Notificazioni di atti giudiziari finisce il monopolio di Poste Italiane SPA

Come stabilito dal Ddl Concorrenza del 2017 dal 10 settembre 2017, tutte le notifiche degli atti giudiziari e delle multe potranno essere consegnate anche da operatori privati e non più solo da Poste Italiane SPA. Questo è l’effetto della liberalizzazione del settore, elimina di fatto l’esclusiva sulle notificazioni di Poste Italiane .

Le Poste Italiane non saranno più il solo operatore a recapitare a casa ai cittadini multe e atti giudiziari. Il ministro dello Sviluppo Economico ha infatti firmato il decreto ministeriale che definisce le procedure per il rilascio delle licenze speciali per questi due servizi postali. «Si compie un passo decisivo per l’effettiva apertura del mercato ad altri operatori presenti nel settore delle consegne postali», sottolinea il ministro, precisando che questo «consentirà un importante abbattimento dei costi per le amministrazioni dello Stato».

Con questo decreto, che verrà ora inviato alla Corte dei Conti prima della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, si completa la fase di regolamentazione del settore postale inerente ai servizi delle notifiche degli atti giudiziari e delle multe, avviata nel 2017 dalla Legge per la concorrenza con l’abrogazione della norma che prevedeva l’affidamento esclusivo del servizio a Poste Italiane e proseguita con la pubblicazione della delibera numero 77 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

I requisiti per entrare in possesso della licenza, che verrà rilasciata dal Mise, sono fissati dal Regolamento dell’Agcom approvato nel febbraio scorso. Le imprese interessate potranno richiedere l’abilitazione per entrambi i servizi o anche solo per le contravvenzioni: le licenze saranno differenziate su base nazionale o regionale, «in ragione dei limiti territoriali entro i quali entro i quali il titolare è legittimato a esercitare il servizio». A chiedere la licenza può essere anche un operatore capogruppo di un’aggregazione di più operatori postali. Saranno necessari, però, alcuni requisiti di affidabilità che vanno dalla produzione di una «fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta» per un importo pari a 100 mila euro per la licenza nazionale e a 20 mila per quella regionale, alle certificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro o di non trovarsi in uno stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo.

Soddisfatti i consumatori, che parlano di provvedimento atteso da decenni. «Affinché il provvedimento determini vantaggi e risparmi in favore della collettività», avverte però il Codacons, «è necessario che le aziende concorrenti garantiscano tempi di consegna certi e applicando tariffe più basse rispetto a quelle praticate da Poste Italiane» ed è «indispensabile vigilare affinché gli operatori non mettano in piedi cartelli».


Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 17-05-2018) 27-07-2018, n. 19958

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25810/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

C.P.E., rappresentata e difesa dagli avv. Emanuele Coglitore e Luigi Manzi, elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma alla via Confalonieri n.5;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 76/36/10 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione 36, del 10/5/2010, depositata il 23/7/2010 e non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2018 dal Consigliere Andreina Giudicepietro.

Svolgimento del processo
CHE:

1. l’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi contro C.P.E. per la cassazione della sentenza n. 76/36/10 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione 36, del 10/5/2010, depositata il 23/7/2010 e non notificata, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio, in controversia concernente l’impugnativa della cartella di pagamento per IRPEF ed ILOR dell’anno 1995, oltre interessi e sanzioni;

2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. della Lombardia confermava la sentenza di primo grado, ritenendo che la cartella di pagamento fosse nulla, perché emessa a seguito di avviso di accertamento che non risultava ritualmente notificato;

in ordine alla notifica dell’avviso di accertamento, quale atto prodromico rispetto alla cartella di pagamento, riteneva la C.T.R. che l’Ufficio avesse depositato “un atto recante una incompleta relata di notifica, dalla quale non risultano in alcun modo compiute le formalità imposte dalla legge processuale nel caso di notifica ex art. 140 c.p.c.”;

3. a seguito del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la contribuente si costituisce, resistendo con controricorso;

4. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 maggio 2018, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Motivi della decisione
CHE:

1.1. preliminarmente va affrontata la questione relativa alla nullità dell’intero giudizio per la violazione del litisconsorzio necessario nei confronti del coniuge (non evocato in giudizio), eccepita dalla controricorrente per la prima volta in questa sede, ma rilevabile anche d’ufficio, ove sussistente;

in caso di dichiarazione congiunta dei coniugi si è detto che la “moglie codichiarante è legittimata ad impugnare autonomamente l’avviso di accertamento notificato al marito, ancorché divenuto definitivo nei confronti di quest’ultimo (anche per intervenuto giudicato), proponendo ricorso avverso la cartella di pagamento, atteso che, pur non essendo necessario, affinché ne insorga la responsabilità, che le sia notificato l’avviso di accertamento, il suo diritto di difesa non può essere pregiudicato ed, in virtù della regola generale di cui all’art. 1306 c.c., il giudicato intervenuto tra l’Amministrazione finanziaria ed uno dei debitori solidali non ha effetto contro l’altro debitore solidale” (Cass. ord. n. 462/18; cfr. anche Sez. 5, Sentenza n. 23553 del 18/11/2015, Rv. 637429 – 01);

non vi è, quindi, ab origine una situazione di litisconsorzio necessario tra i coniugi, che, in quanto coobbligati solidali nei confronti del fisco, hanno singolarmente la legittimazione ad agire per la contestazione della pretesa tributaria;

inoltre, si è anche chiarito che il giudizio “si riferisce a soggetti diversi ed a rapporti tributari che, seppur distinti, e pertanto concettualmente non indissolubili, sono coinvolti in un titolo impositivo unico… Ne discende che, tra le cause concernenti i diversi contribuenti va riscontrato quel vincolo di collegamento determinato dalla dipendenza di comune fattore, che, in presenza di “simulaneus processus” nel pregresso grado del giudizio, comporta, in applicazione della previsione dell’art. 331 c.p.c., l’obbligo dell’integrazione del contraddittorio nel giudizio di impugnazione” (Cass. sent. n. 1225/07);

dai principi sopra richiamati, si evince che, nel caso di dichiarazione congiunta, si determina tra i coniugi una situazione di litisconsorzio processuale necessario nei giudizi di impugnazione, solo nel caso in cui l’atto impositivo sia stato impugnato congiuntamente da entrambi;

nel caso di specie, in cui la sig. C. ha proposto un’autonoma impugnativa avverso gli atti di accertamento tributario, non si ravvisa neanche una violazione del litisconsorzio processuale;

1.2. passando all’esame del primo motivo, l’Agenzia ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e) e dell’art. 140 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ordine all’individuazione dei presupposti per il ricorso all’una o all’altra modalità di notifica;

secondo la ricorrente, il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere necessario il ricorso alla notifica nelle modalità di cui all’art. 140 c.p.c., previste in caso di temporanea assenza del destinatario, in quanto la notifica dell’atto impositivo era stata correttamente eseguita ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e);

con il secondo motivo, la ricorrente denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, perché il giudice di appello non avrebbe adeguatamente spiegato le ragioni per le quali non ha tenuto conto degli accertamenti effettuati dal messo notificatore, come risultanti dalle attestazioni apposte sull’avviso di accertamento;

1.3. i motivi sono connessi e vanno esaminati congiuntamente, sono fondati e vanno accolti;

ed invero, “in tema di notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, la notificazione deve essere effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c. solo quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, mentre deve essere effettuata applicando la disciplina di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e) quando il messo notificatore non reperisca il contribuente, che, dalle notizie acquisite all’atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, va evidenziato che nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame” (Cass. sent n. 20425/07);

secondo la Corte, quindi, la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. solo ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, mentre va effettuata D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, lett. e) quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (cfr. Cass. n. 6788/2017);

la questione assume particolare rilievo in relazione alla circostanza che, per le ipotesi di c.d. irreperibilità relativa, la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall’art. 140 c.p.c., occorrendo, oltre al deposito di copia dell’atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi ed all’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione o ufficio o azienda del destinatario, anche la comunicazione con raccomandata A.R. dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto e il ricevimento della raccomandata informativa, ovvero il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione della detta raccomandata;

per converso, alle ipotesi di c.d. irreperibilità assoluta, relative al trasferimento del contribuente in comune diverso da quello in cui il contribuente aveva il domicilio fiscale, la medesima disposizione sopra ricordata richiede, accanto al deposito dell’atto nella casa comunale, l’affissione dell’avviso nell’albo e il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione;

questa Corte, affrontando il tema delle modalità che il messo notificatore o ufficiale giudiziario devono seguire per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e) in caso di irreperibilità assoluta, ha ritenuto che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell’atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto (Cass. n. 6911/2017, Cass. n. 4502/201);

con riferimento alla previa acquisizione di notizie, e/o al previo espletamento delle ricerche, va evidenziato che “nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute, né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame (cfr. Cass. sent n. 20425/07 citata);

a tali principi non si è conformato il giudice di appello, che non ha adeguatamente spiegato le ragioni per le quali non ha tenuto conto degli accertamenti effettuati dal messo notificatore (le informazioni raccolte dal custode dello stabile ove era ubicato il domicilio fiscale del contribuente circa il trasferimento di quest’ultimo in una località non nota e le indagini anagrafiche, dalle quali non risultava il trasferimento in altro indirizzo del comune), al fine di verificare la correttezza del ricorso alla notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e);

in particolare, le attestazioni del pubblico ufficiale apposte sull’avviso di accertamento, costituiscono atto pubblico ai sensi degli artt. 2699 c.c. e ss. e fanno piena prova (fino a querela di falso) della ricezione delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza;

tale prova non è inficiata dai certificati anagrafici che, attestando formalmente la persistente residenza in loco del destinatario della notifica, palesano solo la divergenza tra i formali dati anagrafici e quanto constato in loco ed in punto di fatto dal pubblico ufficiale;

1.4. sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, per l’esame delle ulteriori questioni di merito oggetto dell’impugnativa della contribuente ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2018


CTR Lombardia: Sentenza n. 2479 del 29 maggio 2018

Leggi: CTR lombardia Sentenza n. 2479 del 29 maggio 2018


Prescrizione tributi: 5 anni per quelli locali, 10 per quelli erariali

La CTR della Lombardia rammenta i tempi brevi per le azioni di recupero delle entrate locali successivamente alla notifica dell’ingiunzione o della cartella. Prescrizione decennale per i crediti di naturale erariale

I tributi locali sono prestazioni periodiche e rientrano dunque nell’ambito applicativo dell’art. 2948, comma 4, c.c. che stabilisce la prescrizione quinquennale successivamente alla notifica della cartella di pagamento o dell’ingiunzione. I crediti di natura erariale, invece, soggiacciono al termine prescrizionale decennale.

Lo ha precisato la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia nella sentenza n. 2479/2018 a seguito del ricorso di una contribuente avverso sei cartelle esattoriali. I giudici a quo avevano accolto l’istanza annullando le cartelle, ma la decisione viene contestata dal Fisco in sede d’appello.

I giudici della CTR, scandagliando la vicenda, ritengono legittime le notifiche delle cartelle e si soffermano, in particolare, sulla loro eventuale intervenuta prescrizione. I giudici chiariscono che per i crediti di natura erariale la prescrizione è decennale.

Richiamando il dictum della Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 4283/2010) la CTR evidenzia che è stato fissato in cinque anni il termine prescrizionale per la riscossione di diversi tributi, contributi e canoni (per l’uso di suolo pubblico, per la concessione d’uso per passo carrabile ed il canone acqua).

Tale termine prescrizionale si applica successivamente alla notificazione della cartella di pagamento per la notificazione della quale, almeno nelle ipotesi relative alla riscossione a mezzo ruolo, si applicano i diversi termini di cui all’articolo 25 D.P.R. n. 602/1973 o i termini stabiliti dalle singole leggi d’imposta.

In particolare la Cassazione sostiene che i tributi locali (a differenza di quelli erariali) sono “prestazioni periodiche” e, come tali, rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2948, comma 4, c.c., che stabilisce appunto la prescrizione quinquennale.

CTR Lombardia: i tributi locali si prescrivono in 5 anni

Quindi per quanto riguarda i tributi locali occorre fare riferimento al termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli aventi natura erariale occorre fare riferimento al temine decennale.

Principio nuovamente ribadito dalla Suprema Corte (cfr. sent. n. 23397/2016) secondo cui la mancata impugnazione di un avviso di accertamento della Pubblica Amministrazione o di un provvedimento esattoriale dell’Ente della Riscossione produce unicamente la definitività del credito statale (non più confutabile in futuro, eccetto le ipotesi di vizio di notifica dell’atto originario).

Tale circostanze, a detta dei giudici, non determina “anche l’effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve… in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.“. Quindi, la trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona soltanto con l’intervento del “titolo giudiziale divenuto definitivo” (sentenza o decreto ingiuntivo).

Ad esempio, conclude la CTR Lombardia, la cartella esattoriale, l’avviso di addebito dell’Inps e l’avviso di accertamento dell’Amministrazione finanziaria costituiscono, per propria natura incontrovertibile, semplici atti amministrativi di autoformazione e pertanto sono privi dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.

Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta, si evince che per tutte le cartelle non sono maturati i termini di prescrizione decennali e dunque l’appello del Fisco va accolto.


Giornata di Studio Formia (LT) – 26.10.2018

Locandina Giornata di Studio aggiornamento Formia LT 2018LA NOTIFICA ON LINE

Venerdì 26 ottobre 2018

Comune di Formia (LT)

Sala Ribaud

Via Vitruvio 190

Orario: 9:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00
con il Patrocinio del Comune di Formia (LT)
Quote di Iscrizione alla giornata di studio:

€ 152.00(*) (**) se il partecipante alla giornata di studio è già è socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2017 con rinnovo anno 2018 già pagato al 31.12.2017. Tale requisito attiene esclusivamente alle persone fisiche. L’iscrizione ad ANNA del solo ente di appartenenza non soddisfa tale condizione per i propri dipendenti.

€ 222.00(*) (**) (***) se il partecipante NON E’ ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2018 pagando la quota insieme a quella della giornata di studio. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.

€ 272,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo la giornata di studio (NON E’ iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).

Le quote d’iscrizione dovranno essere pagate, al netto delle spese bancarie, comprensive dell’imposta di bollo di € 2,00, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: Codice IBAN: IT06 T030 6234 2100 0000 1790 603 (Banca Mediolanum)
  • Versamento sul Conto Corrente n. 1790 603 (Banca Mediolanum)
  • Versamento per contanti presso la Segreteria della giornata di studio
Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti

Causale: G.d.S. Formia 2018 o numero fattura elettronica

(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico, la quota è esente da IVA ai sensi ai sensi dell’Art. 10 DPR n. 633/1972 così come dispone l’art. 14, comma 10 legge 537 del 24/12/1993, ed è comprensiva di € 2,00 (Marca da Bollo)

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

(***) Se la giornata di studio si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità  successiva.


Partecipazione di 2 o più dipendenti dello stesso Ente:

  • € 210,00 (**) (***) per il primo partecipante
  • € 180,00  (**) (***) per il secondo partecipante
  • €  90,00   (**) (***) per il terzo e oltre partecipante

Tali quote comprendono l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2018 a cui si deve aggiungere € 2,00 (Marca da Bollo) sull’unica fattura emessa. Tale promozione non è assimilabile e/o integrabile alle Quote di Iscrizione sopra descritte (Quote di Iscrizione alla giornata di studio) e per un massimo di numero 10 dipendenti. Dall’11° dipendente si riprende con la quota di € 210,00 ecc. 


La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione alla giornata di studio potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà  seguire il versamento della quota di iscrizione alla giornata di studio. I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

I corsi / seminari / convegni / giornate di studio non sono configurabili come appalti di servizi.

Pertanto per il loro acquisto non è necessario transitare dalle Centrali di Committenza (nazionale o regionale), non è prevista la richiesta del CIG. Si veda anche paragrafo 3.9 della Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

La formazione in materia di appalti e contratti pubblici, se prevista dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione del singolo Ente, non è soggetta al tetto di spesa definito dall’art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010. Si tratta infatti di formazione obbligatoria prevista dalla Legge n. 190/2012 (cfr. Corte dei conti: sez. reg.le di controllo Emilia Romagna n. 276/2013; sez. reg.le di controllo Liguria n. 75/2013; sez. reg.le di controllo Lombardia n. 116/2011)

Docente:

Durì Francesco

Coord. Servizio Notifiche del Comune di Udine

Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.

Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Programma:

Il Messo Comunale

Obblighi e competenze e responsabilità

Il procedimento di notificazione

  • Art. 137 c.p.c.: norme introduttive sulla notificazione degli atti
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Art. 139 c.p.c.: notificazione nella residenza, dimora e domicilio

Concetto di dimora, residenza e domicilio

  • Art. 140 c.p.c. Notifica agli irreperibili relativi
  • La sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010
  • Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario
  • Art. 142 c.p.c. Notificazione a persone non residenti ne dimoranti ne domiciliate nella Repubblica
  • Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
  • Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione a mezzo posta “tradizionale”

  • Ambito di applicazione della L. 890/1982
  • Attività del Messo Comunale e attività dell’Ufficiale Postale

Le notifiche degli atti pervenuti tramite P.E.C.

  • Art. 137, 3° comma, c.p.c.: problemi applicativi

La notificazione a mezzo posta elettronica

  • Art. 48 D.Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)
  • La PEC
  • La firma digitale
  • La notificazione a mezzo posta elettronica
  • Art. 149 bis c.p.c.
  • Le nuove disposizioni del C.A.D.
  • La PEC come strumento esclusivo di comunicazione e notifica della P.A. 

La notificazione degli atti tributari

  • Il D.P.R. 600/1973
  • L’Art. 60 del D.P.R. 600/1973
  • L’Art. 65 del D.P.R. 600/1973 (Eredi)
  • Le notifiche ai soggetti A.I.R.E.
  • L’Art. 26 del D.P.R. 602/1973 e sentenza della Corte Costituzionale 258/2012

Casa Comunale

  • La consegna degli atti presso la Casa Comunale (al destinatario ed a persone delegate)

Cenni sull’Albo on Line

  • Le raccomandazioni del Garante della privacy

Il diritto all’oblio

Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007  (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.)

Nota bene: Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comunicato meno di cinque giorni prima dell’iniziativa, l’organizzazione si riserva la facoltà di fatturare la relativa quota, anche nel caso di non partecipazione alla giornata di studio.

Vedi: Attività formativa anno 2018

Scarica: Depliant Giornata di Studio aggiornamento Formia LT 2018

Vedi:

Vedi:

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE Formia LT 2018

Sul modulo dovranno obbligatoriamente essere indicati tutti i codici (CUU, CIG ecc.) che dovranno comparire nella fattura elettronica allegando la Determina Dirigenziale di autorizzazione

Scarica: Autocertificazioni Fiscali 2018

  1. Comunicazione Associazione Senza finalità di lucro
  2. Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010
  3. Dichiarazione relativa all’esonero dall’obbligo di redazione del “DURC” con riferimento alla iscrizione a corsi di formazione/aggiornamento. (Dichiarazione redatta ai sensi degli art. n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)
  4. Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti (D.P.R. 28/12/2000 N° 445)
  5. Dichiarazione relativa alla fase di liquidazione delle fatture di competenza
  6. Dichiarazione insussistenza motivi di esclusione a contrattare con la Pubblica Amministrazione
  7. Dichiarazione ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.
  8. Documento di identità  personale del Legale Rappresentante pro tempore

Giornata di Studio Conversano (BA) – 19.10.2018

Locandina Conversano 2018aLA NOTIFICA ON LINE

Venerdì 19 ottobre 2018

Comune di Conversano (BA)

Castello aragonese

Sala Convegni

Piazza Castello

Orario: 9:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00
con il Patrocinio del Comune di Conversano (BA)
Quote di Iscrizione alla giornata di studio:

€ 152.00(*) (**) se il partecipante alla giornata di studio è già è socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2017 con rinnovo anno 2018 già pagato al 31.12.2017. Tale requisito attiene esclusivamente alle persone fisiche. L’iscrizione ad ANNA del solo ente di appartenenza non soddisfa tale condizione per i propri dipendenti.

€ 222.00(*) (**) (***) se il partecipante NON E’ ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2019 pagando la quota insieme a quella della giornata di studio. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.

€ 272,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo la giornata di studio (NON E’ iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).

Le quote d’iscrizione dovranno essere pagate, al netto delle spese bancarie, comprensive dell’imposta di bollo di € 2,00, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: Codice IBAN: IT06 T030 6234 2100 0000 1790 603 (Banca Mediolanum)
  • Versamento sul Conto Corrente n. 1790 603 (Banca Mediolanum)
  • Versamento per contanti presso la Segreteria della giornata di studio
Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti

Causale: G.d.S. Conversano 2018 o numero fattura elettronica

(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico, la quota è esente da IVA ai sensi ai sensi dell’Art. 10 DPR n. 633/1972 così come dispone l’art. 14, comma 10 legge 537 del 24/12/1993, ed è comprensiva di € 2,00 (Marca da Bollo)

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

(***) Se la giornata di studio si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità  successiva.


Partecipazione di 2 o più dipendenti dello stesso Ente:

  • € 210,00 (**) (***) per il primo partecipante
  • € 180,00  (**) (***) per il secondo partecipante
  • €  90,00   (**) (***) per il terzo e oltre partecipante

Tali quote comprendono l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2019 a cui si deve aggiungere € 2,00 (Marca da Bollo) sull’unica fattura emessa. Tale promozione non è assimilabile e/o integrabile alle Quote di Iscrizione sopra descritte (Quote di Iscrizione alla giornata di studio) e per un massimo di numero 10 dipendenti. Dall’11° dipendente si riprende con la quota di € 210,00 ecc. 


La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione alla giornata di studio potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà  seguire il versamento della quota di iscrizione alla giornata di studio. I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

I corsi / seminari / convegni / giornate di studio non sono configurabili come appalti di servizi.

Pertanto per il loro acquisto non è necessario transitare dalle Centrali di Committenza (nazionale o regionale), non è prevista la richiesta del CIG. Si veda anche paragrafo 3.9 della Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

La formazione in materia di appalti e contratti pubblici, se prevista dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione del singolo Ente, non è soggetta al tetto di spesa definito dall’art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010. Si tratta infatti di formazione obbligatoria prevista dalla Legge n. 190/2012 (cfr. Corte dei conti: sez. reg.le di controllo Emilia Romagna n. 276/2013; sez. reg.le di controllo Liguria n. 75/2013; sez. reg.le di controllo Lombardia n. 116/2011)

Docente:

Asirelli Corrado 4Asirelli Corrado

Coord. Servizio Notifiche del Comune di Cesena FC

Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.

Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Programma:

Il Messo Comunale

Obblighi e competenze e responsabilità

Il procedimento di notificazione

  • Art. 137 c.p.c.: norme introduttive sulla notificazione degli atti
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Art. 139 c.p.c.: notificazione nella residenza, dimora e domicilio

Concetto di dimora, residenza e domicilio

  • Art. 140 c.p.c. Notifica agli irreperibili relativi
  • La sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010
  • Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario
  • Art. 142 c.p.c. Notificazione a persone non residenti ne dimoranti ne domiciliate nella Repubblica
  • Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
  • Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione a mezzo posta “tradizionale”

  • Ambito di applicazione della L. 890/1982
  • Attività del Messo Comunale e attività dell’Ufficiale Postale

Le notifiche degli atti pervenuti tramite P.E.C.

  • Art. 137, 3° comma, c.p.c.: problemi applicativi

La notificazione a mezzo posta elettronica

  • Art. 48 D.Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)
  • La PEC
  • La firma digitale
  • La notificazione a mezzo posta elettronica
  • Art. 149 bis c.p.c.
  • Le nuove disposizioni del C.A.D.
  • La PEC come strumento esclusivo di comunicazione e notifica della P.A. 

La notificazione degli atti tributari

  • Il D.P.R. 600/1973
  • L’Art. 60 del D.P.R. 600/1973
  • L’Art. 65 del D.P.R. 600/1973 (Eredi)
  • Le notifiche ai soggetti A.I.R.E.
  • L’Art. 26 del D.P.R. 602/1973 e sentenza della Corte Costituzionale 258/2012

Casa Comunale

  • La consegna degli atti presso la Casa Comunale (al destinatario ed a persone delegate)

Cenni sull’Albo on Line

  • Le raccomandazioni del Garante della privacy

Il diritto all’oblio

Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007  (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.)

Nota bene: Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comunicato meno di cinque giorni prima dell’iniziativa, l’organizzazione si riserva la facoltà di fatturare la relativa quota, anche nel caso di non partecipazione alla giornata di studio.

Vedi: Attività formativa anno 2018

Scarica: Depliant Giornata di Studio aggiornamento Conversano 2018

Vedi: Fotografie della Giornata di Studio

Vedi: Video della Giornata di Studio

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE Conversano BA 2018

Sul modulo dovranno obbligatoriamente essere indicati tutti i codici (CUU, CIG ecc.) che dovranno comparire nella fattura elettronica allegando la Determina Dirigenziale di autorizzazione

Scarica: Autocertificazioni Fiscali 2018

  1. Comunicazione Associazione Senza finalità di lucro
  2. Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010
  3. Dichiarazione relativa all’esonero dall’obbligo di redazione del “DURC” con riferimento alla iscrizione a corsi di formazione/aggiornamento. (Dichiarazione redatta ai sensi degli art. n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)
  4. Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti (D.P.R. 28/12/2000 N° 445)
  5. Dichiarazione relativa alla fase di liquidazione delle fatture di competenza
  6. Dichiarazione insussistenza motivi di esclusione a contrattare con la Pubblica Amministrazione
  7. Dichiarazione ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.
  8. Documento di identità  personale del Legale Rappresentante pro tempore

Cambiano le regole per assenze per visite e permessi

Per il pubblico impiego le indicazioni dell’A.Ra.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), sull’applicazione dell’art. 35 del nuovo Ccnl funzioni locali che riguardano le assenze per visite, esami o terapie

Le assenze per visite, esami o terapie non rientrano tra i permessi previsti. Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dall’ A.Ra.N. sull’applicazione dell’art. 35 del nuovo Ccnl funzioni locali, applicabile in via analogica ad altri comparti.

Assenze per visite e permessi

Il nuovo Ccnl regola relazioni sindacali e altri aspetti normativi (tra i quali assenze, permessi e congedi, orario di lavoro ore, ferie, codici disciplinari, rapporti di lavoro flessibile). Tra le novità ci sono i permessi per l’effettuazione di terapie, visite specialistiche ed esami diagnostici; la disciplina delle ferie solidali, che consente ai dipendenti con figli minori in gravi condizioni di salute, che necessitino di una particolare assistenza, di poter utilizzare le ferie cedute da altri lavoratori; alcune tutele per le donne vittime di violenza le quali, oltre al riconoscimento di appositi congedi retribuiti, potranno avvalersi anche di una speciale aspettativa.

Permessi non cumulabili

L’A.Ra.N. chiarisce che i permessi fruibili ad ore per motivi personali non potranno essere cumulati con altre tipologie di assenze giustificate, solo per evitare che il lavoratore si assenti per l’intera giornata.

Mentre prima era stabilita la disciplina per la sola giustificazione dell’assenza per visita medica, l’intervento legislativo colma un vuoto normativo. Si tratta di quei permessi che non sono da collegare ad una condizione di malattia.

In questi casi, per rispondere al quesito su come deve essere giustificata l’assenza, prevista dall’art. 35, comma 12 del nuovo Ccnl del comparto Funzioni centrali, per “l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici che determinano incapacità lavorativa, per le caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle stesse”, la risposta dell’ A.Ra.N. chiarisce che «La giustificazione dell’assenza, nel caso di cui all’art. 35, comma 12, è fornita mediante attestazione di presenza che documenti l’effettivo svolgimento della prestazione, la quale, oltre alle indicazioni circa l’orario, dovrà dare conto anche dello stato di incapacità lavorativa determinatosi in conseguenza della stessa prestazione».

Nelle giornate in cui viene utilizzato il permesso per ragioni personali o familiari, non si può godere di un’altra tipologia di permesso, compresi quelli a recupero e quelli per visite, esami o terapie.

Nota A.Ra.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni)

Il nuovo CCNL del comparto Funzioni centrali ha previsto la possibilità di utilizzare fino a 18 ore annuali, fruibili sia su base oraria che giornaliera, per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Al fine di una corretta applicazione della nuova disciplina, si chiede come si concilia il nuovo istituto contrattuale con la previsione di legge di cui al comma 5-ter dell’art. 55-septies del d.lgs. 165/2001?

È necessario preliminarmente chiarire che l’art. 35 del CCNL 12/2/2018 introduce un’organica ed esaustiva disciplina in materia di “assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici”, che non si pone in contrasto, né su un piano diverso, rispetto alla previsione normativa dell’art. 55-septies del d.lgs. 165/01.

In coerenza con l’atto di indirizzo impartito all’A.Ra.N., tale disciplina contrattuale intende invece regolare organicamente ed esaustivamente una tipologia di assenze, che la normativa di legge prende in considerazione solo per un aspetto limitato (la giustificazione del permesso). Il contratto collettivo nazionale, svolgendo pienamente la sua funzione regolatoria in materia di rapporto di lavoro, si pone dunque in diretta continuità con la disposizione di legge, anche al fine di dare ad essa contorni più definiti.

Più specificamente, la disciplina contrattuale in esame introduce, in primo luogo, una nuova tipologia di permessi, prima non prevista dai CCNL, per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Tali assenze si differenziano dalla malattia, pur essendo a questa assimilabili, in quanto non caratterizzate da patologia in atto o incapacità lavorativa. L’effettuazione di una terapia, di una visita o di un esame diagnostico, come pure il ricorso a prestazioni specialistiche, anche con finalità di mera prevenzione, vengono quindi a costituire il titolo che determina l’insorgenza del diritto all’assenza in oggetto, che va pertanto giustificata solo con la relativa attestazione di presenza.

Per tale prima tipologia di assenza, riconducibile più propriamente alla nozione di “permesso”, viene previsto un plafond annuo di 18 ore.

Per esigenze di completezza della disciplina e per regolare organicamente tutte le possibili fattispecie di assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l’articolo in questione disciplina anche altre e diverse casistiche.

Si tratta, in particolare:

  • del caso in cui la visita, l’esame o la terapia siano concomitanti ad una situazione di incapacità lavorativa conseguente ad una patologia in atto (comma 11);
  • del caso in cui l’incapacità lavorativa sia determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico di visite, accertamenti, esami o terapie (comma 12);
  • del caso in cui, a causa della patologia sofferta, il dipendente debba sottoporsi, anche per lunghi periodi, ad un ciclo di terapie implicanti incapacità lavorativa (comma 14).

Tutti e tre i casi in questione sono caratterizzati da uno stato di incapacità lavorativa. Per questo specifico aspetto, essi si differenziano, dunque, dai permessi regolati negli altri commi, presentando una più diretta riconducibilità alla nozione di malattia (“la relativa assenza è imputata a malattia”). Conseguentemente, in tali casi, l’assenza non è fruibile ad ore e non vi è riduzione del monte ore annuo di 18 ore.

Per un quadro di sintesi della disciplina contenuta nell’art. 35 in esame, si rinvia alla tabella seguente.

I permessi a recupero previsti dall’art. 34 (per il comparto “Funzioni Locali si deve fare riferimento all’art. 33-bis) possono essere fruiti, nell’arco della stessa giornata, congiuntamente con quelli di cui all’art. 32 (permessi orari retribuiti per particolari motivi familiari o personali) e di cui all’art. 35 (assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici)?

In materia di cumulo di permessi orari, la clausola contenuta nell’art. 32, comma 2, lett. d) è finalizzata ad evitare che, attraverso la fruizione nell’arco della stessa giornata dei permessi per motivi personali e familiari, unitamente ad altre tipologie di permessi ad ore, l’assenza del dipendente si protragga per l’intera giornata o per buona parte di essa, con conseguenze negative in termini di efficienza ed efficacia dell’attività dell’amministrazione e dei servizi erogati.

Pertanto, anche i permessi ex art. 34 (permessi a recupero) rientrano nella previsione, in quanto, pur essendo soggetti a recupero, nel momento dell’utilizzo sono idonei a determinare l’effetto sopra indicato, che si intende, appunto, prevenire.

Analoghe considerazioni valgono per la previsione dell’art. 35, comma 3, lett. a), relativamente ai permessi orari per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

Come deve essere calcolata l’assenza nell’ipotesi di permesso orario fruito cumulativamente per l’intera giornata lavorativa ai sensi del comma 2, lett. e), dell’art. 32 (permessi orari per particolari motivi personali o familiari), quando il dipendente sia chiamato a svolgere un orario di 7 ore e 12 minuti? È necessario prevedere un recupero per il tempo eccedente le 6 ore stabilite dal CCNL?

In base a quanto previsto dal comma 2, lett. e), dell’art. 32 del CCNL Funzioni centrali stipulato il 12/2/2018, in caso di fruizione del permesso orario per l’intera giornata lavorativa, la riduzione del monte ore sarà sempre di sei ore (durata convenzionale), anche in caso di giornata lavorativa con orario superiore o inferiore alle 6 ore (ad esempio, 7 ore e 12 minuti). Non si determina, quindi, né un recupero né un credito orario.

Che tipo di giustificazione deve essere prodotta dal dipendente che presenta la domanda di permesso retribuito per motivi personali o familiari, ai sensi dell’art. 32 del CCNL 12/2/2018, a supporto della richiesta stessa?

La formulazione dell’art. 32 del CCNL Funzioni centrali 12/2/2018 in materia di permessi retribuiti non prevede più la necessità di documentare i motivi e le ragioni per le quali viene richiesto il permesso, anche se la motivazione, che consente di ricondurre tale tutela alle esigenze personali e familiari dell’interessato, va comunque indicata nella richiesta avanzata dal dipendente, in quanto la stessa resta il presupposto legittimante per la concessione del permesso.

Come deve essere giustificata l’assenza, prevista dall’art. 35, comma 12 del nuovo CCNL del comparto Funzioni centrali, per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici che determinano incapacità lavorativa, per le caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle stesse?

La giustificazione dell’assenza, nel caso di cui all’art. 35, comma 12, è fornita mediante attestazione di presenza che documenti l’effettivo svolgimento della prestazione, la quale, oltre alle indicazioni circa l’orario, dovrà dare conto anche dello stato di incapacità lavorativa determinatosi in conseguenza della stessa prestazione


Giornata di Studio Calatabiano (CT) – 28.09.2018

Locandina Giornata di Studio aggiornamento Calatabiano 2018LA NOTIFICA ON LINE

Venerdì 28 settembre 2018

Comune di Calatabiano (CT)

ex Sala Combattenti

Piazza Vittorio Emanuele 32

Orario: 9:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00
con il Patrocinio del Comune di Calatabiano (CT)
Quote di Iscrizione alla giornata di studio:

€ 152.00(*) (**) se il partecipante alla giornata di studio è già è socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2017 con rinnovo anno 2018 già pagato al 31.12.2017. Tale requisito attiene esclusivamente alle persone fisiche. L’iscrizione ad ANNA del solo ente di appartenenza non soddisfa tale condizione per i propri dipendenti.

€ 222.00(*) (**) (***) se il partecipante NON E’ ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2019 pagando la quota insieme a quella della giornata di studio. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.

€ 272,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo la giornata di studio (NON E’ iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).

Le quote d’iscrizione dovranno essere pagate, al netto delle spese bancarie, comprensive dell’imposta di bollo di € 2,00, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: Codice IBAN: IT06 T030 6234 2100 0000 1790 603 (Banca Mediolanum)
  • Versamento sul Conto Corrente n. 1790 603 (Banca Mediolanum)
  • Versamento per contanti presso la Segreteria della giornata di studio
Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti

Causale: G.d.S. Calatabiano 2018 o numero fattura elettronica

(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico, la quota è esente da IVA ai sensi ai sensi dell’Art. 10 DPR n. 633/1972 così come dispone l’art. 14, comma 10 legge 537 del 24/12/1993, ed è comprensiva di € 2,00 (Marca da Bollo)

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

(***) Se la giornata di studio si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità  successiva.


Partecipazione di 2 o più dipendenti dello stesso Ente:

  • € 210,00 (**) (***) per il primo partecipante
  • € 180,00  (**) (***) per il secondo partecipante
  • €  90,00   (**) (***) per il terzo e oltre partecipante

Tali quote comprendono l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2019 a cui si deve aggiungere € 2,00 (Marca da Bollo) sull’unica fattura emessa. Tale promozione non è assimilabile e/o integrabile alle Quote di Iscrizione sopra descritte (Quote di Iscrizione alla giornata di studio) e per un massimo di numero 10 dipendenti. Dall’11° dipendente si riprende con la quota di € 210,00 ecc. 


La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione alla giornata di studio potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà  seguire il versamento della quota di iscrizione alla giornata di studio. I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

I corsi / seminari / convegni / giornate di studio non sono configurabili come appalti di servizi.

Pertanto per il loro acquisto non è necessario transitare dalle Centrali di Committenza (nazionale o regionale), non è prevista la richiesta del CIG. Si veda anche paragrafo 3.9 della Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

La formazione in materia di appalti e contratti pubblici, se prevista dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione del singolo Ente, non è soggetta al tetto di spesa definito dall’art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010. Si tratta infatti di formazione obbligatoria prevista dalla Legge n. 190/2012 (cfr. Corte dei conti: sez. reg.le di controllo Emilia Romagna n. 276/2013; sez. reg.le di controllo Liguria n. 75/2013; sez. reg.le di controllo Lombardia n. 116/2011)

Docente:

Asirelli Corrado 4Asirelli Corrado

Coord. Servizio Notifiche del Comune di Cesena FC

Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.

Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Programma:

Il Messo Comunale

Obblighi e competenze e responsabilità

Il procedimento di notificazione

  • Art. 137 c.p.c.: norme introduttive sulla notificazione degli atti
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Art. 139 c.p.c.: notificazione nella residenza, dimora e domicilio

Concetto di dimora, residenza e domicilio

  • Art. 140 c.p.c. Notifica agli irreperibili relativi
  • La sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010
  • Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario
  • Art. 142 c.p.c. Notificazione a persone non residenti ne dimoranti ne domiciliate nella Repubblica
  • Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
  • Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione a mezzo posta “tradizionale”

  • Ambito di applicazione della L. 890/1982
  • Attività del Messo Comunale e attività dell’Ufficiale Postale

Le notifiche degli atti pervenuti tramite P.E.C.

  • Art. 137, 3° comma, c.p.c.: problemi applicativi

La notificazione a mezzo posta elettronica

  • Art. 48 D.Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)
  • La PEC
  • La firma digitale
  • La notificazione a mezzo posta elettronica
  • Art. 149 bis c.p.c.
  • Le nuove disposizioni del C.A.D.
  • La PEC come strumento esclusivo di comunicazione e notifica della P.A. 

La notificazione degli atti tributari

  • Il D.P.R. 600/1973
  • L’Art. 60 del D.P.R. 600/1973
  • L’Art. 65 del D.P.R. 600/1973 (Eredi)
  • Le notifiche ai soggetti A.I.R.E.
  • L’Art. 26 del D.P.R. 602/1973 e sentenza della Corte Costituzionale 258/2012

Casa Comunale

  • La consegna degli atti presso la Casa Comunale (al destinatario ed a persone delegate)

Cenni sull’Albo on Line

  • Le raccomandazioni del Garante della privacy

Il diritto all’oblio

Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007  (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.)

Nota bene: Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comunicato meno di cinque giorni prima dell’iniziativa, l’organizzazione si riserva la facoltà di fatturare la relativa quota, anche nel caso di non partecipazione alla giornata di studio.

Vedi: Attività formativa anno 2018

Scarica: Depliant Giornata di Studio/aggiornamento Calatabiano 2018

Vedi: Fotografie della Giornata di Studio

Vedi: Video della Giornata di Studio

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE Calatabiano CT 2018

Sul modulo dovranno obbligatoriamente essere indicati tutti i codici (CUU, CIG ecc.) che dovranno comparire nella fattura elettronica allegando la Determina Dirigenziale di autorizzazione

Scarica: Autocertificazioni Fiscali 2018

  1. Comunicazione Associazione Senza finalità di lucro
  2. Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010
  3. Dichiarazione relativa all’esonero dall’obbligo di redazione del “DURC” con riferimento alla iscrizione a corsi di formazione/aggiornamento. (Dichiarazione redatta ai sensi degli art. n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)
  4. Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti (D.P.R. 28/12/2000 N° 445)
  5. Dichiarazione relativa alla fase di liquidazione delle fatture di competenza
  6. Dichiarazione insussistenza motivi di esclusione a contrattare con la Pubblica Amministrazione
  7. Dichiarazione ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.
  8. Documento di identità  personale del Legale Rappresentante pro tempore

Notifiche: comunicazione preventiva iscrizione fermo amministrativo

Sull’argomento è possibile reperire diversi pareri anche di segno diametralmente opposto, non ultimo recentissimo articolo apparso sul Sole 24 ore, che intendono dimostrare che il Messo Comunale è competente alla notifica degli atti di preavviso di fermo amministrativo, pareri più strumentali all’attività delle società di riscossione che espressione di rigorosi orientamenti giurisprudenziali. Sull’argomento è possibile trovare tra le circolari di A.N.N.A. uno schema di lettera redatto allo scopo di rispondere ad un ente che inviava ai comuni richiesta di notifica a mezzo dei Messo Comunale comunali avvallando la stessa con la precisazione che tali atti non sarebbero atti propri della esecuzione forzata. Nel testo della lettera è possibile reperire le valutazioni predisposte da A.N.N.A. volte a chiarire perché il Messo Comunale non può notificare questi atti e si invita a leggere e che si può trovare anche al seguente link: https://www.annamessi.it/wordpress/?p=24878

Come ulteriore valutazione a quanto scritto nella lettera citata, si precisa che il procedimento di notifica ha lo scopo di rendere noto l’atto notificato attraverso il rispetto scrupoloso della procedura prevista dal legislatore, così che l’effetto legale della conoscenza dello stesso si ottiene con l’adozione di tali procedure. Quindi, il formalismo del procedimento determina l’effetto legale della conoscenza, indipendentemente dalla effettiva conoscenza che il destinatario possa aver avuto dell’atto. Diversamente, per giustificare il ricorso al Messo Comunale, si ragiona sulla comparazione di atti aventi medesima natura, per i quali però il legislatore ha previsto procedimenti di notifica diversi, pretendendo di coinvolgere il Messo Comunale in ossequio all’art. 10 della legge 265/1999 ma giustificando il suo intervento in base all’art. 26 del DPR 602/1973, nonostante le norme citate dispongano modalità di coinvolgimento del Messo Comunale che si escludono a vicenda. Quindi fino a ulteriori interventi legislativi e giurisprudenziali è bene privilegiare un orientamento più restrittivo, tra l’altro più garantista degli interessi dell’ente che adotta tali atti pur nella consapevolezza che sarebbe condivisibile e auspicabile l’attribuzione al Messo Comunale di una competenza estesa anche agli atti afferenti alle procedure esecutive di cui al RD 639/1910 ivi compresi anche i preavvisi di fermo amministrativo.

Sicuramente da tenere in considerazione, ma si osserva che il professore aggregato mentre da un lato ha assoluta certezza che i Messi Comunali sbagliano a rifiutarsi di notificare i provvedimenti, guarda caso e per inciso un articolo del genere ha ragione di essere esclusivamente pro domo l’interesse dei concessionari, per altro verso banalizza in modo sconcertante i disposti normativi. Insomma se così è, vuol dire che come Messi Comunali siamo non legittimati ma anche tenuti a notificare le cartelle esattoriali, a prescindere da qualsivoglia convenzione. In quanto al richiamo alla sentenza Ss.uu., sentenza 19667/14 secondo cui non può essere definito «un atto dell’esecuzione», bensì «un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria» bisogna ricordare all’esimio professore di citare bene e per intero il contenuto delle sentenze, ad esempio quella citata, così continua:

9.3. Ed è proprio la rilevata alternativa dell’iscrizione ipotecaria rispetto all’espropriazione, la ragione che ne giustifica, come accade per il fermo amministrativo, l’attribuzione alla giurisdizione del giudice tributario senza che sussista alcuna violazione del precetto costituzionale che vieta l’istituzione di giudici speciali (v. Corte cost. n. 37 del 2010, con riferimento all’istituto dei fermo amministrativo di beni mobili registrati).

  1. Se l’iscrizione ipotecaria Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 77 deve essere esclusa, come effettivamente deve esserlo per le ragioni già esposte, dall’ambito specifico dell’espropriazione, non può ritenersi applicabile alla fattispecie la regola prescritta dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 50, comma 2. Non lo consente la lettera della espressione normativa la quale chiaramente stabilisce che se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’articolo 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Non lo consente nemmeno la lettera della norma di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 77 la quale, al comma 2, prevede che, prima di procedere all’esecuzione, il concessionario deve iscrivere ipoteca, e, al comma 1, richiama esclusivamente il primo e non anche l’articolo 50, comma 2 del medesimo decreto (in questo senso v. anche Cass. ord. n. 10234 del 2012)”

Quindi assoluta certezza della competenza del Messo Comunale che, con fastidio del professore, rifiutano di procedere appellandosi all’incompetenza per materia mentre (e si cita), “in fondo, la questione è legata alla retribuzione per tale attività che, se ulteriore, rispetto ad altri compiti di ufficio, andrebbe opportunamente disciplinata”. Quindi basta pagare, ma chi il singolo Messo Comunale?, magari passandogli una “mazzetta in nero”? e la legge si può leggere anche al rovescio, purché questo rovesciamento sia a favore degli interessi dei concessionari.

Vabbè a questo punto facciamo una citazione: “Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiere in gran tempesta, non donna di province, ma bordello! – Dante Alighieri”


Assemblea Generale Ordinaria – 06.10.2018

Si comunica che ai sensi dell’art. 13 dello Statuto viene convocata la riunione dell’Assemblea Generale Ordinaria sabato 6 ottobre 2018 alle ore 07:30 in prima convocazione ed alle ore 9:30 in seconda convocazione, presso la Sala del Consiglio Comunale del Comune di Cesena (FC) – Piazza del Popolo 10.

Ordine del Giorno:

  1. Approvazione del bilancio consuntivo anno 2017;
  2. Approvazione del bilancio preventivo anno 2018
  3. Approvazione e ratifica adesioni all’Associazione;
  4. Elezione dei Componenti il Consiglio Generale;
  5. Attività associative;
  6. Iniziative proselitismo Associazione;
  7. Nuovo sito web annamessi.it
  8. Varie ed eventuali.

Leggi: Verbale Assemblea Generale Ordinaria 2018

Leggi: documentazione inserita nella cartellina dei partecipanti


Circolare del 27/01/2000 n. 16 – Min. Finanze – Dip. Entrate Riscossione Uff. del Dir. Centrale

mef_0381a4Modalità di comunicazione di atti tributari diretti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato.

Si forniscono chiarimenti in merito alla notifica di atti di natura tributaria a soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano.

Testo:

Alle Direzioni Regionali delle Entrate
Agli Uffici delle Entrate
Ai Centri di Servizio delle Imposte Dirette
ed Indirette
Agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette
Agli Uffici IVA
Agli Uffici del Registro
All’Associazione Nazionale dei Concessionari del
Servizio di Riscossione dei Tributi (Ascotributi)
e, per conoscenza,
Al Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette
Al Dipartimento del Territorio
Alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle Entrate
Al Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario
————————–

Come è noto, ai sensi dell’art. 60 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, la notifica degli atti tributari relativi alle imposte dirette è eseguita in conformità agli artt. 137 ss. del codice di procedura civile, con alcuni adattamenti resi necessari dalla specificità della materia tributaria.

Tale disciplina, dettata in origine per le sole imposte sui redditi, è stata in seguito estesa anche alle tasse ed alle imposte indirette, le cui norme di settore (ad es., l’art. 52 del Testo Unico DPR 26 aprile 1996, n. 131, per l’imposta di registro, l’art. 56 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, per l’imposta sul valore aggiunto e l’art. 49 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, per l’imposta sulle successioni e donazioni), rinviano al citato art. 60 del DPR n. 600/1973.

In proposito, si ricorda che, per effetto dello stesso art. 60 del DPR n. 600, gli atti tributari, se non consegnati in mani proprie dell’interessato, devono essere notificati nel domicilio fiscale dello stesso, ed è esclusa l’applicabilità degli artt. 142 e 143 del c.p.c., riguardanti la notifica a persona residente all’estero, o di residenza, dimora o domicilio sconosciuti (cfr. art. 60, comma 1, lett. f).

Ciò premesso, si evidenzia che i criteri da seguire per l’individuazione del domicilio fiscale del contribuente sono contenuti nell’art. 58 del citato DPR n. 600/1973, per il quale ogni soggetto passivo d’imposta si intende domiciliato in un comune dello Stato e il comune di domicilio fiscale coincide:

a) per le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, con il comune nella cui anagrafe sono iscritte;

b) per quelle non residenti, con il comune in cui è stato prodotto il reddito o, se il reddito è stato prodotto in più comuni, in quello in cui si è prodotto il reddito più elevato;

c) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, con il comune in cui si trova la sede legale, quella amministrativa, ovvero una sede secondaria. In virtù di quanto disposto dal successivo art. 59, l’Amministrazione finanziaria può, comunque, stabilire, anche su istanza dell’interessato, il domicilio fiscale del soggetto in un comune diverso da quello in cui il soggetto medesimo dovrebbe averlo sulla base dei criteri sopra esposti.

Qualora, poi, l’applicazione degli artt. 58 e 59 del DPR n. 600/1973 porti all’identificazione, come domicilio fiscale del debitore, di un comune in cui non vi sia ne’ abitazione, ne’ ufficio o azienda del contribuente, si deve fare riferimento alla lett. e) dell’art. 60, primo comma; in tal caso, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, la notifica si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello dell’affissione all’albo comunale dell’avviso prescritto dall’art. 140 del c.p.c.

Ne consegue che la notifica degli atti tributari a soggetti non residenti in Italia deve essere sempre effettuata all’interno dei confini nazionali e che, nei loro confronti, lo svolgimento degli adempimenti di cui all’art. 60, comma 1, lett. e), del DPR n. 600/1973 garantisce pienamente, sotto il profilo giuridico, il perfezionamento della notifica.

Peraltro da tempo il Dipartimento delle Entrate, allo scopo di assicurare la effettiva conoscenza dei propri atti da parte dei destinatari, anticipando la previsione recata dal disegno di legge concernente lo Statuto del Contribuente tuttora all’esame del Parlamento (A.C. 4818), ha instaurato la prassi di portare a conoscenza dei contribuenti residenti all’estero gli atti di natura fiscale contestualmente alla loro rituale notificazione in Italia (cfr nota prot. 3955 del 10 marzo 1995 della Direzione Centrale per la Riscossione e risoluzione n. 259/E del 30 ottobre 1995 della Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario).

Considerata, ora, l’esigenza di assicurare in modo più tempestivo ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato una conoscenza effettiva, e non solo legale, degli atti tributari ad essi diretti, si emanano le seguenti disposizioni.

Nei casi in cui destinatario dell’atto (avviso di accertamento, richiesta istruttoria, ecc.) sia un soggetto non residente nel territorio dello Stato, l’ufficio operativo che ha emanato l’atto stesso deve contestualmente darne comunicazione al destinatario medesimo all’indirizzo del paese estero di residenza, con avviso da inoltrare per posta ordinaria.

Ovviamente la comunicazione potrà essere data in quanto l’indirizzo estero del contribuente sia reperibile attraverso l’AIRE o sulla base di altre informazioni in possesso dell’ufficio.

Resta fermo, naturalmente, che tale comunicazione ha soltanto finalità informative ed è, quindi, assolutamente priva degli effetti legali che discendono, invece, esclusivamente dal compimento delle formalità di cui al citato art. 60 del DPR n. 600/1973.

Pertanto, a modifica di quanto stabilito nella nota prot.3955 e nella risoluzione n. 259/E sopra citate, nessuna comunicazione sarà più inviata agli uffici centrali del Dipartimento.

Quanto, infine, alla procedura di notifica delle cartelle di pagamento, essa coincide con quella prevista per gli atti emessi dagli uffici dell’Amministrazione Finanziaria, poiché l’art. 26 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, richiama il più volte citato art. 60 del DPR n. 600/1973.

Al riguardo, occorre precisare che l’ambito di applicazione dell’art. 26 del   DPR n. 602 del 1973, dettato in origine per la riscossione delle sole imposte sui redditi, è stato progressivamente allargato e, secondo l’art. 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, le disposizioni contenute nel capo II del titolo I dello stesso DPR n. 602 – nel quale rientrano anche quelle relative alla notifica delle cartelle di pagamento – si applicano anche agli altri tributi gestiti dagli uffici del Dipartimento delle Entrate.

Ne deriva che, anche per le cartelle di pagamento, di qualunque natura sia il credito iscritto a ruolo, la notifica a soggetti residenti all’estero va eseguita in Italia presso il domicilio fiscale del contribuente, come individuato dagli artt. 58 e 59 del DPR n. 600/1973.

Relativamente ai soggetti residenti all’estero, perciò, il competente concessionario della riscossione, se conosce l’indirizzo del debitore, provvederà, subito dopo aver eseguito la notifica ai sensi dell’art. 60 del DPR n. 600 del 1973, ad inviargli la relativa comunicazione, con le modalità sopra illustrate a proposito degli atti tributari emanati dagli uffici del Dipartimento.

L’Associazione Nazionale dei Concessionari del Servizio di Riscossione dei Tributi è pregata di informare i Concessionari del servizio nazionale della riscossione delle istruzioni impartite con la presente circolare.


Comune di Padova: Avviso di mobilità per addetto alla notificazione atti

Scadenza: 13 agosto 2018

Descrizione
 Il Comune di Padova intende formare una graduatoria a cui ricorrere per la copertura di 1 posto vacante a tempo pieno ed indeterminato di esecutore amministrativo/addetto alla notificazione atti – categoria B, mediante ricorso all’istituto della mobilità volontaria ai sensi del vigente art. 30 del D.Lgs. 165/2001.

Requisiti

 Per presentare la domanda di mobilità è necessario:
  • essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione, con inquadramento corrispondente alla categoria B del Comparto Regioni e Autonomie Locali e con profilo professionale di “esecutore amministrativo/addetto alla notificazione” o profilo professionale equivalente, con anzianità di servizio nella medesima categoria e profilo di almeno tre anni alla data di scadenza del presente avviso;

  • l’assolvimento dell’obbligo scolastico e attestato di partecipazione ad un corso di formazione sull’uso del personal computer e sulle applicazioni informatiche più diffuse o, in alternativa, aver frequentato con profitto, per almeno un anno scolastico, corsi di studio statali o riconosciuti in cui tale insegnamento era previsto

  • patente di guida non inferiore alla categoria B

essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari in ordine ai quali sia stata irrogata una sanzione che preveda la sospensione dal servizio superiore a dieci giorni nell’ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso;

  • assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la prosecuzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;

  • essere in possesso dell’idoneità fisica all’espletamento delle mansioni prevista dal profilo di appartenenza;
  • essere in possesso del nulla osta preventivo alla mobilità da parte dell’Amministrazione di appartenenza all’eventuale trasferimento presso il Comune di Padova in caso di esito positivo della procedura di mobilità (senza che ciò comporti alcun impegno al riguardo da parte del Comune di Padova), con l’espressa dichiarazione dell’Amministrazione di appartenenza di essere Ente sottoposto a regime di limitazione per assunzione di personale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 47, della Legge n. 311/2004.

Presentazione domanda e tempi

 Gli interessati devono presentare, entro il 13 agosto 2018:
  • il modulo di domanda, compilato nelle sue parti e firmato, scaricabile dalla sezione “Documenti” di questa pagina;
  • dettagliato curriculum vitae, debitamente sottoscritto;
  • nulla osta preventivo alla mobilità da parte dell’Amministrazione di appartenenza all’eventuale trasferimento presso il Comune di Padova, con l’espressa dichiarazione dell’Amministrazione di appartenenza di essere Ente sottoposto a regime di limitazione per assunzione di personale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 47, della Legge n. 311/2004;

  • fotocopia documento di identità in corso di validità.

La domanda può essere:

  • consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Padova (entro le ore 12.30 del giorno 13/08/2018, orario di chiusura dell’ufficio);
  • raccomandata postale con ricevuta di ritorno;
  • Posta elettronica certificata (pec): il candidato potrà inviare dalla propria pec personale a quella del Comune di Padova (protocollo.generale@pec.comune.padova.it) la domanda firmata in formato pdf con tutti gli allegati, sempre in formato pdf;

  • Posta elettronica certificata (pec): il candidato potrà inviare da una pec generica a quella del Comune di Padova (protocollo.generale@pec.comune.padova.it) la domanda e dettagliato curriculum purché firmati digitalmente con allegata, in formato pdf, copia del documento di identità.

E’ escluso qualsiasi altro mezzo di trasmissione della domanda.

Selezione

 La graduatoria sarà predisposta ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, da apposita Commissione esaminatrice, previo processo comparativo delle caratteristiche di ciascun candidato, sulla base dei seguenti elementi:
  • valutazione dei curricula presentati dagli interessati;
  • colloquio con i candidati i cui curricula risultino maggiormente corrispondenti con la figura professionale ricercata.

La data ed il luogo del colloquio saranno comunicati ai candidati prescelti tramite comunicazione all’indirizzo email o pec indicato nella domanda.

Per ulteriori informazioni è disponibile nella sezione “Documenti”, di questa pagina, il testo completo dell’avviso di mobilità.

Riferimenti

ufficio mobilità – Settore Risorse Umane – Comune di Padova

Luogo palazzo Moroni, via del Municipio, 1 – 35122 Padova
Telefono 049 8205461
Responsabile del procedimento Ing. Paola Lovo
Sostituto del responsabile del procedimento dott.ssa Sonia Furlan

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 08-03-2018) 04-07-2018, n. 17514

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2754-2017 proposto da:

N.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’ avvocato MARIANO BRUNO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CLP SVILUPPO INDUSTRIALE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI N.13, presso lo studio dell’avvocato ALDO FERRARI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO MUTARELLI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2213/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/07/2016 r.g.n. 201/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2018 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso il rigetto del ricorso.

udito l’Avvocato FABRIZIO DE MARSI per delega Avvocato BRUNO MARIANO;

udito l’Avvocato MATTEO MARIA MUTARELLI, per delega Avvocato FRANCESCO MUTARELLI.

Svolgimento del processo
1. Con sentenza dell’11.7.2016 la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima sede che ha dichiarato legittimo il licenziamento intimato a N.G., dipendente della società CLP Sviluppo Industriale s.p.a. con mansioni di autista di pullman riservati al noleggio privato, per aver svolto altra attività di lavoro, nella specie direzione delle operazioni di parcheggio (con coordinamento del personale ivi addetto e riscossione dei pagamenti da parte dei clienti) nell’area privata di sosta (OMISSIS), durante i lunghi periodi di assenza per malattia (oltre 100 giorni nel periodo marzo-luglio 2013) e per infortunio in itinere (dal 7.8. al 14.10.2013), per giunta senza l’adozione delle prescrizioni imposte dal medico curante (collare cervicale) e per numerose ore consecutive.

2. La Corte territoriale, ritenuto pacifica l’adibizione del N. al settore del noleggio privato, ha preliminarmente ritenuto il procedimento di intimazione della sanzione rispettoso della procedura dettata dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, non potendosi applicare il R.D. n. 148 del 1931 riservato al settore dei trasporti pubblici, e, nel merito, ha ritenuto sorretto da giusta causa il provvedimento espulsivo, proporzionato alla grave condotta di mala fede e di slealtà tenuta dal lavoratore che aveva adottato – durante il periodo di assenza per malattia e per infortunio – un comportamento incompatibile con lo stato morboso rivelatosi, di fatto, insussistente e, comunque, un comportamento tale da compromettere e ritardare (in considerazione delle circostanze soggettive ed oggettive in cui l’attività si era svolta) il recupero della forma fisica e delle energie necessarie.

3. Il N. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a tre motivi. La società ha depositato controricorso.

Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del R.D. n. 148 del 1931 e della L. n. 1054 del 1960, artt. 1 – 4, (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte distrettuale, trascurato che il R.D. n 148 del 1931, in quanto integrato e modificato dalla L. n. 1054 del 1960, si applica altresì al settore del noleggio privato con conseguente esclusione del potere di licenziare per casi di simulazione di malattia, necessità di preventiva istruttoria ed accesso agli atti nonchè deliberazione del Consiglio di disciplina al fine di irrogare validamente una sanzione. La circostanza, inoltre, dell’adibizione del N. al settore del noleggio privato era citata “velatamente” nel ricorso introduttivo del giudizio proposto dalla società e, pertanto, non poteva ritenersi allegazione specifica tale da richiedere una contestazione da parte del lavoratore.

2. – Con il secondo motivo si lamenta violazione falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., L. n. 604 del 1966, art. 5, art. 2119 c.c. nonchè error in procedendo e vizio di motivazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5) non avendo, la Corte, adeguatamente valutato la scarsa gravità della condotta tenuta dal lavoratore che si è limitato a dirigere altri addetti ai lavori (di parcheggio delle autovetture) e ad omettere l’uso del collare cervicale, senza che sia stata acquisita prova medica ed inconfutabile del peggioramento dello stato di salute. La Corte territoriale non ha tenuto conto di tutte le circostanze nelle quali i fatti sono stati commessi e, soprattutto, ha erroneamente valutato il grado e l’intensità dell’elemento intenzionale nonchè la proporzionalità senza giungere ad un accertamento inequivocabile della reale lesione dell’elemento fiduciario.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1455, 2104, 2106 e 2119 c.c., L. n. 604 del 1966, art. 5, L. n. 300 del 1970, art. 7, R.D. n. 148 del 1931 nonchè error in procedendo e vizio di motivazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5) non avendo, la Corte territoriale nonchè il Tribunale in primo grado, effettuato una compiuta analisi della condotta inadempiente con riguardo alle mansioni assegnate al lavoratore. Il N., addetto alla guida di mezzi privati e pubblici, aveva usufruito di giorni di malattia per un diagnosticato “trauma cranico e stato confusionale transitorio, cervicalgia da contraccolpo” riportati a seguito di un incidente stradale e in tali giorni non si è posto nuovamente alla guida di automezzi nè ha esercitato una vera e propria attività lavorativa, limitandosi semplicemente ad impartire direttive ai dipendenti di un parcheggio di auto appartenente all’azienda di famiglia, attività che non richiedeva alcun dispendio di energie nè arrecava repentaglio allo stato di salute (circostanza, in ogni caso, che doveva essere accertata tramite una consulenza medica).

4. Il primo motivo di ricorso è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato.

Inammissibile ove, rilevando la generica allegazione – da parte della società – delle mansioni disimpegnate dal N., viola il principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto (o un estratto significativo) del ricorso introduttivo del giudizio proposto dalla società stessa, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. 12 febbraio 2014, n. 3224; Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726). La carenza si evince vieppiù chiaramente a fronte del tenore testuale della sentenza impugnata che ha rilevato come “nonostante l’eccezione formulata specificamente sul punto (adibizione del N. al settore del noleggio privato piuttosto che al servizio di trasporto pubblico) dalla CLP già in primo grado, nulla la difesa dell’appellante ha articolato o provato sul punto” (pag. 4 della sentenza).

Il ricorso è, inoltre, infondato posto che la L. 22 settembre 1960, n. 1054 – come tutte le altre novelle normative successive al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata – ha esteso la disciplina dettata dal R.D. n. 148 del 1931 al personale adibito a pubblici servizi di linea (esercitati direttamente da enti pubblici, ovvero dati in concessione), nel caso di specie di linea extraurbana, come si evince chiaramente dal tenore testuale e dalla lettura sistematica degli strumenti normativi in oggetto. La disciplina richiamata dal ricorrente si pone, anzi, nel segno contrario rispetto a quello prospettato dal ricorrente avendo previsto per le aziende di modeste dimensioni al di sotto dei 26 dipendenti, l’operatività, in materia disciplinare degli autoferrotranvieri, del regime privatistico, dimostrando chiaramente la tendenza, sempre più accentuata con gli interventi legislativi successivi a quello evocato dal ricorrente, di avvicinare la regolamentazione degli autoferrotranvieri al regime privatistico, tendenza che questa Corte, con autorevoli interventi, non ha mancato di sottolineare ed avallare ove si sia riscontrata la necessità di integrare o sostituire i singoli istituti dettati dal Regio decreto in quanto incompatibili con il sistema in generale, “tenuto conto del progressivo avvicinamento del sistema dei trasporti pubblici e del relativo rapporto di lavoro al regime privatistico, della contrattualizzazione del pubblico impiego e, soprattutto, dell’immanenza nel nostro ordinamento giuridico, con riferimento al rapporto di lavoro, di principi fondamentali anche di livello comunitario che devono presiedere nell’esegesi delle norme disciplinanti qualsiasi rapporto di lavoro” (Cass. Sez. U. n. 15540 del 2016).

5. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, attenendo tutti al processo di sussunzione della fattispecie concreta nella nozione legale di giusta causa, possono essere trattati congiuntamente, e sono infondati.

In tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento, denotando scarsa inclinazione all’attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza; spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta dell’addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un’utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all’intensità dell’elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all’assenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo (cfr. Cass. 13.2.2012 n. 2013 e, precedentemente, in senso analogo, tra le tante, Cass. 21.6.2011 n. 13574; Cass. 7.4.2011 n. 7948; Cass. 2.3.2011 n. 5095; Cass. 18.2.2011 n. 4060). In particolare, la giusta causa di licenziamento è nozione legale ed il giudice non è vincolato dalle previsioni del contratto collettivo onde lo stesso può ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile ove tale grave inadempimento o tale grave comportamento, secondo un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore e, per altro verso, può escludere altresì che il comportamento del lavoratore costituisca di fatto una giusta causa, pur essendo qualificato tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato (cfr. Cass 4060/2011 cit.).

Come questa Corte ha più volte affermato e va qui ribadito, “in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione all’illecito commesso – istituzionalmente rimesso al giudice del merito – si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, dovendo tenersi al riguardo in considerazione la circostanza che l’inadempimento, ove provato dal datore di lavoro in assolvimento dell’onere su di lui incombente L. n. 604 del 1966, ex art. 5, deve essere valutato tenendo conto della specificazione in senso accentuativo a tutela del lavoratore rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza” di cui all’art. 1455 c.c., sicchè l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria – durante il periodo di preavviso – del rapporto” (v. Cass. 14.1.2003 n. 444, Cass. 25.2.2005 n. 3994, Cass. 16.5.2006 n. 11430, Cass. 24.7.2006 n. 16864, Cass. 10.12.2007 n. 25743, Cass. 22.3.2010 n. 6848, Cass. 21.6.2011 n. 13574).

Nella fattispecie, la Corte di merito ha rilevato che: doveva ritenersi (a seguito di applicazione del principio di non contestazione, oltre che dal copioso materiale probatorio e fotografico fornito dal datore di lavoro) provata “l’attività di gestione attiva del parcheggio del lido (OMISSIS) da parte del lavoratore che è stato osservato intento nell’attività per numerose ore consecutive nei giorni indicati in contestazione (100 giorni nel periodo marzo-luglio 2013 nonchè assenza continuativa dal 7.8 al 14.10.2013) e che è stato poi fotografato in pose di evidente attività, orientata all’indicazione dei luoghi e delle modalità di parcheggio ai clienti” (pag. 7 della sentenza impugnata); “la frequenza settimanale delle osservazioni (da parte dell’agenzia investigativa incaricata dal datore di lavoro) e la costante presenza dell’appellante inducono a ritenere che si trattasse di attività svolta con regolarità praticamente quotidiana.. con posture certamente non riposanti anche perchè mantenute per ore e sotto il calore del sole pieno” (pag. 8); le azioni compiute dal N. “apparivano ictu oculi incompatibili con la denunziata infermità o comunque sicuramente idonei a ritardare se non a compromettere il recupero della forma fisica e delle energie necessarie. Il lavoratore è stato osservato per ore gestire le attività di parcheggio dei clienti, rilasciare scontrini, restare in piedi sotto il sole a dare indicazioni sia presso il lido che presso il parcheggio; in un’occasione era stato anche fotografato mentre armeggiava con la realizzazione di un manufatto di legno; in un’occasione, in data 1.9.2013, era stato visto e fotografato intento nelle solite attività, senza avere indosso il prescritto collare protettivo; l’insieme di tali condotte denotava una buona efficienza fisica, con particolare riferimento all’apparato osteoarticolare e risultavano del poco compatibili con la effettiva sussistenza dell’affezione che aveva dato luogo alla sua prolungata assenza” (pag. 10 della sentenza impugnata).

Tale motivazione, incentrata su tutti gli elementi oggettivi e soggettivi emersi, risulta conforme ai principi sopra richiamati, nonchè congrua e priva di vizi logici e resiste alle censure del ricorrente.

6. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del presente giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c..

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2018


Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 22-05-2018) 04-07-2018, n. 17533

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez. –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 279/2015 proposto da:

V.C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BLUMENSTHILL 55, presso lo studio dell’avvocato CATERINA BINDOCCI, rappresentata e difesa dall’avvocato ALFREDO BRAGAGNI;

– ricorrente –

contro

PAT COSTRUZIONI DI P.V. & CO S.A.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1684/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 4/11/2013;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2018 dal Consigliere LUCIA TRIA;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Arnaldo Tutti per delega dell’avvocato Alfredo Bragagni.

Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Grosseto, su istanza di V.C.A., emetteva il decreto ingiuntivo n. 93/2005 nei confronti della PAT Costruzioni di P.V. & Co. s.a.s. per l’importo di Euro 40.000,00, come penale prevista nel contratto di appalto stipulato tra le parti per il ritardo nella consegna delle opere di ristrutturazione di un fabbricato, oggetto del suddetto contratto.

L’atto di opposizione al decreto ingiuntivo della società PAT Costruzioni era notificato dall’Ufficiale giudiziario assegnato all’UNEP presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere anzichè da quello dell’UNEP presso il Tribunale di Grosseto nel cui circondario risiedeva la destinataria della notifica.

Nella contumacia di quest’ultima – originaria ricorrente – il Tribunale di Grosseto accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo per ragioni attinenti al merito della controversia.

2. La V. appellava la sentenza, mentre la PAT Costruzioni ne chiedeva la conferma.

3. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata il 4 novembre 2013, ha rigettato il gravame.

4. Per quanto riguarda il motivo di appello con il quale si prospettava la nullità della notificazione della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto eseguita da un ufficiale giudiziario diverso da quello territorialmente competente ex lege, la Corte d’appello ha precisato quanto segue:

a) la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che sia affetta da nullità relativa – sanabile per effetto della costituzione in giudizio del destinatario – la notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario extra districtum;

b) invece, la giurisprudenza amministrativa configura tale ipotesi come una mera irregolarità della notificazione;

c) andando in contrario avviso rispetto alla suddetta consolidata giurisprudenza di legittimità deve rilevarsi che: 1) le cause di nullità processuali sono soltanto quelle previste dalla legge (art. 156 c.p.c.); 2) l’art. 160 c.p.c. non annovera fra le cause di nullità della notifica quella in oggetto; 3) per la violazione D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 106 e 107 che disciplinano il riparto territoriale dell’attività degli ufficiali giudiziari non è prevista la nullità della notificazione; 4) tali disposizioni, infatti, sono dettate per organizzare il funzionamento degli uffici, sicchè la loro violazione potrebbe al più comportare conseguenze disciplinari o di responsabilità civile per il notificante, ma non conseguenze sul processo;5) nel caso di specie, comunque, essendosi la notificazione realizzata a mezzo posta, è stato l’agente postale a certificare la consegna del plico, con atto che potrebbe ben essere considerato valido a prescindere da quello, meramente preparatorio, dell’ufficiale giudiziario territorialmente incompetente che ne ha solo richiesto l’invio; 6) comunque, anche a voler ritenere l’incompetenza dell’ufficiale giudiziario produttiva, per derivazione, della nullità della notificazione, la sanatoria per raggiungimento dello scopo si dovrebbe considerare avvenuta per effetto della consegna (seguita indifferentemente dalla costituzione in giudizio o dalla contumacia) e non per effetto della sola costituzione in giudizio (come invece ritenuto dalla suddetta giurisprudenza di legittimità consolidata) e, nella specie, la V. pur se rimasta contumace in primo grado non ha mai contestato di aver ricevuto l’atto di opposizione.

5. Nel merito la Corte d’appello ha confermato la decisione del primo giudice secondo cui il mancato completamento dei lavori da parte dell’appaltatore era dipeso dall’inadempimento della committente all’obbligo di corrispondere il prezzo secondo i previsti stati di avanzamento, non essendo stata la prova documentale fornita dalla V. in appello ritenuta idonea a scalfire tale statuizione, in quanto dai documenti prodotti sono risultati come effettuati pagamenti per un importo complessivo inferiore di circa settantamila euro rispetto a quello che la committente stessa ha indicato come corrispettivo che si era impegnata a pagare per le opere effettivamente eseguite dalla società appaltatrice.

6. Il ricorso di V.C.A. domanda la cassazione della sentenza per tre motivi; la PAT Costruzioni di P.V. & Co. s.a.s. resta intimata.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge e nullità della sentenza, in ordine alla ritenuta validità della notificazione dell’atto di citazione in opposizione quantunque effettuata dall’ufficiale giudiziario assegnato presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, anzichè da quello presso il Tribunale di Grosseto nel cui circondario risiedeva la parte destinataria, aggiungendo che pertanto la notifica avrebbe dovuto essere considerata affetta da nullità sanabile solo per effetto della propria costituzione in giudizio o della relativa rinnovazione disposta dal giudice di primo grado. Poichè, nella specie, nessuna di tali due evenienze si è verificata, tale nullità non sarebbe stata sanata, con conseguente nullità della sentenza d’appello per omesso rilievo del suddetto vizio della notifica e invalidità derivata dell’intero giudizio di opposizione.

7. In vista dell’adunanza camerale fissata per la definizione del ricorso dinanzi alla Seconda Sezione Civile l’Avvocato Generale, nelle sue conclusioni scritte, dopo aver rilevato l’inammissibilità del secondo e del terzo motivo di ricorso perchè riguardanti questioni di fatto, ha sottolineato la “plausibilità” degli argomenti consapevolmente innovativi rispetto ai consolidati approdi interpretativi della giurisprudenza di legittimità – prospettati dalla Corte d’appello di Firenze in riferimento alla questione proposta con il primo motivo ed ha chiesto che venisse disposta la trasmissione degli atti al Primo Presidente, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2.

8. La V., in prossimità della suddetta adunanza camerale, ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nella quale, con riguardo al primo motivo, ha dichiarato di essere “remissiva sulle richieste del Procuratore Generale” e quindi di rimettersi sul punto al giudizio della Corte, mentre ha insistito per l’accoglimento degli altri due motivi.

9. La Seconda Sezione Civile, accogliendo le conclusioni dell’Avvocato Generale, con ordinanza interlocutoria 8 gennaio 2018, n. 179, ha rimesso gli atti al Primo Presidente della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, sulle questioni – in parte evidenziate dalla Corte d’appello di Firenze che si pongono con riguardo alla determinazione delle conseguenze del mancato rispetto da parte dell’Ufficiale giudiziario nella notificazione degli atti in materia civile delle norme che definiscono, anche con riferimento alle notifiche a mezzo posta, i criteri di ripartizione territoriale per l’esecuzione delle suddette notifiche tra i vari uffici cui sono addetti gli ufficiali giudiziari.

Le suindicate questioni nell’ordinanza di rimessione sono state qualificate come “di massima di particolare importanza”, sia per l’impatto rilevante sul contenzioso civile di qualsiasi tipo, sia in considerazione del coordinamento della relativa soluzione con la recente sentenza di queste Sezioni Unite 20 luglio 2016, n. 14916.

10. Il ricorso è stato quindi assegnato dal Primo Presidente a queste Sezioni Unite ed è stata acquisita la relazione dell’Ufficio del Massimario.

Motivi della decisione
I – Sintesi delle censure.

1. Il ricorso è articolato in tre motivi.

1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, – violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., commi 1 e 3, e art. 159 c.p.c. nonchè del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, artt. 106 e 107, contestando la statuizione della Corte d’appello con la quale – in deliberato contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità – è stato respinto il proprio motivo di gravame volto ad ottenere la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, per essere stata la notificazione dell’atto di citazione in opposizione effettuata da un ufficiale giudiziario “territorialmente incompetente” ad eseguirla – cioè dal’ufficiale giudiziario assegnato all’UNEP presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere anzichè da quello dell’UNEP presso il Tribunale di Grosseto nel cui circondario risiedeva la parte destinataria – senza che tale nullità sia stata, nella specie, sanata visto che la V. nel giudizio di primo grado non si è costituita (ma è rimasta contumace) e neppure il Tribunale ha disposto la rinnovazione della notifica stessa. Pertanto, ad avviso della ricorrente, la corretta applicazione delle norme invocate dovrebbe portare alla nullità della sentenza d’appello per omesso rilievo del suddetto vizio della notifica, con invalidità derivata dell’intero giudizio di opposizione.

1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 cod. civ., sostenendo che la sentenza impugnata sarebbe stata emessa in violazione dei criteri di ripartizione dell’onere probatorio, secondo cui laddove si discute di contratti a prestazioni corrispettive il giudice del merito, a fronte di dedotte inadempienze reciproche delle parti, deve effettuare una comparazione del comportamento dei due contraenti onde stabilire quale sia la parte che, con il proprio comportamento, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e quindi debba considerarsi l’unica cui vada addebitato l’inadempimento. Si afferma che, nella specie, tale comparazione non sarebbe stata fatta, avendo la Corte d’appello dato rilievo alla mancata correttezza della V. nel pagamento del corrispettivo pattuito per gli stati di avanzamento dei lavori, senza verificare se la PAT Costruzioni aveva realizzato tutte le opere previste nel contratto e se le aveva consegnate entro la data stabilita.

1.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, – omesso esame di una serie di documenti prodotti in giudizio che la Corte d’appello non avrebbe esaminato e che avrebbero dimostrato l’inadempimento della PAT Costruzioni rispetto agli obblighi contrattuali riguardanti il completamento delle opere appaltate e la riconsegna del cantiere. Si aggiunge che, in mancanza della prova delle opere realizzate e della loro puntuale consegna, la Corte territoriale non avrebbe neppure potuto affermare la sussistenza dell’inadempimento della V..

II – Esame delle censure.

4. L’esame delle censure porta al rigetto del primo motivo e alla dichiarazione di inammissibilità degli altri due motivi, per le ragioni di seguito esposte.

5. Secondo quanto rilevato dalla Seconda Sezione Civile nell’ordinanza interlocutoria 8 gennaio 2018 n. 179, lo scrutinio del primo motivo di ricorso comporta la soluzione di alcune questioni di massima di particolare importanza concernenti la determinazione degli effetti della notificazione eseguita – nella specie: a mezzo posta – dall’ufficiale giudiziario senza rispettare i criteri di riparto territoriale stabiliti dal D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 106 e 107.

In particolare, la Seconda Sezione ha chiesto di stabilire, anche tenendo conto della recente sentenza di queste Sezioni Unite 20 luglio 2016, n. 14916: a) se una simile notifica possa dare luogo ad una semplice irregolarità come affermato da tempo dalla giurisprudenza amministrativa; b) se, comunque, anche a voler considerare l’incompetenza dell’ufficiale giudiziario produttiva, per derivazione, di nullità della notificazione, la sanatoria per raggiungimento dello scopo si possa considerare avvenuta per effetto della consegna dell’atto cui segua indifferentemente la costituzione in giudizio o la contumacia – e non per effetto della sola costituzione in giudizio.

6. Per una migliore comprensione della soluzione data a tali questioni si ritiene opportuno effettuare una sintetica ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia.

7. Gli ufficiali giudiziari (al pari degli aiutanti ufficiali giudiziari e dei coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti) sono assegnati agli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), istituiti presso ciascuna Corte d’appello e presso ogni Tribunale che non sia sede di Corte d’appello (vedi R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 3, nel testo vigente e D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 101, comma 1).

8. In base allo stesso D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 106, comma 1, (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari): “l’ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero nell’ambito del mandamento ove ha sede l’ufficio al quale è addetto, salvo quanto disposto dal comma 2 dell’articolo seguente”.

Il successivo art. 107 – dopo avere, al comma 1, stabilito che per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguire fuori del Comune ove ha sede l’ufficio, l’ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale, a meno che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona – al secondo comma prescrive che: “tutti gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale sono addetti”, oltre che del verbale di cui all’art. 492-bis c.p.c. (sulla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) e degli atti stragiudiziali.

D’altra parte, l’art. 156 c.p.c. sancisce il principio generale di tassatività delle nullità degli atti del processo, stabilendo che esse devono essere previste dalla legge e aggiungendo che tale principio è derogabile (nel senso che la nullità può essere in ogni caso pronunciata) soltanto nell’ipotesi in cui l’atto sia privo dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, mentre reciprocamente la nullità non può essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

Per il successivo art. 160 c.p.c. la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia oppure se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l’applicazione del citato art. 156, oltre che dell’art. 157 (che qui non interessa).

9. Le questioni evidenziate dall’ordinanza di rimessione sono scaturite principalmente dall’interpretazione del combinato disposto delle suindicate norme che ha dato luogo a orientamenti differenti rispettivamente della giurisprudenza di questa Corte e di quella del Consiglio di Stato – circa gli effetti della notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario al di fuori dall’ambito territoriale di pertinenza dell’UNEP al quale è assegnato.

9.1. In particolare, la Corte di cassazione in un risalente orientamento configurò la suddetta fattispecie come mera irregolarità della notificazione, sanabile con la comparizione in giudizio del destinatario (vedi, per tutte: Cass. 5 gennaio 1945, n. 2), considerando la competenza dell’ufficiale giudiziario come di tipo amministrativo e non giurisdizionale.

Tale orientamento venne criticato da autorevole dottrina che sostenne che tra le nullità della notificazione di cui all’art. 160 c.p.c. e l’inesistenza della notificazione avrebbe dovuto essere contemplata la suddetta ipotesi da considerare come una vera e propria nullità – dimenticata dal legislatore – attinente ad un presupposto essenziale dell’atto di notificazione e che quindi determina un vizio logicamente precedente rispetto a quelli previsti nell’art. 160 cit., come tale riconducibile alla disciplina dettata dall’art. 156 c.p.c. ma sanabile dalla comparizione in giudizio del destinatario.

9.1.1. Nel corso del tempo nella giurisprudenza di legittimità si è quindi consolidato un indirizzo sostanzialmente conforme a tale dottrina in base al quale la notificazione effettuata da un ufficiale giudiziario extra districtum non si considera affetta da nullità assoluta, ma soltanto da nullità relativa sanabile, con effetto ex tunc, qualora l’atto abbia raggiunto il suo scopo, rappresentato dalla costituzione del destinatario in giudizio (e non dalla mera consegna dell’atto), dovendo in caso contrario il giudice disporre la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (ex plurimis: Cass. 24 luglio 1964, n. 2000; Cass. 12 agosto 1982, n. 9569; Cass. 11 febbraio 1995, n. 1544 e di recente Cass. 6 luglio 2006, n. 15372; Cass. 6 giugno 2013, n. 14355; Cass. 21 agosto 2013, n. 19352; Cass. 19 settembre 2014, n. 19834; Cass. 29 ottobre 2014, n. 22995), con l’ulteriore precisazione che la sanatoria ex tunc per effetto della costituzione dell’intimato si produce anche quando la parte dichiari che tale costituzione è avvenuta al solo fine di denunciare l’invalidità della notificazione (ex plurimis, Cass. 15 gennaio 2003, n. 477; Cass. 23 agosto 2004, n. 16591).

9.1.2. Nella medesima ottica – e quindi sempre riaffermando anche il suddetto regime di sanabilità della nullità – per effetto di alcuni interventi di queste Sezioni Unite, si è anche precisato che:

a) la nullità della notificazione della sentenza eseguita da ufficiale giudiziario territorialmente incompetente preclude il decorso del termine breve di impugnazione (Cass. SU 12 febbraio 1999, n. 51), dovendosi escludere la sua sanatoria per raggiungimento dello scopo derivante dall’impugnazione della sentenza, la quale ha carattere autonomo rispetto alla notificazione della sentenza stessa, senza presupporla necessariamente come avvenuta in una data precisa e, quindi, senza realizzare lo scopo dell’utile decorrenza del termine per impugnare (ex multis: Cass. 18 dicembre 2003, n. 17430);

b) la legge 20 novembre 1982, n. 890 ha attribuito all’ufficiale giudiziario la facoltà di utilizzare, in linea generale, la notificazione degli atti a mezzo posta, senza nulla immutare quanto alla sua competenza territoriale. Conseguentemente l’ufficiale giudiziario, a norma del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 106 e 107, anche in ipotesi di utilizzazione del servizio postale, può notificare atti del proprio ministero a persone residenti, dimoranti o domiciliate all’interno dell’ambito territoriale dell’ufficio al quale è addetto, mentre può eseguire notificazioni al di fuori di tale ambito soltanto se concernono atti relativi a procedimenti che siano o possano essere di competenza dell’autorità giudiziaria della sede di appartenenza (Cass. SU 23 marzo 2005, n. 6271 e fra le tante: Cass. 11 febbraio 1995, n. 1544; Cass. 11 novembre 1997, n. 11210; Cass. 6 giugno 2013, n. 14355);

c) la notificazione del ricorso per cassazione costituisce, a norma del D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 107, un atto di competenza promiscua, perchè la stessa riguarda non solo la città di Roma dove il processo deve essere trattato, ma anche il luogo nel quale la sentenza impugnata è stata pronunciata e il ricorso deve essere notificato; ne consegue che l’incombenza può essere svolta anche dall’ufficiale giudiziario del luogo dove la sentenza impugnata è stata emessa (Cass. SU 4 ottobre 1996, n. 8683; Cass. SU 9 agosto 2001, n. 10969 e fra le molte conformi: Cass. 15 gennaio 2013, n. 812). E la stessa regola si applica anche alla notifica del controricorso e dell’eventuale ricorso incidentale (tra le tante: Cass. 15 febbraio 2007, n. 3455.

9.1.3. Sono stati anche affermati i seguenti principi:

a) l’incompetenza dell’ufficiale giudiziario notificante è causa di una nullità, non dell’atto, ma della sua notificazione che è suscettibile di sanatoria esclusivamente per effetto della costituzione del destinatario, in quanto questo è l’atto del processo cui la notificazione stessa è strumentale e non trova, quindi, equipollenti nella semplice certezza dell’avvenuta ricezione che è, di per sè, circostanza estranea al processo medesimo (Cass. 29 marzo 1994, n. 3039; Cass. 17 settembre 1992, n. 10647; Cass. 11 dicembre 1987, n. 9165);

b) per il combinato disposto del D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 106 e art. 107, comma 2, la potestà notificatoria è attribuita sia all’ufficiale giudiziario del luogo in cui essa deve essere eseguita sia a quello addetto all’autorità giudiziaria competente a conoscere della causa cui attiene la notificazione, il quale ultimo può operare anche fuori dalla circoscrizione territoriale, ma solo a mezzo del servizio postale. Pertanto, è nulla la notificazione effettuata dall’ufficiale giudiziario fuori dalla circoscrizione territoriale personalmente e non a mezzo del servizio postale (Cass. 26 agosto 1985, n. 4549), mentre è valida la notificazione di un ricorso per cassazione eseguita dagli ufficiali giudiziari addetti agli uffici giudiziari dei domicili eletti dagli intimati presso i loro difensori (Cass. 4 febbraio 1983, n. 940 e di recente: Cass. 9 febbraio 2016, n. 2574);

c) i messi del giudice di pace (già messi di conciliazione), pur se sono in rapporto di servizio con l’ente locale, tuttavia sono inseriti nell’ufficio giudiziario per effetto di nomina da parte del presidente del tribunale e partecipano con gli ufficiali giudiziari e con i relativi aiutanti alla funzione di notificazione degli atti processuali (L. n. 374 del 1991, artt. 12 e 13, come modificati sia dal D.L. n. 571 del 1994, convertito dalla L. n. 673 del 1994 sia dalla L. n. 479 del 1999). Pertanto è nulla – non giuridicamente inesistente – la notificazione eseguita dal messo del giudice di pace in violazione delle regole sulla distribuzione delle competenze con gli ufficiali giudiziari e i relativi aiutanti oppure sui previsti limiti territoriali o anche laddove non ricorra alcuna delle deroghe alla competenza generale dell’ufficiale giudiziario previste al D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 34, perchè si tratta di un atto posto in essere da un organo pur sempre partecipe della complessiva funzione di notificazione degli atti processuali (Cass. 28 febbraio 1996, n. 1586; Cass. 3 maggio 1999, n. 4396; Cass. 23 agosto 2004, n. 16591);

d) i messi del giudice di pace esplicano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza del giudice stesso nel territorio della sua giurisdizione e il D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 34 ove manchino o siano impediti l’ufficiale giudiziario e l’aiutante ufficiale giudiziario e ricorrano motivi di urgenza – consente al capo dell’ufficio di disporre che le notificazioni siano eseguite dal messo di conciliazione (oggi del giudice di pace), ma deve trattarsi del messo del luogo in cui l’atto deve essere notificato in quanto in caso contrario la notificazione è nulla e tale nullità – relativa e sanabile con la costituzione della parte intimata o con la rinnovazione dell’atto disposta d’ufficio dal giudice ex art. 291 c.p.c. – si verifica anche se la notifica è effettuata a mezzo del servizio postale, in quanto è applicabile solo nei confronti degli ufficiali giudiziari il D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 107, che prevede la possibilità di eseguire per posta, senza limitazioni territoriali, la notificazione di atti relativi ad affari di competenza dell’autorità giudiziaria della sede di assegnazione (tra le altre: Cass. 20 luglio 1999, n. 7782);

e) anche la nullità della notificazione della sentenza eseguita da messo di conciliazione (oggi messo notificatore del giudice di pace, n.d.r.) incompetente preclude il decorso del termine breve d’impugnazione, al pari di quella eseguita dall’ufficiale giudiziario incompetente (Cass. 1 giugno 2000, n. 7277).

9.1.3. Quanto alle modalità di sanatoria solo in ipotesi del tutto marginali si è affermata, nel caso di notificazione a mezzo posta, la sanabilità del vizio da “incompetenza territoriale” dell’ufficiale giudiziario notificante per effetto della sottoscrizione da parte del destinatario della ricevuta di ritorno, sottolineandosi che tale atto attesta l’avvenuta attuazione della recezione, la quale “costituisce lo scopo della notifica stessa” (Cass. 8 luglio 1981, n. 4474; Cass. 5 maggio 1978, n. 2116).

Peraltro il suddetto indirizzo minoritario è stato seguito in alcuni casi con riguardo alla notifica effettuata dal messo di conciliazione (oggi del giudice di pace) in difetto dell’autorizzazione del capo dell’ufficio giudiziario affermandosi che la relativa nullità è sanabile non solo a seguito della costituzione della parte, ma anche in ogni altro caso in cui sia raggiunta la prova della avvenuta comunicazione dell’atto al notificato, data l’equiparazione funzionale tra l’ufficiale giudiziario ed il messo di conciliazione contenuta nella L. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 34, come modificata dalla L. 11 giugno 1962, n. 546 (Cass. 28 gennaio 1999, n. 770; Cass. 6 maggio 2004, n. 8625; Cass. 24 novembre 2005, n. 24812; Cass. 16 maggio 2008, n. 12456; Cass. 29 gennaio 2014, n. 1990).

A quest’ultima giurisprudenza ha fatto riferimento, di recente, Cass. 21 novembre 2017, n. 27571 per affermare – in una ipotesi di notificazione dell’atto di appello a mezzo del servizio postale effettuata da un ufficiale giudiziario asseritamente incompetente territorialmente, ma perfezionatasi con la consegna dell’atto stesso al procuratore dei ricorrenti costituito in primo grado – il principio secondo cui non può essere dichiarata la nullità della notificazione eseguita da ufficiale giudiziario territorialmente incompetente, laddove questa anche in mancanza di costituzione della parte in giudizio abbia comunque raggiunto il suo scopo, in virtù dell’avvenuta consegna dell’atto al destinatario – o comunque della circostanza che l’atto in questione sia pervenuto nella sfera di conoscenza o di conoscibilità di questi – a seguito del regolare adempimento delle disposizioni normative disciplinanti la sua consegna.

Tale conclusione è stata espressamente finalizzata a restringere l’area di operatività della nullità della notificazione eseguita da ufficiale giudiziario territorialmente incompetente, in conformità l’art. 160 c.p.c..

Nella medesima ottica è stata anche esclusa la nullità della notificazione eseguita personalmente dall’ufficiale giudiziario extra districtum, senza la preventiva richiesta scritta del notificante, precisandosi che il requisito della richiesta scritta ha rilievo soltanto nel rapporto tra il notificante e l’ufficiale giudiziario e non incide, invece, sulla validità della notifica effettuata dall’ufficiale giudiziario fuori dal Comune sede dell’ufficio cui è assegnato perchè non può dubitarsi che il soggetto notificando non vede menomata la sua posizione per il fatto che la notifica sia stata eseguita dall’ufficiale giudiziario di persona invece che con il servizio postale, nè ciò riduce le garanzie da cui deve essere assistita la notifica (Cass. 9 aprile 2001, n. 5262).

9.1.4. La stessa finalità è stata perseguita, mutatis mutandis, anche da Cass. 28 luglio 2017, n. 18759 che – in continuità con un consolidato indirizzo della giurisprudenza di nomofilachia (risalente, quale sua prima espressione, a Cass. 21 giugno 1949, n. 1557) e superando il diverso orientamento della nullità della notifica del precetto eseguita da un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente, sanabile per effetto della proposizione dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. – ha affermato che, ai sensi del D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 107, comma 2, il precetto può essere notificato, a richiesta di parte ed a mezzo del servizio postale, ad opera di qualunque ufficiale giudiziario, senza limitazioni territoriali, in quanto non costituisce atto del processo esecutivo, ma è un presupposto estrinseco ad esso, ossia un atto preliminare stragiudiziale.

9.1.5. Anche per quanto riguarda l’inesistenza giuridica della notificazione – pure prima di Cass. SU 20 luglio 2016, n. 14916, ma comunque in sintonia con i principi ivi affermati – la notificazione è stata considerata giuridicamente inesistente (e insuscettibile di sanatoria) solo in caso di completa esorbitanza dallo schema legale degli atti di notificazione, ossia quando difettino gli elementi caratteristici del modello delineato dalla legge, dovendo invece considerarsi nulla nel caso in cui sussistano violazioni di tassative prescrizioni del procedimento di notificazione.

Di conseguenza, è stato precisato che la legittimazione di chi provvede alla notificazione è da considerare condizione essenziale perchè la notificazione esplichi, almeno in parte, gli effetti che le sono propri (vedi, per tutte: Cass. 9 settembre 1997, n. 8804). Pertanto, ad esempio, è stata considerata inesistente: 1) la notificazione del ricorso per cassazione eseguita anzichè dall’ufficiale giudiziario, ai sensi dell’art. 137 c.p.c., da persona qualificatasi come “responsabile ufficio personale” (Cass. 13 febbraio 1999, n. 1195); 2) la notificazione eseguita per mezzo di ufficiale di P.G., che è assolutamente incompetente a compiere notifiche di atti processuali civili (Cass. 7 marzo 2004, n. 5392); 3) la notificazione del ricorso per cassazione al difensore dell’intimato a mezzo di un Commissariato di P.S. (Cass. 5 ottobre 2004, n. 19921).

Inoltre, in alcuni casi, anche la notificazione di atti giudiziali da parte di messi comunali – diversamente da quella eseguita dai messi di conciliazione (ora messi del giudice di pace) – è stata reputata giuridicamente inesistente, non nulla, in quanto è effettuata da organi carenti di qualsiasi attribuzione in materia. Infatti, anche i messi comunali notificatori, come organi amministrativi, svolgono la funzione di notificazione, sulla base della L. 3 agosto 1999, n. 265, art. 10, comma 1, secondo cui le pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2, “possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge” (Cass. 30 agosto 2017, n. 20582). Tuttavia vi è una totale disomogeneità tra la categoria dei messi comunali, legati all’ente locale sia da rapporto di servizio che da rapporto organico, e quella dei messi notificatori del giudice di pace, il cui il rapporto di servizio intercorre con il comune ma sono incardinati sul piano del rapporto organico nell’ufficio giudiziario in virtù dell’atto di nomina del presidente del Tribunale e sono investiti della funzione di notificare gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace ai sensi del D.P.R. n. 1229 del 1959 (Cass. 23 agosto 2004, n. 16591).

Cass. 21 marzo 2005, n. 6095 – richiamata nell’ordinanza di rimessione in oggetto – ha ritenuto inesistente e non meramente nulla la notificazione eseguita a cura del “messo del giudice di pace” dalla cui relata emergeva la mera indicazione del Comune senza alcun riferimento (anche) all’ufficio di tale luogo ove la notificazione doveva essere eseguita, ritenendo che in tale situazione la notifica difettasse degli elementi caratteristici suoi propri, esorbitando anzi completamente dallo schema legale degli atti di notificazione. Ma si tratta di un orientamento isolato, difforme da quello su riportato, benchè nella sentenza si richiamino, senza motivazione espressa, sia Cass. 20 luglio 1999, n. 7782 sia Cass. 13 febbraio 1999, n. 1195, dianzi citate.

9.1.6. In sintesi, può dirsi che la giurisprudenza fin qui sinteticamente illustrata – a parte il regime della sanatoria, sul quale comunque si registrano importanti aperture – si è sviluppata in modo del tutto conforme al principio affermato da Cass. SU 20 luglio 2016, n. 14916, secondo cui un elemento costitutivo essenziale idoneo a rendere un atto qualificabile come notificazione – la cui mancanza determina l’inesistenza della notifica – è rappresentato dallo svolgimento dell’attività di notificazione da parte di un soggetto qualificato dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato.

Infatti, la notifica effettuata dall’ufficiale giudiziario senza rispettare le norme che definiscono, anche con riferimento alle notifiche a mezzo posta, i criteri di ripartizione territoriale per l’esecuzione delle notifiche tra i vari uffici cui sono addetti gli ufficiali giudiziari in genere è stata considerata nulla perchè eseguita in violazione delle norme relative alla “competenza territoriale” o “funzionale” dell’organo notificante, rientranti tra le tassative prescrizioni del procedimento di notificazione, visto che in casi minoritari si è parlato al riguardo di “carenza di potere” ma sempre in termini di nullità e non di inesistenza della notifica (Cass. 7 giugno 2013, n. 14495).

10. Da questa argomentazione nasce la diversa posizione assunta dalla giurisprudenza amministrativa da molto tempo (vedi: Cons. Stato. Ad. Plen. 26 marzo 1982, n. 4 e giurisprudenza successiva conforme), la quale muove dalla premessa che il D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 106 e 107 non regolano la “competenza” territoriale degli ufficiali giudiziari, ma la ripartizione delle relative attribuzioni, in ragione, tra l’altro, della circostanza che all’epoca gli ufficiali giudiziari erano retribuiti in funzione del numero di atti compiuti.

10.1. L’improprietà del riferimento al concetto di competenza e alla sanzione della nullità (sia pure relativa) viene desunta da molteplici elementi:

a) nel codice di rito mentre si detta la disciplina delle modalità con le quali la notifica va eseguita nulla si dice in merito alla “competenza” dell’ufficiale giudiziario e, d’altra parte, a differenza di quanto avveniva nel passato, oggi gli ufficiali giudiziari non sono più “addetti” agli uffici giudiziari ma ad appositi e autonomi UNEP;

b) i citati gli artt. 106 e 107 non prevedono alcuna nullità per le ipotesi di loro violazione nè delineano per gli ufficiali giudiziari una competenza inderogabile la cui violazione possa determinare la nullità;

c) le norme che disciplinano la materia e anche le due suddette disposizioni utilizzano, infatti, il termine “competenza” soltanto per indicare l’oggetto di cognizione del giudice (vedi art. 107, comma 2, cit.);

d) neppure le norme processuali prevedono una simile nullità e neanche potrebbe sostenersi che la “competenza” territoriale dell’ufficiale giudiziario rappresenti un requisito necessario perchè la notificazione raggiunga il suo scopo, visto che la relativa violazione non incide sulla garanzia della consegna al destinatario dell’atto con modalità idonee ad assicurarne la conoscibilità, tanto più nel caso di notifica a mezzo posta nella quale l’ufficiale giudiziario è solo mittente del plico raccomandato mentre la notifica viene completata dall’ufficiale postale del luogo di residenza dell’intimato.

10.2. Di qui la conclusione che, nell’ipotesi di cui si tratta, non è configurabile una nullità attinente al processo – come sostenuto da autorevole dottrina – anche se questo non vuol dire che non si producano conseguenze, solo che non si tratta di conseguenze processuali: in caso di richiesta delle parti di notificare atti che esulano dalle sue attribuzioni l’ufficiale giudiziario può motivatamente ricusare il suo ministero (D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 108) e se ciò non avviene è ipotizzabile l’irrogazione di sanzioni disciplinari, o di altro tipo, a carico dell’ufficiale giudiziario.

La successiva giurisprudenza amministrativa ha precisato che la violazione delle norme di cui al D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 106 e 107 non costituisce causa di nullità della notificazione, ma semplice irregolarità della stessa, non rilevante ai fini processuali (Cons. Stato Sez. 4, 13 ottobre 1983, n. 714; Cons. Stato, Sez. 4, 14 dicembre 2004, n. 8072 seguite dall’assolutamente prevalente giurisprudenza amministrativa, anche se non mancano alcune voci dissonanti, che peraltro richiamano la giurisprudenza di questa Corte; vedi per tutte: TAR Sicilia Palermo Sez. 3, 19 giugno 2013, n. 1339; TAR Sicilia Catania Sez. 4 Sent., 3 maggio 2008, n. 726).

11. Alla luce delle suddette osservazioni il Collegio ritiene che il suindicato indirizzo – che considera affetta da nullità la notifica eseguita da ufficiale giudiziario eccedendo i limiti delle proprie attribuzioni territoriali – vada approfondito nelle sue premesse e nei suoi effetti e vada quindi superato, anche alla luce degli sviluppi della giurisprudenza di legittimità più recente, nella quale viene data ampia applicazione ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, a partire da Cass. SU 20 luglio 2016, n. 14916.

12. Quanto alle premesse come si è già detto e come risulta anche da Cons. Stato. Ad. Plen. 26 marzo 1982, n. 4 la tesi della nullità della notifica eseguita da ufficiale giudiziario eccedendo i limiti delle proprie attribuzioni territoriali ha la sua radice in una risalente dottrina, secondo la quale il legislatore si era “dimenticato” di inserire tale ipotesi tra le nullità e che essa era da configurare come effettuazione di un atto in difetto di “competenza funzionale” dell’ufficiale giudiziario, antecedente rispetto a quelli contemplati nell’art. 160 c.p.c., ma da disciplinare ai sensi dell’art. 156 c.p.c..

In tutta la copiosa giurisprudenza di questa Corte successiva non si rinviene alcun approfondimento specifico al riguardo, nè nel corso degli anni si registrano modifiche derivanti dalle molteplici innovazioni in materia di notifiche e di disciplina del rapporto di lavoro del personale addetto agli UNEP ivi compreso il relativo trattamento retributivo.

13. Ebbene, a distanza di tanti anni dall’emanazione del D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 106 e 107 risulta oggi del tutto evidente l’errore di prospettiva della suindicata dottrina oltre che, a questo punto, la contrarietà dei relativi effetti ai principi del giusto processo.

L’errore di prospettiva è fondato su diversi elementi:

a) se, come sostenuto dalla suddetta dottrina, l’ipotizzata nullità è un vizio “logicamente precedente” rispetto a quelli previsti nell’art. 160 c.p.c. difficilmente esso può essere configurato come vizio “processuale”, in quanto esso, anche nell’indicata prospettiva, più che incidere sul processo – ai cui fini è sufficiente che sia garantita la consegna al destinatario con modalità idonee ad assicurarne la conoscibilità dell’atto – riguarderebbe la “competenza” dell’ufficiale giudiziario nell’ambito del procedimento notificatorio;

b) ma, come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, nè gli artt. 106 e 107 cit. nè altre norme della materia fanno riferimento, al riguardo, al concetto di “competenza” dell’ufficiale giudiziario, in quanto si limitano a parlare di ripartizione delle attribuzioni tra ufficiali giudiziari e quindi dei relativi compiti, la cui mancata consapevole violazione è considerata valutabile dal punto di vista disciplinare (vedi D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 63, lett. h, nonchè D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55);

c) infatti, è significativo che il D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 106 e 107 non prevedano alcuna nullità per la notifica effettuata senza il rispetto della suddetta ripartizione;

d) ne consegue che appare improprio fare riferimento alla categoria della “competenza” funzionale o territoriale degli ufficiali giudiziari quando la rispettiva normativa non lo fa e soprattutto al fine di desumerne la produzione di effetti sul processo;

e) a tale ultimo riguardo va sottolineato che, poichè non si può mettere in dubbio che la notifica effettuata dall’ufficiale giudiziario extra districtum è del tutto idonea a raggiungere il suo scopo, la configurazione di una nullità di tipo processuale (sia pure sanabile) al di fuori delle ipotesi contemplate dall’art. 160 c.p.c. non può neppure rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 156 c.p.c., nel silenzio sia delle norme del codice che disciplinano le modalità di effettuazione delle notifiche sia del D.P.R. n. 1229 del 1959 e della normativa ad esso collegata;

f) sicuramente più esatto è fare riferimento ai “limiti territoriali delle attribuzioni” degli ufficiali giudiziari e questo consente di andare più agevolmente alla ratio di tali limiti che è da rinvenire nella necessità di distribuire il lavoro tra i vari uffici con la finalità di un’equa ripartizione degli introiti che, all’epoca, formavano la retribuzione, prettamente proventistica, degli ufficiali giudiziari;

g) tale ragione oggi è anche venuta meno perchè con la privatizzazione del pubblico impiego la disciplina del rapporto di lavoro e della responsabilità disciplinare gli ufficiali giudiziari e assimilati – quali impiegati dello Stato inseriti nel Comparto Ministeri ai fini della contrattazione collettiva – non è più compresa nella normativa “particolare”, prevista dal D.P.R. n. 1229 del 1959, essendo dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001 e dalla contrattazione collettiva di settore – a partire dal primo CCNL Comparto Ministeri, entrato in vigore il 16 maggio 1995, – con applicazione di un complesso metodo retributivo che può ritenersi assimilabile al trattamento stipendiale degli impiegati statali e che non è più legato ai proventi riscossi per le notifiche come lo era un tempo (Cass. SU 25 luglio 2006, n. 16895; Cass. 28 settembre 2006, n. 21032).

14. Tutte le anzidette osservazioni non possono che portare all’accoglimento della soluzione secondo cui la violazione delle norme di cui al D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 106 e 107 costituisce una semplice irregolarità del comportamento del notificante (eventualmente sanzionabile disciplinarmente o ad altro titolo, se ne ricorrono i presupposti) la quale non solo è di per sè del tutto ininfluente sulla validità del procedimento notificatorio (visto che per la ripartizione delle attribuzioni tra gli ufficiali giudiziari la relativa disciplina non fa riferimento alla nozione di “competenza” territoriale) ma non produce alcun effetto ai fini processuali e quindi non può essere configurata come causa di nullità della notificazione.

15. Tale soluzione è conforme non solo al principio di tassatività delle nullità processuali (art. 156 c.p.c.), ma anche ai principi del giusto processo di cui all’art. 111, secondo comma, Cost. che, in coerenza con l’art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, comporta l’attribuzione di una maggiore rilevanza allo scopo del processo – costituito dalla tendente finalizzazione ad una decisione di merito – che impone di discostarsi da interpretazioni suscettibili di ledere il diritto di difesa della parte o che, comunque, risultino ispirate ad un eccessivo formalismo (vedi, fra le tante, Corte EDU: sentenze Beles e altri c. Repubblica ceca, 12 novembre 2002 – p. 62; Viard c. Francia, 9 gennaio 2014 – p. 38; Kemp e altri c. Lussemburgo, 24 aprile 2008 – p. 53; Trevisanato c. Italia, 15 settembre 2016 – p. 45).

16. Dal punto di vista sistematico la suindicata soluzione, oltre ad avere il pregio di essere uguale a quella applicata dalla prevalente giurisprudenza amministrativa – con conseguente semplificazione del sistema complessivo – è anche in linea con le profonde evoluzioni che si sono avute in materia di notificazioni, contraddistinte dalla perdita di rilievo del “requisito territoriale” del notificante, come evidenziato anche nella presente ordinanza di rimessione.

Ciò si verifica, infatti, sia nel ricorso alle piattaforme telematiche collegate ad anagrafe elettronica obbligatoria (che è in espansione), sia nella crescente diffusione delle notifiche a mezzo posta (L. n. 890 del 1982) e di quelle eseguite in proprio dagli avvocati (L. n. 53 del 1994), ora anche mediante PEC (Posta Elettronica Certificata).

Lo stesso accade anche in ambito UE sia con riguardo al titolo esecutivo europeo (Cass. 22 maggio 2015, n. 10543) sia per quel che si riferisce al riconoscimento, ai sensi del regolamento 13 novembre 2007, n. 1393/2007/CE, di una competenza generalizzata agli organi mittenti (per l’Italia: gli UNEP costituiti presso le Corti d’appello o presso i Tribunali che non siano sede di Corti d’appello) in relazione a tutti gli atti da notificare negli Stati membri dell’Unione, senza limiti territoriali.

17. Per tutte le anzidette ragioni il primo motivo di ricorso deve essere respinto e per la soluzione delle questioni di massima di particolare importanza prospettate nell’ordinanza interlocutoria va affermato il seguente principio di diritto:

“in tema di notificazione, la violazione delle norme di cui al D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 106 e 107 costituisce una semplice irregolarità del comportamento del notificante la quale non produce alcun effetto ai fini processuali e quindi non può essere configurata come causa di nullità della notificazione. In particolare, la suddetta irregolarità, nascendo dalla violazione di norme di organizzazione del servizio svolto dagli ufficiali giudiziari non incide sull’idoneità della notificazione a rispondere alla propria funzione nell’ambito del processo e può, eventualmente, rilevare soltanto ai fini della responsabilità disciplinare o di altro tipo del singolo ufficiale giudiziario che ha eseguito la notificazione”.

18. Restano da esaminare il secondo e il terzo motivo di ricorso, che come si è detto vanno dichiarati inammissibili.

19. Per il secondo motivo a tale conclusione si perviene perchè, come ha osservato l’Avvocato generale nelle proprie conclusioni, con esso si deduce solo apparentemente una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (orientamento consolidato; di recente: Cass. 4 aprile 2017, n. 8758) ponendo così in discussione l’attività di “governo delle prove” che spetta al giudice del merito. Tale attività va svolta in base al principio del libero convincimento del giudice ed è regolata dagli artt. 115 e 116 c.p.c., la cui eventuale violazione è apprezzabile nel giudizio di cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo applicabile “ratione temporis”, che nella specie è quello successivo alla sostituzione ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

Ciò è reso evidente dal fatto che non si denuncia l’avvenuta attribuzione, da parte della Corte d’appello, dell’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risultava gravata secondo le regole dettate dal’art. 2697 cod. civ., ma si sostiene l’erroneità delle modalità di valutazione delle prove – derivante dalla mancata effettuazione della prospettata “comparazione” del comportamento dei due contraenti – da cui sarebbe derivata una errata ricostruzione dei fatti. Ma l’unico profilo di censura denunciabile – e quindi ammissibile – nel ricorso per cassazione come violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. è solo quello del mancato rispetto delle regole sull’attribuzione dell’onere probatorio, che qui non viene prospettato (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107).

20. Con il terzo motivo si denuncia l’erroneità dell’attività di valutazione delle prove svolta dalla Corte territoriale, ma le censure risultano formulate in modo da esprimere un mero dissenso rispetto alle motivate valutazioni delle risultanze probatorie effettuate dalla Corte d’appello, che come tale è di per sè inammissibile. A ciò va aggiunto che in base all’art. 360 c.p.c., n. 5 – nel testo qui applicabile ratione temporis – la ricostruzione del fatto operata dai Giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. SU 20 ottobre 2015, n. 21216; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928; Cass. 5 luglio 2016, n. 13641; Cass. 7 ottobre 2016, n. 20207). Evenienze che qui non si verificano.

III – Conclusioni.

In sintesi, il primo motivo di ricorso deve essere respinto e gli altri due vanno dichiarati inammissibili, sicchè il ricorso nel suo complesso va rigettato.

La complessità delle questioni trattate e la sostanziale novità della soluzione accolta impone l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso. Compensa, fra le parti, le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2018


L’attività formativa dell’Associazione – anno 2019

Formazione10Il «Progetto per la valorizzazione del Messo Comunale» è una iniziativa dell’Associazione A.N.N.A. che ha come obbiettivo principale quello di riqualificare la figura ed il ruolo del Messo Comunale e tutte le figure che svolgono l’attività  di notificazione, attraverso la conoscenza dei principi fondamentali del Procedimento notificatorio.

L’Associazione attraverso tale iniziativa, che si svolge su tutto il territorio nazionale, intende dare il proprio contributo affinché l’applicazione delle norme che regolano il Procedimento notificatorio sia la più uniforme possibile .

L’informatizzazione della pubblica amministrazione è certamente una delle principali sfide che Stato, Regioni ed Enti locali si trovano ad affrontare in questo momento storico. L’impatto della tecnologia sull’amministrazione pubblica ed i servizi ai cittadini è di enorme portata, ma per risultare veramente efficace il processo di informatizzazione necessita di un gran numero di strumenti normativi, tecnici ed organizzativi. Gli effetti dello sviluppo e della diffusione dell’innovazione tecnologica sulla produzione documentaria sono oramai rilevanti (basti pensare a quelli derivanti dall’introduzione della firma elettronica e del servizio di posta elettronica certificata che hanno reso possibile la formazione, la trasmissione e la ricezione di documenti informatici a valenza giuridica e forza probatoria), il che rende necessari l’attivazione di sistemi di gestione elettronica e lo sviluppo di soluzioni di natura archivistica, organizzativa e tecnologica, capaci di garantire la conservazione nel tempo e la fruizione della memoria digitale.

Di fronte a tale situazione, A.N.N.A. si propone di fornire un contributo alla soluzione delle problematiche connesse alla produzione e conservazione dei documenti e degli archivi informatici; problematiche che, se non affrontate correttamente, rischiano di provocare la perdita irreversibile di gran parte del patrimonio archivistico che sarà  prodotto in futuro dalle amministrazioni pubbliche e dalle imprese.

Le giornate di studio, di carattere prevalentemente pratico, affrontano la materia delle notifiche attraverso l’analisi, lo sviluppo ed il coordinamento delle norme procedurali. Particolare attenzione viene prestata alla compilazione dei moduli operativi, anche in relazione alle conseguenze derivanti dall’evoluzione giurisprudenziale che spesso sopperisce a lacune legislative ovvero ne determina ulteriori dubbi e difficoltà  sull’applicabilità  delle norme. Si tratterrà , inoltre, in maniera approfondita della Notifica On Line

A richiesta, scritta, l’Associazione provvederà  ad effettuare l’esame di idoneità  per le persone che verranno indicate al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (Art. 1, comma 158 e ss.).

I docenti sono operatori di settore che, con una collaudata metodologia didattica, assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

PRIMO SEMESTRE  2019

Data Luogo Tipologia
 Venerdì 1 Febbraio  Lendinara (RO) Giornata di Studio per Agenti Notificatori
 Mercoledì 13 Febbraio  Montecchio Emilia (RE) Giornata di Studio per Agenti Notificatori
 Giovedì 21 Febbraio  Udine Giornata di Studio per Agenti Notificatori
 Martedì 5 Marzo  Almenno San Bartolomeo (BG)  Giornata di Studio per Agenti Notificatori
 Venerdì 15 Marzo  Lainate (MI) Giornata di Studio per Agenti Notificatori
 Martedì 19 Marzo  Acuto (FR) Giornata di Studio per Agenti Notificatori
(In house)
 Martedì 26 Marzo  Zola Predosa (BO) Giornata di Studio per Agenti Notificatori
 Venerdì 29 Marzo  Imperia Giornata di Studio per Agenti Notificatori
 Venerdì 5 Aprile  Unione Montana Valbrenta (VI) Giornata di Studio per Agenti Notificatori
 Giovedì 11 Aprile  Fara in Sabina (RI) Giornata di Studio per Agenti Notificatori
 Giovedì 18 Aprile  Pescara Giornata di Studio per Agenti Notificatori
(In house)
 Venerdì 31 Maggio  Caldiero (VR) Giornata di Studio per Agenti Notificatori
(In house)
 Venerdì 28 Giugno  Iglesias (CI) Giornata di Studio per Agenti Notificatori

SECONDO SEMESTRE  2019

Data Luogo Tipologia
 Venerdì 6 Settembre  Crotone Giornata di Studio per Agenti Notificatori
(In house)
 Martedì 1 Ottobre  Asciano (SI) Giornata di Studio per Agenti Notificatori
 Giovedì 7 Novembre  Ancona  Giornata di Studio per Agenti Notificatori
 Venerdì 8 Novembre  Cesena (FC)  Giornata di Studio per Agenti Notificatori