I verbali per violazioni del codice della strada saranno notificati ANCHE tramite la posta elettronica certificata

Dal 1° gennaio 2013 i verbali per violazioni del codice della strada saranno notificati anche tramite la posta elettronica certificata, senza oneri di spedizione a carico del destinatario. È questo lo scenario che si prospetta con l’entrata in vigore del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 (suppl. ord. n. 134) del 19 ottobre 2012.

Il decreto legge n. 179/2012, aggiungendo un nuovo art. 3-bis al codice dell’amministrazione digitale (di cui al decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005), prevede che, per facilitare la comunicazione fra le pubbliche amministrazioni e i cittadini, ogni cittadino potrà indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, quale suo domicilio digitale.

L’indirizzo sarà inserito nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) e sarà reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. Fra le pubbliche amministrazioni, secondo l’ambito di applicazione definito dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005, rientrano anche gli enti locali. Il decreto legge n. 179/2012 dispone inoltre che dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi dovranno comunicare con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dichiarato, senza oneri di spedizione a suo carico.

Occorrerà attendere però l’emanazione di un decreto con il quale il ministro dell’Interno, di concerto con il ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro delegato per l’innovazione tecnologica, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, dovrà definire le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del domicilio digitale da parte del cittadino e le modalità di consultazione dell’Anpr da parte dei gestori o esercenti di pubblici.

Ma il decreto legge n. 179/2012 interviene anche sul domicilio digitale delle persone giuridiche, estendendo alle imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane l’obbligo di indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata già previsto per le imprese in forma societaria dall’art. 16 del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008. Ed entro metà marzo, sulla base degli elenchi di indirizzi di pec costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, sarà istituito presso il ministero dello Sviluppo economico un Indice nazionale Ini-Pec, al quale le pubbliche amministrazioni potranno accedere.

Le novità in materia di posta elettronica certificata previste dal decreto legge n. 179/2012 avranno effetti anche sulle procedure di notificazione delle multe stradali. Infatti, l’art. 201, comma 3, del codice della strada prevede che alla notificazione dei verbali di contestazione si provvede con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. E l’art. 149-bis del codice di procedura civile (introdotto dal decreto legge n. 193 del 29 dicembre 2009, convertito dalla legge n. 24 del 22 febbraio 2010) dispone che, se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata.


AUMENTO DEGLI STIPENDI PER TUTTI gli effetti della sentenza n. 223 già da novembre

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 223 del 11-10-2012, ha bocciato la norma del D.L. 78/2011 relativa alla trattenuta sul 2,5% TFR.
Come per i lavoratori privati, tutti gli oneri devono essere a carico del datore di lavoro.

Mentre gli stipendi pubblici ed i rinnovi contrattuali sono bloccati da più di due anni, e il Governo ha da poco tentato anche di bloccare l’indennità di vacanza contrattuale, la Corte – dopo la cancellazione del contributo di solidarietà per la dirigenza – è intervenuta nuovamente a difesa del pubblico impiego.
Questa volta per OGNI lavoratore il risultato è duplice:
obbligo di restituzione degli arretrati + aumento in busta paga
Se si tiene presente che la sentenza è stata pubblicata nella G.U. dello scorso 17 ottobre, l’applicazione inizierà con gli stipendi del mese di novembre, considerato che quelli di ottobre sono già stati elaborati. C’è poi da considerare il riconoscimento degli arretrati (da gennaio 2011) tenuto conto che l’effetto dell’abrogazione ha valore retroattivo.
Indicativamente, ecco quanto vale la sentenza:

arretrati 2011
(€ netti)
arretrati 2012
(€ netti)
aumento busta paga mensile (€ netti)
categoria B1 290 270 20
categoria C1 330 300 23
categoria D1 540 440 33
dirigenza 1.220 1.000 75

Naturalmente, gli effetti della sentenza riguarderanno anche le indennità di posizione, per il personale interessato (quadri direttivi e dirigenti).


INCOSTITUZIONALI I TAGLI AGLI STIPENDI dei dirigenti pubblici

La Corte Costituzionale, con sentenza del 11-10-2012 n° 223,  ha bocciato i tagli agli stipendi della dirigenza pubblica superiori ai 90.000 euro, stabiliti dal decreto legge 78/2010.

La Consulta si è pronunciata: i tagli agli stipendi superiori ai 90.000 euro dei soli dipendenti pubblici (dirigenti), stabiliti dal decreto legge n° 78 del 2010, sono incostituzionali.
Nella fattispecie è stata stabilita l’illegittimità dell’art.9, nella parte in cui prevede che a partire dal primo gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 “i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti – anche di qualifica dirigenziale – previsti dai rispettivi ordinamenti, delle P.A., siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro”.
La Corte Costituzionale ha ritenuto infatti che il tributo imposto determini un “irragionevole effetto discriminatorio” e che le disposizioni esaminate siano “in evidente contrasto” con gli articoli 3 (Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge) e 53  (Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva) della Costituzione …. l’introduzione quindi di un prelievo speciale, sia pur transitorio ed eccezionale, ma limitato ai soli dipendenti pubblici è ingiustificato.


L’attività di Formazione dell’Associazione – anno 2013

Il «Progetto per la valorizzazione del Messo Comunale» è una iniziativa dell’Associazione A.N.N.A. che ha come obbiettivo principale quello di riqualificare la figura ed il ruolo del Messo Comunale e tutte le figure che svolgono l’attività di notificazione, attraverso la conoscenza dei principi fondamentali del Procedimento notificatorio.

L’Associazione attraverso tale iniziativa, che si svolge su tutto il territorio nazionale, intende dare il proprio contributo affinché l’applicazione delle norme che regolano il Procedimento notificatorio sia la più uniforme possibile .

L’informatizzazione della pubblica amministrazione è certamente una delle principali sfide che Stato, Regioni ed Enti locali si trovano ad affrontare in questo momento storico. L’impatto della tecnologia sull’amministrazione pubblica ed i servizi ai cittadini è di enorme portata, ma per risultare veramente efficace il processo di informatizzazione necessita di un gran numero di strumenti normativi, tecnici ed organizzativi. Gli effetti dello sviluppo e della diffusione dell’innovazione tecnologica sulla produzione documentaria sono oramai rilevanti (basti pensare a quelli derivanti dall’introduzione della firma elettronica e del servizio di posta elettronica certificata che hanno reso possibile la formazione, la trasmissione e la ricezione di documenti informatici a valenza giuridica e forza probatoria), il che rende necessari l’attivazione di sistemi di gestione elettronica e lo sviluppo di soluzioni di natura archivistica, organizzativa e tecnologica, capaci di garantire la conservazione nel tempo e la fruizione della memoria digitale.

Di fronte a tale situazione, A.N.N.A. si propone di fornire un contributo alla soluzione delle problematiche connesse alla produzione e conservazione dei documenti e degli archivi informatici; problematiche che, se non affrontate correttamente, rischiano di provocare la perdita irreversibile di gran parte del patrimonio archivistico che sarà prodotto in futuro dalle amministrazioni pubbliche e dalle imprese.

I Corsi, di carattere prevalentemente pratico, affrontano la materia delle notifiche attraverso l’analisi, lo sviluppo ed il coordinamento delle norme procedurali. Particolare attenzione viene prestata alla compilazione dei moduli operativi, anche in relazione alle conseguenze derivanti dall’evoluzione giurisprudenziale che spesso sopperisce a lacune legislative ovvero ne determina ulteriori dubbi e difficoltà sull’applicabilità delle norme.

I docenti sono operatori di settore che, con una collaudata metodologia didattica, assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati.
Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

PRIMO SEMESTRE  2013

Data

Luogo

Tipologia

 Mercoledì 23  Gennaio  Montecchio Emilia (RE) Corso di aggiornamento per Agenti Notificatori
 Giovedì 14  Marzo  Quarto d’Altino (VE) Corso di aggiornamento per Agenti Notificatori
 Giovedì  21  Marzo  Udine Corso di aggiornamento per Agenti Notificatori
 Martedì  26  Marzo  Fara Sabina (RI) Corso di aggiornamento per Agenti Notificatori
 Giovedì 11  Aprile  Follonica (GR) Corso di aggiornamento per Agenti Notificatori
 Martedì 23  Aprile  Chieti Corso di aggiornamento per Agenti Notificatori
 Lunedì 6  Maggio  Como Corso di aggiornamento per Agenti Notificatori
 Giovedì  16  Maggio  Montegrotto Terme (PD) Corso di aggiornamento per Agenti Notificatori
 Venerdì  14  Giugno  San Marco Argentano (CS) Corso di aggiornamento per Agenti Notificatori

SECONDO SEMESTRE  2013

Data

Luogo

Tipologia

 Martedì 24  Settembre  Capo d’Orlando (ME) Corso di aggiornamento per Agenti Notificatori
 Giovedì 19  Settembre  Legnago (VR) Corso di aggiornamento per Agenti Notificatori
 Giovedì  3  Ottobre  Arluno (MI)  Corso di aggiornamento per Agenti Notificatori
 Giovedì 8  Ottobre  Zola Predosa (BO)  Corso di aggiornamento per Agenti Notificatori
 Mercoledì 16  Ottobre  Jesi (AN) Corso di aggiornamento per Agenti Notificatori (House)
 Giovedì 17  Ottobre  Ancona  Corso di aggiornamento per Agenti Notificatori
 Giovedì 14  Novembre  Mosciano Sant’Angelo (TE) Corso di aggiornamento per Agenti Notificatori
 Venerdì 22  Novembre  Cesena (FC) Corso di aggiornamento per Agenti Notificatori

“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”

E’ stata pubblicato in Gazzetta Ufficiale (supplemento ordinario n. 194 alla G.U. n. 245 del 19 ottobre)  il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, c.d.“Crescita-bis“.

Il provvedimento si occupa di agenda digitale, infrastrutture, servizi digitali, creazione di nuove imprese innovative (startup).

Articolo 1 – Attuazione dell’Agenda digitale italiana e documento digitale unificato e finanziamento dell’ISTAT

Articolo 2 – Anagrafe nazionale della popolazione residente

Articolo 3 – Censimento continuo della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici

Articolo 4 – Domicilio digitale del cittadino

Articolo 5 – Posta elettronica certificata – indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti

Articolo 6 – Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili

Articolo 7 – Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico

Articolo 8 – Misure per l’innovazione dei sistemi di trasporto

Articolo 9 – Dati di tipo aperto e inclusione digitale

Articolo 10 – Anagrafe nazionale degli studenti e altre misure in materia scolastica

Articolo 11 – Libri e centri scolastici digitali

Articolo 12 – Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario

Articolo 13 – Prescrizione medica e cartella clinica digitale

Articolo 14 – Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali

Articolo 15 – Pagamenti elettronici

Articolo 16 – Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica

Articolo 17 – Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270

Articolo 18 – Modificazioni alla legge 27 gennaio 2012, n. 3

Articolo 19 – Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali

Articolo 20 – Comunita’ intelligenti

Articolo 21 – Misure per l’individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative

Articolo 22 – Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo

Articolo 23 – Misure per le societa’ cooperative e di mutuo soccorso

Articolo 24 – Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012

Articolo 25 – Start-up innovativa e incubatore certificato: finalita’, definizione e pubblicita’

Articolo 26 – Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l’avvio

Articolo 27 – Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell’incubatore certificato

Articolo 28 – Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative

Articolo 29 – Incentivi all’investimento in start-up innovative

Articolo 30 – Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative

Articolo 31 – Composizione e gestione della crisi nell’impresa start-up innovativa, decadenza dei requisiti e attivita’ di controllo

Articolo 32 – Pubblicita’ e valutazione dell’impatto delle misure

Articolo 33 – Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture

Articolo 34 – Misure urgenti per le attivita’ produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni

Articolo 35 – Desk Italia – Sportello unico attrazione investimenti esteri

Articolo 36 – Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d’impresa

Articolo 37 – Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell’Obiettivo Convergenza

Articolo 38 – Disposizioni finanziarie

Articolo 39 – Entrata in vigore

Allegato

Leggi: DL 179/2012 – Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese


Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 26-09-2012) 18-10-2012, n. 17904

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 763/2008 proposto da:

G.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAZIO 9, presso lo studio dell’avvocato BALLA PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato CIANCIMINO Rino, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS), in persona del suo Direttore P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 27, presso lo studio dell’avvocato ROMAGNOLI MAURIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato SCHIFANO Sabina, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

C.G. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 488/2007 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 09/08/2007, R.G.N. N. 1663/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2012 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito l’Avvocato MAURIZIO LANIGRA per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. G.G. propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, depositata il 9.08.2007 e di cui si deduce la notifica in data 6.12.2007, la quale ha confermato quella di primo grado, che, a sua volta, aveva ritenuto il G. e C.G. corresponsabili, nella misura del 50%, del sinistro stradale in lite.

2. Come raccomandato dal Collegio, viene adottata una motivazione in forma semplificata.

3. Dall’esame degli atti, emerge che il ricorrente non ha depositato la copia notificata della sentenza impugnata.

4. Al riguardo, deve confermarsi il principio secondo cui la previsione – di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente, alleghi (come nella specie) che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con a relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione (Cass. S.U. 2009/9005;

nonché Cass. 11376/2010; 25070/2010, ord.).

5. Il ricorso deve perciò essere dichiarato improcedibile. Le spese seguono la soccombenza nel rapporto con la parte costituita. Nulla per le spese nel rapporto con l’altro intimato, che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti della Compagnia assicuratrice, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorario, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2012


Cons. Stato Sez. V, Sent., (ud. 13-07-2012) 18-10-2012, n. 5351

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2438 del 2003, proposto da:

D.C.E., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Di Gioia, con domicilio eletto presso Giovanni Di Gioia in Roma, piazza Mazzini, n. 27;

contro

Comune di Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Sportelli dell’Avvocatura Comunale, con domicilio in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE II BIS n. 00596/2002, resa tra le parti, concernente concorso interno per conferimento di 29 posti a primo dirigente amministrativo

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2012 il Cons. Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Sommovigo, per delega dell’Avvocato Di Gioia, e Graglia, per delega dell’Avvocato Sportelli;

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con bando in data 6.3.1995 il Comune di Roma ha indetto, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 463 del 24.2.1995 un concorso interno per titoli di servizio e di cultura integrato da colloquio, ai sensi dell’art. 28, nono comma, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, per il conferimento di 29 posti di primo dirigente amministrativo.

Al concorso venivano ammessi a partecipare “i dipendenti dell’area amministrativa e contabile – profilo professionale amministrativo – in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente ad essa, provenienti dalla ex carriera direttiva dell’Amministrazione che abbiano maturato un’anzianità di nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera direttiva”.

La dott.ssa E.D.C., dipendente del Comune di Roma con la settima qualifica funzionale, collocata nell’area socio-sanitaria e in possesso della laurea in sociologia, ha impugnato il bando di concorso e la precedente delibera di G.M., deducendone la illegittimità e chiedendone l’annullamento.

La ricorrente sostiene che il bando, nella parte in cui limita l’ammissione al concorso soltanto ai dipendenti in possesso della laurea in giurisprudenza o equipollente e collocati nell’area amministrativa e contabile, sarebbe illegittimo in quanto in contrasto con la disposizione di cui all’art. 28, nono comma, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, in attuazione della quale il concorso è stato bandito.

La predetta disposizione non prevede , a suo avviso, ulteriori specificazioni e quindi non consente discriminazioni né in ordine al tipo di laurea posseduta né in relazione all’area di provenienza, dovendosi anche considerare che, ancorché collocata in area professionale diversa da quella amministrativo-contabile, ella svolge comunque mansioni amministrative.

L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio, sostenendo l’infondatezza delle censure proposte dalla ricorrente.

Con sentenza del 6.12.2001 il T.A.R. per il Lazio ha respinto il ricorso.

Avverso la sentenza ha prodotto appello la dott.ssa E.D.C. con i seguenti motivi di censura.

1- La disposizione dell’art. 29, IX comma del D.Lgs. n. 29 del 1993, che permette alle amministrazioni pubbliche di indire concorsi interni per l’accesso alla qualifica dirigenziale, ha carattere transitorio, per permettere alle professionalità interne alle amministrazioni, uno sviluppo di carriera prima di rendere definitiva ed intangibile l’affermazione del principio che si accede alla qualifica dirigenziale solo attraverso pubblico concorso e ciò nel presupposto che la notevole anzianità di servizio richiesta potesse supplire alla mancanza di un titolo specifico e che il generico possesso di un diploma di laurea (e, quindi, di un’istruzione universitaria) fosse il requisito sufficiente ad essere ammesso alle procedure concorsuali.

2- La qualifica dirigenziale negli enti locali, individuata dal D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni, non è articolata per profili professionali e mentre il possesso di un particolare diploma di laurea è necessario per svolgere le funzioni direttive di alcuni profili (quali quello tecnico), per svolgere funzioni direttive in genere di cui la ricorrente è stata incaricata sin dalla data di assunzione non ve ne sarebbe bisogno e del resto la stessa amministrazione avrebbe fatto transitare un numero cospicuo di dirigenti farmacisti (cioè laureati in farmacia) nella qualifica dirigenziale unica affidando loro incarichi amministrativi.

3- L’art. 13 del D.Lgs. n. 29 del 1993 escluderebbe per gli Enti locali l’immediata applicabilità delle disposizioni del capo II del titolo II, prevedendone l’applicazione solo previa modifica dei rispettivi ordinamenti.

L’appello è infondato e va rigettato.

Preliminarmente si osserva che non vi sono motivi per discostarsi da quanto ritenuto dal T.A.R. circa l’applicabilità al caso di specie dell’art. 28, comma 9, del D.Lgs. n. 29 del 1993, quanto ai requisiti di ammissione al concorso.

Il Comune di Roma ha infatti recepito tale norma, con delibera commissariale n. 983 del 16.7.1993, prendendo atto del disposto dell’art. 13 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e ha inteso così conformarsi, in via complessiva, alla norma generale in materia di concorsi per l’accesso alla dirigenza e quindi della possibilità che siano ammessi alle selezioni solo i dipendenti in possesso di laurea, oltre che della richiesta anzianità di servizio nella ex carriera direttiva della stessa amministrazione.

Tanto premesso, giova evidenziare che la individuazione poi da parte della pubblica amministrazione di specifici tipi di laurea quale requisito di ammissione alla procedura concorsuale per posti dirigenziali non trova limiti nel dettato dell’art. 28 del D.Lgs. n. 29 del 1993.

La norma, nel prevedere la possibilità di partecipazione al concorso pubblico per esami ai soggetti muniti di laurea, non ha inteso affermare la sufficienza di tale titolo di studio, ma ha unicamente individuato la imprescindibile necessità del diploma di laurea per l’accesso alla qualifica dirigenziale, lasciando alla singola amministrazione, in relazione al posto da ricoprire, la concreta individuazione del tipo di laurea ritenuto necessario per la partecipazione al concorso.

Né può ritenersi illegittima la scelta di uno specifico titolo di studio in relazione all’affermato carattere necessario ed imprescindibile delle esperienze maturate e capacità organizzative già dimostrate nelle attività svolte nei profili di appartenenza.

Al riguardo, va in primo luogo evidenziato che la normativa in materia, nel richiedere quale requisito di partecipazione al concorso il possesso sia del titolo di studio che di pregressa esperienza di servizio (elementi minimi entrambi inderogabili e, per l’effetto, non sostituibili l’uno con l’atro), ha inteso attribuire concorrente e pari rilevanza tanto alla qualificazione culturale che alla concreta esperienza professionale del candidato.

Conseguentemente, non risulta illogica o irragionevole la scelta dell’amministrazione la quale, per assicurarsi già in sede di predeterminazione delle regole della procedura concorsuale, la migliore qualificazione possibile in relazione al posto da ricoprire, indirizzi la richiesta di specifici elementi di qualificazione non solo al tipo di servizio già svolto all’interno della pubblica amministrazione, ma al titolo di studio necessario per partecipare al concorso.

Ciò è avvenuto nel caso in esame, laddove, a fronte della “esperienza di servizio … di almeno nove anni … in posizione di lavoro corrispondente, per contenuto, alle funzioni della ex carriera direttiva del personale degli enti locali…”, la specificità della qualificazione in relazione al posto per il quale il concorso è stato indetto (dirigente amministrativo), è stata indirizzata al diploma di laurea da possedere, individuato nel …”diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente”.

Da un punto di vista oggettivo non appare affetta da irragionevolezza la scelta riferita in via esclusiva al diploma di laurea in giurisprudenza (o equipollente), considerato che la stessa risulta la più aderente alle problematiche ed alle complesse materie di ordine giuridico amministrativo da trattare da parte dei dirigenti.

La prescrizione in questione è correlata con lo specifico potere dell’organo politico di conferimento degli incarichi dirigenziali all’interno dell’ente, al fine di consentirne il concreto esercizio.

Invero, la previsione dei requisiti di ammissione e, tra questi, del titolo di studio è finalizzata alla instaurazione di un rapporto di lavoro dirigenziale ad alto contenuto tecnico professionale e non può affermarsi l’esistenza di una qualsiasi omogeneità tra la laurea in giurisprudenza e quella in sociologia.

Allorché, come nel caso di specie, il bando di concorso richieda tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio (o equipollente) per l’ammissione ad un concorso pubblico, non è consentita la valutazione di un titolo di studio diverso. Il principio poggia sul dovuto riconoscimento in capo all’Amministrazione che indice la procedura selettiva – ferma la definizione del livello del titolo, affidata alla legge o ad altra fonte normativa – di un potere discrezionale nell’individuazione della tipologia del titolo stesso, da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire (Consiglio di Stato, Sez. VI, 19.8.2009, n. 4994).

Legittimamente quindi l’appellante non è stato ammesso alla partecipazione al concorso per la copertura del posto di dirigente amministrativo essendo in possesso di titolo di studio (laurea in sociologia) diverso da quello richiesto dal bando.

Non privo di rilievo è poi quanto evidenziato nella sentenza appellata che il regolamento generale per il personale del Comune di Roma, vigente all’epoca del concorso, prevedeva la possibilità di accesso alla prima qualifica dirigenziale solo per il candidato “in possesso del titolo di studio richiesto e di una esperienza acquisita in posizione di lavoro corrispondenti, per contenuto, alle funzioni della qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso…perché acquisita nella stessa area del posto messo a concorso”.

L’appello è pertanto infondato e va rigettato.

Attesa la complessità interpretativa della materia trattata, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore


Obbligo di pubblicazione del sostituto del responsabile del procedimento in caso di inerzia

Tutti i procedimenti pubblicati nei siti istituzionali dei Comuni devono riportare, oltre al responsabile del procedimento, anche il nome del sostituto del responsabile del procedimento in caso di inerzia; come indicato dall’art. 13 della Legge n. 134 del 07/08/2012 che recita:

All’articolo 13: è premesso il seguente comma:
«01. All’articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria»


Notifiche all’estero

Notifica all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari

(Ufficio di Riferimento: D.G.IT. – UFFICIO IV)

L’attività di notificazione è una fase fondamentale dei processi civili, penali, tributari, amministrativi, fallimentari e del lavoro, nonché di alcune fasi pre-processuali o amministrative, che dà la conoscenza legale di un provvedimento mediante la consegna di un atto, giudiziario o extragiudiziario, da parte di un particolare soggetto notificatore, secondo precise modalità.
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 71/2011 l’Ufficio consolare provvede alla notifica degli atti ad esso rimessi, in conformità alle disposizioni di cooperazione giudiziaria dell’UE, alle convenzioni internazionali in materia e alle leggi dello Stato di residenza.

NOTIFICA ALL’ESTERO DEGLI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIARI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE.
Le informazioni sono reperibili nella “Guida alla notifica all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale”.

NOTIFICA DI ATTI AMMINISTRATIVI A PERSONE RESIDENTI ALL’ESTERO

A. IN CASO DI INDIRIZZO CONOSCIUTO

1. La prima cosa da verificare è se il paese di destinazione abbia ratificato la convenzione di Strasburgo del 24.11.1977. Attualmente i paesi che hanno aderito sono AUSTRIA, BELGIO, ESTONIA, FRANCIA, GERMANIA, ITALIA, LUSSEMBURGO e SPAGNA* (le Autorità spagnole considerano che la Convenzione di Strasburgo del 1977 non sia applicabile ai casi di infrazioni la cui sanzione non rientri nella competenza delle Autorità giudiziarie, come nella maggior parte delle infrazioni stradali).
Tutte le informazioni riguardanti la Convenzione sono reperibili sul sito www.conventions.coe.int. Sotto il titolo “Council of Europe Treaties” che appare in alto a sinistra, cliccando sulla voce “Full List” si ha l’elenco completo delle convenzioni; quella che interessa la materia in questione è la 094 “European Convention on the Service abroad of Documents relating to Administrative Matters”. Cliccando su questa voce, è possibile ottenere il testo della Convenzione (sia in formato Word che Html) nonché l’elenco delle Autorità Centrali designate dai Paesi aderenti per la ricezione delle notifiche ed i formulari da utilizzare (questi ultimi sono alla fine del testo della Convenzione in formato Word).
Ai sensi di tale Convenzione le richieste di notifica dovranno essere inviate:

  • direttamente alle Autorità centrali designate dai paesi aderenti (in Italia al Ministero degli Affari Esteri). L’atto da notificare dovrà essere inviato in doppia copia, in lingua italiana (anche se si consiglia la traduzione nella lingua del paese destinatario o nella lingua veicolare conosciuta) accompagnato dal formulario;

oppure

  • ai sensi dell’art. 11, direttamente agli interessati dei provvedimenti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Alle modalità di notifica di cui all’art. 11 si oppone però la Germania.

2. Nel caso in cui il Paese non sia firmatario della predetta Convenzione (ma rientri nella lista di Paesi sottoriportata), è comunque possibile la notifica a mezzo posta raccomandata dal momento che la normativa locale non prevede motivi ostativi alla trasmissione diretta da parte degli uffici dell’Amministrazione pubblica italiana:

  • ALBANIA
  • AUSTRALIA
  • CANADA
  • CILE
  • COLOMBIA
  • COSTA RICA
  • EL SALVADOR
  • FILIPPINE
  • FINLANDIA
  • GIORDANIA
  • GRAN BRETAGNA
  • IRAQ
  • IRLANDA
  • ISRAELE
  • LETTONIA
  • MOZAMBICO
  • NUOVA ZELANDA
  • OMAN
  • PAESI BASSI
  • PARAGUAY
  • PERU’
  • PORTOGALLO
  • REP. DI COREA
  • SINGAPORE
  • SLOVACCHIA
  • SVEZIA
  • UGANDA
  • UNGHERIA

3. La notifica di atti a soggetti residenti nelle Repubbliche della ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Croazia, Macedonia, Montenegro, Serbia, Slovenia) deve avvenire, come previsto dall’art. 4 della Convenzione italo-jugoslava di assistenza giudiziaria e amministrativa firmata a Roma il 3.12.1960, per il tramite del nostro Ministero della Giustizia. Gli atti andranno pertanto inviati direttamente al predetto Dicastero – DGGC Uff. II, Via Arenula 70, 00186 ROMA.

4. Per tutti gli altri Paesi l’atto, in doppia copia e con traduzione nella lingua del paese di destinazione o nella lingua veicolare in uso, va spedito direttamente alle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero (il cui elenco è disponibile all’indirizzo http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/LaReteDiplomatica/Ambasciate/default.htm). Sarà cura della Rappresentanza restituire all’ufficio richiedente una copia dell’atto con la relata di notifica.

B. IN CASO DI INDIRIZZO SCONOSCIUTO

Non è possibile effettuare la notifica dell’atto all’estero.

Fonte: Ministero degli Affari Esteri – ultima modifica: 05/07/2012

Riscossione tributi locali ancora in mano ad Equitalia fino al 30 giugno 2013

Riscossione tributi locali nel decreto enti locali continuerà ad essere affidata ad Equitalia fino al 30 giugno del prossimo anno, il 2013.
A decidere lo slittamento dello stop della riscossione locale affidata ad Equitalia spa è stato il Consiglio dei Ministri, durante l’adozione, nella giornata di ieri, 4 ottobre 2012, del decreto enti locali, sui tagli agli enti locali.
Uno stop quindi che viene rinviato di 6 mesi rispetto a quanto stabilito in precedenza. Questa è in verità una seconda proroga, dopo che già la manovra salva Italia, il decreto legge n. 201 del 2011 convertito in legge n. 214 del 2011, ha stabilito che siano i comuni a dover gestire autonomamente l’attività di riscossione dal 1 gennaio 2013. In particolare l’articolo 10, comma 13 octies ha modificato l’articolo 7, comma 2 del decreto n. 70 del 2011, facendo slittare il termine a  partire dal quale le società facenti parte del gruppo Equitalia spa non potranno più gestire la riscossione dei tributi locali, dal 1 gennaio 2012 al 1 gennaio 2013. Il motivo ufficiale di questa proroga dello stop alla riscossione affidata ad Equitalia è da ricercarsi nella necessità per gli amministratori locali di organizzarsi in tempo per affidare ad un altro organismo la riscossione dei tributi locali.


Corte Costituzionale n. 223 del 11.10.2012

La Corte Costituzionale, con sentenza del 11-10-2012 n°223, ha bocciato i tagli agli stipendi della dirigenza pubblica superiori ai 90.000 euro, stabiliti dal decreto legge 78/2010.

Leggi: Corte Costituzionale n. 223/2012


Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., (ud. 19-07-2012) 03-10-2012, n. 16817

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3191/2011 proposto da:

SERIT SICILIA SPA (OMISSIS) – Agente della Riscossione per le Province della Regione Siciliana in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO 20, presso lo studio dell’avv. URBANI DANIELE, (avv. MARIA TARANTINO), rappresentata e difesa dall’avvocato DI SALVO GIOVANNI, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VINCENZO BELLINI 4, presso lo studio dell’avvocato ANDREA GEMMA, rappresentata e difesa dall’avvocato CATERINA GIUNTA, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1382/2010 del TRIBUNALE di PALERMO del 9.3.2010, depositata il 18/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/07/2012 dal Consigliere Relatore Dott. MILANA FALASCHI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Giovanni Di Salvo che si riporta agli scritti e chiede l’accoglimento del ricorso;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La SERIT Sicilia s.p.a. – Agente Riscossione Province Regione Siciliana ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello del Tribunale di Palermo del 18 marzo 2010 che nell’ambito del giudizio di opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22, promosso da G.M. relativo ad ordinanza ingiunzione applicativa di sanzioni amministrative per plurime violazioni del Codice della Strada, ha rigettato il gravame e, per l’effetto, ha confermato la decisione del giudice di primo grado, di accoglimento dell’opposizione proposta per avere dichiarato la nullità della notifica delle cartelle di pagamento. Il ricorso è affidato ad un unico motivo di impugnazione.

La G. si è costituita con controricorso.

Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c., formulando una proposta per il rigetto del ricorso.

All’udienza camerale il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RITENUTO IN DIRITTO Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c., che di seguito si riporta:

“Con l’unica censura la ricorrente Serit Sicilia s.p.a. denuncia violazione ed errata applicazione dell’art. 140 c.p.c., per avere i giudici di merito ritenuto non essere state ritualmente notificate alla G. le cartelle di pagamento di cui al preavviso di fermo di beni mobili registrati effettuate con le forme delle notificazioni agli irreperibili, perchè l’Ufficiale giudiziario procedente aveva depositato i plichi presso l’Ufficio nella “Casa del Comune” di (OMISSIS), luogo da considerarsi equipollente alla Casa comunale, attuando una forma di decentramento amministrativo.

La censura è infondata.

E’ incontestato che l’Ufficiale giudiziario addetto ha provveduto alla notifica delle cartelle esattoriali in atti nelle forme di esposte dalla stessa Agenzia di riscossione in ricorso. Per le formalità previste da quest’ultimo articolo (in base al quale, come noto, la notifica si considera perfetta quando l’Ufficiale Giudiziario attesti di aver depositato copia dell’atto nella Casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affisso avviso del deposito alla porta dell’abitazione o dell’ufficio del notificando a avergliene dato notizia per raccomandata con avviso di ricevimento) l’intimata ha eccepito la inesistenza della notifica perchè, come si è detto, il deposito dell’atto è avvenuto presso la “Casa Comunale” di via (OMISSIS), che dunque non era la sede ufficiale ma ufficio decentrato del comune di (OMISSIS). Orbene, accertato che via Orsini n. 11 all’epoca delle notifiche non era la sede di comune, ne deriva l’esattezza del rilievo della G., recepita integralmente dai giudici di merito.

Infatti anche se a seguito di delibera comunale alla sede di via Orsini n. 11 risultassero attribuite le particolari forme di autonomia previste dalla vigente legislazione in materia (il che non è comunque dimostrato), è certo che la “casa comunale” è unica per l’intero comune e ha sede presso l’Ufficio centrale del Comune.

Si deve quindi riconoscere che a via (OMISSIS), quand’anche esistesse un ufficio comunale, questo non può costituire la “casa comunale” che rappresenta la sede del comune nei confronti dei terzi e costituisce il “luogo” degli atti comunali e degli organi che li deliberano (Consiglio, Giunta e Sindaco).

Secondo risalente orientamento di questa corte, che appare da condividere, l’art. 140 c.p.c., parla esclusivamente di “casa comunale”, usando quindi una terminologia precisa, insuscettibile di estensione a diversi “luoghi” e pertanto, anche in applicazione del principio che le formalità dei procedimenti notificatori nei quali la notifica non avviene direttamente a.1 notificando devono essere rispettate rigorosamente, non può che concludersi per la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento (non altrimenti sanate) (in tal senso, Cass. 3 febbraio 1993 n. 1321).

La censura mossa alla decisione impugnata è, quindi, infondata per avere la corte di merito applicato in modo corretto l’art. 140 c.p.c.”.

Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni contenute nella relazione di cui sopra, giacchè non è in discussione il potere di decentramento della pubblica amministrazione, come dedotto dalla ricorrente (su cui ha insistito anche nella memoria illustrativa), ma nella specie l’atto amministrativo è intervenuto solo successivamente alla data di notificazione delle infrazioni. Infatti la delibera amministrativa (che peraltro ha disposto il decentramento non presso uffici del Comune, ma nella sede dello stesso ente esattore) in atti reca la data dell’agosto 2006 a fronte della notificazione dell’ordinanza ingiunzione del 3.3.2003.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione 6 – 2 Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 19 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2012


Corso formazione Gorgonzola (MI) – 14.11.2012

Mercoledì 14 novembre 2012

Comune di Gorgonzola

SALA RIUNIONI “AUDITORIUM”

VIA OBERDAN (S.N.C.)

 

Orario:  9:00 – 13:00     14:00 – 17:00

Con il patrocinio Comune di Gorgonzola (MI)

Quote di partecipazione al corso:
La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.
€ 160,00 (*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2011 con rinnovo anno 2012 già pagato al 16.01.2012. NON sono considerati iscritti i dipendenti di Enti o di Comuni associati ad A.N.N.A. quali persone giuridiche se non sono iscritti, a loro volta, ma come persone fisiche)
€ 200,00 (*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2013 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.
€ 270,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).
La quota d’iscrizione dovrà essere pagata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Corso Gorgonzola – 2012 o numero fattura
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.
(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.
I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Lombardi Giuseppe

  • Coordinatore Servizio Notifiche del Comune di Alessandria
  • Membro del Consiglio Generale di A.N.N.A.
  • Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Corso realizzato con il sistema Outdoor training

PROGRAMMA:

Il Messo Comunale

  • Obblighi e competenze e responsabilità
  • Qualifica soggettiva di pubblico ufficiale (art. 357, c.p.)

Il procedimento di notificazione:

  • Art. 137 c.p.c: il rispetto della privacy nel procedimento di notificazione
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Notificazione nella residenza, dimora e domicilio
  • L’art. 139 c.p.c. e criteri presenziali
  • Concetto di dimora, residenza e domicilio
  • Notifica a persone diverse dal destinatario (familiari, addetti alla casa o all’ufficio)
  • Notificazione in caso di irreperibilità o di rifiuto a ricevere la copia dell’atto (art. 140 c.p.c) e l’interpretazione della giurisprudenza: le novità alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale (gennaio 2010)
  • Notificazione presso il domiciliatario (art. 141 c.p.c)
  • Notificazione a persone non residenti né dimoranti né domiciliate nella repubblica (art. 142 c.p.c.)
  • Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art. 143 c.p.c.)
  • Notificazioni alle amministrazioni statali (art. 144 c.p.c.)
  • Notificazione alle persone giuridiche (art. 145 c.p.c) e novità introdotte dalla L. 263/2005 : analisi delle pronunce giurisprudenziali in tema di notificazione a persone giuridiche
  • Il ritiro degli atti presso la casa comunale (da parte di terzi e intestatari)

La notificazione a mezzo del servizio postale

  • Attività del messo e attività dell’ufficiale postale: ambito di applicazione della L. 890/1982 – Analisi delle diverse casistiche alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali
  • Le modifiche all’art. 149 c.p.c.
  • Il nuovo art. 149 bis c.p.c e la notificazione a mezzo posta elettronica
  • La notificazione delle violazioni al Codice della Strada: le novità introdotte dall’art. 36 della L. 120/2010 ” Disposizioni in materia di sicurezza stradale”
  • Soggetti – I nuovi termini per le notifiche – Validità delle notificazioni

La notificazione degli atti tributari

  • Normativa speciale prevista dal D.P.R. 600/1973
  • L’ art. 60 D.P.R. 600/1973 dopo le modifiche introdotte dall’art. 2, c. 1 del D.L. 40/2010 convertito in L. 73/2010, dall’art. 38 del D.L. 78/2010 conv. In L. 122/2010
  • Le disposizioni introdotte dalla L. 296/2006: l’art. 1, comma 158 – 160 della Legge Finanziaria 2007 (individuazione dei soggetti che possono procedere alla notificazione degli atti di accertamento dei tributi locali e degli atti di invito al pagamento di entrate extratributarie di Comuni e Province e relative problematiche)

EVOLUZIONE DELLA FIGURA DEL MESSO IN SENSO “DIGITALE”

La pubblicazione di atti e documenti all’albo on line

  • Le novità introdotte dall’art. 32 della L. 69/2009: la pubblicazione legale sul sito web a partire dal 1 gennaio 2011 – Aspetti problematici
  • Il Nuovo Codice dell’Amministrazione digitale: cosa pubblicare all’albo, originali e copia, il valore del pdf
  • La trasmissione informatica di documenti: le modifiche apportate agli art. 45, 47 e 48 del D. Lgs. 82/2005
  • La referta di pubblicazione all’albo on line: che può firmare ma, soprattutto, come firmare – Le modifiche introdotte dall’art. 1 del D. Lgs. 235/2010: la firma elettronica
  • Le recentissime novità in materia di posta elettronica certificata e l’introduzione dell’art. 149 bis del c.p.c. ovvero la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata
  • Le problematiche conseguenti alla modifiche apportate all’art. 26 del DPR 602/1973: la notifica delle cartelle esattoriali a mezzo PEC
  • Le raccomandazioni del Garante privacy contenute nella delibera n. 88/2011 : i limiti temporali, il rispetto del diritto all’oblio, le responsabilità
  • Risposte ai quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line (link “Iscrizione on line” a fondo pagina) a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

A richiesta, scritta, l’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne Comunale, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.).

Vedi: L’attività Formativa dell’Associazione 2012

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE Gorgonzola 2012

Vedi: Video del corso di formazione