Notifiche: comunicazione preventiva iscrizione fermo amministrativo

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Fermo amministrativo 1

Sull’argomento è possibile reperire diversi pareri anche di segno diametralmente opposto, non ultimo recentissimo articolo apparso sul Sole 24 ore, che intendono dimostrare che il Messo Comunale è competente alla notifica degli atti di preavviso di fermo amministrativo, pareri più strumentali all’attività delle società di riscossione che espressione di rigorosi orientamenti giurisprudenziali. Sull’argomento è possibile trovare tra le circolari di A.N.N.A. uno schema di lettera redatto allo scopo di rispondere ad un ente che inviava ai comuni richiesta di notifica a mezzo dei Messo Comunale comunali avvallando la stessa con la precisazione che tali atti non sarebbero atti propri della esecuzione forzata. Nel testo della lettera è possibile reperire le valutazioni predisposte da A.N.N.A. volte a chiarire perché il Messo Comunale non può notificare questi atti e si invita a leggere e che si può trovare anche al seguente link: https://www.annamessi.it/wordpress/?p=24878

Come ulteriore valutazione a quanto scritto nella lettera citata, si precisa che il procedimento di notifica ha lo scopo di rendere noto l’atto notificato attraverso il rispetto scrupoloso della procedura prevista dal legislatore, così che l’effetto legale della conoscenza dello stesso si ottiene con l’adozione di tali procedure. Quindi, il formalismo del procedimento determina l’effetto legale della conoscenza, indipendentemente dalla effettiva conoscenza che il destinatario possa aver avuto dell’atto. Diversamente, per giustificare il ricorso al Messo Comunale, si ragiona sulla comparazione di atti aventi medesima natura, per i quali però il legislatore ha previsto procedimenti di notifica diversi, pretendendo di coinvolgere il Messo Comunale in ossequio all’art. 10 della legge 265/1999 ma giustificando il suo intervento in base all’art. 26 del DPR 602/1973, nonostante le norme citate dispongano modalità di coinvolgimento del Messo Comunale che si escludono a vicenda. Quindi fino a ulteriori interventi legislativi e giurisprudenziali è bene privilegiare un orientamento più restrittivo, tra l’altro più garantista degli interessi dell’ente che adotta tali atti pur nella consapevolezza che sarebbe condivisibile e auspicabile l’attribuzione al Messo Comunale di una competenza estesa anche agli atti afferenti alle procedure esecutive di cui al RD 639/1910 ivi compresi anche i preavvisi di fermo amministrativo.

Sicuramente da tenere in considerazione, ma si osserva che il professore aggregato mentre da un lato ha assoluta certezza che i Messi Comunali sbagliano a rifiutarsi di notificare i provvedimenti, guarda caso e per inciso un articolo del genere ha ragione di essere esclusivamente pro domo l’interesse dei concessionari, per altro verso banalizza in modo sconcertante i disposti normativi. Insomma se così è, vuol dire che come Messi Comunali siamo non legittimati ma anche tenuti a notificare le cartelle esattoriali, a prescindere da qualsivoglia convenzione. In quanto al richiamo alla sentenza Ss.uu., sentenza 19667/14 secondo cui non può essere definito «un atto dell’esecuzione», bensì «un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria» bisogna ricordare all’esimio professore di citare bene e per intero il contenuto delle sentenze, ad esempio quella citata, così continua:

9.3. Ed è proprio la rilevata alternativa dell’iscrizione ipotecaria rispetto all’espropriazione, la ragione che ne giustifica, come accade per il fermo amministrativo, l’attribuzione alla giurisdizione del giudice tributario senza che sussista alcuna violazione del precetto costituzionale che vieta l’istituzione di giudici speciali (v. Corte cost. n. 37 del 2010, con riferimento all’istituto dei fermo amministrativo di beni mobili registrati).

  1. Se l’iscrizione ipotecaria Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 77 deve essere esclusa, come effettivamente deve esserlo per le ragioni già esposte, dall’ambito specifico dell’espropriazione, non può ritenersi applicabile alla fattispecie la regola prescritta dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 50, comma 2. Non lo consente la lettera della espressione normativa la quale chiaramente stabilisce che se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’articolo 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Non lo consente nemmeno la lettera della norma di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 77 la quale, al comma 2, prevede che, prima di procedere all’esecuzione, il concessionario deve iscrivere ipoteca, e, al comma 1, richiama esclusivamente il primo e non anche l’articolo 50, comma 2 del medesimo decreto (in questo senso v. anche Cass. ord. n. 10234 del 2012)”

Quindi assoluta certezza della competenza del Messo Comunale che, con fastidio del professore, rifiutano di procedere appellandosi all’incompetenza per materia mentre (e si cita), “in fondo, la questione è legata alla retribuzione per tale attività che, se ulteriore, rispetto ad altri compiti di ufficio, andrebbe opportunamente disciplinata”. Quindi basta pagare, ma chi il singolo Messo Comunale?, magari passandogli una “mazzetta in nero”? e la legge si può leggere anche al rovescio, purché questo rovesciamento sia a favore degli interessi dei concessionari.

Vabbè a questo punto facciamo una citazione: “Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiere in gran tempesta, non donna di province, ma bordello! – Dante Alighieri”