REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. BERNAZZANI Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24625/2010 proposto da:
EQUITALIA ETR SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NOMENTANA 403 B/2, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA FIORINI, rappresentata e difesa dall’avvocato IVANA CARSO;
– ricorrente –
contro
ELEMENTI PREFABBRICATI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato LIVIA RANUZZI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI QUERCIA;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 23/2010 della COMM. TRIB. REG. di BARI, depositata il 01/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/09/2017 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.
Svolgimento del processo
che, con la sentenza n. 23/9/10, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia ha confermato la pronuncia n. 46/15/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari con cui era stato accolto il ricorso proposto dalla Società Elementi Prefabbricati srl avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS), notificata prima dell’1.6.2008, con la quale il Concessionario E. TR spa aveva intimato il pagamento di Euro 165.483,13, comprensiva di interessi e sanzioni, a titolo di recupero somme dovute a seguito di condono L. n. 289 del 2008, ex art. 9 (anno di imposta 2003), e a titolo di IRPEF, ritenute ed accessori su redditi di lavoro dipendente, IRAP e IVA, a seguito della liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, delle dichiarazioni e modello unico anno 2005;
che, avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione l’Equitalia ETR spa affidato a cinque motivi;
che la Società Elementi Prefabbricati srl ha resistito con controricorso; che l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva;
che il PG non ha formulato richieste.
Motivi della decisione
che, con il ricorso per cassazione, si censura: 1) la violazione e falsa applicazione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4 ter, conv. in L. n. 31 del 2008 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere erroneamente la CTR ritenuto la sovrapponibilità dei vizi della mancata sottoscrizione della cartella con quello della omessa indicazione del nominativo del responsabile del procedimento, quando invece si trattava di due problematiche diverse risolte in modo differente dalla giurisprudenza di legittimità; 2) la violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2, lett. a), D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e del D.M. 28 giugno 1999, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere erroneamente la CTR considerato necessaria la sottoscrizione della cartella quando, invece, il modello ministeriale non prevede la sottoscrizione dell’esattore, essendo sufficiente la intestazione per verificarne la provenienza e gli altri requisiti; 3) la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, convertito in L. n. 31 del 2008, L. n. 241 del 1990, art. 5, comma 2 e della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè, diversamente da quanto affermato dai giudici di secondo grado, la mancata indicazione del responsabile del procedimento non integrava (secondo la disciplina previgente alla L. n. 31 del 2008, citato art. 36, comma 4 ter) un vizio invalidante della cartella perchè, in tale ipotesi, il responsabile andava individuato nel dirigente dell’unità organizzativa preposta al procedimento e, giammai, la omissione avrebbe determinato, sotto il profilo sanzionatorio, la comminatoria di annullamento; 4) la nullità della sentenza emessa in violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione proposta da Equitalia circa l’applicabilità del disposto di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 5, comma 2 e di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; 5) la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2, D.M. 28 giugno 1999 e della L. n. 212 del 2000, art. 7. comma 2, lett. a), in relazione al disposto di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, cpc, per non essere stato ritenuto dalla CTR che la cartella di pagamento, redatta conformemente al modello approvato con D.M. 28 giugno 1999, in base all’art. 25 citato, non prevedeva nè la sottoscrizione, nè l’indicazione del responsabile del procedimento nè, infine, la sanzione di annullamento in ipotesi di omissione di detti requisiti;
che i motivi sono fondati;
che, effettivamente, in relazione alla cartella di pagamento opposta, notificata anteriormente al 1 giugno 2008, la CTR ha valutato in modo congiunto due questioni (quella relativa alla omessa sottoscrizione della cartella e quella concernente l’assenza di indicazione del responsabile del procedimento) la cui trattazione, invece, richiedeva un esame specifico dei relativi vizi;
che, quanto alla doglianza relativa alla omessa sottoscrizione della cartella (motivi 2 e 5), deve richiamarsi il principio di legittimità secondo cui, in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana, giacchè l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua intestazione (cfr. Cass. 30.12.2015 n. 26053; Cass. 27.7.2012 n. 13461);
che, con riferimento alle censure concernenti la mancata indicazione del responsabile del procedimento (motivi 1 e 3), la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che la cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 1 giugno 2008, non è affetta da nullità, atteso che il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4 ter (convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31) ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, riferite ai ruoli consegnati a decorrere dalla predetta data, norma ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 58 del 28.1.2009 (Cass. 31.5.2013 n. 13747; Cass. 15.2.2013 n. 3754; Cass. 21.3.2012 n. 4516);
che la CTR, nel caso di specie, con la impugnata sentenza non si è attenuta ai suddetti principi, cui in questa sede si intende dare seguito, e ha omesso di pronunziarsi sulla eccezione sollevata da Equitalia ETR spa (motivo 4 del presente ricorso) in ordine alla applicabilità del disposto di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 5, comma 2 e di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 21 octies;
che, pertanto, la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame attenendosi ai principi sopra indicati e provvedendo, altresì, anche alla determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2018