Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 03-03-2015) 29-05-2015, n. 11165

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEGRETO Antonio – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19729-2011 proposto da:

B.H.L. (OMISSIS), considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MEISSNER EGMONT, giusta procura speciale notarile del Dott. Notaio TILMAN HERRIGER in KORSCHENBROICH del 16/06/2011 N. 810/2011;

– ricorrente –

e contro

INA ASSITALIA SPA, T.F., UCI UFFICIO CENTRALE ITALIANO SCRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 462/2011 del TRIBUNALE di BOLZANO, depositata il 08/04/2011 R.G.N. 5397/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/2015 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso che ha concluso per l’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
T.F. convenne innanzi al Giudice di pace di Brunico l’Ufficio Centrale Italiano s.r.l., in qualità di rappresentante e domiciliataria di Provinzial Feuerversicherunsanstlt der Rheinprovinz nonchè H.B.L. chiedendo che, accertata l’esclusiva responsabilità del B. nella causazione dell’incidente stradale verificatosi il (OMISSIS), i convenuti venissero condannati a risarcirgli i danni subiti.

Resistettero gli intimati, il B., chiedendo e ottenendo di chiamare in causa Le Assicurazioni d’Italia, in quanto società garante dell’attore, nei cui confronti propose domanda riconvenzionale.

Con sentenza non definitiva del 18/23 aprile 1998, il Giudice di Pace accertò l’esclusiva responsabilità del B. nella eziologia dell’incidente.

Avverso detta pronuncia propose appello il soccombente. All’esito dell’istruttoria sul quantum debeatur, il decidente, rigettata la domanda riconvenzionale, condannò il B., in solido con l’Ufficio Centrale Italiano, al pagamento della somma di L. 1.950.850.

Il gravame proposto avverso detta pronuncia, riunito a quello avente ad oggetto la decisione sull’an debeatur, venne deciso dalla Corte d’appello di Bolzano con sentenza che, dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione avverso la sentenza non definitiva, rigettò quella avverso la sentenza definitiva.

Detta pronuncia venne tuttavia cassata dalla Suprema Corte che, accolto il primo motivo di ricorso, cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rigettati gli altri, rinviò la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Bolzano.

Riassunto il giudizio, il giudice di rinvio, in data 8 aprile 2011, ha respinto sia l’appello avverso la sentenza non definitiva, sia quello avverso la sentenza definitiva. Il ricorso di B.H. L. avverso detta pronuncia è affidato a due motivi.

Non si sono difesi gli intimati.

Motivi della decisione
1 Preliminare e assorbente è il rilievo dell’inammissibilità dell’impugnazione. Queste le ragioni.

Occorre muovere dalla considerazione che, in base al disposto della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 12 a tenor del quale il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana, la procura alle liti utilizzata in un giudizio celebrato nel nostro Stato, anche se rilasciata all’estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, tuttavia, nella parte in cui consente l’utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicché in tali evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della lex loci. A tal fine occorre però che il diritto straniero conosca, quantomeno, i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell’ordinamento italiano e che consistono, quanto alla scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell’identità del sottoscrittore (Cass. sez. un., ord. 13 febbraio 2008, n. 3410; Cass. civ. 14 novembre 2008, n. 27282).

2 Sotto altro, concorrente profilo, va poi osservato che, benché l’art. 122 c.p.c., comma 1, prescrivendo l’uso della lingua italiana, si riferisce ai soli atti endoprocessuali e non anche agli atti prodromici al processo, come la procura, per questi ultimi vige pur sempre il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto (confr. Cass. civ., sez. un. 2 dicembre 2013, n. 26937; Cass. civ. 29 dicembre 2011, n. 30035; Cass. civ. 14 novembre 2008 n. 27282).

3 Venendo al caso di specie, la procura, rilasciata a Lorschenbroich, in Germania, era esente, in conformità alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, ratificata dall’Italia con L. 20 dicembre 1966, n. 1253, nonché alla Convenzione bilaterale tra l’Italia e la Germania conclusa in Roma il 7 giugno 1969, sia dalla legalizzazione da parte dell’autorità consolare italiana, sia dalla c.d. apostille, e cioè dal rilascio, da parte dell’organo designato dallo Stato di formazione dell’atto, di un attestato idoneo a che l’atto venga riconosciuto ed accettato come autentico.

Tanto non esclude, tuttavia, che andava allegata non solo la traduzione della procura speciale, ma anche quella dell’attività certificativa svolta dal notaio, e cioè l’attestazione che la firma era stata apposta in sua presenza, da persona di cui egli aveva accertato l’identità. Il mancato espletamento di tale adempimento comporta la nullità della procura e quindi l’inammissibilità dell’impugnazione. Nessun provvedimento va adottato in ordine al governo delle spese di lite, non essendosi costituita in giudizio la parte vittoriosa.

P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2015.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2015