La notifica tramite p.e.c richiesta dopo le 21 si perfeziona alle 7 del giorno dopo

Per la Cassazione, pertanto, è intempestivo il ricorso di legittimità notificato dopo tale orario del giorno della scadenza dei termini per l’impugnazione

Dalla recente sentenza della Corte di Cassazione numero 30766/2017 (qui sotto riportata) emerge un importante principio in materia di notificazione: la notifica con modalità telematiche richiesta dopo le ore 21 si perfeziona alle ore 7 del giorno successivo.

Di conseguenza, per i giudici di legittimità, il ricorso in Cassazione richiesto oltre il predetto orario del giorno di scadenza del termine per impugnare deve ritenersi intempestivo e, pertanto, inammissibile.

Estensione delle delimitazioni di orario

La Corte di Cassazione ha sul punto chiarito che, infatti, il legislatore, con l’articolo 16-septies del decreto legge numero 179/2012, ha deciso di dare seguito alla linea di pensiero in base alla quale alle notificazioni telematiche debbano estendersi i medesimi limiti temporali fissati dal codice di procedura civile per le notificazioni tradizionali tramite ufficiale giudiziario/Messo Comunale. In tal modo, quello che il codice di rito aveva qualificato come un divieto di compiere materialmente la notifica è stato trasformato in un “meccanismo per cui la notificazione, se viene comunque eseguita, “si considera comunque perfezionata” solo alle 7 del giorno dopo”.

Scissione del perfezionamento della notifica

Nella pronuncia i giudici hanno anche ribadito la scissione del momento perfezionativo della notifica tra notificante e notificato, ricordando che, per il primo, esso coincide con il momento in cui è generata la ricevuta di accettazione, mentre, per il secondo, con quello in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna.

Di conseguenza, “Quindi, per il notificante ciò che rileva è il momento in cui egli ha richiesto la notifica (attestato dalla ricevuta di accettazione), non quello in cui la notifica viene consegnata al destinatario (attestato dalla ricevuta di avvenuta consegna), momento diverso che rileva solo per il destinatario.”

Leggi: Corte di Cassazione Sez. Civile n. 30766/2017 : Perfezionamento notifica tramite P.E.C.


Firmato l’accordo per il contratto degli statali

È stato siglato il nuovo contratto degli statali per il triennio 2016-2018 che pone fine a un blocco durato otto anni. Al termine di una trattativa lunghissima Aran e i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Confsal (non hanno firmato Usb, Cgs e Cisa) hanno raggiunto l’accordo che prevede un aumento medio mensile pari a regime a circa 85 euro lordi sullo stipendio base.

L’intesa prevede una forbice di aumenti sullo stipendio base dai 63 ai 117 euro mensili lordi a regime. A questo aumento tuttavia va aggiunto un l’assegno per dieci mensilità tra i 21 e i 25 euro per le retribuzioni più basse mentre alcune amministrazioni potranno erogare un bonus supplementare.

Oltre all’aumento medio di 85 euro il rinnovo del contratto – evidenzia la Fp Cgil – salvaguardia il bonus di 80 euro, mentre su tutto il nuovo comparto delle Funzioni Centrali (Ministeri, Epne e Agenzie Fiscali), arriveranno gli arretrati del 2016 e 2017 e ripartirà la contrattazione per il trattamento accessorio. L’intesa – sottolineano i sindacati – riduce la precarietà grazie a una regolamentazione delle forme di rapporto di lavoro flessibile. Si riconferma infatti come il normale rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione è a tempo indeterminato mentre le forme di rapporto di lavoro flessibile saranno due: il tempo determinato e la somministrazione.

Viene inoltre introdotto un nuovo sistema di relazioni sindacali con il ritorno della contrattazione e l’incremento dei poteri demandati alle Rsu. I sindacati sottolineano anche il nuovo ordinamento professionale con il varo di “una commissione che dovrà immediatamente produrre un corretto inquadramento, nuove regole per le progressioni, il riconoscimento pieno delle professionalità e delle competenze”.

Il contratto conferma le 36 ore per l’orario di lavoro e introdotta una certa flessibilità di orario che risponde alle esigenze dei lavoratori, accrescendo allo stesso tempo la qualità dei servizi. Regolate anche questioni importanti – spiega Fp Cgil – come la pausa esigibile, diritto delle lavoratrici e dei lavoratori. Infine si conferma l’esclusione del Jobs Act dal contratto, a partire dal mantenimento dell’articolo 18.

“Un risultato storico. Un contratto che da più diritti e archivia la legge brunetta”. Così commenta la segretaria generale della Fp Cgil, Serena Sorrentino: “Dopo oltre nove anni finalmente restituiamo un contratto nazionale ai lavoratori pubblici, il primo che sottoscriviamo è quello delle Funzioni Centrali che riguarda i lavoratori dei ministeri, delle agenzie e degli enti pubblici non economici”.


Agenzia delle Entrate: mancata notificazione via P.E.C.

L’ANCI relativamente alle richieste di chiarimenti dei comuni indirizzate all’A.D.E. riferentesi alla mancata notificazione via P.E.C. da intraprendersi dal 1° luglio 2017 e conseguente impedimento all’utilizzo dei Messi Comunali ha emanato la circolare sotto riportata.

La principale causa del mancato ricorso alla pec viene attribuita alla formulazione dell’art. 2 del Dlgs 82/2005 comma 6.
Peraltro trattasi di perplessità che avevamo già evidenziato all’indomani della modifica del CAD del 2016.
Tuttavia la possibilità di avvalersi comunque del Messo Comunale viene attribuita al 1° comma dell’art. 60, senza che le clausole di accesso al Messo Comunale di cui all’art. 10 della legge 265/1999, che invece dovrebbero essere residuali, possano impedire il ricorso a tale figura.
Poi, finalmente, ammettono di non essere ancora pronti al deposito telematico, peraltro l’area riscossioni dell’Agenzia non ha questi problemi.
E comunque si ribadisce che la notifica tramite P.E.C. resta una possibilità, conclusione questa a nostro parere del tutto arbitraria.
Leggi: ANCI – Notifiche atti accertamento Agenzia delle Entrate
Leggi: Nota Agenzia delle Entrate del 7.11.2017 su notifica atti tributari

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 14-06-2017) 19-12-2017, n. 30417

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22688-2015 proposto da:

SETA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio dell’Avvocato PIETRO CAVASOLA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIGLIOLA IOTTI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato STEFANO DI MEO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PARIDE CASINI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 514/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/05/2015 R.G.N. 823/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2017 dal Consigliere Dott. LAURA CURCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE ALBERTO, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo e assorbimento del 2 motivo del ricorso;

udito l’Avvocato PIETRO CAVASOLA;

udito l’Avvocato Di Meo Stefano.

Svolgimento del processo
1)In primo grado il Tribunale di Modena aveva respinto la domanda di M.S. diretta a far accertate l’illegittimità della destituzione intimatagli dalla datrice di lavoro, l’azienda di trasporto urbano Seta spa, ai sensi del R.D. n. 148 del 1931, a seguito di contestazione disciplinare con cui si addebitava al dipendente di aver ripetutamente svolto attività lavorativa nella cartoleria tabaccheria della moglie per alcune giornate del settembre e dell’ottobre 2009, precisando che tale condotta configurava inadempienza ai doveri generali di correttezza e di buona fede e che tale attività esterna faceva presumere l’inesistenza della malattia e quindi il compimento di un artificio per procurarsi indebiti vantaggi, configurandosi la fattispecie prevista dal R.D. n. 148 citato, art. 45, punto 2 del regolamento A).

2) Il Tribunale aveva ritenuto che, ferma la legittimità di tutta la procedura disciplinare prevista dal R.D. all’art. 53, il fatto contestato, riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 45 del R.D., fosse stato provato, in quanto la patologia descritta dai certificati medici di sindrome ansioso depressiva, diagnosticata nei primi giorni del mese di settembre 2009, soltanto in base alle dichiarazioni del paziente, alla ripresa del lavoro a seguito di un’aspettativa di un anno, non aveva impedito al M. di recarsi a lavorare presso la tabaccheria, sebbene soltanto in orari diversi da quelli previsti dalle fasce orarie per le visite di controllo medico. La sola circostanza che egli potesse uscire, secondo prescrizione medica non giustificava in alcun modo che egli potesse dedicarsi in modo sistematico e in orari precisi all’attività commerciale della moglie.

3)La corte d’appello di Bologna, ritenuti non fondati i motivi di appello relativi alla sostenuta non regolarità della procedura di contestazione disciplinare prevista dal R.D. n. 148, art. 53 e confermando la sentenza anche con riferimento alla tempestività della contestazione in presenza di accertamenti di natura complessa, ha ritenuto invece fondato il motivo relativo alla lamentata mancata sussistenza della fattispecie contestata di cui all’art. 45, n. 2 citato.

4)In particolare pur osservando che la simulazione della malattia ben può configurare la causale soggettiva di legge e che l’attendibilità delle certificazioni mediche ben possono essere liberamente valutate e sindacate dal giudice, la Corte territoriale ha poi ritenuto che, nel caso in esame “l’attività discontinua limitata temporalmente nell’ambito della tabaccheria gestita dai familiari, che emergeva dalla relazione investigativa, alla luce della patologia di “disturbo dell’adattamento con sindrome mista” non consentiva di ricavare anche solo una presunzione qualificata di simulazione, attesa la relativa marcata eterogeneità rispetto alla capacità di lavoro specifica dedotta in contratto, di autista di pullman”.

5)Avverso la sentenza propone ricorso la società con due motivi, poi illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.; resiste M. con controricorso.

Motivi della decisione
6)Con il primo motivo di ricorso la società lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione relativa a questione controversa e decisiva ai sensi dell’art. 360, comma 5. Secondo la società ricorrente la sentenza sarebbe contraddittoria perchè nonostante ritenga legittima in astratto una destituzione del dipendente di azienda municipalizzata che ha esercitato in proprio attività lavorativa e nonostante abbia ritenuto possibile che le certificazioni di malattia possano essere sindacabili in giudizio, non ha poi tenuto conto che l’Azienda ha contestato i referti medici prodotti in causa perchè redatti sulla scorta delle mere dichiarazioni del paziente M.. In sostanza la Corte non avrebbe dato modo di comprendere se, pur ammessa tale sindacabilità, sia stato valutato il valore probatorio dei certificati in atti e con quale esito di valutazione in giudizio.

7)Secondo l’appellante una diagnosi di disturbo dell’adattamento, malattia diagnosticata al M., dovrebbe essere valutata alla stregua dei criteri clinici e ciò non è avvenuto, non avendo la corte considerato che colui che è affetto in modo apprezzabile dal disturbo dell’adattamento non può lavorare e non ci riesce, trattandosi comunque di una reazione individuale ad un evento ritenuto stressante che compromette tout court la capacità lavorativa, sia che si lavori in un esercizio commerciale, sia che si svolga un’attività di autista di pullman. Comunque alcuna verifica è contenuta nella sentenza che, pur ritenendo sindacabili i certificati medici, finisce poi per non sviluppare nessun sindacato sugli stessi, mancando qualunque motivazione sul valore da attribuire alla certificazione: di qui l’illogicità delle deduzioni tratte dalla certificazione. Infine, secondo la ricorrente, la corte non ha tenuto conto che in nessuno dei due documenti prodotti in giudizio e trascritti si afferma che il M. dovesse astenersi dalla prestazione lavorativa in ATCM. 8) Il motivo è inammissibile. Deve infatti preliminarmente rilevarsi che nel caso in esame si applica ratione temporis la normativa processuale di cui al D.L. n. 83 del 20012, art. 54 convertito in L. n. 43 del 2012 e pertanto il vizio motivazionale lamentato dalla ricorrente non può che esaminarsi alla luce della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e che deve consistere in un ” omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

9) Le SSUU di questa corte hanno chiarito la riformulazione di tale fattispecie statuendo che può denunciarsi soltanto quell’anomalia motivazionale che attiene all’esistenza della motivazione in sè, indipendentemente dal confronto con le risultanze processuali, quando diventa una motivazione del tutto apparente, o nel “contrasto irriducibile tra affermazioni tra se inconciliabili”, così scomparendo il controllo della motivazione con riferimento al parametro della sufficienza e restando il controllo della esistenza e della coerenza (così Cass. n.8053/2014).

10) Ancora questa Corte ha precisato che il controllo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 deve concernere l’omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza – rilevanza del dato testuale – o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo – vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia – (cosi Cass. SSUU n.19881/2014).

10) Nel caso in esame sebbene la corte di merito abbia adottato una motivazione non particolarmente esaustiva e indubbiamente poco argomentata quantomeno rispetto alla valutazione della connessione tra la patologia depressiva indicata nella certificazione medica e la sfera lavorativa, non può tuttavia ritenersi che la stessa sia assente o meramente apparente, neanche dirsi che le argomentazioni adottate per giungere all’apprezzamento fattuale siano del tutto illogiche o contraddittorie, come sostenuto dalla ricorrente.

11) Ed infatti la corte bolognese non ha omesso di esaminare il fatto storico decisivo per il giudizio,che è stato oggetto di discussione tra le parti, ossia la patologia indicata quale “disturbo dell’adattamento con sindrome mista”, come certificata da referto medico dell’Unità Operativa di salute mentale di Pavullo, che tuttavia non ha ritenuto potesse essere in contrasto con lo svolgimento anche discontinuo e limitato temporalmente di attività presso la tabaccheria di proprietà familiare, diversamente ritenendo invece con riferimento alla capacità di lavoro specifica connessa alla sua prestazione lavorativa di conducente di pullmann di linea, così che ha escluso che da ciò si potesse ricavare anche solo una qualificata presunzione di simulazione della malattia. Tale argomentazione, per quanto prima osservato, non è suscettibile di censura in base alla nuova formulazione del vizio lamentato.

12)Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo la società ricorrente la condanna alle spese sarebbe stata adottata in contrasto con la norma di cui all’art. 92 perchè non vi sarebbe stata una totale soccombenza della società, ma solo con riferimento alla domanda di reintegrazione, essendo stata accolta soltanto la domanda sulla illegittimità della destituzione, mentre la domanda risarcitoria era stata abbandonata dal M. e, in relazione all’altra, la sentenza di primo grado aveva trovato conferma in appello.

13) il motivo è infondato. Premesso che in tema di regolamento delle spese il sindacato della cassazione è limitato ad accertare soltanto che non risulti violato il principio della soccombenza, va rilevato che, come questa Corte ha più volte affermato, il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, dovendo il corrispondente onere essere attribuito e ripartito in ragione dell’esito complessivo della lite, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione (cfr per tutte Cass. 23226/2013 Cass. n.1775/2017).

14) Nel caso in esame la Corte, riformando la sentenza di primo grado ha provveduto ad una nuova liquidazione delle spese e tenendo conto dell’esito complessivo della lite che vedeva la parte appellante vincitrice in relazione alla domanda di illegittimità del licenziamento e di reintegrazione, ha ritenuto di porre a carico della società le spese, senza operare alcuna compensazione parziale. Non essendo stato violato il principio di soccombenza, la società ricorrente non può fondatamente dolersi della mancata compensazione.

15) Deve infine ritenersi inammissibile e comunque infondata la richiesta di condanna del controricorrente M. al risarcimento del danno di cui all’art. 96 c.p.c., comma 1. Come già più volte osservato da questa Corte la domanda di risarcimento da responsabilità processuale aggravata di cui all’art. 96 c.p.c., comma 1, pur recando in sè una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall’improvvida iniziativa giudiziale,comunque impone una sia pur generica allegazione della “direzione” dei supposti danni (Cass. 7620/2013); inoltre tale istanza, proponibile anche nel giudizio di legittimità per il risarcimento dei danni causati dal ricorso per cassazione, deve essere formulata nel controricorso con una prospettazione della temerarietà della lite riferita a tutti i motivi del ricorso, essendo altrimenti impedito alla Corte l’accertamento complessivo della soccombenza dolosa o gravemente colposa, la quale deve valutarsi riguardo all’esito globale della controversia e, quindi, rispetto al ricorso nella sua interezza (così Cass. n.21805/2013). Nel caso in esame non ricorrono tali presupposti.

Il ricorso deve quindi essere rigettato, con condanna della società soccombente alla rifusione delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente società al pagamento delle spese di lite di giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2017


Cass. civ. Sez. VI – 3, Ord., (ud. 30-10-2017) 14-12-2017, n. 30139

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28270/2016 proposto da:

ASSIMOCO SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 77, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO BOCHICCHIO, rappresentata e difesa dall’avvocato ALFREDO MARTUCCI SCHISA;

– ricorrente –

contro

D.F.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. TORNIELLI 46, presso lo studio PROTA, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA PORZIO, ANTONIO MALAFRONTE;

– controricorrente –

e contro

L.M.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1527/2016 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 24/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/10/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ritenuto che, con ricorso affidato ad un unico motivo, la Assimoco S.p.A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, in data 24 maggio 2016, che, in accoglimento del gravame interposto da D.F.V. avverso la sentenza del 12 marzo 2015 del Giudice di pace di Torre Annunziata, ne accoglieva la domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale, del quale veniva dichiarata responsabile L.M.S., proprietaria di autoveicolo assicurato presso l’anzidetta Assimoco;

che resiste con controricorso D.F.V., mentre non ha svolto attività difensiva l’intimata L.M.S.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il controricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Considerato che, con l’unico motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione del D.L. 25 giugno 2014, n. 90, art. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, in riferimento alla L. n. 183 del 2011, art. 25, e all’art. 141 c.p.c., per aver il Tribunale erroneamente ritenuto valida la notificazione dell’atto di appello ad essa Assimoco, avvenuta ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria del Giudice di pace di Torre Annunziata per essere il relativo difensore domiciliatario patrocinante extra districtum, e non presso l’indirizzo PEC di detto difensore o quello della stessa società, risultanti, rispettivamente, dal ReGIndE e dall’INI PEC, come imposto in forza del citato art. 52;

che il motivo è manifestamente fondato;

che a tal fine occorre osservare che l’art. 16 sexies (rubricato “Domicilio digitale”) del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come introdotto dal D.L. 25 giugno 2014, n. 90, art. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, prevede testualmente: “Salvo quanto previsto dall’art. 366 c.p.c., quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6 bis, nonchè dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia”;

che tale norma, dunque, nell’ambito della giurisdizione civile (e fatto salvo quanto disposto dall’art. 366 c.p.c., per il giudizio di cassazione), impone alle parti la notificazione dei propri atti presso l’indirizzo PEC risultante dagli elenchi INI PEC di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 6 bis, (codice dell’amministrazione digitale) ovvero presso il ReGIndE, di cui al D.M. n. 44 del 2011, gestito dal Ministero della giustizia, escludendo che tale notificazione possa avvenire presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, salvo nei casi di impossibilità a procedersi a mezzo PEC, per causa da addebitarsi al destinatario della notificazione;

che, in tal senso, la prescrizione dell’art. 16 sexies, prescinde dalla stessa indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ad opera del difensore, trovando applicazione direttamente in forza dell’indicazione normativa degli elenchi/registri da cui è dato attingere l’indirizzo PEC del difensore, stante l’obbligo in capo ad esso di comunicarlo al proprio ordine e dell’ordine di inserirlo sia nel registro INI PEC, che nel ReGIndE;

che, pertanto, la norma in esame non solo depotenzia la portata dell’elezione di domicilio fisico, la cui eventuale inefficacia (ad es., per mutamento di indirizzo non comunicato) non consentirà, pertanto, la notificazione dell’atto in cancelleria, ma pur sempre e necessariamente alla PEC del difensore domiciliatario (salvo l’impossibilità per causa al medesimo imputabile), ma, al contempo, svuota di efficacia prescrittiva anche il R.D. n. 37 del 1934, art. 82, posto che, stante l’obbligo di notificazione tramite PEC presso gli elenchi/registri normativamente indicati, potrà avere un rilievo unicamente in caso, per l’appunto, di mancata notificazione via PEC per causa imputabile al destinatario della stessa, quale localizzazione dell’ufficio giudiziario presso il quale operare la notificazione in cancelleria;

che a siffatta interpretazione non ostano i precedenti richiamati dal controricorrente (Cass. n. 14969/2015 e Cass. n. 22892/2015, al quale va aggiunto il più recente Cass. n. 15147/2017, indicato, unitamente a Cass. n. 25215/2014, con la memoria, le cui argomentazioni, pertanto, non colgono nel segno), che, in tutti i casi considerati (peraltro, Cass. n. 14969/2015 riguarda soltanto il giudizio di cassazione), non fanno applicazione dell’art. 16 sexies, citato, ma dell’assetto normativo antecedente alla sua introduzione, là dove, poi, Cass. n. 15147/2017 ha cura di precisare proprio l’inapplicabilità al proprio giudizio della norma introdotta nel 2014;

che, del resto, l’impianto argomentativo anzidetto è a conferma del principio recentemente enunciato da Cass. n. 17048/2017, secondo cui: “In materia di notificazioni al difensore, a seguito dell’introduzione del “domicilio digitale”, corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’ordine di appartenenza, previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, (conv., con modif., dalla L. n. 221 del 2012), come modificato dal D.L. n. 90 del 2014 (conv., con modif., dalla L. n. 114 del 2014), non è più possibile procedere – ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, – alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario”;

che, dunque, essendo il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012, come introdotto dal D.L. n. 90 del 2014, art. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114 del 2014, entrato in vigore il 19 agosto 2014 e trovando esso immediata efficacia nei giudizi in corso per gli atti compiuti successivamente alla sua vigenza, in applicazione del principio (non derogato dalla stessa legge n. 114 del 2014 attraverso l’indicazione di una diversa specifica decorrenza della citata norma processuale) del tempus regit actum (tra le tante, Cass. n. 17570/2013, Cass. n. 5925/2016, Cass. n. 1635/2017), la notificazione dell’appello alla Assimoco S.p.A., costituitasi nel giudizio di primo grado, proposto da D.F.V. avverso la sentenza del Giudice di pace di Torre Annunziata del 12 marzo 2015, avrebbe dovuto essere effettuata presso l’indirizzo PEC del difensore della stessa Assimoco risultante dagli elenchi/registri indicati dallo art. 16 sexies e, soltanto ove impossibile per causa imputabile a detto difensore, allora presso la cancelleria del Giudice pace adito;

che ne consegue che la notificazione dell’appello effettuata direttamente (ed esclusivamente) presso la cancelleria del Giudice di pace di Torre Annunziata è affetta da nullità, ma non già da inesistenza, essendo quest’ultima configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relativi all’individuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della nullità (cfr. Cass., S.U., n. 14916/2016 e Cass. n. 21865/2016);

che il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio della causa al Tribunale di Torre Annunziata, quale giudice di appello, perchè, in applicazione dei principi innanzi enunciati, provveda alla rinnovazione della notificazione del gravame nei confronti della Assimoco S.p.A. e di L.M.S., litisconsorte necessario in quanto proprietario dell’autovettura assicurata presso la stessa compagnia Assimoco (e, dunque, responsabile civile anche ai sensi del vigente art. 144 cod. ass.: tra le altre, Cass. n. 9112/2014, Cass. n. 25421/2014 e Cass. n. 23706/2016), oltre che alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 3 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2017


La pubblica amministrazione digitale frena lo spam

Necessario il consenso del titolare per fare marketing

Gli indirizzi Pec (Posta elettronica certificata) e i recapiti digitali non possono essere utilizzati se non per le comunicazioni aventi valore legale e per le comunicazioni da parte di enti pubblici. Per scopi diversi, come quelli del marketing, ci vuole il consenso dell’interessato.

Per limitare le comunicazioni elettroniche indesiderate, il decreto legislativo correttivo del Cad, Codice dell’amministrazione digitale, approvato ieri dal Consiglio dei ministri, chiarisce la portata della disposizione sull’uso dei domicili digitali, preferendo il generale divieto espresso di utilizzi diversi.

La norma è contenuta in un ampio provvedimento di modifica del dlgs 82/2005, con l’incentivo, oltre al resto, a digitalizzare i rapporti con i cittadini, promuovendo il domicilio digitale.

Nella versione finale, il testo ha cura di specificare che il domicilio digitale non deve diventare il luogo virtuale in cui facilmente accatastare (beninteso virtualmente, ma con fastidio reale) messaggi di spam.

Il Codice dell’amministrazione digitale prevede elenchi di indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e delle pubbliche amministrazioni.

Il correttivo cambia il nome: non si parlerà più di posta elettronica certificata, ma di domicili digitali e gli elenchi delle Pec diventano elenchi di domicili digitali.

I domicili digitali comprendono, infatti, sia l’indirizzo di posta elettronica certificata sia il servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

Dei domicili digitali ci saranno tre elenchi: l’elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti e cioè l’Indice nazionale dei domicili digitali (Ini-Pec, articolo 6-bis del Cad); l’Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (articolo 6-ter del Cad); e un terzo elenco, tutto nuovo, ovvero l’elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, chiamato dal decreto correttivo «Indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato» (nuovo articolo 6-quater del Cad).

Siamo di fronte a liste molto appetibili, anche per il marketing. Non a caso il garante della privacy ha chiesto di modificare il nascituro articolo 6-quinquies del Cad, che si occupa di consultazione e accesso. Nel dettaglio della nuova disposizione, si prevede che la consultazione online degli elenchi di professionisti, imprese, p.a. e privati (articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del Cad) è consentita a chiunque tramite sito web e senza necessità di autenticazione. Gli elenchi sono realizzati in formato aperto. Inoltre l’estrazione dei domicili digitali dagli elenchi sarà effettuata secondo modalità fissate da Agid nelle Linee guida.

Ma, attenzione, si aggiunge che in assenza di preventiva autorizzazione del titolare dell’indirizzo, è vietato l’utilizzo dei domicili digitali per finalità diverse dall’invio di comunicazioni aventi valore legale o comunque connesse al conseguimento di finalità istituzionali dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del Cad (enti pubblici istituzionali, gestori servizi pubblici).

In una versione iniziale del decreto correttivo in esame si leggeva una diversa formulazione, secondo la quale in assenza di preventiva autorizzazione del titolare dell’indirizzo, comunicazioni, diverse da quelle aventi valore legali e diverse da quelle provenienti da p.a. e gestori di pubblici servizi, sarebbero state comunicazioni indesiderate ai sensi dell’articolo 130 del Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003).

In proposito il garante della privacy ha chiesto di eliminare il riferimento all’articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e di introdurre al suo posto un espresso divieto.

L’osservazione è stata accolta, per rendere più evidente, come spiega la relazione di accompagnamento, l’intento di limitare lo spam.

Questo generale divieto di utilizzare il domicilio digitale dovrà però essere coordinato con le norme del Regolamento Ue sulla privacy (n. 2016/679), e su questo si attendono i decreti legislativi da adottarsi ai sensi della legge 163/2017.


BUONE FESTE !!!

mail generale


Giornata di Studio in house – U.T.I. della Carnia – Tolmezzo (UD) – 15.12.2017

Locandina GdS Uti Carnia 2017LA NOTIFICA ON LINE

Venerdì 15 dicembre 2017

UTI Carnia
Via Carnia Libera 1944 29
Tolmezzo (UD)
Orario: 9:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00
con la collaborazione di ComPA – Centro di competenza per la Pubblica Amministrazione

I corsi / seminari / convegni / giornate di studio non sono configurabili come appalti di servizi.

Pertanto per il loro acquisto non è necessario transitare dalle Centrali di Committenza (nazionale o regionale), non è prevista la richiesta del CIG. Si veda anche paragrafo 3.9 della Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

La formazione in materia di appalti e contratti pubblici, se prevista dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione del singolo Ente, non è soggetta al tetto di spesa definito dall’art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010. Si tratta infatti di formazione obbligatoria prevista dalla Legge n. 190/2012 (cfr. Corte dei conti: sez. reg.le di controllo Emilia Romagna n. 276/2013; sez. reg.le di controllo Liguria n. 75/2013; sez. reg.le di controllo Lombardia n. 116/2011)

Docente:

Durì Francesco

Resp. Servizio Notifiche del Comune di Udine

Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.

Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Programma:

Il Messo Comunale

Obblighi e competenze e responsabilità

Il procedimento di notificazione

  • Art. 137 c.p.c.: norme introduttive sulla notificazione degli atti
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Art. 139 c.p.c.: notificazione nella residenza, dimora e domicilio

Concetto di dimora, residenza e domicilio

  • Art. 140 c.p.c. Notifica agli irreperibili relativi
  • La sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010
  • Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario
  • Art. 142 c.p.c. Notificazione a persone non residenti ne dimoranti ne domiciliate nella Repubblica
  • Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
  • Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione a mezzo posta “tradizionale”

  • Ambito di applicazione della L. 890/1982
  • Attività del Messo Comunale e attività dell’Ufficiale Postale

Le notifiche degli atti pervenuti tramite P.E.C.

  • Art. 137, 3° comma, c.p.c.: problemi applicativi

La notificazione a mezzo posta elettronica

  • Art. 48 D.Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)
  • La PEC
  • La firma digitale
  • La notificazione a mezzo posta elettronica
  • Art. 149 bis c.p.c.
  • Le nuove disposizioni del C.A.D.
  • La PEC come strumento esclusivo di comunicazione e notifica della P.A. 

La notificazione degli atti tributari

  • Il D.P.R. 600/1973
  • L’Art. 60 del D.P.R. 600/1973
  • L’Art. 65 del D.P.R. 600/1973 (Eredi)
  • Le notifiche ai soggetti A.I.R.E.
  • L’Art. 26 del D.P.R. 602/1973 e sentenza della Corte Costituzionale 258/2012

Casa Comunale

  • La consegna degli atti presso la Casa Comunale (al destinatario ed a persone delegate)

Cenni sull’Albo on Line

  • Le raccomandazioni del Garante della privacy

Il diritto all’oblio

Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007  (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.)

Nota bene: Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comunicato meno di cinque giorni prima dell’iniziativa, l’organizzazione si riserva la facoltà di fatturare la relativa quota, anche nel caso di non partecipazione alla giornata di studio.

Vedi: Attività di formazione anno 2018

Vedi: Depliant GdS Uti Carnia 2017

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE GdS UTI Carnia 2017

Scarica: Autocertificazioni Fiscali 2018

  1. Comunicazione Associazione Senza finalità di lucro
  2. Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010
  3. Dichiarazione relativa all’esonero dall’obbligo di redazione del “DURC” con riferimento alla iscrizione a corsi di formazione/aggiornamento. (Dichiarazione redatta ai sensi degli art. n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)
  4. Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti (D.P.R. 28/12/2000 N° 445)
  5. Dichiarazione relativa alla fase di liquidazione delle fatture di competenza
  6. Dichiarazione insussistenza motivi di esclusione a contrattare con la Pubblica Amministrazione
  7. Dichiarazione ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.
  8. Documento di identità  personale del Legale Rappresentante pro tempore

Dpr 602/1973: modifiche all’art. 26

La Legge n. 172 del  4 dicembre 2017, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie  (GU Serie Generale n.284 del 05-12-2017)  ha apportato, tra l’altro, la modifica dell’art. 26 del Dpr 602/1973 come segue:

2. All’articolo 26, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: “municipale” sono aggiunte le seguenti: “; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l’attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta”.

Pertanto il nuovo testo completo del succitato art. 26 è il seguente:

Art. 26. Notificazione della cartella di pagamento

La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l’attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda. La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo ((del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC, all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)). Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario. Nei casi previsti dall’art. 140, del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune. (2) L’esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione. Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. (1)

————- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale, con sentenza del 24 ottobre – 7 novembre 2007, n. 366 (in G.U. 1a s.s. 14/11/2007, n. 44), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e dell’articolo 26, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all’estero una residenza conoscibile dall’amministrazione finanziaria in base all’iscrizione nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell’articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano”.

————- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 19 – 22 novembre 2012, n. 258 (in G.U. 1a s.s. 28/11/2012, n. 47), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all’attualmente vigente quarto comma) dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento «Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile […] si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600», anziché «Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario […] si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600»”.


Giornata di Studio Montagnana (PD) – 02.02.2018

Locandina Montagnana 2018LA NOTIFICA ON LINE

Venerdì 2 febbraio 2018

Comune di Montagnana (PD)

Castel San Zeno
Sala Veneziana
Via Carrarese 24
Montagnana
Orario: 9:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00
con la collaborazione del Comune di Montagnana (PD)

Quote di Iscrizione alla giornata di studio:

€ 142.00(*) (**) se il partecipante alla giornata di studio è già è socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2017 con rinnovo anno 2018 già pagato al 31.12.2017. Tale requisito attiene esclusivamente alle persone fisiche. L’iscrizione ad ANNA del solo ente di appartenenza non soddisfa tale condizione per i propri dipendenti.

€ 212.00(*) (**) (***) se il partecipante NON E’ ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2018 pagando la quota insieme a quella della giornata di studio. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.

€ 272,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo la giornata di studio (NON E’ iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).


Partecipazione di 2 o più dipendenti dello stesso Ente:

  • € 200,00 (**) (***) per il primo partecipante
  • € 170,00  (**) (***) per il secondo partecipante
  • €  80,00   (**) (***) per il terzo e oltre partecipante

Tali quote comprendono l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2018 a cui si deve aggiungere € 2,00 (Marca da Bollo) sull’unica fattura emessa. Tale promozione non è assimilabile e/o integrabile alle Quote di Iscrizione sopra descritte (Quote di Iscrizione alla giornata di studio) e per un massimo di numero 10 dipendenti. Dall’11° dipendente si riprende con la quota di € 200,00 ecc. 


La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

Le quote d’iscrizione dovranno essere pagate, al netto delle spese bancarie, comprensive dell’imposta di bollo di € 2,00, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: Codice IBAN: IT06 T030 6234 2100 0000 1790 603 (Banca Mediolanum)
  • Versamento sul Conto Corrente n. 1790 603 (Banca Mediolanum)
  • Versamento per contanti presso la Segreteria della giornata di studio
Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti

Causale: G.d.S. Montagnana 2018 o numero fattura elettronica

(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico, la quota è esente da IVA ai sensi ai sensi dell’Art. 10 DPR n. 633/1972 così come dispone l’art. 14, comma 10 legge 537 del 24/12/1993, ed è comprensiva di € 2,00 (Marca da Bollo)

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

(***) Se la giornata di studio si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità  successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione alla giornata di studio potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà  seguire il versamento della quota di iscrizione alla giornata di studio. I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

I corsi / seminari / convegni / giornate di studio non sono configurabili come appalti di servizi.

Pertanto per il loro acquisto non è necessario transitare dalle Centrali di Committenza (nazionale o regionale), non è prevista la richiesta del CIG. Si veda anche paragrafo 3.9 della Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

La formazione in materia di appalti e contratti pubblici, se prevista dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione del singolo Ente, non è soggetta al tetto di spesa definito dall’art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010. Si tratta infatti di formazione obbligatoria prevista dalla Legge n. 190/2012 (cfr. Corte dei conti: sez. reg.le di controllo Emilia Romagna n. 276/2013; sez. reg.le di controllo Liguria n. 75/2013; sez. reg.le di controllo Lombardia n. 116/2011)

Docente:

Durì Francesco

Resp. Servizio Notifiche del Comune di Udine

Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.

Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Programma:

Il Messo Comunale

Obblighi e competenze e responsabilità

Il procedimento di notificazione

  • Art. 137 c.p.c.: norme introduttive sulla notificazione degli atti
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Art. 139 c.p.c.: notificazione nella residenza, dimora e domicilio

Concetto di dimora, residenza e domicilio

  • Art. 140 c.p.c. Notifica agli irreperibili relativi
  • La sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010
  • Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario
  • Art. 142 c.p.c. Notificazione a persone non residenti ne dimoranti ne domiciliate nella Repubblica
  • Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
  • Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione a mezzo posta “tradizionale”

  • Ambito di applicazione della L. 890/1982
  • Attività del Messo Comunale e attività dell’Ufficiale Postale

Le notifiche degli atti pervenuti tramite P.E.C.

  • Art. 137, 3° comma, c.p.c.: problemi applicativi

La notificazione a mezzo posta elettronica

  • Art. 48 D.Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)
  • La PEC
  • La firma digitale
  • La notificazione a mezzo posta elettronica
  • Art. 149 bis c.p.c.
  • Le nuove disposizioni del C.A.D.
  • La PEC come strumento esclusivo di comunicazione e notifica della P.A. 

La notificazione degli atti tributari

  • Il D.P.R. 600/1973
  • L’Art. 60 del D.P.R. 600/1973
  • L’Art. 65 del D.P.R. 600/1973 (Eredi)
  • Le notifiche ai soggetti A.I.R.E.
  • L’Art. 26 del D.P.R. 602/1973 e sentenza della Corte Costituzionale 258/2012

Casa Comunale

  • La consegna degli atti presso la Casa Comunale (al destinatario ed a persone delegate)

Cenni sull’Albo on Line

  • Le raccomandazioni del Garante della privacy

Il diritto all’oblio

Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007  (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.)

Nota bene: Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comunicato meno di cinque giorni prima dell’iniziativa, l’organizzazione si riserva la facoltà di fatturare la relativa quota, anche nel caso di non partecipazione alla giornata di studio.

Vedi: Attività formativa anno 2018

Scarica: Depliant GdS Montagnana PD 2018

Vedi: Video della Giornata di Studio

Vedi: 

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE Montagnana PD 2018

Sul modulo dovranno obbligatoriamente essere indicati tutti i codici (CUU, CIG ecc.) che dovranno comparire nella fattura elettronica allegando la Determina Dirigenziale di autorizzazione

Scarica: Autocertificazioni Fiscali 2018

  1. Comunicazione Associazione Senza finalità di lucro
  2. Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010
  3. Dichiarazione relativa all’esonero dall’obbligo di redazione del “DURC” con riferimento alla iscrizione a corsi di formazione/aggiornamento. (Dichiarazione redatta ai sensi degli art. n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)
  4. Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti (D.P.R. 28/12/2000 N° 445)
  5. Dichiarazione relativa alla fase di liquidazione delle fatture di competenza
  6. Dichiarazione insussistenza motivi di esclusione a contrattare con la Pubblica Amministrazione
  7. Dichiarazione ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.
  8. Documento di identità  personale del Legale Rappresentante pro tempore