INPS, visite fiscali 2015: cosa cambia? Orari, regole, sanzioni e stipendio per l’anno in corso

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INPS (1)

Dal 1°gennaio 2015 sono cambiate le regole e gli orari per le visite fiscali che dipendenti pubblici e privati ricevono in caso di assenza dal lavoro per malattia. L’INPS, attraverso un’apposita circolare, ha illustrato le modifiche entrate in vigore da quest’anno.

Le regole diramate dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale riguardano sia i Medici fiscali e che i lavoratori . Questi ultimi, in particolare, nel caso in cui al momento della visita non si trovassero nel domicilio indicato nella documentazione, andranno incontro a sanzioni.

Ma quali sono le nuove regole valide per l’anno 2015? Ecco la Guida per non farsi trovare impreparati.

Dipendenti Statali

Vengono raggruppati all’interno di questo gruppo:

  • i dipendenti statali,
  • gli insegnanti,
  • i lavoratori della Pubblica Amministrazione,
  • i lavoratori degli Enti locali,
  • i vigili del fuoco,
  • la Polizia di Stato,
  • le Asl,
  • i militari

La reperibilità in questo caso è attiva 7 giorni su 7, comprese le giornate non lavorative, i festivi, i prefestivi e i weekend. Per quanto riguarda le fasce orarie, i lavoratori potranno ricevere una visita fiscale:

  • dalle ore: 9.00 alle ore: 13.00,
  • dalle ore: 15:00 alle ore: 18:00.

Nelle seguenti fasce orarie i dipendenti statali sono tenuti a restare presso l’indirizzo di residenza indicato nella documentazione medica di malattia e attendere la visita del medico fiscale inviata dal datore di lavoro o dall’INPS.

Il vincolo di reperibilità decade in presenza dei seguenti motivi:

1) malattie di una certa entità di cui necessitano cure salvavita.

2) Infortuni di lavoro.

3) Patologie documentate e identificate le cause di servizio.

4) Quadri morbosi inerenti alla circostanza di menomazione attestata.

5) Gestazione a rischio.

Sono esenti anche i dipendenti che hanno già ricevuto la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Dipendenti Privati

Per quanto riguarda i dipendenti privati, permane l’obbligo di reperibilità 7 giorni su 7, ma, rispetto ai lavoratori pubblici, cambiano gli orari:

  • dalle ore: 10:00 alle ore: 12:00.
  • dalle ore: 17:00 alle ore: 19:00.

Le eccezioni e le esenzioni precedentemente elencate per i lavoratori pubblici, valgono anche per i dipendenti privati.

Visite fiscali: le regole per il medico

Il medico fiscale ha il dovere di verificare le condizioni fisiche del paziente e di analizzare la patologia riportata all’interno del documento di malattia. In caso di necessità, potrà protrarre la diagnosi di 48 ore, variarla e sollecitare il dipende a sottoporsi ad un controllo specialistico.

Visite fiscali: le sanzioni

Se, al momento della visita fiscale, il lavoratore non si trovasse all’interno della residenza segnalata nella certificazione e fosse sprovvisto di motivazione, non avrà più diritto al 100% retribuzione per i primi 10 giorni di malattia. Per i giorni seguenti invece la retribuzione scenderà al 50%.

Il dipendente avrà inoltre 15 giorni di tempo per comprovare la propria assenza ed evitare la sanzione sopra indicata.

Visite Fiscali: lo stipendio

Nel corso del periodo di assenza per malattia, lo stipendio diminuisce progressivamente alle fasce temporali:

  • dall’inizio della malattia e fino al nono mese (incluso) la retribuzione sarà del 100%,
  • dal 10° mese fino ad un anno di assenza la retribuzione sarà del 90%,
  • dal 13° al 18° mese, la retribuzione sarà pari al 50%.

Gli Orari Visite Fiscali 2015 INPS dipendenti pubblici, insegnanti, aziende private, militari, carabinieri, Asl e il controllo fiscale sono stati modificati a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria convertito nella legge n. 111 del 15 luglio 2011 che ha previsto che la verifica della reperibilità del lavoratore da parte dell’Inps possa essere attivata “dal primo giorno se l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

Nuove regole 2015 INPS:

La nuova normativa INPS Visita fiscale 2015 ha chiarito le modalità e il diritto del datore di lavoro di attivare la procedura di visita fiscale nei confronti dei lavoratori che dichiarano uno stato di malattia, che da tale data può essere richiesta per via telematica mediante i servizi online messi a disposizione dall’Istituto.

In altre parole, il datore di lavoro ha diritto a richiedere all’Inps il servizio di controllo dello stato di salute dei propri dipendenti mediante presentazione online della richiesta sin dal primo giorno di malattia se l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

Queste ultime sono da individuare non solo nelle giornate festive e nella domenica, ma anche nelle giornate di riposo infrasettimanale conseguenti all’effettuazione di turni o servizi, nonché in quelle di permesso o di licenza concesse.

Il datore di lavoro, mediante i servizi online dell’Inps, richiede e dispone, pertanto, il controllo fiscale del suo dipendente che si dichiara in malattia per un certo numero di giorni o per una sola giornata, il sistema a fine procedura rilascia al richiedente il numero di protocollo relativo alla sua richiesta, con il quale può conoscere in qualsiasi momento e in tempo reale, dallo stato di avanzamento fino all’esito finale della visita medica.

Importante: se un tempo la visita fiscale poteva essere richiesta per motivi di fattibilità solo un paio di giorni dopo la dichiarazione dello stato di malattia da parte del lavoratore, oggi, è attivabile immediatamente è quindi possibile che il lavoratore in malattia possa ricevere già nel primo giorno di assenza per malattia la visita fiscale del medico Inps.

Pubblico Impiego:

Gli orari visite fiscali lavoratori assenti per malattia devono obbligatoriamente rispettate per non incorrere a sanzioni e/o provvedimenti disciplinari seguono fasce orarie diverse a seconda se si tratti di lavoratori dipendenti pubblici, Pubblico Impiego, insegnanti, militari, Polizia di Stato, Carabinieri, Enti Locali, Agenzie Fiscali ecc che lavoratori privati:

Gli orari visite fiscali 2015 dipendenti pubblici quali Statali, Scuola, Insegnanti, Militari, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Asl, Enti Locali, durante i quali i dipendenti assenti per malattia hanno l’obbligo di reperibilità sono nelle seguenti fasce orarie malattia: 7 giorni su 7 inclusi sabato, domenica, festivi e prefestivi, nelle fasce orarie dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Durante tali fasce orarie, il lavoratore assente per malattia può ricevere la visita medica fiscale richiesta dal datore di lavoro o dall’Inps stessa, pertanto, il lavoratore è obbligato a farsi trovare presso il suo domicilio o altro indirizzo comunicato al momento della dichiarazione dell’inizio malattia.

L’obbligo di reperibilità si ricorda è previsto anche nei giorni non lavorativi e festivi, dall’obbligo di reperibilità sono esclusi i dipendenti la cui assenza dal lavoro sia dipesa da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, da infortuni sul lavoro, da malattie per le quali è riconosciuta la causa di servizio e dagli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Riforma PA 2015 visite fiscali polo unico INPS per la verifica dei certificati medici e visite fiscali PA. All’indomani dello scandalo di Capodanno che ha visto come protagonisti i Vigili urbani di Roma Capitale che si sono ammalati in massa proprio nella notte più lunga dell’anno, il Governo ha scelto la linea dura indagando in primis sull’accaduto e modificando le norme del lavoro nella PA come già previsto dall’articolo 13 della legge delega Madia per il riordino della disciplina dei dipendenti pubblici, che riprenderà il suo corso a febbraio. Tali modifiche, consisteranno in un emendamento che di fatto andrà ad aumentare i controlli sui certificati medici nel Pubblico Impiego che verranno gestiti non più dalla ASL ma dall’INPS come avviene già per i lavoratori privati e prevedendo che l’obbligo per ciascuna Amministrazione di dotarsi di una specifica commissione con il compito di valutare il comportamento dei dipendenti e decidere eventualmente sull’applicazione di sanzioni disciplinari quali il licenziamento per scarso rendimento già previsto dalla Legge Brunetta ma quasi mai applicato.

Dipendenti aziende private: operai, commercio, TLC

Gli orari visite fiscali 2015 dipendenti privati per lavoratori assenti per malattia INPS, sono:

7 giorni su 7 con reperibilità nelle fasce dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00

Durante tali fasce orarie, il lavoratore privato assente per malattia INPS può ricevere la visita medica fiscale richiesta dal datore di lavoro o dall’Inps stessa, pertanto, il lavoratore è obbligato a farsi trovare presso il suo domicilio o altro indirizzo comunicato al momento della dichiarazione dell’inizio malattia.

L’obbligo di reperibilità malattia nelle fasce orarie si ricorda è previsto anche nei giorni non lavorativi e festivi quindi anche il giorno di Natale, Capodanno, Pasqua e le feste patronali, nei giorni di riposo se l’evento morboso cade prima o dopo tali giornate.

Lavoratori esclusi da obbligo reperibilità:

I soli dipendenti pubblici, Non hanno l’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali, se assenti per malattia per le seguenti cause:

  • Patologie gravi che richiedono terapie salvavita.
  • Gravidanza a Rischio.
  • Infortunio sul lavoro Inail.
  • Malattie professionali INAIL, per le quali è stata riconosciuta la Causa di Servizio.
  • Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta

Chi è escluso dall’obbligo della visita fiscale e quando? Queste sono le domande più comuni che i dipendenti e lavoratori in generale, si chiedono al fine di non incorrere in sanzioni amministrative e disciplinari per essere usciti di casa senza un giustificato motivo di esclusione.

Chi è escluso dall’obbligo della visita fiscale?

Innanzitutto, è bene fare subito una precisazione, ovvero, che la possibilità di esclusione dal cd. obbligo di reperibilità durante gli orari della visita fiscale è solo per i dipendenti pubblici, in presenza di specifiche cause e motivazioni.

La legge e vari decreti, sono intervenuti sull’argomento proprio per tutelare determinate categorie di lavoratori affetti da specifiche malattie che esulano il dipendente dall’obbligo della visita fiscale e dal dover essere reperibile durante gli orari che, ricordiamo sono per i dipendenti del Pubblico Impiego, Agenzia delle Entrate, Agenzie fiscali, Enti locali e comunali, ASL e sanitari, statali dalle ore 9-13 e 15-18 di ogni giorno compresi domeniche e festivi.

Pertanto, il decreto ministeriale 206/2009 ha introdotto una nuova formulazione circa le cause di esclusione dall’obbligo sia di rispettare le fasce di reperibilità durante gli orari delle visite fiscali che della possibilità di essere sottoposti a controllo medico fiscale da parte dell’amministrazione che dall’ASL e INPS.

Quando, cause e motivi di esclusione:

L’articolo 69 del decreto legislativo 150/2009, ha escluso dall’obbligo della visita fiscale e quindi dall’obbligo di reperibilità i soli dipendenti pubblici per i quali l’assenza dal posto di lavoro sia determinata da una serie di cause e motivi tali da non dover rispettare alcun obbligo di orari.

Le cause e motivi che determinano l’esclusione dalla visita fiscale, sono:

  1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita.
  2. infortuni sul lavoro.
  3. malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio.
  4. stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Il decreto ha inoltre escluso dal predetto obbligo di reperibilità anche i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato medico.

Per cui nelle patologie gravi che richiedono terapie salvavita, rientrano malattia molto gravi come per esempio tumori con terapie chemioterapiche o dialisi per il malfunzionamento dei reni, per malattie professionali INAIL già accertate dall’amministrazione e comprovate dall’istituto come malattia causa di servizio e per infortuni occorsi al dipendente e e gli stati patologici sottesi e/o connessi alla situazione d invalidità legalmente riconosciuta dalla commissione ASL.

Riassumendo, le esclusioni dall’obbligo di reperibilità per la visita fiscale (art. 2 Decreto 18 dicembre, 2009 n. 206), vi sono solo se la malattia è connessa ad una delle condizioni sopra elencate e solo se l’amministrazione si già in possesso della documentazione formale sanitaria che certifichi la patologia che causa l’esclusione dal suddetto obbligo, pertanto, nel caso in cui il dipendente che rientra nel regime di esenzione non fosse trovato presso il proprio domicilio in occasione della visita fiscale, non andrebbe incontro a responsabilità e all’applicazione di alcuna sanzioni.

Come fare per farsi riconoscere l’esclusione dalle visite fiscali?

Il dipendente ammalato che rientra in una delle cause che determinano l’esclusione dagli obblighi di reperibilità malattia durante gli orari delle visite fiscali e dell’invio stesso del medico ASL e INPS per effettuare la visita fiscale, deve presentare una serie di documenti per far scattare tale esclusione,

Infatti, solo la presentazione all’amministrazione e quindi al datore di lavoro, della documentazione sanitaria ASL comprovante l’esistenza delle cause di esenzione, può escludere il dipendente ammalato dai suddetti obblighi.

La documentazione medica sanitaria, deve essere accompagnata dal certificato medico di malattia che giustifichi l’assenza dal lavoro del dipendente, nel quale deve essere indicata la causa di esenzione, la patologia che rientra nel regime di esclusione dell’obbligo di reperibilità degli orari della visite fiscale e dalla visita stessa.

Esclusione obbligo visita fiscale a causa di malattie professionali:

Tra le cause che determinano l’esclusione dall’obbligo degli orari visite fiscali, troviamo la Malattia professionale INAIL o causa di servizio, che si distinguono in malattie tabellate e non tabellate. Le malattie professionali tabellate sono indicate in due tabelle una per l’industria e una per l’agricoltura in base a quanto previsto dal D.M. del 27 Aprile 2004, che ha sostituito il precedente D.M. del 18 Aprile 1973.

Nell’elenco delle malattie professionali INAIL tabellate che determinano l’esclusione dei dipendenti pubblici dall’obbligo delle visite fiscali sono indicate in 3 liste:

Lista 1: malattia professionale INAIL la cui origine lavorativa è di elevata probabilità come per esempio i disturbi causati dalle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, del tratto lombare e l’ernia discale lombare per a causa di continui movimenti ripetuti durante il turno lavorativo, sindromi da sovraccarico per la spalla e gomito e del polso-mano e di arti inferiori, borsite, Tunnel Carpale.

Lista 2: malattia professionale INAIL la cui origine lavorativa è di limitata probabilità, come per esempio sindromi da sovraccarico dell’arto superiore per micro-traumi o posture incongrue degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del turno lavorativo, tendiniti e ernia discale lombare in lavoratori esposti a vibrazioni trasmesse al corpo intero per le attività di guida di automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici

Lista 3: malattia professionale INAIL la cui origine lavorativa è possibile, come per esempio la sindrome dello stretto toracico (esclusa la forma vascolare) e il Morbo di Dupuytren relativi ad esposizione a microtraumi e posture incongrue degli arti superiori per le attività eseguite con ritmi continuativi e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo.

Tabelle delle Malattie Professionale allegate al D.M. del 27 aprile 2004, con le liste I, II e III.

Le Malattie professionali “Non tabellate” INAIL, sono invece quelle malattie che determinano sempre una malattia causa di servizio, che non rientrano in quelle tabellate dall’INAIL e per questo motivo, il dipendente deve dimostrare la causa ed effetto della malattia con il lavoro.

Esclusione obbligo visita fiscale per infortunio sul lavoro:

La malattia connessa ad un infortunio sul lavoro, rientra in quelle cause che determinano l’esclusione dall’obbligo di rispettare gli orari visite fiscali 2014 2015.

L’infortunio sul lavoro, non è altro che un incidente occorso al lavoratore e al dipendente durante l’orario di lavoro o durante il tragitto casa-lavoro il cd. infortunio in itinere

Nell’infortunio sul lavoro occorso al dipendente, rientrano tutti gli incidenti causati da agenti aggressivi esterni tali da provocare danneggiamenti all’integrità psico fisica del lavoratore come ad esempio sostanze tossiche, sforzi muscolari eccessivi o virus, eventi che possono danneggiare la salute del lavoratore durante lo svolgimento della sua attività lavorativa durante l’orario di lavoro, o incidenti anche direttamente causati dal lavoratore stesso per negligenza, imprudenza o incidenti durante il tragitto di andata e ritorno tra casa e posto di lavoro, il cd. infortunio in itinere.

Quali sono le terapie salvavita?

Le terapie salvavita che escludono il lavoratore dall’obbligo della visita fiscale, sono ad esempio le terapie di emodialisi, chemioterapia, riabilitative per i lavoratori affetti da AIDS ecc. L’elenco completo delle terapie salvavita che consentono al dipendente di essere escluso dall’obbligo di rispettare gli orari delle visite fiscali sono indicate nell’art. 10 del decreto Legge 15.9.2000.

Tale articolo, sottolinea anche che i giorni di malattia oggetto di esclusione dall’obbligo di reperibilità durante le fasce orarie della visita fiscale, sono solo i giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, necessari a far sottoporre il dipendente affetto da grave patologia, alle terapie salvavita o altre ad esse assimilabili. Quindi, non una qualunque patologia seppur grave e con ricovero ospedaliero. Nel caso in cui, la malattia sia dovuta a stati patologici che non riguardano la terapia salvavita, la giornata di assenza va certificata con l’invio telematico del certificato medico rilasciato dal medico curante, ASL o altra struttura convenzionata.

Stati patologici connessi a invalidità riconosciuta:

Negli stati patologici connessi a invalidità riconosciuta che escludono il dipendente dall’obbligo di reperibilità delle visite fiscali, rientrano tutte le menomazioni congenite o acquisite, anche di carattere progressivo, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionale, che abbiano una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore a 1/3, sordomuti o ciechi civili ecc.

L’elenco stati patologici invalidità INPS senza obbligo visite fiscali e dal rispettare le fasce per la visita medica di controllo da parte del datore di lavoro, ALS o INPS sono ad esempio:

  • Insufficienza cardiaca
  • Insufficienza respiratoria in trattamento continuo di ossigenoterapia o ventilazione meccanica.
  • Perdita delle funzionalità renali
  • Perdita delle funzioni degli arti superiori o degli arti inferiori.
  • Menomazioni dell’apparato osteo-articolare con la perdita o gravi limitazioni funzionali
  • Epatopatie
  • Patologia oncologica
  • Patologie e sindromi neurologiche
  • Malattie genetiche e/o congenite
  • Malattie mentali
  • Deficit totale dell’udito

Malattia professionale e infortunio sul lavoro INAIL:

Le visite di controllo nei confronti dei lavoratori assenti dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale, hanno l’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie se previsto dai contratti collettivi.

Il mancato rispetto di tale obbligo, accertato dai medici ASL o dell’INPS, autorizza il datore di lavoro ad applicare la sanzione disciplinare, ove prevista dal contratto collettivo, ma non determina la perdita dell’indennità per inabilità di temporanea assoluta INAIL da parte del lavoratore.

Sentenza Corte di Cassazione n. 15773/2002: in merito all’obbligo di reperibilità dei lavoratori assenti per infortunio, la sentenza, ha ribadito che il lavoratore è comunque sottoposto ai diversi obblighi regolati dal contratto collettivo di lavoro.

In caso di infortunio e malattia professionale con relativa denuncia all’INAIL, non è infatti competenza di tale Istituto assicuratore  attivare la richiesta di visita fiscale da parte del medico legale INAIL ma è di competenza dell’INPS, attivare il servizio per eseguire la visite fiscali di controllo a domicilio, non solo sulle assenze dal lavoro per malattia, ma anche nei casi di denuncia di infortunio sul lavoro.

Questo perché in base a quanto stabilito dall’art. 5, comma 2 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro o l’istituto creditore della prestazione, ha diritto ad accertare la situazione patologica del lavoratore stesso, quale potenziale fattore di una propria responsabilità. In altre parole, il datore di lavoro ha diritto di rivolgersi all’INPS per chiedere la verifica dell’effettivo stato di salute del lavoratore, che denuncia un infortunio sul lavoro, per il quale sia prevista una indennità temporanea, e ciò per tutto l’arco della durata dell’infortunio e sino a guarigione clinica.

Pertanto appare evidente che l’assenza dal lavoro per malattia e quella per inabilità temporanea al lavoro, a seguito di infortunio denunciato come tale, avranno lo stesso trattamento da parte dei medici legali dell’INPS, che interverranno su semplice richiesta del datore di lavoro. E’ evidente quindi che il rispetto delle le fasce orarie di reperibilità malattia così come previste dalla contrattazione collettiva, debbano essere obbligatoriamente rispettate anche dai lavoratori assenti causa infortunio e malattia professionale.

Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio (Art. 22 ccnl 1994/1997 integrato con ccnl integrativo 1998-2001)

1) Il dipendente che si assenta per malattia a causa di un infortunio ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica e, comunque, non oltre i periodi di conservazione del posto previsti dall’art. 21, commi 1 e 2. In tali periodi al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 21, comma 7, lettera a), comprensiva del trattamento accessorio.

2) Se l’assenza del lavoratore è riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 21, comma 7, per tutti i periodi di conservazione del posto di cui al comma 1.

3) Per i lavoratori che, non essendo disabili al momento dell’assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia collegata a causa di servizio eventuali inabilità trova applicazione l’art. 1, comma 7, della legge n. 68/1999. Nel caso di lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia, trova applicazione l’art. 4, comma 4 della stessa legge.

4) Trattamento economico spettante al dipendente che si assenta per malattia è pari a:

  • 100% della retribuzione fissa mensile per i primi 9 mesi di malattia: pari o superiori a 15 giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il periodo di convalescenza post ricovero, ricovero domiciliare, va certificato dalla ASL o struttura sanitaria competente, in questi casi al dipendente spetta per intero l’indennità di amministrazione.
  • 90% della retribuzione per i successivi 3 mesi di assenza: per cui dopo i primi nove mesi pagati interamente, per i successivi 3 mesi che vanno a completare 1 anno di assenza per malattia, l’indennità scende al 90%.
  • 50% della retribuzione per ulteriori 6 mesi: del periodo di conservazione del posto di lavoro 18 mesi previsto nel comma 1, per i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.

5) Le patologie gravi che richiedano terapie salvavita come l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l’infezione da HIV- AIDS sono escluse dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competenze Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione.

Dipendenti ASL, SSN infermieri e medici:

Per i dipendenti delle Asl, il datore di lavoro che intende richiedere le visite fiscali 2015 dipendenti ASL deve inoltrare la richiesta presso l’Ufficio Visite Fiscali della Medicina Legale competente per distretto territoriale, fornendo i seguenti dati:

  • denominazione e indirizzo della Ditta o Ente pubblico o privato completo di partita IVA o Codice Fiscale;
  • nome e cognome del lavoratore
  • indirizzo di residenza o domicilio del lavoratore durante la malattia completo di scala ed interno;
  • specificare se la fascia oraria di reperibilità è diversa da quella prevista dal D.lgs 165/2001 cioè dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e festivi.

Il medico incaricato dall’Azienda ASL effettua la visita fiscale, richiesta ai sensi della normativa vigente dal datore di lavoro.

L’accertamento viene effettuato dai sanitari della Medicina Legale nelle specifiche fasce di reperibilità sopra indicate.

I dipendenti Asl Pubblico Impiego assenti per malattia sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità se l’assenza dal lavoro è riconducibile ad una delle seguenti cause di esclusione sopra elencate.

Esito della visita di controllo del dipendente assente per malattia: 

Il medico incaricato dalla Asl ad effettuare la visita fiscale presso il domicilio del dipendente assente per malattia, esamina il certificato medico rilasciato al lavoratore dal medico curante che ha verificato lo stato di malattia e l’indicazione della prognosi. Il medico fiscale a seguito del controllo di tale documentazione e la visita del paziente può prolungare la prognosi al massimo di ulteriori 48 ore, confermare la prognosi o modificarla in caso di miglioramento e mancata sussistenza di sintomi tali da impedire la ripresa dell’attività lavorativa invitando il dipendente a tornare al lavoro. Solo in caso di dubbio diagnostico e di patologie specifiche il Medico Fiscale può richiedere una visita specialistica alla quale il lavoratore deve obbligatoriamente sottoporsi.

Cosa succede se non vengono rispettate le fasce orarie di vista fiscale? Se il lavoratore non si fa trovare a casa: Se il lavoratore assente per malattia non viene trovato a casa durante le fasce orarie di reperibilità per sottoporsi al controllo fiscale, successivamente viene tramite comunicazione ufficiale invitato a presentarsi presso l’ambulatorio della ASL osservando rigorosamente il giorno e l’orario indicato dal medico fiscale per giustificare l’assenza.

Militari, Carabinieri, esercito:

Le Visite fiscali in caso di assenze per malattia e assenze per prestazioni specialistiche, sono state modificate con il Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n.111, e trova Applicazione al personale militare in servizio permanente che al Corpo dei Carabinieri.

In base agli ultimi chiarimenti forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 10 del 1° agosto 2011 e con il parere n. DFP 0056340 P-4.17.1.7.5 del 21 novembre 2011, la Visita Fiscale per i militari e carabinieri assenti per malattia può essere disposta fin dal primo giorno quando l’assenza stessa si verifica nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative. Queste ultime sono da individuare non solo nelle giornate festive e nella domenica, ma anche nelle giornate di riposo infrasettimanale conseguenti all’effettuazione di turni o servizi, nonché in quelle di permesso o di licenza concesse.

In tutti gli altri casi, invece la visita fiscale per i militari assenti per malattia può essere richiesta dal Comandante di Corpo in considerazione anche della condotta complessiva del militare dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita.

Quali sono gli orari da rispettare durante la malattia per i militari e Carabinieri? Reperibilità fasce Orarie Visita Fiscale 2015:

Le fasce orarie che Carabinieri e Militari assenti per malattia sono obbligati a rispettare per la Visita Fiscale 2013 sono stabilite in base al Prot. n. M_D GMIL1 II 5 1 0269222 orari visite fiscali militari carabinieri del Ministero della Difesa: dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00

Casi di Esclusione dall’obbligo di reperibilità fasce malattia per i Militari e Carabinieri: sono le stesse del Pubblico Impiego, fermo restando, l’obbligo da parte del dipendente di comunicare preventivamente all’amministrazione la necessità di doversi assentare dal domicilio durante le predette fasce di reperibilità, per iscritto o anche a mezzo telefono, a causa di:

  • visite mediche
  • prestazioni specialistiche
  • accertamenti diagnostici
  • altri “giustificati motivi”: documentabili anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà purché quest’ultima attenga a fatti, stati o qualità personali verificabili dall’Amministrazione sulla base degli stessi elementi che il militare dipendente è tenuto a produrre, il Comandante di Corpo dovrà anche valutare se i motivi stessi siano “giustificabili” in relazione alle circostanze concrete del caso.

In caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale, si applica l’articolo 5, comma 14 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che commina una specifica sanzione riguardante il trattamento economico, ferma restando la possibilità di applicazione di un’eventuale sanzione disciplinare in presenza dei presupposti e a seguito del relativo procedimento.

Insegnanti e docenti scuola, personale scolastico e ATA:

Per il personale scolastico, insegnanti, docenti e ATA, sono partite con il nuovo anno scolastico, le circolari riguardante l’assenza per malattia – Accertamenti visite fiscali tempestive e gli orari visite fiscali 2015, in base alle disposizioni previste dalla L. 6/8/2008 n. 133 art. 71 comma 3. Dlgs. N.98 del 2011 convertito in Legge 111 del 2011 art 16 comma 9 e 10. Nuove Disposizioni Visite Mediche Dipendenti Pubblici – legge n. 111 del 15 luglio 2011.

Tali disposizioni, hanno infatti previsto per i dipendenti pubblici che:

l’assenza per malattia deve essere immediatamente comunicata all’amministrazione e nel caso del personale scolastico, all’istituto entro la mattinata del primo giorno di assenza. Tale obbligo, vige anche in caso di prolungamento della malattia.

La comunicazione dell’assenza, deve essere registrata come fonogramma che indichi l’orario, il domicilio assunto dal dipendente per effettuare le visite fiscali e il presunto periodo di malattia. Nel caso invece, che il dipendente si avvalga dell’informazione del collega o del fiduciario deve comunque informare tempestivamente l’ufficio che può provvedere sin dal primo giorno di dichiarazione malattia, ad inviare la visita fiscale.

Le visite fiscali, disposte dall’istituto o dall’ASL, possono essere effettuate entro specifici orari visite fiscali distinte in due fasce orarie, indipendentemente dall’acquisizione del certificato medico telematico che deve essere rilasciato esclusivamente da medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

le visite fiscali per il personale scolastico in malattia, verranno eseguiti durante i nuovi orari visite fiscali 2015: fasce di reperibilità sono: mattino 9,00 – 13,00 / pomeriggio 15,00 – 18,00 l’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Qualora il dipendente debba assentarsi dal domicilio durante gli orari visite fiscali per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, è tenuto a dare preventiva comunicazione all’amministrazione che in caso può richiedere la certificazione a giustificazione dell’assenza.

La certificazione a giustificazione dell’assenza, è valida solo se è rilasciata da medici convenzionati con il SSN mentre non è valida quella rilasciata da medici professionisti .

Per quanto riguarda il trattamento economico per insegnanti, docenti e personale scolastico ATA assenti per malattia, l’assenza inferiore a 10 giorni è

pagata con il trattamento base, fatta eccezione per la malattia dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia professionale INAIL o causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital o a terapie salvavita.

Polizia e vigili del fuoco:

Il Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 10/2011 orari visite fiscali Polizia e Vigili del Fuoco ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle novità introdotte dall’art. 16, commi 9 e 10, del Decreto Legge 98/2011 convertito con Legge 111/2011, riguardanti la materia dei controlli sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici e nello specifico è intervenuto a sottolineare che tali novità siano estese anche al personale della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

Le novità introdotte dal suddetto decreto riguardano le regole per la visita fiscale, le fasce orarie di reperibilità, gli esoneri dall’obbligo di mantenere la reperibilità.

Quali sono gli orari da rispettare durante la malattia per i poliziotti e vigili del fuoco? Reperibilità fasce Orarie Visita Fiscale:

La visita fiscale dei dipendenti della Polizia di Stato e Vigili del Fuoco assenti per malattia può essere effettuata nella seguente fascia oraria: dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, vi è però l’esclusione dall’obbligo di reperibilità nei casi in cui l’assenza per malattia rientri in una delle cause di esclusione previste per i dipendenti pubblici.

Polizia Penitenziaria nuove fasce orarie 2015:

Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha chiarito che le nuove fasce orarie di reperibilità 9-13 e 15-18, valide e obbligatorie per tutti i dipendenti pubblici e statali riguardano anche il personale della Polizia Penitenziaria.

Quali sono gli orari da rispettare durante la malattia perla Polizia Penitenziaria? Reperibilità fasce Orarie Visita Fiscale 2015 Polizia Penitenziaria dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00. Stesse regole dei dipendenti PA per le cause di esclusione dall’obbligo di reperibilità malattia.

Malattia Bimbo:

Gli Orari Visita Fiscale 2015 previsti per i dipendenti pubblici e privati assenti per malattia Bambino, sono stabiliti dall’art. 47 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, che dispongono il non obbligo da parte di genitori e bambini di rispettare gli orari visite fiscali, in quanto per legge è previsto che entrambi i genitori, alternativamente, abbiano il diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni.

Sabato o Domenica, festivi Natale, Capodanno e Pasqua:

Il Datore di Lavoro ha diritto a richiedere per i lavoratori privati il controllo medico domiciliare all’Inps o la ASL se l’ambito è pubblico. Tali richieste effettuate presso il servizio di medicina fiscale, sono a pagamento e vengono fatturate al richiedente nel momento della richiesta fornendo la sua esatta denominazione, indirizzo e Codice Fiscale.

La richiesta deve essere obbligatoriamente inoltrata via fax entro le ore 11.30 del giorno per cui si richiede il controllo, compreso il sabato, al presidio distrettuale di residenza. Entro le 11.30 del sabato devono altresì pervenire le richieste per i controlli da attuarsi nei giorni festivi come la Domenica, Natale, Capodanno, Pasqua o Ferragosto.