell’articolo 47 c.c.
Il domicilio eletto dalle persone fisiche può essere utilizzato anche per le comunicazioni aventi valore legale a loro dirette nella qualità di tutori, curatori, procuratori o altre forme di rappresentanza di altre persone fisiche, previste dalla legge.
4) Può essere volontariamente dismesso il domicilio digitale in uso?
Le linee guida prevedono la facoltà di cessazione del domicilio digitale in uso da parte del titolare senza elezione di un nuovo domicilio digitale; ciò però non sempre è possibile in quanto la cessazione volontaria, non è consentita a coloro che risultano contemporaneamente iscritti nell’INI-PEC in qualità di professionisti, ai sensi dell’art. 6-quater, comma 2 del CAD.
5) Il professionista può modificare o eliminare la propria attività professionale o le proprie attività professionali indicate nell’INAD?
Con specifico riferimento alla figura del professionista, è altresì prevista la facoltà del medesimo di modificare o eliminare la propria attività professionale o le proprie attività professionali indicate nell’INAD. Qualora il professionista non svolga più alcuna attività professionale e, pertanto, proceda all’eliminazione di tale indicazione, l’INAD procede alla cessazione del domicilio digitale e della posizione associata al Professionista, mantenendo, ove già presente, la differente posizione dello stesso soggetto quale persona fisica.
6) È prevista in INAD la storicizzazione delle operazioni sul domicilio digitale?
Le linee guida prevedono che, al fine di dare evidenza delle operazioni effettuate durante le fasi di elezione, modifica e cessazione del domicilio digitale, anche d’ufficio e in casi particolari, viene generata, ai soli fini probatori, la tracciatura di tali operazioni, mediante registrazione su supporto informatico:
a) della modalità di identificazione dell’utente per le operazioni richieste;
b) della data e dell’ora di accesso all’INAD;
c) della data, dell’ora e del tipo di operazione effettuata (elezione, modifica, conferimento e revoca della delega, cessazione volontaria e cessazione in casi particolari) e del domicilio digitale a cui è riferita l’azione;
d) della data e dell’ora di validazione o annullamento della richiesta telematica al Gestore INAD.
I dati della tracciatura sono associati al soggetto richiedente e inviati in conservazione ove resteranno disponibili per dieci anni dalla trasmissione al sistema di conservazione, a garanzia di eventuali esigenze probatorie nell’ordinario termine di prescrizione dei diritti, in considerazione delle finalità del domicilio digitale.
7) INAD e domicilio digitale dei professionisti già presenti in INI-PEC:
il domicilio digitale dei professionisti iscritti nell’INI-PEC sarà inserito anche nell’INAD quale domicilio digitale in qualità di persone fisiche, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso; ciò in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 6-quater, comma 2 del CAD.
Il Ministero per lo Sviluppo Economico, avvalendosi del Gestore di INIPEC, renderà disponibili al Gestore dell’INAD gli indirizzi e i nominativi dei professionisti presenti nell’INI-PEC, tramite servizi informatici le cui specifiche tecniche sono definite in fase di sviluppo dell’INAD.
L’inserimento nell’INAD degli indirizzi elettronici presenti nell’INI-PEC consta delle seguenti fasi:
a) recupero, tramite i suddetti servizi, dei domicili digitali e dei nominativi dei professionisti inseriti nell’INI-PEC, messi a disposizione dal Gestore dell’INIPEC al Gestore dell’INAD;
b) inserimento provvisorio nell’INAD per 30 giorni, senza pubblicazione, dei domicili digitali e dei relativi nominativi. Nel caso di professionisti iscritti a più ordini o collegi professionali è inserito nell’INAD l’ultimo domicilio digitale cronologicamente dichiarato nell’INI-PEC.
c) il Gestore INAD, provvederà a fornire ai professionisti iscritti in INI-PEC le istruzioni utili al completamento della procedura di registrazione all’INAD, necessaria all’abilitazione delle funzioni di gestione del proprio domicilio.
Qualora, entro 30 giorni dall’inserimento provvisorio di cui sopra, il professionista non abbia usufruito della propria facoltà di modifica del domicilio digitale trasmesso dall’INI-PEC, il Gestore INAD provvederà alla pubblicazione del domicilio digitale e del relativo nominativo del professionista.
Qualora il professionista abbia optato per la modifica del domicilio digitale, al fine di eleggerne uno personale in INAD diverso da quello presente in INI-PEC, il Gestore INAD procede alla cancellazione del domicilio digitale inizialmente trasmesso dall’INI-PEC.
8) L’ambito di utilizzo del domicilio digitale:
a) l’utilizzo del domicilio digitale è disciplinato dagli articoli 3-bis, 6 e 6-quinquies del CAD.
b) I domicili digitali presenti nell’INAD sono utilizzabili per l’invio di comunicazioni elettroniche aventi valore legale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera n-ter) del CAD.
Codice dell’amministrazione digitale – Art. 6 – Utilizzo del domicilio digitale
1. Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all’articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l’ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217.
1-ter. L’elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti è l’Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti di cui all’articolo 6-bis.
L’elenco dei domicili digitali dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), è l’Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui all’articolo 6-ter. L’elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo è l’Indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato di cui all’articolo 6-quater.
1-quater. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all’articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all’articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all’originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis.
Art. 6-quinquies – Consultazione e accesso
1. La consultazione on-line degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater è consentita a chiunque senza necessità di autenticazione. Gli elenchi sono realizzati in formato aperto.
2. L’estrazione dei domicili digitali dagli elenchi, di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, è effettuata secondo le modalità fissate da AgID nelle Linee guida.
3. In assenza di preventiva autorizzazione del titolare dell’indirizzo, è vietato l’utilizzo dei domicili digitali di cui al presente articolo ((per l’invio di comunicazioni commerciali, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera f, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70).
4. Gli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater contengono le informazioni relative alla elezione, modifica o cessazione del domicilio digitale.


AGID 7 luglio 2022, determina n. 191-2022

AGID 7 luglio 2022, determina 191-2022


AGID: DETERMINAZIONE N. 371/2021

OGGETTO: Modifiche testo Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, allegato 5 – Metadati, allegato 6 – Comunicazione tra AOO di Documenti Amministrativi Protocollati ed estensione dei termini di entrata in vigore.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione;
successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la “Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Agenzia per l’Italia digitale”, adottato ai sensi dell’articolo 22,
comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;
VISTO il decreto 20 aprile 2021 del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 aprile 2021 n.996, con il quale è confermato l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia digitale all’ing. Francesco Paorici, conferito con D.P.C.M. del 16 gennaio 2020, ai sensi dell’art.21, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134;
VISTO il decreto legislativo n. 82/2005, come integrato e modificato dal decreto legislativo 217/2017, art. 14-bis, comma 2 lett. a) in base al quale AgID svolge, tra le altre, le funzioni di:
“Emanazione di linee guida contenenti regole, standard e guide tecniche, nonché di indirizzo, vigilanza e controllo sull’attuazione e sul rispetto delle norme di cui al presente Codice, anche attraverso l’adozione di atti amministrativi generali, in materia di agenda digitale, digitalizzazione della pubblica amministrazione, sicurezza informatica, interoperabilità e cooperazione applicativa tra sistemi informatici pubblici e quelli dell’Unione europea”;
VISTO il decreto legislativo n. 82/2005, come integrato e modificato dal decreto legislativo 217/2017, art. 71, che indica la procedura con cui sono adottate, aggiornate o modificate dall’AgID le Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l’attuazione del Codice dell’amministrazione digitale;
VISTA la determinazione n. 160/2018 con la quale AgID ha adottato il “Regolamento per l’adozione di linee guida per l’attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale”;2
VISTA la determinazione n. 407/2020 con la quale AgID ha adottato le nuove “Linee guida per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” avendo esperita la procedura di informazione prevista dalla Direttiva (UE) 2015/1535, e dalla Legge 317/86 come modificata con D.lgs. 223/2017, nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione e la consultazione pubblica dal 17 ottobre al 16 novembre 2019, ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo n. 82/2005, come integrato e modificato dal decreto legislativo 217/2017, nonché avendo sentito l’Autorità garante per la protezione dei dati personali e il Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, nelle materie di competenza e avendo acquisito il parere della Conferenza Unificata sullo schema di Linee guida ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo n. 82/2005, come integrato e modificato dal decreto legislativo 217/2017;
CONSIDERATE le numerose interlocuzioni e richieste di modifica provenienti da associazioni di categoria e Amministrazioni per quanto attiene in particolare all’Allegato 5 – Metadati e Allegato 6 – Comunicazione tra AOO di Documenti Amministrativi Protocollati alle predette Linee guida;
RITENUTO opportuno recepire talune delle suddette richieste di modifica al fine di agevolare il processo di adeguamento alle nuove disposizioni;
RITENUTO, altresì, necessario posticipare contestualmente la data di entrata in vigore delle Linee guida per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici al fine di consentire a soggetti pubblici e privati di adeguarsi alle modifiche introdotte con il presente provvedimento;
DETERMINA
1. di modificare l’Allegato 5 – Metadati alle Linee Guida per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici e di pubblicare il nuovo testo sul sito istituzionale di AgID;
2. di modificare l’Allegato 6 – Comunicazione tra AOO di Documenti Amministrativi Protocollati alle Linee Guida per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici e di pubblicare il nuovo testo sul sito istituzionale di AgID;
3. di correggere taluni errori materiali contenuti nel testo delle Linee Guida e pubblicare la nuova versione sul sito istituzionale di AgID;
4. di approvare un documento contenente la sintesi delle suddette modifiche e di disporne la pubblicazione sul sito istituzionale di AgID, in allegato al presente provvedimento;
5. di posticipare la data di entrata in vigore delle Linee guida e relativi allegati, precedentemente fissata al 7 giugno 2021, al 1 gennaio 2022.

Testo: AGID dg n. 371 modifiche allegati e proroga termini di adozione


Circolare del 27/01/2000 n. 16 – Min. Finanze – Dip. Entrate Riscossione Uff. del Dir. Centrale

mef_0381a4Modalità di comunicazione di atti tributari diretti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato.

Si forniscono chiarimenti in merito alla notifica di atti di natura tributaria a soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano.

Testo:

Alle Direzioni Regionali delle Entrate
Agli Uffici delle Entrate
Ai Centri di Servizio delle Imposte Dirette
ed Indirette
Agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette
Agli Uffici IVA
Agli Uffici del Registro
All’Associazione Nazionale dei Concessionari del
Servizio di Riscossione dei Tributi (Ascotributi)
e, per conoscenza,
Al Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette
Al Dipartimento del Territorio
Alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle Entrate
Al Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario
————————–

Come è noto, ai sensi dell’art. 60 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, la notifica degli atti tributari relativi alle imposte dirette è eseguita in conformità agli artt. 137 ss. del codice di procedura civile, con alcuni adattamenti resi necessari dalla specificità della materia tributaria.

Tale disciplina, dettata in origine per le sole imposte sui redditi, è stata in seguito estesa anche alle tasse ed alle imposte indirette, le cui norme di settore (ad es., l’art. 52 del Testo Unico DPR 26 aprile 1996, n. 131, per l’imposta di registro, l’art. 56 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, per l’imposta sul valore aggiunto e l’art. 49 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, per l’imposta sulle successioni e donazioni), rinviano al citato art. 60 del DPR n. 600/1973.

In proposito, si ricorda che, per effetto dello stesso art. 60 del DPR n. 600, gli atti tributari, se non consegnati in mani proprie dell’interessato, devono essere notificati nel domicilio fiscale dello stesso, ed è esclusa l’applicabilità degli artt. 142 e 143 del c.p.c., riguardanti la notifica a persona residente all’estero, o di residenza, dimora o domicilio sconosciuti (cfr. art. 60, comma 1, lett. f).

Ciò premesso, si evidenzia che i criteri da seguire per l’individuazione del domicilio fiscale del contribuente sono contenuti nell’art. 58 del citato DPR n. 600/1973, per il quale ogni soggetto passivo d’imposta si intende domiciliato in un comune dello Stato e il comune di domicilio fiscale coincide:

a) per le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, con il comune nella cui anagrafe sono iscritte;

b) per quelle non residenti, con il comune in cui è stato prodotto il reddito o, se il reddito è stato prodotto in più comuni, in quello in cui si è prodotto il reddito più elevato;

c) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, con il comune in cui si trova la sede legale, quella amministrativa, ovvero una sede secondaria. In virtù di quanto disposto dal successivo art. 59, l’Amministrazione finanziaria può, comunque, stabilire, anche su istanza dell’interessato, il domicilio fiscale del soggetto in un comune diverso da quello in cui il soggetto medesimo dovrebbe averlo sulla base dei criteri sopra esposti.

Qualora, poi, l’applicazione degli artt. 58 e 59 del DPR n. 600/1973 porti all’identificazione, come domicilio fiscale del debitore, di un comune in cui non vi sia ne’ abitazione, ne’ ufficio o azienda del contribuente, si deve fare riferimento alla lett. e) dell’art. 60, primo comma; in tal caso, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, la notifica si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello dell’affissione all’albo comunale dell’avviso prescritto dall’art. 140 del c.p.c.

Ne consegue che la notifica degli atti tributari a soggetti non residenti in Italia deve essere sempre effettuata all’interno dei confini nazionali e che, nei loro confronti, lo svolgimento degli adempimenti di cui all’art. 60, comma 1, lett. e), del DPR n. 600/1973 garantisce pienamente, sotto il profilo giuridico, il perfezionamento della notifica.

Peraltro da tempo il Dipartimento delle Entrate, allo scopo di assicurare la effettiva conoscenza dei propri atti da parte dei destinatari, anticipando la previsione recata dal disegno di legge concernente lo Statuto del Contribuente tuttora all’esame del Parlamento (A.C. 4818), ha instaurato la prassi di portare a conoscenza dei contribuenti residenti all’estero gli atti di natura fiscale contestualmente alla loro rituale notificazione in Italia (cfr nota prot. 3955 del 10 marzo 1995 della Direzione Centrale per la Riscossione e risoluzione n. 259/E del 30 ottobre 1995 della Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario).

Considerata, ora, l’esigenza di assicurare in modo più tempestivo ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato una conoscenza effettiva, e non solo legale, degli atti tributari ad essi diretti, si emanano le seguenti disposizioni.

Nei casi in cui destinatario dell’atto (avviso di accertamento, richiesta istruttoria, ecc.) sia un soggetto non residente nel territorio dello Stato, l’ufficio operativo che ha emanato l’atto stesso deve contestualmente darne comunicazione al destinatario medesimo all’indirizzo del paese estero di residenza, con avviso da inoltrare per posta ordinaria.

Ovviamente la comunicazione potrà essere data in quanto l’indirizzo estero del contribuente sia reperibile attraverso l’AIRE o sulla base di altre informazioni in possesso dell’ufficio.

Resta fermo, naturalmente, che tale comunicazione ha soltanto finalità informative ed è, quindi, assolutamente priva degli effetti legali che discendono, invece, esclusivamente dal compimento delle formalità di cui al citato art. 60 del DPR n. 600/1973.

Pertanto, a modifica di quanto stabilito nella nota prot.3955 e nella risoluzione n. 259/E sopra citate, nessuna comunicazione sarà più inviata agli uffici centrali del Dipartimento.

Quanto, infine, alla procedura di notifica delle cartelle di pagamento, essa coincide con quella prevista per gli atti emessi dagli uffici dell’Amministrazione Finanziaria, poiché l’art. 26 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, richiama il più volte citato art. 60 del DPR n. 600/1973.

Al riguardo, occorre precisare che l’ambito di applicazione dell’art. 26 del   DPR n. 602 del 1973, dettato in origine per la riscossione delle sole imposte sui redditi, è stato progressivamente allargato e, secondo l’art. 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, le disposizioni contenute nel capo II del titolo I dello stesso DPR n. 602 – nel quale rientrano anche quelle relative alla notifica delle cartelle di pagamento – si applicano anche agli altri tributi gestiti dagli uffici del Dipartimento delle Entrate.

Ne deriva che, anche per le cartelle di pagamento, di qualunque natura sia il credito iscritto a ruolo, la notifica a soggetti residenti all’estero va eseguita in Italia presso il domicilio fiscale del contribuente, come individuato dagli artt. 58 e 59 del DPR n. 600/1973.

Relativamente ai soggetti residenti all’estero, perciò, il competente concessionario della riscossione, se conosce l’indirizzo del debitore, provvederà, subito dopo aver eseguito la notifica ai sensi dell’art. 60 del DPR n. 600 del 1973, ad inviargli la relativa comunicazione, con le modalità sopra illustrate a proposito degli atti tributari emanati dagli uffici del Dipartimento.

L’Associazione Nazionale dei Concessionari del Servizio di Riscossione dei Tributi è pregata di informare i Concessionari del servizio nazionale della riscossione delle istruzioni impartite con la presente circolare.


Agenzia delle Entrate: circolare Prot. n. 120768/2017 del 28.06.2017

Modalità di comunicazione, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dei dati relativi all’indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica degli atti, ai sensi dell’articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Leggi: Agenzia delle Entrate Prot. n. 120768-2017 del 28 06 2017


PRIVACY & LAVORO

Il Garante per la protezione dei dati personali ha predisposto un utile vademecum dal titolo “Privacy e lavoro” (leggi allegato a fondo pagina), che contiene le regole per il corretto trattamento dei dati personali dei lavoratori da parte dei datori di lavoro pubblici e privati.

Il vademecum verte sulla gestione e il corretto utilizzo dei dati sensibili dei lavoratori quali:

  • il cartellino identificativo
  • la bacheca aziendale
  • la pubblicazione del curriculum
  • la pubblicazione dei dati del lavoratore sui siti web e sulle reti interne
  • la gestione dei dati sanitari e dei dati biometrici
  • l’uso di internet e della posta aziendale
  • i controlli effettuati per motivi organizzativi o di sicurezza
  • i controlli a distanza ovvero la videosorveglianza e la geolocalizzazione.

Principi generali

Il datore di lavoro può trattare informazioni personali solo se strettamente indispensabili all’esecuzione del rapporto di lavoro. I dati possono essere trattati solo dal personale incaricato assicurando idonee misure di sicurezza per proteggerli da intrusioni o divulgazioni illecite.

Sul luogo di lavoro va assicurata la tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone garantendo la sfera della riservatezza nelle relazioni personali e professionali. Le informazioni personali trattate possono riguardare – oltre all’attività lavorativa – la sfera personale e la vita privata dei lavoratori (es. dati residenza e recapiti telefonici) e dei terzi (es. dati relativi al nucleo familiare per garantire determinate provvidenze).

I trattamenti di dati personali devono rispettare il principio di necessità, secondo cui i sistemi informativi e i programmi informatici devono essere configurati riducendo al minimo l’utilizzo di informazioni personali e identificative.

Si deve inoltre rispettare il principio di correttezza, secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti devono essere rese note ai lavoratori. I trattamenti devono essere effettuati per finalità determinate, esplicite e legittime in base ai principi di pertinenza e non eccedenza.

Il trattamento di dati personali – anche sensibili – riferibili a singoli lavoratori è lecito, se finalizzato ad assolvere obblighi derivanti dalla legge, dal regolamento o dal contratto individuale di lavoro.

Leggi: VADEMECUM PRIVACY 2015


Notifiche all’estero

Notifica all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari

(Ufficio di Riferimento: D.G.IT. – UFFICIO IV)

L’attività di notificazione è una fase fondamentale dei processi civili, penali, tributari, amministrativi, fallimentari e del lavoro, nonché di alcune fasi pre-processuali o amministrative, che dà la conoscenza legale di un provvedimento mediante la consegna di un atto, giudiziario o extragiudiziario, da parte di un particolare soggetto notificatore, secondo precise modalità.
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 71/2011 l’Ufficio consolare provvede alla notifica degli atti ad esso rimessi, in conformità alle disposizioni di cooperazione giudiziaria dell’UE, alle convenzioni internazionali in materia e alle leggi dello Stato di residenza.

NOTIFICA ALL’ESTERO DEGLI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIARI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE.
Le informazioni sono reperibili nella “Guida alla notifica all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale”.

NOTIFICA DI ATTI AMMINISTRATIVI A PERSONE RESIDENTI ALL’ESTERO

A. IN CASO DI INDIRIZZO CONOSCIUTO

1. La prima cosa da verificare è se il paese di destinazione abbia ratificato la convenzione di Strasburgo del 24.11.1977. Attualmente i paesi che hanno aderito sono AUSTRIA, BELGIO, ESTONIA, FRANCIA, GERMANIA, ITALIA, LUSSEMBURGO e SPAGNA* (le Autorità spagnole considerano che la Convenzione di Strasburgo del 1977 non sia applicabile ai casi di infrazioni la cui sanzione non rientri nella competenza delle Autorità giudiziarie, come nella maggior parte delle infrazioni stradali).
Tutte le informazioni riguardanti la Convenzione sono reperibili sul sito www.conventions.coe.int. Sotto il titolo “Council of Europe Treaties” che appare in alto a sinistra, cliccando sulla voce “Full List” si ha l’elenco completo delle convenzioni; quella che interessa la materia in questione è la 094 “European Convention on the Service abroad of Documents relating to Administrative Matters”. Cliccando su questa voce, è possibile ottenere il testo della Convenzione (sia in formato Word che Html) nonché l’elenco delle Autorità Centrali designate dai Paesi aderenti per la ricezione delle notifiche ed i formulari da utilizzare (questi ultimi sono alla fine del testo della Convenzione in formato Word).
Ai sensi di tale Convenzione le richieste di notifica dovranno essere inviate:

  • direttamente alle Autorità centrali designate dai paesi aderenti (in Italia al Ministero degli Affari Esteri). L’atto da notificare dovrà essere inviato in doppia copia, in lingua italiana (anche se si consiglia la traduzione nella lingua del paese destinatario o nella lingua veicolare conosciuta) accompagnato dal formulario;

oppure

  • ai sensi dell’art. 11, direttamente agli interessati dei provvedimenti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Alle modalità di notifica di cui all’art. 11 si oppone però la Germania.

2. Nel caso in cui il Paese non sia firmatario della predetta Convenzione (ma rientri nella lista di Paesi sottoriportata), è comunque possibile la notifica a mezzo posta raccomandata dal momento che la normativa locale non prevede motivi ostativi alla trasmissione diretta da parte degli uffici dell’Amministrazione pubblica italiana:

  • ALBANIA
  • AUSTRALIA
  • CANADA
  • CILE
  • COLOMBIA
  • COSTA RICA
  • EL SALVADOR
  • FILIPPINE
  • FINLANDIA
  • GIORDANIA
  • GRAN BRETAGNA
  • IRAQ
  • IRLANDA
  • ISRAELE
  • LETTONIA
  • MOZAMBICO
  • NUOVA ZELANDA
  • OMAN
  • PAESI BASSI
  • PARAGUAY
  • PERU’
  • PORTOGALLO
  • REP. DI COREA
  • SINGAPORE
  • SLOVACCHIA
  • SVEZIA
  • UGANDA
  • UNGHERIA

3. La notifica di atti a soggetti residenti nelle Repubbliche della ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Croazia, Macedonia, Montenegro, Serbia, Slovenia) deve avvenire, come previsto dall’art. 4 della Convenzione italo-jugoslava di assistenza giudiziaria e amministrativa firmata a Roma il 3.12.1960, per il tramite del nostro Ministero della Giustizia. Gli atti andranno pertanto inviati direttamente al predetto Dicastero – DGGC Uff. II, Via Arenula 70, 00186 ROMA.

4. Per tutti gli altri Paesi l’atto, in doppia copia e con traduzione nella lingua del paese di destinazione o nella lingua veicolare in uso, va spedito direttamente alle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero (il cui elenco è disponibile all’indirizzo http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/LaReteDiplomatica/Ambasciate/default.htm). Sarà cura della Rappresentanza restituire all’ufficio richiedente una copia dell’atto con la relata di notifica.

B. IN CASO DI INDIRIZZO SCONOSCIUTO

Non è possibile effettuare la notifica dell’atto all’estero.

Fonte: Ministero degli Affari Esteri – ultima modifica: 05/07/2012

Circolare Ministero della Giustizia 22/9/2011 prot. 124042

Notifiche di atti in materia civile e commerciale ai sensi del Reg. (CE) n. 1393/2007

Con riferimento ai rapporti tra il regolamento (CE) n. 1393/2007 e le norme di diritto internazionale privato italiano in materia di notificazione di atti giudiziari all’estero, si segnala quanto segue.

Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 ha introdotto in ambito comunitario disposizioni uniformi in materia di notificazioni e comunicazioni negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

L’ambito di applicazione del regolamento è determinato dall’articolo 1, par. 1, secondo cui “Il presente regolamento si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario”.

L’articolo 4 del regolamento stabilisce che “gli atti giudiziari sono trasmessi direttamente tra gli organi designati dall’articolo 2”, cioè dall’organo competente per la trasmissione degli atti che devono essere notificati o comunicati in un altro Stato membro (c.d. organo mittente) e l’organo competente per la ricezione degli atti provenienti da un altro Stato membro (c.d. organo ricevente).

Scopo di tale disposizione – che realizza un’armonizzazione delle regole in materia di notificazioni transnazionali nello spazio giudiziario europeo – è quello di eliminare le formalità previste dalla legislazione dei singoli Stati membri in materia di notificazione degli atti giudiziari all’estero (coerentemente con quanto stabilito nel considerando 6, secondo cui “l’efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari in materia civile esigono che la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali avvenga in modo diretto e con mezzi rapidi tra gli organi locali designati dagli Stati membri”).

Ciò premesso, si deve pertanto ritenere che l’articolo 7, par. 1 del regolamento – nella parte in cui stabilisce che “L’organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell’atto secondo la legge dello Stato membro richiesto” – non rinvia alle norme nazionali di diritto internazionale privato che regolano in ciascuno Stato membro la notificazione degli atti giudiziari all’estero, ma si limita a richiamare le disposizioni processuali sulla notificazione degli atti giudiziari all’interno dello Stato membro in cui la notificazione deve essere eseguita (ad es. le disposizioni sui mezzi utilizzabili per la notificazione dell’atto, quelle sul tempo delle notificazioni, ecc.).

Scopo del regolamento è cioè quello di eliminare le formalità che, in base alla legislazione di ciascuno Stato membro, devono essere eseguite in occasione della notificazione di un atto giudiziario all’estero o proveniente dall’estero.

Resta fermo il fatto che, dopo che l’atto è stato trasmesso allo Stato membro in cui esso deve essere notificato, la notifica al destinatario dell’atto è regolata dalle disposizioni che regolano la notificazione degli atti giudiziari all’interno di quello Stato.

Una diversa interpretazione dell’articolo 7, par. 1 cit. si tradurrebbe in una interpretatio abrogans del regolamento, dal momento che la notificazione degli atti giudiziari nello spazio giudiziario europeo continuerebbe ad essere regolata (mediante il meccanismo di rinvio contenuto nella norma) dalle disposizioni di diritto internazionale privato di ciascuno Stato membro.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve pertanto ritenere che l’articolo 71 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (nella parte in cui disciplina la notificazione di atti giudiziari provenienti dall’estero, prevedendo che essa debba essere preventivamente autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale nella cui giurisdizione la notificazione deve essere eseguita) non si applica quando l’atto da notificare proviene da uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi del regolamento 1393/2007.

È utile ricordare, al riguardo, che il regolamento (CE) n. 1393/2007 si applica anche alla Danimarca ai sensi dell’articolo 3, par. 2 dell’Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale concluso con decisione 2006/326/CE del Consiglio.


Approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento

Prot. n. 2010/46308

Approvazione del  nuovo modello di cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone

1. Approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento

1.1 E’ approvato il modello di cartella di pagamento di cui all’allegato 1 del presente provvedimento, che sostituisce integralmente il modello approvato con decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 28 giugno 1999 e successive modificazioni.

1.2 L’adozione del nuovo modello è obbligatoria per le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione successivamente al 30 settembre 2010.

Motivazioni

La revisione ha riguardato il modello di cartella di pagamento sotto il profilo sia grafico che contenutistico ed è scaturita dall’esigenza di garantire una maggiore chiarezza ed intelligibilità, da parte del contribuente, delle informazioni e dei dati in essa riportati.

E’ stata posta in maggiore evidenza l’informazione relativa all’intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella ed al conseguente avvio dell’esecuzione forzata in caso di mancato pagamento; è stato inserito un prospetto di sintesi delle somme dovute contenente l’elencazione dei rispettivi enti creditori e del totale complessivamente dovuto nel caso di pagamento entro le scadenze, con espressa indicazione del termine di pagamento entro 60 giorni dalla data di notifica nelle ipotesi in cui la cartella contenga ruoli a rata unica; infine, nella parte sottostante, è stata fornita una breve descrizione degli adempimenti connessi alla notifica della cartella e delle conseguenze in caso di mancato o ritardato pagamento delle somme.

Nell’intestazione della pagina dedicata al “Dettaglio degli addebiti”, accanto al logo di Equitalia S.p.A., viene riportata l’indicazione “Ente che ha emesso il ruolo” con relativi denominazione ed indirizzo.

La sezione denominata “Dettaglio degli addebiti” contiene una sintetica elencazione delle iscrizioni a ruolo relative all’Ente che ha emesso il ruolo, poi dettagliate nella sottostante nuova sezione “Dettaglio degli importi dovuti”. In quest’ultima, in corrispondenza di ciascun importo a ruolo, sono evidenziati i compensi di riscossione dovuti rispettivamente entro ed oltre le scadenze previste per il pagamento, consentendo così al contribuente di avere immediata consapevolezza dei diversi totali da pagare .

Nella sezione dedicata alle “Comunicazioni dell’Agente della Riscossione” è inserito un apposito riquadro denominato “Dilazioni di pagamento”, contenente tutte le informazioni relative ai requisiti necessari per accedere al beneficio della rateazione nonché alle conseguenze in caso di mancato pagamento delle rate concesse. A conclusione di questa sezione compare l’informativa sul trattamento dei dati personali e viene data evidenza al nuovo servizio creato da Equitalia S.p.A., che consente al contribuente di conoscere la propria posizione debitoria aggiornata consultando l’estratto conto on line.

Con riguardo al Foglio Avvertenze, considerato che il contenuto del medesimo è correlato alla tipologia delle somme iscritte a ruolo, si procederà all’approvazione degli specifici contenuti con separati provvedimenti.

Infine, allo scopo di consentire una maggiore comprensibilità dei dati riportati in cartella, è stata aggiunta una sezione “Informazioni utili” nella quale sono contenute tutte le spiegazioni, supportate dai relativi riferimenti normativi, concernenti gli oneri aggiuntivi connessi alla notifica della cartella e/o al mancato o tardivo pagamento della stessa, quali le spese di notifica, i compensi del servizio di riscossione, gli interessi di mora, le somme aggiuntive previste dalla disciplina dei contributi I.N.P.S., le spese per l’eventuale attività esecutiva.

Riferimenti normativi dell’atto

a) Ordinamento dell’Agenzia delle Entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 (art. 57, c. 1 e art. 62, c. 1 e 2)

b) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, c. 1)

c) Disposizioni relative alle indicazioni da inserire negli atti amministrativi:

legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 3, c. 4);

legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 7, c. 2, lettera a, b, c)

d) Disposizioni relative alla cartella di pagamento:

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, (art. 25, c. 2);

decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate 28 giugno 1999;

decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate 28 settembre 2000;

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 19 aprile 2002;

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 31 marzo 2003;

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 7 gennaio 2005;

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 31 ottobre 2005;

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 13 febbraio 2007;

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 22 aprile 2008;

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 17 ottobre 2008;

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 26 febbraio 2009;

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 10 luglio 2009.

Roma, 20 marzo 2010

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Attilio Befera (*)

(*) Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. lgs. 39/1993

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