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	<title>A.N.N.A. Associazione Nazionale Notifiche Atti</title>
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	<description>Il portale al servizio di tutti gli Enti e gli Operatori addetti alle notifiche</description>
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		<title>Il Decreto Legge sulle semplificazioni fiscali è Legge: attenzione alle regole dell&#8217;Imu.</title>
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		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione A.N.N.A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[E&#8217; stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2012 la Legge di conversione (Legge n. 44 del 26 aprile 2012) del Decreto Legge sulle semplificazioni fiscali (Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012). Il nuovo provvedimento, quindi, in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[E&#8217; stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2012 la Legge di conversione (Legge n. 44 del 26 aprile 2012) del Decreto Legge sulle semplificazioni fiscali (Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012). Il nuovo provvedimento, quindi, in [...]]]></content:encoded>
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		<title>Estensione anticipata dal lavoro per maternità: in vigore le nuove regole</title>
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		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione A.N.N.A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;art. 15 del decreto legge 9-2-2012  n. 5  (c.d. decreto semplificazioni) introduce nuove regole dirette a rendere più snelle le pratiche per ottenere l’interdizione anticipata dal lavoro delle lavoratrici che hanno una gravidanza complicata. La disposizione, apportando modifiche all’articolo 17 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[L&#8217;art. 15 del decreto legge 9-2-2012  n. 5  (c.d. decreto semplificazioni) introduce nuove regole dirette a rendere più snelle le pratiche per ottenere l’interdizione anticipata dal lavoro delle lavoratrici che hanno una gravidanza complicata. La disposizione, apportando modifiche all’articolo 17 [...]]]></content:encoded>
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		<title>Anagrafe: Circolare applicativa art. 5 dellla L. 4 aprile 2012 n. 35</title>
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		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione A.N.N.A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Ministero dell&#8217;Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha emanato una circolare con OGGETTO: decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 recante &#8220;Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo&#8221;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Il Ministero dell&#8217;Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha emanato una circolare con OGGETTO: decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 recante &#8220;Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo&#8221;. [...]]]></content:encoded>
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		<title>Corso Formazione Casalecchio di Reno (BO) &#8211; 18.04.2012</title>
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		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 15:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione A.N.N.A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

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		<description><![CDATA[2012 Casalecchio di Reno (BO) Docente: Pigliapoco Stefano Slideshow Vedi 19 Foto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div id="wppa-albumlist-2" class="albumlist">
	<div id="album-26-2" class="album wppa-box wppa-cover-box wppa-even" style="border-style: solid; border-width:1px; border-radius:6px; -moz-border-radius:6px; -khtml-border-radius:6px; -webkit-border-radius:6px; background-color:#eeeeee; border-color:#cccccc;  padding:7px;width: 584px;clear:both;" >
		<div id="covertext_frame_26_2" class="wppa-text-frame covertext-frame" style="width:369px; float:left;">
			<h2 class="wppa-title" style="clear:none; font-weight:bold; ">
				<a href="http://www.annamessi.it/wordpress/?p=7915&amp;wppa-album=26&amp;wppa-cover=0&amp;wppa-occur=1" target="_self" onclick="" title="Vedi album 2012 Casalecchio di Reno (BO)" class="wppa-title" style="font-weight:bold; ">2012 Casalecchio di Reno (BO)</a>
			</h2>
			<p class="wppa-box-text wppa-black" style="min-height:54px; font-weight:normal; ">Docente: Pigliapoco Stefano</p>
			<div class="wppa-box-text wppa-black wppa-info wppa-slideshow-browse-link">
				<a href="http://www.annamessi.it/wordpress/?p=7915&amp;wppa-album=26&amp;wppa-slide&amp;wppa-occur=1" target="_self" onclick="" title="Slideshow" style="font-weight:normal; " >Slideshow</a>
			</div>
			<div class="wppa-box-text wppa-black wppa-info">
				<a href="http://www.annamessi.it/wordpress/?p=7915&amp;wppa-album=26&amp;wppa-cover=0&amp;wppa-occur=1" target="_self" onclick="" title="Vedi album 2012 Casalecchio di Reno (BO)" style="font-weight:normal; " >Vedi 19 Foto
				</a>
			</div>
		</div>
		<div id="coverphoto_frame_26_2" class="coverphoto-frame" style="float:right; margin-left:5px;width:108px;">
			<a href="http://www.annamessi.it/wordpress/?p=7915&amp;wppa-album=26&amp;wppa-cover=0&amp;wppa-occur=1" target="_self" title="Vedi album 2012 Casalecchio di Reno (BO)" onclick="" >
				<img src="http://www.annamessi.it/wordpress/wp-content/uploads/wppa/thumbs/674.jpg" alt="Vedi album 2012 Casalecchio di Reno (BO)" class="image wppa-img" width="98" height="200" style="background-color:#eeeeee;  border-width: 0px; width:98px; height:200px;"  />
			</a>
		</div><!-- #coverphoto_frame_26_2 -->
		<div style="clear:both;"></div>
	</div><!-- #album-26-2 -->
</div><!-- wppa-albumlist-2 --><p></p>
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		<title>Cambio di residenza in tempo reale</title>
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		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 17:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione A.N.N.A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Decreto Legge n.5 del 2012 (convertito nella Legge n. 35) ha previsto una diminuzione dei tempi necessari per ottenere il cambio di residenza, l’annotazione dei cambi di composizione delle famiglie e l’annotazione dei cambi di abitazione. L’Amministrazione dovrà infatti provvedere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Il Decreto Legge n.5 del 2012 (convertito nella Legge n. 35) ha previsto una diminuzione dei tempi necessari per ottenere il cambio di residenza, l’annotazione dei cambi di composizione delle famiglie e l’annotazione dei cambi di abitazione. L’Amministrazione dovrà infatti provvedere [...]]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corso di aggiornamento «La competenza del Messo Comunale alla notifica per posta» &#8211; Forlì 19.04.2012</title>
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		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 13:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione A.N.N.A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi Formazione in house]]></category>

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		<description><![CDATA[Giovedì 19 aprile 2012 Comune di Forlì presso Municipio: Piazza Saffi 8 Orario:  9:00 &#8211; 12:00  Asirelli Corrado Resp. Servizio Notifiche del Comune di Cesena FC Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A. Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A. PROGRAMMA: La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #ff0000;"><a href="http://www.annamessi.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/Locandina.jpg"><img class="alignright size-large wp-image-7897" title="Locandina" src="http://www.annamessi.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/Locandina-698x1024.jpg" alt="" width="698" height="1024" /></a>Giovedì 19 aprile 2012</span></h1>
<h2>Comune di Forlì</h2>
<p><strong>presso Municipio: Piazza Saffi 8</strong></p>
<h2><sub>Orario:  9:00 &#8211; 12:00<br />
</sub></h2>
<h2></h2>
<h2><a href="http://www.annamessi.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/Asirelli-Corrado-4.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5533" title="Asirelli Corrado 4" src="http://www.annamessi.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/Asirelli-Corrado-4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <span style="color: #0000ff;">Asirelli Corrado</span></h2>
<ul>
<li>Resp. Servizio Notifiche del Comune di Cesena FC</li>
<li>Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.</li>
<li>Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.</li>
</ul>
<h2></h2>
<h2><strong><br />
</strong></h2>
<h2><span style="color: #ff6600;"><strong><strong>PROGRAMMA:</strong></strong></span></h2>
<p><strong>La notificazione a mezzo del servizio postale</strong></p>
<ul>
<li>Attività del messo e attività dell&#8217;ufficiale postale: ambito di applicazione della L. 890/1982 – Analisi delle diverse casistiche alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali</li>
<li>Le modifiche all’art. 149 c.p.c.</li>
<li>Il nuovo art. 149 bis c.p.c e la notificazione a mezzo posta elettronica</li>
<li>La notificazione delle violazioni al Codice della Strada: le novità introdotte dall’art. 36 della L. 120/2010 &#8221; Disposizioni in materia di sicurezza stradale&#8221;</li>
<li>Soggetti &#8211; I nuovi termini per le notifiche &#8211; Validità delle notificazioni</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Vedi: <a href="http://www.annamessi.it/wordpress/?p=7491">L&#8217;attività Formativa dell&#8217;Associazione 2012</a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Notificazione atti di fermo amministrativo: competenza</title>
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		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 07:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione A.N.N.A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari A.N.N.A.]]></category>

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		<description><![CDATA[Dalla Legge 22/11/2002 n. 265 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 24/09/2002 n. 209 2-sexies. I comuni e i concessionari iscritti all&#8217;albo di cui all&#8217;articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati &#8220;concessionari&#8221;, procedono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.annamessi.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/Fermo-Amministrativo-Equitalia.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-7886" title="Fermo Amministrativo Equitalia" src="http://www.annamessi.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/Fermo-Amministrativo-Equitalia-300x263.jpg" alt="" width="300" height="263" /></a>Dalla Legge 22/11/2002 n. 265 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 24/09/2002 n. 209</p>
<p style="text-align: justify;">2<em>-sexies. I comuni e i concessionari iscritti all&#8217;albo di cui all&#8217;articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati &#8220;concessionari&#8221;, procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall&#8217;ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2-septies. Ai fini di cui al comma 2-sexies il sindaco o il concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2-nonies. …….I concessionari possono esercitare l&#8217;attività&#8217; di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche</em></p>
<p>e</p>
<p>dal DPR 602/1973  Capo II &#8211; Espropriazione forzata Sezione I &#8211; Disposizioni generali Art. 49. Espropriazione forzata.  “</p>
<p><em>3. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione.”</em></p>
<p>Ho sopra riportato alcune norme che possono servire a puntualizzare la situazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Come si può notare le concessionarie in questione, che sono quelle che inviano i fermi amministrativi, esercitano l’attività di recupero crediti secondo le norme civilistiche, che affidano tale competenza all’ufficiale giudiziario.</p>
<p>E’inoltre precisato che tali concessionari esercitano le funzioni demandate agli ufficiali di riscossione.</p>
<p>Dalla lettura del Dpr 602/1973 art. 49, verifichiamo che gli ufficiali di riscossione esercitano le funzioni di ufficiale giudiziario.</p>
<p>La legge 248/2005 inoltre precisa che:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>41. Le disposizioni dell&#8217;articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che, fino all&#8217;emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503.</em></p>
<p>Quindi poiché il dpr 602/1973 art. 86 prevede pure il fermo amministrativo, le concessionarie di cui stiamo trattando adottano pure questo tipo di atto poiché come sopra riportato adottano le modalità di recupero del credito previste dal DPR 602/1973.</p>
<p>Quindi la competenza alla notifica di questi atti è dell’ufficiale giudiziario o come abbiamo visto dalla normativa, dell’ufficiale di riscossione, <strong>non del Messo Comunale</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia la finanziaria 2007 (L. 296/2006), ai commi 158,159,160 dell’unico articolo che la compone, consente all’ente locale di nominare dei messi notificatori come da seguente disposizione:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell&#8217;ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.”</em></p>
<p>Quindi come già detto, solo questi particolari messi notificatori hanno competenza alla notifica di tutti quegli atti volti al recupero del credito, compreso il fermo amministrativo. Di conseguenza il Messo Comunale sarà competente solo se appositamente nominato secondo il disposto della finanziaria 2007.</p>
<p>Bisogna tuttavia precisare che i fermi dei veicoli sono essenzialmente di 2 tipi:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A)     </strong><strong>in applicazione dell’articolo 214 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) </strong>quale sanzione amministrativa accessoria ad una principale di tipo pecuniario (per capirci ad una multa) e sono verbalizzati direttamente da un organo di Polizia Stradale (Polizia Municipale, Carabinieri, etc …) &#8211; il fermo amministrativo in questo caso consiste praticamente nell’obbligo per il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, di fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo (non sottoposto a pubblico passaggio) di cui abbia la disponibilità ovvero, in alcuni casi, di farlo custodire a sue spese presso un custode individuato da una specifica convenzione stipulata dal Mistero dell&#8217;interno di concerto con l&#8217;Agenzia del demanio;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>B)     </strong><strong>in applicazione dell’articolo 86 delle Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito (DPR 602/1973) </strong>che dispone il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri (il PRA tenuto dall’ACI) &#8211; il fermo in questo caso consiste praticamente nell’iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede &#8211; i fermi dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri sono, a loro volta, effettuati in relazione a due situazioni debitorie:</p>
<p><strong>b1) in esecuzione di una cartella esattoriale (DPR 602/1973);</strong></p>
<p><strong>b2) in esecuzione di una ingiunzione fiscale o di pagamento (RD 639/1910).</strong></p>
<p><strong> </strong>In sostanza che cosa succede a detto veicolo:</p>
<ul>
<li><strong>nella fattispecie A: </strong></li>
</ul>
<p>-         non può circolare (di solito il documento di circolazione viene trattenuto presso l&#8217;organo di Polizia) e se circola è prevista un sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 731 a euro 2.928);</p>
<ul>
<li><strong>nella fattispecie B: </strong></li>
</ul>
<p>-         non può circolare (di solito, però, ha al seguito i documenti di circolazione, almeno fino a quando non è fermato da un organo di Polizia) e se circola è prevista un sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 731 a euro 2.928);</p>
<p>-         non può essere radiato dal PRA:</p>
<p>-         non può essere demolito od esportato;</p>
<p>-         se viene venduto, con atto di data certa successiva all&#8217;iscrizione del fermo, non &#8211; può circolare e non può essere radiato dal PRA;</p>
<p>-         se il debitore non paga il concessionario della riscossione potrà agire forzatamente per la vendita del veicolo.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ opportuno sapere che il veicolo sottoposto a fermo nel primo caso<strong> (lettera A)</strong> una volta terminato il numero di giorni per i quali era stato previsto il fermo (di solito 30 o 60 giorni) può essere restituito all’avente titolo senza ulteriori procedimenti e soprattutto senza il pagamento di nessuna somma (salvo quella relativa alle spese di custodia se dovute) mentre nel secondo caso<strong> (lettera B, sia b1 che b2)</strong> la “restituzione” (o per meglio dire la liberazione del veicolo dal vincolo &#8211; di per se a tempo indeterminato &#8211; scritto nei registri mobiliari) del veicolo può avvenire solo a seguito di una specifica procedura che è comunque successiva e conseguente al pagamento del debito.</p>
<p>Fatta questa necessaria premessa si precisa che:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">i fermi amministrativi dei veicoli disposti direttamente dagli organi di Polizia (quelli individuati sopra dalla <strong>lettera A)</strong> possono essere notificati ai destinatari dai MESSI COMUNALI ai sensi del comma 3 dell’articolo 201 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) con le procedure previste dal Codice di Procedura Civile;</li>
<li style="text-align: justify;">i fermi dei veicoli disposti in relazione alla precedente emissione di una cartella esattoriale (quelli individuati sopra dalla <strong>lettera b1) </strong>possono essere notificati ai destinatari dai MESSI COMUNALI ai sensi del combinato disposto dell’articolo 26 delle disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito (DPR 602 del 1973) e dell’articolo 60 delle disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (DPR 600/1973) qualora i rispettivi enti abbiano stipulato la specifica convenzione con il concessionario;</li>
<li style="text-align: justify;">i fermi dei veicoli disposti in relazione alla precedente emissione di un’ingiunzione fiscale (quelli individuati sopra dalla <strong>lettera b2)</strong> possono essere notificati ai destinatari dai MESSI NOTIFICATORI (ATTENZIONE: non dai MESSI COMUNALI) all’uopo nominati ai sensi dei commi 158, 159, 160 dell’articolo 1 della finanziaria 2007 ( Legge 296/2006).</li>
</ul>
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		<title>Il Messo Comunale è competente alla notifica postale?</title>
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		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 22:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione A.N.N.A.</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Riguardo la competenza del Messo Comunale alla notificazione tramite posta bisogna fare riferimento all’art. 149 c.p.c. e alla legge 890/1982. Vedremo poi quali implicazioni questa legge e altre norme determinino riguardo la competenza del messo alle notifiche postali. L’art. 149 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Riguardo la competenza del Messo Comunale alla notificazione tramite posta bisogna fare riferimento all’art. 149 c.p.c. e alla legge 890/1982. Vedremo poi quali implicazioni questa legge e altre norme determinino riguardo la competenza del messo alle notifiche postali. L’art. 149 [...]]]></content:encoded>
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		<title>Corte Suprema di Cassazione: possono bastare tre telefonate private dall&#8217;ufficio per rischiare il licenziamento</title>
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		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 06:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione A.N.N.A.</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La Suprema Corte di Cassazione torna a fare chiarezza su cosa si rischia a fare telefonate private dal proprio ufficio. Secondo i giudici si può anche perdere il posto di lavoro. Le telefonate private effettuate dall&#8217;ufficio, infatti, possono ledere il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Suprema Corte di Cassazione torna a fare chiarezza su cosa si rischia a fare telefonate private dal proprio ufficio. Secondo i giudici si può anche perdere il posto di lavoro. Le telefonate private effettuate dall&#8217;ufficio, infatti, possono ledere il rapporto di fiducia con l&#8217;azienda se vengono fatte da chi svolge un&#8217;attività che richiede particolare attenzione.<br />
Tale spiegazione arriva dalla sezione lavoro della Corte Suprema di Cassazione che ha confermato la legittimità di un licenziamento comminato ad un addetto alla sorveglianza che lavorava all&#8217;ingresso di un presidio ospedaliero. Nell&#8217;arco di tre giornate aveva fatto diverse telefonate private ciascuna della durata di circa un&#8217;ora. Dopo l&#8217;accaduto l&#8217;istituto di vigilanza che aveva in appalto i servizi, intimava il licenziamento al sorvegliante dopo aver appreso l&#8217;esito dei controlli effettuati dallo stesso ospedale. Il caso finiva in cassazione dove il lavoratore, che tra le altre cose aveva sostenuto che nel caso di specie era stata lesa la sua privacy con dei controlli a distanza. La Corte ha respinto il ricorso facendo notare che <em>&#8220;è stato conferito giusto risalto al tipo di attività svolta dall&#8217;addetto alla sorveglianza all&#8217;ingresso del presidio ospedaliero, che richiede particolare attenzione per evitare il rischio di intrusioni di soggetti non autorizzati, eventualmente pericolosi, in un ambiente quale quello ospedaliero, evidenziandosi anche il pregiudizio rispetto alla perdita di future commesse da parte della società che aveva in appalto il servizio&#8221;.</em><br />
La Corte Suprema di Cassazione ha spiegato, inoltre, che poco importa se <em>&#8220;analoga inadempienza, commessa da altro dipendente, sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro&#8221;.</em> Tutto dipende dal tipo di mansione che viene svolta nel posto di lavoro.</p>
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		<title>Albo pretorio on line e privacy dei cittadini</title>
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		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione A.N.N.A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
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		<description><![CDATA[Trascorsi i tempi previsti dalla legge per pubblicare documenti nell&#8217;albo pretorio on line, il Comune deve rimuovere dal sito istituzionale quelli che contengono dati personali o renderli anonimi. La diffusione di informazioni in grado di identificare le persone oltre i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Trascorsi i tempi previsti dalla legge per pubblicare documenti nell&#8217;albo pretorio on line, il Comune deve rimuovere dal sito istituzionale quelli che contengono dati personali o renderli anonimi. La diffusione di informazioni in grado di identificare le persone oltre i [...]]]></content:encoded>
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