Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 22-11-2011) 27-02-2012, n. 2959

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7997/2006 proposto da:

JSAY SRL IN PERSONA DELL’AMM.RE UNICO E LEGALE RAPP.TE SIG. S.G. P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato PALMERI GIOVANNI, rappresentata e difesa dagli avvocati PETRONE Raffaele, PETRONE LIBERO;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimato –

sul ricorso 8700/2006 proposto da:

B.A. C.F. (OMISSIS), domiciliato EX LEGE in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RISPOLI LUIGI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

JSAY SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6301/2005 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 06/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2011 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per la riunione del ricorsi, l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale e l’inammissibilità del ricorso incidentale.

Svolgimento del processo
Con sentenza n. 6301/05 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice d’appello, dichiarava la nullità della notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, svoltosi innanzi al giudice di pace di Napoli, promosso dalla Jsay s.r.l. nei confronti di B.A., rimettendo la causa al primo giudice. Osservava, al riguardo, richiamandosi a Cass. S.U. n. 458/05, che sebbene la notifica, effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., fosse completa delle formalità prescritte (deposito dell’atto presso la casa comunale, affissione dell’avviso di deposito e invio di lettera raccomandata a.r.), l’avviso di ricevimento della lettera raccomandata, quantunque allegato all’atto notificato, non recava alcuna indicazione, né del deposito della lettera raccomandata, né delle ragioni di esso, né del periodo di giacenza presso l’ufficio postale prima della restituzione al mittente.

Per la cassazione di detta sentenza ricorre la Jsay s.r.l., con due motivi.

Resiste con controricorso B.A., che propone ricorso incidentale affidato ad un solo motivo.

Motivi della decisione
Preliminarmente i due ricorsi vanno riuniti ex art. 335 c.p.c..

1. – Con il primo motivo del ricorso principale è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 156 c.p.c. e art. 48 disp. att. c.p.c., nonché l’insufficiente e contraddittoria motivazione.

Sostiene, al riguardo, parte ricorrente che il Tribunale ha forzato l’interpretazione dell’art. 140 c.p.c. e, ignorando la norma di cui all’art. 48 disp. att. c.p.c., che specifica il contenuto dell’avviso di cui all’art. 140 c.p.c., ha rilevato disformità del procedimento di notificazione non previste dalla legge e non rilevabili d’ufficio.

2. – Con il secondo motivo parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 345, 346 c.p.c., art. 329 c.p.c., comma 2, per violazione del principio del tantum devolutimi quantum appellatimi e di quello di conversione delle cause di nullità in motivi d’impugnazione, nonché l’insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Il giudice d’appello, si sostiene, ha rilevato d’ufficio un vizio della notifica non oggetto di censura da parte dell’appellante, il quale si era limitato a dedurre che l’avviso era stato affisso al portone d’ingresso dell’edificio condominiale e che non vi era prova dell’avvenuta ricezione della raccomandata.

3. – Il primo motivo è fondato nei termini che seguono e va accolto.

L’ordinanza n. 458/05 delle S.U. di questa Corte, cui espressamente si richiama il giudice a quo, afferma (immutando in parte il pregresso orientamento in materia) che sebbene la notificazione nei confronti di destinatario irreperibile, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., si perfezioni con il compimento delle formalità prescritte e, quindi, con la sola spedizione della raccomandata a.r. informativa del deposito dell’atto presso l’ufficio comunale, occorre che l’avviso di ricevimento sia allegato all’atto notificato, per verificare che quest’ultimo sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario. Dall’avviso di ricevimento e dalle annotazioni che l’agente postale vi appone quando lo restituisce al mittente può emergere, infatti, che la raccomandata non sia stata consegnata per trasferimento o decesso del destinatario o per qualsivoglia altra causa da cui si desuma che l’atto non è pervenuto nella sfera di conoscibilità di lui, nel qual caso la notificazione è da ritenersi nulla.

Ciò non vuoi significare, però, che a tale principio segua il corollario per cui dall’avviso di ricezione debba risultare precisamente documentata l’effettiva consegna della raccomandata ovvero l’infruttuoso decorso del termine di giacenza di essa presso l’ufficio postale, e che, in definitiva, l’avviso debba contenere, a pena di nullità dell’intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale. A tale risultato non conduce né la sentenza n. 3/10 della Corte costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l’art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione; né la successiva giurisprudenza che ne è derivata (cfr. Cass. nn. 4748/11 e 7809/10), la quale, come la pronuncia del giudice delle leggi, ha avuto di mira essenzialmente la diversa problematica dell’individuazione del momento in cui si perfeziona la notifica. Se la validità di essa fosse retta, in conclusione, dalle stesse norme previste dalla L. n. 890 del 1982, sulle notificazioni a mezzo del servizio postale, fra l’ipotesi dell’art. 140 e quella dell’art. 149 c.p.c. non intercorrerebbe altra differenza se non un aggravio di forme, a danno della prima, ormai deprivate di giustificazione e sostanzialmente vane, dipendendo l’esito positivo della notifica dall’attività svolta dell’agente postale.

La citata ordinanza delle S.U. va dunque intesa, all’interno del nuovo quadro di riferimento determinato dall’intervento manipolativo della Corte costituzionale, nel senso che l’avviso di ricevimento rileva, con riferimento all’esito della notificazione ex art. 140 c.p.c., in quanto da esso risulti o il trasferimento o il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell’avviso stesso.

3.1. – Nel caso di specie, dall’esame degli atti (cui questa Corte ha accesso, trattandosi di verificare un fatto di natura processuale) risulta che l’avviso di ricevimento reca il timbro di compiuta giacenza (presente anche sulla busta di restituzione al destinatario, in raccomandazione, del piego e dell’avviso medesimo), senza indicazione della data di inizio e di fine del deposito, nonché il sigillo dell’ufficio postale in data 7.1.2002 (la spedizione della raccomandata è del 21.12.2001), il che, se da un lato non corrisponde ad una perfetta redazione dell’avviso, dall’altro non evidenzia alcuno degli anzi detti fatti ostativi al perfezionarsi della notifica, che pertanto deve ritenersi regolare.

4. – L’accoglimento del predetto motivo assorbe l’esame sia della seconda censura, sia del ricorso incidentale, che propone il vizio di omessa pronuncia su di un punto decisivo della controversia, relativo alla mancata ammissione dei mezzi di prova dedotti dall’appellante.

5. – Per quanto sopra considerato, la sentenza va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Napoli, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Napoli, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2012


4° Convegno nazionale: “NOTIFICAZIONE E PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ATTI NELLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIGITALE”. Roma 2.03.2012

L’informatizzazione della pubblica amministrazione è certamente una delle principali sfide che Stato, Regioni ed Enti Locali si trovano ad affrontare in questo momento storico. L’impatto della tecnologia sull’amministrazione pubblica ed i servizi ai cittadini è di enorme portata, ma per risultare veramente efficace il processo di informatizzazione necessita di un gran numero di strumenti normativi, tecnici ed organizzativi. Gli effetti dello sviluppo e della diffusione dell’innovazione tecnologica sulla produzione documentaria sono oramai rilevanti (basti pensare a quelli derivanti dall’introduzione della firma elettronica e del servizio di posta elettronica certificata che hanno reso possibile la formazione, la trasmissione e la ricezione di documenti informatici a valenza giuridica e forza probatoria), il che rende necessari l’attivazione di sistemi di gestione elettronica e lo sviluppo di soluzioni di natura tecnologica, organizzativa  e archivistica capaci di garantire la conservazione nel tempo e la fruizione della memoria digitale.

Di fronte a tale situazione A.N.N.A. si propone di fornire un contributo alla soluzione delle problematiche connesse alla produzione e conservazione dei documenti e degli archivi informatici; problematiche che, se non affrontate correttamente, rischiano di provocare la perdita irreversibile di gran parte del patrimonio archivistico che sarà prodotto in futuro dalle amministrazioni pubbliche e dalle imprese e dai privati.

Venerdì

2 marzo 2012

ROMA

 Sala Protomoteca del

Palazzo del Campidoglio

 Orario: 9:30 – 13:30

Programma:

Introduzione:

Margherita Baldoni, Vice Presidente Naz. A.N.N.A., Resp. Uff. Notifiche del Comune di Ancona.

Gianni Alemanno, Sindaco di Roma Capitale. Saluti

 Relazioni:

Giulio Salerno, docente di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Università di Macerata. Pubblicità legale di atti informatici

Stefano Pigliapoco, docente di Informatica documentale e multimediale presso l’Università degli Studi di Macerata. Strumenti e regole per la comunicazione e l’archiviazione digitale

Relatore in rappresentaza di DigitPA, Quadro evolutivo delle firme elettroniche

Antonella Deiana, archivista informatico. Il manuale di gestione: la redazione e l’aggiornamento

Giuseppe Lombardi, Resp. Uff. Notifiche del Comune di Alessandria. La figura del notificatore di atti nell’amministrazione pubblica digitale

Interventi:

Lazzaro Fontana, Resp. Uff. Notifiche dell’Unione Colline Matildiche (RE), Comandante del Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale dell’Unione Colline Matildiche (RE)

Francesco Durì, Resp. Uff. Notifiche del Comune di Udine, Resp. Uff. Accertamenti Anagrafici

Corrado Asirelli, Resp. Uff. Notifiche del Comune di Cesena (FC)

Conclusioni:

Pietro Tacchini, Presidente Nazionale A.N.N.A., Resp. Uff. Notifiche ed Albo On Line del Comune di Padova.

Il documento conclusivo è stato inviato alle Organizzazioni Sindacali Nazionali di Settore e alla Presidenza Nazionale dell’A.N.C.I.

INGRESSO LIBERO

Vedi: Depliant/Programma Convegno Roma 2012

Scarica: Modulo di partecipazione

Foto del Convegno

Relazioni:

Baldoni Margherita – Vice Presidente Naz. A.N.N.A.

Lombardi Giuseppe – Resp. Messi Comunali del Comune di Alessandria

Asirelli Corrado – Coord. Messi Comunali del Comune di Cesena FC

Relazione CISL-FP

Fontana Lazzaro – Resp. Messi Comunali e Polizia Municipale Unione Colline Matildiche RE

Durì Francesco Resp. Messi Comunali del Comune di Udine

Salerno Giulio – Docente di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Università di Macerata

Pigliapoco Stefano – docente di Informatica documentale e multimediale presso l’Università degli Studi di Macerata

Deiana Antonella – Archivista Informatico

Tacchini Pietro – Presidente Naz. A.N.N.A.

Rassegna stampa

Vedi: Video del convegno  


Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite – Notifica per posta

1. Il termine di dieci giorni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nel testo sostituito dall’art. 2, comma 3, lettera c), numero 3, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, entrato in vigore il 17 marzo 2005 – secondo il quale, nel caso (quale quello di specie), in cui il piego raccomandato depositato presso l’ufficio postale preposto alla consegna non sia stato ritirato dal destinatario, “La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma…” – deve essere qualificato come termine  “a decorrenza successiva” e computato, secondo il criterio di cui all’art. 155, primo comma, c.p.c. escludendo il giorno iniziale (data di spedizione della lettera raccomandata di cui allo stesso art. 8, comma 2) e conteggiando quello finale;

2. Il termine di dieci giorni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, deve intendersi compreso fra i “termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza”, di cui all’art. 155, quinto comma, c.p.c., aggiunto dall’art. 2, comma 1, lettera f) della legge 28 dicembre 2005, n. 263 entrato in vigore il 1 marzo 2006, con la conseguenza che il dies ad quem del termine medesimo, ove scadente nella giornata del sabato, é prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, ai sensi del combinato disposto del quinto e del quarto comma dello stesso art. 155 c.p.c.

A seguito di ricorso in data 1 dicembre 2008, presentato al Tribunale di Terni da P. Q., titolare della impresa individuale Cartoplastica P., per la dichiarazione di fallimento della s.r.l. Exporter in liquidazione, il Giudice delegato, con decreto del 3 dicembre 2008, tra l’altro, convocò dinanzi a sé la debitrice s.r.l. Exporter, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il creditore istante per l’udienza del 12 gennaio 2009, mandando a tale creditore di notificare il ricorso ed il decreto “entro il termine di 15 giorni prima dell’udienza fissata, con deposito entro l’udienza dell’atto notificato”. Nell’udienza del 12 gennaio 2009, in assenza della Società debitrice, il difensore del P. fece presente che la notificazione del ricorso e del decreto alla debitrice era stata eseguita presso la sede sociale a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali), con spedizione del piego raccomandato con avviso di ricevimento in data 15 dicembre 2008, e che il piego raccomandato, non potuto consegnare per assenza della destinataria, era stato depositato presso l’ufficio postale preposto alla consegna in data 16 dicembre 2008, ai sensi dell’art. 8, secondo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), con contestuale spedizione dell’avviso di deposito alla stessa Società debitrice, sottolineando altresì che la notificazione si era perfezionata, per compiuta giacenza ai sensi dell’art. 8, quarto comma, della stessa legge n. 890 del 1982, in data 27 dicembre 2008. Nella stessa udienza del 12 gennaio 2009 il Tribunale – preso atto del ricorso e del decreto così notificati e disposta la riunione di altra istanza per la dichiarazione di fallimento della s.r.l. Exporter in liquidazione, presentata dalla s. a. s. Ferramenta S. di V. D. & C. – si riservò di decidere e, con sentenza n. 7 del 30 gennaio 2009, dichiarò il fallimento della s.r.l. Exporter in liquidazione.

2. – A seguito di reclamo di quest’ultima – la quale sosteneva che non era stato rispettato il termine dilatorio di quindici giorni tra la data della notificazione del ricorso e del decreto di convocazione e quella dell’udienza, di cui all’art. 15, terzo comma, della legge fallimentare, nel testo sostituito dall’art. 2, comma 4, del d.lgs. 12 settembre 2007 n. 169, applicabile ratione temporis -, la Corte d’Appello di Perugia, con sentenza n. 249/09 del 12 giugno 2009, revocò la dichiarazione di fallimento della s.r.l. Exporter in liquidazione. In particolare, la Corte di Perugia ha osservato che:

a) la notificazione de qua fu eseguita a mezzo del servizio postale, ai sensi della menzionata legge n. 53 del 1994;

b) per l’assenza del destinatario, il piego raccomandato fu depositato presso l’ufficio postale preposto alla consegna in data 16 dicembre 2008;

c) “nessuno essendosi presentato a ritirare il plico, la notifica si perfezionò con la giacenza di dieci giorni”;

d) “La giacenza si completò il giorno 29 dicembre, poiché i giorni 25 e 26 dicembre sono festivi mentre il giorno 27 era sabato ed il 28 era domenica, quindi nessuno di questi giorni era utile alla scadenza, stante il disposto degli ultimi due commi dell’art. 155 c.p.c.. Primo dei quindici giorni del termine dilatorio dell’art. 15 L.F. fu quindi il 30 dicembre. Ultimo dei quindici giorni liberi era il 13 gennaio, ma l’udienza si tenne, come disposto, lunedì 12 gennaio. All’udienza nessuno comparve per la società debitrice…. Evidente la violazione del contraddittorio, per non essere stato garantito al debitore termine pari a quello previsto dalla norma e dallo stesso decreto di convocazione, deve essere revocata la sentenza dichiarativa di fallimento, affetta da nullità”.

3. – Avverso tale sentenza il Fallimento della s.r.l. Exporter in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, illustrati con memoria. Resiste, con controricorso, la s.r.l. Exporter in liquidazione, la quale ha anche proposto ricorso incidentale fondato su un motivo, cui resiste, con controricorso, il Fallimento. 3.1. – Con il primo (con cui deduce: “Violazione e falsa applicazione di norme di legge, con specifico riferimento al computo dei termini ed alla loro eventuale proroga: art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., art. 155 c.p.c., art. 8 L. 890/82, nel testo vigente”), e con il secondo motivo (con cui deduce: “Violazione e falsa applicazione di norme di legge, con specifico riferimento al computo dei termini ed alla loro eventuale proroga in caso di scadenza in giorno festivo: art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., art. 155 c.p.c., art. 8 L. 890/82, e relative modifiche”) – i quali possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione -, il Fallimento ricorrente principale critica la sentenza impugnata, sostenendo che il termine di cui all’art. 8 della legge n. 890 del 1982, non é qualificabile come “termine processuale”, con la conseguenza che ad esso non si applica la disciplina di cui all’art. 155 c.p.c.. Al riguardo, il ricorrente – premesso che per “termini processuali” debbono intendersi “quelli che ineriscono al (e si inseriscono nel) processo” e che “più in particolare il riferimento di cui all’art. 155 c.p.c., é ai termini previsti dal codice di rito” – afferma che il termine di cui all’art. 8 della legge n. 890 del 1982, oltre ad essere previsto da una legge estranea al codice di rito, non é preordinato allo svolgimento di attività processuali, limitandosi a contenere una “previsione assoluta di conoscenza dell’atto da parte del destinatario della notifica”; sostiene, inoltre, che il termine previsto dall’art. 155 cod. proc. civ. “attiene ad una attività da compiersi da parte di colui a favore del quale quel termine é posto”, vale a dire, con riferimento all’attività di notificazione, “ad un’attività del soggetto notificante”, l’attività processuale del quale “si é esaurita con la richiesta di notifica”; aggiunge, infine, che la proroga del termine che scade in giorno festivo non é prorogabile sempre e comunque ma soltanto in relazione ai termini “acceleratori” e, quindi, soltanto “per coloro che ne sono destinatari”.

Nella specie, trattandosi dei termine previsto dall’art. 15, terzo comma, della legge fallimentare, cioè di un termine “dilatorio”, la sua scadenza nel giorno di sabato non era prorogabile al giorno del lunedì successivo, con la conseguenza che, nel giorno del 12 gennaio 2009 (celebrazione dell’udienza di convocazione del debitore), il termine dilatorio di quindici giorni, di cui all’art. 15, terzo comma, della legge fallimentare, doveva ritenersi pienamente rispettato. Con il terzo motivo (con cui deduce: “Violazione e falsa applicazione di norme di legge, con specifico riferimento al regime applicabile al procedimento finalizzato alla dichiarazione di fallimento instauratasi nel dicembre 2008): art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., art. 155 c.p.c., art. 15 D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169”), il ricorrente principale critica per altro verso la sentenza impugnata, sostenendo che il termine di quindici giorni di cui all’art. 15, terzo comma, della legge fallimentare, non é qualificabile come “termine libero”, con la conseguenza che – contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte perugina – il dies a quo non deve essere computato, mentre va computato il dies ad quem, con l’ulteriore conseguenza che l’udienza di convocazione del debitore del 12 gennaio 2009 doveva considerarsi assolutamente valida; Con il quarto motivo (con cui deduce: “Violazione e falsa applicazione di norme di legge, con specifico riferimento al computo dei termini ed alla loro eventuale proroga in caso di scadenza in giorno di sabato: art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., art. 155 c.p.c., art. 8 L. 890/82, e relative modifiche”), il ricorrente principale critica, infine, la sentenza impugnata, sostenendo che – contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici a quibus -la giornata del sabato deve considerarsi “lavorativa”, in particolare anche quanto all’attività di notificazione degli atti sia per il notificante sia per il notificato.

3.1.1. – La controricorrente eccepisce, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso principale, in quanto il curatore fallimentare non avrebbe né la legittimazione né l’interesse a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata, senza neppure il previo parere del comitato dei creditori. 3.2. – Con l’unico motivo (con cui deduce: “Violazione e falsa applicazione di norme di legge, con specifico riferimento agli artt. 47-quinquies del R.D. 12/41, e dell’art. 158 c.p.c.: art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., artt. 47-quinquies R.D. 12/41, e dell’art. 158 c.p.c.”), la ricorrente incidentale critica la sentenza impugnata, affermando che la Corte d’Appello aveva respinto l’eccezione, dalla stessa sollevata, relativa al vizio di costituzione del collegio giudicante in primo grado ed osservando al riguardo che il Tribunale di Terni era stato presieduto da un giudice anziano e non dal Presidente del Tribunale che, in quanto in servizio, avrebbe dovuto e potuto presiedere il collegio giudicante, con conseguente nullità della sentenza dichiarativa di fallimento per vizio di costituzione del giudice, in quanto la sostituzione del Presidente del Tribunale non risultava dettata né da previsione tabellare né da motivato impedimento dello stesso. A conclusione del motivo, la ricorrente incidentale formula il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se sia valida e/o esistente la sentenza dichiarativa di fallimento emessa da un Tribunale in composizione Collegiale e riunito in Camera di Consiglio composto tra gli altri da un Giudice facente funzioni di Presidente anziché dal Presidente del Tribunale senza previsione tabellare e/o ragioni e motivi di impedimento ovvero se la stessa sia invalida e/o nulla e/o inesistente in quanto tale da violare l’art. 47-uqinquies del R.D. 12/41 … e le prescrizioni in materia tabellare”. 3.2.1. – Il ricorrente principale eccepisce l’inammissibilità del ricorso incidentale, innanzitutto, perché la sentenza impugnata non si é pronunciata sulla questione; in secondo luogo, perché il motivo é privo di autosufficienza; in terzo luogo, perché é stato formulato un quesito di diritto plurimo e tautologico; infine, perché le tabelle concernenti i collegi giudicanti si riferiscono alle udienze pubbliche e non alle adunanze in camera di consiglio, relativamente alle quali il collegio può essere presieduto sia dai presidente del tribunale sia dal giudice che ne esercita le funzioni sia dal giudice più anziano.

4. – I ricorsi sono stati assegnati alla Prima Sezione civile. Tale Sezione, con ordinanza interlocutoria n. 5144/11 del 3 marzo 2011, ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale rimessione dei ricorsi alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374, secondo comma, cod. proc. civ., presentando essi una questione di massima di particolare importanza. Al riguardo, il Collegio rimettente ha osservato: “La questione… riguarda la corretta qualificazione dell’attività che il notificando avrebbe dovuto porre in essere per l’acquisizione dell’atto notificato, dovendosi più precisamente chiarire se l’atto del ritiro della notifica possa essere inteso come atto processuale, e se la coincidenza dell’ultimo giorno fissato per il deposito dell’atto con la giornata di sabato determini o meno la proroga al primo giorno seguente non festivo”. Tale chiarimento, ad avviso della Prima Sezione, presenta profili di delicatezza in ragione della diversità dei momenti di verificazione degli effetti della notifica per il notificante e per il notificato (Corte costituzionale, sentenza n. 477 del 2002), della decorrenza degli effetti della notifica per il destinatario che abbia ritirato il plico dopo l’ultimo dei prescritti dieci giorni di giacenza (art. 8, quarto comma, della legge 20.11.1982, n. 890), della possibilità per il notificando di ritirare comunque il plico anche dopo la scadenza del decimo giorno, fermi gli effetti legali sopra richiamati riconducibili alla scadenza dell’ultimo giorno di giacenza, per la potenziale incidenza della interpretazione data sul punto dal giudice di legittimità su una pluralità di controversie.

5. – Assegnati i ricorsi a queste Sezioni unite, ambedue le parti hanno depositato memorie. All’odierna udienza di discussione, il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del primo, secondo e quarto motivo del ricorso principale, assorbiti il terzo motivo dello stesso ricorso principale ed il ricorso incidentale.

In caso di notificazione eseguita a mezzo del servizio postale (ai sensi dell’art. 8, secondo e quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890), il perfezionamento della notifica può coincidere, oltre che con il materiale recapito o con il ritiro del plico da parte del destinatario, anche con lo spirare del termine di 10 giorni stabilito per la «compiuta giacenza».

Con pronuncia resa a Sezioni Unite la Corte di Cassazione ha chiarito che il termine di 10 giorni va considerato di natura processuale e a decorrenza successiva. Ne discende l’applicazione delle regole ordinarie stabilite dal codice di procedura civile (dunque, se il termine dei 10 giorni scade in un giorno festivo, o nella giornata di sabato, la scadenza va prorogata al primo giorno seguente non festivo).

In primis, occorre considerare l’art. 149, terzo comma, cod. proc. civ., – aggiunto dall’art. 2, comma 1, lettera e) della legge 28 dicembre 2005, n. 263, entrato in vigore il 1 marzo 2006, che, nel disciplinare la notificazione a mezzo del servizio postale, dispone: “La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto”.
Tale disposizione, afferma la Corte, codifica il principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione, conformemente a quanto più volte affermato dalla Corte costituzionale: “… risulta ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale – relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione é destinata a svolgere per il notificante – il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati é condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbano comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti”.
La stessa disposizione, inoltre – nella parte in cui stabilisce che la notifica si perfeziona per il destinatario dal momento in cui questo “ha la legale conoscenza dell’atto” si collega proprio alla notificazione tramite posta, nella quale il perfezionamento della notifica non sempre coincide con il materiale recapito o ritiro del piego raccomandato da parte del notificato, potendo invece coincidere, come nella specie, con l’inutile spirare del termine di “compiuta giacenza”, di cui all’articolo 8, quarto comma, della legge n. 890 del 1982.

Ancora, l’articolo 8, quarto comma, della legge n. 890 del 1982, – nel testo sostituito dall’articolo 2, quarto comma, lettera c) numero 3 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80, entrato in vigore il 17 marzo 2005 , stabilisce che “La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”.

Per la Corte, “tale disposizione realizza – contemperandoli – due diversi e contrapposti interessi: quello del notificante, anche sia comunque assicurato un termine finale per il perfezionamento del procedimento di notificazione dallo stesso promosso, spirato il quale, appunto, “la notificazione si ha per eseguita” anche in mancanza di ritiro del piego depositato da parte del destinatario, che pertanto, da tale momento, “ha la legale conoscenza dell’atto”; quello del notificato – nei casi, di cui al secondo comma dello stesso articolo 8, di mancato recapito del piego – a disporre di un termine ragionevole per il ritiro dello stesso presso l’ufficio postale preposto alla consegna, dal momento che la previsione di tale termine risponde al “fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l’ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell’atto e l’oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti, non potendo ridursi il diritto di difesa del destinatario medesimo ad una garanzia di conoscibilità puramente teorica dell’atto notificatogli” (cfr. Corte costituzionale n. 346 del 1998).

Infine, l’art. 155 cod. proc. civ., sul computo dei termini, dispone, ai comma 4, che, “se il giorno di scadenza é festivo, la scadenza é prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”, e, ai commi quinto e sesto – aggiunti dall’articolo 2, comma 1, lettera f, della citata legge n. 263 del 2005, entrati in vigore il 1 marzo 2006, applicabili anche ai processi pendenti a tale data (art. 58, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69: cfr. le ordinanze nn. 7841 del 2011, 454 del 2010, 15636 del 2009 e la sentenza n, 6212 del 2010) , che: “La proroga prevista dal comma 4, si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato (quinto comma). Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto é considerata lavorativa (sesto comma)”.

Per la Corte, tali commi aggiunti per un verso (quinto comma), assimilano il giorno del sabato a quello festivo, limitatamente però “ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato”, per l’altro (sesto comma), puntualizzano tuttavia che in tale giornata – “ad ogni effetto considerata lavorativa”“resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari”.
L’art. 155, quinto comma, cod. proc. civ., secondo il quale tale disposizione, diretta a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata del sabato, opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano “a ritroso” con l’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si determinerebbe l’effetto contrario dell’abbreviazione dell’intervallo, in pregiudizio delle esigenze garantite con la previsione del termine medesimo.

La realizzazione dei contrapposti interessi del notificante – al perfezionamento del procedimento di notificazione – e del notificato – alla conoscibilità effettiva dell’atto – richiede che per quest’ultimo “trascorrano” o “decorrano”, appunto, dieci giorni dal momento in cui lo stesso, con la spedizione dell’avviso di deposito, é stato posto in condizione di conoscere effettivamente il contenuto dell’atto.

Conseguentemente, questo termine deve essere computato secondo i normali criteri, escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale (art. 155, primo comma, cod. proc. civ.).

Si tratta di stabilire, ora, se quello previsto dall’art. 8, quarto comma, della legge n. 890 del 1982 sia, o no, termine previsto “per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza” (art. 155, quinto comma, cod. proc. civ.), con la conseguenza – in caso di risposta affermativa – che esso, se scadente nella giornata del sabato, é prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 155, quarto comma, cod. proc. civ.).

Al riguardo – tenute presenti tutte le considerazioni che precedono e, in particolare, il rilievo che per “atti processuali”, di cui all’ora menzionato quinto comma dell’art. 155 devono intendersi quelli che hanno rilevanza, diretta o indiretta, nel processo (cfr., supra, n. 3.1.2., lettera C) – é agevole rilevare che l’intero (tradizionale) procedimento di notificazione di atti inerenti al processo – sia esso promosso ed eseguito dall’avvocato ai sensi della citata legge n. 53 del 1994  (come nella specie), ovvero eseguito dall’ufficiale giudiziario, previa consegna a quest’ultimo dell’atto da notificare – si svolge necessariamente “fuori dell’udienza” fino al suo compimento, come ovviamente fuori dell’udienza si effettua in particolare, nelle notificazioni a mezzo del servizio postale, anche l’eventuale “ritiro” del piego depositato presso l’ufficio postale preposto alla consegna da parte del notificato. “Ritiro” che, d’altro canto, é certamente qualificabile come “atto processuale” ai sensi del menzionato quinto comma, art. 155, costituendo esso, se anteriore al compimento del periodo di “giacenza” di cui all’art. 8, quarto comma, della legge n. 890 del 1982, l’altra forma di perfezionamento del procedimento di notificazione eseguito a mezzo del servizio postale, nei casi di mancata consegna del piego al destinatario o alle persone abilitate a riceverlo di cui allo stesso art. 8, comma 2 (“Resta… fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell’atto, attestata dall’avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo”: così la citata sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, n. 3.2. del Considerato in diritto).

Ne discende che, nel caso in cui il termine di dieci giorni, di cui all’art. 8, quarto comma, della legge n. 890 del 1982, scada della giornata del sabato, la scadenza é prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5.

Leggi: Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite – Sentenza 1 Febbraio 2012, n. 1418


Corso di formazione Zola Predosa (BO) – 28.03.2012

Mercoledì 28 marzo 2012

Comune di Zola Predosa

Sala Corsi

presso Municipio: Piazza della Repubblica 1

Orario:  9:00 – 13:00     14:00 – 17:00

Con il patrocinio Comune di Zola Predosa (BO)

Quote di partecipazione al corso:
La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.
€ 160,00 (*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2011 con rinnovo anno 2012 già pagato al 16.01.2012. NON sono considerati iscritti i dipendenti di Enti o di Comuni associati ad A.N.N.A. quali persone giuridiche se non sono iscritti, a loro volta, ma come persone fisiche)
€ 200,00 (*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2012 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.
€ 270,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).
La quota d’iscrizione dovrà essere pagata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Corso Zola – 2012
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.
(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.
I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Fontana Lazzaro

  • Resp. Servizio Notifiche dell’Unione Colline Matildiche
  • Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.
  • Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Corso realizzato con il sistema Outdoor training

PROGRAMMA:

Il Messo Comunale

  • Obblighi e competenze e responsabilità
  • Qualifica soggettiva di pubblico ufficiale (art. 357, c.p.)

Il procedimento di notificazione:

  • Art. 137 c.p.c: il rispetto della privacy nel procedimento di notificazione
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Notificazione nella residenza, dimora e domicilio
  • L’art. 139 c.p.c. e criteri presenziali
  • Concetto di dimora, residenza e domicilio
  • Notifica a persone diverse dal destinatario (familiari, addetti alla casa o all’ufficio)
  • Notificazione in caso di irreperibilità o di rifiuto a ricevere la copia dell’atto (art. 140 c.p.c) e l’interpretazione della giurisprudenza: le novità alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale (gennaio 2010)
  • Notificazione presso il domiciliatario (art. 141 c.p.c)
  • Notificazione a persone non residenti né dimoranti né domiciliate nella repubblica (art. 142 c.p.c.)
  • Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art. 143 c.p.c.)
  • Notificazioni alle amministrazioni statali (art. 144 c.p.c.)
  • Notificazione alle persone giuridiche (art. 145 c.p.c) e novità introdotte dalla L. 263/2005 : analisi delle pronunce giurisprudenziali in tema di notificazione a persone giuridiche
  • Il ritiro degli atti presso la casa comunale (da parte di terzi e intestatari)

La notificazione a mezzo del servizio postale

  • Attività del messo e attività dell’ufficiale postale: ambito di applicazione della L. 890/1982 – Analisi delle diverse casistiche alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali
  • Le modifiche all’art. 149 c.p.c.
  • Il nuovo art. 149 bis c.p.c e la notificazione a mezzo posta elettronica
  • La notificazione delle violazioni al Codice della Strada: le novità introdotte dall’art. 36 della L. 120/2010 ” Disposizioni in materia di sicurezza stradale”
  • Soggetti – I nuovi termini per le notifiche – Validità delle notificazioni

La notificazione degli atti tributari

  • Normativa speciale prevista dal D.P.R. 600/1973
  • L’ art. 60 D.P.R. 600/1973 dopo le modifiche introdotte dall’art. 2, c. 1 del D.L. 40/2010 convertito in L. 73/2010, dall’art. 38 del D.L. 78/2010 conv. In L. 122/2010
  • Le disposizioni introdotte dalla L. 296/2006: l’art. 1, comma 158 – 160 della Legge Finanziaria 2007 (individuazione dei soggetti che possono procedere alla notificazione degli atti di accertamento dei tributi locali e degli atti di invito al pagamento di entrate extratributarie di Comuni e Province e relative problematiche)

EVOLUZIONE DELLA FIGURA DEL MESSO IN SENSO “DIGITALE”

La pubblicazione di atti e documenti all’albo on line

  • Le novità introdotte dall’art. 32 della L. 69/2009: la pubblicazione legale sul sito web a partire dal 1 gennaio 2011 – Aspetti problematici
  • Il Nuovo Codice dell’Amministrazione digitale: cosa pubblicare all’albo, originali e copia, il valore del pdf
  • La trasmissione informatica di documenti: le modifiche apportate agli art. 45, 47 e 48 del D. Lgs. 82/2005
  • La referta di pubblicazione all’albo on line: che può firmare ma, soprattutto, come firmare – Le modifiche introdotte dall’art. 1 del D. Lgs. 235/2010: la firma elettronica
  • Le recentissime novità in materia di posta elettronica certificata e l’introduzione dell’art. 149 bis del c.p.c. ovvero la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata
  • Le problematiche conseguenti alla modifiche apportate all’art. 26 del DPR 602/1973: la notifica delle cartelle esattoriali a mezzo PEC
  • Le raccomandazioni del Garante privacy contenute nella delibera n. 88/2011 : i limiti temporali, il rispetto del diritto all’oblio, le responsabilità
  • Risposte ai quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line (link “Iscrizione on line” a fondo pagina) a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

A richiesta, scritta, l’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne Comunale, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.).

Vedi: L’attività Formativa dell’Associazione 2012

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE Zola 2012


Corso di formazione Udine – 22.03.2012

Giovedì 22 marzo 2012

Comune di Udine

Sala Ajace

del Comune di Udine

Piazza della Libertà 1

Orario:  9:00 – 13:00     14:00 – 17:00

Con il patrocinio Comune di Udine

Quote di partecipazione al corso:
La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.
€ 160,00 (*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2011 con rinnovo anno 2012 già pagato al 16.01.2012. NON sono considerati iscritti i dipendenti di Enti o di Comuni associati ad A.N.N.A. quali persone giuridiche se non sono iscritti, a loro volta, ma come persone fisiche)
€ 200,00 (*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2012 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.
€ 270,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).
La quota d’iscrizione dovrà essere pagata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Corso Udine – 2012
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.
(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.
I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Durì Francesco

  • Resp. Servizio Notifiche del Comune di Udine
  • Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.
  • Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Corso realizzato con il sistema Outdoor training

PROGRAMMA:

Il Messo Comunale

  • Obblighi e competenze e responsabilità
  • Qualifica soggettiva di pubblico ufficiale (art. 357, c.p.)

Il procedimento di notificazione:

  • Art. 137 c.p.c: il rispetto della privacy nel procedimento di notificazione
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Notificazione nella residenza, dimora e domicilio
  • L’art. 139 c.p.c. e criteri presenziali
  • Concetto di dimora, residenza e domicilio
  • Notifica a persone diverse dal destinatario (familiari, addetti alla casa o all’ufficio)
  • Notificazione in caso di irreperibilità o di rifiuto a ricevere la copia dell’atto (art. 140 c.p.c) e l’interpretazione della giurisprudenza: le novità alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale (gennaio 2010)
  • Notificazione presso il domiciliatario (art. 141 c.p.c)
  • Notificazione a persone non residenti né dimoranti né domiciliate nella repubblica (art. 142 c.p.c.)
  • Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art. 143 c.p.c.)
  • Notificazioni alle amministrazioni statali (art. 144 c.p.c.)
  • Notificazione alle persone giuridiche (art. 145 c.p.c) e novità introdotte dalla L. 263/2005 : analisi delle pronunce giurisprudenziali in tema di notificazione a persone giuridiche
  • Il ritiro degli atti presso la casa comunale (da parte di terzi e intestatari)

La notificazione a mezzo del servizio postale

  • Attività del messo e attività dell’ufficiale postale: ambito di applicazione della L. 890/1982 – Analisi delle diverse casistiche alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali
  • Le modifiche all’art. 149 c.p.c.
  • Il nuovo art. 149 bis c.p.c e la notificazione a mezzo posta elettronica
  • La notificazione delle violazioni al Codice della Strada: le novità introdotte dall’art. 36 della L. 120/2010 ” Disposizioni in materia di sicurezza stradale”
  • Soggetti – I nuovi termini per le notifiche – Validità delle notificazioni

La notificazione degli atti tributari

  • Normativa speciale prevista dal D.P.R. 600/1973
  • L’ art. 60 D.P.R. 600/1973 dopo le modifiche introdotte dall’art. 2, c. 1 del D.L. 40/2010 convertito in L. 73/2010, dall’art. 38 del D.L. 78/2010 conv. In L. 122/2010
  • Le disposizioni introdotte dalla L. 296/2006: l’art. 1, comma 158 – 160 della Legge Finanziaria 2007 (individuazione dei soggetti che possono procedere alla notificazione degli atti di accertamento dei tributi locali e degli atti di invito al pagamento di entrate extratributarie di Comuni e Province e relative problematiche)

EVOLUZIONE DELLA FIGURA DEL MESSO IN SENSO “DIGITALE”

La pubblicazione di atti e documenti all’albo on line

  • Le novità introdotte dall’art. 32 della L. 69/2009: la pubblicazione legale sul sito web a partire dal 1 gennaio 2011 – Aspetti problematici
  • Il Nuovo Codice dell’Amministrazione digitale: cosa pubblicare all’albo, originali e copia, il valore del pdf
  • La trasmissione informatica di documenti: le modifiche apportate agli art. 45, 47 e 48 del D. Lgs. 82/2005
  • La referta di pubblicazione all’albo on line: che può firmare ma, soprattutto, come firmare – Le modifiche introdotte dall’art. 1 del D. Lgs. 235/2010: la firma elettronica
  • Le recentissime novità in materia di posta elettronica certificata e l’introduzione dell’art. 149 bis del c.p.c. ovvero la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata
  • Le problematiche conseguenti alla modifiche apportate all’art. 26 del DPR 602/1973: la notifica delle cartelle esattoriali a mezzo PEC
  • Le raccomandazioni del Garante privacy contenute nella delibera n. 88/2011 : i limiti temporali, il rispetto del diritto all’oblio, le responsabilità
  • Risposte ai quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line (link “Iscrizione on line” a fondo pagina) a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

A richiesta, scritta, l’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne Comunale, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.).

Vedi: L’attività Formativa dell’Associazione 2012

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE Udine 2012

Iscrizione online


Riunione Giunta Esecutiva del 28.01.2012

Ai membri della Giunta Esecutiva

Ai Soci Fondatori

Oggetto: Convocazione Giunta Esecutiva

Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, viene convocata la riunione della Giunta Esecutiva che si svolgerà sabato 28 gennaio 2012 alle ore 7:30 presso il Comune di Cesena – Palazzo Municipale – Piazza del Popolo 10, in prima convocazione, e alle ore 9:30 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

  1. Approvazione e ratifica adesioni all’Associazione;
  2. Bilancio 2011 – approvazione bilancio consuntivo;
  3. Convegno Nazionale del 2.03.2012;
  4. Varie ed eventuali.

Leggi: Verbale GE 28 01 2012


Riunione Consiglio Generale del 28.01.2012

Ai Membri del Consiglio Generale

e p.c.:   Ai membri della Giunta Esecutiva

Ai Soci Fondatori

Oggetto: Convocazione Consiglio Generale

ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, viene convocata la riunione del Consiglio Generale che si svolgerà sabato 28 gennaio 2012 alle ore 08:00 presso il Comune di Cesena – Piazza del Popolo 10, in prima convocazione, e alle ore 10:00 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

 Bilancio 2011 – approvazione bilancio consuntivo;

  1. Convegno Nazionale del 2.03.2012;
  2. Attività associative anno 2012;
  3. Varie ed eventuali.

Leggi: Verbale CG del 28 01 2012


Corso di formazione Lainate (MI) – 15.03.2012

Giovedì 15 marzo 2012

Comune di Lainate (MI)

Sala delle Capriate
Largo delle Scuderie
presso la Biblioteca Comunale – II° piano

Orario 9:00 – 13:00 14:00 – 17:00

Con il patrocinio Comune di Lainate (MI)

Quote di partecipazione al corso:
La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.
€ 160,00 (*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2011 con rinnovo anno 2012 già pagato al 16.01.2012. NON sono considerati iscritti i dipendenti di Enti o di Comuni associati ad A.N.N.A. quali persone giuridiche se non sono iscritti, a loro volta, ma come persone fisiche)
€ 200,00 (*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2012 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.
€ 270,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).
La quota d’iscrizione dovrà essere pagata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Corso Lainate- 2012
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.
(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.
I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Lombardi Giuseppe

  • Resp. Servizio Notifiche del Comune di Alessandria
  • Membro del Consiglio Generale di A.N.N.A.
  • Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Corso realizzato con il sistema Outdoor training

PROGRAMMA:

Il Messo Comunale

  • Obblighi e competenze e responsabilità
  • Qualifica soggettiva di pubblico ufficiale (art. 357, c.p.)

Il procedimento di notificazione:

  • Art. 137 c.p.c: il rispetto della privacy nel procedimento di notificazione
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Notificazione nella residenza, dimora e domicilio
  • L’art. 139 c.p.c. e criteri presenziali
  • Concetto di dimora, residenza e domicilio
  • Notifica a persone diverse dal destinatario (familiari, addetti alla casa o all’ufficio)
  • Notificazione in caso di irreperibilità o di rifiuto a ricevere la copia dell’atto (art. 140 c.p.c) e l’interpretazione della giurisprudenza: le novità alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale (gennaio 2010)
  • Notificazione presso il domiciliatario (art. 141 c.p.c)
  • Notificazione a persone non residenti né dimoranti né domiciliate nella repubblica (art. 142 c.p.c.)
  • Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art. 143 c.p.c.)
  • Notificazioni alle amministrazioni statali (art. 144 c.p.c.)
  • Notificazione alle persone giuridiche (art. 145 c.p.c) e novità introdotte dalla L. 263/2005 : analisi delle pronunce giurisprudenziali in tema di notificazione a persone giuridiche
  • Il ritiro degli atti presso la casa comunale (da parte di terzi e intestatari)

La notificazione a mezzo del servizio postale

  • Attività del messo e attività dell’ufficiale postale: ambito di applicazione della L. 890/1982 – Analisi delle diverse casistiche alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali
  • Le modifiche all’art. 149 c.p.c.
  • Il nuovo art. 149 bis c.p.c e la notificazione a mezzo posta elettronica
  • La notificazione delle violazioni al Codice della Strada: le novità introdotte dall’art. 36 della L. 120/2010 ” Disposizioni in materia di sicurezza stradale”
  • Soggetti – I nuovi termini per le notifiche – Validità delle notificazioni

La notificazione degli atti tributari

  • Normativa speciale prevista dal D.P.R. 600/1973
  • L’ art. 60 D.P.R. 600/1973 dopo le modifiche introdotte dall’art. 2, c. 1 del D.L. 40/2010 convertito in L. 73/2010, dall’art. 38 del D.L. 78/2010 conv. In L. 122/2010
  • Le disposizioni introdotte dalla L. 296/2006: l’art. 1, comma 158 – 160 della Legge Finanziaria 2007 (individuazione dei soggetti che possono procedere alla notificazione degli atti di accertamento dei tributi locali e degli atti di invito al pagamento di entrate extratributarie di Comuni e Province e relative problematiche)

EVOLUZIONE DELLA FIGURA DEL MESSO IN SENSO “DIGITALE”

La pubblicazione di atti e documenti all’albo on line

  • Le novità introdotte dall’art. 32 della L. 69/2009: la pubblicazione legale sul sito web a partire dal 1 gennaio 2011 – Aspetti problematici
  • Il Nuovo Codice dell’Amministrazione digitale: cosa pubblicare all’albo, originali e copia, il valore del pdf
  • La trasmissione informatica di documenti: le modifiche apportate agli art. 45, 47 e 48 del D. Lgs. 82/2005
  • La referta di pubblicazione all’albo on line: che può firmare ma, soprattutto, come firmare – Le modifiche introdotte dall’art. 1 del D. Lgs. 235/2010: la firma elettronica
  • Le recentissime novità in materia di posta elettronica certificata e l’introduzione dell’art. 149 bis del c.p.c. ovvero la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata
  • Le problematiche conseguenti alla modifiche apportate all’art. 26 del DPR 602/1973: la notifica delle cartelle esattoriali a mezzo PEC
  • Le raccomandazioni del Garante privacy contenute nella delibera n. 88/2011 : i limiti temporali, il rispetto del diritto all’oblio, le responsabilità
  • Risposte ai quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line (link “Iscrizione on line” a fondo pagina) a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

A richiesta, scritta, l’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne Comunale, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.).

Vedi: L’attività Formativa dell’Associazione 2012

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE Lainate 2012Iscrizione online


Corso di formazione Fondi (LT) – 08.03.2012

Giovedì 8 marzo 2012

Comune di Fondi (LT)

Sala Multimediale Dan Danino di Sarra

Piazza Domenico Purificato 1

Orario 9:00 – 13:00 14:00 – 17:00

Con il patrocinio Comune di Fondi

Quote di partecipazione al corso:
La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.
€ 160,00 (*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2011 con rinnovo anno 2012 già pagato al 16.01.2012. NON sono considerati iscritti i dipendenti di Enti o di Comuni associati ad A.N.N.A. quali persone giuridiche se non sono iscritti, a loro volta, ma come persone fisiche)
€ 200,00 (*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2012 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.
€ 270,00, più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).
La quota d’iscrizione dovrà essere pagata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Corso Fondi- 2012
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.
(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.
I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Asirelli Corrado

  • Resp. Servizio Notifiche del Comune di Cesena (FC)
  • Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.
  • Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Corso realizzato con il sistema Outdoor training

PROGRAMMA:

Il Messo Comunale

  • Obblighi e competenze e responsabilità
  • Qualifica soggettiva di pubblico ufficiale (art. 357, c.p.)

Il procedimento di notificazione:

  • Art. 137 c.p.c: il rispetto della privacy nel procedimento di notificazione
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Notificazione nella residenza, dimora e domicilio
  • L’art. 139 c.p.c. e criteri presenziali
  • Concetto di dimora, residenza e domicilio
  • Notifica a persone diverse dal destinatario (familiari, addetti alla casa o all’ufficio)
  • Notificazione in caso di irreperibilità o di rifiuto a ricevere la copia dell’atto (art. 140 c.p.c) e l’interpretazione della giurisprudenza: le novità alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale (gennaio 2010)
  • Notificazione presso il domiciliatario (art. 141 c.p.c)
  • Notificazione a persone non residenti né dimoranti né domiciliate nella repubblica (art. 142 c.p.c.)
  • Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art. 143 c.p.c.)
  • Notificazioni alle amministrazioni statali (art. 144 c.p.c.)
  • Notificazione alle persone giuridiche (art. 145 c.p.c) e novità introdotte dalla L. 263/2005 : analisi delle pronunce giurisprudenziali in tema di notificazione a persone giuridiche
  • Il ritiro degli atti presso la casa comunale (da parte di terzi e intestatari)

La notificazione a mezzo del servizio postale

  • Attività del messo e attività dell’ufficiale postale: ambito di applicazione della L. 890/82 – Analisi delle diverse casistiche alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali
  • Le modifiche all’art. 149 c.p.c.
  • Il nuovo art. 149 bis c.p.c e la notificazione a mezzo posta elettronica
  • La notificazione delle violazioni al Codice della Strada: le novità introdotte dall’art. 36 della L. 120/2010 ” Disposizioni in materia di sicurezza stradale”
  • Soggetti – I nuovi termini per le notifiche – Validità delle notificazioni

La notificazione degli atti tributari

  • Normativa speciale prevista dal D.P.R. 600/1973
  • L’ art. 60 D.P.R. 600/1973 dopo le modifiche introdotte dall’art. 2, c. 1 del D.L. 40/2010 convertito in L. 73/2010, dall’art. 38 del D.L. 78/2010 conv. In L. 122/2010
  • Le disposizioni introdotte dalla L. 296/2006: l’art. 1, comma 158 – 160 della Legge Finanziaria 2007 (individuazione dei soggetti che possono procedere alla notificazione degli atti di accertamento dei tributi locali e degli atti di invito al pagamento di entrate extratributarie di Comuni e Province e relative problematiche)

EVOLUZIONE DELLA FIGURA DEL MESSO IN SENSO “DIGITALE”

La pubblicazione di atti e documenti all’albo on line

  • Le novità introdotte dall’art. 32 della L. 69/2009: la pubblicazione legale sul sito web a partire dal 1 gennaio 2011 – Aspetti problematici
  • Il Nuovo Codice dell’Amministrazione digitale: cosa pubblicare all’albo, originali e copia, il valore del pdf
  • La trasmissione informatica di documenti: le modifiche apportate agli art. 45, 47 e 48 del D. Lgs. 82/2005
  • La referta di pubblicazione all’albo on line: che può firmare ma, soprattutto, come firmare – Le modifiche introdotte dall’art. 1 del D. Lgs. 235/2010: la firma elettronica
  • Le recentissime novità in materia di posta elettronica certificata e l’introduzione dell’art. 149 bis del c.p.c. ovvero la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata
  • Le problematiche conseguenti alla modifiche apportate all’art. 26 del DPR 602/1973: la notifica delle cartelle esattoriali a mezzo PEC
  • Le raccomandazioni del Garante privacy contenute nella delibera n. 88/2011 : i limiti temporali, il rispetto del diritto all’oblio, le responsabilità
  • Risposte ai quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line (link “Iscrizione on line” a fondo pagina) a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

A richiesta, scritta, l’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne Comunale, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.).

Vedi: L’attività Formativa dell’Associazione 2012

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE Fondi 2012


Convegno Nazionale « NOTIFICAZIONE E PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ATTI NELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIGITALE ». Roma – 2 marzo 2012

Vedi:

Depliant/programma

Foto del Convegno


Equitalia deve avvalersi dei soggetti autorizzati per recapitare le cartelle esattoriali

Equitalia deve avvalersi dei soggetti autorizzati per recapitare le cartelle esattoriali, questa la conclusione alla quale sono giunti i giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Parma, della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce e della Commissione Tributaria Regionale di Milano in merito al recapito a casa a mezzo dei servizi postali delle cartelle esattoriali.

Secondo le tre commissioni qualsiasi cartella recapitata dal Concessionario in tal modo potrebbe essere considerata giuridicamente inesistente:  l’art. 26 del DPR n. 602/1973, nella quale si parla di “notificazione” di un atto, ovvero di un atto non spedito direttamente all’utente, ma che deve essere intermediato da soggetti abilitati. Si ricorda che poche sono le categorie autorizzate a ciò, e sarebbero nello specifico soltanto gli Ufficiali della Riscossione, gli Agenti della Polizia Municipale, i Messi Comunali, ma soltanto nel caso in cui esista una convenzione tra Comune e Concessionario, e qualunque altro soggetto legalmente abilitato dal Concessionario stesso. Soltanto questi ultimi possono redigere la “relata di notifica”, la quale sarebbe un passaggio determinante nel procedimento di notificazione:  il contribuente, quindi, sarebbe autorizzato a livello giuridico a obiettare l’inesistenza di una cartella esattoriale qualora manchi della relata di notifica. Equitalia, vittima nelle ultime settimane di numerosi attentati alle proprie sedi per mano di gruppi di anarchici, non avrebbe ancora esposto il suo parere riguardo alla possibilità che a causa del summenzionato cavillo legale, molti contribuenti sarebbero di fatto autorizzati a non pagare quanto dovuto.


Corso di aggiornamento su Informatizzazione della P.A. e Albo On Line – 23.02.2012 – Alessandria

Giovedì 23 febbraio 2012

Comune di Alessandria

Sede della Protezione Civile

Via Faà di Bruno 70

Orario 9:00 – 13:00 14:00 – 16:30

 

Con il patrocinio Comune di Alessandria

Quote di partecipazione al corso:
La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.
€ 160,00 (*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2011 con rinnovo anno 2012 già pagato al 16.01.2012. NON sono considerati iscritti i dipendenti di Enti o di Comuni associati ad A.N.N.A. quali persone giuridiche se non sono iscritti, a loro volta, ma come persone fisiche)
€ 200,00 (*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2012 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.
€ 270,00, più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).
La quota d’iscrizione dovrà essere pagata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

  • Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]

  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Corso Alessandria 2012
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.
(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell?anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.
I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Dr.ssa Deiana Antonella

Archivista Informatico

PROGRAMMA:

Il documento informatico e l’archivio digitale integrato nel sistema di gestione documentale:

● La normativa di riferimento

● La firma digitale

● La marcatura temporale

● Timbro digitale

L’albo pretorio on line

  • Modalità di pubblicazione dei documenti;
  • Cosa deve essere pubblicato,
  • Cosa cambia nei nostri adempimenti quotidiani;
  • Chi deve pubblicare,
  • Quanto deve rimanere visibile la pubblicazione;
  • Che cosa si deve pubblicare, l’utilizzo degli omissis

Il regolamento dell’albo pretorio on line.

La posta elettronica certificata:

● La normativa di riferimento, in particolare il DPCM 6 maggio 2009 “disposizioni in materiale di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata ai cittadini”

● Lo schema di funzionamento, modalità di trasmissione e

La cec-pac distribuita gratuitamente ai cittadini

Caratteristiche tecniche e modalità di utilizzo

La modulistica on line e la predisposizione dei moduli in pdf intelligente

Il formato pdf/a

La creazione di moduli pdf/a che permettono di avere la modulistica dell’amministrazione, omogenea all’interno dell’amministrazione con campi obbligatori dedicati alla compilazione.

I procedimenti amministrativi informatici:

● I metodi e gli strumenti per la rilevazione, l’analisi e il reengineering digitale dei procedimenti amministrativi.

● Il fascicolo informatico, diritti del responsabile del procedimento nell’estensione della visibilità da parte degli interessati al procedimento.

● L’interoperabilità e la cooperazione applicativa tra il sistema di protocollo informatico e gli altri applicativi del sistema informativo dell’Ente.

  • La gestione automatizzata dei flussi di lavoro (workflow management), interfacciati con la modulistica che viene resa disponibile all’utenza.

Il procedimento Notificatorio

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line (link “Iscrizione on line” a fondo pagina) a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

A richiesta, scritta, l’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne Comunale, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (Art. 1, comma 158 e ss.).

Vedi: L’attività Formativa dell’Associazione 2012

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE Alessandria 2012

Vedi: Video del corso di aggiornamento