Convenzione Maggioli Editore

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Maggioli Gruppo1
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La presente convenzione è operante salvo quanto previsto dall’art. 8, legge n. 15/2020

Il disposto dell’art. 8(1) della L. 15 del 13.02.2020 modifica quanto previsto dalla legge 27 luglio 2011, n. 128, in materia di sconti sul prezzo di vendita dei libri. Pertanto quanto previsto dalla convenzione di applicare uno sconto del 15% sul prezzo di copertina dei volumi editi dalla Maggioli Editore deve intendersi del 5%.

Testo della convenzione

L’anno DUEMILAQUATTRO, addi 05 del mese di Agosto tra l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI con sede legale in Verona, Via dei Quattro Rusteghi, 14, c.f. 93164240231, nella persona del Presidente Tacchini Pietro, di seguito indicata -per brevità- come ANNA, e MAGGIOLI SPA, con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino n. 8, iscritta al registro delle Imprese di Rimini, Rea n. 219107, p.iva 020664400405, nella persona dell’Amministratore Delegato, Dott. Paolo Maggioli, di seguito indicata per brevità – come Gruppo Maggioli,
premesso che

a) il Gruppo Maggioli è azienda leader in Italia per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione;

b) ANNA, Associazione Nazionale senza scopo di lucro, regolarmente costituita con atto pubblico e dotata di personalità giuridica, intende rappresentare la figura del messo notificatore, valorizzandone il ruolo e supportandolo nel suo processo di crescita professionale;

c) il patrimonio destinato agli scopi associativi di ANNA è costituito dalle quote associative e dai contributi/elargizioni di Enti Pubblici e privati e persone o Società che, a qualsiasi titolo, pervengono all’Associazione;

d) tra le principali finalità statutarie dell’ANNA riveste particolare importanza l’assistenza tecnico-giuridica a tutti gli Associati, allo scopo di facilitare e migliorare lo svolgimento dei compiti di istituto;

e) l’assistenza tecnico-giuridica di cui al punto d) viene assicurata mediante attività editoriali, modulistica, programmi informatici, corsi di formazione/ aggiornamento, consulenza;

f) ANNA è interessata a promuovere i prodotti e servizi del Gruppo Maggioli, ritenendo che l’utilizzo di tali strumenti possa agevolare il corretto ed efficiente svolgimento dei compiti assegnati ai messi notificatori;

g) il Gruppo Maggioli è disponibile ad attivare con ANNA un’apposita convenzione, al fine di proporre agli Associati i propri prodotti e servizi a condizioni economiche agevolate;

h) la convenzione di cui al punto g) si propone anche lo scopo di avviare una collaborazione tra il Gruppo Maggioli e ANNA per la progettazione e commercializzazione di nuovi prodotti e servizi da proporre agli Associati
si conviene quanto appresso:

1.- le premesse sono parte integrante, sostanziale ed inscindibile dalla presente convenzione;

2.- il Gruppo Maggioli si impegna a riconoscere agli Associati ANNA le seguenti agevolazioni di acquisto:
– sconto del 15% sull’acquisto dei prodotti e servizi Maggioli Editore, ordinati direttamente alla Casa Editrice ;
– sconto del 15% sull’acquisto della modulistica Maggioli Modulgrafica;
– sconto del 10% sul programma informatico per la gestione delle notifiche commercializzato da Maggioli Informatica;
– sconto del 15% sulla quota di partecipazione delle iniziative di studio Cisel&Issel;

3.- Dal canto suo, ANNA si impegna a quanto segue:

3.1.- informare i propri Associati, attraverso la propria “campagna associativa” e il sito internet, circa le agevolazioni concesse di cui al punto 2);

3.2.- promuovere i prodotti del Gruppo Maggioli in occasione di incontri, corsi e seminari di studio che l’Associazione promuoverà autonomamente;

4.- ANNA e il Gruppo Maggioli si impegnano a collaborare per la realizzazione congiunta di nuovi prodotti e servizi da proporre agli Associati, secondo forme e modalità da stabilire con appositi ed autonomi accordi;

5.- la presente convenzione decorre dalla data odierna ed avrà validità per due anni; la stessa si intenderà automaticamente rinnovata per l’anno successivo, salvo disdetta di una delle due parti che dovrà essere inviata con R.R. entro tre mesi dalla data di scadenza della convenzione. In ogni caso, è concessa facoltà ad entrambe le parti di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione previo preavviso di mesi tre da comunicarsi per iscritto mediante raccomandata R.R.;

Letto, approvato e sottoscritto.

Santarcangelo di Romagna, 05 agosto 2004

(1) Art. 8. Modifiche alla legge 27 luglio 2011, n. 128, in materia di sconti sul prezzo di vendita dei libri. Relazione alle Camere

In vigore dal 25 marzo 2020
1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 128, è sostituito dal seguente:
«2. Tale disciplina mira a contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creatività letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura e, anche attraverso il contrasto di pratiche limitative della concorrenza, alla tutela del pluralismo dell’informazione e dell’offerta editoriale».
2. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, sono sostituiti dai seguenti:
«2. La vendita di libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, è consentita con uno sconto fino al 5 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1. Il limite massimo di sconto di cui al primo periodo è elevato al 15 per cento per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche alle vendite di libri effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo non si applicano alle vendite di libri alle biblioteche, purché i libri siano destinati all’uso dell’istituzione, restando esclusa la loro rivendita.
3. Per un solo mese all’anno, per ciascun marchio editoriale, le case editrici possono offrire sul prezzo di vendita dei propri libri uno sconto maggiore del limite di cui al comma 2, primo periodo, ma comunque non superiore al 20 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1. L’offerta è consentita nei soli mesi dell’anno, con esclusione del mese di dicembre, stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’offerta non può riguardare titoli pubblicati nei sei mesi precedenti a quello in cui si svolge la promozione. E’ fatta salva la facoltà dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali.
3-bis. In uno dei mesi individuati ai sensi del comma 3, una sola volta all’anno, i punti di vendita possono offrire sconti sui libri con la percentuale massima del 15 per cento.
4. Sono vietate iniziative commerciali, da chiunque promosse, che accordino sconti superiori ai limiti previsti dal comma 2, anche nel caso in cui prevedano la sostituzione dello sconto diretto con la consegna di buoni spesa utilizzabili contestualmente o successivamente all’acquisto dei libri sui quali sono riconosciuti».
3. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con l’autorità di Governo competente in materia di informazione e di editoria, con riguardo alle rispettive competenze, predispone e trasmette alle Camere una relazione sugli effetti dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, come modificato dal presente articolo, sul settore del libro.
4. All’articolo 3 della legge 27 luglio 2011, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è abrogato;
b) alla rubrica, le parole: «Relazione al Parlamento» sono soppresse.