Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 29/09/2017) 29/08/2018, n. 21290

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. BERNAZZANI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24625/2010 proposto da:

EQUITALIA ETR SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NOMENTANA 403 B/2, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA FIORINI, rappresentata e difesa dall’avvocato IVANA CARSO;

– ricorrente –

contro

ELEMENTI PREFABBRICATI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato LIVIA RANUZZI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI QUERCIA;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 23/2010 della COMM. TRIB. REG. di BARI, depositata il 01/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/09/2017 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

Svolgimento del processo
che, con la sentenza n. 23/9/10, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia ha confermato la pronuncia n. 46/15/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari con cui era stato accolto il ricorso proposto dalla Società Elementi Prefabbricati srl avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS), notificata prima dell’1.6.2008, con la quale il Concessionario E. TR spa aveva intimato il pagamento di Euro 165.483,13, comprensiva di interessi e sanzioni, a titolo di recupero somme dovute a seguito di condono L. n. 289 del 2008, ex art. 9 (anno di imposta 2003), e a titolo di IRPEF, ritenute ed accessori su redditi di lavoro dipendente, IRAP e IVA, a seguito della liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, delle dichiarazioni e modello unico anno 2005;

che, avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione l’Equitalia ETR spa affidato a cinque motivi;

che la Società Elementi Prefabbricati srl ha resistito con controricorso; che l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva;

che il PG non ha formulato richieste.

Motivi della decisione
che, con il ricorso per cassazione, si censura: 1) la violazione e falsa applicazione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4 ter, conv. in L. n. 31 del 2008 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere erroneamente la CTR ritenuto la sovrapponibilità dei vizi della mancata sottoscrizione della cartella con quello della omessa indicazione del nominativo del responsabile del procedimento, quando invece si trattava di due problematiche diverse risolte in modo differente dalla giurisprudenza di legittimità; 2) la violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2, lett. a), D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e del D.M. 28 giugno 1999, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere erroneamente la CTR considerato necessaria la sottoscrizione della cartella quando, invece, il modello ministeriale non prevede la sottoscrizione dell’esattore, essendo sufficiente la intestazione per verificarne la provenienza e gli altri requisiti; 3) la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, convertito in L. n. 31 del 2008, L. n. 241 del 1990, art. 5, comma 2 e della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè, diversamente da quanto affermato dai giudici di secondo grado, la mancata indicazione del responsabile del procedimento non integrava (secondo la disciplina previgente alla L. n. 31 del 2008, citato art. 36, comma 4 ter) un vizio invalidante della cartella perchè, in tale ipotesi, il responsabile andava individuato nel dirigente dell’unità organizzativa preposta al procedimento e, giammai, la omissione avrebbe determinato, sotto il profilo sanzionatorio, la comminatoria di annullamento; 4) la nullità della sentenza emessa in violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione proposta da Equitalia circa l’applicabilità del disposto di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 5, comma 2 e di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; 5) la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2, D.M. 28 giugno 1999 e della L. n. 212 del 2000, art. 7. comma 2, lett. a), in relazione al disposto di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, cpc, per non essere stato ritenuto dalla CTR che la cartella di pagamento, redatta conformemente al modello approvato con D.M. 28 giugno 1999, in base all’art. 25 citato, non prevedeva nè la sottoscrizione, nè l’indicazione del responsabile del procedimento nè, infine, la sanzione di annullamento in ipotesi di omissione di detti requisiti;

che i motivi sono fondati;

che, effettivamente, in relazione alla cartella di pagamento opposta, notificata anteriormente al 1 giugno 2008, la CTR ha valutato in modo congiunto due questioni (quella relativa alla omessa sottoscrizione della cartella e quella concernente l’assenza di indicazione del responsabile del procedimento) la cui trattazione, invece, richiedeva un esame specifico dei relativi vizi;

che, quanto alla doglianza relativa alla omessa sottoscrizione della cartella (motivi 2 e 5), deve richiamarsi il principio di legittimità secondo cui, in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana, giacchè l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua intestazione (cfr. Cass. 30.12.2015 n. 26053; Cass. 27.7.2012 n. 13461);

che, con riferimento alle censure concernenti la mancata indicazione del responsabile del procedimento (motivi 1 e 3), la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che la cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 1 giugno 2008, non è affetta da nullità, atteso che il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4 ter (convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31) ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, riferite ai ruoli consegnati a decorrere dalla predetta data, norma ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 58 del 28.1.2009 (Cass. 31.5.2013 n. 13747; Cass. 15.2.2013 n. 3754; Cass. 21.3.2012 n. 4516);

che la CTR, nel caso di specie, con la impugnata sentenza non si è attenuta ai suddetti principi, cui in questa sede si intende dare seguito, e ha omesso di pronunziarsi sulla eccezione sollevata da Equitalia ETR spa (motivo 4 del presente ricorso) in ordine alla applicabilità del disposto di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 5, comma 2 e di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 21 octies;

che, pertanto, la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame attenendosi ai principi sopra indicati e provvedendo, altresì, anche alla determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Conclusione
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2018


GDPR – General Data Protection Regulation, il Regolamento europeo sulla privacy: i considerando del Garante della Privacy

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il GDPR – General Data Protection Regulation, ovverosia il Regolamento europeo sulla privacy approvato il 14 aprile 2016, direttamente applicabile agli Stati membri dell’Unione, con il quale è stato delineato un nuovo quadro normativo in materia di protezione dei dati personali che pone molte nuove regole e importanti adempimenti da rispettare.

Il Garante della Privacy ha pubblicato i “considerando” relativi al GDPR

Leggi: Regolamento UE 2016 679. Con riferimenti ai considerando 2018


Bando di mobilità volontaria Messo Comunale per il Settore Polizia Locale e Protezione Civile

COMUNE DI MONCALIERI (TO)

E’ stato approvato un bando di mobilità per la copertura del seguente posto in organico:

– 1 Messo per il Settore Polizia Locale e Protezione Civile (cat. B1)

La scadenza per la presentazione delle domande è il giorno 12 settembre 2018.

Il colloquio si svolgerà il giorno 24.09.2018 alle ore 11.00 presso la Sala Matrimoni

Leggi: Bando

Leggi: Schema di domanda


Giornata di Studio Cesena (FC) – 9.11.2018

Locandina GdS Cesena FC 2018

LA NOTIFICA ON LINE

Venerdì 9 novembre 2018

Comune di Cesena (FC)

Sala del Consiglio Comunale

Piazza del Popolo 10

Orario: 9:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00
con la collaborazione del Comune di Cesena
Quote di Iscrizione alla giornata di studio:

€ 142.00(*) (**) se il partecipante alla giornata di studio è già è socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2017 con rinnovo anno 2018 già pagato al 31.12.2017. Tale requisito attiene esclusivamente alle persone fisiche. L’iscrizione ad ANNA del solo ente di appartenenza non soddisfa tale condizione per i propri dipendenti.

€ 212.00(*) (**) (***) se il partecipante NON E’ ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2019 pagando la quota insieme a quella della giornata di studio. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.

€ 272,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo la giornata di studio (NON E’ iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).

Le quote d’iscrizione dovranno essere pagate, al netto delle spese bancarie, comprensive dell’imposta di bollo di € 2,00, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: Codice IBAN: IT06 T030 6234 2100 0000 1790 603 (Banca Mediolanum)
  • Versamento sul Conto Corrente n. 1790 603 (Banca Mediolanum)
  • Versamento per contanti presso la Segreteria della giornata di studio
Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti

Causale: G.d.S. Cesena 2018 o numero fattura elettronica

(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico, la quota è esente da IVA ai sensi ai sensi dell’Art. 10 DPR n. 633/1972 così come dispone l’art. 14, comma 10 legge 537 del 24/12/1993, ed è comprensiva di € 2,00 (Marca da Bollo)

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

(***) Se la giornata di studio si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità  successiva.


Partecipazione di 2 o più dipendenti dello stesso Ente:

  • € 210,00 (**) (***) per il primo partecipante
  • € 180,00  (**) (***) per il secondo partecipante
  • €  90,00   (**) (***) per il terzo e oltre partecipante

Tali quote comprendono l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2019 a cui si deve aggiungere € 2,00 (Marca da Bollo) sull’unica fattura emessa. Tale promozione non è assimilabile e/o integrabile alle Quote di Iscrizione sopra descritte (Quote di Iscrizione alla giornata di studio) e per un massimo di numero 10 dipendenti. Dall’11° dipendente si riprende con la quota di € 210,00 ecc. 


La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione alla giornata di studio potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà  seguire il versamento della quota di iscrizione alla giornata di studio. I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

I corsi / seminari / convegni / giornate di studio non sono configurabili come appalti di servizi.

Pertanto per il loro acquisto non è necessario transitare dalle Centrali di Committenza (nazionale o regionale), non è prevista la richiesta del CIG. Si veda anche paragrafo 3.9 della Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

La formazione in materia di appalti e contratti pubblici, se prevista dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione del singolo Ente, non è soggetta al tetto di spesa definito dall’art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010. Si tratta infatti di formazione obbligatoria prevista dalla Legge n. 190/2012 (cfr. Corte dei conti: sez. reg.le di controllo Emilia Romagna n. 276/2013; sez. reg.le di controllo Liguria n. 75/2013; sez. reg.le di controllo Lombardia n. 116/2011)

Docente:

Durì Francesco

Resp. Servizio Notifiche del Comune di Udine

Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.

Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Programma:

Il Messo Comunale

Obblighi e competenze e responsabilità

Il procedimento di notificazione

  • Art. 137 c.p.c.: norme introduttive sulla notificazione degli atti
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Art. 139 c.p.c.: notificazione nella residenza, dimora e domicilio

Concetto di dimora, residenza e domicilio

  • Art. 140 c.p.c. Notifica agli irreperibili relativi
  • La sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010
  • Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario
  • Art. 142 c.p.c. Notificazione a persone non residenti ne dimoranti ne domiciliate nella Repubblica
  • Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
  • Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione a mezzo posta “tradizionale”

  • Ambito di applicazione della L. 890/1982
  • Attività del Messo Comunale e attività dell’Ufficiale Postale

Le notifiche degli atti pervenuti tramite P.E.C.

  • Art. 137, 3° comma, c.p.c.: problemi applicativi

La notificazione a mezzo posta elettronica

  • Art. 48 D.Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)
  • La PEC
  • La firma digitale
  • La notificazione a mezzo posta elettronica
  • Art. 149 bis c.p.c.
  • Le nuove disposizioni del C.A.D.
  • La PEC come strumento esclusivo di comunicazione e notifica della P.A. 

La notificazione degli atti tributari

  • Il D.P.R. 600/1973
  • L’Art. 60 del D.P.R. 600/1973
  • L’Art. 65 del D.P.R. 600/1973 (Eredi)
  • Le notifiche ai soggetti A.I.R.E.
  • L’Art. 26 del D.P.R. 602/1973 e sentenza della Corte Costituzionale 258/2012

Casa Comunale

  • La consegna degli atti presso la Casa Comunale (al destinatario ed a persone delegate)

Cenni sull’Albo on Line

  • Le raccomandazioni del Garante della privacy

Il diritto all’oblio

Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007  (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.)

Nota bene: Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comunicato meno di cinque giorni prima dell’iniziativa, l’organizzazione si riserva la facoltà di fatturare la relativa quota, anche nel caso di non partecipazione alla giornata di studio.

Vedi: Attività formativa anno 2018

Scarica: Depliant G.d.S. Cesena FC 2018

Vedi: Fotografie G.d.S. Cesena (FC) 2018

Vedi: Video della Giornata di Studio

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE GdS Cesena 2018

Sul modulo dovranno obbligatoriamente essere indicati tutti i codici (CUU, CIG ecc.) che dovranno comparire nella fattura elettronica ALLEGANDO la Determina Dirigenziale di autorizzazione

Scarica: Autocertificazioni Fiscali 2018

  1. Comunicazione Associazione Senza finalità di lucro
  2. Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010
  3. Dichiarazione relativa all’esonero dall’obbligo di redazione del “DURC” con riferimento alla iscrizione a corsi di formazione/aggiornamento. (Dichiarazione redatta ai sensi degli art. n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)
  4. Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti (D.P.R. 28/12/2000 N° 445)
  5. Dichiarazione relativa alla fase di liquidazione delle fatture di competenza
  6. Dichiarazione insussistenza motivi di esclusione a contrattare con la Pubblica Amministrazione
  7. Dichiarazione ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.
  8. Documento di identità  personale del Legale Rappresentante pro tempore


Giornata di Studio Ancona – 8.11.2018

Locandina GdS Ancona 2018LA NOTIFICA ON LINE

Giovedì 8 novembre 2018

Comune di Ancona

Aula Didattica

c/o Mole Vanvitelliana

Banchina Giovanni da Chio 28

Orario: 9:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00
con il Patrocinio del Comune di Ancona
Quote di Iscrizione alla giornata di studio:

€ 142.00(*) (**) se il partecipante alla giornata di studio è già è socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2017 con rinnovo anno 2018 già pagato al 31.12.2017. Tale requisito attiene esclusivamente alle persone fisiche. L’iscrizione ad ANNA del solo ente di appartenenza non soddisfa tale condizione per i propri dipendenti.

€ 212.00(*) (**) (***) se il partecipante NON E’ ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2019 pagando la quota insieme a quella della giornata di studio. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.

€ 272,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo la giornata di studio (NON E’ iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).

Le quote d’iscrizione dovranno essere pagate, al netto delle spese bancarie, comprensive dell’imposta di bollo di € 2,00, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: Codice IBAN: IT06 T030 6234 2100 0000 1790 603 (Banca Mediolanum)
  • Versamento sul Conto Corrente n. 1790 603 (Banca Mediolanum)
  • Versamento per contanti presso la Segreteria della giornata di studio
Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti

Causale: G.d.S. Ancona 2018 o numero fattura elettronica

(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico, la quota è esente da IVA ai sensi ai sensi dell’Art. 10 DPR n. 633/1972 così come dispone l’art. 14, comma 10 legge 537 del 24/12/1993, ed è comprensiva di € 2,00 (Marca da Bollo)

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

(***) Se la giornata di studio si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità  successiva.


Partecipazione di 2 o più dipendenti dello stesso Ente:

  • € 210,00 (**) (***) per il primo partecipante
  • € 180,00  (**) (***) per il secondo partecipante
  • €  90,00   (**) (***) per il terzo e oltre partecipante

Tali quote comprendono l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2019 a cui si deve aggiungere € 2,00 (Marca da Bollo) sull’unica fattura emessa. Tale promozione non è assimilabile e/o integrabile alle Quote di Iscrizione sopra descritte (Quote di Iscrizione alla giornata di studio) e per un massimo di numero 10 dipendenti. Dall’11° dipendente si riprende con la quota di € 210,00 ecc. 


La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione alla giornata di studio potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà  seguire il versamento della quota di iscrizione alla giornata di studio. I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

I corsi / seminari / convegni / giornate di studio non sono configurabili come appalti di servizi.

Pertanto per il loro acquisto non è necessario transitare dalle Centrali di Committenza (nazionale o regionale), non è prevista la richiesta del CIG. Si veda anche paragrafo 3.9 della Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

La formazione in materia di appalti e contratti pubblici, se prevista dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione del singolo Ente, non è soggetta al tetto di spesa definito dall’art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010. Si tratta infatti di formazione obbligatoria prevista dalla Legge n. 190/2012 (cfr. Corte dei conti: sez. reg.le di controllo Emilia Romagna n. 276/2013; sez. reg.le di controllo Liguria n. 75/2013; sez. reg.le di controllo Lombardia n. 116/2011)

Docente:

Fontana Lazzaro

Coord. Servizio Notifiche dell’Unione Colline Matildiche (RE)
Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.
Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Programma:

Il Messo Comunale

Obblighi e competenze e responsabilità

Il procedimento di notificazione

  • Art. 137 c.p.c.: norme introduttive sulla notificazione degli atti
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Art. 139 c.p.c.: notificazione nella residenza, dimora e domicilio

Concetto di dimora, residenza e domicilio

  • Art. 140 c.p.c. Notifica agli irreperibili relativi
  • La sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010
  • Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario
  • Art. 142 c.p.c. Notificazione a persone non residenti ne dimoranti ne domiciliate nella Repubblica
  • Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
  • Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione a mezzo posta “tradizionale”

  • Ambito di applicazione della L. 890/1982
  • Attività del Messo Comunale e attività dell’Ufficiale Postale

Le notifiche degli atti pervenuti tramite P.E.C.

  • Art. 137, 3° comma, c.p.c.: problemi applicativi

La notificazione a mezzo posta elettronica

  • Art. 48 D.Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)
  • La PEC
  • La firma digitale
  • La notificazione a mezzo posta elettronica
  • Art. 149 bis c.p.c.
  • Le nuove disposizioni del C.A.D.
  • La PEC come strumento esclusivo di comunicazione e notifica della P.A. 

La notificazione degli atti tributari

  • Il D.P.R. 600/1973
  • L’Art. 60 del D.P.R. 600/1973
  • L’Art. 65 del D.P.R. 600/1973 (Eredi)
  • Le notifiche ai soggetti A.I.R.E.
  • L’Art. 26 del D.P.R. 602/1973 e sentenza della Corte Costituzionale 258/2012

Casa Comunale

  • La consegna degli atti presso la Casa Comunale (al destinatario ed a persone delegate)

Cenni sull’Albo on Line

  • Le raccomandazioni del Garante della privacy

Il diritto all’oblio

Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007  (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.)

Nota bene: Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comunicato meno di cinque giorni prima dell’iniziativa, l’organizzazione si riserva la facoltà di fatturare la relativa quota, anche nel caso di non partecipazione alla giornata di studio.

Vedi: Attività formativa anno 2018

Scarica: Depliant GdS Ancona 2018

Vedi: Fotografie della G.d.S. Ancona 2018

Vedi: Video della Giornata di Studio Ancona 2018

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE GdS Ancona 2018

Sul modulo dovranno obbligatoriamente essere indicati tutti i codici (CUU, CIG ecc.) che dovranno comparire nella fattura elettronica allegando la Determina Dirigenziale di autorizzazione

Scarica: Autocertificazioni Fiscali 2018

  1. Comunicazione Associazione Senza finalità di lucro
  2. Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010
  3. Dichiarazione relativa all’esonero dall’obbligo di redazione del “DURC” con riferimento alla iscrizione a corsi di formazione/aggiornamento. (Dichiarazione redatta ai sensi degli art. n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)
  4. Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti (D.P.R. 28/12/2000 N° 445)
  5. Dichiarazione relativa alla fase di liquidazione delle fatture di competenza
  6. Dichiarazione insussistenza motivi di esclusione a contrattare con la Pubblica Amministrazione
  7. Dichiarazione ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.
  8. Documento di identità  personale del Legale Rappresentante pro tempore


Procedure di notificazione ora previste dal D.Lgvo 25/2008: richiesta di asilo politico

Procedure di notificazione ora previste dal D.Lgvo 25/2008 (attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato) a seguito delle modificazioni introdotto dal DL 13/2017.

Da un esame sommario della nuova formulazione del comma 3 dell’art. 11 del DLgs 25/2008, ora sostituito dai commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-sexies, si può escludere che il provvedimento riguardi la figura del Messo Comunale.

In realtà il procedimento di notificazione previsto dal comma 3 contempla una semplice fase di trasmissione tramite P.E.C. al responsabile del centro o della struttura, il quale successivamente cura la “consegna” del documento al destinatario, facendone sottoscrivere ricevuta.

Di fatto non c’è nulla in questa procedura che richiami le norme concernenti la notificazione presenti nel codice di procedura civile.

Il responsabile della struttura, infatti, dopo aver ricevuto il documento via P.E.C., come nel caso di qualsiasi addetto al protocollo di un Comune, lo “consegna” semplicemente all’interessato.

Non sono previste modalità alternative, salvo il fatto che, in caso di rifiuto a ricevere o anche solo sottoscrivere la ricevuta, il responsabile ne dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante P.E.C. e la “notificazione” si dà per eseguita nel momento in cui il messaggio diviene disponibile nella casella di posta elettronica certificata della Commissione.

Diverso è il caso del comma 3-bis dove, nei casi previsti, si applicano puramente le disposizioni della legge 890/1982.

Nel caso infine che si configuri l’ipotesi di irreperibilità del destinatario, sia relativamente ai casi previsti dal comma 3 che a quelli previsti dal comma 3-bis, l’atto è reso disponibile al richiedente, mediante messaggio di posta elettronica certificata presso la questura del luogo in cui ha sede la Commissione territoriale e, per quanto concerne i termini di decorrenza, la notifica si intende perfezionata decorsi venti giorni dalla trasmissione dell’atto.

Si noti che il termine usato è “trasmissione“, non “consegna”.

Infine appare contraddittorio quanto previsto dal comma 3-ter dove si prevede che l’atto sia reso disponibile al richiedente presso la questura in cui ha sede la Commissione territoriale e quanto, al contrario, previsto dal comma 3-quater dove si stabilisce che, qualora la notificazione sia eseguita ai sensi del comma 3-ter, copia dell’atto notificato sia resa disponibile al richiedente presso la Commissione territoriale.

Da quanto sopra esposto, si debba escludersi il ricorso al Messo Comunale o altra figura di notificatore. In realtà quanto previsto dal comma 3-bis consiste essenzialmente in una consegna, mentre nel caso previsto dal comma 3, si tratta semplicemente dell’applicazione delle norme relative alla notifica postale.

Leggi: D.L. 17-2-2017 n. 13


Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto FUNZIONI LOCALI – 2016-2018

L’art.12 del vigente CCNL conferma il sistema di classificazione del personale già previsto dall’art. 3 del CCNL del 1999: il Messo Comunale è pertanto inquadrato nella Cat. B, con la possibilità di prevederne l’accesso diretto dall’esterno nella posizione B3 e di raggiungere, per effetto della progressione orizzontale, la posizione B8 di nuova istituzione. Non è la soluzione sperata, ma è sicuramente un passo avanti nella giusta direzione: non va trascurato che la retribuzione tabellare per il B8 supera il tabellare del C1 di quasi 1000,00€. Del resto, già col vecchio contratto, il B7 percepiva una retribuzione base superiore al C1 di oltre 400,00. Questo è quanto disponibile fin d’ora.

Ma quello che ci interessa maggiormente è contenuto nell’art. 11 del nuovo CCNL, laddove è prevista l’istituzione di una Commissione paritetica con il compito di proporre la revisione dell’attuale sistema di classificazione del personale, verificando le vecchie declaratorie e i relativi profili professionali, per valorizzare specifiche professionalità. Le proposte che scaturiranno saranno poi valutate in sede negoziale, presumibilmente in una apposita sezione contrattuale se non nel prossimo rinnovo contrattuale, ormai imminente; il contratto vigente scade infatti a dicembre di quest’anno.

Baldoni Margherita

Vice Presidente Nazionale

Responsabile rapporti sindacali


Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto FUNZIONI LOCALI-2016-2018

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