Commissione Tributaria di Lecce, Sentenza 16.11.2009, n. 909

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Commissione Tributaria Provinciale di Lecce – Sezione V –

Sentenza 16 novembre 2009 n. 909/5/2009

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LECCE

riunita con l’intervento dei Signori:

P.D. Presidente

C.V. Relatore

T.R. Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

– sul ricorso n° 709/08 depositato il 10/03/2008

– avverso ISCR. IPOT n° 52757 IVA+IRPEF+IRAP 1999 contro CONCESSIONARIO

EQUITALIA LECCE S.P.A.

proposto dal ricorrente:

difeso da:

VILLANI MAURIZIO

VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE

altre parti coinvolte:

CONC. EQUITALIA LECCE S.P.A.

VIA DALMAZIO BIRAGO 60/A 73100 LECCE LE

difeso da:

– avverso ISCR. IPOT n° 52757 IVA+IRPEF+IRAP 2000 contro CONCESSIONARIO EQUITALIA LECCE S.P.A.

FATTO

Con ricorso notificato all’Agente della riscossione Equitalia Lecce S.p.A. a mezzo del servizio postale in data 07/03/2008 e depositato il 10/03/2008 presso la segreteria della C.T.P. di Lecce, DSR, rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Villani, impugnava la comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca su immobili, ex art. 77 D.P.R. 602/1973, in relazione alle somme iscritte a ruolo pari ad 32.991,88.

Con detto gravame il difensore del contribuente eccepiva:

1)      Nullità dell’atto per inesistenza della notifica perché non avvenuta nei modi di legge;

2)      Illegittimità dell’iscrizione di ipoteca per violazione dei principi di chiarezza e motivazione degli atti, nonché di buona fede e certezza del diritto, sanciti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione ed attuati dagli artt. 7 e 10 della L. 212/2000, e per avere il contribuente provveduto a pagare buona parte del carico a ruolo;

3)      Illegittimità costituzionale dell’art. 77 D.P.R. 602/1973 in relazione agli arti. 3, 97, 24 e 53 della Costituzione.

In data 27 giugno 2008 l’Agente della riscossione Equitalia Lecce S.p.A. si costituiva in giudizio contestando le eccezioni sollevate dalla difesa del contribuente e chiedeva il rigetto del ricorso ritenendolo infondato.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso il ricorrente evidenzia la rilevanza della notifica del provvedimento 3 iscrizione di ipoteca ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del D.Lgs. 546/1992. Sulla questione osserva che nel modificare l’art. 19 D.Lgs. 546/1992 il legislatore abbia trascurato di disciplinare le modalità di notifica di detta misura cautelare.

Pertanto, in assenza di una specifica previsione sul punto ritiene corretto fare riferimento all’art. 26 D.P.R. 602/1973, rubricato “Notificazione della cartella di pagamento”, a mente del quale la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente abilitato, il quale può avvalersi del servizio postale.

Quindi la difesa giunge alla conclusione di ritenere illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all’uopo abilitato.

Sul punto Equitalia Lecce S.p.A. rivendica la legittimità della comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca effettuata direttamente dall’Agente della riscossione a mezzo del servizio postale senza che ciò importi violazione dell’art. 26 del D.P.R. 602/1973.

Tale posizione viene sostenuta ricorrendo al secondo periodo del primo comma dell’art. 26 del citato D.P.R., laddove si legge :”La notifica può esse eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.

L’interpretazione assunta da Equitalia Lecce S.p.A. non convince il Collegio in quanto la locuzione su citata viene letta in modo estrapolato dal contesto in cui è inserita. La stessa non è altro che la prosecuzione del primo periodo dell’art. 26 citato tenendo come riferimento il punto principale dell’articolato laddove specifica che “la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati” e la possibilità di notificare la cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento va riferita sempre agli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati i quali possono avvalersi del servizio postale mentre sono illegittime le notifiche eseguite direttamente dall’Agente della riscossione.

Il tema della notifica di atti che incidono nella sfera patrimoniale del cittadino è stato rigorosamente disciplinato dal legislatore negli artt. 26 D.P.R. 602/1973 e 60 D.P.R. 600/1973, laddove vengono dettate tassative prescrizioni, finalizzate a garantire il risultato del ricevimento dell’atto da parte del destinatario ed attribuire certezza all’esito del procedimento notificatorio.

Con l’art. 14 della L. 890/1982 il legislatore ha riservato la possibilità di eseguire “la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente anche a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari”. Detta previsione è chiaramente riservata agli uffici che esercitano potestà impositiva, con esclusione degli Agenti della riscossione che sono preposti solo alla fase riscossiva.

Pertanto la notifica dell’atto impugnato deve considerarsi giuridicamente inesistente. L’accoglimento del primo motivo di doglianza assorbe e rende superfluo l’esame delle restanti censure sollevate.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’iscrizione di ipoteca. Liquida per spese di giudizio la somma di 2.204,00, di cui 87,00 per spese vive, 617,00 per diritti, 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Lecce, 23/10/2009

L’Estensore                                                                                                                                     Il Presidente