Corso di formazione Udine – 21.03.2013

Giovedì 21 marzo 2013

Comune di Udine

SALA POLIFUNZIONALE

V^ CIRCOSCRIZIONE

Via Veneto 164

Orario: 

9:00 – 13:00     14:00 – 17:00

Con la collaborazione del Comune di Udine

Quote di partecipazione al corso:
La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.
€ 160,00 (*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2012 con rinnovo anno 2013 già pagato al 14.01.2013. NON sono considerati iscritti i dipendenti di Enti o di Comuni associati ad A.N.N.A. quali persone giuridiche se non sono iscritti, a loro volta, ma come persone fisiche)
€ 200,00 (*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2013 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.
€ 270,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).
La quota d’iscrizione dovrà essere pagata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Corso Udine 2013 o numero fattura
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.
(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.
I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Durì Francesco

  • Resp. Servizio Notifiche del Comune di Udine
  • Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.
  • Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Corso realizzato con il sistema Outdoor training

PROGRAMMA:

Il Messo Comunale

  • Obblighi e competenze e responsabilità
  • Qualifica soggettiva di pubblico ufficiale (art. 357, c.p.)

 LA NOTIFICA ON LINE – NUOVE MODALITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE SULLA “STABILITA’” del 24.12.2012

Il procedimento di notificazione:

  • Art. 137 c.p.c: il rispetto della privacy nel procedimento di notificazione
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Notificazione nella residenza, dimora e domicilio
  • L’art. 139 c.p.c. e criteri presenziali
  • Concetto di dimora, residenza e domicilio
  • Notifica a persone diverse dal destinatario (familiari, addetti alla casa o all’ufficio)
  • Notificazione in caso di irreperibilità o di rifiuto a ricevere la copia dell’atto (art. 140 c.p.c) e l’interpretazione della giurisprudenza: le novità alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale (gennaio 2010)
  • Notificazione presso il domiciliatario (art. 141 c.p.c)
  • Notificazione a persone non residenti né dimoranti né domiciliate nella repubblica (art. 142 c.p.c.)
  • Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art. 143 c.p.c.)
  • Notificazioni alle amministrazioni statali (art. 144 c.p.c.)
  • Notificazione alle persone giuridiche (art. 145 c.p.c) e novità introdotte dalla L. 263/2005 : analisi delle pronunce giurisprudenziali in tema di notificazione a persone giuridiche
  • Il ritiro degli atti presso la casa comunale (da parte di terzi e intestatari)

La notificazione a mezzo del servizio postale

  • Attività del messo e attività dell’ufficiale postale: ambito di applicazione della L. 890/1982 – Analisi delle diverse casistiche alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali
  • Le modifiche all’art. 149 c.p.c.
  • Il nuovo art. 149 bis c.p.c e la notificazione a mezzo posta elettronica
  • La notificazione delle violazioni al Codice della Strada: le novità introdotte dall’art. 36 della L. 120/2010 ” Disposizioni in materia di sicurezza stradale”
  • Soggetti – I nuovi termini per le notifiche – Validità delle notificazioni

La notificazione degli atti tributari

  • Normativa speciale prevista dal D.P.R. 600/1973
  • L’ art. 60 D.P.R. 600/1973 dopo le modifiche introdotte dall’art. 2, c. 1 del D.L. 40/2010 convertito in L. 73/2010, dall’art. 38 del D.L. 78/2010 conv. In L. 122/2010
  • Le disposizioni introdotte dalla L. 296/2006: l’art. 1, comma 158 – 160 della Legge Finanziaria 2007 (individuazione dei soggetti che possono procedere alla notificazione degli atti di accertamento dei tributi locali e degli atti di invito al pagamento di entrate extratributarie di Comuni e Province e relative problematiche)

EVOLUZIONE DELLA FIGURA DEL MESSO COMUNALE IN SENSO “DIGITALE”

La pubblicazione di atti e documenti all’albo on line

  • Le novità introdotte dall’art. 32 della L. 69/2009: la pubblicazione legale sul sito web a partire dal 1 gennaio 2011 – Aspetti problematici
  • Il Nuovo Codice dell’Amministrazione digitale: cosa pubblicare all’albo, originali e copia, il valore del pdf
  • La trasmissione informatica di documenti: le modifiche apportate agli art. 45, 47 e 48 del D. Lgs. 82/2005
  • La referta di pubblicazione all’albo on line: che può firmare ma, soprattutto, come firmare – Le modifiche introdotte dall’art. 1 del D. Lgs. 235/2010: la firma elettronica
  • Le recentissime novità in materia di posta elettronica certificata e l’introduzione dell’art. 149 bis del c.p.c. ovvero la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata
  • Le problematiche conseguenti alla modifiche apportate all’art. 26 del DPR 602/1973: la notifica delle cartelle esattoriali a mezzo PEC
  • Le raccomandazioni del Garante privacy contenute nella delibera n. 88/2011 : i limiti temporali, il rispetto del diritto all’oblio, le responsabilità
  • Risposte ai quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line (link “Iscrizione on line” a fondo pagina) a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

A richiesta, scritta, l’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne Comunale, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.).

Vedi: L’attività Formativa dell’Associazione 2013

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE UDINE 2013

Vedi: Fotografie del Corso di formazione

Vedi: Video della Giornata di Studio


Corso di formazione Quarto d’Altino – 14.03.2013

Giovedì 14 marzo 2013

Comune di Quarto d’Altino (VE)

Centro Servizi

Via Abbate Tommaso 1

Orario:  9:00 – 13:00   14:00 – 17:00

Con il patrocinio Comune di Quarto d’Altino (VE)

Quote di partecipazione al corso:
La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.
€ 160,00 (*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2012 con rinnovo anno 2013 già pagato al 14.01.2013. NON sono considerati iscritti i dipendenti di Enti o di Comuni associati ad A.N.N.A. quali persone giuridiche se non sono iscritti, a loro volta, ma come persone fisiche)
€ 200,00 (*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2013 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.
€ 270,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).
La quota d’iscrizione dovrà essere pagata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Corso Quarto 2013 o numero fattura
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.
(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.
I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Durì Francesco

  • Resp. Servizio Notifiche del Comune di Udine
  • Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.
  • Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

 Corso realizzato con il sistema Outdoor training

PROGRAMMA:

Il Messo Comunale

  • Obblighi e competenze e responsabilità
  • Qualifica soggettiva di pubblico ufficiale (art. 357, c.p.)

 LA NOTIFICA ON LINE – NUOVE MODALITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE SULLA “STABILITA’” del 24.12.2012

Il procedimento di notificazione:

  • Art. 137 c.p.c: il rispetto della privacy nel procedimento di notificazione
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Notificazione nella residenza, dimora e domicilio
  • L’art. 139 c.p.c. e criteri presenziali
  • Concetto di dimora, residenza e domicilio
  • Notifica a persone diverse dal destinatario (familiari, addetti alla casa o all’ufficio)
  • Notificazione in caso di irreperibilità o di rifiuto a ricevere la copia dell’atto (art. 140 c.p.c) e l’interpretazione della giurisprudenza: le novità alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale (gennaio 2010)
  • Notificazione presso il domiciliatario (art. 141 c.p.c)
  • Notificazione a persone non residenti né dimoranti né domiciliate nella repubblica (art. 142 c.p.c.)
  • Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art. 143 c.p.c.)
  • Notificazioni alle amministrazioni statali (art. 144 c.p.c.)
  • Notificazione alle persone giuridiche (art. 145 c.p.c) e novità introdotte dalla L. 263/2005 : analisi delle pronunce giurisprudenziali in tema di notificazione a persone giuridiche
  • Il ritiro degli atti presso la casa comunale (da parte di terzi e intestatari)

La notificazione a mezzo del servizio postale

  • Attività del messo e attività dell’ufficiale postale: ambito di applicazione della L. 890/1982 – Analisi delle diverse casistiche alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali
  • Le modifiche all’art. 149 c.p.c.
  • Il nuovo art. 149 bis c.p.c e la notificazione a mezzo posta elettronica
  • La notificazione delle violazioni al Codice della Strada: le novità introdotte dall’art. 36 della L. 120/2010 ” Disposizioni in materia di sicurezza stradale”
  • Soggetti – I nuovi termini per le notifiche – Validità delle notificazioni

La notificazione degli atti tributari

  • Normativa speciale prevista dal D.P.R. 600/1973
  • L’ art. 60 D.P.R. 600/1973 dopo le modifiche introdotte dall’art. 2, c. 1 del D.L. 40/2010 convertito in L. 73/2010, dall’art. 38 del D.L. 78/2010 conv. In L. 122/2010
  • Le disposizioni introdotte dalla L. 296/2006: l’art. 1, comma 158 – 160 della Legge Finanziaria 2007 (individuazione dei soggetti che possono procedere alla notificazione degli atti di accertamento dei tributi locali e degli atti di invito al pagamento di entrate extratributarie di Comuni e Province e relative problematiche)

EVOLUZIONE DELLA FIGURA DEL MESSO COMUNALE IN SENSO “DIGITALE”

La pubblicazione di atti e documenti all’albo on line

  • Le novità introdotte dall’art. 32 della L. 69/2009: la pubblicazione legale sul sito web a partire dal 1 gennaio 2011 – Aspetti problematici
  • Il Nuovo Codice dell’Amministrazione digitale: cosa pubblicare all’albo, originali e copia, il valore del pdf
  • La trasmissione informatica di documenti: le modifiche apportate agli art. 45, 47 e 48 del D. Lgs. 82/2005
  • La referta di pubblicazione all’albo on line: che può firmare ma, soprattutto, come firmare – Le modifiche introdotte dall’art. 1 del D. Lgs. 235/2010: la firma elettronica
  • Le recentissime novità in materia di posta elettronica certificata e l’introduzione dell’art. 149 bis del c.p.c. ovvero la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata
  • Le problematiche conseguenti alla modifiche apportate all’art. 26 del DPR 602/1973: la notifica delle cartelle esattoriali a mezzo PEC
  • Le raccomandazioni del Garante privacy contenute nella delibera n. 88/2011 : i limiti temporali, il rispetto del diritto all’oblio, le responsabilità
  • Risposte ai quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line (link “Iscrizione on line” a fondo pagina) a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

A richiesta, scritta, l’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne Comunale, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.).

Vedi: L’attività Formativa dell’Associazione 2013

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE Quarto d’Altino 2013

Vedi: Immagini del Corso di formazione

Vedi: Video della Giornata di Studio


Cass. civ. Sez. V, Sent., 24-01-2013, n. 1668

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12 rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

LA GAIA SRL in persona del curatore;

– intimata –

avverso la sentenza n.92/36/07 della Commissione Tributaria regionale del Lazio con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della Commissione Tributaria provinciale di Roma 64/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/2012 dal Consigliere Dott.ssa Marina Meloni;

udito l’Avvocato dello Stato Gianna Galluzzo;

udite le conclusioni dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa ZENO Immacolata che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Su ricorso del contribuente La Gaja srl avverso la cartella di pagamento notificata in data 28/1/2003, con cui era stato richiesto il versamento della somma di Euro 1.915.501,79 a titolo di IRPEG, ILOR ed IVA 1996, oltre interessi e sanzioni, si pronunciava la Commissione tributaria provinciale del Lazio con la sentenza nr. 64/08/05 di primo grado la quale dichiarava la nullità della notifica dell’avviso di accertamento. Con sentenza nr.92/36/07 pronunciata in data 23/5/2007 la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava il ricorso in appello proposto dalla Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma avverso la predetta sentenza, ritenendo che la notifica effettuata ex art. 140 c.p.c. non poteva essere applicata qualora il destinatario dell’atto fosse una persona giuridica irreperibile.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello con un motivo.

Motivi della decisione

1. Con il primo ed unico motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. e art. 145 c.p.c., comma 3 nonchè D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nella parte in cui il giudice territoriale ha affermato che la cartella di pagamento impugnata doveva essere considerata illegittima in quanto non era stata preceduta dalla notifica dell’avviso di accertamento finalizzato a rendere edotto il contribuente dell’oggetto della natura del tributo e dei motivi posti a fondamento della rettifica.

2. Secondo l’appellante occorre considerare che, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norma stabilite dagli artt. 137 e segg. c.p.c. con alcune modifiche e che pertanto nella fattispecie erano stati rispettati i principi in quanto la notifica dell’avviso di accertamento era stata effettuata in base all’art. 140 c.p.c. e non in base all’art. 145 c.p.c., comma 3, come erroneamente ritenuto dalla CTR secondo la quale l’art. 140 c.p.c.: era applicabile “solo nei confronti della persona fisica legale rappresentante della società dopo che sia stata esperita nei suoi confronti la notifica e constatata la sua irreperibilità”.

3. Il ricorso è infondato. Infatti, premesso che il messo notificatore aveva dichiarato che all’indirizzo della società La Gaja srl Via (OMISSIS) risultava un negozio chiuso e pertanto aveva depositato l’atto nella casa comunale a norma dell’art. 140 c.p.c. e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, appare condivisibile l’orientamento espresso nella sentenza di appello dalla CTR di Lazio, secondo la quale, se il destinatario della notifica è una persona giuridica irreperibile, è escluso il ricorso alla proceduta regolata dall’art. 140 c.p.c., che può essere validamente adottata solo nei confronti della persona fisica irreperibile, legale rappresentante della società. In tema di notifiche alla persona giuridica risulta consolidato l’orientamento della Corte secondo il quale, in caso di irreperibilità presso il domicilio fiscale noto, si deve procedere ex art. 145 c.p.c., comma 3 alla notifica dell’atto alla persona fisica che rappresenta l’ente, nella specie il curatore del fallimento, come affermato per esempio in Cass. 5 sezione, nr. 15856 del 7/7/2009 secondo la quale: Gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa, entro l’ambito del domicilio fiscale, secondo la disciplina dell’art. 145 c.p.c., comma 1. Qualora tale modalità risulti impossibile, si applica il successivo terzo comma dell’art. 145 cod. proc. civ., e la notifica dovrà essere eseguita ai sensi degli art. 138, 139 e 141 cod. proc. civ., alla persona fisica che rappresenta l’ente. In caso d’impossibilità di procedere anche secondo questa modalità, la notifica dovrà essere eseguita secondo le forme dell’art. 140 cod. proc. civ., ma se l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente non si trovano nel comune del domicilio fiscale, la notifica dovrà effettuarsi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), e si perfezionerà nell’ottavo giorno successivo a quello dell’affissione del prescritto avviso di deposito nell’albo del Comune”. Le considerazioni che precedono inducono al rigetto del ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese stante l’assenza di attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 sezione civile, il 29 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2013


Trasparenza, pareri di regolarità e nuovo sistema dei controlli interni

La Legge 7 dicembre 2012 numero 213 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012 numero 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l’esercizio di delega legislativa” reca importanti novità in materia di controlli interni agli enti locali e prevede una serie di nuovi adempimenti a carico degli stessi. In particolare, all’articolo 1 bis il decreto ha apportato modifiche all’articolo 4 del Decreto legislativo numero 14 del 2011, rendendo così immediatamente obbligatoria l’adozione della relazione di “fine mandato” ed introducendo l’obbligo di redigere la relazione di “inizio mandato”.
All’articolo 3 il decreto introduce una serie di disposizioni in materia di controllo finanziario e contabile degli enti locali ed una serie di strumenti e meccanismi di risanamento pluriennale per gli enti con gravi squilibri strutturali di bilancio.
Con le modifiche apportate al decreto legislativo numero 267/2000 (TUEL), viene rivisitato l’assetto dei controlli interni ai Comuni, cambia la fisionomia di alcuni soggetti chiave nell’Ente quali il Segretario ed il responsabile finanziario e cambia il rapporto con la Corte dei Conti.
L’articolo 1 bis del decreto in commento ha apportato modifiche all’articolo 4 del Decreto legislativo numero 14 del 2011, rendendo così immediatamente obbligatoria l’adozione della relazione di “fine mandato” ed introducendo un nuovo obbligo, quello di redigere la relazione di “inizio mandato”.
La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento al sistema ed esiti dei controlli interni; ad eventuali rilievi della Corte dei conti; ad azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; alla situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; alle azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi e alla quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.
Il dl 174, introducendo l’art. 4 bis al decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 149, ha previsto l’obbligo di redigere la relazione di inizio mandato.
La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall’inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.
In sintesi, le nuove disposizioni introdotte dal dl 174/2012 impongono alle amministrazioni di adottare una disciplina regolamentare in merito a modalità di realizzazione del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile; modalità di realizzazione del controllo sulle società partecipate non quotate; modalità di realizzazione del controllo sugli equilibri finanziari; modalità di raccordo tra le figure coinvolte nel sistema dei controlli (segretario, direttore, responsabile finanziario).
Articolo 147-bis: disciplina del controllo di regolarità amministrativa e contabile. Tale forma di controllo viene assicurata nella fase preventiva della formazione dell’atto da ogni responsabile di servizio ed è esercitata attraverso il rilascio dei parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. Il comma 1 dell’articolo 147-bis stabilisce inoltre che tale controllo è effettuato anche dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. Il comma 2 prevede che il suddetto controllo sia assicurato anche nella fase successiva, sotto la direzione del segretario, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente. La norma individua i tipi di atti soggetti al controllo successivo: le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, che devono essere scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. Anche in relazione alla definizione delle modalità di realizzazione del controllo di regolarità amministrativa e contabile in fase successiva è opportuno che gli enti adottino opportuni regolamenti, prevedendo i criteri specifici per la realizzazione del controllo e gli atti ad esso soggetti (ad es. gli atti di maggiore rilevanza, ecc.). Il comma 3 stabilisce che l’esito del controllo sia trasmesso periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.
Articolo 147-ter: disciplina del controllo strategico. Si prevede che, al fine di verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal consiglio, l’ente locale definisca metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione: dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni delle procedure operative attuate, confrontate con i progetti elaborati, della qualità erogata e del grado di soddisfazione della domanda espressa e degli aspetti socio-economici.
Il comma 3 stabilisce che l’unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale, negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, elabori rapporti periodici da sottoporre all’organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.
Articolo 147-quater: disciplina dei controlli sulle società partecipate non quotate. Si prevede che l’ente locale definisca un sistema di controlli sulle società non quotate e che tali controlli siano esercitati dalle strutture proprie dell’ente, che ne sono responsabili. A tal fine, l’amministrazione deve definire preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, nonché organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare: i rapporti finanziari tra ente proprietario e società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi e il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
Si prevede inoltre, al comma 3, che sulla base di dette informazioni, l’ente locale effettui il monitoraggio periodico sull’andamento delle società partecipate, analizzi gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individui le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico¬-finanziari rilevanti per il bilancio dell’ente. Il comma 4 prevede, infine, che i risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende partecipate siano rilevati mediante bilancio consolidato, secondo il principio della competenza economica.
Articolo 147-quinquies: disciplina del controllo sugli equilibri finanziari. Tale controllo è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell’organo di revisione. La norma prevede, inoltre, il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità. Tale tipologia di controllo è disciplinata nel regolamento di contabilità dell’ente ed è svolta nel rispetto delle disposizioni dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Il controllo sugli equilibri finanziari postula anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell’ente in relazione all’andamento economicofinanziario degli organistri gestionali esterni.
Con la lettera f) del comma 1 si introduce una modifica all’articolo 153 del TUEL che rafforza il ruolo del responsabile finanziario di tutore e garante degli equilibri del bilancio, ribadendo la sua autonomia di azione nel rispetto dell’ordinamento, dei principi di contabilità e degli indirizzi della Ragioneria Generale dello Stato.
Il comma 2 dell’articolo 3 in commento prevede che gli strumenti e le modalità di controllo interno siano definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall’ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (entro il 10 gennaio, dunque), dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
Decorsi infruttuosamente i tre mesi, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all’obbligo nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell’articolo 141 del TUEL.


Corso di formazione Fara Sabina (RI) – 26.03.2013

Martedì 26 marzo 2013

Comune di Fara Sabina (RI)

Municipio – Sala Consiliare

Via Santa Maria in Castello 12

Orario:  9:00 – 13:00     14:00 – 17:00

Con il patrocinio Comune di Fara Sabina (RI)

Quote di partecipazione al corso:
La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.
€ 160,00 (*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2012 con rinnovo anno 2013 già pagato al 14.01.2013. NON sono considerati iscritti i dipendenti di Enti o di Comuni associati ad A.N.N.A. quali persone giuridiche se non sono iscritti, a loro volta, ma come persone fisiche)
€ 210,00 (*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2013 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.
€ 270,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).
La quota d’iscrizione dovrà essere pagata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Corso Fara- 2013 o numero fattura
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.
(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.
I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Fontana Lazzaro

  • Resp. Servizio Notifiche dell’Unione Colline Matildiche
  • Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.
  • Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Corso realizzato con il sistema Outdoor training

PROGRAMMA:

Il Messo Comunale

  • Obblighi e competenze e responsabilità
  • Qualifica soggettiva di pubblico ufficiale (art. 357, c.p.)

 LA NOTIFICA ON LINE – NUOVE MODALITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE SULLA “STABILITA’” del 24.12.2012

Il procedimento di notificazione:

  • Art. 137 c.p.c: il rispetto della privacy nel procedimento di notificazione
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Notificazione nella residenza, dimora e domicilio
  • L’art. 139 c.p.c. e criteri presenziali
  • Concetto di dimora, residenza e domicilio
  • Notifica a persone diverse dal destinatario (familiari, addetti alla casa o all’ufficio)
  • Notificazione in caso di irreperibilità o di rifiuto a ricevere la copia dell’atto (art. 140 c.p.c) e l’interpretazione della giurisprudenza: le novità alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale (gennaio 2010)
  • Notificazione presso il domiciliatario (art. 141 c.p.c)
  • Notificazione a persone non residenti né dimoranti né domiciliate nella repubblica (art. 142 c.p.c.)
  • Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art. 143 c.p.c.)
  • Notificazioni alle amministrazioni statali (art. 144 c.p.c.)
  • Notificazione alle persone giuridiche (art. 145 c.p.c) e novità introdotte dalla L. 263/2005 : analisi delle pronunce giurisprudenziali in tema di notificazione a persone giuridiche
  • Il ritiro degli atti presso la casa comunale (da parte di terzi e intestatari)

La notificazione a mezzo del servizio postale

  • Attività del messo e attività dell’ufficiale postale: ambito di applicazione della L. 890/1982 – Analisi delle diverse casistiche alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali
  • Le modifiche all’art. 149 c.p.c.
  • Il nuovo art. 149 bis c.p.c e la notificazione a mezzo posta elettronica
  • La notificazione delle violazioni al Codice della Strada: le novità introdotte dall’art. 36 della L. 120/2010 ” Disposizioni in materia di sicurezza stradale”
  • Soggetti – I nuovi termini per le notifiche – Validità delle notificazioni

La notificazione degli atti tributari

  • Normativa speciale prevista dal D.P.R. 600/1973
  • L’ art. 60 D.P.R. 600/1973 dopo le modifiche introdotte dall’art. 2, c. 1 del D.L. 40/2010 convertito in L. 73/2010, dall’art. 38 del D.L. 78/2010 conv. In L. 122/2010
  • Le disposizioni introdotte dalla L. 296/2006: l’art. 1, comma 158 – 160 della Legge Finanziaria 2007 (individuazione dei soggetti che possono procedere alla notificazione degli atti di accertamento dei tributi locali e degli atti di invito al pagamento di entrate extratributarie di Comuni e Province e relative problematiche)

EVOLUZIONE DELLA FIGURA DEL MESSO COMUNALE IN SENSO “DIGITALE”

La pubblicazione di atti e documenti all’albo on line

  • Le novità introdotte dall’art. 32 della L. 69/2009: la pubblicazione legale sul sito web a partire dal 1 gennaio 2011 – Aspetti problematici
  • Il Nuovo Codice dell’Amministrazione digitale: cosa pubblicare all’albo, originali e copia, il valore del pdf
  • La trasmissione informatica di documenti: le modifiche apportate agli art. 45, 47 e 48 del D. Lgs. 82/2005
  • La referta di pubblicazione all’albo on line: che può firmare ma, soprattutto, come firmare – Le modifiche introdotte dall’art. 1 del D. Lgs. 235/2010: la firma elettronica
  • Le recentissime novità in materia di posta elettronica certificata e l’introduzione dell’art. 149 bis del c.p.c. ovvero la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata
  • Le problematiche conseguenti alla modifiche apportate all’art. 26 del DPR 602/1973: la notifica delle cartelle esattoriali a mezzo PEC
  • Le raccomandazioni del Garante privacy contenute nella delibera n. 88/2011 : i limiti temporali, il rispetto del diritto all’oblio, le responsabilità
  • Risposte ai quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line (link “Iscrizione on line” a fondo pagina) a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

A richiesta, scritta, l’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne Comunale, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.).

Vedi: L’attività Formativa dell’Associazione 2013

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE Fara 2013

Vedi: Immagini del Corso di formazione

Vedi: Video del corso di formazione


Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 04-10-2012) 10-01-2013, n. 440

Ricordano i giudici, “l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto” e, di conseguenza, “è nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate” dalla norma.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5426-2008 proposto da:

CURATORE FALLIMENTO ITALCASA DI COSTANTINO A. & COSTANTINO M. SNC in persona del Curatore del fallimento, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCA DELLA ROBBIA 3, presso lo studio dell’avvocato CAPORILLI MARIA ROSARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato MACCARI RAFFAELE con studio in MESSINA VIALE SAN MARTINO 116, (avviso postale), giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 54/2006 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA, depositata il 21/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/2012 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo
A seguito di avvisi di accertamento per IRPEG ed ILOR relativi agli anni 1995 e 1996 a carico del Fallimento ITALCASA snc di Costantino A. e Costantino M., notificati il 5-11-2001 dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Padova 1 e divenuti definitivi per mancata impugnazione, il Curatore del Fallimento proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Padova avverso la cartella di pagamento, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di Euro 417.356,68, per il titolo e per gli anni di cui sopra.

Il ricorrente sosteneva la nullità della cartella per vari motivi e, in particolare, perchè gli avvisi di accertamento, presupposto della cartella stessa, non erano stati ritualmente notificati nel domicilio eletto (studio professionale del Curatore), bensì irregolarmente consegnati a tale O.S., nella sua presunta qualità di portiere dell’abitazione del Curatore.

L’adita CTP accoglieva il ricorso.

In seguito ad appello dell’Ufficio ed appello incidentale del Curatore, la CTR di Venezia, in riforma della sentenza impugnata, rigettava il ricorso proposto dal Curatore avverso la cartella di pagamento.

In motivazione la CTR, in particolare, evidenziava:

che la Italcasa snc era stata dichiarata fallita, sicchè legittimamente l’Ufficio aveva notificato gli avvisi presso la residenza del Curatore;

che, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 3 e L. n. 890 del 1982, art. 7 in mancanza delle persone indicate nelle dette disposizioni, la copia (o il piego) poteva essere consegnata al portiere dello stabile.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione il Curatore, affidato a quattro motivi, cui resisteva l’Agenzia delle Entrate.

Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 58 e 60 e art. 145 c.p.c., ritenendo che, in base alle su citate norme, l’Ufficio avrebbe potuto notificare gli avvisi di accertamento in questione presso la residenza del Curatore soltanto ove non fosse stato possibile notificarli presso lo studio o domicilio eletto dallo stesso curatore.

Siffatto motivo è infondato Al riguardo va, invero, condiviso il principio già espresso da questa stessa S.C., secondo cui “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la notifica degli avvisi e degli atti presupposti rispetto alla cartella di pagamento, emessi nei confronti di una società dichiarata fallita, è validamente effettuata presso la residenza anagrafica del curatore fallimentare, anche se questi abbia eletto il domicilio nel suo studio professionale, perchè la disposizione che prevede la “facoltà del contribuente” di eleggere domicilio in luogo diverso dalla residenza anagrafica – il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. d), – non riguarda l’ipotesi della notifica fatta a persona diversa dal contribuente, anche se legittimata a ricevere la notifica” (Cass. 26178/2011), come, nel caso di specie, è il Curatore.

Con il secondo e terzo motivo deduceva, ex art. 360, nn. 3, 4 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c. e/o L. n. 890 del 1982, art. 7 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia nonchè insufficiente motivazione su un fatto decisivo.

In particolare, rilevava che, in base al su citato art. 139 c.p.c. e/o L. n. 890 del 1982, art. 7 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 la consegna al portiere poteva avvenire solo in mancanza delle persone indicate in ordine tassativo di successione preferenziale nei rispettivi commi 2 dei predetti articoli; di conseguenza il Giudice di merito avrebbe potuto pronunciarsi nel senso della validità della notifica solo previo accertamento (omesso invece nel caso di specie) che dalla relata in atti risultasse che la consegna al portiere era avvenuta esclusivamente in ragione della mancanza dei predetti soggetti; lo stesso Giudice del merito, inoltre, aveva insufficientemente motivato, ritenendo che la qualità di “portiere” si doveva presumere alla luce delle dichiarazioni rese all’ufficiale notificatore, senza tuttavia prendere in considerazione la prova contraria fornita dal ricorrente, e cioè la dichiarazione resa dall’amministratore p.t. del Condominio, dalla quale risultava che O.S. era solo custode (e non “portiere”) dello stabile, senza alcun obbligo di ricevere notifiche o lett. racc..

Detto motivo è fondato.

Va, invero, condiviso il principio ripetuta mente stabilito da questa Corte, secondo cui “in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall’art. 139 cod. proc. civ., comma 2 secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita. E’ pertanto nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata (Cass. 8214/2005; conf. 11332/2005; 6101/2006).

La CTR non ha fatto corretto uso di tale principio, avendo affermato che, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 3, e L. n. 890 del 1982, art. 7 in mancanza delle persone indicate nelle dette disposizioni, la copia (o il piego) poteva essere consegnata al portiere dello stabile, senza tuttavia avere previamente verificato che l’ufficiale giudiziario, nella sua relata, avesse o meno dato atto, oltre che dell’assenza del destinatario anche dell’effettuazione delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto.

L’accoglimento del detto motivo, comporta l’assorbimento del quarto, con il quale il ricorrente deduceva, ex art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il Giudice d’Appello totalmente trascurato di prendere in considerazione la censura (rivolta direttamente contro la cartella) riguardante la mancata indicazione del responsabile del procedimento.

In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata la gravata sentenza e la causa va rinviata ad altra sezione della CTR di Venezia al fine di decidere la stessa sulla base del su riportato principio di diritto; detta CTR provvedere, inoltre, anche sui compensi di lite.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per provvedere sulle spese di lite, alla CTR di Venezia, diversa sezione.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della sez. tributaria, il 4 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2013


Modulo per richiesta rimborso spese – anno 2013

Nel rimborso delle spese ricadono i costi degli spostamenti, e quindi di treni, automobili ed aerei, nonché dei mezzi pubblici. Vi sono inoltre i costi di vitto e alloggio, effettuati in strutture di ristorazione ed alberghiere.

E’ importante, al fine di ottenere il dovuto rimborso delle spese di viaggio, di tenere nota accurata di ogni spesa, redigendone una opportuna nota spese, con i seguenti dati:

  • data in cui la spesa è effettuata
  • luogo in cui la spesa è effettuata
  • importo della spesa effettuata
  • documentazione allegata comprovante l’importo (fattura o ricevuta)

Tale nota spese sarà poi consegnata/inviata all’Unità Operativa Vicolo Quasimodo 34 – 35020 Albignasego PD.

I costi chilometrici per utilizzo di mezzi di trasporto di proprietà

Tariffe ACI e trasferte nel comune

Nella realtà è frequente rilevare l’erogazione e la contabilizzazione di rimborsi chilometrici per l’utilizzo da parte di dipendenti e parasubordinati di mezzi di trasporto propri per conto e nell’interesse delle imprese in cui operano.

Il relativo costo viene determinato in base alle percorrenze e prendendo come riferimento le tariffe ACI che sono determinate in base ai seguenti parametri:

• categoria del veicolo utilizzato (autovettura, motociclo, ciclomotore, fuoristrada, autofurgone);

• elenco delle marche automobilistiche;

• tipo di alimentazione (es. benzina, gasolio, ecc.);

• periodo di utilizzo del veicolo.

In linea generale l’utilizzo da parte di dipendenti e parasubordinati di veicoli propri genera in loro favore il diritto al riconoscimento di un’indennità chilometrica a titolo di rimborso spese.

La stessa viene calcolata in base ai seguenti due elementi:

percorrenza effettuata per conto dell’impresa, determinata in chilometri;

costo chilometrico oggettivamente attribuibile al tipo di mezzo utilizzato.

Va preliminarmente precisato che se viene riconosciuto un costo superiore rispetto a quello effettivo per l’impiego di autoveicoli personali del dipendente o parasubordinato, il maggiore importo rispetto alla tariffa ACI genera un fringe benefit che deve venire computato fra gli emolumenti imponibili delle retribuzioni o dei corrispettivi, sia ai fini fiscali che previdenziali. È parimenti considerato fringe benefit il corrispettivo erogato che non risulti analiticamente giustificato in base alla percorrenza effettiva del mezzo per finalità aziendali.

L’utilizzo dell’auto del dipendente o parasubordinato può riguardare trasferte:

• poste in essere nel territorio del comune sede di lavoro;

• relative a tragitti fatti al di fuori del comune sede di lavoro.

Trasferte nel comune

In linea generale l’indennità chilometrica corrisposta per trasferte nel comune sede di lavoro costituisce sempre un emolumento imponibile ai fini IRPEF e per il calcolo dei contributi previdenziali.

Invece l’indennità chilometrica corrisposta per trasferte fatte con utilizzo di autovetture del dipendente e parasubordinato è considerata un rimborso spese e non va assoggettata a ritenute previdenziali e fiscali quando il relativo ammontare non supera il limite determinato dalla Tariffa ACI con riferimento al veicolo usato.

In ogni caso l’indennità in esame deve risultare esposta nel Libro Unico del lavoro, e deve venire documentata con un prospetto analitico predisposto e sottoscritto dal soggetto utilizzatore.

Scarica il modulo: Prospetto rimborso spese 2013


AMBIENTE A RISCHIO il lavoratore può rifiutarsi di lavorare

Il dipendente ha il diritto di rifiutare di lavorare se il datore di lavoro non ha predisposto condizioni idonee a preservare l’integrità psico-fisica dei dipendenti.
E’ questa la sintesi di una recente sentenza della Cassazione (sez. Lavoro n. 18921 del 5-11-2012).

La Cassazione ha chiarito che l’imprenditore è tenuto ad adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.
La libertà del datore di organizzare la propria attività lavorativa, per come garantito dall’art. 41 comma 1 della Costituzione, trova un LIMITE nell’utilità sociale e nella scelta degli strumenti attraverso i quali si estrinseca. In particolare, l’iniziativa economica non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, che costituiscono altrettanti diritti inviolabili dell’uomo e che, in ambito lavorativo, devono trovare altrettanta tutela.
In tal modo, il datore di lavoro diventa “debitore di sicurezza” e il lavoratore “creditore di sicurezza”. È quella che potrebbe definirsi “la cultura della sicurezza” quale componente essenziale nel rapporto tra datore e lavoratore.

  • È legittimo per il lavoratore pretendere un ambiente di lavoro che non metta a repentaglio la sua salute: è corretto quindi il rifiuto del dipendente a svolgere la prestazione lavorativa se il datore non ha adempiuto agli obblighi di sicurezza.
  • Viceversa, il datore di lavoro deve pretendere il rispetto da parte dei dipendenti delle norme antinfortunistiche: in caso contrario, egli può procedere con sanzioni disciplinari, misure coercitive e il licenziamento.


Riunione Giunta Esecutiva del 19.01.2013

Oggetto: Convocazione Giunta Esecutiva

Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, viene convocata la riunione della Giunta Esecutiva che si svolgerà sabato 19 gennaio 2013 alle ore 7:30 presso il Comune di Cesena – Palazzo Municipale – Piazza del Popolo 10, in prima convocazione, e alle ore 9:30 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

  1. Approvazione e ratifica adesioni all’Associazione 2012;
  2. Proposta modifica composizione Consiglio Generale;
  3. Approvazione Bilancio Consuntivo 2012;
  4. Approvazione Bilancio Preventivo 2013;
  5. Esame normativa per la Notifica tramite PEC
  6. Varie ed eventuali.

Leggi: Verbale GE 19 01 2013


Riunione Consiglio Generale del 19.01.2013

Oggetto: Convocazione Consiglio Generale

ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, viene convocata la riunione del Consiglio Generale che si svolgerà sabato 19 gennaio 2013 alle ore 7:30 presso il Comune di Cesena – Piazza del Popolo 10, in prima convocazione, e alle ore 9:30 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

  1. Approvazione e ratifica adesioni all’Associazione 2012;
  2. Proposta modifica composizione Consiglio Generale;
  3. Approvazione Bilancio Consuntivo 2012;
  4. Approvazione Bilancio Preventivo 2013;
  5. Esame normativa per la Notifica tramite PEC
  6. Varie ed eventuali.

Leggi: Verbale CG del 19 01 2013