Statuto Associazione

IL PORTALE DEDICATO AL MONDO DELLA NOTIFICAZIONE

online dal 2005

Articolo 1

DENOMINAZIONE

È costituita l’A.N.N.A. (Associazione Nazionale Notifiche Atti).

 

Articolo 2

SEDE

L’A.N.N.A. ha sede in Verona, Via Carlo Ederle 34. La sede potrà essere variata entro il territorio dello Stato Italiano con delibera di Giunta Esecutiva. Il Consiglio Generale, su proposta vincolante del Presidente, potrà istituire sedi Provinciali e Regionali.

 

Articolo 3

DURATA

La durata dell’A.N.N.A., Associazione Nazionale Notifiche Atti, è illimitata.

 

Articolo 4

SCOPO

L’Associazione non ha scopo di lucro e si propone di riunire e rappresentare, tutti coloro che, Enti e Operatori, pubblici e privati, sono coinvolti nell’attività o nello studio del procedimento notificatorio volendo sostenere lo studio e l’approfondimento delle problematiche relative alle notifiche come strumento primario di comunicazione e di trasparenza nei rapporti tra istituzioni pubbliche e privati. L’Associazione ha altresì lo scopo di valorizzare la figura professionale dei Messi Comunali e delle altre figure addette alle notifiche.

A tal fine si propone di:

  1. svolgere la propria azione verso il Parlamento ed il Governo, le Regioni, gli Organi dello Stato, le Autonomie Locali, gli Enti Pubblici e collaborare con Essi nella formazione di nuove norme legislative a tutela e valorizzazione dell’attività;
  2. curare un più stretto contatto con gli Organi Superiori per la risoluzione dei problemi degli associati e per l’attivazione di eventuali proposte normative e legislative;
  3. prestare opera di assistenza tecnico-giuridica a tutti gli Associati per il miglioramento dei compiti di istituto, curando un adeguato aggiornamento con studi, consulenze, pubblicazioni di riviste del settore e giornali, istituire gruppi di studio;
  4. promuovere riunioni a livello provinciale, regionale e nazionale per dibattere i problemi tecnico – giuridici della materia, promuovere convegni, seminari, dibattiti, conferenze, incontri di studi allo scopo di studiare e individuare la soluzione dei problemi e migliorare la professionalità degli Operatori del settore, a condizioni preferenziali per i propri iscritti;
  5. effettuare corsi di formazione e di aggiornamento professionale per Operatori, anche con appositi fondi stanziati da Ministeri, da Enti o dall’Unione Europea;
  6. attivare, gestire e compiere tutte le operazioni occorrenti per il raggiungimento dei fini sociali e al corretto funzionamento dell’Associazione, nell’osservanza delle disposizioni in vigore e con gli opportuni adattamenti che si rendessero necessari, per effetto dell’entrata in vigore di altre disposizioni di legge o in applicazione di appositi regolamenti;
  7. l’Associazione vaglierà l’opportunità a tutela degli Associati di stipulare appositi contratti o convenzioni al fine di ottenere condizioni vantaggiose, con Società di Assicurazioni, con Banche o con Società di servizi;
  8. l’Associazione può servirsi, con apposito incarico o convenzione, di Società di sua fiducia per fornire servizi e strumenti operativi e per dare un servizio maggiormente qualificato ed efficiente, nell’organizzazione di seminari, corsi, incontri di lavoro, che possono essere effettuati anche a costi vantaggiosi per i propri associati;
  9. può stipulare apposite convenzioni o contratti con Enti Pubblici, per il raggiungimento dei fini istituzionali;
  10. l’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie.

 

Articolo 5

PATRIMONIO SOCIALE – ENTRATE

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio destinato alla realizzazione degli scopi associativi è costituito:

  1. dai contributi una tantum versati dai soci fondatori;
  2. da contributi ed elargizioni di soggetti pubblici o privati che, a qualsiasi titolo, pervengono all’Associazione;
  3. da eventuali fondi di riserva ordinaria costituiti dalle eccedenze di bilancio accantonate in sede di approvazione del rendiconto;
  4. da eventuale riserva straordinaria o da qualsiasi altra riserva o fondo che la Giunta Esecutiva riterrà opportuno costituire.

ENTRATE

Le entrate dell’associazione sono costituite:

  1. dalle quote associative;
  2. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;
  3. dai frutti del patrimonio e da ogni altra entrata in conto capitale;
  4. da rimborsi;
  5. da attività marginali di carattere commerciale e produttivo.;
  6. dalla capitalizzazione degli utili, degli avanzi di gestione, dei fondi e delle risorse che non possono essere distribuiti durante la vita dell’Associazione.

 

Articolo 6

BILANCIO – RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo dell’anno successivo, la Giunta Esecutiva è convocata per la predisposizione del bilancio o rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea o del Consiglio Generale (se gli sono state attribuite le funzioni appartenenti istituzionalmente all’Assemblea Generale come stabilito dall’art. 16), entro il 30 aprile.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea Generale convocata per la loro approvazione, a disposizione dei soci che abbiano interesse alla loro lettura.

 

Articolo 7

ANNO SOCIALE

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano l’1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

 

Articolo 8

SOCI

I soci dell’Associazione si dividono in:

  • soci fondatori;
  • soci ordinari.

 

Articolo 9

SOCI FONDATORI

Sono soci fondatori i soggetti che hanno fondato l’Associazione e versato all’atto di costituzione la somma di € 500,00 (cinquecento/00).

I soci fondatori rimangono soci dell’Associazione senza l’onere del versamento della quota associativa annuale sino a dimissioni.

Perdono lo status di soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi è stato condannato per un reato che preveda quale pena minima la reclusione per un periodo superiore ai due anni.

 

Articolo 10

SOCI ORDINARI

Sono soci: gli Enti Pubblici territoriali (Regioni, Province, ComuniUnioni dei Comuni, Consorzi di servizi associati) e gli Operatori del settore (es.: Messi Comunali, Ufficiali Giudiziari, professionisti in materie giuridiche ed economiche) che condividono gli scopi associativi. Possono rimanere soci gli iscritti nel registro soci collocati in pensione o dimessi per qualsiasi motivo.

Non possono essere soci: i minori di anni 18, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi è stato condannato per un reato che preveda quale pena minima la reclusione per un periodo superiore ai due anni.

Chi desidera diventare Socio deve presentare domanda di ammissione all’Associazione nella quale dichiari di obbligarsi all’osservanza del presente statuto e delle deliberazioni degli Organi sociali e nella quale indichi: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta e s’impegni al pagamento della quota iniziale di ammissione, oltre ogni altra contribuzione, anche straordinaria, nella misura e nei termini che verranno statutariamente deliberate dagli Organi sociali. Se alla domanda di ammissione manca il pagamento della quota associativa, si intenderà come non pervenuta, fino a ricevimento della quota medesima.

Sull’accoglimento di ammissione a Socio, il Presidente dell’Associazione, dispone l’iscrizione nel registro dei Soci o salvo verifica e ratifica successiva della Giunta Esecutiva alla prima riunione.

L’adesione all’Associazione comporta per l’associato il diritto di voto nell’Assemblea Generale per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota versata. Il socio non può farsi rappresentare nelle assemblee se non da un altro socio e ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci. L’adesione all’Associazione ha valore a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, così come previsto dal D.lgs. 460 del 4.12.1997 – articolo 5 comma 4 quinquies lettera c – salvo in ogni caso il diritto di recesso.

Gli Enti partecipano all’Assemblea Generale preferibilmente tramite un dipendente dell’Ufficio Messi o un dipendente con qualifica di Messo Comunale.

È facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali. I versamenti sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono rivalutabili, né ripetibili, in nessun caso e quindi nemmeno per scioglimento dell’Associazione, per morte, per estinzione, per recesso o per esclusione dall’Associazione.

L’elenco dei Soci non potrà essere pubblicamente o riservatamente inserito in nessun sito web.

 

Articolo 11

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e potranno partecipare alle eventuali manifestazioni promosse dall’Associazione. Ogni Socio è tenuto a partecipare agli sforzi destinati ad assicurare la piena riuscita degli scopi sociali e dei programmi deliberati dagli organi dell’Associazione. La qualità di socio si perde per decesso, per indegnità, per recesso, per decadenza, per esclusione. I versamenti effettuati a qualsiasi titolo dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati. Oltre che nei casi previsti dall’art. 24 C.C., il recesso è consentito al socio che, in qualsiasi momento, non si trovi più in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. La decadenza è deliberata dalla Giunta Esecutiva nei confronti del socio che abbia perduto i requisiti per l’ammissione. L’esclusione è deliberata dalla Giunta Esecutiva nei confronti del socio che danneggi moralmente e materialmente l’Associazione oppure che causi dissidi o disordini fra i Soci.

Perde, inoltre, la qualità di socio:

  1. chi non osserva le disposizioni contenute nell’atto costitutivo, nello Statuto, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli Organi sociali competenti;
  2. chi, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l’Associazione.;
  3. la quota sociale non può essere trasmessa a terzi neppure mortis causa.

Spetta alla Giunta Esecutiva constatare e deliberare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimano il recesso, la decadenza, l’esclusione ecc.; tale delibera dovrà essere comunicata, con le motivazioni, all’interessato a mezzo lettera inviata a mezzo raccomandata postale con A.R..

Ogni Socio ha diritto di consultare l’elenco degli iscritti presso la sede legale dell’Associazione.

Ogni Socio potrà avere, su richiesta scritta e motivata:

  • un estratto parziale dell’elenco di tutti gli iscritti che comprenderà solamente: il Cognome, il Nome e l’Ente presso cui lavora l’associato;
  • un estratto parziale dell’elenco degli iscritti della provincia (a discrezione del Presidente tale facoltà potrà essere estesa anche all’ambito regionale) del luogo di residenza/lavoro del richiedente che comprenderà: il Cognome, il Nome, l’Ente presso cui lavora l’associato, il telefono fisso e/o il cellulare e la e-mail rigorosamente dell’ufficio dello stesso (se ovviamente forniti dall’associato).

Il socio che divulgherà dati degli associati, anche ad altri soci, ovvero li fornirà a terzi, perderà la qualità di socio ai sensi del precedente comma 2 e sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria pari al valore della quota associativa relativa alla sua fascia di appartenenza moltiplicata per 100.

 

Articolo 12

ORGANI

Organi dell’Associazione sono:

  • il Presidente dell’Associazione;
  • la Giunta Esecutiva;
  • il Consiglio Generale;
  • l’Assemblea Generale;
  • il Collegio dei Revisori;
  • il Segretario Generale;
  • il Tesoriere.

 

Articolo 13

PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

Il Presidente, ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi, con la facoltà di agire e resistere in giudizio, di nominare Avvocati e Procuratori per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell’associazione secondo il proprio Statuto.

In assenza od impedimento del Presidente, spetta al Vice Presidente, se nominato, rappresentare legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio e ad operare con gli stessi poteri del Presidente.

Il delegato riceve dal Presidente un’apposita delega scritta che viene depositata agli atti dell’associazione.

Il Presidente dura in carica quattro anni, ed è sempre rieleggibile.

Il Presidente presiede e cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea Generale, del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri della Giunta Esecutiva salvo ratifica da parte di quest’ultima alla prima riunione. Convoca e presiede l’Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, convoca e presiede la Giunta Esecutiva, convoca e presiede il Consiglio Generale fissandone gli ordini del giorno.

Il Presidente nomina il Segretario dell’Assemblea Generale, del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva per ogni seduta o per ogni convocazione. Il Presidente può farsi assistere da persona di Sua fiducia alla quale può delegare i poteri per il compimento di taluni atti o di talune categorie di atti. Il Presidente dispone l’iscrizione del socio nell’apposito registro salvo verifica e ratifica successiva della Giunta Esecutiva alla prima riunione. Tra i poteri del Presidente rientra quello di poter accettare con il beneficio di inventario, per conto dell’Associazione, le eredità che a quest’ultima sono devolute. Al Presidente è demandato inoltre di:

  1. assicurate il funzionamento dell’Associazione;
  2. vigilare sulla tenuta della contabilità e sulla conservazione dei documenti;
  3. predisporre il bilancio o il rendiconto economico-finanziario, d’intesa con la Giunta Esecutiva, da sottoporre per l’approvazione all’Assemblea Generale o a chi per essa;
  4. accertare che si operi in conformità agli interessi dell’Associazione;
  5. conferire, previa autorizzazione della Giunta Esecutiva, procure generali;
  6. dare le opportune disposizioni per l’esecuzione delle deliberazioni prese dagli Organi dell’Associazione;
  7. fare qualsiasi operazione Bancaria e finanziaria, quali:
  8. apertura e chiusura di c/c Postali, o c/c Bancari e di altri conti;
  9. disposizioni e prelevamenti da detti conti, anche mediante assegni bancari all’ordine di terzi, a valere sulle disponibilità liquide o su concessioni di credito o, comunque, allo scoperto;
  10. rilascio di pagherò diretti e cambiali tratte, girata di assegni, vaglia cambiari e documenti allo sconto e all’incasso;
  11. apertura di credito in conto corrente e richiesta di crediti in genere;
  12. assumere mutui o garanzie per l’acquisto di immobile per trasferire la sede sociale dell’Associazione;
  13. stipulare contratti di assicurazione, di noleggio, di locazione e altri contratti occorrenti per lo svolgimento dell’attività associativa;
  14. riscuotere vaglia postali e telegrafici, buono cheques ed assegni di qualsiasi specie e di qualsiasi ammontare, compresi i mandati da Enti, società, privati ecc. rilasciando le corrispondenti quietanze.
  15. gestire e compiere tutte le operazioni previste nello scopo sociale per il raggiungimento dello stesso.

Il Presidente è autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per l’eventuale conseguimento del riconoscimento dell’Associazione presso le competenti autorità e quelle intese all’eventuale acquisto da parte dell’associazione della personalità giuridica.

Tutti i poteri gestionali del Presidente devono essere esercitati nei limiti della programmazione economica e patrimoniale previsti da fini istituzionali.

 

Articolo 14

LA GIUNTA ESECUTIVA

L’Associazione è amministrata dalla Giunta Esecutiva, composta da sei membri oltre al Presidente dell’Associazione di cui all’art. 13 o in assenza dal Vice Presidente, se nominato.

I membri della Giunta Esecutiva sono eletti tra soci e non soci, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

La designazione dei membri della Giunta Esecutiva spetta all’Assemblea Generale o, se delegato, al Consiglio Generale.

In caso di dimissioni o di decesso di uno o più membri, la Giunta Esecutiva provvede alla loro sostituzione provvisoria, sino alla nomina da parte dell’Assemblea Generale o del Consiglio Generale.

La Giunta Esecutiva è investita dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che in modo tassativo la legge o lo Statuto riserva all’Assemblea Generale o al Consiglio Generale e al Presidente.

La Giunta Esecutiva su proposta del Presidente può delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più suoi Componenti.

La Giunta Esecutiva si riunisce possibilmente una volta ogni quattro mesi, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei Componenti.

La convocazione sarà effettuata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con lettera inviata a mezzo posta ordinaria o consegnata a mano, fax od e-mail, inviata a ciascun componente della Giunta Esecutiva almeno cinque giorni prima dalla data di convocazione. In caso di urgenza il termine potrà essere ridotto a quarantotto ore e la convocazione effettuata per telegramma, fonogrammae-mail o SMS. Gli avvisi di convocazione devono contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora della riunione e degli argomenti da esaminare. Se richiesto nell’ordine del giorno, la Giunta si può riunire in seconda convocazione nello stesso giorno fissato per la prima, solo se avviene a distanza di due ore.

Le riunioni vengono presiedute dal Presidente dell’Associazione, assistito dal Segretario Generale, se nominato, oppure da un Segretario nominato dallo stesso.

Per la validità delle adunanze, occorre la personale presenza della maggioranza dei Componenti della Giunta in prima convocazione e in seconda è valida con qualsiasi numero di intervenuti. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti, la votazione avviene per alzata di mano se non viene stabilito diversamente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni della Giunta Esecutiva devono essere scritte in un apposito libro e i relativi verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

Possono partecipare altresì i Revisori i quali esprimono il loro parere, sebbene non è vincolante. Le riunioni della Giunta Esecutiva devono svolgersi nella sede sociale, ma possono anche essere tenute in altre sedi, purché in Italia. Il Componente della Giunta Esecutiva che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive della Giunta Esecutiva si deve ritenere decaduto dall’ufficio.

La Giunta Esecutiva ha il potere di ammettere gli aspiranti soci secondo un giudizio insindacabile; non sussiste il diritto soggettivo ad essere ammessi, ancorché tutti i requisiti in possesso richiesti dallo Statuto.

È di competenza della Giunta Esecutiva:

  • verificare e ratificare le domande di ammissione dei soci e decidere la loro espulsione;
  • nominare e revocare il Segretario Generale ed affidarne le funzioni;
  • reperire fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
  • convocare l’Assemblea Generale dei Soci, se non convocata dal Presidente;
  • provvedere alla formazione e all’amministrazione dei fondi di riserva;
  • proporre all’Assemblea Generale, o a chi per essa, l’accantonamento o la compensazione delle perdite;
  • promuovere convegni, seminari e quant’altro elencato all’art. 4 del presente Statuto per diffondere e far conoscere lo scopo e il funzionamento dell’Associazione;
  • predisporre, d’intesa col Presidente, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo corredato da una relazione sull’andamento della gestione;
  • fissare le quote associative.

 

Articolo 15

CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è composto da venti membri effettivi, più cinque supplenti, oltre al Presidente di cui all’art. 13 del presente statuto, che lo presiede, ovvero in assenza dal Vice Presidente, se nominato.

I membri del Consiglio Generale sono eletti tra i soci da parte dell’Assemblea dei Soci, su proposta della Giunta Esecutiva, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, subentra un Consigliere supplente per ordine di anzianità o, in mancanza, il Consiglio Generale provvede alla Sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea Generale. I Consiglieri subentranti restano in carica fino allo scadere del Consiglio Generale medesimo. I Componenti del Consiglio Generale non convalidati o mancanti, saranno eletti con la prima Assemblea Generale valida.

Il Consiglio Generale delibera sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, decide sull’istituzione delle sedi Provinciali e Regionali e ne stabilisce le competenze come meglio previsto dall’art. 21. Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque, almeno due volte l’anno, per deliberare sulle funzioni attribuitegli con delega dall’Assemblea Generale, come previsto dall’art. 16. La convocazione sarà effettuata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con lettera inviata a mezzo raccomandata postale con A. R., consegnata a mano con firma per ricevuta, fax o PEC, inviata a ciascun componente del Consiglio almeno dieci giorni prima dalla data di convocazione. La convocazione deve contenere l’elenco degli oggetti su cui si deve discutere e votare, il luogo della riunione, la data e l’ora stabilita per la prima e per la seconda convocazione, la seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, purché a distanza di due ore. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e, a parità di voti, prevale quello del Presidente. In prima convocazione, deve presenziare almeno la metà più uno dei Consiglieri e votare. In seconda convocazione l’adunanza è valida con qualsiasi numero di Consiglieri.

Delle riunioni del Consiglio Generale sarà redatto, su apposito libro il verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

Articolo 16

ASSEMBLEA GENERALE

L’Assemblea è ordinaria e straordinaria. La convocazione sarà effettuata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con lettera inviata a mezzo posta ordinaria, fax od e-mail, inviata a ciascun socio almeno quindici giorni prima dalla data di convocazione, nonché a mezzo avviso pubblicato sul sito WEB dell’Associazione ed affisso, ben visibile, nella sede sociale, almeno 30 giorni liberi prima di quello fissato per l’adunanza.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, deve contenere oltre all’ordine del giorno, il luogo della riunione, la data e l’ora stabilita per la prima e la seconda convocazione. L’Assemblea Generale in seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, purché a distanza non inferiore a due ore. L’Assemblea Generale può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale.

I soci sono convocati in Assemblea Generale ordinaria, se non previsto diversamente, una volta all’anno dal Presidente, per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. Poiché l’associazione opera su un territorio molto vasto, tale da rendere difficile la partecipazione dei singoli soci all’Assemblea Generale, quest’ultima può decidere di attribuire parte delle funzioni appartenenti istituzionalmente ad essa al Consiglio Generale per quattro anni. In tal caso l’Assemblea Generale viene convocata ogni quattro anni.

L’Assemblea ordinaria provvede:

  • all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo se non viene stabilito di attribuire le funzioni ad essa appartenenti al Consiglio Generale;
  • alla nomina del Presidente dell’Associazione;
  • alla nomina dei membri della Giunta Esecutiva, fermo restando il potere dei soci fondatori di designare una parte dei componenti ai sensi dell’art. 14 comma 3;
  • alla nomina dei Componenti il Consiglio Generale;
  • a delegare il Consiglio Generale sia per l’approvazione del bilancio preventivo che consuntivo sia per eventuali altre competenze;
  • a deliberare su qualsiasi altro argomento attinente alla gestione dell’associazione che sia riservato alla sua competenza dal presente statuto o dalle leggi.

Salvo diversa unanime deliberazione dell’Assemblea, la nomina per le suddette cariche dovrà essere fatta a scrutinio segreto o per alzata di mano. Risultano eletti gli associati che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti sarà eletto il più anziano di età.

L’Assemblea straordinaria provvede a:

  • modificare l’atto costitutivo e lo Statuto;
  • stabilire l’eventuale scioglimento dell’Associazione;
  • nominare i liquidatori e stabilire i loro poteri;
  • deliberare su qualsiasi altro argomento previsto espressamente di sua competenza dal presente statuto e dalla legge.

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea Generale tutti i soci che risultano iscritti nel libro dei soci. I soci possono intervenire in Assemblea Generale per rappresentanza delegando altri soci, anche se membri del Consiglio Generale (salvo che nei casi di approvazione delle deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri), con delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione, da conservarsi a cura dall’Associazione. Ciascun socio non può rappresentare per delega più di cinque soci.

La delega può essere conferita anche a membri del Consiglioessi dovranno astenersi nelle delibere che abbiano ad oggetto responsabilità dei Consiglieri.

L’Assemblea è presieduta da:

  • Presidente dell’Associazione, di cui all’art. 13;
  • in mancanza dello stesso dal Vice Presidente, su delega scritta dal Presidente ovvero da altra persona designata dal Presidente stesso.

Il Presidente nomina un Segretario anche non socio e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori tra i soci. Spetta al Presidente dell’Assemblea Generale constatare la regolarità della convocazione e costituzione dell’Assemblea Generale, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Le deliberazioni dell’Assemblea Generale sono raccolte in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Le Assemblee sono validamente costituite per deliberare, sia in Assemblea ordinaria, che straordinaria – fatta eccezione per quelle relative allo scioglimento dell’Associazione – se in prima convocazione intervenga o sia rappresentata almeno la metà degli associati; mentre in seconda convocazione, da tenersi non meno di due ore dopo quella fissata per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano, oppure per appello nominale quando ne faccia domanda un quinto dei soci presenti o rappresentati.

Per la revisione o modificazione del presente statuto sarà necessario il voto dell’Assemblea Generale, specificatamente convocata a tale scopo, o dal Presidente, o dalla Giunta Esecutiva, e che all’adunanza partecipi, compresi i Soci delegati, almeno 1/4 (un quarto) degli associati.

 

Articolo 17

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Se l’Assemblea Generale lo ritiene opportuno può nominare il Collegio dei Revisori e può essere composto da uno a tre membri effettivi e da uno a due membri supplenti, eletti anche tra non soci, con adeguata preparazione professionale. A seconda di quanto stabilito dalle norme civili e fiscali, l’Assemblea Generale può decidere di eleggere i Revisori, tra quelli iscritti nell’apposito Albo o meno, ad eccezione del Presidente, che per una maggiore garanzia dovrà necessariamente essere iscritto al predetto Albo.

In caso di dimissioni o decesso di uno dei Revisori effettivi subentra il supplente più anziano per età.

I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Le cause di decadenza o di ineleggibilità sono quelle previste dalle leggi civili.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di:

  • esercitare il controllo amministrativo su tutti gli atti contabili della gestione;
  • vigilare sull’osservanza delle leggi e dell’atto costitutivo;
  • accertare che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte;
  • esaminare i bilanci, verificare la corrispondenza alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l’osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale;
  • formulare in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni;
  • accertare periodicamente la consistenza della cassa.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi menzione nell’apposito libro verbali.

I Revisori, se richiesto dal Presidente, possono assistere alle adunanze dell’Assemblea Generale, del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva, per l’illustrazione del bilancio, per chiedere e dare disposizioni e chiarimenti.

I Revisori che non svolgono correttamente il loro compito e che, su invito del Presidente, non assistono, senza giustificato motivo, alle Assemblee, al Consiglio Generale e alla Giunta Esecutiva, decadono dagli uffici.

 

Articolo 18

IL TESORIERE E IL SEGRETARIO GENERALE

Se la Giunta Esecutiva lo ritiene opportuno può nominare tra i soci, un Segretario Generale, come previsto all’art. 13, che dura in carica per quattro anni ed è rieleggibile. Al Segretario Generale, all’atto della nomina, possono essere affidate le seguenti funzioni:

  1. verbalizzazione delle adunanze della Giunta Esecutiva, del Consiglio Generale, dell’Assemblea Generale;
  2. coadiuvare il Presidente, la Giunta Esecutiva, il Consiglio Generale nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione;
  3. curare la tenuta del libro verbali della Giunta Esecutiva, del Consiglio Generale, dell’Assemblea Generale, ed eventuali altri libri sociali;
  4. allo stesso possono essere attribuiti in aggiunta alle suddette mansioni, altri compiti stabiliti dalla Giunta Esecutiva.

Se la Giunta Esecutiva lo ritiene opportuno, può nominare tra i soci, un Tesoriere che tiene la contabilità dell’Associazione, provvede ai pagamenti ed agli incassi, incluse le quote di iscrizione, compila i rendiconti annuali.

Tali due cariche possono essere cumulate.

 

Articolo 19

NORME GENERALI DEGLI ORGANI

Tutte le cariche elettive sono gratuite, salvo diversa disposizione della Giunta Esecutiva. La Giunta Esecutiva stessa può assegnare al Presidente un compenso o un’indennità annuale a titolo di spese di rappresentanza.

Sono rimborsate tutte le spese effettuate nell’esercizio delle funzioni assegnate.

Tutte le cariche hanno la durata di quattro anni dalla nomina e sono rinnovabili.

 

Articolo 20

CAUSE DI INELEGGIBILITA’ ALLE CARICHE SOCIALI

Non possono rivestire cariche sociali:

  1. coloro che per legge o per provvedimento giudiziale, non hanno la libera amministrazione dei loro beni ovvero sono in stato di fallimento dichiarato, salvo gli effetti della riabilitazione;
  2. coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della L. 27.12.1956 n. 1423 o dalla L. 31.05.21965 n. 575 e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  3. coloro che sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    • a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
    • alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi, per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel R.D. 16.03.1942 n. 267;
    • alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
    • alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo;
  4. coloro che siano stati condannati a una delle pene di cui alla lettera 3 per tempi non inferiori a quanto ivi previsto, con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell’estinzione del reato.

 

Articolo 21

SEDI PROVINCIALI E REGIONALI

L’Associazione potrà operare a livello territoriale articolandosi secondo le esigenze locali previa autorizzazione del Consiglio Generale, che fisserà le norme del loro funzionamento, e, su proposta del Presidente, delibererà l’istituzione, di volta in volta delle sedi.

Il Consiglio Generale fisserà le competenze, che saranno attribuite alle varie sezioni periferiche ed i limiti dell’autonomia che andranno a godere. Le sedi medesime saranno così costituite: Provinciali (che saranno composte: da un Presidente e da cinque componenti il direttivo Provinciale) e Regionali (che saranno composte: da un Presidente e dai rispettivi Presidenti Provinciali).

 

Articolo 22

SCIOGLIMENTO

L’Associazione ha durata a tempo indeterminato. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale straordinaria, appositamente convocata. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con analoghe finalità o ai fini di pubblica utilità che l’assemblea deciderà al momento, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Per la validità della deliberazione di scioglimento, sia in prima che in seconda convocazione, vale la norma prevista dall’art. 21 C.C..

 

Articolo 23

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non previsto nel presente statuto e atto costitutivo si demanda alle disposizioni di cui al libro I titolo II del Codice Civile.

Il testo del presente Statuto è stato approvato nella seduta dell’Assemblea Generale Straordinaria del 06.05.2017